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	<title>29/5/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29/5/2009 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.164</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-5-2009-n-164/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-5-2009-n-164/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.164</a></p>
<p>Presidente Amirante, Redattore Maddalena l&#8217;art. 3 della legge regionale n. 22 del 2006, avendo sottratto le zone contermini ai laghi artificiali al regime di tutela ex lege imposta dall&#8217;art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dall&#8217;originario art. 34 della legge regionale n. 11 del 1998, deve</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-5-2009-n-164/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.164</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-5-2009-n-164/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.164</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Amirante, Redattore Maddalena</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;art. 3 della legge regionale n. 22 del 2006, avendo sottratto le zone contermini ai laghi artificiali al regime di tutela ex lege imposta dall&#8217;art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dall&#8217;originario art. 34 della legge regionale n. 11 del 1998, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Tutela del territorio &#8211; Art. 3 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 16 ottobre 2006, n. 22, recante «Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d&#8217;Aosta)» &#8211; Territori contermini ai laghi artificiali &#8211; Tutela solo in via eventuale – Tutela entro gli ambiti spaziali espressamente perimetrati dagli strumenti di pianificazione comunale &#8211; Q. l c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione dell&#8217;art. 2, primo comma, lettere g) e q), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta) e dell&#8217;art. 9 della Costituzione – Illegittimità costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 7, della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 16 ottobre 2006, n. 22, recante «Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d&#8217;Aosta)»</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: <br />	<br />
#NOME?		AMIRANTE	 Presidente<br />	<br />
#NOME?			DE SIERVO	   Giudice<br />	<br />
#NOME?		            MADDALENA		<br />	<br />
#NOME?		            FINOCCHIARO		<br />	<br />
#NOME?	            QUARANTA		<br />	<br />
#NOME?	            GALLO			<br />	<br />
#NOME?		            MAZZELLA		<br />	<br />
#NOME?	            SILVESTRI		<br />	<br />
#NOME?	            CASSESE		<br />	<br />
#NOME?	            SAULLE		<br />	<br />
#NOME?	            TESAURO		<br />	<br />
#NOME?	            NAPOLITANO		<br />	<br />
#NOME?		FRIGO			<br />	<br />
#NOME?	            CRISCUOLO		<br />	<br />
#NOME?		            GROSSI		</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 16 ottobre 2006, n. 22, recante «Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d&#8217;Aosta)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 14 dicembre 2006, depositato in cancelleria il 9 gennaio 2007 ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2007.<br />	<br />
<i> <br />	<br />
   Visto </i>l&#8217;atto di costituzione della Regione Valle d&#8217;Aosta;<br />	<br />
<i>    udito </i>nell&#8217;udienza pubblica del 10 marzo 2009 il Giudice relatore Paolo Maddalena;<br />	<br />
<i>    uditi</i> l&#8217;avvocato dello Stato Gabriella d&#8217;Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Valle d&#8217;Aosta.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>    1.<b>&#8211;</b> Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 16 ottobre 2006, n. 22, recante «Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d&#8217;Aosta)», pubblicata nel B.U.R. n. 45 del 31 ottobre 2006, denunciandone il contrasto con l&#8217;art. 2, primo comma, lettere <i>g</i>) e <i>q</i>), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta) e con l&#8217;art. 9 della Costituzione. <br />	<br />
	Il ricorrente premette che l&#8217;art. 3 denunciato, tra l&#8217;altro, dispone, al comma 1, quanto segue: «Al comma 1 dell&#8217;articolo 34 della l.r. n. 11/1998 le parole “e artificiali” sono soppresse»; inoltre, al comma 2 stabilisce: «Dopo il comma 1 dell&#8217;art. 34 della l.r. n. 11/1998, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Per i laghi artificiali, intesi come massa d&#8217;acqua ottenuta sbarrando con opere ingegneristiche una sezione del collettore di un bacino idrografico, a volte costituito da un preesistente lago naturale, i comuni perimetrano le eventuali fasce di salvaguardia con la procedura di cui al comma 5 e disciplinano gli interventi in esse consentite”»; ed ancora lo stesso art. 3, al comma 5, prevede: «Al comma 4 dell&#8217;art. 34 alla l.r. n. 11/1998 le parole: “nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali o artificiali di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “nelle fasce circostanti le zone umide e i laghi naturali di cui al comma 3”». <br />
    Ciò precisato, l&#8217;Avvocatura erariale evidenzia che, quanto disposto dall&#8217;impugnato art. 3 della legge regionale n. 22 del 2006, comporta la sottrazione dei luoghi contermini ai laghi artificiali alla disciplina riservata ai laghi naturali dall&#8217;art. 34 della precedente legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d&#8217;Aosta), per sottoporli, invece, «a tutela paesistica solo in via eventuale e solo entro gli ambiti spaziali espressamente perimetrati dagli strumenti di pianificazione comunale». In questa prospettiva andrebbero letti – secondo la difesa dello Stato – anzitutto «la sottrazione dei laghi artificiali al divieto di edificazione, e quindi alla tutela, previsti per le zone umide e le fasce territoriali circostanti le stesse e i laghi naturali (comma 1)». Ed altresì «la eventuale perimetrazione di fasce territoriali tutelate intorno ai laghi artificiali, la definizione e la disciplina degli interventi realizzabili in tali ambiti», in quanto «operazioni rimesse allo strumento di pianificazione comunale (comma 2)». Infine, confermerebbe l&#8217;effetto innanzi evidenziato «la diversificazione del regime giuridico fra i territori contermini ai laghi naturali e quelli circostanti i laghi artificiali, in quanto i limiti e le condizioni previste per la esecuzione di interventi edilizi nel primo tipo di aree non trovano applicazione nelle zone territoriali di cui alla seconda tipologia».<br />	<br />
    Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la denunciata norma contrasterebbe con l&#8217;art. 9 Cost. ed eccederebbe, la «potestà legislativa riconosciuta alla Regione Valle d&#8217;Aosta in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, ai sensi dell&#8217;art. 2, lett. <i>g</i>) e <i>q</i>), dello statuto speciale di autonomia»; competenza primaria, questa, che deve pur sempre esercitarsi «in armonia con la Costituzione e con i principi dell&#8217;ordinamento, nonché delle norme fondamentali e di riforma economico-sociale». <br />	<br />
    A tal fine, si argomenta nel ricorso, il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell&#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il quale «dà attuazione all&#8217;articolo 9 della Costituzione», prevede, all&#8217;art. 142, «che i territori contermini ai laghi, senza alcuna distinzione, abbiano valenza paesaggistica e necessitino di adeguata tutela» e si deve reputare che siffatta norma costituisca un «limite alla potestà regionale in quanto norma fondamentale di riforma economico-sociale finalizzata a garantire standard uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale»; di qui, il contrasto della norma denunciata con i parametri innanzi evocati.<br />	<br />
    2.<b>&#8211;</b> Si è costituita in giudizio la Regione Valle d&#8217;Aosta, la quale, riservandosi nel prosieguo di argomentare a sostegno delle proprie ragioni, ha chiesto «il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato».<br />	<br />
    3.<b>&#8211;</b> In prossimità dell&#8217;udienza del 10 marzo 2009, la Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta ha depositato memoria con la quale chiede che la questione dell&#8217;art. 3 della legge regionale n. 22 del 2006 venga dichiarata infondata.<br />	<br />
    Secondo la difesa regionale, non sussisterebbe la dedotta lesione dell&#8217;art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004, e successive modificazioni, che lo Stato ritiene essersi realizzata, in forza della norma denunciata, con la sottrazione dei laghi artificiali ai divieti regionali di edificazione, giacché il vincolo paesaggistico non comporterebbe una «inedificabilità assoluta delle zone protette ma il loro assoggettamento ad un regime di immodificabilità relativa per il quale ogni intervento deve essere preceduto dal rilascio dell&#8217;apposita autorizzazione di cui all&#8217;art. 146 del Codice».<br />	<br />
    Sicché, argomenta ancora la Regione, mentre il vincolo di immodificabilità assoluta continua ad applicarsi ai laghi naturali, per quelli artificiali vi sarebbe il regime di immodificabilità relativa di cui agli artt. 142 e ss. del Codice, anche perché essi non necessiterebbero sempre di «salvaguardie particolarmente incisive tali da giustificare un divieto assoluto, anche alla luce del fatto che le sponde di molti bacini in questione sono destinate al soddisfacimento di esigenze ricreative o turistiche».<br />	<br />
    L&#8217;art. 3 denunciato involgerebbe, quindi, «profili eminentemente urbanistici, senza in alcun modo comprimere le esigenze di tutela paesaggistica», confermate peraltro dal Piano territoriale paesistico del quale la Regione Valle d&#8217;Aosta si è dotata con la legge n. 11 del 1998, nell&#8217;esercizio della potestà in materia di “tutela del paesaggio” di cui all&#8217;art. 2, comma 1, lettera <i>q</i>), dello statuto speciale di autonomia.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>    1.<b>&#8211;</b> Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l&#8217;art. 3 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 16 ottobre 2006, n. 22, recante «Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d&#8217;Aosta)».<br />	<br />
    La norma denunciata, al comma 1, sopprime le parole «e artificiali» presenti nel comma 1 dell&#8217;articolo 34 della citata legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d&#8217;Aosta), così da sottrarre i laghi artificiali ai divieti di edificazione per una profondità di metri cento dalle sponde. Inoltre, il medesimo art. 3 censurato, al comma 2, introduce, dopo il comma 1 di detto art. 34, il comma 1-<i>bis</i>, il quale stabilisce: «Per i laghi artificiali, intesi come massa d&#8217;acqua ottenuta sbarrando con opere ingegneristiche una sezione del collettore di un bacino idrografico, a volte costituito da un preesistente lago naturale, i comuni perimetrano le eventuali fasce di salvaguardia con la procedura di cui al comma 5 e disciplinano gli interventi in esse consentite». Al tempo stesso vengono abrogati, dal comma 3 della disposizione denunciata, il comma 2-<i>bis</i> dell&#8217;art. 34 della legge regionale n. 11 del 1998 e l&#8217;art. 16, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2005 (che aveva introdotto detto comma 2-<i>bis</i>), recanti una disciplina in parte analoga a quella ora dettata dal comma 1-<i>bis</i>. Viene, poi, operato, in base al comma 5, un intervento di coordinamento sul comma 4 dello stesso art. 34, sostituendo, alle parole «nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali o artificiali di cui al comma 3», le parole: «nelle fasce circostanti le zone umide e i laghi naturali di cui al comma 3». Infine, la disposizione denunciata, in forza del proprio comma 7, riscrive il comma 5 dell&#8217;art. 34 anzidetto, il quale disciplina, tra l&#8217;altro, i poteri dei Comuni nell&#8217;individuare e delimitare gli ambiti delle zone umide, dei laghi naturali e delle rispettive zone circostanti, non contemplando più i laghi artificiali.<br />	<br />
    Secondo il ricorrente, la normativa censurata contrasterebbe con l&#8217;art. 2, primo comma, lettere <i>g</i>) e <i>q</i>), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta) e con l&#8217;art. 9 della Costituzione, giacché – nel sottrarre i luoghi contermini ai laghi artificiali alla disciplina riservata ai laghi naturali dall&#8217;art. 34 della precedente legge della Regione Valle d&#8217;Aosta n. 11 del 1998, per sottoporli, invece, «a tutela paesistica solo in via eventuale e solo entro gli ambiti spaziali espressamente perimetrati dagli strumenti di pianificazione comunale» – eccederebbe la potestà legislativa primaria riconosciuta dallo statuto in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, la quale deve pur sempre esercitarsi «in armonia con la Costituzione e con i principi dell&#8217;ordinamento, nonché delle norme fondamentali e di riforma economico-sociale». A tal fine, infatti, il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell&#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il quale «dà attuazione all&#8217;articolo 9 della Costituzione», prevede, all&#8217;art. 142, «che i territori contermini ai laghi, senza alcuna distinzione, abbiano valenza paesaggistica e necessitino di adeguata tutela» e si deve reputare che siffatta norma costituisca un «limite alla potestà regionale in quanto norma fondamentale di riforma economico-sociale finalizzata a garantire standard uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale».<br />	<br />
    2.<b>&#8211;</b> In via preliminare, occorre osservare che con l&#8217;art. 26, comma 4, della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni) – pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Valle d&#8217;Aosta 15 gennaio 2008, n. 3 – si è intervenuti nuovamente sull&#8217;art. 34 della legge regionale n. 11 del 1998, come modificato dalla legge regionale n. 22 del 2006, stabilendo: «Al comma 1-bis dell&#8217;articolo 34 della L.R. n. 11/1998, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “fermo restando il rispetto dei vincoli paesaggistici di cui alla normativa statale vigente”». <br />	<br />
    Tale ultima formulazione del citato art. 34, facendo appunto salvi i vincoli paesaggistici stabiliti dalla normativa statale, comporta un mutamento sostanziale della disciplina relativa ai laghi artificiali, giacché per essi varrebbe il vincolo <i>ex lege</i> disposto dall&#8217;art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004, mentre per i laghi naturali la norma regionale appresterebbe – sotto il solo profilo del divieto di edificazione – una tutela più intensa rispetto a quella statale.<br />	<br />
    Tuttavia, in assenza di elementi tali da far ritenere che la norma impugnata, che è rimasta in vigore per più di un anno nella sua formulazione precedente alla modifica del 2007, non abbia avuto attuazione <i>medio tempore</i>, è da escludere che possa addivenirsi ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere, dovendosi così procedere allo scrutinio nel merito delle censure avanzate con il ricorso.<br />	<br />
	3.<b>&#8211;</b> La questione è fondata.<br />
    3.1.<b>&#8211;</b> Deve anzitutto rammentarsi che la Regione Valle d&#8217;Aosta è titolare, in forza dello statuto speciale, della potestà legislativa primaria in materia urbanistica e di tutela del paesaggio [art. 2, primo comma, lettere <i>g</i>) e <i>q</i>), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta)]. Tale potestà deve, quindi, esercitarsi «in armonia con la Costituzione e con i principi dell&#8217;ordinamento, nonché delle norme fondamentali e di riforma economico-sociale».<br />	<br />
    Questa Corte, con la sentenza n. 151 del 1986, ha già affermato (anche nei confronti della Valle d&#8217;Aosta) che le disposizioni della cosiddetta “legge Galasso” (decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431) costituiscono norme «di grande riforma economico-sociale» e, segnatamente, ciò «appare incontrovertibile» per l&#8217;art. 1, comma primo, di detta legge, che impone il vincolo paesaggistico ed elenca i beni protetti.<br />	<br />
    La stessa qualificazione di «norma di grande riforma economico-sociale» deve ascriversi all&#8217;art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004, la cui elencazione delle aree tutelate per legge (sulla quale la più recente novella recata dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, recante «Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio», non ha inciso) si delinea in modo sostanzialmente analogo a quella prevista dall&#8217;art. 1 del d.l. n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985, che ha modificato l&#8217;art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all&#8217;art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382). In particolare, il vincolo paesaggistico viene, e veniva allora, a gravare anche sui «territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi». <br />	<br />
    L&#8217;art. 142 citato – come già la “legge Galasso” – non distingue, ai fini della tutela paesaggistica, tra laghi naturali e laghi artificiali, con ciò dovendo intendersi che anche questi ultimi sono in essa ricompresi, ben potendo costituire realtà significative sotto il profilo naturale, estetico e culturale. Peraltro, una implicita equiparazione tra laghi naturali ed artificiali a fini di protezione ambientale si desume da una pluralità di fonti normative, tra cui l&#8217;art. 1 del d.P.R. 13 marzo 1976, n. 488 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d&#8217;importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e gli artt. 54 (inserito nella sezione dedicata alla difesa del suolo e lotta alla desertificazione) e 74 (inserito nella sezione relativa alla tutela delle acque dall&#8217;inquinamento) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).<br />	<br />
    3.2.<b>&#8211;</b> Con la norma impugnata – e, segnatamente, con i commi 1, 2, 3, 5 e 7 della norma medesima, su cui in realtà soltanto si appuntano le censure del ricorrente – la Regione Valle d&#8217;Aosta ha sottratto ai vincoli paesaggistici le zone contermini ai laghi artificiali. Ciò trovando ulteriore conferma nel fatto che, in base al comma 5 dell&#8217;art. 34 della legge regionale n. 11 del 1998, come modificato dal censurato art. 3, comma 7, della legge regionale n. 22 del 2006, «l&#8217;individuazione e la delimitazione delle zone umide e dei laghi naturali costituiscono parte integrante del PRG» (Piano Regolatore Generale), il quale, ai sensi dell&#8217;art. 12 della stessa legge regionale n. 11 del 1998, «tenuto conto del PTP [Piano Territoriale Paesistico] […] provvede alla tutela dei beni culturali, ambientali e naturali e possono essere sottoposte a periodiche revisioni, recependo le modificazioni verificatesi; sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle zone umide e dei laghi naturali effettuate e approvate ai sensi della normativa in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla data di entrata in vigore della presente legge».<br />	<br />
