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	<title>29/6/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29/6/2020 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2020 n.497</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-29-6-2020-n-497/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-29-6-2020-n-497/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2020 n.497</a></p>
<p>Bernardo Massari, Presidente, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alberto Salvadori, contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato Distanze tra rivendite : ha rilievo il percorso pedonale pìù breve</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-29-6-2020-n-497/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2020 n.497</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-29-6-2020-n-497/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2020 n.497</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Bernardo Massari, Presidente, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alberto Salvadori, contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato</span></p>
<hr />
<p>Distanze tra rivendite : ha rilievo il percorso pedonale pìù breve</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Monopoli &#8211; rivendita ordinaria &#8211; trasferimento &#8211; distanze tra rivendite &#8211; percorso pedonale pìù breve &#8211; ha rilievo.</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Ai fini della determinazione della distanza</em> <em>tra locali destinati alla vendita dei tabacchi, assume rilievo esclusivamente il percorso pedonale pìù breve che il potenziale cliente deve seguire secondo le disposizioni del codice della strada e, dunque, senza che possa trovare considerazione lo spazio interno, non pubblico, della struttura commerciale in cui la rivendita è situata.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/06/2020<br /> <strong>N. 00497/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00702/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 702 del 2019, proposto da<br /> Elisa Vecchini, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Brescia, via S. Caterina, 6;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>previa sospensione,</em><br /> del provvedimento di rigetto prot. 71163 del 1 luglio 2019, della richiesta di trasferimento della rivendita Ordinaria n.3 in Spino d&#8217;Adda (CR), e di tutti gli atti ad essa annessi.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 giugno 2020 il dott. Bernardo Massari;<br /> Visto l&#8217;art. 84 d.l. n. 18/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> La sig.ra Vecchini Elisa che dal 13.12.2018 gestisce una tabaccheria nel Comune di Spino d&#8217;Adda, in via S.S. Paullese n.30, località  Ponte d&#8217;Adda, in data 28 gennaio 2019 presentava all&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato istanza per il trasferimento dell&#8217;attività  nel bar &#8220;Area Welko&#8221; collocato all&#8217;interno del complesso commerciale Welko di via Milano n.18/20.<br /> Tanto a motivo della distrazione di clientela determinato dalla deviazione del traffico in precedenza interessante la via Paullese.<br /> La richiedente evidenziava nella propria istanza che tra la sede attuale della rivendita e l&#8217;immobile del complesso commerciale Welko vi sarebbe una distanza di metri 599,48 (attestata da perizia di parte), inferiore perciò ai 600 metri fissati dall&#8217;art. 10, comma 5, del D.M. n.38/2013 recante la disciplina dei cd. &#8220;trasferimenti in zona&#8221;.<br /> Con il provvedimento in epigrafe precisato l&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli respingeva la domanda sul presupposto che &#8220;<em>seguendo percorsi pedonali con partenza dall&#8217;ingresso del civico 30 strada statale Paullese Spino d&#8217;Adda e fino all&#8217;ingresso Bar Area Welko Via Milano 18/20 Spino d&#8217;Adda</em>&#8221; sarebbe riscontrabile una distanza di metri 884, computando anche lo spazio interno a tale centro (284,52 metri) e necessario per raggiungere la soglia del bar tabaccheria.<br /> Per l&#8217;annullamento di tale atto proponeva ricorso la sig.ra Vecchini deducendo:<br /> &#8211; Violazione dell&#8217;art. 24, co. 42, d.l. n. 98/2011 e della l. n. 37/2019. Eccesso di potere per difetto di presupposti. Violazione dell&#8217;art. 41 Cost. Irragionevolezza. Violazione dell&#8217;art. 3 del d.l. n. 138/2011. Irragionevolezza e sviamento di potere.<br /> Si costituiva in giudizio l&#8217;Amministrazione intimata opponendosi all&#8217;accoglimento del gravame.<br /> Con ordinanza n. 391 del 26 ottobre 2019 veniva respinta la domdna incidentale di sospensione dell&#8217;atto impugnato.<br /> Nella pubblica udienza del 24 giugno 2020 la controversia è stata trattenuta in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi del comma 5 dell&#8217;art. 84 del d.l. 18/2020.<br /> Lamenta la ricorrente, con un unico articolato motivo, l&#8217;errore in cui sarebbe incorsa l&#8217;amministrazione misurando la distanza intercorrente tra la vecchia e la nuova rivendita prendendo a riferimento le soglie di entrata dei due locali, senza tener conto che il Bar Area Welko, è situato in un complesso commerciale e non è un esercizio singolo ed isolato.<br /> Tanto in errata applicazione dell&#8217;art. 2 del d.m. n. 38/2013 secondo cui &#8220;<em>La distanza e    intesa come il percorso pedonale pìù breve ed e    calcolata secondo le disposizioni applicative stabilite con provvedimento direttoriale dell&#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni</em>&#8220;.<br /> La tesi merita adesione.<br /> Va in primo luogo rammentato che l&#8217;art. 10 del d.m. n. 38/2013 dispone che &#8220;<em>Il trasferimento di una rivendita ordinaria si considera in zona quando lo spostamento avviene entro 600 metri dalla sede originaria e non comporta mutamenti della terna delle rivendite pìù vicine</em>&#8220;.<br /> Come ritenuto dal Giudice d&#8217;appello, l&#8217;interpretazione della disciplina relativa alle &#8220;<em>distanze tra le rivendita non può che essere aderente al dato testuale della norma, proprio perchè il legislatore ha individuato con esattezza matematica il rapporto tra la collocazione delle stesse, escludendo il ricorso ovvero la stessa possibilità  di utilizzare categorie indefinite o necessitanti valutazioni episodiche</em>&#8221; (Cons. Stato Sez. IV, 04-05-2018, n. 2672).<br /> Il provvedimento impugnato afferma solo che la distanza tra le due rivendite sarebbe in realtà  superiore a tale limite, giacchè misurata da soglia a soglia e, dunque, tenendo conto anche del percorso che i clienti dovrebbero percorrere dall&#8217;entrata del centro commerciale all&#8217;ingresso della rivendita, per quanto nella relazione depositata in causa l&#8217;Amministrazione si premuri di evidenziare che la tabaccheria avrebbe a disposizione un entrata autonoma sulla pubblica via.<br /> Tale ultima considerazione non può peraltro essere tenuta in conto dal momento che, oltre a costituire un&#8217;integrazione postuma della motivazione, non trova rispondenza nell&#8217;istruttoria condotta prima dell&#8217;adozione del provvedimento avversato la quale ha preso a riferimento, come si è riferito, un diverso percorso.<br /> Non è superfluo, comunque, evidenziare che la sede della nuova rivendita, secondo la tessa Agenzia dei Monopoli presta ossequio a tutte le altre condizioni richieste dall&#8217;art. 10 del citato d.m. in tema di distanze dalle altre rivendite presenti in zona e, quindi nessun altro interesse, pubblico o privato, risulterebbe inciso dal trasferimento.<br /> Fatta tale premessa è d&#8217;uopo rilevare, come sostenuto dalla ricorrente (e sul punto sostanzialmente conviene anche controparte), che come disposto l&#8217;art. 2 del d.m. n. 38/2013, infatti, stabilisce che &#8220;<em>la distanza tra locali destinati alla vendita dei tabacchi deve essere calcolata sulla base del percorso pedonale pìù breve determinato nel rispetto delle disposizioni del codice della strada secondo le seguenti prescrizioni: a) per percorso pedonale si intende il tragitto ordinariamente percorribile mediante una norma deambulazione in relazione alla via che un pedone è autorizzato a percorrere senza violare le norme sulla circolazione viaria</em>&#8220;.<br /> Ai fini della determinazione della distanza, assume perciò rilievo esclusivamente il percorso pedonale pìù breve che il potenziale cliente deve seguire secondo le disposizioni del codice della strada e, dunque, senza che possa trovare considerazione, come nel caso di specie, lo spazio interno, non pubblico, della struttura commerciale in cui la rivendita è situata.<br /> Conforta tale conclusione anche l&#8217;affermazione, contenuta nella relazione dell&#8217;amministrazione, che la numerazione civica &#8220;<em>è stata data all&#8217;ingresso di quest&#8217;area aperta ove sono raccolti vari esercizi commerciali</em>&#8220;, confermando indirettamente che, in assenza di un autonomo ingresso, la nuova rivendita deve ritenersi ubicata al numero civico 18/20 che individua il varco di accesso al centro commerciale e dunque di tutti gli esercizi che in esso sono ubicati.<br /> Segue da quanto esposto che il ricorso va accolto, annullando, per l&#8217;effetto, l&#8217;atto impugnato.<br /> Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione delle difficoltà  interpretative della normativa di riferimento.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto, annulla l&#8217;atto impugnato.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in video conferenza da remoto nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Bernardo Massari, Presidente, Estensore<br /> Mauro Pedron, Consigliere<br /> Mara Bertagnolli, Consigliere</div>
<p> <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-29-6-2020-n-497/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2020 n.497</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2020 n.432</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-29-6-2020-n-432/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-29-6-2020-n-432/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2020 n.432</a></p>
<p>Andrea Migliozzi, Presidente, Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, In presenza di tatuaggi deturpanti il corpo del militare: non è</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-29-6-2020-n-432/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2020 n.432</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-29-6-2020-n-432/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2020 n.432</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Andrea Migliozzi, Presidente, Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta,  contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna,</span></p>
<hr />
<p>In presenza di tatuaggi deturpanti il corpo del militare: non è ammessa l&#8217;equiparazione tra l&#8217; esclusione dall&#8217;arruolamento nel Corpo dei Carabinieri e la sanzione della perdita del grado.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Militari &#8211; procedimento disciplinare &#8211; proporzionalità  dell&#8217;azione autoritativa amministrativa.</p>
<p> 2. Militari &#8211;  Carabinieri &#8211;  procedimento disciplinare &#8211; tatuaggi deturpanti &#8211; esclusione dall&#8217;arruolamento e sanzione di perdita del grado &#8211; equiparazione &#8211; non è ammessa.</span></p>
<hr />
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em>Il principio generale di derivazione comunitaria di proporzionalità  dell&#8217;azione autoritativa amministrativa nella sua triplice accezione di idoneità , necessarietà  e adeguatezza è valevole anche nel procedimento disciplinare in considerazione della discrezionalità  esercitata nella graduazione della sanzione e della finalità  punitiva ed è coerentemente richiamato dall&#8217; art. 1355 del Codice dell&#8217;Ordinamento militare.</em> </ol>
<div style="text-align: justify;"> <br /> </div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em>Non può ammettersi, in presenza di tatuaggi deturpanti il corpo del militare, l&#8217;equiparazione tra la prevista (d.lgs. 27 dicembre 2019 n. 173) esclusione dall&#8217;arruolamento nel Corpo dei Carabinieri e la sanzione della perdita del grado, pena la violazione del principio di tassatività  di cui all&#8217;art. 1353 cod. ord. militare applicabile al procedimento disciplinare dei militari  in considerazione della finalità  tipicamente punitiva della responsabilità  disciplinare.</em> </ol>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/06/2020<br /> <strong>N. 00432/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00361/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 361 del 2020, proposto da<br /> Nicola De Ceglia, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Carta in Roma, viale Parioli, 47;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>previa sospensiva</em><br /> &#8211; della determinazione n. M_D GMIL REG2020 0106452 di protocollo del 4 marzo 2020 (notificato il 17 marzo 2020), con il quale il Direttore generale della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari;<br /> &#8211; di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti al predetto provvedimento.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 il dott. Paolo Amovilli e trattenuta la causa in decisione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell&#8217;art. 84 comma 5, D.L. n. 18/20 convertito in legge n.27/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Rilevato che:<br /> -l&#8217;odierno ricorrente appuntato scelto dei Carabinieri in servizio dal 2007 con valutazione &#8220;superiore alla media&#8221;, attualmente presso il Nucleo di Bologna, ha impugnato la sanzione disciplinare della perdita del grado inflittagli il 4 marzo 2020 dal Direttore della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa;<br /> &#8211; la suesposta sanzione espulsiva è motivata dall&#8217;Amministrazione per la presenza sugli avambracci del De Ceglia di tatuaggi di grandi dimensioni e alla diffusione sulla piattaforma di unÂ <em>social networkÂ </em>(<em>facebook)</em> di foto dei tatuaggi, condotta ritenuta incompatibile con il Regolamento sulle uniformi per l&#8217;Arma dei Carabinieri, i doveri di rettitudine assunti con il giuramento e tale da compromettere il rapporto di fiducia con l&#8217;Arma;<br /> &#8211; a sostegno del gravame ha dedotto articolati motivi di violazione e falsa applicazione di legge (art. 712 d.p.r. 90/2010, 1355 Codice ordinamento militare, 3 e 97 Cost., Regolamento sulle uniformi per l&#8217;Arma dei Carabinieri) ed eccesso di potere sotto vario profilo (difetto di proporzionalità , disparità  di trattamento) così¬ riassumibili: nessuna norma vieterebbe l&#8217;uso dei tatuaggi e vi sarebbe la possibilità  di impiego in servizio con uniforme a maniche lunghe (come avvenuto nelle more presso il nucleo Tribunali di Bologna centro); la pubblicazione delle foto raffiguranti i tatuaggi non sarebbe imputabile al ricorrente ma ad un collega come rappresentato nelle memorie procedimentali; non sarebbe venuto meno il rapporto fiduciario con l&#8217;Arma, in considerazione che la pratica dei tatuaggi sarebbe ampiamente diffusa presso il Corpo, citando all&#8217;uopo nota del 2003 del Sottocapo Stato Maggiore secondo la quale non vi sarebbe alcuna imposizione al militare di eliminare il tatuaggio quale atto di disposizione del proprio corpo; d&#8217;altra parte lo stesso Regolamento sulle Uniformi citato dall&#8217;Amministrazione sconsiglia ma non vieta i tatuaggi mentre per i concorsi per l&#8217;accesso all&#8217;Arma i tatuaggi sono vietati solo se per dimensioni contenuto e natura ritenuti lesivi del decoro; il presupposto della sanzione disciplinare è che via sia lesione del bene protetto ossia del prestigio e dell&#8217;immagine