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	<title>29/7/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29/7/2019 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2019 n.4150</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-29-7-2019-n-4150/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-29-7-2019-n-4150/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2019 n.4150</a></p>
<p>Rosalia Maria Rita Messina, Presidente, Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore; PARTI: (&#8220;Assobalneari Campania&#8221; in persona del legale rappresentante pro tempore, il Lido &#8220;I Delfini s.r.l.&#8221; in persona del legale rappresentante pro tempore, il lido Costa Bleu di Falcone Olimpia in persona del legale rappresentante pro tempore, Lido delle Rose</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-29-7-2019-n-4150/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2019 n.4150</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-29-7-2019-n-4150/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2019 n.4150</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosalia Maria Rita Messina, Presidente, Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore; PARTI: (&#8220;Assobalneari Campania&#8221; in persona del legale rappresentante pro tempore, il Lido &#8220;I Delfini s.r.l.&#8221; in persona del legale rappresentante pro tempore, il lido Costa Bleu di Falcone Olimpia in persona del legale rappresentante pro tempore, Lido delle Rose s.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore, il &#8220;Lido dei Gabbiani Evita s.r.l.&#8221; in persona del legale rappresentante pro tempore, il Lido Paradiso s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, il Lido La Siesta s.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore, il Lido Shati ex Cormorano della società  Le.Ma. s.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore, il Lido Fontana Bleu s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Luigi Roma c. Comune di Castel Volturno, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Giuseppe Diana nonchè Mirabella Mare in liquidazione spa (giù  Fontana Bleu spa) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luigi M. D&#8217;Angiolella)</span></p>
<hr />
<p>Va riconosciuta la legittimazione a ricorrere ai titolari di concessioni demaniali marittime e gestori di strutture balneari adiacenti e prospicienti all&#8217;area oggetto di un impugnato permesso di costruire.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Processo amministrativo &#8211; legittimazione a ricorrere &#8211; interesse a ricorrere &#8211; gestore di strutture balneari &#8211; impugnazione di permesso di costruire &#8211; criterio della vicinitas &#8211; rileva.</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>Va riconosciuta la legittimazione a ricorrere ai titolari di concessioni demaniali marittime e gestori di strutture balneari adiacenti e prospicienti all&#8217;area oggetto di un impugnato permesso di costruire: la vicinitas attribuisce, infatti, la legittimazione a ricorrere; ed altresì l&#8217;interesse a ricorrere, atteso che la dimostrazione di uno stabile collegamento materiale fra l&#8217;immobile della parte ricorrente e quello interessato da lavori attribuisce alla prima la legittimazione e l&#8217;interesse ad impugnare il permesso di costruire, senza necessità  di dimostrare un pregiudizio specifico e ulteriore poichè giù  presente </i>in re ipsa<i>.</i></p>
<p align="RIGHT">
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/07/2019</div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 04150/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00107/2019 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 107 del 2019, proposto da &#8220;Assobalneari Campania&#8221; in persona del legale rappresentante pro tempore, il Lido &#8220;I Delfini s.r.l.&#8221; in persona del legale rappresentante pro tempore, il lido Costa Bleu di Falcone Olimpia in persona del legale rappresentante pro tempore, Lido delle Rose s.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore, il &#8220;Lido dei Gabbiani Evita s.r.l.&#8221; in persona del legale rappresentante pro tempore, il Lido Paradiso s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, il Lido La Siesta s.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore, il Lido Shati ex Cormorano della società  Le.Ma. s.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore, il Lido Fontana Bleu s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall&#8217; Avv. Luigi Roma, domicilio pec come da Registri di Giustizia, domicilio fisico in Napoli alla via Crispi n. 27 presso lo studio dell&#8217;avv. Raffaele Mastrantuono;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Castel Volturno, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Giuseppe Diana, domicilio pec come da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Mirabella Mare in liquidazione spa (giù  Fontana Bleu spa) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luigi M. D&#8217;Angiolella, domicilio pec come da Registri di Giustizia, domicilio fisico in Napoli al viale A. Gramsci n.16;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">a) del Permesso di costruire su area demaniale marina n. 135/2018 del 16/10/2018 per la realizzazione di opere di riqualificazione del Parco Urbano a Sud del gran Hotel Pinetamare, Area Verde di Quartiere, Opere di Urbanizzazione Secondaria in località  Pinetamare del Comune di Castel Volturno, rilasciato al signor SEPE PAOLO, nato a Napoli il 12/06/1949 ed ivi residente alla Via Gian Lorenzo Bernini nÂ° 58, in qualità  di Liquidatore della società  MIRABELLA MARE S.p.A. con sede in Viale Darsena snc Castel Volturno (Ce), mai comunicato, nè notificato;</p>
