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	<title>29/9/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29/9/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.4201</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-29-9-2004-n-4201/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-29-9-2004-n-4201/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.4201</a></p>
<p>Pres. Riggio, est. Giordano Vallau Italiana Promomarket S.r.l. (Avv. ti Pucci, Penza) c/ Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni (Avvocatura dello Stato) le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all&#8217;assistenza ed alla sicurezza del volo sono estese alle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-29-9-2004-n-4201/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.4201</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-29-9-2004-n-4201/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.4201</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio, est. Giordano<br />   Vallau Italiana Promomarket S.r.l. (Avv. ti Pucci, Penza) c/ Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all&#8217;assistenza ed alla sicurezza del volo sono estese alle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Impianti di radiocomunicazione – Incompatibilità tra impianto privato ed esigenze pubbliche – Accertata interferenza – Disattivazione dell’impianto – Legittimità – Sussiste.</p>
<p>La presenza di una situazione di incompatibilità tra l’impianto privato e quello destinato alle esigenze pubbliche (nella specie, Ministero della difesa) costituisce ragione da sola sufficiente a legittimare l’intervento repressivo dell’amministrazione, con l’intimazione a cessare le interferenze e con la successiva disattivazione dell’impianto privato, in caso di persistenza dei disturbi, non sussistendo l’obbligo dell’amministrazione di attivare preventivamente alcuna altra forma di intervento. Ciò a maggior ragione in una situazione di mero fatto (il preuso), non tutelata nei confronti del servizio pubblico assegnatario della banda di frequenza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il Tar Lombardo, giudicando sulla vicenda delle interferenze prodotte dall’emittente televisiva nazionale “Rete Mia” sulle frequenze utilizzate dall’Arma dei Carabinieri, ha osservato che le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all’assistenza ed alla sicurezza del volo sono estese alle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali. E ciò, valendo nei confronti dei soggetti titolari di concessione, non può non estendersi anche nei confronti di chi, come la ricorrente, si trovava in una situazione di autorizzazione provvisoria alla gestione degli impianti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all’assistenza ed alla sicurezza del volo sono estese alle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza clicca qui</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-29-9-2004-n-4201/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.4201</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.4197</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-29-9-2004-n-4197/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-29-9-2004-n-4197/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.4197</a></p>
<p>Pres. Riggio, est. Giodano Enig Costruzioni S.r.l. (Avv. ti Perego, Moscuzza) c/ Azienda Multiservizi Comunali S.p.A. (Avv. Ravizzoli) sull&#8217;illegittimità dell&#8217;introduzione di ulteriori requisiti, liberamente determinati dalla stazione appaltante, oltre quelli già previsti dalla legge in materia di gare d&#8217;appalto 1. Giustizia amministrativa – Gare d’appalto – Limiti all’impugnabilità degli atti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-29-9-2004-n-4197/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.4197</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-29-9-2004-n-4197/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.4197</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio, est. Giodano<br />  Enig Costruzioni S.r.l. (Avv. ti Perego, Moscuzza) c/ Azienda Multiservizi Comunali S.p.A. (Avv. Ravizzoli)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità dell&#8217;introduzione di ulteriori requisiti, liberamente determinati dalla stazione appaltante, oltre quelli già previsti dalla legge in materia di gare d&#8217;appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Gare d’appalto – Limiti all’impugnabilità degli atti – Impresa partecipante – Interesse a ricorrere –Sussiste.</p>
<p>2. Procedure ad evidenza pubblica – Poteri P. A. – Annullamento/revoca atti di gara – Sussiste solo in presenza di vizi originari.</p>
<p>3. Procedure ad evidenza pubblica – Lavori Pubblici – D.P.R. 34/2000 – Capacità tecnica &#8211; Attestazioni SOA – E’ sufficiente.</p>
<p>4. Procedure ad evidenza pubblica – Mancata aggiudicazione – Clausola insindacabile &#8211;  E’ revoca implicita – Necessità di motivazione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La partecipazione alla gara di appalto pone la ricorrente in una situazione giuridica differenziata rispetto a quella delle altre ditte presenti sul mercato, che radica nell’impresa concorrente la legittimazione a sindacare gli atti di gara e ciò non soltanto quando l’annullamento dell’atto lesivo possa realizzare un interesse diretto ed immediato del ricorrente, ma anche quando esso obblighi l’amministrazione a riesaminare la situazione e ad emanare altri provvedimenti eventualmente idonei a garantire al privato un risultato favorevole.</p>
<p>2. In materia di procedure ad evidenza pubblica, se è pur vero che, in termini generali deve riconoscersi il potere dell’amministrazione di ritirare gli atti di gara in presenza di concrete ed adeguate ragioni di interesse pubblico anche sopravvenute alla già disposta aggiudicazione, l’esercizio di detto potere sussiste solo in presenza di vizi originari dell’atto e di un interesse pubblico, concreto ed attuale all’eliminazione dell’atto.</p>
<p>3. Il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA (ex. art. 1 D.P.R. 34/2000) è sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori messi a gara nonché a garantire la stazione appaltante in ordine all’affidabilità dell’impresa certificata. L’idoneità professionale dei soggetti partecipanti alle procedure ad evidenze pubblica può rinvenirsi, infatti, soltanto nelle situazioni che la legge espressamente considera rilevanti a tali fini. In tale quadro, residua all’amministrazione procedente il potere di valutare, in concreto, la ricorrenza dei presupposti astrattamente definiti dalla legge, ma non la facoltà di riconoscere autonomo rilievo a ulteriori situazioni abilitanti, non previste dalle norme di settore, ma liberamente determinate dalla singola stazione appaltante. (1).</p>
<p>4. È in palese contrasto con il principio dell’obbligatorietà della motivazione sancito dall’art. 3 della Legge n. 241/1990 oltre che con quelli di legalità, imparzialità e buona amministrazione, la previsione di una clausola di un bando che riservi alla stazione appaltante la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, senza l’obbligo di renderne note le ragioni. Detta clausola, configurandosi, peraltro, come condizione meramente potestativa, è nulla ai sensi dell’art. 1355 del Codice Civile.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Ha osservato, in particolare, il Collegio milanese, con ciò inserendosi nell’ampio filone giurisprudenziale del c.d. favor partecipationis, che, pur in presenza di ampi margini di discrezionalità nella definizione dei profili formali della procedura di gara (adempimenti documentali, termini), la stazione appaltante deve comunque rispettare i canoni di ragionevolezza ed aggravio del procedimento e conseguentemente non può privare i concorrenti della capacità di contrattare con la P.A. medesima, introducendo, attraverso singole previsioni del bando di gara, requisiti aggiuntivi a quelli già previsti dalle norme di legge e che possano tradursi in situazioni che siano di ostacolo al conseguimento della qualificazione alla gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza clicca qui</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-29-9-2004-n-4197/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.4197</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.1112</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-29-9-2004-n-1112/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-29-9-2004-n-1112/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.1112</a></p>
<p>Pres. Mariuzzo; Est. Tenca MICHELI GUSTAVO (avv.ti A. Fontana ed E. Serra) contro COMUNE DI CONCESIO (n.c) e COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI BRESCIA (Avvocatura distrettuale dello Stato). 1. Processo &#8211; Giudizio elettorale – Parti necessarie &#8211; Individuazione 2. Elezioni &#8211; Elettorato attivo e passivo – Limitazioni – Tassatività 3. Elezioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-29-9-2004-n-1112/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.1112</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-29-9-2004-n-1112/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.1112</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Mariuzzo; Est. Tenca<br /> MICHELI GUSTAVO (avv.ti A. Fontana ed E. Serra) contro COMUNE DI CONCESIO (n.c) e COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI BRESCIA (Avvocatura distrettuale dello Stato).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo &#8211; Giudizio elettorale – Parti necessarie &#8211; Individuazione</p>
<p>2. Elezioni &#8211; Elettorato attivo e passivo – Limitazioni – Tassatività</p>
<p>3. Elezioni – confondibilità contrassegni – valutazione globale e sintetica &#8211; E’ necessaria</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel giudizio elettorale il Ministero dell’Interno ed i partiti politici non sono parti necessarie a differenza dei candidati eletti, dell’Ente al quale la consultazione si riferisce e degli Uffici cui è demandata ogni determinazione in merito (di esclusione ed ammissione delle liste). Nella specie la Commissione elettorale ha rivestito la qualità di autorità emanante e come tale è stata correttamente evocata in giudizio.</p>
<p>2. Le previsioni di legge che stabiliscono preclusioni al diritto di elettorato attivo e passivo (tra cui quelle relative alla confondibilità tra i contrassegni dei partiti) devono essere interpretate restrittivamente, trattandosi di previsioni tassative in quanto derogatorie del principio generale di massima partecipazione, degli elettori e dei candidati, al procedimento elettorale e che costituisce espressione dei diritti fondamentali previsti dagli artt. 48 e 51 della Costituzione.</p>
<p>3. La Commissione elettorale, nel giudicare la confondibilità fra segni distintivi similari, non deve operare in via analitica, bensì globale e sintetica, verificando – secondo il discernimento dell’elettore di normale attenzione e tenendo conto delle modalità e circostanze in cui il voto viene espresso – se i simboli conservano la loro individualità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulle parti del giudicato elettorale e sulla interpretazione restrittiva delle norme preclusive dell’elettorato attivo e passivo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
 &#8211; Sezione staccata di Brescia &#8211; </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 829/2004, proposto da</p>
<p><b>MICHELI GUSTAVO</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Attilio Fontana ed Enrico Serra, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Brescia, Via Moretto n. 68;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CONCESIO</b>,<br />
non costituitosi in giudizio;</p>
<p align=center>e contro </p>
<p><b>COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI BRESCIA</b>,<br />
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio eletto presso la sua sede in Brescia, Via S. Caterina n. 6;</p>
<p align=center>e contro</p>
<p><b>TABENI MARIO</b>,<br />
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Fontana, Italo Ferrari e Francesco Fontana, con domicilio eletto presso il loro studio in Brescia, Via A. Diaz n. 28;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento della IV sottocommissione elettorale circondariale di Brescia in data 16/5/2004 di ammissione della candidatura alla carica di Sindaco e delle candidature alla carica di Consigliere comunale della lista “LEGA CENTRO DESTRA CONCESIO”;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Commissione Elettorale Circondariale e del controinteressato;<br />
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Presa visione di tutti gli atti della causa;<br />
Designato quale relatore alla pubblica udienza del 21/9/2004, il dott. Stefano Tenca;<br />
Uditi, altresì, l’avv. Guareschi per delega dell’avv. Serra per il ricorrente, l’avv. Montagnoli per la Commissione Elettorale e l’avv. Bassi per delega dell’avv. Ferrari per il controinteressato;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p> In occasione delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 presso il Comune di Concesio, presentava i propri candidati una lista civica denominata “LEGA CENTRO DESTRA CONCESIO – CIVICA PER TABENI SINDACO”. <br />
Il contrassegno utilizzato dalla lista è rappresentato da un cerchio nel quale è riportata – nella parte superiore a sfondo verde – l’espressione di colore bianco scritta in senso circolare “LEGA E CENTRO DESTRA CONCESIO”, raffigurando al centro un guerriero blu con spada e scudo avente alla sua sinistra una bandiera con croce rossa su sfondo bianco che contiene a sua volta un giglio rosso in uno dei quattro rettangoli, mentre alla sua destra è collocata una bandiera italiana. Nella parte inferiore del cerchio – a sfondo blu – è evidenziata l’espressione di colore bianco “CIVICA PER TABENI SINDACO”.<br />
