<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>29/7/2004 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/29-7-2004/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/29-7-2004/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 15:57:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>29/7/2004 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/29-7-2004/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2004 n.5591</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-29-7-2004-n-5591/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-29-7-2004-n-5591/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-29-7-2004-n-5591/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2004 n.5591</a></p>
<p>Luigi VIOLA – Presidente, Tommaso CAPITANIO – Estensore, COMETAL s.p.a.-FINCOSIT s.r.l. (avv. F. Flascassovitti, G. Cantelli) c. PROVINCIA DI LECCE (avv. M.G. Capoccia), A.T.I. SELP s.p.a.-CEPRINI COSTRUZIONI s.r.l. (n.c.). il mancato possesso di adeguata certificazione di qualità in capo ad un&#8217;impresa può essere rilevato dalla stazione appaltante ovvero da una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-29-7-2004-n-5591/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2004 n.5591</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-29-7-2004-n-5591/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2004 n.5591</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi VIOLA – Presidente, Tommaso CAPITANIO – Estensore,<br /> COMETAL s.p.a.-FINCOSIT s.r.l. (avv. F. Flascassovitti, G. Cantelli) c. PROVINCIA DI LECCE (avv. M.G. Capoccia),  A.T.I. SELP s.p.a.-CEPRINI COSTRUZIONI s.r.l. (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>il mancato possesso di adeguata certificazione di qualità in capo ad un&#8217;impresa può essere rilevato dalla stazione appaltante ovvero da una delle imprese partecipanti alla gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Appalti di lavori – Gara – Imprese partecipanti – Certificazione di qualità – Mancato possesso di adeguata certificazione – Può essere rilevato dalla stazione appaltante o da altra impresa.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Anche quando, con riferimento alla procedura di affidamento di un appalto di lavori, il bando di gara non disponga nulla circa il settore di accreditamento che deve risultare dalla certificazione di qualità, la normativa tecnica volontaria sulla certificazione di qualità si applica ex se alla materia dei lavori pubblici, sicché il mancato possesso di adeguata certificazione di qualità in capo ad un’impresa può essere rilevata o dalla stazione appaltante ovvero da una delle imprese partecipanti alla gara (nella specie, la controinteressata non era in possesso della certificazione di qualità per il settore di accreditamento EA 28, ossia quello che riguarda le imprese di costruzioni, ma solo per il  settore EA 17).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il mancato possesso di adeguata certificazione di qualità in capo ad un’impresa può essere rilevata dalla stazione appaltante ovvero da una delle imprese partecipanti alla gara</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del popolo italiano<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA PUGLIALECCE <br />
SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Decis.:  5591/04 Registro Gen.:1459/2004</p>
<p>nelle persone dei Signori:</p>
<p>LUIGI VIOLA Presidente; PASQUALE MASTRANTUONO Referendario;TOMMASO CAPITANIO Referendario, relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1459/2004 proposto da:<br />
<b>COMETAL S.p.A. e FINCOSIT S.r.l.</b><br />
in persona dei legali rappresentanti p.t.,<br />
rispettivamente, mandataria capogruppo e mandante della costituenda ATI<br />
rappresentate e difese dagli Avvocati<br />
FRANCESCO FLASCASSOVITTIGIANCARLO CANTELLIcon domicilio eletto presso lo studio del primo, in LECCEVIA 95 RGT.FANTERIA 1</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PROVINCIA DI LECCE,</b><br />
in persona del Presidente della G.P. p.t.,<br />
rappresentata e difesa dall’Avvocato  MARIA GIOVANNA CAPOCCIA<br />
con domicilio eletto presso la sede dell’Amministrazione, in Lecce,<br />
VIA UMBERTO I,</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>ATI fra SELP S.p.A. e CEPRINI COSTRUZIONI S.r.l.,</b><br />
in persona dei legali rappresentanti p.t.<br />
non costituite,</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione:<br />
&#61485;	del provvedimento assunto in data 12/5/2004 dal responsabile del procedimento e Presidente della procedura di pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori di “Completamento della circonvallazione di Veglie – mediante la realizzazione di un viadotto in acciaio e c.a.” bandito dalla Provincia di Lecce, avente ad oggetto l’esclusione delle ricorrenti causa la presunta anomalia dell’offerta presentata;<br />	<br />
&#61485;	del provvedimento del responsabile del procedimento e presidente del pubblico incanto che aggiudica l’opus concorsuale a diverso ricorrente;<br />	<br />
&#61485;	dell’eventuale ulteriore formale atto deliberativo per mezzo del quale la Provincia di Lecce aggiudica l’anzidetto appalto al diverso concorrente;<br />
&#61485;	di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;																																																																																												</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalle ricorrenti;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Lecce;<br />
