<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>29/6/2011 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/29-6-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/29-6-2011/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>29/6/2011 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/29-6-2011/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2011 n.3479</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-29-6-2011-n-3479/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-29-6-2011-n-3479/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-29-6-2011-n-3479/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2011 n.3479</a></p>
<p>Pres. L. Nappi, est. L. Pasanisi Matteo “omissis” e Mariantonietta Testa (Avv. Sergio Nitrato Izzo) c. Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca; Istituto Scolastico di Istruzione Secondaria Pitagora, Liceo Classico di Torre Annunziata (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sulla legittimità o meno del sei in condotta attribuito dall&#8217;Autorità scolastica ad un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-29-6-2011-n-3479/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2011 n.3479</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-29-6-2011-n-3479/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2011 n.3479</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>L. Nappi, <i>est.</i> L. Pasanisi<br /> Matteo “omissis” e Mariantonietta Testa (Avv. Sergio Nitrato Izzo) c. Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca; Istituto Scolastico di Istruzione Secondaria Pitagora, Liceo Classico di Torre Annunziata (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità o meno del sei in condotta attribuito dall&#8217;Autorità scolastica ad un alunno in presenza di un singolo episodio di goliardia o comunque di esuberanza tra compagni di scuola</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Istruzione pubblica – Scuola &#8211; Giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva – Composizione del Consiglio di classe – Art. 2, comma III, D.L. 137/08 convertito in Legge 169/08 – Possibilità di partecipazione degli organi di rappresentanza degli studenti e dei genitori – Non sussiste 	</p>
<p>2. Istruzione pubblica &#8211; Scuola &#8211; Voto di condotta &#8211; Differenze rispetto al voto delle singole materie – Individuazione	</p>
<p>3. Istruzione pubblica &#8211; Scuola &#8211; Voto di condotta &#8211; Valutazione di insufficienza in condotta &#8211; In presenza anche di un singolo episodio di goliardia o comunque di esuberanza tra compagni di scuola &#8211; Nel caso in cui l’episodio in questione possa ritenersi espressivo di un generale e più radicato atteggiamento vessatorio &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art. 2, comma III, D. Legge 1/9/2008, n. 137 (convertito in Legge 30 ottobre 2008, n. 169) secondo cui la competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene collegialmente al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale, intende limitare la composizione ai rappresentanti degli studenti ed ai genitori 	</p>
<p>2. Il voto di condotta esprime un giudizio che l&#8217;Autorità scolastica rende in ordine ad aspetti non solamente didattici, ma, prima ancora, essenzialmente formativi ed educativi dei ragazzi e, come tale, attiene ad una sfera educativa che rappresenta il punto di incontro tra l&#8217;azione di più agenzie educative (in primo luogo, la famiglia, ma anche la scuola stessa) le quali sono chiamate ad interagire quanto più possibile in maniera consapevole e coordinata. Per queste ragioni, mentre il voto delle singole materie è volto ad esprimere un giudizio didattico, ossia relativo al processo di apprendimento (e deve essere giustificato e sorretto da una motivazione riferibile all&#8217;avvenuta acquisizione delle nozioni previste dai programmi formativi), il voto in condotta, invece, esprime un giudizio più ampio, che investe la maturità personale complessiva della persona (1)	</p>
<p>3. In presenza anche di un singolo episodio di goliardia o comunque di esuberanza tra compagni di scuola (nella fattispecie danni causati in un viaggio di istruzione), è legittima una valutazione di insufficienza in condotta da parte dell&#8217;Autorità scolastica relativamente a tutti i componenti che hanno partecipato all’accaduto, atteso che l&#8217;episodio in questione possa ritenersi espressivo di un generale e più radicato atteggiamento vessatorio, che sia tale da costituire un ambiente sfavorevole per tutti i compagni di classe, secondo il prudente apprezzamento dell&#8217;Autorità scolastica medesima, che è responsabile sia della valutazione educativa e pedagogica della rilevanza dei fatti, sia della conseguente e doverosa azione educativa cui è chiamata per correggere gli squilibri che l&#8217;hanno prodotta.	</p>
<p></b>____________________________<br />	<br />
1. cfr. <i>TAR Calabria – Reggio Calabria, Sez. I, sentenza del 7 ottobre 2009, n. 629</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Quarta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4710 del 2010, proposto da:	</p>
