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	<title>29/4/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29/4/2006 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2006 n.132</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-29-4-2006-n-132/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-29-4-2006-n-132/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2006 n.132</a></p>
<p>sui limiti dell&#8217;obbligo della commissione di concorso di stabilire parametri di valutazione e sulla rilevanza delle norme procedurali ai fini della legittimita del concorso 1. Concorsi pubblici – prove concorsuali – valutazione – specificazione parametri da parte della commissione – obbligo – non sempre sussiste – limiti. 2. Concorsi pubblici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-29-4-2006-n-132/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2006 n.132</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-29-4-2006-n-132/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2006 n.132</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui limiti dell&#8217;obbligo della commissione di concorso di stabilire parametri di valutazione e sulla rilevanza delle norme procedurali ai fini della legittimita del concorso</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Concorsi pubblici – prove concorsuali – valutazione – specificazione parametri da parte della commissione – obbligo – non sempre sussiste – limiti.  																																																																																												</p>
<p>2. Concorsi pubblici – procedura concorsuale – violazione di norme formali – illegittimità del procedimento – non sussiste.<br />
3. Concorsi pubblici – commissione – composizione – membri titolari e supplenti – capacità del supplente a sostituire definitivamente il membro titolare anche in assenza di previsione espressa – sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Anche se la norma (art. 12 del DPR 9 maggio 1994, n. 487) prevede che la Commissione, prima di procedere alla valutazione delle prove di un pubblico concorso, deve stabilire i criteri ed i parametri di valutazione, tale obbligo non deve intendersi inderogabile. Qualora già il bando di concorso preveda criteri di valutazione sufficientemente precisi per la corretta valutazione delle prove sotto il profilo della logicità e delle corretta interpretazione dei fatti, non può essere sindacato il comportamento della Commissione che non operi la specificazione in parola. 																																																																																												</p>
<p>2. La non puntuale applicazione delle norme relative alla procedura concorsuale (come ad es.  misure di sorveglianza e di controllo, adempimenti preliminari alle prove medesime relativi alla fissazione del termine del procedimento e alla dichiarazione di non incompatibilità con i concorrenti) attiene ad aspetti di carattere meramente formale e non inficia la legittimità degli atti e della procedura, laddove l’iter procedimentale risulti comunque in sintonia con il dettato normativo e gli atti stessi non potevano ragionevolmente essere diversi da quelli adottati (cfr. artt. 21 octies, co. 2, e 29 L. 241/1990, come modificata dalle Leggi 15/2005 e 80/2005).</p>
<p>3. Qualora la norma di un bando di concorso stabilisca che per le commissioni di concorso deve essere designato, oltre al titolare, un membro supplente per ciascun componente “per la sostituzione del titolare nel caso di assenza o impedimento del medesimo”  è ragionevole e logico intendere, anche in mancanza di una previsione espressa, che tale previsione autorizzi  il membro supplente ad intervenire non solo qualora, in corso di procedura, il titolare si assenti o sia impedito momentaneamente (“assenza o impedimento”), ma anche laddove il titolare abbia rassegnato le dimissioni, estraniandosi definitivamente dalla procedura concorsuale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui limiti dell’obbligo della commissione di concorso di stabilire parametri di valutazione e sulla rilevanza delle norme procedurali ai fini della legittimita del concorso</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVADEL TRENTINO-ALTO ADIGE <br />&#8211; SEDE DI TRENTO &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 380 del 2005 proposto da<br />
<b>CETRANO NICOLA</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Cristina Osele ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, Via Calepina n. 65;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; la <b>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Mastragostino, Nicolò Pedrazzoli e Alessio Falferi ed elettivamente domiciliata presso il Servizio Legale per gli Affari Contenziosi<br />
