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	<title>29/9/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29/9/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.589</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-29-9-2020-n-589/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-29-9-2020-n-589/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.589</a></p>
<p>Andrea Migliozzi, Presidente, Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gianbattista Scalvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale della Motorizzazione di Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-29-9-2020-n-589/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.589</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-29-9-2020-n-589/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.589</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Andrea Migliozzi, Presidente, Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore PARTI:  -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gianbattista Scalvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale della Motorizzazione di Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;</span></p>
<hr />
<p>Requisiti morali per il rilascio del titolo di abilitazione alla guida ex art. 120, d.lgs. n. 185 del 1992 : sussiste la giurisdizione del GO</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Circolazione stradale &#8211; giurisdizione &#8211; requisiti morali per il rilascio del titolo di abilitazione alla guida ex art. 120, d.lgs. n. 185 del 1992 &#8211; giurisdizione del GO &#8211; sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Ogni questione relativa al possesso dei requisiti morali di cui all&#8217;art. 120, d.lgs. n. 185 del 1992, prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida, spetta alla cognizione dell&#8217;A.G.O., trattandosi di accertamento avente natura vincolata e con vincolo posto nell&#8217;esclusivo interesse privato, la cui posizione giuridica va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto. </em><br /> <em>I provvedimenti adottati ai sensi dell&#8217;art. 120, d.lgs. n. 285/1992, dato che incidono su diritti soggettivi non degradabili ad interessi legittimi per effetto della loro adozione, nè inerenti a materia compresa nella giurisdizione esclusiva del G.A., sono riservati alla cognizione del G.O. .</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/09/2020<br /> <strong>N. 00589/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00695/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 c. p. a.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 695 del 2019, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gianbattista Scalvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale della Motorizzazione di Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>previa sospensiva</em><br /> -del provvedimento emesso in data 12.06.2019 dal Direttore dell&#8217;Ufficio della Motorizzazione di Ferrara con il quale si è provveduto a disporre il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida richiesto con istanza presentata dal ricorrente in data 22.02.2019, con conseguente non ammissione alla relativa prova pratica.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell&#8217;Ufficio Provinciale della Motorizzazione di Ferrara;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2020 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori Francesco Baccaro e Vittorio Melandri;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 c. p. a. ai fini della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;</p>
<p> Rilevato che:<br /> -con il gravame in epigrafe l&#8217;odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso in data 12 giugno 2019 dal Direttore dell&#8217;Ufficio della Motorizzazione di Ferrara inerente il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida richiesto con istanza presentata il 22 febbraio 2019, con conseguente non ammissione alla relativa prova pratica, motivato ai sensi dell&#8217;art. 120 comma primo del Codice della Strada dalla carenza dei prescritti requisiti morali;<br /> &#8211; per ammissione dello stesso ricorrente tale carenza viene desunta &#8220;<em>per relationem</em>&#8221; dall&#8217;aver riportato nel 2019 condanna penale per il reato di cui all&#8217;art. 73 comma quinto d.P.R. 309/90 ovvero detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità , come da comunicazione effettuata dalla Prefettura di Verona;<br /> &#8211; a sostegno del ricorso ha dedotto motivi in sintesi così¬ riassumibili:<br /> I) Illegittimità  del provvedimento impugnato per violazione di legge e, pìù segnatamente, violazione dell&#8217;art. 120 comma 1 Codice della Strada sul punto: natura non interamente vincolata del provvedimento &#8211; mancata valutazione nel caso concreto, in sede di valutazione della sussistenza dei requisiti morali, di compatibilità  dell&#8217;interesse pubblico con il bene (patente di guida) cui il privato aspira; II) Illegittimità  del provvedimento impugnato per assenza di motivazione sul punto: specifica indicazione degli elementi ostativi; III) Illegittimità  del provvedimento impugnato per erronea applicazione dell&#8217;art. 120 CdS: sussunzione della fattispecie autonoma di reato di cui all&#8217;art. 73 V comma DPR 309/90 nei reati ostativi di cui all&#8217;art. 120 CdS nonostante l&#8217;assenza di una specifica enunciazione della stessa nell&#8217;elenco di tali reati: premesso che &#8211; a suo dire &#8211; sussisterebbe la giurisdizione del g.a. in quanto l&#8217;attività  autoritativa in questione, benchè vincolata, risulterebbe diretta al perseguimento primario dell&#8217;interesse pubblico, il gravato diniego sarebbe del tutto immotivato e non preceduto dalla obbligatoria comunicazione di cui all&#8217;art. 10 bis. L.241/90; la condanna riportata, in seguito all&#8217;entrata in vigore della legge 79/2014, riguarderebbe fattispecie di reato divenuta autonoma, si da non costituire pìù elemento ostativo al rilascio del richiesto titolo abilitativo;<br /> &#8211; il Ministero intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito l&#8217;infondatezza del gravame rappresentando come i precedenti penali posti a fondamento del diniego siano stati indicati nello stesso atto introduttivo del giudizio senza tuttavia l&#8217;allegata sopravvenienza di provvedimenti riabilitativi, rilevando inoltre la differenza tra le fattispecie di cui al comma primo ed al comma secondo dell&#8217;art. 120 del Codice della Strada, quest&#8217;ultimo soltanto oggetto del recente intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 24 del 20 febbraio 2020); ha inoltre rilevato la necessità  di integrazione del contraddittorio nei confronti della Prefettura di Verona, non evocata in giudizio;<br /> &#8211; alla camera di consiglio del 23 settembre 2020 è stata rilevata d&#8217;ufficio, ai sensi dell&#8217;art.73 comma 3, c.p.a., la questione di giurisdizione ed avvisati i difensori della riserva di decisione in forma semplificata ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a., come da verbale d&#8217;udienza;<br /> Considerato che:<br /> &#8211; ai sensi del citato articolo 120 comma 1, testualmente,: &#8220;Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali (&#038;), le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi&#8221;;<br /> &#8211; per giurisprudenza oggi assolutamente prevalente, ogni questione relativa al possesso dei requisiti morali di cui all&#8217;art. 120, d.lgs. n. 185 del 1992, prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida, spetta alla cognizione dell&#8217;A.G.O., trattandosi di accertamento avente natura vincolata e con vincolo posto nell&#8217;esclusivo interesse privato, la cui posizione giuridica va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto. Infatti, i provvedimenti adottati ai sensi dell&#8217;art. 120, d.lgs. n. 285/1992, dato che incidono su diritti soggettivi non degradabili ad interessi legittimi per effetto della loro adozione, nè inerenti a materia compresa nella giurisdizione esclusiva del G.A., sono riservati alla cognizione del G.O. (<em>ex multis</em> T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 8 gennaio 2020, n.86 ; cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 14 gennaio 2019 n. 56; T.A.R. Veneto, sez. I, 16 luglio 2018 n. 750; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 25 giugno 2018 n. 1435; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 20 giugno 2018 n. 4071; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 14 settembre 2018 n. 5509);<br /> &#8211; le fattispecie di cui al primo comma in esame (diniego al rilascio) e al secondo comma (revoca della patente) appaiono differenziate pur se anche quest&#8217;ultima si sostanzia &#8211; al di lÃ  del formale &#8220;<em>nomen iuris</em>&#8220;- in un mero atto vincolato, la cui adozione consegue necessariamente al solo verificarsi dei presupposti normativamente previsti, senza spendita di alcuna discrezionalità  amministrativa (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 8 gennaio 2020, n.86);<br /> &#8211; diversamente da quanto pur diffusamente sostenuto da entrambe le parti non può pertanto essere seguita nel caso di specie la tesi espressa dall&#8217;Adunanza Plenaria con la sentenza n. 8/2007 al fine della qualificazione della posizione sostanziale azionata in termine di interesse legittimo;<br /> &#8211; in ossequio al principio di economia dei mezzi processuali, non può essere accolta la richiesta di un termine per l&#8217;integrazione del contraddittorio, formulata dalla difesa erariale, atteso che, ai sensi dell&#8217;art. 49 comma 2, c.p.a., l&#8217;integrazione non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato (<em>ex multis</em> T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 2 maggio 2019, n.984);<br /> &#8211; per quanto precede non può che concludersi per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario;<br /> &#8211; quanto alla conseguente &#8220;<em>traslatio iudicii</em>&#8221; occorre salvaguardare il principio della salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta al giudice privo di giurisdizione nel processo davanti al giudice che ne risulta munito, secondo le disposizioni di cui all&#8217;art. 11 codice del processo amministrativo.<br /> Ritenuta la sussistenza di giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, avanti il quale il gravame potrà  proseguire nei termini di cui in motivazione.<br /> Compensa tra le parti in causa le spese del giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.<br /> Così¬ deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Andrea Migliozzi, Presidente<br /> Umberto Giovannini, Consigliere<br /> Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-29-9-2020-n-589/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.589</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.1491</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-9-2020-n-1491/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-9-2020-n-1491/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-9-2020-n-1491/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.1491</a></p>
