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	<title>3/10/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3/10/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2008 n.8851</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-3-10-2008-n-8851/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-3-10-2008-n-8851/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2008 n.8851</a></p>
<p>Pres. S. CORASINITI Est. P. RESTAINOC. S. (Avv.ti P. Iannuccilli e F. Cundari) c./ Ministero della Pubblica Istruzione e altri (Avv. Stato) sull&#8217;insussistenza dell&#8217;obbligo della P.A. di estendere gli effetti del giudicato anche ai soggetti estranei al giudizio di merito Giustizia amministrativa – Ottemperanza – Soggetti estranei al giudizio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-3-10-2008-n-8851/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2008 n.8851</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-3-10-2008-n-8851/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2008 n.8851</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. CORASINITI Est. P. RESTAINO<br />C. S. (Avv.ti P. Iannuccilli e F. Cundari) c./ Ministero della Pubblica Istruzione e altri (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;insussistenza dell&#8217;obbligo della P.A. di estendere gli effetti del giudicato anche ai soggetti estranei al giudizio di merito</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Ottemperanza – Soggetti estranei al giudizio di merito – Estendibilità del giudicato – Necessarietà – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Al di fuori degli obblighi dell’Amministrazione conformativi al giudicato avente effetti ripristinatori delle posizioni lese da provvedimenti illegittimi e tempestivamente azionate – mediante la proposizione di ricorso giurisdizionale nel rispetto dei termini decadenziali stabiliti dalla legge dinanzi al giudice amministrativo – non può ritenersi sussistente un obbligo della stessa Amministrazione a ricompattare vetuste posizioni di soggetti estranei al giudizio di annullamento, mediante l’estensione a questi degli effetti del giudicato stesso; ciò in quanto si verrebbe ad insistere su situazioni organiche (nel caso di specie l’assegnazione al ruolo delle dotazioni organiche aggiuntive) ormai scompaginate per effetto del decorso del tempo, non interrotto da tempestive impugnative da parte degli interessati, che ha reso perciò inoppugnabili anche le situazioni che per ipotesi siano state all’epoca illegittimamente adottate.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;insussistenza dell&#8217;obbligo della P.A. di estendere gli effetti del giudicato anche ai soggetti estranei al giudizio di merito</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio <br />
Sezione III bis</b></p>
<p>composto dai Sigg.ri Magistrati: Saverio CORASANITI				#NOME?					&#8211; Consigliere, Relatore; Massimo Luciano CALVERI			#NOME?																																																																																	</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 11277/94 proposto da<br />
<b>SANTACROCE Concetta</b>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pasquale Iannuccilli e Francesco Cundari con domicilio eletto presso lo studio del primo dei summenzionati legali in Roma alla via Carlo Mirabella n. 26;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; il <b>Ministero della P.I.</b> in persona del Ministro p.t.;</p>
<p>&#8211;	il <b>Provveditorato agli Studi di Caserta</b>;																																																																																												</p>
<p>entrambi rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento in data 13/4/1994 n. 6282 di prot. del Ministero della P.I. concernente diniego di estensione in favore della ricorrente, del giudicato di cui alle sentenze del TAR Lazio nn. 225-250-251-255/93.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione della P.I.;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Udito alla pubblica udienza del 24/1/2008 il relatore Consigliere Paolo RESTAINO e uditi, altresì, l’Avv. Pacelli per delega dell’Avv. Cundari per la ricorrente;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Viene impugnato il provvedimento del Ministero della Pubblica Istruzione prot. nr. 6282 del 13/04/94, con il quale è stata negata la estensione degli effetti soggettivi del giudicato derivante dalla sentenza del TAR del Lazio.<br />	<br />