del Corpo;<br /> &#8211; si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa eccependo l&#8217;inammissibilità  del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti alla sanzione finale ed in particolare del verbale della Commissione di disciplina, potendo il Ministro discostarsi dal relativo giudizio in misura assai limitata ed evidenziando l&#8217;infondatezza nel merito di tutti i motivi &#8220;<em>ex adverso</em>&#8221; proposti, dal momento che &#8211; in necessaria sintesi &#8211; la condotta posta in essere appare insanabilmente in contrasto con i doveri di rettitudine assunti con il giuramento, non potendo pìù il ricorrente indossare la divisa d&#8217;ordine nè aspirare a mansioni per cui non la indossa (in questo modo l&#8217;Arma rischierebbe di rimanere sguarnita);<br /> &#8211; alla camera di consiglio del 24 giugno 2020 &#8211; uditi i difensori da remoto come da richiesta ritualmente depositata &#8211; la causa è stata trattenuta in decisione con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5 del DL n. 18/20, secondo cui in ragione del perdurante regime emergenziale è omesso lo specifico avviso alle parti prescritto dall&#8217;art. 60 c.p.a.;<br /> Considerato che:<br /> -l&#8217;eccezione in rito di inammissibilità  sollevata dalla difesa erariale non risulta condivisibile, atteso che nel procedimento disciplinare l&#8217;unico atto immediatamente e direttamente lesivo è il provvedimento con cui l&#8217;Amministrazione infligge la sanzione disciplinare quale atto conclusivo produttivo nel caso di specie dell&#8217;effetto giuridico espulsivo della perdita del grado, provvedimento ritualmente gravato dal ricorrente;<br /> &#8211; in punto di fatto è pacifico che il De Ceglia si sia volontariamente applicato sugli avambracci, in quanto di suo gradimento, tatuaggi di grandi dimensioni raffiguranti varie immagini, dunque sicuramente suscettibili di percezione visiva indossando uniforme a maniche corte, mentre è del tutto incerto chi abbia concretamente provveduto alla pubblicazione sui <em>social network</em> delle foto raffiguranti i tatuaggi in questione;<br /> &#8211; l&#8217;incisione di tatuaggi, ove per dimensioni e contenuto siano deturpanti della persona e indice di personalità  abnorme, può sicuramente costituire un illecito sul piano disciplinare in quanto in contrasto con il Regolamento sulle uniformi per l&#8217;Arma dei Carabinieri oltre che con il d.P.R. 15 gennaio 2010 n. 90 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);<br /> &#8211; costituisce principio generale in tema di sanzioni disciplinari per i dipendenti pubblici, compresi quelli appartenenti ai Corpi militari, quello secondo cui la P.A. dispone di un&#8217;ampia sfera di discrezionalità  nell&#8217;apprezzamento della gravità  dei fatti e nella graduazione della sanzione disciplinare, fermo restando che l&#8217;applicazione della misura afflittiva &#8220;deve conformarsi a parametri di ragionevolezza e proporzionalità  rispetto alla rilevanza dell&#8217;illecito ascritto&#8221; (T.A.R. Lazio Roma, sez. I , 2 marzo 2020, n. 2689) non potendo il g.a. sostituire la propria valutazione a quella della competente autorità  amministrativa, salvi i limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà ;<br /> &#8211; ciò premesso, il motivo del difetto di proporzionalità  della sanzione comminata rispetto alla condotta censurata appare meritevole di positiva considerazione da parte del Collegio, dal momento che, anche ove i tatuaggi per le relative dimensioni siano obbiettivamente deturpanti della persona, non si ravvisa per ciò solo il venir meno del rapporto fiduciario con l&#8217;Amministrazione e la ragionevolezza della massima sanzione espulsiva bensì¬ i presupposti per l&#8217;applicazione di una sanzione pìù mite;<br /> &#8211; la condotta addebitata seppur non di lieve entità  non appare inadempimento di gravità  tale da non consentire la prosecuzione del rapporto, tenuta in considerazione sia la possibilità  di impiego del ricorrente presso unità  operative ove non è imposta l&#8217;uniforme a maniche corte sia della stessa rimozione ove volontaria dei tatuaggi;<br /> &#8211; come ben argomentato dalla difesa del De Ceglia la gravità  della condotta posta in essere risulta quantomeno in parte attenuata da atti emanati dalla stessa Arma dei Carabinieri laddove la pratica dell&#8217;applicazione dei tatuaggi appare non giÃ  vietata bensì¬ &#8220;sconsigliata&#8221; (vedi note del 10 dicembre 2003 del Sottocapo di Stato maggiore e dell&#8217;11 ottobre 2017 a firma del Comandante Divisione Unità  Mobili Carabinieri);<br /> &#8211; il principio generale di derivazione comunitaria di proporzionalità  dell&#8217;azione autoritativa amministrativa nella sua triplice accezione di idoneità , necessarietà  e adeguatezza (<em>ex multis</em> Consiglio di Stato sez. III, 26 giugno 2019, n. 4403) è valevole anche nel procedimento disciplinare in considerazione della discrezionalità  esercitata nella graduazione della sanzione e della finalità  punitiva ed è coerentemente richiamato dallo stesso art. 1355 del Codice dell&#8217;Ordinamento militare;<br /> &#8211; non risulta apprezzabile la circostanza aggravante della diffusione sui <em>social network</em> delle immagini raffiguranti il ricorrente con i tatuaggi incriminati, non risultando provata dall&#8217;Amministrazione la concreta riferibilità  a fatto attivo od omissivo imputabile al De Ceglia;<br /> Ritenuto infine non possa ammettersi, in presenza di tatuaggi deturpanti il corpo del militare, l&#8217;equiparazione &#8211; sostenuta dall&#8217;Amministrazione &#8211; tra la prevista (d.lgs. 27 dicembre 2019 n. 173) esclusione dall&#8217;arruolamento nel Corpo dei Carabinieri e la sanzione della perdita del grado, pena la violazione del principio di tassatività  di cui all&#8217;art. 1353 cod. ord. militare applicabile al procedimento disciplinare dei militari (Consiglio di Stato sez. IV, 25 febbraio 2020, n.1396) in considerazione della finalità  tipicamente punitiva della responsabilità  disciplinare;<br /> Ritenuto alla luce delle suesposte considerazioni che il ricorso è fondato con l&#8217;effetto dell&#8217;annullamento della sanzione impugnata;<br /> Considerato quanto alle spese di lite la sussistenza di giusti motivi per disporne la compensazione.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto annulla il provvedimento impugnato.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Andrea Migliozzi, Presidente<br /> Umberto Giovannini, Consigliere<br /> Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore</div>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-29-6-2020-n-432/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2020 n.432</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 29/6/2020 n.300</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-29-6-2020-n-300/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-29-6-2020-n-300/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 29/6/2020 n.300</a></p>
<p>&#8220;Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono pìù uguali degli altri&#8221; , questione di bilanciamento di interessi: commento a T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III QUATER &#8211; Sentenza 1 giugno 2020, n. 5771 di Martina Lamberti Codice ISSN: 1972-3431 &#8220;Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono pìù</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-29-6-2020-n-300/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 29/6/2020 n.300</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-29-6-2020-n-300/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 29/6/2020 n.300</a></p>
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<p>&#8220;Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono pìù uguali degli altri&#8221; , questione di bilanciamento di interessi: commento a T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III QUATER &#8211; Sentenza 1 giugno 2020, n. 5771 di Martina Lamberti</p>
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<div style="text-align: right;"><strong>Codice ISSN:</strong><br /> 1972-3431</div>
<p> &#8220;Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono pìù uguali degli altri&#8221; ,<br /> questione di bilanciamento di interessi: commento a <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/29529">T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III QUATER &#8211; Sentenza 1 giugno 2020, n. 5771</a><br /> di Martina Lamberti</p>
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<div style="text-align: justify;"><em>Con il decreto legislativo del 4 marzo 2014 n. 26, il legislatore nazionale ha dato attuazione alla Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici: in particolare, con l&#8217;art. 8 (Primati non umani) si è normato, in sintesi, che il Ministero della Salute possa autorizzare, in via eccezionale, l&#8217;impiego di primati non umani (&#8220;di cui all&#8217;allegato I&#8221;), quando è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani e relativamente alla profilassi, alla prevenzione, alla diagnosi o alla cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, ovvero quando è condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali.</em><br /> <em>E&#8217; immune da illegittimità  rilevabili innanzi al Giudice Amministrativo il progetto di ricerca presentato dall&#8217;Università  di Parma, denominato &#8220;Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità  corticale&#8221;, prevede l&#8217;esecuzione di una sperimentazione su modello animale, mediante l&#8217;utilizzo di n. sei macachi: sperimentazione è connotata da finalità  traslazionali, avendo ad oggetto lo studio della cecità  corticale sul modello animale, al fine di definire e validare dei protocolli per la riabilitazione della cecità  corticale nell&#8217;uomo; progetto di ricerca approvato dall&#8217;European Research Council, sia sotto il profilo etico che sotto quello scientifico.</em><br /> La vicenda, attenzionata dal TAR Lazio-Roma (sent. n. 5771/2020) trae origine da un progetto di sperimentazione elaborato dall&#8217;Università  di Parma, il quale si proponeva di studiare la cecità  corticale sul modello animale al fine di predisporre dei protocolli per la riabilitazione della stessa lesione nell&#8217;uomo.<br /> Come accennato, il progetto prevedeva la sperimentazione su animali, del genere primati non umani, specificamente macachi, ai quali cagionare la lesione della corteccia celebrale per studiare le capacità  di recupero, a livello conscio, della capacità  visiva residua a livello inconscio. Nella scienza neurologica è conosciuto, infatti, un fenomeno noto come &#8220;blindsight&#8221;, letteralmente &#8220;visione cieca&#8221;, per il quale sono riconoscibili due vie visive nell&#8217;uomo, tale che, pur non riuscendo ad avere consapevolezza visiva dell&#8217;ostacolo postagli di fronte, il soggetto dalla corteccia celebrale lesionata, riesce comunque ad evitarlo, ricevendone una percezione inconscia.<br /> Ãˆ ben chiaro, dunque, che i responsabili del progetto dell&#8217;Università  di Parma avrebbero dovuto indurre chirurgicamente la lesione nei macachi, sottoponendoli ad una sperimentazione classificata come &#8220;grave&#8221; ai sensi del D. Lgs. n. 26 del 2014 &#8211; attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzabili a fini scientifici<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>.<br /> Posto questo antefatto, con due ricorsi depositati rispettivamente in data 8 agosto 2019 e 25 settembre 2019, la Lega Antivivisezione Ente Morale Onlus e Associazione Osa &#8211; Oltre la sperimentazione animale Onlus, impugnavano l&#8217;autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute <em>ex</em> art. 31 D. Lgs. n. 26 del 2014 nonchè gli atti dell&#8217;istruttoria procedimentale, specificamente il parere favorevole espresso dall&#8217;Organismo preposto al benessere animale dell&#8217;Università  di Parma <em>ex</em> art. 26 D. Lgs. n. 26 del 2014 e il parere favorevole rilasciato dal Consiglio Superiore di Sanità  ai sensi dell&#8217;art. 31 giÃ  richiamato.<a href="#_ftn2" title="">[2]</a><br /> Si costituivano in giudizio il Ministero della Salute, l&#8217;Università  di Parma e l&#8217;Università  di Torino.<br /> In ottemperanza all&#8217;ordine cautelare emesso dal Consiglio di Stato, in fase di appello cautelare, il Ministero della Salute provvedeva a integrare la documentazione in atti, al fine di fornire la prova dell&#8217;impossibilità  di condurre la sperimentazione in maniera alternativa rispetto all&#8217;uso di animali, in particolare di primati non umani.<br /> Il T.A.R. rigettava i ricorsi, riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, ritenendoli infondati nel merito.<br /> Parte ricorrente si doleva dell&#8217;inosservanza della normativa comunitaria e nazionale nella parte in cui la procedura<a href="#_ftn3" title="">[3]</a> era stata autorizzata e iniziata senza che le risultanze del procedimento amministrativo evidenziassero l&#8217;assenza di metodi alternativi di sperimentazione, in violazione del principio delle 3 R e della necessaria natura traslazionale dell&#8217;utilizzo di primati non umani.<br /> Per iniziare, basti notare che i termini della lite si snodano lungo profili squisitamente processuali, benchè appena accennati dal giudice amministrativo, nonchè di merito, sul cui terreno la questione viene risolta, con il rigetto del ricorso.<br /> La questione inerisce una materia &#8211; quella della tutela degli animali &#8211; particolarmente attenzionata dal legislatore europeo e nazionale, quest&#8217;ultimo imponendo dei parametri ancor pìù rigorosi per gli xenotrapianti e la sperimentazione relativa alle sostanze di abuso.<a href="#_ftn4" title="">[4]</a><br /> L&#8217;art. 13 TFUE tutela il benessere degli animali, individuandovi il controvalore da considerare nel giudizio di bilanciamento nei settori del mercato, della ricerca tecnologica e scientifica, in particolare della sperimentazione.<br /> Un ambito in cui l&#8217;esigenza di tutelare gli animali è stato particolarmente avvertito è quello del mercato dei prodotti cosmetici, disciplinato dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, il quale, in linea con la direttiva 86/609/CEE, è ispirato ad un principio di residualità  del ricorso alla sperimentazione animale. Quest&#8217;ultima è autorizzata soltanto quando non esistano metodi alternativi di sperimentazione che possano garantire la sicurezza degli ingredienti del prodotto cosmetico o del prodotto finito per la salute umana<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>.<br /> In questo quadro normativo si pone la decisione della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea del 2016<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>, chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla corretta interpretazione dell&#8217;art. 18 paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 1223 del 2009, rubricato &#8220;sperimentazione animale&#8221;.<br /> Nel caso di specie, alcuni membri dell&#8217;European Federation for Cosmetic Ingredients avevano effettuato delle sperimentazioni animali in paesi terzi, per testare la sicurezza per la salute umana di alcuni ingredienti cosmetici, al fine di poter esportare tali prodotti in paesi non facenti parte dell&#8217;Unione Europea, i quali richiedevano, appunto, tale specie di sperimentazione.<br /> La questione interpretativa sottoposta alla Corte concerneva la possibilità  di inserire tali ingredienti nei prodotti cosmetici da commercializzare all&#8217;interno dell&#8217;Unione e quindi se l&#8217;art. 18 del richiamato regolamento consentisse l&#8217;immissione sul mercato dell&#8217;Unione di prodotti cosmetici dei quali alcuni ingredienti erano stati oggetto di sperimentazione animale in Paesi non membri dell&#8217;Unione.