<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>29/4/2005 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/29-4-2005/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/29-4-2005/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Oct 2021 20:28:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>29/4/2005 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/29-4-2005/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.167</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-29-4-2005-n-167/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-29-4-2005-n-167/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-29-4-2005-n-167/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.167</a></p>
<p>Pres. e Est. P.A. CAPOTOSTI il difensore civico non ha potere sostitutivo di organi locali inadempienti Regione Abruzzo – Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione È illegittimo l&#8217;art. 1 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 4 (Controllo sostitutivo sugli atti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-29-4-2005-n-167/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.167</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-29-4-2005-n-167/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.167</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. e Est. P.A. CAPOTOSTI</span></p>
<hr />
<p>il difensore civico non ha potere sostitutivo di organi locali inadempienti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Regione Abruzzo – Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo l&#8217;art. 1 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 4 (Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento del Prof. Mario R. Spasiano <a href="/ga/id/2005/4/2004/d">&#8220;Continua la deriva del difensore civico regionale nella generale indifferenza&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:</p>
<p>Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI<br />
  Giudici:  Fernanda CONTRI,  Guido  NEPPI MODONA, Annibale<br />
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE<br />
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,<br />
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 4 (Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 9 aprile 2004, depositato in Cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2004.<br />
    Udito nell&#8217;udienza pubblica del 22 marzo 2005 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;<br />
    udito l&#8217;avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>   <b> 1. — </b>Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 9 aprile 2004, depositato il successivo 19 aprile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale dell&#8217;art. 1 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 4 (Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione), pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo dell&#8217;11 febbraio 2004, n. 1 straordinario, nella parte in cui, nel disciplinare il controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali, attribuisce al difensore civico regionale la potestà di controllo su tutti gli atti degli enti locali obbligatori per legge, senza eccezione alcuna e con richiamo all&#8217;art. 136, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali), individuando gli atti obbligatori per legge in quelli che l&#8217;ente è tenuto ad adottare entro termini perentori, stabiliti da leggi statali o regionali.<br />
    La difesa erariale censura la predetta disposizione in relazione: all&#8217;art. 114 della Costituzione, per lesione del principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed enti locali e delle prerogative istituzionali dello Stato; all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, in quanto non spetterebbe alla Regione ed esulerebbe dalla sua competenza legislativa la regolamentazione, sia pure in via sostitutiva, delle materie che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato, fra cui la materia &#8220;organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane&#8221;; infine all&#8217;art. 120 della Costituzione, per violazione del principio di leale collaborazione fra gli organi di rilevanza costituzionale.<br />
    In particolare, la ricorrente deduce che la norma censurata, nel disciplinare il controllo sostitutivo della Regione sugli atti degli enti locali, non rispetterebbe i principi delineati dalla giurisprudenza costituzionale nelle recenti sentenze n. 43 del 2004 e n. 69 del 2004, in tema di potere sostitutivo delle Regioni nei confronti degli atti degli enti locali. In specie, la disposizione censurata sarebbe costituzionalmente illegittima sotto un triplice profilo: in primo luogo, in quanto essa attribuisce al difensore civico regionale il controllo sostitutivo su tutti gli atti obbligatori degli enti locali, ivi compresi quelli che esulano dalla competenza della Regione in quanto derivanti la loro natura obbligatoria da leggi statali, &#8220;laddove l&#8217;intervento riconosciuto alla potestà regionale dall&#8217;art. 120 Cost. non può che riguardare esclusivamente materie di competenza della regione (v. sentenza n. 43 del 2004) e deve intendersi limitato allo schema logico affidato nella sua attuazione al legislatore regionale (sentenza n. 69 del 2004)&#8221;; in secondo luogo, in quanto essa attribuisce il predetto controllo sostitutivo al difensore civico regionale che non è organo di governo della Regione, come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale in relazione all&#8217;attitudine dell&#8217;intervento sostitutivo &#8220;ad incidere sull&#8217;autonomia, costituzionalmente rilevante, dell&#8217;ente sostituito&#8221; (sentenze n. 43 e n. 69 del 2004), essendo il predetto difensore civico caratterizzato da una posizione di indipendenza rispetto all&#8217;esecutivo; infine, in quanto l&#8217;art. 136 del d.lgs. n. 267 del 2000, richiamato dalla norma censurata quale fonte dei poteri attribuiti al difensore civico regionale, non sarebbe più operante nel nuovo quadro normativo ed organizzativo sorto dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, essendo incompatibile con l&#8217;attuale contesto costituzionale, così da non poter costituire fonte di riferimento per i poteri di controllo in esame e da determinare una lacuna, nell&#8217;ambito della disciplina delineata con la legge regionale censurata, la quale finirebbe per &#8220;mettere in dubbio anche il rispetto del principio di leale collaborazione richiamato dalla Corte costituzionale a fondamento della potestà sostitutiva fra organi di rilevanza costituzionale, ai sensi dell&#8217;art. 120, comma 2, Cost. e, in ultima analisi, la congruità delle garanzie procedimentali costituenti la quarta condizione di legittimità della legislazione in materia&#8221;.<br />
   <b> 2. — </b>All&#8217;udienza pubblica la difesa erariale ha insistito per l&#8217;accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>   <b>1. —</b> La questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 4 (Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione) è stata sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), e 120 della Costituzione. Ed infatti la norma censurata, nel disciplinare il controllo sostitutivo della Regione sugli atti degli enti locali, secondo il ricorrente violerebbe l&#8217;art. 114 della Costituzione per la lesione del principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed enti locali, nonché l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione in quanto spetta esclusivamente allo Stato e non alle Regioni la legislazione in materia di &#8220;organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane&#8221;. <br />
    Risulterebbe inoltre vulnerato, secondo il ricorrente, il principio di leale collaborazione previsto dall&#8217;art. 120 della Costituzione e per di più la disposizione censurata, che attribuisce al difensore civico regionale, ai sensi dell&#8217;art. 136 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il controllo sostitutivo su tutti gli atti obbligatori della Regione, contrasterebbe, sotto diversi profili, con i principi individuati dalla costante giurisprudenza costituzionale in materia.<br />
   <b> 2. —</b> La questione è fondata.<br />
    La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che l&#8217;art. 120, secondo comma, della Costituzione non preclude, in linea di principio, la possibilità che la legge regionale, nel disciplinare materie di propria competenza, disponga l&#8217;esercizio di poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, in caso di inerzia o di inadempimento da parte dell&#8217;ente locale ordinariamente competente (sentenze nn. 43, 69, 70, 71, 72, 73, 112 e 173 del 2004). Tuttavia, nel prevedere ipotesi di interventi sostitutivi, che si debbono comunque configurare come eccezionali rispetto al normale esercizio delle funzioni amministrative, la legge regionale è tenuta al rispetto di alcuni principi connessi essenzialmente all&#8217;esigenza di salvaguardare, pur nello svolgimento di procedure di sostituzione, il valore costituzionale dell&#8217;autonomia degli enti locali. Tra i principi individuati dalla giurisprudenza costituzionale, nella questione in esame rileva in particolare quello secondo cui l&#8217;esercizio del potere sostitutivo deve essere affidato in ogni caso ad un organo di governo della Regione o almeno deve essere attuato sulla base di una decisione di questi (cfr. sentenze n. 112 del 2004, n. 313 del 2003 e n. 342 del 1994), in considerazione dell&#8217;incidenza dell&#8217;intervento sull&#8217;ordine delle competenze e sull&#8217;autonomia costituzionale dell&#8217;ente sostituito.<br />
    Ciò premesso, va rilevato che l&#8217;art. 1 della censurata legge n. 4 del 2004 della Regione Abruzzo delinea una disciplina del potere sostitutivo regionale incentrata totalmente sul difensore civico regionale e proprio sotto questo profilo non appare conforme al principio individuato, giacché la predetta figura non può considerarsi organo di governo della Regione. Questa Corte infatti ha avuto modo di argomentare (cfr. sentenze n. 173 e n. 112 del 2004) che il difensore civico, indipendentemente da ogni qualificazione giuridica, generalmente è titolare soltanto di funzioni connesse alla tutela della legalità e della regolarità dell&#8217;azione amministrativa; funzioni in larga misura assimilabili a quelle di controllo, già spettanti, prima dell&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 130 della Costituzione, ai comitati regionali di controllo.<br />
    Anche nella Regione Abruzzo il difensore civico regionale, istituito in base alla legge regionale 20 ottobre 1995, n. 126, svolge funzioni di questo tipo, poiché è tenuto, ai sensi dell&#8217;art. 2 della medesima legge, ad assicurare la “tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi collettivi o diffusi”, intervenendo -anche attraverso un Commissario ad acta- nei casi di “omissioni, ritardi, illegittimità o irregolarità” per garantire il rispetto dei principi “di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell&#8217;attività amministrativa”. Si tratta quindi di un soggetto essenzialmente preposto alla vigilanza sull&#8217;operato dell&#8217;amministrazione regionale, con limitati compiti di intervento sulle disfunzioni amministrative, al quale non può pertanto essere riconosciuta la qualificazione di organo di governo regionale; qualificazione necessaria, peraltro, per consentire, a date condizioni, il legittimo esercizio, nei confronti degli enti locali inadempienti, di poteri sostitutivi. Tali poteri, determinando infatti spostamenti, anche se in via eccezionale, nell&#8217;ordine delle competenze ed incidendo direttamente sull&#8217;autonomia costituzionale di enti politicamente rappresentativi, postulano che alla loro adozione siano legittimati i soli organi di vertice regionali cui istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale e delle quali essi assumono la  responsabilità.<br />
    La norma impugnata è pertanto costituzionalmente illegittima sotto questo profilo, restando assorbite le altre censure.</p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>   dichiara la illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 1 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 4 (Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione).<br />
   Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2005.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-29-4-2005-n-167/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.167</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.168</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-29-4-2005-n-168/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-29-4-2005-n-168/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-29-4-2005-n-168/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.168</a></p>
<p>Pres. CAPOTOSTI, Red. NEPPI MODONA Offendere il cattolicesimo non è punibile più degli altri culti Reato di offese alla religione cattolica mediante vilipendio di persone &#8211; Diminuzione di pena – Mancata previsione. È illegittimo l&#8217;art. 403, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, per le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-29-4-2005-n-168/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.168</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-29-4-2005-n-168/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.168</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CAPOTOSTI, Red. NEPPI MODONA</span></p>
