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	<title>3/11/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3/11/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1569</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-1569/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-1569/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-1569/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1569</a></p>
<p>Pres. Manfredo Atzeni, est. Tito Aru Caschili s.r.l. (Avv.ti P. ed E. Cotza) c. Comune di Cagliari (Avv.ti F. Melis e G. Farci) e Servizio Tecnico del Comune di Cagliari (n.c.), Alhambra’s Garden s.r.l. (Avv. R. Margelli) il ribasso può essere giustificato con riferimento all&#8217;ottimizzazione dell&#8217;impiego delle risorse umane Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-1569/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1569</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-1569/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1569</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Manfredo Atzeni, est. Tito Aru<br />  Caschili s.r.l. (Avv.ti P. ed E. Cotza) c. Comune di Cagliari (Avv.ti F. Melis e G. Farci) e Servizio Tecnico del Comune di Cagliari (n.c.), Alhambra’s Garden s.r.l. (Avv. R. Margelli)</span></p>
<hr />
<p>il ribasso può essere giustificato con riferimento all&#8217;ottimizzazione dell&#8217;impiego delle risorse umane</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – gare – offerte anomale – giustificazioni – sinergie derivanti dall’organizzazione aziendale – rilevanza</span></span></span></p>
<hr />
<p>In via di principio devono ritenersi valide le giustificazioni del ribasso offerto dall’impresa partecipante ad un appalto di servizi motivate con riferimento a sinergie derivanti dalla complessiva organizzazione aziendale e dalla ottimizzazione nell’impiego delle risorse umane in essa impiegate</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il ribasso può essere giustificato con riferimento all’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 1569/2004<br />
Ric. n. 212/2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 212/2004 proposto dalla<br />
<b>società Caschili s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante sig.ra Giovanna Caschili, rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dagli avv.ti Eulo e Paolo Cotza ed elettivamente domiciliata in Cagliari, Piazza Michelangelo n. 14, presso il loro studio legale,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Cagliari</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto di costituzione dagli avv.ti Federico Melis e Genziana Farci ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Roma n. 145 presso il Palazzo Civico,</p>
<p>il <b>Servizio Tecnico del Comune di Cagliari</b>, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>società Alhambra’s Garden s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante sig. Paolo Granellino, rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto di costituzione dall’avv. Renato Margelli ed elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio del medesimo legale, in via Besta n. 2,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	della determinazione del Dirigente del Servizio Appalti del Comune di Cagliari  in data 24 dicembre 2003 n. 125, con la quale è stata aggiudicata alla controinteressata Alhambra’s Garden s.r.l. la licitazione privata per l’affidamento del “servizio di pulizia, diserbo, giardinaggio e raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento rifiuti nei cimiteri cittadini (S.Michele, Bonaria e Pirri)”;<br />	<br />
&#8211;	dei verbali di gara nella misura in cui dispongono sia l’ammissione che l’aggiudicazione della gara in favore della controinteressata;<br />	<br />
&#8211;	ove occorra, della lex specialis del procedimento nell’ipotesi e per la parte in cui fosse intesa non prevedere l’obbligo dell’impresa aggiudicataria di assorbire gli operai già in servizio presso la ditta precedente affidataria;<br />	<br />
&#8211;	di ogni ulteriore atto comunque connesso e/o coordinato, anteriore e/o conseguente (ivi compresa l’aggiudicazione provvisoria).																																																																																												</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari e della società Alhambra’s Garden s.r.l.;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;<br />	<br />
	Uditi alla pubblica udienza del 20 ottobre 2004 l’avv. Eulo Cotza per il ricorrente, l’avv. Renato Margelli per la controinteressata e gli avv.ti Federico Melis e Genziana Farci per il Comune resistente;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.																																																																																												</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>	Con il ricorso in esame, notificato il 23 febbraio 2004 e depositato il successivo giorno 24, la ricorrente espone di aver partecipato alla licitazione privata, da svolgersi col criterio del prezzo più basso, indetta dal Comune di Cagliari per l’affidamento del “servizio di pulizia, diserbo, giardinaggio e raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento rifiuti nei cimiteri cittadini (S.Michele, Bonaria e Pirri)”.<br />	<br />
	A seguito dell’espletamento del relativo procedimento la gara veniva aggiudicata alla società Alhambra’s Garden s.r.l., mentre la ditta ricorrente proponeva la seconda migliore offerta.<br />	<br />
	Di qui il suo interesse ad impugnare gli atti specificati in epigrafe, ritenuti illegittimi per i seguenti motivi:																																																																																												</p>
<p>1) Violazione di legge – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – Erroneo presupposto di fatto e di diritto: con riguardo al contenuto delle giustificazioni presentate dalla ditta aggiudicataria a tenore della propria offerta, risultata in un primo tempo bassa in modo anomalo, con particolare riferimento all’analisi economica relativa alle “voci di costo” e al costo del personale.</p>
<p>2) Violazione di legge – Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di ponderazione di interessi e di motivazione – Violazione dei principi della contrattazione collettiva in tema di tutela del dipendente e stabilizzazione del servizio e del luogo di lavoro – Disparità di trattamento – Illegittimità derivata: l’Amministrazione non ha considerato la violazione dell’obbligo di garantire il passaggio diretto ed immediato del personale dell’impresa cessante. Tale vincolo, scaturente dalla contrattazione collettiva, sarebbe vincolante anche in assenza di un esplicito richiamo nel bando di gara che, altrimenti, sarebbe illegittimo nella parte in cui non prevede espressamente l’obbligo dell’impresa aggiudicataria di assorbire il personale già in sevizio con la precedente affidataria;</p>
<p>3) Eccesso di potere per erroneo presupposto di fatto, difetto d’istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, sviamento: con riferimento al numero di ore annue indicate dall’aggiudicataria, che sarebbero evidente inidonee alle necessità del servizio.<br />
	Concludeva quindi la ricorrente chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati e l’accertamento del suo diritto all’aggiudicazione dell’appalto, con condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno con rivalutazione ed interessi, vinte le spese di causa.<br />	<br />
	Per resistere al ricorso si sono costituite le parti intimate che, con articolate memorie, hanno replicato alle argomentazioni della ricorrente chiedendone il rigetto, con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese del giudizio.<br />	<br />
	Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2004, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>	Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente contesta la legittimità delle giustificazioni presentate dalla controinteressata a sostegno della propria offerta assumendo che le stesse, argomentate con riferimento a presunte sinergie tra l’appalto in questione e quello relativo al Comune di Quartu S.Elena, non varrebbero a renderla affidabile.<br />	<br />
	Ritiene invece il Collegio che dall’esame degli atti di causa, chiaramente esplicati in memoria dalla difesa della controinteressata, ben possa ricavarsi un’adeguata giustificazione del ribasso proposto.<br />	<br />
	Premesso, infatti, che in via di principio devono ritenersi valide le giustificazioni del ribasso offerto dall’impresa partecipante ad un appalto di servizi motivate con riferimento a sinergie derivanti dalla complessiva organizzazione aziendale e dalla ottimizzazione nell’impiego delle risorse umane in essa impiegate, occorre esaminare in dettaglio le argomentazioni delle controparti.<br />	<br />
	Come sopra cennato, l’aggiudicataria giustifica il ribasso sul costo del personale offerto con le seguenti argomentazioni: poiché gestisce il servizio di manutenzione del verde pubblico nel Comune di Quartu S.Elena, ove impiega personale assunto col contratto di nettezza urbana (o igiene ambientale), spostando 8 unità lavorative dalla commessa di Quartu a quella di Cagliari e impiegando nella prima 8 nuove unità di lavoro da assumere col più economico contratto agricoltura, compatibile con il capitolato dell’appalto di Quartu, si realizzerebbe un risparmio del 25% sul costo del personale.<br />	<br />
	Tale giustificazione riporta abbondantemente nei limiti di congruità l’offerta complessiva della controinteressata, in quanto il residuo assume rilevanza minimale rispetto al suo valore sicchè sarebbe illegittima una valutazione di anomalia fondata sulla mancata giustificazione di una parte economicamente non rilevante dell’offerta (in termini: TAR Sardegna, n. 1499 del 20 novembre 2003).<br />	<br />
	Sostiene anzitutto la ricorrente che in realtà di tale vantaggio economico dovrebbe beneficiare il Comune di Quartu S.Elena e che esso non potrebbe dunque essere “speso” nell’appalto di Cagliari.<br />	<br />
	L’assunto non convince.<br />	<br />
Lo svolgimento del servizio presso il Comune di Quartu prescinde dall’identità personale dei lavoratori addetti, rilevando soltanto il rispetto quantitativo e qualitativo delle condizioni contrattuali.<br />
	Orbene, una volta che tali condizioni sono puntualmente rispettate, rientra nel patrimonio dell’azienda il risparmio che una più attenta organizzazione aziendale riesce a ricavare, restando evidentemente improponibile l’argomentazione della ricorrente che dovrebbe portare – su iniziativa della stessa Alhambra’s &#8211; ad una rinegoziazione al ribasso del prezzo di aggiudicazione dell’appalto di Quartu.<br />	<br />
	Sostiene ancora la ricorrente che, in realtà, la controinteressata non potrebbe spostare 8 unità di lavoro da Quartu a Cagliari in quanto i vincoli contrattuali previsti dal capitolato di Quartu riguarderebbero 35 anziché 31 lavoratori dei 40 previsti dal contratto.<br />	<br />
	Nella stessa convenzione di affidamento del servizio, infatti, si farebbe riferimento a 35 lavoratori socialmente utili che avrebbero accettato l’assunzione presso la Alhambra’s.<br />	<br />
	In relazione a tale profilo il legale della controinteressata ha precisato che in concreto solo 31 dei predetti lavoratori – rispetto ai 35 che avevano inizialmente manifestato tale intenzione &#8211; hanno poi effettivamente accettato l’assunzione.<br />	<br />
	Dagli atti del giudizio non risulta in alcun modo provato il contrario, sicchè appare corretta la decisione dell’Amministrazione comunale di prendere atto della dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’aggiudicataria.<br />	<br />
	Sostiene ancora il ricorrente che anche in caso di un numero di accettanti inferiore il capitolato speciale impegnava, comunque, la ditta aggiudicataria ad assumere un numero di lavoratori socialmente utili in misura non inferiore al 40% di quelli attualmente operanti all’interno dell’Amministrazione comunale.<br />	<br />
	Per evidenziare l’infondatezza della censura occorre precisare che il più volte menzionato appalto presso il Comune di Quartu rientra nel più generale processo di esternalizzazione dei servizi comunali attuato da quella amministrazione, ossia nel loro affidamento a soggetti privati in luogo del precedente sistema di diretto svolgimento mediante risorse comunali.<br />	<br />
	In questa ottica., al fine di non disperdere le unità lavorative impegnate nel servizio, fino ad allora svolto direttamente, si è previsto l’anzidetto obbligo di assunzione.<br />	<br />
	Deve tuttavia ritenersi che tale obbligo vada riferito ai lavoratori già impiegati nell’espletamento dello specifico servizio esternalizzato (nella specie, gestione e manutenzione del verde comunale) e non, in generale, a tutti quelli impiegati all’interno dell’amministrazione, palesandosi altrimenti la previsione di un onere insostenibile per l’aggiudicataria atteso il numero elevatissimo di LSU operanti all’interno dell’Amministrazione di Quartu complessivamente intesa.<br />	<br />
	Sostiene ancora la ricorrente che in realtà anche il capitolato di Quartu vincolava l’aggiudicataria ad assumere il personale col contratto di igiene ambientale.<br />	<br />
	Neanche tale rilievo appare tuttavia fondato in quanto, come precisato anche dal legale della controinteressata, l’art. 6 della convenzione riferiva tale obbligo contrattuale solo ai LSU che avevano già formalizzato l’accettazione della nomina (gli anzidetti 31 lavoratori).<br />	<br />
	In conclusione, tutte le censure relative alle modalità organizzative poste dall’aggiudicataria a fondamento del ribasso proposto si rivelano infondate.<br />	<br />
	Il secondo motivo d’impugnazione verte sul punto centrale del ricorso, ossia sull’asserita violazione della norma prevista dal vigente contratto collettivo in base alla quale si sarebbe dovuto realizzare un passaggio diretto delle maestranze dal vecchio al nuovo gestore del servizio.<br />	<br />
	Sul punto, tuttavia, il Collegio condivide le difese dell’amministrazione.<br />	<br />
	Nella specie, infatti, l’appalto che andava a concludersi, espletato dalla ditta Caschili, era limitato all’attività di pulizia, diserbo e giardinaggio, ed il personale addetto era assunto col contratto dei servizi di pulizia.<br />	<br />
	Esso non contemplava, cioè, gli altri servizi ricompresi nel nuovo affidamento, e cioè la raccolta, il trasporto, il conferimento lo smaltimento dei rifiuti ed il lavaggio dei cassonetti.<br />	<br />
	Ciò ha altresì determinato l’applicazione al personale impiegato del diverso (e più oneroso) contratto di igiene ambientale-nettezza urbana.<br />	<br />
	Per quel che rileva in questa sede, il differente oggetto del contratto ben giustifica la decisione dell’Amministrazione di non imporre alla subentrante l’assorbimento del personale in carico alla ditta aggiudicataria non profilandosi in concreto la prosecuzione del medesimo servizio ma, piuttosto, l’inizio di un più complesso servizio del tutto nuovo.<br />	<br />
	Sostiene la ricorrente che per la seconda parte del servizio era prevista la possibilità di sub-appalto, in concreto utilizzata dall’aggiudicataria, sicché l’appalto sarebbe ad oggetto scorporabile e per la prima parte – restando identico al precedente- permarrebbe l’obbligo del passaggio del personale.<br />	<br />
	Anche a voler seguire la tesi della ricorrente l’argomento non è in concreto decisivo.<br />	<br />
	Ed invero, anche a voler ritenere l’appalto in questione identico al precedente nella misura approssimativo del 40%, resta evidente che allora anche il numero del personale da transitare resta ridotto al 40% rispetto a quello impiegato nel precedente (mediamente 10 unità + caposquadra).<br />	<br />
	Ebbene, lo stesso ricorrente (pag. 13 del ricorso) precisa che “la controinteressata ha assorbito dalla precedente affidataria solo quattro dipendenti…assumendoli col contratto di nettezza urbana …”, mentre agli altri lavoratori ha proposto l’inquadramento in altre categorie contrattuali.<br />	<br />
	Insomma, in concreto almeno 4 dipendenti- cioè il 100% della forza lavoro da obbligatoriamente da assumere secondo quanto sopra precisato– è stato assunto dalla subentrante, non potendosi conseguentemente configurare in capo alla ricorrente alcun inadempimento contrattuale.<br />	<br />
	Quanto sopra vale anche a giustificare il rigetto della censura sollevata dalla ricorrente di illegittimità del bando di gara per contrasto con la vigente contrattazione collettiva.<br />	<br />
	Con l’ultima censura si contesta l’incongruità del numero di ore annue indicate dall’aggiudicataria, che sarebbero evidentemente inidonee alle necessità del servizio.<br />	<br />
	La censura impinge, in realtà, nel merito delle valutazioni dell’Amministrazione che, come noto, restano sottratte al sindacato del giudice amministrativo.<br />	<br />
	Ed invero, l’aggiudicataria ha sul punto evidenziato nelle giustificazioni presentate all’Amministrazione che dispone di attrezzature e macchinari specifici che le consentono di realizzare un notevole risparmio oltre che in termini di spesa anche in termini di tempo.<br />	<br />
	Pertanto, poiché la censura proposta dalla ricorrente muove dal monte ore impiegato nel precedente espletamento del servizio senza valutare l’incidenza del tipo di macchinari impiegati, non può ritenersi di per sé illogica la determinazione dell’Amministrazione di aver ben valutato l’effettiva efficacia dell’offerta.<br />	<br />
	Del resto l’ente appaltatore ha dichiarato di monitorare costantemente il corretto espletamento del servizio (già in corso) ed il rispetto della tempistica degli interventi e delle disposizioni previste dal capitolato, a prescindere dal numero di ore di servizio espletate dal personale.<br />	<br />
	Va infine dichiarata inammissibile, in quanto proposta con memoria non notificata anziché con ricorso incidentale, e dunque con valore di motivo nuovo proposto fuori termine, la censura relativa alla posizione INPS della società controinteressata<br />	<br />
	In conclusione, quindi, per le suesposte considerazioni il ricorso va respinto.<br />	<br />
	Sussistono nondimeno ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA<br />
respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 20 ottobre 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:<br />
&#8211; Manfredo Atzeni, 		Presidente f.f.,<br />	<br />
&#8211; Rosa panunzio, 		Consigliere,<br />	<br />
&#8211; Tito Aru, 		Primo Referendario, estensore.																																																																																											</p>
<p>Depositata in segreteria oggi 03/11/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-1569/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1569</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1570</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-1570/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-1570/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1570</a></p>
<p>Pres. M. Atzeni, Est. A. Maggio Studio Sibilla Associati, Studio Tecnico Rocca Bacci Associati, STI Studio Tecnico di Ingegneria s.r.l., arch. Leonardo Spanu, arch. Enrico Congiu e dott. geol. Piero Nosengo (Avv.ti M. Vignolo e G. Inglese) c. Comune di Sassari (Avv. N. Lorusso) e Pica Ciamarra Associati s.r.l., in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-1570/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1570</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-1570/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1570</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Atzeni, Est. A. Maggio<br /> Studio Sibilla Associati, Studio Tecnico Rocca Bacci Associati, STI Studio Tecnico di Ingegneria s.r.l., arch. Leonardo Spanu, arch. Enrico Congiu e dott. geol. Piero Nosengo (Avv.ti M. Vignolo e G. Inglese) c. Comune di Sassari (Avv. N. Lorusso) e Pica Ciamarra Associati s.r.l., in proprio e quale capogruppo del raggruppamento temporaneo Dig.it, (Avv.ti G. Sartorio, M. Provera e G. Dessì)</span></p>