<br /> Rifuggendo un&#8217;interpretazione letterale della normativa in esame che avrebbe sterilizzato la <em>ratio</em> delle disposizioni del regolamento poste a tutela del benessere degli animali, la Corte privilegiava una lettura dell&#8217;art. 18 conforme alla sensibilità  del legislatore europeo in materia di protezione animale e concludeva nel senso di vietare la commercializzazione all&#8217;interno del mercato europeo di prodotti cosmetici le cui garanzie di sicurezza erano state ottenute ricorrendo alla sperimentazione sugli animali. Ãˆ, quindi, evidente che in un giudizio di bilanciamento, il benessere animale costituisce valore recessivo soltanto rispetto alla salute umana.<br /> La direttiva 2010/63/UE, di cui il D. Lgs. n. 26 del 2014 è attuazione, si pone l&#8217;obiettivo di armonizzare la legislazione relativa all&#8217;uso degli animali a fini scientifici, ispirandosi al principio delle 3 R.<br /> La direttiva europea del 2010 intende, quindi, rafforzare la tutela del benessere degli animali rispetto al pìù recente passato durante il quale la direttiva 86/609/CEE aveva lasciato ampi margini di discrezionalità  al legislatore nazionale, ingenerando rilevanti disparità  normative; disparità  che rischiavano di costituire altresì¬ degli ostacoli agli scambi dei prodotti e delle sostanze per lo sviluppo dei quali si ricorreva alla sperimentazione animale.<br /> Sono gli artt. 4 della direttiva UE e 13 della normativa nazionale richiamata &#8211; rubricato &#8220;scelta dei metodi&#8221; &#8211; a privilegiare il principio delle 3R, &#8220;replacement&#8221;-&#8220;reduction&#8221;-&#8220;refinement&#8221;, in virtà¹ del quale, posta l&#8217;assenza di metodi alternativi di sperimentazione rispetto a quelli che prevedono l&#8217;uso di animali (replacement), deve esser preferita la procedura e il progetto<a href="#_ftn7" title="">[7]</a> che utilizzano il minor numero di animali (reduction) a condizioni sperimentali che riducano al massimo la loro sofferenza (refinement)<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.<br /> Pìù specificamente, i primati non umani &#8211; tra cui i macachi del progetto dell&#8217;Università  di Parma &#8211; possono subire sperimentazioni solo in via eccezionale; eccezionalità  dettata dalla loro &#8220;prossimità  genetica con l&#8217;essere umano&#8221; nonchè dalle loro &#8220;componenti sociali altamente sviluppate&#8221;<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>. Evidentemente, tuttavia, siffatta vicinanza genetica e comportamentale reca serie implicazioni a livello etico che giustificano la specificità  delle tecniche di ricerca e dei fini perseguibili.<br /> Così¬, recependo la disciplina comunitaria, l&#8217;art. 8 D. Lgs. n. 26 del 2014 stabilisce che l&#8217;autorizzazione alla sperimentazione su primati non umani possa essere concessa soltanto con riferimento alla ricerca di base quando condotta nell&#8217;interesse della salute dell&#8217;uomo o delle specie animali considerate dal decreto legislativo in esame; alla ricerca applicata o traslazionale relativamente alla profilassi, alla prevenzione, alla diagnosi o alla cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani; alla ricerca applicata o traslazionale in ambito farmaceutico o alimentare quando è condotta allo scopo di evitare, prevenire o diagnosticare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali; infine, alla ricerca condotta per la conservazione della specie.<br /> Come accennato, nel caso in esame, le parti si attestavano su posizioni opposte proprio rispetto alla sussistenza (e alla prova) dei requisiti necessari per autorizzare legittimamente il progetto di sperimentazione elaborato dall&#8217;Università  di Parma.<br /> Parte ricorrente ritiene che l&#8217;Amministrazione abbia raggiunto la prova dell&#8217;assenza di metodi alternativi di sperimentazione, dell&#8217;aspirazione traslazionale della ricerca sulla cecità  corticale nonchè sul rispetto dei principi di sostituzione, riduzione e di affinamento delle condizioni sperimentali attraverso una illegittima integrazione postuma della motivazione. All&#8217;esito dell&#8217;appello cautelare, infatti, il Consiglio di Stato sospendeva l&#8217;autorizzazione rilasciata per il progetto dell&#8217;Università  di Parma e ordinava al Ministero della Salute di fornire la prova circa l&#8217;impossibilità  di individuare metodi alternativi di sperimentazione.<br /> Per comprendere meglio i termini della questione, si parta da alcune domande: in ambito cautelare, l&#8217;ordine istruttorio emanato con la &#8220;sospensiva&#8221; di accoglimento è strumentale al raggiungimento della prova in giudizio o può essere considerato quale strumento sollecitatorio e di collaborazione proprio della tecnica del <em>remand</em>?<br /> Ove si ritenesse estraneo al <em>remand</em>, può l&#8217;adempimento dell&#8217;ordine istruttorio costituire un&#8217;integrazione postuma della motivazione del provvedimento amministrativo?<br /> Se la risposta è affermativa, l&#8217;esito del giudizio rimane invariato se l&#8217;adempimento dell&#8217;ordine istruttorio non ha ampliato il <em>thema decidendum</em>?<br /> In via preliminare, giova evidenziare che la motivazione <em>ex</em> art. 3 della L. n. 241 del 1990 costituisce elemento indefettibile del provvedimento amministrativo, soprattutto alla luce dell&#8217;evoluzione del diritto e del processo amministrativo, non pìù (solo) impugnatorio e caducatorio, ma dialogico e procedimentale. Ãˆ questa la premessa espressa da giurisprudenza costante nel qualificare come inammissibile l&#8217;integrazione della motivazione che avvenga in giudizio attraverso gli scritti difensivi o, pìù genericamente, gli atti del processo; essendo piuttosto ammissibile l&#8217;integrazione giudiziale della motivazione tutte le volte in cui le ragioni poste dall&#8217;Amministrazione a fondamento della propria decisione possano essere desunte in maniera univoca dagli atti del processo oppure attraverso l&#8217;emanazione di un autonomo provvedimento di convalida<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>.<br /> Anche il giudizio cautelare partecipa della natura &#8220;procedimentale&#8221; dell&#8217;ordinamento amministrativo e ne costituisce prova l&#8217;ammissibilità  delle ccdd. ordinanze propulsive.<br /> Le ordinanze propulsive, infatti, realizzano la collaborazione tra giudice e amministrazione, tra giudizio e procedimento, indispensabile per garantire l&#8217;effettività  dell&#8217;attività  amministrativa. In accoglimento dell&#8217;istanza cautelare, il giudice amministrativo può adottare un&#8217;ordinanza con la quale non si limita a sospendere il provvedimento impugnato nel merito, ordinando all&#8217;Amministrazione di riesaminare la questione e pronunciarsi nuovamente sulla vicenda dedotta in giudizio, tenendo conto delle argomentazioni rilevate in fase cautelare ed eventualmente conformandosi ad esse.<br /> Il giudice amministrativo investito del giudizio cautelare, tuttavia, non si sostituisce all&#8217;Amministrazione, in quanto il suo convincimento, formulato sulla base della sussistenza del <em>fumus boni iuris</em> e del <em>periculum in mora</em>, non ha carattere di stabilità  e non è idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere. In questo senso, l&#8217;Amministrazione sollecitata dal giudice amministrativo con la tecnica del <em>remand</em>, ben potrà  nuovamente pronunciarsi negativamente, eventualmente integrando la motivazione in origine carente. Pur in questa eventualità , tuttavia, se l&#8217;Amministrazione adotta un nuovo provvedimento amministrativo che sostituisce il precedente, la conseguenza è che l&#8217;interesse a ricorrere concernerà  il provvedimento successivamente adottato.<br /> Ritenendo che l&#8217;ordine istruttorio impartito nel caso esaminato non costituisca espressione della tecnica del <em>remand </em>per le ragioni sovra esposte, occorre evidenziare che una recente sentenza del Consiglio di Stato<a href="#_ftn11" title="">[11]</a> ha riconosciuto che possa essere investita da inammissibilità  per violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione anche la documentazione prodotta dall&#8217;amministrazione in adempimento di un ordine istruttorio emanato dal giudice.<br /> La vicenda traeva origine dal diniego espresso dall&#8217;amministrazione comunale rispetto al richiesto permesso di costruire, avente ad oggetto la realizzazione di un complesso immobiliare costituito da due unità , ad uso artigianale, insistente su di un&#8217;area che originariamente rientrava nella perimetrazione del P.I.P. Al di lÃ  del merito della vicenda che ha il pregio di precisare la natura del Piano degli insediamenti produttivi nonchè l&#8217;ultrattività  del piano stesso limitatamente alla destinazione urbanistica dell&#8217;area, il giudice amministrativo esercitava il suo potere acquisitivo e chiedeva all&#8217;amministrazione comunale di produrre in giudizio ulteriore documentazione, con lo scopo di accertare lo stato urbanistico dell&#8217;area interessata. Tuttavia, nel riproporre i motivi di rigetto del richiesto permesso di costruire, l&#8217;amministrazione comunale adduceva un&#8217;ulteriore motivazione, afferente al disegno dei lotti. Risolvendo la questione sul piano del merito, perimetrando l&#8217;ultrattività  degli effetti del piano di insediamento produttivo ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 1 della legge n. 1150 del 1942, il giudice amministrativo rileva che l&#8217;amministrazione comunale aveva realizzato un&#8217;integrazione postuma della motivazione del provvedimento di diniego, ampliando il <em>thema decidendum</em> del giudizio e incorrendo in un profilo di inammissibilità .<br /> Ebbene, la sentenza appena richiamata rende chiare le linee guida che l&#8217;operatore giuridico deve seguire nel considerare la documentazione probatoria fornita dall&#8217;amministrazione nel corso del giudizio. Stante l&#8217;innegabile potere acquisitivo del giudice, occorre analizzare la portata innovativa o meno dell&#8217;integrazione istruttoria e considerare su quali fatti e valutazioni si sia fondato il convincimento del giudice amministrativo.<br /> Il T.A.R. Lazio, nella sentenza in commento, propone, quindi, un&#8217;attenta analisi degli atti endoprocedimentali che hanno condotto il Ministero della Salute al rilascio dell&#8217;autorizzazione e prende in considerazione il parere favorevole rilasciato dall&#8217;Organismo preposto al benessere degli animali nel maggio 2018 nonchè quello rilasciato dal Consiglio Superiore della Sanità  nel settembre dello stesso anno, ovvero prima dell&#8217;integrazione istruttoria ordinata dal giudice cautelare. GiÃ  dalla valutazione dei richiamati documenti, il T.A.R. conclude per la sussistenza del carattere innovativo del progetto di ricerca &#8211; il quale presenta apprezzabili <em>chances</em> di applicazione traslazionale, ai sensi dell&#8217;art. 8 D. Lgs. n. 26 del 2014, per l&#8217;assenza di metodi alternativi di sperimentazione<a href="#_ftn12" title="">[12]</a> e per il rispetto del principio delle 3R &#8211; in quanto venivano effettivamente utilizzate solo due coppie di macachi, essendo la terza di riserva e veniva reclutato personale altamente qualificato, dotato delle competenze scientifiche per ridurre al minimo sofferenza e stress nell&#8217;animale. Come motivato dal giudice amministrativo, il supplemento di istruttoria ha solo confermato la sussistenza dei requisiti per il rilascio dell&#8217;autorizzazione, con la conseguenza che l&#8217;integrazione istruttoria ben potrebbe rivelarsi irrilevante ai fini del decidere, non inficiando l&#8217;esito del processo.<br /> Evidentemente, la sussistenza degli elencati presupposti appare sufficiente al giudice amministrativo per rigettare il ricorso, poichè, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, il T.A.R. Lazio riconosce nella vicenda posta alla sua attenzione un&#8217;ipotesi di esercizio di discrezionalità  tecnica da parte dell&#8217;Amministrazione, immune da illogicità , irrazionalità  o radicale travisamento dei fatti<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>.<br /> Per giurisprudenza costante<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>, la discrezionalità  tecnica non è sottratta alla sindacabilità  del giudice amministrativo in quanto, pur presentando profili di merito &#8211; essendo l&#8217;Amministrazione chiamata ad effettuare valutazioni e apprezzamenti tecnici non sorretti da leggi scientifiche universalmente valide &#8211; è pur sempre vincolata a scelte (di merito) giÃ  compiute dal legislatore. Specularmente, i provvedimenti amministrativi espressione di discrezionalità  tecnica amministrativa potranno essere impugnati soltanto relativamente ai profili di natura vincolata che ad esso afferiscono, tutte le volte in cui non presentino o non sia possibile desumere i requisiti tecnici richiesti.<br /> In questo senso, le censure formulate dai ricorrenti nel caso di specie appaiono generiche e prive di fondamento in quanto la Lega Antivivisezione Ente Morale Onlus e Associazione Osa &#8211; Oltre la sperimentazione animale Onlus si dolgono dell&#8217;assenza o del mancato rispetto di parametri tecnici che invece sono stati valutati dal Ministero della Salute &#8211; sulla base dei pareri forniti dall&#8217;Organismo preposto al benessere degli animali dell&#8217;Università  di Parma e del Consiglio Superiore della Sanità .<br /> In conclusione, scoprire la<em> forma dell&#8217;acqua</em>, distinguendo l&#8217;inanimato dal non verbale, non è compito facile e allo stato, l&#8217;unico metodo alternativo alla sperimentazione animale sembra essere un&#8217;affinata sensibilità .<br /> E&#8217; un percorso lungo, ma ormai iniziato. Come ha scritto Leonardo da Vinci: &#8220;&#038; <em>ritengo che verrà  un tempo nel quale gli uomini conosceranno l&#8217;anima degli animali e in cui l&#8217;uccisione di un animale sarà  considerata con lo stesso biasimo con cui consideriamo oggi quella di un uomo.&#8221;</em></div>
