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	<title>29/4/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29/4/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2014 n.2220</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-4-2014-n-2220/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-4-2014-n-2220/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2014 n.2220</a></p>
<p>Pres. Branca – Est. Realfonzo Vidoni S.p.A. (Avv. A. Biagini) c/ Anas S.p.A. (Avv. Stato), n.c. Ricciardello Costruzioni S.r.l. 1. Contratti della p.a. – Gara – Offerta potenzialmente anomala &#8211; Verifica di congruità – Prezzo offerto – Punto minimo di equilibrio economico dell’affare – Corrispondenza &#8211; Dimostrazione &#8211; Conseguenze –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-4-2014-n-2220/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2014 n.2220</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-4-2014-n-2220/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2014 n.2220</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Branca – <i>Est. </i>Realfonzo<br /> Vidoni S.p.A. (Avv. A. Biagini) c/ Anas S.p.A. (Avv. Stato), n.c. Ricciardello Costruzioni S.r.l.</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara – Offerta potenzialmente anomala  &#8211; Verifica di congruità – Prezzo offerto – Punto minimo di equilibrio economico dell’affare – Corrispondenza &#8211;  Dimostrazione &#8211; Conseguenze – Anomalia – Non sussiste</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Gara – Offerta potenzialmente anomala  &#8211; Verifica – Affidabilità dell’offerta – Conseguenze – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Irragionevolezza o illogicità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi degli art. 86 e 87 del d.lgs. n. 163/2006, la verifica della congruità di un’offerta potenzialmente anomala attiene all’economia e alla scienza delle costruzioni e, come tale, ha natura globale e sintetica, vertendo questa sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme e, a tal fine, l’impresa chiamata a dimostrare la non anomalia della propria offerta deve in sostanza dimostrare la corrispondenza tra il prezzo offerto in gara e il punto minimo di equilibrio economico dell’affare che è collegato alla somma di tutti i fattori di costo, contrattualmente rilevanti, posti a base dell’elaborazione del suo “business plan”. In altri termini, le giustificazioni dell’offerta in sede di verifica dell’anomalia devono consistere nell’illustrazione di tutti gli elementi economici e tecnici che hanno consentito all’operatore economico di praticare proprio quel particolare ribasso.</p>
<p>2. Il controllo di anomalia dell’offerta si concretizza in un giudizio complessivo sull’affidabilità dell’offerta economica complessivamente intesa al fine di verificarne la credibilità, con la conseguenza che il relativo giudizio, costituendo espressione paradigmatica di valutazioni tecniche, è suscettibile di sindacato giurisdizionale solo in caso di deviazione dai canoni di ragionevolezza o di logicità oltre che di vizi procedurali e deficienze motivazionali. Ne consegue che il giudizio sull’uso della discrezionalità tecnica dalla stazione appaltante possa essere sindacato dal giudice solo ed esclusivamente sotto il profilo dell’eccesso di potere. In ogni caso, il giudice non può verificare autonomamente la congruità dell’offerta presentata e delle sue singole voci, sovrapponendo così la sua idea tecnica al giudizio, non erroneo né illogico, formulato dall’organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto, poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria dell’amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02220/2014REG.PROV.COLL.<br />
N. 00942/2012 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 942 del 2012, proposto da: </p>
<p>Vidoni S.p.A., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alfredo Biagini, con domicilio eletto presso Alfredo Biagini in Roma, via Monte Zebio, N. 30; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Anas Spa, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ricciardello Costruzioni Srl; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del T.A.R. VENETO &#8211; VENEZIA: SEZIONE I n. 01652/2011, resa tra le parti, concernente esclusione dalla procedura concorsuale per l&#8217;affidamento dei lavori di realizzazione del lotto 4 stralcio 1 della variante di portogruaro ss n° 14 &#8211; ris. danni</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 aprile 2014 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Biagini e l&#8217;avvocato dello Stato Figliolia;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il presente ricorso l’appellante chiede l’annullamento della sentenza del Tar Veneto-Venezia che ha respinto il ricorso della Vidoni Spa contro il provvedimento di esclusione della stessa dalla gara indetta dall&#8217;Anas per la realizzazione del lotto 4 stralcio 1 della variante di Portogruaro ss n° 14 e quello di aggiudicazione dei lavori alla ditta Ricciardello Costruzioni Srl.<br />
La Vidoni Spa, collocatasi terza di cinque in graduatoria per l’aggiudicazione dell’appalto, veniva sottoposta a verifica dell’offerta in quanto giudicata in fumus di anomalia all’esito della quale le venivano richieste ulteriori delucidazioni. <br />
La procedura di verifica si concludeva con esito negativo e la Stazione appaltante provvedeva all’esclusione della Vidoni Spa dalla licitazione privata e all’aggiudicazione, prima provvisoria, e poi definitiva con provvedimento del 22.02.2005, dell’appalto de quo, alla Ricciardello Costruzioni Srl, odierna controinteressata, prima tra le imprese ad aver presentato un’offerta non anomala.<br />
La sentenza del Tar Veneto era affidata alle considerazioni per cui: <br />
&#8211;“<i>… il sindacato del giudice amministrativo sul procedimento di verifica dell’anomalia non può estendersi alla verifica della congruità dell’offerta presentata e delle sue singole voci, poiché, ove ciò fosse, il giudice invaderebbe una sfera propria d<br />
&#8211;“ <i>… il giudice può anche considerare i singoli elementi o voci dell’offerta, ma non già al fine di valutarne l’eventuale anomalia, bensì solo come elementi concreti suffraganti la verifica della suddetta sussistenza dei profili di completezza dell’is<br />