In data 15/5/2004, il delegato della lista LEGA NORD-LEGA LOMBARDA-PADANIA, presentava alla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Brescia un esposto, chiedendo la ricusazione del simbolo sopra descritto, mentre in pari data una diffida in senso analogo veniva depositata dal Presidente dell’associazione Giovani Padani. In particolare, il primo esposto evidenziava che il simbolo presentato dalla lista civica “LEGA E CENTRO DESTRA CONCESIO” avrebbe riprodotto una dicitura ed una raffigurazione grafica facilmente confondibili con il simbolo notoriamente usato dal movimento politico LEGA NORD, sottolineando in particolare che il guerriero con la spada e lo scudo – Alberto da Giussano – sarebbe parte integrante del simbolo LEGA NORD depositato presso il Ministero dell’Interno.<br />
In data 16/5/2004 la IV Sottocommissione Elettorale procedeva all’esame del contrassegno della lista contestata, sottolineando di seguito che “il contrassegno come sopra descritto, considerato nel suo insieme, non è suscettibile di essere confuso con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici e che lo stesso non riproduce simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento”. Di conseguenza veniva approvata la candidatura del signor Mario Tabeni alla carica di Sindaco ed altresì la lista dei candidati LEGA CENTRO DESTRA CONCESIO-CIVICA PER TABENI SINDACO, in vista dello svolgimento della consultazione elettorale amministrativa del 12 e 13 giugno 2004 presso il Comune di Concesio.<br />
L’atto di ricorso è stato depositato presso la Segreteria il 21/5/2004. <br />
Con decreto presidenziale in data 24/5/2004 è stata fissata la Camera di consiglio del 1/6/2004 per l’esame dell’istanza cautelare e l’udienza del 21/9/2004 per la discussione del merito. <br />
Il gravame, congiuntamente al decreto presidenziale, è stato quindi notificato in data 24-25/5/2004 e successivamente depositato presso la Segreteria, con la prova delle avvenute notificazioni, il giorno 27/5/2004.<br />
Con il ricorso in epigrafe il Sig. Micheli Gustavo impugnava la suesposta decisione della IV Sottocommissione Elettorale Circondariale, deducendo il seguente motivo di diritto:<br />
a)	Violazione e falsa applicazione degli articoli 30 e 33 del D.P.R. 16/5/1960 n. 570, avendo l’autorità amministrativa asseritamente omesso di esercitare il potere di ricusazione del contrassegno di una lista facilmente confondibile con quello utilizzato dalla lista LEGA NORD-LEGA LOMBARDA-PADANIA, i cui segni distintivi sono utilizzati dal movimento politico LEGA NORD PADANIA presente in Parlamento.<br />	<br />
Si costituivano in giudizio la Commissione Elettorale Circondariale presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Brescia ed il soggetto controinteressato. <br />
Con decreto presidenziale in data 24/5/2004 è stata respinta la richiesta di misure cautelari provvisorie.  <br />
Questa Sezione – con ordinanza n. 915 emessa nella Camera di Consiglio del 1/6/2004 – ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.<br />
Alla pubblica udienza del 21/9/2004 il ricorso veniva chiamato per la discussione e trattenuto in decisione. Alla stessa pubblica udienza del 21/9/2004, all’esito della Camera di Consiglio, è stata data lettura del dispositivo della sentenza, immediatamente depositato in Segreteria per la pubblicazione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorrente contesta l’ammissione alla competizione elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Concesio – svoltasi nei giorni 12 e 13 giugno 2004 – della lista “LEGA E CENTRO DESTRA CONCESIO”, avendo quest’ultima asseritamente scelto un contrassegno che riprodurrebbe simboli suscettibili di creare incertezza nell’elettore sulla reale identità del partito al quale la lista si ispira, in quanto gli stessi elementi sarebbero notoriamente impiegati quali segni distintivi dal movimento politico LEGA NORD PADANIA e, nel caso specifico, di essi si sarebbe regolarmente avvalsa la lista LEGA NORD-LEGA LOMBARDA-PADANIA già ammessa alla medesima consultazione amministrativa.<br />
Devono essere preliminarmente affrontate le eccezioni processuali sollevate dal controinteressato.<br />
Il controinteressato eccepisce l’inammissibilità del ricorso per nullità della notifica nei confronti della Commissione Elettorale Circondariale, la quale sarebbe domiciliata ex lege presso l’Avvocatura dello Stato mentre il ricorso risulterebbe notificato presso la sede della Commissione in via San Martino della Battaglia n. 18; il medesimo sostiene inoltre l’inammissibilità del gravame in ragione della mancata evocazione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Brescia, in quanto la Commissione Elettorale Circondariale sarebbe una mera articolazione organizzativa dell’apparato ministeriale – rivestendo la natura di organo straordinario e temporaneo, privo di soggettività giuridica autonoma – e non potrebbe pertanto assumere il ruolo di contraddittore necessario nel giudizio elettorale.<br />
Le eccezioni sono infondate.<br />
Per pacifica opinione, la mancata notifica del ricorso giurisdizionale – proposto avverso provvedimenti emessi da amministrazioni difese &#8220;ex lege&#8221; dall&#8217;Avvocatura dello Stato – presso la sede di quest’ultima, determina l&#8217;inammissibilità del gravame, salva l&#8217;ipotesi di positiva costituzione in giudizio dell&#8217;Avvocatura stessa (cfr., per tutte, T.A.R. Sicilia Catania – sez. I, 29/5/2003 n. 888). E’ vero infatti che – in base al chiaro disposto dell&#8217;art. 11 del R.D. 30/10/1933 n. 1611 – tutti i ricorsi innanzi all’autorità giurisdizionale amministrativa devono essere notificati, pena la loro inammissibilità, alle amministrazioni statali presso l&#8217;ufficio dell&#8217;Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l&#8217;organo giurisdizionale competente; è altrettanto pacifico tuttavia che la costituzione dell&#8217;amministrazione ha efficacia sanante sul difetto di notifica ai sensi dell&#8217;art. 156 c.p.c, che pone il principio generale di strumentalità delle forme. Nella fattispecie, l’Avvocatura distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio consentendo di raggiungere lo scopo della valida instaurazione del rapporto processuale, con il rispetto del principio del contraddittorio.<br />
Quanto alla mancata evocazione in giudizio del Ministero dell’Interno, il Collegio ritiene di condividere l’indirizzo secondo il quale né il Ministero dell’Interno né i partiti politici sono parti necessarie del giudizio elettorale, tali essendo solo i candidati eletti e l’Ente al quale la consultazione si riferisce, nonché gli uffici cui è demandata ogni determinazione in merito – qualora vengano in rilievo atti di esclusione ed ammissione delle liste – i quali sono organi con una propria legittimazione processuale (Consiglio di Stato, sez. V – 18/6/2001 n. 3212). Nella fattispecie, la Commissione Elettorale ha rivestito la qualità di autorità emanante e come tale è stata correttamente evocata in giudizio.<br />
Il Collegio non ritiene necessario esaminare l’ulteriore profilo di inammissibilità – rilevato d’ufficio – concernente la mancata tempestiva impugnazione dell’atto consequenziale di proclamazione degli eletti, poiché il ricorso è infondato nel merito.<br />
Con unico, articolato motivo, il ricorrente sostiene la violazione e la falsa applicazione degli articoli 30 e 33 del D.P.R. 16/5/1960 n. 570, avendo l’autorità amministrativa asseritamente omesso di esercitare il potere di ricusazione del contrassegno di una lista facilmente confondibile con quello utilizzato dalla lista LEGA NORD-LEGA LOMBARDA-PADANIA, i cui segni distintivi sono utilizzati dal movimento politico LEGA NORD PADANIA presente in Parlamento. In particolare, il Sig. Micheli Gustavo evidenzia che la ratio delle disposizioni invocate andrebbe ricercata nella tutela della libertà di voto secondo il principio enunciato all’articolo 48 della Costituzione, attuata impedendo l’utilizzo di contrassegni idonei a trarre in errore l’elettore ed a pregiudicare, in tal modo, la libertà di scelta nello svolgimento delle consultazioni elettorali. Osserva il ricorrente che l’attività di comparazione tra i due contrassegni avrebbe dovuto comportare anche l’esame delle singole parti di ciascuno di essi e soprattutto degli elementi che assumono una funzione caratterizzante: in particolare, il simbolo del guerriero con la spada e lo scudo sarebbe già utilizzato quale segno distintivo dal movimento politico LEGA NORD PADANIA, la quale è altresì presente in Parlamento con un’alleanza con altri partiti di centro destra, per cui la dicitura “LEGA CENTRO DESTRA CONCESIO-CIVICA PER TABENI SINDACO” sembrerebbe richiamare un’alleanza tra la LEGA NORD ed i partiti di centro destra, così generando l’ulteriore erronea convinzione che si sia verificata un’alleanza a livello locale analoga a quella esistente a livello nazionale. Lo stesso uso del termine LEGA sarebbe infine associato, nel linguaggio corrente, al partito nazionale LEGA NORD PADANIA.<br />
La censura è infondata.<br />
Secondo le previsioni dell’art. 33 del D.P.R. 570/60, la Commissione Elettorale deve ricusare i contrassegni che si possano facilmente confondere con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici: tale ipotesi può concretizzarsi anche nel caso di contrassegni i quali –  includendo elementi tipici dell&#8217;apparato iconico e semantico peculiare a determinate formazioni politiche – possono trarre in errore l&#8217;elettore, sia nell&#8217;intervallo, di durata variabile, in cui egli forma il proprio convincimento, sia nel breve momento in cui esprime il proprio voto.<br />
Osserva anzitutto il Collegio che le disposizioni di legge che stabiliscono preclusioni al diritto di elettorato attivo e passivo devono essere interpretate restrittivamente: le cause di esclusione previste dalle norme in materia elettorale debbono infatti ritenersi tassative in quanto derogatorie del principio generale di massima partecipazione – riferibile agli elettori e ai candidati – al procedimento elettorale, che costituisce espressione dei diritti fondamentali previsti dagli artt. 48 e 51 della Costituzione (T.A.R. Sicilia Catania, sez. II – 7 novembre 2003, n. 1854).<br />
Ciò premesso, la puntuale indagine condotta dall’autorità amministrativa e sfociata nel provvedimento di ammissione della lista “LEGA CENTRO DESTRA CONCESIO-CIVICA PER TABENI SINDACO” è congrua ed esauriente.<br />
E’ opportuno osservare che la Commissione Elettorale, nel giudicare la confondibilità fra segni distintivi similari, non deve operare in via analitica – attraverso la separata ed approfondita valutazione di ogni singolo componente isolato dagli altri – ma principalmente in via globale e sintetica: occorre cioè esaminare l&#8217;insieme degli elementi grafici essenziali, verificando se le variazioni contenute nel contrassegno elettorale presentato – rispetto al simbolo caratterizzante un&#8217;altra forza politica che, come nella fattispecie, gode di una ben maggiore diffusione – conservino comunque gli elementi salienti in cui si riassume l&#8217;attitudine individuante dell&#8217;altro simbolo (Tar Veneto, I – 16/1/2002 n. 75). <br />
Dal raffronto del contrassegno contestato con quello presentato dai ricorrenti emergono, icto oculi, numerose differenze:<br />
a)	da un punto di vista cromatico, il “cerchio” appartenente alla lista contestata contempla nell’ampia parte superiore uno sfondo verde sul quale risalta un guerriero completamente blu, mentre in quello della LEGA NORD PADANIA è evidenziato il guerriero dai colori contrastanti (chiaro e scuro) su uno sfondo completamente bianco;<br />	<br />
b)	dal punto di vista delle scritte e dei caratteri, l’espressione LEGA E CENTRO DESTRA CONCESIO è di colore bianco, mentre l’altro contrassegno riporta la denominazione LEGA NORD, con caratteri di dimensioni maggiori e di colore scuro;<br />	<br />
c)	i simboli riportati nel contrassegno contestato sono un guerriero blu con spada e scudo, una bandiera con croce rossa su sfondo bianco (posta a sinistra del guerriero) che contiene un giglio rosso in uno dei quattro rettangoli, una bandiera italiana (collocata alla sua destra); nessuno di questi elementi è raffigurato nell’altro contrassegno, ove il guerriero appare due volte, la prima (di dimensione maggiore) al centro e la seconda in un cerchio più piccolo a sinistra sotto la scritta rossa LEGA LOMBARDA;<br />	<br />
d)	lo stesso guerriero assume una posizione diversa nei contrassegni delle due liste, in quanto nel primo caso è di profilo mentre nel secondo è chiaramente di fronte.<br />	<br />
In definitiva, dovendo riferire la valutazione complessiva al discernimento di un elettore di normale attenzione –tenendo conto delle modalità e delle condizioni in cui il voto viene espresso – si deve ragionevolmente ritenere che il simbolo contestato non si confonda con quello presentato dalla lista “LEGA NORD-LEGA LOMBARDA-PADANIA” né con quello utilizzato da altri partiti o raggruppamenti politici.<br />
Ad avviso del Collegio deve essere altresì escluso il rischio di confondere l’elettorato con l’uso dei termini LEGA CENTRO DESTRA CONCESIO, che richiamerebbe l’alleanza politica tra la LEGA NORD ed i partiti di centro destra a livello nazionale. <br />
Da un lato il termine LEGA non può essere considerato di esclusiva appartenenza del movimento della LEGA NORD, essendo presenti a livello locale e nazionale altri gruppi che impiegano la medesima locuzione (cfr., ad esempio, LEGA PENSIONATI); sotto un altro punto di vista, inoltre, il cittadino medio conosceva la natura esclusivamente locale della consultazione del 12 e 13 giugno e tale circostanza è sufficiente ad escludere incertezze dovute all’ipotetico richiamo ad un’alleanza esistente a livello nazionale. Del resto, gli argomenti in precedenza sviluppati sulle notevoli differenze tra i due contrassegni consentono di superare ogni dubbio sulla corretta formazione del convincimento da parte degli elettori. <br />
Si deve infine osservare che anche l’utilizzo della bandiera bianca con croce rossa da parte della LEGA NORD non può essere ritenuto esclusivo e tale da impedire ad altre formazioni – radicate nel territorio della stessa regione – di avvalersene: peraltro, nella fattispecie, l’aggiunta del giglio rosso (simbolo della Val Trompia) ha connotato tale elemento di una sua peculiarità tale da escludere che gli elettori siano tratti in errore, anche alla luce del già sviluppato esame complessivo dei due contrassegni.<br />