<hr />
<p>Offendere il cattolicesimo non è punibile più degli altri culti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Reato di offese alla religione cattolica mediante vilipendio di persone &#8211; Diminuzione di pena – Mancata previsione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo l&#8217;art. 403, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall&#8217;art. 406 dello stesso codice.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:</p>
<p>Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI<br />
  Giudici:  Fernanda CONTRI,  Guido  NEPPI MODONA, Annibale<br />
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE<br />
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,<br />
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 403, primo e secondo comma, del codice penale, promosso, nell&#8217;ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Verona con ordinanza del 16 marzo 2004, iscritta al n. 628 del registro ordinanze del 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2004.<br />
    Visto l&#8217;atto di costituzione dell&#8217;imputato nel processo a quo;<br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica del 22 marzo 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona;<br />
    udito l&#8217;avvocato Ugo Fanuzzi per l&#8217;imputato.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>   <b>1. &#8211; </b>Il Tribunale di Verona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 403, commi primo e secondo, del codice penale (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione.<br />
    Il giudice rimettente premette di procedere nei confronti di persona imputata del reato in esame per avere offeso durante un dibattito televisivo la religione dello Stato mediante vilipendio di chi la professa e di ministri del culto cattolico.<br />
    Ai fini della rilevanza della questione il giudice a quo sottolinea che, ove l&#8217;imputato «fosse ritenuto responsabile del reato di cui all&#8217;art. 403 cod. pen., non potrebbe beneficiare della diminuzione di pena di cui all&#8217;art. 406 cod. pen. prevista per i culti ammessi e quindi applicabile, dopo l&#8217;entrata in vigore della legge 25 marzo 1985, n. 121, che ha dato esecuzione all&#8217;accordo 18 febbraio 1984 tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, solo alle confessioni religiose diverse da quella cattolica, non esistendo più una religione di Stato».<br />
    Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente rileva che la disciplina censurata prevede un trattamento sanzionatorio più grave per le offese alla religione cattolica, non trovando applicazione, in tale ipotesi, la diminuente che l&#8217;art. 406 cod. pen. riserva ai soli delitti commessi contro i culti ammessi nello Stato.<br />
    Il giudice a quo rileva inoltre che la Corte costituzionale ha già dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale degli artt. 404 e 405 cod. pen. nella parte in cui non prevedono l&#8217;applicabilità della disposizione di cui all&#8217;art. 406 cod. pen. anche ai casi in cui l&#8217;offesa viene portata alla religione cattolica  e sia  realizzata, rispettivamente, mediante vilipendio di cose o turbamento di funzioni religiose.<br />
    Ad avviso del rimettente, poiché tali decisioni hanno radicalmente modificato la precedente giurisprudenza della Corte e definitivamente affermato il principio della pari libertà delle varie confessioni religiose, ogni differenza di disciplina prevista da altre fattispecie incriminatrici «si rivela essere una inammissibile discriminazione».<br />
    Il Tribunale rimettente solleva quindi questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 403 cod. pen. perché prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di persone, un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello stabilito per le offese agli altri culti ammessi nello Stato. In particolare, la disciplina censurata sarebbe in contrasto con l&#8217;art. 3, primo comma, Cost., che consacra la pari dignità ed eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza alcuna distinzione di religione, nonché con l&#8217;art. 8, primo comma, Cost., secondo cui tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.<br />
    2. &#8211; In data 12 giugno 2004 è pervenuta alla Corte la nomina del difensore di fiducia dell&#8217;imputato, la procura speciale e la elezione di domicilio in Roma, atti trasmessi dallo stesso difensore «per la trattazione della relativa questione» davanti alla Corte costituzionale.<br />
    Il 26 febbraio 2005 il difensore dell&#8217;imputato ha  quindi presentato memoria con la quale, da un lato, aderisce alle argomentazioni del Tribunale di Verona a sostegno della fondatezza della questione alla luce delle precedenti sentenze della Corte in materia e, dall&#8217;altro, chiede di «allargare il tema di indagine sulla portata della prospettata lesione dell&#8217;art. 3 della Costituzione, al fine di pervenire a una pronuncia ben più radicale di quella avanzata dal giudice rimettente».<br />
    In particolare, sul presupposto che la disposizione censurata determina una disparità di trattamento perché punisce solo le offese alla religione cattolica e ai culti ammessi nello Stato e non anche le offese recate all&#8217;ateismo, all&#8217;agnosticismo e «a qualsiasi religione di cui si abbia umana memoria», il difensore dell&#8217;imputato chiede alla Corte una declaratoria di illegittimità costituzionale da cui consegua la caducazione totale della norma censurata, non essendovi spazio in materia penale per alcuna pronuncia di tipo additivo. Ad avviso della difesa, la pronuncia richiesta  sarebbe infatti l&#8217;unico modo per ripristinare «la parità di trattamento tra ideologie religiose positive e negative, dal momento che le offese all&#8217;onore o al decoro di chi crede e di chi non crede» trovano già tutela nelle disposizioni contenute nel capo del codice penale concernente i delitti contro l&#8217;onore.</p>
<p align=center><b> Considerato in diritto</b></p>
<p>   <b> 1. &#8211;</b> Il Tribunale di Verona  solleva questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 403, comma primo e secondo, del codice penale (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone), in quanto punisce con la reclusione fino a due anni chi offende la religione «mediante vilipendio di chi la  professa» (primo comma) e con la reclusione da uno a tre anni chi commette il fatto «mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico» (secondo comma), mentre l&#8217;art. 406 cod. pen. prevede che «la pena è diminuita» qualora i medesimi fatti sono commessi «contro un culto ammesso nello Stato».<br />
    Premesso che a seguito delle modifiche al Concordato lateranense, recepite con legge 25 marzo 1985, n. 121, è venuto meno il principio secondo cui la religione cattolica è la sola religione dello Stato, e che pertanto in luogo di religione dello Stato deve leggersi religione cattolica e in luogo di culti ammessi religioni diverse da quella cattolica, il Tribunale rimettente rileva che il più grave trattamento sanzionatorio riservato alle offese alla religione cattolica determina una «inammissibile discriminazione» nei confronti delle altre confessioni religiose, in violazione degli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione, che sanciscono, rispettivamente, i principî dell&#8217;eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzione di religione e dell&#8217;eguale libertà di tutte le religioni davanti alla legge.  <br />       <b>2. &#8211;</b> Preliminarmente, si deve precisare che la questione va esaminata entro i limiti del thema decidendum individuati dall&#8217;ordinanza di rimessione (v. sentenze numeri 405 e 49 del 1999, n. 63 del 1998 e n. 79 del 1996). Rimane perciò estranea al presente giudizio la richiesta, prospettata dalla parte privata, di dichiarare l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;intera norma incriminatrice, in quanto volta ad introdurre un tema del tutto nuovo rispetto a quello devoluto dal giudice a quo.<br />
   <b> 3. &#8211; </b>La questione è fondata.<br />
    <b>4. &#8211;</b> Nell&#8217;ultimo decennio questa Corte, ripetutamente chiamata a pronunciarsi sulla tutela penale del sentimento religioso, ha preso in esame, per quanto qui specificamente interessa, le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 402, 404 e 405 cod. pen., accogliendo, in riferimento agli artt. 3 e 8 Cost., le questioni di legittimità costituzionale sollevate per disparità di trattamento tra la religione cattolica e le altre religioni.  <br />
    In ordine di tempo, con la sentenza n. 329 del 1997 la Corte ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 404, primo comma, cod. pen. (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose), nella parte in cui prevede «la pena della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista dall&#8217;art. 406 del codice penale» per i medesimi fatti commessi nei confronti di un culto ammesso nello Stato; con la sentenza n. 508 del 2000 ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 402 cod. pen. (Vilipendio della religione dello Stato), eliminando dall&#8217;ordinamento la fattispecie incriminatrice, in quanto il rispetto della riserva assoluta di legge in materia penale non avrebbe consentito di estendere ai «culti ammessi» la tutela predisposta dalla norma censurata solo nei confronti della religione cattolica; infine, con la sentenza n. 327 del 2002 ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 405 cod. pen. (Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico), nella parte in cui per tali fatti «prevede pene più gravi, anziché le pene diminuite stabilite dall&#8217;articolo 406 del codice penale per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti».<br />
    Le esigenze costituzionali di eguale protezione del sentimento religioso che sottostanno alla equiparazione del trattamento sanzionatorio per le offese recate sia alla religione cattolica, sia alle altre confessioni religiose, già affermate da questa Corte nelle sentenze n. 329 del 1997 e n. 327 del 2002, sono riconducibili, da un lato, al principio di eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di religione sancito dall&#8217;art. 3 Cost., dall&#8217;altro al principio di laicità o non-confessionalità dello Stato (per cui vedi sentenze n. 203 del 1989, n. 259 del 1990, n. 195 del 1993, n. 329 del 1997, n. 508 del 2000, n. 327 del 2002), che implica, tra l&#8217;altro, equidistanza e imparzialità verso tutte le religioni, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 8 Cost., ove è appunto sancita l&#8217;eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge.<br />
    Tali esigenze sono evidentemente presenti anche in relazione alla attuale questione di legittimità costituzionale, che riguarda l&#8217;unica fattispecie incriminatrice tra quelle contemplate dal capo dei delitti contro il sentimento religioso che ancora prevede un trattamento sanzionatorio più severo ove le offese siano recate alla religione cattolica. <br />
    Poiché tutte le norme del capo in esame si riferiscono al medesimo bene giuridico del sentimento religioso, che l&#8217;art. 403 cod. pen. tutela in caso di offese recate alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, anche tale norma appare connotata dalla «inammissibile discriminazione» sanzionatoria tra la religione cattolica e le altre confessioni religiose ripetutamente dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte.<br />
    Si impone pertanto, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, Cost., la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 403, primo e secondo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall&#8217;art. 406 dello stesso codice.</p>
<p align=center><b>    per questi motivi<br />
    LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>    dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 403, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall&#8217;art. 406 dello stesso codice.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2005.<br />
      Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-29-4-2005-n-168/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.168</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.358</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-29-4-2005-n-358/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-29-4-2005-n-358/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-29-4-2005-n-358/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.358</a></p>