<p style="text-align: justify;">b) del provvedimento prot. gen 50110 del 16.10.2018 con il quale il Comune di Castel Volturno &#8220;RENDE NOTO&#8221; che in data 16/10/2018 ha rilasciato al signor SEPE PAOLO, nato a Napoli il 12/06/1949 ed ivi residente alla Via Gian Lorenzo Bernini nÂ° 58, in qualità  di Liquidatore della società  MIRABELLA MARE S.p.A. con sede in Viale Darsena snc Castel Volturno (Ce), permesso di costruire n. 135/2018 del 16/10/2018 per la realizzazione di opere di riqualificazione del Parco Urbano a Sud del gran Hotel Pinetamare, Area Verde di Quartiere, Opere di Urbanizzazione Secondaria;</p>
<p style="text-align: justify;">c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente comprese ulteriori indagini e pareri istruttori se e in quanto esistenti</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castel Volturno e della Soc. Mirabella Mare in Liquidazione S.p.A;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 luglio 2019 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso iscritto al n. 107 dell&#8217;anno 2019, i ricorrenti impugnavano i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle loro doglianze, premettevano:</p>
<p style="text-align: justify;">di essere tutti aderenti all&#8217;Assobalneari Campania, nonchè titolari di concessioni demaniali marittime ricadenti in località  Pinetamare, nel Comune di Castelvolturno, e gestori di imprese del settore turistico-balneare;</p>
<p style="text-align: justify;">che Pinetamare è una località  del Comune di Castel Volturno, meglio nota come Villaggio Coppola, ed è situata sul litorale domizio, lungo la &quot;Via Domitiana&quot; (SP 334) e non distante dalla strada statale a scorrimento veloce SS7 Quater (diramazione della Strada statale 7 Via Appia);</p>
<p style="text-align: justify;">che, quanto alla conformazione urbanistica di tale area, come precisato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere &#8211; Sez. I penale &#8211; 24 luglio 2006, Sentenza n. 1104, &#8220;<i>Sull&#8217;intera area demaniale &#038; insiste, dunque, un ampio insediamento urbanistico costituito da fabbricati a uso residenziale, attrezzature scolastiche, attrezzature a verde, edifici di culto, attrezzature commerciali e ricreative, attrezzature turistiche, nonchè opere portuali e di difesa del litorale, il tutto in totale assenza di valido titolo autorizzatorio o concessorio da parte delle competenti autorità  amministrative. In particolare, i fabbricati ad uso residenziale, di varia tipologia ed altezza, comprendono circa 3800 appartamenti per un totale di 11.000 vani ed 1.000.000 di metri cubi (vuoto per pieno) ed una superficie coperta di circa 160.000 mq (&#8230;)&#8221; &#8220;(&#8230;) Inoltre, è stata rilevata la realizzazione di complessi di fabbricati destinati ad uso turistico residenziale per una superficie complessiva di 35.000 metri quadrati ed in particolare cinque alberghi denominati Hotel Residence Italia, Hotel Residence Coste Bleu; Hotel Residence Fontana Bleu; Albergo Acacie; Parco Marino Rio Blu.(&#8230;)</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">che il Comune di Castel Volturno è, a tutt&#8217;oggi, sprovvisto di Piano Urbanistico, di Regolamentazione Edilizia ed anche del Piano di Fabbricazione; è sfornito di parcheggi pubblici su aree pubbliche; è altresì sfornito del Piano Urbano Parcheggi;</p>
<p style="text-align: justify;">che, in data 30 giugno 2005, interveniva, tra l&#8217;Agenzia del Demanio Filiale Campania giusta determinazione del 25.2.2005 del Direttore dell&#8217;Agenzia del Demanio e le Società  riconducibili al &#8220;Gruppo Coppola&#8221;, una transazione volta alla definizione del contenzioso relativo all&#8217;occupazione ed alla edificazione di aree demaniali nel territorio di Castelvolturno. L&#8217;oggetto della transazione era limitato alla definizione bonaria di tutte le controversie pendenti dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli ed alla Corte di Appello di Roma ed in qualsiasi altra sede in relazione alle questioni attinenti la proprietà  ed il possesso di aree site nel territorio del villaggio Coppola Pinetamare e del Comune di Castelvolturno;</p>
<p style="text-align: justify;">che la finalità  principale della transazione era quella di realizzare una perequazione urbanistica attraverso una serie di cessioni in permuta da parte delle società  private occupanti le zone demaniali di Castelvolturno;</p>
<p style="text-align: justify;">che la transazione in questione aveva ad oggetto il trasferimento di immobili in favore dell&#8217;Agenzia del Demanio, a fronte della cessione di alcune delle aree demaniali abusivamente occupate, nonchè la riduzione in pristino di alcune zone a parziale soddisfo dei crediti vantati dallo Stato a titolo di indennizzo per l&#8217;occupazione dei terreni e dello specchio d&#8217;acqua;</p>
<p style="text-align: justify;">che l&#8217;inadempimento, l&#8217;imperfetto o ritardato adempimento dell&#8217;obbligo di consegna delle opere individuato nella transazione, oltre il termine di ventiquattro mesi dalla sottoscrizione, ha reso le opere, così come previste, non più¹ conformi alle esigenze del territorio e ha fatto decadere la parte privata dalla possibilità  di realizzarle oltre il suddetto termine;</p>
