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	<title>29/5/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29/5/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.2555</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-5-2008-n-2555/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-5-2008-n-2555/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.2555</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo, Rel. Taormina A.T.I. Rete Ecologica Calabria Scarl – Consorzio Recal e altre (Avv. A. Lucente) c. APAT – Agenzia per le Protezione dell’Ambiente e Servizi Tecnici (n.c.); Consorzio Monitor e altre in a.t.i. (n.c.) sull&#8217;ambito del sindacato del giudice amministrativo sulle scelte tecniche discrezionali della Commissione di gara,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-5-2008-n-2555/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.2555</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-5-2008-n-2555/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.2555</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo, Rel. Taormina<br /> A.T.I. Rete Ecologica Calabria Scarl – Consorzio Recal e altre (Avv. A. Lucente) 	c. APAT – Agenzia per le Protezione dell’Ambiente e Servizi Tecnici (n.c.); Consorzio Monitor  e altre in a.t.i. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ambito del sindacato del giudice amministrativo sulle scelte tecniche discrezionali della Commissione di gara, sull&#8217;illegittimità dell&#8217;integrazione postuma della motivazione dell&#8217;atto amministrativo in sede di ricorso e sulla tutela risarcitoria nel caso di autoesecutività della sentenza di merito</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Giurisdizione e competenza – Sindacato giurisdizionale – Prequalificazione – Giudizio tecnico – Non sussiste – Consulenza tecnica – Non rileva																																																																																												</p>
<p>2) Atto amministrativo – Motivazione – Ricorso &#8211; Integrazione postuma – Illegittimità &#8211; Ragioni</p>
<p>3) Processo amministrativo – Atto amministrativo – Annullamento – Risarcimento – Riparazione specifica – Sussiste – Azione risarcitoria – Eventualità – Ipotesi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	Non sussiste il sindacato del giudice amministrativo, in assenza di profili di logicità apprezzabili, in merito al giudizio espresso dalla Commissione di gara per la prequalificazione, poiché esso rappresenta espressione di lata discrezionalità tecnica, anche nonostante la L. n. 205/2000 abbia conferito al giudice la possibilità di ricorrere allo strumento di ausilio valutativo rappresentato dalla consulenza tecnica.																																																																																												</p>
<p>2)	E’ illegittima l’integrazione postuma del provvedimento amministrativo avvenuta nel corso del giudizio relativo all’impugnazione dello stesso, in quanto la motivazione deve precedere e non seguire ogni provvedimento amministrativo, con la conseguenza che, in sede di giudizio, l’atto va esaminato alla stregua delle sole ragioni poste a suo sostegno ed in esso esplicitate originariamente (nella fattispecie, era stato emanato l’atto di esclusione dalla gara motivato attraverso la sintetica annotazione si/no accanto ad ogni servizio indicato nell’elenco dei servizi precedentemente svolti dalle concorrenti e successivamente la Commissione di gara aveva inteso integrare tale motivazione, nel corso del procedimento scaturito dall’impugnazione dell’atto).																																																																																												</p>
<p>3)	E’ garantita la tutela risarcitoria nell’ipotesi in cui l’annullamento giurisdizionale dell’atto illegittimo costituisca di per se una riparazione specifica e satisfattiva rispetto alla situazione di illiceità causata dall’atto illegittimo imputabile alla PA e pertanto, in caso di autoesecutività dalla sentenza di merito, l’azione di risarcimento del danno avrebbe soltanto una funzione sussidiaria di reintegrazione nell’ipotesi di eventuali danni medio tempore verificatisi, non considerati restaurati dall’annullamento dell’atto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello n. 458/2008 proposto da</p>
<p><B>ATI -RETE ECOLOGICA CALABRIA SCARL-CONSORZIO RECAL E IN PR., ATI &#8211; BATTELLE ITALIA S.R.L.</B>, rappresentati e difesi dall’Avv. Alfredo Lucente con domicilio eletto in Roma viale di Villa Massimo n. 57;   </p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>APAT &#8211; AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL&#8217;AMBIENTE E SERV.TECN.</B>, non costituitasi; </p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>CONSORZIO MONITOR CONS. MONITORAG. INFR. SITI E IMP. IN PR E ATI</B>, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Pallottino con domicilio eletto in Roma via Oslavia n.12; &#8211; Appellante incidentale- </p>
<p><B>ATI &#8211; FENICE S.P.A., ATI &#8211; TECNIC S.P.A., ATI &#8211; STUDIO PROGETTO AMBIENTE S.R.L.</B> non costituitesi;</p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del TAR Lazio &#8211; Roma Sezione II Bis n.10460/2007;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Consorzio Monitor Cons. Monitorag. Infr. Siti e Imp. in pr e Ati; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 15 Aprile 2008, relatore il Consigliere Fabio Taormina ed udito, altresì, l’avv. Pallottino;<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue: <br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il ricorso di primo grado era stato chiesto dalla odierna appellata, già ricorrente in primo grado, l’annullamento -con il ricorso principale- del provvedimento di esclusione dalla fase di prequalificazione della gara per l’affidamento del servizio di monitoraggio per il risanamento acustico lungo gli impianti RFI di cui alla lettera prot. n. 3302 del 3.2.2006;<br />
con i due atti di motivi aggiunti, essa aveva poi richiesto l’annullamento del verbale di gara “selezione ditte” del 21.12.2005 nel quale è stata disposta l’esclusione a carico dell’ATI capeggiata dal ricorrente, dei successivi tre verbali di “proposta di aggiudicazione” datati 24.2.2006, 27.2.2006 e 1.3.2006, nonché del provvedimento di aggiudicazione definitivo della gara n. 1567 del 3.3.2006, conosciuto all’atto della costituzione in giudizio dell’APAT nella camera di consiglio del 23.3.2006;<br />
L’odierno appellato consorzio, quale capogruppo mandatario della costituita ATI con le Società Fenice TECNIC e Studio Progetto Ambiente (partecipante ad una licitazione privata con procedura accelerata per l’affidamento del servizio di pianificazione e programmazione dei lavori, per il monitoraggio delle fasi esecutive per il risanamento acustico secondo i piani di contenimento ed abbattimento del rumore nel caso di superamento dei valori limite stabiliti per le infrastrutture ferroviarie dal D.P.R. n. 459/1998 e secondo le direttive emanate con D.M. del 29.11.2000) ha impugnato i provvedimenti di esclusione dalla fase di prequalificazione perché lesivi del proprio interesse connesso alla piena partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica in argomento.<br />
Al riguardo, il medesimo aveva prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.<br />
Con separato atto, il consorzio appellato ha impugnato gli atti del verbale della commissione di gara in cui si adotta la decisione di escludere l’ATI nonché il provvedimento di aggiudicazione definitivo della gara emesso a favore del RTI formato dal Consorzio R.E.C.A.L. e dalla Battelle Italia S.r.l., deducendo come motivi di impugnazione  ulteriori violazioni di legge e vizi sintomatici dell’eccesso di potere.<br />
Con la sentenza in epigrafe i primi Giudici, hanno accolto le censure contenute nel ricorso predetto anche alla stregua delle emergenze probatorie acquisite  nel corso del giudizio di primo grado (ci si riferisce alla produzione in giudizio di una relazione del Direttore Generale dell’APAT, con allegato elenco dei fatturati presentati dalla Modulo Uno S,p.a. -una delle società consorziate nel Consorzio Monitor- contenente annotazioni con dei “si” e dei “no” che, secondo l’Amministrazione, avrebbero  comprovato l’esame svolto dalla Commissione di gara e costituirebbero la motivazione dell’esclusione, avverso il quale il Consorzio ha proposto un ulteriore atto di motivi aggiunti, notificato il 5 maggio 2006 e depositato il successivo 10 maggio, prospettando altri motivi di doglianza conseguenti).<br />
Secondo l’argomentare dei primi Giudici, le sintetiche annotazioni (si/ no) concernenti i servizi in passato svolti, e la computabilità dei medesimi al fine di raggiungere la cifra economica indicata nel bando (punto 2 AJ del disciplinare di gara, relativo al conseguimento nell’ultimo triennio di un fatturato complessivo per servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando almeno pari all’importo posto a base di gara…”)contrastavano con la produzione documentale allegata dall’odierna appellata a sostegno della domanda di partecipazione alla gara (dalla quale risultava che nel triennio di riferimento ha fatturato per servizi analoghi la somma pari ad € 11.508.952,29, superando in tal modo la soglia minima richiesta.); non erano in nessun modo perspicue, né esplicative della ragione per la quale si era esclusa la computabilità di alcuni servizi in passato da questa svolti, omogenei a quelli di riferimento.<br />
In ogni caso, non era stata soddisfatta la necessità di un puntuale apporto motivazionale posto a supporto del provvedimento espulsivo. Invero, veniva rilevato dai primi Giudici  che comunque (si riporta un significativo passaggio motivazionale dell’appellata decisione), “dall’esame dei documenti depositati dall’Amministrazione resistente si ricava soltanto l’esistenza sull’elenco dei servizi svolti dalla Società Modulo Uno S.p.a., per il triennio 2002-2004, di una semplice annotazione di un “si” o di un “no” per ciascun servizio. Tale elenco, annotato in tal modo e senza alcun elemento che possa collegare le annotazioni con l’attività della commissione di gara, non è stato mai richiamato dai verbali di gara, né risulta essere stato consegnato al Consorzio ricorrente al momento dell’esercizio del suo diritto di accesso.”<br />
Anche la produzione effettuata in corso di causa (in disparte le perplessità in ordine ai modi ed ai termini dell’acquisizione del  documento) quindi, non soddisfaceva il requisito motivo in parola,e  pertanto, in accoglimento del ricorso di primo grado, veniva annullata la statuizione espulsiva e tutti gli atti conseguenti della gara; tale pronuncia demolitoria, veniva ritenuta idonea a ripristinare l’ordine giuridico violato e pienamente satisfattoria delle ragioni giuridiche dell’odierna appellata: in conseguenza di ciò, veniva respinta la richiesta di risarcimento dei danni proposta dall’odierna appellata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. <br />
L’odierna appellante, già resistente in primo grado, ha censurato la predetta sentenza chiedendone l’annullamento in quanto viziata da errore ed illegittima, rifacendosi al concetto di necessaria sinteticità dei giudizi tecnici resi dalle Commissioni di gara (tanto più in sede valutativa di dati tecnici afferenti alla qualificazione di servizi in passato svolti,da valutarsi sotto il discrezionale parametro della omogeneità). <br />
Essa ha proposto un articolato ricorso in appello richiamando la giurisprudenza relativa alla desumibilità dell’iter motivo provvedimentale dalla produzione documentale effettuata in corso di giudizio; ha sottolineato la esattezza della statuizione espulsiva, nel merito, posto che erano state senz’altro esatte le valutazioni rese dall’amministrazione procedente circa la non computabilità di numerosi servizi svolti nel triennio precedente da una delle consorziate odierne appellate.<br />
Il criterio dell’analogia, utilizzato ad escludendum dalla Commissione, era stato rispettato e costituiva parametro valutativo già previsto nel bando di gara.  <br />
L’appellata, già ricorrente in primo grado, costituendosi in giudizio, ha chiesto respingersi il ricorso in appello in quanto infondato, posto che era stata corretta ed immune da emende la sentenza del Tar che aveva ravvisato un insanabile vuoto motivazionale nel deliberato denegatorio della partecipazione alla gara reso dall’amministrazione nei propri confronti; ha evidenziato la fallacia, nel merito, dei giudizi resi (immotivatamente, comunque) dall’amministrazione.<br />
Ha poi proposto ricorso in appello incidentale autonomo chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui aveva denegato la fondatezza della domanda risarcitoria da essa avanzata in primo grado (provvedendo all’uopo ad indicare il quantum idoneo a soddisfare la propria pretesa) , e compensato le spese di giudizio.<br />
La statuizione demolitoria non era idonea a soddisfare i propri interessi, né a ristorarla del danno subito, anche ex art. 2059 cc, soprattutto in considerazione della circostanza che la gara in oggetto non sarebbe mai più stata bandita dall’amministrazione.<br />
L’amministrazione intimata aveva operato scorrettamente anche successivamente all’adozione della statuizione espulsiva nei propri confronti, omettendo di fornirle qualsivoglia informazione sul punto: doveva pertanto disporsi che essa venisse condannata a corrisponderle il risarcimento dei danni tutti subiti, con vittoria di spese ed onorari.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>L’appello principale è infondato; l’appello incidentale è  del pari infondato e la appellata sentenza, conseguentemente, deve essere integralmente confermata.<br />
Invero, quanto al ricorso in appello principale, il punto dal quale è doveroso trarre le mosse riposa nella costante affermazione della giurisprudenza amministrativa secondo la quale “non sussiste divario tra la disciplina statale e quella comunitaria sia nella configurazione del subprocedimento e prequalificazione sia nella valutazione della natura e degli effetti di questo istituto, con specifico riferimento al potere di esclusione dal procedimento di gara. (ex multis,Consiglio Stato, sez. V, 31 luglio 1991, n. 1078).<br />
La fase di prequalificazione, e la valutazione tecnica in detta sede  spiegata dal seggio di gara, in particolare, è ontologicamente diversa rispetto alla fase dell’aggiudicazione vera e propria.<br />
Si è sul punto rilevato, infatti, quanto ai fini perseguiti, che “diversamente dalla fase di valutazione/comparazione delle offerte, volta ad accertare la loro meritevolezza ad aggiudicarsi la gara, la fase di prequalificazione nelle procedure di evidenza pubblica ha il compito di determinare i requisiti soggettivi di &#8220;partecipabilità&#8221; alla gara, sotto l&#8217;aspetto della soglia minima di idoneità dei soggetti ad essere valutati, tramite l&#8217;esame dei parametri obiettivi riportati nelle dichiarazioni e nelle autocertificazioni allegate alla domanda, restringendo l&#8217;ambito dei potenziali concorrenti, senza attribuzione di punteggi.”. (ex multis Consiglio Stato, sez. V, 23 agosto 2004, n. 5583).<br />
I giudizi resi in detta fase, tuttavia, non sfuggono al generale principio di congruità motivazionale  e di trasparenza delle valutazioni che  presiede al complessivo svolgimento dell’attività amministrativa.<br />
Nel caso di specie, correttamente il primi Giudici hanno rilevato che  risulta inintelligibile l’iter motivazionale seguito dall’amministrazione al fine di computare – o meno- nel complessivo fatturato della società partecipante i servizi svolti nell’ultimo triennio, in adesione alla previsione della lex specialis.<br />
L’anomalia procedurale è evidente, è stata puntualmente colta dai primi Giudici e, se è concessa una riflessione, è plasticamente evincibile anche dagli atti e dagli scritti difensivi prodotti nel corso dell’odierno giudizio.<br />
Invero l’esperienza giurisdizionale insegna, sul punto, che il concreto atteggiarsi di simili procedimenti di regola si struttura secondo il seguente schema: l’escluso impugna il provvedimento espulsivo, in quanto asseritamente carente sotto il profilo motivazionale e viziato, e si diffonde al contempo in ordine alla erroneità dell’iter motivo sotteso alla statuizione espulsiva.<br />
Il vincitore della gara, di regola, controdeduce al ricorso introduttivo del giudizio e propone argomenti volti a chiarire l’inutilità di una decisione di accoglimento dell’impugnazione a cagione della esattezza (comunque) della statuizione espulsiva.<br />
Nel caso di specie nulla di tutto ciò è accaduto. E ciò per una ragione assai semplice: nessuna delle parti processuali ( e  neppure la Sezione, per il vero) alla luce degli elementi versati in atti allorchè fu proposto il ricorso di primo grado, era  in grado di comprendere in base a quale valutazione  taluni servizi  in precedenza svolti dall’odierna appellante incidentale, non fossero stati considerati “analoghi” a quelli oggetto della gara.<br />
Con ciò si è fotografata la situazione processuale nella fase antecedente alla produzione della “Relazione” sulla quale pure si sono soffermati i primi Giudici, ed in ordine alla quale ci si diffonderà di seguito.   <br />
Allorché l’odierna appellante incidentale propose il ricorso introduttivo del giudizio, quindi, vi era una semplice annotazione (sì/no) di nessuna utilità a fini di individuazione dell’iter motivazionale e  contenente unicamente proposizioni assertive o negatorie.<br />
Orbene: sin da tempo risalente la giurisprudenza amministrativa ha puntualizzato che “il giudizio della commissione di gara costituisce espressione di lata discrezionalità tecnica, come tale insuscettibile di sindacato in assenza di profili di illogicità apprezzabili.” (Consiglio Stato, sez. V, 29 luglio 2003, n. 4330, Consiglio Stato, sez. V, 28 febbraio 2002, n. 1230).<br />
Al contempo, anche tenendo conto della “novella” di cui alla legge n. 205/2000, e della possibilità per il Giudice amministrativo di ricorrere allo strumento di ausilio valutativo rappresentato dalla consulenza tecnica, la Sezione ha in passato posto l’accento sulla “l&#8217;inammissibilità di una logica sostitutiva che consenta al giudice di surrogare la sua opinione a quella, non condivisa ma non risultante erronea, della p.a.” (Consiglio Stato, sez. VI, 4 novembre 2002, n. 6004).<br />
I primi Giudici hanno fatto buongoverno dei superiori principi ed hanno preso atto della assoluta carenza motivazionale della statuizione espulsiva traendone le logiche e doverose conseguenze di natura demolitoria. <br />
Ma il loro esame, completo ed immune da contraddizioni, non si è arrestato a tale fase: essi, infatti,  hanno poi affrontato la diversa e connessa questione giuridica discendente dalla produzione documentale ( ci si riferisce alla relazione predisposta dal Direttore Generale dell’A.P.A.T. per la difesa in giudizio della stessa amministrazione resistente, la quale, come ebbero a rilevare i primi Giudici forniva “delle giustificazioni tecniche postume predisposte tra l’altro da un organo incompetente”,) susseguente all’instaurazione del giudizio di primo grado, e concernente  la possibilità della integrazione postuma della motivazione dell’atto amministrativo.<br />
Anche sotto tale angolo prospettico appare  condivisibile ed immune da mende l’appellata sentenza laddove si è esattamente applicato il principio giurisprudenziale secondo cui “ la motivazione del provvedimento non può essere integrata nel corso del giudizio con la specificazione di elementi di fatto, dovendo la motivazione precedere e non seguire ogni provvedimento amministrativo, individuando con ciò il fondamento dell&#8217;illegittimità della motivazione postuma nella tutela del buon andamento amministrativo e nell&#8217;esigenza di delimitazione del controllo giudiziario.” (Consiglio Stato, sez. VI, 30 marzo 2004, n. 1696).<br />
Né dicasi che, nel caso di specie, fosse ravvisabile una anche embrionale forma di intellegibile motivazione che avrebbe potuto impedire di ravvisare la (viziante) ipotesi di integrazione postuma della motivazione.<br />
La “integrazione postuma”, come è noto, non ricorre “quando il provvedimento adottato con una determinata motivazione viene comunicato al destinatario in forma sintetica e poi conosciuto all&#8217;atto della produzione in giudizio.”. (Consiglio Stato, sez. VI, 6 maggio 2002, n. 2400).<br />
Ma nel caso in questione, come si è prima evidenziato, nessuna (anche embrionale) forma di intellegibile motivazione aveva supportato la statuizione impeditiva della partecipazione alla gara: la sintetica annotazione sì/no non poteva,infatti, a monte, assumere la caratteristica di supporto motivazionale valido.<br />
Ne consegue che &#8211; in disparte le perplessità pure  manifestate dai primi Giudici circa la provenienza della nota documentale depositata nel corso del giudizio di primo grado, e la irriferibilità soggettiva alla Commissione- ricorreva una ipotesi di (inammissibile) motivazione postuma dell’atto amministrativo inidonea a ricondurre l’azione dell’amministrazione sotto il paradigma della legittimità.<br />
Esattamente i primi Giudici hanno ricostruito in tali termini la fattispecie.<br />
Essi hanno poi correttamente applicato il principio secondo il quale “l&#8217;atto amministrativo, oggetto di impugnazione, non può essere integrato con motivazione postuma nel corso del giudizio, con la conseguenza che va esaminato alla stregua delle sole ragioni poste a suo sostegno e in esso esplicitate.” (Consiglio Stato, sez. V, 1 ottobre 2001, n. 5187).<br />
Da ciò consegue la esattezza della appellata decisione e la integrale reiezione del ricorso principale.<br />
Quanto al ricorso in appello incidentale, volto a soddisfare il petitum risarcitorio già proposto in primo grado e disatteso dal Tar (e diretto altresì alla riforma della statuizione con la quale i primi Giudici hanno compensato le spese processuali sostenute dalle parti), ritiene la Sezione che esso sia infondato e che anche sotto tale profilo meriti conferma l’appellata decisione. <br />
Invero la Sezione condivide il consolidato principio giurisprudenziale, più volte affermato anche dalle Corti sovranazionali, in tema di necessaria effettività della tutela risarcitoria quale indefettibile corollario della fruttuosità dell’azione giudiziaria. Quanto alle modalità attraverso le quali garantire tale obiettivo, la Sezione condivide l’orientamento secondo cui “l&#8217;effetto ripristinatorio, unitamente a quello conformativo, derivante dall&#8217;annullamento giurisdizionale dell&#8217;atto illegittimo costituisce già una riparazione nella maniera più specifica, e pertanto satisfattiva in tutto o in parte, a seconda delle circostanze, sia dal punto di vista materiale che giuridico, rispetto alla situazione di illiceità caratterizzata dalla situazione di illegittimità dell&#8217;atto imputabile alla p.a.; pertanto, in caso di autoesecutività della sentenza di merito (demolitoria degli atti che illegittimamente non hanno dato vita ad una gara), l&#8217;azione di risarcimento del danno avrebbe soltanto la funzione sussidiaria di reintegrazione delle situazioni lese, ma solo nella ipotesi che fossero dimostrati tutti gli elementi costitutivi dell&#8217;illecito e quindi i danni imputabili, medio tempore verificatisi, e non considerati restaurati dall&#8217;annullamento dell&#8217;atto.”(Consiglio Stato , sez. IV, 05 dicembre 2006, n. 7113 Consiglio Stato , sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8215). <br />
Orbene, anche avuto riguardo al momento in cui ebbe luogo l’annullamento, e considerato che l’attività oggetto di gara non era stata ancora espletata, appare  alla Sezione corretto ed immune da censure il capo di sentenza che, nella considerazione della auto esecutività della statuizione demolitoria ha considerato quest’ultima idonea a soddisfare la pretesa (qualificabile comunque in termini di ristoro di chance) dell’odierna appellante incidentale.<br />
L’appellante incidentale ha evidenziato, nel proprio diffuso ricorso in appello, ben quattro distinte voci di danno (non da ultimo, ha altresì prospettato la ricorrenza del disposto di cui all’art. 2059 CC).<br />
Nessuna di esse, tuttavia, avuto riguardo alla fase della procedura concorsuale demolita dalla sentenza, ed alle conseguenze della statuizione annullatoria sul prosieguo degli atti, appare possedere quel requisito (impossibilità di ottenere il risarcimento in forma specifica) che  avrebbe legittimato la doverosa attribuzione del risarcimento per equivalente.<br />
La Sezione ritiene di confermare detta prospettazione, in carenza di alcun decisivo contrario elemento prospettato nel ricorso in appello: che poi – come asserito e comunque non documentato dall’appellante incidentale- l’amministrazione possa avere successivamente delibato di non procedere   a bandire nuovamente la gara, è circostanza neutra e non decisiva, costituendo un post-factum distinto dalla condotta asseritamente lesiva in ordine alla quale si chiede il risarcimento.<br />
Il vero è che, avuto riguardo al momento  in cui intervenne (con riferimento alla fase di svolgimento della gara), la sentenza demolitoria resa dai primi Giudici possedeva tutti i crismi per ristorare integralmente l’odierna appellante incidentale.<br />
Né a tale valutazione possono ostare  (rimanendo comunque sottratte al sindacato di questa Sezione) le successive valutazioni dell’amministrazione in ordine alla opportunità – o meno- di procedere nuovamente a bandire la gara.<br />
Sotto altro profilo, la statuizione compensatoria delle spese processuali appare frutto di una equilibrata valutazione della delicatezza e complessità dei temi devoluti all’attenzione del Tar: se nella condotta dell’amministrazione può ben rilevarsi (il che è puntualmente avvenuto) un profilo di illegittimità viziante, al contempo non è dato riscontrare quella assoluta gravità della condotta (ai limiti del dolo) prospettata dall’appellante incidentale.    <br />
Anche l’appello incidentale deve pertanto essere respinto, con conseguente integrale conferma dell’appellata sentenza.<br />
Sussistono giusti motivi,anche a cagione della complessità delle questioni affrontate, per compensare le spese processuali sostenute dalle parti. <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello principale, respinge l’appello incidentale e per l’effetto conferma l’appellata sentenza.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa. </p>