<p>Luigi Passanisi – Presidente, Giuseppe Caruso – Estensore Laganà e altro (avv. D. Ioffrida) c. A.n.a.s. (Avv. Stato), Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Reggio Calabria (Avv. Stato), Impresa Merlo dott. Adriano s.p.a. (n.c.). sulla nozione di comportamento in materia espropriativa, sull&#8217;attuale vigenza dell&#8217;art.53, d.lg. n.325 del 2001 e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-29-4-2005-n-358/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.358</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-29-4-2005-n-358/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.358</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Passanisi – Presidente, Giuseppe Caruso – Estensore<br /> Laganà e altro (avv. D. Ioffrida) c. A.n.a.s. (Avv. Stato), Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Reggio Calabria (Avv. Stato), Impresa Merlo dott. Adriano s.p.a. (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sulla nozione di comportamento in materia espropriativa, sull&#8217;attuale vigenza dell&#8217;art.53, d.lg. n.325 del 2001 e sull&#8217;incompatibilità della costruzione giurisprudenziale dell&#8217;occupazione acquisitiva ed usurpativa con il d.lg. n. 325 del 2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">. Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione acquisitiva – Danni – Risarcimento danni – Domande – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussiste.</p>
<p>2. Espropriazione per pubblica utilità – Giurisdizione e competenza – Art.53, d.lg. n.325 del 2001 – Incostituzionalità derivante dalla declaratoria di incostituzionalità dell’art.34, d.lg. n.80 del 1998 – Esclusione.</p>
<p>3. Espropriazione per pubblica utilità – Giurisdizione e competenza – Comportamenti – Valore da attribuire – Individuazione.<br />
4. Espropriazione per pubblica utilità – Giurisdizione e competenza – Comportamenti – Art.53, d.lg. n.325 del 2001 – Significato.<br />
5. Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione appropriativa e usurpativa – Costruzione giurisprudenziale – Incompatibilità col d.lg. n.325 del 2001 – Effetti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Anche dopo la sentenza C. cost. n.204 del 2004, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande concernenti il risarcimento danni da accessione invertita di un fondo occupato in nome e per conto dell’A.N.A.S. per la realizzazione di un tratto di strada pubblica.</p>
<p>2. In tema di riparto di giurisdizione, l’art.53, d.lg. 8 giugno 2001 n.325, non è stato implicitamente travolto, in parte qua, dalla declaratoria di incostituzionalità dell’art.34, d.lg. 31 marzo 1998 n.80, giacché l’ordinamento non riconosce la possibilità di declaratorie di incostituzionalità “implicite”, ma prevede espressamente (art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87) che la Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, possa dichiarare anche quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata.</p>
<p>3. Nella “particolare materia” espropriativa, il canone distintivo della giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo non può essere ravvisato nella ripartizione “provvedimento/mero comportamento”, riferita al tipo di azione estrinsecata dal soggetto pubblico o dal privato concessionario titolare di poteri ablatori, dovendo, invece, essere individuato nella presenza o meno di una possibile finalizzazione di interesse pubblico dell’azione considerata, che caratterizza, per scelta del legislatore, l’àmbito della materia espropriativa, sicché soltanto in assenza di una siffatta finalizzazione, comunque pubblica, dei “comportamenti” tenuti dalla p.a., si versa nell’àmbito esclusivo dei rapporti civilistici, devoluto all’a.g.o.</p>
<p>4. Nell’art. 53, d.lg. 8 giugno 2001 n.325, il riferimento ai “comportamenti”, non implica,  malgrado l’apparente simmetria con l’art. 34, d.lg. 31 marzo 1998 n.80, lo sconfinamento della giurisdizione amministrativa esclusiva dai limiti  delineati dalla sentenza C. cost. n.204 del 2004, ma al contrario ne rappresenta una sua coerente declinazione, poiché le previsioni dell’art. 53, cit., riguardano, come si evince dalla sua parte finale, i comportamenti “conseguenti all’applicazione delle disposizioni del testo unico”, espressione anch’essi di funzioni ontologicamente riconducibili al potere ablatorio, quale configurato dalla legge.</p>
<p>5. La ricostruzione giurisprudenziale dell’occupazione appropriativa (e usurpativa) è del tutto incompatibile con la disciplina normativa introdotta dal d.lg. 8 giugno 2001 n.325, entrata in vigore il 30 giugno 2003, come emerge dalla lettura dell’art.43 che subordina all’adozione di apposito provvedimento discrezionale il trasferimento di proprietà dei beni immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico, a seguito di modificazione avvenuta in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, sicché la legge esclude che un simile trasferimento avvenga “autonomaticamente”, a seguito dell’irreversibile trasformazione del bene, come invece affermato dalla giurisprudenza, della quale configura una sostanziale sconfessione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria<br /> Sezione staccata di Reggio Calabria</b></p>
<p> composto dai magistrati:<br />
Luigi		Passanisi	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Giuseppe	Caruso	&#8211; 	Consigliere, relatore / estensore<br />	<br />
Caterina 	Criscenti	&#8211;	Primo Referendario																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la  seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 918/2004, proposto dalle signore <br />
<b>Angela Laganà</b> e <b>Santa Laganà</b>, rappresentate e difese dall’avv. Domenico Iofrida  ed elettivamente domiciliate in Reggio Calabria presso lo studio di questi, via Aschenez prol.to n. 38;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>l’ <b>A.N.A.S. s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tem-pore;<br />
l’ Ufficio Territoriale del Governo &#8211; Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto pro tempore;<br<
entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria; e</p>
<p>NEI CONFRONTI<br />
dell’ <b>Impresa Merlo dott. Adriano s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>PER IL RISARCIMENTO<br />
del danno per l’accessione invertita derivante dall’occupazione e dalla trasformazione irreversibile del fondo sito in Reggio Calabria al N.C.T. foglio 14, particella 1461, dell’estensione di mq 724, oc-cupato in via temporanea in forza del decreto de Prefetto di Reggio Calabria del 27 aprile 1999, prot. n. 410/Sett. II Sez. I LL.PP., scaduto il 27 gennaio 2004;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.N.A.S. e della Prefettura di Reggio Calabria, entrambe rappresentate e difese dall’Avvocatura dello Stato;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
	Relatore il Consigliere Giuseppe Caruso;<br />	<br />
Uditi, nella pubblica udienza del 10 novembre 2004, l’avv. D. Iofrida e l’avvocato dello Stato M. Borgo;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Con atto notificato il 29 aprile 2004 e depositato il 13 maggio 2004, le signore Angela e Santa Laganà – proprietarie del fondo sito in Reggio Calabria al N.C.T. foglio 14, part. 1461 – chiedono il risarcimento del danno per l’accessione invertita derivante dall’occupazione e dalla trasformazione irreversibile del fondo stesso, dell’estensione di mq 724, già occupato in via temporanea in forza del decreto del Prefetto di Reggio Calabria del 27 aprile 1999, prot. n. 410/Sett. II Sez. I LL.PP., scaduto il 27 gennaio 2004.<br />	<br />
	L’area in questione è stata, infatti, interessata dai lavori A.N.A.S. &#8211; realizzati dall’impresa Merlo, delegata pure alle procedure di esproprio &#8211;  di “costruzione delle opere di svincolo alla viabilità locale – tratto svincolo Arangea – Torrente d’Armo – costruzione svincolo Malderiti e asta di raccordo all’aeroporto di Reggio Calabria. Raccordo autostradale di Reggio Calabria – S.S. n. 106 ter – S.S. n. 16 Jonica”. Nel prosieguo della procedura, con atto notificato il 31 agosto 2000, è stata offerta un’indennità di esproprio di £ 63.700.000. Dopo la scadenza del termine di occupazione legittima, con nota del 23 marzo 2004, le ricorrenti sono state invitate presso gli uffici dell’A.N.A.S “per con-cordare l’indennità così come rideterminata sulla scorta delle vigenti disposizioni amministrative”.<br />	<br />
	Le ricorrenti concludono per l’accoglimento del gravame e la condanna in solido dell’A.N.A.S. e dell’impresa Adriano Merlo s.p.a. “al risarcimento del danno conseguente l’accessione inver-tita” nella misura di € 130.200,24, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dall’occupazione , avvenuta l’8 giugno 1999.<br />	<br />
Per la Prefettura di Reggio Calabria e l’A.N.A.S. si è costi-tuita in giudizio l’Avvocatura dello Stato ed ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004, chiedendo la reiezione del ricorso.<br />
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udien-za del 10 novembre 2004.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	1. Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dall’Avvocatura dello Stato, secondo la quale le domande proposte nel presente giudizio &#8211; concernenti il risarcimento danni da accessione invertita di un fondo occupato in nome e per conto dell’A.N.A.S. per la realizzazione di un tratto di strada pubblica – rientrerebbero nella giurisdizione dell’A.G.O., a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004.<br />	<br />
	L’eccezione è infondata.<br />	<br />
	Al riguardo, bisogna osservare che la pronuncia della Con-sulta richiamata dalla difesa erariale concerne la “macro – mate-ria” dell’edilizia e dell’urbanistica, e cioè l’art. 34, comma 1, del D.Lg.vo n. 80/1998 e succ. modif., dal quale il giudice delle leggi ha espunto il riferimento ai “comportamenti”. <br />	<br />
Tale disposizione era stata peraltro interpretata in senso estensivo dalla giurisprudenza, che aveva ritenuto compresa nella &#8220;materia urbanistica&#8221; anche le espropriazioni, con la sola esclusione delle controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle relative indennità (cfr. C.S., IV, 13 set-tembre 2001 n. 4783; Cass., SS.UU., 25 maggio 2000 n. 43).<br />
Sennonché, in materia espropriativa  la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è ora prevista da una specifica ed autonoma disposizione di rango primario: l’art. 53 del D.Lg.vo n. 325/2001, recante il testo unico delle disposizioni <u>legislative</u> (il D.P.R. n. 327/2001 raccoglie invece, com’è noto, in unico corpo normativo, le disposizioni legislative e regolamentari) sull’ espropriazione per pubblica utilità, secondo cui:<br />
&#8211; “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applic<br />
&#8211; “resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le contro-versie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell&#8217;adozione di atti di natura espropriativa o ablativa” (comma 3).<br />
	Inoltre, l’art. 43 dello stesso D.Lg.vo n. 325/2001 presuppone, a sua volta, la sussistenza della giurisdizione amministrativa esclusiva nelle controversie sul rilascio di beni abusivamente occupati dalla P.A., prevedendo, tra l’altro, che qualora “sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l&#8217;amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza … della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo”.<br />
Il collegio è ben consapevole che, con sentenza n. 607 del 9 agosto 2004, questo Tribunale ha ritenuto che l’art. 53 cit. sarebbe stato implicitamente travolto, in parte qua, dalla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 34 cit. (in tal senso, v. pure T.A.R. Sicilia, Palermo, I,  29 ottobre 2004 n. 2422).<br />
<i>Re melius perpensa</i> tuttavia, siffatta affermazione non può trovare conferma, giacché l’ordinamento non riconosce la possibilità di declaratorie di incostituzionalità “implicite”, ma prevede espressamente (art. 27 della legge n. 87/1953) che &#8220;la Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell&#8217;impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata&#8221;.<br />
Di una simile “estensione” consequenziale non si trova traccia nella decisione della Consulta n. 204/2004, per cui l’art. 53 del D.Lg.vo n. 325/2001 è da ritenersi pienamente vigente.<br />
D’altronde, tale mancata estensione non può, a ben vedere,  considerarsi frutto di una “dimenticanza” del giudice delle leggi.<br />
Altro giudicante ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 53, cit., ritenendo per esso sussistenti le medesime ragioni di contrasto con la Costituzione già enunciate dalla Corte con riferimento all’art. 34 del D.Lg.vo n. 80/1998 (v. T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara, ord. 21 ottobre 2004, n. 868).<br />
Al riguardo, il dubbio viene posto con riferimento alla devoluzione al giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti all’applicazione delle disposizioni del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, in quanto non sarebbe riscontrabile un collegamento essenziale ed ineludibile tra le situazioni soggettive in essa ricomprese.<br />
In altre parole, mancherebbe nella giurisdizione esclusiva sui meri comportamenti della P.A. quel “collegamento” tra interesse legittimo e diritto soggettivo che, secondo la Consulta, è necessario per  giustificare l’attribuzione “complessiva” della vicenda contenziosa al giudice amministrativo. <br />
In tale ottica, infatti, l’art. 53, cit., ricondurrebbe indebitamente, come faceva l’art. 34, cit., alla giurisdizione amministrativa anche diritti non soggetti a degradazione, che  per tale via verrebbero surrettiziamente sottratti al giudice naturale, in violazione dell’art. 103 Cost.<br />