<p><b>Matteo -OMISSIS- e Mariantonietta Testa</b>, in proprio e nella qualità di genitori legali rappresentanti esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Sergio Nitrato Izzo, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Napoli, Riviera di Chiaia n. 276; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><b>Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca</b>, in persona del Ministro pro tempore; </p>
<p><b>Istituto Scolastico di Istruzione Secondaria Pitagora, Liceo Classico, di Torre Annunziata</b>, in persona del dirigente pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domiciliano per legge in Napoli, via Diaz n. 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della pagella di valutazione relativa allo scrutinio finale &#8211; anno scolastico 2009/2010 relativa al figlio dei ricorrenti, pubblicata in data 12 giugno 2010, per come predisposta dal relativo Consiglio di Classe, nella parte in cui è stato attribuito il voto in condotta pari a 7 (sette), nonché di ogni altro atto connesso, collegato, precedente, presupposto e consequenziale ed in particolare il verbale n. 31 del Consiglio di Classe II B classico del 9 giugno 2010 conosciuto dai ricorrenti in data 19 luglio 2010, nella parte in cui si stabilisce di attribuire agli alunni che hanno partecipato al viaggio di istruzione da valere quale credito formativo organizzato dall&#8217;Istituto scolastico in parola nel periodo dal 26 al 30 aprile 2010, il voto di 7 (sette) in condotta per preteso comportamento ritenuto irresponsabile e gravemente indisciplinato manifestato durante il viaggio, mentre agli altri alunni (che non hanno partecipato al suddetto viaggio di istruzione) viene confermato il voto in condotta assegnato il secondo trimestre.</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e dell’Istituto Scolastico di Istruzione Secondaria Pitagora, Liceo Classico, di Torre Annunziata;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 giugno 2011 il consigliere dott. Leonardo Pasanisi e udito per i ricorrenti l’avv. Sergio Nitrato Izzo (nessuno comparso per l&#8217;avvocatura dello Stato);<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con atto notificato in data 3 agosto 2010 e depositato il successivo giorno 4, i signori Matteo -OMISSIS- e Mariantonietta Testa, nella esposta qualità, ricorrevano innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e l’Istituto Scolastico di Istruzione Secondaria Pitagora, Liceo Classico, di Torre Annunziata avverso i provvedimenti in epigrafe indicati, chiedendone, previa sospensione, l&#8217;annullamento.<br />	<br />
Essi esponevano, in punto di fatto, le seguenti circostanze: che il loro figlio Francesco vantava un curriculum scolastico, anche negli anni precedenti il 2009/2010, di assoluto rispetto con una media voto sempre superiore al 7,5; che aveva sempre frequentato la scuola con la dovuta diligenza, assiduità e puntualità; che non aveva mai registrato debiti formativi o insufficienze in alcuna disciplina, né tanto meno subìto note di demerito o provvedimenti disciplinari; che in particolare aveva sempre conseguito voti di condotta pari a 9 o a 10; che anche durante il viaggio di istruzione in questione aveva serbato un comportamento improntato alla massima correttezza e disciplina; che, pertanto, l&#8217;addebito mossogli nell’impugnato verbale del consiglio di classe era del tutto infondato ed erroneo; che al momento della partenza dall&#8217;albergo, sede del soggiorno per il viaggio di istruzione, era stato chiesto ed ottenuto risarcimento dei danni nei confronti di pochi e ben individuati alunni, resisi responsabili di intemperanze e danneggiamenti; che, al ritorno dal suddetto viaggio, mai alcuna comunicazione formale era stata inoltrata ai ricorrenti con riguardo ad eventuali comportamenti serbati dal figlio; che, con l&#8217;impugnato verbale, il Consiglio di Classe, nel procedere all&#8217;assegnazione del voto di condotta, aveva deciso di attribuire agli allievi che non avevano partecipato al viaggio di istruzione lo stesso voto del secondo trimestre, ed invece, all&#8217;unanimità, di attribuire agli allievi che avevano partecipato al viaggio di istruzione il voto di 7 in condotta, «a causa del comportamento irresponsabile e gravemente indisciplinato manifestato durante il viaggio».<br />	<br />
Tanto premesso, i ricorrenti deducevano l&#8217;illegittimità dei provvedimenti impugnati con un unico articolato motivo di ricorso incentrato sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili: 1) il Consiglio di Classe non avrebbe alcuna competenza in materia e comunque dovrebbe operare nella composizione allargata a tutte le componenti (rappresentanti degli studenti e dei genitori); 2) la deliberazione sul voto in condotta sarebbe stata assunta in maniera indiscriminata e generalizzata, senza alcun accertamento sul comportamento dei singoli allievi; 3) il voto in condotta sarebbe stato determinato con riferimento al solo episodio collettivo del viaggio di istruzione e non con riguardo al complessivo comportamento tenuto dai singoli studenti nel corso dell&#8217;intero trimestre; 4) sarebbe stata irrogata, nella sostanza, una atipica sanzione disciplinare, senza tuttavia il rispetto del contraddittorio procedimentale in tal caso previsto dalla normativa di riferimento.<br />	<br />