Uditi nella Camera di Consiglio del 28 luglio 2004 il relatore, Ref. Tommaso Capitanio, e gli Avv. Flascassovitti e Capoccia per le parti costituite.</p>
<p>Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:<br />
	Violazione e falsa applicazione dei principi informanti le procedure ad evidenza pubblica ed, in particolare, violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del DPR 34/2000; Violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 1-bis, della L. n. 109/1994 e s.m.i. Eccesso di potere per falso presupposto di fatto. Travisamento dei presupposti di fatto. Ingiustizia manifesta. Sviamento dalla causa tipica. Irragionevolezza. Illogicità;																																																																																												</p>
<p>Considerato che:<br />
	preliminarmente il Collegio deve dichiarare ex officio la sussistenza dell’interesse ad agire in capo all’ATI ricorrente, alla luce del criterio di aggiudicazione indicato nel bando di gara (prezzo più basso, ai sensi dell’art. 21 della L. n. 109/94 e dell’art. 90 del DPR n. 554/99), nonostante dal verbale di aggiudicazione del 12/5/2004 si desuma che, in realtà, la Commissione di gara ha utilizzato un altro metodo (ossia, ha aggiudicato la gara a favore del concorrente che ha praticato il ribasso percentuale che più si avvicinava alla media dei ribassi &#8211; da determinarsi previo “taglio delle ali” &#8211; incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi). Poiché risulta per tabulas che l’offerta presentata dall’ATI ricorrente era la più conveniente per l’Amministrazione, l’accoglimento del ricorso determinerebbe l’aggiudicazione della gara in favore dell’ATI capeggiata da Cometal S.p.A.;<br />	<br />
&#61485;	ciò chiarito, e passando all’esame dei motivi di ricorso, le ricorrenti sostengono che, oltre alle due imprese escluse dalla Commissione di gara in sede di verifica formale delle offerte (il che ha determinato che delle sette imprese partecipanti in origine alla licitazione, ne siano state ammesse alla fase di apertura delle offerte solo cinque), andavano escluse altre due ATI (ossia, quelle capeggiate rispettivamente da Comes S.r.l. e da Metalmeccanica Agrigentina S.r.l.), il che avrebbe fatto scendere il numero delle offerte valide al di sotto della soglia entro cui si può procedere all’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, ultimo periodo, della L. n. 109/94. L’esclusione, nella prospettazione delle ricorrenti avrebbe dovuto essere disposta in quanto le due imprese capogruppo delle ATI in questione non sarebbero in possesso della certificazione di qualità per il settore di accreditamento EA 28 (ossia, quello che riguarda le imprese di costruzione), ma solo per il settore EA 17 (che riguarda le imprese che operano nel campo della costruzione e montaggio di carpenteria metallica, componenti strutturali in acciaio o metallo, finiture di opere generali in materiali metallici e plastici, demolizione di opere). <br />	<br />
A sostegno di tale asserzione, le ricorrenti hanno prodotto alcune comunicazioni del SINCERT (Sistema Nazionale per l&#8217;Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione) e alcune determinazioni del Consiglio dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici (in particolare, la n. 56/2000 del 13/12/2000, la n. 11/2003 del 14/5/2003 e la recentissima n. 12/2004 dell’1/7/2004), con le quali, al fine di fugare numerosi dubbi interpretativi sollevati sia da alcune SOA, sia da altri operatori del settore LL.PP., circa il rapporto che intercorre fra il sistema di certificazione della qualità e il sistema di qualificazione delle imprese, si è chiarito che:<br />
a) la certificazione di qualità fa riferimento ai requisiti della normativa tecnica volontaria, ma viene utilizzata ai fini propri della specifica legislazione nazionale (nel caso di specie, L. n. 109/94 e DPR n. 34/00);<br />
b) la certificazione deve riportare la dicitura che la stessa si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’articolo 8 della l. n. 109/94 e successive modifiche e del DPR n. 34/00;<br />
c) il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 (art. 4 del DPR n. 34/00) si intende dimostrato qualora il relativo certificato sia stato rilasciato da un organismo accreditato SINCERT per la classifica EA 28;<br />
	dal suesposto quadro di riferimento emerge che un’impresa operante nel settore delle costruzioni deve necessariamente possedere la certificazione di qualità per il settore EA 28 (Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi); in aggiunta, può possedere anche altre certificazioni, laddove l’impresa, ad esempio, sia anche produttrice del materiale che provvede successivamente ad installare o a porre in opera. In questo senso è assolutamente chiara la comunicazione n. 11508/04/ISP in data 5/4/2004 che il SINCERT ha inviato all’Autorità di Vigilanza, nella quale sono riportati alcuni esempi utili a chiarire la materia (che, per vero, non risultava del tutto comprensibile nemmeno agli addetti ai lavori, come emerge dal preambolo della determinazione dell’Autorità n. 11/2003, in cui si dà atto dei quesiti posti da alcuni importanti operatori del settore, fra cui l’ANCE, l’ANIEM e numerose SOA).<br />	<br />
