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	<title>3/1/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3/1/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/1/2006 n.9</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-1-2006-n-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-1-2006-n-9/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/1/2006 n.9</a></p>
<p>Pres. Santoro, est. Carlotti Comune di Rimini (Avv.ti A. Fontemaggi, E. Fabbri) c. Istituto Ospedaliero di Sospiro (Avv.ti P.A. Mirri, V. Biagetti) Giurisdizione e competenza – Tribunali amministrativi regionali – Competenza territoriale – Giudizi di accertamento e di condanna – Foro del luogo in cui deve eseguirsi la prestazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-1-2006-n-9/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/1/2006 n.9</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-1-2006-n-9/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/1/2006 n.9</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro, est. Carlotti<br /> Comune di Rimini (Avv.ti A. Fontemaggi, E. Fabbri) c. Istituto Ospedaliero di Sospiro (Avv.ti P.A. Mirri, V. Biagetti)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Tribunali amministrativi regionali – Competenza territoriale – Giudizi di accertamento e di condanna – Foro del luogo in cui deve eseguirsi la prestazione – Competenza &#8211; Sussiste &#8211; Disciplina del c.p.c. – Applicabilità – Non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il Tribunale competente a conoscere dell’azione di accertamento e di condanna proposta da un istituto ospedaliero, in relazione al pagamento delle rette mensili per la degenza di un paziente nato e residente in altra regione, deve individuarsi con riferimento al luogo in cui deve essere eseguita la prestazione. A tale soluzione deve pervenirsi alla stregua del disposto dell’art. 3, co. 2, l. 1034/71, non essendo necessario il ricorso integrativo, in via analogica o diretta, alla disciplina dettata dagli artt. 19 e 20 c.p.c.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</b><br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</B><br />
<b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>decisione
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 5199 del 2004 proposto dal <br />
<B>COMUNE DI RIMINI,</B> in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Assunta Fontemaggi ed Elena Fabbri della civica avvocatura, elettivamente domiciliato in Roma, al viale Giulio Cesare n. 14, scala B, int. 7 (studio legale avv. Maria Teresa Barbantini);</p>
<p align=center> contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO</B>, in persona del Presidente l.r. <i>p.t.</i>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Achille Mirri e Vittorio Biagetti, elettivamente domiciliato presso lo studio legale del secondo difensore in Roma, alla via A. Bertoloni, n. 35;</p>
<p>e nei confronti di <b><br />
AZIENDA U.S.L. DI RIMINI,<br />
</b>non costituita in giudizio;</p>
<p><b>per il regolamento preventivo di competenza<br />
</b>sul ricorso proposto dall’Istituto intimato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, allibrato con il n. 202/2004 R.G.;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Ospedaliero di Sospiro;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Relatore il cons. Gabriele Carlotti;<br />
Uditi nella camera di consiglio del 25.10.2005 l’avv. M.T. Barbantini, su delega dell’avv. Fontemaggi, per il Comune di Rimini e l’avv. Vittorio Biagetti per l’Istituto ospedaliero di Sospiro;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
P.	</b>L’Istituto Ospedaliero di Sospiro adì il T.a.r. della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, per ottenere la condanna del Comune di Rimini (o, in via di gradato subordine, dell’Azienda U.s.l. di Rimini o di entrambi gli enti intimati), al pagamento delle rette mensili – riguardanti il ricovero, presso l’Istituto medesimo, di un infermo, nato a Rimini ed ivi residente – rimaste insolute dal 1°.11.1999 a tutto il 30.11.2003 (ad eccezione degli anni 2000 e 2001), per un ammontare complessivo di euro 43.742,89, oltre agli interessi legali dalle scadenze delle singole fatture sino all’effettivo soddisfo. <br />	<br />
2. Nel primo grado del giudizio così promosso si costituirono il Comune di Rimini e la locale Azienda sanitaria.<br />