<p>Così deciso in Roma, il 15 aprile 2008, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Giovanni Ruoppolo		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe 		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina		&#8211;	Consigliere Rel.																																																																																										</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 29/05/2008<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-5-2008-n-2555/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.2555</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.1329</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-5-2008-n-1329/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-5-2008-n-1329/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.1329</a></p>
<p>P. Morea Pres. &#8211; A.Pasca Est. C. Faggiano ed altri (Avv. V. Pellegrino) contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di G. Margiotta (Avv. L. Ancora), A. D’Elia (Avv. M. Mastronardi), A. Simonetti (Avv. G. Scarafiocca), C.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-5-2008-n-1329/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.1329</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-5-2008-n-1329/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.1329</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Morea Pres. &#8211; A.Pasca Est.<br /> C. Faggiano ed altri (Avv. V. Pellegrino) contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di G. Margiotta (Avv. L. Ancora), A. D’Elia (Avv. M. Mastronardi), A. Simonetti (Avv. G. Scarafiocca), C. Preite e P. Aprile (Avv.ti S. Manca e G. Giannini), R. Tarantino Roberto ed altra (non costituiti)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del Giudice Ordinario a conoscere delle controversie relative allo scorrimento delle graduatorie per gli effetti della sanatoria di cui all&#8217;art. 1 co. 619 L. n. 296/06</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorso &#8211; Dirigente scolastico – Controversia inerente lo scorrimento della graduatoria in seguito a sanatoria ex lege &#8211; Giurisdizione ordinaria &#8211; Sussistenza</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza &#8211; Concorso &#8211; Giurisdizione amministrativa – Ratio &#8211; Tutela in ordine alla discrezionalità delle valutazioni della Commissione &#8211; Approvazione della graduatoria &#8211; Giurisdizione amministrativa &#8211; Cessazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nell’ambito del corso concorso per dirigente scolastico indetto con D.D.G. del M.I.U.R. 22.11.2004, la legittimità o meno degli effetti &#8211; sullo scorrimento della graduatoria e sulle nomine in ruolo – della sanatoria prevista dall’art. 1 co. 619 L. n. 296/06 nel testo modificato dall’art. 1 co. 6 sexies D.L. n. 300/06, conv. con L. n. 17/07 (legge finanziaria 2007), così come quella dell’inserimento in detta graduatoria degli ammessi con riserva per effetto di un provvedimento giurisdizionale cautelare del Giudice Amministrativo, sono fatti che esulano completamente dall’ambito del procedimento concorsuale vero e proprio ed il cui accertamento, in positivo o in negativo, deriva direttamente dalla legge o dai principi generali in materia, con esclusione di qualsivoglia discrezionalità dell’Amministrazione in ambito valutativo dei candidati e concorsuale in genere. Conseguentemente le posizioni antagoniste si configurano come paritetiche e di diritto soggettivo e le relative controversie appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario.</p>
<p>2. La giurisdizione del Giudice Amministrativo nella materia concorsuale trova la sua ratio nella esigenza di tutelare, innanzi al giudice specializzato, le posizioni giuridiche dei candidati in ordine alla discrezionalità delle valutazioni operate dalla commissione e al rispetto dei principi in materia; con l’esaurimento della procedura concorsuale e, quindi, con l’approvazione della graduatoria finale, l’ambito della giurisdizione amministrativa risulta esaustivamente definito, nel senso che tutta l’attività ulteriore, ivi compreso lo scorrimento della graduatoria e il conferimento di nomine, che sia legato non già alla posizione di graduatoria come definita dalla commissione, bensì all’applicazione di una norma di legge che prevede un sanatoria ovvero comunque alla definizione – in positivo o in negativo – di una originaria riserva di ammissione al concorso, esula dalla giurisdizione del G.A. e rientra nella giurisdizione del G.O.- Giudice del Lavoro, collocandosi del tutto al di fuori dell’attività valutativa dei candidati culminata nella formazione e approvazione della graduatoria finale, che rappresenta quindi solo un presupposto remoto ed uno sfondo della vicenda controversa di che trattasi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1557 del 2007, proposto da:<br />
<b>Faggiano Cosimo, Blasi Di Statte Ennio, Prete Giuseppe, Rizzo Maria Rosa, Spedicati Giovanni, Maniglio Antonio e Acquaro Carmela</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai 43, presso l’Avv. Maurizio Di Cagno;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia<i></b></i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distr.le Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Margiotta Gabriella<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luciano Ancora, con domicilio eletto presso in Bari, presso l’avv. Gennaro Notarnicola via Piccinni 150; </p>
<p><b>Aprile Paolo, Tarantino Roberto, Apruzzese Donatella;D&#8217;Elia Andrea</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimo Mastronardi, con domicilio in Bari, presso l’avv. Nacci, via P.Amedeo 347;</p>
<p><b>Simonetti Andrea</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Ciriello e Germano Scarafiocca, con domicilio eletto presso Claudio Ciriello in Bari, via Abate Gimma, 201; </p>
<p><b>Preite Cosimo e Aprile Paolo</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Simona Manca e Giuliano Giannini, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Puglia-Bari; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; del decreto prot. 5693 del 910712.007, con cui il Direttore generale dell&#8217;Ufficio scolastico regionale per la Puglia ha approvato la graduatoria finale del corso concorso e la nomina de i 46 vincitori del concorso per dirigente scolastico del secondo settore;<br />
&#8211; del decreto prot. n. 6037 del 2310712007 con cui il Direttore generale dell&#8217;Ufficio. scolastico regionale per la Puglia ha nominati ulteriori 3 vincitori nel secondo settore formativo ed inserito a “pettine” nella graduatoria generale di merito approvat<br />
&#8211; del decreto prot. n. 6655 del 27/07/2006, con cui il Direttore generale dell&#8217;Ufficio scolastico regionale per la Puglia ha approvato la graduatori degli ammessi al corso di formazione relativo al settore formativo della scuola secondaria superiore;<br />
&#8211; in parte qua del bando del corso concorso selettivo di fon nazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore, approvato con DDG del 2211112004, pubblicato sulla GU<br />
&#8211; della nota prot. n. 6413 del 21 agosto 2007 di assegnazione degli incarichi di direzione individuati con ddg n. 6037 del 23/07/2007;<br />
&#8211; del ddg prot. n. 6359 del 10/08/2007 con cui sono stati individuati ulteriori 2 vincitori del concorso nel primo settore formativo;<br />
&#8211; del ddg n. 6413 del 21/08/2007 con cui sono stati nominati gli ulteriori vincitori;<br />
&#8211; di ogni atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale ed, ove occorra, della circolare n. 40 del 26/04/2004;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Margiotta Gabriella;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di D&#8217;Elia Andrea;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Simonetti Andrea;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Preite Cosimo e Aprile Paolo;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17/04/2008 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<B>FATTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Con il ricorso in esame i ricorrenti, docenti a tempo indeterminato in servizio presso istituti scolastici statali siti nella Regione Puglia, impugnano i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiedono l’annullamento.<br />
Con decreto del 22.11.04 il Direttore Generale del Dipartimento per l’Istruzione-Direzione Generale per il Personale della Scuola-Ministero dell’Istruzione, ha indetto un corso-concorso per la copertura di posti di dirigente scolastico dei ruoli regionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, concorso riservato al personale docente ed educativo in possesso di determinati requisiti (anzianità di servizio di almeno sette anni e possesso di laurea).<br />
Per quanto qui rileva, il predetto bando ha previsto per la Regione Puglia la copertura di n. 95 posti di dirigente di scolastico per la scuola primaria e secondaria di primo grado.<br />
I ricorrenti hanno quindi presentato istanza di partecipazione al corso-concorso per l’accesso al ruolo di dirigenti scolastici del I settore e, superata positivamente la fase della selezione per titoli, sono stati ammessi alla successiva prova scritta. <br />
Assumono i ricorrenti che alcuni candidati, pur non in possesso dei titoli richiesti dal bando, hanno comunque ottenuto, per effetto di alcune ordinanze cautelari emessa dal G.A., di partecipare con riserva alle prove concorsuali; altri, parimenti privi dei predetti titoli, sarebbero stati erroneamente e illegittimamente ammessi ab origine a partecipare.<br />
Espletate le prove scritte e quella orale, con decreto del Direttore Generale del 27.7.06 n. 6655, è stata approvata la graduatoria generale di merito, sulla base della quale è stata formata la graduatoria degli ammessi al corso di formazione di nove mesi; in tale graduatoria ricorrenti risultano così collocati: Faggiano Cosimo 134°, Prete Giuseppe 112°, Spedicati Giovanni 110°, Maniglio Antonio 121°, Rizzo Maria Rosa 85^, Blasi Di Statte Ennio 67°, Acquaro Carmela 124^. <br />
I candidati Polo Adele, Gennari Federica Celeste, Petrarolo Marino e De Franceschi Stefania, sebbene non avessero superato la prevista prova scritta, sono stati inseriti con riserva nella graduatoria degli ammessi a partecipare al corso di formazione; e ciò in virtù di provvedimento cautelare emesso, per ognuno di essi, dal C.d.S..<br />
Parimenti altri candidati, che non avevano conseguito sufficiente punteggio alle prove concorsuali e che erano stati esclusi, sono stati successivamente inseriti nella graduatoria in virtù di provvedimenti cautelari del G.A. (Ferrera Annunziata, Margiotta Gabriella e Maci Rosanna).<br />
Mentre in un primo tempo il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale ha stralciato dall’elenco dei vincitori i docenti per i quali pendevano ricorsi giurisdizionali ovvero ammessi con riserva, è accaduto in seguito che – dopo l’entrata in vigore della finanziaria 2007 e dopo l’individuazione degli ulteriori posti disponibili – l’Amministrazione abbia invece contraddittoriamente incluso nella graduatoria in maniera indiscriminata tutti i soggetti a prescindere dallo scioglimento della riserva o dalla definizione delle vicende giudiziarie ovvero dalla verifica del possesso dei titoli o dell’esito sfavorevole delle prove.<br />
Ed infatti, in data 4.7.07 è intervenuto il decreto del Direttore Generale del Personale della Scuola, con cui è stato aumentato di 619 unità i posti messi a concorso, dei quali n. 67 destinati alla Regione Puglia.<br />
Con decreto prot. n. 5762 del 20.7.07, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia &#8211; dopo aver proclamato vincitori del concorso i candidati ammessi pleno jure collocatisi sino al 95° posto della graduatoria generale di merito, giusta decreto n. 5693 del 9.7.07 &#8211; ha aumentato il numero dei posti da ricoprire portandoli, per il primo settore, da 95 a 149, con conseguente scorrimento della graduatoria.<br />
Infine,con decreto prot. n. 6037 del 23.7.07, il Direttore Generale, considerato l’ampliamento dei posti da ricoprire, tenuto conto della sanatoria generale di cui all’art. 1 co. 619 L. n. 296/06 nel testo modificato dall’art. 1 co. 6 sexies D.L. n. 300/06, conv. con L. n. 17/07 (Legge finanziaria 2007), ha immesso in ruolo anche i candidati ammessi con riserva, nonché privi dei titoli, nonché infine quelli che non avevano le prove selettive, tra cui gli odierni controinteressati, con pregiudizio dei ricorrenti. <br />
I ricorrenti deducono i seguenti motivi di censura:<br />
1) violazione dell’art. 29 del D.Lgs. n. 165/01, dell’art. 4 del bando di concorso pubblicato sulla G.U. n. 94 del 26/11/2004; erronea applicazione dell’art. 4 co. 3 bis della L. n. 508/99 introdotto dall’art. 6 co. 1 lett. c) D.L. n. 212/02;<br />
2) violazione di legge per erronea interpretazione e applicazione dell’art. 1 co. 619 L. n. 296/06 nel testo modificato dall’art. 1 co. 6 sexies D.L. n. 300/06, conv. con L. n. 17/07; difetto dei presupposti; erronea presupposizione in fatto e in diritto, perplessità dell’azione amministrativa; violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di ragionevolezza, bon andamento ed imparzialità e dei principi che regolano le selezioni concorsuali pubbliche.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale, nonché i controinteressati Margiotta Gabriella, Preite Cosimo e Aprile Paolo, D’Elia Andrea, Simonetti Andrea, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.<br />
All’udienza del 17 aprile 2008 il ricorso è stato introitato per la decisione.</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso proposto è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito.<br />
Ed invero, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 29/93 come modificato dal D.Lgs. n. 80/98, sono devolute al Giudice Ordinario – Giudice del Lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni.<br />
Con la normativa citata è stata delineata una competenza generale del Giudice Ordinario – Giudice del Lavoro nelle controversie di pubblico impiego, risultando viceversa configurato l’ambito di giurisdizione del Giudice Amministrativo solo con riferimento alle materie e alle controversie specificamente e tassativamente individuate dalla legge, fra cui la materia delle procedure concorsuali finalizzate alla costituzione del rapporto.<br />
Secondo l’orientamento interpretativo e giurisprudenziale prevalente, che trova ormai esaustivo riscontro nelle sentenze C. Cost. n. 2/2001 e C. Cass. SS.UU. 24.5.2006 n. 12221, restano devolute al Giudice Amministrativo anche le controversie relative a procedure concorsuali di tipo interno, che &#8211; pur se non finalizzate alla costituzione del rapporto di impiego in senso vero e proprio, bensì all’acquisizione di diversa categoria, secondo la nuova classificazione – restano attratte nell’ambito della concorsualità in quanto integranti una sorta di novazione del rapporto, con progressione in senso verticale.<br />
Così ad esempio, e per mero dovere di completezza, proprio con riferimento alla specifica materia dei dirigenti scolastici, è stata ritenuta la giurisdizione del Giudice Ordinario – proprio per la residualità di quella del Giudice Amministrativo – con riferimento alla controversia all’attribuzione dell’incarico temporaneo ovvero a tempo determinato di dirigente scolastico, in considerazione del fatto che la temporaneità dell’incarico esclude una progressione verticale nella qualifica, nonostante la natura concorsuale della procedura e nonostante venga in contestazione la graduatoria degli ammessi al corso-concorso per la nomina a dirigente scolastico, che nella specie viene in rilievo solo come presupposto remoto (Cass. Civ. SS.UU. 18.12.2007 n. 26629).<br />
Ed invero deve ormai ritenersi consolidato l’orientamento più volte espresso dalla Corte di Cassazione SS.UU. (14/5/2007 n. 10940; 11/1/2007 n. 307), secondo cui, in materia di pubblico impiego privatizzato “sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, mentre la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta nel citato articolo 63 co. IV, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A. che si sviluppano fino all’approvazione delle graduatorie …” (SS.UU. 10490/2007); “le controversie relative alla fase successiva all’approvazione della graduatoria di un concorso esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario…”; “rientra nella giurisdizione del giudice del lavoro una controversia promossa da un soggetto che ha partecipato a concorso pubblico e che, a seguito dell’approvazione della graduatoria finale, pretenda di essere assunto avvalendosi della L. 12/3/99 n. 68 sul diritto al lavoro dei disabili; in tal caso, infatti, la controversia non è intesa a modificare l’ordine della graduatoria concorsuale, ma è diretta a far valere il diritto di priorità rispetto all’ordine sancito dalla graduatoria medesima, che quindi resta immutata” (SS.UU. n. 307/2007).<br />
Alla luce dei principi sopra evidenziati la controversia qui in esame si appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario.<br />
Nel caso in esame, infatti, non si controverte circa la posizione di graduatoria, bensì unicamente della sussistenza o meno in capo ai controinteressati del diritto alla nomina, nonché circa il rispetto dei principi generali in ordine all’attribuzione degli ulteriori posti resisi disponibili e lo scorrimento della graduatoria con conseguente nomina dei soggetti ammessi con riserva al concorso per affetto di provvedimenti giurisdizionali del G.A. ovvero di soggetti sforniti di requisiti e che abbiano beneficiato tuttavia della normativa in sanatoria e dei benefici di cui al comma 619 della legge finanziaria 2007. <br />
Ed infatti, la circostanza che l’ammissione con riserva ad una procedura concorsuale per effetto di un provvedimento giurisdizionale cautelare del Giudice Amministrativo non comporti necessariamente e di regola anche il diritto alla nomina in ruolo, così come la legittimità o meno degli effetti &#8211; sullo scorrimento della graduatoria e sulle nomine in ruolo &#8211; della sanatoria prevista dalla citata norma della finanziaria 2007, sono fatti che esulano completamente dall’ambito del procedimento concorsuale vero e proprio ed il cui accertamento, in positivo o in negativo, deriva direttamente dalla legge o dai principi generali in materia, con esclusione di qualsivoglia discrezionalità dell’Amministrazione in ambito valutativo dei candidati e concorsuale in genere.<br />
Conseguentemente e pertanto le posizioni antagoniste si configurano come paritetiche e di diritto soggettivo, anche con riferimento allo scorrimento della graduatoria, allo scioglimento della riserva di ammissione di candidati e alla applicazione della sanatoria ex lege.<br />
E’ infatti innegabile che la procedura concorsuale, “… iniziata con la pubblicazione del bando, termine con l’approvazione della graduatoria finale sì da comprendere ogni questione afferente agli atti valutativi dei titoli ed alla conseguente formazione della graduatoria …”( cfr. Cass. Civ. SS.UU. 24.5.2006 n. 12221). <br />
La giurisdizione del Giudice Amministrativo nella materia concorsuale, secondo i principi sopra delineati, trova infatti la sua ratio nella esigenza di tutelare, innanzi al giudice specializzato, le posizioni giuridiche dei candidati in ordine alla discrezionalità delle valutazioni operate dalla commissione e al rispetto dei principi in materia; con l’esaurimento della procedura concorsuale e, quindi, con l’approvazione della graduatoria finale, l’ambito della giurisdizione amministrativa risulta esaustivamente definito, nel senso che tutta l’attività ulteriore, ivi compreso lo scorrimento della graduatoria e il conferimento di nomine, che sia legato &#8211; come nel caso in esame &#8211; non già alla posizione di graduatoria come definita dalla commissione, bensì all’applicazione della norma di sanatoria citata ovvero comunque alla definizione – in positivo o in negativo – della originaria riserva di ammissione al concorso, esula dalla giurisdizione del G.A. e rientra nella giurisdizione del G.O.-Giudice del Lavoro, collocandosi del tutto al di fuori dell’attività valutativa dei candidati culminata nella formazione e approvazione della graduatoria finale, che rappresenta quindi solo un presupposto remoto ed uno sfondo della vicenda controversa di che trattasi.<br />
In tal senso ricorrono recenti e specifici precedenti di questa Sezione (T.A.R. Puglia Bari Sez. II n. 748 e 749 del 2008).<br />
Nel caso di specie, tuttavia, i ricorrenti (a differenza dei ricorsi definiti con le citate sentenze 748 e 749 del 2008) hanno anche impugnato il d.d.g. prot. n. 6655 del 27.7.2006, peraltro espressamente richiamato nel d.d.g. n. 5693 del 9.7.2007 (atto impugnato), “ con il quale sono state approvate: le due graduatorie dei candidati ammessi al corso di formazione, rispettivamente, per il primo ed il secondo settore”, atto conclusivo e finale della procedura concorsuale.<br />
La procedura concorsuale di che trattasi, ai sensi dell’art. 3 del bando, si conclude con l’approvazione della graduatoria finale e conseguente ammissione dei candidati alla ulteriore fase di formazione della durata di nove mesi, con esame e attestato finali.<br />
La lesione delle posizioni giuridiche dei ricorrenti non risulta tuttavia legata all’approvazione della graduatoria finale e alla conseguente ammissione al corso di formazione, atteso che detta graduatoria è stata integrata e modificata – in modo lesivo per i ricorrenti – solo successivamente e solo in virtù della citata norma di cui alla legge finanziaria 2007 e, quindi, indipendentemente dall’attività del procedimento concorsuale, ormai da tempo concluso.<br />
La partecipazione al corso di formazione e il conseguimento dell’attestato finale si pongono quindi, conclusivamente, al di fuori del procedimento concorsuale e quindi al di fuori della giurisdizione del Giudice Amministrativo.<br />
Senza peraltro considerare che si discute di posizioni paritetiche e conformate ex lege quali la nomina e le priorità fissate dalla citata norma della finanziaria 2007.<br />
La lesione delle posizioni giuridiche dei ricorrenti si riconnette infatti conclusivamente non già all’approvazione finale della graduatoria e all’attività concorsuale in genere, bensì alle modifiche successivamente intervenute a seguito della Legge finanziaria 2007 ed alla &#8211; pur opinabile &#8211; attività interpretativa e applicativa che di essa ha in seguito fatto l’Amministrazione.<br />
Tali vicende esulano dall’ambito del procedimento concorsuale, procedimento che costituisce un semplice presupposto remoto della vicenda di che trattasi.<br />
Il ricorso in esame risulta quindi in parte qua inammissibile sotto altro profilo, cioè per carenza di interesse e per assenza originaria di profili di lesività, con riferimento all’impugnazione del decreto 6655/06 (approvazione graduatoria degli ammessi), nonché del bando di concorso approvato con d.d.g. del 22.11.04.<br />
La soddisfazione delle legittime pretese dei ricorrenti può infatti trovare esito solo ed esclusivamente con riferimento all’impugnazione degli atti successivi alla graduatoria e al conferimento degli incarichi in termini di esaustività, la cui decisione è attribuita alla giurisdizione del Giudice Ordinario.<br />
Considerato che, pertanto, il ricorso in esame è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito, ricorrendo la giurisdizione del Giudice Ordinario, secondo il succitato orientamento delle Sezioni Unite; che resta ferma la conservazione degli effetti processuali e sostanziali maturati nell’intero giudizio.<br />
Considerato che tale profilo di inammissibilità risulta assorbente di ogni altra questione; <br />
Considerato che sussistono evidenti ragioni equitative che inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate tra tutte le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari – II^ Sez., dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito del ricorso n. 1557/2007, proposto da Faggiano Cosimo ed altri. <br />
Statuisce appartenersi la giurisdizione al giudice ordinario previa riassunzione del giudizio nei termini di rito.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17/04/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Pietro Morea, Presidente<br />
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore<br />
Gianluca Rovelli, Referendario</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 29/05/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-5-2008-n-1329/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.1329</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 29/5/2008 n.102</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-29-5-2008-n-102/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-29-5-2008-n-102/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 29/5/2008 n.102</a></p>
<p>Pres. Virgilio, rel. Millemaggi CoglianiAvv. A. Vitale c.Ufficio Elettorale Centrale Nazionale per l&#8217;Elezione della Camera dei Deputati anno 2006;Ufficio Centrale Circoscrizionale per l&#8217;Elezione della Camera dei Deputati anno 2006 per la Circoscrizione 11^Emilia Romagna (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo) e altri Elezioni &#8211; Articoli 23 ed 87 del DPR</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-29-5-2008-n-102/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 29/5/2008 n.102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-29-5-2008-n-102/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 29/5/2008 n.102</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio, rel. Millemaggi Cogliani<br />Avv. A. Vitale 	c.Ufficio Elettorale Centrale Nazionale per l&#8217;Elezione della Camera dei Deputati anno 2006;Ufficio Centrale Circoscrizionale per l&#8217;Elezione della Camera dei Deputati anno 2006 per la Circoscrizione 11^Emilia Romagna (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo) e altri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni &#8211; Articoli 23 ed 87 del DPR 30 marzo 1957 – Ufficio Elettorale – Esclusione del candidato – Impugnazione – Non sussiste &#8211; Legittimità costituzionale – Dubbio – Sussiste &#8211; Rinvio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 ed 87 del DPR 30 marzo 1957, contenente approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per le elezioni della Camera dei Deputati, nella parte in cui non prevedono l’impugnabilità davanti al giudice amministrativo delle decisioni emesse dall’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, aventi, per effetto, l’arresto della procedura, a causa della definitiva esclusione del candidato o della lista dal procedimento elettorale – per violazione degli artt. 3, 51 primo comma, 24 primo comma, 103 primo comma e 113 della Costituzione, nonché dell’art. 117 Cost. in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p>N.  489/08  Reg.Dec.<br />
