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	<title>29/8/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29/8/2014 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2014 n.457</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-29-8-2014-n-457/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-29-8-2014-n-457/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2014 n.457</a></p>
<p>Pres. Est. Zuballi OMISSIS (Avv.ti A. Gemma, A. Biagini, R. Fusco, A. Clarizia) c/ U.T.G. – Prefettura di Udine, Ministero dell’Interno (Avv. Stato) 1. Giurisdizione e competenza – Informativa prefettizia – Atti applicativi – Impugnazione contestuale – Competenza territoriale – Circoscrizione della Prefettura che ha adottato l’interdittiva – Ragioni 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-29-8-2014-n-457/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2014 n.457</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-29-8-2014-n-457/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2014 n.457</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. Zuballi<br /> OMISSIS (Avv.ti A. Gemma, A. Biagini, R. Fusco, A. Clarizia) c/ U.T.G. – Prefettura di Udine, Ministero dell’Interno (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Informativa prefettizia – Atti applicativi – Impugnazione contestuale – Competenza territoriale – Circoscrizione della Prefettura che ha adottato l’interdittiva – Ragioni </p>
<p>2. Ordine pubblico – Interdittiva antimafia – Motivazione – Contiguità dell’impresa con organizzazioni malavitose – Quadro indiziario – Valutazione complessiva – Qualificata probabilità – Necessità  </p>
<p>3. Ordine pubblico – Informativa prefettizia – Processo penale – Assoluzione – Archiviazione – Infiltrazione mafiosa – Pericolo – Esclusione – Non sussiste – Quadro indiziario – Accertamenti penali – Contrasto – Inammissibilità </p>
<p>4. Ordine pubblico – Informativa prefettizia – Presupposti – Soggetti appartenenti alla criminalità organizzata –  Legame parentale – Condizionamento dell’impresa – Automatismo – Non sussiste – Conseguenze </p>
<p>5. Ordine pubblico – Interdittiva antimafia – Motivazione – Relazioni con subappaltatori sottoposti a indagine – Irrilevanza – Ragioni </p>
<p>6. Ordine pubblico – Interdittiva antimafia – Giudice amministrativo – Sindacato – Eccesso di potere – Manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti – Quadro indiziario – Qualificata probabilità – Valutazione – Discrezionalità del Prefetto</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso di contestuale impugnazione di un’informativa prefettizia interdittiva – che per l’art. 91 del d.lgs. n. 159 del 2011 ha effetti inscindibili sull’intero territorio nazionale ed è immediatamente impugnabile – e dei conseguenti atti applicativi adottati dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 14 del codice del processo amministrativo il giudice territorialmente competente è il TAR nella cui circoscrizione si trova la Prefettura che ha adottato l’informativa, poiché rileva l’interesse del ricorrente all’annullamento dell’informativa e dunque prevale il criterio della competenza territoriale per il giudizio principale, rispetto a quello della competenza funzionale previsto dall’art. 119 del medesimo Codice per il giudizio accessorio riguardante l’impugnazione degli atti della gara d’appalto. </p>
<p>2. La misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo sull’esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazioni malavitose, e quindi sul condizionamento in atto dell’attività di impresa. Ai fini dell’esercizio del potere interdittivo è necessaria e sufficiente la concomitanza di un quadro di oggettiva rilevanza, dal quale desumere elementi che, secondo un giudizio probabilistico, o anche secondo comune esperienza, possano far presumere non un’attuale ingerenza delle organizzazioni mafiose negli affari, ma un’effettiva possibilità che tale ingerenza sussista o possa sussistere.  Poiché le informative devono fondarsi su elementi di fatto aventi carattere sintomatico e indiziario, denotanti, in senso oggettivo, il pericolo di collegamenti tra la società o l’impresa e la criminalità organizzata, non è sufficiente desumere tale pericolo dalla verifica di uno solo dei vari elementi raccolti, dovendosi procedere alla valutazione sulla base del quadro indiziario complessivo.</p>
<p>3. Quanto ai rapporti con le risultanze del processo penale, ai fini dell’adozione di un’informativa prefettizia, se l’assoluzione o l’archiviazione non valgono di per sé a escludere la sussistenza di ogni pericolo di tentativo di infiltrazione mafiosa, qualora quest’ultima venga ipotizzata per la sussistenza di ulteriori e qualificati elementi sintomatici, tuttavia le informative prefettizie non possono porsi in contrasto con i fatti accertati in sede penale, nel senso che esse non possono porre alla base del quadro indiziario fatti la cui sussistenza è stata esclusa in sede di giudizio penale. </p>
<p>4. In relazione alla questione concernente la rilevanza del rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata, il mero rapporto di parentela, in assenza di ulteriori elementi, non è di per sé idoneo a dare conto del tentativo di infiltrazione in quanto non può ritenersi un vero e proprio automatismo tra un legame familiare, sia pure tra stretti congiunti, e il condizionamento dell’impresa. Si deve quindi ritenere che, quando la misura interdittiva trovi il suo presupposto nel rapporto di parentela dei soggetti che svolgano l’attività imprenditoriale con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata, deve essere accertata anche l’eventuale esistenza di ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre effettivi collegamenti tra i soggetti sul cui conto l’attività prefettizia ha individuato l’esistenza di pregiudizi e l’impresa esercitata dai loro congiunti.</p>
<p>5. Ai fini dell’applicazione della misura interdittiva, le valutazioni non possono prescindere dal contesto imprenditoriale, per cui vanno tenuti presenti la dimensione e il contesto aziendale e altri elementi obiettivi, quali l’eventuale disponibilità di mezzi dell’impresa, una condizione di interrelazioni tra i soggetti frequentati, o ancora l’ambito finanziario dei rapporti tra soggetti controllati, posto che ai fini del condizionamento mafioso di un’impresa è certamente significativo l’approvvigionamento di mezzi finanziari ovvero il rapporto tra impresa e beni impiegati appartenenti ai terzi. È invece insufficiente un contesto di mere frequentazioni non circostanziate, come pure informazioni risalenti nel tempo, rendendosene necessaria una congrua utilizzazione. Pertanto, la misura di polizia in discorso non si può applicare nel caso in cui non sia riscontrabile alcun tipo di rapporto collaborativo, ma mere relazioni economiche con un’impresa subappaltatrice del tutto lecita (quanto a oggetto sociale, sebbene guidata da esponenti della criminalità), in assenza di alcuna prova circa l’intento o solo la consapevolezza di agevolare un determinato sodalizio mafioso.</p>