    Pertanto, l&#8217;art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 7, della legge regionale n. 22 del 2006, avendo sottratto le zone contermini ai laghi artificiali al regime di tutela <i>ex lege</i> imposta dall&#8217;art. 142 del Codice, nonché dall&#8217;originario art. 34 della legge regionale n. 11 del 1998, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><i>    dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 7, della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 16 ottobre 2006, n. 22, recante «Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d&#8217;Aosta)».</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.<br />	<br />
F.to:<br />	<br />
Francesco AMIRANTE, Presidente<br />	<br />
Paolo MADDALENA, Redattore<br />	<br />
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere</p>
<p>	</p>
<p align=center>Depositata in Cancelleria<br />	<br />
 il 29 maggio 2009</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.165</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-5-2009-n-165/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-5-2009-n-165/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-5-2009-n-165/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.165</a></p>
<p>Presidente Amirante, Redattore Saulle la Regione Friuli-Venezia Giulia, nell&#8217;escludere che l&#8217;attività venatoria svolta all&#8217;interno delle aziende agri-turistico-venatorie sia considerata caccia, introduce una irragionevole deroga alla rigida disciplina sulle modalità di esercizio della caccia che contrasta con gli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna, quali previsti dalla legislazione dello</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-5-2009-n-165/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-5-2009-n-165/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.165</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Amirante, Redattore Saulle</span></p>
<hr />
<p>la Regione Friuli-Venezia Giulia, nell&#8217;escludere che l&#8217;attività venatoria svolta all&#8217;interno delle aziende agri-turistico-venatorie sia considerata caccia, introduce una irragionevole deroga alla rigida disciplina sulle modalità di esercizio della caccia che contrasta con gli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna, quali previsti dalla legislazione dello Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Tutela del territorio – Art. 2, commi 1 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria) &#8211; Caccia e tutela del paesaggio, flora e fauna &#8211; Estensione del regime giuridico della zona faunistica delle Alpi all&#8217;intera Regione &#8211; Destinazione a protezione della fauna di una determinata quota del territorio &#8211; Q. l c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione  degli artt. 3, 18, 117, primo e secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione e degli artt. 4, primo comma, e 6, primo comma, punto 3, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) – Illegittimità costituzionale.	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Tutela del territorio &#8211; Art. 19 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria)- Caccia e tutela del paesaggio, flora e fauna &#8211; Gestione e organizzazione dell&#8217;attività venatoria &#8211; Creazione di un&#8217;Associazione dei cacciatori &#8211; Q. l c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione degli artt. 3, 18, 117, primo e secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione e degli artt. 4, primo comma, e 6, primo comma, punto 3, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia – Illegittimità costituzionale.	</p>
<p>3. Ambiente e territorio – Tutela del territorio &#8211; Art. 23 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria)- Caccia e tutela del paesaggio, flora e fauna &#8211; Attività venatoria svolta all&#8217;interno delle aziende agri-turistico-venatorie &#8211; Q. l c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione degli artt. 3, 18, 117, primo e secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione e degli artt. 4, primo comma, e 6, primo comma, punto 3, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) – Illegittimità costituzionale.	</p>
<p>4. Ambiente e territorio – Tutela del territorio &#8211; Art. 44 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria)- Caccia e tutela del paesaggio, flora e fauna &#8211; Utilizzo indiscriminato di impianti fissi a rete per la cattura di uccelli &#8211; Q. l c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione degli artt. 3, 18, 117, primo e secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione e degli artt. 4, primo comma, e 6, primo comma, punto 3, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) – Illegittimità costituzionale.	</p>
<p>5. Ambiente e territorio – Tutela del territorio &#8211; Artt. 14 e 17 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria)- Caccia e tutela del paesaggio, flora e fauna &#8211; Q. l c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione degli artt. 3, 18, 117, primo e secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione e degli artt. 4, primo comma, e 6, primo comma, punto 3, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) – Inammissibilità.	</p>
<p>6. Ambiente e territorio – Tutela del territorio &#8211; Art. 23, comma 7, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria)- Caccia e  tutela del paesaggio, flora e fauna &#8211; Immissione e abbattimento di fauna di allevamento nelle aziende agri-turistico-venatorie &#8211; Q. l c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione degli artt. 3, 18, 117, primo e secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione e degli artt. 4, primo comma, e 6, primo comma, punto 3, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) – Non fondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 2, commi 1 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria), nella parte in cui sottopone al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;	</p>
<p>2. È costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 19 della legge regionale n. 6 del 2008;	</p>
<p>3. È costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 23, commi 8 e 9, della legge regionale n. 6 del 2008;	</p>
<p>4. È costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 44 della legge regionale n. 6 del 2008;	</p>
<p>5. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 17 della medesima legge regionale n. 6 del 2008;	</p>
<p>6. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 23, comma 7, della legge regionale n. 6 del 2008.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori:<br />	<br />
#NOME?		AMIRANTE	Presidente<br />	<br />
#NOME?			DE SIERVO	   Giudice<br />	<br />
#NOME?		             MADDALENA		<br />	<br />
#NOME?		             FINOCCHIARO		<br />	<br />
#NOME?		QUARANTA		<br />	<br />
#NOME?		GALLO			<br />	<br />
#NOME?		             MAZZELLA		<br />	<br />
#NOME?		SILVESTRI		<br />	<br />
#NOME?		CASSESE		<br />	<br />
#NOME?	             SAULLE		<br />	<br />
#NOME?		TESAURO		<br />	<br />
#NOME?	             NAPOLITANO		<br />	<br />
#NOME?		FRIGO			<br />	<br />
#NOME?	            CRISCUOLO		<br />	<br />
#NOME?		            GROSSI		<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 1 e 3, 14, 17, 19, 23, commi 7, 8 e 9, e 44 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 16-26 maggio 2008, depositato in cancelleria il 21 maggio 2008 ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2008.<br />	<br />
<i>   <br />	<br />
 Visto </i>l&#8217;atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;<br />	<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 31 marzo 2009 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;<br />	<br />
<i>    uditi</i> l&#8217;avvocato dello Stato Francesca Quadri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>    1. &#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 16-26 maggio 2008 e depositato il 21 maggio 2008, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 3, 14, 17, 19, 23, commi 7, 8 e 9, e 44 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria), in riferimento agli artt. 3, 18, 117, primo e secondo comma, lettere <i>l</i>) e <i>s</i>), della Costituzione e all&#8217;art. 4, primo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli- Venezia Giulia).<br />	<br />
    Il ricorrente premette che, sebbene la Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell&#8217;art. 4, primo comma, punto 3, e dell&#8217;art. 6, primo comma, punto 3, dello statuto speciale, abbia potestà legislativa primaria in materia di caccia e tutela del paesaggio, flora e fauna, queste materie sono sottoposte «al rispetto degli <i>standard</i> minimi ed uniformi di tutela indicati dalla legislazione nazionale, ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione», nonché «della normativa comunitaria di riferimento (direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE)». <br />	<br />
    Fatta questa premessa, il ricorrente solleva le questioni di legittimità costituzionale che si riportano di seguito:<br />	<br />
    1.1. &#8211; La prima ha ad oggetto l&#8217;art. 2, commi 1 e 3, nella parte in cui  prevede che tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia sia sottoposto al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, includendovi «anche la fascia di mare fino ad un miglio dalla costa, le lagune e la pianura friulana». Tale previsione, a parere del ricorrente, contrasta con l&#8217;art. 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che stabilisce che «il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna Regione, che costituisce una zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 a 20 per cento». Il ricorrente ritiene che la disposizione regionale irragionevolmente sottoponga, nei sensi sopra indicati, il territorio regionale alla disciplina prevista per le zone faunistiche delle Alpi, in tal modo riducendo la percentuale di esso destinata alla protezione della fauna, con conseguente lesione degli standard<i> </i>minimi ed uniformi di tutela posti dalla legge n. 157 del 1992, vincolanti anche per le Regioni a statuto speciale, e quindi della competenza esclusiva statale di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione.<br />	<br />
    1.2. &#8211; Quanto alla seconda censura, il ricorrente ritiene che le disposizioni contenute negli articoli 14, 17 e 19 della medesima legge, nella parte in cui «disciplinano l&#8217;organizzazione della gestione venatoria prevedendo, in particolare, la suddivisione del territorio in unità denominate “riserve di caccia” (art. 14) che sono accorpate nei cosiddetti “distretti venatori” (art. 17); che a loro volta hanno l&#8217;obbligo di aderire ad un&#8217;associazione denominata “associazione dei cacciatori” (art. 19)», violerebbero l&#8217;art. 18 Cost. In particolare, le suddette disposizioni configurerebbero «un quadro normativo che impone a chiunque voglia esercitare l&#8217;attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia un obbligo di associazione ad un unico soggetto, in palese contrasto con il principio della libertà di associazione». <br />	<br />
    Le medesime norme, inoltre, violerebbero anche l&#8217;art. 4 dello statuto speciale di autonomia, in quanto determinerebbero «una privatizzazione della gestione faunistica al livello regionale ed una concentrazione nella mani di un&#8217;unica categoria della stessa gestione faunistica, in contrasto con quanto previsto dall&#8217;art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992» il quale, configurandosi come norma fondamentale di riforma economico-sociale, prevede invece che «negli organismi di gestione faunistica, deve essere assicurata la presenza paritaria delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie nazionali e delle associazioni di protezione ambientale». <br />	<br />
    1.3. &#8211; La terza censura investe l&#8217;art. 23, commi 7, 8 e 9 della legge in oggetto. Tali disposizioni, secondo il ricorrente, violano la competenza esclusiva statale di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), Cost., nonché il principio di ragionevolezza di cui all&#8217;art. 3 Cost., in quanto, contrastando con l&#8217;art. 16, comma 4, della legge n. 157 del 1992, esse prevedono che l&#8217;attività venatoria svolta nelle aziende agri-turistico-venatorie non venga considerata esercizio della caccia, di talché essa risulterebbe esonerata «dagli obblighi di legge previsti dalla citata legge-quadro nazionale».<br />	<br />
    1.4. &#8211; Con una quarta censura il ricorrente impugna l&#8217;art. 44 della stessa legge, nella parte in cui, sostituendo l&#8217;art. 3 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell&#8217;aucupio), consente l&#8217;utilizzo indiscriminato di impianti fissi a rete per la cattura di uccelli ovvero l&#8217;uccellagione, così violando gli articoli 5 e 9 della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, che sanciscono il divieto di cattura «di tutte le specie di uccelli “deliberatamente con qualsiasi metodo” e assoggettano la cattura e la detenzione degli uccelli all&#8217;utilizzazione di metodi rigidamente selettivi». Inoltre, la disposizione censurata, nel prevedere l&#8217;uso delle reti, violerebbe la Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli selvatici, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 24 novembre 1978, n. 812, nonché la Convenzione relativa alla Conservazione della vita selvatica e dell&#8217;ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1975 (<i>recte</i>: 1979), anch&#8217;essa ratificata e resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (<i>recte</i>: 203), e, quindi l&#8217;art. 4, primo comma, dello statuto speciale e l&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione.<br />	<br />
    Ritiene poi il ricorrente che l&#8217;art. 44, nella parte in cui prevede che «possono essere individuati impianti tra quelli attivati da destinare a cattura per l&#8217;allevamento amatoriale e ornamentale», violi, inoltre, l&#8217;art. 3 della legge statale n. 157 del 1992, che vieta ogni forma di uccellagione; attività sanzionata penalmente dall&#8217;art. 30, comma 1, lettera <i>e</i>), della medesima legge. Pertanto, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione regionale violerebbe anche la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale e tutela dell&#8217;ambiente di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettere <i>l</i>) ed <i>s</i>), della Costituzione. <br />	<br />
    2. &#8211; Con atto depositato in data 11 giugno 2008 si è costituita in giudizio la Regione Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.<br />	<br />
    2.1. &#8211; Con riferimento all&#8217;art. 2, commi 1 e 3, della legge impugnata, la difesa regionale eccepisce, in via preliminare, l&#8217;inammissibilità della censura relativa alla violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), Cost., in quanto il ricorrente ha omesso di motivare in ordine all&#8217;applicabilità del suddetto parametro nei confronti di una legge di una Regione a statuto speciale. Del pari inammissibile sarebbe la censura riguardante la violazione dell&#8217;art. 3 Cost., nonché quella sulla violazione degli standard minimi uniformi, in quanto entrambe sarebbero prive di motivazione. <br />	<br />
    Nel merito, la difesa regionale sottolinea, da un lato, che una disposizione di analogo contenuto a quella impugnata nel presente giudizio era già prevista nell&#8217;art. 2 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell&#8217;attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia); dall&#8217;altro che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la norma censurata sarebbe volta «ad aumentare le soglie di tutela rispetto alla legge statale là dove il bisogno esiste, cioè nelle zone autenticamente montane». Al riguardo, si precisa, inoltre, che «la scelta delle aree da sottoporre  ad una determinata quota territoriale minima e massima di tutela spetta alla Regione» e che, nel caso di specie, non sarebbe stato superato il limite della ragionevolezza poiché, a seguito «dell&#8217;intensa antropizzazione» delle aree di pianura, sarebbe «inutile ed inefficace una più elevata soglia di protezione» delle stesse.<br />	<br />
    2.2. &#8211; Anche in relazione agli impugnati artt. 14, 17 e 19 della legge regionale n. 6 del 2008, concernenti l&#8217;organizzazione della gestione venatoria, la Regione Friuli-Venezia Giulia eccepisce, in via preliminare, l&#8217;inammissibilità delle censure per genericità. Il ricorrente non avrebbe infatti indicato «a quale disposizione, tra le diverse tre citate, sarebbe dovuta la violazione» dell&#8217;art. 18 Cost., né le modalità attraverso le quali si verrebbe a determinare l&#8217;asserita privatizzazione e concentrazione della gestione faunistica in un&#8217;unica categoria, nonché il mancato coinvolgimento di altre categorie.<br />	<br />
    Nel merito, la difesa regionale ritiene che dalle disposizioni impugnate non discenderebbe alcun obbligo di aderire ad una determinata associazione e che, comunque, la condizione richiesta, di appartenenza del cacciatore all&#8217;associazione titolare della riserva, troverebbe una ragionevole giustificazione nel fatto che il cacciatore, in questo modo, opererebbe «non come individuo isolato, ma come parte di una comunità globalmente responsabile della riserva nel rispetto delle sue regole».<br />	<br />
    Sempre secondo la Regione resistente le censure relative agli artt. 17 e 19 sarebbero «del tutto oscure», in particolare lo sarebbe quella riferita all&#8217;art. 17, in quanto detta disposizione non prevede la creazione di alcuna associazione. Quanto all&#8217;art. 19, la previsione che le «associazioni riservistiche […] siano aggregate in una ulteriore struttura a base associativa, titolare di competenze in larga misura pubblicistiche», non inciderebbe sulla libertà del singolo di partecipare o meno ad una determinata associazione.<br />	<br />
    Del pari infondata sarebbe la censura relativa all&#8217;asserita violazione dell&#8217;art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, derivante dal fatto che la legge regionale impugnata affiderebbe la gestione faunistica alle sole associazioni di cacciatori. In proposito, la Regione resistente nega al citato art. 14 la natura di norma di riforma economico-sociale essendo, a suo avviso, evidente che non si tratterebbe di una disposizione a tutela della fauna ma «di una mera regola organizzativa della gestione della caccia», di competenza, peraltro, della Regione data la potestà primaria di questa in materia di caccia.<br />	<br />
    2.3. &#8211; Anche della censura relativa all&#8217;art. 23, commi 7, 8 e 9 la Regione deduce, in via preliminare, l&#8217;inammissibilità per «l&#8217;inappropriatezza del richiamo all&#8217;art. 117, secondo comma, della Costituzione», per la genericità del riferimento al principio di ragionevolezza, nonché perché essa ha ad oggetto «tre articoli a contenuto complesso» senza individuare «la specifica disposizione considerata lesiva». <br />	<br />