<p>Giancarlo Pennetti, Presidente, Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore PARTI: Pubbliemme S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Zimatore, Paola Procopio ed Emilia Lonetti, contro Comune di Sant&#8217;Onofrio, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Teresa Santaguida; Ufficio Tecnico del Comune di Sant&#8217;Onofrio non costituito in giudizio; Rimozione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-9-2020-n-1491/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.1491</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-9-2020-n-1491/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.1491</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Pennetti, Presidente, Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore PARTI: Pubbliemme S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Zimatore, Paola Procopio ed Emilia Lonetti,  contro Comune di Sant&#8217;Onofrio, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Teresa Santaguida; Ufficio Tecnico del Comune di Sant&#8217;Onofrio non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Rimozione di impianti pubblicitari abusivamente posizionati : sussiste la  giurisdizione del GO</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Pubblicità  &#8211; giurisdizione &#8211; pubblicità  su strade e sui veicoli ex art 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 &#8211; rimozione di impianti pubblicitari abusivamente posizionati &#8211; giurisdizione del GO &#8211; sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Non sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo con riguardo all&#8217;impugnazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell&#8217;art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con i quali viene disposta la rimozione di impianti pubblicitari abusivamente posizionati, perchè tale ordine deriva direttamente, quale misura consequenziale, dall&#8217;accertamento della violazione e dall&#8217;irrogazione della prescritta sanzione pecuniaria, con riferimento al codice della strada. Pertanto, il provvedimento del Comune che ne dispone la rimozione costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 dell&#8217; art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e non un mezzo accordato all&#8217;Ente pubblico proprietario della strada per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 23, con la conseguenza che l&#8217;atto deve essere conosciuto dal Giudice ordinario, competente ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23, della L. 24 novembre 1981, n. 689.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/09/2020<br /> <strong>N. 01491/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00641/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 641 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Pubbliemme S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Zimatore, Paola Procopio ed Emilia Lonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Catanzaro, via Buccarelli n. 49;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Sant&#8217;Onofrio, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Teresa Santaguida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Ufficio Tecnico del Comune di Sant&#8217;Onofrio non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, previa misura cautelare,</em></strong><br /> per quanto riguarda il ricorso introduttivo:<br /> del provvedimento dell&#8217;Ufficio tecnico del Comune di Sant&#8217;Onofrio n. 3/2020 prot. n. 1869 del 18.05.2020, comunicato via pec il 18.05.2020, avente ad oggetto &#8220;Revoca con annullamento in autotutela ai sensi dell&#8217;art. 21 <em>nonies</em> della Legge 241/1990 (modif. dalla L. 124/2015) dell&#8217;Autorizzazione n. 47/2019 del 15/07/2019 per l&#8217;installazione di un pannello pubblicitario misure 4,26 x 8,50 su palo monofacciale tipo led, intestata a Pubbliemme S.r.l.&#8221;;<br /> Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pubbliemme S.r.l. il 2372020:<br /> per l&#8217;annullamento, previa misura cautelare,<br /> &#8211; della nota prot. 2131 del 28.05.2020 dell&#8217;Ufficio tecnico del Comune di Sant&#8217;Onofrio avente ad oggetto &#8220;riscontro a Vs. controdeduzioni ai Provvedimenti n.ri 1 e 3 anno 2020 di annullamento in autotutela ex art. 21 <em>nonies</em> L. 241/1990&#8243;.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Sant&#8217;Onofrio;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2020 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p> <em>Rilevato</em>:<br /> &#8211; che la ricorrente ha impugnato la &#8220;revoca con annullamento in autotutela&#8221; per l&#8217;installazione di un pannello pubblicitario misure 4,26 x 8,50 su palo monofacciale tipo led per -) per violazione degli articoli 8, 21 <em>quinquies</em> e 21 <em>nonies</em> l. n. 241/1990, stante il duplice riferimento ai diversi poteri della revoca e dell&#8217;annullamento, -) violazione del principio del <em>contrarius actus</em>, degli articoli 6, 14, e 17 bis della l. n. 241/1990; art. 23 Codice della strada, illegittimità  per violazione dell&#8217;articolo 17 <em>bis</em> l. n. 241/90, formazione silenzio assenso, in quanto il Comune ha proceduto all&#8217;annullamento senza espletare apposita istruttoria, bensì¬ sulla base del riscontro della carenza del nulla osta dell&#8217;ente proprietario della strada adiacente il cartello, nulla osta non dovuto in quanto il cartello era apposto su proprietà  privata ed in tratto ricadente nel centro abitato di un comune con meno 10.000 abitanti e, comunque, anche ove ritenuto necessario, nulla osta formatosi per silenzio assenso ex art. 17 <em>bis</em> l. proc., -) violazione dell&#8217;articolo 21 <em>nonies</em> l. n. 241/1990, carenza dei presupposti, difetto di motivazione, eccesso di potere, difetto di istruttoria in quanto l&#8217;annullamento era stato adottato senza un congruo apparato motivazionale, -) incompetenza, violazione art. 23, commi 13 <em>bis </em>e 13 <em>quater</em>, d. lgs. n. 285/1992 nella parte in cui con il provvedimento il Comune ha diffidato e disposto la rimozione dell&#8217;impianto pubblicitario, dando avviso in difetto di provvedere in danno;<br /> &#8211; che il Comune di Sant&#8217;Onofrio, ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto;<br /> &#8211; che a fronte di atto confermativo dell&#8217;annullamento la società  ricorrente ha proposto motivi aggiunti con istanza cautelare reiterando, con approfondimento, i medesimi motivi del ricorso principale, avversati dall&#8217;ente locale con eccezione di inammissibilità  ed infondatezza;<br /> &#8211; che all&#8217;esito dell&#8217;udienza camerale del 29.7.2020, il ricorso è stato riunito a quello iscritto al n. RG 639/2020 (annullamento di scia di altri 24 cartelloni pubblicitari, adottato su medesime motivazioni), rigettata la relativa istanza cautelare, sollevata la questione di difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di rimozione della disposta rimozione;<br /> &#8211; che alla camera di consiglio del 23.9.2020 il Collegio ha dato avviso di possibile definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e trattenuto la causa in decisione;</p>
<p> <em>Premesso</em>:<br /> &#8211; che debbano nuovamente separarsi il presente ricorso da quello precedentemente iscritto al n. 639/20, essendo solo quello in esame maturo per la decisione finale;<br /> &#8211; che i motivi aggiunti risultano ammissibili essendo la nota del 28.05.2020 atto confermativo (v. diffusa analisi delle controdeduzioni della società ) di quello di annullamento originariamente impugnato;<br /> &#8211; che la coincidenza del contenuto dispositivo tra questo provvedimento e quello previamente impugnato ha portato alla spiegazione delle medesime censure da parte del ricorrente e consente al Tribunale l&#8217;unitaria disamina delle impugnazioni;<br /> <em>Considerato</em> sul primo motivo di ricorso:<br /> &#8211; che nonostante la dizione del provvedimento chiaro sia che il potere esercitato sia quello di annullamento per riscontrato difetto del nulla osta della Provincia ritenuto dovuto ex art. 23 C.Str., sia per il suo contenuto sia per il riferimento all&#8217;art. 21 <em>nonies </em>l. proc.;</p>
