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	<title>29/4/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29/4/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.1042</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-1042/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-1042/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.1042</a></p>
<p>P. Numerico &#8211; Presidente, G. Rovelli – Estensore P. A (avv.ti B. Ballero e S. Ballero) c/ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Cagliari, Agenzia del Demanio di Cagliari, Direzione Marittima di Cagliari (Avv. Distr. St.) alloggio di servizio e obbligo di costante ed immediata reperibilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-1042/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.1042</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-1042/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.1042</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Numerico &#8211; Presidente, G. Rovelli – Estensore<br />  P. A (avv.ti B. Ballero e S. Ballero) c/ Ministero delle Infrastrutture e dei<br /> Trasporti, Capitaneria di Porto di Cagliari, Agenzia del Demanio di<br /> Cagliari, Direzione Marittima di Cagliari (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<p>alloggio di servizio e obbligo di costante ed immediata reperibilità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato &#8211; Assegnazione di alloggi di servizio – Aventi diritto &#8211; Categoria residuale relativa a ufficiali e personale militare in SPE con obbligo di costante ed immediata reperibilità – Estremi – Reperibilità al proprio domicilio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 14 del D.M. 414 del 2001, laddove individuava i soggetti aventi diritto all’assegnazione degli alloggi ASI indicando, come categoria residuale, quella dei soggetti che ricoprano un incarico cui è connesso l&#8217;obbligo di costante e immediata reperibilità, si riferisce alla reperibilità al proprio domicilio, alla quale, peraltro, in linea generale, i militari sono a turno tenuti per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza per la sicurezza pubblica o di pronto soccorso, rientrando nella totale disponibilità al servizio connessa al proprio particolare status.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
sul ricorso numero di registro generale 735 del 2009, proposto da:<br />
<B>P. A</B>, rappresentato e difeso dagli avv. Benedetto Ballero, Stefano Ballero, con domicilio eletto presso il primo avvocato in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n. 76; 	</p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, <b>Capitaneria di Porto di Cagliari</b>, <b>Agenzia del Demanio di Cagliari</b>, <b>Direzione Marittima di Cagliari</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23; </p>
<p align=center>per l&#8217;accertamento<br />	<br />
previa concessione di misura cautelare,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
in relazione al periodo di vigenza del D.M.414/2001, del diritto ad un canone correttamente determinato, nonché dell’illegittimità della determinazione del canone di locazione dell’alloggio di servizio assegnato al ricorrente, così come quantificato nella nota della Direzione Marittima di Cagliari del 02 marzo 2009, di cui si chiede il previo annullamento e/o disapplicazione unitamente a:<br />	<br />
1. nota della Agenzia del Demanio Filiale di Cagliari del 25 settembre 2008, e nota del Comando Generale del corpo delle Capitanerie di Porto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31.12.2008, con le quali veniva definitivamente determinato la misura dei canoni dovuti per l’alloggio di servizio assegnato al ricorrente; <br />	<br />
2. nota del 09.04.2008 della Direzione Marittima di Cagliari del Ministero dei Trasporti inviata al ricorrente;<br />	<br />
3. nota del 28.11.2007, prot. 2007/22454/DAO/PA della Direzione area operativa Agenzia del Demanio, con la quale vengono indicati i criteri per la determinazione del canone;<br />	<br />
4. ove e per quanto possa occorrere, nota della Direzione Marittima di Cagliari del Ministero dei Trasporti del 22.12.2006 con la quale si comunica al ricorrente la non avvenuta conclusione del procedimento di rideterminazione dei canoni di alloggio;<br />	<br />
5. nota della Direzione Marittima di Cagliari del Ministero dei Trasporti del 11.12.2006 con la quale l’Amministrazione resistente metteva il ricorrente in mora rispetto al pagamento dei canoni pregressi nonché dell’allegata nota dell’Agenzia del Demanio Filiale di Cagliari del 29.10.03 con la quale venivano quantificati i suddetti canoni arretrati;<br />	<br />
6. nota della Direzione Marittima di Cagliari del Ministero dei Trasporti 28.11.2006 con la quale l’Amministrazione dichiarava di voler interrompere la prescrizione del vantato credito relativa ai canoni di alloggio pregressi;<br />	<br />
7. ove e per quanto possa occorrere nota del Comando Generale del corpo delle Capitanerie di Porto &#8211; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13.12.2003 con la quale si comunicava al ricorrente che “l’assegnazione dell’alloggio di servizio……è stata vincolata alla dichiarazione con la quale ….. si impegna a lasciare libero l’alloggio, in tempo utile, a proprie spese senza poter invocare alcuna proroga e comunque entro i trenta giorni precedenti all’arrivo del nuovo titolare della carica cui l’alloggio è connesso”;<br />	<br />
8. nota in data 03.10.2003 del Comando Generale del corpo delle Capitanerie di Porto &#8211; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale si comunica alla Direzione Marittima l’intervenuta approvazione dell’assegnazione dell’alloggio ai sensi del D.M. 414/01;<br />	<br />
9. nota in data 11.06.2003 della Direzione Marittima di Cagliari &#8211; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale veniva comunicato al ricorrente che la determinazione del canone sarebbe avvenuta ai sensi del comma 3° dell’art. 19 del DM. 414/01;<br />	<br />
10. nota in data 21.05.2003 del Comando Generale del corpo delle Capitanerie di Porto &#8211; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale si ritiene non idonea la dichiarazione resa dalla Direzione Marittima di Cagliari ai sensi dell’art. 14, comma 1 lettera b) ultimo periodo, del D.M. 414/01;<br />	<br />
11. nota del 23.10.2002 della Capitaneria di Porto di Cagliari – Servizio Amministrativo logistico – ufficio Infrastrutture, con la quale si comunicava al ricorrente che la proroga dell’assegnazione dell’alloggio ad esso attribuito non sarebbe potuta intervenire ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera b) del D.M. 414/2001 ma bensì ai sensi del comma 5 del medesimo articolo;<br />	<br />
12. nota del 11.10.2002 del Comando Generale del porto della Capitaneria di Porto prot. n. 85/062767/a/II; <br />	<br />
13. nota del 10 giugno 2002 della Direzione Marittima – Ministero Infrastrutture inviata al Comando della Capitaneria di Cagliari e si invita quest’ultimo a produrre “la certificazione del capo del compartimento di cui all’ultimo punto del comma b) art. 14 del suddetto regolamento”;<br />	<br />
14. nota prot.n. 85/24789/A2 del 12 aprile 2002 del Comando Generale del corpo delle Capitanerie di Porto &#8211; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;<br />	<br />
15. decreto di proroga dell’assegnazione dell’alloggio in favore del ricorrente disposto nell’anno 2002 a firma del Direttore Marittimo di Cagliari;<br />	<br />
16. D.M. 414/01 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed in particolare degli artt. 14 e 1<br />	<br />
17. tutti gli atti, anche ad oggi non conosciuti, con i quali le Amministrazioni resistenti hanno disposto l’adeguamento del canone relativo all’alloggio assegnato al ricorrente per il periodo di vigenza del D.M. 414/01 e comunque fino all’entrata in vigore del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 328/2004;<br />	<br />
18. più in generale tutti gli atti, anche ad oggi non conosciuti, attraverso i quali è stato determinato l’an ed il quantum della pretesa di pagamento contenuta nella suindicata nota della Direzione Marittima di Cagliari del 02/03/2009;<br />	<br />
e, per l’effetto, accertare e dichiarare come non dovute le somme oggi richieste.<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Capitaneria di Porto di Cagliari, della Agenzia del Demanio di Cagliari e della Direzione Marittima di Cagliari;<br />	<br />
viste le memorie difensive;<br />	<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Espone il ricorrente di essere in servizio alle dipendenze della Capitaneria di Porto di Cagliari. In ragione di tale servizio, gli è stato assegnato un alloggio ASI.<br />	<br />
All’epoca della prima assegnazione, il corrispettivo per il godimento dell’alloggio veniva determinato ai sensi del D.M. 26 luglio 1985 e della legge 497 del 1985. Si trattava, in sostanza, dell’applicazione della disciplina dell’equo canone. <br />	<br />
Nelle more del rapporto è entrato in vigore il D.M. 414 del 2001.<br />	<br />
La Direzione marittima di Cagliari comunicava al ricorrente che egli non ricopriva un incarico tra quelli espressamente previsti dall’art. 14 del nuovo regolamento e che, a far data dal dicembre del 2001, la proroga o l’assegnazione dell’alloggio sarebbe potuta intervenire ai sensi dell’ultimo periodo della lettera b) dell’art. 14 comma 1 previa dichiarazione del Capo del compartimento, oppure in mancanza, solamente ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.<br />	<br />
Il ricorrente, quindi, reiterava la richiesta di assegnazione.<br />	<br />
Con nota del maggio 2003 il Direttore marittimo esprimeva il proprio parere favorevole a che l’alloggio venisse assegnato al ricorrente ai sensi dell’ultimo periodo della lettera b) dell’art. 14 comma 1 del D.M. 414 del 2001 e rendeva la dichiarazione di cui all’articolo citato. <br />	<br />
Il Direttore dichiarava che il ricorrente “si rende sempre di fatto disponibile sia dopo l’orario d’ufficio sia nei giorni non lavorativi e festivi”.<br />	<br />
Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto replicava alla Direzione marittima di Cagliari, sostenendo che la dichiarazione del Capo del compartimento marittimo, per essere valida, dovesse necessariamente riprodurre testualmente il dettato dell’art. 14 del citato D.M.. <br />	<br />
L’assegnazione dell’alloggio al ricorrente veniva quindi disposta a norma del comma 5 dell’art. 14 e quindi con un canone da determinarsi a cura degli organi finanziari ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.<br />	<br />
Con nota del 28.11.2006 la Direzione marittima di Cagliari comunicava al ricorrente che intendeva interrompere i termini di prescrizione del debito nascente da eventuali maggiorazioni arretrate dei canoni.<br />	<br />
Nel dicembre 2006 l’Amministrazione indicava l’importo del canone dovuto; successivamente precisava che l’importo non doveva intendersi definitivo poiché in attesa di parere dell’Agenzia del Demanio.<br />	<br />
Con nota del 27 maggio 2009 la Direzione Marittima comunicava al ricorrente che, per il periodo di vigenza del D.M. 414/2001 egli risultava debitore della somma di € 20.597,62.<br />	<br />
Insorgeva quindi il ricorrente deducendo articolate censure sia sotto il profilo della violazione di legge che dell’eccesso di potere e concludendo per l’accoglimento del ricorso vinte le spese.<br />	<br />
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso. <br />	<br />
In data 29.07.2009 la domanda cautelare veniva rigettata.<br />	<br />
In data 4.12.2009, in vista dell’udienza pubblica fissata per la discussione del ricorso, entrambe le difese depositavano memoria. <br />	<br />
Alla udienza pubblica del 16.12.2009 il ricorso veniva trattenuto per la decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Una ricostruzione delle censure dedotte dal ricorrente appare necessaria ai fini della soluzione della controversia. <br />	<br />
Con il primo motivo il ricorrente argomenta con ampi svolgimenti in ordine al suo diritto all’applicazione dell’ultimo periodo della lettera b) del comma 1 dell’art. 14 del D.M. 414 del 2001.<br />	<br />
Con il secondo motivo il ricorrente deduce in via subordinata l’inapplicabilità del D.M. 414 del 2001 per violazione della legge 18 agosto 1978 n. 497 ed in particolare dell’art. 13 nonché per violazione del D.M. 16 gennaio 1997 n. 253, nonché eccesso di potere per manifesta disparità di trattamento, perplessità.<br />	<br />
Il terzo motivo è volto a censurare la violazione del D.M. 414 del 2001 ed in particolare dell’art. 19, la violazione e falsa applicazione della legge 724 del 1994 ed in particolare dell’art. 32, la violazione e falsa applicazione della L. 431 del 1998.<br />	<br />
Il quarto motivo è incentrato sulla asserita violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi in materia di trasparenza, buon andamento della P.A., violazione degli artt. 1 e 2 della L. 241 del 1990, violazione dell’art. 32 della L. 23 dicembre n. 724 del 1994.<br />	<br />
Il quinto motivo è volto a far rilevare la nullità dei contratti di concessione in godimento dell’alloggio.<br />	<br />
Il ricorso merita accoglimento.<br />	<br />
Punto decisivo della controversia è costituito dalla fondatezza delle argomentazioni contenute nel primo motivo, ciò che esime questo Giudice dalla analisi delle ulteriori censure dedotte dal ricorrente.<br />	<br />
L’accoglimento delle argomentazioni contenute nel primo motivo determina, infatti, che in base all’art. 19 del D.M. 414 del 2001, il ricorrente, a pieno titolo fruitore della clausola di salvaguardia di cui all’art. 14 del medesimo D.M., ha diritto alla determinazione del canone ai sensi dell’art. 43 della L. 23 dicembre 1994 n. 724 e non, come poi effettivamente ed erroneamente avvenuto, ai sensi dell’art. 32 della medesima legge.<br />	<br />
Siccome le ulteriori censure, rispetto a quella contenuta nel primo motivo di ricorso sono, in sostanza, tutte dirette a contestare le modalità di determinazione del canone effettuata in modo già ritenuto scorretto con l’accoglimento del primo motivo, l’analisi delle stesse risulta superflua e superata dall’accoglimento delle argomentazioni in quello contenute.<br />	<br />
Di seguito le motivazioni. <br />	<br />
Nel suo testo originario (prima delle modifiche introdotte ad opera del D.M. 328 del 2004) l’art. 14 del D.M. 414 del 2001 individuava i soggetti aventi diritto all’assegnazione degli alloggi ASI indicando come categoria residuale quella dei “rimanenti ufficiali e personale militare in servizio permanente che, sulla base di motivata certificazione del Capo Reparto dal quale essi dipendono, ricoprano l&#8217;incarico cui è connesso l&#8217;obbligo di costante e immediata reperibilità per il soddisfacimento delle primarie esigenze di funzionalità ovvero di sicurezza nell&#8217;ambito dei servizi cui sono impiegati”. <br />	<br />
Si tratta di comprendere la portata dell’espressione “costante ed immediata reperibilità”.<br />	<br />
L’interpretazione offerta dal ricorrente è condivisa dal Collegio che ritiene di svolgere ulteriori considerazioni.<br />	<br />
La problematica deve essere risolta fornendo una interpretazione di tale espressione che possa avere un significato, tenuto conto che il concetto di reperibilità, inteso nella sua accezione tecnica, deve aderire al dato letterale della disposizione contenuta nell’art. 11 del d.P.R. 163 del 13.06.2002.<br />	<br />
Si pone, con evidenza, un problema di coordinamento tra fonti che disciplinano differenti aspetti del rapporto di impiego del militare.<br />	<br />
Il D.M. 414 del 2001 nel riferirsi alla “costante ed immediata reperibilità” non può essere inteso nella stessa accezione in cui esso viene usato nell’art. 11 del d.P.R. 163 del 2002 che disciplina l’orario di lavoro del personale delle Forze Armate.<br />	<br />
In quest’ultimo ambito, la reperibilità, si configura come una prestazione strumentale e accessoria, qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro e consiste nell&#8217;obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato in vista di una eventuale prestazione lavorativa. <br />	<br />
Ben differente è il riferimento di cui al D.M. 414 che deve essere inteso quale reperibilità al proprio domicilio, alla quale peraltro, in linea generale, i militari sono a turno tenuti per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza per la sicurezza pubblica o di pronto soccorso, rientrando nella totale disponibilità al servizio connessa al proprio particolare status . <br />	<br />
Ebbene, le due questioni vanno tenute su piani ben differenti.<br />	<br />
Da un lato, quale che sia il “<i>nomen iuris</i>” utilizzato, si tratta di fare riferimento ad una costante disponibilità del soggetto ad attendere ai propri doveri connessi allo status di militare e quindi a rendersi prontamente disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro in situazioni di eventuale emergenza.<br />	<br />
Dall’altro, si fa riferimento alla regolamentazione dell’orario di lavoro che non può non avere una precisa disciplina. Difatti, sempre in linea di principio, il superamento del limite contrattuale di turni di reperibilità integra un inadempimento del datore di lavoro e, contestualmente, comporta un danno al lavoratore il quale deve sopportare un dispendio di energie psico-fisiche ulteriore rispetto a quello previsto contrattualmente. Di qui l’esigenza di una specifica regolamentazione che, nel caso di specie trova la sua sede nel d.P.R. 163 del 2002. <br />	<br />
Nei fatti, l’interpretazione fornita dal Comando generale è illogica prima ancora che illegittima.<br />	<br />
Ciò in quanto, nel richiedere la perfetta coincidenza con il dato letterale di cui al D.M. 414 del 2001, non pretende, nella sostanza, qualcosa di diverso rispetto a ciò che, nei fatti, è stato dichiarato dalla Direzione marittima di Cagliari. <br />	<br />
Ma a ben voler vedere, la differenza, puramente formale, è addirittura limitante per l’Amministrazione. Ciò perché se il formalismo si spingesse al limite, allora la dichiarazione resa dalla Direzione marittima di Cagliari sarebbe l’unica che andrebbe esente dalle limitazioni a tutela del lavoratore previste dall’art. 11 del d.P.R. 163 del 2002 e sarebbe quindi la più aderente alla ratio del D.M. 414 del 2001.<br />	<br />
Il concetto di costante ed immediata reperibilità, come correttamente inteso dalla Direzione marittima di Cagliari, deve andare esente dalle limitazioni sopra citate ed è quella la ragione per cui l’espressione utilizzata, di “immediata disponibilità” costituisce formula chiaramente meno restrittiva per l’Amministrazione in quanto più aderente al concetto espresso, condensato nella formula &#8220;totale disponibilità al servizio&#8221; che caratterizza lo status del militare che deve fungere da ausilio ermeneutico generale della normativa applicativa di specie. <br />	<br />
In definitiva, la dichiarazione resa dalla Direzione Marittima di Cagliari secondo cui “l’art. 11 comma 6 del d.P.R. 2002 n. 163 prevede un periodo massimo di reperibilità di sei giorni feriali e due festivi nell’ambito del mese, si ritiene che le condizioni richieste dall’art. 14 lett. b) del D.M. 28 settembre 2001 n. 414 (costante ed immediata reperibilità) non possono che fare riferimento ad una costante disponibilità che il personale rende al Comando di appartenenza”, da un lato reca una congrua motivazione, dall’altro dà perfettamente conto della costante disponibilità del ricorrente rispetto alle esigenze del Comando di appartenenza. Ciò, lungi dal costituire una interpretazione estensiva dell’ultimo periodo dell’art. 14 del D.M. 414 del 2001, ne costituisce corretta (anzi l’unica corretta possibile) applicazione. <br />	<br />
Il difetto e l’erroneità della motivazione con la quale il Comando generale ha respinto la certificazione della Direzione ricorrono evidenti con la conseguenza di imporre illegittimamente un canone parametrato in base a quanto previsto dall’art. 19 comma 3 del D.M. 414 del 2001. <br />	<br />
L’accoglimento del primo motivo di ricorso, manifestamente fondato, determina l’integrale soddisfacimento della pretesa del ricorrente con conseguente assorbimento delle ulteriori censure. <br />	<br />
Il ricorso è pertanto fondato sul primo motivo e deve essere accolto con la conseguenza che per il periodo di vigenza del D.M. 414 del 2001 non sono dovute le somme così come determinate e richieste dall’Amministrazione. <br />	<br />
Il ricorso deve, in definitiva, essere accolto. <br />	<br />
Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l’effetto:<br />	<br />
annulla la nota prot. 27936 del 27.05.2009 della Direzione marittima di Cagliari;<br />	<br />
dichiara che per il periodo di vigenza del D.M. 414 del 2001 non sono dovute le somme richieste dall’Amministrazione a titolo di differenze sul canone di locazione dell’immobile assegnato al ricorrente ai sensi di quanto esposto in motivazione.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nelle camere di consiglio dei giorni 16 dicembre 2009 e 3 marzo 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/04/2010<br />	<br />
