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	<title>29/9/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29/9/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2016 n.511</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-29-9-2016-n-511/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-29-9-2016-n-511/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2016 n.511</a></p>
<p>Pres. Nicolisi /Est. Fenicia Sull&#8217;operatività del termine ex art. 177 co. 2 D.Lgs. 50/2016 per sanare concessioni autostradali in essere Contratti della P.A. – Gara –&#160; Appalto di servizi autostradali –Nuovo codice contratti – Concessioni in essere – Bando – Non va sospeso – Ragioni &#160; &#160; &#160; Non va</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-29-9-2016-n-511/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2016 n.511</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-29-9-2016-n-511/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2016 n.511</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nicolisi /Est. Fenicia</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;operatività del termine ex art. 177 co. 2 D.Lgs. 50/2016 per sanare concessioni autostradali in essere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara –&nbsp; Appalto di servizi autostradali –Nuovo codice contratti – Concessioni in essere – Bando – Non va sospeso – Ragioni<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Non va sospeso il bando di gara con il quale la società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei servizi di sgombero neve e spargimento cloruri miscelati lungo le autostrade A4, A31 e relativa pertinenze per il quadriennio 2016/2020. L’art. 177, co. 2, del D.lgs. 50/2016 è volto &nbsp;in effetti ad assegnare, ai soggetti di cui al co.1, un termine per sanare concessioni già in essere non affidate secondo la procedura ad evidenza pubblica, e non a porre deroghe all’obbligo, immediatamente vigente, del rispetto di tale modulo procedimentale da parte dei medesimi soggetti.&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 29/09/2016</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00511/2016 REG.PROV.CAU.</strong><br />
<strong>N. 01012/2016 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>ORDINANZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2016, proposto da:</p>
<p>Società San Giovanni Inerti Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Paola D&#8217;Alessandro C.F. DLSPLA66A67H501K, Simone Tramontan C.F. TRMSMN72M17G224T, Fiorita Iasevoli C.F. SVLFRT78A43C495J, Gennaro Macri C.F. MCRGNR61E21F839Q, con domicilio eletto presso Paola D&#8217;Alessandro in Venezia &#8211; Mestre, piazza Xxvii Ottobre, 43;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Pietrobon C.F. PTRNNL65L52F241S, Daniele Maccarrone C.F. MCCDNL73R08G371W, con domicilio eletto presso Antonella Pietrobon in Venezia, San Polo, 2988;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<div style="text-align: center;"><em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em></div>
<p>del bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. in data 21 luglio 2016 con il quale la società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei servizi di sgombero neve e spargimento cloruri miscelati lungo le autostrade A4, A31 e relativa pertinenze per il quadriennio 2016/2020; di tutti gli atti costituenti la lex specialis di gara, compresi il relativo disciplinare di gara, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, lo schema di contratto, le schede di partecipazione; del provvedimento con il quale la Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. ha stabilito di indire la gara in questione di aggiudicare la stessa mediante il criterio del minor prezzo; di ogni altro atto premesso, connesso, presupposto e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2016 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto ad un primo sommario esame che l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente non sia fondata, in quanto basata su di un’interpretazione dell’art. 177, comma 2, del D.lgs. 50/2016 non condivisibile, essendo tesa tale norma ad assegnare, ai soggetti di cui al comma 1, un termine per sanare concessioni già in essere non affidate secondo la procedura ad evidenza pubblica, e non a porre deroghe all’obbligo, immediatamente vigente, del rispetto di tale modulo procedimentale da parte dei medesimi soggetti;<br />
ritenuto tuttavia che allo stato non sussista il pericolo di danno grave e irreparabile per la ricorrente, essendo ancora incerto l’esito della gara;<br />
ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare non possa essere accolta;<br />
ritenuto opportuno rinviare al definitivo la liquidazione delle spese della presente fase cautelare;</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)<br />
Respinge la domanda cautelare;<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica dell’ 11 gennaio 2017.<br />
Spese al definitivo.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />
Silvia Coppari, Primo Referendario<br />
Nicola Fenicia, Primo Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Nicola Fenicia</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Maurizio Nicolosi</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-29-9-2016-n-511/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2016 n.511</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2016 n.492</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-29-9-2016-n-492/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-29-9-2016-n-492/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2016 n.492</a></p>
<p>Pres. Ileši&#269; /Rel. Prechal La Corte UE sui regimi di distribuzione gratuita dell’elettricità verde nelle reti convenzionali di distribuzione Concorrenza e mercato –&#160; Energia elettrica 28 e 30&#160;CE – Art. 3, par. 2 e 8 &#8211;&#160; Art. 20, par. 1, della direttiva 2003/54/CE –&#160; Fonti energetiche rinnovabili &#160;– Norme interne</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-29-9-2016-n-492/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2016 n.492</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-29-9-2016-n-492/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2016 n.492</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ileši&#269; /Rel. Prechal</span></p>
<hr />
<p>La Corte UE sui regimi di distribuzione gratuita dell’elettricità verde nelle reti convenzionali di distribuzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorrenza e mercato –&nbsp; Energia elettrica 28 e 30&nbsp;CE – Art. 3, par. 2 e 8 &#8211;&nbsp; Art. 20, par. 1, della direttiva 2003/54/CE –&nbsp; Fonti energetiche rinnovabili &nbsp;– Norme interne – Distribuzione elettricità&nbsp; verde gratuita e condizionata – Contrasto – Sussiste.&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Gli articoli 28 e 30&nbsp;CE nonché l’art. 3, paragrafi 2 e 8, e l’art. 20, par. 1, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, l’art. 3, par. 2 e 3, e l’art. 16 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e gli art. 3 e 4 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, letti in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a normative quali il besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 (decreto del governo fiammingo che modifica il decreto del governo fiammingo del 28 settembre 2001), del 4 aprile 2003, e il besluit van de Vlaamse regering inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen (decreto del governo fiammingo sulla promozione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili), del 5 marzo 2004, le quali impongono un regime di distribuzione gratuita dell’elettricità verde sulle reti di distribuzione situate nella regione in questione, limitando al contempo il beneficio di tale regime, il primo decreto, alla sola elettricità verde immessa direttamente da impianti di produzione nelle suddette reti di distribuzione e, il secondo decreto, alla sola elettricità verde immessa direttamente da tali impianti in reti di distribuzione situate nello Stato membro al quale appartiene detta regione<strong><em>.</em></strong><br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)<br />
29 settembre 2016&nbsp;(<a name="Footref*"></a><a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=183925&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1091546#Footnote*">*</a>)</div>
<p>«Rinvio pregiudiziale&nbsp;– Normative regionali che impongono la gratuità della distribuzione, sulle reti situate nella regione in questione, dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili&nbsp;– Differenziazione in funzione della provenienza dell’elettricità verde&nbsp;– Articoli 28 e 30&nbsp;CE&nbsp;– Libera circolazione delle merci&nbsp;– Direttiva 2001/77/CE&nbsp;– Articoli 3 e 4&nbsp;– Meccanismi nazionali di sostegno alla produzione di energia verde&nbsp;– Direttiva 2003/54/CE&nbsp;– Articoli 3 e 20&nbsp;– Direttiva 96/92/CE&nbsp;– Articoli 3 e 16&nbsp;– Mercato interno dell’energia elettrica&nbsp;– Accesso alle reti di distribuzione a condizioni tariffarie non discriminatorie&nbsp;– Obblighi di servizio pubblico&nbsp;– Mancanza di proporzionalità»<br />
Nella causa C&#8209;492/14,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267&nbsp;TFUE, dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (tribunale di primo grado neerlandofono di Bruxelles, Belgio) con decisione del 2 settembre 2014, pervenuta in cancelleria il 5 novembre 2014, nel procedimento<br />
<strong>Essent Belgium NV</strong><br />
contro<br />
<strong>Vlaams Gewest,</strong><br />
<strong>Inter-Energa,</strong><br />
<strong>IVEG,</strong><br />
<strong>Infrax West,</strong><br />
<strong>Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE),</strong><br />
<strong>Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG),</strong><br />
con l’intervento di:<br />
<strong>Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen (IMEA),</strong><br />
<strong>Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO),</strong><br />
<strong>Intercommunale Vereniging voor Energielevering in Midden-Vlaanderen (Intergem),</strong><br />
<strong>Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse (IVEKA),</strong><br />
<strong>Iverlek,</strong><br />
<strong>Gaselwest CVBA,</strong><br />
<strong>Sibelgas CVBA,</strong><br />
&nbsp;<br />
LA CORTE (Seconda Sezione),<br />
composta da M.&nbsp;Ileši&#269;, presidente di sezione, C.&nbsp;Toader, A.&nbsp;Rosas, A.&nbsp;Prechal (relatore) e E.&nbsp;Jaraši&#363;nas, giudici,<br />
avvocato generale: Y.&nbsp;Bot<br />
cancelliere: M.&nbsp;Ferreira, amministratore principale<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 novembre 2015,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la Essent Belgium NV, da D.&nbsp;Haverbeke e W.&nbsp;Vandorpe, advocaten;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il Vlaams Gewest e la VREG, da S.&nbsp;Vernaillen, advocaat;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la Repubblica ellenica, da S.&nbsp;Lekkou e V.&nbsp;Pelekou, in qualità di agenti;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la Commissione europea, da E.&nbsp;Manhaeve, G.&nbsp;Wilms e O.&nbsp;Beynet, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 aprile 2016,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>Sentenza</strong></div>
<p><a name="point1">1</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 12, 28 e 30&nbsp;CE nonché dell’articolo 3, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU&nbsp;2003, L&nbsp;176, pag.&nbsp;37).<br />
<a name="point2">2</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra la Essent Belgium NV e il Vlaams Gewest (Regione fiamminga, Belgio) e&nbsp;a., in merito alla responsabilità extracontrattuale di quest’ultimo a motivo dell’adozione in successione di normative regionali che limitano il beneficio della gratuità della distribuzione sulle reti di distribuzione situate in tale regione, inizialmente, alla sola elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili (in prosieguo: l’«elettricità verde») immessa direttamente nelle suddette reti di distribuzione dagli impianti di produzione ad esse collegati e, successivamente, alla sola elettricità verde immessa direttamente dagli impianti di produzione nelle reti di distribuzione situate nell’intero Stato membro di cui fa parte tale regione.<br />
<strong>&nbsp;Contesto normativo</strong><br />
<em>&nbsp;Diritto dell’Unione</em><br />
Direttiva 2001/77/CE<br />
<a name="point3">3</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (GU 2001, L&nbsp;283, pag.&nbsp;33) è stata abrogata, a partire dal 1°&nbsp;gennaio 2012, dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77 e 2003/30/CE (GU 2009, L&nbsp;140, pag.&nbsp;16). Tuttavia, in considerazione della data dei fatti del procedimento principale, occorre, nella fattispecie, fare riferimento alle disposizioni della direttiva 2001/77.<br />
<a name="point4">4</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ai sensi dei considerando da 1 a 3 e 14 della direttiva 2001/77:<br />
«(1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il potenziale di sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili è attualmente sottoutilizzato nella Comunità. Quest’ultima riconosce la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiché queste contribuiscono alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile. Esse possono inoltre creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto. Bisogna pertanto garantire un migliore sfruttamento di questo potenziale nell’ambito del mercato interno dell’elettricità.<br />
(2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La promozione dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è un obiettivo altamente prioritario a livello della Comunità, come illustrato nel Libro bianco sulle fonti energetiche rinnovabili (&#8230;), per motivi di sicurezza e diversificazione dell’approvvigionamento energetico, protezione dell’ambiente e coesione economica e sociale. (&#8230;)<br />
(3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il maggiore uso di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è una parte importante del pacchetto di misure necessarie per conformarsi al protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dei pacchetti di politiche intese ad onorare ulteriori impegni.<br />
(&#8230;)<br />
(14)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli Stati membri applicano meccanismi diversi di sostegno delle fonti energetiche rinnovabili a livello nazionale, ivi compresi i certificati verdi, aiuti agli investimenti, esenzioni o sgravi fiscali, restituzioni d’imposta e regimi di sostegno diretto dei prezzi. Un importante mezzo per conseguire l’obiettivo della presente direttiva consiste nel garantire il buon funzionamento di questi meccanismi fino all’introduzione di un quadro comunitario allo scopo di mantenere la fiducia degli investitori».<br />
<a name="point5">5</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 1 della direttiva 2001/77 disponeva quanto segue:<br />
«La presente direttiva mira a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia».<br />
<a name="point6">6</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva così prevedeva:<br />
«1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli Stati membri adottano misure appropriate atte a promuovere l’aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili perseguendo gli obiettivi indicativi nazionali di cui al paragrafo 2. Tali misure devono essere proporzionate all’obiettivo.<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Entro il 27 ottobre 2002, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri adottano e pubblicano una relazione che stabilisce per i dieci anni successivi gli obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in termini di percentuale del consumo di elettricità. (&#8230;) Per fissare gli obiettivi sino al 2010 gli Stati membri:<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;tengono conto dei valori di riferimento riportati nell’allegato,<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;provvedono affinché gli obiettivi siano compatibili con gli impegni nazionali assunti nell’ambito degli impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dalla Comunità ai sensi del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici».<br />
<a name="point7">7</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sotto la rubrica «Regimi di sostegno», l’articolo 4 della stessa direttiva così recitava al suo paragrafo 1:<br />
«Nel rispetto degli articoli 87 e 88 del trattato [CE], la Commissione [europea] valuta l’applicazione dei meccanismi utilizzati negli Stati membri attraverso i quali un produttore di elettricità, in base a una normativa emanata da autorità pubbliche, percepisce, direttamente o indirettamente, un sostegno e che potrebbero avere un effetto restrittivo sugli scambi, tenendo conto che essi contribuiscono a perseguire gli obiettivi stabiliti negli articoli 6 e 174 del trattato».<br />
<a name="point8">8</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 7 della direttiva 2001/77, rubricato «Questioni attinenti alla rete», così recitava:<br />
«1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mantenendo inalterata l’affidabilità e la sicurezza della rete, gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione presenti sul loro territorio garantiscano la trasmissione e la distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Essi possono inoltre prevedere un accesso prioritario alla rete dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Nel trattamento degli impianti di produzione i gestori delle reti di trasmissione danno la priorità a impianti di produzione che utilizzano fonti energetiche rinnovabili nella misura consentita dal funzionamento del sistema elettrico nazionale.<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli Stati membri istituiscono un quadro giuridico o impongono ai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di elaborare e pubblicare le loro norme standard relative all’assunzione dei costi degli adattamenti tecnici, quali connessioni alla rete e potenziamenti della stessa, per integrare nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.<br />
(&#8230;)<br />
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se del caso, gli Stati membri possono richiedere che i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione sopportino, in tutto o in parte, i costi di cui al paragrafo 2.<br />
(&#8230;)<br />
6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli Stati membri garantiscono che la tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzi l’elettricità prodotta a partire da fonti energetiche rinnovabili, compresa in particolare l’elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili prodotte in zone periferiche, quali le regioni insulari e le regioni a bassa densità di popolazione.<br />
Se del caso, gli Stati membri istituiscono un quadro giuridico o fanno obbligo ai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di garantire che la tariffazione per la trasmissione e la distribuzione di elettricità proveniente da impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili rifletta i vantaggi in termini di costi realizzabili grazie all’allacciamento dell’impianto alla rete. Tali vantaggi in termini di costi potrebbero derivare dall’uso diretto della rete a basso voltaggio.<br />
(&#8230;)».<br />
&nbsp;Direttiva 96/92/CE<br />
<a name="point9">9</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I considerando 3, 15 e 19 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (GU 1997, L&nbsp;27, pag.&nbsp;20) così recitavano:<br />
«(3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;considerando che le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero incidere sulla piena applicazione del trattato, in particolare delle disposizioni relative al mercato interno e alla concorrenza;<br />
(&#8230;)<br />
(15)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;considerando che il trattato prevede specifiche norme relative alle limitazioni alla libera circolazione delle merci e alla concorrenza;<br />
(&#8230;)<br />
(19)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;considerando che gli Stati membri, qualora impongano obblighi di servizio pubblico alle imprese elettriche, devono osservare le pertinenti norme del trattato nell’interpretazione fattane dalla Corte di giustizia».<br />
<a name="point10">10</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A termini dell’articolo 1 di detta direttiva:<br />
«La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell’energia elettrica, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione delle reti».<br />
<a name="point11">11</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 2 della stessa direttiva così disponeva:<br />
«Ai fini della presente direttiva si intende per:<br />
(&#8230;)<br />
6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“distribuzione”: il trasporto di energia elettrica su reti di distribuzione a media e a bassa tensione per le consegne ai clienti;<br />
(&#8230;)<br />
15)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“utente della rete”: ogni persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione;<br />
(&#8230;)».<br />
<a name="point12">12</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 3 della direttiva 96/92 prevedeva quanto segue:<br />
«1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, nella prospettiva di conseguire un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, e non discriminano tra esse per quanto riguarda i loro diritti o obblighi. (&#8230;)<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nel pieno [rispetto] delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 90, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi di servizio pubblico per quanto riguarda la sicurezza, compresa la sicurezza di approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture nonché la protezione dell’ambiente. Tali obblighi devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili; (&#8230;)<br />
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli 5, 6, 17, 18 e 21 nella misura in cui ciò osti all’adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombo[no] alle imprese elettriche nell’interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l’altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei secondo la presente direttiva e l’articolo 90 del trattato».<br />
<a name="point13">13</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 11, paragrafi 2 e 3, della direttiva 96/92 disponeva quanto segue:<br />