    Nel merito, la difesa regionale osserva che i commi 7 e 9 sarebbero conformi alla legge statale n. 157 del 1992. Quanto al comma 8, a sostegno dell&#8217;infondatezza, la resistente precisa che nelle aziende agri-turistico-venatorie «la fruizione venatoria» sarebbe riferita «solo a fauna immessa, senza alcuna ripercussione sulla fauna selvatica».<br />	<br />
    2.4. &#8211; Infine, riguardo alla censura riferita all&#8217;art. 44 della legge regionale n. 6 del 2008, la Regione rileva che il novellato art. 3 della legge regionale n. 29 del 1993 «è una disposizione complessa, che consta ben di nove commi». Pertanto, a suo avviso, sarebbe del tutto «aprioristico ed infondato affermare […] che la disposizione consenta indiscriminatamente l&#8217;utilizzo di impianti fissi a rete per la cattura di uccelli».<br />	<br />
    Rileva, comunque, la Regione che la censura riferita alla presunta violazione degli obblighi internazionali stabiliti dalla Convenzione di Parigi e dalla Convenzione di Berna è inammissibile, in quanto formulata in modo generico.<br />	<br />
    Nel merito, a sostegno dell&#8217;infondatezza, la Regione sottolinea che non sarebbe possibile equiparare l&#8217;uso delle reti, da un lato, e l&#8217;impiego di mezzi di cattura non selettivi dall&#8217;altro. In proposito, la resistente richiama la giurisprudenza amministrativa con la quale si è affermato che l&#8217;utilizzo di specifiche tipologie di reti, con gli accorgimenti necessari, «vale ad escludere il carattere della non selettività del mezzo venatorio» (Cons. Stato, sez. VI, 19 maggio 2003, n. 2698).<br />	<br />
    3. &#8211; In prossimità dell&#8217;udienza la difesa della Regione Friuli-Venezia Giulia ha depositato memoria con la quale, nel ribadire le argomentazioni contenute nell&#8217;atto di costituzione, insiste per la dichiarazione di inammissibilità e di infondatezza del ricorso.<br />	<br />
    In particolare, riguardo alla seconda censura, la resistente precisa che dalla legge regionale impugnata non emergerebbe alcun obbligo di associarsi per il cacciatore, interessato a svolgere attività venatoria nel territorio regionale, e che l&#8217;Associazione riserva di caccia sarebbe «investita di funzioni pubblicistiche di regolazione, affidatele dalla Regione […]» e destinate a «tutti coloro che esercitano l&#8217;attività venatoria» e che non sussisterebbero «ostacoli o limitazioni» a carico dei cacciatori interessati a «fare parte dell&#8217;associazione medesima».<br />	<br />
    Sempre ad avviso della resistente, non vi sarebbe alcuna privatizzazione della gestione faunistica, in quanto, nella preparazione del Piano venatorio distrettuale, che costituisce «l&#8217;atto fondamentale di programmazione della gestione venatoria sul territorio», è previsto il coinvolgimento «di tutte le categorie interessate» (rappresentanti locali delle associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale, enti locali territorialmente compresi nel Distretto venatorio), nonché l&#8217;acquisizione del parere del Comitato faunistico regionale.<br />	<br />
    Infine, con riferimento alla quarta censura, la Regione Friuli-Venezia Giulia ribadisce che le norme internazionali e comunitarie non vieterebbero «in sé l&#8217;uso delle reti, ma l&#8217;utilizzo delle medesime» in modo non selettivo e sottolinea che la fattispecie oggetto del presente giudizio sarebbe diversa rispetto a quella decisa da questa Corte con la sentenza n. 124 del 1990, poiché le norme regionali dichiarate illegittime con la sentenza da ultimo richiamata consentivano l&#8217;uccellagione con bressana, roccolo, prodina e panie «senza prevedere alcuna specificazione in ordine a caratteristiche tecniche degli impianti e modalità operative di cattura».<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>    1. &#8211; Il Governo ha impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria), sul presupposto che esse eccedano la competenza legislativa primaria che lo statuto speciale attribuisce alla predetta Regione nelle materie della caccia e della tutela del paesaggio, flora e fauna, con conseguente lesione degli artt. 3, 18, 117, primo e secondo comma, lettere <i>l</i>) e <i>s</i>), della Costituzione e degli artt. 4, primo comma, e 6, primo comma, punto 3, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).<br />	<br />
    Le disposizioni regionali impugnate risulterebbero, altresì, in contrasto con la legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).<br />	<br />
    Invero, secondo giurisprudenza costante di questa Corte le disposizioni relative alla tutela della fauna selvatica contenute nella cennata legge statale hanno carattere di norme di grande riforma economico-sociale (sentenze n. 4 del 2000, n. 210 del 2001).<br />	<br />
    2. &#8211; In via preliminare, l&#8217;eccezione di inammissibilità proposta dalla Regione resistente in relazione alla prospettata violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione deve essere dichiarata infondata. In effetti, il ricorrente non avrebbe argomentato riguardo all&#8217;applicabilità della suddetta disposizione costituzionale anche ad una Regione a statuto speciale.<br />	<br />
    Dal ricorso introduttivo si evince, infatti, che, là dove il ricorrente richiama l&#8217;indicato parametro costituzionale, egli ritiene che le disposizioni impugnate superano i limiti che lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia pone alla competenza legislativa primaria della Regione in materia di tutela del paesaggio, flora e fauna e, conseguentemente, violano l&#8217;indicato parametro costituzionale.<br />	<br />
    2.1. &#8211; Ancora in via preliminare, non meritano accoglimento le eccezioni di inammissibilità per genericità delle censure sollevate nei confronti di alcune delle disposizioni impugnate (artt. 2, commi 1 e 3, 19, 23, commi 7, 8 e 9, 44), in quanto il ricorrente ha offerto una motivazione che consente di individuare l&#8217;oggetto del giudizio e le ragioni sulle quali si basano i dubbi di costituzionalità sollevati.<br />	<br />
    2.2. &#8211; Sempre in via preliminare, infine, va dichiarata l&#8217;inammissibilità delle censure relative agli artt. 14 e 17 della legge regionale n. 6 del 2008 in quanto formulate senza un adeguato fondamento argomentativo.<br />	<br />
    3. &#8211; Nel merito, va premesso che questa Corte ha più volte sottolineato che «la disciplina statale che delimita il periodo venatorio […] è stata ascritta al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando in quel nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ritenuto vincolante anche per le Regioni speciali e le Province autonome» e che «le disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili» hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale (sentenza n. 227 del 2003 che richiama la sentenza n. 323 del 1998).<br />	<br />
    3.1. &#8211; Venendo ad esaminare le singole censure, quelle riferite ai commi 1 e 2 dell&#8217;art. 2 sono fondate.<br />	<br />
    In particolare, l&#8217;art. 2 prevede, al comma 1, che «Ai fini dell&#8217;applicazione della presente legge, il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia è sottoposto al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi» e, al comma 3, afferma che «la Regione destina a protezione della fauna una quota del territorio agro-silvo-pastorale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento».<br />	<br />
    Diversamente da tale disciplina, sulla base dell&#8217;art. 11, comma 1, della legge n. 157 del 1992 il territorio delle Alpi si connota per la consistente presenza della tipica flora e fauna alpina e, in ragione di ciò, viene considerato zona faunistica a sé stante.<br />	<br />
    In particolare, l&#8217;art. 10, comma 3, della citata legge prevede che «il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna Regione, che costituisce una zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 a 20 per cento».<br />	<br />
    Queste considerazioni indicano che il legislatore regionale, nel sottoporre l&#8217;intera Regione Friuli-Venezia Giulia al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, ha, irragionevolmente, limitato la quota di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica, con ciò violando gli standard<i> </i>minimi ed uniformi di tutela di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), Cost. e, in particolare, ponendosi in contrasto con quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 10 e 11 della legge n. 157 del 1992, in ragione del quale l&#8217;individuazione del territorio delle Alpi quale zona faunistica a sé stante presuppone la presenza di peculiari caratteristiche.<br />	<br />
    4. &#8211; La questione relativa all&#8217;art. 19 è fondata.<br />	<br />
    La disposizione impugnata si propone di disciplinare la gestione e l&#8217;organizzazione dell&#8217;attività venatoria nel territorio regionale e, a tal fine, prevede la creazione di un&#8217;Associazione dei cacciatori affidandole i compiti sopra indicati. <br />	<br />
    L&#8217;art. 19 individua, poi, gli organi di cui si compone l&#8217;indicata Associazione stabilendo, tra l&#8217;altro, che l&#8217;Assemblea degli eletti sia composta da «un&#8217;adeguata e omogenea rappresentanza dei cacciatori sia territoriale […] che per tipologia di caccia».<br />	<br />
    L&#8217;art. 14, comma 1, della legge statale n. 157 del 1992, anch&#8217;esso finalizzato alla disciplina della caccia, stabilisce che le Regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le Province interessate, ripartiscono in ambiti territoriali di caccia il territorio agro-silvo-pastorale, destinato alla caccia programmata.<br />	<br />
    Il successivo comma 10 dello stesso art. 14, prevede che «negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l&#8217;ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali».<br />	<br />
    Risulta evidente la difformità della normativa regionale impugnata rispetto a quanto previsto dall&#8217;art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992 che, nel fissare i criteri di composizione degli organi preposti alla gestione dell&#8217;attività venatoria negli ambiti territoriali individuati secondo le modalità indicate, fissa uno standard minimo ed uniforme di composizione degli organi stessi che deve essere garantito in tutto il territorio nazionale.<br />	<br />
    5. &#8211; Altre censure investono l&#8217;art. 23, commi 7, 8 e 9. <br />	<br />
    L&#8217;indicato comma 7 prevede che «nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l&#8217;immissione e l&#8217;abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili». <br />	<br />
    La questione riferita al suddetto comma non è fondata, in quanto tale previsione è conforme all&#8217;art. 16, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge statale n. 157 del 1992. Ai sensi della norma da ultimo citata le Regioni possono infatti «autorizzare, regolamentandola, l&#8217;istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l&#8217;immissione e l&#8217;abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento».<br />	<br />
    Le questioni riguardanti i successivi commi 8 e 9 sono fondate.<br />	<br />
    In particolare, il comma 8 prevede che «la fruizione venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie non costituisce giornata di caccia ed esonera dall&#8217;obbligo dell&#8217;indicazione delle giornate fruite e dei capi abbattuti» ed il successivo comma 9 che nelle medesime aziende «sono consentiti l&#8217;addestramento e l&#8217;allenamento di cani da caccia e di falchi e l&#8217;effettuazione di gare e prove cinofile anche con l&#8217;abbattimento di fauna di allevamento, appartenente alle specie cacciabili, durante tutto il periodo dell&#8217;anno».<br />	<br />
    La Regione Friuli-Venezia Giulia, nell&#8217;escludere che l&#8217;attività venatoria svolta all&#8217;interno delle aziende agri-turistico-venatorie sia considerata caccia, nonché nell&#8217;estendere il permesso di caccia nelle suddette aziende a «tutto il periodo dell&#8217;anno», introduce una irragionevole deroga alla rigida disciplina sulle modalità di esercizio della caccia che contrasta con gli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna, quali previsti dalla legislazione dello Stato.<br />	<br />
    6. &#8211; La questione avente ad oggetto l&#8217;art. 44 della legge regionale n. 6 del 2008 è fondata.<br />	<br />
    La norma impugnata prevede che la cattura degli uccelli avvenga «esclusivamente» attraverso l&#8217;uso di impianti fissi «a reti orizzontali (prodine) e verticali (roccoli e bressane)» e che «le amministrazioni possano individuare un impianto compreso tra quelli attivati da destinare a cattura per l&#8217;allevamento amatoriale e ornamentale».<br />	<br />
    Questa Corte, con la sentenza n. 124 del 1990, ha già dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale di analoghe disposizioni contenute nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1969, n. 17, che consentivano l&#8217;utilizzo, quali mezzi di cattura, della bressana, del roccolo, della prodina e delle panie; mezzi già qualificati come non selettivi che risultano, tra l&#8217;altro, in contrasto con la stessa normativa internazionale e specificamente con la citata Convenzione di Berna del 1979.<br />	<br />
    Ad analoghe conclusioni deve dunque pervenirsi in ordine alla questione di legittimità costituzionale riguardante l&#8217;art. 44 della legge regionale n. 6 del 2008.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b><i>    dichiara </i>l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, commi 1 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria), nella parte in cui sottopone al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;<br />	<br />
<i>    dichiara </i>l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 19 della legge regionale n. 6 del 2008;<br />	<br />
<i>    dichiara </i>l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 23, commi 8 e 9, della legge regionale n. 6 del 2008;<br />	<br />
<i>    dichiara </i>l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 44 della legge regionale n. 6 del 2008;<br />	<br />
<i>    dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 17 della medesima legge regionale n. 6 del 2008;<br />	<br />
<i>    dichiara </i>non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 23, comma 7, della legge regionale n. 6 del 2008.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.<br />	<br />
F.to:<br />	<br />
Francesco AMIRANTE, Presidente<br />	<br />
Maria Rita SAULLE, Redattore<br />	<br />
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere</p>
<p align=center>Depositata in Cancelleria<br />	<br />
il 29 maggio 2009<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-5-2009-n-165/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.3366</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2009-n-3366/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2009-n-3366/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2009-n-3366/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.3366</a></p>
<p>Pres. Salvatore, Est. Lodi Ministero dell’Economia e delle finanze, Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Avv. Dello Stato) c/ G. Cucchiani (Avv.ti M. Giandotti, G. Battagliese, A. Lopez) sulle attività di &#8220;consulenza tributaria&#8221; incompatibili con l&#8217;incarico di giudice tributario 1. Pubblico impiego &#8211; Giudice tributario &#8211; Dottore commercialista &#8211; Tenuta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2009-n-3366/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.3366</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2009-n-3366/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.3366</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Salvatore, Est. Lodi<br /> Ministero dell’Economia e delle finanze, Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Avv. Dello Stato) c/ G. Cucchiani (Avv.ti M. Giandotti, G. Battagliese, A. Lopez)</span></p>
<hr />
<p>sulle attività di &ldquo;consulenza tributaria&rdquo; incompatibili con l&#8217;incarico di giudice tributario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego &#8211; Giudice tributario &#8211; Dottore commercialista &#8211; Tenuta scritture contabili &#8211; Sussiste – Ragione &#8211; Consulenza tributaria &#8211; Incompatibilità.	</p>
<p>2. Pubblico impiego &#8211; Giudice tributario &#8211; Incompatibilità &#8211; Dottore commercialista &#8211; Q.l.c. &#8211; Manifesta infondatezza – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art. 8, d.lgs. 545/92, tra le attività di “consulenza tributaria” incompatibili con lo svolgimento delle funzioni di giudice tributario, vanno incluse anche le prestazioni rese da un dottore commercialista -nella specie nell’ambito di uno studio associato- relative alla tenuta di scritture contabili, comportanti tra l’altro la redazione dei bilanci nonché la compilazione del registro IVA. Trattasi, difatti, di funzioni non meramente esecutive ma richiedenti un apporto professionale qualificato che può di certo farsi rientrare nella predetta attività di consulenza. 	</p>
<p>2. È manifestamente infondata la q.l.c. dell’art. 8, d.lgs. 545/92, nella parte in cui esclude le categorie dei ragionieri e dei dottori commercialisti dalla funzione di giudice tributario, posto che l’esclusione in parola non discende dall’appartenenza ad una categoria professionale ma dal concreto svolgimento di attività palesemente incompatibili -in quanto foriere di inevitabili conflitti di interessi- con fuzioni giurisdizionali attinenti specificamente alle medesime attività.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>D E C I S I O N E</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso iscritto al NRG 3495/2002 proposto dal<br />	<br />
<B>MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE</B> in persona del Ministro in carica e il <B>CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA</B>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso la quale sono per legge domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
CUCCHIANI GIOVANNI</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Giandotti, Guido Battagliese e Aldo Lopez, ed elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, Via P. Orlando n. 111;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, n. 894 del 13 febbraio 2001.</p>
<p>Visto il ricorso in appello;<br />	<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del soggetto intimato;<br />	<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
relatore alla pubblica udienza del 28 aprile 2009 il consigliere Pier Luigi Lodi e udito, per la parte appellante, l’avvocato dello Stato Ferrante;<br />	<br />
ritenuto e considerato quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con atto notificato il 2 aprile 2002, depositato il successivo 2 maggio, le Autorità indicate in epigrafe hanno proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Lombardia n. 894/2001, che aveva accolto il ricorso del dott. Giovanni Cucchiani inteso all’annullamento della delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria in data 5 ottobre 1999 e del decreto del Ministro delle finanze in data 10 gennaio 2000, con cui era stata dichiarata la decadenza del predetto dall’incarico di Vice Presidente di Sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.<br />	<br />