N.     102     Reg.Ric.<br />
ANNO  2008</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana<br /> in sede giurisdizionale </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>O R D I N A N Z A</b></p>
<p>di rimessione alla Corte costituzionalesul ricorso in appello n. 102 del 2008, proposto dal<br />
sig. <b>ROBERTO MARIO SERGIO COMMERCIO</b>,rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Vitale, con domicilio eletto in Palermo, via Cordova n. 76, presso la Segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regionale Siciliana;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>l’<b>UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ANNO 2006</b>, insediato presso la Suprema Corte di Cassazione, in persona del Presidente in carica, e l’<b>UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ANNO 2006 PER LA CIRCOSCRIZIONE 11^ EMILIA ROMAGNA</b>, insediato presso la Corte di appello di Bologna, in persona del Presidente in carica, entrambi costituiti in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;</p>
<p>con l’intervento ad adiuvandum di</p>
<p> <b>“LA SINISTRA L’ARCOBALENO”</b> in persona dei legali rappresentanti SERGIO BOCCADUTRI, GUIDO GALARDI, MARCO LION e ROBERTO SOFFRITI, anche in proprio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni e Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto in Palermo, via Notarbartolo n. 5, presso lo studio dell’avv. Ester Daina;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia &#8211; sezione staccata di Catania (sez. I) &#8211; n. 2178/06 del 10 novembre 2006.</p>
<p>Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale Anno 2006 e dell’Ufficio ElettoraLE Centrale Circoscrizionale Anno 2006, Circoscrizione 11^ Emilia Romagna;<br />
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum de “La Sinistra L’Arcobaleno” in persona dei legali rappresentanti anche in proprio;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 2 aprile 2008 il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani;<br />
Uditi, altresì, l’avv. D. Sammartino, su delega dell’avv. A. Vitale, per l’appellante, l’avv. dello Stato Tutino per le amministrazioni appellate e l’avv. G. Pellegrino per gli intervenienti;</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto:</b></p>
<p>1. Con la sentenza in epigrafe, la Sezione I della Sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso proposto dal sig. Roberto Mario Sergio Commercio, per l’annullamento:<br />
&#8211; del provvedimento datato 7 marzo 2006 e contenuto nel processo verbale di esame di lista dei candidati, con cui l’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Bologna per l’elezione della Camera dei Deputati, Circoscrizione 11a  Emilia Romagna, ha disposto la c<br />
&#8211; del provvedimento dello stesso Ufficio Centrale Circoscrizionale datato 8 marzo 2006, con cui, nonostante la presentazione della dichiarazione in occasione dell’audizione dei delegati di lista prevista dall’art. 22 u.c. del T.U. per le elezioni della Ca<br />
&#8211; del provvedimento datato 12 marzo 2006, con il quale l’Uffi-cio Elettorale Centrale Nazionale, insediato presso la Corte Suprema di Cassazione, ha rigettato il ricorso proposto dal delegato della lista FORZA ITALIA On. avv. Isabella Bertolini avverso la<br />
&#8211; di ogni altro atto antecedente, susseguente, consequenziale o comunque connesso a quelli espressamente impugnati.<br />
Il  giudice di  primo grado, ribadendo  il  convincimento  già espresso nella decisione n. 629/2006 del 22 aprile 2006, ha ritenuto che, nel sistema delineato dal D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, sarebbe rinvenibile un esplicito riparto delle attribuzioni, tra l’Ufficio centrale nazionale (al quale sarebbe riservato il giudizio sulla ammissione delle liste e dei candidati) e le Camere chiamate a pronunciarsi sui reclami relativi alla fase dello scrutinio (art. 87), riconoscendo al primo natura di sezione specializzata del giudice ordinario, chiamata a pronunciarsi su “posizioni giuridiche fondamentali … che hanno rilievo nella fase preparatoria delle elezioni” analogamente al giudizio dell’Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte di Cassazione dalla legge n. 352 del 1970 (cui è riconosciuta dalla dottrina prevalente, natura giurisdizionale).<br />
Su tale base è stata esclusa (con l’appartenenza della questione alla cognizione del giudice amministrativo) la configurabilità, altresì, di un vuoto di tutela giurisdizionale ed è stata dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in sede di discussione in pubblica udienza.</p>
<p>2. Con l’appello in esame, il ricorrente in primo grado:<br />
A) &#8211; sottopone a censura il procedimento logico giuridico attraverso cui il giudice di primo grado è pervenuto alle proprie conclusioni:<br />
&#8211; in ordine alla natura “paragiurisdizionale” (o ibrida) del procedimento svolto davanti all’Ufficio elettorale centrale nazionale; <br />
&#8211; in ordine alla sussistenza del lamentato vuoto di tutela giurisdizionale, considerata anche, al riguardo, la presa di posizione della Giunta per le elezioni per la camera dei deputati, che, espressasi (in composizione plenaria) nella seduta del 13 dicem<br />
B) &#8211; ripropone la questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 T.U. di cui al D.P.R. 361/1957 per violazione degli art.3, 24, comma 1, 25, comma 1 e 113 Cost.;<br />
C) &#8211; propone nuovamente, nel merito, il complesso delle censure dedotte in primo grado, assumendo, in conformità all’originale ricorso introduttivo, l’erronea interpretazione (da parte dell’Ufficio circoscrizionale e di quello nazionale) della normativa relativa alla presentazione ed ammissione di nuovi documenti (nella specie, la dichiarazione di accettazione della candidatura, nella lista FORZA ITALIA, originariamente non allegata al certificato elettorale per mero disguido materiale (perché erroneamente allegata ad altra documentazione elettorale relativa al Senato della Repubblica e consegnata nella stessa sede in limite alla scadenza dell’orario di presentazione) e tuttavia contenuta in documento con data certa (in quanto rilasciata davanti a pubblico ufficiale addì 6 marzo 2006), sollevando, in argomento, ulteriori dubbi di legittimità costituzionale;<br />
D) &#8211; conclude per l’accoglimento nel merito del ricorso di primo grado, previo, occorrendo, rinvio alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale sollevata, ovvero al giudice di primo grado, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese del giudizio.</p>
<p>3. Intervenuti, nel giudizio di appello, “ad adiuvandum”, “La Sinistra l’Arcobaleno” in persona dei legali rappresentanti in carica, i quali hanno dichiarato di intervenire anche in proprio, e costituitisi altresì, per resistere all’appello, gli Uffici elettorali appellati, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 2 aprile 2008 e trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto:</b></p>
<p>1. Il problema della sussistenza della giurisdizione sulla materia è pregiudiziale ed assorbente.<br />
2. Il giudice di primo grado è pervenuto alla soluzione negativa attraverso un ricostruzione minuziosa e pregevole che, però si discosta &#8211; salvo che per ciò che concerne la conclusione relativa del difetto assoluto di giurisdizione &#8211; dall’orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in quanto giunge ad affermare la compiutezza del sistema (e a negare, dunque, negare la sussistenza di un vuoto di tutela giurisdizionale quanto meno per quei soggetti per i quali si determini, in forza della esclusione dal procedimento, un arresto procedimentale che precede la fase stessa del procedimento elettorale in senso stretto) sulla base della ritenuta natura giurisdizionale (o paragiurisdizionale) della decisione emessa dall’Ufficio elettorale centrale nazionale sui ricorsi degli interessati avverso l’esclusione.<br />
Ciò in quanto l’organo stesso, in ragione della sua composizione, della sua collocazione e delle funzioni decisorie assegnatigli dall’ordinamento, si configurerebbe quale sezione specializzata della Suprema Corte di cassazione o, a tutto concedere, come organo paragiurisdizionale atipico (soluzione, questa, negata dalla Suprema Corte di cassazione e dalla stessa Corte costituzionale).</p>
<p>3. Questo Consiglio di Giustizia Amministrativa non condivide il procedimento logico attraverso cui il giudice di primo grado è pervenuto alle proprie conclusioni &#8211; in particolare per quanto attiene la natura dell’Ufficio elettorale centrale nazionale e degli atti decisori dallo stesso emessi -, ritiene di dovere prendere atto linea interpretativa della Corte Suprema di cassazione sulla materia e, nel contempo, della definizione restrittiva dei poteri assegnati – in tale ambito – dall’art. 66 Cost. e dall’art. 87 T.U. delle elezioni della Camera, assunta di recente, in più riprese dalla Giunta delle elezioni presso la Camera dei deputati, e dall’omologo organo presso il Senato, e ritiene che nell’assetto che ne deriva, alla luce delle suddette interpretazioni, le disposizioni contenute nell’art. 23 e 87 del T.U. 30 marzo 1957 n. 361, nella parte in cui non assicurano nessuna tutela giurisdizionale (quanto meno, con connotati di effettività) delle posizioni soggettive lese dai  provvedimenti di esclusione  dal procedimento elettorale, emessi dall’Ufficio elettorale centrale nazionale, non si sottraggono al sospetto di legittimità costituzionale sollevato dall’appellante, dal momento che lasciano scoperti una larga fascia di posizioni soggettive costituzionalmente garantite, in violazione degli artt. 3, 51 primo comma, 24 primo comma, 103 primo comma e 113 della Costituzione, nonché dell’art. 117 della stessa Costituzione repubblicana nella parte in cui vincola lo Stato a legiferare nel rispetto, oltre che della Costituzione, dell’ordinamento comunitario e degli impegni assunti in ambito internazionale, in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, attraverso cui deve intendersi costituzionalizzato il principio della effettività della tutela giurisdizionale.<br />
Delle ragioni che sorreggono il suddetto dubbio di legittimità costituzionale sarà detto in appresso.<br />
Immediatamente, deve essere, invece, precisato che la questione (sollevata dall’appellante e, per quanto, dallo stesso non dedotto, d’ufficio, da questo stesso consesso), assume rilievo nel presente giudizio, per via della natura dell’interesse di cui è lamentata lesione, che deve annoverarsi nell’ambito delle posizioni di interesse legittimo, secondo i criteri di ordinario riparto, individuati dalla Corte regolatrice della giurisdizione, nell’ambito differente (ma analogo, per i profili che interessano tale aspetto) delle elezioni amministrative (Cass., SS. UU., 6 febbraio 2006, n. 2451;4 maggio 2004, n. 8469; 22 gennaio 2002, n. 717; 27 gennaio 1999 n. 1), trattandosi di controversie relativa alla fase preparatoria delle operazioni elettorali ed alla esclusione di un candidato da una delle liste ammesse alla competizione per vizi della candidatura.<br />
L’interesse all’impugnazione sussiste indipendentemente dalla fase attuale di scioglimento delle Camere e della indizione dei nuovi comizi elettorali, essendo in giuoco problematiche afferenti alla effettività della tutela ed essendo, la sfera degli interessi legittimi, suscettibile di riparazione, quanto meno sotto il profilo del risarcimento del danno ingiusto, indipendentemente dalla circostanza che la relativa domanda sia stata o meno azionata nel presente giudizio (v. in fattispecie relativa ad elezioni nazionali Cass. SS.UU. 22/3/1999 n. 172).<br />
Dall’esame di ogni ulteriore questione il Consiglio deve astenersi, in questo grado del giudizio, non essendo consentito entrare nel merito delle censure dedotte in primo grado, riproposte in appello e devolute, se del caso, in sede di rinvio, all’esame del giudice di primo grado.</p>
<p>4. Tanto premesso, occorre evidenziare l’erroneità del procedimento logico giuridico attraverso cui il giudice di primo grado è pervenuto alle proprie conclusioni in ordine alla paragiurisdizionalità dei provvedimenti dell’Ufficio elettorale centrale nazionale e dello stesso organo.<br />
L’accostamento fatto, nella sentenza impugnata, agli atti di volontaria giurisdizione, non resiste alla considerazione che presupposto essenziale, acciocché possa parlarsi di volontaria giurisdizione, non è certamente che il soggetto o i soggetti chiamati a costituire l’organo appartengano all’ordine giudiziario, bensì che sussista, a livello ordinamentale, la strutturazione giurisdizionale della funzione assegnata.<br />
In altri termini, occorre che la funzione sia assegnata in forza della qualificazione giurisdizionale dell’organo, che l’art. 102 della Costituzione attribuisce al giudice (civile) in quanto operi come imparziale attuatore della legge. <br />
Al di fuori di tale investitura, allorché il soggetto (o l’organo) sia esso stesso investito della “cura” dell’interesse che è “causa” del provvedimento, lo stesso è chiamato a svolgere funzioni amministrative e gli atti da esso posti in essere non possono qualificarsi altrimenti (neppure sub specie di atti di volontaria giurisdizione).<br />
Di ciò non dubita, del resto, la Corte Suprema di cassazione (per tutte, sentt. n. 2036 del 31 luglio 1967, n. 172 del 22 marzo 1999, n. 8118 del 2 aprile 2006) le cui affermazioni in ordine al difetto assoluto di giurisdizione poggia su ben altre ragioni, ovvero sull’auto-dichia delle Camere e sulla interpretazione estensiva dell’art. 87 del testo unico sulle elezioni della Camera (applicabile anche alle elezioni del Senato), in relazione alla disposizione di cui al citato art. 66 Cost..<br />
La verità è che il ricorso all’accostamento analogico ai provvedimenti di volontaria giurisdizione appare piuttosto dettato dalla esigenza di reperire, ad ogni costo elementi che giustifichino l’ipotesi di chiusura del sistema, a fronte di un complesso normativo che solo una interpretazione fortemente espansiva può indurre a ritenere applicabile anche alla fase preparatoria del procedimento elettorale.<br />
Ed invero, proprio su tale aspetto sono di recente intervenute determinazioni delle Giunte di Camera e Senato che hanno denegato ogni cognizione sui provvedimenti di arresto procedimentale.<br />
Nella seduta plenaria del 13 dicembre 2006, la Giunta delle ele-zioni per la Camera dei deputati, nel decidere (fra l’altro) sul ricorso presentato dall’attuale appellante, avverso la sua esclusione dalla lista “Forza Italia” (ovvero sul medesimo oggetto del presente giudizio), si è pronunciata nel senso che “La verifica dei titoli di ammissione degli eletti esclude per definizione che nella stessa possa ritenersi ricompresso anche il controllo sulle posizioni soggettive di coloro i quali (singoli o intere liste) non hanno affatto partecipato alla competizione elettorale. I vizi dedotti … riguardano, invece un momento della fase preliminare del procedimento elettorale (il deposito delle liste e il controllo sulla loro regolare presentazione e composizione) rimesso alla cognizione di organi appositi e i cui effetti non hanno rilievo nella successiva base della votazione, se non sulla base di argomentazioni ipotetiche in fatto o di considerazioni di mera legittimità riguardanti il procedimento che in nessuna misura incidono sui titoli di ammissione degli eletti e che, per tali ragioni esulano del tutto dalla competenza della Giunta delle elezioni” In considerazione di ciò la Giunta ha archiviato, per manifesta inammissibilità, il ricorso del sig. Commercio.<br />
Nello stesso senso si è pronunciata la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica, nella seduta del 26 febbraio 2008, nel decidere su ricorso avverso l’esclusione di un diverso candidato, da una delle liste per il Senato, nel collegio della Lombardia (disposta dall’Ufficio elettorale circoscrizionale e confermata dall’Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione).<br />
Peraltro, la Giunta del Senato, muovendo da una approfondita analisi storico/sistematica, che rende conto delle oscillazioni della stessa giurisprudenza parlamentare fra orientamenti estensivi e restrittivi del dettato costituzionale (art. 66) – nel dichiarare il proprio difetto di competenza sulle questioni relative alla fase preparatoria del procedimento elettorale, per la parte in cui investono posizione di soggetti (o liste) esclusi – si è spinta più in là dell’omologo organo della Camera dei deputati, ricercando la “chiave” per la soluzione della questione e rinvenendola (sia pure con formula dubitativa) nella line indicata, dalla medesima Sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, nella sentenza 22 aprile 2006 n. 629, confermata, successivamente, nella sentenza 2178/2006 oggetto del presente giudizio di appello.<br />
Viene dunque dato credito alla tesi della natura giurisdizionale dell’Ufficio elettorale centrale nazionale e della funzione esercitata, e tuttavia, né la sentenza impugnata né i pronunciamenti delle Giunte (di Camera e Senato) contengono argomenti convincenti per avallare la natura giurisdizionale (o paragiurisdizionale) dell’Ufficio in questione e dei suoi atti, in aperto contrasto con le indicazioni della Suprema Corte di Cassazione, ferma nel ritenere la natura amministrativa degli atti e dell’Ufficio e nel negare che questo sia Sezione specializzata della Cassazione civile, piuttosto qualificandolo quale “organo delle future Camere”, di identica natura degli Uffici elettorali centrali circoscrizionali, con esso istituiti non “per dichiarare od attuare una volontà di legge attraverso un procedimento in contraddittorio fra più parti, bensì per svolgere una attività diretta alla soddisfazione di un interesse generale con la osservanza della legge” (Cass., SS.UU., n. 2036 del 31 luglio 1967 e, nello stesso senso, più recente, fra le tante, n. 8118 del 6 aprile 2006).<br />
In più, il giudice di primo grado &#8211; che, peraltro, non manca di svolgere argomenti volti a contestare i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal ricorrente &#8211; sembra avere perso di vista la difficoltà, da un lato, di configurare, da punto di vista organizzativo, l’Ufficio elettorale centrale nazionale, quale Sezione specializzata della Suprema Corte e, dall’altro, che ad attribuirvi natura paragiurisdizionale atipica osta il parametro desunto dall’art. 102, comma 2, della Costituzione che vieta l’istituzione di giurisdizioni speciali. <br />
In conclusione, salvo interventi legislativi che immutino la configurazione giuridica delle funzioni, gli atti dell’Ufficio in questione sono di natura amministrativa, e ciò, tanto che riguardino il procedimento in senso stretto quanto che si risolvano, nella fase preparatoria, in un arresto procedimentale, senza che sul punto possa avere efficacia vincolante il differente opinamento della Giunta del Senato (espresso, peraltro, in forma dubitativa.</p>
<p>5. Vincolante sembra invece, a questo consesso, sotto molteplici aspetti, la presa di posizione assunta dalle Giunte delle due Camere, nello spogliarsi, in linea generale, di ogni cognizione relativa alle decisioni sugli atti preparatori dalle quali sia comunque derivata l’esclu-sione del candidato (o della lista) dal procedimento.<br />
La Giunta della Camera dei deputati, con la decisione di cui al comunicato presidenziale del 20 marzo 2006, ha innanzitutto negato che la Camera uscente potesse avere cognizione in ordine ad atti preparatori del futuro procedimento elettorale.<br />
L’argomento di chiusura adoperato, successivamente, con la determinazione adottata nella seduta plenaria del 13 dicembre 2006 (sostanzialmente fatto propria anche dalla Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato nella seduta del 26 febbraio 2008) è che, ove la Giunta delle elezioni ritenesse di poter esaminare, nel merito, un ricorso avverso la ricusazione di una lista o di un singolo candidato, dovrebbe ammettersi conseguentemente “la possibilità di un suo accoglimento; dal che tuttavia non potrebbe in ogni caso derivare alcuna conseguenza pratica sui titoli di ammissione dei deputati proclamati (non essendovi, per mancata partecipazione alle elezioni, candidati proclamabili) se non quella – palesemente estranea alle finalità proprie della verifica dei poteri – di provocare la ripetizione delle elezioni, non solo nella circoscrizione interessata ma – tenuto conto del sistema, attualmente vigente per la Camera, di calcolo e assegnazione dei seggi unificato a livello nazionale – in tutte le circoscrizioni territoriali italiane (ad eccezione della XXVII Circoscrizione Valle d’Aosta) al fine di consentire alla lista esclusa di parteciparvi con i propri candidati.<br />
Invero, viene fatto di chiedersi quanto, in termini di autodichia, il limite così rinvenuto alle attribuzioni di ciascuna Giunta delle elezioni possa ritenersi giuridicamente vincolante per l’interprete.<br />
Lo è, certamente, in punto di fatto, dal momento che la reiterazione, da parte della Corte regolatrice, della affermazione relativa al difetto assoluto di giurisdizione (sull’argomento della sostanziale tutela delle posizioni soggettive rimessa alle stessa camere, attraverso le Giunte di rispettiva promanazione), è destinata a rimanere mera petizione di principio, che evidenzia, ma non risolve il problema della irrimediabilità (per assoluta mancanza di tutela) della lesione di posizioni soggettive costituzionalmente garantite, in una fase che, esterna al procedimento in senso stretto, vede muoversi un organo amministrativo (ancorché autorevole e coperto da garanzia di indipendenza ed eccellente professionalità, ma privo di poteri giurisdizionali e politici), senza controllo alcuno sulla legittimità dei suoi atti, né da parte degli organi di giustizia amministrativa (deputati, per legge, al controllo di legittimità), né da parte dei rami del Parlamento di cui (per costruzione teorica) sarebbe organo.</p>
<p>6. Assume, a questo punto, rilievo l’orientamento già espresso, in materia, da questo stesso Consiglio di giustizia amministrativa (proprio con ordinanza cautelare – n. 218 del 6 aprile 2006 – emessa su appello avverso l’ordinanza che, in questo stesso giudizio, aveva pronunciato il giudice di primo grado denegando la giurisdizione), la natura amministrativa del provvedimento di esclusione dal procedimento elettorale nazionale, dall’altro affermando la giurisdizione, in materia, del giudice amministrativo.<br />
E, tuttavia, questo consesso non può fingere di ignorare che, sul punto della giurisdizione, univoco ed irremovibile è l’orientamento della Suprema Corte di cassazione, né può lasciarsi sorreggere, nel proprio convincimento, dall’isolata, recentissima adesione alla propria tesi del Consiglio di Stato, (Cons. Stato, sez. V, ordinanza n. 1774 dell’1 aprile 2008, assunta alla vigilia della udienza di trattazione del presente giudizio, tuttavia senza alcuna motivazione del mutato orientamento se non il richiamo all’ordinanza di questo Consiglio di Giustizia, n. 218 del 6 aprile 2006, sopra citata).<br />
Deve, al contrario, aderire alle indicazioni della Suprema Corte, e concludere nel senso della impossibilità di rinvenire &#8211; nel sistema stesso delineato dagli artt. 23 e 87 del T.U. n. 361 del 1957 &#8211; una disposizione, anche implicita, che assicuri, al candidato escluso dal procedimento elettorale, un’azione a tutela della posizione giuridica lesa dal provvedimento dell’Ufficio elettorale centrale nazionale.<br />
D’altra parte, l’univoco atteggiamento di chiusura a qualsiasi revisione dei provvedimenti di tal genere, a proclamazione avvenuta e nell’ambito del procedimento di cui all’art. 87 T.U, da parte delle nuove Camere, finisce con l’escludere, di fatto, ogni tipo di controllo (ovvero anche quella spettante alle Giunte sulla base del citato articolo) nei riguardi dell’organo amministrativo, che si trova, dunque ad operare in una posizione del tutto anomala.<br />
E’ lecito ritenere che le prese di posizioni delle due Giunte delle elezioni, non possano assumere forza ed efficacia di interpretazione autentica, e nulla esclude che Giunte di differenti legislature assumano contrastanti posizioni interpretative: tuttavia, gli argomenti addotti a sostegno della tesi restrittiva sono tali da fare ritenere fortemente improbabili un mutamento di rotta.<br />
Le indicazioni della Suprema Corte sono dunque destinate a rimanere lettera morta, dal momento che le Giunte si rifiutano di prendere cognizione dei ricorsi (o meglio, reclami) avverso i provvedimenti di esclusione emessi dall’Ufficio nazionale e non vi è un giudice che possa risolvere il problema, in quanto, fra l’altro, quale che sia la tipologia del conflitto che, per tale verso, viene a determinarsi, fra Cassazione e Giunte, non sembra che la Corte Costituzionale sia in qualche modo intenzionato a risolverlo (si veda Corte costituzionale, ordinanza n. 117 del 23 marzo 2006).<br />
Emerge, pertanto, nella sua reale consistenza, il vuoto di tutela giurisdizionale nelle ipotesi, come quella in esame, in cui il candidato incorra in un arresto procedimentale che gli preclude la partecipazione alla competizione elettorale.<br />
Ciò avvalora il dubbio di illegittimità costituzionale degli artt. 23 e 87 del T.U. di cui al D.P.R.361 del 1957 per violazione degli artt. 3, 51 primo comma, 24 primo comma, 103 primo comma, e 113 della Costituzione, nonché dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.<br />
Ed infatti tali articoli, nella parte di interesse, ledono il diritto di elettorato passivo (art. 51, comma 1, Cost.), in relazione all’art. 24 della Costituzione, che garantisce a ciascun cittadino la tutela giurisdizionale dei propri diritti ed interessi legittimi.<br />