<p>6. Il sindacato del Giudice amministrativo è esercitabile solo nei casi di eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, al fine di verificare se la valutazione del Prefetto sia sorretta da uno specifico e adeguato quadro indiziario. Invero è richiesto che la valutazione prefettizia si fondi su elementi concreti in ordine al rischio di permeabilità mafiosa, che non deve essere immaginifico né immaginario, ma neppure provato, purché sia fondato su elementi presuntivi e indiziari la cui valutazione è rimessa alla lata discrezionalità del Prefetto. Coerentemente, il sindacato del giudice amministrativo sulla sussistenza di tali elementi non deve pertanto limitarsi a una mera verifica formale, ma deve verificare se tali elementi, capaci di condizionare la vita dell’impresa, sussistano in effetti o meno, giustificando la valutazione di permeabilità a logiche e influenze mafiose, specialmente in un sistema, come quello attualmente configurato dal d.lgs. n. 159/2011, che non lascia più spazio alle cosiddette informative atipiche. In particolare, nel caso concreto di una vicenda quantitativamente e qualitativamente secondaria nell’insieme dell’attività economica societaria va dimostrato come tale situazione possa influenzare il livello decisionale di una ditta di livello internazionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 298 del 2014, proposto da:<br />
Rizzani de Eccher Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Gemma, Alfredo Biagini, Renato Fusco e Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il terzo, in Trieste, via Donota 3;<br />
-OMISSIS- Scarl, rappresentata e difesa dagli avv. Alfredo Biagini, Angelo Clarizia, Renato Fusco e Andrea Gemma, con domicilio eletto presso il terzo, in Trieste, via Donota 3; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>U.T.G. &#8211; Prefettura di Udine, Ministero dell&#8217;Interno, Commissario delegato per l&#8217;emergenza della mobilita&#8217;, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Autovie Venete Spa, da qualificarsi come interveniente, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Campeis, Roberto Gambel Benussi, con domicilio eletto presso il secondo, in Trieste, Foro Ulpiano 6; Pizzarotti &#038; C. Spa; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>-della nota dd. 9 giugno 2014 del Prefetto di Udine con la quale è stato trasmesso il provvedimento interdittivo nei confronti della società ricorrente e del provvedimento interdittivo stesso;<br />
-di tutti gli atti sconosciuti relativi agli accertamenti svolti ed alle risultanze dei rapporti informativi citati nell&#8217;informativa interdittiva antimafia della Prefettura di Udine;<br />
-del decreto n. 281 dd. 24 luglio 2014 adottato dal Commissario delegato per l&#8217;emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia che, preso atto -della nota dd. 9.6.2014 della Prefettura di Udine, a sua vo<br />
-del parere dell&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, reso con atto di prot. Comm. E/4525 dd. 22 luglio 2014;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Udine e di Ministero dell&#8217;Interno e del Commissario delegato per l&#8217;emergenza della mobilita&#8217; e dell’interveniente Autovie Venete Spa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visto l&#8217;art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2014 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>1.0. La società ricorrente impugna con il presente ricorso la nota del 9 giugno 2004 del prefetto di Udine che ha trasmesso il provvedimento interdittivo nei confronti della medesima società, impugna il provvedimento interdittivo stesso, il decreto 281 del 24 luglio 2004 del commissario delegato dell&#8217;emergenza della viabilità relativa all’autostrada A 4 che, preso atto della nota della Prefettura, ha revocato il decreto del commissario delegato n. 59 del 3 maggio 2010 nella parte in cui dispone l&#8217;affidamento della realizzazione dei lavori alla ditta odierna ricorrente. Impugna altresì gli atti sconosciuti riguardanti gli accertamenti svolti e i rapporti informativi citati nell&#8217;informativa della prefettura di Udine, nonché il parere dell&#8217;avvocatura distrettuale dello Stato del 22 luglio 2014.<br />
1.1. La ditta fa presente che il commissario delegato ha deciso comunque di proseguire il contratto di progettazione definitiva del tratto della terza corsia dell’Autostrada A 4, revocando unicamente il contratto relativo all&#8217;affidamento dei lavori.<br />
L&#8217;interdittiva del Prefetto individua profili di infiltrazione mafiosa nella ditta ricorrente sulla base di una serie di elementi che la società ricorrente considera del tutto inconferenti.<br />
1.2. Analizzando nel dettaglio il contenuto dell&#8217;informativa, la società osserva come per quanto riguarda i procedimenti giudiziari siciliani si tratta di vicende esauritesi nel 1993. Quanto ai procedimenti nei riguardi di -OMISSIS- si tratta di sentenze patteggiate risalenti al maggio del 1993, laddove il procedimento nei suoi confronti per il reato art 416 bis si è chiuso con un’archiviazione del 14 agosto 1992. I patteggiamenti, perfezionati da oltre vent&#8217;anni per alcune ipotesi di reato, nulla avrebbero a che fare con i reati di mafia e non rileverebbero ai fini di un pericolo attuale d’infiltrazione mafiosa. <br />
Lo stesso vale per le vicende riguardanti alcuni soggetti dipendenti dalla ditta cessati da qualche tempo dal loro servizio alle sue dipendenze.<br />
1.3. Quanto al procedimento giudiziario di Napoli riferito ai due fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS- per un procedimento penale promosso nel 1995, la ricorrente osserva che esso si è concluso con due sentenze di proscioglimento una per non aver commesso il fatto e l&#8217;altra perché il fatto non sussiste. Il -OMISSIS- ha ottenuto, infatti, dallo Stato la riparazione per l&#8217;ingiusta detenzione patita.<br />
1.4. Quanto poi al procedimento giudiziario di Pordenone nei confronti di -OMISSIS-, sfociato in un patteggiamento del 1994, la ditta osserva come i fatti, che risalgono al 1987, sono comunque del tutto scollegati da indagini su fenomeni di tipo mafioso.<br />
Quanto poi alla domanda di riabilitazione essa risulta rigettata unicamente per mancato versamento dell’intera somma dovuta. Inoltre in data 19 novembre del 2007 il giudice per l&#8217;udienza preliminare ha dichiarato l’estinzione dei reati riguardanti la vicenda siciliana.<br />
1.5. La società Rizzani de Eccher rileva poi che l&#8217;informativa prefettizia si sof-OMISSIS- anche su di una vicenda riguardante i lavori effettuati ad Aviano, per i qua-OMISSIS-ltro risulta che -OMISSIS- sia stato indagato e prosciolto con decreto di archiviazione del 15 marzo 2005. L&#8217;opera poi è stata realizzata tramite ben 237 subcontratti con varie ditte, una sola delle quali aveva eseguito male i lavori ed è stata allontanata dal cantiere.<br />
Secondo la ricorrente società, la prefettura avrebbe utilizzato una serie di dati irrilevanti, risalenti nel tempo e non omogenei. I lavori poi nella base Nato vennero costantemente controllati dai carabinieri e dalle autorità statunitensi.<br />
1.6. Una serie di rilievi sempre contenuti nell’informativa riguardano l&#8217;opera attuata dalla società ricorrente a Sistiana, nel corso della quale sarebbero state utilizzate in subappalto alcune società collegate a esponenti della criminalità organizzata. A tale riguardo la ricorrente osserva come ci sia solo un subappalto diretto e due indiretti e come tutte le società abbiano fornito la documentazione antimafia richiesta. Osserva poi come la società collusa con la criminalità organizzata abbia come legale rappresentante la figlia del genero di un presunto mafioso, collegamento che appare quanto mai debole. L&#8217;odierna ricorrente poi ha cessato ogni rapporto con la società presunta mafiosa ancora nel 2012.<br />
1.7. Quanto infine ai presunti reati tributari la questione deve ancora essere esaminata dalla commissione tributaria e comunque risulta frutto di un&#8217;oggettiva incertezza giurisprudenziale.<br />