<p> <em>Considerato </em>sul secondo e terzo motivo:<br /> -che l&#8217;art. 23 comma 4 c.str. prevede che &#8220;<em>La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade </em>o in vista<em> di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell&#8217;ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell&#8217;interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, </em>salvo il preventivo nulla osta tecnico<em> dell&#8217;ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale</em>&#8220;;<br /> &#8211; che, anzitutto, la norma contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente richiede l&#8217;autorizzazione previo l&#8217;eventualmente necessario nulla osta non solo per i mezzi pubblicitari eretti sulla strada pubblica, ma anche su quelli eretti su area privata, ma visibili dalla strada (&#8220;<em>in vista</em>&#8220;);<br /> &#8211; che l&#8217;interpretazione letterale della disposizione è avallata dall&#8217;interesse pubblico perseguito con il potere autorizzatorio;<br /> &#8211; che, infatti, l&#8217;articolo 23, comma 1, C.Str. &#8220;<em>vieta la collocazione, sulla sede stradale, sulle sue pertinenze </em>o in prossimità  di essa<em>, di insegna, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità  o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità  o la efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l&#8217;attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. La disposizione mira ad impedire la collocazione, sugli spazi destinati alla circolazione veicolare, così¬ come sugli spazi questi adiacenti fonti di captazione o disturbo dell&#8217;attenzione dei conducenti dei veicoli. In ragione di tale ratio il successivo comma 4 dello stesso articolo affida all&#8217;ente proprietario della strada la valutazione del maggiore o minore impatto di ogni messaggio pubblicitario sulla attenzione dei conducenti e, in funzione di tale valutazione, subordina ad autorizzazione la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o </em>in vista<em> di esse. Si evince, dal complessivo sistema normativo, che l&#8217;impatto visivo e le potenzialità  di disturbo delle insegne &#8211; in considerazione delle loro caratteristiche (dimensioni, luminosità , intermittenza, rifrangenza ecc.) e della correlazione con il luogo e le eventuali installazioni contigue (centro abitato, periferia dello stesso, suburbio, insegne viciniori o assenza di esse ecc.) &#8211; devono essere previamente valutate all&#8217;ente proprietario della strada o dal Comune, onde adempiere alla funzione loro demandata della tutela della sicurezza della circolazione</em>&#8221; (v. per tutte, Cassazione civile sez. II, 7/11/2017, n. 26346);<br /> &#8211; che nella specie il cartellone è collocato su proprietà  privata ed è visibile dalla strada provinciale SP 5 (v. atti del Comune, della Provincia e della Polizia stradale e deduzione della stessa ricorrente);<br /> &#8211; che non coglie nel segno la difesa della ricorrente di applicabilità  della specie non del disposto del comma 4 dell&#8217;art. 23 C.Str., ma del comma 5, posto che quest&#8217;ultimo riguarda il diverso caso di cartelloni posti su strada e visibili da strada diversa appartenente a diverso ente;<br /> &#8211; che nella specie, ricadendo il cartello nell&#8217;area urbana di Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti la competenza spettava al Comune ed il nulla osta alla Provincia proprietaria della strada;<br /> &#8211; che nella fattispecie non può dirsi formato il cd. silenzio procedimentale di cui all&#8217;art. 17 <em>bis</em> l. proc. in quanto il Comune non richiese il nulla osta alla Provincia corredato dallo schema di provvedimento richiesto dalla norma come condizione <em>sine qua nonÂ </em>per il formarsi l&#8217;assenso tacito (v. nota n. 5237 del 18.11.2019 inviata dal Comune alla Provincia &#8211; all. 10 fasc. ricorrente);<br /> &#8211; che, dunque, stante la carenza del nulla osta necessario ex art. 23 c.Str., la relativa richiesta da parte del Comune anteriormente all&#8217;atto di autotulela e la natura degli interessi tutelati con i provvedimenti <em>de quibus</em>, i provvedimenti non soffrono delle ulteriori doglianze di violazione dell&#8217;art. 23 c.Str. e dell&#8217;art. 21 <em>nonies </em>ed eccesso di potere;</p>
<p> <em>Considerato </em>sul quarto motivo:<br /> &#8211; che l&#8217;impugnazione della diffida alla rimozione degli impianti con avviso in difetto di intervento &#8220;in danno&#8221; esula dalla giurisdizione del G.a.;<br /> &#8211; che, infatti, non sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo con riguardo all&#8217;impugnazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell&#8217;art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con i quali viene disposta la rimozione di impianti pubblicitari abusivamente posizionati, perchè tale ordine deriva direttamente, quale misura consequenziale, dall&#8217;accertamento della violazione e dall&#8217;irrogazione della prescritta sanzione pecuniaria, con riferimento al codice della strada. Pertanto, il provvedimento del Comune che ne dispone la rimozione costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 del suddetto art. 23, e non un mezzo accordato all&#8217;Ente pubblico proprietario della strada per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 23, con la conseguenza che l&#8217;atto deve essere conosciuto dal Giudice ordinario, competente ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23, della L. 24 novembre 1981, n. 689 (<em>ex multis</em>, Cons. Stato, Sez. V, 31 ottobre 2012, n. 5556; Cass. civ., Sez. Un., 19 agosto 2009, n. 18357; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 31 luglio 2018, n. 8561; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 15 maggio 2018, n. 5399; T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, 27 febbraio 2018, n. 67; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 24 marzo 2017, n. 3870);</p>
<p> <em>Ritenuto</em>, pertanto:<br /> &#8211; che le impugnazioni dell&#8217;annullamento dell&#8217;autorizzazione e della sua conferma vadano rigettate;<br /> -che vadano dichiarati inammissibili il ricorso ed i motivi aggiunti nella parte in cui impugnano l&#8217;ingiunzione a demolire gli impianti;<br /> &#8211; che ai sensi dell&#8217;art. 11 co. 2 c.p.a. debba assegnarsi <em>in parte qua</em> alla parte interessata il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione per la riproposizione del giudizio dinnanzi al Tribunale ordinario, territorialmente competente ex art. 11 co. 2 c.p.a, per la eventuale <em>traslatio iudicii</em>;<br /> &#8211; che le spese di lite, in ragione della peculiarità  della vicenda, vadano compensate;<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così¬ provvede:<br /> 1) Separa il ricorso in epigrafe da quello iscritto al n. R.G. 639/2020;<br /> 2) Rigetta ricorso e motivi aggiunti (RG.641/20) nella parte in cui impugnano l&#8217;annullamento dell&#8217;autorizzazione e la sua conferma;<br /> 3) Dichiara inammissibili ricorso e motivi aggiunti nella parte in cui impugnano l&#8217;ingiunzione a demolire;<br /> 4) Assegna alla parte interessata, il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione per la riproposizione del processo dinanzi al Giudice ordinario, territorialmente competente, la domanda riguardante la demolizione;<br /> 5) Compensa tra le parti le spese di lite.<br /> Ordina all&#8217;Autorità  amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.<br /> Così¬ deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giancarlo Pennetti, Presidente<br /> Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore<br /> Domenico Gaglioti, Referendario</div>
<p> Â <br /> </p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.9870</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-9-2020-n-9870/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-9-2020-n-9870/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.9870</a></p>
<p>Rosa Perna, Presidente Arturo Levato, Referendario, Estensore, PARTI: G.R. Immobiliare di Romano Giuseppe, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Sposito, Giulia D&#8217;Aniello, contro Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall&#8217;Avvocatura dello Stato; Autorità  per</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-9-2020-n-9870/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.9870</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosa Perna, Presidente Arturo Levato, Referendario, Estensore, PARTI:  G.R. Immobiliare di Romano Giuseppe, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Sposito, Giulia D&#8217;Aniello,  contro Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall&#8217;Avvocatura dello Stato; Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni, non costituita in giudizio</span></p>
<hr />
<p>La definizione e lo scopo della pratica commerciale scorretta ex art. 20, comma 2, D. Lgs. n. 206/2005</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Concorrenza e mercato &#8211; pratica commerciale scorretta ex art. 20, comma 2, D. Lgs. n. 206/2005  &#8211; definizione e scopo<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;art. 20, comma 2, D. Lgs. n. 206/2005 afferma che una pratica commerciale deve considerarsi scorretta se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge.</em><br /> <em>L&#8217;espressione &#8220;pratiche commerciali scorrette&#8221; designa le condotte che formano oggetto del divieto generale sancito dall&#8217;art. 20 del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo), in attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, n. 2005/29/CE&#038; Scopo della normativa è quello di ricondurre l&#8217;attività  commerciale in generale entro i binari della buona fede e della correttezza. Il fondamento dell&#8217;intervento è duplice: da un lato, esso si ispira ad una rinnovata lettura della garanzia costituzionale della libertà  contrattuale, la cui piena esplicazione si ritiene presupponga un contesto di piena &#8220;bilateralità &#8220;, dall&#8217;altro, in termini analisi economica, la trasparenza del mercato è idonea ad innescare un controllo decentrato sulle condotte degli operatori economici inefficienti. Le politiche di tutela della concorrenza e del consumatore sono sinergicamente orientate a promuovere il benessere dell&#8217;intero sistema economico .</em><br /> <br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/09/2020<br /> <strong>N. 09870/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04120/2011 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 4120 del 2011, proposto da:<br /> G.R. Immobiliare di Romano Giuseppe, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Sposito, Giulia D&#8217;Aniello, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Visco in Roma, via Panaro, 25;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentate e difese <em>ex lege</em> dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni, non costituita in giudizio.<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del provvedimento adottato dall&#8217;Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato nell&#8217;adunanza del 13.10.2010;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 25 settembre 2020 il Dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La G.R. Immobiliare, in esito alla trasposizione in sede giurisdizionale di ricorso straordinario, agisce per l&#8217;annullamento del provvedimento n. 21711 del 13.10.2010, con il quale l&#8217;Autorità  della Concorrenza e del Mercato ha contestato all&#8217;esponente una pratica commerciale scorretta <em>ex</em> artt. 20, comma 2, e 22 D. Lgs. n. 206/2005, contenete il codice del consumo, irrogando nei suoi confronti una sanzione pecuniaria di importo pari a 21.000,00 euro.