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	<title>3/10/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3/10/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2007 n.9718</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-3-10-2007-n-9718/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-3-10-2007-n-9718/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2007 n.9718</a></p>
<p>Pres. Tosti &#8211; Est. Conti L. G.(Avv. A. Poli) c/ Ministero per i beni e le attività culturali (n.c.) sulla legittimità di un atto amministrativo, nel caso sia sorretto da una pluralità di motivi autonomi Atto amministrativo &#8211; Principi generali &#8211; Pluralità di motivi autonomi &#8211; Legittimità – Sufficienza di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-3-10-2007-n-9718/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2007 n.9718</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-3-10-2007-n-9718/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2007 n.9718</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti &#8211;  Est. Conti<br /> L. G.(Avv. A. Poli) c/ Ministero per i beni e le attività culturali (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità di un atto amministrativo, nel caso sia sorretto da una pluralità di motivi autonomi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo &#8211; Principi generali &#8211; Pluralità di motivi autonomi &#8211; Legittimità – Sufficienza di un solo motivo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini della legittimità di un atto amministrativo, nel caso sia sorretto da una pluralità di motivi autonomi, è sufficiente che uno solo di essi sia riconosciuto idoneo a sorreggere l’atto stesso (1).  Nella specie  tale motivo va individuato nella riscontrata violazione della specifica disciplina dettata dal P.T.P. per le “zone boscate”.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1)  (cfr. C.G.A.R.S 12.2.2004 n. 31; C.d.S., IV, 20.12.2002 n. 7251; id., V, 29.8.1994 n. 926).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL  LAZIO (Sezione  II quater)</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente	<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA<br />
</b><br />
<b></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 11569/2004, proposto da</p>
<p><b>GIORDANI Luciana</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Poli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Carlo Pereno (Studio prof. avv. Comito e Associati) in Roma, Via A. Ravà n. 106;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <b>MINISTERO per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico per il Lazio</b>, in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi in giudizio;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>del decreto del Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico per il Lazio del 22.6.2004, notificato alla ricorrente il 3.8.2004, con il quale è stato annullato il parere favorevole espresso dal Comune di Velletri, con provvedimento n. 17 dell’11.3.2004, ai sensi dell’art. 32 della legge 47/85 e dell’art. 39 della legge 724/94;<br />	<br />
&#8211;	di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la memoria prodotta dalla ricorrente a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore all’udienza pubblica del 3 luglio 2007 il consigliere Renzo CONTI;<br />
Udito, ai preliminari, l’avv. Antonio Poli per la ricorrente;<br />
 Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il ricorso in trattazione, notificato il 15 novembre 2004 e depositato il successivo 29 novembre, la ricorrente impugna il decreto del 22.6.2004, con il quale il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico per il Lazio ha annullato il provvedimento n. 17 dell’11.3.2004 del Comune di Velletri, con cui si esprimeva parere favorevole, ai sensi dell’art. 32 della legge 47/85 e dell’art. 39 della legge 724/94, in merito alla sanatoria di tre fabbricati (due residenziali ed uno uso magazzino) realizzati dall’odierna ricorrente nel medesimo Comune, in località Contrada Acqua Palomba, identificati in catasto al foglio 21, particelle nn. 24, 897 e 898 ricadenti in zona classificata dal P.T.P. n. 9 come VE/8 “Zone Boscate”.<br />
A sostegno della richiesta di annullamento del predetto decreto sono stati dedotti i seguenti motivi di gravame, così dalla medesima ricorrente paragrafati ed ulteriormente esplicitati nella memoria del 22.6.2007:<br />
1) violazione dell’art. 159 D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 (ex art. 151 del D.Lgs. 490/1999, già art. 82, comma 9, DPR 616/1977) in ordine alla asserita carenza di motivazione, all’asserito eccesso di potere ed alla asserita violazione dell’art. 152 D.Lgs. n. 42/2004 (ex art. 146 D.Lgs. 490/1999, già art. 82, commi 5-6-7, DPR 616/1977 del T.U.) ad opera della determinazione comunale;<br />
2) violazione degli artt. 7 e 8 della legge 241/90;<br />
3) eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; eccesso di potere per contraddittorietà fra più atti; eccesso di potere per carenza di motivazione;<br />
4) violazione di legge e più in particolare mancata indicazione dell’art. 159 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42.<br />
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, non si è costituito in giudizio, benché il ricorso risulti al medesimo ritualmente notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato.<br />
La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all’udienza pubblica del 3 luglio 2007.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il ricorso, come anticipato in narrativa, è volto ad ottenere l’annullamento del decreto del Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio del 22.6.2004, con il quale è stato annullato il provvedimento n. 17 del 11.3.2004 del Comune di Velletri, inteso ad esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 32 della legge 47/85 e dell’art. 39 della legge 724/94, in merito alla sanatoria di due fabbricati residenziali ed uno ad uso deposito realizzati dall’odierna ricorrente nel medesimo Comune in zona VE/8 “Zone boscate” del P.T.P. n. 9.<br />
Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in primo luogo, la violazione dell’art. 159 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 (ex art. 151 del D.Lgs. 29.10.1999 n. 490), sul presupposto che la Soprintendenza avrebbe provveduto all’annullamento dell’autorizzazione comunale sulla base di una valutazione di merito alla stessa preclusa. <br />
Il motivo, come già evidenziato dalla sezione in una analoga fattispecie relativa alla medesima zona (cfr. sentenza 16.1.2007, n. 269), è infondato.<br />
Al riguardo si osserva che, è pur vero, come evidenziato da parte ricorrente, che secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa (a partire dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 14.12.2001), il provvedimento statale di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica concessa dalla Regione (ovvero dal Comune delegato dalla medesima) non può basarsi su una propria valutazione tecnico-discrezionale, ma deve trovare il suo presupposto unicamente su riscontrati vizi di legittimità. E’ anche vero, però, che nella specie la Soprintendenza ha annullato il provvedimento comunale sul duplice presupposto dell’”<i>omesso esame del Piano territoriale paesistico e la non conformità dell’intervento realizzato con le relative prescrizioni</i>”, vizi questi che, come evidenziato nello stesso decreto impugnato, attengono a “<i>profili di illegittimità dell’atto adottato dall’autorità delegata</i>” comunale e non al merito delle valutazioni espresse dall’ente locale.<br />
In particolare, quanto alla riscontrata non conformità dell’intervento realizzato, nel decreto impugnato è stato precisato che”<i>il PTP n. 9 classifica l’area interessata dall’intervento come zona VE/8 “Zone Boscate”…all’interno del quale sono previsti solo piccoli manufatti a servizio dell’attività silvo-pastorale e che pertanto non si ravvisa alcuna forma di compatibilità dei fabbricati medesimi con la normativa di zona</i>”.<br />
In altri termini, la Soprintendenza ha rilevato il contrasto tra i fabbricati realizzati dalla ricorrente e la disciplina dettata dal Piano Territoriale Paesistico n. 9, Castelli Romani, approvato con legge Regionale 6 luglio 1998 n. 24 che consente, per la zona VE/8 “Zone Boscate”, unicamente manufatti destinati all’attività silvo-pastorale, mentre i fabbricati in questione due sono destinati ad uso residenziale  ed uno ad uso deposito al servizio degli stessi.<br />
Né la ricorrente contesta tale specifica motivazione.<br />
A tale stregua risulta legittimo l’operato della Soprintendenza che, accertata la violazione della disciplina dettata dal citato P.T.P., secondo la quale nella zona in questione non è consentita l’edificazione residenziale, ha decretato, fornendone adeguata motivazione, l’annullamento dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Velletri.<br />
La riscontrata legittimità del presupposto motivazionale del provvedimento impugnato, costituito dalla richiamata violazione di legge, rende conseguentemente inammissibile per carenza di interesse l’ulteriore censura dedotta nello stesso primo motivo di gravame, con la quale la ricorrente contesta la legittimità dell’altro presupposto, costituito dal ravvisato vizio (di legittimità) di omessa considerazione della specifica disciplina di zona e conseguente vizio della motivazione dell’autorizzazione comunale.<br />
Come si è espressa la giurisprudenza (cfr. C.G.A.R.S 12.2.2004 n. 31; C.d.S., IV, 20.12.2002 n. 7251; id., V, 29.8.1994 n. 926), anche di questa Sezione (cfr., ex multis, sentenze 28.3.2007 n. 2723; 28.11.2006 n. 13356 e 23.5.2006 n. 3782), condivisa dal Collegio, infatti, ai fini della legittimità di un atto amministrativo, nel caso sia sorretto da una  pluralità di motivi autonomi, è sufficiente che uno solo di essi  sia riconosciuto idoneo  a sorreggere l’atto stesso. Nella specie  tale motivo va individuato nella riscontrata violazione della specifica disciplina dettata dal P.T.P. per la zona in questione.<br />
Con il secondo motivo la ricorrente deduce poi la violazione dell’art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241, sull’assunto che l’Amministrazione procedente avrebbe illegittimamente pretermesso la comunicazione di avvio del procedimento prevista da detta disposizione.<br />
La tesi non è da condividere.<br />
Infatti l’art. 4, primo comma, del D.M. 13.6.1994 n. 495 (con il quale è stato emanato il regolamento per l’attuazione degli artt. 2 e 4 della legge n. 241/1990), che prevedeva l’obbligo per l’Amministrazione di comunicare l’avvio del procedimento in relazione alla generalità degli atti dalla stessa emanati, è stato successivamente integrato dal D.M. 19.6.2002 n. 165 (pubblicato nella G.U 2.8.2002 n. 180) che, nel dettare modifiche al citato D. M. n. 495/1994, ha aggiunto, all’art. 4 di quest’ultimo, il comma 1 bis, secondo cui “<i>La comunicazione prevista dal comma 1 non è dovuta per i procedimenti avviati ad istanza di parte, ed in particolare, per quelli disciplinati dagli articoli</i>” nello stesso indicati, tra i quali l’art. 151 del D.Lgs. 29.10.1999 n. 490 (come ora trasfuso nell’art. 159 del D.Lgs. n. 42/1999), che appunto al comma 4 prevede l’obbligo della Regione (nonché dei Comuni dalla stessa delegati) di dare comunicazione alla Soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate ed il potere della stessa Soprintendenza di “<i>annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione regionale entro i sessanta giorni  successivi alla ricezione della relativa comunicazione</i>”.<br />
A tale stregua, poiché il provvedimento comunale annullato è stato adottato (in data 11.3.2004) successivamente all’entrata in vigore del citato D.M. 19.6.2002 n. 165 e non risultando detto decreto censurato, non vi era alcun obbligo per la Soprintendenza, sulla base della predetta normativa, di comunicare ai ricorrenti l’avvio del procedimento di secondo grado di cui al citato art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 490/1999, volto alla verifica della legittimità dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Velletri (quale ente delegato dalla Regione).<br />
Né ha rilevanza, <i>ratione temporis</i>, il sopravvenuto art. 159, comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, entrato in vigore il 1°.5.2004, con il quale testualmente si dispone che la comunicazione alla Soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate dall’amministrazione competente in materia di vincoli paesaggistici “<i>è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 2990, n. 241</i>”.<br />
Premesso che il parere favorevole comunale n. 17 dell’11.3.2004 (poi annullato dalla Soprintendenza con l’impugnato decreto) risulta ritirato dalla ricorrente, ancorché in data non leggibile, il collegio osserva che la richiamata disposizione è comunque entrata in vigore il 1°.5.2004, quando cioè il Comune aveva già rilasciato il proprio parere e lo aveva trasmesso al Ministero, tanto che, come precisato nel provvedimento impugnato, questo è “<i>pervenuto completo…il 28.04.2004</i>”. Ne consegue che la particolare forma partecipativa di cui al citato art. 151 non era più applicabile al procedimento in esame. <br />
Parimenti infondato risulta, infine, il terzo motivo di gravame, con il quale si lamenta che il provvedimento della Soprintendenza sarebbe immotivato in ordine alle ragioni che hanno determinato la stessa a pronunciarsi in senso diametralmente opposto a quanto stabilito dal Comune di Velletri con l’autorizzazione rilasciata.<br />
Si è già in precedenza chiarito che la Soprintendenza ha adeguatamente esplicitato le ragioni dell’annullamento in ordine alla riscontrata violazione di legge, laddove evidenzia che all’interno della zona boscata “VE/8” del P.T.P. n. 9 “<i>sono previsti solo piccoli manufatti a servizio dell’attività silvo-pastorale”</i>.<br />
Infondato risulta, infine, il quarto motivo con il quale la ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui la Soprintendenza non avrebbe indicato l’art. 159 del D.Lgs. n. 42/2004 che costituisce la norma cardine del procedimento di annullamento ministeriale delle autorizzazione in precedenza rilasciate.<br />
Al riguardo si osserva, infatti, che pur non essendo stato espressamente richiamato lo specifico art. 159, ma soltanto il D.Lgs. n. 42/2004, nessun dubbio può sussistere sul potere di annullamento esercitato dalla Soprintendenza e previsto da tale disposizione che, peraltro, in parte qua, è analogo a quello in precedenza disciplinato dall’art. 151 del D.Lgs. n. 490/1999, sia sul suo contenuto (per soli vizi di legittimità) sia per il termine perentorio (di sessanta giorni) fissato per il suo esercizio. <br />
In conclusione, e per quanto sopra argomentato, il ricorso va respinto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11569/2004 indicato in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese, diritti e onorari, compensati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 3.7.2007, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Luigi TOSTI	&#8211; Presidente<br />	<br />
Renzo CONTI 	&#8211; Consigliere, estensore<br />	<br />
Floriana RIZZETTO 	&#8211; Primo Referendario</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2007 n.2440</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-3-10-2007-n-2440/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-3-10-2007-n-2440/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2007 n.2440</a></p>
<p>Corrado Allegretta – Presidente, Vito Mangialardi – Estensore A.T.I. Sylos Labini s.r.l. &#8211; Prosal s.r.l. &#8211; Steam s.r.l. &#8211; arch. Marasco (avv. E. Sticchi Damiani) c. Ente Fiera di Foggia (avv. E. Follieri), R.T.I. Politecnica Ingegneria ed Architettura soc. coop. &#8211; Ingegneri Andrea e Marco Rolli Associati &#8211; Studi di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-3-10-2007-n-2440/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2007 n.2440</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-3-10-2007-n-2440/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2007 n.2440</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta – Presidente, Vito Mangialardi – Estensore<br /> A.T.I. Sylos Labini s.r.l. &#8211; Prosal s.r.l. &#8211; Steam s.r.l. &#8211; arch. Marasco (avv. E. Sticchi Damiani) c. Ente Fiera di Foggia (avv. E. Follieri), R.T.I.  Politecnica Ingegneria ed Architettura soc. coop. &#8211; Ingegneri Andrea e Marco Rolli Associati &#8211; Studi di Ingegneria Cavaliere e Associati &#8211; Ing. Saltini Daria (avv.ti C. Frattin e G. Capitano)</span></p>
<hr />
<p>sulla facoltà di agire in giudizio singulatim delle imprese di un&#8217;a.t.i. o di un r.t.i. costituita/o o costituenda/o</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Associazione temporanea di imprese – Singole imprese – Facoltà di agire in giudizio singulatim – Sussiste.<br />
2. Contratti della pubblica amministrazione – Offerte di gara – Rispetto dei minimi tariffari per onorario – Inderogabilità degli onorari – Non si trasmette anche alle spese.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le singole imprese di un’a.t.i. o di un r.t.i. costituita/o o costituenda/o non vedono preclusa la loro facoltà di agire in giudizio singulatim, perché manca una espressa previsione in tal senso sia nella normativa comunitaria, sia nella normativa nazionale di recepimento in materia di appalti vuoi di lavori, vuoi di servizi, vuoi di forniture.</p>
<p>2. Ai fini di stabilire se un’offerta economica sia rispettosa dei minimi tariffari per onorario, l’inderogabilità degli onorari non si trasmette anche alle spese, dal momento che vi è una differenza (che ermeneuticamente osta alla ritenuta possibilità di estensione della disciplina) tra onorari e spese, in quanto gli onorari compensano la prestazione dell’attività intellettuale, nel mentre le spese traggono origine dal compimento di operazioni materiali per conto e nell’interesse del cliente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA</B><br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</B><br />
<B>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA</B><br />
<b>Sede di Bari &#8211; Sezione Prima</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 1091 del 2006, proposto</p>
<p>dall’<b>associazione temporanea d’imprese Sylos Labini s.r.l. &#8211; Prosal s.r.l. &#8211; Steam s.r.l. &#8211; arch. Marasco</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani e domicilio eletto in Bari alla Via P. Fiore n. 14 presso lo studio dell’avv. Fabrizo Lofoco;<b><br />
</b></p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<b>Ente Fiera di Foggia</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Follieri e domicilio eletto in Bari alla via P. Fiore n. 14 presso lo studio dell’avv. Fabrizio Lofoco;</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
del <b>raggruppamento temporaneo d’imprese Politecnica Ingegneria ed Architettura soc. coop. (mandataria) &#8211; Ingegneri Andrea e Marco Rolli Associati &#8211; Studi di Ingegneria Cavaliere e Associati &#8211; Ing. Saltini Daria (mandanti)</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Costanzo Frattin e dall’avv. Gabriella Captano, con domicilio in Bari presso la Segreteria dell’adito T.A.R., ex art 19 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 ed art. 35 co. 2 R.D. 26 giugno 1924 n. 1054;  </p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
del provvedimento di ammissione dell’offerta del r.t.i. Politecnica alla gara per l’affidamento di servizi tecnici professionali di ingegneria ed architettura, indetta dall’Ente Fiera di Foggia con bando del 28 luglio 2005; dei verbali di gara ed in particolare di quello relativo alla seduta del 10.11.05 nel quale l’r.t.i. Politecnica è stato dichiarato aggiudicatario provvisorio; del provvedimento di aggiudicazione definitiva; di ogni atto presupposto e connesso con particolare riguardo alla nota dell’Ente Fiera del 23.1.06 prot. n. 159 con la quale, nel recepire il parere <i>pro veritate</i> della prof. Cangelli rigettava le richieste formulate con l’atto di diffida;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Fiera di Foggia e della contro interessata Politecnica Ingegneria ed Architettura soc. coop. con sede in Modena;<br />
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Consigliere Vito Mangialardi;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 20 giugno 2007 gli avvocati presenti per le parti come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con atto notificato il 13 maggio 2006 e depositato il seguente 14 giugno presso il T.A.R. Puglia sede di Lecce e successivamente incardinato presso la sede di Bari a seguito di accoglimento dell’eccezione svolta dal contro interessato di incompetenza territoriale della sede staccata di questo Tribunale, l’associazione temporanea d’imprese (a.t.i.) a capogruppo la s.r.l. Sylos Labini &#8211; partecipante alla gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi tecnici professionali di ingegneria ed architettura indetta dall’Ente Fiera di Foggia con bando del 28 luglio 2005, da assegnarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa &#8211; ha provveduto ad impugnare l’ammissione del raggruppamento temporaneo di imprese (r.t.i.) a capogruppo Politecnica Ingegneria ed Architettura soc. coop. in uno con tutti gli atti che hanno disposto a favore di esso r.t.i. l’aggiudicazione prima provvisoria e poi definitiva.<br />