3. L’ente civico resistente propose istanza a norma dell’art. 31 della L. n. 1034/1971, indicando come Tribunale amministrativo competente a decidere della controversia, in luogo di quello bresciano, quello sedente in Bologna.<br />
4. L’Azienda sanitaria dichiarò la propria adesione alla remissione degli atti al T.a.r. dell’Emilia Romagna; non altrettanto fece tuttavia l’Istituto ricorrente di tal che il Collegio lombardo investito del ricorso, con ordinanza n. 585 del 24.3.2004, non ravvisando la manifesta infondatezza dell’istanza, trasmise gli atti a questo Consiglio.<br />
5. Il ricorso per regolamento di competenza promosso dal Comune di Rimini è fondato e merita accoglimento.<br />
6. Giova premettere alla successiva esposizione che le parti controvertono in materia di spese di spedalità relative alla degenza di un paziente affetto da insufficienza mentale di grado elevato (costui, nato a Rimini ed ivi tuttora residente, venne ricoverato nel 1960 presso l’Istituto di Sospiro).<br />
	La posizione soggettiva controversa è dunque sicuramente ascrivibile alla categoria del diritto soggettivo. <br />	<br />
7. Assume il Comune di Rimini che il Tribunale amministrativo regionale competente a conoscere della lite sia quello emiliano, in ragione della natura non impugnatoria del giudizio instaurato: essendosi infatti esercitata un’azione di accertamento e di condanna, la relativa competenza territoriale, a detta dell’ente comunale, dovrebbe determinarsi a norma degli artt. 19 e 20 c.p.c. i quali, nella fattispecie, convergerebbero nell’indicare proprio il T.a.r. dell’Emilia Romagna quale unico giudice naturale della lite.<br />
8. L’Istituto di Sospiro contesta le conclusioni <i>ex adverso</i> rassegnate e, pur riconoscendo che l’applicazione dell’art. 19 c.p.c. condurrebbe a Bologna, trovandosi in Rimini la sede della tesoreria comunale, nondimeno obietta che il foro generale non esclude la concorrenza di quello facoltativo speciale, idoneo a radicare la competenza del Tribunale bresciano.<br />
9. Il Collegio non ritiene di poter aderire alla tesi, apparentemente condivisa anche dal Tribunale remittente, secondo cui in materia di giudizi di accertamento debba farsi necessariamente ricorso, in via analogica o diretta, alle ridette disposizioni del codice di procedura civile.<br />
	Pur non ignorandosi infatti i precedenti citati dalle parti e dal T.a.r., la Sezione tuttavia opina che il sistema di ripartizione degli affari contenziosi delineato dagli artt. 2 e 3 l. tar – ancorché tali disposizioni risultino modellate  sulle controversie aventi ad oggetto un atto amministrativo lesivo di interessi legittimi – si presenti ugualmente completo ed autonomo e, quindi, tale da non richiedere alcuna integrazione <i>ab externo</i> mercé le norme ed i principi del diritto processuale comune, dovendosi piuttosto adattare, con le necessarie cautele esegetiche, le surrichiamate previsioni alle liti su diritti soggettivi (nella specie, di credito) rientranti nelle materie di giurisdizione esclusiva devolute al giudice amministrativo. <br />	<br />
10. Invero, sebbene i criteri della sede e dell’efficacia dell’atto – in disparte la  distinta e complessa problematica delle loro reciproche interferenze (in termini di generalità/specialità o di prevalenza/subvalenza) – siano stati congegnati al precipuo fine di regolare la distribuzione sul territorio nazionale di giudizi di tipo cassatorio, è tuttavia altrettanto incontrovertibile che il legislatore del 1971 non abbia affatto ignorato le controversie aventi ad oggetto, in assenza di un provvedimento impugnabile, rapporti giuridici di natura paritetica: è questo il caso, a ben vedere, dei rapporti di pubblico impiego nonché di quelli di natura patrimoniale scaturenti dai rapporti concessori di cui all’art. 5 l. tar. <br />
	A queste norme dunque, già presenti nell’ordinamento della giustizia amministrativa, occorre aver riguardo per risolvere la questione introdotta con il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
11. Un corollario della ravvisata autosufficienza del quadro normativo riveniente dagli art. 2 e 3 della l. tar è che il diritto processuale amministrativo non conosce fori alternativi (del tipo di quelli previsti dall’art. 20 c.p.c.), di guisa che, almeno nelle intenzioni del legislatore, ad ogni controversia dovrebbe corrispondere uno ed un solo Tribunale; né può divisarsi che una conclusione del genere sia troppo rigorosa giacché essa trova adeguato bilanciamento nell’ampia derogabilità della competenza territoriale.<br />