2. Le amministrazioni statali intimate si costituivano il giudizio con controricorso di forma. Successivamente depositavano memoria difensiva e documentazione, deducendo l&#8217;infondatezza del ricorso, di cui chiedevano la reiezione.<br />	<br />
3. Alla camera di consiglio del 1° dicembre 2010, la domanda cautelare, su istanza dei ricorrenti, veniva cancellata dal ruolo.<br />	<br />
5. Alla pubblica udienza del 21 giugno 2011, il ricorso, su istanza del procuratore dei ricorrenti, veniva introitato in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />	<br />
Occorre premettere che il decreto legge 1 settembre 2008 n.137 (convertito, con modificazioni, in legge 30 ottobre 2008, n. 169), ha stabilito, all’articolo 2, che: «in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita&#8217; ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede (comma primo); che «a decorrere dall&#8217;anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e&#8217; effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi (comma secondo); che «La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all&#8217;esame conclusivo del ciclo. Ferma l&#8217;applicazione della presente disposizione dall&#8217;inizio dell&#8217;anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo (comma terzo).<br />	<br />
In attuazione della previsione di cui all’art. 2, comma terzo, D.L. citato, è stato poi emanato il Decreto ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2009, recante l’individuazione dei «criteri di valutazione del comportamento degli studenti inferiore alla sufficienza, vale a dire inferiore a 6/10».<br />	<br />
Infine, in attuazione della previsione di cui all’art 3, comma quinto, D.L. citato, è stato emanato il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 (recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni), il cui art. 5, comma primo, testualmente stabilisce quanto segue: “La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, di cui all’art. 2 del decreto legge, si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare…”.<br />	<br />
Ciò posto, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti con la prima doglianza, sussiste la competenza esclusiva del Consiglio di Classe ad effettuare l&#8217;assegnazione del voto di condotta, e la suddetta competenza appartiene a tale organo nella sua composizione ristretta ai soli docenti, senza la partecipazione allargata ai rappresentanti degli studenti e dei genitori.<br />	<br />
E’ sufficiente a tal fine rileggere l&#8217;articolo 2, comma terzo, del decreto legge citato, secondo cui la votazione sul comportamento degli studenti è “attribuita collegialmente dal consiglio di classe” (per cui non sussiste, in materia, una competenza di un altro organo) e l&#8217;articolo 5, comma settimo, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, secondo cui “negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti” (per cui non occorre la partecipazione di altri soggetti).<br />	<br />
Non possono essere condivise neanche le altre doglianze.<br />	<br />
Il fatto che la valutazione operata dal Consiglio di Classe sia stata rivolta nei confronti di tutti gli alunni che hanno partecipato al viaggio di istruzione è del tutto irrilevante ai fini in esame, in quanto determinata dalla contingente circostanza della partecipazione al viaggio medesimo di tutti gli alunni interessati e dal comportamento assunto da costoro durante tutto tale viaggio.<br />	<br />
Nulla esclude infatti che il voto di condotta, in base alle richiamate disposizioni normative, possa essere il frutto di una valutazione “collettiva” (riguardante cioè una molteplicità di alunni per uno o più episodi che denotino uno scarso senso del rispetto delle regole del vivere civile). <br />	<br />
Contrariamente, poi, a quanto dedotto dai ricorrenti con la terza doglianza, il voto di condotta può riguardare, ai sensi dell’art. 2, comma primo, D.L. citato, anche il comportamento assunto dagli alunni “in relazione alla partecipazione alle attivita&#8217; ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede” (e, quindi, può tranquillamente trovare la propria giustificazione anche nel comportamento tenuto durante i viaggi di istruzione o in un singolo episodio, a ciò non ostando la previsione di cui all’art. 3, comma secondo, D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009, riguardante i criteri di valutazione del comportamento degli studenti inferiore alla sufficienza, vale a dire inferiore a 6/10, e quindi non applicabile alla fattispecie, in cui il voto assegnato è superiore alla sufficienza, essendo pari a 7).<br />	<br />
Non sussiste, inoltre, uno specifico onere motivazionale.<br />	<br />