<i><b></b></i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-1042/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.1042</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.1045</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-1045/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-1045/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.1045</a></p>
<p>P. Numerico &#8211; Presidente, G. Flaim – Estensore F. G. (avv. S. Ferraro); c/ MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA, LICEO SCIENTIFICO F.LLI COSTA-AZARA di SORGONO e ISTITUTO COMPRENSIVO di DESULO (Avv. Distr. St.); nei confronti di C. F. I. e P. G (n.c.) sulla giurisdizione in ordine alle contestazioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-1045/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.1045</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-1045/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.1045</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Numerico &#8211; Presidente, G. Flaim – Estensore<br /> F. G. (avv. S. Ferraro); c/ MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA <br />RICERCA, LICEO SCIENTIFICO F.LLI COSTA-AZARA di SORGONO e ISTITUTO COMPRENSIVO<br /> di DESULO (Avv. Distr. St.); nei confronti di C. F. I. e P. G (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione in ordine alle contestazioni relative alla formazione e modifica di graduatorie del personale ATA della scuola</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Controversie in materia di graduatorie del personale ATA della scuola &#8211; Appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo &#8211; Fattispecie	</p>
<p>2. Processo amministrativo &#8211; Domanda di risarcimento dei danni –Proposizione mediante memoria non notificata – Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le contestazioni relative all&#8217;inclusione/esclusione dalle graduatorie del personale ATA della scuola nonché gli annullamenti, le correzioni di punteggio ed i depennamenti relativi a tali graduatorie (nella specie, il Collegio, nel distinguere i precedenti nel segno della giurisdizione del G.O., ha sottolineato che il ricorrente aveva impugnato atti costituenti esercizio di poteri di autotutela destinati ad incidere su una pregressa graduatoria (per il periodo 2005/2008) nonché atti di esercizio dei poteri di qualificazione del servizio pregresso prestato ai fini della formazione della nuova graduatoria (2008/2011).	</p>
<p>2. E’ inammissibile la domanda di condanna al risarcimento danni che sia stata formulata, per la prima volta, in prossimità dell&#8217;udienza, nella memoria conclusionale non notificata (nella specie, ove si verteva di una contestazione di atti di gestione di graduatoria di personale ATA della scuola, la ricorrente aveva chiesto in tali forme la condanna della P.A. al pagamento di somme nonché il computo del punteggio teorico, per il periodo non lavorato a causa della disposta risoluzione illegittima)<br />	<br />
<b/> &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-  	</p>
<p>(1) V. sulla tematica T.A.R. EMILIA ROMAGNA &#8211; BOLOGNA &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 18 dicembre 2009 n. 3179, in questa Rivista, secondo cui le controversie in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola, riguardanti l’accertamento del diritto al collocamento in graduatoria con precedenza rispetto ad altro docente, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. In tali procedimenti, infatti, vengono in rilievo atti che non possono che restare compresi nel rapporto di lavoro contrattualizzato tra datore di lavoro – in questo caso l’Ufficio Scolastico Regionale e/o Provinciale &#8211; e pubblico dipendente, che in sostanza s’inseriscono nella gestione delle graduatorie utili ad eventuali assunzioni, e di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)<br />	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
SENTENZA</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Sul ricorso numero di registro generale 63 del 2009, proposto da:<br />
<B>F. G.</B>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Serafino Ferraro, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Palestrina 22; </p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA, LICEO SCIENTIFICO F.LLI COSTA-AZARA di SORGONO e ISTITUTO COMPRENSIVO di DESULO</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distr.le Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23; </p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<B>C. F. I.</B>, <B>P. G.</B>; </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
-del Decreto del Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “F.lli Costa Azara” in data 25 ottobre 2008 prot. n. 5775 con cui è stato rideterminato e ridotto a punti 10,98 il punteggio già attribuito alla ricorrente in misura di punti 17,4<br />
&#8211; del certificato di servizio del 29 ottobre 2008 n. 389 rilasciato dall’ Istituto di Istruzione Superiore “F.lli Costa Azara”;<br />	<br />
&#8211; del Decreto Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “F.lli Costa Azara” del 4 dicembre 2008 prot. n. 6566;<br />	<br />
E con i MOTIVI AGGIUNTI depositati il 7.2.2009:<br />	<br />
-della analoga successiva graduatoria definitiva valida per il triennio 2008/2011;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, del Liceo Scientifico F.lli Costa- Azara di Sorgono e dell’ Istituto Comprensivo di Desulo;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20/01/2010 il Consigliere dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori Salvatore Paolo Satta, in sostituzione, per la ricorrente e l’avv. dello Stato Caput;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente, alla quale venne attribuito un punteggio complessivo di titoli di 17,98, nella graduatoria 2005-2008 (assistente amministrativo), stipulava il contratto di lavoro, sulla base di quella posizione in graduatoria (n. 30°), con l’istituzione scolastica “Azara” di Sorgono (il 5.10.2007).<br />	<br />
Nel computo dei “titoli di servizio” si concretizzava un errore (non rilevato dall’Amministrazione) con l’attribuzione di punteggio correlato al servizio prestato in qualità di ausiliaria, dall&#8217; ottobre 1997 al 18 luglio 2005, presso la scuola materna paritaria &#8220;San Giuseppe&#8221; di Desulo.<br />	<br />
Le modalità di attribuzione dei punteggi (per titoli e per servizio) venivano precisate nel bando DM 9.6.2005 n. 55, in particolare nell’ Allegato A/1 sub B –Tabella titoli di servizi, nonché nell&#8217;allegato A punto F, per quanto attiene il dimezzamento del punteggio per &#8220;servizio prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell&#8217;infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute&#8221;.<br />	<br />
Il punteggio attribuito, sulla scorta delle dichiarazioni autocertificate in sede di domanda, è stato quantificato dall&#8217;amministrazione in base al DM 9.6.2005 n. 55 che fissa requisiti e modalità costituzione graduatoria per il conferimento di supplenze temporanee al personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione….; <br />	<br />
nel caso di specie parrebbe che la ricorrente non avrebbe avuto diritto ad ottenere il punteggio correlato ad un lungo periodo di servizio (dal 1997 al 2005) svolto nella scuola materna &#8220;paritaria&#8221; di Desulo.<br />	<br />
Il computo dei punteggi avveniva sulla base di quanto dichiarato con il modello di domanda, presentata il 16 luglio 2005, (pag. 4 sub “sezione F- titoli di servizio”) dal richiedente, con riferimento alle tabelle, in base ad una “autovalutazione” (nel modulo si rinviene la seguente indicazione: ….” ritiene di aver diritto alla seguente valutazione”), soggetta a “verifica/convalida” da parte della prima struttura scolastica che, sulla base della graduatoria, avrebbe poi effettuato la chiamata. <br />	<br />
Senonché tale verifica in sede di contratto stipulato il 5 ottobre 2007 non è avvenuta o, comunque, non è emerso l’errore nel computo dei “titoli di servizio” (totale attribuito di 17,40 anziché 10,98 spettante, con un eccesso di 6,48 punti).<br />	<br />
La Floris ha quindi lavorato nell’anno scolastico 2007/2008, come supplente, all’Istituto Azara di Sorgono (Nu) sulla base di tale presupposto, con contratti del 5.10.2007 e 1.7.2008 (cfr. certificato di servizio del 29.10.2008 per 332 giorni complessivi per 18 ore settimanali).<br />	<br />
Successivamente, in sede di aggiornamento delle graduatorie per il triennio seguente (2008-2011), la ricorrente veniva collocata nella graduatoria “assistente amministrativo” ancora con lo stesso punteggio di 17,40 (già attribuito nella precedente).<br />	<br />
Veniva stipulato, sempre dall’Istituto Azara, un nuovo contratto (il 22.9.2008 per 36 ore settimanali).<br />	<br />
Risulta agli atti (produzione n. 3 della difesa della ricorrente) che il dirigente scolastico dell&#8217;istituto Azara con proprio provvedimento del 26/9/2008 espressamente &#8220;certificava la convalida dei dati contenuti nella domanda della signora Floris Gianfranca , con punti 17,40&#8221; precisando che erano stati effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni rese dall&#8217; aspirante nominata.<br />	<br />
Del resto la questione di merito era tutt&#8217;altro che evidente e/o palese : si veda parere, richiesto dall&#8217;istituto, per la valutazione dei titoli di servizio della signora Floris Gianfranca, espresso l&#8217;8 ottobre 2008 dal dirigente dell&#8217;ufficio scolastico provinciale di Nuoro-ufficio del personale ATA ed educativo al dirigente scolastico dell&#8217;istituto di Sorgono, ove si afferma che &#8220;il servizio prestato presso le scuole paritarie non può avere decorrenza anteriore a quella stabilita dal decreto di riconoscimento della parità da parte dell&#8217;autorità competente e deve risultare anche dalla certificazione di servizio; nel caso concreto detto riconoscimento dovrebbe risalire all&#8217;anno scolastico 2000 / 2001, come risulta dall&#8217;allegato decreto; il punteggio come stabilito dal punto F dell&#8217;allegato A tabella di valutazione dei titoli del D. M. n. 55/2005 e dal punto 5 delle note alle tabelle di valutazione, poiché prestato in scuole paritarie, e ridotto alla metà e per il profilo di assistente amministrativo è pari a punti 0,05 per ogni mese.”<br />	<br />
In data 25 ottobre 2008 il Dirigente scolastico dell’Istituto “Azara” di Sorgono, dopo aver stipulato il contratto con la ricorrente il 2.10.2008, quale supplente a tempo determinato, emanava il decreto n. 5775, con il quale ha:<br />	<br />
&#8211; “rettificato il punteggio” per la graduatoria 2005-2008 (con riduzione da 17,40 a 10,98);<br />	<br />
&#8211; “non convalidato” il punteggio precedentemente attribuito;<br />	<br />
&#8211; dichiarato la risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 25.10.2008;<br />	<br />
&#8211; dichiarato come prestazione “di fatto” e non “di diritto” il servizio prestato (sulla base dell’art. 6 comma 6.7. del DM 9.6.2005 n. 55), con conseguente impossibilità di attribuire alcun punteggio al servizio in precedenza svolto.<br />	<br />
Un decreto integrativo successivo del 4.12.2008, della medesima istituzione, confermava quanto precedentemente disposto, con precisazione dell’autorità a cui poter ricorrere.<br />	<br />
Con nota del 16 dicembre 2008 il dirigente dell&#8217;istituto “Azara” precisava al legale della ricorrente che il punteggio che poteva essere riconosciuto alla ricorrente per il servizio prestato presso la scuola materna paritaria di Desulo (dal 1997 al 2005) era limitato esclusivamente dall&#8217;anno scolastico 2000/2001 in poi in quanto il riconoscimento della parità per le scuole materne autorizzate era avvenuto solo con decreto ministeriale del 27 febbraio 2001.<br />	<br />
***<br />	<br />
A*) Con il ricorso principale (notificato il 23.12.2008 e depositato il 20.1.2009) è stato impugnato questo provvedimento del 25.10.2008, integrato il 4.12.2008 (con l’indicazione dell’autorità cui ricorrere), con la formulazione delle seguenti censure:<br />	<br />
1) violazione ed errata interpretazione dell&#8217;articolo 6 del decreto ministeriale 9/6/2005 n. 55 &#8211; eccesso di potere per manifesta erroneità dei presupposti di fatto e di diritto;<br />	<br />
2) violazione dei principi e delle regole afferenti la validità nel tempo delle norme nonché violazione ed errata applicazione dell&#8217;articolo 21 nonies della legge 241/1990 (ragioni di interesse pubblico/esercizio entro un termine ragionevole/valutazione dell&#8217;interesse dei destinatari) e dei principi in materia di autotutela della pubblica amministrazione &#8211; eccesso di potere per manifesta erroneità dei presupposti di fatto e di diritto &#8211; difetto di motivazione;<br />	<br />
3) violazione ed errata applicazione dell&#8217;articolo 7 della legge N. 241/1990 &#8211; omesso avviso di avvio del procedimento.<br />	<br />
*** <br />	<br />
B*) Con MOTIVI AGGIUNTI notificati il 27 gennaio 2009 e depositati il 7 febbraio, la difesa della ricorrente ha esteso l&#8217;impugnazione anche alla graduatoria definitiva per il triennio 2008/2011 del personale ATA, per il profilo professionale di assistente amministrativo, pubblicata il 18 dicembre 2008 per il conferimento di supplenze temporanee al personale amministrativo tecnico e ausiliario statale della scuola, ove alla ricorrente venivano attribuiti soli punti 12 (con collocazione all’ 80° posto), per i medesimi motivi già esposti nel ricorso principale, ribadendo l&#8217;inapplicabilità dell&#8217;articolo 6 del DM 55/2005, in quanto la ricorrente non avrebbe contribuito all’ errata attribuzione del punteggio per cui è causa -non conseguito per mendace dichiarazione-, causato da errata valutazione dei titoli da parte dell&#8217;amministrazione.<br />	<br />
***<br />	<br />
In particolare si sostiene, nel contesto generale del ricorso, che il servizio reso nel corso del triennio 2005/2008 non doveva considerarsi prestato “di fatto” bensì, a tutti gli effetti, “di diritto”, con le relative conseguenze in termini di punteggio (avrebbero cioè dovuto essere assegnato il punteggio per i mesi nei quali la ricorrente aveva prestato attività lavorativa nella reggenza della precedente graduatoria, come risultanti dai relativi certificati di servizio. <br />	<br />
Il punteggio (di servizio) attribuito nella nuova graduatoria (2008/2011) doveva cioè tener conto necessariamente anche dei titoli di servizio maturati sotto la vigenza della precedente graduatoria (2005/2008).<br />	<br />
La ricorrente aveva cioè diritto ad ottenere, nella graduatoria 2008/2011 un punteggio più alto, in quanto il punteggio per servizio doveva tener conto dell&#8217;anzianità maturata, come assistente amministrativo, presso l&#8217;istituto Azara, nel corso del triennio 2005/2008.<br />	<br />
Si è costituita l&#8217;amministrazione sostenendo la legittimità dei provvedimenti assunti. In particolare ha sostenuto che il punteggio per titoli spettante era di complessivi punti 10,98. <br />	<br />
L&#8217;automatismo nel computo renderebbe, secondo l&#8217;avvocatura, non necessario l&#8217;avvio del procedimento in relazione al procedimento di rettifica. <br />	<br />
***<br />	<br />
Con ordinanza di sospensiva n. 57 dell’ 11.2.2009 la domanda cautelare è stata parzialmente accolta sulla base delle seguenti motivazioni:<br />	<br />
IN RELAZIONE ALLA GRADUATORIA 2005-2008:<br />	<br />
Considerato che il DM n. 55 del 9.6.2005 al punto 5.8 precisa che: “il candidato deve specificare nella domanda i titoli di cui chiede la valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio”;<br />	<br />
rilevato che il medesimo DM al punto 6.5 precisa che “durante il primo rapporto di lavoro i predetti controlli sono effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza…..e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante”;<br />	<br />
rilevato che, sostanzialmente, all’instaurazione del primo rapporto di lavoro si attua una formale “convalida” dei dati, tra cui anche il punteggio;<br />	<br />
considerato che, nel caso di specie, l’ “autoattribuzione” del punteggio era subordinata alla verifica ed al controllo dell’Amministrazione;<br />	<br />
rilevato che non sussiste una situazione soggettiva di colpevolezza da parte della ricorrente, né di dichiarazione erronea dei titoli posseduti;<br />	<br />
ne consegue l’inapplicabilità della disposizione che qualifica come prestazione di fatto il servizio reso nel corso del triennio di riferimento, con i conseguenti effetti in termini di rilevanza del correlato punteggio, riconosciuto lo status di affidamento e buona fede;<br />	<br />
IN RELAZIONE ALLA GRADUATORIA 2008-2011:<br />	<br />
rilevato che in relazione alla nuova graduatoria approvata non sussiste un diritto alla “conservazione” del precedente punteggio, ben potendo ammettersi la rinnovata e corretta valutazione da parte dell’Amministrazione (pro futuro).<br />	<br />
In sostanza in sede cautelare la domanda è stata solo in parte accolta, limitatamente al ricorso principale, e non anche ai MOTIVI AGGIUNTI, con i quali è stata impugnata la nuova graduatoria 2008-2011.<br />	<br />
***<br />	<br />
All&#8217;udienza del 20 gennaio 2010 la causa è stata spedita in decisione, sentiti i difensori delle parti.<br />	<br />
In particolare il collegio ha richiesto, d&#8217;ufficio, un approfondimento in materia di giurisdizione, essendo discussa in giurisprudenza l’appartenenza della giurisdizione in materia di graduatorie ATA e comunque di graduatorie per le quali l&#8217;attività di valutazione dei titoli è prestabilita.<br />	<br />
A tal fine è stato autorizzato il deposito di memorie, attinenti esclusivamente tale profilo, entro il termine di 20 giorni.<br />	<br />
Il difensore di parte ricorrente ha provveduto al deposito di “note sulla giurisdizione” in data 9 febbraio 2010, evidenziando che, nel caso di specie, non trattavasi di un atto &#8220;di gestione &#8221; della graduatoria, bensì di operazioni amministrative attinenti la &#8220;formazione&#8221; delle graduatorie (in autotutela la vecchia, in creazione la nuova), con particolare riguardo alle valutazioni del &#8220;servizio&#8221; prestato dal ricorrente, ai fini della formazione della graduatoria operativa 2008 /2011 (citando anche giurisprudenza favorevole amministrativa e di Cassazione).<br />	<br />
DIRITTO<br />	<br />
GIURISDIZIONE.<br />	<br />
Essendovi un panorama variegato in materia di appartenenza della giurisdizione (G.A. o G.O.) per quanto concerne le contestazioni inerenti l&#8217;inclusione/esclusione nelle graduatorie ATA e/o annullamenti-correzioni di punteggio-depennamenti , il collegio ha ritenuto di dover costituire d&#8217;ufficio il contraddittorio sul punto (benché profilo non sollevato con eccezione dall&#8217;avvocatura dello Stato).<br />	<br />
Il tribunale ritiene di affermare, nel caso di specie, la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
Le peculiarità del caso sono rappresentate da due elementi:<br />	<br />
a) esercizio del potere di “autotutela”, a distanza di oltre 3 anni (25 ottobre 2008) , in ordine al punteggio precedentemente attribuito in sede di &#8220;formazione&#8221; della graduatoria per il triennio scolastico 2005/2008 di assistente amministrativo, per rilevata erronea attribuzione di punteggio (per titoli di servizio);<br />	<br />
b) qualificazione di servizio &#8220;di fatto&#8221; (e non di diritto) del servizio &#8220;specifico&#8221; prestato nel triennio precedente per l&#8217;amministrazione scolastica, in sede di &#8220;formazione&#8221; della successiva graduatoria 2008/2011, in quanto prestato in forza di nomina effettuata in base ad una graduatoria ritenuta, successivamente, viziata e quindi qualificato come servizio di solo “fatto” e non “di diritto” (in applicazione dell&#8217;articolo 6 del DM 55/2005).<br />	<br />
Questi due elementi rappresentano non un mero atto di “gestione” (paritetico fra aspirante e amministrazione), ma costituiscono esercizio di un vero e proprio potere discrezionale della P.A. in ordine alle valutazioni compiute.<br />	<br />
Si sa che parte della giurisprudenza (in particolare della Cassazione -cfr. Cass. SS.UU. 28 luglio 2009, n. 17466, 17 novembre 2008 n. 27307 13 febbraio 2008, n. 3399-; ma anche T.A.R. Toscana, Sez. I, 11 settembre 2008, n. 1965; T.A.R. Sicilia &#8211; Catania, sez. II, 24 aprile 2009, n. 792; T.A.R. Campania &#8211; Salerno, sez. I, 12 gennaio 2009, n. 21; T.A.R. Lazio &#8211; Roma, Sez. I, 20 febbraio 2008, n. 1532) ha affermato in più occasioni che qualora l’Amministrazione gestisca una graduatoria (formazione e aggiornamento) ove i titoli siano per così dire &#8220;preconfezionati&#8221; con valutazioni automatiche nell’attribuzione del punteggio (sia di cultura che di servizio) non si avrebbe esercizio di potere amministrativo, ma solo l’applicazione dei criteri vincolati, prestabiliti, di riferimento.<br />	<br />