&#8211;“<i>… per un&#8217;offerta non sospetta l&#8217;inosservanza dell&#8217;onere di fornire le giustificazioni in via preventiva resta affatto irrilevante</i>… “ ed è “<i>solo in sede di procedimento di verifica dell&#8217;anomalia che vanno esaminate le giustificazioni (cfr. CdS<br />
&#8212; mentre la stazione appaltante aveva chiesto “…<i>che la concorrente fornisse opportune delucidazioni attinenti ad ogni aspetto e ad ogni elemento della proposta economica da essa formulata, ivi compreso, ovviamente e prioritariamente, il prezzo, la cui<br />
Con il presente gravame, sotto due rubriche, l’appellante lamenta in sostanza l’erroneità della decisione e di conseguenza l’illegittimità del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta per eccesso di ribasso in quanto la Commissione istruttoria avrebbe erroneamente ritenuto incongrua l’offerta della Vidoni Spa sull’assunto secondo il quale questa non avrebbe adeguatamente giustificato i prezzi di alcuni materiali in sede di chiarimenti. <br />
L’Anas Spa si è ritualmente costituita in giudizio con atto di costituzione formale.<br />
La Ricciardello Costruzioni Srl, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.<br />
Chiamata all&#8217;udienza pubblica di discussione del 1° aprile 2014 la causa è stata ritenuta in decisione dal Collegio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso è infondato.<br />
___1.§. Con un primo motivo, articolato in tre profili, la Società ricorrente denuncia la violazione dell’art. 21, co. 1-bis della L. 109/94 (come novellata dalla L. 166/02) e dell’art. 30, co. 4 della direttiva CEE 93/37 &#8212; ratione temporis applicabile al caso de quo &#8212; assumendo che il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta sarebbe illegittimo perché la Commissione istruttoria avrebbe erroneamente ritenuto non congrua l’offerta della Vidoni Spa sul presupposto della mancata giustificazione dei prezzi relativi alla fornitura delle barriere metalliche, dei cementi e alla biostuoia.<br />
In particolare l’appellante osserva che.<br />
a) Relativamente alle barriere metalliche: <br />
&#8212; le uniche delucidazioni richieste e fornite dall’impresa ricorrente sarebbero state quelle relative alla qualità dei materiali senza che l’ANAS avesse sollecitato alcun riferimento alla congruità ed attendibilità del prezzo;<br />
&#8212; la successiva richiesta della Commissione istruttoria di comprovare il prezzo sulla base del “rapporto di fornitura” sarebbe poi stata illegittimo perché l’ANAS non avrebbe dovuto chiedere al concorrente di rivelare i propri rapporti contrattuali relat<br />
&#8212; in ogni caso il mancato adempimento non sarebbe stato assistito dalla sanzione dell’esclusione.<br />
b) Per ciò che concerne la voce “cementi”, alla contestazione dell’ANAS circa l’affermata sottostima dei prezzi e al fatto che la ditta Grigolin non fosse un cementificio, l’appellante aveva precisato come il cemento prodotto dalla Superbeton fosse quello richiesto di tipo 325 e 425 secondo l’offerta del 6.7.2004, e come fossero stati prodotti i relativi certificati di conformità.<br />
c) Analogamente, per ciò che concerne i prezzi della biostuoia e l’idoneità tecnica del produttore, illegittimamente l’ANAS non avrebbe tenuto conto del fatto che i materiali commercializzati dalla Tubisystem erano prodotti dalla Greenvision Ambiente che aveva confermato il relativo prezzo. <br />
Con un secondo profilo di gravame, l’appellante denunciava inoltre che il Tar avesse anche errato nel considerare inattendibile l’offerta della Vidoni Spa sul rilievo per cui le analisi di alcune voci di prezzo, e le relative sottoanalisi, non sarebbero state idonee a comprovare l’affidabilità e la serietà complessiva dell’offerta della ricorrente.<br />
L’assunto va complessivamente disatteso.<br />
Come è noto, l&#8217;attendibilità dell’offerta in una gara d’appalto va valutata nel suo complesso e non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue e avulse dall&#8217;incidenza che potrebbero avere sull&#8217;offerta economica nel suo insieme (cfr. Consiglio di Stato sez. V 17 gennaio 2014 n. 162).<br />
Ai sensi degli artt. 86-87 del d.lgs. n. 163/2006 la verifica della congruità di un&#8217;offerta potenzialmente anomala attiene all’economia ed alla scienza delle costruzioni, e, come tale, ha natura globale e sintetica, vertendo questa sulla serietà, o meno, dell&#8217;offerta nel suo insieme e, a tal fine, l’impresa chiamata a dimostrare la non anomalia della propria offerta deve in sostanza dimostrare la corrispondenza tra il prezzo offerto in gara ed il punto minimo di equilibrio economico dell’affare che è collegato alla somma di tutti i fattori di costo, contrattualmente rilevanti, che sono stati posti a base dell’elaborazione del suo “business plan”.<br />
In altre parole, le giustificazioni dell’offerta in sede di verifica dell’anomalia devono consistere nell’illustrazione di tutti gli elementi economici e tecnici che hanno consentito all’operatore economico di praticare proprio quel determinato ribasso. <br />
Infatti, ogni imprenditore, quando deve formulare un prezzo da offrire per l’aggiudicazione di un appalto, effettua una preventiva analisi delle tecniche che dovrà utilizzare per l’esecuzione dell’appalto, di tutti i costi che dovrà sostenere (ad esempio, per i materiali da impiegare, per i noli dei macchinari necessari, per il personale da utilizzare ecc.) nonché dell’utile da ricavare, tenuto anche conto dell’andamento del mercato. Nella relazione a giustificazione del prezzo, la ditta deve cioè procedere a scomporre il prezzo offerto nelle singole voci prezzo (es. prezzi materiali, manodopera, trasporto, spese generali, assicurazioni, utile d’impresa, ecc.). <br />
Per questo, il controllo di anomalia si concretizza in un giudizio complessivo sull&#8217;affidabilità dell&#8217;offerta economica complessivamente intesa al fine di verificarne la credibilità, con la conseguenza che il relativo giudizio, costituendo espressione paradigmatica di valutazioni tecniche, è suscettibile di sindacato giurisdizionale solo in caso di deviazione dai canoni di ragionevolezza o di logicità oltre che di vizi procedurali e deficienze motivazionali. (Consiglio di Stato sez. V, 16 agosto 2011, n. 4785).<br />