La suddetta lesione è irragionevole ed immotivata a fronte della natura amministrativa dell’organo cui è rimesso il potere di determinare l’arresto procedimentale, e della differente posizione nella quale vengono a trovarsi gli aspiranti a cariche elettive, nell’ambito delle elezioni amministrative, con evidente violazione degli art. 3, 103 e 113, dal momento che sottraggono al giudice naturale il controllo sulla legittimità della lesione dell’interesse legittimo senza che di ciò si rinvenga giustificazione nella formula dell’art. 66 Cost., la quale non ricomprende, nel proprio ambito, il controllo sulle posizioni di soggettive esclusi per motivi procedimentali.<br />
Sotto differente profilo, le norme citate violano l’art. 117, che impone al legislatore nazionale di operare nel rispetto (oltre che della Costituzione, anche) dei vincoli derivanti dalle norme comunitarie e dagli obblighi internazionali, con riferimento all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che imprime valore costituzionale all’esigenza di effettività della tutela giurisdizionale.</p>
<p>7. Il giudizio, pertanto, deve essere sospeso e gli atti devono essere inviati alla Corte Costituzionale affinché si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale sopra formulata.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale:<br />
&#8211; solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 ed 87 del D.P.R. 30 marzo 1957, contenente approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per le elezioni della camera dei deputati &#8211; nella parte in cui non prevedono l’impugnabilità<br />
&#8211; per l’effetto, rinviata ogni decisione in rito, nel merito ed in relazione alle spese, sospende il presente giudizio di appello e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;<br />
&#8211; ordina che a cura della Segreteria di questo Consiglio, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 2 aprile 2008 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con l&#8217;intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Claudio Zucchelli, Chiarenza Millemaggi Cogliani, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, Componenti.</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
il 29 maggio 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-29-5-2008-n-102/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 29/5/2008 n.102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Firenze &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-firenze-sentenza-29-5-2008-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-firenze-sentenza-29-5-2008-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-firenze-sentenza-29-5-2008-n-0/">Tribunale di Firenze &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.0</a></p>
<p>G.U. G. Muntoni L.P. Frisani (in proprio) contro la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (Avv.ti M. Luciani e M. Cecchetti) l&#8217;indennità di maternità spetta alla madre libera professionista ma anche, in alternativa a questa, al padre libero professionista, oltre interessi e rivalutazione Assistenza e previdenza – Cassa Nazionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-firenze-sentenza-29-5-2008-n-0/">Tribunale di Firenze &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-firenze-sentenza-29-5-2008-n-0/">Tribunale di Firenze &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G.U. G. Muntoni</p>
<p>  L.P. Frisani (in proprio) contro la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (Avv.ti M. Luciani e M. Cecchetti)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;indennità di maternità spetta alla madre libera professionista ma anche, in alternativa a questa, al padre libero professionista, oltre interessi e rivalutazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Assistenza e previdenza – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense – Indennità di maternità &#8211; Spetta alla madre libera professionista ma anche, in alternativa a questa, al padre libero professionista – Su di essa vanno calcolati interessi e rivalutazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’interpretazione costituzionalmente orientata della norma di cui all’art. 70 I c. D. Lgs n. 151/2001 consente di accertare il diritto all’indennità di maternità non solo in capo alla madre libera professionista ma anche, in alternativa a questa, al padre libero professionista. Tale indennità va altresì maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla data della scadenza sino al dì del soddisfo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE<br />
SEZIONE LAVORO</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</b><i><br />
Il dr. Giampaolo Muntoni in funzione di Giudice del lavoro</i><b> <br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center>
<p><B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
nella causa n.  3142/2007</p>
<p>promossa da <B>FRISANI PIETRO L.<br />
</B>IN PROPRIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><B>CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE</B>    in persona del leg. rapp.te pro tempore<br />
con il proc. avv.  M. LUCIANI E M. CECCHETTI</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Con il ricorso introduttivo il ricorrente avv. Frisani esponeva di essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e di avere presentato in data 29.6.2006 regolare domanda con la quale chiedeva, in ragione della nascita del figlio avvenuta l’8.5.2006, che gli venisse riconosciuta l’indennità di maternità prevista per i liberi professionisti dall’art. 70 Capo XII del D. Lgs. n. 151/01, così come modificato dall’art. 1 L. n. 289/03. <br />
L’esponente fondava la propria richiesta sostenendo &#8211; alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 14.10.2005 in tema di affidamento preadottivo, con riconoscimento del ruolo paritario dei genitori &#8211;  che il diritto ad ottenere la corresponsione della citata indennità dovesse essere riconosciuto, in paritaria alternativa rispetto alla madre, anche a favore dei padri liberi professionisti. <br />
La domanda veniva respinta dalla Cassa Nazionale in quanto la sentenza della Corte Costituzionale sarebbe da qualificare come “additiva di principio”, pertanto non avente un’efficacia immediatamente precettiva. Il principio da essa espresso, secondo la Cassa, avrebbe necessitato di uno specifico intervento del legislatore per essere considerato parte effettiva dell’ordinamento statale. In assenza di un intervento di tal genere la norma, nel riferirsi espressamente ed esclusivamente alle libere professioniste, precluderebbe il riconoscimento di detta indennità a favore del libero professionista maschio.<br />
Il ricorrente concludeva chiedendo al Giudice di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere l’indennità di maternità di cui all’art. 70 D. Lgs. 151/2001 e, per l’effetto, condannare la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense alla corresponsione della somma in suo favore di                 € 21.448,33 pari alla detta indennità calcolata ai sensi dell’art. 70 II c. D. Lgs. n. 151/01, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria dal dì del dovuto.<br />
La Cassa concludeva chiedendo di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto; in subordine, in caso di accoglimento della domanda principale, chiedeva dichiararsi non spettante al ricorrente il cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria sulle somme richieste.</p>
<p align=center>
<b>MOTIVI DELLA DECISIONE
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
La domanda proposta dal ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento.<br />
Il Giudice osserva che l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma di cui all’art. 70 I c. D. Lgs n. 151/2001 consente di accertare il diritto all’indennità di maternità non solo in capo alla madre libera professionista ma anche, in alternativa a questa, al padre libero professionista.<br />
La norma in questione, infatti, si colloca in un quadro, delineato dal legislatore (italiano e comunitario) e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, tendente a superare la tradizionale prospettiva di tutela della maternità intesa come prerogativa esclusiva della donna a favore di una concezione, maggiormente adeguata all’evoluzione sociale, in base alla quale ambedue i genitori sono chiamati paritariamente alla cura del figlio nei suoi primi mesi di vita.<br />
Per delineare più specificamente tale evoluzione è utile richiamare l’Accordo quadro sul congedo parentale fatto proprio dalla direttiva 96/34/CE, recepita nel nostro ordinamento dalla L. n. 53/2000 e dal successivo D. Lgs. n. 151/2001. Tale Accordo individua l’obiettivo di conciliare le esigenze familiari con quelle professionali, in conformità con quanto prevede il punto 16 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali, al fine di stimolare la partecipazione alla vita attiva e lavorativa della donna e correlativamente l’impegno familiare del padre. Obiettivo, questo, perseguito dal nostro legislatore con i provvedimenti legislativi (L. e D. Lgs.) richiamati. <br />
Il fine perseguito dalla normativa comunitaria è, dunque, quello di porre su di una posizione paritaria il padre e la madre nella cura del nascituro, in modo che essa sia assicurata da entrambi i genitori.<br />
La Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare, nella sentenza n. 385/2005 che, come si evince dalla <i>ratio</i> sottesa a tali interventi normativi, gli istituti nati a salvaguardia della maternità non hanno più, come in passato, il fine precipuo ed esclusivo di protezione della donna, ma sono destinati alla difesa del preminente interesse del bambino, il quale va tutelato non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente fisiologici ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della sua personalità (sentenza n. 179 del 1993). <br />
Nella sentenza n. 179/1993 la Corte afferma:<br />
 &#8220;… pur permanendo la coscienza della funzione sociale della maternità, si è andato sempre più valorizzando il prevalente interesse del bambino e &#8211; superandosi una rigida concezione della diversità dei ruoli dei due genitori e dell&#8217;assoluta priorità della madre &#8211; si sono riconosciuti paritetici diritti-doveri di entrambi i coniugi e la reciproca integrazione di essi alla cura dello sviluppo fisico e psichico del loro figlio…&#8221;;<br />
la svolta veniva avvertita e favorita da questa Corte con la sentenza 14 gennaio 1987, n. 1, 10 marzo 1988, n. 276, 11 marzo 1988, n. 332, 19 ottobre 1988, n. 972, 8 febbraio 1991, n. 61 e 15 luglio 1991, n. 341…; <br />
 &#8220;queste sentenze, infatti, oltre a riconfermare e potenziare i diritti della madre-lavoratrice, elevano ancor più la posizione del bambino quale autonomo titolare di interessi da salvaguardare nell&#8217;ambito della legislazione protettiva, e sottolineano che il figlio va tutelato, &#8216;non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente fisiologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della sua personalità&#8217;. In questo contesto, &#8216;anche il padre è idoneo &#8211; e quindi tenuto &#8211; a prestare assistenza materiale e supporto affettivo al minore&#8217;; e lo stesso dicasi riguardo alla paternità e maternità legali&#8221;.</p>
<p>L’art. 70 I c. D. Lgs. 151/2001 cit. si colloca nel quadro normativo e giurisprudenziale che risulta dalla giurisprudenza complessiva della Corte Costituzionale, cosicché si impone di dare alla norme in esame un’interpretazione con tale quadro coerente, o, in altre parole, costituzionalmente orientata. <br />
L’interpretazione adeguatrice delle norme citate costituisce soluzione obbligata che rende inappropriata e indebita  ogni ipotesi di sottoposizione della norma al vaglio della Corte Costituzionale, essendo il giudice obbligato, prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, a verificare la presenza di un’interpretazione conforme a Costituzione (cfr. Corte cost., ordin. n. 452/2005, 361/2005, 283/2005, 433/2004; sent. n. 198/2003, 107/2003, 316/2001, 113/2000). L&#8217;interpretazione costituzionalmente adeguatrice implica necessariamente una operazione estensiva o riduttiva rispetto al tenore letterale della norma. Nel caso in esame si tratta di un intervento che, per applicare la norma in modo compatibile con la Costituzione e, più in generale, con il quadro dei principi generali soprarichiamati, implica l&#8217;estensione del tenore letterale della norma dovendosi essa riferire non solo alle madri ma anche ai padri professionisti.<br />
Del resto, la stessa Corte, con la citata sentenza n. 385/2005, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 D. Lgs. cit. nella parte in cui non prevedono che al padre spetti di percepire l’indennità di maternità in alternativa alla madre, attribuita dalla normativa solo a quest’ultima.  <br />
E’ vero che la sentenza della Corte si riferisce al caso in cui vi sia un affidamento preadottivo del minore e non anche alla filiazione biologica, ma è vero anche che le medesime argomentazioni da essa utilizzate valgono pure per quest’ultima ipotesi. Dopo aver richiamato, infatti, il principio per cui è il figlio il principale soggetto cui è rivolta la tutela delle norme sulla maternità, la Corte afferma che:<br />
 “… Occorre garantire un&#8217;effettiva parità di trattamento fra i genitori &#8211; nel preminente interesse del minore &#8211; che risulterebbe gravemente compromessa ed incompleta se essi non avessero la possibilità di accordarsi per un&#8217;organizzazione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela della prole, ammettendo anche il padre ad usufruire dell&#8217;indennità di cui all&#8217;art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001 in alternativa alla madre. In caso contrario, nei nuclei familiari in cui il padre esercita una libera professione verrebbe negata ai coniugi &#8216;la delicata scelta di chi, assentandosi dal lavoro per assistere il bambino, possa meglio provvedere&#8217; alle sue esigenze, scelta che, secondo la giurisprudenza menzionata di questa Corte, non può che essere rimessa in via esclusiva all&#8217;accordo dei genitori, &#8216;in spirito di leale collaborazione e nell&#8217;esclusivo interesse del figlio (sentenza n. 179 del 1993) (…)”;<br />
la violazione del principio di uguaglianza appare ancor più evidente se si considera che il legislatore ha riconosciuto tale facoltà ai padri che svolgano un&#8217;attività di lavoro dipendente: il non aver esteso analoga facoltà ai liberi professionisti determina una disparità di trattamento fra lavoratori che non appare giustificata dalle differenze, pur sussistenti, fra le diverse figure (differenze che non riguardano, certo, il diritto a partecipare alla vita familiare in egual misura rispetto alla madre), e non consente a questa categoria di padri-lavoratori di godere, alla pari delle altre, di quella protezione che l&#8217;ordinamento assicura in occasione della genitorialità, anche adottiva.</p>
<p>Del resto, che la norma di cui all’art. 70 D. Lgs. n. 151/2001 debba essere interpretata nel senso che il diritto dell’indennità di maternità spetti anche al padre libero professionista è desumibile anche in base ad un&#8217;altra considerazione. La disposizione, infatti, attribuisce alla madre libera professionista tale indennità ma non la subordina all’astensione obbligatoria dal lavoro. In altre parole,  ella avrebbe il diritto di fruirne pure ove, per ipotesi, decidesse di continuare la sua attività lavorativa anche immediatamente prima e dopo il parto. Se ne deduce che la <i>ratio</i> della norma non può essere individuata nell&#8217;esigenza di tutela della salute della donna, con esclusione quindi del padre dal diritto all’indennità. La finalità è invece quella  di assicurare la migliore cura del nascituro. In questo senso, quindi, la migliore cura non può che essere assicurata da entrambi i genitori, i quali, come affermato dalla Corte Costituzionale, sono i migliori interpreti delle esigenze familiari e devono quindi poter scegliere se e come assentarsi dal lavoro nel modo più adeguato alla cura del loro figlio.<br />
Deve pertanto essere riconosciuto il diritto del Frisani all’indennità di maternità di cui all’art. 70 D. Lgs. 151/2001.</p>
<p>
La Cassa convenuta sostiene che, anche laddove tale diritto fosse riconosciuto, il Frisani non avrebbe comunque diritto alla corresponsione della somma richiesta in quanto già sua moglie avrebbe percepito altra indennità di maternità. Tale eccezione è rimasta però allo stato di mera asserzione, non suffragata da alcuna prova. Rimane quindi accertato quanto dichiarato dal Frisani, secondo il quale sua moglie, biologa, non ha chiesto alcuna indennità di maternità e dunque non si verifica alcuna duplicazione del trattamento. </p>
<p>Infine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale proposta dal Frisani, la Cassa chiede di essere condannata a pagare l’indennità calcolata senza che sia operato il cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria, trattandosi di un credito di natura previdenziale per il quale trova applicazione la norma di cui all’art. 16, VI c., L. n. 412/1991. Secondo tale norma: “…l’importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del suo credito”.<br />
Si tratta di una norma inserita nell’ordinamento dal legislatore per esigenze di finanza pubblica, che si pone in deroga alla disciplina generale sancita per i crediti di lavoro dall’art. 429, III c., c.p.c.. il quale prevede il cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro. In proposito è utile richiamare quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 459/2000, con la quale la stessa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui estendeva ai rapporti di lavoro privati la regola della non cumulabilità fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro. La Corte afferma che:<br />
“… la prima (e, di per sé, già decisiva) giustificazione del trattamento privilegiato attribuito ai crediti di lavoro sta [&#8230;] nella qualità stessa del credito che trova, nello sfondo, il presidio e la garanzia (per così dire rafforzata) di più precetti costituzionali, quali quelli contenuti negli artt. 1, 3 cpv., 4, 34 e 36”.<br />
“Sulla base di siffatta premessa la Corte ha quindi ritenuto che il citato art. 429 cod. proc. civ. si collocasse razionalmente nel contesto di tale peculiare tutela, ‘apprestando un meccanismo di conservazione del valore in senso economico delle prestazioni dovute al lavoratore, volto a preservare (o, comunque, ripristinare) quel ‘potere di acquisto di beni reali’ che si connette alla retribuzione ed alle indennità di fine rapporto (costituenti la parte indiscutibilmente prevalente dei crediti del lavoratore) e nel contempo ad eliminare il vantaggio che (in precedenza) conseguiva il datore di lavoro col ritardato adempimento’. Ulteriore ma non secondaria ragione giustificatrice della norma è stata altresì rinvenuta nella sua funzione di remora ‘rispetto [&#8230;] al fatto stesso del non puntuale adempimento alla scadenza delle prestazioni destinate ad assolvere esigenze primarie del lavoratore’ (sentenza n. 13 del 1977; in senso conforme le sentenze n. 207 del 1994, n. 76 del 1981, n. 161 del 1977)”.<br />
Continua la Corte:<br />
“La citata giurisprudenza, pur riferita all&#8217;art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., ha, del resto, rappresentato, sotto altro aspetto, il presupposto logico delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., dell&#8217;art. 442 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedeva un analogo meccanismo di tutela per i crediti previdenziali e per quelli assistenziali (sentenze n. 196 del 1993 e n. 156 del 1991). <br />
Prosegue la Corte:<br />
“È noto che il legislatore ha nuovamente escluso, con l&#8217;art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), il cumulo di interessi legali e rivalutazione per i crediti previdenziali e che detta norma ha superato indenne il vaglio di costituzionalità, con riferimento ancora ai parametri di cui agli artt. 3 e 38 Cost. <br />
Le uniche ragioni giustificatrici dell&#8217;intervento legislativo sono state peraltro individuate dalla Corte, in un ‘contesto di progressivo deterioramento degli equilibri della finanza pubblica’, nella ‘necessità di una più adeguata ponderazione dell&#8217;interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica’, necessità costituente, come reso evidente anche dal suo inserimento nella legge finanziaria, ‘ratio autonoma’ della norma in quella sede censurata (sentenza n. 361 del 1996)”.</p>
<p>La Corte costituzionale afferma, quindi, che le ragioni costituzionali che sono a fondamento della  disciplina posta dall’art. 429, III c., c.p.c. valgono anche per i crediti previdenziali e che solo una ragione di contenimento della finanza pubblica ha permesso di giustificare l’introduzione nell’ordinamento della norma di cui all’art. 16, VI c., L. n. 412/1991. <br />
La <i>ratio </i>posta a fondamento della norma di cui all’art. 16, VI c., L. n. 412/1991 si rinviene, dunque, secondo la Corte costituzionale, in esigenze di equilibrio di finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica.<br />
Così chiarita la <i>ratio</i> della norma in questione, occorre ora accertare se essa sia o meno applicabile anche ai crediti vantati dagli avvocati nei confronti della  Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.<br />
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, originario ente pubblico svolgente attività previdenziale ed assistenziale, è stata sottoposta al processo di privatizzazione, avviato dalla legge delega 24 dicembre 1993, n. 537, avente ad oggetto gli enti di previdenza e assistenza. L’art. 1, comma 33, della legge cit. ha indicato i criteri direttivi ai quali il governo si è conformato nel realizzare l’obiettivo della razionalizzazione degli enti di assistenza e previdenza: essi sono riassunti nell’esigenza di fondere, sopprimere o incorporare enti svolgenti attività similare onde evitare inutili duplicazioni. La fusione o incorporazione è invece stata espressamente esclusa per gli enti pubblici di previdenza e assistenza non destinatari di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, per i quali è stata prevista la privatizzazione nelle forme dell’associazione o della fondazione.<br />
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense rientra fra gli enti trasformati dal D. Lgs. n. 509/1994 in fondazioni in quanto non destinatari di finanziamenti pubblici; enti ai quali la disciplina del decreto, in conformità con i criteri direttivi sanciti dalla legge delega citata, assicura autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restando le finalità istitutive e l’obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi da parte dei soggetti appartenenti alle categorie rappresentate.<br />
La natura giuridica di fondazione di diritto privato della Cassa nazionale esclude che ad essa sia applicabile la norma di cui all’art. 16, VI c., L. n. 412/1991. Infatti, tale norma, come detto, trova giustificazione nella misura in cui assolve ad esigenze di finanza pubblica; esigenze che non riguardano la fondazione Cassa nazionale Previdenza Avvocati, in quanto si tratta di un ente privato non destinatario di finanziamenti pubblici.<br />
Ne consegue che si deve operare il cumulo di rivalutazione e interessi legali sul credito attribuito al ricorrente. Pertanto la Cassa convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di Euro 21.448,33, pari alla indennità di maternità calcolata ai sensi dell’art. 70 II co. D. Lgs. 151/01, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla data della scadenza.<br />
Il ricorso viene quindi accolto. Data la peculiarità della fattispecie si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di causa. </p>
<p>
<b>   </p>
<p align=center> P.Q.M.</p>
<p><i></p>
<p align=center>Il Giudice </p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b>dichiara il diritto del ricorrente Frisani Pietro L. ad ottenere l’indennità di maternità prevista  dall’art. 70 D. Lgs. 151/01 come modificato  dall’art. 1  della L. n. 289/03;<br />
condanna la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense in persona del legale rappresentante pro tempore al  pagamento in favore di Frisani Pietro L. della somma di Euro 21.448,33, pari alla detta indennità calcolata ai sensi dell’art. 70 II co. D. Lgs. 151/01 maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria dal dì del dovuto;<br />
compensa le spese di causa.</p>
<p>Firenze,   29 maggio 2008	</p>
<p>
		  Il Giudice del Lavoro                       (dr. Giampaolo Muntoni)</p>
<p>
Provvedimento redatto con la collaborazione dell’uditore giudiziario, dr. Gianluca Mancuso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-firenze-sentenza-29-5-2008-n-0/">Tribunale di Firenze &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/5/2008 n.489</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-sospensiva-29-5-2008-n-489/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-sospensiva-29-5-2008-n-489/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/5/2008 n.489</a></p>
<p>Pres. Riccardo Virgilio, Est. Chiarenza Millemaggi Cogliani; Roberto Mario Sergio Commercio (avv. A.Vitale) c. Ufficio elettorale centrale nazionale per l’elezione della Camera dei deputati anno 2006, Ufficio centrale circoscrizionale per l’elezione della Camera dei deputati anno 2006 per la circoscrizione 11^ Emilia Romagna (Avv.ra distrettuale Stato di Palermo), con l’intervento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-sospensiva-29-5-2008-n-489/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/5/2008 n.489</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-sospensiva-29-5-2008-n-489/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/5/2008 n.489</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riccardo Virgilio, Est. Chiarenza Millemaggi Cogliani; Roberto Mario Sergio Commercio (avv. A.Vitale) c. Ufficio elettorale centrale nazionale per l’elezione della Camera dei deputati anno 2006, Ufficio centrale circoscrizionale per l’elezione della Camera dei deputati anno 2006 per la circoscrizione 11^ Emilia  Romagna (Avv.ra distrettuale Stato di Palermo), con l’intervento ad adiuvandum di “La Sinistra L’Arcobaleno” (avv.ti Giovanni e Gianluigi Pellegrino).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Elezioni politiche &#8211; immediata esperibilità della tutela giurisdizionale contro atti anteriori alla proclamazione degli eletti &#8211; Violazione degli artt. 3, 24, 48, 49, 51, 97 e 113 della Costituzione – Non manifesta infondatezza. (G.S.)</p>
