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	<title>29/4/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29/4/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2011 n.786</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-29-4-2011-n-786/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-29-4-2011-n-786/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-29-4-2011-n-786/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2011 n.786</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Massimo Santini – Estensore. sulla possibilità di adottare la sospensione delle attività produttive in essere in virtù dell&#8217;art.9 comma 2, d.lg. n.155 del 2010 Ambiente e territorio – Inquinamento dell’aria – Art.9 comma 2, d. lg. n.155 del 2010 – Misure da adottare – Attività produttive</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-29-4-2011-n-786/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2011 n.786</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-29-4-2011-n-786/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2011 n.786</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Massimo Santini – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di adottare la sospensione delle attività produttive in essere in virtù dell&#8217;art.9 comma 2, d.lg. n.155 del 2010</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Inquinamento dell’aria – Art.9 comma 2, d. lg. n.155 del 2010 – Misure da adottare – Attività produttive – Eventuale sospensione – Possibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In base ad una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 9 comma 2, d. lg. 13 agosto 2010 n.155, deve ritenersi che tra le varie misure da adottare possa (e debba) anche rientrare la eventuale sospensione delle attività produttive in essere, ovviamente qualora essa risponda a criteri di logicità e di proporzionalità dell’azione amministrativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00786/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01591/2010              01591/2010       REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1591 del 2010, proposto da: </p>
<p>Cesare Nachira, Lina Ambrogi Melle, Rosa Balestra, Luigi Boccuni, Simona Carone, Pierpaolo Fiume, Michele Lazzaro, Roberto Missiani, Maria Concetta Pastore, Roberto Prete, Biagio De Marzo, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Antonio Lupo, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Lecce, via F. Rubichi n. 23; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione Puglia, non costituita; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Società Ilva Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto G. Marra e Francesco Perli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Lecce, piazza Mazzini n. 72; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo della Regione Puglia di provvedere ex art. 2 L. n. 241/90 sull&#8217;istanza-diffida, spedita dai ricorrenti in data 28 luglio 2010, per mezzo della quale è stato chiesto di adottare alcune iniziative in materia di qualità dell&#8217;aria.</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Ilva Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti gli Avv.ti Lupo, Marra e Perli.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con istanza inviata in data 28 luglio 2010 i ricorrenti chiedevano alla Regione Puglia, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990:<br />	<br />
a) di adottare, ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 152/2007, il piano di risanamento della qualità dell&#8217;aria e il piano d&#8217;azione di cui all&#8217;art. 7 del d.lgs. n. 351/99, essendo stato superato, negli anni 2008 e nell&#8217;intero anno 2009, l&#8217;obiettivo di qualità dell&#8217;aria di 1 ng/mc per benzo(a)pirene, stabilito dal d.m. 25/11/1994 per le aree urbane ivi elencate (tra le quali la città di Taranto), ed essendoci il rischio di superamento di detto obiettivo di qualità anche successivamente;<br />	<br />
b) di disporre l&#8217;installazione, intorno alla cokeria dell&#8217;ILVA e intorno agli altri impianti situati nell&#8217;area industriale di Taranto, di un sistema ad alta risoluzione temporale di rilevazione istantanea e continuativa delle emissioni di IPA, di cui il benzo(a)pirene è il componente più pericoloso;<br />	<br />
c) di attivare un sistema di informazione del pubblico sulla qualità dell&#8217;aria ambiente, ai sensi dell&#8217;art. 11 del d.lgs. n. 351/99, che contempli anche gli IPA e il benzo(a)pirene.<br />	<br />
Ritenuto che l’amministrazione regionale fosse rimasta inerte dinanzi alla predetta istanza, gli interessati interponevano gravame per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in tal senso, ai sensi del citato art. 2 della legge n. 241 del 1990.<br />	<br />
Inoltre, veniva sollevata questione di legittimità costituzionale avverso il decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 nella parte in cui, abrogando le disposizioni dei citati decreti legislativi n. 351 del 1999 e n. 152 del 2007, non consentirebbe più di adottare, in caso di superamento dei predetti livelli di inquinamento, provvedimenti di sospensione dell’attività produttiva in essere. E ciò in asserita violazione degli artt. 2 e 32 Cost. Veniva inoltre sollevata questione di legittimità costituzionale nei confronti della legge n. 1203 del 1957, di ratifica del Trattato di Roma, nella parte in cui, ai sensi dell’art. 288 del testo attuale consolidato, si vincola lo Stato italiano a recepire la direttiva 2004/17/CE (<i>rectius</i>, 2008/50/CE), la quale a sua volta non prevederebbe la possibilità di emettere atti inibitori quali quelli sopra indicati. <br />	<br />
Si costituiva in giudizio la società contro interessata per chiedere il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 26 gennaio 2011 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.<br />	<br />
Tanto premesso, come affermato dalla giurisprudenza (cfr. TAR Lecce, 8 febbraio 2007, n. 371) l’esame di questo Tribunale amministrativo dovrà articolarsi in due momenti:<br />	<br />
a) appurare se effettivamente ricorra nel caso di specie un comportamento inerte della p.a.;<br />	<br />
b) verificare che lo stesso comportamento non sia giustificato dalla manifesta infondatezza (o assurdità, genericità, etc) dell’istanza formulata dal privato.<br />	<br />
Dette condizioni debbono essere presenti in via cumulativa.<br />	<br />
Nel caso di specie osserva il collegio che, a prescindere dall’esame di cui al punto a) e tenuto conto che il piano di risanamento della qualità dell’aria – come del resto affermato dagli stessi ricorrenti – è stato approvato dalla Regione Puglia con deliberazione n. 1976 del 9 settembre 2010, il ricorso non supera in ogni caso la verifica di cui al punto b). Ed infatti:<br />	<br />
A) per il caso di rischio di superamento dell’obiettivo di qualità dell’aria in relazione al benzopirene (1,0 ng/mc) il piano di azione di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 351 del 1999 è stato sostituito dalle <i>misure</i> (tra le quali ben si potrebbero ricomprendere la previa adozione di atti di pianificazione) che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 155 del 2010, le regioni debbono adottare entro il 31 dicembre 2012 per il raggiungimento dei predetti valori obiettivo, in caso di loro accertato superamento. Termine il quale non è dunque ancora scaduto ai fini degli adempimenti che la stessa amministrazione regionale è chiamata ad intraprendere nella direzione indicata dai ricorrenti;<br />	<br />
B) quanto alla previsione di un idoneo sistema di rilevazione della qualità dell’aria, l’art. 5 del citato decreto legislativo n. 155 del 2010 prevede per l’appunto la installazione di un determinato numero di stazioni di misurazione da effettuare in diretta applicazione di un progetto di adeguamento delle rispettive reti di misura che le regioni debbono presentare, al Ministero dell’ambiente e ad altri enti (ISPRA ed ENEA), entro otto mesi dalla entrata in vigore del medesimo provvedimento normativo, dunque entro il 31 maggio 2011: termine anche questo non ancora scaduto per la adozione delle iniziative sopra indicate (sistema di rilevazione della qualità dell’aria);<br />	<br />
C) quanto invece alla attivazione di un sistema di informazione del pubblico sulla qualità dell&#8217;aria, l’art. 18 del decreto legislativo n. 155 del 2010, <i>ratione temporis </i>applicabile in luogo dell’invocato art. 11 del decreto legislativo n. 351 del 1999, prevede che “le amministrazioni e gli altri enti che esercitano le funzioni previste dal presente decreto assicurano, per quanto di competenza, l’accesso del pubblico e la diffusione al pubblico delle seguenti informazioni: … c) … le misure di cui all’articolo 9, comma 2”. Ebbene, poiché tali misure debbono essere adottate, se del caso, entro il 31 dicembre 2012, va da sé che prima di quella data non può incombere sulle regioni l’obbligo di rendere gli obblighi informativi di cui sopra. <br />	<br />
E’ poi da ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti stessi, e ciò dal momento che la norma di cui all’art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 155 del 2010, se da un lato dispone l’abrogazione dell’art. 7 del decreto legislativo n. 351 del 1999 (il quale prevede a sua volta, in caso di rischio di superamento dei suddetti valori limite, anche la “sospensione delle attività”), dall’altro lato stabilisce in ogni caso la adozione da parte delle regioni, in siffatti casi (superamento dei valori obiettivo), di tutte le <i>misure</i> idonee ai fini del necessario rientro.<br />	<br />
Data la genericità e la conseguente ampiezza del termine utilizzato dal legislatore, nonché sulla base di una lettura costituzionalmente orientata (in particolare: alla tutela della salute) della citata disposizione, deve infatti ritenersi che tra le varie <i>misure</i> da adottare possa (e debba) anche rientrare la eventuale sospensione delle attività produttive in essere, ovviamente qualora essa risponda – come del resto sottolineato nel contesto della norma stessa – a criteri di logicità e di proporzionalità dell’azione amministrativa.<br />	<br />