<div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> D. Lgs. n. 26 del 2014, Allegato VII &#8220;Classificazione della gravità  delle procedure&#8221;, Sezione I: categorie di gravità : &#8220;Le procedure sugli animali che causano probabilmente dolore, sofferenza o angoscia intensi, ovvero dolore, sofferenza o angoscia moderati e di lunga durata, nonchè le procedure che provocano probabilmente un deterioramento grave del benessere o delle condizioni generali degli animali sono classificate come &quot;gravi&quot;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Il progetto di sperimentazione elaborato dall&#8217;Università  di Parma veniva approvato anche dall&#8217;European Research Council, sia dal punto di vista scientifico che etico. L&#8217;European Research Council è l&#8217;agenzia dell&#8217;Unione europea dedicata al supporto finanziario e scientifico della ricerca di frontiera: non strutturata per obiettivi, essa promuove la ricerca scientifica in tutti i suoi campi attraverso finanziamenti competitivi.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Ai sensi dell&#8217;art. 3 D. Lgs. n. 26 del 2014, per &#8220;procedura&#8221; si intende &#8220;qualsiasi uso, invasivo o non invasivo, di un animale<br /> ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici dal risultato noto o ignoto, o ai fini educativi, che possa causare all&#8217;animale un livello di dolore, sofferenza, distress danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall&#8217;inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie. Ciò include qualsiasi azione che intende o può determinare la nascita o la schiusa di un animale o la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata con fenotipo sofferente in queste condizioni. Ãˆ esclusa dalla definizione la soppressione di animali con il solo fine di impiegarne gli organi o i tessuti&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Il legislatore del 2020 &#8211; D. L. n. 162 &#8211; ha ulteriormente posticipato al 1 gennaio 2021 la data a decorrere dalla quale troverà  applicazione il disposto degli artt. 5 co. 2 lett. d) e c)Â  e 16 co. 1 lett. d), i quali vietano le procedure finalizzate a condurre ricerche sugli xenotrapianti o sulle sostanze d&#8217;abuso, stabilendo altresì¬ che un animale giÃ  utilizzato in altre procedure possa esser riutilizzato solo se la procedura successiva è classificata come &#8220;lieve&#8221; o &#8220;non risveglio&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici, art. 18: &#8220;In circostanze eccezionali, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico esistente, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di accordare una deroga al paragrafo 1. La richiesta contiene una valutazione della situazione e indica le misure necessarie. Su tale base la Commissione, previa consultazione del CSSC, può autorizzare con una decisione motivata la deroga. Tale autorizzazione stabilisce le condizioni di tale deroga per quanto riguarda gli obiettivi specifici, la durata e la relazione sui risultati. Una deroga può essere accordata soltanto se: a) l&#8217;ingrediente è ampiamente utilizzato e non può essere sostituito con un altro ingrediente atto a svolgere una funzione analoga; b) il problema specifico riguardante la salute umana è dimostrato e la necessità  di effettuare esperimenti sugli animali è giustificata e supportata da un protocollo di ricerca dettagliato proposto come base per la valutazione&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, causa C-592/14, European federation for Cosmetic Ingredients contro Secretary of State for Business, Innovation and Skills e Attorney General, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England &amp; Wales), Queen&#8217;s Bench Division (Administrative Court).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Ai sensi dell&#8217;art. 3 D. Lgs. n. 26 del 2014 per &#8220;progetto&#8221; si intende &#8220;un programma di lavoro con un preciso obiettivo scientifico che prevede il ricorso a una o pìù procedure, a partire dalla preparazione della prima procedura fino a quando non occorrono ulteriori interventi o osservazioni ai fini del progetto in corso&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> In particolare, l&#8217;art. 13 co. 2 D. Lgs. n. 26 del 2014 stabilisce: &#8220;Qualora il ricorso all&#8217;impiego di animali è inevitabile sono<br /> seguite, a parità  di risultati, le procedure che: a) richiedono il minor numero di animali; b) utilizzano animali con la minore capacità  di provare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato; c) sono in grado di minimizzare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato; d) offrono le maggiori probabilità  di risultati soddisfacenti; e) hanno il pìù favorevole rapporto tra danno e beneficio&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Considerando n. 17) della Direttiva 2010/63/UE.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 18 giugno 2020, n. 3909; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11 maggio 2018, n. 2843; Consiglio di Stato sez. III, sentenza 7 aprile 2014, n. 1629.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Cfr. nota 11, Consiglio di Stato, sentenza n. 3909 del 2020.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Pare opportuno precisare che l&#8217;accesso al <em>database</em> dell&#8217;ECVAM si registrava solo nel marzo 2020, in occasione del secondo parere espresso dal Consiglio Superiore della Sanità ; pur tuttavia, l&#8217;assenza di metodi alternativi di sperimentazione veniva evidenziata giÃ  nel 2018, sulla base della letteratura scientifica e delle caratteristiche genetiche e comportamentali dei macachi.<br /> Il Laboratorio di Riferimento dell&#8217;Unione Europea (EURL-ECVAM) è l&#8217;organismo deputato alla validazione di metodi alternativi alla sperimentazione animale. L&#8217;EURL-ECVAM recepisce le richieste di validazione di metodi alternativi e ne valuta l&#8217;affidabilità  tecnica, esprimendo una raccomandazione che potrà  poi essere accettata a livello regolamentare.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2020, sentenza n. 2325: &#8220;(&#038;) i giudizi formulati dalla commissione esaminatrice sono in effetti l&#8217;espressione di una discrezionalità  tecnica non sindacabile sulla base di opinioni tecniche difformi, a meno che non venga prospettata con precisione e giustificazione probatoria la sussistenza delle note figure dell&#8217;illogicità , dell&#8217;irrazionalità  e del radicale travisamento dei fatti&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> <em>ex plurimis</em>, Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2020, sentenza n. 2325; Consiglio di Stato, sez. VI, 24 marzo 2020, sentenza n. 2061; Consiglio di Stato, sez. III, 19 marzo 2020, sentenza n. 1957.</div>
</p></div>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-29-6-2020-n-300/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 29/6/2020 n.300</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2020 n.559</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-29-6-2020-n-559/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-29-6-2020-n-559/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2020 n.559</a></p>
<p>Maddalena Filippi, Presidente, Filippo Dallari, Referendario, Estensore PARTI: Engine s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Occhiena, Alessandro Carlo Licci Marini e Roberta Agnoletto, contro Comune di Cittadella (PD), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Trivellato, nei confronti Velocar s.r.l.,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-29-6-2020-n-559/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2020 n.559</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-29-6-2020-n-559/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2020 n.559</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maddalena Filippi, Presidente, Filippo Dallari, Referendario, Estensore PARTI:  Engine s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Occhiena, Alessandro Carlo Licci Marini e Roberta Agnoletto,  contro Comune di Cittadella (PD), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Trivellato, nei confronti Velocar s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nadia Corà  e Guido Paratico</span></p>
<hr />
<p>Principio di equivalenza : natura e caratteristiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Contratti della PA &#8211; evidenza pubblica- principio di equivalenza &#8211; natura e caratteristiche.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il principio di equivalenza permea l&#8217;intera disciplina dell&#8217;evidenza pubblica e la possibilità  di ammettere a seguito di valutazione della stazione appaltante prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste risponde al principio del favor partecipationis (ampliamento della platea dei concorrenti) e costituisce altresì¬ espressione del legittimo esercizio della discrezionalità  tecnica da parte dell&#8217;Amministrazione. Il principio di equivalenza trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica e l&#8217;effetto di escludere un&#8217;offerta, che la norma consente di neutralizzare facendo valere l&#8217;equivalenza funzionale del prodotto offerto a quello richiesto, è testualmente riferibile sia all&#8217;offerta nel suo complesso sia al punteggio ad essa spettante per taluni aspetti  e la ratio della valutazione di equivalenza è la medesima quali che siano gli effetti che conseguono alla difformità .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/06/2020<br /> <strong>N. 00559/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00121/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 121 del 2020, proposto da<br /> Engine s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Occhiena, Alessandro Carlo Licci Marini e Roberta Agnoletto, con domicilio digitale presso l&#8217;avvocato Massimo Occhiena come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell&#8217;avvocato Roberta Agnoletto in Mestre &#8211; Venezia, via Torre Belfredo n. 13/4;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Cittadella (PD), in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Trivellato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Velocar s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Nadia Corà  e Guido Paratico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, previa adozione di opportune misure cautelari,</em></strong><br /> &#8211; della determinazione dirigenziale 20 dicembre 2019, prot. 1318, a firma del Responsabile del Servizio &#8211; Comando di Polizia Locale del Comune di Cittadella, con cui è stata disposta l&#8217;esclusione di Engine s.r.l. dalla procedura di gara per l&#8217;affidamento della &#8220;<em>Fornitura tramite noleggio di due dispositivi per il controllo elettronico della velocità  con funzione di varchi elettronici &#8211; n. RDO 2380162 &#8211; CIG Z2729A2B85</em>&#8221; e, contestualmente, è stata aggiudicata in via definitiva la gara medesima a Velocar s.r.l., comunicata tramite piattaforma MEPA il 27 dicembre 2019, e della predetta comunicazione;<br /> &#8211; della mancata esclusione di Velocar s.r.l. dalla gara <em>de qua</em>;<br /> &#8211; della graduatoria definitiva e degli esiti finali della procedura pubblicati sulla piattaforma MEPA;<br /> &#8211; dei prospetti riepilogativi dell&#8217;esito della gara pubblicati sulla piattaforma MEPA;<br /> &#8211; degli atti, comunque denominati, di approvazione della graduatoria e della proposta di aggiudicazione in favore della controinteressata Velocar s.r.l.;<br /> &#8211; della richiesta di chiarimenti 24 settembre 2019, del Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Cittadella, trasmessa tramite piattaforma MEPA;<br /> &#8211; dei verbali delle sedute di gara, nelle parti di interesse della ricorrente;<br /> &#8211; delle determine, o degli atti comunque denominati, di approvazione dei verbali di gara, nei limiti dell&#8217;interesse della ricorrente;<br /> &#8211; del capitolato speciale d&#8217;appalto approvato dal Comune di Cittadella per l&#8217;affidamento della &#8220;<em>Fornitura tramite noleggio di due dispositivi per il controllo elettronico della velocità  con funzione di varchi elettronici &#8211; n. RDO 2380162 &#8211; CIG Z2729A2B85&#8243;</em>, limitatamente alla parte in cui, all&#8217;art. 2, comma 1, lett. b), prevede, a pena di esclusione, che &#8220;<em>il rilievo della velocità  dovrà  avvenire a mezzo di spire induttive elettromagnetiche, inserite nella corsia di marcia sottoposta a controllo</em>&#8220;;<br /> &#8211; della Richiesta di Offerta (RDO) relativa alla procedura di gara in oggetto, pubblicata sulla piattaforma MEPA in data 4 settembre 2019, nella parte in cui rinvia, fra le altre, alla prescrizione di cui al citato art. 2, comma 1, lett. b) del capitolato speciale d&#8217;appalto;<br /> &#8211; del capitolato speciale anzidetto, limitatamente alla parte in cui, all&#8217;art. 2, primo paragrafo, sub lett. a), prevede, a pena di esclusione, che le &#8220;<em>postazioni periferiche digitali di rilevamento delle infrazioni art. 142 del C.d.S. &#038; abbiano altresì¬ la funzione di varco di lettura targhe, gestendo in modo autonomo e diretto l&#8217;interrogazione alle banche dati ministeriali e di A.N.I.A., per la verifica di ulteriori infrazioni alla normativa stradale</em>&#8220;, nei limiti dell&#8217;interesse della ricorrente e, quindi, nell&#8217;ipotesi subordinata in cui sia interpretato in senso rigorosamente letterale, nonchè della Richiesta di Offerta (RDO), nella parte in cui rinvia, fra le altre, a detta previsione;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non cognito, e di ogni ulteriore atto successivamente adottato, nei limiti dell&#8217;interesse della ricorrente,<br /> nonchè, in via subordinata, per l&#8217;annullamento<br /> &#8211; della Richiesta di Offerta (RDO) e del capitolato speciale d&#8217;appalto e, in generale, di qualsiasi atto della <em>lex specialis</em>, nella loro integralità , nella denegata ipotesi in cui possano essere interpretati nel senso di legittimare l&#8217;esclusione di Engine s.r.l. e l&#8217;aggiudicazione in favore di Velocar s.r.l.,<br /> nonchè per la condanna<br /> della Stazione appaltante al risarcimento in forma specifica mediante l&#8217;adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore di Engine s.r.l., nonchè, in subordine, per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi della ricorrente medesima a causa della mancata aggiudicazione, con espressa riserva di quantificarli in corso di causa,<br /> nonchè per la dichiarazione<br /> dell&#8217;inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato <em>medio tempore</em> dal Comune di Cittadella con Velocar s.r.l., in relazione al quale la ricorrente formula espressamente domanda di subentro, e per la condanna, anche in detta eventualità , della Stazione appaltante alla tutela in forma specifica, mediante l&#8217;adozione del provvedimento di aggiudicazione e dei consequenziali atti, incluso il subentro nel contratto, in favore di Engine s.r.l.,<br /> nonchè, in subordine, per la condanna<br /> della Stazione appaltante al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi, con espressa riserva di quantificarli in corso di causa.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cittadella (PD) e di Velocar s.r.l.;<br /> Viste le memorie <em>ex</em> art. 73, comma 1, cod. proc. amm.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27;<br /> Visto il Decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 26 del 21 marzo 2020;<br /> Relatore nell&#8217;udienza del giorno 20 maggio 2020 il dott. Filippo Dallari e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> a. In data 4 settembre 2019 il Comune di Cittadella (d&#8217;ora in poi il Comune) ha indetto la procedura MEPA per l&#8217;affidamento della fornitura, tramite noleggio e installazione, di due nuovi dispositivi per il controllo elettronico della velocità  con funzione di varchi elettronici in due postazioni di rilevamento (RDO 2380162 &#8211; CIG Z2729A2B85), con criterio di aggiudicazione il prezzo pìù basso e base d&#8217;asta di € 39.000, per una durata del noleggio di almeno 10 mesi.<br /> a.1 I dispositivi erano destinati a sostituire quelli giÃ  installati nelle due postazioni e in particolare:<br /> &#8211; sulla SS 53 Km. 21+725, ove era installato un dispositivo di misura di velocità  istantanea di veicoli, con sistema di rilevazione basato su spire magnetiche;<br /> &#8211; sulla SR 47 km 27+100, ove era installato un dispositivo di misura di velocità  istantanea di veicoli con sistema di rilevazione a tecnologia <em>radar</em>.<br /> a.2. Con riguardo ad entrambe le sopra menzionate postazioni il capitolato speciale ha previsto l&#8217;installazione del sistema basato su spire magnetiche stabilendo, a pena di esclusione, che:<br /> &#8211; &#8220;<em>le postazioni periferiche digitali di rilevamento delle infrazioni art. 142 del C.d.S, che abbiano altresì¬ la funzione di varco di lettura targhe, gestendo in modo autonomo e diretto l&#8217;interrogazione alle banche-dati ministeriali e di A.N.I.A., per la verifica di ulteriori infrazioni alla normativa stradale connessa con la violazione dell&#8217;art.142 del C.d.S., in specie l&#8217;art.193 del C.d.S., e l&#8217;eventuale iscrizione in elenchi di auto rubate ovvero sottoposte a fermo/sequestro</em>&#8221; (art. 2, comma 4, lett. a);<br /> &#8211; &#8220;<em>il rilievo della velocità  dovrà  avvenire a mezzo di spire induttive elettromagnetiche, inserite nella corsia di marcia sottoposta a controllo</em>&#8221; (art. 2.1, comma 2, lett. b).