2.0. Resiste in giudizio l’amministrazione che confuta l’intero ricorso, osservando in particolare come il quadro globale delle vicende denoti una fondata probabilità d’infiltrazione mafiosa nella ditta Rizzani de Eccher.<br />
2.1. Si è costituita in giudizio la Autovie Venete spa, cui il ricorso era stato notificato, nella sua veste di “destinataria degli effetti economici dell’attività del Commissario”. Dopo aver sostenuto la competenza del TAR Lazio, e aver evidenziato che il provvedimento commissariale era atto dovuto dopo l’interdittiva prefettizia, anche alla luce del protocollo di legalità sottoscritto dalla ditta ricorrente, chiede che il TAR decida la questione nel merito in tempi celeri. <br />
L’intervento delle Autovie Venete va considerato ammissibile e qualificato come intervento ad opponendum in merito all’impugnativa del provvedimento commissariale.<br />
2.2. In apposita memoria depositata il 23 agosto 2014 l’Avvocatura dello Stato, con specifico riguardo alla posizione del resistente Commissario delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4, eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata proposizione nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che esercita nei confronti del Commissario attività di supervisione e indirizzo.<br />
L’avvocatura contesta poi, ai fini dell’istanza cautelare, l’esistenza di un danno attuale.<br />
L’eccezione sollevata dall’Avvocatura dello Stato va disattesa; invero il ricorso è stato proposto anche avverso l’atto del Commissario delegato che ha emanato il secondo dei provvedimenti impugnati e notificato sia all’Avvocatura dello Stato, cui spetta la difesa del Commissario stesso, da qualificare come organo straordinario dello Stato, sia alla sede propria del Commissario delegato. In sostanza il ricorso, ai sensi dell’articolo 41 del codice del processo amministrativo, è stato regolarmente notificato alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto.<br />
Dal contesto del ricorso risulta poi che parte ricorrente era edotta della figura giuridica del Commissario e dei poteri attribuitigli; peraltro, esso non doveva essere notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ma unicamente all’Avvocatura dello Stato, come avvenuto. Va poi rilevato come il provvedimento del Commissario delegato si fonda unicamente sull’interdittiva prefettizia e va considerato quale un atto dovuto e consequenziale.<br />
2.3. La presente causa è stata discussa nella camera di consiglio del 27 agosto 2014 e introitata per una decisione in forma semplificata, di cui le parti sono state rese edotte. La discussione in camera di consiglio è stata approfondita e centrata sui presupposti dell’interdittiva antimafia.<br />
3.0. La competenza appartiene a questo Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dall’interveniente Autovie Venete; invero, nel caso di contestuale impugnazione di un’informativa prefettizia interdittiva – che per l’art. 91 del d.lg. n. 159 del 2011 ha effetti inscindibili sull’intero territorio nazionale ed è immediatamente impugnabile &#8211; e dei conseguenti atti applicativi adottati dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 14 del Codice del processo amministrativo il giudice territorialmente competente è il TAR nella cui circoscrizione si trova la Prefettura che ha adottato l&#8217;informativa, poiché rileva l’interesse del ricorrente all’annullamento dell’informativa e dunque prevale il criterio della competenza territoriale per il giudizio principale, rispetto a quello della competenza funzionale previsto dall’art. 119 del medesimo Codice per il giudizio accessorio riguardante l’impugnazione degli atti della gara d’appalto (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, ord. 31 luglio 2014, n. 17).<br />
3.1. Gli atti impugnati sono come visto l’informativa prefettizia antimafia e la conseguente decisione del Commissario alla terza corsia che ha revocato l’affidamento della relativa gara. Risulta invece inammissibile l’impugnazione del parere dell’Avvocatura dello Stato che è atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo; lo stesso vale per gli atti riguardanti gli accertamenti svolti e i rapporti informativi del gruppo interforze citati nell&#8217;informativa della prefettura di Udine.<br />
4.0. La questione all&#8217;esame, di particolare pregnanza e delicatezza, si colloca sul crinale tra libertà e autorità, in particolare tra la libertà economica garantita dalla Costituzione oltre che da pacifici principi europei e la tutela dell&#8217;ordine pubblico in riferimento a fenomeni particolarmente pericolosi e subdoli come i tentativi d’infiltrazione mafiosa. <br />
Nella vicenda rilevano invero attività autoritative di prevenzione delle attività criminose, basate quindi non su condanne penali ma su indizi di pericoli futuri, e inoltre la necessità per lo Stato di difendersi dalle organizzazioni mafiose che hanno di recente affinato i loro strumenti d’intervento nell&#8217;economia utilizzando non semplicemente società di comodo o prestanome ma influenzando altresì le decisioni di ditte altrimenti sane.<br />
4.1. Gli strumenti di prevenzione sono consentiti dell&#8217;ordinamento solamente nella misura in cui sono basati su una serie di riscontri oggettivi, su indizi cioè che, anche se non sono sfociati in veri e propri accertamenti giudiziari, comunque devono essere sufficientemente precisi, concordanti e univoci da consentire una grave limitazione delle libertà &#8211; nel caso economiche &#8211; che sono garantite dall&#8217;ordinamento costituzionale ed europeo.<br />
4.2. Va innanzi tutto precisato che l&#8217;art. 91, comma 5, primo periodo, del D. Lgs. n. 159/2011, consente alla Prefettura di estendere gli accertamenti oltre che ai titolari e gestori dell’impresa pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell&#8217;impresa stessa.<br />
5.0. Il prevalente, consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che la cautela antimafia non mira all&#8217;accertamento di responsabilità, ma si colloca come forma di massima anticipazione dell&#8217;azione di prevenzione, inerente alla funzione di polizia di sicurezza, tant&#8217;è vero che assumono rilievo, per legge, fatti e vicende anche solo sintomatiche e indiziarie, al di là dell&#8217;individuazione di responsabilità penali, per cui è sufficiente che gli elementi raccolti configurino un quadro indiziario complessivo dal quale possa ritenersi attendibile l&#8217;esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata, senza provare l&#8217;intervenuta infiltrazione mafiosa (Cons. Stato Sez. III, 18 aprile 2012, n. 2266).<br />
5.1. Le informative prefettizie sono funzionali alla peculiare esigenza di mantenere un atteggiamento fermo e intransigente contro i rischi d’infiltrazione mafiosa, condizionanti le scelte delle imprese aspiranti a vario titolo (appalti, agevolazioni fiscali, contributi, finanziamenti, ecc.) all&#8217;utilizzo di risorse della collettività e quindi possono avvalersi di tutte le informazioni di cui le autorità di pubblica sicurezza siano in possesso, al fine di effettuare, sulla base di tali risultanze caratterizzate dall&#8217;elemento della qualificata probabilità e, quindi, concrete e non meramente ipotetiche e congetturali, un’obiettiva valutazione sulla possibilità di un eventuale utilizzo distorto dei finanziamenti e delle risorse pubbliche.<br />