Né varrebbe in senso contrario a quanto appena affermato l’ultimo periodo del citato art. 9, comma 2, a norma del quale “il perseguimento del valore obiettivo non comporta, per gli impianti soggetti al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, condizioni più rigorose di quelle connesse all’applicazione delle migliori tecniche disponibili”: e ciò dal momento che pure in questi casi, qualora l’attività produttiva costituisca ad ogni modo fonte di gravi danni per la salute umana, la stessa deve poter essere soggetta a determinate misure quali quelle indicate (sospensione).<br />	<br />
Si veda al riguardo, infatti, quanto previsto dall’art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in tema di interventi di urgenza del Sindaco per “eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica”, nonché dall’art. 117 del decreto legislativo n. 112 del 1998, in tema di interventi di urgenza per rispondere ad “emergenze sanitarie”.<br />	<br />
La questione di legittimità costituzionale, per le ragioni sopra dette, deve dunque essere rigettata.<br />	<br />
Parimenti da rigettare, per le stesse ragioni appena evidenziate, è la questione di legittimità costituzionale sollevata avverso la legge di ratifica del Trattato di Roma, e ciò a tacere dell’obbligo di recepire la normativa comunitaria, obbligo che per lo Stato deriva dall’art. 117, primo comma, della Costituzione (fermo restando il dovere del giudice e dell’amministrazione di disapplicare la norma contraria all’ordinamento comunitario). <br />	<br />
In conclusione il ricorso, stante la palese assenza di un obbligo di provvedere in tal senso da parte della Regione (almeno in questa fase), è manifestamente infondato e deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile.<br />	<br />
Sussistono in ogni caso giusti motivi, stante la complessità delle questioni esaminate, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Luigi Viola, Consigliere<br />	<br />
Massimo Santini, Referendario, Estensore	</p>
<p><b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/04/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-29-4-2011-n-786/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2011 n.786</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2011 n.2409</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2011-n-2409/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2011-n-2409/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2011-n-2409/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2011 n.2409</a></p>
<p>Pres.A. Guida, est. C. Dell’OlioElectra Sannio S.r.l. (Avv. Antonella Florio) c. Comune di San Giorgio del Sannio (N.C.) sulla legittimità dei provvedimenti di scadenza automatica di contratti di concessione di servizi pubblici locali non assegnati a mezzo di pubblica gar 1. Contratti della P.A. &#8211; Appalti di servizi &#8211; Appalto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2011-n-2409/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2011 n.2409</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2011-n-2409/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2011 n.2409</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>A. Guida, <i>est.</i> C. Dell’Olio<br />Electra Sannio S.r.l. (Avv. Antonella Florio) c. Comune di San Giorgio del Sannio (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dei provvedimenti di scadenza automatica di contratti di concessione di servizi pubblici locali non assegnati a mezzo di pubblica gar</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. &#8211; Appalti di servizi &#8211; Appalto per le attività connesse all&#8217;illuminazione votiva cimiteriale &#8211; Costituisce una concessione di pubblico servizio e non di opera pubblica 	</p>
<p>2.  Contratti della P.A. &#8211; Servizi pubblici locali &#8211; Concessione per il servizio di illuminazione votiva elettrica cimiteriale – Affidato non a mezzo di pubblica gara – Scadenza automatica del contratto ai sensi della Legge 133/08 – legittimità – Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il Comune che si avvalga dell&#8217;opera di un privato, per le attività connesse all&#8217;illuminazione votiva cimiteriale, pone di regola in essere una concessione di pubblico servizio e non di opera pubblica, poiché normalmente detto impianto costituisce un semplice strumento rispetto all&#8217;esigenza prioritaria di consentire il culto dei defunti, anche attraverso la gestione del servizio di illuminazione. Ciò vale anche nel caso in cui l’affidamento include anche opere destinate a rendere possibile l’illuminazione attraverso la posa di una serie di cavi elettrici del tutto analoghi a quelli usati per l’illuminazione civile ed il loro collegamento ad un punto luce per ciascuna sepoltura (1)	</p>
<p>2. E’ legittimo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 23/bis, comma VIII, D.L. 112/08 convertito dalla Legge 133/08, il provvedimento con il quale il Sindaco comunichi la scadenza automatica di un contratto di concessione di servizi pubblici locali non assegnato a mezzo di pubblica gara (Fattispecie relativa all’affidamento del servizio di illuminazione votiva cimiteriale) 	</p>
<p></b>_______________________________<br />	<br />
1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 5 dicembre 2008 n. 6049; id. 29 marzo 2010 n. 1790</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il <i>Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4557 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>ELECTRA SANNIO S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonella Florio, con la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via San Domenico n. 44;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<B>COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO</B>, non costituito in giudizio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>a) della nota del Sindaco del Comune di San Giorgio del Sannio prot. n. 12924 del 22 giugno 2010, con la quale è stata comunicata la scadenza al 31 dicembre 2010 del contratto di affidamento del servizio di illuminazione votiva per cessazione automatica delle concessioni di servizi pubblici locali non assegnate mediante pubblica gara;<br />	<br />
b) di tutti gli atti alla stessa antecedenti, conseguenti o comunque connessi, e segnatamente della nota del 12 luglio 2010, a firma del responsabile del procedimento, con cui è stata comunicata la disdetta del citato affidamento, nonché per la declaratoria della legittimità della prevista scadenza contrattuale al gennaio 2015.</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Carlo Dell&#8217;Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Letto l’art. 120, comma 10, del c.p.a. sull’ordinaria redazione della sentenza in forma semplificata nel rito appalti;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />	<br />
1. La società ricorrente, affidataria del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri del Comune di San Giorgio del Sannio in forza di accordo transattivo stipulato con il predetto comune in data 30 novembre 2001 ed avente scadenza il 31 gennaio 2015, è stata destinataria delle note in epigrafe emarginate, con le quali si comunicava che la scadenza contrattuale era da ritenersi anticipata al 31 dicembre 2010, in virtù della cessazione automatica a tale data delle concessioni di servizi pubblici locali non assegnate mediante pubblica gara, sancita dall’art. 23 bis, comma 8, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008. Oltre a ciò, le comunicazioni di disdetta traevano motivo anche da inadempienze contrattuali qualificate come gravi. <br />	<br />
La ricorrente impugna tali atti, lamentando l’illegittimità dell’anticipata cessazione del rapporto contrattuale ed instando per la reviviscenza dell’originaria data di scadenza, per una serie di ragioni attinenti alla violazione della norma di legge ritenuta applicabile, alla violazione dell’accordo transattivo posto a base dell’affidamento, alla violazione dei principi di ragionevolezza e di legittimo affidamento, nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili.<br />	<br />
L’amministrazione comunale intimata non si è costituita.<br />	<br />
2. Ciò premesso, con una prima censura parte ricorrente, nell’evidenziare che il contenuto del rapporto instaurato con l’amministrazione comunale è caratterizzato dal rifacimento e dall’ampliamento delle rete elettrica cimiteriale preesistente mediante l’esecuzione di nuovi lavori, deduce che la normativa richiamata a sostegno della gravata disdetta contrattuale (art. 23 bis cit.) è inapplicabile alla fattispecie, “essendo la concessione di cui si controverte qualificabile siccome di costruzione e gestione e non meramente di gestione di pubblico servizio”.<br />	<br />
La doglianza non merita condivisione.<br />	<br />
Si rileva che la questione della corretta qualificazione giuridica dell’affidamento del servizio di illuminazione votiva cimiteriale in termini di concessione di pubblico servizio oppure di concessione di costruzione e gestione, quand’anche fossero previste opere di implementazione di impianti elettrici, è stata risolta nel primo senso dalla giurisprudenza del massimo giudice amministrativo con orientamento pienamente condiviso dal Collegio. Al riguardo, è stato affermato che “per costante giurisprudenza (cfr. C.S., sez. V, 5 dicembre 2008 n. 6049, pur contemplante un impianto preesistente al sorgere del rapporto concessorio tra privato ed ente pubblico, il che peraltro non modifica i sostanziali termini della questione), il comune che si avvalga dell’opera di un privato, per le attività connesse all’illuminazione votiva cimiteriale, pone di regola in essere una concessione di pubblico servizio e non di opera pubblica, poiché normalmente detto impianto costituisce un semplice strumento rispetto all’esigenza prioritaria di consentire il culto dei defunti, anche attraverso la gestione del servizio di illuminazione” (così Consiglio di Stato, Sez. V, 29 marzo 2010 n. 1790).<br />	<br />