<br /> a.3. In data 14 settembre 2019 Engine s.r.l. (d&#8217;ora in poi Engine) ha presentato la propria offerta sul MEPA, proponendo per entrambe le postazioni un doppio dispositivo: &#8211; il dispositivo EnVES EVO MVD 1605, basato su tecnologia <em>radar</em>, per l&#8217;accertamento della violazione di cui all&#8217;art. 142 del Codice della Strada; &#8211; il sistema &#8220;<em>di riconoscimento targhe VISTA ENVES08-4KM, per garantire la connessione con le banche dati in modo conforme alla normativa vigente</em>&#8221; per l&#8217;accertamento delle ulteriori sanzioni connesse (art.193 del C.d.S. e l&#8217;eventuale iscrizione in elenchi di auto rubate ovvero sottoposte a fermo/sequestro).<br /> a.4. Engine risultava aggiudicataria provvisoria, avendo offerto il canone mensile di € 2.850, per dieci mesi (per un totale di € 28.500).<br /> a.5. Con comunicazione 24 settembre 2019, il Comune ha chiesto ad Engine di &#8220;<em>produrre la scheda tecnica dei dispositivi offerti e precisamente di indicare la corrispondenza all&#8217;art. 2.1, lettera B del Capitolato</em>&#8220;, secondo cui &#8220;<em>il rilievo della velocità  dovrà  avvenire a mezzo di spire induttive elettromagnetiche, inserite nella corsia di marcia sottoposta a controllo</em>&#8220;.<br /> a.6. Con nota di chiarimenti 25 settembre 2019, la società  ricorrente ha prodotto la scheda tecnica del dispositivo offerto, precisando che tale sistema ottempera in maniera equivalente (addirittura migliorativa) alle caratteristiche del sistema Velocar Red&amp;Speed EVO L1, espressamente indicato nella <em>lex specialis</em>, e che pertanto, pur non rispondendo esattamente al requisito di cui al punto 2.1. lett. b) del capitolato, la propria offerta non poteva essere dichiarata inammissibile o esclusa ai sensi dell&#8217;art. 68, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016.<br /> a.7. Con determinazione dirigenziale n. 1318 del 20 dicembre 2019, comunicata tramite piattaforma MEPA in data 27 dicembre 2019, la Stazione appaltante ha escluso Engine per mancanza &#8220;<em>dei requisiti di minima previsti dal capitolato di gara di cui all&#8217;art. 2.1, lett. b)</em>&#8221; e, contestualmente, ha aggiudicato la gara in via definitiva a Velocar s.r.l. (d&#8217;ora in poi Velocar), giÃ  affidataria del servizio, che ha offerto &#8211; quale unico sistema di rilevamento per entrambe le postazioni considerate &#8211; il Velocar Red&amp;Speed EVO L1, espressamente previsto dalla <em>lex specialis</em>, basato sulla tecnologia a spire magnetiche, al prezzo di € 38.000.<br /> b. Con ricorso notificato in data 24 gennaio 2020, depositato in data 6 febbraio 2020, Engine ha impugnato gli atti della procedura di gara, ivi compreso il capitolato speciale d&#8217;appalto, proponendo due ordini di censure e segnatamente:<br /> &#8211; la violazione, anche sotto i profili del difetto di motivazione, del difetto di istruttoria e dell&#8217;erroneità  dei presupposti, del principio di equivalenza di cui all&#8217;art. 68 del d.lgs. n. 50 del 2016 (motivi 1, 2 e 3), in quanto il prodotto offerto, basato su tecnologia <em>radar</em> anzichè sulla presenza di spire magnetiche come richiesto dall&#8217;art. 2, lett. b), del capitolato speciale, avrebbe caratteristiche prestazionali non solo equivalenti ma altresì¬ migliorative rispetto al sistema Velocar, espressamente richiesto dalla<em> lex specialis</em>. Nell&#8217;assunto della società  ricorrente, infatti, il sistema offerto, basato su tecnologia <em>radar</em>, pur garantendo prestazioni equivalenti a quelle del sistema basato sulle spire magnetiche, non richiederebbe l&#8217;esecuzione di lavori stradali invasivi e sarebbe tarato per accertare velocità  superiori;<br /> &#8211; la violazione anche sotto il profilo del difetto di motivazione, di istruttoria e dell&#8217;erroneità  dei presupposti della disciplina in materia di omologazioni: l&#8217;offerta della aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa in quanto il prodotto offerto sarebbe omologato esclusivamente per l&#8217;accertamento della violazione di cui all&#8217;art. 142 del Codice della Strada e non consentirebbe di gestire in modo autonomo e diretto l&#8217;interrogazione alle banche dati ministeriali e di A.N.I.A., &#8220;<em>per la verifica di ulteriori infrazioni alla normativa stradale connessa con la violazione dell&#8217;art.142 del Codice della Strada, in specie l&#8217;art. 193, e l&#8217;eventuale iscrizione in elenchi di auto rubate ovvero sottoposte a fermo/sequestro</em>&#8220;, come richiesto a pena di esclusione dall&#8217;art. 2, comma 4, lett. a), del capitolato speciale.<br /> c. Costituitesi in giudizio, l&#8217;Amministrazione resistente e l&#8217;aggiudicataria hanno in via preliminare eccepito l&#8217;inapplicabilità  al caso di specie del principio di equivalenza di cui all&#8217;art. 68 del Codice dei contratti in ragione dell&#8217;art. 2.1, comma 2, lett. b), del capitolato speciale che, nel definire i requisiti minimi dell&#8217;oggetto del contratto, richiede &#8211; &#8220;<em>a pena di esclusione</em>&#8221; &#8211; che &#8220;<em>il rilievo della velocità  dovrà  avvenire a mezzo di spire induttive elettromagnetiche, inserite nella corsia di marcia sottoposta a controllo</em>&#8221; (art. 2.1, comma 2, lett. b). Tale disposizione della <em>lex specialis</em> &#8211; sempre secondo l&#8217;assunto delle resistenti &#8211; avrebbe altresì¬ carattere escludente e pertanto avrebbe dovuto essere oggetto di immediata impugnazione e non sarebbe pìù contestabile in questa sede.<br /> Nel merito, l&#8217;Amministrazione resistente ha rilevato che la scelta di richiedere, a pena di esclusione, un sistema basato sulle spire magnetiche è stata il frutto di una valutazione discrezionale concernente la definizione dell&#8217;oggetto del contratto, assunta alla luce dell&#8217;esperienza maturata nel corso dell&#8217;utilizzo delle due postazioni preesistenti, e dovuta essenzialmente al fatto che &#8220;<em>la tipologia a spire elettromagnetiche rileva e fotografa qualsiasi veicolo in transito, anche con targa illeggibile o non rilevabile; la tipologia a radar, viceversa, non rileva tale tipologia di veicoli, impedendo accertamenti e successive indagini d&#8217;ufficio, per le infrazioni commesse dagli stessi</em>&#8220;. In definitiva i due sistemi &#8211; quello richiesto e quello offerto da Engine &#8211; non sarebbero equivalenti perchè solo i sistemi basati sulle spire magnetiche consentirebbero di rilevare i veicoli privi di targa o con targa non leggibile.<br /> Quanto al vizio concernente la pretesa mancata omologazione del prodotto dell&#8217;aggiudicataria per l&#8217;accertamento delle ulteriori violazioni connesse richieste dalla <em>lex specialis</em>, la controinteressata Velocar ha in particolare sostenuto che l&#8217;omologazione rilasciata comprende tutte le caratteristiche tecniche del prodotto, consentendo lo svolgimento anche delle citate ulteriori funzioni di accertamento, come confermato dalla sentenza TAR Brescia, Sez. I, 7 febbraio 2020, n. 116.<br /> d. In considerazione di tali rilievi, con ordinanza n. 88 del 21 febbraio 2020 questa Sezione ha respinto l&#8217;istanza cautelare proposta dalla ricorrente, ritenendo, sulla base dell&#8217;accertamento sommario proprio di tale fase del giudizio, che il Comune, avendo giÃ  potuto sperimentare entrambi i sistemi in questione, con l&#8217;art. 2.1, lett. b), del capitolato avesse &#8220;<em>definito l&#8217;oggetto del contratto in forza di una precisa scelta discrezionale di preferenza-non equivalenza delle due soluzioni</em>&#8220;. La Sezione ha altresì¬ ritenuto non fondata la quarta censura &#8211; con cui è stata contestata la stessa possibilità  di utilizzare il prodotto oggetto del contratto per i limitati usi previsti dall&#8217;art. 2 del capitolato &#8211; anche in ragione dei rilievi di cui alla sentenza n. 116 del 7 febbraio 2020, con cui la Sezione Prima del TAR Brescia ha affrontato analoga questione.<br /> e. Nelle memorie <em>ex</em> art. 73, comma 1, cod. proc. amm., la ricorrente ha rimarcato l&#8217;erroneità  del verbale della Polizia Municipale che ha portato l&#8217;Amministrazione a ritenere non equivalenti le due soluzioni e a preferire i sistemi basati sulle spire magnetiche: la Polizia municipale avrebbe in particolare confuso i sistemi video con i sistemi <em>radar</em> che, diversamente da quanto sostenuto, sarebbero in grado di rilevare i veicoli senza targa al pari dei sistemi basati sulle spire magnetiche. A riprova di tale affermazione in data 29 aprile 2020 ha prodotto una relazione tecnica della stessa aggiudicataria, in cui la Velocar sottolinea i vantaggi del sistema basato sulla tecnologia <em>radar</em> e riconosce la capacità  di tale tipologia di sistemi di rilevare i veicoli a prescindere dalla targa (doc. 30 ricorrente) e ha altresì¬ avanzato un&#8217;articolata istanza <em>ex</em> art. 65 cod. proc. amm. per l&#8217;esibizione di documenti relativi agli accertamenti effettuati dai due dispositivi precedentemente utilizzati dal Comune.<br /> Nella medesima memoria la ricorrente ha altresì¬ rilevato che con ordinanza n. 2284 del 24 aprile 2020, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha sospeso l&#8217;esecutività  della sentenza del TAR Brescia n. 88 del 2020 &#8211; richiamata dalla controinteressata &#8211; ritenendo la questione oggetto della controversia, analoga a quella in esame, meritevole di approfondimento.<br /> f. All&#8217;udienza del 20 maggio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27.<br /> DIRITTO<br /> 1. La questione centrale del ricorso &#8211; articolata nei primi tre motivi di impugnativa &#8211; concerne la violazione del principio di equivalenza di cui all&#8217;art. 68 del Codice dei contratti.<br /> 1.1. Sul punto il Collegio ritiene di premettere un richiamo all&#8217;ormai consolidata giurisprudenza secondo cui:<br /> &#8211; il principio di equivalenza &#8220;<em>permea l&#8217;intera disciplina dell&#8217;evidenza pubblica e la possibilità  di ammettere a seguito di valutazione della stazione appaltante prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste risponde al principio del favor partecipationis (ampliamento della platea dei concorrenti) e costituisce altresì¬ espressione del legittimo esercizio della discrezionalità  tecnica da parte dell&#8217;Amministrazione</em>&#8221; (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 2 settembre 2013, n. 4364. Conformi <em>ex multis</em>: Cons. Stato, Sez. III, 14 maggio 2020, n. 3081; Cons. Stato, sez. III, 18 settembre 2019, n. 6212);<br /> &#8211; il principio di equivalenza &#8220;<em>trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica e l&#8217;effetto di escludere un&#8217;offerta, che la norma consente di neutralizzare facendo valere l&#8217;equivalenza funzionale del prodotto offerto a quello richiesto, è testualmente riferibile sia all&#8217;offerta nel suo complesso sia al punteggio ad essa spettante per taluni aspetti &#038; e la ratio della valutazione di equivalenza è la medesima quali che siano gli effetti che conseguono alla difformità </em>&#8221; (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 27 novembre 2018, n. 6721);<br /> &#8211; &#8220;<em>l&#8217;art. 68, comma 7, del d.lgs. 50/2016 non onera i concorrenti di un&#8217;apposita formale dichiarazione circa l&#8217;equivalenza funzionale del prodotto offerto, potendo la relativa prova essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato; la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis</em>&#8221; (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 29 marzo 2018, n. 2013; Id., Sez. III, 5 febbraio 2018, n. 747).<br /> 1.2. Fermo quanto sopra occorre tuttavia coordinare, in base al criterio di proporzionalità , l&#8217;applicazione del principio di equivalenza, espressivo del super principio di concorrenza, con gli altri connessi principi cardine in materia di gare e segnatamente:<br /> a) con il principio di parità  di trattamento dei concorrenti, che impone che le regole della gara siano definite in modo chiaro e oggettivo all&#8217;inizio della procedura e che successivamente siano rispettate dalla stazione appaltante;<br /> b) con il principio di efficacia dell&#8217;azione amministrativa che richiede che la complessità  della procedura sia proporzionata al valore e all&#8217;oggetto del contratto e altresì¬, nella sua veste processuale, che gli atti della procedura direttamente lesivi siano oggetto di immediata impugnazione.<br /> 1.3. Con riguardo al caso di specie è da rilevare che, come anticipato, la stazione appaltante nella <em>lex specialis</em> della gara ed in particolare nell&#8217;art. 2.1, comma 2, lett. b), del capitolato speciale, ha espressamente stabilito &#8220;<em>a pena di esclusione</em>&#8221; che &#8220;<em>il rilievo della velocità  dovrà  avvenire a mezzo di spire induttive elettromagnetiche, inserite nella corsia di marcia sottoposta a controllo</em>&#8220;, con ciò manifestando una chiara valutazione di preferenza-non equivalenza tra le due soluzioni.<br /> Nella <em>lex specialis</em> della gara la stazione appaltante ha richiesto una precisa caratteristica strutturale &#8211; che la rilevazione della velocità  avvenga tramite spire magnetiche nell&#8217;asfalto &#8211; senza definire uno <em>standard</em> prestazionale suscettibile di valutazione in termini di equivalenza funzionale, e in definitiva ha definito l&#8217;oggetto del contratto escludendo i prodotti basati su tecnologia <em>laser</em>.<br /> Invero le considerazioni svolte dalla società  ricorrente con le produzioni documentali del 29 aprile 2020 e con le memorie <em>ex</em> art. 73, comma 1, cod. proc. amm., in ordine al carattere migliorativo dei sistemi basati su tecnologia <em>radar</em>, soprattutto in caso di noleggio a breve termine, appaiono convincenti.<br /> Tuttavia, non par dubbio che la scelta con cui l&#8217;Amministrazione &#8211; dopo aver sperimentato nelle due postazioni preesistenti sia il sistema basato sulle spire magnetiche, sia quello basato su tecnologia <em>radar</em> &#8211; ha ritenuto di richiedere la pìù volte citata caratteristica <em>a pena di esclusione</em>, avesse natura direttamente lesiva: l&#8217;effetto lesivo contestato con il ricorso deriva direttamente dall&#8217;art. 2, comma 2, lett. b), del capitolato speciale, non dal successivo provvedimento di esclusione.<br /> Tale disposizione del capitolato ha un chiaro effetto escludente e pertanto, in conformità  ai consolidati principi affermati dall&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (26 aprile 2018, n. 4; 29 gennaio 2003, n. 1), doveva essere oggetto di impugnazione immediata, senza attendere &#8211; come ha fatto invece la ricorrente &#8211; il provvedimento di esclusione che ha natura meramente conseguenziale ed applicativa (in questo senso: TAR Lazio, Roma, Sez. I Ter, 26 febbraio 2020, n. 2517; id., Sez. Terza Quater, 11 dicembre 2019, n. 14261).<br /> 1.4. Quanto sopra è ancora pìù evidente se si considerano le specificità  della procedura in questione: procedura MEPA, con criterio di aggiudicazione il prezzo pìù basso e base d&#8217;asta di € 39.000.<br /> Non v&#8217;è dubbio che il tipo di procedura prescelta risponda ad oggettive esigenze di semplificazione. Inoltre, il modulo di presentazione dell&#8217;offerta non consentiva di fornire prova dell&#8217;equivalenza funzionale del prodotto offerto &#8211; tanto che la società  ricorrente ha presentato le schede tecniche del prodotto solo a seguito della richiesta di chiarimenti della stazione appaltante &#8211; e nemmeno è stata nominata una commissione che potesse svolgere tale complessa valutazione tecnica.