Lamenta che l’offerta economica formulata dall’a.t.i. contro interessata pari ad euro 1.058.316,94 non sia rispettosa dei minimi tariffari per onorario e quindi da escludersi. Osserva che l’importo complessivo a base d’asta era fissato in € 1.322.893,30 di cui € 1.033.418,09 per onorario ed € 289.474,612 per spese; sviluppa quindi  calcoli per cui &#8211; a suo dire &#8211; il valore del corrispettivo non poteva essere inferiore ad un minimo di € 1.102.499,08. Aggiunge che esse considerazioni erano già state rappresentate alla stazione appaltante che aveva ritenuto di rigettarle, recependo a riguardo un parere chiesto alla prof. Cangelli.<br />
Deduce quindi i seguenti motivi:<br />
1)	Violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 3 del d.m. 4.4.01. Falsa applicazione del bando.<br />	<br />
Rappresenta che i compensi professionali degli ingegneri ed architetti si compongono delle seguenti voci:<br />
compensi riferibili alle prestazioni principali; <br />
compensi riferibili alle prestazioni accessorie (quali ad es. relazioni ed indagini geologiche, geognostiche, ecc.);<br />
spese e compensi accessori. <br />
Posto che il bando prevedeva la possibilità di un ribasso massimo del 30% per le prestazioni accessorie e che queste erano fissate nel disciplinare nella misura di € 45.700, il valore da computarsi per tale voce era di € 31.900; per le prestazioni principali il compenso col ribasso massimo ammissibile era di € 826.734,47 (l’importo originario base era infatti di € 1.322.893,30 che andava scomposto in € 1.033.418 per compensi per prestazioni principali ed € 289.474,61 e compensi per spese e prestazioni accessori; a sua volta sulla voce per compensi per prestazioni principali pari &#8211; come detto &#8211; ad € 1.033.418 poteva scomputarsi di una percentuale di ribasso del 20% ai sensi del co. 12 dell’art. 4 del d.l. 65/89 convertito in legge 155/89 avendosi quale risultato un importo di € 826.734,47; a detto ultimo importo va sottratto l’importo di € 13.710 (vale a dire il consentito 30% di riduzione dell’importo di prestazioni accessorie indicate in bando in € 45.700). Alla differenza di € 813.024,47 andavano aggiunti € 289.474,61 per un risultato di € 1.102.499,08 vale a dire, sempre secondo parte ricorrente, il corrispettivo minimo non suscettibile di ulteriore riduzioni da potersi offrire; in virtù di ciò andava esclusa l’offerta del r.t.i Politecnica che risultava ancora inferiore, cioè € 1.058.316,94.<br />
Il calcolo sopra riportato nella sua articolazione deriva secondo parte ricorrente da una corretta applicazione dell’art. 3 d.m. 4.4.01 che disciplina i criteri di determinazione dei corrispettivi delle attività di progettazione, nel senso che, una volta individuato l’importo dell’onorario a percentuale, il calcolo del rimborso delle spese e dei compensi accessori avviene automaticamente e non è più oggetto di trattative o accordo tra committente e professionista.<br />
2)	Violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 4 co. 12 <i>bis</i> del D.L. n. 65/89. <br />	<br />
La disposizione in parola, osserva la ricorrente a.t.i., prevede che per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato ed agli altri Enti pubblici la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20%. Perché la riduzione possa trovare applicazione è necessario, però, che vi sia una specifica previsione negli atti di gara, essendo la ribassabilità criterio facoltativo, con la conseguenza che non può farsi ricorso all’art. 1339 c.c. (possibilità di integrazione eteronoma).<br />
Si sono costituiti in giudizio e la stazione appaltante ed il contro interessato raggruppamento che preliminarmente hanno eccepito la intempestività dell’avverso gravame; nel merito, puntualmente contro deducendo, hanno confutato le avverse tesi e calcoli, concludendo per il rigetto del ricorso.<br />
L’istanza cautelare, avanzata nel contesto dell’atto introduttivo, è stata respinta con ordinanza di questa Sezione del 19.7.06 n.569 che ha avuto conferma in sede di appello dal C.d.S. (ordinanza della Sezione Sesta n. 5307 del 10 ott. 2006).<br />
Alla pubblica udienza del 20 giugno ’07 la causa è stata introitata per la decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Preliminarmente il Collegio deve farsi carico dell’eccezione sollevata dalle parti resistenti (Ente Fiera di Foggia e controinteressata) di inammissibilità del ricorso per irricevibilità dello stesso in quanto proposto oltre i termini decadenziali. <br />
L’eccezione è fondata. Premesso che, come è noto, l’aggiudicazione provvisoria è atto endoprocedimentale con la conseguenza che va impugnata ed a pena di inammissibilità del gravame la aggiudicazione definitiva qualora intervenuta e se del caso con atto di motivi aggiunti, nella specie nell’atto introduttivo del presente giudizio risultano entrambe impugnate. Orbene la definitiva aggiudicazione (disposta in data 17.11.2005 con deliberazione dell’Ente Fiera n. 3) risulta pubblicata nella G.U. delle Comunità Europee in data 8.3.2006 e pertanto il ricorso doveva essere consegnato per la notifica all’Ufficiale giudiziario entro il 9.5.06 per il rispetto dei 60 gg. decadenziali; essendo, invece, stato consegnato il 13 maggio, il ricorso è inammissibile per tardività.<br />
Sempre in rito va osservato che parte contro interessata nei suoi atti difensivi (vedi memoria del 7 giugno 07) solleva questione di (in)ammissibilità del gravame siccome promosso da uno solo dei membri dell’a.t.i.; a riguardo osserva che “pur qualora potesse ritenersi che, sia pure ellitticamente l’ing. Sylos Labini abbia inteso agire quale legale rappresentante dello Studio Tecnico omonimo, indimostrato mandatario in pectore del Raggruppamento dichiarato ai fini di gara ma mai successivamente costituito a causa della mancata aggiudicazione, osta all’ammissibilità del ricorso l’art. 1 della direttiva 89/665/CE relativa alla ammissibilità del ricorso promosso da uno solo dei membri di un’associazione di imprese non ancora costituita”. Conclude per la remissione della sollevata questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Comunità Europea e che, in attesa della pronuncia ad essa rimessa con ordinanza del C.d.S. Sez. V 14.11.2006 n. 6677, potrà essere sospeso il presente giudizio. <br />
L’articolata eccezione va disattesa.<br />
Considera il Collegio, invero, che le singole imprese dell’a.t.i. o del r.t.i. costituita/o o costituenda/o non vedono preclusa la loro facoltà di agire in giudizio <i>singulatim</i> perché manca una espressa previsione in tal senso sia nella normativa comunitaria sia nella normativa nazionale di recepimento in materia di appalti vuoi di lavori, vuoi di servizi, vuoi di forniture.<br />
Conosce il Collegio che la quinta Sezione del Consiglio di Stato ha sollevato con ordinanza n. 6677/2006 dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee la questione della legittimazione della singola impresa del raggruppamento ad impugnare, ma ritiene di aderire alla giurisprudenza assolutamente prevalente (<i>ex multis</i> C.d.S. Sez. V n. 3165/06; n. 2148/04; n. 1012/03) in base alla quale ogni singola impresa componente l’a.t.i. è legittimata ad impugnare. In detti termini si è pure espresso di recente, dopo cioè l’ordinanza n. 6677/06, lo stesso Consiglio di Stato, Sez. V con decisione n. 593 del 12 febbraio 2007. Pertanto, concludendo sul punto, ritiene il Collegio, condividendo indirizzo diverso da quello espresso dalla deducente, di non (ri)sollevare la questione dinanzi alla Corte di Giustizia, né tantomeno di sospendere il presente giudizio in conseguenza della pendenza della questione siccome sollevata dall’ordinanza C.d.S. n. 6677/06 di cui si è detto, anche perché &#8211; come è noto &#8211; il rapporto di pregiudizialità che ai sensi dell’art. 295 c.p.c. impone al giudice la sospensione del processo non può configurarsi nelle ipotesi di cause pendenti tra soggetti diversi (Cass. Civile, Sez. Lavoro, 11 aprile 2007, n. 8701). <br />
Il ricorso, come detto, è inammissibile per tardività; il Collegio comunque si dà carico di procedere all’esame anche nel merito ed a riguardo esso ricorso risulta infondato.<br />
Il punto di causa, interessante in particolare il I motivo, è se la inderogabilità degli onorari si trasmetta anche alle spese. Parte ricorrente ne dà una risposta positiva (e su ciò imposta i suoi calcoli che nella parte in fatto si sono riportati) motivando che con l’art. 3 del d.m. 4.4.01 si sarebbe estesa alla voce “rimborso spese” la disciplina sulla inderogabilità dei minimi in precedenza riferita solo agli onorari, basando tale asserzione sull’uso del termine “corrispettivi” usato nella disposizione normativa che è più ampio rispetto al termine “onorari”, e quindi comprensivo anche delle spese.<br />
Detta tesi, però, non pare condivisibile essendoci una differenza (che ermeneuticamente osta alla ritenuta possibilità di estensione della disciplina) tra onorari e spese in quanto <i>gli onorari compensano la prestazione dell’attività intellettuale, nel mentre le spese traggono origine dal compimento di operazioni materiali per conto e nell’interesse del cliente</i> (in termini CGA decisione del 12.4.07 n. 262; cfr. anche C.d.S. decisione n. 1296/06). <br />
Per completezza va aggiunto, ed è questione di ordine generale, che il principio della inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali, imperante per decenni e decenni, non gode da ultimo di buona salute perché si viene a porre in contrasto con principi soprattutto a livello comunitario (vedi ad es. quanto riportato nella decisione del C.d.S. 5193/01 giustamente richiamata da parte resistente) che invece in applicazione degli artt. 81 ed 82 del trattato Cee privilegiano la libera concorrenza oltre che la libertà di circolazione di persone e servizi; a livello nazionale basti poi richiamare il cd decreto Bersani vale a dire il d.l. n. 233/06 convertito in legge n. 153/06 che all’art. 2 ha disposto per la eliminazione delle norme sulla inderogabilità delle tariffe. <br />
Ciò detto, e sviluppando i calcoli in base al principio sopra affermato e nella premessa che il problema riguarda la prima e la terza delle voci individuate dallo stesso ricorrente vale a dire: 1^) i compensi per prestazioni principali e 3^) le spese e compensi accessori (la 2^ voce riguarda i compensi riferiti alle prestazioni accessorie), si avrà quindi che:<br />
&#8211; nella legge speciale l’importo a base d’asta è di complessivi € 1.322.893,30; da tale importo vanno sottratti € 45.700 siccome corrispettivo per prestazioni accessorie, vale a dire la seconda voce sopra indicata, avendosi quindi un importo di € 1.277.19<br />
&#8211; su detta somma va operata la riduzione percentuale del 20% in base all’art. 4 comma 12 bis del d.l. n. 65/1989 convertito in legge 155/1989; atteso che il 20% corrisponde ad € 255.438,54, sottraendo detto importo da 1.277.192,70 si avrà  1.021.754,16;<b
- rimane ora la seconda delle voci che va aggiunta e sino ad adesso non calcolata, vale a dire il compenso <i>rectius</i> corrispettivo per prestazioni accessorie che la <i>lex specialis</i> individua in € 45.700 con la possibilità di ribasso percentuale- sommando quindi la seconda voce così come ridotta cioè gli € 31.900 all’importo delle altre due voci ridotte del 20% e cioè ad € 1.021.754,16 si ha l’importo “finale” di € 1.053.744,16 che individua il massimo ribasso consentito, pari al 20,345% dell’im<br />
&#8211; atteso che l’aggiudicatario r.t.i. Politecnica ha prodotto un’offerta complessiva di € 1.058.316,64 pari al 19,999% dell’importo a base d’asta e quindi inferiore al ribasso consentito (20,345%), essa offerta non era assolutamente da escludersi, come inv<br />
Risulta pure infondato il secondo motivo di gravame; si ritiene da parte ricorrente non applicabile il comma 12 <i>bis</i> dell’art. 4 del d.l. n. 65/89 recante disposizioni in materia di finanza pubblica, convertito in legge 155/89 e del seguente testuale tenore: <i>Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato ed agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento. </i>La ritenuta non applicazione è motivata dalla ricorrente perché, essendo la ribassabilità criterio rimesso alla facoltà dell’Amministrazione, manca una specifica previsione a riguardo nella <i>lex specialis</i> e non è possibile far riferimento alla integrazione eteronoma. <br />
Di contro, osserva il Collegio che la disposizione sopra trascritta si limita a stabilire la misura (20%) oltre la quale la riduzione non è consentita, ma così facendo sancisce, in presenza di prestazioni rese agli enti pubblici, la legittimità della deroga alla normativa vincolistica di settore (espressione condivisibile usata dalla difesa del contro interessato) da parte dei professionisti interessati.<br />
Il ricorso va pertanto respinto.<br />
Spese come da dispositivo e secondo la regola della soccombenza.<b> <br />
</b></p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione I, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna parte ricorrente alla rifusione di spese ed onorari di giudizio che si liquidano in complessivi € 6.000,00 (seimila) a favore dell’Ente Fiera di Foggia e del Raggruppamento contro interessato ed in parti uguali tra di loro (€ 3000,00 cadauno).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 20 giugno 2007<br />
con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Corrado Allegretta &#8211; Presidente<br />
Vito Mangialardi &#8211; Componente, Est.<br />
Concetta Anastasi &#8211; Componente<br />
<i><b></p>
<p align=center>
Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il <u>3 ottobre 2007</u><br />
</i>(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)<i></p>
<p align=justify>
</b></i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-3-10-2007-n-2440/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2007 n.2440</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2007 n.907</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-10-2007-n-907/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-10-2007-n-907/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2007 n.907</a></p>
<p>Pres. Virgilio, Est. Trovato di Trapani A., Gennaro S. (Avv. G. Barbagallo) c/ Partito Socialista-Nuovo PSI, d’Antoni V., Previti G., Spadao S., Comune di Messina (n.c.) e altri sulla inammissibilità della immediata impugnazione degli atti endoprocedimentali delle operazioni elettorali Giudizio elettorale – Elezioni amministrative &#8211; Atti infraprocedimentali – Immediata impugnabilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-10-2007-n-907/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2007 n.907</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-10-2007-n-907/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2007 n.907</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Virgilio,   Est. Trovato<br /> di Trapani A., Gennaro S. (Avv. G. Barbagallo) c/ Partito Socialista-Nuovo PSI, d’Antoni V., Previti G., Spadao S., Comune di Messina (n.c.) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla inammissibilità della immediata impugnazione degli atti endoprocedimentali delle operazioni elettorali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giudizio elettorale – Elezioni amministrative &#8211; Atti infraprocedimentali – Immediata impugnabilità &#8211; Non sussiste – Tutela cautelare – Inconfigurabilità – Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Deve escludersi l’impugnabilità immediata, anche prima della proclamazione degli eletti, di tutti gli atti endoprocedimentali relativi alle operazioni elettorali, quand’anche immediatamente lesivi, nonché, conseguentemente, la stessa possibilità di domandare al g.a. la sospensione cautelare di tali atti, posto che tali interventi altererebbero le cadenze del procedimento elettorale, a scapito della corretta formazione della volontà elettorale (1). L’affermazione del principio di continuità delle operazioni elettorali, peraltro, è coerente con i principi costituzionali in tema di tutela giurisdizionale. Invero, tra l’esigenza di immediata giustiziabiltà e quella di rispettare la cadenza del procedimento va privilegiata quest’ultima, ferma restando la possibilità, dopo la proclamazione degli eletti, di far valere in s.g. qualsiasi vizio incorso nella fase precedente. Ne deriva che, ove il g.a. sia intervenuto di guisa da alterare le fasi del procedimento de quo –nella specie tramite sospensione dell’ammissione di una lista di candidati – si rende necessaria la rinnovazione ab imis delle operazioni elettorali (2).<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Consiglio di Stato &#8211; Ad. Plen., <a href="/ga/id/2005/12/7438/g">Sentenza 24 novembre 2005, n. 10</a>.<br />
(2) Cfr. Cds 31 maggio 2007, n. 2817.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana<br />
in sede giurisdizionale</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>DECISIONE</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso in appello n. 187/2007, proposto dai signori </p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
<b>ANTONINO DI TRAPANI e SALVATORE GENNARO</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Gianfranco Barbagallo, con domicilio eletto in Palermo, via P.F. Dè Calboli n. 22, presso lo studio dell’avv. Luigi Fortunato; </p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; il <B>PARTITO SOCIALISTA &#8211; NUOVO PSI</B>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>;</p>
<p>&#8211; <B>VINCENZO D’ANTONI</B>, <br />
&#8211; <B>GIUSEPPE PREVITI</B>,<br />
&#8211; <B>SALVATORE SPADARO</B>,<br />
&#8211; <B>COMUNE DI MESSINA</B>, in persona del Sindaco <i>pro tempore,</i> non costituiti in giudizio;</p>
<p align=center>
nonché contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; l’<B>ASSESSORATO REGIONALE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI</B>, in persona dell’Assessore <i>pro tempore;</p>
<p></i>&#8211; la <B>COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MESSINA</B>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>;</p>
<p>&#8211; l’<B>UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, PREFETTURA DI MESSINA</B>, in persona del Prefetto <i>pro tempore;<br />
</i><br />
&#8211; il <B>MINISTERO DELL’INTERNO</B>, in persona del Ministro <i>pro tempore;</p>
<p></i>&#8211; l’<B>UFFICIO CENTRALE ELETTORALE PER LA ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MESSINA DEL 27/28 NOVEMBRE 2005</B>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio <i>ex lege</i> presso la medesima in Palermo, via De Gasperi n. 81;</p>
<p align=center>
e  nei  confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; dei signori <b>ANNAMARIA LANZA, GIACOMA ORIFICI e SEBASTIANO URSO</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Andrea Scuderi, con domicilio eletto in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dell’avv. Luca Di Carlo (appellanti incidentali);</p>
<p>&#8211; del signor <B>PLACIDO OTERI</B>, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Scuderi, con domicilio eletto in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dell’avv. Luca Di Carlo (appellante incidentale);</p>
<p>&#8211; dell’avv. <B>FELICE CALABRÒ</B>, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Marchese, con domicilio eletto in Palermo, via Domenico Trentacoste n. 89, presso la signora Alessandra Allotta;</p>
<p>&#8211; dell’ing. <B>SALVATORE MERLINO</B>, rappresentato e difeso dall’avv. Silvano Martella con domicilio eletto in Palermo, via Trentacoste n. 89, presso la signora Alessandra Allotta;</p>
<p align=center>
nonché nei confronti dei signori</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>&#8211; FRANCANTONIO GENOVESE, &#8211; On. GIANNI DE MICHELIS, &#8211; SALVATORE BELTRAMI, &#8211; ANGELO CARUSO, &#8211; LUCIANO CARUSO, &#8211; MARIO CARUSO, . MARCO CHICHIERCHIA, &#8211; STEFANIA CHICHIERCHIA, &#8211; MAURIZIO COTINI, &#8211; GIUSTINA D’ANIELLO, &#8211; AURORA DE LUCA, &#8211; BRUNO DI TRAPANI, &#8211; GIOVANNI DI TRAPANI, &#8211; PIETRO ESPOSITO, &#8211; GIUSEPPINA FABOZZI, &#8211; LAURA FABOZZI, &#8211; NICOLA ANNUNZIO FABOZZI, &#8211; NICOLA FABOZZI, &#8211; RITA FABOZZI, &#8211; ANNA MARIA GAGLIANO, &#8211; MARIO GARBERINI, &#8211; ELENA MARZIANI, &#8211; ANTONIO MASSARO, &#8211; DOMENICO MASTROPIETRO, &#8211; ITALO MERLINO, &#8211; ANTONIETTA MIGNOGNA, &#8211; CLAUDIO NICOLUCCI, &#8211; PATRIZIA MARIA PALMIERI, &#8211; RENATO PISANTI, &#8211; TITO PISANTI, &#8211; GIOVANNA RIPOLI, &#8211; GIORGIO RIVIECCIO,  &#8211; CECILIA ROMAGNOLI, &#8211; MARINA ROMAGNOLI, &#8211; EDOARDO SANSONE, &#8211; LUCIA VECCHIONE, &#8211; CONCETTA VOLLERO, &#8211; FRANCESCO CURCIO, &#8211; MAURIZIO RELLA, &#8211; NAZARENO FOTI, &#8211; GAETANO GENNARO, &#8211; GIUSEPPE MOLONIA, &#8211; ANTONINO URSO, &#8211; NICOLA BARBALACE, &#8211; GIUSEPPE PICCIOLO, &#8211; IGNAZIO ROMANO, &#8211; GIOVANNA CRIFÒ, &#8211; PIO AMADEO, &#8211; SEBASTIANO PERGOLIZZI, &#8211; MARCELLO CAPILLO, &#8211; FABIO D’AMORE, &#8211; FRANCESCO MONDELLO, &#8211; ENRICO BUDA, &#8211; DOMENICO GUERRIERA, &#8211; GIUSEPPE CAPURRO, &#8211; ROBERTO NICOLOSI, &#8211; ANGELO BURRASCANO, &#8211; ROBERTO SPARSO, &#8211; PIETRO BLANCA, &#8211; GIORGIO CAPRÌ, &#8211; MARIO RIZZO, &#8211; GIUSEPPE PUGLISI, &#8211; CARMELO SANTALCO, &#8211; SALVATORE TICONOSCO, &#8211; ELIO SAUTA, &#8211; LUCIANA INTILISANO, &#8211; GIOVANNI DI LEO, &#8211; GIACOMO CACI, &#8211; GAETANO ISAJA, &#8211; CANDELORO FOTI, &#8211; DOMENICO BONANNO, &#8211; ANDREA CONSOLO, &#8211; FRANCESCO RIZZO, &#8211; PIETRO CACACE, &#8211; SALVATORE MERLINO, &#8211; ANTONINO RESTUCCIA, &#8211; MARCELLO GRECO, &#8211; PAOLO SAGLIMBENI, &#8211; ALESSANDRO LA CAVA, &#8211; GIUSEPPE CORVAJA, &#8211; GIUSEPPE REATTINO, &#8211; GIUSEPPE RODI</b>, non costituiti in giudizio;</p>