E’ di conseguenza dunque evidente che, per sua natura, il giudizio sull’uso della discrezionalità tecnica dalla stazione appaltante possa essere sindacato dal giudice solo ed esclusivamente sotto il profilo della logicità, ragionevolezza e della congruità dell&#8217;istruttoria ed esclusivamente sotto il profilo dell’eccesso di potere. In ogni caso, il giudice non può verificare autonomamente la congruità dell&#8217;offerta presentata e delle sue singole voci, sovrapponendo così la sua idea tecnica al giudizio, non erroneo né illogico, formulato dall&#8217;organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell&#8217;interesse pubblico nell&#8217;apprezzamento del caso concreto, poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria dell&#8217;Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato sez. V 17 gennaio 2014 n. 162; Consiglio di Stato sez. IV 30 maggio 2013 n. 2956).<br />
Nel caso di specie, infatti, le giustificazioni addotte circa l’attendibilità del prezzo dei materiali utilizzati non pare potessero realmente superare le perplessità della stazione appaltante sulla congruità dei prezzi delle barriere metalliche, ed è altrettanto evidente la mancata giustificazione anche dei prezzi del cemento e della biostuoia.<br />
Anche con riguardo a tali materiali, infatti, la Vidoni Spa si limitava a precisarne la qualità evidenziando l’impegno delle fornitrici a rendere disponibile i materiali in questione in conformità con la normativa di settore senza però comprovare la congruità del prezzo offerto dalla fornitrice.<br />
Inoltre, del tutto errata ed irrilevante è l’argomentazione formulata dalla Vidoni Spa circa l’assenza di una specifica norma di gara ovvero di una puntuale richiesta circa i giustificativi del prezzo dei materiali forniti.<br />
Di qui l’esattezza della decisione sul punto.<br />
___ 2.§. Per il medesimo ordine di considerazioni sostanziali che precedono deve essere parimenti disatteso il secondo motivo di appello con cui la Vidoni spa lamenta l’illegittimità dell’esclusione e l’aggiudicazione alla controinteressata anche sulla base del fatto che le analisi e le sottoanalisi di alcune voci di prezzo (nello specifico: costo per l’impiego dei rulli per il costipamento del materiale, costo del varo delle strutture in acciaio e costi per le prove poste a carico dell’esecutore) non erano apparse idonee a comprovare l’affidabilità e la serietà complessiva dell’offerta presentata atteso che la riscontrata legittimità anche di un solo rilievo formulato dalla commissione sarebbe andata ad aumentare i costi, senza poter essere assorbita dall’utile, in quanto la misura indicata non avrebbe ammesso alcuna diminuzione.<br />
Nel caso in esame, deve dunque escludersi che il TAR abbia erroneamente concluso per la legittimità del giudizio di valutazione dell’anomalia, in quanto, a fronte alle generiche ed inconferenti considerazioni della società, deve negarsi che siano complessivamente riscontrabili nel caso macroscopiche illogicità, gravi errori di calcolo, evidenti discrasie nelle stime o comunque valutazioni assolutamente abnormi o affette da errori di fatto. <br />
___ 3.§. In conseguenza deve essere respinta l’istanza di risarcimento:<br />
&#8212; del danno emergente, in forma equivalente, ai sensi degli artt. 122-124 del dlgs. 104/2010, in relazione alla asserita sussistenza del requisito della colpa della P.A., del nesso di causalità tra evento lesivo e della violazione di legge.<br />
&#8212; del danno lucro cessante da perdita della possibilità di aggiudicazione e del danno curriculare, oltre alla richiesta di rivalutazione monetaria delle somme e dei relativi interessi.<br />
L’assunto va respinto.<br />
L&#8217;art. 30 c.p.a. II co., che disciplina espressamente la risarcibilità degli « interessi legittimi », richiama &#8212; e presuppone – esclusivamente l’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa. <br />
Al contrario, in casi di azione amministrativa legittima (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 31 maggio 2012 n. 3262; Consiglio Stato sez. VI 18 agosto 2009 n. 4958, ecc.) deve escludersi la configurabilità:<br />
&#8212; della “colpa” dell&#8217;Amministrazione, per l’assenza di una condotta antigiuridica;<br />
&#8212; dell’ “ingiustizia del danno” (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 21 ottobre 2013 n. 5106). <br />
La legittimità del provvedimento preclude quindi ogni possibilità di far luogo al riconoscimento del danno da “atto legittimo” al di fuori dei casi direttamente individuati dall’ordinamento comunitario (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 12 febbraio 2013, n. 829; idem Consiglio di Stato sez. IV 07 luglio 2011 n. 4072, ecc.).<br />
In conseguenza della riconosciuta legittimità dei provvedimenti impugnati in prime cure, non sussistono i requisiti né dell’ingiustizia del danno né della colpa dell’amministrazione.<br />
Da qui l’infondatezza di tutte le richieste di risarcimento dei danni.<br />
___ 4.§. In conclusione l’appello deve essere respinto e per l’effetto la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.<br />
Le spese possono tuttavia essere compensate tra le parti. <br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:<br />
___ 1. respinge l’appello di cui in epigrafe.<br />
___ 2. spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Marzio Branca, Presidente FF<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 29/04/2014</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-4-2014-n-2220/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2014 n.2220</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2014 n.2390</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-29-4-2014-n-2390/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-29-4-2014-n-2390/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2014 n.2390</a></p>
<p>Pres. Nappi, est. Cernese Gaetano Tufano (Avv. Pier Giacinto Di Fiore) c. Prefettura – U.T.G. di Napoli e Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale) 1. Autorizzazioni e concessioni – Porto d’armi ad uso personale – Rinnovo – Diniego – Presupposto &#8211; Precedente condanna per il reato di violazione di sigilli – Illegittimità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-29-4-2014-n-2390/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2014 n.2390</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-29-4-2014-n-2390/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2014 n.2390</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nappi, est. Cernese<br /> Gaetano Tufano (Avv. Pier Giacinto Di Fiore) c. Prefettura – U.T.G. di Napoli e Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazioni e concessioni – Porto d’armi ad uso personale – Rinnovo – Diniego – Presupposto &#8211; Precedente condanna per il reato di violazione di sigilli – Illegittimità – Sussiste &#8211; Ragioni &#8211; Nessuna attinenza con la materia delle armi. </p>