In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia &#8211; Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna il ricorrente a corrispondere all’amministrazione resistente ed al controinteressato la somma di € 1.250 cadauno, a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad oneri di legge.</p>
<p>Così deciso, in Brescia, il 21/9/2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
	Sergio CONTI		#NOME?			<br />	<br />
	Antonio Massimo MARRA	&#8211; Giudice <br />	<br />
Stefano TENCA 		#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-29-9-2004-n-1112/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.1112</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.4202</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-29-9-2004-n-4202/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-29-9-2004-n-4202/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.4202</a></p>
<p>Pres. Raggio, Est. Dongiovanni La Porta (Avv. G. Tanzarella) c. Comune di Milano (Avv.ti M. R. Surano e M. T. Maffey), Vezzola s.p.a. (Avv.ti P. Tirale e M. Vanzo) sulla legittimità dell&#8217;esclusione da un appalto di lavori per manutenzione straordinaria di imprese tra le quali sussista un collegamento di tipo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-29-9-2004-n-4202/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.4202</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-29-9-2004-n-4202/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.4202</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Raggio, Est. Dongiovanni<br /> La Porta (Avv. G. Tanzarella) c. Comune di Milano (Avv.ti M. R. Surano e M. T. Maffey),  Vezzola s.p.a. (Avv.ti P. Tirale e M. Vanzo)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;esclusione da un appalto di lavori per manutenzione straordinaria di imprese tra le quali sussista un collegamento di tipo sostanziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Appalti pubblici &#8211; Lavori manutenzione straordinaria &#8211; Gara &#8211; Collegamento di tipo sostanziale tra imprese &#8211; Esclusione &#8211; Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>E&#8217; legittima l’esclusione delle imprese che presentino tra loro caratteri oggettivi di collegamento sostanziale</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2004/10/1712/d">commento</a> dell&#8217;Avv. Sergio D&#8217;Arienzo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità dell’esclusione da un appalto di lavori per manutenzione straordinaria di imprese tra le quali sussista un collegamento di tipo sostanziale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA<br />
(Sezione  III)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2476/2002 proposto da<br />
<b>La Porta Mario</b>, nella sua qualità di titolare dell’omonima impresa, rappresentato e difeso dall’avv. Giancarlo Tanzarella nello studio del quale è elettivamente domiciliato in Milano, P.zza Velasca n. 5;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Milano</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano e Maria Teresa Maffey dell&#8217;Avvocatura comunale e domiciliato presso gli Uffici di quest&#8217;ultima in Milano, Via della Guastalla n. 8;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Vezzola s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pierluigi Tirale e Mario Vanzo con i quali è domiciliata “ex lege” presso la Segreteria della Sezione;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	della nota dirigenziale del 24 luglio 2002, P.G. 509.470/2002-RI 1332/02, con cui è stata comunicata l’esclusione del ricorrente dalla gara d’appalto n. 57/02, avente ad oggetto “lavori di interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso e manufatti stradali – 5 lotti – lotto 3/S zone di dec. 8-9”, per i  motivi indicati nel verbale di gara del 23 luglio 2002 ed è stata confermata l’applicazione della sanzione dell’incameramento della cauzione provvisoria;<br />	<br />
&#8211;	nel verbale di gara del 23 luglio 2002, nella parte in cui la Commissione giudicatrice ha disposto l’esclusione del ricorrente dalla gara, ha presumibilmente applicato la sanzione della escussione della cauzione provvisoria ed ha aggiudicato la gara alla impresa Vezzola s.p.a.;<br />	<br />
&#8211;	ogni altro atto e provvedimento agli stessi preordinato, conseguente o comunque connesso,<br />	<br />
e per la condanna<br />
del Comune di Milano al risarcimento del danno ingiusto che il ricorrente dovesse patire in dipendenza delle determinazioni opposte.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTI gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e della società Vezzola;<br />
VISTI i motivi aggiunti notificati in data 12 settembre 2002 e depositati il 18 settembre 2002, <br />
per l&#8217;annullamento<br />
della comunicazione del Funzionario dell’Ufficio contratti del 25 luglio 2002, prot. PG 509.470/2002-RI 1332/02, depositata dalla controinteressata in data 20 agosto 2002, ove abbia valenza provvedimentale di aggiudicazione definitiva dell’appalto n. 57/02;<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore alla pubblica udienza del 14 luglio 2004 il Ref. Daniele Dongiovanni;<br />
Uditi, ai preliminari, l&#8217;avv. Napoli, in sostituzione dell’avv. Tanzarella, per il ricorrente, l&#8217;avv. Maffey per il Comune resistente e l’avv. Finzi, per delega degli avv.ti Tirale e Vanzo, per la società controinteressata;<br />
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente, titolare dell’omonima impresa, ha partecipato, nel mese di febbraio 2002, ad una serie di gare bandite dal Comune di Milano per lavori di rifacimento e manutenzione delle strade in varie zone del territorio urbano.<br />
Alle stesse gare ha concorso la società LPM Strade, il cui legale rappresentante è La Porta Michele, figlio del ricorrente La Porta Mario.<br />
Entrambe le imprese sono state escluse dai predetti appalti in quanto il Comune di Milano ha ritenuto sussistenti elementi tali da far presumere forme di collegamento sostanziale tra le stesse in violazione del punto K) del bando di gara e del Patto di integrità sottoscritto dagli interessati.<br />
Tali elementi erano rappresentati dalle seguenti circostanze:<br />
&#8211;	le buste contenenti le offerte avevano la stessa dimensione e colore e presentavano la medesima impostazione grafica in quanto l’indirizzo e l’oggetto dell’appalto erano entrambi scritti a mano;<br />	<br />
&#8211;	le proposte erano state presentate il medesimo giorno come attestato dal numero progressivo di protocollo assegnato dall’apposito ufficio del settore gare e contratti;<br />	<br />
&#8211;	i concorrenti avevano prodotto polizze fideiussorie rilasciate dalla medesima compagnia assicurativa, nel medesimo giorno e con numero progressivo successivo;<br />	<br />
&#8211;	La Porta Mario, titolare dell’omonima impresa, è padre di La Porta Michele, legale rappresentante di LPM Strade s.r.l.;<br />	<br />
&#8211;	le sedi legali di LPM strade e della ditta La Porta Mario sono presso lo studio Mulinari commercialisti associati, sebbene il primo nell’ufficio di Milano, via Monti 32 ed il secondo in quello di Lainate, viale Rimembranza 28.<br />	<br />
I provvedimenti di esclusione sono stati tutti, a suo tempo, impugnati dinanzi a questo Tribunale.<br />
Con bando pubblicato in data 27 maggio 2002, il Comune di Milano ha indetto una nuova gara avente ad oggetto “lavori di interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso e manufatti stradali – 5 lotti” alla quale hanno partecipato le due ditte presentando la dichiarazione &#8211; prevista dal disciplinare e dal Patto di integrità &#8211; “di non trovarsi in situazioni di controllo e collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti…”.<br />
Le predette disposizioni prevedono, poi, che, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti, la stazione appaltante proceda “all’escussione della cauzione di validità dell’offerta”.<br />
Con nota del 24 luglio 2002, il Comune resistente ha comunicato al ricorrente l’esclusione dalla gara in argomento per il “perdurare di forme di collegamento sostanziale tra la ditta La Porta e la LPM Strade s.r.l.” e l’escussione della cauzione provvisoria data la violazione del Patto d’integrità.<br />
Avverso tale atto, ed ogni altro a questo connesso, presupposto e consequenziale, ha proposto impugnativa l&#8217;interessato, chiedendone l&#8217;annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, e conseguente condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni per i seguenti motivi:</p>
<p>1) eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e della motivazione, illogicità manifesta, travisamento e sviamento.<br />
L’esclusione è stata disposta:<br />
&#8211;	per la pendenza della decisione di merito in ordine ai gravami proposti avverso analoghi provvedimenti di esclusione dalle gare bandite dal Comune di Milano nel febbraio 2002 e di incameramento delle relative polizze provvisorie;<br />	<br />
&#8211;	per il perdurare di forme di collegamento sostanziale tra le due ditte (La Porta Mario e LPM Strade s.r.l.) riconducibili ad un unico centro di interessi in violazione del punto K) pag. 10 del bando di gara e del Patto di integrità.<br />	<br />
In ordine al primo profilo, la pendenza dei predetti gravami avverso i provvedimenti di esclusione disposti nelle precedenti gare non può spiegare alcun effetto nella gara in argomento.<br />
Va, peraltro, considerato che la stazione appaltante avrebbe dovuto astenersi dal comminare la sanzione di incameramento della cauzione in quanto le ordinanze cautelari emesse al riguardo dal TAR Lombardia hanno, a suo tempo, sospeso analoghi provvedimenti assunti nei confronti delle due ditte con riferimento alle gare bandite nel febbraio 2002;</p>
<p>2) violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 75 del R.D. n. 827/1924; art. 41 Cost.); violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara e del patto di integrità; eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e della motivazione.<br />
Le determinazioni assunte dalla stazione appaltante sono state adottate per “il perdurare di forme di collegamento sostanziale” tra le ditte La Porta Mario e LPM strade s.r.l..<br />
Tra le imprese in argomento non sussiste alcuna forma di collegamento avendo le stesse sedi legali ed amministrative del tutto distinte come distinti sono i loro organi amministrativi, di rappresentanza e tecnici.<br />
L’unica forma di collegamento è rappresentata dal rapporto di parentela esistente tra i titolari delle due ditte che, come noto, non costituisce da sola circostanza idonea, se non supportata da altri univoci elementi, ad ingenerare il dubbio che siano stati violati i principi di segretezza delle offerte da parte dei due concorrenti;</p>
<p>3) illegittimità derivata.<br />
L’illegittima esclusione del ricorrente comporta l’illegittimità derivata delle successive operazioni di gara e, quindi, dell’aggiudicazione disposta in favore della società controinteressata.<br />
Con atto notificato in data 12 settembre 2002 e depositato il 18 settembre 2002, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi aggiunti:</p>
<p>4) violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara (disposizione di cui alla lettera K del bando di gara) e del Patto di integrità; eccesso di potere per illogicità della motivazione e difetto assoluto dei presupposti.<br />
 Il Presidente della Commissione giudicatrice, nella seduta del 4 luglio 2002, ha ammesso con riserva la Ditta La Porta Mario alla gara n. 57/02 “in quanto dovrà essere verificato l’eventuale collegamento sostanziale con l’impresa LPM Strade s.r.l.”.<br />
In esito alla verifica, pur non essendo emersi ulteriori elementi per provare le supposte forme di collegamento sostanziale tra le due ditte, la Commissione di gara ha escluso il ricorrente dalla gara ed ha disposto l’incameramento della cauzione provvisoria.<br />
È evidente che l’organo collegiale ha adottato i predetti provvedimenti in ragione di quanto emerso nelle precedenti gare bandite dalla stazione appaltante nel febbraio 2002;</p>
<p>5) violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara e del Patto di integrità; eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti.<br />
Il disciplinare di gara prevede due tipi di esclusione, uno di natura contingente (punto K del bando) concernente la singola gara a cui la ditta ha partecipato, ed il secondo di carattere generale e permanente poiché si estende a tutte le gare che saranno bandite dal Comune di Milano in un arco temporale di cinque anni.<br />
Il ricorrente è sempre stato escluso dalla singola gara con l’utilizzo della misura contingente.<br />
Al contrario, solo applicando la misura generale, la stazione appaltante avrebbe potuto escludere la ditta La Porta dall’appalto n. 57/02;</p>
<p>6) illegittimità derivata.<br />
L’illegittima esclusione del ricorrente comporta l’illegittimità derivata della comunicazione del Funzionario dell’Ufficio contratti del 25 luglio 2002, prot. PG 509.470/2002-RI 1332/02, ove la stessa abbia valenza provvedimentale di aggiudicazione definitiva dell’appalto n. 57/02.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Milano e la società controinteressata chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.<br />
La controinteressata eccepisce, altresì, l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse in quanto il ricorrente non avrebbe dimostrato di potersi aggiudicare la gara.<br />
Con ordinanza n. 1953/02 del 25 settembre 2002, è stata respinta la domanda di sospensiva.<br />
Il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare n. 5236/02, ha accolto l’appello proposto avverso la suddetta pronuncia negli stretti limiti dell’escussione della cauzione fideiussoria.<br />
In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle proprie richieste.<br />
In particolare, la difesa comunale ha ricordato che, con riferimento ai vari gravami proposti dalle due ditte interessate avverso i provvedimenti emessi dalla stazione appaltante con riferimento alle gare bandite nel febbraio 2002, questo Tribunale, con diverse sentenze, ha confermato la legittimità delle disposte esclusioni e l’illegittimità dell’escussione della polizza fideiussoria.<br />
I ricorsi in appello proposti dagli interessati avverso alcune delle predette decisioni (TAR Lombardia, sez. III, nn. 4698 e 4701 del 2002) sono stati respinti dal Consiglio di Stato (Cons. St. sez. V, nn. 2149 e 2150 del 2004).<br />