Infatti, come chiarito da condivisibile giurisprudenza formatasi sul punto (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 07 ottobre 2009, n. 629), il voto di condotta esprime un giudizio che l&#8217;Autorità scolastica rende in ordine ad aspetti non solamente didattici, ma, prima ancora, essenzialmente formativi ed educativi dei ragazzi e, come tale, attiene ad una sfera educativa che rappresenta il punto di incontro tra l&#8217;azione di più agenzie educative (in primo luogo, la famiglia, ma anche la scuola stessa) le quali sono chiamate ad interagire quanto più possibile in maniera consapevole e coordinata.<br />	<br />
Per queste ragioni, mentre il voto delle singole materie è volto ad esprimere un giudizio didattico, ossia relativo al processo di apprendimento (e deve essere giustificato e sorretto da una motivazione riferibile all&#8217;avvenuta acquisizione delle nozioni previste dai programmi formativi), il voto in condotta, invece, esprime un giudizio più ampio, che investe sia la maturità personale complessiva della persona, sia la sua capacità di interazione con l&#8217;ambiente, nonché il grado di inserimento in quel sistema di valori che, sulla base della Carta Costituzionale, sono da considerarsi fondanti della società e del vivere civile (e quindi è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale del Consiglio di Classe).<br />	<br />
Infine, non sono invocabili le norme riguardanti i procedimenti disciplinari, in quanto nella specie non è stata irrogata una sanzione disciplinare, ma è stata operata la valutazione del comportamento ai fini dell’assegnazione del voto di condotta. <br />	<br />
2. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />	<br />
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore delle resistenti amministrazioni statali delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio, complessivamente liquidati nella somma di euro 500,00 (cinquecento).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Domenico Nappi, Presidente<br />	<br />
Leonardo Pasanisi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/06/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-29-6-2011-n-3479/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2011 n.3479</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/6/2011 n.333</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-6-2011-n-333/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-6-2011-n-333/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-6-2011-n-333/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/6/2011 n.333</a></p>
<p>Va sospesa l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino nei confronti di un&#8217;impresa alberghiera, atteso che la realizzazione o l’integrazione dei servizi tecnologici sembra concretare un intervento di manutenzione, anche in considerazione dell’inizio della stagione estiva. (G.S.) N. 00333/2011 REG.PROV.CAU. N. 00710/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-6-2011-n-333/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/6/2011 n.333</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-6-2011-n-333/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/6/2011 n.333</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino nei confronti di un&#8217;impresa alberghiera, atteso che la realizzazione o l’integrazione dei servizi tecnologici sembra concretare un intervento di manutenzione, anche in considerazione dell’inizio della stagione estiva. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00333/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00710/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 710 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Societa&#8217; Albergo Serena di Pedrazzi D. </b> e <b>Burkia I. s.a.s.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mauro Vallerga, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Martin Piaggio 17;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Varazze</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luca Viscardi, con domicilio eletto in Genova, presso la Segreteria del T.A.R. Liguria; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino prot. 7863 del 10 marzo 2011, a firma del Segretario Generale-Dirigente del IV Settore del Comune di Varazze, notificata in data 25 marzo 2011; di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale o altrimenti connesso.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Varazze;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2011 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;	</p>
<p>Rilevato che, ad un sommario esame proprio della presente fase cautelare, il ricorso appare assistito da profili di fumus, atteso che la realizzazione o l’integrazione dei servizi tecnologici sembra concretare un intervento di manutenzione (cfr. T.A.R. Campania-Napoli, IV, 15.4.2011, n. 2157; id., VII, 2.7.2009, n. 3633);<br />	<br />
Ritenuto che, anche in considerazione dell’inizio della stagione estiva, sussista altresì il periculum in mora;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)<br />	<br />
Accoglie la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Fissa per il giorno 7 giugno 2012, alle ore 9,30, l’udienza pubblica per la discussione del ricorso nel merito.<br />	<br />
