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	<title>29/4/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29/4/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.2755</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-29-4-2020-n-2755/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-29-4-2020-n-2755/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.2755</a></p>
<p>Marco Lipari, Presidente, Estensore; PARTI: (Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ivone Cacciavillani, Luigi Manzi, c. omissis in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Mario Sanino; Azienda Ulss n.16 Padova, Azienda Ulss n.18 di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-29-4-2020-n-2755/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.2755</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-29-4-2020-n-2755/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.2755</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari, Presidente, Estensore; PARTI: (Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ivone Cacciavillani, Luigi Manzi, c. omissis in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Mario Sanino; Azienda Ulss n.16 Padova, Azienda Ulss n.18 di Chioggia, Azienda Ulss n. 6 Euganea, Azienda Ulss n. 5 Polesana non costituiti in giudizio e nei confronti di omissis  S.r.l. non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Se, nel corso del giudizio di appello, le parti concordemente dichiarano che il contenzioso in atto risulta definitivamente superato dalle nuove determinazioni adottate dall&#8217;amministrazione, si può ritenere verificatasi la cessazione della materia del contendere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; nuova determinazione della p.A. &#8212; cessazione della materia del contendere &#8211; si verifica.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Se, nel corso del giudizio di appello, le parti concordemente dichiarano che il contenzioso in atto risulta definitivamente superato dalle nuove determinazioni adottate dall&#8217;amministrazione, si può ritenere verificatasi la cessazione della materia del contendere.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/04/2020<br /> <strong>N. 02755/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 07456/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 7456 del 2015, proposto da Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ivone Cacciavillani, Luigi Manzi, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Associazione Nazionale Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private-Anisap-Sezione per il Veneto, <em>omissis</em>non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> <em>omissis </em> non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 00427/2015, resa tra le parti, concernente rideterminazione budget per le strutture private erogatrici di prestazioni per il biennio 2013/2014<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di <em>omissis</em>;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 aprile 2020 il Pres. Marco Lipari e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5 del d.l. n. 18/2020 a seguito di camera di consiglio svoltasi in modalità  da remoto.<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> Le parti hanno concordemente dichiarato che il presente contenzioso risulta definitivamente superato dalle nuove determinazioni adottate dall&#8217;amministrazione regionale.<br /> Pertanto, il collegio deve prendere atto dell&#8217;intervenuta cessata materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di lite, sull&#8217;accordo delle parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado, con la conseguente estinzione del presente giudizio.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Marco Lipari, Presidente, Estensore<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Solveig Cogliani, Consigliere<br /> Umberto Maiello, Consigliere.</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.2729</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-4-2020-n-2729/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-4-2020-n-2729/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.2729</a></p>
<p>L. Maruotti, Pres., N. D&#8217;Angelo, Est. Sulla sussistenza di una giurisdizione esclusiva del G.A. in materia espropriativa, qualunque sia la forma assunta dall&#8217;esercizio del potere, formale decreto di esproprio o accordo con il proprietario espropriato, essendo sufficiente a ravvisarla l&#8217;avere la P.A. posto in essere uno qualsiasi degli atti del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-4-2020-n-2729/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.2729</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-4-2020-n-2729/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.2729</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Maruotti, Pres., N. D&#8217;Angelo, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla sussistenza di una giurisdizione esclusiva del G.A. in materia espropriativa, qualunque sia la forma assunta dall&#8217;esercizio del potere, formale decreto di esproprio o accordo con il proprietario espropriato, essendo sufficiente a ravvisarla l&#8217;avere la P.A. posto in essere uno qualsiasi degli atti del procedimento di cui al D.P.R. 327/2001.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1 Edilizia e urbanistica &#8211; Espropriazione per pubblica utilità . Epilogo del procedimento- Formale decreto di esproprio o accordo con il privato espropriando. Resta ferma la natura autoritativa, in specie ablatoria, del potere della P.A. &#8211; Giurisdizione esclusiva del G.A. sulle eventuali controversie. Sussistenza.</p>
<p> 2. Espropriazione per pubblica utilità &#8211;  Accordi transattivi tra P.A. e espropriando- Non necessariamente configurano una cessione volontaria ma sono assimilabili ad un accordo sull&#8217;indennità , cui consegue un rituale decreto ablativo. L&#8217;acquiescenza all&#8217;effetto traslativo manifestata con detti accordi non può essere successivamente contestata in giudizio.</p></div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. A partire dalla legge n. 205 del 2000 (sulla cui base è stato emanato l&#8217;art. 53 del testo unico sugli espropri, trasfuso nell&#8217;art. 133 del codice del processo amministrativo), in materia espropriativa sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ravvisabile ogni volta che sia emesso uno degli atti del procedimento. La precedente conclusione tra le parti &#8211; P.A. e espropriando-  di un contratto o di un accordo rileva per verificare se l&#8217;atto conclusivo del procedimento è legittimo, ma non incide nè sull&#8217;esercizio del potere, nè sulla sussistenza della medesima giustizia amministrativa.<br /> Ai sensi del comma 1bis art. 1 l. 241/1990, la P.A., nell&#8217;esercizio della propria autonomia contrattuale, ben può concludere accordi di natura transattiva al fine di definire o impedire l&#8217;insorgere di una lite con il privato. In materia espropriativa questo può accadere prima che sia adottato il decreto di esproprio o anche quando siano scaduti i termini per farlo e la P.A. occupa senza titolo un&#8217;area. L&#8217;esistenza di un contratto volto all&#8217;alienazione di un&#8217;area sulla quale è prevista la realizzazione di un&#8217;opera pubblica, poi non concretatosi in una cessione volontaria, non spoglia la P.A. del suo potere autoritativo, e sul piano processuale, della giurisdizione esclusiva del G.A.</p>
<p> 2. La proprietaria, ricorrente originaria si era impegnata, in un contesto caratterizzato da reciproche concessioni del rapporto controverso, a trasferire i fondi oggetto del successivo decreto impugnato, accettando altresì¬ la condizione che, in assenza della stipula del contratto di cessione, il Comune avrebbe potuto disporre il trasferimento della proprietà  dei terreni mediante decreto di esproprio o altro provvedimento autoritativo.<br /> Vero è che l&#8217;acquiescenza al provvedimento deve essere sottoposta ad uno stringente vaglio in sede giurisdizionale, onde evitare l&#8217;elusione dei valori costituzionali ma è altrettanto vero che &#8211; se emerge una condotta (espressa o tacita) univoca sulla irrefutabile volontà  di accettare gli effetti e l&#8217;operatività  del provvedimento o una libera volizione all&#8217;emanazione del provvedimento astrattamente lesivo &#8211; il comportamento acquiescente può essere configurato. Ed infatti, se gli accordi transattivi intercorsi non configurano ex seuna cessione volontaria del suolo, rinviando ad un atto formale (cioè ad un atto consensuale traslativo o, in sua mancanza, al decreto di esproprio) il trasferimento del bene, essi finiscono tuttavia per svolgere nell&#8217;ambito del procedimento espropriativo una funzione del tutto analoga a quella assegnata all&#8217;accordo sull&#8217;indennità  seguito da rituale decreto ablativo.<br /> <br /> </em></div>
<p> Â <br /> <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/04/2020 <br /> <strong>N. 02729/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08551/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello numero di registro generale 8551 del 2017, proposto dal Comune di Carmignano, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vittorio Chierroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> la signora Maria Rossella Bencini Tesi, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paoletti, Roberto Righi e Alberto Morbidelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione seconda, n.1068 del 12 settembre 2017, resa tra le parti, concernente il decreto di esproprio del Comune di Carmignano n. 53 del 15 maggio 2015.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della signora Maria Rossella Bencini Tesi;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2020 il consigliere Nicola D&#8217;Angelo e uditi, per il Comune appellante, l&#8217;avvocato Chierroni e, per l&#8217;appellata, l&#8217;avvocato Roberto Righi;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tar per la Toscana ha accolto il ricorso proposto dalla signora Maria Rossella Bencini Tesi, finalizzato ad ottenere l&#8217;annullamento del decreto di esproprio n. 53 del 15 maggio 2015, adottato dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Carmignano relativamente a terreni di sua proprietà , catastalmente individuati al foglio di mappa 6, particelle 128, 140 e 141 e al foglio 18, particella 106 del NCT dello stesso Comune.<br /> 1.1. Nel ricorso la signora Bencini Tesi premetteva di essere pervenuta nella proprietà  dei fondi oggetto del provvedimento impugnato mediante successione ereditaria, in seguito alla morte del padre, signor Carlo Bencini Tesi. <br /> In particolare, in punto di fatto, la ricorrente esponeva che i predetti fondi erano stati occupati in via d&#8217;urgenza ad opera dell&#8217;Amministrazione comunale per la realizzazione di un progetto di sistemazione a verde pubblico, dichiarato di pubblica utilità  con deliberazione comunale n. 42 del 1983, e che, in ragione della irreversibile trasformazione dell&#8217;area, il proprio dante causa aveva adito il Tribunale di Prato al fine di ottenere il risarcimento del danno subito. <br /> Al termine del giudizio, proseguito dopo la morte del genitore dalla odierna appellata unitamente agli altri coeredi, il Comune veniva condannato al pagamento dell&#8217;importo di euro 623.113,00, pari al valore dei fondi, e di euro 142.796,72, a titolo di risarcimento per il danno subito per il periodo di occupazione abusiva. Tali somme si sarebbero dovute corrispondere <em>pro quota</em>, in parti uguali, trattandosi di beni in regime di comunione ereditaria. <br /> 1.2. All&#8217;emanazione della sentenza di condanna faceva seguito la stipulazione tra le parti di un primo atto transattivo, formalizzato il 25 giugno 2008, attraverso il quale l&#8217;Amministrazione comunale si impegnava alla corresponsione di diverse e pìù ridotte somme di denaro a fronte dell&#8217;impegno, da parte dei proprietari dei fondi, a non portare ad esecuzione la pronuncia.<br /> 1.3. Successivamente, la ricorrente stipulava in data 29 dicembre 2009 un secondo atto transattivo, in base al quale l&#8217;Amministrazione comunale assumeva l&#8217;obbligo di corrispondere in suo favore l&#8217;importo di euro 295.000,00. La signora Bencini Tesi si impegnava per parte sua a trasferire i terreni oggetto dell&#8217;occupazione in via d&#8217;urgenza, relativamente alla propria quota di proprietà  indivisa pari al 50%, autorizzando al contempo l&#8217;Amministrazione, qualora gli accordi transattivi non fossero stati seguiti dalla stipulazione di un contratto di cessione, a disporre il trasferimento della proprietà  dei fondi attraverso decreto di esproprio o altro provvedimento autoritativo.<br /> 1.4. Con la sentenza n. 10430 del 2011 del Tribunale di Prato, si perveniva infine alla divisione della massa ereditaria e alla attribuzione dei fondi occupati dall&#8217;Amministrazione comunale alla signora Bencini Tesi, che ne diventava proprietaria in via esclusiva.<br /> 1.5. Quest&#8217;ultima, tuttavia, ritenendo illegittimo l&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione in ordine ai predetti terreni, nel frattempo oggetto di decreto d&#8217;esproprio, proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato, trasposto successivamente in sede giurisdizionale.<br /> 1.6. In particolare, la ricorrente ha dedotto:<br /> a) la mancata corrispondenza degli importi versati dal Comune all&#8217;intero valore dei fondi oggetto del decreto impugnato. L&#8217;importo di euro 295.000, previsto nella transazione stipulata il 29 dicembre 2009 quale corrispettivo per la cessione dei terreni irrimediabilmente trasformati, avrebbe dovuto rappresentare il risarcimento per il danno subito in conseguenza della perdita della proprietà , <em>pro quota</em>, dei terreni stessi; il predetto importo non sarebbe stato idoneo, invece, a costituire un congruo ristoro della perdita dell&#8217;intera proprietà  dei fondi;<br /> b) l&#8217;illegittimità  del decreto di esproprio impugnato, sulla base di tre motivi:<br /> &#8211; mancata adozione, anteriormente al decreto di esproprio, di una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità , con conseguente carenza della fase partecipativa scaturente dalle comunicazioni disciplinate dagli artt. 16 e 17 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;<br /> &#8211; la mancata attivazione del procedimento di cui all&#8217;art. 42 <em>bis</em>del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, quale unico rimedio per rimuovere la situazione di illiceità  derivante dall&#8217;occupazione dei fondi oggetto di giudizio;<br /> &#8211; la carenza dei presupposti richiesti dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.<br /> 1.7. L&#8217;Amministrazione, a confutazione delle argomentazioni avverse, ha invece rappresentato di aver stipulato il 10 febbraio 2010 (dunque, in data antecedente rispetto alla definizione del giudizio di divisione dell&#8217;asse ereditario) un ulteriore accordo transattivo con i coeredi della ricorrente, con previsione di obblighi di contenuto analogo a quelli formalizzati nell&#8217;accordo del 29 dicembre 2009. Il Comune ha quindi sottolineato che in attuazione del suddetto patto transattivo aveva proceduto alla corresponsione dell&#8217;importo di euro 295.000 in favore dei coeredi della signora Bencini Tesi. <br /> In ogni caso, il Comune ha posto in evidenza come, in esito al giudizio di divisione ereditaria, la ricorrente sarebbe subentrata nelle posizioni giuridiche, attive e passive dei coeredi, dunque anche nei loro obblighi di trasferimento al Comune dei terreni oggetto del decreto impugnato.<br /> 1.8. L&#8217;Amministrazione comunale ha poi precisato di essere venuta a conoscenza, nel corso della predisposizione delle operazioni necessarie alla stipulazione dell&#8217;atto di cessione, dell&#8217;esistenza di un pignoramento, nonchè di iscrizioni ipotecarie, gravanti sui predetti fondi. <br /> Intervenuta nel giudizio di esecuzione ed ottenuta la cancellazione del pignoramento, l&#8217;Amministrazione si è adoperata al fine di ottenere la restrizione delle ipoteche iscritte dalla Banca Nazionale del Lavoro ed ancora esistenti sui beni oggetto degli accordi transattivi. <br /> Nel contempo, essa veniva sollecitata dalla signora Bencini Tesi ad emanare decreto di esproprio, per evitare che i terreni fossero oggetto di ulteriori azioni esecutive.<br /> 1.9. Il Comune ha quindi adottato il provvedimento di esproprio n. 53 del 15 maggio 2015, contro cui ha la signora Bencini Tesi ha proposto ricorso dinanzi al Tar per la Toscana, sede di Firenze. 1.10. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tar lo ha accolto, respingendo le eccezioni di inammissibilità  ed improcedibilità  del gravame proposte dal Comune relativamente al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in esecuzione di clausole contenute in un accordo negoziale), all&#8217;intervenuta acquiescenza della ricorrente a seguito della stipula dell&#8217;atto di transazione, alla mancata notifica del ricorso agli altri coeredi. <br /> 2. Avverso la predetta sentenza il Comune di Carmingnano ha proposto appello sulla base dei seguenti motivi di censura. <br /> 2.1. Il Tar avrebbe errato nel ritenere sussistente la propria giurisdizione. Il decreto di esproprio impugnato, ad avviso dell&#8217;Amministrazione, lungi dall&#8217;essere manifestazione di potere autoritativo, avrebbe natura di atto di derivazione contrattuale, in quanto scaturente dagli accordi transattivi con cui le parti private, nella libera autonomia contrattuale, erano addivenute a reciproche concessioni. Ne conseguirebbe, pertanto, la devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.<br /> 2.2. Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente respinto l&#8217;eccezione di carenza di legittimazione della ricorrente, formulata dall&#8217;Amministrazione. A sostegno di tale argomento, il Comune di Carmignano ha invocato la preventiva acquiescenza che la signora Bencini Tesi avrebbe prestato in ordine al provvedimento di esproprio, attraverso l&#8217;assenso dalla stessa manifestato nell&#8217;ambito degli accordi transattivi intercorsi tra le parti. La motivazione addotta dal Tar, secondo cui gli effetti obbligatori discendenti dall&#8217;accordo negoziale stipulato con gli altri coeredi non potrebbero ritenersi trasferiti <em>ipso iure</em>nella sfera giuridica della ricorrente, risulterebbe quindi erronea ed incongrua. In particolare siffatta motivazione contrasterebbe con l&#8217;interpretazione accolta dalla giurisprudenza di legittimità  in ordine all&#8217;art. 757 c.c., secondo la quale dalla vendita dei diritti spettanti ad un coerede su un singolo bene ereditario non potrebbero discendere effetti reali immediati. Da questa lettura l&#8217;Amministrazione ha dedotto che nulla osterebbe a ritenere che gli effetti obbligatori della transazione stipulata dalla ricorrente siano <em>ipso iure</em>estesi all&#8217;intero bene, con effetti retroattivi sin dall&#8217;apertura della successione.<br /> 2.3. Il Tar avrebbe erroneamente respinto l&#8217;eccezione di improcedibilità  del ricorso per mancata notifica ai coeredi della signora Bencini Tesi. Ad avviso dell&#8217;Amministrazione, essi sarebbero titolari di un interesse uguale e contrario all&#8217;annullamento del decreto di esproprio. Dall&#8217;eventuale conferma della pronuncia di prime cure conseguirebbe infatti la possibilità  per il Comune di esperire l&#8217;azione di indebito arricchimento al fine di ottenere la restituzione dell&#8217;importo dai medesimi percepito.<br /> 2.4. Quanto al merito del ricorso, l&#8217;Amministrazione ha lamentato il travisamento da parte del Tar della volontà  negoziale espressa dai comproprietari <em>pro quota</em>nei rispettivi accordi transattivi. In particolare, il giudice di prime cure avrebbe trascurato il legame esistente tra i predetti accordi, in quanto originati da un motivo unico e condiviso tra tutte le parti del contenzioso instaurato dinanzi al Tribunale di Prato.<br /> 2.5. La pronuncia impugnata sarebbe, altresì¬, erronea nella parte in cui non ha riconosciuto l&#8217;idoneità  della transazione stipulata nel dicembre del 2009 a legittimare l&#8217;adozione del provvedimento gravato in prime cure e, dunque, a sostituire interamente il modello legale di procedimento espropriativo o di acquisizione del bene al patrimonio comunale. <br /> 3. La signora Bencini Tesi si è costituita in giudizio il 27 dicembre 2017, chiedendo il rigetto dell&#8217;appello, ed ha depositato ulteriori scritti difensivi, per ultimo una memoria il 23 gennaio 2020.<br /> 4. Il Comune di Carmignano ha depositato una memoria di replica il 31 gennaio 2020.<br /> 5. All&#8217;udienza pubblica del 13 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 6. Ciò premesso, seguendo i parametri indicati dall&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015 sull&#8217;ordine logico delle questioni, va innanzitutto esaminata la dirimente eccezione del Comune di Carmignano in ordine al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (eccezione giÃ  formulata in primo grado e respinta dal Tar e dunque possibile oggetto di scrutinio ai sensi dell&#8217;art. 9 del c.p.a.).<br /> 6.1. A sostegno di tale eccezione, l&#8217;Amministrazione ha dedotto che il decreto di esproprio, di cui l&#8217;originaria ricorrente sostiene l&#8217;illegittimità , rinviene il proprio fondamento negli atti di transazione che ciascuna delle parti ha liberamente stipulato nell&#8217;esercizio della propria autonomia negoziale. Pertanto, a dispetto della veste formale assunta dal decreto di esproprio, in esso dovrebbe ravvisarsi la natura privatistica, con il conseguente riconoscimento della giurisdizione ordinaria in ordine alle relative controversie.<br /> 6.2. Così¬ delineata l&#8217;eccezione, è dunque necessario stabilire se nel decreto di esproprio impugnato in primo grado possa ravvisarsi, o meno, l&#8217;esercizio di un potere autoritativo da parte del Comune di Carmignano. <br /> Ciò impone, innanzitutto, di verificare l&#8217;esatta natura degli accordi che le parti del giudizio hanno concluso, per poi indagarne il contenuto, onde accertare l&#8217;assetto di interessi in essi configurato. <br /> 6.3. Orbene, riguardo al primo profilo menzionato deve essere riconosciuto come gli accordi formalizzati tra le parti private e l&#8217;Amministrazione comunale siano stati qualificati contratti di transazione, riconducibili nell&#8217;alveo dello schema delineato dall&#8217;art. 1965 c.c., la cui causa tipica consiste nella possibilità  per le parti di addivenire a reciproche concessioni al fine di evitare l&#8217;alea di una lite giÃ  incominciata ovvero l&#8217;insorgere di una lite futura.<br /> 6.4. Nè, d&#8217;altro canto, alcun dubbio può nutrirsi in ordine alla possibilità  che la pubblica Amministrazione concluda contratti di natura transattiva &#8211; anche quando sia stato attivato un procedimento espropriativo &#8211; nell&#8217;esercizio della propria autonomia contrattuale, disciplinata dall&#8217;art. 1322 del codice civile e implicitamente richiamata dall&#8217;art. 1, comma 1 <em>bis</em>, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (dovendosi rimarcare come anche tali contratti di natura transattiva, come tutti quelli conclusi dalla pubblica Amministrazione, devono sempre perseguire interessi pubblici, come anche deve avvenire nella fase della loro esecuzione: cfr. Ad. Plen., 2 aprile 2020, n. 10).<br /> Del resto, per la pacifica giurisprudenza (rimarcata dalla sentenza della Adunanza Plenaria n. 2 2016 e seguita da molteplici sentenze conformi), la transazione può anche essere posta in essere quando siano scaduti i termini per emanare il decreto di esproprio e l&#8217;Autorità  che occupa senza titolo il terreno sia titolare del potere di disporre l&#8217;acquisizione, ai sensi dell&#8217;art. 42 bis del testo unico sugli espropri: nessun dubbio sussiste sulla possibilità  che la transazione abbia luogo prima di un decreto di esproprio.<br /> 6.5. D&#8217;altra parte, l&#8217;Amministrazione e le parti private ben possono delineare un assetto di interessi condiviso, su un piano paritario, anche concludendo un accordo previsto dall&#8217;art. 11 della citata legge n. 241 del 1990, pur se non strettamente riconducibile agli accordi di cessione del bene espropriando.