Poiché, come risulta dalla determinazione dell’Autorità n. 11/2003, la certificazione di qualità è basata su una normativa tecnica volontaria (ossia, si tratta di un sistema basato sull’accettazione delle regole da parte degli operatori del settore, che acconsentono di sottoporre ad un severo giudizio degli organismi accreditati dal SINCERT la propria organizzazione aziendale, in vista dell’ottenimento della certificazione di qualità che, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 109/94 e del regolamento n. 34/00, è conditio sine qua non per poter eseguire lavori pubblici), che la vigente legislazione si limita a recepire, non interferendo in alcun modo sulle procedure attraverso cui la certificazione è rilasciata, in questo campo prevalgono le regole tecniche definite nel sistema EA (European Co-operation for Accreditation), in cui l’Italia è rappresentata dal SINCERT; <br />
	pertanto, non ha pregio l’eccezione sollevata dalla Provincia, secondo cui non sarebbe nelle competenze della stazione appaltante la verifica del contenuto delle attestazioni rilasciata dalla SOA, dovendosi limitare al semplice riscontro della presenza, nel certificato della SOA, dell’indicazione circa il possesso della certificazione di qualità. Infatti, in questo caso non si tratta di sindacare nel merito il contenuto intrinseco delle certificazioni rilasciate dalla SOA o dall’organismo di accreditamento, ma di constatare che la classifica riportata nella certificazione di qualità non corrisponde a quella richiesta per le imprese di costruzione (così come la stazione appaltante deve verificare se la classifica e la categoria di cui all’art. 3 ed all’allegato A del DPR 34/00, riportate nell’attestazione SOA, corrispondano a quelle indicate nel bando di gara, senza che ciò implichi il sindacato sul contenuto delle certificazioni medesime).<br />	<br />
Né, per quanto detto al precedente alinea, ha rilievo la circostanza che il bando di gara non disponeva nulla circa il settore di accreditamento che doveva risultare dalla certificazione di qualità; infatti, una volta assodato che la normativa tecnica volontaria sulla certificazione di qualità si applica ex se alla materia dei LL.PP. (per espressa disposizione dell’art. 8 della legge “Merloni”), è evidente che il mancato possesso di adeguata certificazione di qualità in capo ad un’impresa possa essere rilevata o dalla stazione appaltante o, come nel caso di specie, da una delle imprese partecipanti alla gara;<br />
&#61485;	del resto, il sistema che si è cercato di ricostruire per sommi capi ha una sua logica: la certificazione di qualità ha lo scopo di verificare e quindi di comprovare erga omnes che l’impresa ha la capacità di gestire in qualità i processi produttivi che essa utilizza nella sua attività imprenditoriale. Tuttavia, come efficacemente sottolineato nella citata nota del SINCERT del 5/4/2004, i processi produttivi utilizzati da un’impresa operante nel settore delle costruzioni presentano profili problematici del tutto diversi da quelli propri di un’impresa che, ad esempio, produce il calcestruzzo o, come nel caso di specie, carpenteria metallica e altre componenti strutturali in acciaio o metallo. Ciò non significa che l’impresa in possesso di certificazione di qualità per un settore diverso dall’EA 28 non sia in grado di eseguire lavori pubblici, ma che essa, per lo specifico settore, non possiede la certificazione di qualità, il che implica il mancato possesso di un requisito che, ai sensi della vigente legislazione sui LL.PP., è richiesto a pena di esclusione.<br /> Pertanto, bisogna concludere che le SOA che hanno rilasciato la certificazione in favore delle ATI capeggiate, rispettivamente, da Comes e da Metalmeccanica Agrigentina non hanno rispettato le prescrizioni dettate dall’Autorità già nell’anno 2003 (determinazione n. 11/03, nella quale erano indicate anche le modalità per l’aggiornamento delle attestazioni rilasciate in precedenza in conformità alle indicazioni del SINCERT);<br />	<br />
&#61485;	infine, per quanto riguarda l’ATI capeggiata da Comes, la non conformità della certificazione di qualità alla normativa tecnica dianzi richiamata ha determinato, in via consequenziale, l’irregolarità del deposito cauzionale provvisorio, che l’ATI ha costituito in misura pari al 50% di quanto stabilito dal bando di gara, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 11-quater della L. n. 109/94;<br />	<br />
&#61485;	premesso quanto sopra, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati (il che, alla luce delle conclusioni rassegnate dall’ATI ricorrente e tenuto conto che non sono state provate l’avvenuta stipula del contratto e la consegna dei lavori, integra la tutela in forma specifica dell’interesse all’aggiudicazione azionato in via principale da Cometal e Fincosit).																																																																																												</p>
<p>Ritenuto l’affare ai fini della decisione di merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del 21/7/2000;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce, accoglie il ricorso in epigrafe.</p>
<p>Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti costituite.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 28 luglio 2004.</p>
<p>Dott. Luigi Viola &#8211; Presidente<br />
Dott. Tommaso Capitanio – Estensore</p>