&#8211; la <b>COMMISSIONE ESAMINATRICE corso-concorso formazione reclutamento dirigenti scuole</b>, nella persona del suo Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>BORTOLOTTI PAOLA, ZANON ANTONELLA, GRISENTI LUCIANO, BRUNELLI FRANCO, PREDELLI LUCIA, ANDREATTA FLAVIA, DE GERLONI BEATRICE, KIRCHNER STEFANO, SALOMONE PASQUA CINZIA, DE PASCALE FRANCESCO CARMINE, LUCIETTO SANDRA, KRAL GIOVANNI, PERINI ELIA, MATTIVI VIGILIO, PARIS ALBERTO, CORSINI ROBERTA, NESLER ROMANO, ROMAGNOLI OLGA, ZANON ANTONELLA, PASINI ALESSANDRA, BONESINI ALESSANDRO, GABURRO MASSIMO, BOCCARDI MARIA SILVA, ALTERO MARIA RITA, FRONER LAURA, DALVIT PAOLO, DECARLI ANTONIETTA, TURRINI ROMANO, ROSA MICHELE, DE BONI CLARA, SANTUARI ANITA, RAUZI DONATELLA, PEDRINOLLI GIANFRANCO, CHIOCCHETTI BERNARDINO, BORTOLOTTI PAOLA, CHEMOTTI TIZIANA, MULAS FRANCESCO, SCARPARI LUISA, PEGORETTI PIERA, PASQUALI LORETTA, PEDROTTI MORENA, COCCARELLI ANTONIO, PRADEL ANNA MARIA, MURRI SIMONETTA, PEZZO MARIA e ZANETTI CARLO</b>, non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento:<br />
1) dell&#8217;elenco ammessi alla prova orale pubblicato in data 8.8.2005 e punteggi relativi alle prove scritte ove il ricorrente si trova al 18° posto in ordine di merito su 61 candidati ammessi alla prova orale;<br />
2) dei verbali della Commissione Giudicatrice numerati da n. 1 a n 23 (docc. da 2.1 a 2.23) relativamente alle fasi preliminari del concorso, prove scritte e loro correzione; <br />
3) del verbale n. 29 dd. 26.9.2005 relativo all&#8217;esame orale del ricorrente;<br />
4) della determinazione n. 144 dd. 17.10.2005 con la quale il Dirigente del Servizio per la Gestione delle risorse umane della scuola e della formazione della P.A.T. ha approvato l&#8217;operato della commissione, graduatoria dei 33 candidati ammessi al corso di formazione; <br />
5) per quanto occorrer possa della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1500 del 15.7.2005, che provvede alla integrazione della commissione esaminatrice, nonchè di tutti gli atti infraprocedimentali, presupposti, consequenziali e connessi, tutti ritenuti illegittimi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione provinciale intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla Camera di Consiglio del 23 marzo 2006 &#8211; relatore il consigliere Fiorenzo Tomaselli &#8211; l’avv. Maria Cristina Osele per il ricorrente e l&#8217;avv. Cristiana Carpani, in delegata sostituzione dell&#8217;avv. Franco Mastragostino, per l&#8217;Amministrazione resistente;<br />
Accertata la completezza del contraddittorio, la sussistenza dei presupposti e l’opportunità di definire il giudizio nel merito a norma dell&#8217;articolo 26 della Legge n. 1034 del 1971.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con deliberazione n. 528 dd. 18 marzo 2005, la Giunta Provinciale ha indetto un corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di n. 30 dirigenti scolastici provinciali per gli istituti comprensivi e per gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, approvando il relativo bando.<br />
L’odierno ricorrente presentava domanda di partecipazione al concorso.<br />
In base all&#8217;art. 3 del citato bando, la procedura selettiva si articolava nel seguente modo: a) selezione per titoli; b) concorso di ammissione; c) periodo di formazione e tirocinio; d) esame finale.<br />
I candidati che superavano la selezione per titoli (disciplinata dagli artt. 9 e 10 del bando) venivano ammessi alle prove di concorso, consistenti in due prove scritte (la prima concernente l&#8217;elaborazione di due saggi brevi sulle tematiche individuate dall&#8217;art. 11, comma 3; la seconda volta alla predisposizione di un progetto relativo a situazioni inerenti agli ambiti identificati dall&#8217;art. 11, comma 4).<br />
I candidati che per ciascuna delle due prove scritte maturavano una votazione di almeno 21/30 venivano ammessi alla prova orale, consistente &#8211; sempre ai sensi dell&#8217;art. 11 &#8211; in un colloquio individuale, su tre quesiti estratti a sorte dal candidato (commi 11 e12), vertenti sulle aree tematiche ivi specificate (comma 13).<br />
La Commissione, previa selezione in base ai titoli, provvedeva a far sostenere ai candidati le prove scritte (in data 13 e14 luglio 2005) e successivamente quelle orali; inoltre, dopo aver preso atto dei criteri per la valutazione delle prove di esame di cui al bando di concorso, procedeva alla correzione degli elaborati, redigendo infine la graduatoria degli ammessi alla ulteriore fase formativa, nella quale non risultava il dott. Nicola Cetrano.<br />