<p align=center>
per  la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza n. 2380, in data 28 novembre 2006 del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, I;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio, con appello incidentale, dei signori Annamaria Lanza, Giacoma Orifici e Sebastiano Urso, nonché del signor Placido Oteri;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Felice Calabrò e Salvatore Merlino;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Consigliere Pier Giorgio Trovato; uditi, alla pubblica udienza del 21 giugno 2007, l’avv. G. Barbagallo per gli appellanti, l’avv. dello Stato Pignatone per le amministrazioni appellate, l’avv. A. Scuderi per Annamaria Lanza ed altri, l’avv. N. Seminara, su delega dell’avv. G. Marchese, per Felice Calabrò e l’avv. F. Gullotta, su delega dell’avv. S. Martella, per Salvatore Merlino;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<B>FATTO<br />
</B>I</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.	In vista delle consultazioni elettorali per il rinnovo delle cariche municipali di Messina, indette per il 27 e 28 novembre 2005, era depositata dal sig. Salvatore Gennaro, una lista recante un contrassegno con la seguente dicitura : “<i>Partito Socialista – Nuovo PSI”,</i> costituito da un cerchio con bordo rosso, bianco, corona circolare verde, al centro del quale era raffigurato un garofano con la corolla rossa ed il gambo verde.<br />	<br />
	Tale lista, che comprendeva nr. 37 candidati, era depositata su delega dell’On.le Gianni De Michelis, che l’aveva resa in qualità di Segretario Nazionale del Partito socialista, Nuovo PSI, con sede in Roma, via Torre Argentina nr. 47.<br />	<br />
	Venuto a conoscenza della presentazione della suddetta lista, l’On.le Vittorio Michele Craxi, detto “Bobo”, con telegramma del 3 novembre 2005, opponendosi all’ammissione della suddetta lista, comunicava alla Commissione elettorale circondariale (C.E.C.) di Messina che l’on.le De Michelis non ricopriva più alcun incarico all’interno degli organi direttivi del Partito Socialista Nuovo PSI, in quanto al V Congresso del Partito era stato eletto alla carica di Segretario Nazionale del Partito lo stesso on.le Craxi.<br />	<br />
	La C.E.C. di Messina, con verbale del 3 novembre 2005 nr. 91 ammetteva la lista, ritenendo “di non essere legittimata ad entrare nel merito della questione sopra prospettata atteso che il sindacato di competenza di questa Commissione elettorale circondariale è limitato alla verifica – di natura formale e non sostanziale – che le liste dei candidati a Sindaco e a Consiglieri comunali siano state sottoscritte e presentate da colui il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge regionale n. 7/92, così come sostituito dall’art. 1 della legge regionale n. 35/97, dichiara, con firma autenticata da Pubblico Ufficiale, di possedere la qualità di Rappresentante del Partito o gruppo politico o di essere stato dallo stesso delegato”.<br />	<br />
	Nella specie &#8211; osservava altresì la C.E.C. &#8211; la delega dell’on.le De Michelis al sig. Salvatore Gennaro, nell’autentica della firma redatta dal notaio, riportava l’attestazione della “<i>identità personale, qualifica e poteri di firma</i>” del delegante.<br />	<br />
2.	Il verbale del 3 novembre 2005 era impugnato dall’On.le Craxi, nella cennata qualità, con il ricorso nr. 3049/05 R.G., depositato il 21 novembre 2005, in particolare sul rilievo che la lista era stata presentata da soggetto non avente (per le ragioni anzidette) legittimazione a proporla.<br />	<br />
	Il Presidente della Prima Sezione del Tribunale Amministrativo, con decreto nr. 1757 del 23 novembre 2005, sospendeva il verbale impugnato, ordinando alla C.E.C. di riconvocarsi ed esaminare, entro 24 ore, le ragioni dell’esposto-denuncia, adottando poi i provvedimenti consequenziali ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e 21 del DPRS n. 3/1960.<br />	<br />
	In ottemperanza al suddetto decreto, la C.E.C. si riconvocava il giorno successivo (24 novembre 2005) e, riesaminata la questione, disponeva nuovamente l’ammissione della lista con il verbale nr. 119, osservando che:<br />	<br />
&#8211; dal verbale del V Congresso del Partito celebrato in data 21 ottobre 2005 risultava che <i>prima di ogni votazione assunta dall’assemblea (sulla regolarità dell’assemblea medesima e sull’elezione dell’on. Craxi, quale nuovo Segretario) non si è procedut<br />
&#8211; tale verbale non contiene gli elementi minimi ed essenziali per poter affermare che l’elezione dell’On. Craxi, quale Segretario Nazionale del Partito socialista Nuovo PSI sia validamente avvenuta, essendo del tutto incerta e non altrimenti verificabile,<br />
&#8211;	Pertanto &#8230; in mancanza di prova contraria ed in ossequio al più generale principio del favor voti, deve ritenersi che la legittimazione a presentare la lista sussista in capo all’on. Gianni De Michelis, il quale, anche dai  documenti prodotti  dal legale dello stesso on. Craxi, risulta che era il Segretario nazionale in carica al momento dell’apertura del V Congresso tenutosi in data 21 ottobre 2005;<br />	<br />
&#8211;	infine, la delega rilasciata dall’on. Gianni De Michelis al sig. Salvatore Gennaro per la presentazione della lista e l’utilizzo del simbolo del partito, riporta in calce l’autentica della firma fatta dal notaio dr. Francesco Colucci, il quale ha certificato espressamente “identità personale, qualifica e poteri di firma” per l’atto in questione.<br />	<br />
</i>	Anche il verbale n. 119/2005 era impugnato avanti al T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, dall’On.le Craxi, che proponeva motivi aggiunti al ricorso principale nel giudizio nr. 3049/05, ribadendo in particolare la validità della propria elezione a Segretario nazionale del Partito e la conseguente erroneità della interpretazione data dalla C.E.C. al materiale probatorio offerto in visione ad essa e depositato agli atti del fascicolo elettorale.<br />	<br />
	Il Presidente della Prima Sezione del Tribunale Amministrativo, con decreto nr. 1790 del 25 novembre 2005, sospendeva il verbale nr. 119/2005 e ordinava l’esclusione della lista in esame, ritenendo ad un primo esame (condotto ai fini della decisione monocratica sulla istanza cautelare) valido ed efficace il titolo di Segretario nazionale del Partito vantato dal ricorrente, in assenza, specialmente, di qualsiasi impugnativa giudiziale in sede civile degli atti del V° Congresso Nazionale del Partito Socialista – Nuovo PSI.<br />	<br />
	La C.E.C., in ottemperanza al suddetto decreto presidenziale, con verbale nr. 121 del 25 novembre 2005 provvedeva all’esclusione della lista dalle competizioni elettorali del 27 e 28 novembre 2005. <br />	<br />
	I decreti presidenziali del TAR del 23 e del 25 novembre 2005 erano impugnati in via d’urgenza dai signori Salvatore Gennaro, presentatore della lista in vertenza, e dal signor Antonino Di Trapani, in qualità di candidato alla carica di Sindaco, avanti al Presidente di questo Consiglio che con decreto n. 958, in data 26 novembre 2005 dichiarava inammissibile l’istanza, avendo la medesima ad oggetto decreti presidenziali cautelari non autonomamente soggetti ad appello trattandosi di provvedimenti monocratici destinati a perdere efficacia con il sopraggiungere della ordinanza cautelare collegiale da adottare nella prima camera di consiglio utile ex art. 21 nono comma della legge n. 1034/1971. Nel decreto presidenziale n. 958/2005 si sottolineava tuttavia che “<i>il ricorso ed i motivi aggiunti proposti in prime cure dovevano essere dichiarati inammissibili in quanto, alla stregua dell’orientamento assunto in materia da questo Consiglio, la impugnazione in sede giurisdizionale amministrativa degli atti endoprocedimentali concernenti la ammissione ed esclusione di liste è ammessa soltanto all’esito della proclamazione degli eletti”.<br />	<br />
</i>	Nel giudizio introdotto con il ricorso<i> nr. 3049/2005 </i>in particolare<i>:<br />	<br />
</i>&#8211; si costituiva l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso e dei relativi motivi aggiunti;<br />
<i>&#8211; </i>si costituivano ad opponendum i signori<i> </i>Salvatore Beltrami, Maurizio Cotini, Pietro Esposito, Nicola Annunzio Fabozzi, Mario Garberini, Elena Marziani, Antonietta Mignogna, Giorgio Riveccio, Cecilia Romagnoli, Edoardo Sansone, Lucia Vecchione nonchè il signor Nicola Fabozzi e il sig. Ciro Ciarlone (candidati della lista in vertenza);<br />
&#8211; si costituivano <i>ad opponendum</i> anche i signori Salvatore Gennaro e Antonino Di Trapani, nonchè i signori Vincenzo D’Antoni e Giuseppe Previti (questi ultimi cittadini elettori e candidati non eletti nella consultazione di cui trattasi), che sosten<br />
&#8211; si costituiva <i>ad adiuvandum</i>, sostenendo le ragioni dell’esclusione della lista, il sig. Reattino Giuseppe (cittadino elettore del Comune di Messina);<i><br />
</i>&#8211; interveniva altresì adesivamente e si costituiva come terzo il signor Giuseppe Rodi (candidato non eletto, cittadino elettore e Presidente nazionale della Nuova Democrazia Cristiana).<br />
3.	Intanto, dopo le consultazioni nel frattempo svoltesi, gli Uffici elettorali in data 13 e 20 dicembre 2005 procedevano alla proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale del Comune di Messina.<br />	<br />
	Erano proposti allora quattro ulteriori ricorsi.<br />	<br />
	Di questi, due erano diretti a sostenere il titolo alla ammissione della lista presentata per delega dell’On. De Michelis; e precisamente:<br />	<br />
&#8211; il ricorso nr. 100/06, proposto dai signori Vincenzo D’Antoni e Giuseppe Previti, avverso il verbale dell’ufficio Centrale Elettorale per il turno di ballottaggio del 13 dicembre 2005, di proclamazione alla carica di sindaco di Messina del candidato Gen<br />
&#8211; il ricorso nr. 124/2006, proposto dai signori Salvatore Gennaro (presentatore della lista), Antonino Di Trapani (candidato alla carica di sindaco) e Ciro Ciarlone (candidato della lista) avverso gli stessi atti.<br />
	In entrambi i gravami i ricorrenti impugnavano il risultato elettorale in quanto non era stata ammessa alle consultazioni la lista presentata dal sig. Salvatore Gennaro, assumendo, tra l’altro, l’illegittimità dell’esclusione per motivi in parte riconducibili alla affermata legittimazione dell’On.le De Michelis in qualità di Segretario Nazionale del Partito Socialista – Nuovo PSI ed in parte a vizi propri del provvedimento di esclusione della lista adottato dalla C.E.C..<br />	<br />
	Proponevano ricorso incidentale i sigg.ri Placido Oteri, Francesco Rizzo, Felice Calabrò, Salvatore Merlino, (Consiglieri eletti nelle consultazioni di cui trattasi, nel frattempo svoltesi) che impugnavano a loro volta le risultanze elettorali nella parte in cui la C.E.C. aveva inizialmente ammesso la lista presentata dal sig. Gennaro Salvatore, lamentando sia la carenza di potere in capo al delegante on.le De Michelis quanto alla rappresentanza del Partito Socialista, sia altri vizi propri del provvedimento di ammissione della C.E.C..<br />	<br />
	Si costituivano anche il sig. Franco D’Amore e altri (ricorrenti incidentali nel giudizio introdotto con il ricorso n. 124/2006), nella qualità di cittadini elettori e consiglieri eletti, sostenendo la irricevibilità, la inammissibilità e la infondatezza dei gravami.<br />	<br />
	Si costituiva infine l’Avvocatura distrettuale della sede di Catania, concludendo per il rigetto dei ricorsi principali e dei ricorsi incidentali.<br />	<br />
4.	Gli altri due ricorsi erano diretti a sostenere la tesi opposta. Si tratta dei ricorsi:<br />	<br />
<u>nr. 103/2006, del Partito socialista – Nuovo PSI, in persona dell’On. Craxi contro</u>:<br />
&#8211; il verbale nr. 91/2005 del 3 novembre 2005 della C.E.C. di Messina, con il quale era stata considerata regolare ed ammessa alle elezioni la dichiarazione di presentazione di lista dei candidati a firma del sig. Gennaro Salvatore dell’1 novembre 2005 (pr<br />
&#8211; il verbale nr. 119/2005 del 24.11.2005, della C.E.C. di Messina, con il quale, dopo l’emissione del decreto presidenziale 1757/2005, era stata considerata regolare e nuovamente ammessa alle elezioni la dichiarazione di presentazione di lista di candidat<br />
&#8211; gli atti endoprocedimentali, preparatori ed istruttori, nonché ogni provvedimento successivo, connesso e/o consequenziale;<br />
&#8211; l’atto di proclamazione del dott. Genovese Francantonio, quale Sindaco di Messina, avvenuto a cura dell’Ufficio centrale elettorale in data 13 dicembre 2005 “sconosciuto”, e ogni altro atto endoprocedimentale, precedente, preparatorio, successivo e/o co<br />
&#8211; l’atto di proclamazione dei 45 consiglieri comunali eletti, avvenuta a cura dell’Ufficio centrale Elettorale in data 20.12.2005, sconosciuto e di ogni altro atto endoprocedimentale, precedente, preparatorio, successivo e/o connesso, parimenti sconosciut<br />
<u>nr. 110/2006, dei signori Annamaria LANZA, Giacoma ORIFICI , Salvatore SPADARO, Sebastiano URSO</u> (cittadini elettori) che chiedevano, per la ipotesi in cui dovessero rivivere gli originari atti di ammissione, l’annullamento dei verbali della C.E.C. di Messina nr. 91/2005 del 3.11.2005 e nr. 119/2005 del 24 novembre 2005, nonché degli atti successivi, connessi e consequenziali.<br />
	Lamentavano in particolare l’illegittima ammissione (a suo tempo disposta dalla C.E.C.) della lista presentata dal sig. Salvatore Gennaro.<br />	<br />
	In relazione al ricorso n. 103/2006 depositavano memoria (unica, in quanto riguardante anche il ricorso n. 3049/05) i signori Salvatore Gennaro e Antonino Di Trapani, deducendo la inammissibilità e comunque la infondatezza dei gravami.<br />	<br />
	Per il rigetto concludeva anche l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, contestando in particolare la legittimazione passiva dell’Ufficio elettorale centrale di Messina, in quanto organo straordinario temporaneo.<br />	<br />
	In relazione al ricorso n. 110/2006 si costituiva l’Avvocatura distrettuale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo il difetto di legittimazione passiva di alcune delle Amministrazioni intimate.<br />	<br />
5.	Con varie successive ordinanze il TAR, in sede collegiale, disponeva il rinvio della trattazione del ricorso cautelare e dei ricorsi di merito, per problemi attinenti essenzialmente alla regolarizzazione del contraddittorio.<br />	<br />
	Con ordinanza n. 161, in data 10 aprile 2006, il Collegio disponeva la riunione  dei cinque giudizi, rinviandone la trattazione alla udienza dell’8 giugno 2006 per necessità di completare il contraddittorio.<br />	<br />
	Analogamente era disposto, con ordinanza n. 638 del 6 aprile 2006 per la trattazione della domanda cautelare nel ricorso n. 3049/2005.<i><br />	<br />
</i>	Alla successiva udienza pubblica dell’8 giugno 2006, nonché alla camera di consiglio di pari data, i giudizi riuniti (compresa la domanda cautelare pendente nel ricorso nr. 3049/05), erano trattenuti in decisione ed era ulteriormente ordinata l’integrazione del contraddittorio e il rinnovo delle notifiche a mezzo esclusivo di ufficiale giudiziario (ord. nr. 251/06, depositata il 15 giugno 2006 e ord. nr. 974/06 dep. il 16 giugno 2006). <br />	<br />
	Alla udienza del 12 ottobre 2006, la trattazione delle cause veniva nuovamente rinviata, su dichiarazione di alcuni difensori che avevano aderito allo sciopero nazionale degli avvocati (indetto con la delibera dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana del 5.7.2006 e successivamente reiterato).<br />	<br />
	Le nuove udienze erano fissate per il 9 novembre 2006 anche per il prosieguo della trattazione cautelare del ricorso nr. 3049/05 (ord. nr. 1606/06 depositata il 17 ottobre 2006).<br />	<br />
	In data 28 ottobre 2006, il sig. Placido Oteri, ricorrente incidentale nei giudizi nn. 100/06 e 124/06 depositava memoria in cui chiedeva la sospensione dei giudizi in attesa della pronuncia del giudice civile nella causa promossa dall’On.le “Bobo” Craxi contro l’On.le Gianni De Michelis (la cui prima udienza era prevista per il 29 dicembre 2006).<br />	<br />
	Alla udienza pubblica del 9 novembre 2006 avanti al TAR i giudizi riuniti, erano trattenuti per la decisione; era contestualmente trattenuta in decisione anche la domanda cautelare pendente nel ricorso nr. 3049/05.																																																																																												</p>
<p align=center>
II</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.	Il TAR, con sentenza n. 2380, in data 28 novembre 2006, formulava alcune osservazioni introduttive, in cui:<br />	<br />
a) precisava tra l’altro che:<br />
&#8211; oggetto dei ricorsi non era l’accertamento e la verifica del diritto dell’On.le Craxi o dell’On.le De Michelis ad usare il simbolo ed il nome del Partito Socialista (aspetto sul quale <i>è precluso al giudice amministrativo ogni giudizio o decisione ave<br />
</i>&#8211; si trattava invece di individuare <i>la regola di comportamento e di giudizio che le Commissioni Elettorali devono osservare per il caso in cui sorga una contestazione che comporta un oggettivo dubbio sulla titolarità del simbolo politico da parte del presentatore della lista e/o del delegante</i>;<br />
&#8211; al riguardo <i>la C.E.C. deve utilizzare i suoi poteri di indagine fino al limite per questi previsto dall’Ordinamento, ossia accertare se tale questione è risolvibile alla luce della documentazione offerta dalle parti nel procedimento elettorale di esa<br />
</i>&#8211; e ciò nella esigenza di tutela dell’elettore e della efficacia ed efficienza del procedimento elettorale;<br />
&#8211; <i>pertanto, quando tale legittimazione “d’ingresso” appare dubbia, o meglio, è contestata per ragioni afferenti la titolarità del nome e del simbolo del partito, l’esigenza di tutelare l’affidamento degli elettori deve essere tutelata al massimo gradob)- confermava la già disposta riunione dei cinque giudizi;<br />
c)- dichiarava poi che non vi era luogo a procedere all’esame, separato e preventivo, della domanda cautelare ancora pendente sul ricorso n. 3049/05, atteso che il ricorso stesso veniva deciso nel merito;<br />
d)- dichiarava inammissibile, perché non notificato ad alcuna parte, l’atto di intervento adesivo e di costituzione del terzo presentato dal signor Giuseppe Rodi nel ricorso citato.<br />
	Osservava poi in particolare, con il corredo di ampie argomentazioni, che:<br />	<br />
I) &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
Ia) <i>In punto di diritto</i>, <i>appare utile rilevare che la C.E.C. aveva il dovere di verificare i titoli di legittimazione dei due contendenti (e quindi, nella prima fase del procedimento, ha errato ritenendo di non potere entrare nel merito della contestazione), ma nel farlo ha ecceduto il limite – pur sempre formale – dei suoi poteri (in quanto ha espresso un giudizio di merito sulla legittimazione del delegante On.le De Michelis e del contestatore, On.le Craxi). Si potrebbe dire, quindi, con espressione avente ovviamente puro valore descrittivo, che la C.E.C ha errato due volte, in quanto, negandosi dapprima il potere di verifica l’ha poi esercitato con eccesso, mediante “giudizi di valore”; e quindi ha omesso di osservare quella sorta di “giusto mezzo” tra gli estremi;<br />
</i>Ib) premesse ampie argomentazioni s<i>ul tema della invalidità delle delibere assembleari e sul tema, più generale, del rapporto tra inesistenza e invalidità nell’ambito del diritto civile</i>, concludeva che la elezione dell’on. Craxi non poteva ritenersi inesistente, come ritenuto dalla C.E.C. nella seduta del 24 novembre 2005, restando, <i>naturalmente, impregiudicata la questione circa la (perdurante e/o permanente) validità o meno dell’”evento” (ossia, lo si ripete, del Congresso e della elezione) e di, conseguenza, della effettiva valenza giuridico-negoziale di esso; ma tale questione deve essere proposta e risolta esclusivamente nella sede istituzionale a ciò deputata, ossia di fronte al giudice civile avente giurisdizione in tal senso (e, fino ad allora, o comunque in assenza di una pronuncia di annullamento del negozio invalido, quest’ultimo continuerà a produrre gli effetti suoi propri; come si vedrà, tale considerazione produce conseguenze ben precise non solo in ordine al giudizio di illegittimità della decisione della C.E.C., ma anche in tema di legittimazione a proporre il ricorso da parte dell’On.le Craxi “in quanto” rappresentante del Nuovo Partito Socialista Italiano);<br />
</i>Ic)<i>	la C.E.C. si sarebbe dovuta limitare ad accertare la esistenza o meno di un documento probatorio della carica e dei poteri di rappresentante del Partito di cui era stato utilizzato il simbolo in capo a colui che contestava la sussistenza di tale qualità nei confronti del proponente; analogamente, avrebbe dovuto accertare la esistenza o meno di simile documento in capo al presentatore della lista; e nel caso del permanere del dubbio, ossia mancando prove “certe” a favore del proponente, avrebbe poi dovuto optare per l’esclusione della lista.<br />	<br />
	L’esclusione deriva dal fatto che, appunto nei casi in cui è dubbia la legittimazione a proporre la lista, non è tanto rilevante il fatto che sia controversa o meno la legittimazione di chi contesta detta presentazione e quindi non sarà questo aspetto a formare oggetto di accertamento da parte della C.E.C., ma, al contrario, diviene centrale e rilevante il fatto che non è certa la legittimazione di chi propone la lista. Su quest’ultimo, infatti, grava l’onere di fornire la prova in proposito. <br />	<br />