<hr />
<p>ancora in tema di motivi aggiunti di ricorso e procura del difensore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia Amministrativa &#8211; Ricorso giurisdizionale – Motivi aggiunti – Procura specifica – Necessità – Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>La proposizione di motivi aggiunti di ricorso richiede che il difensore sia munito di specifica procura ad litem. Una diversa interpretazione si risolverebbe, infatti, non nella postulazione di un mero strumento di concentrazione processuale, ma nell&#8217;introduzione di un diverso rapporto tra la parte ed il proprio difensore, destinato ad incidere sull&#8217;ampiezza dei poteri di quest&#8217;ultimo; mentre assai problematica apparirebbe la legittimità di una procura destinata a non individuare esattamente gli atti ai quali essa si riferisce.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n° 236/04 proposto da</p>
<p><b>Studio Sibilla Associati, Studio Tecnico Rocca Bacci Associati, STI Studio Tecnico di Ingegneria s.r.l.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, nonché arch. Leonardo Spanu, arch. Enrico Congiu e dott. geol. Piero Nosengo, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Marcello Vignolo, Giuseppe Inglese ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Cagliari, viale Merello n°41;  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Sassari</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Nicola Lorusso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Roberto  Podda, in Cagliari, via Lai  n°56;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Pica Ciamarra Associati s.r.l.</b>, in proprio e quale capogruppo del raggruppamento temporaneo Dig.it, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Sartorio, Marco Provera e Giovanna Dessì ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Cagliari, via Tiziano n°11;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della determinazione 28/10/2003 n°03/074378 con cui il Dirigente del Servizio Manutenzioni del Comune di Sassari ha approvato i verbali di gara relativi all’appalto bandito per l’affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione, misura e contabilità dei lavori di realizzazione del “Museo della Miniera” ed ha individuato come vincitore il raggruppamento controinteressato;<br />
della determinazione 28/10/2003 n° 74379/213, con cui il medesimo Dirigente ha affidato al raggruppamento capeggiato da Pica Ciamarra s.r.l. l’incarico per lo studio delle linee guida relative all’attività di progettazione del “Museo della Miniera”;<br />
della determinazione 12/12/2003 n°74480/213, con cui il menzionato Dirigente ha affidato al raggruppamento di cui sopra, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori concernenti la realizzazione del suddetto museo, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;<br />
della determinazione 30/12/2003 n°74498/213, con cui il più volte citato dirigente ha corretto un errore materiale rilevato nella determinazione n°74480/213;<br />
della deliberazione della 29/10/2003 n°584 con cui la Giunta Municipale di Sassari ha approvato gli elaborati relativi alle linee guida per la progettazione del “Museo della Miniera”;<br />
del bando di gara, inviato alla GUCE in data 26/4/2004, con cui il Comune di Sassari ha indetto una nuova licitazione privata per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, direzione, misura e contabilità dei lavori di realizzazione del “Museo della Miniera”;<br />
del verbale di gara in data 4/3/2004 con cui la Commissione aggiudicatrice dell’appalto già affidato al raggruppamento Dig.It., riaperto il procedimento a seguito della sentenza del T.A.R. Sardegna n°1682/03 ha escluso dalla gara tutti i concorrenti;<br />
della determinazione 13/4/2004 n°74133/213 con cui il Dirigente del Servizio Manutenzioni visti gli esiti dei lavori della Commissione aggiudicatrice consacrati nel verbale di gara di cui sopra ha stabilito di bandire una nuova procedura concorsuale per l’affidamento del servizio di che trattasi ed ha nominato una nuova Commissione di gara; <br />
della determinazione 22/4/2004 n°74157/213 con cui lo stesso Dirigente ha indetto la nuova licitazione privata per l’affidamento del suddetto servizio approvando il bando ed il disciplinare di gara;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e della controinteressata.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Udita alla pubblica udienza del 20/10/2004 la relazione del consigliere  Alessandro Maggio e uditi gli avvocati delle parti, come da separato verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il Comune di Sassari ha bandito un appalto per l’affidamento dell’incarico inerente alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione, misura e contabilità dei lavori per la realizzazione del “Museo della Miniera”.<br />
Alla gara hanno partecipato, in veste di costituendo raggruppamento temporaneo, lo Studio Sibilla Associati, lo Studio Tecnico Rocca Bacci Associati, lo STI Studio Tecnico di Ingegneria s.r.l., nonché l’arch. Leonardo Spanu, l’arch. Enrico Congiu ed il dott. geol. Piero Nosengo, classificatisi al secondo posto, dietro il raggruppamento temporaneo Dig.It., capeggiato da Pica Ciamarra Associati s.r.l., risultato aggiudicatario provvisorio.<br />
Ritenendo il provvedimento di provvisoria aggiudicazione illegittimo lo Studio Sibilla Associati, lo Studio Tecnico Rocca Bacci Associati, lo STI Studio Tecnico di Ingegneria s.r.l., nonché l’arch. Leonardo Spanu, l’arch. Enrico Congiu ed il dott. geol. Piero Nosengo, lo hanno impugnato di fronte al T.A.R. Sardegna, il quale, con sentenza 11/12/2003 n°1682, ha annullato il provvedimento di provvisoria aggiudicazione.<br />
Nel frattempo il Dirigente del Servizio Manutenzioni del Comune di Sassari ha emanato la determinazione 28/10/2003 n°03/074378 con cui ha approvato i verbali di gara relativi all’appalto in questione ed ha individuato come vincitore il raggruppamento temporaneo con a capo Pica Ciamarra Associati s.r.l., la determinazione 12/12/2003 n°74480/213 con la quale ha aggiudicato in via definitiva al detto raggruppamento la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori concernenti la realizzazione del suddetto museo, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la determinazione 30/12/2003 n°74498/213 con cui ha corretto un errore materiale riscontrato nella precedente  determinazione n°74480. <br />
Ha, anche, adottato la determinazione 28/10/2003 n° 74379/213 con la quale, tenuto conto dell’esito della gara in parola, ha affidato al raggruppamento Dig.It. l’incarico per lo studio delle linee guida relative all’attività di progettazione del “Museo della Miniera”, linee guida poi approvate dalla Giunta Municipale con deliberazione 29/10/2003 n° 584.<br />
 Ritenendo anche i menzionati provvedimenti, successivi alla provvisoria aggiudicazione, illegittimi, lo Studio Sibilla Associati, lo Studio Tecnico Rocca Bacci Associati, lo STI Studio Tecnico di Ingegneria s.r.l., nonché l’arch. Leonardo Spanu, l’arch. Enrico Congiu ed il dott. geol. Piero Nosengo li hanno impugnati chiedendone l’annullamento e domandando, altresì, il risarcimento dei danni.<br />
Queste le censure prospettate.<br />
1) Il controinteressato ha applicato sulle voci “prestazioni speciali e rimborso spese” e “prestazioni accessorie” un ribasso del 100%.<br />
L’offerta così configurata viola il disposto degli artt. 2 e 3 del D.M. 4/4/2001 (recante tariffe professionali degli ingegneri ed architetti), i quali assegnano alle spese calcolate in percentuale sull’onorario carattere di minimo inderogabile. <br />
L’aggiudicatario doveva, pertanto, essere escluso dalla gara.<br />
2) L’offerta del raggruppamento controinteressato è anormalmente bassa. E’ pari, infatti, ad un importo di poco superiore alla metà del valore tariffario complessivo della prestazione da eseguire.<br />
Il Comune avrebbe, dunque, dovuto procedere alla verifica di congruità.<br />
Non avendolo fatto risulta violato l’art. 25 del D. Lgs. 17/3/1995 n° 157.<br />
3) Il giudizio espresso dalla Commissione di gara in sede di valutazione delle proposte, attraverso il c.d. metodo del confronto a coppie, è del tutto immotivato.<br />
In particolare, risulta immotivata l’attribuzione dei punteggi con riguardo a ciascun raffronto relativo agli elementi “relazione tecnica” e “curriculum”.<br />
L’attività, sotto questo profilo, posta in essere dalla Commissione di gara viola, inoltre, l’art. 23 del D.Lgs. n° 157/1995 nonché le norme ed i principi che regolano il confronto a coppie, di cui all’allegato “A” del D.P.R. n° 554/1999. <br />
4) L’attività posta in essere dall’Amministrazione intimata è contraria ad ogni regola di corretta amministrazione. <br />
I provvedimenti odiernamente impugnati sono stati, infatti, adottati, in parte pochi giorni prima dell’udienza fissata per la trattazione del ricorso sull’aggiudicazione provvisoria, ed in parte poco dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale che ha annullato la suddetta aggiudicazione. Il tutto senza alcuna approfondita motivazione in ordine alle ragioni d’urgenza che hanno spinto il comune ad agire nell’imminenza del pronunciamento del giudice.<br />
E’ pertanto manifesto lo sviamento di potere che inficia l’attività posta in essere.<br />
Con atto contenente motivi aggiunti, i ricorrenti hanno successivamente esteso l’impugnazione al bando di gara, inviato alla GUCE in data 26/4/2004, con cui il Comune di Sassari ha indetto una nuova licitazione privata per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, direzione, misura e contabilità dei lavori di realizzazione del “Museo della Miniera”, deducendo censure di violazione di legge e di eccesso di potere.<br />
Con nuovi motivi aggiunti i ricorrenti hanno ulteriormente ampliato l’oggetto del contendere rivolgendo il gravame contro i seguenti atti: a) verbale di gara in data 4/3/2004 con cui la Commissione aggiudicatrice dell’appalto già affidato al raggruppamento Dig.It., riaperto il procedimento a seguito della sentenza del T.A.R. Sardegna n°1682/03, ha escluso dalla competizione tutti i concorrenti; b) determinazione 13/4/2004 n°74133/213 con cui il Dirigente del Servizio Manutenzioni visti gli esiti dei lavori della Commissione aggiudicatrice, consacrati nel verbale di gara di cui sopra, ha stabilito di bandire una nuova procedura concorsuale per l’affidamento del servizio di che trattasi ed ha nominato una nuova Commissione di gara; c) determinazione 22/4/2004 n°74157/213 con cui lo stesso Dirigente ha indetto la nuova licitazione privata per l’affidamento del suddetto servizio, approvando bando e disciplinare di gara.<br />
Anche in questo caso si deducono avverso gli atti impugnati censure di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
 Si sono costituite in giudizio sia l’amministrazione intimata che la controinteressata, le quali, con distinte memorie, si sono opposte sia nel rito che nel merito all’accoglimento del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 20/10/2004 la causa, dopo ampia discussione, è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con riguardo agli atti impugnati con l’atto introduttivo del giudizio occorre, in via pregiudiziale, esaminare le questioni di rito sollevate dal  comune di Sassari.<br />
Deduce quest’ultimo che il ricorso sarebbe l’inammissibile in quanto fondato su gli stessi motivi già prospettati col ricorso deciso da questo Tribunale con sentenza 11/12/2003 n°1682. Cosa questa che comporterebbe violazione del principio del ne bis in idem.<br />
L’eccezione è palesemente infondata.<br />
Sul punto basta rilevare che i due ricorsi si rivolgono contro atti distinti (aggiudicazione provvisoria il primo, aggiudicazione definitiva e determinazioni ulteriori il secondo), il che è sufficiente ad escludere violazioni del predetto principio. <br />
Deduce, ancora, il Comune, la sopravvenuta carenza di interesse al impugnazione degli atti in questione, stante l’intervenuto annullamento in via di autotutela degli atti stessi. <br />
L’eccezione è solo parzialmente fondata.<br />
Ed invero, con determinazione 3/3/2004 n°74098/213, depositata in giudizio, il Dirigente del Servizio Manutenzioni ha annullato d’ufficio soltanto le proprie precedenti determinazioni 74378 del 28/10/2003 e 74480/213 del 12/12/2003, con le quali aveva, rispettivamente, approvato i verbali di gara ed affidato al raggruppamento controinteressato parte del servizio messo in appalto. Deve, inoltre, ritenersi implicitamente travolta dall’intervenuto annullamento, anche la determinazione 30/12/3003 n°74498/213, con cui il medesimo Dirigente aveva disposto la correzione di un errore materiale rilevato nella citata determinazione 74480/213 del 2003. <br />
Solamente rispetto alle determinazione 74378, 74480/213 e 74498/213 appare, pertanto, fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso.<br />
Il gravame va, invece, dichiarato inammissibile con riguardo alla determinazione 28/10/2003 n°74379/213, relativamente alla quale  l’interesse ad agire difettava sin da principio. <br />
Ed invero, mediante tale atto il più volte citato Dirigente, tenuto conto che il raggruppamento Dig.It. &#8211; capeggiato da Pica Ciamarra Associati s.r.l. &#8211; era risultato vincitore della gara bandita per l’affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione, misura e contabilità dei lavori di realizzazione del “Museo della Miniera”, ha assegnato, a trattativa privata, al medesimo raggruppamento l’incarico concernente lo studio delle linee guida della successiva attività di progettazione.<br />
Ora, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale i terzi &#8211; purché operatori del settore (come nella specie gli odierni ricorrenti) &#8211; hanno interesse ad impugnare l’atto con cui l’amministrazione affida un contratto a trattativa privata, affinché la scelta del contraente sia rinnovata sulla base delle prescritte procedure di evidenza pubblica.<br />
Nella fattispecie, tuttavia, al momento della proposizione del ricorso, l’incarico di cui si discute era già stato interamente espletato dal raggruppamento Dig.It., tant’è che i relativi elaborati erano stati approvati dalla Giunta Municipale con deliberazione 29/10/2003 n°584 depositata agli atti. Conseguentemente, non era ormai più possibile reiterare il procedimento di scelta della parte privata del contratto mediante un procedimento di gara; da qui la carenza originaria d’interesse ad agire.<br />
Per identiche ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile, con riguardo alla menzionata deliberazione di Giunta n°584 del 2003.<br />
Il gravame va dichiarato, altresì, inammissibile in relazione a tutti gli ulteriori provvedimenti oggetto di lagnanza.<br />
L’impugnazione di questi è stata, infatti, proposta con due distinti atti contenenti motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 1 della L. 21/7/2000 n°205, senza che, peraltro, il difensore fosse all’uopo munito di apposito e specifico mandato.<br />
Tale disposizione che, nel modificare l&#8217;art. 21 della L 6/12/1971 n° 1034, ha disposto che « tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le stesse parti, connessi all&#8217;oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti », risponde &#8211; come la giurisprudenza ha chiarito – “allo scopo di concentrare in un unico processo l&#8217;impugnazione di provvedimenti diversi da quello originariamente impugnato ma con essi connessi e riguardanti le stesse parti.<br />
La norma, pertanto, ha carattere eminentemente processuale, ma niente dice in ordine all&#8217;ampiezza ed all&#8217;estensione delle procure rilasciate e non può quindi essere invocata per dedurre da essa anche la possibilità di impugnare provvedimenti diversi da quelli originariamente gravati di ricorso.<br />
Ne deriva che, ferma restando la possibilità di inserire la controversia sul nuovo atto nel processo già instaurato a proposito dell&#8217;atto connesso, ai fini dell&#8217;impugnazione di un atto diverso da quello originariamente impugnato, occorre, secondo le regole generali, una nuova procura ad litem.<br />
Una diversa interpretazione si risolverebbe, infatti, non nella postulazione di un mero strumento di concentrazione processuale, ma nell&#8217;introduzione di un diverso rapporto tra la parte ed il proprio difensore, destinato ad incidere sull&#8217;ampiezza dei poteri di quest&#8217;ultimo; mentre assai problematica apparirebbe la legittimità di una procura destinata a non individuare esattamente gli atti ai quali essa si riferisce.<br />
Tale esito, coerente con la reale portata della norma di cui all&#8217;art. 1 della legge n. 205 del 2000, risulta ulteriormente confermato dal fatto che la possibilità di un processo simultaneo, reso possibile dall&#8217;art. 1 della legge n. 205 del 2000 grazie alla nuova utilizzazione dei «motivi aggiunti» non esclude la legittimità dell&#8217;impugnazione con autonomo ricorso giurisdizionale del nuovo provvedimento; del tutto irragionevole apparirebbe allora, postulare quanto alla procura ed alla sua ampiezza una disciplina diversa per le due ipotesi, con il richiedere una nuova procura nel caso di impugnazione autonoma e con l&#8217;escludere invece tale necessità nel caso di impugnazione del nuovo atto inserita nel processo già esistente” (così Cons. Stato, VI sez. 31/7/2003 n°4440, si veda anche T.A.R. Sardegna 22/10/2004 n° 1501).<br />
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di  spese ed onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA<br />
Dichiara in parte inammissibile ed in parte improcedibile il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 20/10/2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei signori</p>
<p>Manfredo Atzeni,	 	Presidente f.f.;<br />	<br />
Rosa Panunzio, 		Consigliere;<br />	<br />
Alessandro Maggio,		Consigliere – estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-1570/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1570</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1571</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-1571/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-1571/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1571</a></p>
<p>Pres. ed Est. M. Atezni Maggioli S.p.A. (Avv.ti P. P. Poggi, M. Polini e C. Murgia), Insiel, Informatica per il sistema degli enti locali s.p.a. in ATI con Krenesiel, Società Sarda per l’informatica s.p.a. (Avv.ti G. Bassu e P. Loi) c. il Comune di Cagliari (Avv.ti F. Melis e G.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-1571/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1571</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-1571/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1571</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. M. Atezni<br /> Maggioli S.p.A. (Avv.ti P. P. Poggi, M. Polini e C. Murgia), Insiel, Informatica per il sistema degli enti locali s.p.a. in ATI con Krenesiel, Società Sarda per l’informatica s.p.a. (Avv.ti G. Bassu e P. Loi) c. il Comune di Cagliari (Avv.ti F. Melis e G. Farci) e Svimservice s.p.a. (Avv. G. Contu)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;apertura delle buste contenenti l&#8217;offerta economica deve avvenire in seduta pubblica anche nel caso in cui ciò non sia previsto dalla normativa che disciplina la gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giustizia amministrativa – interesse al ricorso &#8211; vantaggio successivo ed eventuale – strumentalità – sussiste.																																																																																												</p>
<p>2.	Giustizia amministrativa – regolamento – impugnazione – lesione attuale dell’interesse del ricorrente – ammissibilità – sussiste.																																																																																												</p>
