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	<title>29/9/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29/9/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2006 n.3319</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-29-9-2006-n-3319/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-29-9-2006-n-3319/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2006 n.3319</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti Stefania Amateis (avv. Negro) c. Ministero della Pubblica Istruzione (avv. Stato) questioni in tema di valutazione dell&#8217;esame di maturità Pubblica Istruzione – Maturità – Esame – Giudizio della Commissione – Merito dell’azione amministrativa – Sindacato del GA – Limiti – Fattispecie Il giudizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-29-9-2006-n-3319/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2006 n.3319</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-29-9-2006-n-3319/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2006 n.3319</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti<br /> Stefania Amateis (avv. Negro) c. Ministero della Pubblica Istruzione (avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">questioni in tema di valutazione dell&#8217;esame di maturità</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica Istruzione – Maturità – Esame – Giudizio della Commissione – Merito dell’azione amministrativa – Sindacato del GA – Limiti – Fattispecie</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il giudizio della commissione di esame riguarda il merito stesso dell’azione amministrativa, che si sottrae come tale al sindacato del giudice amministrativo, salvo che le relative previsioni siano <i>ictu oculi</i> irragionevoli, arbitrarie, illogiche o contraddittorie (nel caso di specie, il Giudice ha rilevato che il punteggio di “non del tutto sufficiente” era del tutto compatibile con il giudizio sintetico espresso contestualmente dalla Commissione d’esame, la quale ha evidenziato, oltre ad una sufficiente conoscenza e una coerenza del discorso, anche l’esistenza di tre errori gravi e di “limiti nella proprietà linguistica”; che l’uniformità di valutazione da parte della Commissione è indice di omogeneità di giudizio; che nessun rilievo poteva avere la difformità del giudizio tra prova scritta e prova orale, essendo del tutto fisiologica una differenza tra tali due prove.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
&#8211; I sezione &#8211;</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 1039-06 proposto da</p>
<p><b>AMATEIS Stefania</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Negro, elettivamente domiciliata in Torino, via Brofferio n. 1, presso lo studio dello stesso,</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Ministero della PUBBLICA ISTRUZIONE</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui domicilia in corso Stati Uniti n. 45,</p>
<p align=center>
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,</p>
<p></p>
<p align=justify>
del provvedimento del 3.7.2006 con cui la commissione d’esame dell’Istituto di istruzione secondaria “Otto Marzo” di Settimo Torinese ha sancito che Amateis Stefania non ha superato l’esame di Stato (maturità).</p>
<p>	Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />	<br />
	Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, con relativi documenti;<br />	<br />
	Relatore il dott. Paolo Lotti;<br />	<br />
		Uditi, all’udienza camerale del 29 settembre 2006, per la parte ricorrente l’avv. Negro e, per l’Amministrazione, l’avv. Bonanno;<br />	<br />
Ritenuto di doversi pronunciare sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034-71, nel testo sostituito dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Ritenuto infondato il ricorso con riferimento alla valutazione della prova d’inglese, atteso che il punteggio di 9/15 (non del tutto sufficiente) è del tutto compatibile con il giudizio sintetico espresso contestualmente dalla Commissione d’esame, la quale ha evidenziato, oltre ad una sufficiente conoscenza e una coerenza del discorso, anche l’esistenza di tre errori gravi e di “limiti nella proprietà linguistica”;<br />
Atteso che il giudizio della commissione di esame riguarda il merito stesso dell’azione amministrativa, che si sottrae come tale al sindacato del giudice amministrativo, salvo che le relative previsioni siano <i>ictu oculi</i> irragionevoli, arbitrarie, illogiche o contraddittorie;<br />
Atteso, dunque, che nella specie non risulta alcuna manifesta illogicità o contraddittorietà del punteggio nella prova d’inglese, che, come detto, è coerente con il giudizio espresso dalla Commissione in forma discorsiva;<br />