«2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In ogni caso [il gestore della rete di distribuzione] non deve discriminare tra gli utenti o le categorie di utenti della rete, in particolare a favore delle sue società controllate o dei suoi azionisti.<br />
&nbsp;3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lo Stato membro può imporre al gestore della rete di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l’obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica».<br />
<a name="point14">14</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 16 di detta direttiva così recitava:<br />
«Per l’organizzazione dell’accesso alla rete, gli Stati membri possono scegliere tra le procedure di cui all’articolo 17 e/o all’articolo 18. Entrambe le procedure si svolgono secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori».<br />
&nbsp;Direttiva 2003/54<br />
<a name="point15">15</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La direttiva 2003/54 è stata abrogata, con effetto dal 3 marzo 2011, dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (GU 2009, L&nbsp;211, pag.&nbsp;55).<br />
<a name="point16">16</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I considerando 2, 4, 6, 7, 13, 15 e 17 della direttiva 2003/54 così recitavano:<br />
«(2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’esperienza nell’attuazione [della direttiva 96/92] dimostra i vantaggi che il mercato interno dell’energia elettrica può produrre in termini di maggiore efficienza, riduzioni dei prezzi, livelli più elevati di servizio e maggiore competitività. Restano tuttavia rilevanti sia le carenze che le possibilità di migliorare il funzionamento del mercato, in particolare occorre adottare misure concrete per garantire parità di condizioni a livello di generazione e ridurre il rischio di posizioni dominanti nel mercato e di comportamenti predatori, garantendo tariffe di trasmissione e distribuzione non discriminatorie mediante l’accesso alla rete sulla base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore (&#8230;)<br />
(&#8230;)<br />
(4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La libera circolazione delle merci, la libera fornitura dei servizi e la libertà di stabilimento, garantite ai cittadini europei dal trattato, possono essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.<br />
(&#8230;)<br />
(6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Perché la concorrenza funzioni occorre che l’accesso alla rete sia fornito senza discriminazioni, in modo trasparente e a prezzi ragionevoli.<br />
(7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per completare il mercato interno dell’energia elettrica, è di fondamentale importanza che l’accesso alla rete dei gestori dei sistemi di trasmissione o di distribuzione sia non discriminatorio. (&#8230;)<br />
(&#8230;)<br />
(13)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sarebbe necessario adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti e non discriminatorie per l’accesso alle reti. Tali tariffe dovrebbero essere applicate a tutti gli utenti del sistema in modo non discriminatorio.<br />
(&#8230;)<br />
(15)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’esistenza di un’efficace regolamentazione, attuata da una o più autorità nazionali di regolamentazione, costituisce un elemento importante per garantire un accesso non discriminatorio alla rete. (&#8230;) Tali autorità dovrebbero essere competenti a stabilire o approvare le tariffe o, se non altro, le metodologie di calcolo delle tariffe di trasmissione e di distribuzione. Per evitare incertezze e controversie dispendiose in termini di tempo e di denaro tali tariffe dovrebbero essere pubblicate prima della loro entrata in vigore.<br />
(&#8230;)<br />
(17)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per garantire a tutti gli operatori del mercato, compresi i nuovi operatori, un accesso effettivo al mercato, è necessario istituire meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i costi. (&#8230;)».<br />
<a name="point17">17</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 1 della direttiva 2003/54, rubricato «Campo d’applicazione», disponeva quanto segue:<br />
«La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell’energia elettrica. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell’energia elettrica, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi».<br />
<a name="point18">18</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 2 di detta direttiva così recitava:<br />
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:<br />
(&#8230;)<br />
5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“distribuzione”: il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura;<br />
(&#8230;)<br />
18)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“utenti del sistema”: le persone fisiche o giuridiche che riforniscono o sono rifornite da un sistema di trasmissione o distribuzione;<br />
(&#8230;)».<br />
<a name="point19">19</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 3 della medesima direttiva, rubricato «Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori», così prevedeva:<br />
«1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, sicuro e dal punto di vista ambientale sostenibile, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 86, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, compresa l’efficienza energetica e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle società dell’Unione europea che operano nel settore dell’energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. (&#8230;)<br />
(&#8230;)<br />
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se sono previste compensazioni finanziarie, altre forme di compensazione e diritti esclusivi che uno Stato concede per l’adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria.<br />
(&#8230;)<br />
8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli 6, 7, 20 e 22 nella misura in cui la loro applicazione osti all’adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell’interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l’altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell’articolo 86 del trattato.<br />
(&#8230;)».<br />
<a name="point20">20</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 14 della direttiva 2003/54 prevedeva quanto segue:<br />
«(&#8230;)<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In ogni caso [il gestore del sistema di distribuzione] non deve porre in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società collegate.<br />
(&#8230;)<br />
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lo Stato membro può imporre al gestore del sistema di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l’obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti o che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.<br />
(&#8230;)».<br />
<a name="point21">21</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, di detta direttiva:<br />
«Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore conformemente all’articolo 23 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore».<br />
<a name="point22">22</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 23 della stessa direttiva così disponeva:<br />
«(&#8230;)<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare, prima dell’entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire quanto segue:<br />
a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione. (&#8230;)<br />
(&#8230;)<br />
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se necessario, le autorità di regolamentazione hanno facoltà di imporre ai gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione di modificare le condizioni, le tariffe, le regole, i meccanismi e le metodologie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per garantire che siano proporzionati e vengano applicati in modo non discriminatorio.<br />
(&#8230;)».<br />
<em>&nbsp;La normativa fiamminga</em><br />
&nbsp;La legge regionale sull’energia elettrica<br />
<a name="point23">23</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Conformemente all’articolo 2 del vlaams decreet houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (legge regionale fiamminga relativa all’organizzazione del mercato dell’energia elettrica), del 17 luglio 2000 (<em>Belgisch Staatsblad,</em>&nbsp;22 settembre 2000, pag.&nbsp;32166; in prosieguo: la «legge regionale sull’energia elettrica»):<br />
«Ai sensi della presente legge regionale, si intende per:<br />
1°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“distribuzione”: la trasmissione di energia elettrica su reti di distribuzione per la fornitura ai clienti;<br />
2°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“rete di distribuzione”: un insieme di collegamenti in una zona geograficamente delimitata con una tensione nominale pari o inferiore a 70 kV e le relative stazioni di trasformazione, di comando, di distribuzione e secondarie e le altre strutture ausiliarie, che sono necessarie per la distribuzione di elettricità a livello regionale o locale;<br />
(…)».<br />
<a name="point24">24</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 15 della legge regionale sull’elettricità, contenuto nel capitolo III di quest’ultima e rubricato «Accesso alla rete di distribuzione», così prevedeva:<br />
«Il gestore della rete espleta gratuitamente tutte le attività necessarie per la distribuzione di elettricità verde, ad eccezione del collegamento con la rete di distribuzione.<br />
Il Governo fiammingo può limitare il regime di cui al primo paragrafo».<br />
<a name="point25">25</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 15 della legge regionale sull’elettricità è stato abrogato dall’articolo 61 del vlaams decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 (legge regionale fiamminga recante misure di accompagnamento al bilancio per il 2005), del 24 dicembre 2004 (<em>Belgisch Staatsblad,</em>&nbsp;31 dicembre 2004, pag.&nbsp;87220).<br />
&nbsp;I decreti sulla promozione della produzione di elettricità verde<br />
<a name="point26">26</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nella sua versione iniziale, l’articolo 14 del besluit van de Vlaamse regering inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen (decreto del governo fiammingo sulla promozione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili), del 28 settembre 2001 (<em>Belgisch Staatsblad,</em>&nbsp;23 ottobre 2001, pag.&nbsp;36778), disponeva quanto segue:<br />
«Ogni fornitore comunica mensilmente, per cliente e per periodo di tariffa di rete ai gestori di rete interessati, la quantità di elettricità trasportata mediante la rispettiva rete di distribuzione e prodotta dalle fonti energetiche rinnovabili elencate all’articolo 8, paragrafo 1.<br />
Il gestore della rete svolge gratuitamente i compiti menzionati all’articolo 15 della legge regionale sull’elettricità, sulla base della comunicazione obbligatoria di cui al paragrafo precedente.<br />
Quanto all’elettricità prodotta al di fuori della Regione fiamminga, l’ente competente per il rilascio di certificati di elettricità verde per il luogo di produzione interessato rilascia all’autorità di regolamentazione un certificato che garantisce che detta elettricità è stata prodotta da una fonte rinnovabile compresa nell’elenco di cui all’articolo 8, paragrafo 1, ed è destinata ad un cliente finale nelle Fiandre.<br />
(&#8230;)».<br />
<a name="point27">27</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nella nuova versione risultante dall’articolo 2 del besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 (decreto del governo fiammingo che modifica il decreto del governo fiammingo del 28 settembre 2001), del 4 aprile 2003 (<em>Belgisch Staatsblad,</em>&nbsp;30 aprile 2003, pag.&nbsp;23334; in prosieguo: il «decreto del 4 aprile 2003») ed entrato in vigore il 30 aprile 2003, detto articolo 14 prevedeva quanto segue:<br />
«§&nbsp;1.&nbsp;Ai sensi dell’articolo 15, secondo comma, della legge regionale sull’energia elettrica, la distribuzione gratuita, di cui all’articolo 15, primo comma, della legge medesima, è limitata all’immissione di elettricità prodotta dagli impianti di produzione collegati alle reti di distribuzione situate nella Regione fiamminga.<br />
§&nbsp;2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Un fornitore di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, citate all’articolo 8, non inserisce nella fattura intermedia o nel conto finale rimesso al cliente finale di tale elettricità alcuna spesa relativa alla distribuzione dell’elettricità, di cui all’articolo 15, primo comma.<br />
(&#8230;)».<br />
<a name="point28">28</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investito di un ricorso della Essent Belgium diretto all’annullamento dell’articolo 2 del decreto del 4 aprile 2003, il Raad van State (Consiglio di Stato, Belgio) ha sospeso l’esecuzione di detta disposizione con decisione del 12 gennaio 2004.<br />
<a name="point29">29</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il decreto del governo fiammingo sulla promozione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili del 28 settembre 2001 è stato abrogato e sostituito dal besluit van de Vlaamse regering inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen (decreto del governo fiammingo sulla promozione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili), del 5 marzo 2004 (<em>Belgisch Staatsblad,</em>&nbsp;23 marzo 2004, pag.&nbsp;16296; in prosieguo: il «decreto del 5 marzo 2004»).<br />
<a name="point30">30</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 18 del decreto del 5 marzo 2004 così disponeva:<br />
«§&nbsp;1.&nbsp; Ai sensi dell’articolo 15, secondo comma, della legge regionale sull’energia elettrica, la distribuzione gratuita, di cui all’articolo 15, primo comma, della legge medesima, è limitata all’elettricità fornita ai clienti finali collegati ad una rete di distribuzione situata nella Regione fiamminga e prodotta da una fonte energetica rinnovabile, ai sensi dell’articolo 15, in un impianto di produzione che immette direttamente la propria elettricità in una rete di distribuzione situata in Belgio.<br />
§&nbsp;2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Un fornitore di elettricità, come quella di cui al §&nbsp;1, non inserisce nel conto finale rimesso al cliente finale dell’elettricità alcuna spesa relativa alla distribuzione dell’elettricità, di cui all’articolo 15, primo comma, della legge regionale sull’energia elettrica.<br />
(&#8230;)».<br />
<a name="point31">31</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investito di un ricorso della Essent Belgium diretto all’annullamento dell’articolo 18 del decreto del 5 marzo 2004, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha sospeso l’esecuzione di detta disposizione con decisione del 23 dicembre 2004.<br />
<a name="point32">32</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In seguito all’abrogazione dell’articolo 15 della legge regionale sull’energia elettrica con la legge regionale del 24 dicembre 2004, recante misure di accompagnamento al bilancio per il 2005, è stato abrogato l’articolo 18 del decreto del 5 marzo 2004, con effetto dal 1°&nbsp;gennaio 2005, con il besluit van de Vlaamse regering (decreto del governo fiammingo), del 25 marzo 2005 (<em>Belgisch Staatsblad,</em>&nbsp;27 maggio 2005, pag.&nbsp;24763).<br />
<strong>&nbsp;Procedimento principale e questioni pregiudiziali</strong><br />
<a name="point33">33</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Essent Belgium fornisce a imprese e clienti privati situati nelle Fiandre energia elettrica importata principalmente dai Paesi Bassi e che, secondo quanto asserisce detta società, è elettricità verde.<br />
<a name="point34">34</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Essent Belgium, ritenendo di aver subìto un danno poiché, in seguito alle modifiche normative succedutesi con i decreti del 4 aprile 2003 e del 5 marzo 2004 (in prosieguo: le «normative regionali di cui al procedimento principale»), l’elettricità verde così importata da un altro Stato membro si è trovata esclusa dal regime di distribuzione gratuita sulla rete di distribuzione situata nelle Fiandre, di cui beneficiava inizialmente, ha proposto due ricorsi dinanzi al Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (tribunale di primo grado neerlandofono di Bruxelles, Belgio) diretti, in sostanza, a ottenere la condanna della Regione fiamminga a corrisponderle un importo pari a EUR&nbsp;15&nbsp;958&nbsp;252 a titolo di risarcimento di tali danni.<br />
<a name="point35">35</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Essent Belgium ha, altresì, citato in giudizio la Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) (Autorità fiamminga di regolamentazione del mercato dell’energia elettrica e del gas), organo competente a pronunciarsi sulle tariffe applicabili alla distribuzione, nonché svariati gestori di rete di distribuzione che le hanno reclamato il pagamento dei costi di distribuzione, affinché le emanande sentenze siano pronunciate anche nei confronti di queste altre parti.<br />
<a name="point36">36</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A sostegno di tali ricorsi, la Essent Belgium ha in particolare sostenuto che, adottando le normative regionali di cui al procedimento principale, la Regione fiamminga ha violato il diritto dell’Unione, segnatamente gli articoli 18 e 34&nbsp;TFUE nonché l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 96/92.<br />
<a name="point37">37</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;È in tale contesto che il Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (tribunale di primo grado neerlandofono di Bruxelles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
«1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se gli articoli 28 e 30&nbsp;CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro&nbsp;– nella fattispecie la legge regionale [relativa all’energia elettrica], in combinato disposto con il decreto del 4 aprile 2003 (&#8230;)&nbsp;– che limita la distribuzione gratuita di elettricità verde all’immissione di elettricità prodotta da impianti di produzione collegati alle reti di distribuzione situate nella Regione fiamminga ed esclude dalla distribuzione gratuita l’elettricità prodotta da impianti di produzione non collegati alle reti di distribuzione situate nella Regione fiamminga.<br />
2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se gli articoli 28 e 30&nbsp;CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro&nbsp;– nella fattispecie la legge regionale [relativa all’energia elettrica], in combinato disposto con il decreto del 5 marzo 2004 (&#8230;), come applicato dalla VREG&nbsp;– che limita la distribuzione gratuita di elettricità verde all’elettricità prodotta da impianti di produzione che immettono direttamente in una rete di distribuzione situata in Belgio e che esclude l’elettricità prodotta da impianti di produzione che non immettono direttamente in una rete di distribuzione situata in Belgio.<br />
3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se una normativa nazionale come quella di cui alla prima questione e alla seconda questione sia compatibile con il principio di uguaglianza e con il divieto di discriminazione, sanciti tra l’altro dall’articolo 12&nbsp;CE e dall’articolo 3, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/54 (&#8230;), applicabile all’epoca dei fatti».<br />
<strong>&nbsp;Sulle questioni pregiudiziali</strong><br />
<em>&nbsp;Sulla ricevibilità</em><br />
<a name="point38">38</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede in particolare se l’articolo 3, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/54 debba essere interpretato nel senso che esso osta a normative quali le normative regionali di cui al procedimento principale.<br />
<a name="point39">39</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Occorre ricordare, a tale proposito, che, ai sensi dell’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte, una domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra tale disposizione e la normativa nazionale applicabile alla causa principale.<br />
<a name="point40">40</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbene, nel caso di specie, la decisione di rinvio non contiene alcuna spiegazione circa i motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2003/54. Inoltre, neanche la descrizione del contesto fattuale e normativo nazionale contenuta in tale decisione consente di comprendere come la suddetta disposizione del diritto dell’Unione possa avere una qualche influenza sulla controversia principale.<br />
<a name="point41">41</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sebbene infatti l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2003/54 preveda che, se sono concessi compensazioni finanziarie, altre forme di compensazione e diritti esclusivi da uno Stato per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria, il giudice del rinvio non menziona alcuna forma di compensazione o diritti esclusivi di cui le normative regionali oggetto di causa prevedrebbero la concessione ai distributori di energia elettrica al fine di compensare l’obbligo di distribuzione gratuita di elettricità verde loro imposto. Dalla suddetta decisione non risulta neanche che la controversia principale sia relativa a simili compensazioni o diritti esclusivi.<br />
<a name="point42">42</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ciò considerato, la terza questione dev’essere dichiarata irricevibile, nei limiti in cui verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2003/54.<br />
<em>&nbsp;Nel merito</em><br />
&nbsp;Considerazioni preliminari<br />
<a name="point43">43</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La circostanza che, formalmente, il giudice del rinvio abbia formulato la sua domanda di pronuncia pregiudiziale facendo riferimento a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a tale giudice tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto o meno riferimento nella formulazione delle sue questioni A tal proposito, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio gli elementi di diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (v., in particolare, sentenza del 27 ottobre 2009, &#268;EZ, C&#8209;115/08, EU:C:2009:660, punto 81 e giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point44">44</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio si evince che, con i suoi ricorsi di cui al procedimento principale, la Essent Belgium chiede, in sostanza, il risarcimento del danno asseritamente patito per non aver più potuto beneficiare del regime di distribuzione gratuita dell’elettricità verde, imposto dalla normativa regionale fiamminga ai gestori di reti di distribuzione situate nelle Fiandre, per la distribuzione che essa effettua in detta regione di elettricità verde importata da uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio. La Essent Belgium sostiene dunque di essere stata privata del beneficio di tale regime nel corso, rispettivamente, da un lato, del periodo compreso tra il 30 aprile 2003, data di entrata in vigore del decreto del 4 aprile 2003, e il 12 gennaio 2004, data dalla quale detto decreto è stato sospeso dal Raad van State (Consiglio di Stato), e, dall’altro, del periodo compreso tra il 23 marzo 2004, data di entrata in vigore del decreto del 5 marzo 2004, e il 31 dicembre 2004, data in cui è stato abrogato l’articolo 15 della legge regionale sull’energia elettrica.<br />
