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	<title>3/1/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3/1/2014 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 3/1/2014 n.15</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-3-1-2014-n-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-3-1-2014-n-15/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 3/1/2014 n.15</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. M. Perrelli F. F. e F. R. (avv. M. Rampini) c/ il Comune di Perugia (avv.ti R. Martinelli e L. Zetti) Concorsi pubblici – Requisiti del concorso – Titoli di studio – Ingegneria civile – Equipollenza con la laurea in ingegneria per l’ambiente e il territorio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-3-1-2014-n-15/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 3/1/2014 n.15</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-3-1-2014-n-15/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 3/1/2014 n.15</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. M. Perrelli<br /> F. F. e F. R. (avv. M. Rampini) c/ il Comune di Perugia (avv.ti R. Martinelli e L. Zetti)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Requisiti del concorso – Titoli di studio – Ingegneria civile – Equipollenza con la laurea in ingegneria per l’ambiente e il territorio – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La laurea specialistica (nel nuovo ordinamento universitario) o il diploma di laurea (nel previgente ordinamento universitario) in &#8221; ingegneria civile&#8221; non è equipollente a quella in &#8220;ingegneria per l&#8217;ambiente e il territorio&#8221; in relazione all&#8217;accesso ai pubblici concorsi</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 168 del 2011, proposto da F. F. e F. R., rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Mario Rampini, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, piazza Piccinino n.9; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il Comune di Perugia, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Rossana Martinelli e Luca Zetti, con domicilio eletto presso la prima in Perugia, corso Vannucci, 39; <br />
per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; della determina dirigenziale – Rep. U.O. Risorse Umane e Organizzative – n. 571 del 21.12.2010 nella parte in cui ha disposto l’esclusione dal concorso delle ricorrenti in quanto ritenute non in possesso del diploma di laurea in Ingegneria per l’ambient<br />
<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune del Perugia;<br />
Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 novembre 2013 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Le ricorrenti traspongono in sede giudiziale il ricorso proposto al Capo dello Stato con atto notificato in data 18.2.2011, a seguito dell’atto di opposizione <i>ex </i>art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 proposto dal Comune di Perugia e notificato il 29.3.2011.<br />
2. Entrambe le ricorrenti, laureate in ingegneria civile e abilitate all’esercizio della professione di ingegnere nel settore civile e ambientale industriale dell’informazione, hanno partecipato alla procedura di selezione per esami, indetta dal Comune di Perugia per la copertura di n. 2 posti di funzionario tecnico – cat. D3, risultando idonee in quanto classificate al quarto e quinto posto della graduatoria, approvata con determina dirigenziale n. 571 del 21.12.2010.<br />
3. Con nota del 24.12.2010 il Comune di Perugia ha comunicato alle ricorrenti la loro esclusione dalla graduatoria finale in quanto, all’esito della verifica dei requisiti previsti dal bando, il titolo di studio in loro possesso non è stato ritenuto equipollente, né equiparabile al diploma di laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. <br />
4. Le ricorrenti impugnano la determina di esclusione dalla graduatoria definitiva per violazione di legge (art. 3 della legge n. 241/1990) ed eccesso di potere sotto molteplici profili, chiedendone l’annullamento nei limiti di loro interesse.<br />
5. Il Comune di Perugia, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del gravame.<br />
6. Alla pubblica udienza del 6.11.2013 la causa è stata trattenuta in decisione. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>7. Il ricorso è infondato e va respinto.<br />