Il T.A.R., dichiarata assorbita l’analisi dei vizi procedimentali denunciati dal ricorrente, riguardanti in particolare la mancata notifica delle diffida ad interrompere l’attività incompatibile, aveva accolto il ricorso ritenendo che nella fattispecie non si erano riscontrati i caratteri di abitualità e professionalità dell’attività di consulenza in senso proprio svolta dall’interessato, come richiesto dall’art. 8, lettera i) del decreto legislativo n, 542/1992, modificato dall’art. 31 della legge n. 449/1997.<br />	<br />
Le Autorità appellanti contestano tali statuizioni affermando che l’attività del predetto, comportando anche la formazione e la redazione di bilanci, integrerebbe gli estremi della consulenza tributaria incompatibile con l’incarico ricoperto.<br />	<br />
Si è costituito il dott. Cucchiani che solleva eccezioni pregiudiziali di tardività e di cessazione della materia del contendere e deduce, in via tuzioristica, l&#8217;infondatezza del gravame in fatto e diritto, prospettando anche dubbi di possibile incostituzionalità della norma applicata nei suoi confronti.<br />	<br />
L’istanza cautelare presentata dagli appellanti è stata accolta, con ordinanza n. 3495 del 26 maggio 2002, essendosi ravvisati elementi di fondatezza dell’appello, tenuto conto della giurisprudenza della Sezione in materia.<br />	<br />
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 28 aprile 2009.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. &#8211; Vanno in primo luogo disattese le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell’appellato.<br />	<br />
1.1. &#8211; Anzitutto il gravame del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non risulta proposto tardivamente, atteso che la sentenza appellata era stata depositata in segreteria il 13 febbraio 2001 e da tale data decorreva il termine di un anno, cui deve essere aggiunto il periodo di sospensione feriale indicato dall&#8217;art. 1 della legge 7 ottobre 1969 742, non essendo fondata la opposta tesi del resistente, atteso che per il giudizio amministrativo non trova applicazione alcuna disciplina speciale per il processo in materia di lavoro (Cons. Stato, Sez. V, 23 marzo 2004, n. 1529).<br />	<br />
Contrariamente a quanto affermato dal predetto resistente, inoltre, il tempo di sospensione dei termini per il periodo feriale non è di 45, ma di 46 giorni, come chiaramente emerge dalla legge (Cons. Stato, Sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3617).<br />	<br />
Poiché nel caso di specie il termine annuale, con l&#8217;aggiunta del periodo di sospensione feriale, scadeva il 31 marzo 2002, corrispondente ad una domenica, e il lunedì successivo era festivo (lunedì dell&#8217;Angelo), la notifica dell&#8217;appello avvenuta il successivo martedì 2 marzo risulta tempestiva.<br />	<br />
1.2. &#8211; Da disattendere è, altresì, l&#8217;eccezione di intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla modifica apportata dall&#8217;art. 84 della legge 21 novembre 2000, n. 342, alla norma applicata nel caso in esame, di cui all&#8217;art. 8, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, 545, che avrebbe disposto solo dal 1° ottobre 2001 la incompatibilità dello svolgimento “<i>anche in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione</i>” della consulenza tributaria da parte dei componenti delle Commissioni tributarie. Contrariamente a quanto ritenuto dall&#8217;interessato, infatti, a tale norma sopravvenuta non può attribuirsi un significato radicalmente innovativo della disciplina preesistente, come si dirà più oltre.<br />	<br />
2. &#8211; Passando all&#8217;esame del merito del gravame, la Sezione ritiene condivisibili le argomentazioni delle Autorità appellanti le quali mettono in evidenza che dalle stesse dichiarazioni dell&#8217;interessato risulta che questi, nell’esercizio della professione di dottore commercialista in forma di studio associato, svolge tra l&#8217;altro attività di formazione e redazione dei bilanci, ossia una attività correttamente qualificabile come di “consulenza tributaria”, di tipo non occasionale e sporadico, in quanto attinente all&#8217;applicazione di norme fiscali per la determinazione degli elementi valutabili anche in sede di eventuale contenzioso.<br />	<br />
2.1. &#8211; In tale situazione, devono ritenersi erronee le statuizioni del primo giudice, che non ha ritenuto sussistessero i presupposti per l&#8217;adozione dell&#8217;impugnato provvedimento di decadenza dall&#8217;incarico, in quanto sarebbe mancata “<i>la dimostrazione dei caratteri del abitualità, della professionalità e della continuatività</i>” dell&#8217;attività di consulenza desumibile dagli elementi relativi alle funzioni concretamente svolte dall’interessato.<br />	<br />
Come segnalato nell&#8217;atto di appello, infatti, è la natura stessa delle surricordate attività relative alla tenuta di scritture contabili, svolte con continuità dall&#8217;interessato, che porta a conclusioni opposte rispetto a quelle del primo giudice.<br />	<br />
2.2. – Ed invero, questa Sezione avuto modo in precedenza di osservare che la citata norma, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 545/1992, stabilisce che l&#8217;incompatibilità si verifica per lo svolgimento “<i>in qualsiasi forma</i>” delle attività suindicate, sottolineando in tal modo, incontestabilmente, che l&#8217;esercizio delle delicate funzioni di giudice tributario non ammette posizioni di potenziale conflitto di interesse che possono inevitabilmente insorgere in relazione allo svolgimento di qualsiasi attività suscettibile di dar luogo ad un contenzioso, sul quale potrebbe pronunciarsi la Commissione tributaria di cui faccia parte lo stesso giudice (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 marzo 2001, n. 1698).<br />	<br />
2.3. &#8211; Va quindi ribadito &#8211; in coerenza con quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza cautelare della Sezione – che nella descrizione delle attività di “consulenza” vadano correttamente incluse anche tutte le prestazioni che, come nel caso della tenuta delle scritture contabili in questione, comportino tra l’altro la redazione dei bilanci nonché la compilazione del registro IVA, il che implica la valutazione della rilevanza della documentazione fiscale, ossia una funzione che non è da intendersi come meramente esecutiva richiedendo, invece, un apporto professionale qualificato che può farsi correttamente rientrare nell&#8217;attività di consulenza.<br />	<br />
2.4. &#8211; Risulta dunque evidente che la natura delle funzioni concretamente svolte nel caso in esame porta a concludere nel senso della effettiva possibilità dell&#8217;insorgere di un vero e proprio conflitto di interessi per il magistrato tributario che espleti tali funzioni, non potendo ragionevolmente ammettersi che l&#8217;attività professionale di consulenza tributaria possa essere imputata esclusivamente ad altri soggetti facenti parte dello stesso studio, risultando ciò in evidente contrasto con l&#8217;esigenza che, anche sotto il profilo dell&#8217;apparenza, l&#8217;attività del giudice tributario si svolga in stretta conformità ai principi di imparzialità e di indipendenza che discendono dagli articoli 101 e seguenti della Costituzione.<br />	<br />
3. &#8211; In tale prospettiva appare, altresì, manifestamente infondata l&#8217;eccezione di incostituzionalità della norma in discorso che, a dire dell’appellato, escluderebbe le categorie dei ragionieri e dei dottori commercialisti dalla funzione di giudice tributario, e ciò urterebbe con principi fondamentali ed in particolare con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall&#8217;articolo 3 della Costituzione.<br />	<br />
Va rilevato, infatti, che l&#8217;esclusione dalla funzione in parola non discende dall&#8217;appartenenza ad una categoria professionale ma, invece, dal concreto svolgimento di attività che appaiono palesemente incompatibili &#8211; in quanto foriere di inevitabili conflitti di interessi &#8211; con funzioni giurisdizionali attinenti specificamente alle medesime attività.<br />	<br />
4.- Sull&#8217;argomento va infine aggiunto che la già ricordata “novella” rappresentata dalla legge 21 novembre 2000, 342, in base alla quale vengono dichiarate incompatibili le attività di consulenza anche se esercitate “<i>in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione</i>” ha una valenza sostanzialmente interpretativa limitandosi, in definitiva, ad accentuare in maniera esplicita &#8211; evidentemente per superare qualsiasi dubbio sull’argomento &#8211; la severità della norma sulle attività di consulenza di cui si tratta.<br />	<br />
5. &#8211; Per le ragioni sopra esposte l’appello deve essere accolto, risultando esente dai vizi dedotti dall’interessato il provvedimento di decadenza oggetto del ricorso di primo grado.<br />	<br />
6. &#8211; Le spese del doppio grado di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti, sussistendone giusti motivi.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:<br />	<br />
&#8211;	accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado;<br />
&#8211;	dispone l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 2009, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Costantino SALVATORE	&#8211; Presidente<br />
Luigi MARUOTTI			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Pier Luigi LODI			&#8211; Consigliere, est.<br />	<br />
Goffredo ZACCARDI		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Anna LEONI			&#8211; Consigliere</p>
<p align=center>Depositata in Segreteria<br />	<br />
Il 29/5/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2009-n-3366/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.3366</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.3371</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2009-n-3371/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2009-n-3371/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2009-n-3371/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.3371</a></p>
<p>Pres. Salvatore, Est. Maruotti Provincia di Pesaro e Urbino (Avv.ti G. Calvi. A. Valentini) c/ V. Policano (Avv.ti E. Eroli, G. Ozzo), Comune di Urbino (Avv.ti A. Galvani, M. Bertinelli Terzi) sulla legittimità della convalida di un atto affetto da incompetenza, disposta in pendenza del giudizio di appello Atto amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2009-n-3371/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.3371</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2009-n-3371/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.3371</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore, Est. Maruotti<br /> Provincia di Pesaro e Urbino (Avv.ti G. Calvi. A. Valentini) c/ V. Policano (Avv.ti E. Eroli, G. Ozzo), Comune di Urbino (Avv.ti A. Galvani, M. Bertinelli Terzi)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della convalida di un atto affetto da incompetenza, disposta in pendenza del giudizio di appello</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo &#8211; Vizio di incompetenza &#8211; Convalida &#8211; In pendenza di appello &#8211; Legittimità &#8211; Sussiste &#8211; Giudicato &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>A norma dell’art. 6, l. 249/68, la convalida, con valenza retroattiva, di un atto amministrativo viziato da incompetenza, può operare “anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale”, incluso, in quest’ultima ipotesi, quello relativo alla proposizione dell’appello al Consiglio di Stato, dovendo viceversa l’iniziativa in discorso intendersi preclusa solo quando sia intervenuta una sentenza passata in giudicato[1]	</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-	</p>
<p>[1] Nella specie, pertanto, è legittima la convalida della delibera della giunta provinciale di approvazione definitiva del p.r.g., disposta dopo l’intervenuto annullamento, da parte del g.a. di primo grado, della citata delibera.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>D E C I S I O N E</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sui ricorsi:<br />	<br />
<b>I. &#8211; iscritto al NRG 5148/2000</b> &#8211; proposto dalla<br />	<br />
 <B>PROVINCIA DI PESARO E URBINO</B>, in persona del Direttore generale in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Calvi e Aldo Valentini ed elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, Via Mazzini, n. 9/11;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
POLICANO VINCENZO</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Erulo Eroli e Giovanni Ozzo ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, Lungotevere Mellini, n. 10;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti del</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
COMUNE DI URBINO</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Galvani ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, Via Salaria, n. 95;<b>	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, n. 389 del 10 marzo 2000.</p>
<p><b>II – iscritto al NRG 7150/2001</b> – proposto da <br />	<br />
<B>POLICANO VINCENZO</B> rappresentato e difeso dall’avvocato Erulo Eroli ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio degli avvocati Filippo Castellani e Giovanni Ozzo, Lungotevere Mellini, n. 10;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>la <B>PROVINCIA DI PESARO E URBINO</B>, in persona del Direttore generale in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Aldo Valentini ed elettivamente domiciliata presso Guido Romanelli in Roma, Via Pacuvio 34;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti del</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
COMUNE DI URBINO</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Galvani ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, Via Salaria, n. 95;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, n. 438 del 6 aprile 2001.</p>
<p><b>III – iscritto al NRG 7151/2001</b> – proposto da<br />	<br />
<b> POLICANO VINCENZO</b> rappresentato e difeso dall’avvocato Erulo Eroli ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio degli avvocati Filippo Castellani e Giovanni Ozzo, Lungotevere Mellini, n. 10;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>la <B>PROVINCIA DI PESARO E URBINO</B>, in persona del Direttore generale in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Aldo Valentini e domiciliata presso Guido Romanelli in Roma, Via Pacuvio n. 34;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti del</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
COMUNE DI URBINO</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Galvani ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, Via Salaria, n. 95;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, n. 556 del 20 aprile 2001.</p>
<p><b>IV – iscritto al NRG 1175/2009</b> proposto da <br />	<br />
<B>POLICANO VINCENZO</B> rappresentato e difeso dagli avvocati Erulo Eroli e Filippo Castellani ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio di quest’ultimo, Lungotevere Mellini, n. 10;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>il <B>COMUNE DI URBINO</B>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Bertinelli Terzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dottor Gian Marco Grez in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, n. 2005 del 25 novembre 2008.</p>
<p>Visti i ricorsi in appello;<br />	<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio delle controparti;<br />	<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
relatore alla pubblica udienza del 28 aprile 2009 il consigliere Pier Luigi Lodi e uditi, per le parti, l’avvocato Valentini, in proprio e su delega dell’avvocato Calvi, nonché gli avvocati Eroli, Galvani e Bertinelli;<br />	<br />
ritenuto e considerato quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
I. – Ricorso n. 5148/2000</b> &#8211; Con atto notificato il 25 maggio 2000, depositato il successivo 2 giugno, la Provincia di Pesaro e Urbino ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Marche n. 389/200 che aveva accolto il ricorso proposto dal signor Vincenzo Policano inteso all’annullamento della deliberazione della Giunta provinciale n. 323, in data 22 aprile 1997, relativa all’approvazione definitiva del Piano regolatore generale del Comune di Urbino.<br />	<br />
Il primo giudice aveva ritenuto fondata ed assorbente la censura di incompetenza della Giunta provinciale per l’adozione dei provvedimenti in materia di piani regolatori, trattandosi di materia attribuita agli organi elettivi degli Enti locali, ai sensi dell’art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142.<br />	<br />
La Provincia appellante contesta tali statuizioni, richiamando in particolare la competenza “residuale” che risulta attribuita alle Giunte degli Enti locali.<br />	<br />
Si è costituito il signor Policano deducendo l&#8217;infondatezza del gravame in fatto e diritto.<br />	<br />
Anche il Comune di Urbino si è costituito in giudizio e prospetta, con memoria, la fondatezza dell’appello, di cui chiede l’accoglimento.<br />	<br />
<b>II – Ricorso n. 7150/2001</b> – Con atto notificato il 26 giugno 2001, depositato il successivo 8 luglio, il predetto signor Vincenzo Policano ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Marche n. 438/2001 che aveva respinto il ricorso per l’ottemperanza della succitata sentenza dello stesso T.A.R. n. 389/2000.<br />	<br />
Il primo giudice aveva ritenuto che nessun inadempimento potesse addebitarsi all’Amministrazione provinciale, essendo stata nel frattempo adottata la delibera del Consiglio provinciale n. 29 del 25 marzo 2000, che aveva riesaminato la delibera della Giunta caducata dal giudice amministrativo.<br />	<br />
L’appellante contesta tali statuizioni osservando che si tratterebbe di atto di convalida illegittimo in quanto relativo ad un atto ormai annullato con sentenza esecutiva, per la quale non era stata neppure presentata richiesta di sospensione in sede di appello.<br />	<br />
Si sono costituiti per resistere in giudizio sia l’Amministrazione provinciale che il Comune di Urbino i quali, con le rispettive memorie, contestano le argomentazioni del ricorrente.<br />	<br />
<b>III – Ricorso n. 7151/2001</b> – Con atto notificato il 26 giugno 2001, depositato il successivo 8 luglio, il summenzionato signor Vincenzo Policano ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Marche n. 556/2001 che aveva respinto il ricorso del medesimo inteso all’annullamento della succitata deliberazione dell’Amministrazione provinciale di Pesaro – Urbino n. 29/2000 di convalida della precedente delibera della Giunta n. 323/1997.<br />	<br />
Il primo giudice aveva ritenuto che la delibera impugnata non si configurasse, in realtà, come atto di convalida ma come legittima rinnovazione della fase procedimentale caducata in sede giudiziale.<br />	<br />
L’appellante contesta tali statuizioni sostenendo che nella specie non potesse configurarsi l’asserita rinnovazione della procedura in parola.<br />	<br />