Quanto chiarito vale anche nel caso di specie, connotato dalla realizzazione di opere destinate a consentire l’illuminazione (come la posa di una serie di cavi elettrici del tutto analoghi a quelli usati per l’illuminazione civile ed il loro collegamento ad un punto luce per ciascuna sepoltura), le quali rientrano a buon diritto in quelle ordinariamente necessarie per lo svolgimento del servizio medesimo, senza assunzione di un particolare rilievo o impegno economico.<br />	<br />
Ne deriva che non può essere smentita la natura di concessione di pubblico servizio assunta dal servizio di illuminazione votiva affidato alla società ricorrente, con conseguente applicabilità della normativa limitativa della durata delle concessioni assegnate senza pubblica gara. <br />	<br />
2.1 Con altra articolata censura, la ricorrente sostiene, per un verso, che la suddetta normativa comunque non troverebbe applicazione nella fattispecie non trattandosi di un affidamento diretto bensì di un affidamento mediato da un accordo transattivo, e, per altro verso, che l’anticipata scadenza contrattuale, determinata da una legge sopravvenuta, si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza e di legittimo affidamento, in relazione alla buona fede riposta sull’originaria durata contrattuale, “intesa siccome adeguata controprestazione idonea a rendere remunerativo l’investimento relativo alla realizzazione degli impianti”. La medesima aggiunge che tale buona fede è stata rafforzata dai reiterati e recenti ordini di realizzazione di nuovi impianti elettrici nelle zone di ampliamento cimiteriale, in gran parte emanati quando era già noto il termine legislativo posto a base della gravata disdetta. <br />	<br />
Anche tale doglianza, come complessivamente sviluppata, non ha pregio.<br />	<br />
Il Collegio osserva, innanzitutto, che la stipula di una transazione con cui viene affidato un servizio pubblico non esclude, anzi è indice, che si versi in ipotesi di affidamento diretto. Inoltre, nel caso in esame è incontrovertibile che la società ricorrente svolga il servizio di illuminazione votiva in regime di affidamento diretto, essendo subentrata, senza l’espletamento di alcuna procedura selettiva, nella posizione concessoria detenuta dalla ditta precedente affidataria in via diretta dello stesso servizio (cfr. delibera di Giunta Municipale n. 147 del 30 marzo 1990 e delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 29 settembre 1998, in atti).<br />	<br />
In secondo luogo, si nota che la tutela dei fondamentali principi di affidamento e buona fede nelle relazioni negoziali è destinata a recedere a fronte degli interventi legislativi che abbiano, come nella presente evenienza, una diretta incidenza sui rapporti contrattuali in corso, essendo tali emergenze indipendenti dalla volontà dei contraenti. <br />	<br />
Infine, non trova riscontro negli atti processuali che la maggior parte delle richieste di realizzazione di nuovi impianti elettrici sia stata effettuata dopo l’entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008, anzi è vero il contrario se solo si pone mente al fatto che i relativi ordinativi si collocano quasi tutti nel periodo antecedente al febbraio 2006. Ad ogni modo, tale circostanza non assume rilievo decisivo, non potendo impedire la cessazione di rapporti concessori imposta dalla legge ad una determinata data.<br />	<br />
2.2 Quanto sopra esposto riveste carattere assorbente ed esime il Collegio dall’esaminare la rimanente censura, con cui parte ricorrente intende contestare le note impugnate in ordine al profilo motivazionale dei rilevati inadempimenti contrattuali, dal momento che comunque l’impianto complessivo di tali atti risulta validamente sorretto dall’invalicabilità del termine di scadenza contrattuale al 31 dicembre 2010. Soccorre, al riguardo, il condiviso principio secondo il quale, laddove una determinazione amministrativa di segno negativo tragga forza da una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali sia di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che anche una sola di esse passi indenne alle censure mosse in sede giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti esente dall’annullamento (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 luglio 2010 n. 4243; Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 2004 n. 6301).<br />	<br />
3. In conclusione, resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, il ricorso deve essere respinto per infondatezza. <br />	<br />
Non vi è luogo a pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio per la mancata costituzione di parte resistente.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Nulla per le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />	<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/04/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2011-n-2409/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2011 n.2409</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2011 n.2399</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2011-n-2399/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2011-n-2399/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2011-n-2399/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2011 n.2399</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. F. Donadono Synthes S.r.l. (Avv.ti Gaetano Alfarano, Maria Grazia Lanero, Ennio Magrì ed Alberto Nanni) c. Azienda Ospedaliera &#8220;S. Anna e S. Sebastiano&#8221; di Caserta (Avv. Giuseppe Merola) sulla illegittimità di una clausola di un bando di gara che prevede, a pena di esclusione, la indicazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2011-n-2399/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2011 n.2399</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2011-n-2399/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2011 n.2399</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> A. Guida, <i>est. </i>F. Donadono<br /> Synthes S.r.l. (Avv.ti Gaetano Alfarano, Maria Grazia Lanero, Ennio Magrì ed Alberto Nanni) c. Azienda Ospedaliera &#8220;S. Anna e S. Sebastiano&#8221; di Caserta (Avv. Giuseppe Merola)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità di una clausola di un bando di gara che prevede, a pena di esclusione, la indicazione di nome, cognome e qualifica del funzionario di banca/intermediario che sottoscrive la referenza bancaria- Illegittimità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. &#8211; Gara d’appalto &#8211; Bando di gara &#8211; Prescrizioni a pena di esclusione – Determinazioni della Commissione giudicatrice – Discrezionalità della stazione appaltante – Non sussiste	</p>
<p>2. Contratti della P.A. Gara d’appalto – Requisiti speciali &#8211; Capacità finanzaria ed economica &#8211; Discrezionalità dell&#8217;Amministrazione nel richiedere ulteriori requisiti &#8211; Sindacato di legittimità- Limiti	</p>
<p>3. Contratti della P.A. &#8211; Gara d’appalto &#8211; Bando gara- Clausola che prevede, a pena di esclusione, la indicazione di nome, cognome e qualifica del funzionario di banca/intermediario che sottoscrive la referenza bancaria- Illegittimità &#8211; &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In presenza di una clausola che detta prescrizioni a pena di esclusione per l’ammissione dei concorrenti ad una procedura concorsuale, le relative determinazioni della Commissione giudicatrice sono prive di carattere discrezionale, avendo natura strettamente vincolata all’osservanza delle disposizioni di gara, in quanto la stazione appaltante non può disapplicare le regole che essa stessa ha posto (1)	</p>
<p>2. L’art. 41 del d. lgs. n. 163 del 2006 prevede che, negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati e che le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. Ne discende che la Legge lascia alla stazione appaltante un ampio margine discrezionale per conformare il procedimento concorsuale alle proprie esigenze, disciplinando nella maniera più opportuna i requisiti e gli adempimenti posti a carico dei concorrenti che aspirano a partecipare alla gara. Tali determinazioni, quando non siano in contrasto con norme particolari di rango superiore, non sono censurabili nel merito, fatto salvo il sindacato di legittimità quando si manifesti una palese irragionevolezza o ingiustizia o incongruità delle disposizioni di gara (2)	</p>
<p>3. E’ illegittima la clausola del bando di gara che prevede, a pena di esclusione, la indicazione di nome, cognome e qualifica del funzionario di banca/intermediario che sottoscrive la referenza bancaria. Infatti tale disposizione, che sembra avere lo scopo di scoraggiare la produzione di documenti non genuini, è essenzialmente inutile in quanto, quand’anche le indicazioni richieste compaiano nel documento, nessuna garanzia vi è che “nome, cognome e qualifica” apposti siano veritieri e che il soggetto apparentemente firmatario sia effettivamente abilitato a rilasciare quella dichiarazione per la banca. Inoltre, la disposizione è anche ingiusta perché pone una grave sanzione a carico del concorrente (esclusione dalla gara) per l’inosservanza di una formalità da parte di un terzo estraneo al procedimento (banca/intermediario finanziario), il cui adempimento non rientra nella diretta disponibilità del concorrente. Va infine rilevato che, in base all’art. 48 D.Lgs. 163/06, le stazioni appaltanti hanno la potestà di effettuare, con le modalità ivi previste, i controlli opportuni per verificare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara, per cui un siffatto accertamento sarebbe semmai appropriato nell’ambito di tali verifiche.	</p>
