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	<title>29/7/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29/7/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2016 n.136</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-29-7-2016-n-136/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-29-7-2016-n-136/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2016 n.136</a></p>
<p>Pres. Di Salvo, Est.Tenore sulla non configurabilità del danno erariale in assenza del giudicato civile di condanna della PA 1.Responsabilità amministrativa e contabile – Danno erariale –Danno indiretto – Previo giudicato civile di condanna della p.a.– Necessità – Mera sentenza esecutiva – Insufficienza – Ragioni – Conseguenze – Improponibilità della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-29-7-2016-n-136/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2016 n.136</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-29-7-2016-n-136/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2016 n.136</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Salvo, Est.Tenore</span></p>
<hr />
<p>sulla non configurabilità del danno erariale in assenza del giudicato civile di condanna della PA</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1.Responsabilità amministrativa e contabile – Danno erariale –Danno indiretto – Previo giudicato civile di condanna della p.a.– Necessità – Mera sentenza esecutiva – Insufficienza – Ragioni – Conseguenze – Improponibilità della domanda.</strong><br />
<strong>2. Responsabilità amministrativa e contabile – Danno erariale –Danno indiretto – Previo giudicato civile di condanna della p.a.– Osservanza dei principi di diritto delle sezioni riunite – Doverosità.</strong><br />
(d.l. 15 novembre 1993 n.453, conv.in l.4 gennaio 1994 n.19 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art.1, co.7)</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.A fronte di un danno risarcito a terzi dalla p.a., la rivalsa innanzi alla Corte dei Conti nei confronti del dipendente autore del danno presuppone il giudicato sulla sentenza risarcitoria che rende “certo” il danno, essendo insufficiente la mera esecutività della condanna civile ancora<em> sub iudice</em>. Ne consegue la improponibilità della domanda per assenza di danno <em>certo</em> e di interesse attuale.<br />
2.In base ai chiari enunciati delle sezioni riunite della Corte dei Conti n.14/2011/QM e n.3/2003/QM, che vanno doverosamente seguiti dalle sezioni di primo e secondo grado ex art.1, co., d.l. n.453/1993, è necessaria la condanna civile in giudicato della p.a. per poter promuovere la rivalsa innanzi alla Corte dei Conti nei confronti del dipendente.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE LOMBARDIA<br />
composta dai Magistrati:</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Silvano DI SALVO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
Vito TENORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Magistrato rel.<br />
Giuseppina VECCIA&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Magistrato<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 28388 del registro di segreteria, nei confronti di:<br />
<strong>GORRA</strong> FABRIZIO ALESSANDRO STEFANO, nato a San Donato Milanese il 13.04.1971, C.F.: GRRFRZ71D13H827A, residente in San Donato Milanese (MI), via Europa 26, e <strong>MUZIO</strong> BARBARA, nata a Milano il 15.05.1964, C.F.: MZUBBR64E55F205Q, residente in Milano, via Birago Dalmazio 2, rappresentati e difesi dall’Avv. Debora Tundo, TNDDBR71T67L049Q, del Foro di Pavia e dall’avv. Luca Abraham Algeri, LGRLBR68P22Z404S, del Foro di Milano, giusta procura in calce alla costituzione, e con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via F. Sforza 43 &#8211; fax n°02/54.12.94.42 &#8211; pec <a>debora.tundo@pavia.pecavvocati.it</a>;<br />
<strong>MINGIONE</strong> Terenzio Roberto, nato a Milano il 16 settembre 1947, residente in Milano, viale Piave n. 27, (C.F.: MNG TNZ 47P16 F205 M) nella sua qualità &nbsp;di &nbsp;Preside &nbsp;pro tempore &nbsp;della &nbsp;Facoltà di &nbsp;Sociologia &nbsp;dell’Università Statale Bicocca di Milano, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Mingione del Foro di Milano (C.F.: MNG MCM 55D17 F205 L &#8211; p.e.c.: marco.mingione@milano.pecavvocati.it – fax 02 54128725) e dall’avv. Stefano L. Granata del Foro di Milano (C.F.: GRN SFN 59C17 F205 I &#8211; p.e.c.: stefano.granata@milano.pecavvocati.it &#8211; fax 02 54128725), unitamente e disgiuntamente tra loro come da procura agli atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Marco Mingione in 20122 Milano, via Fontana n.5/A;<br />
<strong>BELLANTONI</strong> Candeloro (C.F.: BLLCDL60C28H224V), nato a Reggio Calabria il 28 Marzo 1960 e residente in Milano, via San Mirocle n. 12, rappresentato ed assistito, come da procura in atti, dall’avv. Maurizio Saladino (C.F.SLDMRZ61A09L271G) fax 02/5510946 p.e.c. maurizio.saladino@cert.ordineavvocatimilano.it, e presso lo stesso elettivamente domiciliato&nbsp; in Milano, viale Regina Margherita n. 43;<br />
<strong>FONTANESI</strong> Marcello (C.F. FNTMCL39M13H501A), nato a Roma, in data 13/8/1939, e residente in Milano, via Serbelloni, 14, cap. 20122, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta tra loro, dagli Avvocati M. Alessandra Bazzani (C.F. BZZMLS58D55F205V), Antonio Papi Rossi (C.F. PPRNTN68M24L682B) e Nicola Ferrante (C.F. FRRNCL81P11G712Q) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via Visconti di Modrone n. 12 (Studio Legale Amministrativisti Associati), giusta procura agli atti;<br />
letta la citazione in giudizio ed esaminati gli altri atti e documenti fascicolati;<br />
richiamata la determinazione presidenziale con la quale è stata fissata l’udienza per la trattazione del giudizio;<br />
ascoltata, nell’odierna udienza pubblica del 13.7.2016, la relazione del Magistrato designato prof. Vito Tenore e udito l’intervento del Pubblico Ministero nella persona dei Sost. Procuratori Generali &nbsp;dr.Alessandro Napoli e Barbara Pezzilli e degli avv, Luca Abraham Algeri, Marco Mingione,&nbsp; Papi Rossi, Ennio Arseni su delega dell’avv.Maurizio Saladino per i convenuti;<br />
viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639.</p>
<p>FATTO</p></div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">Con atto di citazione depositato il 25 novembre 2015, la Procura Regionale conveniva innanzi a questa Sezione i soggetti in epigrafe nelle qualità, il prof.Mingione, di Preside della Facoltà di Sociologia dell’Università Bicocca di Milano all’epoca dei fatti,&nbsp; la sig.ra Muzio ed il dr. Gorra (dal 2.11.2006) di coordinatori dei servizi generali dell’Ateneo, il prof.Fontanesi di Rettore dell’Università e il dr.Bellantoni di direttore amministrativo dell’Ateneo, per un duplice danno erariale, frutto di colpa grave:</li>
</ol>
<ol style="list-style-type:lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;">quali asseriti coautori di un danno patrimoniale indiretto, di complessivi euro 29.514,63, arrecato all’Università Bicocca a seguito del risarcimento di euro 22.122,63 per danno da demansionamento e di euro 2.700,00 per danno biologico temporaneo (oltre accessori e spese di lite per 4.992,00 e di CTU pari a euro 2.400) liquidato dalla sentenza del Tribunale lavoro di Milano 12.2.2010 n.629 confermata, con lieve modifica sul solo periodo di demansionamento (da gennaio 2005 a novembre 2007), da C.app.lavoro Milano 8.10.2012, a favore del dipendente dr.Paolo Apice;</li>
<li style="text-align: justify;">quali asseriti coautori di un danno patrimoniale diretto di euro 84.007,32 (riducibile del 15% ad euro 71.406,23 in considerazione di una minimale utilità pur sempre arrecata dall’Apice alla PA datrice) arrecato all’Università Bicocca a seguito del pagamento di retribuzione “a vuoto” (ovvero in assenza di utile controprestazione lavorativa per il suddetto svuotamento di mansioni) al dr. Apice.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Chiariva la Procura che la grave colpevolezza dei convenuti in tale complessivo danno di euro 100.920,86 si desumeva dalle dichiarazioni dagli stessi e da terzi rese sia in sede di escussione lavoristica, sia in riscontro agli inviti a dedurre in questa sede.<br />
Aggiungeva la Procura che il danno diretto <em>sub b)</em> si era prescritto, con conseguente traslazione del danno di euro 71.406,23&nbsp; <em>ex</em> art.1, co.3, l. n.20 del 1994, in misura eguale, pari cioè al 50%, in capo ai due soggetti apicali dell’Università, tenuti alla denuncia, ovvero il prof.Fontanesi quale Rettore e il dr.Bellantoni quale direttore amministrativo. Riteneva poi la Procura che il restante danno indiretto <em>sub a), </em>pari ad euro 14.757,31, fosse imputabile per il 50% al direttore amministrativo Bellantoni, per il 30% al Preside Mingione, per il 10% ciascuno al Rettore Fontanesi e ai coordinatori dei ss.gg. e capi uffici amministrativi sigg.Muzio e Gorra.<br />
Pertanto la istante Procura, ritenendo superabili le eccezioni formulate dai convenuti in riscontro ai notificati inviti a dedurre (ivi compresa quella di inattualità del danno in assenza di un giudicato lavoristico, pendendo ancora ricorso in Cassazione sul demansionamento <em>de quo</em>), chiedeva la loro condanna al risarcimento del complessivo danno patito, nella duplice prospettazione di danno diretto ed indiretto, dall’Università Bicocca di euro 100.920,86, oltre accessori, secondo il riparto sopra sunteggiato.</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="2">Si costituivano i sigg.Gorra e Muzio difesi dagli avv.Tundo ed Algeri, eccependo: a) la pendenza di giudizio in Cassazione sulla vicenda <em>de qua</em>, circostanza che rendeva inammissibile per carenza di interesse l’azione della Procura o sospendibile il giudizio in attesa del giudicato; b) la prescrizione dell’azione, risalendo il titolo esecutivo all’origine dell’esborso alla sentenza del Tribunale del Lavoro di Milano 12.2.2010, mentre l&#8217;invito a dedurre era del 5.3.2015; c) nel merito, la assenza di qualsiasi norma dell’Ateneo statuente un potere conformativo delle prestazioni lavorative di dipendenti in capo ai convenuti, coordinatori dei ss.gg. nell’ambito della Segreteria di Facoltà, operanti&nbsp; esclusivamente nell&#8217;area deputata alla didattica, in funzione di ausiliari della Facoltà e del Preside, quali coordinatori<em> delle procedure e non del personale,</em> e senza alcuna possibilità di controllo sull&#8217;attività di Apice, che si era relazionato sempre e solo con i vertici dell&#8217;Ateneo e con docenti, non con il personale amministrativo della Facoltà: in particolare le attività che l’Apice svolgeva erano state conferite direttamente dai vertici dell’Ateneo e in particolare dal direttore amministrativo; d) che la gestione del “caso Apice” era sempre stata di competenza del direttore amministrativo e del Rettore; e) che difettava in capo ad essi convenuti qualsiasi colpa grave.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nel chiedere l’inammissibilità della domanda o la sospensione del giudizio e, in via gradata, il rigetto della pretesa, i convenuti &nbsp;formulavano poi richieste istruttorie.<br />
3. &nbsp;Si costituiva il prof.Mingione, Preside della Facoltà di Sociologia dell’Università Bicocca di Milano, rappresentato e difeso dagli avv.Mingione e Granata, eccependo: a) l’inammissibilità/improcedibilità della domanda, o la necessaria sospensione del giudizio, in assenza di un giudicato sulla vicenda originante il danno indiretto <em>sub iudice;</em> b) la nullità/invalidità della citazione per omesso invito, preventivo o comunque nell’atto di citazione stesso, al versamento del contestato minor ammontare del danno erariale rispetto a quello oggetto di invito a dedurre, circostanza ostativa ad una offerta del convenuto per chiudere stragiudizialmente il contenzioso; c) la prescrizione della domanda nei propri confronti, avendo tempestivamente e correttamente eseguito, ad ottobre 2006, le comunicazioni (denunce) sul caso Apice agli organi competenti, ovvero al Magnifico Rettore dell’Università ed al direttore amministrativo; d) di non avere statutariamente compiti gestionali sulle mansioni (e dunque sul contestato demansionamento) del dr.Apice, che ambiva a compiti di addetto stampa non assegnabili dal Preside della Facoltà, e che, come emerso in sede lavoristica, aveva svolto per anni numerose attività che venivano a lui delegate direttamente dai vertici dell’Università, quale Rettore e direttore amministrativo, con i quali Apice si relazionava personalmente; e) che il demansionamento contestato, ove accertato, era imputabile agli organi dell’Ateneo e non della Facoltà di Sociologia; f) che in ogni caso difettava la colpa grave nella propria condotta.<br />
La difesa pertanto chiedeva l’inammissibilità della domanda o la sospensione del giudizio e, in via gradata, il&nbsp; rigetto della pretesa.</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="4">&nbsp;Si costituiva il dr.Bellantoni, direttore amministrativo, difeso dall’avv.Saladino, eccependo: a) che le mansioni svolte dall’Apice erano espletate da data anteriore al suo insediamento nella Università e che il successivo presunto demansionamento (allontanamento da addetto stampa) era da imputare alla gestione del Preside Mingione, statutariamente responsabile in ordine al funzionamento dei servizi organizzativi di Facoltà unitamente al Coordinatore dei ss.gg.; b) che la domanda per danno indiretto era comunque prescritta, in quanto i bonifici attraverso i quali l’Università &#8211; a seguito della sentenza di condanna del Giudice civile &#8211; aveva corrisposto al dott. Apice gli importi a titolo di risarcimento, erano stati effettuati in data 23 aprile 2010 e 24 giugno 2010 (nonchè a febbraio e maggio 2010 per le spese di lite) a fronte della notifica, in data 20 luglio 2015, al dott. Bellantoni dell’invito a fornire deduzioni, e che parimenti prescritta era la domanda per danno diretto da retribuzione “a vuoto”; c) che nessun obbligo di denuncia del danno erariale era imputabile al direttore amministrativo in base alla vigente normativa; d) che il riparto delle quote di danno tra i convenuti era non corretta.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La difesa pertanto chiedeva il&nbsp; rigetto della pretesa o, in via gradata, una corretta rimodulazione degli importi imputati pro quota.</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="5">Si costituiva infine, con memoria 15.3.2016, il Rettore, prof.Fontanesi, difeso dagli avv.ti Bazzani, Papi Rossi, Ferrante, eccependo la nullità della notifica della citazione ex art.143 c.p.c. nei propri confronti in quanto non effettuata né presso la residenza di via Serbelloni 12, né presso il domicilio eletto presso i difensori in sede di deduzioni depositate, e chiedendo differimento di udienza per depositare memoria difensiva ex art.166 c.p.c.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; All’udienza del 16.3.2016 la Procura e le difese dei convenutisi soffermavano sulla eccezione preliminare della difesa del Fontanesi. Quindi la trattazione della causa veniva differita dal Collegio, su consenso delle parti presenti, all’udienza del 13 luglio 2016, per consentire il rispetto dei giorni liberi tra la notifica della citazione al Fontanesi e la fissazione della data di udienza e&nbsp; ai difensori del suddetto convenuto una adeguata costituzione, che veniva effettuata con memoria del 21/22 giugno 2016.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con tale memoria la difesa del prof.Fontanesi, nel rimarcare i rilevanti contributi dati dal Rettore per nobilitare scientificamente e sul piano organizzativo l’Università Bicocca, &nbsp;eccepiva: a) l’inammissibilità/improcedibilità della domanda per mancanza di un giudicato sul danno indiretto reclamato dalla Procura o, in via gradata, la sospensione del giudizio in attesa di tale giudicato; b) la prescrizione delle due voci di danno reclamate dalla Procura; c) la assenza di un danno a fronte della erogazione al dr.Apice di una retribuzione non “a vuoto”, ma legata alle mansioni contrattualmente attribuite e svolte, come attestato al Rettore dal Preside Mingione; d) la inipotizzabilità di una condotta omissiva (omessa denuncia di danno) del Rettore, le cui funzioni riguardano non la gestione di uffici e del personale, ma l’attività di indirizzo, l’iniziativa e il coordinamento delle iniziative scientifiche e didattiche nonché <em>latu sensu </em>di indirizzo politico dell’Ateneo; e) che il carteggio agli atti confermava che il tema non era che il dott. Apice “non facesse nulla” ma solo che egli lavorasse malvolentieri nell’assolvimento delle funzioni di sua competenza, evenienza non risolvibile né di competenze del Rettore, che, dunque, non era a conoscenza di un danno da denunciare alla Corte; f) che parimenti alcun obbligo vi era per il Rettore di denunciare il danno indiretto ipotizzato, non essendoci ancora un giudicato sul punto; g) la assenza di una colpa grave omissiva del Rettore; h) la erronea quantificazione del danno contestato.<br />
Chiedeva pertanto la declaratoria di inammissibilità/irricevibilità della domanda (o la sospensione del giudizio), in via gradata la prescrizione del credito e, in via ulteriormente gradata, il rigetto della domanda e, comunque, la riduzione dell’addebito in caso di accoglimento della pretesa attorea.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; All’udienza del 13.7.2016, udita la relazione del Magistrato designato, le parti sviluppavano i propri argomenti. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>DIRITTO</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">La fattispecie al vaglio della Sezione attiene ad un preteso danno (diretto e indiretto, v.sopra) patito dall’Università Bicocca di Milano per il risarcito (in sede civile-lavoristica) demansionamento patito dal dipendente dr.Paolo Apice ed ascritto, in varie vesti, ai convenuti. Poichè tale ipotizzato danno, nelle due articolazioni prospettate dalla Procura (danno indiretto per risarcimento statuito in sede civile e danno diretto da erogazione ”a vuoto” di emolumenti), trae fondamento da un prioritario accertamento della certezza e inconfutabilità del danno acclarato in sede lavoristica, occorre prioritariamente vagliare l’eccezione, formulata da varie difese dei convenuti, afferente la assenza o meno di un danno “certo” in capo all’Università, in quanto la sentenza C.app.lavoro Milano 8.10.2012, concernente il risarcito demansionamento <em>de quo,</em> è attualmente oggetto di ricorso pendente in Cassazione e non ancora definito, con evidenti riflessi logico-giuridici anche in punto di danno diretto da erogazione di somme per pagamento di retribuzione “a vuoto” (ovvero in assenza di utile controprestazione lavorativa per il suddetto svuotamento di mansioni) al dr Apice.</li>
<li style="text-align: justify;">La Procura istante ritiene superabile tale preliminare argomento difensivo, invocando un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte fondato sulla sentenza n. 14/QM del 15 settembre 2011, con la quale le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno affermato il principio di diritto per cui “<em>il dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità per il risarcimento del danno c.d. indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato</em>”, senza dover attendere, secondo la tesi della Procura, il futuro passaggio in giudicato della sentenza di condanna al risarcimento del danno, come del resto statuito anche dalle parimenti richiamate sentenze C. conti, App. Sicilia, 2 dicembre 2014 n. 474; <em>id, </em>I app., 13 marzo 2014, n. 402; <em>id, </em>14 gennaio 2014, n. 43; <em>id, </em>14 settembre 2015, n. 483; <em>id, </em>Sez. Piemonte, 15 ottobre 2014, n. 122; <em>id, </em>Sez. Toscana, 10 settembre 2014, n. 161.</li>
<li style="text-align: justify;">Ad avviso della Sezione tale tesi attorea è invece non condivisibile, con conseguente improponibilità per carenza di un interesse attuale ad agire in capo alla istante Procura, in assenza di un danno “certo” da recuperare.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Ed invero tutta la giurisprudenza richiamata dalla Procura a sostegno della propria tesi (alla quale può aggiungersi anche la più recente C.conti, sez II app., 11.2.2016 n.139) si fonda su un equivoco interpretativo, sovente riscontrabile in molte sentenze di questa Corte in materia di danno c.d. indiretto (originate da previe condanne risarcitorie del giudice civile), ovvero su una non corretta lettura della sentenza 14/QM del 15 settembre 2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, i cui enunciati sono stati spesso stravolti o interpretati soggettivamente.<br />
&nbsp;Difatti, tale sentenza, ove letta con attenzione ed anche con doveroso riferimento alla sua prioritaria parte “in fatto”, è relativa ad un danno indiretto acclarato con sentenza civile <u>in giudicato</u> (<em>ergo</em> non più <em>sub iudice,</em> come invece nel caso in esame) ed ha enunciato il principio di diritto, correttamente riportato dalla Procura, ovvero che “<em>il dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità per il risarcimento del danno c.d. indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato</em>” (così risolvendo un antico contrasto interpretativo tra i propugnatori, probabilmente più corretti, del <em>dies a quo</em> prescrizionale ancorato al giudicato e i sostenitori del <em>dies a quo</em> ancorato all’incasso dell’importo dal danneggiato o all’emissione del titolo dalla p.a.). Ma la sentenza 14/QM citata non ha affatto affermato, come forzatamente interpreta la Procura (e come parimenti, in modo forzato, ha ritenuto parte della giurisprudenza richiamata da parte attrice), che l’azione dell’organo inquirente non debba attendere il futuro passaggio in giudicato della sentenza di condanna al risarcimento del danno. Difatti, proprio la fattispecie vagliata dalla sentenza 14/2011/QM riguarda un caso di azione della Procura proposta <u>dopo</u> il giudicato, che la stessa sentenza ritiene presupposto basilare per la propria azione, affermando che (pag.10 parte in DIRITTO) “<em>Che l’obbligazione risarcitoria della P.A. si perfezioni in modo definitivo – almeno con riferimento ai mezzi ordinari di impugnazione – ed acquisisca concretezza ed attualità al momento del passaggio <u>in giudicato</u> della sentenza di condanna in favore del terzo danneggiato, è un dato di tale solare evidenza da non richiedere ulteriori argomentazioni”</em>, aggiungendo (pag.12 parte in DIRITTO) che “<em>Da ciò consegue che un soggetto deve essere sottoposto a processo, per quanto riguarda la giurisdizione di responsabilità amministrativa, solo quando si siano realizzate tutte le condizioni di <u>certezza, concretezza ed attualità del danno</u>, che sono gli elementi alla cui tutela è posto il presidio della giustizia contabile, poiché non si vede per quali ragioni un soggetto debba essere costretto a subire un processo ed una condanna per poi, eventualmente, doversi nuovamente rivolgere ad un altro giudice (e quindi “subire”, sia pure come parte attiva, un altro processo) per ricondurre il tutto alla situazione quo ante in ipotesi di constatato ingiustificato arricchimento”.</em><br />
Dunque, secondo tale lineare sentenza delle sezioni riunite, l’azione giuscontabile per danno c.d. indiretto è proponibile <u>dopo</u> il giudicato civile e la prescrizione dell’azione decorre dalla data di <u>emissione del titolo di pagamento</u> al terzo danneggiato, di regola successivo al giudicato (come nel caso vagliato dalla sentenza 14/QM). La sentenza enuncia dunque la doverosità, ai fini del decorso della prescrizione, di due presupposti giuridico-fattuali: il giudicato di condanna e la successiva emissione del mandato di pagamento (così superando il pregresso indirizzo di sez.riun. n.3/2003/QM, probabilmente più corretto e lineare, che ancorava il <em>dies a quo</em> prescrizionale, oltre che l’interesse all’azione della Procura attrice, al solo giudicato). La sentenza 14/QM non vaglia tuttavia la speculare evenienza (non configurata nel caso ivi esaminato) in cui la sequenza cronologica-giuridica risulti invertita, ovvero il caso di un pagamento (e dunque dell’emissione del relativo mandato) anteriore al giudicato, eseguito sulla base di sentenza di merito esecutiva, caso sottoposto invece a questa Sezione.<br />
Avendo tuttavia le sezioni riunite autorevolmente affermato, come detto, che “<em>l’obbligazione risarcitoria della P.A. si perfezioni in modo definitivo – almeno con riferimento ai mezzi ordinari di impugnazione – ed acquisisca concretezza ed attualità al momento del <u>passaggio in giudicato</u> della sentenza di condanna in favore del terzo danneggiato, è un dato di tale solare evidenza da non richiedere ulteriori argomentazioni”</em>, tale giudicato, ad avviso di questa Sezione, resta pur sempre il basilare e concorrente presupposto giuridico per la configurazione di un danno “certo” e per il decorso della prescrizione dell’azione della Procura anche qualora il pagamento da parte della p.a. fosse già avvenuto prima del giudicato stesso in ossequio a sentenza di merito esecutiva. In tale seconda evenienza, in ragionevole sviluppo dell’<em>iter</em> argomentativo della sentenza 14/2011/QM, deve concludersi che, essendo necessari per il decorso della prescrizione sia il giudicato di condanna della p.a. che il mandato di pagamento, qualora tale sequenza fosse invertita, l’interesse ad agire sorgerà e la prescrizione decorrerà, a fronte di un pagamento già espletato, fatalmente dalla data del sopravvenuto giudicato, successivo al mandato di pagamento.<br />
&nbsp;In estrema sintesi, ad avviso della Sezione, leggendo <em>a contrario</em> l’argomentazione della autorevole e vincolante sentenza 14/QM delle sezioni riunite, deve concludersi che un pagamento a terzi in sede civile effettuato dalla p.a. sulla base di sentenza esecutiva ma non in giudicato, non configura danno erariale (a fronte di titolo “liquido ed esigibile” ma non “certo”, in quanto ancora <em>sub iudice</em>) né, a maggior ragione, fa decorrere la prescrizione, non essendo ancora azionabile la pretesa della Procura contabile sulla base di un esborso provvisorio e non definitivo di denaro pubblico. In tal caso la prescrizione decorrerà fatalmente dal giudicato e solo con tale giudicato potrà ritenersi realizzato in modo “certo” il danno erariale che legittima ed abilità la Procura contabile ad attivarsi innanzi alla Sezione.</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="4">Sovvertire tale lineare lettura della sentenza 14/2011/QM, traendone artatamente solo taluni enunciati a supporto della tesi attorea, porterebbe a risultati paradossali: se la prescrizione corresse sempre e comunque dalla data della emissione del mandato di pagamento della p.a. e se&nbsp; non occorresse il giudicato per azionare la rivalsa della Procura, si dovrebbe concludere che se la p.a. emettesse mandato di pagamento per ottemperare ad una sentenza esecutiva di primo o secondo grado, da tale data decorrerebbe la prescrizione dell’azione contabile anche se non fosse ancora intervenuto il giudicato e dunque in assenza di un danno “certo”, e ciò porterebbe ad un risultato illogico, paradossale, <em>contra ius</em> e persino lesivo delle prerogative attizie della Procura stessa, che la sentenza 14/QM ha in qualche modo voluto benevolmente “tutelare”, sovvertendo il più rigoroso e lineare indirizzo delle sezioni riunite 3/2003/QM che ancorava assai più ragionevolmente il <em>dies a quo</em> prescrizionale al passaggio in giudicato (senza affidare, come ha fatto la sentenza 14/QM, ad un criterio soggettivo e astrattamente <em>sine die</em> tale decorrenza, ovvero al pagamento del debitore, che potrebbe essere effettuato, in modo abulico ed indolente, anche dopo molti anni).</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Sezione, doverosamente, condivide appieno la solare evidenza logica e chiarezza espositiva di tale vincolante enunciato delle sezioni riunite del 2011, il cui <em>decisum</em>, come è noto, si impone alle sezioni di primo e secondo grado sulla base dell’innovazione introdotta dall’art. 42 della legge n. 69/2009, il quale ha modificato l’art.1, comma 7, del D.L. n.453/1993, convertito nella legge n.19/94, prevedendo che se la sezione giurisdizionale centrale o regionale ritiene di non condividere il principio enunciato dalle Sezioni Riunite debba rimettere, a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio, quest’ultimo da intendersi non già riferito al merito della causa, ma “al principio di diritto in precedenza affermato” (SS.RR. n. 7/QM/2010). &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Essendo stato introdotto nel nostro sistema, sia pure con esclusivo riferimento alle pronunce su questioni di massima emesse dalle Sezioni Riunite nell’ambito della loro funzione nomofilattica, il principio del c.d. “<em>stare decisis</em>”, tipico del modello anglosassone, conferendo alle pronunce giurisdizionali delle Sezioni Riunite, rispetto ai giudici di merito, autorità, oltre che l’autorevolezza proveniente dalla composizione e dalla collocazione istituzionale dell’organo (ed una forza vincolante attenuata solo dal meccanismo del motivato dissenso, anche al di là del processo nell’ambito del quale la pronuncia è resa, con un’incisività sinora sconosciuta al nostro ordinamento processuale), errano dunque le sentenze richiamate dalla Procura a giustificazione della propria attuale azione, allorquando propugnano reiteratamente e in illegittimo contrasto con gli enunciati -tra l’altro pienamente condivisibili per la loro ontologica esattezza giuridica- &nbsp;della sentenza 14/QM del 15 settembre 2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, ritenendo invece che l’azione della Procura per danno indiretto sarebbe proponibile anche prima del giudicato civile a fronte del fattuale esborso pecuniario della p.a.</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="5">A prescindere dal clamoroso contrasto di tale non condivisibile tesi con le indicazioni delle sezioni riunite 14/QM (violando così consapevolmente il predetto doveroso vincolo dell’art.1, co.7, l. n.19 del 1994), gli argomenti addotti da tali sentenze (<em>ex pluribus </em>C. conti, App. Sicilia, 2 dicembre 2014 n. 474; <em>id, </em>I app., 13 marzo 2014, n. 402; <em>id, </em>14 gennaio 2014, n. 43; <em>id, </em>14 settembre 2015, n. 483; <em>id, </em>Sez. Piemonte, 15 ottobre 2014, n. 122; <em>id, </em>Sez. Toscana, 10 settembre 2014, n. 161) sono tutti, ad avviso della Sezione, &nbsp;agevolmente confutabili:</li>
</ol>
<ol style="list-style-type:lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;"><em>in primis</em> l’appoggio sistematico agli enunciati della sentenza 14/QM compiuto in tale sentenze di primo e secondo grado è inconferente, per i motivi sopra enunciati;&nbsp;</li>
<li style="text-align: justify;">parimenti non probante è l’argomento, sviluppato in tali sentenze, fondato sull’art. 22, d.<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1957-00-00;3">P.R. n. 3/1957</a>, &nbsp;il quale, dopo aver statuito (comma 1) che “<em>l’impiegato che, nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto…è personalmente obbligato a risarcirlo</em>”, aggiunge (comma 2) che “<em>l’Amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest’ultimo a norma degli articoli 18 e 19</em>…”: secondo la giurisprudenza richiamata dalla Procura, tale disposizione normativa legherebbe l’insorgenza dell’obbligo di rivalsa e, dunque, l’esistenza di un interesse ad agire intestato alla Procura erariale, al semplice fatto del risarcimento del terzo danneggiato per il tramite del pagamento di una somma di denaro da parte dell’Amministrazione interessata, prescindendo del tutto dal carattere di irrevocabilità o meno della sentenza, fondante il predetto pagamento. Tale lettura non è ad avviso di questa Sezione condivisibile perché la rivalsa della p.a. (e quindi della Procura) si deve ontologicamente fondare su un “risarcimento” del terzo necessariamente definitivo, e dunque acclarato con sentenza in giudicato, essendo il danno alle casse pubbliche “certo” solo in tale momento. Del resto, quando fu scritta tale norma (1957), il pagamento al terzo da parte della p.a. era ancorato al solo giudicato o, in casi invero rari, alla sentenza di appello esecutiva <em>ex</em> art.373 c.p.c., in quanto la provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado fu introdotta nell’art.282 c.p.c. solo con &nbsp;decorrenza dall’1.1.1993, per effetto dell’art. 33 della legge 26.11.1990, n. 353. Ma tale fattuale pagamento sulla base di titolo esecutivo non implica la “certezza” del danno, derivante invece solo e soltanto dal giudicato;</li>
<li style="text-align: justify;">il danno erariale, secondo tale non condivisibile giurisprudenza, dovrebbe ritenersi “certo” quando risulti incontestabile nella sua “<em>realtà materiale</em>” ed “attuale” se sussistente al momento dell’esercizio dell’azione di responsabilità, rimanendo a tal fine irrilevante l’astratta possibilità che lo stesso possa in futuro essere risarcito o venir meno per cause esterne (così Sez.app.Sicilia n.474/2014; Sez. II centr., n. 195/A/2004; n. 198/A/2004; n. 286/A/2003; n. 174/A/2001; Sez. III Centr., n. 440/2003). Tale assunto dimentica, secondo questa Sezione, che in un processo e, più in generale, nell’esame degli istituti giuridici non rileva solo la “<em>realtà materiale</em>” (ovvero il fattuale esborso pecuniario della p.a.), ma come la stessa è inquadrata e normata dalla legge e, ancor prima, dalla logica: orbene sul piano logico-giuridico il concetto di “certezza” di un danno in capo alla p.a., che legittima la Procura (o un qualsiasi creditore) ad agire in rivalsa verso l’autore, è ontologicamente solo e soltanto quello ancorato al giudicato, garante e baluardo della stabilità dei rapporti;</li>