	Premette la ricorrente quanto segue<br />	<br />
Con D.M. 29/07/82 venivano determinate, in applicazione dell’art. 20 della L. 270/82, le dotazioni organiche aggiuntive (D.O.A.) e assegnati alla Provincia di Caserta (tra gli altri) per la classe A085 Scienze Matematiche nr. 146 posti, di cui 84 messi a concorso.<br />
	La attuale istante espletava con profitto le prove del predetto concorso collocandosi al 126° posto utile, con un punteggio totale di 71/100, rientrando pertanto nei 146 posti complessivamente assegnati alla Provincia di Caserta. Conseguentemente veniva immessa in ruolo per la stessa classe di concorso A085 (Scienze Matematiche) con decorrenza dal 01/09/91.<br />	<br />
	Essendo stato disposto dei 146 originariamente previsti, il riassorbimento di n. 62 posti per destinarli ad eventuali docenti soprannumerari, tale provvedimento veniva impugnato, con ricorsi nr. 2127/91, 3347/91, 4947/91 e 2802/91, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. di Roma – da alcuni interessati, in quanto ritenuto illegittimo, poichè sottraente posti ai vincitori di concorso.<br />	<br />
Con sentenze nr. 225-250-251-255/93, il T.A.R. del Lazio in accoglimento dei predetti ricorsi, dichiarava l’illegittimità del summenzionato provvedimento ed ordinava al Provveditorato agli Studi di Caserta “l’esecuzione delle sentenze, con l’incombenza di provvedere in ordine alla posizione degli interessati in relazione alla posizione in graduatoria ed alle disponibilità illegittimamente sottratte ai concorsi”.<br />
	Con decreto del Provveditorato agli Studi di Caserta nr. 37541 del 06/10/93 venivano individuati i docenti in posizione utile nelle rispettive graduatorie e veniva stabilito di effettuare la retrodatazione al 10/09/84 delle immissioni in ruolo di alcuni di essi e la retrodatazione giuridica, sempre al 10/09/84 per quelli che erano già stati immessi in ruolo.<br />	<br />
Rappresenta la istante che, avuta cognizione di quanto esposto, chiedeva l’estensione degli effetti soggettivi del giudicato sulla quale istanza il Ministero della Pubblica Istruzione, con lettera prot. nr. 6282 del 13/04/94, rendeva nota la insussistenza (tale ritenuta anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla Avvocatura Generale dello Stato) delle condizioni per l’estensione degli effetti soggettivi del giudicato amministrativo. <br />
	Avverso tale determinazione negativa, alla attuale istante appositamente comunicata, deduce la stessa i seguenti motivi:<br />	<br />
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 20/05/82 NR. 270:<br />
poichè il diniego di estensione degli effetti soggettivi del giudicato amministrativo si è risolto in una violazione, per errata interpretazione dello stesso articolo, dell’art. 20 della L. 270/82, invece correttamente applicato da consolidata giurisprudenza (sentenza nr. 1139 del 18/12/92 del Consiglio di Stato, Sez. VI) che ha ritenuto che “le dotazioni organiche aggiuntive fissate non in percentuale, ma in cifra assoluta dall’art. 20 L. 20 maggio 1982 nr. 270 (anzichè in percentuale ai sensi dell’art. 13 legge nr. 270 cit.) sono state istituite come posti che comunque dovevano essere assegnati e per tale ragione il riassorbimento di una aliquota degli stessi posti facenti parte dei posti di totale dotazione organica aggiuntiva, per destinarli al riassorbimento degli eventuali soprannumerari e, in mancanza di questi, al corrispondente concorso, indetto in prima applicazione dalla legge nr. 270 del 1982, non può ritenersi legittimo.<br />
	Evidenzia la istante che il 7° comma dell’art. 20 della L. 270/82 ha indicato una utilizzazione limitata al riassorbimento dei soprannumerari, solo prioritaria e nel rispetto della articolata sequenza delle relative operazioni nel senso che, compiute le operazioni di riassorbimento dei docenti in soprannumero e quelle di trasferimento, e constatata l’esistenza di posti residui, l’Amministrazione era tenuta ad applicare le disposizioni della stessa legge, le quali hanno stabilito che i candidati dei concorsi conseguono la nomina in relazione ai posti messi a concorso nonchè ai posti che risultano eventualmente disponibili dopo i trasferimenti nell’anno scolastico cui si riferiscono le nomine.<br />	<br />
