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	<title>3/03/2022 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3/03/2022 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sui Consorzi stabili e sul cumulo alla rinfusa.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-consorzi-stabili-e-sul-cumulo-alla-rinfusa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 12:48:26 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-consorzi-stabili-e-sul-cumulo-alla-rinfusa/">Sui Consorzi stabili e sul cumulo alla rinfusa.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Consorzi stabili &#8211; Art. 47, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 &#8211; Cumulo alla rinfusa &#8211; Applicabilità della disciplina. In materia di Consorzi stabili, l’art. 47, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-consorzi-stabili-e-sul-cumulo-alla-rinfusa/">Sui Consorzi stabili e sul cumulo alla rinfusa.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-consorzi-stabili-e-sul-cumulo-alla-rinfusa/">Sui Consorzi stabili e sul cumulo alla rinfusa.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Consorzi stabili &#8211; Art. 47, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 &#8211; Cumulo alla rinfusa &#8211; Applicabilità della disciplina.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In materia di Consorzi stabili, l’art. 47, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. Decreto Sblocca cantieri) ha sancito il principio secondo cui in caso di partecipazione alla gara di consorzi stabili, è necessaria la verifica della effettiva esistenza in capo ai singoli consorziati, dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti dalla <i>lex specialis,</i> ricostituendo l’originaria limitazione del “cumulo alla rinfusa”, alla <i>“disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d&#8217;opera, nonché all&#8217;organico medio annuo”,</i> i quali sono <i>“computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”.</i></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Daniele &#8211; Est. Graziano</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4267 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Consorzio Stabile Impero, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Petrarca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Stefano Crisci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Verdi n. 9;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento di revoca dell&#8217;aggiudicazione, adottato con delibera n. 138 del 24/03/2021 dal Responsabile del Procedimento (Doc. 1), della procedura per l&#8217;affidamento del “Servizio di supporto agli impianti industriali: attività di supporto alla produzione per l&#8217;IMC Roma Smistamento della Direzione Regionale Lazio di Trenitalia” CIG 8387285E86;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli atti e comportamenti connessi, consequenziali, preordinati, collegati, precedenti o successivi e così in particolare degli atti della Commissione di gara, così come risultanti dai relativi verbali, e del contratto eventualmente stipulato dalla stazione appaltante con la diversa ditta aggiudicataria nelle more del presente giudizio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché per il risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Consorzio Stabile Impero il 7/6/2021:</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento di aggiudicazione (delibera n. 157 del 06/04/2021), adottato dal Responsabile del Procedimento (Doc. 1), della procedura per l&#8217;affidamento del “Servizio di supporto agli impianti industriali: attività di supporto alla produzione per l&#8217;IMC Roma Smistamento della Direzione Regionale Lazio di Trenitalia” CIG 8387285E86, a mezzo del quale è stata disposta l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto alla società Metalmeccanica s.r.l. a seguito della revoca dell&#8217;aggiudicazione alla odierna ricorrente (provvedimento già impugnato e sub iudice);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli atti e comportamenti connessi, consequenziali, preordinati, collegati, precedenti o successivi e così in particolare degli atti della Commissione di gara, così come risultanti dai relativi verbali, e del contratto eventualmente stipulato dalla stazione appaltante con la diversa ditta aggiudicataria nelle more del presente giudizio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché per il risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Trenitalia S.p.A.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;Udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 il Consigliere Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.Con il ricorso in trattazione il ricorrente Consorzio impugna il provvedimento di cui alla delibera n. 138 del 24.3.2021, di revoca dell’aggiudicazione della per l’affidamento del servizio di supporto ad impianti industriali indetta da Trenitalia con codice CIG 8387285E86, motivato sul mancato possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti dalla legge di gara, in capo alla consorziata D.L.V. Global Service s.r.l. per conto della quale il Consorzio partecipava, le cui allegate certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2015 45001:2018 e 414001:2015 erano state rilasciate per il servizio di pulizia ma non anche per la movimentazione di attrezzature – carro trasbordatore con piattaforma girevole e loco trattori costituente l’oggetto dell’appalto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1.Si costituiva Trenitalia S.p.a producendo documenti e memoria difensiva il 10 maggio 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2. Alla Camera di consiglio del 12 maggio 2021 la Sezione respingeva la domanda cautelare motivando diffusamente l’insussistenza del <i>fumus boni iuris</i> con Ordinanza 18 maggio 2021 n. 2841</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.3. Con Ordinanza n. 3611 del 2 luglio 2021 il Consiglio di Stato respingeva l’appello avverso la citata Ordinanza cautelare della Sezione “<i>Considerato che non sembrano prima facie apprezzabili le ragioni a sostegno del proposto appello;”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.4. Con motivi aggiunti prodotti il 7 giugno 2021 il ricorrente Consorzio gravava il provvedimento di aggiudicazione della gara ad altra impresa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla pubblica Udienza del 15 dicembre 2021 sulle conclusioni delle parti la causa veniva ritenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Con unico motivo di ricorso parte ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione inizialmente disposta nei suoi confronti da Trenitalia sostenendo, in sintesi, che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) i requisiti contestati alla consorziata non sarebbero requisiti di partecipazione ma, al contrario, mere certificazioni di qualità richieste – non a pena di esclusione– in seno all’offerta tecnica, e quindi, in buona sostanza, criteri di valutazione del merito tecnico, della componente tecnica dell’offerta; non certo elementi qualificabili come requisiti da possedere ai fini dell’amissione alla gara;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) il contegno procedimentale dell’odierna resistente sarebbe contraddittorio avendo instaurato una interlocuzione procedimentale tesa ad accertare la sola sussistenza delle richieste di estensione dei suddetti certificati, salvo poi sostenere che la loro mancanza al momento della partecipazione alla gara era circostanza insuperabile;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3) i requisiti contestati, ancorché non posseduti dalla consorziata, erano in ogni caso posseduti dal Consorzio in proprio, sicché avrebbero dovuto essere considerati sussistenti in ragione del principio del “cumulo alla rinfusa”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò, secondo parte ricorrente, avrebbe potuto altresì consentire l’esecuzione diretta della commessa da parte del Consorzio, anche in ragione della disponibilità da quest’ultimo manifestata sia pur solo in fase di verifica dei requisiti di partecipazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Ad avviso del Collegio le riassunte censure non appaiono persuasive, alla luce di quanto già osservato in sede di sommaria delibazione cautelare che deve qui essere confermata a ribadita.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. Giova premettere in punto di fatto che in data 21/10/2020, la Commissione ha dato inizio ai lavori con la prima seduta per l’apertura della Busta A – Documentazione Amministrativa, all’interno della quale era presente l’Allegato A Domanda di partecipazione (allegato 3 produz. Trenitalia) ove il concorrente Consorzio Stabile Impero dichiarava la propria intenzione di avvalersi dell’Impresa IC SERVIZI S.r.l. per il requisito di fatturato specifico medio annuo di cui al par. III.1.3) punto 1) del predetto Bando, e indicava, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D. Lgs 50/2016 e del par. III.1.8) del Bando di gara, la Consorziata D.L.V. GLOBAL SERVICE S.r.l. quale consorziata esecutrice, specificando, inoltre, che la percentuale di svolgimento delle attività era pari al 100% e non manifestando, in tale sede, la propria disponibilità ad assumere in proprio l’esecuzione di parte o tutte le attività oggetto dell’appalto se necessario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2. Orbene, tra i parametri tecnici, era previsto dalla <i>lex specialis</i>, come criterio premiante, il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 nella versione vigente o, in alternativa, della registrazione EMAS, rilasciata da organismi accreditati, con perimetro di certificazione che includa le attività oggetto dell’appalto, specificando, anche in questo caso, che “Nel caso di consorzi di cui al predetto art. 45, comma 2, lettere b) e c), la certificazione deve essere prodotta dal consorzio e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara” (paragrafo V.1 del Disciplinare di gara – Allegato 2).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Solo il parametro tecnico riferito alla Certificazione UNI EN ISO 14001 o, in alternativa, alla REGISTRAZIONE EMAS, era quindi da considerare una componente dell’offerta tecnica, e non già le certificazioni UNI EN ISO 9001 e OHSAS 18001 (o, in alternativa, UNI EN ISO 45001:2018) che rientrano tra i livelli minimi di capacità richiesti nel Bando di gara per la partecipazione alla gara, ovverosia tra i requisiti di partecipazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella stessa seduta del 21/10/2020, la Commissione di gara procedeva altresì anche all’apertura della Busta C – “Offerta Economica” e alla valutazione economica delle offerte pervenute per la procedura di gara all’esame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’esito della valutazione delle offerte il Consorzio Stabile Impero si posizionava al primo posto in graduatoria con un punteggio totale di 100/100 punti, di cui 70 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica ed un ribasso del 23,65%.