Spese della fase cautelare compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Santo Balba, Presidente<br />	<br />
Paolo Peruggia, Consigliere<br />	<br />
Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-6-2011-n-333/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/6/2011 n.333</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/6/2011 n.340</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-6-2011-n-340/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-6-2011-n-340/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-6-2011-n-340/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/6/2011 n.340</a></p>
<p>Vanno sospesi i provvedimenti del Sindaco aventi ad oggetto messa in sicurezza di un pino marittimo in luogo del suo abbattimento, demandando all’amministrazione civica, e per essa al suo apparato burocratico-dirigenziale, di predisporre un piano di fattibilità dell’intervento di messa in sicurezza, ovvero di rimettere il procedimento al sindaco per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-6-2011-n-340/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/6/2011 n.340</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-6-2011-n-340/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/6/2011 n.340</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi i provvedimenti del Sindaco aventi ad oggetto messa in sicurezza di un pino marittimo in luogo del suo abbattimento, demandando all’amministrazione civica, e per essa al suo apparato burocratico-dirigenziale, di predisporre un piano di fattibilità dell’intervento di messa in sicurezza, ovvero di rimettere il procedimento al sindaco per l’adozione delle misure di sua competenza nell’ambito della preminente tutela della sicurezza e dell’incolumità pubbliche; nel caso specifico non è possibile escludere del tutto la fondatezza della censure con cui si denuncia l’incompetenza dell’autorità emanante, posto che l’ordinanza di pertinenza dell’organo elettivo (ad esempio art. 54 del d.lvo 18.8.2000, n. 267) riguarda soltanto la modalità diretta con cui porre riparo ad un pericolo grave ed imminente; in tale situazione va disposta l&#8217;interinale sospensione dell’esecuzione dei contenuti imperativi eventualmente ravvisabili negli atti impugnati. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00340/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01176/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1176 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Maria Luciana Canepa, Lazzaro Cepollina, Federica Lazzaro</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Alberto Marconi, con domicilio eletto presso Alberto Marconi in Genova, via Corsica, 21/18;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Camogli</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso Daniele Granara in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dei provvedimenti del Sindaco in data 3 agosto 2010, n. 16860 e 9 marzo 2011 n. 5519, aventi ad oggetto messa in sicurezza di pino marittimo in luogo del suo abbattimento.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Camogli;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2011 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che a proposito delle comunicazioni sindacali impugnate non è possibile escludere del tutto la fondatezza della censure con cui si denuncia l’incompetenza dell’autorità emanante, posto che l’ordinanza di pertinenza dell’organo elettivo (ad esempio art. 54 del d.lvo 18.8.2000, n. 267) riguarda soltanto la modalità diretta con cui porre riparo ad un pericolo grave ed imminente;<br />	<br />
a tale riguardo si rileva che almeno l’atto 20.10.2010, n. 21918 presenta connotazioni autoritative, e come tali potenzialmente incisive della situazione giuridica dedotta in causa;<br />	<br />
considerato a tale stregua che, vista la situazione delineatasi in fatto, appare necessario disporre l’interinale sospensione dell’esecuzione dei contenuti imperativi eventualmente ravvisabili negli atti in questione, demandando all’amministrazione civica, e per essa al suo apparato burocratico-dirigenziale, di predisporre un piano di fattibilità dell’intervento di messa in sicurezza, ovvero di rimettere il procedimento al sindaco per l’adozione delle misure di sua competenza nell’ambito della preminente tutela della sicurezza e dell’incolumità pubbliche;<br /> <br />
poiché va confermata la già fissata udienza di merito;<br />	<br />
poiché le spese della presente fase faranno carico all’amministrazione comunale in ragione della soccombenza;<br />	<br />
poiché tali oneri vengono quantificati in misura equa, così da tener conto del rilievo delle questioni affrontate;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)<br />	<br />
accoglie la domanda cautelare proposta, e manda al dirigente comunale competente perché dia sollecito corso alle attività amministrative e materiali indicate in parte motiva;<br />	<br />
fissa l’udienza del 8 novembre 2011 ore 9.30 per la decisione della causa nel merito;<br />	<br />