	&#8230;, laddove si creino situazioni di incertezza, all’interno delle formazioni politiche o dei partiti politici, circa la rispettiva leadership, tali situazioni dovranno essere risolte (in via di autonomia organizzativa avvalendosi degli ordinari strumenti associativi oppure mediante il ricorso al giudice ordinario) prima della partecipazione ad una competizione elettorale (ovviamente se a partecipare alla competizione sarà una lista con il simbolo ed il nome del partito), perché è prevalente l’interesse pubblico alla tutela della sincerità del voto ed alla stabilità del risultato, che non possono essere messi in forse da dissidi interni alle formazioni politiche che vi partecipano senza avere la necessaria coerenza e stabilità organizzativa (esponendo così l’espressione della sovranità popolare ad inammissibili condizioni di validità e di effettività esterne al voto). <br />	<br />
	…, la Commissione ha, di fatto, svolto un giudizio di merito tra gli interessi contrapposti, entrambi costituzionalmente tutelati: quello del presentatore della lista, che è l’interesse all’esercizio del diritto politico di elettorato passivo ed il favor admissionis; quello dell’odierno ricorrente, che è l’interesse alla libertà di associazione e di manifestazione del pensiero.<br />	<br />
	Tuttavia, nell’assetto normativo che è quello emergente dal citato art. 18 del D.pres reg. 1/1960 (coerente, d’altronde, con quello vigente a livello nazionale per effetto dell’art. 33 del DPR 570/1960) non sussistono spazi per una comparazione di questi contrapposti interessi, perché questa scelta è già stata fatta dal legislatore che ha inteso tutelare un terzo genere di interessi, rispetto a quelli appena esaminati, costituito dalla tutela della libertà di espressione del voto, ossia la tutela dei cittadini elettori, poiché ha previsto un meccanismo che impone l’accertamento della provenienza della lista, al fine di consentire il formarsi di un libero, consapevole e, quindi, responsabile convincimento da parte di questi ultimi.<br />	<br />
	Pertanto, alla luce delle suddette ragioni, la C.E.C. ha errato nell’ammettere alle competizioni elettorali in esame la lista presentata dal sig. Gennaro su delega dell’On.le De Michelis.<br />	<br />
</i>Id) si soffermava poi sulla capacità e idoneità probatorie riconoscibili al materiale prodotto di fronte alla CEC e sulle deduzioni ed eccezioni proposte dalle parti controinteressate e resistenti nei ricorsi n. 3049/05, n. 103/06 e n. 110/06 e ricorrenti nei ricorsi 100/06 e 124/06 osservando in particolare, con ampi approfondimenti, che:<br />
1) la documentazione presentata dall’On. Craxi sugli esiti del V Congresso era più che sufficiente <i>a far sorgere un legittimo affidamento sulla sua veridicità e come tale sorregge le ricostruzioni del “fatto” negoziale (ossia l’avvenuta o contestata elezione) per entrambe le parti contrapposte nel procedimento elettorale. <br />
</i>2) non era condivisibile la tesi secondo cui <i>la C.E.C. sarebbe stata “obbligata” all’ammissione per effetto della autentica contenuta nella delega proveniente dal Notaio, secondo la quale è certa la provenienza e “le qualità personali” del delegante.<br />
</i>3) errata era la tesi secondo cui, nell’escludere da ultimo la lista in vertenza, la C.E.C. avrebbe operato al di fuori dei tempi contingentati dal procedimento; sul punto si richiamava la tesi già espressa da quel Tribunale in altro giudizio, <i>sulla possibilità della C.E.C. di superare i limiti previsti, salvo l’effetto utile ossia decidendo sui ricorsi o le opposizioni entro i tempi strettamente necessari a consentire di fatto la partecipazione alla competizione elettorale (TAR Catania, II, 25 luglio 2003, nr. 1203).<br />
</i>4) <i>per stessa ammissione della parte controinteressata, era “notorio” che l’esito del Congresso era oggetto di palesi contestazioni, con il che si conferma che la stessa C.E.C. avrebbe dovuto attivare i propri poteri di indagine sulla legittimazione del delegante il presentatore di lista e che, pur non avendolo fatto, una volta portata alla sua attenzione la contestazione formale della legittimazione suddetta, avrebbe dovuto escludere la lista, per le ragioni esposte prima che sono relative all’effetto che il “dubbio” sulla legittimazione a proporre la lista produce in ordine al procedimento elettorale</i>.<br />
II) l’ammissione della lista in vertenza era poi viziata anche per la differenza sussistente tra il simbolo presentato dal signor Gennaro (con la indicazione Partito socialista &#8211; Nuovo P.S.I.) e quello oggetto di delega da parte dell’on. De Michelis (con la nuova indicazione Socialisti uniti per l’Europa); di conseguenza la intera verifica della CEC si sarebbe dovuta indirizzare all’accertamento della titolarità dell’on. De Michelis ad utilizzare il simbolo nuovo sia pure connesso a quello storico o tradizionale del Partito socialista dallo stesso rappresentato fino alla contestata elezione; e ciò soprattutto in relazione alla necessità o meno delle sottoscrizioni ai fini della validità della presentazione delle liste; per contro doveva riconoscersi con riferimento alla data dell’ammissione della lista la legittimazione ad agire dell’on. Craxi nei ricorsi 3049/05 e 103/06, ancorché da ultimo con ordinanza cautelare in data 25 gennaio 2006 ex art. 700 c.p.c. il Tribunale di Roma avesse statuito la legittimazione dell’on. De Michelis a rivestire la carica di Segretario nazionale del Partito socialista &#8211; Nuovo P.S.I;<br />
III) quanto ai ricorsi n. 100/06 e 124/06 ne rilevava la infondatezza, affermando che :<br />
a)	la C.E.C. era vincolata alle disposizioni emesse dal TAR con decreto presidenziale, escludendo dalla competizione elettorale la lista;<br />	<br />
b)	tale esclusione era tempestivamente intervenuta prima della consultazione, non rilevando la inosservanza degli ordinari termini elettorali;<br />	<br />
c)	rituale era il ricorso contro l’ammissione della lista, senza attendere la proclamazione degli eletti; in ogni caso la questione aveva perso di rilevanza, perchè, dopo la proclamazione degli eletti contro l’ammissione erano stati proposti i ricorsi n. 103/06 e n. 110/06;<br />	<br />
d)	il decreto monocratico cautelare aveva prodotto regolarmente i suoi effetti sino alla pronuncia di merito.<br />	<br />
	Conclusivamente il TAR:<br />	<br />
&#8211; dichiarava inammissibile l’atto di costituzione di terzo e di intervento <i>ad adiuvandum </i>del signor Giuseppe Rodi nel giudizio n. 3049/05;<br />
&#8211; accoglieva il ricorso n. 3049/2005 con i relativi motivi aggiunti nonché il ricorso n. 103/06 e il ricorso n. 110/06 e, per l’effetto, annullava gli atti con esso impugnati;<br />
&#8211; respingeva i ricorsi n. 100/06 e 124/06;<br />
&#8211; dichiarava improcedibili per carenza di interesse i ricorsi incidentali proposti nei ricorsi n. 100/06 e n. 124/06;<br />
&#8211; condannava i soccombenti al pagamento delle spese di giudizio.<br />
2.	La sentenza è stata appellata dai signori Antonino Di Trapani e Salvatore Gennaro che hanno dedotto:<br />	<br />
1) Inammissibilità del ricorso n. 3049/2005; violazione dell’art. 83/11 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sostenendo la carenza di legittimazione in capo all’On. Craxi alla proposizione dei ricorsi in primo grado, profili di difetto di giurisdizione, violazione del principio di massima partecipazione alle consultazioni elettorali, insussistenza dei presupposti per escludere la lista e rilevando che i provvedimenti cautelari presidenziali del TAR incidevano sul principio di autonomia della funzione amministrativa;<br />
2) violazione di pronuncia d’urgenza del Giudice civile; violazione degli artt. 669 e 700 c.p.c.; difetto di giurisdizione, con richiamo alla ordinanza collegiale del 21 gennaio 2006 che aveva nelle more dei giudizi statuito l’invalidità del Congresso socialista e della elezione dell’On. Craxi a Segretario nazionale;<br />
3) violazione dell’art. 83/11 d.P.R. n. 570/1960; violazione dei principi sulla inammissibilità dei ricorsi elettorali prima della proclamazione degli eletti;<br />
4) violazione dei principi sul giusto processo dell’art. 111 Costituzione; violazione artt. 21 c. 8, 9, e 13 della legge 9 dicembre 1971, n. 1034, censurando la esclusione della lista disposta in sede cautelare monocratica;<br />
5) mancata decisione su un punto rilevante della controversia; violazione dell’art. 52 r.d. 17 agosto 1907, n. 642; violazione dell’art. 21 della legge TAR; violazione dei principi del giusto processo, censurando alcune determinazioni procedimentali assunte dal TAR (in particolare relativamente alla riunione dei ricorsi, ai rinvii della decisione, alla parziale identità dei ricorsi n. 3049/05 e n. 103/06).<br />
	In conclusione gli appellanti hanno chiesto l’annullamento della sentenza appellata, quanto ai ricorsi di primo grado con la declaratoria di inammissibilità del ricorso n. 3049/2005, di improcedibilità e, comunque, di inammissibilità dei ricorsi n. 103/2006 e n. 110/2006 e conseguentemente l’accoglimento del ricorso n. 124/2006 e la pronunzia di intervenuta decadenza al 7 dicembre 2005 del decreto presidenziale del TAR n. 1790/2005 emesso sul ricorso n. 3049/2005.<br />	<br />
	Si sono costituiti in giudizio:<br />	<br />
A) il signor Placido Oteri che ha controdedotto all’appello principale, denunciandone la genericità e quindi l’inammissibilità prospettando anche profili di incostituzionalità dell’art. 83, comma 11, ove interpretato nel senso di escludere la tutela giurisdizionale, prima della proclamazione degli eletti per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, e 113 Cost. e chiedendo in via subordinata il riconoscimento dell’errore scusabile quanto alla immediata impugnazione contro il provvedimento di ammissione della lista. Ha altresì proposto appello incidentale, deducendo:<br />
&#8211; la inammissibilità dei ricorsi n. 100/06 e n. 124/06 in quanto diretti contro atti meramente esecutivi di ordinanza cautelare monocratica del TAR;<br />
&#8211; la inammissibilità dei ricorsi n. 100/06 e n. 124/06 per mancata notifica ai candidati eletti ai consigli circoscrizionali del Comune di Messina;<br />
&#8211; la lista Partito socialista-Nuovo PSI presentata dal signor Gennaro andava comunque esclusa per vari motivi (utilizzava illegittimamente un contrassegno di partito senza averne la legittimazione; la presentazione e la sottoscrizione della lista dovevano<br />
&#8211; il signor Gennaro aveva presentato un simbolo (con la indicazione Partito socialista &#8211; Nuovo P.S.I ) diverso da quello oggetto di delega da parte dell’on. De Michelis (simbolo quest’ultimo recante la diversa indicazione “Socialisti uniti per l’Europa”);<br />
&#8211; false apparivano le sottoscrizioni apposte in calce alle dichiarazioni di accettazione della candidatura e alla dichiarazione antimafia dei candidati alla carica di consigliere comunale e alla carica di Sindaco della lista di cui trattasi (si richiama l<br />
&#8211; la esclusione della lista si giustificava per le ragioni indicate nel proprio ricorso incidentale di primo grado;<br />
&#8211; erano fondati anche i ricorsi incidentali proposti nei giudizi n. 100/06 e n. 124/06 dai signori Felice Calabrò, Francesco Rizzo e Salvatore Merlino;<br />
&#8211; viene altresì riproposta l’istanza di sospensione del giudizio in attesa della pronuncia del giudice ordinario in ordine all’accertamento della qualità di segretario del Partito socialista – Nuovo PSI e la conseguente legittimazione alla presentazione d<br />
B) &#8211; i signori Annamaria Lanza, Giacoma Orifici e Salvatore Urso (appellanti incidentali) che hanno svolto analoghe considerazioni;<br />
C) &#8211; il signor Felice Calabrò, che ha eccepito:<br />
&#8211; la tardività dell’appello proposto ben oltre il termine di venti giorni fissato dall’art. 29 della legge n. 1034/1971 s.m.;<br />
&#8211; la sua inammissibilità perché proposto da persone non in possesso della qualità di elettori del Comune di Messina;<br />
&#8211; la mancata notifica all’Ufficio centrale elettorale e alla Commissione elettorale circoscrizionale;<br />
&#8211; la esclusione della lista era esecutiva di provvedimento cautelare giurisdizionale.<br />
D) &#8211; il signor Salvatore Merlino che ha sollevato le medesime eccezioni di cui al punto C).<br />
	Gli appellanti principali e il signor Oteri hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi in memorie difensive.<br />	<br />
4.	Alla pubblica udienza del 21 giugno 2007, gli appelli sono passati in decisione.																																																																																												</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
1.	In via pregiudiziale vanno esaminate le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità dell’appello principale sollevate dal signor Felice Calabrò e dal signor Salvatore Merlino.<br />	<br />
Questi hanno dedotto:<br />
a) &#8211; la tardività dell’appello proposto ben oltre il termine di venti giorni fissato dall’art. 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 s.m.;<br />
b) &#8211; la sua inammissibilità perché proposto da persone non in possesso della qualità di elettori del Comune di Messina;<br />
c) &#8211; la mancata notifica all’Ufficio centrale elettorale e alla Commissione elettorale circoscrizionale;<br />
d) &#8211; il carattere esecutivo della esclusione della lista (dovuta in ottemperanza al provvedimento cautelare giurisdizionale).<br />
Le eccezioni sono infondate.<br />
a)	L’art. 29 citato, al comma 2, (modificativo dell’art. 83 comma 12 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570)<i> </i>stabilisce <i>che i ricorsi avverso le sentenze in materie di operazioni elettorali sono proposti entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri cittadini elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall&#8217;ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell&#8217;albo pretorio del comune. <br />	<br />
</i>Come rilevato in giurisprudenza il termine di venti giorni dalla pubblicazione nell&#8217;albo pretorio si riferisce ai soli titolari dell&#8217;azione popolare; pertanto, la mancata notificazione della sentenza di primo grado a chi di quel giudizio è stato parte necessaria rende applicabile, per la proposizione dell&#8217;appello, il termine annuale di decadenza ridotto della metà (Consiglio Stato, sez. V, 25 febbraio 2002, n. 1090).<br />
Rientrano tra questi ultimi i signori Salvatore Gennaro e Antonino Di Trapani, che in primo grado rivestivano la qualità di ricorrenti o in altri casi di controinteressati in qualità rispettivamente di presentatore della lista in vertenza e di candidato a Sindaco collegato alla lista medesima.<br />
	In questa prospettiva l’appello appare tempestivo, in quanto notificato nei termini di legge. Più esattamente si tratta di sentenza depositata il 28 novembre 2006 e non notificata; mentre l’appello è stato notificato il 27 gennaio 2007 e, quindi, tempestivamente pur considerato il termine dimidiato semestrale.<br />	<br />
b)	E’ pur vero che gli appellanti non risultano essere cittadini del Comune di Messina ma è altrettanto vero che sono legittimati ad agire rispettivamente come presentatore della lista (il signor Gennaro Salvatore) e come candidato alla consultazione (il signor Antonino Di Trapani).<br />	<br />
c)	La terza eccezione, a prescindere da un approfondimento in diritto (in relazione alla eccezione di difetto di legittimazione passiva degli organi citati sollevata dall’Avvocatura dello Stato in primo grado) è infondata in punto di fatto.<br />	<br />
L’appello risulta utilmente notificato alla CEC (Commissione elettorale circondariale) e all’Ufficio centrale elettorale, presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo in data 29 gennaio 2007.<br />
Va aggiunto che, ove pure fosse esatta, l’eccezione avrebbe comportato solo la integrazione del contraddittorio e non la inammissibilità dell’appello.<br />
d) 	Quanto alla censura sub d) il Collegio osserva che è bensì esatta la tesi secondo cui il procedimento elettorale, quanto alla esclusione della lista in vertenza, è esecutivo di provvedimento cautelare d’urgenza del Presidente della Prima Sezione del TAR, ma osserva altresì che tale circostanza non rileva in termini di inammissibilità dell’appello che è correttamente e utilmente diretto in particolare ad affermare la inammissibilità del ricorso n. 3049/2005 contro l’ammissione della lista di cui trattasi, prima della proclamazione degli eletti e quindi la illegittimità della mancata partecipazione di essa alla competizione elettorale, sia pure in conseguenza della misura cautelare disposta interinalmente dal Presidente della 1^ sezione del TAR con irreversibili effetti sul risultato elettorale.</p>
<p>2.	Ad avviso del Collegio uno è infatti il tema fondamentale della odierna decisione:<br />	<br />
&#8211; quello della impugnabilità da parte dell’on. Craxi, nella affermata qualità di Segretario nazionale <i>pro tempore</i> del nuovo PSI, della ammissione alle elezioni della lista presentata dal signor Salvatore Gennaro su delega dell’On. De Michelis; e, p<br />
In proposito il Collegio ritiene che appare estranea al giudizio elettorale la impugnazione immediata e quindi la sospensione cautelare di atti endoprocedimentali anteriormente alla proclamazione degli eletti.<br />
	Dal punto di vista letterale vanno richiamate le disposizioni dettate dal già citato art. 83/11 del T.U. n. 570 del 1960 (introdotto dall&#8217;art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 le cui norme di carattere procedurale sono tuttora vigenti in quanto richiamate dall’art. 19 dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034) che stabiliscono quanto segue: &#8220;<i>Contro le operazioni per l&#8217;elezione dei consiglieri comunali successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del Comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti alla sezione per il contenzioso elettorale (ora: al Tribunale amministrativo regionale &#8211; n.d.r.) con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti&#8221;.</i><br />	<br />
La disposizione trova fondamento logico nel fatto che il procedimento elettorale, in quanto preordinato a realizzare l&#8217;interesse pubblico primario a che la consultazione si svolga nella data stabilita con il decreto di convocazione dei comizi, presenta struttura peculiare articolata in momenti legati l&#8217;uno all&#8217;altro da cadenze cronologiche ravvicinate e fusi in un rapporto funzionale che non tollera interruzioni o ritardi. </p>
<p>3.	Possono sul punto richiamarsi i seguenti passaggi procedimentali previsti dall’ordinamento di settore (cfr. in particolare artt. 8, 17, 18, 19, 20, 21 del d.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 nonchè la l.r. 26 agosto 1992 n. 7 e la l.r. 15 settembre 1997, n. 35):<br />	<br />
<i>&#8211; (Entro il 60° giorno precedente quello della votazione)</i><br />
Emanazione del decreto dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali recante la fissazione della data di votazione.<br />
<i>&#8211; (45° giorno precedente quello della votazione)</i><br />
Pubblicazione, a cura del Sindaco o organo straordinario del Comune, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.<br />
<i>&#8211; (Entro il 30° giorno precedente quello della votazione) </i>Inizio del periodo di propaganda elettorale<i> (artt. 1 e 2 legge 4 aprile 1956 n. 2121).</i><br />
<i>&#8211; Dal 30° giorno e sino alle ore 12,00 del 25° giorno precedente quello della votazione</i><br />
Presentazione al Comune delle liste dei candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature a Sindaco.<br />
<i>&#8211; Entro il 25° giorno precedente quello della votazione</i><br />
Trasmissione alla Commissione elettorale circondariale, a cura del segretario comunale o di chi lo sostituisce legalmente, delle liste dei candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature a Sindaco.<br />
<i>&#8211; 1° giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle liste</i><br />
&#8211; Termine ultimo per esame, approvazione, eventuali modificazioni o contestazioni delle liste dei candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature a Sindaco, da parte della Commissione elettorale circondariale.<br />
<i>&#8211; </i>Presentazione alla Commissione elettorale circondariale di nuovi documenti in luogo di quelli contestati per vizi formali o perché presentati in difformità a quanto prescritto.<br />
<i>&#8211; Entro il 3° giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle liste </i><br />
<i>&#8211; </i>Presentazione di nuovi contrassegni in sostituzione di quelli ricusati dalla commissione elettorale circondariale.<br />
<i> &#8211; Entro il 4° giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle liste </i><br />
Riunione della Commissione elettorale circondariale per decidere su eventuali contestazioni nell’esame delle liste e delle candidature.<br />
Comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione al Prefetto per la stampa delle schede di votazione e al Sindaco per la preparazione dei manifesti relativi alle liste dei candidati al Consiglio comunale e alle collegate candidature a Sindaco.<br />
<i>(Dal 20° al 2° giorno precedente quello della votazione)</i><br />
Stampa delle schede di votazione a cura dell’Ufficio territoriale del Governo, confezione dei relativi pacchi per le singole sezioni elettorali e recapito ai Comuni interessati.<br />