	Seguendo tali articolate procedure ritiene la stessa che una volta assicurato il riassorbimento dei soprannumerari, le D.O.A. avrebbero dovuto essere destinate dapprima ai trasferimenti da altre province e poi ai candidati del concorso.<br />	<br />
Per tale ragione, nel caso di specie le D.O.A. avrebbero dovuto essere tutte utilizzate, palesandosi illegittimo l’operato della P.I. cui, in considerazione della disposizione dell’art. 13 comma 6 della legge 270 che impone che le dotazioni vanno rideterminate con riferimento al 31 marzo degli anni successivi, non era riconoscibile alcun potere discrezionale di riassorbire posti D.O.A. già istituiti, almeno fino al 31 marzo 1984 sicchè effettuata la prima ripartizione, i posti dovevano considerarsi incardinati nell’unico ruolo organico provinciale fino alla nuova determinazione, mediante le destinazioni indicate nella legge 270//82.<br />
II) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 13, 14 E 20 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1982 NR. 70, NONCHE’ DELL’ART. 3 DELLA COSTITUZIONE- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFICACIA ERGA OMNES DELLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO ED ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO CON ALTRI DOCENTI CHE VERSANO NELLE MEDESIME CONDIZIONI:<br />
con riguardo agli effetti della sentenza passata in giudicato, la ricorrente li riferisce all’annullamento, con la stessa sentenza operato, di tutti gli atti del Ministero della P.I. con i quali erano stati riassorbiti i posti D.O.A. che invece dovevano essere assegnati ai vincitori dei concorsi sopra indicati.<br />
	Trattandosi di annullamento di atti aventi carattere unitario gli effetti della loro eliminazione si renderebbero operanti nei confronti di tutti gli interessati, abbiano (o meno) partecipato al giudizio.<br />	<br />
	Ritiene perciò che i posti illegittimamente riassorbiti sarebbero da conferirsi a tutti coloro che si trovano in posizione utile nelle graduatorie traducendosi tale conferimento in un intrinseco obbligo dell’Amministrazione non assimilabile alle determinazioni di natura discrezionale con le quali viene esteso un giudicato intervenuto “inter alias”.<br />	<br />
	Diverse conclusioni, produrrebbero nel caso di specie, secondo la istante, gravi violazioni al principio della parità di trattamento tra più soggetti che versano nelle medesime condizioni e configurerebbero vizi di eccesso di potere, ove da ritenersi riconducibile anche a cattivo uso di potere discrezionale in contrasto con l’obbligo dell’Amministrazione di assicurare trattamenti imparziali in situazioni uguali.<br />	<br />
III) VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/90 poichè l’Amministrazione, nella ipotesi che abbia esercitato un incondivisibile potere discrezionale sulla non estensione del giudicato in favore della ricorrente, non ha neppure motivato adeguatamente tale decisione.<br />
	Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero della P.I. e del Provveditore agli Studi di Caserta entrambi costituitisi in giudizio.<br />	<br />
	Alla udienza del 24 gennaio 2008 la causa è passata in decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	Nei confronti della ricorrente, con il provvedimento che la stessa ora impugna, è stata negata, in reiezione di proprie istanze seguite da atto di diffida, la estensione degli effetti del giudicato di cui alle sentenze del T.A.R. del Lazio nn. 225-250-251-255/93 sul rilievo della insussistenza delle condizioni per la estensione degli effetti delle stesse decisioni ad altri soggetti, in conformità di quanto ritenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla Avvocatura Generale dello Stato.<br />	<br />
	Va premesso in punto di fatto che con D.M. 29/07/82 venivano determinate, in applicazione dell’art. 20 della L. 270/82, le dotazioni organiche aggiuntive (D.O.A.) e conseguentemente assegnati alla Provincia di Caserta, tra gli altri, per la Classe A085 Scienze Matematiche nr. 146 posti, di cui 84 messi a concorso.<br />	<br />
	La attuale ricorrente espletava con profitto le prove del predetto concorso collocandosi al 126° posto utile, con un punteggio totale di 71/100, rientrando nei 146 posti complessivamente assegnati alla Provincia di Caserta, e veniva perciò immessa in ruolo per la classe di concorso A085 – Scienze Matematiche -, con decorrenza dal 01/09/91.<br />	<br />
