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	<title>29/6/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29/6/2005 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2005 n.599</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-29-6-2005-n-599/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-29-6-2005-n-599/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2005 n.599</a></p>
<p>Pres. Vincenzo Borea &#8211; Est. Oria Settesoldi sui presupposti per l&#8217;ottenimento delle esenzioni dei contributi dovuti nella realizzazione di opere di interesse generale da parte di privati Edilizia – permesso a costruire – contributo – realizzazione di opere di interesse generale – esenzione – realizzazione da parte di privati –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-29-6-2005-n-599/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2005 n.599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-29-6-2005-n-599/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2005 n.599</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vincenzo Borea &#8211; Est. Oria Settesoldi</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per l&#8217;ottenimento delle esenzioni dei contributi dovuti nella realizzazione di opere di interesse generale da parte di privati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia – permesso a costruire – contributo – realizzazione di opere di interesse generale – esenzione – realizzazione da parte di privati – ammissibilità – limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non può usufruire dell&#8217;esenzione dal contributo, dovuto in caso di rilascio di permesso a costruire, l&#8217;opera costruita da un imprenditore per la propria attività d&#8217;impresa. Nella specie l’impresa, solo successivamente al rilascio della concessione edilizia, aveva intessuto trattative commerciali con l’Università degli Studi di Trieste adattando l’immobile alle esigenze di questa per poterglielo vendere. L&#8217;attività edilizia, in questi casi, non è stata infatti posta in essere da un soggetto che cura istituzionalmente la realizzazione di opere di interesse generale per il perseguimento delle specifiche finalità cui le opere stesse sono destinate. Il vincolo che deve esistere tra il soggetto abilitato ad operare nell&#8217;interesse pubblico ed il materiale esecutore della costruzione è invece da rinvenirsi nell’ipotesi del concessionario di opera pubblica, il quale, pur mirando al conseguimento di un lucro d&#8217;impresa, è parificabile a pieno titolo al soggetto che cura istituzionalmente l&#8217;esecuzione di opere di interesse generale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia </b></p>
<p>costituito da:<br />
Vincenzo Borea	 Presidente <br />	<br />
Enzo Di Sciascio	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Oria Settesoldi	 &#8211; Consigliere, relatore																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 126/2004 di<br />
<b>Campo Marzio s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Viviana de Grisogono e Vanessa Zecchin, con domicilio eletto presso il loro studio in Trieste,;</p>
<p align=center><b>contro</b></p>
<p>il <b>Comune di Trieste</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’ avv. Maria Serena Giraldi e dall’avv. Oreste Danese , con domicilio eletto presso gli stessi nell’ufficio dell’avvocatura comunale in Trieste,</p>
<p>per<br />
l’accertamento che i contributi sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e il contributo sul costo di costruzione relativamente alla concessione edilizia prot. gen. 62682 prot. corr. 28773 11/91/715 del 27 .11.1991 e concessione di variante di data 19.2.94 prot. gen, 52970 prot. corr. 94-6821-11/91/715, nonché DIA  di variante dep. il 13.8.2001 e DIA  di variante dep il 4.11.2003 non sono dovute per l’edificio realizzato in forza delle sopramenzionate concessioni;<br />
l’accertamento e la dichiarazione dell’esistenza dei presupposti per l’esenzione dal pagamento dei contributi di concessione per l’opera realizzata ed il conseguente riconoscimento alla ricorrente del diritto al rimborso degli oneri concessori già pagati;<br />
per quanto occorra, l’annullamento dell’atto 26 gennaio 2004 prot. gen. 04/13434- prot. corr. 04-2570/11/1991/715 con il quale il Dirigente del Servizio Concessioni Edilizie del Comune di Trieste ha respinto l’istanza della ricorrente di ottenere il beneficio della concessione gratuita.</p>
<p>	Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione; <br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti tutte;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Uditi, alla pubblica udienza del   3 giugno 2005 &#8211; relatore il Consigliere Oria Settesoldi &#8211; i difensori delle parti presenti;																																																																																												</p>
<p>Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Espone la ricorrente che l’edificio ristrutturato sulla base delle concessioni in epigrafe richiamate e per il quale sono stati pagati i contributi a suo tempo fissati, è stato, prima dell’ultimazione lavori, venduto all’Università degli Studi con atto 21 febbraio 2002 .  <br />
Dopo l’ultimazione dei lavori, comunicata dalla ricorrente in data 30.11.2003 in nome e per conto della proprietaria Università degli Studi di Trieste, la ricorrente chiedeva al Comune l’applicazione del beneficio della concessione gratuita e la ripetizione dei contributi già versati, ritenendo doversi trattare di concessione gratuita per l’essere l’immobile di proprietà di ente pubblico e destinato alle attività istituzionali universitarie dell’ente realizzatore.<br />
La richiesta veniva respinta, in quanto l’opera non veniva ritenuta di carattere pubblico o di interesse generale, perché non realizzata direttamente da un ente pubblico o da un altro soggetto per conto di questo.<br />