<a name="point45">45</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce sia dell’oggetto della controversia principale così descritto sia del quadro temporale in cui essa si inscrive, occorre rilevare che, per rispondere ai quesiti del giudice del rinvio, è necessario, per quanto attiene al diritto derivato dell’Unione, far riferimento non all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/54, bensì ad altre disposizioni di detta direttiva nonché, inoltre, a disposizioni contenute, rispettivamente, nelle direttive 96/92 e 2001/77.<br />
<a name="point46">46</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per quanto riguarda, in primo luogo, le direttive 96/92 e 2003/54 recanti norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, dagli articoli da 29 a 31 della direttiva 2003/54 risulta, in primo luogo, che essa è entrata in vigore solo il 4 agosto 2003 e che doveva essere trasposta entro il 1°&nbsp;luglio 2004, data dell’abrogazione della direttiva 96/92, sicché quest’ultima, richiamata in particolare dalla Regione fiamminga e dalla VREG nelle loro osservazioni dinanzi alla Corte e di cui la Essent ha in particolare lamentato la violazione a sostegno del suo ricorso, è applicabile, ratione temporis, per una parte del periodo in esame nella fattispecie.<br />
<a name="point47">47</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In secondo luogo, e sotto il profilo ratione materiae, occorre rilevare, tenuto conto dell’oggetto della controversia principale richiamato al punto 44 della presente sentenza, che, benché il giudice del rinvio faccia riferimento nella sua terza questione all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/54, che esclude qualsiasi discriminazione tra le imprese elettriche riguardo ai loro diritti o obblighi, detta direttiva contiene una disposizione, ossia l’articolo 20, paragrafo 1, che riguarda più nello specifico l’obbligo degli Stati membri di garantire che non si verifichino discriminazioni relativamente all’accesso alle reti di distribuzione e alle condizioni, in particolare tariffarie, che disciplinano un tale accesso. Occorre, pertanto, nell’ambito della presente causa, far riferimento a quest’ultima disposizione.<br />
<a name="point48">48</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per quanto riguarda la direttiva 96/92, occorre, per ragioni analoghe, prendere in considerazione non già il suo articolo 3, paragrafo 1, il cui contenuto corrisponde, in sostanza, a quello dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/54, bensì il suo articolo 16, riguardante anch’esso le condizioni di accesso non discriminatorie alle reti di distribuzione.<br />
<a name="point49">49</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Peraltro, tenuto conto del fatto che viene imposto ai gestori di reti di distribuzione situate nelle Fiandre, in forza delle normative regionali di cui al procedimento principale, di distribuire gratuitamente l’elettricità verde immessa direttamente nelle suddette reti o nelle reti di distribuzione situate in Belgio, occorre altresì prendere in considerazione l’articolo 3, paragrafi 2 e 8, della direttiva 2003/54, relativo agli obblighi di servizio pubblico che gli Stati membri possono imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica e concernenti, in particolare, la tutela ambientale, compresa la protezione del clima. Lo stesso vale per le analoghe disposizioni contenute nell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 96/92.<br />
<a name="point50">50</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In secondo luogo, tenuto conto dell’oggetto della controversia principale quale ricordato al punto 44 della presente sentenza, occorre altresì prendere in considerazione, alla luce degli obiettivi di promozione della produzione di elettricità verde perseguiti dalle normative regionali di cui al procedimento principale, gli articoli 3, 4 e 7 della direttiva 2001/77 il cui obiettivo è proprio quello di promuovere un aumento di tale produzione nel mercato interno dell’elettricità.<br />
<a name="point51">51</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce di quanto precede, occorre ritenere che con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se gli articoli 12, 28 e 30&nbsp;CE, nonché l’articolo 3, paragrafi 2 e 8, e l’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54, l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 16 della direttiva 96/92 nonché gli articoli 3, 4 e 7 della direttiva 2001/77 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a normative quali le normative regionali di cui al procedimento principale le quali impongono un regime di distribuzione gratuita dell’elettricità verde sulle reti di distribuzione situate nella regione in questione, limitando al contempo il beneficio di tale regime, la prima, alla sola elettricità verde immessa direttamente da impianti di produzione nelle suddette reti di distribuzione e, la seconda, alla sola elettricità verde immessa direttamente da tali impianti nelle reti di distribuzione situate nello Stato membro di cui fa parte detta regione, ed escludono in tal modo dal beneficio in parola l’elettricità verde importata da altri Stati membri.<br />
&nbsp;Sulla direttiva 2001/77<br />
<a name="point52">52</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giacché le normative regionali di cui al procedimento principale mirano, attraverso l’istituzione di un regime di distribuzione gratuita dell’elettricità verde, a favorire la produzione di elettricità di tale genere, occorre analizzarle, anzitutto, alla luce delle disposizioni della direttiva 2001/77.<br />
<a name="point53">53</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Come emerge dagli articoli 1, 3, 4 e 7 di tale direttiva, infatti, essa mira appunto a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e contiene, in tale prospettiva, disposizioni relative ai meccanismi nazionali di sostegno alla produzione di elettricità verde, nonché alle condizioni di accesso di tale elettricità alle reti di distribuzione.<br />
<a name="point54">54</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tale riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che, ai sensi dei considerando da 1 a 3 di detta direttiva, tale promozione delle fonti energetiche rinnovabili, che è un obiettivo altamente prioritario a livello dell’Unione, è giustificata tenendo conto, in particolare, del fatto che lo sfruttamento di dette fonti energetiche contribuisce alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile e che esso può inoltre contribuire alla sicurezza e alla diversificazione degli approvvigionamenti energetici e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi del protocollo di Kyoto (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2013, IBV &amp; Cie, C&#8209;195/12, EU:C:2013:598, punto 56).<br />
<a name="point55">55</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Come risulta dal considerando 14 della direttiva 2001/77, il legislatore dell’Unione ha ritenuto, al momento dell’adozione di tale testo, che garantire il buon funzionamento dei diversi meccanismi di sostegno delle risorse energetiche rinnovabili a livello nazionale che gli Stati membri applicano costituisca un importante mezzo per conseguire l’obiettivo di tale direttiva, allo scopo di mantenere la fiducia degli investitori, fino all’introduzione di un quadro comunitario.<br />
<a name="point56">56</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dal suo canto, l’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva sottolinea che tali meccanismi sono idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi definiti dall’articolo 6&nbsp;CE e dall’articolo 174, paragrafo 1, CE, il quale ultimo elenca gli obiettivi della politica dell’Unione in materia di ambiente (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2013, IBV &amp; Cie, C&#8209;195/12, EU:C:2013:598, punti 59 e 60).<br />
<a name="point57">57</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La suddetta disposizione si riferisce alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente, alla protezione della salute umana, all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali nonché alla promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale (sentenza del 26 settembre 2013, IBV &amp; Cie, C&#8209;195/12, EU:C:2013:598, punto 60).<br />
<a name="point58">58</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In secondo luogo, riguardo alla forma che possono assumere i meccanismi di sostegno delle risorse energetiche rinnovabili a livello nazionale, occorre osservare che il considerando 14 della direttiva 2001/77 si limita ad elencare i vari tipi di misure cui fanno generalmente ricorso gli Stati membri in tale prospettiva, vale a dire certificati verdi, aiuto agli investimenti, esenzioni o sgravi fiscali, restituzioni d’imposta o regimi di sostegno diretto dei prezzi (sentenza del 26 novembre 2014, Green Network, C&#8209;66/13, EU:C:2014:2399, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point59">59</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva si limita a indicare, a sua volta, che i meccanismi nazionali di sostegno la cui adozione è così incoraggiata dal legislatore dell’Unione hanno come scopo di fare in modo che i produttori di elettricità verde percepiscano direttamente o indirettamente un sostegno.<br />
<a name="point60">60</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ne consegue, in particolare, che la direttiva 2001/77 riconosce agli Stati membri un ampio margine discrezionale al fine dell’adozione e dell’attuazione di siffatti regimi di sostegno ai produttori di elettricità verde (sentenza del 26 novembre 2014, Green Network, C&#8209;66/13, EU:C:2014:2399, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point61">61</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nel caso di specie, la gratuità della distribuzione prevista dalle normative regionali di cui al procedimento principale non costituisce né un vantaggio né un sostegno concesso direttamente ai produttori di elettricità verde poiché di tale gratuità beneficiano, in primo luogo, i fornitori e, dunque, in linea di principio, il consumatore. Pertanto, solo indirettamente un accesso gratuito alle reti di distribuzione potrebbe, semmai, configurare anche una fonte di sostegno a detti produttori e rientrare, in tal misura, nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/77.<br />
<a name="point62">62</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuttavia, occorre altresì tener conto, in tale contesto, del fatto che risulta dall’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/77, che i meccanismi di sostegno nazionali ai produttori di elettricità di cui all’articolo 4 della direttiva 2001/77, che hanno segnatamente lo scopo di contribuire alla realizzazione, da parte degli Stati membri, dei rispettivi obiettivi indicativi nazionali loro impartiti in forza dell’articolo 3, devono in via di principio condurre ad un rafforzamento della produzione nazionale di elettricità verde (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2014, Green Network, C&#8209;66/13, EU:C:2014:2399, punti 56 e 57 nonché giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point63">63</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Inoltre, e come emerge dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/77, simili meccanismi devono, a tale riguardo, e al pari di tutte le altre misure adottate dagli Stati membri per la realizzazione dei suddetti obiettivi indicativi nazionali, essere proporzionati all’obiettivo da raggiungere.<br />
<a name="point64">64</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Occorre, inoltre, ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che i regimi di sostegno nazionali alla produzione di elettricità verde di cui all’articolo 4 della direttiva 2001/77 devono soddisfare le condizioni derivanti dagli articoli 28 e 30&nbsp;CE (a tale riguardo, v., in particolare, sentenza dell’11 settembre 2014, Essent Belgium, da C&#8209;204/12 a C&#8209;208/12, EU:C:2014:2192).<br />
<a name="point65">65</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ciò considerato, giacché, in particolare, la valutazione delle normative regionali di cui al procedimento principale alla luce delle suddette disposizioni del Trattato, di cui si tratterà in prosieguo nella presente sentenza, richiederà, eventualmente, che tali normative vengano analizzate sotto il profilo del principio di proporzionalità già menzionato al punto 63 della presente sentenza, occorre rinviare l’esame delle condizioni che possono derivare da detto principio a una fase successiva dell’analisi.<br />
<a name="point66">66</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In terzo luogo, per quanto riguarda il disposto dell’articolo 7 della direttiva 2001/77 riguardante varie questioni attinenti alle reti, occorre rilevare, da un lato, che, contrariamente a quanto sostenuto al riguardo dalla Regione fiamminga e dalla VREG nelle loro osservazioni, il paragrafo 3 e il paragrafo 6, secondo comma, di tale articolo 7 non possono giustificare misure di gratuità selettiva della distribuzione come quelle previste dalla normative regionali di cui al procedimento principale.<br />
<a name="point67">67</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva in parola, infatti, riguarda non i costi di distribuzione, bensì i costi legati agli adattamenti tecnici quali connessioni alla rete e potenziamenti della stessa rete per integrare i nuovi produttori di elettricità verde. Quanto al paragrafo 6, secondo comma, di questo stesso articolo 7, esso si limita a prevedere che si tenga conto, nella fissazione dei costi di distribuzione dell’elettricità verde, dei vantaggi in termini di costi realizzabili grazie all’allacciamento alla rete di impianti che utilizzano fonti rinnovabili. Orbene, non è stato dimostrato e nemmeno sostenuto che questo sia lo scopo delle normative regionali di cui al procedimento principale, le quali prevedono una gratuità pura e semplice della distribuzione dell’elettricità verde al fine di promuovere lo sviluppo della produzione di quest’ultima.<br />
<a name="point68">68</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per quanto riguarda, dall’altro lato, l’articolo 7, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 2001/77, al quale ha fatto riferimento in particolare l’avvocato generale nei paragrafi 57, 62 e 74 delle sue conclusioni, occorre certamente rilevare che tale disposizione prevede che gli Stati membri devono garantire che la tariffazione dei costi di distribuzione non penalizzi l’elettricità verde.<br />
<a name="point69">69</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuttavia, senza che occorra stabilire se detta disposizione debba, in quanto vieta le discriminazioni nei confronti dell’elettricità verde, essere interpretata nel senso che essa riguarda anche le differenze di trattamento riscontrabili tra diversi tipi di elettricità verde in funzione, in particolare, della loro rispettiva provenienza, occorre rilevare che l’articolo 16 della direttiva 96/92 e l’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54, di cui si tratterà in prosieguo, contengono disposizioni che riguardano nello specifico l’accesso dei fornitori alle reti di distribuzione, a condizioni non discriminatorie, in particolare, sotto il profilo tariffario. Orbene, poiché l’applicabilità di dette disposizioni nell’ambito del procedimento principale è, nella fattispecie, indubbia, sarà sufficiente, nella fattispecie, far riferimento ad esse.<br />
&nbsp;Sulle direttive 96/92 e 2003/54<br />
<a name="point70">70</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Poiché la controversia principale riguarda costi di distribuzione posti a carico della Essent Belglium per l’utilizzo da parte di quest’ultima, in qualità di fornitore, di reti di distribuzione ai sensi dell’articolo 2, punto 6, della direttiva 96/92 e dell’articolo 2, punto 5, della direttiva 2003/54, costi che l’interessata ritiene essere discriminatori per il motivo che essa non ha più potuto beneficiare, a differenza di fornitori che commercializzano l’elettricità verde di origine nazionale, del regime di distribuzione gratuita dell’elettricità verde imposto ai distributori dalle normative regionali di cui al procedimento principale, occorre parimenti tener conto, come rilevato ai punti da 47 a 49 della presente sentenza, di alcune disposizioni delle suddette direttive.<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sull’articolo 16 della direttiva 96/92 e sull’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54 relativi all’accesso non discriminatorio alle reti di distribuzione<br />
<a name="point71">71</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54 prevede, in particolare, che gli Stati membri garantiscono l’attuazione di «un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei» e che tale sistema deve essere «applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema».<br />
<a name="point72">72</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tale riguardo, per quanto attiene, da un lato, alla nozione di «accesso al sistema» di cui a detta disposizione, la Corte ha precisato che con essa si intende non la connessione che corrisponde al collegamento fisico alla rete, bensì il diritto di utilizzare le reti elettriche (v., in tal senso, sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e&nbsp;a., C&#8209;239/07, EU:C:2008:551, punto 42).<br />
<a name="point73">73</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il termine «accesso» è quindi legato all’approvvigionamento di elettricità, compresi i costi del servizio. A tale proposito, i considerando 2, 6, 13, 15 e 17 della direttiva 2003/54 sottolineano in particolare che detto accesso deve essere fornito a prezzi ragionevoli e a tariffe non discriminatorie al fine di garantire a tutti gli operatori del mercato un accesso effettivo al mercato (v., in tal senso, sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e&nbsp;a., C&#8209;239/07, EU:C:2008:551, punto 40).<br />
<a name="point74">74</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dall’altro lato, per quanto attiene alla nozione di «terzi» ai sensi di questo stesso articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54, si deve ricordare che il testo stesso di detta disposizione chiarisce detta nozione avvalendosi anche di quella di «utenti del sistema», la quale è definita all’articolo 2, punto 18, della direttiva e include le persone fisiche o giuridiche che riforniscono o sono rifornite da un sistema di trasmissione o di distribuzione (v. sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e&nbsp;a., C&#8209;239/07, EU:C:2008:551, punto 44).<br />
<a name="point75">75</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tra i suddetti utenti figurano i fornitori di energia elettrica, in quanto la Corte ha in particolare precisato che, per garantire che i clienti idonei possano, come evidenziato dal considerando 4 della direttiva 2003/54, scegliere liberamente i loro fornitori, questi ultimi devono poter accedere alle reti di distribuzione che trasportano l’elettricità fino al cliente (v., in tal senso, sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e&nbsp;a., C&#8209;239/07, EU:C:2008:551, punti 32, 33 e 43).<br />
<a name="point76">76</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Infine, occorre ricordare che il libero accesso dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione, istituito in particolare dall’articolo 20 della direttiva 2003/54, costituisce una delle misure essenziali che gli Stati membri sono tenuti ad attuare per completare il mercato interno dell’energia elettrica (v. sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e&nbsp;a., C&#8209;239/07, EU:C:2008:551, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point77">77</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per quanto riguarda la direttiva 96/92, occorre ricordare che, come prevede l’articolo 16 di quest’ultima, sebbene, per l’organizzazione dell’accesso alla rete di distribuzione di energia elettrica, gli Stati membri restino liberi di scegliere tra la procedura dell’accesso alla rete o quella dell’acquirente unico, previste rispettivamente dagli articoli 17 e 18 di tale direttiva, le due procedure devono tuttavia svolgersi secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.<br />
<a name="point78">78</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Detto articolo 16 vieta quindi agli Stati membri di organizzare l’accesso alla rete di distribuzione in maniera discriminatoria, e tale divieto riguarda, in generale, tutte le discriminazioni, comprese pertanto le eventuali discriminazioni sul piano dei costi per l’utilizzo della rete di distribuzione (v., in tal senso, sentenze del 14 aprile 2005, AEM e AEM Torino, C&#8209;128/03 e C&#8209;129/03, EU:C:2005:224, punto 59, nonché del 7 giugno 2005, VEMW e&nbsp;a., C&#8209;17/03, EU:C:2005:362, punti 36, 45 e 46).<br />
<a name="point79">79</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quanto alla questione se normative regionali come quelle di cui al procedimento principale comportino discriminazioni in violazione dei suddetti articoli 16 della direttiva 96/92 e 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54, occorre ricordare che queste ultime disposizioni che impongono che l’azione dello Stato nell’attuare l’accesso alla rete non sia discriminatoria sono specifiche espressioni del principio generale di uguaglianza (v., per quanto riguarda l’articolo 16 della direttiva 96/92, sentenza del 7 giugno 2005, VEMW e&nbsp;a., C&#8209;17/03, EU:C:2005:362, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point80">80</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A mente di una giurisprudenza costante, il divieto di discriminazione impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, a meno che una tale differenziazione sia obiettivamente giustificata (v., in particolare, sentenza del 7 giugno 2005, VEMW e&nbsp;a., C&#8209;17/03, EU:C:2005:362, punto 48).<br />