<br /> 6.6. Non rileva in questa sede verificare se le transazioni concluse in data 25 giugno 2008, 29 dicembre 2009 e 10 febbraio 2010 vadano qualificate come contratti (disciplinati dagli articoli 1322 <br /> e 1965 del codice civile) o come accordi (disciplinati dall&#8217;articolo 11 della legge n. 241 del 1990 e, in quanto caratterizzati dalla causa transattiva, dall&#8217;art. 1965 del codice civile).<br /> Come ha rilevato questo Consiglio (con la sentenza dell&#8217;Adunanza Plenaria n. 5 del 2020), anche quando sia stato in precedenza concluso un contratto volto all&#8217;alienazione di un&#8217;area sulla quale è prevista la realizzazione di un&#8217;opera pubblica (così¬ come quando è stato in precedenza concluso un accordo), ben può l&#8217;Amministrazione esercitare il suo potere di natura ablatoria.<br /> La sentenza da ultimo citata ha riguardato l&#8217;esercizio del potere di acquisizione di un&#8217;area, previsto dall&#8217;art. 42 bis del testo unico sugli espropri (a seguito della declaratoria di nullità  di un contratto di natura privatistica), mentre nella specie il Comune di Carmignano ha esercitato il suo potere espropriativo successivamente alla conclusione dei sopra richiamati contratti transattivi (con cui sono stati considerati gli interessi pubblici, insiti nella esigenza che vi fosse un titolo di acquisto dei terreni sui quali erano state realizzate le opere di pubblica utilità ), ma &#8211; quand&#8217;anche tali contratti fossero stati definiti come &#8216;accordi&#8217; tra le parti &#8211; comunque nessuna preclusione si può considerare sussistente all&#8217;esercizio del potere espropriativo.<br /> 6.7. Quanto precede induce a ritenere che, malgrado vi sia stata tra le parti- nel corso del procedimento espropriativo &#8211; la stipula delle transazioni (e a prescindere dall&#8217;esame della loro natura come contratti o come accordi), di per sè continuava a sussistere il potere ablatorio.<br /> 6.8. Inoltre, è decisivo considerare che in materia, a partire dall&#8217;entrata in vigore della legge n. 205 del 2000 (sulla cui base è stato emanato l&#8217;art. 53 del testo unico sugli espropri, trasfuso nell&#8217;art. 133 del codice del processo amministrativo), in materia sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ravvisabile ogni volta che sia emesso uno degli atti del procedimento: la precedente conclusione tra le parti di un contratto o di un accordo rileva per verificare se l&#8217;atto conclusivo del procedimento è legittimo, ma non incide nè sull&#8217;esercizio del potere, nè sulla sussistenza della medesima giustizia amministrativa.<br /> Il primo motivo d&#8217;appello va pertanto respinto.<br /> 7. Passando all&#8217;esame delle altre censure del Comune appellante, va rilevato che gli accordi intercorsi tra le parti del presente giudizio erano comunque preordinati ad evitare l&#8217;alea di una lite giÃ  iniziata: è ora necessario ricostruirne il contenuto, per verificare se il decreto di esproprio impugnato possa rinvenire in essi il proprio fondamento (nel senso che è stato emanato proprio con la previa condivisione dell&#8217;interessata) o, al contrario, debba considerarsi quale espressione di un potere autoritativo esercitato in contrasto con la volontà  della ricorrente in primo grado. <br /> 8. In base al tenore letterale della transazione, la ricorrente originaria si era impegnata, in un contesto caratterizzato da reciproche concessioni del rapporto controverso, a trasferire i fondi oggetto del successivo decreto impugnato, accettando altresì¬ la condizione che, in assenza della stipula del contratto di cessione, il Comune avrebbe potuto disporre il trasferimento della proprietà  dei terreni mediante decreto di esproprio o altro provvedimento autoritativo.<br /> 9. In questo quadro, dunque, anche a prescindere dalle ulteriori eccezioni di carenza di legittimazione della ricorrente e di difetto di notificazione del ricorso agli altri coeredi (riproposte in questa sede), risultano fondate le deduzioni del Comune appellante per le quali l&#8217;appellata aveva manifestato il suo pieno consenso alla successiva emanazione del provvedimento di esproprio.<br /> 9.1. Non è condivisibile infatti la &#8216;ricostruzione escludente&#8217; del Tar, basata sulla inconfigurabilità  di una rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale dell&#8217;interesse legittimo. <br /> Nel caso di specie, gli intervenuti accordi transattivi tra i diversi coeredi ed il Comune andavano necessariamente letti congiuntamente in relazione alla sopra citata sentenza del Tribunale di Prato. <br /> Dal che ne conseguiva che nel momento in cui la proprietà  poi espropriata si è concentrata tutta nella titolarità  della appellata, ella era ben consapevole dell&#8217;obbligazione di trasferimento cui poi il decreto di esproprio &#8211; in assenza della prestazione del suo consenso ad un contratto traslativo &#8211; ha dato veste formale, quale automatica conseguenza dell&#8217;evento della condizione concordata dalle parti (evento costituito proprio dalla mancata conclusione di un contratto traslativo).<br /> 9.2. In sostanza, se è pur vero che l&#8217;acquiescenza al provvedimento deve essere sottoposta ad uno stringente vaglio in sede giurisdizionale, onde evitare l&#8217;elusione dei valori costituzionali tutelati dagli art. 24, primo comma, e 113, primo comma, Cost., è altrettanto vero che &#8211; se emerge una condotta (espressa o tacita) univoca sulla irrefutabile volontà  di accettare gli effetti e l&#8217;operatività  del provvedimento o una libera volizione all&#8217;emanazione del provvedimento astrattamente lesivo &#8211; il comportamento acquiescente può essere configurato.<br /> 9.3. Nel caso di specie, per di pìù, l&#8217;appellata ha invece dapprima preso accordi con l&#8217;Amministrazione (concordando sulla apposizione della condizione che aveva preso in considerazione il caso della mancata stipula del contratto traslativo) e poi ha contestato il provvedimento finale (costituente la concordata conseguenza di quanto ipoteticamente previsto).<br /> Il Tar, dunque, non ha considerato gli accordi intercorsi che hanno reso previsto l&#8217;emanazione concordata del decreto di esproprio, ritenendo che la mancanza di un&#8217;efficace dichiarazione di pubblica utilità  potesse essere una ragione sufficiente ad incidere sul procedimento seguito, senza neppure considerare, quanto ai temi dell&#8217;occupazione, l&#8217;intervenuta sentenza del Tribunale di Prato e le successive transazioni. <br /> 9.4. D&#8217;altra parte, se gli accordi transattivi intercorsi non configurano <em>ex se</em>una cessione volontaria del suolo, rinviando ad un atto formale (cioè ad un atto consensuale traslativo o, in sua mancanza, al decreto di esproprio) il trasferimento del bene, essi finiscono tuttavia per svolgere nell&#8217;ambito del procedimento espropriativo una funzione del tutto analoga a quella assegnata all&#8217;accordo sull&#8217;indennità  seguito da rituale decreto ablativo, soprattutto quando le parti prevedano come possibile, per qualsiasi ragione, che non si concluda in modo fisiologico il procedimento espropriativo o che non vi sia un successivo atto traslativo. <br /> 10. Pertanto, previa reiezione del primo motivo d&#8217;appello con la conseguente declaratoria della sussistenza della giurisdizione amministrativa, alla luce della fondatezza delle ulteriori censure formulate dal Comune, l&#8217;appello per la restante parte va accolto e, per l&#8217;effetto, va dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado.<br /> 11. Le spese dei due gradi di giudizio sono poste a carico della appellata, nella misura indicata nel dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello (n. 851/2017), come in epigrafe proposto, previa reiezione del primo motivo d&#8217;appello, lo accoglie per la restante parte e per effetto dichiara inammissibile il ricorso di primo grado <br /> Condanna la signora Maria Rossella Bencini Tesi al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del Comune di Carmignano, nella misura di euro 3.000,00(tremila/00) per ciascun grado di giudizio, oltre agli altri oneri previsti per legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Luigi Maruotti, Presidente<br /> Luca Lamberti, Consigliere<br /> Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere, Estensore<br /> Silvia Martino, Consigliere<br /> Giuseppa Carluccio, Consigliere</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-4-2020-n-2729/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.2729</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.4420</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>S. Amodio, Pres., I. Correale, Est. Sulla caratteristica della utilità  che devono necessariamente avere le annotazioni nel casellario informatico da parte dell&#8217;ANAC rispetto alla finalità  di tenuta del registro stesso, e sul necessario rispetto dei canoni di proporzionalità  e ragionevolezza cui deve essere improntata tale azione amministrativa. Autorità  Nazionale Anticorruzione-</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-4-2020-n-4420/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.4420</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-4-2020-n-4420/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.4420</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Amodio, Pres., I. Correale, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla caratteristica della utilità  che devono necessariamente avere le annotazioni nel casellario informatico da parte dell&#8217;ANAC rispetto alla finalità  di tenuta del registro stesso, e sul necessario rispetto dei canoni di proporzionalità  e ragionevolezza cui deve essere improntata tale azione amministrativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Autorità  Nazionale Anticorruzione- Tenuta del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l&#8217;Osservatorio- Utilità  delle notizie con riferimento alle iscrizioni di cui all&#8217;art. 80 d.lgs. 50/2016- Necessità . Fattispecie.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;art. 213 del d.lgs. 50/2016 Codice dei Contratti pubblici prevede che l&#8217;ANAC gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l&#8217;Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall&#8217;articolo 80 (gravi illeciti professionali). L&#8217;annotazione nel casellario informatico da parte dell&#8217;Anac di notizie ritenute &#8220;utili&#8221; deve avvenire &#8220;in applicazione dei canoni di proporzionalità  e ragionevolezza dell&#8217;azione amministrativa&#8221;; il che presuppone, oltre al fatto che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente riportate, anche che le stesse non siano manifestamente inconferenti rispetto alle finalità  di tenuta del casellario stesso. Ed infatti, &#8220;le annotazioni ANAC&#8221; non incidono mai in maniera &#8220;indolore&#8221; nella vita dell&#8217;impresa, anche laddove non prevedano l&#8217;automatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche, perchè comunque rilevanti sia sotto il profilo dell&#8217;immagine sia sotto quello dell&#8217;aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche, dovendosi considerare che qualsiasi dubbio sulla affidabilità  dell&#8217;operatore economico è in grado di ridondare, per esempio, sulla partecipazione delle gare ristrette, ad invito. <br /> Nel caso di specie, l&#8217;Anac ha comunque riportato nel testo dell&#8217;annotazione una circostanza di fatto incompleta, laddove è stato lasciato &#8220;in bianco&#8221; lo spazio dedicato a pronunce del TAR/CdS, invece presenti e tendenzialmente favorevoli alla ricorrente. Il provvedimento impugnato, inoltre, non ha adeguatamente valorizzato la circostanza che la società  ricorrente si era subito dissociata dall&#8217;operato del legale rappresentante, peraltro immediatamente cessato, modificando la &#8220;governance&#8221; della società  e promuovendo un&#8217;azione di responsabilità .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/04/2020 <br /> <strong>N. 04420/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 07036/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 7036 del 2019, proposto da <br /> IMACO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Morbidelli e Orsola Cortesini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski, 118; <br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Autorità  Nazionale Anticorruzione e Ministero della Difesa, 2° Reparto Genio dell&#8217;Aeronautica Militare, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano &#8220;ex lege&#8221; in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> <br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento previa sospensione</em></strong><br /> &#8211; del provvedimento dell&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 2, lett. dd) D.p.r. 207/2010, di cui alla comunicazione prot. n. 38959 del 15.5.2019;<br /> &#8211; della predetta comunicazione di annotazione nel Casellario informatico prot. n. 38959 del<br /> 15.5.2019;<br /> &#8211; dell'&#8221;avviso&#8221; espresso dal Consiglio dell&#8217;Autorità  nell&#8217;adunanza dell&#8217;8.5.2019 richiamato in tale comunicazione;<br /> &#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti alla annotazione disposta da ANAC, ancorchè non conosciuti, tra i quali la comunicazione prot. n. 21387 del 14.3.2019 di avvio del procedimento per l&#8217;inserimento dell&#8217;annotazione nel Casellario informatico ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 2, lett. dd) D.p.r. 207/2010 ed il verbale di audizione del 17.4.2019.<br /> <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione e del Ministero della Difesa, 2° Reparto Genio dell&#8217;Aeronautica Militare, con la relativa documentazione;<br /> Vista l&#8217;ordinanza cautelare di questa Sezione n. 4528/2019 del 4.7.2019;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 84 d.l. 17 marzo 2020, n. 18;<br /> Relatore nell&#8217;udienza del 22 aprile 2020 il dott. Ivo Correale, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, d.l. n. 18/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> Con rituale ricorso a questo Tribunale, la Imaco s.p.a. (&#8220;Imaco&#8221;) chiedeva l&#8217;annullamento, previa sospensione, del provvedimento dell&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione (&#8220;Anac&#8221; o &#8220;Autorità &#8220;) con il quale era disposto l&#8217;inserimento nel casellario informatico presso tale Autorità , ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 2, lett. dd) D.p.r. 207/2010, dell&#8217;annotazione (originata da segnalazione della stazione appaltante) relativa all&#8217;intervenuto annullamento in autotutela di una procedura di gara, relativa a interventi di manutenzione ordinaria per il ripristino manti di copertura edifici, e alla conseguente revoca dell&#8217;aggiudicazione per aver accertato, dopo la stipula, che le gare summenzionate erano state oggetto di turbativa d&#8217;asta ad opera del legale rappresentante di Imaco stessa, in associazione con altri, al fine di favorire l&#8217;aggiudicazione a tale impresa, secondo le risultanze di una sentenza del Tribunale Ordinario di Velletri in applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p.<br /> Nel relativo provvedimento che disponeva l&#8217;iscrizione, l&#8217;Anac si limitava a richiamare la sentenza del Tribunale di Velletri, una sentenza di questo TAR pronunciata in seguito a ricorso di altro operatore economico in relazione a disposta interdittiva per i medesimi fatti &#8211; ove si riconosceva la gravità  della condotta di tale impresa &#8211; le difese dell&#8217;Imaco nel procedimento e il contenuto dell&#8217;art. 8, comma 2, lett. dd), d.p.r. n. 207/2010, evidenziando che l&#8217;annotazione in questione aveva la sola finalità  di rendere pubblicamente noti i fatti segnalati dalla stazione appaltante, senza alcuna conseguenza di esclusione da future gare.<br /> Nel suo ricorso Imaco ripercorreva i presupposti di fatto della vicenda e poneva l&#8217;accento sulle circostanze per le quali: a) l&#8217;amministratore della società , non appena ricevuto l&#8217;avviso di garanzia in data 11.12.2015 si era immediatamente dimesso dalla propria carica ed era quindi cessato in data 18.12.2015; b) Imaco aveva modificato la &#8220;governance&#8221; societaria e si era espressamente dissociata dall&#8217;operato dell&#8217;amministratore cessato, deliberando di intraprendere un&#8217;azione di responsabilità  nei suoi confronti, poi introdotta mediante un giudizio davanti al Tribunale di Roma nel 2017; c) la stessa Anac aveva dato avvio al procedimento per l&#8217;iscrizione nel casellario informatico di annotazione interdittiva, ai sensi dell&#8217;art. 38, comma 1-ter, d.lgs. 163/2016 (ritenendo l&#8217;asserita falsità  della dichiarazione resa dall&#8217;ex amministratore circa l&#8217;insussistenza di rapporti di collegamento con altre imprese partecipanti alla gara n. 10/2015), che si era concluso con la delibera n. 311/2018 mediante la quale erano state irrogate una sanzione pecuniaria nonchè la sanzione dell&#8217;interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti in subappalto per un periodo di trenta giorni; d) Imaco aveva impugnato tale delibera avanti a questo TAR che, con sentenza n. 12178/2018, aveva accolto il ricorso; e) pendeva appello su tale sentenza avanti al Consiglio di Stato, con esito cautelare in secondo grado favorevole alla ricorrente.<br /> La società  ricorrente, quindi, nell&#8217;esposizione &#8220;in diritto&#8221; lamentava, in sintesi, quanto segue.<br /> &#8220;<em>1) Violazione e falsa applicazione art. 8. </em><em>D.p.r. 207/2010 e art. 213 D.lgs. 50/2016. </em><em>Violazione e falsa applicazione Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori servizi e fornitura adottato con delibera ANAC n. 533 del 6.6.2018. Violazione dei principi del giusto procedimento, di proporzionalità  e di ragionevolezza dell&#8217;azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità  e contraddittorietà  manifeste</em>.&#8221;<br /> Le iniziative della stazione appaltante poste a presupposto della delibera qui impugnata riguardavano le stesse identiche segnalazioni (che risalivano al 2017) che avevano giÃ  dato luogo al procedimento concluso con la delibera ANAC n. 311/2018, poi annullata in sede giurisdizionale con sentenza di questo TAR, non sospesa dal Consiglio di Stato (Sez. VI, ordinanza n. 1684/2019). Ne conseguiva un palese difetto di istruttoria, perchè l&#8217;Autorità  non aveva fatto alcun richiamo al procedimento sanzionatorio precedente e alle sue evoluzioni in sede giurisdizionale &#8211; del tutto favorevoli alla ricorrente &#8211; nonostante ciò fosse stato evidenziato in sede di partecipazione procedimentale.<br /> &#8220;<em>2) Violazione e falsa applicazione art. 8. </em><em>D.p.r. 207/2010 e art. 213 D.lgs. 50/2016. </em><em>Violazione e falsa applicazione Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori servizi e fornitura adottato con delibera ANAC n. 533 del 6.6.2018. Violazione dei principi del giusto procedimento, di proporzionalità  e di ragionevolezza dell&#8217;azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità  e contraddittorietà  manifeste</em>.&#8221;<br /> L&#8217;Anac aveva &quot;consumato&quot; il potere di intervenire in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni dell&#8217;Aeronautica Militare del 2017 mediante il procedimento sanzionatorio che si era concluso con la delibera n. 311/2018, anche ai sensi del Regolamento per la gestione del casellario informatico dei Contratti pubblici di lavori servizi e forniture ai sensi dell&#8217;art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016 e in relazione al termine per comunicare l&#8217;avvio del procedimento, di novanta giorni dalla segnalazione della stazione appaltante.<br /> &#8220;<em>3) Violazione e falsa applicazione art. 8. </em><em>D.p.r. 207/2010 e art. 213 D.lgs. 50/2016. </em><em>Violazione e falsa applicazione Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori servizi e fornitura adottato con delibera ANAC n. 533 del 6.6.2018. Violazione dei principi del giusto procedimento, di proporzionalità  e di ragionevolezza dell&#8217;azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità  e contraddittorietà  manifeste</em>.&#8221;<br /> L&#8217;Anac aveva richiamato i presupposti di fatto in modo incompleto per quanto illustrato in precedenza, senza considerare che dalla sentenza del Tribunale di Velletri n. 1175/2016 emergeva in modo evidente come solo una gara (n. 10/2015) era stata oggetto di turbativa d&#8217;asta e che lo &#8220;stabile e collaudato sodalizio criminale&#8221; non era riferibile all&#8217;amministratore cessato, che non era stato nè imputato, nè condannato per il reato associativo, come anche rilevato nella sentenza di questo TAR n. 12178/2018 cit. Inoltre, non si comprendeva la ragione per la quale l&#8217;Autorità  aveva omesso di richiamare tutti i precedenti specifici resi &#8220;inter partes&#8221; in relazione alla ricorrente (sentenza del TAR Lazio n. 12178/2018 e ordinanza del Consiglio di Stato n. 1684/2019) e aveva invocato, invece, un&#8217;ordinanza cautelare di questo Tribunale, prima riformata dal Consiglio di Stato (n. 767/2019) e poi &#8220;superata&#8221; dalla sentenza, sempre di questo TAR, n. 4619/2019, che aveva definito un giudizio introdotto con &#8220;ricorso proposto da altro operatore economico&#8221;, accogliendolo nel merito e dando continuità  alla sentenza n. 12178/2018.<br /> La stessa ricorrente, comunque, aveva evidenziato tutti i fatti sopra rappresentati e richiesto espressamente (in denegata ipotesi rispetto alla archiviazione del procedimento) di modificare ed integrare il testo dell&#8217;annotazione mediante la completa eliminazione del riferimento all&#8217;esistenza dello &#8220;stabile e collaudato sodalizio criminale&#8221; in quanto a lei non riferito e non riferibile. <br /> Si palesava, quindi, la violazione dei canoni di proporzionalità  e ragionevolezza dell&#8217;azione amministrativa, che presuppongono che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente riportate.<br /> &#8220;<em>4) Violazione e falsa applicazione art. 8. </em><em>D.p.r. 207/2010 e art. 213 D.lgs. 50/2016. </em><em>Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 10 L. n. 241/90. Violazione e falsa applicazione Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori servizi e fornitura adottato con delibera ANAC n. 533 del 6.6.2018. Violazione dei principi del giusto procedimento, di proporzionalità  e di ragionevolezza dell&#8217;azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità  e contraddittorietà  manifeste</em>.&#8221;<br /> Il provvedimento di annotazione era altresì¬ illegittimo per non aver tenuto conto delle deduzioni difensive e della documentazione presentate nel corso del procedimento dalla ricorrente.<br /> &#8220;<em>5) Violazione e falsa applicazione art. 8. </em><em>D.p.r. 207/2010 e art. 213 D.lgs. 50/2016. </em><em>Violazione e falsa applicazione Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori servizi e fornitura adottato con delibera ANAC n. 533 del 6.6.2018. Violazione dei principi del giusto procedimento, di proporzionalità  e di ragionevolezza dell&#8217;azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità  e contraddittorietà  manifeste</em>.&#8221;<br /> La pubblicazione di notizie ritenute &#8220;utili&#8221;, ex art. 8, &#8220;lett. dd)&#8221;, cit. comporta l&#8217;obbligo di rispettare i presupposti richiesti dalla suddetta disposizione e, al riguardo, la giurisprudenza ha ritenuto che in tali casi l&#8217;Autorità  eserciti un potere discrezionale e sia quindi tenuta a motivare sulle ragioni per cui ritiene, appunto, &#8220;utile&#8221; la pubblicazione, circostanza, questa, non intervenuta nel caso di specie.<br /> Non era stato valutato neanche che l&#8217;esclusione della società  da tutte le gare indette da quella stazione appaltante per cinque anni derivava solo dall&#8217;applicazione di uno specifico accordo tra l&#8217;operatore economico e la singola stazione, sottoscritto a suo tempo tramite un &#8220;Patto di Integrità &#8220;.