<p style="text-align: justify;">che il premesso di costruire impugnato si inserisce nell&#8217;ambito della richiamata transazione tra lo Stato e le Società  del &#8220;Gruppo Coppola&#8221;, per gli aspetti dominicali dei terreni in località  &#8220;Pinetamare&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">che l&#8217;intervento consiste nella sistemazione del Parco Urbano a sud del Grand Hotel Pinetamare &#8211; Area a verde di quartiere ed è ubicata nell&#8217;abitato di Pinetamare e, precisamente, nel tratto iniziale della via del mare, in prossimità  del lido &#8220;I Delfini&#8221;, a fianco all&#8217;immobile della sede della Capitaneria di Porto. La superficie di quest&#8217;area è di mq 15.000,00 ed è identificata al Catasto terreni al foglio 47 con le particelle 261 e 309 intestate al Demanio dello Stato &#8211; Ramo Marina&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">che il progetto, in particolare, prevede: a) un&#8217;area destinata a parcheggio posto sul lato ovest e dove sono previsti n. 71 posti auto e stallo per bus turistici; b) sul lato sud ovest creazione di spazio di circa 450 mq ad uso esclusivo della Capitaneria di Porto per il rimessaggio di imbarcazioni sottoposte a sequestro ed altro; c) sul lato est prospiciente l&#8217;area di cui al capo b) una struttura Bar; d) la restante area destinata a parco recintato, con realizzazione al suo interno di un anfiteatro, servizi igienici ed una struttura pensilina per l&#8217;ombreggiamento del percorso pedonale;</p>
<p style="text-align: justify;">che l&#8217;intera località  Pinetamare del Comune di Castel Volturno è sfornita di parcheggi pubblici, e che il numero di stalli previsti nel permesso di costruire è insufficiente ad assolvere le esigenze del territorio;</p>
<p style="text-align: justify;">che, infatti, la stessa amministrazione comunale, a far data dal 05/07/2010, con deliberazione di Giunta Comunale n. 30, approvava una proposta di variazione progettuale tesa ad ottenere spazi in maniera proporzionale all&#8217;intensità  di traffico veicolare e demografica che affolla l&#8217;area;</p>
<p style="text-align: justify;">che il Comune, dando seguito a quanto proposto, con deliberazione n. 24 del 17/02/2011 e con la relazione generale di approvazione dello studio di fattibilità , prot. n. 7563 del 08.02.2011, prevedeva un parcheggio auto a quota raso, &#8220;<i>(&#8230;) al fine di privilegiare un percorso veicolare a senso unico di circolazione (&#8230;)</i>&#8221; con la previsione di ben 311 stalli a parcheggio;</p>
<p style="text-align: justify;">che il Comune, con Ordinanza n. 116 del 22/06/2015, individuava l&#8217;area oggetto del permesso di costruire come area di parcheggio gratuito perchè &#8220;&#038; <i>è necessario, per ragioni di pubblica sicurezza ed incolumità  dei cittadini, garantire il regolare flusso della circolazione veicolare sul lungomare di Pinetamare (Via Del Mare) e, soprattutto, garantire il transito dei mezzi di soccorso, di protezione civile e dei mezzi di pulizia della ditta affidataria del servizio comunale di ecologia (&#8230;)</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">che il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 07.07.2016, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 01.08/2017, richiamando le ragioni di necessità  ed urgenza che avevano condotto alla individuazione dell&#8217;area a parcheggio pubblico, concedeva in comodato d&#8217;uso gratuito l&#8217;area oggetto del permesso di costruire, al fine di destinarla per gli anni 2016 e 2017 ad area a parcheggio gratuito per i cittadini e l&#8217;utenza turistica;</p>
<p style="text-align: justify;">che il Comune, con Ordinanza n. 68 del 25/05/2018, individuava nuovamente l&#8217;area oggetto del permesso di costruire come area di parcheggio gratuito perchè: &#8220;<i>è necessario per ragioni di pubblica sicurezza ed incolumità  dei cittadini, garantire il regolare flusso della circolazione veicolare sul lungomare di Pinetamare (Via del Mare) e, soprattutto garantire il transito dei mezzi di soccorso e di polizia stradale; per scongiurare la congestione veicolare si rende necessario fruire ancora una volta dell&#8217;area in premessa destinandola a parcheggio temporaneo gratuito (&#8230;)</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">che l&#8217;approvazione del Permesso di Costruire impugnato rappresentava l&#8217;occasione per riordinare il territorio e sopperire ad anni di urbanizzazione selvaggia, in violazione delle più¹ elementari norme di regolamentazione urbanistica del territorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Instava quindi per l&#8217;annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituivano l&#8217;Amministrazione e la parte controinteressata per resistere al ricorso, con memorie il cui contenuto sarà  più¹ specificamente indicato oltre.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 09.07.2019, il ricorso è stato assunto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">1) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 12 dell&#8217;atto transattivo n. 427/05 intercorso tra lo Stato Italiano e le società  del &#8220;Gruppo Coppola&#8221;; infatti, ai sensi del predetto art. 12, la realizzazione dei lavori oggetto del permesso di costruire rilasciato sarebbe dovuta avvenire entro ventiquattro mesi dalla data di esecutività  del citato atto transattivo; il Comune di Castel Volturno, nel rilasciare il permesso di costruire, non motiva sulle ragioni che hanno deposto per la concessione di una proroga lunga 11 anni, non dà  conto di aver informato le amministrazioni competenti sul prolungarsi del procedimento amministrativo, e non indica le ragioni per le quali è stata ritenuta comunque possibile la realizzazione dell&#8217;intervento oggetto dell&#8217;atto transattivo e non si è proceduto all&#8217;escussione della polizza posta a garanzia dell&#8217;intervento;</p>