<li style="text-align: justify;">il richiamo fatto poi dalla giurisprudenza, a cui si appella la istante Procura, all’art. 474 c.p.c., primo comma, il quale statuisce che “<em>l’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”</em>, annoverando, al successivo comma, tra i titoli esecutivi proprio “<em>le sentenze ed i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva</em>” quali sono, appunto, le sentenze di primo e secondo grado, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 282 e 373 c.p.c., confonde concettualmente la esecutività della sentenza (anche di primo e secondo grado), che legittima l’esecuzione forzata sulla base anche di un titolo oggettivamente provvisorio, con il giudicato in senso tecnico-giuridico, che rende certo e inconfutabile il <em>decisum</em> e, dunque, il danno erariale patito dalla p.a., unica condizione che abilita la Procura a rivendicarne la refusione;</li>
<li style="text-align: justify;">la possibilità poi che il danno già prodottosi possa venir meno per effetto di un esito diverso della lite civile in un successivo grado di giudizio, non escluderebbe, secondo la tesi giurisprudenziale qui avversata, che il pagamento eseguito sulla base&nbsp;&nbsp;del titolo giudiziario provvisorio assuma i caratteri del danno, con la conseguente possibilità di azionare il rimedio della responsabilità indiretta: secondo infatti Sez. II centr., n. 195/A/2004, l’inconveniente per cui l’eventuale esecuzione della condanna pronunciata dalla Corte dei conti nei confronti dell’agente pubblico possa dar luogo ad un indebito arricchimento nel caso di &nbsp;riforma della pronuncia civile &nbsp;favorevole all’Amministrazione,&nbsp;&nbsp;avrebbe un rimedio nell’azione d’indebito arricchimento, e non costituirebbe argomento per trarne l’esistenza di una nozione di “danno non definitivo”, quel danno di fronte al quale il pubblico ministero contabile dovrebbe restare in attesa degli incerti esiti di una lite giudiziaria tra l’Amministrazione danneggiata ed un terzo.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tale criticabile argomento, ad avviso della Sezione, rappresenta un vero e proprio sovvertimento logico tra <em>prius</em> e <em>posterius</em>: difatti, non è il dipendente, già escusso, che dovrà successivamente tutelare le proprie ragione nei confronti della p.a. (riconosciutegli dal giudicato che sovverte gli esiti sfavorevoli del merito) esperendo una azione di indebito arricchimento per ottenere la refusione di quanto indebitamente versato alla p.a. sulla base di titolo provvisorio ma esecutivo (alla cui formazione, tra l’altro, di regola non ha egli partecipato, non essendo parte necessaria nel giudizio civile risarcitorio, ove è convenuta la sola p.a., evenienza che da troppi anni si presta ad auspicabili rimessioni alla Consulta per violazione di basilari principi costituzionali sul diritto alla difesa), ma è, al contrario, l’ordinamento (e dunque il creditore e/o la Procura contabile) che deve prioritariamente attendere l’esito del giudicato per aggredire il “definitivo” autore del danno erariale, al limite tutelandosi preventivamente con azioni cautelari (sequestro) o rivendicando poi gli accessori sul capitale oggetto di condanna. La regola <em>solve et repete</em>, che adombra e sottende tale avversato indirizzo giurisprudenziale, non rappresenta regola generale del nostro ordinamento, ma una mera eccezione, prescritta (anche se con possibili dubbi di legittimità costituzionale che hanno portato in passato alle decisioni C.cost. 21/1961, 79/1961, 45/1962) solo e soltanto nel campo tributario o in altre tassative ipotesi (es. se concordata ex art.1462 c.c.), ove ha una sua evidente ed antica <em>ratio</em>, ma non certo nel giudizio contabile o civile, in cui le parti sono su un piano paritetico senza alcun <em>privilegium fisci </em>per la Procura che possa avallare condanne fatalmente provvisorie da parte di questa Corte (fondate su sentenze civili di merito esecutive, ma non in giudicato) nei confronti di pubblici dipendenti (o soggetti legati da rapporto di servizio) con successivo recupero delle somme a cui gli stesi venissero condannati, se poi in sede civile il titolo fondante il danno c.d. indiretto venisse meno a seguito di sentenza definitiva. Del resto la bontà di tale conclusione fatta propria dalla Sezione, trova conforto nei testuali enunciati della citata sentenza 14/2011/QM delle sezioni riunite, secondo cui “<em>non si vede per quali ragioni un soggetto debba essere costretto a subire un processo ed una condanna per poi, eventualmente, doversi nuovamente rivolgere ad un altro giudice (e quindi “subire”, sia pure come parte attiva, un altro processo) per ricondurre il tutto alla situazione quo ante in ipotesi di constatato ingiustificato arricchimento”; </em>le stesse sez.riunite 14/2011/QM di questa Corte richiamano poi principi comunitari che avallano tale conclusione, statuendo che la soluzione interpretativa che pretende un danno certo (oltre al pagamento dello stesso) perchè si possa attivare questa Corte&nbsp; è “<em>costituzionalmente orientata dall’art. 111 Cost. e dal principio del “giusto processo” ivi consacrato, nonché dai principi elaborati dalla giurisprudenza di Strasburgo e dall’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Non va dimenticato che il sottoporre un soggetto ad un processo significa, già di per sé, sottoporlo ad una pena, ad uno stress psicofisico che non di rado incide negativamente in modo significativo sulla qualità di vita e sulla salute dell’interessato, a prescindere da quello che ne sarà l’esito</em>”;</div>
<ol style="list-style-type:lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;" value="6">secondo, infine, la avversata tesi, si introdurrebbe surrettiziamente una insussistente pregiudizialità civile rispetto al giudizio contabile ove si dovesse attendere, in questa sede, l’esito definitivo del giudizio civile. Rileva di contro questa Sezione quanto segue: premesso che, come è noto, non vi è nel nostro ordinamento alcuna pregiudiziale civile, in senso tecnico, tra l’azione contabile e quella civile, nel caso di specie il problema di una possibile (ed inammissibile) “pregiudiziale civile” è mal posto. Difatti la statuizione civile, in caso di danno erariale c.d indiretto, non è che un mero indefettibile antecedente logico-fattuale rispetto al giudizio contabile, in quanto rappresenta la fonte unica del danno reclamato dalla Procura, da acclarare e dimostrare in modo inconfutabile come per qualsiasi pretesa risarcitoria azionata dalla Procura contabile. In altre parole, sia in caso di danno diretto che indiretto, la Procura della Corte dei conti (come anche un qualsiasi creditore in altri contesti giudiziari) deve dimostrare la sussistenza di un danno erariale certo e quantificarlo in modo puntuale. Se tale danno trae origine esclusivamente da un giudizio civile (o amministrativo, essendo anche il complesso Tar-CdS titolare di condanna risarcitoria), è materialmente e giuridicamente necessario che tale esborso patito dalla p.a. sia accertato in modo definitivo ed inconfutabile: da qui la necessaria attesa del giudicato civile da parte della Procura, non dettata da una inconfigurabile “pregiudiziale civile”, ma dalla logica e fattuale esigenza di provare in questa sede l’esistenza di un danno “certo” in capo alla p.a.</li>
</ol>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="6">A tale plurimi rilievi volti a confutare gli argomenti sostenuti dalla giurisprudenza qui avversata e fatti implicitamente propri dalla Procura attrice, può aggiungersi, sul piano dogmatico, che la esecutività di una sentenza di primo e secondo grado, titoli rilevanti ma fatalmente provvisori, non ha una giustificazione sistematica, ma pragmatica: contribuire a disincentivare (accanto ad altri istituti processuali) l’utilizzo, da parte del soccombente, dell’impugnazione come strumento dilatorio al solo fine di ritardare l’esecuzione della sentenza. Ma tale finalità, pur comprensibile, non snatura il concetto intrinseco di “certezza” del <em>decisum</em> di condanna, rinvenibile solo e soltanto nel giudicato, ovvero nel definitivo accertamento che la p.a. è tenuta a risarcire un terzo per colpa o dolo di un suo dipendente. E solo dopo tale giudicato la Procura può recuperare tale dannoso esborso nei limiti prescrizionali ancorati all’emissione del mandato di pagamento (v. sentenza QM n.14/2011 cit.) o al giudicato stesso, qualora il mandato fosse (come nella specie) anteriore al giudicato, in quanto emesso sulla base di sentenza di merito esecutiva ma non definitiva.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Va inoltre rimarcato che la avversa tesi tendente ad ammettere un’azione recuperatoria della Procura a fronte di un pagamento della p.a. fondato su sentenza esecutiva non in giudicato, urterebbe con principi generali immanenti nel sistema, ovvero con la stabilità dei rapporti giuridici e l’economia dei mezzi processuali: se infatti la sentenza di primo o secondo grado venisse definitivamente ribaltata, anche in parte, in sede di gravame, si innescherebbero complessi meccanismi restitutori dagli incerti esiti fattuali e di lunga durata (evenienza sistematica nei rapporti credito/debitori con la p.a., a detrimento della controparte privata) e, ancor prima, si attiverebbe una onerosa e diseconomica attività giudiziaria (della Procura e della Sezione) ed esecutiva (dei competenti organi deputati alla esecuzione della sentenza provvisoriamente esecutiva) che, all’esito del ribaltamento dei prioritari esiti civili (nei confronti della p.a.), risulterebbero inutilmente svolti e sarebbero forieri anzi di un danno da disservizio per dispiego di inutile attività processuale e amministrativa. La stabilità dei rapporti e la certezza del diritto impongono che le iniziative recuperatorie della Procura e le sentenze di condanna di questa Corte si fondino su dati certi e definitivi: una sentenza di condanna civile suscettibile di riforma in sede di gravame non è né un dato certo né definitivo.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Da ultimo, avendo l’azione di responsabilità amministrativo-contabile una innegabile concorrente (e, in talune tassative ipotesi, addirittura prevalente o esclusiva) natura punitiva-afflittiva, è principio comune di tutti i rami del diritto “punitivo” quello della presunzione di non colpevolezza sino al giudicato: non è pertanto dato comprendere per quale motivo un mero “potenziale autore” di un danno erariale debba essere aggredito patrimonialmente prima del giudicato in sede civile che ne acclari in modo “certo” la responsabilità (<em>rectius</em> quella della sua amministrazione-datrice, convenuta in via, di regola, esclusiva in sede civile).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’attesa, sovente lunga, del giudicato prima di intraprendere azioni della Procura è comunque bilanciata, sul piano sistematico, da adeguati strumenti, quali la maturazione degli accessori sulla sorte capitale che, all’esito del giudicato civile, i convenuti per danno indiretto dovranno rifondere in sede giuscontabile.</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="7">Le conclusioni cui perviene la Sezione, estensibili anche in caso di condanne risarcitorie non definitive da parte del Tar-CdS e non solo dell’a.g.o.,&nbsp; portano a statuire, allo stato, l’improponibilità per carenza di danno attuale e, dunque, di interesse della domanda giudiziale qui formulata, che sarà ovviamente riproponibile dopo il giudicato civile (<em>dies a quo</em> prescrizionale nel caso di specie, stante la già avvenuta adozione del mandato di pagamento, ipotesi, come detto, speculare a quella vagliata dalla sentenza 14/2011/QM), come statuito per analoghe evenienze dal giudice di legittimità (<em>ex pluribus</em>, da ultimo, Cass., sez.III, 16.11.2014 n.26377). Del resto, &nbsp;tale carenza d’interesse attuale è evidente a fronte della mancanza di un danno “certo”, come da interpretazione della migliore giurisprudenza, la cui bontà si intende confermare in questa sede (Sez. Lombardia, 18.7.2010 n.403; id., sez.Lombardia, 12.1.2010, n.10), così sovvertendo, in modo consapevole ed argomentato, pregressi &nbsp;indirizzi della Sezione (Sez. Lombardia, n.380/2003) anche in quanto oggi non più conformi ai vincolanti enunciati delle sezioni riunite n.14/QM del 2011.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le suddette oscillazioni giurisprudenziali sul delicato punto, consentono di statuire la compensazione delle spese di lite.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">la Corte definitivamente pronunciando, dichiara allo stato improponibile la domanda, riformulabile in futuro nei termini indicati in motivazione, &nbsp;proposta nei confronti di GORRA FABRIZIO ALESSANDRO STEFANO, nato a San Donato Milanese il 13.04.1971, C.F.: GRRFRZ71D13H827A, MUZIO BARBARA, nata a Milano il 15.5.1964, C.F. MZUBBR64E55F205Q,&nbsp; MINGIONE Terenzio Roberto, nato a Milano il 16 settembre 1947, BELLANTONI CANDELORO (C.F. BLLCDL60C28H224V), nato a Reggio Calabria il 28 Marzo 1960, FONTANESI Marcello (C.F. FNTMCL39M13H501A), nato a Roma, in data 13/8/1939, &nbsp;e compensa le spese di lite.<br />
Così provveduto in Milano nella camera di consiglio del 13 luglio 2016.<br />
<strong>IL GIUDICE ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IL PRESIDENTE </strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vito Tenore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Silvano Di Salvo<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria il&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
IL DIRIGENTE</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-29-7-2016-n-136/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2016 n.136</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2016 n.247</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-29-7-2016-n-247/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-29-7-2016-n-247/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2016 n.247</a></p>
<p>Pres.Zucchelli/ est. Modica de Mohac Sui criteri da seguire per l&#8217;adozione da parte delle prefetture delle interdittive antimafia 1.Misure di prevenzione – Presupposti applicativi – Situazioni sintomatiche – Giudizio prognostico &#8211;&#160; Pericolo di attività delittuose 2.Interdittiva antimafia –Tentativo di infiltrazione mafiosa – Elementi del fatto tipico – Elemento soggettivo –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Zucchelli/ est. Modica de Mohac</span></p>
<hr />
<p>Sui criteri da seguire per l&#8217;adozione da parte delle prefetture delle interdittive antimafia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Misure di prevenzione – Presupposti applicativi – Situazioni sintomatiche – Giudizio prognostico &#8211;&nbsp; Pericolo di attività delittuose</p>
<p>2.Interdittiva antimafia –Tentativo di infiltrazione mafiosa – Elementi del fatto tipico – Elemento soggettivo – Indici sintomatici – Elemento oggettivo – Idoneità al condizionamento della società</p>
<p>3.Interdittiva antimafia– Prefetto – Applicabilità – Condizioni – Indici rivelatori – Non tassativi –– Preclusioni</p>
<p>4.Infiltrazioni mafiose – Indici rilevatori – Apicali impresa &#8211;&nbsp; Frequentazione mafiosi – Interdittiva antimafia – Applicabilità – Necessaria motivazione<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.Il presupposto per l’applicazione delle ‘misure di prevenzione’ non è (e non può essere), l’avvenuta commissione di fatti di reato o di azioni ritenute comunque riprovevoli a fronte della quale la funzione di prevenzione sarebbe ormai tardiva ed inutile,&nbsp;ma si concreta nella presenza di situazioni (soggettive od oggettive) sintomatiche; e cioè di&nbsp;situazioni che, secondo giudizi prognostici e valutazioni probabilistiche, favoriscono la commissione di reati (o di illeciti amministrativi) e/o che rivelano la sussistenza dell’oggettivo e percepibile pericolo che l’attività delittuosa possa essere iniziata o stia per iniziare.</p>
<p>2. Il c.d. “tentativo di infiltrazione mafiosa”, legittimante l’applicazione dell’interdittiva antimafia, si concreta e si risolve nel tentativo, da parte di un c.d. soggetto mafioso o presunto mafioso nel senso tecnico che la parola assume nella legislazione di settore ( a cagione ed in ragione delle condanne o delle pendenze giudiziarie in atto, relative ai “reati-spia” indicati; ovvero in ragione della sua deliberata scelta di “contiguità da convivenza” che contraddistingua la sua condotta di vita), di condizionare le decisioni dell’impresa o della società. Quanto all’elemento soggettivo, è necessario individuare e descrivere gli atti diretti in modo non equivoco a conseguire lo scopo che subisce l’infiltrazione. La direzione della volontà dei soggetti controllati può essere induttivamente desunta dalla rilevazione di taluni fra gli indici sintomatici descritti dalla normativa di settore, quali la modifica degli assetti delle partecipazioni azionarie o delle quote sociali in vista della richiesta delle certificazioni antimafia ovvero da elementi di fatto che appaiono comunque sintomatici. Quanto all’elemento oggettivo, occorre – per il perfezionamento della fattispecie – l’idoneità dell’azione a condizionare le scelte della società.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">3. Il Prefetto può fondare le comunicazioni interdittive antimafia anche su accertamenti che prescindono dall’uso degli indici rivelatori di pericolosità descritti dalla legge e basarle – ove ne ravvisi la necessità – su considerazioni induttive o deduttive diverse. Tuttavia, questo complesso di poteri non va equiparato ad un’autorizzazione <em>extra ordinem</em> a tralasciare di compiere indagini fondate su condotte ed elementi di fatto percepibili ed oggettivi né può essere qualificato come una licenza di basare le comunicazioni interdittive su semplici sospetti, intuizioni o percezioni soggettive non assistite da alcuna evidenza indiziaria.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">4. Il pericolo della sussistenza di infiltrazioni mafiose può essere desunto anche dal fatto che soci o amministratori dell’impresa o della società soggetta a controllo frequentano soggetti mafiosi o presunti tali, ma in tal caso le presunzioni dovranno essere gravi, precisi e concordanti. Dunque, non è sufficiente affermare che un determinato soggetto è stato “notato” accompagnarsi con&nbsp; un soggetto malavitoso, occorrendo, piuttosto, che vengano precisate la ragione tecnica per la quale quest’ultimo va considerato mafioso (nel senso tecnico, non sociologico che esso spesso assume), le circostanze di tempo e luogo in cui è stato identificato e le ragioni logico-giuridiche per le quali si ritiene che non si tratti di un mero incontro occasionale, ma di una “frequentazione” effettivamente rilevante.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00247/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00839/2014 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 839 del 2014, proposto dalle società SOREDIL s.r.l,, CEPI s.r.l., ICAM s.r.l. di Arnone Maria Giovanna &amp; C., AKRAPARK s.p.a., nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi tutti rappresentati e difesi dagli Avv. Proff. Salvatore e Luigi Raimondi, con domicilio eletto presso il loro studio, in Palermo, Via Abela , n. 10;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Ministero Interno &#8211; U.T.G.- Prefettura di Agrigento, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Palermo, Via De Gasperi, n. 81, sono ex lege domiciliati;<br />
Autorità nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in persona del legale rappresentante, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;<br />
Comune di Agrigento, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Rita Salvago, con domicilio eletto presso l’Avv. Michele Roccella in Palermo, Piazza Marina n. 19;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza n.470 del 14 febbraio 2014, resa dal T.A.R. SICILIA – PALERMO, Sez. I^;<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Interno (U.T.G. &#8211; Prefettura di Agrigento) e del Comune di Agrigento;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Nominato Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti l’Avv. Prof. Salvatore Raimondi, l&#8217;<strong>Avvocato</strong>&nbsp;dello Stato Giuseppina Tutino e l’Avv. A. Marolda su delega dell’Avv. Rita Salvalgo;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>I. Con avviso del 21 ottobre 2005, il Comune di Agrigento avviava la procedura per l’affidamento della “concessione per la progettazione e realizzazione delle opere di completamento e per la gestione del parcheggio pubblico pluripiano ubicato in Piazzale Rosselli”.<br />
All’esito delle operazioni, con determina dirigenziale n.88 del 28 giugno 2010, l’Amministrazione disponeva l’aggiudicazione in favore del raggruppamento temporaneo costituito dalle imprese SOREDIL s.r.l., CEPI s.r.l. ed ICAM s.r.l. con la prima in qualità di capogruppo.<br />
In data 18 aprile 2011, il Comune di Agrigento ed il r.t.i. SOREDIL stipulavano la convenzione.<br />
Dal preambolo della stessa emergeva che fino a quella data (ed in base alle certificazioni prodotte) non risultavano impedimenti relativi ad ipotetici pericoli di infiltrazioni mafiosi; che comunque era stata avanzata richiesta alla Prefettura di Agrigento per il rilascio delle nuove certificazioni.<br />
Con nota del 13 gennaio 2012 il raggruppamento comunicava al Comune che la società incaricata di attuare la concessione sarebbe stata la AKRAPARK s.p.a., costituita fra le stesse partecipanti già associate, e cioè fra SOREDIL s.r.l. (al 50%), CEPI s.r.l. (al 25%) e ICAM s.r.l. (al 25%).<br />
Al fine di consentire alla Prefettura ed al Comune di effettuare gli ulteriori controlli, l’Amministratore ed il socio di maggioranza (id est: la SOREDIL) della AKRAPARK comunicavano alle predette Amministrazioni i nominativi delle ditte alle quali sarebbero erano stati subappaltati i lavori e richieste le forniture dei materiali.<br />
In particolare comunicavano:<br />
&#8211; con nota del 7 febbraio 2012, di aver subappaltato alla ditta MOSEDIL s.r.l., con contratto del 3 febbraio 2012, i servizi di fornitura ed i lavori di posa in opera di carpenterie in legno;<br />
&#8211; con nota del 7 febbraio 2012, di aver subappaltato alla ditta FAVARA CONGLOMERATI s.r.l., con contratto del 23 gennaio 2012, la fornitura del conglomerato cementizio; ed alla ditta F.lli DI SALVO, con contratto del 10 gennaio 2012, la fornitura dei tond<br />
&#8211; e con nota del 23 marzo 2012, di aver affidato alla ditta PALUMBO PICCIONELLO ROSA, con contratto del 22 marzo 2012, la fornitura di materiale per l’edilizia e di eventuali gru.<br />
II. A questo punto, con nota prot. n.3002 del 24 gennaio 2012 la Prefettura di Agrigento inviava al Comune di Agrigento una c.d. “informativa atipica” emessa nei confronti del raggruppamento capeggiato dalla SOREDIL.<br />
III. In data 14 marzo 2012 il Nucleo di polizia Tributaria della Guardia di Finanza in collaborazione con la Polizia di Stato, i carabinieri, la Direzione Investigativa Antimafia e l’ispettorato del Lavoro di Agrigento effettuava un’ispezione presso il cantiere sito in Piazzale Rosselli.<br />
Nel corso dell’accesso veniva acquisita copia di documentazione contabile e, in particolare, quella inerente ai fornitori, ai subappaltatori; e venivano registrati gli estremi identificativi dei mezzi rinvenuti ed i nominativi del personale presente.<br />
IV. Successivamente, in data 8 maggio 2012, con determinazione dirigenziale n.48 dell’8 maggio 2012 il Comune di Agrigento provvedeva a revocare l’aggiudicazione, a risolvere la convenzione già stipulata con il predetto raggruppamento di imprese ed a revocare gli atti medio tempore adottati.<br />
Con la predetta determina dirigenziale, il Comune prendeva atto altresì:<br />
&#8211; della nota prot. n. 0015893 del 13.4.2012 contenente la comunicazione prefettizia che sussiste nei confronti della società AKRAPARK il pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata;<br />
&#8211; della nota prot. n. 0014599 del 4.4.2012 contenente la comunicazione prefettizia che sussiste nei confronti della società MOSEDIL s.r.l. il pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata;<br />
&#8211; della nota prot. n. 0047266 del 6.12.2011 contenente la comunicazione prefettizia che sussiste nei confronti della società FAVARA CONGLOMERATI s.r.l. il pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata;<br />
&#8211; nonché della già citata nota prot. 3002 del 24.1.2012 contenente la informativa atipica a carico del raggruppamento SOREDIL.<br />
V. Con ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia le società SOREDIL s.r.l., CEPI s.r.l., ICAM s.r.l. ed AKRAPARK s.p.a. impugnavano:<br />
&#8211; l’informativa antimafia atipica n.3002 del 24 gennaio 2012 nei confronti del raggruppamento SOREDIL;<br />
&#8211; l’informativa antimafia n.15893 del 13 aprile 2012 nei confronti della società AKRAPARK;<br />
&#8211; la determina dirigenziale n.48 dell’8 maggio 2012 con cui era stata disposta la revoca dell’aggiudicazione ed il recesso dalla convenzione;<br />
&#8211; nonchè la nota prot. n.50037 del 23 maggio 2012 con cui l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici comunicava alla società AKRAPARK di aver effettuato l’annotazione sul casellario informatico ai sensi dell’art.8 del DPR n.207 del 2010.<br />
Lamentava, al riguardo:<br />
1) con il primo mezzo di gravame, violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, degli art. 1, 3, 7 e 24, comma 2, della L. n. 241/1990, dell&#8217;art. 8 del d.P.R. n. 352/1992 e dell&#8217;art. 3 D.M. 10 maggio 1994, n. 415, deducendo che l’Amministrazione ha illegittimaente rifiutato l’accesso agli atti presupposti alle informative adottate, atti la cui consultazione era necessaria per la difesa;<br />
2) con il secondo e terzo motivo di gravame, violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 4 del D.lgs .n. 490/1994, dell’art.10 del d.P.R. n. 252/1998 e dell&#8217;art. 1 septies del D.L. n. 629/1982, conv. in L. n. 726/1982, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti ed insufficienza ed incongruità della motivazione, deducendo che le circostanze evidenziate nell&#8217;informativa atipica emessa nei riguardi del raggruppamento ricorrente &#8211; poste, peraltro, alla base sia della determinazione di revoca, che dell&#8217;interdittiva emessa nei riguardi di AKRAPARK s.p.a. &#8211; non contengono dati idonei a fare ritenere sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa, anche nella considerazione che, medio tempore, è mutato l&#8217;assetto societario della SOREDIL;<br />
3) con il quarto ed il quinto motivo, violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 4 del D.lgs. n. 490/1994 e dell’art.10 del d.P.R. n. 252/1998, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti e per insufficienza ed incongruità della motivazione e travisamento dei fatti, deducendo che la società attuatrice non conosceva (e non avrebbe potuto conoscere) l&#8217;esistenza di informative a carico dei subappaltatori, dei quali ha in buona fede comunicato i nominativi; e, inoltre, che informative sono basate solo su rapporti di parentela o affinità, non riguardanti la compagine del raggruppamento SOREDIL né della società AKRAPARK.<br />
Si costituivano in giudizio la Prefettura di Agrigento, l&#8217;Autorità di Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ed il Comune di Agrigento, i quali eccepivano l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con condanna alle spese delle società ricorrenti.<br />
Con ordinanza collegiale istruttoria n. 1455 del 10 luglio 2012, regolarmente adempiuta, veniva disposta l&#8217;acquisizione di tutti gli atti, anche presupposti, relativi alla controversia.<br />
VI. Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti impugnavano anche la nota della Prefettura di Agrigento, datata 12.06.2012 e ricevuta il 21.07.2012, con cui era stata respinta, nel frattempo, l&#8217;istanza di aggiornamento delle informazioni antimafia nei riguardi della SOREDIL s.r.l.; nonché gli atti depositati dalle resistenti amministrazioni a seguito dell&#8217;ordine istruttorio.<br />
Lamentavano al riguardo violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 4 del D.lgs. n. 490/1994, dell’art.10 del d.P.R. n. 252/1998 e dell&#8217;art. 1 septies del D.L. n. 629/1982, conv. in L. n. 726/1982, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti e per insufficienza ed incongruità della motivazione e travisamento dei fatti, deducendo che neanche le circostanze evidenziate nei rapporti informativi delle Forze dell&#8217;Ordine sono idonee a supportare l&#8217;informativa atipica emessa nei riguardi del raggruppamento (essendo riferite a occasionali frequentazioni e rapporti di parentela o affinità).<br />
Con ordinanza n. 824/2012, depositata il 20 dicembre 2012 l&#8217;istanza cautelare veniva respinta.<br />
Con ordinanza collegiale istruttoria n. 1803/2013 &#8211; adempiuta &#8211; veniva disposta l&#8217;acquisizione di ulteriore documentazione.<br />
Nel corso del giudizio le parti insistevano nelle rispettive domande ed eccezioni.<br />
VII. Con sentenza n.4701 del 14 febbraio 2014 il Tribunale Amministrativo regionale per la Sicilia, Sez.I^, ha respinto il ricorso.<br />
VIII. DIRITTOCon l’appello in&nbsp;<strong>esame</strong>&nbsp;le società ricorrenti impugnano la predetta sentenza e ne chiedono la riforma per le ragioni esposte nella successiva parte della presente decisione.<br />
Ritualmente costituitisi, il Ministero dell’Interno, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (subentrata all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) ed il Comune di Agrigento hanno eccepito l’infondatezza del gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese.<br />
Nel corso del giudizio le parti hanno insistito nelle rispettive domande ed eccezioni.<br />
Infine, all’udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito dell’appello, il Collegio si è riservato di decidere la causa, e la riserva è stata sciolta con decisione del 3 febbraio 2016.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>1. L’appello è fondato.<br />
1.1. Con il primo pervasivo profilo di doglianza, le cui argomentazioni sono state ulteriormente sviluppate in sede di discussione conclusiva, il Difensore dell’a.t.i. SOREDIL &#8211; ribadendo una doglianza di fondo costituente il&nbsp;<em>leit-motiv</em>&nbsp;del ricorso di primo grado &#8211; lamenta&nbsp;<em>l’ingiustizia dell’impugnata sentenza</em>&nbsp;per violazione del DPR n.252 del 1998, del principio di legalità e dei principii generali in ordine alla comminazione di sanzioni amministrative, nonché eccesso di potere per carenza istruttoria, travisamento dei fatti, errore di valutazione e difetto di motivazione, deducendo che&nbsp;<em>il Giudice di primo grado ha errato in quanto non ha tenuto in debìta considerazione</em>:<br />
&#8211; che l’<em>interdittiva antimafia</em>&nbsp;costituisce &#8211;&nbsp;<em>de facto</em>&nbsp;&#8211; una&nbsp;<em>misura ablatoria a carattere afflittivo</em>&nbsp;che, come tale, si sostanzia in una vera e propria “sanzione” (anzi: in una vera e propria sanzione pen<br />
&#8211; che nel nostro Ordinamento il sistema sanzionatorio si basa sui fondamentali ed imprescindibili principii secondo cui&nbsp;<em>nessuno può essere sottoposto a trattamenti ablatori (di diritti fondamentali) e/o a misure a contenuto afflittivo</em>:<br />
<em>a) se non in base a norme di legge che indichino con precisione le condotte sulle quali si appunta il disvalore (principio di legalità); e che ‘delimitino’ con altrettanta precisione il contenuto ablatorio ed afflittivo dei trattamenti e/o delle misure in questione (principio di tassatività delle pene o delle sanzioni)</em>;<br />
<em>b) ed ancora, se non in base ad un giusto procedimento ed in presenza delle garanzie da esso offerte (principio del giusto processo e principio del giusto procedimento)</em>;<br />
<em>c) nonché, infine, se non in ragione ed a cagione dell’accertato compimento, da parte del soggetto nei cui confronti sia avviato il procedimento, di atti che realizzino la fattispecie descritta (principio di tassatività della fattispecie)</em>.<br />
Seppur suggestiva e per certi versi accattivante, la tesi della Difesa delle appellanti non può essere condivisa se non in parte.<br />
1.1.1. Sul fatto che i procedimenti volti alla comminazione di sanzioni &#8211; penali o amministrative che siano &#8211; debbano essere “avvolti” (rectius: caratterizzati) dal complesso delle garanzie sopra richiamate e debbano soggiacere ai principii sopra indicati (principio di legalità; del giusto procedimento e di tassatività della pena), non può esservi alcun dubbio.<br />
Al riguardo la Corte Costituzionale ha sottolineato che&nbsp;<em>“va&nbsp;ribadito&nbsp;che la legittimità costituzionale delle misure di prevenzione in quanto limitative, a diversi gradi di intensità, della libertà personale è necessariamente subordinata all&#8217;osservanza del principio di legalità e alla esistenza della garanzia giurisdizionale”</em>&nbsp;(Corte Cost., n.177/1980; Id., n.11/1956).<br />
1.1.2. Ciò su cui&nbsp;<em>non si può concordare</em>&nbsp;&#8211; se si tiene conto delle concettualizzazioni scientifiche e dottrinarie elaborate in sede di&nbsp;<em>teoria generale</em>&nbsp;e degli approdi della giurisprudenza anche costituzionale in tema di “prevenzione” (salvo che non si giunga a criticare nel merito anche i predetti contributi logico-giuridici, ciò che la Difesa degli appellanti non si spinge a fare) &#8211; è che ogni misura che comporti un’<em>ablazione</em>&nbsp;di diritti (pur fondamentali) e/o un effetto afflittivo debba essere considerata alla stregua di una vera e propria “sanzione penale” (o ad essa equiparabile quanto a<em>funzione</em>&nbsp;e&nbsp;<em>struttura</em>).<br />
La Corte Costituzionale ha chiarito, al riguardo, che l’intero sistema della prevenzione &#8211; che non può essere definito incostituzionale e che costituisce un valido ed imprescindibile strumento di difesa sociale necessario per assicurare la civile convivenza (specie a fronte di fenomeni criminali particolarmente radicati e difficilmente estirpabili) &#8211; si basa, fisiologicamente, sull’idea che possano essere utilizzati &#8211; per neutralizzare (e per stroncare sul nascere) le condotte criminogene &#8211;&nbsp;<em>giudizi prognostici elaborati e fondati su valutazioni a contenuto probabilistico</em>.<br />