5.2. La necessaria coerenza costituzionale di tale forma avanzata di tutela impone di non prescindere da un riscontro oggettivo dell&#8217;intuizione prognostica. Ciò determina che l&#8217;interdizione antimafia non può fondarsi su semplici supposizioni che prescindono da un&#8217;oggettiva individuazione di un coerente, ancorché non perfezionato, quadro indiziario (Cons. Stato Sez. III, 09 maggio 2012, n. 2678).<br />
6.0. È opportuno premettere una sintetica ricognizione dei principi e delle norme che governano la materia, sui quali si andranno poi a innestare le riflessioni del Collegio specificatamente riferite al caso concreto che ci occupa.<br />
Come già accennato, quanto agli elementi di fatto sui quali deve fondarsi, l&#8217;interdittiva prescinde dall&#8217;accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell&#8217;esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica amministrazione e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente; in particolare, la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo sull&#8217;esistenza della contiguità dell&#8217;impresa con organizzazioni malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell&#8217;attività d’impresa; neppure è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l&#8217;appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso. <br />
A questa stregua, e alla luce dei ripetuti principi costituzionali, l&#8217;interdittiva deve però essere sorretta da significativi aspetti sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo d’ingerenza nell&#8217;attività imprenditoriale della criminalità organizzata, con l&#8217;ausilio d’indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo. <br />
6.1. In sostanza (cfr. T.A.R. Reggio Calabria, 09 aprile 2013, n. 209), il principio consolidato che la giurisprudenza osserva in tema di informative antimafia interdittive è quello secondo cui ai fini dell&#8217;esercizio del potere interdittivo è necessario e sufficiente la concomitanza di un quadro di oggettiva rilevanza, dal quale desumere elementi che, secondo un giudizio probabilistico, o anche secondo comune esperienza, possano far presumere non un’attuale ingerenza delle organizzazioni mafiose negli affari, ma un&#8217;effettiva possibilità che tale ingerenza sussista o possa sussistere (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 3 marzo 2010, n. 1254; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 1 marzo 2010, n. 248; TAR Reggio Calabria, 20 ottobre 2010, nr. 943).<br />
6.2. Quanto alla &#8220;soglia&#8221; probatoria, non occorre avere la certezza dell&#8217;ingerenza, ma è sufficiente una qualificata probabilità che la stessa si determini. La giurisprudenza ha, inoltre, precisato (cfr. TAR Napoli, I, 23 ottobre 2013 n. 4674) che l&#8217;informativa è una tipica misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale. <br />
Inoltre, secondo quanto stabilito condivisibilmente dal Giudice di seconde cure (cfr. C.G.A. 29 febbraio 2012, n. 240), le informative devono fondarsi su elementi di fatto aventi carattere sintomatico e indiziario, denotanti, in senso oggettivo, il pericolo di collegamenti tra la società o l&#8217;impresa e la criminalità organizzata; pericolo da valutarsi sulla base di un esame complessivo di vari elementi raccolti, non essendo sufficiente, di norma, la verifica di uno solo di essi.<br />
6.3. La scelta normativa è coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo -OMISSIS-rsi alla soglia dell&#8217;intimidazione, dell&#8217;influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite, cosicché anche da una sentenza pienamente assolutoria possono essere tratti elementi per supportare la misura interdittiva.<br />
6.4. Inoltre, gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente, dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l&#8217;esistenza di un condizionamento da parte della criminalità.<br />
6.5. Quanto ai rapporti con le risultanze del processo penale, le informative prefettizie non possono certo porsi in contrasto con i fatti accertati in sede penale, nel senso che esse non possono porre alla base del quadro indiziario fatti la cui sussistenza è stata esclusa in sede di giudizio penale; tuttavia, l&#8217;assoluzione o l&#8217;archiviazione non valgono di per sé ad escludere la sussistenza di ogni pericolo di tentativo d’infiltrazione mafiosa, qualora quest&#8217;ultima venga ipotizzata per la sussistenza di ulteriori e qualificati elementi sintomatici.<br />
7.0. In relazione alla questione riguardante la rilevanza del rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata, il mero rapporto di parentela, in assenza di ulteriori elementi, non è di per sé solo idoneo a dare conto del tentativo di infiltrazione in quanto non può ritenersi un vero e proprio automatismo tra un legame familiare, sia pure tra stretti congiunti, e il condizionamento dell&#8217;impresa. Si deve quindi ritenere che, quando la misura interdittiva trovi il suo presupposto nel rapporto di parentela dei soggetti che svolgano l&#8217;attività imprenditoriale con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata, deve essere accertata anche l&#8217;eventuale esistenza di ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre effettivi collegamenti tra i soggetti sul cui conto l&#8217;autorità prefettizia ha individuato l&#8217;esistenza di pregiudizi e l&#8217;impresa esercitata dai loro congiunti.<br />
7.1. Quanto all&#8217;ipotesi in cui un determinato soggetto imprenditoriale, in alcun modo annoverabile alla stregua delle stesse risultanze investigative tra i sodali di un&#8217;organizzazione mafiosa, intrattenga con alcuni suoi esponenti (esercenti anch&#8217;essi attività imprenditoriale) rapporti economici del tutto leciti, l&#8217;interdizione può operare senza dubbio in danno dell&#8217;imprenditore &#8220;compiacente&#8221;, con tale espressione intendendosi colui che sia entrato in rapporto &#8220;sinallagmatico&#8221; con l&#8217;associazione tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti. Tuttavia, le finalità dell’interdizione antimafia devono potersi dispiegare anche nei confronti dell&#8217;imprenditore &#8220;vittima&#8221; che, soggiogato dall&#8217;intimidazione e pur non venendo a patti con il sodalizio, tuttavia cede all&#8217;imposizione subendo il relativo danno ingiusto, limitandosi magari a negoziare un&#8217;intesa volta a limitare tale danno.<br />
7.2. Le valutazioni non possono poi prescindere dal contesto imprenditoriale, per cui vanno tenuti presenti la dimensione ed il contesto aziendale (TAR Reggio Calabria, 19 novembre 2010, nr. 1339) ed altri elementi obiettivi, quali l&#8217;eventuale disponibilità di mezzi dell&#8217;impresa, una condizione di interrelazioni tra i soggetti frequentati, (TAR Reggio Calabria, 28 gennaio 2011, nr. 54), o ancora l&#8217;ambito finanziario dei rapporti tra soggetti controllati, posto che ai fini del condizionamento mafioso di un’impresa è certamente significativo l&#8217;approvvigionamento di mezzi finanziari ovvero il rapporto tra impresa e beni impiegati appartenenti ai terzi (per tutti, si veda TAR Reggio Calabria 28 gennaio 2011, nr. 60).<br />
Peraltro, è stato ritenuto insufficiente, ai fini dell&#8217;istituto in esame, un contesto di mere frequentazioni non circostanziate (TAR Reggio Calabria, 28 gennaio 2011 n. 60 e 10 marzo 2010 n. 239), come pure di informazioni risalenti nel tempo, rendendosene necessaria una congrua attualizzazione (TAR Reggio Calabria, 28 gennaio 2011, nr. 53).<br />