<p></b>___________________________________<br />	<br />
1. cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 8/7/2010, n. 4437;<br />	<br />
2. cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 22/9/2009, n. 5653</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6877 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Synthes S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Gaetano Alfarano, Maria Grazia Lanero, Ennio Magrì ed Alberto Nanni, con domicilio eletto presso Ennio Magrì in Napoli, via G. Carducci, n. 19; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Azienda Ospedaliera &#8220;S. Anna e S. Sebastiano&#8221; di Caserta</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Merola, con domicilio eletto in Napoli, piazza Nolana, n. 13 presso lo studio dell’avv. Giovanni Limatola; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento di esclusione dalla procedura aperta relativa alla fornitura in noleggio di trapani ortopedici e per l&#8217;acquisto di materiali d&#8217;uso e di consumo per la durata di 5 anni, del verbale di gara in data 10/11/2010, del punto A.10 dell’art. 8 del disciplinare nella parte in cui richiede a pena di esclusione di presentare referenze bancarie con l’indicazione di nome e qualifica del funzionario firmatario, del provvedimento di reiezione dell’informativa resa dalla ricorrente ai sensi dell’art. 243bis del d. lgs. n. 163 del 2006, di ogni altro atto connesso e conseguente;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera &#8220;S. Anna e S. Sebastiano&#8221; di Caserta;<br />	<br />
Viste le produzioni delle parti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 9/12/2010, la società Synthes, partecipante alla procedura aperta bandita dall’Azienda Ospedaliera &#8220;S. Anna e S. Sebastiano&#8221; di Caserta per l’affidamento del contratto di noleggio di trapani ortopedici e di acquisto di materiali d&#8217;uso e di consumo da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, proponeva l’impugnativa in epigrafe contro il provvedimento di esclusione dalla gara.<br />	<br />
L’Azienda ospedaliera si costituiva in giudizio, resistendo all’impugnativa.<br />	<br />
Con ordinanza n. 17 del 12/1/2011, è stata disposta in via cautelare l’ammissione con riserva della società ricorrente ai fini della valutazione della relativa offerta, con istruttoria sugli sviluppi successivi del procedimento.<br />	<br />
La stazione appaltante ha prodotto relazione dalla quale risulta che, dopo l’ammissione con riserva della ricorrente, la procedura sarebbe tuttora in corso di svolgimento.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. La società ricorrente è stata esclusa dalla gara in questione per aver presentato una delle due dichiarazioni bancarie priva dell’indicazione di nome, cognome e qualifica del funzionario di banca firmatario, in violazione di quanto prescritto a pena di esclusione dall’art. 8, punto A10 del disciplinare di gara.<br />	<br />
Questa disposizione, nel richiedere la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica mediante presentazione di idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati, prevede che “tali dichiarazioni … dovranno, a pena di esclusione … riportare accanto alla firma apposta in calce, nome, cognome e qualifica del funzionario di banca/intermediario che la sottoscrive”.<br />	<br />
In merito, la ricorrente deduce che:<br />	<br />
&#8211; la prescrizione del disciplinare che richiede indicazioni aggiuntive nei documenti relativi alle referenze bancarie sarebbe in contrasto con la normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e consisterebbe in un vuoto formalismo, privo di giust<br />
&#8211; il principio del “favor partecipationis” comporterebbe la possibilità di sanare le irregolarità formali, come nelle specie, laddove la sanzione dell’esclusione andrebbe applicata a salvaguardia di uno scopo apprezzabile, ragionevole, proporzionato e deg<br />
&#8211; il provvedimento di esclusione sarebbe viziato per illegittimità derivata;<br />	<br />
&#8211; l’esclusione sarebbe in contrasto con l’art. 6 della legge n. 241 del 1990 e con l’art. 46 del d. lgs. n. 163 del 2006 in quanto la stazione appaltante avrebbe il dovere di invitare il concorrente a regolarizzare e completare la documentazione prodotta.<br />
1.1. Giova innanzitutto osservare che, in presenza di una clausola che detta prescrizioni a pena di esclusione per l’ammissione dei concorrenti ad una procedura concorsuale, le relative determinazioni della Commissione giudicatrice sono prive di carattere discrezionale, avendo natura strettamente vincolata all’osservanza delle disposizioni di gara, in quanto la stazione appaltante non può disapplicare le regole che essa stessa ha posto (cfr. Cons. St., sez. VI, 8/7/2010, n. 4437).<br />	<br />
Ciò esclude che, nella specie, vi sia spazio per una integrazione o regolarizzazione postuma del documento palesemente privo di un elemento che espressamente il disciplinare di gara ha stabilito come necessario per l’utilizzabilità della referenza bancaria (cfr. Cons. St., sez. IV, 9/12/2002, n. 6694).<br />	<br />
Né può essere invocata, a giustificare l’ammissione della ricorrente, l’esigenza di favorire una più ampia partecipazione dei concorrenti alle procedure concorsuali, in quanto tale principio rappresenta un canone ermeneutico per la soluzione di dubbi interpretativi nel caso di clausole di contenuto equivoco o perplesso, laddove è invece da escludere che attraverso una interpretazione di comodo possa pervenirsi alla elusione di una prescrizione vincolante di contenuto esplicito e chiaro (cfr. Cons. St., sez. V, 1/10/2010, n. 7262).<br />	<br />
1.2. Vero è piuttosto che si pone la questione della legittimità di tale disposizione di gara.<br />	<br />
Giova premettere che l’art. 41 del d. lgs. n. 163 del 2006 prevede che, negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati e che le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. <br />	<br />
La legge lascia alla stazione appaltante un ampio margine discrezionale per conformare il procedimento concorsuale alle proprie esigenze, disciplinando nella maniera più opportuna i requisiti e gli adempimenti posti a carico dei concorrenti che aspirano a partecipare alla gara.<br />	<br />
Tali determinazioni, quando non siano in contrasto con norme particolari di rango superiore, non sono censurabili nel merito, fatto salvo il sindacato di legittimità quando si manifesti una palese irragionevolezza o ingiustizia o incongruità delle disposizioni di gara (cfr. Cons. St., sez. V, 22/9/2009, n. 5653).<br />	<br />
Nella specie è fondata la censura dedotta dalla società ricorrente, sotto questi profili, contro la clausola che prevede, a pena di esclusione, la indicazione di nome, cognome e qualifica del funzionario di banca/intermediario che sottoscrive la referenza bancaria.<br />	<br />
Infatti tale disposizione, che sembra avere lo scopo di scoraggiare la produzione di documenti non genuini, è essenzialmente inutile in quanto, quand’anche le indicazioni richieste compaiano nel documento, nessuna garanzia vi è che “nome, cognome e qualifica” apposti siano veritieri e che il soggetto apparentemente firmatario sia effettivamente abilitato a rilasciare quella dichiarazione per la banca.<br />	<br />
Inoltre, la disposizione è anche ingiusta perché pone una grave sanzione a carico del concorrente (esclusione dalla gara) per l’inosservanza di una formalità da parte di un terzo estraneo al procedimento (banca/intermediario finanziario), il cui adempimento non rientra nella diretta disponibilità del concorrente.<br />	<br />
Va infine rilevato che, in base all’art. 48 del d. lgs. n. 163 del 2006, le stazioni appaltanti hanno la potestà di effettuare, con le modalità ivi previste, i controlli opportuni per verificare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara, per cui un siffatto accertamento sarebbe semmai appropriato nell’ambito di tali verifiche. <br />	<br />
1.3. Essendo viziata sotto il profilo sopra esaminato la clausola in esame del disciplinare di gara, il provvedimento impugnato di esclusione va annullato per illegittimità derivata.<br />	<br />
2. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, attese le peculiarità della vicenda, fermo restando il rimborso a carico dell’amministrazione soccombente del contributo unificato, come per legge.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), in accoglimento del ricorso in epigrafe, annulla gli atti impugnati.<br />	<br />
Spese compensate, fatto salvo il rimborso del contributo unificato a carico dell’Azienda Ospedaliera &#8220;S. Anna e S. Sebastiano&#8221; di Caserta.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Francesco Guarracino, Primo Referendario	</p>
<p><b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/04/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2011-n-2399/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2011 n.2399</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2011 n.2412</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-29-4-2011-n-2412/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-29-4-2011-n-2412/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-29-4-2011-n-2412/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2011 n.2412</a></p>