<br /> Anche da tali elementi, oltre che dall&#8217;inequivocabile disposizione del capitolato, risultava pertanto del tutto chiaro che la ricorrente &#8211; per far valere l&#8217;equivalenza funzionale del proprio prodotto &#8211; avrebbe dovuto tempestivamente impugnare la <em>lex specialis</em> della gara, non potendo attendere la conclusione della gara per metterne in discussione l&#8217;inevitabile esclusione.<br /> 1.5. Deve d&#8217;altra parte rilevarsi, in applicazione dei principi soprarichiamati, che qualora l&#8217;Amministrazione &#8211; disapplicando la chiara disposizione della <em>lex specialis</em> &#8211; avesse consentito alla ricorrente di provare l&#8217;equivalenza funzionale del prodotto offerto rispetto a quello con le caratteristiche richieste dal capitolato, avrebbe posto in essere una evidente violazione del principio di parità  di trattamento nei confronti degli operatori economici che hanno partecipato (o deciso di non partecipare) alla procedura sul presupposto del rispetto, da parte della stazione appaltante, di una inequivoca disciplina di gara.<br /> Il principio di equivalenza non può infatti &#8220;<em>essere postumamente invocato nel differente caso che l&#8217;offerta comprenda una soluzione la quale, sul piano oggettivo funzionale e strutturale, non rispetta affatto le caratteristiche tecniche obbligatorie, previste nel capitolato di appalto per i beni oggetto di fornitura. La stazione appaltante infatti non può aggiudicare il contratto ad un concorrente che abbia prodotto un&#8217;offerta che viola manifestamente le condizioni tassativamente poste dal bando a pena di esclusione. In tal caso la difformità  si risolve infatti in un inammissibile aliud pro alio che, di per sè, comporta necessariamente l&#8217;esclusione dalla gara</em>&#8221; (Cons. Stato, sez. III, 28 settembre 2018, n. 5568. In questo senso, <em>ex multis</em>: TRGA, Bolzano, sez. I, 4 febbraio 2020, n. 32; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 9 dicembre 2019, n. 2629).<br /> 1.6. Per le considerazioni svolte devono, quindi, ritenersi infondati il primo ed il secondo motivo di ricorso avverso il provvedimento di esclusione e di aggiudicazione: la stazione appaltante si era auto vincolata al rispetto del chiaro disposto dell&#8217;art. 2.1, comma 2, lett.b), del capitolato speciale e non poteva disattenderlo.<br /> Il terzo motivo di ricorso, proposto avverso il capitolato speciale, è invece inammissibile in quanto tardivo.<br /> Per le medesime ragioni non può essere accolta l&#8217;istanza istruttoria <em>ex</em> art. 65 cod. proc. amm. proposta dalla ricorrente in sede di memorie <em>ex</em> art. 73, comma 1, cod. proc. amm. per dimostrare l&#8217;erroneità  della scelta compiuta dall&#8217;Amministrazione e l&#8217;equivalenza funzionale del proprio prodotto.<br /> 2. Con il quarto motivo di ricorso, la società  ricorrente deduce l&#8217;illegittimità  dell&#8217;aggiudicazione in quanto Velocar avrebbe dovuto essere esclusa per il fatto che il prodotto offerto non sarebbe omologato per lo svolgimento delle ulteriori funzioni, richieste dall&#8217;art. 2, comma 4, lett. a), del capitolato speciale.<br /> 2.1. La censura è inammissibile.<br /> Accertata la legittimità  dell&#8217;esclusione dalla gara, la ricorrente non è infatti legittimata ad impugnare l&#8217;aggiudicazione della gara: non si trova in una posizione giuridica differenziata.<br /> Il Collegio condivide l&#8217;orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui:<em> &#8220;la mera partecipazione (di fatto) alla gara non è sufficiente per attribuire la legittimazione al ricorso; la situazione legittimante costituita dall&#8217;intervento nel procedimento selettivo, infatti, deriva da una qualificazione di carattere normativo, che postula il positivo esito del sindacato sulla ritualità  dell&#8217;ammissione del soggetto ricorrente alla procedura selettiva; pertanto, la definitiva esclusione o l&#8217;accertamento retroattivo della illegittimità  della partecipazione alla gara impedisce di assegnare al concorrente la titolarità  di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva&#8221;Â </em>(Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2018, n. 1461. Conformi <em>ex multis</em>: Sez. V, 4 gennaio 2019, n. 107; sez. III, 24 febbraio 2015, n. 924).<br /> 2.2. Va d&#8217;altra parte aggiunto che la censura è stata ritenuta infondata dalla giÃ  richiamata sentenza del TAR Brescia, Sez. I, n. 116 del 7 febbraio 2020 (sospesa dal Consiglio di Stato in attesa della pronuncia nel merito): secondo questa decisione il prodotto offerto da Velocar non è un semplice dispositivo di rilevamento della velocità , bensì¬ un sistema complesso &#8211; omologato &#8211; &#8220;<em>dotato di plurime funzionalità , che dialoga con un software centralizzato (rientrante nella disponibilità  del Comando della Polizia Locale) idoneo a rielaborare i dati acquisiti</em>&#8220;.<br /> 3. Inammissibile in quanto tardiva è infine l&#8217;ultima censura con cui il ricorrente assume che il capitolato &#8211; se interpretato nel senso che il dispositivo in questione deve garantire controlli automatici con riguardo a tutti i veicoli e non solo a quelli per i quali sia stato accertato l&#8217;eccesso di velocità  &#8211; sarebbe illegittimo in quanto richiederebbe lo svolgimento di attività  vietate dalla legge e, in particolare, dalla disciplina sulla <em>privacy</em>.<br /> Invero, il ricorrente in quanto operatore del settore deve ritenersi legittimato a contestare la <em>lex specialis</em> della gara anche in caso di mancata partecipazione-esclusione dalla stessa; tuttavia, così¬ interpretata, la disposizione del capitolato sarebbe stata direttamente preclusiva della possibilità  di presentare un&#8217;offerta valida e pertanto avrebbe dovuto essere oggetto di immediata impugnazione in base al sopra riportato orientamento dell&#8217;Adunanza Plenaria.<br /> Sul punto va poi rilevato che, come chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella nota del 7 novembre 2019, &#8220;<em>al momento attuale, nessun dispositivo di rilevamento automatico delle infrazioni, di qualunque tipologia (controllo accessi, controllo velocità , semaforo rosso, &#038;), può essere impiegato per un&#8217;analisi massiva dei transiti dei veicoli, al fine di verificarne lo stato in relazione ai requisiti per la circolazione, poichè, secondo quanto disposto dalle norme in materia di protezione dei dati personali, possono essere trattati esclusivamente i dati dei veicoli di cui è stata accertata l&#8217;infrazione ma non anche quelli dei veicoli solo potenzialmente in infrazione</em>&#8220;.<br /> L&#8217;ultima censura è comunque infondata nel merito in quanto l&#8217;interpretazione della <em>lex specialis </em>di cui sopra si scontra con il dato letterale del capitolato speciale, che conformemente a quanto dichiarato dal Ministero, non richiede un controllo massivo di tutti i veicoli in circolazione, ma si riferisce espressamente alla sola &#8220;<em>verifica di ulteriori infrazioni alla normativa stradale connessa con la violazione dell&#8217;art.142 del C.d.S.</em>&#8221; (art. 2, comma 4, lett. a), ossia alla verifica dei soli veicoli per cui sia giÃ  stata accertata la violazione dei limiti di velocità  e ulteriormente precisa che lo svolgimento di tali ulteriori funzioni può avvenire solo &#8220;<em>se previsto dalla legge</em>&#8221; (art. 2.1, comma 1 lett. a).<br /> 4. L&#8217;inammissibilità  e l&#8217;infondatezza delle censure comportano il rigetto della domanda di annullamento degli atti impugnati e delle domande consequenziali di subentro nel contratto e di risarcimento del danno.<br /> 5. Considerata la novità  e peculiarità  delle questioni trattate, le spese devono essere compensate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 20 maggio 2020 in modalità  videoconferenza, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Maddalena Filippi, Presidente<br /> Stefano Mielli, Consigliere<br /> Filippo Dallari, Referendario, Estensore</div>
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2020 n.1566</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-29-6-2020-n-1566/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-29-6-2020-n-1566/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2020 n.1566</a></p>
<p>Collegio Pres. Savasta, Est. Dato Parti Società  di Ingegneria Litos Progetti S.r.l. (Avv.ti Stefano Rametta e Simona Russello) Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania) Studio Colonna S.r.l. (non costituiti in giudizio) Sulla funzione della sottoscrizione dell&#8217;offerta 1. Appalti &#8211; Offerte</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-29-6-2020-n-1566/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2020 n.1566</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Collegio Pres. Savasta, Est. Dato Parti Società  di Ingegneria Litos Progetti S.r.l. (Avv.ti Stefano Rametta e Simona Russello) Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania) Studio Colonna S.r.l. (non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sulla funzione della sottoscrizione dell&#8217;offerta</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">1. Appalti &#8211; Offerte &#8211; Sottoscrizione &#8211; Garanzia paternità  e impegno assunto &#8211; Interpretazione formale &#8211; Inammissibile</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">2. Appalti &#8211;  Offerta tecnica &#8211; Progetto  &#8211; Elemento costitutivo &#8211; Omessa sottoscrizione del tecnico &#8211; Sottoscrizione richiesta solo da parte dell&#8217;operatore economico &#8211; Esclusione &#8211; Illegittima</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">3. Appalti &#8211; Offerta tecnica &#8211; Difetto di sottoscrizione del tecnico &#8211; Assegnazione termine perentorio &#8211; Comprova paternità  del progetto &#8211; Art. 30, comma 1, D.Lgs. 50/2016</span></div>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1</em><em>. Nelle gare pubbliche la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell&#8217;offerta è quella di rendere le medesime riferibili al presentatore dell&#8217;offerta, vincolandolo all&#8217;impegno assunto. In altri termini, la sottoscrizione delle offerte di gara &#8211; normativamente imposta, a pena di esclusione &#8211; è preordinata a garantire l&#8217;effettiva riferibilità  al proponente, la serietà  del formalizzato impegno e l&#8217;assunzione della relativa responsabilità . Tuttavia, ove la finalità  della sottoscrizione della documentazione e dell&#8217;offerta risulti in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell&#8217;Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara.</em></p>
<p><em>2. Qualora il progetto rappresenti elemento costitutivo dell&#8217;offerta tecnica, il difetto di sottoscrizione da parte del tecnico abilitato priva di giuridica rilevanza il medesimo e si traduce anche nella mancanza di un elemento essenziale dell&#8217;offerta, con conseguente legittimità  dell&#8217;esclusione del concorrente che abbia prodotto l&#8217;offerta tecnica carente e della corrispondente clausola espulsiva della lex specialis di gara, meramente esplicativa di una delle ipotesi di esclusione tassativamente delineate dalla disciplina legale. Ciò salvo se, come nel caso di specie, la sottoscrizione delle offerte è adempimento richiesto all&#8217;operatore economico e, pertanto, la previsione della lex specialis &#8211; recante una espressa e diretta comminatoria di esclusione per il mero difetto di sottoscrizione di un documento costitutivo dell&#8217;offerta tecnica da parte di un tecnico &#8211; risulta irragionevole e sproporzionata rispetto al fine perseguito.</em></p>
<p><em>3. Qualora l&#8217;esigenza sottesa alla previsione che impone la sottoscrizione del documento in questione, è quella che l&#8217;offerta tecnica sia redatta e fatta propria, oltre che dal concorrente, da un professionista abilitato, a garanzia della bontà  e correttezza tecnica delle soluzioni individuate, che si riverbereranno, in caso di aggiudicazione, sulla esecuzione del servizio, ben può essere soddisfatta comminando l&#8217;esclusione dell&#8217;operatore economico non per il mero estrinseco difetto di sottoscrizione del documento medesimo ma all&#8217;esito dell&#8217;accertamento che il documento in questione non sia effettivamente stato elaborato da un tecnico abilitato. Segnatamente, ben potrebbe la stazione appaltante &#8211; in caso di difetto originario di sottoscrizione &#8211; prevedere l&#8217;assegnazione di un breve termine perentorio al concorrente per comprovare (anche attraverso una dichiarazione resa dal tecnico interessato) la &#8220;paternità &#8221; del progetto tecnico o documento equivalente presentato in gara, adottando la statuizione espulsiva &#8211; in via eventuale &#8211; solo all&#8217;esito di tale interpello, potendo tale meccanismo trovare fondamento nella previsione racchiusa nell&#8217;art. 30, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 secondo cui l&#8217;affidamento e l&#8217;esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità  delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità , efficacia, tempestività  e correttezza.</em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/06/2020<br />
<strong>N. 01566/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00684/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>SENTENZA</strong><br />
<em>ex</em> art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 684 del 2020, proposto da<br />
Società  di Ingegneria Litos Progetti S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Rametta e Simona Russello, con domicilio fisico eletto presso lo studio degli stessi in Catania, via Umberto 187 e con domicilio digitale eletto come da PEC tratto da Registri di Giustizia stefano.rametta@pec.ordineavvocaticatania.it e simona.russello@pec.ordineavvocaticatania.it;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso <em>ope legis </em>dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;<br />
<strong><em>nei confronti</em></strong><br />
Studio Colonna S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, non costituita in giudizio;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento previa adozione delle opportune misure cautelari</em></strong><br />
&#8211; degli atti e delle operazioni concernenti la procedura aperta indetta dal Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana per &#8220;<em>l&#8217;affidamento di indagini geologiche, geotecniche, studi e attività  di campo, Studio geologico esecutivo, Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione, Direzione, misura e contabilità  lavori inerenti i &#8220;Lavori di consolidamento sulla provinciale SP12 in prossimità  della via Martiri di Bologna a monte della via Roma in zona R4, a difesa del centro abitato e degli impianti sportivi nel Comune di Limina</em>&#8221; &#8211; CUP J59D16001730001 &#8211; CIG 7965399731 &#8211; nella parte in cui con gli stessi si è disposta l&#8217;esclusione dell&#8217;odierna ricorrente; ed in particolare:<br />
&#8211; del verbale n. 4 del 19/5/2020 ove la Commissione ha proposto l&#8217;esclusione della Litos Progetti s.r.l.;<br />
&#8211; della nota prot. n. 695 del 22/5/2020 di ratifica dell&#8217;esclusione dalla procedura;<br />
&#8211; di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall&#8217;Amministrazione in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati;<br />
nonchè, ove occorra:<br />
&#8211; del bando di gara nella parte in cui all&#8217;art. 16 prevede a pena di esclusione la sottoscrizione dell&#8217;elaborato &#8220;programma di indagine e relazione di accompagnamento&#8221; da parte del geologo;<br />