Anche in questo caso si sono costituiti per resistere in giudizio sia l’Amministrazione provinciale che il Comune di Urbino che replicano, con le rispettive memorie, alle argomentazioni del ricorrente.<br />	<br />
<b>IV – Ricorso n. 1175/2019</b> – Con atto notificato il 17 febbraio 2009, depositato il successivo 16 febbraio, il signor Vincenzo Policano ha proposto un ulteriore appello, al fine di contestare la sentenza del T.A.R. Marche n. 2005/2008 che aveva respinto il ricorso del medesimo inteso all’annullamento, unitamente agli atti preliminari e connessi, del provvedimento del dirigente del Servizio Tecnico del Comune di Urbino n. 2608, in data 8 aprile 2009, con cui era stato negato il rilascio di una concessione edilizia per il recupero e la ristrutturazione edilizia di due edifici situati in località Cesane-Montecorvo.<br />	<br />
Il primo giudice aveva anzitutto disatteso l&#8217;eccezione di irricevibilità del capo di domanda rivolto alla impugnazione dei precedenti gli atti di adozione e di approvazione definitiva del nuovo piano regolatore di Urbino, che aveva tuttavia ritenuto infondato; aveva poi disatteso tutte le doglianze rivolte dall&#8217;interessato avverso il diniego di concessione edilizia, risultando il provvedimento negativo giustificato dalle previsioni urbanistiche applicabili nella specie.<br />	<br />
L’appellante contesta tali statuizioni, insistendo sulla tesi dell&#8217;assenza di validi motivi ostativi alla realizzazione del progetto edilizio presentato al Comune, in quanto l’illegittimità dello strumento urbanistico da ultimo approvato avrebbe comportato l’applicabilità di risalenti previsioni urbanistiche che avrebbero favorito l’iniziativa edilizia dello stesso appellante.<br />	<br />
Si è costituito il Comune di Urbino che replica, con memoria, alle argomentazioni del ricorrente.<br />	<br />
V – Per i primi tre ricorsi era stata fissata l’udienza pubblica del 24 febbraio 2009, ma su richiesta del difensore del signor Policano è stato disposto il rinvio della trattazione degli stessi ai fini della loro riunione con il quarto dei ricorsi suindicati. All’udienza del 28 aprile 2009, quindi, tutti gli anzidetti gravami sono passati in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. La Sezione dispone la riunione dei quattro ricorsi in appello indicati in epigrafe, in quanto soggettivamente ed oggettivamente connessi.<br />	<br />
2.- In ordine logico va esaminato con priorità il terzo ricorso (n. 7151/2001) mediante il quale il soggetto ricorrente &#8211; che aveva in precedenza impugnato e censurato per il vizio di incompetenza la deliberazione della Giunta Provinciale di Pesaro e Urbino n. 323 del 22 aprile 1997, relativa alla approvazione definitiva del Piano regolatore generale del Comune di Urbino – contesta la legittimità anche della deliberazione del Consiglio della stessa Provincia n. 29 del 25 marzo 2000, di convalida dell’anzidetta determinazione della Giunta, chiedendo la riforma della sentenza del T.A.R. Marche n. 556/2001, che aveva disatteso le censure da lui dedotte in proposito.<br />	<br />
2.1.- Il Collegio ritiene che il detto ricorso sia infondato.<br />	<br />
Non appare condivisibile, infatti, l&#8217;assunto posto a base dell&#8217;impugnativa secondo cui la convalida, con valenza retroattiva, di un atto amministrativo viziato da incompetenza potrebbe operare soltanto quando l&#8217;autorità procedente abbia ancora la disponibilità dell&#8217;effetto che l&#8217;atto convalidato dovrebbe produrre, mentre nel caso di specie ciò sarebbe escluso in conseguenza dell&#8217;intervenuto annullamento, da parte del T.A.R., della deliberazione della Giunta provinciale oggetto della convalida.<br />	<br />
Come sottolineato dalla giurisprudenza di questo Consiglio, il problema riguardante specificamente la convalida (o ratifica) degli atti viziati da incompetenza è stato da tempo risolto in base alla espressa previsione dell&#8217;art. 6 della legge 18 marzo 1968 n. 249, secondo cui può provvedersi in proposito “<i>anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale</i>”; e con riferimento al gravame in sede giurisdizionale deve naturalmente includersi anche quello relativo alla proposizione dell&#8217;appello al Consiglio di Stato, per cui l&#8217;iniziativa in discorso deve intendersi preclusa soltanto quando sia intervenuta una sentenza passata in giudicato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 giugno 1998, n. 991, e da ultimo: Sez. V, 28 novembre 2008, n. 5910).<br />	<br />
Né rilievo determinante in senso contrario può attribuirsi alla circostanza che, nel caso in esame, per la sentenza di annullamento del T.A.R. non sia stata avanzata la richiesta di sospensione, atteso il carattere meramente provvisorio di una eventuale pronuncia in via cautelare, destinata a decadere a seguito della definitiva decisione sul merito dell&#8217;impugnativa; la predetta sentenza, d’altronde, era rimasta priva di effetto a seguito della successiva sentenza dello stesso T.A.R. che aveva riconosciuto la legittimità della intervenuta convalida.<br />	<br />
Privo di pregio si manifesta, altresì, l&#8217;ulteriore assunto dell&#8217;appellante che postula in sostanza la necessità di provvedere, da parte dell&#8217;organo competente, a riesaminare e confermare esplicitamente tutti gli atti del procedimento già valutati dall&#8217;organo incompetente, non potendosi limitare a richiamare <i>per relationem</i> gli atti e le valutazioni operate dal predetto organo incompetente, in quanto affette da radicale “nullità” e quindi insanabili. Al riguardo sembra sufficiente obiettare, da un lato, che il vizio di incompetenza, quale vizio di legittimità dell&#8217;atto amministrativo, comporta soltanto la annullabilità e non la nullità dell&#8217;atto stesso; dall&#8217;altro lato che l&#8217;effetto retroattivo della convalida non può non operare positivamente anche sugli atti connessi rispetto all&#8217;atto convalidato i quali, in conseguenza del vizio di incompetenza, potevano risultare inficiati per illegittimità derivata.<br />	<br />
Sull&#8217;argomento sembra opportuno aggiungere che più di recente, con l&#8217;art. 14 della legge 11 febbraio 2005 15, è stato introdotto anche l&#8217;art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 241, che al comma 2 prevede espressamente quanto segue: “<i>È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole</i>”; si è manifestato in tal modo l&#8217;intendimento del legislatore di consentire oggi, in via generale, il mantenimento in vita di provvedimenti affetti soltanto da vizi di carattere formale, come quello in questione.<br />	<br />
2.2. &#8211; Il ricorso in esame deve essere, pertanto, respinto, confermandosi nei sensi di cui sopra la statuizione del primo giudice il quale aveva respinto il ricorso ritenendo, peraltro, che nella specie la deliberazione del Consiglio provinciale si risolvesse in una autonoma “rinnovazione” della fase procedimentale caducata dalla precedente sentenza dello stesso giudice.<br />	<br />
3.- Sulla scorta di quanto esposto, risultando ormai superato su piano mondo giuridico il vizio di incompetenza da cui era affetta la succitata deliberazione della Giunta provinciale n. 323/1997, deve ribadirsi che resta priva di ogni effetto la sentenza del T.A.R. Marche n. 389/2000, non passata in giudicato, che ne aveva disposto l&#8217;annullamento unicamente per la rilevata di incompetenza dell&#8217;Organo deliberante.<br />	<br />
Pronunciando sull&#8217;appello avverso tale pronuncia, proposto dall&#8217;Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino con il primo dei ricorsi in epigrafe &#8211; recante il numero 5148/2000 – il Collegio deve, conseguentemente, dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto in primo grado dalla medesima Amministrazione.<br />	<br />
4. &#8211; Il secondo dei gravami in epigrafe (n. 7150/2001) viene rivolto dall&#8217;interessato avverso la sentenza del T.A.R. Marche n. 438/2001, di reiezione del ricorso proposto dal medesimo per l&#8217;ottemperanza alla precedente sentenza dello stesso tribunale, di cui si è detto sopra, che aveva disposto l&#8217;annullamento per incompetenza della surricordata deliberazione della Giunta provinciale.<br />	<br />
Nell&#8217;atto di appello si contestano le statuizione del giudice di primo grado il quale aveva sottolineato come la caducazione della delibera impugnata fosse stata disposta per il solo vizio di incompetenza, con conseguente correttezza della successiva iniziativa di convalida dell&#8217;atto viziato che aveva dato concreta esecuzione alla precedente sentenza dello stesso giudice; da parte dell&#8217;appellante si sostiene, al contrario, la irrilevanza di tale provvedimento di convalida in quanto tardivo ed illegittimo, per le ragioni di già esposte in sede di impugnazione della relativa deliberazione consiliare.<br />	<br />
Tenuto conto di quanto detto sopra, in ordine alla infondatezza delle doglianze rivolte dal medesimo appellante nei confronti della menzionata deliberazione consiliare di convalida, non può che concludersi per la infondatezza anche dell&#8217;impugnativa ora in esame.<br />	<br />
5. &#8211; Il quarto e ultimo degli appelli in epigrafe (n. 1175/2009) viene rivolto dal medesimo ricorrente di cui sopra avverso la sentenza del T.A.R. Marche n. 2005/2008 di reiezione del ricorso per l&#8217;annullamento del provvedimento del Comune di Urbino 2608/2009 relativo al diniego di concessione edilizia, nonché per l&#8217;annullamento degli atti preliminari e connessi, ivi comprese le delibere della Giunta provinciale di Pesaro e Urbino di approvazione dello strumento urbanistico ostativo al rilascio del titolo edilizio chiesto dall&#8217;interessato.<br />	<br />
5.1. &#8211; La Sezione deve preliminarmente rilevare la inammissibilità delle censure rivolte avverso provvedimenti dell&#8217;Amministrazione provinciale poiché, a parte ogni considerazione in ordine alla tempestività di simili contestazioni, la detta Amministrazione non risulta essere stata evocata del presente giudizio (e, d&#8217;altronde, nemmeno nel giudizio di primo grado).<br />	<br />
5.2. &#8211; Tanto premesso, il Collegio deve rilevare l&#8217;infondatezza nel merito delle altre doglianze del ricorrente, che fanno leva in concreto sulla asserita illegittimità delle precedenti determinazioni di approvazione dello strumento urbanistico, e sulla affermata applicabilità di precedenti previsioni urbanistiche favorevoli alla possibilità di realizzazione del progetto edilizio presentato.<br />	<br />
Anzitutto non possono che essere disattese le doglianze per illegittimità derivata dalle precedenti determinazioni adottata in sede provinciale che, come osservato sopra, risultano esenti dai vizi prospettati dall&#8217;interessato.<br />	<br />
Inoltre, la legittimità della intervenuta approvazione, con effetto retroattivo, del nuovo Piano regolatore, esclude che alla data dell&#8217;8 aprile 1999, di presentazione della domanda di concessione edilizia, potesse considerarsi ancora efficace la disciplina preesistente, e ciò a prescindere dalla applicabilità –in ogni caso &#8211; di eventuali misure di salvaguardia, come postulato dal Comune resistente. Né può ravvisarsi un vizio in relazione all&#8217;asserito mancato recepimento della delibera provinciale di approvazione del P.R.G., da parte del Comune, poiché tale doglianza dell&#8217;interessato, come evidenziato dalla difesa dello stesso Comune, a parte la sua tardività, non tiene conto che rientrava nei poteri della Provincia, dopo aver approvato il Piano con proposte di modificazioni ed avere esaminato le controdeduzioni del Comune, approvarlo in via definitiva con modifiche, prescrizioni e integrazioni, perfezionando in tal modo l&#8217;iter procedimentale con conseguente piena validità ed efficacia del nuovo strumento urbanistico, ai sensi dell&#8217;art. 28, comma 2, della legge Regione Marche 5 agosto 1992 n 34, nel testo allora vigente.<br />	<br />
Infine, riguardo a quanto lamentato dal ricorrente in ordine alla presunta violazione delle norme dettate in materia di zone territoriali omogenee, nonché delle norme relative alla applicazione nel territorio agricolo del Comune di Urbino della legge regionale 8 marzo 1990 n. 13, appare palesemente fondata l&#8217;eccezione di inammissibilità di tali doglianze, sollevata dalla difesa del predetto Comune, trattandosi di motivi nuovi, proposti per la prima volta in sede di appello; e ciò a prescindere dal fatto che anche questi motivi si pongono nella erronea prospettiva della asserita inapplicabilità della nuova normativa urbanistica vigente nel menzionato Comune.<br />	<br />
5.3. &#8211; In conclusione, il ricorso in esame, in parte deve essere dichiarato inammissibile ed in parte deve essere respinto.<br />	<br />
6.- Le spese del giudizio relativo ai suindicati ricorsi riuniti, in considerazione della complessità delle vicende in causa, possono essere interamente compensate tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe:<br />	<br />
&#8211;	ne dispone la riunione;<br />
&#8211;	pronunciando sull’appello n. 5148/2000 dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto in primo grado dalla Provincia di Pesaro ed Urbino;<br />
&#8211;	respinge gli appelli proposti da Policano Vincenzo nn. 7150/2001 e 7151/2001; e per l’effetto, conferma le sentenze impugnate;<br />
&#8211;	dichiara in parte inammissibile ed in parte respinge l’appello proposto da Policano Vincenzo n. 1175/2009 e, per l’effetto, conferma nei sensi suindicati la sentenza impugnata;<br />
&#8211;	dispone l’integrale compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti in causa.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 2009, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Costantino SALVATORE	&#8211; Presidente<br />
Luigi MARUOTTI			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Pier Luigi LODI			&#8211; Consigliere, est. <br />	<br />
Goffredo ZACCARDI		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Anna LEONI			&#8211; Consigliere</p>
<p align=center>Depositata in Segreteria<br />	<br />
Il 29/5/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2009-n-3371/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.3371</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.3361</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2009-n-3361/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2009-n-3361/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.3361</a></p>
<p>Pres. Salvatore, Est. Maruotti Ministero della difesa (Avv. dello Stato) c/ L. Fuso e altri (Avv.ti A. Coratelli, M. Congedo), A. Capasso e altri (n.c.) sulla riscattabilità, ai fini dell&#8217;indennità di buonuscita, del periodo di ferma volontaria Militari &#8211; Ferma volontaria &#8211; Iscrizione al fondo previdenziale &#8211; Non sussiste &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2009-n-3361/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.3361</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2009-n-3361/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.3361</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore,  Est. Maruotti<br /> Ministero della difesa (Avv. dello Stato) c/ L. Fuso e altri (Avv.ti A. Coratelli, M. Congedo), A. Capasso e altri (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla riscattabilità, ai fini dell&#8217;indennità di buonuscita, del periodo di ferma volontaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militari &#8211; Ferma volontaria &#8211; Iscrizione al fondo previdenziale &#8211; Non sussiste &#8211; Riscattabilità ai fini dell’indennità di buonuscita &#8211; Ammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>A norma dell’art. 1, d.p.r. 1032/1973 il servizio prestato dai militari in posizione di ferma volontaria o rafferma, non dà diritto all’iscrizione d’ufficio al Fondo di previdenza ENPAS –ora INPDAP-, poiché, trattandosi di un rapporto di pubblico impiego a tempo determinato -che ben può concludersi senza passaggio al servizio permanente effettivo-, non assume i connotati del “servizio continuativo” richiesto dalla citata disposizione. Tali periodi peraltro sono considerati, ex art. 5, d.lgs. 165/97, servizi pre-ruolo utili ai fini previdenziali (con contribuzione a carico della p.a. ) e riscattabili ai fini dell’indennità di buona uscita (con contribuzione volontaria a carico dell’interessato). (1)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Contra cfr. Cons. di Stato-Sez. VI, sentenza 31 marzo 2006, n. 1643.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA     ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 3183 del 2003, proposto dal </p>