<a name="point81">81</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tale ultimo proposito, occorre ricordare che una differenza di trattamento è giustificata se si fonda su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire qualora essa sia rapportata a un legittimo scopo perseguito dalla normativa in questione, e tale differenza sia proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento in questione (v., in particolare, sentenza del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique e Lorraine e&nbsp;a., C&#8209;127/07, EU:C:2008:728, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point82">82</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nel caso di specie, sebbene le normative regionali di cui al procedimento principale si applichino in maniera identica a tutti i fornitori di energia elettrica che facciano ricorso a una rete di distribuzione situata nella regione in questione, esse comportano nondimeno l’esenzione dai costi di distribuzione per l’energia elettrica consegnata da tali fornitori solo qualora tale energia elettrica sia elettricità verde immessa direttamente in una rete siffatta o in una rete di distribuzione situata nello Stato membro cui tale regione appartiene, e, di conseguenza, una differenza di trattamento tra i fornitori di energia elettrica in base, in particolare, come lamenta la Essent Belgium nell’ambito del procedimento principale, alla provenienza dell’elettricità verde che tali fornitori commercializzano.<br />
<a name="point83">83</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quanto all’eventuale giustificazione di una differenza di trattamento di tale genere, occorre rilevare anzitutto che, contrariamente a quanto sostengono la Regione fiamminga e la VREG, l’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 96/92 o l’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2003/54 non possono essere invocati in quanto tali a sostegno di detta giustificazione. Tali disposizioni, infatti, non riguardano la tariffazione dei costi di distribuzione, limitandosi a prevedere che uno Stato membro può imporre ai gestori di rete che effettuano il dispacciamento degli impianti di generazione l’obbligo di dare la precedenza in particolare agli impianti che producono elettricità verde.<br />
<a name="point84">84</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ciò detto, la legittimità dell’obiettivo perseguito dalle normative regionali di cui al procedimento principale, ossia la promozione della produzione di elettricità verde, è indubbia. A tale riguardo, si deve ricordare in particolare che l’uso di fonti di energia rinnovabili per la produzione di elettricità è utile alla tutela dell’ambiente, in quanto contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che compaiono tra le principali cause dei cambiamenti climatici che l’Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a contrastare (v. sentenza dell’11 settembre 2014, Essent Belgium, da C&#8209;204/12 a C&#8209;208/12, EU:C:2014:2192, punto 91 e giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point85">85</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Si tratta quindi di verificare se detto obiettivo possa giustificare la differenza di trattamento summenzionata, vale a dire, in sostanza, se essa sia fondata su un criterio obiettivo, ragionevole e proporzionato allo scopo perseguito.<br />
<a name="point86">86</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuttavia, tenuto conto, da un lato, delle molteplici disposizioni del diritto dell’Unione e, pertanto, dei parametri secondo i quali la proporzionalità delle normative regionali di cui al procedimento principale dovrà, come già rilevato al punto 65 della presente sentenza, essere analizzata, e, dall’altro, della necessità di prendere in considerazione, in tale ambito, anche altre disposizioni delle direttive 96/92 e 2003/54 di cui si tratterà infra, occorre rinviare detto esame di proporzionalità a una fase successiva dell’analisi.<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sull’articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 96/92 e sull’articolo 3, paragrafi 2 e 8, della direttiva 2003/54, relativi agli obblighi di servizio pubblico<br />
<a name="point87">87</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sia l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 96/92 sia l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/54 autorizzano gli Stati membri a imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi di servizio pubblico per quanto riguarda, segnatamente, la tutela ambientale, compresa la protezione del clima.<br />
<a name="point88">88</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbene, come ha sostenuto la Commissione, ciò sembra verificarsi nel caso delle normative regionali di cui al procedimento principale laddove esse impongono a tutti i gestori di reti di distribuzione situate nelle Fiandre un obbligo di distribuire gratuitamente l’elettricità verde immessa direttamente dai produttori in tali reti o nelle reti di distribuzione situate in Belgio, mirando in tal modo a favorire lo sviluppo della produzione di elettricità verde.<br />
<a name="point89">89</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuttavia, occorre altresì evidenziare a tal proposito, in primo luogo, che, come emerge dalle disposizioni menzionate al punto 87 della presente sentenza, gli obblighi di servizio pubblico istituiti in forza di esse devono essere non discriminatori. L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/54 aggiunge, inoltre, che detti obblighi devono garantire alle imprese elettriche dell’Unione parità di accesso ai consumatori nazionali.<br />
<a name="point90">90</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbene, sebbene risulti che tutti i gestori di reti di distribuzione sono soggetti alle normative regionali di cui al procedimento principale, sicché non pare potersi ravvisare alcuna differenza di trattamento tra questi ultimi, è già stato rilevato, al punto 82 della presente sentenza, che tali normative nondimeno comportano l’esenzione dai costi di distribuzione per l’energia elettrica consegnata dai fornitori solo qualora tale energia elettrica sia elettricità verde immessa direttamente in una rete situata nella regione in questione o in una rete di distribuzione situata nello Stato membro cui tale regione appartiene e, di conseguenza, una differenza di trattamento tra i fornitori di energia elettrica, in base, in particolare, alla provenienza dell’elettricità verde che essi commercializzano. Detta differenza di trattamento è, quindi, tale da pregiudicare in particolare la parità di accesso delle imprese elettriche dell’Unione ai consumatori nazionali ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/54.<br />
<a name="point91">91</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Inoltre, vero è che dall’articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 2003/54 risulta che, a differenza del regime vigente sotto la direttiva 96/92 per quanto riguarda l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 16 di quest’ultima (a tale riguardo, v. sentenza del 7 giugno 2005, VEMW e&nbsp;a., C&#8209;17/03, EU:C:2005:362, punto 65), gli Stati membri sono autorizzati a non applicare le disposizioni dell’articolo 20 della direttiva 2003/54 che prevedono un accesso non discriminatorio dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione nella misura in cui la loro applicazione osti all’adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi di servizio pubblico che così incombono alle imprese elettriche. Tuttavia, la Corte ha già dichiarato che, per poter così derogare al disposto dell’articolo 20 della direttiva 2003/54, gli Stati membri devono in particolare verificare se l’adempimento, da parte dei gestori delle reti, dei loro obblighi di servizio pubblico non possa essere realizzato con altri mezzi atti a non ledere il diritto di accesso alle reti, che costituisce uno dei diritti sanciti dalla direttiva 2003/54 (sentenza del 22 maggio 2008, citiworks, C&#8209;439/06, EU:C:2008:298, punto 60).<br />
<a name="point92">92</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In secondo luogo, occorre anche rilevare che gli obblighi di servizio pubblico di cui alle direttive 96/92 e 2003/54 devono essere istituiti, come risulta dall’articolo 3, paragrafo 2, di ciascuna delle suddette direttive, nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del Trattato, tra le quali figurano non soltanto l’articolo 90 del Trattato CE (divenuto articolo 86&nbsp;CE), richiamato dall’articolo 3, paragrafo 2, di ciascuna delle suddette direttive, ma anche gli articoli 30 del Trattato CE (divenuto articolo 28&nbsp;CE) e 36 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 30&nbsp;CE), che sanciscono la libera circolazione delle merci, come emerge, in particolare, dai considerando 3, 15 e 19 della direttiva 96/92.<br />
<a name="point93">93</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per quanto riguarda l’articolo 86&nbsp;CE, la Corte ha già dichiarato che, sebbene l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/54, in combinato disposto con la suddetta disposizione del Trattato, consenta di imporre alle imprese incaricate della gestione di un servizio pubblico obblighi relativi, segnatamente, alla fissazione del prezzo della fornitura di energia elettrica, una normativa nazionale che impone siffatti obblighi deve tuttavia essere idonea ad assicurare la realizzazione dell’obiettivo che persegue senza andare oltre quanto necessario al suo raggiungimento, al fine di rispettare il principio di proporzionalità (v. sentenza del 21 dicembre 2011, Enel Produzione, C&#8209;242/10, EU:C:2011:861, punto 55).<br />
<a name="point94">94</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per quanto concerne l’esame della proporzionalità delle misure regionali di cui al procedimento principale, è stato tuttavia già osservato ai punti 65 e 86 della presente sentenza che, tenuto conto delle diverse disposizioni del diritto dell’Unione in considerazione delle quali detto esame dovrà essere effettuato nella fattispecie, esso dev’essere momentaneamente rinviato.<br />
<a name="point95">95</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli articoli 28 e 30&nbsp;CE, i quali devono parimenti essere rispettati al momento dell’imposizione degli obblighi di servizio pubblico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, di ciascuna delle direttive 96/92 e 2003/54, saranno trattati qui di seguito.<br />
&nbsp;Sugli articoli 28 e 30&nbsp;CE<br />
<a name="point96">96</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Come risulta da una costante giurisprudenza della Corte, l’articolo 28&nbsp;CE, vietando fra gli Stati membri le misure d’effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione, si riferisce a qualsiasi provvedimento nazionale atto ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario (v., in particolare, sentenze dell’11 luglio 1974, Dassonville, 8/74, EU:C:1974:82, punto 5; del 1°&nbsp;luglio 2014, Ålands Vindkraft, C&#8209;573/12, EU:C:2014:2037, punto 66, e dell’11 settembre 2014, Essent Belgium, da C&#8209;204/12 a C&#8209;208/12, EU:C:2014:2192, punto 77).<br />
<a name="point97">97</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbene, occorre constatare che normative quali le normative regionali di cui trattasi sono idonee a ostacolare, quantomeno indirettamente e potenzialmente, le importazioni di elettricità, in particolare verde, proveniente dagli altri Stati membri.<br />
<a name="point98">98</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tali normative, infatti, dal momento che in particolare incoraggiano gli operatori, segnatamente i fornitori di energia elettrica, ad acquistare elettricità verde prodotta nella regione in questione o nello Stato membro cui essa appartiene mediante il vantaggio economico derivante dalla gratuità della distribuzione di tale energia elettrica, devono essere qualificate come misure di effetto equivalente a una restrizione quantitativa di cui all’articolo 28&nbsp;CE (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 1986, Commissione/Italia, 103/84, EU:C:1986:229, punti 2 e 24 nonché giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point99">99</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quanto all’affermazione della Regione fiamminga e della VREG secondo la quale qualsiasi eventuale ostacolo alla libera circolazione dell’energia elettrica rimarrebbe, nel caso di specie, di portata relativamente limitata poiché, in particolare, all’epoca considerata, la quantità di elettricità verde prodotta nelle Fiandre sarebbe stata ancora piuttosto bassa, è sufficiente ricordare che, anche ammettendo che tale circostanza sia vera, resterebbe il fatto, in ogni caso, che un provvedimento nazionale non si sottrae al divieto di cui all’articolo 28&nbsp;CE per il solo fatto che l’ostacolo frapposto all’importazione è di poco conto e che esistono altre possibilità di smerciare i prodotti importati (v., in particolare, sentenza del 5 giugno 1986, Commissione/Italia, 103/84, EU:C:1986:229, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point100">100</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Peraltro, secondo una costante giurisprudenza, una normativa nazionale che costituisce una misura d’effetto equivalente a restrizioni quantitative può tuttavia essere giustificata da uno dei motivi di interesse generale elencati all’articolo 30&nbsp;CE oppure da esigenze imperative. Nell’uno e nell’altro caso, la misura nazionale deve, in conformità al principio di proporzionalità, essere idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non eccedere quanto necessario perché esso sia raggiunto (v., in particolare, sentenza del 1°&nbsp;luglio 2014, Ålands Vindkraft, C&#8209;573/12, EU:C:2014:2037, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point101">101</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Misure nazionali idonee a ostacolare il commercio intracomunitario possono infatti in particolare essere giustificate da esigenze imperative attinenti alla tutela dell’ambiente e, segnatamente, dall’intento di promuovere un maggiore uso di fonti di energia rinnovabili per la produzione di energia elettrica, che, come già ricordato al punto 84 della presente sentenza, è utile alla suddetta tutela e riguarda, inoltre, anche la tutela della salute e della vita delle persone e degli animali nonché la preservazione dei vegetali, che costituiscono ragioni di interesse generale elencate all’articolo 30&nbsp;CE (v., in tal senso, in particolare, sentenza del 1°&nbsp;luglio 2014, Ålands Vindkraft, C&#8209;573/12, EU:C:2014:2037, punti da 77 a 80 e giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point102">102</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ciò considerato, resta da accertare se normative regionali come quelle di cui al procedimento principale siano conformi al principio di proporzionalità.<br />
&nbsp;Sul principio di proporzionalità<br />
<a name="point103">103</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Come risulta dai punti 63, 85, 93 e 100 della presente sentenza, la conformità all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4 della direttiva 2001/77, all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 16 della direttiva 96/92, all’articolo 3, paragrafi 2 e 8, e all’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54 nonché agli articoli 28 e 30&nbsp;CE di normative regionali come quelle di cui al procedimento principale, nella fattispecie, dipende dal fatto che dette normative soddisfino le condizioni derivanti dal principio di proporzionalità.<br />
<a name="point104">104</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Come ricordato al punto 100 della presente sentenza, affinché ciò avvenga, occorre che dette normative regionali siano, da un lato, idonee a raggiungere l’obiettivo che perseguono e la cui legittimità, nel caso di specie, è già stata stabilita ai punti 54, 84 e 101 della presente sentenza, ossia, la promozione di un aumento della produzione di elettricità verde, e, dall’altro, necessarie a tale scopo.<br />
<a name="point105">105</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tale riguardo, occorre anzitutto ricordare che, come la Corte ha già rilevato, la circostanza che un regime nazionale di sostegno sia concepito in modo tale da andare a diretto beneficio della produzione di elettricità verde piuttosto che del suo solo consumo può spiegarsi, in particolare, alla luce della circostanza che il carattere verde dell’elettricità attiene soltanto al suo modo di produzione e che, quindi, è anzitutto nella fase della produzione che gli obiettivi ambientali relativi alla riduzione delle emissioni di gas possono essere effettivamente perseguiti (v. sentenza dell’11 settembre 2014, Essent Belgium, da C&#8209;204/12 a C&#8209;208/12, EU:C:2014:2192, punto 98 e giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point106">106</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Occorre, parimenti, rilevare che, come già ricordato al punto 62 della presente sentenza, dal combinato disposto dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 4 della direttiva 2001/77 deriva che i meccanismi di sostegno nazionali ai produttori di elettricità di cui a quest’ultimo articolo, ai quali si richiede segnatamente di contribuire al raggiungimento, da parte degli Stati membri, dei rispettivi obiettivi indicativi nazionali loro impartiti dalla direttiva, devono in via di principio condurre ad un rafforzamento della produzione nazionale di elettricità verde (v. sentenza del 26 novembre 2014, Green Network, C&#8209;66/13, EU:C:2014:2399, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point107">107</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tale circostanza, considerata in particolare insieme al fatto che il diritto dell’Unione non ha realizzato un’armonizzazione dei regimi di sostegno nazionali all’elettricità verde, ha come conseguenza che è, in linea di principio, consentito agli Stati membri limitare il beneficio di tali regimi alla produzione di elettricità verde localizzata sul loro territorio (v., per analogia, in relazione alla direttiva 2009/28, sentenza del 1°&nbsp;luglio 2014, Ålands Vindkraft, C&#8209;573/12, EU:C:2014:2037, punti 94 e da 97 a 99).<br />
<a name="point108">108</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per quanto riguarda l’idoneità di regimi di sostegno nazionali alla produzione di elettricità verde a raggiungere l’obiettivo di accrescere tale produzione, la Corte ha in particolare dichiarato che un obbligo di acquisto a prezzi minimi di elettricità verde è idoneo ad apportare un vantaggio economico certo ai produttori di tale tipo di energia elettrica, poiché assicura loro, senza alcun rischio, guadagni superiori a quelli che realizzerebbero in assenza dell’obbligo (sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C&#8209;379/98, EU:C:2001:160, punto 54).<br />
<a name="point109">109</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Analogamente, pronunciandosi in merito a regimi nazionali di sostengo che ricorrono al meccanismo dei cosiddetti «certificati verdi», la Corte ha osservato che l’obbligo per i fornitori di energia elettrica di acquistare presso produttori di elettricità verde una quota di tali certificati era segnatamente destinato a garantire a detti produttori una domanda per i certificati ad essi attribuiti e a facilitare in tal modo lo smaltimento dell’energia verde che essi producono a un prezzo superiore al prezzo di mercato dell’energia tradizionale. La Corte ha in particolare sottolineato, al riguardo, che l’effetto incentivante esercitato da siffatto regime sui produttori di elettricità in generale al fine di indurli ad aumentare la loro produzione di elettricità verde non sembrava così poter essere messo in dubbio, né, quindi, l’idoneità di tale regime a conseguire l’obiettivo legittimo perseguito nella fattispecie (v. sentenza dell’11 settembre 2014, Essent Belgium, da C&#8209;204/12 a C&#8209;208/12, EU:C:2014:2192, punti 109 e 110 nonché giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point110">110</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Simili regimi di sostegno all’energia verde, il cui costo di produzione appare sempre molto elevato se confrontato con quello dell’elettricità prodotta da fonti di energia non rinnovabili, sono volti, essenzialmente, in particolare a favorire, in una prospettiva di lungo termine, investimenti in nuovi impianti, attribuendo ai produttori talune garanzie quanto al futuro smaltimento della loro produzione di elettricità verde (v. sentenza del 1°&nbsp;luglio 2014, Ålands Vindkraft, C&#8209;573/12, EU:C:2014:2037, punto 103).<br />
<a name="point111">111</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nel caso di specie, per quanto riguarda il regime di distribuzione gratuita di elettricità verde istituito dalle normative regionali di cui trattasi, occorre rilevare anzitutto che esso, a differenza dei regimi di sostegno nazionali all’elettricità verde sotto forma di obblighi di acquisto o di certificati verdi di cui si è detto ai punti precedenti della presente sentenza, non ha ad oggetto la concessione di un sostegno diretto ai produttori di elettricità verde.<br />
<a name="point112">112</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Come è già stato osservato al punto 61 della presente sentenza, infatti, la distribuzione gratuita di elettricità verde costituisce un vantaggio finanziario conferito, in primo luogo, al fornitore di detta elettricità, vantaggio di cui, eventualmente, e in funzione in particolare del prezzo di vendita al quale il fornitore fattura la propria elettricità al consumatore, può beneficiare in certa misura e indirettamente anche quest’ultimo.<br />
<a name="point113">113</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per contro, un tale meccanismo di sostegno non offre in particolare alcuna certezza che a beneficiare del vantaggio economico che esso così procura ai fornitori saranno, in ultima analisi, effettivamente ed essenzialmente i produttori di elettricità verde, e in particolare i più piccoli impianti locali di produzione che la Regione fiamminga afferma di aver voluto sostenere, che non cumulerebbero le qualità di produttore e di fornitore.<br />
<a name="point114">114</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il profitto che tali produttori di elettricità verde eventualmente trarrebbero da detto vantaggio economico, infatti, dipenderà dalle diverse alee dei mercati, quali, ad esempio, i prezzi dell’energia elettrica, l’offerta e la domanda o ancora i rapporti di forza esistenti tra gli operatori coinvolti e la misura in cui i fornitori saranno disposti a far beneficiare i produttori di detto vantaggio.<br />