<p style="text-align: justify;">2) Violazione e falsa applicazione della legge 14 gennaio 2013, n. 10 recante &#8220;Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani&#8221;. Violazione e falsa applicazione del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444; non sono infatti stati considerati gli standard urbanistici e le esigenze demografiche, che avrebbero ben dovuto imporre la realizzazione di parcheggi più¹ ampi;</p>
<p style="text-align: justify;">3) a causa delle opere di riqualificazione della Via del Mare, verranno cancellati tutti gli stalli di parcheggio ad oggi contrassegnati sull&#8217;intero lungomare di Pinetamare, con la conclusione che, non essendoci parcheggi pubblici in tutta l&#8217;area urbana di Pinetamare, densamente abitata, il traffico sarà  riversato lungo la Via Domitiana&quot; (SP 334) e la non distante strada statale a scorrimento veloce SS7 Quater (diramazione della Strada statale 7 Via Appia), con gravissimi problemi di viabilità  e di sicurezza delle persone;</p>
<p style="text-align: justify;">4) il progetto del porto turistico non prevede alcuna area destinata a parcheggio pubblico, con la conseguenza che l&#8217;incidenza del carico urbanistico dell&#8217;intervento andrà  ad aggravare ancora di più¹ la situazione dei parcheggi pubblici in località  Pinetamare, giù  insufficienti;</p>
<p style="text-align: justify;">5) il Comune di Castel Volturno è, a tutt&#8217;oggi, sprovvisto di Piano Urbanistico nonchè di Regolamentazione Edilizia e di Piano di Fabbricazione; l&#8217;atto transattivo rappresenta l&#8217;occasione per bilanciare il rapporto tra la densità  edilizia preesistente e i parcheggi.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministrazione eccepiva l&#8217;inammissibilità  del ricorso sotto diversi profili:</p>
<p style="text-align: justify;">per carenza di legittimazione e di interesse; non si ravviserebbe l&#8217;interesse oppositivo da parte degli operatori balneari rispetto ad un titolo edilizio che legittima un intervento di riqualificazione di un&#8217;area dal quale essi stessi trarrebbero un beneficio, attraverso la realizzazione di parcheggi e di uno stazionamento per bus turistici;</p>
<p style="text-align: justify;">per omessa notifica all&#8217;Agenzia del Demanio, atteso che l&#8217;area è demaniale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sosteneva l&#8217;infondatezza del ricorso anche nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">La controinteressata eccepiva in primo luogo l&#8217;inammissibilità  del ricorso perchè non è questa la sede in cui rappresentare l&#8217;esigenza di maggiori parcheggi per la cittadinanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Eccepiva inoltre l&#8217;infondatezza del ricorso anche nel merito, atteso che la transazione non ha natura programmatoria del territorio, che spetta al Comune, ma è un atto compiuto con poteri derogatori da parte del Commissario Governativo che ha transatto un contenzioso, prevedendo anche la cessione dei beni; e che essa ha avuto la finalità  di definire una serie di contenziosi, dando certezza al quadro dominicale.</p>
<p style="text-align: justify;">In memoria depositata in data 06.06.2019 i ricorrenti ribadivano la propria legittimazione ed il proprio interesse al ricorso, perchè titolari di concessioni demaniali marittime ricadenti in località  Pinetamare nel Comune di Castelvolturno e gestori di strutture balneari sono adiacenti e prospicienti all&#8217;area oggetto dell&#8217;impugnato permesso di costruire; contestavano l&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso per omessa notifica all&#8217;Agenzia del Demanio, perchè il Comune di Castel Volturno è l&#8217;unica amministrazione che ha adottato l&#8217;atto; e ribadivano, nel merito, la fondatezza del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.Preliminarmente, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità  del ricorso, opposte tanto dall&#8217;Amministrazione comunale quanto dalla parte controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. L&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso per omessa notifica all&#8217;Agenzia del Demanio è infondata. Come esattamente replicato dalla parte ricorrente, il Comune di Castel Volturno è l&#8217;unica amministrazione che ha adottato l&#8217;atto impugnato, sicchè appare corretta la notifica del ricorso alla sola Amministrazione comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. Anche l&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso per carenza di interesse e di legittimazione in capo ai ricorrenti è infondata. E&#8217; infatti incontestato che essi sono titolari di concessioni demaniali marittime ricadenti in località  Pinetamare nel Comune di Castelvolturno e gestori di strutture balneari sono adiacenti e prospicienti all&#8217;area oggetto dell&#8217;impugnato Permesso di Costruire. La vicinitas, dunque, attribuisce senz&#8217;altro ai ricorrenti la legittimazione a ricorrere; e, secondo l&#8217;orientamento più¹ recente, anche l&#8217;interesse a ricorrere, atteso che la dimostrazione di uno stabile collegamento materiale fra l&#8217;immobile del ricorrente e quello interessato dai lavori attribuisce al ricorrente stesso la legittimazione e l&#8217;interesse ad impugnare il permesso di costruire, senza necessità  di dimostrare un pregiudizio specifico e ulteriore poichè presente in re ipsa (Cons. Stato Sez. IV, 27/03/2019, n. 2025; T.A.R. Puglia Lecce Sez. III Sent., 04/06/2015, n. 1856).