<p>3.	Contratti della P.A. – gare – appalto concorso – apertura offerta economica &#8211; pubblicità delle operazioni di gara – inderogabilità.																																																																																												</p>
<p>4.	Contratti della P.A. – gare – appalto concorso – pubblicità operazioni di gara – mancanza di specifica previsione normativa – irrilevanza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	L’interesse al ricorso, avverso l’aggiudicazione di una gara pubblica, sussiste non solo nel caso in cui dall&#8217;annullamento dell&#8217;atto impugnato derivi un diretto e immediato vantaggio, ma anche nel caso in cui il vantaggio sia successivo ed eventuale, sicché il richiesto annullamento sia strumentale ad un&#8217;ulteriore attività dell&#8217;Amministrazione intimata, dalla quale il ricorrente possa ottenere il risultato positivo dell&#8217;aggiudicazione.																																																																																												</p>
<p>2.	L&#8217;impugnativa di un regolamento deve ritenersi ammissibile solo quando contiene disposizioni tali da ledere l&#8217;interesse del singolo soggetto e non anche quando la lesione possa derivare in futuro solo per effetto dell&#8217;emanazione di un atto applicativo. 																																																																																												</p>
<p>3.	Il principio della pubblicità delle sedute di gara per la scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è senz’altro inderogabile in ogni tipo di gara (compreso l’appalto concorso), almeno per quanto concerne la verifica dell’integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica e relativa apertura mentre non lo è nella fase della valutazione tecnico-qualitativa dell’offerta, che certamente non può che essere effettuata in sede riservata onde evitare influenze esterne sui giudizi dei membri della Commissione giudicatrice 																																																																																												</p>
<p>4.	La pubblicità non può essere esclusa per il fatto che la relativa normativa non la preveda espressamente nell’appalto concorso, atteso che la ratio ispiratrice della pubblicità delle sedute di gara è comune ai vari metodi di aggiudicazione ed è rivolta a tutelare l’esigenza di trasparenza ed imparzialità, che deve guidare l’attività amministrativa in tale delicata materia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>su ricorso n. 427/04 proposto da</p>
<p><b>Maggioli s.p.a.</b> in persona del Presidente del Consiglio d’Amministrazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier Paolo Poggi, Michela Polini e Costantino Murgia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Cagliari, via Bonaria n. 80,</p>
<p>e sul ricorso n. 578/04 proposto</p>
<p>dal <b>raggruppamento temporaneo d’imprese fra Insiel, Informatica per il sistema degli enti locali s.p.a. e Krenesiel, Società Sarda per l’informatica s.p.a.</b> in persona dell’Amministratore Delegato della mandataria Insiel, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Bassu e Piergiorgio Loi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Cagliari, via Alghero n. 22</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Cagliari</b> in persona del Sindaco in carica rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Melis e Genziana Farci ed elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio legale in Cagliari, via Roma n. 145 (Palazzo Civico)</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>Svimservice s.p.a.</b> costituitosi in giudizio solo per resistere al ricorso n. 427/04 in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Contu presso lo studio del quael in Cagliari, via Ancona n. 3, è elettivamente domiciliata;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	il ricorso n. 427/04: della determinazione n. 16 in data 24/2/2004 con la quale Maggioli s.p.a. è stata esclusa dall’appalto concorso per l’affidamento della fornitura ed installazione di un sistema informatico di contabilità comunale e servizi collegati, definitivamente aggiudicato ad altra ditta, unitamente agli atti presupposti e connessi tra i quali segnatamente i verbali allegati alla predetta determinazione, la nota di comunicazione ed ogni atto relativo al procedimento di aggiudicazione definitiva a Svimservice s.p.a.;<br />	<br />
&#8211;	il ricorso n. 578/04: della medesima determinazione, per la parte relativa al raggruppamento temporaneo d’imprese fra Insiel, Informatica per il sistema degli enti locali s.p.a. e Krenesiel, Società Sarda per l’informatica s.p.a, e degli stessi atti di cui al precedente ricorso, nonché del capitolato speciale di gara.																																																																																												</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari in persona del Sindaco in carica e di Svimservice s.p.a. in persona del legale rappresentante;<br />
Viste le memorie depositate dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 20 ottobre 2004 il consigliere Manfredo Atzeni e sentiti i legali di parte, come da separato verbale.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 9/4/2004 e depositato il successivo 21/4 Maggioli s.p.a. in persona del Presidente del Consiglio d’Amministrazione, impugna la determinazione n. 16 in data 24/2/2004 con la quale è stata esclusa dall’appalto concorso per l’affidamento della fornitura ed installazione di un sistema informatico di contabilità comunale e servizi collegati, definitivamente aggiudicato ad altra ditta, unitamente agli atti presupposti e connessi tra i quali segnatamente i verbali allegati alla predetta determinazione, la nota di comunicazione ed ogni atto relativo al procedimento di aggiudicazione definitiva a Svimservice s.p.a.. <br />
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:<br />
1) l&#8217;offerta tecnica della ricorrente è stata esaminata, e sono stati attribuiti i relativi punteggi, quando la commissione aveva già preso visione dell&#8217;offerta economica.<br />
2) I plichi contenenti le offerte economiche sono stati aperti in seduta segreta.<br />
3) La ricorrente è stata esclusa per avere offerto la gestione di mutui e contabilità come evoluzioni future a pagamento, nonostante questi servizi non costituissero requisito minimo dell&#8217;offerta.<br />
La ricorrente chiede quindi l&#8217;annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati; chiede, inoltre, la condanna al risarcimento del danno subito.<br />
Con atti notificati il 7/5/2004 ed il 14/5/2004 e depositati i successivi 15/5 e 19/5 la ricorrente propone i seguenti motivi aggiunti:<br />
1) l’art. 11 del regolamento dei contratti del Comune di Cagliari è illegittimo, e deve essere annullato, nella parte in cui dispone che nelle procedure d&#8217;appalto l&#8217;apertura delle buste contenenti l&#8217;offerta economica avvenga in seduta riservata.<br />
2) L’illegittimità relativa al sotto procedimento di apertura delle buste contenenti le offerte economiche inficia le offerte di tutte le ditte, e non solo quella della ricorrente.<br />
Con ordinanza n. 238 in data 26 maggio 2004 è stata fissata l&#8217;udienza pubblica di discussione della causa.<br />
In data 1/10/2004 la ricorrente ha depositato memoria.<br />
Sostanzialmente i medesimi atti (medesima determinazione, per la parte relativa al raggruppamento temporaneo d’imprese fra Insiel, Informatica per il sistema degli enti locali s.p.a. e Krenesiel, Società Sarda per l’informatica s.p.a, e gli stessi atti di cui al precedente ricorso, nonché il capitolato speciale di gara) sono impugnati anche  dal raggruppamento temporaneo d’imprese fra Insiel, Informatica per il sistema degli enti locali s.p.a. e Krenesiel, Società Sarda per l’informatica s.p.a. in persona dell’Amministratore Delegato della mandataria Insiel con ricorso n. 578/04, notificato il 17/5/04 e depositato il successivo 27/5, affidato ai seguenti motivi:<br />
1) la gara doveva essere annullata, in quanto a causa della sua lunghezza questa è stata giudicata quando tutte le offerte avevano già perso validità.<br />
2) L&#8217;offerta della ricorrente non presenta, in punto di fatto, le carenze riscontrate dalla commissione di gara.<br />
La ricorrente chiede quindi l&#8217;annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati; chiede inoltre risarcimento dei danni subiti.<br />
Con ordinanza n. 256 in data 9 giugno 2004 è stata fissata l&#8217;udienza di trattazione nel merito della causa.<br />
In entrambi i ricorsi si è costituito in giudizio il Comune di Cagliari in persona del sindaco in carica (autorizzato con deliberazioni della Giunta Municipale n. 239 in data 22/4/2004 e n. 347 in data 27/5/2004) chiedendo, con distinte memorie depositata il 14/10/2004, la declaratoria dell&#8217;inammissibilità ovvero il rigetto dei ricorsi.<br />
Nel primo giudizio si è costituita anche Svimservice s.p.a. formulando, con memorie depositate il 5/5/2004 ed il 14/10/2004, analoghe conclusioni.<br />
Con atto notificato il 28/5/2004 e depositato il successivo 21/5/2004 propone ricorso incidentale con il quale impugna la determinazione della commissione giudicatrice relativa alla mancata esclusione della ricorrente principale, deducendo i seguenti motivi:<br />
1) la proposta della ricorrente non conteneva alcune delle funzionalità richieste dal bando di gara.<br />
Alla pubblica udienza i procuratori delle parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I ricorsi in epigrafe possono essere riuniti onde definirli con unica decisione, in quanto entrambi riguardano la stessa gara d&#8217;appalto, dalla quale le parti ricorrenti sono state entrambe escluse.<br />
Con il primo ricorso (n. 427/04) vengono sollevate questioni attinenti alla correttezza dell’esame dell’offerta presentata dal raggruppamento ricorrente (escluso per la mancanza, nel progetto, di alcune delle prestazioni, oggetto necessario del contratto secondo la commissione giudicatrice), il cui accoglimento potrebbe comportare il rinnovo delle determinazioni in punto d’ammissibilità dell’offerta stessa, offrendo al raggruppamento ricorrente una possibilità di aggiudicazione del contratto, ed altre con le quali si contesta in radice la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, in termini tali da imporre la ripetizione della procedura.<br />
Le censure relative all&#8217;esame dell&#8217;offerta della ricorrente sono infondate.<br />
È palesemente infondata l&#8217;argomentazione con la quale la parte ricorrente sostiene che la sua offerta tecnica è stata esaminata dalla commissione avendo già preso conoscenza dell&#8217;offerta economica.<br />
Al riguardo, è sufficiente osservare come l&#8217;amministrazione abbia potuto dimostrare che l&#8217;offerta economica della ricorrente è rimasta sigillata quanto meno fino alla data del 22/4/2004, quando è stato predisposto per la produzione nel presente giudizio il plico contenente la fotocopia della predetta busta, ancora debitamente sigillata.<br />
Anche le argomentazioni che hanno condotto a ritenere l&#8217;offerta del raggruppamento ricorrente priva di elementi essenziali sono infondate.<br />
È stata imputata all&#8217;offerta del raggruppamento ricorrente la mancanza della gestione dell&#8217;imposta sul valore aggiunto e della gestione di mutui; tali funzionalità appaiono agevolmente riconducibili al disposto dell’allegato al capitolato speciale, contenente le specifiche tecniche, laddove  (art. A5) nell&#8217;individuare i requisiti applicativi specifica che i requisiti principali richiesti al sistema offerto sono fra l&#8217;altro la gestione dell&#8217;indebitamento finanziario e la gestione delle certificazioni finanziarie e fiscali.<br />
Le funzionalità di certificato al bilancio previsione e certificato al conto consuntivo sono ricomprese nella stessa disposizione dell&#8217;allegato al capitolato speciale, laddove si richiede al sistema la capacità di gestire, a livello integrato, i dati della contabilità finanziaria congiuntamente quelli della contabilità e economico analitica patrimoniale e controllo e gestione, senza necessità di duplicazione di informazioni ed operazione di registrazione, di aggiunte o modifiche successive, alla luce della premessa della stessa disposizione che impone che le funzionalità di gestione della contabilità, nei suoi vari aspetti debbano essere offerte alla luce della vigente normativa finanziaria.<br />
Pertanto, non può essere revocato in dubbio che le funzionalità di cui si tratta costituissero elementi necessari della prestazione richiesta alle partecipanti.<br />
La commissione ha rilevato che i suddetti servizi sono offerti come evoluzioni future a pagamento, senza costi aggiuntivi solo per gli ultimi due, peraltro limitatamente al primo anno.<br />
Tale affermazione non è, in realtà, smentita, in quanto parte ricorrente si limita ad affermare che tale aspetto non era conoscibile senza aprire la busta contenente l&#8217;offerta economica.<br />
A ciò deve essere obiettato che tali funzionalità sono state univocamente qualificate modalità aggiuntive dal raggruppamento ricorrente; il punto 1.32 del progetto esecutivo evidenzia con chiarezza che il certificato al bilancio di previsione ed il certificato al conto consuntivo sono offerti solo per il primo anno.<br />
Pertanto, deve essere affermato che il raggruppamento ricorrente non ha ricompresso le sopra indicate funzionalità necessarie nella propria proposta.<br />
Giustamente, quindi, la commissione ha escluso dalle successive fasi del procedimento l&#8217;offerta dell&#8217;odierno ricorrente.<br />
Il collegio deve quindi esaminare l&#8217;ulteriore argomentazione, con la quale si contesta la correttezza del sub procedimento relativo all&#8217;apertura delle offerte economiche.<br />
Viene, infatti, contestata la legittimità dell’operato della commissione di gara, che ha aperto le buste contenenti le offerte economiche in seduta segreta, per violazione del principio di pubblicità, che presiede all’attività delle commissioni giudicatrici, costituite per l’aggiudicazione dei pubblici appalti, eccezion fatta per le sedute dedicate all’esame nel merito delle proposte progettuali, elaborate dalle ditte partecipanti.<br />
L’argomentazione è stata originariamente sollevata in riferimento all’impugnata determinazione dirigenziale di approvazione degli atti ed aggiudicazione della gara alla controinteressata. Con i motivi aggiunti, l’impugnazione è stata estesa all’art. 11, terzo comma, del regolamento dei contratti del Comune di Cagliari, nella parte in cui consente tale procedura.<br />
Deducono le parti resistenti l’inammissibilità di tali censure in quanto il raggruppamento ricorrente è stato escluso dalla procedura in una fase procedimentale che ha preceduto l’apertura delle buste, per cui non avrebbe interesse alla sua corretta conduzione. Inoltre, l’impugnazione del regolamento comunale sarebbe tardiva, in quanto proposta ben oltre sessanta giorni dalla sua pubblicazione.<br />
Entrambi i profili sono infondati.<br />
Parte ricorrente, infatti, agisce in giudizio per tutelare il proprio interesse strumentale alla ripetizione della gara, in vista dell’aggiudicazione del contratto, alla quale ha mostrato interesse mediante la presentazione della propria proposta.<br />
Per giurisprudenza costante, alla quale questo Tribunale si è uniformato, da ultimo, con sentenza n. 1316 del 12/8/2004, l’interesse al ricorso, avverso l’aggiudicazione di una gara pubblica, sussiste non solo nel caso in cui dall&#8217;annullamento dell&#8217;atto impugnato derivi un diretto e immediato vantaggio, ma anche nel caso in cui il vantaggio sia successivo ed eventuale, sicché il richiesto annullamento sia strumentale ad un&#8217;ulteriore attività dell&#8217;Amministrazione intimata, dalla quale il ricorrente possa ottenere il risultato positivo dell&#8217;aggiudicazione.<br />
Deve, quindi, essere riconosciuto l’interesse della parte ricorrente alla caducazione del procedimento, sotto il profilo in esame.<br />
Neanche la dedotta questione di ricevibiltà può essere condivisa.<br />
Nel caso di specie, invero, può essere discusso se l’impugnazione proposta sia indispensabile, atteso che la fattispecie rientra nell’ambito d’applicazione del principio stabilito, da ultimo, da C. di S., V, 10 gennaio 2003, n. 35, secondo il quale il giudice amministrativo può disapplicare regolamenti illegittimi, pur se non ritualmente impugnati. Nel caso di specie, infatti, le impugnate esclusione ed aggiudicazione sono esecutive di una disposizione regolamentare della cui legittimità si dubita.<br />
Peraltro, una volta proposta l’impugnazione il collegio deve prendere in esame la domanda sottopostagli, riguardo al cui accoglimento parte ricorrente ha dimostrato il proprio interesse.<br />
La sua proposizione è, poi, tempestiva.<br />
C. di S., VI, 27 aprile 2001, n. 2459, ha stabilito che “l&#8217; impugnativa di un regolamento deve ritenersi ammissibile solo quando contiene disposizioni tali da ledere l&#8217;interesse del singolo soggetto e non anche quando la lesione possa derivare in futuro solo per effetto dell&#8217;emanazione di un atto applicativo”.<br />
Conformemente a tale principio, condiviso dal collegio, deve essere rilevato che palesemente la disposizione regolamentare, generale ed astratta, oggetto del ricorso in epigrafe ha provocato una lesione degli interessi della parte ricorrente solo a seguito dell’adozione dell’impugnata disposizione applicativa.<br />
Di conseguenza, solo da tale momento la ricorrente è stata legittimata alla sua impugnazione, che deve essere dichiarata tempestiva.<br />
Al riguardo, è stato chiarito anche dalla Adunanza Plenaria, con sentenza n. 1 del 29 gennaio 2003, che le clausole del bando non assimilabili a quelle che definiscono requisiti soggettivi di partecipazione, possono non essere immediatamente impugnate, ma possono essere impugnate con il provvedimento definitivo di aggiudicazione.<br />
Lo stesso discorso, ad avviso del Collegio, può farsi in relazione all’impugnativa dell’art. 11, terzo comma, del regolamento comunale.<br />
Deve anche essere respinta l’eccezione di difetto di interesse per non avere la società ricorrente indicato “in concreto” quali siano state le conseguenze della mancata applicazione del principio di pubblicità.<br />
Il principio deve, difatti, essere affermato “in astratto” prescindendo dall’essersi verificato in concreto un vulnus nello svolgimento della gara: trattasi di un adempimento posto a tutela non solo della parità di trattamento dei partecipanti alla gara, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post.<br />
Il collegio, deve, in conclusione, esaminare nel merito l’argomentazione dedotta.<br />
Ad avviso delle parti resistenti, è legittimo che l’apertura dei plichi e l’esame della documentazione si sia svolta in seduta non pubblica nell’ambito della procedura dell’appalto concorso.<br />
Il Collegio non condivide questa tesi.<br />
La giurisprudenza del Consiglio di Stato, con orientamento pressoché costante, ha affermato che il principio di pubblicità si applica anche nel caso dell’appalto concorso.<br />
	Recentissima la sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato n. 1427 del 18 marzo 2004, nella quale è stato ribadito che il principio della pubblicità delle sedute di gara per la scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è “senz’altro inderogabile in ogni tipo di gara (compreso l’appalto concorso), almeno per quanto concerne la verifica dell’integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica e relativa apertura (conformi le decisioni della stessa Sezione n. 576 del 30 maggio 1997,  n. 2884 del 7 maggio 2000, n. 1067 del 27 febbraio 2001 e n. 4586 del 3 settembre 2001)”.. “mentre non lo è nella fase della valutazione tecnico-qualitativa dell’offerta, che certamente non può che essere effettuata in sede riservata onde evitare influenze esterne sui giudizi dei membri della Commissione giudicatrice (V. Corte dei Conti, sez. controllo Stato, n. 108 del 9 dicembre 1999 e la decisione della stessa Sezione n. 5421 del 9 ottobre 2002)”.<br />	<br />