<p><b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro pro tempore, pro tempore, rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>i signori <b>Fuso Luigi, Murrone Flavio, Puce Ippazio, Sperani Angelo, Chiarello Donato, Galignani Giuseppe, Colazzo Pietro, Maio Carmine, Cataldi Egeo, Gervasi Antonio, Spedicato Paolo, Rizzo Giuseppe, De Luca Giuseppe, Spizuoco Luigi, Marullo Antonio, Castoro Giuseppe, Tamborrino Leonardo, De Dominicis Luigi Domenico, Gemma Giuseppe, Colomba Cosimo, De Biasio Antonio, Pati Igino, Saracino Angelo, Rollo Domenico Luigi, Ingrosso Fernando, Buia Vito, Caracciolo Giuseppe, Secolo Gianfranco, Verbena Giacinto, Mussardo Bruno, Corsano Lucio Giuseppe, Favale Vincenzo, Guida Cosimo, Paladini Antonio, Sponziello Angelo, Lezzi Donato, Miccoli Luigi, Girgemti Filippo, Pacella Roberto, Rosafio Nicola Antonio, Pariti Renato, Elia Michele, Rollo Luigi, Curilli Raffaele, Rocca Gerardo, Visini Cosimo, Vergine Noel Salvatore, Capone Alessandro, Monteforte Antonio, Dell&#8217;Anna Giuseppe, Aprile Umberto, Grande Mario, Nuzzachi Rocco, Greco Ippazio Vincenzo, Calo&#8217; Franco, Zuccala&#8217; Agostino, Lamarmora Francesco, Greco Salvatore Giovanni, Cocciolo Giuseppe, Catalano Cesare, Trinchera Giovanni, Pastore Rocco, Greco Salvatore, Carla Luigi Antonio, Frassante Carlo, Meleleo Claudio, Scurti Franco, Leo Francesco, Cappelli Donato, Fortunato Francesco, Marrocco Luigi, Surano Antonio, Perulli Antonio, Corrado Paolo, Bove Egidio, Panese Oronzo, Perrone Francesco, Laggetto Marco Valerio, Colazzo Rocco, De Riccardis Enrico, Liaci Pierluigi, Greco Vito Antonio, Rollo Maurizio, Maiorano Mario, Quarta Giuseppe, Marra Tommaso, Zuccala Luigi, Carluccio Elio, Manni Giovanni Franco, Degli Abbati Marcello, Ruggio Antonio, Serra Luigi, De Matteis Grazio. Rizzello Rocco, Zacchino Dario, Dimastrogiovanni Fernando, Cacciatore Angelo, Stinga Alfredo, Spedicato Roberto, Baldassarre Ferdinando, Ria Rocco, De Magistris Luigi, Graziani Giuseppe, De Giorgi Beraldo, Ianne Gioacchino Mario, Cleopazzo Gerardo, Casavola Eugenio, Bove Salvatore Antonio, Scrascia Vincenzo, Pianoforte Carlo, Maruccio Sergio, Delfini Antonio, Zompi Salvatore, Cafaro Mario, Pallara Carmine, Scorrano Arturo Alessandro, Perrone Davide, De Paoli Pietro, Schirinzi Massimo, Muci Antonio, Manni Antonio, Patera Salvatore, Perrone Pantaleo, Stanca Francesco, Candini Bruno, Macchia Giuseppe, Buttazzo Salvatore, Romano Donato, Malecore Oronzo, Rizzo Salvatore Marcello, Turrisi Carlo, Vantaggiato Roberto, Attanasio Franco, Zecca Antonio, Morra Roberto, Mingiano Vito, Ruberto Primaldo, Zecca Fernando, Negre Cosimo, Marulli Gaetano, Rossi Alessandro, Maglio Gaetanino, Nuzzaci Salvatore, Bitonti Fulvio, Pellegrino Pietro, Dolce Angelo, Frisenna Antonio, Vigliotta Angelo, Merola Francesco, Maniglio Pantaleo, Attanasi Giuseppe, Gemma Vincenzo, Saracino Cosimo Damiano, Capuzzello Salvatore, Cuppone Pantaleo, Carella Roberto, Pallara Fortunato, De Rinaldis Cosimo, Pagano Francesco, Marcucci Antonio, Muya Antonio, Calcagnile Marcello, De Iaco Angelo, Latino Giuseppe, Guida Salvatore, Paiano Augusto, Saracino Carlo, Stanca Salvatore, Savina Maurizio, Pati Giuliano, Cartani&#8217; Cosimo, Perrone Aldo, Mariano Antonio, Quarta Claudio, Quarta Giuseppe, Pasquino Carlo, Abbatepassero Daniele Bernardino, Iasi Luigi, Martella Bartolo, Gabrieli Paolo Brizio, Malorgio Walter, Palumbo Giovanni, Bianco Antonio, Lolli Rocco, Fuso Vincenzo, Cottin Francesco, Baldassarre Dario, Sperani Ugo Antonio, Maruccia Vincenzo, De Pascalis Pietro, Serio Oronzo, Grande Antonio Donato, Scaringella Giuseppe, Leo Oronzo, Pastore Rocco, Mazzotta Antonio, Marrocco Francesco, Mariano Mario, Botrugno Donato, Valente Pasquale, Stefanizzi Salvatore, Papadia Luigi, Di Lauro Cosimo, Fanigliulo Michele, Maniglio Romeo, Lezzi Giovanni, Benegiamo Luigi, Grazia Pasquale, De Santis Antonio, Perrone Rocco, Stabile Luigi, Casciaro Giorgio, Colazzo Salvatore, Rosato Giovanni, Palermo Francesco, Martina  Antonio, Rizzato Carlo, Ancora Vito, Attanasi Dario Donato, Stefanizzi Fernando, Matino Alessandro, Guerrieri Vincenzo, De Rubertis Luigi, Narducci Giuseppe, Turco Oronzo, Sanapo Osvaldo, Sansone Benvenuto, De Filippo Fernando, Schito Salvatore, De Filippo Anselmo, Colazzo Mario, D&#8217;Aprile Salvatore, Urru Luigi, Schlechtleitner Enrico, Pandelli Pietro, Spiri Giuseppe, Riccardi Michele, Costa Riccardo, Cuppone Cosimo Michele, Paglialonga Giuseppe, Luceri Luigi, Conte Vito Antonio, Polimeno Vincenzo, Bray Carmine, Travierso Antonio, Cagnazzo Giovanni, Attanasi Mario, Arcudi Luigi, Palizzotto Antonino, Piccinno Marcello, Querini Giuseppe, Risi Vincenzo, Scardini Angelo, Amoriello Domenico, Chezza Ippazzio, Pisanello Ottavio, Verbena Tommaso, Pisanello Giuseppe, De Blasi Raffaele, Giuliano Antonio, Giaffreda Rocco, Serio Giovanni, Cannazza Antonio, Vantaggiato Vito, Corvaglia Gianfranco, Bello Vincenzo Luigi, Bodelmonte Pantaleo Tommaso, Minerva Salvatore, Giancane Vincenzo, Centonze Giuseppe, Rescigno Stelio, Villani Giorgio, Pellegrino Giovanni Donato, Zilli Romualdo, Mele Vito, Danieli Giuseppe, Meleleo Giuseppe, Sozzo Giovanni, Russo Angelo, Finolezzi Luigi, Greco Lucio, Montanaro Vincenzo, Conte Sergio, Cavaliere Giuseppe, Lupoli Pierluigi, Carrozza Giorgio, Bruno Cesare Marcello, Forlano Franco, Caputo Giuseppe, Papa Carlo, Fasiello Cosimo Giuseppe, Sabetta Amerigo, Mazzotta Angelo, Lillo Francesco, Leo Pietro, Liberti Maurizio, Cafaro Vincenzo Cesario, Musca Maurizio, Giannotta Lucio, Zenna Giovanni, Presicce Sergio, Stanca Maurizio Lucio, Manca Giovanni, Maggiore Francesco, Pelle&#8217; Salvatore, Laterza Luigi, Calandriello Felice, Caloro Salvatore, Persano Eupremio, Strafella Francesco, Aloisi Michele Alvaro, Bray Mario, Albano Notarnicola Daniele, De Benedetto Salvatore, Greco Sergio, Mauro Luigi, De Giorgi Antonio, Albanese Giuseppe, Russo Giuseppe, Patera Michele, Vangeli Antonio, Bello Giuseppe, Antonaci Cosimo, Caputo Ugo, Carla&#8217; Teodoro, Santoro Pietro, Macchia Mario, Casaluce Salvatore, Avantaggiato Nicola, Cuppone Rocco Pasquale, Vangeli Salvatore, Costa Cosimo, Alemanno Salvatore, Clementini Michele, Greco Carmelo, Verdesca Cosimo, Bissi Sergio, Verdesca Giuseppe, Cordella Gaetano, D&#8217;Aprile Antonio, Curilli Maurizio, Fasiello Erminio Giovanni, Franco Damiano, Baglivi Giuseppe, Passione Attilio, Bello Vincenzo, Sambati Enzo, Rampino Serafino, Caputo Vincenzo, Cecere Giuseppe, Di Donfrancesco Brizio, Durante Marcello, Giuranna Gerardo, Delle Donne Serafino, Zuccala Vincenzo, Rizzo Tommaso, Manzo Francesco, Panarese Luciano, De Santis Antonio, Malorgio Luigi, Petrachi Angelo, Anastasia Antonio, Politano Cosimo, Gelso Attilio, Aprile Ignazio Leonardo, Chilla Salvatore, Patera Gianfranco, Stefani Flavio, Serra Cosimo, Mercuri Michele, Calo Sergio, Surano Cosimo, Colucci Raffaele, Pellegrino Vincenzo, Farenga Ugo, Danieli Simone, Bergamo Renato, Zecca Antonio, Guarascio Gino, Presicce Salvatore, Guido Cosimo, Durante, Picci Salvatore, Olivares Luigi Profilo Cosimo, Carichino Francesco, Benone Nicola Benito, Muciaccia Luigi, Pascali Giovanni, Montefrancesco Marcello, Accarino Giovanni, Frassanito Antonio, De Giorgi Roberto, Scoglio Pietro Antonio, Scoglio Maurizio, Di Falco Domenico, Grande Luigi, Calcagnile Elio, Cordella Romolo, Verdesca Pietro, Brocca Antonio, Piscopo Evaldo, Zaminga Marcello, Scarcella Fernando, Martino Antonio, Marti Giuseppe, Perrone Pompilio, Clarizio Emanuele, Greco Luigi, Petracca Giovanni, Vadacca Antonio, Galignano Antonio, Mariano Amleto, Colantuoni Francesco, Simone Vincenzo, Ceino Michele, Strafella Luciano, Calo&#8217; Fernando, Cassiano Attilio, Lanza Francesco, Maietta Giacomo, Vurro Luisi, Stella Michele, Dellisanti Giuseppe, Cera Francesco, Sanpietro Giuseppe, Inglese Giancarlo, Varra Giovanni, Taurino Aldo, Ianne Salvatore, Martina Lorenzo, Cuppone Pasquale, Monteforte Stefano, Lupo Marcello, Franco Corrado, Negro Luigi, Sorrentino Giovanni, Cordella Salvatore, Frisenda Salvatore, Capone Giuseppe, Giannini Vito Antonio, Attanasi Leonardo, De Giorgi Antonio, Taurino Vincenzo, Fasiello Roberto, Zingarello Benedetto, Gravina Ladislao, Manni Fernando, Ligorio Francesco, Macelletti Pietro, Lupia Antonio, Macilletti Luigi, Leli Giovanni, Starace Carlo, Pascali Niceta, Conte Antonio, Manca Maurizio Lazzaro, Caputo Giovanni, Settimo Francesco, Bernabe Luigi, Mariano Antonio, De Santis Fernando, Macchia Ferdinando, Cuppone Cosimo, Panarese Oronzo, Romano Salvatore, Altamura Gerardo, Zurlo Lorenzo, Martino Antonio, Quarta Giuseppe, Perrone Pompilio, Zenna Giovanni, Nuzzaci Salvatore</b>, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Annarosa Coratelli e Massimo Congedo ed elettivamente domiciliati presso Gian Marco Grez in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>e contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>i signori <b>Capasso Antonio, Monaco Carmelo, De Rinaldis Donato, Rollo Gilberto Donato, Palma Salvatore, Malecore Fernando</b>, non costituiti in giudizio; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. I, 18 luglio 2002, n. 3468, e per la reiezione del ricorso di primo grado n. 983 del 2000;</p>
<p>Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la memoria degli appellati, integrata con una memoria depositata in data 17 aprile 2009;<br />	<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />	<br />
	Relatore il Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla udienza del 28 aprile 2009;<br />
	Udito l’Avvocato dello Stato Ferrante;<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in fatto e in diritto quanto segue</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con la sentenza gravata, il TAR per la Puglia, ha accolto in parte il ricorso proposto da un gruppo di ufficiali e di sottufficiali dell’Aeronautica militare e della Marina Militare, per il riconoscimento del diritto all’iscrizione d’ufficio al Fondo di previdenza ENPAS, ora INPDAP, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio (coincidente con l’inizio del periodo di ferma prolungata o rafferma, anteriormente, quindi, all’inizio del servizio permanente effettivo, ai fini dell’indennità di buonuscita), nonché alla restituzione delle somme versate da ciascuno come contributo di riscatto del periodo preruolo, oltre interessi e rivalutazione. <br />	<br />
Il TAR ha ritenuto che:<br />	<br />
&#8211; il servizio in posizione di “ferma” e “rafferma”, qualificabile come volontario, presenta tutti gli elementi che, secondo la giurisprudenza, caratterizzano il pubblico impiego (inclusa la predeterminazione della retribuzione, compresa la tredicesima men<br />
&#8211; l’art. 1, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nell’individuare i pubblici dipendenti aventi titolo all’iscrizione al Fondo di previdenza, ha compreso i militari in servizio “continuativo”, che è la posizione in cui si trovano i militari in “ferma” e “raff<br />
&#8211; ciò si evince anche dal R.D. 26 febbraio 1928, n. 619 [art. 2, comma 1, lett. b), e art. 3, lett. a)], il quale ha disposto che l’iscrizione decorreva dalla data di adozione del sistema di retribuzione a stipendio, nonché dagli artt. 2-7, r.d. 7 giugno<br />
Il TAR ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero della difesa di iscrivere “ora per allora” i ricorrenti al Fondo ed ha invece respinto la domanda di restituzione dei contributi di riscatto versati volontariamente, perché proposta nei confronti dei Ministero anziché dell’INPDAP.<br />	<br />
Con il gravame in esame, il Ministero della difesa ha proposto appello avverso la sentenza del TAR, deducendo:<br />	<br />
a) col primo motivo, che il ricorso di primo grado sarebbe inammissibile per assoluta genericità, non avendo gli interessati specificato i presupposti di fatto costitutivi della loro pretesa (anche al fine di verificare il decorso della prescrizione, eventuali intervenute diffide, data del periodo in posizione pre-ruolo, somme versate per riscatto);<br />	<br />
	b) con il secondo motivo, che la sentenza sarebbe errata, in quanto:<br />
&#8211; le posizioni dei ricorrenti nel periodo pre-ruolo, quali sottufficiali in ferma volontaria, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 1, d.P.R. n. 1032 del 1973 come aventi diritto all’iscrizione, perché non collegate ad un sistema retributivo<br />
	&#8211; il periodo di servizio intercorrente tra l’arruolamento volontario e il passaggio in servizio permanente effettivo potrebbe essere valorizzato ai fini dell’indennità di buonuscita, solo previo riscatto ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. n. 1032 del 1973.<
	c) con il terzo motivo, infine, che l’iscrizione al fondo previdenziale de quo in ogni caso non spettare ai militari che non abbiano almeno la qualifica di sottufficiale.


2. Ritiene la Sezione che si può prescindere dall’esame del primo motivo di appello (con cui si deduce l’inammissibilità del ricorso di primo grado), poiché va accolto il secondo motivo, con cui è dedotta l’infondatezza del ricorso di primo grado.

	
	3. Il collegio non ignora che la Sesta Sezione di questo Consiglio (con le decisioni 15 novembre 2005, n. 6363, e 31 marzo 2006, n. 1643) ha condiviso la soluzione affermata dal TAR con la sentenza gravata (rilevando che il servizio prestato in posizione di ferma volontaria o rafferma avrebbe i connotati del servizio “continuativo” ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. n. 1032 del 1973).<br />
<b>	</b>Tale soluzione non può tuttavia essere condivisa per le seguenti dirimenti ragioni.<br />
	L’art. 1, d.P.R. n. 1032 del 1973, nell’individuare i pubblici dipendenti aventi diritto all’indennità di buonuscita, menziona i “<i>i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo</i>”.<br />
	Nell’ordinamento di settore, per “servizio permanente” o “continuativo” del militare non si intende qualunque rapporto di servizio, ma solo il servizio permanente effettivo, che costituisce il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato.<br />
	Dall’esame delle disposizioni che si sono susseguite per l’ordinamento militare, emerge che con le parole “<i>servizio continuativo</i>” si è richiamato, con una diversa denominazione, il medesimo rapporto giuridico a tempo indeterminato concernente i gradi ‘iniziali’ del personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento militare (l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza).<br />
Ciò si evince dalle univoche disposizioni non solo degli articoli 1 e 2 della legge n. 53 del 1989 e dell’articolo 68 della legge n. 212 del 1983, ma anche dagli articoli 1 e 2 della legge n. 833 del 1961 e dell’articolo 4 della legge n. 1168 del 1961 (delle cui disposizioni consapevolmente ha tenuto conto il <i>conditor iuris</i>, nella stesura dell’art. 1 del d.P.R. n. 1072 del 1973).<br />	<br />
Ciò risulta anche ragionevole, poiché il periodo di servizio in ferma prolungata, così come la ferma breve e la rafferma (istituti del passato, oggi sostituiti dalla ferma volontaria annuale o quadriennale, ai sensi degli articoli 5, 6 e 12 della legge l. n. 226 del 2004), costituisce un rapporto di servizio a tempo determinato.</p>
<p>4. Nelle fattispecie in esame, non è controverso che si controverta di rapporti di servizio aventi le caratteristiche del pubblico impiego.<br />	<br />
Tuttavia, si tratta di rapporti di pubblico impiego a tempo determinato, che il legislatore, nella sua discrezionalità, non ha ritenuto automaticamente computabili al fine dell’indennità di buonuscita, come si evince dall’art. 1 del d.P.R. n. 1032 del 1973 sopra richiamato.<br />	<br />
	Ciò trova ulteriore conferma nella successiva legislazione e, in particolare, nell’art. 5 del decreto legislativo n. 165 del 1997, i cui commi 4, 5 e 6 hanno così disposto:<br />
	“<i>4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale. <br />
	5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l&#8217;amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente. <br />
	6. I periodi pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell&#8217;indennità di fine servizio</i>”.<br />
	Da tali disposizioni, si evince che va distinta la contribuzione ai fini previdenziali, rispetto ai contributi da versare per la corresponsione della indennità di buonuscita, proprio avendo riguardo alla ferma prolungata e breve, rilevante nel caso di specie.<br />
	Mentre, infatti, ai fini previdenziali la contribuzione grava sull’amministrazione ai sensi del comma 5, invece ai fini dell’indennità di buonuscita tali periodi sono “<i>riscattabili</i>”, ossia l’interessato può versare i contributi volontari.<br />
	Infatti, la riscattabilità viene riferita dal comma 6 ai servizi pre-ruolo e a quelli utili a fini previdenziali: anche se la ferma prolungata, quella breve e la rafferma vanno considerati servizi pre-ruolo utili ai fini previdenziali ai sensi del medesimo comma 5, comunque ai fini dell’indennità di buonuscita si tratta di periodi ‘<i>riscattabili</i>’, cioè soggetti a contribuzione volontaria a carico del dipendente, e non a contribuzione a carico dell’amministrazione.<br />
	Non rileva in contrario l’osservazione del TAR, secondo cui tali ferme sarebbero l’indispensabile canale di accesso al servizio permanente effettivo.<br />
Infatti, non solo si tratta di un canale di accesso non unico, ma le ‘ferme’ costituiscono periodi di lavoro a tempo determinato a sé stanti, che ben possono concludersi senza passaggio al servizio permanente effettivo. <br />	<br />
Proprio perché le ‘ferme’ consistono in attività lavorative a tempo determinato (che possono concludersi senza trasformazione in s.p.e.), il legislatore, nella sua discrezionalità, ha considerato tali periodi utili ai fini previdenziali (con contribuzione a carico dell’amministrazione), e riscattabili a fini dell’indennità di buonuscita (con contribuzione volontaria a carico degli interessati).<br />	<br />
	Risulta perciò che il Ministero della difesa (così come l’INPDAP) si è attenuto alle previsioni dell’art. 1 del d.P.R. n. 1032 del 1973 e dell’art. 5 del decreto legislativo n. 165 del 1997, nel rilevare la riscattabilità, ai fini dell’indennità di buonuscita, del periodo di servizio militare volontario anteriore al passaggio in servizio permanente effettivo.</p>
<p>5. Per le ragioni che precedono, il secondo motivo d’appello va accolto (con assorbimento del subordinato terzo motivo), sicché, in riforma della sentenza gravata, va integralmente respinto il ricorso di primo grado.<br />	<br />
<b>	</b>La novità della questione e le oscillazioni della giurisprudenza giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione Quarta), accoglie l’appello n. 3183 del 2003 e, in riforma della sentenza gravata, respinge integralmente il ricorso di primo grado n. 983 del 2000.<br />
Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 28 aprile 2009, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:<br />	<br />
Costantino SALVATORE		&#8211; Presidente<br />	<br />
Luigi MARUOTTI				&#8211; Consigliere, est.<br />	<br />
Pier Luigi LODI				&#8211; Consigliere<br />	<br />
Goffredo ZACCARDI			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Anna LEONI				&#8211; Consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.864</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-29-5-2009-n-864/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-29-5-2009-n-864/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.864</a></p>
<p>C. Piscitello Pres. R. Trizzino Est. N. Achour (Avv. D. Ascari) contro la Questura di Modena (Avvocatura dello Stato) sulla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro Stranieri – Permesso di soggiorno per motivi di studio –Conversione in permesso per</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-29-5-2009-n-864/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.864</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Piscitello Pres. R. Trizzino Est.<br /> N. Achour (Avv. D. Ascari) contro la Questura di Modena (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stranieri – Permesso di soggiorno per motivi di studio –Conversione in permesso per motivi di lavoro – Ammissibilità – Intervenuta scadenza del titolo di soggiorno per motivi di studio &#8211; Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>A fronte della concreta volontà del cittadino straniero di soggiornare legalmente nel territorio dello stato per svolgere una regolare attività lavorativa non può opporsi la già intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio (fattispecie in cui era stata prima assentita la conversione poi illegittimamente annullata perché medio tempore era scaduto il permesso di soggiorno per motivi di studio)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
Sul ricorso numero di registro generale 480 del 2009, proposto da: <br />	<br />
<b>Achour Nabil</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Davide Ascari, domiciliato ai sensi dell’articolo 35 del R.D. n. 1054 del 1924 presso la Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Questura di Modena</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Bologna, via Guido Reni 4; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>del decreto 10 febbraio 2009, con cui il Questore di Modena ha respinto l&#8217;istanza del ricorrente di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Questura di Modena;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Uditi nella camera di consiglio del 21 maggio 2009, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, i difensori delle parti come specificato nel verbale;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;<br />	<br />