<p>E’ dubbia la legittimità costituzionale dell&#8217;art. 83/11 del D.P.R. n. 570/1960 per violazione degli articoli 3, 24, 48, 49, 51, 97 e 113 della Costituzione, se interpretato nel senso di impedire l&#8217;immediata esperibilità della tutela giurisdizionale contro gli atti elettorali anteriori alla proclamazione degli eletti. Vi sarebbe infatti soltanto tutela di merito, con esclusione della tutela cautelare solo su particolari categorie di atti, con esclusione di quelli endoprocedimentali immediatamente lesivi, posti in essere prima della proclamazione degli eletti nell&#8217;ambito del procedimento elettorale. Vi sarebbe inoltre carenza di risarcimento in forma specifica (partecipazione al procedimento elettorale del ricorrente oppure esclusione del controinteressato ammesso al procedimento elettorale). Verrebbero inoltre compromessi il diritto di difesa, di elettorato attivo e passivo, ed il diritto di partecipare alla formazione della volontà politica dei corpi amministrativi locali, secondo la disciplina tutelata agli articoli 48, 49 e 51 della Costituzione. Viene altresì leso anche l&#8217;articolo 97 della Costituzione, in quanto il deficit di tutela cautelare impedisce alle parti di ottenere l&#8217;azione correttiva del giudice quando ancora è possibile intervenire per ripristinare la legittimità dell&#8217;azione amministrativa, a maggiore garanzia della stabilità del risultato elettorale e degli organi eletti in carica. (G.S)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br /></b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa<br />per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>O R D I N A N Z A</b></p>
<p>di rimessione alla Corte costituzionale</p>
<p>sul ricorso in appello n. 102 del 2008, proposto dal sig.<br />
<b>ROBERTO MARIO SERGIO COMMERCIO</b>,rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Vitale, con domicilio eletto in Palermo, via Cordova n. 76, presso la Segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regionale Siciliana;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>l’UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ANNO 2006</b>, insediato presso la Suprema Corte di Cassazione, in persona del Presidente in carica, e <b>l’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ANNO 2006 PER LA CIRCOSCRIZIONE 11^ EMILIA ROMAGNA</b>, insediato presso la Corte di appello di Bologna, in persona del Presidente in carica, entrambi costituiti in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;<br />
con l’intervento ad adiuvandum di<br />
 <b>“LA SINISTRA L’ARCOBALENO”</b> in persona dei legali rappresentanti SERGIO BOCCADUTRI, GUIDO GALARDI, MARCO LION e ROBERTO SOFFRITI, anche in proprio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni e Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto in Palermo, via Notarbartolo n. 5, presso lo studio dell’avv. Ester Daina;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia &#8211; sezione staccata di Catania (sez. I) &#8211; n. 2178/06 del 10 novembre 2006.<br />
Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale Anno 2006 e dell’Ufficio ElettoraLE Centrale Circoscrizionale Anno 2006, Circoscrizione 11^ Emilia Romagna;<br />
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum de “La Sinistra L’Arcobaleno” in persona dei legali rappresentanti anche in proprio;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 2 aprile 2008 il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani;<br />
Uditi, altresì, l’avv. D. Sammartino, su delega dell’avv. A. Vitale, per l’appellante, l’avv. dello Stato Tutino per le amministrazioni appellate e l’avv. G. Pellegrino per gli intervenienti;<br />
1. Ritenuto in fatto:<br />
1. Con la sentenza in epigrafe, la Sezione I della Sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso proposto dal sig. Roberto Mario Sergio Commercio, per l’annullamento:<br />
&#8211; del provvedimento datato 7 marzo 2006 e contenuto nel processo verbale di esame di lista dei candidati, con cui l’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Bologna per l’elezione della Camera dei Deputati, Circoscrizione 11a  Emilia Romagna, ha disposto la c<br />
&#8211; del provvedimento dello stesso Ufficio Centrale Circoscrizionale datato 8 marzo 2006, con cui, nonostante la presentazione della dichiarazione in occasione dell’audizione dei delegati di lista prevista dall’art. 22 u.c. del T.U. per le elezioni della Ca<br />
&#8211; del provvedimento datato 12 marzo 2006, con il quale l’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, insediato presso la Corte Suprema di Cassazione, ha rigettato il ricorso proposto dal delegato della lista FORZA ITALIA On. avv. Isabella Bertolini avverso la- di ogni altro atto antecedente, susseguente, consequenziale o comunque connesso a quelli espressamente impugnati.<br />
Il  giudice di  primo grado, ribadendo  il  convincimento  già espresso nella decisione n. 629/2006 del 22 aprile 2006, ha ritenuto che, nel sistema delineato dal D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, sarebbe rinvenibile un esplicito riparto delle attribuzioni, tra l’Ufficio centrale nazionale (al quale sarebbe riservato il giudizio sulla ammissione delle liste e dei candidati) e le Camere chiamate a pronunciarsi sui reclami relativi alla fase dello scrutinio (art. 87), riconoscendo al primo natura di sezione specializzata del giudice ordinario, chiamata a pronunciarsi su “posizioni giuridiche fondamentali … che hanno rilievo nella fase preparatoria delle elezioni” analogamente al giudizio dell’Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte di Cassazione dalla legge n. 352 del 1970 (cui è riconosciuta dalla dottrina prevalente, natura giurisdizionale).<br />
Su tale base è stata esclusa (con l’appartenenza della questione alla cognizione del giudice amministrativo) la configurabilità, altresì, di un vuoto di tutela giurisdizionale ed è stata dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in sede di discussione in pubblica udienza.<br />
2. Con l’appello in esame, il ricorrente in primo grado:<br />
A) &#8211; sottopone a censura il procedimento logico giuridico attraverso cui il giudice di primo grado è pervenuto alle proprie conclusioni:<br />
&#8211; in ordine alla natura “paragiurisdizionale” (o ibrida) del procedimento svolto davanti all’Ufficio elettorale centrale nazionale;<br />&#8211; in ordine alla sussistenza del lamentato vuoto di tutela giurisdizionale, considerata anche, al riguardo, la presa di posizione della Giunta per le elezioni per la camera dei deputati, che, espressasi (in composizione plenaria) nella seduta del 13 dicem<br />
B) &#8211; ripropone la questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 T.U. di cui al D.P.R. 361/1957 per violazione degli art.3, 24, comma 1, 25, comma 1 e 113 Cost.;<br />
C) &#8211; propone nuovamente, nel merito, il complesso delle censure dedotte in primo grado, assumendo, in conformità all’originale ricorso introduttivo, l’erronea interpretazione (da parte dell’Ufficio circoscrizionale e di quello nazionale) della normativa relativa alla presentazione ed ammissione di nuovi documenti (nella specie, la dichiarazione di accettazione della candidatura, nella lista FORZA ITALIA, originariamente non allegata al certificato elettorale per mero disguido materiale (perché erroneamente allegata ad altra documentazione elettorale relativa al Senato della Repubblica e consegnata nella stessa sede in limite alla scadenza dell’orario di presentazione) e tuttavia contenuta in documento con data certa (in quanto rilasciata davanti a pubblico ufficiale addì 6 marzo 2006), sollevando, in argomento, ulteriori dubbi di legittimità costituzionale;<br />
D) &#8211; conclude per l’accoglimento nel merito del ricorso di primo grado, previo, occorrendo, rinvio alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale sollevata, ovvero al giudice di primo grado, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese del giudizio.<br />
3. Intervenuti, nel giudizio di appello, “ad adiuvandum”, “La Sinistra l’Arcobaleno” in persona dei legali rappresentanti in carica, i quali hanno dichiarato di intervenire anche in proprio, e costituitisi altresì, per resistere all’appello, gli Uffici elettorali appellati, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 2 aprile 2008 e trattenuta in decisione.<br />
2. Considerato in diritto:<br />
1. Il problema della sussistenza della giurisdizione sulla materia è pregiudiziale ed assorbente.<br />2. Il giudice di primo grado è pervenuto alla soluzione negativa attraverso un ricostruzione minuziosa e pregevole che, però si discosta &#8211; salvo che per ciò che concerne la conclusione relativa del difetto assoluto di giurisdizione &#8211; dall’orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in quanto giunge ad affermare la compiutezza del sistema (e a negare, dunque, la sussistenza di un vuoto di tutela giurisdizionale quanto meno per quei soggetti per i quali si determini, in forza della esclusione dal procedimento, un arresto procedimentale che precede la fase stessa del procedimento elettorale in senso stretto) sulla base della ritenuta natura giurisdizionale (o paragiurisdizionale) della decisione emessa dall’Ufficio elettorale centrale nazionale sui ricorsi degli interessati avverso l’esclusione.<br />
Ciò in quanto l’organo stesso, in ragione della sua composizione, della sua collocazione e delle funzioni decisorie assegnatigli dall’ordinamento, si configurerebbe quale sezione specializzata della Suprema Corte di cassazione o, a tutto concedere, come organo paragiurisdizionale atipico (soluzione, questa, negata dalla Suprema Corte di cassazione e dalla stessa Corte costituzionale).<br />
3. Questo Consiglio di Giustizia Amministrativa non condivide il procedimento logico attraverso cui il giudice di primo grado è pervenuto alle proprie conclusioni &#8211; in particolare per quanto attiene la natura dell’Ufficio elettorale centrale nazionale e degli atti decisori dallo stesso emessi, ritiene di dovere prendere atto della linea interpretativa della Corte Suprema di cassazione sulla materia e, nel contempo, della definizione restrittiva dei poteri assegnati – in tale ambito – dall’art. 66 Cost. e dall’art. 87 T.U. delle elezioni della Camera, assunta di recente, in più riprese dalla Giunta delle elezioni presso la Camera dei deputati, e dall’omologo organo presso il Senato, e ritiene che nell’assetto che ne deriva, alla luce delle suddette interpretazioni, le disposizioni contenute nell’art. 23 e 87 del T.U. 30 marzo 1957 n. 361, nella parte in cui non assicurano nessuna tutela giurisdizionale (quanto meno, con connotati di effettività) delle posizioni soggettive lese dai  provvedimenti di esclusione  dal procedimento elettorale, emessi dall’Ufficio elettorale centrale nazionale, non si sottraggono al sospetto di legittimità costituzionale sollevato dall’appellante, dal momento che lasciano scoperti una larga fascia di posizioni soggettive costituzionalmente garantite, in violazione degli artt. 3, 51 primo comma, 24 primo comma, 103 primo comma e 113 della Costituzione, nonché dell’art. 117 della stessa Costituzione repubblicana nella parte in cui vincola lo Stato a legiferare nel rispetto, oltre che della Costituzione, dell’ordinamento comunitario e degli impegni assunti in ambito internazionale, in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, attraverso cui deve intendersi costituzionalizzato il principio della effettività della tutela giurisdizionale.<br />
Delle ragioni che sorreggono il suddetto dubbio di legittimità costituzionale sarà detto in appresso.<br />
Immediatamente, deve essere, invece, precisato che la questione (sollevata dall’appellante e, per quanto, dallo stesso non dedotto, d’ufficio, da questo stesso consesso), assume rilievo nel presente giudizio, per via della natura dell’interesse di cui è lamentata lesione, che deve annoverarsi nell’ambito delle posizioni di interesse legittimo, secondo i criteri di ordinario riparto, individuati dalla Corte regolatrice della giurisdizione, nell’ambito differente (ma analogo, per i profili che interessano tale aspetto) delle elezioni amministrative (Cass., SS. UU., 6 febbraio 2006, n. 2451;4 maggio 2004, n. 8469; 22 gennaio 2002, n. 717; 27 gennaio 1999 n. 1), trattandosi di controversie relativa alla fase preparatoria delle operazioni elettorali ed alla esclusione di un candidato da una delle liste ammesse alla competizione per vizi della candidatura.<br />
L’interesse all’impugnazione sussiste indipendentemente dalla fase attuale di scioglimento delle Camere e della indizione dei nuovi comizi elettorali, essendo in giuoco problematiche afferenti alla effettività della tutela ed essendo, la sfera degli interessi legittimi, suscettibile di riparazione, quanto meno sotto il profilo del risarcimento del danno ingiusto, indipendentemente dalla circostanza che la relativa domanda sia stata o meno azionata nel presente giudizio (v. in fattispecie relativa ad elezioni nazionali Cass. SS.UU. 22/3/1999 n. 172).<br />
Dall’esame di ogni ulteriore questione il Consiglio deve astenersi, in questo grado del giudizio, non essendo consentito entrare nel merito delle censure dedotte in primo grado, riproposte in appello e devolute, se del caso, in sede di rinvio, all’esame del giudice di primo grado.<br />
4. Tanto premesso, occorre evidenziare l’erroneità del procedimento logico giuridico attraverso cui il giudice di primo grado è pervenuto alle proprie conclusioni in ordine alla paragiurisdizionalità dei provvedimenti dell’Ufficio elettorale centrale nazionale e dello stesso organo.<br />
L’accostamento fatto, nella sentenza impugnata, agli atti di volontaria giurisdizione, non resiste alla considerazione che presupposto essenziale, acciocché possa parlarsi di volontaria giurisdizione, non è certamente che il soggetto o i soggetti chiamati a costituire l’organo appartengano all’ordine giudiziario, bensì che sussista, a livello ordinamentale, la strutturazione giurisdizionale della funzione assegnata.<br />
In altri termini, occorre che la funzione sia assegnata in forza della qualificazione giurisdizionale dell’organo, che l’art. 102 della Costituzione attribuisce al giudice (civile) in quanto operi come imparziale attuatore della legge.<br />Al di fuori di tale investitura, allorché il soggetto (o l’organo) sia esso stesso investito della “cura” dell’interesse che è “causa” del provvedimento, lo stesso è chiamato a svolgere funzioni amministrative e gli atti da esso posti in essere non possono qualificarsi altrimenti (neppure sub specie di atti di volontaria giurisdizione).<br />
Di ciò non dubita, del resto, la Corte Suprema di cassazione (per tutte, sentt. n. 2036 del 31 luglio 1967, n. 172 del 22 marzo 1999, n. 8118 del 2 aprile 2006) le cui affermazioni in ordine al difetto assoluto di giurisdizione poggia su ben altre ragioni, ovvero sull’autodichia delle Camere e sulla interpretazione estensiva dell’art. 87 del testo unico sulle elezioni della Camera (applicabile anche alle elezioni del Senato), in relazione alla disposizione di cui al citato art. 66 Cost..<br />
La verità è che il ricorso all’accostamento analogico ai provvedimenti di volontaria giurisdizione appare piuttosto dettato dalla esigenza di reperire, ad ogni costo elementi che giustifichino l’ipotesi di chiusura del sistema, a fronte di un complesso normativo che solo una interpretazione fortemente espansiva può indurre a ritenere applicabile anche alla fase preparatoria del procedimento elettorale.<br />
Ed invero, proprio su tale aspetto sono di recente intervenute determinazioni delle Giunte di Camera e Senato che hanno denegato ogni cognizione sui provvedimenti di arresto procedimentale.<br />
Nella seduta plenaria del 13 dicembre 2006, la Giunta delle elezioni per la Camera dei deputati, nel decidere (fra l’altro) sul ricorso presentato dall’attuale appellante, avverso la sua esclusione dalla lista “Forza Italia” (ovvero sul medesimo oggetto del presente giudizio), si è pronunciata nel senso che “La verifica dei titoli di ammissione degli eletti esclude per definizione che nella stessa possa ritenersi ricompresso anche il controllo sulle posizioni soggettive di coloro i quali (singoli o intere liste) non hanno affatto partecipato alla competizione elettorale. I vizi dedotti … riguardano, invece un momento della fase preliminare del procedimento elettorale (il deposito delle liste e il controllo sulla loro regolare presentazione e composizione) rimesso alla cognizione di organi appositi e i cui effetti non hanno rilievo nella successiva fase della votazione, se non sulla base di argomentazioni ipotetiche in fatto o di considerazioni di mera legittimità riguardanti il procedimento che in nessuna misura incidono sui titoli di ammissione degli eletti e che, per tali ragioni esulano del tutto dalla competenza della Giunta delle elezioni”. In considerazione di ciò la Giunta ha archiviato, per manifesta inammissibilità, il ricorso del sig. Commercio.<br />
Nello stesso senso si è pronunciata la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica, nella seduta del 26 febbraio 2008, nel decidere su ricorso avverso l’esclusione di un diverso candidato, da una delle liste per il Senato, nel collegio della Lombardia (disposta dall’Ufficio elettorale circoscrizionale e confermata dall’Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione).<br />
Peraltro, la Giunta del Senato, muovendo da una approfondita analisi storico/sistematica, che rende conto delle oscillazioni della stessa giurisprudenza parlamentare fra orientamenti estensivi e restrittivi del dettato costituzionale (art. 66) – nel dichiarare il proprio difetto di competenza sulle questioni relative alla fase preparatoria del procedimento elettorale, per la parte in cui investono posizione di soggetti (o liste) esclusi – si è spinta più in là dell’omologo organo della Camera dei deputati, ricercando la “chiave” per la soluzione della questione e rinvenendola (sia pure con formula dubitativa) nella linea indicata, dalla medesima Sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, nella sentenza 22 aprile 2006 n. 629, confermata, successivamente, nella sentenza 2178/2006 oggetto del presente giudizio di appello.<br />
Viene dunque dato credito alla tesi della natura giurisdizionale dell’Ufficio elettorale centrale nazionale e della funzione esercitata, e tuttavia, né la sentenza impugnata né i pronunciamenti delle Giunte (di Camera e Senato) contengono argomenti convincenti per avallare la natura giurisdizionale (o paragiurisdizionale) dell’Ufficio in questione e dei suoi atti, in aperto contrasto con le indicazioni della Suprema Corte di Cassazione, ferma nel ritenere la natura amministrativa degli atti e dell’Ufficio e nel negare che questo sia Sezione specializzata della Cassazione civile, piuttosto qualificandolo quale “organo delle future Camere”, di identica natura degli Uffici elettorali centrali circoscrizionali, con esso istituiti non “per dichiarare od attuare una volontà di legge attraverso un procedimento in contraddittorio fra più parti, bensì per svolgere una attività diretta alla soddisfazione di un interesse generale con la osservanza della legge” (Cass., SS.UU., n. 2036 del 31 luglio 1967 e, nello stesso senso, più recente, fra le tante, n. 8118 del 6 aprile 2006).<br />
In più, il giudice di primo grado &#8211; che, peraltro, non manca di svolgere argomenti volti a contestare i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal ricorrente &#8211; sembra avere perso di vista la difficoltà, da un lato, di configurare, da punto di vista organizzativo, l’Ufficio elettorale centrale nazionale, quale Sezione specializzata della Suprema Corte e, dall’altro, che ad attribuirvi natura paragiurisdizionale atipica osta il parametro desunto dall’art. 102, comma 2, della Costituzione che vieta l’istituzione di giurisdizioni speciali.<br />In conclusione, salvo interventi legislativi che immutino la configurazione giuridica delle funzioni, gli atti dell’Ufficio in questione sono di natura amministrativa, e ciò, tanto che riguardino il procedimento in senso stretto quanto che si risolvano, nella fase preparatoria, in un arresto procedimentale, senza che sul punto possa avere efficacia vincolante il differente opinamento della Giunta del Senato (espresso, peraltro, in forma dubitativa.<br />
5. Vincolante sembra invece, a questo consesso, sotto molteplici aspetti, la presa di posizione assunta dalle Giunte delle due Camere, nello spogliarsi, in linea generale, di ogni cognizione relativa alle decisioni sugli atti preparatori dalle quali sia comunque derivata l’esclusione del candidato (o della lista) dal procedimento.<br />
La Giunta della Camera dei deputati, con la decisione di cui al comunicato presidenziale del 20 marzo 2006, ha innanzitutto negato che la Camera uscente potesse avere cognizione in ordine ad atti preparatori del futuro procedimento elettorale.<br />
L’argomento di chiusura adoperato, successivamente, con la determinazione adottata nella seduta plenaria del 13 dicembre 2006 (sostanzialmente fatta propria anche dalla Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato nella seduta del 26 febbraio 2008) è che, ove la Giunta delle elezioni ritenesse di poter esaminare, nel merito, un ricorso avverso la ricusazione di una lista o di un singolo candidato, dovrebbe ammettersi conseguentemente “la possibilità di un suo accoglimento; dal che tuttavia non potrebbe in ogni caso derivare alcuna conseguenza pratica sui titoli di ammissione dei deputati proclamati (non essendovi, per mancata partecipazione alle elezioni, candidati proclamabili) se non quella – palesemente estranea alle finalità proprie della verifica dei poteri – di provocare la ripetizione delle elezioni, non solo nella circoscrizione interessata ma – tenuto conto del sistema, attualmente vigente per la Camera, di calcolo e assegnazione dei seggi unificato a livello nazionale – in tutte le circoscrizioni territoriali italiane (ad eccezione della XXVII Circoscrizione Valle d’Aosta) al fine di consentire alla lista esclusa di parteciparvi con i propri candidati.<br />
Invero, viene fatto di chiedersi quanto, in termini di autodichia, il limite così rinvenuto alle attribuzioni di ciascuna Giunta delle elezioni possa ritenersi giuridicamente vincolante per l’interprete.<br />
Lo è, certamente, in punto di fatto, dal momento che la reiterazione, da parte della Corte regolatrice, della affermazione relativa al difetto assoluto di giurisdizione (sull’argomento della sostanziale tutela delle posizioni soggettive rimessa alle stessa camere, attraverso le Giunte di rispettiva promanazione), è destinata a rimanere mera petizione di principio, che evidenzia, ma non risolve il problema della irrimediabilità (per assoluta mancanza di tutela) della lesione di posizioni soggettive costituzionalmente garantite, in una fase che, esterna al procedimento in senso stretto, vede muoversi un organo amministrativo (ancorché autorevole e coperto da garanzia di indipendenza ed eccellente professionalità, ma privo di poteri giurisdizionali e politici), senza controllo alcuno sulla legittimità dei suoi atti, né da parte degli organi di giustizia amministrativa (deputati, per legge, al controllo di legittimità), né da parte dei rami del Parlamento di cui (per costruzione teorica) sarebbe organo.<br />
6. Assume, a questo punto, rilievo l’orientamento già espresso, in materia, da questo stesso Consiglio di giustizia amministrativa (proprio con ordinanza cautelare – n. 218 del 6 aprile 2006 – emessa su appello avverso l’ordinanza che, in questo stesso giudizio, aveva pronunciato il giudice di primo grado denegando la giurisdizione), la natura amministrativa del provvedimento di esclusione dal procedimento elettorale nazionale, dall’altro affermando la giurisdizione, in materia, del giudice amministrativo.<br />
E, tuttavia, questo consesso non può fingere di ignorare che, sul punto della giurisdizione, univoco ed irremovibile è l’orientamento della Suprema Corte di cassazione, né può lasciarsi sorreggere, nel proprio convincimento, dall’isolata, recentissima adesione alla propria tesi del Consiglio di Stato, (Cons. Stato, sez. V, ordinanza n. 1774 dell’1 aprile 2008, assunta alla vigilia della udienza di trattazione del presente giudizio, tuttavia senza alcuna motivazione del mutato orientamento se non il richiamo all’ordinanza di questo Consiglio di Giustizia, n. 218 del 6 aprile 2006, sopra citata).<br />
Deve, al contrario, aderire alle indicazioni della Suprema Corte, e concludere nel senso della impossibilità di rinvenire &#8211; nel sistema stesso delineato dagli artt. 23 e 87 del T.U. n. 361 del 1957 &#8211; una disposizione, anche implicita, che assicuri, al candidato escluso dal procedimento elettorale, un’azione a tutela della posizione giuridica lesa dal provvedimento dell’Ufficio elettorale centrale nazionale.<br />
D’altra parte, l’univoco atteggiamento di chiusura a qualsiasi revisione dei provvedimenti di tal genere, a proclamazione avvenuta e nell’ambito del procedimento di cui all’art. 87 T.U, da parte delle nuove Camere, finisce con l’escludere, di fatto, ogni tipo di controllo (ovvero anche quello spettante alle Giunte sulla base del citato articolo) nei riguardi dell’organo amministrativo, che si trova, dunque ad operare in una posizione del tutto anomala.<br />
E’ lecito ritenere che le prese di posizioni delle due Giunte delle elezioni, non possano assumere forza ed efficacia di interpretazione autentica, e nulla esclude che Giunte di differenti legislature assumano contrastanti posizioni interpretative: tuttavia, gli argomenti addotti a sostegno della tesi restrittiva sono tali da fare ritenere fortemente improbabili un mutamento di rotta.<br />
Le indicazioni della Suprema Corte sono dunque destinate a rimanere lettera morta, dal momento che le Giunte si rifiutano di prendere cognizione dei ricorsi (o meglio, reclami) avverso i provvedimenti di esclusione emessi dall’Ufficio nazionale e non vi è un giudice che possa risolvere il problema, in quanto, fra l’altro, quale che sia la tipologia del conflitto che, per tale verso, viene a determinarsi, fra Cassazione e Giunte, non sembra che la Corte Costituzionale sia in qualche modo intenzionata a risolverlo (si veda Corte costituzionale, ordinanza n. 117 del 23 marzo 2006).<br />