A prescindere dalla circostanza che anche di recente il Consiglio di Stato, VI, 2.4.2010 n. 1898, riformando una sentenza del Tar Lazio-sez. Latina, ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo in sede di formazioni di graduatorie di insegnanti ove le posizioni sono da qualificarsi in termini di interesse legittimo, in quanto &#8220;vanno tutelati i principi di legalità, imparzialità e buon andamento&#8221; (rimettendo al primo giudice la causa, in quanto il diniego di giurisdizione è stato ritenuto errato); va, inoltre, rilevato che nel caso di specie sono stati impegnati, comunque poteri di autotutela (sulla vecchia graduatoria 2005/2008) nonchè poteri di qualificazione del servizio pregresso prestato ai fini della formazione della nuova graduatoria (2008/2011).<br />	<br />
L’esercizio di poteri amministrativi che hanno inciso su posizioni soggettive della ricorrente (che, al momento dell’annullamento in autotutela, aveva in corso un contratto di lavoro efficace, che venne dichiarato, per questo, in via consequenziale, risolto) nonché la qualificazione (&#8220;di fatto&#8221; o &#8220;di diritto&#8221;) –ai fini del punteggio di servizio- di una serie di periodi in precedenza prestati, conduce a ritenere non meramente paritetiche le posizioni, considerato che sono state indubitabilmente coinvolte vere e proprie “valutazioni” discrezionali non rette da principi di automatismo e/o meccanismi predeterminati di attribuzione dei punteggi (o operate riduzioni di punti con effetto retroattivo).<br />	<br />
Si segnala che anche altra sentenza recentissima, sempre del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2 aprile 2010 n. 1897, riformando una sentenza del Tar Campania-Salerno, ha affermato (confermando l’orientamento già espresso in Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 17 settembre 2009 n. 5587 e 18 settembre 2006, n. 5416) il principio che “rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo in materia di concorsi ex art. 63, comma 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, una controversia relativa all’inserimento di un insegnante in una graduatoria per l’abilitazione all’insegnamento in determinate classi di concorso, graduatoria riservata ai soggetti <in possesso di determinati requisiti stabiliti per legge>; infatti, gli atti di formazione ed approvazione delle graduatorie per l’accesso ai titoli abilitanti e per il successivo conferimento di incarichi di insegnamento, nonché per la graduale immissione in ruolo dei docenti interessati, debbono ritenersi caratterizzati da aspetti concorsuali, inerenti al possesso ed alla valutazione dei requisiti di legge, nonché dei titoli cui è legata l’assegnazione di posizioni utili, per aspirare alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.”.<br />	<br />
In definitiva è stato ritenuto che “è stato possibile far rientrare in detta attività paritaria – col noto D.Lgs. n. 29/1993 – il rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (salvo categorie particolari, per il rilievo pubblicistico delle funzioni svolte), ma non anche la procedura di reclutamento, in rapporto alla quale – anche dove sia ridotta al minimo, sul piano della comparazione di merito, la fase propriamente selettiva – debbono comunque trovare ingresso, in base alla lettera e allo spirito del ricordato art. 97 della Costituzione, le modalità concorsuali di individuazione dei soggetti più idonei, per l’assolvimento della pubblica funzione in via di affidamento”.<br />	<br />
Va dunque dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, nel caso di specie, come si è detto, ulteriormente aggravata dall’esercizio di poteri “ulteriori” e non meramente di meccanismi predeterminati automatici.<br />	<br />
***<br />	<br />
IN MERITO.<br />	<br />
PRIMA GRADUATORIA 2005-2008:<br />	<br />
Preliminarmente va chiarito un aspetto di fondo: nessuna mendace o falsa dichiarazione è stata compiuta dalla ricorrente, che ha espressamente ed inequivocabilmente indicato i titoli realmente posseduti (a pag. 4 del modulo prestampato di domanda).<br />	<br />
L’ulteriore profilo dell’ “autovalutazione” del correlato punteggio andava comunque verificato e &#8220;convalidato&#8221; dal soggetto pubblico, in sede di chiamata per la stipula del contratto di lavoro.<br />	<br />
Infatti, si evidenzia che oltre all’indicazione del punteggio nella Tabella di pag. 7 (autovalutazione) il modello di domanda prevedeva, in un’altra e diversa parte, quella sostanziale, a pag. 4, la formale dichiarazione di “possedere i titoli di servizio”, ai fini della valutazione.<br />	<br />
Del resto il punto 5.8 dell&#8217;articolo 5 del DM 55/2005, che governa la specifica procedura, imponeva espressamente che “ il candidato deve specificare nella domanda i titoli di cui chiede la valutazione ai fini dell&#8217;attribuzione del punteggio&#8221;.<br />	<br />
E al seguente articolo 6, al punto 6.5 del medesimo D. M. si precisa che &#8220;durante il primo rapporto di lavoro, i predetti controlli sono effettuati da dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d&#8217;istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall&#8217;aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell&#8217;eventuale responsabilità penale, sia ai fini delle esclusioni ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi…..&#8221;.<br />	<br />
E nel caso di specie l’espressa convalida era avvenuta.<br />	<br />
Sotto tale profilo nessuna dichiarazione falsa o mendace è stata, quindi, compiuta dalla richiedente in sede di domanda di inclusione della graduatoria per le supplenze 2005/08, per quanto attiene l’indicazione dei titoli di servizio.<br />	<br />
SECONDA GRADUATORIA 2008/2010:<br />	<br />
Il punteggio (di servizio specifico –come assistente amministrativo- ), nella successiva graduatoria 2008/2011, avrebbe dovuto essere computato, in quanto qualificabile di diritto e non di fatto, conseguente all&#8217;espletamento dell&#8217;attività lavorativa (nel corso del triennio 2005/2008) correlata ad una nomina ottenuta in forza di titoli (di servizio, come ausiliaria presso struttura paritaria –scuola dell’infanzia-) computati in modo erroneo dall&#8217;amministrazione. Indubbiamente vi è stato, quanto meno, un concorso di colpa della PA in fase di omesso “controllo” e/o “convalida” in sede di stipulazione del primo contratto.<br />	<br />
Sussisteva cioè nella peculiare fattispecie non un diritto alla conservazione dell’ erroneo punteggio afferente ai titoli di &#8220;servizio&#8221; attribuiti nella precedente graduatoria 2005/2008, ma una posizione di interesse alla valutazione del &#8220;servizio&#8221; specifico svolto (come assistente amministrativo) come servizio giuridicamente rilevante (di diritto e non di fatto).<br />	<br />
Ciò in considerazione anche di quanto disposto, in materia di autotutela, dalla legge n. 311 30.12.2004, che all&#8217;articolo 1 comma 136° espressamente pone un limite temporale all&#8217;esercizio del potere di autoannullamento, imponendo che: &#8220;… l&#8217;annullamento dei provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dall&#8217;eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e <comunque non può essere adottato oltre tre anni> dall&#8217;acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante.&#8221;<br />	<br />
In sostanza la ricorrente non aveva diritto alla conservazione, nella nuova graduatoria 2008/2011, dell&#8217;erroneo punteggio per titoli &#8220;di servizio&#8221; (come ausiliaria in scuola paritaria, precedentemente computato in modo errato dall&#8217;amministrazione in sede di graduatoria 2005/2008), ma aveva pieno diritto ed interesse al (diverso) computo del “servizio specifico”, di assistente amministrativo, prestato nella vigenza della graduatoria 2005/2008, da considerarsi a tutti gli effetti prestato &#8220;di diritto&#8221; e non &#8220;di fatto&#8221;.<br />	<br />
Pur se l’art. 6, al punto 6.7, del d.m. 55/2005 dispone espressamente che la qualificazione del servizio prestato dal soggetto sulla base di erroneo punteggio (prevedendo che tale servizio debba essere considerato &#8220;di fatto&#8221; e non &#8220;di diritto&#8221;), con la conseguenza che ad esso non dovrebbe essere attribuito alcun punteggio, il collegio ritiene che tale disposizione non possa che esser letta in combinato disposto con la norma primaria in precedenza citata (art. 1 comma 136 L. 311/2004). <br />	<br />
Si ritiene dunque che la disposizione contenuta nel decreto ministeriale possa essere applicata solo quando il procedimento di autotutela si sia concluso nell&#8217;arco del triennio (e quindi nel caso di specie per quanto attiene l&#8217;efficacia nella graduatoria del triennio di riferimento). Ma nel caso in esame, invece, il provvedimento è stato assunto solo successivamente (scaduto il triennio) ed avrebbe rilievo nella graduatoria successiva (2008/2011).<br />	<br />
In definitiva il dirigente scolastico non poteva applicare la disposizione ministeriale per la nuova e successiva graduatoria (2008-2011), in quanto ostava la citata disposizione di legge -come tale prevalente- in considerazione del tempo trascorso. <br />	<br />
L&#8217;impossibilità di esercitare il potere di autotutela (sia per il decorso triennio, sia per l&#8217;omessa convalida tempestiva) trascina, come conseguenza, l&#8217;impossibilità di qualificare come servizio di fatto e non di diritto le prestazioni di assistente amministrativo effettuata in favore dell&#8217;amministrazione scolastica. <br />	<br />
In definitiva il servizio “specifico” prestato (svolti presso quell’Istituto, come assistente amministrativo) non poteva essere qualificato di fatto.<br />	<br />
In ogni caso si evidenzia che pure l&#8217;aspetto procedimentale, inerente l&#8217;omesso avviso di avvio del procedimento, è fondato, avendo l&#8217;amministrazione esercitato veri e propri poteri di autotutela, non caratterizzati da elementi di natura esclusivamente vincolata.<br />	<br />
***<br />	<br />
In sede di memoria conclusionale (all’ultimo punto IV), depositata in giudizio l&#8217;8 gennaio 2010, la difesa della ricorrente ha formulato due nuove domande concernenti:<br />	<br />
a) richiesta risarcitoria, in quanto la ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di espletare l&#8217;attività lavorativa correlata al contratto di lavoro stipulato il 22 settembre 2008 dalla ricorrente (che avrebbe dovuto protrarsi fino al 18.12.2008), illegittimamente risolto (il 25.10.08), per un periodo di quasi 2 mesi;<br />	<br />
b) la doverosa attribuzione in graduatoria 2008/2011 del &#8220;teorico&#8221; punteggio correlato al periodo nel quale la ricorrente non ha potuto lavorare a causa della disposta risoluzione contrattuale.<br />	<br />
In relazione a tali (ulteriori e nuove) richieste si evidenzia che la difesa della ricorrente ha compiuto un ampliamento del &#8220;petitum&#8221;, utilizzando lo strumento “semplice” (illustrativo) della memoria conclusionale (cioè non notificata), senza quindi costituire un pieno ed integro contraddittorio sul punto con la controparte.<br />	<br />
In materia la giurisprudenza è chiara nel definire inammissibili tali domande, non rispettose del principio, formale e sostanziale, dell&#8217;integrità del contraddittorio.<br />	<br />
Come ha avuto modo di affermare il CGA-Sicilia nella sentenza del 15 maggio 2006 , n. 234: &#8220;Le domande di risarcimento del danno che si ricollegano ad un comportamento dell&#8217;amministrazione (ritardata esecuzione di ordinanza cautelare) successivo alla radicazione del giudizio di primo grado, non possono in alcun modo ritenersi già inclusi nel &#8220;petitum&#8221; del ricorso introduttivo. Le relative domande devono quindi necessariamente essere formulate <con ricorso per motivi aggiunti>, ritualmente notificato, non essendo allo scopo idoneo il semplice deposito di memoria difensiva, la cui funzione deve ritenersi limitata all&#8217;illustrazione dei capi di domanda, anche a contenuto risarcitorio, già formulati con il ricorso introduttivo, essendo viceversa inammissibile l&#8217;introduzione di nuovi ed autonomi profili di danno risarcibile, tale da integrare ad ogni effetto un ampliamento del <thema decidendum> senza l&#8217;osservanza delle formalità previste per l&#8217;instaurazione del contraddittorio”.<br />	<br />
Addirittura una ancor più recente pronuncia del Tar del Lazio del 2007 ritiene, poi, che pur in caso di domanda risarcitoria formulata fin nel ricorso introduttivo, ma in modo “generico”, con la precisazione che la “quantificazione” del dovuto sarebbe stata effettuata in corso di causa, la successiva memoria contenente la quantificazione del danno se non notificata alle controparti viola il principio del contraddittorio, rendendo inammissibile la domanda di risarcimento danni formulata (cfr. Tar Lazio, III 29 ottobre 2007 n. 10541).<br />	<br />
Ne consegue che la domanda di condanna al pagamento di somme, per equivalente, nonché la domanda di computo del punteggio teorico (per il periodo non lavorato a causa della disposta illegittima risoluzione) essendo stata formulata, per la prima volta, in prossimità dell&#8217;udienza, in sede di memoria conclusionale non notificata, deve dichiararsi inammissibile.<br />	<br />
Né si può sostenere essere domande meramente consequenziali, coinvolgendo valutazioni ulteriori, rispetto alle quali la controparte deve essere posta in condizione di contro dedurre (e non solo oralmente all’udienza).<br />	<br />
In definitiva il ricorso impugnatorio va accolto, mentre vanno dichiarate inammissibili le domande (risarcitoria e di computo di ulteriore punteggio “sostitutivo”) per omessa instaurazione del contraddittorio.<br />	<br />
Le spese e gli onorari seguono la soccombenza e vengono quantificati in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Accoglie il ricorso;<br />	<br />
dichiara inammissibile le domande formulate in memoria conclusionale;<br />	<br />
condanna l&#8217;amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, quantificabili complessivamente in euro 2000 (duemila).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nelle camere di consiglio dei giorni 20/01/2010 e 24/3/2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/04/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-1045/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.1045</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.149</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-29-4-2010-n-149/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-29-4-2010-n-149/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-29-4-2010-n-149/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.149</a></p>
<p>Presidente Amirante, Redattore Mazzella sull&#8217;illegittimità costituzionale delle norme in materia sanitaria della Regione Calabria che prevedono l&#8217;inquadramento di personale sanitario incaricato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale 1. Igiene e sanita&#8217; &#8211; Servizio sanitario nazionale &#8211; Art. 1, comma 2, della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2008, n. 46</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-29-4-2010-n-149/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.149</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-29-4-2010-n-149/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.149</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Presidente</i> Amirante, <i>Redattore</i> Mazzella</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità costituzionale delle norme in materia sanitaria della Regione Calabria che prevedono l&#8217;inquadramento di personale sanitario incaricato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Igiene e sanita&#8217; &#8211; Servizio sanitario nazionale &#8211; Art. 1, comma 2, della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2008, n. 46 (Disposizioni in materia sanitaria) &#8211; Dirigenti medici negli istituti penitenziari incaricati ai sensi della legge n. 740 del 1970 &#8211; Inquadramento nei ruoli del Servizio sanitario regionale &#8211; Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri  – Asserita violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione – Illegittimità costituzionale;</p>
<p>2.	Igiene e sanita&#8217; &#8211; Servizio sanitario nazionale &#8211; Artt. 7, 8 e 9 della legge della Regione Calabria 15 gennaio 2009, n. 1 (Ulteriori disposizioni in materia sanitaria) &#8211; Personale sanitario incaricato &#8211; Inquadramento nei ruoli del Servizio sanitario regionale &#8211; Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione degli artt. 3, 51, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione – Illegittimità costituzionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	È costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 2, della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2008, n. 46 (Disposizioni in materia sanitaria); </p>
<p>2.	Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 7, 8 e 9 della legge della Regione Calabria 15 gennaio 2009, n. 1 (Ulteriori disposizioni in materia sanitaria).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
composta dai signori: </p>
<p><b>Presidente</b>: Francesco AMIRANTE;</p>
<p><b>Giudici </b>: Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2008, n. 46 (Disposizioni in materia sanitaria), e degli artt. 7, 8 e 9 della legge della Regione Calabria 15 gennaio 2009, n. 1 (Ulteriori disposizioni in materia sanitaria), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi spediti per la notifica il 3 e il 20 marzo 2009, depositati in cancelleria il 9 ed il 24 marzo 2009 ed iscritti ai nn. 20 e 22 del registro ricorsi 2009. </p>
<p>Visti gli atti di costituzione della Regione Calabria; </p>
<p>udito nell’udienza pubblica del 24 febbraio 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella; </p>
<p>uditi l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Massimo Luciani per la Regione Calabria. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
1. &#8722; Con ricorso depositato il 9 marzo 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che sia dichiarata, con riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2008, n. 46 (Disposizioni in materia sanitaria). </p>
<p>La norma regionale impugnata dispone che «il personale sanitario incaricato ai sensi della legge 9 ottobre 1970 n. 740 è inquadrato con uguale numero di ore contrattualizzate, nei ruoli del Servizio Sanitario Regionale nella corrispondente categoria e profilo previsti per il personale delle Aziende Sanitarie Provinciali. Tale disposizione non si applica ai rapporti a tempo determinato instaurati ai sensi della stessa legge. Il personale incaricato ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740 dovrà eliminare eventuali situazioni di incompatibilità al momento dell’accettazione dell’inquadramento nei ruoli del Servizio Sanitario Regionale». </p>
<p>Secondo il ricorrente, la disposizione qui censurata investirebbe due diversi ambiti materiali: da un lato, essa costituirebbe espressione della funzione di coordinamento della finanza pubblica; dall’altro, afferirebbe alla tutela della salute, materie entrambe oggetto di potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. Da ciò conseguirebbe che, vertendosi in materie di legislazione concorrente, lo Stato sarebbe legittimato a porre principi fondamentali, come tali vincolanti per le Regioni e per le Province autonome, palesemente disattesi dalla legge regionale impugnata. </p>
<p>L’articolo 1, comma 2, della legge Regione Calabria violerebbe innanzitutto il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica contenuto nell’art. 3, comma 4, del d.P.C.m. 1° aprile 2008, adottato in attuazione dell’art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2008), secondo il quale, nell’ambito del trasferimento del personale sanitario penitenziario al Servizio sanitario regionale, i rapporti di lavoro instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento della categoria di personale sanitario addetto agli istituti di previdenza e pena non appartenenti a ruoli organici dell’amministrazione penitenziaria), continuano ad essere disciplinati dalla stessa legge fino alla relativa scadenza. Secondo tale norma finanziaria statale, infatti, il personale sanitario penitenziario “incaricato” ai sensi della menzionata legge n. 740 del 1970, a differenza del personale dipendente di ruolo dell’amministrazione penitenziaria, non dovrebbe essere inquadrato nei ruoli del Servizio sanitario regionale, ma sarebbe semplicemente trasferito alle Aziende sanitarie locali continuando ad essere disciplinato e retribuito secondo quanto previsto dalla citata legge statale. La disposizione regionale in esame pertanto, comportando oneri aggiuntivi non quantificati, eccederebbe dalla competenza concorrente attribuita alla Regione in materia di coordinamento della finanza pubblica e violerebbe l’art. 117, terzo comma, della Costituzione. </p>