12. Si approda così alla conclusione che il Tribunale competente a conoscere dell’azione di accertamento e di condanna proposta dall’Istituto di Sospiro deve individuarsi alla stregua dei criteri di cui al secondo comma dell’art. 3 l. tar.<br />
13. A tal fine viene in rilievo il criterio della «sede di servizio», dettato per le controversie di pubblico impiego: la <i>ratio</i> sottesa alla previsione è evidentemente quella di agevolare la difesa del dipendente consentendogli di tutelarsi avanti al Tribunale più vicino al luogo in cui svolge la propria attività lavorativa.<br />
	Il nesso di collegamento rappresentato dalla «sede di servizio» si risolve dunque in quello generale del <i>forum destinatae solutionis</i> del quale costituisce una specificazione: in particolare, il <i>favor</i> per il lavoratore, spirante dalla disposizione, si manifesta nel rilievo accordato dal legislatore alla sola obbligazione della <i>locatio operarum</i> (e non anche a quella sinallagmatica del pagamento della retribuzione).<br />	<br />
	Tuttavia, una volta svincolato il criterio in esame dalle esigenze di tutela di una “parte debole”, di esso è possibile fare un’applicazione  generalizzata: in altri termini, qualora applicato a rapporti giuridici non connotati – come invece quello di pubblico impiego – da una fisiologica “diseguaglianza”, esso è idoneo ad individuare esattamente il luogo in cui una delle distinte obbligazioni di un rapporto patrimoniale bilaterale debba essere eseguita.<br />	<br />
14. Calati i riferiti principi nel caso in esame, è evidente che il luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita non è affatto Sospiro, ma Rimini: infatti, a prescindere dal diverso problema (afferente il merito) dell’identificazione del soggetto passivamente legittimato al pagamento preteso dall’Istituto, è indubbio che la <i>res litigiosa</i> non investe  l’obbligo di cura ed assistenza gravante <i>ex lege</i> sull’Istituto di Sospiro (e che trova attuazione nella circoscrizione territoriale del T.a.r. bresciano), ma quello di pagamento (a titolo di rimborso) delle spese del mantenimento. Si è dunque in presenza di un’obbligazione legale, imputata in capo ad uno degli enti pubblici evocati in giudizio, da effettuarsi, secondo le inderogabili regole della contabilità pubblica, presso i relativi tesorieri aventi entrambi sede in Rimini (art. 1 e tabella A della l. 29.10.1984, n. 720).<br />
P.	In definitiva, l’obbligazione di pagamento dedotta in giudizio verrà comunque eseguita in Rimini (dalla A.s.l. o dal Comune) e, dunque, il Tribunale competente deve essere coerentemente selezionato in rapporto a siffatta collocazione geografica del luogo di adempimento (v., in termini, il precedente della Sezione n. 3334/2000).<br />	<br />
	Nello specifico la correttezza delle conclusioni appena rassegnate è del resto confortata dalla convergenza sul T.a.r. dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, anche del criterio della sede dell’ente tenuto al pagamento.  <br />	<br />
16. Segue dalle precedenti considerazioni l’accoglimento del ricorso.<br />
17. La liquidazione delle spese del giudizio incidentale è riservata alla pronuncia definitiva. <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, decidendo sul regolamento in epigrafe, accoglie il ricorso proposto dal Comune di Rimini e, per l’effetto, dichiara che il Tribunale amministrativo regionale competente a decidere del ricorso allibrato al n. 202/2004 R.G. del T.a.r. della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, è il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna, sedente in Bologna.<br />
Riserva alla pronuncia definitiva la liquidazione delle spese della presente fase del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Manda alla Segreteria della Sezioni per tutti gli adempimenti di competenza.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 25.10.2005 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Sergio Santoro 				&#8211; Presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni 				&#8211; Consigliere<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Goffredo Zaccardi				&#8211; Consigliere<br />	<br />
Gabriele Carlotti 				&#8211; Consigliere estensore</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
f.to Sergio Santoro</p>
<p>L’ESTENSORE<br />