Nella suddetta decisione, il Consiglio di Stato insiste e precisa che la pubblicità non può essere esclusa per il fatto che la relativa normativa non la preveda espressamente nell’appalto concorso, atteso che la ratio ispiratrice della pubblicità delle sedute di gara è comune ai vari metodi di aggiudicazione ed è rivolta a tutelare l’esigenza di trasparenza ed imparzialità, che deve guidare l’attività amministrativa in tale delicata materia.<br />
Potrebbe essere obiettato che non esiste alcuna prescrizione normativa che imponga l’obbligo di pubblicità dell’apertura dei plichi contenenti le offerte e la documentazione nelle procedure di gara “ristrette” e “negoziate” di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, di attuazione  della direttiva comunitaria n. 77/62/CEE,  80/767/CEE e 88/295/CEE, relative agli appalti di pubbliche forniture, e che lo stesso decreto, nell’allegato 4, lettera A, relativamente alle sole procedure aperte di pubblici incanti prescrive, al punto 7  lett. a) e b) l’indicazione delle persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte, nonché l’indicazione della data, l’ora e il luogo di tale apertura.<br />
Al contrario, nelle successive lettere B) e C) rispettivamente per le procedure “ristrette”, come quella in esame, e per le procedure negoziate, il medesimo decreto non prescrive affatto né la pubblicità dell’apertura dei plichi né, conseguentemente, prescrive l’indicazione nel bando di gara del giorno, dell’ora e del luogo di tale operazione.<br />
A sua volta il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 157, nonché la relativa Direttiva 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, dettano identiche prescrizioni; infatti l’allegato 4, alla lett. B al n. 9, a) e b) prescrive per le sole procedure aperte per pubblici incanti, l’indicazione delle persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte, nonché della data, dell’ora e del luogo dell’apertura.<br />
Al contrario, alle lettere C) e D) rispettivamente per le procedure ristrette e negoziate, il decreto non detta alcuna prescrizione in ordine all’apertura dei plichi contenenti le offerte, tanto meno, dunque, prescrive la partecipazione di persone, né l’indicazione della data, dell’ora o del luogo di tale apertura.<br />
Anche la direttiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi solo al punto 13 dell’allegato A, relativo alle procedure aperte, prescrive che il bando di gara deve indicare le persone ammesse all’apertura delle offerte e la data, ora e luogo dell’apertura.<br />
Sul punto, il Collegio richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Quinta Sezione, 18 marzo 2004 n. 1427, dove è stato chiarito che, per escludere il predetto obbligo di pubblicità “non potrebbe invocarsi neppure la circostanza che il decreto legislativo 17 marzo 1997, n. 157 (richiamato dal bando di gara) nel disciplinare nell’allegato 4 i modelli di bando (con le relative indicazioni) prevede solo nel caso delle procedure aperte (asta pubblica) l’indicazione delle persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte (lettera B n. 9), in quanto detta precisazione ha la finalità, pur nel rispetto del principio di pubblicità, di contenere il numero delle persone da invitare per ragioni di semplificazione e speditezza dei relativi adempimenti, mentre una limitazione del genere non avrebbe alcun senso nel caso di procedure ristrette (licitazioni private ed appalto concorso) in cui il numero dei partecipanti è normalmente esiguo”.<br />
	Per completezza, deve essere evidenziato che la conferma della vigenza di detto principio si rinviene nella recente normativa di cui al Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici L. 11.2.1994 n. 109 e successive modificazioni, approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554, che distingue tra sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e sedute pubbliche per la verifica della documentazione, apertura delle buste contenenti le offerte economiche e lettura dei ribassi offerti, con determinazione dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri prefissati (V. art. 64, comma 5°; art. 67, comma 5°; art. 91, comma 3°).<br />	<br />
La ricorrente ha espressamente impugnato, sotto i profili di violazione dei principi di pubblicità delle operazioni di gara e di trasparenza dell’attività amministrativa, l’art. 11, comma 3 prima parte, del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Cagliari, approvato con deliberazione n. 966 del 27/04/1994, che prevede: “le sedute delle commissioni – per gli appalti concorso &#8211; non sono pubbliche”. <br />
Ritiene il Collegio di dover confermare, anche in tema di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture, il principio, già affermato con riferimento ad appalti di servizi con la sentenza n. 1316 del 12/8/2004.<br />
L’art. 11, per quanto già detto, è in contrasto con il principio di pubblicità delle operazioni di gara.<br />
	E’ vero che la norma potrebbe astrattamente essere intesa nel senso della legittimazione dello svolgimento in seduta segreta delle sole sedute nelle quali la commissione dibatte il merito delle proposte, ferma restando l’applicazione del principio di pubblicità in relazione alle sedute destinate all’apertura delle buste contenenti rispettivamente la documentazione di gara e l’offerta economica, ma le stesse argomentazioni del Comune resistente dimostrano che la stessa è, in concreto, letta ed applicata come legittimante la deroga piena al principio di pubblicità, quanto meno in relazione alla seduta nella quale si provvede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, per cui tale interpretazione contrasta con l’applicazione che la clausola ha avuto in concreto.<br />	<br />
	Di conseguenza, essa si appalesa illegittima, e deve essere annullata.<br />	<br />
Il mancato rispetto del principio di pubblicità integra poi un vizio del procedimento, tale da comportare l’invalidità derivata di tutti gli atti di gara ed in particolare del provvedimento finale di individuazione dell’aggiudicatario della scelta del socio di minoranza della società per la gestione dei servizi di igiene urbana della città di Cagliari.<br />
Pertanto, deve essere annullata anche l’impugnata determinazione dirigenziale n. 16 in data 24 febbraio 2004.<br />
Il travolgimento integrale di tale determinazione comporta l’improcedibilità dell’impugnazione proposta con il ricorso incidentale.<br />
Quest’ultimo, infatti, è affidato a censure relative alla corretta predisposizione, da parte del raggruppamento ricorrente, della propria proposta, il cui accoglimento impedirebbe l’automatica aggiudicazione del contratto alla ricorrente principale; il loro accoglimento non potrebbe, invece, impedire, l’integrale travolgimento della procedura, per il perseguimento dell’interesse strumentale alla sua ripetizione.<br />
L’accoglimento dell’impugnazione proposta con il ricorso n. 472/04 comporta anche l’improcedibilità dell’impugnazione proposta, sotto differenti profili, con il ricorso n. 578/04, che ha il medesimo oggetto.<br />
Le domande risarcitoria proposte da entrambe le ricorrenti principali devono, allo stato, essere respinte, in quanto l’annullamento dell’aggiudicazione in termini tali da rendere necessaria la ripetizione della procedura consente alle ricorrenti di aspirare all’aggiudicazione del contratto, in esito alla nuova gara.<br />
Le spese di entrambi i giudizi possono essere integralmente compensate, in considerazione della complessità delle controversie.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA<br />
1) riunisce i ricorsi in epigrafe;<br />
2) accoglie l’impugnazione proposta con il ricorso n. 427/04 e, per l’effetto, annulla l’art. 11, terzo comma, del regolamento per i contratti del Comune di Cagliari, nella parte in cui consente di svolgere in seduta segreta i lavori delle commissioni d’esame delle offerte presentate per l’aggiudicazione degli appalti concorso, banditi da quel Comune, ivi comprese le sedute per l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle imprese partecipanti, e la determinazione dirigenziale n. 16 in data 24 febbraio 2004; dichiara improcedibile il ricorso incidentale;<br />
3) dichiara improcedibile l’impugnazione proposta con il ricorso n. 578/04;<br />
4) respinge le domande risarcitoria proposte con entrambi i ricorsi;<br />
5) compensa integralmente spese ed onorari di entrambi i giudizi fra le parti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 20 ottobre 2004 dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Prima  Sezione, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Manfredo Atzeni, 		   Presidente f.f., estensore;<br />	<br />
Rosa Panunzio,		   Consigliere;<br />	<br />
Alessandro Maggio,		   Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-1571/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1571</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1572</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-1572/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-1572/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-1572/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1572</a></p>
<p>Pres. M. Atzeni, Est. T. Aru Gestor S.p.A. (Avv.ti P. Di Benedetto e G. Di Cuonzo) c. Comune di Sorso (Avv. C. Fois Moro) Ser. Fin. S.p.a. (Avv.ti M. Perrone e L. Rago) ancora sul difetto di giurisdizione delle controversie in tema di invalidità o inefficacia dei contratti stipulati a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-1572/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1572</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-1572/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1572</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Atzeni, Est. T. Aru<br /> Gestor S.p.A. (Avv.ti P. Di Benedetto e G. Di Cuonzo) c. Comune di Sorso (Avv. C. Fois Moro) Ser. Fin. S.p.a. (Avv.ti  M. Perrone e L. Rago)</span></p>
<hr />
<p>ancora sul difetto di giurisdizione delle controversie in tema di invalidità o inefficacia dei contratti stipulati a seguito di gare ad evidenza pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – gare – appalto di servizi – verifica dell’anomalia – richiesta generica di chiarimenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta – contraddittorio con la concorrente – insufficienza.																																																																																												</p>
<p>2.	Giurisdizione e competenza – contratti della P.A. – invalidità o inefficacia &#8211; sentenza C. Cost. n. 204/2004- giurisdizione amministrativa – non sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	In sede di verifica dell’anomalia la richiesta di precisazione dell’offerta, in quanto rivolta genericamente ad acquisire precisazioni “…in merito agli elementi costitutivi dell’offerta ritenuti pertinenti…” non è idonea ad instaurare con la concorrente un contraddittorio sufficientemente puntuale sugli elementi dell’offerta ritenuti sospetti di eccessivo ribasso. Nella stessa, infatti, non risultano specificamente individuati i punti dell’offerta dai quali deriva l’apparente incongruità del ribasso che, per contro, per giurisprudenza prevalente, devono essere adeguatamente precisati al fine di stabilire se le spiegazioni ricevute possano giustificare l’abbattimento dei costi di esercizio secondo i parametri offerti dal secondo comma dell’art. 25 del D.Lgvo n. 157/1995. 																																																																																												</p>
<p>2.	Dopo la sentenza della Corte Costituzionale 5 luglio 2004, n. 204, ed in conformità ai principi da essa espressi, devono ritenersi sottratte alla cognizione del giudice amministrativo le controversie in tema di invalidità o inefficacia dei contratti stipulati a seguito di gare ad evidenza pubblica in quanto in tal caso la domanda giudiziale attiene ad un aspetto tradizionalmente considerato paritetico in senso proprio, in quanto l’autorità pubblica non ha poteri diretti sullo strumento negoziale adoperato, e neppure potrebbe raggiungere lo stesso risultato (del contratto) con atti amministrativi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 614/2004 proposto dalla</p>
<p><b>società GESTOR S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Tommaso Galantino, rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dagli avv.ti Pietro di Benedetto e Giuseppe Dicuonzo ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Puccini n. 70, presso lo studio dell’avv. Valeria Lai,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Sorso</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto di costituzione dall’avv. Caterina Fois Moro ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Barone Rossi n. 27, presso lo studio dell’avv. Angela Fadda,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>società Ser. Fin. S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto di costituzione dagli avv.ti Michele Perrone e Luigi Rago ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Satta n. 7, presso lo studio dell’avv. Annamaria Marrosu,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	della determinazione n. 39 del 1° aprile 2004, con la quale il del Responsabile del servizio Tributi del Comune di Sorso ha approvato i verbali di gara escludendo la Gestor per anomalia dell’offerta e aggiudicando il servizio alla Ser. Fin. S.p.a.;<br />	<br />
&#8211;	ove occorrente, dei verbali di gara e di ogni altro atto con i quali l’Amministrazione ha dichiarato anomala l’offerta della Gestor e aggiudicato il servizio alla Ser. Fin. S.p.a.;<br />	<br />
&#8211;	di tutti gli atti ai predetti presupposti, connessi o conseguenti;<br />	<br />
&#8211;	dell’eventuale contratto stipulato tra l’Amministrazione comunale e la società affidataria.																																																																																												</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;<br />	<br />
	Uditi alla pubblica udienza del 20 ottobre 2004 l’avv. Valeria Lai in sostituzione dell’avv. Pietro di Benedetto per la ricorrente, l’avv. Caterina Fois per il Comune di Sorso e l’avv. Anna Maria Marrosu in sostituzione dell’avv. Michele Perrone per la controinteressata;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Con il ricorso in esame, notificato il 24 maggio 2004 e depositato il successivo 7 giugno, la Gestor s.p.a. espone di aver partecipato al pubblico incanto indetto dal Comune di Sorso per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e della TARSUG, da aggiudicarsi al migliore offerente ai sensi dell’art. 23, comma 1°, lett. a) del D.Lgvo n. 157/1995.<br />	<br />
	Alla gara partecipavano 4 imprese, tra le quali la ricorrente.<br />	<br />
La GESTOR S.p.a e la Ser.Fin. S.p.a., avendo offerto un ribasso anomalo, venivano invitate a presentare le giustificazioni della loro offerta.<br />
	Sennonchè, al termine della verifica di anomalia, l’offerta della ricorrente – che aveva presentato il maggior ribasso &#8211; veniva ritenuta non giustificata in relazione “ai costi di mantenimento e di funzionamento di un ufficio aperto al pubblico”, e veniva conseguentemente estromessa dalla gara.<br />	<br />
	Viceversa, i chiarimenti presentati dalla controinteressata venivano ritenuti esaurienti e di conseguenza, avendo essa offerto il secondo maggior ribasso, le veniva aggiudicato l’incanto.<br />	<br />
	Avverso tale determinazione dell’Amministrazione è insorta la ricorrente che ha proposto il ricorso in esame col quale, con unico articolato motivo, lamenta l’illogicità della valutazione compiuta dall’Amministrazione che non avrebbe tenuto conto del fatto che la ricorrente, gestore del servizio da 10 anni con ufficio già aperto al pubblico nel Comune di Sorso, ben aveva evidenziato le economie di gestione che tale posizione le poteva consentire. Inoltre vi sarebbe stata un’evidente disparità di trattamento in favore della controinteressata, le cui giustificazioni sarebbero state benevolmente considerate dalla Commissione giudicatrice.<br />	<br />
Concludeva la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento degli atti impugnati, la condanna dell’amministrazione resistente alla reintegrazione in forma specifica e la declaratoria di nullità del contratto eventualmente stipulato tra il Comune di Sorso e la Ser. Fin. S.p.a., con vittoria delle spese.<br />
Contestualmente al ricorso la Gestor ha proposto domanda di risarcimento del danno, pari quantomeno al mancato utile della commessa.<br />
Per resistere al ricorso si sono costituite le parti intimate che dopo aver replicato a tutte le argomentazioni della ricorrente ne hanno chiesto la reiezione, con favore delle spese.<br />
Con ordinanza n. 280/2004 del 23 giugno 2004, il Tribunale adito, senza sospendere l’esecuzione degli atti impugnati, ha fissato direttamente la discussione del merito della causa.<br />
	Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2004, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	Il ricorso è fondato.<br />	<br />
	Il Collegio rileva preliminarmente che la richiesta di precisazione dell’offerta inviata dall’Amministrazione alla ricorrente in data 23 marzo 2004, in quanto rivolta genericamente ad acquisire precisazioni “…in merito agli elementi costitutivi dell’offerta ritenuti pertinenti…” non è valsa – in realtà &#8211;  ad instaurare con la concorrente un contraddittorio sufficientemente puntuale sugli elementi dell’offerta ritenuti sospetti di eccessivo ribasso.<br />	<br />
	Nella stessa, infatti, non risultano specificamente individuati i punti dell’offerta dai quali deriva l’apparente incongruità del ribasso che, per contro, per giurisprudenza prevalente, devono essere adeguatamente precisati al fine di stabilire se le spiegazioni ricevute possano giustificare l’abbattimento dei costi di esercizio secondo i parametri offerti dal secondo comma dell’art. 25 del D.Lgvo n. 157/1995.<br />	<br />
	Ne è derivata, da parte della ricorrente, una relazione di giustificazione dell’offerta altrettanto generica che ha ripercorso tutte le componenti dell’offerta medesima.<br />	<br />
	Comunque, per quanto qui rileva, giova evidenziare che in tale relazione di chiarimenti la Gestor (pag. 3 delle giustificazioni) precisava che “…nel computo ha poi influito sulla determinazione dell’offerta presentata la circostanza che l’attività non abbisogna di ulteriori spese di avviamento atteso che, come noto, è già in atto…”.<br />	<br />
	Con verbale del 29 marzo 2004, tuttavia, la Commissione giudicatrice riteneva che le deduzioni della ricorrente non consideravano i costi di mantenimento e di funzionamento di un ufficio aperto al pubblico, non risultando neppure dal conto economico allegato quanto necessario a garantire l’apertura di un ufficio al pubblico per il periodo dell’appalto, come richiesto dal capitolato di gara, concludendo per l’incongruità dell’offerta presentata.<br />	<br />
	Ritiene il Collegio che la valutazione negativa espressa dalla commissione giudicatrice evidenzi profili di illogicità che trascendono il merito delle scelte tecnico – discrezionali insindacabili da parte del giudice amministrativo.<br />	<br />
	Ed invero, a prescindere dalle ricordate improprie modalità di conduzione del procedimento di verifica dell’anomalia, la Commissione giudicatrice non poteva non conoscere la circostanza che la Gestor, alla data di celebrazione della gara, era concessionaria in carica del servizio da aggiudicare da 10 anni, sicchè nessun costo particolare avrebbe dovuto sopportare per l’attivazione di un ufficio aperto al pubblico recante le caratteristiche previste dall’art. 10 del capitolato, non risultando dagli atti di causa che l’Amministrazione abbia mai sollevato obiezioni circa l’inadeguatezza &#8211; sotto i profili in esso enunciati &#8211; dell’ufficio nei quali la Gestor assolveva al suo incarico.<br />	<br />