Il sistema preventivo &#8211; che anticipa l’intervento dei pubblici poteri, e la soglia della difesa sociale, ad un momento addirittura anteriore a quello del ‘tentato delitto’, e la cui funzione si concreta nell’adozione di misure atte a precludere che l’azione criminosa possa essere iniziata &#8211; si basa su giudizi prognostici e valutazioni probabilistiche; e sulla regola empirica (supportata dalla logica statistica) secondo cui talune ‘situazioni di pericolo’ tendono a svilupparsi verso un esito spesso scontato e prevedibile.<br />
<em>Il presupposto per l’applicazione delle ‘misure di prevenzione’ non è (e non può essere), dunque, l’avvenuta commissione di fatti di reato</em>(a fronte della quale la funzione di prevenzione sarebbe ormai tardiva ed inutile),&nbsp;<em>ma si concreta nella presenza di situazioni (soggettive od oggettive) sintomatiche</em>; e cioè di&nbsp;<em>situazioni che, secondo giudizi prognostici e valutazioni probabilistiche, favoriscono (e determinino le condizioni ideali per) la commissione di reati; e/o che rivelano la sussistenza dell’oggettivo e percepibile pericolo che l’attività delittuosa possa essere iniziata o stia per iniziare</em>.<br />
E’ quindi evidente che obiettivo del sistema di prevenzione non è la repressione dei reati o di talune condotte sulle quali si appunta il disvalore sociale,&nbsp;<em>né la punizione a fini retributivi, correttivi e riabilitativi dei soggetti che abbiano perfezionato reati o tenuto condotte ritenute riprovevoli.</em><br />
<em>Per sua stessa natura il fine delle misure preventive non è punitivo né dunque &#8211; almeno nell’intento e nella funzione &#8211; afflittivo, seppur è evidente che la componente afflittiva vi è presente</em>&nbsp;(CGARS nn.447 e 448 del 25 luglio 2014) come sempre è presente una componente afflittiva in qualsiasi misura ablatoria (o compressiva di diritti).<br />
Se ciò è vero &#8211; come appare allo stato del dibattito culturale in tema di misure di prevenzione &#8211; ne consegue che&nbsp;<em>non può essere accettata l’idea secondo cui il regime di garanzie che assiste il sistema della repressione penale debba essere esteso ed applicato nella sua totalità al sistema della prevenzione</em>.<br />
L’affermazione dell’opposto principio determinerebbe, invero, la (pressocchè totale) soppressione del sistema di prevenzione (o la costruzione di un sistema ibrido, malfunzionante).<br />
1.2. La tesi della Difesa degli appellanti va condivisa, invece, laddove è rivolta ad affermare che l’applicazione delle misure di prevenzione non può e non deve prescindere da un obiettivo ed analitico&nbsp;<strong>esame</strong>&nbsp;in ordine alla sussistenza dei presupposti (di fatto e logici) e dunque delle&nbsp;<em>condotte</em>&nbsp;(destanti allarme sociale) tenute dal soggetto sottoposto al controllo; condotte su cui si fonda il giudizio probabilistico.<br />
Al riguardo valga quanto segue.<br />
1.2.1. Tra le&nbsp;<em>situazioni soggettive di pericolo</em>&nbsp;che giustificano l’applicazione di ‘misure di prevenzione’&nbsp;<em>svetta</em>&nbsp;(<em>rectius</em>: quella maggiormente valorizzata è) la c.d. ‘pericolosità sociale’, caratteristica consistente nella&nbsp;<em>presunta attitudine (o vocazione) caratteriale di alcuni individui &#8211; dimostrata da specifiche prassi comportamentali recidivanti e/o dalla abitualità dello loro condotta &#8211; alla commissione di reati</em>&nbsp;(Corte Cost., n.177/1980; n.27/1959; n.23/1964; n.68/1964; n.113/1975).<br />
Ora, come la Corte Costituzionale ha più volte affermato (Corte Cost.n.23/1964, n.68/1964, n.113/1975 e n.177/1980), nel nostro Ordinamento la&nbsp;<em>pericolosità sociale</em>&nbsp;di un individuo non può essere ritenuta una sua inclinazione strutturale, congenita e genetico-costitutiva (alla stregua di una infermità o patologia che si presenti &#8211; sia consentita l’espressione &#8211;&nbsp;<em>‘lombrosanamente evidente’</em>&nbsp;o comunque percepibile mediante indagini strumentali o analisi biologiche), né può essere&nbsp;<em>presunta</em>&nbsp;o&nbsp;<em>desunta in via automatica ed esclusiva</em>&nbsp;dalla sua&nbsp;<em>posizione socio-ambientale</em>&nbsp;e/o dal suo&nbsp;<em>bagaglio culturale</em>; né, dunque, dalla mera appartenenza ad un determinato contesto sociale o ad una determinata famiglia (semprecchè, beninteso, i soggetti che ne fanno parte non costituiscano un’associazione a delinquere).<br />
Ne consegue che anche ai fini della prevenzione, non può mai mancare l’analisi della condotta del soggetto sottoposto a controllo.<br />
I principii generali che reggono il nostro Ordinamento costituzionale postulano che anche nella formazione della c.d. ‘prova indiziaria’ (e finanche nella ‘costruzione logica’ di ‘accertamenti induttivi’), come pure nella formulazione di giudizi prognostici a carattere probabilistico &#8211; quali sono quelli che caratterizzano i procedimenti volti ad applicare ‘misure di prevenzione’ &#8211;&nbsp;<em>non deve mai mancare la ricerca e la evidenziazione degli ‘elementi oggettivi’ delle condotte (pur se risalenti a periodi ormai passati o se penalmente non rilevanti) dei soggetti sui quali si concentrano gli accertamenti</em>, o dei soggetti comunque coinvolti, in quanto parti attive, nel&nbsp;<em>giudizio di pericolosità</em>&nbsp;(così, vigorosamente, in: Corte Cost., n.2/1956; n.23/1964; n.177/1980).<br />
In altri termini, anche nel caso in cui gli accertamenti degli Organi di Polizia o dell’Autorità Giudiziaria siano volti a verificare non già la commissione di reati, ma &#8211; in funzione puramente preventiva &#8211; la ‘pericolosità’ di un soggetto o la ‘probabilità’ che un’azione umana produca un evento (dannoso o pericoloso), la ‘motivazione’ del provvedimento conclusivo (con cui viene deciso se applicare o meno la ‘misura preventiva’) non può mai basarsi su semplici&nbsp;<em>sospetti</em>&nbsp;e non deve mai prescindere dall’evidenziare &#8211; escluso ogni meccanismo atto a reintrodurre forme surrettizie di “colpa d’autore” &#8211; gli&nbsp;<em>elementi obiettivi delle condotte</em>&nbsp;sui quali si fonda il giudizio (CS, VI^, 25.9.2008 n.5780; CS, VI, 17.7.2006 n.4574).<br />
1.2.3. Anche il sistema delle misure di prevenzione è (e non può che essere) ancorato, cioè, al&nbsp;<em>giudizio sulla specifica condotta</em>&nbsp;del soggetto sottoposto a controllo.<br />
Come ha affermato la Corte Costituzionale,&nbsp;<em>“nella descrizione delle fattispecie (di prevenzione) il legislatore”</em>&nbsp;può&nbsp;<em>“far riferimento anche a elementi presuntivi, corrispondenti, però, sempre, a comportamenti obiettivamente identificabili”</em>&nbsp;(Corte Cost., n.23/1964).<br />
In mancanza di&nbsp;<em>condotte</em>&nbsp;&#8211; pur se risalenti e penalmente irrilevanti &#8211; obiettivamente caratterizzanti la personalità dell’individuo assoggettato al controllo ed espressive di una sua recidivante e/o perdurante tendenza o concreta abitualità al compimento di determinate attività illecite (o di un suo percepibile abbassamento della soglia della liceità); in mancanza &#8211; cioè &#8211; di condotte che facciano presumere (secondo una valutazione che tenga conto dell’<em>idquod plerumque accidit</em>) che lo stesso si accinge a commettere un reato (o che stia determinando le condizioni favorevoli per delinquere o per “favoreggiare” chi lo compia), e che destino dunque un determinato “allarme sociale”, non è dunque legittimo considerarlo (<em>rectius</em>: ‘marchiarlo’) come ‘soggetto socialmente pericoloso’ ed assoggettarlo a ‘misure di prevenzione’ incidenti su diritti fondamentali.<br />
Corollario di tale principio è il c.d. “principio di tipicità della fattispecie” (che altro non è se non una&nbsp;<em>species</em>&nbsp;del “principio di legalità”).<br />
Anche su tale tema la Corte Costituzionale ha avuto modo di esprimersi affermando che&nbsp;<em>“Il principio di legalità in materia di prevenzione, il riferimento, cioè, ai ‘casi previsti dalla legge’, lo si ancori all&#8217;art. 13 ovvero all&#8217;art. 25, terzo comma, Cost., implica che la applicazione della misura, ancorché legata, nella maggioranza dei casi, ad un giudizio prognostico, trovi il presupposto necessario in ‘fattispecie di pericolosità’, previste&nbsp;e &nbsp;descritte dalla legge; fattispecie destinate a costituire il parametro dell&#8217;accertamento giudiziale e, insieme, il fondamento di una prognosi di pericolosità, che solo su questa base può dirsi legalmente fondata”</em>&nbsp;(Corte Cost., n.177/1980).<br />
1.2.4. Tali principii valgono e devono valere, a maggior ragione, per l’<em>interdittiva antimafia</em>,&nbsp;<em>‘misura’ volta a prevenire le infiltrazioni mafiose all’interno delle imprese e delle società che agiscono nel mercato</em>.<br />
L’”interdittiva antimafia” è, infatti, una misura di prevenzione&nbsp;<em>sui generis</em>&nbsp;in quanto &#8211; come chiarito dalla Giurisprudenza &#8211;&nbsp;<em>finisce inevitabilmente per determinare un pregiudizio anche nei confronti dei soggetti che hanno subito l’azione di infiltrazione</em>, e cioè sia a carico dei&nbsp;<em>soggetti passivi</em>&nbsp;nella c.d. “contiguità soggiacente” (di cui in: C.S., VI^, 30.12.2005 n.7619 che ne tratteggia la differenza rispetto alla diametralmente opposta c.d. “contiguità compiacente”) sia &#8211; paradossalmente – addirittura a carico di soggetti terzi estranei e totalmente incolpevoli; ragion per cui la sua applicazione dev’essere ‘dosata’ con particolari&nbsp;<em>prudenza ed equilibrio</em>&nbsp;ed avvolta da&nbsp;<em>specifiche ‘cautele’</em>&nbsp;(così, testualmente, in CS, V^, 27.6.2006 n.4135; CS, IV^, 4.5.2004 n.2783) affinchè sia scongiurato il rischio che la normativa che la disciplina subisca&nbsp;<em>censure di incostituzionalità</em>&nbsp;o determini&nbsp;<em>procedimenti di infrazioneper violazione di diritti inviolabili</em>&nbsp;garantiti dal diritto comunitario ed internazionale, o venga comunque censurata dagli Organi della Giustizia comunitaria.<br />
Proprio perché consapevole &#8211; almeno così sembra &#8211; della potenza dirompente dell’<em>istituto interdittivo</em>&nbsp;in&nbsp;<strong>esame</strong>, e della sua concreta idoneità (o tendenza) a ledere taluni&nbsp;<em>fondamentali ‘diritti di libertà’</em>, in conformità al&nbsp;<em>principio di tipicità</em>testè ricordato, fin da tempo risalente&nbsp;<em>il Legislatore ha delimitato la fattispecie di pericolo con una certa precisione</em>, individuando ed indicando, ai fini della corretta applicazione delle norme che disciplinano l’utilizzazione della misura in questione:<br />
&#8211; sia i soggetti che&nbsp;<em>per precedenti penali, carichi pendenti o posizione giudiziaria, o per altre circostanze ad essi riferibili (ad esempio la “convivenza” o la “coabitazione”)</em>&nbsp;siano da considerare “mafiosi”, o comunque in qualche modo<br />
&#8211; sia le&nbsp;<em>caratteristiche oggettive e soggettive</em>&nbsp;che la loro condotta deve presentare per essere considerata come indice rivelatore di pericolosità o espressivo di allarme sociale;<br />
&#8211; sia, ancora, gli&nbsp;<em>elementi</em>&nbsp;che devono essere valutati al fine di verificare la&nbsp;<em>effettiva e concreta sussistenza della situazione di pericolo o di rischio</em>&nbsp;che giustifica l’adozione della misura.<br />
Al riguardo giova sottolineare che con l’art.4 del D.Lgs. 8 agosto 1994 n.490 (abrogato con decorrenza indicata dall’art.120 del codice antimafia, ma applicabile alla fattispecie&nbsp;<em>ratione temporis</em>)&nbsp;<em>il Legislatore ha specificato che le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa che il Prefetto è tenuto a trasmettere alle Amministrazioni che ne facciano richiesta</em>&nbsp;(e cioè le informazioni&nbsp;<em>effettivamente rilevanti</em>&nbsp;ai fini del giudizio sulla pericolosità e sulla esistenza della situazione di pericolo che giustifica la proposizione della misura interdittiva),&nbsp;<em>sono quelle “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”</em>.<br />
Va altresì evidenziato che con l’art. 10, comma 7, del DPR 3 giugno 1998 n.252 (legge anch’essa abrogata dall’art.120 del codice antimafia, ma applicabile alla fattispecie&nbsp;<em>ratione temporis</em>)&nbsp;<em>il Legislatore ha precisato che le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa devono essere desunte</em>:<br />
<em>a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o</em>&nbsp;(che dispongono anche semplicemente)&nbsp;<em>il giudizio</em>&nbsp;(atti, dunque, questi ultimi, che si concretano nella c.d. “accusa giudiziaria”, non essendo evidentemente sufficiente la mera imputazione emergente da un qualsiasi atto del PM)<em>, ovvero che recano una condanna anche non definitiva,</em>&nbsp;per il delitto di associazione di stampo mafioso, o per taluno dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 644 (usura), 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, o indicati dall&#8217;articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (contraffazione e uso di marchi: art.473 c.p.; introduzione e commercio di prodotti falsi: art.474 c.p.; riduzione e mantenimento in schiavitù; art.600 c.p.; tratta di persone: art.601 c.p.; acquisto e alienazione di schiavi: art.602 c.p.; sequestro di persona a scopo di estorsione: art.630 c.p.; associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: art.74 DPR n.309/1990);<br />
<em>b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di una misura di prevenzione</em>&nbsp;(nella specie: di quelle di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 3-bis e 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575)<em>;</em><br />
<em>c) nonchè dagli accertamenti disposti dal Prefetto.</em><br />
Contribuendo a delineare con maggior rigore i limiti obiettivi della fattispecie, il ‘codice antimafia’ vigente:<br />
&#8211; ha poi&nbsp;<em>confermato</em>&nbsp;(cfr. artt. 67, 84, comma 3 e 91 comma 5) quanto previsto dall’art.4 del D.Lgs. 8 agosto 1994 n.490, e cioè che&nbsp;<em>costituiscono informazioni rilevanti, ai fini del giudizio sul pericolo di infiltrazione mafios<br />
&#8211; ed ha&nbsp;<em>indicatoaltre (diverse) situazioni dalle quali desumere la sussistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa</em>&nbsp;(cfr. artt.84 comma 4, 85 comma 6 e 91 comma 6); e cioè da considerare quali&nbsp;<em>indici sintomatici di pericolosi<br />
Ai sensi del codice antimafia (artt. 84, comma 4, 85, comma 6 e 91 comma 6 cit.) sono&nbsp;<em>indici rivelatori o sintomatici della esistenza di infiltrazioni mafiose</em>:<br />
&#8211;&nbsp;<em>la sussistenza di provvedimenti che “dispongono” o anche solamente che “propongano” una misura di prevenzione</em>&nbsp;(art.84, comma 4, lett. ‘b’);<br />
&#8211;&nbsp;<em>la sussistenza di provvedimenti che recano una “condanna” anche non definitiva, o che dispongono una misura cautelare (custodia cautelare o altre misure atte ed evitare pericolo di fuga, inquinamento di prove o reiterazione del reato) o che dis<br />
&#8211;&nbsp;<em>la sussistenza di provvedimenti che recano una “condanna” anche non definitiva, o che dispongono una misura cautelare (custodia cautelare o altre misure atte ed evitare pericolo di fuga, inquinamento di prove o reiterazione del reato) o che dis<br />
&#8211;&nbsp;<em>l’omessa denuncia all’Autorità giudiziaria dei reati di cui agli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale</em>&nbsp;aggravati ai sensi dell’art.7 del DL 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio<br />
&#8211;&nbsp;<em>la sostituzione negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque ‘conviva stabilmente’ con soggetti condannati o rinviati a g<br />
&#8211;&nbsp;<em>la sussistenza di sentenze “di condanna anche non definitiva</em>&nbsp;&#8211; non essendo sufficiente anche in questi casi la semplice accusa o imputazione (NdR) &#8211;&nbsp;<em>per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali unitamente<br />
&#8211;&nbsp;<em>la violazione, purchè “reiterata”, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136</em>;<br />
&#8211;&nbsp;<em>la situazione di convivenza</em>&nbsp;(artt.67 comma 4 ed 85, comma 3).<br />
1.2.5. Sicchè, dall’analisi e dalla ricostruzione sistematica della predetta (disorganica e frammentaria) normativa&nbsp;<em>è possibile pervenire ad una delimitazione obiettiva e ad una definizione rigorosa della fattispecie indicata come “tentativo di infiltrazione mafiosa” e ad una nozione tecnica di tale fattispecie.</em><br />
Può essere affermato, al riguardo, che&nbsp;<em>il c.d. tentativo di infiltrazione mafiosa si concreta e si risolve nel tentativo, da parte di un c.d. “soggetto mafioso” &#8211; o di un soggetto “presunto mafioso” (in ragione di talune condanne e/o “pendenze” giudiziarie specificamente indicate dalla normativa di settore), o anche di un soggetto “presunto mafioso per contiguità” (in ragione della deliberata scelta di convivere con un soggetto mafioso o presunto tale) &#8211; di condizionare le scelte di una società o di un’impresa</em>.<br />
Quanto all’”elemento soggettivo”, occorre &#8211; dunque &#8211; che l’attività sia&nbsp;<em>diretta in modo non equivoco al raggiungimento del predetto scopo</em>.<br />
<em>La direzione della volontà dei soggetti sottoposti a controllo può essere induttivamente desunta dalla rilevazione di taluni fra gli indici sintomatici descritti dalla normativa di settore</em>, quali la modifica degli assetti delle partecipazioni azionarie o delle quote sociali in vista della richiesta della certificazione antimafia;&nbsp;<em>ovvero da elementi di fatto che &#8211; secondo il giudizio tecnico dell’Autorità &#8211; appaiono comunque sintomatici</em>&nbsp;come (cfr. art.93 del codice antimafia):<br />
&#8211;&nbsp;<em>la costante o periodica presenza in azienda o nelle assemblee o nei consigli di amministrazione o nelle riunioni decisorie di (e fra) soggetti mafiosi o presunti tali</em>;<br />
&#8211; o&nbsp;<em>l’inspiegabile e/o ingiustificabile presenza nei cantieri dell’impresa richiedente la certificazione di soggetti di tal genere o di automezzi e mezzi meccanici a loro riconducibili</em>.<br />
Quanto all’”elemento obiettivo”, occorre &#8211; perché la fattispecie si perfezioni &#8211; che l’azione volta a condizionare le scelte imprenditoriali si presenti&nbsp;<em>idonea</em>&nbsp;al predetto fine.<br />
Quanto, infine, ai soggetti “mandanti” ai quali può essere attribuito il tentativo di infiltrazione (e cioè l’azione diretta in modo non equivoco a produrre l’evento pericoloso),&nbsp;<em>le lettere ‘a’ e ‘b’ dell’art.10, comma 7, del DPR 3 giugno 1998 n.252 (e successivamente l’art. 84, comma 4, del codice antimafia) indicano i fondamentali criteri obiettivi per definire “mafioso” o “presunto mafioso” (per contiguità obiettiva della condotta) un determinato soggetto(o “mafiosa”, o presunta tale, una famiglia o un c.d. “clan”), ai fini dell’applicazione dell’interdittiva antimafia.</em><br />
E’ infatti evidente che &#8211; in un Ordinamento, come quello italiano, ove valgono il principio di legalità (più volte predicato dalla Corte Costituzionale proprio in tema di misure di prevenzione) ed il principio della certezza del diritto &#8211; per essere considerato mafioso:<br />
&#8211; non è (e non può essere) sufficiente aver subìto &#8211; con l’accusa di cui all’art.416 bis del codice penale &#8211; un procedimento penale poi&nbsp;<em>conclusosi con un proscioglimento o con una assoluzione</em>; o un ‘procedimento di prevenzione antimafia’&#038;nbs<br />
&#8211; né, evidentemente&nbsp;<em>a maggior ragione</em>, è sufficiente far parte (o intrattenere rapporti di amicizia con un membro) di una famiglia che annoveri fra i suoi componenti uno o più soggetti che abbiano subìto i predetti procedimenti&nbsp;<em>con<br />
Ed è altrettanto evidente che per considerare “mafiosa” una intera famiglia (etichettandola come “clan mafioso”) non è sufficiente che di essa faccia parte&nbsp;<em>anagraficamente</em>&nbsp;un soggetto mafioso (o presunto tale per le irrilevanti ragioni sopra indicate), non essendo giuridicamente (e razionalmente) sostenibile &#8211; come già affermato dalla giurisprudenza maggioritaria &#8211; che il mero rapporto di parentela costituisca di per sé, indipendentemente dalla condotta, un indice sintomatico di pericolosità sociale (ed un elemento prognosticamente rilevante).<br />
Se così non fosse, se prevalesse &#8211; dunque &#8211; una nozione meramente sociologica (anzicchè tecnicamente giuridica) del fenomeno associativo mafioso, si finirebbe per giungere ad una&nbsp;<em>estensione extra ordinem</em>&nbsp;(incontrollata ed incontrollabile) del concetto di ‘pericolosità sociale’ che potrebbe innescare meccanismi abnormi e perversi dei quali potrebbero finire per beneficiare, paradossalmente, gli stessi gruppi criminali.<br />
E’ infatti ben noto &#8211; e le scienze criminologiche lo hanno evidenziato &#8211; che una delle armi più incisive delle quali si serve la mafia è la&nbsp;<em>delegittimazione degli avversari</em>, che a sua volta si basa sulla diffusione e circolazione di voci diffamatorie atte ad alimentare&nbsp;<em>sospetti</em>.<br />
Sicchè, ove fosse possibile qualificare “mafioso” un soggetto&nbsp;<em>sulla scorta di meri sospetti</em>&nbsp;ed a prescindere dall’<strong>esame</strong>concreto della sua condotta penale e della sua storia giudiziaria (ciò che la Corte Costituzionale ritiene contrario a fondamentali principii costituzionali, come espressamente affermato nella sentenza n.177 del 1980, ma &#8211; per più di sessant’anni &#8211; fin dalla sentenza n.2 del 1956), si perverrebbe ad un aberrante meccanismo di estensione a catena della pericolosità simile a quello su cui si fondava, in un non recente passato, l’inquisizione medievale (che, com’è noto, fu un meccanismo di distruzione di soggetti ‘scomodi’ e non già di soggetti ‘delinquenti’; mentre il commendevole ed imprescindibile scopo che il Legislatore si pone è quello di depurare la società da incrostazioni ed infiltrazioni mafiose realmente inquinanti).<br />
D’altro canto, se per attribuire ad un soggetto la qualifica di ‘mafioso’ fosse sufficiente il mero&nbsp;<em>sospetto</em>&nbsp;della sua appartenenza ad una famiglia a sua volta ritenuta mafiosa e se anche la qualifica riferita alla sua famiglia potesse essere attribuita sulla scorta di&nbsp;<em>sospetti</em>; e se la mera frequentazione di un&nbsp;<em>presunto mafioso</em>&nbsp;(ma tale considerazione vale anche per l’ipotesi di mera frequentazione di un soggetto acclaratamente mafioso) potesse determinare il ‘contagio’ della sua (reale o presunta) pericolosità,&nbsp;<em>si determinerebbe una catena infinita di presunzioni atte a colpire un numero enorme di soggetti senza alcuna seria valutazione in ordine alla loro concreta vocazione criminogena.</em><br />
E l’effetto sarebbe l’instaurazione di un regime di polizia nel quale la compressione dei diritti dei cittadini finirebbe per dipendere dagli orientamenti culturali e dalle suggestioni ideologiche (quand’anche non dalle idee politiche) dei funzionari o, peggio, degli organi dai quali essi dipendono.<br />
Il che non è compatibile con l’Ordinamento costituzionale italiano, come emerge dalle sentenze nn. n.177/1980; n.27/1959; n.23/1964; n.68/1964; n.113/1975 della Corte Costituzionale, univocamente e costantemente orientate ad affermare che è necessaria&nbsp;<em>“una oggettiva valutazione dei fatti … (omissis) … in modo da escludere valutazioni puramente soggettive ed incontrollabili da parte di chi promuove o applica misure di prevenzione” (Corte Cost., n.23/1964; in linea: Corte Cost., n.68/1964 e n.113/1975);</em>&nbsp;e cioè, in ultima analisi, che occorre fondare le valutazioni sull’<strong>esame</strong>&nbsp;di&nbsp;<em>condotte obiettivamente percepibili.</em><br />
1.2.6. Proprio per tali ragioni le norme in ultimo citate hanno elencato quali soggetti possono essere considerati<em>autori</em>&nbsp;o&nbsp;<em>mandanti</em>&nbsp;dell’azione di infiltrazione mafiosa da prevenire; e cioè i soggetti che possono essere considerati &#8211;<em>in senso tecnico</em>&nbsp;&#8211;&nbsp;<em>“mafiosi”</em>&nbsp;o&nbsp;<em>“presunti mafiosi per contiguità obiettiva della condotta”</em>&nbsp;(così potrebbero essere definiti), ai sensi e per gli effetti della normativa di settore concernente la misura dell’interdittiva antimafia.<br />
Trattasi, in particolare:<br />
a) di soggetti che risultino&nbsp;<em>condannati anche se non definitivamente</em>, o&nbsp;<em>rinviati a giudizio</em>&nbsp;o anche semplicemente&nbsp;<em>accusati giudizialmente</em>&nbsp;(cfr. l’art.84 co 4 codice antimafia; e, precedentemente, l’art.10, comma 7, del DPR 3 giugno 1998 n.252) o&nbsp;<em>tratti in arresto</em>&nbsp;(<em>rectius</em>: sottoposti a misure cautelari quali la custodia cautelare)&nbsp;<em>per il delitto di associazione di stampo mafioso</em>&nbsp;(art.416 bis c.p.),&nbsp;<em>o per uno dei altri cc.dd. “reati-spia”, espressivi di contiguità all’ambiente mafioso</em>, indicati dalla normativa di settore precedentemente menzionata;<br />
b) o di soggetti che risultino&nbsp;<em>condannati, anche non definitivamente</em>&nbsp;&#8211; non essendo sufficienti, in questo caso, la mera ‘imputazione’ e neanche il puro e semplice rinvio a giudizio &#8211;&nbsp;<em>per reati considerati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali</em>, semprecchè l’Autorità amministrativa (Prefettura) dimostri la sussistenza di concreti elementi da cui risulti che l’attività d’impresa da essi svolta (o nella quale sono coinvolti) possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata” (art.91 comma 6 del codice antimafia);<br />
c) di soggetti che siano&nbsp;<em>attualmente assoggettati a misure di prevenzione antimafia o al procedimento per l’applicazione delle stesse</em>(art.84 comma 4 codice antimafia);<br />
d) o anche, infine, di&nbsp;<em>soggetti conviventi</em>&nbsp;(e cioè&nbsp;<em>che abbiano deliberatamente scelto di convivere e dunque di coabitare</em>) con uno dei soggetti (mafiosi o presunti mafiosi per deliberata contiguità) sopra indicati (art.85 comma 3 e art.67 comma 4 codice antimafia).<br />
1.2.7. Da quanto fin qui rilevato si può dedurre &#8211; inoltre &#8211; che&nbsp;<em>perché si abbia un tentativo di infiltrazione mafiosa, occorre:</em><br />
&#8211;&nbsp;<em>che venga individuato (almeno) un autore (o mandante) dell’azione rivolta alla realizzazione dell’evento pericoloso</em>&nbsp;(essendo evidente che non può esservi tentativo di infiltrazione in assenza di un soggetto che lo compia)<em>;</em><br
<em>&#8211; che tale soggetto rientri in una delle categorie sopraindicate che consentono di qualificarlo (a cagione ed in ragione delle condanne o delle pendenze giudiziarie in atto, relative ai “reati-spia” indicati; ovvero in ragione della sua deliberata scelta di “contiguità da convivenza” che contraddistingua la sua condotta di vita) come “mafioso” o “presunto mafioso” nel senso tecnico (ormai più volte indicato) che la parola assume nella legislazione esaminata;</em><br />
<em>&#8211; e che vengano individuati e descritti gli atti idonei, diretti in modo non equivoco, a conseguire lo scopo di condizionare le decisioni dell’impresa e della società che subisce l’infiltrazione.</em><br />
1.2.8.&nbsp;<em>Quanto fin qui osservato non significa che l’elenco degli elementi da cui desumere la sussistenza della situazione di pericolo di infiltrazioni mafiose sia (e debba essere considerato) ‘tassativo’</em>&nbsp;(e che il Legislatore abbia inteso costruire un&nbsp;<em>sistema chiuso di presunzioni tipiche</em>), ciò che finirebbe con l’ingessare (ed ostacolerebbe oltre modo) l’attività (di accertamento delle situazioni di pericolo) condotta dalle Forze dell’Ordine.<br />
Ed invero l’art.10, comma 7, lettera’c’ del DPR 3 giugno 1998 n.252 (che, come già osservato, è applicabile alla fattispecie&nbsp;<em>ratione temporis</em>) e, oggi (a regime), l’art.84, comma 4, lett. ‘d’ ed ‘e’ del codice antimafia&nbsp;<em>attribuiscono ai Prefetti il potere di fondare le comunicazioni interdittive antimafia anche su accertamenti che possono prescindere dall’uso degli indici rilevatori di pericolosità fin qui indicati.</em><br />
Inoltre gli artt.91 e 93 del codice antimafia consentono ai Prefetti:<br />
<em>&#8211;</em>&nbsp;di estendere gli accertamenti a persone che abbiano subìto condanne anche non definitive per reati diversi da quelli prima indicati, purchè strumentali all’attività delle organizzazioni criminali, semprecchè, s’intende, tali persone risultino in qualche modo legate all’impresa che chiede la certificazione antimafia (art.91 comma 6);<br />
&#8211; di estendere gli accertamenti nei riguardi di chiunque (dunque anche se non mafioso o presunto tale secondo gli ordinari indici di pericolosità) possa determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa che richiede la certificazione an<br />
&#8211; di disporre accessi ed accertamenti nei confronti di tutti i soggetti che intervengano a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione delle opere pubbliche, anche se con noli e forniture di beni e/o con semplici prestazioni di servizi ivi compresi quelli<br />
Le norme esaminate lasciano desumere che&nbsp;<em>il provvedimento interdittivo possa basarsi anche &#8211; ove se ne ravvisi la necessità &#8211; su considerazioni induttive o deduttive diverse da quelle che hanno spinto il Legislatore ad indicare (con la rilevata precisione) gli “indici presuntivi” fin qui descritti.</em><br />
Al riguardo è necessaria, tuttavia, una precisazione.<br />
Se è chiaro ed evidente che le norme in questione conferiscono estesi poteri di accertamento ai Prefetti al fine di consentire loro di svolgere indagini efficaci e a vasto raggio, è altrettanto chiaro che esse non hanno (anche) la funzione logico-giuridica &#8211; né la forza e l’effetto &#8211; di estendere&nbsp;<em>ad libitum</em>&nbsp;la categoria dei “presunti mafiosi” (e delle presunzioni destinate ad accompagnare tali individui).<br />
Se così non fosse se ne dovrebbe inferire che chiunque si trovi a negoziare con un imprenditore ‘presunto mafioso’ dovrebbe (o potrebbe)&nbsp;<em>perciostesso</em>&nbsp;&#8211; e senza alcun’altra ragione &#8211; essere considerato mafioso o presunto tale, e<em>trascinato</em>&nbsp;in una “spirale” atta a determinare la totale ablazione del suo diritto di esercitare un’impresa o una professione.<br />
Il che, come già osservato, non avrebbe alcun senso (e sarebbe, anzi, assurdo).<br />
Il complesso di poteri testè esaminato non va dunque equiparato ad un’autorizzazione &#8211;&nbsp;<em>extra ordinem</em>&nbsp;&#8211; a tralasciare di compiere indagini fondate su&nbsp;<em>condotte</em>&nbsp;e/o su&nbsp;<em>elementi di fatto percepibili</em>&nbsp;(e/o ad omettere nel provvedimento interdittivo ogni riferimento ad&nbsp;<em>indici obiettivi</em>&nbsp;rivelatori di pericolosità); né può essere considerato come una sorta di<em>viatico</em>&nbsp;per l’affermazione di un inedito “principio del libero convincimento” in ordine alla pericolosità da infiltrazione mafiosa.<br />
Con le norme in questione il Legislatore ha certamente esteso il potere prefettizio di accertamento della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, ma &#8211; a ben guardare &#8211; non ha affatto conferito licenza di basare le comunicazioni interdittive su semplici sospetti, intuizioni o percezioni soggettive (pur se probabilmente esatte) non assistite da alcuna evidenza indiziaria; né ha autorizzato a derogare ai principii (in tema di obiettiva rilevanza della condotta) fin qui esposti.<br />
Ciò che invero&nbsp;<em>avrebbe esposto le norme in questione a censure di incostituzionalità</em>.<br />
1.2.9. Un’ultima osservazione.<br />
<em>Il pericolo della sussistenza di infiltrazioni mafiose può essere desunto &#8211; in ultima analisi &#8211; anche dal fatto che soci e/o amministratori dell’impresa o della società soggetta a controllo “frequentano” soggetti mafiosi o presunti tali</em>&nbsp;(<em>rectius</em>: che siano qualificabili, in senso tecnico, mafiosi o presunti mafiosi).<br />
Ma è evidente che in tal caso&nbsp;<em>le presunzioni dovranno essere gravi, precise e concordanti</em>.<br />
Non è sufficiente, al riguardo, affermare nel provvedimento interdittivo che un determinato soggetto è stato “notato” accompagnarsi con un soggetto malavitoso. Occorrerà precisare la ragione tecnica per la quale quest’ultimo va considerato mafioso (nel senso tecnico fin qui indicato; e non già nel significato sociologico e non giuridico che il termine spesso assume); le circostanze di tempo e di luogo in cui è stato identificato; e le ragioni logico-giuridiche per le quale si ritiene che si tratta non di mero incontro occasionale (o di incontri sporadici), ma di “frequentazione” effettivamente rilevante, ossia di relazione periodica, duratura e costante volta ad incidere sulle decisioni imprenditoriali.<br />
1.2.10. Per tutto quanto fin qui osservato, va affermato che al fine di integrare una motivazione idonea a supportare una “interdittiva antimafia”, non è sufficiente affermare che uno o più parenti o amici del soggetto richiedente la certificazione antimafia risultano “mafiosi”, o ‘vicini’ a soggetti mafiosi; o ‘vicini’ o ‘affiliati’ a ‘cosche mafiose’ e/o a ‘famiglie mafiose’.<br />
<em>Occorre &#8211; invero &#8211; motivare tale affermazione con elementi specifici che consentano di comprendere</em>:<br />
<em>&#8211; quale sia stato il ‘criterio tecnico’ desumibile dall’art. art.10, comma 7, del DPR 3 giugno 1998 n.252 (e successivamente l’art. 84, comma 4, del codice antimafia), prescelto ed utilizzato per definire ‘mafioso’ un soggetto, o ‘mafiosa’ una famiglia;</em><br />
<em>&#8211; se effettivamente il soggetto qualificato come “mafioso” o “presunto mafioso” nel senso tecnico del termine (tale potendo essere considerato anche il “convivente” esclusivamente in ragione della sua scelta di contiguità abitativa) abbia posto in essere, in quanto ritenuto autore del tentativo di infiltrazione, atti idonei diretti a condizionare le scelte dell’impresa e in cosa essi si siano concretizzati;</em><br />