f.to Gabriele Carlotti</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify></p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 3 gennaio 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-1-2006-n-9/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/1/2006 n.9</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/1/2006 n.16</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-1-2006-n-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-1-2006-n-16/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-1-2006-n-16/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/1/2006 n.16</a></p>
<p>Pres. Santoro, est. Carboni FAST s.r.l. (Avv.ti F. G. Scoca e A. Police) c. SAVIO s.p.a. (Avv. A. Clarizia) l&#8217;offerta di veicoli con sospensioni diverse da quelle richieste dalla lex specialis rappresenta un&#8217;offerta diversa per oggetto, anche qualora il bando consenta la presentazione di varianti e non prescriva l&#8217;esclusione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-1-2006-n-16/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/1/2006 n.16</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-1-2006-n-16/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/1/2006 n.16</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro, est. Carboni<br /> FAST s.r.l. (Avv.ti F. G. Scoca e A. Police) c. SAVIO s.p.a. (Avv. A. Clarizia)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l&#8217;offerta di veicoli con sospensioni diverse da quelle richieste dalla lex specialis rappresenta un&#8217;offerta diversa per oggetto, anche qualora il bando consenta la presentazione di varianti e non prescriva l&#8217;esclusione del concorrente nel caso di difformità tecniche del prodotto</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Oggetto – Fornitura di autoambulanze – <i>Lex specialis</i> di gara – Possibilità di presentare varianti – Assenza di previsioni che sanciscano l’esclusione in caso di presentazione di veicoli con caratteristiche tecniche difformi da quelle richieste – Offerta di autoambulanze con sospensioni diverse da quelle previste nel capitolato – Diversità per oggetto dalla prestazione richiesta dalla <i>lex specialis</i> – Conseguenze – Esclusione dell’offerta</span></span></span></p>
<hr />
<p>Negli appalti di fornitura di autovetture, la presentazione di veicoli con sospensioni diverse da quelle richieste dal capitolato speciale costituisce offerta con oggetto diverso da quello richiesto dal bando, con la conseguenza che l’offerente deve sempre essere escluso dalla competizione, anche qualora la <i>lex specialis</i> consenta di presentare varianti al prodotto e non commini la sanzione dell’esclusione nel caso di difformità tecniche del prodotto.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento del Prof. Nino Paolantonio, <a href="/ga/id/2006/1/2288/d">&#8220;Varianti e sospensioni&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<b></p>
<p align=center>
DECISIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso in appello proposto dalla</p>
<p><b>società a responsabilità limitata FAST</b>, con sede in Atessa, in persona del presidente del Consiglio d’amministrazione, signor Veronesi o Veronese, difeso dagli avvocati Franco Gaetano Scoca e Aristide Police e domiciliata presso di loro in Roma, via Giovanni Paisiello 55;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
la <b>società per azioni SAVIO</b> (sede non indicata), costituitasi in giudizio in persona dell’amministratore delegato, signor Luigi Alberizzi, difesa dall’avvocato Angelo Clarizia e domiciliata presso di lui in Roma, via Principessa Clotilde 2;</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; della <B>REGIONE LAZIO</B>, non costituita in giudizio;</p>
<p>&#8211; dell’<B>AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO &#8211; FORLANINI</B>, con sede in Roma, via Portuense 332, costituitasi in giudizio in persona del direttore generale, dottor Domenico Alessio, difesa dagli avvocati Francesco Castiello e Luigi Trapazzo;con elezione di</p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza n. 451 del 10 gennaio 2004, con la quale il tribunale amministrativo regionale per il Lazio, terza sezione, ha annullato il provvedimento 22 luglio 2004 n. 1915 del direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini, contenente aggiudicazione alla società Fast della fornitura di centoquarantacinque automezzi di soccorso.</p>