<p>Pres. C. D’Alessandro, est. P. CorciuloMauro Ferrara e Assunta Giacco (Avv. Anna Mocerino) c. Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale di Casoria, U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, Ministero Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sulla legittima esclusione di una lista elettorale per non aver raggiunto il numero minimo legale di sottoscrizioni 1. Elezioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-29-4-2011-n-2412/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2011 n.2412</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>C. D’Alessandro,<i> est. </i>P. Corciulo<br />Mauro Ferrara e Assunta Giacco (Avv. Anna Mocerino) c. Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale di Casoria, U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, Ministero Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittima esclusione di una lista elettorale per non aver raggiunto il numero minimo legale di sottoscrizioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni – Presentazione delle liste – Esclusione – Motivata sulla circostanza che tra i candidati vi è inserito il nominativo di un soggetto che abbia dichiarato di non aver accettato la candidatura – Legittimità – Sussiste	</p>
<p>2. Elezioni – Presentazione delle liste – Esclusione – Inserimento di un candidato già presente in altra lista – Rinuncia alla prima candidatura in epoca successiva alla presentazione delle liste – Inammissibilità – Sussiste – Ragioni – Fattispecie	</p>
<p>3. Elezioni – Presentazione delle liste &#8211; – Numero di sottoscrizioni – Limite minimo non raggiunto &#8211; Esclusione – Necessità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nell’ambito delle operazioni di verifica della regolarità della documentazione di una lista elettorale deve essere esclusa la lista che non raggiunga le sedici candidature richieste ex lege e che, per arrivare a tale numero di candidati, abbia inserito il nominativo di un candidato che, invece, ha presentato formale querela dichiarando di non aver mai accettato la candidatura.	</p>
<p>2. L&#8217;accettazione della candidatura alle elezioni non crea di per sé vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario, che può essere rinunciato attraverso un&#8217;autonoma dichiarazione di volontà, senza necessità d&#8217;accettazione, fermo, però, restando che, per la stessa esigenza di certezza che contraddistingue il procedimento elettorale &#8211; anche in considerazione che la rinuncia alla candidatura può incidere sull&#8217;ammissibilità della lista e, più in generale, sulla posizione di altri candidati &#8211; tale rinuncia va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti per la presentazione delle candidature: in caso contrario la rinuncia esplica effetti non sulla composizione della lista, ma solo sul diritto all&#8217;elezione del rinunciatario (1) (Nella specie è stato dichiarato inammissibile l’inserimento di un candidato in una lista elettorale, il quale era già candidato in altra lista ed ha formalmente rinunciato a tale candidatura &#8211; 26/4/2011 &#8211; solo in epoca successiva alla scadenza delle presentazione delle liste stesse -15/4/2011).<br />
3. È legittimo il provvedimento di esclusione di una lista elettorale, la quale non abbia raggiunto il numero legale minimo di sedici candidati ex art. 3 Legge 81/93. 	</p>
<p></b>__________________________<br />	<br />
1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 1 ottobre 1998, n. 1384; T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. I, 6 novembre 2007, n. 1135</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 2274/2011 R.G., proposto da:	</p>
<p><b>Mauro Ferrara e Assunta Giacco</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Anna Mocerino, con domicilio eletto in Napoli, piazza Municipio, 64 presso la segreteria del T.A.R. Campania &#8211; Napoli; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale di Casoria, U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, Ministero Interno</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano ex lege in Napoli, via Diaz, 11; 	</p>
<p><b>Comune di Casoria</b>, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della delibera n. 81 del 23/04/2011 recante l&#8217;esclusione della lista &#8220;Alleanza di Popolo&#8221; dalla partecipazione alle elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli e del Ministero dell’Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Data per letta nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 aprile 2011 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con deliberazione n. 81 del 23 aprile 2011 la Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale di Casoria ha escluso la lista “Alleanza di Popolo” dalle elezioni amministrative indette per il 15 e 16 maggio 2011 per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Casoria. <br />	<br />
Il provvedimento è stato adottato in quanto due delle sedici candidature a consigliere presenti nella lista non sono state ritenute ammissibili, per cui con sole quattordici valide la lista non raggiunge il numero minimo di sedici candidature previsto per l’ammissione alla competizione elettorale.<br />	<br />
In particolare, relativamente al candidato Moccia Pasquale, la Sottocommissione Elettorale ha rilevato come quest’ultimo ha accettato la candidatura anche per altra lista, denominata “Nuova Città per Casoria, la quale risultava presentata anteriormente a quella denominata “Alleanza di Popolo”, senza che, inoltre, fosse pervenuta da parte del Moccia alcuna preferenza tra queste.<br />	<br />
Per quanto concerne la candidatura di Esposito Valeria Andreana, la Sottocommissione ha evidenziato che quest’ultima, in data 19 aprile 2011, ha presentato formale denuncia querela dichiarando di non avere mai accettato la candidatura per la lista “Alleanza di Popolo”, né di avere mai apposto la sottoscrizione posta in calce all’accettazione. <br />	<br />
Avverso il provvedimento di esclusione hanno proposto ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale Mauro Ferrara ed Assunta Giacco, in qualità di delegati della lista esclusa, chiedendone l’annullamento. <br />	<br />
Con il primo motivo è stato dedotto che, essendo stata autenticata da un soggetto svolgente le funzioni di pubblico ufficiale la sottoscrizione della accettazione della candidatura da parte della Esposito, solo un accertamento di falsità in sede penale o da parte del giudice civile, in accoglimento di una querela di falso, potrebbe inficiare la regolarità della candidatura in questione. Nessuna rilevanza potrebbe riconoscersi, dunque, alla mera presentazione di una denuncia querela da parte della candidata. <br />	<br />
Con il secondo motivo è stato invece rilevato che in data 26 aprile 2011 il signor Pasquale Moccia ha rinunciato formalmente alla candidatura per la lista “Nuova città per Casoria”, circostanza che, essendo apprezzabile in sede di giurisdizione di merito, dovrebbe condurre a ritenere valida la sola candidatura di questi per la lista “ Alleanza di Popolo”. <br />	<br />
Tale soluzione, oltre che maggiormente aderente al principio del favor partecipationis in materia elettorale, non impedirebbe alla lista “Nuova città per Casoria” di partecipare alle elezioni, avendo comunque un numero ampiamente sufficiente di candidati, evitando così l’esclusione di quella denominata “Alleanza di Popolo”, anche in considerazione della volontà espressa dal Moccia di candidarsi solo per quest’ultima.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli ed il Ministero dell’Interno concludendo per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
All’udienza del 29 aprile 2011, sussistendo tutti i presupposti per una decisione in forma semplificata, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
Il ricorso è infondato.<br />	<br />
Relativamente alla prima causa di esclusione, osserva il Collegio che, nel caso in esame, non si pone tanto un problema di genuinità dell’autentica della sottoscrizione di accettazione della candidatura da parte della Esposito Valeria Andreana, per cui occorrerebbe attendere una sentenza del giudice penale in un instaurando processo per falsa certificazione ai sensi dell’art. 479 c.p., o la proposizione di una querela di falso in sede processuale civile, dal momento che la questione, più semplicemente, concerne l’originaria assenza di un’effettiva volontà della stessa di candidarsi per la lista “Alleanza di Popolo”; in altri termini, la Esposito Valeria Andreana con la sua denuncia ha dichiarato, ai fini del procedimento, elettorale, che – a prescindere dalla autenticità della sottoscrizione che implica un problema ulteriore – non è mai esistita una volontà di candidarsi per la predetta lista, atto giuridicamente rilevante di cui la Sottocommissione non avrebbe non potuto tenere conto ai fini delle operazioni di verifica della regolarità della documentazione della lista “Alleanza di Popolo”; inoltre, non trattandosi di una questione di rinuncia alla candidatura, come tale rilevante solo ove presentata entro il termine di scadenza per la presentazione delle liste, a nulla rileva che la presentazione della denuncia querela da parte della Esposito sia di epoca successiva alla scadenza di tale termine, contenendo, come visto, non già un contrarius actus, ma la diversa e più radicale dichiarazione di non essersi affatto candidata. <br />	<br />