</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Nel merito, il ricorso non è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. La prima censura, con cui i ricorrenti si dolgono della violazione dell&#8217;art. 12 della transazione n. 427/05 intercorsa tra lo Stato e le società  del &#8220;Gruppo Coppola&#8221;, è inammissibile per carenza di interesse. I ricorrenti, infatti, non sono parti della predetta transazione ed unico soggetto legittimato a dolersi della scadenza del termine di 24 mesi previsto dall&#8217;art. 12 sarebbe l&#8217;Agenzia del Demanio. Quest&#8217;ultima, tuttavia, come eccepito dal Comune, con nota prot. 2018/17092/DRCAM-UD del 17 ottobre 2018, ha acconsentito all&#8217;intervento in parola.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. La seconda censura, con cui i ricorrenti si dolgono della mancata considerazione degli standard urbanistici e delle esigenze demografiche, che avrebbero imposto la realizzazione di parcheggi più¹ ampi, è infondata. Si può in primo luogo osservare che, come eccepito dal Comune nella memoria depositata in data 09.02.2019, i ricorrenti non spiegano perchè con il permesso di costruire impugnato si violerebbero le finalità  perseguite con l&#8217;atto di transazione e permuta REP 427/2005. Soprattutto, come eccepito tanto dal Comune quanto dalla società  controinteressata, attraverso l&#8217;atto di transazione e permuta REP 427/2005 le parti non hanno inteso realizzare alcuna forma di perequazione urbanistica ma solo di porre fine, a fronte di concessioni reciproche, a liti pendenti. Come rilevato dalla società  controinteressata nella memoria depositata in data 04.02.2019, la sede per tali pretese, evidentemente rivolte al Comune che non ha ancora un PUC, nè ha mai avuto uno strumento di programmazione urbanistica, non può essere questa. La controinteressata osserva che il vero scopo perseguito dai ricorrenti sarebbe quello di tutelare (di fatto) l&#8217;area in questione, spesso utilizzata come parcheggio abusivo dai lidi che beneficiavano anche dell&#8217;incasso; e che, comunque, le opere della transazione sono, appunto, opere di urbanizzazione primaria che nel comprensorio di Pinetamare mancavano essendo costruzioni realizzate, come è noto, negli anni &#8217;60 e che dunque hanno una funzione anche di integrazione e riparazione assolutamente legittima, prevista in transazione. Nè appare ragionevole annullare, per tale motivo, un permesso di costruire che consente la realizzazione di opere di urbanizzazione su aree dello Stato e di mettere fine allo stato di degrado ed abbandono dell&#8217;area stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Anche la terza censura, con cui ci si duole del fatto che la riqualificazione dell&#8217;area comporterebbe la perdita degli stalli di parcheggio con conseguenti problemi per la viabilità  e per il traffico, è infondata. Come eccepito dal Comune nella memoria depositata in data 09.02.2019, l&#8217;intervento non riguarda tutto il lungomare ma solo parte di Via del Mare ed in ogni caso vi sono altre aree (Via degli Oleandri, Via della Acacie, Piazzale dei Gabbiani) adibite a parcheggio pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. E&#8217; infondato anche il quarto motivo, con cui ci si duole del fatto che progetto del porto turistico non prevede alcuna area destinata a parcheggio pubblico. Come eccepito dal Comune nella memoria depositata in data 09.02.2019, &#8220;<i>Trattasi di un&#8217;opera del tutto autonoma rispetto all&#8217;intervento di riqualificazione assentito con il permesso di costruire n. 135/2018 e che ricade in un&#8217;area che dista notevolmente dall&#8217;area dove sono in corso i lavori di riqualificazione assentiti dal comparente Comune di Castel Volturno</i>&#8220;. Come, peraltro, rilevato dalla società  controinteressata nella memoria giù  citata, il porto turistico in questione ha un suo progetto approvato dalla Regione in project financing che prevede parcheggi a raso ed interrati, sufficienti e calibrati all&#8217;opera pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1. Infine, è inammissibile la sesta censura, con cui ci si duole del fatto che mancherebbero parcheggi e che i 71 stalli previsti sarebbero insufficienti. Come eccepito dal Comune, si tratta di censure attinenti alla pianificazione urbanistica, il cui potere non è stato esercitato con l&#8217;adozione del permesso di costruire impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Settima Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:</p>
<p style="text-align: justify;">1. Respinge il ricorso n. 107 dell&#8217;anno 2019;</p>
<p style="text-align: justify;">2. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Castel Volturno le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge; nonchè a rifondere alla Mirabella Mare in liquidazione spa le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge; somma da attribuirsi all&#8217;avv. Luigi D&#8217;Angiolella, procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-29-7-2019-n-4150/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2019 n.4150</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2019 n.10074</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-29-7-2019-n-10074/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-29-7-2019-n-10074/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2019 n.10074</a></p>