<br /> Si costituiva in giudizio l&#8217;Anac, affidando a memoria per la camera di consiglio l&#8217;illustrazione delle tesi orientate a rilevare l&#8217;infondatezza del ricorso e basate sulle osservazioni per le quali: a) la delibera impugnata costituiva un adempimento doveroso da parte dell&#8217;Autorità  alle prescrizioni normative di cui al d.lgs. 50/2016 e prima ancora al previgente d.lgs. 163/2006, nell&#8217;ambito dei suoi poteri di vigilanza e controllo; b) il vicendevole condizionamento delle offerte era &#8220;in re ipsa&#8221; e non si desumeva da situazioni di collegamento societario tra le imprese partecipanti, ma dalla semplice lettura della sentenza del Tribunale di Velletri; c) l&#8217;Anac aveva sempre il dovere di provvedere e di rendere noti al mercato i fatti dedotti, quanto meno sotto il profilo della indiscussa utilità  della notizia, per cui non aveva &#8220;consumato&#8221; alcun potere; d) la condanna penale aveva riguardato pìù gare e pìù capi di imputazione; e) le deduzioni della ricorrente erano state considerate nel provvedimento impugnato; f) la &#8220;utilità &#8221; della notizia doveva essere ravvisata nella gravità  della condanna dell&#8217;amministratore delegato della Imaco, così¬ come risultava dalla sentenza del Tribunale di Velletri che, vista la natura della notizia segnalata, era configurabile tra le cause di esclusione previste dall&#8217;art. 80 del d.lgs. n.50/2016, per cui non annotare una siffatta notizia avrebbe integrato un comportamento illegittimo da parte dell&#8217;Autorità .<br /> Con l&#8217;ordinanza in epigrafe, era fatta applicazione dell&#8217;art. 55, comma 10, c.p.a. mediante la diretta fissazione della trattazione di merito.<br /> In prossimità  di questa, parte ricorrente depositava una memoria a confutazione delle tesi dell&#8217;Avvocatura erariale e ad ulteriore illustrazione dei motivi di ricorso.<br /> Le parti, con istanza congiunta del 5 marzo 2020, chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione alla pubblica udienza fissata all&#8217;11 marzo 2020 ma quest&#8217;ultima era rinviata d&#8217;ufficio, dapprima al 25 marzo 2020 e poi al 22 aprile 2020, in seguito all&#8217;entrata in vigore delle disposizioni emergenziali dovute all&#8217;epidemia di &#8220;Covid 19&#8221;.<br /> La causa era quindi trattenuta in decisione in data 22 aprile 2020, ai sensi e con le modalità  di cui all&#8217;art. 84 d.l. n. 18/2020.<br /> DIRITTO<br /> Il Collegio rileva la fondatezza del ricorso, sotto vari profili e sulla base di quanto pìù volte rilevato in argomento da questa Sezione (per tutte, da ult: TAR Lazio, Sez. I, 22.1.20, n. 858).<br /> Valga osservare, infatti, che &#8211; prescindendo dalla considerazione se l&#8217;Anac abbia o meno &#8220;consumato&#8221; il potere di intervenire due volte sulla medesima fattispecie sostanziale &#8211; nel provvedimento che dispone l&#8217;annotazione non è indicata la motivazione per la quale la notizia, così¬ come trascritta, sia stata ritenuta &#8220;utile&#8221;, ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 2, lett. dd), d.p.r. n. 207/10, non essendo sufficiente sul punto la tautologica affermazione di cui alle difese dell&#8217;Autorità  per la quale si paleserebbe l'&#8221;indiscussa&#8221; utilità  della notizia come riportata.<br /> Si rileva, infatti, che l&#8217;Anac, pur richiamando in sintesi il contenuto dell&#8217;apporto procedimentale dell&#8217;interessata, si è limitata ad affermare, richiamando quanto giÃ  anticipato nel provvedimento di avvio del procedimento del 14 marzo 2019, che l&#8217;inserimento aveva &#8220;&#038;<em>la sola finalità  di rendere pubblicamente noti i fatti segnalati dalla stazione appaltante</em>&#8220;.<br /> Tale funzione meramente &#8220;notarile&#8221; dell&#8217;annotazione è stata perà² giÃ  esclusa dalla giurisprudenza. <br /> Al riguardo va rammentato che l&#8217;art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016, prevede che &#8220;<em>L&#8217;Autorità  gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l&#8217;Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall&#8217;articolo 80. L&#8217;Autorità  stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel Casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all&#8217;articolo 80, comma 5, lettera c), dell&#8217;attribuzione del rating di impresa di cui all&#8217;articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell&#8217;attestazione di qualificazione di cui all&#8217;articolo 84. L&#8217;Autorità  assicura, altresì¬, il collegamento del Casellario con la banca dati di cui all&#8217;articolo 81</em>&#8220;.<br /> Questa Sezione ha giÃ  avuto modo di precisare che l&#8217;annotazione nel casellario informatico da parte dell&#8217;Anac di notizie ritenute &#8220;utili&#8221; deve avvenire &#8220;in applicazione dei canoni di proporzionalità  e ragionevolezza dell&#8217;azione amministrativa&#8221;; il che presuppone, oltre al fatto che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente riportate, anche che le stesse non siano manifestamente inconferenti rispetto alle finalità  di tenuta del casellario stesso (TAR Lazio, Sez. I, 11.6.19 n. 7595; id. 19.3.19, n. 3660). <br /> Ha inoltre ricordato che &#8220;le annotazioni ANAC&#8221; non incidono mai in maniera &#8220;indolore&#8221; nella vita dell&#8217;impresa, anche laddove non prevedano l&#8217;automatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche, perchè comunque rilevanti sia sotto il profilo dell&#8217;immagine sia sotto quello dell&#8217;aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche (TAR Lazio, Sez. I, 18.2.19, n. 2178), dovendosi considerare che qualsiasi dubbio sulla affidabilità  dell&#8217;operatore economico è in grado di ridondare, per esempio, sulla partecipazione delle gare ristrette, ad invito. Pertanto, la mera valenza di &#8220;pubblicità  notizia&#8221; delle circostanze annotate come &#8220;utili&#8221; e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l&#8217;Autorità  da una valutazione in ordine all&#8217;interesse effettivo alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di &#8220;conferenza&#8221; in quanto tale della notizia. <br /> E&#8217; richiesta invece l&#8217;esplicitazione delle ragioni che inducono a ritenere che i fatti oggetto di segnalazione siano, per come rappresentati dalla stazione segnalante, connessi alle finalità  specifiche indicate all&#8217;art. 213, comma 10, d. lgs. cit., nonchè, all&#8217;occorrenza, anche delle ragioni per cui i fatti medesimi, ed in particolare il comportamento di un operatore economico, possano influire su future gare cui partecipi lo stesso operatore, dovendosi considerare che oggetto di segnalazione possono essere anche situazioni venutesi a creare per effetto di contingenze non facilmente replicabili (TAR Lazio, Sez. I, 2.10.19, n. 11470).<br /> E&#8217; stato anche precisato che l&#8217;ambito delle informazioni che debbono confluire nel casellario Informatico è effettivamente circoscritto e che il perimetro di tale ambito è dato dalla idoneità  delle informazioni non tipizzate a garantire: (i) la miglior tenuta del casellario nella parte in cui esso segnala le iscrizioni previste dall&#8217;art. 80, (ii) la individuazione degli operatori economici che siano incorsi in illeciti professionali rilevanti ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, (iii) l&#8217;attribuzione del &#8220;rating&#8221; di impresa, infine, (iv) il conseguimento dell&#8217;attestazione di qualificazione. <br /> Sul punto il Collegio ritiene di dover precisare che, tenuto conto di quanto giÃ  osservato relativamente alle possibili distorsioni cui può dare luogo una improvvida annotazione delle &#8220;notizie utili&#8221; nonchè all&#8217;esigenza di non aggravare eccessivamente le stazioni appaltanti con gli adempimenti connessi all&#8217;espletamento di procedure ad evidenza pubblica, giÃ  di per sè numerosi, l&#8217;elenco delle finalità  indicate dall&#8217;art. 213, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in relazione alle quali vanno segnalate le &#8220;notizie utili&#8221;, deve ritenersi tassativo e non suscettibile di ampliamento, di guisa che, ove la notizia non risulti &#8220;conferente&#8221; ad una delle predette finalità , si deve escludere l&#8217;utilità  stessa della notizia, in base ad una valutazione giÃ  effettuata a monte dal legislatore. <br /> Di tanto tenuto conto, è evidente che nel momento in cui l&#8217;Anac decide di disporre l&#8217;annotazione di una segnalazione come &#8220;notizia utile&#8221; essa è tenuta a motivare non solo in ordine all&#8217;intrinseca utilità  della notizia, ma anche, e prima ancora, in ordine alle ragioni per cui la notizia può/deve ritenersi funzionale ad assicurare le ricordate esigenze, indicate dalla norma, poichè la sussistenza di questo nesso funzionale giÃ  dice molto sull&#8217;utilità  della annotazione (TAR Lazio, Sez. I, 25.6.19, n. 8269).<br /> Chiarito ciò, osserva il Collegio che, nel caso di specie, l&#8217;Anac ha comunque riportato nel testo dell&#8217;annotazione una circostanza di fatto incompleta, laddove è stato lasciato &#8220;in bianco&#8221; lo spazio dedicato a pronunce del TAR/CdS, invece presenti e tendenzialmente favorevoli a Imaco in ordine alla medesima segnalazione della stazione appaltante. <br /> Se la notizia era ritenuta &#8220;utile&#8221; in quanto tale e doverosa, come sostenuto dall&#8217;Anac, non si vede per quale ragione non era altrettanto utile, per gli operatori economici e le stazioni appaltanti che volevano conoscere la situazione della ricorrente, sapere che vi era un contenzioso ancora aperto e che vi erano state pronunce del TAR e del Consiglio di Stato, come d&#8217;altronde rappresentato dalla stessa interessata nel corso del procedimento di annotazione.<br /> Si ricorda che non è sufficiente considerare, in astratto, una notizia &#8220;utile&#8221; e, dunque, suscettibile di iscrizione nel casellario informatico ma è un preciso onere dell&#8217;Anac quello di procedere ad un&#8217;attenta valutazione dell&#8217;utilità  &#8220;in concreto&#8221; dell&#8217;annotazione ai fini dell&#8217;apprezzamento dell&#8217;affidabilità  dell&#8217;operatore che le stazioni appaltanti potrebbero compiere in relazione a successive procedure di gara (Cons. Stato, Sez. V, 21.2.20, n. 1318).<br /> A ciò deve aggiungersi che il provvedimento impugnato non ha adeguatamente valorizzato la circostanza &#8211; pure ampiamente rappresentata nel procedimento &#8211; per la quale Imaco si era subito dissociata dall&#8217;operato del legale rappresentante, peraltro immediatamente cessato, modificando la &#8220;governance&#8221; della società  e promuovendo un&#8217;azione di responsabilità  avanti al Tribunale di Roma, dando così¬ dimostrazione della volontà  di essere riconosciuta estranea all&#8217;operato del singolo amministratore soprattutto per il futuro. <br /> E sempre in argomento la giurisprudenza ha chiarito anche che l&#8217;Anac è tenuta, prima di procedere all&#8217;iscrizione nel casellario informatico, a valutare l&#8217;utilità  della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall&#8217;operatore economico nella sua memoria e motivare sulla effettiva incidenza sulla fattispecie e, in via indiretta, sull&#8217;apprezzamento dell&#8217;affidabilità  della società  da parte delle stazione appaltanti, a cui è imposta la consultazione del casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all&#8217;iscrizione (Cons. Stato, n. 1318/20 cit.).<br /> Invece, nel provvedimento di iscrizione &#8211; e nelle difese dell&#8217;Anac in questa sede &#8211; non è dato in alcun modo conto delle ragioni per le quali tali circostanze erano state ritenute irrilevanti nella valutazione di utilità  dell&#8217;iscrizione, dato che l&#8217;Autorità  si è limitata a richiamare che l&#8217;iscrizione non comportava l&#8217;automatica esclusione dalle future procedure di affidamento. Tale ultima caratteristica, perà², come richiamato in precedenza, non esimeva in sè l&#8217;Anac dall&#8217;obbligo di motivazione in questione (Cons. Stato, Sez. V, 6.2.19, n. 898, Sez. V, 3.9.18, n. 5147 e 23.7.18, n. 4427).<br /> In conclusione, assorbita ogni altra doglianza, il provvedimento impugnato deve essere annullato perchè carente, anche in punto di motivazione, di un approfondimento sulle ragioni di utilità  della notizia segnalata dalla stazione appaltante alla luce delle circostanze allegate dall&#8217;operatore in sede procedimentale.<br /> Le spese seguono la soccombenza dell&#8217;Anac e sono liquidate come da dispositivo, compensandosi con il costituito Ministero della Difesa, estraneo all&#8217;atto impugnato.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla l&#8217;atto impugnato.<br /> Condanna l&#8217;Autorità  resistente a corrispondere alla ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre oneri di legge, se dovuti, e quanto versato a titolo di contributo unificato. Compensa con il Ministero della Difesa.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Antonino Savo Amodio, Presidente<br /> Ivo Correale, Consigliere, Estensore<br /> Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario</div>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-4-2020-n-4420/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.4420</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.2751</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-4-2020-n-2751/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.2751</a></p>
<p>Luigi Maruotti, Presidente, Giuseppa Carluccio, Consigliere, Estensore; PARTI: (Agenzia delle dogane e dei monopoli, Area dogane &#8211; direzione interregionale per la Campania e la Calabria, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato c. la s.p.a. Calabra Maceri e Servizi, in persona del legale rappresentante</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Maruotti, Presidente, Giuseppa Carluccio, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Agenzia delle dogane e dei monopoli, Area dogane &#8211; direzione interregionale per la Campania e la Calabria, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato c. la s.p.a. Calabra Maceri e Servizi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Fantini, Piergiorgio Della Porta Rodiani e Francesco Angelini)</span></p>
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<p>Attività  esposte al rischio di infiltrazioni mafiose : va ricompero il  trasporto anche transfrontaliero di rifiuti .</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1.- Criminalità  &#8211; attività  esposte al rischio di infiltrazioni mafiose &#8211; trasporto anche transfrontaliero di rifiuti &#8211; è tale.<br /> <br /> 2.- Dogane &#8211; Trasporti e spedizioni &#8211; codice comunitario doganale &#8211; finalità .<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>1. La legge n. 190 del 2012l, nel dettare disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell&#8217;illegalità  nella pubblica Amministrazione, individua il trasporto, anche transfrontaliero, e lo smaltimento di rifiuti per conto di terzi, tra quelle attività  maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 53, lett. b) L. n. 190/2012).</em><br /> <em>Tale legge nazionale risulta coerente con le norme regolamentari europee, le quali, da un lato, pongono l&#8217;obbligo in capo a tutti i privati, coinvolti nelle spedizioni, di operare nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità  e nei rispetto della salubrità  delle operazioni; dall&#8217;altro, prevedono l&#8217;impegno dei singoli Paesi membri della Comunità  europea di adoperarsi per consentire la regolarità  delle fasi e dei contenuti delle spedizioni (Reg. CE n. 1013 del 2006, artt. 35, 36, 37, e 49, relativo alle spedizioni di rifiuti).</em><br /> <br /> <em>2. In generale, va ricostruito un sistema normativo che, nell&#8217;ambito dell&#8217;impegno dei singoli Paesi ad adoperarsi per garantire la regolarità  delle spedizioni, attribuisce all&#8217;autorità  doganale uno specifico potere nel controllo dei trasporti per tutelare la Comunità  dal commercio sleale e illegale e per tutelare l&#8217;ambiente, pur sostenendo, nel contempo, le attività  commerciali legittime; consente verifiche documentali e controlli sull&#8217;esattezza delle dichiarazioni, nonchè prelievi di campioni; subordina lo svincolo della merce alla verifica in tempi ragionevoli e consente lo svincolo se il tempo necessario non è ragionevole, solo se la presenza della merce non è pìù necessaria, mentre, se ai dubbi non possa essere data risposta se non al termine dei controlli che l&#8217;autorità  ha intrapreso, le merci in causa non possono essere oggetto di svincolo.</em><br /> <em>Specificamente, si evidenziano delle disposizioni del Codice doganale comunitario, che riconoscono funzioni extratributarie alle Dogane e disciplinano i controlli in sede di esportazioni: infatti, le autorità  doganali hanno la responsabilità  primaria della supervisione degli scambi internazionali della Comunità , in modo da contribuire al commercio leale e libero, all&#8217;attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche comunitarie comuni riguardanti il commercio e la sicurezza dell&#8217;intera catena logistica.</em><br /> <em>A tal fine, le autorità  doganali mettono in atto misure intese a perseguire pìù obiettivi, tra i quali vi è quello di tutelare la Comunità  dal commercio sleale e illegale sostenendo, nel contempo, le attività  commerciali legittime e quello di tutelare l&#8217;ambiente (art. 2 del Reg. CE n. 450 del 2008).</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/04/2020<br /> <strong>N. 02751/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 05007/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 5007 del 2019, proposto dall&#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli, Area dogane &#8211; direzione interregionale per la Campania e la Calabria, in persona del direttore <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliato <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, n. 2;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> la s.p.a. Calabra Maceri e Servizi, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Fantini, Piergiorgio Della Porta Rodiani e Francesco Angelini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Piergiorgio Della Porta Rodiani in Roma, via Principessa Clotilde, n. 7;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del T.a.r. per la Calabria &#8211; Sezione staccata di Reggio Calabria n. 87 del 2019, resa tra le parti, concernente la domanda di risarcimento del danno da ritardo nel procedimento di svincolo doganale di rifiuti da spedire in Cina.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della s.p.a. Calabra Maceri e Servizi;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020;<br /> Relatore, nell&#8217;udienza del giorno 16 aprile 2020, il Cons. Giuseppa Carluccio.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La presente controversia ha per oggetto l&#8217;appello proposto dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza del T.a.r. per la Calabria &#8211; Sezione staccata di Reggio Calabria, la quale ha accolto il ricorso (r.g. n. 282 del 2015) della s.p.a. Calabra Maceri e Servizi, condannando l&#8217;Amministrazione al risarcimento del danno da ritardo per un importo di oltre euro 200.000,00, con l&#8217;aggiunta di rivalutazione monetaria e interessi legali.<br /> 2. Il ritardo preso in esame nella controversia concerne due procedimenti avviati dalla società  presso l&#8217;Ufficio delle dogane del porto di Gioia Tauro, finalizzati alla esportazione transfrontaliera in Cina di rifiuti a base di polietilene, contenuti in 5 container per ciascuna spedizione, identificati con le bollette doganali n. 1078 R del 20 marzo 2014 e n. 1117 A del 25 marzo 2014.<br /> 3. L&#8217;Amministrazione ha posto a base dell&#8217;appello due articolati motivi, preceduti da un&#8217;ampia esposizione della peculiarità  della esportazione transfrontaliera di rifiuti oggetto della controversia; l&#8217;appellante ha concluso chiedendo l&#8217;accoglimento dell&#8217;impugnazione e, in subordine, ha censurato anche la quantificazione del risarcimento del danno ritenuto spettante dal primo giudice.<br /> 3.1. La società  si è costituita ed ha chiesto il rigetto del gravame.<br /> 3.2. Questo Consiglio, con l&#8217;ordinanza n. 3464 del 2019, ha sospeso l&#8217;esecutività  della sentenza impugnata.<br /> 4. All&#8217;udienza pubblica del 16 aprile 2020, ai sensi dell&#8217;art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020, la causa è stata trattenuta dal Collegio in decisione.<br /> 5. E&#8217; opportuno premettere la successione degli atti attraverso i quali il procedimento si è sviluppato nel tempo, in ordine ai quali non vi è contestazione tra le parti.<br /> 5.1. Con la richiesta di esportazione, la società  ha fornito la seguente documentazione: &#8211; la licenza d&#8217;importazione n. SEPAX2014046421, rilasciata dalla Repubblica Popolare Cinese all&#8217;acquirente, accompagnata dal verbale di asseverazione di traduzione n. cron. 270/2014; &#8211; la licenza n. A380120060, attestante il possesso dei requisiti della società  ricorrente, fornitore estero di rifiuti solidi, rilasciata dalla General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (c.d. AQSIQ); &#8211; i certificati provvisori di ispezione preventiva CCIC emessi da &quot;CCIC Marseille sarl&quot;.<br /> 5.2. Dopo una prima richiesta di documentazione integrativa, riscontrata dalla società , è stato ad essa comunicato (il 26 marzo 2014) che si sarebbe proceduto ad eseguire una perizia tecnica sulla merce relativa ad entrambe le esportazioni a cura di PolieCO (Consorzio nazionale per il riciclaggio dei rifiuti a base di Polietilene) ed ARPACAL (Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria).<br /> 5.2.1. L&#8217;esito della suddetta perizia tecnica &#8211; che aveva messo in evidenza la presenza di &#8220;balle sporche&#8221;, la necessità  di idoneo impianto di lavaggio da parte del destinatario e l&#8217;opportunità  che i rifiuti venissero accompagnati da certificati analitici attestanti la non pericolosità  &#8211; è stato comunicato l&#8217;11 aprile 2014 alla società , la quale ha provveduto ad inviare la documentazione e i chiarimenti richiesti il successivo 14 aprile.<br /> 5.3. Il 18 aprile è stata richiesta ulteriore documentazione, in relazione alle autorizzazioni al trasporto dei rifiuti nel porto da parte della s.r.l. dell&#8217;Eurotransit e ai contratti di lavoro degli autisti dei camion. La società  di trasporto, nello stesso giorno, ha inviato le autorizzazioni richieste e si è rifiutata di consegnare i contratti di lavoro dei dipendenti.<br /> 5.4. L&#8217;8 maggio 2014, l&#8217;ARPACAL ha attestato che i rifiuti controllati non risultavano pericolosi e potevano essere spediti.<br /> 5.5. In data 22 maggio 2014 e in data 26 maggio 2014, l&#8217;Agenzia delle dogane ha segnalato la necessità  di prendere visione degli originali dei certificati preventivi di ispezione CCIC emessi da &quot;CCIC Marseille sarl&quot; per tutti i dieci container oggetto di esportazione, nonchè di conoscere quali aziende avessero prodotto i rifiuti oggetto d&#8217;esportazione. La ricorrente ha riscontrato le richieste evidenziando che, in entrambi i casi, le informazioni erano giÃ  nel possesso dell&#8217;Amministrazione.<br /> 5.6. Il 5 giugno 2014, la società  cinese acquirente dei rifiuti ha comunicato all&#8217;esportatore il recesso dai contratti, a causa dell&#8217;eccessivo ritardo nella spedizione.<br /> 5.7. Il 6 giugno 2014 l&#8217;Amministrazione ha comunicato alla società  che &quot;per sopraggiunte esigenze di controllo&quot; si sarebbe provveduto nei giorni successivi ad effettuare le analisi chimico fisiche della merce.<br /> I prelievi sono stati effettuati il 4 ed il 9 luglio 2014, dai funzionari dell&#8217;ARPACAL, con l&#8217;ausilio dei Carabinieri del N.O.E. di Reggio Calabria ed alla presenza del personale doganale e dei rappresentanti della società .<br /> 5.7.1. L&#8217;esito delle analisi svolte dall&#8217;ufficio delle dogane di Gioia Tauro, comunicato l&#8217;8 agosto 2014, ha attestato la regolarità  della merce da spedire.<br /> 5.7.2. Invece, le analisi delegate, su richiesta del N.O.E. all&#8217;ARPA Emilia Romagna, sono state effettuate nell&#8217;autunno dello stesso anno e comunicate, con esito positivo, il 5 marzo 2015.<br /> 5.8. Su richiesta della società , non pìù interessata all&#8217;esportazione per via della intervenuta risoluzione dei contratti di vendita, le bollette doganali sono state annullate e vi è stato il rilascio della autorizzazione al &#8220;reingresso in città &#8221; della merce.