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	<title>29/8/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29/8/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2007 n.8224</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-29-8-2007-n-8224/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-29-8-2007-n-8224/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2007 n.8224</a></p>
<p>Pres. Baccarini, Est. Sapone Autostrade per l’Italia ( Avv. A. Clarizia) c/ Ministero delle Infrastrutture (Avv. Stato) sulla incompetenza del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ad autorizzare i laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzioni ai sensi dell&#8217;art. 20 L. 1086/1971 e dell&#8217;art. 39 D.P.R: 380/2001 e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-29-8-2007-n-8224/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2007 n.8224</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-29-8-2007-n-8224/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2007 n.8224</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini,  Est. Sapone<br /> Autostrade per l’Italia ( Avv. A. Clarizia) c/ Ministero delle Infrastrutture (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla incompetenza del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ad autorizzare i laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzioni ai sensi dell&#8217;art. 20 L. 1086/1971 e dell&#8217;art. 39 D.P.R: 380/2001 e sui limiti alla operatività dell&#8217;art. 21 octies, co. 2, L. 241/1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e Concessione &#8211; Autorizzazione ai laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzioni – Competenza – Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Esclusione &#8211; Ragioni</p>
<p>2. Atto e provvedimento amministrativo – Illegittimità – Incompetenza relativa – Art. 21 octies L. 241/1990 – Operatività – Esclusione &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non è legittimato ad autorizzare i laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzioni, nemmeno nella qualità di Dirigente Generale del Ministero delle Infrastrutture. Infatti,  ai sensi dell’art. 20 L. 1086/1971 e dell’art.39 DPR n.380/2001, la competenza sulle autorizzazioni ai laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzioni spetta al Ministro delle Infrastrutture, mentre al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici spetta, nel procedimento, solamente una funzione consultiva. Né tale divisione di competenze risulta venuta meno a seguito dei Decreti legislativi 29/1993 e 165/2001, con i quali sono state trasferite tutte le funzioni all’apparato dirigenziale, atteso che la norma di cui all’art..20 L. 1085/1971 non è stata mai abrogata, ma anzi è stata stata recepita nel DPR n.380/2001 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).</p>
<p>2. Ai sensi del primo e del secondo comma dell’art. 21 octies L. 241/1990, in caso di accertata incompetenza relativa dell&#8217;organo adottante (da non confondere con l&#8217;incompetenza assoluta, disciplinata dall&#8217;art. 21 septies coma 1 della L. n. 241 del 1990), il provvedimento deve essere necessariamente annullato, non potendo trovare applicazione la disposizione che ne preclude l&#8217;annullamento laddove sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Detta disposizione, infatti, si riferisce ai soli casi in cui il provvedimento adottato sia stato adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma. Né è possibile includere le norme sulla competenza tra quelle sul procedimento amministrativo o sulla forma degli atti. Infatti, nel comma 1 dell&#8217;art. 21 octies L. 241/1990 il legislatore ha inteso ribadire la classica tripartizione dei vizi di legittimità dell&#8217;atto amministrativo, in base alla quale la violazione delle norme sulla competenza configura il vizio di incompetenza, mentre la violazione delle norme sul procedimento o sulla forma rientra nell&#8217;ambito più generale della violazione di legge. Inoltre, devono ritenersi norme sul procedimento tutte quelle relative al modus operandi dell&#8217;Amministrazione ed alla partecipazione procedimentale dei soggetti indicati dall&#8217;art. 9 della L. n. 241 del 1990, mentre devono ritenersi norme sulla forma quelle relative ai requisiti formali degli atti endoprocedimentali e del provvedimento finale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla incompetenza del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ad autorizzare i laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzioni ai sensi dell&#8217;art. 20 L. 1086/1971 e dell&#8217;art. 39 D.P.R: 380/2001 e sui limiti alla operatività dell&#8217;art. 21 octies, co. 2, L. 241/1990</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
&#8211; SEZIONE III &#8211;	</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 653 del 2007 proposto dalla</p>
<p> <b>spa SOCIETA’ AUTOSTRADE PER L’ITALIA</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Angelo Clarizia presso il cui studio in Roma, Via Principessa Clotilde n.2, è elettivamente domiciliata;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Ministero delle Infrastrutture</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;</p>
<p>per l’annullamento:<br />
1) della nota della presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 17 novembre 2006 n.55540;<br />
2) dei pareri del Consiglio Superiore dei Lavori resi con voto del 16 novembre 2004 n.262 e con voto n.269 del 18 luglio 2006;<br />
3) di ogni altro atto o provvedimento, prodromico, connesso e/o consequenziale ivi compresa, per quanto possa occorrere, la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 14 dicembre 1999 n.346/STC.</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 4 luglio 2007  &#8211; relatore il dottor Giuseppe Sapone –  gli avvocati della parti come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società ricorrente ha presentato al resistente Ministero due istanze, ai sensi dell’art.59 del T.U. n.380/2001, tese ad ottenere rispettivamente il rinnovo dell’autorizzazione per il laboratorio di Fiano Romano per l’effettuazione di prove su materiale da costruzione e il rilascio di un’autorizzazione per il laboratorio di Barberino del Mugello per l’effettuazione di prove su metalli e calcestruzzi.<br />
Entrambe le istanze sono state rigettate con l’impugnata determinazione della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, la quale si è uniformata ai pareri nn.262/2004 e 269/2006 resi in merito dalla Sezione I del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, i quali, richiamando il disposto della circolare n.346/STC del 14/12/1999, i quali avevano fatto presente che la previsione espressa nell’oggetto sociale della società ricorrente della costruzione e progettazione di autostrade precludeva il rilascio dei richiesti provvedimenti ampliativi.<br />