<p>Pubblicata il 29 luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-29-7-2004-n-5591/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2004 n.5591</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2004 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-29-7-2004-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-29-7-2004-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-29-7-2004-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2004 n.0</a></p>
<p>Président MM. C.L. ROZAKIS, greffier de section M. S. NIELSEN Scordino e altri c. Italia Espropriazione per pubblica utilità – Quantum dell’indennizzo – Durata della procedura volta all’ottenimento dell’indennizzo – Ricorso Pinto – Esaurimento delle vie di ricorso interne – Violazione Art. 6 C.e.d.u. &#8211; Violazione Art. 1 Prot. n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-29-7-2004-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-29-7-2004-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2004 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Président MM. C.L. ROZAKIS, greffier de section M. S. NIELSEN<br />   Scordino e altri c. Italia</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per pubblica utilità – Quantum dell’indennizzo – Durata della procedura volta all’ottenimento dell’indennizzo – Ricorso Pinto – Esaurimento delle vie di ricorso interne – Violazione Art. 6 C.e.d.u. &#8211; Violazione Art. 1 Prot. n. 1 C.e.d.u. – Decisione sulla ricevibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Espropriazione per pubblica utilità – Quantum dell’indennizzo –Ammontare dell’indennizzo &#8211; C.e.d.u. &#8211; Protocollo n. 1, articolo 1 – Indennizzo per privazione della proprietà &#8211; Retroattività della legge -Violazione &#8211; Pubblico interesse &#8211; Diritti fondamentali &#8211; Equo bilanciamento &#8211; Interferenze arbitrarie &#8211; Pacifico godimento della proprietà &#8211; Legalità &#8211; Articolo 6 C.e.d.u. &#8211; Durata del procedimento &#8211; Esaurimento delle vie di ricorso interne – c.d. Ricorso Pinto – Giurisprudenza di Strasburgo &#8211; Certezza e prevedibilità dell&#8217;esito del procedimento &#8211; Effettiva tutela del diritto<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota del dott. Emiliano Simonelli <a href="/ga/id/2004/8/1625/d">&#8220;Un’importante sentenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo in materia di espropriazione per pubblica utilità ed esperimento del c.d. ricorso Pinto&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">un’importante sentenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo in materia di espropriazione per pubblica utilità ed esperimento del c.d. ricorso Pinto</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/4913_4913.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-29-7-2004-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/7/2004 n.3486</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-7-2004-n-3486/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-7-2004-n-3486/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-7-2004-n-3486/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/7/2004 n.3486</a></p>
<p>Concorsi – uditore giudiziario – prove preselettive informatiche – sottoposizione degli avvocati – necessita’ – tutela cautelare – accoglimento. Concorsi – requisiti di ammissione – illogicita’ di esclusione – ammissione con riserva – possibilita’ – fattispecie di prove preselettive informatiche in concorso di accesso alla magistratura &#8211; sottoposizione degli avvocati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-7-2004-n-3486/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/7/2004 n.3486</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-7-2004-n-3486/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/7/2004 n.3486</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi – uditore giudiziario – prove preselettive informatiche – sottoposizione degli avvocati – necessita’ – tutela cautelare – accoglimento.</p>
<p>Concorsi – requisiti di ammissione – illogicita’ di esclusione – ammissione con riserva – possibilita’ – fattispecie di prove preselettive informatiche in concorso di accesso alla magistratura &#8211; sottoposizione degli avvocati dalle prove preselettive – tutela cautelare – accoglimento.</p>
<p>Procedimento cautelare – fumus boni iuris – dubbio di costituzionalita’ – rilevanza in sede cautelare – possibilita’ di disapplicare la norma in attesa dello scrutinio di costituzionalita’ – fattispecie in tema di concorso per uditore giudiziario &#8211; tutela cautelare – accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche TAR Lazio sez. I &#8211; <a href="/ga/id/2004/8/4860/g">ordinanza 16 giugno 2004 n. 3306</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:3486/2004<br />
Registro Generale: 6292/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br />
Cons. Antonino Anastasi<br />
Cons. Anna Leoni<br />
Cons. Nicola Russo Est.<br />
Cons. Salvatore Cacace<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 29 Luglio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA</b><br />
rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CARLONI ALESSANDRA GIUGLIANO ANTONELLA ESPOSITO ANNA CHIUCCHI TECLA</b>rappresentati e difesi dall’AVV. CLAUDIO MARCO COCOLA con domicilio in Roma VIALE GIUSEPPE MAZZINI 113 presso il suo studio Interveniente ad Adiuvandum<b>POLITO GIUSEPPINA + 53</b><br />
rappresentati e difesi da: Avv. FRANCO GAETANO SCOCA con domicilio eletto in Roma VIA G.PAISIELLO, 55<br />