<br /> 6. La sentenza gravata dall&#8217;appello ha così¬, essenzialmente, argomentato l&#8217;accoglimento del ricorso:<br /> A) sarebbe evidente la sussistenza del nesso eziologico tra il comportamento dell&#8217;autorità  doganale ed il danno patito dalla società  ricorrente, che risulterebbe provato con la documentazione versata in atti;<br /> a1) non vi sarebbe alcun dubbio che la mancata partenza dei container, nei tempi previsti dal contratto di acquisto, sarebbe stata la causa del danno lamentato e che la partenza sarebbe stata impedita dai controlli doganali.<br /> B) sussisterebbe l&#8217;elemento soggettivo di un illecito, perchè:<br /> b1) l&#8217;Agenzia delle dogane ha formulato richieste di integrazione documentale per quattro volte, talvolta richiedendo documenti inconferenti rispetto alla finalità  dell&#8217;accertamento doganale (come nel caso dei contratti di lavoro degli autisti dei camion che hanno trasportato i rifiuti), talaltra richiedendo documenti giÃ  in possesso dell&#8217;Amministrazione (come nel caso della documentazione relativa ai produttori del rifiuto), così¬ aggravando inutilmente il procedimento;<br /> b1.1.) in particolare, nella richiesta di copia dei contratti di lavoro degli autisti dei camion &#8211; sollecitata dalla direzione centrale antifrode della dell&#8217;Agenzia delle dogane &#8211; non potrebbe scorgersi alcun interesse pubblico sotteso al procedimento finalizzato al doveroso riscontro della legittimità  della spedizione transfrontaliera;<br /> b2) ferma restando l&#8217;impossibilità  per il giudice amministrativo di sindacare il merito delle scelte discrezionali dell&#8217;autorità  preposta, susciterebbe perplessità  la scelta di disporre un ulteriore campionamento, dopo tre mesi dall&#8217;effettuazione di una perizia tecnica, che aveva dato esito positivo, ottenendo una conferma dell&#8217;esito positivo del controllo;<br /> b2.1.) inoltre, tra il primo e il secondo controllo tecnico positivo, il 22 maggio 2014 l&#8217;Agenzia delle dogane ha chiesto ulteriori chiarimenti all&#8217;ARPACAL in ordine alla &#8220;pericolosità &#8221; dei rifiuti e al rispetto dei divieti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ricevendo risposta, il successivo 27 maggio, nel senso del carattere speciale e non pericoloso dei rifiuti e del rispetto del d.lgs. n. 205 del 2010;<br /> b3) alla luce degli esiti negativi dei ripetuti accertamenti richiesti &#8211; per verità , dal nucleo centrale antifrode dell&#8217;Agenzia delle dogane &#8211; nonchè di richieste non direttamente pertinenti il controllo di conformità  dei rifiuti da spedire, le quali, comunque, si sarebbero potuto condurre successivamente allo svincolo della merce, emergerebbe un colpevole aggravio del procedimento, che si sarebbe potuto evitare per impedire l&#8217;aggravio dei costi a totale carico della società  ricorrente;<br /> b3.1.) peraltro tale ultimo profilo, insieme con la sollecitazione allo sblocco della merce, sarebbe stato inutilmente segnalato &#8211; con una mail del 29 maggio 2014, dall&#8217;Agenzia delle dogane territoriale all&#8217;Ufficio centrale antifrode &#8220;a carico del quale, dunque, non può questo Collegio che evidenziare l&#8217;evidente negligenza&#8221;.<br /> C) quanto al termine di conclusione del procedimento, in mancanza di indicazioni normative diverse, dovrebbe ritenersi applicabile anche alla vicenda per cui è causa l&#8217;art. 5, comma 2-<em>bis</em>, del d.l. n. 145 del 2013, convertito con modifiche nella legge n. 9 del 2014, alla luce del quale i provvedimenti di competenza dell&#8217;agenzia delle dogane devono trovare conclusione entro poche ore;<br /> c1) la tesi secondo cui, in presenza di operazioni che presentano particolari criticità , non potrebbe mai essere garantito il rispetto della tempistica stabilita dalla norma citata, si risolverebbe infatti in un&#8217;inaccettabile interpretazione abrogatrice della norma, la cui applicabilità , in mancanza di diverse indicazioni normative, non potrebbe essere messa in discussione dagli uffici;<br /> c2) anche a voler ipotizzare la non applicabilità  della citata disposizione alle fattispecie di particolare complessità , comunque sarebbe stato palesemente violato il termine generale di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui all&#8217;art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990, richiamato dal successivo art. 29, comma 2-<em>bis</em>, perchè il TAR ha ritenuto che le attività  di controllo demandate all&#8217;autorità  doganale non possano ritenersi svincolate dai principi dettati dalla legge in materia di procedimento amministrativo;<br /> c3) in disparte la violazione del termine di conclusione del procedimento, il TAR ha ribadito che, giÃ  dalla comunicazione dell&#8217;ARPACAL dell&#8217;8 maggio 2014, l&#8217;Agenzia delle dogane avrebbe dovuto provvedere allo sblocco dei rifiuti; la certificata evidenza della conformità  dei rifiuti, e della non pericolosità  di essi, avrebbe dovuto indurre l&#8217;Amministrazione a continuare le attività  di riscontro e di verifica della documentazione prodotta previo sblocco della merce, in modo da consentire alla ricorrente di onorare i contratti, evitando al contempo l&#8217;aggravarsi degli oneri di stazionamento dei container.<br /> D) quanto al risarcimento del danno, il danneggiato avrebbe assolto all&#8217;onere probatorio, ai sensi dell&#8217;art. 2697 c.c.; infatti, i contratti si sono risolti per l&#8217;inadempimento della società  ricorrente, che sarebbe stata la conseguenza del protrarsi delle operazioni doganali e dai contratti risulta che il ritardo nella spedizione avrebbe legittimato il compratore alla risoluzione.<br /> E) In conclusione, sulla base della documentazione in atti, il TAR ha disposto il risarcimento delle seguenti voci: &#8211; il danno emergente, determinato nella misura complessiva di euro 101.490,00; &#8211; il lucro cessante, determinato complessivamente in euro 101.282,48; &#8211; oltre rivalutazione ed interessi.<br /> 7. Con i due motivi di impugnazione strettamente connessi, dei quali costituisce parte integrante l&#8217;esposizione introduttiva dell&#8217;appello per l&#8217;individuazione della fattispecie concreta, l&#8217;Amministrazione &#8211; riproponendo, criticamente nei confronti della sentenza impugnata, le argomentazioni giÃ  formulate nel primo grado di giudizio &#8211; ha censurato la sentenza sulla base di scansioni argomentative che possono essere così¬ sintetizzate:<br /> a) l&#8217;esportazione transfrontaliera di rifiuti non può ascriversi nell&#8217;ambito della procedura ordinaria di controllo dell&#8217;esportazione, che normalmente si svolge presso gli uffici doganali, sicchè non sono applicabili:<br /> &#8211; l&#8217;art. 5, comma 2-<em>bis</em>, del d.l. n. 145 del 2013, convertito con modifiche nella l. n. 9 del 2014, secondo il quale i procedimenti amministrativi si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell&#8217;espletamento delle formalità  doganali e sono conclusi nel termine massimo di un&#8217;ora per il controllo documentale e di cinque ore per la visita delle merci, e comunque, non possono superare i tre giorni, nel caso necessitino accertamenti di natura tecnica e sia necessario il prelevamento di campioni;<br /> &#8211; il termine generale di conclusione dei procedimenti amministrativi, di cui all&#8217;art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990, richiamato dal successivo art. 29, comma 2-<em>bis</em>;<br /> b) quando, come nella fattispecie, si tratta di spedizioni transfrontaliere che rischiano di compromettere rilevanti interessi pubblici, quali la prevenzione e la repressione dei traffici illeciti di rifiuti, l&#8217;Agenzia delle dogane ha ulteriori poteri, riconosciuti anche a livello europeo, e li esercita in collegamento con le diverse autorità  preposte;<br /> c) in tale caso, sussistono i poteri di controllo, di richiesta, di verifica anche tecnica, delineati a livello della legislazione eurounitaria, i quali &#8211; quanto al tempo per il loro esercizio &#8211; individuano il parametro della &#8220;ragionevolezza&#8221; per procedere allo svincolo della merce e, comunque, prevedono il blocco dello svincolo sino al termine dei controlli;<br /> d) in questo contesto di un potere di controllo in nome di preminenti interessi pubblici, dove la legislazione nazionale individua il trasporto, anche transfrontaliero, di rifiuti tra quelle attività  maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni ad opera di esponenti della criminalità  organizzata, l&#8217;Amministrazione territoriale ha agito in stretto contatto con l&#8217;Ufficio <em>intelligence</em> della direzione centrale antifrode e controlli &#8211; e questa, a sua volta, con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNAA) e con le autorità  consolari &#8211; investendola prontamente della domanda di spedizione in Cina ed adempiendo altrettanto prontamente alle richieste di approfondimento ritenute necessarie;<br /> e) pertanto, non è ravvisabile alcun profilo di colpa nell&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione territoriale e, men che mai, di colpa grave e, neanche la colpa discendente dalla mancata organizzazione tra uffici territoriali e centrali dell&#8217;Amministrazione.<br /> 8. Ritiene il Collegio che l&#8217;appello è fondato e va accolto.<br /> 8.1. Va premesso che la sentenza impugnata non ha adeguatamente tenuto conto delle argomentazioni difensive formulate in primo grado dall&#8217;Amministrazione, sull&#8217;ambito di applicazione delle disposizioni normative eurounitarie, rilevanti per la prevenzione e la repressione dei traffici illeciti di rifiuti transfrontalieri.<br /> Il TAR non ha ravvisato &#8211; nella richiesta di copia dei contratti di lavoro degli autisti dei camion &#8211; sollecitata dalla direzione centrale antifrode della Agenzia delle dogane &#8211; la sussistenza di un interesse pubblico nell&#8217;ambito del procedimento finalizzato al riscontro della legittimità  della spedizione transfrontaliera.<br /> Nella stessa direzione, e proprio per via della mancata considerazione delle norme applicabili nella fattispecie, ad avviso del TAR il rinnovo della perizia tecnica &#8220;suscita solo perplessità &#8220;, gli ulteriori chiarimenti chiesti all&#8217;ARPACAL in ordine alla &#8220;pericolosità &#8221; dei rifiuti e al rispetto dei divieti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale avrebbero dato luogo solo ad un colpevole aggravio del procedimento, che si sarebbe potuto evitare per impedire l&#8217;aggravio dei costi a totale carico della società  e l&#8217;Agenzia delle dogane avrebbe dovuto provvedere allo sblocco dei rifiuti, nel mentre procedeva agli ulteriori accertamenti richiesti dall&#8217;<em>intelligence</em>.<br /> 8.1.1. In definitiva, la <em>ratio decidendi</em> della sentenza impugnata si è basata sulla decisiva considerazione secondo cui le attività  di controllo di competenza della autorità  doganale non si possano ritenere svincolate dai principi dettati dalla legge nazionale in materia dello specifico procedimento doganale e dalla disciplina generale sul termine di conclusione del procedimento, previsto dalla legge n. 241 del 1990, perchè altrimenti si perverrebbe ad una loro sostanziale interpretazione abrogatrice.<br /> Tuttavia, il limite di questa pur dettagliata ricostruzione è che non ha tenuto conto della complessiva normativa applicabile in materia.<br /> 8.2. Inoltre, sulla base di una tale parziale ricostruzione del quadro normativo, il TAR ha ravvisato la responsabilità  dell&#8217;Amministrazione appellante, per la constatata negligenza della direzione centrale antifrode dell&#8217;Agenzia delle dogane.<br /> 9. Invece, il Collegio condivide la ricostruzione del quadro normativo posto dall&#8217;Amministrazione a fondamento dell&#8217;appello, entro il quale si colloca il procedimento di esportazione transfrontaliera oggetto della controversia.<br /> 9.1. Sullo sfondo rileva la legge che, nel dettare disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell&#8217;illegalità  nella pubblica amministrazione, individua il trasporto, anche transfrontaliero, e lo smaltimento di rifiuti per conto di terzi, tra quelle attività  maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 53, lett. b), della l. n. 190 del 2012).<br /> Questa legge nazionale risulta coerente con le norme regolamentari europee, le quali:<br /> &#8211; da un lato, pongono l&#8217;obbligo in capo a tutti i privati, coinvolti nelle spedizioni, di operare nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità  e nei rispetto della salubrità  delle operazioni;<br /> &#8211; dall&#8217;altro, prevedono l&#8217;impegno dei singoli Paesi membri della Comunità  europea di adoperarsi per consentire la regolarità  delle fasi e dei contenuti delle spedizioni (Reg. CE n. 1013 del 2006, artt. 35, 36, 37, e 49, relativo alle spedizioni di rifiuti).<br /> 9.2. Vi sono, poi, disposizioni del Codice doganale comunitario, che riconoscono funzioni extratributarie alle Dogane e disciplinano i controlli in sede di esportazioni.<br /> 9.2.1. Infatti, le autorità  doganali hanno la responsabilità  primaria della supervisione degli scambi internazionali della Comunità , in modo da contribuire al commercio leale e libero, all&#8217;attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche comunitarie comuni riguardanti il commercio e la sicurezza dell&#8217;intera catena logistica.<br /> A tal fine, le autorità  doganali mettono in atto misure intese a perseguire pìù obiettivi, tra i quali &#8211; per quanto di interesse &#8211; vi è quello di tutelare la Comunità  dal commercio sleale e illegale sostenendo, nel contempo, le attività  commerciali legittime e quello di tutelare l&#8217;ambiente (art. 2 del Reg. CE n. 450 del 2008).<br /> 9.2.2. In particolare, sulla base della normativa eurounitaria (Codice doganale comunitario Reg. CEE, n. 2913 del 1992 e successive modificazioni):<br /> I) si intendono per controlli doganali, gli &#8220;<em>atti specifici espletati dall&#8217;autorità  doganale ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e delle altre legislazioni che disciplinano l&#8217;entrata, l&#8217;uscita, il transito, il trasferimento e l&#8217;utilizzazione finale di merci in circolazione tra il territorio doganale della Comunità  e i paesi terzi&#038;</em>;&#8221; &#8220;<em>tali atti possono comprendere la verifica delle merci, il controllo della dichiarazione e l&#8217;esistenza e l&#8217;autenticità  di documenti elettronici o cartacei, l&#8217;esame della contabilità  delle imprese e di altre scritture, il controllo dei mezzi di trasporto, &#038;.l&#8217;esecuzione di inchieste amministrative o atti analoghi</em>.&#8221; (art. 4 n. 14);<br /> II) &#8220;<em>Per controllare le dichiarazioni da essa accettate, l&#8217;autorità  doganale può procedere: a) ad una verifica documentale riguardante&#038; la dichiarazione e i documenti ad essa allegati</em>.&#8221;&#038;&#8221;<em>può chiedere al dichiarante di presentarle altri documenti per controllare l&#8217;esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione; b) alla visita delle merci e, ove occorra, ad un prelievo di campioni per analisi o per un controllo approfondito</em>&#8221; (art. 68);<br /> III) &#8220;<em>l&#8217;autorità  doganale concede lo svincolo non appena le indicazioni contenute nella dichiarazione siano state verificate oppure accettate senza verifica. Lo stesso avviene quando la verifica non possa essere ultimata in termini ragionevoli e la presenza delle merci in vista di questa verifica non sia pìù necessaria</em>&#8221; (art. 73).<br /> 9.2.3. Con una ulteriore disposizione, si prevede che, &#8220;<em>Quando l&#8217;autorità  doganale nutra dei dubbi sull&#8217;applicabilità  o meno di divieti o restrizioni e quando a questi dubbi non possa essere data risposta se non al termine dei controlli che la predetta autorità  ha intrapreso, le merci in causa non possono essere oggetto di svincolo.</em>&#8221; (Reg. CEE n. 2454 del 1993, art. 248, comma 3).<br /> 9.3. Dalla disciplina richiamata emerge un sistema normativo che, nell&#8217;ambito dell&#8217;impegno dei singoli Paesi ad adoperarsi per garantire la regolarità  delle spedizioni:<br /> &#8211; attribuisce all&#8217;autorità  doganale uno specifico potere nel controllo dei trasporti per tutelare la Comunità  dal commercio sleale e illegale e per tutelare l&#8217;ambiente, pur sostenendo, nel contempo, le attività  commerciali legittime;<br /> &#8211; consente verifiche documentali e controlli sull&#8217;esattezza delle dichiarazioni, nonchè prelievi di campioni;<br /> &#8211; subordina lo svincolo della merce alla verifica in tempi ragionevoli e consente lo svincolo se il tempo necessario non è ragionevole, solo se la presenza della merce non è pìù necessaria, mentre, se ai dubbi non possa essere data risposta se non al termine dei controlli che l&#8217;autorità  ha intrapreso, le merci in causa non possono essere oggetto di svincolo<br /> In definitiva, in un sistema che ha come perno la ragionevolezza dei termini per il compimento del procedimento di verifica, la chiusura dello stesso registra la prevalenza delle finalità  pubbliche di garanzia, consentendo il blocco della merce sino ad assicurare il rispetto degli interessi superiori tutelati.<br /> 10. Nel quadro normativo delineato, vi sono state le legittime iniziative che le autorità  italiane hanno intrapreso per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e il modo con cui, nel rispetto delle suddette iniziative, l&#8217;autorità  doganale territoriale ha concretamente condotto il procedimento di controllo.<br /> 10.1. Secondo quanto riferisce l&#8217;Amministrazione nell&#8217;ampio preambolo dell&#8217;appello:<br /> a) nell&#8217;ambito delle azioni intraprese per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di rifiuti, l&#8217;Agenzia delle dogane ha sottoscritto, nel 2009, una Convenzione con la Direzione Nazionale Antimafia &#8211; DNA (divenuta nel 2015 Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo);<br /> b) nel contesto della suddetta convenzione, l&#8217;Ufficio <em>intelligence</em> della direzione centrale antifrode e controlli interloquisce con la DNA per assicurare la raccolta di elementi informativi, di analisi dei flussi e di ogni altro elemento utile per la definizione delle prerogative istituzionali del Procuratore Nazionale Antimafia;<br /> c) all&#8217;Ufficio <em>intelligence</em> è attribuito un compito di prevenzione e contrasto dei traffici illeciti di rifiuti, in forza dell&#8217;art. 8 dello Statuto dell&#8217;Agenzia (Determinazione Direttoriale n. 23720 del 7 Agosto 2009);<br /> c1) nel 2014, la DNA ha segnalato al suddetto Ufficio l&#8217;esigenza di controllare la spedizione di rifiuti diretti in Cina, in particolare plastici e cartacei non trattati, per via dell&#8217;utilizzo di dichiarazioni mendaci;<br /> c2) questa segnalazione generale ha comportato che, nel momento dell&#8217;inserimento delle richieste di spedizione nel circuito doganale telematico dell&#8217;Agenzia, automaticamente venivano evidenziati i profili di rischio da controllare: nel caso si specie il codice operativo REINBOV;<br /> c3) questo ha comportato il collegamento costante tra l&#8217;ufficio territoriale e l&#8217;ufficio <em>intelligence</em>; i controlli approfonditi richiesti da quest&#8217;ultimo, anche in collegamento con le autorità  cinesi per il tramite dell&#8217;addetto doganale presso l&#8217;Ambasciata italiana a Pechino; la necessità  di effettuare i controlli tecnici anche presso un ufficio non regionale, quale l&#8217;ARPA Emilia Romagna, su indicazione del NOE dei Carabinieri di Reggio Calabria.<br /> 11. La tesi sostenuta dall&#8217;Amministrazione, sulla applicabilità  di tali regole in base al principio di specialità , è condivisa dal Collegio.<br /> Non risulta invece fondata la deduzione della società  appellata, secondo la quale la disciplina applicabile al procedimento di controllo doganale rilevante nella fattispecie sarebbe quella specificamente prevista per i procedimenti di controllo doganale dall&#8217;art. 5, comma 2-<em>bis</em>, cit. o, al pìù, quella generale sul procedimento amministrativo del 1990.<br /> 11.1. La società  appellata ha dedotto, come presupposto logico dell&#8217;interpretazione sostenuta, che la disciplina nazionale svolga una funzione integratrice della normativa di rango europeo, secondo uno schema ordinariamente applicato, che consente al legislatore nazionale di emanare disposizioni di dettaglio, anche pìù restrittive di quelle comunitarie, quando non vi siano precisi divieti in tal senso.<br /> 11.2. Ritiene il Collegio che questa ottica interpretativa non è applicabile alla fattispecie.<br /> In tal senso milita l&#8217;assorbente considerazione che la normativa europea &#8211; per sua natura prevalente nella gerarchia delle fonti &#8211; va ad integrare ed a sostituirsi a quella nazionale quando entra in conflitto, nel senso che la normativa europea si applica senz&#8217;altro, quando vi siano superiori interessi da salvaguardare, come sopra descritti.<br /> 12. All&#8217;esito di quanto esposto in ordine alle norme applicabili e richiamando la scansione degli eventi come sopra sintetizzata (cfr. Â§ 5. e sottopartizioni), risulta inoltre evidente l&#8217;esclusione di ogni profilo di negligenza o di rimproverabilità  &#8211; e con esso &#8211; di ogni profilo di responsabilità  (per la asserita lesione cagionata agli interessi coinvolti), non solo dell&#8217;amministrazione territoriale, ma anche dell&#8217;amministrazione nazionale.<br /> D&#8217;altra parte, come il TAR stesso ha osservato, l&#8217;Ufficio doganale del porto di Gioia Tauro ha agito seguendo le direttive e le specifiche richieste dell&#8217;Ufficio <em>intelligence</em> nazionale; a sua volta, tale Ufficio ha agito in stretto collegamento con le direttive generali provenienti dalla DNA nel tracciamento di spedizioni sospette di rifiuti verso la Cina.<br /> 12.1. Non è nella specie configurabile neppure un profilo di colpa lieve, nè la mancata organizzazione nell&#8217;interlocuzione tra i vari uffici dell&#8217;amministrazione, posto che non è mancata neanche l&#8217;interlocuzione con gli uffici consolari dello Stato estero.<br /> 13. Il Collegio ritiene inoltre di osservare che:<br /> &#8211; nella specie il ritardo nello &#8220;svincolo&#8221; delle merci è stata l&#8217;inevitabile conseguenza delle previsioni della normazione eurounitaria e del necessario coinvolgimento di autorità  ed uffici diversi;<br /> tali previsioni hanno articolato il procedimento attribuendo alle autorità  doganali anche il compito di contribuire al commercio leale e libero, nonchè quello di perseguire contemporaneamente l&#8217;obiettivo della tutela della Comunità  dal commercio sleale e illegale e l&#8217;obiettivo del sostegno delle attività  commerciali legittime;<br /> non è questa la sede per formulare valutazioni sulla qualità  della normativa di settore, in relazione ai profili del rispetto delle esigenze della convenienza dell&#8217;attività  imprenditoriale, ma non può che auspicarsi che siano introdotte regole che scandiscano pìù puntualmente il procedimento di svincolo quando siano necessari approfondimenti ed indagini sulla tipologia della merce spedita, se del caso differenziando le tipologie di procedimenti sulla base della concretezza del rischio dei traffici illeciti;<br /> &#8211; comunque, le stesse autorità  preposte, in assenza di interventi normativi, ben possono autodisciplinare la procedura anche solo mediante convenzioni con la DNA, scandendone le fasi e i tempi a seconda del grado di rischio cui siano esposti gli interessi pubblici rilevanti, quali la prevenzione e la repressione dei traffici illeciti di rifiuti.<br /> 14. In conclusione, l&#8217;appello va accolto e, in riforma della sentenza gravata, va rigettato il ricorso proposto dinanzi al T.a.r.<br /> 15. In ragione della specificità  e novità  della questione di diritto affrontata nella controversia, sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese processuali del doppio grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 5007 del 2019, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso proposto dinanzi al T.a.r.<br /> Le spese processuali del primo grado e dell&#8217;appello sono integralmente compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso dal Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020, ai sensi dell&#8217;art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Luigi Maruotti, Presidente<br /> Leonardo Spagnoletti, Consigliere<br /> Daniela Di Carlo, Consigliere<br /> Francesco Gambato Spisani, Consigliere<br /> Giuseppa Carluccio, Consigliere, Estensore</div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-4-2020-n-2751/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.2751</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.1583</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-29-4-2020-n-1583/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-29-4-2020-n-1583/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.1583</a></p>