Il proposto gravame è affidato ai seguenti motivi di doglianza:<br />
1) Incompetenza. Violazione e falsa applicazione degli artt.20 della L. n.1086/1971, 59 del DPR n.380/2001 e 9 del DPR n.204/2006;<br />
2) Violazione e falsa applicazione degli artt.59 del DPR n.380/2001 e 20 della L. n.1086/1971. Violazione dei principi di legalità e buon andamento; carenza e/o erroneità dei presupposti. Disparità di trattamento; illogicità manifesta, motivazione carente e perplessa. Sviamento.<br />
Successivamente, a seguito della conoscenza di ulteriore documentazione afferente la controversia in trattazione, l’odierna istante ha proposto i seguenti motivi aggiunti di doglianza:<br />
3) Violazione e falsa applicazione degli artt.59 del DPR n.380/2001 e 20 della L. n.1086/1971. Violazione e falsa applicazione degli artt.3, 10 e 10 bis della L. n.241/1990 e s.m.i. Carenza e/o erroneità nei presupposti; difetto di istruttoria, illogicità manifesta, motivazione carente, erronea e perplessa. Sviamento.<br />
Si è costituita l’intimata amministrazione prospettando l’inammissibilità del ricorso, nella parte in cui è diretto ad impugnare i due pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e contestando la fondatezza delle dedotte doglianze. <br />
Alla pubblica udienza del 4 luglio 2007 il ricorso è stato assunto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il proposto gravame la società ricorrente ha impugnato la determinazione della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in epigrafe indicata, con cui sono state rigettate le due istanze presentate ai sensi dell’art.59 del T.U. n.380/2001, tese ad ottenere rispettivamente il rinnovo dell’autorizzazione per il laboratorio di Fiano Romano per l’effettuazione di prove su materiale da costruzione e il rilascio di un’autorizzazione per il laboratorio di Barberino del Mugello per l’effettuazione di prove su metalli e calcestruzzi.<br />
In primis deve essere rigettata l’eccezione con cui è stata prospettata l’inammissibilità dell’impugnativa dei richiamati pareri del Consiglio Superiori dei Lavori Pubblici, trattandosi di atti infraprocedimentali che possono essere impugnati insieme al provvedimento finale.<br />
Con il primo motivo di doglianza, con cui è stato dedotto il vizio di incompetenza, l’odierna istante ha fatto presente, alla luce di quanto stabilito in materia dall’art.20 della L. n.1086/1971 e dell’art.39 del DPR n.380/2001, che la competenza ad autorizzare laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzioni era del Ministro delle Infrastrutture, mentre al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici spettava solamente una funzione consultiva.<br />
Tale prospettazione è stata confutata dalla resistente amministrazione sulla base del seguente iter argomentativo:<br />
I) la contestata determinazione è stata assunta dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in qualità di Dirigente Generale del resistente Ministero;<br />
II) l’adozione dei provvedimenti nella materia oggetto della presente controversia non rientra, ai sensi dei Decreti legislativi n.29/1993 e 165/2001, tra la competenze rimaste in capo al Ministro, per cui, correttamente, la circolare n.346/1999 l’ha riservata alla competenza dirigenziale.<br />
La doglianza in trattazione è fondata.<br />
Al riguardo, premesso che l’art.4, comma 3, del D.lgvo n.29/1993 prevede che il generale riparto di funzioni tra organo di governo e apparato dirigenziale può essere derogato da specifiche disposizioni legislative, il Collegio osserva che nella fattispecie in esame è indiscutibile la sussistenza della competenza ministeriale, atteso che la norma di cui all’art..20 della L. n.1085/1971 non è stata mai abrogata, come è testimoniato dalla circostanza che la suddetta disposizione è stata recepita nel DPR n.380/2001 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).<br />
L&#8217;accoglimento della censura in esame comporta, in applicazione dell&#8217;art. 26 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, la rimessione dell&#8217;affare all&#8217;organo competente, ed impedisce l&#8217;esame degli altri motivi, che finirebbe altrimenti per risolversi in un giudizio anticipato sui futuri comportamenti dell&#8217;organo riconosciuto competente ed in un vincolo anomalo sull&#8217;attività di quest&#8217;ultimo (cfr., ex multis, Cons. Stato, VI Sez., 27 maggio 2003, n. 2958; T.S.A.P. 28 dicembre 2004, 126).<br />
Per completezza, il Collegio deve osservare che non può trovare applicazione, nel caso di specie, l&#8217;art. 21 octies della L. n. 241 del 1990, introdotto dalla sopravvenuta L. n. 15 del 2005, che risulta immediatamente applicabile alle controversie pendenti  (cfr. T.A.R. Sardegna, II Sez., 25 marzo 2005, n. 483; T.A.R. Campania, Napoli, n.3780/2005). <br />                                                                   Infatti, mentre il comma 1 dell&#8217;art. 21 octies della L. n. 241 del 1990 prevede che &#8220;È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza&#8221;, il successivo comma 2 dispone che &#8220;Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato&#8221;, fermo restando che &#8220;Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento qualora l&#8217;amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto diverso da quello in concreto adottato&#8221;.<br />
Orbene, dalla lettura combinata del primo e del secondo comma del citato art. 21 octies della L. n. 241 del 1990, si desume che, quando viene accertata l&#8217;incompetenza relativa dell&#8217;organo adottante (da non confondere con l&#8217;incompetenza assoluta, disciplinata dall&#8217;art. 21 septies coma 1 della L. n. 241 del 1990), il provvedimento deve essere necessariamente annullato, non potendo trovare applicazione la disposizione che ne preclude l&#8217;annullamento laddove sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.<br />
Detta disposizione, infatti, si riferisce ai soli casi in cui il provvedimento adottato sia stato adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma. Né è possibile includere le norme sulla competenza tra quelle sul procedimento amministrativo o sulla forma degli atti. Infatti, nel comma 1 dell&#8217;art. 21 octies della L. n. 241 del 1990 il legislatore ha inteso ribadire la classica tripartizione dei vizi di legittimità dell&#8217;atto amministrativo, in base alla quale la violazione delle norme sulla competenza configura il vizio di incompetenza, mentre la violazione delle norme sul procedimento o sulla forma rientra nell&#8217;ambito più generale della violazione di legge (cfr., in termini, T.A.R. Campania, sent. n. 3780/05).<br />