7.3. La situazione, invece, nella quale non si può applicare la misura di polizia in discorso è quella in cui non sia dato riscontrare alcun tipo di rapporto collaborativo, né attivo e partecipe, né passivo e contro la volontà del soggetto (come nei casi anzidetti di contiguità soggiacente), ma mere relazioni economiche con un’impresa del tutto lecita (quanto ad oggetto sociale, sebbene guidata da esponenti della criminalità), in assenza di alcuna prova circa l&#8217;intento o solo la consapevolezza di agevolare un determinato sodalizio mafioso.<br />
7.4. Circa il sindacato del giudice amministrativo, esso è esercitabile solo nei casi di eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, al fine di verificare se la valutazione del Prefetto sia sorretta da uno specifico e adeguato quadro indiziario.<br />
Invero, è richiesto che la valutazione prefettizia si fondi su elementi concreti in ordine al rischio di permeabilità mafiosa, rischio che &#8220;non deve essere immaginifico né immaginario, ma neppure provato, purché sia fondato su elementi presuntivi ed indiziari la cui valutazione è rimessa alla lata discrezionalità del prefetto&#8221; (Cons. St., sez. III, 19 dicembre 2011, n. 6643).<br />
Coerentemente, il sindacato del giudice amministrativo sulla sussistenza di tali elementi non deve pertanto limitarsi a una mera verifica formale, ma deve verificare se tali elementi, capaci di condizionare la vita dell&#8217;impresa, sussistano in effetti o meno, giustificando la valutazione di permeabilità a logiche e influenze mafiose, specialmente in un sistema, come quello attualmente configurato dal d. lgs. 159/2011, che non lascia più spazio alle cosiddette informative atipiche (Consiglio di Stato sez. III, 11 luglio 2014 n. 3606).<br />
8.0. Ovviamente la vicenda va sempre rapportata al contesto in cui si svolge, non potendosi dubitare che altro è il livello di potenziale influenzabilità di una società operante in un territorio fortemente controllato dalla mafia, altro è il tentativo di infiltrare l&#8217;operato di una società avente sede in una zona sotto tale aspetto meno problematica, anche se non vi sono garanzie in tal senso, in quanto ormai sono ben noti i tentativi, talvolta riusciti, d’infiltrazione mafiosa in imprese operanti in Lombardia e anche in Germania. <br />
8.1. In questo quadro vanno collocati sia il fattore temporale, in quanto eventi risalenti nel tempo possono rilevare unicamente ove in qualche modo si dimostri o si spieghi almeno il collegamento con l&#8217;attualità, nonché il fattore quantitativo, nel senso che va considerato il fatto che una società operi prevalentemente all&#8217;estero o comunque abbia dimensioni tali da superare e da non render rilevante un singolo appalto. In altri termini, va in qualche modo dimostrato come una vicenda quantitativamente e qualitativamente secondaria nell’insieme dell&#8217;attività economica societaria possa influenzare il livello decisionale di una ditta di livello internazionale, ancorché ancora in parte a conduzione familiare, quale va indubbiamente considerata la società odierna ricorrente.<br />
9.0. Ciò premesso in via generale, va esaminata l’interdittiva antimafia oggetto del ricorso, sia nei singoli elementi sia nel suo insieme, per verificarne appunto la sua coerenza logica e giuridica rispetto ai parametri sopra illustrati, quali emergono dalla normativa e dall’elaborazione giurisprudenziale. <br />
Il provvedimento prefettizio articola la sua motivazione prima su una serie di eventi succedutisi nel tempo e alla fine operando un collegamento tra di loro.<br />
9.1. La prima vicenda riguarda alcuni procedimenti giudiziari, tutti esauriti nel 1993, riguardanti sia i fratelli de Eccher, proprietari dell&#8217;impresa odierna ricorrente, sia alcuni loro dipendenti, relativi ai lavori dell’autostrada Palermo &#8211; Catania. <br />
L’informativa fa invero riferimento a tre dipendenti della ditta ricorrente: -OMISSIS-, condannato per associazione mafiosa, -OMISSIS- indagato per vari reati e -OMISSIS- figlia di un soggetto condannato nell’ambito della medesima vicenda.<br />
A carico di -OMISSIS- risultano due condanne patteggiate; egli risulta peraltro scagionato dall&#8217;imputazione di concorso in associazione mafiosa; dette condanne riguardano vicende non direttamente collegate all&#8217;attività mafiosa.<br />
Quanto ai tre dipendenti della ditta, il geometra -OMISSIS- risulta denunciato dal titolare della ditta ricorrente per condotta sleale, mentre -OMISSIS- risulta coinvolto nella vicenda solo in modo marginale.<br />
Quanto alla signora -OMISSIS-, all&#8217;epoca dipendente dalla società, ella risulta legata da un vincolo di parentela con un personaggio implicato nella mafia. A tale proposito il Collegio condivide la giurisprudenza secondo la quale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 20 marzo 2014, n. 1367) il mero rapporto di parentela (o di affinità) con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata non è di per sé idoneo, in assenza di ulteriori elementi, nel caso non menzionati, a dare conto del tentativo d&#8217;infiltrazione, in quanto non può in alcun modo instaurarsi un vero e proprio automatismo tra un legame familiare, sia pure tra stretti congiunti, ed il condizionamento dell&#8217;impresa, che deponga nel senso di un&#8217;attività sintomaticamente connessa a logiche e ad interessi malavitosi. <br />
Se, infatti, è vero, in base a regole di comune esperienza, che il vincolo di sangue può esporre il soggetto all&#8217;influsso dell&#8217;organizzazione, se non addirittura imporre (in determinati contesti) un coinvolgimento nella stessa, tuttavia l&#8217;attendibilità dell&#8217;interferenza dipende anche da una serie di circostanze ed ulteriori elementi indiziari, che qualifichino, su un piano di attualità ed effettività, un’immanente situazione di condizionamento e di contiguità con interessi malavitosi; deve trattarsi di elementi significativi, che corroborino il pericolo di condizionamento ed in ordine ai quali va data adeguata motivazione nel provvedimento interdittivo.<br />
Nel caso in esame non risultano che siano stati rinvenuti elementi ulteriori a carico della -OMISSIS- che giustifichino &#8220;la difesa avanzata&#8221; dell&#8217;ordinamento rispetto al fenomeno associativo mafioso.<br />
9.2. Sulla vicenda siciliana nel suo complesso questo collegio osserva che essa risulta risalente del tempo e che non viene dimostrata in alcun modo una possibilità d’interferenza attuale con l&#8217;attività della ditta, che all&#8217;epoca il patteggiamento non costituiva in nessun modo ammissione di colpa, che un legame parentale non è sufficiente da solo a collegare l&#8217;attività di un soggetto all&#8217;infiltrazione mafiosa. Inoltre, appare evidente dalla documentazione in atti che sia il dipendente della ditta -OMISSIS- sia il -OMISSIS- abbiano tratto in inganno i vertici della de Eccher e si siano comportati in modo infedele rispetto alla ditta stessa.<br />
9.3. Un’altra vicenda indicata nel provvedimento impugnato riguarda un procedimento giudiziario a Napoli, concernente un appalto per l&#8217;autostrada Salerno &#8211; Reggio &#8211; Calabria. Orbene, risulta dagli atti di causa che -OMISSIS- e -OMISSIS- sono stati assolti in primo perché il fatto non sussiste e il secondo per non aver commesso il fatto. La detenzione cui è stato sottoposto il primo è stata giudicata dal tribunale ingiustificata tant’è che è stata accolta la domanda di riparazione per ingiusta detenzione. <br />