A prescindere da ogni più generale rilievo sulla condivisibilità del canone costituzionale di riparto ritenuto vigente dalla Corte costituzionale, siffatta tesi non può essere accolta neppure all’interno della logica sottesa a tale canone.<br />
Infatti, l’automatica identificazione dei “comportamenti” con le azioni alle quali non corrisponde l’esercizio di una potestà pubblica / funzione amministrativa &#8211; che è alla base del giudizio di incostituzionalità della giurisdizione esclusiva attribuita al G.A. nella più ampia materia del “governo del territorio” &#8211; non trova rispondenza nella disciplina positiva dettata dal legislatore in materia espropriativa, a modifica ed integrazione di quella generale del D.Lg.vo n. 80/1998. <br />
Tale disciplina sopravvenuta, infatti, attribuisce espressamente rilevanza, imprimendogli il carattere di momento attuativo della funzione amministrativa, anche al semplice utilizzo del bene per scopi di interesse pubblico e, dunque, pure a meri comportamenti, i quali sono considerati anch’essi espressione di pubblica funzione, come tali idonei a comportare gli stessi effetti degradatori delle situazioni soggettive sottostanti propri dei provvedimenti tipici e nominati. <br />
Ciò per il solo fatto, opponibile al proprietario del bene acquisito ed utilizzato de facto, che il comportamento realizza le finalità di interesse generale prese in considerazione dalla legge (esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità). <br />
Si tratta, in particolare, degli atti e dei comportamenti ricompresi nel paradigma dell’utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico (art. 43 del D.Lg.vo n. 325/2001), ai quali la norma attribuisce rilevanza sostanziale (di provvedimento implicito) e processuale (idoneità a paralizzare l’azione di restituzione), indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi comportamenti,  vuoi  per difetto ab origine, vuoi per intervenuto annullamento, agli atti tipici e formali di matrice espropriativa, che possono essere surrogati in qualsiasi tempo dall’atto di acquisizione  (art. 43, cit. comma 1 e 2) e dalla domanda di ritenzione del bene (art. 43, cit., comma 3), anche nel caso di già intervenuta controversia giudiziaria, con proposizione di un fondato gravame avverso l’atto di acquisizione o di un’azione possessoria.Ne consegue che, nelle espropriazioni, i “comportamenti” privi di qualsiasi connotato autoritativo, sono soltanto quelli cui è estranea in assoluto la finalità di acquisizione del bene per ragioni di pubblica utilità ed è, dunque, alla radice insussistente ogni possibilità di considerarli quali atti “di applicazione delle disposizioni del testo unico”, ai fini del riparto della giurisdizione.<br />In definitiva, il collegio ritiene che, nella “particolare materia” espropriativa, il canone distintivo della giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo non può essere ravvisato nella ripartizione “provvedimento / mero comportamento”, riferita al tipo di azione estrinsecata dal soggetto pubblico o dal privato concessionario titolare di poteri ablatori.<br />Detto canone va, invece, individuato nella presenza o meno di una possibile finalizzazione di interesse pubblico dell’azione considerata, che caratterizza appunto, per scelta del legislatore, l’àmbito della materia espropriativa.<br />Soltanto in assenza di una siffatta finalizzazione, comunque pubblica, dei “comportamenti” tenuti dalla P.A., si versa nell’àmbito esclusivo dei rapporti civilistici, devoluto all’A.G.O.<br />
In coerenza, deve affermarsi che, nell’art. 53 del D.Lg.vo n. 325/2001, il riferimento ai “comportamenti”, non implica,  malgrado l’apparente simmetria con l’art. 34 del D.Lg.vo n. 80/98, lo sconfinamento della giurisdizione amministrativa esclusiva dai limiti  delineati dalla Corte con la sentenza 204/2004, ma al contrario ne rappresenta una sua coerente declinazione, poiché le previsioni dell’art. 53, cit., riguardano, come si evince dalla sua parte finale, i comportamenti “conseguenti all’applicazione delle disposizioni del testo unico”, espressione anch’essi di funzioni ontologicamente riconducibili al potere ablatorio, quale configurato dalla legge (v. T.A.R. Veneto, I, 7 marzo 2005, n. 816).<br />
Alla stregua di queste considerazioni, la controversia og-getto del presente giudizio rientra senz’altro nella giurisdizione di questo Tribunale, in quanto concerne le conseguenze giuridiche del protrarsi oltre il termine di legge di un’occupazione d’urgenza per la realizzazione di opera pubblica, attuata in esecuzione di apposito provvedimento.  <br />
2. Le ricorrenti lamentano il verificarsi, a danno del loro fondo, del fenomeno dell’accessione invertita (o occupazione appropriativa).<br />
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, che li ha elaborati pretoriamente (v. ad esempio, tra le tante, Cass. SS.UU., 6 maggio 2003, n. 6853), il fenomeno della cosiddetta occupazione appropriativa presenta, in sintesi, i seguenti caratteri:<br />
a) la trasformazione irreversibile del fondo, con destinazione ad opera pubblica o ad uso pubblico, determina l&#8217;acquisizione della proprietà alla mano pubblica;<br />
b) il fenomeno, in assenza di formale decreto di esproprio, ha il carattere dell&#8217;illiceità, che si consuma alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata (e, quindi, legittima) se nel frattempo l&#8217;opera pubblica è stata realizzata, oppure al momento della trasformazione qualora l&#8217;ingerenza nella proprietà privata abbia già carattere abusivo o se essa acquisti tale carattere perché la trasformazione medesima avviene dopo la scadenza del periodo di occupazione legittima;<br />
c) l&#8217;acquisto a favore della p.a. si determina soltanto qualora l&#8217;opera sia funzionale ad una destinazione pubblicistica e ciò avvie-ne solo per effetto di una dichiarazione di pubblica utilità formale o connessa ad un atto amministrativo che, per legge, produca tale effetto, con conseguente esclusione dall&#8217;ambito applicativo dell&#8217;istituto di comportamenti della p.a. non collegati ad alcuna utilità pubblica formalmente dichiarata (cosiddetta occupazione usurpativa), o per mancanza <i> initio&#8221;</i>la dichiarazione di pubblica utilità o perché questa è venuta meno in seguito ad annul-lamento dell&#8217;atto in cui essa era contenuta o per scadenza dei relativi termini (in tal caso non si produce l&#8217;effetto acquisitivo a favore della p.a. ed il proprietario può chiedere la restituzione del fondo occupato e, se a tanto non ha interesse e quindi vi rinunzi, può avanzare domanda di risarcimento del danno, che deve essere liquidato in misura integrale); <br />
d) il soggetto che ha subito l&#8217;ablazione di fatto, per ottenere il risarcimento del danno, ha l&#8217;onere di proporre domanda in sede giudiziale entro il termine di prescrizione quinquennale (art. 2947 c.c.), la cui decorrenza è ancorata alla data di scadenza dell&#8217;occupazione legittima, se l&#8217;opera pubblica è realizzata nel corso di tale occupazione, oppure al momento dell&#8217;irreversibile trasformazione del fondo, se essa è avvenuta dopo quella scadenza (o in assenza di decreto di occupazione d&#8217;urgenza, ma sempre nell&#8217;ambito di valida dichiarazione di pubblica utilità). <br />
3. Il collegio rileva che la predetta ricostruzione giurisprudenziale dell’occupazione appropriativa (e usurpativa) è del tutto incompatibile con la disciplina normativa introdotta dal D.Lg.vo n. 325/2001, entrata in vigore il 30 giugno 2003.<br />
 	Quest’ultimo contiene, infatti, un capo VII, intitolato alle “Conseguenze della utilizzazione di un bene per scopi di interesse pubblico, in assenza del valido provvedimento ablatorio”, nel quale rientra soltanto l’art. 43, la cui rubrica è “Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”, del seguente tenore:<br />	<br />
“1. Valutati gli interessi in conflitto, l&#8217;autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni.  <br />
2. L&#8217;atto di acquisizione: <br />
a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l&#8217;atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all&#8217;esproprio, l&#8217;atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un&#8217;opera o il decreto di esproprio;<br />b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell&#8217;area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata;c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l&#8217;eventuale azione già proposta; <br />
d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;e) comporta il passaggio del diritto di proprietà; <br />
f) è trascritto senza indugio presso l&#8217;ufficio dei registri immobiliari; <br />
g) è trasmesso all&#8217;ufficio istituito ai sensi dell&#8217;articolo 14, comma 2.<br />3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l&#8217;amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo.4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l&#8217;autorità che ha disposto l&#8217;occupazione dell&#8217;area emana l&#8217;atto di acquisizione, dando atto dell&#8217;avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nei registri immobi-liari, a cura e spese della medesima autorità.<br /> 5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonché quando sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utiliz<br />zato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale. <br />
6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato: <br />
a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l&#8217;occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell&#8217;articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7; <br />
b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo.  <br />
6-bis. Ai sensi dell&#8217;articolo 3 della legge 1° agosto 2002, n. 166, l&#8217;autorità espropriante può procedere, ai sensi dei commi prece-denti, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l&#8217;eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia”.<br />
L’incompatibilità tra le attuali previsioni di legge e la ricostruzione “pretoria” del fenomeno occupazione appropriativa è evidente, se solo si considera che la disposizione sopra riportata  subordina all’adozione di apposito provvedimento discrezionale il trasferimento di proprietà dei beni immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico, a seguito di modificazione avvenuta in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità.<br />
La legge esclude, dunque, che un simile trasferimento avvenga “autonomaticamente”, a seguito dell’irreversibile trasformazione del bene, come invece affermato dalla giurisprudenza, della quale configura una sostanziale sconfessione. <br />
Del resto, siffatta sconfessione deriva dalla recisa condanna del meccanismo de quo da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, che, con due sentenze del 30 maggio 2000   lo ha ritenuto in contrasto con l’art. 1, protocollo n. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo  , determinando l’esigenza, soddisfatta appunto con l’introduzione nel testo unico sulle espropriazioni dell’art. 43, “di adeguare l’ ordinamento italiano alla Convenzione” (C.S., adunanza generale, parere 29 marzo 2001, n. 4, punto 13.3).<br />
Né può sostenersi che l’art. 43, cit., disponga solo per le occupazioni successive alla sua entrata in vigore, dato che esso riveste natura di norma processuale e trova pertanto applicazione immediata (T.A.R. Emilia – Romagna, Bologna, I, 27 ottobre 2003, n. 2160).<br />
4. In relazione alle considerazioni sopra svolte sull’incompatibilità del quadro normativo con il meccanismo dell’accessione appropriativa, la domanda di accertamento di quest’ultima, avanzata dalle ricorrenti con riferimento al loro fondo, non può evidentemente essere accolta.<br />
La giurisprudenza afferma, tuttavia, che, nel caso di occupazione usurpativa, l’amministrazione può acquistare il diritto per effetto dell’implicita abdicazione dalla sua titolarità da parte del privato proprietario, espressa con l’esercizio dell’azione risarcitoria, analogamente, è stato osservato, alle ipotesi previste dagli articoli 550, 1070 e 1104 cod. civ. (cfr. Cass., SS.UU., n. 6853/2003, cit; T.A.R. Lecce, I, 8 luglio 2004, n. 4916).<br />
Tale principio deve ora trovare applicazione nella generalità delle occupazioni, con la conseguenza che la domanda risarcitoria avanzata dalle ricorrenti comporta la loro abdicazione implicita, a favore dell’amministrazione, dalla proprietà del fondo in questione.<br />
5. Si può, a questo punto, passare ad esaminare la domanda risarcitoria, proposta dalle ricorrenti nei confronti dell’A.N.A.S. e dell’impresa Merlo.<br />
5. a) Occorre innanzitutto osservare che quest’ultima &#8211; aggiudicataria dei lavori di realizzazione delle strade in progetto &#8211; agisce nella procedura espropriativa de qua quale delegata  dell’A.N.A.S., che assume la titolarità dell’area a seguito dell’abdicazione delle ricorrenti ed è pertanto l’unica legittimata passiva dell’azione di risarcimento da esse proposta. <br />