&#8211; del bando di gara nella parte in cui all&#8217;art. 14 è previsto che &#8220;<em>le carenze di</em> <em>qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare, la mancanza, l&#8217;incompletezza ed ogni altra irregolarità  essenziale degli elementi e del DGUE con esclusione di quelle afferenti all&#8217;offerta economica e all&#8217;offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all&#8217;art. 83 comma 9 del Codice</em>&#8220;, se inteso nel senso che nessuna regolarizzazione è ammessa in ordine ad elementi formali (come la sottoscrizione di collaboratori) di documenti dell&#8217;offerta tecnica;<br />
e per la condanna<br />
dell&#8217;Ente intimato al risarcimento del danno ingiusto arrecato alla ricorrente in forma specifica mediante riammissione della ricorrente in gara ovvero per equivalente monetario, nella misura da determinarsi in corso di causa, ove per fatto e/o colpa della stazione appaltante non risulti praticabile la reintegrazione in forma specifica.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visto l&#8217;art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;<br />
Visto l&#8217;art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28;<br />
Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. int. 1454 del 19 marzo 2020;<br />
Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. n. 7400 del 20 aprile 2020;<br />
Visto il decreto del Presidente del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 22 del 23 marzo 2020;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
1. Espone la società  ricorrente che con decreto commissariale n. 935 del 8 luglio 2019 veniva autorizzata la gara per l&#8217;affidamento dei servizi di ingegneria di cui all&#8217;art. 3, comma 1, lett. vvvv), del d.lgs. n. 50 del 2016, come specificati in epigrafe, finalizzati alla mitigazione del dissesto idrogeologico in relazione ai &#8220;<em>Lavori di consolidamento sulla provinciale SP12 in prossimità  della via Martiri di Bologna a monte della via Roma in zona R4, a difesa del centro abitato e degli impianti sportivi nel Comune di Limina</em>&#8220;, servizi da aggiudicarsi con il criterio dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa per un importo complessivo posto a base di gara di €. 164.797,78 oltre IVA e oneri.<br />
La deducente rappresenta di aver preso parte alla procedura in questione, quale operatore singolo, presentando entro i termini di legge domanda di partecipazione mediante la prescritta procedura telematica.<br />
Le operazioni di gara avevano inizio in data 20 gennaio 2020 con l&#8217;apertura della busta A &#8220;Documentazione amministrativa&#8221; al fine di verificare la correttezza formale e la sussistenza dei requisiti minimi richiesti; l&#8217;analisi degli atti si concludeva, attivato <em>medio tempore</em> il soccorso istruttorio per tre partecipanti, alla successiva seduta del 30 gennaio 2020 ad esito della quale accedevano al prosieguo della procedura otto operatori economici, fra i quali la società  ricorrente (numero poi ridotto a sette, a correzione di un errore di trascrizione racchiuso nei verbali nn. 1 e 2, come emerge dal verbale di gara n. 3 del 19 maggio 2020).<br />
Alla seduta del 19 maggio 2020, la commissione di gara procedeva all&#8217;apertura della &#8220;<em>Busta B &#8211; offerta tecnica</em>&#8221; e, all&#8217;esito della verifica, proponeva l&#8217;esclusione &#8211; per quel che qui rileva &#8211; della società  ricorrente per aver prodotto &#8220;<em>in violazione dell&#8217;art. 16 ultimo capoverso del bando di gara </em>[&amp;]<em> l&#8217;elaborato &#8220;programma di indagine e relazione di accompagnamento&#8221;, privo della firma del geologo prevista a pena di esclusione dalla gara</em>&#8220;; l&#8217;esclusione veniva disposta con provvedimento datato 22 maggio 2020, prot. n. 695.<br />
La parte ricorrente evidenzia come, a mente dell&#8217;art. 16 del bando, rubricato &#8220;<em>Contenuto della busta &#8220;B&#8221; Offerta tecnica</em>&#8220;, i documenti da inserire erano i seguenti:<br />
&#8211; Documentazione sintetica di un numero massimo di tre servizi attinenti all&#8217;architettura e all&#8217;ingegneria relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità  a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico;<br />
&#8211; Relazione tecnica illustrativa sulle caratteristiche metodologiche dell&#8217;offerta e modalità  di svolgimento delle prestazioni oggetto dell&#8217;incarico;<br />
&#8211; Programma di indagine e relazione di accompagnamento di cui al criterio B3 del capitolo 18 (&#8220;<em>Programma delle indagini geognostiche, geotecniche, rilievi ecc., necessari alla redazione del progetto, e relazione di accompagnamento</em>&#8220;).<br />
L&#8217;ultimo dei citati documenti &#8211; rappresenta la società  ricorrente &#8211; è stato firmato digitalmente dal legale rappresentante la società  ricorrente e dal direttore tecnico, come richiesto dal bando in ordine alla generalità  dei &#8220;<em>documenti costituenti l&#8217;offerta tecnica</em>&#8220;, ma non anche dal geologo, collaboratore su base annua della società , come richiesto dalla medesima disposizione esclusivamente in ordine al documento <em>sub</em> 3.<br />
La deducente, con ricorso notificato in data 28 maggio 2020 e depositato in data 29 maggio 2020 ha proposto le domande in epigrafe.<br />
1.1. Si è costituito in giudizio il Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana chiedendo la reiezione del ricorso e prima ancora dell&#8217;istanza cautelare.<br />
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020, come da verbale, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. In via preliminare il Collegio richiama la disciplina dettata dall&#8217;art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall&#8217;art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28 che, in relazione alle controversie fissate per la trattazione successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, prevede in deroga alle previsioni del codice di rito amministrativo &#8211; per quanto di interesse &#8211; la possibilità  di definizione del giudizio ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm., omesso ogni avviso.<br />
2. In via preliminare deve essere disposta l&#8217;estromissione dal giudizio della Studio Colonna S.r.l. in applicazione del consolidato principio &#8211; condiviso dal Collegio &#8211; secondo cui, quando viene impugnato un provvedimento di esclusione in corso di gara e prima dell&#8217;aggiudicazione non vi sono controinteressati cui sia doveroso notificare il ricorso, non ravvisandosi delle posizioni in tal senso giuridicamente rilevanti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6024; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 9 marzo 2000, n. 1044).<br />
3. Con unico articolato motivo di gravame la società  ricorrente deduce i vizi di <em>Violazione di legge in ordine all&#8217;art. 83 co. 9 cod. app. e dei principi in materia di irregolarità  non essenziali sanabili, esclusione dalla gara, soccorso istruttorio, par condicio e favor partecipationis. Violazione dell&#8217;art. 83 co. 8 cod. app. e dei principi in materia di principio di tassatività  delle clausole di esclusione.</em><br />
In sintesi, parte ricorrente argomenta che secondo un principio ormai consolidato, in tema di partecipazione a gare di evidenza pubblica la finalità  della sottoscrizione è collegata alla concreta riferibilità  dell&#8217;offerta e che la regola dell&#8217;obbligo di sottoscrizione, sanzionata con l&#8217;estromissione va interpretata, parametrata e applicata in conformità  con la <em>ratio</em> ad essa sottesa.<br />
Aggiunge l&#8217;esponente che la tematica degli obblighi di sottoscrizione, esigibili a pena di esclusione, concerne e si riduce nella regola dell&#8217;identificabilità  del concorrente e della rinconducibilità  allo stesso della proposta tecnica ed economica presentata (desumibile anche dall&#8217;art. 83, comma 9, codice dei contratti), nell&#8217;interesse della stazione appaltante di selezionare offerte serie ed affidabili perchè provenienti da chi se ne è assunto la paternità  e responsabilità .<br />
In definitiva, secondo la deducente quando non viene in rilievo un problema di identificabilità  del partecipante non v&#8217;è spazio per soluzioni formalistiche in sede di applicazione della regola generale nè per discipline di gara pìù rigorose.<br />
Altresì¬ per il principio della tassatività  delle cause di esclusione, i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione, oltre quelle riguardanti il mancato adempimento alle prescrizioni previste da disposizioni di legge vigenti, nonchè nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell&#8217;offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali: solo in tali casi la sanzione espulsiva da una gara pubblica può legittimamente essere prevista e disposta; altrimenti le prescrizioni sono da considerarsi nulle (cfr. art. 83, comma 8, codice dei contratti)<br />
Nel caso di specie &#8211; evidenzia la parte ricorrente &#8211; l&#8217;omissione non riguarda il partecipante bensì¬ il professionista geologo incaricato, quale consulente su base annua della società , delle attività  di studio di carattere geologico comprese tra le prestazioni dell&#8217;appalto: in tali ipotesi, trattandosi di omessa sottoscrizione di un collaboratore su alcuni documenti relativi all&#8217;offerta tecnica intesa in senso stretto (sottoscritta dal partecipante) il vizio è da ritenersi sanabile; la sottoscrizione del geologo, che da un rapporto di collaborazione (con conseguente assunzione di impegno e responsabilità ) è legato alla società  concorrente, nulla avrebbe potuto aggiungere nè assicurare in punto di identificabilità  del concorrente e affidabilità  dell&#8217;offerta sicchè la relativa omissione non può comportare <em>sic et simpliciter</em> l&#8217;esclusione dell&#8217;operatore economico.<br />
D&#8217;altronde, osserva la deducente, ben esplicitato è il rapporto con il geologo, così¬ come l&#8217;identità  dello stesso e il suo ruolo all&#8217;interno del gruppo di lavoro (v. DGUE p. 13; Relazione tecnica illustrativa, p. 7) e la stessa modalità  telematica di svolgimento della gara &#8211; che prevede la registrazione dell&#8217;operatore mediante nome utente e <em>password</em> (art. 13 del bando) &#8211; esclude in radice qualsiasi problema di identificabilità  quando trattasi di operatore singolo.<br />
In questa prospettiva, aggiunge la società  ricorrente, non si giustifica e va censurata la disposizione posta a fondamento della esclusione avversata (art. 16 bando); l&#8217;esclusione automatica, in applicazione della medesima, si appalesa sanzione sproporzionata e irragionevole in assenza di dubbi circa la provenienza dell&#8217;offerta.<br />
Secondo la parte ricorrente, la determinazione assunta e la previsione del bando posta a fondamento sono illegittime anche sotto un altro profilo: in tema di offerta, la sottoscrizione, normativamente imposta, a pena di esclusione va riferita esclusivamente all&#8217;offerta in senso stretto, in quanto tale comprensiva, laddove prevista, della relazione tecnica illustrativa. Per contro, &#8220;in un&#8217;ottica sostanziale&#8221; la mancata sottoscrizione di altri documenti a corredo &#8211; quante volte non risulti revocabile in dubbio la provenienza e l&#8217;imputabilità  al proponente &#8211; non può, di per sè, rappresentare motivo di esclusione.<br />
Nel caso di specie, l&#8217;omessa sottoscrizione del collaboratore concerne il documento dell&#8217;offerta tecnica di cui al criterio B3, documento sottoscritto dal legale rappresentante che ha fatto propria (come previsto dal bando) anche la relazione tecnica illustrativa ove è compendiata la proposta della società  per il miglior svolgimento delle prestazioni messe a bando, fra cui le stesse attività  geognostiche (pagg. 11 e ss.).<br />
Per l&#8217;offerta tecnica in senso stretto, pertanto, la legge di gara impone, a pena di esclusione, la sottoscrizione del legale rappresentante e di un ingegnere abilitato e non anche quella del geologo, dimostrando che la sottoscrizione del collaboratore esperto non risponde alla finalità  per cui può essere prevista a pena di esclusione, risolvendosi in un formalismo inutile e incongruo rispetto alle finalità  di interesse pubblico cui la disciplina della gara è anzitutto orientata.<br />
In ogni caso, secondo la società  ricorrente, al pìù, nel caso di specie si dovrebbe parlare di difetto parziale di sottoscrizione che, anche quando è riferito allo stesso concorrente, è ritenuto vizio sanabile, privo dunque di immediati effetti escludenti; a maggior ragione, pertanto, nel caso di specie in cui l&#8217;omissione riguarda un collaboratore del partecipante.<br />
Nè a ciò osta l&#8217;art. 83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ribadito dall&#8217;art. 14 del bando: il difetto parziale di sottoscrizione, anche se riferito all&#8217;offerta tecnica, è ritenuto sanabile non integrando alcuna delle ipotesi in cui il soccorso istruttorio è vietato dalla legge, in particolare: non quella dei &#8220;vizi dell&#8217;offerta&#8221;, essendo la stessa compiutamente formulata e sottoscritta da (almeno) un legale rappresentante, il che è sufficiente a comprovarne la riconducibilità  a quest&#8217;ultima; non l&#8217;ipotesi di vizi inficianti &#8220;l&#8217;individuazione del soggetto responsabile&#8221;, per la stessa ragione.<br />
Pìù in generale, come è noto, solo le carenze relative a &#8220;elementi essenziali da ingenerare una situazione di incertezza assoluta sul contenuto dell&#8217;offerta&#8221; possono condurre all&#8217;esclusione dell&#8217;offerta stessa, ovvero &#8220;in presenza di specifiche clausole della legge di gara che tipizzino una siffatta situazione di incertezza assoluta&#8221;.<br />
4. La difesa erariale, dopo aver richiamato la previsione del bando in forza della quale è stata disposta l&#8217;esclusione della società  ricorrente (art. 16: <em>&#8220;</em>[&amp;]Â <em>I documenti costituenti l&#8217;offerta tecnica devono essere sottoscritti, a pena esclusione, dall&#8217;operatore economico e da tecnico abilitato all&#8217;esercizio della professione di Ingegnere e iscritto al relativo Albo professionale sezione A. Il Programma di indagine e relazione di accompagnamento è sottoscritto, pena esclusione, anche da geologo iscritto al relativo Albo professionale&#8221;</em>), evidenzia che ilÂ <em>&#8220;Programma di indagine e relazione di accompagnamento&#8221;Â </em>integra un documento essenziale dell&#8217;offerta tecnica in quanto vincola l&#8217;operatore economico concorrente con specifico riferimento alla definizione dei contenuti della attività  di indagine che saranno poste in essere in corso di esecuzione del servizio, qualora aggiudicato.<br />
Aggiunge la difesa erariale che il &#8220;Programma di indagine e relazione di accompagnamento&#8221; prodotto dalla società  ricorrente, ad esempio, reca la &#8220;descrizione delle indagini geognostiche e geotecniche&#8221;, il &#8220;programma delle indagini&#8221; ed il &#8220;computo metrico del programma delle indagini&#8221;; dunque, il concorrente descrive come saranno svolte le attività  relative alle indagini geologiche e geognostiche in caso di aggiudicazione del servizio.<br />
Inoltre, si tratta di un documento tecnico che, in caso di aggiudicazione del servizio, verrebbe recepito in seno al contratto vincolando le prestazioni del concorrente e proprio quest&#8217;ultima considerazione &#8211; osserva la difesa erariale &#8211; consente di recepire la <em>ratio </em>sottesa alla prescrizione del bando in parola, con la quale si impone di produrre il &#8220;Programma&#8221; sottoscritto da un professionista abilitato: con essa, infatti, la stazione appaltante contempera l&#8217;esigenza che l&#8217;offerta tecnica ricevuta sia redatta e fatta propria, oltre che dal concorrente, da un professionista abilitato, a garanzia della bontà  e correttezza tecnica delle soluzioni individuate, che si riverbereranno, in caso di aggiudicazione, sulla esecuzione del servizio.<br />