<i>&#8211; Entro il 15° giorno precedente quello della votazione</i><br />
Affissione all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, a cura del Sindaco, del manifesto recante le liste dei candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature a Sindaco.<br />
Affissione all’albo pretorio del programma amministrativo dei candidati alla carica di Sindaco.<br />
<i>&#8211; ore 24,00 del 2° giorno precedente quello della votazione</i><br />
Termine della propaganda elettorale (art. 9, legge n. 212/1956 e successive modifiche).<br />
	Sembra evidente, già da questa scansione procedimentale, che interventi del giudice amministrativo, nella compiuta articolazione di primo grado e di appello, sono irrealizzabili e comunque altererebbero i limiti temporali degli adempimenti concatenati a garanzia di un corretto svolgimento delle consultazioni.</p>
<p>4.	La giurisprudenza, in ragione di ciò, si era orientata già in passato ad escludere la impugnabilità immediata degli atti infraprocedimentali, anche se direttamente lesivi (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 14 febbraio 1984, n. 122 secondo cui nel procedimento amministrativo elettorale l&#8217;atto  impugnabile è costituito dalla proclamazione degli eletti; per cui è  inammissibile il ricorso  proposto avverso l&#8217;atto di esclusione di una lista elettorale).<br />	<br />
In seguito si era ammessa una eccezione per gli atti aventi attitudine a ledere in via immediata interessi (in particolare l&#8217;esclusione di una lista o di un candidato; cfr. Consiglio Stato Ad. Plen., 24 luglio 1997 , n. 15; v. anche di recente Consiglio Stato, sez. V, 14 novembre 2006, n. 6683).<br />
Per lo più si negava però l’immediata impugnabilità degli atti non immediatamente lesivi come l’ammissione di una lista o di un candidato (<i>Consiglio Stato, sez. V, 31 dicembre 1993, n. 1408; Consiglio Stato, sez. V, 10 marzo 1998, n. 282; Consiglio Stato, sez. V, 30 marzo 1994, n. 217).<br />
</i>Si ribadiva così che nel procedimento elettorale, salvo che per alcuni atti autonomamente impugnabili in ragione della loro lesività immediata, vige il principio secondo cui ogni impugnazione deve essere rivolta contro l&#8217;atto di proclamazione degli eletti, dalla cui data decorre il termine per la proposizione del ricorso (cfr. <i>Consiglio Stato, sez. V, 18 giugno 2001, n. 3212</i>, che disattendeva l&#8217;eccezione di irricevibilità diretta contro l&#8217;impugnazione non immediata del provvedimento di ammissione delle liste)<i>.</i><br />
	Sul punto non mancavano indirizzi giurisprudenziali difformi, che configuravano un onere di impugnazione immediata almeno in capo ai cittadini elettori anche con riguardo alla ammissione di liste o candidati. E ciò nella considerazione che essi sono titolari di azione a tutela del corretto svolgimento della consultazione elettorale, posizione che va tutelata con l&#8217;immediata e tempestiva impugnazione degli atti ritenuti lesivi di detto interesse (ivi compresa l&#8217;ammissione delle liste, su cui cfr. C.S., V, 15 marzo 2001, n. 1521), in termini decorrenti dalla data di pubblicazione delle liste ammesse, o al più tardi, dalla data delle votazioni. L&#8217;interesse fatto valere in via d&#8217;azione dai cittadini elettori per il corretto svolgimento della consultazione elettorale &#8211; si sottolineava &#8211; poteva concernere anche l&#8217;esclusione o l&#8217;ammissione, asseritamente illegittime, di una o più liste di candidati, in quanto la presenza o l&#8217;assenza di queste ultime avrebbero potuto influenzare la volontà degli elettori ed alterare quindi il risultato del voto: pertanto, l&#8217;esclusione o l&#8217;ammissione di una lista avrebbero rappresentato atti immediatamente lesivi, impugnabili entro il termine decadenziale decorrente dalla conoscenza della mancata partecipazione della lista stessa, conoscenza da intendere acquisita, stante il regime di pubblicità proprio del procedimento elettorale, alla data di pubblicazione delle liste ammesse o, al più tardi, alla data delle votazioni<i> (Consiglio Stato, sez. V, 21 ottobre 1998, n. 1528</i>; v. anche <i>Consiglio Stato, sez. V, 3 novembre 2001, n. 5695).</i><br />	<br />
	Altri orientamenti, dai cennati presupposti, pervenivano alla conclusione secondo cui l&#8217;impugnazione contro l&#8217;ammissione è sempre facoltativa, ferma restando comunque la necessità di impugnare il successivo atto di proclamazione degli eletti (cfr. CS, V, 3 febbraio 1999, n. 116).<br />	<br />
	In materia è da ultimo intervenuta la Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che, con decisione n. 10 in data 24 novembre 2005, ha escluso in ogni caso la impugnabilità immediata di atti infraprocedimentali elettorali e quindi la sospensione di essi da parte del giudice, affermando che tale esegesi è conforme ai principi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale.<br />	<br />
	E’ utile riportare i passaggi essenziali di questa decisione:<br />	<br />
<i>3.5. &#8230;, la giurisprudenza ha puntualizzato che il procedimento elettorale di cui si tratta, caratterizzato dalla celerità dei relativi adempimenti &#8211; pur se strutturato in una serie di sub procedimenti, nei quali sono chiamati a pronunciarsi vari organi e adottate diverse deliberazioni &#8211; è stato considerato dal legislatore in una prospettiva unitaria, in vista dell&#8217;esigenza primaria di consentire lo svolgimento della consultazione della data stabilita. Tale volontà legislativa, chiaramente espressa dalla norma, appare adeguatamente giustificata pure tenendo conto della eventuale lesività di atti intermedi del procedimento, risultando comunque pienamente tutelata, mediante l&#8217;impugnazione dell&#8217;atto finale del procedimento, la posizione dei soggetti che da tali atti intermedi si ritengano lesi, &#8230;<br />
D&#8217;altronde, in presenza di una disposizione legislativa che stabilisce in modo inequivoco che contro tutte le operazioni elettorali l&#8217;impugnativa va proposta in un termine perentorio abbreviato, decorrente dalla proclamazione degli eletti, è evidente che in sede applicativa della norma non può individuarsi un diverso termine di decorrenza da quello espressamente indicato, a meno di non voler ritenere (&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.) che per gli atti endoprocedimentali trovi applicazione l&#8217;ordinario termine di impugnazione di sessanta giorni, tesi anch&#8217;essa palesemente contrastante, tuttavia, con la lettera della norma, che non pone in realtà alcuna limitazione per l&#8217;impugnazione delle operazioni elettorali congiuntamente all&#8217;atto conclusivo del procedimento elettorale.<br />
3.6. &#8211; Tanto premesso, l&#8217;Adunanza plenaria è dell&#8217;avviso che, contrariamente a quanto postulato dalla più recente giurisprudenza in materia, debba essere esclusa la possibilità di impugnazione, anche prima della proclamazione degli eletti, di tutti gli atti endoprocedimentali riguardanti le operazioni per le elezioni comunali. E ciò non solo per le già accennate esigenze di rispetto della lettera e dello spirito della norma ma anche in considerazione di ulteriori elementi, come di seguito precisato.<br />
3.7. &#8211; In via preliminare è opportuno sottolineare che la non impugnabilità immediata di atti aventi effetti sicuramente lesivi (quali quelli di esclusione dal procedimento elettorale), con conseguente improponibilità anche di eventuali misure cautelari, non appare contrastante con il principio, affermato dalla Corte costituzionale (v. sentenza 27 dicembre 1974, n. 284), secondo cui il potere di sospensione dell&#8217;esecuzione dell&#8217;atto amministrativo è un elemento connaturale del sistema di tutela giurisdizionale. Questo perché nella fattispecie in discorso non si prospetta una esclusione o una limitazione dell&#8217;area di esercizio del potere medesimo, ma si stabilisce soltanto un criterio di accorpamento di tutte le impugnative riferibili allo stesso procedimento elettorale, ragionevolmente giustificato &#8211; a quanto si è visto &#8211; dall&#8217;intendimento del legislatore di consentire lo svolgimento della consultazione nel termine stabilito, spesso corrispondente a quello riguardante altri analoghi procedimenti, per evidenti ragioni di concentrazione dell&#8217;impegno politico ed amministrativo richiesto per le tornate elettorali.<br />
Né può ritenersi che la possibilità di accordare misure cautelari con riguardo agli atti endoprocedimentali (ad esempio: ammettendo liste escluse o escludendo liste ammesse) possa rappresentare un mezzo efficace per scongiurare il pericolo di successivo annullamento dell&#8217;intero procedimento elettorale, poiché bisogna ricordare, invece, che si tratta pur sempre di strumenti con efficacia provvisoria, in attesa di una definitiva pronuncia sul merito; inoltre, in relazione ai tempi tecnici occorrenti appare inverosimile, e comunque del tutto eccezionale, la eventualità che intervenga un giudicato prima della conclusione delle operazioni elettorali.<br />
3.8. &#8211; Né sembra porre alcun problema la circostanza, paventata dal giudice di primo grado, che dopo la proclamazione degli eletti l&#8217;interesse del ricorrente venga tutelato in relazione ai risultati elettorali poiché, da un lato, va ribadito che i ricorsi elettorali, proposti dal cittadino elettore, risultano rivolti al mero soddisfacimento di un interesse pubblico, e, dall&#8217;altro lato che la scelta di concentrazione delle impugnative effettuata dal legislatore sembra, appunto, rispondente anche all&#8217;esigenza di evitare la proposizione di eventuali impugnative meramente strumentali e propagandistiche.<br />
A tale riguardo è opportuno aggiungere che il legislatore, dopo aver delineato una procedura improntata a criteri di accentuate garanzie di imparzialità e di obiettività, ha affidato i compiti più delicati ad organi collegiali quale la Commissione elettorale mandamentale e l&#8217;Ufficio elettorale, nell&#8217;ambito delle quali sono chiamati ad operare magistrati e funzionari di alto livello, in base a quanto previsto, rispettivamente, dall’art. 18 della legge 6 ottobre 1947, n. 1058, e dall’art. 20 del T.U. n. 570 del 1960. Anche in considerazione di tali garanzie, dunque, il legislatore sembra aver volutamente escluso la possibilità di intervento e di coinvolgimento del potere giudiziario, prima dell&#8217;atto finale delle elezioni, in questioni connotate da caratteri eminentemente politici. Ciò per ragioni facilmente intuibili, ossia perché, da una parte, il rigore delle norme procedimentali risulterebbe adeguato ad assicurare con sufficiente certezza la regolarità del procedimento; e, dall’altra parte, perché l&#8217;intervento prematuro degli organi giurisdizionali potrebbe provocare, oltre ad una eccessiva risonanza delle vicende in contestazione, anche artificiose iniziative finalizzate alla strumentalizzazione di eventuali provvedimenti cautelari favorevoli (si pensi, ad esempio, all’ipotesi che una determinata lista venga ammessa, con riserva, a partecipare alle elezioni e che, dopo l&#8217;esito negativo delle stesse, i soggetti interessati rinuncino al ricorso, con conseguente possibilità di vanificare il risultato elettorale).<br />
In ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, non appare sostenibile l&#8217;assunto secondo cui l&#8217;immediata impugnabilità degli atti endoprocedimentali garantirebbe la efficacia e la economicità del procedimento elettorale, assicurando il vantaggio della certezza e della stabilità dei relativi risultati. Anzitutto, come opportunamente segnalato dalla difesa del ricorrente, seppure l’ammissione di una lista può apparire in astratto pregiudizievole rispetto all’interesse del candidato sindaco appartenente ad altra lista, deve rammentarsi che, con il meccanismo del voto disgiunto, gli elettori possono esprimere la loro preferenza anche per un candidato sindaco diverso da quello al quale è collegata la lista per cui essi hanno votato, con la conseguenza che l’interesse a ricorrere può essere effettivamente verificato soltanto all’esito finale delle elezioni. Ma, a parte ciò, deve ribadirsi che, in realtà, la concentrazione di tutte le impugnative, in un momento successivo alle elezioni, appare in grado di salvaguardare maggiormente i valori richiamati dai predetti resistenti, restando in questo maniera precluse le iniziative meramente strumentali che, in facile elusione degli invocati principi di buona fede e di correttezza, potrebbero dare àdito più agevolmente a manovre distorsive ed accordi fraudolenti per falsare l&#8217;andamento delle votazioni.<br />
</i><br />
5.	Il Collegio (cfr. già decisione n. 287 in data 22 giugno 2006) condivide pienamente le tesi dell’Adunanza plenaria, (riprese dall’appello principale, di tal che infondata per quel che qui rileva è la eccezione di incompletezza dell’impianto difensivo dell’appello medesimo sollevata dagli appellanti incidentali).<br />	<br />
Va rilevato in sintesi che:<br />
&#8211; il procedimento elettorale ha cadenze accelerate che sono obbligatorie per gli organi amministrativi elettorali; è stato così affermato che le esigenze di celerità procedimentale, che ai sensi dell&#8217;art. 7 comma 1 l. 7 agosto 1990 n. 241, consentono di o<br />
&#8211; sono assicurate garanzie di neutralità all’interno del procedimento elettorale per la presenza operativa di qualificati componenti e per la possibilità di reclami o anche di interventi in autotutela da effettuarsi in termini prefissati; <br />
&#8211; tali cadenze sono incompatibili, quanto alla immediata impugnativa degli atti infraprocedimentali, con un compiuto, tempestivo, svolgimento del giudizio non solo di merito ma anche cautelare; basti sottolineare che nella specie l’intervento cautelare ad<br />
&#8211; non è ipotizzabile contro tali atti infraprocedimentali una tutela cautelare piena e tempestiva senza alterare le cadenze procedimentali, a scapito della corretta formazione della volontà elettorale. Il caso di specie appare ancora una volta sintomatico<br />
&#8211; l’esclusione cautelare di una lista ha comportato quindi un illegittimo svolgimento delle elezioni con effetti, riguardanti non solo la lista in questione, ma altresì tutte le altre liste, effetti che non sono ricostruibili <i>ex post</i>. Non è ovviame<br />
&#8211; la corretta e piena tutela giurisdizionale alla luce della ricordata lettera e <i>ratio legis</i> poteva e doveva, invece, essere assicurata solo dopo la proclamazione degli eletti, quando, soprattutto in caso di ammissione delle liste, può essere verif<br />
</i>&#8211; l’intervento monocratico cautelare nel caso di specie escludendo una lista ha impedito lo sviluppo del procedimento elettorale nei modi di legge; il che comporta necessariamente la ripetizione del procedimento stesso;<br />
&#8211; risultano quindi inammissibili, come verrà meglio chiarito in prosieguo, le censure degli appellanti incidentali dirette ad evidenziare che la lista doveva comunque essere esclusa; a prescindere da ogni altro rilievo le doglianze, ove pure fossero corre<br />
<br />
6.	Per questi motivi già in un primo orientamento giurisprudenziale si rilevava che un intervento cautelare avrebbe imposto comunque la ripetizione dell’intero procedimento per consentire il rispetto dei termini procedimentali inderogabili. Si osservava così che l&#8217;ammissione con riserva di una lista di candidati (nella specie a seguito di sospensione ordinata dal T.A.R. dell&#8217;esecuzione del provvedimento di esclusione disposto dalla commissione elettorale mandamentale) non avrebbe potuto consentire che, a causa delle ormai prossime operazioni di voto, il relativo manifesto fosse affisso per un termine minore di quello previsto dall&#8217;art. 34 t.u. n. 570 del 1960, essendo sempre possibile rimuovere l&#8217;irregolarità sollecitando l&#8217;esercizio (in quel caso) da parte del prefetto del potere di rinviare le elezioni. In mancanza di tale intervento e del rispetto del termine di legge l&#8217;intero procedimento elettorale avrebbe dovuto ritenersi illegittimo (<i>Consiglio Stato, sez. V, 26 giugno 1981, n. 293).<br />	<br />
</i>	Per ragioni analoghe una ripetizione delle consultazioni deve ritenersi necessaria nel caso in esame in cui l’esclusione della lista è stata tardivamente disposta dalla Commissione elettorale sulla base di provvedimento cautelare del giudice, con conseguenze, come detto, non ricostruibili sulla destinazione dei voti che sarebbero stati attribuiti alla lista esclusa.<br />	<br />
	In vista della rinnovazione delle operazioni elettorali, va poi precisato alla stregua di un indirizzo giurisprudenziale, pienamente condiviso dal Collegio, che non è configurabile una cristallizzazione della situazione partecipativa come definita in sede giurisdizionale in relazione alle precedenti consultazioni annullate, con la conseguenza che devono essere ammesse alla nuova consultazione sia le liste in precedenza legittimamente o illegittimamente escluse o ammesse sia eventuali nuove e diverse liste, e ciò in quanto in caso contrario, in violazione dei principi di democrazia, escludendosi dalla rinnovazione liste rappresentative di quote di elettorato, si determinerebbe nella sostanza un distacco tra corpo elettorato attivo e organi rappresentativi e il condizionamento dello stesso elettorato attivo, che non si concreta solo nella possibilità di esprimere un voto, ma postula soprattutto la facoltà di scelta fra candidati e liste (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 31 maggio 2007, n. 2817).</p>
<p>7.	Tali temi sono ripresi anche dalla giurisprudenza più recente sempre nella prospettiva della ammissione cautelare (caso opposto a quello in esame, ma con argomenti adattabili ad esso): <i>i ricorsi contro le operazioni elettorali successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, tra le quali ci sono quelle relative all’ammissione delle liste elettorali</i> &#8211; è stato osservato &#8211; <i>vanno proposti dopo la proclamazione degli eletti. Vero è che in tal modo non c’è immediata tutela giurisdizionale contro i provvedimenti di esclusione delle liste; ma è altrettanto vero che l’ammissione della lista esclusa potrebbe essere data solo con provvedimento cautelare di sospensione dell’efficacia dell’esclusione &#8211; non essendo praticamente possibile definire il giudizio prima dello svolgimento delle elezioni &#8211; sicché in ogni caso l’ammissione o esclusione della lista, e con esse i risultati dell’elezione, sarebbero provvisori, e vi sarebbero altrettante probabilità di far competere una lista illegittimamente esclusa quante di fare svolgere elezioni invalide; e in definitiva l’immediatezza della tutela sarebbe puramente apparente. La situazione rimarrebbe la stessa quand’anche, sforzando oltremodo i tempi processuali a scapito del diritto di difesa, il giudizio potesse essere definito in primo grado, con sentenza soggetta ad appello, prima dello svolgimento delle elezioni. Per di più l’esecuzione dell’eventuale ordinanza cautelare di sospensione o sentenza di accoglimento del ricorso contro l’esclusione, pronunciata immediatamente prima del giorno fissato per i comizi, imporrebbe il rinvio di questi ultimi. Non si presta perciò a dubbio d’illegittimità costituzionale la suddetta disposizione di legge che, a fronte dell’alea non evitabile di cui si è detto, persegue i fini, di evidente rilievo costituzionale, di non turbare, con la proposizione di ricorsi non immediatamente risolutivi, né lo svolgimento delle operazioni elettorali né la serenità dei giudizi; così come ha stabilito l’adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali di questo Consiglio con la decisione n. 10 del 2005</i><b> </b>(Consiglio Stato, sez. V, 6 febbraio 2007, n. 482).<br />	<br />
Tali considerazioni, condivise dal Collegio, consentono di superare i problemi di costituzionalità delle norme citate, laddove non prevedono la immediata impugnazione degli atti infraprocedimentali del procedimento elettorale.<br />
I principi di democrazia, posti a fondamento essenziale della Repubblica, sono prevalenti rispetto ad ogni altro interesse (che il Collegio non ha mancato di considerare) interferente nel caso di specie (quanto a quelli pubblici in particolare l’interesse alla stabilità degli organi delle Amministrazioni).<br />
Non sembra d’altra parte rilevante il richiamo del giudice di primo grado alla sentenza della Corte costituzionale n. 154/1995 che riguarda l’illegittimità di norme regionali recanti il termine per l’impugnazione della proclamazione degli eletti, in ragione di un difetto di potestà legislativa della Regione al riguardo.</p>
<p>8.	Ricapitolando quanto finora esposto, il Collegio, aderendo alla giurisprudenza dianzi citata, ritiene che la fase precedente la proclamazione degli eletti debba svolgersi secondo la cadenza prefissata dal legislatore senza possibilità di alterazioni del tempo, ritmo e/o del contenuto degli atti amministrativi per effetto dell’intervento del giudice amministrativo.<br />	<br />
Tale principio è in linea con la esigenza di assicurare che fino alla proclamazione degli eletti la volontà popolare si formi e si esprima senza inframmettenza alcuna e ciò è coerente con i principi costituzionali in tema di tutela giurisdizionale.<br />
Invero tra la esigenza di immediata giustiziabilità e quella di rispettare la cadenza del procedimento è stata privilegiata quest’ultima, ma limitatamente ad un profilo temporale in quanto, dopo la proclamazione degli eletti, può essere fatto valere dinanzi al giudice naturale anche qualsiasi vizio eventualmente incorso nella fase precedente.<br />