<p>Visti il ricorso in appello contro il dispositivo di sentenza, notificato il 17 dicembre 2004 e depositato il 15 gennaio 2005, e il successivo atto di motivi aggiunti contro la sentenza, notificato il 25 e depositato il 31 gennaio 2005;<br />
visto il controricorso della società Savio, depositato il 3 gennaio 2005;<br />
visto il controricorso dell’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini, depositato il 10 gennaio 2005;<br />
viste le memorie difensive presentate dall’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini il 10 gennaio, l’1 febbraio e il 10 giugno 2005, dalla società Savio il 5 febbraio e il 17 giugno 2005 e dall’appellante il 10 giugno 2005;<br />
vista la propria ordinanza 8 febbraio 2005 n. 864, con la quale è stata sospesa l’esecutività della sentenza impugnata;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore, all’udienza del 24 giugno 2005, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Scoca, Clarizia e Castiello;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>L’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma (d’ora in poi anche solo: Azienda o Ospedale), con provvedimento 16 marzo 2004 n. 581 del direttore generale ha indetto una gara per l’acquisto di di centoquarantacinque autoambulanze. La gara era con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da individuare con l’attribuzione di un punteggio fino a cento, suddiviso in un massimo di cinquanta punti per il prezzo e altrettanti per la qualità dell’offerta; per la qualità il bando prevedeva i seguenti elementi di valutazione: sicurezza interna, efficienza del sistema ammortizzante, abitabilità e razionalizzazione degli spazi interni, facile lavabilità dei rivestimenti interni e tempo di consegna; solo per quest’ultimo elemento il bando prevedeva esso stesso il punteggio massimo, di cinque. La commissione giudicatrice ha poi suddiviso i restanti quarantacinque punti fra i restanti quattro elementi di valutazione della qualità (sicurezza interna fino a quindici, efficienza del sistema ammortizzante fino a sette, abitabilità e razionalizzazione degli spazi interni fino a sedici, facile lavabilità dei rivestimenti interni fino a sette). L’articolo 5 del capitolato speciale stabiliva che le autoambulanze richieste (“I prodotti da fornire”) e le loro principali caratteristiche tecniche erano quelli indicati nell’allegato “A”, e l’articolo 7 prevedeva che non sarebbero state ritenute valide le offerte redatte in modo difforme da quanto previsto dal capitolato speciale; infine l’allegato A, sulle caratteristiche costruttive del veicolo di base, al punto 8 prevedeva: «Sospensioni anteriori a ruote indipendenti, sospensioni posteriori specifiche per l’ambulanza … a ruote indipendenti con bracci trapezoidali e molloni di sospensione con ammortizzatori a doppio effetto, barra stabilizzatrice». Infine, il bando prevedeva la possibilità di varianti (punto II.1.10: «Possibilità di varianti: SI»). L’autorità di gara ha assegnato a ciascun concorrente i punteggi per la qualità dopo aver esaminato la documentazione tecnica e un esemplare delle autoambulanze offerte. La società Fast ha ottenuto, per la qualità, complessivamente quarantotto punti, di cui cinque per i tempi di consegna, la società Savio trentasei punti, di cui due per i tempi di consegna. La fornitura è stata aggiudicata a Fast con punti 86,78, mentre Savio si è classificata seconda con punti 86, e la fornitura è stata aggiudicata a Fast.<br />
Savio con ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Lazio notificato tra il 28 settembre e il 5 ottobre 2004 ha impugnato l’aggiudicazione a Fast deducendone l’illegittimità con quattro motivi; in particolare, con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione, da una parte perché il capitolato speciale, che pur prevedeva i parametri per la valutazione della qualità, «non specificava i criteri di valutazione e ponderazione delle offerte che la Commissione avrebbe dovuto osservare per l’attribuzione del punteggio in relazione ai predetti parametri» e l’autorità di gara non aveva preventivamente fissato i criteri in base ai quali avrebbe valutato gli elementi individuati dal bando»; dall’altra che non era dato di comprendere l’iter logico seguìto dalla commissione nell’attribuzione dei punteggi. Con il quarto motivo ha censurato i punteggi per i tempi di consegna, del tutto immotivati.<br />
