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	<title>3/1/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3/1/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/1/2013 n.16</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-1-2013-n-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-1-2013-n-16/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-1-2013-n-16/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/1/2013 n.16</a></p>
<p>Pres. Tosti – Est. Polidori Profit N.G. s.r.l. (Avv.ti M. I. Leonardo, C. Romanelli) c/ Roma Capitale (Avv. Comunale) sulla nullità della clausola del bando che prevede a pena di esclusione la presentazione della cauzione provvisoria 1. Contratti della P.A. – Gara – Art. 75 D.lgs. 163/2006 – Cauzione provvisoria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-1-2013-n-16/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/1/2013 n.16</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-1-2013-n-16/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/1/2013 n.16</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti – Est. Polidori<br /> Profit N.G. s.r.l. (Avv.ti M. I. Leonardo, C. Romanelli) c/  Roma Capitale (Avv. Comunale)</span></p>
<hr />
<p>sulla nullità della clausola del bando che prevede a pena di esclusione la presentazione della cauzione provvisoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Art. 75 D.lgs. 163/2006 – Cauzione provvisoria – Omessa presentazione &#8211; Sanzione di inammissibilità – Inconfigurabilità – Cauzione definitiva – A pena di esclusione 	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Cauzione provvisoria – Clausola del bando &#8211; A pena di esclusione – Nullità – Ragioni – Tassatività cause di esclusione – Applicabilità – Regolarità sanabile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 75 d.lgs. 163/2006 prevede l’obbligo di corredare l’offerta di una garanzia pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, tuttavia tale disposizione non prevede alcuna sanzione di inammissibilità dell’offerta o di esclusione del concorrente per l’ipotesi in cui la garanzia non venga prestata, contrariamente  a quanto dispone l’ottavo comma dello stesso articolo 75, che prevede espressamente che l’offerta sia corredata “a pena di esclusione” da una garanzia per l’esecuzione del contratto, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale qualora l’offerente risultasse affidatario.	</p>
<p>2. E’ nulla la clausola del bando ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici, nella parte in cui prevede quale causa di esclusione dalla gara la mancata allegazione della polizza fideiussoria di cui all’art. 75, comma 1,  in quanto trattasi di fattispecie che la legge considera come una mera irregolarità sanabile ai sensi dell’art. 46, comma 1, del codice dei contratti pubblici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10652 del 2012, proposto dalla società Profit N.G. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con le società Pol. Dil. a r.l., ASD Nuova Rugby Roma e ASD All. Volley (mandanti), rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Ida Leonardo e Chiara Romanelli, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Principessa Clotilde n. 2, presso lo studio dell’avvocato Maria Ida Leonardo; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Roma Capitale, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avvocato Graziosi dell’Avvocatura comunale, con il quale è domiciliato per legge in Roma, via Tempio di Giove n. 21; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dei seguenti atti: a) provvedimento di esclusione dalla gara “per il ripristino funzionale, ampliamento e gestione dell’impianto sportivo denominato Tre Fontane Esedra Destra &#8211; area Rugby di cui alla determinazione dirigenziale n. 305 del 28 giugno 2012”, assunto nel corso della seduta pubblica del 26 novembre 2012; b) nota prot. n. 7799 del 29 novembre 2012 con la quale è stata comunicata l’esclusione dalla gara; c) tutti i verbali delle sedute della commissione di gara, ivi compreso quello della seduta del 26 novembre 2012; ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il bando di gara, con particolare riferimento alla clausola che regolamenta la presentazione della polizza fideiussoria;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>CONSIDERATO che dall’esame dell’impugnata nota del 29 novembre 2012 si evince che il costituendo raggruppamento temporaneo è stato escluso «per inidoneità/irregolarità della documentazione amministrativa, in quanto la copia della cauzione prodotta è carente degli elementi essenziali per renderla conforme alla richiesta del bando, laddove innanzi tutto non era evincibile alcuna sottoscrizione tanto, in particolare, dell’Istituto cauzionante, quanto del partecipante alla gara. Tale prescrizione andava osservata contestualmente alla presentazione della domanda. A fronte di quanto sopra non è stato possibile acquisire la nuova documentazione proposta, ancorché addotta in gara, quale conferma della sussistenza dell’indefettibile adempimento»;<br />	<br />