<p>Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF, Estensore PARTI: OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Diego Di Grazia contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli Procedimento disciplinare: apprezzamento dei fatti, valutazione delle prove e punibilità  del comportamento rientra nella</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-29-4-2020-n-1583/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.1583</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF, Estensore PARTI: OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Diego Di Grazia contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli</span></p>
<hr />
<p>Procedimento disciplinare: apprezzamento dei fatti, valutazione delle prove e punibilità  del comportamento  rientra nella sfera discrezionale dell&#8217;amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Pubblico impiego- procedimento disciplinare- apprezzamento dei fatti, valutazione delle prove e punibilità  del comportamento &#8211; sfera discrezionale dell&#8217;amministrazione- vi rientra.</p>
<p> </p>
<p>2. Pubblico impiego- procedimento disciplinare- valutazione della gravità  di un comportamento- proporzione tra sanzione disciplinare e gravità  dei fatti- discrezionalità  dell&#8217; amministrazione- deve sussistere.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. Nel procedimento disciplinare l&#8217;apprezzamento dei fatti, la valutazione delle prove e della punibilità  del comportamento rientrano nella sfera discrezionale dell&#8217;Amministrazione, sindacabile in sede di legittimità  soltanto nel caso di manifesta irragionevolezza o di travisamento manifesto dei fatti.</em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. Rientra nell&#8217;ambito della discrezionalità  dell&#8217;Amministrazione, che svolge il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente, anche la valutazione della gravità  di un comportamento ai fini disciplinari e la proporzione tra la sanzione disciplinare irrogata e la gravità  dei fatti contestati .</em></p>
<p> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/04/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 01583/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00901/2014 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>   </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 901 del 2014, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Diego Di Grazia, domicilio pec come da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della Giustizia, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domicilio pec come da Registri di Giustizia; domicilio fisico ex lege in Napoli alla via A. Diaz n. 11 presso l&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">a) del decreto nr. 275165-2013/24787/ds6 del 26.11.2013 e notificato al ricorrente il 28.11.2013 con cui il Ministero della Giustizia Dipartimento dell&#8217;Amministrazione Penitenziaria, su deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria, irrogava al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio a decorrere dal 02.022010 (data dell&#8217;avvenuto arresto); </p>
<p style="text-align: justify;">b) del verbale del procedimento del 06.11.2013 21.11.2013 con cui il Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria deliberava di proporre al Capo del Dipartimento di irrogare la sanzione della destituzione ai sensi dell&#8217;art. 6 del D.Lgs. 449; nonchè di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia &#8211; Dipartimento dell&#8217;Amministrazione Penitenziaria;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 20 aprile 2020 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, senza discussione orale e sulla base degli atti, come previsto dal comma 5 della citata norma;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso iscritto al n. 901 dell&#8217;anno 2014, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:</p>
<p style="text-align: justify;">di essere in servizio come &quot;Assistente&quot; del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Napoli Secondigliano;</p>
<p style="text-align: justify;">di essere stato destituito a seguito di sentenza della Corte di Cassazione del 02.07.2013;</p>
<p style="text-align: justify;">di essere infatti stato condannato alla pena della reclusione per anni uno e mesi quattro, che conferma la sentenza di condanna di primo grado per tentata corruzione di cui ai sensi degli artt. 56 (delitto tentato) e 319 (corruzione) del cod. pen.;</p>
<p style="text-align: justify;">che tale sanzione è tuttavia illegittima e sproporzionata.</p>
<p style="text-align: justify;">Instava quindi per l&#8217;annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituiva l&#8217;Amministrazione per resistere al ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza camerale del 6.03.2014, con ordinanza cautelare n. 382/2014, l&#8217;istanza cautelare è stata respinta.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica di smaltimento del 20.04.2020, il ricorso è stato assunto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: </p>
<p style="text-align: justify;">1) sproporzione tra la sanzione disciplinare applicata ed i fatti contestati, con conseguente carenza di motivazione; non si è considerato che il ricorrente è stato condannato per un delitto tentato e non consumato; il ricorrente, comunque, è innocente; non vi è alcuna prova che il ricorrente sia colpevole dei fatti addebitatigli; </p>
<p style="text-align: justify;">2) la destituzione non poteva essere disposta per un delitto semplicemente tentato; </p>
<p style="text-align: justify;">3) le difese del ricorrente non sono state prese in considerazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.</p>
<p style="text-align: justify;">Come giÃ  osservato in sede cautelare, le condotte contestate al ricorrente sono state accertate con sentenza penale passata in giudicato, sicchè non si può, in questa sede, contestare la colpevolezza del ricorrente stesso. </p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, i fatti addebitati costituiscono atti che rivelano mancanza del senso morale e in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento, fattispecie riconducibili al comma 2 dell&#8217;art.6 D.lgs. 449/1992, che disciplina i presupposti del potere di destituzione. </p>
<p style="text-align: justify;">Per giurisprudenza costante, nel procedimento disciplinare l&#8217;apprezzamento dei fatti, la valutazione delle prove e della punibilità  del comportamento rientrano nella sfera discrezionale dell&#8217;Amministrazione, sindacabile in sede di legittimità  soltanto nel caso di manifesta irragionevolezza o di travisamento dei fatti manifesto (C.d.S., Sez. VI, n. 2843/2009; C.d.S., Sez. IV, n. 4392/2007; C.d.S., Ad. plen., n. 15/2000); </p>
<p style="text-align: justify;">Rientra inoltre nell&#8217;ambito della discrezionalità  dell&#8217;Amministrazione che svolge il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente anche la valutazione della gravità  di un comportamento ai fini disciplinari e la proporzione tra la sanzione disciplinare irrogata e la gravità  dei fatti contestati (C.d.S., Sez. VI, n. 5016/2008); in quest&#8217;ottica, la condotta del ricorrente, come sopra descritta, è stata correttamente ritenuta incompatibile con i doveri gravanti su quanti appartengono ad un Corpo di Polizia (nella specie penitenziaria).</p>
<p style="text-align: justify;">Si può osservare che è stata ritenuta legittima la sanzione della destituzione nel caso di un appartenente alla Polizia penitenziaria che si era reso responsabile di un&#8217;ingiustificata assenza dal servizio (Tar Lombardia, Milano, Sez. III, Sent. 18-09-2018, n. 2086); nonchè nel caso di un appartenente alla Polizia penitenziaria che si era reso responsabile di peculato, anche laddove l&#8217;agente abbia restituito la somma sottratta, in quanto il pregiudizio di cui alla detta norma non può essere configurato solo in termini prettamente economico-patrimoniali (Tar Piemonte, Sez. I Sent., 08/01/2014, n. 28). Tali condotte non appaiono certo pìù gravi di quella addebitata al ricorrente (tentata corruzione); nè è preclusa dall&#8217;ordinamento l&#8217;adozione della sanzione della destituzione in caso di delitto soltanto tentato.</p>
<p style="text-align: justify;">Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità  della questione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio. </p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Settima Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così¬ provvede:</p>
<p style="text-align: justify;">1. Respinge il ricorso n. 901 dell&#8217;anno 2014;</p>
<p style="text-align: justify;">2. Compensa integralmente le spese tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Valeria Ianniello, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Domenico De Falco, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-29-4-2020-n-1583/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.1583</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.4421</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-4-2020-n-4421/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-4-2020-n-4421/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.4421</a></p>
<p>Antonino Savo Amodio, Presidente, Ivo Correale, Consigliere, Estensore PARTI: Se.Gi. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Massimiliano Brugnoletti, contro Autorità  Nazionale Anticorruzione e Ministero della Difesa &#8211; 2° Reparto Genio dell&#8217;Aeronautica Militare, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonino Savo Amodio, Presidente, Ivo Correale, Consigliere, Estensore PARTI: Se.Gi. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Massimiliano Brugnoletti,  contro  Autorità  Nazionale Anticorruzione e Ministero della Difesa &#8211; 2° Reparto Genio dell&#8217;Aeronautica Militare, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato</span></p>
<hr />
<p>ANAC: le caratteristiche, la portata e gli effetti delle annotazioni nel casellario informatico . </p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Contratti della PA- ANAC &#8211; annotazioni nel casellario informatico &#8211; caratteristiche, portata ed effetti. <br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Le annotazioni ANAC non incidono mai in maniera &#8220;indolore&#8221; nella vita dell&#8217;impresa&#8221;, anche laddove non prevedano l&#8217;automatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche, perchè comunque rilevanti sia sotto il profilo dell&#8217;immagine sia sotto quello dell&#8217;aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche, dovendosi considerare che qualsiasi dubbio sulla affidabilità  dell&#8217;operatore economico è in grado di ridondare, per esempio, sulla partecipazione delle gare ristrette, ad invito. Pertanto, la mera valenza di &#8220;pubblicità  notizia&#8221; delle circostanze annotate come &#8220;utili&#8221; e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l&#8217;Autorità  da una valutazione in ordine all&#8217;interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia. Ciò richiede l&#8217;esplicitazione delle ragioni che inducono a ritenere che i fatti oggetto di segnalazione siano connessi alle finalità  specifiche indicate all&#8217;art. 213, comma 10, del Codice, nonchè, all&#8217;occorrenza, anche delle ragioni per cui i fatti medesimi, ed in particolare il comportamento di un operatore economico, possano influire su future gare cui partecipi lo stesso operatore segnalato, dovendosi considerare che oggetto di segnalazione possono essere anche situazioni venutesi a creare per effetto di contingenze non facilmente replicabili .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/04/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 04421/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 09317/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>   </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9317 del 2019, proposto da <br /> Se.Gi. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antornio Bertoloni, 26/B; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Autorità  Nazionale Anticorruzione e Ministero della Difesa &#8211; 2° Reparto Genio dell&#8217;Aeronautica Militare, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano &#8220;ex lege&#8221; in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento, previe idonee misure cautelari,</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento n. 0038964 del 15 maggio 2019 con il quale, in conclusione del procedimento per l&#8217;inserimento dell&#8217;annotazione nel Casellario informatico, ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 2, lett. dd), del D.P.R. 207/2010, è stata disposta in danno della ricorrente Se.Gi. S.p.a. l&#8217;annotazione non interdittiva nel casellario degli opera-tori economici dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture, avente il seguente contenuto (come risultante dall&#8217;ultima modifica del 13 giugno 2019, richieste dalla presente ricorrente): &#8220;<i>La stazione appaltante 2° Reparto genio Aeronautica Militare (C.F. 82010710588), con modello A) di segnalazione acquisita al prot. dell&#8217;Autorità  al n. 31189 del 28.2.2017, ha segnalato l&#8217;annullamento in autotutela della &#8220;Pratica di Mare Aeroporto &#8211; Ripristino copertura aviorimessa 193 di P.G. (Hangar Girola)&#8221; (CIG 6364650355) e l&#8217;esclusione dell&#8217;operatore economico Se.Gi. S.p.a. (C.F. 02343180812) dalle gare indette dalla S.A. per la durata di 5 anni per aver accertato, prima della stipula, che la gara è stata oggetto di turbativa d&#8217;asta ad opera del direttore tecnico e amministratore di fatto della Se.Gi. S.p.a. in associazione con altri, al fine di favorirne l&#8217;aggiudicazione a tale impresa. In particolare, con sentenza del Tri-bunale Ordinario di Velletri di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p., n. 1175/16, emessa in data 27.5.2016, è emersa &#8220;l&#8217;esistenza di uno stabile e collaudato sodali-zio criminale finalizzato ad alterare sistematicamente le procedure di aggiudicazione degli appalti presso la base dell&#8217;Aeronautica Militare di Ciampino&#8221;. La presente annotazione è iscritta nell&#8217;Area B del Casellario informatico, ai sensi dell&#8217;art. 8 del Regolamento per la gestione del Ca-sellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell&#8217;art. 213, com-ma 10 del d.lgs. n. 50/2016, adottato con Delibera del Consiglio dell&#8217;Autorità  n. 533 del 6 giu-gno 2018 e non comporta l&#8217;automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche&#8221; (</i>provvedimento ANAC n. 0038964 del 15/5/2019);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;avviso espresso dal Consiglio dell&#8217;Autorità  nell&#8217;adunanza del 8.5.2019 con il quale si è proceduto all&#8217;inserimento nel casellario della suddetta annotazione, richiamato nel provvedimento n. 0038964 del 15 maggio 2019 e sconosciuto negli estremi;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota ANAC n. prot. 0047885 del 13/6/2019 di integrazione dell&#8217;annotazione a seguito delle richieste di rettifica della ricorrente Se.Gi. S.p.a. (nota ANAC prot. 0047885 del 13/6/2019);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ove occorra, di ogni altro atto relativo al procedimento per l&#8217;iscrizione nel casellario, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 0021390 del 14/3/2019 (comunicazione avvio procedimento ANAC del 14/3/2019);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto e provvedimento, comprese deliberazioni interne o verbali di organi e commissioni di ANAC, comunque presupposto, correlato, consequenziale o connesso, ancorchè non conosciuto.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione e del Ministero della Difesa &#8211; °2 Reparto Genio dell&#8217;Aeronautica Militare, con la relativa documentazione;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l&#8217;ordinanza cautelare di questa Sezione n. 5896/2019 del 12.9.2019;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie difensive;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 84 d.l. n. 18/2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza del 22 aprile 2020 il dott. Ivo Correale, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con rituale ricorso a questo Tribunale, la Se.Gi. s.p.a. (&#8220;Segi&#8221;) chiedeva l&#8217;annullamento, previa sospensione, del provvedimento in epigrafe con il quale l&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione (&#8220;Anac&#8221; o &#8220;Autorità &#8220;) aveva disposto l&#8217;inserimento dell&#8217;annotazione &#8220;non interdittiva&#8221; nel casellario informatico, come pure riportata in epigrafe, ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 2, lett. dd), del D.P.R. 207/2010, in seguito a segnalazione della stazione appaltante, Aeronautica Militare, relativa all&#8217;esclusione di tale operatore economico dalle gare indette dalla medesima per la durata di 5 anni per aver accertato, prima della stipula, che la gara era stata oggetto di turbativa d&#8217;asta ad opera del direttore tecnico e amministratore di fatto della Segi in associazione con altri, al fine di favorirne l&#8217;aggiudicazione a tale impresa, secondo le risultanze della sentenza (in applicazione dell&#8217;art. 444 c.p.p.) del Tribunale Ordinario di Velletri., n. 1175/16, emessa in data 27.5.2016.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, dopo aver descritto i presupposti di fatto relativi allo svolgimento della gara e precisato che, non appena conosciuto il procedimento penale che aveva visto indagato il direttore tecnico, lo aveva licenziato per giusta causa e lo aveva inoltre citato in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti, ricordava che l&#8217;Anac aveva adottato con un primo provvedimento, tanto una sanzione pecuniaria (per € 3.000), quanto una sanzione interdittiva, con iscrizione nel casellario, per un periodo di 2 mesi a decorrere dal 31 marzo 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale iniziativa era seguito un ricorso a questo Tribunale da parte di Segi che si concludeva con la sentenza di questa Sezione n. 1610/19, la quale annullava il provvedimento, rilevando l&#8217;assenza dei presupposti per disporre la segnalazione nel casellario per falsità  della dichiarazione resa, in relazione all&#8217;art. 38, comma 1, lett. m-quater, del d.lgs. 163/2006. In seguito ad appello dell&#8217;Anac, il Consiglio di Stato pronunciava, in fase cautelare, l&#8217;ordinanza n. 2996/19 con la quale respingeva la domanda di sospensione della sentenza in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">La medesima Autorità , perà² avviava un nuovo procedimento di annotazione, a cui partecipava la ricorrente, che culminava con il provvedimento impugnato in questa sede.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel ricorso, Segi lamentava, in sintesi, quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>In via principale</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>1. Violazione del termine di avvio del procedimento ex art. 28, comma 1, del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell&#8217;art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Violazione degli artt. 13 e ss. del Regolamento. Violazione dell&#8217;art. 213, comma 10, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Violazione dei principi di efficacia, tempestività  e buon andamento</i>.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Il nuovo procedimento sanzionatorio era viziato perchè avviato ben oltre i termini perentoriamente previsti dal Regolamento ANAC del 26/2/2014 (art. 48 e ora 12 del &#8220;nuovo&#8221; Regolamento sanzionatorio adottato dall&#8217;ANAC in data 6 giugno 2018), applicabile &#8220;ratione temporis&#8221;, di novanta giorni dalla ricezione della segnalazione completa.</p>
<p style="text-align: justify;">La comunicazione di avvio del procedimento di annotazione non interdittiva qui impugnato era stata trasmessa invece solo a seguito della sentenza n. 1610/2019 cit., in data 14/3/2019, ben due anni dopo la ricezione della segnalazione originaria e in palese violazione del termine suddetto, come da giurisprudenza che era richiamata.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>2. Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 13 del Regolamento sanzionatorio ANAC del 6 giugno 2018. Eccesso di potere. Travisamento ed erroneità  dei fatti e dei presupposti. Manifesta ingiustizia</i>.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Autorità  aveva &#8220;aggirato&#8221; la decisione di questo Tribunale, &#8220;riqualificando&#8221; l&#8217;annotazione e &#8220;trasferendola&#8221; dalla c.d. &#8220;Sezione A&#8221; del casellario (contenente le sanzioni interdittive) alla c.d. &#8220;Sezione B&#8221; (contenente le c.d. &#8220;notizie utili&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;iscrizione ai sensi della lett. dd) cit. avrebbe dovuto essere semmai disposta sin da subito e non due anni dopo, quale manovra correttiva di un comportamento giudicato illegittimo da una sentenza del g.a.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente osservava, inoltre, che vi poteva essere solo questa alternativa: o l&#8217;Autorità  riteneva di dover insistere per l&#8217;iscrizione interdittiva, come aveva fatto appellando la sentenza del TAR Lazio al Consiglio di Stato, ma rinunciando ad iscrivere la ricorrente Segi per altri profili, oppure rinunciava all&#8217;appello in Consiglio di Stato, percorrendo la nuova strada, comunque tardiva, dell&#8217;iscrizione non interdittiva, risultando assolutamente incompatibile, infatti, la presenza di un operatore economico, nel medesimo momento, in due Sezioni diverse del casellario informatico per la stessa segnalazione, ai sensi dell&#8217;art. 13 del Regolamento applicabile.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>3. Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 8, comma 2, lett. dd) del d.P.R. n. 207/2010. Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 8 del d.lgs. n. 163/06. Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 33 del Regolamento sanzionatorio ANAC del 2014. Violazione del principio di proporzionalità . Eccesso di potere sotto diversi profili. Carenza e/o difetto di motivazione. Manifesta ingiustizia. Travisamento ed erroneità  dei fatti. Difetto dei presupposti</i>.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;annotazione non interdittiva disposta dall&#8217;Anac in danno di Segi era illegittima anche perchè in palese violazione dell&#8217;art. 8 del d.P.R. n. 207/2010 e degli artt. 8, comma 4, del d.lgs. n. 163/06 e 33 del Regolamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Presupposto essenziale affinchè un&#8217;annotazione possa essere legittimamente disposta è infatti &#8220;l&#8217;utilità &#8221; della notizia e la sua proporzionalità , come da giurisprudenza che si riportava, ma nel caso di specie la condanna richiamata nell&#8217;annotazione non riguardava, all&#8217;attualità , alcuno dei soggetti rilevanti ai sensi dell&#8217;art. 80 del d.lgs. 50/2016 (giÃ  art. 38 del d.lgs. n. 163/2006), posto che essa vedeva coinvolto il solo (ex) direttore tecnico della ricorrente, cessato da pìù di un anno, senza alcun effetto, quindi, di detta condanna rispetto alla moralità  professionale dell&#8217;impresa come riscontrabile in questo momento e per il futuro, considerato anche che, alla condanna irrogata, non aveva fatto seguito alcun provvedimento penale a carico della ricorrente per il medesimo reato e la vicenda per cui è causa non aveva generato alcuna risoluzione contrattuale, avendo l&#8217;Aeronautica Militare, a seguito dell&#8217;accertamento della turbativa d&#8217;asta, disposto l&#8217;annullamento dell&#8217;intera procedura di gara prima ancora che il contratto d&#8217;appalto venisse firmato.</p>