<em>&#8211; per quale (pur se presuntiva) ragione ed in che modo il ‘rapporto di parentela’ o il “rapporto amicale” o la “relazione di convivenza” fra il ‘soggetto richiedente’ la certificazione antimafia ed il presunto mafioso implichi un coinvolgimento concreto ed attuale del primo in attività economiche del secondo (o viceversa), o una comunanza attuale di interessi economico-patrimoniali o di interessi al compimento di attività di fiancheggiamento o comunque illecite;</em><br />
<em>&#8211; in cosa eventualmente consista, in concreto, il rapporto di ‘vicinanza’ tra il parente del ‘soggetto richiedente’ ed il ‘soggetto mafioso’; o il rapporto di ‘vicinanza’ o di ‘affiliazione’ fra il già menzionato ‘parente del soggetto richiedente’ e la ‘cosca’ o ‘famiglia mafiosa’;</em><br />
<em>&#8211; in cosa eventualmente consista, in concreto, il “rapporto di vicinanza” o il c.d. “rapporto di affiliazione” fra eventuali soggetti che nella catena delle relazioni (o filiera dei favori e delle condotte) ed il mandante dell’attività di infiltrazione.</em><br />
1.2.11. Ora, nella fattispecie dedotta in giudizio&nbsp;<em>il provvedimento interdittivo impugnato non contiene alcuna delle indicazioni richieste</em>; né alcuna motivazione sufficiente ad evidenziare le ragioni per le quali sussisterebbe un tentativo di infiltrazione mafiosa.<br />
Non è stato indicato chi sia &#8211; in senso tecnico &#8211; il “mafioso” o il “presunto mafioso” o il “soggetto socialmente pericoloso” (“presunto mafioso per contiguità”), che avrebbe agito per conseguire l’infiltrazione.<br />
Non è stato individuato alcun “reato spia”, ascrivibile direttamente ad alcuno dei soggetti che si assume abbiano concorso nel tentativo di infiltrazione mafiosa.<br />
Né sono stati individuati (ed attribuiti ad alcuno) gli atti idonei diretti in modo non equivoco a condizionare le scelte imprenditoriali della società sottoposta a controllo.<br />
Sicchè non resta che concludere che non si può non condividere la doglianza di fondo della Difesa dell’appellante, espressa con il profilo di doglianza fin qui esaminato.<br />
In ordine &#8211; poi &#8211; alle più specifiche e puntuali censure analiticamente dedotte con appositi profili di doglianza, valga quanto esposto nei successivi Capi.<br />
1.3. Con appositi e più specifici profili di doglianza, dopo aver preliminarmente contestato il&nbsp;<em>modus procedendi</em>dell’Amministrazione in sede di svolgimento dell’attività di prevenzione, la Difesa degli appellanti specifica quali sono, a suo avviso, i vizi logici specifici che invalidano il provvedimento impugnato.<br />
Lamenta, al riguardo, che nel provvedimento emesso a carico (<em>rectius</em>: nei confronti) della società AKRAPARK:<br />
&#8211; difetta totalmente, per lo più, la prova delle “frequentazioni” ritenute compromettenti;<br />
&#8211; difetta ogni motivazione volta ad evidenziare le ragioni per le quali alle frequentazioni in questione sia stato attribuito il senso ed il peso che ha condotto a ritenerle indici rivelatori di obiettivo pericolo di infiltrazione:<br />
&#8211; difetta la dimostrazione che le frequentazioni in questione abbiano riguardato soggetti qualificabili in senso tecnico come mafiosi o come presunti mafiosi;<br />
&#8211; si attribuisce rilevanza a rapporti di mera vicinanza, ma non viene specificato in cosa la stessa si sia concretata;<br />
&#8211; si attribuisce rilevanza a talune partecipazioni incrociate fra soci e amministratori, partecipazione che non sono indicative di alcun tentativo di infiltrazione, né di alcun obiettivo pericolo di infiltrazione.<br />
La doglianza merita accoglimento per le seguenti ragioni.<br />
1.3.1. La doglianza è fondata, innanzitutto, per quanto concerne le presunte frequentazioni dell’Amministratore Unico della SOREDIL, Sig. Giovanni Sorce.<br />
1.3.1.1. Ed invero dal provvedimento non si evincono le circostanze spazio-temporali in cui sarebbero avvenuti gli “incontri” (e gli estremi degli&nbsp;<em>atti di certazione</em>&nbsp;dai quali dovrebbero risultare le identificazioni dei soggetti controllati), né la ragione per la quale i predetti incontri sono stati ritenuti indici rivelatori della volontà di incidere sulle scelte dell’impresa.<br />
1.3.1.2. Inoltre non è stata dimostrata la qualità di “soggetti mafiosi” o “presunti mafiosi”,&nbsp;<em>in senso tecnico</em>, delle persone che il predetto Amministratore avrebbe incontrato.<br />
1.3.1.3. Mentre il&nbsp;<em>mero ‘rapporto di parentela’</em>&nbsp;di questi ultimi con un&nbsp;<em>soggetto “diffidato”</em>&nbsp;&#8211; qualificato con&nbsp;<em>formula macroscopicamente atecnica</em>&nbsp;(giuridicamente vuota) “soggetto di interesse operativo” &#8211; non costituisce un&nbsp;<em>indice rilevante</em>, in mancanza di condotte volte a realizzare i presupposti per il condizionamento mafioso.<br />
Né, d’altro canto, il semplice rapporto di parentela costituisce di per sé un&nbsp;<em>fattore di ‘contagio’</em>; un elemento idoneo ad estendere&nbsp;<em>automaticamente</em>&nbsp;la qualità di&nbsp;<em>mafioso</em>&nbsp;o di&nbsp;<em>presunto mafioso</em>.<br />
1.3.1.4. L’uso del condizionale nel riferimento a talune qualità negative attribuite al predetto soggetto diffidato &#8211; che comunque non risulta aver avuto contatti diretti con l’Amministratore dell’impresa che avrebbe subito il condizionamento (il che sarebbe già di per sé sufficiente a chiudere la questione) &#8211; dimostra, infine, la perplessità della stessa Amministrazione.<br />
1.3.2. Analoghe osservazioni valgono per le presunte&nbsp;<em>cattive (rectius: controindicate) “frequentazioni”</em>&nbsp;del Direttore Tecnico, Sig. Sorce Benedetto.<br />
Anche in tal caso non emerge alcun&nbsp;<em>rapporto ‘diretto’</em>&nbsp;del predetto con soggetti ai quali possa essere attribuita la qualità di “mafioso” (o presunto tale); né risultano dal provvedimento (neanche mediante c.d.&nbsp;<em>motivazione per relationem</em>) le circostanze spazio-temporali degli incontri e la ragione per la quale essi sono stati ritenuti indici rivelatori di pericolo di condizionamenti.<br />
1.3.3. La doglianza è fondata anche per quanto concerne le presunzioni a carico dell’Amministratore Unico della società CEPI s.r.l. (società facente parte del r.t.i. SOREDIL – ICAM – CEPI).<br />
1.3.3.1. Ed invero, il fatto che Egli sia “cognato” di un soggetto “denunziato” (seppur) per ‘turbata libertà degli incanti’, ‘associazione a delinquere’ (peraltro&nbsp;<em>semplice,</em>&nbsp;e cioè&nbsp;<em>non aggravata dal metodo mafioso</em>) e ‘per falsità materiale’, non costituisce un elemento rilevante e valutabile, posto che che&nbsp;<em>la semplice ‘imputazione’ non rileva</em>&nbsp;mentre&nbsp;<em>ciò che rileva è la ‘condanna’</em>&nbsp;(o, nel caso della turbativa, il&nbsp;<em>‘rinvio a giudizio’</em>).<br />
1.3.3.2. Quanto, poi, ai fatti di reato (risalenti al 2001) per i quali il predetto Amministratore era&nbsp;<em>direttamente coinvolto</em>risultando (<em>rectius</em>: essendo stato)&nbsp;<em>personalmente</em>&nbsp;‘imputato’ e/o ‘accusato’ (in tale ultimo caso con formale ‘rinvio a giudizio’), la nota del 29 marzo 2011 della Legione Carabinieri (depositata in atti) ha chiarito che i relativi procedimenti si sono conclusi con provvedimenti di archiviazione o con sentenze di improcedibilità.<br />
Ciò che peraltro l’Amministrazione avrebbe potuto (e dovuto) constatare per tempo.<br />
1.3.4. La doglianza è del pari fondata per quanto concerne le presunzioni a carico della ditta individuale (PALUMBO PICCIONELLO ROSA) con la quale la società AKRAPARK intrattiene rapporti.<br />
Ed invero, a parte il fatto che la sussistenza di rapporti economici trasparentemente intrattenuti con ditte liberamente operanti nel mercato non costituisce di per sé &#8211; in base alla normativa esaminata nei precedenti Capi &#8211; un indice rivelatore del pericolo di infiltrazione mafiosa, l’Amministrazione ha attribuito grande rilevanza al fatto che la titolare della ditta individuale in questione è&nbsp;<em>coniugata</em>&nbsp;con un soggetto&nbsp;<em>il cui fratello</em>&nbsp;è&nbsp;<em>“ritenuto vicino”</em>&nbsp;ad un noto<em>mafioso</em>.<br />
Ma la presunzione induttiva non regge; e ciò per più profili.<br />
1.3.4.1. Innanzitutto in quanto gli&nbsp;<em>anelli</em>&nbsp;della&nbsp;<em>catena contagiosa</em>&nbsp;appaiono troppi e deboli.<br />
L’Amministrazione non ha infatti spiegato in cosa si concreti tale “vicinanza”, che comunque non è contemplata dalla legge come indice di per sé rivelatore di tentativo di infiltrazione o di situazione di pericolo di infiltrazione.<br />
1.3.4.2. In secondo luogo perché anche la predetta “vicinanza” costituisce in fattore incerto, posto che è assunta “de relato”, e dunque in termini dubitativi.<br />
1.3.4.2. Infine, in quanto il pericolo di condizionamento viene frettolosamente desunto non già dalla accertata sussistenza di una&nbsp;<em>relazione personale diretta</em>&nbsp;fra il soggetto asseritamente mafioso e quello presuntivamente condizionato (o soggiogato), ma dalla sussistenza di un c.d. “rapporto di vicinanza” (dal contenuto oltremodo vago) con un parente di uno dei due;&nbsp;<em>e ciò</em>&nbsp;&#8211; si badi &#8211;&nbsp;<em>senza alcun preciso riferimento ad alcuna percepibile condotta</em>.<br />
1.3.5. Sono fondate, altresì, le doglianze mosse dalle società appellanti (ricorrenti in primo grado) avverso le valutazioni prefettizie in ordine ai pericoli di infiltrazione mafiosa derivanti dalla posizione dell’Amministratore Unico (e socio) della società C&amp;D CONGLOMERATI CEMENTIZI E BITUMINOSI s.r.l.<br />
La Prefettura ha ritenuto di dover evidenziare &#8211; ed il provvedimento interdittivo afferma &#8211; che l’Amministratore Unico della società C&amp;D CONGLOMERATI CEMENTIZI E BITUMINOSI s.r.l.:<br />
a) è ‘coniugato’ con l’Amministratrice della società FAVARA CONGLOMERATI s.r.l., società già colpita da interdittiva antimafia (con decreto n,47266 del 6 dicembre 2011);<br />
b) è indagato per i reati di cui all’art.12 quinquies del D.L. 8 giugno 1992 n.306 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992 n.356 (trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori) ed all’art. 648 ter del codice penale (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);<br />
c) e risulta socio (oltrecchè Amministratore, come già visto) della società B.L.C. CONGLOMERATI BITUMINOSI s.r.l., società nella cui compagine sociale figurano, fra l’altro, un soggetto indagato per associazione di tipo mafioso ed un soggetto già colpito da provvedimento di sequestro delle quote di partecipazione nella società BLC CONGLOMERATI BITUMINOSI s.r.l. e da successiva confisca, nonché destinatario di misure di prevenzione.<br />
Senonchè nel provvedimento impugnato non è specificato (né comunque chiaramente indicato) quale sia il&nbsp;<em>puncutm dolens</em>&nbsp;nel “rapporto” fra la società AKRAPARK e la società CONGLOMERATI CEMENTIZI E BITUMINOSI; mentre è evidente che il fatto che l’Amministratore di quest’ultima sia il coniuge dell’Amministratrice della società FAVARA CONGLOMERATI s.r.l. non può costituire, di per sé, un elemento atto ad evidenziare pericoli di infiltrazione mafiosa all’interno e nei confronti della società AKRAPARK (che, infatti, è&nbsp;<em>soggetto terzo</em>&nbsp;fra esse); né quale sia il&nbsp;<em>punctum dolens</em>&nbsp;nel rapporto fra società AKRAPARK e la società FAVARA CONGLOMERATI s.r.l., posto che nessuna norma prescrive che la comunicazione interdittiva gravante su una società debba estendersi automaticamente alle società che con essa vengono in contatto; né, infine, quale sia (ed in cosa consista) il ‘legame diretto’ e/o in cosa consista l’eventuale o presunto intreccio di interessi economici fra l’Amministratore della società AKRAPARK e l’Amministratore della società CONGLOMERATI CEMENTIZI E BITUMINOSI.<br />
Ragioni, queste, per le quali i vari riferimenti alla compagine sociale di quest’ultima ed alle vicende giudiziarie dell’Amministratore della stessa (o di sua moglie) appaiono &#8211; tutto sommato &#8211; irrilevanti (o poco rilevanti), incongrui (o comunque poco comprensibili) e pertanto (almeno a prima vista) fuorvianti ed ultronei.<br />
1.4. Anche nei confronti del provvedimento emesso a carico (rectius: nei confronti) del raggruppamento composto da SOREDIL s.r.l., ICAM s.a.s. e CEPI s.r.l., la Difesa degli appellanti formula censure analoghe.<br />
Lamenta, al riguardo, che nel provvedimento emesso a carico (<em>rectius</em>: nei confronti) del r.t.i. SOREDIL s.r.l. &#8211; ICAM s.a.s. &#8211; CEPI s.r.l.:<br />
&#8211; difetta totalmente, per lo più, la prova delle “frequentazioni” ritenute compromettenti;<br />
&#8211; difetta ogni motivazione volta ad evidenziare le ragioni per le quali alle frequentazioni in questione sia stato attribuito il senso ed il peso che ha condotto a ritenerle indici rivelatori di obiettivo pericolo di infiltrazione:<br />
&#8211; difetta la dimostrazione che le frequentazioni in questione abbiano riguardato soggetti qualificabili in senso tecnico come mafiosi o come presunti mafiosi;<br />
&#8211; si attribuisce rilevanza a rapporti di mera vicinanza, ma non viene specificato in cosa la stessa si sia concretata;<br />
&#8211; si attribuisce rilevanza a talune partecipazioni incrociate fra soci e amministratori, partecipazione che non sono indicative di alcun tentativo di infiltrazione, né di alcun obiettivo pericolo di infiltrazione.<br />
La doglianza merita accoglimento per le seguenti ragioni.<br />
1.4.1. La frequentazione del Sig. Giovanni Sorce, ex Amministratore Unico della SOREDIL con i Signori Giuseppe Patti e Pasquale Patti, appare irrilevante, posto che gli stessi non hanno alcuna colpa personale (se non quella di essere, rispettivamente, figlio e nipote di un soggetto ‘diffidato’ che non può essere qualificato “mafioso” o “presunto mafioso” in senso tecnico); e che l’unico reato commesso dal Sig. Giuseppe Patti è consistito nell’omesso versamento di contributi previdenziali.<br />
1.4.2. La frequentazione del predetto Sig. Giovanni Sorce e di suo padre, Sig. Giuseppe Sorce (socio di maggioranza della SOREDIL) con i Sig.ri Salvatore e Tommaso Sciara, appare:<br />
&#8211; irrilevante, posto che &#8211; come riconosciuto nella stessa sentenza appellata &#8211; i reati commessi da questi ultimi non hanno a che fare con la criminalità organizzata;<br />
&#8211; e comunque agevolmente spiegabile in quanto i detti soggetti sono tutti imprenditori edili che fanno parte della stessa Associazione di categoria (Associazione Nazionale Costruttori Edili) in seno alla quale il Sig. Giuseppe Sorce ha ricoperto e ricopre<br />
1.4.3. Altresì irrilevante si appalesa la c.d. frequentazione del Sig. Benedetto Sorce (fratello del predetto Giovanni Sorce), Direttore Tecnico e socio della SOREDIL, con il Sig. Antonio Milioti (figlio di Carmelo Milioti, condannato per il delitto di associazione mafiosa), posto:<br />
&#8211; che la stessa si è concretizzata in un unico episodio (oggetto di un controllo) risalente al 2003 (ben prima della partecipazione alla gara d’appalto per cui è causa), allorquando il predetto Sig. Sorce era poco più che sedicenne;<br />
&#8211; che il Sig. Antonio Milioti non ha commesso reati di mafia o connessi con il fenomeno mafioso;<br />
&#8211; e che comunque al 2003 risale anche il decesso del padre del Sig. Antonio Milioti, sicchè non si vede quale attuale incidenza quest’ultimo possa aver avuto sulla società SOREDIL e sull’appalto per cui è causa.<br />
1.4.4. Nel rapporto del 14 maggio 2010 redatto dal competente Nucleo dei Carabinieri non risulta alcun elemento atto a far comprendere &#8211; poi &#8211; in cosa si sia concretizzata l’asserita ‘frequentazione’ del predetto Sig. Benedetto Sorce con il Sig. Pietro Mantia (in atto sottoposto a sorveglianza speciale di P.S.); ed in che modo quest’ultimo o entrambi abbiano compiuto atti diretti a incidere sulle scelte degli organi deliberanti delle società facenti parte dell’a.t.i. appellante.<br />
1.4.5. Il fatto che il Sig. Giovanni Sorge era Amministratore sia della società SOREDIL che della società AKRAPARK, società che in data 13 aprile 2012 è stata colpita da interdittiva antimafia (per i suoi rapporti con società anch’esse ‘interdette’), è parimenti irrilevante per le seguenti ragioni:<br />
&#8211; sia in quanto la AKRAPARK è stata costituita tra SOREDIL, CEPI ed ICAM proprio al dichiarato scopo di gestire un parcheggio pubblico realizzato dalle stesse, sicchè è normale che l’Amministratore sia la stessa persona per entrambe;<br />
&#8211; sia in quanto in data 1 luglio 2011 la AKRAPARK aveva ottenuto una comunicazione antimafia liberatoria (<em>id est</em>: positiva) relativa alla società CEPI;<br />
&#8211; sia, infine, in quanto essa stessa ha comunicato alla Prefettura i suoi rapporti economici e di sub-appalto con le società che poi sono state colpite dalle interdittive; dimostrando, così, la sua perfetta buona fede.<br />
1.4.6. Quanto, infine, alla scarsa rilevanza delle osservazioni relative all’Amministratore Unico della CEPI, si rinvia a quanto già rilevato nel Capo 1.3.3.<br />
1.5. Con un ulteriore profilo di doglianza meritevole di autonoma trattazione, l’appellante lamenta l’ingiustizia dell’impugnata sentenza, deducendo che il Giudice di primo grado ha&nbsp;<em>erroneamente</em>&nbsp;ritenuto che la motivazione fornita dall’Amministrazione comunale per procedere alla risoluzione del contratto sia congrua ed esaustiva.<br />
In particolare l’appellante lamenta che l’Amministrazione comunale non ha tenuto conto del fatto che essa (appellante) ha tempestivamente avvisato la Prefettura della sua intenzione di subappaltare alcuni lavori alle società MOSEDIL s.r.l., e FAVARA CONGLOMERATI s.r.l. ed alla ditta PALUMBO PICCIONELLO ROSA (il che denota la sua perfetta buona fede) e che la Prefettura ha omesso di comunicarle che le stesse erano state colpite da comunicazioni interdittive, il che le ha precluso di interrompere (rectius: di rescindere) il rapporto di sub-appalto con le predette imprese (in conformità all’art.37, commi 18 e 19 del codice degli appalti) in forza delle clausole risolutive espresse inserite nei relativi contratti.<br />
La doglianza merita accoglimento.<br />
1.5.1. Nel caso della c.d. “interdittiva atipica” la motivazione dev’essere particolarmente analitica e convincente.<br />
Se, infatti, la stessa Prefettura non ravvisa ragioni sufficienti per adottare direttamente la comunicazione interdittiva, è evidente che l’Amministrazione che intenda pervenire comunque alla risoluzione del contratto deve fornire idonee e stringenti motivazioni al riguardo.<br />
E’ appena il caso di rilevare che il fatto che la decisione sia ampiamente discrezionale, non esime l’Amministrazione procedente dall’obbligo di fornire motivazioni in merito alle ragioni della scelta. Essendo ben noto che quanto più un potere sia discrezionale tanto più è necessario corredarne l’esercizio con una motivazione che evidenzi come esso non sia debordato in mero arbitrio.<br />
Né il puro richiamo all’<em>interesse pubblico</em>&nbsp;appare sufficiente, laddove esso si risolva in una mera tautologia inidonea a spiegare le ragioni oggettive per le quali si ritiene che il pericolo di infiltrazione sussista non ostante non sia stato ravvisato dagli Organi di polizia preposti alla prevenzione e repressione dei reati.<br />
Ora, nella fattispecie per cui è causa l’Amministrazione si è limitata a valorizzare la propria potestà discrezionale al riguardo ed a richiamare le motivazioni poste a corredo delle informative (sulla cui incongruità si è già detto) e non ha fornito ragguagli in merito né ha ritenuto di denunciare all’Autorità prefettizia o all’Autorità giudiziaria alcun fatto nuovo che queste ultime già non conoscessero.<br />
1.5.2. L’Amministrazione comunale si è limitata, inoltre, a rilevare che nei confronti delle imprese indicate come ditte sub-appaltatrici erano state emesse comunicazioni interdittive, ma non ha considerato che la società AKRAPARK, appaltante, aveva inserito nei contratti di sub-appalto clausole risolutive espresse da far valere proprio nel caso in cui fossero sopravvenuti provvedimenti interdittivi.<br />
E poiché alla società AKRAPARK non è stata data la possibilità di esercitare il recesso nei confronti delle ditte sub-appaltatrici, il provvedimento risolutivo del Comune non resiste alle censure sotto più d’un profilo; e va pertanto annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti volti a dar modo alla società AKRAPARK di esercitare il suo diritto di recesso dai contratti di subappalto.<br />
2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va accolto; e per l’effetto, ed in riforma dell’appellata sentenza, va altresì accolto il ricorso proposto in primo grado, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti indicati nel precedente Capo 1.5.2.<br />
La delicatezza delle questioni trattate che ha visto i Difensori impegnati in ricostruzioni analitiche e complesse giustifica pienamente &#8211; ad avviso del Collegio &#8211; la compensazione delle spese fra le parti costituite.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello; e, per l’effetto ed in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso proposto in primo grado annullando i provvedimenti ivi impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti da adottare ai fini e per gli effetti indicati in motivazione.<br />
Compensa le spese fra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2016 con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:</p>
<div style="text-align: center;">Claudio Zucchelli, Presidente<br />
Silvia La Guardia, Consigliere<br />
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore<br />
Giuseppe Mineo, Consigliere<br />
Giuseppe Barone, Consigliere</div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>
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<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-29-7-2016-n-247/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2016 n.247</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione I centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2016 n.290</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-i-centrale-di-appello-sentenza-29-7-2016-n-290/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-i-centrale-di-appello-sentenza-29-7-2016-n-290/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-i-centrale-di-appello-sentenza-29-7-2016-n-290/">Corte dei Conti &#8211; Sezione I centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2016 n.290</a></p>
<p>Pres. Galtieri, Est. Loreto Sull’illiceità dei rimborsi ottenuti dalla Casa di cura S. Raffaele di Cassino per l’erogazione di prestazioni di Riabilitazione Intensiva e di alta complessità riabilitativa (L.A.I., R.A.I., COD.75, UDGEE, Riabilitazione Speciale) che erano state rese per una durata di terapia giornaliera su paziente inferiore alle tre ore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-i-centrale-di-appello-sentenza-29-7-2016-n-290/">Corte dei Conti &#8211; Sezione I centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2016 n.290</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Galtieri, Est. Loreto</span></p>
<hr />
<p>Sull’illiceità dei rimborsi ottenuti dalla Casa di cura S. Raffaele di Cassino per l’erogazione di prestazioni di Riabilitazione Intensiva e di alta complessità riabilitativa (L.A.I., R.A.I., COD.75, UDGEE, Riabilitazione Speciale) che erano state rese per una durata di terapia giornaliera su paziente inferiore alle tre ore minime previste dalle Linee-guida del Ministero della Sanità del 1998.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Prestazioni erogate mediante strutture private accreditate – Riabilitazione Intensiva – Prestazioni R.A.I. e L.A.I. – Linee guida ministeriali – Durata minima giornaliera delle prestazioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le prestazioni R.A.I. e L.A.I. si collocano nel più ampio <em>genus</em> della “riabilitazione intensiva”, per cui le Linee guida del Ministero della sanità del 1998 prescrivono che esse devono essere erogate almeno per il limite minimo di durata giornaliera di tre ore previsto per tale genere di prestazioni, dovendosi al contrario ritenere la loro erogazione non conforme ai protocolli sanitari definiti dalle stesse Linee guida e, dunque, non rimborsabile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">Sent. n. 290/2016</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA&nbsp; ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
CORTE DEI CONTI<br />
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Composta dai seguenti magistrati:<br />
Dott. Claudio GALTIERI&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
Dott. Nicola LEONE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
Dott.ssa Rita LORETO&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere relatore<br />
Dott.ssa Giuseppa MANEGGIO &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Consigliere<br />
Dott.ssa Fernanda FRAIOLI &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Consigliere</p>
<p>Ha pronunziato la seguente</p></div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">nei giudizi di appello riuniti, iscritti ai nn. 48448, 48552, 48538, 48549, 48586, 48589, 48597 e 48617 del Registro di Segreteria, proposti rispettivamente da:<br />
&#8211; appello 48448: FERRANTE Franco e VERNILE Dario, rappresentati e difesi dall’Avv. Luigi Ricciardelli e con questi elettivamente domiciliati in Roma, Via F. D’Ovidio n. 83;<br />
&#8211; appello 48552: VARONE Alessandro, rappresentato e difeso dall’Avv. Lio Sambucci, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cassino, Via XX Settembre n. 23;<br />
&#8211; appello 48538: REA Enzo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sebastiana Dore e Paolo Clarizia, presso di loro elettivamente domiciliato in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2;<br />
&#8211; appello n. 48549: SAN RAFFAELE S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico Tedeschini, Piero D’Amelio, Gianluigi Pellegrino e Michele Damiani, elettivamente domiciliata presso il primo in Roma,<br />
&#8211; appello n. 48586: ZOTTI Giancarlo, rappresentato e difeso dall’ Avv. Luigi Perifano, presso di lui elettivamente domiciliato in Roma, Via Paolo Emilio n. 7 (Studio legale Perifano – Di Giacomo &amp; Partners);<br />
&#8211; appello n. 48589: SPADORCIA Diana, rappresentata e difesa dall’Avv. Edoardo Giardino, presso di lui elettivamente domiciliata in Roma, Via Angelo Emo n. 106;<br />
&#8211; appello n. 48597: LULLO Giovanni e RISI Anna Maria, rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe Tomasso, con lui elettivamente domiciliati in Roma, Via Pietro Romano n. 33 (Studio Avv. Raffaella De Angelis);<br />
&#8211; appello n. 48617: CICCARELLI Raffaele, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo e Domenico Bonaiuti, presso di loro elettivamente domiciliato in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante n. 16;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;"><em>avverso</em></div>
<div style="text-align: justify;">-la sentenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio n. 670/2014/A, depositata il 23 settembre 2014, nonché<br />
-la sentenza non definitiva n. 30/2014 depositata il 13.01.2014, avverso la quale hanno dichiarato di avere interposto riserva di appello gli appellanti SAN RAFFAELE S.p.a., VARONE Alessandro, REA Enzo, ZOTTI Giancarlo, SPADORCIA Diana e CICCARELLI Raffae<br />
<em>E nei confronti</em> del Procuratore Generale della Corte dei conti e di<br />
PROTA Federica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Izzo, Diego Vaiano ed Alessandro Vinci Orlando, presso di loro elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;<br />
E con l’intervento della REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberta Barone, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura dell’ente in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27;<br />
Visti gli atti d’appello ed i documenti di causa;<br />
Uditi, nella pubblica udienza del 15 ottobre 2015, il Consigliere relatore dott.ssa Rita Loreto, gli Avv.ti Luigi Ricciardelli, Sebastiana Dore, Federico Tedeschini, Gian Luigi Pellegrino, Michele Damiani, Piero D’Amelio, Lio Sambucci, Luigi Diego Perifano, Edoardo Giardino, Raffaella De Angelis per delega dell’Avv. Giuseppe Tomasso e Paolo Bonaiuti per gli appellanti, nonché l’Avv. Donella Resta per delega dell’Avv. Raffaele Izzo, per Federica Prota, ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Sergio Auriemma.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio avviava istruttoria, sulla base di due denunce di danno inoltrate nel 2010 dal Presidente p.t. del Collegio Sindacale dell’AUSL di Frosinone, aventi ad oggetto illeciti rimborsi di prestazioni sanitarie di riabilitazione ottenuti dalla Casa di cura S. Raffaele di Cassino e, per essa, dalla società SAN RAFFAELE S.P.A., gruppo imprenditoriale controllante e proprietario della predetta struttura, con conseguente danno erariale, quantificato dalla Procura per gli anni dal 2007 al 2009, in euro 86.931.219,54, poi rideterminato in euro 84.109.987,70.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per i medesimi fatti era stato avviato procedimento penale dalla Procura della Repubblica di Frosinone, poi trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica di Roma, che lo aveva rubricato al n. di R.G. 4457/13.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dall’esito delle indagini istruttorie emergeva, secondo la Procura erariale:<br />
1.che, in particolare, per gli anni 2007, 2008 e 2009 le prestazioni di Riabilitazione Intensiva e di alta complessità riabilitativa (L.A.I., R.A.I., COD.75, UDGEE, Riabilitazione Speciale) fatturate dalla Casa di cura, erano state rese per una durata di terapia giornaliera su paziente inferiore alle tre ore previste dalle Linee-guida del Ministero della Sanità del 1998 e, come tali, erano non remunerabili;<br />
2.che la Casa di cura San Raffaele di Cassino negli anni dal 2007 al 2009 aveva percepito pagamenti di prestazioni remunerate oltre il budget regionale, cioè per prestazioni che avevano “sforato” l’ammontare autorizzato dal piano annuale;<br />
3.che, nel medesimo lasso temporale, la menzionata struttura sanitaria aveva posto in essere, attraverso i propri addetti, dipendenti, dirigenti:<br />
a.) la liquidazione di prestazioni di riabilitazione per ricoveri ordinari e in D.H., di riabilitazione speciale e di prestazioni R.A.I. e L.A.I. in eccesso rispetto al numero di ore di degenza che la Casa di cura era abilitata ad erogare secondo il numero di posti letto per i quali era accreditata;<br />
b.) la liquidazione di prestazioni di riabilitazione rese in D.H. per pazienti affetti da patologie transitorie dell’apparato muscoloscheletrico, non remunerabili dal S.S.N. così come indicato dal D.P.C.M. 29.11.2001, le quali dovevano essere trattate ambulatorialmente con spesa a carico del paziente (es: cervicalgie, lombosciatalgie in FKT);<br />
c.) la liquidazione di prestazioni di riabilitazione in regime di ricovero di pazienti che non avevano i requisiti per poter essere accettati così come previsto dalla D.G.R. n. 266/2007, ovvero pazienti provenienti da domicilio senza un evento acuto che giustificasse la riabilitazione.<br />
Ad avviso del Requirente le indebite liquidazioni tra il 2007 ed il 2009, risultavano essere state agevolate dall’omissione dei seguenti adempimenti:<br />
a.) mancata selezione, ai fini dei successivi controlli, del 100% dei ricoveri di riabilitazione speciale erogata nel reparto di Lungodegenza medica, come previsto dalla D.G.R. n. 427 del 24.7.2006, da parte del preposto ai sistemi informativi dell’ASP (Agenzia di sanit à Pubblica);<br />
b.) mancata effettuazione dei controlli sulla coerenza delle prestazioni rese rispetto alle autorizzazioni ed all’accreditamento in possesso della Casa di cura e che tali prestazioni non superassero la capienza dei posti letto accreditati, da parte dei medici componenti la Commissione Medica del Distretto D di Cassino;<br />
c.) mancata effettuazione dei controlli in sede di liquidazione, certificazione e pagamento da parte dei responsabili dell’A.U.S.L. di Frosinone.<br />
La Procura notificava un primo invito a dedurre cumulativo per un danno arrecato al Servizio Sanitario Nazionale e Regionale pari a complessivi € 84.644.101,27, oltre agli oneri di legge, ai presunti responsabili del danno erariale, e precisamente a:<br />
1. SAN RAFFAELE S.P.A, quale titolare della omonima Casa di cura sita in Cassino,<br />
<em>per le omesse prestazioni e le conseguenti indebite richieste di liquidazione<u>;</u></em><br />
2. Giovanni LULLO &#8211; Dirigente Medico responsabile del Distretto D di Cassino della A.U.S.L. di Frosinone;<br />
Anna Maria RISI &#8211; Collaboratore amministrativo, in servizio presso il Polo – Distretto D di Cassino della A.U.S.L. di Frosinone,<br />
<em>per gli omessi controlli nella fase di liquidazione presso il distretto D di Cassino;</em><br />
3. Enzo REA, quale Dirigente Amministrativo responsabile della Struttura Complessa Amministrazione e Finanze della A.U.S.L. di Frosinone, e Diana SPADORCIA, quale Responsabile del Procedimento ed estensore dei mandati di pagamento/certificazione del credito della A.U.S.L. di Frosinone,<br />
<em>per gli omessi controlli nella fase di certificazione/pagamento c/o la struttura Amministrazione e Finanze dell’A.U.S.L. di Frosinone;</em><br />
4. i membri della Commissione medica preposta alla verifica delle prestazioni fatturate: Franco FERRANTE, Alessandro VARONE e Dario VERNILE;<br />
<em>per l’omissione dei controlli sulla conformità delle prestazioni rese rispetto alle autorizzazioni ed all’accreditamento in possesso della Casa di cura e che le stesse non superassero la capienza dei posti letto<u>,</u></em><br />
5. FEDERICA PROTA, preposta ai sistemi informativi dell’A.S.P.,<br />