Ritenuto, parimenti, infondato il ricorso con riferimento alla valutazione della prova orale, poiché l’uniformità di tale valutazione, espressa in modo concorde da parte di tutti i membri della Commissione, è indice di omogeneità di giudizio e, semmai, conferisce massima credibilità e coerenza alla valutazione finale, contrariamente a quanto sostiene, immotivatamente, la difesa di parte ricorrente;<br />
Ritenuto, inoltre, che nessun rilievo può avere la difformità nel giudizio, peraltro minima, tra prova scritta e prova orale, essendo del tutto fisiologica una differenza tra tali due prove;<br />
Ritenuto, con riferimento alla questione relativa ai crediti scolastici, che anche nell’ipotesi in cui venisse accolta la tesi della ricorrente e fossero attribuiti 4 ulteriori punti alla stessa, nessun beneficio potrebbe trarne quest’ultima, atteso che conseguirebbe 57 punti, comunque inferiori alla sufficienza (60); <br />
Ritenuto, pertanto, infondato il ricorso;<br />
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, sussistendo giusti motivi;</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; 1^ Sezione, pronunciandosi sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034-71 nel testo sostituito dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, lo respinge. Compensa le spese di lite tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 29 settembre 2006, con l’intervento dei signori magistrati:</p>
<p>#NOME?		CALVO	&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?		VIGOTTI	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
#NOME?		LOTTI	&#8211;	Primo Referendario, estensore</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge il 29 settembre 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-29-9-2006-n-3319/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2006 n.3319</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2006 n.3213</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-29-9-2006-n-3213/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-29-9-2006-n-3213/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2006 n.3213</a></p>
<p>Pres. De Piero, est. Savoia Khadim Dia (Avv. M. Paggi) c. Questura di Padova (Avv. dist. Stato) il permesso di soggiorno per lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo determinato costituisce titolo &#8220;per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi&#8221;, ai fini del rilascio della carta di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-29-9-2006-n-3213/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2006 n.3213</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-29-9-2006-n-3213/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2006 n.3213</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Piero,  est. Savoia<br /> Khadim Dia (Avv. M. Paggi) c. Questura di Padova (Avv. dist. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il permesso di soggiorno per lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo determinato costituisce titolo &ldquo;per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi&rdquo;, ai fini del rilascio della carta di soggiorno</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stranieri – Carta di soggiorno – Rilascio – Requisiti – Titolarità di permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi – Fattispecie &#8211; Permesso di soggiorno per lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo determinato – Diniego &#8211; Illegitiimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini del rilascio della carta di soggiorno ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.lgs 286/98, il permesso di soggiorno assentito in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato costituisce titolo di soggiorno “per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi”; non è rinvenibile, infatti, alcuna disposizione di carattere generale che vieti a chi è titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contratto di lavoro a tempo determinato, di conseguire il rinnovo del permesso per un numero indeterminato di volte, sempreché alla scadenza del permesso possa dimostrare di avere stipulato un nuovo contratto di lavoro.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota di <b>Marco Ferrone</b> <a href="/ga/id/2006/11/2545/d">&#8220;Carta di soggiorno anche agli stranieri assunti con contratto di lavoro a tempo determinato: osservazioni e riflessioni alla sentenza tar del veneto n. 3213/2006&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il permesso di soggiorno per lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo determinato costituisce titolo “per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi”, ai fini del rilascio della carta di soggiorno</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Ric. n.449/2006		             <br />	<br />