Questi, pertanto, con ricorso ritualmente notificato e depositato ha impugnato gli atti della procedura del predetto concorso pubblico, formulando istanza cautelare per l’ammissione con riserva la corso di formazione e deducendo le seguenti censure in diritto:<br />
A. Violazione di legge per violazione art. 12 DPR 9 maggio 1994, n. 487 e violazione del bando quale lex specialis del concorso per violazione dell&#8217;art. 11 &#8220;prove del concorso di ammissione e relativa graduatoria&#8221; sia con riferimento alle prove scritte sia con riferimento al colloquio orale e conseguente eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, irragionevolezza.<br />
B. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12, 13, 14 e 15 del DPR n. 487/1994;<br />
C. Nullità ed illegittimità dei verbali impugnati n. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 per carenza di membri della commissione e per sedute integrate dal commissario prof. Gaetano Pazzi prima della nomina avvenuta con delibera della Giunta Provinciale n. 1500 del 15.7.2005 carente di motivazione come richiesta dalla L.P. 23/92 e L. 241/90. Violazione del principio di segretezza per numerazione delle buste contenenti i temi da estrarre.<br />
L’Amministrazione provinciale intimata, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza dell’impugnativa, chiedendone pertanto il rigetto.<br />
Alla Camera di Consiglio del 12 gennaio 2006 veniva disposta la (parziale) integrazione del contraddittorio e la parte ricorrente provvedeva all’incombente istruttorio.<br />
Alla Camera di Consiglio del 23 marzo 2006 il ricorso è stato spedito in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il ricorso si profila infondato.<br />
1. Il ricorrente, come già accennato, è uno dei candidati partecipanti al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di n. 30 dirigenti scolastici provinciali per gli istituti comprensivi e per gli istituti di scuola secondaria di secondo grado<br />
Alla procedura concorsuale era preposta una Commissione esaminatrice, nominata dalla Giunta provinciale, composta da tre membri individuati in base a quanto previsto dall&#8217;art. 8, comma 1, del bando, oltre al segretario e ad un membro supplente per ciascun componente.<br />
Relativamente alla disciplina delle modalità procedurali inerenti lo svolgimento delle prove concorsuali, il bando richiamava le disposizioni generali dettate dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nonchè dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, oltre ai principi ivi codificati di imparzialità, economicità, celerità, trasparenza, buon andamento, par condicio, selettività ed efficacia dell&#8217;azione amministrativa.<br />
Completate le prove concorsuali, si addiveniva all’approvazione della graduatoria generale di merito e a quella degli ammessi al corso di formazione &#8220;entro il limite del numero di posti messi a concorso maggiorato del 10%&#8221; (art. 11, comma 18 del bando).<br />
Il ricorrente, collocandosi al 45° posto della graduatoria generale, non veniva ammesso a partecipare al successivo corso.<br />
L’interessato, con il ricorso in esame, impugna i verbali della Commissione, l’esclusione dal corso di formazione e, conseguentemente, la deliberazione di approvazione della graduatoria, deducendo i motivi di gravame sopra riprodotti.<br />
Ad avviso del Collegio, i motivi di  ricorso sono infondati.</p>
<p>2. Il motivo sub A) è privo di pregio.<br />
Il ricorrente afferma che il contenuto della prima prova, riguardante il saggio breve, avrebbe creato oggettiva contraddittorietà (e disparità) di valutazione (riscontrata tra i temi acquisiti) da parte della Commissione, che non ha provveduto fin dalla prima riunione, come invece richiesto dall&#8217;art. 12 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, a stabilire i criteri ed i parametri di valutazione del saggio breve.<br />
Da una sommaria disamina degli elaborati riferiti ai 33 vincitori risultano – ad avviso del ricorrente &#8211; valutati in senso positivo, sia elaborati oltremodo sintetici, sia elaborati molto prolissi, senza comprendere quale sia stato il criterio valutativo adottato dalla Commissione.<br />
Il Collegio ritiene non sussistente la dedotta violazione dell’art. 12 del citato DPR n. 487 del 1994, in quanto la Commissione esaminatrice ha in effetti stabilito “i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali” mediante la doverosa presa d’atto dei criteri per la valutazione delle prove di esame di cui al bando di concorso.<br />