Ciò posto, sull’intervento del giudice in questa fase, esatto o sbagliato che sia, deve sempre prevalere il principio di continuità delle operazioni elettorali voluto dal legislatore e confermato dalla giurisprudenza.<br />
Conseguentemente, l’alterazione del procedimento elettorale per effetto dell’intervento del giudice rileva <i>ex se</i>, sul piano storico-fattuale, indipendentemente da ogni indagine sul relativo contenuto.<br />
Pertanto, ove tale intervento risulti acclarato in punto di fatto e risulti altresì che abbia effettivamente provocato l’alterazione della fase del procedimento anteriore alla proclamazione, v’è la necessità di rimuovere ogni effetto di tale intervento rinnovando cioè le operazioni elettorali <i>ab imis</i> secondo quanto già in precedenza rilevato.<br />
Da quanto anzidetto discende la conseguenza che gli appelli incidentali, volti a sostenere la esattezza nel merito del provvedimento del giudice e la conseguente carenza di interesse degli appellanti a contestare il risultato elettorale conseguitone, sono essi stessi inammissibili per originario difetto di interesse in quanto – ripetesi – l’intervento del giudice che altera il procedimento in questa fase non può in nessun caso trovare una legittimazione <i>ex post secundum eventum litis</i>.<br />
Diversamente opinando verrebbe implicitamente negato il principio di continuità delle operazioni elettorali perché se ne legittimerebbe l’incisione da parte di provvedimenti cautelari sommari del giudice, sia pure sotto condizione di una verifica <i>ex post</i> sulla loro esattezza. Ciò, per quanto anzidetto, è proprio quanto il sistema normativo intende evitare.<br />
Il Collegio pertanto ritiene di non dover affrontare le questioni attinenti alla ammissibilità o meno della lista controversa, questioni che peraltro, alla luce di quanto sopra, neppure avrebbero dovuto costituire oggetto di trattazione da parte del primo giudice.<br />
In conclusione sul piano processuale risultano inammissibili tutti i ricorsi e motivi di rito e di merito proposti <i>ad opponendum</i> dell’appello principale perché la reiterazione <i>ab imis</i> del procedimento elettorale fa venir meno l’interesse a coltivarli, mentre gli altri motivi dell’appello principale restano assorbiti per la stessa ragione.<br />
Infine, la richiesta di riconoscimento di errore scusabile riguardante l’irritualità del ricorso n. 3049/2005, in quanto proposto prima della proclamazione degli eletti, ove pure potesse essere presa in considerazione, non potrebbe comunque consentire di superare i profili di inammissibilità del ricorso stesso, evidenziati in precedenza.</p>
<p>9.	Per le ragioni che precedono &#8211; assorbito ogni altro motivo ed eccezione &#8211; in accoglimento, come da motivazione, dell’appello principale, ed in riforma della sentenza appellata, va dichiarato inammissibile il ricorso in primo grado n. 3049/2005 diretto contro l’ammissione della lista presentata dal sig. Salvatore Gennaro su delega dell’Onorevole De Michelis con i successivi motivi aggiunti. Per l’effetto va disposto &#8211; stante lo svolgimento della consultazione in assenza di tale lista &#8211; l’annullamento della consultazione elettorale e della conseguente proclamazione degli eletti.<br />	<br />
	Conseguentemente, i ricorsi proposti in primo grado dopo la proclamazione degli eletti nei quali, per motivi di rito e/o di merito, veniva chiesto l’annullamento del risultato elettorale per la mancata partecipazione della lista in vertenza risultano assorbiti o comunque improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.<br />	<br />
	I ricorsi principali o incidentali proposti in primo grado, anche essi dopo la proclamazione degli eletti, nei quali veniva invece chiesto, per motivi di rito e/o di merito, la conferma del risultato elettorale risultano inammissibili per carenza di interesse attesa la pronuncia sul ricorso 3049/2005 da cui discende, come anzidetto, oltre all’annullamento della proclamazione degli eletti altresì l’obbligo di reiterare <i>ab imis</i> la consultazione elettorale. In nessun caso, invero, questi ricorrenti avrebbero potuto conseguire lo scopo di mantenere fermo il risultato elettorale scaturito dalla consultazione del 27 – 28 novembre 2005. Di qui anche l’inammissibilità degli odierni appelli incidentali.<br />	<br />
10.	Sussistono, in relazione alla complessità e, per alcuni aspetti, alla novità delle questioni esaminate, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale come da motivazione accoglie l’appello principale e dichiara inammissibili gli appelli incidentali.<br />
Annulla le consultazioni elettorali per il rinnovo delle cariche municipali di Messina, svoltesi il 27 e 28 novembre 2005.<br />
Compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Manda alla Segreteria della Sezione giurisdizionale di questo Consiglio di trasmettere la presente decisione all’Assessore della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali della Regione Sicilia, al Prefetto di Messina e al Sindaco del Comune di Messina, per quanto di rispettiva competenza.</p>
<p>Così deciso in Palermo dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 21 giugno 2007 con l&#8217;intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, estensore, Claudio Zucchelli, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Depositata in segreteria<br />
il 3 ottobre 2007</p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-10-2007-n-907/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2007 n.907</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/10/2007 n.362</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-3-10-2007-n-362/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-3-10-2007-n-362/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-3-10-2007-n-362/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/10/2007 n.362</a></p>
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; Ordinanza sospensiva del 18 marzo 2008 n. 1486 N. 00362/2007 REG.ORD. N. 00155/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 155 del 2007, integrato da motivi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-3-10-2007-n-362/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/10/2007 n.362</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-3-10-2007-n-362/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/10/2007 n.362</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/3/11942/g">Ordinanza sospensiva del 18 marzo 2008 n. 1486</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00362/2007 REG.ORD.<br />
N. 00155/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 155 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:</p>
<p align=center><b>Meridiana S.r.l.</b></p>
<p>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Salvatore Di Pardo, con domicilio eletto presso Salvatore Di Pardo in Campobasso, via Garibaldi, n. 33;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Molise</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>della determina dirigenziale n. 21 del 2.2.2007 con cui l&#8217;Assessorato alle Attività produttive &#8211; Servizio di pianificazione e sviluppo politiche industriali ed estrattive della Regione Molise ha dichiarato la decadenza dell&#8217;autorizzazione all&#8217;ampliamento, modellamento e recupero ambientale dell&#8217;area per estrazione di materiale calcareo in loc. &#8220;Castel Dirupo&#8221; nel comune di Sesto Campano (IS) rilasciata con D.D. n. 764 del 12.7.2004; della relativa nota di accompagnamento prot. n. 1149 dell&#8217;8.2.2007; del provv. prot. n. 979 del 5.2.2007 di diffida; della D.D. n. 21 del 2.2.2007 e della relativa nota d&#8217;accompagnamento prot. n. 1901 del 28.2.2007; nonchè di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e o comunque connesso, ivi compreso il verbale del 2.2.2007 &#8211; non conosciuto &#8211; a firma dei funzionari del Servizio delle attività estrattive della Regione Molise avente ed oggetto le risultanze del sopralluogo effettuato il 30.1.2007, con espressa riserva di motivi aggiunti per gli atti non noti.</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Regione Molise;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 03/10/2007 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato:<br />
che nella ponderazione dei contrapposti interessi sembra prevalere quello alla esecuzione dei lavori propedeutici alla coltivazione della cava, tenuto conto della non pacifica qualificazione da attribuire alla diffida – di cui si contesta peraltro la stessa adozione &#8211; quale atto preparatorio al provvedimento di decadenza in questa sede impugnato;</p>
<p>che sussiste, altresì, il danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 03/10/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Orazio Ciliberti, Presidente FF<br />
Rita Tricarico, Primo Referendario<br />
Antonio Massimo Marra, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-3-10-2007-n-362/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/10/2007 n.362</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2007 n.9698</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-10-2007-n-9698/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Orciuolo, Rel. Modica SOC. IMAGO MEDIA S.r.l. (Avv.ti M. Magnano e G. Tafuri) c. Ministero della Difesa, Stato Maggiore della Difesa ed Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Avv. dello Stato); SOC ISINTEG S.r.l. in ATI con Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. (Avv.ti F. Tedeschini e P.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Orciuolo, Rel. Modica <br /> SOC. IMAGO MEDIA S.r.l. (Avv.ti M. Magnano e G. Tafuri)	c. Ministero della Difesa, Stato Maggiore della Difesa ed Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici  (Avv. dello Stato); SOC ISINTEG S.r.l. in ATI con Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. (Avv.ti F. Tedeschini e P. S. Pugliano)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità di documentare il possesso certificazione di qualità, ai fini del beneficio della dimidiazione della cauzione provvisoria, con una copia non autentica del certificato di qualità e sulla ammissibilità di sostituire la sottoscrizione di ogni pagina del disciplinare tecnico di gara con una espressa accettazione omnicomprensiva della lex specialis</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Contratti della PA – Gara – Esclusione – Cauzione del 50% &#8211; Allegazione, tra la Copia non autentica della certificazione di qualità – Legittimità-Copia autentica in busta contenente la documentazione tecnica- Insufficienza.																																																																																												</p>
<p>2) Contratti della PA – Gara – Ammissione alla gara – Disciplinare tecnico non sottoscritto in ogni pagina – Dichiarazione espressa accettazione omnicomprensiva della lex specialis – Sufficienza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	E’ legittima l’esclusione della concorrente che abbia prestato la cauzione provvisoria ridotta del 50% e non attenendosi alle disposizioni del bando abbia inserito nella busta relativa alla documentazione amministrativa, una copia non autentica della certificazione di qualità, non essendo rilevante l’inserimento della copia autentica del certificato, nella busta contenente la documentazione tecnica. 																																																																																												</p>
<p>2)	E’ legittima l’ammissione alla gara della concorrente il cui disciplinare tecnico sia privo dalla sottoscrizione in ogni pagina del rappresentante legale, quando questi abbia reso una espressa dichiarazione di accettazione delle norme di esecuzione del servizio ed in particolare delle disposizioni e delle clausole del disciplinare tecnico, rendendo superflua la sottoscrizione “per accettazione” di ogni pagina.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO &#8211; ROMA<br />
SEZIONE PRIMA BIS
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
nelle persone dei Signori:<br />
<b>ELIA ORCIUOLO Presidente   <br />
CARLO MODICA DE MOHAC Cons. , relatore</b><br />
<b>DONATELLA SCALA Cons. <br />
</b>ha pronunciato – ai sensi dell&#8217;art. 23-bis della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, come introdotto dall&#8217;art. 4 della l. 21 luglio 2000 n. 205 – la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>nel ricorso 5343/2007 proposto da</p>
<p><B>SOC IMAGO MEDIA SRL</B> rappresentata e difesa da: MAGNANO DI SAN LIO AVV. MARCELLO e TAFURI AVV. GAETANO JR con domicilio eletto in ROMA &#8211; VIA DEI GRACCHI, 187 presso TAFURI AVV. GAETANO JR  <br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	MINISTERO DELLA DIFESA</b>, rappresentato e difeso da: <i>AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in ROMA &#8211; VIA DEI PORTOGHESI, 12 </i></p>
<p>&#8211;	<B>STATO MAGGIORE DELLA DIFESA</B>;</p>
<p>&#8211;	<B>AUTORITA’ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI FORNITURE</B>; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti di </p>
<p></p>
<p align=justify>
SOC ISINTEG SRL</b>, in proprio e nella qualità di mandante della ATI costituenda con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Tedeschini e Pierpaolo Salvatore Pugliano ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Tedeschini in Roma, Largo Messico, 7 <br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara per l’aggiudicazione dell’appalto riguardante la redazione del periodico “Informazioni della Difesa”, oltre supplementi e lavorazioni accessorie, di cui al bando pubblico spedito in G.U.C.E. il 23 Gennaio 2007 e successiva lettera d’invito prot. n. 26/1/2582/101 del 19 Febbraio 2007, con allegati, comunicato con nota prot. n. 26/1/6875/105 del 25 Maggio 2007, nonché, occorrendo, avverso tale nota stessa; avverso tutti i verbali di gara ed in particolare in data 5 Marzo e 23 Maggio 2007; avverso il provvedimento di ammissione al concorso del RTI controinteressato ed avverso il provvedimento di aggiudicazione decretato in suo favore, se già esistente; occorrendo, avverso la deliberazione n. 133 del 9 Maggio 2007 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e relativa nota di trasmissione; occorrendo, avverso la nota prot. n. 26/1/3510/112 del 12 Marzo 2007, con allegati, dell’Amministrazione della Difesa; occorrendo, avverso la nota datata 26 Marzo 2007 dell’Autorità di Vigilanza; occorrendo, in subordine, avverso il bando di gara e la lettera d’invito, in parte qua; tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi; nonchè del contratto di appalto, semmai già stipulato;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
VISTA la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e della controinteressata;<br />
VISTO l’art. 23 bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000 n. 205;<br />
UDITO il relatore Cons. Carlo Modica de Mohac e uditi, altresì, per le parti l’avv. Tafuri, l’avv. dello Stato Gesualdo D’Elia e l’avv. Roberto Modena, delegato dall’avv. Tedeschini;<br />
VISTI gli artt.21, comma X, e 26, comma IV, della L.6 dicembre 1971 n.1034, modificati, rispettivamente, dall’art.3, comma III, e dall’art.9, comma I, della L. 21 luglio 2000 n.205;<br />
CONSIDERATO che nell’udienza camerale del 27.6.2007 le parti presenti sono state avvertite della eventualità che la sentenza venisse decisa, ai sensi della normativa sopra citata, mediante “sentenza in forma semplificata”;<BR><br />
RITENUTO che sussistono i presupposti per definire immediatamente il merito mediante “sentenza in forma semplificata”;<br />
<BR><br />
RITENUTO IN FATTO:<br />
&#8211;	che la ricorrente ha partecipato alla gara indicata in epigrafe;<br />	<br />
&#8211;	che nel corso della verifica amministrativa il Seggio di gara ha riscontrato che la ricorrente ha inserito nella “prima busta” (relativa alla “documentazione amministrativa”) una <i>copia non autentica</i> della certificazione di qualità (richiesta come condizione per l’applicazione della riduzione del 50% dell’importo previsto per la cauzione provvisoria);  e che la <i>copia autentica</i> della stessa è stata inserita nella seconda busta (relativa alla “documentazione tecnica”);<br />	<br />
&#8211;	 che pertanto il Seggio di gara ha escluso la ricorrente dalla gara, avendo ritenuto che la documentazione contenuta nella prima busta non fosse completa; <br />	<br />
&#8211;	che la ricorrente ha impugnato l’esclusione e ne chiede l’annullamento del provvedimento di esclusione, per le conseguenti statuizioni reintegratorie e di condanna;<br />	<br />
ESAMINATI i motivi di ricorso;<br />
<BR><br />
CONSIDERATO IN DIRITTO:<br />
&#8211;	che con il primo motivo di gravame la ricorrente lamenta che la irregolarità commessa nella produzione della certificazione in questione: <br />	<br />
a)	non era talmente grave da giustificare il provvedimento impugnato (anche perché la produzione della certificazione in questione era prevista al solo fine di ottenere uno sconto sull’importo della garanzia da prestare);<br />	<br />
b)	e risulta comunque sanata dalla circostanza che un esemplare di certificazione &#8211; questa volta regolarmente formato ed esente da qualsiasi vizio &#8211; risulta comunque inserito nella seconda busta; <br />	<br />
&#8211;	che il primo profilo di doglianza non può essere condiviso in quanto è evidente che la irregolarità riscontrata dal Seggio di gara ha determinato la circostanza &#8211; incontrovertibile e di per sé tranciante &#8211; che nella prima busta <i>non si è trovata (id est: è risultata mancante)</i> la richiesta documentazione comprovante l’avvenuta prestazione, da parte della concorrente, dell’<i>intera</i> garanzia (si badi: <i>nella esatta misura</i>), posto che la copia non autentica della certificazione di qualità non le dà titolo, in quanto giuridicamente irrilevante, alla riduzione del 50%; circostanza, questa, che comporta la automatica ed immediata esclusione dalla gara proprio in ragione di una espressa previsione in tal senso della <i>lex specialis</i> della procedura in questione (Cfr., al riguardo, la lettera di invito alla procedura, nella quale l’Amministrazione, dopo aver indicato quale documentazione avrebbe dovuto essere inserita nella c.d. “prima busta”, stabilisce tassativamente che <i>“la mancanza, la carenza o l’irregolarità della documentazione di cui al presente punto 1.a, comporterà l’esclusione della Ditta dal prosieguo della gara”</i>);<br />	<br />
&#8211;	che il secondo profilo di doglianza non può essere condiviso in quanto il meccanismo del bando prevedeva che la seconda busta non venisse neanche aperta allorquando nella prima fossero state riscontrate irregolarità o carenze tali da determinare l’esclusione della concorrente dalla gara;<br />	<br />
&#8211;	che con il secondo mezzo di gravame la ricorrente lamenta che il RTI guidato dall’Istituto Poligrafico dello Stato avrebbe dovuto essere escluso in quanto ha omesso di far sottoscrivere (“per accettazione”) dal proprio rappresentante legale ogni pagina del disciplinare tecnico;<br />	<br />
&#8211;	che la doglianza è infondata in quanto il RTI ha reso espressa dichiarazione di accettazione delle norme di esecuzione del servizio ed in particolare delle disposizioni e delle clausole del disciplinare tecnico, il che &#8211; come peraltro osservato dall’Autorità nel parere reso al riguardo &#8211; ha reso superflua (in quanto già assorbita nelle predetta dichiarazione) la sottoscrizione “per accettazione” di ogni pagina del disciplinare;  <br />	<br />
RITENUTO, in definitiva, che in considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso sia da  respingere; e che sussistano giuste ragioni per condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessive €.3.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A., da ripartire in parti eguali fra le parti resistenti.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sezione I^ bis, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore delle parti resistenti, nella misura indicata in motivazione.  <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 27 giugno  2007, in Camera di Consiglio.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2007 n.9664</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-3-10-2007-n-9664/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Luttanzi &#8211; Est. Mangia G. C.(Avv.M.L. Ferri) c/ Ministero della giustizia (Avv. Gen. Stato) sull&#8217;interesse ad impugnare la graduatoria di un concorso qualora dall&#8217;accoglimento dell&#8217;impugnativa derivi per i ricorrenti solo&#160; un semplice avanzamento in graduatoria, non sufficiente per rientrare nel numero dei vincitori 1) Giudizio amministrativo &#8211; Procedura &#8211;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-3-10-2007-n-9664/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2007 n.9664</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luttanzi  &#8211; Est. Mangia<br /> G. C.(Avv.M.L. Ferri) c/ Ministero della giustizia (Avv. Gen. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interesse ad impugnare la graduatoria di un concorso qualora dall&#8217;accoglimento dell&#8217;impugnativa derivi per i ricorrenti solo&nbsp; un semplice avanzamento in graduatoria, non sufficiente per rientrare nel numero dei vincitori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Giudizio amministrativo &#8211; Procedura &#8211; Interesse all&#8217;impugnazione – Individuazione.<br />