L&#8217;informativa gravata cita alcune dichiarazioni di soggetti imputati, ma tale elemento da solo, privo di alcun riscontro probatorio, non può rilevare a fronte a due sentenze di pieno proscioglimento. Anche in questo caso poi non si dimostra minimamente il collegamento tra una vicenda risalente nel tempo e la possibilità attuale d’infiltrazione mafiosa.<br />
9.4. Una terza questione riguarda un isolato procedimento giudiziario a Pordenone, relativo a una sentenza patteggiata del 1994 in relazione a fatti avvenuti nel 1987. Anche in tal caso il reato non appare collegato a vicende di mafia e inoltre non si spiega il collegamento attuale con la possibilità concreta d’infiltrazione mafiosa.<br />
9.5. Un&#8217;altra parte della motivazione del provvedimento riguarda l&#8217;istanza di riabilitazione, che risulterebbe negata; orbene, contrariamente a quanto si af-OMISSIS- nel provvedimento, la riabilitazione non è stata concessa solo a causa del mancato versamento completo della somma dovuta a titolo di risar-OMISSIS-ento. <br />
Peraltro in data 19 novembre 2007 il Giudice per l&#8217;udienza preliminare ha dichiarato l&#8217;estinzione di tutti i reati già oggetto delle citate sentenze patteggiate.<br />
9.6. Altra vicenda riguarda l&#8217;attività della ditta instante per quanto riguarda i lavori effettuati nella base militare americana di Aviano.<br />
A tale proposito l&#8217;informativa fa riferimento a rapporti con ditte implicate in attività mafiose, in particolare la ditta -OMISSIS-. Si tratta di società che operavano in subappalto. A tale proposito si osserva come la ditta -OMISSIS- srl ha avuto un rapporto con la ditta ricorrente, che però ha risolto il relativo contratto per inadempienze, né dal 2002 la Rizzani de Eccher risulta avere alcun rapporto con detta -OMISSIS-. Si tratta di uno solo dei rapporti economici di subappalto a fronte di ben 237 subappalti con altre ditte ed esso riguardava un importo di circa € 50.000 a fronte di lavori che superavano all&#8217;epoca il miliardo di lire.<br />
Sempre in relazione ai lavori nella base militare, l’informativa af-OMISSIS- che alcuni degli operai avevano dei precedenti penali per vari reati, talvolta legati alla mafia.<br />
Anche in tale vicenda va rilevato che non si comprende come l&#8217;irregolarità di una delle ditte subappaltatrici tra più di 200, in relazione poi a un importo particolarmente modesto, possa influenzare la gestione attuale della ditta. <br />
Inoltre, quanto alle irregolarità dei dipendenti delle varie ditte che operavano ad Aviano, si osserva come tutti i lavoratori erano sottoposti a controlli particolarmente incisivi sia dall&#8217;Arma dei carabinieri sia dai militari statunitensi, trattandosi di operare all’interno di una base aerea in cui si trovano armi nucleari. Non si vede come la de Eccher potesse conoscere elementi sfuggiti ai pregnanti controlli militari. Inoltre, tutte le ditte subappaltatrici avevano prodotto il certificato antimafia. <br />
Ad avviso del Collegio si tratta di una vicenda risalente nel tempo che risulta del tutto marginale sia rispetto all&#8217;attività complessiva dei lavori sia rispetto alle questioni di sicurezza che nel caso erano controllate dalle autorità militari italiane e statunitensi.<br />
9.7. Un&#8217;ultima vicenda riguarda i lavori svolti dalla ditta ricorrente in epoca più recente &#8211; a partire dal 2011 &#8211; nella baia di Sistiana; in tal caso secondo il documento del prefetto alcuni lavori in subappalto sarebbero stati affidati a società collegate con la criminalità organizzata, in particolare la -OMISSIS- srl e la -OMISSIS- Costruzioni srl, che nell’ambito di detti lavori hanno ricevuto due subappalti dalla -OMISSIS-, a sua volta subappaltatrice di altri lavori.<br />
Secondo l’informativa sia la -OMISSIS- sia la -OMISSIS- risultano appartenere a una prestanome dietro cui si celerebbe una cosca mafiosa calabrese. Quanto alla -OMISSIS- essa sarebbe legata allo stesso gruppo mafioso. <br />
L’interdittiva cita poi la -OMISSIS- che ha come amministratore un soggetto legato alla mafia e af-OMISSIS- che la -OMISSIS- era in ATI con la ditta -OMISSIS- nei cui confronti il Prefetto di Brescia ha emesso un provvedimento interdittivo e che risulta creditrice della Rizzani de Eccher di circa 36.000 euro per lavori in subappalto a Sistiana. Infine, un’altra società, la -OMISSIS- srl, implicata con la mafia, si è aggiudicata lavori nell’ambito di Sistiana per 40.000 euro in subappalto dalla Rizzani de Eccher.<br />
Va rilevato che la de Eccher si è vista affidare i lavori di Portopiccolo (Sistiana) in appalto privato per circa 180 milioni di euro; i sistemi di controllo e sicurezza sono stati affidati ad apposita ditta. I subappalti hanno riguardato 281 ditte. <br />
Anche in tal caso va evidenziato che si tratta di due subappalti indiretti per la -OMISSIS- e la -OMISSIS-, entrambi in subappalto dalla -OMISSIS- ed uno diretto a quest’ultima; nella gara di appalto privato comunque la ditta ricorrente aveva prodotto in relazione a tutti i subappaltatori &#8211; comprese le tre ditte citate &#8211; il certificato antimafia. Come già enunciato il numero di subappalti totale supera i 200, pertanto anche in questo caso non si dimostra come eventuali infiltrazioni riguardanti tre ditte subappaltatrici, tra l&#8217;altro per importi modesti in relazione al totale dei lavori (pari a circa il 3 per cento), possono influenzare la ditta odierna ricorrente. <br />
Lo stesso vale per la ditta -OMISSIS- srl, cui come visto sono stati affidati dalla ricorrente lavori per 40.000 euro.<br />
La de Eccher poi non ha mai avuto poi alcun rapporto la -OMISSIS- srl.<br />
Per quanto riguarda poi specificatamente la ditta -OMISSIS- il legame con l&#8217;attività mafiosa riguarda solo la rappresentante legale, che risulta figlia del genero di un presunto mafioso. Anche in tal caso il legame appare collegato solamente a un rapporto di parentela senza ulteriori riscontri.<br />
Tutte le ditte citate nell’interdittiva poi avevano prodotto i certificati antimafia e comunque i legami con la mafia appaiono labili, collegati solo ad un nominativo. In ogni caso a fronte di oltre 200 subappaltatori, non si spiega nemmeno in questo caso l’attualità della possibilità d’infiltrazione mafiosa.<br />
9.8. Va poi sottolineato un aspetto, ad avviso di questo Collegio rilevante: nessuna delle citate ditte subappaltarici implicate nei lavori di Portopiccolo a Sistiana ha mai ricevuto direttamente un’interdittiva antimafia dal Prefetto competente, almeno prima dell’affidamento dei relativi lavori, anzi erano tutte munite di certificato antimafia. <br />
In conclusione per quanto concerne i lavori a Portopiccolo di Sistiana, il coinvolgimento di alcune ditte affidatarie dirette e indirette di subappalti con esponenti mafiosi non dimostra né la consapevolezza di tali legami da parte delle Rizzani de Eccher né la possibilità di un’influenza sui suoi livelli decisionali. <br />
Va ribadito a tale proposito, sulla scorta di quanto ripetutamente esposto dalla giurisprudenza e illustrato al punto 7.3, che nel caso non viene né dimostrato e nemmeno menzionato alcun tipo di rapporto collaborativo, né attivo e partecipe, né passivo e contro la volontà del soggetto, ma mere relazioni economiche con un’impresa del tutto lecita quanto ad oggetto sociale, sebbene occultamente guidata da esponenti della criminalità. Manca in sostanza alcuna prova ancorché indiziaria circa l&#8217;intento o solo la consapevolezza di agevolare un determinato sodalizio mafioso.<br />