Inoltre, devono ritenersi norme sul procedimento tutte quelle relative al modus operandi dell&#8217;Amministrazione ed alla partecipazione procedimentale dei soggetti indicati dall&#8217;art. 9 della L. n. 241 del 1990, mentre devono ritenersi norme sulla forma quelle relative ai requisiti formali degli atti endoprocedimentali e del provvedimento finale..<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6532 del 2007, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per gli effetti, annulla l’impugnata determinazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 luglio 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza, con l’intervento dei signori giudici: Dr. Stefano BACCARINI                  &#8211; Presidente<br />
Dr. Domenico LUNDINI                  &#8211; Consigliere<br />
Dr. Giuseppe  SAPONE                    &#8211; Consigliere, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-29-8-2007-n-8224/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2007 n.8224</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2007 n.8235</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-29-8-2007-n-8235/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-29-8-2007-n-8235/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2007 n.8235</a></p>
<p>Pres. Perrelli, Est. Restaino. Bernardini M. e altri (Avv. A. F. Tartaglia) c. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e Corpo Forestale dello Stato (Avv. St.). Pubblico impiego &#8211; Art. 13, comma 2, del D.P.R. n. 164/2002 &#8211; Somme erogate a titolo di indennità di volo e di emolumento fisso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-29-8-2007-n-8235/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2007 n.8235</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-29-8-2007-n-8235/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2007 n.8235</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perrelli, Est. Restaino.<br /> Bernardini M. e altri (Avv. A. F. Tartaglia) c. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e Corpo Forestale dello Stato (Avv. St.).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211; Art. 13, comma 2, del D.P.R. n. 164/2002 &#8211; Somme erogate a titolo di indennità di volo e di emolumento fisso aggiuntivo – Attività di volo – Riconoscimento a coloro che svolgono “attività analoghe o connesse” – Non sussiste – Motivi – Ratio.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Dall’esame delle disposizioni della legge 23/3/1983 n. 78, attributiva della indennità mensile di volo al personale dell’Aeronautica, dell’Esercito e della Marina facente parte di equipaggi fissi di volo, ovvero che svolgono effettive mansioni di sperimentatore in volo, ovvero che effettuano servizi diversi da quelli sopra indicati, ma sempre “di volo”, risulta che lo svolgimento di servizi in effettiva attività di volo costituisce la “specialis ratio” del riconoscimento normativo della spettanza della relativa attività, venendo in tal modo escluso il ricorso alla individuazione di altre attività con gli stessi servizi in volo connesse, ma che non realizzino l’esercizio della specifica attività solo riconosciuta e remunerata. Pertanto, è precluso il ricorso a criteri analogici ovvero estensivi ad altre categorie, inapplicabili nei casi di normative a carattere speciale che si riferiscono esclusivamente ad una determinata categoria di soggetti esplicanti la particolare attività. Deve pertanto escludersi la attribuibilità della indennità di cui trattasi a qualunque attività svolta a terra per la manutenzione e movimentazione o sorveglianza, degli elicotteri poichè ogni attività sia bene strettamente connessa, ovvero propedeutica o comunque complementare a quella di volo non rientra in quella che viene espletata dagli addetti ad equipaggi in volo, ricognitiva perlustrativa o sperimentativa che sia da qualificarsi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla spettanza delle somme erogate a titolo di indennità di volo e di emolumento fisso aggiuntivo ex art. 13, comma 2, del D.P.R. n. 164/2002,  anche anche a coloro che svolgono attività ad esse connesse in quanto appartenenti ad unità di volo funzionalmente dipendenti dal C.O.A. (Centro Operativo aeromobili)</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio <br />
Sezione Seconda Ter</b></p>
<p>composta dai signori magistrati: Consigliere 		Michele	 PERRELLI		Presidente; Consigliere		Paolo		RESTAINO		Relatore; Consigliere		Antonio	AMICUZZI		Correlatore																																																																													</p>
<p> ha emesso la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 4448 del 2006  proposto da<br />
<b>Bernardini Maurizio, Bordino Giovanni, Catini Beniamino, Ferri Alessandro, Giorgio Gennaro, Innocenti Massimo, Nicotra Paolo, Oddo Luigi, Pirrello Girolamo, Reccia Giovanni, Ruggirello Francesco, Sanna Piero, Severoni Fabrizio, Tortora Tommaso</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Angelo Fiore Tartaglia e presso lo studio dello stesso elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle Medaglie d’Oro, 266;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero delle Politiche Agricole e Forestali</b> in persona del Ministro p.t. ed il Corpo Forestale dello Stato, rapp.ti e difesi dall’Avv.ra Gen.le dello Stato<br />
per l’annullamento<br />
dei provvedimenti con i quali è stato disposto il recupero di somme (già corrisposte a titolo di indennità di volo e di emolumento fisso aggiuntivo) nei confronti di ognuno degli stessi istanti essendo stata loro inviata la nota datata 10.3.2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Corpo Forestale dello Stato) in cui viene specificato che lo stesso recupero è conseguito dall’esito di controlli effettuati da apposita commissione sulle ore di volo che sono risultate non svolte nel numero minimo prescritto.</p>
<p>        Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
        Visto  l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;<br />
        Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />
        Visti gli atti tutti della causa;<br />