8. Secondo la prospettazione delle ricorrenti dall’esame comparato delle attività formative previste per le due classi di laurea (ingegneria civile e ingegneria per l’ambiente e il territorio), individuabili in base al D.M. del 16.3.2007, emerge che i settori disciplinari di “scienza delle costruzioni”, “tecnica delle costruzioni” e “trasporti” sono comuni ad entrambi i corsi di laurea, mentre solo per il corso in ingegneria civile è previsto il settore “strade, ferrovie e aeroporti” con la conseguente attinenza del titolo di studio in loro possesso al programma e alle prove d’esame del concorso bandito dal Comune di Perugia per la copertura di due posti di funzionario tecnico cat. D3. <br />
Ne discenderebbe l’uso irragionevole ed erroneo della discrezionalità amministrativa da parte della P.A. procedente che avrebbe dovuto considerare i due titoli di studio – laurea in ingegneria civile e laurea in ingegneria per l’ambiente e il territorio – equipollenti in relazione alla professionalità richiesta per l’espletamento della funzione. <br />
9. Il Collegio ritiene, quindi, che sia dirimente ai fini della decisione della presente controversia stabilire se la laurea specialistica (nel nuovo ordinamento universitario) o il diploma di laurea (nel previgente ordinamento universitario) in &#8221; ingegneria civile&#8221; sia equipollente a quella in &#8221; ingegneria per l&#8217;ambiente e il territorio&#8221; in relazione all&#8217;accesso ai pubblici concorsi.<br />
9.1. La tesi propugnata dalle ricorrenti secondo cui il titolo di laurea in &#8221; ingegneria civile&#8221;, ancorché non menzionato dal bando di concorso, può ritenersi equipollente ai titoli puntualmente individuati da quest&#8217;ultimo non può trovare accoglimento, anche alla luce dei seguenti consolidati principi elaborati dal Consiglio di Stato.<br />
9.2. Il Consiglio di Stato, in molteplici e anche recenti pronunce, ha affermato che: a) l&#8217; equipollenza fra titoli di studio ai fini della partecipazione a pubblici concorsi può essere stabilita dalle norme, primarie o secondarie, ma non dall&#8217;amministrazione o dal giudice; b) se un bando richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l&#8217;ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l&#8217; equipollenza non sia stabilita da una norma di legge, e, coerentemente è illegittima la clausola del bando che disponga l&#8217; equipollenza fra titoli di studio in assenza di una norma di legge che fissi i contenuti e la durata dei corsi di studio in relazione alle distinte finalità formative perseguite, onde scongiurare il rischio di valutazioni casistiche rimesse alle singole amministrazioni; c) l&#8217;art. 9, comma 6, della legge n. 341/1990 prevede che il giudizio di equipollenza tra i titoli di studio ai fini dell&#8217;ammissione ai pubblici concorsi appartiene esclusivamente al legislatore e, dunque, l&#8217;unico parametro cui fare riferimento è quello fissato dalla legge e dall&#8217;ordinamento della pubblica istruzione, secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica; d) ove il bando ammetta come requisito di ammissione un determinato diploma di laurea, o titolo equipollente <i>tout-court</i>, l&#8217;amministrazione potrà procedere ad una valutazione di equipollenza sostanziale (cfr. Cons. Stato, V, 6.12.2012, n. 6260; Cons. Stato, VI, 3.5.2010, n. 2494; Cons. Stato, V, 19.8.2009, n. 4994).<br />
9.3. Ciò premesso, osserva il Collegio, condividendo quanto affermato dalla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 6260 del 6.12.2012 concernente proprio l’equiparazione dei due titoli di studio oggetto di controversia, che nel sistema ante-riforma (cfr. D.M. n. 509/1999) il corso di laurea quinquennale in &#8221; ingegneria per l&#8217;ambiente e il territorio&#8221; mira ad una formazione differenziata rispetto a quella del corso di laurea in &#8221; ingegneria civile&#8221;. Il primo, infatti, fornisce specifiche competenze di natura geologica, chimica ambientale e tecnologica su processi, macchine e tecniche di scavo ed intervento sul territorio, nonché conoscenze ed esperienze sulle tecniche di misura di parametri geologici ed ambientali, attribuendo al laureato specifiche competenze in materia di progettazione di un sistema complesso, costituito dall&#8217;opera e dalla sua interazione con l&#8217;ambiente circostante; la laurea in ingegneria civile è, invece, focalizzata sulla singola opera, in modo da risolvere le problematiche connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di edifici civili ed industriali, nonché di infrastrutture (ponti, strade, gallerie, ecc.) che rispondano alle esigenze di trasformazione e sviluppo della società.<br />