9.9. Un’ulteriore vicenda riguarda un&#8217;ordinanza del giudice delle indagini preliminari di Brescia del 25 febbraio 2014 concernente presunti reati tributari a carico della -OMISSIS-. La ditta de Eccher peraltro ha cessato ogni rapporto con detta -OMISSIS- fin dal 2012. Si tratta comunque di una vicenda nella sua fase iniziale, ancora da giudicare e soggetta ad accertamenti.<br />
9.10. Infine l’informativa prefettizia fa riferimento a un’infedele dichiarazione dei redditi a carico del consigliere delegato della Rizzani de Eccher -OMISSIS-, per una presunta illegittima esterovestizione, passibile di valutazione in sede penale. A tale proposito si rileva come non si tratta di un reato da cui è desumibile alcuna possibilità di infiltrazione mafiosa e come la vicenda risulta ancora sub judice. <br />
10.0. Premesso che gli elementi raccolti non vanno riguardati in modo atomistico ma unitario, sì che la valutazione deve essere effettuata in relazione al complessivo quadro indiziario, nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri, secondo questo Collegio le carenze dell’interdittiva prefettizia impugnata non riguardano solo i singoli episodi, ma soprattutto il collegamento tra di loro, affatto mancante e nemmeno enunciato nell’atto prefettizio se non con indimostrate af-OMISSIS-zioni apodittiche. Invero, nella sua parte finale (pagina 13) l’interdittiva prefettizia si limita a richiamare le condanne relative alla vicenda siciliana, la mancata riabilitazione e l’affidamento di lavori in subappalto a ditte implicate con la mafia.<br />
Non si spiegano neppure a grandi linee i collegamenti tra le varie vicende, non si paragona ogni singolo aspetto all’entità dei lavori, al numero dei subappalti e al fatturato globale della ditta, attualmente (2013) con un portafoglio lavori pari a 2.317 milioni di euro, ricavi pari a 572 milioni e 2732 dipendenti.<br />
Riassumendo:<br />
&#8211; la vicenda siciliana del 1993 è troppo risalente per cui manca ogni sua attualizzazione;<br />
&#8211; la vicenda napoletana, oltre che anch’essa risalente, si è conclusa con assoluzioni piene;<br />
&#8211; la vicenda di Pordenone è costituita da un episodio isolato senza riferimento alla mafia;<br />
&#8211; i lavori di Aviano sono stati già controllati a livello militare per cui ogni interferenza non poteva essere nota alla ditta ricorrente;<br />
&#8211; quanto ai lavori di Portopiccolo a Sistiana, i condizionamenti mafiosi non sono dimostrati e riguardano una parte minima e quantitativamente non significativa dei subappalti, riferita a ditte tutte certificate e nessuna destinataria di interdittiva al m<br />
&#8211; le altre vicende tributarie e fiscali appaiono infine ultronee rispetto a ogni reato di mafia.<br />
10.1. In conclusione, tutte le vicende poste a fondamento dell’interdittiva prefettizia qui impugnata risultano in gran parte risalenti nel tempo, scollegate tra di loro, in carenza di un disegno unitario complessivo e comunque alquanto modeste in relazione all&#8217;attività della ditta, sia dal punto di vista numerico, sia infine dal punto di vista economico. <br />
Non risulta quindi dimostrato un quadro sufficientemente preciso, anche se solo indiziario, in grado di sorreggere un giudizio di possibilità d’infiltrazione mafiosa.<br />
In sostanza, ad avviso di questo Collegio, il pur laborioso e zelante lavoro investigativo sotteso all’informativa prefettizia non ha fornito un quadro logico, coerente e convincente in relazione alle possibilità di infiltrazione mafiosa nella società Rizzani de Eccher, sia pure nell’ambito di un giudizio necessariamente prognostico.<br />
Non ha tenuto conto in primis del fattore temporale, poi del fattore dimensionale, né infine – anche se tale aspetto presenta indubbiamente una valenza minore rispetto agli altri due &#8211; del contesto storico e ambientale friulano dove la ditta è nata e ha sede il suo centro decisionale.<br />
10.2. Nel caso in esame, le pur accurate e complesse indagini sottese all’informativa antimafia dimostrano solo che una ditta delle dimensioni della Rizzani de Eccher, operante da anni nel mercato nazionale e all’estero, non ha potuto impedire che, talvolta a sua insaputa e talvolta a causa di qualche sua superficialità e ingenuità (come nella vicenda siciliana), alcuni elementi mafiosi s’inserissero nei subappalti.<br />
Peraltro, non viene dimostrato affatto quello che costituisce l’elemento che solo giustifica l’emissione di un’interdittiva antimafia, con conseguente espulsione da una gara d’appalto e indirettamente dal mercato europeo e non solo europeo (perché questa ne sarebbe l’inevitabile conseguenza) di una ditta che allo stato risulta corretta, cioè la concreta possibilità d’influenza mafiosa sul livello decisionale e operativo della ditta stessa. <br />
In sostanza, l&#8217;informativa antimafia oggetto del presente gravame risulta, al di la delle condivisibili intenzioni e dell&#8217;apprezzabile volontà degli inquirenti, con espressione già utilizzata in giurisprudenza, una &#8220;informativa per contagio&#8221;, frutto di un metodo di vago sospetto e d’indimostrate illazioni, costituzionalmente scorretto e che è potenzialmente idoneo a estendere il rischio d’infiltrazione mafiosa a tutte le imprese di grosse dimensioni del settore, per il solo fatto di essere operative in un determinato contesto territoriale ovvero di utilizzare massicciamente lo strumento del subappalto.<br />
10.3. Naturalmente, trattandosi di questioni particolarmente delicate e passibili di evoluzione anche in senso negativo, è evidente che anche per il futuro sarà necessaria un’attenta e continua vigilanza in relazione alle attività della ditta in questione, che dovranno essere costantemente monitorate. D’altro canto la ditta stessa, che ha sottoscritto il protocollo sulla legalità, dovrà anch’essa vigilare in merito sia ai subappalti sia ai propri dipendenti, sulla base del principio di leale collaborazione tra soggetti privati e pubblici per combattere la criminalità organizzata.<br />
Invero, il rispetto della legalità in senso formale e sostanziale non risponde solo ad esigenze di ordine pubblico e di lotta alla mafia, ma altresì presenta, come la vicenda giuridica in discussione dimostra, anche una valenza economica.<br />
10.4. La lotta alla mafia costituisce un dovere per l’Italia democratica, se vuole mantenersi tale, ma deve essere condotta con i mezzi della democrazia, nell’ambito della legalità costituzionale, come avvenne decenni fa nella lotta vittoriosa contro il terrorismo eversivo. Il fine non può giustificare ogni mezzo, e, infatti, il mezzo giuridico utilizzato deve sempre rimanere nell’alveo dei valori democratici costituzionali che la mafia vuole corrodere alla radice.<br />
In tale quadro d’insieme, l’utilizzo prudente, bilanciato ed equilibrato dell’informativa prefettizia antimafia risulta essenziale per evitare ogni tipo d’influenza mafiosa nelle scelte strategiche delle ditte, influenza che può avvenire o con un’infiltrazione diretta o indiretta nei gangli decisionali della società, ovvero con ricatti anche nei confronti di una società “vittima”. <br />
Va correlativamente evitato che, ancorché involontariamente, le ditte “sane” vengano espulse dal mercato, con un possibile vantaggio indiretto per le società più o meno colluse con la mafia, ottenendo un risultato opposto a quello voluto dall’ordinamento. <br />
11.0. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va accolto con annullamento sia del provvedimento interdittivo prefettizio sia del conseguente provvedimento del Commissario delegato che lo ha posto a unico fondamento.<br />