CONSIDERATO che avverso i provvedimenti impugnati la società ricorrente deduce i seguenti motivi:<br />	<br />
I) <i>violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 97 cost.; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 46 e 75 del d.lgs. n. 163/2006; violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge 241/1990; violazione dei principi di trasparenza, del favor partecipationis, di buon andamento; eccesso di potere per sproporzione, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, perplessità, sviamento</i>. La società ricorrente riferisce innanzi tutto che: a) ha presentato nella busta relativa alla documentazione amministrativa l’atto di fideiussione n. OL601110211010 rilasciato, in data 10 settembre 2012, in favore di Roma Capitale, dalla Finworld Spa, per un importo pari ad euro 42.255,00; b) nel corso della seduta del 26 novembre 2012, l’Amministrazione ha riscontrato l’incompletezza della polizza fideiussoria e, in particolare, la mancanza della seconda pagina contenente la firma dell’istituto garante, evidentemente dovuta ad un mero errore materiale da parte della stessa ricorrente nella predisposizione della busta relativa alla documentazione amministrativa; c) nella medesima seduta il rappresentante legale della ricorrente ha esibito alla Commissione di gara la polizza fideiussoria rilasciata dalla Finworld Spa completa della suddetta seconda pagina e dunque della sottoscrizione del fideiussore; d) la Commissione di gara &#8211; pur avendo verificato sia l’esatta corrispondenza del numero della polizza con quella esibita dal rappresentante legale della ricorrente, sia l’esistenza della sottoscrizione &#8211; non ha consentito la produzione del documento completo. Poste tali premesse, l’impugnato provvedimento di esclusione è illegittimo perché la polizza fideiussoria esiste ed è provvista di tutti gli elementi essenziali previsti dalla disciplina generale e di gara, sicché l’Amministrazione, invece di disporre l’esclusione, avrebbe dovuto attivare il c.d. potere di soccorso, previsto dall’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, e consentire la regolarizzazione della polizza stessa.<br />	<br />
II) <i>violazione e/o falsa applicazione degli artt. 46, comma 1-bis, e 75 del d.lgs. n. 163/2006; eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento</i>. La società ricorrente sostiene che l’impugnato provvedimento di esclusione è illegittimo anche per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 46, comma 1-<i>bis</i>, del d.lgs. n. 163/2006, perché, secondo la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, 1° febbraio 2012, n. 493), l’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 non prevede la mancata presentazione della garanzia a corredo dell’offerta quale causa di esclusione dalla gara e, quindi, «il delineato indirizzo giurisprudenziale elimina in radice ogni perplessità, anche in relazione ad una eventuale interpretazione estensiva del bando, ove si prevede l’esclusione in mancanza di fideiussione, prescrizione che in questa sede si impugna in via subordinata … per nullità»;<br />	<br />
CONSIDERATO che i suesposti motivi possono essere trattati congiuntamente e risultano fondati alla luce delle seguenti considerazioni: A) l’art. 46, comma 1-<i>bis</i>, del codice dei contratti pubblici, introdotto dall’art. 4, comma 2, lettera d), del decreto legge n. 70/2011, prevede la tassatività delle cause di esclusione dalla procedura di affidamento del contratto di appalto, disponendo come segue: “la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle”; B) l’art. 75 del codice dei contratti pubblici prevede &#8211; ai commi da 1 a 6 &#8211; l’obbligo di corredare l’offerta di una garanzia pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, a garanzia della serietà dell’impegno di sottoscrivere il contratto e quale liquidazione preventiva e forfettaria del danno in caso di mancata stipula per fatto dell’affidatario; tuttavia tale disposizione non prevede alcuna sanzione di inammissibilità dell’offerta o di esclusione del concorrente per l’ipotesi in cui la garanzia non venga prestata, mentre l’ottavo comma dello stesso articolo 75, prevede