Emerge, pertanto, nella sua reale consistenza, il vuoto di tutela giurisdizionale nelle ipotesi, come quella in esame, in cui il candidato incorra in un arresto procedimentale che gli preclude la partecipazione alla competizione elettorale.<br />
Ciò avvalora il dubbio di illegittimità costituzionale degli artt. 23 e 87 del T.U. di cui al D.P.R.361 del 1957 per violazione degli artt. 3, 51 primo comma, 24 primo comma, 103 primo comma, e 113 della Costituzione, nonché dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.<br />
Ed infatti tali articoli, nella parte di interesse, ledono il diritto di elettorato passivo (art. 51, comma 1, Cost.), in relazione all’art. 24 della Costituzione, che garantisce a ciascun cittadino la tutela giurisdizionale dei propri diritti ed interessi legittimi.<br />
La suddetta lesione è irragionevole ed immotivata a fronte della natura amministrativa dell’organo cui è rimesso il potere di determinare l’arresto procedimentale, e della differente posizione nella quale vengono a trovarsi gli aspiranti a cariche elettive, nell’ambito delle elezioni amministrative, con evidente violazione degli art. 3, 103 e 113, dal momento che sottraggono al giudice naturale il controllo sulla legittimità della lesione dell’interesse legittimo senza che di ciò si rinvenga giustificazione nella formula dell’art. 66 Cost., la quale non ricomprende, nel proprio ambito, il controllo sulle posizioni di soggettive esclusi per motivi procedimentali.<br />
Sotto differente profilo, le norme citate violano l’art. 117, che impone al legislatore nazionale di operare nel rispetto (oltre che della Costituzione, anche) dei vincoli derivanti dalle norme comunitarie e dagli obblighi internazionali, con riferimento all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che imprime valore costituzionale all’esigenza di effettività della tutela giurisdizionale.<br />
7. Il giudizio, pertanto, deve essere sospeso e gli atti devono essere inviati alla Corte Costituzionale affinché si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale sopra formulata.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale:<br />
&#8211; solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 ed 87 del D.P.R. 30 marzo 1957, contenente approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per le elezioni della camera dei deputati &#8211; nella parte in cui non prevedono l’impugnabilità<br />
&#8211; per l’effetto, rinviata ogni decisione in rito, nel merito ed in relazione alle spese, sospende il presente giudizio di appello e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;<br />
&#8211; ordina che a cura della Segreteria di questo Consiglio, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 2 aprile 2008 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con l&#8217;intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Claudio Zucchelli, Chiarenza Millemaggi Cogliani, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, Componenti.</p>
<p>F.to: Riccardo Virgilio, Presidente<br />
F.to: Chiarenza Millemaggi Cogliani, Estensore<br />
F.to: Loredana Lopez, Segretario</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
il 29 maggio 2008</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.2571</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2008-n-2571/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2008-n-2571/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.2571</a></p>
<p>Pres. Maruotti, est. Leoni S.r.l. Holbek italiana (Avv. L. Visone) c. Comune di Battipaglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ARAN (n.c.) sui limiti del giudice in ordine alla verifica della fondatezza dell&#8217;istanza nei ricorsi ex art. 21 bis L. Tar Silenzio della P.A. – Impugnazione &#8211; Art. 21 bis L.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2008-n-2571/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.2571</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2008-n-2571/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.2571</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti, est. Leoni<br /> S.r.l. Holbek italiana (Avv. L. Visone) c. Comune di Battipaglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ARAN (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti del giudice in ordine alla verifica della fondatezza dell&#8217;istanza nei ricorsi ex art. 21 bis L. Tar</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Silenzio della P.A. – Impugnazione &#8211; Art. 21 bis L. Tar – Cognizione del giudice &#8211; Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In sede di esame del ricorso previsto dall’art. 21 bis L. Tar, il giudice amministrativo può pronunciarsi sulla fondatezza della istanza quando il procedimento debba concludersi con un atto avente natura vincolata e sia quindi una sola la soluzione conforme all’ordinamento), ma non può sostituire le proprie valutazioni a quelle spettanti all’Amministrazione, quando esse riguardino aspetti di discrezionalità amministrativa o di discrezionalità tecnica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
</i>REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso N. 516 del 2008, proposto dalla</p>
<p><b>s.r.l. Holbek italiana</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ludovico Visone,  presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Seminario n. 113/116;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; il <b>Comune di Battipaglia</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituitosi nella presente fase del giudizio;</p>
<p>&#8211; <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, e dell’<B>ARAN</B>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituitisi nella presente fase del giudizio;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza n. 2419 del 2007 del TAR Campania, Salerno, Sez. II, e per l’accoglimento del ricorso di primo grado; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Relatore, alla Camera di consiglio del 4 marzo 2008 il cons. Anna Leoni;<br />
Udito, altresì, l’avv. Ludovico Visone;<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.	</b>Col ricorso di primo grado (proposto al TAR per la Campania, Sezione di Salerno), la s.r.l. Holbek ha impugnato il silenzio serbato dal Comune di Battipaglia sulla propria istanza, depositata presso lo Sportello unico attività produttive in data 2 novembre 2006, relativa alla variante di assestamento e di ampliamento di un complesso produttivo per la fabbricazione e la vendita di accumulatori in via Brodolini, lamentando sotto più profili l’illegittimità dell’inerzia amministrativa. <br />	<br />
2.	Si costituiva per resistere l’Amministrazione comunale  interessata, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. <br />	<br />
3.	Il TAR, con la sentenza gravata, ha rigettato il ricorso, ritenendo non sussistente la lamentata inerzia dell’Amministrazione, essendo semmai il ritardo imputabile al Consorzio ASI, che non risultava ancora aver provveduto al rilascio del richiesto nulla-osta.<br />	<br />
4.	Col gravame in esame, la società ha impugnato la sentenza del TAR, deducendo:<br />	<br />
	Error in iudicando &#8211; erronea applicazione di legge (art. 21 bis in relazione agli artt. 4 e 5 DPR n. 447 del 1998 ed agli artt. 14 e ss. L. n. 241 del 1990).<br />	<br />
L’inerzia dell’Amministrazione si è protratta per oltre un anno, mentre secondo l’art. 4 del DPR n. 447 del 1998 il provvedimento per la realizzazione degli impianti produttivi deve essere necessariamente concluso entro il termine di cinque mesi<br />
	Error in iudicando &#8211; erronea applicazione di legge (art. 21 bis in relazione agli artt. 4 e 5 DPR n. 447 del 1998 ed agli artt. 14 e ss. L. n. 241 del 1990), violazione art. 113 Cost.<br />	<br />
La sentenza sarebbe errata perché si tradurrebbe in una sostanziale paralisi dell’iter procedimentale.<br />
	Error in iudicando &#8211; erronea applicazione di legge (art. 21 bis in relazione all’art. 28, comma 1, L.R. n. 1 del 2007, poiché competente in materia è il Comune di Battipaglia, a mezzo dello Sportello unico attività produttive.<br />	<br />
5.	Nella presente fase del giudizio, non si è costituita in giudizio l’ Amministrazione comunale.<br />	<br />
6.	Il ricorso è stato inserito nei ruoli di Camera di consiglio del 4 marzo 2008 e trattenuto per la decisione. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.	</b>Con l’appello in esame, la società appellante ha lamentato che, contrariamente a quanto rilevato dalla sentenza gravata, il Comune di Battipaglia avrebbe serbato un silenzio inadempimento sulla sua istanza relativa all’approvazione di una variante di assestamento e di ampliamento di un complesso produttivo, presentata alla Sportello unico attività produttive.<br />	<br />
2.	Ritiene la Sezione che l’appello vada respinto, perché infondato.<br />	<br />
Invero, risulta dalla documentazione acquisita che il Comune abbia dato corso alla originaria istanza, trasmettendola al Consorzio ASI per l’emanazione del nulla osta prescritto dalla legislazione di settore.<br />
Dopo tale trasmissione, il Consorzio ha formulato richieste di chiarimenti, alle quali il Comune ha dato seguito, da ultimo con la nota n. 12007 del 23 gennaio 2007.<br />
In assenza del rilascio del nulla osta, non si può in questa sede ritenere sussistente il lamentato silenzio dell’Amministrazione comunale.<br />
Né la Sezione può in via incidentale accertare la sostanziale fondatezza della pretesa della società sulla effettiva realizzabilità delle opere oggetto della richiesta variante.<br />
Infatti, per la costante giurisprudenza, in sede di esame del ricorso previsto dal vigente art. 21 bis della legge n. 241 del 1990, il giudice amministrativo può pronunciarsi sulla fondatezza della istanza quando il procedimento debba concludersi con un atto avente natura vincolata e sia quindi una sola la soluzione conforme all’ordinamento), ma non può sostituire le proprie valutazioni a quelle spettanti all’Amministrazione, quando esse riguardino aspetti di discrezionalità amministrativa o di discrezionalità tecnica.<br />
Nella specie, la società appellante mira in sostanza ad ottenere una pronuncia che si sostituisca alle determinazioni attribuite dalla legge alle autorità amministrative, ciò che non rientra nell’ambito della giurisdizione di legittimità.<br />
Invero, solo a conclusione del procedimento finalizzato alla approvazione o meno della variante de qua, la società potrebbe impugnare il relativo provvedimento, ove risulti lesivo.<br />
Va pertanto dichiarata inammissibile la pretesa volta ad ottenere in questa sede la definizione dell’istanza formulata in sede amministrativa e all’esame del Consorzio.<br />
3.	Per le suesposte considerazioni, l’appello va respinto.<br />	<br />
Nulla per le spese, non essendosi costituite in giudizio le Amministrazioni appellate.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV- respinge l’appello n. 516 del 2008.<br />
Nulla per le spese per presente grado del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 4 marzo 2008,  con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p> 	Luigi			MARUOTTI		&#8211; Presidente<br />	<br />
	Giuseppe		ROMEO		&#8211; Consigliere <br />	<br />
Anna			LEONI		&#8211; Consigliere, est.<br />	<br />
	Bruno		MOLLICA		#NOME?	<br />	<br />
	Sergio		DE FELICE		&#8211; Consigliere																																																																																								</p>
<p align=center>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2008-n-2571/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.2571</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.5176</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-29-5-2008-n-5176/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-29-5-2008-n-5176/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-29-5-2008-n-5176/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.5176</a></p>
<p>sulla improcedibilità del ricorso per carenza di interesse nelle ipotesi di presentazione dell&#8217;istanza di sanatoria successivamente al provvedimento sanzionatorio di demolizione 1. Edilizia e Urbanistica &#8211; Abusi edilizi – Impugnazione dell’ordinanza di demolizione – Successiva Istanza di sanatoria ex D.P.R. 380/01– Determina l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse. 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-29-5-2008-n-5176/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.5176</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-29-5-2008-n-5176/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.5176</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla improcedibilità del ricorso per carenza di interesse nelle ipotesi di presentazione dell&#8217;istanza di sanatoria successivamente al provvedimento sanzionatorio di demolizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e Urbanistica &#8211;  Abusi edilizi –  Impugnazione dell’ordinanza di demolizione – Successiva Istanza di sanatoria ex D.P.R. 380/01– Determina l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse.<br />
2. Edilizia e Urbanistica – Abusi – Impugnazione di ordinanza di demolizione – Successiva presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ex D.P.R. 380/01 – Necessità che la P.A. emani un nuovo provvedimento – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La presentazione dell&#8217;istanza di sanatoria successivamente alla impugnazione dell&#8217;ordinanza di demolizione &#8211; o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi &#8211; produce l&#8217;effetto di rendere inefficace tale provvedimento e, quindi, improcedibile l&#8217;impugnazione stessa, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell&#8217;abusività dell&#8217;opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato da detta istanza, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell&#8217;impugnativa (1).</p>
<p>2. La presentazione dell&#8217;istanza di sanatoria successivamente alla impugnazione dell&#8217;ordinanza di demolizione &#8211; o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi &#8211; produce l&#8217;effetto di rendere inefficace tale provvedimento e, quindi, improcedibile l&#8217;impugnazione stessa, per sopravvenuta carenza di interesse, con la conseguenza che l’Amministrazione deve emanare un nuovo provvedimento sanzionatorio, eventualmente di demolizione, con l’assegnazione, in tal caso, di un nuovo termine per adempiere (2)</p>
<p></b>__________________________<br />
 1. cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 1997, n. 3563; sez. IV, 11 dicembre 1997, n. 1377; C.G.A. 27 maggio 1997, n. 187; T.A.R. Sicilia, sez. II, 5 ottobre 2001, n. 1392; T.A.R. Liguria, sez. II, 14 dicembre 2000, n. 1310; T.A.R. Toscana, sez. III, 18 dicembre 2001, n. 2024; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 11 gennaio 2002, n. 154; T.A.R. Campania, Sez. IV, 25 maggio 2001, n. 2340, 11 dicembre 2002, n. 7994, 30 giugno 2003, n. 7902, 2 febbraio 2004, n. 1239, 13 settembre 2004, n. 11983; T.A.R. Campania, Sez. III, 2 marzo 2004, n. 2579.<br />
<br />2. cfr. T.A.R. Lazio, Latina, 28 novembre 2000, n. 826; T.A.R. Lazio, sez. II, 17 gennaio 2001, n. 230; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 12 dicembre 2001, n. 2424; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 11 gennaio 2002, n. 154; T.A.R. Emilia Romagna, sez. II, 11 giugno 2002, n. 857; T.A.R. Campania, sez. IV, 26 luglio 2002, n. 4399.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA</p>
<p>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA CAMPANIA <br />
NAPOLI </p>
<p><I>QUARTA  SEZIONE <br />
</I></b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
nelle persone dei Signori:</p>
<p>PASANISI LEONARDO           Presidente   <br />
IANIGRO EMMA RENATA    1^ Referendario<br />
ROSA PERNA 		       1^ Ref. , relatore <br />	<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Nella Pubblica Udienza del 9 Aprile 2008 </p>
<p>sul ricorso 1853/2007  proposto da:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DE VITA GIUSEPPE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>rappresentato e difeso da:<br />
<P ALIGN=CENTER>BIANCARDI BRUNO </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
con domicilio eletto in NAPOLI , come in atti</p>
<p align=center>contro<br />
<b><br />
COMUNE DI NAPOLI   <br />
</b>Rappresentato e difeso da: AVVOCATURA MUNICIPALE NAPOLI<br />
con domicilio eletto in NAPOLI AVV. MUNICIPALE – P.ZZO S. GIACOMO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
per l&#8217;annullamento della disposizione dirigenziale n. 554 del 6.10.2006 recante diniego di concessione in sanatoria di opere abusive;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del COMUNE DI NAPOLI;<br />
Udito il relatore Ref. ROSA PERNA  <br />
Uditi altresì i procuratori presenti delle parti costituite,  come da verbale di udienza;<br />
RITENUTO che il presente ricorso, essendo di agevole definizione, può essere deciso con &#8220;<i>sentenza succintamente motivata</i>”, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205 e non ostandovi la circostanza che la causa sia stata trattata in udienza pubblica (in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 26 gennaio 2001, n. 268; T.A.R. Campania, Sez. IV, 7 agosto 2003, n. 11010);</p>
<p>        VISTA la istanza di accertamento di conformità presentata in data 17 ottobre 2007 dalla parte ricorrente, ai sensi del d.p.r. 380/01 per le opere oggetto del provvedimento impugnato;<br />
	CONSIDERATO:<br />	<br />
&#8211; che, secondo l’orientamento giurisprudenziale seguito da questa Sezione, la presentazione dell&#8217;istanza di sanatoria successivamente alla impugnazione dell&#8217;ordinanza di demolizione &#8211; o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni p<br />
&#8211; che, pertanto, il ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento sanzionatorio, proposto anteriormente all&#8217;istanza di accertamento di conformità, deve ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, “spostandosi” l&#8217;interesse del respons<br />
&#8211; che, applicando siffatti principi alla controversia in esame, nella quale la presentazione dell&#8217;istanza di accertamento di conformità ai sensi del d.p.r. n. 380/01 segue la proposizione del presente ricorso, deve dichiararsi l&#8217;improcedibilità di quest’u<br />
&#8211; che, in relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><i>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sez. IV, dichiara improcedibile il ricorso n.1853/07  in epigrafe.<br />
	Spese compensate.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p></i>	Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 9 aprile 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-29-5-2008-n-5176/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.5176</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.5157</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-29-5-2008-n-5157/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-29-5-2008-n-5157/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-29-5-2008-n-5157/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.5157</a></p>
<p>Pres. Evasio Speranza, est. Renata Emma Ianigro V. Di Nardi (Avv. M. Migiarra) c. Ministero dell’istruzione Direzione Generale della Campania &#8211; Ufficio dirigenza scolastica regionale (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Commissione Per Gli Esami A Dirigente Scolastico (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sulla natura del voto numerico attribuito dalle commissioni esaminatrici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-29-5-2008-n-5157/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.5157</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-29-5-2008-n-5157/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.5157</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Evasio Speranza, est. Renata Emma Ianigro<br /> V. Di Nardi (Avv. M. Migiarra) c.  Ministero dell’istruzione Direzione Generale della<br /> Campania &#8211; Ufficio dirigenza scolastica regionale (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. <br />Commissione Per Gli Esami A Dirigente Scolastico (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura del voto numerico attribuito dalle commissioni esaminatrici nei concorsi pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Valutazione delle prove d’esame – Assegnazione di un voto numerico – Sufficienza &#8211; Obbligo di ulteriore motivazione – Non sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni esaminatrici alle prove d’esame di un concorso pubblico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della medesima commissione, contenendo in sé stessa la sua motivazione, senza necessità di ulteriori chiarimenti. Difatti, la motivazione espressa in forma numerica, oltre che rispondere al principio di economicità, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni di merito compiute dalla commissione (1).</p>
<p></b>___________________________<br />
1. cfr. – ex plurimis – T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, sent. 21 dicembre 2006, n. 10692; Cons. Stato, Sez.  IV, sent. 14 aprile 2006, n. 2127; id., Sez. VI, sent. 26 maggio 2006, n. 3147; id., 14 gennaio 2005, n. 110.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</b><br />
<b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA CAMPANIA<br />
NAPOLI</p>
<p>OTTAVA SEZIONE  
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nelle persone dei Signori Magistrati:</p>
<p><b>EVASIO SPERANZA             Presidente</b><br />
<b>SANTINO SCUDELLER        Componente<br />
RENATA EMMA IANIGRO  Componente, relatore </p>
<p></b>ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Visto il ricorso n. 5009/06 proposto da: <br />
<i><P ALIGN=CENTER>DI NARDI VINCENZO </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>rappresentato e difeso da:<b><br />
</b><i><P ALIGN=CENTER>AVV. MAURIZIO MIGIARRA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>con domicilio eletto in  NAPOLI<br />
<i></p>
<p align=center>VIA CAMALDOLILLI, 120<br />
presso<br />
AVV. MAURIZIO MIGIARRA<br />
</i><b></p>
<p>contro<br />
</b><i>MINISTERO DELL’ISTRUZIONE<br />
DIREZIONE GENERALE DELLA CAMPANIA<br />
UFFICIO DIRIGENZA SCOLASTICA REGIONALE<br />
(in persona del legale rapp.te, p.t.)</p>
<p></i><b>e contro<br />
</b><i><br />
COMMISSIONE PER GLI ESAMI A DIRIGENTE SCOLASTICO<br />
(in persona del Presidente, p.t.)<br />
</i>rappresentati e difesi da:<b><br />
</b><I>AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO<br />
</I>con domicilio eletto in  NAPOLI<br />
<i>VIA A. DIAZ, 11<br />
presso<br />
SUA SEDE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione: <br />
&#8211;	del dispositivo del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 12 aprile 2006, avente ad oggetto l’avviso di pubblicazione degli elenchi degli ammessi alle prove orali del Corso-Concorso di cui al D.D.G. 22 novembre 2004;<br />	<br />
&#8211;	della graduatoria regionale definitiva dei soli ammessi alla prova orale, predisposta secondo gli atti presentati dalla Commissione giudicatrice insediata presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, al termine della valutazione delle prove scritte di cui all’art. 11 del D.D.G. 22 novembre 2004;<br />	<br />
&#8211;	della nota della Direzione generale che comunica il punteggio assegnato e l’esclusione di Parte ricorrente dalla fase successiva del ricorso; <br />	<br />
&#8211;	dell’eventuale graduatoria definitiva degli ammessi al corso-concorso, dopo l’espletamento delle prove orali;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto collegato, presupposto, conseguente o connesso, comunque lesivo degli interessi della Parte ricorrente;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso in questione; <br />
Considerando che parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:<br />
1)	<i>Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità – Violazione dell’art. 3 della l. 241 del 1990 – Genericità ed illogicità dei criteri valutativi predeterminati dalla Commissione – Motivazione insufficiente ed incongrua – Eccesso di potere – Arbitrarietà;</i><br />	<br />
2)	<i>Violazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali – Violazione e falsa applicazione del d.P.C.M. 341 del 2001 – Eccesso di potere – Violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’azione amm.va – Irragionevolezza ed illogicità manifeste;</i><br />	<br />
3)	<i>Violazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere – Irragionevolezza ed illogicità manifeste;</i><br />	<br />
4)	<i>Violazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali – Violazione del giusto procedimento – Violazione e falsa applicazione del d.P.R. 487 del 1994;</i><br />	<br />
5)	<i>Violazione del principio di trasparenza – Violazione ed erronea applicazione della nota M.I.U.R. prot. 2100 del 28 novembre 2005 – Violazione della disciplina concorsuale. </i></p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio di <br />
<i><P ALIGN=CENTER>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i><br />
Data per letta all’udienza pubblica del giorno 12 Maggio  2008 la relazione del Primo Referendario dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi, altresì, gli avvocati delle Parti costituite, come da verbale di udienza;<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>FATTO  </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Parte ricorrente riferisce di aver partecipato alle procedure relative al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, indetta con D.D.G. 22 novembre 2004 (pubblicato in G.U. 26 novembre 2004). Partecipava alle prove scritte del concorso in questione, stilando i due elaborati richiesti dal bando di concorso.<br />
La Commissione di concorso giudicava insufficiente la seconda delle due prove  stilate dal ricorrente, attribuendo alla prima prova un punteggio di ventuno/30 (il punteggio minimo – sufficienza – era pari a ventuno/30) ed alla seconda prova un punteggio di sedici/30 sicchè il Di Nardi non veniva ammesso alle prove orali.<br />
Con l’atto impugnato atto in data 12 aprile 2006, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania disponeva la pubblicazione degli elenchi degli ammessi alle prove orali del Corso-concorso di cui in premessa.<br />
L’atto in questione, nonché gli altri ad esso connessi e conseguenziali, venivano impugnati dalla parte ricorrente, che ne contestava la legittimtà sotto cinque articolati profili.<br />
Si costituiva in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale concludeva nel senso dell’inammissibilità, improponibilità ed infondatezza del ricorso. <br />