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.3. La Commissione di gara, pertanto, procedeva alla verifica della congruità e sostenibilità dell’offerta nei confronti dell’odierna ricorrente, che si concludeva positivamente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In conseguenza di ciò, in data 23/11/2020, la Commissione di gara proponeva l’aggiudicazione della gara al ricorrente Consorzio stabile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Apertasi, ai sensi dell’art. 133 co. 8 D. Lgs. 50/2016, la fase di verifica dei requisiti, a seguito della comunicazione di aggiudicazione, il Consorzio trasmetteva, in data 23/12/2020 tramite l’area messaggistica del Portale Acquisti di Trenitalia, la documentazione richiesta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nello specifico, si richiedeva di inoltrare i seguenti documenti relativi ai requisiti di partecipazione della Consorziata esecutrice, secondo quanto previsto al par. III.1.3) lettere a) e b) del Bando di Gara “Capacità professionale e tecnica”, in atti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; certificazione di conformità del proprio Sistema di Qualità alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e sue successive evoluzioni, rilasciata da organismi accreditati, con perimetro di certificazione che includa le attività oggetto dell’appalto, in corso di validità, relativa alla Consorziata D.L.V. GLOBAL SERVICE S.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; certificazione di sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro rilasciata da organismi accreditati secondo la normativa internazionale OHSAS 18001 nella versione vigente o, in alternativa, UNI EN ISO 45001:2018, con perimetro di certificazione che includa le attività oggetto dell’appalto, in corso di validità, relativa alla Consorziata D.L.V. GLOBAL SERVICE S.r.l.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’esito della disamina della documentazione prodotta, è risultato che le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018 (nonché la certificazione UNI EN ISO 14001:2015, il cui possesso era stato dichiarato dal concorrente in offerta tecnica) in capo alla Consorziata esecutrice D.L.V. GLOBAL SERVICE S.r.l. (Allegato 15) erano state rilasciate per il perimetro di certificazione “Erogazione di servizi di pulizia”, non pertinente con le attività oggetto del Servizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1.Risultata senza positivo esito una richiesta di integrazione documentale inoltrata al Consorzio avendo esso dichiarato che alla data del 05/03/2021 la Consorziata esecutrice, pur avendo avviato l’iter di estensione dei certificati il 02/10/2020, non era ancora in possesso delle certificazioni necessarie per l’esecuzione del Servizio e poiché tali certificazioni avrebbero dovuto essere possedute dalla citata Consorziata al momento della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte in data 07/10/2020, avendo il CONSORZIO STABILE IMPERO partecipato alla gara indicando la Consorziata D.L.V. GLOBAL SERVICE S.r.l. quale consorziata esecutrice ed essendo quest’ultima risultata priva di ben due requisiti di partecipazione di cui al par. III.1.3) lettere a) e b), Trenitalia S.p.A. procedeva in osservanza del disposto di cui al par. VI.3) punto 3) del Bando di gara a mente del quale “Trenitalia procederà ad effettuare la verifica in ordine all’effettiva sussistenza dei requisiti di cui al precedente paragrafo III.1 nei confronti del miglior offerente. In caso di esito negativo, Trenitalia procederà alla sua esclusione dalla gara, all’incameramento della cauzione provvisoria nonché alla segnalazione all’ANAC e all’aggiudicazione in favore del primo dei concorrenti che seguono nella graduatoria, sottoposto a verifiche con esito positivo”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Conseguentemente, in data 29/03/2021, Trenitalia trasmetteva al Consorzio Stabile Impero, la comunicazione di ritiro dell’aggiudicazione prot. n. TRNIT-DPR.ACQR\P\2021\0013822 del 24/03/2021, corredata di delibera n. 138 del 24/03/2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al che, a seguito di tale ritiro dell’aggiudicazione, la gara proseguiva con l’adozione della delibera n. 157 del 6.4.2021 recante aggiudicazione della commessa alla seconda impresa classificata, Metalmeccanica S.r.l. per un punteggio totale pari a 83,52/100, un ribasso del 10,23 % ed un importo complessivo di € 797.897,90 comunicata sul Portale il 7.4.2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In data 20/04/2021, infine, entro i 30 giorni dalla trasmissione del provvedimento di ritiro, Trenitalia ha inoltrato il modello B di segnalazione all’ANAC.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. In punto di diritto Denota il Collegio che il par. III.1.3 del bando di gara (Doc. 2 del ricorso) prescriveva tra i requisiti di partecipazione di capacità professionale e tecnica che le imprese partecipanti dovevano possedere già al momento della presentazione dell’offerta, “il possesso di certificazione conformità del proprio Sistema Qualità alle norme UNI EN ISO 9001 nella versione vigente, rilasciata da organismi accreditati, con perimetro di certificazione che includa le attività oggetto dell’appalto in corso di validità” (lettera a) del citato paragrafo) e la “certificazione di sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro rilasciata da organismi accreditati secondo la normativa internazionale OHSAS 18001, nella versione vigente o, in alternativa, UNI EN ISO 45001:2018, con perimetro di certificazione che includa le attività oggetto dell’appalto” (lettera b), par. cit.). La norma di gara stabiliva inoltre che nel caso di consorzio stabile i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) avrebbero dovuto essere “posseduti dal consorzio e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipava alla gara” (Bando di gara, punto III.1.3, Capacità professionale e tecnica)”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1. Viceversa, il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 nella versione vigente o, in alternativa, della registrazione EMAS, (rilasciata da organismi accreditati) con perimetro di certificazione che includa le attività oggetto dell’appalto, era contemplata quale fattore generatore di punteggio il che rievoca la inveterata nota differenziazione e il divieto di commistione, nel diritto degli appalti, tra requisiti di partecipazione e criteri di attribuzione del punteggi per la componente tecnica dell’offerta, principio che in giurisprudenza resta tuttora una regola generale, secondo cui il possesso determinati livelli di esperienza, modulati a seconda dell’oggetto dell’appalto e degli obiettivi perseguiti con esso dall’Amministrazione, debbono costituire requisiti di capacità tecnica e non possono essere inclusi <i>“nei criteri di valutazione delle offerte in quanto ciò rappresenterebbe una indebita commistione tra i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri oggettivi di valutazione dell&#8217;offerta, i quali vanno invece mantenuti del tutto separati gli uni dagli altri”</i> ( T.A.R. Lazio &#8211; Roma, Sez. III , 3 dicembre 2018, n. 11691).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Giudice d’appello ha infatti sancito tale risalente opzione, in tempi più recenti, puntualizzando che <i>“Costituisce principio generale regolatore delle gare pubbliche quello che vieta la commistione fra i criteri soggettivi di prequalificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell&#8217;offerta ai fini dell&#8217;aggiudicazione. Detto canone operativo, che affonda le sue radici nell&#8217;esigenza di aprire il mercato premiando le offerte più competitive ove presentate da imprese comunque affidabili, unitamente al canone di par condicio che osta ad asimmetrie pregiudiziali di tipo meramente soggettivo, trova in definitiva il suo sostanziale supporto logico nel bisogno di tenere separati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da quelli che invece attengono all&#8217;offerta e all&#8217;aggiudicazione.”</i> (Consiglio di Stato, Sez. VI , 4 ottobre 2011, n. 5434, che rinviene il suo precedente in Cons. di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2008, n. 4971 seguita dalla giurisprudenza di prime cure: T.A.R. Campania &#8211; Napoli, Sez. VIII, 10 febbraio 2011, n. 825; T.A.R. Lazio &#8211; Roma, Sez. III , 7 febbraio 2011, n. 1128)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.2. Siffatto principio cardine, va precisato per completezza, tollera peraltro eccezioni limitatamente ai criteri valutativi di tipo oggettivo, quali le caratteristiche organizzative del concorrente sotto il profilo ambientale, della tutela dei lavoratori e delle popolazioni interessate, i quali possono costituire criteri di valutazione (cfr. T.A.R. Lombardia &#8211; Milano , Sez. IV , 23 ottobre 2019, n. 2214).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, è stato anche evidenziato che allorché gli aspetti organizzativi ossia in ultima analisi i requisiti soggettivi dell’impresa concorrente, non sono apprezzati in modo autonomo, avulso dal contesto dell&#8217;offerta, ma quale elemento idoneo ad incidere sulle modalità esecutive del servizio specifico e, quindi, quale parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell&#8217;offerta, il principio non risulta violato (Cons. Stato, Sez., VI, 15 dicembre 2010, n. 8933).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Tornando alla disciplina speciale della gara per in controversia, comunque il paragrafo V.1 del Disciplinare di gara (All. 2 produz. Trenitalia) stabiliva che <i>“la certificazione conformità del proprio Sistema Qualità alle norme UNI EN ISO 9001 nella versione vigente, rilasciata da organismi accreditati, con perimetro di certificazione che includa le attività oggetto dell’appalto in corso di validità”</i> (lettera a) del citato paragrafo) e la <i>“certificazione di sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro rilasciata da organismi accreditati secondo la normativa internazionale OHSAS 18001, nella versione vigente o, in alternativa, UNI EN ISO 45001:2018”,</i> in caso di consorzio, doveva <i>“essere prodotta dal consorzio e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In proposito è pacifico in punto di fatto che in esito all’esame della documentazione prodotta, risultava che le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018 ed UNI EN ISO 14001:2015, il cui possesso era stato dichiarato dal ricorrente Consorzio in capo alla Consorziata esecutrice D.L.V. GLOBAL SERVICE S.r.l. (cfr. All. 15, produz. Trenitalia) erano state rilasciate non con un perimetro includente le attività oggetto dell’appalto de quo, bensì per la “Erogazione di servizi di pulizia”, attività non pertinente con l’oggetto dell’appalto, che, in base al Capitolato Tecnico Organizzativo, concerneva, in sintesi, la movimentazione di attrezzature &#8211; carro trasbordatore con piattaforma girevole e loco trattori.