Con riferimento al secondo motivo, va innanzitutto evidenziata l’irrilevanza ai fini del procedimento elettorale della rinuncia della candidatura per la lista “Nuova Città di Casoria” da parte di Moccia Pasquale, autenticata e depositata in data 26 aprile 2011 e quindi successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle liste per la competizione elettorale in questione, fissata entro le ore 12 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione (art. 32, penultimo comma d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570). Costituisce, infatti, consolidato e condivisibile orientamento quello secondo cui “l&#8217;accettazione della candidatura alle elezioni non crea di per sé vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario, che può essere rinunciato attraverso un&#8217;autonoma dichiarazione di volontà, senza necessità d&#8217;accettazione, fermo, però, restando che, per la stessa esigenza di certezza che contraddistingue il procedimento elettorale &#8211; anche in considerazione che la rinuncia alla candidatura può incidere sull&#8217;ammissibilità della lista e, più in generale, sulla posizione di altri candidati &#8211; tale rinuncia va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti per la presentazione delle candidature, in caso contrario la rinuncia esplicando effetti non sulla composizione della lista, ma solo sul diritto all&#8217;elezione del rinunciatario” (Consiglio Stato, Sezione V, 1° ottobre 1998 , n. 1384; T.A.R. Lombardia, Brescia Sezione I 6 novembre 2007 n. 1135). Ne consegue che, in linea di principio, ogni vicenda connessa alla validità delle candidature può assumere rilevanza, ai fini della verifica di ammissibilità e regolarità della presentazione delle liste, solo ove risalente ad un tempo anteriore alla scadenza del termine di presentazione delle medesime e ciò per evidenti esigenze di certezza e di non aggravamento del procedimento elettorale con cui finirebbe inevitabilmente per urtare un’indefinita possibilità di variazione delle stesse; né tale principio mina in qualche modo l’esercizio dei diritti e della facoltà dei presentatori delle liste che risultano in ogni caso assicurati dagli ampi tempi che la normativa di settore concede per l’attività di preparazione alla competizione elettorale (comprensiva sia delle scelte politiche che della predisposizione degli adempimenti formali); d’altra parte, nemmeno può riconoscersi rilevanza alla circostanza dedotta dai ricorrenti circa l’inesistenza di pregiudizi per la lista “Nuova Città per Casoria”, per la quale già risulta presente un numero di candidati eccedente il minimo necessario, a prescindere dalla presenza del Moccia; infatti, l’invariabilità delle liste costituisce principio di carattere assoluto, in quanto posto a presidio della certezza del procedimento elettorale in sé considerato; inoltre, non convince affatto l’assunto che la scelta dell’elettore non potrebbe giammai essere condizionata dalla presenza o meno in una lista di un determinato candidato. <br />	<br />
Ne discende che, in presenza del divieto per cui “nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso Comune”, di cui all’art.32 del d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570, come modificato dall&#8217;articolo 4 della legge 11 agosto 1991 n. 271, la presentazione della candidatura del Moccia per la lista “Alleanza di popolo”, essendo di epoca posteriore a quella relativa alla lista “Nuova Città per Casoria”, deve ritenersi inammissibile e quindi da ritenersi tamquam non esset.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carlo D&#8217;Alessandro, Presidente<br />	<br />
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pierluigi Russo, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/04/2011</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2011 n.2559</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-4-2011-n-2559/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-4-2011-n-2559/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-4-2011-n-2559/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2011 n.2559</a></p>
<p>Pres. Baccarini – Est. Schilardi G. A. Tombolini (Avv.ti J. Severo Bartolomei, F.G. Scoca,) c/ Sottocommissione Elettorale Circondariale della Città di San Benedetto del Tronto &#8211; Prefettura di Ascoli Piceno (Avv. Stato ) in tema di notifica del ricorso in materia elettorale Processo amministrativo &#8211; Elezioni – Giudizio elettorale –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-4-2011-n-2559/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2011 n.2559</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-4-2011-n-2559/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2011 n.2559</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Baccarini –<i> Est. </i>Schilardi<br /> G. A. Tombolini (Avv.ti J. Severo Bartolomei, F.G. Scoca,) c/ Sottocommissione Elettorale  Circondariale della Città di San Benedetto del Tronto &#8211; Prefettura di Ascoli Piceno (Avv. Stato )</span></p>
<hr />
<p>in tema di notifica del ricorso in materia elettorale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo &#8211;  Elezioni – Giudizio elettorale – Ricorso – Notifica – Destinatari – Ufficio che ha emanato l’atto &#8211;  Ratio – Mancata notifica all’Avvocatura dello Stato – Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’interpretazione della disposizione contenuta nella lettera b) del secondo comma dell’articolo 129 c.p.a., a mente del quale il ricorso in materia elettorale deve essere notificato all’ufficio che ha emanato l’atto e alla Prefettura, coerente con la ratio acceleratoria cui è ispirato il giudizio elettorale, ne determina l’incompatibilità con l’applicazione della normativa generale in tema di notifica dei ricorsi alle amministrazioni e agli uffici statali presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato: ciò sia in ragione della ristrettezza dei termini imposti dal legislatore sia dagli specifici compiti cui deve adempiere, proprio secondo il citato articolo 129 c.p.a., l’ufficio che ha emanato l’atto impugnato, adempimenti inconciliabili con la natura e le funzioni dell’Avvocatura dello Stato e strettamente conseguente alla ricevuta notificazione del ricorso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02559/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 03316/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3316 del 2011, proposto da:	</p>
<p><b>Gian Andrea Tombolini</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Jacopo Severo Bartolomei e Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello 55; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Sottocommissione Elettorale Circondariale della Città di San Benedetto del Tronto</b>, in persona del Presidente pro-tempore e dell’U.T.G. &#8211; Prefettura di Ascoli Piceno, in persona del Prefetto pro-tempore, non costituiti; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Mario Narcisi<i></b></i>, non costituito; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. MARCHE &#8211; ANCONA: SEZIONE I n. 00274/2011, resa tra le parti, concernente RICUSAZIONE LISTA RECANTE IL CONTRASSEGNO &#8220;LA DESTRA &#8211; NOI CENTRO&#8221;- ELEZIONI COMUNALI 15-16 MAGGIO 2011</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella udienza pubblica speciale del giorno 29 aprile 2011 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Bartolomei e Scoca;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>L’appellante censura la sentenza n. 274/2011 del 22 aprile 2011, con la quale il T.A.R. Marche ha respinto l’impugnativa, innanzi allo stesso prodotta, avverso il verbale n.38, del 18 aprile 2011, della Sottocommissione Elettorale Circondariale di San Benedetto del Tronto, di ricusazione della lista dei candidati “La DESTRA – NOI CENTRO” collegata al candidato Sindaco Bruno Gabrielli, in ordine al rinnovo degli organi dell’Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto, nella tornata elettorale del 15-16 maggio 2011.<br />	<br />
E’ fondato il primo motivo di gravame con il quale i ricorrenti hanno contestato la correttezza della pronuncia di irricevibilità del ricorso di primo grado per l’asserita tardiva notifica presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna.<br />	<br />
Infatti, una corretta interpretazione della disposizione contenuta nella lettera b) del secondo comma dell’articolo 129 c.p.a. (a mente del quale il ricorso in materia elettorale deve essere notificato all’ufficio che ha emanato l’atto e alla Prefettura), coerente con la ratio acceleratoria cui è ispirato il giudizio elettorale, ne determina l’incompatibilità con l’applicazione della normativa generale in tema di notifica dei ricorsi alle amministrazioni e agli uffici statali presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato: ciò sia in ragione della ristrettezza dei termini imposti dal legislatore (che mal si concilierebbe con le stesse esigenze di tutela e difesa delle decisioni degli uffici statali riguardanti l’esclusione delle liste dai procedimenti elettorali), sia dagli specifici compiti cui deve adempiere, proprio secondo il citato articolo 129 c.p.a., l’ufficio che ha emanato l’atto impugnato, quale, in particolare, il provvedere a rendere pubblico il ricorso mediante affissione di una copia integrale in appositi spazi all’uopo destinati sempre accessibili al pubblico, affissione che ha valore di notificazione per pubblici proclami per tutti i contro interessati con effetto dal giorno stesso della affissione, adempimento inconciliabile con la natura e le funzioni dell’Avvocatura dello Stato e strettamente conseguente alla ricevuta notificazione del ricorso.<br />	<br />
A ciò consegue la ritualità nel caso di specie della notifica del ricorso, pacificamente avvenuta, nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 129 c.p.a. anche presso la sede reale dell’U.T.G. – Prefettura di Modena, e la ricevibilità del ricorso.<br />	<br />
Diversamente, nel merito, il pronunciamento del T.A.R. risulta fondato, atteso che vi è diffusa giurisprudenza di questo Consesso, richiamata nella sentenza impugnata, circa la invalidità delle autentiche delle firme di elettori, anche se debitamente effettuate, quando non sia indicata la modalità di identificazione dell’elettore ( art. 21 D.P.R. n. 445/2000 ), che può essere pure la conoscenza diretta.<br />	<br />
Parimenti inderogabile è da ritenersi l’indicazione del luogo e della data di autenticazione delle firme, essendo entrambi tali elementi espressamente prescritti dalla legge, in un quadro improntato ad un attento rigore formale, posto a tutela della delicata procedura elettorale.<br />	<br />
Non rilevanti appaiono, infine, le censure rivolte in ordine alla indisponibilità della Sottocommissione Elettorale Circondariale ad esaminare un reclamo della lista ricorrente e al fatto che la Sottocommissione abbia proceduto nelle ulteriori operazioni di competenza, senza aver prima comunicato alla stessa lista ricorrente la sua ricusazione. Su entrambi i punti risultano, infatti, ampiamente esaustive le considerazioni svolte nella impugnata sentenza. In particolare i diversi vizi rilevati dalla Sottocommissione non sarebbero potuti essere sanati in sede di reclamo, per cui devono, così ritenersi superate le doglianze sollevate con riferimento al dettato dell’articolo 21-octies, c. 2, della L. 241/1990.<br />	<br />