<em>per l’omessa selezione, ai fini dei successivi controlli, del 100% dei ricoveri di riabilitazione speciale erogata nel reparto di Lungodegenza medica, come previsto dalla D.G.R. n. 427 del 24.7.2006.</em><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Poiché gli intimati evidenziavano, nei propri atti difensivi, ulteriori corresponsabilità omissive, la Procura regionale emetteva successivamente un secondo invito cumulativo, notificato sia ai destinatari del primo invito a dedurre, sia al Direttore Generale della AUSL di Frosinone dal 26.09.2005 al 1.01.2009 dr. ZOTTI Giancarlo, che ai Direttori Amministrativi (tutti assolti poi dalla Sezione Lazio) e ai Direttori sanitari, fra cui il dr. CICCARELLI Raffaele, Direttore sanitario della AUSL di Frosinone dal 1.10.2005 al 13.06.2010.<br />
Con atto di citazione del 19 giugno 2013 la Procura ha chiesto, in via principale, l’affermazione della responsabilità a titolo doloso, e per l&#8217;intero importo, della San Raffaele S.P.A. chiamandola a risarcire i danni prodotti in favore del Servizio Sanitario Nazionale e del Servizio Sanitario Regionale &#8211; A.U.S.L. di Frosinone, liquidati nella complessiva somma di € 86.931.219,54, oltre a rivalutazione ed interessi.<br />
Sempre in via principale, ha sostenuto la corresponsabilità in via sussidiaria, pro quota parziaria a titolo gravemente colposo, degli altri convenuti, nella misura del 60% della suddetta cifra in parti uguali quanto a Lullo Giovanni, Ferrante Franco, Vernile Dario e Varone Alessandro; nella misura del 30% di € 86.931.219,54 in parti uguali quanto a Prota Federica, Rea Enzo, Spadorcia Diana e Risi Anna Maria; nella misura del 10% di € 86.931.219,54 in parti uguali in quanto a Pisano Valentina, Zotti Giancarlo, Ciccarelli Raffaele, Costantini Antonietta, Di Maio Luca, Abbondante Elia, Brusca Vincenzo e Vicano Mauro, detratta la quota attribuibile al deceduto Mirabella Carlo, oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, interessi legali dal deposito della sentenza sino all’effettivo soddisfo ed alle spese di giudizio.<br />
In subordine, la Procura ha chiesto la condanna della San Raffaele S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., dott. Trivelli Carlo, e di Rea Enzo, Lullo Giovanni, Risi Anna Maria, Spadorcia Diana, Varone Alessandro, Vernile Dario, Ferrante Franco, Prota Federica, Zotti Giancarlo, Abbondante Elia, Costantini Antonietta, Ciccarelli Raffaele, Di Maio Luca, Brusca Vincenzo, Pisano Valentina e Vicano Mauro, a titolo di colpa grave per corresponsabilità parziaria pro quota secondo le quote ritenute di giustizia, oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, interessi legali dal deposito della sentenza sino all’effettivo soddisfo ed alle spese di giudizio.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A seguito dell’udienza di trattazione del 17 dicembre 2013 veniva emessa dalla Sezione giurisdizionale per il Lazio la sentenza non definitiva n. 30 del 13 gennaio 2014, con la quale venivano respinte le eccezioni pregiudiziali e preliminari ed autorizzata l’acquisizione di documentazione probatoria depositata dalla Procura.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La discussione si svolgeva in più udienze, al termine delle quali veniva emessa la sentenza n. 670/2014, depositata il 23 settembre 2014, con cui la Sezione, respinta l’ipotesi accusatoria dell’assenza di autorizzazione e accreditamento della Casa di cura, ha comunque ritenuto sussistenti quattro voci di danno erariale, derivanti da:<br />
1) pagamenti <em>extra budget</em>, equitativamente determinati in euro 10.000.000,00;<br />
2) pagamento di prestazioni derivanti da sovrautilizzazione dei posti letto accreditati, pari ad euro 9.160.149,03;<br />
3) pagamento di prestazioni in D.H. non remunerabili a carico del S.S.N., rideterminate equitativamente in euro 7.000.000,00;<br />
4) pagamento di prestazioni di riabilitazione intensiva e di alta complessità riabilitativa eseguite per una durata inferiore alle tre ore giornaliere, rideterminate equitativamente in euro 15.332.760,10.<br />
Con la medesima sentenza venivano assolti i convenuti Antonietta Costantini, Elia Abbondante, Luca Di Maio, Vincenzo Brusca, Valentina Pisano, Mauro Vicano e Federica Prota, e liquidate in loro favore le spese di giudizio, nella misura di euro 1.500,00 ciascuno;<br />
Venivano, viceversa, condannati al risarcimento del danno a favore del Servizio Sanitario Nazionale e del Servizio Sanitario Regionale, A.U.S.L. di Frosinone: la Soc. San Raffaele s.p.a., in via principale e a titolo di dolo, a complessivi euro 41.492.909,13. In via sussidiaria e fino alla concorrenza del rispettivo importo di condanna: Giovanni Lullo ad euro 15.282.932,10; Anna Maria Risi ad euro 4.200.000,00; Franco Ferrante ad euro 4.498.044,71; Alessandro Varone ad euro 4.498.044,71; Dario Vernile ad euro 4.498.044,71; Enzo Rea ad euro 2.000.000,00; Diana Spadorcia ad euro 500.000,00; Raffaele Ciccarelli ad euro 1.166.014,90; Giancarlo Zotti ad euro 250.000,00.<br />
Per tutti con l’aggiunta degli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo. Le spese di giudizio liquidate in complessivi euro 38.993,06 erano poste a carico degli stessi in parti uguali.<br />
Avverso la condanna in prime cure hanno interposto separati appelli i nominati in epigrafe. Gli appellanti SAN RAFFAELE S.p.a., VARONE, REA, ZOTTI, SPADORCIA e CICCARELLI hanno impugnato anche la sentenza non definitiva n. 30/2014.<br />
Con distinte memorie di costituzione di contenuto identico, depositate tutte il 20 maggio 2015, si è costituita Prota Federica, prosciolta in primo grado da ogni addebito, con liquidazione in suo favore delle spese di difesa. Atteso che il relativo capo assolutorio della sentenza non è stato appellato dal Requirente ed è da ritenersi quindi passato in giudicato, la stessa ha chiesto a questa Sezione d’appello di prenderne atto.<br />
A seguire si riportano in estrema sintesi i motivi di gravame proposti dagli odierni ricorrenti.<br />
&nbsp;-MOTIVI DELL’APPELLO n. 48448 proposto da FERRANTE Franco e VERNILE Dario (Componenti della Commissione medica)<br />
<em>avverso la <u>sentenza definitiva n. 670/2014</u>:</em><br />
1) Inesistenza del danno per “blocco dei pagamenti”: il danno non è attuale perché l’Amministrazione ha dato corso al recupero, in data successiva rispetto al sorgere dell’obbligazione risarcitoria, esercitando il diritto di ritenzione mediante compensazione.<br />
2) Violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c. : si contesta in citazione agli appellanti Ferrante e Vernile, quali componenti della Commissione medica preposta alle verifiche delle prestazioni fatturate, di avere certificato che la struttura di Cassino potesse, in relazione ai titoli di autorizzazione e di accreditamento, erogare le prestazioni poi fatturate (pag. 83 citazione). Ed invece la Sezione ha condannato gli appellanti per omessi controlli sulla corrispondenza del rapporto tra posti letto accreditati e numero pazienti (pag. 93 sentenza) e sugli accessi inappropriati in DH, attività che secondo gli appellanti erano deputate non alla Commissione bensì alla struttura amministrativa e finanziaria preposta alle procedure di controllo dei dati contabili.<br />
3) Difetto assoluto di prova in ordine all’<em>an</em> e al <em>quantum</em> del danno, sia quello da sovrautilizzazione dei posti letto che quello conseguente al mancato controllo dell’accesso al day hospital e/o al regime di ricovero ordinario concesso ai pazienti portatori di patologie trattabili in via ambulatoriale.<br />
4) Mancanza di colpa grave e nesso di causalità: le omissioni loro imputate sono ascrivibili all’A.S.P. (Agenzia Sanitaria Pubblica) e la Commissione non aveva accesso alle cartelle cliniche.<br />
5) Omessa graduazione della colpa, tenuto conto che non viene valutata la responsabilità diretta dei responsabili dell’A.S.P. e che al Direttore sanitario è stato imputato solo il dieci per cento del danno e solo relativamente alla prima voce di danno.<br />
Concludono chiedendo l’accoglimento dell’appello con annullamento <em>in parte qua</em> della sentenza di primo grado. In subordine, rideterminarsi l’addebito in considerazione della responsabilità esclusiva o prevalente dei soggetti preposti agli omessi controlli, ancorché non chiamati in giudizio, esercitando al massimo il potere riduttivo.<br />
-MOTIVI DELL’APPELLO n. 48552&nbsp; proposto da VARONE Alessandro (componente coordinatore della Commissione medica)<br />
<em>avverso la <u>sentenza non definitiva n.30/2014</u>:</em><br />
1) Improcedibilità per decadenza dall’azione di responsabilità ex art. 5, co.1 dl 453/1993: si lamenta il mancato rispetto del termine di 120 giorni previsto per il deposito dell’atto di citazione dall’art. 5 legge n. 19/’94, assumendone l’elusione da parte del requirente tramite la notifica di un secondo invito a dedurre che non avrebbe, nella sostanza, apportato un <em>aliquid novi</em> rispetto alle contestazioni di cui al primo invito.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’appellante sostiene inoltre che fra il primo invito a dedurre e la citazione non vi sarebbe stata alcuna richiesta di proroga.<br />
2) Irrilevanza dell’invito a dedurre integrativo: l’appellante richiama giurisprudenza di questa Corte dei conti a sostegno della tesi della insuscettibilità della rinnovazione dell’invito a dedurre a sanare l’intervenuta decadenza.<br />
3) Nullità dell’invito a dedurre per genericità: pur essendo definita l’ipotesi di danno erariale configurabile, nell’invito non risultava precisata l’entità del danno eventualmente riconducibile alla pretesa condotta omissiva del VARONE.<br />
<em>Avverso la <u>sentenza definitiva n. 670/2014</u>:</em><br />
a) inammissibilità dell’azione di responsabilità e delle domande risarcitorie per genericità delle domande in ordine al <em>quantum </em>e conseguente vizio di ultrapetizione in cui sarebbero incorsi i primi giudici al fine di specificare le diverse voci di danno.<br />
b) inesistenza della condotta ascritta e della colpa grave: i compiti della Commissione non erano specificati in un atto amministrativo o in una delibera; l’appellante non aveva accesso alle cartelle cliniche dei pazienti o alle fatture emesse in relazione alle prestazioni rese, né ai sistemi informatici, ma si limitava, insieme agli altri due medici, a verificare la corrispondenza fra il numero dei pazienti ricoverati al San Raffaele ed il numero dei posti letto autorizzati.<br />
c) estraneità del VARONE rispetto al danno da “illegittimo accesso in day hospital o in ricovero ordinario” di pazienti portatori di patologie osteo-muscolari che avrebbero dovuto essere curati ambulatoriamente: l’accertamento di tale danno richiedeva l’effettuazione di controlli specifici sulle prestazioni sanitarie eseguite e fatturate che competevano agli organi di controllo regionali e agli altri uffici della regione Lazio.<br />
d) estraneità del VARONE rispetto al danno da “sovrautilizzazione dei posti letto accreditati”: a fondamento dell’accusa è posta la nota n. 2402 del 5 febbraio 2010 a firma del Commissario straordinario dell’Azienda USL di Frosinone dott.ssa Costantini, ma il VARONE non disponeva dei dati “macro” complessivi riportati nella suddetta nota né poteva conoscere quale fosse il <em>budget</em> annuale assegnato all’Azienda per la remunerazione delle prestazioni sanitarie e comunque non doveva effettuare tali controlli.<br />
e) inesistenza del danno erariale a seguito del “blocco dei pagamenti”: successivamente ai fatti di causa la ASL di Frosinone ha disposto il blocco di somme dovute al SAN RAFFAELE di Cassino per un importo di oltre 61 milioni di euro, di gran lunga superiore al danno erariale per cui è condanna, che dunque si deve ritenere non più configurabile.<br />
Conclude per l’annullamento/riforma delle sentenze 30/2014 e 670/2014 e per il rigetto di ogni domanda risarcitoria a suo carico; in estremo subordine rideterminarsi l’addebito in considerazione della responsabilità esclusiva o prevalente dei soggetti preposti agli omessi controlli, ancorché non chiamati in giudizio, esercitando al massimo il potere riduttivo.<br />
-MOTIVI DELL’APPELLO n.48538 proposto da REA Enzo (Dirigente amministrativo responsabile della Struttura complessa Amministrazione e Finanze della A.U.S.L. di Frosinone)<br />
<em>avverso la <u>sentenza non definitiva n.30/2014</u>:</em><br />
1) Inammissibilità per decadenza dall’azione di responsabilità ex art. 5, co.1 dl 453/1993 per mancata osservanza del termine di 120 giorni per emettere l’invito a dedurre e per irrilevanza del secondo invito. Inoltre il termine citato, in caso di responsabilità parziaria, non può farsi decorrere dalla data dell’ultima notifica.<br />
<em>Avverso la <u>sentenza definitiva n. 670/2014</u>:</em><br />
1) Inesistenza del danno certo e attuale per “blocco dei pagamenti” da parte dell’Amministrazione, che si sta attivando per eseguire il recupero.<br />
2) Assenza di nesso di causalità: la struttura Amministrazione e Finanze, di cui l’appellante era Dirigente amministrativo, era tenuta solo al controllo della regolarità formale e sostanziale della procedura relativa agli ordini di pagamento effettuati, mentre la responsabilità in ordine alla sussistenza dei presupposti normativi necessari al corretto pagamento spettava al Direttore che adottava la determina di liquidazione. Ciascun Polo o Distretto era poi tenuto a verificare che i pagamenti rientrassero nel budget assegnato al relativo Ufficio. Non corrisponderebbe al vero quanto segnalato alla Procura dai Carabinieri del NAS, e cioè che all’appellante spettava il controllo del budget massimo assegnato dalla Regione Lazio alla Casa di Cura, poiché “il controllo del budget assegnato al Distretto D, competente al controllo delle prestazioni erogate in regime di accreditamento, spettava allo stesso distretto”.<br />
3) Assenza di colpa grave: Nessuna responsabilità può essere attribuita al REA per l’avvenuta certificazione e per gli indebiti pagamenti riscontrati, poiché solo il Distretto D aveva conoscenza del budget assegnato alla Casa di Cura San Raffaele e se tale Ufficio inviava all’Ufficio Amministrazione e Finanze, diretto dall’appellante, le determine di liquidazione senza la precisazione che le stesse erano state emesse “fuori budget”, l’Ufficio non poteva fare altro che certificarne il credito. Erra la sentenza quando ritiene demandato all’appellante anche il controllo del budget assegnato annualmente (pag. 85 e 86), poiché in realtà l’Ufficio Amministrazione e Finanze, una volta assegnati i budget ai vari Distretti, non poteva accorgersi di eventuali sforamenti se non in sede di predisposizione del bilancio consuntivo, e comunque la sentenza avrebbe confuso il budget aziendale con il budget specifico di ogni singola casa di cura.<br />
Conclude per la previa declaratoria di inammissibilità della citazione nei suoi confronti e/o, comunque, per l’annullamento delle impugnate sentenze di primo grado con assoluzione da ogni addebito; in via subordinata, ridurre nel quantum l’entità della condanna.<br />
-MOTIVI DELL’APPELLO n. 48549 proposto da SAN RAFFAELE SPA, titolare della omonima Casa di cura<br />
<em>&nbsp;avverso la <u>sentenza non definitiva n.30/2014</u>:</em><br />
1) Difetto di giurisdizione: assume l’appellante che a seguito del passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento non sussisterebbe il rapporto di servizio della Casa di cura privata con la Regione, quanto piuttosto un rapporto di vendita di prestazioni sanitarie da parte di soggetti privati al Servizio sanitario nazionale, previa abilitazione della Regione, regolato da apposito contratto. Al soggetto privato non sono devoluti quei poteri pubblicistici autoritativi propri dell’amministrazione che consentirebbero di giustificare l’inserimento funzionale del soggetto nell’apparato organizzativo della P.A., per cui l’eventuale violazione delle regole del regime di accreditamento può comportare a favore dell’ente pubblico solo la proposizione di una eventuale azione restitutoria o risarcitoria innanzi al Giudice ordinario.<br />
2) Nullità ex art. 17, comma 30 ter, D.L. 78/09: la notizia specifica e concreta di danno avrebbe riguardato, nel caso di specie, solo il profilo di danno derivante dal c.d. extrabudget. Gli ulteriori addebiti, diversi dall’extrabudget, traggono origine dall’attività investigativa svolta autonomamente dai NAS.<br />
<em>Avverso la <u>sentenza definitiva n. 670/2014</u>:</em><br />
1) <em>Mutatio libelli</em> operata dalla Procura in corso di causa e violazione artt. 6 e 7 CEDU: ad avviso dell’appellante la Procura e la Sezione avrebbero modificato l’originaria prospettazione accusatoria, operando una vera e propria <em>mutatio libelli</em>, con compromissione del diritto di difesa e violazione dell’art. 6 della Convenzione C.E.D.U. La decisione impugnata appare in contrasto anche con i principi di certezza del diritto tutelati dall’art. 7 CEDU, in quanto la SAN RAFFAELE S.p.a. è stata condannata a rispondere anche per comportamenti di altri soggetti coinvolti nel relativo giudizio contabile.<br />
2) Inesistenza del danno da <em>extrabudget:</em> afferma l’appellante che il finanziamento complessivo delle prestazioni erogate dalla Casa di Cura San Raffaele era costituito dal c.d. budget “di base”, composto dalla sola tariffa più bassa prevista per la riabilitazione ordinaria intensiva (cod. 56) moltiplicata per i posti letto, e da un importo aggiuntivo che andava a colmare il c.d. “differenziale tariffario” per le prestazioni di riabilitazione ad alta intensità (cod. 75, RAI, LAI e UDGEE) che veniva riconosciuto a consuntivo attraverso lo stanziamento di appositi Fondi (c.d. “Fondino”). Per cui il danno è del tutto inesistente. Né l’amministrazione regionale avrebbe potuto, come affermato dai primi giudici, modificare in <em>peius</em> un atto di programmazione della spesa già adottato.<br />
2.1. -Inesistenza dell’elemento soggettivo in relazione a tale posta di danno: Quanto precede dimostrerebbe anche l’assenza di dolo o di colpa grave riguardo al danno da <em>extrabudget</em>, avendo la ricorrente riposto pieno affidamento sulla facoltà di poter erogare le prestazioni in parola nell’ambito di un fatturato costituito dal budget di base e dal delta tariffario coperto dal “Fondino” annualmente stanziato.<br />
2.2. -Errata quantificazione: nel calcolo dell’extra budget per gli anni 2007 e 2008 la Sezione si basa su una nota della regione Lazio, la n. 137389 del 2009, che tuttavia non aveva tenuto conto delle successive modifiche in aumento al budget assegnato intervenute con le DGR n. 1061 per il 2007 e n. 206 per il 2008, sicché gli importi complessivi dell<em>’extrabudget </em>si riducono, per l’anno 2007, da euro 6.536.406,70 ad euro 3.898.413,70 e per l’anno 2008, da euro 15.415.558,23 ad euro 13.202.267,17. Applicando su tali importi la percentuale di riduzione pari circa al 55% (già operata dalla Sezione con rideterminazione equitativa del danno) si ha che l’ammontare del preteso danno non è pari ad euro 10.000.000,00 bensì ad euro 7.800.00,00.<br />
3) Inesistenza del danno da sovrautilizzazione di posti letto: per l’anno 2007, in realtà, la San Raffaele era accreditata ad effettuare prestazioni di DH non su 40 posti letto, come considerato dalla Sezione di primo grado, bensì sino ad un massimo di 70 posti letto, con corrispettiva riduzione dei posti letto per ricovero ordinario.<br />
Analogamente, per le prestazioni di riabilitazione speciale erogabili nei reparti di lungodegenza, la struttura era stata accreditata per 100 posti letto di lungodegenza, in parte coperti dal budget di base ed in parte dal fondino che la DGR n. 1061/2007 aveva stanziato per il pagamento a consuntivo del delta tariffario connesso alla riabilitazione speciale.<br />
4) Inesistenza del danno da liquidazione di prestazioni in DH per patologie non comprese nei LEA: La statuizione della Corte è errata perché non considera che quelle stesse prestazioni che sono state escluse dai LEA in sede ambulatoriale restano erogabili a carico del Servizio sanitario se inserite all’interno di un più ampio progetto riabilitativo volto al recupero di disabilità importanti.<br />
4.1. &#8211; Assenza dell’elemento soggettivo in relazione a tale posta di danno: Le affermazioni provenienti dalla Agenzia di Sanit à Pubblica e riportate in nota n. 4587/ASP/GDO del 27 maggio 2009, escludono sia il dolo che la colpa grave a carico della ricorrente per avere ritenuto erogabili siffatte prestazioni nell’ambito di più articolati episodi di ricovero in DH.<br />
4.2 &#8211; Errata quantificazione: L’appellante afferma che nel triennio 2007-2009 le prestazioni attinenti a patologie riferibili a cervicalgie e lombosciatalgie (curabili ambulatoriamente) ammontano ad euro 2.261.818,00 e non ad euro 7.000.000,00 come determinato dalla Sezione di prime cure.<br />
5) Inesistenza del danno da inappropriatezza delle prestazioni rese per una durata inferiore alle tre ore <em>pro die</em>: tale danno si baserebbe sulla non conformità delle prestazioni di riabilitazione intensiva rese dalla Casa di cura alle prescrizioni di durata previste nelle Linee Guida emanate&nbsp; dal Ministro della Sanit à nel 1998, ma in realtà ad avviso dell’appellante si tratta di indicazione del tutto orientativa, stando poi all’apprezzamento medico ed alla situazione del paziente la migliore applicazione della prestazione. Inoltre il calcolo si baserebbe su cartelle cliniche del 2006.<br />
5.1 &#8211; Assenza dell’elemento soggettivo in relazione a tale posta di danno: per l’assenza di qualsivoglia rilievo da parte di tutti gli organismi di controllo del servizio sanitario e per l’assenza nel periodo considerato dell’obbligo di indicare in cartella la durata della prestazione giornaliera fornita al paziente.<br />
5.2 &#8211; Errata quantificazione: per l’erronea individuazione delle tariffe, da parte del primo giudice, nella determinazione del delta tariffario tra prestazioni di riabilitazione intensiva (pari ad euro 261,84 invece che ad euro 431,17) e prestazioni di riabilitazione estensiva (pari ad euro 237,05 invece che ad euro 231,05). Ne consegue che il delta tariffario è pari al 9% e non già al 45% della tariffa più alta e che su tale importo va poi operata la riduzione equitativa di circa il 30% disposta dal primo giudice.<br />
Conclude per l’annullamento delle impugnate sentenze di primo grado con assoluzione da ogni addebito; in estremo subordine per la riduzione della condanna e comunque sulla sua ascrivibilità solo a colpa grave e non a dolo, con conseguente parziarietà dell’obbligazione risarcitoria.<br />
-MOTIVI DELL’APPELLO n. 48586 proposto da ZOTTI Giancarlo (Direttore Generale della A.U.S.L. di Frosinone)<br />
<em>&nbsp;avverso la <u>sentenza non definitiva n.30/2014</u>:</em><br />
1) Inammissibilità della citazione per non corrispondenza con l’addebito formulato nell’invito a dedurre: nell’invito a dedurre si contestava a ZOTTI una condotta omissiva, e cioè non aver effettuato alcuna verifica sul bilancio aziendale 2007 a seguito della nota della Regione Lazio prot. n. 87777 del 24.07.2008, che segnalava discordanze tra il valore della produzione 2007 confrontato con il budget deliberato dalla Regione ed i costi riportati nel conto economico dell’Azienda. Diversamente, nell’atto di citazione gli viene contestata la pretesa consapevolezza della inidoneità della DGR n. 1061/2007 ad integrare il budget specifico di spesa assegnato alla Casa di cura San Raffaele. Pur avendo documentalmente dimostrato, dopo la notifica dell’invito a dedurre, di avere dato ottemperanza alla richiesta di verifica avanzata dalla Regione Lazio con nota n. 87777 del 2008, nell’atto di citazione (p. 89) è stato delineato un comportamento incentrato su questione nuova e mai prima contestata, con impossibilità di poter esaustivamente spiegare le proprie difese.<br />
2) Omessa integrazione del contraddittorio: la Sezione ha disatteso la richiesta, formulata in primo grado e reiterata in sede di appello, di integrare il contraddittorio nei confronti dei componenti della Giunta regionale del Lazio che approvarono la Delibera n. 1061 del 2007, con la quale si decise di liquidare a consuntivo, e cioè a prestazioni già erogate, i fondi aggiuntivi per le prestazioni di riabilitazione speciale, e senza l’individuazione di un budget specifico per ogni singola struttura convenzionata.<br />
<em>Avverso la <u>sentenza definitiva n. 670/2014</u>:</em><br />
1) Assenza di responsabilità: la sentenza appellata attribuisce al dr. ZOTTI una presunta responsabilità di tipo oggettivo, semplicemente per avere ricoperto la carica di Direttore Generale all’epoca dei fatti, con un addebito assolutamente generico e senza indicare quali condotte o iniziative lo stesso avrebbe dovuto assumere.<br />
2) Assenza di colpa grave: l’appellante ha effettuato le verifiche ed i riscontri a lui demandati con la nota prot. n. 87777 del 24.07.2008, con l’ausilio delle strutture aziendali e dei funzionari preposti da Regolamento interno alla verifica e controllo della spesa convenzionata, sigg.ri LULLO e RISI, preposti alla fase di liquidazione, i quali hanno confermato la rispondenza tra il fatturato 2007 della Casa di cura ed il budget stabilito dalla Regione Lazio con DGR n. 1061 del 2007. Se dunque sforamento del budget di spesa vi è stato, esso è dipeso dal ritardo della Regione Lazio nell’assegnazione alle singole strutture convenzionate delle risorse finanziarie del c.d. “fondino”, previste per la remunerazione a consuntivo delle prestazioni riabilitative e di lungodegenza. Dunque deve escludersi qualsiasi inescusabile negligenza.<br />
Conclude per la previa declaratoria di inammissibilità della citazione nei suoi confronti e, in subordine, per l’integrazione del contraddittorio come da originaria richiesta in primo grado; nel merito, dichiarare infondata l’azione di responsabilità; l’insussistenza della colpa grave e, in subordine, ridursi il complessivo danno a suo carico esercitando il potere riduttivo.<br />
-MOTIVI DELL’APPELLO n. 48597 proposto da LULLO Giovanni (Dirigente medico responsabile del Distretto D di Cassino) e RISI Anna Maria (Collaboratore amministrativo, in servizio presso il Polo – Distretto D di Cassino)<br />
<em>avverso la <u>sentenza definitiva n. 670/2014</u>:</em><br />
1) Assenza di colpa grave: Il Collegio ha imputato la responsabilità gravemente colposa alla RISI perché, nell’occuparsi degli aspetti contabili-amministrativi non ha verificato il superamento del budget, neppure di fronte a irregolarità di rilevante importo. Secondo i primi giudici la responsabilità del LULLO, quale Direttore del Distretto, non si esaurisce nella causazione del danno da <em>extrabudget</em>, ma anche del danno conseguente all’accesso a prestazioni riabilitative per patologie osteo-muscolari non suscettibili di ricovero, avendo egli sottoscritto le determine di liquidazione predisposte dalla RISI ed avendo omesso “a monte” i controlli sanitari di appropriatezza e congruità delle prestazioni riportate nelle fatture secondo i protocolli sanitari delle Linee Guida del 1998.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gli appellanti escludono una loro responsabilità, dal momento che la supervisione sull’intera gestione e dunque anche sullo sforamento del budget competeva al REA, quale responsabile della Struttura complessa Amministrazione e Finanze della AUSL. Peraltro il collegio ha evidenziato anche la responsabilità della signora SPADORCIA, che ha proceduto alla certificazione dei crediti del San Raffaele in assenza di formale determina di liquidazione, e dei componenti della Commissione medica di verifica perché avrebbero dovuto verificare la corrispondenza fra posti letto e pazienti.<br />
Inoltre l’attuazione dei controlli sanitari di cui alle linee guida del 1998 necessitava di un intervento gestionale di competenza della Direzione generale e non certo del Direttore del Distretto. Quanto allo sforamento del budget, precisano gli appellanti che per prassi al Distretto non veniva assegnato a inizio anno un budget, ma solo degli acconti trimestrali di un totale mai formalmente comunicato, e che ogni richiesta di rimpinguamento veniva vagliata dalla S.C. Amministrazione e Finanze che prima di concederla effettuava una verifica della effettiva spettanza.<br />
Tali concorrenti responsabilità, unitamente alla circostanza che non sono mai stati mossi rilievi o contestazioni da parte della struttura Amministrazione e finanze, preposta alla successiva fase di certificazione e pagamento, escludono la responsabilità degli appellanti e configurano piuttosto una responsabilità dell’apparato.<br />
Concludono chiedendo l’accoglimento dell’appello con riforma integrale della sentenza di primo grado. In subordine, rideterminarsi l’addebito in considerazione della responsabilità esclusiva o prevalente di altri soggetti, esercitando comunque il potere riduttivo<br />
-MOTIVI DELL’APPELLO n. 48589 proposto da SPADORCIA Diana (Responsabile del procedimento ed estensore dei mandati di pagamento/certificazione del credito della AUSL di Frosinone)<br />
<em>&nbsp;avverso la <u>sentenza non definitiva n.30/2014</u>:</em><br />
1) Inammissibilità per decadenza dall’azione di responsabilità ex art. 5, co.1 d.l. n. 453/1993 per tardività ed inidoneità del secondo invito.<br />
<em>Avverso la <u>sentenza definitiva n. 670/2014</u>:</em><br />
1) Assenza di responsabilità, della condotta, del nesso di causalità e del danno: l’appellante, in qualità di responsabile del procedimento ed estensore dei mandati di pagamento presso la S.C. Amministrazione e Finanze, era priva di poteri di controllo e di discrezionalità amministrativa in quanto titolare di funzioni meramente esecutive e non certo di verifica del budget. La responsabilità del budget spettava al Dirigente (REA), come dispone l’art. 9 del Regolamento interno di contabilità.<br />
2) Assenza di colpa grave: L’attività resa dall’appellante si traduceva in un controllo formale per verificare se le fatture fossero pagabili e se il Distretto competente avesse evidenziato anomalie; espletata siffatta attività, l’appellante risultava obbligata, pena una ingiustificata omissione, a certificare il credito. Quanto alla accusa di aver provveduto alle certificazioni senza una formale autorizzazione, ciò avveniva non per una scelta arbitraria dell’appellante ma su precise disposizioni della regione Lazio (atti DGR n. 330 del 2007 e n. 1041 del 2007) volte ad accelerare i pagamenti.<br />
3) Errata quantificazione del danno, per il disposto blocco dei pagamenti e dunque per la mancata erogazione delle somme contestate.<br />
4) Errata condanna alle spese del giudizio, di cui non si fornisce alcun riscontro in primo grado.<br />
Conclude per la previa declaratoria di inammissibilità della citazione nei suoi confronti; nel merito, accogliersi l’appello con assoluzione da ogni addebito; in subordine, ridursi il complessivo danno a suo carico esercitando il potere riduttivo.<br />
-MOTIVI DELL’APPELLO n. 48617 proposto da CICCARELLI Raffaele (Direttore sanitario della AUSL di Frosinone dal 2005 al 2010)<br />
<em>avverso la <u>sentenza non definitiva n.30/2014</u>:</em><br />
1) Nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., sotto il profilo della indeterminatezza dell’oggetto e della condotta contestata, con impossibilità dell’instaurarsi di un valido contraddittorio. <em>Mutatio libelli</em>.<br />
<em>avverso la <u>sentenza definitiva n.670/2014</u>:</em><br />
1) Erronea motivazione sulla rilevanza dei pagamenti bloccati quale garanzia del credito erariale.<br />
2) Assenza di responsabilità del direttore sanitario, mancanza del nesso di causalità e della colpa grave: La struttura piramidale di controllo della spesa, siccome organizzata, non prevede la figura del Direttore sanitario quale soggetto interessato a tale tipo di controllo e vigilanza. E il coacervo di controlli previsti in capo a soggetti terzi consente di affermare che, in ogni caso, la condotta omissiva di costoro ha interrotto causalmente il nesso causale imputato al Direttore sanitario in ordine alla mancata adozione di iniziative volte ad evitare l’esecuzione di prestazioni superiori ai posti letto accreditati. Comunque la sentenza omette di indicare quali concludenti comportamenti l’appellante avrebbe dovuto assumere al fine di evitare lo sperpero di denaro pubblico.<br />
3) Omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di terzi: inesaudita è stata la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei funzionari regionali deputati al controllo della gestione economica della AUSL e dei componenti il Collegio sindacale.<br />