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1. Per il Collegio non coglie nel segno la tesi del ricorrente, secondo cui i contestati requisiti, sebbene non posseduti dalla consorziata, erano in ogni caso posseduti dal Consorzio in proprio, per cui dovevano essere ritenuti sussistenti per effetto del principio del c.d. “cumulo alla rinfusa”, in tal modo consentendo l’esecuzione diretta dell’appalto da parte del Consorzio anche in virtù della disponibilità da esso manifestata. Osta infatti a tale argomento l’art. 47, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. Decreto Sblocca cantieri) e dunque applicabile al momento della gara per cui è causa, il quale dispone che “i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto”, stabilendo altresì che <i>“la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l&#8217;affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati”. </i>(47, co. 2 –bis, D. Lgs. n. 50/2016).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.2. Invero, il riprodotto periodo dell’art. 47, co. 2 del Codice dei contratti pubblici come modificato dal richiamato d.l. n. 32/2019, ha sancito il principio secondo cui in caso di partecipazione alla gara di consorzi stabili, è necessaria la verifica della effettiva esistenza in capo ai singoli consorziati, dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti dalla <i>lex specialis,</i> ricostituendo l’originaria limitazione del “cumulo alla rinfusa”, alla <i>“disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d&#8217;opera, nonché all&#8217;organico medio annuo”,</i> i quali sono <i>“computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Giova segnalare che la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, si è già espressa nei sensi testé sintetizzati (T.A.R. Lazio &#8211; Roma, Sez. I bis, 7 dicembre 2020, n. 13049) con il recentissimo suggello ricostruttivo – quantunque in termini di <i>obiter</i> &#8211; dell’Adunanza Plenaria (Cons. Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 5).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la pronuncia appena citata, infatti, questo Tribunale ha fatto applicazione del chiarimento legislativo in argomento precisando che <i>“l&#8217;attuale formulazione dell&#8217;art. 47, comma 2, prevede che &#8220;I consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara &#8230;&#8221; e il successivo comma 2 bis &#8211; di nuova introduzione &#8211; precisa che &#8220;La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l&#8217;affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati &#8230;&#8221;.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>3.2 Ne discende che, il &#8220;cumulo alla rinfusa&#8221; invocato dal ricorrente (che a tal fine richiama precedenti peraltro riferibili a procedure di gara bandite anteriormente al &#8220;decreto sbocca-cantieri&#8221;), non risulta più applicabile da quando il D.L. n. 32 del 2019 ha introdotto il principio &#8220;della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati&#8221;.</i> (T.A.R. Lazio Roma, sez. I bis, 7.12.2020, n. 13049, cit.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ancor più di recente Ad. Plen., 18.3.2021, n. 5 ha ricostruito l’impatto della novella puntualizzando che: <i>“giova fare un ulteriore cenno esplicativo al cd. meccanismo di qualificazione alla “rinfusa” che ha segnatamente caratterizzato la vicenda in causa.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>8.1. Trattasi del portato dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, vigente all’epoca dei fatti di causa, per il quale: “I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto. Con le linee guida dell’ANAC di cui all’articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>8.2. La disposizione ha avuto vigore sino al 2019. L&#8217;art. 1, comma 20, lett. l), n. 1), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, ha eliminato tale regola, ripristinando l’originaria e limitata perimetrazione del cd. cumulo alla rinfusa ai soli aspetti relativi alla “disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d&#8217;opera, nonché all&#8217;organico medio annuo”, i quali sono “computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”. 8.3. Siffatto peculiare meccanismo (si ribadisce, esteso all’epoca dei fatti di causa anche ai requisiti di qualificazione, ma oggi limitato ad attrezzature, mezzi d&#8217;opera e organico medio annuo) ha radici nella natura del consorzio stabile e si giustifica in ragione: a) del patto consortile, comunque caratterizzato dalla causa mutualistica; b) del rapporto duraturo ed improntato a stretta collaborazione tra le consorziate avente come fine “una comune struttura di impresa” </i>(Cons. Stato, Ad. Plen., 18.3.2021, n. 5 cit.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. In conclusione, merita altresì porre in luce che nemmeno gioverebbe al ricorrente il cumulo alla rinfusa come ripristinato con limitazione alle attrezzature e mezzi d’opera e all’organico, che sono ex art. 1 co.20, lett. L) ,n. 1 del d.l. n. 32/2019, elementi computati al consorzio cumulativamente sebbene posseduti dalle singole imprese. Nel caso all’esame, infatti, la consorziata designata non possiede i requisiti di capacità minimi di partecipazione costituiti dalle certificazioni UNI EN ISO 9001 e OHSAS 18001 o in alternativa UNI EN ISO 45001:2018, ragion per cui quand’anche il preteso cumulo non fosse stato circoscritto alle attrezzature e all’organico medio ma estensibile agli altri elementi di capacità tecnica, non potrebbe in alcun modo operare il ridetto cumulo stante il mancato possesso di tali requisiti in capo alla consorziata; tali requisiti, infatti, vengono <i>“computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché (ma necessariamente, n.d.s.) posseduti dalle singole imprese consorziate”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni fin qui esposte il ricorso si profila infondato e deve pertanto essere respinto al pari dei motivi aggiunti estensivi dell’impugnazione al provvedimento di aggiudicazione ad altra impresa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le spese di lite seguono la soccombenza come determinate in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui relativi motivi aggiunti, così provvede:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Respinge il ricorso principale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Respinge i motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna il Consorzio Stabile Imero a corrispondere a Trenitalia S.p.a. le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 (quattromila) oltre accessori di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giuseppe Daniele, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Roberto Montixi, Referendario</p>
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		<title>Sul termine per la prosecuzione e la riassunzione del processo interrotto.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-termine-per-la-prosecuzione-e-la-riassunzione-del-processo-interrotto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 13:32:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-termine-per-la-prosecuzione-e-la-riassunzione-del-processo-interrotto/">Sul termine per la prosecuzione e la riassunzione del processo interrotto.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Prosecuzione &#8211; Riassunzione &#8211; Processo interrotto &#8211; Art. 80 cod. proc. amm. &#8211; Termine &#8211; Novanta giorni. Il termine per la prosecuzione e la riassunzione del processo interrotto è quello di novanta giorni. Infatti, mentre l’art. 79, co. 2, cod. proc. amm., per quanto attiene all’interruzione</p>
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<p class="popolo" style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Prosecuzione &#8211; Riassunzione &#8211; Processo interrotto &#8211; Art. 80 cod. proc. amm. &#8211; Termine &#8211; Novanta giorni.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: center;">Il termine per la prosecuzione e la riassunzione del processo interrotto è quello di novanta giorni. Infatti, mentre l’art. 79, co. 2, cod. proc. amm., per quanto attiene all’interruzione del processo, rinvia puramente e semplicemente, per la relativa disciplina, alle disposizioni del codice di procedura civile, il successivo art. 80 – rubricato “<i>Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrrotto</i>” – detta una disciplina autonoma e unitaria della prosecuzione o riassunzione, individuando un unico termine di novanta giorni per entrambe le ipotesi (v. art. 80, commi 1 e 3). L’art. 80, co. 2, cod. proc. amm. – secondo cui è facoltà della parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo di proseguire il giudizio presentando una nuova istanza di fissazione dell’udienza – ha introdotto una modalità semplificata per tale parte, a differenza del terzo comma dello stesso articolo 80, che pone “<i>a cura della parte più diligente</i>” l’onere di riassumere secondo le diverse modalità ivi prescritte, fermo restando il termine di novanta giorni previsto per tutte le parti, come del resto confermato proprio dall’inciso su riportato riferito a tutte le parti del giudizio (“a cura della parte più diligente”).</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">Pres. (f.f.) Cappellano &#8211; Est. Cappellano</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso in opposizione al decreto di estinzione n.1158/2021, sul ricorso numero di registro generale 2701 del 2008 proposto da 1) -OMISSIS- quest’ultimo nella qualità di erede della <i>de cuius</i> -OMISSIS-, nella qualità di successori della <i>de cuius</i> -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Palermo, via E. Amari n.57;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">l’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Valerio Villareale n.6, è per legge domiciliato;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">delle due note di identico contenuto del 19.9.2008 nn. prot. 71432-71442, entrambe spedite il 25.9.2008 e recapitate il 26 successivo, dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente &#8211; Servizio IX. I &#8211; Demanio Marittimo-U.O.C. “Gestione e Manutenzione proprietà Demaniali Marittime”, con oggetto: “Richiesta di concessione d.m. sita in località-OMISSIS-”, con le quali è stato comunicato alle odierne ricorrenti il mancato accoglimento dell’istanza tendente ad ottenere, separatamente per ciascuna di esse, una concessione su una porzione di area demaniale del foglio di mappa n. 2, p.lla 341 (rispettivamente di mq 55,72 per -OMISSIS- e di mq 27,31 per -OMISSIS-), con la motivazione: “l’uso privatistico previsto per l’area di cui si chiede la concessione D.M non rientra tra quelle di cui all’art.1 della L.R. 15105, giusto parere reso dall&#8217;Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 12195 del 10/07/07”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista l’ordinanza collegiale n. 1835/2021, depositata in data 8 giugno 2021, con la quale è stata dichiarata