	Neppure l’adeguatezza delle attrezzature informatiche in utilizzo da parte della Gestor, interamente portate in ammortamento nel corso dei 10 anni di servizio espletati, ha dato luogo a rilievi che imponessero in via di necessità un loro ricambio e, dunque, l’indicazione dei costi necessari alla loro sostituzione, rilevando quindi soltanto la dichiarata ed incontestata idoneità delle attrezzature indicate in offerta all’espletamento del servizio richiesto.<br />	<br />
	Quanto alla mancata indicazione dei costi di mantenimento e funzionamento dell’ufficio aperto al pubblico, la ricorrente espone incontestata di avere in passato reso edotta l’Amministrazione comunale di Sorso che il locale destinato ad ufficio era nella sua disponibilità per effetto del contratto di contratto di comodato gratuito stipulato con la proprietaria, sig.ra Maninchedda M. Alessandra.<br />	<br />
	La Gestor pertanto, già nelle precedenti gestioni, ha sostenuto solo spese correnti, restando sgravata dai costi di acquisto o locazione del locale.<br />	<br />
	Tale circostanza non è stata in alcun modo considerata dalla Commissione di gara, che avrebbe al più dovuto chiedere chiarimenti integrativi in ordine al permanere della suddetta situazione di particolare vantaggio di cui beneficia la ricorrente, non potendosi, in mancanza, che ritenere confermata la disponibilità a titolo gratuito del locale.<br />	<br />
	Sotto questo profilo a nulla rilevano le argomentazioni contenute nella memoria difensiva del Comune in ordine alla particolare tenuità del vincolo scaturente da un contratto di comodato gratuito, se non altro per il rilievo che nel corso del decennio precedente di esercizio del servizio non risultano elementi che inducano ad ipotizzare il venir meno, nel tempo di durata del contratto, della disponibilità dell’anzidetto locale<br />	<br />
	In relazione a quanto sopra si rivela quindi incongrua la valutazione di anomalia dell’offerta della ricorrente.<br />	<br />
	Ed invero, come si ricava anche dalle giustificazioni offerte dalla controinteressata, nella voce relative alle spese di gestione dell’ufficio le spese di locazione assorbono gran parte del costo annuo stimato.<br />	<br />
	Ne segue che il residuo, relativo alle linee ENEL e TELECOM, assume rilevanza minimale rispetto al valore dell’offerta tale da rendere illegittima una valutazione di anomalia fondata sulla mancata giustificazione di una parte economicamente non rilevante dell’offerta (in termini: TAR Sardegna, n. 1499 del 20 novembre 2003).<br />	<br />
	Non valgono, infatti, in senso opposto, le argomentazioni della difesa della controinteressata secondo le quali la Gestor non avrebbe giustificato i costi di altre spese previste dal capitolato, trattandosi di considerazioni tese indebitamente ad ampliare il thema decidendum n quanto inserite anziché in un ricorso incidentale in una memoria difensiva non notificata alla controparte.<br />	<br />
	In conclusione, quindi, la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati va accolta nella parte in cui dichiarano l’anomalia dell’offerta della ricorrente.<br />	<br />
	La ricorrente chiede poi che questo Tribunale dichiari la nullità del contratto stipulato tra il Comune di Sorso e la società Ser.Fin. S.r.l., senza peraltro svolgere specifici argomenti a sostegno della domanda.<br />	<br />
Pone così un problema complesso e dibattuto, che ha indotto di recente il Consiglio di Stato a rimetterlo – insieme con altri riguardanti la reintegrazione in forma specifica della pretesa avanzata dal concorrente ingiustamente pregiudicato in una gara pubblica – alla Adunanza Plenaria, con l’ordinanza n. 3355 del 21 maggio 2004.<br />
Per quanto qui interessa, la Quarta Sezione evidenzia (punto 5 della  ordinanza) un dubbio sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa, allorché debba essere decisa la natura del vizio che, a seguito dell’annullamento della aggiudicazione, affligge il contratto eventualmente già stipulato.<br />
In verità, la decisione distingue tra ipotesi in cui si chieda (o debba esser data) una decisione costitutiva (annullamento o risoluzione del contratto), e ipotesi in cui &#8211; in base a una scelta teorica che pure si indica come dubbia – si ritenga la nullità o comunque una automatica caducazione del contratto.<br />
In questo secondo caso sarebbe possibile un accertamento in via incidentale.<br />
Precisa però (punto 5.3) che se sia stata domandata espressamente una pronuncia, anche solo dichiarativa, sul contratto, emergono i medesimi problemi di giurisdizione propri di una pronuncia costitutiva.<br />
La Sezione rimettente, pur riconoscendo che la questione è suscettibile di differenti soluzioni, sembra privilegiare quella affermativa della giurisdizione, osservando che altrimenti resterebbe priva di significato l’attribuzione di giurisdizione esclusiva in materia di procedure di affidamento degli appalti pubblici.<br />
Questa posizione, fino a ieri condivisibile, va oggi ripensata alla luce della sentenza n. 204 del 5 luglio 2004, pubblicata il 14 luglio 2004 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, come sostituiti dall’articolo 7 della legge 21 luglio 2000 n. 105. La illegittimità riguarda, in particolare e per quanto qui interessa, la giurisdizione esclusiva per tutte le controversie in materia di pubblici servizi; giurisdizione che può essere riconosciuta al giudice amministrativo solo quando “la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo”, ovvero adopera strumenti negoziali ma in sostituzione di un potere autoritativo che la legge ad essa attribuisce.<br />
Né la norma, né di conseguenza la decisione della Corte, menzionano la domanda sulla invalidità o inefficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario, ad esito di una procedura ad evidenza pubblica; ma è certo che tale domanda attiene ad un aspetto tradizionalmente considerato paritetico in senso proprio, in quanto l’autorità pubblica non ha poteri diretti sullo strumento negoziale adoperato, e neppure potrebbe raggiungere lo stesso risultato (del contratto) con atti amministrativi.<br />
Non contraddice alla soluzione adottata la sopravvivenza dell’articolo 6 della citata legge 205/2000, che assegna al giudice amministrativo giurisdizione esclusiva su “tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture” .<br />
La norma, come giustamente osservato nella menzionata ordinanza della Quarta Sezione, non indica con chiarezza la estensione della giurisdizione esclusiva, e in particolare se essa riguardi anche le pronunce sui contratti, che in base ad una tradizionale sistematica sono considerati esterni rispetto alle procedure di affidamento.<br />
La specialità della previsione suggerirebbe di per sé una interpretazione restrittiva. Ma le indicazioni fornite dal Giudice delle leggi, nella ricordata decisione 204/2004, impone anche una interpretazione conforme alla Carta fondamentale; sempre che non si voglia ritenere, con argomento rafforzativo, che già la censura sull’articolo 33 capoverso lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 impedisca, almeno per gli appalti di servizi, l’inclusione dei giudizi sul contratto nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.<br />
Sulla domanda di nullità del contratto va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.<br />
Sull’inconveniente, da più parti denunciato, del frazionamento dei giudizi nell’ambito di unico rapporto controverso, è forse utile la seguente notazione.<br />
Se venisse confermata dalla Adunanza Plenaria la tesi, che già appare prevalente, della nullità, inefficacia o automatica caducazione del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione, il soggetto appaltante dovrà eseguire la decisione prescindendo dal titolo formale che la vincola all’aggiudicatario. E il radicale difetto del contratto può divenire oggetto di cognizione incidentale nella fase esecutiva.<br />
	L’Amministrazione dovrà, in definitiva, riammettere alla gara la società Gestor e valutarne l’offerta. Dovrà poi decidere, se l’esito della gara lo renderà necessario, sulla sorte del contratto già stipulato con la società Ser.Fin.s.r.l., secondo i principi sopra enunciati.<br />	<br />
	Non può invece darsi seguito alla domanda risarcitoria fino al termine della valutazione di congruità dell’offerta sospetta di anomalia presentata dalla ricorrente.<br />	<br />
	Sussistono giusti motivi, considerata anche la parziale soccombenza del ricorrente, per compensare tra le parti le spese del giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA<br />
Accoglie in parte il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla la esclusione e l’aggiudicazione impugnate; dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda di nullità del contratto.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 20 ottobre 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:</p>
<p>&#8211; Manfredo Atzeni, 		Presidente f.f.,<br />	<br />
&#8211; Rosa Panunzio, 		Consigliere,<br />	<br />
&#8211; Tito Aru, 			Primo Referendario, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-1572/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1572</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1175</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-11-2004-n-1175/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-11-2004-n-1175/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-11-2004-n-1175/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1175</a></p>
<p>Pres. SantoBalba; Est. Rolando Speca Soc. SAIE s.r.l., (Avv.ti Zoppolato Maurizio, Napoli Marco e Silvestri Patrizia) C/ Comune di Vittorito (Avv. Umberto Cassano) e onsorzio Gestione Risorse della Valle Peligna, n.c. si ha giurisdizione ordinaria sulla revoca del provvedimento concessorio, quando esso si sostanzi in una risoluzione contrattuale provocata dall&#8217;inadempimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-11-2004-n-1175/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1175</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-11-2004-n-1175/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1175</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. SantoBalba; Est. Rolando Speca<br />    Soc. SAIE s.r.l.,  (Avv.ti Zoppolato Maurizio, Napoli Marco e Silvestri Patrizia) C/ Comune di Vittorito (Avv. Umberto Cassano) e onsorzio Gestione Risorse della Valle Peligna, n.c.</span></p>
<hr />
<p>si ha giurisdizione ordinaria sulla revoca del provvedimento concessorio, quando esso si sostanzi in una risoluzione contrattuale provocata dall&#8217;inadempimento della convenzione ad esso accessoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Provvedimento concessorio &#8211; Inadempimento della convenzione &#8211; Risoluzione contrattuale &#8211; Giurisdizione del giudice ordinario.</span></span></span></p>
<hr />
<p>La revoca di un provvedimento concessorio che si basi sull’inadempimento della convenzione ad esso accessoria, cagionato dalla mancata corresponsione nei termini delle somme previste, si sostanzia in una risoluzione contrattuale, rispetto alla quale la revoca assume il carattere di mera consequenzialità, donde la controversia si qualifica come appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Si ha giurisdizione ordinaria sulla revoca del provvedimento concessorio, quando esso si sostanzi in una risoluzione contrattuale provocata dall’inadempimento della convenzione ad esso accessoria.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo<br />  L’Aquila</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p>Reg. Sent. n.1175/2004<br />
Reg. Ric.  n. 543/2003</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.543/2003 proposto<br />dalla <b>Soc. SAIE s.r.l.</b>, con sede in Casciago (VA), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Zoppolato Maurizio, Napoli Marco e Silvestri Patrizia, come da mandato a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato eletto presso l’ultima in Pescara, via Venezia n. 25</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Vittorito</b> in persona del Sindaco pro-tempore rappresentato e difeso dall’Avv. Umberto Cassano  ed elettivamente domiciliato in L’Aquila Via G. D’Annunzio n. 1 presso lo studio dell’Avv. Andrea Filippo De Santis</p>
<p>e nei confronti<br />
del <b>Consorzio Gestione Risorse della Valle Peligna – CO.GE.R.VA.P. s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante p.t. n.c.</p>
<p>per l’annullamento<br />
della delibera del C.C. del Comune di Vittorito del 27.06.2003 per mezzo della quale si è preteso di revocare la precedente delibera consiliare n. 26 del 29.05.1993 che approva lo schema di convenzione per l’affidamento in concessione alla SAIE s.r.l. del servizio di illuminazione votiva cimiteriale; il tutto attribuendo al Sindaco “l’incarico di predisporre tutti gli atti consequenziali e successivi per consentire l’affidamento del Servizio al CO.GER.VA.P.”</p>
<p>nonché per la condanna<br />
dell’Amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica o comunque per equivalente economico;</p>
<p>	Vista la ordinanza n. 246/2003 di accoglimento della istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato;<br />	<br />
	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vittorito;<br />
Vista la memoria prodotta dalla parte resistente;<br />
	Relatore alla pubblica udienza del 31 Marzo 2004 il Consigliere Rolando Speca ;<br />	<br />
Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;</p>
<p>	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Con ricorso notificato in data 27.10.2003 la istante Società SAIE s.r.l. espone che con delibera n. 26 del 29.05.1993, a seguito di procedura comparativa, le veniva affidato il servizio di illuminazione votiva del Cimitero comunale per la durata di 19 anni, secondo le norme di cui allo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale.<br />	<br />
	Precisa che per un disguido incorso tra le parti incorreva nel ritardo nella corresponsione al Comune delle quote di canone di cui all’articolo 12 dello schema di convenzione.<br />	<br />
	Aggiunge, però di avere provveduto in data 2.02.2002 e 30.06.2003 a versare quanto dovuto, saldando così ogni debito, per l’ammontare mediamente di 100.00 € all’anno.<br />	<br />
	Sennonché in data 2.02.2002 riceveva comunicazione del Sindaco ove si affermava che a seguito del mancato rispetto dell’articolo 12 della convenzione quest’ultima doveva ritenersi risolta con effetto immediato, per presunta inadempienza.<br />	<br />
	La istante società cercava di rendersi conto della vicenda e veniva così ad appurare che il Consiglio Comunale di Vittorito non aveva disposto alcunché in proposito e peraltro la medesima istante ha continuato a gestire (e gestisce) il servizio di illuminazione in parola.<br />	<br />
	Solamente nell’ottobre del 2003 la istante medesima veniva a conoscenza della revoca avendo potuto visionare in data 13.10.2003 il testo della cosiddetta delibera consiliare di revoca (n.19 del 29.06.2003) mai notificata alla parte ricorrente.<br />	<br />
	Con detta delibera il Consiglio comunale di Vittorito revocava precedente delibera, approvativa della convenzione relativa al servizio di che trattasi, (in ragione dei ritardati pagamenti di cui si è detto) e disponeva l’affidamento dei servizi di illuminazione votiva alla Società CO.GE.R.VaP.s.r.l. nonostante questa u<br />ltima non risulti in possesso delle abilitazioni di cui alla L. 46/1990.<br />
	Dal che la impugnativa per i motivi di cui appresso.																																																																																												</p>
<p>1)	Sulla revoca della convenzione del 1993.<br />
A – Violazione degli articoli 7 e 8 della L. 7.8.1990 n. 241. Violazione del principio di trasparenza e del contraddittorio. Violazione del principio di collaborazione tra Pubblica amministrazione e privato. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, illogicità manifesta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.<br />
L’intero procedimento che ha portato alla revoca della concessione affidata alla SAIE è stato compiuto in violazione degli articoli 7 e 8 della L. 241/90 che impongono alla Amministrazione di comunicare l’avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti l’atto finale è destinato a produrre effetti.<br />
La SAIE infatti assume di non avere mai avuto notizia del procedimento che ha portato alla adozione della delibera consiliare dal 27.06.2003.<br />
L’Amministrazione è quindi incorsa in una palese violazione del principio di collaborazione tra P.A. e privati.</p>
<p>1)	B – Violazione dei principi generali in tema di “inadempimento contrattuale” e di autotutela.<br />	<br />
Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, difetto assoluto di motivazione ed illogicità manifesta, nonché per sviamento della causa tipica.<br />
Il “grave inadempimento” che si è preteso imputare alla SAIE si risolve esclusivamente nel ritardato pagamento di un importo che ammonta a meno di mille euro.<br />
Ove nel caso fosse ravvisabile una risoluzione, la stessa sarebbe in violazione dell’articolo 1455 del C.C. nel senso che il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altro.<br />
Il ritardato pagamento di 933 € non può costituire un gravissimo inadempimento.<br />
Anche a volerlo considerare come revoca, l’impugnato provvedimento sarebbe comunque illegittimo in quanto: a) tratterebbesi di un inadempimento non grave;<br />
b) non si ravvisa un interesse pubblico alla violazione del contratto; e) manca la motivazione nell’impugnato provvedimento.</p>
<p>C – Sull’affidamento del servizio alla CO.GER.VAP. –<br />
Violazione (per mancata applicazione) dell’articolo 113 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Violazione dei principi generali in materia di pubbliche gare.<br />
Violazione della legge 5.03.1990 n. 46 – Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità manifesta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.<br />
L’affidamento viene effettuato in favore della CO.GER.VAP cioè di una società mista pubblico/privato (come socia è l’impresa individuale Santacroce di Santacroce Vincenzo) alla quale partecipa un socio privato non attraverso una gara di evidenza pubblica.<br />
In effetti per quanto concerne la erogazione di servizi pubblici a rilevanza  industriale gli Enti locali debbono provvedere alla indizione di procedure di evidenza pubblica, diversamente cioè da quando disposto dal Consiglio Comunale di Vittorito.<br />
Inoltre è sufficiente un rapido esame del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della CO.GE.R.VaP per rendersi conto che tale società risulta priva di qualsivoglia abilitazione alle installazioni di impianti elettrici.<br />
Chiede quindi la istante Società l’annullamento del provvedimento impugnato, con condanna della resistente Amministrazione al risarcimento dei danni subiti; con vittoria di spese, diritti ed onorari.<br />
Con memoria di costituzione depositata in data 10.11.2003 la Amministrazione comunale di Vittorito ha contestato le argomentazioni di parte ricorrente chiedendo la reiezione del gravame con vittoria di spese, diritti ed onorari.<br />
Con successiva memoria depositata in data 26.03.2004 parte resistente ha ribadito le argomentazioni di cui alla memoria di costituzione insistendo sulle già rese conclusioni.<br />
Il CO.GE.R.VaP. s.r.l. non si è costituito in giudizio.<br />
Alla pubblica udienza del 31 marzo 2004 la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1 – Il ricorso promosso dalla SAIE s.r.l. e prospettato come finalizzato all’annullamento del provvedimento di revoca ( di cui alla delibera consiliare del Comune di Vittorito n. 19 del 27.06.2003) con la quale si è per l’appunto disposto di revocare la delibera consiliare del ridetto Comune (n. 26 del 29.05.1993) – approvativa dello schema di convenzione per l’affidamento alla istante detta SAIE del servizio di illuminazione votiva cimiteriale – impone delle preliminari considerazioni.<br />