	In seguito si procedeva al riassorbimento di nr. 62 posti dei 146 originariamente previsti per destinarli ad eventuali docenti soprannumerari.<br />	<br />
	Tale provvedimento veniva impugnato, con ricorsi nr. 2127/91, 3347/91, 4974/91 e 2802/91, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio da alcuni interessati, in quanto ritenuto illegittimo, poichè sottraente posti ai vincitori di concorso.<br />	<br />
	Con sentenze nr. 225-250-251-255/93, il T.A.R. del Lazio accoglieva i predetti ricorsi, dichiarando l’illegittimità del summenzionato provvedimento ed ordinando al Provveditorato agli Studi di Caserta “l’esecuzione delle sentenze, con l’incombenza di provvedere in ordine alla posizione degli interessati in relazione alla posizione in graduatoria ed alle disponibilità illegittimamente sottratte ai concorsi (Decreto del Provveditorato agli Studi di Caserta nr. 37541 del 06/10/93).<br />	<br />
	Con il suindicato Decreto, il Provveditorato agli Studi di Caserta individuava i ricorrenti, vincitori del ricorso, in posizione utile nelle rispettive graduatorie e, disponeva nel senso che con separati provvedimenti sarebbe stata disposta la retrodatazione al 10/09/84 delle immissioni in ruolo di alcuni di essi e la retrodatazione giuridica, sempre al 10/09/84 per quelli già immessi in ruolo.<br />	<br />
	Le censure della ricorrente si risolvono nella preliminare constatazione della esistenza di un obbligo dell’Amministrazione non assimilabile a determinazioni di natura discrezionale, di estendere il giudicato di cui trattasi a tutti coloro che si trovavano, come la stessa, in posizione utile in graduatoria.<br />	<br />
	Ritiene la istante che i posti D.O.A., illegittimamente riassorbiti e che invece dovevano essere assegnati ai vincitori dei concorsi (come ritenuto dalle già citate sentenze del T.A.R. del Lazio), si renderebbero operanti nei confronti di tutti gli interessati, abbiano (o meno) partecipato al giudizio di impugnazione degli atti che il riassorbimento degli stessi posti aveva disposto.<br />	<br />
	Deriva da tanto la verificazione di una situazione di disparità di trattamento in ordine alla mancata estensione degli effetti del giudicato amministrativo a docenti versanti nelle medesime condizioni, in violazione dell’art. 3 della Costituzione.<br />	<br />
	La ricorrente che, al riguardo denuncia anche la violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 per difetto di motivazione in ordine alla mancata indicazione delle ragioni per le quali è stata negata la estensione del giudicato, prospetta la necessarietà di una obbiettiva parificazione delle situazioni che avevano ottenuto tutela dinanzi al giudice amministrativo in forza delle sentenze di annullamento passate in giudicato, che in tal modo dovrebbero estendersi alla pluralità di soggetti incise dagli effetti negativi degli stessi provvedimenti in sede giurisdizionale annullati.<br />	<br />
La prospettazione della ricorrente, specie per quanto concerne i profili inerenti alla motivazione del diniego di estensione del giudicato (essendo stati quelli inerenti alla esatta applicazione normativa della conferibilità delle D.O.A. ai vincitori dei concorsi riconosciuti in sede del già definito giudizio) ricalcano orientamenti giurisprudenziali che hanno sancito per l’Amministrazione, sebbene la stessa non sia obbligata ad estendere il giudicato nei confronti di soggetti estranei al relativo giudizio, l’onere di motivare adeguatamente sulle ragioni poste a fondamento del rigetto di una istanza volta a quel fine (C.d.S. 20/4/1994 n. 345).<br />
	Si rende infatti in sede giurisdizionale censurabile per disparità di trattamento la determinazione dell’Amministrazione di estensione del giudicato quanto la ulteriore estensione del giudicato invocano coloro che versano in una situazione corrispondente a quella di coloro cui già esso sia stato esteso (C.d.S. Sez. V 29/5/1995 n. 841).<br />	<br />
	Tali principi non appaiono applicabili al caso che ne occupa.<br />	<br />
	Le sentenze di cui la ricorrente invoca in via estensiva la applicazione anche nei suoi confronti hanno inteso, mediante il riconoscimento, agli allora ricorrenti, di posti riferiti alle D.O.A. che erano stati sottratti ai vincitori dei concorsi, sancire la spettanza di tali posti agli effetti ripristinatori della stessa loro posizione di ricorrenti vincitori di concorsi dai quali gli stessi posti si rendevano invece usufruibili.<br />	<br />