Conclude chiedendo in via preliminare, per l’ipotesi di accoglimento del motivo sub 3), disporre il rinvio della causa al primo giudice; nel merito accogliere l’appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata n.670/2014, assolvere l’appellante da ogni addebito; applicare in subordine il potere riduttivo.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In data 14.09.2015 è stato depositato atto di intervento della Regione Lazio, in persona del Presidente pro-tempore, in adesione alle considerazioni della Procura regionale anche in ordine alla assenza di provvedimenti di autorizzazione ed accreditamento in capo alla San Raffaele, <em>“da ritenersi pienamente condivisibili pur se non pienamente riconosciute con la sentenza n. 670/14”.</em><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In data 23 settembre 2015 sono state depositate le conclusioni del Procuratore generale, che ha diffusamente argomentato e motivato in ordine alle eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dagli appellanti, respingendole. Nel merito, in relazione alla quantificazione del danno da mancato rispetto del limite delle tre ore, ha condiviso la fondatezza dell’errore segnalato (pag. 42 appello) dall’appellante San Raffaele in ordine alle tariffe per riabilitazione intensiva ed estensiva, con conseguente errata determinazione del delta tariffario. Conclusivamente il Procuratore generale, previa rideterminazione del <em>quantum</em> di danno relativo alla posta appena menzionata (appello n. 48549), ha chiesto la parziale conferma della sentenza di primo grado nei confronti di tutti gli odierni appellanti, eccetto VARONE, FERRANTE e VERNILE (appelli n. 48448 e n. 48552) che, salva ogni diversa valutazione del Collegio, andrebbero assolti limitatamente all’addebito inerente il danno da liquidazione di prestazioni in D.H., quantificato complessivamente in euro 7.000.000,00.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alla pubblica udienza del 15 ottobre 2015, udito il relatore, il rappresentante della Procura Generale non si oppone alla costituzione in udienza dell’Avv. Bonaiuti mediante esibizione della memoria in originale, già notificata a mezzo <em>pec</em>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Prende la parola l’Avv. Perifano per ZOTTI, insistendo sulla genericità degli addebiti contestati al suo assistito; in particolare, rileva che vengono a lui contestate omissioni di controlli non meglio specificati e mancata assunzione di iniziative, circostanza, quest’ultima, smentita dell’oggettivo svolgimento dei fatti. Richiama, altresì, la confusione organizzativa degli uffici preposti della Regione Lazio e la circostanza che la delibera di G.R. n. 1067/2007, che aveva previsto le remunerazioni a consuntivo delle prestazioni di riabilitazione intensiva del 2007, non aveva poi mai ripartito i relativi fondi tra le strutture interessate.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’Avv. D’Amelio per la S. RAFFAELE s.p.a. insiste sul difetto di giurisdizione per insussistenza del rapporto di servizio fra il concedente e la Casa di cura accreditata.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’Avv. Tedeschini riporta l’attenzione sulla <em>mutatio libelli</em> e sulla violazione dell’art. 7 C.E.D.U. Contesta inoltre l’interpretazione che delle Linee guida del Ministero della Sanit à del 1998 è stata resa nel corso del giudizio di primo grado.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’Avv. Pellegrino contesta alcuni errori in cui sarebbero incorsi i primi giudici nel calcolare il danno. In primo luogo, nei 45 milioni di euro indicati quale fatturato globale della riabilitazione intensiva, sarebbero incluse anche prestazioni per le quali non vi era l’obbligo delle tre ore. In secondo luogo, sono state applicate delle tariffe errate per la determinazione del delta tariffario tra prestazioni di riabilitazione intensiva e prestazioni di riabilitazione estensiva.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nella determinazione del danno da <em>extra budget</em>, poi, la sentenza non ha tenuto conto delle delibere successive che hanno considerato un budget superiore. Infine, sulle prestazioni in DH escluse dai L.E.A. i primi giudici hanno ritenuto che il <em>plafond</em> fosse di 14 milioni di euro, rideterminati equitativamente in 7 milioni di euro; in realtà, il danno sarebbe di soli 2 milioni di euro circa.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ciò premesso, l’avv. Pellegrino contesta la sussistenza del danno da extra budget, poiché la San Raffaele non poteva esimersi dall’esercitare, nell’ambito del servizio sanitario, anche le prestazioni di alta specialità riabilitativa, le quali sarebbero state poi integrate finanziariamente con lo stanziamento a consuntivo (c.d. “Fondino”).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Anche in merito al danno da sovrautilizzazione dei posti letti, la sentenza avrebbe errato nel considerare il numero dei posti letto in DH, poiché questi erano 70 e non 40, come indicato.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quanto al danno da patologie non comprese nei L.E.A. rammenta che le cervicalgie, ad esempio, sono trattabili entro episodi di ricovero più complessi.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sul danno da durata minima delle prestazioni di riabilitazione, osserva che negli anni in contestazione la San Raffaele era in regola rispetto al rapporto fra numero di personale addetto alla riabilitazione e posti letto. Ciò in quanto le linee guida ministeriali sono state intese dalla regione Lazio come meramente orientative, e quindi il personale di alta riabilitazione è stato integrato, oltre che dai tecnici, anche dai medici e dagli infermieri.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In ordine all’elemento soggettivo, contesta l’addebito a titolo di dolo che è stato affermato in sentenza solo per la Casa di cura San Raffaele &#8211; che era stata autorizzata ad eseguire le prestazioni in contestazione &#8211; e non anche per i funzionari che costituiscono l’interfaccia regionale.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’avv. Damiani insiste sull’assenza di dolo, sia per l’obbligo da parte della Casa di cura di effettuare le prestazioni di alta riabilitazione e sia per le autorizzazioni che, negli anni successivi al primo, la regione Lazio ha comunque continuato a disporre.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’avv. Ricciardelli per VERNILE precisa che il suo assistito non faceva parte di una Commissione medica, come ritenuto dalla Procura, bensì di un gruppo di lavoro, che aveva solo il compito di verificare la corrispondenza fra posti letto autorizzati e posti letto utilizzati. Contesta l’imputazione fatta dalla sentenza, e cioè di avere autorizzato prestazioni extra budget, in quanto i componenti del gruppo di lavoro non avevano titolo o elementi per controllare se le prestazioni fossero fuori del budget regionale. Quanto alla seconda imputazione, di non corretta utilizzazione dei posti letto, la sentenza richiama una nota regionale ma la difesa afferma che, in realtà, i posti autorizzati in DH sarebbero 70 e non 40.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’avv. Dore per REA replica alle contestazioni di responsabilità mosse al suo assistito rappresentando che l’Ufficio Amministrazione e Finanze, di cui egli faceva parte, non aveva la possibilità di sindacare la pagabilità o meno delle fatture delle Case di cura che venivano inviate dai vari distretti, poiché non era attributario di alcun potere di vigilanza. Rammenta poi che il REA si attivò, non appena a metà del 2007 ci si rese conto dello sforamento del budget, richiamando l’attenzione dei vari distretti sulla necessità di rispettare gli stanziamenti assegnati.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’avv. Sambucci per VARONE si sofferma sulla Commissione di verifica, precisando che non vi era un provvedimento di nomina e che, comunque, ai componenti spettava solo di verificare, sul posto, che il numero dei posti letto utilizzati fosse conforme rispetto alle prestazioni autorizzate, attestandone sempre la corrispondenza. Precisa poi che vi erano altri uffici regionali che si occupavano delle autorizzazioni e degli accreditamenti e, anche in considerazione di ciò, contesta la sussistenza della colpa grave nella condotta del proprio assistito.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’avv. Giardino per SPADORCIA richiama l’art. 19 del regolamento di contabilità e il punto 2.6 dell’Atto aziendale e precisa che l’unico responsabile del controllo sulla sussistenza dei presupposti necessari al pagamento conforme a legge è il Dirigente e non l’applicata di segreteria – qual era la SPADORCIA &#8211; e che la fase di liquidazione e controllo, cui era preposto il Dirigente del Distretto di Cassino, precede quella di certificazione e pagamento cui era assegnata la SPADORCIA.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Contesta anche la sussistenza della colpa grave.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’avv. De Angelis per RISI e LULLO invoca la c.d. colpa di apparato e la grave carenza della ASL che procedeva solo a periodici stanziamenti di somme, per cui nessuno contestava lo sforamento del budget.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’Avv. Donella Resta, in delega, per la signora Federica PROTA insiste sulla circostanza che nei suoi confronti c’è stato il passaggio in giudicato del capo di sentenza assolutorio.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’avv. Bonaiuti per CICCARELLI afferma che per il danno da extra budget la responsabilità è riconducibile al Polo del Distretto di Cassino, deputato ai primi controlli sugli stanziamenti. Richiama le eccezioni pregiudiziali e preliminari di cui all’atto di appello e l’inesistenza di colpa grave. Insiste per la riforma della sentenza impugnata.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Pubblico Ministero, nella persona del VPG Sergio Auriemma, in via preliminare considera palesemente inammissibile l’intervento in appello della Regione Lazio, svolto <em>ad adiuvandum</em> delle considerazioni della Procura regionale e ritiene non accoglibile la richiesta di integrazione del contraddittorio, in assenza di litisconsorzio necessario.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Esclude il difetto di giurisdizione, stante la permanenza del rapporto di servizio anche dopo il passaggio dal sistema del convenzionamento a quello dell’accreditamento, esclude la <em>mutatio libelli</em> poiché occorre distinguere fra la prospettazione accusatoria fatta dalla Procura regionale e l’accertamento operato dalla Sezione su quella prospettazione. Sulla eccepita violazione dell’art. 7 CEDU, ritiene non applicabile in fattispecie la giurisprudenza della CEDU trattandosi di illecito risarcitorio civilistico atipico.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In ordine al danno da <em>extra budget</em>, rammenta che le somme accantonate nel c.d. Fondino non erano state distribuite dalla Regione e comunque non era possibile derogare ai limiti di stanziamento.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sul danno da sforamento del limite delle tre ore, precisa che da accertamento già compiuto dal primo giudice risulta che le cartelle di ricoveri prese in considerazione sono quelle riferite al periodo 2007/2009.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Afferma quindi che gli importi indicati dall’appellante San Raffaele s.p.a. a pag. 51 del proprio atto di appello, in ordine alle attività incluse nel <em>quantum</em> del danno da “mancato rispetto delle tre ore” e che, a suo avviso, non sarebbero invece soggette a tale limite, appaiono prive di riscontri probatori. Sarebbe invece presente in sentenza un errore sull’applicazione delle tariffe, che richiama all’attenzione del Collegio.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In ordine al nesso causale e all’elemento soggettivo, ritiene convincente la sentenza in ordine alle responsabilità di REA e SPADORCIA, mentre per VARONE e gli altri due componenti del gruppo di lavoro, FERRANTE e VERNILE, vi sarebbe <em>mutatio libelli</em> limitatamente all’imputazione della posta di danno relativa alla liquidazione di prestazioni per patologie osteomuscolari non comprese nei livelli di assistenza in DH, pari ad euro 7.000.000,00. Il Pubblico Ministero conclude pertanto chiedendo la parziale riforma della sentenza nei sensi già illustrati, con condanna alle spese del secondo grado di giudizio in ragione della soccombenza e con vincolo di solidarietà.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Seguono alcune brevi repliche degli avv.ti Pellegrino, Giardino, Dore, Ricciardelli, Sambucci e Bonaiuti.<br />
Considerato in</div>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;In via preliminare deve essere disposta la riunione in rito degli appelli in epigrafe, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con riferimento all’intervento in appello della Regione Lazio, “<em>ad adiuvandum</em> delle considerazioni della Procura regionale”, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 344 c.p.c., applicabile anche ai giudizi innanzi la Corte dei conti per effetto del rinvio dinamico contenuto nell’art. 26 del regolamento di procedura approvato con R.D. n. 1038 del 1933, l’intervento in appello è ammissibile soltanto quando l’interventore sia legittimato a proporre opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti delle parti in causa, la titolarità di una pretesa del tutto autonoma da quella formante oggetto di contestazione fra le parti originarie, la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata dalla sentenza di primo grado o con quella che potrebbe essere accertata dalla sentenza di appello, e non anche quando l’intervento stesso sia qualificabile come adesivo (Cass., SS.UU. 27.08.1998, n. 8500; Cass. civ. Sez. III, 23.05.2006, n. 12114).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pertanto l’intervento ad <em>adiuvandum</em> della regione Lazio, peraltro non costituitasi in primo grado, è da ritenersi inammissibile.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Difetto di giurisdizione &#8211; Va in primo luogo delibata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’appellante SAN RAFFAELE S.p.a., basata sull’assunto della carenza di rapporto di servizio fra la Casa di cura privata e la Regione Lazio, a seguito del passaggio dal sistema di convenzionamento, avente titolo in un atto concessorio, a quello di accreditamento. Asserisce l’appellante che in tale ultimo caso al soggetto privato non sono devoluti quei poteri pubblicistici autoritativi propri dell’amministrazione che consentirebbero, secondo i giudici di legittimità, di giustificare l’inserimento funzionale e temporaneo del soggetto privato nell’apparato organizzativo della P.A. che gli ha conferito l’incarico quale organo tecnico e straordinario della stessa. Secondo l’appellante mancherebbe nel caso di specie sia la traslazione dei poteri alla società concessionaria, operando la Casa di cura solo quale soggetto erogatore di prestazioni; sia la gestione del pubblico denaro, di esclusiva competenza dell’ente sanitario al quale il soggetto privato ha il diritto di chiedere il compenso per le proprie prestazioni sanitarie. In conclusione, per le violazioni inerenti il rapporto di accreditamento, sarebbe esclusa la giurisdizione di questa Corte dei conti.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’eccezione non è meritevole di accoglimento.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In termini generali, è ormai pacifico nella giurisprudenza della Corte di cassazione ed è stato più volte richiamato in precedenti pronunce di queste Sezioni, da cui non si ha motivo di discostarsi (cfr. Sez. giur.le Lazio n. 348/2012 per un identico caso) che il “rapporto di servizio”, concetto già precedentemente di elaborazione giurisprudenziale, che costituisce oggi il presupposto per un addebito di responsabilità erariale (il cosiddetto “rapporto di servizio in senso lato”) è rinvenibile anche nell&#8217;esistenza di una relazione &#8220;funzionale&#8221; di servizio, che si ha oltre i limiti del rapporto organico o del rapporto di impiego pubblico quando il soggetto, persona fisica o giuridica, benché estraneo alla Pubblica Amministrazione, venga investito, anche di fatto, dello svolgimento (soprattutto se in modo continuativo) di una determinata attività in favore della medesima Pubblica Amministrazione, nella cui organizzazione esso si inserisca, assumendo particolari vincoli ed obblighi che risultano funzionali rispetto al fine di assicurare il perseguimento delle esigenze generali alle quali l&#8217;attività è preordinata (cfr Cass., ord. n.24672/2009, ma anche la giurisprudenza relativa alla affermazione della responsabilità erariale nei confronti delle società partecipate: tra le tante, Cass., n. 24002 del 20/11/2007, Sez. Un., n. 20132/2004; Cass., Sez. Un., n. 18258/2004).<br />
In definitiva è stato affermato che non è decisiva, ai fini del radicamento della giurisdizione contabile di responsabilità amministrativa, la verifica degli strumenti giuridici (di diritto privato o pubblico) in base ai quali viene svolta una data attività, o la natura (pubblica o privata) del soggetto agente, ma l’oggettivo perseguimento dei pubblici interessi e la qualificazione pubblica delle risorse gestite: ogni qual volta si discuta se le sostanze pubbliche siano state correttamente utilizzate e siano effettivamente servite per realizzare le finalità di pubblico interesse cui erano destinate, non potrebbe essere revocabile in dubbio che il Giudice naturale, deputato nel nostro ordinamento ad un tale tipo di verifica, ai sensi dell’art. 103, comma 2, Cost., sia appunto la Corte dei conti.<br />
E’ evidente che l’elemento caratterizzante il concetto odierno di “rapporto di servizio” non è dunque la traslazione formale di pubblici poteri ma il nesso funzionale e strumentale dell’attività svolta con l’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione. In questo contesto, volto a valorizzare l’elemento funzionale della attività piuttosto che la natura del titolo abilitativo, deve ritenersi che il criterio differenziale tra le attività private soggette ad autorizzazione nell’interesse dell’ordinato svolgimento delle stesse, che rimangono soggette alla giurisdizione di danno del giudice ordinario, e quelle proprie della struttura pubblica ma che possono essere svolte anche da soggetti privati in base a titolo abilitativo, e che rientrano nella giurisdizione di danno erariale, stia nell’ “inserimento del privato nell’ambito della organizzazione pubblica”, e cioè nel fatto che lo stesso rappresenti uno strumento di attuazione dell’attività affidata alla pubblica amministrazione, svolta oggi con differenti modelli organizzativi che consentono l’utilizzo di soggetti ad essa estranei.<br />
Nella fattispecie è appena il caso di rilevare che l’ attività delle Case di cura accreditate costituisce attuazione dell’ attività di assistenza sanitaria di pertinenza pubblica (ex artt. 43 L. n. 833/1978 ed 8 D.lvo n. 502/1992), e che è proprio l’inerenza del pubblico interesse che giustifica sia l’esborso di danaro pubblico (sotto forma di assunzione a carico del bilancio pubblico delle relative prestazioni effettuate dalla Casa di cura con il sistema della remunerazione tariffaria) sia l’esistenza delle norme tecniche che definiscono i limiti tecnici ed operativi entro i quali la prestazione sanitaria può essere validata. La S. Raffaele ha come finalità statutaria quella di gestione di Case di cura che forniscono le prestazioni sanitarie in regime di accreditamento e con l’utilizzo di contribuzioni pubbliche, risultando così evidente il suo inserimento funzionale nella attività istituzionale della amministrazione sanitaria. Elemento determinante per radicare la giurisdizione di danno erariale è dunque la natura del danno e degli scopi perseguiti, dovendo essa rinvenirsi ogni volta che si riscontri gestione del denaro pubblico e funzionalizzazione dell’attività (anche svolta tramite strumenti di gestione disciplinati dal diritto civile) alla funzione pubblica o al servizio pubblico di competenza di una pubblica amministrazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 16697 del 2003; n. 3899 del 2004; n. 9096 del 2005; n. 4511 del 2006; in identici termini, Corte dei conti, Sez. 1^ Giur. Centrale d’Appello n. 532/08). E’ palese che vi è gestione del danaro pubblico non solo nelle fattispecie in cui esso sia disponibile al soggetto privato in virtù di anticipazioni a suo favore ma anche quando per la remunerazione della sua attività sia previsto il meccanismo dei rimborsi o delle contribuzioni, come nel caso di specie.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A fugare ogni dubbio, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, è la recentissima giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, opportunamente richiamata dal Procuratore generale nel proprio atto conclusionale (Cass. SS.UU. n. 473/2015; n. 603/2005), che, occupandosi della posizione soggettiva attiva di una struttura sanitaria privata rispetto alla domanda di accreditamento con il servizio sanitario nazionale, ha escluso che il nuovo regime dell’accreditamento, di cui all’art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dall’art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, abbia inciso sulla natura del rapporto esistente tra struttura privata ed ente pubblico preposto all’attività sanitaria, all’uopo precisando che <em>“tale rapporto era e resta di tipo concessorio, con la sola particolarità, rispetto al regime preesistente, che nel nuovo sistema si è in presenza di concessioni ex lege di attività di servizio pubblico, di tal che la relativa disciplina è dettata in via generale dalla legge, pur con rinvii integrativi a norme di secondo grado o regionali e nella perdurante vigenza, in ogni caso, dei poteri di programmazione, di vigilanza e di controllo delle Regioni sull’espletamento dell’attività concessa (cfr. Cass. civ. Sez. Un. 8 luglio 2005 n. 14335)”.</em><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Negli stessi termini è anche la giurisprudenza contabile (cfr. Sez. III appello n. 90/2015 su fattispecie relativa a struttura accreditata dal S.S.N.), mentre le pronunce richiamate da parte appellante attengono a fattispecie completamente diverse.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In conclusione, va confermata la sussistenza del rapporto di servizio tra l’appellante ed il Servizio sanitario pubblico e, quindi, la giurisdizione contabile in fattispecie.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Nullità ex art. 17 comma 30ter del D.L. n. 78/2009 &#8211; Assume ancora l’appellante SAN RAFFAELE S.p.a. che le voci di danno diverse dal c.d. <em>extrabudget</em> non sarebbero assistite da una notizia specifica e concreta di danno ma scaturirebbero unicamente da un’attività investigativa svolta <em>motu proprio</em> dai N.A.S. e senza che risulti deferita alcuna specifica delega da parte della Procura.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Al riguardo questo Collegio condivide quanto precisato dal primo giudice in ordine alla natura di atto interno delle delega istruttoria, che il Requirente non ha l’obbligo di produrre; in ogni caso rammenta che la delega istruttoria segue la <em>notitia damni,</em> atteso che solo dopo avere acquisito conoscenza di un possibile danno erariale il Requirente dispone i necessari riscontri istruttori per verificare la bontà della notizia appresa.&nbsp;&nbsp; Ciò posto, occorre ribadire che la giurisprudenza contabile è più volte intervenuta a chiarire come la <em>ratio</em> della norma di cui all’art. 17, comma 30ter, del D.L. n. 78/2009 sia quella di garantire che l’istruttoria contabile del P.M., nella fase di avvio, sia suffragata da elementi concreti e specifici e non si fondi su mere ipotesi o astratte supposizioni, non essendo ammissibile che la richiesta istruttoria si diriga in modo generico ad un intero settore di attività amministrativa per un rilevante periodo di tempo, poiché ciò si risolverebbe in una vera e propria attività di controllo da parte di un organo non abilitato a farlo. Le stesse Sezioni Riunite, con la sentenza n. 12/2011/QM, hanno provveduto a dirimere i dubbi e le incertezze interpretative riguardanti anche tale aspetto affermando che: <em>“il</em> <em>termine</em> <em>“notizia”,</em> <em>comunque non equiparabile a quello di denunzia, è da intendersi secondo la comune accezione di dato cognitivo derivante da apposita comunicazione, oppure percepibile da strumenti di informazione di pubblico dominio; l’aggettivo “specifica” è da intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, bensì ragionevolmente circonstanziata….”.</em><br />
Orbene, con specifico riferimento al caso in esame, occorre precisare che su tale eccezione si è già pronunciata la Sezione II centrale di appello, con sentenza n. 689 del 2011 che, nell’ambito del medesimo giudizio, è intervenuta in sede di reclamo avverso l’ordinanza n. 338 del 11.07.2011 della Sezione giurisdizionale per il Lazio che aveva respinto l’eccezione di nullità di cui si discute sollevata dalla SAN RAFFAELE s.p.a.<br />
Ebbene, con la predetta sentenza n. 689 del 2011 la Sezione ha circoscritto il perimetro dell’attività istruttoria della Procura regionale agli anni 2007/2009, affermando che per tali annualità le indagini del P.M. erano assistite da notizia specifica e concreta di danno.<br />
Nel medesimo contesto la Sezione di appello ha richiamato, opportunamente, quanto chiarito dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la citata sentenza n. 12/QM del 2011, e cioè che allorché l’attività istruttoria sia iniziata legittimamente e dall’esito di tali indagini siano poi emerse ulteriori ipotesi dannose, anch’esse specifiche e concrete, la Procura contabile risulta pienamente legittimata ad effettuare indagini per accertare la fondatezza di queste ulteriori ipotesi dannose.<br />
E, nello specifico, il Giudice del reclamo ha menzionato due atti in particolare, la lettera in data 1.07.2010 del Presidente del Collegio dei revisori dell’ASL di Frosinone e la successiva lettera dello stesso Presidente in data 6/07/2010. Il contenuto di entrambi tali documenti è stato considerato “notizie di danno specifiche e concrete”, poiché risultava in particolare evidenziata non solo l’emissione di fatture per importi superiori al budget concordato, ma anche la mancanza degli atti finali attinenti le rituali verifiche che di norma sono espletate dall’Agenzia di Sanità Pubblica, e nella documentazione ad esse allegata si faceva riferimento a fatturazioni “irritualmente liquidate e certificate”, a mancate verifiche, alla necessità di azioni di recupero, a “criticità contabili” presenti presso la Clinica San Raffaele. Veniva, altresì, menzionata, quale ulteriore documentazione a supporto dell’attività istruttoria, la determina del Direttore regionale vicario n. B3177 del 15 aprile 2011, che faceva riferimento alla “liquidazione” ed al “pagamento” di fatture emesse dalla San Raffaele s.p.a. che non trovavano copertura nel riparto del FSR per l’anno 2008; nonché la deliberazione dell’AUSL di Frosinone n. 336 del 27.04.2011, che disponeva la liquidazione di somme alla Società per l’anno 2008 per prestazioni rese a titolo di attività di alta specialità riabilitativa ed, inoltre, la nota dell’AUSL di Frosinone con la quale era stata trasmessa la relazione in data 19.04.2011 della Commissione nominata per il controllo delle cartelle cliniche della Casa di cura, nella quale si concludeva che <em>le prestazioni non erano state eseguite secondo la normativa vigente.</em><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conclusivamente, la citata sentenza n. 689/2011 emessa in sede di reclamo ha ritenuto che siffatta documentazione, per il triennio 2007-2009, integrasse pienamente i requisiti di concretezza e specificità per le ipotesi di danno erariale perseguite dalla Procura, che dunque già in sede cautelare si delineavano non limitate al solo <em>extrabudget.</em><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Orbene, tale sentenza ha acquisito forza di giudicato, e pertanto – contrariamente alle affermazioni dell’appellante – non residua ulteriore spazio per l’accoglimento di tale eccezione di nullità.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Nullità della citazione per genericità – L’appellante CICCARELLI ha reiterato l’eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza dell’oggetto e/o inesistenza del fatto contestato, oltre che per violazione dell’art. 164 c.p.c.<br />
Invero, va escluso nettamente che ricorra nella specie la lamentata carenza espositiva dell’atto introduttivo, del quale risultano evidenti tanto il <em>petitum</em> che la <em>causa petendi</em>, e più in generale tutti gli elementi necessari per una completa delibazione della vicenda da parte del Collegio giudicante di primo grado.<br />
E comunque, va al riguardo evidenziato come la costante giurisprudenza di questo Giudice abbia da tempo precisato che l&#8217;atto di citazione è strumento processuale che, per assolvere alla duplice funzione di <em>vocatio in ius</em> e di <em>editio actionis</em>, deve contenere gli elementi necessari per consentire al giudice di pervenire alla richiesta pronuncia (artt. 3 R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 e 163, n. 3, c.p.c.); e, pertanto, se risultano chiaramente esposti i fatti in conseguenza dei quali viene ravvisata la sussistenza del danno erariale e sono altresì indicati i titoli sui quali è fondata la domanda di risarcimento, l&#8217;omessa (eventuale) specificazione delle singole responsabilità o delle quote (o voci) di danno non possono assurgere a vizio di nullità. In altri termini, la fattispecie della assoluta incertezza in ordine all&#8217;oggetto della domanda, di cui all&#8217;art. 164, comma 4, c.p.c. – che comporta la nullità della citazione, con conseguente inammissibilità della domanda attrice &#8211; potrebbe verificarsi solo qualora mancassero del tutto le conclusioni in ordine all&#8217;oggetto della domanda, tanto da non consentire di dedurre, secondo il libero apprezzamento del giudice, l&#8217;elemento della domanda attrice richiesto dalla legge (v., <em>ex plurimis</em>, Corte dei conti, Sez. III app., 2.11.2010, n. 746; SS.RR., 10.6.1986, n. 107; Sez. giur. Lazio, 30.3.2010, n. 738; Sez. giur. Calabria, 7.12.2010, n. 699). Circostanza che, a tutta evidenza, non si verifica nel caso di specie, nel quale, si ribadisce, sono del tutto chiari <em>petitum</em> e <em>causa petendi</em>: tanto da avere consentito alle difese controdeduzioni complete, puntuali e articolate (Sez. I app.,18.5.2012 n. 256 e Sez. Lazio, 3.12.2010, n. 2350).<br />
3.1 – L’appellante VARONE deduce la nullità degli inviti a lui notificati per presunta genericità degli stessi laddove non avrebbero quantificato la parte di danno a lui specificamente addebitata. La censura non appare condivisibile, atteso che la Procura ha indicato negli inviti il danno erariale complessivamente causato e la mancata indicazione della quota parte di danno ascritta al singolo componente della Commissione di verifica, di cui faceva parte il VARONE, non è, per giurisprudenza consolidata, causa di nullità dell’atto di citazione (Sez. III n. 213/1999, Sez. Giur. Lazio n. 241/2006) e, a maggior ragione, non costituisce causa di nullità dell’invito a dedurre, che è mero atto preprocessuale.<br />