l’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 79, co. 2, cod. proc. amm., per il decesso della ricorrente -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto il decreto presidenziale n. 1158/2021, depositato in data 9 dicembre 2021, con il quale il giudizio relativo al ricorso in epigrafe è stato dichiarato estinto ai sensi degli articoli 35, co. 2, lett. a), e 85, co. 1, cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio, con istanza di fissazione dell’udienza, depositato da -OMISSIS- quale erede di -OMISSIS-, rispettivamente il 21 e il 22 dicembre 2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista l’opposizione al suddetto decreto di estinzione, proposta ai sensi dell’art. 85, co. 3, cod. proc. amm. dai ricorrenti Arturo Longo e Loredana Longo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la memoria depositata da -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli artt. 85 e 87, co. 2, lett.e), cod. proc. amm. ;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore alla camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022 il consigliere dottoressa Maria Cappellano; nessuno presente per le parti, come da verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Premesso che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; con ordinanza n. 1835/2021, depositata in data 8 giugno 2021, è stata dichiarata l’interruzione del processo, ai sensi dell’art.79, co. 2, cod. proc. amm. per l’intervenuto decesso, in corso di causa, della ricorrente -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; con il decreto presidenziale n. 1158/2021, depositato in data 9 dicembre 2021, è stata dichiarata l’estinzione del giudizio per inattività, ai sensi degli articoli 35 e 85, co. 1, cod. proc. amm., in quanto non riassunto né proseguito nei termini di cui all’art. 80 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; con atto depositato in data 21 dicembre 2021 si è costituita in giudizio -OMISSIS-quale procuratrice generale di -OMISSIS-, quest’ultimo costituitosi nella qualità di erede della <i>de cuius </i>-OMISSIS-; con deposito, il giorno successivo, dell’istanza di fissazione dell’udienza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; con il ricorso in opposizione in esame, notificato e depositato in data 8 gennaio 2022, i ricorrenti -OMISSIS-hanno chiesto, previo accoglimento dell’opposizione, la fissazione dell’udienza di merito per la prosecuzione del processo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; -OMISSIS-, con memoria depositata in data 8 febbraio 2022, ha argomentato nei medesimi termini esposti dai predetti nell’atto di opposizione, insistendo per la fissazione dell’udienza di trattazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; alla camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022, nessuno presente per le parti, la causa è stata posta in decisione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che l’opposizione al decreto di estinzione sia infondata e debba essere respinta;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; gli odierni istanti sostengono che, in virtù del rinvio esterno al codice di procedura civile di cui all’art. 39 cod. proc. amm., la prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 80, co. 2, cod. proc. amm. sarebbe disciplinata, quanto al termine per la presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza, dall’art. 305 cod. proc. civ., il quale, per i giudizi instaurati prima dell’entrata in vigore della l. n. 69/2009 – qual è quello in esame – prevede(va) il termine di sei mesi (v. norma transitoria contenuta nell’art. 58 della l. n. 69/2009);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; tale prospettazione non può essere accolta;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, in particolare, che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; mentre l’art. 79, co. 2, cod. proc. amm., per quanto attiene all’interruzione del processo, rinvia puramente e semplicemente, per la relativa disciplina, alle disposizioni del codice di procedura civile, il successivo art. 80 – rubricato “<i>Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrrotto</i>” – detta una disciplina autonoma e unitaria della prosecuzione o riassunzione, individuando un unico termine di novanta giorni per entrambe le ipotesi (v. art. 80, commi 1 e 3);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’art. 80, co. 2, cod. proc. amm. – secondo cui è facoltà della parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo di proseguire il giudizio presentando una nuova istanza di fissazione dell’udienza – ha introdotto una modalità semplificata per tale parte, a differenza del terzo comma dello stesso articolo 80, che pone “<i>a cura della parte più diligente</i>” l’onere di riassumere secondo le diverse modalità ivi prescritte, fermo restando il termine di novanta giorni previsto per tutte le parti, come del resto confermato proprio dall’inciso su riportato riferito a tutte le parti del giudizio (“a cura della parte più diligente”);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; a tal proposito, è stato osservato che nel nuovo codice del processo amministrativo la disciplina dell’estinzione, della prosecuzione e della riassunzione del giudizio ha acquisito carattere di autonomia, avendo trovato nell’art. 80 una unitaria e compiuta regolamentazione, in coerenza con le esigenze di celerità che lo caratterizzano stante la tutela degli interessi pubblici coinvolti, come da principi espressi dal Consiglio di Stato con le decisione dell’Adunanza Plenaria n. 3/2010 e n. 28/2014 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, ord. 30 aprile 2015, n.2193);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; si è, pertanto, ritenuta non più applicabile al processo amministrativo la disciplina degli istituti della prosecuzione e della riassunzione stabilita dal codice di procedura civile, tenuto conto che l’articolo 39 cod. proc. amm. stabilisce che le disposizioni del codice di procedura civile si applicano solo per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo, e inoltre in quanto compatibili o espressione di principi generali;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; indiretta conferma, sul piano sistematico, dell’insussistenza di una lacuna – e della coerenza interna dell’autonoma e completa disciplina contenuta nell’art. 80 anche per quanto attiene all’unico termine di novanta giorni per la prosecuzione/riassunzione – è la circostanza per cui la (presunta) lacuna sarebbe colmata con il rinvio ad una disposizione che introdurrebbe, in maniera distonica, il diverso termine di tre mesi (<i>i.e</i>: l’art. 305 cod. proc. civ.);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; a chiusura del sistema, del resto, il codice del processo amministrativo, entrato in vigore in data successiva alla l. n. 69/2009, contiene un’unica disposizione transitoria nell’art. 2 dell’Allegato 3, riferita esclusivamente ai termini in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice (“Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti”);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, pertanto, che, applicando le su esposte coordinate ermeneutiche al caso in esame:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; alla data di adozione del decreto di estinzione n. 1158/2021 (9 dicembre 2021) il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di interruzione (8 giugno 2021) era decorso;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’opposizione al decreto di estinzione deve quindi essere respinta;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che le spese del giudizio di opposizione, ai sensi dell’art. 85, co. 5, cod. proc. amm., sono poste a carico dei ricorrenti, in solido fra di loro, e si liquidano come da dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; rigetta l’opposizione al decreto di estinzione n. 1158/2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, che liquida in complessivi € 800,00 (euro ottocento/00), oltre oneri accessori come per legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti ricorrenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 22 febbraio 2022 e 28 febbraio 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maria Cappellano, Presidente FF, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Anna Pignataro, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Francesco Mulieri, Primo Referendario</p>
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		<title>Sull&#8217;interpretazione dei concetti di “servizio analogo”, “fornitura analoga” e “servizi identici”.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-dei-concetti-di-servizio-analogo-fornitura-analoga-e-servizi-identici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 14:03:54 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-dei-concetti-di-servizio-analogo-fornitura-analoga-e-servizi-identici/">Sull&#8217;interpretazione dei concetti di “servizio analogo”, “fornitura analoga” e “servizi identici”.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Procedura di gara &#8211; Servizio analogo &#8211; Fornitura analoga &#8211; Servizi identici &#8211; Interpretazione. I concetti di “servizio analogo” e di “fornitura analoga” vanno intesi non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-dei-concetti-di-servizio-analogo-fornitura-analoga-e-servizi-identici/">Sull&#8217;interpretazione dei concetti di “servizio analogo”, “fornitura analoga” e “servizi identici”.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Procedura di gara &#8211; Servizio analogo &#8211; Fornitura analoga &#8211; Servizi identici &#8211; Interpretazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">I concetti di “servizio analogo” e di “fornitura analoga” vanno intesi non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità. All’opposto, la nozione di “servizi identici” individua una categoria chiusa di prestazioni aventi medesima consistenza di tipo e funzione, sì da collidere con il precetto conformante le procedure di gara inteso a garantire la massima partecipazione delle imprese operanti nel medesimo segmento di mercato.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Farina &#8211; Est. Nasini</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1463 del 2021, proposto da<br />
Enpa-Ente Protezione Animali Onlus, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Carla Ciani e Debora Pretin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ulss 3 Serenissima, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avv. Pierluigi Vedova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Triveneta Multiservizi Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Paola Rea, Martina Alò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">1) della delibera del Direttore Generale dell’Azienda ULSS 3 Serenissima n. 1783 del 29.10.2021, comunicata via PEC in data 3.11.2021, di aggiudicazione, in esito a gara mediante procedura aperta svolta su piattaforma telematica Sintel, alla ditta Triveneta Multiservizi Società Cooperativa Sociale del servizio di recupero, cattura, contenimento, trasporto, consegna e accudimento nel canile sanitario aziendale di Mestre – San Giuliano di animali d’affezione, gestione del mantenimento degli animali presenti presso il canile sanitario aziendale o struttura di prima accoglienza dei distretti di Venezia – Mestre, di Mirano – Dolo e di Chioggia dell’Azienda Ulss 3 Serenissima, nonché della relativa nota di comunicazione;</p>