	Senonchè, al di fuori degli obblighi dell’Amministrazione conformativi al giudicato avente effetti ripristinatori delle posizioni lese da provvedimenti illegittimi e tempestivamente azionate dinanzi al giudice amministrativo mediante al proposizione di ricorso giurisdizionale nel rispetto dei termini decadenziali stabiliti dalla legge, non può ritenersi sussistente un obbligo della stessa Amministrazione a ricompattare vetuste posizioni di soggetti estranei al giudizio di annullamento mediante l’attuale conferimento di posti riferiti alle D.O.A. che verrebbero ad insistere su situazioni organiche ormai scompaginate per effetto del decorso del tempo non interrotto da tempestive impugnative da parte degli interessati, che ha reso perciò inoppugnabili anche le situazioni che per ipotesi siano state all’epoca illegittimamente adottate.<br />	<br />
	Non si ravvisano dunque le condizioni che consentono l’accoglimento delle censure così come proposte dalla attuale ricorrente sicchè il ricorso dalla stessa proposto va respinto.<br />	<br />
	Si ravvisa tuttavia la esistenza di motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione III bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso nella Camera di Consiglio del 24 gennaio 2008 e, in prosecuzione, del 17 marzo 2008 con la partecipazione dei Magistrati in epigrafe elencati.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-3-10-2008-n-8851/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2008 n.8851</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2008 n.8760</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-3-10-2008-n-8760/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-3-10-2008-n-8760/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-3-10-2008-n-8760/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2008 n.8760</a></p>
<p>sulla localizzazione delle farmacie all&#8217;interno del territorio comunale E’ legittima la delibera dell’amministrazione comunale che ha respinto la richiesta di trasferimento dell’unica farmacia dal centro storico, ad una zona più periferica, ritenendo che lo spostamento non rispondeva alle ragioni di pubblico interesse tutelate dal potere autorizzatorio da essa esercitato, in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-3-10-2008-n-8760/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2008 n.8760</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-3-10-2008-n-8760/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2008 n.8760</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla localizzazione delle farmacie all&#8217;interno del territorio comunale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittima la delibera dell’amministrazione comunale che ha respinto la richiesta di trasferimento dell’unica farmacia dal centro storico, ad una zona più periferica, ritenendo che lo spostamento non rispondeva alle ragioni di pubblico interesse tutelate dal potere autorizzatorio da essa esercitato, in quanto il centro storico rimane il nucleo demografico di gran lunga più consistente dell’intero territorio comunale rappresentando il punto di riferimento per molte persone che ivi svolgono la propria attività lavorativa, comportando una forte penalizzazione della popolazione esistente nel comune con particolare riferimento agli strati più deboli, quali le persone anziane.</p>
<p>Rientra nel pieno potere autorizzatorio esercitato dal comune il diniego di trasferimento della sede poiché la localizzazione delle farmacie all’interno del territorio comunale non è libera ma rimessa alla discrezionalità amministrativa del comune che la esercita tenendo presente la tutela degli interessi collettivi della popolazione. Tale potere non comporta la compressione della libera iniziativa imprenditoriale la quale, nel caso di di specie, è subordinata alla cura dell’interesse pubblico locale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
SEZIONE II ter</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>composto dai signori<br />
Michele Perrelli PRESIDENTE<br />
Antonio Vinciguerra COMPONENTE<br />
Germana Panzironi COMPONENTE , relatore<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 11480/06 Reg. Gen., proposto da</p>