 Sent.n. 3213/06</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
terza sezione</b></p>
<p> con l’intervento dei signori magistrati:	Rita De Piero                      Presidente f.f.; 	Angelo Gabbricci		Consigliere; 	Riccardo Savoia		Consigliere, relatore																																																																																						</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 449/2006, proposto da<br />
<b>Khadim Dia</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Paggi, con elezione di domicilio presso la segreteria del TAR;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Questura di Padova</b>, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del decreto CAT.A12/2005/Uff. Imm.1342 adottato dalla Questura di Padova il 19.11.2005 di reiezione dell’istanza volta al rilascio della carta di soggiorno.</p>
<p>Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria, con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;<br />
uditi all’udienza pubblica dell’8 giugno 2006 (relatore il consigliere Riccardo Savoia), i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>	1. Il testo unico delle disposizioni in materia d&#8217;ingresso e soggiorno degli stranieri in Italia, emanato con d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, all&#8217;art. 9, comma 1, dispone:<br />	<br />
	«Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato».<br />	<br />
L&#8217;attuale ricorrente, cittadino senegalese residente in Italia dal 1987,  ha chiesto il rilascio della carta di soggiorno ai sensi della norma citata, espo¬nendo di essere regolarmente soggiornante dal 1990, di essere in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato da tale data e di essere al momento assunto con contratto a tempo determinato, fino al 30.12.2005 dalla “Agricola Tre Valli S.C.A.R.L.”.<br />
La Questura di Padova, con atto del 19 novembre 2005, ha respinto la domanda.<br />
Il diniego della carta di soggiorno è motivato con la considerazione che” non può essere rilasciata la carta di soggiorno agli stranieri con permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato con contratto a tempo determinato o di apprendistato in quanto trattasi di contratti che non presuppongono un numero indeterminato di rinnovi”, e ciò “ letta la circolare esplicativa ministeriale 4.4.2001” che lo prevede.<br />
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:<br />
&#8211; violazione o errata applicazione dell’art.9 del D.Lgs. n.286/98 e dell’art.16 del DPR n.394/99, posto che le norme in parola non richiederebbero la sussistenza di lavoro a tempo indeterminato, ma unicamente la titolarità di un permesso di soggiorno susc<br />
&#8211; eccesso di potere per illogicità, carenza d’istruttoria e di motivazione, perché l&#8217;amministrazione non avrebbe considerato l’avvenuto rinnovo del contratto di lavoro e l’intenzione, manifestata dal datore di lavoro, di un ulteriore rinnovo a scadenza.<b
Si oppone all'accoglimento del ricorso la resistente Questura, ribadendo la doverosità dell’interpretazione esposta nell’atto impugnato, derivante dalla ricordata circolare ministeriale .

2. Preliminarmente va esaminata la possibile inammissibilità del ricorso, con riferimento alla mancata impugnazione della circolare ministeriale 4 aprile 2001, n. 300/C/201/335/P12.214.9/1^ div., citata nel provvedimento del Questore.<br />
	Il Collegio osserva che la circolare di cui di discute appartiene al genere delle circolari &#8220;interpretative&#8221;, intendendosi per tali quelle che, in presenza di disposizioni legislative suscettibili di più interpretazioni diverse fra loro, suggeriscono, o impongono, agli uffici dipendenti l&#8217;interpretazione che l&#8217;amministrazione centrale ritiene più corretta.<br />	<br />