	A ben vedere le ragioni dell’anzidetto provvedimento di revoca (quali emergono dalla stessa delibera consiliare n. 19 del 27.06.2003) risiedono nella mancata corresponsione al Comune in parola delle quote, dovute in base a convenzione fino alla data del 13.02.2002 e per il periodo luglio 2001 – giugno 2002.<br />	<br />
	In sostanza quindi, si tratterebbe di una inadempienza contrattuale.<br />	<br />
	Ma se così è, né sembra possa diversamente opinarsi, non può non tenersi presente se nel caso di specie ricorresse o meno una ipotesi di risoluzione contrattuale, e se ai fini di questa ultima, come pure da parte ricorrente viene rappresentato, sussistevano tutti gli elementi configurativi come individuali sulla base delle norme del codice civile.<br />	<br />
	Anche perché, medio tempore, parte ricorrente assume di avere provveduto a corrispondere quanto dovuto sottolineando il carattere di non gravità dell’inadempimento.<br />	<br />
	Riportata nei termini anzidetti la controversia finisce per qualificarsi come appartenente alla giurisdizione della AGO posto che, in buona sostanza, trattasi di valutare se nel caso di specie l’inadempimento possa aver dato origine ad una risoluzione contrattuale.<br />	<br />
	E’ rispetto a tale valutazione è evidente che la revoca sindacale assume un carattere di mera ultroneità (ovvero conseguenzialità).<br />	<br />
	Alla luce di quanto precede il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice Amministrativo.<br />
	Le spese di giudizio possono essere tuttavia integralmente compensate fra le parti concorrendo giuste ragioni.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P. Q.  M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo &#8211; L’Aquila, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
	Spese compensate,<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo Regionale  per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2004, con la partecipazione dei magistrati:																																																																																												</p>
<p>Santo             BALBA                     &#8211; Presidente<br />
Rolando         SPECA                     &#8211; Consigliere<br />
Luciano         RASOLA                  &#8211; Consigliere</p>
<p>PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO<br />
IL  03/11/04</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-11-2004-n-1175/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1175</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.5571</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-3-11-2004-n-5571/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-3-11-2004-n-5571/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-3-11-2004-n-5571/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.5571</a></p>
<p>Pres. RADESI, Est. BIGNAMI M. Majori (Avv.ti A. Belvedere e G. Alfarano) c/ Regione Lombardia ( Avv.ti V. Fidani e G. Ruggeri) e Comune di Bormio (Avv.ti G. Dal Molin e O. Del Frate) sulla necessità del perseguimento delle finalità immediate per le quali viene progettata un&#8217;opera pubblica 1. Opere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-3-11-2004-n-5571/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.5571</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-3-11-2004-n-5571/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.5571</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  RADESI, Est. BIGNAMI<br /> M. Majori (Avv.ti  A. Belvedere e G. Alfarano) c/ Regione Lombardia ( Avv.ti V. Fidani e G. Ruggeri) e  Comune di Bormio (Avv.ti G. Dal Molin e O. Del Frate)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità del perseguimento delle finalità immediate per le quali viene progettata un&#8217;opera pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Opere pubbliche &#8211; Procedimento espropriativo – Deve attenersi all’interesse pubblico per cui si procede</p>
<p>2. Espropriazione per pubblica utilità – Procedimento espropriativo &#8211; Esercizio del potere ablatorio in forme astrattamente svincolate dallo scopo pubblico enunciato – E’ illegittimo</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La vocazione funzionale di un’opera pubblica connota in termini rigorosi il sottostante interesse pubblico, sicché è necessario che essa funga da elemento direzionale dell’azione amministrativa, e si proponga quale scopo primario ed ineludibile del procedimento ablatorio.</p>
<p>2. Gli atti della procedura espropriativa sono illegittimi sotto il profilo dell’eccesso di potere per sviamento allorché l’Amministrazione espropriante esercita il potere ablatorio in forme astrattamente svincolate dall’interesse pubblico enunciato.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2004/11/1790/d">nota dell&#8217;Avv. Lorella Fumarola</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/5562_5562.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-3-11-2004-n-5571/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.5571</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.5575</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-3-11-2004-n-5575/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-3-11-2004-n-5575/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-3-11-2004-n-5575/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.5575</a></p>
<p>Pres. Riggio, Est. Dongiovanni Assimpredil-Associazione delle imprese edili e complementari delle Province di Milano e Lodi e da I.C.G. S.r.l. (avv. G. F. Ferrari) v. ANAS S.p.A. (Avvocatura Distrettuale dello Stato) &#8211; Milano Mare-Milano Tangenziale S.p.A. (avv. M. Rossi) &#8211; Valdata Costruzioni S.r.l. e Società Interventi Servizi e Partecipazioni Autostradali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-3-11-2004-n-5575/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.5575</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-3-11-2004-n-5575/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.5575</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio, Est. Dongiovanni<br /> Assimpredil-Associazione delle imprese edili e complementari delle Province di Milano e Lodi e da I.C.G. S.r.l. (avv. G. F. Ferrari) v. ANAS S.p.A. (Avvocatura Distrettuale dello Stato) &#8211; Milano Mare-Milano Tangenziale S.p.A. (avv. M. Rossi) &#8211; Valdata Costruzioni S.r.l. e Società Interventi Servizi e Partecipazioni Autostradali e Intermodali-S.I.S.P.A.I. S.r.l. (avv. M. Rossi) &#8211; Itinera S.p.A. (avv.ti U. Giardini e A. Mazza) &#8211; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avvocatura Distrettuale dello Stato) &#8211; Provincia di Milano (avv.ti E. Baviera, L. Fiori, A. Bartolomeo, A. Zimmiti e M. Ferrari) &#8211; Regione Lombardia (avv.ti G.Ruggeri e M. L. Tamborino)</span></p>
<hr />
<p>sulla tassatività delle ipotesi di affidamento dei lavori pubblici tramite procedura negoziata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo Amministrativo &#8211; Ricorso giurisdizionale &#8211; Motivi aggiunti &#8211; Proposizione nei confronti di parti diverse rispetto a quelle del gravame originario – Conversione dei motivi aggiunti in ricorso autonomo &#8211; E’ ammissibile</p>
<p>2. Processo Amministrativo &#8211; Ricorso giurisdizionale &#8211; Motivi aggiunti &#8211; Proposizione nei confronti di parti diverse rispetto a quelle del gravame originario &#8211; Conversione dei motivi aggiunti in ricorso autonomo &#8211;  Art. 273 c.p.c. – Riunione – E’ ammissibile – Art. 39 c.p.c. – Litispendenza – Non sussiste</p>
<p>3. Processo amministrativo – Legittimazione e interesse processuale  – Difetto di legittimazione passiva – Comporta estraneità al rapporto giuridico in contestazione</p>
<p>4. Processo amministrativo &#8211; Ricorso giurisdizionale – Giudizio avente ad oggetto una convenzione posta in essere da una Regione – Estromissione della Regione – Art. 2909 c.c. – Non è ammissibile</p>
<p>5. Processo amministrativo &#8211; Ricorso giurisdizionale – Impugnazione dei provvedimenti non strettamente attinenti ai fatti di causa – Ammissibilità &#8211; Sussiste</p>
<p>6. Processo amministrativo &#8211; Ricorso giurisdizionale &#8211;  Accoglimento di una domanda non espressamente formulata – Individuazione indiretta dei motivi di ricorso &#8211; Vizio di ultrapetizione &#8211; Non sussiste</p>
<p>7. Processo amministrativo – Legittimazione e interesse processuale &#8211; Associazione di categoria &#8211; Azione a tutela di un interesse collettivo – Legittimazione attiva &#8211; Sussiste</p>
<p>8. Processo amministrativo &#8211; Legittimazione e interesse processuale  – Lesione di interessi unitari di una determinata categoria di soggetti  &#8211; Indifferenza di alcuni iscritti – Associazione di categoria &#8211; Legittimazione attiva  &#8211; sussiste</p>
<p>9. Processo amministrativo – Legittimazione e interesse processuale – Impugnazione di un atto da parte di un’ Associazione di categoria – Conflitto di interessi con singoli iscritti beneficiari dell’atto impugnato – Legittimazione attiva in capo all’Associazione di categoria &#8211; Sussiste</p>
<p>10. Contratti della P.A. – Opere pubbliche “strategiche” &#8211; Concessione di costruzione e gestione &#8211; Affidamento diretto &#8211; E’ illegittimo – Motivi &#8211; Violazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 190/2002 e dell’art. 20 della legge n. 109/94</p>
<p>11. Contratti della P.A. &#8211; Opere pubbliche &#8211; Affidamento diretto ex art. 7, comma 3, lett. b) e d), della direttiva comunitaria n. 93/37/CE – Tassatività ed eccezionalità &#8211; Sussiste</p>
<p>12. Contratti della P.A. &#8211; Opere pubbliche &#8211; Affidamento diretto ex art. 7, comma 3, lett. b) e d), della direttiva comunitaria n. 93/37/CE – E’ soggetto ad interpretazione restrittiva</p>
<p>13. Contratti della P.A. &#8211; Opere pubbliche &#8211; Art. 7, comma 3, lett. b) e d), della direttiva comunitaria n. 93/37/CE – Affidamento diretto &#8211; Disciplina</p>
<p>14. Contratti della P.A. &#8211; Opere pubbliche &#8211; Organismo di diritto pubblico – Legge 109/94 &#8211; Affidamento diretto – E’ illegittimo</p>
<p>15. Contratti della P.A. – Gara &#8211; Opere pubbliche “strategiche” &#8211; Aggiudicazione della gara &#8211;  Impugnazione aggiudicazione &#8211; Art. 14 D.Lgs. n. 190/2002 – Dichiarazione da parte del giudice dell’illegittimità dell’affidamento – E’ ammissibile &#8211; Risarcimento in forma specifica – E’ escluso</p>
<p>16. Contratti della P.A. &#8211; Opere pubbliche “strategiche” &#8211; art. 14 D.Lgs. n. 190/2002 &#8211; Questione di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 10, 11, 41 e 97 Cost. – E’ manifestamente infondata</p>
<p>17. Processo amministrativo – Richiesta risarcitoria per mancata aggiudicazione – Deve essere  specifica</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ ammissibile la proposizione di motivi aggiunti nei confronti di parti diverse rispetto a quelle del gravame originario qualora sia stata rilasciata nuova procura speciale al medesimo difensore e l’atto contenente i motivi aggiunti sia stato notificato nelle forme rituali proprie del ricorso “principale” -e cioè presso le sedi legali delle controparti- nonché presso il domicilio dei difensori delle parti avversarie. In tale ipotesi, il Giudice, stante il principio di economia dei mezzi processuali, procede alla conversione dei motivi aggiunti in ricorso autonomo.</p>
<p>2. Il gravame originario e il ricorso derivato dalla conversione dei motivi aggiunti proposti nei confronti di parti diverse rispetto a quelle del primo devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 273 c.p.c., per evidenti ragioni di connessione, non potendosi ravvisare i presupposti per dichiarare la litispendenza ex art. 39 c.p.c. La contemporanea pendenza, dinanzi al medesimo giudice, di procedimenti relativi alla stessa causa, infatti, può dare luogo a provvedimenti ordinatori di riunione e non all’applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 39 c.p.c. in materia di litispendenza, la cui configurabilità postula la diversità dei giudici davanti ai quali la causa è stata proposta<br />
3. Il difetto di legittimazione passiva postula l’accertamento dell’assoluta estraneità della parte al rapporto giuridico in contestazione<br />
4. La Regione non può essere estromessa dal giudizio che abbia per oggetto la contestazione di una convenzione sottoscritta dalla stessa, in quanto una statuizione in tal senso comporterebbe l’inefficacia, a termini dell’art. 2909 cod. civ., della pronuncia giurisdizionale di merito nei confronti del predetto Ente.</p>
<p>5. E’ ammissibile l’impugnazione di provvedimenti che non abbiano stretta attinenza ai fatti oggetto di causa, in quanto, sussistendone i presupposti, il giudice può emettere una pronuncia di accoglimento parziale con conseguente annullamento dei soli provvedimenti attinenti alla materia oggetto del contendere.</p>
<p>6. Il giudice amministrativo può procedere all’individuazione dei motivi di ricorso tenendo conto non solo delle censure espressamente enunciate, ma anche di quelle che, pur se formalmente non esposte, possono essere desunte chiaramente dall’esposizione dei fatti ovvero dall’intero contesto del ricorso, con la conseguenza che il vizio di ultrapetizione non sussiste allorquando viene accolta una domanda che, pur se non espressamente formulata, sia comunque contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio .</p>
<p>7. E’ dotata di legittimazione attiva l’associazione di categoria che agisce a tutela di un interesse collettivo di cui essa è organismo esponenziale e non già a favore degli interessi individuali di alcuni associati contro altri .</p>
<p>8. Nel caso in cui sia effettivamente riconoscibile una capacità lesiva di interessi unitari di una determinata categoria di soggetti, il relativo ente esponenziale è legittimato a far valere in giudizio tali ragioni, ancorché uno o più iscritti siano indifferenti a tale scelta illegittima e anzi vi si adeguino per conseguire vantaggi, anche sugli altri iscritti, altrimenti non raggiungibili.</p>
<p>9. La legittimazione attiva in capo ad un’associazione di categoria non può essere esclusa da un ipotetico conflitto di interessi fra essa e singoli iscritti beneficiari dell’atto impugnato, atteso che la sussistenza di tale conflitto, per essere idoneo ad escludere la legittimazione in parola, va valutata in astratto, all’uopo non bastando la circostanza che alcuni iscritti possano lucrare un risultato utile dal provvedimento che l’associazione assume lesivo dell’interesse istituzionalizzato di categoria .</p>
<p>10. E’ illegittimo l’affidamento diretto -e non tramite procedura ad evidenza pubblica- ad una Società da parte dell’ANAS S.p.A. della concessione di costruzione e gestione di un’opera c.d. “strategica”, per violazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 190/2002, il quale prevede che l’aggiudicazione delle concessioni debba avvenire, a scelta del soggetto aggiudicatore, mediante licitazione privata o appalto concorso, e dell’art. 20 della legge quadro n. 109/94, nella parte in cui sancisce, quantomeno, l’obbligo di ricorrere alla licitazione privata.</p>
<p>11. L’affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata senza preliminare pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 7, lett. b) e d), della direttiva comunitaria 93/37/CE, può avvenire solo nei casi tassativi e in forza dei motivi previsti dalla norma, la cui sussistenza deve essere accertata rigorosamente e deve risultare con chiarezza dagli atti determinativi della stazione appaltante.</p>
<p>12. Le disposizioni contenute nell’art. 7, lett. b) e d), della direttiva comunitaria 93/37/CE, autorizzando deroghe miranti a garantire l’efficacia dei diritti conferiti dal Trattato CEE nel settore dei lavori pubblici, devono essere interpretate restrittivamente e l’onere di dimostrare l’effettiva sussistenza delle circostanze eccezionali che giustificano il ricorso ad una procedura eccezionale come quella in argomento grava su colui che intende avvalersene<br />
13. La deroga ex art. 7, lett. b), della direttiva comunitaria 93/37/CE, si può applicare solo con riguardo ai lavori pubblici per i quali una determinata impresa, sia per maestranze altamente specializzate, sia per gli strumenti tecnologici di cui dispone, appaia l’unica in grado di eseguire un’opera dalle caratteristiche assolutamente particolari, mentre la deroga ex art. 7, lett. d), opera solo nel caso in cui i lavori iniziali siano stati aggiudicati tramite gara pubblica.</p>
<p>14. La Milano Mare S.p.A., riunendo in sé i tre requisiti previsti dalla normativa comunitaria e recepiti dalla legislazione nazionale, deve essere ricompresa nel novero dei “2organismi di diritto pubblico” e -come tale- è tenuta al rispetto integrale della legge quadro n. 109/94 e all’indizione di procedure ad evidenza pubblica per la scelta dell’appaltatore.</p>
<p>15. In caso di applicazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 190/2002, secondo cui l’annullamento dell’aggiudicazione non determina la risoluzione del contratto già stipulato, non è esclusa la possibilità per il giudice di dichiarare l’illegittimità di tale affidamento, mentre è escluso il risarcimento in forma specifica in favore di quello per equivalente.<br />
16. È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 14 del D.Lgs. n. 190/2002 per violazione degli artt. 3, 10, 11, 41 e 97 Cost., in quanto la scelta del legislatore di prevedere, con riguardo ad un caso specifico, la risarcibilità dei danni solo per equivalente costituisce applicazione della direttiva comunitaria n. 89/665/CE, non appare comunque irragionevole, considerate le esigenze di celerità nella realizzazione delle opere strategiche, ed è conforme alle previsioni ex art. 2058 cod. civ.</p>
<p>17. La richiesta risarcitoria deve essere specifica, nel senso che non è consentito al giudice, a fronte di una domanda volta ad ottenere l’utile del 10% in ragione della mancata aggiudicazione dei lavori, di commutare la domanda stessa (con un’operazione logica diversa dalla semplice riqualificazione della richiesta, consentita invece in corso di causa) in un’altra (ad esempio, perdita di chance), essendo diversi il petitum e la causa petendi.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2004/11/1797/d">nota dell&#8217;Avv. Elisabetta Sordini</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/5593_5593.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-3-11-2004-n-5575/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.5575</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.3697</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-3697/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-3697/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-3697/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.3697</a></p>
<p>Pres. Perricone, Est. Trizzino ric. Corpo Vigili Giurati S.R.L. ed altri contro Questura di Ferrara ed altri, sul potere di regolamentazione del Questore sull&#8217;attività degli istituti di vigilanza Attività di vigilanza &#8211; Potere di regolamentazione del Questore – Potere integrativo e modificativo delle norme autoadottate dagli istituti titolari dell’attività –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perricone, Est. Trizzino<br /> ric. Corpo Vigili Giurati S.R.L. ed altri contro Questura di Ferrara ed altri,</span></p>
<hr />