espressamente “a pena di esclusione” che l’offerta sia corredata altresì dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’articolo 113 (ossia la garanzia per l’esecuzione del contratto, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale), qualora l’offerente risultasse affidatario; C) prima della novella del 2011, con la quale è stato introdotto il comma 1-bis nell’art. 46 del codice dei contratti pubblici, la prevalente giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3746) riteneva che la cauzione provvisoria, assolvendo la funzione di garantire la serietà dell’offerta, costituisse parte integrante dell’offerta stessa e non elemento di corredo, sicché la mancata produzione della garanzia giustificava l’esclusione dalla gara; D) a seguito della novella del 2011 la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, 1° febbraio 2012, n. 493) ha chiarito che la disposizione dell’art. 46, comma 1-<i>bis</i>, del codice dei contratti pubblici impone una diversa interpretazione dell’art. 75, che valorizza la diversa formulazione letterale del comma 6, in relazione al comma 8, e rende evidente «l’intento di ritenere sanabile o regolarizzabile la mancata prestazione della cauzione provvisoria, al contrario della cauzione definitiva, che garantisce l’impegno più consistente della corretta esecuzione del contratto e giustifica l’esclusione dalla gara»; E) alla luce di tale condivisibile opzione ermeneutica, non risulta condivisibile la tesi sostenuta dall’A.V.C.P. nella determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, recante “Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-<i>bis</i>, del codice dei contratti pubblici” (che comunque non vincola questo Tribunale, tanto più se si considera che non è richiamata nel bando, essendo successiva alla pubblicazione dello stesso), secondo la quale costituiscono cause di esclusione tanto la mancata presentazione della cauzione provvisoria, quanto la mancata sottoscrizione da parte del garante, perché tale tesi risulta in contrasto con la <i>ratio</i> della novella del 2011, evidentemente tesa a limitare le cause di esclusione dalle gare ed a favorire, in ossequio al principio del <i>favor partecipationis</i>, la regolarizzazione delle domande e delle offerte che siano prive dei requisiti richiesti dalla legge o dal bando; F) deve quindi ritenersi che il bando relativo alla gara di cui trattasi sia nullo, ai sensi dell’art. 46, comma 1-<i>bis</i>, del codice dei contratti pubblici, nella parte in cui prevede quale causa di esclusione dalla gara la mancata allegazione della polizza fideiussoria di cui all’art. 75, comma 1, del medesimo codice, e che il provvedimento di esclusione della ricorrente sia illegittimo, perché adottato con riferimento ad una fattispecie che la legge considera come una mera irregolarità sanabile ai sensi dell’art. 46, comma 1, del codice dei contratti pubblici;<br />	<br />
CONSIDERATO che, stante quanto precede, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, si deve dichiarare la nullità del bando nella parte in cui prevede quale causa di esclusione dalla gara la mancata allegazione della polizza fideiussoria di cui all’art. 75, comma 1, del codice dei contratti pubblici e si deve disporre l’annullamento del provvedimento di esclusione della società ricorrente;<br />	<br />
CONSIDERATO che, in applicazione della regola della soccombenza, le spese relative al presente giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso 10652/2012, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara la nullità del bando di nella parte in cui prevede quale causa di esclusione dalla gara la mancata allegazione della polizza fideiussoria di cui all’art. 75, comma 1, del codice dei contratti pubblici ed annulla il provvedimento di esclusione della società ricorrente.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si quantificano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere<br />	<br />
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/01/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-1-2013-n-16/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/1/2013 n.16</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/1/2013 n.8</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-3-1-2013-n-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-3-1-2013-n-8/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/1/2013 n.8</a></p>