2) Giudizio amministrativo &#8211; Interesse all&#8217;impugnazione &#8211; Graduatoria di un concorso &#8211; Accoglimento del ricorso- Semplice avanzamento in graduatoria- Sussiste – Ragioni.<br />
3) Concorso pubblico &#8211; Partecipazione – Possesso dei requisiti – Alla data di scadenza del termine perentorio fissato per la presentazione delle domande- Necessità &#8211; Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) Nel giudizio amministrativo, l’interesse perseguito dal ricorrente deve essere individuato sulla base non solo del petitum ma anche della causa petendi.Nel caso di specie i ricorrenti infatti, non contestano la sussistenza di un vizio idoneo ad invalidare l’intero svolgimento del concorso, bensì si limitano a denunciare l’inserimento in graduatoria di ben individuati candidati, ritenuti privi dei requisiti richiesti dalla lex specialis di gara.<br />
2) Ai fini del riconoscimento dell&#8217;interesse ad impugnare la graduatoria di un concorso, rappresenta un vantaggio pratico e concreto anche un semplice avanzamento in graduatoria, il quale – ancorché non bastevole per rientrare nel numero dei vincitori &#8211; pone i ricorrenti in una condizione comunque più utile rispetto alla precedente, (nella specie  sia per il rilievo che la procedura di nomina a “vice commissari penitenziari”dei vincitori del concorso non risulta ancora conclusa e, dunque, non è certo che coloro che risultano al momento vincitori copriranno effettivamente i posti messi a concorso)anche in considerazione della c.d. “ultrattività” della graduatoria concorsuale, in virtù della quale non è possibile escludere il c.d. scorrimento della graduatoria nel caso in cui si rendano disponibili posti nell’arco di diciotto mesi dalla data di pubblicazione.<br />
3) I requisiti di partecipazione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio fissato per la presentazione delle domande, salvo l’ipotesi, diversa dal caso di specie, di un requisito posseduto alla scadenza del termine ma  senza colpa dell’interessato non tempestivamente attestato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
<i>&#8211; Sezione I-quater &#8211;</i></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center>Sentenza
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 10172 del 2006, proposto da</p>
<p><b>Ruocco Giuseppe e Carloni Cesare</b>, rappresentati e difesi dall’Avv. Maria Laura Ferri ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, situato in Roma, Circonvallazione Gianicolense n. 302;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro p.t.;</p>
<p>il <b>Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione</b>, in persona del legale rappresentante p.t.;<br />
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti di </p>
<p></p>
<p align=justify>
Taizzani Fabrizio e Sfera Pellegrino</b>, rappresentati e difesi dall’Avv. Ignazio Castellucci ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, situato in  Roma, via Cola di Rienzo n. 180;</p>
<p><b>Santoro Donato</b>, n.c.;</p>
<p><b>Giallanza Domenico</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Emiliano Amato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Crescenzio n. 9;</p>
<p><b>Torroni Antonio</b>, n.c.;</p>
<p><b>De Michele Mario</b>, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Zoppolato ed Adele Santagata ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, situato in Roma, via Mascherino n. 72;</p>
<p><b>Spina Pasquale</b>, n.c.;</p>
<p><b>Rivellini Antonio</b>, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Medugno e Claudia Molino ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, situato in Roma, via Panama n. 58;</p>
<p><b>Proietto Popolo Vincenzo</b>, n.c.;</p>
<p><b>Venditti Adriano</b>, n.c.;<br />
<b></p>
<p align=center>
l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1) del P.D.G. 6.2.2006 di approvazione della graduatoria dei candidati del concorso interno, per titoli ed esame, per complessivi 36 posti per la nomina alla qualifica di vice commissario penitenziario nel ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31.05.2006 e nella G.U. in data 18.7.2006;<br />
2) del provvedimento di attivazione del corso di formazione avviato a seguito del P.D.G. 6.2.2006 in data 8.5.2006;<br />
3) di tutti gli atti connessi, coordinati e conseguenti all’atto impugnato, ivi compresi i provvedimenti di nomina a vice commissario provvisorio dei sig.ri Taizzani Fabrizio, Sfera Pellegrino, Santoro Donato, Giallanza Domenico, Torroni Antonio, De Michele Mario, Spina Pasquale, Rivellini Antonio, Proietto Popolo Vincenzo, Venditti Adriano nonché di ammissione al corso presso l’I.S.S.P. dei precitati controinteressati;  </p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata; <br />
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 1300/2006;<br />
Visto il deposito documentale del D.A.P. in data 1 dicembre 2006;<br />
Vista l’ordinanza n. 1341/2006, con la quale, oltre la reiterazione dell’ordine istruttorio rimasto parzialmente inadempiuto, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio;<br />
Visti gli adempimenti dei ricorrenti;<br />
Vista l’ordinanza n. 1/2007 del 2 gennaio 2007, riformata dal Consiglio di Stato con le ordinanze n. 1463 e n. 1466 del 20 marzo 2007;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ardolino Roberto, Atzeni Alessandro, Contu Maurizio, Di Gennaro Nicola, Fioretti Michele, Laurino Leo, Lista Aldo, Matano Mario, Molinaro Maria, Mosca Luigi, Rizzo Giuseppe, Santucci Giacomo, Somma Vito, Stella Gaetano, Trainito Carmelo, Vaddinelli Osvaldo, Veralli Silvio,  Villano Antonio,   Masi Franco, Pira Pierluigi Vittorio, Tuzi Mario, Pace Angelo, Margani Gaetano Giovanni, Aloi Felice, Fusco Cataldo, Agnotti Arpaia Gustavo, Petrassi Maurizio, Netti Lorenzo, Quattrocchi Andrea, Cardarelli Mauro, Buffa Michele, Candido Pantaleo, Reni Antonio, Paradiso Vincenzo, Mambuca Michele, Manis Mario, Martucci Cesare, Giacco Antonino, La Valle Claudio, Bastianelli Riccardo, Quizi Daniele Valter  e Calì Francesco Antonio;<br />
Visti gli atti di intervento di Plano Giuseppe, Lombardi Giovanni e Maglione Pasquale;<br />
Vista l’ordinanza n. 488/2007 del 29 gennaio 2007;<br />
Visti i decreti presidenziali n. 683 del 13 febbraio 2007, n. 696 del 15 febbraio 2007 e n. 875 del 22 febbraio 2007; <br />
Visti <b>i motivi aggiunti, </b>notificati in data 21 marzo 2007 e depositati il successivo 28 marzo 2008, proposti per l’annullamento delle note di ammissione “con riserva” prot. n. 12956 del 13 gennaio 2005 (relativa al candidato Taizzani), prot. n. 12983 del 13 gennaio 2005 (relativa al candidato Sfera), prot. n. 20543 del 7 marzo 2005 (relativa al candidato Giallanza), prot. n. 34516 del 13 gennaio 2005 (relativa al candidato Torroni), prot. n. 12899 del 13 gennaio 2005 (relativa al candidato De Michele), prot. n. 12959 del 13 gennaio 2005 (relativa al candidato Spina), depositate per la prima volta dal legale dei sig.ri Ardolino ed altri in data 3 marzo 2007 e conosciute solo in tale occasione, dei decreti emessi dal Ministero della Giustizia nn. 1973 e 1974 del 26 luglio 2005 e n. 2029 del 12 febbraio 2006, relativi ai sei candidati in questione, con cui essi hanno conseguito la nomina ad “Ispettore superiore” in epoca successiva alla data del 16 ottobre 2004, data di scadenza del bando, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;<br />
Visti <b>i motivi aggiunti</b>, notificati in data 21 marzo 2007 e depositati il successivo 28 marzo, proposti per l’annullamento dei provvedimenti assunti in autotutela dall’Amministrazione resistente, relativi all’ammissione “con riserva” dei candidati sig.ri Paradiso Vincenzo e Candido Pantaleo, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;<br />
Vista l’ordinanza n. 1245 del 15 marzo 2007;<br />
Visti le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 19 giugno 2007 il Primo Ref. Antonella MANGIA; uditi, altresì, i procuratori della parte come da verbale; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
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Fatto
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<p align=justify>
</b>Attraverso il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 31 ottobre 2006 all’Amministrazione e “<i>ad almeno ad alcuno</i>” tra i controinteressati, i ricorrenti contestano la legittimità del P.D.G. 6 febbraio 2006 di approvazione della graduatoria dei candidati al concorso interno, per titoli ed esame, per complessivi 36 posti per la nomina alla qualifica di vice commissario penitenziario nel ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31.5.2006, nonché del provvedimento di attivazione del corso di formazione avviato a seguito di detto P.D.G. e di tutti gli atti connessi e conseguenti all’atto impugnato.<br />
In particolare, espongono quanto segue:<br />
&#8211; l’art. 2 del bando di concorso prescriveva – quale requisito selettivo per l’ammissione – l’appartenenza al ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria con qualifica non inferiore ad ispettore superiore ovvero ad ispettore capo con anzianit<br />
&#8211; tale requisito doveva sussistere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e, quindi, al 16 ottobre 2004;<br />
&#8211; di aver partecipato al concorso, collocandosi in graduatoria rispettivamente ai posti nn. 51 e 47;<br />
&#8211; che nella stessa graduatoria venivano inseriti i sig.ri Taizzani, Sfera, Santoro, Giallanza, Torroni, De Michele e Spina rispettivamente ai posti nn. 3, 17, 31, 35, 41, 43 e 46 “<i>malgrado non possedessero alla data di scadenza del termine per la prese<br />
Avverso gli inserimenti in graduatoria ritenuti illegittimi e le consequenziali ammissioni al corso di formazione i ricorrenti deducono i seguenti motivi di impugnativa:<br />
<b>Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 2 e dell’art. 8 comma 4 del P.D.G. 3.5.2004 pubblicato nel B.U. del Ministero della Giustizia n. 17 del 15.09.2004, dell’art. 2 D.P.R. 9.05.1994 n. 487, dell’art. 3 L. 6.03.1992 n. 216, dell’art. 22 D.Lgs. 21.05.2000 n. 146, dell’art. 22 D.M. 6.04.2001 n. 236, dell’art. 12 L. 266/1999 in relazione agli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 146/2000.<br />
Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento, del difetto di istruttoria, mancata predeterminazione dei criteri di attribuzione dei benefici, sviamento di potere. </b>L’Amministrazione ha ammesso al concorso candidati privi dei requisiti richiesti. Ha, altresì, dato inizio al corso di formazione professionale prima della pubblicazione della graduatoria. <br />
Con atto depositato in data 18 novembre 2006 si è costituita l’Amministrazione intimata.<br />
Con memoria depositata in data 24 novembre 2006 si è costituito il sig. Domenico Giallanza, collocatosi al n. 35 della graduatoria,  eccependo la tardività del ricorso perché non notificato entro 60 giorni dal 18.07.2006 – data dell’avviso nella G.U. – e cioè entro il “<i>16.09.2006</i>”. Nel merito, ha opposto di aver conseguito la qualifica di ispettore superiore con decorrenza 1 gennaio 2003, in quanto vincitore del relativo concorso per 84 posti indetto con decreto del 3.12.2003.<br />
Con ordinanza n. 1300 del 28.11.2006 il Tribunale ha disposto incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione, la quale ha fornito parziale riscontro in data 1 dicembre 2006.<br />
Con ordinanza n. 1341 del 6 dicembre 2006 il Tribunale ha reiterato l’ordine l’istruttorio nonché disposto l’integrazione del contraddittorio, con connesso obbligo di depositare un apposito prospetto.<br />
All’incombente prescritto i ricorrenti hanno provveduto in data 13 dicembre 2006, così come risulta dalla documentazione depositata in data 18 dicembre 2006.<br />
In medesima data l’Amministrazione ha depositato documentazione e, in particolare, una nota in data 3 novembre 2006, nell’ambito della quale viene precisata la correttezza della procedura concorsuale espletata sulla base della decorrenza retroattiva all’1 gennaio 2003 del conferimento della qualifica di ispettore superiore ai sig.ri Taizzani, Sfera, Giallanza, Torroni, De Michele e Spina (così come risulta dal P.D.G. 1 febbraio 2006, prodotto in allegato).<br />
Per quanto attiene al sig. Santoro è precisato che: &#8211; tale candidato era stato escluso con P.D.G. 2.2.2005; &#8211; tale P.D.G. era stato oggetto di gravame con ricorso straordinario al Capo dello Stato; &#8211; atteso l’intervento del parere del C.d.S. in termini sfavorevoli al sig. Santoro, quest’ultimo è stato definitivamente escluso dal concorso e dalla graduatoria con provvedimento in data 21 giugno 2006; &#8211; con P.D.G. 22.6.2006 si è proceduto a rettificare il provvedimento di graduatoria del 6 febbraio 2006, con esclusione del sig. Santoro; &#8211; tale P.D.G. è stato oggetto di impugnativa con ricorso al Presidente della Repubblica ed al TAR, il quale ha ordinato la riammissione del sig. Santoro al corso di formazione con l’ordinanza n. 4176/2006.<br />
In ultimo, è rappresentato che altri tre candidati sono stati esclusi dalla graduatoria finale – i sig.ri Rivellini, Proietto Popolo e Venditti – ma poi ammessi con riserva al corso per effetto di ordinanze del Tribunale.<br />
Con ordinanza n. 1 del 2 gennaio 2007 il Tribunale ha sospeso la prosecuzione del corso di formazione e disposto, tra l’altro, l’inizio di un corso di formazione “<i>per quanti, pur avendo i requisiti di partecipazione al concorso, non hanno potuto prenderne parte assieme agli altri……”.<br />
</i>In riscontro al disposto del Tribunale, l’Amministrazione ha depositato documenti in data 9 gennaio 2007. <br />
Con atto depositato in data 10 gennaio 2007 si sono costituiti i sig.ri Ardolino Roberto, Atzeni Alessandro, Contu Maurizio, Di Gennaro Nicola, Fioretti Michele, Laurino Leo, Lista Aldo, Matano Mario, Molinaro Maria, Mosca Luigi, Rizzo Giuseppe, Santucci Giacomo, Somma Vito, Stella Gaetano, Trainito Carmelo, Vaddinelli Osvaldo, Veralli Silvio e Villano Antonio<b>.<br />
</b>Con atto depositato in data 16 gennaio 2007 si sono costituiti i sig.ri Candido Pantaleo e Reni Antonio, i quali – in quanto classificatisi al 42° e al 44° posto della graduatoria – hanno manifestato co-interesse alla conferma dell’esclusione dei candidati che li precedono ma opposizione all’annullamento dell’intera graduatoria nonché all’ammissione al corso di un numero di candidati superiore a 36. <br />
Sempre con atto depositato in data 16 gennaio 2007 si sono costituiti i sig.ri Cardarelli Mauro e Buffa Michele, esprimendosi nei medesimi termini dei sig.ri Pantaleo e Reni.<br />
Con atto depositato in data 19 gennaio 2007 si è costituito il sig. Rivellini Antonio.<br />
Con atto depositato in data 22 gennaio 2007 si è costituito il sig. Paradiso Vincenzo, dichiarando di far proprie le considerazioni di parte ricorrente.<br />
Con atto depositato in medesima data si è costituito il sig. Quattrocchi Andrea, il quale – dopo aver rappresentato di essersi classificato al 66° posto e di aver per questo chiesto l’ammissione con riserva al corso, ricevendo un generico riscontro negativo – ha chiesto al Tribunale di procedere all’ammissione al corso di “tutti i partecipanti aventi titolo” nonché di assumere ogni iniziativa volta a “depurare” il concorso da ogni irregolarità. In ultimo, ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati.<br />
Con atto depositato in data 23 gennaio 2007 si sono costituiti i sig.ri Manbuca Michele e Manis Mario, aderendo alle “<i>domande tutte proposte dai ricorrenti</i>”. <br />
Alla camera di consiglio del 23 gennaio 2007 sono stati depositati atti di intervento da parte dei sig.ri Maglione Pasquale e Lombardi Giovanni, privi delle prescritte notifiche.<br />
Con ordinanza n. 488 del 29 gennaio 2007 il Tribunale ha – dopo aver verificato la tempestività del ricorso e rilevato che gli atti di intervento in giudizio non risultano “notificati alla parte ricorrente” – ha reiterato l’ordine di depositare ben individuati verbali, afferenti, tra l’altro, alla valutazione dei requisiti di ammissione.<br />
In ottemperanza a tale incombente l’Amministrazione ha provveduto al deposito di documenti in data 7 febbraio 2007.<br />
Con atto depositato in data 9 febbraio 2007 si sono costituiti i sig.ri Quizi Daniele Walter e Calì Francesco Antonio, i quali – in quanto collocatisi in graduatoria ai nn. 45 e 49 – hanno manifestato cointeresse ad ottenere una pronuncia di esclusione dei candidati che li precedono in graduatoria, privi dei requisiti di ammissione.<br />
Con decreti cautelari provvisori n. 683 del 13.2.2007 e n. 696 del 15 febbraio 2007, in riscontro ad apposite istanze, sono stati ammessi con riserva al corso di formazione anche i sig.ri Reni, Quizi e Calì.<br />
Con atto depositato in data 20 febbraio 2007 si è costituito il sig. De Michele, il quale – dopo aver riferito di essersi collocato alla posizione n. 43 della graduatoria e di non aver ancora ricevuto la notifica dell’atto introduttivo, “pur essendo evocato in giudizio come controinteressato” &#8211;  ha addotto di avere conseguito la qualifica di Ispettore Superiore con decorrenza 1.1.2003 nonché chiesto l’immediata ammissione al corso di formazione.<br />
In medesima data si sono costituiti i sig.ri La Valle Claudio e Bastianelli Riccardo.<b><br />
</b>Con atti depositati in data 21 febbraio 2007 si sono costituiti il sig. Martucci Cesare ed il sig. Giacco Antonino.<br />
Con decreto cautelare provvisorio n. 875 del 22 febbraio 2007 è stato ammesso con riserva al corso di formazione il sig. De Michele. <br />
Con atto depositato in data 27 febbraio 2007 si sono costituiti i sig.ri Taizzani Fabrizio e Sfera Pellegrino.<br />
Con atto depositato in data 5 marzo 2007 si sono costituiti i sig.ri Masi Franco, Pier Luigi Vittorio, Tuzi Mario, Pace Angelo, Margani Gaetano Giovanni, Aloi Felice, Fusco Cataldo, Agnotti Arpaia Gustavo, Petrassi Maurizio e Netti Lorenzo.<br />
Alla camera di consiglio del 15 marzo 2007 è stato depositato l’atto di intervento del sig. Giuseppe Plano, non notificato.<br />
Con memorie depositate in data 18 dicembre 2006, 22 gennaio 2007 e 5 marzo 2007 i ricorrenti hanno ribadito le censure già sollevate nonché confutato le eccezioni formulate da parte di coloro che si sono costituiti per sostenere la piena legittimità della graduatoria e del successivo corso (afferenti la tardività del ricorso, la mancata impugnazione della documentazione depositata dall’Amministrazione l’1.12.2006, la carenza di interesse ed il conflitto di interessi che vedrebbe interessati gli stessi). I ricorrenti hanno contestato, ancora, la limitazione della partecipazione al corso a n.ro 36 posti e la mancata verifica con cadenza annuale al vigente organigramma del Dipartimento.<br />
In data 4 dicembre 2006, 22 gennaio 2007, 23 gennaio 2007, 9 febbraio 2007, 20 febbraio 2007, 27 febbraio 2007, 1-2-3-5 marzo 2007 e 27 marzo 2007 sono state depositate memorie dai vincitori e dagli idonei costituitisi in giudizio.<br />
Con ordinanza n. 1245 del 15 marzo 2007 il Tribunale ha respinto le istanze di revoca delle ordinanze collegiali nn. 1 del 2 gennaio 2007 e n. 488 del 28 gennaio 2007 (di cui alle memorie depositate in data 3 marzo 2007 dall’Avv. Castellucci e dall’Avv. Mari) nonché le istanze cautelari dei sig.ri De Michele, Quizi, Calì e Reni.<br />
Con ordinanze nn. 1463 e 1466 del 20 marzo 2007 il Consiglio di Stato – “<i>in riforma dell’ordinanza” </i>n. 1/2007<i> – </i>ha respinto l’istanza cautelare “<i>proposta in primo grado”.</i> <br />
In data 28 marzo 2007 i ricorrenti hanno depositato ricorso per motivi aggiunti proposti per l’annullamento delle note di ammissione con riserva dei candidati Taizzani, Sfera, Giallanza, Torroni, De Michele, Spina e dei decreti del Ministero della Giustizia nn. 1973 e 1974 del 26 luglio 2005 e n. 2029 del 12 febbraio 2006 con i quali i sei candidati in questione hanno conseguito la nomina ad ispettore superiore.<br />
A tal fine hanno dedotto il seguente motivo di impugnativa:<br />
<b>Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, del bando di concorso per il concorso a n. 36 posti di “<i>vice commissari penitenziari”</i>.</b> <br />
In medesima data hanno proposto ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento dei provvedimenti “<i>assunti in autotutela dall’Amministrazione resistente, relativi all’ammissione con riserva dei candidati Paradiso Vincenzo e Candido Pantaleo”</i>.<br />
Avverso detti atti hanno dedotto i seguenti motivi di impugnativa:<br />
<b>Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, del bando di concorso. Eccesso di potere (carenza dei presupposti, ingiustizia, contraddittorietà, violazione del principio del giusto procedimento). </b>In particolare, hanno dedotto l’acquiescenza alla graduatoria come situazione preclusiva all’ammissione al corso-concorso.<br />
Al riguardo hanno depositato memorie difensive in data 27 marzo 2007  e 7 giugno 2007 i sig.ri Sfera e Taizzani, rilevandone l’inammissibilità per tardività e per carenza di interesse.<br />
Con memoria depositata in data 27 marzo 2007 il sig. De Michele ha insistito sulla denuncia della mancata attivazione del procedimento di verifica delle vacanze organiche; in relazione ai motivi aggiunti, ne ha eccepito la tardività.<br />
Con memoria depositata in data 6 giugno 2007 i sig.ri Ardolino ed altri hanno insistito sulla tardività del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti nonché sulla carenza di interesse <br />
Con memoria depositata in data 8 giugno 2007 i ricorrenti hanno, tra l’altro, affermato l’interesse ad ottenere una modifica della graduatoria, al fine di ottenere “<i>una migliore collocazione</i>”.<br />