<p>Dopo aver effettuato un’articolata disamina delle norme che costituiscono, a suo giudizio, il fondamento dell’attività dell’Amministrazione penitenziaria in materia di sanità penitenziaria, il Presidente del Consiglio espone che il comma 283 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007, in particolare, avrebbe previsto, tra l’altro, che «sono definiti, nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie (&#8230;) b) le modalità e le procedure (&#8230;) per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere (&#8230;) relativi all’esercizio di funzioni sanitarie nell’ambito del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale». </p>
<p>Il d.P.C.m. 1° aprile 2008 summenzionato, che ha dato attuazione al suddetto comma, si sarebbe preoccupato di disciplinare dal punto di vista operativo «le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria» (art. 1). Il provvedimento quindi, riferisce sempre il Presidente del Consiglio, prevede che, ai fini dell’esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria da parte del Sistema sanitario nazionale, siano trasferite allo stesso risorse finanziarie dallo stesso quantificate. </p>
<p>Ebbene, secondo la ricorrente la suddetta disposizione non sarebbe estranea alle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, in quanto tenderebbe a contenere i costi del Servizio sanitario. L’art. 6, comma 4, del predetto decreto, infatti, stabilisce espressamente che dalla sua applicazione «non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori all’ammontare delle risorse complessivamente trasferite al Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 1». L’esigenza di assicurare la universalità e la completezza del sistema assistenziale nel nostro Paese si scontra con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che annualmente è possibile destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi di carattere assistenziale e sociale, al settore sanitario. </p>
<p>L’art. 1, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 46 del 2008, comportando l’inquadramento nei ruoli del Servizio sanitario regionale dei dirigenti medici che sono stati ammessi all’incarico di cui alla legge n. 740 del 1970 mediante pubblico concorso per titoli ed in possesso del solo diploma di laurea in medicina e chirurgia, contrasterebbe inoltre con il principio fondamentale in materia di tutela della salute di cui all’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e all’art. 24 del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), secondo i quali alla dirigenza sanitaria si accede per concorso pubblico per titoli ed esami solo se in possesso della laurea e della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso. </p>
<p>La disposizione impugnata sarebbe, quindi, costituzionalmente illegittima, perché attribuirebbe il diritto al conferimento degli incarichi dirigenziali in questione a soggetti privi dei requisiti stabiliti dalla normativa statale, ovvero della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso. </p>
<p>Così disponendo, la norma regionale eccederebbe dalla competenza legislativa concorrente attribuita alla Regione in materia di tutela della salute e violerebbe l’art. 117, comma terzo, della Costituzione. </p>
<p>2. – Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, contestando, con varie argomentazioni, le affermazioni del Presidente del Consiglio e, in primo luogo, negando che la legge censurata riguardi sia la materia del coordinamento della finanza pubblica che la materia della tutela della salute e che in tali materie (di legislazione concorrente) sarebbero presenti dei princìpi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato che la legge regionale avrebbe violato. </p>
<p>Quanto alla prima censura, in base alla quale la legge regionale impugnata avrebbe violato il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica contenuto nell’art. 3, comma 4, del d.P.C.m. 1° aprile 2008, adottato in attuazione dell’art. 2, comma 283, della legge n. 244 del 2007, a tenore del quale i rapporti di lavoro instaurati ai sensi della legge n. 740 del 1970 dovrebbero essere disciplinati da quella stessa legge sino alla loro scadenza, la Regione eccepisce innanzitutto l’inammissibilità della censura, dato che la materia nella quale la legge regionale censurata incide, infatti, non sarebbe quella del coordinamento della finanza pubblica e nemmeno quella della tutela della salute, bensì quella dell’organizzazione degli uffici e del personale regionale. A tal proposito, la difesa della Regione ricorda la sentenza n. 223 del 2006 con la quale questa Corte, pronunciandosi su una legge regionale relativa alla decadenza automatica di alcune nomine di personale regionale, aveva affermato che la norma, «in quanto diretta esclusivamente a disciplinare 1’organizzazione amministrativa delle aziende in questione, non incide sulla materia dell’«ordinamento civile» (né su quella della «tutela della salute», su cui cfr. sentenza n. 181 del 2006» (par. 5), essendosi limitata a «porre norme in materia di competenza residuale (art. 117, quarto comma, Cost.)». </p>
<p>In secondo luogo, il ricorso sarebbe inammissibile per l’assenza del rango normativo della disposizione interposta, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che non costituirebbe neppure un regolamento. </p>
<p>Il ricorso sarebbe inoltre inammissibile (e comunque infondato) in quanto l’art. 2, comma 283, della legge n. 244 del 2007 è finalizzato proprio ad ottenere il risultato perseguito dalla legge regionale impugnata, e cioè il trasferimento al Servizio sanitario del personale sanitario in servizio presso gli istituti penitenziari. Il ricorrente non dimostrerebbe in alcun modo che la Regione Calabria, con la legge censurata, abbia determinato oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ovvero oneri eccedenti le risorse trasferite. </p>
<p>Quanto all’infondatezza, la Regione contesta che il principio invocato dal ricorrente sia un principio fondamentale. Invero, lo stabilire che i rapporti di lavoro del personale sanitario assunto in forza della legge n. 740 del 1970 debbano essere regolati da tale legge sino alla scadenza (art. 3, comma 4, del d.P.C.m. 1° aprile 2008) significherebbe interferire, con disciplina di dettaglio, nella regolazione di un rapporto di lavoro che non intercorre più con l’Amministrazione statale, bensì con quella regionale. </p>
<p>Quanto alla seconda censura prospettata dal ricorrente, concernente l’asserita violazione del principio fondamentale in materia di tutela della salute fissato dall’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992 e dall’art. 24 del d.P.R. n. 483 del 1997 – che limiterebbe l’accesso alla dirigenza sanitaria ai soggetti in possesso non solo della laurea, ma anche della specializzazione – la stessa sarebbe inammissibile, dato che il ricorrente censurerebbe l’intero art. 1, comma 2, della legge regionale impugnata, senza distinguere il tipo di personale, così non consentendo l’individuazione della questione oggetto dello scrutinio di costituzionalità. </p>
<p>La censura, comunque, sarebbe infondata. In primo luogo, secondo la Regione, occorrerebbe rilevare che la legge regionale prevede espressamente l’inserimento «nei ruoli del Servizio Sanitario Regionale nella corrispondente categoria e profilo previsti per il personale delle Aziende Sanitarie Provinciali», con ciò chiarendo la corrispondenza della posizione in ruolo prima e dopo il trasferimento. </p>
<p>3. &#8722; Con ricorso depositato in cancelleria il 24 marzo 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che sia dichiarata, con riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, l’illegittimità costituzionale degli artt. 7, 8 e 9 della legge della Regione Calabria 15 gennaio 2009, n. 1 (Ulteriori disposizioni in materia sanitaria). </p>
<p>Riferisce il ricorrente che, in particolare, l’art. 7 della legge regionale censurata dispone che «ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 8, comma 1-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni e dell’Accordo collettivo nazionale della medicina generale del 23 marzo 2005, la Regione provvede all’inquadramento in ruolo dei medici a tempo indeterminato, attualmente incaricati nell’emergenza sanitaria, previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1992, n. 502, a condizione che gli stessi abbiano maturato almeno cinque anni di attività a regime di convenzione, di cui almeno tre nell’emergenza.»; che, a mente del successivo art. 8, comma 1, «i medici titolari di continuità assistenziale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed utilizzati in attività diverse, da almeno tre anni presso le Aziende sanitarie della Regione, possono chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrati nel relativo posto in organico, previo giudizio di idoneità ove già non esperito»; che, ai sensi dell’art. 9, infine, «i medici della Medicina dei servizi risultati idonei ed inseriti negli elenchi di cui ai decreti dirigenziali n. 17301 del 17 novembre 2005 e 12611 del 6 ottobre 2006 del Dipartimento regionale tutela della salute sono inquadrati in ruolo, nei posti in atto occupati nelle aree previste dal decreto dirigenziale n. 416 del 17 luglio 2000 dello stesso Dipartimento». </p>
<p>Secondo il Presidente del Consiglio, le disposizioni censurate investirebbero due diversi ambiti materiali. Da un lato, esse costituirebbero espressione della funzione di coordinamento della finanza pubblica; dall’altro, atterrebbero alla tutela della salute: materie, entrambe, oggetto di potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. Da ciò conseguirebbe che, vertendosi in materie di legislazione concorrente, lo Stato sarebbe legittimato a porre principi fondamentali, come tali vincolanti per le Regioni e per le Province autonome, e detti principi sarebbero palesemente disattesi dalla legge regionale impugnata. </p>
<p>Secondo la Presidenza del Consiglio dei ministri, l’art. 7 della legge della Regione Calabria n. 1 del 2009 violerebbe, innanzitutto, il principio fondamentale in materia di tutela della salute contenuto nell’art. 8, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, secondo il quale l’inquadramento dei dirigenti medici è consentito, in deroga al principio del pubblico concorso, solo qualora ricorrano le particolari condizioni ed i determinati riferimenti temporali indicati dalla norma stessa. Infatti, l’art. 8, comma 1-bis, citato, permetterebbe, in deroga al principio del pubblico concorso, l’inquadramento dei soli medici in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 229 del 1999, i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni. </p>
<p>La disposizione regionale – prevedendo, invece, l’inquadramento nei ruoli della dirigenza medica del personale incaricato nell’emergenza sanitaria, che abbia maturato cinque anni di attività in regime di convenzione e che risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale – protrarrebbe l’efficacia della norma transitoria contenuta nel predetto art. 8, comma 1-bis, che, secondo il ricorrente, è una disposizione transitoria ed eccezionale e, quindi, insuscettibile di applicazione estensiva o analogica. Pertanto, la previsione regionale, operando l’estensione dell’inquadramento a fattispecie non contemplate dalla norma statale, eccederebbe dalla competenza concorrente in materia di tutela della salute e violerebbe l’art. 117, terzo comma, della Costituzione. </p>
<p>L’art. 7 della impugnata legge Regione Calabria, inoltre, si porrebbe in contrasto anche con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica contenuto nell’art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2007), il cui obiettivo è il contenimento della spesa di personale. Infatti, la disposizione regionale, prevedendo un inquadramento nei ruoli dei dirigenti medici non consentito dalla legislazione statale, determinerebbe oneri aggiuntivi non quantificati e, pertanto, eccederebbe dalla competenza concorrente attribuita alle Regioni in materia di coordinamento della finanza pubblica, violando l’art. 117, terzo comma, della Costituzione. </p>
<p>La medesima disposizione regionale contrasterebbe, altresì, con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97, Cost., in quanto elude – al di fuori dei casi espressamente contemplati dall’art. 8, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 – il principio di eguaglianza dei cittadini ed il principio del concorso pubblico, quale strumento ineludibile di accesso al pubblico impiego, come più volte ribadito dalla Corte costituzionale, ed a creare, in ambito nazionale, difformità di applicazione della disposizione statale richiamata. </p>
<p>Secondo il Presidente del Consiglio, anche gli artt. 8 e 9 della legge regionale censurata, nel prevedere l’inquadramento in ruolo dei medici titolari, in virtù di convenzione, della «continuità assistenziale» e della «Medicina dei Servizi», che presentino determinati requisiti, eccederebbero dalle competenze regionali. Tali disposizioni regionali configurerebbero, infatti, una sostanziale stabilizzazione dei dirigenti medici che non è consentita dalla legislazione statale. In particolare, esse contrasterebbero innanzitutto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica contenuti nell’art. 3, comma 94, della legge n. 244 del 2007 e nell’art. 1, comma 558, e commi da 513 a 543 (ai quali il comma 565 fa rinvio), della menzionata legge n. 296 del 2006, che, nel disciplinare la stabilizzazione del personale precario, escludono espressamente l’applicabilità delle relative procedure al personale dirigente, eccedendo pertanto dalle competenze regionali in materia di coordinamento della finanza pubblica e violando l’art. 117, terzo comma, Cost. Inoltre tale stabilizzazione del personale dirigenziale contrasterebbe con la necessità che alla dirigenza sanitaria si acceda per concorso pubblico per titoli ed esami, stabilita dall’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, che costituisce normativa di principio in materia di tutela della salute (ai fini dell’art. 117, terza comma, Cost.), secondo quanto può evincersi anche dall’art. 19, comma 1, della stessa legge, che la qualifica espressamente come tale. </p>
<p>Esse, in fine, potendo dar luogo ad un trattamento differenziato rispetto al personale precario di altre amministrazioni pubbliche, violerebbero altresì i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost. </p>
<p>Inoltre, secondo il ricorrente, gli artt. 7, 8 e 9 della legge regionale in esame, prevedendo, ai fini dell’inquadramento nei ruoli, semplicemente un previo giudizio di idoneità, si porrebbero in contrasto anche con il principio del pubblico concorso, stabilito dall’art. 97 Cost., e darebbero luogo ad un trattamento differenziato rispetto al personale precario di altre amministrazioni pubbliche, violando gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. </p>
<p>4. &#8722; Si è costituita in giudizio la Regione Calabria e, in primo luogo, ha contestato il parametro costituzionale invocato dal ricorrente (l’art. 117, terzo comma, Cost.). La materia nella quale la legge regionale censurata incide, infatti, non sarebbe quella del coordinamento della finanza pubblica e nemmeno quella della tutela della salute, bensì quella dell’organizzazione degli uffici e del personale regionale. </p>
<p>In ordine alla asserita violazione di principi fondamentali in materia di tutela della salute, la Regione afferma che tali principi non sarebbero compromessi per effetto del mero inquadramento in ruolo di medici che già sono a tempo indeterminato e che già sono legati al S.S.N. da un rapporto convenzionale, con specifici incarichi nell’emergenza sanitaria, in tal modo maturando una competenza ed una professionalità specifiche. La legge regionale, anzi, sarebbe estremamente rigorosa, poiché non si limiterebbe a richiedere la maturazione di almeno un quinquennio di regime convenzionale, imponendo che entro il quinquennio almeno tre anni siano stati destinati a compiti nel settore dell’ emergenza. </p>
<p>In ogni caso, secondo la Regione il ricorrente cadrebbe in contraddizione, laddove qualifica come principio fondamentale quello che vorrebbe desumere da una disposizione che lo stesso ricorrente qualifica transitoria ed eccezionale. </p>
<p>Per quanto attiene all’asserita violazione dei princìpi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, la Regione rammenta che l’art. 10, comma 1, della legge regionale impugnata dispone espressamente che «L’assunzione a tempo indeterminato ovvero l’immissione nei ruoli organici del personale di cui alla presente legge è subordinata al rispetto del vincolo previsto dall’art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla esistenza dei relativi posti in organico, alla disponibilità finanziaria, nonché alle motivate esigenze per la stabile copertura dei posti». </p>
<p>In ordine al principio del concorso (invocato in connessione a quello di uguaglianza), la Regione ammette che la norma censurata prevede una procedura selettiva che chiama “giudizio di idoneità”, ma ritiene che, nella specie, la distinzione di tale giudizio da un pubblico concorso sarebbe a dir poco opinabile, dato che la legge regionale definirebbe l’ambito dei requisiti soggettivi necessari per la partecipazione non meno di quanto si faccia in un pubblico concorso. La Regione soggiunge che, in base a un consolidato indirizzo della Corte, al principio del concorso si può derogare quando vi siano ragioni peculiari di pubblico interesse (sentenza n. 81 del 2006). </p>
<p>Quanto, infine, agli artt. 8 e 9 della legge regionale impugnata, la Regione sottolinea che il ricorrente invoca un parametro (l’art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006) il cui rispetto l’art. 10, comma 1, della legge regionale impugnata assume a condizione della propria operatività. </p>
<p>D’altronde, prosegue la Regione Calabria, l’art. 3, comma 94, della legge n. 244 del 2007 si limiterebbe a disporre l’obbligo, per le Amministrazioni, di elaborare piani per la stabilizzazione del personale non dirigenziale, e non escluderebbe che, in presenza di esigenze di pubblico interesse (quelle che, nella specie, sono esplicitamente menzionate &#8211; si ripete &#8211; dagli artt. 10 e 11 della legge impugnata), la stabilizzazione (disposta con legge regionale) possa riguardare anche il personale dirigenziale.  </p>
<p>In ogni caso, la legge censurata sarebbe stata significativamente modificata, dopo poco tempo dalla sua entrata in vigore, dalla successiva legge regionale 19 marzo 2009, n. 5 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 gennaio 2009, n. 1), con l’introduzione di una specifica prova concorsuale. La difesa regionale ritiene che, per tale motivo, sarebbe cessata la materia del contendere. </p>
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<p align=center>Considerato in diritto</p>
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<p align=justify>	<br />
</i></b><br />	<br />
1. &#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2008, n. 46 (Disposizioni in materia sanitaria), nonché, con riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8 e 9 della legge della Regione Calabria 15 gennaio 2009, n. 1 (Ulteriori disposizioni in materia sanitaria). </p>
<p>2. &#8722; Preliminarmente, deve disporsi la riunione dei giudizi, avendo gli stessi ad oggetto lo scrutinio, sulla base di parametri in parte coincidenti, di disposizioni di legge tra loro omogenee. </p>
<p>3. &#8722; La prima questione all’esame della Corte attiene alla legge regionale calabra n. 46 del 2008, il cui art. 1, comma 2, dispone l’inquadramento nei ruoli del Servizio sanitario regionale del personale sanitario «incaricato», ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740 – ossia del personale sanitario che, pur non essendo in carico all’amministrazione penitenziaria, presta la propria opera all’interno della stessa con un rapporto di lavoro non subordinato. Tale inquadramento è disposto dalla norma censurata per un numero di ore pari a quelle contrattualizzate nell’ambito del rapporto disciplinato dalla citata legge n. 740 del 1970. </p>
<p>Secondo il Presidente del Consiglio, la norma regionale censurata inciderebbe su una materia di competenza legislativa concorrente, quale quella del coordinamento della finanza pubblica. Sotto tale aspetto, essa contrasterebbe con i principi fondamentali dettati dall’art. 3, comma 4, del d.P.C.m. 1° aprile 2008, adottato in attuazione dell’art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008), secondo il quale, nell’ambito del trasferimento del personale penitenziario al Servizio sanitario regionale, i rapporti di lavoro del «personale incaricato» continuano ad essere disciplinati dalla stessa legge fino alla relativa scadenza. Infatti, secondo la legge statale, il personale sanitario incaricato non è inquadrato nei ruoli del servizio sanitario regionale ma semplicemente trasferito alle Asl. Di conseguenza, comportando oneri finanziari aggiuntivi, la norma censurata eccederebbe dalla competenza concorrente regionale. </p>