<p>L. Costantini – Presidente, S. De Mattia – Estensore sull&#8217;estensibilità del divieto espresso di rinnovo tacito dei contratti della p.a. aventi ad oggetto servizi, lavori e forniture, anche alle concessioni di servizi pubblici Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Art.57 comma 7, d.lg. n.163 del 2006 – Rinnovo tacito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-3-1-2013-n-8/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/1/2013 n.8</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-3-1-2013-n-8/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/1/2013 n.8</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Costantini – Presidente, S. De Mattia – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;estensibilità del divieto espresso di rinnovo tacito dei contratti della p.a. aventi ad oggetto servizi, lavori e forniture, anche alle concessioni di servizi pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Art.57 comma 7, d.lg. n.163 del 2006 – Rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto servizi, lavori e forniture – Divieto espresso – E’ estensibile anche alle concessioni di servizi pubblici</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 57 comma 7, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, contiene il divieto espresso di rinnovo tacito dei contratti della p.a. aventi ad oggetto servizi, lavori e forniture, finalizzato ad evitare che l’affidamento di un dato contratto sia sottratto al confronto concorrenziale tra gli operatori del relativo settore economico; esso rappresenta un principio di carattere generale, attuativo di un vincolo comunitario discendente dal trattato CE che, in quanto tale, opera per la generalità dei contratti pubblici ed è estensibile anche alle concessioni di servizi pubblici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Seconda</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 329 del 2011, proposto da:<br />
Laboratorio Odontotecnico di Oronzo Papa, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Enrico Maria Boccuni, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR in Lecce, via F. Rubichi, 23; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Azienda Sanitaria Locale di Taranto, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco Caricato, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Stefanizzo in Lecce, via G.A. Ferrari, 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 10.01.2011, con la quale veniva aggiudicata la procedura per l&#8217;acquisizione del prezzo per la fornitura di protesi mobili dentarie a categorie svantaggiate e non abbienti dell&#8217;ASL di Taranto, comunicata con lettera R.R. del 10.02.2011 al Consorzio Projet Quality con sede in Roma alla Via Melissa n.14, che aveva proposto l&#8217;offerta economica complessiva più bassa, con una percentuale di sconto sul prezzo a base d&#8217;asta pari al 16 % , nonchè per l&#8217;annullamento di tutti gli atti precedenti e successivi connessi con quello impugnato.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2012 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti gli avv.ti E. M. Boccuni e A. Vantaggiato, quest&#8217;ultimo in sostituzione dell&#8217;avv. F. Caricato;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con il ricorso in epigrafe il Laboratorio ricorrente, già titolare di una convenzione con l’ASL di Taranto per l’erogazione di protesi dentarie ed apparecchi ortodontotecnici, chiede l’annullamento della deliberazione del Commissario Straordinario della predetta ASL n. 17 del 10.1.2011 (e di tutti gli atti connessi), con la quale è stata disposta l’aggiudicazione, in favore del Consorzio Project Quality, della procedura per l’acquisizione del prezzo relativo alla fornitura di protesi mobili dentarie a categorie svantaggiate e non abbienti; con nota prot. n. 2798 del 9.6.2010 l’Azienda sanitaria ha predisposto la richiesta di acquisizione dei prezzi, alla quale hanno risposto solo due ditte concorrenti, l’odierno ricorrente ed il Consorzio aggiudicatario.<br />	<br />
A sostegno del gravame il ricorrente deduce i seguenti motivi di illegittimità:<br />	<br />
&#8211; nullità delle operazioni di gara, data la vigenza della convenzione stipulata tra l’ASL di Taranto ed il laboratorio ricorrente sin dal 1989, in virtù della quale, i prezzi da esso praticati per il materiale fornito erano di gran lunga più bassi sia ris<br />
&#8211; illegittimità della procedura di gara per violazione delle regole imposte dal bando sulla segretezza delle offerte; le domande, infatti, dovevano pervenire in un’unica busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura, mentre risulta (cfr. verbale n. 1) che<br />
&#8211; in ogni caso, sostiene il ricorrente che l’aggiudicatario avrebbe offerto i materiali a costi più elevati, sicchè l’offerta economica di entrambi non sarebbe stata correttamente valutata.<br />	<br />