<br /> Espone l&#8217;impresa ricorrente che il procedimento sanzionatorio è stato avviato dopo la segnalazione pervenuta da un consumatore il 7.04.2010, con cui si evidenziava che il professionista aveva diffuso sul periodico &#8220;Attico&#8221; del 30.03.2010, edizione di Napoli, un messaggio volto a pubblicizzare la propria attività  concernente l&#8217;erogazione di finanziamenti. Nello specifico, tale messaggio riportava in via principale, oltre alla denominazione dell&#8217;impresa seguita dai corrispondenti riferimenti telefonici e territoriali, un prospetto illustrativo del piano di rimborso di un finanziamento, unicamente con l&#8217;indicazione del relativo importo e delle singole rate di rimborso in funzione dell&#8217;arco temporale di restituzione, espresso nel seguente testo: &#8220;<em>cessione del quinto. Per dipendenti pubblici, privati, pensionati importo fino a 80. 000 euro, tasso fisso, tempi di da 24 a 120 mesi. Anche in presenza di altri prestiti e mutui nessun problema per protestati e cattivi pagatori. Consolidamento. Raggruppamento dei vari prestiti in un unico prodotto finanziario. Mutui. Servizio di consulenza qualificata su misura per ogni cliente. Tasso al 2. 25%. Durata da 10 a 50 anni. Mutui edilizi. Convenzionati con i migliori istituti bancari. Prestito personale. Consulenza personalizzata. Ãˆ un prestito fiduciario per ottenerlo non è obbligatorio il motivo della richiesta. Adatto per riequilibrare situazioni finanziarie e acquistare beni di consumo. Speciale finanziamento 1.000 euro per casalinghe e studenti durata 24 mesi. Rata 53,74 euro. Reddito non richiesto</em>&#8220;.<br /> A seguito di contraddittorio, l&#8217;intimata Authority, disattendendo gli assunti difensivi della ricorrente, ha quindi emanato l&#8217;avversato provvedimento.<br /> La ricorrente denuncia quindi l&#8217;illegittimità  della determinazione gravata, poichè viziata da: i) violazione degli artt. 20, comma 2, 22 D. Lgs. n. 206/2005; eccesso di potere nelle figure sintomatiche di carenza di istruttoria e contraddittorietà  della motivazione; ii) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 11 L. n. 689/1981; eccesso di potere.<br /> 2. Si è costituita in giudizio l&#8217;Autorità  per la Concorrenza e per il Mercato, che ha chiesto il rigetto del ricorso.<br /> 3. Con ordinanza n. 2110/2011, l&#8217;adÃ¬to T.a.r. ha respinto la richiesta di sospensione cautelare per carenza di <em>periculum in mora</em>.<br /> 4. All&#8217;udienza pubblica del 25 settembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 5. Per mezzo della prima censura l&#8217;esponente prospetta la violazione degli artt. 21, comma 2, e 22 D. Lgs. n. 206/2005, sull&#8217;assunto che la resistente p.a. avrebbe operato una «<em>semplice &#8220;valutazione personale&#8221; sulle eventuali (ma non dimostrate) conseguenze dannose di un messaggio</em>», rilevando altresì¬ che la propria attività  è prevalentemente di intermediazione per la compravendita e la locazione di immobili, non provvedendo direttamente all&#8217;erogazione di finanziamenti ma limitandosi ad esercitare attività  di mera mediazione.<br /> La doglianza va disattesa.<br /> Giova premettere che, a mente dell&#8217;art. 20, comma 2, D. Lgs. n. 206/2005, una pratica commerciale deve considerarsi scorretta se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge.<br /> In particolare, secondo la giurisprudenza «<em>l&#8217;espressione &#8220;pratiche commerciali scorrette&#8221; designa le condotte che formano oggetto del divieto generale sancito dall&#8217;art. 20 del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo), in attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, n. 2005/29/CE&#038; Scopo della normativa è quello di ricondurre l&#8217;attività  commerciale in generale entro i binari della buona fede e della correttezza. Il fondamento dell&#8217;intervento è duplice: da un lato, esso si ispira ad una rinnovata lettura della garanzia costituzionale della libertà  contrattuale, la cui piena esplicazione si ritiene presupponga un contesto di piena &#8220;bilateralità &#8220;, dall&#8217;altro, in termini analisi economica, la trasparenza del mercato è idonea ad innescare un controllo decentrato sulle condotte degli operatori economici inefficienti. Le politiche di tutela della concorrenza e del consumatore sono sinergicamente orientate a promuovere il benessere dell&#8217;intero sistema economico</em>» (Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 2020, n. 2414).<br /> In argomento questo T.a.r. ha poi evidenziato come &#8220;<em>Le disposizioni in materia di pubblicità  ingannevole non hanno la mera funzione di assicurare una reazione alle lesioni arrecate agli interessi del consumatore, ma si collocano su di un pìù avanzato fronte di prevenzione, essendo le stesse tese ad evitare effetti dannosi, anche soltanto ipotetici. Pertanto, è stata esclusa la necessità  che risulti un pregiudizio economico derivante dalla pubblicità  ingannevole. Ne consegue che la significatività  statistica del dato percentuale dei consumatori o clienti destinatari della pratica non può assurgere ad elemento negativo e ostativo all&#8217;integrazione della fattispecie di una pratica commerciale scorretta; in ogni caso, è da escludere che l&#8217;assenza di serialità  della pratica ne precluda la configurabilità  come pratica scorretta o aggressiva ai sensi del Codice</em>&#8221; (T.a.r. Lazio, Roma, Sez. I, 9 dicembre 2019, n. 14067).<br /> Tanto chiarito, in applicazione delle riportate coordinate ermeneutiche il provvedimento sanzionatorio risulta aderente alla richiamata previsione normativa nonchè congruamente motivato, poichè per mezzo del messaggio pubblicitario l&#8217;impresa ricorrente ha prospettato ai consumatori la possibilità  di ottenere finanziamenti in via diretta, omettendo al contempo informazioni rilevanti in riferimento al TAN e al TAEG, le quali consentono al destinatario del messaggio di ricavare gli esatti costi dei finanziamenti proposti, che, ai sensi dell&#8217;art. 123 D. Lgs. n. 385/1993, devono essere chiaramente indicati in ogni pubblicità  di operazioni di credito al consumo.<br /> L&#8217;Authority ha poi legittimamente rilevato -sulla base dell&#8217;istruttoria svolta e del parere espresso dall&#8217;Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni- che il messaggio sanzionato è idoneo a trarre inganno i destinatari in merito alla qualifica dell&#8217;operatore pubblicitario, inducendo nel lettore il convincimento che l&#8217;esponente possa provvedere direttamente alla prestazione dei finanziamenti pubblicizzati, mentre, in realtà , essa svolge unicamente attività  di mediazione creditizia, che in sì¨ non assicura ai richiedenti del mutuo la concreta possibilità  di ottenere la concessione del finanziamento.<br /> Il complessivo contegno tenuto dall&#8217;impresa ricorrente ha pertanto inverato una lesione del canone di diligenza professionale, configurandosi idoneo ad indurre in errore i consumatori circa le caratteristiche, le condizioni economiche del finanziamento e la natura del professionista.<br /> 5.1. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell&#8217;art. 11 L. n. 689/1981, poichè la p.a. intimata non avrebbe applicato i criteri di quantificazione della sanzione amministrativa ivi indicati, in riferimento all&#8217;incidenza del messaggio pubblicitario sul consumatore, alle condizioni economiche dell&#8217;agente, al limitato periodo di diffusione del messaggio ed alla tiratura localmente circoscritta della rivista &#8220;Attico&#8221;.<br /> L&#8217;assunto va disatteso.<br /> Nel quantificare la sanzione amministrativa in euro 21.000,00 -importo compreso nella forbice tra euro 5.000,00 ed euro 5.000.000,00 euro di cui dall&#8217;art. 27, comma 9, D. Lgs. n. 206/2005- l&#8217;Autorità  ha infatti operato un congruo apprezzamento -in conformità  all&#8217;art. 11, L. n. 689/1981, richiamato dall&#8217;art. 27, comma 13, D. Lgs. n. 206/2005- in ordine alla gravità  della violazione, alla durata della condotta ed alla situazione economica dell&#8217;impresa ricorrente, parametrando quest&#8217;ultima sull&#8217;esercizio chiuso il 31.12.2008, nel quale l&#8217;esponente ha realizzato un fatturato di euro 75.542,00 euro.<br /> La finale quantificazione della sanzione operata dall&#8217;Authority risulta pertanto proporzionata, considerato altresì¬ che l&#8217;importo è prossimo al minimo edittale previsto <em>ex lege</em>.<br /> 6. In ragione di quanto esposto, il ricorso dev&#8217;essere pertanto respinto.<br /> 7. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della particolare natura della controversia.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Rosa Perna, Presidente<br /> Arturo Levato, Referendario, Estensore<br /> Raffaello Scarpato, Referendario</p>
<p> </p></div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.5719</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-29-9-2020-n-5719/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-29-9-2020-n-5719/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.5719</a></p>
<p>Marco Lipari, Presidente, Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Dario Masini e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via dei Prati Fiscali, n. 321 contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-29-9-2020-n-5719/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.5719</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-29-9-2020-n-5719/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.5719</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari, Presidente, Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Dario Masini e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via dei Prati Fiscali, n. 321 contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12)</span></p>
<hr />