All’udienza pubblica del 12 Maggio 2008, i Procuratori delle Parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.<br />
                                                          <B>DIRITTO</B><br />
1.<b> </b>Va preliminarmente rilevato che il ricorso risulta notificato soltanto all’Amministrazione resistente e non anche ad almeno un controinteressato. Per tale ragione il ricorso deve ritenersi, giusta costante giurisprudenza, inammissibile. Il ricorso è comunque anche infondato nel merito.<br />
1.1 La controversia all’esame involge essenzialmente la legittimità del giudizio negativo espresso dalla commissione giudicatrice del concorso indetto con D. M 22.11.2004 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sulle prove scritte svolte dal ricorrente,   nonchè la graduatoria dei candidati ammessi alla prova orale nella parte in cui non  comprende la ricorrente. <br />
Con il primo motivo di ricorso, il prof. Di Nardi lamenta sotto diversi profili la presunta illegittimità sia delle modalità di correzione degli elaborati (e di attribuzione dei relativi punteggi), sia  più a monte la determinazione dei criteri per la valutazione degli stessi.<br />
Nella specie, la Commissione di valutazione avrebbe proceduto in violazione della disciplina complessivamente applicabile al caso di specie, con particolare riferimento:</p>
<p>&#8211;	alle prescrizioni contenute all’art. 11 del bando (‘<i>Prove del concorso di ammissione e relative graduatorie’</i>);<br />	<br />
&#8211;	alle previsioni di cui all’art. 12 del  d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (‘<i>Regolamento recante norme sull&#8217;accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi</i>’);<br />	<br />
&#8211;	alle previsioni di cui al d.P.R. 8 settembre 2000, n. 324 (‘<i>Regolamento recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente, a norma dell&#8217;articolo 28, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29</i>’), nonché<br />	<br />
&#8211;	alle previsioni di cui al d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 (‘<i>Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell&#8217;articolo 28, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165</i>’).<br />	<br />
In particolare, l’operato della Commissione risulterebbe nella specie affetto da ‘<i>illogicità, caducità [e] contraddittorietà</i>’ in quanto la mera espressione di un voto numerico in relazione a ciascun elaborato concorsuale non soddisferebbe gli oneri motivazionali in concreto ricadenti in capo agli esaminatori.<br />
Nella tesi della parte ricorrente, una siffatta modalità di espressione del giudizio sarebbe in astratto risultata sufficiente nella sola ipotesi in cui i criteri di valutazione fossero stati sufficientemente stringenti.<br />
Tuttavia, atteso il carattere certamente generico dei parametri di valutazione nella specie adottati, la conseguenza non potrebbe che essere nel senso dell’illegittimità degli esiti della valutazione in concreto espressa.<br />
Ancora, l’operato della Commissione risulterebbe nella specie illegittimo ed incongruo per non avere essa adottato un modello di interrelazione tra i criteri previsti dal bando di concorso, il proprio modello valutativo ed i punteggi in concreto da attribuire ai singoli elaborati.<br />
Inoltre, nella tesi di Parte attrice, l’omessa indicazione da parte della Commissione dei livelli minimi cui agganciare la sufficienza delle singole valutazioni , nonché la violazione del diritto di conoscere gli errori, le inesattezze e/o le lacune in cui la Commissione ritiene sia incorso – sì da poter valutare fondatamente, tra l’altro, la fruibilità di un eventuale ricorso giurisdizionale &#8211; determinerebbero in capo all’attività complessivamente svolta dalla Commissione altrettanti profili di irragionevolezza ed illegittimità.<br />
Il motivo, nel suo complesso, non può trovare accoglimento.<br />
Si osserva in primo luogo al riguardo che non appare condivisibile la censura secondo cui la Commissione avrebbe agito sulla base di un quadro valutativo non idoneo e/o inadeguato rispetto alle prove oggetto di valutazione e alle caratteristiche della specifica prova selettiva. <br />
In particolare, si osserva che da un lato le coordinate fornite dallo stesso bando di concorso al fine di orientare l’attività valutativa della Commissione risultassero già di per sé idonee ad orientare in modo adeguato e sufficiente l’attività della Commissione (si vedano, al riguardo, le indicazioni in ordine all’attività valutativa fornite dai commi 5 e 6 dell’art. 11 del richiamato bando) e dall’altro lato si osserva che la stessa Commissione si era  a propria volta dotata di criteri <i>ulteriori</i> volti ad integrare e specificare le indicazioni desumibili dal bando (pur nei limiti del corretto esercizio dell’attività di organizzazione dei propri lavori).<br />
Sotto tale profilo, si osserva che le determinazioni assunte dalla Commissione in data 13 dicembre 2005 integrano in modo corretto e tutt’altro che incoerente o irragionevole le prescrizioni di bando in tema di attività di valutazione (risulta agli atti che, nell’occasione, la Commissione ha precisato i criteri da seguire nel corso dei ‘<i>lavori di revisione e di valutazione delle due prove scritte con relativa fissazione dei criteri</i>’, fornendo – <i>inter alia</i> – indicazioni puntuali in ordine ai seguenti criteri orientativi: <i>i</i>) <i>aderenza al tema</i>; <i>ii</i>) <i>maniera espressiva compiuta</i>; <i>iii</i>) <i>scrittura fluente e formulazione del proprio pensiero in modo articolato</i>).<br />
Ne consegue che appaiono nella specie rispettate le pertinenti prescrizioni in tema di trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali (art. 12 del d.P.R. 487 del 1994, cit.).<br />
Né si ritiene che nella specie risultino violate le previsioni di cui ai d.d.P.R. 324 del 2000 e 272 del 2004 (pure, richiamate da parte attrice a sostegno delle proprie tesi), atteso che i decreti in questione disciplinano una tipologia concorsuale diversa rispetto a quella oggetto della presente controversia (si tratta del corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per la selezione dei dirigenti delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici di cui al comma 1 dell’art. 28 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 &#8211; all’evidenza diverso dal corso-concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui al successivo art. 29, comma 1 -).<br />
Tali disposizioni, quindi, non risultano pertinenti per la risoluzione delle vicende di causa (ciò, a tacere del fatto che il d.P.R. 324 del 2000 risulta abrogato ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. 272, cit.).<br />
Quanto, poi, al se l’espressione di una valutazione numerica risulti sufficiente ad ottemperare agli obblighi motivazionali ricadenti sulla Commissione, il Collegio ritiene nella specie di prestare specifica adesione al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui al quesito in parola sia da fornire risposta positiva (sul punto, cfr. – <i>ex plurimis</i> – T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, sent. 21 dicembre 2006, n. 10692; Cons. Stato, Sez.  IV, sent. 14 aprile 2006, n. 2127; <i>id</i>., Sez. VI, sent. 26 maggio 2006, n. 3147; <i>id</i>., 14 gennaio 2005, n. 110), con l’ulteriore precisazione per cui tale considerazione deve essere tenuta ferma anche nel caso in cui la ritenuta erroneità della valutazione del merito è sostenuta da pareri <i>pro veritate</i> (di professori universitari o altri professionisti legali), in quanto non idonea <i>ex se</i> a dare prova di quella evidenza richiesta per l’accesso diretto al fatto, salva espressa dimostrazione dei gravi elementi di illegittimità,.<br />
L’adesione al richiamato orientamento giurisprudenziale (secondo cui l’espressione del solo voto numerico costituisce motivazione sintetica, ma nondimeno idonea a rendere palese la valutazione compiuta dalla Commissione) comporta inoltre che non possa trovare accoglimento l’ulteriore motivo di ricorso basato sulla mancata predisposizione, da parte della Commissione, di uno specifico ‘<i>modello di interrelazione tra i criteri previsti dal bando di concorso, il proprio modello valutativo ed i punteggi in concreto da attribuire ai singoli elaborati</i>’.<br />
Al riguardo si osserva che se da un lato la predisposizione di un siffatto modello rientra certamente fra le facoltà della Commissione, nondimeno la sussistenza nel caso di specie di un articolato <i>setting</i> di criteri di valutazione e la successiva attribuzione del voto numerico, rappresentino comunque indice di un <i>modus operandi</i> adeguato ai fini di una corretta valutazione e siano riconducibili ad una modalità comunque corretta di predeterminazione e selezione dei criteri di valutazione (sul tema dell’ampia discrezionalità della Commissione circa la predeterminazione dei criteri di valutazione, cfr. – <i>ex plurimis</i> – Cons. Stato, Sez. IV, sent. 6 maggio 2004, n. 2798).<br />
Quanto infine alla doglianza, successivamente sviluppata in sede di note e discussione di udienza, relativa alla revisione di taluni elaborati già corretti con  esito negativo (comportamento ritenuto sintomatico di eccesso di potere per illogicità ed errori manifesti in ragione dell’inattendibilità dei fissati criteri di correzione), s’osserva in senso contrario che proprio la funzione di coordinamento istituzionalmente attribuita al Presidente di commissione non rende palesemente irragionevole il contestato operato valutativo, peraltro sindacabile nei limiti della non manifesta illogicità non superati nel caso di specie.<br />
2. Con il secondo motivo di ricorso, parte attrice lamenta la carenza in capo ai Commissari dei requisiti di professionalità fissati dall’art. 4 del d.P.C.M. 30 maggio 2001, n. 341 (‘<i>Regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici</i>’).<br />
Al riguardo, parte attrice richiama le prescrizioni in tema di individuazione dei Commissari fissate (<i>inter alia</i>) dall’art. 4 del d.P.R. 324 del 2000, citando la giurisprudenza secondo cui l’illegittima presenza in una Commissione di concorso anche di un solo componente determina l’illegittimità della composizione dell’intera Commissione e, di conseguenza, di tutte le operazioni compiute.<br />
Ancora, nella specie risulterebbero violate le prescrizioni in tema di nomina di Commissari supplenti (art. 2, comma 8 del d.P.C.M. 341, cit.) e di suddivisione della Commissione di esame in sottocommissioni (<i>ivi</i>).<br />
Quanto all’asserita carenza, in capo ai Commissari nominati, dei necessari requisiti di qualificazione professionale, la censura appare articolata in modo obiettivamente generico e palesa il carattere sostanzialmente esplorativo <i>in parte qua</i> del motivo di ricorso.<br />
Ed infatti, parte attrice omette di fornire un <i>qualunque</i> elemento concreto volto a suffragare in relazione ad alcuno dei Commissari la ritenuta carenza dei requisiti di professionalità e ad orientare – se del caso – l’eventuale esercizio da parte del Collegio dei poteri istruttori <i>ex lege</i>.<br />
Del pari infondate risultano le censure relative alla violazione, nel caso di specie, delle prescrizioni in tema di nomina di Commissari supplenti (art. 2, comma 8 del d.P.C.M. 341, cit.) e di suddivisione della Commissione di esame in sottocommissioni.<br />
Ed infatti:<br />
&#8211;	quanto al primo aspetto, risulta agli atti di causa che la nomina dei membri supplenti della Commissione sia stata operata con decreto del competente Direttore Generale n. 1461/P del 27 aprile 2005;<br />	<br />
&#8211;	quanto, poi, al secondo aspetto, risulta agli atti che la nomina di una sottocommissione (per altro, meramente facoltativa in base al comma 7 dell’art. 2 del d.P.C.M. 341, cit.) sia stata in concreto operata con decreto del competente Direttore Generale n. 4136/P del 30 novembre 2005.<br />	<br />
3. Con il terzo motivo, parte ricorrente contesta la legittimità delle operazioni compiute dalla Commissione di valutazione sotto altro profilo.<br />
In particolare, risulterebbe illegittima per violazione della disciplina generale in tema di svolgimento dei pubblici concorsi (d.P.R. 487 del 1994) la scelta di non procedere alla correzione del secondo elaborato concorsuale laddove la valutazione del primo fosse risultata insufficiente.<br />
Il motivo è infondato ed in ogni caso non pertinente alla fattispecie in esame ove la Commissione, avendo attribuito un voto sufficiente pari  21/30 al primo elaborato, ha proceduto alla correzione del secondo elaborato poi risultato insufficiente con un punteggio di 16/30. Al riguardo il Collegio osserva che il richiamato <i>modus operandi</i> non appaia in alcun modo violativo dei richiamati principi generali in materia concorsuale, atteso che la mancata correzione del secondo elaborato di un candidato il quale sarà, in seguito, certamente escluso dalla selezione – per non aver conseguito la sufficienza in una delle due prove &#8211; non appare violare in concreto alcun interesse meritevole di tutela e risulta comunque conforme a criteri di speditezza procedurale, non censurabili nella presente sede. Deve escludersi che il lamentato carico eccessivo integri <i>ex se</i> un’anomalia invalidante posto che la eccessività è funzionale alla tipologia degli elaborati  e valutabile in concreto soltanto in relazione al peso e all’impianto più o meno complesso   dei singoli  elaborati e che, comunque,   la Commissione in tesi gravata non risulta aver mostrato segni di particolare disagio.  Deve altresì escludersi che abbia effetto invalidante la circostanza che la Commissione dopo aver valutato negativamente l’elaborato relativo alla prima prova  abbia omesso l’esame dell’elaborato relativo alla seconda prova. Anche ammettendo, (senza peraltro concedere, non avendola la ricorrente dimostrata), che l’omissione vi sia stata, nessuna rilevanza può ad essa annettersi posto che la normativa del concorso subordina l’ammissione alla prova orale al conseguimento, in entrambe le prove scritte, di un punteggio minimo 21/30.  In particolare ai sensi dell’art. 11    superano le prove scritte e sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguono la votazione di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte. Sicchè correttamente nella specie la Commissione ha proceduto alla esclusione del ricorrente che non aveva riportato la sufficienza nella seconda delle due prove scritte.   4. Con il quarto motivo di ricorso, poi, parte ricorrente  lamenta la violazione, nel caso di specie, del disposto di cui al comma 7 dell’art. 14, d.P.R. 487, cit. (si tratta della disposizione secondo cui “<i>i pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato per il tramite del capo dell&#8217;ufficio periferico al presidente della commissione dell&#8217;amministrazione interessata, al termine delle prove scritte</i>”).<br />
Parte  ricorrente muovendo dalla circostanza che le prove scritte sono state svolte in 5 scuole  e che i relativi elaborati sono stati tutti trasportati nella sede dell’Istituto “Villari” per l’ espletamento della operazione di abbinamento, lamenta che nel relativo verbale non si rinverrebbe   traccia delle modalità del relativo trasporto. <br />
In particolare, dai verbali delle Commissioni esaminatrici non risulterebbe l’effettuazione, da parte della Commissione, delle operazioni prescritte dalla richiamata normativa.<br />
Non può trovare accoglimento il quarto motivo di ricorso, atteso che – anche in questo caso – parte ricorrente non fornisce alcun elemento <i>concreto</i> relativo al mancato rispetto della normativa richiamata, nonché all’effetto distorsivo che le asserite violazioni avrebbero sortito sugli esiti delle operazioni concorsuali.<br />
Ciò a tacere del fatto che, anche in relazione al motivo di censura che ne occupa, il ricorso richiama disposizioni normative (in specie: il richiamato d.P.R. n. 324 del 2000) non applicabili alle vicende di causa.<br />
Deve presumersi, in mancanza di prova contraria da parte della ricorrente, che il trasporto, non contestato nella sua effettività,  sia avvenuto regolarmente,  nessuna rilevanza potendosi riconoscere alla mancata verbalizzazione delle modalità del trasporto, perchè operazione meramente materiale, estrinseca alle operazioni di concorso in senso stretto.<br />
5.  Con il quinto motivo, parte ricorrente lamenta l’illegittimità delle modalità di pubblicazione delle graduatorie concorsuali, in quanto avvenuta senza l’indicazione dei nominativi di tutti i concorrenti (ammessi ed esclusi), con puntuale indicazione dei punteggi a ciascuno di essi attribuito. L’illegittimità in concreto ravvisabile risulterebbe con maggiore evidenza in quanto la nota M.I.U.R. n. 2100 del 28 novembre 2005 stabiliva che la mancata pubblicazione potesse riguardare i soli dati personali <i>sensibili</i> di cui al d.lgs. 196 del 2003 e ss.mm.ii. (tale non essendo l’attribuzione di punteggio ad un determinato candidato nell’ambito di una procedura concorsuale).<br />
Il motivo non può trovare accoglimento, per carenza di uno specifico interesse in capo alla parte ricorrente all’articolazione della censura.<br />
Al riguardo, il Collegio si limita ad osservare che l’eventuale accoglimento del motivo in parola (il quale attiene, come è evidente, le sole modalità di pubblicazione degli esiti concorsuali e non anche le stesse modalità di svolgimento delle operazioni di valutazione) non potrebbe in alcun modo arrecare un vantaggio in concreto al ricorrente (in specie, riammettendolo alla procedura concorsuale da cui è stata esclusa per insufficienza delle votazioni riportate). <br />
In proposito è sufficiente osservare che l’Amministrazione ha sul punto dato congrua e giustificata contezza del proprio comportamento precisando sia con  nota prot. 9969/P del 12.4.2006 del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico Regionale della Campania-Direzione Generale, sia con Decreto del 12.4.2006 dello steso Direttore Generale,  che la mancata pubblicazione era ispirata da esigenze  di tutela della privacy.  Comunque alla censura non si accompagna alcun interesse di parte  ricorrente, posto che la doglianza attiene alle sole modalità di pubblicazione degli elenchi e non già alle modalità di svolgimento delle operazioni di valutazione, e che il ricorrente non  potrebbe essere ammesso alla procedura  da cui è stata escluso  per insufficienza delle votazioni riportate. Oltretutto l’art. 11 del bando poneva a carico dell’amministrazione l’onere di dare comunicazione dell’esito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai soli candidati  che avevano conseguito l’ammissione alla prova orale. <br />
In base a quanto esposto, il Collegio ritiene che il ricorso in epigrafe debba essere respinto. Il Collegio ritiene, tuttavia, di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le Parti, anche in considerazione della complessità delle questioni coinvolte dalla presente decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, VIII Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Di Nardi Vincenzo, così provvede:<br />
&#8211; dichiara inammissibile e  infondato il ricorso;<br />
&#8211; spese compensate.<br />
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa.<br />
La presente sentenza è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 12 Maggio  2008. <br />
Evasio Speranza – Presidente <br />
Renata Emma Ianigro – Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.5173</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-29-5-2008-n-5173/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-29-5-2008-n-5173/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.5173</a></p>
<p>Pres. Evasio Speranza, est. Carlo Buonauro G. Lucariello (Avv. A. Lamberti) c. Comune di Aversa (N.C.) c. G. Cuomo (Avv.ti Antonio Eduardo ed Alessandro Romano) sulla esclusione della procedura del silenzio rigetto in ordine alle istanze di riesame del provvedimento divenuto inoppugnabile Giustizia amministrativa – Ricorso avverso il silenzio rigetto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-29-5-2008-n-5173/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.5173</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-29-5-2008-n-5173/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.5173</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Evasio Speranza, est.  Carlo Buonauro<br /> G. Lucariello (Avv. A. Lamberti) c. Comune di Aversa (N.C.) c.<br /> G. Cuomo (Avv.ti Antonio Eduardo ed Alessandro Romano)</span></p>
<hr />
<p>sulla esclusione della procedura del silenzio rigetto in ordine alle istanze di riesame del provvedimento divenuto inoppugnabile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Ricorso avverso il silenzio rigetto – Istanza di riesame dell’atto inoppugnabile o già impugnato &#8211; Esclusione – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’amministrazione non ha alcun obbligo di provvedere al riesame di un&#8217;istanza di revoca o riesame di un provvedimento divenuto inoppugnabile: l&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di provvedere sull&#8217;istanza dei privati non sussiste quando essa si sia già espressa con provvedimento divenuto inoppugnabile, posto che, in tale evenienza, la domanda assume la sostanza di una richiesta di riesame della determinazione precedentemente assunta, volta a sollecitare l&#8217;esercizio del potere di autotutela, rispetto al quale non è configurabile la procedura del silenzio rigetto</p>
<p></b>___________________<br />
 1. cfr.  Cons. Stato., Sez. 1352/03; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 13 febbraio 2004, n. 2124</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
– Sezione Ottava –
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p></b> composta dai signori<br />
Evasio Speranza      Presidente<br />
Santino Scudeller    Componente<br />
Carlo Buonauro       Componente relatore<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 1510/2008 proposto da:                                 <br />
<b>Lucariello Gianpaolo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Lamberti, presso il cui studio domicilia in Napoli alla via S. Pasquale a Chiaia 55</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Comune di Aversa</b>, in persona del Sindaco p.t., n.c.</p>
<p>Con l’intervento ad opponendum di<br />
<b>Cuomo Giuseppina</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio, Eduardo ed Alessandro Romano, presso cui domicilia in Napoli alla piazza Trieste e Trento 48</p>
<p>PER L&#8217;ACCERTAMENTO<br />
dell&#8217;illegittimità del silenzio rigetto formatosi a seguito di invito e messa in mora notificato all&#8217;amministrazione resistente il 30.01.2008.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;                            <br />
Visti gli atti tutti della causa;                                    <br />
Designato relatore il Referendario Carlo Buonauro ed  udito alla Camera di Consiglio del 12.5.08  i  difensori  delle  parti come da verbale,                                                     <br />
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:             <br />
Con ricorso notificato il 5 aprile 2008 e depositato il successivo 7 aprile 2008 parte ricorrente ha chiesto l&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità del silenzio rigetto formatosi a seguito di invito e messa in mora notificato all&#8217;amministrazione resistente il 30 gennaio 2008.<br />
In particolare il ricorrente, proprietario di un immobile confinante con quello di proprietà Di Fusco-Marino, lamenta il mancato adempimento da parte del comune in merito alla presentata istanza di emanazione di un provvedimento di annullamento del permesso di costruire n. 262/2005 in ragione dell’insufficienza motivazionale dello stesso anche in relazione alla pregressa vicenda giurisdizionale intercorsa tra le parti.<br />
Non si è costituita in giudizio l&#8217;amministrazione comunale benché ritualmente, mentre si è costituita la sig. Cuomo, quale interventrice ad opponendum insistendo per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.<br />
Disposti due rinvii su richiesta delle parti, alla camera di consiglio del 12 maggio 2008 la causa è stata trattenuta decisione.<br />
Ritiene il collegio di dover respingere il ricorso.<br />
Ed infatti i ricorrenti lamentano sostanzialmente la mancata risposta da parte del Comune in merito alla istanza di riesame dei provvedimenti autorizzatori emessi dall’UTC del Comune resistente per presunte difformità dei relativi titoli abilitativi, concludendo l’atto di diffido e messa in mora con l’espressa richiesta di procedere all’emanazione di un provvedimento di annullamento del permesso di costruire n. 262/05.<br />
Orbene, per giurisprudenza consolidata (per tutte Cons. St.1352/03 e TAR Napoli 2124/04) l&#8217;amministrazione non ha alcun obbligo di provvedere al riesame di un&#8217;istanza di revoca o riesame di un provvedimento divenuto inoppugnabile: l&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di provvedere sull&#8217;istanza dei privati non sussiste quando essa si sia già espressa con provvedimento divenuto inoppugnabile, posto che, in tale evenienza, la domanda assume la sostanza di una richiesta di riesame della determinazione precedentemente assunta, volta a sollecitare l&#8217;esercizio del potere di autotutela, rispetto al quale non è configurabile la procedura del silenzio rifiuto (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 13 febbraio 2004, n. 2124).<br />
Pertanto la amministrazione non è incorsa in nessuna inadempienza, rispetto al sollecito dei ricorrenti, in quanto sulla stessa non grava alcun obbligo di provvedere, ove si consideri l’omessa, tempestiva impugnazione avverso i censurati atti abilitativi.<br />
Né rileva in senso opposto il riferimento alla pregressa vicenda giurisdizionale (conclusasi con la sentenza di questo TAR n. 6829/07 avente ad oggetto l’impugnativa dell’atto di decadenza del citato titolo edificatorio) ed all’ordinanza di demolizione n. 55420 del 7.12.07, in quanto atti che non configurano elementi sopravvenuti ed ulteriori rispetto all’assetto dispositivo emergente dal provvedimento di cui viene ora richiesta la revoca, di tal che, costituendo profili già compiutamente deducibili in sede di (omessa) impugnazione di quest’ultimo, deve ribadirsi l’inesistenza nel caso di specie di un obbligo di provvedere in merito alla relativa istanza. In presenza di simili evenienze, tuttavia, &#8211; fermo restando quanto suesposto &#8211; non è precluso alla PA di adottare atti in via di autotutela o di riesame, nell&#8217;esercizio di un potere discrezionale, e ciò in quanto l&#8217;Amministrazione è libera di verificare se l&#8217;inoppugnabilità dei propri atti meriti di essere superata da successive valutazioni che tengano conto del decorso del tempo, dell&#8217;esigenza di certezza dei rapporti e della complessiva qualificazione delle opere in questione.<br />