<p style="text-align: justify;">Non rilevando pertanto le condotte in relazione ad alcuna delle ipotesi ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, la ricorrente evidenziava di non comprendere l'&#8221;utilità &#8221; dell&#8217;iscrizione, se non per un pervicace &#8220;accanimento&#8221; nei suoi confronti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il riferimento operato dall&#8217;Anac ad altra pronuncia di questa Sezione (senza citarne gli estremi) &#8211; con cui era stato rilevato nei confronti di un altro operatore economico &#8220;una condotta&#038;che ha determinato l&#8217;annullamento in autotutela che per la sua gravità  era ritenuto meritevole di annotazione&#8221; &#8211; risultava errato in quanto non vi erano sentenze che avessero concluso nel suddetto verso nei confronti della ricorrente. Il riferimento era comunque inconferente dato che questo TAR aveva accolto il su ricordato ricorso promosso da Segi avverso la sanzione interdittiva e del tutto inutilizzabile era pertanto quanto affermato in un altro giudizio riguardante altre parti e, pertanto, altri fatti.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, l&#8217;Autorità , nel riportare la notizia, non aveva minimamente tenuto conto delle osservazioni presentate dalla ricorrente in sede di interlocuzione procedimentale e la circostanza per la quale l&#8217;annotazione della notizia nel casellario non impedisce in via automatica la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica dell&#8217;operatore economico, non esonerava l&#8217;Anac da una valutazione in ordine all&#8217;oggetto dell&#8217;iscrizione, come da giurisprudenza uniforme di questo TAR, che era richiamata.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>In subordine.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>4. Violazione del Regolamento Unico ANAC sull&#8217;esercizio del potere sanzionatorio. Eccesso di potere per travisamento dei fatti</i>.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">La notizia per la quale la gara era stata oggetto di turbativa d&#8217;asta ad opera del direttore tecnico e &#8220;amministratore di fatto&#8221; di Segi era palesemente errata, in quanto tale qualifica di &#8220;amministratore di fatto&#8221; non rispondeva al vero nè emergeva da alcun documento o, tantomeno, dalla sentenza penale del Tribunale di Velletri. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall&#8217;Anac, il sodalizio criminale a cui faceva riferimento la sentenza del Tribunale di Velletri era stato posto in essere da dipendenti dell&#8217;Amministrazione non da altri concorrenti della gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituiva in giudizio l&#8217;Autorità  intimata &#8211; unitamente al Ministero della Difesa &#8211; affidando a memoria per la camera di consiglio l&#8217;illustrazione delle tesi orientate a rilevare l&#8217;infondatezza del ricorso e basate sulle osservazioni per le quali: a) non risultavano violati i termini di cui al Regolamento, in quanto i due procedimenti si ponevano in successione temporale e, con riguardo al secondo, non poteva farsi riferimento, ai fini del computo del termine per l&#8217;avvio, a quello della segnalazione della stazione appaltante ma a quello di pubblicazione della sentenza di questo TAR poi appellata; b) la delibera impugnata costituiva un adempimento doveroso da parte dell&#8217;Anac alle prescrizioni normative di cui al codice d.lgs. 50/2016 e prima ancora del previgente d.lgs. 163/2006, nell&#8217;ambito dei suoi poteri di vigilanza e controllo; c) era applicabile l&#8217;art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163/06 (ora art. 80 d.lgs. n. 50/16) relativamente alla condanna per turbativa d&#8217;asta del direttore tecnico di una impresa concorrente, anche se cessato dalla carica; d) dalla lettura della sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Velletri, che era riportata testualmente per i soli capi di imputazione, si evinceva la qualità  di amministratore di fatto del suddetto direttore tecnico.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;ordinanza in epigrafe, era fatta applicazione dell&#8217;art. 55, comma 10, c.p.a. mediante la diretta fissazione della trattazione di merito.</p>
<p style="text-align: justify;">In prossimità  di questa, parte ricorrente depositava due memorie a confutazione delle tesi dell&#8217;Avvocatura erariale e ad ulteriore illustrazione dei motivi di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">La pubblica udienza, fissata originariamente all&#8217;11 marzo 2020, era rinviata d&#8217;ufficio, dapprima al 25 marzo 2020 e poi al 22 aprile 2020, in seguito all&#8217;entrata in vigore delle disposizioni emergenziali dovute all&#8217;epidemia di &#8220;Covid 19&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa era quindi trattenuta in decisione in data 22 aprile 2020, ai sensi e con le modalità  di cui all&#8217;art. 84 d.l. n. 18/2020.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio rileva la fondatezza del ricorso, in principalità  per quanto dedotto con il terzo motivo di ricorso e sulla base di quanto pìù volte rilevato in argomento da questa Sezione (per tutte, da ult: TAR Lazio, Sez. I, 22.1.20, n. 858).</p>
<p style="text-align: justify;">Valga osservare, infatti, che &#8211; prescindendo dalla considerazione se l&#8217;Anac abbia o meno &#8220;consumato&#8221; il potere di intervenire due volte sulla medesima fattispecie sostanziale &#8211; nel provvedimento che dispone l&#8217;annotazione non è indicata la motivazione per la quale la notizia, così¬ come trascritta, sia stata ritenuta &#8220;utile&#8221;, ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 2, lett. dd), d.p.r. n. 207/10, non essendo sufficiente la circostanza per la quale l&#8217;Anac, pur richiamando in sintesi il contento dell&#8217;apporto procedimentale dell&#8217;interessata, si è limitata ad affermare, richiamando quanto giÃ  anticipato nel provvedimento di avvio del procedimento, che l&#8217;inserimento aveva &#8220;&#038;la sola finalità  di rendere pubblicamente noti i fatti segnalati dalla stazione appaltante&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale funzione meramente &#8220;notarile&#8221; dell&#8217;annotazione è stata perà² giÃ  esclusa dalla giurisprudenza. </p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo va rammentato che l&#8217;art. 213, comma 10, D.Lgs. 50/2016, prevede che &#8220;<i>L&#8217;Autorità  gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l&#8217;Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall&#8217;articolo 80. L&#8217;Autorità  stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel Casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all&#8217;articolo 80, comma 5, lettera c), dell&#8217;attribuzione del rating di impresa di cui all&#8217;articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell&#8217;attestazione di qualificazione di cui all&#8217;articolo 84. L&#8217;Autorità  assicura, altresì¬, il collegamento del Casellario con la banca dati di cui all&#8217;articolo 81</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa Sezione ha giÃ  avuto modo di precisare perà² che l&#8217;annotazione nel casellario informatico da parte dell&#8217;Anac di notizie ritenute &#8220;utili&#8221; deve avvenire &#8220;in applicazione dei canoni di proporzionalità  e ragionevolezza dell&#8217;azione amministrativa&#8221;; il che presuppone, oltre al fatto che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente riportate, anche che le stesse non siano manifestamente inconferenti rispetto alle finalità  di tenuta del casellario (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 giugno 2019 n. 7595; id. 19 marzo 2019, n. 3660). </p>
<p style="text-align: justify;">Ha inoltre ricordato che &#8220;le annotazioni ANAC non incidono mai in maniera &#8220;indolore&#8221; nella vita dell&#8217;impresa&#8221;, anche laddove non prevedano l&#8217;automatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche, perchè comunque rilevanti sia sotto il profilo dell&#8217;immagine sia sotto quello dell&#8217;aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche (TAR Lazio, Sez. I, 18.2.19, n. 2178), dovendosi considerare che qualsiasi dubbio sulla affidabilità  dell&#8217;operatore economico è in grado di ridondare, per esempio, sulla partecipazione delle gare ristrette, ad invito. Pertanto, la mera valenza di &#8220;pubblicità  notizia&#8221; delle circostanze annotate come &#8220;utili&#8221; e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l&#8217;Autorità  da una valutazione in ordine all&#8217;interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia. Ciò richiede l&#8217;esplicitazione delle ragioni che inducono a ritenere che i fatti oggetto di segnalazione siano, per come rappresentati dalla stazione segnalante, connessi alle finalità  specifiche indicate all&#8217;art. 213, comma 10, del Codice, nonchè, all&#8217;occorrenza, anche delle ragioni per cui i fatti medesimi, ed in particolare il comportamento di un operatore economico, possano influire su future gare cui partecipi lo stesso operatore segnalato, dovendosi considerare che oggetto di segnalazione possono essere anche situazioni venutesi a creare per effetto di contingenze non facilmente replicabili (TAR Lazio, Sez. I, 2.10.19, n. 11470).</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; stato anche precisato che l&#8217;ambito delle informazioni che debbono confluire nel casellario informatico è effettivamente circoscritto, ed il perimetro di tale ambito è dato dalla idoneità  delle informazioni non tipizzate a garantire: (i) la miglior tenuta del casellario nella parte in cui esso segnala le iscrizioni previste dall&#8217;art. 80, (ii) la individuazione degli operatori economici che siano incorsi in illeciti professionali rilevanti ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, e/o (iii) l&#8217;attribuzione del &#8220;rating&#8221; di impresa e/o, infine, (iv) il conseguimento dell&#8217;attestazione di qualificazione. </p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto il Collegio ritiene di dover precisare che, tenuto conto di quanto giÃ  osservato relativamente alle possibili distorsioni cui può dare luogo una improvvida annotazione delle &#8220;notizie utili&#8221; nonchè dell&#8217;esigenza di non aggravare eccessivamente le stazioni appaltanti con gli adempimenti connessi all&#8217;espletamento di procedure ad evidenza pubblica, giÃ  di per sè numerosi, l&#8217;elenco delle finalità  indicate dall&#8217;art. 213, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in relazione alle quali vanno segnalate le &#8220;notizie utili&#8221;, deve ritenersi tassativo e non suscettibile di ampliamento, di guisa che, ove la notizia non risulti &#8220;conferente&#8221; ad una delle predette finalità , si deve escludere l&#8217;utilità  stessa della notizia, in base ad una valutazione giÃ  effettuata a monte dal legislatore. Di tanto tenuto conto, è evidente che nel momento in cui l&#8217;Anac decide di disporre l&#8217;annotazione di una segnalazione come &#8220;notizia utile&#8221; essa è tenuta a motivare non solo in ordine all&#8217;intrinseca utilità  della notizia, ma anche, e prima ancora, in ordine alle ragioni per cui la notizia può/deve ritenersi funzionale ad assicurare le ricordate esigenze, indicate dalla norma, poichè la sussistenza di questo nesso funzionale giÃ  dice molto sull&#8217;utilità  della annotazione (TAR Lazio, Sez. I, 25.6.19, n. 8269).</p>
<p style="text-align: justify;">Chiarito ciò, osserva il Collegio che, nel caso di specie, l&#8217;Anac ha comunque riportato nel testo dell&#8217;annotazione una circostanza di fatto incompleta, laddove è stato lasciato &#8220;in bianco&#8221; lo spazio dedicato a pronunce del TAR/CdS, invece presenti e tendenzialmente favorevoli a Segi in ordine alla medesima segnalazione della stazione appaltante. </p>
<p style="text-align: justify;">Se la notizia era ritenuta &#8220;utile&#8221; e in quanto tale e doverosa, come sostenuto dall&#8217;Anac, non si vede per quale ragione non era altrettanto &#8220;utile&#8221;, per gli operatori economici e le stazioni appaltanti che volevano conoscere la situazione della ricorrente, sapere che vi era un contenzioso ancora aperto e che vi erano state pronunce del TAR e del Consiglio di Stato favorevoli all&#8217;impresa, come d&#8217;altronde rappresentato dalla stessa interessata nel corso del procedimento di annotazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Si ricorda che non è sufficiente considerare, in astratto, una notizia &#8220;utile&#8221; e, dunque, suscettibile di iscrizione nel casellario informatico ma che è un preciso onere dell&#8217;Anac quello di procedere ad un&#8217;attenta valutazione dell&#8217;utilità  &#8220;in concreto&#8221; dell&#8217;annotazione ai fini dell&#8217;apprezzamento dell&#8217;affidabilità  dell&#8217;operatore che le stazioni appaltanti potrebbero compiere in relazione a successive procedure di gara (Cons. Stato, Sez. V, 21.2.20, n. 1318).</p>
<p style="text-align: justify;">A ciò deve aggiungersi che il provvedimento impugnato non si sofferma, anche se riportata descrittivamente, sulla circostanza &#8211; pure ampiamente rappresentata nel procedimento dalla ricorrente &#8211; per la quale Segi si era subito dissociata dall&#8217;operato del direttore tecnico, peraltro immediatamente cessato, modificando la &#8220;governance&#8221; della società  e promuovendo un&#8217;azione di responsabilità  avanti al g.o., dando così¬ dimostrazione della volontà  di essere riconosciuta estranea all&#8217;operato del singolo amministratore. </p>
<p style="text-align: justify;">Sempre in argomento, la giurisprudenza ha chiarito anche che l&#8217;Anac è tenuta, prima di procedere all&#8217;iscrizione nel casellario informatico, a valutare l&#8217;utilità  della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall&#8217;operatore economico nella sua memoria e motivare sulla effettiva incidenza sulla fattispecie e, in via indiretta, sull&#8217;apprezzamento dell&#8217;affidabilità  della società  da parte delle stazione appaltanti, a cui è imposta la consultazione del casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all&#8217;iscrizione (Cons. Stato, n. 1318/20 cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">Invece, nel provvedimento di iscrizione &#8211; e nelle difese in questa sede dell&#8217;Anac &#8211; non è dato in alcun modo conto delle ragioni per le quali tali circostanze risultavano irrilevanti nella valutazione di utilità  dell&#8217;iscrizione, dato che l&#8217;Autorità  si è limitata ad affermare che l&#8217;iscrizione non comportava l&#8217;automatica esclusione dalle procedure future di affidamento. Tale ultima caratteristica, perà², come richiamato in precedenza, non esimeva in sè l&#8217;Anac dall&#8217;obbligo di motivazione ora richiamato (Cons. Stato, Sez. V, 6.2.19, n. 898, Sez. V, 3.9.18, n. 5147 e 23.7.18, n. 4427).</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, assorbita ogni altra doglianza, il provvedimento impugnato deve essere annullato perchè carente, anche in punto di motivazione, di un approfondimento sulle ragioni di utilità  della notizia segnalata dalla stazione appaltante alla luce delle circostanze allegate dall&#8217;operatore in sede procedimentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza dell&#8217;Anac e sono liquidate come da dispositivo, compensandosi con il costituito Ministero della Difesa, estraneo all&#8217;atto impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla l&#8217;atto impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l&#8217;Autorità  resistente a corrispondere le spese del giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre oneri di legge se dovuti, e quanto versato a titolo di contributo unificato. Compensa con il Ministero della Difesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Antonino Savo Amodio, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Ivo Correale, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario</p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-4-2020-n-4421/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.4421</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.4358</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-29-4-2020-n-4358/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-29-4-2020-n-4358/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.4358</a></p>
<p>Francesco Arzillo, Presidente, Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Giampaolo, Giancarlo Ammirati, contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, Rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per &#8220;assistenza minori&#8221; ex art. 31,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-29-4-2020-n-4358/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.4358</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-29-4-2020-n-4358/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.4358</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Arzillo, Presidente, Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore PARTI:  -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Giampaolo, Giancarlo Ammirati,  contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato,</span></p>
<hr />
<p>Rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno  per &#8220;assistenza minori&#8221; ex art. 31, comma 3 del D. Lgs. n. 286 del 1998: sussiste la giurisdizione del giudice ordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Persona Umana-  stranieri- rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno &#8211; &#8220;assistenza minori&#8221; ex art. 31, comma 3 del D. Lgs. n. 286 del 1998 &#8211; giurisdizione go- sussiste. </p>
<p>2. Persona umana- stranieri- rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno &#8211; &#8220;assistenza minori&#8221; ex art. 31, comma 3 del D. Lgs. n. 286 del 1998 &#8211; Tribunale per i minorenni &#8211; competenza ad autorizzare direttamente &quot;l&#8217;ingresso o la permanenza&quot; del familiare- è tale . </p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Le controversie che ineriscono il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno a cittadini stranieri per motivo di &#8220;assistenza minori&#8221; ex art. 31, comma 3 del D. Lgs. n. 286 del 1998, esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando esse tra quelle attribuite alla cognizione dell&#8217;Autorità  Giudiziaria Ordinaria. </em><br /> <br /> <br /> <em>2. L&#8217;art. 31 del T.U. Imm. prevede che il &#8220;Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell&#8217;età  e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l&#8217;ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del testo unico dell&#8217; immigrazione&#8221;: è pertanto al Tribunale per i minorenni che il Legislatore ha attribuito la competenza ad autorizzare direttamente &quot;l&#8217;ingresso o la permanenza&quot; nel nostro territorio del familiare, per motivi connessi ad esigenze primarie del minore, con la conseguenza che il permesso di soggiorno che il Questore è demandato a rilasciare costituisce atto dovuto, privo, quindi, di qualsiasi connotato di discrezionalità  e rispondente propriamente al solo scopo pratico di agevolare, in occasione di controlli o in funzione lavorativa, la prova del titolo autorizzatorio, di cui lo straniero familiare del minore è giÃ  comunque in possesso. </em><br /> <br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/04/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 04358/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 13738/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>   </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 13738 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Giampaolo, Giancarlo Ammirati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per assistenza a minore rif. Nr. 111291200 emesso dal Questore di Roma in data 1 agosto 2019;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020 il cons. Anna Maria Verlengia;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 84, comma 5, d.l. 18/2020;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visto il ricorso con il quale il sig. -OMISSIS- impugna la revoca del permesso di soggiorno per assistenza a minore rilasciato a seguito del decreto n. 3342 del 24 maggio 2018 del Tribunale per i minori di Roma;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione del Ministero dell&#8217;Interno e i documenti allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Dato avviso alle parti alla Camera di Consiglio del 14 gennaio 2020 ex art. 73 CPA di un possibile profilo di difetto di giurisdizione rilevato d&#8217;ufficio dal Collegio;</p>
<p style="text-align: justify;">Accordati al ricorrente termini per presentare memoria e rinviata la causa alla Camera di Consiglio del 24 marzo 2020 per la decisione con sentenza breve;</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato che, in base a quanto si legge nel provvedimento, il Tribunale per i Minorenni di Roma, in data 19 luglio 2019, ha revocato al ricorrente l&#8217;autorizzazione al soggiorno in quanto non ne ricorrono pìù le condizioni;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione;</p>
<p style="text-align: justify;">che le controversie che, come quella in esame, ineriscono il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno a cittadini stranieri per motivo di &#8220;assistenza minori&#8221; ex art. 31, comma 3 del D. Lgs. n. 286 del 1998, esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando esse tra quelle attribuite alla cognizione dell&#8217;Autorità  Giudiziaria Ordinaria;</p>
<p style="text-align: justify;">che l&#8217;art. 31 del T.U. Imm. sopra citato prevede che il &#8220;Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell&#8217;età  e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l&#8217;ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico&#8221;; che è pertanto al Tribunale per i minorenni che il Legislatore ha attribuito la competenza ad autorizzare direttamente &quot;l&#8217;ingresso o la permanenza&quot; nel nostro territorio del familiare, per motivi connessi ad esigenze primarie del minore, con la conseguenza che il permesso di soggiorno che il Questore è demandato a rilasciare costituisce atto dovuto, privo, quindi, di qualsiasi connotato di discrezionalità  e rispondente propriamente al solo scopo pratico di agevolare, in occasione di controlli o in funzione lavorativa, la prova del titolo autorizzatorio, di cui lo straniero familiare del minore è giÃ  comunque in possesso;</p>
<p style="text-align: justify;">che il gravato diniego di rinnovo del permesso di soggiorno deve infatti ricondursi ai provvedimenti dell&#8217;autorità  amministrativa in materia di diritto all&#8217;unità  familiare, avverso i quali, in base all&#8217;art. 30, u.c., del d.lgs. n. 286 del 1998 e s.m. e i., &#8220;l&#8217;interessato può proporre opposizione all&#8217;autorità  giudiziaria ordinaria&#8221; (v. T.A.R. Lazio -RM- sez. 1^ ter, 10/11/2017 n. 11202);</p>
<p style="text-align: justify;">che, in ogni caso, e sotto diverso angolo di visuale, l&#8217;attività  posta in essere dalla Questura in tali casi, ha carattere vincolato, come chiaramente si desume dal citato art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, secondo cui: &#8220;L&#8217;autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività  del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza&#8221;. Pertanto l&#8217;interessato ha, nei confronti del provvedimento negativo del Questore, una posizione giuridica soggettiva qualificabile come diritto soggettivo, con la conseguenza che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del Giudice civile (cfr.: Cass. Civ. sez. un. 24.7.2007, n. 16301; T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 06/03/2018, n.205; T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 19/02/2014, n.408; T.A.R. Sezione Staccata di Parma 28/7/2009 n. 655);</p>