        Uditi, alla pubblica udienza del 4 dicembre 2006, con designazione del Consigliere Paolo Restaino relatore della causa, i procuratori delle parti come da verbale d’udienza;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Gli attuali ricorrenti, tutti appartenenti al Corpo Forestale dello Stato aventi qualifica di “Specialista Polivalente di elicottero” ed in servizio presso i Centri Operativi Antincendio di Roma –Urbe, Roma- Ciampino, Lamezia Terme, Rieti, Pescara e Cecina, impugnano i provvedimenti con i quali è stato disposto il recupero di somme (già corrisposte a titolo di indennità di volo e di emolumento fisso aggiuntivo) nei confronti di ognuno degli stessi istanti essendo stata loro inviata la nota datata 10.3.2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Corpo Forestale dello Stato) in cui viene specificato che lo stesso recupero è conseguito dall’esito di controlli effettuati da apposita commissione sulle ore di volo che sono risultate non svolte nel numero minimo prescritto.<br />
Vengono dedotti i seguenti motivi di gravame:<br />
I)	Violazione degli artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990 e violazione dell’art. 21 ter della Legge n. 241/1990.<br />	<br />
Si dolgono che il provvedimento di recupero, cui vanno applicate le norme sul procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/1990, non è stato preceduto dalla comunicazione di cui all’art. 7 della citata legge relativa all’avvio del procedimento.<br />
Viene anche denunciata la violazione dell’art. 21 ter della L. n. 241/1990 in quanto per il recupero non sono state indicate le modalità ed il termine per la restituzione delle somme richieste, nè l’esecuzione coattiva è stata preceduta da preventiva diffida.<br />
II)	Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della L. n. 78/1983, illegittimità e/o eccesso di potere per violazione dell’atto prot. n. 634 All 11 in data 23.2.2005 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Corpo Forestale dello Stato Ispettorato Generale – pag. 3 indennità di volo, eccesso di potere per errore sul presupposto per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, per illogicità manifesta contraddittorietà ed insufficiente della motivazione.<br />	<br />
Inoltre violazione dell’art. 2, 1° comma n. 2 del D.P.R. 05.01.1950 n. 180 e dell’art. 33, 8° comma del D.P.R. 10.01.1957 n. 3, in quanto l’atto di recupero eccede il quinto dello stipendio in godimento.<br />
Richiamato l’art. 6 della Legge 23.03.1983 n. 78 attribuiva delle indennità di volo alle categorie nello stesso articolo indicate e l’atto prot. n. 634 All. 11 in data 23.02.2005 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Corpo Forestale dello Stato Ispettorato Generale- che ha indicato i requisiti per l’attribuzione delle indennità di volo (art. 6 l. n. 78/1983) costituenti nel possesso di brevetto di specialista polivalente di elicottero o di aereo di cui al decreto ministeriale n. 1986/05 del 16 febbraio 2005 della legge 668/86, nella effettuazione di attività di volo o di quella ad essa connessa da parte di appartenenti ad unità di volo funzionalmente dipendenti dal COA, e nel mantenimento dei requisiti psico-fisici e di quelli professionali, evidenziano i ricorrenti che l’indennità di volo spetta non solo in presenza di un’attività minima di volo ma anche in presenza di attività connessa a quella di volo. Rilevano che nel periodo preso a riferimento nell’impugnato atto di recupero hanno svolto attività connessa a quella di volo, espletando in particolare attività manutentiva nonchè di controllo di vario genere connesse all’attività di volo stessa.<br />
Ritengono tale complessa attività strettamente connessa, propedeutica e complementare a quella di volo e rientrante in quella “connessa all’attività di volo” come richiesto dalle richiamate normative (art. 6 della L. n. 78/83 e atto prot. n. 634 dec. 11 in data 23.2.2005 del Ministero delel Politiche Agricole e Forestali).<br />
Evidenziano anche che la stessa attività è connessa alla specializzazione posseduta e che il relativo diritto si matura dal giorno del conseguimento dello specifico brevetto e della assegnazione al C.O.A..<br />
Ribadiscono che l’appartenenza ad un equipaggio fisso di volo è una condizione subordinata allo svolgimento di precise mansioni e non al riconoscimento compiuto dall’Amministrazione.<br />
Rappresentano che, oltre all’attività di volo, hanno svolto attività manutentiva nonchè di controllo di vario genere connesse all’attività di volo con molteplicità di ruoli tutti inscindibili dall’attività di volo stessa e, negli ordini e registri di servizio, indicati come “Linea di Volo”, “Manutenzione”, “Hangar e attrezzi”, “Magazzino”.<br />
Assumono di aver diritto a percepire l’emolumento aggiuntivo di cui all’art. 13, 2° comma del D.P.R. 18.06.2002 n. 164 in quanto lo stesso è correlato al percepimento dell’indennità di volo.<br />
Si dolgono comunque che gli atti di recupero disposti nei loro confronti eccedono il limite del quinto dello stipendio in godimento, così come prescritto dall’art. 2, 1° comma del d.P.R. 180/1950 e dall’art. 33, 8° comma, del D.P.R. 3/1957.<br />
III)	Ingiustizia manifesta in relazione alla violazione ed omessa applicazione dell’art. 5, 2° comma, del D.P.R. 31.07.1995, n. 394 e dell’art. 11 del D.P.R. 31.07.1995, n. 395.<br />	<br />
Premesso che agli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, in relazione alle specializzazioni possedute ed al loro impiego, le indennità di spettanza dovrebbero essere corrisposte in misura da calcolarsi in base a percentuali da applicare all’importo loro riferito, in base al grado rivestito, a titolo di indennità mensile d’impiego operativo di base, nella Tabella I annessa alla Legge 23.03.1983 n. 78, così come modificata dal D.P.R. 31.7.1995 n. 395 e che, pur avendone pieno diritto, non viene loro corrisposta l’Indennità di Aeronavigazione di cui all’art. 5 della L. 78/1983, evidenziano i ricorrenti che con l’entrata in vigore del D.P.R. 394/95 e del D.P.R. 395/95, che rispettivamente con l’art. 5, comma 3, e l’art. 11, hanno soppresso la nota a) alla Tabella I succitata che prevedeva l’incremento dell’Indennità mensile d’impiego operativo di base in ragione dell’anzianità di servizio posseduta, l’Amministrazione ha proceduto con l’attribuzione delle varie indennità operative senza computare alcuna maggiorazione dell’Indennità-base sulla quale di volta in volta devono essere applicate le percentuali previste dalle rispettive Tabelle.<br />
Evidenziano anche che la principale innovazione approvata dal D.P.R. n. 394/95 e dal D.P.R. 395/95 è costituita dalla verticalizzazione delle misure di varia spettanza dell’Indennità mensile operativa di base (Tabella I) con riferimento al grado rivestito ed all’anzianità di servizio posseduta, prevedono per ogni categoria (Ufficiali e Sottoufficiali) una suddivisione in fasce per complessive 16 fasce (invece della precedente suddivisione in sole tre fasce di cui la prima prevedeva un’anzianità di almeno 14 anni di servizio, la seconda un’anzianità non inferiore a 4 anni di servizio ed inferiore a 14 anni per i Sergenti Maggiori ed i Sergenti, la terza l’anzianità inferiore a 4 anni di servizio per i soli Sergenti).<br />