La ricorrente ha proposto il presente ricorso ritenendo che, ai sensi dell’art. 94 lett. f) e g) della l. r. 52/1991 l’edificio rientri tra le fattispecie per cui è prevista l’esenzione trattandosi di opera che ha carattere direttamente satisfattivo dell’interesse della collettività di per se,- essendo destinata all’uso pubblico e collettivo di edificio scolastico – e quindi direttamente collegata con le funzioni di pubblico servizio svolte dall’Università.<br />
Si richiama anche l’orientamento giurisprudenziale secondo cui per realizzatore dell’opera deve intendersi non solo chi provvede materialmente all’edificazione ma anche il soggetto cui l’opera è riferibile dal punto di vista progettuale e della realizzazione e, quindi, l’Università.  All’uopo si ricorda che i lavori sono stati eseguiti secondo le indicazioni progettuali date dall’università nella convenzione sottoscritta il 12 giugno 2000, nella quale si evidenziava che, a quella data, l’immobile era al “grezzo” e necessitava delle opere di completamento e di adeguamento funzionali alle attività istituzionali dell’università.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata controdeducendo per il rigetto del ricorso ed eccependo la prescrizione di tutti gli importi corrisposti a titolo di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione negli anni 1991, 1992 e 1993, per intervenuto decorso del termine decennale alla data della notifica del ricorso (2.3.2004), per cui, semmai, residuerebbe il solo importo di euro 3.790,77 versato al Comune in data 29.1.2004.</p>
<p align=center><b> DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
La ricorrente ha intrapreso nel 1991 la ristrutturazione di un immobile di sua proprietà ottenendo regolare concessione e corrispondendo regolarmente gli oneri dovuti.  Successivamente, quando l’immobile risultava essere stato ultimato al rustico, lo ha alienato all’Università degli Studi di Trieste, portando poi a termine l’intervento per conto della nuova proprietaria come da obbligazione contrattualmente assunta e specificamente inclusa nel prezzo pattuito.<br />
Tanto basta per dimostrare l’assoluta insussistenza dei presupposti di legge per la gratuità della concessione.  Infatti, come chiarito anche dalla recente sentenza del Consiglio di Stato , sez. V, 20 ottobre 2004 n. 6818 “… la ratio dell&#8217;esenzione in argomento è finalizzata da un lato ad agevolare l&#8217;esecuzione di opere dalle quali la collettività possa trarne utilità e dall&#8217;altro ad evitare che il soggetto che interviene per l&#8217;istituzionale attuazione del pubblico interesse corrisponda un contributo che verrebbe a gravare, sia pure indirettamente, sulla stessa Comunità che dovrebbe avvantaggiarsi dal loro pagamento. In questo senso, la disposizione agevolativa è stata estesa, oltre che agli enti pubblici, anche a quelle figure soggettive che non agiscono per esclusivo scopo lucrativo ovvero che accompagnano al lucro un collegamento giuridicamente rilevante con l&#8217;amministrazione, sì da rafforzare il legame istituzionale con l&#8217;azione del soggetto pubblico per la cura degli interessi della collettività. Tale raccordo, peraltro, deve essere idoneo ad assicurare, grazie alla presenza del soggetto pubblico, un contemperamento dell&#8217;obiettivo privatistico dell&#8217;esecutore dell&#8217;opera con il fine pubblicistico realizzato, come ad esempio nel caso del concessionario di opera pubblica, il quale, pur mirando al conseguimento di un lucro d&#8217;impresa, è parificabile a pieno titolo al soggetto che cura istituzionalmente l&#8217;esecuzione di opere di interesse generale (cfr. la decisione di questa Sezione n. 1280 del 7.9.1995). “<br />
In particolare il Consiglio di Stato ha precisato che deve esistere “ un ben preciso vincolo tra il soggetto abilitato ad operare nell&#8217;interesse pubblico ed il materiale esecutore della costruzione, vincolo che in linea di massima è stato identificato nella concessione di opera pubblica o analoghe figure organizzatorie in modo tale che l&#8217;attività edilizia sia compiuta da un soggetto che curi istituzionalmente la realizzazione di opere di interesse generale per il perseguimento delle specifiche finalità cui le opere stesse sono destinate, per cui non può usufruire dell&#8217;esenzione dal contributo l&#8217;opera costruita da un imprenditore per la propria attività d&#8217;impresa (cfr. la decisione di questa Sezione n. 6618 del 2.12.2002)”.<br />
Nel caso di specie era stato ritenuto che l’impresa costruttrice non potesse essere ricompresa nella categoria di &#8220;ente istituzionalmente competente&#8221;, per aver posto in essere l&#8217;attività edilizia in veste di imprenditore privato e per fini di lucro, non diversamente da quanto si riscontra nel caso all’esame del Collegio. <br />
L’attività edilizia di cui alla concessione ottenuta dalla ricorrente è stata infatti dalla stessa intrapresa nell’ambito della propria attività di impresa e solo successivamente questa ha incontrato, per così dire,  sulla propria strada l’Università e ha adattato l’immobile alle esigenze di questa per poterglielo vendere.  E’ peraltro evidente che tale utilizzazione, intervenuta comunque in un momento ben successivo al rilascio della concessione edilizia ed al pagamento degli oneri non può ritenersi satisfattiva dei requisiti ex art. 94 lett. f) e g) e neppure riveste alcuna rilevanza nei confronti della concessione e sue varianti come a suo tempo richieste e regolarmente rilasciate.<br />
Per le considerazioni precedentemente esposte il ricorso deve essere respinto.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.<br />
	Condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Trieste le spese e competenze del presente giudizio liquidate in complessivi euro 3.000,00.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Trieste, in Camera di Consiglio, il 3 giugno 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-29-6-2005-n-599/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2005 n.599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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