<p style="text-align: justify;">che per le suesposte ragioni, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con contestuale riconoscimento della giurisdizione in capo al Giudice ordinario civile, dinanzi al quale il processo potrà  essere riproposto nei termini e con gli effetti, se applicabili, di cui all&#8217;art. 11 Cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">che le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto che nel provvedimento impugnato, la Questura ha indicato erroneamente questo T.A.R. quale plesso giurisdizionale dinanzi al quale il cittadino straniero poteva instaurare il relativo giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. </p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Arzillo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Daniele Dongiovanni, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.2753</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-29-4-2020-n-2753/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-29-4-2020-n-2753/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.2753</a></p>
<p>Fabio Taormina, Presidente, Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Adavastro e Antonella Garavaglia, c. Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Izzo, Antonello Mandarano, Maria Rita Surano) Processo amministrativo : va affermata la piena disponibilità  dell&#8217;interesse</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-29-4-2020-n-2753/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.2753</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-29-4-2020-n-2753/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.2753</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fabio Taormina, Presidente, Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Omissis, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Adavastro e Antonella Garavaglia, c. Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Izzo, Antonello Mandarano, Maria Rita Surano)</span></p>
<hr />
<p>Processo amministrativo : va affermata la  piena disponibilità  dell&#8217;interesse al ricorso .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; piena disponibilità  dell&#8217;interesse al ricorso &#8211; va affermata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La dichiarazione resa dalla difesa appellante in una memoria depositata in giudizio, pur non potendo essere qualificata come rinuncia rituale al giudizio, costituisce argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, avendo esplicitamente dichiarato di non avere interesse alla coltivazione del giudizio.</em><br /> <em>Infatti, il processo amministrativo è un processo di parti e quindi vige il principio della piena disponibilità  dell&#8217;interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità  dell&#8217;azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione: dunque, in forza del principio dispositivo che regola il processo amministrativo, il giudice amministrativo non può che dichiarare la improcedibilità  dell&#8217;appello per sopravvenuta carenza di interesse.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/04/2020<br /> <strong>N. 02753/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02310/2011 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2310 del 2011, proposto dall&#8217;architetto &#8211;<em>Omissis</em>-., rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Adavastro e Antonella Garavaglia, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Milano, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Izzo, Antonello Mandarano, Maria Rita Surano, con domicilio eletto presso l&#8217;avv. Raffaele Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. &#8211;<em>Omissis</em>-, resa tra le parti, concernente annullamento in autotutela di permesso di costruire e DIA in variante per interventi di ristrutturazione immobile<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 84 comma 5 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18;<br /> Relatore nell&#8217;udienza del giorno 28 aprile 2020, tenuta ai sensi dell&#8217;art. 84 commi 5 e 6 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, il Cons. Cecilia Altavista<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> Con il presente atto di appello è stata impugnata la sentenza pronunciata in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, n. &#8211;<em>Omissis</em>-, che ha respinto il ricorso proposto dall&#8217;architetto &#8211;<em>Omissis</em>-., avverso il provvedimento del &#8211;<em>Omissis</em>-con cui il Comune di Milano ha annullato in autotutela il permesso di costruire rilasciato il &#8211;<em>Omissis</em>-e le successive varianti con DIA presentate il &#8211;<em>Omissis</em>-per la ristrutturazione dell&#8217;immobile sito in-<em>Omissis</em>-, per la violazione delle distanze dell&#8217;art. 9 del DM 2 aprile 1968 n. 1444.<br /> Nell&#8217;atto di appello è stata lamentata la erroneità  della sentenza di primo grado per travisata ricostruzione ed erroneo apprezzamento del quadro normativo di riferimento rispetto alle censure proposte in primo grado, sostenendo che la disciplina delle distanze non sarebbe stata applicabile agli interventi di ristrutturazione; che la violazione sarebbe stata riconducibile ad un ampliamento dell&#8217;edificio confinante; che sarebbero mancati i presupposti per l&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela previsti dall&#8217;art. 21 <em>nonies</em> della legge n. 241 del 1990; inoltre, l&#8217;Amministrazione non avrebbe comunque tenuto conto della soluzione tecnica proposta in sanatoria.<br /> Il 17 marzo 2020 la difesa appellante ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse all&#8217;appello.<br /> Il Comune di Milano si è costituito in giudizio in pari data e nella memoria depositata il 26 marzo 2020 ha eccepito la inammissibilità  delle censure non proposte in primo grado; ha dedotto comunque la sopravvenuta carenza di interesse concreto ed attuale all&#8217;appello, depositando documentazione relativa alle ulteriori vicende edilizie e giurisdizionali dell&#8217;immobile in questione.<br /> All&#8217;udienza, tenuta ai sensi dell&#8217;art. 84 commi 5 e 6 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, il giudizio è stato trattenuto in decisione.<br /> Ritiene il Collegio che, in base alla dichiarazione della difesa appellante depositata in giudizio, debba essere dichiarata la improcedibilità  del presente giudizio per la sopravvenuta carenza di interesse.<br /> Ai sensi dell&#8217;art. 84 c.p.a., &#8220;<em>la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall&#8217;avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.</em><br /> <em>Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il Collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.</em><br /> <em>La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell&#8217;udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.</em><br /> <em>Anche in assenza delle formalità  di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall&#8217;intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì¬ dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d&#8217;interesse alla decisione della causa</em>&#8220;.<br /> La dichiarazione resa dalla difesa appellante nella memoria depositata in giudizio, pur non potendo essere qualificata come rinuncia rituale al giudizio, costituisce argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, avendo esplicitamente dichiarato di non avere interesse alla coltivazione del presente giudizio.<br /> Per costante giurisprudenza, infatti, il processo amministrativo è un processo di parti e quindi vige il principio della piena disponibilità  dell&#8217;interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità  dell&#8217;azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione. (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848; di recente, Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1271 e n. 1275).<br /> Dunque, in forza del principio dispositivo che regola il processo amministrativo, nel caso di specie, il Collegio non può, comunque, che dichiarare la improcedibilità  del presente appello per sopravvenuta carenza di interesse.<br /> In considerazione delle particolari circostanze di fatto della presente vicenda sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.<br /> Così¬ deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2020 convocata con modalità  da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:<br /> Fabio Taormina, Presidente<br /> Giovanni Sabbato, Consigliere<br /> Michele Pizzi, Consigliere<br /> Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore<br /> Francesco Guarracino, Consigliere.</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.2752</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-4-2020-n-2752/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-4-2020-n-2752/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.2752</a></p>
<p>Luigi Maruotti, Presidente, Giuseppa Carluccio, Consigliere, Estensore PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giacomo Nicolucci, c. il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato) Potere ministeriale di sospensione dell&#8217;estradizione : natura e limiti. 1.- Giustizia &#8211; estradizione &#8211; potere ministeriale di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-4-2020-n-2752/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.2752</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Maruotti, Presidente, Giuseppa Carluccio, Consigliere, Estensore PARTI:  (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giacomo Nicolucci, c. il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Potere ministeriale di sospensione dell&#8217;estradizione : natura e limiti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Giustizia &#8211; estradizione &#8211; potere ministeriale di sospensione dell&#8217;estradizione &#8211; natura e limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Ai sensi dell&#8217;art. 709 c.p.p., il potere di sospensione dell&#8217;estradizione da parte del Ministro è conferito in funzione dell&#8217;interesse dello Stato Italiano a giudicare, in presenza, il soggetto nei cui confronti pendono procedimenti penali per altri fatti, ovvero a far eseguire nei suoi confronti una pena, con la conseguenza che il Ministro può non sospendere l&#8217;estradizione anche se in Italia pendono procedimenti penali nei confronti dell&#8217;estradando, senza che ciò possa avere alcun rilievo ai fini della legittimità  dell&#8217;atto adottato.</em><br /> <em>Rispetto al potere di sospensione dell&#8217;estradizione da parte del Ministro è improprio richiamare la nozione dell&#8217;atto di &#8220;alta amministrazione&#8221;, tradizionalmente ravvisabile in presenza di un atto del Consiglio dei Ministri, come a suo tempo previsto dall&#8217;art. 1, n. 1, del regio decreto n. 466 del 1901.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 29/04/2020<br /> <strong>N. 02752/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01691/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1691 del 2019, proposto dal signor &#8211;<em>Omissis</em>-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giacomo Nicolucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lanciano, via Vittorio Veneto, n. 22;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Ministero della giustizia, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliato <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> l&#8217;Ambasciata della Romania, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del T.a.r. per il Lazio &#8211; Sezione Prima n. &#8211;<em>Omissis</em>-, resa tra le parti, concernente l&#8217;estradizione di un cittadino rumeno.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2020, il Cons. Giuseppa Carluccio e udito per l&#8217;appellato l&#8217;avvocato dello Stato Eugenio De Bonis.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La presente controversia concerne l&#8217;appello proposto dall&#8217;estradando avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio, n. &#8211;<em>Omissis</em>-, che ha in parte dichiarato inammissibile ed in parte rigettato l&#8217;originario ricorso (rg. n. &#8211;<em>Omissis</em>-), proposto avverso il decreto del Ministero della giustizia (Rif. 33.7.5.1954 SN-GF del 2 ottobre 2012, conosciuto il 17 maggio 2017).<br /> 1.1. Il decreto impugnato ha concesso al Governo della Repubblica di Romania l&#8217;estradizione del ricorrente, cittadino rumeno, per l&#8217;espiazione della pena di-<em>Omissis</em>-, inflitta con la sentenza n. 1785 emessa dalla Pretura di Brasov, come modificata con la sentenza n. 59 emessa in data 11 giugno 2005 dal Tribunale di Salaj, irrevocabile il 15 novembre 2005, per i reati di-<em>Omissis</em>-, con espressa salvaguardia del principio di specialità  previsto dall&#8217;art. 14 della Convenzione Europea di estradizione.<br /> 2. L&#8217;appello è affidato a due motivi.<br /> 2.1. L&#8217;Amministrazione si è costituita, concludendo per il rigetto.<br /> 2.2. All&#8217;udienza pubblica del 13 febbraio 2020, la causa è stata discussa e trattenuta dal Collegio in decisione.<br /> 3. Il T.a.r. &#8211; dopo aver precisato che il provvedimento gravato si colloca all&#8217;esito di un procedimento articolato in due fasi, l&#8217;una avente natura giurisdizionale, l&#8217;altra amministrativa &#8211; ha argomentato l&#8217;inammissibilità  ed il rigetto del ricorso sulla base delle essenziali argomentazioni che si espongono di seguito.<br /> 3.1. Quanto all&#8217;inammissibilità , il primo giudice ha affermato che:<br /> a) sono inammissibili le censure che hanno ad oggetto fatti e valutazioni che spettano all&#8217;autorità  giudiziaria ordinaria;<br /> a1) correttamente, il provvedimento di estradizione ha richiamato quanto accertato dalla Corte di appello e dalla Corte di cassazione, ove si afferma che non risultano pronunziate nello Stato condanne, nè risultano pendenti procedimenti penali in ordine ai medesimi fatti per i quali l&#8217;estradizione è stata domandata&#8221;;<br /> a1) infatti, l&#8217;accertamento in ordine alla pendenza di un procedimento penale per i medesimi fatti per i quali è richiesta l&#8217;estradizione, che costituisce causa ostativa ai sensi dell&#8217;art. 705 c.p.p., è questione di esclusiva competenza del giudice penale, le cui valutazioni in ordine alla sussistenza delle condizioni tecnico-giuridiche di estradabilità  sono sottratte al sindacato di legittimità  del giudice amministrativo.<br /> 3.2. Quanto al rigetto, il primo giudice ha affermato che:<br /> a) ottenuta l&#8217;autorizzazione da parte dell&#8217;autorità  giudiziaria ordinaria, il Ministro della giustizia esercita i suoi poteri discrezionali, decidendo se accogliere o meno la richiesta avanzata dalle autorità  straniere, adottando un provvedimento di &#8220;alta amministrazione&#8221;, caratterizzato, come tale, da ampia discrezionalità ; rispetto a tale atto, sottoposto al sindacato del giudice amministrativo, l&#8217;interessato vanta una posizione giuridica di interesse legittimo;<br /> b) con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 708 e 709 c.p.p., basata sulla mancata verifica della sussistenza o meno di procedimenti penali pendenti a carico dell&#8217;estradando per altri fatti di reato, la censura non è fondata perchè:<br /> b1) il Ministro ha il potere di sospendere l&#8217;esecuzione dell&#8217;estradizione, ma può concederla anche se in Italia pendono procedimenti penali nei confronti dell&#8217;estradando, senza che ciò possa rilevare ai fini della legittimità  degli atti adottati;<br /> b2) stante la natura di atto di &#8220;alta amministrazione&#8221; del decreto di estradizione, i vizi dedotti sono esaminabili dal giudice amministrativo in riferimento alle sole posizioni di interesse legittimo e limitatamente ai profili estrinseci di abnormità , di illogicità  o erroneità  dei presupposti;<br /> b3) nella fattispecie, comunque, la pendenza in Italia di procedimenti penali per altri fatti di reato è esclusa dalla certificazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, datata 7 luglio 2017, attestante l&#8217;assenza di carichi pendenti nei confronti dell&#8217;estradando;<br /> c) con riferimento alla dedotta mancata considerazione delle condizioni della detenzione carceraria in Romania, dedotta sotto i profili della violazione di legge, dell&#8217;eccesso di potere per difetto di istruttoria, del difetto dei presupposti, dell&#8217;ingiustizia manifesta, dell&#8217;illogicità , dello sviamento e del difetto di motivazione &#8211; premesso che spetta all&#8217;autorità  giudiziaria ordinaria una prima valutazione in ordine alla possibilità  che l&#8217;estradando possa essere sottoposto ad atti, a pene o a trattamenti che configurino violazione di uno dei diritti fondamentali della persona e che, nella fattispecie tale circostanza è stata esclusa sia dalla Corte d&#8217;Appello di Ancona che dalla Corte di Cassazione (rispettivamente con le sentenze n. 1483/11 e n. 1133/12) &#8211; la censura non è fondata perchè:<br /> c1) il Ministero ha proceduto ad un supplemento di istruttoria, con il quale ha acquisito dalle autorità  giudiziarie rumene informazioni sui penitenziari di destinazione del ricorrente;<br /> c2 dalla dettagliata nota dell&#8217;Amministrazione Penitenziaria della Repubblica Rumena, emergono le caratteristiche ed i servizi delle strutture detentive (aperte e chiuse), nelle quali il ricorrente è destinato ad espiare la pena, e si desume che gli istituti richiamati rispettano i criteri indicati dalla CEDU;<br /> c3) conseguentemente, la positiva valutazione dei requisiti degli istituti detentivi, implicita nel decreto gravato, non risulta affetta dai dedotti profili di eccesso di potere.<br /> 4. Con il secondo motivo, logicamente preliminare, l&#8217;appellante ripropone criticamente, rispetto alla sentenza gravata, la censura della mancata verifica in ordine alla sussistenza o meno di procedimenti penali pendenti a carico dell&#8217;estradando per altri fatti di reato, in violazione degli artt. 708 e 709 c.p.p.<br /> 4.1. Il Collegio condivide e fa proprie le argomentazioni del primo giudice, perchè esse si fondano sulla corretta interpretazione dell&#8217;art. 709 c.p.p.<br /> 4.2. L&#8217;appellante lamenta un difetto di istruttoria dell&#8217;Amministrazione in ordine alla pendenza di altri processi nei suoi confronti per altri fatti di reato.<br /> A tal fine l&#8217;appellante:<br /> &#8211; a) sottolinea che la sentenza della Corte di cassazione del 2012 ha dato atto che il ricorrente è sottoposto a due procedimenti penali in Italia;<br /> &#8211; b) deduce la non esaustività  della certificazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, datata 7 luglio 2017, attestante l&#8217;assenza di carichi pendenti, avendo la stessa valenza solo territoriale;<br /> &#8211; c) sostiene che l&#8217;onere probatorio non può gravare sul ricorrente, &#8220;stante l&#8217;affermazione della Suprema corte, coperta dal velo del giudicato&#8221;.<br /> L&#8217;appellante conclude nel senso che il provvedimento gravato è illegittimo, perchè l&#8217;Amministrazione non ha svolto un&#8217;istruttoria adeguata alla verifica dell&#8217;assenza di procedimenti penali pendenti sull&#8217;intero territorio nazionale.<br /> 4.3. Le censure sono infondate sulla base di plurime ragioni:<br /> a) ai sensi dell&#8217;art. 709 c.p.p., il potere di sospensione dell&#8217;estradizione da parte del Ministro (rispetto al quale è improprio richiamare la nozione dell&#8217;atto di &#8220;alta amministrazione&#8221;, tradizionalmente ravvisabile in presenza di un atto del Consiglio dei Ministri, come a suo tempo previsto dall&#8217;art. 1, n. 1, del regio decreto n. 466 del 1901) è conferito in funzione dell&#8217;interesse dello Stato italiano a giudicare, in presenza, il soggetto nei cui confronti pendono procedimenti penali per altri fatti, ovvero a far eseguire nei suoi confronti una pena;<br /> a1) con la conseguenza che il Ministro può non sospendere l&#8217;estradizione anche se in Italia pendono procedimenti penali nei confronti dell&#8217;estradando, senza che ciò possa avere alcun rilievo ai fini della legittimità  dell&#8217;atto adottato;<br /> b) la circostanza che la Corte di cassazione, nella richiamata sentenza del 2012, abbia dato atto della &#8220;attuale&#8221; (all&#8217;epoca della sua decisione) pendenza di due procedimenti in Italia, all&#8217;evidenza, non è una statuizione suscettibile di avere valore di giudicato;<br /> c) la valenza territoriale dell&#8217;accertamento effettuato dal Ministero non è influente ai fini della legittimità  del decreto impugnato, posto che, come detto, la sospensione della estradizione è in funzione dell&#8217;interesse dello Stato italiano, valutato dal Ministro della giustizia;<br /> d) anche ad ipotizzare un onere probatorio ai fini della individuazione dei procedimenti penali pendenti in Italia, sarebbe stato interesse dell&#8217;appellante dedurre la persistente pendenza in Italia di processi nei suoi confronti.<br /> 5. Con il primo motivo, l&#8217;appellante ripropone criticamente, rispetto alla sentenza gravata, la censura della mancata considerazione delle condizioni della detenzione carceraria in Romania.<br /> 5.1. Il motivo è infondato e va rigettato.<br /> 5.2. L&#8217;appellante, da un lato, ripropone le censure &#8211; giÃ  disattese dal primo giudice &#8211; con riferimento alla valutazione della situazione delle carceri in Romania nel 2012 (al momento dell&#8217;emanazione del decreto), per essere stata la stessa valutazione effettuata prima delle condanne CEDU, che hanno riguardato la Romania. D&#8217;altro lato, egli censura la valutazione che il T.a.r. ha fatto della relazione fornita dall&#8217;autorità  rumena nel 2017.<br /> 5.3. Come correttamente ha ritenuto il primo giudice, ogni censura formulata avverso il decreto del 2012 sotto il primo profilo deve intendersi superata dalla successiva istruttoria effettuata dal Ministero nel 2017.<br /> 5.3.1. Quanto alle critiche che l&#8217;appellante deduce rispetto al rapporto dell&#8217;autorità  rumena, pervenendo alla conclusione che negli istituti penitenziari elencati non sarebbero rispettati i criteri indicati dalla CEDU, deve rilevarsi che:<br /> a) esse non sono idonee ad inficiare la valutazione di merito che ha fatto il primo giudice;<br /> b) infatti, la circostanza che nello stesso anno 2017 la Romania sia stata sanzionata dalla CEDU non è di per sè idonea ad inferirne l&#8217;attuale situazione di carcerazione con uno spazio individuale di soli 3 metri, atteso che &#8211; come del resto avvenuto anche in Italia &#8211; è molto probabile che anche in Romania il problema sia stato affrontato mediante la trasformazione delle carceri, la costruzione di nuovi edifici, la previsione dell&#8217;ampliamento delle misure alternative alla detenzione;<br /> b1) peraltro, l&#8217;appellante non deduce specifici elementi in senso contrario, tanto meno riferiti alla attualità ;<br /> c) che, comunque, il regime di detenzione cui sarebbe sottoposto l&#8217;estradando prevede anche la possibilità  del &#8220;regime semiaperto&#8221;, rispetto al quale il numero basso di metri quadri disponibili è compensato dalla non esclusività  della detenzione.<br /> 6. In conclusione, l&#8217;appello è infondato e va rigettato.<br /> 7. In ragione della specificità  della controversia, le spese processuali dell&#8217;appello sono interamente compensate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello (rg. n. 1691 del 2019), come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Compensa integralmente le spese processuali del secondo grado del giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità , nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l&#8217;appellante.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Luigi Maruotti, Presidente<br /> Luca Lamberti, Consigliere<br /> Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere<br /> Silvia Martino, Consigliere<br /> Giuseppa Carluccio, Consigliere, Estensore<br /> </div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.592</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-29-4-2020-n-592/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Orazio Ciliberti, Presidente, Carlo Dibello, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Alessandra Loiodice e Aldo Loiodice, contro Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Anna Bucci; Comune di Sannicandro di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-29-4-2020-n-592/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.592</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Orazio Ciliberti, Presidente, Carlo Dibello, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Alessandra Loiodice e Aldo Loiodice, contro Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Anna Bucci; Comune di Sannicandro di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Cozzi</span></p>