Alla pubblica udienza del 14 luglio 2004, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Può prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità proposta dalla società controinteressata in quanto il ricorso risulta infondato nel merito.</p>
<p>2. Il primo, secondo e quarto motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto attengono a profili diversi di un’unica censura.<br />
Secondo l’esponente, la riconducibilità delle offerte ad un unico centro decisionale non potrebbe desumersi da presunzioni meramente congetturali, ma richiederebbe la presenza di elementi oggettivi di rilevanza tale da non lasciare margini a perplessità; nel caso di specie la stazione appaltante avrebbe, invece, presunto il collegamento sostanziale in relazione alla pendenza, innanzi a questo Tribunale, di separati giudizi aventi analogo oggetto. Da qui anche il difetto di motivazione dedotto a carico dei provvedimenti impugnati. Il ricorrente, inoltre, afferma che nel caso di specie non sussisterebbero gli elementi di carattere formale riscontrati con riferimento alle offerte presentate nelle gare bandite nel mese di febbraio 2002, la cui presenza ha indotto l’amministrazione a desumere la loro provenienza da un unico centro di interessi.<br />
La difesa resistente segnala, invece, che le imprese in questione hanno partecipato alla gara in oggetto, eliminando gli elementi materiali dai quali, nelle occasioni precedenti, era stata desunta la presenza di forme di collegamento sostanziale. Ciò tuttavia non escluderebbe il persistere di forme di collegamento tra le ditte, stante l’unicità del centro di interessi già accertata con riguardo alle precedenti gare d’appalto; da qui la conseguente violazione del principio di segretezza delle offerte e del patto di integrità sottoscritto dai concorrenti, violazione che, ponendo a rischio il regolare esito della procedura, costituirebbe presupposto idoneo a giustificare l’esercizio del potere di esclusione dei concorrenti dalla gara e l’incameramento della cauzione provvisoria.<br />
2.1 Il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi in un caso analogo (cfr TAR, Lombardia, sez. III, 31 marzo 2003 n. 584), le cui argomentazioni sono state confermate in sede di appello (Cons. St., sez. V, 4 maggio 2004 n. 2727).<br />
Innanzitutto, va affrontato il problema relativo all’individuazione degli elementi probatori sulla base dei quali la stazione appaltante può affermare la violazione dei principi di segretezza e par condicio e può emettere il provvedimento di esclusione.<br />
Per quanto riguarda, in modo specifico, le ipotesi di collegamento sostanziale, il Collegio ribadisce che il collegamento tra imprese non comporta, di per sé, necessariamente la nascita di un autonomo centro di interessi, poiché in astratto le società collegate mantengono la propria personalità giuridica e la propria autonomia (cfr. Cass. 2 febbraio 1988 n. 957; 3 agosto 1991 n. 8532; 29 novembre 1993 n. 11801). E’ noto, altresì, che il collegamento è un fenomeno diffuso, realizzato al fine di utilizzare il potenziale economico di varie imprese. E’ altrettanto noto, però, che le situazioni di collegamento agevolano il prodursi di effetti distorsivi sulle gare pubbliche &#8211; anche se non arrivino ad integrare fattispecie di reato quale la turbata libertà degli incanti –, potendo determinare alterazioni della procedura ad evidenza pubblica sotto i profili della trasparenza e della correttezza.<br />
Le situazioni di collegamento tra imprese costituiscono quindi, significativi indizi circa l’esistenza di un medesimo centro di interessi. Le ipotesi di collegamento tipizzate dall’art.2359 c.c. risultano particolarmente significative ai fini che interessano in questa sede. Gli altri casi di collegamento sostanziale tra imprese non sono disciplinati espressamente dalla legge, ragione per cui la giurisprudenza ha individuato, caso per caso, gli elementi utili per poter concludere nel senso che le imprese siano riconducibili ad un medesimo centro di interessi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 febbraio 2000, n. 1056; sez. V, 2 luglio 2001, n. 3605; TAR L’Aquila 20 aprile 1998, n. 556; TAR Piemonte, sez. II, 22 gennaio 1998, n. 31 e 18 dicembre 1998, n. 600; TAR Napoli, sez. I, 30 maggio 2000, n. 1699; TAR Trentino Alto Adige, 1 marzo 2001, n. 164).<br />
Questo Collegio ritiene che tale modo di operare non abbia alternative e debba costituire una regola generale, poiché le fattispecie concrete riconducibili alla figura del collegamento sostanziale possono essere le più varie e, quindi, è inutile – oltre che inopportuno – tentare di individuare regole valide in ogni caso. L’unica regola da tenere presente è quella che impone di prendere in considerazione soltanto elementi oggettivi di riconoscibilità del collegamento sostanziale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 febbraio 2000, n. 1056; sez. V, 2 luglio 2001, n. 3605; TAR L’Aquila 20 aprile 1998, n. 556).<br />
Pertanto, l’esistenza di forme di collegamento tra le concorrenti ad una medesima gara non costituisce prova certa della violazione delle regole poste a tutela della correttezza della procedura. Perfino in presenza di un gruppo societario deve affermarsi l’indipendenza e l’autonomia sul piano giuridico di ciascuna società, poiché ogni impresa mantiene la sua soggettività e l’esistenza del gruppo non implica il formarsi di una soggettività distinta (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 1999, n. 16).<br />
Resta fermo, quindi, che al fine di emettere un giudizio occorre procedere ad un esame approfondito del caso concreto, verificando le singole situazioni e gli elementi emersi nel corso del procedimento.<br />
L’alterazione della par condicio dei concorrenti e la violazione dei principi di concorrenza e di segretezza dell’offerta possono ritenersi provate qualora ricorrano elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi, precisi e concordanti, che inducano a ritenere verosimile, secondo l’id quod plerumque accidit, che si sia verificato un inquinamento della gara e quindi una violazione del principio di segretezza dell’offerta. Ciò si può ragionevolmente ritenere se le offerte provengano da un medesimo centro decisionale o, comunque, provengano da due o più imprese collegate e sussistano elementi tali da far ritenere che si tratti di offerte previamente conosciute, anche se non concordate dalle partecipanti.<br />
In sostanza, la violazione dei principi indicati comporta il pericolo concreto di pregiudicare la correttezza della procedura e cioè il rischio che &#8211; all’esito della gara &#8211; non sia individuato il miglior contraente per la pubblica amministrazione. Si tratta di un rischio, appunto, e come tale va preso in considerazione sotto il profilo probatorio, perché il bene coinvolto – la correttezza della gara pubblica e la reale concorrenza tra le imprese – va tutelato ex ante, nel momento in cui è messo in pericolo, senza attendere che si verifichi una sua lesione concreta. E’, del resto, evidente che sarebbe molto difficile garantire una restituito in integrum nel caso in cui il bene indicato fosse stato leso, se si considera che l’annullamento e la rinnovazione della gara comporterebbero, comunque, effetti negativi sotto i profili dell’economicità e della speditezza dell’azione amministrativa.<br />
Per questi motivi deve ritenersi non indispensabile eseguire una prova di resistenza al fine di verificare l’incidenza concreta sulla gara della violazione dei principi di segretezza e di par condicio.</p>
<p>2.2 Precisato quanto sopra, si può passare ad esaminare il caso di specie.<br />
Il punto K) del bando prevede l’esclusione dalla gara per “.. violazione del principio della segretezza delle offerte (art.75 del R.D. 23/5/1924 n. 827)” per “le imprese concorrenti fra le quali esistono forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art.2359 c.c.”. Per le considerazioni sopra espresse, la legittimità di tale clausola potrebbe essere posta in dubbio ove sottintendesse l’automaticità dell’esclusione al ricorrere (tra l’altro) di qualunque forma di collegamento. Ma, nel caso di specie, l’esclusione è stata disposta a causa della violazione del principio di segretezza &#8211; del quale la stazione appaltante si è fatta carico di dare dimostrazione attraverso l’esame degli elementi indiziari emersi in sede di esame delle offerte &#8211; e non semplicemente a causa della mera esistenza di forme di controllo e collegamento di cui all’art.2359 c.c..<br />
Secondo quanto stabilito dal medesimo bando con riferimento alla “documentazione”, ogni concorrente ha presentato “a pena di esclusione”, a corredo dell’offerta, copia del “&#8230;Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI come da modello allegato al presente bando”. Con la sottoscrizione di tale documento, tra l’altro, l’impresa concorrente ed il Comune di Milano si sono impegnati a “.. conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza ..” oltre che a non assumere condotte corruttive. L’impresa partecipante alla gara, inoltre, sottoscrivendo il Patto si è impegnata a “.. segnalare al Comune di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara .., da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara ..” ed ha dichiarato “di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti” e che “.. non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara…”.<br />
Dal tenore degli atti indicati emerge chiaramente che l’Amministrazione comunale ha preso in considerazione ipotesi di esclusione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 10, comma 1 bis, l.n. 109/94, facendo riferimento a principi generali (lealtà, trasparenza, correttezza, dovere di non accordarsi con altri partecipanti alla gara per limitare la concorrenza) richiamati nel Patto di integrità. E, alla stregua dei criteri sopra enunciati, anche nel caso di specie non può disconoscersi il potere del Comune di disporre l’esclusione dalla gara in applicazione dei principi generali di segretezza delle offerte e di par condicio dei concorrenti (come sopra precisato).<br />
Ciò chiarito occorre verificare se dagli elementi di fatto presi in considerazione dalla Commissione e dagli accertamenti compiuti dall’Amministrazione possa trarsi il convincimento che, nel caso concreto, siano stati violati i principi indicati.<br />
Come emerge dal verbale in atti, la Commissione di gara ha ritenuto violato il principio di segretezza avendo riscontrato elementi idonei ad alterare la serietà e l’indipendenza delle offerte presentate dalle ditte La Porta Mario e LPM Strade s.r.l.. Gli elementi che hanno indotto la Commissione a pronunciare l’esclusione della società ricorrente dalla procedura di gara sono i seguenti:<br />
&#8211;	le medesime imprese sono state escluse per collegamento sostanziale dalle precedenti gare n.12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24/02 bandite dalla stessa stazione appaltante;<br />	<br />
&#8211;	nella gara in questione le imprese citate hanno eliminato gli elementi materiali comuni riscontrati nelle offerte presentate nelle gare precedenti;<br />	<br />
&#8211;	il perdurare di forme di collegamento sostanziale tra le imprese riconducibili ad un unico centro di interessi, in violazione di quanto previsto dal punto K) del bando integrale di gara e dal Patto di integrità allegato al bando.<br />	<br />
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che tali circostanze possano indurre a ritenere esistente un collegamento sostanziale tra le imprese escluse, tale da far presumere violati i principi di segretezza delle offerte e di par condicio dei concorrenti e, conseguentemente, di mettere in pericolo la correttezza della gara. In tal senso depongono gli elementi e le circostanze di fatto presi in considerazione dalla commissione di gara, che ha desunto il persistere di una situazione di collegamento sostanziale già accertata in occasione di precedenti procedure in ragione delle evenienze emerse in tali occasioni.<br />
Il ricorrente, al riguardo, non contesta tali elementi di fatto relativi alle formalità e agli adempimenti inerenti alla presentazione delle precedenti offerte, ma li ritiene irrilevanti, affermando che in occasione della gara oggetto di causa le imprese indicate hanno eliminato gli elementi formali comuni.<br />
Le argomentazioni non sembrano convincenti, in quanto la persistenza di forme di collegamento non può ritenersi esclusa dall’eliminazione delle identità materiali che avevano connotato la partecipazione delle imprese alle gare precedenti, tanto più che il ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova idoneo a sostenere il prospettato mutamento degli assetti che riconducano ad un unico centro decisionale.<br />
In difetto di nuove emergenze, l’esistenza di un situazione di collegamento sostanziale tra le imprese considerate si presentava, per la commissione di gara, come un dato di fatto risultante dai precedenti accertamenti e non superato dalla semplice rimozione degli elementi materiali comuni (circostanza che appare il risultato di una più accurata redazione delle offerte, dopo le contestazioni subite in occasione delle gare precedenti).<br />
Ciò, alla luce dell’esame complessivo delle circostanze emerse in sede di gara, induce il Collegio a ritenere ragionevole il sospetto sorto in capo alla stazione appaltante, circa la riferibilità delle offerte ad un centro decisionale comune e conforta le conclusioni raggiunte dalla commissione di gara che ha ritenuto necessario escludere le imprese al fine di evitare che fosse messa in pericolo la regolarità della gara.<br />
La connessa violazione dei principi di serietà, autonomia e segretezza delle offerte è da ritenersi condizione sufficiente per estromettere dalla gara i concorrenti collegati, anche se l’esclusione comporta un restringimento del numero dei partecipanti, poiché l’interesse alla regolarità della gara prevale sull’interesse ad avere un’ampia partecipazione alla stessa.</p>