condanna il comune di Camogli al pagamento delle spese di lite della presente fase, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad iva e cpa.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Santo Balba, Presidente<br />	<br />
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Luca Morbelli, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-6-2011-n-340/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/6/2011 n.340</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/6/2011 n.341</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-6-2011-n-341/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-6-2011-n-341/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-6-2011-n-341/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/6/2011 n.341</a></p>
<p>va sospeso, con prescrizioni al Comune, il provvedimento che respinge una SCIA presentata per un supermercato, affermando che non è stato dimostrato il criterio di accessibilità per disabili previsto dall’art. 3.2.a) e 4.2.1 del D.M. 236/89, necessario nei casi di frazionamento edilizio. Non appaiono del tutto infondate le censure con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-6-2011-n-341/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/6/2011 n.341</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-6-2011-n-341/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/6/2011 n.341</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospeso, con prescrizioni al Comune, il provvedimento che respinge una SCIA presentata per un supermercato, affermando che non è stato dimostrato il criterio di accessibilità per disabili previsto dall’art. 3.2.a) e 4.2.1 del D.M. 236/89, necessario nei casi di frazionamento edilizio. Non appaiono del tutto infondate le censure con cui si denuncia che il provvedimento impugnato non avrebbe esaurientemente chiarito le ragioni per cui le “criticità” rilevate a proposito del nuovo insediamento commerciale riguarderebbero solo i punti vendita di che si tratta, e non gli altri locali aziendali, anch’essi aperti al pubblico che si affacciano sulla stessa via, ne&#8217; appaiono del tutto infondate le censure con cui si denuncia l’omessa considerazione delle allegazioni procedimentali della parte ricorrente, dove si adombra che la via potrebbe avere di fatto assunto la natura di strada privata aperta all’uso pubblico; su questi presupposti si demanda all’amministrazione un rinnovato esame della questione alla luce delle osservazioni svolte in parte motiva. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00341/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00712/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 712 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Societa&#8217; Market Tre C Srl, Societa&#8217; F.L. Market Srl,</b> rappresentati e difesi dagli avv. Mauro Vallerga, Filippo Scorcucchi, con domicilio eletto presso Mauro Vallerga in Genova, via Martin Piaggio 17;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Genova</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luca De Paoli, con domicilio eletto presso Luca De Paoli in Genova, via Garibaldi 9; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Signori Sergio Ramassa ed altri ventidue litisconsorti</b>, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Mozzati e Pietro Balletti, con domicilio eletto presso di loro a Genova in via Corsica 2 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento di cui alla nota prot. n. 167.867 del 24 maggio 2011, a firma del Dirigente della Direzione Urban Lab Settore Approvazione Progetti e Controllo dell’Attività Edilizia in parte qua, in relazione al progetto di cui all’istanza promossa dalla Società ricorrente ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/1990, così come sostituito dall’art. 49, della Legge 122/2010, depositata in Comune di Genova in data 4 marzo 2011 ed assunta a protocollo dell’Amministrazione Comunale in data 10 marzo 2011, con il n. 1526 contesta che non è stato dimostrato il criterio di accessibilità previsto dall’art. 3.2.a) e 4.2.1 del D.M. 236/89, necessario nei casi di frazionamento edilizio così come peraltro definito nella S.C.I.A dello stesso proponente; del provvedimento di cui alla nota prot. n. 170.633 in data 25 maggio 2011; del provvedimento di cui alla nota prot. n.109845 in data 5 aprile 2011.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Genova;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dei contro interessati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2011 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Poiché, allo stato, non appaiono del tutto infondate le censure con cui si denuncia che il provvedimento impugnato non avrebbe esaurientemente chiarito le ragioni per cui le “criticità” rilevate a proposito del nuovo insediamento commerciale riguarderebbero solo i punti vendita di che si tratta, e non gli altri locali aziendali, anch’essi aperti al pubblico che si affacciano sulla via Edoardo Traverso;<br />	<br />