<p>2. Autorizzazioni e concessioni – Porto d’armi ad uso personale – Rinnovo – Diniego – Motivato sulla scorta dell’omessa dichiarazione di una precedente condanna per violazione dei sigilli – Scusabilità – Sussiste – Ragioni – Nessuna attinenza con la materia delle armi – Conseguenza – Illegittimità del diniego.</p>
<p>3. Autorizzazioni e concessioni – Porto d’armi ad uso personale – Rinnovo – Diniego – In mancanza di circostanze sopravvenute rispetto alla situazione preesistente al primo rilascio – Illegittimità – Sussiste.</p>
<p>4. Autorizzazioni e concessioni – Porto d’armi ad uso personale – Rinnovo – Diniego – Contenuto dell’istruttoria – Informativa sull’avvenuta assunzione nella propria attività d’impresa di soggetti pluripregiudicati – Insufficienza – Sussiste – Conseguenza – Illegittimità del diniego.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di rinnovo del porto d’armi ad uso personale, la precedente condanna penale per il reato di violazione dei sigilli non può costituire l’univoco presupposto di un giudizio prognostico negativo circa l’abuso delle armi laddove tale precedente penale sia già stato ritenuto irrilevante dal TAR in sede di annullamento del provvedimento di diniego del primo rilascio della licenza. </p>
<p>2. Deve ritenersi illegittimo, e va annullato, il diniego del rinnovo di porto d’armi ad uso personale motivato in ragione dell’omessa dichiarazione di non aver riportato condanne penali atteso che tale omissione deve ritenersi dovuta a mera dimenticanza, e quindi scusabile, nel caso in cui la condanna riguardi un reato non attinente alla materia delle armi.  </p>
<p>3. Deve ritenersi illegittimo, e va annullato, il diniego opposto all’istanza di rinnovo del porto d’armi per uso personale motivato sul presupposto della mancata prova di specifici fattori di rischio giustificativi del porto d’armi, laddove, essendo rimaste immutate le condizioni soggettive ed oggettive che avevano giustificato il primo rilascio della licenza, dal contenuto motivazionale del provvedimento non emergano le ragioni fondanti una nuova valutazione di segno diametralmente opposto. (1) (2)</p>
<p>4. Deve ritenersi illegittimo, e va annullato, il diniego opposto all’istanza di rinnovo del porto d’armi ad uso personale motivato sulla scorta di un’informativa di polizia con cui si segnali la circostanza che il soggetto istante ha assunto nella sua azienda soggetti pluripregiudicati sottoposti a misure di sicurezza o alternative alla detenzione laddove non emergano ulteriori elementi istruttori tali da far ritenere la mancanza di affidabilità e di buona condotta.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. TAR Campania, Sez. V, 13 Febbraio 2008, n. 818 e Cons. Stato, Sez. VI, 27 Luglio 2007 n. 4169.<br />
(2) Cfr. Cons. Stato, 27 Marzo 2002, n. 1725; TAR Lombardia, 8 Aprile 2002, n. 1344; TAR Veneto 23 Ottobre 1996 n. 1785; TAR Reggio Calabria 11 Dicembre 1986 n. 531.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1820 del 2014, proposto da:<br />
TUFANO GAETANO, rappresentato e difeso dall’Avv. Pier Giacinto Di Fiore ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Antonio Esposito in Napoli, alla Via Vincenzo Arangio Ruiz, n. 107; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>PREFETTURA &#8211; UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO DI NAPOLI ed il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ex lege all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui Sede alla Via A. Diaz, n. 11 domiciliano per legge; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento, previa sospensione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; del decreto n. prot. 1873/13-6G-AREA 1 Quater, di rigetto della richiesta rinnovo porto di pistola emesso dal Prefetto della Provincia di Napoli, datato 14.1.2014 e notificato al ricorrente il 10 gennaio 2014;<br />
&#8211; di tutti gli atti prodromici e consequenziali, comunque connessi, tra i quali, precipuamente tutte le note informative, con le quali tutti gli organi di pubblica sicurezza e la Questura di Napoli esprimevano parere contrario al rilascio del titolo di po<br />
<br />
VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata Amministrazione;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
VISTO l’articolo l’art. 60 cod. proc. amm.;<br />
VISTA la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato;<br />
UDITA alla Camera di Consiglio del 17 aprile 2014 la relazione del Cons. dr. Vincenzo Cernese;<br />
UDITI i difensori come da verbale;</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>RITENUTO, preliminarmente, che il Collegio ritiene il ricorso in esame &#8211; notificato il 7.3.2014 e depositato l’1.4.2014 &#8211; fondato con la conseguenza che il giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, presenti alla Camera di Consiglio, ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm., in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria.<br />
RILEVATO che con il ricorso in esame . notificato il 7.3.2014 e depositato l’1.4.2014 &#8211; Tufano Gaetano impugnava il decreto n. prot. 1873/13-6G-AREA 1 Quater del 21.1.2014 con cui il Prefetto della Provincia di Caserta, vista la nota informativa in data 14.0.13 del Commissariato P.S. di Acerra che esprimeva parere contrario, visti gli artt. 11, 42 e 43 del R.D. n. 773 del 18.6.1931, respingeva l’istanza di rinnovo del porto di pistola per difesa personale; <br />
RILEVATO, altresì, che il predetto provvedimento fonda la sua parte motiva sulla considerazione che: “dalle risultanze istruttorie non emerge una particolare esposizione a rischi per l’incolumità propria o dei beni, né sono stati dimostrati concreti episodi di violenze o minacce che valgano a differenziare la posizione dell’istante rispetto a quella di altri soggetti, giustificando una deroga al generale divieto di andare armato, sancita dall’ordinamento giuridico” e sulla constatazione che: “nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, allegata all’istanza di rinnovo e redatta ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, il richiedente ha dichiarato di non aver riportato condanne penali, contrariamente a quanto risulta dal Casellario Giudiziale dal quale risulta una condanna alla pena della reclusione per mesi cinque e giorni venticinque con la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni due”; <br />