<a name="point115">115</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbene, in considerazione dunque del carattere al tempo stesso indiretto, incerto e aleatorio dell’eventuale sostegno che può risultare, per il produttore di elettricità verde stesso, dal regime di gratuità di cui al procedimento principale, occorre considerare che l’idoneità stessa di tale regime a raggiungere l’obiettivo legittimo nel caso di specie perseguito, diretto a incentivare in maniera effettiva gli operatori a produrre più elettricità verde malgrado i maggiori costi di produzione che caratterizzano tale genere di elettricità, contribuendo così al perseguimento, da parte degli Stati membri, degli obiettivi indicativi di produzione loro impartiti al riguardo in forza dell’articolo 3 della direttiva 2001/77, non è dimostrata.<br />
<a name="point116">116</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Stante tale carattere al tempo stesso indiretto, incerto e aleatorio, e poiché esistevano, inoltre, altri mezzi quali, ad esempio, la concessione di certificati verdi, i quali, dal canto loro, contribuiscono in maniera certa ed effettiva al perseguimento dell’obiettivo di accrescere la produzione di elettricità verde senza, in particolare, pregiudicare l’instaurazione del libero accesso dei terzi alle reti di distribuzione in condizioni non discriminatorie previsto segnatamente all’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54, come una delle misure essenziali per il completamento del mercato interno dell’energia elettrica, occorre constatare che normative regionali come quelle di cui al procedimento principale non soddisfano le condizioni derivanti dal principio di proporzionalità e che il pregiudizio che esse arrecano al suddetto libero accesso e alla libera circolazione delle merci non può, di conseguenza, essere giustificato da detto obiettivo.<br />
<a name="point117">117</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce di quanto precede, occorre ritenere che, non soddisfacendo le condizioni derivanti dal principio di proporzionalità, normative regionali come quelle di cui al procedimento principale violano sia gli articoli 28 e 30&nbsp;CE sia l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 16 della direttiva 96/92, nonché l’articolo 3, paragrafi 2 e 8, e l’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54 e gli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/77.<br />
&nbsp;Sull’articolo 12&nbsp;CE<br />
<a name="point118">118</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tenuto conto, da un lato, della constatazione di cui al punto precedente della presente sentenza da cui discende che normative regionali come quelle di cui trattasi violano in particolare gli articoli 28 e 30&nbsp;CE, e in assenza, dall’altro lato, di qualsiasi spiegazione fornita dal giudice del rinvio quanto ai motivi per i quali esso ritiene che dette normative diano origine a una discriminazione fondata sulla nazionalità ai sensi dell’articolo 12&nbsp;CE, non occorre che la Corte esamini tale ultima disposizione nell’ambito della presente causa.<br />
<a name="point119">119</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sottoposte dichiarando che gli articoli 28 e 30&nbsp;CE nonché l’articolo 3, paragrafi 2 e 8, e l’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54, l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 16 della direttiva 96/92 e gli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/77, letti in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a normative quali le normative regionali di cui al procedimento principale le quali impongono un regime di distribuzione gratuita dell’elettricità verde sulle reti di distribuzione situate nella regione in questione, limitando al contempo il beneficio di tale regime, la prima, alla sola elettricità verde immessa direttamente da impianti di produzione nelle suddette reti di distribuzione e, la seconda, alla sola elettricità verde immessa direttamente da tali impianti in reti di distribuzione situate nello Stato membro al quale appartiene detta regione.<br />
<strong>&nbsp;Sulle spese</strong><br />
<a name="point120">120</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:<br />
<strong>Gli articoli 28 e 30&nbsp;CE nonché l’articolo 3, paragrafi 2 e 8, e l’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 16 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e gli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, letti in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a normative quali il besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 (decreto del governo fiammingo che modifica il decreto del governo fiammingo del 28 settembre 2001), del 4 aprile 2003, e il besluit van de Vlaamse regering inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen (decreto del governo fiammingo sulla promozione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili), del 5 marzo 2004, le quali impongono un regime di distribuzione gratuita dell’elettricità verde sulle reti di distribuzione situate nella regione in questione, limitando al contempo il beneficio di tale regime, il primo decreto, alla sola elettricità verde immessa direttamente da impianti di produzione nelle suddette reti di distribuzione e, il secondo decreto, alla sola elettricità verde immessa direttamente da tali impianti in reti di distribuzione situate nello Stato membro al quale appartiene detta regione.</strong><br />
Firme<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-29-9-2016-n-492/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2016 n.492</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2016 n.1020</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-29-9-2016-n-1020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-29-9-2016-n-1020/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2016 n.1020</a></p>
<p>Pres. De Zotti, Est. Pedron Sull’offerta di bonifica del sito contaminato da parte del proprietario incolpevole. Danno ambientale &#8211; Inquinamento &#8211; Attività bonifica di un sito inquinato – Obbligo &#8211; Responsabile dell&#8217;inquinamento – Proprietario incolpevole &#160; L’offerta di bonifica con contestuale richiesta di autorizzazione ambientale da’ luogo a procedimenti collegati</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Zotti, Est. Pedron</span></p>
<hr />
<p>Sull’offerta di bonifica del sito contaminato da parte del proprietario incolpevole.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Danno ambientale &#8211; Inquinamento &#8211; Attività bonifica di un sito inquinato – Obbligo &#8211; Responsabile dell&#8217;inquinamento – Proprietario incolpevole<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’offerta di bonifica con contestuale richiesta di autorizzazione ambientale da’ luogo a procedimenti collegati ma distinti.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 01020/2016 &nbsp;REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01264/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong>N. 01323/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong>N. 01343/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong>N. 01344/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong>N. 00049/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong>N. 01060/2015 &nbsp;REG.RIC.</strong><br />
<strong>N. 01456/2015 &nbsp;REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="logo" height="87" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.jpg" width="76" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</strong><br />
<strong>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
COMUNE DI TREVIGLIO, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Viviani e Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso il secondo in Brescia, viale Stazione 37;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
REGIONE LOMBARDIA, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Viviana Fidani, con domicilio eletto presso l’avv. Luisella Savoldi in Brescia, via Solferino 67;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
TEAM SPA, rappresentata e difesa dagli avv. Sandro Andreotti e Giovanni Carzeri, con domicilio eletto presso il secondo in Brescia, via Vittorio Emanuele II 60;&nbsp;<br />
PROVINCIA DI BERGAMO, ARPA LOMBARDIA, ASL DI BERGAMO, COMUNE DI CALVENZANO, COMUNE DI CASIRATE D&#8217;ADDA, non costituitisi in giudizio;&nbsp;</p>
<p>
sul ricorso numero di registro generale 1323 del 2012, proposto da:&nbsp;<br />
LUIGI MARIO RE, ROSSELLA DE ANGELIS, IOLE BERGAMINI (in proprio e quale legale rappresentante della SOCIETÀ AGRICOLA AGRIBERG S.S. DI BERGAMINI IOLE E FRATELLI), SILVANA LEONI (in proprio e quale titolare del BAR MACALLÈ), EMANUELA DENTI, ERMELLINA GIUSSANI, GIUSEPPE ANTONIO BERGAMINI, MARIO RIVOLTELLA, ELIO MASSIMINO, ROSALIA ANTONIETTA BERGAMINI, PIETRO RIVOLTELLA, ANDREA BERGAMINI, MARIA COLOMBO, BARBARA RIVOLTELLA, GIUSEPPE GIUSSANI, ALDO ANDREA BERGAMINI, ANGELO BERGAMINI, CLEMENTINA BERGAMINI (in proprio e quale legale rappresentante della SOCIETÀ AGRICOLA LE BETULLE EREDI DI BERGAMINI PIETRO S.S.), GIULIA BARZAGO, EROS DAVIDE AUGUSTO BOSCO, MARIA GRAZIA BERGAMINI, NANCY REPICI, LUIGI SIVIERO (in proprio e quale vicepresidente della COOPERATIVA SIRIO ONLUS), FRANCESCA ROSA RUSCONI, GIULIANO FUGAZZOLA, MARIO FUGAZZOLA, EMANUELA MARIA MERONI, PIERGIUSEPPE COLOMBO, ERIKA FUGAZZOLA, GALLI GIOVANNA (quale presidente del COMITATO TUTELA AMBIENTE TREVIGLIO), rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Paola Brambilla, con domicilio presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
REGIONE LOMBARDIA, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Viviana Fidani, con domicilio eletto presso l’avv. Luisella Savoldi in Brescia, via Solferino 67;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
TEAM SPA, rappresentata e difesa dagli avv. Sandro Andreotti e Giovanni Carzeri, con domicilio eletto presso il secondo in Brescia, via Vittorio Emanuele II 60;<br />
COMUNE DI TREVIGLIO, non costituitosi in giudizio;&nbsp;</p>
<p>
sul ricorso numero di registro generale 1343 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
LEGAMBIENTE ONLUS, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Pietro Garbarino, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Malta 3;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
REGIONE LOMBARDIA, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Viviana Fidani, con domicilio eletto presso l’avv. Luisella Savoldi in Brescia, via Solferino 67;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
TEAM SPA, rappresentata e difesa dagli avv. Sandro Andreotti e Giovanni Carzeri, con domicilio eletto presso il secondo in Brescia, via Vittorio Emanuele II 60;&nbsp;<br />
PROVINCIA DI BERGAMO, ASL DI BERGAMO, ARPA LOMBARDIA, non costituitesi in giudizio;&nbsp;</p>
<p>
sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 1344 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
COMUNE DI CALVENZANO, COMUNE DI CASIRATE D&#8217;ADDA, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Pietro Garbarino, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Malta 3;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
REGIONE LOMBARDIA, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Viviana Fidani, con domicilio eletto presso l’avv. Luisella Savoldi in Brescia, via Solferino 67;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
TEAM SPA, rappresentata e difesa dagli avv. Sandro Andreotti e Giovanni Carzeri, con domicilio eletto presso il secondo in Brescia, via Vittorio Emanuele II 60;&nbsp;<br />
PROVINCIA DI BERGAMO, ASL DI BERGAMO, ARPA LOMBARDIA, non costituitesi in giudizio;</p>
<p>
sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 49 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
TEAM SPA, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Delli Santi e Benedetta Mussini, con domicilio eletto presso l’avv. Tarcisio Gitti in Brescia, piazza della Loggia 5;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
COMUNE DI TREVIGLIO, rappresentato e difeso dagli avv. Leonardo Salvemini e Katiuscia Bugatti, con domicilio eletto presso l’avv. Luca Genesi in Brescia, via Codignole 45;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
REGIONE LOMBARDIA, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Viviana Fidani, con domicilio eletto presso l’avv. Luisella Savoldi in Brescia, via Solferino 67;<br />
SABB &#8211; SERVIZI AMBIENTALI BASSA BERGAMASCA SPA, non costituitasi in giudizio;&nbsp;</p>
<p>
sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 1060 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
TEAM SPA, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Delli Santi e Benedetta Mussini, con domicilio eletto presso l’avv. Tarcisio Gitti in Brescia, piazza della Loggia 5;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
REGIONE LOMBARDIA, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Viviana Fidani, con domicilio eletto presso l’avv. Luisella Savoldi in Brescia, via Solferino 67;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
COMUNE DI TREVIGLIO, rappresentato e difeso dagli avv. Leonardo Salvemini e Katiuscia Bugatti, con domicilio eletto presso l’avv. Luca Genesi in Brescia, via Codignole 45;<br />
MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, non costituitisi in giudizio;</p>
<p>
sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 1456 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
TEAM SPA, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Delli Santi e Benedetta Mussini, con domicilio presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via S. Caterina 6;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
REGIONE LOMBARDIA, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Viviana Fidani, con domicilio eletto presso l’avv. Luisella Savoldi in Brescia, via Solferino 67;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
quanto al ricorso n. 1264 del 2015:<br />
&#8211; del decreto del responsabile della UO Sviluppo Sostenibile n. 6831 del 30 luglio 2012, con il quale è stato espresso giudizio favorevole ex art. 26 del Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152 sulla compatibilità ambientale del progetto di TEAM spa, finalizzato alla<br />
quanto al ricorso n. 1323 del 2012:<br />
&#8211; del decreto del responsabile della UO Sviluppo Sostenibile n. 6831 del 30 luglio 2012, contenente il giudizio di VIA favorevole;<br />
quanto al ricorso n. 1343 del 2012:<br />
&#8211; del decreto del responsabile della UO Sviluppo Sostenibile n. 6831 del 30 luglio 2012, contenente il giudizio di VIA favorevole;<br />
quanto al ricorso n. 1344 del 2012:<br />
&#8211; del decreto del responsabile della UO Sviluppo Sostenibile n. 6831 del 30 luglio 2012, contenente il giudizio di VIA favorevole;<br />
quanto al ricorso n. 49 del 2014:<br />
&#8211; del provvedimento del dirigente dei Servizi Tecnici del Comune di Treviglio prot. n. 63290 del 19 dicembre 2013, che, a fronte dell’inerzia di TEAM spa, ha avocato all’amministrazione comunale l’intervento sostitutivo di messa in sicurezza e di bonifica<br />
&#8211; del provvedimento del dirigente dei Servizi Tecnici del Comune di Treviglio prot. n. 1723 del 13 gennaio 2014, con la quale è stata confermata la convocazione del tavolo tecnico finalizzato alla bonifica (<em>primi motivi aggiunti</em>);<br />
&#8211; del provvedimento del dirigente della DG Ambiente della Regione del 28 gennaio 2014, con il quale è stato individuato nuovamente il Comune di Treviglio quale autorità competente per la bonifica della ex cava (<em>secondi motivi aggiunti</em>);<br />
&#8211; del provvedimento del dirigente della DG Ambiente della Regione del 22 maggio 2014, che conferma la competenza del Comune di Treviglio a proposito della procedura di bonifica della ex cava (<em>terzi motivi aggiunti</em>);<br />
quanto al ricorso n. 1060 del 2014:<br />
&#8211; del provvedimento del dirigente della DG Ambiente della Regione del 5 giugno 2014, nel quale si afferma che la Regione non è nelle condizioni di concludere la procedura di AIA (<em>ricorso introduttivo</em>);<br />
&#8211; della deliberazione del consiglio regionale n. 10/352 del 1 aprile 2014, che ha impegnato la giunta regionale a sospendere il procedimento di approvazione della discarica in attesa del completamento della bonifica e allo scopo di verificare l’idoneità d<br />
&#8211; della nota del dirigente della DG Ambiente della Regione del 3 novembre 2014, nella quale si ribadisce che la conclusione della procedura di AIA è subordinata all’approvazione di un progetto di bonifica della ex cava (<em>motivi aggiunti</em>);<br />
quanto al ricorso n. 1456 del 2014:<br />
&#8211; della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio per la Concertazione Amministrativa) del 22 settembre 2014, che ha affermato la non sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo ai fini del rilascio dell’AIA;</p>
<p>Visti i ricorsi e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, di TEAM spa, del Comune di Treviglio, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 aprile 2015 il dott. Mauro Pedron;<br />
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Considerato quanto segue:</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
1. La Regione, con decreto del responsabile della UO Sviluppo Sostenibile n. 6831 del 30 luglio 2012, ha espresso giudizio favorevole ex art. 26 del Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152 circa la compatibilità ambientale del progetto proposto da TEAM spa (TEAM) per la realizzazione di una discarica monotipo per rifiuti non pericolosi contenenti cemento-amianto nel Comune di Treviglio in località Cava Vailata.<br />
2. TEAM, proprietaria della ex cava, aveva presentato l’istanza di VIA nel 2007, dopo che una precedente richiesta per una discarica da realizzare nel medesimo sito aveva ottenuto un parere interlocutorio negativo dalla Regione in data 1 aprile 2005.<br />
3. Il progetto della discarica approvato in sede di VIA prevede la realizzazione di un bacino suddiviso in otto settori, su un’estensione di 67.513 mq, per lo stoccaggio complessivo di 390.000 mc di rifiuti. Il piano di riempimento prevede conferimenti per 250 giorni all’anno, per 5 anni. La quota massima di colmo della discarica, una volta completato l’assestamento, è stabilita in 7 metri dal piano di campagna. La quantità complessiva dei rifiuti e l’altezza massima sono state ridotte rispetto all’impostazione originaria di TEAM. Trattandosi di una discarica monotipo ai sensi della DGR 30 novembre 2005 n. 8/1266 (v. ora il punto 8 della DGR 7 ottobre 2014 n. 10/2461), non è consentito il conferimento di rifiuti diversi da quelli contenenti cemento-amianto. Più precisamente, si tratta di materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi (CER 17.06.05).<br />
4. Il sito della discarica è classificato in zona E2 (<em>di salvaguardia ambientale</em>), nella quale l’art. 49 del PGT del Comune di Treviglio ammette solo attività agricole.<br />
5. Le conseguenze ambientali della nuova discarica sono state valutate sulla base dello studio di impatto ambientale (SIA) elaborato da TEAM e più volte integrato. Le integrazioni più significative sono costituite dalle precisazioni del 19 giugno 2010 sulla falda e sul sottosuolo, dalla relazione del 19 settembre 2011 sul rischio sanitario cumulativo, e dalla relazione del 18 maggio 2012 sulla presenza di funzioni sensibili (due scuole e un asilo) nel raggio di 1.000 metri, con riferimento alla distanza minima prevista dal punto 8.5.6 della DGR 21 ottobre 2009 n. 8/10360.<br />
6. In sintesi, le principali criticità esaminate dalla Regione (e ritenute superabili tramite prescrizioni) sono le seguenti:<br />
(a) <em>viabilità</em>: per i conferimenti è stimato un traffico veicolare aggiuntivo pari a circa 24 passaggi al giorno (metà in entrata e metà in uscita). La produzione di polveri può essere notevolmente ridotta con la bagnatura delle piste e dei piazzali (fino al 60% se la superficie è pavimentata, fino al 98-99% se la superficie non è pavimentata). Questo volume di traffico aggiuntivo non incide particolarmente sul livello delle PM10 e delle PM2,5 della zona, anche tenendo conto che a breve distanza, verso sud, si trovano la BREBEMI e la TAV;<br />
(b) <em>dispersione delle fibre di amianto</em>: i rifiuti contenenti cemento-amianto sono pretrattati sul luogo di raccolta e chiusi in imballaggi non deteriorabili (pellicola termoretraibile). Non vi è produzione di biogas. In caso di rottura accidentale di un imballaggio con dispersione di fibre, le simulazioni dimostrano che nel tempo necessario alla riparazione (15 minuti) si produrrebbe a 61 metri dalla discarica (ossia dove si trovano le abitazioni più vicine) una concentrazione di amianto inferiore a 0,1 ff/l misurata con metodo SEM (il DM 6 settembre 1994 fissa in 50 ff/l la soglia di allarme in ambiente lavorativo esterno, e in 2 ff/l la soglia di inquinamento in ambiente vita, mentre l’Organizzazione Mondiale della Sanità indica in 1 ff/l la soglia di esposizione continuativa dell’intera popolazione comportante rischi per la salute). Nelle prescrizioni sono previsti monitoraggi periodici delle fibre di amianto, sotto il controllo di ARPA e ASL, sia nella discarica sia vicino alle abitazioni, ed è richiamato l’obbligo di rispettare il limite di 2 ff/l di cui al DM 6 settembre 1994;<br />
(c) <em>inquinanti atmosferici</em>: negli aggiornamenti del SIA è stato approfondito l’effetto sinergico delle fibre di amianto e degli inquinanti atmosferici presenti in zona (idrocarburi policiclici aromatici, benzene, arsenico, nichel, cromo, cadmio). L’indice di rischio complessivo, ovvero la sommatoria dei rapporti tra ogni singolo inquinante e il suo valore limite, è pari a 0,91. Tale indice deve intendersi come conservativo, in quanto le rilevazioni sono state corrette con un parametro di 1,7 per tenere conto della variabilità stagionale;<br />
(d) <em>escursione della falda</em>: nelle misurazioni effettuate da febbraio 2009 a maggio 2010 la massima altezza della falda è stata individuata a 112,47 metri slm. Poiché la barriera geologica sul fondo della discarica è impostata a 114,50 metri slm, risulta rispettato il franco di 2 metri (v. DGR 30 novembre 2005 n. 8/1266). Tuttavia non sono soddisfatti i criteri di monitoraggio delle acque sotterranee previsti dal punto 5.1 dell’allegato 2 al Dlgs. 13 gennaio 2003 n. 36 (almeno un piezometro a monte, a distanza sufficiente dal sito per escludere influenze dirette, e due a valle, tenuto conto della direzione di falda). Di conseguenza, tra le prescrizioni è inserita una campagna di monitoraggio almeno annuale, anteriore al rilascio dell’AIA, con tre piezometri aggiuntivi (uno a monte e due a valle) per rilevare in continuo il livello della falda e trimestralmente la presenza di inquinanti nelle acque sotterranee;<br />