<p style="text-align: justify;">2) di tutti i verbali di gara della Commissione giudicatrice (del 26.5.2021, del 22.7.2021, n. 1 del 6.8.2021, n. 2 del 21.9.2021 e relativi allegati nn. 1 e 2, n. 3 del 12.10.2021);</p>
<p style="text-align: justify;">3) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non conosciuto;</p>
<p style="text-align: justify;">nonché per l’accertamento e declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato tra l’Azienda ULSS 3 Serenissima e Triveneta Multiservizi Società Cooperativa Sociale, ai sensi dell’art. 121 c.p.a. o, in subordine, dell’art. 122 c.p.a. e conseguentemente del diritto del ricorrente a subentrare nel contratto ove già stipulato ai sensi dell’art. 124 c.p.a. oppure, in subordine, risarcimento per equivalente monetario da quantificarsi in corso di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ulss 3 Serenissima e di Triveneta Multiservizi Società Cooperativa Sociale;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con delibera n. 611 del 15.4.2021, pubblicata il 16.4.2021, l’Azienda ULSS 3 Serenissima (d’ora in poi Ulss 3) ha indetto una procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di recupero, cattura, contenimento, trasporto, consegna e accudimento nel canile sanitario aziendale di Mestre – San Giuliano di animali d’affezione, gestione del mantenimento degli animali presenti presso il canile sanitario aziendale o struttura di prima accoglienza dei distretti di Venezia – Mestre, di Mirano – Dolo e di Chioggia dell’Azienda Ulss 3 Serenissima, per la durata di anni tre, eventualmente rinnovabile per ulteriori anni due, per un importo triennale a base di gara di euro 702.795,00.</p>
<p style="text-align: justify;">Il criterio di aggiudicazione previsto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità (70 punti) / prezzo (30 punti), ai sensi dell’art. 95, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.</p>
<p style="text-align: justify;">All’esito della gara, cui hanno partecipato solo Enpa-Ente Protezione Animali Onlus (d’ora in poi Enpa) e Triveneta Multiservizi Società Cooperativa Sociale (d’ora in poi Triveneta), con delibera del Direttore Generale n. 1783 del 29.10.2021 il servizio è stato aggiudicato a favore di Triveneta.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe la società ricorrente ha presentato ricorso, depositato in data 9 dicembre 2021, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">1. gli atti della procedura sarebbero illegittimi in quanto la società controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per mancanza del requisito, previsto a pena di esclusione dall’art 7.2 del disciplinare di gara, relativo al servizio di “accudimento e gestione del mantenimento degli animali”, oggetto specifico della procedura in esame; in particolare, la controinteressata non avrebbe dimostrato di aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi a quelli oggetto di gara per strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private, sotto il citato profilo del servizio di “accudimento e gestione del mantenimento degli animali”;</p>
<p style="text-align: justify;">2. in subordine rispetto al primo motivo di ricorso, secondo parte ricorrente gli atti di gara sarebbero illegittimi in quanto la Commissione avrebbe errato, in modo macroscopico, nell’attribuire alla controinteressata il massimo del punteggio (12 punti) per il criterio del tempo nell’offerta tecnica (25 min), rispetto a quello di 8.75 attribuito a Enpa per la relativa offerta (35 min), poiché la tempistica indicata dalla controinteressata sarebbe irrealizzabile, essendo compatibile soltanto in relazione ai territori più prossimi alla sede operativa di Triveneta (Fossò);</p>
<p style="text-align: justify;">3. anche in ordine al punteggio relativo al criterio di valutazione n. 1 dell’offerta tecnica, di cui all’art. 17.1 del disciplinare di gara, la Commissione avrebbe macroscopicamente errato nell’attribuire a parte ricorrente il punteggio di 10,80 (su un massimo di 18 punti) e alla controinteressata di 14,40;</p>
<p style="text-align: justify;">4. pure in relazione al criterio di valutazione n. 2 dell’offerta, la Commissione avrebbe errato nell’attribuire il punteggio di 12 alla controinteressata e di 6 alla ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituiti in giudizio Ulss 3 e Triveneta, contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le parti hanno depositato memorie difensive.</p>
<p style="text-align: justify;">All’esito dell’udienza pubblica del 23 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. In via preliminare: in ordine all’eccezione di tardività del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">La società controinteressata e l’Amministrazione resistente hanno eccepito la tardività della notifica del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, esse lamentano che, seppure la notifica sia avvenuta il trentesimo giorno successivo al ricevimento, da parte della ricorrente, della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione della gara (3 novembre 2021), quest’ultimo, unitamente ai verbali di svolgimento delle sedute della commissione, era stato pubblicato sull’albo pretorio on-line in data 2 novembre 2021, ovvero il giorno precedente.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, occorre rammentare che in materia è intervenuta la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 2 luglio 2020, n. 12, la quale ha, all’esito di una lettura sistemica del quadro normativo di riferimento, individuato il <em>dies a quo</em> per l’impugnazione degli atti di gara orientandosi in funzione dell’esigenza di fondo di agganciare siffatto onere ad una “data oggettivamente riscontrabile”.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, l’Adunanza Plenaria ha affermato che, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, “malgrado l’improprio richiamo all’art. 79 del ‘primo codice’, ancora contenuto nell’art. 120, comma 5, del c.p.a. – rilevano:</p>
<p style="text-align: justify;">a) le regole che le Amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare in tema di ‘Informazione dei candidati e degli offerenti’ (ora contenute nell’art. 76 del ‘secondo codice’);</p>
<p style="text-align: justify;">b) le regole sull’accesso informale (contenute in termini generali nell’art. 5 del d.P.R. n. 184 del 2006), esercitabile – anche quando si tratti di documenti per i quali la legge non prevede espressamente la pubblicazione – non oltre il termine previsto dall’art. 76, prima parte del comma 2, del ‘secondo codice’;</p>
<p style="text-align: justify;">c) le regole (contenute nell’art. 29, comma 1, ultima parte, del ‘secondo codice’) sulla pubblicazione degli atti, completi dei relativi allegati, ‘sul profilo del committente’, il cui rispetto comporta la conoscenza legale di tali atti, poiché l’impresa deve avere un comportamento diligente nel proprio interesse”.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altronde, l’Adunanza Plenaria ha precisato che il “principio della piena conoscenza o conoscibilità” deve applicarsi anche nel caso in cui l’esigenza di proporre il ricorso emerga dopo aver conosciuto i contenuti dell’offerta dell’aggiudicatario, rilevando il tempo necessario per accedere alla documentazione presentata da quest’ultimo, ai sensi dell’art. 76, comma 2, del ‘secondo codice’.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso, “poiché il termine di impugnazione comincia a decorrere dalla conoscenza del contenuto degli atti, anche in tal caso non è necessaria la previa proposizione di un ricorso ‘al buio’ [‘<em>in abstracto’</em>, nella terminologia della Corte di Giustizia, e di per sé destinato ad essere dichiarato inammissibile, per violazione della regola sulla specificazione dei motivi di ricorso, contenuta nell’art. 40, comma 1, lettera d), del c.p.a.], cui dovrebbe seguire la proposizione di motivi aggiunti”.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, l’Adunanza Plenaria ha ritenuto di affermare i seguenti principi di diritto: “a) il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016;</p>
<p style="text-align: justify;">b) le informazioni previste, d’ufficio o a richiesta, dall’art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale;</p>
<p style="text-align: justify;">c) la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;</p>
<p style="text-align: justify;">d) la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione;</p>
<p style="text-align: justify;">e) sono idonee a far decorrere il termine per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati”.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, se certamente non residuano dubbi sull’attitudine della pubblicazione, qualora “completa”, a far decorrere i termini di impugnazione a prescindere dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, è altrettanto vero che il termine ad impugnare viene ad essere influenzato in modo decisivo dalla intervenuta proposizione dell’istanza di accesso agli atti qualora i motivi di ricorso siano strettamente dipendenti dalla o, comunque, correlati alla conoscenza puntuale dell’offerta dell’aggiudicatario.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, quindi, se è vero che la pubblicazione è avvenuta il 2 novembre (come risulta dalla documentazione in atti), d’altronde parte ricorrente risulta avere presentato, tempestivamente, l’istanza di accesso agli atti – che è stata evasa dall’Amministrazione in data 29 novembre 2021 – in tal modo venendo a conoscenza dell’offerta della controinteressata, con particolare riguardo alla relazione tecnica prodotta in sede procedimentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Poiché i motivi di ricorso, come riassunti nella parte in fatto che precede, sono evidentemente tutti dipendenti o, comunque, strettamente correlati alla conoscenza dell’offerta tecnica di parte ricorrente, deve ritenersi che la presentazione dell’istanza di accesso e la relativa ostensione documentale abbiano determinato il differimento del <em>dies a quo</em> per la presentazione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, l’atto introduttivo del presente giudizio, essendo stato notificato in data 3 dicembre 2021, deve ritenersi tempestivo e ricevibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Non condivisibile risulta l’argomentazione “presuntiva” proposta da Ulss 3, secondo la quale poiché il ricorso è stato notificato solo 4 giorni dopo l’ostensione della documentazione, se ne dovrebbe desumere l’irrilevanza della documentazione tecnica ai fini della proposizione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, premesso che ciò che concretamente deve essere valutato è esclusivamente se i motivi così come dedotti da parte ricorrente siano o meno, nella loro oggettività, dipendenti o strettamente correlati alla conoscenza dell’offerta tecnica, è evidente che, comunque, il tempo necessario per redigere un ricorso non è parametro univoco e idoneo a fondare la presunzione di cui sopra, dipendendo, evidentemente, tra le altre cose, dalla competenza, perizia e bravura del difensore.