<b>BONAZELLI SERGIO + 227</b>rappresentati e difesi dagli Avv.ti ARISTIDE POLICE e FABRIZIO FIGORILLI con domicilio eletto in Roma PIAZZA ADRIANA 20 Interveniente ad Opponendum<br />
<b>CONDERELLI ROBERTO LONGHI NICOLA ASCANI PAOLA GIORGIA NAVA CAMILLA LAMBERTI LUCA VIOLO RAFFAELE CRISTIANO</b><br />
rappresentati e difesi da: Avv. LUIGI MANZI con domicilio eletto in Roma VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione I n. 3306/2004, resa tra le parti, concernente CONCORSO A 380 POSTI DI UDITORE GIUDIZIARIO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />
Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>ASCANI PAOLA GIORGIA BONAZELLI SERGIO + 227 CONDERELLI ROBERTO LAMBERTI LUCA LONGHI NICOLA NAVA CAMILLA POLITO GIUSEPPINA + 53 VIOLO RAFFAELE CRISTIANO CARLONI ALESSANDRA GIUGIANO ANTONELLA ESPOSITO ANNA CHIUCCHI TECLA</p>
<p>Udito il relatore Cons. Nicola Russo e uditi, altresì, per le parti gli Avvocati dello Stato Wally Ferrante e Bruno Dettori nonchè gli Avv.ti Luigi Manzi, Aristide Police in proprio e in sostituzione dell’Avv. Franco Gaetano Scoca, l’Avv. Fabrizio Figorilli e l’Avv. Claudio Marco Cocola;</p>
<p>Considerato che sussiste il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile, che deriverebbe dalla esecuzione dell’atto impugnato, a carico di parte appellata, ricorrente in primo grado;</p>
<p>Considerato e ritenuto che al giudice adito in sede cautelare, non può precludersi, se non a costo di rendere non effettiva e frustranea la tutela giurisdizionale, in presenza di censure di illegittimità derivanti da norme sulle quali ricade un sospetto di incostituzionalità, la cui questione sia già devoluta alla Corte Costituzionale (e la non manifesta infondatezza finisce per coincidere, in sede cautelare, con il prescritto requisito del fumus boni juris), il potere di disapplicare, medio tempore, gli atti normativi in questione e di provvedere alla ammissione con riserva fino all’esito del giudizio di costituzionalità;</p>
<p>Considerato pertanto che appare corretto l’operato del giudice di primo grado, che ha accolto la richiesta cautelare fino all’esito del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale;</p>
<p>Considerato altresì che, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, si condivide la valutazione effettuata dal giudice di prime cure, in ordine al sospetto di incostituzionalità, già rimesso dinanzi al giudice delle leggi, riguardante la mancata previsione dell’esonero dalla prova preliminare per i candidati in possesso del titolo di avvocato, in raffronto con il fatto che il conseguimento del diploma di specializzazione è, a sua volta, (anche) titolo per accedere alla prova di abilitazione dell’esame di avvocato;</p>
<p>Considerato pertanto che sotto tale profilo l’appello del Ministero di Grazia e Giustizia vada respinto;</p>
<p>Considerato, al contrario, quanto alla dedotta illegittimità (in primo grado) della clausola del bando (art. 4 comma 6 n. 16 lett. d, secondo periodo), nella parte in cui esonera dal sostenimento della prova preliminare gli specializzandi in data successiva alla scadenza del termine ordinario di presentazione delle domande, vada accolto, in sede cautelare, l’appello del Ministero, sia sotto il profilo dei rilievi processuali, sia in quanto la situazione della categoria nella specie esonerata costituisce piuttosto al più, il “tertium comparationis” della dedotta irragionevolezza (in danno dei già avvocati);</p>
<p>Considerato pertanto che l’appello in sede cautelare proposto dal Ministero di Grazia e Giustizia vada accolto nei sensi e limiti di cui in motivazione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l’appello nei sensi e limiti di cui in motivazione e per l’effetto riforma in parte qua l’ordinanza impugnata.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 29 Luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-7-2004-n-3486/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/7/2004 n.3486</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/7/2004 n.883</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-7-2004-n-883/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-7-2004-n-883/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-7-2004-n-883/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/7/2004 n.883</a></p>
<p>Contratti – servizi &#8211; appalto servizio scarico e movimentazione carbone da navi per conto dell&#8217;Enel – requisito di partecipazione alla gara – autorizzazione a svolgere attività portuale con specifico riferimento alla tipologia di merce da movimentare (ceneri e carboni) – concorrente abilitato a movimentare rimorchi &#8211; autorizzazione ad ampio contenuto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-7-2004-n-883/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/7/2004 n.883</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-7-2004-n-883/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/7/2004 n.883</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti – servizi &#8211; appalto servizio scarico e movimentazione carbone da navi per conto dell&#8217;Enel – requisito di partecipazione alla gara – autorizzazione a svolgere attività portuale con specifico riferimento alla tipologia di merce da movimentare (ceneri e carboni) – concorrente abilitato a movimentare rimorchi &#8211; autorizzazione ad ampio contenuto – esclusione da gara – tutela cautelare – rigetto.</p>