9.3.1. Peraltro, non è dato rinvenire alcuna norma che abbia equiparato il corso di laurea in &#8221; ingegneria civile&#8221; a quello in &#8221; ingegneria per l&#8217;ambiente e il territorio&#8221; e, del resto, la laurea specialistica in &#8221; ingegneria per l&#8217;ambiente o il territorio&#8221;, classificata in classe 38/S, si è aggiunta, e non ha sostituito il già esistente corso di laurea in &#8221; ingegneria ambientale&#8221;, di durata quinquennale, istituito con D.P.R. 20 maggio 1989.<br />
9.3.2. Ne discende che per il periodo precedente alla riforma il corso di laurea in &#8221; ingegneria civile&#8221; non può essere considerato un percorso di formazione onnicomprensivo idoneo a recepire la preparazione e le competenze specifiche, successivamente andate a confluire nei singoli corsi di laurea specialistici e nelle c.d &#8220;lauree magistrali&#8221;.<br />
9.4. Né a diverse conclusioni si perviene in relazione ai titoli di studio conseguibili a conclusione dei corsi di studio in ingegneria nel sistema post &#8211; riforma (successivamente, cioè al D.M. n. 509/) 9.4.1. Invero il D.M. 5 maggio 2004 ha stabilito la sola equipollenza, da un lato, fra il diploma di laurea in &#8221; ingegneria civile&#8221; e la laurea specialistica appartenente alla classe 28/S (ovvero quella in &#8221; ingegneria civile&#8221;) e, dall’altro, il diploma di laurea in &#8221; ingegneria per l&#8217;ambiente e il territorio&#8221; e la classe delle lauree di livello specialistico 38/S, ovvero la laurea specialistica in &#8221; ingegneria per l&#8217;ambiente e il territorio&#8221;.<br />
9.4.2. E’, infine, irrilevante l&#8217;equiparazione dei due corsi di laurea effettuata con D.M. 4 agosto 2000 in quanto valida solo con riferimento ai due corsi di laurea (ora divenuti triennali) nella medesima classe e giustificata in virtù della contemporanea introduzione di corsi di laurea specialistici, di durata biennale, da frequentare successivamente, atti a consentire agli studenti già laureati l&#8217;acquisizione di ulteriori e specifiche competenze (che nel sistema previgente potevano essere ottenuti &#8211; seppur a un livello &#8220;inferiore&#8221;- mediante la frequenza dei due diversi corsi di &#8221; ingegneria civile e ingegneria per l&#8217;ambiente e il territorio&#8221; ciascuno caratterizzato da proprie peculiarità).<br />
9.5. Infine, come si evince dal combinato disposto degli artt. 2, 7 e 47 del D.P.R. n. 328 del 2001, per l&#8217;iscrizione alla sezione A degli Albi degli ingegneri è necessario superare specifico esame di Stato cui si accede solo dopo aver conseguito il titolo di laurea specialistica e per l&#8217;ammissione all&#8217;esame di Stato, i titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello hanno identico valore se appartenenti alla medesima classe. Ne discende, dunque, che le classi 28/S &#8211; ingegneria civile &#8211; e 38/S &#8211; ingegneria per l&#8217;ambiente e per il territorio &#8211; sono diverse e sono accomunate nel superiore settore A) &#8220;civile e ambientale&#8221; (unitamente alla classe 4/S &#8211; architettura e ingegneria edile), ai soli fini dell&#8217;ammissione all&#8217;esame di Stato, e non anche ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi.<br />
10. Alla luce delle suesposte considerazioni deve, pertanto, essere riaffermata la legittimità dell’azione amministrativa anche sul piano istruttorio, in considerazione del ruolo di integrazione del bando del tutto marginale riconosciuto alla P.A. in materia di equipollenza dei titoli di studio e del corretto uso fattone nella fattispecie in esame, e disattesi tutti i motivi di censura, il ricorso deve essere respinto.<br />
11. Sussistono giustificati motivi, in considerazione della natura della controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />
Stefano Fantini, Consigliere<br />
Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/01/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-3-1-2014-n-15/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 3/1/2014 n.15</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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