<p>3.1. &#8722; La Regione Calabria ha, preliminarmente, messo in dubbio l’idoneità della disposizione del citato d.P.C.m. a fungere da principio fondamentale della legislazione statale, attesa la sua natura di provvedimento non normativo, ed ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile. </p>
<p>Tale eccezione deve essere disattesa. Deve infatti rilevarsi che il menzionato d.P.C.m. ha disposto il trasferimento dei rapporti di lavoro dall’amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale in pedissequa attuazione dell’art. 2, comma 283, della legge finanziaria per il 2008, parimenti indicato come principio fondamentale dal Presidente del Consiglio: è a tale fonte legislativa, avente rango di norma primaria che, dunque, nel valutare la legittimità della normativa regionale censurata, occorre fare esclusivo riferimento. </p>
<p>3.2. – La questione è fondata. </p>
<p>La figura dei cd. medici incaricati è stata introdotta e disciplinata per la prima volta dall’art. 1 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell&#8217;Amministrazione penitenziaria), che così qualifica i medici «non appartenenti al personale civile di ruolo dell&#8217;Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o servizi dell&#8217;amministrazione stessa». </p>
<p>In base alla predetta disciplina statale, le prestazioni rese da questi ultimi non ineriscono ad un rapporto di lavoro subordinato, ma sono inquadrabili nella prestazione d’opera professionale, in regime di parasubordinazione, come questa Corte ha indirettamente statuito in tempi risalenti (sentenza n. 577 del 1989) affermando che, diversamente dagli impiegati civili dello Stato, i medici «incaricati» possono esercitare liberamente la professione ed assumere altri impieghi o incarichi. </p>
<p>Sotto tale aspetto, la successiva norma statale dettata dal citato art. 2, comma 283, indicata dallo Stato come principio fondamentale, non ha alterato l’originaria natura giuridica del contratto di lavoro con i predetti medici, ma, nell’ottica del contenimento della finanza pubblica, ha delegato lo stesso Presidente del Consiglio a definire il mero trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, e si è esplicitamente fatto carico del contenimento della spesa pubblica, stabilendo: a) il trasferimento delle risorse finanziarie complessive al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto tra le Regioni e le Province autonome; b) i criteri per la ripartizione delle stesse tra le Regioni e le Province (quantificandole con riferimento agli esercizi finanziari a venire fino a quello del 2010 e finanche prevedendone la progressiva traslazione economica dal bilancio del Ministero della giustizia a quello della salute); c) il riordino di un intero comparto di spesa (il rapporto di lavoro dei medici operanti nel sistema penitenziario). </p>
<p>Il d.P.C.m. 1° aprile 2008 ha poi dato attuazione a tale novazione meramente soggettiva del rapporto, disponendo esplicitamente la persistente applicazione al personale «incaricato» del regime dettato dalla legge n. 740 del 1970. </p>
<p>Al contrario, la norma regionale censurata, disponendo lo stabile inquadramento dei medici incaricati nei ruoli della Regione, ha di fatto trasformato, all’interno della Regione Calabria, rapporti parasubordinati in rapporti di lavoro subordinato e a tempo indeterminato. </p>
<p>Tale disciplina è chiaramente lesiva delle competenze legislative statali in materia di coordinamento della finanza pubblica. </p>
<p>Invero, come chiarito di recente da questa Corte, spetta al legislatore statale il compito di evitare l’aumento incontrollato della spesa sanitaria (sentenza n. 203 del 2008) e di effettuare un bilanciamento tra l’esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile, e quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare (sentenza n. 94 del 2009). </p>
<p>Contravvenendo a tali principi, la norma censurata si è posta in contrasto con il citato art. 2, comma 283, della legge finanziaria per il 2008, che si limita a trasferire la titolarità del rapporto di lavoro dal Servizio sanitario nazionale a quello regionale e che costituisce principio fondamentale della legislazione dello Stato in materia. D’altra parte, la stessa norma, determinando la costituzione di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ha causato un considerevole aggravio di oneri finanziari a carico della Regione e, in definitiva, del Servizio sanitario nazionale. </p>
<p>4. &#8722; Il Presidente del Consiglio ricorre anche contro gli articoli 7, 8 e 9 della legge Regione Calabria n. 1 del 2009. </p>
<p>Tali norme dispongono tutte l’inquadramento in ruolo, con contratti a tempo indeterminato, di diverse categorie di personale sanitario incaricato, che in precedenza non risultavano stabilizzati: l’art. 7 dei medici incaricati dell’emergenza sanitaria, gli artt. 8 e 9 dei medici titolari, in virtù di convenzione, della «continuità assistenziale» e della «Medicina dei Servizi». </p>
<p>In particolare, l’art. 7 dispone che «ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 8, comma 1-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni e dell’Accordo collettivo nazionale della medicina generale del 23 marzo 2005, la Regione provvede all’inquadramento in ruolo dei medici a tempo indeterminato, attualmente incaricati nell’emergenza sanitaria, previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1992, n. 502, a condizione che gli stessi abbiano maturato almeno cinque anni di attività a regime di convenzione, di cui almeno tre nell’emergenza.»; il successivo art. 8, comma 1, sancisce che «i medici titolari di continuità assistenziale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed utilizzati in attività diverse, da almeno tre anni presso le Aziende sanitarie della Regione, possono chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrati nel relativo posto in organico, previo giudizio di idoneità ove già non esperito»; l’art. 9, infine, dispone che «i medici della Medicina dei servizi risultati idonei ed inseriti negli elenchi di cui ai decreti dirigenziali n. 17301 del 17 novembre 2005 e n. 12611 del 6 ottobre 2006 del Dipartimento regionale tutela della salute sono inquadrati in ruolo, nei posti in atto occupati nelle aree previste dal decreto dirigenziale n. 416 del 17 luglio 2000 dello stesso Dipartimento». </p>
<p>Secondo il Presidente del Consiglio, le disposizioni censurate investirebbero due diversi ambiti materiali. Da un lato, esse costituirebbero espressione della funzione di coordinamento della finanza pubblica; dall’altro, afferirebbero alla tutela della salute, materie, entrambe, oggetto di potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. Da ciò conseguirebbe che, vertendosi in materie di legislazione concorrente, lo Stato sarebbe legittimato a porre principi fondamentali, come tali vincolanti per le Regioni e per le Province autonome. Tali principi, stabiliti dalla legislazione statale in materia, sarebbero stati violati dalle disposizioni censurate e segnatamente, in materia di tutela della salute, quello dettato dall’art. 8, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, e, in materia di coordinamento della finanza pubblica, quello dettato dall’art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007). </p>
<p>Le medesime disposizioni regionali contrasterebbero, altresì, con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97, Cost., in quanto eludono – al di fuori dei casi espressamente contemplati dall’art. 8, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 – il principio di eguaglianza dei cittadini ed il principio del concorso pubblico, quale strumento di accesso al pubblico impiego. </p>
<p>4.1. &#8722; Preliminarmente, deve disattendersi la richiesta, avanzata dalla difesa della Regione, di dichiarazione di cessazione della materia del contendere delle questioni sollevate, per effetto della entrata in vigore della legge regionale 19 marzo 2009, n. 5, la quale ha aggiunto all’art. 6 della legge censurata un comma 2, secondo cui «Per il personale della dirigenza del ruolo sanitario si procederà ad apposita selezione concorsuale con la riserva fino al 50% dei posti a favore di quello con rapporto a tempo determinato individuato ai sensi del comma 1, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente». Invero, la introduzione di tale procedura concorsuale riguarda una tipologia contrattuale di personale dirigenziale diversa da quelle oggetto di censura, essendo riferita a quei dirigenti che avevano stipulato contratti di lavoro, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in data anteriore al 28 settembre 2007. </p>
<p>4.2. &#8722; Nel merito, le questioni sollevate sono fondate, con riferimento all’art. 97 della Costituzione. </p>
<p>Le norme censurate, infatti, prevedendo, ai fini dell’inquadramento nei ruoli, semplicemente un previo giudizio di idoneità, si pongono in contrasto con il principio del pubblico concorso. </p>
<p>Questa Corte ha affermato più volte che solo esigenze obiettive, quali la necessità di valorizzare le esperienze lavorative maturate all’interno dell’amministrazione, possono giustificare la validità di procedure di selezione diverse rispetto al concorso pubblico, e solo a condizione che il principio del buon andamento della pubblica amministrazione sia assicurato in via alternativa con adeguati criteri selettivi idonei a garantire la professionalità dei soggetti prescelti (v. sentenze n. 9 del 2010, n. 191 del 2007, n. 205 del 2004, n. 34 del 2004, n. 427 del 2007, n. 190 del 2005, n. 517 del 2002 e n. 141 del 1999). </p>
<p>Ebbene, sia nel caso della stabilizzazione dei medici reperiti per far fronte a situazioni di emergenza, sia nel caso dei medici titolari di “continuità assistenziale” di cui al successivo art. 8 e infine di quelli della medicina dei servizi di cui al censurato art. 9, la legge regionale non prevede idonei requisiti e criteri selettivi del personale dirigente. </p>
<p>Neppure la disposizione, invocata dalla resistente, dettata dall’art. 10 della legge regionale censurata &#8722; che subordina l’immissione nei ruoli organici del personale disciplinata da tale legge al rispetto del vincolo previsto dall’articolo 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006, alla esistenza dei relativi posti in organico, alla disponibilità finanziaria, nonché alle motivate esigenze per la stabile copertura dei posti &#8722; può considerarsi idonea, in assenza di pubblico concorso, a soddisfare le esigenze di professionalità del personale medico e dirigente e, quindi, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Essa, invero, si limita a prevedere una generica e formale clausola di salvaguardia della procedura dettata dal citato art. 1, comma 565 – che peraltro è finalizzata ad assicurare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, e non a garantire la professionalità del personale da assumere con contratto stabile &#8722; oltre che a ribadire, in modo altrettanto generico, la necessità dell’esistenza di obiettive esigenze e della disponibilità finanziaria. </p>
<p>La mancata previsione di un valido criterio di scelta dei soggetti i cui rapporti di collaborazione sono destinati ad essere stabilizzati fa sì che debba dichiararsi, in riferimento all’art. 97 Cost., l’illegittimità costituzionale degli artt. 7, 8 e 9 della legge della Regione Calabria n. 1 del 2009. </p>
<p>4.3. – L’accoglimento del ricorso con riferimento al parametro di cui all’art. 97 Cost. per tutti e tre gli articoli censurati determina l’assorbimento delle altre censure. <br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p>la Corte costituzionale</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
riuniti i giudizi, </p>
<p>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2008, n. 46 (Disposizioni in materia sanitaria); </p>
<p>dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 7, 8 e 9 della legge della Regione Calabria 15 gennaio 2009, n. 1 (Ulteriori disposizioni in materia sanitaria). </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2010. </p>
<p>F.to: </p>
<p>Francesco AMIRANTE, Presidente </p>
<p>Luigi MAZZELLA, Redattore </p>
<p>Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere </p>
<p>	<br />
Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-29-4-2010-n-149/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.149</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.2212</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-2212/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-2212/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-2212/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.2212</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. F. Donadono Tecnocostruzioni S.r.l. (Avv. Francesco Maria Caianiello) c. Comune di Caserta (Avv. Lucio Perone) sulla giurisdizione esclusiva del G.A. per la pretesa alla stipula del contratto che si fa discendere dall&#8217;intervenuta aggiudicazione definitiva della procedura di gara 1. Contratti della P.A. – Gara di appalto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-2212/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.2212</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-2212/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.2212</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. F. Donadono<br /> Tecnocostruzioni S.r.l. (Avv. Francesco Maria Caianiello) c. Comune di Caserta<br /> (Avv. Lucio Perone)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione esclusiva del G.A. per la pretesa alla stipula del contratto che si fa discendere dall&#8217;intervenuta aggiudicazione definitiva della procedura di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara di appalto – Atti della procedura – Giurisdizione esclusiva del G.A. – Sussiste 	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara di appalto – Controversia – Pretesa alla stipula del contratto che si fa discendere dall&#8217;intervenuta aggiudicazione definitiva della procedura di gara – Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Ragioni	</p>
<p>3. Procedimento amministrativo – Ricorso avverso il silenzio della P.A. – proposizione oltre i termini di conclusione del procedimento senza preventiva diffida alla P.A. – Possibilità – Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In materia di appalti pubblici sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A. per tutti gli atti della procedura di evidenza pubblica, ivi comprese tutte le controversie nascenti dalla mancata esecuzione degli obblighi titolati nell&#8217;aggiudicazione definitiva dell&#8217;appalto, quali quelli collegati, ad esempio, alla prestazione della garanzia fidejussoria, alla ricezione della consegna dei lavori in via d&#8217;urgenza, alla stipulazione e approvazione del contratto nei termini di legge (1)	</p>
<p>2. Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella controversia avente ad oggetto (come nella specie) la pretesa alla stipulazione del contratto che si fa discendere dall&#8217;intervenuta aggiudicazione definitiva della procedura di gara. Ciò in quanto si è appunto in una fase anteriore all’ esecuzione del contratto, regolata da principi di diritto pubblico e in cui l&#8217;interesse generale sotteso alla disciplina dei contratti degli enti pubblici e i relativi poteri riconosciuti agli enti stessi non consentono la configurazione di pretese fondate su diritti soggettivi perfetti ma solo posizioni di interesse legittimo al corretto uso di tali poteri (2)	</p>
<p>3. In seguito alle modifiche apportate all&#8217;art. 2, l. n. 241 del 1990, dall&#8217;art. 2, l. n. 15 del 2005, il ricorso avverso il silenzio di cui all&#8217;articolo 21 bis, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, e successive modificazioni, può essere proposto, decorsi i termini di conclusione del procedimento, anche senza necessità di diffida all&#8217;amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l&#8217;inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 (prescritti per la conclusione del procedimento) (3)<br />	<br />
<b/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />	<br />
1. cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 27 ottobre 2005, n. 9941; 	</p>
<p>2. cfr. Consiglio Stato, Sez. V, 11 gennaio 2006, n. 39; Sez. VI, 10 settembre 2008 n. 4309);	</p>
<p>3. cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 04 dicembre 2008 , n. 1561.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 6933 del 2009, proposto da:<br />
<b>Tecnocostruzioni S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Maria Caianiello, con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci, n. 19; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Caserta in Persona del Sindaco</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Lucio Perone, con domicilio eletto presso Giovanni Ciappa in Napoli, via S. Lucia, n. 34/36; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento del silenzio-inadempimento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>sulla istanza del 14 agosto 2009 relativa alla procedura di gara per l’affidamento in concessione alla realizzazione delle opere di recupero urbano.-</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Caserta in Persona del Sindaco P.T.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Dalla documentazione agli atti del processo emerge, tra l’altro, che:<br />	<br />
&#8211; con delibera di Giunta n. 932 del 2000 il Comune di Caserta ha approvato la proposta di lavori per la realizzazione delle opere di recupero urbano _Ambito zona A1 – ex Foro Boario;<br />	<br />
&#8211; la gara successiva è stata aggiudicata alla Tecnocostruzioni, con verbale del 14.12.2001, approvato con delibera di Giunta n. 885 del 31.12.2001;<br />	<br />
&#8211; con successiva delibera di Giunta n. 378 del 24.5.2002, il Comune ha approvato il progetto definitivo per un investimento complessivo pari ad euro 712.534,41.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il presente ricorso, la società ricorrente ha chiesto che sia dichiarato illegittimo il comportamento omissivo dell’ente resistente e che sia dichiarato il conseguente obbligo di questi all’adozione degli atti necessari per il perfezionamento della procedura (stipulazione del contratto di concessione e consegna delle aree).<br />	<br />
Vale premettere che la giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di appalti pubblici comprende tutti gli atti della procedura di evidenza ubblica, ivi comprese tutte le controversie nascenti dalla mancata esecuzione degli obblighi titolati nell&#8217;aggiudicazione definitiva dell&#8217;appalto, quali quelli collegati, ad esempio, alla prestazione della garanzia fidejussoria, alla ricezione della consegna dei lavori in via d&#8217;urgenza, alla stipulazione e approvazione del contratto nei termini di legge (T.A.R. Lazio, sez. III, 27 ottobre 2005, n. 9941). <br />	<br />
Sul punto l&#8217;art. 244 del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (e prima l&#8217;art. 6 della L. 21 luglio 2000 n. 205) devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative &#8220;a procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all&#8217;applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale&#8221;. Ne consegue che esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo e rientrano in quella del giudice ordinario le liti afferenti ad una fase successiva alla stipula di un contratto di appalto, in quanto investono diritti soggettivi e comunque vicende nelle quali non assumono alcuna incidenza i poteri discrezionali ed autoritativi della p.a.<br />	<br />
Viceversa rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia in esame nella quale la società vanta una pretesa alla stipulazione del contratto che si fa discendere dall&#8217;intervenuta aggiudicazione definitiva della procedura di gara. Ciò in quanto si è appunto in una fase anteriore all’ esecuzione del contratto, regolata da principi di diritto pubblico e in cui l&#8217;interesse generale sotteso alla disciplina dei contratti degli enti pubblici e i relativi poteri riconosciuti agli enti stessi non consentono la configurazione di pretese fondate su diritti soggettivi perfetti ma solo posizioni di interesse legittimo al corretto uso di tali poteri (Consiglio Stato, Sez. V, 11 gennaio 2006, n. 39; Sez. VI, 10 settembre 2008 n. 4309).<br />	<br />
Nel caso in esame, occorre evidenziare che l’ aggiudicazione dei lavori in concessione assume una valenza procedimentale ed amministrativa ed integra una vera e propria determinazione autoritativa dell&#8217;esito della procedura selettiva, mediante una statuizione propria degli atti pubblici diretti a creare certezze legali privilegiate ed a incidere sulla posizione soggettiva degli aspiranti all&#8217;aggiudicazione.<br />	<br />
Dunque la richiesta avanzata dalla ricorrente involge una controversia che attiene alla fase immediatamente anteriore alla conclusione del contratto, con sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo in materia, tenuto conto che è il traguardo della stipula contrattuale a segnare il confine fra i due plessi giurisdizionali.<br />	<br />