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, l’eccezione di irricevibilità deve essere respinta.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Sul primo motivo di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 7 del disciplinare di gara, prevede che i concorrenti, a pena di esclusione, debbano essere in possesso, tra gli altri, del seguente requisito: “b) Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio: – servizi analoghi a quelli oggetto di gara per strutture sanitarie e/o socio-sanitarie pubbliche o private; ai fini della partecipazione, ciascun concorrente dovrà riportare nel DGUE Parte IV Punto C lettera 1 b) l’oggetto dei servizi eseguiti, con espressa indicazione, per ciascun servizio, della data di inizio e di fine esecuzione del contratto nonché il nome del soggetto destinatario; la comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice; in caso di servizi prestati a favore di strutture pubbliche sarà onere della S.A. verificare quanto autodichiarato dalle ditte. In caso di servizi prestati a favore di strutture private, mediante una delle seguenti modalità: – originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto e del periodo di esecuzione”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’oggetto dell’appalto è così individuato “Servizio di recupero, cattura, contenimento, trasporto, consegna e accudimento nel Canile sanitario aziendale di Mestre-San Giuliano di animali d’affezione, gestione del mantenimento degli animali presenti presso il Canile sanitario aziendale o struttura di prima accoglienza dei Distretti di Venezia-Mestre, di Mirano-Dolo e di Chioggia dell’Azienda ULSS 3 Serenissima”.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente offre un’interpretazione della disposizione del disciplinare di gara che precede, volta a rendere del tutto autonomo e differente “l’accudimento” dalla gestione del mantenimento degli animali e dalle altre prestazioni che integrano il servizio da affidare.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, premesso che la disposizione della <em>lex specialis</em> in questione, contemplando un’ipotesi di esclusione dalla gara, non possa che essere interpretata restrittivamente nella sua parte “escludente” e, specularmente, in modo relativamente più esteso laddove fa riferimento ai “servizi analoghi”, consentendo, per quanto possibile, una più ampia partecipazione concorrenziale, il Collegio ritiene che le espressioni utilizzate dalla Stazione appaltante nella descrizione dell’oggetto debbano essere intese in senso sintetico e totalizzante, e non meramente atomistico e autonomo: quello che viene ad essere oggetto di affidamento è “l’intero servizio” correlato al recupero e gestione (compreso l’accudimento) degli animali, di talché ciò che veniva richiesto ai concorrenti era di comprovare di aver svolto servizi analoghi e, quindi, che si rifanno, sia pure nei limiti indicati dalla giurisprudenza, all’oggetto dell’appalto inteso nella sua integralità.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, giurisprudenza consolidata ha chiarito che “per “servizi analoghi” non si intende “servizi identici”, essendo necessario ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti …” (Cons. Stato, sez. IV, 11 maggio 2020, n. 2953).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale interpretazione contempera l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato con il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, sicché, al fine di verificare la sussistenza del requisito di capacità tecnico professionale, la verifica delle attività pregresse va fatta in concreto tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni nonché della tipologia e dell’entità delle attività eventualmente coincidenti (in tal senso, si vedano, Cons. Stato, Sez. V, 6/4/2017, n. 1608; Cons. Stato, Sez. V, 28/7/2015, n. 3717 e 25/6/2014, n. 3220).</p>
<p style="text-align: justify;">Come rilevato anche dall’intestato TAR (sentenza 20 gennaio 2020, n. 54), il costante insegnamento giurisprudenziale, sulla scorta del principio della massima partecipazione alle gare, vieta di assimilare le forniture o i servizi analoghi a quelle/quelli identici (cfr., <em>ex multis</em>, C.d.S., Sez. III, 23 agosto 2018, n. 5040; id., Sez. V, 31 maggio 2018, n. 3267; id., sez. V, 6 aprile 2017, n. 1608; id., Sez. III, 19 febbraio 2016, n. 695).</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, è indirizzo consolidato che l’interpretazione della <em>lex specialis</em> di gara debba essere condotta secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in modo da escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive e con un effetto sostanzialmente anticoncorrenziale e ciò in omaggio al pacifico insegnamento della giurisprudenza che impone, in caso di dubbi esegetici, la soluzione che consenta la massima partecipazione alla gara: in tale ottica, la giurisprudenza ha “distinto la nozione di “servizi identici” da quella di “servizi analoghi” (o similari), allo scopo di garantire l’osservanza del principio di massima partecipazione alle gare pubbliche, pur nel rispetto della necessità di scelta di operatori qualificati da parte delle amministrazioni” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 23 gennaio 2018, n. 183).</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, i concetti di “servizio analogo” e di “fornitura analoga” vanno intesi “non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità” (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 8 marzo 2019, n. 231). All’opposto, la nozione di “servizi identici” individua una “categoria chiusa di prestazioni aventi medesima consistenza di tipo e funzione, sì da collidere con il precetto conformante le procedure di gara inteso a garantire la massima partecipazione delle imprese operanti nel medesimo segmento di mercato” (C.d.S., Sez. V, 23 novembre 2016, n. 4908; ed uguale discorso deve farsi per le “forniture identiche”).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, come emerge dal DGUE e dalle attestazioni presentate in gara da parte controinteressata, quest’ultima risulta aver dato conto di avere prestato “Servizio gestione canile municipale e servizio di cinovigile presso il canile del Comune di Monselice e territori convenzionati, per gli anni 2018, 2019 e 2020, nonché di aver ottenuto l’affidamento del servizio di recupero/cattura cani vaganti e/o randagi e animali feriti o bisognosi di assistenza nell’area territoriale dell’Azienda Ulss 6 Euganea per tre mesi nell’anno 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di attività indubitabilmente rientranti nell’oggetto del bando in questione, sicché il requisito previsto dalla <em>lex specialis</em> a pena di esclusione deve ritenersi soddisfatto.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, il motivo di ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Sugli ulteriori motivi di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Prima di procedere all’esame delle censure prospettate, il Collegio ritiene opportuno ricordare le consolidate regole sulla scorta delle quali va condotto tale giudizio (di recente, Cons. Stato, sez. IV, 18/11/2021, n.7715).</p>
<p style="text-align: justify;">Va cioè ribadito che:</p>
<p style="text-align: justify;">a) il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione (Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2019, n. 6058);</p>
<p style="text-align: justify;">b) le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (v., tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173; sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572);</p>
<p style="text-align: justify;">c) per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2020, n. 3694; sez. V, 12 marzo 2020, n. 1772).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, come si dirà meglio nel prosieguo, le censure relative al terzo e quarto motivo di ricorso non possono ritenersi fondate, in quanto non sono idonee a dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto dalla Stazione appaltante. Quest’ultima, infatti, non solo ha attribuito punteggi sulla scorta di criteri sufficientemente chiari, ma ha anche puntualmente motivato in modo non irragionevole in ordine a ciascuno dei due criteri di valutazione delle offerte tecniche di cui ai motivi di impugnazione indicati.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto altro profilo, è bene sin d’ora rammentare che la giurisprudenza è costante nell’affermare che in sede di impugnazione degli atti di gara è necessario dare adeguata dimostrazione della c.d. prova di resistenza per comprovare la sussistenza dell’interesse al ricorso, il quale costituisce una condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c., rilevabile anche d’ufficio, “nel senso che l’annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un’effettiva utilità, con la conseguenza che il gravame dell’aggiudicazione di un appalto pubblico che non sia finalizzato ad ottenere la rinnovazione della gara o l’esclusione dell’impresa aggiudicataria (che implicherebbe un immediato vantaggio per il ricorrente), ma che risulti fondato sulla sola contestazione della correttezza dei punteggi assegnati alle concorrenti, deve essere sorretto, per essere ritenuto ammissibile, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza aggiudicataria (Cons. Stato, III, 9 marzo 2020, n. 1710; III, 9 marzo 2020, n. 1704)” (Cons. Stato sez. V, 08/11/2021, n.7420)</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, va sinora sottolineato che la differenza di punteggio attribuito alle offerte (economica e tecnica) delle due odierne parti in causa risulta pari a 15,01 punti in favore della controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto precede, unitamente alla infondatezza delle censure sollevate con i motivi terzo e quarto di ricorso, assume rilievo in ordine all’esame del secondo motivo di impugnazione, relativo ad un criterio di valutazione delle offerte tecniche cui era associato un punteggio massimo di 12 punti.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.1. Sul terzo motivo di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell’art. 17.1 del disciplinare di gara, tra i criteri di valutazione è stato previsto, al punto 1, un punteggio massimo di 18 punti, attribuibile in ragione della “descrizione degli automezzi utilizzati; relazione dettagliata relativa alla descrizione dei vettori ed equipaggiamento degli stessi (tipologia di gabbie, presenza di navigatore satellitare, sistemi di areazione del vano di carico, tipologia di lavaggio e sanificazione), con indicazione dei mezzi disponibili per la cattura di animali a Venezia”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il successivo art. 17.3, al riguardo, precisa che “i giudizi per i criteri di valutazione discrezionali verranno espressi dalla Commissione Giudicatrice secondo la seguente scala di valutazione:</p>