Infatti, per quanto concerne la valutazione delle prove scritte e di quella orale, il bando precisava puntualmente all’art. 11 i relativi criteri: i saggi brevi dovevano essere valutati in base a &#8220;- padronanza dei temi proposti; &#8211; completezza ed essenzialità dei contenuti affrontati; &#8211; chiarezza e correttezza della forma espressiva&#8221; (comma 6); per i progetti era prevista la valutazione secondo &#8220;- analisi del caso proposto e considerazioni sul contesto; &#8211; definizione del problema e individuazione delle soluzioni; &#8211; programma completo degli interventi; &#8211; coerenza fra le fasi del processo di progettazione; &#8211; elementi di innovazione&#8221;(comma 7); infine, la valutazione del  colloquio individuale doveva essere riferita a: &#8220;a) padronanza dei temi affrontati; b) competenza sui processi formativi; c) competenza ad innovare; d) capacità espositiva&#8221; (comma 14).<br />
Stante la rigorosa individuazione dei criteri di valutazione posta dal bando, la pretesa del ricorrente di una ulteriore specificazione degli stessi appare, oltre che al limite del ragionevole, del tutto inutile al fine della correttezza delle conseguenti valutazioni.<br />
Del resto, l’Amministrazione resistente, confermando la regolarità di svolgimento delle prove concorsuali, ha correttamente eccepito l’inconferenza delle censure in parola, perché volte a sindacare il contenuto tecnico-discrezionale della valutazione della Commissione, tramite un giudizio di merito dello stesso ricorrente sui propri elaborati, asseritamente ben argomentati e motivati e tuttavia oggetto di votazione inadeguata al contenuto.<br />
Invero, non sfugge al Collegio che doglianze del genere, piuttosto che denunziare profili di illogicità manifesta o di travisamento nell’operato della Commissione, tendono ad ottenere dal giudice una valutazione sostanziale sulla bontà dei temi, con una evidente (ma inammissibile) sostituzione dell’autorità giurisdizionale all’organo amministrativo competente.<br />
E secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudizio tecnico-discrezionale di una commissione esaminatrice circa la valutazione dei candidati costituisce espressione di un giudizio di puro merito e come tale non sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti viziato – ictu oculi – da macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento di fatto (cfr. Cons. Stato, IV Sez., nn. 1157/2001 e 2881/2004): ipotesi queste non sussistenti nel caso di specie.</p>
<p>3. Il motivo sub B) è del pari inconsistente.<br />
Si afferma che le irregolarità nello svolgimento delle prove d’esame sarebbero censurabili per violazione degli articoli 11-12-13-14 e 15 del DPR n. 487 del 1994, non avendo la Commissione adottato le misure di sorveglianza e di controllo atte a garantire un corretto svolgimento delle suddette prove, con omissione anche degli adempimenti preliminari alle prove medesime (fissazione del termine del procedimento e dichiarazione di non incompatibilità con i concorrenti).<br />
In realtà, come viene puntualmente precisato nella memoria difensiva dell’Amministrazione resistente &#8211; con richiamo ai verbali della Commissione esaminatrice -, le prove d’esame risultano conformi, sul piano procedimentale, al disposto delle citate norme del DPR n. 487 del 1994.<br />
In concreto, le stesse – svoltesi presso l’I.T.I. “Buonarroti” di Trento – hanno avuto il seguente iter: a) all&#8217;ora stabilita il Presidente della Commissione ha dato ordine agli impiegati incaricati, disposti all&#8217;ingresso dell&#8217;aula magna, di far entrare i candidati, procedendo al riconoscimento nominativo attraverso la carta di identità e la sottoscrizione del relativo foglio, attestante la loro presenza; b) la maggior parte dei candidati è stata fatta accomodare su banchi singoli, i restanti hanno preso posto nelle file dei banchi fissi in dotazione nell&#8217;aula, lasciando un posto vuoto tra l&#8217;uno e l&#8217;altro, onde evitare che i candidati potessero comunicare fra loro o, comunque, prendere visione dell&#8217;elaborato altrui; c) una volta perfezionata la collocazione dei candidati (in particolare, il giorno della seconda prova scritta la Commissione ha verificato con cura che i candidati, presenti corrispondessero a quelli della prima prova) si è dato avvio alle operazioni preliminari allo svolgimento delle prove; d) per tutta la durata delle