Il ricorso pertanto è infondato, e come tale deve essere respinto.<br />
Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione VIII, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12 maggio 2008.<br />
Evasio Speranza	&#8211;    Presidente  <br />	<br />
Carlo	Buonauro	#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-29-5-2008-n-5173/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.5173</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.5149</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-29-5-2008-n-5149/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-29-5-2008-n-5149/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-29-5-2008-n-5149/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.5149</a></p>
<p>Pres. Evasio Speranza est. Santino Scudeller M. Di Filippo (Avv. E. Laurenza) c. Comune di Casal di Principe (Avv. E. lamberti) c. Provincia di Caserta (Avv. F. Ferraiolo) c. Regione Campania (Avv. M. De Gennaro) sulla non sussistenza di un onere di un&#8217;adeguata motivazione delle osservazioni dei soggetti privati in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-29-5-2008-n-5149/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.5149</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-29-5-2008-n-5149/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.5149</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Evasio Speranza	est. Santino Scudeller<br /> M. Di Filippo (Avv. E. Laurenza) c. Comune di Casal di Principe  (Avv. E.<br /> lamberti) c. Provincia di Caserta (Avv. F. Ferraiolo) c. Regione Campania <br />(Avv. M. De Gennaro)</span></p>
<hr />
<p>sulla non sussistenza di un onere di un&#8217;adeguata motivazione delle osservazioni dei soggetti privati in sede di approvazione del PRG</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Strumenti urbanistici generali &#8211; Adozione &#8211; Osservazioni ed opposizioni &#8211; Reiezione &#8211; Onere di adeguata motivazione – Non Sussiste &#8211; Criteri per ritenere adeguata la motivazione &#8211; Individuazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La reiezione delle osservazioni dei privati in sede di formazione del PRG non richiede un particolare onere di motivazione, essendo essi apporti collaborativi dati dai cittadini alla formazione dello strumento urbanistico ed essendo, pertanto, sufficiente, che essi siano state esaminati e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste alla base della formazione del piano. (1)<br />
</b>_____________________<br />1. cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 5357; 7 giugno 2004, n. 3559; 15 luglio 1999, n. 1237</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli<br />
Sezione Ottava</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai magistrati<br />
dott. Evasio <b>Speranza</b>	Presidente<br />	<br />
dott. Santino <b>Scudeller</b>	Componente<b><br />	<br />
</b>dott. Carlo <b>Buonauro	</b>Componente<b><br />	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 1614 dell’anno 2006, proposto dal <br />
Sig. <b>Massimiliano Di Filippo</b>, rappresentato e difeso dall’avvocato Eliseo Laurenza, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Mattia Preti, n. 10;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>comune di Casal di Principe</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro</i> <i>tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avvocato Egidio Lamberti, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Costantino, n. 52 (presso dott. Massimo Lamberti);<br />
<b>provincia di Caserta</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro</i> <i>tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Ferraiuolo, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Segreteria T.a.r.;<br />
<b>regione Campania</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro</i> <i>tempore</i>, rappresentata e difeso dall’avvocata Maria Vittoria de Gennaro, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via S. Lucia, n. 81;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
1)	</b>del Decreto del Presidente della Provincia di Caserta in data 07.12.05, prot. n. 8644/GAB/Caserta, pubblicato sul BURC n. 68 del 27.12.05, che approva il Piano Regolatore Generale del Comune di Casal di Principe, adottato con delibera commissariale n. 01 del 19.02.03, con le modifiche, prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere del Comitato Tecnico Regionale integrato per l’Urbanistica reso nella seduta del 25.03.05, verbale n. 08, decisione n. 01; <b>2</b>) del Decreto del Presidente della Provincia di Caserta in data 07.12.05, prot. n. 8663/GAB/Caserta, pubblicato sul BURC n. 68 del 27.12.05, che approva il Regolamento Edilizio del Comune di Casal di Principe, adottato con delibera commissariale n. 09 del 16.12.98, con le modifiche, prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere del Comitato Tecnico Regionale integrato per l’Urbanistica reso nella seduta del 25.03.05, verbale n. 08, decisione n. 01; <b>3</b>) del parere del Comitato Tecnico Regionale integrato per l’Urbanistica reso nella seduta del 25.03.05, verbale n. 08, decisione n. 01; <b>4</b>) della deliberazione del Consiglio Provinciale di Caserta n. 07 in data 31.03.05; <b>5</b>) delle delibere del Commissario ad Acta nn. 1 del 19.02.03, 1 del 05.02.03, 2 del 18.05.04, 3 del 07.07.04 del 03.08.04; <b>6</b>) del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 32 in data 15.03.2006 di ammissione a condizione al visto di conformità del Piano Regolatore Generale del Comune di Casal di Principe, adottato con deliberazione commissariale n. 01 del 19.02.03; <b>7</b>) del verbale della riunione in data 27.04.2006 presso il Settore Patologia del Territorio della Provincia di Caserta; <b>8</b>) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali fra i quali anche la nota prot. n. 265 in data 25.09.06 della Provincia di Caserta.<br />	<br />
<b><br />
Visto</b> il ricorso con i relativi allegati.<br />
<b>Vista</b> la costituzione in giudizio del comune di Casal di Principe, della provincia di Caserta e della Regione Campania.<br />
<b>Visti</b> gli atti tutti di causa.<br />
<b>Viste</b> le memorie prodotte dalle parti.<br />
<b>Uditi</b> pubblica udienza del 21 aprile 2008 il relatore dott. S. Scudeller e per le parti gli avvocati come da verbale.<br />
<b>Ritenuto</b> in fatto ed in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1</b>	Il ricorrente, proprietario di un suolo sito in comune di Casal di Principe distinto in catasto al foglio 19, particella 5209 di estensione pari a 800 mq., contesta con atto notificato il 23/24 febbraio 2006, depositato il 9 marzo 2006, la destinazione di PRG a zona E2 &#8211; Agricola semplice. Sostiene la proposta domanda di annullamento con seguenti motivi: violazione di legge &#8211; violazione degli artt. 42 e 97 della Costituzione, degli artt. 7 e ss. della legge 1150/42, della legge regione Campania 20.02.82, n. 14, dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, del D.P.R. 6.6.80, n. 380 &#8211; violazione dei principi generali in materia di edilizia ed urbanistica &#8211; eccesso di potere e difetto nei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità &#8211; manifesta ingiustizia &#8211; violazione e falsa applicazione della disciplina di cui agli artt. 7 e 35, comma 12, della L. 28.2.85 n. 47 &#8211; violazione del giusto procedimento ex artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990.<u><br />	<br />
</u><b>2</b>	Con atto depositato il 7 aprile 2006, si è costituito il comune di Casal di Principe che ha poi (25 gennaio 2008) prodotto documentazione e memoria (6 febbraio 2008) con la quale ha argomentato l’infondatezza del ricorso.<br />	<br />
<b>3</b>	Con atto depositato il 19 ottobre 2006, si è costituita la provincia di Caserta che ha prodotto documentazione ed opposto l’infondatezza della domanda.<br />	<br />
<b>4</b>	Con atto notificato il 12 febbraio 2008, depositato il successivo 28, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti con riguardo alla documentazione depositata dalla provincia di Caserta, in particolare nei confronti del decreto dirigenziale n. 32 del 15.03.2006 di ammissione a condizione al visto di conformità del piano regolatore generale del comune di Casal di Principe.<br />	<br />
<b>5</b>	Con memoria depositata l’8 aprile 2008 si è costituita la regione Campania che ha argomentato l’infondatezza dei motivi aggiunti.<br />	<br />
<b>6</b>	Il comune ed il ricorrente hanno prodotto in data 10 aprile 2008 memorie illustrative.<br />	<br />
<b>7</b>	Alla pubblica udienza del 21 aprile 2008, il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1</b>	Il ricorrente, proprietario di un suolo sito in comune di Casal di Principe distinto in catasto al foglio 19, particella 5209 di estensione pari a 800 mq., contesta l’inclusione nel nuovo PRG in zona E2 &#8211; Agricola semplice; ha versato asseverazione atta a certificarne la contiguità alle zone D1, B3 e D2. Ciò posto con il primo motivo, articolato in tre distinti profili, dopo aver richiamato quanto osservato sullo stato dei luoghi e sulle proprie aspettative, deduce l’illogicità, il difetto di istruttoria, nonché la violazione dei principi al caso pertinenti, comportanti: [<b>a</b>] l’illegittimo esame congiunto di tutte le osservazioni; [<b>b</b>] l’immotivato rigetto, da parte della provincia, dell’osservazione a fronte di un parere sostanzialmente favorevole dei progettisti; [<b>c</b>] l’illegittima attribuzione alla provincia &#8211; titolare del solo potere di controllo &#8211; della definizione delle osservazioni.<br />	<br />
<b>2	</b>L’analisi dei richiamati profili necessita di una ricostruzione delle fasi del procedimento.<br />	<br />
<b>2</b>.1	Il progetto del nuovo prg è orientato verso determinati obiettivi fissati, per quanto qui interessa: nella riqualificazione e valorizzazione del nucleo storico; nella riqualificazione e valorizzazione delle zone edificate più recenti; nella individuazione di poche aree di ampliamento residenziale complementari alle zone edificate esistenti. Da tanto, il suo proporzionamento e quindi il dimensionamento del fabbisogno residenziale sostanziatosi nella fissazione del numero complessivo dei nuovi vani da costruire, nella sua ripartizione tra le varie zone omogenee (A; B da 1 a 9; C &#8211; da 1 a 8) e nell’esclusione della zona E (E1 &#8211; agricola di salvaguardia urbana; E2 &#8211; agricola semplice). Il ricorrente secondo la sintetica ricostruzione fattane dai progettisti, ha osservato, che «L’area in zona E2 interessata da intensa attività edificatoria, è esclusa dalla destinazione a zona di completamento, pur essendo dotata di urbanizzazioni e di eguale suscettività alla contigua zona B3.». I progettisti: [<b>ì</b>] hanno rilevato che «il riconoscimento quali aree urbanizzabili di tutte quelle più o meno prossime alle zone omogenee di insediamento residenziale …, comporterebbe la loro estensione, per omogeneità di applicazione del principio, all’intero territorio, contraddicendo qualsiasi corretto dimensionamento .. » e tanto anche in relazione al criterio per il quale a tale fine sono destinate «… solo aree dotate delle migliori e più proficue opportunità insediative …»; [<b>ìì</b>] hanno evidenziato, per alcune osservazioni &#8211; inclusa quella del ricorrente contrassegnata dal numero 26 -, riguardanti aree di modesta estensione territoriale e particolarmente connotate (diretta contiguità alle zone B e C) che « la loro esclusione corrisponde esclusivamente ad un criterio di rigido dimensionamento del Piano. » e pertanto, hanno ritenuto « … di non esprimere un aprioristico parere negativo, ma di rinviare la decisione nel merito e l’eventuale accoglimento …, in sede di esame ed approvazione del P.R.G. da parte dell’Ente Provincia. ». Con delibera commissariale n. 02 del 18 maggio 2004 l’amministrazione ha espresso avviso favorevole su quanto osservato, nel mentre il Comitato Tecnico Regionale per l’Urbanistica, nell’adunanza del 25 marzo 2005 &#8211; verbale n. 08 decisione n. 08 -, si è diversamente pronunciato perché le osservazioni «sono in contrasto con i principi di impostazione generale dello strumento urbanistico in quanto: &#8211; chiedono l’ampliamento delle zone a destinazione residenziale determinando un sovradimensionamento della previsione».<br />	<br />
<b>3</b>	Tanto premesso, va innanzitutto respinto il motivo con il quale si rappresenta l’illegittima attribuzione alla provincia del potere di definizione delle osservazioni; l’impostazione data ad esso non può essere condivisa perché non contestualizzata rispetto alle opzioni desumibili dalla delibera commissariale n. 02 del 18 maggio 2005. Ed, infatti, per quanto concerne gli esiti della valutazione delle osservazioni, detta delibera prefigura la possibilità di respingerle, di esprimere parere favorevole e di introdurre, in sede di approvazione, le opportune modifiche al prg o infine di accoglierle e di procedere a formali modifiche del piano. Nella vicenda il comune si è espresso adottando la seconda opzione ed alla stregua di una metodologia non specificamente denunciata dal ricorrente. Tra l’altro, non appare fuori luogo evidenziare ciò che emerge dagli atti e cioè che detta opzione si connette all’adozione del prg da parte di un commissario <i>ad</i> <i>acta</i> nominato per l’esercizio, in via sostitutiva, di funzioni alle quali coopera peraltro, secondo la logica dell’atto complesso, la stessa provincia nell’esercizio di competenze proprie.<br />	<br />
<b>4</b>	I restanti aspetti attengono alla verifica delle modalità di esame delle osservazioni, della coerenza e logicità degli atti impugnati rispetto alle finalità del piano ed a quanto prospettato in sede locale sulle osservazioni, il tutto con riguardo anche al connesso profilo della sufficienza o meno della motivazione.<br />	<br />
<b>4</b>.1	Il primo dei richiamati profili, deve essere disatteso. Come già indicato nel ripercorrere le fasi che hanno condotto all’approvazione del prg, riveste risolutiva considerazione la circostanza secondo la quale i progettisti prima ed il commissario <i>ad</i> <i>acta</i> poi, hanno esaminato tutte le osservazioni accorpandole secondo un criterio sistematico ed operativo tutt’altro che illegittimo. Ed, infatti, dalla relazione tecnica illustrativa si desume che «Data la ripetitività delle richieste presenti nelle osservazioni, si sono in particolare classificate le stesse in categorie, elencandone prima tutte le varie motivazioni, e successivamente le valutazioni tecniche ed implicitamente le proposte di accoglimento o di rigetto.». Come già detto l’osservazione n. 26, presentata dal ricorrente, è stata analizzata con riguardo al suo oggetto (riclassificazione ai fini residenziali delle zone agricole) ed al parametro di riferimento invocato (disparità di trattamento) e definita in relazione al progettato dimensionamento nonché alla sua, possibile deroga. Il che evidentemente depone per l’infondatezza della censura in esame perché, il metodo seguito, non ha di certo comportato la compromissione dei principi che conformano l’esame delle osservazioni, potendosi di contro ritenere che il descritto <i>modus</i> <i>operandi</i> sia invece rispettoso dei principi di economicità ed efficienza i quali, certamente giustificano un esame contestuale di prospettazioni che originano da identiche posizioni, di fatto e di diritto, e che si innestano, con funzione solo collaborativa peraltro, su uno strumento di pianificazione connotato dall’esercizio di un ampio potere discrezionale.<br />	<br />
<b>4</b>.2	Vanno ora esaminati congiuntamente gli altri profili che attengono alla legittimità della motivazione riferita agli esiti delle osservazioni ed alla completezza dell’istruttoria. Ora, posto che l’approvazione richiama il verbale del Comitato Tecnico Regionale, va rammentato che l’obbligo di motivazione rapportato all’esame delle osservazioni e già affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione n. 1 del 13 gennaio 1981, si è progressivamente strutturato sulla, da un lato, non necessità di un’analitica e specifica confutazione per le indicazioni contrastanti con le linee portanti dello strumento urbanistico <i>in</i> <i>itinere</i> e, dall’altro, sulla necessità invece di una motivazione di maggiore consistenza nelle ipotesi di incisione del legittimo affidamento. E’ comunque prevalente l’affermazione, non riferibile al caso da ultimo rappresentato, per la quale «la reiezione delle osservazioni dei privati in sede di formazione del PRG non richiede un particolare onere di motivazione, essendo essi apporti collaborativi dati dai cittadini alla formazione dello strumento urbanistico ed essendo, pertanto, sufficiente, che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste alla base della formazione del piano.» (Consiglio Stato, sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 5357; 7 giugno 2004, n. 3559; 15 luglio 1999, n. 1237).<br />	<br />
<b>4</b>.3	Ciò posto, occorre innanzitutto rimarcare che il ricorrente non può vantare alcuna posizione di affidamento particolarmente qualificata e tale da implicare un onere motivazionale avente una consistenza diversa da quella di cui al citato precedente (Consiglio Stato, sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 5357). Ed, infatti, dalle osservazioni versate in giudizio si desume che l’area indicata era, in base al programma di fabbricazione, destinata “in parte a rispetto stradale ed in parte E1 agricola semplice di salvaguardia urbana”; il che denota, più che l’esistenza di una posizione ora riduttivamente connotata, la rappresentazione di un’aspettativa contrastante con l’attuale classificazione che il ricorrente aspira a modificare in ragione della contiguità a zone omogenee tra le quali è stato ripartito il fabbisogno residenziale. Tale aspetto introduce l’esame della sufficienza o meno della motivazione del decreto provinciale di approvazione, profilo questo rapportato agli obiettivi del nuovo prg ed alle indicazioni dei progettisti condivise dalla successiva delibera commissariale. Secondo queste ultime «il riconoscimento quali aree urbanizzabili di tutte quelle più o meno prossime alle zone omogenee di insediamento residenziale …, comporterebbe la loro estensione, per omogeneità di applicazione del principio, all’intero territorio, contraddicendo qualsiasi corretto dimensionamento &#8230;»; per quelle di modesta estensione territoriale e particolarmente connotate (diretta contiguità alle zone B e C), è stato tuttavia prospettato il possibile superamento del «criterio di rigido dimensionamento del Piano» il che ha indotto a « … non esprimere un aprioristico parere negativo, ma (di) a rinviare la decisione nel merito e l’eventuale accoglimento al superiore Organo tutorio.». Il Comitato Tecnico Regionale per l’Urbanistica non ha invece accolto le osservazioni in quanto ritenute «in contrasto con i principi di impostazione generale dello strumento urbanistico in quanto: &#8211; chiedono l’ampliamento delle zone a destinazione residenziale determinando un sovradimensionamento della previsione.». Da quanto su riprodotto emerge un esame da parte dei progettisti che evidenzia l’effetto indotto dall’accoglimento delle osservazioni aventi lo stesso oggetto ed interessante eventualmente l’intero complesso delle aree da riclassificare ed alle quali estendere la connotazione residenziale propria di quelle contigue. Non è poi estranea l’evidenziazione delle ricadute di una tale opzione che importa il superamento dell’impostazione del piano, tant’è che gli stessi progettisti e la delibera commissariale, in ragione di tale evenienza, ricollocano ogni decisione alla fase dell’approvazione. Come detto, il CTR e la provincia, hanno optato per la salvaguardia della impostazione del piano che, in tema di fabbisogno residenziale, ha specificamente individuato il numero dei vani da costruire e la ripartizione degli stessi tra le varie zone omogenee. Il che, posto che il ricorrente non può, per quanto anticipato, vantare alcuna posizione integrante un legittimo affidamento, consente di affermare che l’approvazione risulta sufficientemente motivata secondo le coordinate tracciate da un pacifico orientamento e ciò perché, dalla perentorietà che connota il presupposto parere del CTR emerge la chiara volontà di preservare l’impostazione originaria e quindi, per l’aspetto che interessa l’osservazione del ricorrente, di salvaguardare il dimensionamento sì come programmato e strutturato. E’ evidente poi che un siffatto esito non può dirsi contrastante con le finalità di «riqualificazione e valorizzazione delle zone edificate più recenti» e di «individuazione di poche aree di ampliamento residenziale complementari alle zone edificate esistenti» la cui realizzazione risulta appunto limitata quantitativamente ed oggettivamente riferita a zone omogenee tra le quali non è inclusa la E.<br />	<br />
<b>4</b>.4	In conclusione il primo motivo deve ritenersi infondato.<br />	<br />
<b>5</b>	Con un secondo motivo il ricorrente, dopo aver indicato la consistenza del numero delle osservazioni accolte e l’acquisizione di nuovi elementi costitutivi, conclude nel senso dell’intervenuta adozione di un nuovo PRG la quale comportava una nuova pubblicazione. La censura deve  ritenersi inammissibile essendo stata solo genericamente affermata la vicenda (adozione di un nuovo PRG) alla quale si connette l’obbligo (nuova pubblicazione) disatteso.<br />	<br />
<b>6</b>	Vanno ora esaminati i motivi aggiunti occasionati dalla documentazione depositata il 19 ottobre 2006 dalla provincia di Caserta e formulati in particolare contro il decreto dirigenziale n. 32 del 15.03.2006 di ammissione a condizione al visto di conformità del prg.<br />	<br />
<b>6</b>.1	Può prescindersi dall’analisi delle eccezioni formulate soprattutto dal comune in ragione dell’infondatezza di detti motivi.<br />	<br />
<b>6</b>.2	Il ricorrente richiama una serie di modifiche imposte dalla regione che, a suo dire, «hanno comportato un mutamento complessivo delle caratteristiche essenziali del piano e dei criteri che alla sua impostazione presiedono» e dalle quali emerge: [<b>ì</b>] l’inadeguatezza e quindi «la necessità di una completa revisione e riadozione del PRG esaminato.»; [<b>ìì</b>] l’illogicità di un visto di conformità per un piano che in ragione di dette modifiche deve essere sottoposto  ad «una radicale revisione»; [<b>ììì</b>] l’esorbitanza delle modifiche rispetto alla marginalità dell’intervento regionale peraltro nel caso immotivato; [<b>ìv</b>] la mancanza di una rielaborazione del piano e della ripubblicazione dello stesso.<br />	<br />
<b>6</b>.3	I richiamati profili, da esaminare congiuntamente per l’evidente connessione, sono infondati. Anche sul punto può partirsi dal pacifico orientamento connesso all’interpretazione degli articoli 9 e 10 della legge 1150 del 1942 per il quale, le eventuali fasi già intervenute in sede predisposizione dello strumento vanno ripercorse, «allorché in qualunque momento della procedura, quindi anche a seguito dell’accoglimento di osservazioni, vi sia stata una rielaborazione complessiva del piano e cioè un mutamento sostanziale delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che alla sua impostazione presiedono.» (Consiglio Stato, sez. IV, 25 novembre 2003, n. 7782; T.a.r. Puglia Lecce, sez. I, 25 gennaio 2007, n. 162). A detta connotazione, non corrispondono tuttavia le indicazioni sintetizzate nella nota provinciale prot. n. 265 del 25 settembre 2006. Ed, infatti: [<b>ì</b>] con riferimento alle finalità della “promozione e sostegno delle attività agricole” e dello “sviluppo delle attività produttive”, quanto contrassegnato dalle lettere A), D), G) ed H) della citata nota, evidenzia: <b>&#8211;</b> il difetto di istruttoria, riferito alla carta d’uso agricolo ed alla mancanza di una specifica analisi socio &#8211; economica che giustifichi la destinazione; <b>&#8211;</b> il contrasto con la LR 14/1982 sulla realizzazione di alloggi per i soli imprenditori agricoli e di volumi necessari per le relative attrezzature, nonché il contrasto della destinazione commerciale con la citata LR; [<b>ìì</b>] alle stesse conclusioni si perviene con riferimento alle successive lettere di detta nota provinciale, il che vale: <b>&#8211;</b> per la prevista possibilità di realizzare cliniche, alberghi ecc. della quale si rileva il « contrasto con il S.I.A.D. approvato … con D.G.R.C. n. 4816 del 25.10.2002»; <b>&#8211;</b> per l’intervento diretto in alcune aree D2, in relazione al quale si evidenzia l’inesistenza, dalla cartografia in atti, di idonea infrastrutturazione.<br />	<br />
<b>6</b>.5	In definitiva può dirsi quindi che le indicazioni desumibili dal decreto dirigenziale n. 32 del 15 marzo 2006, anche quelle non specificamente qui riprodotte, sono tutte finalizzate alla tutela di principi normativamente pertinenti ed implicati dalle finalità del piano. Da tanto deriva altresì che esse non rappresentano scelte discrezionali sostitutive di livelli ascritti a diverse competenze, bensì modifiche puntuali e precise coerenti con gli obiettivi di prg ed in linea con la funzione propria della regione. Le stesse quindi non importano una rielaborazione dello strumento, implicante la sua ripubblicazione e la necessità di ulteriori atti propri della provincia e del comune.<br />	<br />
<b>7</b>	Il ricorso va quindi respinto. Sussistono sufficienti ragioni per compensare le spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Napoli &#8211; Sezione Ottava -, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21 aprile 2008.<br />
dott. Evasio<b> Speranza			</b>Presidente<br />	<br />
dott. Santino<b> Scudeller			</b>Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-29-5-2008-n-5149/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.5149</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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