<p>Giuseppe Daniele, Presidente, Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore; PARTI: (Consorzio Trasporto Persone &#8211; C.T.P. e Consorzio Cooperative Romane Autonoleggiatori &#8211; CON.CO.R.A. società  cooperativa a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Aldo Basile c. Aeroporti di Roma s.p.a., in persona del legale rappresentante</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-29-7-2019-n-10074/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2019 n.10074</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-29-7-2019-n-10074/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2019 n.10074</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Daniele, Presidente, Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore;  PARTI:  (Consorzio Trasporto Persone &#8211; C.T.P. e Consorzio Cooperative Romane Autonoleggiatori &#8211; CON.CO.R.A. società  cooperativa a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Aldo Basile c. Aeroporti di Roma s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Pescatore e Marco Giustiniani; Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Stefania Ricci; Ente Nazionale per l&#8217;Aviazione Civile (ENAC), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Il box uffici non può in alcun modo essere considerato quale elemento essenziale che connota il servizio pubblico di noleggio vetture con conducente (ncc).</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;letter-spacing: normal;text-align: left;text-decoration: none;text-transform: none;">1.- Spazi aeroportuali &#8211; infrastrutture &#8211; servizio pubblico di noleggio vetture con conducente (ncc) &#8211; box uffici &#8211; necessaria inerenza &#8211; esclusione</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;"><em>Il box uffici non può in alcun modo essere considerato quale elemento essenziale che connota il servizio pubblico di noleggio vetture con conducente (ncc), ove riferito all&#8217;attività  da svolgere nel sedime aeroportuale, e come tale non può essere considerato &#8220;infrastruttura&#8221; da mettere necessariamente a disposizione delle associazioni istanti o dei loro consorziati, distinguendosi il servizio di noleggio per il fatto di essere &#8220;compiuto a richiesta dell&#8217;utenza&#8221; e di svolgersi &#8220;in modo non continuativo nè periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti&#8221;, il che porta ad escludere la necessità  di strutture in termini di box necessari per le prenotazioni.</em></p>
<p style="text-align: left;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-variant: normal;white-space: normal;">
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/07/2019<br /> N. 10074/2019 REG.PROV.COLL.<br /> N. 05544/2019 REG.RIC.</p>
<p> SENTENZA<br /> sul ricorso numero di registro generale 5544 del 2019, proposto da Consorzio Trasporto Persone &#8211; C.T.P. e Consorzio Cooperative Romane Autonoleggiatori &#8211; CON.CO.R.A. società  cooperativa a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Aldo Basile, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Carlo Conti Rossini, n. 26;<br /> contro<br /> Aeroporti di Roma s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Pescatore e Marco Giustiniani, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via L. Spallanzani; Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Stefania Ricci, con domicilio digitale in atti; Ente Nazionale per l&#8217;Aviazione Civile (ENAC), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12<br /> nei confronti<br /> Società  Cooperativa Futura Autotrasporto Service a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;<br /> per la declaratoria<br /> dell&#8217;illegittimità  del silenzio serbato da Aeroporti di Roma s.p.a. in merito all&#8217;istanza presentata dalle ricorrenti in data 11 gennaio 2019, volta ad ottenere l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 21, comma 13, della l.r. n. 13/2018, mediante la conferma dell&#8217;uso o la messa a disposizione di nuove infrastrutture presenti all&#8217;interno dell&#8217;aeroporto Leonardo da Vinci Fiumicino, destinate al servizio pubblico comprensoriale di noleggio vetture con conducente del bacino comprensoriale, di cui all&#8217;art. 5 bis della l.r. 58/1993 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè l&#8217;istituzione delle aree per la salita e discesa dei passeggeri nelle zone prospicienti gli imbarchi e gli sbarchi dei passeggeri;<br /> nonchè per l&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l&#8217;adozione di un provvedimento espresso ai sensi degli artt. 2 della l. n. 241/1990 e dell&#8217;art. 5Â bisÂ della l.r. n. 58/1993;</div>