Atteso che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare sentenza resa in forma semplificata stante la manifesta fondatezza del ricorso per le seguenti ragioni in fatto e diritto:</p>
<p>I. &#8211; Con il ricorso in oggetto il ricorrente, cittadino tunisino, impugna il decreto del Questore di Modena in data 10 febbraio 2009, con cui è a seguito della reiezione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio è stata respinta la conversione del permesso di soggiorno per motivi da studio a lavoro.<br />	<br />
Tale diniego è motivato sostanzialmente sulle seguenti considerazioni:<br />	<br />
i) il cittadino straniero, entrato in Italia con visto per motivi di studio, non può ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio perché non ha superato le prescritte verifiche di profitto;<br />	<br />
ii) non sussistono i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro subordinato perché l’autorizzazione al lavoro nell’ambito delle quote è stata rilasciata quando lo straniero non era più titolare del permesso di soggiorno per motivi di studio.<br />	<br />
II. &#8211; A sostegno del gravame deduce l’eccesso di potere per disparità di trattamento, manifesta mancanza di parametri di riferimento.<br />	<br />
III. – L’Amministrazione intimata si è formalmente costituita in giudizio e ha chiesto la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare.<br />	<br />
IV. – All’odierna Camera di consiglio il Collegio ha trattenuto la causa in decisione ritenendo fondate e assorbenti le seguenti considerazioni:<br />	<br />
&#8211; va innanzitutto precisato che in base all’articolo, comma 6, del DPR 31 agosto 1999 n. 394 il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote f<br />
&#8211; dagli atti di causa (v. anche relazione e documenti Questura di Modena) risulta che il ricorrente ha fatto ingresso in Italia il 29 agosto 2006 con visto di ingresso per motivi di studio (iscrizione a un corso di laurea triennale in lingue e letteratura<br />
&#8211; in data 21 dicembre 2007, giorno stabilito dall’articolo 6 lettera c) del D.P.C.M. 30 ottobre 2007 con cui sono state determinate a norma dell’articolo 3, comma 4 del d.lgs n. 286 del 1998 le quote flussi per l’anno 2007, il ricorrente richiedeva una qu<br />
&#8211; tale quota gli veniva concessa dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Modena il 10 ottobre 2008;<br />	<br />
&#8211; peraltro, nelle more e precisamente il 20 settembre 2008, il Questore di Modena emanava e notificava al ricorrente provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio motivato sul mancato superamento di una verifica di pro<br />
&#8211; a seguito di ciò lo Sportello Unico Immigrazione, ritenendo la quota concessa quando il medesimo non era più titolare del permesso di soggiorno, provvedeva a revocarla e conseguentemente la Questura di Modena negava la conversione del permesso di soggio<br />
V. – Ciò premesso in fatto e diritto il Collegio non può non rilevare l’errore in cui è incorsa l’Amministrazione nell’emanare il provvedimento di revoca della quota e la mancata conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato.<br />	<br />
Ed invero, a prescindere dalle date formali dei provvedimenti di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio (la cui scadenza – ai fini della sussistenza dei requisiti richiesti (esami di profitto) va ragionevolmente commisurata alla durata dell’anno accademico 2006-2007), non può non considerarsi che l’iter procedimentale previsto per l’ottenimento di una quota di ingresso ai fini della conversione del permesso di soggiorno è del tutto indipendente dalla volontà del ricorrente.<br />	<br />
Conseguentemente, a fronte della concreta volontà del cittadino straniero di soggiornare legalmente nel territorio dello stato per svolgere una regolare attività lavorativa non può opporsi la già intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio.<br />	<br />
VI. – Tanto basta a ritenere l’illegittimità del diniego di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro.<br />	<br />
Al ricorrente, quindi, se non sussistono altri specifici elementi ostativi, deve essere riconosciuta la validità della quota richiesta e concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.<br />	<br />
VII. – Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.<br />	<br />
Peraltro la fattispecie presenta tratti di peculiarità tali da indurre il Collegio compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, prima sezione, Accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 21 maggio 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Rosaria Trizzino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Sergio Fina, Consigliere	</p>
<p align=center>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/05/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-29-5-2009-n-864/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.864</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.3356</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2009-n-3356/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2009-n-3356/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2009-n-3356/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.3356</a></p>
<p>Pres. C. Salvatore – Est. L. Maruotti R. Palermo (Avv.ti G. Grandinetti e A. Nunziata) c/ ANAS s.p.a. (n.c.) sulla necessaria notifica del ricorso in ottemperanza Processo amministrativo – Ottemperanza – Ricorso – Notifica – Necessità Premesso che ai sensi dell’art. 24 della Costituzione ogni parte ha il diritto di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2009-n-3356/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.3356</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2009-n-3356/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.3356</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Salvatore – Est. L. Maruotti<br /> R. Palermo (Avv.ti G. Grandinetti e A. Nunziata) c/ ANAS s.p.a. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessaria notifica del ricorso in ottemperanza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Ottemperanza – Ricorso – Notifica –<br />
Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Premesso che ai sensi dell’art. 24 della Costituzione ogni parte ha il diritto di potersi difendere nel giudizio, anche amministrativo, l’art. 37 della legge n. 1034 del 1971 si deve interpretare nel senso che risultano abrogate le disposizioni del regio decreto n. 642 del 1907, nella parte in cui prevedono che non occorre la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>D E C I S I O N E</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 731 del 2009, proposto dalla <br />	<br />
signora <b>Resy Palermo</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Grandinetti e Attilio Nunziata ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Po n. 2, presso lo studio dell’avvocato Paolo Canonico;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>la <b>s.p.a. ANAS</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore, </i>non costituitosi in giudizio<i>;</i><br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l’esecuzione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della decisione di questa Sezione n. 3752 del 27 giugno 2007, ai sensi dell’art. 27, n. 4, del testo unico n. 1054 del 1924 e dell’art. 37 della legge n. 1034 del 1971;</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />	<br />
Relatore il Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla camera di consiglio del 28 aprile 2009;<br />	<br />
Udito l’avv. Allamprese su delega degli avv.ti Grandinetti e Nunziata;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con la decisione n. 3752 del 2004 (resa in riforma della sentenza del TAR per la Calabria n. 986 del 2004), questa Sezione ha accolto tra l’altro &#8211; il ricorso n. 1593 del 2001 ed ha disposto alcune misure e la condanna della s.p.a. ANAS al risarcimento del danno in favore dell’odierna ricorrente, in relazione ad una occupazione di un terreno sito nel territorio del Comune di Falerna.<br />	<br />
Con il ricorso in epigrafe (proposto ai sensi dell’art. 27, n. 4, del testo unico n. 1054 del 1924 e dell’art. 37 della legge n. 1034 del 1971), l’interessata ha dedotto che la s.p.a. ANAS non ha dato esecuzione alla decisione, malgrado la notifica dell’atto di costituzione di mora.<br />	<br />
2. Rileva la Sezione che – a seguito del deposito del ricorso presso la Segreteria – la s.p.a. ANAS non si è costituita in giudizio.<br />	<br />
Poiché neppure risulta che sia stata effettivamente recapitata la comunicazione della fissazione della camera di consiglio (trasmessa ai sensi del regio decreto n. 642 del 1907), la Sezione ritiene di fissare il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla eventuale previa notifica a istanza di parte della presente decisione, perché la ricorrente regolarizzi la notifica del ricorso introduttivo.<br />	<br />
Infatti, poiché per l’art. 24 della Costituzione ogni parte ha il diritto di potersi difendere nel giudizio, anche amministrativo, l’art. 37 della legge n. 1034 del 1971 va interpretato nel senso che risultano abrogate le disposizioni del regio decreto n. 642 del 1907, nella parte in cui prevedevano che non occorreva la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza.<br />	<br />
Ogni ulteriore statuizione resta riservata.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), riservata ogni ulteriore statuizione, dispone che la ricorrente regolarizzi la notifica del ricorso, entro il termine di trenta giorni fissato in motivazione. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 28 aprile 2009, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:<br />	<br />
Costantino	SALVATORE		Presidente<br />	<br />
Luigi		MARUOTTI			Consigliere, est.<br />	<br />
Pier Luigi	LODI				Consigliere<br />	<br />
Goffredo	ZACCARDI			Consigliere<br />	<br />
Anna		LEONI			Consigliere</p>
<p>	</p>
<p align=center>Depositata in Segreteria<br />	<br />
Il 29/5/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.3350</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2009-n-3350/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2009-n-3350/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.3350</a></p>
<p>Pres. Trotta Est. Maruotti ANAS s.p.a. (Avv. Stato) c/ Impresa Edile A. Sacchi (Avv. A.M. Quaglia) ed altri sulla sufficienza della motivazione dell&#8217;ordinanza di occupazione che rinvii al presupposto dell&#8217;urgenza indicato nella dichiarazione di pubblica utilità 1. Espropriazioni per P.U. – Ordinanza di occupazione – Motivazione – Urgenza – Rinvio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2009-n-3350/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.3350</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2009-n-3350/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.3350</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta  Est. Maruotti<br /> ANAS s.p.a. (Avv. Stato) c/ Impresa Edile A. Sacchi (Avv. A.M. Quaglia) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sulla sufficienza della motivazione dell&#8217;ordinanza di occupazione che rinvii al presupposto dell&#8217;urgenza indicato nella dichiarazione di pubblica utilità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazioni per P.U. – Ordinanza di occupazione – Motivazione – Urgenza – Rinvio alla dichiarazione di pubblica utilità – Sufficienza.  	</p>
<p>2. Espropriazioni per P.U. – Occupazione d’urgenza –Presupposti &#8211; Dichiarazione di pubblica utilità – Sufficienza &#8211; Ragioni. 	</p>
<p>3. Espropriazioni per P.U. – Occupazione d’urgenza – ANAS – Competenza – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art. 22 bis del Testo Unico sugli espropri, è sufficiente la motivazione dell’ordinanza di occupazione preordinata all’espropriazione &#8211; nella specie relativa a lavori rientranti nell’ambito di applicazione della “legge obiettivo” n. 443/2001 &#8211; che rilevi l’urgenza di consentire la realizzazione delle opere nella dichiarazione di pubblica utilità. 	</p>
<p>2. In materia di espropriazioni, la dichiarazione di pubblica utilità costituisce l’unico indispensabile presupposto affinché sia disposta l’occupazione d’urgenza. Infatti, ai sensi dell’art. 22 bis del Testo Unico sugli espropri è consentita  l’immissione in possesso di beni immobili da parte della P.A. in assenza di ulteriori presupposti di fatto rispetto a tale dichiarazione, essendo rimessa alla valutazione della autorità espropriante la determinazione di disporre l’occupazione (con l’assunzione dei relativi oneri economici), al fine, ad esempio, di agevolare la redazione del progetto definitivo o di avere la disponibilità materiale delle aree già al momento della indizione dei bandi delle gare d’appalto. 	</p>
<p>3. Ai sensi dell’art. 7, co.2, del d.l. n. 138/2002, rientra nell’ambito delle competenze istituzionali dell’ANAS s.p.a. l’emanazione degli atti di occupazione d’urgenza per la realizzazione di opere che le siano state commissionate.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>D E C I S I O N E</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 1899 del 2009, proposto dalla <b>s.p.a. ANAS</b>, dal <B>C.I.P.E.</B>, dalla <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, dal <b>Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare</b>, dal <b>Ministero dell’economia e delle finanze</b>, dal <b>Ministero dei beni e delle attività culturali</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>la <b>s.r.l. Impresa edile Alberto Sacchi</b> (appellante incidentale), in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto M. Quaglia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Carducci, n. 4;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>&#8211; della <b>Regione Liguria</b>, in persona del presidente <i>pro tempore</i> della giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Pafundi e Michela Sommariva, ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale Giulio Cesare n. 14, sc. A4, presso lo studio dell’avvocato Gabriele Pafundi;<br />	<br />
&#8211; del <b>Comune di Savona</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, non costituitosi nella presente fase del giudizio;<br />	<br />
&#8211; della <b>Provincia di Savona</b>, in persona del presidente <i>pro tempore</i> della giunta provinciale, non costituitosi nella presente fase del giudizio;<br />	<br />
&#8211; del <b>Comune di Albisola Marina</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, non costituitosi nella presente fase del giudizio;<br />	<br />
&#8211; del <b>Comune di Albisola</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, non costituitosi nella presente fase del giudizio;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, 12 dicembre 2008, n. 2098, e per la integrale reiezione del ricorso di primo grado n. 819 del 2008;</p>
<p>Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie della società appellata appellate, nonché il suo appello incidentale;<br />	<br />
Vista la memoria di costituzione in giudizio della Regione Liguria, depositata in data 3 aprile 2009 e integrata con una memoria depositata in data 28 aprile 2009;<br />	<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />	<br />
	Relatore il Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla udienza del 5 maggio 2009;<br />
	Uditi l’avvocato dello Stato Carlo Sica, l’avvocato Mario Alberto Quaglia e l’avvocato Michela Sommariva;<br />
	Considerato che, al termine dell’udienza del 5 maggio 2009, è stato depositato il dispositivo della decisione n. 425 del 7.5.2009 (ai sensi dell’art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971), cui segue il deposito della relativa motivazione;<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>	1. Il C.I.P.E., con la delibera n. 77 del 3 agosto 2007, ha approvato il progetto definitivo del raddoppio della strada statale 1 Aurelia bis, tra i Comuni di Albisola Superiore e Savona. <br />
	Con il decreto n. CGE-9809-I del 1° settembre 2008, il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni della s.p.a. ANAS (compartimento della viabilità per la Liguria) ha disposto l’occupazione di urgenza di alcuni compendi immobiliare.<br />
	Con il ricorso n. 819 del 2008 (proposto al TAR per la Liguria), la società appellata ha impugnato tali provvedimenti, quale proprietaria di un compendio immobiliare sito nel Comune di Savona.<br />
	Il TAR, con la sentenza n. 2098 del 2008, ha respinto le censure proposte contro la delibera del C.I.P.E. ed ha accolto quelle di carenza di motivazione e di violazione di legge, rivolte contro l’ordinanza di occupazione d’urgenza, di cui ha disposto l’annullamento.<br />
	Con l’appello principale, le Amministrazioni indicate in epigrafe hanno impugnato la sentenza del TAR, chiedendo che – in sua riforma – sia riformata la statuizione di annullamento dell’ordinanza di occupazione d’urgenza.<br />
	Con l’appello incidentale, la società ha chiesto che – in riforma della sentenza del TAR – siano accolte tutte le censure proposte in primo grado, con l’annullamento anche della delibera del C.I.P.E.<br />
	Nel corso del giudizio, si è costituita in giudizio la Regione Liguria, che ha aderito alle conclusioni delle appellanti principali ed ha concluso per l’integrale reiezione del ricorso di primo grado.<br />
	All’udienza del 5 maggio 2009, le parti hanno illustrato le questioni controverse ed hanno insistito nelle già formulate conclusioni.<br />
2. Così riassunte le vicende che hanno condotto alla presente fase del giudizio, va rilevato che l’atto d’appello non ha censurato la specifica statuizione con cui il TAR, a p. 6 della sentenza, ha rilevato che “le aree individuate nel mappale 550 sub 2 … sono affatto estranee alla progettazione definitiva, e quindi non soggette a procedura ablativa”.<br />	<br />
Ciò comporta che sul punto si è formato il giudicato e che l’oggetto del secondo grado del giudizio riguarda le contrapposte censure formulate negli atti d’appello: le statuizioni contenute nel dispositivo della presente decisione riguardano dunque le residue pretese delle parti, fermo restando tale giudicato.<br />	<br />
3. Ciò posto, va esaminato con priorità l’appello principale, con cui le Amministrazioni hanno dedotto che, contrariamente a quanto statuito dal TAR, l’ordinanza di occupazione d’urgenza non sarebbe affetta dai rilevati vizi di difetto di motivazione e di violazione di legge, <br />	<br />
3.1. Va premesso che l’ordinanza d’occupazione d’urgenza del 1° settembre 2008:<br />	<br />
	&#8211; ha richiamato la delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 2007, di approvazione del progetto definitivo dei lavori riguardanti il raddoppio della strada statale n 1 Aurelia bis;<br />
	&#8211; ha rilevato il “carattere di particolare urgenza che rivestono i lavori da eseguire e conseguentemente il loro avvio” e che “le opere rientrano nella legge n. 443 del 2001”.<br />
	La sentenza gravata ha ritenuto che tale motivazione risulterebbe insufficiente, in considerazione del principio di correttezza (richiamato dall’art. 2 del decreto legislativo n. 163 del 2006) e dell’art. 22 bis del testo unico sugli espropri, per il quale l’occupazione si deve basare su una particolare urgenza (dal TAR considerata non sussistente per il solo fatto che il raddoppio della strada statale Aurelia bis sia stato disposto dal C.I.P.E., in attuazione della legge n. 443 del 2001).<br />