In conclusione, la controversia rientra nella sfera giurisdizionale del giudice adito.<br />	<br />
Tanto premesso, l’eccezione, sollevata dall’amministrazione comunale resistente, di inammissibilità del rito speciale in caso di tutela di una posizione di diritto soggettivo non è meritevole di accoglimento.<br />	<br />
Ed invero nella controversia in esame la società vanta una pretesa alla stipulazione del contratto che si fa discendere dall&#8217;intervenuta aggiudicazione definitiva della procedura di gara. Si è in una fase anteriore alla stipula del contratto e alla sua esecuzione, regolata da principi di diritto pubblico e in cui l&#8217;interesse generale sotteso alla disciplina dei contratti degli enti pubblici e i relativi poteri riconosciuti agli enti stessi non consentono la configurazione di pretese fondate su diritti soggettivi perfetti ma solo posizioni di interesse legittimo al corretto uso di tali poteri (Consiglio Stato, Sez. V, 11 gennaio 2006, n. 39; Sez. VI, 10 settembre 2008 n. 4309).<br />	<br />
Nel merito occorre rilevare che l’approvazione del progetto definitivo, da parte della Giunta comunale, risale al mese di maggio del 2002, mentre agli atti il primo sollecito di cui si ha contezza risale al febbraio 2009, seguito dall’atto di diffida e messa in mora dell’agosto 2009.<br />	<br />
Non può pertanto sottacersi, ai fini del decidere, il significativo decorso del tempo fra l’atto conclusivo del procedimento di evidenza pubblica e l’atto di compulsione del privato nei confronti dell’amministrazione comunale resistente.<br />	<br />
In seguito alle modifiche apportate all&#8217;art. 2, l. n. 241 del 1990, dall&#8217;art. 2, l. n. 15 del 2005, il ricorso avverso il silenzio di cui all&#8217;articolo 21 bis, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, e successive modificazioni, può essere proposto, decorsi i termini di conclusione del procedimento, anche senza necessità di diffida all&#8217;amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l&#8217;inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 (prescritti per la conclusione del procedimento). È fatta salva la riproponibilità dell&#8217;istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. Il suddetto termine di un anno non costituisce un vero e proprio termine di decadenza, regolato dagli artt. 2964 e ss. c.c., ma una mera presunzione legale assoluta, avente ad oggetto la persistenza dell&#8217;interesse ad agire in giudizio per il rilascio del provvedimento richiesto, nonostante il decorso di un notevole lasso di tempo dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento. Infatti, mentre nei casi di decadenza l&#8217;inerzia del titolare della situazione giuridica soggettiva è sanzionata dal legislatore con la perdita della situazione giuridica soggettiva stessa, nella fattispecie in esame l&#8217;inerzia dell&#8217;interessato non preclude, per espressa previsione di legge, la possibilità di proporre nuovamente l&#8217;istanza laddove ne ricorrano i presupposti. (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 04 dicembre 2008 , n. 1561).<br />	<br />
La norma è espressione di un principio generale immanente dell’agere delle pubbliche amministrazioni, per le quali la certezza nei rapporti giuridici riveste valore particolarmente significativo. D’altra parte, anche in virtù del principio dell’affidamento, risulta implausibile la richiesta di conclusione di un procedimento a distanza temporale così elevata.<br />	<br />
Ed allora, ove sia ravvisabile, anche in virtù del notevole lasso di tempo trascorso, una sopravvenienza che, esaurendo il provvedimento originario di ogni capacità lesiva dell&#8217;interesse sostanziale, priva l&#8217;interesse originario della sua realizzabilità &#8211; rende, cioè, irrealizzabile l&#8217;interesse e lo fa venir meno, sul piano processuale consegue la inutilità della stessa pronuncia del giudice.<br />	<br />
Pertanto, deve dichiararsi inammissibile, poiché tardivo, il ricorso ai sensi art. 2, l. n. 241 del 1990 presentato oltre il termine di un anno dalla conclusione del procedimento, tenuto conto che la possibilità di ripresentare l&#8217;istanza è ammessa solo ove ne ricorrano i presupposti.<br />	<br />
Nella fattispecie il notevole decorso del tempo (più di sette anni), il comportamento inerte (o comunque non zelante) del ricorrente, la presumibile modificazione dello stato di fatto (in termini di trasferimento della titolarità delle aree interessate all’intervento- come ventilato dal ricorrente e di inattualità dell’offerta economica presentata), la alterazione della valutazione degli interessi connessi alla progettazione originaria (in termini di inattualità dell’interesse pubblico sotteso alla riqualificazione ed al recupero urbano della zona ex Foro boario) costituiscono elementi che concorrono a delineare una situazione di mutamento delle originarie circostanze, con conseguente venir meno dei presupposti per esigere la conclusione del procedimento. <br />	<br />
Alla stregua di quanto emerso, il ricorso in esame deve essere, quindi, dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di giudizio in considerazione della particolarità della fattispecie.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile. Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />	<br />
Michele Buonauro, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/04/2010</p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-2212/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.2212</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.2215</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-2215/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-2215/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-2215/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.2215</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. P. Corciulo Carlo Corvino (Avv. Fabrizio Perla) c. Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini) sulla legittimità del provvedimento con il quale la P.A. risolva un contratto di compravendita con un privato a seguito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-2215/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.2215</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-2215/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.2215</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. P. Corciulo<br /> Carlo Corvino (Avv. Fabrizio Perla) c. Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura<br /> Distrettuale dello Stato) c. Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo<br /> Alimentare (Avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del provvedimento con il quale la P.A. risolva un contratto di compravendita con un privato a seguito di informativa antimafia tipica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Risoluzione del contratto – Informativa antimafia – Nel caso in cui in capo ad uno dei soggetti sussiste informativa antimafia tipica – Legittimità – Sussiste – Ragioni 	</p>
<p>2. Contratti della P.A. &#8211; l’informativa antimafia ex art. 4 D.Lgs. 490/94 – Intervenuta dopo la costituzione del rapporto con l’Impresa – Potere discrezionale della P.A. – Sussiste – Solo se prosegue il rapporto – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È legittimo il provvedimento con il quale la P.A. risolva un contratto di compravendita di un fondo (nella specie la P.A. ha acquistato un fondo da un privato per poi rivenderlo con patto di riservato domino a tasso agevolato ad altro soggetto) nell’ipotesi in cui in capo ad uno di essi (nella specie l’acquirente) sussista un informativa prefettizia antimafia ex art. 4 D.Lgs. 490/94, dal momento che tale provvedimento investe tutto il contratto.	</p>
<p>2. Nel caso in cui l’informativa antimafia ex art. 4 D.Lgs. 490/94, intervenga dopo la costituzione del rapporto con l’impresa, il potere discrezionale riservato alla Amministrazione è esercitabile, con connesso obbligo di motivazione, solo laddove si determini una prosecuzione del rapporto nonostante le esigenze di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico cui sono preordinati gli strumenti di prevenzione antimafia; è stato a tal riguardo escluso che valutazioni che costituiscono espressione tipica di attività di polizia possano essere demandate ad un soggetto che, per previsione normativa, non ha alcuna competenza in materia; è semmai l&#8217;esistenza di altri elementi desumibili dalla specifica esperienza della stazione appaltante che può indurre alla prosecuzione del rapporto ed è con riferimento a tali elementi che s&#8217;impone una motivazione puntuale. Al contrario, ove l&#8217;Amministrazione intenda adeguarsi all&#8217;informativa non può non ritenersi sufficiente il rinvio all&#8217;informativa stessa, con la conseguente presa d&#8217;atto dell&#8217;inidoneità morale dell&#8217;impresa (1)<br />	<br />
<b/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />	<br />
1. cfr. Consiglio di Stato V Sezione 29 agosto 2005 n. 4408; TAR Campania Napoli I Sezione 25 marzo 2004, n. 3218; TAR Campania Napoli Sezione I 28 febbraio 2005 nn. 1319 e 1320</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso n. 2042/09 R.G., integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>Carlo Corvino</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Santa Brigida, 39; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia in Napoli, via Diaz, 11;<br />
<b>Istituto di Servizi Per il Mercato Agricolo Alimentare</b>, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Lorenzo Grisostomi Travaglini, con domicilio eletto presso Enrico Soprano in Napoli, via Melisurgo, 4; </p>
<p>Sul ricorso n. 1726/09 R.G., proposto da:<br />
<b>Gaetano Nicola Corvino</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Santa Brigida, 39;<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Ismea &#8211; Istituto di Servizi Per il Mercato Agricolo Alimentare</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia ex lege in Napoli, via Diaz, 11, nonché dall&#8217;avvocato Lorenzo Grisostomi Travaglini, con domicilio eletto presso Enrico Soprano in Napoli, via Melisurgo, 4;<br />
<b>Ministero dell&#8217;Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Caserta</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano ex lege in Napoli, via Diaz, 11; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>quanto al ricorso n. 2042 del 2009:<br />	<br />
della Determinazione dirigenziale n.344 del 20/11/2009 con il quale il Responsabile di settore dell&#8217; ISMEA Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, avente ad oggetto lo scioglimento del contratto con la ricorrente sulla scorta della Nota riservata amministrativa dell&#8217;UTG di Caserta; della stessa Nota informativa dell&#8217;UTG di Caserta, ignoti data e numero con la quale si comunica la sussistenza di cause interdittive ex art. 4 del Dlg. 8/8/1994 n. 490; C) degli atti preordinati, connessi e conseguenziali..<br />	<br />
quanto al ricorso n. 1726 del 2009:<br />	<br />
della Determinazione dirigenziale n.345 del 20.1.09 a firma del Responsabile di settore della ISMEA Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, avente ad oggetto lo scioglimento del contratto con il ricorrente sulla scorta della nota riservata amministrativa dell&#8217;UTG di Caserta; della nota informativa dell&#8217;UTG di Caserta, con la quale si comunica la sussistenza di cause interdittive ex art.4 del D.Lgs. 8/8/94 n.490; di ogni altro atto connesso e conseguente..</p>
<p>Visti i ricorsi ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno, dell’ Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e dell’Istituto di Servizi Per il Mercato Agricolo Alimentare;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ismea &#8211; Istituto di Servizi Per il Mercato Agricolo Alimentare;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Uditi all&#8217;udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 – relatore il consigliere Paolo Corciulo &#8211; i difensori delle parti come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con determinazione del direttore generale n. 557 del 3 ottobre 2007 la ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – approvava alcune iniziative di riordino fondiario, tra cui quella proposta da Corvino Carlo e Corvino Gaetano Nicola in data 19 dicembre 2006, relativa ad un fondo ubicato nel territorio del Comune di Villa Literno; l’iniziativa concerneva l’acquisto in data 1° aprile 2008 da parte di ISMEA del terreno in questione dal proprietario Corvino Gaetano Nicola, con contestuale rivendita con patto di riservato dominio in favore di Corvino Carlo che avrebbe pagato il prezzo di €221.099,34 in rate semestrali a tasso agevolato.<br />	<br />
In data 8 gennaio 2009 perveniva all’ISMEA, in risposta ad una richiesta del 29 aprile 2008, la nota n. 811/12.B.16/ANT/AREA 1^ del 22 dicembre 2008 dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta che comunicava la sussistenza nei confronti di Corvino Carlo e Corvino Gaetano Nicola di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del d.lgs. 8 agosto 1994 n. 490.<br />	<br />
L’ISMEA inviava ai due soggetti interessati le comunicazioni nn. 344 e 345 del 20 gennaio 2009 di avvio del procedimento di risoluzione di entrambi i contratti.<br />	<br />
Avverso l’informativa antimafia e contro la nota n. 345 del 20 gennaio 2009 proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale, rubricato al n. 1726/09 R.G., Corvino Gaetano Nicola, chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, deducendo profili di carenza di motivazione dell’atto di risoluzione e di mancanza di elementi indiziari di contiguità mafiosa.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio la ISMEA, chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare, eccependone, con riferimento al contratto, l’inammissibilità per difetto di giurisdizione amministrativa, nonché per carenza di interesse, trattandosi dell’impugnazione di una mera comunicazione di avvio del procedimento.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio anche l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta.<br />	<br />
Alla camera di consiglio dell’8 aprile 2009, con ordinanza n. 881/09, il Tribunale ordinava il deposito dell’informativa antimafia impugnata e di tutti gli atti del procedimento, adempimento assolto dall’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta con deposito del 29 aprile e del 5 maggio 2009.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 13 maggio 2009 la causa veniva cancellata dal ruolo delle cautelari.<br />	<br />
A seguito del deposito della documentazione il ricorrente proponeva motivi aggiunti notificati il 29 maggio 2009 e depositati l’11 giugno 2009, con cui deduceva che tutti gli elementi indiziari avevano riferimento a Corvino Carlo e non alla sua persona, con consequenziale illegittimità dell’informativa.<br />	<br />
Intanto, avverso l’informativa antimafia e contro la nota n. 344 del 20 gennaio 2009 proponeva ricorso, rubricato al n. 2042/09 R.G., anche Corvino Carlo, chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, deducendo profili di carenza di motivazione dell’atto di risoluzione e di mancanza di elementi indiziari di contiguità mafiosa.<br />	<br />
Anche in questo giudizio si costituiva in giudizio la ISMEA, chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 29 luglio 2009 la causa veniva cancellata dal ruolo delle cautelari.<br />	<br />
Essendo venuto a conoscenza degli atti oggetto di impugnazione, attraverso il loro deposito avvenuto nel giudizio n. 1726/09 R.G., Corvino Carlo proponeva motivi aggiunti di ricorso, notificati il 26 giugno 2009 e depositati in data 6 luglio 2009. <br />	<br />
Si costituiva in giudizio il 26 agosto 2009 l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, che depositava in data 11 settembre 2009, copia dell’informativa impugnata e degli atti del procedimento.<br />	<br />
I due giudizi venivano quindi chiamati all’udienza del 27 gennaio 2010, in vista della quali venivano depositate ulteriori memorie difensive, al fine di una trattazione congiunta e trattenuti per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I signori Corvino Carlo e Corvino Gaetano Nicola, rispettivamente con i ricorsi n. 2042/09 R.G. e n. 1726/09 R.G. hanno impugnato la nota n. 811/12.B.16/ANT/AREA1^ del 22 dicembre 2008 dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta con cui è stata comunicata la sussistenza nei loro confronti di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del d.lgs. 8 agosto 1994 n. 490; oggetto di impugnazione sono state anche le note nn. 344 e 345 del 20 gennaio 2009 con cui l’ISMEA, a seguito del rilascio dell’informativa, ha avviato il procedimento di risoluzione dei contratti del 1° aprile 2008 con cui l’Istituto aveva acquistato un fondo in Villa Literno da Corvino Gaetano Nicola per poi rivenderlo con patto di riservato dominio a tasso agevolato a Corvino Carlo. <br />	<br />
Occorre preliminarmente disporre la riunione dei ricorsi n. 1726/09 R.G. e n. 2042/09 R.G. ai sensi dell’art. 52 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, per connessione soggettiva, trattandosi di controversie pendenti tra le stesse parti, ed oggettiva, avendo l‘impugnazione ad oggetto la medesima informativa antimafia. <br />	<br />
Con riguardo alle censure relative all’informativa prefettizia, occorre procedere ad una ricognizione degli elementi indiziari su cui la stessa si fonda.<br />	<br />
Innanzitutto, vi è la nota n. 0254163/1-3 “P” del 10 luglio 2008 dei Carabinieri di Caserta in cui si riferisce che Corvino Carlo, oltre ad essere gravato da condanne penali per invasione di terreni ed edifici ed essere stato arrestato nel 1985 per porto e detenzione abusiva di armi, è stato controllato nel 2006 e 2008 insieme a due soggetti gravati da precedenti di polizia, anche per associazione mafiosa; inoltre. lo stesso Corvino Carlo è genero di Martello Noviello Giancarlo, deceduto, gravato da precedente di polizia per favoreggiamento personale per avere favorito la latitanza di Schiavone Francesco, alias “Sandokan”, nonché proposto per la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; inoltre, è cognato di Martello Noviello Salvatore, gravato da precedenti di polizia per reati di falso e contrabbando, nonché di Martello Noviello Liliana, coniugata con Schiavone Antonio, elemento ritenuto affiliato al clan dei”casalesi”. Tali informazioni venivano sviluppate nella nota della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli n. 125/NA/H7 8076 del 17 dicembre 2008, in cui, al fine di evidenziare il contesto sociale in cui vive Corvino Carlo, si evidenzia che Martello Noviello Giancarlo e sua moglie Piazza Filomena sono stati titolari di cariche e partecipazioni in alcune società, pur non avendo la necessaria esperienza imprenditoriale, dal che si inferiva la loro natura di prestanomi del clan dei “casalesi”; inoltre, Schiavone Antonio, marito di Martello Noviello Liliana, era risultato figura importante nell’organizzazione criminale, in quanto incaricato di recapitare notizie e missive ad appartenenti al sodalizio all’epoca latitanti.<br />	<br />
Sulla base di tali strettissimi rapporti di parentela, il Gruppo Ispettivo Antimafia di Caserta aveva ritenuto sussistenti tentativi di infiltrazione mafiosa relativamente a Corvino Carlo quale titolare del rapporto con la ISMEA per l’ottenimento dell’agevolazione del terreno da Corvino Gaetano Nicola. <br />	<br />
Preliminarmente, rileva il Collegio che sulla legittimità dell’informativa non incide la riferibilità degli elementi indiziari alla sola persona dell’acquirente Corvino Carlo, mancando ogni riferimento all’alienante Corvino Gaetano Nicola, atteso che il provvedimento prefettizio è volto alla caducazione dell’intero regolamento contrattuale, costituito dal collegamento negoziale esistente tra il contratto di acquisto in favore dell’ISMEA, e successiva rivendita con patto di riservato dominio a tasso agevolato in favore di Corvino Carlo. <br />	<br />
In questo senso, devono essere respinti i motivi aggiunti proposti nel ricorso n. 1726/09 R.G. con cui Corvino Gaetano Nicola ha dedotto l’illegittimità dell’informativa per mancanza di elementi indiziari riferibili alla sua persona. <br />	<br />