4. Mancata corrispondenza fra invito e citazione – l’appellante ZOTTI prospetta poi la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado per l’asserita diversità del fatto contestato nell’invito a dedurre rispetto all’addebito in citazione. Sul punto il Collegio ritiene condivisibile quanto in proposito affermato nella sentenza impugnata e rammenta che la giurisprudenza ormai pacifica ha riconosciuto la duplice funzione dell’invito a dedurre quale atto preprocessuale posto a garanzia sia della completezza dell’istruttoria sia della posizione soggettiva dell’invitato (Sez. Riun., n. 1/2007/QM; Sez. I app. n. 66/2007) e, in applicazione di tali principi, ha ribadito che non è necessaria la piena e totale corrispondenza fra invito a dedurre e citazione, essendo anzi fisiologico che sussista una difformità di fatti e valutazioni, se non altro in relazione a quanto controdedotto dagli interessati. Al riguardo è stato peraltro precisato dalla giurisprudenza che non è inammissibile un atto di citazione che contenga una diversa configurazione giuridica del danno o una sua diversa quantificazione rispetto all’invito a dedurre, ed eventuali differenze fra i contenuti dei due atti potrebbero rilevare solo in ipotesi di divergenze tali da non avere consentito al convenuto di predisporre una adeguata difesa (Sez. I, n. 421 del 2012), cosa che nel caso di specie non si è verificata, attesa l’articolata difesa dispiegata anche in primo grado dall’appellante e le complete argomentazioni formulate nell’atto di appello, da cui si evince in maniera incontestabile che il medesimo ha esercitato pienamente il suo diritto di difesa in ordine alle prospettazioni attoree. Il motivo pertanto è da respingere.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. Inammissibilità della citazione per violazione dell’art. 5 L. n. 19/1994 &#8211; Va poi senz’altro disattesa l’eccezione di inammissibilità della citazione per mancato rispetto del termine di 120 giorni previsto per il deposito dell’atto di citazione ex art. 5 legge n. 19/1994, assumendone l’elusione da parte del requirente tramite la notifica di un secondo invito a dedurre che non avrebbe, nella sostanza, apportato un <em>quid novi</em> alle contestazioni di cui al primo invito (SPADORCIA, VARONE, REA).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La censura è infondata. Come già rilevato dal primo giudice, nella specie la notificazione dell’invito a dedurre integrativo non costituisce mera reiterazione del primo invito, atteso che la notifica degli inviti integrativi è conseguita alle controdeduzioni dei signori LULLO e RISI, che hanno rese necessarie ulteriori approfondimenti istruttori; dunque gli inviti integrativi contenevano risultanze istruttorie oggettivamente nuove rispetto alla vicenda originaria, che andavano comunicate a tutti i soggetti comunque coinvolti nella vicenda al fine di garantire il <em>simultaneus processus.</em><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Secondo pacifica giurisprudenza, la notifica di un invito integrativo contenente – come nel caso di specie – elementi di novità, oggettivi e soggettivi – rispetto al primo, è perfettamente idonea a far nuovamente decorrere il termine di 120 giorni per l’emissione dell’atto di citazione senza necessità di avanzare istanza di proroga.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per tali considerazioni correttamente i primi giudici hanno accertato la tempestività dell’atto di citazione, tenuto conto della proroga dei termini accordata, dopo il secondo invito a dedurre, con le ordinanze nn. 16/2012/P del 8.11.2012 e n. 8/2013/IP del 14.03.2013 e del decorso del <em>dies a quo</em> dalla scadenza del termine assegnato per le controdeduzioni con la seconda ordinanza di proroga (cfr. pag. 8 sent.).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. Vizio di ultrapetizione – i signori VARONE, FERRANTE e VERNILE, componenti della Commissione medica (dagli stessi definita invece gruppo di lavoro) del Distretto di Cassino, in primo grado sono stati ritenuti responsabili pro quota del danno da sovrautilizzazione dei posti letto e del danno da illegittimo accesso in day hospital o in ricovero ordinario di pazienti che, in quanto affetti da patologie non comprese nei L.E:A. (Livelli Essenziali di Assistenza) erano curabili ambulatoriamente e quindi non potevano avere accesso ai ricoveri.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gli appellanti hanno pertanto eccepito il vizio di ultrapetizione della sentenza in relazione alle suddette fattispecie di danno. Assumono infatti gli interessati che dall’atto di citazione non emergerebbero tali imputazioni, bensì la sola contestazione di avere attestato che la Casa di cura fosse in possesso di formali titoli di autorizzazione e di accreditamento per le prestazioni fatturate, ritenuti non sussistenti dal Requirente. Avendo l’impugnata sentenza assolto i componenti della c.d. Commissione medica da tale ultimo addebito, poiché i primi giudici hanno ritenuto la Casa di cura in possesso del titolo di accreditamento per le prestazioni di alta intensità riabilitativa contestate dalla Procura, eccepiscono gli odierni appellanti la violazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento alle due ulteriori poste di danno loro ascritte in sentenza.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le doglianze sono infondate. Risulta infatti che già nell’invito a dedurre ai componenti della c.d. Commissione medica VARONE, FERRANTE e VERNILE furono contestati non solo gli omessi controlli sulla conformità delle prestazioni rese alle autorizzazioni ed all’accreditamento in possesso della Casa di cura (contestazione venuta a cadere con la sentenza di primo grado), ma anche l’omissione di controlli che le prestazioni <em>“non superassero la capienza dei posti letto”.</em><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E anche l’altra fattispecie dannosa contestata dal VARONE è espressamente contemplata nell’atto introduttivo, nel quale a pag. 80, il Requirente richiama non solo il mancato controllo sulle prestazioni RAI e LAI non autorizzate e accreditate, ma anche “l’attribuzione di posti letto in DH riabilitativo sul presupposto – non veritiero – che la D.GR. n. 602/04 lo consentisse”.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per tali motivi ritiene questo Collegio che l’eccepito vizio di ultrapetizione non ricorra.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7. Omessa integrazione del contraddittorio – Gli appellanti CICCARELLI e ZOTTI lamentano poi il mancato accoglimento della richiesta, che reiterano in appello, di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei componenti della Giunta regionale del Lazio e del Collegio dei sindaci.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In proposito si condividono le motivazioni già esposte in primo grado sulla non necessità di tale integrazione in assenza di una situazione di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ed invero la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che nel giudizio di responsabilità non ricorra la fattispecie di litisconsorzio necessario sostanziale nelle ipotesi in cui il danno sia cagionato dalla condotta concorrente di più soggetti, in considerazione del carattere personale e parziario della responsabilità, cui consegue l’obbligo, per il giudice, di valutare le autonome condotte di eventuali altri soggetti, non convenuti in giudizio, in via incidentale e al solo fine di determinare la quota di danno addebitabile ai convenuti in relazione all’apporto causale dato dalla condotta illecita dei non chiamati: obbligo pienamente assolto in fattispecie dalla Sezione di primo grado (Sez. I app., n. 356 del 2012; Sez. II app., nn. 417 e 614 del 2011; Sez. III app., n. 303 del 2012).&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8. <em>Mutatio libelli</em> – Viene reiterata in appello da SAN RAFFAELE s.p.a. l’eccezione di <em>mutatio libelli</em> in cui sarebbe incorsa la Procura regionale e poi la Sezione, per avere trasformato in corso di causa la contestazione originaria consistente nell’omessa effettuazione da parte della Casa di cura delle prestazioni sanitarie in quella, asseritamente diversa, di averle rese in modo non corretto e comunque in difformità rispetto a quanto previsto nelle Linee Guida del Ministero della Sanità del 1998. Ciò concretizzerebbe secondo l’appellante una <em>mutatio</em> e non già una semplice <em>emendatio libelli</em> come erroneamente sostenuto in sentenza, integrando altresì una violazione dell’art. 6 CEDU per l’incertezza generata nella scelta delle modalità difensive degli incolpati.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La sentenza impugnata sarebbe altresì lesiva dell’art. 7 CEDU (<em>nulla poena sine lege</em>) sotto il duplice profilo della ritenuta erronea applicabilità delle Linee Guida al caso concreto e delle discordanza con altra sentenza della stessa Sezione Lazio n. 1990/2010 inerente una fattispecie identica.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La censura è infondata, e al riguardo questo Giudicante ritiene pienamente condivisibili le motivazioni rese dal Collegio di prime cure (pag. 40), che ha chiarito come non vi sia stata alcuna trasformazione in corso di causa della contestazione originaria, atteso che il dualismo tra prestazioni giuridicamente non rese, perché asseritamente prive di titolo, e prestazioni non rese in quanto eseguite in misura inferiore al dovuto era in sé già esplicitata nell’atto introduttivo del giudizio, sicché nessuna mutazione del <em>petitum</em> originario può considerarsi intervenuta in corso di causa.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E a conferma della sussistenza <em>ab origine</em> di tale dicotomia soccorre la circostanza che già nell’invito a dedurre la Procura regionale ha considerato non rese, in quanto non correttamente eseguite, le prestazioni di riabilitazione intensiva e di alta complessità riabilitativa (RAI, LAI, COD.75, UDGEE, RIABILITAZIONE SPECIALE) per le quali la durata della terapia su paziente è risultata inferiore alle tre ore giornaliere previste dalle Linee-guida del Ministero della Sanit à.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9. Violazione degli artt. 6 e 7 CEDU – Neppure è ravvisabile nella fattispecie la violazione dell’art. 6 CEDU, dal momento che – come osservato dal Procuratore generale nell’atto conclusionale &#8211; la sentenza di primo grado ha rimarcato che tutti i convenuti sono stati messi in grado di svolgere una adeguata difesa nella discussione tenutasi in più udienze, con possibilità di produrre memorie autorizzate; ragion per cui alle intervenute modifiche della domanda attrice, configuranti una mera emendatio, non è conseguita alcuna incertezza nella strategia difensiva, essendo stata garantita a tutti i convenuti una speculare facoltà di replica, mediante il deposito di memorie autorizzate, alle precisazioni della domanda attrice.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9.1 Deve confermarsi poi l’insussistenza anche della violazione dell’art. 7 CEDU (<em>Nulla poena sine lege</em>), in primo luogo poiché la disposizione in esame, afferendo al principio di legalità penale, non è invocabile in fattispecie, attesa la specificità dell’azione risarcitoria di responsabilità intestata al Requirente contabile. In secondo luogo, come rilevato dal Procuratore generale, l’impugnata sentenza ha individuato la <em>“lex”</em> fonte della <em>“poena”,</em> cioè il supporto normativo fondante la responsabilità erariale della Casa di cura, nelle disposizioni e prescrizioni di cui alle già citate Linee Guida del Ministero della Sanit à del 1998, cui la sentenza impugnata ha attribuito contenuto precettivo e non meramente programmatico (come sostiene l’appellante) con esaustiva motivazione (pagg. 44 e 45) che questo Collegio condivide pienamente.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quanto poi alla richiamata sentenza della Sezione Lazio n. 1990/2010 rispetto alla quale, ad avviso dell’appellante, la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto, con violazione del principio di certezza del diritto per le differenti determinazioni adottate, si osserva che la sentenza della Sezione Lazio n. 1990/2010 non riguarda la Casa di cura San Raffaele, ma ha ad oggetto fattispecie del tutto diversa, sicché la censura risulta destituita di fondamento.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10. Sull’inesistenza del danno da <em>extrabudget </em>&#8211; Passando al merito, occorre partire dall’esame delle censure formulate in relazione alle varie poste di danno.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Al riguardo occorre premettere che la Procura regionale, nel quantificare il complessivo danno erariale, aveva considerato pregiudizio erariale l’intero importo del fatturato della riabilitazione della Casa di cura SAN RAFFAELE per gli anni 2007/2009, pari ad euro 84.109.987,70, per l’inidoneità delle prestazioni rese in quanto effettuate per una durata inferiore a quella prevista (tre ore) dalle c.d. “linee guida” del Ministero della Sanità, precisando che, nell’ambito di tale coacervo di prestazioni male eseguite, le prestazioni ad alta complessità riabilitativa (LAI, RAI, cod. 75, UDGEE) erano state anche effettuate senza autorizzazione né accreditamento regionale e che le stesse negli anni 2007/2008 erano state liquidate/certificate alla Casa di cura oltre i limiti di budget annuali, per un importo pari ad euro 21.951.558,23 (c.d. danno da extrabudget, che la Procura ha compreso nel danno di euro 84.109.987,70).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Sezione, a conclusione del dibattimento protrattosi in più udienze, ha in primo luogo respinto la tesi attorea della assenza in capo alla SAN RAFFAELE di Cassino delle autorizzazioni ed accreditamenti giustificativi della erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative ad alta intensità e specialità, richiamando in proposito la relazione del Sub Commissario della Regione Lazio n. UB129 del 15.04.2011 ed addivenendo alla conclusione che, pur non essendo acclarata la continuità degli accreditamenti provvisori nel periodo 2007/2009 con particolare riferimento alle prestazioni RAI e LAI, doveva riconoscersi valore di ratifica, delle precedenti autorizzazioni e accreditamenti provvisori per tutte le tipologie di prestazioni, al provvedimento di autorizzazione e accreditamento definitivo del Commissario ad Acta n. 181 del 31.08.2012.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuttavia nell’enucleare il c.d. danno da <em>extrabudget</em> nell’ambito del complessivo importo del danno erariale, la Sezione ne ha fatto una voce a sé di danno (definita “aggiuntiva” di quelle principali), non più compreso nel coacervo delle prestazioni non correttamente eseguite perché di durata inferiore alle tre ore, ma considerato tale (non per mancanza di autorizzazioni, avendo la sentenza affermato che la Casa di cura era autorizzata, bensì) per mancanza di stanziamento, avendo il relativo importo superato il budget annuale assegnato alla struttura sanitaria per gli anni 2007 e 2008. Secondo la Sezione tale voce di danno, quantificata in euro 21.951.558,23 (come da nota della Regione Lazio – Direzione risorse umane e finanziarie del Servizio sanitario regionale prot. n. 137389 del 16.11.2009) e rideterminata equitativamente in euro 10.000.000,00, scaturisce dalla “<em>differenza fra quanto autorizzato e quanto liquidato/certificato”. </em><br />
Alcuni appellanti hanno contestato la sussistenza di tale voce di danno rappresentando che le prestazioni di alta riabilitazione dovevano essere ripianate “a consuntivo”, e dunque a prestazioni ormai eseguite, secondo quanto stabilito dalla delibera di G.R. n. 1061/2007 del 28.12.2007, che istituiva uno stanziamento ulteriore (c.d. Fondino), che avrebbe dovuto distribuirsi fra le varie case di cura, per finanziare le prestazioni eseguite al di fuori del budget annuale. Altri appellanti hanno invece sostenuto l’assenza di danno c.d. da <em>extrabudget</em> sull’assunto che il prospettato sforamento di budget assegnato alla casa di cura San Raffaele traeva origine esclusivamente dal ritardo della regione Lazio nell’assegnazione alle singole strutture convenzionate delle risorse finanziarie per la remunerazione a consuntivo delle prestazioni riabilitative e di lungodegenza previste dal cosiddetto fondino di 35 milioni di euro finanziato dalla delibera di G.R. n. 1061/2007: e, ciò nonostante, che di tali prestazioni fosse stato autorizzato l’acquisto, tant’è che la stessa Regione ha ritenuto di dare precise indicazioni circa i relativi correttivi contabili sul bilancio 2008 e lo stesso bilancio 2007 della AUSL di Frosinone era stato poi approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con delibera n. 111 del 27.02.2009<br />
Il motivo è fondato, anche se il suo accoglimento necessita di alcune considerazioni ulteriori.<br />
Com&#8217;è noto, in passato, sia sotto la vigenza del testo unico comunale e provinciale del 1934 che successivamente, la giurisprudenza contabile, nei casi di spese disposte dagli enti locali in eccedenza rispetto alle previsioni di bilancio, di iscrizione in bilancio di entrate figurative ed in generale di risultati negativi della gestione di un ente locale o di un’azienda autonoma, dava rilevanza alla mera potenzialità lesiva di tali circostanze, con l’uso di poteri equitativi da parte del giudice al confine fra quantificazione del danno ed identificazione dello stesso.<br />
In qualche caso, la giurisprudenza della Corte ha fatto riferimento al concetto di danno futuro, per considerare risarcibili le alterazioni indebite degli equilibri di bilancio, spese sostenute senza coperture ovvero in violazione del procedimento amministrativo.<br />
In definitiva, solitamente la giurisprudenza contabile riteneva le patologie di bilancio come circostanze dannose <em>ex se, </em>perché, dal momento che gli enti locali erano soggetti a finanza sostanzialmente derivata, finivano col gravare necessariamente sull&#8217;intera comunità nazionale per effetto dell&#8217;intervento dello Stato diretto a riequilibrare i bilanci degli enti (cfr. Sez. Riun., sent. nn. 277 e 802 del 1992).<br />
In proposito le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 4486/92 sottolinearono, però, come l&#8217;interesse generale all&#8217;equilibrio dei bilanci pubblici non potesse costituire un diritto soggettivo di natura patrimoniale risarcibile automaticamente. Con tale pronuncia la Suprema Corte ha evidenziato come a seguito delle patologie nella gestione dei bilanci pubblici l&#8217;eventuale risarcibilità del danno in sede di accertamento di una responsabilità amministrativa dovesse presupporre la dimostrazione di un danno concreto, costituito ad es. dai maggiori oneri sostenuti nel caso di ritardo nell&#8217;adempimento delle obbligazioni. Circa poi la risarcibilità dei danni futuri, è noto che la Suprema Corte ne subordina la risarcibilità alla necessaria prova della loro inevitabilità o all’elevato grado di probabilità, non essendo sufficiente la mera possibilità del loro verificarsi.<br />
Pertanto, in presenza di atti che alterano illegittimamente l&#8217;equilibrio economico-finanziario degli enti territoriali o che evidenzino rilevanti patologie di bilancio il primo problema che il giudice contabile deve affrontare è quello dell&#8217;accertamento della sussistenza di un danno concreto ed attuale, in modo da evitare di incorrere nelle cosiddette “responsabilità formali”, cioè conseguenti alla mera violazione di legge, che com&#8217;è noto, anche alla luce della sentenza n. 72 del 1983 della Corte Costituzionale, sono oggi da considerare espunte dal sistema.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ebbene, venendo al caso di specie, si è già detto che la sentenza impugnata non ha considerato il c.d. <em>“danno da extra budget”</em> riferibile a prestazioni di riabilitazione rientranti nel coacervo di quelle eseguite senza il rispetto del limite delle tre ore, secondo la prospettazione della Procura, bensì le ha considerate dannose di per sé in quanto remunerate/certificate oltre il budget annuale assegnato, e dunque rientranti in una posta distinta del pregiudizio erariale.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Facendo applicazione dei principi appena richiamati, e stante l’ assenza di appello del Procuratore regionale volto a contestare il mancato accoglimento, sotto tale profilo, della prospettazione accusatoria, deve ritenersi che le prestazioni liquidate e/o certificate oltre il budget annuale siano state comunque rese. Non essendo stato provato il contrario ed appuntandosi dunque l’addebito di responsabilità per tale posta di danno sul solo dato della loro esecuzione in assenza di stanziamento, il Collegio deve ritenere che la prospettazione del danno da <em>extra budget., </em>per come effettuata dal primo giudice e per come cristallizzata in sentenza, si ricolleghi sostanzialmente alle ipotesi di c.d. responsabilità formale,&nbsp; e sia priva di concreta dimostrazione da parte del primo giudice. Di tale danno, peraltro, una parte è stata già detratta dal Collegio di prime cure in quanto compensata dalla c.d. “teorica utilitas” delle prestazioni, con pronunzia ormai coperta da giudicato per mancato appello del Procuratore regionale. Per la parte rimanente (euro 10.000.000,00), il danno, come detto, non è dimostrato in concreto, derivando, per l’appunto, esclusivamente dalla violazione di limiti di budget.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In conclusione tali considerazioni portano il Collegio ad affermare l’insussistenza, nella specie, della posta di danno collegata al c.d. <em>extrabudget</em> e quantificata equitativamente dai giudici di prime cure in euro 10.000.000,00, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di appello pure formulati al riguardo.<br />
Va pertanto pronunciata – limitatamente a tale posta di danno &#8211; la parziale assoluzione dalla domanda attrice degli appellanti SAN RAFFAELE s.p.a., Giovanni LULLO e CICCARELLI Raffaele. Vanno invece integralmente assolti gli appellanti Enzo REA, Anna Maria RISI, Diana SPADORCIA e Giancarlo ZOTTI, ai quali la Sezione aveva imputato una condanna in via sussidiaria per il solo danno da <em>extra budget. </em><br />
11. Sul danno dovuto alla inappropriatezza delle prestazioni in quanto erogate senza applicazione riabilitativa pari ad almeno tre ore giornaliere &#8211;&nbsp; La Sezione territoriale ha ritenuto fondata la posta di danno erariale legata alla non conformità delle prestazioni rese ai protocolli sanitari definiti dalle Linee guida del Ministero della Sanità del 1998, che impongono il rispetto della durata minima delle attività terapeutiche, riferibile ad un arco temporale compreso fra una e tre ore giornaliere per le attività di riabilitazione estensiva o intermedia, e ad almeno tre ore giornaliere di terapia specifica per le attività di riabilitazione intensiva, resa esclusivamente da personale medico e paramedico specializzato.<br />
Dalle risultanze istruttorie, delegate dalla Procura regionale al Comando Carabinieri N.A.S. di Roma, era infatti emerso, fra l’altro, che per gli anni dal 2007 al 2009 le prestazioni di riabilitazione intensiva e di alta complessità riabilitativa (LAI, RAI, COD. 75, UDGEE, Riabilitazione speciale) fatturate dalla Casa di cura San Raffaele erano state eseguite in maniera non conforme ai protocolli, poiché la durata della terapia giornaliera su paziente era stata inferiore alle tre ore previste dalle Linee Guida del Ministero della Sanità (cfr. pag. 3 citazione).Tale non corretta esecuzione delle prestazioni aveva trovato conferma nella verifica effettuata dall’A.S.P. – Laziosanità su un campione significativo delle cartelle cliniche di pazienti dimessi nel periodo considerato (2007-2009), che nella relazione in data 18-19.04.2011 della “Commissione nominata per il controllo sulle cartelle cliniche della Casa di cura relativa al I° step di controlli” concludeva che <em>“le prestazioni non erano state eseguite secondo la normativa vigente”. </em>Dalla verifica infatti era emerso che in nessuna delle cartelle cliniche esaminate era indicata la durata della prestazione di riabilitazione, né la presenza di quelle figure professionali paramediche specializzate indicate nelle Linee guida; spesso mancavano le firme del fisioterapista o in alcuni casi erano apposte anche nel giorno del decesso o in quelli immediatamente precedenti il decesso del paziente.<br />
Ulteriore conferma proveniva da un riscontro effettuato dalla Procura regionale tramite i Carabinieri del N.A.S., dal quale emergeva in maniera inconfutabile che il numero e la qualifica dei dipendenti della Casa di cura San Raffaele abilitati ad assistere i pazienti ricoverati per patologie che richiedevano prestazioni di riabilitazione intensiva o di alta specializzazione non era sufficiente ad assicurare agli stessi una durata minima di tre ore giornaliere di terapia, ma al massimo di tre quarti d’ora o un’ora. Circostanze, peraltro, suffragate dalle testimonianze di alcuni dipendenti della Casa di cura assunte dalla Procura regionale e riportate nell’atto di citazione.<br />
Pertanto il Requirente ha considerato danno erariale l’ammontare del fatturato di tali prestazioni per il 2007/2009, rese in maniera non appropriata e comunque non conforme alle Linee guida, per un ammontare di euro 84.109.987,70. L’importo di tale danno è stato poi rideterminato dalla Sezione di primo grado, dopo aver scomputato il c.d. danno da extrabudget e gli importi riferibili alle altre due voci di danno di cui in seguito si dirà (da sovrautilizzazione di posti letto e da accessi inappropriati al regime di DH) nell’importo residuale di e. 45.998.280,44<br />
Con riferimento a tale specifica voce di danno sono stati mossi vari rilievi dagli appellanti.<br />
11.1. – La Casa di cura SAN RAFFAELE s.p.a. ha reiterato la contestazione circa l’applicabilità in fattispecie delle Linee Guida del 7.05.1998 del Ministero della Sanità, le quali prevedono che le prestazioni di riabilitazione intensiva siano effettuate da personale medico e/o paramedico specializzato per almeno tre ore al giorno. Secondo l’appellante le indicazioni che si traggono dalle Linee guida sarebbero del tutto orientative, restando poi all’apprezzamento medico e alla situazione del paziente la migliore applicazione della prestazione. Non sarebbe neppure rispondente al vero che le Linee guida sarebbero state recepite a livello di normazione sanitaria vigente nella regione Lazio negli anni cui si riferisce il presente giudizio; inoltre sarebbe inadeguato il metodo induttivo utilizzato dal giudice di primo grado, che muovendo dal solo organico di personale tecnico della riabilitazione ritiene per ciò solo impossibile l’avvenuta erogazione di adeguata prestazione riabilitativa intensiva per l’intera attività fatturata.<br />
Le censure non sono fondate, avendo il primo giudice disatteso, con argomentazioni che questo Collegio condivide pienamente, le affermazioni degli appellanti in ordine alla natura meramente programmatica e non precettiva della suddette Linee Guida. Peraltro la sentenza impugnata dà pienamente contezza di una serie di provvedimenti adottati dalla regione Lazio, richiamati nella nota prot. n. 3820 del 23.03.2011 a firma del Responsabile del Servizio controlli Attività sanitarie e Offerta sanitaria regionale, con la quale la Regione ha regolamentato i requisiti di accesso dei pazienti, i controlli, la descrizione dei programmi riabilitativi in conformità alle Linee guida del 1998; in particolare menzionando la D.G.R. n. 266 del 2007, nella quale vi sono frequenti richiami alle citate Linee guida e ai programmi di riabilitazione intensiva in regime di ricovero, che prevedono tre ore al giorno. Tale motivazione non risulta scalfita dalle censure sollevate in questa sede e deve ritenersi pienamente condivisibile.<br />
11.2 In ordine al controllo sulle cartelle cliniche, l’appellante San Raffaele eccepisce che il Collegio avrebbe fondato il proprio convincimento su un campione di 916 cartelle cliniche relative all’anno 2006, che non avrebbero potuto essere a tale scopo utilizzate perché non afferenti agli anni in contestazione (2007-2009). L’affermazione è smentita in primo luogo da quanto emerge in citazione, dove il requirente (a pag. 50) espressamente dichiara di avere proceduto alla verifica delle cartelle cliniche di riabilitazione fatturate dalla Casa di cura, “<em>escludendosi ai fini del presente atto di citazione le cartelle cliniche riferite ad annualità diverse dal 2007-2008 e 2009” </em>(a seguito del parziale accoglimento della istanza di nullità degli atti istruttori riferiti alla acquisizione di cartelle cliniche relative ai periodo 2000-2006 e 2010-2011: sent. Sez. II app., n. 689/2011).<br />
La circostanza è inoltre avvalorata dalla sentenza impugnata, che a pag. 51 fa riferimento all’attività di controllo dell’ASP – Laziosanità, effettuata <em>“sulle cartelle cliniche dei pazienti dimessi nell’arco temporale 2007-2009”.&nbsp; </em>Pertanto il motivo di appello non ha pregio.<br />
11.3 &#8211; La difesa della Casa di cura lamenta poi una erronea quantificazione del danno per tale voce.<br />
Un primo errore viene rilevato con riguardo alla individuazione dell’attività che integrerebbe il danno. Sostiene l’appellante (pag. 50 appello) che, avendo il giudice di prime cure ravvisato la fondatezza del motivo di addebito formulato dalla Procura e avendo ritenuto comprovato che esso si configuri come mancato rispetto della durata delle tre ore delle prestazioni, ed essendo pacifico che tale affermata condizione di erogazione è prevista dalle Linee guida esclusivamente con riguardo all’attività di riabilitazione intensiva, il giudice non poteva riferire il danno medesimo a tutta l’attività della ricorrente (al netto di quella stralciata delle altre voci di danno) comprendendovi in tal modo anche: la riabilitazione estensiva (lungodegenza); R.S.A. (residenza sanitaria assistenziale); RAI e LAI, le cui relative prestazioni ad avviso dell’appellante “<em>non soggiacciono in alcun modo alla previsione delle tre ore ove mai applicabile”.</em><br />
Pertanto la sentenza appellata avrebbe erroneamente considerato indistintamente attività nelle quali invece sono anche compresi:<br />
-Euro 14.712.000 per prestazioni di Lungodegenza fatturate con tariffa di euro 142,03 fino al 31 luglio 2007 e di euro 137,89 a partire dal 1° agosto 2007, non oggetto di contestazione in merito alla corretta erogazione delle prestazioni stesse;<br />
-Euro 1.260.000 per prestazioni di R.S.A. fatturate alla tariffa pro die, variabile in funzione del reddito, da euro 58,95 a euro 89,48, anche in questo caso prestazioni non oggetto di contestazione per la qualità delle stesse;<br />
-Euro 6.161.000 per prestazioni RAI e LAI, che sarebbero estranee alla riabilitazione intensiva e tanto più alla previsione delle tre ore di applicazione riabilitativa.<br />
Ne consegue che dal <em>plafond</em> di attività che il giudice di primo grado considera per poi individuare il danno connesso alle tre ore e quantificato dalla sentenza appellata in euro 45.998.280,44 andrebbero detratte le tre somme dianzi indicate.<br />
&nbsp;La censura, che peraltro non sembra essere stata prospettata in primo grado e pertanto si scontra con il divieto di <em>nova</em> in appello, non è comunque meritevole di accoglimento.<br />
In primo luogo occorre precisare che le prestazioni RAI e LAI, per le quali è prevista la più alta tariffa di riabilitazione intensiva (euro 413,17, cfr. sent. pag. 57; citaz. pag. 17) rientravano nell’alta specialità neuro riabilitativa (Cod. 75: cfr. citazione pag. 16 e sentenza pag. 13) e per tale motivo si collocano nel più ampio <em>genus</em> della “riabilitazione intensiva”. Non a caso, infatti, le Linee Guida classificano al paragrafo n. 2.3.4 le “Attività di <em>riabilitazione intensiva</em> ad alta specializzazione”, nell’ambito delle quali sono incluse anche quelle ascrivibili al Cod. 75, richiamando più volte, all’interno delle prescrizioni, la necessità che siffatte prestazioni siano realizzabili attraverso interventi di <em>riabilitazione intensiva</em>. D’altronde, per la caratteristica stessa delle patologie trattate esse richiedono – precisano sempre le Linee Guida – un particolare impegno di qualificazione, mezzi, attrezzature e personale e necessitano di un’organizzazione interdisciplinare che soddisfi le differenti necessità dei pazienti e l’attuazione di un progetto riabilitativo personalizzato per ogni singolo paziente. Tutto ciò postula non solo il rispetto dei limiti minimi di durata giornaliera (almeno tre ore) previsti per le prestazioni di riabilitazione intensiva, ma addirittura ne richiederebbe – per la multidisciplinarità degli interventi – una durata anche superiore. Per tali ragioni deve senza dubbio affermarsi che le prestazioni LAI e RAI, implicando interventi riabilitativi di alta complessità (Cod. 75) soggiacciono anch’esse ai limiti di durata delle tre ore giornaliere.<br />
Riguardo poi all’ulteriore censura, di avere il primo giudice riferito il danno all’intera l’attività espletata dalla struttura, osserva in primo luogo il Collegio che la citazione dà atto di avere fatto riferimento al fatturato della<em> riabilitazione </em>e non delle prestazioni in<em> lungodegenza, </em>cioè a quelle di riabilitazione estensiva (cod. 60), che sono le uniche praticabili in strutture o reparti di lungodegenza medica (cfr. pag. 15 citazione e Linee guida 1998). Chiarificatore al riguardo è l’atto di citazione, a pag. 75 e segg., che in ordine alla quantificazione del danno pubblico precisa che esso comprende il fatturato delle prestazioni di <em>riabilitazione intensiva </em>e di quelle <em>ad alta complessità riabilitativa. </em>Anche dagli atti di causa emerge chiaramente che la AUSL di Frosinone distingue nettamente il fatturato delle Case di cura fra “importo fatturato effettivo riabilitazione” e “importo fatturato lungodegenza” (cfr. al riguardo la nota Reg. Lazio – AUSL Frosinone prot. n. 4163 del 1.09.2008 e prospetto inserito nell’atto deliberativo D.G. n. 978 del 6.10.2008). Lo stesso controllo sulle cartelle cliniche ha riguardato i dimessi dai reparti di riabilitazione intensiva cod. 56, L.A.I. e R.A.I. (cfr. citazione pag. 50).<br />
In ogni caso, anche a volere accedere alla tesi sostenuta dalla difesa dell’appellante, va rilevato che le affermazioni e gli importi indicati da quest’ultimo a pag. 51 dell’appello non sono stati affatto suffragati da riscontri oggettivi e documentali. In particolare, l’appellante non ha dimostrato né come è addivenuto a quantificare tali voci di fatturato, né che tale fatturato sia stato incluso nell’importo del danno e soprattutto che gli importi indicati abbiano realmente remunerato prestazioni di riabilitazione estensiva Cod. 60 o di prestazioni rese in R.S.A., atteso che dalle indagini effettuate è stato appurato che per i ricoveri in Lungodegenza medica è stata applicata la tariffa della riabilitazione post acuzie (Cod. 56) e non quella inferiore della lungodegenza medica Cod. 60 (cfr. pag. 55 atto di citazione).<br />
Per tali considerazioni le affermazioni dell’appellante non si ritengono fondate.<br />
11.4 – Altro errore che la SAN RAFFAELE rileva in sede di quantificazione riguarderebbe il calcolo del delta tariffario.<br />
Va premesso che i primi giudici, nel procedere alla quantificazione del danno erariale, hanno ritenuto che la voce di danno relativa alle prestazioni di riabilitazione per un ammontare di euro 45.998.280,44 dovesse essere ridotta e, pur condividendo la tesi attorea della non riconoscibilità giuridica di una prestazione che la norma ha valutato inutile, hanno sostenuto che tale principio non si attagli perfettamente alla fattispecie di cui è causa, in cui non si può disconoscere che una prestazione sanitaria, sia pure di durata inferiore ai limiti giornalieri previsti, è stata fornita ai pazienti che un qualche beneficio ne hanno pur tratto. Per la precisione, il giudice di prime cure si è così espresso (p. 59):<br />
<em>“Se le prestazioni erogate alla Casa di cura San Raffaele di Cassino non hanno raggiunto la durata delle tre ore giornaliere come previsto per l’attività di riabilitazione intensiva per dare diritto alla corresponsione della corrispondente più alta tariffa (431,17 euro), le stesse non possono essere non riconosciute come prestazioni rese per la minore durata prevista per le prestazioni di riabilitazione ordinaria </em>(rectius: estensiva) <em>alla tariffa di euro 231,05, per cui il danno prodotto deve essere determinato nella differenza fra le due tariffe e, in via equitativa, in un terzo dell’importo, ridefinito da questo Collegio come imputabile a tale titolo: <u>cioè 1/3 di euro 45.998.280,44 pari ad euro 15.332.760,10”.</u></em><br />
L’appellante San Raffaele sostiene che siffatto calcolo sia inficiato dalla erronea individuazione di entrambe le tariffe. Ciò, in quanto in altra pagina della sentenza (pag. 49) la tariffa di riabilitazione intensiva (Cod. 56) è stata indicata pari ad euro 261,84 mentre quella di riabilitazione estensiva è stata indicata pari ad euro 237,05. Ne consegue, ad avviso dell’appellante, che applicando le tariffe appena menzionate il delta tariffario non è pari al 45% della tariffa più alta, come risulta dal raffronto delle due tariffe indicate in sentenza, bensì a solo il 9%. Sostiene poi l’appellante che <em>“sul fatturato preso in considerazione la voce di danno deve essere computata in tale percentuale (9%) e solo a partire da questa equitativamente ridotta come effettuato dal Collegio ma muovendo da cifre unitarie materialmente errate”.</em><br />
Al riguardo occorre analizzare il criterio logico seguito dal giudice di primo grado.<br />