Tale esigenza, inoltre, appare ancor pìù pregnante ove si osservi che il servizio in parola riguardi interventi progettuali afferenti la realizzazione di opere di protezione del centro abitato volte a mitigare le problematiche di dissesto idrogeologico ivi insistenti; invero, nell&#8217;ambito della procedura di una gara pubblica d&#8217;appalto l&#8217;offerta rappresenta un atto negoziale diretto a rappresentare la volontà  del soggetto a vincolarsi alle condizioni offerte, ossia la proposta contrattuale di cui all&#8217;art. 1326 cod. civ., elemento perfezionativo del contratto.<br />
In tal senso, richiamando un precedente giurisprudenziale &#8211; la difesa erariale ha argomentato che la violazione contestata integra un vizio essenziale dell&#8217;offerta tecnica, non sanabile ai sensi dell&#8217;art. 83, comma 9, del codice dei contratti, così¬ come chiarito dalla stessa disposizione.<br />
Inoltre, la clausola in esame reca una portata prescrittiva assolutamente chiara e non equivocabile, anche con riferimento alla sanzione espulsiva espressamente prevista ed anche nella rappresentazione grafica, la stessa è oggetto di enfasi mediante l&#8217;uso del grassetto, proprio al fine di porla maggiormente all&#8217;attenzione dei concorrenti.<br />
La mancata sottoscrizione è dunque da attribuire unicamente alla scarsa diligenza del concorrente, come conferma il fatto che il &#8220;Programma&#8221; è stato firmato, oltre che dal legale rappresentante della società  ricorrente, anche da un Ingegnere, così¬ come gli altri documenti integranti l&#8217;offerta tecnica; inoltre, in altra procedura di gara la stessa società  ricorrente ha presentato ilÂ <em>&#8220;Programma di indagine e relazione di accompagnamento&#8221;Â </em>munito di firma del geologo (gara AG 17690 Realmonte).<br />
Infine, la difesa erariale ha richiamato il principio in forza del quale l&#8217;Amministrazione, con la formulazione delle regole costituenti la <em>lex specialis</em> di gara, si autovincola al loro rispetto, senza che residui spazio all&#8217;esercizio di attività  discrezionale in relazione a nessuna parte del suo contenuto.<br />
5. Il ricorso è fondato ai sensi e nei termini in appresso specificati.<br />
5.1. In primo luogo merita di essere evidenziato che &#8211; per consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale &#8211; nelle gare pubbliche la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell&#8217;offerta è quella di renderla <em>riferibile al presentatore</em> dell&#8217;offerta, <em>vincolandolo all&#8217;impegno assunto </em>(cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2017, n. 2452: T.A.R. Puglia, Bari, sez. un., 7 settembre 2018, n. 1212).<br />
In altri termini, la sottoscrizione delle offerte di gara &#8211; normativamente imposta, a pena di esclusione &#8211; è preordinata a garantire l&#8217;effettiva <em>riferibilità </em> al proponente, la <em>serietà </em>del formalizzato impegno e l&#8217;<em>assunzione</em> della relativa responsabilità  (cfr. T.A.R. Marche, sez. I, 26 febbraio 2020, n. 142; cfr. anche T.A.R. Toscana, sez. III, 5 marzo 2020, n. 279 secondo cui la garanzia di una sicura provenienza dell&#8217;offerta riposa in modo imprescindibile sulla sottoscrizione del documento contenente tale manifestazione di volontà , poichè con essa l&#8217;impresa partecipante fa propria la dichiarazione contenuta nel documento, vincolandosi alla stessa ed assumendo le conseguenti responsabilità ).<br />
5.2. Nel caso in esame, la <em>lex specialis</em> (art. 16 del bando di gara), nel definire il contenuto della busta &#8220;B&#8221; &#8211; Offerta tecnica &#8211; che a pena di esclusione doveva contenere (in sintesi) la documentazione sintetica di un numero massimo di tre servizi attinenti all&#8217;architettura e all&#8217;ingegneria relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della capacità  a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, la relazione tecnica illustrativa sulle caratteristiche metodologiche dell&#8217;offerta e modalità  di svolgimento delle prestazioni oggetto dell&#8217;incarico ed il programma di indagine e relazione di accompagnamento di cui al criterio B3 del capitolo 18 &#8211; stabilisce che i sopra richiamati documenti costituenti l&#8217;offerta tecnica dovevano essere sottoscritti, a pena di esclusione, dall&#8217;operatore economico e da tecnico abilitato all&#8217;esercizio della professione di Ingegnere e iscritto al relativo Albo professionale sezione A e, limitatamente alÂ programma di indagine e relazione di accompagnamento, anche da geologo iscritto al relativo albo professionale, sempre a pena di esclusione.<br />
Ciò premesso, non è seriamente dubitabile (e, soprattutto, non è contestato dall&#8217;Amministrazione resistente) che l&#8217;offerta tecnica presentata dalla società  ricorrente è univocamente riconducibile alla stessa concorrente, in quanto recante la sottoscrizione del legale rappresentante.<br />
5.3. Fermo quanto detto sopra, ben conosce il Collegio l&#8217;orientamento giurisprudenziale in base al quale qualora ilÂ <em>progetto</em> rappresenti <em>elemento costitutivo</em> dell&#8217;<em>offerta tecnica</em>, il difetto di sottoscrizione da parte del tecnico abilitato priva di giuridica rilevanza il medesimo e si traduce anche nella mancanza di un elemento essenziale dell&#8217;offerta, con conseguente legittimità  dell&#8217;esclusione del concorrente che abbia prodotto l&#8217;offerta tecnica carente e della corrispondente clausola espulsiva della <em>lex specialis</em> di gara, meramente esplicativa di una delle ipotesi di esclusione tassativamente delineate dalla disciplina legale.<br />
Ritiene il Collegio che, tuttavia, detto orientamento non possa trovare applicazione al caso in esame.<br />
In primo luogo, giova evidenziare che nel sistema codicistico la sottoscrizione delle offerte è adempimento che viene richiesto all&#8217;<em>operatore economico </em>(e che, dunque, viene materialmente posto in essere dal soggetto munito del potere di rappresentanza).<br />
Tanto si ricava, in particolare, dall&#8217;art. 48, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 secondo cui l&#8217;offerta deve essere sottoscritta da tutti gli <em>operatori economici</em> che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.<br />
Del resto, l&#8217;art. 3, comma 1, lett. cc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 definisce «offerente» l&#8217;<em>operatore economico</em> che ha presentato un&#8217;offerta.<br />
La giurisprudenza ha inoltre evidenziato che ove la finalità  della sottoscrizione della documentazione e dell&#8217;offerta (che, si ribadisce, è quella di renderla riferibile al presentatore, vincolandolo all&#8217;impegno assunto) risulti in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell&#8217;Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 13 novembre 2019, n. 1903).<br />
In particolare, è stata esclusa l&#8217;irrilevanza giuridica, e quindi l&#8217;inammissibilità , di offerte prive di sottoscrizione (o con la sottoscrizione solo di alcuni dei soggetti dell&#8217;atto) quando, in base alle circostanze concrete, l&#8217;offerta risultava con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un determinato soggetto o operatore economico; il difetto strutturale dell&#8217;atto è stato, in tali casi, superato alla luce della funzione dell&#8217;atto nell&#8217;ambito della procedura di gara, da individuarsi nell&#8217;interesse dell&#8217;Amministrazione a non escludere un concorrente che è identificabile con assoluta certezza sulla base di altri elementi comunque acquisiti alla procedura (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 3 dicembre 2019, n. 13812).<br />
Deve poi evidenziarsi che, con riferimento alla disciplina antevigente, la giurisprudenza &#8211; in relazione ad una fattispecie caratterizzata dalla mancanza di firma dei progettisti &#8211; ebbe a mettere in risalto il fatto che uno &#8220;<em>specifico onere di sottoscrizione degli elaborati compresi nell&#8217;offerta tecnica non è previsto da alcuna specifica disposizione normativa vigente in materia di appalti pubblici</em>&#8221; (T.A.R. Marche, sez. I, 24 luglio 2015, n. 602).<br />
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che l&#8217;avversata previsione della <em>lex specialis</em> &#8211; recante una espressa e diretta comminatoria di esclusione per il mero difetto di sottoscrizione di un documento costitutivo dell&#8217;offerta tecnica da parte di un tecnico (geologo iscritto al relativo albo) &#8211; risulta irragionevole e sproporzionata, come contestato dalla società  ricorrente, rispetto al fine perseguito.<br />
Ed invero, l&#8217;esigenza &#8211; ben rappresentata dalla difesa erariale &#8211; sottesa alla previsione che impone la sottoscrizione del documento in questione, <em>id est</em> che l&#8217;offerta tecnica sia redatta e fatta propria, oltre che dal concorrente, da un professionista abilitato, a garanzia della bontà  e correttezza tecnica delle soluzioni individuate, che si riverbereranno, in caso di aggiudicazione, sulla esecuzione del servizio (cfr. pag. 3 della memoria depositata in data 5 giugno 2020), ben può essere soddisfatta comminando l&#8217;esclusione dell&#8217;operatore economico non per il mero <em>estrinseco </em>&#8211; e per molti versi <em>accidentale</em> &#8211; difetto di sottoscrizione del documento medesimo ma all&#8217;esito dell&#8217;accertamento che il documento in questione non sia <em>effettivamente</em> stato elaborato da un tecnico abilitato.<br />
Segnatamente, ben potrebbe la stazione appaltante &#8211; in caso di difetto originario di sottoscrizione &#8211; prevedere l&#8217;assegnazione di un breve termine perentorio al concorrente per comprovare (anche attraverso una dichiarazione resa dal tecnico interessato) la &#8220;paternità &#8221; del progetto tecnico o documento equivalente presentato in gara, adottando la statuizione espulsiva &#8211; in via eventuale &#8211; solo all&#8217;esito di tale interpello, potendo tale meccanismo trovare fondamento nella previsione racchiusa nell&#8217;art. 30, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 secondo cui l&#8217;affidamento e l&#8217;esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice <em>garantisce la qualità  delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità , efficacia, tempestività  e correttezza</em>.<br />
Quanto sopra a maggior ragione in quelle fattispecie caratterizzate dal fatto che:<br />
&#8211; l&#8217;offerta tecnica risulta univocamente riconducibile all&#8217;operatore economico (in forza della sottoscrizione da parte del legale rappresentante), che ne ha assunto la responsabilità  (come nel caso in esame);<br />
&#8211; la documentazione prodotta in gara dall&#8217;operatore economico consente di ricavare il nominativo del tecnico abilitato (come nella fattispecie in esame, ove nel documento di gara unico europeo &#8211; pag. 13 &#8211; nonchè nella relazione tecnica illustrativa &#8211; pag. 7 &#8211; della società  ricorrente è chiaramente indicato il nominativo del geologo e la relativa iscrizione all&#8217;albo professionale).<br />
Orbene, in base al principio di proporzionalità , gli atti amministrativi non debbono andare oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato e, qualora si presenta una scelta tra pìù opzioni, l&#8217;Amministrazione deve ricorrere a quella meno restrittiva, non potendosi imporre obblighi e restrizioni in misura superiore a quella strettamente necessaria a raggiungere gli scopi da realizzare, sicchè la proporzionalità  comporta un giudizio di adeguatezza del mezzo adoperato rispetto all&#8217;obiettivo da perseguire e una valutazione della portata restrittiva e della necessità  delle misure che si possono prendere.<br />
Il principio di proporzionalità  dell&#8217;azione amministrativa, compreso tra i principi dell&#8217;ordinamento comunitario, ma giÃ  insito nella Costituzione, quale corollario del principio di buona amministrazione, <em>ex</em> art. 97 Cost., ed espressamente richiamato, in particolare, dagli artt. 4 e 30, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 &#8211; impone di verificare:<br />
a) l&#8217;idoneità  della misura, cioè il rapporto tra il mezzo adoperato e l&#8217;obiettivo avuto di mira, sicchè l&#8217;esercizio del potere è legittimo se la soluzione adottata consente di raggiungere l&#8217;obiettivo;<br />
b) la sua necessarietà , ossia l&#8217;assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo, tale da incidere in misura minore sulla sfera del singolo, sicchè la scelta tra tutti i mezzi in astratto idonei deve cadere su quello che comporti il minor sacrificio del soggetto;<br />
c) l&#8217;adeguatezza della misura, ossia la tollerabilità  della restrizione che comporta per il privato, sicchè l&#8217;esercizio del potere, pur se idoneo e necessario, è legittimo soltanto se riflette una ragionevole ponderazione degli interessi in gioco (cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 giugno 2019, n. 4403).<br />
Nel caso che occupa l&#8217;impugnata prescrizione della <em>lex specialis</em> in uno all&#8217;avversato provvedimento di esclusione finiscono per dar vita ad una non proporzionata ed irragionevole restrizione della concorrenza in applicazione di un rigido formalismo non necessario e non adeguato al perseguimento di interessi meritevoli di tutela.<br />
6. In conclusione, il ricorso merita di essere accolto, quanto alla domanda caducatoria avanzata &#8211; per le ragioni sopra specificate &#8211; con conseguente annullamento del verbale n. 4 del 19 maggio 2020 nella parte in cui la commissione ha proposto l&#8217;esclusione della Litos Progetti S.r.l., della nota prot. n. 695 del 22 maggio 2020 di esclusione della stessa dalla procedura e del bando di gara nella parte in cui all&#8217;art. 16 prevede a pena di esclusione la sottoscrizione dell&#8217;elaborato &#8220;programma di indagine e relazione di accompagnamento&#8221; da parte del geologo.<br />
Quanto alla domanda risarcitoria il Collegio osserva che dall&#8217;annullamento del provvedimento di esclusione e degli altri atti e provvedimenti di gara sopra indicati discende la riammissione della società  ricorrente alla procedura comparativa: ciò pone rimedio alÂ <em>vulnus</em> per la posizione giuridica di interesse legittimo che è derivato dall&#8217;illegittimo esercizio del potere, <em>vulnus</em> che &#8211; afferendo ad una situazione dinamica di possibilità  di conseguimento di una <em>utilitas</em> &#8211; non può che ricevere riparazione se non per il tramite di una tutela di tipo ripristinatorio che consente il riesercizio del potere amministrativo, e quindi il ristabilirsi della possibilità  di acquisizione dell&#8217;utilità  finale.<br />
7. La sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci sulle questioni esaminate giustifica l&#8217;integrale compensazione delle spese di giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così¬ provvede:<br />
&#8211; estromette dal giudizio Studio Colonna S.r.l.;<br />
&#8211; accoglie il ricorso ai sensi e nei limiti indicati in motivazione e per l&#8217;effetto annulla gli atti ed i provvedimenti indicati al punto 6 in &#8220;Diritto&#8221;.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br />
Così¬ deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020, tramite collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Pancrazio Maria Savasta, Presidente<br />
Giuseppe La Greca, Consigliere<br />
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-29-6-2020-n-1566/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2020 n.1566</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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