<p>Contratti – servizi &#8211; appalto servizio scarico e movimentazione carbone da navi per conto dell&#8217;Enel – importo dell’offerta desumibile da atti anteriormente all’apertura delle buste – esclusione dell’impresa concorrente &#8211; tutela cautelare – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, <a href="/ga/id/2004/9/4890/g">ordinanza 31 agosto 2004 n. 4050</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA PUGLIA &#8211; LECCE<br />
PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 883/04<br />
Registro Generale:1403/2004</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
ENRICO D&#8217;ARPE  Presidente, relatore<br />
CARLO BUONAURO Ref.<br />
PATRIZIA MORO Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 29 Luglio 2004<br />
Visto il ricorso 1403/2004  proposto da:<br />
<b>CONSORZIO PER LE RINFUSE NEL PORTO DI BRINDISI</b>rappresentato e difeso da:<br />
CAIULO ALESSANDROcon domicilio eletto in LECCEVIA ZANARDELLI, 60presso<br />
MASSA FEDERICO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ENEL LOGISTICA COMBUSTIBILI SPA &#8211; ROMA</b>rappresentato e difeso da:<br />
STICCHI DAMIANI ERNESTOcon domicilio eletto in LECCEVIA 95 RGT FANTERIA, 9presso la sua sede<br />
e nei confronti di<b>AUTOTRASPORTI ZACCARIA SRL</b>rappresentato e difeso da:<br />
MISSERE RAFFAELEZACCARIA GIOVANNA RITAcon domicilio eletto in LECCEVIA DE DONNO, N. 13presso<br />
MAGGIORE ALESSANDRO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento di aggiudicazione della gara n.0000000218, relativa al Servizio di discarica e movimentazione di carbone da navi per conto ENEL presso la banchina di Costa Morena di Brindisi e per l’accertamento e declaratoria della decadenza e/o esclusione dell’A.T.I Autotrasporti Zaccaria srl, Ecologica spa e SLE srl dalla stessa gara di appalto, con ogni conseguenza di Lecce;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>AUTOTRASPORTI ZACCARIA SRLENEL LOGISTICA COMBUSTIBILI SPA &#8211; ROMA<br />
Udito il relatore Cons. ENRICO D&#8217;ARPE  e uditi altresì per le parti l’Avv. Caiulo, l’Avv. Sticchi Damiani, l’Avv. Missere e l’Avv. Zaccaria;</p>
<p>Considerato che, ad una delibazione sommaria, tenuto conto dell’esplicita previsione del bando di gara (Sezione III punto 2 – 4.2), appare fondata la censura incentrata sul rilievo che dell’A.T.I. controinteressata ed aggiudicataria non fa parte alcuna impresa autorizzata ex art. 16 L. n. 84/1994 a svolgere attività portuale con specifico riferimento alla tipologia di merce da movimentare (ceneri e carboni), in quanto la mandataria Autotrasporti Zaccaria s.r.l. sembra essere stata autorizzata dalla Autorità Portuale (ex art. 16 L. n. 84/1994) per una diversa tipoligia di merce (trailers);</p>
<p>che, peraltro, dalla scheda tecnica relativa al sub-appalto inviata dall’A.T.I. controinteressata alla stazione appaltante in data 29/4/2004 è stato, in effetti, anticipato il dato economico dell’offerta in ribasso (13,5%), che avrebbe dovuto rimanere segreto sino all’epoca di apertura delle buste contenenti l’offerta economica (14/5/2004);</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie (Ricorso numero 1403/2004) la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>LECCE, li 29 Luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-7-2004-n-883/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/7/2004 n.883</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2004 n.14465</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-29-7-2004-n-14465/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-29-7-2004-n-14465/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-29-7-2004-n-14465/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2004 n.14465</a></p>
<p>Pres. Losavio &#8211; Rel. Genovese Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) c. GOI – Grandi opere idrauliche (Avv.ti B. Libonati e P. Minervini) sull&#8217;ininfluenza della fatturazione per l&#8217;esigibilità dei crediti nei confronti della P.A. Obbligazioni in genere – Adempimento &#8211; Pagamento – In genere &#8211; Pagamenti da parte dello</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-29-7-2004-n-14465/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2004 n.14465</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-29-7-2004-n-14465/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2004 n.14465</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Losavio  &#8211; Rel. Genovese<br /> Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) c. GOI – Grandi opere idrauliche (Avv.ti B. Libonati e P. Minervini)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ininfluenza della fatturazione per l&#8217;esigibilità dei crediti nei confronti della P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Obbligazioni in genere – Adempimento &#8211; Pagamento – In genere &#8211; Pagamenti  da  parte dello Stato &#8211; Subordinazione alla preventiva fatturazione  &#8211;  Esclusione  &#8211; Fondamento</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nell’ordinamento giuridico, deve escludersi l’esistenza di un principio secondo cui i pagamenti da parte dello Stato, per corrispettivi di opere in appalto pubblico, siano subordinati alla previa fatturazione. Tale principio non può desumersi né dall’art. 277 RD n. 827 del 1924 (Regolamento sulla contabilità dello