In base alla normativa modificata, era previsto con nota a) alla citata Tabella I, che le misure dell’indennità in questione stabilite dalle tre fasce vigenti venissero incrementale del 20 per cento al compimento di un sessennio di servizio per i primi quattro sessenni.<br />
Ciò perchè il legislatore aveva previsto una iniziale differenziazione delle misure dell’indennità sulla base dell’anzianità posseduta e l’incremento delle stesse sempre in base ad un criterio legato al conseguimento di una maggiore anzianità.<br />
Evidenziano che deve ritenersi rimasto inalterato il doppio criterio di attribuzione/maggiorazione dalle modifiche di cui al D.P.R. 394/95. Infatti detto provvedimento legislativo all’art. 5 ha previsto che:<br />
1)A decorrere dal 1° dicembre 1995, per il personale di cui all’art. 1, comma 1) la Tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, è sostituita dalla seguente.<br />
Nella tabella che segue, le anzianità di servizio del personale indicate a fianco dei vari gradi sono riferite agli anni di servizio comunque prestato.<br />
2)Per il personale che anche anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78.<br />
3)A decorrere dal 1° dicembre 1995, sono soppresse le note a) e b) alla tabella I, c)  alla tabella II le note alle tabelle III e IV allegate alla legge 23 marzo 1983, n. 78.<br />
L’art. 11 del D.P.R. 31.07.1995 n. 395 stabilisce che “1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78 in materia di corresponsione e comulabilità delle indennità di impiego operativo e delle relative indennità supplementari, nonchè dall’art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con  modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti del personale di cui all’art. 1, comma 1. che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennità supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.<br />
2. Il personale in servizio alla data del 30 novembre 1995 che, in applicazione del comma 1, si trovi nella condizione di aver diritto ad una indennità di misura inferiore a quella di cui sia già previsto, conserva il trattamento in godimento.<br />
3. La corrispondenza tra le qualifiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile con i gradi ed i ruoli delle Forze armate è stabilita sulla base delle tabelle A/1 e A/2, allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e alla tabella allegata all’art. 43-bis della legge 1 aprile 1981 n. 121”.<br />
Secondo i ricorrenti risulterebbe evidente che, prima di sopprimere il criterio di maggiorazione sessennale di cui alla nota a) ala Tabella I del D.P.R. 394/95, il legislatore ha inteso prevedere un altro criterio che assicurasse comunque una maggiorazione dell’Indennità mensile operativa di base rispetto alle misure previste dalle fasce della nuova Tabella I. Per tale ragione sarebbe del tutto irrazionale ed ingiusto, in quanto sopprimente una componente retributiva appositamente correlata all’anzianità di servizio maturata in particolari condizioni di impiego, il criterio di calcolo applicato dall’Amministrazione, che ha ignorato il disposto del secondo comma del surriportato art. 5 del D.P.R. 394/95 e dell’art. 11 del D.P.R. 395/95.<br />
Richiama al riguardo anche pareri del C.d.S. espressi in occasione di ricorsi straordinari al Capo dello Stato che hanno confermato la erroneità del calcolo seguito (parere n. 1826/2000).<br />
Richiamano anche la legge di interpretazione 24.12.2003 n. 350 la quale all’art. 3, comma 72 ha sancito che “l’art. 5, comma 2° del D.P.R. 31.7.1995 n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell’indennità operativa di base di cui alla tabella riportata al comma 1 del medesimo art. 5” nonchè le decisione di T.A.R. che si sono pronunciate (T.A.R. Campania n. 8796 del 26.04.2004) sulla applicabilità del c.d. sistema di trascinamento (anche se riferito alla indennità di controllo spazio aereo che nell’attuale sistema risultante dal D.P.R. 394 del 1995 godrebbe di una doppia base di calcolo: l’una fissa (in funzione cioè dell’anzianità di esercizio dell’impiego, in applicazione del contestato meccanismo del cd. trascinamento) sicchè anche alla luce della disposizione intepretativa di cui all’art. 3, comma 72 della Legge 24.12.2003 n. 350, l’ulteriore maggiorazione da trascinamento di cui al comma 2° dell’art. 5 del D.P.R. n. 394 del 1995 deve essere corrisposta a tutti coloro i quali percepiscono, in atto, l’indennità operativa di base (e, quindi, l’indennità di controllo spazio aereo, la cui piattaforma di calcolo è costituita dalla indennità operativa di base).<br />
Concludono i ricorrenti chiedendo l’annullamento dei provvedimenti con cui è stato disposto nei loro confronti il recupero delle somme corrisposte a titolo di indennità di volo e di emolumento fisso aggiuntivo ex art. 13, comma 2 del D.P.R. n. 164/2002, nel periodo dal 01.01.2003 al 31.12.2004 e la declaratoria del loro diritto alla attribuzione delle indennità operative di volo, di pronto intervento e di ogni altro emolumento connesso spettanti agli stessi, nella misura integrale prevista per legge e con l’applicazione del meccanismo di trascinamento previsto dall’art.5, 2° comma, del D.P.R. 31.07.1995 n. 394.<br />
Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Corpo Forestale dello Stato) che, costituitosi in giudizio, sostiene la infondatezza del ricorso.<br />
Alla udienza del 4.12.2006 la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Nei confronti dei ricorrenti, appartenenti al Corpo Forestale dello Stato ed aventi la qualifica di Specialista Polivalente di elicottero, a seguito di accertamenti espletati dal Centro operativo aeromobili (C.O.A.) è stato disposto il recupero di somme indebitamente erogate a titolo di indennità di volo e di emolumento fisso aggiuntivo ex art. 13, comma 2, del D.P.R. n. 164/2002 per il periodo indicato nello stesso provvedimento di recupero.<br />
Insorgono gli stessi contro il disconoscimento dello svolgimento del numero minimo di ore di volo prescritto evidenziando che la indennità in parola deve ritenersi spettare, anche indipendentemente dall’effettivo impiego del dipendente negli equipaggi che effettuano attività di aeronavigazione a bordo degli elicotteri, anche al personale impiegato a terra in attività strettamente connesse con la aeronavigazione in quanto addetto ai controlli organizzativi o manutentivi o pur anche preparativi delle incursioni di volo.<br />