<p>Sulla procura alle liti nel processo amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; procura alle liti &#8211; art. 83 CPC &#8211; interpretazione.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Per la giurisprudenza di legittimità  la procura alle liti deve essere conferita su un atto in senso lato processuale, così¬ da rivelare la sua inerenza allo specifico processo per il quale la procura stessa è stata rilasciata. La medesima giurisprudenza, tuttavia, afferma che l&#8217;elenco degli atti indicati dall&#8217;art. 83, terzo comma, c.p.c. per l&#8217;apposizione della procura non è tassativo.</em><br /> <em>La giurisprudenza amministrativa, a sua volta, dopo aver ammesso la necessità  del conferimento della procura su un atto lato sensu processuale, ha, tuttavia, sottolineato come non vi sia nullità  della procura qualora l&#8217;atto sul quale è apposta, sebbene esuli dall&#8217;elenco dell&#8217;art. 83 c.p.c., sia comunque idoneo a raggiungere lo scopo ed abbia raggiunto il suo effetto, manifestando inequivocabilmente la volontà  della parte di conferire l&#8217;incarico difensivo e consentendo di riferire con certezza l&#8217;attività  svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa.</em><br /> <em>Sulla base degli elementi indicati, si deve ritenere che &#8211; almeno nel caso di specie ove l&#8217;incarico defenzionale è stata apposta sul provvedimento questorile impugnato- la procura alle liti, pur se apposta su un atto diverso da quelli elencati dall&#8217;art. 83, terzo comma, c.p.c., sia stata comunque validamente conferita: depongono in questo senso sia quanto rilevato circa la non tassatività  dell&#8217;elenco di cui al predetto art. 83, sia l&#8217;idoneità  dell&#8217;atto su cui è stata apposta la procura a raggiungere il suo scopo. Del resto il principio del raggiungimento dello scopo, previsto in linea generale dall&#8217;art. 156, terzo comma, c.p.c. e pacificamente applicabile anche al processo amministrativo, fa divieto al giudice di pronunciare la nullità  di un atto del processo, nel caso in cui tale atto abbia raggiunto lo scopo a cui è destinato</em>.<br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/09/2020<br /> <strong>N. 05719/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 05589/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 5589 del 2016, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Dario Masini e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via dei Prati Fiscali, n. 321<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> <em>previa sospensione,</em><br /> della sentenza breve del Tribunale Amministrativo per il Lazio &#8211; Roma, Sezione Seconda Quater, -OMISSIS-, resa tra le parti, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso R.G. -OMISSIS-, proposto dallo straniero avverso il provvedimento del Questore di Viterbo che ha disposto l&#8217;archiviazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, presentata dal ricorrente il 9 ottobre 2014.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;<br /> Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza impugnata, presentata in via incidentale dall&#8217;appellante;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Vista l&#8217;ordinanza della Sezione -OMISSIS-del 7 ottobre 2016, con cui è stata accolta la suindicata domanda di sospensione;<br /> Vista la memoria difensiva del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 settembre 2020 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti l&#8217;avv. Dario Masini e l&#8217;Avvocato dello Stato Isabella Piracci;<br /> Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con il ricorso in epigrafe il sig. -OMISSIS-, cittadino extracomunitario, propone appello nei confronti della sentenza breve del T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II-quater, -OMISSIS-, chiedendone la riforma, previa tutela cautelare.<br /> 1.1. La sentenza appellata ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dallo straniero avverso il provvedimento del Questore di Viterbo che ha disposto l&#8217;archiviazione, per incompetenza territoriale, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, da lui presentata il 9 ottobre 2014.<br /> 1.2. In particolare il T.A.R. ha dichiarato l&#8217;inammissibilità  del ricorso in forza della circostanza per cui il cittadino extracomunitario ha rilasciato al difensore la procura alle liti non a margine del ricorso, nè su apposito e distinto foglio ad esso congiunto, ma sul provvedimento questorile impugnato. Per di pìù la procura sarebbe conferita per il giudizio dinanzi a questo Consiglio di Stato e per il giudizio di ottemperanza, ma non anche per il giudizio di primo grado dinanzi al T.A.R..<br /> 1.3. La sentenza appellata richiama, in proposito, l&#8217;insegnamento della giurisprudenza di legittimità  (Cass. civ., Sez. III, 17 settembre 2013, n. 21154), secondo cui è non è valida una procura apposta su foglio separato non avente natura processuale. Infatti, pur non avendo l&#8217;elenco degli atti, in calce o a margine dei quali può essere apposta la procura a norma dell&#8217;art. 83 c.p.c., carattere tassativo, tuttavia si deve pur sempre trattare di atti che determinano l&#8217;ingresso della parte in giudizio, cioè di atti lato sensu processuali, poichè la natura processuale degli atti ne rivela l&#8217;inerenza allo specifico processo per il quale la procura stessa è rilasciata, con il corollario che la natura processuale dell&#8217;atto su cui la procura è apposta diviene componente essenziale di questa. Gli atti elencati dall&#8217;art. 83, terzo comma, c.p.c., sono sempre atti processuali, con la sola eccezione del precetto, il quale, tuttavia, &#8211; aggiunge la Cassazione &#8211; è atto preliminare o presupposto estrinseco dell&#8217;esecuzione, a cui è funzionalmente collegato, il che spiega il suo inserimento nell&#8217;elenco del citato art. 83.<br /> 1.4. Il T.A.R. ha condiviso l&#8217;insegnamento della Cassazione, la cui applicazione alla vicenda in esame comporta l&#8217;invalidità  della procura, perchè rilasciata &#8211; peraltro non per il giudizio di primo grado &#8211; su un atto, qual è il provvedimento impugnato, che non può essere qualificato sotto nessun profilo come atto processuale.<br /> 2. Nell&#8217;appello lo straniero contesta l&#8217;iter argomentativo e le conclusioni dei giudici di primo grado, deducendo con il primo motivo le censure di erronea applicazione ed interpretazione, ad opera della sentenza impugnata, degli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost., degli artt. 24, 40 e 44 c.p.a., nonchè dell&#8217;art. 83, terzo comma, c.p.c..<br /> 2.1. In particolare, l&#8217;appellante lamenta:<br /> a) che il vizio della procura, non sollevato dalla controparte processuale, non avrebbe potuto essere rilevato d&#8217;ufficio, non comportando esso dubbi sull&#8217;autenticità  della firma, ma solo l&#8217;impossibilità  del difensore di autenticarla e, quindi, non dando luogo a una questione di nullità  radicale del giudizio così¬ introdotto;<br /> b) che il T.A.R. avrebbe errato nel negare al provvedimento impugnato la natura di atto processuale, trattandosi di atto inerente alla proposizione del ricorso, che avrebbe potuto essere paragonato, in via quantomeno di analogia, all&#8217;atto di precetto elencato nell&#8217;art. 83, terzo comma, c.p.c., visto che con il diniego impugnato la P.A. non si è limitata a rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno, ma ha anche disposto il respingimento dello straniero dal territorio nazionale (immediatamente esecutivo ed eseguito);<br /> c) che la procura non sarebbe stata rilasciata per il solo giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, ma pure per quello dinanzi al T.A.R., poichè essa risulta apposta subito sotto la clausola del provvedimento impugnato che reca l&#8217;avviso della possibilità  della sua impugnazione dinanzi al T.A.R. nel termine di sessanta giorni. Pertanto, la menzione, nella procura, del giudizio dinanzi al Consiglio di Stato e del giudizio di ottemperanza non avrebbe altro significato che quello di estendere il potere della procura a tali gradi e fasi del processo;<br /> d) che la mancata autenticazione della firma sarebbe un&#8217;irregolarità  non soggetta alla sanzione della nullità  e della conseguente inammissibilità  del ricorso, restando ferma in ogni caso la validità  della firma del mandante &#8211; la cui autenticità  non è contestata &#8211; anche a voler riconoscere una carenza di legittimazione del procuratore nell&#8217;autentica della suddetta firma.<br /> 2.2. A quest&#8217;ultimo riguardo l&#8217;appellante richiama la giurisprudenza espressasi sulla questione degli effetti della mancata autenticazione della firma apposta nel mandato alle liti, ritenendo tale ipotesi equiparabile alla fattispecie &#8211; qui sussistente &#8211; dell&#8217;autenticazione resa fuori dai casi (i.e.: dagli atti) previsti dalla legge, ed affermando che anche nel processo amministrativo &#8211; al pari di quello civile &#8211; sarebbe vigente la regola secondo cui la mancata autenticazione della firma non comporta di per sè la nullità  della procura.<br /> 2.3. Con il secondo motivo di appello lo straniero ha dedotto, poi, le censure di violazione e mancata applicazione dell&#8217;art. 182 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 40 e 44 c.p.a., e violazione degli artt. 24, 111 e 113 Cost..<br /> 2.4. Il sig. -OMISSIS- lamenta in particolare la violazione dell&#8217;art. 182 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69/2009, in base al quale il giudice adito, anche ove avesse voluto ritenere sussistente, nel caso di specie, un vizio di nullità  della procura, avrebbe comunque dovuto assegnare alla parte un termine per la rinnovazione della stessa, rectius: un termine per il rilascio di una procura nuova e regolare, tale da sanare i vizi della precedente.<br /> 2.5. Da ultimo, lo straniero chiede che il giudice di appello, superata la declaratoria di inammissibilità  contenuta nella sentenza di appello, esamini i motivi di illegittimità  del diniego impugnato formulati nel ricorso di primo grado, pervenendo all&#8217;accoglimento di questo.<br /> 3. Si è costituito nel giudizio di appello il Ministero dell&#8217;Interno ed ha depositato una memoria con cui si è difeso nel merito, eccependo la legittimità  delle motivazioni che hanno supportato il diniego impugnato.<br /> 3.1. In particolare, secondo la difesa erariale l&#8217;archiviazione dell&#8217;istanza di rinnovo del permesso di soggiorno dipenderebbe sia dall&#8217;incompletezza della documentazione allegata all&#8217;istanza, non sanata dallo straniero (che si era reso irreperibile, trovandosi in Senegal, e, pertanto, non ha risposto alla comunicazione ex art. 10-bis della l. n. 241/1990), sia comunque dalla mancanza in capo allo stesso del requisito reddituale.