prove scritte, due persone addette alla vigilanza, precedentemente istruite e, comunque, di esperienza, hanno controllato gli ingressi e le uscite dell&#8217;aula, comprese le uscite di sicurezza che non risulta siano mai state utilizzate nel corso dello svolgimento delle prove; e) tutti i candidati hanno ricevuto le necessarie informazioni per un regolare svolgimento delle prove e ciò sia nella fase di identificazione, sia prima dell&#8217;avvio delle prove stesse. In particolare, avuto riguardo a tale secondo momento, la Commissione ha illustrato le norme comportamentali che i candidati dovevano osservare e le eventuali conseguenze in caso di inosservanza; f) è stata autorizzata la presenza sui banchi dei soli dizionari della lingua italiana e con riferimento al profilo in parola non risultano segnalate alla Commissione irregolarità di sorta; g) per tutta la durata delle prove scritte almeno un componente della Commissione si è aggirato tra i banchi, così come almeno due componenti, oltre alla Segretaria, erano presenti in aula; h) tutti i fogli consegnati dalla Commissione per l&#8217;espletamento delle prove erano stati previamente timbrati e siglati e così sono stati ritrovati in sede di apertura delle buste.<br />
Alla luce di tale iter procedimentale in sintonia con il dettato normativo appare evidente che le differenti prospettazioni del ricorrente sono prive del necessario principio di prova e comunque attengono per lo più a rilievi di carattere meramente formale, perciò stesso inidonei a demolire gli atti impugnati ed ancor meno l&#8217;intera procedura. Detti atti, infatti, non potevano essere diversi, data la loro natura e la documentazione posta a loro fondamento (cfr. artt. 21 octies, co. 2, e 29 L. 241/1990, come modificata dalle Leggi 15/2005 e 80/2005).<br />
Infine, si osserva che eventuali profili di rilevanza penale – adombrati, ma non precisati dalla difesa del ricorrente in sede di discussione orale – dovranno seguire la strada loro propria, nell’ambito di una giurisdizione che non è quella amministrativa.</p>
<p>4. Anche il motivo di ricorso sub C) è destituito di fondamento.<br />
L’interessato lamenta che la Commissione non avrebbe garantito la trasparenza e l&#8217;imparzialità della scelta delle tracce (avendo provveduto alla numerazione delle buste che le contengono), che la sostituzione del componente dimissionario con il supplente sarebbe stata operata in modo illegittimo e che talune sedute si sono svolte senza il necessario plenum.<br />
Quanto alla numerazione delle buste, si osserva che tale circostanza non prova di per sé una violazione del principio di segretezza, posto che la numerazione di dette buste non ha implicato anche quella delle tracce, fattispecie questa che è stata censurata dal precedente giurisprudenziale &#8211; invero datato &#8211; citato dal ricorrente. Anzi, poichè nel verbale relativo alla formulazione delle tracce si fa menzione solo dell’inserimento delle stesse in buste chiuse senza indicare la numerazione delle medesime, si può ragionevolmente presumere che l’apposizione del numero sulle buste sia avvenuta nella seduta successiva per comodità di indicazione nell’ambito delle operazioni di sorteggio.<br />
E del resto nel primo tema estratto (traccia non numerata) sono inseriti 3 quesiti (saggi brevi) su argomenti assai diversi, mentre nella seconda prova il candidato che ha scelto il tema non ha neppure superato la prova scritta.<br />
Per quanto concerne la composizione della Commissione, il ricorrente si duole della non immediata nomina di un nuovo componente della commissione esaminatrice, e quindi dell’illegittimo subentro &#8211; a partire dal 12 luglio 2005, a lavori iniziati &#8211; di un membro supplente (prof. Pazzi), a seguito delle dimissioni rassegnate in pari data dal componente effettivo, prof. Tasin.<br />
La norma di bando stabiliva che deve essere designato oltre al titolare un membro supplente per ciascun componente “per la sostituzione del titolare nel caso di assenza o impedimento del medesimo” e, ad avviso del Cetrano, il membro supplente avrebbe dovuto essere chiamato ad intervenire solo ed esclusivamente qualora, in corso di procedura, il titolare fosse assente o impedito a partecipare, ovvero avesse un impedimento momentaneo (“assenza o impedimento”), non anche laddove il titolare abbia rassegnato le dimissioni, estraniandosi definitivamente dalla procedura concorsuale, e per di più prima dell’inizio delle prove scritte.<br />