<p><b>Ashenafi Daniel</b> in giudizio con gli avv. Bacigalupo Gustavo, Lucidi Stefano Lopresti Paolo e ed elettivamente domiciliato in Roma, Circ. Clodia n. 80;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Comune di Monopoli in Sabina</b> in persona del Sindaco pro-tempore, costituito in giudizio con l’avv. Venettoni Roberto;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della determinazione n. 17/06;<br />
di ogni atto comunque connesso;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione dell’amministrazione;<br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Uditi all’ udienza del 23-6-2008, relatore il consigliere Panzironi, gli avvocati del ricorrente, come da verbale di udienza.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con ricorso ritualmente notificato l’istante impugna il provvedimento in epigrafe con cui l’amministrazione comunale ha respinto la richiesta di trasferimento della sede della propria farmacia da via Roma in centro storico, a via Ferruti, zona più periferica.<br />
Deduce il ricorrente l’illegittimità della delibera per eccesso di potere e violazione di legge.<br />
L’amministrazione comunale si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.<br />
All’udienza del 23-6-2008 la causa è andata in decisione. <br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il ricorso non è fondato e deve pertanto essere respinto.<br />
Il ricorrente espone di essere il titolare dell’unica farmacia in Monopoli e che, dato il trasferimento di buona parte della popolazione dal centro verso la periferia, la sua attività era stata gravemente pregiudicata.<br />
Pertanto aveva richiesto di poter trasferire la sede della farmacia, lasciando il centro storico del paese, ma l’amministrazione comunale aveva negato il nulla osta ritenendo che lo spostamento non rispondeva alle ragioni di pubblico interesse tutelate dal potere autorizzatorio da essa esercitato, in quanto il centro storico rimane il nucleo demografico di gran lunga più consistente dell’intero territorio comunale rappresentando il punto di riferimento per molte persone che ivi svolgono la propria attività lavorativa.<br />
L’istante ritiene tale determinazione illegittima in quanto adottata senza una adeguata istruttoria e lesiva del suo diritto di libera iniziativa economica.<br />
Le censure non hanno pregio.<br />
La determinazione impugnata è stata adottata a seguito di una ponderata istruttoria da parte della amministrazione comunale che, come risulta dalla puntuale ed esaustiva motivazione, dimostra la crescita della popolazione del centro storico, citando i dati delle sezioni di censimento comunali.<br />
La consistenza demografica è determinata dal fatto che nel centro storico si svolgono la maggior parte delle attività lavorative del paese, come quella scolastica, degli uffici postali e degli istituti bancari e delle altre strutture pubbliche ed è quindi necessaria la presenza di un presidio farmaceutico.<br />
L’accoglimento della richiesta di trasferimento dell’unica farmacia comporterebbe una forte penalizzazione della popolazione esistente nel Comune con particolare riferimento agli strati più deboli, quali le persone anziane.<br />
Peraltro nella località richiesta dall’istante è già presente un altro presidio farmaceutico.<br />
Da ultimo occorre osservare che rientra nel pieno potere autorizzatorio esercitato dal comune il diniego di trasferimento della sede poiché la localizzazione delle farmacie all’interno del territorio comunale non è libero ma rimesso alla discrezionalità amministrativa del Comune che la esercita tenendo presente la tutela degli interessi collettivi della popolazione. Tale potere non comporta la compressione della libera iniziativa imprenditoriale la quale, nell’ipotesi di specie, è subordinata alla cura dell’interesse pubblico locale.<br />
Tutto ciò premesso il Collegio respinge il ricorso in epigrafe siccome infondato.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II ter, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 2000,00.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23-6-2008.</p>
<p align=center>
Depositata in segreteria<br />
Il 3 ottobre 2008</p>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-3-10-2008-n-8760/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2008 n.8760</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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