L’Azienda si è costituita in giudizio ed ha eccepito la propria carenza di legittimazione al giudizio, perché la legge regionale del lazion 3 agosto 2004 n. 9 aveva istituito l’Azienda regionale per l’Emergenza Sanitaria (ARES 118), trasferendole i rapporti giuridici riguardanti il servizio di emergenza sanitaria, sicché il ricorso sarebbe dovuto esser proposto contro quella nuova azienda, o quanto meno notificato anche contro quella nuova azienda.<br />
Fast con ricorso incidentale notificato il 4 novembre 2004 ha impugnato l’ammissione alla gara di Savio, perché l’autoambulanza da essa offerta, di tipo Ducato Fiat, aveva molle a balestra e ammortizzatore con ponte rigido, e dunque non a ruote indipendenti come richiesto dal capitolato speciale.<br />
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe: 1) ha respinto l’eccezione dell’Azienda relativa alla necessità di chiamare in giudizio la ARES; 2) ha respinto il ricorso incidentale, rilevando che la sanzione dell’esclusione, prevista dall’articolo 7 del capitolato, si riferiva alle modalità dell’offerta, mentre le prescrizioni relative alle caratteristiche tecniche delle autoambulanze, non essendo assistite da sanzione di esclusione – ed anzi essendo prevista la possibilità che le offerte contenessero varianti – non erano vincolanti; 3) ha respinto i primi due motivi di ricorso; 4) ha accolto il terzo motivo, e annullato quindi l’aggiudicazione a Fast, giudicando che le modalità di attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica erano state «insufficienti a rappresentare come la Commissione sia pervenuta a tale esito, vuoi per le scarne indicazioni del capitolato, vuoi per l’assenza di veri e propri criteri di massima per la valutazione, essendo stati fissati, come si è visto, i soli limiti massimi di punteggio, a loro volta non distribuiti in eventuali sottoparametri ovvero sforniti della benché minima indicazione circa l’apprezzamento da dare nelle varie ipotesi; vuoi infine perché la mera quantificazione numerica non rende percettibile, appunto in assenza di ulteriori specificazioni dei criteri, quali siano le ragioni che hanno condotto ad assegnare quel determinato punteggio all’interno del limite massimo predeterminato»; ha accolto il quarto motivo, osservando che la mancanza di motivazione, rilevata a proposito del terzo motivo, appariva manifesta nei punteggi attribuiti per i tempi di consegna. Il tribunale amministrativo regionale ha aggiunto che le spiegazioni fornite in giudizio dall’amministrazione non potevano colmare le lacune della motivazione delle decisioni adottate dall’autorità di gara.<br />
Appella Fast, la quale: 1) ripropone l’eccezione di difetto del contraddittorio, per non essere stato il ricorso notificato all’ARES; 2) ripropone il motivo di ricorso incidentale, censurando la motivazione con cui il giudice di primo grado lo ha respinto; 3) censura il capo d’accoglimento del terzo motivo di ricorso, 4) censura il capo d’accoglimento del quarto motivo di ricorso, spiegando che il differente punteggio per i tempi di consegna è stato dovuto al fatto che l’uno aveva offerto la consegna entro centottanta giorni dall’aggiudicazione, l’altra entro centottanta giorni dalla stipulazione del contratto (il quale doveva essere stipulato entro i trenta giorni successivi alla consegna della documentazione occorrente per il contratto, la quale a sua volta doveva essere effettuata entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione).</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>L’eccezione di carenza di legittimazione passiva al giudizio dell’ARES, respinta dal giudice di primo grado e riproposta dall’Azienda come motivo d’appello da Fast (al fine di far dichiarare inammissibile il ricorso di Savio), è infondata: la legge regionale del Lazio 3 agosto 2004 n. 9, entrata in vigore l’11 agosto 2004, che ha istituito l’ente “Agenzia Regionale per l’Emergenza Sanitaria ARES 118”, nell’articolo 17 contiene la normativa transitoria, in base alla quale i beni mobili, e in particolare i mezzi di soccorso e le attrezzature tecnologiche delle relative centrali operative (tra cui quella gestita dall’azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini), sarebbero stati trasferiti all’ARES 118 con deliberazione della giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale (comma 2); al qual fine «i direttori generali delle aziende sanitarie che gestiscono i beni e il personale indicati» nel comma 2 «entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge trasmettono alla Regione gli elenchi dei beni e del personale nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi da trasferire» (comma 3). La stessa Azienda, che sostiene la fondatezza del motivo d’appello, nella memoria presentata l’1 febbraio 2005 rappresenta che il trasferimento ad ARES 118 dei beni e dei rapporti giuridici inerenti al servizio di soccorso con autoambulanze è stato disposto con deliberazione della giunta regionale 19 novembre 2004 n. 111, successiva quindi alla proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio; sicché Savio non doveva notificare il ricorso che all’Azienda, autorità emanante, e a Fast, controinteressata, secondo le ordinarie regole processuali poste dall’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 sui tribunali amministrativi regionali. La tesi subordinata dell’appellante e dell’Azienda, che in ogni caso il ricorso introduttivo sarebbe dovuto esser notificato anche ad ARES 118 oltre che all’Azienda, è priva di fondamento normativo.<br />
È fondato invece il motivo d’appello con cui Fast ripropone l’eccezione contenuta nel suo ricorso incidentale, d’inammissibilità dell’offerta di Savio e di conseguenza d’inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto da Savio contro l’aggiudicazione della fornitura ad essa appellante.<br />
Le prescrizioni tecniche del capitolato speciale, come si è detto, prevedevano che le autovetture dovessero avere sospensioni a ruote indipendenti, e Fast sostiene invece che quelle offerte da Savio erano di tipo diverso, con molle a balestra e ammortizzatore con ponte rigido.<br />
La Sezione, nell’ordinanza resa in sede cautelare, aveva già osservato che, al sommario esame proprio di quella sede, la difformità non sembrava contestata da Savio. In sede di discussione della causa è emerso che la resistente ammette che le sospensioni delle autovetture da essa offerte non erano del tipo richiesto; e sostiene, piuttosto, che erano migliori e meglio rispondevano alle esigenze dell’Azienda.<br />
Il collegio non può condividere l’affermazione del primo giudice, che l’osservanza delle ‘caratteristiche tecniche’ era indifferente perché l’inossevanza non ne era sanzionata da clausola di esclusione: è vero che la clausola di esclusione per le “offerte redatte in modo difforme” dalle prescrizioni del capitolato, prevista dall’articolo 7 del capitolato medesimo, va riferita alle formalità dell’offerta; ma appunto la questione della sanzionabilità o meno con l’esclusione dalla gara si pone per l’inosservanza od omissione di formalità o dichiarazioni, mentre l’offerta di un oggetto diverso da quello richiesto comporta di per sé l’esclusione dalla gara, senza bisogno di apposite clausole. Altrettanto inconferente è la circostanza che fossero ammesse “varianti” dell’offerta: se la gara è per la fornitura di autovetture, è ovvio che se ne possono offrire di tipi diversi, ma questo non significa che, se per esempio è richiesta la trazione anteriore, si possano offrire autovetture con trazione posteriore. Ancor più inconferente è se le sospensioni delle autoambulanze offerte da Savio fossero più o meno idoneo alle esigenze dell’amministrazione; perché non sta al concorrente di sindacare l’oggetto della gara.<br />
In conclusione, va accolto il motivo con cui Fast ripropone la propria impugnativa incidentale, e conseguentemente va dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado di Savio.<br />
Il Collegio peraltro, valutate le censure dell’una e dell’altra parte, stima equo compensare integralmente le spese di giudizio di ambo i gradi.</p>
<p align=center>
<b>Per questi motivi<br />
</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie l’appello indicato in epigrafe, e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l’impugnativa incidentale della società Fast e dichiara inammissibile il ricorso di primo grado della società Savio. Compensa le spese di giudizio.<br />
Ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla presente decisione.</p>
<p>Così deciso in Roma il 24 giugno 2005 dal collegio costituito dai signori:</p>
<p>Sergio Santoro,	presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni,	componente, estensore<br />	<br />
Cesare Lamberti,	componente<br />	<br />
Nicola Russo,	componente<br />	<br />
Gabriele Carlotti,	componente																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 3 gennaio 2006<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</b></p>
<p align=justify>
<b></b></p>
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