<p style="text-align: justify;">LIVELLO DEFINIZIONE ANALISI COEFFICIENTE</p>
<p style="text-align: justify;">Ottimo Proposta assolutamente completa, molto dettagliata 1,0</p>
<p style="text-align: justify;">corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche</p>
<p style="text-align: justify;">in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale</p>
<p style="text-align: justify;">agli standard qualitativi e prestazionali richiesti</p>
<p style="text-align: justify;">Buono Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, 0,8</p>
<p style="text-align: justify;">rispondente in maniera più che discreta agli standard</p>
<p style="text-align: justify;">qualitativi e prestazionali richiesti</p>
<p style="text-align: justify;">Discreto Proposta adeguata e significativa, rispondente in 0,6</p>
<p style="text-align: justify;">maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali</p>
<p style="text-align: justify;">richiesti</p>
<p style="text-align: justify;">Sufficiente Proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera 0,4</p>
<p style="text-align: justify;">sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti</p>
<p style="text-align: justify;">Scarso Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice 0,2</p>
<p style="text-align: justify;">con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa</p>
<p style="text-align: justify;">agli standard qualitativi e prestazionali richiesti</p>
<p style="text-align: justify;">Non classificabile Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli 0,0</p>
<p style="text-align: justify;">standard qualitativi e prestazionali richiesti”&gt;</p>
<p style="text-align: justify;">Dai verbali di gara risulta che la Commissione ha attribuito:</p>
<p style="text-align: justify;">– a Enpa, il coefficiente 0,6 (discreto), e conseguente punteggio di 10,80, con la seguente valutazione “proposta adeguata rispondente in maniera discreta. Non vengono indicate le autorizzazioni al trasporto degli animali degli automezzi, vi sono poche indicazioni sulla barca che sarà disponibile”;</p>
<p style="text-align: justify;">– a Triveneta Multiservizi, il coefficiente 0,8 (buono), e conseguente punteggio di 14,40, con la seguente motivazione “proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, gli automezzi sono autorizzati al trasporto degli animali, chiare indicazioni sulla barca e sugli automezzi”.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo parte ricorrente la Commissione avrebbe macroscopicamente errato nella valutazione che precede in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;">a) Enpa nell’offerta ha indicato l’impiego di n. 3 automezzi idonei al trasporto animali, n. 2 ambulanze veterinarie – tutti conformi alle normative vigenti -, n. 1 imbarcazione – in forza di contratto di nolo e servizio con conducente con azienda specializzata; diversamente, Triveneta ha indicato l’impiego di n. 4 automezzi, n. 1 ambulanza veterinaria e n. 1 imbarcazione;</p>
<p style="text-align: justify;">b) la Commissione avrebbe ritenuto preponderante il fatto che Enpa, a differenza di Triveneta, non avrebbe indicato le autorizzazioni degli autoveicoli al trasporto di animali, mentre nella relazione tecnica sarebbe stato precisato dalla ricorrente che tutti gli automezzi utilizzati per servizio sono dotati di certificazione di conformità alle normative HACCP sul trasporto alimenti e al Regolamento CE 01/05 – 22/12/041, tenuto conto del fatto che il disciplinare di gara nulla prevedeva in ordine alla necessità di allegare in sede di offerta tecnica le autorizzazioni di idoneità dei mezzi di trasporto;</p>
<p style="text-align: justify;">c) la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che la ricorrente avesse fornito poche indicazioni in ordine alla barca, ritenendo, invece, chiare le indicazioni fornite da Triveneta, nonostante quest’ultima si fosse limitata ad una brevissima presentazione delle modalità d’uso dell’imbarcazione e ad allegare documentazione relativa a specifiche tecniche irrilevanti, laddove Enpa avrebbe ha indicato gli strumenti di protezione e garanzia di benessere degli animali durante il trasporto.</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuna delle censure che precedono sono idonee a “dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto”.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, per un verso, non è tale la scelta dalla P.a. di valorizzare l’indicazione delle autorizzazioni degli automezzi al trasporto degli animali, fermo restando che il coefficiente attribuito ad entrambe le concorrenti in gara non risulta essere meramente il frutto di questa distinzione, ma prima di tutto di una diversa valutazione sintetica della proposta nel suo insieme, rispetto alla quale quello dell’indicazione dell’autorizzazione dei mezzi è uno solo dei diversi elementi valorizzati.</p>
<p style="text-align: justify;">Quella che emerge dai diversi giudizi, e che, esaminando le diverse offerte, non risulta essere del tutto inattendibile e irragionevole, è una valutazione di maggiore dettaglio e ampiezza descrittiva dell’offerta della controinteressata rispetto a quella della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, dalla relazione tecnica di ENPA effettivamente non risultano indicate e allegate le specifiche autorizzazioni al trasporto animali associate ai propri automezzi.</p>
<p style="text-align: justify;">Stesso discorso vale anche per quanto concerne il giudizio relativo all’”imbarcazione”, la valutazione della Commissione, a ben vedere, non risultando né inattendibile, né irragionevole, per avere ritenuto nel suo complesso più ampia e dettagliata la descrizione offerta dalla controinteressata, circostanza questa che, per vero, trova riscontro dall’esame diretto delle due offerte in contestazione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’avere, poi, Triveneta allegato documentazione a comprova della conformità degli automezzi alla normativa relativa al trasporto di animali, oltre a non essere vietato dalla legge di gara, può essere certamente valutato positivamente dalla Stazione appaltante. quale elemento ragionevolmente valorizzabile per ritenere un’offerta più dettagliata di un’altra, ai fini dell’ottenimento di un maggior punteggio, ancorché tale produzione non sia stata imposta o anche solo prevista dalla <em>lex specialis</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nessun pregio, poi, può avere il richiamo all’istituto del soccorso istruttorio, posto che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, lo stesso non è ammissibile in relazione a documentazione afferente all’offerta tecnica, tanto più se strumentale non tanto ad evitare l’esclusione dalla gara, ma ad ottenere un maggior punteggio tecnico, diversamente venendosi a determinare un’illegittima violazione della par condicio tra gli operatori economici.</p>
<p style="text-align: justify;">Come precisato dalla prevalente giurisprudenza, infatti, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del codice dei contratti pubblici, l’istituto del soccorso istruttorio non trova applicazione con riferimento alle mancanze, incompletezze ed irregolarità che riguardano l’offerta tecnica e l’offerta economica presentata nei procedimenti di scelta del contraente da parte delle amministrazioni pubbliche (T.A.R. Trentino-Alto Adige, sez. I, 29/09/2021, n. 151 che richiama, sul punto, <em>ex multis</em>, C.d.S., sez. IV, n. 2344/2019 e sez. V, n. 1030/2019; T.R.G.A. Trento n. 1/2021).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, il motivo in esame deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.2. Sul quarto motivo di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Il criterio di valutazione n. 2 dell’offerta tecnica, indicato all’art. 17.1. del disciplinare di gara, prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 15 punti in relazione al “personale qualificato disponibile e relativa formazione o esperienza maturata debitamente documentata”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 15, punto 1, lett. d) del disciplinare di gara prevede, in relazione alla “documentazione tecnica”: “ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al criterio 2 “personale qualificato disponibile e relativa formazione o esperienza maturata debitamente documentata” si chiede di allegare alla relazione un prospetto che evidenzi, per ogni operatore, il titolo di studio posseduto e gli anni di anzianità di servizio, esplicitando quelli di esperienza in servizio uguali a quelli oggetto del presente appalto, e la relativa partecipazione ad attività formative”.</p>
<p style="text-align: justify;">Dai verbali di gara risulta che la Commissione ha attribuito:</p>
<p style="text-align: justify;">– a ENPA, il coefficiente 0,4 (sufficiente) con punteggio di 6, con la motivazione “proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera sufficiente, non sono debitamente documentate le esperienze e la formazione, mancano cv., attestati o certificazioni. Manca personale qualificato per la telenarcosi e per il trasporto di animali vivi”;</p>
<p style="text-align: justify;">– a Triveneta, il coefficiente 0,8 (buono), con punteggio 12, con la motivazione “proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata e rispondente in maniera più che discreta, presenti cv, attestati e certificazioni. Presente personale autorizzato per la telenarcosi”.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo parte ricorrente, la valutazione sarebbe stata erronea in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;">– l’allegazione di curricula e attestati deve considerarsi ultronea rispetto a quanto richiesto dal disciplinare di gara e rispetto al “prospetto” richiesto dalla <em>lex specialis</em>;</p>