	3.2. Avverso tali statuizioni del TAR, le Amministrazioni appellanti principali hanno rilevato che l’ordinanza di occupazione d’urgenza si deve ritenere adeguatamente motivata, tenuto conto delle disposizioni dell’art. 22 bis del testo unico sugli espropri e della sottoposizione dell’opera “alle disposizioni della legge obiettivo”.<br />
	3. Ritiene la Sezione che le censure delle appellanti principali siano ammissibili, poiché – sia pure sinteticamente – hanno contestato la <i>ratio decidendi</i> della sentenza gravata, rilevando la sufficienza della motivazione dell’ordinanza di occupazione d’urgenza in considerazione dell’art. 22 bis del testo unico sugli espropri e del rilievo della realizzazione di opere previste dalla ‘legge obiettivo’.<br />
	Le medesime censure risultano inoltre fondate e vanno accolte.<br />
	Già nel quadro normativo antecedente all’entrata in vigore del testo unico sugli espropri n. 327 del 2001, per la pacifica giurisprudenza l’ordinanza di occupazione d’urgenza riguardava una fase puramente attuativa di quella riguardante la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, con la conseguenza che era sufficiente l’espresso richiamo a tale dichiarazione, che ne costituiva l’unico presupposto (Sez. IV, dec. n. 6608 del 2008; Sez. IV, 25 agosto 2003, n. 4813; Sez. IV, 23 novembre 2002, n. 6436; Sez. IV, 19 marzo 2001, n. 1620; A.P. 15 settembre 1999, n. 14).<br />
	Peraltro, come ha già rilevato la Sezione, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 22 bis del testo unico sugli espropri va considerata sufficiente la motivazione dell’ordinanza di occupazione, che rilevi l’urgenza di consentire la realizzazione delle opere previste nella dichiarazione di pubblica utilità.<br />
	La motivazione sulla “<i>particolare urgenza</i>” di avviare i lavori, presa in considerazione dall’art. 22 bis del testo unico, non è sostanzialmente dissimile dalla “<i>urgenza</i>” indicata nell’art. 22. <br />
Infatti, in presenza dei presupposti procedimentali prescritti per l’emanazione dell’ordinanza di occupazione (il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, perché nel sistema del testo unico è divenuta irrilevante una specifica dichiarazione di indifferibilità ed urgenza, rilevante nel precedente sistema per ragioni storiche, ma di per sé sussistente <i>in re ipsa</i>), l’Amministrazione ben può immettersi senz’altro nel possesso dell’area in esecuzione dell’ordinanza, per realizzare le opere per le quali vi è stata l’approvazione del progetto e lo stanziamento delle relative risorse (Sez. IV, dec. n. 3697 del 2007).<br />	<br />
Per di più, nella specie l’ordinanza impugnata in primo grado ha rilevato che l’immissione in possesso riguarda la realizzazione di lavori aventi una specifica qualificazione legale di urgenza, in quanto volti al raddoppio della strada statale Aurelia bis, rientrante nell’ambito di applicazione della ‘legge obiettivo’ n. 443 del 2001 (a seguito della approvazione del progetto definitivo da parte del C.I.P.E.).<br />	<br />
Pertanto, in accoglimento dell’appello principale, vanno respinte le censure di primo grado accolte dal TAR.<br />	<br />
4. Passando all’esame dell’appello incidentale, a pp. 8-12 è lamentata la mancata trasmissione di un avviso di avvio del procedimento e la violazione dell’art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2002 (trasfuso nell’art. 253, comma 27, del decreto legislativo n. 163 del 2006), recante disposizioni transitorie per i procedimenti che già fossero in corso “<i>alla data del 10 settembre 2002</i>”.<br />	<br />
In sostanza, è dedotto che la delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 2007 non avrebbe potuto prendere in considerazione le risultanze della precedente conferenza di servizi istruttoria del 31 marzo 2004 e degli atti relativi, e si sarebbe dovuto avere un ulteriore atto di avvio del procedimento, poiché l’art. 16 avrebbe previsto o la prosecuzione del  procedimento già cominciato in base alla normativa preesistente, o l’interruzione del procedimento, con un suo riavvio con applicazione della normativa sopravvenuta di attuazione della legge obiettivo.<br />	<br />
5. Così sintetizzate le questioni sollevate, ritiene la Sezione che le censure siano infondate e vadano respinte.<br />	<br />
In primo luogo, già la delibera del C.I.P.E. del 21 dicembre 2001 ha preso in considerazione i lavori riguardanti la strada statale Aurelia. <br />	<br />
Sotto tale profilo rileva l’art. 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001, per il quale “<i>in sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001</i>” … e “<i>gli interventi previsti nel programma … sono compresi in un’intesa generale quadro avente validità pluriennale tra il Governo e ogni singola regione</i>”.<br />	<br />
Risulta pertanto rilevante l’intesa generale quadro del 3 febbraio 2002 tra il Governo e la Regione Liguria (in cui si è dato atto della proposta ministeriale del 12 novembre 2001 e degli accordi del successivo 12 novembre, aventi ad oggetto anche la scheda 4aC1, concernente la variante alla strada statale 1 Aurelia Albisola-Savona-Vado).<br />	<br />
Inoltre, in secondo luogo l’art. 253, comma 27, lettera e), del decreto legislativo n. 163 del 2006 va interpretato nel senso che ben può il C.I.P.E. approvare il progetto, tenendo conto dei precedenti atti istruttori.<br />	<br />
Depone in tal senso sia la sua <i>ratio</i> (volta a velocizzare le procedure dei lavori relativi a infrastrutture strategiche), sia il suo testo (che ha consentito l’utilizzazione dei precedenti atti istruttori nei casi ivi previsti, tra cui quello caratterizzato da un “<i>progetto di infrastruttura che sia stato oggetto, in tutto o in parte, di una precedente procedura autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto ambientale, sulla base di vigenti norme statali o regionali</i>”), con ciò ammettendo che una qualsiasi fase del procedimento, anche di competenza regionale, costituisca il presupposto per l’esercizio del potere da parte del C.I.P.E.<br />	<br />
6. A pp. 12-17, l’appello incidentale lamenta la violazione della normativa riguardante la competenza per il procedimento di valutazione di impatto ambientale e, in particolare, dell’allegato al decreto legislativo n. 152 del 2006.<br />	<br />
La società ha dedotto che, a seguito della riconducibilità delle opere alle previsioni della ‘legge obiettivo’ n. 443 del 2001, si sarebbe dovuta formalizzare una valutazione di impatto ambientale di competenza dell’Amministrazione statale, basata su valutazioni e procedimenti diversi da quelli previsti per la valutazione di impatto ambientale di competenza regionale.<br />	<br />
7. Rileva la Sezione che è pacifico tra le parti come il progetto in questione sia stato oggetto della specifica valutazione di impatto regionale, prevista dalla legge regionale n. 38 del 1998 (v. l’atto n. 1224 del 10 ottobre 2003).<br />	<br />
La questione, dunque, riguarda la necessità o meno di una rinnovata valutazione di impatto ambientale, in quanto il C.I.P.E. ha disposto l’approvazione del progetto, in applicazione della legge n. 443 del 2001.<br />	<br />
Al riguardo, la Sezione ritiene decisivo considerare che il C.I.P.E. si è limitato ad approvare il progetto già sottoposto alla precedente valutazione di impatto ambientale regionale, senza apportarvi modificazioni e al precipuo scopo di velocizzare il procedimento di realizzazione delle opere e di finanziarle, in applicazione della legge n. 443 del 2001.<br />	<br />
In altri termini, la riconducibilità delle opere tra quelle di interesse statale – quanto alla infrastrutture strategiche – ha unicamente consentito una accelerazione dei tempi di realizzazione, senza incidere sul contenuto sostanziale del progetto, che &#8211; non avendo subito modificazioni – non andava sottoposto a una seconda valutazione di impatto ambientale (che sarebbe risultata inoltre incoerente con le rimarcate finalità di velocizzazione delle opere).<br />	<br />
8. A pp. 17-20, l’appello incidentale ha dedotto che non si sarebbe perfezionata l’intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell’opera, poiché la delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 2007 sarebbe stata approvata in assenza del presidente della Regione Liguria, in violazione dell’art. 161, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2002.<br />	<br />
L’appellante incidentale:<br />	<br />
&#8211; ha rimarcato la particolare importanza della intesa ed ha richiamato anche l’art. 1, comma 5, del regolamento per il funzionamento per il C.I.P.E. approvato nel 1998, per il quale “partecipano alla discussione i presidenti regionali” e gli invitati “non<br />
&#8211; ha rilevato che, dal ‘foglio-firma’ delle presenze dei partecipanti alla seduta del 3 agosto 2007, risulta che non ha partecipato il presidente della Regione Liguria.<br />	<br />
9. Così riassunte le articolate censure, la Sezione ritiene che esse siano infondate e vadano respinte, per un duplice ordine di ragioni.<br />	<br />
In primo luogo, nella seduta del 3 agosto 2007 è risultato presente &#8211; ed ha manifestato l’adesione al progetto &#8211; l’assessore regionale sig. Merlo, in luogo del presidente della Regione Liguria.<br />	<br />
In secondo luogo, risulta applicabile l’art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (sulle ‘<i>norme generali sulla procedura dei progetti</i>’ relativi alle infrastrutture strategiche), il cui secondo periodo dispone che ‘<i>i presidenti delle regioni e province autonome interessate si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l’opera</i>’.<br />	<br />
Mentre per le convocazioni e per tutte le altre formalità si applicano le disposizioni complessivamente previste dagli articoli 166-168, sotto il profilo della manifestazione del suo consenso l’art. 167, comma 5, non esige la presenza del presidente della regione.<br />	<br />
L’intesa può anche risultare da qualsiasi atto con cui il presidente manifesti di condividere le risultanze progettuali e non occorre che essa sia rinnovata con la sua formale presenza in sede di conferenza di servizi.<br />	<br />
Nella specie, tale condivisione risulta dalla deliberazione della giunta regionale n. 1224 del 10 ottobre 2003 e dalla sua partecipazione alla conferenza dei servizi istruttoria svoltasi il 31 marzo 2004.<br />	<br />
Anche la delibera della giunta regionale rileva in tal senso, ben potendo il presidente esprimere le proprie valutazioni nell’ambito di una valutazione collegiale, da parte della giunta, degli interessi coinvolti.<br />	<br />
La censura va pertanto respinta, sicché non rileva verificare se lo statuto regionale rilevante <i>ratione temporis</i>, a sua volta, potesse consentire la presenza dell’assessore in luogo del presidente della Regione.<br />	<br />
10. A pp. 20-23, la società ha dedotto la violazione della normativa sulla partecipazione procedimentale e vari profili di eccesso di potere, poiché in data 4 febbraio 2003 ha formulato osservazioni, seguite dalla rassicurazione dell’ANAS che la sua posizione sarebbe stata valutata ‘congiuntamente al Comune di Savona’, per la ‘rilocalizzazione di tutte le attività produttive interessate dalla procedura di esproprio’.<br />	<br />
Inoltre, la società ha dedotto che soluzioni progettuali alternative avrebbero potuto salvaguardare, almeno in parte, l’attività produttiva in corso.<br />	<br />
11. Le censure così sintetizzate (da trattare unitariamente, per la loro connessione) vanno respinte, poiché nel corso del procedimento le osservazioni sono state valutate, con l’apprezzamento delle esigenze di continuità della attività produttiva.<br />	<br />
Di tale apprezzamento si dovrà specificamente tenere conto, allorquando la società formulerà istanze di rilievo urbanistico al Comune che ha dato il consenso alla realizzazione dell’opera stradale, ma esso non incide sulla legittimità degli atti del procedimento in questione.<br />	<br />
12. A pp. 23-24, l’appellante incidentale ha lamentato che non vi sarebbe stato il consenso dei Comuni ove è stata prevista la localizzazione dell’opera.<br />	<br />
13. La censura va respinta, poiché risulta dagli atti (e anche dalle premesse e dagli allegati della delibera della giunta regionale n. 1224 del 2003) che il progetto è stato trasmesso ai Comuni nei cui territori è prevista la realizzazione delle opere, con una loro valutazione positiva.<br />	<br />
Ciò è stato anche rimarcato nella conferenza dei servizi tenutasi il 31 marzo 2004, nella quale i Comuni hanno espresso un ulteriore parere favorevole.<br />	<br />
14. Va respinto il motivo sub 5, a p. 26 dell’atto di appello, poiché ha dedotto l’illegittimità derivata dell’occupazione d’urgenza, per vizi della delibera del C.I.P.E., risultati insussistenti.<br />	<br />
15. A pp. 27-29, l’appello incidentale ha formulato censure avverso l’ordinanza di occupazione d’urgenza, deducendo:<br />	<br />
&#8211; la violazione dell’art. 22 bis del testo unico sugli espropri n. 327 del 2001 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, poiché l’ordinanza di occupazione d’urgenza non sarebbe adeguatamente motivata;<br />	<br />
&#8211; la violazione dell’art. 22 bis del testo unico sugli espropri e degli artt. 42 e 97 della Costituzione, oltre vari profili di eccesso di potere, perché non vi sarebbe alcuna ragione di interesse pubblico, tale da far disporre l’occupazione di urgenza di<br />
16. Ritiene la Sezione che le censure così riassunte vadano respinte, nella parte in cui sono meramente ripetitive di quella accolta dalla sentenza gravata, con una statuizione che la Sezione ha riformato con il precedente punto 3.<br />	<br />
Esse vanno respinte per la restante parte, poiché il testo unico sugli espropri – all’art. 22 bis  &#8211; prevede che la dichiarazione di pubblica utilità costituisce l’unico indispensabile presupposto affinché sia disposta l’occupazione d’urgenza.<br />	<br />
Così come nel precedente quadro normativo, il testo unico consente dunque l’immissione in possesso in assenza di ulteriori presupposti di fatto, rimettendo alla valutazione della autorità espropriante la determinazione di disporre l’occupazione (con l’assunzione dei relativi oneri economici), al fine di agevolare la redazione del progetto definitivo, di avere la disponibilità materiale delle aree già al momento della indizione dei bandi delle gare d’appalto, ecc. <br />	<br />
17. Gli appellanti incidentali hanno richiamato la censura secondo cui la competenza a disporre la occupazione d’urgenza sarebbe del C.I.P.E. o del Ministero proponente, ma non della s.p.a. ANAS.<br />	<br />
Essi, inoltre, hanno rilevato che la competenza non sarebbe comunque a questa delegabile, altrimenti sarebbe violato l’art. 97 della Costituzione<br />	<br />
18. Ritiene la Sezione che tali censure, così come proposte, vadano respinte.<br />	<br />
L’art. 7, comma 2, del decreto legge n. 138 del 2002, come convertito nella legge n 178 del 2002, ha disposto che “<i>all’ANAS Spa sono attribuiti, a titolo di concessione, i compiti di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonchè 1), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L&#8217;ANAS Spa approva i progetti di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L&#8217;ANAS Spa approva i progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e ad essa compete l&#8217;emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327</i>”.<br />	<br />
Dalle disposizioni del riportato comma 2 dell’art. 7, si evince che rientra nell’ambito delle competenze istituzionali della s.p.a. ANAS anche l’emanazione degli atti di occupazione d’urgenza per la realizzazione delle opere che comunque le siano state commissionate.<br />	<br />
Trattandosi di disposizioni legislative direttamente attributive di competenze, risultano rispettati i principi del buon andamento e di legalità, desumibili dall’art. 97 della Costituzione, sicché le dedotte questioni di costituzionalità vanno dichiarate manifestamente infondate.<br />	<br />
19. Restano da esaminare le censure proposte a p. 25, 26 e 27, secondo cui vi sarebbe una difformità tra le previsioni della delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 2007, che ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità, e il contenuto dell’ordinanza di occupazione d’urgenza del 1° settembre 2008.<br />	<br />
La società appellante incidentale ha lamentato che l’occupazione sarebbe stata illegittimamente estesa anche al mappale 500, sub 4.<br />	<br />
20. Ritiene la Sezione che dalla documentazione acquisita non emergono elementi sufficienti per decidere tali censure, in quanto l’ordinanza di occupazione d’urgenza fa riferimento ad un allegato, depositato in fotocopia illeggibile in alcune sue parti.<br />	<br />
Nel corso dell’udienza, il collegio ha rilevato la circostanza e il difensore della società ha depositato un’altra fotocopia dell’allegato, che però ugualmente risulta parzialmente illeggibile.<br />	<br />
Pertanto, la Sezione dispone che, a cura della s.p.a. ANAS, sia depositata presso la Segreteria della Sezione una documentata relazione, da cui possa evincersi con precisione:<br />	<br />
a) quale sia l’effettiva incidenza della delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 2007, con riferimento alle proprietà della società appellata;<br />	<br />
b) l’effettivo contenuto dell’ordinanza di occupazione d’urgenza e del suo allegato riguardante la medesima società, con la specifica indicazione delle particelle prese in considerazione dalla delibera del C.I,P.E., di quelle di cui è stata prevista l’occupazione e di quelle effettivamente occupate.<br />	<br />
Tale deposito avrà luogo, presso la Segreteria della Sezione, entro il termine di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua previa notifica a istanza di parte.<br />	<br />
21. Pertanto, la Sezione:<br />	<br />
&#8211; fermo restando il giudicato rilevato al precedente punto 2, accoglie l’appello principale e respinge l’appello principale nei limiti sopra precisati;<br />	<br />
&#8211; dispone gli incombenti indicati al punto 20, entro il termine ivi fissato.<br />	<br />
Ogni ulteriore statuizione, anche sulle spese e sugli onorari dei due gradi del giudizio, resta riservata.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’appello principale n. 1899 del 2009, respinge in parte l’appello incidentale e – riservata ogni ulteriore statuizione &#8211; dispone gli incombenti fissati in motivazione, entro il termine ivi fissato.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 5 maggio 2009, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:<br />	<br />
Gaetano	Trotta			Presidente<br />	<br />
Luigi	Maruotti			Consigliere est.<br />	<br />
Goffredo	Zaccardi			Consigliere<br />	<br />
Salvatore	Cacace			Consigliere<br />	<br />
Sergio	De Felice			Consigliere</p>
<p>	</p>
<p align=center>Depositata in Segreteria<br />	<br />
Il 29/05/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
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