Parimenti, nessun pregiudizio è intervenuto a danno della parte ricorrente, per l’ulteriore corso che la Sottocommissione ha dato alle operazioni elettorali senza aver prima avuto notizia della ricusazione della lista, atteso che l’eventuale accoglimento del ricorso da parte del T.A.R., avrebbe caducato anche tali successive attività:<br />	<br />
Il Collegio ritiene, altresì, di nulla doversi in ordine alle spese, non essendosi costituiti i controinteressati.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, respinge<br />	<br />
l &#8216;appello.<br />	<br />
Nulla per le spese, come in motivazione.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/04/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-4-2011-n-2559/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2011 n.2559</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.1849</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-1849/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-1849/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-1849/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.1849</a></p>
<p>va sospesa, ai fini dell&#8217;ammissione con riserva, l’esclusione da concorso per l’immissione per titoli di 3392 unità nel ruolo dei volontari di truppa dell’Esercito in servizio permanente, considerando quanto previsto dall’art. 166 c.p. circa gli effetti della sospensione condizionale della pena irrogata con sentenza penale (la sentenza penale di condanna</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-1849/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.1849</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-1849/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.1849</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospesa, ai fini dell&#8217;ammissione con riserva, l’esclusione da concorso per l’immissione per titoli di 3392 unità nel ruolo dei volontari di truppa dell’Esercito in servizio permanente, considerando quanto previsto dall’art. 166 c.p. circa gli effetti della sospensione condizionale della pena irrogata con sentenza penale (la sentenza penale di condanna patteggiata non ha effetti automatici in ordine all’accesso a posti di lavoro pubblici, poiche&#8217; occorre considerare gli effetti dell’applicata sospensione condizionata della pena: Cons. Stato 2678/2008). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01849/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02419/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2419 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Cataldo Rizzo</b>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Amina L’Abbate, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento, 11; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. per il Lazio, Roma, Sez. I bis n. 220 dd. 20 gennaio 2011, concernente l’esclusione del ricorrente dal concorso per l’immissione per titoli di 3392 unità nel ruolo dei volontari di truppa dell’Esercito in servizio permanente.	</p>
<p>Visto l’art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Cataldo Rizzo;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2011 il Cons. Fulvio Rocco e udito per il ricorrente l’Avv. Amina l’Abbate;	</p>
<p>Ritenuto che il ricorso proposto in primo grado non appare, allo stato, privo di fumus boni iuris, anche con riferimento al precedente di cui alla decisione n. 2678 dd. 13 maggio 2008, resa da questa stessa Sezione.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Respinge l’appello (Ricorso numero: 2419/2011).<br />	<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-1849/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.1849</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.1845</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-1845/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-1845/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-1845/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.1845</a></p>
<p>Va sospesa, con ammissione con riserva dei ricorrenti alla selezione, l&#8217;esclusione da una procedura interna per il passaggio dalla seconda alla terza area f1 per la copertura di 544 posti in Agenzia Dogane. (G.S.) N. 01845/2011 REG.PROV.CAU. N. 02536/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-1845/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.1845</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-1845/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.1845</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, con ammissione con riserva dei ricorrenti alla selezione, l&#8217;esclusione da una procedura interna per il passaggio dalla seconda alla terza area f1 per la copertura di 544 posti in Agenzia Dogane. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01845/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02536/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2536 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Agenzia delle Dogane</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Paolo Bargellini, Anna Maria Checchia, Antonio Santomarco</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II n. 00523/2011, resa tra le parti, concernente PROCEDURA INTERNA PER IL PASSAGGIO DALLA SECONDA ALLA TERZA AREA F1 PER LA COPERTURA DI 544 POSTI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2011 il Cons. Silvia La Guardia e udito per la parte appellante l’avvocato Antonio Grumetto (Avv. St.);	</p>
<p>Rilevato che l’amministrazione appellante non evidenzia, né si ravvedono, trattandosi di ammissione con riserva dei tre appellati alla procedura in questione, gli estremi del periculum che deriverebbe dall’ordinanza impugnata;<br />	<br />
Ritenuto che non si fa luogo a pronuncia sulle spese della presente fase, non essendosi costituite le parti intimate;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 2536/2011).<br />	<br />
Nulla spese.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-1845/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.1845</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.1839</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-1839/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-1839/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-1839/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.1839</a></p>
<p>Va respinta al domanda di sospensione avanzata da un condominio frontista di un intervento di ristrutturazione edilizia (demolizione del quinto e ultimo piano condonato ad uso direzionale e realizzazione di n. 6 nuove unità abitative collegate a sovrastanti soppalchi) se, all&#8217;esito di specifica verificazione, permane la superficie netta minima dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-1839/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.1839</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-1839/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.1839</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta al domanda di sospensione avanzata da un condominio frontista di un intervento di ristrutturazione edilizia (demolizione del quinto e ultimo piano condonato ad uso direzionale e realizzazione di n. 6 nuove unità abitative collegate a sovrastanti soppalchi) se, all&#8217;esito di specifica verificazione, permane la superficie netta minima dei cortili, se incide nel merito una censura di omessa mimetizzazione del nuovo intervento, onde evitare il deturpamento della facciata, in zona paesaggisticamente vincolata, se si prospetta la violazione di elementi (quali la bonifica dei luoghi dall&#8217;amianto) attinenti la fase di esecuzione dell&#8217;attivita&#8217; edilizia e se infine il concetto di ristrutturazione con modifica di sagoma e&#8217; attualmente sub iudice costituzionale, sicche&#8217; spetta alla società costruttrice valutare il rischio del proprio intervento, alla luce della futura decisione della Corte Costituzionale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01839/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02383/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2383 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Condominio di via Buonarroti N. 5 in Milano, Paola De Falco, Laura Della Seta, Alessandra Montaldi</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Luigi Decio, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina N. 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Milano</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Izzo, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Maria Rita Surano, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, Lungotevere Marzio,n.3<br />	<br />
<b>Ministero Per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali, Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano</b>;<br />	<br />
<b>Wintrust Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Gattamelata, Claudio Sala, Maria Sala, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via di Monte Fiore 22;<br />	<br />
<b>Fineco Leasing S.p.a.</b> 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE II n. 00105/2011, resa tra le parti, concernente PERMESSO DI COSTRUIRE PER OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI UN FABBRICATO	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Milano e di Wintrust Srl;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano &#8211; di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2011 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Luigi Decio, Raffaele Izzo e Stefano Gattamelata;	</p>