<p>2.3 Con riferimento, poi, alla censura con la quale il ricorrente contesta, di conseguenza, la legittimità del provvedimento di incameramento della cauzione ed, in particolare, il fatto che la stazione appaltante avrebbe dovuto astenersi dal comminare nuovamente la predetta sanzione in ragione delle ordinanze cautelari emesse da questo Tribunale con riferimento ai contenziosi instaurati dalle due ditte relativi alle gare bandite dal Comune di Milano nel febbraio 2002, la doglianza soffre di un’evidente genericità e non sembra cogliere il senso dell’operazione posta in essere dalla stazione appaltante.<br />
L’incameramento della cauzione costituisce, infatti, atto applicativo delle previsioni contenute nel disciplinare di gara, e in specie del bando, nella parte in cui prescrive, a pena di esclusione, la sottoscrizione del Patto di integrità, richiamandolo e facendone proprio il contenuto, e del Patto di Integrità, nella parte in cui prevede sanzioni a carico delle imprese concorrenti.<br />
Più in particolare, il provvedimento di incameramento della cauzione ed il relativo potere esercitato dalla stazione appaltante trovano radice nello strumento offerto dal Patto di integrità, in base al quale l’Amministrazione avrebbe potuto applicare la sanzione dell’escussione della cauzione, in caso di violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto, tra cui quello di “non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti”.<br />
Ciò posto, deve osservarsi che il ricorrente non ha impugnato, unitamente all’atto applicativo, le prescrizioni della lex specialis, né ha articolato censure idonee a contestare la legittimità del bando di gara e dell’allegato Patto di integrità, che ne costituisce parte integrante.<br />
Tale omissione pregiudica la posizione del ricorrente, tenuto conto che la natura di espressa disposizione della lex specialis di gara, attribuibile al “Patto” de quo, consente di inquadrare la disposizione sanzionatoria nel contesto dei poteri esercitati dal Comune nel corso del procedimento di affidamento dei lavori, fase nella quale si esplica tipicamente la potestà autoritativa dell’amministrazione.<br />
La mancata contestazione della disciplina di gara, in esecuzione della quale è stato disposto l’incameramento della cauzione, non consente al Collegio di ribadire, con riguardo al caso di specie, le conclusioni già raggiunte in precedenti occasioni.</p>
<p>2.4 Ne discende, pertanto, l’infondatezza, in tutti i loro profili, delle censure esposte nel primo, secondo e quarto motivo di ricorso.</p>
<p>3. Allo stesso modo, giudicato corretto l’operato della stazione appaltante, vanno respinti il terzo e sesto motivo con i quali il ricorrente ha chiesto l’annullamento delle successive operazioni di gara per illegittimità derivata.</p>
<p>4. Sulla base delle stesse argomentazioni svolte al precedente punto 2. va, poi, respinta la doglianza contenuta nel quinto motivo.</p>
<p>5. In conclusione, il ricorso è infondato e deve quindi essere respinto.</p>
<p>6. Il rigetto del ricorso comporta di conseguenza la reiezione della richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente.</p>
<p>7. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, respinge il ricorso in epigrafe. <br />
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2004, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Italo Riggio  &#8211;  Presidente<br />
Domenico Giordano &#8211; Consigliere<br />
Daniele Dongiovanni – Referendario est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-29-9-2004-n-4202/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.4202</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.4196</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-29-9-2004-n-4196/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-29-9-2004-n-4196/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.4196</a></p>
<p>Pres. Spadavecchia, Est. GianiS.I.C. eT. Regionale della Lombardia e S.I.C. eT territoriale di Milano (Avv.ti V. Angiolini e E. Martinelli) c. Regione Lombardia (Avv.ti G. Ruggeri e M.L. Tamborino) sull&#8217;illegittimità della valorizzazione della durata della residenza nella Regione Lombardia per l&#8217;assegnazione di alloggi di E.R.P. 1. Edilizia residenziale pubblica &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-29-9-2004-n-4196/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.4196</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-29-9-2004-n-4196/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.4196</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Spadavecchia, Est.  Giani<br />S.I.C. eT. Regionale della Lombardia e S.I.C. eT territoriale di Milano (Avv.ti V. Angiolini e E. Martinelli) c. Regione Lombardia (Avv.ti G. Ruggeri e M.L. Tamborino)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della valorizzazione della durata della residenza nella Regione Lombardia per l&#8217;assegnazione di alloggi di E.R.P.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia residenziale pubblica &#8211; Deliberazione Giunta regionale A.S.L. – Regolamento &#8211; Valorizzazione requisito residenza nella Regione- Sviamento &#8211; Illegittimità</p>
<p>2. Edilizia residenziale pubblica – Soggetti portatori di interessi superindividuali – Sindacato inquilini – regolamento &#8211; Interesse all’impugnazione &#8211; Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E&#8217; illegittima la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia approvativa di regolamento il quale preveda che si tenga conto della durata della residenza nella Regione Lombardia ai fini dell’assegnazione degli alloggi di E.R.P.<br />
2. Sussiste per un soggetto superindividuale l’interesse differenziato e qualificato, tale da conferire la legittimazione ad agire in giudizio, qualora lo stesso abbia stabile organizzazione, collegamento territoriale coll’interesse perseguito nonché persegua la tutela di un fine istituzionale individuato nello Statuto</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2004/10/1713/d">commento</a> dell&#8217;Avv. sergio D&#8217;Arienzo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;illegittimità della valorizzazione della durata della residenza nella Regione Lombardia per l’assegnazione di alloggi di E.R.P.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/5294_5294.pdf">cliccaqui</a></p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.19508</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-29-9-2004-n-19508/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-29-9-2004-n-19508/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.19508</a></p>
<p>Pres. Orestano, Est. Ebner Min. Finanze (Avv. Stato) c. Corsica SrL (Avv. D. Podenzana Bonvino) sulla prova dell&#8217;avvenuta notificazione attraverso la produzione della ricevuta rilasciata dall&#8217;ufficiale giudiziario Processo civile – Notificazione – A mezzo posta – Perfezionamento – Consegna dell&#8217;atto all&#8217;ufficiale giudiziario – Prova certa – Rilevanza – Difetto –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-29-9-2004-n-19508/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.19508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-29-9-2004-n-19508/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.19508</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Orestano, Est. Ebner<br /> Min. Finanze (Avv. Stato) c. Corsica SrL (Avv. D. Podenzana Bonvino)</span></p>
<hr />
<p>sulla prova dell&#8217;avvenuta notificazione attraverso la produzione della ricevuta rilasciata dall&#8217;ufficiale giudiziario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo civile – Notificazione – A mezzo posta – Perfezionamento – Consegna dell&#8217;atto all&#8217;ufficiale giudiziario – Prova certa – Rilevanza – Difetto – Ricorso per Cassazione – Inammissibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, poiché a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002, il perfezionamento si ha per verificato al momento della consegna dell&#8217;atto all&#8217;ufficiale giudiziario, in presenza di contestazioni che investano specificamente la tempestività della notifica del ricorso (nella specie, per Cassazione), non integra la prova certa una indicazione temporale che, pur contenuta nel documento, sia priva di qualunque riferimento idoneo a individuarne l&#8217;autore e ad esplicitarne la finalità. In tal caso, la prova rigorosa della consegna tempestiva dell&#8217;atto da notificare deve essere offerta attraverso la produzione (nella specie, ex art. 372 cod. proc. civ., trattandosi di dimostrare l&#8217;ammissibilità del ricorso) della ricevuta, rilasciata dall&#8217;ufficiale giudiziario ai sensi dell&#8217;art. 109 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, dell&#8217;incarico affidatogli e del documento consegnatogli o dell&#8217;attestazione dello stesso pubblico ufficiale della data di ricezione dell&#8217;atto da notificare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/5420_5420.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-29-9-2004-n-19508/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.19508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.19509</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres.Cristarella Orestano; Est. Cultrera Consorzio Bonifica Tevere e Agro Romano (avv. G. Martino) &#8211; Gueli (avv. T. Arachi) – Greco (avv. V. Greco) – Fronzoni ed altri (avv. E. Conte) Corte di cassazione, sezione tributaria, 29 settembre 2004, n. 19509, ritiene ammissibile la C.T.U. ai fini di provare il beneficio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-29-9-2004-n-19509/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.19509</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Cristarella Orestano; Est. Cultrera<br />  Consorzio Bonifica Tevere e Agro Romano (avv. G. Martino) &#8211; Gueli (avv. T. Arachi) – Greco (avv. V. Greco) – Fronzoni ed altri (avv. E. Conte)</span></p>
<hr />
<p>Corte di cassazione, sezione tributaria, 29 settembre 2004, n. 19509, ritiene ammissibile la C.T.U. ai fini di provare il beneficio fondiario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Bonifica – Beneficio fondiario – Prova – Consulenza tecnica d’ufficio – Prova – Ammissibilità – Limiti</span></span></span></p>
<hr />
<p>La richiesta di ammissione della consulenza tecnica, per determinare il beneficio fondiario, va ritenuta ammissibile se non appaia finalizzata a sopperire ad omissione nell’acquisizione degli elementi di prova idonei a sostenere la domanda, bensì risulti strumentale ad appurare in concreto l’esistenza dei vantaggi, che necessariamente, data la loro natura, non potevano che essere enunciati in maniera generica, dato che non se ne poteva dimostrare la sussistenza attraverso prova testimoniale.In tali casi, va escluso che la consulenza assuma una funzione solo esplorativa, risultando strumento utile ad accertare in concreto se esistano le condizioni rappresentate in causa, non altrimenti verificabili.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Corte di cassazione, sezione tributaria, 29 settembre 2004, n. 19509, ritiene ammissibile la C.T.U. ai fini di provare il beneficio fondiario</span></span></span></p>
<hr />
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 29/9/2004 n.301</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-29-9-2004-n-301/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-29-9-2004-n-301/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 29/9/2004 n.301</a></p>
<p>Pres. ONIDA, Red. VACCARELLA sulla giurisdizione in materia di controversie disciplinari degli autoferrotranvieri Autoferrotranvieri – Controversie disciplinari – Giurisdizione. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 58, allegato A) del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro con</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ONIDA, Red. VACCARELLA</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione in materia di controversie disciplinari degli autoferrotranvieri</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autoferrotranvieri – Controversie disciplinari – Giurisdizione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 58, allegato A) del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione in materia di controversie disciplinari degli autoferrotranvieri</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: Valerio ONIDA Presidente; Carlo MEZZANOTTE Giudice;  Fernanda CONTRI Giudice; Guido NEPPI MODONA Giudice; Piero Alberto CAPOTOSTI Giudice; Annibale MARINI Giudice; Franco BILE Giudice; Giovanni Maria FLICK Giudice; Francesco AMIRANTE Giudice; Ugo DE SIERVO Giudice; Romano VACCARELLA Giudice; Alfonso QUARANTA Giudice</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 58, all. A), del regio decreto dell&#8217;8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), promosso con ordinanza del 19 dicembre 2002 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Pattarini Sergio e l&#8217;Auto Guidovie Italiane s.p.a., iscritta al n. 112 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2003.</p>
<p>Visti gli atti di costituzione di Pattarini Sergio e dell&#8217;Auto Guidovie Italiane s.p.a. nonché l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nell&#8217;udienza pubblica del 6 luglio 2004 il Giudice relatore Romano Vaccarella;<br />
uditi gli avvocati Valfredo Nicoletti per Pattarini Sergio, Giuseppe Catalano per l&#8217;Auto Guidovie Italiane s.p.a. e l&#8217;Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
Ritenuto in fatto che, nel corso di un giudizio civile promosso da Sergio Pattarini al fine di sentir dichiarare l&#8217;illegittimità della destituzione irrogatagli, quale sanzione disciplinare, dalla società A.G.I. (Auto Guidovie italiane s.p.a.), con i conseguenti effetti reintegratori e risarcitori, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 58 allegato A) del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), «in relazione alla successiva normativa richiamata in motivazione», nella parte in cui devolve al giudice amministrativo la cognizione delle controversie in materia di sanzioni disciplinari degli autoferrotranvieri;<br />
che, in punto di rilevanza, il giudice a quo, evidenziato il carattere pregiudiziale delle questioni di giurisdizione, ripetutamente affermato, del resto, dalla stessa Corte costituzionale, esplicita di ritenere fondata l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, opposta dalla parte convenuta, alla luce del dettato dell&#8217;art. 58, allegato A) del r.d. n. 148 del 1931;<br />