RITENUTO che il ricorso è fondato in relazione alla prima censura con la quale sono dedotti la violazione dell’art. 3, L. n. 241 del 1990, sotto il profilo del difetto di motivazione, con riferimento alla normativa di cui agli artt. 11, 42, 43, R.D. n. 773 del 18.6.1931, nonché l’eccesso di potere (per difetto di istruttoria e per contraddittorietà);<br />
CONSIDERATO che la condanna ex art. 44 del D.P.R. n. 380/2001 e 349 C.P., disposta con sentenza n. 124/2008 del 6.6.2008 del Tribunale di Nola per fatti risalenti al 2003, quale unico addebito contestabile al ricorrente, trattandosi di contravvenzione urbanistica e per relativa violazione di sigilli (peraltro non avente alcuna attinenza con la materia delle armi), non può rappresentare un presupposto univocamente e ragionevolmente fondante un giudizio prognostico negativo circa l’abuso delle armi ai sensi dell’art. 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e, peraltro, precedente siffatto era stato già ritenuto irrilevante da questa Sezione con la sentenza n. 2338 del 5 maggio 2009 con cui era stato annullato il provvedimento di diniego del primo rilascio della licenza de qua; ne consegue, altresì, che, in relazione alla contestazione mossa al ricorrente con il provvedimento odiernamente impugnato di aver dichiarato “di non aver riportato condanne penali” (contrariamente a quanto risulta dal Casellario Giudiziale), nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, allegata all’istanza di rinnovo e redatta ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, è ragionevole ritenere che l’omissione sia da ascrivere a mera dimenticanza e, come tale, scusabile; <br />
CONSIDERATO, altresì, che, risultando il provvedimento negativo oggetto di impugnazione adottato sul presupposto della mancata prova di fattori di rischio specifico tali da giustificare il rilascio del porto di pistola per difesa personale, giustificazione siffatta, se raffrontata con la documentazione in atti, non sfugge alle puntuali censure di eccesso di potere formulate dalla difesa del ricorrente sotto il duplice potere del difetto di istruttoria e di insufficienza della motivazione;<br />
RITENUTO, al riguardo, che &#8211; come da denunce esibite agli atti del giudizio e come già acclarato con la citata sentenza n. 2338 del 5 maggio 2009 &#8211; parte ricorrente, in ragione dell’attività imprenditoriale nel settore edile da lui svolta, è stato più volte vittima di reiterati e gravi episodi di violenza e minacce ai beni personali e patrimoniali, per cui potrebbe risultare ancora nel mirino di organizzazioni criminali, il che giustifica una valutazione di illogicità dell’operato dell’Amministrazione, come in analoga vicenda (T.A.R. Campania, V, 8.3.2007, n. 1633); <br />
RITENUTO, altresì, di dover ribadire che il diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale è illegittimo qualora non emergano dal contenuto motivazionale le ragioni del mutamento di orientamento in relazione alle medesime condizioni soggettive ed oggettive che per il passato &#8211; nella fattispecie, sin dal 2008 &#8211; erano state ritenute idonee (T.A.R. Campania, V, 26.4.2007, n. 4420; T.A.R. Piemonte, 23.1.2003, n. 106) e, quindi, in buona sostanza, non emergano le ragioni per cui la medesima situazione che a suo tempo aveva indotto al rilascio del titolo, pur non essendo mutata nel corso di degli anni, dia ora luogo in sede di rinnovo ad un provvedimento di segno diametralmente opposto (Cfr: per tutte T.A.R. Campania, Sez. V, 13 febbraio 2008, n. 818 e C. di S., Sez. VI, 27 luglio 2007, n. 4169);<br />
CONSIDERATO, inoltre, che, se è indubitabile che, anche in occasione del rinnovo della licenza di porto d&#8217; armi, l&#8217; Amministrazione può, nell&#8217;esercizio dei suoi poteri discrezionali, procedere alla valutazione degli interessi, pubblico e privato, coinvolti, senza limitazioni derivanti dal fatto che non si tratti del primo rilascio, pur tuttavia ove la medesima Amministrazione, intenda negare il rinnovo, deve esternare i motivi che contrastano con l&#8217;originaria valutazione favorevole ed evidenziare le circostanze sopravvenute che legittimano la nuova determinazione, con la conseguenza che è illegittimo, per insufficiente motivazione, il provvedimento col quale si nega il rinnovo di porto d&#8217; armi a soggetto in precedenza autorizzato sulla sola considerazione che lo stesso non ne ha assoluto bisogno, senza indicare le ragioni della nuova valutazione contrastante con le precedenti che, viceversa, avevano dato luogo al rilascio dell&#8217; autorizzazione (Cfr. Cons. Stato 27 marzo 2002 n. 1725, TAR Lombardia 8 aprile 2002 n. 1344, T.A.R. Veneto 23 ottobre 1996 n. 1785, T.A.R. Reggio Calabria 11 dicembre 1986 n. 531);<br />
PRESO ATTO che dalla documentazione prodotta in giudizio dalla resistente difesa, ed, in particolare dalla nota informativa in data 14.0.13 del Commissariato P.S. di Acerra recante parere contrario al rinnovo della licenza, per la segnalata circostanza che il ricorrente “negli ultimi tempi ha assunto numerosi pluripregiudicati sottoposti a misure di sicurezza o comunque, alternative alla detenzione”, non emergono, allo stato, ulteriori elementi istruttori tali da far ritenere la mancanza di affidabilità, e di buona condotta ostativi al mantenimento del titolo di polizia; <br />
RITENUTO, in definitiva, che, tanto basta per l’accoglimento, nei limiti del difetto di motivazione, del ricorso con il conseguente annullamento dell’atto impugnato ed, ovviamente, con salvezza, degli ulteriori e meglio motivati provvedimenti che l’Amministrazione dovrà adottare.<br />
RAVVISATA, tuttavia, la sussistenza di giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla il decreto n. prot. 1873/13-6G-AREA 1 Quater del 14.1.2014, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che dovranno essere adottati in relazione alla domanda dell’interessato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Domenico Nappi, Presidente<br />
Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore<br />