Va, peraltro, evidenziato che l’eventualità della sostituzione del componente titolare della Commissione esaminatrice dimissionario con il supplente già previamente individuato è tutt’altro che esclusa dalle disposizioni del bando di concorso ed è pure ammessa dalla giurisprudenza.<br />
Ora, ritiene il Collegio che l’espressione “assenza o impedimento del titolare”, utilizzata nel bando sopra citato per indicare le ipotesi in cui il supplente è abilitato a partecipare ai lavori della Commissione, in mancanza di ulteriori specificazioni normative, risulti comprensiva di tutti i casi in cui il titolare stesso, per qualsiasi ragione, non possa (o non voglia) svolgere la funzione affidatagli, con la conseguente necessità di sostituirlo affinché l&#8217;organo collegiale possa, come necessario, continuare ad operare.<br />
D&#8217;altra parte, ove si aderisse all’interpretazione delle disposizioni sopra indicate nel senso proposto dal ricorrente, esse risulterebbero quantomeno incomplete, in quanto indicherebbero il rimedio per l&#8217;inconveniente minore, rappresentato dalla solo temporanea assenza di un membro della Commissione, mentre lascerebbero senza disciplina proprio la situazione più rilevante e meritevole di considerazione costituita dalla definitiva cessazione di un componente dalla funzione.<br />
E’ pertanto condivisibile l’orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 344/2003), per il quale, in caso di assenza o di impedimento anche non temporaneo, del componente titolare della commissione giudicatrice di concorso, questo deve essere automaticamente ed ineludibilmente sostituito col membro supplente (salva, come nel caso di specie, la successiva nomina di un nuovo titolare da parte della competente Giunta provinciale).<br />
Non può, in definitiva, escludersi, anche per ragioni di economia procedimentale, un subentro a titolo non meramente temporaneo del supplente nella posizione del titolare (cessato per dimissioni) e ciò al fine di garantire – come in effetti è avvenuto – il corretto svolgimento delle funzioni della Commissione nella sua completezza.</p>
<p>5. Per le suesposte considerazioni, il ricorso viene quindi respinto. <br />
Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino &#8211; Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 380/2005, lo respinge.<br />
Spese del giudizio compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento, nelle Camere di Consiglio del 23 e 24 marzo 2006, con l’intervento dei Magistrati:<br />
dott. Paolo Numerico	Presidente<br />	<br />
dott. Mario Mosconi	Consigliere <br />	<br />
dott. Fiorenzo Tomaselli	Consigliere estensore																																																																																												</p>
<p>Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 29 aprile 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-29-4-2006-n-132/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2006 n.132</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2006 n.151</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-29-4-2006-n-151/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-29-4-2006-n-151/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2006 n.151</a></p>
<p>sulla competenza del ga in materia di revoca di benefici contributivi Autotutela &#8211; Provvedimento di revoca – benefici economici &#8211; intervento in autotutela e non per inadempimento del beneficiario – giurisdizione GA – sussiste In un procedimento relativo alla concessione di un beneficio contributivo (pur in presenza di una non</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla competenza del ga in materia di revoca di benefici contributivi</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autotutela &#8211; Provvedimento di revoca – benefici economici &#8211; intervento in autotutela e non per inadempimento del beneficiario –  giurisdizione GA – sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>In un procedimento relativo alla concessione di un beneficio contributivo (pur in presenza di una non sempre precisa linea di demarcazione tra situazioni di diritto soggettivo e quelle di interesse legittimo), la questione relativa alla revoca del provvedimento, qualora non si verta in ipotesi di inadempimento del beneficiario (relativo ad aspetti del rapporto giuridico successivo al provvedimento di concessione) ma solo di un intervento in autotutela rapportabile sempre alla fase procedimentale del finanziamento (sotto i profili della verifica dei presupposti del medesimo e della sua consistenza), rientra sotto la giurisdizione del GA.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla competenza del ga  in materia di revoca di benefici contributivi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVADEL TRENTINO-ALTO ADIGE<br />