Devono inoltre essere respinti i motivi di impugnazione principale nei ricorsi n. 1726/09 R.G. e n. 2042/09 R.G., di contenuto identico, in quanto, a prescindere dal fatto che oggetto di gravame sono state delle mere note di comunicazione di avvio del procedimento, costituisce orientamento consolidato in giurisprudenza, anche di questa Sezione, quello secondo cui nel caso in cui l’informativa antimafia interdittiva tipica, ossia quella di cui all’art. 4 del d.lgs. 490/94, intervenga dopo la costituzione del rapporto con l’impresa, il potere discrezionale riservato alla Amministrazione sia esercitabile, con connesso obbligo di motivazione, solo laddove ci si determini per una sua prosecuzione nonostante le esigenze di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico cui sono preordinati gli strumenti di prevenzione antimafia; è stato a tal riguardo escluso che valutazioni che costituiscono espressione tipica di attività di polizia possano essere demandate ad un soggetto che, per previsione normativa, non ha alcuna competenza in materia; è semmai l&#8217;esistenza di altri elementi desumibili dalla specifica esperienza della stazione appaltante che può indurre alla prosecuzione del rapporto ed è con riferimento a tali elementi che s&#8217;impone una motivazione puntuale. Al contrario, ove l&#8217;Amministrazione intenda adeguarsi all&#8217;informativa non può non ritenersi sufficiente il rinvio all&#8217;informativa stessa, con la conseguente presa d&#8217;atto dell&#8217;inidoneità morale dell&#8217;impresa (Consiglio di Stato V Sezione 29 agosto 2005 n. 4408; TAR Campania Napoli I Sezione 25 marzo 2004, n. 3218; TAR Campania Napoli Sezione I 28 febbraio 2005 nn. 1319 e 1320). <br />	<br />
Da respingersi è anche il secondo motivo di impugnazione principale, attesa la sua genericità, da ricondursi alla mancata conoscenza da parte dei ricorrenti del contenuto dell’informativa impugnata e degli atti del relativo procedimento. <br />	<br />
Con i motivi aggiunti del ricorso n. 2042/09 R.G. Corvino Carlo ha poi contestato l’informativa prefettizia impugnata, rilevando di non avere alcun precedente penale a carico e di essere stato assolto dalla imputazione di detenzione abusiva di armi; ha inoltre dedotto l’irrilevanza ai fini indiziari di rapporti di parentela con soggetti ritenuti vicini a sodalizi criminali. <br />	<br />
La censura è infondata.<br />	<br />
Nel rilevare che il G.I.A. ha fondato la propria valutazione, poi recepita dal Prefetto di Caserta, solo sull’esistenza di strettissimi rapporti familiari di Corvino Carlo con soggetti molto vicini alla criminalità organizzata locale, osserva il Collegio che se è vero che il rapporto di parentela o comunque personale, di per sé, non costituisce sufficiente indizio di contiguità mafiosa, a diversa conclusione deve pervenirsi laddove lo stesso costituisca riprova di uno stabile inserimento del soggetto in un contesto fortemente condizionato dalla presenza della criminalità organizzata. Nel caso di specie, il legame esistente tra alcuni membri della famiglia del Corvino Carlo e la mafia locale si è concretizzato addirittura in una vera e propria attività di copertura e protezione del capo clan dei “casalesi” durante la sua latitanza, nonché nell’assunzione di compiti di informazione e di mantenimento di contatti tra affiliati in stato di latitanza.<br />	<br />
Ed ai fini dell’idoneità qualitativa di tali elementi di fatto – di quello che resta pur sempre un accertamento di natura indiziaria &#8211; è sufficiente dimostrare la sussistenza di un legame personale indiziante tra criminalità organizzata e titolare dell’impresa, senza che l’indagine debba necessariamente estendersi alla dimostrazione di una concreta penetrazione dall’esterno di esponenti appartenenti a sodalizi criminali nella gestione dell’attività. <br />	<br />
In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti, con integrale compensazione delle spese processuali, sussistendone giusti motivi.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, previa riunione dei ricorsi in epigrafe (n. 2042/09 R.G. e n. 1726/09 R.G), li respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 27 e 28 gennaio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Francesco Guarracino, Primo Referendario<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/04/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-2215/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.2215</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.2203</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-2203/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-2203/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-2203/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.2203</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. M. Buonauro Ortopedia Meridionale S.a.s. (Avv.ti Giuseppe Abbamonte, Sergio De Simone, Valentina Marchese e Settimio Di Salvo) c. Regione Campania (Avvocatura Regionale) c. Asl 106 &#8211; Napoli 1 (Avv. Rosa Maiello) c. Orho Point S.a.s. e Zungri Dr. Franco S.r.l. (N.C.) sull&#8217;obbligo della P.A. di valutare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-2203/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.2203</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-2203/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.2203</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> A. Guida, <i>est.</i> M. Buonauro<br /> Ortopedia Meridionale S.a.s. (Avv.ti Giuseppe Abbamonte, Sergio De Simone, Valentina<br /> Marchese e Settimio Di Salvo) c. Regione Campania (Avvocatura Regionale) c. Asl 106 &#8211; Napoli 1<br /> (Avv. Rosa Maiello) c. Orho Point S.a.s. e Zungri Dr. Franco S.r.l. (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo della P.A. di valutare le osservazioni presentate dal ricorrente prima di emettere il provvedimento finale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atto amministrativo – Provvedimento – Motivazione – Valutazione delle osservazioni sollevate dal ricorrente – Menzione nel provvedimento finale &#8211; Obbligo – Sussiste – Ragioni  	</p>
<p>2. Atto amministrativo &#8211; Provvedimento di esclusione del nominativo di un’azienda dall’elenco Regionale delle aziende autorizzate alla fornitura di ausili protesici con spesa a carico del S.S.N.- Onere della P.A. di indicare le osservazioni presentate dal ricorrente – Obbligo – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;obbligo procedimentale dell&#8217;Amministrazione inerente al contraddittorio partecipativo di cui agli artt. 7 e ss. della Legge 241/90 implica l’obbligo per la P.A. che il provvedimento amministrativo sia corredato da una motivazione che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell&#8217;azione dell&#8217;Amministrazione alle deduzioni difensive del privato. Ciò significa che le memorie ed osservazioni prodotte dal privato (come nel caso di specie dove il ricorrente ha presentato osservazioni volte a scalfire il provvedimento della P.A.)  nel corso del procedimento amministrativo devono essere effettivamente valutate dall&#8217;Amministrazione ed è necessario che di tale valutazione resti traccia nella motivazione del provvedimento finale (1)	</p>
<p>2. È illegittimo il provvedimento di esclusione del nominativo di un’azienda dall’elenco Regionale delle aziende autorizzate alla fornitura di ausili protesici con spesa a carico del S.S.N. nel caso in cui la P.A. nella motivazione del provvedimento non menzioni i motivi ostativi all’accoglimento delle osservazioni presentate dal ricorrente prima dell’adozione del provvedimento finale	</p>
<p></b>______________________</p>
<p><i>1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 10 settembre 2009, n. 5424</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2136 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>Ortopedia Meridionale S.a.s</b>., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Abbamonte, Sergio De Simone, Valentina Marchese e Settimio Di Salvo, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Napoli, via Duomo n. 296; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Regione Campania Giunta</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Avvocatura Regionale, con domicilio eletto presso la sede in Napoli, via S. Lucia n. 81;<br />
<b>Asl 106 &#8211; Napoli 1,</b> rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Rosa Maiello, con domicilio eletto in Napoli, Centro Direzionale Is. F/9; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Orho Point S.a.s., Zungri Dr. Franco S.r.l<i></b></i>.; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>quanto al ricorso introduttivo: del decreto dirigenziale n. 2 del 24 febbraio 2009 &#8220;Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria Settore Interventi a favore di fasce sociosanitarie particolarmente deboli &#8211; Elenco Regionale delle aziende autorizzate alla fornitura di ausili protesici con spesa a carico del S.S.N. di cui allegato 1 del D.M. 332/99&#8221;; della missiva della ASL NA 1, prot. 0013914/2009;della nota dell&#8217;ASL 1 prot. 2882 del 14.1.09;<br />	<br />
quanto al ricorso per motivi aggiunti: di tutti i documenti esibiti dalla ASL NA1 in data 13.10.09: della denunzia querela del 18.12.07, della relazione del 5.5.08, della relazione del 30.6.08, del verbale del S.I.C. del 21.10.08, del verbale del S.I.C. del 12.3.09, della relazione del responsabile del Servizio Centrale Riabilitazione dell&#8217;ASL NA1, della sentenza del TAR n. 1797/08, del decreto dirigenziale n. 82 del 5.11.09, della missiva della ASL NA1 del 19.11.09 prot. 39931/2009, della lettera della ASL NA1 Centro del 23.11.09 prot. 90645/2009, della missiva del 2.9.09 prot. 66901/09; di ogni altro atto connesso e conseguente.</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania Giunta e di Asl 106 &#8211; Napoli 1;<br />	<br />
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2010 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società ricorrente opera nel settore ortopedico, come una delle maggiori aziende autorizzate alla fornitura degli ausili protesici, regolarmente iscritta nell’elenco regionale.<br />	<br />
A seguito di una indagine interna, in virtù delle dichiarazioni rese da alcuni degli assistiti clienti dell’Ortopedia Meridionale, l’Azienda sanitaria ha proposto alla Regione la non iscrizione del nominativo della ditta nell’elenco regionale aggiornato per venir meno del rapporto di fiducia.<br />	<br />
Avverso il decreto regionale n. 2 del 2009 di esclusione della ricorrente dall’elenco è diretto il ricorso principale, con il quale si censura la mancanza delle garanzie procedimentali, la superficialità dell’indagine interna alla base della misura sanzionatoria, la sproporzione della misura, nonché lo sviamento di potere sotto molteplici profili.<br />	<br />
Gli atti sono stati sospesi con ordinanza cautelare n. 1047 del 2009 per la insussistenza delle garanzie di partecipazione procedimentale da assicurare al privato.<br />	<br />
L’amministrazione sanitaria ha attivato un nuovo procedimento, consentendo alla ditta ricorrente di presentare osservazioni avverso le contestazioni alla stessa addebitate.<br />	<br />
All’esito del nuovo procedimento, l’amministrazione sanitaria ha ritenuto di confermare il venir meno del rapporto fiduciario con l’Ortopedia meridionale, per cui la Regione, in ossequio alla relazione dell’A.s.l., ha proceduto alla cancellazione della ditta dagli elenchi regionale con decreto n. 82 del 2009.<br />	<br />
Avvero tale decreto, unitamente agli atti alla base dello stesso, sono stati dispiegati i motivi aggiunti, con i quali si censura la mancanza di motivazione degli atti di conferma, il travisamento dei fatti e il difetto dei presupposti per sanzionare la cancellazione dell’elenco regionale, la violazione del principio di proporzionalità e di giustizia sostanziale.<br />	<br />
Con ordinanza n. 1167 del 2009 la nuova istanza cautelare è stata accolta. Si sono costituite la amministrazione sanitaria e la regione, che concludono per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti. All’udienza di discussione del 10 febbraio 2010 la causa è trattenuta per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso ed i connessi motivi aggiunti sono meritevoli di accoglimento.<br />	<br />
Per quanto concerne il decreto del dirigente regionale n. 2 del 2009 è sufficiente ribadire quanto osservato in sede cautelare, rivestendo rilievo assorbente la dedotta violazione della garanzie di partecipazione al procedimento in esame, il quale è connotato da caratteristiche che lo assimilano ai procedimenti sanzionatori (nei quali ancora più avvertita è l’esigenza di garantire il contraddittorio già in fase procedimentale). <br />	<br />
Ed invero l’azienda sanitaria, con nota prot. 2882, ha comunicato alla Regione fin dal 14 gennaio 2009 l’esclusione dall’elenco regionale della ditta ricorrente per gravi irregolarità, mentre, con nota prot. 13914 del 18 febbraio 2009, l’avviso di avvio del procedimento è stato comunicato il successivo 23 febbraio, con concessione di soli sette giorni per controdedurre. La regione ha pubblicato l’elenco delle aziende autorizzate alla fornitura di ausili protesici con il decreto dirigenziale n. 2 del 24 febbraio 2009, senza poter considerare le eventuali osservazioni e contestazioni del destinatario.<br />	<br />
In ogni caso vale rilevare che il decreto regionale originariamente impugnato deve ritenersi superato per effetto del nuovo decreto regionale n. 82 del 2009, oggetto dei motivi aggiunti.<br />	<br />
Venendo alla disamina degli atti gravati con i motivi aggiunti, vale precisare che il provvedimento finale, a firma del dirigente regionale, recepisce integralmente le deduzioni offerte dall’A.s.l. Napoli 1 centro con missiva del 2 settembre 2009, conformemente alla distribuzione di competenze in materia. Il potere di adottare i provvedimenti definitivi in materia di revoca dell’accreditamento è affidato alla Regione, mentre alle Aziende Sanitarie Locali spettano, in coerenza con le funzioni proprie in materia di vigilanza e controllo sull’attività sanitaria svolta da soggetti privati, poteri cautelari di interdizione di specifiche attività a tutela immediata dell’interesse pubblico, nonché le valutazioni in ordine alla sussistenza (o perduranza) del rapporto di fiducia con gli operatori sanitari.<br />	<br />
La motivazione del provvedimento di cancellazione dall’elenco regionale va rinvenuta, dunque, nella nota dell’A.s.l. del settembre 2009. In questa l’Azienda si limita a confermare le contestazioni già addebitate alla Ortopedia meridionale, nonostante le controdeduzioni presentate. In particolare il commissario dell’Asl richiama le numerose irregolarità relative alla fornitura di presidi ortopedici, ritenute di “particolare gravità”.<br />	<br />
L’impianto motivazionale della richiesta di cancellazione (ed del pedissequo provvedimento regionale) non è convincente.<br />	<br />
L&#8217;obbligo procedimentale dell&#8217;amministrazione inerente al contraddittorio partecipativo non implica la confutazione puntuale di tutte le osservazioni svolte dall&#8217;interessato, essendo invece sufficiente che il provvedimento amministrativo sia corredato da una motivazione che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell&#8217;azione dell&#8217;Amministrazione alle deduzioni difensive del privato (C.d.S., sez. V, 10 settembre 2009, n. 5424). Ciò significa che le memorie ed osservazioni prodotte dal privato nel corso del procedimento amministrativo devono essere effettivamente valutate dall&#8217;Amministrazione ed è necessario che di tale valutazione resti traccia nella motivazione del provvedimento finale. <br />	<br />
L’aggravio motivazionale richiesto è direttamente proporzionale alla congruenza ed alla specificità delle osservazioni presentate: quanto più dettagliate e circoscritte sono i rilievi avanzati dal privato tanto più la motivazione del provvedimento finale deve esplicitare le regione per le quali i rilievi non meritano seguito. <br />	<br />
Nel caso di specie la ponderosa e documentata memoria presentata dalla Ortopedia Meridionale, tesa a scalfire punto per punto le contestazioni alla stessa mosse dall’A.s.l., avrebbero meritato una disamina specifica ed in grado di chiarire le effettive ragioni in base alle quali i nuovi elementi di fatto introdotti dal privato sono ritenuti irrilevanti ai fini della decisione finale.<br />	<br />
Sul punto la nota dell’A.s.l. risulta estremamente scarne, limitandosi a sancire, con una formula di stile, la necessità di confermare la posizione già assunta in precedenza, privando il destinatario di una doverosa risposta alle osservazioni presentate. <br />	<br />
L&#8217;effetto deflattivo del contenzioso perseguito dal legislatore si ottiene proprio grazie alla collaborazione del privato, le cui osservazioni, ove pertinenti all&#8217;oggetto del procedimento, possono chiarire elementi di fatto (o giuridici) erroneamente valutati o non considerati dall&#8217;amministrazione procedente. A tanto consegue l&#8217;illegittimità del provvedimento che non esterni compiutamente e specificamente la motivazione che ha indotto l&#8217;amministrazione all&#8217;adozione dell&#8217;atto, pur in presenza di controdeduzioni formalizzate dal destinatario dell&#8217;azione amministrativa.<br />	<br />
Il denunziato vizio motivazionale non può ritenersi sanato per effetto dei documenti depositati dall’A.s.l. all’udienza camerale del 13 gennaio 2010, ed in particolare per effetto della nota del 20 dicembre 2009.<br />	<br />
Da un lato si tratterebbe di integrare la motivazione di un provvedimento dotato di sicuri margini di discrezionalità, in spregio al consolidato orientamento giurisprudenziale che sancisce il divieto di motivazione postuma (salvo gli effetti della norma di cui all’art. 21 octies, comma 2, della legge 241 del 1990 sugli atti a contenuto vincolato).<br />	<br />
Inoltre permane, anche nella disamina di tali ultimi atti, un quadro di irregolarità diffuse che non sono necessariamente ascrivibili alla ditta fornitrice delle protesi ortopediche, ma che riguardano il generale andamento dei procedimenti per l’autorizzazione all’acquisto delle suddette forniture. <br />	<br />
Vale infine osservare, al di là del vizio motivazionale riscontrato, la plausibilità della censura con cui è stata contestata l’eccessiva gravità della misura adottata. Ed invero, pur trattandosi di una valutazione ampiamente discrezionale, appare rilevante la sproporzione fra le contestazioni riferibili al comportamento serbato dalla ditta, alla luce dei successivi sviluppi – anche in sede penale – della vicenda, e la misura adottata (cancellazione dall’elenco), rispetto alle esigenze di tutela cautelare della ASL Na 1, tutelabili con una iscrizione con riserva in attesa degli esiti delle indagini condotte in sede penale.<br />	<br />
In effetti le contestazioni, singolarmente considerate, non sembrano, allo stato, immediatamente riferibili alla ditta fornitrice degli ausili protesici, ma piuttosto dirette contro il complessivo sistema, farraginoso e poco trasparente, di prescrizione delle protesi e delle relative visite mediche. In questa prospettiva le irregolarità con certezza ascrivibili alla ditta ricorrente costituiscono un segmento delle complessive anomalie riscontrate mediante l’indagine interna.<br />	<br />
Ciò non toglie che, laddove sia riscontrata una effettiva collusione fra i medici prescrittori e la ditta Ortopedia Meridionale al fine di implementare indebitamente le forniture ortopediche, tale evento possa senz’altro giustificare il venir meno del rapporto fiduciario e la conseguente espunzione della ditta dall’elenco regionale di riferimento. Tuttavia, rispetto alle contestazioni addebitate in sede amministrativa e alle connesse puntuali e documentate osservazioni del privato, non risultano evidenziati elementi tali che di per sé possano con certezza suffragare una conclusione di tal genere, la quale, tenuto conto della non facile verificabilità probatoria, dovrebbe essere più appropriatamente rimessa alle valutazioni degli organi giurisdizionali in sede di indagine penale. <br />	<br />
Le considerazioni esposte comportano l’accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti e per l’effetto l’annullamento di tutti gli atti gravati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, con compensazione delle spese di giudizio in considerazione della natura della controversia e delle questioni trattate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe ed i connessi motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il decreto regionale n. 2 del 24 febbraio 2009 ed il decreto regionale n. 82 del 5 novembre 2009 e tutti gli atti connessi. Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />	<br />
Michele Buonauro, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/04/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-2203/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.2203</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.2465</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-4-2010-n-2465/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-4-2010-n-2465/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.2465</a></p>