<br /> 3.2. L&#8217;appellante ha proposto istanza di sospensione della sentenza impugnata, accolta dalla Sezione con ordinanza -OMISSIS-del 7 ottobre 2016, in ragione: a) della complessità  delle questioni da affrontare nel merito; b) dell&#8217;incongruità  della motivazione del provvedimento di archiviazione della domanda di rinnovo basata sull&#8217;incompetenza, a fronte della lamentata irreperibilità  dello straniero al domicilio indicato; c) del pregiudizio grave e irreparabile.<br /> 3.3. All&#8217;udienza pubblica del 17 settembre 2020, nella comparsa delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 4. L&#8217;appello è fondato e da accogliere.<br /> 4.1. Risultano innanzitutto fondate, nei termini di seguito riportati, le censure contenute nel primo motivo dell&#8217;appello, con cui si contesta la declaratoria di inammissibilità  del ricorso di primo grado operata dal T.A.R. nella sentenza impugnata.<br /> 4.2. Vero è che per la giurisprudenza di legittimità  la procura alle liti deve essere conferita su un atto in senso lato processuale, così¬ da rivelare la sua inerenza allo specifico processo per il quale la procura stessa è stata rilasciata (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 6 dicembre 2017, n. 29205; id., Sez. I, 2 agosto 2012, n. 13912; id., Sez. III, 29 agosto 2011, n. 17693). La medesima giurisprudenza, tuttavia, afferma che l&#8217;elenco degli atti indicati dall&#8217;art. 83, terzo comma, c.p.c. per l&#8217;apposizione della procura non è tassativo (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 13 settembre 2017, n. 21216; id., Sez. II, 27 giugno 2003, n. 10251).<br /> 4.3. La giurisprudenza amministrativa, a sua volta, dopo aver ammesso la necessità  del conferimento della procura su un atto lato sensu processuale, ha, tuttavia, sottolineato come non vi sia nullità  della procura qualora l&#8217;atto sul quale è apposta, sebbene esuli dall&#8217;elenco dell&#8217;art. 83 c.p.c., sia comunque idoneo a raggiungere lo scopo ed abbia raggiunto il suo effetto, manifestando inequivocabilmente la volontà  della parte di conferire l&#8217;incarico difensivo e consentendo di riferire con certezza l&#8217;attività  svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa (C.d.S., V, 7 dicembre 2010, n. 8622, che richiama Cass. civ., Sez. I, 15 aprile 2005, n. 7920).<br /> 5. Sulla base degli elementi appena indicati, si deve ritenere che nel caso di specie la procura alle liti, pur se apposta su un atto diverso da quelli elencati dall&#8217;art. 83, terzo comma, c.p.c., sia stata comunque validamente conferita. Depongono in questo senso sia quanto detto circa la non tassatività  dell&#8217;elenco di cui al predetto art. 83, sia l&#8217;idoneità  dell&#8217;atto su cui è stata apposta la procura a raggiungere il suo scopo. Si ricorda, sul punto, che il principio del raggiungimento dello scopo, previsto in linea generale dall&#8217;art. 156, terzo comma, c.p.c. e pacificamente applicabile anche al processo amministrativo (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, 5 giugno 2013, n. 3101; Sez. V, 11 gennaio 2012, n. 83 e 25 novembre 2010, n. 8235), fa divieto al giudice di pronunciare la nullità  di un atto del processo, nel caso in cui tale atto abbia raggiunto lo scopo a cui è destinato.<br /> 5.1. Orbene, nel caso in esame il provvedimento del Questore di Viterbo, di archiviazione dell&#8217;istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dallo straniero, contiene nella parte finale la seguente dicitura, aggiunta a penna: &#8220;Il sottoscritto &#8211;OMISSIS- nomina ad esser rappresentato e difeso, l&#8217;avv. Dario Masini ed elegge domicilio presso il suo studio. Procura valida per impugnare CdS e giudizio di ottemperanza&#8221;. Seguono la data, la firma e l&#8217;autentica della firma da parte dell&#8217;avv. Dario Masini. Ad avviso del Collegio, nel caso di specie la modalità  di conferimento della procura prescelta dallo straniero: a) rende inequivoca la sua volontà  di conferire il mandato difensivo in relazione a un giudizio che non può essere altro che quello di impugnazione del citato provvedimento questorile; b) consente di riferire l&#8217;attività  svolta dal difensore in tale giudizio al medesimo sig. -OMISSIS-, titolare della posizione sostanziale controversa.<br /> 5.2. Nè si potrebbe obiettare che nella fattispecie per cui è causa la volontà  della parte di conferire il mandato non sarebbe inequivoca, alla luce del fatto &#8211; sottolineato dai giudici di primo grado &#8211; che la procura rilasciata all&#8217;avv. Masini indichi espressamente solo il giudizio dinanzi al Consiglio di Stato e quello di ottemperanza. La procura risulta, infatti, apposta dal cittadino straniero in prossimità  della clausola del provvedimento gravato che reca l&#8217;avviso della possibilità  della sua impugnazione dinanzi al T.A.R. nel termine di sessanta giorni, cosicchè è credibile l&#8217;assunto dell&#8217;appellante per cui la sola menzione del giudizio dinanzi al Consiglio di Stato e del giudizio di ottemperanza &#8211; e non anche del giudizio dinanzi al T.A.R. &#8211; avrebbe l&#8217;unico valore di estendere il mandato, oltre che al processo di primo grado, al processo di appello ed a quello di ottemperanza. In questo senso depongono, del resto, sia la formula &#8220;impugnare CdS&#8221;, che manifesta verosimilmente la volontà  della parte di estendere la rappresentanza processuale al giudizio di impugnazione della sentenza di primo grado dinanzi, per l&#8217;appunto, al Consiglio di Stato, sia il richiamo al giudizio di ottemperanza, che sottende la volontà  dello straniero di portare ad esecuzione la sentenza e, quindi, altrettanto verosimilmente, presuppone l&#8217;esito a sè favorevole del giudizio di primo grado.<br /> 6. Ritenuto, quindi, il ricorso dinanzi al T.A.R. ammissibile per quanto appena esposto, occorre ora addivenire all&#8217;esame del merito del ricorso, non versandosi in un&#8217;ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ex art. 105, comma 1, c.p.a. (cfr. C.d.S., A.P., 30 luglio 2018, n. 10). Orbene, reputa il Collegio che nel merito il predetto ricorso sia fondato e da accogliere, in virtà¹ della fondatezza delle censure di contenuto sostanziale con esso dedotte, il cui accoglimento, denotando un&#8217;illegittimità  pìù radicale del provvedimento impugnato, rende superflua l&#8217;analisi di quelle di contenuto formale (cfr. C.d.S., A.P., 27 aprile 2015, n. 4, par. 9.3.4.2).<br /> 6.1. Al riguardo occorre premettere che la circostanza per cui dicitura, contenuta nell&#8217;atto di appello, in base alla quale le ragioni del ricorso di primo grado &#8220;qui di seguito vengono testualmente trascritte&#8221; non sia stata seguita in concreto dalla ridetta trascrizione, non osta alla disamina delle ragioni stesse. Da un lato, infatti, lo straniero, sempre nell&#8217;atto di appello, si è rifatto &#8220;a quanto esposto nel primo grado di giudizio&#8221;, invocando l&#8217;esame da parte di questo Consiglio di Stato delle succitate ragioni del ricorso dinanzi al T.A.R.; d&#8217;altro lato, come giÃ  visto, l&#8217;Amministrazione ha depositato nel giudizio di appello una memoria con cui si è difesa argomentando specificamente per l&#8217;infondatezza nel merito delle doglianze di controparte.<br /> 6.2. Ciò premesso, reputa il Collegio che, nel merito, sia fondato il quarto motivo del ricorso di primo grado, a mezzo del quale lo straniero ha censurato l&#8217;illegittima applicazione, ad opera della Questura, dell&#8217;art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 286/1998, a tenor del quale &#8220;(&#038;.), gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale&#8221;. Nel caso di specie, infatti, non vi è alcuna prova che lo straniero (il quale sostiene di esser risultato irreperibile al domicilio dichiarato per essersi dovuto recare in Senegal ad assistere la moglie inferma) abbia trasferito altrove il proprio domicilio, come ritenuto dall&#8217;Amministrazione.<br /> 6.3. Le ulteriori motivazioni addotte dalla difesa erariale in sede di memoria, che richiamano da un lato l&#8217;incompletezza della documentazione allegata all&#8217;istanza di rinnovo, dall&#8217;altro il lungo periodo di tempo trascorso dalla presentazione dell&#8217;istanza, e infine la carenza del requisito reddituale, oltre a non essere convincenti in fatto e in diritto, costituiscono in ogni caso un&#8217;inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. III, 28 luglio 2020, n. 4801 e 19 gennaio 2018, n. 357 Sez. II, 6 maggio 2020, n. 2860; Sez. VI, 19 ottobre 2018, n. 5984), atteso che detto provvedimento richiama esclusivamente, a fondamento della disposta archiviazione della pratica, l&#8217;irreperibilità  del sig. -OMISSIS- al domicilio da lui dichiarato.<br /> 7. In conclusione, l&#8217;appello è fondato e da accogliere, dovendo la sentenza impugnata essere nel suo complesso riformata.<br /> 7.1. In particolare, in riforma della sentenza appellata il ricorso di primo grado deve essere dichiarato ammissibile, nonchè fondato e da accogliere, attesa la fondatezza del quarto motivo ivi dedotto. Per conseguenza, deve essere annullato il provvedimento con esso impugnato, a mezzo del quale l&#8217;istanza di rinnovo del permesso di soggiorno è stata archiviata.<br /> 8. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre l&#8217;integrale compensazione delle spese tra le parti, attesa la complessità  della questione di rito sopra esaminata.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sezione Terza (III^), così¬ definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.<br /> Compensa le spese.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Marco Lipari, Presidente<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere<br /> Solveig Cogliani, Consigliere<br /> Ezio Fedullo, Consigliere<br /> Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore</div>
<p> Â <br /> </p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.5721</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-29-9-2020-n-5721/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-29-9-2020-n-5721/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.5721</a></p>