5. b) Nel merito, la domanda è fondata, non essendo contestato che il fondo delle ricorrenti è stato occupato in data 8 giugno 1999, giusta decreto del Prefetto di Reggio Calabria n. 410 del 27 aprile 1999, e che &#8211; realizzata l’opera pubblica &#8211; il termine finale dell’occupazione è spirato il 27 gennaio 2004, senza che l’amministrazione abbia provveduto ad adottare il decreto d’esproprio.<br />
Alle ricorrenti spetta, dunque, un risarcimento pari al valore di mercato dell’area al momento dell’abdicazione implicita dalla proprietà, cioè alla data del 13 maggio 2004, di deposito del ricorso recante la domanda risarcitoria.<br />
5. c) Per la determinazione del quantum, il collegio dispone delle valutazioni sul valore di mercato operate dall’amministrazione  ai fini dell’indennità di esproprio (£ 120.000 mq X 724 mq = £ 86.880.000 + £ 20.000.000 (valore pozzo) = £ 106.880.000, pari ad € 55.198,91) e di quelle del consulente tecnico di parte (€ 117.298,86, ottenute riducendo in proporzione all’effettiva estensione di 724 mq il calcolo riferito a 740 mq, + € 10.329,14, valore pozzo = € 127.628,00). Operando una media tra gli importi rispettivamente individuati, si perviene ad una stima che il collegio ritiene attendibile del valore dell’area al momento dell’occupazione (8 giugno 1999) di (€ 55.198,91 + € 127.628,00) / 2 = € 91.834,55. <br />
Per determinare Il valore dell’area al momento dell’abdicazione implicita delle ricorrenti (13 maggio 2004) deve operarsi la rivalutazione di detto importo, limitata alla prudenziale misura del 10%, sicché si perviene alla somma di € 91.834,55 + € 9.183,45 = € 101.018,00.<br />
6. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte,  il ricorso in esame va accolto, con le seguenti statuizioni:<br />
&#8211;	presa d’atto dell’acquisto di proprietà (intervenuto il 13 maggio 2004) da parte dell’A.N.A.S. – per abdicazione implicita da parte delle ricorrenti &#8211;  del fondo, già di loro proprietà, sito in Reggio Calabria al N.C.T. foglio 14, part. 1461, di mq 724;<br />	<br />
&#8211;	condanna dell’A.N.A.S. al pagamento a favore delle ricorrenti della somma complessiva di € 101.018,00, oltre rivalutazione monetaria fino alla data di definitività del titolo giudiziario, da determinarsi secondo gli indici ISTAT di aumento del costo della vita, sulla base dell’indice relativo al mese di maggio 2004, ed interessi legali sulla sorte capitale annualmente rivalutata, dal 13 maggio 2004 fino al soddisfo.<br />	<br />
7. Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di causa.</p>
<p align=center><b>P.  Q.  M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria &#8211; Sezione staccata di Reggio Calabria, accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e per l’effetto:<br />
&#8211;	dichiara l’acquisto di proprietà (intervenuto il 13 maggio 2004) da parte dell’A.N.A.S. – per abdicazione implicita da parte delle ricorrenti &#8211;  del fondo, già di loro proprietà, sito in Reggio Calabria al N.C.T. foglio 14, part. 1461, di mq 724;<br />	<br />
&#8211;	condanna l’A.N.A.S. al pagamento a favore delle ricorrenti della somma complessiva di € 101.018,00, oltre rivalutazione monetaria fino alla data di definitività del titolo giudiziario, da determinarsi secondo gli indici ISTAT di aumento del costo della vita, sulla base dell’indice relativo al mese di maggio 2004, ed interessi legali sulla sorte capitale annualmente rivalutata, dal 13 maggio 2004 fino al soddisfo;<br />	<br />
&#8211;	compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari di causa.																																																																																												</p>
<p>Ordina all’autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.</p>
<p>Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 10 novembre 2004 / 20 aprile 2005.</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
(Luigi Passanisi)</p>
<p> L’ ESTENSORE<br />
(Giuseppe Caruso)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-29-4-2005-n-358/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.358</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.5315</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2005-n-5315/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2005-n-5315/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2005-n-5315/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.5315</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio, est. P. Corciulo Emilio Alfano s.p.a. (Avv. Enrico Soprano e Maria Grazia Ingrosso) c. Ma.Fra. s.r.l. (Avv. Mauro Picciirllo). sul termine per impugnare il verbale di esclusione dalla gara 1. Contratti della P.A. – Esclusione di un partecipante – Conoscenza, avvenuta aliunde da parte della ditta esclusa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2005-n-5315/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.5315</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2005-n-5315/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.5315</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, est. P. Corciulo<br /> Emilio Alfano s.p.a. (Avv. Enrico Soprano e Maria Grazia Ingrosso) c.  Ma.Fra. s.r.l.  (Avv. Mauro Picciirllo).</span></p>
<hr />
<p>sul termine per impugnare il verbale di esclusione dalla gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Esclusione di un partecipante – Conoscenza, avvenuta aliunde da parte della ditta esclusa del verbale di esclusione – Idoneità ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale – Sussiste.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Esclusione di un partecipante – Conoscenza da parte della ditta esclusa del verbale di esclusione – Decorrenza del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale – Dalla data di pubblicazione dell’atto di aggiudicazione definitiva – Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La conoscenza, avvenuta aliunde, da parte di una impresa partecipante ad un gara, del verbale  delle operazioni di gara contenente il provvedimento di esclusione è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione giurisdizionale dell’esclusione stessa, anche in assenza di una formale comunicazione del verbale stesso all’interessato da parte dell’organo deputato a manifestare all’esterno la volontà dell’Amministrazione.</p>
<p>2. Ai fini del computo dei termini per l’impugnazione dell’esclusione di un’impresa dalla gara, nessuna rilevanza può essere riconosciuta all’adozione dell’atto di aggiudicazione definitiva sia perché quest’ultimo atto  si  manifesta del tutto irrilevante rispetto alla posizione di concorrente esclusa della società ricorrente, sia perché, quanto al  contestuale diniego di revoca del provvedimento di estromissione, lo stesso  assume natura di  atto di mera conferma.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>SENT.	N.  5315/05<br />	<br />
R.G.	N. 268/05																																																																																												</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania <br /> &#8211; 1^ Sezione &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 268/05 R.G. proposto da<br />
<b> Emilio Alfano s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa  dagli Avvocati Enrico Soprano e Maria Grazia Ingrosso ed elettivamente domiciliata  in Napoli, alla via G. Melisurgo n. 4,   presso lo studio degli Avvocati Enrico Soprano e Maria Grazia Ingrosso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Frignano</b> in persona del Sindaco p.t. non costituito in giudizio;</p>
<p>nonché nei confronti  di<br /><b>Ma.Fra. s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Pietro Mauro Piccirillo ed  elettivamente domiciliata in Napoli, via Cilea n. 39, presso lo studio dell’Avvocato Loredana D’Avino;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione<br />
1)	del verbale prot. 2915/U.T. del 24.8.2004 con il quale la Commissione di gara ha disposto l’esclusione della società Emilio Alfano s.p.a. e l’ammissione con riserva della società Ma.Fra s.r.l.;<br />	<br />
2)	del provvedimento n. 185 del 23.11.2004 con il quale il Responsabile del Servizio  dell’Area Tecnica del Comune di Frignano ha determinato:<br />
a)	di non provvedere all’accoglimento della nota n. 1823/04 (n. prot. 9938/04) presentata dalla ditta Emilio Alfano s.p.a.;<br />	<br />
b)	di approvare il verbale di gara redatto dalla Commissione Tecnica comunale in data 24.8.2004 prot. n. 2915/U.T.;<br />	<br />
c)	di aggiudicare definitivamente la concessione alla ditta Ma.Fra. s.r.l.; <br />	<br />
3)	di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi. 																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti  gli atti  di costituzione in giudizio della Ma. Fra. S.r.l.;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;<br />
Uditi alla pubblica udienza del  9.3.2005 gli Avvocati di cui verbale di  udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>Con bando  n. 7728 prot.  del 23.6.2004 il Comune di  Frignano indiceva un pubblico incanto per l’affidamento della concessione di costruzione  ed esercizio ventennale dell’illuminazione votiva del Cimitero comunale.<br />
Con riferimento alla documentazione amministrativa, il bando prevedeva, a pena di esclusione,  la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal titolare dell’impresa nella quale , tra l’altro, dovesse essere attestato che  questa non partecipava alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di  concorrenti  e neppure in forma individuale qualora avesse partecipato alla gara in associazione o consorzio.<br />
Alla seduta di gara del 24.8.2004, la società Emilio Alfano s.p.a., che, nel presentare offerta, aveva indicato espressamente di partecipare in veste di impresa singola, veniva  esclusa per non avere presentato la  dichiarazione in oggetto. <br />
Nel prosieguo della seduta, nel corso della quale venivano escluse  complessivamente cinque delle sette imprese partecipanti, la gara veniva aggiudicata alla Ma.Fra s.r.l.  – società ammessa con riserva per ragioni dipendenti dalla certificazione di ottemperanza alla normativa sui disabili &#8211; che aveva presentato la migliore offerta rispetto a quella dell’altra ditta rimasta in gara, ossia la SAIE s.r.l.<br />
La società Emilio Alfano s.p.a., con nota n. 1823/04  del 31.8.2004, diffidava  l’Amministrazione a revocare il verbale di gara e quindi sia la propria esclusione, sia  l’aggiudicazione  provvisoria.<br />
 Il Comune, con determinazione dirigenziale n. 185 del 23.11.2004, respingeva l’istanza, confermando gli esiti della gara ed  aggiudicando la stessa in via  definitiva alla Ma.Fra. s.r.l.<br />
Avverso tale determinazione e contro il verbale di gara del 24.8.2004 proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la Emilio Alfano s.p.a. chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.<br />
Lamentava la ricorrente che la disposizione del bando in questione avrebbe dovuto trovare applicazione esclusivamente nei confronti di quelle imprese che partecipavano alla gara in forma associata o consortile e non anche per quelle che vi prendevano parte  in forma individuale. <br />
Deduceva in via subordinata la mancata applicazione del principio del favor partecipationis, attesa l’incerta formulazione  della  disposizione del bando in argomento.<br />
Con il terzo motivo di censura contestava ancora la mancata  esclusione della  Ma.Fra. s.r.l. in quanto quest’ultima non era in regola con la normativa sui disabili.<br />
Si costituiva in giudizio  la società controinteressata  eccependo l’inammissibilità  del ricorso e  sviluppando anche delle considerazioni  nel merito della controversia.<br />
Alla camera di consiglio del 26.1.2005, con ordinanza n. 380/2005, il Collegio fissava l’udienza di discussione per il 9.3.2005.<br />
All’udienza di discussione, in  vista della  quale le parti  costituite depositavano delle memorie conclusionali, il Tribunale tratteneva la causa per la decisione.  <br />
Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di tardività sollevata dalla controinteressata che ha rilevato come, rispetto al momento di  acquisizione della piena conoscenza dell’atto lesivo, ossia il 31.8.2004, data recante la diffida  volta a far revocare in  autotutela l’esclusione disposta nei propri confronti nella seduta del 24.8.2004, la ricorrente aveva notificato il ricorso solo in data 3.1.2005 e quindi ben oltre i termini di legge.<br />
L’eccezione è fondata.<br />
Osserva il Collegio che alla data del 31.8.2004 la società ricorrente aveva sicuramente avuto piena  conoscenza non solo dell’avvenuta esclusione dalla gara, ma anche delle ragioni per cui era stata disposta, ciò essendo  comprovato anche dall’avvenuta presentazione in sede stragiudiziale di specifiche ragioni di contestazione poi pedissequamente riportate quali motivi di censura nel presente giudizio.<br />
Ebbene, tale  situazione è sicuramente idonea a determinare quella  condizione di piena conoscenza dell’atto lesivo rispetto al momento del cui verificarsi deve farsi decorrere il termine ordinario di impugnazione  che, nel caso di specie, appare abbondantemente decorso rispetto alla data di  notificazione del ricorso.<br />