La prospettazione dei ricorrenti estensiva della indennità in parola anche a coloro che svolgono attività ad esse connesse in quanto appartenenti ad unità di volo funzionalmente dipendenti dal C.O.A. (Centro Operativo aeromobili) e che gli stessi propongono richiamando al riguardo le specificazioni contenute nell’atto prot. n. 634 All. 11 in data 23.2.2005 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Corpo Forestale dello Stato), non appare al Collegio condivisibile.<br />
Ai fini di una normativa ricognizione delle disposizioni vigenti nell’ordinamento statale che tale indennità prevedono vanno richiamate le disposizioni della originaria legge 23/3/1983 n. 78 attributiva della indennità mensile di volo al personale dell’Aeronautica, dell’Esercito e della Marina facente parte di equipaggi fissi di volo, ovvero che svolgono effettive mansioni di sperimentatore in volo, ovvero che effettuano servizi diversi da quelli sopra indicati, ma sempre “di volo”.<br />
Risulta evidente, dall’esame di tali disposizioni, che lo svolgimento di servizi in effettiva attività di volo costituisce la “specialis ratio” del riconoscimento normativo della spettanza della relativa attività venendo in tal modo escluso il ricorso alla individuazione di altre attività con gli stessi servizi in volo connesse ma che non realizzino l’esercizio della specifica attività solo riconosciuta e remunerata.<br />
Resta per tale ragione precluso il ricorso a criteri analogici ovvero estensivi ad altre categorie, inapplicabili come noto nei casi di normative a carattere speciale che si riferiscono esclusivamente ad una determinata categoria di soggetti esplicanti la particolare attività.<br />
Deve pertanto escludersi la attribuibilità della indennità di cui trattasi a qualunque attività svolta a terra per la manutenzione e movimentazione o sorveglianza, per stare al caso che ne occupa, degli elicotteri poichè ogni attività sia bene strettamente connessa, ovvero propedeutica o comunque complementare a quella di volo non rientra in quella che viene espletata dagli addetti ad equipaggi in volo, ricognitiva perlustrativa o sperimentativa che sia da qualificarsi.<br />
Quanto agli altri rilievi attinenti all’entità e alle modalità del recupero, è del tutto generica la affermazione dei ricorrenti che, senza alcuna effettiva e concreta indicazione in ordine a tale superamento, si dolgono del travalicamento della misura limite del quinto mentre nella nota ministeriale a loro inviata viene espressamente riferito al limite non superiore al quinto del trattamento economico fissato dal legislatore, il recupero disposto nei loro confronti.<br />
Quanto alle modalità dello stesso recupero che i ricorrenti riconducono alla mancata indicazione di tali modalità e del tramite per la restituzione delle somme richieste, le stesse rilevazioni appaiono inconferenti rispetto al metodo del recupero impiegato dall’Amministrazione che viene espressamente riferito, una volta determinato l’importo complessivo del recupero, a trattenute dalle spettanze relative al mese indicato nella stessa nota ministeriale.<br />
Anche il mancato avviso dell’avvio del procedimento di recupero che i ricorrenti intenderebbero censurare al primo motivo non trova luogo di considerazione.<br />
Pur in disparte qualunque altra pur valida considerazione al riguardo, resta accertato in via di fatto che ai ricorrenti erano state state inviate comunicazioni da parte del competente ufficio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Corpo Forestale dello Stato) sulla necessità di procedere al recupero di somme indebitamente erogate per indennità di aeronavigazione, volo etc. non avendo il beneficiario della stessa indennità effettuato il numero minimo di ore prescritto che dava titolo alla percezione del relativo emolumento.<br />
Ai ricorrenti risultava dunque noto lo svolgimento del procedimento di recupero che, se poi sospeso temporaneamente per la effettuazione di maggiori accertamenti a carattere istruttorio sulla base della documentazione esistente agli atti in esito ai quali è stata inviata ai ricorrenti la nota ora impugnata, non rende vana, trattandosi di uno stesso procedimento, la già avvenuta comunicazione all’interessato e la possibilità dello stesso di addurre elementi o rilevazioni  a suo favore in collaborazione con gli uffici cui era stata demandata la effettuazione delle maggiori rilevazioni istruttorie.<br />
Il ricorso dunque, per tutte le ragioni sopraindicate, va rigettato mentre quanto alle spese può disporsi la loro compensazione tra le parti ravvisandosi la esistenza di motivi che la giustificano.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, (Sez. II ter), rigetta il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amm.va.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2006, con l’intervento dei magistrati elencati in epigrafe.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-29-8-2007-n-8235/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2007 n.8235</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2007 n.8222</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-29-8-2007-n-8222/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-29-8-2007-n-8222/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-29-8-2007-n-8222/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2007 n.8222</a></p>
<p>Pres. Baccarini Est. Sapone C. T.(M.C. Lepore) c/ Università degli Studi di Roma (Avv. Gen. Stato). sulla ammissione alla frequenza di un corso di dottorato anche per &#160;coloro che abbiano frequentato in passato lo stesso corso senza superare l&#8217;esame finale Istruzione pubblica &#8211; Università &#8211; Corsi di dottorato &#8211; Art.6,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-29-8-2007-n-8222/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2007 n.8222</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-29-8-2007-n-8222/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2007 n.8222</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini  Est. Sapone<br /> C. T.(M.C. Lepore) c/ Università degli Studi di Roma (Avv. Gen. Stato).</span></p>
<hr />
<p>sulla ammissione alla frequenza di un corso di dottorato anche per &nbsp;coloro che abbiano frequentato in passato lo stesso corso senza superare l&#8217;esame finale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Istruzione pubblica &#8211; Università &#8211; Corsi di dottorato &#8211; Art.6, co. 2 L. 398/1989 &#8211; Possibilità di frequentare il corso di dottorato anche per coloro che abbiano frequentato lo stesso corso in passato, senza superare l’esame finale &#8211; Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art.6, co. 2, L. 398/1989 (in materia di borse di studio universitarie) nel prevedere che un candidato non possa usufruire di una borsa di studio allo stesso titolo per una seconda volta, fa salva implicitamente la possibilità di ammissione alla frequenza di un corso di dottorato anche a favore di coloro che ne avevano frequentato un analogo in passato senza, tuttavia, superare il relativo esame finale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla ammissione alla frequenza di un corso di dottorato anche per  coloro che abbiano frequentato in passato lo stesso corso senza superare l&#8217;esame finale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.     8222                RS<br />