La complessità della vicenda, le apprezzabili intenzioni di lotta alla criminalità emergenti dall’attività degli organi inquirenti e della Prefettura e il fatto che il provvedimento del Commissario delegato risulta fondato unicamente sul pregresso provvedimento prefettizio, inducono peraltro il Collegio a compensare le spese di giudizio tra tutte le parti in causa.<br />
A tutela della riservatezza dei soggetti terzi (persone e ditte) citati nella sentenza occorre ordinare, ai sensi dell’articolo 52 D.Lgs. n. 196/2003, che in caso di riproduzione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vadano omesse le generalità e gli altri dati identificativi degli stessi.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela della riservatezza dei terzi – persone e ditte &#8211; citati nella sentenza, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati, e di omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei medesimi in caso di riproduzione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore<br />
Enzo Di Sciascio, Consigliere<br />
Alessandra Tagliasacchi, Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 29/08/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-29-8-2014-n-457/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2014 n.457</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2014 n.1389</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-29-8-2014-n-1389/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-29-8-2014-n-1389/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-29-8-2014-n-1389/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2014 n.1389</a></p>
<p>Pres. P. Buonvino, Est. A. Cacciari M.L. Piccinini (Avv. N. Gagliano) contro la Regione Toscana (Avv.ti L. Bora, V. Venni) e nei confronti di P. Garro (non costituita) Giurisdizione e competenza &#8211; Conferimento della posizione organizzativa &#8211; Personale non dirigente delle p.a. – Controversia – Giurisdizione del giudice ordinario –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-29-8-2014-n-1389/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2014 n.1389</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-29-8-2014-n-1389/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2014 n.1389</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Buonvino, Est. A. Cacciari<br /> M.L. Piccinini (Avv. N. Gagliano) contro la Regione Toscana (Avv.ti L. Bora, V. Venni) e nei confronti di P. Garro (non costituita)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Conferimento della posizione organizzativa &#8211; Personale non dirigente delle p.a. – Controversia – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il conferimento della posizione organizzativa al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni si iscrive nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato  con conseguente devoluzione alla giurisdizione ordinaria della cognizione sulle controversie in materia (fattispecie relativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1206 del 2013, proposto da:<br />
Maria Laura Piccinini, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Nicoletta Gagliano, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Ippolito Nievo 13; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>la Regione Toscana in persona del Presidente in carica del Consiglio, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora e Valentina Venni, domiciliata elettivamente presso l’Avvocatura Regionale in Firenze, piazza dell&#8217;Unità Italiana 1; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Paola Garro, non costituita in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; del decreto n. 8 del 17/5/2013 pubblicato in data 20/5/2013, con il quale il Segretario generale del Consiglio Regionale ha adottato il provvedimento avente ad oggetto “Assetto organizzativo del Consiglio Regionale”, nelle parti relative all’implicita revoca nei confronti della ricorrente della posizione organizzativa di Alta Professionalità afferente al Segretario Generale “Assistenza giuridico – legislativa – Consulenza in materia di personale e sicurezza nei luoghi di lavoro. Supporto al Collegio di Garanzia statutaria” e all’attribuzione alla stessa della posizione organizzativa complessa “Assistenza e consulenza giuridica in materia di personale, sicurezza dei luoghi di lavoro, anticorruzione, trasparenza e alle funzioni di direzione”, ed all’attribuzione della posizione organizzativa afferente il Segretariato Generale “Assistenza giuridico-legislativa e collaborazione alla consulenza giuridico-istituzionale” con inclusione nella relativa declaratoria del supporto al Collegio di Garanzia, alla dr. Paola Garro nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ed in particolare della deliberazione n. 47 del 23/4/13 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, avente ad oggetto “Costituzione all’interno del Segretariato Generale del Consiglio regionale di due direzioni di area”.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 luglio 2014 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Premesso che la ricorrente nella presente controversia impugna l’epigrafato decreto del Segretario Generale del Consiglio Regionale della Toscana, nelle parti in cui ha ridefinito la denominazione e la declaratoria delle funzioni della posizione organizzativa di cui essa era titolare, lamentando che in tal modo sarebbe stata implicitamente revocata la sua adibizione alla Posizione “Assistenza giuridico legislativa-consulenza in materia di personale e sicurezza nei luoghi di lavoro. Supporto al Collegio di garanzia statutaria” e le ha attribuito la responsabilità di una diversa Posizione, ed in cui ha attribuito alla controinteressata la responsabilità della Posizione “Assistenza giuridico-legislativa e collaborazione alla consulenza giuridico istituzionale con inclusione nella declaratoria relativa del supporto al Collegio di garanzia statutaria ; <br />
Considerato che:<br />
&#8211; nel sistema disegnato dal d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rientrano nell’ambito del diritto pubblico gli atti generali con cui le amministrazioni definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevan<br />
&#8211; le “Posizioni Organizzative” dell’ente intimato non possono essere ricomprese nella categoria degli “uffici di maggiore rilevanza” poiché sono incardinate entro più ampie direzioni di area, a loro volta incardinate entro il Segretariato Generale consili<br />
Considerato inoltre che “il conferimento della posizione organizzativa al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni si iscrive nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato” con conseguente devoluzione alla giurisdizione ordinaria della cognizione sulle controversie in materia (Cass. civ. SS.UU. 14 aprile 2010, n. 8836); <br />
Ritenuto pertanto di dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione e di rimettere le parti al Giudice Ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a., con compensazione delle spese processuali in ragione della scarsa chiarezza normativa e delle oscillazioni giurisprudenziali in materia;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e rimette le parti al Giudice Ordinario.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />
Bernardo Massari, Consigliere<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 29/08/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-29-8-2014-n-1389/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2014 n.1389</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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