<p>Marco Lipari, Presidente, Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore; PARTI: (Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 contro Omissis, non costituito in giudizio) Sulla interpretazione dell&#8217;art. 24, c. 10,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-29-9-2020-n-5721/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.5721</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari, Presidente, Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 contro Omissis, non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sulla interpretazione dell&#8217;art. 24, c. 10, Dlgs. n. 286/1998 in tema di lavoratori stranieri immigrati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Stranieri &#8211; lavoratori immigrati &#8211; art. 24, c. 10, Dlgs. n. 286/1998 &#8211; ratio.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il disposto dell&#8217;art. 24, comma 10, d.lvo n. 286/1998 &#8211; ai sensi del quale &#8220;il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività  lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l&#8217;immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all&#8217;articolo 3, comma 4&#8221; &#8211; prefigura una netta distinzione tra l&#8217;attività  lavorativa stagionale, che legittima il soggiorno in Italia dello straniero in funzione del relativo svolgimento, ed il rapporto di lavoro subordinato in vista del quale viene richiesta la conversione del titolo di soggiorno: consegue, da siffatta impostazione normativa, la necessità  di non operare alcuna commistione tra il presupposto legittimante la presentazione della domanda di conversione (rappresentato, appunto, dallo svolgimento, nella misura minima prevista, del lavoro stagionale) e l&#8217;effetto giuridico perseguito (connesso all&#8217;ottenimento di un titolo di soggiorno ordinario).</em><br /> <em>Discende, da tale rilievo, che la maturazione del presupposto legittimante la presentazione della domanda di conversione, anche al fine di garantire l&#8217;effettività  della sottostante motivazione, non può che avvenire nello svolgimento dell&#8217;attività  di lavoro stagionale, che ha consentito l&#8217;ingresso originario dello straniero sul territorio italiano.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/09/2020<br /> <strong>N. 05721/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06653/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 6653 del 2019, proposto da Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> -OMISSIS-, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) -OMISSIS-, resa tra le parti<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 settembre 2020 il Cons. Ezio Fedullo e udito l&#8217;Avvocato dello Stato Isabella Piracci;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> Con la sentenza appellata, il T.A.R. Lombardia ha accolto il ricorso proposto dall&#8217;odierno appellato, cittadino indiano, avverso il provvedimento del 9 ottobre 2018, col quale la Prefettura di Alessandria aveva decretato il rigetto dell&#8217;istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale da quello presentata, sul rilievo che &#8220;il sig. -OMISSIS- non ha rispettato la normativa prevista dal T.U. 286/1998 e s.m.i. che prevede che il cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno per lavoro stagionale non possa intraprendere altra attività  lavorativa che non rientri tra quelle stagionali&#8221;.<br /> Il T.A.R., premesso che il vigente art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 prevede testualmente che &#8220;il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività  lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l&#8217;immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all&#8217;articolo 3, comma 4&#8221;, e rilevato che &#8220;il legislatore non definisce la nozione di &#8220;regolare attività  lavorativa&#8221;, laddove le circolari congiunte del Ministero dell&#8217;Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 gennaio 2016 e del 17 gennaio 2018 prevedono che &#8220;(&#038;) per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ferma la disponibilità  di quote, solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale (comma 10 art. 24 TUI) ed in presenza dei requisiti per l&#8217;assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. A tal fine, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro dovranno verificare la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, l&#8217;avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, la durata dello stesso rapporto di lavoro stagionale, nonchè i relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato. Con riferimento al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate &#8216;a giornate&#8217; e non a mesi, ai fini della conversione dovrà  risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale&#8221;, ha ritenuto la fondatezza del motivo inteso a sostenere che la normativa vigente, in tema di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro non stagionale, nulla dice in ordine all&#8217;ipotesi in cui il cittadino straniero, oltre ad avere lavorato come stagionale, abbia prestato attività , con il medesimo permesso di soggiorno, come lavoratore non stagionale&#8221;, richiedendo &#8220;la legge, in proposito, esclusivamente la dimostrazione di un periodo di lavoro non inferiore a tre mesi ed un numero minimo di ore lavorate, oltre alla regolare proposta lavorativa&#8221;.<br /> La sentenza viene contestata, negli esiti dispositivi e nei presupposti motivazionali, dall&#8217;Amministrazione appellante.<br /> Tanto premesso, l&#8217;appello è meritevole di accoglimento.<br /> Assume rilievo decisivo, nel senso della fondatezza della domanda di riforma, il disposto dell&#8217;art. 24, comma 10, d.lvo n. 286/1998, ai sensi del quale &#8220;il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività  lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l&#8217;immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all&#8217;articolo 3, comma 4&#8221;.<br /> La norma prefigura infatti una netta distinzione tra l&#8217;attività  lavorativa stagionale, che legittima il soggiorno in Italia dello straniero in funzione del relativo svolgimento, ed il rapporto di lavoro subordinato in vista del quale viene richiesta la conversione del titolo di soggiorno: consegue, da siffatta impostazione normativa, la necessità  di non operare alcuna commistione tra il presupposto legittimante la presentazione della domanda di conversione (rappresentato, appunto, dallo svolgimento, nella misura minima prevista, del lavoro stagionale) e l&#8217;effetto giuridico perseguito (connesso all&#8217;ottenimento di un titolo di soggiorno ordinario).<br /> Discende, da tale rilievo, che la maturazione del presupposto legittimante la presentazione della domanda di conversione, anche al fine di garantire l&#8217;effettività  della sottostante motivazione, non può che avvenire nello svolgimento dell&#8217;attività  di lavoro stagionale, che ha consentito l&#8217;ingresso originario dello straniero sul territorio italiano.<br /> Consegue dalle considerazioni che precedono che, avendo l&#8217;interessato prestato attività  lavorativa di tipo non stagionale presso la ditta pubblicitaria HI-FI, non può che farsi applicazione alla fattispecie in esame dell&#8217;indirizzo giurisprudenziale secondo il quale &#8220;qualora venga presentata dal lavoratore straniero un&#8217;istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, non possono essere considerate le ulteriori esperienze lavorative che non siano oggetto specifico dell&#8217;attività  consentita in forza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Diversamente, il lavoro stagionale diverrebbe da presupposto per la conversione a mera occasione per la ricerca di impieghi di carattere diverso al solo fine di far confluire la domanda per il<br /> conseguimento di un soggiorno per lavoro subordinato nella specifica proceduta per la conversione con indubbio vantaggio per il lavoratore extracomunitario&#8221; (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 8 giugno 2018, n. 3469).<br /> L&#8217;appello, in conclusione, deve essere accolto, e conseguentemente respinto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.<br /> La peculiarità  dell&#8217;oggetto della controversia giustifica la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e conseguentemente respinge, in riforma della sentenza appellata, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.<br /> Spese dei due gradi di giudizio compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Marco Lipari, Presidente<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere<br /> Solveig Cogliani, Consigliere<br /> Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore<br /> Giovanni Tulumello, Consigliere<br /> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-29-9-2020-n-5721/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.5721</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.4108</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-29-9-2020-n-4108/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-29-9-2020-n-4108/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.4108</a></p>
<p>Maria Abbruzzese, Presidente; Fabio Maffei, Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giacomo Donnarumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ufficio Territoriale del Governo Benevento, Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-29-9-2020-n-4108/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.4108</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-29-9-2020-n-4108/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.4108</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maria Abbruzzese, Presidente; Fabio Maffei, Referendario, Estensore PARTI:  -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giacomo Donnarumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ufficio Territoriale del Governo Benevento, Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;</span></p>
<hr />