Anno 2007<br />
N.  3403           RGR<br />
Anno  1998</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO <br />
&#8211; SEZIONE III &#8211;	</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.3403 del 1998 proposto dal<br />
dottor <b>Claudio Tartaglini</b> rappresentato e difeso dall’avv. Maria Claudia Lepore presso il cui studio in Roma, Via Cassiodoro n.6, è elettivamente domiciliato;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>l’<b>Università degli Studi di Roma</b>, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliataria;</p>
<p>e nei confronti di:</p>
<p><b>Ambrosetti Maria</b>, non costituita in giudizio;<br />
per l’annullamento:<br />
del provvedimento dell’intimata Università, comunicato con nota n. prot.G104837 del 16/2/1998, con il quale il Rettore ha revocato l’ammissione al XII ciclo del corso di dottorato di ricerca in Filologia Greca e Latina in ottemperanza alla delibera del Senato Accademico del 5 dicembre 1997, nonché per l’annullamento di tale delibera e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 20 giugno 2007 &#8211; relatore il dottor Giuseppe Sapone –  gli avvocati delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il proposto gravame l’odierno ricorrente, ammesso a frequentare dal novembre 1997, il corso di dottorato di ricerca in Filologia Greca e Latina presso l’Università degli Studi di Roma, La Sapienza, ha impugnato la determinazione, in epigrafe indicata, con cui è stata disposta la revoca dell’ammissione al citato corso di dottorato.<br />
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:<br />
1)	Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e della mancanza dei presupposti di fatto;<br />	<br />
2)	Violazione dell’art.6, comma 2, della L. n.398/1989.<br />	<br />
Si è costituita l’intimata amministrazione contestando genericamente la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.<br />
Alla pubblica udienza del 20 giugno 2007 il ricorso è stato assunto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p> In ordine al proposto gravame deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto l’attuale istante, come affermato nella memoria versata agli atti il 15 giugno 2007, ammesso a frequentare il XII ciclo del Corso di dottorato di ricerca  in Filologia Greca e Latina, ha conseguito in data 2 maggio 2001 il titolo di Dottore di ricerca.<br />
In ordine alle spese del presente giudizio le stesse, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell’intimata amministrazione attesa l’illegittimità della contestata determinazione.<br />
Al riguardo deve essere evidenziato che:<br />
a) l’avversata revoca dell’ammissione fa riferimento alla delibera del Senato Accademico del 5 dicembre 1997 che ha precluso la frequenza ad un corso di dottorato a coloro che avessero frequentato in passato lo stesso corso senza superare l’esame finale;<br />
b) una simile preclusione non è prevista dalla normativa in materia, atteso che l’art.6, comma 2, della L. n.398/1989 (Norme in materia di borse di studio universitarie), nel prevedere che un candidato non possa usufruire di una borsa di studio allo stesso titolo per una seconda volta, fa salva implicitamente la possibilità di ammissione alla frequenza di un corso di dottorato anche a favore di coloro che ne avevano frequentato un analogo in passato senza, tuttavia, superare il relativo esame finale.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.3403 del 1998, come in epigrafe proposto, dà atto della cessazione della materia del contendere.<br />
Condanna l’intimata amministrazione al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 (euro duemila).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza, con l’intervento dei signori giudici: Dr. Stefano BACCARINI                  &#8211; Presidente<br />
Dr. Domenico LUNDINI                  &#8211; Consigliere<br />
Dr. Giuseppe  SAPONE                    &#8211; Consigliere, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-29-8-2007-n-8222/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2007 n.8222</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/8/2007 n.1278</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-29-8-2007-n-1278/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Non va sospesa l’ordinanza comunale che vieta alla ricorrente di insediare nel capannone di cui si discute un’attivita’ produttiva di carpenteria metallica, riconducibile alla categoria delle “Ditte insalubri di I classe”, divieto gia’ presente nel testo della concessione edilizia che consente solamente l’insediamento di attività produttive riconducibili alla categoria delle</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-29-8-2007-n-1278/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/8/2007 n.1278</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’ordinanza comunale che vieta alla ricorrente di insediare nel capannone di cui si discute un’attivita’ produttiva di carpenteria metallica, riconducibile alla categoria delle “Ditte insalubri di I classe”, divieto gia’ presente nel testo della concessione edilizia che consente solamente l’insediamento di attività produttive riconducibili alla categoria delle “Ditte insalubri di II classe”. G.S.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; <a href="/ga/id/2007/12/11231/g">Ordinanza sospensiva dell’11 dicembre 2007 n. 6417</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA LOMBARDIA<br />MILANO<br />SEZIONE II  </b></p>
<p>Registro Ordinanze:1278/07<br />
Registro Generale: 1636/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
PIERMARIA PIACENTINI Presidente<br /> RICCARDO GIANI 	Referendario<br /> <br />
PIETRO DE BERARDINIS Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 29 agosto 2007<br />
Visto il ricorso n. 1636/2007 proposto dalla:<br /><b>F.LLI RIGHETTO S.n.c.</b><br />
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Renato Righetto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti e Mauro Pisapia e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Milano, via S. Barnaba 30</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI  GORLA MAGGIORE</b><br />