<p>sul potere di regolamentazione del Questore sull&#8217;attività degli istituti di vigilanza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Attività di vigilanza &#8211; Potere di regolamentazione del Questore – Potere integrativo e modificativo delle norme autoadottate dagli istituti titolari dell’attività – Rispetto della necessaria successione tra autopredisposizione delle norme di servizio e loro approvazione da parte del Questore – Regolamento di servizio contenente una disciplina generale ed astratta di tutto il settore – Illegittimità – Sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il Questore, a norma, in particolare dell’art.3 R.D.L. 26 settembre 193, n. 1952, ha la facoltà di modificare le norme di servizio proposte dagli istituti di vigilanza, qualora lo ritenne opportuno nel pubblico interesse. Tale potere ha ad oggetto singoli atti degli istituti di vigilanza, non essendo consentito allo stesso di esercitare autonomamente una funzione normativa regolamentare in violazione del principio di legalità. Ne deriva l’illegittimità del regolamento di servizio che incida in maniera rilevante sulla capacità di autoregolamentazione degli istituti attraverso la imposizione di obblighi generali ed astratti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />BOLOGNA &#8211; SEZIONE I </b></p>
<p>Registro Sentenze:/ 3697/04<br />
Registro Generale:	1784/2000 																																																																																												</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
BARTOLOMEO PERRICONE Presidente; ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore;<br />
CARLO TESTORI Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 24 Giugno 2004<br />
Visto il ricorso 1784/2000  proposto da:<br />
<b>CORPO VIGILI GIURATI SRL, LUCERNA VIGILANZA SRL, SECURPOL SRL</b>, rappresentati e difesi da:<br />
ZUPPIROLI  AVV. CESARINO<br />
POLIZZI AVV. GIOVANNIcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA DE’ RUINI 3presso<br />
ZUPPIROLI AVV.  CESARINO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>QUESTURA DI FERRARA</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO<br />
con domicilio eletto in BOLOGNA<br />
Via RENI 4<br />
presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>COOP. SERVIZI DI FIDUCIA SOC. COOP. A R.L.</b><br />
B.S.K. SECURMARK</p>
<p>e con l’intervento ad adiuvandum di<br />
<b>COOPSERVICE</b><br />
rappresentata e difesa da:<br />
TURCO AVV. DANIELE<br />
con domicilio eletto in BOLOGNA<br />
presso<br />
IOVINO AVV. MASSIMILIANO</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del decreto del Questore di Ferrara 10.9.2000, contenente il Regolamento di servizio per gli Istituti di Vigilanza Privata operanti nella Provincia di Ferrara;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
QUESTURA DI FERRARA<br />
COOPSERVICE<br />
Vista l’ordinanza di questo Tribunale Amministrativo Regionale 6.12.2000 n. 1023, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrenti;<br />
Uditi nella pubblica udienza del 24 giugno 2004, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, l’avvocato Romeo, in sostituzione dell’avvocato C. Zuppiroli, per i ricorrenti; l’avvocato dello Stato L. Mariani, per la resistente Amministrazione; l’avvocato S. Nicodemo, in sostituzione dell’avvocato D. Turco, per l’interveniente; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto:</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>Oggetto del presente ricorso il decreto del Questore di Ferrara 10.9.2000 contenente il Regolamento di servizio per gli Istituti di Vigilanza Privata operanti nella Provincia di Ferrara.<br />
A sostegno del gravame i ricorrenti deduce i seguenti motivi di illegittimità:<br />
1) Violazione dell’articolo 3 della legge 7.8.1990 n. 241 per carenza di motivazione delle misure imposte;<br />
2) Violazione delle norme in materia di vigilanza privata ed eccesso di potere per sviamento e illogicità, in quanto il Questore avrebbe utilizzato le attribuzioni spettategli per legge in materia di vigilanza privata in maniera illogica e difforme dallo scopo per cui le attribuzioni risultano conferite.<br />
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione contestando le censure svolte dai ricorrenti e chiedendo la reiezione del ricorso.<br />
Nel giudizio è intervenuta ad adiuvandum dei ricorrenti la Coopservice chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Questo Tribunale Amministrativo Regionale con ordinanza 6.12.2000 n. 1023, ritenendo ragionevolmente probabile la fondatezza della censura di cui al secondo motivo accoglieva la domanda incidentale di sospensione del provvedimento.<br />
All’udienza del 24 giugno 2004, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>1. Innanzitutto il Collegio deve rilevare, che dalla documentazione in atti si evince che l’impugnato “Regolamento provinciale di servizio relativo agli istituti di vigilanza privata” ha profondamente modificato il “Regolamento per il servizio delle guardie giurate particolari dipendenti dagli istituti di vigilanza, trasporto e scorta valori emanato il 9.10.1998.<br />
2. Ciò premesso, il Collegio, anche alla luce di quanto sostenuto nell’ordinanza di accoglimento della domanda di sospensione presentata dai ricorrenti, deve innanzitutto esaminare il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di norme in materia di vigilanza privata e l’eccesso di potere per illogicità e sviamento in relazione ai limiti e alle modalità di utilizzo da parte del Questore delle attribuzioni conferitegli in materia di vigilanza privata dalla normativa di riferimento (articolo 133 e ss. TULPS, articolo 1 del R.D.L. 12.11.1936 n. 2144, articolo 249 R;D; 6.5.1940 n. 635, R.D.L. 26.9.1935, n. 1952).<br />
3. Al riguardo il Collegio deve in primo luogo rilevare che la questione controversa è stata di recente esaminata da questo Tribunale Amministrativo Regionale nel giudizio conclusosi con la sentenza 10.3.2003 n. 453, nella quale si afferma che  “il Prefetto e il Questore hanno rispettivamente, il potere di autorizzare l’attività, e di vigilarne l’ordinamento e lo svolgimento.<br />Tale potere di vigilanza sull’ordinamento del settore si estrinseca, in particolare, nella facoltà, data al Questore dall’articolo 3 del R.D.L. 26.9.1935, n. 1952 “di modificare le norme di servizio proposte (dagli istituti) in esecuzione dell’articolo precedente e di aggiungervi obblighi che ritenesse opportuno nel pubblico interesse”.<br />
Da ciò si evince con chiarezza che spetta ai titolari dell’attività il potere di autoregolamentazione del suo svolgimento, mentre al Questore è attribuito un potere integrativo e modificativo delle norme di servizio autoadottate dagli istituti. <br />
Trattasi, dunque, di un potere ordinatorio specifico e puntuale, di incidere sulla facoltà di autoregolamentazione degli istituti (che è concreta espressione della libertà di iniziativa economica), potere avente ad oggetto singoli atti degli istituti stessi, e non di un potere regolamentare, di normazione generale ed astratta di tutto il settore. Soltanto il rispetto della necessaria successione tra autopredisposizione delle norme di servizio e loro approvazione da parte del Questore consente a quest’ultimo di intervenire sulle stesse, adeguandole alle riscontrate esigenze di ordine pubblico e sicurezza, eventualmente anche con finalità di omogeneizzazione, ma senza potere imporre di propria iniziativa obblighi generali ed astratti che sarebbero espressione di un potere di normazione secondaria nella fattispecie insussistente, alla stregua della disciplina legislativa di riferimento.”<br />
4. Le suesposte considerazioni, pienamente condivise e fatte proprie dal Collegio, evidenziano dunque i limiti del potere attribuito al Questore in materia di regolamentazione dell’attività svolta dagli istituti di vigilanza privata.<br />
In particolare deve ritenersi:<br />
&#8211;	che al Questore non è consentito esercitare autonomamente una funzione normativa regolamentare in violazione del principio di legalità;<br />	<br />
&#8211;	che, pertanto, non può imporre sua sponte alle parti un proprio disciplinare, essendogli invece riconosciuto il potere di incidere in maniera rilevante sulla capacità di autoregolamentazione degli istituti, laddove le regole di servizio affidate al suo esame si rivelino non rispondenti alle esigenze di ordine pubblico e sicurezza;<br />	<br />
&#8211;	che al Questore è tuttavia consentito di integrare con proprie ed autonome determinazioni le modalità di esecuzione del servizio, come predisposte dai titolari dell’autorizzazione prefettizia, a seguito di discrezionale e motivata valutazione del pubblico interesse supportata da adeguate giustificazioni.<br />	<br />
5. Ciò premesso e chiarito, può dunque affermarsi che nella fattispecie all’esame il Questore di Ferrara, senza fornire alcuna motivazione in ordine all’interesse pubblico, né specificare le ragioni che lo avrebbero determinato ad adottare autonomamente una nuova e più gravosa regolamentazione del servizio, ha emanato un nuovo regolamento del servizio contenente nuove e onerose disposizioni, con ciò incorrendo nella violazione dei principi sopraenunciati.<br />
Tanto basta a ritenere che la fondatezza delle censure dedotte con i due motivi di ricorso.<br />
6. Il ricorso deve pertanto essere accolto e, per l’effetto, l’impugnato provvedimento deve essere annullato.<br />
Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna &#8211; Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento..<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 24 giugno 2004.</p>
<p>Depositata in Segreteria ai sensi dell’art. 55 L. 18/4/82, n. 186.</p>
<p>Bologna, lì 03/11/2004</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.3692</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-3692/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Perricone, Est. Trizzino ric. Celli Giuliano &#038; C. S.A.S. contro Comune di Savignano sul Rubicone ed altri, sulla installazione degli impianti GPL e violazione delle norme sulle distanze minime Apertura di un impianto di distribuzione di GPL mediante trasferimento di altro impianto già esistente – Collocazione a km 5,5</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-3692/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.3692</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-3692/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.3692</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perricone, Est. Trizzino<br />  ric. Celli Giuliano &#038; C. S.A.S. contro Comune di Savignano sul Rubicone ed altri,</span></p>
<hr />
<p>sulla installazione degli impianti GPL e violazione delle norme sulle distanze minime</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Apertura di un impianto di distribuzione di GPL mediante trasferimento di altro impianto già esistente – Collocazione a km 5,5 da altro distributore – Violazione della distanza minima di km 8 prevista dalla legislazione regionale – Interpretazione della suddetta normativa nel rispetto delle esigenze di liberalizzazione del settore ad essa sottese &#8211; Installazione di un distributore GPL in un comune che ne è sprovvisto – Illegittimità della delibera comunale di autorizzazione al trasferimento e della relativa concessione edilizia – Esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>La normativa regionale introdotta in seguito al D. Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, di cui alla Delibera della Giunta Regionale 11 febbraio 2002, n. 184 prevede una distanza fra impianti di GPL non inferiore a km. 8, ridotta a km. 5 per gli impianti localizzati in comuni capoluogo di provincia o in comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e in comuni confinanti con la città di Bologna. Tale disciplina deve, però, essere intesa, coerentemente, in particolare, alle disposizioni previste dalla L. 5 marzo 2001, n 57, e dal Piano nazionale di cui al D.M. 31 ottobre 2001, dettate al fine di assicurare la realizzazione di un’articolata presenza del servizio di distribuzione di GPL su scala regionale, giustificata dalla sempre maggior diffusione di veicoli alimentati con tale carburante. In quest’ottica è, quindi, ragionevole ritenere che il legislatore regionale abbia inteso garantire la presenza di un distributore di GPL almeno in ogni Comune, anche se a distanza inferiore da quella normalmente stabilita.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla installazione degli impianti GPL e violazione delle norme sulle distanze minime</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />BOLOGNA &#8211; SEZIONE I </b></p>
<p>Registro Sentenze:/ 3692/04<br />
Registro Generale: 1822/2001</p>
<p>nelle persone dei Signori:BARTOLOMEO PERRICONE, Presidente; ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore; ALBERTO PASI Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell&#8217;Udienza Pubblica  del 25 Marzo 2004<br />
Visto il ricorso 1822/2001  proposto da:<br />
<b>CELLI GIULIANO &#038; C. S.A.S., IMPIANTI STRADALI DI CARBURANTI </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
LISTA AVV. MARIA CHIARAMASTRAGOSTINO AVV. FRANCOcon domicilio eletto in BOLOGNAP.ZZA ALDROVANDI 3presso<br />
MASTRAGOSTINO AVV. FRANCO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE </b>RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA URBANISTICA DEL COMUNE<br />
e nei confronti di <br />
<b>DITTA CALISESI &#038; BIONDI S.R.</b>L.  rappresentato e difeso da:<br />
DE BELLIS AVV. GABRIELEcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA CASTIGLIONE 37presso ZELASCHI AVV. PIER FURIO<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione<br />
1) della deliberazione della Giunta comunale di Savignano sul Rubicone 18.12.1991 n. 780, con la quale si è autorizzato il trasferimento del decreto relativo all’impianto di distribuzione di carburanti, sito in via della Repubblica e intestato alla Tamoil Italia SpA, alla ditta Calisesi e Biondi, unitamente al trasferimento dell’impianto sulla S.S. 9 (Km. 15+687) e al potenziamento mediante l’aggiunta del prodotto gasolio e del prodotto GPL;</p>
<p>2) della concessione edilizia 8.6.2001 n. 5738 relativa all’installazione del suddetto impianto con le modifiche e i potenziamenti autorizzati;</p>
<p>3) nonché degli atti presupposti connessi ai provvedimenti impugnati e in particolare della determinazione del Sindaco di Savignano sul Rubicone 19.7.1993 n. 2670 di proroga a tempo indeterminato della sospensiva d’esercizio; del parere della Commissione consultiva carburanti 18.5.1990 n. 17174 e del parere dell’Ufficio Tecnico del Comune 28.11.1991 n. 11452;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
DITTA CALISESI &#038; BIONDI S.R.L. <br />
Vista l’ordinanza di questo Tribunale Amministrativo17.1.2002 n. 53, con la quale si è respinta la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, V sezione, 9.4.2002 n. 1303;<br />
Uditi nella pubblica udienza del 25 marzo 2003, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, l’avvocato M. C. Lista per il ricorrente e l’avvocato G. De Bellis per la Società controinteressata;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto:</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>La ditta ricorrente è proprietaria in Comune di S. Mauro Pascoli di un impianto di distribuzione carburanti, autorizzato fra l’altro all’erogazione di GPL, collocato a Km. 5,5  dal luogo ove è stato autorizzato il trasferimento dell’impianto di distribuzione di carburanti della ditta controinteressata, anch’esso autorizzato ad erogare gas petrolio liquido (GPL).<br />
Con il ricorso in oggetto parte ricorrente impugna tutti i provvedimenti (meglio specificati in epigrafe) emanati dal Comune di Savignano sul Rubicone a favore della ditta Calisesi &#038; Biondi, nella parte in cui consentono l’installazione e l’erogazione di GPL a distanza inferiore a quella prescritta dalle norme regionali.<br />
In particolare la ditta ricorrente deduce i seguenti motivi di illegittimità:</p>
<p>1) Violazione e falsa ed erronea interpretazione della normativa sulle distanze prevista per gli impianti di GPL, di cui all’articolo 24 punto 6 della legge regionale 21.5.1986 n. 16 e di cui all’articolo 7, primo comma del DPCM 11.9.1989; nonché ai sensi dell’articolo 5.4, in connessione con il punto 3 lettera C, della deliberazione del Consiglio regionale 29.2.2000 n. 1399; eccesso di potere per falso supposto di fatto e diritto;</p>
<p>2) Eccesso di potere per omessa istruttoria su un profilo fondamentale, travisamento e difetto di motivazione in relazione alla verifica delle distanze del nuovo impianto erogante GPL con gli altri impianti della zona;</p>
<p>3) Violazione ed erronea applicazione della normativa sulla sospensione temporanea dell’esercizio degli impianti di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 16 del 1986; eccesso di potere e violazione dell’articolo 28 della legge regionale n. 16 del 1986;</p>
<p>4) Illegittimità della concessione edilizia 8.6.2001 n. 5738 per illegittimità derivata, in virtù del disposto di all’articolo 5 del D.Lvo n. 346 del 1999 sul rilascio contestuale;</p>
<p>La ditta controinteressata si è costituita in giudizio e ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso; ha quindi contestato nel merito le censure svolte dalla parte ricorrente e chiesto la reiezione del ricorso e dell’istanza incidentale di sospensiva.<br />
Con ordinanza 17.1.2002 n. 53, questo Tribunale Amministrativo ha respinto la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati.<br />
Il Consiglio di Stato, V sezione, con le ordinanze 9.4.2002 n. 1303 e 1314, l’una relativa all’appello proposto dalla ricorrente avverso l’ordinanza cautelare di questo Tar, l’altra relativa all’appello proposto avverso l’ordinanza cautelare di questo Tribunale Amministrativo Regionale 17.1.2002 n. 57 pronunciata nel ricorso 1811/2001 proposto dalla Srl GPL nei confronti della ditta Calisesi &#038; Biondi Srl, per l’annullamento dei medesimi atti impugnati dal ricorrente, accoglieva l’istanza cautelare proposta in primo grado.<br />
All’udienza del 25 marzo 2004, fissata per la discussione, i ricorso veniva trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>1. La controversia in oggetto, volta a contestare tutti gli atti del procedimento amministrativo che ha portato il Comune di Savignano sul Rubiconde ad autorizzare il trasferimento e il potenziamento con gasolio e GPL dell’impianto della Società controinteressata, di fatto è finalizzata a impedire il solo potenziamento dell’impianto con erogatori di GPL. <br />
Ed invero le censure sviluppate in tutti i motivi di gravame, che attesa la loro correlazione saranno trattati congiuntamente, pongono esclusivamente problematiche inerenti l’apertura o l’ampliamento di impianti di distribuzione di GPL (Gas Petrolio Liquefatto) lasciando quindi trasparire l’assoluta indifferenza nei confronti del trasferimento e potenziamento con gasolio dell’impianto già esistente in via della Repubblica.</p>
<p>2. Chiarito quanto sopra, ritiene il Collegio che prima di esaminare il merito del ricorso sia opportuno delineare, seppur in maniera sintetica il quadro normativo di raffronto così come emerge dalla legislazione statale e da quella regionale.<br />
2.1. Al riguardo va innanzitutto ricordato il D.P.R. 24.7.1977 n. 616 (articolo 52), che nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, aveva delegato alle regioni l&#8217;esercizio delle funzioni amministrative relative ai distributori di carburante con attribuzione ai comuni (articolo 54 lettera f) delle funzioni amministrative relative alla installazione dei distributori di carburanti nel territorio comunale ad eccezione di quelli installati sulle autostrade;<br />
Con il D.Lvo 11.2.1998 n. 32 avente ad oggetto la “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti” si è provveduto a liberalizzare la distribuzione dei carburanti negli impianti senza peraltro modificare la precedente normativa in materia di competenze sugli impianti stradali e su quelli lungo le autostrade e i raccordi autostradali;<br />