Paolo Marotta, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 29/04/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-29-4-2014-n-2390/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2014 n.2390</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2014 n.2377</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-29-4-2014-n-2377/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-29-4-2014-n-2377/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-29-4-2014-n-2377/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2014 n.2377</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, est. Dell’Olio CFC GROUP srl (Avv.ti Paolo e Giuliana Vosa) c. Università degli Studi di Napoli Federico II (Avvocatura Distrettuale) nei confronti di GRADED SpA (Avv. Francesco Migliarotti) 1. Contratti della P.A. – Aggiudicazione definitiva – Successive verifiche di regolarità contabile – DURC negativo – Decadenza dall’aggiudicazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-29-4-2014-n-2377/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2014 n.2377</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-29-4-2014-n-2377/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2014 n.2377</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, est. Dell’Olio<br /> CFC GROUP srl (Avv.ti Paolo e Giuliana Vosa) c. Università degli Studi di Napoli Federico II (Avvocatura Distrettuale) nei confronti di GRADED SpA (Avv. Francesco Migliarotti)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Aggiudicazione definitiva – Successive verifiche di regolarità contabile – DURC negativo – Decadenza dall’aggiudicazione – Legittimità – Sussiste.  </p>
<p>2.Contratti della P.A. – Aggiudicazione definitiva – Successive verifiche di regolarità contabile – DURC negativo – Decadenza dall’aggiudicazione – Presenza di altri DURC positivi ma riferiti ad altri contratti pubblici – Irrilevanza – Sussiste.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Decadenza dall’aggiudicazione definitiva a causa di un DURC negativo – Impugnazione – Censura delle contestazioni contenute nel DURC – Inammissibilità – Insindacabilità nel merito da parte del Giudice amministrativo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Deve ritenersi legittimo il provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione definitiva di un appalto di lavori motivato sulla scorta di due DURC negativi che, sia pure divergenti nel quantum dell’esposizione debitoria nei confronti dell’INPS, attestino entrambi l’irregolarità contributiva ostativa alla partecipazione alla gara, atteso che la presenza di un DURC negativo alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara obbliga la stazione appaltante ad escludere dalla procedura l’impresa interessata, non rilevando l’entità dell’irregolarità contributiva. (1) </p>
<p>2. Deve ritenersi legittimo il provvedimento di decadenza di un’impresa dall’aggiudicazione di una gara motivato sulla scorta di un DURC negativo, non rilevando in senso favorevole all’impresa la presentazione di altri DURC attestanti la regolarità contributiva ma riferiti ad altre gare.</p>
<p>3. Nel caso di un’impugnativa dinanzi al TAR del provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione definitiva di una gara, motivato sulla scorta di un DURC negativo, deve ritenersi inammissibile la censura in cui si faccia questione delle contestazioni di irregolarità contributiva contenute nel DURC, laddove tali contestazioni sono strettamente vincolanti per la stazione appaltante e non sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, Ad. Pl. n. 8/2012; Cons. Stato, Sez. V, 30 Giugno 2011, n. 3912.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1659 del 2013, proposto da:<br />
CFC GROUP S.r.l. (già denominata CFC Costruzioni S.r.l.), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Vosa e Giuliana Vosa, con i quali è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Fiorelli n. 14;<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è domiciliata per legge in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>GRADED S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Migliarotti, con presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via dei Mille n. 16;<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>a) del decreto dirigenziale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (d’ora in seguito anche “Unina”) prot. n. 2013/16 del 22 febbraio 2013, con il quale la società ricorrente è stata dichiarata decaduta dall’aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma dell&#8217;aulario del biennio del complesso di Via Claudio della Facoltà di Ingegneria;<br />
b) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unina n. 010 del 22 marzo 2013, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara in favore della GRADED S.p.A., seconda classificata in graduatoria;<br />
c) di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e consequenziale, tra cui: c1) la nota dirigenziale dell’Unina prot. n. 0029303 del 27 marzo 2013, con la quale è stata comunicata alla società ricorrente l’aggiudicazione definitiva della gara in favore della GRADED S.p.A.; c2) gli atti relativi al procedimento all’esito del quale è stato adottato il provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione definitiva.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente e della società controinteressata;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2014 il dott. Carlo Dell&#8217;Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. La società ricorrente impugna gli atti in epigrafe indicati – relativi alla procedura aperta indetta dall’Unina per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma dell&#8217;aulario del biennio del complesso di Via Claudio della Facoltà di Ingegneria – con cui è stata dichiarata decaduta dall’aggiudicazione definitiva della gara per irregolarità contributiva ed i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla seconda graduata Graded S.p.A., la quale, a sua volta, ha visto nelle more fallire il suo tentativo di contestare in via giurisdizionale l’ammissibilità della stessa offerta economica della ricorrente (vedi sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2726 del 21 maggio 2013, che, in riforma della sentenza breve di questo Tribunale n. 2667/2012, ha respinto il relativo ricorso). <br />
L’impugnativa è affidata ad una serie di censure con cui si prospettano vizi inerenti alla violazione del codice dei contratti pubblici, alla violazione delle norme di gara, all’invalidità derivata, nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili. Le tesi attoree sono state ribadite in ulteriori memorie difensive; in particolare, nella memoria depositata il 10 febbraio 2014 viene formulata anche una nuova censura.<br />