(e) <em>inquinamento nel sito della discarica</em>: i carotaggi nella ex cava hanno rivelato la presenza di inquinanti nel suolo. La concentrazione di queste sostanze (idrocarburi, idrocarburi policiclici aromatici, metalli pesanti) è inferiore ai limiti delle CSC stabiliti dalla tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del Dlgs. 152/2006, ma solo con riferimento alla colonna B (<em>siti a uso commerciale e industriale</em>), mentre i limiti risultano superati se si utilizza come riferimento la colonna A (<em>siti a uso verde pubblico e privato e residenziale</em>). Nelle prescrizioni sono richiesti approfondimenti, e in particolare lo svolgimento di un&#8217;indagine sui livelli di concentrazione degli inquinanti ai sensi dell’art. 242 del Dlgs. 152/2006. Viene anche prefigurata la necessità della bonifica per l’ipotesi di superamento delle CSC;<br />
(f) <em>rischio di incidenti rilevanti</em>: a nord e a ovest della discarica (rispettivamente a 400 e 1.150 metri) vi sono due aziende (Icib spa ed Eurogravure spa) sottoposte alla disciplina dell’art. 8 del Dlgs. 17 agosto 1999 n. 334. Con riguardo a questa fonte di rischio, nelle prescrizioni viene inserita la raccomandazione di seguire il piano di emergenza esterno predisposto dalla Prefettura di Bergamo.<br />
7. Contro il decreto di VIA del 30 luglio 2012 hanno presentato impugnazione i seguenti soggetti:<br />
(a) <em>Comune di Treviglio</em>&nbsp;(ricorso n. 1264/2012). In questo ricorso sono evidenziati vari profili di carenza di motivazione e difetto di istruttoria. In particolare, il progetto di TEAM non darebbe sufficienti garanzie a proposito dell’assenza di rischi per la salute (v. prossimità al centro abitato e a edifici con funzioni sensibili) e per l’ambiente (v. qualificazione urbanistica dell’area). Vi sarebbe inoltre un’intrinseca contraddizione tra il giudizio di VIA favorevole e la mole di prescrizioni che dovrebbero escludere i predetti rischi (caratterizzazione del sito della discarica, monitoraggio della falda, sistemazione della viabilità, procedure di gestione delle emergenze). Anche il profilo procedurale presenterebbe dei vizi, in quanto le integrazioni al SIA non sono state esaminate attraverso la conferenza di servizi;<br />
(b) <em>Luigi Mario Re e altri residenti in zone limitrofe o titolari di attività localizzate nelle vicinanze della discarica</em>&nbsp;(ricorso n. 1323/2012). In questo ricorso si insiste sulla qualificazione dell’amianto come rifiuto pericoloso (nello stesso provvedimento impugnato il dispositivo, a differenza della motivazione, fa riferimento a una discarica monotipo per “rifiuti pericolosi contenenti cemento-amianto”) e sulla circostanza che il piano regionale di smaltimento dell’amianto (PRAL) era scaduto ancora nel 2010, essendo stato approvato con DGR 22 dicembre 2005 n. 8/1526. Sarebbe poi carente la valutazione dell’opzione zero (espressamente contemplata dall’art. 22 comma 3 del Dlgs. 152/2006), e mancherebbero i necessari approfondimenti in relazione alle numerose criticità (imprese a rischio di incidente rilevante a nord e a ovest, TAV e BREBEMI a sud, vicinanza alle abitazioni e a edifici con funzioni sensibili, escursioni di falda che non terrebbero conto della presenza di barriere idrauliche nelle aree Icib ed ex Baslini e nei cantieri di TAV e BREBEMI, mancata previa bonifica della ex cava). Viene inoltre lamentata la violazione dell’art. 23 comma 1-c del Dlgs. 334/1999, in quanto la popolazione non è stata messa in condizione di esprimere il proprio parere sulla realizzazione della discarica, nonostante la prossimità di imprese a rischio di incidente rilevante. Altre censure riguardano il rinvio all’AIA degli accertamenti su eventuali inquinanti nella falda, e la mancata valutazione dell’ostacolo al deflusso delle acque sotterranee posto dalle infrastrutture di TAV e BREBEMI, da cui potrebbe derivare in prospettiva un innalzamento della falda. Infine, per quanto riguarda la vicinanza a edifici con funzioni sensibili, si sostiene che sarebbe illegittima l’applicazione della meno rigorosa disciplina sopravvenuta (punto 8.5.6 della DGR 21 ottobre 2009 n. 8/10360), che riferisce la distanza minima di 1.000 metri ai soli impianti per il trattamento di rifiuti putrescibili (limitazione non contenuta nel punto 8.5.6 della DGR 13 febbraio 2008 n. 8/6581);<br />
(c) <em>Legambiente Onlus</em>&nbsp;(ricorso n. 1343/2012). In questo ricorso vengono lamentate numerose carenze istruttorie, in particolare relativamente all’inquinamento del sito della discarica, al monitoraggio delle acque sotterranee, alla breve distanza dal centro abitato e dagli edifici con funzioni sensibili, alla modifica del paesaggio, all’aggravamento della situazione del traffico, al rischio sismico, al reticolo idrico minore. Viene inoltre contestato l’abbandono dell’opzione zero, sostituita dalla formulazione di prescrizioni, le quali non sarebbero idonee a fornire sufficienti garanzie ambientali, essendo rimesse alla diligenza del gestore della discarica. Ulteriore profilo di contestazione è la qualificazione dei materiali contenenti cemento-amianto come rifiuti non pericolosi;<br />
(d) <em>Comuni di Calvenzano e Casirate d’Adda</em>&nbsp;(ricorso n. 1344/2012). Anche in questo ricorso le censure riguardano la qualificazione dei rifiuti e le asserite carenze istruttorie che renderebbero inaffidabile il giudizio di VIA favorevole.<br />
8. La vicenda è poi proseguita con gli adempimenti finalizzati al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi dell’art. 29-<em>bis</em>&nbsp;del Dlgs. 152/2006.<br />
9. Riprendendo una delle prescrizioni del decreto di VIA, precisamente quella relativa allo studio degli inquinanti nel sito della discarica, la conferenza di servizi istruttoria convocata presso la Regione in data 4 marzo 2013 ha chiesto a TEAM di eseguire un piano di caratterizzazione. Nella stessa conferenza di servizi TEAM ha illustrato alcune modifiche progettuali che attenuano l’impatto dell’opera (riduzione dell’altezza finale a 5 metri dal piano di campagna, sistemazione della viabilità) e integrano l’attività di acquisizione dei dati rilevanti (posizionamento dei tre piezometri per il controllo della falda, rilievo delle quote altimetriche dello stato di fatto).<br />
10. Il piano di caratterizzazione è stato eseguito in contraddittorio con l’ARPA nei mesi di agosto e settembre 2013. I risultati del laboratorio dell’ARPA hanno fornito i seguenti dati: (i) in due campioni è stato accertato il superamento delle CSC di cui alla tabella 1/B (<em>siti a uso commerciale e industriale</em>) dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del Dlgs. 152/2006; (ii) in tre campioni è stato accertato il superamento delle CSC di cui alla tabella 1/A (<em>siti a uso verde pubblico e privato e residenziale</em>); (iii) in otto campioni è stato accertato il superamento dei limiti del test di cessione di cui all’allegato 3 al DM 5 febbraio 1998.<br />
11. Avuta notizia dei risultati delle analisi, il Comune di Treviglio, con provvedimento del dirigente dei Servizi Tecnici del 19 dicembre 2013, ha rilevato che TEAM non aveva presentato un piano di caratterizzazione con il contenuto previsto dall’art. 242 comma 3 del Dlgs. 152/2006, e conseguentemente ha avocato a sé l’intervento sostitutivo di messa in sicurezza e di bonifica ai sensi dell’art. 250 del Dlgs. 152/2006. Con il medesimo provvedimento il Comune ha chiesto alla Regione di sospendere la procedura di AIA e di annullare il decreto di VIA favorevole.<br />
12. Contro il provvedimento del 19 dicembre 2013 TEAM ha presentato impugnazione (ricorso n. 49/2014), proponendo, in sintesi, i seguenti profili di censura: (i) travisamento dei fatti, essendo già stato eseguito un piano di caratterizzazione; (ii) assenza dei presupposti per l’intervento sostitutivo; (iii) incompetenza del Comune, spettando invece la bonifica in via sostitutiva alla Regione ai sensi dell’art. 5 comma 14 del Dlgs. 18 febbraio 2005 n. 59. Oltre all’annullamento dell’atto impugnato è stato chiesto il risarcimento del danno.<br />
13. Il Comune di Treviglio, con provvedimento del dirigente dei Servizi Tecnici del 13 gennaio 2014, ha ribadito la competenza comunale e ha confermato la convocazione del tavolo tecnico finalizzato alla bonifica.<br />
14. Il provvedimento del 13 gennaio 2014 è stato impugnato da TEAM con motivi aggiunti nel ricorso n. 49/2014. La tesi della ricorrente è che la competenza alla bonifica sarebbe regionale, e dovrebbe essere esercitata congiuntamente al rilascio dell’AIA. Oltre all’annullamento dell’atto impugnato è stato chiesto il risarcimento del danno.<br />
15. In data 18 gennaio 2014 TEAM ha presentato un nuovo piano di caratterizzazione, nel quale sono stati esposti e riorganizzati i materiali tecnici già elaborati in precedenza. L’esame di questo piano, integrato in alcune parti, è stata svolta a più riprese in sede tecnica nei mesi successivi. Il confronto tra il Comune di Treviglio e TEAM si è progressivamente focalizzato su un punto centrale di disaccordo: secondo il Comune, la caratterizzazione e la successiva bonifica dovrebbero essere eseguite in ogni caso, secondo TEAM, invece, questo impegno dovrebbe essere condizionato alla favorevole conclusione della procedura di AIA.<br />
16. La Regione, nel frattempo, con provvedimento del dirigente della DG Ambiente del 28 gennaio 2014, ha nuovamente individuato nel Comune di Treviglio l’autorità competente per la bonifica della ex cava. È stata peraltro sottolineata la necessità di un coordinamento tra la procedura di bonifica e quella finalizzata al rilascio dell’AIA, e pertanto il Comune è stato invitato a coinvolgere la struttura regionale avente competenza tecnica in materia di rifiuti e bonifiche.<br />
17. La competenza del Comune di Treviglio a proposito della procedura di bonifica è poi stata confermata dalla Regione con provvedimento del dirigente della DG Ambiente della Regione del 22 maggio 2014.<br />
18. I provvedimenti regionali del 28 gennaio 2014 e del 22 maggio 2014 sono stati impugnati da TEAM con ulteriori motivi aggiunti nel ricorso n. 49/2014. Oltre all’annullamento degli atti impugnati è stato chiesto il risarcimento del danno. Anche in questo caso l’argomento utilizzato fa leva sul carattere assorbente dell’AIA (ribadito per le discariche dall’art. 208 comma 2 del Dlgs. 152/2006). Di qui l’attrazione verso la Regione anche della competenza alla bonifica, qualora quest’ultima costituisca una condizione per il rilascio dell’AIA.<br />
19. Ritenendo scaduto il termine finale della procedura di AIA (calcolato in 150 giorni dal 28 novembre 2013, data in cui era stata proposta una modifica progettuale per innalzare il fondo della barriera geologica e garantire i 2 metri di franco di falda), TEAM ha presentato istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2014 sollecitando l’esercizio del potere sostitutivo ex art. 5 comma 17 del Dlgs. 59/2005 (norma ormai abrogata, ma in vigore quando è iniziata la procedura di AIA). Rispondendo alla richiesta di chiarimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione, con nota del dirigente della DG Ambiente della Regione del 5 giugno 2014, ha dichiarato di non essere nelle condizioni di concludere la procedura di AIA, in particolare per quanto riguarda il problema del coordinamento di questa autorizzazione con l’intervento di bonifica.<br />
20. La nota del 5 giugno 2014 è stata impugnata da TEAM (ricorso n. 1060/2014), unitamente alla deliberazione del consiglio regionale n. 10/352 del 1 aprile 2014. Quest’ultima contiene una mozione che impegna la giunta regionale a sospendere il procedimento di approvazione della discarica in attesa del completamento della bonifica e anche per consentire ulteriori verifiche sull’idoneità della localizzazione. La tesi del ricorso è che dopo tutti gli approfondimenti eseguiti vi sarebbero le condizioni per approvare congiuntamente il progetto della discarica (tramite AIA) e il progetto di bonifica, raggiungendo così un risultato utile sia per la ricorrente, che non è responsabile dell’inquinamento ma si accollerebbe la spesa della bonifica per conseguire il vantaggio economico derivante dalla discarica, sia per l’amministrazione, la quale potrebbe ottenere senza oneri la bonifica del sito. Oltre all’annullamento dell’atto impugnato è stato chiesto il risarcimento del danno.<br />
21. La Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio per la Concertazione Amministrativa), con nota del 22 settembre 2014, ha preso atto della nota della Regione del 5 giugno 2014 e ha dichiarato che non sussistono i presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo.<br />
22. TEAM ha impugnato anche la predetta nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ricorso n. 1456/2014), lamentando, in sintesi, il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 5 comma 17 del Dlgs. 59/2005, applicabile&nbsp;<em>ratione temporis</em>, e richiamando per il resto le argomentazioni già svolte nei ricorsi precedenti sulla possibilità di concludere la procedura di AIA congiuntamente alla predisposizione di un piano di bonifica.<br />
23. Nonostante il contenzioso in corso, il confronto tecnico tra le parti è proseguito. Nella conferenza di servizi istruttoria del 21 ottobre 2014 l’ARPA si è riservata una valutazione degli studi idrogeologici presentati dal Comune di Treviglio e da TEAM relativamente all’escursione della falda. In particolare, il Comune sostiene che in caso di spegnimento delle barriere idrauliche posizionate a nord potrebbe verificarsi nel sito della discarica un innalzamento della falda da metri 0,80 a metri 1,00. Il 20 dicembre 2014 l’ARPA ha trasmesso la sua relazione idrogeologica, evidenziando in particolare quanto segue:<br />
(i) il pozzo n. 329, su cui principalmente si basa la relazione del Comune, presenta tra il 1989 e il 2014 livelli massimi di falda molto elevati (il picco è di 117,54 metri slm nel 1991, e gran parte delle misure annuali sono oltre i 116 metri slm), tuttavia il pozzo in questione si trova a una certa distanza dalla ex cava;<br />
(ii) i livelli massimi rilevati tra il 2005 e il 2013 in pozzi più vicini alla ex cava (aree Icib ed ex Baslini) sono quasi tutti inferiori a 115 metri slm (vi sono due misure tra 115 e 116 metri slm nel 2008-2009);<br />
(iii) nei tre piezometri collocati in prossimità della ex cava i livelli massimi rilevati tra ottobre 2012 e settembre 2014 sono inferiori a 112 metri slm, tranne in quattro casi (112,58 – 112,57 – 112,05 – 112,02 metri slm), a fronte di un livello massimo indicato nel decreto di VIA pari a 112,47 metri slm;<br />
(iv) la presenza di barriere idrauliche nelle aree Icib ed ex Baslini non sembra aver modificato l’originario trend piezometrico su larga scala, ricostruito mediante regressione polinomiale, il che consente di ritenere non rilevante l’influenza delle barriere sulla falda nella ex cava.<br />
24. Nella conferenza di servizi istruttoria del 21 ottobre 2014 la Regione ha precisato che la procedura di AIA non poteva considerarsi sospesa, nonostante l’indirizzo politico a favore di un ripensamento della localizzazione espresso dal consiglio regionale con la deliberazione n. 10/352 del 1 aprile 2014. La posizione della Regione è stata poi precisata in una nota del dirigente della DG Ambiente del 3 novembre 2014, nella quale si ribadisce che la conclusione della procedura di AIA è subordinata all’approvazione di un progetto di bonifica della ex cava.<br />
25. La nota del 3 novembre 2014 è stata impugnata da TEAM con motivi aggiunti nel ricorso n. 1060/2014. Questa impugnazione è stata formalmente qualificata come ricorso contro il silenzio della Regione sulla domanda di rilascio dell’AIA.<br />
26. In data 13 dicembre 2014 TEAM ha integrato ulteriormente il piano di caratterizzazione in vista della successiva bonifica, e subito dopo, in data 5 gennaio 2015, ha trasmesso al Comune di Treviglio un progetto di bonifica semplificata ex art. 242-<em>bis</em>del Dlgs. 152/2006. Pur senza prestare acquiescenza all’interpretazione della normativa fatta propria dal Comune, il progettista ha impostato gli interventi di bonifica del suolo tenendo conto dei limiti di cui alla tabella 1/A (<em>siti a uso verde pubblico e privato e residenziale</em>) dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del Dlgs. 152/2006. Per quanto riguarda le acque sotterranee, poiché gli inquinanti rilevati durante il monitoraggio riguardano composti alifatici clorurati, che non presentano correlazioni con le sostanze individuate nella matrice suolo (metalli, idrocarburi pesanti), il progetto di bonifica semplificata non prevede alcun intervento a carico della matrice acque di falda.<br />
27. Il Comune, con nota del dirigente dei Servizi Tecnici del 13 febbraio 2015 ha però inviato un preavviso di diniego, sostenendo che la bonifica deve essere condotta con la procedura ordinaria, in quanto è necessario intervenire non solo nel terreno ma anche nella falda. TEAM ha replicato con nota del 20 febbraio 2015, evidenziando di avere interesse all’esame di entrambe le procedure di bonifica, a cominciare da quella semplificata.<br />
28. Così sintetizzati i fatti oggetto di controversia, occorre sottolineare preliminarmente che i ricorsi, pur essendo proposti da soggetti diversi, contro atti (in parte) diversi, e con riferimento a fasi diverse della vicenda, sono oggettivamente connessi per la natura delle questioni proposte, che sono meglio comprensibili in un quadro ampio anziché in una trattazione parcellizzata. Ne consegue la necessità di disporre la riunione. Le domande formulate con il rito speciale del silenzio ex art. 117 cpa sono attratte nel rito ordinario ai sensi dell’art. 32 cpa.<br />
29. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni.<br />
<em>Sui difetti procedurali</em><br />
30. Nel lungo procedimento che ha portato al giudizio di VIA favorevole alcune integrazioni al SIA non sono state esaminate nella conferenza di servizi ma direttamente dagli uffici regionali.<br />
31. Si tratta di scostamenti minori dal principio di trasparenza della procedura di VIA, che non richiedono la ripetizione dell’attività procedimentale, e neppure un nuovo coinvolgimento della popolazione e dei soggetti interessati. In realtà, una volta garantita in una prima fase la partecipazione di tutti coloro che sono legittimati a esprimere la propria valutazione sul progetto, l’affinamento dell’esame e l’approfondimento di specifici profili tecnici può avvenire a cura degli uffici che supportano l’autorità competente alla decisione finale. L’art. 26 comma 1 del Dlgs. 152/2006 prevede espressamente la possibilità di effettuare accertamenti e indagini di particolare complessità senza formalità procedurali e con prolungamento del termine.<br />
<em>Sul rapporto tra VIA e AIA</em><br />
32. I procedimenti di VIA e AIA sono rimasti distinti dopo l’introduzione di quest’ultima, tuttavia, come già sottolineato in casi analoghi (v. TAR Brescia Sez. I 22 gennaio 2010 n. 211), tendono ormai a formare un&nbsp;<em>unicum</em>. La VIA precede il rilascio dell’AIA e ne condiziona il contenuto (v. art. 208 commi 1 e 2 del Dlgs. 152/2006), ma è evidente che l’ampiezza dell’esame svolto in sede di AIA si riflette poi sul giudizio di VIA favorevole, in relazione al quale assumono necessariamente rilievo anche gli studi effettuati in vista del rilascio dell’AIA. L’impatto ambientale di un’opera o di un impianto non potrebbe infatti essere compiutamente inquadrato senza prendere in considerazione gli approfondimenti tecnici che giustificano il rilascio dell’AIA, e neppure senza tenere conto delle prescrizioni collegate all’AIA e finalizzate a prevenire o rimuovere gli effetti disturbanti e inquinanti. Esiste quindi una retroazione dell’AIA sulla procedura di VIA, nel senso che la prima, benché cronologicamente successiva, conferma e precisa l’oggetto della seconda. In altri termini, la decisione sulla VIA in parte anticipa le conclusioni della procedura di AIA, e in parte rinvia (del tutto legittimamente) agli studi successivi, da cui potranno arrivare conferme o limitazioni. Reciprocamente, la posizione acquisita dal privato con il giudizio di VIA favorevole è reversibile nella procedura di AIA.<br />
33. Lo specifico della VIA è quindi l’inquadramento generale sulla localizzazione dell’opera o dell’impianto. Si tratta in sostanza di una condizione di procedibilità dell’AIA, in quanto accerta la sussistenza dei presupposti minimi per svolgere studi più approfonditi in relazione a una determinata area. La conseguenza è che le impugnazioni contro il giudizio di VIA favorevole non possono limitarsi a lamentare profili di incompletezza dell’istruttoria o figure simili, essendo evidente che l’istruttoria non è ancora conclusa. Per ottenere il risultato di bloccare immediatamente l’opera o l’impianto i ricorrenti devono invece dimostrare che vi è una radicale incompatibilità con il sito prescelto, tale da non poter essere rimediata attraverso prescrizioni o con l’adozione delle migliori tecniche disponibili (BAT).<br />
34. La compatibilità ambientale non è infatti un concetto naturalistico, ma una condizione di equilibrio tra l’idoneità dei luoghi a ospitare un’attività impattante e le prescrizioni limitative poste alla medesima attività. Graduando e aggiornando le limitazioni è quindi possibile migliorare l’equilibrio e confermare nel tempo il giudizio di compatibilità. Un ruolo decisivo sotto questo profilo è svolto, da un lato, dai controlli sulla diffusione degli inquinanti, e dall’altro dall’applicazione delle BAT sopravvenute. In questo quadro, anche le verifiche successive alla messa in esercizio dell’impianto si possono considerare come la normale e necessaria prosecuzione dell’originaria valutazione di compatibilità ambientale.<br />
35. Si osserva che integrare attraverso l’AIA, e quindi&nbsp;<em>a posteriori</em>, le valutazioni svolte in sede di VIA non è in contrasto con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza comunitaria. Nel caso di mancata previa effettuazione della VIA o della verifica di assoggettabilità l’omissione comporta, in generale, la sospensione o l’annullamento dell’autorizzazione, salvo casi eccezionali in cui risulti preferibile per l’interesse pubblico che gli effetti del provvedimento siano conservati, ma il vero vincolo per le autorità e i giudici nazionali è che le conseguenze della violazione del diritto comunitario siano cancellate (v. C.Giust. GS 28 febbraio 2012 C-41/11,&nbsp;<em>Inter-Environnement Wallonie</em>, punto 63). La sospensione o l’annullamento sono quindi soluzioni giuridiche strumentali, il cui scopo è consentire l’applicazione del diritto comunitario, anche attraverso l’effettuazione della valutazione non eseguita in precedenza (ovvero eseguita con un metodo inidoneo), o in alternativa attraverso il risarcimento chiesto dai soggetti che abbiano subito pregiudizi a causa dell’omissione (v. C.Giust. Sez. IV 14 marzo 2013 C-420/11,&nbsp;<em>Leth</em>, punto 37; C.Giust. Sez. V 7 gennaio 2004 C-201/02,&nbsp;<em>Wells</em>, punto 65).<br />