Con atto depositato in data 14.3.2011 si è costituita in giudizio l’ASL intimata eccependo, in primo luogo, la nullità della convenzione, sia perché la sua stipula è avvenuta senza il rispetto delle forme prescritte per i contratti pubblici, sia per il divieto di rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, di cui all’art. 57, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, con la conseguenza che l’ASL non può ritenersi vincolata agli obblighi negoziali precedentemente assunti in violazione delle citate norme imperative.<br />	<br />
Quanto al primo motivo di ricorso, la difesa della resistente ne eccepisce l’inammissibilità per mancata impugnazione della nota prot. 2798 del 9.6.2010; parte resistente, poi, deduce l’inammissibilità delle censure contenute nel secondo motivo per genericità e l’inammissibilità della censura contenuta nel terzo motivo per l’omessa impugnazione del verbale n. 1 della Commissione di gara.<br />	<br />
Avendo necessità di acquisire chiarimenti, il Collegio ha disposto istruttoria, all’esito della quale l’Azienda Sanitaria ha comunicato che l’offerta del ricorrente è pervenuta in data 22.6.2010 ed acquisita al protocollo dell’Ente n. 0009826/B, che essa è stata aperta per errore dall’Ufficio protocollo e che la relativa busta non è stata conservata dal ricevente (cfr. nota dell’ASL n. 3529 del 6.6.2012), mentre l’offerta del Consorzio Project Quality è pervenuta in data 18.6.2010 alle ore 10.30, come si evince dalla busta versata in atti.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 4 ottobre 2012 la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata posta in decisione.<br />	<br />
2. Il Collegio reputa di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate da parte resistente, data l’infondatezza, nel merito, del proposto ricorso.<br />	<br />
2.1. Infondato è, innanzitutto, il primo motivo.<br />	<br />
Ed invero, la convenzione stipulata tra l’allora U.S.L. TA/5 ed il Laboratorio ricorrente in data 3.5.1989, avente ad oggetto la fornitura, da parte del secondo, di apparecchi di protesi dentarie ed ortodontiche in favore della prima, conteneva, all’art. 9, la clausola espressa di rinnovo tacito, di anno in anno, qualora non fosse intervenuta disdetta entro tre mesi dalla data della scadenza.<br />	<br />
Da tanto il ricorrente fa discendere la nullità dell’intera procedura di gara avviata dalla ASL di Taranto con nota 2798 del 9.6.2010, stante la vigenza della predetta convenzione, mai oggetto di disdetta da parte dell’Amministrazione sanitaria e pertanto, a suo dire, rinnovatasi tacitamente sino ad oggi.<br />	<br />
L’assunto muove da un errore di fondo.<br />	<br />
L’art. 57, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006 &#8211; norma imperativa applicabile anche al caso in esame &#8211; contiene il divieto espresso di rinnovo tacito dei contratti della P.A. aventi ad oggetto servizi, lavori e forniture, finalizzato ad evitare che l’affidamento di un dato contratto sia sottratto al confronto concorrenziale tra gli operatori del relativo settore economico; esso rappresenta un principio di carattere generale, attuativo di un vincolo comunitario discendente dal trattato CE che, in quanto tale, opera per la generalità dei contratti pubblici ed è estensibile anche alle concessioni di servizi pubblici (T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 28 marzo 2012, n. 430).<br />	<br />
Detto principio prevale sulle altre e contrarie disposizioni dell’ordinamento e della lex specialis ed è consentita una deroga limitata solo con riguardo alla possibilità di prevedere una proroga del contratto e sempre che, con puntuale motivazione, l’Amministrazione dia conto degli elementi che conducono a disattendere il principio generale. <br />	<br />
In altri termini, se l’Amministrazione opta per l’indizione della gara, nessuna particolare motivazione è necessaria; non così invece se ci si avvale della possibilità di proroga prevista dal bando. Detta ultima opzione dovrà essere analiticamente motivata, dovendo essere chiarite le ragioni per le quali si sia stabilito di discostarsi dal principio generale (Consiglio di Stato, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6194).<br />	<br />
Bene ha fatto, quindi, l’Amministrazione, nel rispetto della regola della concorrenza, ad indire una gara per l’affidamento della fornitura in questione, poiché, senza entrare nel merito della legittimità o meno della convenzione originaria, essa deve ritenersi comunque scaduta, sicchè alcun vincolo contrattuale lega l’ASL al Laboratorio ricorrente.<br />	<br />