<p>Pres. Trovato &#8211; Est. Caringella De Filippo (Avv. Pellegrino) c/ Comune di Lecce (Avv. Astuto) ed altri sui limiti alle condizioni di vendita di bevande alcoliche nelle manifestazioni sportive Commercio – Manifestazione sportive &#8211; Vendita bevande alcoliche – Divieto – Condizioni – Limiti Ai sensi dell’art. 5 della legge n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-4-2010-n-2465/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.2465</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-4-2010-n-2465/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.2465</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trovato  &#8211; Est. Caringella<br /> De Filippo (Avv. Pellegrino) c/ Comune di Lecce (Avv. Astuto) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sui limiti alle condizioni di vendita di bevande alcoliche nelle manifestazioni sportive</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Commercio – Manifestazione sportive &#8211;  Vendita bevande alcoliche – Divieto – Condizioni – Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 287 /1991, in materia di commercio , è vietata la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume negli esercizi operanti nell’ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all’aperto, attribuendo altresì al Sindaco il potere di emanare ordinanze al fine di estendere temporaneamente ed eccezionalmente tale divieto alla bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume. Nel caso di specie l’ordinanza sindacale si discosta dal paradigma normativo in quanto fissa un divieto generalizzato di vendita e somministrazione di sostanze alcooliche nello stadio comunale e negli esercizi pubblici in prossimità, in occasione degli incontri aperti al pubblico , in qualunque orario e giorno della settimana , senza essere confortata da un’ istruttoria e da una motivazione che evidenziano una situazione di concreto pericolo per la pubblica sicurezza che giustifichi una misura dalla portata restrittiva così ampia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 4233 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>De Filippo Valeria</b>, rappresentatao e difesao dagli avv. Gianluigi Pellegrino e, Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento N.11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Lecce<i></b></i>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Laura Astuto e, Maria Luisa De Salvo, con domicilio eletto presso Francesco Baldassarre in Roma, via Cola di Rienzo N. 271;	</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Lecce</b>, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del TAR LAZIO &#8211; ROMA :Sezione II TER n. 00602/2009, resa tra le parti, concernente della sentenza del Tar Lazio &#8211; Roma :sezione Ii Ter n. 602/2009, resa tra le parti, concernente DIVIETO VENDITA BEVANDE ALCOLICHE IN STADIO COMUNALE DURANTE PARTITE DI CALCIO..</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo di Lecce;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2010 il dottdCons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati l&#8217; avv. Gianluigi Pellegrino e l&#8217;avv. dello Stato Perotti;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto da De Filppo Valeria, titolare della ditta individuale omonima che ha in gestione il servizio bar all’interno dello stadio comunale di Lecce, avverso l’Ordinanza sindacale 13 settembre 2007, n. 794, con la quale il Comune di Lecce ha disposto il divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all’interno dello stadio comunale durante le partite di calcio. <br />	<br />
La De Filippo contesta, in sede di appello, gli argomenti posti a fondamento del deciusm.<br />	<br />
Resiste il Comune di Lecce.<br />	<br />
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.<br />	<br />
All’udienza del 22 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il presente giudizio verte sulla legittimità dell’Ordinanza sindacale con la quale il Comune di Lecce ha disposto il divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all’interno dello stadio comunale durante le partite di calcio. <br />	<br />
La sentenza appellata non merita censura con riguardo alla statuizione che ha affermato la sussistenza del potere sindacale in subiecta materia. Si deve, infatti, reputare che il potere di vietare o limitare la vendita e l’introduzione di bevande alcooliche nello stadio comunale, rientri nelle competenze che spettano al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, in materia di ordine e sicurezza pubblica ai sensi degli arrtt. 54, lettere b) e d) del d.lgs n. 267/2000 e dell’art. 161 del D.Lgs n. 112/1998. Si deve soggiungere che a conferma della sussistenza di questa competenza sindacale si pone la specifica disposizione dettata dall’art. 5, comma 2, della legge 25 agosto 1991, n. 287, che, nel dare corpo alle prescrizioni di cui alle richiamate norme del testo unico, attribuisce al Sindaco il potere di estendere eccezionalmente il divieto di somministrazione di bevande alcoliche durante le manifestazioni sportive anche alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21% del volume.<br />	<br />
La Sezione reputa invece fondato il motivo di appello con cui si contesta il difetto di motivazione e di istruttoria che affligge la citata Ordinanza Sindacale.<br />	<br />
Giova infatti rammentare che la fonte normativa che disciplina la materia, ossia il citato art. 5 della legge n. 287/1991, norma richiamata expressis verbis dal provvedimento gravato in prime cure, si è uniformata alle prescrizioni dettate in subiecta materia dalla Convenzione di Strasburgo del 19 agosto 1985, nel senso di vietare in senso assoluto la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume negli esercizi operanti nell&#8217;ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all&#8217;aperto, attribuendo altresì al Sindaco il potere di emanare ordinanza al fine di estendere temporaneamente ed eccezionalmente tale divieto alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume. Nel caso di specie l’ordinanza sindacale si discosta dal paradigma normativo in quanto fissa un divieto generalizzato di vendita e somministrazione di sostanze alcooliche nello stadio comunale e negli esercizi pubblici in prossimità, in occasione degli incontri aperti al pubblico, in qualunque orario e giorno della settimana, senza essere confortata da un’istruttoria e da una motivazione che evidenzino una situazione di concreto pericolo per la pubblica sicurezza che giustifichi una misura dalla portata restrittiva così ampia. In sostanza, il potere sindacale di ordinanza risulta esercitato in modo esorbitante rispetto ai limiti che lo perimetrano ai sensi della normativa speciale recata dall’art. 5 della legge n. 287/1991 oltre che in relazione allo stesso disposto dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, sul piano della congruità della motivazione e dell’ambito temporale di operatività. <br />	<br />
Non risultano in definitiva comprovate, in termini di attualità e di concretezza, le esigenze che possano giustificare misure limitative che la legge ex professo qualifica come eccezionali. La rilevanza di tale deficienza motivazionale risulta vieppiù aggravata in ragione dell’ampia portata, temporale e sostanziale, della misura inibitoria adottata.<br />	<br />
L’appello deve, in definitiva, essere accolto.<br />	<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione dei due gradi di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Accoglie l’appello, e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento in quella sede impugnato. <br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Aniello Cerreto, Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Nicola Russo, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/04/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-4-2010-n-2465/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.2465</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.2453</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-4-2010-n-2453/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-4-2010-n-2453/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-4-2010-n-2453/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.2453</a></p>
<p>Pres.Baccarini &#8211; Est. Lamberti Dema Hospital Srl, (Avv. G. Lemmo )/ Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, (Avv. F. Ceglio) sulla legittimità dell&#8217;esclusione da una gara del concorrente che abbia depositato il plico contenente l&#8217;offerta&#160; omettendo la sigillatura di un lembo preincollato dal fabbricante Contratti della P.A. – Gara d’appalto –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-4-2010-n-2453/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.2453</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-4-2010-n-2453/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.2453</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Baccarini &#8211; Est. Lamberti<br /> Dema Hospital Srl, (Avv. G. Lemmo )/ Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, (Avv. F. Ceglio)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;esclusione da una gara del concorrente che abbia depositato il plico contenente l&#8217;offerta&nbsp; omettendo la sigillatura di un lembo preincollato dal fabbricante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Plico contenente l’offerta – Sigillatura di un lembo – Omissione – Esclusione dalla gara – Legittimità &#8211; Sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il sigillo di ceralacca apposto sui plichi depositati da ciascun partecipante, contenenti i dati del concorrente e i termini della singola offerta, ha il compito di impedire qualsiasi tipo di accesso o, comunque, manomissione del contenuto del plico stesso in funzione di garanzia di segretezza e, quindi, di tutela della par condicio tra i concorrenti. Pertanto, dovendo escludersi che la chiusura di un plico con nastro adesivo ed apposizione del sigillo solo su di un lato dello stesso sia sufficiente a garantirne l&#8217;inviolabilità, a maggior ragione nell&#8217;ipotesi in cui, come nel caso di specie, la sigillatura non sia stata apposta alla parte inferiore del pacco deve considerarsi lo stesso praticamente aperto risultando irrilevante, in particolare, che i lembi non sigillati siano solo intersecati tra loro ovvero preincollati dal fabbricante. E&#8217; quindi legittima,  l&#8217;esclusione dalla gara del concorrente che abbia depositato il plico così formato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 252 del 2009, proposto dalla</p>
<p><b>società Dema Hospital Srl,</b> in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gian Luca Lemmo, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Battista Santangelo in Roma, via G.Battista De Rossi, 30; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Azienda Sanitaria Locale Napoli 1<i></b></i>, in persona del direttore generale, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fulvio Ceglio, con domicilio eletto presso l’avv. Valentino Capece Minutolo in Roma, via dei Pontefici n. 3;<br />
<br />	<br />
<b>Presidente della .Commissione di Gara Forniture del Presidio ospedaliero;<br />
Distretto sanitario Asl Na1; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i></b>della sentenza del Tar Campania &#8211; Napoli :Sezione I n. 10097/2008 concernente l’affidamento della fornitura di attrezzature per presidi ospedalieri e distretti sanitari..</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2009 il Cons. Cesare Lamberti e uditi per le parti gli avvocati avv. Ceglio e l&#8217;avv. Lemmo;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. La società Dema Hospital ha partecipato alla procedura indetta dall’Azienda Sanitaria NA 1 per la fornitura di attrezzature da destinare ai Presidi ospedalieri e Distretti Sanitari.<br />	<br />
2. Nella prima seduta pubblica del 7 maggio 2008, la società è stata esclusa dalle successive fasi della procedura in quanto, in sede di verifica delle offerte è risultato che il plico esterno, contenente le singole buste relative alla documentazione e alla offerta economica, recava il sigillo con ceralacca sui lembi di chiusura della scatola nella parte superiore ma non anche nella parte inferiore, come prescritto dalle modalità di presentazione delle offerte.<br />	<br />
3. Durante la seduta di gara, il rappresentante della società ha formulato esplicita contestazione ed ha invitato il Presidente a riammetterla in gara, specificando, con apposita istanza depositata in atti, che &#8230; “il plico è stato ceralaccato e sigillato nella parte dove il plico è stato aperto per la introduzione dei singoli plichi (a loro volta) sigillati e ceralaccati ( contenenti la documentazione amministrativa e l&#8217;offerta). L’altra parte del plico alla consegna risultava chiusa ermeticamente, quindi in scatola con chiusura ermetica &#8230;”.<br />	<br />
4. Ad avviso della ricorrente, il plico contenente la documentazione di gara è stato consegnato al protocollo della ASL Na 1 chiuso e ceralaccato nella parte di chiusura della scatola ed è stato aperto soltanto durante la seduta di gara nella quale si è proceduto agevolmente a verificare anche l’integrità delle singole buste &#8211; plichi contenenti la documentazione e l&#8217; offerta, a loro volta ceralaccate e sigillate.<br />	<br />
5. Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha rigettato il ricorso con sentenza resa in forma semplificata, sull’assunto dell’infondatezza in fatto delle censure in quanto il verbale della commissione di gara del 7 maggio 2008, riportava che “Per l’inverso il lato sottostante della scatola si presenta chiuso mediante intersecazione dei lembi di cartone della scatola stessa, per cui la confezione è praticamente aperta”. I lembi sottostanti della scatola, non essendo stati preincollati in sede di fabbricazione ma semplicemente sovrapposti per intersecazione, dovevano essere riguardati come lembi ancora aperti, da richiudere mediante sigillatura a cura del concorrente.<br />	<br />
6. Nell’appello si assume l’erroneità della sentenza, nella parte in cui afferma che la scatola era praticamente aperta, in quanto il plico era pervenuto chiuso ma senza la sigillatura nella parte infe-riore di chiusura dei lembi di cartone intersecati e preincollati dal fabbricante. Sono poi riproposte le censure del primo grado di difetto di motivazione e sviamento e violazione dei principi della massima partecipazione.<br />	<br />
7. Nel presente grado si è costituita l’Azienda Sanitaria NA 1 chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con la sentenza in epigrafe è stato respinto il ricorso della società Dema Hospital avverso l’esclusione dalla gara indetta dall’Azienda Sanitaria NA 1, per la fornitura di attrezzature da destinare ai Presidi ospedalieri e Distretti Sanitari in quanto il plico esterno, contenente le singole buste relative alla documentazione e alla offerta economica, recava il sigillo con ceralacca sui lembi di chiusura della scatola nella parte superiore ma non anche nella parte inferiore.</p>
<p>2. A fondamento dell’esclusione, l’Azienda Sanitaria richiama la clausola della lettera d’invito nella parte in cui “per essere ammessa a gara la concorrente dovrà presentare all’indirizzo e nei termini innanzi indicati un plico ermeticamente sigillato con ceralacca e firmato sui lembi di chiusura” ed è ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui in materia di contratti della pubblica amministrazione per lembi di chiusura di un plico devono intendersi i lembi ancora aperti, che vanno ad aggiungersi a quelli (eventualmente) già chiusi dal fabbricante del plico stesso mediante operazione di preincollatura.</p>
<p>3. Ad avviso dell’Azienda, l’esclusione dalla gara della ricorrente, confermata dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, era doverosa, non essendo stata effettuata l’operazione di sigillatura, in difformità della prescrizione della lex specialis, prevista a pena di esclusione e a tutela delle esigenze di segretezza dell’offerta.</p>
<p>4. La sentenza va confermata.</p>
<p>5. Dal verbale di gara relativo alla seduta del giorno 7 maggio 2008, riportato nella memoria difensiva dell’azienda sanitaria NA1 depositata il 12 ottobre 2009, risulta che l’appellante, unica esclusa, non è stata ammessa alle fasi successive in quanto la confezione contenente l&#8217;offerta, uno scatolo di cartone avente le dimensioni di cm. 10,7 di lunghezza x cm. 8, 5 di altezza non si presenta chiuso nei modi indicati nella lettera d&#8217;invito a gara. Infatti, su un lato del plico vi è l’etichetta contenente, oltre alla ragione sociale della partecipante e l’indirizzo dell&#8217;ASL, copioso nastro adesivo che chiude ermeticamente l&#8217;apertura stessa come pure il foglio contenente le notizie innanzi indicate (ragione sociale e indirizzo ASL) risulta regolarmente ceralaccata. Per l&#8217;inverso, il lato sottostante dello scatolo si presenta chiuso mediante intersecazione dei lembi di cartone dello scatolo stesso, per cui la confezione è praticamente aperta.</p>
<p>6. Tale ultima affermazione è contestata nell’unico motivo di appello della società Dema Hospital, sull’assunto di avere utilizzato per partecipare alla gara una confezione (quella per le risme dei fogli A4) notoriamente aperta nella parte superiore e chiusa nella parte inferiore con lembi intersecati e preincollati dal fabbricante, nella quale erano stati inseriti i plichi ceralaccati e sigillati previsti dal bando di gara. Dopo la chiusura, della confezione era stata ceralaccata all’esterno la sola parte superiore ma non quella inferiore, la cui chiusura era comunque sufficiente a garantirne l’inviolabilità ed assicurare la segretezza dell’offerta. Era pertanto erroneo l’assunto della sentenza di primo grado che, confermando quanto riportato dal verbale della commissione, ha definito “pra-ticamente aperta” la confezione nella quale erano contenuti i plichi contenenti le offerte.</p>
<p>7. Alla luce della costante giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, VI, 17 luglio 2008, n. 3599), il «sigillo con ceralacca» risponde all&#8217;esigenza di garantire che il plico non possa essere aperto se non a prezzo di manometterne visibilmente la chiusura: il termine indica perciò una chiusura ermetica, tale da impedire ogni accesso o da rendere evidente ogni tentativo di apertura. La conferma dell&#8217;autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, garantita dalla chiusura in ceralacca è finalizzata ad evitare manomissioni del contenuto del plico stesso e, quindi e garantire, la necessaria segretezza di tale offerta, a tutela della par condicio, nel rispetto del principio dell&#8217;integrità e imputabilità dell&#8217;offerta che governa la materia delle gare pubbliche (T.A.R. Lazio, Roma,sez. II, 2 aprile 2008, n. 2818).<br />	<br />
7.1. La medesima giurisprudenza ha quindi escluso la possibilità di considerare equipollente alla chiusura del plico mediante ceralacca la chiusura con nastro adesivo e l&#8217;apposizione della ceralacca su un lato dello stesso a tutela dell&#8217;autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed a garanzia della segretezza dell&#8217;offerta, evitando la manomissione del contenuto del plico (T.A.R. Campania Napoli sez. II, 14 novembre 2006, n. 9476; T.A.R. Sicilia Catania sez. II, 13 marzo 2006 n. 392).</p>
<p>8. Correttamente perciò l’involucro della partecipante è stato considerato praticamente aperto dalla commissione di gara e dal giudice territoriale, perché privo della sigillatura in ceralacca nella parte inferiore e pertanto inidoneo ad ingenerare il necessario affidamento sulla segretezza delle offerte, in disparte la circostanza che la parte inferiore della confezione, priva della ceralacca avesse i lembi soltanto intersecati o anche preincollati a cura del fabbricante.</p>
<p>9. D’altra parte, la lettera d&#8217;invito prot. 13923 del 22 febbraio 2008 stabiliva espressamente che l’offerta dovesse essere prodotta in plico ermeticamente sigillato con ceralacca e firmato sui lembi di chiusura, prevedendo altrettanto espressamente che sarebbero stati giudicati improduttivi di qualsiasi effetto giuridico i plichi non chiusi e sigillati così come richiesto.<br />	<br />
9.1. L’appellante era dunque stata preventivamente avvertita delle conseguenze connesse alle imperfezioni e carenze nella sigillatura sicché non può legittimamente dolersi del comportamento dell’amministrazione che si è manifestato pienamente conforme ai documenti di gara.</p>
<p>10 L’appello deve essere respinto e va confermata la sentenza di primo grado. Le spese della presente fase seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Respinge l’appello e condanna l’appellante alle spese del presente giudizio liquidate in € 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA e CAP. in favore dell’Azienda Sanitaria NA 1.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Cesare Lamberti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Marzio Branca, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Giancarlo Montedoro, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/04/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-4-2010-n-2453/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.2453</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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