<p style="text-align: justify;">– Enpa ha allegato il prospetto relativo agli operatori con ivi indicati la qualifica nel servizio, il ruolo interno, l’anzianità di servizio in analoghi servizi, principali esperienze di formazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Per contro, la Commissione non avrebbe espresso alcuna valutazione in ordine alle competenze dei prestatori indicati e non avrebbe effettuato la comparazione degli stessi in relazione alle due ditte concorrenti: a tal riguardo, Enpa lamenta di aver indicato nella propria offerta tecnica n. 9 operatori, a fronte di n. 6 operatori indicati da Triveneta; quest’ultima non avrebbe indicato alcun operatore specializzato nella gestione degli animali feriti, mentre ENPA ha indicato n. 2 addetti al soccorso e n. 1 soccorritore, con specificazione delle relative formazioni, anni di esperienza e certificazioni; la stazione appaltante, infine, avrebbe errato nel non riscontrare la presenza presso Enpa di personale “qualificato per il trasporto di animali vivi”, essendo tutto il personale indicato da ENPA qualificato per tale specifica attività; in ogni caso, la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio in favore di Enpa.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche nel caso di specie, le censure sollevate da parte ricorrente non sono idonee a “dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto”.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, ribadendo il concetto più sopra esposto con riferimento al terzo motivo di ricorso, deve ritenersi non costituire un vizio della valutazione operata dalla Commissione l’aver valorizzato elementi documentali e dichiarativi dell’offerta tecnica che pure non erano stati specificamente imposti o anche solo previsti nel bando di gara, purché non vietati.</p>
<p style="text-align: justify;">I criteri e parametri di giudizio sono relativamente ampi di modo da poter consentire agli operatori economici concorrenti di “modellare” le proprie offerte, anche sul piano documentale, fornendo alla Stazione appaltante tutti gli elementi ritenuti idonei a far emergere la migliore rispondenza dell’offerta medesima alle esigenze dell’Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto le valutazioni qualitative si giustificano anche proprio in considerazione degli elementi che, pur non essendo obbligatori, vengono offerti o messi a disposizioni o ancora descritti dai concorrenti al fine dimostrare la migliore qualità o maggiore ampiezza della propria offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò premesso, nel caso di specie, Enpa, a differenza della controinteressata, non risulta aver allegato idonei documenti a comprova della formazione e i titoli di studio degli operatori, diversamente allegati da Triveneta, e coerentemente la P.a. ha valorizzato tale differenza favorendo, con un maggior punteggio la controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, la Commissione non ha ritenuto insufficiente l’offerta di Enpa, ma ha solo valutato quella di Triveneta migliore, fornendone adeguata e ponderata motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente si duole del fatto che la Commissione non avrebbe tenuto in conto che il personale di Enpa “oltre ad essere notevolmente superiore dal punto di vista numerico rispetto a quello di Triveneta appare settorialmente più specializzato” e che la ricorrente “ha specificato nella propria offerta tecnica una terza tipologia di intervento giornaliero di accudimento per gli animali fragili e i cuccioli oltre ad aver debitamente indicato il personale – composto anche da personale infermieristico – idoneo per l’accudimento e il soccorso degli animali feriti”, laddove “Triveneta Multiservizi non risulta aver indicato alcun operatore specializzato in tale campo”.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altronde, senza che ciò possa costituire una palese inattendibilità della valutazione della Commissione, risulta che il maggior punteggio sia collegato altresì al fatto che Triveneta annovera fra il proprio personale anche personale qualificato per la telenarcosi e per il trasporto di animali vivi.</p>
<p style="text-align: justify;">A ben vedere, quindi, fermo restando che i criteri sono stati predeterminati in modo sufficientemente chiaro, che in più l’amministrazione ha motivato in modo specifico, e non emergono macroscopiche erroneità (secondo la costante giurisprudenza, da ultimo ribadita da Cons. Stato, III, 11 marzo 2021, n. 2075; V, 25 marzo 2021, n. 2524, 10 marzo 2021, n. 2054, 3 marzo 2021, n. 1808, 3 febbraio 2021, n. 999, 25 gennaio 2021, n. 710, 8 gennaio 2021, n. 282, 5 gennaio 2021, n. 144), anche il quarto motivo di ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.3 Sul secondo motivo di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 17.1 del disciplinare di gara prevedeva, tra i criteri di valutazione, il “massimo punteggio alla ditta con il miglior tempo di intervento dichiarato inferiore rispetto a quanto richiesto nel capitolato tecnico e punteggio proporzionalmente inferiore alle altre offerte (massimo punti 12 quantitativi)”.</p>
<p style="text-align: justify;">Triveneta si è impegnata a “garantire un tempo di intervento inferiore rispetto a quanto richiesto nel capitolato tecnico, ossia ad effettuare gli interventi, di norma, ENTRO 25 MINUTI DALLA SEGNALAZIONE DI RICHIESTA, salvo imprevisti e casi eccezionali con diversa tempistica concordata fra le parti”.</p>
<p style="text-align: justify;">Per contro, Enpa ha dichiarato un tempo di intervento pari a 35 minuti.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo parte ricorrente, l’offerta della società controinteressata di un tempo di intervento pari a soli 25 minuti, a fronte dei 45 minuti previsti nel capitolato tecnico, sarebbe irrealizzabile in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;">– Triveneta Multiservizi ha indicato Fossò (VE) quale sede operativa;</p>
<p style="text-align: justify;">– la zona da servire (come esplicitata all’art. 3 del capitolato tecnico) coincide, oltre che con il Comune di Fossò, anche con i Comuni di Venezia, Marcon, Quarto d’Altino, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso D’Artico, Fossò, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Vigonovo, Chioggia, Cavarzere e Cona.</p>
<p style="text-align: justify;">– in tal senso, la tempistica sarebbe compatibile solo con gli interventi nelle vicinanze di Fossò, e non con riguardo al resto del territorio, sicché sarebbe stato male applicato il criterio di valutazione n. 5 di cui all’art. 17.1 del disciplinare di gara, avendo l’Amministrazione erroneamente attribuito a parte controinteressata il punteggio di 12 e solo di 8,57 a parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, va rilevato, in primo luogo, come la censura in questione, quand’anche fondata, porterebbe ad un annullamento della delibera di aggiudicazione che, d’altronde, non consentirebbe a parte ricorrente di ottenere con certezza il bene della vita sperato, ossia un punteggio superiore a quello della controinteressata al fine di conseguire l’aggiudicazione dell’appalto.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce dell’infondatezza degli altri motivi di ricorso, infatti, l’eventuale riedizione della valutazione limitatamente al solo criterio in questione, non garantisce alla ricorrente una ragionevole probabilità di ottenere l’aggiudicazione, in considerazione del differenziale di 15 punti più sopra ricordato.</p>
<p style="text-align: justify;">Come accennato, infatti, è <em>ius receptum</em> in giurisprudenza il principio secondo cui “è necessario dare adeguata dimostrazione della cd. prova di resistenza per comprovare la sussistenza dell’interesse al ricorso che, come è noto costituisce condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c., rilevabile anche d’ufficio e, in sede di appello. In linea generale, la verifica della sussistenza dell’interesse all’impugnativa deve manifestare la sua concretezza, nel senso che l’annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un’effettiva utilità, con la conseguenza che il gravame dell’aggiudicazione di un appalto pubblico che non sia finalizzato ad ottenere la rinnovazione della gara o l’esclusione dell’impresa aggiudicataria (che implicherebbero un immediato vantaggio per il ricorrente), ma che risulti fondato sulla sola contestazione della correttezza dei punteggi assegnati alle concorrenti, dev’essere sorretto, per essere ritenuto ammissibile, dalla c.d. prova di resistenza e, cioè, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza aggiudicataria (cfr., <em>ex multis</em>, Consiglio di Stato sez. V, 26/04/2018, n.2534; Consiglio di Stato, sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5717 e 8 settembre 2015, n. 4209)” (Cons. Stato, sez. III, 09 marzo 2020, n. 1710).</p>
<p style="text-align: justify;">La possibilità che, a fronte dell’offerta effettuata dalla controinteressata, la Stazione appaltante non attribuisca un punteggio ancorché minimo alla stessa in relazione al criterio in esame appare logicamente implausibile se solo si considera che, comunque, a stessa detta di parte ricorrente il tempo dichiarato in offerta da Triveneta è certamente compatibile con un “raggio” di distanza calcolato dalla sede di Fossò che consente di “coprire” un’area di intervento non irrilevante. Peraltro, parte controinteressata ha dato conto nel presente giudizio del fatto che la tempistica indicata si giustifica in ragione di una organizzazione del personale sul territorio che prevede la dislocazione dello stesso in vari punti dello stesso, in modo da coprire le varie zone dell’appalto.</p>
<p style="text-align: justify;">Fermo restando che la legge di gara non imponeva di esibire giustificazioni a comprova circa la sussistenza delle condizioni per garantire il predetto tempo di intervento, quanto dedotto da parte controinteressata non appare irragionevole, né incompatibile con la natura del servizio e degli interessi pubblici perseguiti dalla stazione appaltante con l’affidamento per il quale è causa, derivandone, in ogni caso, un obbligo/onere a carico di parte ricorrente di garantire, mediante la propria organizzazione, quel tempo indicato e promesso in offerta, senza che la P.A. debba effettuare istruttoria per comprendere se o meno sia in concreto realizzabile, salvo che sia un tempo <em>ictu oculi</em> del tutto impossibile da realizzare, circostanza, nel caso di specie, non sussistente.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, a fronte di una clausola della <em>lex specialis</em> che prevede un criterio di valutazione essenzialmente fondato sulla mera dichiarazione di un determinato tempo di intervento, quale assunzione di impegno a garantire lo stesso in sede di esecuzione, senza stabilire parametri o richiedere la puntuale dimostrazione degli elementi idonei a dimostrare <em>ex ante</em>, già in sede di gara, l’attendibilità dei tempi dichiarati, avrebbe dovuto essere onere di parte ricorrente procedere alla rituale impugnazione della stessa, onere non assolto nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, anche il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Conclusioni e spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese di lite compensate attesa la particolarità della controversia.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese di lite compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Alessandra Farina, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Mara Bertagnolli, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Nasini, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-dei-concetti-di-servizio-analogo-fornitura-analoga-e-servizi-identici/">Sull&#8217;interpretazione dei concetti di “servizio analogo”, “fornitura analoga” e “servizi identici”.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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