che, quanto alla non manifesta infondatezza del dubbio prospettato, rileva che, a suo giudizio, l&#8217;evoluzione del quadro normativo di riferimento avrebbe intaccato il carattere unitario ed omogeneo della disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, per come assestatasi negli ultimi anni, sì da rendere dubbia la tenuta costituzionale della norma censurata, in relazione all&#8217;art. 3 – sotto il duplice profilo dell&#8217;eguaglianza di trattamento edella ragionevolezza – e all&#8217;art. 24 della Costituzione, e non implausibile un ripensamento del giudizio negativo, già formulato dal giudice delle leggi, sulla questione ora riproposta al suo esame;<br />
che il rimettente richiama segnatamente la delegificazione dei rapporti dei dipendenti delle aziende esercenti il servizio di trasporto, operata dalla legge n. 270 del 1988 e la soppressione delle funzioni «amministrative relative alla nomina dei consigli di disciplina» sancita, con riferimento alle «gestioni governative», dall&#8217;art. 102 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59), e, in attuazione dello stesso – e con riguardo alle aziende di trasporto pubblico locale –, dalla legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112);<br />
che da tale disciplina emergerebbe il superamento della «specialità residuale» della normativa relativa agli autoferrotranvieri, in sintonia con la trasparente volontà legislativa di disancorare dalle rigidità proprie dei «criteri pubblicistici» la tutela dell&#8217;interesse collettivo al buon funzionamento del servizio di trasporto;<br />
che, peraltro, non a caso i rapporti di lavoro «nel più ampio settore ferroviario e anzi nel generale settore del pubblico impiego», con la sola eccezione di pochissime, elevate figure professionali di dipendenti statali, sono stati sottratti al giudice amministrativo e attribuiti a quello civile del lavoro;<br />
che, in tale contesto, la permanenza della giurisdizione del giudice amministrativo per le sole controversie disciplinari degli autoferrotranvieri – e in tale limitato ambito, «neppure unitaria per tutte le aziende del settore» – si presta ad essere letta, a giudizio del tribunale, come frutto di un silenzio  normativo dovuto alla convinzione della implicita  attrazione della materia nella giurisdizione del giudice ordinario, o come semplice svista, non tempestivamente rimediata dal legislatore ordinario, anche per i comprensibili «tempi di assestamento» dei nuovi sistemi di riparto della giurisdizione; <br />
che l&#8217;anomalia – della quale si chiede la correzione al giudice delle leggi con una pronuncia che attui «un razionale, unitario ed egualitario sistema di relazioni e regole applicabili, in materie ormai analoghe» – incide, secondo il rimettente, anche sulla garanzia del diritto di difesa di cui all&#8217;art. 24 della Costituzione, posto che rende inapplicabile alle controversie disciplinari degli autoferrotranvieri lo speciale processo previsto dalla legge n. 533 del 1973, improntato ad oralità, celerità, immediatezza nonché caratterizzato da un regime di favore sul piano probatorio e in punto di esecuzione delle decisioni;<br />
che, in definitiva, lo scostamento dai canoni di equità, ragionevolezza ed eguaglianza insito nella scelta legislativa di rendere giustiziabili davanti al giudice amministrativo questo solo tipo di controversie, legittima il sospetto di lesione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;<br />
che, costituendosi in giudizio, l&#8217;attore nel giudizio a quo, ricapitolati i fatti che avevano determinato il suo licenziamento nonché i momenti essenziali dello svolgimento del processo innanzi al Tribunale di Milano, rileva come nella disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranviari e del relativo sistema disciplinare fosse centrale l&#8217;istituto del consiglio di disciplina; <br />
che, in particolare – ricorda il deducente –, in base al sistema originariamente delineato negli artt. 54 e 58, allegato A del r.d. n. 148 del 1931, le sanzioni di minore gravità erano soggette ad impugnazione, esclusivamente interna, davanti «al consiglio di amministrazione dell&#8217;azienda o al direttore», a seconda che la loro decisione fosse di competenza, rispettivamente, del direttore o del capo servizio, laddove per le misure più gravi, fino alla destituzione, era previsto l&#8217;intervento costitutivo di un apposito organo della p.a., il consiglio di disciplina, le cui decisioni erano ricorribili innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale; <br />
che la Corte costituzionale, nel ritenere infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione, partì dall&#8217;affermazione, «oltremodo priva di consistenza», che, in base alla giurisprudenza costante della stessa Corte di cassazione, il ricorso innanzi al giudice amministrativo dovesse ritenersi consentito «avverso tutte indistintamente le sanzioni disciplinari inflitte al personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, quale che (fosse) l&#8217;organo che le (aveva) irrogate» (sentenza n. 240 del 1984); <br />
che nella sentenza n. 2719 del 1985 (emessa a conclusione del giudizio interrotto con la rimessione) la Corte di cassazione a sezioni unite constatò che, non già per un preesistente “diritto vivente”, ma a seguito della pronuncia del Giudice delle leggi, il sistema doveva ormai ritenersi  stabilizzato nel senso che, da un lato, tutte le sanzioni fossero impugnabili davanti al consiglio di disciplina, prima, e davanti al giudice amministrativo poi, e, dall&#8217;altro, al fine di non rompere l&#8217;unitarietà del sistema, che anche le sanzioni non contestate davanti al consiglio di disciplina, potessero essere sindacate dal giudice amministrativo;<br />
che, in tale contesto, l&#8217;effetto abrogativo dell&#8217;art. 102 del d.lgs. n. 112 del 1998 e della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2000 non può ritenersi limitato alla sola caducazione delle norme procedimentali relative alla nomina e alla composizione dei consigli di disciplina, ma deve ritenersi esteso a tutte le disposizioni del r.d. n. 148 del 1931 che postulino l&#8217;operatività di tali organi, in conformità, del resto, all&#8217;opinione espressa dal Consiglio di Stato in sede consultiva (sezione seconda, 19 aprile 2000);<br />
che tale conclusione è coerente con la centralità del consiglio di disciplina, ai fini del riparto di giurisdizione nella materia disciplinare, a suo tempo sottolineata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 208 del 1984 e posta dalla Corte di cassazione a fondamento dell&#8217;esclusione dalla giurisdizione del giudice amministrativo delle sanzioni disciplinari inflitte al personale dei servizi di linea extraurbani (privi del consiglio di disciplina in ragione del numero minimo di dipendenti);<br />
che avendo il consiglio di disciplina una composizione di tipo arbitrale, in quanto costituito da esponenti rappresentativi delle due parti in conflitto, esso si poneva a mezzo tra il sistema pubblico e il sistema privato di cui all&#8217;art. 7 della legge n. 300 del 1970, sicché la Corte costituzionale dovrebbe emettere, tenuto conto della complessiva evoluzione del quadro normativo di riferimento, una sentenza interpretativa di rigetto che, confermando la costituzionalità dell&#8217;art. 58, allegato A del r.d. n. 148 del 1931, dia tuttavia atto dell&#8217;impugnabilità dei provvedimenti disciplinari degli autoferrotranvieri non più davanti al consiglio di disciplina e al giudice amministrativo, ma davanti al collegio di conciliazione e arbitrato di cui all&#8217;art. 7 della legge 20 marzo 1970, n. 300, e al giudice ordinario; <br />
che la società convenuta nel giudizio a quo deduce la manifesta infondatezza della questione proposta, ricordando preliminarmente che la stessa, già più volte esaminata dal giudice delle leggi con riferimento ai medesimi parametri e per motivi non diversi da quelli enunciati nell&#8217;ordinanza di rimessione, è stata ritenuta, con le sentenze n. 208 del 1984 e n. 62 del 1996 e con le ordinanze n. 161 e n. 439 del 2002, infondata o manifestamente infondata; <br />
che queste ultime pronunce hanno tenuto conto dell&#8217;intero contesto normativo richiamato dal rimettente, e quindi anche di quelle «disposizioni nuove» (come l&#8217;art. 3, comma 126, della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2000), che a giudizio del rimettente avrebbero inciso sul sistema in modo tale da fare apparire irragionevole la scelta del legislatore di rendere giustiziabili innanzi al giudice amministrativo le controversie relative agli addebiti disciplinari degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione;<br />
che, in realtà, la norma regionale, dichiaratamente introdotta nel convincimento che il disposto dell&#8217;art. 102 del d.lgs. n. 112 del 1998 riguardasse la nomina dei consigli di disciplina in via generale, sarebbe, per un verso, inutile – stante la già avvenuta soppressione, con effetto su tutto il territorio nazionale, delle funzioni amministrative da essa prese in considerazione – e, sotto altro aspetto, illegittima, in quanto volta a interferire, sia pure attraverso una norma meramente riproduttiva di quella statale, nella disciplina della giurisdizione e del processo, materia sicuramente riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;<br />
che, poiché l&#8217;impianto del r.d. n. 148 del 1931 è rimasto sostanzialmente integro, non v&#8217;è motivo per negare la perdurante specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri e del relativo sistema disciplinare, la quale rende non manifestamente irragionevole né arbitraria l&#8217;opzione, insita nella normativa censurata, in favore della giurisdizione amministrativa; <br />
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio con la rappresentanza dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque infondata la questione sollevata, già scrutinata negativamente dalla Corte, con riferimento agli stessi parametri ora evocati, nelle ordinanze n. 161 e n. 439 del 2002 e nelle sentenze n. 190 del 2000, n. 162 del 1996 e n. 208 del 1984;<br />
che, in particolare, l&#8217;interveniente rileva come il giudice a quo, richiamato quale ulteriore indice ermeneutico l&#8217;art. 102, comma 1, lettera b), del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (e la conseguente normativa regionale lombarda), abbia incongruamente rappresentato di trovarsi in presenza di un “mero silenzio normativo”, senza avvedersi che in tal modo egli è venuto a prospettare non già un dubbio di legittimità costituzionale, ma una mera questione interpretativa, risolvibile dal giudice ordinario e sindacabile da parte delle sezioni unite della Cassazione, e senza considerare che in ogni caso la Corte costituzionale, fin dalla sentenza n. 208 del 1984, ha chiarito che nessuna incompatibilità con gli artt. 3 e 24 della Costituzione può essere radicata sulla sola specialità di una disciplina, come quella censurata;<br />
che nell&#8217;imminenza dell&#8217;udienza, entrambe le parti private hanno depositato memorie;<br />
che la società convenuta nel giudizio a quo osserva, in particolare, che la delegificazione operata dall&#8217;art. 1 della legge n. 270 del 1988 mirava a realizzare l&#8217;unificazione a livello nazionale della disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro degli autoferrotranviari (in modo da superare le notevoli disparità esistenti tra le aziende di trasporto) ed a stabilire una nuova gerarchia delle fonti, in cui la contrattazione nazionale non fosse più derogabile in sede aziendale: sicché la disciplina delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto fu rimessa alla contrattazione nazionale di categoria, alla quale soltanto venne riconosciuta la possibilità di derogare alle disposizioni contenute nel regolamento allegato al r.d. n. 148 del 1931, ferma l&#8217;inefficacia di tutti i regolamenti e i contratti aziendali e/o individuali al momento in vigore;<br />
che, in definitiva, la delegificazione disposta con la legge n. 270 del 1988 non avrebbe ridotto, ma consolidato la omogeneità normativa del trattamento degli autoferrotranvieri e nel contempo lo avrebbe ulteriormente diversificato da quello degli altri lavoratori con i quali si è soliti abbinarlo;<br />
che l&#8217;affermazione secondo la quale la specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranviari sarebbe ormai circoscritta alla materia disciplinare è smentita, a tacer d&#8217;altro, dal mantenimento in vita dell&#8217;intero impianto del r.d. n. 148 del 1931 (derogabile solo ad opera della contrattazione collettiva e di fatto derogata entro ambiti assai ristretti), sicché essa investe anche il patto di prova, lo ius variandi, il sistema di promozioni, l&#8217;esonero dal servizio e l&#8217;orario di lavoro;<br />
che, nella sua memoria, l&#8217;attore nel giudizio a quo ribadisce che, in un contesto ordinamentale già profondamente mutato, a seguito dell&#8217;attrazione dell&#8217;intero settore del pubblico impiego nonché del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato nell&#8217;ambito della giurisdizione del giudice ordinario, sono intervenute delle novità normative – quali il decreto legislativo n. 422 del 1997 che, relativamente al trasporto pubblico locale ha sostituito il regime delle concessioni con quello dei contratti di servizi; il d.lgs. n. 80 del 1998 che, riscrivendo e ampliando la sfera della giurisdizione del giudice amministrativo relativamente ai pubblici servizi, non menziona affatto le controversie originate dall&#8217;esercizio del potere disciplinare nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri; il d.lgs. n. 112 del 1998, che ha soppresso le funzioni amministrative statali in materia di nomina dei consigli di disciplina – con le quali il legislatore ha in pratica posto termine al sistema delineato nell&#8217;art. 58 del r.d. n. 148 del 1931, come ricostruito dal giudice delle leggi nella sentenza n. 240 del 1984: in particolare, venuto meno il Consiglio di disciplina, è venuta meno ogni possibilità di funzionamento di quel sistema, dovendosi per contro far luogo all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 7 della legge n. 300 del 1970, operativo per l&#8217;intero settore del rapporto di lavoro subordinato;<br />