2.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.<br />	<br />
Il Collegio, infatti, al fine di verificare quale delle offerte dei due unici concorrenti fosse pervenuta per prima, ha disposto istruttoria chiedendo all’ASL di comunicare la data e l’ora esatte in cui le buste contenenti le offerte del Laboratorio Odontotecnico di Oronzo Papa e del Consorzio Project Quality fossero rispettivamente pervenute all’Amministrazione.<br />	<br />
All’esito dell’istruttoria, è emerso che, da verifiche compiute presso l’Ufficio protocollo generale dell’ASL di Taranto, l’offerta del Laboratorio ricorrente è pervenuta in data 22.6.2010 e protocollata al numero 0009826/B e che la relativa busta non è stata conservata dall’Ufficio ricevente poiché quest’ultimo, per mero errore, ne ha trasmesso il contenuto alla Direzione Generale anziché all’Area Gestione del Patrimonio (cfr. nota 3529 del 6.12.2012).<br />	<br />
Quanto attestato dall’Amministrazione nella predetta nota, peraltro non contestato dal ricorrente, coincide con quanto verbalizzato dalla Commissione nel verbale n. 1 del 25.6.2010.<br />	<br />
Ciò posto, data la partecipazione alla gara de qua di due sole ditte, il Laboratorio ricorrente e l’aggiudicataria, l’eventuale violazione della regola della segretezza da parte dell’Amministrazione è del tutto irrilevante nel caso in esame, atteso che la busta contenente l’offerta del Consorzio Project Quality è pervenuta in data anteriore (18.6.2010) rispetto a quella del Laboratorio Odontotecnico di Oronzo Papa, con la conseguenza che risulta scongiurato il pericolo di qualsivoglia eventuale condizionamento. <br />	<br />
2.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente si duole dell’errore di valutazione commesso dalla Commissione nel ritenere più favorevole e conveniente il prezzo proposto dall’aggiudicataria.<br />	<br />
Anche tale censura è priva di pregio.<br />	<br />
Nella nota n. 2798 del 9.6.2010, infatti, l’Amministrazione sanitaria ha precisato la tipologia degli apparecchi richiesti, indicando, tra gli altri, il prezzo degli scheletrati ed il costo per ogni elemento (dente).<br />	<br />
Il Consorzio Project Quality ha offerto un ribasso percentuale del 16% su tutti i prezzi posti a base d’asta, precisando, in sede di chiarimenti richiesti dalla ASL, che il prezzo delle protesi mobili totali offerto deve intendersi comprensivo degli elementi dentari, mentre il prezzo delle protesi scheletrate è da intendersi non comprensivo degli stessi (cfr. nota prot. 011/2010 del 15.10.2010).<br />	<br />
Ciò posto, il prezzo offerto dall’aggiudicataria per le protesi mobili è sicuramente inferiore a quello offerto dal Laboratorio ricorrente.<br />	<br />
Quanto, invece agli scheletrati, la Stazione appaltante ha posto a base d’asta sia il prezzo di questi ultimi, fissato in € 190,00, sia il costo di ogni elemento (dente).<br />	<br />
Così come formulata, la richiesta della ASL sembra volta ad acquisire il prezzo degli scheletrati privi di elementi dentari e quindi, separatamente, il costo di ogni singolo dente. Proprio in base a tali parametri il Consorzio Project Quality ha formulato la propria offerta, giudicata conforme a quanto richiesto nel bando di gara dalla stessa ASL ( cfr. nota prot. n. 5043 del 10.11.2010).<br />	<br />
Ad ogni modo, pur volendo ritenere che l’offerta formulata dal ricorrente, limitatamente agli scheletrati, sia più vantaggiosa in quanto già comprensiva degli elementi dentari (dato, peraltro, non evincibile dalla formulazione dell’offerta poiché non precisato in quella sede), essa comunque non è completa, atteso che è priva dell’indicazione del prezzo di ogni singolo dente, che invece era stato espressamente richiesto dall’ASL e fissato, a base d’asta, in € 30,00.<br />	<br />
La circostanza non è priva di rilievo se si considera che la protesi da applicare può riguardare anche la sostituzione di un solo elemento dentario e che quindi sussiste l’interesse della Stazione appaltante a conoscere il relativo prezzo.<br />	<br />
Per tutte le considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso è infondato e va respinto.<br />	<br />
3. Tuttavia, anche tenuto conto delle peculiarità fattuali della vicenda in esame, sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Costantini, Presidente<br />	<br />
Enrico d&#8217;Arpe, Consigliere<br />	<br />
Simona De Mattia, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/01/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-3-1-2013-n-8/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/1/2013 n.8</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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