Pertanto «le circolari ministeriali, volte a mera interpretazione ed esplicazione di disposizioni di legge, costituiscono atti meramente interni dell&#8217;amministrazione, finalizzati ad indirizzare uniformemente l&#8217;azione degli organi subordinati; pertanto, quali atti inidonei ad apportare lesioni o vantaggi alle situazioni giuridiche soggettive, non si palesano quali atti impugnabili neppure in connessione con gli atti applicativi della norma di legge, alla cui esplicazione ed interpretazione la circolare risulti diretta» (Cons. Stato sez.VI, 16 aprile 1984 n. 210). E ancora: «Una circolare non dotata di alcun autonomo valore imperativo non può essere considerata atto presupposto del provvedimento impugnato, pertanto non sussiste alcun onere di proporre impugnazione anche contro di essa» (Cons. Stato sez. IV, 21 giugno 1982 n. 397). Più di recente: « I soggetti destinatari degli atti applicativi di una circolare non hanno alcun onere di impugnare anche quest&#8217;ultima, potendosi limitare a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che gli atti applicativi costituiscono illegittima esecuzione di un atto che avrebbe dovuto essere disapplicato». (Cons. Stato sez. IV, 27 novembre 2000, n. 6299, 11 ottobre 2001, n. 5354).</p>
<p>3. La questione di merito è stata affrontata dal Tar Umbria, nella decisione 493 del 19 giugno 2002, laddove sono esposte considerazioni che il Collegio sostanzialmente condivide.<br />
 In essa “ si osserva che l&#8217;art. 9, sopra citato, subordina il rilascio della &#8220;carta di soggiorno&#8221; alla verifica di determinati presupposti. E&#8217; so¬stenibile che l&#8217;amministrazione disponga anche di taluni margini di discrezionalità (ad esempio per quanto riguarda la valutazione del reddito &#8220;sufficiente&#8221;); ma in questo caso l&#8217;amministrazione non ha inteso avvalersi di detti margini, più o meno ampi che siano.<br />
	Ha ritenuto, invece, che il diniego fosse vincolato stante l&#8217;assenza di un requisito tassativamente prescritto dalla legge. Per affermare l&#8217;assenza del requisito, peraltro, l&#8217;amministrazione ha adottato (sulla base, come si è detto, di una circolare ministeriale) una determinata interpretazione della norma, mentre la parte ricorrente sostiene una interpretazione diversa.<br />	<br />
	Occorre dunque mettere a confronto le due interpretazioni e stabilire quale sia quella corretta.<br />	<br />
La questione concerne la prima parte dell&#8217;art. 9, comma 1: «Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, (oggi sei, ex lege n.189/02) titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente&#8230;».<br />
	Si può dare per certo che vengano qui individuati tre requisiti distinti, che debbono ricorrere congiuntamente: a) essere regolarmente sog¬iornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni (sei); b) essere titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi; c) dimostrare di avere un reddito &#8220;sufficiente&#8221;…<br />	<br />
	In sostanza, l&#8217;amministrazione attribuisce all&#8217;espressione «permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi» un significato restrittivo, escludendone il permesso di soggiorno rilasciato a chi sia parte di un rapporto di lavoro a tempo determinato.<br />	<br />
	Anche in questo caso, pare al Collegio che si tratti di una evidente forzatura interpretativa.<br />	<br />
	Non vi è nessuna disposizione di carattere generale che vieti a chi è titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contratto di lavoro a tempo determinato, di conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno per un numero indeterminato di volte, sempreché alla scadenza del permesso possa dimostrare di avere stipulato un nuovo contratto di lavoro (non importa se a tempo determinato o a tempo indeterminato).<br />	<br />
	L&#8217;avviso contrario del Ministero dell&#8217;Interno, espresso nella circolare 4 aprile 2001, si basa in realtà su un parere del Ministero del Lavoro, il quale «interessato in ordine alla natura giuridica del rapporto di lavoro in questione, ha accertato [rectius: ha espresso l&#8217;opinione] che il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato&#8230; non può essere considerato un contratto che presuppone [rectius: che consenta] un numero indeterminato di rinnovi, in quanto le offerte di lavoro, strettamente connesse alle esigenze del mercato del lavoro, appaiono imprevedibili a priori».<br />	<br />
	Al Collegio pare evidente il vizio logico dell&#8217;argomentazione trascritta: quella evidenziata dal Ministero del Lavoro non è l'&#8221;impossibilità giuridica&#8221; della reiterazione, bensì una mera &#8220;difficoltà di fatto&#8221;. Peraltro, quando l&#8217;art. 9, comma 1, parla di «un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi», si riferisce chiaramente alla possibilità giuridica della reiterazione, ossia all&#8217;inesistenza di preclusioni giuridiche; senza contare che si riferisce alla reiterazione del permesso di soggiorno, non a quella del contratto di lavoro.<br />	<br />