Dovendo determinare il danno concretamente risarcibile, egli ha utilizzato, quale primo parametro per quantificare il danno, la tariffa più alta, che è quella per le prestazioni di riabilitazione intensiva ad alta complessità (RAI, LAI, cod. 75, UDGEE), pure ricomprese nel novero delle prestazioni ritenute non conformi dalla Procura. Tariffa più alta, che peraltro esiste, è pari ad euro 413,17 (a pag. 51 il giudice ha erroneamente invertito le cifre: 431,17 al posto di 413,17 &#8211; invece correttamente riportate a pag. 49) e che il primo giudice ha utilizzato come parametro massimo al fine di poter quantificare un danno effettivo che altrimenti sarebbe stato estremamente difficile quantificare; danno ritenuto comunque sussistente sulla base della circostanza che le prestazioni, seppure non conformi, sono state comunque rese a vantaggio degli utenti, dato di fatto che il giudice ha dovuto necessariamente valutare. Egli pertanto ha utilizzato il criterio della tariffa più alta – che esiste – rapportato alla tariffa minima prevista per la riabilitazione estensiva (Cod. 60), che era quella che senz’altro poteva essere corrisposta poiché, quanto meno, una prestazione di durata inferiore o pari all’ora era stata prestata (errando tuttavia nella individuazione della stessa). Egli quindi ha <em>in primis </em>affermato che il danno prodotto deve essere determinato dalla differenza fra le due tariffe, e cioè 413,17 e 231,05 (in questo caso, circa il 45% della tariffa più alta), ma poi non si è fermato a considerare danno la risultante di tale delta tariffario (pari a circa 20.700.000 euro), bensì ha apportato una ulteriore riduzione, in via equitativa, all’importo del danno <em>da lui stesso originariamente determinato</em> (e pari ad euro 45.998.280,44) al fine di abbattere ancor più il danno risultante applicando il differenziale fra le due tariffe (nella presumibile considerazione che il fatturato considerato comprendeva anche prestazioni che sarebbero state retribuite non alla tariffa massima, ma ad una tariffa intermedia: per es. le prestazioni di riabilitazione intensiva cod. 56). Egli ha quindi conclusivamente affermato che il danno imputabile a tale titolo è determinato in “<em><u>1/3 di euro 45.998.280,44, pari ad euro 15.332.760,10”. </u></em>(cfr. pag. 60 sentenza).<br />
Ebbene, da tale ragionamento si evince chiaramente il procedimento logico seguito dal primo giudice per calcolare il danno effettivamente risarcibile, ed il risultato finale di tale procedimento logico è perfettamente coerente, anche se il giudice ha errato nell’indicare una tariffa: questo errore materiale non incide sul risultato finale, poiché il calcolo del delta tariffario rimane del tutto irrilevante ai fini della quantificazione del danno, avendo il primo giudice, in definitiva, valutato il danno risarcibile <em>comunque pari, equitativamente, ad un terzo del danno inizialmente determinato</em> (e non ad un terzo del danno residuo dopo l’applicazione del delta tariffario, come suggerisce invece l’appellante). Quindi l’iter logico è coerente.<br />
La soc. SAN RAFFAELE ravvisa tuttavia degli errori nel calcolo del delta tariffario. Sostiene infatti che la tariffa corretta della riabilitazione estensiva (cod. 60), cioè l’unica per la quale si richiede un tempo minimo giornaliero da una a tre ore, è pari ad euro 237,05 perché il giudice così l’ha quantificata a pag. 49 della sentenza. E che l’altro parametro di riferimento doveva essere non la tariffa più alta della riabilitazione intensiva (quella ad alta complessità), bensì quella della riabilitazione intensiva cod. 56, pari ad euro 261,84, pure indicata dal giudice a pag. 49 della sentenza. Dunque erano queste le tariffe da porre a raffronto per individuare il delta tariffario.<br />
Ebbene, si è già detto che il parametro utilizzato dal primo giudice, quello della tariffa più alta raffrontata alla minima, è perfettamente coerente, poiché nell’ambito del fatturato preso in considerazione vi erano anche prestazioni retribuite con la massima tariffa applicabile (euro 413,17).<br />
Ma, anche a voler seguire il ragionamento fatto dall’appellante, e cioè quello che attribuisce rilevanza alla differenza fra le due tariffe, bisogna innanzitutto precisare che la tariffa della riabilitazione estensiva (che è poi quella di lungodegenza cod. 60) <em>non è </em>pari ad euro 237,05 bensì euro 137,89.<br />
E di questo l’appellante è perfettamente consapevole, se poche pagine più innanzi del suo atto di appello (a pagg. 50/51) precisa che <u>le prestazioni di riabilitazione estensiva (lungodegenza)</u> sono “<em>fatturate con tariffa 142,03 fino al 31 luglio 2007 e di euro 137,89 a partire dal 1 agosto 2007”. </em>Ma vi è di più: della correttezza di tale ultimo importo vi sono ulteriori riscontri anche in citazione, dove a pag. 74 e 78 sono riportati i prospetti della relazione dei Carabinieri del NAS contenenti in dettaglio i dati forniti dalla ASL di Frosinone. Ebbene, la tariffa per prestazioni di lungodegenza medica (riabilitazione estensiva) è indicata ( a p. 74) pari ad euro 137,89.<br />
Lo stesso importo, questa volta nell’ammontare previsto fino a luglio 2007 (euro 142,03) è indicato dal P.M. penale nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari per indicare la tariffa della prestazione di lungodegenza cod. 60. Dunque l’appellante non può prendere a pretesto un errore materiale in cui è incorso il giudice nel determinare la tariffa della riabilitazione estensiva (si torna a ripetere: errore comunque del tutto irrilevante), se egli stesso ne conosce l’esatto importo, peraltro suffragato da molteplici riscontri oggettivi. Dunque la tariffa esatta, come da atti, è euro 137,89.<br />
Ebbene, rifacendo il medesimo procedimento posto in essere dal primo giudice ma applicando le tariffe corrette si ha che dal raffronto fra la tariffa di riabilitazione intensiva cod. 56 pari ad euro 261,84 e la tariffa di riabilitazione estensiva (lungodegenza) pari ad euro 137,89 (e non euro 237,05) il delta tariffario che ne deriva (non è 9% come sostenuto dall’appellante ma ) è circa il 47% della tariffa più alta. Il danno erariale calcolato applicando tale differenziale assomma ad euro 21.619.191, che in ogni caso, è maggiore dell’importo rideterminato equitativamente dal primo giudice in <em>un terzo di 45.998.280,44</em> cioè euro 15.332.760,10.<br />
In conclusione, anche ripetendo l’intero procedimento posto in essere dal primo giudice ma utilizzando quali parametri la tariffa di riabilitazione intensiva cod. 56, come suggerito dall’appellante (euro 261,84), e la tariffa di riabilitazione estensiva cod. 60 (lungodegenza) nel suo esatto importo ricavabile dagli atti di causa (euro 137,89) e applicando le tariffe correttamente determinate, si giunge alla conclusione che il calcolo del diverso delta tariffario <em>è del tutto irrilevante</em> poiché individua un danno erariale di importo comunque superiore a quello equitativamente determinato, pari ad un terzo di euro 45.998.280,44, cioè euro 15.332.760,10.<br />
&nbsp;Anche tale censura è quindi da disattendere.<br />
12. – Sul danno da sovrautilizzazione dei posti letto – Una ulteriore voce di danno per cui è condanna ha riguardano il c.d. danno da sovrautilizzazione dei posti letto. E’ quanto emerge dalla nota del Commissario Straordinario della AUSL di Frosinone, dott.ssa Costantini, prot. n. 3402 del 5.02.2010, con la quale viene segnalato, per l’anno 2007, il mancato rispetto della proporzione fra numero di pazienti ricoverati e numero di giornate di degenza fatturate, con conseguente maggior esborso pari a:<br />
1) euro 5.520.278,72 per ricoveri ordinari e DH per riabilitazione ospedaliera post–acuzie; 2) euro 2.367.305,27 per riabilitazione speciale; 3) euro 1.272.565,04 per prestazioni RAI e LAI,<br />
<em>per complessivi euro 9.160.149,03.</em><br />
La soc. SAN RAFFAELE s.p.a. ha contestato la sussistenza di tale danno, affermando:<br />
A) Con riguardo alla riabilitazione, che la Sezione sarebbe incorsa in errore nel ritenere che il fatturato per riabilitazione intensiva relativo all’anno 2007 rispetto ai posti letto accreditati manifesti una inammissibile sovrautilizzazione degli stessi per euro 5.520.278,72, in quanto il calcolo del liquidabile è stato effettuato considerando che per l’attività di riabilitazione nell’anno 2007 la struttura di Cassino avrebbe avuto n. 100 posti letto per ricovero ordinario e n. 40 posti letto per ricovero in DH. In realtà, prosegue l’appellante, la DGR n. 436/2007 per l’anno 2007 avrebbe confermato quanto già stabilito dalla delibera n. 602/2004, e cioè di poter erogare maggiori prestazioni in DH riducendo contestualmente pari posti letto di ricovero ordinario, quindi ad invarianza dei complessivi posti letto accreditati da utilizzarsi. Pertanto per l’anno 2007 l’appellante era accreditata ad effettuare prestazioni di DH non su 40 posti letto bensì sino ad un massimo di 70 posti letto, con corrispondente riduzione dell’attività di ricovero ordinario che quindi potevano ridursi fino a 70 pp.ll.<br />
B) Con riguardo alla riabilitazione speciale, l’appellante afferma che le giornate di degenza rientrano nel numero consentito per n. 100 posti letto di lungodegenza e che l’eccedenza del fatturato rispetto al budget 2007 sarebbe stato remunerato utilizzando in parte il Fondino di euro 13.000.000 stanziato dalla DGR n. 1061 del 2007.<br />
C) Quanto all’attività RAI e LAI, l’errore della Sezione risiederebbe nel fatto di non avere considerato che una parte di tale fatturato non era di competenza dell’anno 2007 bensì dell’anno 2006.<br />
Nel complesso, quindi, non vi sarebbe danno.<br />
La censura è infondata. Osserva il Collegio che le affermazioni dell’appellante sono smentite non solo da quanto risulta in citazione, ma soprattutto dalla nota del Commissario Straordinario n. 3402 del 5.02.2010 e dagli atti in essa richiamati.<br />
In primo luogo, la Procura (cfr. cit., pag. 82) all’esito delle indagini demandate ai Carabinieri dei NAS afferma che <em>“la Casa di cura non è mai stata autorizzata ad erogare prestazioni su 70 posti letto di DH in quanto accreditata per 40. La D.G.R. n. 602/04…accorda(va) la possibilità alle sole strutture per acuti di riconvertire posti letto ordinari in DH sino ad un massimo del 10% dei posti letto autorizzati”.</em><br />
In ogni caso, le affermazioni dell’appellante trovano smentita nella nota del Commissario Straordinario n. 3402 del 5.02.2010. Come si legge nelle premesse, con tale nota viene rappresentato l’esito di una dettagliata valutazione sanitaria e contabile dell’attività resa dalla Casa di cura S. Raffaele per il periodo 2007-2008, che ha comportato anche la necessaria disamina della <em>capacità produttiva </em>in ordine alle varie tipologie di ricoveri effettuati, alle prestazioni erogate e liquidate o liquidabili. Ebbene, nella già menzionata nota il Commissario straordinario dott.ssa Costantini dà atto di avere effettuato una attenta analisi sia della D.G.R. n. 436 del 19.06.2007 concernente il finanziamento e la definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere dei soggetti erogatori pubblici e privati per l’anno 2007, sia della successiva D.G.R. n. 1061 del 28.12.2007 recante modifiche ed integrazioni alla DGR n. 436/2007.<br />
Fatte tali premesse, occorre rilevare che la dott.ssa Costantini attesta che nell’anno 2007 la Casa di cura San Raffaele aveva n. 120 posti letto di lungodegenza, n. 120 posti letto di riabilitazione per ricoveri ordinari e n. 40 posti letto di riabilitazione per ricoveri in DH e che le fatture di riabilitazione post acuzie in regime di DH potevano essere contenute entro il tetto di massima capacità produttiva corrispondente a n. 40 posti letto <em>di cui alla DGR. N. 143/06 e all’allegato 2 della DGR n. 436/07, pari a n. 24.820 giornate di degenza. </em>Dunque la menzionata nota non fa alcun cenno all’aumento dei posti letto in DH da 40 a 70; come del resto non ne fa cenno la successiva Determinazione n. 5069 del 27.05.2009, che dispone la liquidazione per l’anno 2008 delle prestazioni di riabilitazione e lungodegenza, nella quale il budget riconosciuto per la lungodegenza medica, calcolato sulla base della capacità produttiva massima, continua a riportare, per il San Raffaele, n. 40 posti di riabilitazione in DH, a riprova che tale dato è reale e non frutto di una mera svista della Costantini, come sostenuto dagli appellanti.<br />
Con riferimento alle ulteriori due censure già illustrate, relative all’asserita inesistenza di danno per riabilitazione speciale e per le prestazioni RAI e LAI, ritiene il Collegio che, in assenza di documentati ed obiettivi riscontri forniti dall’appellante, che possano conferire attendibilità ai dati su cui ha basato i calcoli elaborati nel proprio gravame, né altrimenti verificati o verificabili <em>aliunde</em>, le conclusioni cui è giunto il primo Giudice sulla base di quanto attestato dal Commissario Straordinario nella nota n. 3402 del 5.02.2010 non possano trovare smentita alcuna.<br />
13. Sulla asserita inesistenza del danno da liquidazione di prestazioni in DH per patologie non comprese nei L.E.A. – La quarta voce di danno individuata dal Collegio di primo grado riguarda prestazioni erogate in DH relative a patologie di cervicalgia e lombosciatalgia che non sono erogabili in ambito ospedaliero ma solo in via ambulatoriale e che quindi avrebbero dovuto gravare sui pazienti medesimi e non sul Servizio sanitario nazionale.<br />
La Sezione, considerato che tale fenomeno di accessi inappropriati si è verificato nel 50 per cento circa dei casi di ricoveri per tali patologie, ha ridotto in via equitativa l’ammontare del relativo fatturato (pari per il triennio 2007/2009 ad euro 14.213.890,00) e ha rideterminato il danno in euro 7.000.000,00.<br />
L’appellante SAN RAFFAELE (ma anche FERRANTE e VERNILE) contesta in primo luogo l’esistenza del danno medesimo, e a tal proposito richiama la nota ASP prot. n. 4587/ASP/GDO del 27 maggio 2009, che ha ritenuto tali prestazioni escluse dai L.E.A. solo quando sono erogate in regime ambulatoriale, mentre restano incluse nei L.E.A. quando organicamente inserite all’interno di un progetto riabilitativo individuale volto al recupero di disabilità importanti. Inoltre l’appellante contesta la sussistenza dell’elemento psicologico della colpa grave, tenuto conto della presenza delle richiamate istruzioni provenienti dal Servizio sanitario; ed infine ritiene erronea la quantificazione del danno, che sarebbe a suo avviso pari a soli euro 2.261.818,00.<br />
La censura non è fondata. Rileva il Collegio che la richiesta risarcitoria della Procura regionale, come pure la motivazione di condanna dei primi giudici, si fondano su una relazione dell’ASP, prot. n. 6931/DG del 20.02.2011 che, sulla scorta delle attività investigative demandate dalla Procura, aveva proceduto ad accertamenti tecnici effettuati sui sistemi informatici dell’ASP e su quelli della casa di Cura di Cassino, all’esito dei quali era emerso che l’analisi degli archivi informatici della San Raffaele, relativi ai dimessi negli anni dal 2006 al 2010, aveva evidenziato un rilevante numero di ricoveri per patologie del rachide, classificate con codici afferenti non già al blocco delle “Dorsopatie” bensì al blocco dei “Disturbi del sistema nervoso Periferico”, con conseguente attribuzione ai relativi ricoveri di una tariffa giornaliera più remunerativa.<br />
A fronte di tali affermazioni, provenienti da organo del tutto qualificato, l’appellante non ha opposto riscontri o elementi probatori concreti ed oggettivi a sostegno della rispettiva opposta tesi. In particolare, l’appellante avrebbe dovuto concretamente dimostrare che quei ricoveri per patologie dell’apparato muscolo scheletrico erano di fatto associate a patologie più gravi che ne giustificavano il ricovero e non, come di regola, la esclusione dai livelli di assistenza.<br />
Tutto questo non è avvenuto, né sussistono riscontri probatori in ordine alla diversa quantificazione suggerita e, pertanto, le argomentazioni non dimostrate della soc. SAN RAFFAELE s.p.a. non si appalesano idonee a scalfire, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata.<br />
14. Sull’inesistenza dell’intero contestato danno erariale a fronte del “blocco delle fatture” emesse dalla Casa di cura (FERRANTE, VERNILE, VARONE, REA, SPADORCIA, CICCARELLI) &#8211; Lamentano gli appellanti l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui non ha accolto l’eccezione di inesistenza del danno per avere la ASL di Frosinone proceduto al “blocco” delle fatture emesse dalla Casa di cura per un importo complessivo di euro 76.971.149,92 (61.352.283,56 più euro 15.444.866,26) per prestazioni eseguite successivamente al 2009. Sostanzialmente gli appellanti ritengono che il danno erariale contestato in citazione debba ritenersi compensato con i crediti vantati dalla SAN RAFFAELE nei confronti della ASL e da questa non ancora soddisfatti a causa del blocco dei pagamenti. Da qui l’eccepito, presunto, recupero del danno erariale.<br />
Il motivo è completamente destituito di fondamento. Come pure ha opportunamente rilevato il Procuratore generale, con argomentazioni che si condividono pienamente, il disposto blocco è una misura intrinsecamente provvisoria, posta in essere dalla ASL solo in via cautelativa e, peraltro, afferente a crediti della Casa di cura maturati per prestazioni successive ai fatti di causa sicché, in assenza di prova sull’esistenza di una rinuncia al relativo credito da parte della titolare (che, peraltro, si è rifiutata di emettere note di credito), non può dirsi affatto scongiurato il rischio che la stessa agisca in sede giudiziaria per l’adempimento. La sentenza, per di più, dà atto (pag. 63) che la SAN RAFFAELE ed il cessionario del credito UNICREDIT s.p.a. avrebbero già provveduto alla contestazione del disposto blocco, che peraltro risulta essere stato già revocato per un importo pari ad euro 5.439.059,15 che la Regione Lazio ha erogato alla Casa di cura (cfr. app. REA p. 33). Del resto, sintomatico di tanto è il fatto che l’eccezione in questione non sia mai stata sollevata dalla Casa di cura che, sul punto specifico, non ha gravato la sentenza impugnata. Né sarebbe configurabile l’eccepita <em>compensatio</em>, stante la non unicità dei fatti posti a raffronto. E’ evidente, quindi, l’infondatezza anche in fatto dell’anzidetto motivo di appello, per cui si deve ribadire che il danno erariale è ancora concreto ed attuale, in assenza di prova di un qualsiasi concreto e documentato recupero.<br />
15 – Inesistenza del nesso di causalità e dell’elemento soggettivo – Le singole responsabilità.<br />
Tutti gli appellanti, sia pure con diverse argomentazioni, si dolgono dell’assenza del nesso causale e dell’elemento soggettivo. Vanno quindi esaminate le rispettive imputazioni di responsabilità, ad esclusione di quelle relative al c.d. danno da <em>extra budget</em>, per il quale questa Sezione ha ritenuto di prosciogliere gli appellanti dalla domanda attrice.<br />
15.1 &#8211; L’appellante SAN RAFFAELE s.p.a., condannata in primo grado alla complessiva somma di euro 41.492.909,13, lamenta l’assenza di dolo per tutte le voci di danno alla stessa ascritte, stante la mancanza di rilievi da parte degli organismi di controllo del servizio sanitario. In proposito il Collegio ritiene, come pure rilevato dal Procuratore Generale nel proprio atto conclusionale, che la motivazione sul punto della sentenza impugnata, ancorché sintetica (pag. 62), sia tuttavia condivisibile, sia avuto riguardo al danno da mancato rispetto delle tre ore, stante la consapevole violazione da parte della Clinica delle prescrizioni di cui alle Linee Guida, di cui la SAN RAFFAELE ha sempre eccepito solo l’inapplicabilità, così implicitamente ammettendone e giustificandone indirettamente l’inosservanza; sia con riferimento al danno da sovrautilizzazione dei posti letto e per accessi inappropriati in DH, attesa la cosciente alterazione del rapporto fra tipologia e numero delle prestazioni fatturate e posti letto autorizzati o ricoveri effettuati, da cui si desume quindi la consapevole commissione di tutte le conseguenti condotte illecite addebitate. Pertanto la soc. SAN RAFFAELE s.p.a., quale titolare della omonima Casa di cura sita in Cassino, deve rispondere, a titolo di dolo e in via principale, di tutte e tre le voci di danno, per complessivi (euro 15.332.760,10+9.160.149,03+7.000.000,00=) euro 31.492.909,13 e, in parziale accoglimento dell’appello, va assolta con riferimento al danno da <em>extra budget</em>.<br />
15.2 &#8211; LULLO Giovanni, Dirigente Medico responsabile del Distretto D di Cassino della AUSL di Frosinone, è stato ritenuto responsabile pro quota del danno da <em>extrabudget</em>, del danno da liquidazione di prestazioni in DH per patologie non comprese nei L.E.A. nonché del danno da inosservanza della durata minima prevista per le prestazioni di riabilitazione intensiva, e condannato in via sussidiaria al pagamento di euro 15.282.932,10. Riguardo all’elemento soggettivo egli lamenta l’assenza di colpa grave, ma non apporta elementi rilevanti e significativi a confutazione della responsabilità a lui ascritta in primo grado. Invoca genericamente una presunta valenza esimente della disfunzione organizzativa del Distretto sanitario, qualificata come colpa d’apparato, determinata dalla disorganizzazione nella gestione del personale, dei mezzi e delle risorse degli uffici cui è imputabile una mancata attività di vigilanza e controllo; mancati controlli dei quali, peraltro, il primo giudice ha tenuto conto nel determinare la quota parte del danno imputabile al LULLO in via sussidiaria. In realtà egli non fornisce a sua discolpa alcun elemento oggettivo, se non l’assenza di rilievi ufficiali da parte dell’ASL di Frosinone sulla liquidazione delle fatture operata dal Distretto.<br />
Pertanto le contestazioni dell’appellante non sono idonee a superare l’ampia motivazione riportata in sentenza in ordine all’addebito di responsabilità del LULLO, la quale si sofferma sia sul ruolo decisivo della fase di liquidazione, di competenza del Distretto, che ha di fatto condizionato le altre successive fasi, poiché con essa si attestava la rispondenza delle prestazioni indicate in fattura a quelle effettivamente rese nonché la regolarità della tariffa applicata; sia sul controllo della congruità e appropriatezza della prestazione secondo le linee guida del 1998, che gravava anche sul LULLO, preposto al controllo degli aspetti sanitari delle prestazioni.<br />
La sentenza ha chiarito che la responsabilità del LULLO trae fondamento dall’art. 19, commi 4 e 7, del regolamento di contabilità dell’AUSL di Frosinone, a mente del quale il Direttore che dispone la determinazione di liquidazione si assume la responsabilità in ordine alla regolarità sostanziale delle determine di liquidazione e alla sussistenza di tutti i presupposti necessari al pagamento in base alla legge ed a tutte le norme previste per la regolare esecuzione delle spese della Pubblica Amministrazione.<br />
Per tali considerazioni il Collegio ritiene che la comprovata condotta gravemente colposa individuata in sentenza con riferimento specifico ai compiti svolti dall’appellante non risulti per nulla scalfita dalle suddette censure generiche e, pertanto, il dr. Giovanni LULLO deve rispondere, in via sussidiaria, pro quota, sia del danno da inosservanza delle tre ore, sia del danno da accessi inappropriati in DH, per complessivi (euro 10.732.932,10+1.750.000,00=) euro 12.482.932,10 e, in parziale accoglimento dell’appello, va assolto con riferimento al danno da <em>extrabudget.</em><br />
15.3 – Alessandro VARONE, Franco FERRANTE e Dario VERNILE, in qualità di componenti della Commissione medica o comunque del gruppo di lavoro designato dal dr. LULLO, sono stati ritenuti in primo grado responsabili pro quota, in via sussidiaria, del danno da sovrautilizzazione di posti letto e del danno da liquidazione di prestazioni in DH per patologie non comprese nei L.E.A., per complessivi euro 4.498.044,71 ciascuno.<br />
Va innanzitutto precisato che ai tre sanitari non è stata imputata alcuna responsabilità per il c.d. danno da <em>extrabudget</em>, per cui risultano del tutto inconferenti le argomentazioni difensive da tutti dispiegate in ordine a tale voce di danno. Ai tre appellanti, in qualità dei componenti del gruppo di lavoro che doveva supportare il dr. LULLO nella fase di liquidazione, spettava il compito – pacificamente ammesso dai medesimi &#8211; di verificare la corrispondenza tra numero di pazienti ricoverati e numero di posti letto accreditati e autorizzati, distinti per categoria di riabilitazione, sulla base dell’elenco dei pazienti ricoverati al San Raffaele, che veniva loro consegnato ogni mese dal dr. LULLO. Il Collegio di primo grado ha ritenuto provato il danno sulla base della relazione del Commissario Straordinario dr.ssa Costantini del 5.02.2010, da cui è emerso, appunto, che nell’anno 2007 tale corrispondenza non vi è stata. Tale relazione è stata contestata dagli appellanti, ma sulla attendibilità e fondatezza di quanto attestato nella nota della dott.ssa Costantini si è già detto al paragrafo 12, al quale si rimanda, sicché deve ritenersi condivisibile quanto affermato dal giudice di primo grado in ordine alla grave mancanza di diligenza nella effettuazione, da parte del gruppo di lavoro, dei controlli di corrispondenza fra pazienti ricoverati e posti letto accreditati, e non può negarsi che tale verifica, se effettuata correttamente e con la scrupolosità necessaria, avrebbe impedito che fossero erogate prestazioni di riabilitazione oltre i posti letto accreditati per le varie tipologie di prestazioni.<br />
Va pertanto confermata la condanna a tale titolo, in via sussidiaria e in parti uguali, degli appellanti nell’importo di euro 2.748.044,71 ciascuno, come quantificato in sentenza.<br />
In relazione al danno da liquidazione di prestazioni in DH per patologie non comprese nei L.E.A., invece, questo Collegio non può non rilevare che, sul punto specifico, la sentenza impugnata appare carente di motivazione in relazione all’apporto causale dato dai componenti del gruppo di lavoro al verificarsi del nocumento in questione. L’eccepita estraneità degli stessi rispetto al danno in esame, oggetto di entrambi i gravami (n. 48448 e n. 48552), appare condivisibile, atteso che non sono stati esplicitati in sentenza gli elementi sui quali il primo giudice ha fondato il proprio convincimento. Ed invero, ferma restando l’esistenza del danno, manca ogni riferimento al nesso di causalità con l’operato della c.d. Commissione medica e alla esplicazione del percorso logico argomentativo posto a base dell’assunto per cui il danno da liquidazione di prestazioni in DH per patologie non comprese nei L.E.A. dovrebbe ritenersi legato alla verifica della corrispondenza fra pazienti ricoverati e posti letto accreditati, atteso che i componenti della Commissione non avevano accesso alle cartelle cliniche dei pazienti, o alle fatture emesse in relazione alle prestazioni rese né ai sistemi informatici, per cui non avevano gli strumenti per accertare che i trattamenti praticati non fossero corrispondenti alla patologia diagnosticata in cartella e che di conseguenza i posti letto erano stati utilizzati per prestazioni sanitarie non remunerabili dal Servizio Sanitario Nazionale.<br />
Pertanto la sentenza va sul punto riformata e, in accoglimento parziale degli appelli, i signori VARONE, FERRANTE e VERNILE rispondono, in via sussidiaria, del solo danno da sovrautilizzazione dei posti letto, nella misura di euro 2.748.044,71 ciascuno.<br />
15.4 – Raffaele CICCARELLI, Direttore sanitario della AUSL di Frosinone dal 1.10.2005 al 13.06.2010, è stato condannato in primo grado, in via sussidiaria, per il danno da <em>extrabudget </em>(euro 250.000,00) e per il danno da sovrautilizzazione dei posti letto (euro 916.014,90), per complessivi euro 1.166.014,90.<br />
Con riferimento a tale ultima posta di danno, la responsabilità del CICCARELLI è stata fondata in sentenza sull’art. 3 del d.lgs. n. 502/’92 e su quanto dispone l’Atto Aziendale sui compiti e le responsabilità del Direttore sanitario che, nell’ambito dell’Azienda, “è responsabile complessivo della qualità e dell’efficienza tecnica e operativa della produzione delle prestazioni e della distribuzione dei servizi”.<br />
Il CICCARELLI, che ha ricoperto tale compito per tutto l’arco temporale preso in considerazione dal presente giudizio, risulta peraltro essere stato sensibilizzato in ordine alle anomalie verificatesi nella liquidazione delle fatture relative all’anno 2007, e ciò nonostante egli si è limitato a formulare, in data 9.02.2009, una richiesta di controllo sulla corrispondenza tra prestazioni erogate e prestazioni fatturate, indirizzando tale richiesta ai Direttori dei Distretti A, B, C e D, ricevendo riscontro, come confermato dall’interessato nell’atto di appello, dal solo direttore del Distretto B.<br />
Nessuna ulteriore iniziativa è stata assunta dall’appellante per verificare e approfondire la segnalata erogazione di prestazioni oltre la capacità produttiva, anche di fronte al mancato riscontro dei Direttori dei Distretti interpellati, fra cui proprio il Distretto D, interpretando tale silenzio come <em>“carenza di riscontro in negativo”.</em><br />
A fronte di tali contestazioni di grave colposa omissione, il dr. CICCARELLI ha addotto a sua discolpa l’assenza di intestazione alla figura del Direttore sanitario di ogni potere di controllo, evidenziando una sorta di competenza esclusiva al riguardo dell’Ufficio Amministrazione e Finanze, ma tali generiche contestazioni non elidono le argomentazioni dei primi giudici in ordine alla colpevole inerzia dell’appellante nella assunzione di concrete iniziative e fattivo interessamento per evitare il danno da sovrautilizzazione dei posti letto. La sentenza impugnata va quindi confermata per tale posta di danno nei confronti del CICCARELLI, che pertanto risponde, in via sussidiaria e pro quota, nella misura di euro 916.014,90, in parziale accoglimento del gravame.<br />
Gli appelli dei signori Enzo REA, Diana SPADORCIA, Anna Maria RISI e Giancarlo ZOTTI, condannati in primo grado per il solo danno da <em>extrabudget</em>, vanno invece integralmente accolti, con proscioglimento degli appellanti dalle imputazioni di responsabilità a loro attribuite.<br />
A seguito dell’intervenuta assoluzione, si ritiene di porre a carico dell’Amministrazione di appartenenza dei signori RISI, REA, SPADORCIA e ZOTTI il rimborso, in loro favore, delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano equitativamente nella misura di euro 6.000,00 (Seimila/00) per Anna Maria RISI; euro 5.000,00 (Cinquemila/00) per Enzo REA; euro 4.000,00 (Quattromila/00) per Diana SPADORCIA ed euro 3.000,00 (Tremila/00) per Giancarlo ZOTTI.<br />
Il Collegio prende atto che nei confronti della signora Federica PROTA, assolta in primo grado con pronuncia di rimborso delle spese legali, la sentenza deve ritenersi ormai passata in giudicato in assenza di appello incidentale del Procuratore regionale e tenuto conto che gli appelli delle altre parti non hanno riguardato in alcun modo la posizione della signora Prota.<br />
Conclusivamente, in accoglimento parziale dei rispettivi appelli, va pronunciata la condanna della Soc. SAN RAFFAELE s.p.a., in via principale e a titolo di dolo, a complessivi euro 31.492.909,13; in via sussidiaria e fino alla concorrenza del rispettivo importo di condanna, dei signori: Giovanni LULLO ad euro 12.482.932,10; Alessandro VARONE, Franco FERRANTE e Dario VERNILE ad euro 2.748.044,71 ciascuno; Giancarlo CICCARELLI ad euro 916.014,90.<br />
Tutte le condanne vanno intese comprensive di rivalutazione e maggiorate degli interesse legali dalla data del deposito della sentenza al soddisfo.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La Corte dei conti &#8211; Sezione Prima Centrale di appello,<br />
definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, ogni contraria eccezione reietta,<br />
&#8211; AFFERMA LA GIURISDIZIONE della Corte dei conti;<br />
&#8211; ACCOGLIE gli appelli in epigrafe, proposti dai signori Anna Maria RISI, Enzo REA, Diana SPADORCIA e Giancarlo ZOTTI avverso le sentenze n. 30/2014, depositata il 13.01.2014, e n. 670/2014, depositata il 23 settembre 2014, della Sezione Giurisdizionale d<br />
&#8211; PONE a carico dell’Amministrazione di appartenenza dei signori RISI, REA, SPADORCIA e ZOTTI il rimborso, in favore degli appellanti prosciolti, delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano equitativamente nella misura di euro 6.0<br />
&#8211; ACCOGLIE PARZIALMENTE gli appelli in epigrafe, proposti da: SAN RAFFAELE S.P.A., Giovanni LULLO, Alessandro VARONE, Franco FERRANTE, Dario VERNILE e Giancarlo CICCARELLI e, per l’effetto:<br />
&#8211; CONDANNA al risarcimento del danno a favore del Servizio Sanitario Nazionale e del Servizio Sanitario Regionale &#8211; AUSL di Frosinone:<br />
&#8211; la Soc. SAN RAFFAELE s.p.a., in via principale e a titolo di dolo, a complessivi euro 31.492.909,13;<br />
&#8211; CONDANNA, in via sussidiaria e fino alla concorrenza del rispettivo importo di condanna:<br />
&#8211; Giovanni LULLO ad euro 12.482.932,10;<br />
&#8211; Alessandro VARONE, Franco FERRANTE e Dario VERNILE ad euro 2.748.044,71 ciascuno;<br />
&#8211; Giancarlo CICCARELLI ad euro 916.014,90.<br />
Per tutti incluso rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza al soddisfo.<br />
&#8211; CONDANNA la Soc. SAN RAFFAELE S.p.a. ed i signori Giovanni LULLO, Alessandro VARONE, Franco FERRANTE, Dario VERNILE e Giancarlo CICCARELLI al pagamento, in parti uguali, delle spese processuali del giudizio di primo grado, già liquidate con sentenza n.<br />
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio dei giorni 14 ottobre 2015, 21 gennaio 2016 e 26 gennaio 2016.<br />
&nbsp;<br />
L’ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IL PRESIDENTE<br />
F.to Rita LORETO &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;F.tO&nbsp;Claudio GALTIERI<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria il 29/7/2016<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IL DIRIGENTE<br />
&nbsp;<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; F.to Massimo BIAGI<br />
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-i-centrale-di-appello-sentenza-29-7-2016-n-290/">Corte dei Conti &#8211; Sezione I centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2016 n.290</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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