Né valgano in senso contrario  le argomentazioni  addotte da parte  ricorrente nella memoria depositata in vista dell’udienza di discussione, secondo cui il verbale  delle operazioni di gara contenente un provvedimento di esclusione, non assumerebbe rilevanza esterna fino al momento della sua formale comunicazione all’interessato da parte dell’organo deputato a manifestare all’esterno la volontà dell’Amministrazione; osserva a tal proposito il Collegio che, sebbene contenuto nel verbale di gara – che costituisce una rappresentazione generale riepilogativa  di tutte le attività compiute dalla Commissione –  l’esclusione costituisce un provvedimento autonomo con immediata efficacia esterna lesiva nei confronti dell’impresa che ne sia colpita, tant’è che determina nei  suoi confronti la conclusione del procedimento.<br />
Corollario di tale immediata efficacia lesiva, è il sorgere di un onere di impugnazione immediato  e, quindi,  indipendente dall’adozione di un formale provvedimento di aggiudicazione finale conclusivo del procedimento.<br />
Riguardo a detta situazione, inoltre, non vi è ragione di non ritenere applicabile il generale principio in materia di decorrenza del termine decadenziale  di impugnazione nei casi in cui il soggetto  ricorrente abbia ricevuto aliunde – e, quindi, con riferimento al caso di specie, indipendentemente da qualsiasi formale comunicazione da parte della stazione appaltante – piena conoscenza sia del contenuto dell’atto che della portata  pregiudizievole di questo nei suoi confronti.<br />
Ne consegue che, rispetto alla data di assunzione della piena conoscenza  del provvedimento di esclusione impugnato, ossia il 31.8.2004, il ricorso è irricevibile in quanto notificato solo  il 3.1.2005.<br />
Nessuna rilevanza può essere infine riconosciuta alla successiva adozione dell’impugnata determinazione n. 185 del 23.11.2004 e ciò sia perché questa, nella parte in cui aggiudica la gara in via definitiva alla Ma. Fra. s.r.l.,  si  manifesta del tutto irrilevante rispetto alla posizione di concorrente esclusa della società ricorrente, sia perché, quanto al  contestuale diniego di revoca del provvedimento di estromissione, assume natura di  atto di mera conferma. <br />
Con riferimento alle problematiche di merito,  si osserva che, l’inequivoca formulazione del bando di gara –  che non ha costituito oggetto di impugnazione – imponeva  indistintamente a tutte le imprese partecipanti di rendere la  dichiarazione  oggetto di controversia, per cui la Commissione, di fronte dell’omissione da parte della ricorrente, era  senz’altro tenuta ad  escluderla, non essendole stato riconosciuto dalla  lex specialis  nessun potere valutativo in merito, né altrimenti prestandosi la disciplina di gara ad interpretazioni  diverse rispetto a quelle risultanti dal tenore letterale della disposizione in parola.<br />
Ferma restando l’intangibilità del provvedimento di esclusione, deve pervenirsi inoltre ad una declaratoria di  inammissibilità  del terzo motivo di ricorso con cui è stata contestata l’ammissione e quindi l’aggiudicazione  della gara in favore della Ma.Fra. s.r.l., atteso che in ogni caso, essendo state due le ditte ammesse, nessuna  concreta utilità deriverebbe alla ricorrente dall’esclusione dalla gara anche della società controinteressata. <br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.</p>
<p align=center><b>P.Q.M. </b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione<br />
&#8211;	Respinge il ricorso;<br />	<br />
&#8211;	Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella  Camera di Consiglio del  9.3.2005  dai Magistrati</p>
<p>Giancarlo Coraggio 	Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono	Consigliere<br />	<br />
Paolo Corciulo	Primo Referendario, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2005-n-5315/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.5315</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.5321</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2005-n-5321/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2005-n-5321/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2005-n-5321/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.5321</a></p>
<p>Pres. Est. F. Donadono Romeo ed altri (Avv. Marco Ambro) c. Comune di Procida (Avv. Orazio Abbamonte). sulla legittimità del regolamento comunale per l&#8217;applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani 1. Ambiente e Rifiuti – Regolamento per l’applicazione tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2005-n-5321/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.5321</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2005-n-5321/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.5321</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. F. Donadono<br />
Romeo ed altri (Avv. Marco Ambro) c. Comune di Procida (Avv. Orazio Abbamonte).</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del regolamento comunale per l&#8217;applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e Rifiuti – Regolamento per l’applicazione tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani – Approvato dopo il per la deliberazione del bilancio di previsione del medesimo anno – Illegittimità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<p>2. Ambiente e Rifiuti – Regolamento per l’applicazione tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani – Art. 53 co. 16 legge 388/00 – Applicabilità anche ai regolamenti approvati dopo l’inizio dell’esercizio finanziario – Sussiste.</p>
<hr />
<p>1. E’ illegittimo il regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati relativo ad un determinato anno, approvato con delibera do consiglio comunale oltre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione del medesimo anno.<br />
2. L’art. 53, co. 16, della legge n. 388 del 2000 prevede che le tariffe ed i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali siano approvati entro la data stabilita per la deliberazione del bilancio di previsione ed, in questo caso, possano trovare applicazione per l’intero anno di riferimento, anche se l’approvazione avvenga dopo l’inizio dell’esercizio (1).</p>
<p>_____________<br />
<i>(1) Fattispecie relativa all’approvazione del regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati relativo all’anno 2003, approvato con delibera di consiglio comunale del dicembre 2003, laddove, in forza dell’art. 1 del decreto-legge n. 50 del 2003, è stato fissato alla data del 30/5/2003 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2003. </i></p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align="center"><b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania<br />
sezione prima</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p>&#8211; sul ricorso n. 4415/04 reg. gen. proposto da<br />
<b>Giovanni Romeo, Donatella Pandolfi, Nicola Zoccolella, Salvatore Esposito di Marcantonio, Giovanni Lubrano Lavadera, Patrizia Barone, Giulia Muro, Raimondo Vicidomini, Giosuè Scotto di Santillo, Giulio Giuseppe Badalucci, Giuseppe Scotto di Galletta, Vincenzo Lubrano Lavadera, Tommaso Scotto di Ciccariello, Giovanni Fiumicello, Ciro De Candia, Arco Scotto di Gregorio, Pasquale Esposito, Giovanni Scotto di Ciccariello, Giovanni Barone, Antonio Di Costanzo, Domenico Scotto di Perta, Antonio Leonardo Azzolini, Francesco Spinelli, Sergio D’Andrea, Leonardo Zoccolella, Antonio Savoia, Anna Maria Ruocco, Domenico Nappa, Ferdinando Corcione, Enrico Guardascione, Gerardo Veneziani, Luigi Scurce, Annunziata Parve, Leonardo Galatola, Vincenzo Scotto di Ciccariello, Bianca Di Finizio, Rachele Carannante, Antonio Schiano di Colella, Francesco di Meglio, Michele Sasso, Enrico Anastasio, Domenico Florentino, Domenico Scotto di Vettimo, Francesco Cerase, Antonio Iliceto, Annunziata Carabellese, Salvatore Lamina, Antonietta Lubrano Lavadera, Vittoria De Luca, Marco Maimeri, Angela Casalnuovo, Michele De Rubertis, Ciro Aurelio, Vincenzo Massa, Geremia Costagliola, Angelo Visaggio, Arcangelo Lubrano Lavadera, Enrico Marrazzo, Salvatore Lubrano Lavadera, Antonio Amalfitano, Antonio Ambrosino, Andrea Scotto di Carlo, Luisa Maria Vitale, Anna Maria Grazia Giovanna Scotto di Carlo, Immacolata Lionetti Aversa, Leonardo Lesbino, Francesco Mazzella, Antonio Scotto di Minico, Assunta Fiorella Ambrosino, Margherita Scotto di Ciccariello, Giovanni Piro, Domenico Vacca, Giuseppe Pugliese, Angelina Assante di Cupillo, Concetta Assante di Cupillo, Circo Costagliola d’Abele, Nicola Assante di Panzillo, Rosalinda Esposito, Maria Genoveffa Nappa, Pasquale Amalfitano, Tommaso Aiello, Nicola Cerase, Giovanni Armini, Luisa Anna Ambrosino, Filomena Ambrosino, Vincenzo Muro, Filomena Capodanno, Maria Arezzo, Teresina Arezzi e Anna Borgogna</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Marco Ambron, con lo stesso elettivamente domiciliati in Napoli alla via E. Suarez n. 21,</p>
<p align="center"><b>contro</b></p>
<p><b>Comune di Procida</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Orazio Abbamonte, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al viale Gramsci n. 16,</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>S.E.P.A. Società Ecologica Procida Ambiente s.r.l., </b>in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Armando Profili, con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla via Marino Turchi n. 34,</p>
<p>per l’annullamento<br />
delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 96 del 22/12/2003, n. 100 del 27/12/2003, concernenti l’approvazione del regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nonché di ogni altro atto connesso ivi compresa se ed in quanto lesiva la deliberazione n. 10 del 26/2/2003;<br />
&#8211; sui motivi aggiunti proposti dagli stessi ricorrenti</p>
<p>per l’annullamento<br />
della deliberazione consiliare n. 14 del 31/5/2004 se ed in quanto recante la riapprovazione per l’anno 2003 del regolamento in questione, nonché degli atti connessi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune e della società SEPA, con i rispettivi allegati;<br />
visti i motivi aggiunti;<br />
viste le memorie difensive ed i documenti prodotti dalle parti;<br />
visti gli atti di rinuncia al ricorso di alcuni dei ricorrenti;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
alla pubblica udienza del 23/2/2005, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza.</p>
<p align="center"><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 27/3/2004, i ricorrenti in epigrafe elencati impugnavano gli atti con i quali il Comune di Procida aveva approvato il regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei r.s.u. con effetto dal 2003.<br />
L’amministrazione comunale ed il gestore del servizio si costituivano in giudizio resistendo alle pretese avverse.<br />
Con atto notificato il 18/10/2004, i medesimi ricorrenti proponevano motivi aggiunti estendendo l’impugnativa alla deliberazione n. 14 del 31/5/2004 avente ad oggetto “determinazione tariffa rifiuti solidi urbani – anno 2004 – regolamento”.<br />
La domanda incidentale di sospensione non veniva trattata essendo cancellata dal ruolo cautelare.<br />
Con atti depositati in udienza dal procuratore dei ricorrenti i sig.i Domenico Florentino, Antonio Azzolini, Geremia Costagliola, Teresina Arezzi, Annunziata Parve e Annunziata Lubrano Lavadera manifestavano l’intendimento di rinunciare al ricorso in esame.</p>
<p align="center"><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Va, in primo luogo, dato atto della estinzione del giudizio limitatamente ai ricorrenti che hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.<br />
2. Preliminarmente le difese delle parti resistenti rilevano che alcuni dei ricorrenti non avrebbero alcun pregiudizio dagli atti impugnati in quanto l’applicazione della nuova tariffa comporterebbe per gli stessi una riduzione degli oneri addebitati, per cui il ricorso collettivamente proposto sarebbe inammissibile, atteso che gli interessi dei ricorrenti sarebbero differenziati e non convergenti.<br />
L’eccezione va disattesa: alcuni dei ricorrenti in questione hanno rinunciato al ricorso, per cui la relativa posizione non può essere presa in considerazione, mentre per gli altri non può dirsi provata la sussistenza di situazioni conflittuali, posto che la difesa dei ricorrenti ha confermato il pregiudizio lamentato dagli interessati (e non ulteriormente contestato dalle parti resistenti), derivante dal cumulo di una pluralità di utenze.<br />
3. Nel merito i ricorrenti contestano che:<br />
&#8211; il regolamento impugnato sarebbe stato approvato in data 27/12/2003, con efficacia retroattiva della tariffa per l’anno 2003, dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 53, co. 16, della legge n. 388 del 2000 (come modificato dall’art. 27, co. 8, della legge n. 448 del 2001) che fa riferimento al termine per l’approvazione del bilancio preventivo, fissato al 30/5/2003 per effetto della proroga stabilita dal decreto legge n. 50 del 2003;<br />
&#8211; l’approvazione tardiva del regolamento in questione determinerebbe altresì la violazione dell’art. 172 del d. lgs. n. 267 del 2000 nella parte in cui prevede che al bilancio di previsione siano allegate le deliberazioni in materia tariffaria;<br />
&#8211; la deliberazione n. 96 del 2003 sarebbe illegittima nella parte in cui prevede che il suddetto termine non sia perentorio e che non vi sia connessione con la programmazione di bilancio;<br />