 &#8211; SEDE DI TRENTO &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 82 del 2005 proposto da<br />
<b>GLOWARE SAS di Oronzo Conte e C.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Busetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, Via Belenzani n. 46;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>la <b>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fernando Spinelli, Nicolò Pedrazzoli e Giuliana Fozzer ed elettivamente domiciliata presso il Servizio Legale per gli Affari Contenziosi della PAT in Trento, Piazza Dante n. 15;</p>
<p>per l’annullamento,<br />
previa sospensione, della determinazione del Dirigente del Servizio Artigianato di data 1 dicembre 2004, n. 373 concernente la revoca delle agevolazioni concesse con la determinazione del Dirigente del Servizio Artigianato n. 647 del 20 dicembre 2000.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione provinciale intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 10 febbraio 2006 &#8211; relatore il consigliere Fiorenzo Tomaselli &#8211; l’avv. Michele Busetti per la Società ricorrente e l’avv. Fernando Spinelli per l&#8217;Amministrazione provinciale resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>L’impresa Gloware Sas, con sede in Trento, Largo Nazario Sauro n. 11, presentava, in data 23 agosto 2000, alla Provincia Autonoma di Trento domanda di contributo, ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1993 n. 17, in relazione all&#8217;acquisizione di servizi di prima assistenza forniti dalla società di consulenza Master S.r.l.<br />
Il Dirigente del Servizio Artigianato della P.A.T., con determinazione n. 647 dd. 20.12.2000, concedeva alla società richiedente, ai sensi dell&#8217;art. 10 della succitata legge n. 17/93, il contributo di € 2.892,16, somma che veniva poi liquidata con relativo mandato di pagamento.<br />
Con successiva determinazione n. 373 dd. 1.12.2004, il Dirigente del Servizio Artigianato revocava la concessione dei contributi in parola, chiedendo la restituzione della somma erogata, comprensiva degli interessi e delle spese.<br />
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso la Gloware Sas, chiedendone l&#8217;annullamento (anche solo parziale) e formulando a tale proposito una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che il provvedimento in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina legislativa provinciale.<br />
Si costituiva in giudizio la Provincia Autonoma di Trento, eccependo preliminarmente l&#8217;inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e contestando nel merito la fondatezza dello stesso, istando quindi per il suo rigetto.<br />
Con ordinanza n. 49/2005, assunta nella Camera di Consiglio del 14.4.2005, è stata respinta l’istanza cautelare contenuta nel ricorso.<br />
All’udienza del 10 febbraio 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1. Va anzitutto respinta l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa della P.A.T. e fondata sulla sussistenza di un diritto soggettivo della ricorrente scaturente dal potere di revoca dell&#8217;Amministrazione, esercitato in funzione di un asserito inadempimento da parte del beneficiario nel contesto della disciplina che regola il rapporto già instaurato.<br />
Ritiene il Collegio che &#8211; pur in presenza, nella materia de qua, di una non sempre precisa linea di demarcazione tra situazioni di diritto soggettivo e quelle di interesse legittimo, con riferimento rispettivamente alla fase procedimentale concernente l&#8217;ammissione del beneficio contributivo ed a quella successiva riferita all&#8217;erogazione dello stesso &#8211; nel caso di specie non si è di fronte ad un&#8217;ipotesi di inadempimento-  come affermato dalla PAT -, bensì a un intervento in autotutela (revoca) rapportabile sempre alla fase procedimentale del finanziamento, sotto i profili della verifica dei presupposti del medesimo e della sua consistenza.<br />
Situazione questa che, anche alla luce della più recente giurisprudenza (cfr. Cassazione Civ., Sez. Un., 20 settembre 2004, n. 18844; T.R.G.A. -Trento n. 379/2005), configura una posizione giuridica di interesse legittimo di pertinenza del giudice amministrativo.<br />
Da ciò la giurisdizione di questo Tribunale.</p>
<p>2. Nel merito il ricorso si profila parzialmente fondato.<br />