36. A maggior ragione, quando la procedura di VIA sia stata regolarmente eseguita e si sia conclusa con un giudizio favorevole ma subordinato a ulteriori studi e approfondimenti, e da integrare mediante le prescrizioni che saranno formulate in sede di AIA, l’effetto utile del diritto comunitario appare assicurato. Vi è infatti la certezza che nessuna conseguenza derivante dalla nuova opera o dal nuovo impianto in un determinato sito possa sfuggire al controllo e al potere regolatorio dell’amministrazione.&nbsp;<em>Sulla localizzazione</em><br />
37. Nessuno degli elementi propriamente riferibili alla localizzazione evidenziati nei ricorsi n. 1264/2012, 1323/2012, 1343/2012 e 1344/2012 appare idoneo a far considerare insufficiente o immotivato il giudizio di VIA favorevole.<br />
38. La possibilità di conferire materiali edili contenenti amianto e altri rifiuti assimilabili all’amianto in discariche per rifiuti non pericolosi è espressamente prevista dalla decisione del Consiglio dell’Unione Europea n. 2003/33/CE del 19 dicembre 2002. Tale possibilità è subordinata a diverse condizioni, tra cui che la discarica sia monotipo e che le fibre di amianto siano fissate da un agente legante o imballate in plastica (v. punto 2.3.3). La disciplina comunitaria consente quindi una doppia qualificazione dell’amianto, come rifiuto pericoloso in natura, e come rifiuto non pericoloso quanto viene impedita la dispersione delle fibre. La scadenza del PRAL approvato con DGR 22 dicembre 2005 n. 8/1526 non impedisce l’apertura di nuovi impianti di conferimento, in quanto, se il fabbisogno di discariche collegato ai siti da bonificare non è stato esaurito nel quinquennio, la pianificazione mantiene i propri effetti. La rimozione dell’amianto è infatti una priorità ambientale permanente, che richiede aggiornamenti ma non una nuova impostazione a scadenze fisse.<br />
39. Per quanto riguarda la precedente destinazione del sito, il fatto che si trattasse di una cava è un elemento preferenziale ai fini della trasformazione in discarica, in base ai criteri codificati dalla Regione nel programma regionale di gestione dei rifiuti di cui alla DGR 27 giugno 2005 n. 8/220 (v. punto 8.5.2).<br />
40. La possibilità di qualificare il progetto come discarica per rifiuti non pericolosi consente la riduzione della distanza minima dal centro abitato. Considerata la natura non putrescibile dell’amianto, viene meno anche la necessità di rispettare la distanza minima di 1.000 metri dagli edifici dove sono insediate funzioni sensibili (scuole, asili, ospedali, case di riposo). È vero che tale esclusione è stata disposta dalla disciplina sopravvenuta alla presentazione del progetto (v. punto 8.5.6 della DGR 21 ottobre 2009 n. 8/10360), mentre non era prevista in precedenza (v. punto 8.5.6 della DGR 13 febbraio 2008 n. 8/6581; punto 8.4.6 della DGR 27 giugno 2005 n. 8/220), tuttavia non sono individuabili ostacoli giuridici all’applicazione retroattiva della norma più favorevole. L’ultrattività delle norme previgenti si giustifica infatti quando la nuova disciplina sia più restrittiva, e quindi in grado di interferire con la valutazione economica già effettuata dal privato, violando il principio di certezza del diritto. Se però si verifica l’ipotesi opposta, il privato può beneficiare della nuova valutazione dell’interesse pubblico formulata dall’amministrazione.<br />
41. Non costituisce un ostacolo alla localizzazione neppure la classificazione urbanistica della ex cava come zona agricola di salvaguardia ambientale. Occorre infatti considerare che, una volta superata favorevolmente la valutazione di impatto ambientale, il rilascio dell’AIA determina ove necessario un effetto di variante urbanistica (v. art. 208 commi 2 e 6 del Dlgs. 152/2006).<br />
<em>Sulla destinazione urbanistica</em><br />
42. La destinazione urbanistica può rilevare sotto un altro profilo, ossia per stabilire i limiti di concentrazione degli inquinanti nel suolo, e graduare il conseguente obbligo di messa in sicurezza o di bonifica. In proposito si osserva che la destinazione agricola non è associata a una specifica tabella di CSC. Nell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del Dlgs. 152/2006 sono previste due tabelle, la 1/A (<em>siti a uso verde pubblico e privato e residenziale</em>) e la 1/B (<em>siti a uso commerciale e industriale</em>). La prima riguarda una situazione che è simile ma non identica a quella della ex cava, la seconda si adatta alla futura situazione dell’area, quando sarà insediata l’attività di gestione della discarica.<br />
43. Per stabilire a quale delle due tabelle vada riferito un determinato sito occorre fare riferimento alla situazione di arrivo, in quanto la presenza di inquinanti deve essere valutata dalla prospettiva di chi subirà in concreto le conseguenze della trasformazione dell’area. Tuttavia, se un’area destinata a diventare produttiva è in realtà un punto all’interno di un ambito prevalentemente residenziale o caratterizzato da verde pubblico, occorre tenere conto anche di questo più ampio contesto, con la conseguente applicazione di limiti di inquinamento più conservativi.<br />
44. In una situazione complessa come quella in esame, dove la discarica occupa in effetti un’ampia superficie e il contesto è caratterizzato sia dalla vicinanza del centro abitato sia dalla presenza di infrastrutture strategiche (a sud) e siti industriali (a nord), può essere considerata dirimente la circostanza che la discarica ospiterà un’attività produttiva solo per un tempo limitato, divenendo, una volta esaurita, un sito da rinaturalizzare. Poiché la destinazione finale consentirà soltanto una fruizione simile a quella di un’area a verde pubblico, collegata alle vicine zone residenziali, appare giustificata l’impostazione della bonifica con riferimento ai limiti della tabella 1/A.<br />
<em>Su alcuni approfondimenti istruttori</em><br />
45. Nel corso della procedura di VIA è stato analizzato sia il rischio di inquinamento collegato alla dispersione accidentale di fibre di amianto sia il rischio combinato delle fibre di amianto e degli inquinanti atmosferici. Il limite imposto alla dispersione delle fibre è quello previsto dal DM 6 settembre 1994 (2 ff/l), ma il presupposto su cui si basa la VIA favorevole è che sia rispettata la simulazione di rischio per il caso di rottura di un involucro contenente amianto (meno di 0,1 ff/l a 61 metri dalla discarica). Le garanzie per la salute sono completate dall’obbligo di monitoraggio periodico delle fibre di amianto sia nella discarica sia nei pressi delle abitazioni. Le valutazioni svolte in sede di VIA sono quindi accompagnate da un sistema di limiti e controlli che dovrebbe assicurare continuità nel tempo al giudizio di compatibilità ambientale.<br />
46. Per quanto riguarda l’altezza della falda e il franco di 2 metri, le verifiche proseguite nel corso della procedura di AIA (di cui rappresenta una sintesi la relazione idrogeologica dell’ARPA del 20 dicembre 2014) hanno accertato che la quota presa come riferimento nel decreto di VIA (112,47 metri slm) non corrisponde, anche se di poco, all’escursione massima. Questo non significa, però, che il decreto di VIA si basi su dati inattendibili o che sia stata accertata una causa ostativa assoluta. In realtà, l’accumulo di evidenza tecnica è un fenomeno del tutto normale nella fase autorizzatoria di opere e impianti con elevato grado di impatto sull’ambiente, e altrettanto normale è che sulla base dei nuovi dati siano introdotte varianti progettuali o nuove prescrizioni.<br />
47. Sul piano giuridico, di conseguenza, sembra possibile garantire il rispetto del franco minimo attraverso una modifica progettuale che innalzi il fondo della barriera geologica, soluzione a cui TEAM si era dichiarata disponibile ancora in data 28 novembre 2013. Si tratta naturalmente di una modifica progettuale che dovrà superare le verifiche tecniche degli uffici competenti.<br />
48. Un altro profilo di dubbio sollevato nei ricorsi, quello relativo al ruolo delle barriere idrauliche nelle aree Icib ed ex Baslini, è stato esaminato e ridimensionato nella procedura di AIA. A completamento del quadro idrogeologico, ulteriori approfondimenti potranno essere disposti per verificare se la presenza delle infrastrutture di TAV e BREBEMI possa rallentare il deflusso delle acque sotterranee e favorire un innalzamento della falda.<br />
<em>Sul rapporto tra AIA e bonifica</em><br />
49. La presenza di inquinanti nel suolo e nelle acque sotterranee non impedisce la formulazione di un giudizio di VIA favorevole e neppure il rilascio dell’AIA, ma impone di integrare il progetto della discarica con un piano di caratterizzazione e con un progetto di bonifica.<br />
50. Per quanto riguarda i vari profili di competenza amministrativa (su cui TEAM si sofferma in particolare nel ricorso n. 49/2014), occorre precisare che AIA e bonifica rimangono due procedure distinte, anche se necessariamente collegate. Le competenze sono pertanto quelle legislativamente previste, senza alcun effetto di accorpamento in capo alla Regione. La bonifica non può infatti essere considerata come una normale estensione dell’AIA, in quanto risponde a un interesse pubblico distinto, per il quale il legislatore ha individuato specifiche garanzie. Ne consegue che la Regione svolgerà le funzioni alla stessa attribuite dall’art. 242 del Dlgs. 152/2006, ma il Comune di Treviglio conserverà i poteri sostituitivi previsti dal successivo art. 250 del Dlgs. 152/2006.<br />
51. Nello specifico, peraltro, i poteri sostitutivi non possono essere esercitati in danno di TEAM, perché quest’ultima non risulta coinvolta nella diffida inviata dalla Provincia di Bergamo il 18 dicembre 2014 ai soggetti ritenuti responsabili dell’inquinamento della ex cava. Trattandosi di proprietario incolpevole, che come tale non può essere costretto a eseguire la bonifica (v. C.Giust. Sez. III 4 marzo 2015 C-534/13,&nbsp;<em>Fipa Group</em>, punto 57), TEAM si accolla la spesa della bonifica su base volontaria, allo scopo di poter realizzare e gestire la discarica.<br />
52. La bonifica è quindi il risultato di un accordo tra il privato e le controparti pubbliche. Si realizza, in definitiva, una forma di partenariato pubblico-privato, che nel settore in questione trova la sua disciplina di massima negli art. 245 e 246 comma 1 del Dlgs. 152/2006. Le controparti pubbliche sono la Regione e il Comune territorialmente competente. La prima (attraverso l’ARPA e le altre strutture dotate di specifiche professionalità) esercita le funzioni tecniche descritte nell’art. 242 del Dlgs. 152/2006 a proposito dell’analisi dell’inquinamento e del progetto di bonifica, il secondo formula parimenti le sue valutazioni sul medesimo materiale tecnico, prendendo come riferimento l’ipotetico risultato di una bonifica d’ufficio.<br />
53. In presenza di un’offerta di bonifica da parte del proprietario incolpevole, o da parte di terzi, è necessario che tale soluzione, comportando un risparmio di spesa pubblica, sia esaminata prioritariamente. Questo, del resto, sembra avvenuto nel caso in esame, dove la procedura di bonifica d’ufficio è stata sospesa in seguito all’iniziativa di TEAM.<br />
54. Le controparti pubbliche possono chiedere modifiche e ampliamenti dell’offerta di bonifica, e decidere circa la sussistenza delle condizioni per procedere alla bonifica semplificata ex art. 242-<em>bis</em>&nbsp;del Dlgs. 152/2006. Occorre però considerare che l’offerta di bonifica è una controprestazione finalizzata al rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento di un’attività imprenditoriale nel sito bonificato. Il guadagno ambientale che l’amministrazione può cercare di conseguire attraverso la bonifica deve tenere conto dell’equilibrio economico sottostante. Non possono quindi essere imposti a un soggetto non responsabile dell’inquinamento obblighi di bonifica così ampi da cancellare l’utilità derivante dal futuro esercizio della discarica. Vi sono peraltro nelle valutazioni sito-specifiche sufficienti margini di apprezzamento tecnico per contemperare l’interesse pubblico ambientale e l’interesse economico privato. Tali questioni saranno dunque esaminate in dettaglio dalle parti nel seguito della procedura.<br />
55. In definitiva, come correttamente evidenziato da TEAM soprattutto nel ricorso n. 1060/2014, la procedura di AIA deve farsi carico del problema della bonifica. Dovendo essere raggiunto un accordo che comprenda tutti gli interessi coinvolti, non appare condivisibile la scelta del Comune di Treviglio e della Regione di porre una pregiudiziale sulla bonifica senza garanzie circa il rilascio dell’AIA. In mancanza di una norma espressa che coordini la procedura di AIA e quella di bonifica, spetta alla Regione individuare i passaggi procedimentali necessari per unire i residui approfondimenti tecnici sui problemi ancora aperti (compresi quelli evidenziati nel decreto di VIA) all’elaborazione di un progetto definitivo di bonifica. Se poi, alla fine del percorso, sarà tecnicamente possibile rilasciare l’AIA, questa autorizzazione comprenderà anche la bonifica.<br />
<em>Sul potere sostitutivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri</em><br />
56. Il potere sostitutivo statale di cui TEAM ha chiesto l’esercizio (ricorso n. 1456/2014) si fonda su una norma (art. 5 comma 17 del Dlgs. 59/2005) che era ormai stata abrogata nel momento in cui il subentro della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato chiesto. Non vi era quindi il presupposto per un intervento sostitutivo.<br />
57. La tesi dell’ultrattività non appare condivisibile. L’ultrattività potrebbe giustificarsi, in base ai principi, se l’abrogazione fosse intervenuta dopo la richiesta di intervento, perché in questo caso verrebbe tutelata una situazione&nbsp;<em>in itinere</em>&nbsp;già radicata presso l’autorità statale. Non è invece possibile vincolare la competenza degli uffici statali utilizzando criteri di collegamento del tutto estranei all’attività degli stessi, come la data di inizio di una procedura presso la Regione o la durata di tale procedura.<br />
58. In ogni caso, la risposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri appare fondata su una corretta interpretazione del conflitto tra le parti. L’autorità statale ha infatti attribuito alla Regione non la volontà di sospendere&nbsp;<em>sine die</em>&nbsp;la procedura di AIA, ma la scelta di stabilire un rapporto di pregiudizialità tra bonifica di un sito e l’AIA relativa all’utilizzazione del medesimo sito.<br />
59. Il potere sostitutivo non può essere utilizzato per ribaltare una decisione già assunta dall’amministrazione competente, neppure quando quest’ultima utilizzi la formula dell’improcedibilità anziché quella del diniego. È chiaro, infatti, che dichiarandosi non in condizione di concludere il procedimento di rilascio dell’AIA la Regione non ha inteso comprimere il diritto alla conclusione del procedimento, ma solo negare il tipo di conclusione gradito a TEAM.<br />
60. Una volontà meramente dilatoria della Regione non può essere individuata neppure in combinazione con la deliberazione del consiglio regionale n. 10/352 del 1 aprile 2014, la quale deve essere intesa come espressione di un indirizzo politico. In realtà, questa presa di posizione politica non ha impedito agli uffici regionali di proseguire l’esame della documentazione tecnica all’interno della procedura di AIA (v. conferenza di servizi istruttoria del 21 ottobre 2014). Anche sotto questo profilo si deve quindi escludere che vi sia stato silenzio-inadempimento da parte della Regione.<br />
<em>Conclusioni</em><br />
61. In base a quanto sopra esposto devono essere respinti i ricorsi n. 1264/2012, 1323/2012, 1343/2012, 1344/2012, 49/2014 e 1456/2014, sia nella parte impugnatoria sia relativamente alle domande di risarcimento.<br />
62. Il ricorso n. 1060/2014 può essere parzialmente accolto, nel senso che viene accertato il diritto di TEAM a ottenere un collegamento tra l’AIA e la bonifica del sito. Tale collegamento può assumere la forma giuridica di una condizione sospensiva inserita nel contesto dell’autorizzazione. Pertanto, il provvedimento che concede l’AIA sarà emesso con allegato il progetto di bonifica, ma la possibilità di utilizzare la discarica resterà sospesa fino alla verifica dell’esatto adempimento degli obblighi di bonifica. Spetta all’amministrazione regionale, sentito il Comune di Treviglio, il compito di disegnare una precisa scansione temporale che coordini i lavori di realizzazione della discarica e quelli, contestuali, di bonifica.<br />
63. La complessità della vicenda e delle questioni proposte consente l’integrale compensazione delle spese in tutti i ricorsi.<br />
64. Nel solo ricorso n. 1060/2014 il contributo unificato è a carico della Regione ai sensi dell’art. 13 comma 6-<em>bis</em>.1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115. Per quanto riguarda gli altri ricorsi, il contributo unificato rimane a carico del soggetto che ne ha sostenuto il costo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando:<br />
(a) riunisce i ricorsi;<br />
(b) respinge i ricorsi n. 1264/2012, 1323/2012, 1343/2012, 1344/2012, 49/2014 e 1456/2014;<br />
(c) accoglie parzialmente il ricorso n. 1060/2014, come precisato in motivazione, respingendolo per il resto;<br />
(d) nel solo ricorso n. 1060/2014 pone il contributo unificato a carico della Regione, disponendo per gli altri ricorsi come precisato in motivazione.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Angelo De Zotti, Presidente<br />
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore<br />
Francesco Gambato Spisani, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 29/09/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-29-9-2016-n-1020/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2016 n.1020</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Toscana &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2016 n.255</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-toscana-sentenza-29-9-2016-n-255/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Mala gestio&#160;di risorse pubbliche – Costruzione di un’opera rimasta inutilizzata&#160;&#8211;&#160;Ente locale – Amministratori – Costruzione di un edificio – Mancata ultimazione dei lavori &#8211; Mancato utilizzo &#8211; Eccessivi costi sostenuti &#8211;&#160; Danno erariale&#160; Sussiste la responsabilità amministrativa degli amministratori di un comune per mala gestio di risorse pubbliche per la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-toscana-sentenza-29-9-2016-n-255/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Toscana &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2016 n.255</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-toscana-sentenza-29-9-2016-n-255/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Toscana &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2016 n.255</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><em>Mala gestio</em>&nbsp;di risorse pubbliche – Costruzione di un’opera rimasta inutilizzata<em>&nbsp;&#8211;&nbsp;</em>Ente locale – Amministratori – Costruzione di un edificio – Mancata ultimazione dei lavori &#8211; Mancato utilizzo &#8211; Eccessivi costi sostenuti &#8211;&nbsp; Danno erariale&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Sussiste la responsabilità amministrativa degli amministratori di un comune per mala gestio di risorse pubbliche per la costruzione di un edificio a costi eccessivi rispetto a quelli ipotizzati, rimasto, poi, inutilizzato.</p>
<p>Particolarmente sintomatica di&nbsp;<em>mala gestio</em>&nbsp;è un’ipotesi di danno erariale relativa agli eccessivi costi sostenuti dall’amministrazione comunale di Filattiera (MS) per la costruzione di un edificio in località Logarghena, all’interno del perimetro del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco- Emiliano.<br />
L&#8217;opera non era stata completata, poiché, in particolare, mancavano i pavimenti, i rivestimenti, gli infissi, le tinteggiature, gli impianti tecnologici, molti servizi igienici, nonché tutte le altre opere non previste nel progetto quali i collegamenti fognari esterni, gli impianti di depurazione, le sistemazioni dei marciapiedi e delle tegole e dei tubi di esalazione, la fornitura e posa in opera dei pluviali, le pavimentazioni esterne sul lato ovest, l&#8217;impianto cucina, la caldaia i collegamenti idraulici per il gas.<br />
A causa del mancato completamento l&#8217;opera, dopo sei anni, si trovava in stato di totale abbandono, come aveva evidenziato una relazione del Corpo Forestale dello Stato.<br />
Erano state accertate innumerevoli altre irregolarità e illegittimità delle procedure di acquisizione e di appalto, relative, ad esempio, all&#8217;incongruo prezzo di acquisto dei terreni (8 milioni di lire ad ettaro, anziché 4 milioni di lire come risulta dal BUR Toscana n.31/98), l&#8217;inopportunità della nomina di due direttori dei lavori, la mancata chiarezza in ordine al calcolo della durata dei lavori dei singoli lotti e delle proroghe.<br />
Come ha rilevato il Giudice, l’uso delle risorse pubbliche deve avere una utilitas anche se non immediata ma differita nel tempo e, comunque, valutabile sotto il profilo della buona amministrazione.<br />
Nel caso di specie le somme utilizzate non hanno portato alla realizzazione di alcun progetto fruibile dalla cittadinanza e, questo, prescindendo sia dalla individuazione delle somme economiche realmente disponibili che della tipologia degli interventi dapprima decisi e successivamente modificati.<br />
Secondo il Giudice, la mancata ponderazione delle reali “possibilità” per l’Amministrazione comunale di poter realizzare nel territorio la “Ristrutturazione e recupero di strutture di interesse turistico e culturale in località Logarghena” nonché l’adozione di varianti di lavori rilevatesi poi controproducenti, sono sicuramente indice di condotta gravemente colposa, sindacabile in termini di danno erariale.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: right;">SENTENZA<br />
&nbsp;&nbsp;N.255/2016</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</div>