Stato), che non fa alcun riferimento alla necessità della fatturazione quale condizione di esigibilità dei crediti verso lo Stato, né dagli artt. 6 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, per i quali ultimi l’obbligo della fatturazione non sorge prima del pagamento del compenso e l’adempimento fiscale non incide sulla scadenza dell’obbligazione, attenendo a diverso ed autonomo momento, relativo ai rapporti tra i soggetti del rapporto ed il Fisco (Nell’enunciare tale principio la Corte ha affermato che esso è ancor più valido con riferimento ai rapporti nati dopo l’attuazione della Direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, attuato in Italia con il D. Lgs. n. 31 del 2002, la quale ha dettato una minuziosa disciplina della automatica decorrenza degli interessi moratori).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’ininfluenza della fatturazione per l’esigibilità dei crediti nei confronti della P.A.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/5081_5081.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-29-7-2004-n-14465/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2004 n.14465</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2004 n.832</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-29-7-2004-n-832/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-29-7-2004-n-832/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-29-7-2004-n-832/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2004 n.832</a></p>
<p>Pres Mariuzzo; Est. Marra VASSALLI FEDERICA (avv. M. Sorrentino) contro MINISERO ISRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Avvocatura dello Stato). Concorsi pubblici – Introduzione di limiti alla partecipazione da parte della P.A. (art. 4, O.M n.1 del 2 gennaio 2001) – E’ ammessa &#8211; Finalità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-29-7-2004-n-832/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2004 n.832</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-29-7-2004-n-832/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2004 n.832</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres  Mariuzzo; Est. Marra<br /> VASSALLI FEDERICA (avv. M. Sorrentino) contro MINISERO ISRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Avvocatura dello Stato).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Introduzione di limiti alla partecipazione da parte della P.A. (art. 4, O.M n.1 del 2 gennaio 2001) – E’ ammessa &#8211; Finalità</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’Amministrazione, nell’esercizio della potestà gestionale ed organizzativa di un concorso, può introdurre cause di esclusione al fine di un migliore esito e conduzione dello stesso, senza che ciò risulti illogico e sproporzionato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sussiste il potere della P.A di prevedere nuovi limiti alla partecipazione ai concorsi pubblici</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA <br />
SEZIONE DI BRESCIA</b></p>
<p>Registro Generale: 728/2002 </p>
<p>   nelle persone dei Signori: FRANCESCO MARIUZZO Presidente; GIANLUCA MORRI Giudice; ANTONIO MASSIMO MARRA Giudice , relatore<br />
   ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>   nella udienza camerale  del 9 Luglio 2004 </p>
<p>  Visto il ricorso 728/2002  proposto da:</p>
<p><b>VASSALLI FEDERICA</b> rappresentata e difesa da: SORRENTINO MAURIZIOcon domicilio eletto in BRESCIA VIA SOSTEGNO, 80 presso SORRENTINO MAURIZIO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA     RICERCA,                 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA</b></p>
<p>rappresentati e difesi da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO<br />
con domicilio eletto in BRESCIA<br />
                                                                via S. Caterina, 6<br />
                                         presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
  del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 5.3.2002, n. 2329, con il quale è stato  respinto il ricorso gerarchico avverso il decreto 25.10.2001, n. 5579 dell’Ufficio Scolastico di Brescia;</p>
<p>	Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />	<br />
	Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />	<br />
MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA,<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA ,MONEGHINI MARIOcon domicilio eletto in BRESCIA<br />
VIA SOLFERINO, 48 presso<br />
MONEGHINI MARIO  <br />
Udito il relatore dottor ANTONIO MASSIMO MARRA  e uditi, altresì, i difensori delle parti;<br />
Visto l’art. 26, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, così come sostituito dall’art. 9, 1° comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto e in diritto</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 2.7.2002 e depositato il 24.7.2002 la ricorrete ha impugnato il decreto 5.3.2002, n. 2329, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale  che ha respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Provveditore agli Studi di Brescia, che escludeva l’istante dalla partecipazione alla sessione riservata  di esami  per il conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola materna e dell’idoneità per l’insegnamento nella scuola elementare;<br />