<div style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Aeroporti di Roma s.p.a., della Regione Lazio e dell&#8217;ENAC &#8211; Ente Nazionale Aviazione Civile;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO<br /> Con il presente gravame, le ricorrenti &#8211; consorzi di imprese e cooperative titolari di autorizzazioni per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di noleggio vetture con conducente ex l. n. 21/1992 rilasciate dai comuni di Roma Capitale e di Fiumicino &#8211; propongono ricorso, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., affinchè venga dichiarata l&#8217;illegittimità  del comportamento inerte (in tesi) assunto da Aeroporti di Roma s.p.a. (di seguito semplicemente &#8220;AdR&#8221;) rispetto all&#8217;istanza da costoro avanzata l&#8217;11 gennaio 2019, volta all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 21, comma 13, della l.r. n. 13/2018, mediante la conferma dell&#8217;uso o la messa a disposizione di nuove infrastrutture all&#8217;interno dell&#8217;aeroporto &#8220;Leonardo da Vinci&#8221; di Fiumicino, destinate al servizio di noleggio vetture con conducente (servizio di n.c.c.) del bacino comprensoriale ai sensi dell&#8217;art. 5 bisÂ della l.r. n. 58/1993 (c.d. &#8220;box uffici&#8221;), e l&#8217;istituzione di aree per la salita e discesa dei passeggeri nelle zone prospicienti gli imbarchi e gli sbarchi dei passeggeri.<br /> Parte ricorrente chiede, dunque, che venga accertato l&#8217;esistenza di un obbligo di provvedere in relazione al tale istanza mediante l&#8217;adozione di un provvedimento espresso ai sensi dell&#8217;art. 2 della l. n. 241/1990, evidenziando a tal fine come:<br /> &#8211; in virtà¹ di quanto stabilito dal legislatore regionale al citato art. 21, comma 13, della l.r. n. 13/2013, AdR &#8220;per evitare l&#8217;interruzione del servizio pubblico e scongiurare la perdita di posti di lavoro&#8221; dal 1° gennaio 2019 sia tenuta a garantire, in via provvisoria e sino all&#8217;approvazione della nuova disciplina di bacino comprensoriale, in favore degli esercenti di autoservizi pubblici non di linea del bacino comprensoriale (ivi comprese le ricorrenti) l&#8217;uso di box uffici nonchè di aree di sosta temporanea e di stalli per la salita e discesa dei passeggeri nelle zone prospicenti le uscite dei passeggeri in arrivo e in partenza;<br /> &#8211; ciù² nonostante AdR avrebbe omesso di mettere a disposizione tali strutture, senza le quali le ricorrenti non possono (in tesi) garantire il servizio di n.c.c. del bacino comprensoriale.<br /> Si costituiva in giudizio AdR, eccependo &#8211; tra l&#8217;altro &#8211; l&#8217;inammissibilità  del ricorso in ragione del carattere pretestuoso e reiterato dell&#8217;istanza di cui si lamenta il mancato riscontro, rappresentando essa solo &#8220;l&#8217;ennesimo tentativo avversario di differire il rilascio dei beni demaniali occupati abusivamente da 5 anni&#8221;, da ultimo ottenuti, giusta azione esecutiva di rilascio, il 17 maggio 2019, attesa l&#8217;intervenuta scadenza nel 2014 delle convenzioni stipulate nel 2009 con le ricorrenti di subconcessione di &#8220;aree demaniali sull&#8217;aeroporto di Fiumicino, destinate all&#8217;attività  di autonoleggio con conducente&#8221;.<br /> Evidenzia, inoltre, la resistente l&#8217;infondatezza nel merito della pretesa azionata, rappresentando che &#8211; come giù  riconosciuto da questo Tribunale nell&#8217;ambito di altri giudizi instaurati dalle ricorrenti &#8211; AdR giù  assicuri il libero accesso al sedime aeroportuale e alle relative infrastrutture indistintamente a tutti gli operatori n.c.c., subconcessionari e non, e come i c.d. &#8220;box uffici&#8221; (che le ricorrenti pretendono di riottenere) non costituiscano un elemento essenziale per l&#8217;esercizio del servizio n.c.c. all&#8217;interno del sedime aeroportuale.<br /> Anche la Regione Lazio e l&#8217;Ente Nazionale Aviazione Civile (di seguito semplicemente &#8220;ENAC&#8221;) si costituivano in giudizio, quest&#8217;ultima eccependo la propria estraneità  alla controversia.<br /> Seguivano ulteriore memorie difensive.<br /> Alla camera di consiglio del 17 luglio 2019, dopo ampia discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.<br /> Il ricorso &#8211; formalmente proposto al solo fine di ottenere l&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo di AdR ad assumere determinazioni espresse in ordine all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 21, comma 13, della l.r. n. 13/2018 &#8211; deve essere dichiarato radicalmente inammissibile per difetto dei presupposti per accedere al rito del silenzio amministrativo di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., costituendo l&#8217;istanza dell&#8217;11 gennaio 2019, di cui le ricorrenti lamentano il mancato riscontro, la mera reiterazione di richieste da costoro giù  in precedenza avanzate alla resistente e giù  portate all&#8217;attenzione di questo T.A.R., tutte sostanzialmente volte a differire l&#8217;utilizzo dei c.d. &#8220;box uffici&#8221; da costoro abusivamente detenuti (attesa la scadenza nel 2014 delle relative convenzioni di subconcessione) e liberati solo successivamente all&#8217;instaurazione del presente giudizio, in esito alla procedura esecutiva instaurata da AdR, giusta sentenza del Tribunale di Roma n. 19965 del 23 ottobre 2017, che ne aveva disposto l&#8217;immediato rilascio (documentazione in atti).