Ulteriori memorie risultano depositate in data 7 e 8 giugno 2007.<br />
Il ricorso è stato introitato per la decisione alla pubblica udienza del 19 giugno 2007. <br />
<b></p>
<p align=center>
Diritto
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. In via preliminare sussiste la necessità di valutare le eccezioni di irricevibilità per tardività e di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio che – come si è avuto modo di riscontrare – sono state sollevate in numerose memorie prodotte agli atti.<br />
L’eccezione di irricevibilità per tardività è infondata.<br />
Al riguardo, appare doveroso attribuire carattere dirimente alla previsione di cui all’art. 8, comma 4, del bando di concorso, indetto con P.D.G. 3 maggio 2004.<br />
Infatti, tale previsione prevede espressamente che dalla pubblicazione dell’avviso di pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale “<i>decorrerà il termine per le eventuali impugnative”</i>.<br />
Orbene, nel caso di specie l’avviso in Gazzetta ufficiale risale al 18 luglio 2006, mentre il ricorso è stato notificato il 31 ottobre 2006.<br />
Premessa l’indiscussa operatività del periodo di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale anche in relazione alla proposizione dei ricorsi giurisdizionali dinanzi al giudice amministrativo in ragione del disposto dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, il termine di 60 giorni prescritto dall’art. 21, comma 1, della legge n. 1034/1971 risulta rispettato.<br />
E’ noto che, attraverso la previsione di prescrizioni del tipo di quella in esame, le Amministrazioni perseguono la finalità di offrire indicazioni di carattere generale in ordine ai mezzi di reazione e, dunque, di fissare criteri “<i>general</i>i”, da opporre eventualmente a terzi in caso di inosservanza.<br />
Nel caso di specie, l’indicazione riportata nel bando – lex specialis del concorso – è stata osservata dai ricorrenti.<br />
Tanto appare sufficiente per ritenere il ricorso tempestivo.<br />
Al fine di evitare fraintendimenti, preme, ancora, precisare che non si intende così affermare che, nei casi in cui la piena conoscenza sia intervenuta in epoca anteriore, sia inibita l’impugnazione, bensì si intende evidenziare che in tali casi l’impugnazione immediata rappresenta una mera “<i>facoltà</i>” (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III, sent. 26 gennaio 2004, n. 711).<br />
In ogni caso, previsioni di tal genere ben possono giustificare la remissione in termini per errore scusabile perché, introducendo una specifica regolamentazione della decorrenza dei termini di impugnazione, apprestano circostanze oggettive idonee a provocare l’insorgenza di incertezze o, più propriamente, di convincimenti circa la correttezza dell’iniziativa concretamente intrapresa.<br />
Di più complessa soluzione appare l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, la cui disamina è limitata – al momento &#8211; all’impugnativa della graduatoria.<br />
Atteso che l’interesse perseguito deve essere individuato sulla base non solo del <i>petitum</i> ma anche della <i>causa petendi</i>, va preso atto che i ricorrenti non contestano la sussistenza di un vizio idoneo ad invalidare l’intero svolgimento del concorso, bensì si limitano a denunciare l’inserimento in graduatoria di ben individuati candidati, ritenuti privi dei requisiti richiesti dall’art. 2 del bando.<br />
Premesso, dunque, che l’interesse dei ricorrenti mira essenzialmente ad un annullamento in parte qua della graduatoria impugnata, in effetti sorge la necessità di valutare  l’effettivo ed attuale vantaggio conseguibile dai ricorrenti e se tale vantaggio valga a supportare il ricorso.    <br />
A tale fine è necessario premettere che i ricorrenti Carloni e Ruocco occupano rispettivamente il 46 posto ed il 50 posto della graduatoria – attesa l’intervenuta esclusione definitiva del sig. Santoro che occupava il posto n. 31.<br />
Considerato che – in definitiva – la pretesa esclusione dalla graduatoria interessa sei (6) candidati – e cioè i sig.ri Taizzani, Sfera, Giallanza, Torroni, De Michele e Spina (così come risulta anche dalla memoria dei ricorrenti depositata in ultimo e cioè in data 8 giugno 2007) &#8211;  e che i posti messi a concorso sono 36, appare evidente che i ricorrenti – in caso di buon esito del gravame proposto e tenendo conto anche del decesso del sig. Carletti, posizionatosi al posto n. 12 &#8211;  non rientrerebbero, comunque, nel novero dei vincitori, permanendo posizionati ai nn. 39 e 43 della graduatoria.<br />
In definitiva, idonei sono e idonei rimarrebbero.<br />
Nonostante tale realtà fattuale, il Collegio ritiene che l’interesse al ricorso sussista.<br />
Condividendo un orientamento giurisprudenziale ormai noto (cfr., tra le altre, TAR Campania, Napoli, sent. n. 683 del 17 gennaio 2006; TAR Umbria, sent. n. 238 del 24 marzo 1999; TAR Marche, sent. n. 667 del 22 ottobre 1993), osserva, infatti, che anche un semplice avanzamento in  graduatoria rappresenta un vantaggio, attesa l’impossibilità di escludere future riutilizzazioni della graduatoria stessa.<br />
In altri termini, il conseguimento di un vantaggio pratico e concreto sussiste e va identificato  con la migliore collocazione in graduatoria , la quale – ancorché non bastevole per rientrare nel numero dei vincitori &#8211;  pone i ricorrenti in una condizione comunque più utile rispetto alla precedente sia per il rilievo che la procedura di nomina a “<i>vice commissari penitenziari</i>” dei vincitori del concorso in questione non risulta ancora conclusa e, dunque, non è certo che coloro che risultano – al momento &#8211; vincitori copriranno effettivamente i posti messi a concorso, sia – più in generale – per la c.d. “ultrattività” della graduatoria concorsuale, prevista dall’art. 15, comma 7, del D.P.R. n. 487/1994, in virtù della quale non è possibile escludere il c.d. scorrimento della graduatoria nel caso in cui si rendano disponibili posti nell’arco di diciotto mesi dalla data di pubblicazione.<br />
Al fine di confutare la sussistenza dell’interesse al ricorso non appare, tra l’altro, invocabile il criterio inerente alla c.d. prova di resistenza (più volte richiamato dai vincitori, costituiti in giudizio, per contestare l’ammissibilità del ricorso introduttivo &#8211; vedasi, ad esempio, la memoria di Ardolino ed altri depositata in data 3 marzo 2007).<br />
In verità, la disamina delle varie ipotesi in cui lo stesso è stato riconosciuto operativo &#8211; concernenti essenzialmente la contestazione da parte del concorrente del punteggio conseguito e, quindi, la pretesa di quest’ultimo di un punteggio migliore (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. IV, sent. n. 8193 dell’11 dicembre 2003; TAR Lazio, Sez. III, sent. n. 4099 del 12 maggio 2003) – induce a rilevarne l’estraneità rispetto a quella in trattazione, afferente direttamente e specificatamente la posizione non dei ricorrenti ma di altri candidati (in particolare, i requisiti di ammissione di quest’ultimi).<br />
Ad ogni modo, l’applicazione di tale criterio al caso in esame non può condurre all’esclusione dell’interesse a far valere il motivo di ricorso formulato, atteso che l’accoglimento del motivo stesso non è privo di incidenza sul provvedimento finale, comportando per i ricorrenti i vantaggi sostanziali di cui già è stato dato atto.<br />
In conclusione, anche tale eccezione è infondata.<br />
Parti costituite in giudizio hanno, ancora, sostenuto l’inammissibilità del ricorso adducendo conflitto di interessi tra i ricorrenti.<br />
L’esposta eccezione non è meritevole di condivisione.<br />
Come emerge dalla documentazione agli atti, tale eccezione prende avvio dalla qualificazione di tutti gli idonei che precedono ogni singolo ricorrente – non direttamente interessati dall’impugnativa in questione &#8211; in termini di “<i>controinteressato”.<br />
</i>Al riguardo, forti sono le perplessità.<br />
Noto è il concetto di controinteressato. <br />
Ebbene, appare incomprensibile come possa essere qualificato tale un soggetto che, dall’eventuale accoglimento del ricorso in trattazione, riceve a sua volta il vantaggio di acquisire una posizione migliore in graduatoria, una posizione cioè “avanzata” rispetto a quella già posseduta.<br />
Ciò detto, diviene incomprensibile anche l’addotto conflitto di interesse tra i ricorrenti.<br />
I ricorrenti tendono, infatti, al medesimo risultato, tendono cioè ad assumere una diversa posizione in graduatoria in virtù dell’annullamento di quest’ultima nella parte in cui contempla candidati privi dei requisiti di ammissione prescritti.<br />
In sintesi, ogni ricorrente mira ad assumere una migliore collocazione in graduatoria, senza che ciò avvenga a scapito dell’altro.<br />
Ne consegue che alcun dubbio può insorgere in ordine all’ammissibilità del ricorso sulla base di un preteso “<i>conflitto di interessi” </i>(cfr., tra le altre, TAR Sardegna, sent. n. 1356 dell’11 dicembre 2001).<br />
2. Nel merito, il ricorso introduttivo del presente giudizio è in parte fondato e in parte inammissibile.<br />
2.1. Come esposto nella narrativa che precede, i ricorrenti contestano, tra l’altro, la legittimità del P.D.G. 6 febbraio 2006 di approvazione della graduatoria dei candidati del concorso interno, per titoli ed esame, per complessivi 36 posti per la nomina alla qualifica di vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria.<br />
In particolare, denunciano l’inserimento illegittimo di alcuni candidati – i sig.ri Taizzani Fabrizio, Sfera Pellegrino, Santoro Donato, Giallanza Domenico, Torroni Antonio, De Michele Mario e Spina Pasquale – perché “<i>privi dei requisiti richiesti alla data di scadenza del termine normativamente previsto per la presentazione delle domande di ammissione</i>”.<br />
Come già accennato in precedenza, il sig. Santoro Donato è stato definitivamente escluso dal concorso e dal corso con P.D.G. del 22 giugno 2006.<br />
Ciò detto, non può essere riscontrato interesse in capo ai ricorrenti ad ottenere l’annullamento della graduatoria anche in relazione alla posizione di detto concorrente, atteso che il nominativo dello stesso è da ritenere espunto dal provvedimento impugnato.<br />
In relazione agli altri candidati in contestazione, la denunciata censura è fondata.<br />
Al  riguardo rileva il comma 1 dell’art. 2 del bando di concorso di cui al P.D.G. 3 maggio 2004, il quale – tra i requisiti di ammissione – imponeva di “<i>appartenere al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore ad ispettore superiore ovvero ad ispettore capo con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica”</i>; rileva, altresì, il successivo comma 2, ai sensi del quale “<i>i suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione</i>”.<i> </i><br />
Premesso che dalla documentazione agli atti non emerge che i suddetti candidati fossero in possesso della qualifica di “<i>ispettore capo con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica”</i>, la questione si incentra sul possesso o meno della qualifica di “<i>ispettore superiore”.<br />
</i>L’Amministrazione intimata ed i soggetti interessati sostengono, infatti, la legittimità degli inserimenti nella graduatoria in contestazione adducendo che il conseguimento della nomina a ispettore superiore è avvenuto con decorrenza retroattiva  &#8211; e precisamente dall’1 gennaio 2003 – in virtù del buon esito della partecipazione al relativo concorso a 84 posti, “<i>attivato precedentemente al bando” </i>per la nomina alla qualifica di vice commissario.<i><br />
</i>In particolare, rilevano che: &#8211; il concorso per ispettore superiore è stato bandito con P.D.G. 4.12.2003, pubblicato nel B.U. n. 5 del 15 marzo 2004; &#8211; con P.D.G. 25.07.2005, poi rettificato dal P.D.G. 1.02.2006, è stata approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei; &#8211; con i PP.DD.GG. 26.07.2005 e 2.02.2006 i vincitori del concorso, tra i quali figurano i sig.ri Taizzani, Sfera, Giallanza, Torroni, De Michele e Spina sono stati nominati “<i>ispettore superiore</i>” con decorrenza 1 gennaio 2003.<br />
Stante la partecipazione al concorso per la nomina alla qualifica di ispettore superiore, i predetti candidati sono stati ammessi con riserva al concorso per la nomina alla qualifica di vice commissario; in ragione del buon esito del concorso, la riserva è stata, poi, sciolta a far data dal mese di luglio 2005.<br />
La ricostruzione di cui sopra – per quanto tenga conto di specifiche previsioni, incidenti sulla decorrenza della nomina ad ispettore superiore – non vale a giustificare l’ammissione al concorso per la nomina a vice commissario.<br />
Al riguardo la Sezione non ravvisa, infatti, motivi per discostarsi dall’orientamento già assunto con la precedente sentenza n. 3310 del 2007.<br />
Ciò premesso, non può che ribadire che, in virtù di un noto principio generale (finalizzato alla tutela della <i>par condicio</i> dei candidati, della certezza delle situazioni giuridiche nonché del buon andamento dell’Amministrazione, evidentemente pregiudicato se soggetto ad aleatorie revisioni procedimentali), i requisiti di partecipazione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio fissato per la presentazione delle domande, salvo beninteso l’ipotesi – diversa dal caso di specie – di un requisito posseduto alla scadenza del termine ma – senza colpa dell’interessato – non tempestivamente attestato (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. IV, sent. 28 febbraio 2005, n. 734).   <br />
Approvando la graduatoria in epigrafe con inclusi anche i nominativi dei suddetti candidati, l’Amministrazione ha, dunque, operato in difformità da questo principio.  <br />
Preso atto dell’evoluzione che sembra aver interessato i rilievi riportati nel ricorso introduttivo in ordine all’accertamento delle vacanze organiche, preme, ancora, segnalare che i posti messi a concorso sono espressamente previsti nel bando, il quale non è oggetto di alcuna impugnativa. <br />
In ragione di tale circostanza, non ricorrono i presupposti per sindacarne la legittimità.<br />
2.2. Nella parte in cui è impugnato il provvedimento di attivazione del corso di formazione “<i>avviato a seguito del P.D.G. 6 febbraio 2006”, </i>il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.<br />
In particolare, i ricorrenti si dolgono che “<i>l’Amministrazione aveva già provveduto a dare inizio al corso di formazione” </i>in data 8 maggio 2006 e, dunque, prima della pubblicazione della graduatoria.<br />
Atteso che, ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso, la frequentazione del corso era prevista esclusivamente per i vice commissari in prova, da identificare con i “<i>vincitori del concorso”</i>, il Collegio ravvisa carenza di interesse in capo ai ricorrenti a dolersi dei tempi di attivazione del corso di formazione perché gli stessi rivestono la posizione di meri idonei e tali rimangono anche in seguito all’annullamento parziale della graduatoria per illegittima ammissione dei candidati sopra indicati.<br />
In altre parole, non sussistono elementi per ritenere che la programmazione dei tempi di attivazione del corso di formazione possa incidere negativamente sulla posizione dei ricorrenti.<br />
Quest’ultimi rivestono la posizione di meri idonei nella graduatoria e, dunque, risultano esclusi dalla frequentazione del corso perché così prescritto da una specifica previsione del bando, non oggetto, tra l’altro, di impugnativa.<br />
Rilevato che dall’accoglimento dell’impugnativa in argomento i ricorrenti non potrebbero trarre alcun vantaggio pratico e concreto, è, pertanto, doveroso riconoscere l’insussistenza di interesse all’impugnativa de qua.<br />
In ogni caso, anche nel merito l’impugnativa in argomento è infondata, atteso che l’iniziativa assunta dall’Amministrazione non è in contrasto di alcuna previsione normativa e/o del bando né incide sulla <i>par condicio</i> dei candidati ovvero lede – di per sé – le posizioni sostanziali dei soggetti interessati. <br />
3. I ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti per l’annullamento delle note di ammissione con riserva riguardanti i soliti sei candidati, e cioè i sig.ri Taizzani, Sfera, Giallanza, Torroni, De Michele e Spina.<br />
Tali motivi aggiunti sono inammissibili in quanto proposti avverso atti endoprocedimentali o, comunque, meri atti presupposti, di per sé stessi inidonei a ledere la posizione dei ricorrenti.<br />
Appare, infatti, evidente che la lesione della posizione dei ricorrenti ovvero degli interessi sottesi di cui gli stessi sono titolari si realizza esclusivamente in seguito all’approvazione della graduatoria finale, riportante anche i nominativi dei predetti sei candidati in posizione avanzata.<br />
Nel caso di specie, il provvedimento effettivamente lesivo è, dunque, esclusivamente la graduatoria, perché soltanto con l’approvazione della graduatoria riceve lesione l’interesse dei ricorrenti a non vedersi sovrastati da candidati privi dei requisiti prescritti.<br />
Per quanto riguarda i decreti emessi dal Ministero della Giustizia nn. 1973 e 1974 del 26.7.2005 e n. 2029 del 12.2.2006, riguardanti la nomina ad “ispettore superiore” dei sei candidati in questione, va &#8211; del pari &#8211; riscontrata l’inammissibilità per carenza di connessione con l’oggetto del ricorso pendente tra le parti, atteso che non sussiste la prescritta inerenza al medesimo procedimento (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. IV, sent. n. 6463 del 31 ottobre 2006; TAR Campania, Napoli, Sez. I, sent. n. 3539 del 12 aprile 2006; TAR Lombardia, Sez. II, sent. n. 4678 del 18 novembre 2005).  <br />
4. Anche i motivi aggiunti proposti per l’annullamento dei provvedimenti assunti in autotutela dall’Amministrazione resistente, relativi all’ammissione “con riserva” dei candidati Paradiso e Candido, occupanti rispettivamente il 39° ed il 42° posto della graduatoria approvata con il P.D.G. 6 febbraio 2006, sono inammissibili per carenza di interesse.<br />
Preso atto che l’adozione di tali iniziative risulta dalla nota depositata dall’Amministrazione in data 7 febbraio 2007, nella quale si dà evidenza dell’ammissione con riserva e “<i>in via esclusivamente cautelare”</i> dei suddetti candidati al “<i>corso di formazione suppletivo di recupero”, </i> l’interesse non sussiste in quanto:<br />
&#8211;	tali provvedimenti – meramente interinali &#8211; non  incidono in alcun modo sulla graduatoria, riguardando esclusivamente la partecipazione al corso di formazione in parola;<br />	<br />
&#8211;	al momento dell’adozione di tali provvedimenti anche i ricorrenti erano ammessi al corso di formazione di cui trattasi, sicché l’ulteriore partecipazione al corso di ulteriori candidati non poteva in alcun  modo determinare nei confronti dei medesimi ricorrenti effetti sfavorevoli.<br />	<br />
Di seguito a tali rilievi ma non per questo meno importante, va, ancora, evidenziato che l’ammissione in questione attiene al “<i>corso di formazione suppletivo di recupero”.<br />
</i>Orbene, tale corso è stato disposto in esecuzione dell’ordinanza di questo Tribunale n. 1 del 2007 ma quest’ultima risulta riformata dalle ordinanze del Consiglio di Stato nn. 1463 e 1466 del 2007 (le quali hanno respinto – come noto – le ordinanze cautelari proposte in primo grado).<br />
In considerazione degli effetti di tali riforma, non può essere ignorato che, in relazione al corso di formazione in trattazione, sono derivate indiscutibili conseguenze caducatorie.<br />
Ciò detto, si può, pertanto, affermare che, alla data di proposizione dei motivi aggiunti in trattazione, non sussisteva interesse in capo ai ricorrenti; a maggior ragione tale interesse non sussiste all’attualità, atteso che il corso di formazione suppletivo di recupero – ai quali i sig.ri Paradiso e Candido  sono stati ammessi – trovava origine esclusivamente nel disposto dell’ordinanza n. 1/2007 di questo Tribunale, venuto meno per effetto delle ordinanze nn. 1463 e 1466 di cui sopra.<br />
5. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso introduttivo del presente giudizio è in parte inammissibile ed in parte fondato; i ricorsi per motivi aggiunti sono inammissibili.<br />
Attesa la complessità che la vicenda ha progressivamente assunto, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I quater, dichiara il ricorso n. 10172/2006 in parte inammissibile ed in parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla il P.D.G. in data 6 febbraio 2006 di approvazione della graduatoria dei candidati del concorso interno, per titoli ed esame, per complessivi 36 posti per la nomina alla qualifica di vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria nella parte in cui contempla i nominativi dei sig.ri Taizzani Sergio, Sfera Pellegrino, Giallanza Domenico, Torroni Antonio, De Michele Mario e Spina Pasquale; dichiara inammissibili i motivi aggiunti proposti avverso le note di ammissione con riserva relative ai suddetti candidati ed i decreti con i quali i candidati in questione hanno conseguito la nomina ad “ispettore superiore”; dichiara inammissibili i motivi aggiunti proposti avverso i provvedimenti assunti in autotutela, relativi all’ammissione con riserva dei candidati Paradiso Vincenzo e Candido Pantaleo al corso di formazione suppletivo di recupero.<br />
Compensa le spese di giudizio fra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2007, con l’intervento dei seguenti Signori:</p>
<p>Dr. Giancarlo LUTTAZI – Presidente<br />
Dr.ssa Silvia MARTINO &#8211; Consigliere<br />
Dr.ssa Antonella MANGIA– Primo Ref.- Relatore – Estensore</p>
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