&#8211; il Comune avrebbe omesso di adempiere alle formalità previste dall’art. 49, co. 4-bis, del d. lgs. n. 22 del 1997 nei due anni precedenti all’entrata in vigore della nuova tariffa;<br />
&#8211; la delibera n. 100 del 2003 sarebbe stata approvata senza una votazione articolo per articolo del Regolamento, secondo quanto previsto dalla normativa sull’attività dell’organo consiliare.<br />
3.1. Per quanto riguarda il primo motivo, la difesa del Comune resistente obietta che:<br />
&#8211; la disposizione invocata dai ricorrenti, concernente il termine di approvazione del regolamento, riguarderebbe esigenze di contabilità e non la posizione dei cittadini;<br />
&#8211; gli introiti tariffari per il servizio, svolto dalla società SAPE, non inciderebbero sull’equilibrio di bilancio;<br />
&#8211; la soppressione della “TARSU” risalirebbe alla delibera n. 10 del 26/2/2003, con espressa riserva di determinazione delle tariffe, per cui l’approvazione sarebbe tempestiva.<br />
Al riguardo giova premettere che l’art. 53, co. 16, della legge n. 388 del 2000 prevede che le tariffe ed i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali siano approvati entro la data stabilita per la deliberazione del bilancio di previsione ed, in questo caso, possano trovare applicazione per l’intero anno di riferimento, anche se l’approvazione avvenga dopo l’inizio dell’esercizio.<br />
Le determinazioni in questione incidono nella sfera giuridica degli utenti; e ciò a prescindere dal soggetto che gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.<br />
Orbene, in forza dell’art. 1 del decreto-legge n. 50 del 2003, è stato fissato alla data del 30/5/2003 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2003.<br />
Sennonché nella specie il Regolamento è stato approvato a dicembre, con effetto esteso a tutto il 2003.<br />
Né può assumere rilevanza, ai fini dell’osservanza del termine in questione, l’adozione di atti prodromici o “sperimentali” che rinviano a successive deliberazioni per la definizione e la disciplina della materia.<br />
Il motivo in esame si palesa pertanto fondato.<br />
3.2. La fondatezza delle suddette doglianze è assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte con il ricorso.<br />
4. Con i motivi aggiunti i ricorrenti impugnano la delibera consiliare sopravvenuta con la quale è stato riapprovato il regolamento in questione, contestandone l’illegittimità derivata dai vizi denunciati con l’atto introduttivo del giudizio.<br />
Al riguardo è da osservare che il nuovo regolamento (evidentemente sostitutivo del primo) ha effetto a partire dall’anno 2004 e che la deliberazione consiliare con cui è approvato si palesa autonoma e distinta rispetto alle precedenti. Manca un vincolo di presupposizione che leghi la sorte delle delibere anteriori a quella dell’atto impugnato con i motivi aggiunti, per cui è da escludere che quest’ultimo possa essere inficiato pe&gt;r l’illegittimità derivata dai vizi denunciati relativamente alle prime.<br />
Sennonché, i ricorrenti non deducono vizi propri dell’atto contestato con i motivi aggiunti.<br />
Inoltre tale impugnativa è espressamente proposta “se ed in quanto con la medesima delibera si intende riapprovare anche per l’anno 2003 il regolamento”; il che è da escludere.<br />
Pertanto il gravame presentato con i motivi aggiunti risulta inammissibile.<br />
5. Attesa la parziale reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p align="center"><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4415/04, così provvede:<br />
&#8211; dà atto della rinuncia al ricorso limitatamente ai ricorrenti Domenico Florentino, Antonio Azzolini, Geremia Costagliola, Teresina Arezzi, Annunziata Parve e Annunziata Lubrano Lavadera;<br />
&#8211; in accoglimento dell’impugnativa proposta dagli altri ricorrenti, annulla le deliberazioni consiliari n. 96 e n. 100 del 2003;<br />
&#8211; dichiara l’inammissibilità dell’impugnativa contro la delibera consiliare n. 14 del 2004;<br />
&#8211; compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, addì 23 febbraio e 23 marzo 2005, in camera di consiglio con l’intervento dei signori:<br />
Fabio Donadono Presidente f.f. estensore<br />
Arcangelo Monaciliuni consigliere<br />
Carlo Buonauro referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2005-n-5321/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.5321</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.5317</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2005-n-5317/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2005-n-5317/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2005-n-5317/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.5317</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio, est. C. Bonauro Associazione WWF Italia (Avv. A. Bravaccio) c. Regione Campania (Avvocatura Regionale) Federcaccia (avv. U. Gentile). sull&#8217;efficacia erga omnes delle sentenze di annullamento di provvedimenti amministrativi 1. Giustizia amministrativa – Cessazione della materia del contendere – Per effetto di annullamento del provvedimento impugnato disposto con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2005-n-5317/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.5317</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2005-n-5317/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.5317</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, est. C. Bonauro<br /> Associazione WWF Italia (Avv. A. Bravaccio) c. Regione Campania (Avvocatura Regionale) Federcaccia (avv. U. Gentile).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;efficacia erga omnes delle sentenze di annullamento di provvedimenti amministrativi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Cessazione della materia del contendere – Per effetto di annullamento del provvedimento impugnato disposto con sentenza resa tra altri soggetti &#8211; Sussiste<br />
2. Giustizia amministrativa – Effetti caducatori della sentenza di annullamento – Efficacia erga omnes della sentenza di annullamento &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Ai sensi dell&#8217;art. 23 l. 6 dicembre 1971 n. 1034 la cessazione della materia del contendere si determina quando è intervenuta, prima della definizione del processo, una nuova situazione tale da soddisfare integralmente l’interesse giuridicamente protetto azionato, cioè un rinnovato assetto di interessi a contenuto definitivamente realizzativo di un risultato non inferiore per il ricorrente a quello ritraibile dal giudicato. In particolare, deve osservarsi che l&#8217; annullamento, in autotutela o per effetto di un precedente dictum giudiziale, di un provvedimento amministrativo impugnato in sede giurisdizionale determina l&#8217;integrale soddisfacimento della pretesa del ricorrente fatta valere in via d&#8217;azione e, per conseguenza, la cessazione della materia del contendere, irrilevante essendo a tal fine la circostanza che la precedetene sentenza cadutacatoria sia stata resa tra altri soggetti.<br />
2. La sfera di efficacia soggettiva di una pronuncia giurisdizionale amministrativa di annullamento va differenziatamente individuata a seconda che si abbia riguardo, alla sua parte dispositiva-cassatoria dell&#8217;atto ovvero a quella ordinatoria-prescrittiva, statuente limiti e vincoli per la successiva azione dell&#8217;amministrazione. Infatti, in ordine alla prima parte, in quanto comportante l&#8217;eliminazione dal mondo giuridico di una entità obiettiva quale il provvedimento impugnato , la pronuncia non può che operare, necessariamente, &#8220;erga omnes&#8221;, essendo l&#8217;istituto dell&#8217; annullamento ontologicamente insuscettibile di produrre la caducazione di un atto per taluni e non per altri.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA CAMPANIA<br />NAPOLI &#8211; PRIMA   SEZIONE </b></p>
<p>nelle persone dei Signori:</p>
<p>GIANCARLO CORAGGIO 	Presidente<br /> <br />
LUIGI DOMENICO NAPPI 	Cons. <br />	<br />
CARLO BUONAURO 		Ref. , relatore 																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso n. 8848/2003  proposto da:<br />
<b>ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WWF (WWF ITALIA) </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
BRAVACCIO ARISTIDEcon domicilio eletto in NAPOLIVIA S. VENIERO, 17 C/O CORPORENTEpresso<br />
BRAVACCIO ARISTIDE </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE CAMPANIA </b>rappresentato e difeso da:<br />
BOVE ALMERINAcon domicilio eletto in NAPOLIVIA S.LUCIA,81-C/0 AVV.REGION.LEpresso la sua sede</p>
<p>e con l&#8217;intervento ad opponendum di <br />
<b>FEDER CACCIA &#8211; REGIONE CAMPANIA   </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
GENTILE UMBERTOcon domicilio eletto in NAPOLIVIA DEL PARCO MARGHERITA,43presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211;	della deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 2547/2003 recante ad oggetto “Approvazione calendario venatorio 2003/2004”; <br />	<br />
&#8211;	del calendario venatorio regionale 2003/2004, approvato con la citata deliberazione;<br />	<br />
&#8211;	di ogni atto connesso e presupposto;<br />	<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Udito il relatore Ref. CARLO BUONAURO<br /> Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: <br />Va preliminarmente sottolineato che con sentenza n. 8780/2004, resa nel ricorso recante il n. R.G 8816/2004 avverso il medesimo provvedimento odiernamente impugnato, questa Sezione &#8211; con motivazioni perfettamente sovrapponibili alla presente fattispecie e pienamente condivisibili nella misura in cui pervengono ad un giudizio di fondatezza delle censure sollevate e di non conformità a legge, oltre che di evidente eccesso di potere per illogicità e perplessità del provvedimento regionale impugnato – è già intervenuta sull’atto in epigrafe indicato, disponendone, in  accoglimento del citato ricorso, l’annullamento, per le medesime parti e ragioni oggi contestate.<br />
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere: ed infatti ai sensi dell&#8217;art. 23 l. 6 dicembre 1971 n. 1034 la cessazione della materia del contendere si determina quando è intervenuta, prima della definizione del processo, una nuova situazione tale da soddisfare integralmente l’interesse giuridicamente protetto azionato, cioè un rinnovato assetto di interessi a contenuto definitivamente realizzativo di un risultato non inferiore per il ricorrente a quello ritraibile dal giudicato.”<br />
 In particolare, deve osservarsi che l&#8217; annullamento, in autotutela o per effetto di un precedente dictum giudiziale, di un provvedimento amministrativo impugnato in sede giurisdizionale determina l&#8217;integrale soddisfacimento della pretesa del ricorrente fatta valere in via d&#8217;azione e, per conseguenza, la cessazione della materia del contendere, irrilevante essendo a tal fine la circostanza che la precedetene sentenza cadutacatoria sia stata resa tra altri soggetti. Ed, invero, la sfera di efficacia soggettiva di una pronuncia giurisdizionale amministrativa di annullamento va differenziatamente individuata a seconda che si abbia riguardo, come nel caso di specie, alla sua parte dispositiva-cassatoria dell&#8217;atto ovvero a quella ordinatoria-prescrittiva, statuente limiti e vincoli per la successiva azione dell&#8217;amministrazione. Infatti, in ordine alla prima parte, rilevante in questa sede, in quanto comportante l&#8217;eliminazione dal mondo giuridico di una entità obiettiva quale il provvedimento impugnato , la pronuncia non può che operare, necessariamente, &#8220;erga omnes&#8221;, essendo l&#8217;istituto dell&#8217; annullamento ontologicamente insuscettibile di produrre la caducazione di un atto per taluni e non per altri.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Prima Sezione di Napoli, dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa<br />
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23.3.2005</p>
<p>Giancarlo Coraggio                 Presidente<br />
Carlo Buonauro		Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2005-n-5317/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.5317</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.5308</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-29-4-2005-n-5308/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-29-4-2005-n-5308/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-29-4-2005-n-5308/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.5308</a></p>
<p>Pres. A. Onorato, est. U. Maiello Peluso (Avv. M. Corso) c. Comune di Caivano (n.c.). sull&#8217;obbligo della previa redazione di un piano esecutivo per il rilascio di concessione edilizia 1. Edilizia ed Urbanistica – Rilascio di concessione edilizia – Obbligo, previsto nel PRG di redazione di un piano esecutivo –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-29-4-2005-n-5308/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.5308</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-29-4-2005-n-5308/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.5308</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Onorato, est. U. Maiello<br /> Peluso (Avv. M. Corso) c. Comune di Caivano (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo della previa redazione di un piano esecutivo per il rilascio di concessione edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed Urbanistica – Rilascio di concessione edilizia – Obbligo, previsto nel PRG di redazione di un piano esecutivo – Nel caso di intervento su area già urbanizzata – Non sussiste.</p>