che, in un contesto in cui il datore di lavoro è un mero contraente e non più un concessionario di pubblico servizio (in quanto tale sostituto della pubblica amministrazione, rispetto ai terzi) e in cui, conseguentemente, non è possibile continuare a sostenere la natura di atti amministrativi dei relativi provvedimenti, non può immaginarsi la perdurante vigenza di una giurisdizione ormai priva del suo principale presupposto;<br />
che sarebbero pertanto maturi i tempi per un intervento chiarificatore della Corte che, pur nel rigetto dell&#8217;eccezione di incostituzionalità, affermi la giurisdizione del giudice del lavoro per tutti i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti degli autoferrotranvieri.<br />
Considerato in diritto che il Tribunale di Milano dubita, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell&#8217;art. 58, allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), «in relazione alla successiva normativa richiamata in motivazione», nella parte in cui riserva al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative agli addebiti disciplinari degli autoferrotranvieri;<br />
che il giudice rimettente auspica che questa Corte riveda, in considerazione dell&#8217;evoluzione del quadro normativo di riferimento che avrebbe intaccato il carattere unitario ed omogeneo della disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, il giudizio, già più volte formulato, sulla infondatezza della questione sollevata;<br />
che in proposito occorre osservare che, proprio in presenza del medesimo quadro normativo sul quale fa leva il rimettente, questa Corte ha rilevato che la permanente «specialità, sia pure residuale» del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri fa sì che «la scelta discrezionale del legislatore di non intervenire (modificandola) sulla speciale regolamentazione delle sanzioni disciplinari dei dipendenti delle aziende (in mano pubblica o privata) di trasporto non è censurabile sul piano costituzionale, non essendo manifestamente irragionevole o palesemente arbitraria, né potendo configurarsi un obbligo, per lo stesso legislatore, di procedere ad una contemporanea revisione dell&#8217;intero riparto della giurisdizione, anche per i settori particolari caratterizzati da specialità di rapporti, di esigenze e di disciplina», e ciò anche perché, come ripetutamente statuito da questa Corte, «non si può affermare, in linea di principio, che dinanzi al giudice amministrativo sia offerta una tutela meno vantaggiosa o appagante di quella che si avrebbe davanti al giudice ordinario» (ordinanza n. 439 del 2002, che richiama, tra le altre, l&#8217;ordinanza n. 161 del 2002);<br />
che questa Corte non può che ribadire la pronuncia di manifesta infondatezza della questione, non potendo certo costituire ragione di ripensamento la circostanza che il rimettente, dopo aver premesso di condividere «la valutazione in ordine all&#8217;attuale permanenza della giurisdizione amministrativa in base alle previsioni dell&#8217;art. 58, anche a fronte delle modificazioni legislative intervenute in materia», successivamente (e contraddittoriamente) osservi – «letto anche, a fini valutativi il parere espresso in sede consultiva dal Consiglio di Stato» – che «la mancata espressa devoluzione delle controversie disciplinari degli autoferrotranvieri al giudice ordinario del lavoro non deve essere letta come specifica scelta del legislatore di mantenere la giurisdizione amministrativa, bensì come mero silenzio normativo»;<br />
che tale perplessa ed oscura argomentazione non vale a rendere condivisibile l&#8217;affermazione secondo la quale «il silenzio e/o l&#8217;omissione del legislatore ordinario sarebbe emendabile e rimediabile dal giudice costituzionale … anche con pronuncia di tipo additivo», potendo essa, al più, deporre per l&#8217;assenza di consistenza costituzionale di una questione sostanzialmente prospettata come meramente interpretativa (circa l&#8217;abrogazione implicita della norma censurata). per questi motivi</p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 58, allegato A) del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l&#8217;ordinanza in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2004.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-29-9-2004-n-301/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 29/9/2004 n.301</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.9928</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-9-2004-n-9928/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-9-2004-n-9928/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.9928</a></p>
<p>Pres. Calabrò, Est. Gaviano U.Bossi (Avv.ti M Bertolissi, S.De Nardi e L.Manzi) c. Ufficio Elettorale per il Parlamento Europeo (Avv. Stato), Salvini (n.c) elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo: in caso di elezione in più circoscrizioni il dies a quo per l&#8217;esercizio del diritto di opzione decorre dal perfezionamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-9-2004-n-9928/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.9928</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-9-2004-n-9928/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.9928</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calabrò, Est. Gaviano<br /> U.Bossi (Avv.ti M Bertolissi, S.De Nardi e L.Manzi) c. Ufficio Elettorale per il Parlamento Europeo (Avv. Stato), Salvini (n.c)</span></p>
<hr />
<p>elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo: in caso di elezione in più circoscrizioni il dies a quo per l&#8217;esercizio del diritto di opzione decorre dal perfezionamento dell&#8217;ultima proclamazione degli eletti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Parlamento europeo &#8211; Elezione di un rappresentante in più circoscrizioni – Assegnazione mediante sorteggio – Impugnazione – Motivi – Mancata ricezione dell’attestato di proclamazione – Infondatezza – Decorrenza del termine di esercizio del diritto di opzione – È quello del perfezionamento dell’ultima proclamazione degli eletti</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di elezioni al Parlamento Europeo, è infondato il ricorso avverso il provvedimento dell’Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento Europeo che individua mediante sorteggio la circoscrizione da assegnare all’eletto (candidato e proclamato in due circoscrizioni), sull’erroneo presupposto che ai fini della decorrenza del termine, per l’esercizio del diritto di opzione per la scelta della circoscrizione, occorrerebbe la personale ricezione dell’attestato di ciascuna proclamazione, avendosi a che fare con atti recettizi. Infatti, dagli artt. 41, co. 1, e 22, ult. co., L. 18 del 1979, si evince l’intento del legislatore di far decorrere il termine stabilito per l’esercizio del diritto di opzione dal perfezionamento dell’ “ultima proclamazione” e non già dal momento della notizia che l’interessato ne abbia acquisito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">rinnovo del Parlamento Europeo: in caso di elezione in più circoscrizioni il dies a quo per l’esercizio del diritto di opzione decorre dall’ultima proclamazione degli eletti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br /> Sezione I </b></p>
<p>Sent. N. 9928/2004</p>
<p>composto dai  Signori:<br />
Corrado Calabrò, Presidente; Nicola Piovano,                              Consigliere relatore; Mario Alberto Di Nezza,                           Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 86012004 Reg. Gen., proposto da<br />
<b>BOSSI on. Umberto</b>,  rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Bertolissi del Foro di Padova, Sandro De Nardi del Foro di Treviso e Luigi Manzi del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via F. Confalonieri, n. 5</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Ufficio Elettorale Nazionale per il Parlamento europeo</b> (presso la Corte Suprema di Cassazione) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato</p>
<p>e nei confronti<br />
di <b>Salvini on. Matteo</b>, n.c.</p>
<p>per l’annullamento<br />
di tutte le operazioni (ivi espressamente compreso il sorteggio della Circoscrizione elettorale da assegnare all’on. Umberto Bossi e la conseguente individuazione dell’eletto in sostituzione) nonchè di tutti gli atti compiuti dall’Ufficio Elettorale Nazionale per il Parlamento europeo in data 15 luglio 2004 (ivi compresa la proclamazione degli eletti, e la relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2004); del provvedimento adottato dallo stesso Ufficio Elettorale Nazionale  in data 19 luglio 2004 con il quale è stata dichiarata irricevibile l’opzione presentata dall’on. Umberto Bossi<br />
                        e per la conseguente proclamazione degli elettirisultante dall’annullamento di cui sopra e dall’esercizio dell’opzione formulata dall’on. Umberto Bossi in data 16 luglio 2004.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />VISTA la memoria presentata dalla medesima a sostegno delle sue  difese;<br />
VISTI gli atti tutti di causa;<br />
UDITI alla pubblica udienza del 992004 il relatore ed altresì gli avv.ti Manzi, Bertolissi e De Nardi, nonchè l’avv.to dello Stato Fedeli;<br />
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso in epigrafe, presentato il 12 agosto 2004, e indi ritualmente notificato e depositato, l’on. Umberto Bossi premetteva: di essersi candidato alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia tenutesi il 1213 giugno del 2004, venendo il successivo 6 luglio proclamato eletto sia nella I circoscrizione (Italia nord occidentale) che nella II (Italia nord orientale); di non avere personalmente ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in ordine a tali proclamazioni; che il seguente 15 luglio l’Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo presso la Suprema Corte di Cassazione, dopo avere constatato che esso esponente non aveva fatto pervenire entro le ore ventiquattro del 14 luglio 2004 alcuna dichiarazione di opzione, aveva provveduto ad individuare mediante sorteggio la circoscrizione da assegnargli, identificata così nella II (Italia nord est), ed individuato l’eletto in surrogazione nella persona dell’on. Matteo Salvini; che a fronte di tanto esso esponente si era attivato, il successivo 16 luglio, per esercitare il diritto di opzione accordatogli dalla legge, scegliendo, invece, la I circoscrizione; che, tuttavia, con provvedimento del giorno 19 tale opzione era stata dichiarata irricevibile dal medesimo Ufficio elettorale, “stante la non modificabilità … dell’atto già adottato da questo ufficio in data 15 luglio 2004, impugnabile davanti al giudice amministrativo”, e sull’ulteriore rilievo che le proclamazioni avvenute il 6 luglio 2004 erano state rese “con modalità che ne determinano la conoscibilità legale da parte degli interessati”.<br />
L’interessato, premesso tutto ciò, insorgeva avverso i riferiti atti ed operazioni che lo concernevano, compiuti dall’Ufficio elettorale nazionale nei termini meglio specificati in epigrafe.<br />
A fondamento del gravame veniva dedotto un articolato mezzo d’impugnativa così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 41 della legge n. 181979; difetto dei presupposti legali; violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. anche in rapporto al tertium comparationis evocato in ricorso; violazione del principio del buon andamento e della imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 Cost.. Con questo motivo si sosteneva, in sintesi, la tesi di fondo secondo la quale ai fini della decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di opzione da parte del candidato eletto in più circoscrizioni occorrerebbe la personale ricezione da parte sua dell’attestato di ciascuna proclamazione, avendosi a che fare con atti recettizi.<br />
In via subordinata, per l’eventualità che non fosse reputata condivisibile l’interpretazione normativa proposta in ricorso, la parte ricorrente prospettava un’eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 41 della legge n. 181979 in relazione agli artt. 3, 51 e 97 della Carta.<br />
Resisteva all’impugnativa l’Avvocatura Generale dello Stato per l’Amministrazione intimata, deducendo l’infondatezza delle doglianze avversarie e concludendo per il rigetto del gravame.<br />
Alla pubblica udienza del 9 settembre 2004, esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
1. &#8211; Osserva il Tribunale che il tema sul quale verte la controversia forma oggetto di una precisa disposizione normativa, l’art. 41, comma 1°, della legge n. 18 del 1979, ubicato in apertura del titolo VII della fonte (“Surrogazione e contenzioso”), il quale per quanto qui interessa recita: “Il candidato che risulta eletto in più circoscrizioni deve dichiarare all’Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall’ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie. Mancando l’opzione, l’Ufficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio. …”.  <br />
Questa previsione, che concentra in se stessa la regolamentazione dell’istituto intorno al quale è causa, esprime in modo univoco l’intento del legislatore di far decorrere il termine stabilito per l’esercizio del diritto di opzione, appunto, dal perfezionamento della “ultima proclamazione” in se stessa considerata (secondo un’impostazione che si ritrova nell’art. 6, comma 2, della legge, in tema di incompatibilità), e non già dal momento della notizia che l’interessato ne abbia acquisito. E la relativa intenzione legislativa si rivela con evidenza ancora maggiore se si considera che nel contesto della stessa fonte normativa, al titolo V (“Scrutinio”), esiste una distinta previsione (art. 22, ultimo comma) che onera gli uffici elettorali circoscrizionali che abbiano proclamato eletti i candidati aventi titolo dell’invio di un attestato a tutti i soggetti proclamati. Appare chiaro, infatti, che se il legislatore avesse voluto realmente ancorare il dies a quo di cui sopra alla ricezione del detto attestato, piuttosto che alla pura e semplice formalità della proclamazione degli eletti, è al primo evento, e non al secondo, che l’art. 41 avrebbe fatto riferimento.<br />