<p>Rilevato che gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento del proposto gravame non sono tali da giustificare la riforma dell’impugnata ordinanza tenuto conto delle risultanze delle verificazioni tecniche disposte dal primo giudice e delle osservazioni complessivamente formulate dallo stesso in ordine alla legittimità del provvedimento autorizzativo rilasciato dall’intimato Comune di Milano;<br />	<br />
Considerato che le spese e competenze della presente fase vanno poste a carico della parte appellante e liquidate come in dispositivo;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 2383/2011).<br />	<br />
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese e competenze della presente fase del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 ( tremila) di cui 1.500 ,00 in favore del Comune di Milano e altre 1.500,00 in favore dell’attuale contro interessata Wintrust s.r.l.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-1839/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.1839</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.1829</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-1829/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-1829/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-1829/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.1829</a></p>
<p>Non va sospesa la determinazione dirigenziale del Comune nella parte in cui prescrive a carico della proprietà la produzione di una perizia di tecnico abilitato attestante la ripristinata agibilità dell’immobile, a seguito di adeguati interventi sul piano di fondazione, sulle strutture portanti e sul terreno di fondazione: il provvedimento implica,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-1829/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.1829</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-1829/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.1829</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la determinazione dirigenziale del Comune nella parte in cui prescrive a carico della proprietà la produzione di una perizia di tecnico abilitato attestante la ripristinata agibilità dell’immobile, a seguito di adeguati interventi sul piano di fondazione, sulle strutture portanti e sul terreno di fondazione: il provvedimento implica, in buona sostanza, l’onere per i ricorrenti di adottare misure di intervento finalizzate al ripristino delle condizioni di agibilità dell’immobile, ripristinando agibilità e condizioni di sicurezza dell’immobile, aggiungendo impegni ulteriori rispetto al mero impegno a mantenere lo stato di inagibilità; nel caso esaminato, in aggiunta al dovere dei privati di provvedere, sussiste l’obbligo dell’amministrazione di provvedere d’ufficio in caso di mancato adempimento, con conseguente recupero delle spese in capo agli interessati: in tale successiva fase di regresso e&#8217; possibile l’accertamento, in via amministrativa o anche giudiziaria, della responsabilità del danno al fine del riparto delle spese, accertamento precluso nella fase di urgenza. Entro tali limiti non emergono elementi di illegittimità dell’ordinanza gravata in primo grado, atteso che i profili di danno economico prospettati potranno essere agevolmente tutelati nella fase successiva all’intervento sostitutivo del Comune tramite gli ordinari strumenti della chiamata in giudizio dell’eventuale responsabile del danno. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01829/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01776/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1776 del 2011, proposto da <b>Roma Capitale</b>, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Rodolfo Murra, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura comunale;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Mauro Auricchio, Assunta Sebastiani</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Massimo Ozzola, con domicilio eletto presso Massimo Ozzola in Roma, via Germanico, 172; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II n. 05454/2010, resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE LAVORI EDILIZI IN ATTESA DI PERIZIA TECNICA SU AGIBILITA&#8217;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mauro Auricchio e di Assunta Sebastiani;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2011 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Rodolfo Murra e Barbara Silvagni in sostituzione di Massimo Ozzola;	</p>
<p>considerato che la disciplina dei provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l&#8217;incolumità dei cittadini è regolata, nella fattispecie in esame, non solo dall’art. 56 del regolamento edilizio del Comune di Roma, ma anche dalla disciplina generale di cui all’art. 54 del D.lgs. n. 267 del 2000;<br />	<br />
considerato che pertanto, in aggiunta al dovere dei privati di provvedere, sussiste l’obbligo dell’amministrazione di provvedere d’ufficio in caso di mancato adempimento, con conseguente recupero delle spese in capo agli interessati;<br />	<br />
considerato che tale successiva fase di regresso consente l’accertamento, in via amministrativa o anche giudiziaria, della responsabilità del danno al fine del riparto delle spese, accertamento precluso nella fase di urgenza;<br />	<br />
considerato che, entro i limiti sopra indicati e nell’ambito della disciplina complessivamente considerata, non emergono elementi di illegittimità dell’ordinanza gravata in primo grado, atteso che i profili di danno economico vantati potranno essere agevolmente tutelati nella fase successiva all’intervento sostitutivo del Comune tramite gli ordinari strumenti della chiamata in giudizio dell’eventuale responsabile del danno;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede:<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1776/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, respinge l&#8217;istanza cautelare proposta in primo grado.<br />	<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-1829/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.1829</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.573</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-573/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-573/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-573/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.573</a></p>
<p>Va accolta la domanda cautelare avverso una delibera comunale che sospende sine die la pronuncia su domande di permesso edilizio, poiche&#8217; – in pendenza di un procedimento amministrativo avviato a domanda di parte – la conclusione del procedimento non può rimanere sospesa sine die, ma deve essere definita con provvedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-573/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.573</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-573/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.573</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda cautelare avverso una delibera comunale che sospende sine die la pronuncia su domande di permesso edilizio, poiche&#8217; – in pendenza di un procedimento amministrativo avviato a domanda di parte – la conclusione del procedimento non può rimanere sospesa sine die, ma deve essere definita con provvedimento espresso e motivato ai sensi degli artt. 2 e 3 della l. 241/90; in conseguenza si impone all&#8217; Amministrazione di concludere entro i tempi prescritti il procedimento avviato con la domanda di concessione edilizia presentata dal ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00573/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 02403/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2403 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Antonino Butta&#8217;</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Caruso, con domicilio eletto presso avv. Francesco Caruso, in Catania, via Monfalcone, 22;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Acicastello</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanna Miano, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
ricorso introduttivo<br />	<br />
della deliberazione del Consiglio comunale di Acicastello n. 16 del 3 marzo 2010;	</p>
<p>motivi aggiunti<br />	<br />
del provvedimento prot. 29049 del 10.12.2010;<br />	<br />
del parere della C.E.C. espresso in data 4.11.2010;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Acicastello;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il ricorrente non sembra essersi avvalso degli strumenti giuridici previsti dall’art. 2, co. 6 e 7, della L.R. 17/1994 per la rituale formazione tacita del titolo edilizio richiesto;<br />	<br />
Considerato che pertanto, la pratica è stata considerata – sia dall’Amministrazione, sia dalla ricorrente – ancora in itinere (come dimostra il provvedimento impugnato con motivi aggiunti);<br />	<br />
Ritenuto in generale che – in pendenza di un procedimento amministrativo avviato a domanda di parte – la sua conclusione non può rimanere sospesa sine die, ma deve essere definita con provvedimento espresso e motivato ai sensi degli artt. 2 e 3 della l. 241/90;<br />	<br />
Ritenuto fondata – sotto questo profilo &#8211; la doglianza di parte ricorrente;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie la domanda cautelare contenuta nei motivi aggiunti affinchè l’Amministrazione concluda entro i tempi prescritti il procedimento avviato con la domanda di concessione edilizia presentata dal ricorrente.<br />	<br />
Fissa la trattazione del merito per la seconda udienza pubblica del mese di Febbraio 2012.<br />	<br />
Condanna il Comune al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in Euro 200.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Biagio Campanella, Presidente<br />	<br />
Salvatore Schillaci, Consigliere<br />	<br />
Francesco Bruno, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-573/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.573</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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