<h1 style="text-align: center;">LA CORTE DEI CONTI</h1>
<p>SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA<br />
composta dai seguenti magistrati:<br />
Carlo GRECO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente f.f. &#8211; relatore<br />
Amedeo FEDERICI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
Angelo BAX&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente<br />
SENTENZA<br />
sul giudizio di responsabilità, iscritto al n.&nbsp;60362/R&nbsp;del Registro di segreteria e promosso dalla Procura regionale nei confronti dei sigg.ri:<br />
1) BARDINI Pierluigi, nato a Pontremoli il 28 marzo 1969, residente in Filattiera, Borgo di Cò, 27;<br />
2) LEONELLI Giovanni, nato a Calice al Cornoviglio (SP) il 16 aprile 1938, residente in Filattiera, via Provinciale, 36;<br />
3) LEONCINI Mario, nato a Filattiera il 17 aprile 1947, residente in Filattiera, via Cantiere, 12;<br />
4) PAGANI Fabrizio, nato a Pontremoli il 4 novembre 1958, residente in Filattiera, viale della Vittoria, 6, parti tutte rappresentate e difese dagli Avv.ti Domenico IARIA del Foro di Firenze e Marco LEONELLI del Foro di Massa-Carrara, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in dei Rondinelli n.2.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Visto l’atto di citazione del Procuratore Regionale Andrea LUPI, depositato in data 16 dicembre 2015;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Uditi, nella pubblica udienza del 25 maggio 2016, con l’assistenza del Segretario Carmina CARLINI, il relatore Consigliere Carlo GRECO, gli Avv.ti Domenico IARIA e Marco LEONELLI per le parti convenute ed il Procuratore Regionale Andrea LUPI;<br />
Visto l’art.132 c.p.c. (così come modificato dall’art.45, comma 17°, legge n.69/09) da ritenersi applicabile anche al processo contabile per effetto del rinvio di cui all’art.26 del R.D. 1038/33;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;<br />
Ritenuto in</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>Con l’atto di citazione in esame la Procura regionale ha convenuto in giudizio i nominati per sentirli “<em>condannare, in parti uguali (quote di euro 125.000,00) al pagamento, in favore del Comune di Filattiera della somma di euro 500.000,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia”</em>.<br />
Nel merito dei fatti risulta che con esposto – denuncia trasmesso alla Procura regionale in data 7 marzo 2012, è stata segnalata un’ipotesi di danno erariale relativa agli eccessivi costi sostenuti dall’amministrazione comunale di Filattiera (MS) per la costruzione di un edificio in località Logarghena, all’interno del perimetro del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco- Emiliano.<br />
In particolare, i denuncianti hanno rilevato che il costo a metro quadro della struttura sarebbe stato almeno di 1.000,00 euro maggiore rispetto a quello ricavabile dal sito dell’Agenzia del Territorio, sezione quotazioni immobiliari OMI.<br />
Sempre i denuncianti hanno, altresì, segnalato che lo stabile risulta in evidente stato di abbandono e, pertanto, la collettività non potrebbe neppure usufruire del bene.<br />
Per quanto sopra la Procura regionale ha delegato al Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato gli accertamenti in ordine agli eventuali danni erariali subiti dal Comune di Filattiera in conseguenza dei fatti descritti nell’esposto.<br />
In data 24 aprile 2015, il Comando Provinciale di Massa Carrara, in adempimento alla delega della Procura, ha trasmesso, unitamente agli allegati, la relazione recante gli accertamenti in ordine ai fatti innanzi descritti.<br />
In estrema sintesi, nella relazione è stato evidenziato che con delibere della Giunta n.50/1997 e del Consiglio n.33/1997 sono stati acquistati i terreni e il fabbricato per provvedere al recupero al fine della sua destinazione a struttura ricettiva, il tutto anche con finanziamenti dell&#8217;obiettivo 5B dell&#8217;Unione Europea.<br />
Con delibera n.82/2001 la Giunta approvava il progetto preliminare generale per euro 1.492.560,44 e il progetto preliminare definitivo ed esecutivo relativo al 1° lotto per un importo di euro 129.114,22 finanziato dalla Comunità Montana della Lunigiana.<br />
Espletata la gara, i lavori per il primo stralcio venivano affidati all&#8217;impresa Belli Luigi Ennio e Figlio srl di Licciana Nardi per un importo di aggiudicazione, a seguito di ribasso, pari ad euro 92.777,33.<br />
Poiché tuttavia era stata approvata una perizia di variante e suppletiva il costo dei lavori del primo stralcio (esclusi ovviamente, i compensi dei progettisti e dei direttori dei lavori) ammontava ad euro 102.354,74.<br />
Con delibera n.68/2003 la Giunta, a seguito delle modifiche, veniva riapprovato il progetto preliminare generale per un importo pari ad euro 1.492.307,00 e il progetto preliminare esecutivo e definitivo del 1° stralcio per un importo complessivo pari ad euro 473.000,00.<br />
Con la stessa deliberazione si approvava la richiesta di finanziamento alla Regione Toscana per euro 283.583,00 a valere sui Progetti Integrati di Sviluppo Locale.<br />
Con delibere n.12/2004 e n.19/2004 venivano approvati i progetti esecutivi relativi al 2° e 3° stralcio per un importo complessivo di euro 733.000,00, dei quali 250.000,00 euro (quelli riferiti al 2° stralcio) finanziati dal Parco Nazionale dell’appennino Tosco-Emiliano.<br />
I lavori del 2° stralcio venivano affidati, a seguito di asta pubblica, alla ditta Rossi Ermanno di La Spezia, alla quale, senza gara, venivano affidati anche i lavori del 3° stralcio.<br />
Con delibera n.73/2006 la Giunta approvava una perizia di variante relativa ai lavori del 3° stralcio e, con delibera n.70/2006, il progetto del 4° stralcio concernente la realizzazione dei lavori mancanti necessari a finire l&#8217;opera e a renderla completamente fruibile per un importo di euro 500.000,00.<br />
I lavori sono stati aggiudicati all&#8217;impresa E.A.R di Santa Margherita Ligure ed in parte subappaltati alla NEC srl e all&#8217;impresa Edilcostruzioni di Shabani Shkelqim.<br />
Con delibera n.45/2008 la Giunta approvava una perizia di variante con la quale si modificava radicalmente il progetto con la previsione di una differente distribuzione degli spazi, sia al primo piano che al piano terra, con l&#8217;aggiunta di molteplici nuove lavorazioni e, conseguentemente, per non superare il limite del quinto di cui all&#8217;art. 132, comma 4, del d. lgs n. 163/2006, venivano annullate le altre lavorazioni, dapprima previste.<br />
Con la delibera n.46/2008 la Giunta approvava l&#8217;elenco dei lavori complementari per un totale di circa 101.000,00 euro che trovano capienza nelle somme a disposizione.<br />
Anche questi lavori sono stati affidati, con procedura negoziata, alla EAR Edilizia e Appalti srl di Santa Margherita Ligure anche se, secondo la Procura attrice, certamente non si trattava di lavori divenuti necessari a causa di circostanze impreviste bensì di autonome scelte della stazione appaltante.<br />
Con determinazione del responsabile servizio tecnico del Comune di Filattiera n. 65 del 10 giugno 2009 è stato poi approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori e liquidate le ulteriori spese tecniche.<br />
Tutto questo senza che l&#8217;opera sia stata finita, in particolare mancavano i pavimenti, i rivestimenti, gli infissi, le tinteggiature, gli impianti tecnologici, molti servizi igienici, nonché tutte le altre opere non previste nel progetto quali i collegamenti fognari esterni, gli impianti di depurazione, le sistemazioni dei marciapiedi e delle tegole e dei tubi di esalazione, la fornitura e posa in opera dei pluviali, le pavimentazioni esterne sul lato ovest, l&#8217;impianto cucina, la caldaia i collegamenti idraulici per il gas.<br />
A causa del mancato completamento l&#8217;opera, dopo sei anni, si troverebbe in stato di totale abbandono, come evidenziano le foto allegate alla relazione del Corpo Forestale dello Stato.<br />
Secondo la ricostruzione della Procura, per l&#8217;acquisto dei terreni e dell&#8217;immobile, i lavori, la progettazione, la direzione dei lavori e le altre spese tecniche sono stati spesi, ad oggi, complessivamente euro 1.216.084,45.<br />
La relazione, oltre a quelle appena descritte, ha segnalato innumerevoli altre irregolarità e illegittimità delle procedure di acquisizione e di appalto relative, ad esempio, all&#8217;incongruo prezzo di acquisto dei terreni (8 milioni di lire ad ettaro, anziché 4 milioni di lire come risulta dal BUR Toscana n.31/98), l&#8217;inopportunità della nomina di due direttori dei lavori (ing. Cassiani e geom. Bucci), la mancata chiarezza in ordine al calcolo della durata dei lavori dei singoli lotti e delle proroghe.<br />
Tuttavia, sempre secondo la Procura attrice, il danno derivato all&#8217;amministrazione comunale e, soprattutto, alla collettività amministrata, dal mancato utilizzo dell&#8217;opera sarebbe dipeso dalla inopportuna decisione (delibera di Giunta n.45/2008) di modificare il progetto aggiungendo innumerevoli lavori nuovi ed eliminandone altri necessari a rendere completa la struttura.<br />
Successivamente, con delibera n.52/2012, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo per il 5° lotto e, a seguito di gara, sono stati aggiudicati i lavori per il completamento dell&#8217;opera alla ditta Il Giogo Soave snc di Filattiera che dovrebbe provvedere anche al finanziamento dei lavori.<br />
Il Comune, inoltre, avrebbe affidato alla medesima ditta la gestione della struttura per la durata di 20 anni, a fronte di un corrispettivo annuo di euro 12.000,00.<br />
L&#8217;aggiudicazione sarebbe avvenuta nel gennaio 2013, ma ad oggi (e certamente fino al marzo 2015, quando i funzionari del Corpo Forestale hanno proceduto al sopralluogo scattando le fotografie che documentano l&#8217;abbandono del fabbricato), nulla di tutto questo si è verificato.<br />
Pertanto, ad avviso della Procura, dalla vicenda emergerebbe un danno rilevante pari al mancato utilizzo per almeno sei anni dell&#8217;immobile (partendo dal certificato di regolare esecuzione del 10 giugno 2009 per arrivare agli accertamenti istruttori fotografici dell’aprile 2015), attualmente in stato di abbandono, per il recupero del quale il Comune di Filattiera e le altre amministrazioni pubbliche finanziatrici hanno comunque speso oltre 1.200.000,00 di euro.<br />
Al riguardo il danno erariale potrebbe essere calcolato, ai sensi dell&#8217;art. 1226 codice civile, in via equitativa, nella misura del 15% dei costi sostenuti moltiplicato gli anni di mancato utilizzo.<br />
La misura del 15% comprenderebbe in (minima) parte il saggio di interesse legale ma, soprattutto, la circostanza che il denaro speso avrebbe potuto essere utilizzato per altre opere e servizi in favore dei cittadini del Comune, i quali, insieme ai turisti, comunque, non hanno neppure potuto fruire del fabbricato nel corso delle gite all&#8217;interno del Parco Nazionale dell&#8217;Appennino Tosco- Emiliano.<br />
Del danno erariale ipotizzato, pari ad euro 1.080.00,00 (15% di euro 1.200.000,00 = 180.000,00 x 6 anni = 1.080.000,00) dovrebbero rispondere, in misura maggiore (euro 864.000,00, pari al 80% della somma indicata) gli amministratori (Bardini, Leonelli, Leoncini e Pagani), in carica fino al giugno 2009, responsabili delle irregolarità e illegittimità rilevate nelle procedure di appalto delle opera di ristrutturazione, in special modo della decisione (delibera n.45/2008) di variare il progetto aggiungendovi nuovi lavori ed eliminandone alcuni invece necessari per la funzionalità.<br />
Tale decisione, secondo la Procura sarebbe la causa principale dello stato di abbandono in cui versa oggi l&#8217;immobile.<br />
Della restante quota del 20% (pari ad euro 216.000,00) dovrebbero rispondere gli amministratori in carica dal giugno 2009 sino a giugno 2014 (Mori, Moscatelli, Terzi, Pettazzoni e Longinotti), i quali, pur avendo aggiudicato i lavori del 5°lotto solo in data 18 agosto 2012 e prevista la concessione in gestione del punto ristoro alla ditta aggiudicataria, hanno poi lasciato trascorrere altri mesi senza adottare le iniziative idonee per consentire l&#8217;inizio dei lavori o, comunque, obbligare la ditta a rispettare gli impegni presi.<br />
Attivata la procedura dell’invito a dedurre tutti gli interessati hanno presentato memorie scritte, escludendo ogni responsabilità al riguardo senza però avvalersi della facoltà di essere sentiti personalmente.<br />
Per gli Amministratori subentrati considerata la complessità dei fatti causa, la Procura ha ritenuto che, allo stato, ai medesimi non potevano&nbsp;&nbsp;essere contestati addebiti per difetto di colpa azionabile.<br />
Valutate non esaustive le argomentazioni difensive degli altri Amministratori, (sulla non chiamata in giudizio degli Amministratori in carica dal giugno 2009 si vedano le argomentazioni dell’atto di citazione, pagg. 8-9) è stato formalizzato il presente atto ed in previsione dell’odierna udienza di merito le parti convenute si sono costituite in giudizio tramite patrocinio legale.<br />
In particolare le difese, tutte affidate ai medesimi patrocinanti, hanno eccepito:<br />
a) maturata prescrizione atteso il non occultamento doloso del fatto;<br />
b) non antigiuridicità della condotta per assenza di risorse economiche necessarie al completamento dell’opera;<br />
c) mancanza del nesso causale atteso il subentro di altra amministrazione;<br />
d) interruzione del nesso di causalità per sopraggiunti dannosi eventi atmosferici naturali;<br />
e) assenza di colpa grave trattandosi anche di scelte politiche insindacabili;<br />
f) errata quantificazione del danno che dovrebbe essere rapportato, al massimo, nei mancati introiti da affitto non percepito, da ridurre percentualmente atteso il coinvolgimento di altri componenti l’Amministrazione comunale (tecnici, segretario comunale e amministratori successivi).<br />
In sede di discussione orale, il patrono di parte convenuta ed il rappresentante della Procura hanno ampiamente ribadito i propri difformi scritti ed il giudizio è passato in decisione sulla base delle argomentazioni ed allegazioni processuali.<br />
Considerato in</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>A parere di questo Collegio, nella vicenda in esame si ravvisano tutti i presupposti necessari e sufficienti per l’esercizio dell’azione amministrativo-contabile.<br />
In primo luogo deve essere disattesa l’eccepita prescrizione dell’azione di responsabilità in quanto trattasi di un danno istantaneo con effetti permanenti (“deprezzamento continuo dell’immobile non ultimato” di cui in dettaglio al successivo punto 4) per cui il dies a quo del diritto al risarcimento del creditore (nel caso di specie l’Erario) non inizia a decorrere se non dalla cessazione della condotta dannosa (cfr. SS.UU. n.23763 del 14 novembre 2011 e da ultimo Sez. I civ. n. 5081 del 15 marzo 2016).<br />
1.&nbsp;Nel merito, in primo luogo è indubitabile che all’epoca degli eventi le parti convenute erano direttamente legate all’Amministrazione pubblica locale danneggiata da un&nbsp;rapporto funzionale di servizio&nbsp;in quanto componenti la Giunta comunale.<br />
2.&nbsp;Altrettanto evidente è il&nbsp;nesso causale&nbsp;tra la condotta degli stessi e l’evento dannoso (utilizzazione di somme pubbliche, allo stato, in termini privi di utilità) atteso che il tutto si è svolto con la partecipazione, per la parte pubblica, dei convenuti.<br />
3.&nbsp;Circa il comportamento dei medesimi occorre valutare l’ulteriore elemento della configurabilità della&nbsp;condotta&nbsp;quantomeno gravemente colposa come risulta dall’esame dei comportamenti stessi, ampiamente illustrati nella attività istruttoria espletata.<br />
Come sopra riportato la vicenda, nella sua oggettiva complessità, è frutto di scelte tecniche ed amministrative nei fatti dimostratesi inopportune.<br />
Tali scelte sono attribuibili a diverse compagini di Giunta che hanno come minimo comune denominatore una sottovalutazione delle risorse (sia quelle necessarie che quelle realmente disponibili) nonché l’approvazione di varianti ai lavori non sufficientemente ponderate e, sostanzialmente, contrproducenti.<br />
Come è noto, in generale, l’uso delle risorse pubbliche deve avere una utilitas anche se non immediata ma differita nel tempo e, comunque, valutabile sotto il profilo della buona amministrazione.<br />
Nel caso di specie le somme utilizzate non hanno portato alla realizzazione di alcun progetto fruibile dalla cittadinanza e, questo, prescindendo sia dalla individuazione delle somme economiche realmente disponibili che della tipologia degli interventi dapprima decisi e successivamente modificati.<br />
In altri termini il giudice contabile, in questa sede, non è chiamato ad avvalorare la contabilità dell’intero intervento edilizio ma, diversamente, deve invece rispondere ad una mera richiesta attorea di reintegro economico per cattiva gestione delle risorse.<br />
Al riguardo la mancata ponderazione delle reali “possibilità” per l’Amministrazione comunale di poter realizzare nel territorio la “Ristrutturazione e recupero di strutture di interesse turistico e culturale in località Logarghena” nonché l’adozione di varianti di lavori rilevatesi poi controproducenti, sono sicuramente indice di condotta gravemente colposa, sindacabile in questa sede.<br />
4.&nbsp;Ciò premesso il&nbsp;danno erariale&nbsp;azionato non può però essere confermato nella sua integralità in quanto, pur prendendo atto della riduzione equitativa operata dalla Procura in sede di atto di citazione rispetto agli importi indicati nell’invito a dedurre, il Collegio non ritiene esenti da corresponsabilità gli Amministratori subentrati agli odierni convenuti.<br />
Anche se le opinabili scelte iniziali ricadono nel periodo di gestione del Comune affidato ai convenuti, i fatti temporali si protraggono sotto la gestione subentrante che non si attiva (o perlomeno non vi è prova in atti al riguardo) con la dovuta diligenza per portare a termine una operazione immobiliare, allo stato, del tutto fallimentare per l’Amministrazione stessa e la comunità degli amministrati.<br />
Risulta, pertanto, in parte condivisibile la tesi difensiva per la quale vi sarebbero “concorrenti comportamenti colpevoli” di altri soggetti (tecnici, segretario comunale ed amministratori subentranti) della qualcosa andrebbe tenuto conto, individuando una percentuale di riduzione dell’addebito.<br />
Non è invece condivisibile la quantificazione difensiva che individuerebbe il danno nel solo mancato introito del canone di affitto della struttura (non ancora operante) così da sottovalutare il disvalore di tutte le scelte amministrative che hanno portato alla realizzazione di un bene mai potuto utilizzare.<br />
Parimenti il Collegio non condivide la prospettazione attorea che deprezza l’importo delle spese sostenute del 15% annuo.<br />
In effetti, estremizzando la vicenda, se il mancato utilizzo dell’immobile si fosse protratto per dieci anni, il deprezzamento oggi avrebbe raggiunto l’impossibile percentuale del 150% del valore delle risorse utilizzate mediante il ricorso (ad opera della Procura) a criteri empirici e non dimostrabili quali il “valore” di un diverso e migliore utilizzo delle stesse risorse oppure la quantificazione del mancato uso, da parte della collettività, del bene stesso (oggi inagibile).<br />
Tutto ciò premesso il Collegio ritiene di applicare parametri più “certi”.<br />
Per comodità la Procura ha arrotondato gli esborsi patrimoniali ad&nbsp;euro 1.200.000,00&nbsp;e questo costituisce il dato di partenza.<br />
Ipotizzando che tale importo sia stato integralmente e legittimamente speso sulla struttura il valore della stessa dovrebbe essere, quantomeno, pari alle risorse che, secondo i principi contabili degli ammortamenti immobiliari ai fini fiscali, si riduce per naturale degrado del 5% annuo pari ad&nbsp;euro 60.000,00&nbsp;(1.200.000,00 x 5%).<br />
Questo danno da deprezzamento, moltiplicato per gli anni di non utilizzo ammonta ad&nbsp;euro 360.000,00&nbsp;(60.000,00 x 6) e la percentuale da addebitare ai convenuti, per tutte le considerazioni di cui sopra, può essere equitativamente quantificata in 1/3, pari ad&nbsp;euro 120.000,00.<br />
In sintesi il patrimonio immobiliare del Comune di Filattiera (MS) ha subito un danno da svalutazione (di euro 360.000,00) di cui euro 120.000,00 saranno rifusi, in parti uguali, dai convenuti.<br />
In questi termini il giudizio deve essere parzialmente accolto ma il concreto svolgimento della vicenda e la complessità della individuazione del dies a quo del danno erariale addebitato equitativamente, determina la non corresponsione delle cd. somme accessorie.<br />
L’esito del processo comporta, comunque, la condanna alle spese di giudizio.<br />
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sono dovuti, infine, gli interessi nella misura del saggio legale fino al momento del saldo;</p>
<div style="text-align: center;">PER QUESTI MOTIVI</div>
<p>la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando sul giudizio n.60362/R, e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in parziale conformità delle conclusioni del Pubblico ministero,</p>
<div style="text-align: center;">CONDANNA</div>
<p>i convenuti&nbsp;BARDINI Pierluigi,&nbsp;LEONELLI Giovanni,&nbsp;LEONCINI Mario&nbsp;e&nbsp;PAGANI Fabrizio&nbsp;al pagamento, a favore del Comune di Filattiera (MS), dell’importo di&nbsp;€.30.000,00 ciascuno, nel complesso&nbsp;€.120.000,00 (centoventimila/00),&nbsp;omnicomprensivi.<br />
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sono dovuti gli interessi, nella misura del saggio legale, fino alla data di effettivo pagamento.<br />
Condanna, altresì, le parti convenute al pagamento in pari quota delle spese processuali, in favore dello Stato che, fino alla presente decisione, sono liquidate in €.899,29.=(Euro ottocentonovantanove/29.=)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Manda alla Segreteria le comunicazioni e le notificazioni di rito.<br />
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 25 maggio 2016.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il PRESIDENTE f.f. &#8211; RELATORE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;F.to Carlo Greco<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria il 29 SETTEMBRE 2016<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL DIRETTORE DI SEGRETERIA<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;F.to Paola Altini<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-toscana-sentenza-29-9-2016-n-255/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Toscana &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2016 n.255</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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