<p>Decreto di nomina a guardia giurata: la buona condotta, che l&#8217;art. 138 R.D. n. 773 del 1933 (TULPS) è nozione di ampia latitudine</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Pubblica sicurezza &#8211; guardia giurata &#8211; buona condotta ex art 138 R.D. n. 773 del 1933 (TULPS) &#8211; decreto di nomina &#8211; requisiti <br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La buona condotta, che l&#8217;art. 138 R.D. n. 773 del 1933 (TULPS) eleva a presupposto per l&#8217;emissione del decreto di nomina a guardia giurata, è nozione di ampia latitudine, che investe nel suo complesso lo stile di vita del soggetto nei cui confronti deve essere accertata, dovendo essere valutata con un approccio finalistico al tipo di autorizzazione o abilitazione che deve essere rilasciata. La valutazione di segno negativo in ordine al possesso di detto requisito deve, in ogni caso, collegarsi a fatti e circostanze che per la loro gravità , la reiterazione nel tempo, l&#8217;idoneità  a coinvolgere l&#8217;intera vita familiare, sociale e di relazione dell&#8217;interessato vengano a incidere su un piano di effettività  sul grado di moralità  e sull&#8217;assenza di mende ordinariamente esigibili per potere aspirare al rilascio della licenza di polizia.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/09/2020<br /> <strong>N. 04108/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02525/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm;<br /> sul ricorso numero di registro generale 2525 del 2020, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giacomo Donnarumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ufficio Territoriale del Governo Benevento, Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento:</em></strong><br /> a) del decreto del Prefetto di Benevento, nota prot. n. 0029671 del 24/04/2020, notificata al ricorrente in data 11 maggio 2020;<br /> b) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Ufficio Territoriale del Governo di Benevento e del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2020 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p> 1.- L&#8217;odierno ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Benevento in epigrafe indicato avente ad oggetto il rigetto della richiesta di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e di licenza di porto di pistola a tariffa ridotta, presentata in suo favore dal legale rappresentante della dalla società  di sicurezza -OMISSIS-<br /> A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso:<br /> A) Violazione e falsa applicazione degli articoli 11, 39, 40, 43 e 138, del R.D. 773/1931 &#8211; Difetto di istruttoria &#8211; Eccesso di potere;<br /> B) Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 39, del TULPS. &#8211; Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3 della legge 241/90 s.m.i. &#8211; Assoluto difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà  ed irragionevolezza;<br /> C) Violazione dell&#8217;art. 3 della legge 241/1990. &#8211; Difetto di motivazione. &#8211; Perplessità ;<br /> D) Violazione dell&#8217;art. 3 della legge n. 241/1990. &#8211; Difetto di motivazione. &#8211; Motivazione insufficiente, incongrua, contraddittoria, perplessa e meramente apparente. &#8211; Violazione dell&#8217;art. 21 quinquies della legge n. 241/1990. &#8211; Eccesso di potere per difetto di presupposto e per contraddittorietà . &#8211; Violazione del diritto di difesa (art. 24 cost.);<br /> E) Violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 27 Cost.<br /> F) Violazione, falsa applicazione dell&#8217;articolo 81 TFUE. Eccesso di potere, violazione del principio di proporzionalità .<br /> Si è costituita l&#8217;Amministrazione intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.<br /> Nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2020, previo avviso alle parti, il Collegio ha riservato la causa in decisione ex art. 60 c.p.a..<br /> 2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento condividendo il Collegio la portata dirimente delle censure volte a stigmatizzare l&#8217;eccesso di potere in cui è incorsa l&#8217;Amministrazione sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.<br /> 2.1.- Il provvedimento di diniego è stato adottato sul duplice presupposto sia della condanna inflitta al ricorrente dal Tribunale di Trento in data 12.05.2010 per i reati di porto abusivo di arma e di appropriazione indebita commessi nell&#8217;anno 2009, sia del decreto adottato dal Prefetto di Vicenza, in data 04.05.2009, mai revocato, di divieto di detenzione, a qualunque titolo, di armi, munizioni e materiale esplodente ex art. 39 TULPS.<br /> Secondo il condiviso orientamento giurisprudenziale, anche di questa sezione:<br /> a) &quot;la buona condotta, che l&#8217;art. 138 R.D. n. 773 del 1933 (TULPS) eleva a presupposto per l&#8217;emissione del decreto di nomina a guardia giurata, è nozione di ampia latitudine, che investe nel suo complesso lo stile di vita del soggetto nei cui confronti deve essere accertata, dovendo essere valutata con un approccio finalistico al tipo di autorizzazione o abilitazione che deve essere rilasciata. La valutazione di segno negativo in ordine al possesso di detto requisito deve, in ogni caso, collegarsi a fatti e circostanze che per la loro gravità , la reiterazione nel tempo, l&#8217;idoneità  a coinvolgere l&#8217;intera vita familiare, sociale e di relazione dell&#8217;interessato vengano a incidere su un piano di effettività  sul grado di moralità  e sull&#8217;assenza di mende ordinariamente esigibili per potere aspirare al rilascio della licenza di polizia&quot; (Cons. di St., sez. III, 9.06.2014, n. 2907);<br /> b) vero è &quot;che, nella valutazione di tale requisito, l&#8217;autorità  di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della pericolosità  dell&#8217;attività  soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti&quot;; ma tale &quot;potere &#8230; può essere censurato &#8230; se risultano vizi di irrazionalità  ed incoerenza&quot; (Cons. di St., sez. III, 25.07.2012, n. 4247);<br /> c) &quot;quando il destinatario del provvedimento è una guardia particolare giurata, l&#8217;Autorità  amministrativa, nell&#8217;esercizio della propria ampia discrezionalità , deve tener conto del fatto che l&#8217;eventuale revoca dei titoli abilitativi ovvero il loro diniego possono incidere sulla capacità  lavorativa dell&#8217;interessato e quindi sulla sua possibilità  di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento proprio e della propria famiglia; di conseguenza in tal caso occorre che il provvedimento sia sorretto da una motivazione pìù rigorosa rispetto a quella che potrebbe invece adeguatamente suffragare analoghi provvedimenti in materia di armi emanati nei confronti di soggetti che non svolgono tale attività  professionale&quot; (T.A.R. Piemonte, sez. I, 11 luglio 2014 n. 1220).<br /> 2.2.- Applicando i menzionati principi all&#8217;odierna fattispecie, reputa il Collegio che le circostanze fondative dell&#8217;iter motivazione posto a supporto dell&#8217;impugnato diniego, in ragione della risalenza della condotta criminosa oggetto della subita condanna, dell&#8217;intervenuta riabilitazione del ricorrente (ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli n. 4733/2019) e dell&#8217;assenza di ulteriori condotte pregiudizievoli successivamente tenute dal ricorrente (vedi certificato carichi pendenti in atti), non siano tali da compromettere palesemente la sua affidabilità  professionale in assenza di una concreta valutazione, all&#8217;attualità , del comportamento complessivo del soggetto interessato, con riferimento, cioè, non solo all&#8217;episodio che ha occasionato l&#8217;adozione del provvedimento di diniego ma anche a precedenti o successivi atti idonei a fondare un ragionevole giudizio prognostico di pericolosità  sociale e di possibile abuso.<br /> Invero, come chiarito dal giudice di appello in un suo recente arresto pienamente conferente alla vicenda in esame, una condanna risalente nel tempo, cui ha fatto seguito la riabilitazione, determina il venir meno dell&#8217;automatismo preclusivo ma potrebbe, comunque, essere valorizzata tenendo conto di ulteriori elementi, anche privi di rilevanza penale, che denotino un&#8217;inaffidabilità  del soggetto all&#8217;uso lecito delle armi. Il diniego al rinnovo della licenza di porto d&#8217;armi, tuttavia, è illegittimo se non risulta sorretto da un&#8217;attenta e sufficiente motivazione, e trova quale suo unico fondamento una condanna penale molto risalente (nel caso di specie datata 1961). L&#8217;intervento del legislatore, che con il d.lg. 10 agosto 2018 n. 104 ha rimosso il carattere automaticamente ostativo al rilascio della licenza di porto d&#8217;armi, ha conformato la disciplina a criteri di equilibrata ragionevolezza, attribuendo all&#8217;Amministrazione il potere di valutare in concreto la sussistenza dei presupposti per l&#8217;adozione del provvedimento di diniego, alla luce di un giudizio di affidabilità  attuale dell&#8217;interessato (cfr.: Consiglio di Stato, sez. III, 12/03/2020, n.1814).<br /> 2.3.- Parimenti non può assumere portata aprioristicamente ostativa al rilascio dei richiesti titoli abilitativi la non intervenuta revoca del precedente decreto adottato dal Prefetto di Vicenza, in data 04.05.2009, di divieto di detenzione, a qualunque titolo, di armi, munizioni e materiale esplodente ex art. 39 TULPS.<br /> Sul punto soccorre il costante formante giurisprudenziale, univoco nell&#8217;affermare che l&#8217;amministrazione, in sede di riesame, è tenuta ad acquisire e valutare tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie, al fine di verificare l&#8217;attualità  del giudizio di inaffidabilità  che, con tutta evidenza, non può avere una durata perpetua. Il giudizio prognostico cui è chiamata l&#8217;amministrazione deve essere effettuato sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie, al fine di verificare il potenziale pericolo rappresentato dalla possibilità  di utilizzo delle armi possedute, e deve estrinsecarsi in una congrua motivazione, che consenta in sede giurisdizionale di verificare la sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2576; sez. III, 10 ottobre 2014, n. 5039 e 31 marzo 2014, n. 1521; sez. I, 15.1.2015, n. 50; Sezione V, 26.6.2015, n. 3423).<br /> Sulla base delle sovraesposte considerazioni, il ricorso, assorbite le ulteriori censure dedotte e salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti che l&#8217;Amministrazione riterrà  di adottare, è meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento degli atti impugnati.<br /> 3.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania &#8211; Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti che l&#8217;Amministrazione riterrà  di adottare;<br /> Condanna l&#8217;Amministrazione resistente al pagamento, nei confronti del ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Maria Abbruzzese, Presidente<br /> Diana Caminiti, Consigliere<br /> Fabio Maffei, Referendario, Estensore</div>
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