Resistono l’Unina e la controinteressata Graded, eccependo nei rispettivi scritti difensivi l’infondatezza del ricorso.<br />
La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 26 febbraio 2014.<br />
2. Nella presente evenienza giurisdizionale parte ricorrente mira essenzialmente ad infirmare il provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione definitiva e, per invalidità derivata, quello di aggiudicazione definitiva intervenuto in favore della seconda graduata Graded.<br />
2.1 Prima di passare allo scrutinio delle questioni prospettate, è opportuno premettere, in punto di fatto, che tale primo provvedimento poggia sull’avvenuto riscontro di una situazione di irregolarità contributiva esistente a carico della società ricorrente con riferimento al 12 luglio 2011, termine per la presentazione delle offerte. In particolare, il decreto dirigenziale di decadenza dall’aggiudicazione definitiva si sviluppa secondo il seguente percorso motivazionale: “CONSIDERATO che, (…), si è dato avvio, nei confronti della C.F.C. Costruzioni s.r.l., alle verifiche dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, finalizzate alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.lgs. 163/06; CONSIDERATO che – nel corso dell’istruttoria finalizzata alle predette verifiche ex lege – è stata, tra l’altro, inoltrata all’INPS la richiesta di D.U.R.C. anche con riferimento alla data di presentazione dell’offerta, in ordine al requisito di cui al comma 1, lett. i), dell’art. 38 del citato D.lgs. n. 163/06, ai sensi del quale sono escluse dalla partecipazione alle procedure di gara i soggetti “(…) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materie di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti”; CONSIDERATO che tale verifica ha evidenziato, alla data di presentazione dell’offerta, una irregolarità ai sensi del citato art. 38, comma 1, lett. i), così come risulta dai D.U.R.C. prot. N. 21390430 del 24.10.2012 emesso in data 28.11.2012 e D.U.R.C. prot. N. 21267875 del 16.10.2012 emesso in data 4.12.2012; VISTA la nota dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili n. 7260 del 22.1.2013, con la quale si comunicava, pertanto, alla C.F.C. Costruzioni s.r.l. l’avvio del procedimento diretto all’eventuale dichiarazione di inefficacia dell’aggiudicazione definitiva e di decadenza dalla stessa; VISTA la nota di risposta inviata dalla società in data 2.2.2013 – acquisita al protocollo di Ateneo in data 13/2/2013 con il n. 15584 – e la documentazione alla stessa allegata; VISTE le note dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e immobili prot. n. 14069 dell’8.2.2012 e prot. n. 15781 del 14.2.2013, con le quali – anche alla luce di quanto comunicato dalla società e della documentazione trasmessa dalla stessa – sono stati chiesti ulteriori chiarimenti alla competente sede dell’INPS; VISTA la nota – pervenuta via fax in data 21.2.2013 e acquisita al protocollo di Ateneo in data 22.2.2013 – con la quale la sede INPS competente, Napoli Soccavo, ha confermato che i citati D.U.R.C. prot. N. 21390430 e D.U.R.C. prot. N. 21267875 sono stati emessi con esito negativo in quanto, alla data di presentazione dell’offerta, 12.7.2011, la società non era regolare e ha chiarito che, in base alla normativa vigente per l’emissione dei DURC, le sedi INPS sono tenute al controllo di tutte le matricole in carico presso le varie sedi dell’Istituto; CONSIDERATO il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, anche nel testo vigente anteriormente al d.l. n. 70 del 2011, la nozione di “violazione grave” di cui al citato art. 38, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 163 del 2006 non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva (DURC); pertanto, la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (D.U.R.C.) si impongono alle stazioni appaltanti che non possono sindacarne il contenuto;”.<br />
2.2 Sempre in punto di fatto, giova richiamare il contenuto della nota di chiarimenti dell’INPS Napoli Soccavo pervenuta via fax all’Unina in data 21 febbraio 2013: “In esito alla richiesta (…), pari oggetto, si comunica che i Durc n. Prot. 21390430 del 24.10.12 e n. Prot. 21267875 del 16.10.12, sono stati emessi con esito negativo in quanto, alla data del 12.7.11, l’azienda CFC GROUP S.R.L. con matricola n. 5119894281 – 5104 Soccavo – non era regolare. Successivamente a tale data l’azienda ha regolarizzato la propria posizione. Si chiarisce, inoltre, che in base alla normativa vigente per l’emissione dei Durc, le sedi INPS sono tenute al controllo di tutte le matricole in carico presso le varie sedi dell’Istituto.”.<br />
3. Ciò premesso, si può dare corso all’esame delle censure articolate in gravame.<br />
Con una prima doglianza, parte ricorrente stigmatizza che il provvedimento di decadenza è affetto da carenza di istruttoria e da erroneità ed illogicità della motivazione, dal momento che, anche a fronte dei chiarimenti forniti dall’INPS, sarebbe stato omesso un doveroso approfondimento istruttorio sui due DURC rispettivamente emessi in data 28 novembre 2012 e 4 dicembre 2012, i quali recherebbero risultanze tra loro contraddittorie, incomplete e non univoche circa la situazione di irregolarità contributiva, la gravità della stessa e la definitività dell’accertamento, con particolare riguardo all’ammontare dei contributi non versati all’INPS: infatti, nel primo DURC l’importo degli insoluti INPS si attesterebbe ad € 99.999,99, mentre nel secondo si fermerebbe alla soglia di € 9.999,99.<br />
L’argomento, sebbene suggestivo, non convince.<br />