poiché non appaiono del tutto infondate le censure con cui si denuncia l’omessa considerazione delle allegazioni procedimentali della parte istante, laddove si adombra che la via Edoardo Traverso potrebbe avere di fatto assunto la natura di strada privata aperta all’uso pubblico;<br />	<br />
poiché la natura interlocutoria della presente pronuncia esime il collegio dalla decisione in merito alle spese della fase;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)<br />	<br />
sospende allo stato l’esecuzione del provvedimento 24.4.2011, n. 167867 del comune di Genova, demandando all’amministrazione per un rinnovato esame della questione alla luce delle osservazioni svolte in parte motiva;<br />	<br />
rinvia la causa alla camera di consiglio del 27 ottobre 2011 ore 9.30 per la definitiva decisione sulla domanda cautelare.<br />	<br />
Spese della fase al definitivo.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Santo Balba, Presidente<br />	<br />
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Luca Morbelli, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-6-2011-n-341/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/6/2011 n.341</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2011 n.3466</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-29-6-2011-n-3466/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-29-6-2011-n-3466/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-29-6-2011-n-3466/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2011 n.3466</a></p>
<p>Pres. V. Cernese, est. S. Zeuli Diglio Gregorio (Avv.ti Nicola Di Prisco e Santolo Sorrentino) c. Gest.Liq.Usl. 30,31,32,34,35,36 Ora Asl Napoli 5 (Avv. Ciro Falanga) sul riconoscimento delle mansioni superiori di cui all&#8217;art. 29 D.P.R. 761/1979 Pubblico impiego &#8211; Mansioni e funzioni &#8211; Svolgimento di mansioni superiori &#8211; Differenze retributive</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-29-6-2011-n-3466/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2011 n.3466</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-29-6-2011-n-3466/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2011 n.3466</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. V. Cernese, est. S. Zeuli<br /> Diglio Gregorio (Avv.ti Nicola Di Prisco e Santolo Sorrentino) c. Gest.Liq.Usl.<br /> 30,31,32,34,35,36 Ora Asl Napoli 5 (Avv. Ciro Falanga)</span></p>
<hr />
<p>sul riconoscimento delle mansioni superiori di cui all&#8217;art. 29 D.P.R. 761/1979</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211; Mansioni e funzioni &#8211; Svolgimento di mansioni superiori &#8211; Differenze retributive &#8211; Art. 29 D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 – Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art. 29 D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, per il riconoscimento delle differenze retributive nel caso dello svolgimento delle funzioni superiori di primario è sufficiente che si siano verificate due condizioni: che le mansioni siano state esercitate su posto vacante in pianta organica e che sussista l&#8217;obbligo del dipendente di esercitarle (1): (nella fattispecie il TAR Campania ha respinto il ricorso dal momento che la documentazione prodotta dal ricorrente, ai fini della remunerabilità delle mansioni superiori, non era idonea a dimostrare la sussistenza dei due presupposti indefettibili sopra indicati, necessari ai fini dell’accoglibilità della proposta domanda)<br />	<br />
</b>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />	<br />
1. cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. III, sentenza del 2 marzo 2011, n. 1917</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>SENTENZA<br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3158 del 1991, proposto da:<br />
<b>Diglio Gregorio</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Di Prisco, Santolo Sorrentino, con domicilio eletto presso Nicola Di Prisco in Napoli, largo Donnaregina N. 4;<br />	<br />
 <i>contro</p>
<p>	<br />
</i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
<b>Gest.Liq.Usl. 30,31,32,34,35,36 Ora Asl Napoli 5</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ciro Falanga, con domicilio eletto presso Ciro Falanga in Napoli, Segreteria T.A.R.; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>COLLOCAMENTO A RIPOSO</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Gest.Liq.Usl. 30,31,32,34,35,36 Ora Asl Napoli 5;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 aprile 2011 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato in data 29 marzo 1991 e depositato il 26 aprile successivo Gregorio Diglio, già dipendente ex ENPAS di Salerno impugnava il provvedimento meglio descritto in epigrafe.<br />	<br />
A tal proposito il ricorrente chiariva di aver svolto la sua attività lavorativa presso la SAUB, ex sede Inam quale Responsabile con funzioni giuridico amministrative ed organizzative; di essere stato, dall’1.4.1982 al 18.3.1984 Responsabile del servizio CEE; dal 19 marzo 1984 fino al collocamento a riposo Responsabile amministrativo del Presidio Sanitario di Trecase.<br />	<br />