Ebbene, le determinazioni dell’Ufficio elettorale nazionale oggetto d’impugnazione riposano proprio sul fondamento del lineare disposto di quest’ultima norma, in piena aderenza alla quale è stato detto che il dies a quo ai fini dell’esercizio dell’opzione “è segnato dal giorno dell’ultima proclamazione, resa con modalità che ne determinano la conoscibilità legale da parte degli interessati”.<br />
Per tentare di confutare questa impostazione, la parte ricorrente oppone che la disciplina delle elezioni a deputato e a senatore prevede, analogamente, non solo l’onere di chi sia risultato eletto in più circoscrizioni di dichiarare, entro otto giorni dalla data dell’ultima proclamazione, quale circoscrizione prescelga (con la soluzione del sorteggio per il caso in cui tale opzione manchi), ma anche il dovere degli uffici di inviare un attestato della proclamazione agli eletti: e assume, ciò posto, che la prassi interpretativa formatasi in materia sarebbe nel senso che solo il perfezionarsi della comunicazione personale indicata autorizzerebbe l’avvio della decorrenza del termine per l’esercizio dell’opzione.<br />
Della prassi così solo genericamente richiamata, però, non sono stati forniti elementi di prova. Segnatamente, è rimasta indimostrata l’asserzione per cui la prassi invocata farebbe decorrere il dies a quo per l’effettuazione dell’opzione non dalla proclamazione, ma solo dalla ricezione personale della relativa attestazione.<br />
Sempre riferendosi alla tesi di parte ricorrente, inoltre, ciò che rimane privo di dimostrazione è, più ampiamente, la possibilità stessa di instaurare una correlazione (in chiave di “combinato disposto”) tra l’art. 41, comma 1°, e l’art. 22 ult. comma della legge. Tale correlazione avrebbe, infatti, l’effetto di travolgere la chiara manifestazione di volontà legislativa espressa attraverso la prima di tali norme, la quale è, per contro, proprio quella destinata a disciplinare il thema decidendum, e, oltre a non richiamare l’art. 22 ult. comma (che ha il fine del tutto diverso di permettere all’eletto –ad ogni eletto- di documentare il proprio status), presenta un contenuto incompatibile con un ipotetico intento tacito di collegarsi ad esso.Per quanto detto, dunque, la decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di opzione spettante all’interessato è stata correttamente ancorata alle proclamazioni del 6 luglio 2004, il che ha imposto di prendere atto che il relativo spatium temporis si era oggettivamente consumato senza che il diritto venisse esercitato.<br />
Se si pone mente, poi, alle superiori esigenze di rapidità e certezza oggettiva cui è univocamente ispirata la disciplina del procedimento elettorale, esigenze che attengono alla tempestiva regolare costituzione e all’avvio, in completezza di composizione, del funzionamento del Parlamento europeo, si comprende l’impossibilità di ammettere l’incidenza sul corso del termine  delle eventuali indicazioni erronee fornite, al riguardo, dal personale amministrativo. Di qui l’inaccoglibilità della richiesta subordinata di rimessione in termini che è stata formulata in ricorso traendo spunto dall’errore in cui era caduto, nella specie, un funzionario di cancelleria, annotando sul testo consegnato al sig. Citterio quale data di decorrenza termini quella del 9 luglio 2004 (e ciò anche senza considerare che il ricorso sembra escludere che l’interessato abbia personalmente ricevuto la detta comunicazione).</p>
<p>2. &#8211; Evidenziata l’infondatezza delle doglianze di legittimità sopra esposte, resta da dire dei dubbi di incostituzionalità che sono stati prospettati (per l’eventualità che l’interpretazione legislativa proposta in ricorso non fosse reputata condivisibile) a carico degli artt. 22 e 41 della legge n. 181979, in relazione agli artt. 3, 51 e 97 della Carta.<br />2a. &#8211; Nell’atto introduttivo sono state svolte delle elaborate argomentazioni a sostegno, in particolare, del dedotto contrasto con l’art. 3 della Costituzione dell’art. 41 legge cit., nella parte in cui fa avviare dalla pura e semplice proclamazione degli eletti il decorso del breve termine perentorio da esso fissato per l’esercizio dell’opzione (ricondotta al diritto all’elettorato passivo di cui all’art. 51 Cost.). <br />
La parte ricorrente ha lamentato l’irragionevolezza ed irrazionalità di una scelta siffatta, sottolineando la casualità della circostanza che il soggetto candidato in più circoscrizioni possa essere edotto della data in cui i singoli uffici elettorali circoscrizionali abbiano deciso di procedere alle proclamazioni di rispettiva competenza. Poiché, viene detto, la conoscenza del dies a quo per l’esercizio del diritto in questione finisce, in questo modo, per essere rimessa al caso, dipendendo in pratica dal fatto che la singola circoscrizione curi o meno (e con maggiore o minore sollecitudine) l’effettuazione delle notifiche delle attestazioni delle intervenute proclamazioni, l’interessato potrebbe venire a trovarsi in una condizione tale da non poter disporre nella sua interezza del termine previsto, o addirittura da vedersi privato tout court della propria facoltà.<br />
Né, si soggiunge, un assetto del genere potrebbe trovare giustificazione negli interessi pubblici evocati dall’Ufficio elettorale nazionale, in quanto solo garantendo una rapida ma effettiva tutela del diritto di opzione si  assicurerebbe all’organo elettivo la regolare composizione ad esso assegnata dalla legge.<br />
Da tutto ciò la conclusione che l’art. 41 cit. configurerebbe una tipica ipotesi di termine stabilito a prescindere dall’effettiva conoscibilità del dies a quo di decorrenza, secondo uno schema che la Corte Costituzionale avrebbe già dichiarato in altre fattispecie costituzionalmente illegittimo; esso, inoltre, infrangerebbe i parametri del buon andamento, dell’imparzialità amministrativa e della parità di trattamento.<br />
2b. &#8211; Ad avviso del Tribunale la scelta legislativa in esame si sottrae a queste censure, che appaiono manifestamente infondate.<br />
Quella criticata dalla parte ricorrente è, in realtà, una soluzione dettata dalla primaria esigenza, prevalente sugli interessi individuali, di fissare in modo semplice, uniforme e sicuro un termine &#8211;  quello assegnato per l’esercizio del diritto di opzione &#8211; dal quale dipende la regolare, tempestiva costituzione del Parlamento europeo nella pienezza della sua composizione.<br />
Il legislatore nazionale ha sentito invero il bisogno di circondare di certezza la sollecita costituzione dell’organo elettivo comunitario, sottraendola alle alee di una molteplicità di comunicazioni individuali che nella loro esecuzione sarebbero potute andare incontro a degli ostacoli di fatto (emblematica in proposito è la dolorosa vicenda occorsa all’interessato), o dare adito ad incertezze giuridiche e a controversie più o meno lunghe (ma comunque pregiudizievoli), o infine prestarsi a stratagemmi o addirittura a possibili strumentalizzazioni.<br />
Per scongiurare in partenza simili rischi è stato appunto previsto che il termine per l’esercizio dell’opzione decorra dalla proclamazione in quanto tale, onde ancorare la costituzione dell’organo rappresentativo ad un presupposto a maturazione immediata individuabile con assoluta univocità e certezza.<br />
Né può ritenersi che la soluzione in tal modo prescelta dal legislatore –che non si palesa manifestamente arbitraria o irrazionale- si traduca in una lesione dei diritti individuali dell’eletto.<br />
	Il principale difetto della pur pregevole impostazione di parte ricorrente è quello di non tenere in alcun conto il contesto di pubblicità (che potremmo definire di “oralità”) nel quale il procedimento elettorale si trova tipicamente immerso, e che ne accompagna gli svolgimenti.<br />	<br />
Come ha puntualmente rammentato la difesa erariale, infatti, la proclamazione avviene oralmente ed è assistita da precise forme di pubblicità. Presso gli uffici elettorali circoscrizionali ogni lista può avere dei propri rappresentanti (art. 12, comma 11, legge cit.), i quali sono ammessi ad assistere di persona alla proclamazione. Il verbale di questa, inoltre, deve essere redatto in quattro esemplari, e indi inviato al Parlamento europeo e all’Ufficio elettorale nazionale, depositato presso la cancelleria della Corte d’appello, ed infine trasmesso alla Prefettura della provincia nel cui territorio ha sede l’ufficio elettorale circoscrizionale (art. 23 legge cit.).<br /> Per non dire, poi, della massiccia e capillare pubblicità di fatto di cui le operazioni elettorali, per fatto notorio, formano oggetto, godendo della più ampia risonanza al livello dei mass media (dai più tradizionali ai più innovativi e veloci).<br />
Ne consegue che la conoscenza sollecita (se non addirittura immediata) della proclamazione (a prescindere dalla sua formale comunicazione individuale, pur prevista dalla legge, ma ad altri fini) è un dato non solo ampiamente possibile, ma, anzi, del tutto agevole, verosimile e diffusamente acquisito nella realtà di fatto. E se questo vale già per il comune cittadino, tanto più può essere affermato per gli esponenti politici, le cui associazioni seguono notoriamente con concomitante attenzione, mediante la propria organizzazione, tutte le vicende del procedimento elettorale e a maggior ragione quelle, decisive, in cui lo stesso culmina.<br />
Dunque, se in ricorso si è sottolineato che gli uffici elettorali sono in condizione di sapere se vi siano candidati presentatisi in più di un collegio, e quali essi siano, non può sfuggire, per converso,  il fatto che, ancor prima che degli uffici, tale condizione di conoscenza è propria del diretto interessato: e va soprattutto considerato il punto centrale che il medesimo candidato, proprio in forza del chiaro disposto dell’art. 41 della legge più volte citata (che correla espressamente il termine per l’opzione alla data dell’ultima proclamazione), si vede imposto uno specifico onere di diligente acquisizione di tempestive informazioni. Né questo onere potrebbe essere avvertito, infine, come particolarmente gravoso, dal momento che la condotta da esso richiesta si sostanzia in un quid che in base all’ id quod plerumque accidit avverrebbe comunque anche spontaneamente, in dipendenza degli interessi di cui il candidato e la sua associazione politica sono portatori.<br />
Per le ragioni esposte, le questioni di legittimità costituzionale delineate in ricorso si palesano, in definitiva, manifestamente infondate.</p>
<p>3. &#8211; Ciò stante, le considerazioni svolte denotano l’infondatezza del ricorso, che in conclusione deve essere respinto. <br />
Si ravvisano, tuttavia, giuste ragioni per compensare le spese processuali tra le parti.</p>
<p align=center><b>P Q M</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I, respinge il ricorso in epigrafe.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>La presente decisione sarà eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, Camera di consiglio del 992004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-9-2004-n-9928/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.9928</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.4193</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-29-9-2004-n-4193/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-29-9-2004-n-4193/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.4193</a></p>
<p>Pres. Barbieri; Est. Luca Monteferrante Associazione Chimica Farmaceutica Lombarda tra i titolari di Farmacia e altri (Avv.ti F. Cavallaio e C. Duchi) c. A.S.L. Provincia di Milano 1 (Avv. M. Bottini), Comune di Corsico, S.p.A. Farmacie Comunali Corsichesi (Avv. I. Pastorello), Ordine dei farmacisti di Milano e di Lodi sull&#8217;illegittimità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-29-9-2004-n-4193/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.4193</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-29-9-2004-n-4193/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.4193</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barbieri; Est. Luca Monteferrante<br /> Associazione Chimica Farmaceutica Lombarda tra i titolari di Farmacia e altri (Avv.ti F. Cavallaio e C. Duchi) c. A.S.L. Provincia di Milano 1 (Avv. M. Bottini), Comune di Corsico, S.p.A. Farmacie Comunali Corsichesi (Avv. I. Pastorello), Ordine dei farmacisti di Milano e di Lodi</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità di una deliberazione di un&#8217;A.S.L. che preveda la facoltà per le farmacie comunali di sostituirsi a richiesta nel turno, con conseguente possibilità per una farmacia comunale di svolgere il servizio in modo continuativo 24 ore su 24 per 365 giorni l&#8217;anno) con nota dell&#8217;Avv. Sergio D&#8217;Arienzo &#8220;Farmacie obbligatoriamente chiuse per turno (diurno</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Farmacie comunali  &#8211; Deliberazione Direttore generale A.S.L. &#8211; Omissione indicazione giorni chiusura settimanale &#8211; Libera sostituzione nel turno diurno- Servizio continuativo 24 ore su 24 &#8211; Violazione artt 3, 4 e 5, comma 5 L.R. Lombardia n. 21/2000 &#8211; Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>E&#8217; illegittima la deliberazione di un’A.S.L. la quale, in violazione della L.R. Lombardia n. 21 del 3 aprile 2000, preveda che le farmacie comunali possano sostituirsi liberamente tra loro nel turno e non indichi il turno obbligatorio di chiusura infrasettimanale, con conseguente possibilità che una farmacia svolga il servizio continuativo 24 ore su 24 per 365 giorni l&#8217;anno.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota dell&#8217;Avv. Sergio D’Arienzo, <a href="/ga/id/2004/10/1695/d">&#8220;Farmacie obbligatoriamente chiuse per turno (diurno)&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sull&#8217;illegittimità di una deliberazione di un’A.S.L. che preveda la facoltà per le farmacie comunali di sostituirsi a richiesta nel turno, con conseguente possibilità per una farmacia comunale di svolgere il servizio in modo continuativo 24 ore su 24 per 365 giorni l&#8217;anno</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/5225_5225.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-29-9-2004-n-4193/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.4193</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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