<hr />
<p>Piano regolatore generale :  caratteristiche e funzioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed urbanistica- piano regolatore generale &#8211; caratteristiche e funzioni.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il piano regolatore generale è un atto avente natura complessa in quanto alla sua formazione concorrono le volontà  di due Enti diversi, il Comune, al quale spetta l&#8217;iniziativa e la definizione dei contenuti dell&#8217;atto di pianificazione, e la Regione, che deve provvedere alla definitiva approvazione dello strumento urbanistico; nonostante la concorrente partecipazione delle suddette Amministrazioni si tratta di atto complesso di tipo diseguale, che vede nel procedimento di formazione, sotto un profilo sostanziale oltrechè procedimentale, un ruolo differenziato dei predetti Enti, dovendosi attribuire una posizione preponderante all&#8217;Ente locale nella regolazione degli interessi urbanistici comunali, e a tale conclusione si perviene in coerenza con i principi di rango costituzionale che assegnano la funzione primaria di pianificazione all&#8217;Amministrazione comunale e tanto anche dopo la riforma degli artt. 117 e 118 Cost.; naturalmente il ruolo affidato alla Regione non è quello di mero ausilio e/o di apporto istruttorio e neppure solo quello di esame e controllo dell&#8217;attività  di iniziativa ed elaborazione delle scelte urbanistiche svolte dal Comune, potendosi ben parlare di una funzione di copianificazione urbanistica; in altri termini i poteri assegnati all&#8217;Ente Regione nella sede di formazione degli strumenti urbanistici generali, come la variante sostanziale, sono quelli funzionali alla cura degli interessi propri del livello di governo regionale, senza che possano interferire nel perimetro decisionale di pianificazione dell&#8217;ente locale pìù prossimo alla comunità  per la quale si intende approntare il piano di disciplina dell&#8217;assetto urbanistico. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/04/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00592/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00649/2016 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 649 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Alessandra Loiodice e Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Aldo Loiodice in Bari, via Nicolai, n. 29; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Regione Puglia, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Anna Bucci, con domicilio digitale come da p.e.c. e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Lungomare Nazario Sauro nn. 31-33; <br /> Comune di Sannicandro di Bari, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Cozzi, con domicilio digitale, come da p.e.c., e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Cavour n. 31; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">dei seguenti atti: a) la deliberazione della Giunta regionale dell&#8217;8 marzo 2016 -OMISSIS-(pubblicata sul B.U.R.P. -OMISSIS-del 22 marzo 2016) avente a oggetto &#8220;<i>Approvazione definitiva variante di adeguamento del piano regolatore generale alle sentenze Tar Puglia</i>&#8221; nella parte in cui impone, nuovamente, sul terreno del ricorrente un vincolo sostanzialmente di natura espropriativa; b) la precedente delibera della G.R. (-OMISSIS- dell&#8217;8 gennaio 2015) con la quale veniva stabilita la medesima destinazione;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive della Regione Puglia e del Comune di Sannicandro di Bari;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2020, il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori, come da verbale di udienza;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso in trattazione, il sig. &#8211;OMISSIS- ha chiesto l&#8217;annullamento della delibera di Giunta Regionale indicata in epigrafe, con la quale è stata approvata in via definitiva la variante di adeguamento del P.r.g. del Comune di Sannicandro di Bari, in asserita ottemperanza a sentenze rese da questo T.a.r. Puglia, nello specifico alla sentenza T.a.r. Puglia-OMISSIS-del 2008, nella parte in cui si impone nuovamente un vincolo di natura sostanzialmente espropriativa sul suolo di proprietà  del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sig. -OMISSIS- assume di essere proprietario di un suolo sito nel territorio del Comune di Sannicandro di Bari, esteso 2.700 mq circa, avente una destinazione vincolata giÃ  nel precedente Piano regolatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel nuovo P.r.g. del 2001, approvato con delibera di Giunta Regionale -OMISSIS-del 6.12.2005, il terreno del ricorrente è stato nuovamente destinato in parte a zona agricola, in parte a standard urbanistici e servizi di interesse urbano e &#8220;<i>un&#8217;esigua porzione a zona residenziale di espansione C, per la parte restante a strada pubblica</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Contro la destinazione a standard e a viabilità  di piano il sig. -OMISSIS- ha proposto gravame innanzi a questo T.a.r. che, con sentenza -OMISSIS-/2008, ha accolto il ricorso annullando la deliberazione del Comune di Sannicandro e, con essa, quella regionale di approvazione definitiva, con riferimento ad una destinazione considerata penalizzante.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza è stata pubblicata in data 1 agosto 2008 e non risulta appellata.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel successivo provvedimento pianificatorio, il Comune ha stabilito, in data 4 settembre 2009, con delibera di C.C. -OMISSIS-/09 gli obiettivi e i criteri di impostazione della variante tematica con la quale si faceva riferimento alla suddetta sentenza, quindi si stabiliva, di perseguire il principio di non discriminazione tra proprietari di suoli e di ritipizzare l&#8217;area del ricorrente come zona di espansione residenziale C3.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito della definizione di tali obiettivi, con delibera di C.C. -OMISSIS- del 13 maggio 2011 è stata adottata una variante al P.R.G. denominata &#8220;<i>Variante tematica di adeguamento del Piano Regolatore alle sentenze Tar&#8221;, </i>deliberando quindi la destinazione di zona edificatoria per il suolo del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">In pari data, con delibera di Consiglio comunale-OMISSIS-/2011, il Comune si è adeguato alla sentenza del T.a.r. adottando una variante al Piano particolareggiato dei servizi.</p>
<p style="text-align: justify;">Con delibera di G.R. -OMISSIS- dell&#8217;8 gennaio 2015, la Regione ha approvato, con prescrizioni, la variante di adeguamento del P.r.g. alla sentenza del T.a.r., ritenendo di non condividere la scelta di ritipizzazione fatta dal Comune, con riferimento al suolo del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Con delibera -OMISSIS-del 9 ottobre 2015, il Commissario straordinario del Comune, con i poteri del Consiglio comunale, ha accolto quanto esposto nella Relazione di adeguamento e controdeduzioni del Responsabile della Sezione tecnica del Comune, in cui si metteva in luce una carenza di motivazione nella statuizione regionale di non condivisione della scelta comunale di ritipizzare e una mancata esecuzione della sentenza -OMISSIS-/2008.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, con successiva delibera di G.R. dell&#8217;8 marzo 2016, -OMISSIS-, la Regione ha ignorato le precisazioni dell&#8217;Amministrazione comunale, motivate peraltro dalla volontà  di adeguarsi alla sentenza del T.a.r., evitando ulteriori contenziosi.</p>
<p style="text-align: justify;">La delibera di Giunta Regionale è contestata dal ricorrente, con il ricorso in epigrafe indicato, ed è ritenuta illegittima per i seguenti motivi: a) Violazione di legge &#8211; Violazione/elusione della sentenza del T.a.r. Puglia-Bari, II Sez. -OMISSIS-/2008- Eccesso di potere; b) Violazione di legge &#8211; Violazione art. 10 legge 1150 del 1942 &#8211; Violazione art. 16 L.R. n. 56 del 1980 &#8211; Violazione dell&#8217;autonomia comunale in materia di destinazione urbanistica &#8211; Eccesso di potere. </p>
<p style="text-align: justify;">La Regione Puglia si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, del quale ha chiesto il respingimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito in giudizio il Comune di Sannicandro, con memoria valevole anche quale atto di intervento <i>ad adiuvandum</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le parti hanno poi versato in atti ulteriori memorie difensive.</p>
<p style="text-align: justify;">La controversia è passata in decisione, alla pubblica udienza del 19 febbraio 2020. </p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è fondato e merita accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo di ricorso, il sig. &#8211;OMISSIS- lamenta la violazione o elusione della sentenza del T.a.r. Puglia-OMISSIS-del 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la pronuncia menzionata, il T.a.r. ha evidenziato un notevole sovradimensionamento degli standards all&#8217;interno del P.r.g. del Comune di Sannicandro di Bari, cui ha fatto seguito implicitamente la scelta di vincolare una quantità  sovradimensionata di aree, anche attraverso la reiterazione di vincoli giÃ  previsti nel previgente strumento urbanistico generale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ha sottolineato, nella circostanza, che il proporzionale ridimensionamento delle aree assoggettate a vincolo avrebbe comportato un aumento di volumetrie a vantaggio delle aree del ricorrente realizzando un migliore e pìù equilibrato contemperamento dell&#8217;interesse pubblico con gli interessi privati.</p>
<p style="text-align: justify;">In coerenza con questa impostazione generale, il Comune interveniente ha dettato, con delibera di Consiglio comunale -OMISSIS-del 4 settembre 2009, criteri direttivi di massima per procedere all&#8217;approvazione di una variante tematica di adeguamento del P.r.g. alla sentenza del T.a.r. sopra citata.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso ente civico ha posto in luce la necessità  di perseguire il principio di non discriminazione tra proprietari di suoli, attraverso la ritipizzazione delle aree di proprietà  del ricorrente, secondo la destinazione data alle aree adiacenti, quindi come zona di espansione residenziale C3.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è così¬ pervenuti, con delibera di Consiglio comunale -OMISSIS- del 13 maggio 2011, all&#8217;adozione della variante tematica di adeguamento del P.r.g. alla pronuncia T.a.r., dettata dall&#8217;esplicita esigenza di conformare la successiva attività  di pianificazione urbanistica del Comune alle prescrizioni rese in sede giurisdizionale, tenuto anche conto del fatto che i nuovi calcoli del fabbisogno residenziale e la nuova quantificazione delle aree da destinare a standards non avrebbero comportato una modifica sostanziale del P.r.g. previgente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò nonostante, la Regione Puglia, parte in causa del giudizio introdotto con ricorso n.r.g. 1174 del 2006, deciso con sentenza -OMISSIS-/2008, con la delibera dell&#8217;Esecutivo, formante oggetto di impugnazione, ha ritenuto di non condividere la proposta avanzata dall&#8217;Amministrazione comunale nella variante tematica di adeguamento. A dire del ricorrente, la delibera della Giunta Regionale impugnata non tiene conto &#8211; illegittimamente &#8211; di una pronuncia i cui effetti si manifestano nei riguardi di tutte le parti in causa, e la cui portata conformativa impone alla P.A. di riesercitare il potere in linea con quanto statuito dal Giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale motivo di censura è da ritenersi fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; evidente la portata conformativa della sentenza resa dal T.a.r. Puglia, in ottemperanza alla quale il Comune di Sannicandro di Bari ha proposto alla Regione una variante tematica di adeguamento del P.r.g. alla decisione giurisdizionale. </p>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia del T.a.r. non si limita a sancire l&#8217;annullamento del P.r.g.<i> in parte qua</i>, ma finisce col dettare i criteri da seguire in sede di riesercizio del potere da parte della P.A., al fine di operare una scelta urbanistica capace di perseguire il miglior equilibrio tra l&#8217;interesse pubblico ad un ordinato assetto del territorio e quello del privato ricorrente ad una accettabile limitazione della proprietà  fondiaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Erra, pertanto, la Regione Puglia nel ritenere che la sentenza in questione non abbia comportato una decisa limitazione della discrezionalità  amministrativa perchè il T.a.r. ha inequivocabilmente censurato la scelta del Comune di Sannicandro di Bari di imprimere al suolo di proprietà  del ricorrente un vincolo sostanzialmente di tipo espropriativo, reiterato nel tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Valga, in questo senso, il passaggio motivazionale in cui il giudice afferma che &#8220;<i>la regola generale che le scelte urbanistiche anche di tipo vincolistico debbano ritenersi congruamente motivate con riferimento alle enunciazioni contenute nella relazione al piano regolatore incontra un limite in ipotesi di scelte che penalizzano la proprietà  privata oltre la soglia minima di legge (come in ipotesi di sovradimensionamento di standards)</i>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">La ritipizzazione del suolo di proprietà  del ricorrente a zona edificabile C3, che il Comune ha ritenuto di perseguire, può considerarsi aderente agli effetti conformativi della sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Ente regionale, a fronte della pronuncia giurisdizionale, non dispone di un maggior potere discrezionale rispetto al Comune, ma deve necessariamente adeguare le proprie valutazioni urbanistiche a quanto deciso dal T.a.r., malgrado sia titolare di una potestà  di copianificazione nelle decisioni di governo del territorio varate dall&#8217;Ente comunale. La portata conformativa della pronuncia giurisdizionale del Giudice amministrativo rappresenta, del resto, un argine al principio di inesauribilità  del potere amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò vuol dire che, una volta prosciugata la discrezionalità  amministrativa, cioè individuati compiutamente dal Giudice amministrativo i profili di criticità  insiti nel provvedimento amministrativo sindacato, la P.A. non può riesercitare il proprio potere adottando un atto illegittimo per le stesse ragioni sindacate dal G.A., anche se la permanente discrezionalità  della P.A. impedisce di qualificare il vizio del nuovo atto come nullità  per elusione di giudicato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il riesercizio del potere amministrativo dopo una sentenza di annullamento munita di portata conformativa deve essere immune dalle censure che hanno indotto il giudice ad annullare un provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa direzione militano alcuni indicatori normativi di sicuro significato; in primo luogo, la disposizione di apertura del codice del processo amministrativo, secondo la quale: &#8220;<i>la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo&#8221;. </i>La norma si lascia decifrare agevolmente: se l&#8217;obiettivo della tutela giurisdizionale piena consiste nel dovere di non limitare la tutela giurisdizionale ad alcuni tipi di provvedimento amministrativo o ad alcuni rimedi soltanto (vedi l&#8217;art. 113 della Cost.), tutela effettiva significa tutela capace di garantire al ricorrente il raggiungimento concreto del bene della vita in vista del quale si è rivolto al Giudice amministrativo. </p>
<p style="text-align: justify;">Nella stessa direzione conduce il principio desumibile dall&#8217;art. 112 del Codice del processo amministrativo, secondo il quale &#8220;<i>i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica Amministrazione e dalle altre parti</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">La regola va letta in combinazione con la previsione per la quale l&#8217;azione di ottemperanza è concessa per conseguire, tra le altre, l&#8217;attuazione delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">La forza cogente della pronuncia giurisdizionale, anche nella sua parte conformativa, è presidiata non soltanto dal rimedio dell&#8217;ottemperanza, posto che il ricorrente che abbia conseguito l&#8217;annullamento di un provvedimento impugnato può rivolgersi allo stesso giudice che ha caducato il provvedimento per conseguire la piena attuazione delle statuizioni recate in sentenza, quando vi sia palese elusione del giudicato; ma anche attraverso l&#8217;autonoma azione di annullamento, atteso che la P.A. dispone di margini molto ridotti di discrezionalità  amministrativa (vedasi anche art. 31 c.p.a.).</p>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell&#8217;art. 16 della legge regionale n. 56/1980, nonchè dell&#8217;autonomia comunale in materia di destinazione urbanistica, e l&#8217;eccesso di potere consumato dalla Regione Puglia con la delibera impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">In effetti, dopo la sentenza-OMISSIS-del 2008, il Comune di Sannicandro di Bari ha adottato la variante tematica di adeguamento del P.r.g. sulla base della procedura ordinaria di approvazione del P.r.g., così¬ come delineata dall&#8217;art. 16 della legge re. 56/1980.</p>
<p style="text-align: justify;">La Giunta Regionale, invece di attenersi alla norma sopra citata, che limita la possibilità  di apportare modifiche al P.r.g. solo quando le scelte pianificatorie vanno coordinate con quelle operate da altri piani territoriali, oltrechè con le prescrizioni della stessa legge &#8211; ha evidenziato  <i>un disegno urbanistico in totale contrasto con quello prefigurato dal PRG vigente, e ciò anche in relazione alla particolare ubicazione direttamente limitrofa alla zona agricola&#8221;&#8221;.</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">Che la Regione abbia esorbitato dai poteri concessile dalla normativa urbanistica in generale si desume anche dalla lettura dell&#8217;art. 10 della legge-OMISSIS-50 del 1942, che circoscrive l&#8217;ambito entro il quale l&#8217;Ente regionale può riservarsi di apportare modifiche al P.r.g. adottato dal Comune.</p>
<p style=""text-align: justify;"">In definitiva, sono state violate le prerogative dell&#8217;Amministrazione comunale in materia di pianificazione urbanistica.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Anche questo secondo motivo di ricorso è fondato.</p>
<p style=""text-align: justify;"">La Regione Puglia, nella specifica vicenda, ha esercitato un<i>ius variandi</i> nei riguardi delle scelte di pianificazione urbanistica dell&#8217;Amministrazione comunale esorbitante dai limiti tracciati sia dalla legge urbanistica fondamentale (la legge-OMISSIS-50/1942), sia dalla legge regionale n. 56/1980.</p>
<p style=""text-align: justify;"">La giurisprudenza amministrativa, chiamata a pronunciarsi sulla natura del Piano regolatore generale ha stabilito che &#8220;&#8221;<i>Il piano regolatore generale è un atto avente natura complessa in quanto alla sua formazione concorrono le volontà  di due Enti diversi, il Comune, al quale spetta l&#8217;iniziativa e la definizione dei contenuti dell&#8217;atto di pianificazione, e la Regione, che deve provvedere alla definitiva approvazione dello strumento urbanistico; nonostante la concorrente partecipazione delle suddette Amministrazioni si tratta di atto complesso di tipo diseguale, che vede nel procedimento di formazione, sotto un profilo sostanziale oltrechè procedimentale, un ruolo differenziato dei predetti Enti, dovendosi attribuire una posizione preponderante all&#8217;Ente locale nella regolazione degli interessi urbanistici comunali, e a tale conclusione si perviene in coerenza con i principi di rango costituzionale che assegnano la funzione primaria di pianificazione all&#8217;Amministrazione comunale e tanto anche dopo la riforma degli artt. 117 e 118 Cost.; naturalmente il ruolo affidato alla Regione non è quello di mero ausilio e/o di apporto istruttorio e neppure solo quello di esame e controllo dell&#8217;attività  di iniziativa ed elaborazione delle scelte urbanistiche svolte dal Comune, potendosi ben parlare di una funzione di copianificazione urbanistica; in altri termini i poteri assegnati all&#8217;Ente Regione nella sede di formazione degli strumenti urbanistici generali, come la variante sostanziale, sono quelli funzionali alla cura degli interessi propri del livello di governo regionale, senza che possano interferire nel perimetro decisionale di pianificazione dell&#8217;ente locale pìù prossimo alla comunità  per la quale si intende approntare il piano di disciplina dell&#8217;assetto urbanistico&#8221;&#8221;</i> (cfr.: Cons. Stato sez. IV, 13.11.2018, n. 6392).</p>
<p style=""text-align: justify;"">Nel caso in esame, la Regione Puglia, invece di muovere osservazioni critiche e modifiche basate sulla necessità  di coordinare l&#8217;interesse comunale con quello sotteso all&#8217;approvazione di piani territoriali, ha finito col sovrapporre inammissibilmente le sue scelte di pianificazione a quelle dell&#8217;ente comunale.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Un potere del genere perà² è anomalo, e nella specie, ignora anche l&#8217;avvertita necessità  e doverosità  di conformare l&#8217;opera di pianificazione urbanistica comunale a una ben specifica pronuncia giurisdizionale, come giÃ  osservato con riferimento al primo motivo di ricorso.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ciò tanto pìù che l&#8217;art. 16 della legge regionale n. 56/1980 circoscrive il potere regionale di apportare modifiche al P.r.g. adottato nel senso che &#8220;&#8221;<i>La Giunta Regionale può apportare al PRG le sole modifiche conseguenti all&#8217; accoglimento delle osservazioni di cui al precedente 4º comma e quelle necessarie per coordinare le scelte del PRG con quelle operate da altri piani territoriali e con le prescrizioni della presente legge&#8221;&#8221;</i>.</p>
<p style=""text-align: justify;"">La mancata condivisione della scelta comunale di ritipizzare l&#8217;area di proprietà  del ricorrente, quale zona C3 di espansione residenziale, si è risolta in un&#8217;impostazione divergente rispetto alla variante adottata dal Comune di Sannicandro (che aveva attribuito al suolo una destinazione residenziale C3) ed è stata motivata in ragione della natura essenzialmente conformativa del vincolo, secondo un ragionamento che proprio il T.a.r. aveva mostrato di censurare come scelta di fondo. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Ma si tratta, per un verso, di argomentazioni smentite dalla relazione di accompagnamento alla variante tematica di adeguamento del P.r.g., laddove si mette in luce l&#8217;esiguo carico urbanistico arrecato dalla tipizzazione favorevole al ricorrente; per altro verso, del tutto in contrasto con la doverosa attuazione della sentenza del T.a.r.-OMISSIS-del 2008. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Il ricorso è complessivamente da accogliere per le suesposte argomentazioni.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. </p>
<p style=""text-align: justify;"">P.Q.M.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla <i>in parte qua </i>la delibera di Giunta Regionale impugnata.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Condanna la Regione Puglia alla rifusione delle spese processuali che liquida nella complessiva misura di € 1.500,00, oltre contributo unificato e accessori come per legge. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Così¬ deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;"">Orazio Ciliberti, Presidente</p>
<p style=""text-align: justify;"">Carlo Dibello, Consigliere, Estensore</p>
<p style=""text-align: justify;"">Giacinta Serlenga, Consigliere</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p> </p>
<p> &#8220;</p>
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