Le mansioni svolte trovano conferma nell’attestato del Presidente del Comitato di gestione dell’USL n.34. Al ricorrente è stato assegnato il VII livello già in data precedente al 1980, mentre viceversa non gli sono state riconosciute le progressioni di carriera, e quindi i livelli superiori corrispondenti al complesso delle mansioni svolte effettivamente quale unico titolare di un ufficio amministrativo decentrato.<br />	<br />
Egli è stato collocato a riposo con il VII livello.<br />	<br />
Tanto premesso il provvedimento di collocamento a riposo, nella prospettazione attorea, è da ritenersi illegittimo per violazione dei principi direttivi dei Decreti del Presidente della Repubblica n.348/1983, n.70/1987 e n.384/1990, nonché per eccesso di potere per carenza di motivazione. Ed infatti il ricorrente risulta collocato in un livello retributivo e funzionale non corrispondente alle mansioni svolte. Il livello era già stato riconosciuto al ricorrente al momento in cui è stato nominato “collaboratore amministrativo”, in virtù del riconoscimento del servizio prestato presso altri enti, mentre egli ha svolto attività che andavano oltre i confini formali della qualifica funzionale attribuita, in particolare ciò è accaduto allorché egli è stato nominato responsabile amministrativo del presidio sanitario di Trecase. Sempre alla luce di quanto dedotto dall’attore, in realtà l’amministrazione lo avrebbe dovuto collocare al IX livello, o quanto meno all’VIII livello, quello di collaboratore coordinatore. <br />	<br />
Si costituiva l’amministrazione intimata, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
All’odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La richiesta del ricorrente del vedersi riconosciuto un diverso livello retributivo a seguito dello svolgimento di mansioni superiori si fonda su due diversi presupposti in fatto, fra di loro temporalmente susseguenti.<br />	<br />
Il primo di essi individua lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle del VII livello nei compiti affidati al Diglio di “Responsabile CEE” presso la sede centrale. Il secondo, nei compiti di Responsabile, affidati al medesimo con riferimento all’Ufficio Amministrativo decentrato di Trecase.<br />	<br />
Orbene, quanto alle prime funzioni, non pare che le stesse possano afferire all’VIII livello retributivo, posto che non vi era alcun compito di elaborazione autonoma né di capacità decisionale indipendente nelle suddette funzioni, per come descritte dallo stesso Diglio, e dunque deve ritenersi che esse corrispondessero al livello a lui assegnato formalmente.<br />	<br />
Quanto alle funzioni di Responsabile dell’Ufficio di Trecase, va osservato che per costante giurisprudenza “le mansioni svolte dal pubblico dipendente, superiori a quelle assegnate con il provvedimento di nomina e di inquadramento sono del tutto irrilevanti sia ai fini economici che di progressione di carriera, in quanto nel pubblico impiego la retribuzione è inderogabilmente riferita alla qualifica e non alle mansioni, in ragione del rigido assetto organizzativo della P.A., collegato a primarie esigenze di controllo e di contenimento della spesa pubblica in applicazione dell&#8217;art. 97 Cost.. In deroga a tale principio, la giurisprudenza ha prevalentemente ammesso, nel particolare settore del personale del S.S.N., in applicazione dell&#8217;art. 29, D.P.R. n. 761 del 1979, la retribuibilità delle mansioni superiori rispetto a quelle della qualifica posseduta, tuttavia subordinando tale riconoscimento alla sussistenza di due presupposti necessari, costituiti dal preventivo conferimento dell&#8217;incarico con atto formale dell&#8217;organo competente e della sussistenza di un posto in organico vacante e disponibile non ricoperto. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 02 marzo 2011 , n. 1917”.<br />	<br />
Orbene, premesso che nelle funzioni di Coordinatore dell’Ufficio Territoriale di Trecase potrebbero astrattamente ravvisarsi le mansioni corrispondenti all’VIII livello, deve osservarsi che – come si desume dal provvedimento/ordine di servizio n.70 del 4 luglio del 1984, che per l’appunto precisa che “è ancora in corso di approvazione il Regolamento per la Organizzazione dei Servizi della U.S.L. 34 – non poteva dirsi sussistente un posto in organico corrispondente a tale ruolo, con conseguente insussistenza di uno dei fondamentali presupposti, richiesti dalla legge, per riconoscere in testa al ricorrente il diritto da lui reclamato. <br />	<br />
Questi motivi inducono al rigetto del ricorso. L’oggetto dello stesso giustifica una compensazione integrale delle spese di giudizio. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Compensa le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Cernese, Presidente FF<br />	<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere<br />	<br />
Sergio Zeuli, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/06/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-29-6-2011-n-3466/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2011 n.3466</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