Parte ricorrente mostra di condividere gli ormai consolidati canoni interpretativi formatisi sulla vincolante portata certificatoria del DURC, secondo i quali: a) “alla luce della disciplina introdotta dal d.m. del Ministero del lavoro 24 ottobre 2007 e dalla successiva circolare applicativa n. 5 del 2008, e in omaggio ad un coerente indirizzo giurisprudenziale, la presenza di un d.u.r.c. negativo alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara obbliga la stazione appaltante ad escludere dalla procedura l’impresa interessata, senza che si possano effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli adempimenti ed alla definitività dell’accertamento previdenziale (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, 30 giugno 2011, n. 3912); (…) merita adesione, altresì, l’indirizzo ermeneutico secondo cui la regolarità contributiva deve essere conservata nel corso di tutto l’arco temporale impegnato dallo svolgimento della procedura mentre non assume rilievo l’intervento di un adempimento tardivo da parte dell’impresa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, decisione 12 marzo 2009, n. 1458; 15 settembre 2010, n. 6907).” (così Consiglio di Stato, Sez. V, 12 ottobre 2011 n. 5531; nello stesso senso Consiglio di Stato, A.P., 4 maggio 2012 n. 8); b) “ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006, anche nel testo vigente anteriormente al d.l. n. 70 del 2011, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di “violazione grave” non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto.” (così Consiglio di Stato, A.P. n. 8/2012 cit.).<br />
3.1 Ebbene, alla luce di quanto ora esposto e delle emergenze documentali confluite in sede di gara, la stazione appaltante non era tenuta ad espletare alcun (ulteriore) approfondimento istruttorio sulla posizione contributiva della società ricorrente.<br />
I due DURC emessi in data 28 novembre 2012 e 4 dicembre 2012 sicuramente concordavano sulla sussistenza di una situazione di irregolarità contributiva ostativa alla partecipazione alla gara, per come sopra chiarito. L’unico profilo di divergenza risiedeva nell’ammontare dell’esposizione debitoria nei confronti dell’INPS, effettivamente quantificata nel primo caso in € 99.999,99 e nel secondo in € 9.999,99.<br />
Tuttavia, tale difformità – imputabile presumibilmente ad un mero refuso di stampa, data la ricorrenza della stessa cifra numerica – se può dare adito a dubbi sull’entità del debito contributivo INPS, certamente non è destinata a creare incertezze sull’esistenza della situazione di irregolarità contributiva in termini di gravità e definitività, che è il dato che in concreto interessa ai fini della verifica sul possesso dei requisiti di partecipazione. In altri termini, la legge prescrive di appurare, per il tramite del DURC, l’eventuale sussistenza di una situazione di irregolarità contributiva, ma non l’entità della stessa, che è un aspetto del tutto indifferente per le valutazioni proprie della stazione appaltante.<br />
Ne discende che laddove un DURC attesti una situazione di irregolarità contributiva, tanto basta per far ritenere carente in capo all’impresa concorrente il relativo requisito di ammissione alla gara, anche laddove l’entità del debito contributivo non risulti ancora precisamente determinata ed abbisogni di ulteriori rettifiche e/o aggiornamenti. Nella presente fattispecie, inoltre, l’amministrazione era tenuta vieppiù a far decadere la società rincorrente senza ulteriori indugi, avendo l’istituto di previdenza inequivocabilmente confermato, con apposita nota fax, la sussistenza dell’irregolarità contributiva al 12 luglio 2011, data fissata per la presentazione delle offerte.<br />
3.2 D’altro canto si osserva, in via assorbente, che in gravame non è mossa alcuna contestazione avverso la concorrente situazione di irregolarità contributiva attestata nei confronti delle casse edili, in relazione alla quale non si rinviene nei due DURC alcuna sostanziale divergenza, con la conseguenza che la società ricorrente comunque doveva essere estromessa dalla procedura anche nell’inconcessa ipotesi di un azzeramento dell’esposizione debitoria nei confronti dell’INPS.<br />
4. Con una seconda censura, la ricorrente insiste sulla necessità dell’ulteriore approfondimento istruttorio dal momento che, una volta avviato il procedimento di decadenza dall’aggiudicazione, sarebbero stati forniti all’amministrazione altri due DURC (prot. n. 14871287 emesso il 14 luglio 2011 e prot. n. 15332234 emesso il 25 agosto 2011), che attesterebbero la regolarità contributiva.<br />
La doglianza non ha pregio.<br />
Correttamente l’Unina ha trascurato di dare rilevanza a tali positive certificazioni poiché esse fanno riferimento non al 12 luglio 2011 ma ad altre date, forse rilevanti per l’esecuzione di differenti rapporti contrattuali intrattenuti dalla ricorrente.<br />
5. Con un’ultima censura, articolata nella memoria depositata il 10 febbraio 2014, la società ricorrente continua a criticare il provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione definitiva, sostenendo, anche grazie alla produzione di apposita relazione tecnica, che “alla data della partecipazione alla gara non sussisteva una situazione di irregolarità, né tantomeno una situazione di irregolarità definitivamente accertata, ma sussisteva invece una posizione di incertezza sull’esistenza o meno di debiti dell’Impresa nei confronti dell’INPS e ciò a causa della volontà espressa dall’Impresa di avvalersi della compensazione”.<br />
La doglianza è inammissibile non solo perché è stata formulata in mero atto difensivo non notificato alle controparti, in dispregio delle regole del contraddittorio processuale, ma anche perché tende in maniera surrettizia a contestare le certificazioni di irregolarità contributiva contenute nei succitati DURC, le quali sono assolutamente vincolanti per la stazione appaltante e, pertanto, non possono essere sindacate nel merito nemmeno da parte dell’autorità giudiziaria amministrativa, a meno che – ma non è questo il caso di specie – non sia stata proposta fruttuosamente una querela di falso. <br />
6. Infine, l’inattaccabilità del provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione definitiva si riverbera sul connesso provvedimento di aggiudicazione definitiva intervenuto in favore della Graded, privando di ogni fondamento il dedotto profilo di invalidità derivata.<br />
7. In conclusione, resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, il ricorso deve essere respinto per infondatezza.<br />
Sussistono giusti e particolari motivi, in virtù della peculiarità della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 26 febbraio e 26 marzo 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />
Paolo Corciulo, Consigliere<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 29/04/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-29-4-2014-n-2377/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2014 n.2377</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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