	D&#8217;altra parte, se si volesse dare importanza alle previsioni di fatto sulla stabilità del rapporto di lavoro, si dovrebbe dire che neppure un contratto di lavoro a tempo indeterminato garantisce alcuna certezza a questo riguardo, in quanto è sempre possibile il licenziamento. E, sempre sul piano delle previsioni di fatto (dato e non concesso che abbiano rilievo ai fini di cui si discute) non è del tutto condivisibile la tesi secondo la quale chi lavora con un contratto a tempo determinato si troverebbe, per definizione, in una condizione di precarietà: è noto infatti che il mercato del lavoro è in evoluzione verso un&#8217;accentuata mobilità nell&#8217;àmbito della quale i rapporti a termine e quelli &#8220;atipici&#8221; tendono ad essere non più una eccezione ma una costante.<br />	<br />
	E&#8217; evidente, invece, che la disposizione in esame ha lo scopo di escludere il rilascio della carta di soggiorno nei confronti di chi, pur risiedendo regolarmente in Italia da cinque anni e più, ha un permesso di soggiorno riferito ad un titolo non giuridicamente reiterabile, o reiterabile solo per un limitato numero di volte. Non è compito del Collegio individuare ora i titoli di soggiorno caratterizzati da siffatta limitazione giuridica, ma si possono prospettare gli esempi del soggiorno per motivi di studio (la cui durata è intuitivamente limitata in relazione a quella del corso di studi), o per cure mediche; nonché i casi di cui all&#8217;art. 40 del regolamento.<br />	<br />
Si può dunque concludere nel senso che la posizione dell&#8217;attuale ricorrente risponde ai primi due requisiti di cui all&#8217;art. 9, comma 1, del testo unico (permanenza regolare in Italia da più di un quinquennio; titolarità attuale di un permesso di soggiorno suscettibile di un numero indeterminato di rinnovi).”<br />
A quanto esposto nella sentenza del TAR Umbria può aggiungersi come l’art. 5, comma 3 bis, del T.U. del 1998 colleghi alla sussistenza di contratti a tempo determinato o indeterminato solo una diversa durata massima del permesso di soggiorno, in ciò risiedendo dunque il solo elemento diversificante le due ipotesi, che, invece, da un punto di vista sostanziale, assumono le medesime caratteristiche e alle quali sono connessi i medesimi effetti.<br />
Se del resto il legislatore ha subordinato la concessione della carta di soggiorno, i cui vantaggi rispetto a quella del permesso di soggiorno sono evidenti, alla mera sussistenza di requisiti formali quali la durata del soggiorno, la continuata concessione di rinnovi per un motivo che consente un indeterminato numero di rinnovi e la percezione di redditi sufficienti, non è consentito all’interprete limitare la detta concessione mediante una valutazione restrittiva del requisito del contratto sotteso al rilascio del permesso di soggiorno, vanificando in tal modo la previsione normativa.<br />
Nel caso di specie risulta che il permesso di soggiorno scadesse il 15.1.06, la domanda di rilascio della carta di soggiorno fosse presentata il 21.7.05, il rapporto di lavoro scadesse il 30.12.05, e derivasse da precedenti rinnovi (gli ultimi di cui agli atti di causa 11.10.04/30.6.05/1.7.05/30.12.05); dunque il diniego della carta di soggiorno, motivato con riferimento alla supposta assenza del secondo requisito, è illegittimo e va annullato.<br />
	Resta salva la possibilità che la carta di soggiorno venga ulteriormente negata per altre ragioni.<br />	<br />
	Il ricorso va accolto; ma si possono compensare le spese del giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 8 giugno 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-29-9-2006-n-3213/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2006 n.3213</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 29/9/2006 n.777</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-29-9-2006-n-777/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-29-9-2006-n-777/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 29/9/2006 n.777</a></p>