<br /> Ritiene, infatti, il Collegio che &#8211; come formalmente eccepito da AdR &#8211; non sia ravvisabile a carico di quest&#8217;ultima una situazione di illegittima inerzia atteso il carattere pretestuoso, speculativo e defatigante della relativa diffida &#8220;a dare conferma per iscritto &#8230; che la stessa non procederà  ad alcun atto materiale e/o giuridico, che possa comportare l&#8217;interruzione dell&#8217;uso dei box uffici destinati al servizio di ncc svolto dalla istante&#8221; e &#8220;a istituire &#8230; le &#8220;aree per la salita e discesa dei passeggeri nelle zone prospicenti gli imbarchi e gli sbarchi&#8221;&#8221;, chiaramente finalizzata, dunque, ad ottenere dalla resistente solo l&#8217;ennesima affermazione di una presa di posizione giù  espressamente assunta da AdR &#8211; anche nell&#8217;ambito dei giudizi al riguardo giù  svoltisi tra le parti innanzi a questo T.A.R. n.r.g. 3222/2016 e 12237/2017 &#8211; in ordine alla &#8220;soppressione degli spazi del sedime aeroportuale precedentemente riservati al servizio di noleggio auto con conducente,avversata dalle associazioni di categoria con numerose istanze&#8221; e, pertanto, non fondatamente contestabile a mezzo dell&#8217;azione contro il silenzio, in ragione dell&#8217;inesistenza di un obbligo giuridico in capo all&#8217;amministrazione di provvedervi espressamente (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 653/2018 resa tra le parti &#8211; di conferma della pronuncia di questa Sezione III, n. 10637/2016 &#8211; nonchè sempre questa Sezione III, sentenza n. 2519/2018).<br /> Privo di pregio appare &#8211; infatti &#8211; quanto replicato dalla difesa di parte ricorrente circa la novità  della questione sottoposta all&#8217;attenzione di questo Tribunale con l&#8217;istaurazione del presente giudizio &#8220;sorta per la prima volta con l&#8217;entrata in vigore il 1 gennaio 2019 dell&#8217;art. 21 comma 13 della L.R. 13/2018&#8221;, osservando il Collegio come il richiamo alla nuova normativa regionale, ritenuta fondante del diritto (in tesi) leso, non valga a mutare nella sostanza la pretesa delle ricorrenti a poter usufruire di apposite aree dell&#8217;aeroporto per l&#8217;esercizio del servizio di n.c.c. (in senso conforme la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 653/2018 giù  citata).<br /> Alla radicale inesistenza, dunque, di una situazione di inerzia, si aggiunge, inoltre, l&#8217;assoluta infondatezza nel merito della pretesa avanzata da parte ricorrente all&#8217;utilizzo delle strutture di cui si discorre, risultando l&#8217;interpretazione della richiamata normativa regionale proposta da parte ricorrente giù  smentita dalla piana lettera dell&#8217;invocato art. 21, comma 13, della l.r. n. 13/2018, da cui emerge come l&#8217;unico obbligo che ne discenda per AdR sia quello di &#8220;continua(re) a garantire &#038; l&#8217;uso delle infrastrutture giù  destinate al servizio pubblico di taxi e NCC&#8221; al momento dell&#8217;entrata in vigore di tale articolo &#8211; tra le quali non possono farsi rientrare quelle, come visto, dal 2014 abusivamente detenute dalle ricorrenti &#8211; e di &#8220;individua(re solo) ove necessario, anche ulteriori uffici, stalli e aree da destinare agli autoservizi pubblici del bacino comprensoriale&#8221; &#8211; ipotesi anch&#8217;essa non ricorrente e, comunque, rimessa all&#8217;apprezzamento discrezionale della resistente, alla quale è riservata ogni relativa determinazione.<br /> Assume, inoltre, rilievo che, diversamente da quanto riferito dalle ricorrente, come evidenziato in atti da AdR nonchè da ENAC nonchè giù  accertato da questo Tribunale nella pronuncia n. 10637/2016 (confermata con sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 653/2018), non sussiste alcuna limitazione all&#8217;accesso alla zona aeroportuale dei veicoli n.c.c., sia subconcessionari che non, potendo questi ultimi &#8211; ivi comprese le ricorrenti &#8211; liberamente accedere alle infrastrutture aeroportuali, servendosi degli stalli approntati da AdR nei parcheggi multipiano, nè evincendosi dagli atti di causa l&#8217;intervento di modificazioni restrittive.<br /> Quanto, in particolare, alla richiesta d&#8217;uso dei c.d. &#8220;box uffici&#8221; si osserva che &#8211; come da ultimo affermato da questa Sezione nella citata sentenza n. 2519/2018 &#8211; &#8220;il box &#038; non può in alcun modo essere considerato quale &#8220;elemento essenziale che connota il servizio pubblico di ncc&#8221;, ove riferito all&#8217;attività  da svolgere nel sedime aeroportuale, e come tale non può essere considerato &#8220;infrastruttura&#8221; da mettere necessariamente a disposizione delle associazioni istanti o dei loro consorziati&#8221;, distinguendosi &#8220;il servizio di noleggio &#038;. per il fatto di essere &#8220;compiuto a richiesta dell&#8217;utenza&#8221; e di svolgersi &#8220;in modo non continuativo nè periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti&#8221;, il che esclude la necessità  di strutture come quelle pretese dalle istanti in termini di box necessari per le prenotazioni&#8221;.<br /> Per quanto concerne, poi, la richiesta di &#8220;stalli per la sosta temporanea prospicienti le uscite degli arrivi e partenze dei passeggeri&#8221; a cui fa ulteriormente riferimento il ricorso in esame, gli stessi risultano essere riservati ai subconcessionari di AdR nell&#8217;ambito di un regime non uniforme per gli operatori n.c.c. (in ragione della titolarità  o meno di subconcessione) riconosciuto legittimo da questa Sezione con la citata sentenza n. 10637/2016.<br /> In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.<br /> Le spese &#8211; come liquidate in dispositivo &#8211; seguono, come di consueto, la soccombenza, mentre possono essere compensate con la Regione Lazio e l&#8217;ENAC, evocate in giudizio per finalità  meramente tuzioristiche.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br /> Condanna le ricorrenti al rimborso, in favore di AdR, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.<br /> Spese compensate con la Regione Lazio e l&#8217;ENAC.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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