A quest’ultimo proposito va rilevato che ai sensi dell’articolo 52, lettera a), del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 alle Regioni a statuto ordinario era stata &#8211; tra l’altro &#8211; affidata una delega di funzioni amministrative in materia di “distributori di carburante”, ma che l’articolo 54 del medesimo D.P.R., alle lettere d) e f) attribuiva ai Comuni le funzioni in materia di “ fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, degli orari di apertura e chiusura … degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative”, nonché in tema di “autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del C.I.P.E. e nell&#8217;ambito di criteri generali determinati dalla Regione, alla installazione di distributori di carburanti nel territorio comunale, ad eccezione di quelli installati sulle autostrade”. <br />
Il D.Lvo. 11 febbraio 1998 n. 32 (modificato ed integrato dal D.Lvo 8 settembre 1999 n. 346 e dal d.l. 29 ottobre 1999 n. 383 conv. in l. 28 dicembre 1999 n. 496), in tema di installazione ed esercizio di impianti di rifornimento carburanti, ha innovato completamente le linee guida della precedente normativa, in particolare operando una liberalizzazione del settore con l&#8217;eliminazione del regime concessorio, sostituito con il rilascio di una autorizzazione comunale subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni di P.R.G., alle prescrizioni fiscali ed a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni; alle quali è assegnato altresì un potere sostitutivo per il caso di perdurante inerzia dei Comuni.<br />
Successivamente, la legge 5.3.2001, n. 57 contenente “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.” all’articolo 19 ha previsto che, al fine di assicurare la qualità e l&#8217;efficienza del servizio di distribuzione carburanti, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti di cui al decreto legislativo n. 32 del 1998, il Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato adotti, il Piano nazionale contenente le linee guida per l&#8217;ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti. e che, in coerenza con il Piano nazionale, le regioni, nell&#8217;ambito dei poteri programmatori loro attribuiti, provvedano a redigere i piani regionali sulla base degli indirizzi espressamente elencati nella norma.<br />
2.2. A seguito delle novità introdotte nella normativa dal  D.Lvo n. 32 del 1998 la Regione Emilia Romagna, al fine di dettare le disposizioni di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, con deliberazione della Giunta Regionale 16.2.2000 n. 203 ha provveduto a formulare le proposte da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale.<br />
Il Consiglio regionale con deliberazione 29.2.2000 n. 1399 ha approvato le anzidette proposte rendendo così operative le “Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione”.<br />
Tale deliberazione è stata abrogata a seguito dell’entrata in vigore della delibera della Giunta Regionale 11.2.2002 n. 184 contenente nuove norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva carburanti, approvata con deliberazione del Consiglio regionale 8.5.2002 n. 355.<br />
Per quanto qui interessa occorre rilevare che le norme regionali approvate nel 2002 prevedono una distanza fra impianti con GPL non inferiore a km. otto, ridotta a km. cinque per gli impianti localizzati in comuni capoluogo di provincia o in comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e in comuni confinanti con la città di Bologna.<br />
Le norme del 2000 prevedevano invece una distanza di km. dodici nei comuni appartenenti alla zona appenninica e nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e di km. quindici nell’ambito dei restanti comuni del territorio regionale.<br />
Le medesime distanze &#8211; peraltro senza alcuna norma di favore per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti – erano previste nella legge regionale 18.8.1994 n. 33, abrogata dall’articolo 15, comma 2 lettera c della legge regionale 24.3.2000 n. 22.<br />
Infine la legge regionale 17.5.1986 n. 16 (abrogata dall’articolo 11 , comma 1, della legge regionale 18.8.1994 n. 33) stabiliva una distanza non inferiore a km venti sul medesimo asse viario, stessa direttrice di marcia e a km. tre in termini di raggio da altro impianto dotato di dette apparecchiature.</p>
<p>3. Le diverse previsioni in materia di distanze minime fra impianti eroganti GPL riscontrabili nella disciplina regionale a partire dal 1986, a prescindere dall’evoluzione della normativa statale di riferimento, sono certamente sintomatiche di un preciso favor nei confronti degli impianti di distribuzione di GPL certamente giustificato da puntuali valutazioni delle esigenze del mercato e dalla sempre maggiore diffusione di veicoli alimentati a GPL.<br />
La Regione, tuttavia, in sede di adeguamento delle proprie norme alla disciplina della legge 57 del 2001 sulla base delle indicazioni del Piano Nazionale contenente le linee guida per l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti approvato con D.M. 31.10.2001 in attuazione della legge 57 del 2001 (che, comunque  obbligano la Regione a prevedere distanze, sia pur minime, fra impianti di distribuzione di carburante) non ha ritenuto meritevoli di considerazione quanto rilevato nel medesimo piano in ordine alla inopportunità di imporre distanze differenziate per tipo di prodotto e ha continuato a prevedere distanze differenziate nel caso di erogatori di GPL..<br />
A tale ultimo proposito va, peraltro, rilevato che il Consiglio di Stato (cfr. V, 1.3.2003 n. 1136) proprio in relazione alle disposizioni statali in materia di distanze dopo aver precisato che la legislazione statale opera nell’ambito della normazione concorrente con quella regionale fissando i principi generali cui deve conformarsi la legislazione statale, ha ritenuto che in materia di distanze non si sarebbe attuata nessuna liberalizzazione e che perciò fino all’emanazione dei piani statali e regionali resta ferma la legislazione regionale vigente in materia di distanze anche in relazione a possibili disparità di trattamento fra gli impianti GPL e quelli per l’erogazione di carburanti di altro tipo.<br />
Ritiene il Collegio che tale decisione non possa essere totalmente condivisa.<br />
Ed invero, pur concordando sull’affermato riconoscimento della piena compatibilità del regime autorizzatorio introdotto con il D.Lvo n. 32 del 1998 con le norme regionali specificamente riguardanti le distanze, non si ritiene convincente la tesi espressa dal giudice d’appello in ordine alla possibilità da parte delle regioni di introdurre uno specifico regime per gli impianti eroganti GP.<br />
A parere del Collegio i principi generali contenuti nella legislazione statale quadro inequivocabilmente improntati ad attuare la liberalizzazione degli impianti, sembra escludere che la norma regionale possa introdurre, quanto alle distanze, regimi differenziati per i carburanti erogati, atteso che la previsione di una diversa distanza per il tipo di carburante erogato sarebbe il frutto di scelte discrezionali  illogiche in quanto difficilmente conciliabili con i principi di liberalizzazione posti a base della normativa statale quadro.<br />
Né la peculiarità del carburante erogato vale a giustificare una legislazione regionale che impone uno specifico regime delle distanze per gli impianti di distribuzione di GPL,  in quanto i distributori e i depositi di GPL sono già soggetti al rispetto di specifiche norme di sicurezza.</p>
<p>4. Alla stregua di tutte le considerazioni fin qui svolte il Collegio, con riferimento alla fattispecie controversa, deve pertanto rilevare quanto segue:<br />
a)	 innanzitutto, in relazione al succedersi delle disposizioni regionali,  va precisato che la normativa applicabile alla fattispecie che, come già chiarito, deve ritenersi circoscritta alla sola autorizzazione al potenziamento dell’impianto della controinteressata con erogatori di GPL, non può essere altra che quella attualmente vigente (delibera Consiglio Regionale n. 355 del 2002) che prevede per gli impianti eroganti GPL una distanza non inferiore a Km. Otto, calcolata con  riferimento al percorso stradale minimo, nel rispetto del Codice della Strada, tra gli accessi di due impianti come prescritto al punto 5.2. della delibera regionale;<br />	<br />
b)	tuttavia, la norma regionale in questione (di adeguamento alle disposizioni della legge 57 del 2001) deve essere interpretata in coerenza con tali disposizioni e con quelle contenute nel Piano nazionale di cui al D.M. 31.10.2001: conseguentemente deve considerarsi legittima la previsione di specifiche distanze fissate per i distributori di GPL solo se tale differenziazione non impedisca il raggiungimento degli scopi prefissati e in particolare l’incremento dei servizi resi all’utente e  la realizzazione di una articolata presenza del servizio di distribuzione carburanti su scala regionale. In quest’ottica, sulla base della lettera della norma regionale (punto 6.1)  è quindi ragionevole ritenere che il legislatore regionale abbia inteso garantire la presenza di un distributore GPL almeno in ogni Comune e che la distanza minima fissata in misura superiore a quella prevista per gli altri carburanti, senza distinzione del territorio comunale in zone omogenee, sia giustificata &#8211; in considerazione della peculiarità del carburante e del numero più limitato di utenti &#8211; solo per l’apertura nel medesimo territorio comunale di altro impianto GPL. Se così non fosse non avrebbe alcun senso la riduzione di distanza (cinque km.), espressamente prevista nei comuni capoluogo di provincia, nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti e nei comuni confinanti con la città di Bologna;<br />	<br />
c)	sulla base della normativa regionale, come sopra interpretata, deve perciò ritenersi che la regolarità, rispetto alle distanze, del nuovo impianto di distribuzione di GPL in Comune di Savignano sul Rubicone non può che essere valutata nei confronti di altri impianti esistenti nello stesso Comune;<br />	<br />
d)	conseguentemente l’impianto di distribuzione di GPL della controinteressata, pur se collocato a km. 5,5 da quello di parte ricorrente (rispetto agli altri impianti citati in corso risulta comunque a distanza regolamentare) deve ritenersi legittimamente autorizzato;<br />	<br />
e)	diversamente opinando si perverrebbe alla paradossale conclusione (peraltro evidenziata dallo stesso ricorrente) di dover ritenere l’impianto di GPL controverso ammissibile in base alla legislazione regionale vigente prima dell’emanazione del D.Lvo 32/1998  e non più realizzabile in base alle norme successive ispirate al principio di liberalizzazione della distribuzione dei carburanti e certamente più favorevoli alla diffusione degli impianti di GPL.																																																																																												</p>
<p>5. In conclusione, il ricorso va respinto.<br />
Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna &#8211; Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 25 marzo 2004.</p>
<p>Depositata in Segreteria ai sensi dell’art. 55 L. 18/4/82, n. 186.</p>
<p>Bologna, lì 03/11/2004</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.3696</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-11-2004-n-3696/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-11-2004-n-3696/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.3696</a></p>
<p>Pres. Perricone, Est. Trizzino ric. Annunziata Angelo contro U.T.G. &#8211; Prefettura di Modena, Svolgimento di attività di guardia giurata, in qualità di lavoratore autonomo – Mancata previsione agli artt.133 e 134 T. U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza – Diniego di autorizzazione – Illegittimità. Non può essere ostativa al rilascio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-11-2004-n-3696/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.3696</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-11-2004-n-3696/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.3696</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perricone, Est. Trizzino<br /> ric. Annunziata Angelo contro U.T.G. &#8211; Prefettura di Modena,</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Svolgimento di attività di guardia giurata, in qualità di lavoratore autonomo – Mancata previsione agli artt.133 e 134 T. U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza – Diniego di autorizzazione – Illegittimità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non può essere ostativa al rilascio dell’autorizzazione a svolgere l’attività di guardia giurata, la mancanza di un vincolo di subordinazione nei confronti del soggetto istante, anche in assenza di puntuale previsione normativa al riguardo. Pertanto, non può essere condivisa l’interpretazione dell’Amministrazione resistente secondo, cui l’art.133 T.U.L.P.S. implica certamente un rapporto di dipendenza fra chi si avvale della guardia giurata e quest’ultima; ne segue l’illegittimità del diniego impugnato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla attività di guardia giurata in qualità di lavoratore autonomo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
BOLOGNA &#8211; SEZIONE I </b></p>
<p>Registro Sentenze:/ 3696/04<br />
Registro Generale: 672/2004</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
BARTOLOMEO PERRICONE, Presidente; ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore<br />
CARLO TESTORI Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell&#8217;Udienza Pubblica  del 08 Luglio 2004<br />
Visto il ricorso 672/2004  proposto da:<br />
<b>ANNUNZIATA ANGELO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
FREGNI AVV. GIORGIOcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA D&#8217;AZEGLIO 34presso<br />
VANNI AVV. STEFANO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO &#8211; PREFETTURA DI MODENA  </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,del provvedimento 22.3.2004 con cui l’Ufficio Territoriale del Governo di Modena ha respinto la domanda del ricorrente per svolgere l’attività di guardia giurata quale lavoratore autonomo.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO &#8211; PREFETTURA DI MODENA <br />
Vista l’ordinanza di questo Tribunale Amministrativo Regionale 20.5.2004 n. 682 con la quale è stata respinta la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Uditi nella pubblica udienza del 8 luglio 2004, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, l’avvocato G. Fregni per il ricorrente e l’avvocato dello Stato A. Cocchieri per la resitente Amministrazione; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto:</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>Oggetto del presente ricorso è il provvedimento dell’Ufficio Territoriale del Governo di Modena 22.3.2004, con il quale è stata respinta l’istanza del ricorrente volta ad ottenere l’autorizzazione a svolgere l’attività di guardia giurata  quale lavoratore autonomo, ritenendo tale figura non contemplata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.<br />
A sostegno del gravame il ricorrente deduce con l’unico motivo di illegittimità la violazione degli articoli 133 e 134 del T.U.L.P.S., ritenendo che tali norme non pongano alcuna limitazione soggettiva allo svolgimento dell’attività di vigilanza privata da parte di soggetti non appartenenti a istituti di vigilanza.<br />
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e ha chiesto la reiezione del ricorso.<br />
All’udienza del 8 luglio 2004, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente, già guardia giurata dipendente da Istituti di vigilanza, censura il diniego di autorizzazione a svolgere autonomamente l’attività di vigilanza deducendo la violazione delle norme del T.U. di Pubblica Sicurezza disciplinanti l’attività di vigilanza.<br />
Ed invero il Prefetto di Modena ha ritenuto che in base al disposto dell’articolo 133 del T.U.L.P.S. l’attività di vigilanza possa essere svolta unicamente da guardie giurate o direttamente dipendenti da proprietari privati  o enti pubblici ovvero indirettamente alle dipendenze di istituti di vigilanza.<br />
Sostiene per contro il ricorrente che le norme in questione non escludono che le guardie giurate possano assumere la veste giuridica di imprenditore o di esercente attività di lavoro autonomo ossia  senza vincolo di subordinazione nei confronti del soggetto che ha richiesto attività di vigilanza.</p>
<p>2. La doglianza è fondata e merita accoglimento.<br />
In proposito il Collegio, sulla base delle norme specificamente disciplinanti l’attività di vigilanza e il servizio delle guardie particolari giurate, deve infatti rilevare quanto segue:<br />
&#8211;	a norma dell’articolo 134 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza l’attività di vigilanza esercitata da guardie particolari giurate è in ogni caso subordinata alla preventiva autorizzazione del Prefetto;<br />	<br />
&#8211;	l’autorizzazione per prestare opera di vigilanza e custodia di beni mobiliari o immobiliari può essere conseguita sia dai cittadini italiani che dai cittadini degli stati membri dell’Unione Europea (articolo 134, secondo e terzo comma);<br />	<br />
&#8211;	i cittadini italiani o dell’Unione europea che abbiano conseguito l’autorizzazione a svolgere attività di vigilanza possono prestare la loro opera sia direttamente in qualità di lavoratori autonomi che in qualità di guardie giurate alle dipendenze di istituti di vigilanza;<br />	<br />
&#8211;	tale interpretazione, come sottolineato dalla Corte di Cassazione nella sentenza della sezione tributaria,11.2.2003 n. 1998, non solo trova riscontro normativo nella disciplina tributaria, ma è pienamente rispettosa della normativa europea;<br />	<br />
&#8211;	ed invero la Corte di Giustizia delle CE nella sentenza 31 maggio 2001, n. 283, nonostante che il Governo italiano allo scopo di evitare la censura della Corte si fosse difeso affermando che &#8220;le guardie particolari giurate non possono mai esercitare le loro attività come lavoratori autonomi, ma che devono sempre essere lavoratori dipendenti&#8221; (par. 16 della motivazione), ha &#8220;condannato&#8221; l&#8217;Italia: sia con riferimento al fatto che &#8220;le attività di sicurezza privata,&#8230;, possono essere esercitate sul territorio italiano, previa licenza, solo da imprese di vigilanza privata aventi nazionalità italiana&#8221;, sia con riguardo all&#8217;altra possibilità, secondo la quale &#8220;si possono impiegare come guardie particolari giurate solo cittadini italiani muniti di apposita licenza”.<br />	<br />
&#8211;	lo stesso Consiglio di Stato, infine, nel parere 5.3.1996 n. 247 reso dalla terza sezione sul quesito posto dal Ministero delle Finanza in materia tributaria interpretando letteralmente l’articolo 133 del T.U. ha ritenuto che la norma non implica certamente un rapporto di dipendenza tra chi si avvale della guardia giurata e quest’ultima e che è perciò possibile che una guardia giurata “singola” possa prestare la sua attività senza vincolo di subordinazione nei confronti del soggetto che ha richiesto tale attività, come lavoratore autonomo.																																																																																												</p>
<p>3. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte deve quindi ritenersi che il diniego impugnato incorra nelle censure di violazione di legge prospettate, non ravvisandosi nel dettato degli articoli 133 e 134 alcuna ragione ostativa al rilascio – a favore del ricorrente &#8211; di autorizzazione a svolgere attività di vigilanza come lavoratore autonomo senza vincoli di subordinazione.</p>
<p>4. Il ricorso va dunque accolto e per l’effetto l’impugnato provvedimento deve essere annullato.<br />
Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna &#8211; Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 8 luglio 2004.</p>
<p>Depositata in Segreteria ai sensi dell’art. 55 L. 18/4/82, n. 186.</p>
<p>Bologna, lì 03/11/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-11-2004-n-3696/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.3696</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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