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Salvatore ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Ada De Cesaris, in Milano, via Fogazzaro 1</p>
<p>nonchè contro</p>
<p><b>REGIONE LOMBARDIA</b><br />
non costituita in giudizio</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; dell’ordinanza del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Gorla Maggiore n. 40, prot. n. 7664 del 20 giugno 2007, con cui è stata ordinata alla società ricorrente la sospensione immediata dell’attività di carpenteria<br />
&#8211; dell’art. 33 delle N.T.A., nel testo approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 7 marzo 2003.</p>
<p>Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione degli atti impugnati, proposta in via incidentale dalla società ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gorla Maggiore;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Nominato relatore il Referendario Pietro De Berardinis ed udito lo stesso;<br />
Uditi, altresì, i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;<br />
Considerato che, ad un sommario esame degli atti, il ricorso si appalesa sprovvisto di fumus boni juris, poichè il divieto, per la ricorrente, di insediare nel capannone di cui si discute un’attività produttiva riconducibile alla categoria delle “Ditte insalubri di I classe”, si ricava già dal testo della concessione edilizia  n. 14/2002 del 10 dicembre 2002 (che consente solamente l’insediamento di attività produttive riconducibili alla categoria delle “Ditte insalubri di II classe”);<br />
Ritenuto che, conseguentemente, non sussistono gli estremi previsti dall’art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Milano, li 29 agosto 2007</p>
<p>Il Presidente<br />
L’Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/8/2007 n.3987</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-29-8-2007-n-3987/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-29-8-2007-n-3987/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-29-8-2007-n-3987/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/8/2007 n.3987</a></p>
<p>Non va sospesa la circolare ministeriale avente ad oggetto le procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici che valuti i ricorrenti riservatari ammessi con riserva la cui posizione sia ancora sub iudice per ciò che riguarda l’accertamento del requisito di accesso al corso di formazione. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-29-8-2007-n-3987/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/8/2007 n.3987</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-29-8-2007-n-3987/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/8/2007 n.3987</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la circolare ministeriale  avente ad oggetto le procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici che valuti i ricorrenti riservatari ammessi con riserva la cui posizione sia ancora sub iudice per ciò che riguarda l’accertamento del requisito di accesso al corso di formazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11535/g">Ordinanza sospensiva del 29 gennaio 2008 n. 447</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA BIS </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3987/2007<br />
Registro Generale: 5858/2007</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
MARIO DI GIUSEPPE Presidente<br /> GIULIO AMADIO Cons., relatore<br />
CARLO TAGLIENTI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 29 Agosto 2007<br />
Visto il ricorso 5858/2007  proposto da:<br />
<b>SONNINO ROSSELLA ED ALTRI &#8211; ACCURSIO CATERINA &#8211; AGOSTINI VINCENZA &#8211; ANELLI MARIA TERESA &#8211; BADALAMENTI GIOVANNA &#8211; BARDI ANGELA &#8211; BARGHINI TOSCA &#8211; BATTIATO ANNA MARIA &#8211; BERTUSI VALERIA &#8211; BONESINI ALESSANDRO  -BUSONI DANIELA &#8211; CIARROCCHI GIOVANNA &#8211; DE MATTEIS ROSARIA &#8211; DESIDERI PATRIZIA &#8211; DI NARDI VINCENZO &#8211; FASONE CATERINA &#8211; FATTORETTO PAOLA &#8211; TUROLLA LORIANO &#8211; FLAMINI ENRICA &#8211; FORTUNATO ISABELLA &#8211; FULGIONE MARISTELLA &#8211; FURNARI GIUSEPPINA &#8211; GABFRIELLI CLAUDIA &#8211; GARAMELLA SARA ESTER &#8211; GATTO MARIA SILVIA &#8211; GIANGREGORIO SERAFINO &#8211; GIORDANO PATRIZIA &#8211; IMPERATO RITA &#8211; LO PRESTI SANTINO &#8211; LOMBARDI ANNA &#8211; MARCHINI DIANA &#8211; MAZZARINO MARIA NUNZIA &#8211; MENGUCCI ROSSELLA &#8211; MONCADO ROBERTA &#8211; NUCCITELLI MARIA PIA &#8211; PAGNI ANNAMARIA &#8211; PATERNA ADRIANA &#8211; PERILLI ADELAIDE IULA &#8211; RENDA ANTONIO &#8211; SCHIETROMA ANTONIO &#8211;  SETTESOLDI DANIELA </b>rappresentati e difesi da:D&#8217;AMATO FABIOcon domicilio eletto in ROMAVIA DELLA FARNESINA N. 5pressoD&#8217;AMATO FABIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE </b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO domiciliataria ex lege in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede<br />
<b>DIREZ.GEN.PERSONALE DELLA SCUOLA E DELL&#8217;AMM.NE</b><br />
e nei confronti di<br /><b>PASSALACQUA MICHELE  </b></p>
<p>e nei confronti di<br /><b>CORI ANNA MARIA </b><br />
e nei confronti di<br /><b>SBRANA ROBERTA </b></p>
<p>e nei confronti di<br /><b>CASSARO MARIA GIOVANNA </b><br />
e nei confronti di<br /><b>MOLINARI CESARE </b><br />
e nei confronti di<br /><b>MARCIANO ANNUNZIATA </b><br />
e nei confronti di<br /><b>ROSSO GIOVANNI </b></p>
<p>e nei confronti di<br /><b>SENNI STEFANIA</b></p>
<p>per l’annullamento,<br />
previa sospensione dell’esecuzione,<br />
&#8211; della circolare n. 40/07 avente a oggetto le procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici – sequenza nomina vincitori;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
 MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE<br />Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Nominato relatore il Consigliere Giulio AMADIO e uditi alla Camera di Consiglio del 29 agosto 2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare per mancanza del fumus boni juris in quanto per la categoria dei riservatari (tali sono i ricorrenti) è tutt’ora sub indice l’accertamento del requisito di accesso al corso di formazione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione Terza<br />
respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Autorità Amministrativa ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 agosto 2007.</p>
<p>Mario Di Giuseppe Presidente<br />
Giulio Amadio Consigliere, relatore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-29-8-2007-n-3987/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/8/2007 n.3987</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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