<p>Pres. G. PetruzzelliP. Zannelli (Avv.ti R. Tagliaferri e L. Frare) c/ Ministero della Giustizia, Commissione per l&#8217;esame di avvocato presso la Corte d&#8217;Appello di Firenze, Commissione per l&#8217;esame di avvocato presso la Corte d&#8217;Appello di Bari (Avvocatura distrettuale dello Stato &#8211; Firenze) ancora in tema di motivazione dell&#8217;esame di avvocato</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-29-9-2006-n-777/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 29/9/2006 n.777</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Petruzzelli<br />P. Zannelli (Avv.ti R. Tagliaferri e L. Frare) c/ Ministero della Giustizia, Commissione per l&#8217;esame di avvocato presso la Corte d&#8217;Appello di Firenze, Commissione per l&#8217;esame di avvocato presso la Corte d&#8217;Appello di Bari (Avvocatura distrettuale dello Stato &#8211; Firenze)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ancora in tema di motivazione dell&#8217;esame di avvocato</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso &#8211; Concorso per abilitazione alla professione forense &#8211; Prove scritte &#8211; Valutazione &#8211; Solo punteggio numerico &#8211; Insufficienza</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, la censura di difetto di motivazione, ai sensi della quale, in caso di valutazione negativa della prova scritta, è necessario che all’assegnazione del voto numerico faccia seguito la formulazione di un giudizio di non idoneità con il quale vengano esplicitate le ragioni di tale valutazione, presenta sufficienti elementi di fondatezza ai fini dell’accoglimento della domanda di sospensione cautelare ex art. 21 l. n. 1034/1971.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2006/11/2554/d">nota dell&#8217;Avv. Tommaso Pontello</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ancora in tema di motivazione dell’esame di avvocato</span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA</p>
<p></b></p>
<p>Registro Ordinanze: 777 /2006<br />
		Registro Generale:	1371/2006 																																																																																										</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA <br />
FIRENZE  &#8211; TERZA SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:  GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente, relatore; RAFFAELE POTENZA Cons.; SAVERIO ROMANO Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 28 Settembre 2006</p>
<p>Visto il ricorso 1371/2006 (3^ Sez.) proposto da:<br />
<b>ZANNELLI PAOLO</b> rappresentato e difeso da: TAGLIAFERRI RICCARDO  e FRARE LIVIA  con domicilio eletto in FIRENZE  VIA L.S. CHERUBINI N. 20  presso TAGLIAFERRI RICCARDO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMMISSIONE ESAMI DI AVVOCATO C/O CORTE D&#8217;APPELLO FIRENZE</b>   rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO   con domicilio eletto in FIRENZE  VIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede<br />
<b>COMMISSIONE ESAMI DI AVVOCATO C/O CORTE D&#8217;APPELLO BARI</b>  rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO   con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede<br />
<b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>   rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento a firma del Presidente della Commissione per gli esami per l&#8217;abilitazione alla professione di avvocato &#8211; sessione 2005, pubblicato mediante affissione presso i locali della Corte d&#8217;Appello di Firenze in data 20 giugno 2006, con il quale il ricorrente non è stato incluso tra i candidati idonei a sostenere le prove orali dell&#8217;esame;<br />
nonché del verbale della III Sottocommissione d&#8217;esame presso la Corte di Appello di Bari, a firma del Vicepresidente, dell&#8217;8 febbraio 2006, con il quale è stata data una valutazione complessiva di 81/150 alla tre prove scritte del ricorrente;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMMISSIONE ESAMI DI AVVOCATO C/O CORTE D&#8217;APPELLO BARI <br />
COMMISSIONE ESAMI DI AVVOCATO C/O CORTE D&#8217;APPELLO FIRENZE <br />
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA <br />
Udito il relatore Pres. GIUSEPPE PETRUZZELLI e uditi, altresì, per le parti l’avv.to Riccardo Tagiaferri e l’avv.to dello Stato Michele Gambini  <br />
Ritenuto che il ricorso, ad un primo sommario esame, appare non privo di elementi di fumus boni iuris in ordine al motivo di ricorso con cui si denuncia l’illegittimità del giudizio espresso con mera dichiarazione di voto numerico senza spiegare le ragioni sulle quali il voto medesimo sarebbe fondato;<br />
Ritenuto sussistere il pregiudizio grave ed irreparabile previsto dalla legge 205/2000;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa, ed ammette con riserva  il ricorrente alla prova orale; <br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, 28 settembre 2006<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 settembre 2006<br />
Firenze, lì 29 settembre 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-29-9-2006-n-777/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 29/9/2006 n.777</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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