La ditta ricorrente contesta il provvedimento impugnato per violazione di legge, affermando di aver prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa e, quanto all’effettiva sopportazione della spesa, di aver posto in essere separata operazione commerciale, non vietata in alcun modo dalla normativa provinciale di riferimento; eccepisce altresì che lo stesso provvedimento si appalesa in ogni caso illegittimo, perchè l&#8217;art. 20 della L.P. n. 17/1993 prevede la proporzionale riduzione delle agevolazioni nell&#8217;ipotesi di spesa inferiore.<br />
A sostegno del provvedimento, la Provincia Autonoma di Trento rileva che &#8211; a seguito della sentenza del GUP del Tribunale di Trento n. 626/03 del 11.12.2003 a carico di soggetti consulenti della Ditta Master S.r.l. incaricati della effettuazione dell&#8217;intervento anche presso la Società ricorrente &#8211; è emerso come l&#8217;impresa in questione risulta aver percepito indebitamente contributi a valere sulla L.P. 17/93, a fronte di costi per la realizzazione di alcuni servizi consulenziali di fatto non sostenuti.<br />
Il Collegio osserva come trovi precisa conferma nella sentenza del G.U.P del Tribunale di Trento n. 626/03 di data 11.12.2003, citata peraltro nella stessa parte motiva del provvedimento impugnato, sia il fatto che il risultato concreto della operazione in questione era quello di una riduzione del costo della prestazione per l&#8217;imprenditore, sia la circostanza che della diminuzione del costo a carico del percettore del contributo, la PAT che effettuava il finanziamento veniva tenuta all&#8217;oscuro.<br />
E l’Amministrazione in siffatta ipotesi è tenuta – in virtù del generale potere di autotutela – ad intervenire a salvaguardia di quell’interesse pubblico che è perseguito con il provvedimento di concessione dei contributi e del quale essa è garante nel corso dell’erogazione del finanziamento.<br />
Di qui l’infondatezza della censura principale.</p>
<p>3. Risulta, peraltro, nelle motivazioni della deliberazione impugnata che l&#8217;impegno sostenuto dalla impresa ricorrente ha in effetti subito un abbattimento del 30% del costo dichiarato per il servizio di cui trattasi.<br />
Tale riduzione è stata appunto determinata dall&#8217;assenza di un effettivo esborso di denaro da parte della Gloware Sas in relazione al modus operandi della Ditta di consulenza che ha consentito il contenimento della spesa preventivata nella misura suindicata.<br />
Di conseguenza, se appare legittima una riduzione del finanziamento entro il limite del 30%, altrettanto non può dirsi per l&#8217;eccedenza (70%) che costituisce per la ricorrente un effettivo costo del servizio in parola.<br />
Ciò, del resto, appare pienamente conforme al dettato dell&#8217;art. 20 della L.P. n. 17 del 1993, il quale, al secondo comma, prevede appunto che &#8220;le agevolazioni sono proporzionalmente ridotte nel  caso in cui la spesa realizzata risulti di importo inferiore a quello ammesso&#8221;.<br />
In definitiva non può essere condivisa e accettata la soluzione adottata dall&#8217;Amministrazione della revoca in toto del contributo per il semplice fatto dell&#8217;avvenuto ridimensionamento della spesa preventivata: situazione quest’ultima che si è verificata appunto nei confronti della impresa Gloware Sas.<br />
E’, infatti, evidente che il contributo deve essere rapportato proporzionalmente all&#8217;effettivo esborso ed ogni diversa interpretazione appare in contrasto con le finalità della predetta legge provinciale n. 17/1993.</p>
<p>4. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va parzialmente accolto con conseguente annullamento, nei termini di cui in motivazione, dell’impugnata deliberazione, salvi restando gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.<br />
Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino &#8211; Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 82/2005, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto annulla, nei termini di cui in motivazione, l’impugnato provvedimento.<br />
Spese del giudizio compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2006, con l’intervento dei Magistrati:<br />
dott. Paolo Numerico	Presidente<br />	<br />
dott. Mario Mosconi	Consigliere <br />	<br />
dott. Fiorenzo Tomaselli	Consigliere estensore																																																																																												</p>
<p>Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 29 aprile 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-29-4-2006-n-151/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2006 n.151</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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