Il ricorso è stato respinto sul presupposto che la candidata ha presentato  più di una domanda per la partecipazione alla sessione riservata per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 4 dell’O.M. n.1 del 2.1.2001; <br />
La deducente è stata, peraltro, ammessa con riserva  alla frequenza del corso n.3, per l’idoneità all’insegnamento nelle scuole elementari presso il Circolo didattico di Mazzano conseguendo l’idoneità con riserva.<br />
A sostegno del ricorso è stata dedotta l’illegittimità del provvedimento per violazione dell’O.M. n.1 del 2.1.2001, avendo l’Amministrazione fornito un’interpretazione &#8211; letterale &#8211; escludente la possibilità di  presentare più di una domanda di partecipazione nella stessa sessione riservata ancorchè riferita ad altra tipologia di corso  (abilitazione all’insegnamento nella scuola materna rispetto all’ idoneità per la scuola elementare); <br />
Si è costituita l’Amministrazione, chiedendo il rigetto della domanda .<br />
Il ricorso è manifestamente infondato.<br />
Non meritano, in particolare, positiva considerazione le censure volte a dimostrare l’illegittimità del provvedimento dell’Amministrazione scolastica, con il quale, in applicazione dell’art. 4, 1° comma dell’O.M. n.1 citata, è stata disposta l’esclusione dell’istante dalla partecipazione alla sessione riservata di esami per il conseguimento sia dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna che all’idoneità alla scuola elementare, attesa la duplice domanda di partecipazione presentata in pari data.<br />
Stabilisce, in effetti, la disposizione in questione che: “La domanda di partecipazione ai corsi per il conseguimento della abilitazione o idoneità dovrà essere presentata per la frequenza di un solo corso e per una sola provincia, pena l’esclusione”  <br />
Il caso di specie  deve essere peraltro  affrontato anche sulla scorta della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato  (Sez. VI, n. 1630/04) che esaminando una fattispecie similare, ma non identica,  ha ritenuto che la questione  dovesse  essere analizzata sulla base di un’interpretazione sistematica dell’O.M. non disgiunta quindi dalle altre fonti normative, anche di rango superiore.<br />
La disamina della disposizione posta a sostegno dell’impugnato provvedimento, sincronizzata  con il tenore complessivo dell’ordinanza in questione e delle pregresse ordinanze (Ordinanze ministeriali 15.6.1999, n. 153 e 7.2.2000, n. 33) nonché delle norme (costituzionali: art. 35 commi 1 e 2; e legislative: LL. 3.5.1999 n. 124 e 27.10. 2000 n. 306) che interessano la materia  se non consente &#8211; secondo i giudici di Palazzo Spada &#8211; di ravvisare nella stessa la volontà di escludere dalla procedura i soggetti abilitati per altra classe di concorso all’esito di pregressa sessione riservata tenuto, altresì, conto del dato testuale non del tutto chiaro (art.  2, 3° comma); certamente, tale volontà sussiste, là dove, come nel caso di specie, la disposizione  dell’art. 4 della medesima OM  è  formulata invece  in modo chiaro prevedendo, un’inequivocabile ipotesi di esclusione per i candidati che avessero  presentato la domanda di partecipazione, contemporaneamente, per più corsi.<br />
Non risulta, infatti, del tutto illogico né sproporzionato che l’Amministrazione a cui è riservata la potestà gestionale ed organizzativa di un concorso introduca, per una migliore esito della conduzione  e pianificazione dello stesso cause di esclusione, come quella di cui all’art. 4, soprattutto allorchè la disposizione prevede – come avviene per tale norma &#8211; dati testuali chiaramente ostativi.<br />
Ne consegue, per espresso disposto dell’art. 4 dell’OM n. 1 citata,  l’esclusione per  i candidati che, pur  possedendo i requisiti richiesti per concorrere a più tipologie d’insegnamento, presentino più di una domanda alla partecipazione alla  medesima sessione riservata. <br />
Come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa deve evidenziarsi che l’ordinanza di cui si discorre, al pari di quelle che l’anno preceduta, è stata adottata per assicurare l’attuazione delle  suindicate LL. 3.5.1999, n. 124 e 27.10. 2000, n. 306, norme che a loro volta indicano in modo esaustivo tutti i titoli e i requisiti richiesti ai fini dell’ammissione alle sessioni riservate, senza in alcun modo porre preclusioni per quanti risultino già abilitati o abbiano partecipato ad altri corsi abilitanti.<br />
Non così per la diversa ipotesi in cui, la previsione di una chiara disposizione ostativa fondata sul potere – discrezionale – gestionale dell’ Amministrazione  precluda  all’interessato di presentare nella medesima sessione &#8211; ancorché in possesso dei titoli richiesti – più domande per classi diverse.<br />
Per le suindicate considerazioni, il ricorso è infondato e va perciò respinto. <br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate in € 1300,00 oltre ad oneri di legge;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il T.A.R. per la Lombardia &#8211; Sezione staccata di Brescia – respinge il ricorso in epigrafe. <br />
Condanna la ricorrente  a corrispondere al Ministero dell’Istruzione, dell&#8217;Università e della     Ricerca  la complessiva somma di € 1300,00 oltre ad  I.V.A e C.P.A. a titolo di spese, competenze ed onorari di spesa.  <br />
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-29-7-2004-n-832/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2004 n.832</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