<p>2.  Edilizia ed Urbanistica &#8211;  Rilascio di concessione edilizia – Obbligo, previsto nel PRG di redazione di un piano esecutivo – Diniego – In assenza di adeguata istruttoria sull’urbanizzazione dell’area – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  La necessità di un piano esecutivo (particolareggiato o di lottizzazione) quale presupposto per il rilascio di una concessione edilizia, si pone allorché si tratta di asservire per la prima volta un’area non urbanizzata ad un insediamento edilizio mediante la costruzione di uno o più fabbricati che esige la realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione. Ove l’area di sedime risulta invece già sufficientemente urbanizzata, non può essere negato il rilascio della concessione edilizia sulla base della semplice carenza del piano particolareggiato (o di lottizzazione), anche se ciò sia richiesto dal piano regolatore generale (1).<br />
2. E’ illegittimo per difetto di istruttoria il diniego di concessione edilizia motivata in ragione della mancanza di un piano attuativo prescritto dal P.R.G., qualora l’Amministrazione non abbia verificato con idonea istruttoria l’impatto della nuova opera con le altre norme disciplinanti l’edificazione e con le opere di urbanizzazione già presenti sul territorio. E’ onere dell’Amministrazione procedere ad una rigorosa valutazione del nuovo insediamento progettuale in rapporto alla situazione generale dell’area, evidenziando, se sussistenti, le concrete ulteriori esigenze indotte dalla progettata costruzione.</p>
<p>_______________________<br />
<i>(1) Cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen. n. 122/1992; cfr. Tar Campania – Napoli IV Sez. n°13330/2003; Tar Campania – Napoli II Sez. n°1585 del 24.2.2005.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale<br />
della Campania<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati:<br />
Dott. Antonio Onorato				Presidente<br />	<br />
Dott. Umberto Maiello				Ref., estensore<br />	<br />
Dott. Paolo Severini				Referendario																																																																																									</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 9217.2004 proposto da <br />
<b>PELUSO GIUSEPPE</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Marina Corso ed elettivamente domiciliato preso lo studio del primo difensore in Napoli alla via S. Lucia n°110;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Calvizzano</b>, in persona del Sindaco pro – tempore, n.c.</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; del provvedimento prot.llo n°3251 del 6.5.2004, con il quale il Comune di Calvizzano ha negato al ricorrente il permesso di costruire;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 7 aprile 2005 il dott. Umberto Maiello;<br />
Uditi altresì gli avvocati come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO </b></p>
<p>Il ricorrente è comproprietario di un terreno sito nel Comune di Calvizzano, località Giardino, distinto in catasto al fol. 5 p.lle 1194, 1195 e 1196 di mq. 2645 complessivi.<br />
Con istanza del 30.7.2003, la menzionata parte ricorrente, unitamente agli altri comproprietari, ha chiesto il rilascio della concessione edilizia per la costruzione di tre fabbricati per civile abitazione.<br />
La suddetta richiesta è stata disattesa dal Comune di Calvizzano con provvedimento prot.llo n°3251 del 6.5.2004, in ragione del rilevato contrasto del progetto con il P.R.G., il quale, ai fini del rilascio della concessione edilizia nella zona in cui ricade il lotto di proprietà della società ricorrente, qualificata come zona C di ampliamento, impone la previa approvazione del piano di lottizzazione. <br />
Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, avverso il richiamato provvedimento reiettivo, ha articolato le seguenti censure: violazione dell’art. 3 della legge 241/1990, carenza di motivazione, violazione del d.p.r. 380/2001, difetto di istruttoria, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta.<br />
L’area risulterebbe già urbanizzata, sicchè sarebbe incongrua la motivazione addotta a fondamento dell’avversato diniego, incentrato su un  rinvio meramente formale al regime urbanistico di zona, del tutto disancorato dall’analisi dell’effettivo stato dei luoghi.<br />
All’udienza del 7.4.2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.<br />
Segnatamente, il diniego opposto dal Comune di Calvizzano avverso il progetto edilizio presentato dalla parte ricorrente non appare sorretto da appaganti ragioni ostative idonee a resistere alle articolate argomentazioni attoree.<br />
Giova ribadire che l’atto reiettivo della richiesta di rilascio della concessione edilizia risulta incentrato sul preteso contrasto del progetto da realizzare con il P.R.G. vigente, il quale, ai fini del rilascio della concessione edilizia nella zona in cui ricade il lotto di proprietà della società ricorrente, qualificata come zona C di ampliamento, impone la previa approvazione del piano di lottizzazione. <br />
Orbene, in aderenza ad un percorso argomentativo già più volte espresso da questo Tribunale, deve rilevarsi che la necessità di un piano esecutivo (particolareggiato o di lottizzazione) quale presupposto per il rilascio di una concessione edilizia, si pone allorché si tratta di asservire per la prima volta un’area non urbanizzata ad un insediamento edilizio mediante la costruzione di uno o più fabbricati che esige la realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione. <br />
Ove l’area di sedime risulta invece già sufficientemente urbanizzata, non può essere negato il rilascio della concessione edilizia sulla base della semplice carenza del piano particolareggiato (o di lottizzazione), anche se ciò sia richiesto dal piano regolatore generale (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 122/1992; cfr. Tar Campania – Napoli IV Sez. n°13330/2003; Tar Campania – Napoli II Sez. n°1585 del 24.2.2005). <br />
Può, invero, verificarsi che si sia già realizzata una situazione di fatto che da quegli strumenti consenta con sicurezza di prescindere, in quanto risultano oggettivamente non più necessari, essendo stato pienamente raggiunto il risultato (id est: l’adeguata dotazione di infrastrutture, primarie e secondarie previste dal piano regolatore) cui sono finalizzati.<br />
Per l’applicazione del principio, però, occorre lo stato delle urbanizzazioni sia tale da rendere assolutamente superflui gli strumenti attuativi. <br />
Tale situazione, del tutto peculiare, deve essere ovviamente accertata dall’amministrazione con una concreta e puntuale verifica che deve riguardare l’assetto definitivo dell’intero ambito territoriale di riferimento in riferimento non soltanto alle urbanizzazioni primarie ma anche a quelle secondarie.<br />
La verifica, pertanto, non può essere limitata alle sole aree di contorno dell’edificio progettato, ma deve riguardare l’intero comprensorio che dagli strumenti attuativi dovrebbe essere pianificato.<br />
Ogni altra soluzione avrebbe evidentemente il torto di trasformare lo strumento attuativo in un atto sostanzialmente facoltativo, non più necessario ogniqualvolta, a causa di precedenti abusi edilizi sanati, di preesistenti edificazioni ovvero del rilascio di singole concessioni edilizie illegittime, il comprensorio abbia già subito una qualche urbanizzazione, anche se la stessa non soddisfa pienamente le indicazioni del piano regolatore (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, II, 15 marzo 2004 n. 2925; 11664 del 6.9.2004)<br />
In siffatte evenienze, quando l’area risulta già urbanizzata, l’Amministrazione non può trincerarsi dietro il formale dato dell’assenza del piano attuativo, ma deve effettuare una concreta valutazione dell’impatto della nuova opera con le altre norme disciplinanti l’edificazione e con le opere di urbanizzazione già presenti sul territorio.<br />
Nella specie la ricorrente ha versato in atti apposita relazione tecnica, recante indicazioni in ordine allo stato di urbanizzazione della zona “de qua”.Poiché non risulta che dette circostanze all’atto dell’impugnato diniego siano state apprezzate dall’Amministrazione, che appare essersi determinata sfavorevolmente per la sola mancanza del piano di lottizzazione, il diniego deve ritenersi illegittimo, essendo onere dell’Amministrazione procedere ad una rigorosa valutazione del nuovo insediamento progettuale in rapporto alla situazione generale dell’area, evidenziando, se sussistenti, le concrete ulteriori esigenze indotte dalla progettata costruzione.<br />
Pertanto, risulta fondata ed assorbente la censura di difetto d’istruttoria e di motivazione, atteso che il provvedimento di diniego non ha precisato perché, nonostante le opere di urbanizzazione presenti nella zona, sia comunque necessaria la previa approvazione di un piano di lottizzazione convenzionata.<br />
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, s’impone l’annullamento dell’atto gravato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.<br />
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese processuali.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.<br />
Ordina che la presente decisione venga eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Spese compensate.<br />
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 7 aprile 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-29-4-2005-n-5308/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.5308</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.2</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-29-4-2005-n-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-29-4-2005-n-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-29-4-2005-n-2/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.2</a></p>
<p>Pres. De Roberto, est. Patroni Griffi Laura Santi (avv.ti U. Segarelli e P. Piermarini) c. ANAS (Avv. Stato) 1. Espropriazione per P.U. – Illegittimità della procedura – Conseguenze – Restituzione dell’area al legittimo proprietario – Occorre – Eccezioni 2. Espropriazione per P.U. – Art. 43 T.U. espropriazioni – Acquisizione c.d.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-29-4-2005-n-2/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.2</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-29-4-2005-n-2/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.2</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Roberto, est. Patroni Griffi<br /> Laura Santi  (avv.ti U. Segarelli e P. Piermarini) c.  ANAS (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Espropriazione per P.U. – Illegittimità della procedura – Conseguenze – Restituzione dell’area al legittimo proprietario – Occorre – Eccezioni																																																																																												</p>
<p>2.	Espropriazione per P.U. – Art. 43 T.U. espropriazioni – Acquisizione c.d. sanante – Caratteristiche – Conformità ai principi costituzionali ed europei &#8211; Sussiste																																																																																												</p>
<p>3.	Espropriazione per P.U. – Illegittimità della procedura espropriativa – Giudizio d’ottemperanza – Domanda di restituzione delll’area previa riduzione in pristino – Sussiste &#8211; Contestazioni sull’eccessiva onerosità (art. 2058 c.c.) o sul pregiudizio derivante all’economia nazionale dalla distruzione della cosa (art. 2933 c.c.). – Vanno disattese																																																																																												</p>
<p>4.	Espropriazione per P.U. – Illegittimità della procedura espropriativa – Giudizio d’ottemperanza – Domanda di restituzione delll’area previa riduzione in pristino – Sussiste – Eccezioni – Impossibilità oggettiva della restituzione – Configurabilità della realizzazione dell’opera pubblica come fattispecie di impossibilità oggettiva – Non sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	In caso di illegittimità della procedura espropriativa e di realizzazione dell’opera pubblica, l’unico rimedio riconosciuto dall’ordinamento per evitare la restituzione dell’area è l’emanazione di un legittimo provvedimento di acquisizione ex art. 43 del T.U. sulle espropriazioni, in assenza del quale l’amministrazione non può addurre l’intervenuta realizzazione dell’opera pubblica quale causa di impossibilità oggettiva e quindi come impedimento alla restituzione. Infatti la perdita della proprietà da parte del privato e l’acquisto in capo all’amministrazione possono conseguire unicamente all’emanazione di un provvedimento formale, nel rispetto del principio di legalità e di preminenza del diritto.																																																																																												</p>
<p>2.	L’istituto dell’acquisizione c.d. sanante di cui all’articolo 43, co. 1 e 2, del T.U. sulle espropriazioni rispetta i parametri imposti dalla Corte europea e dai principi costituzionali, sia perché l’acquisto del bene avviene in virtù di un provvedimento previsto dalla legge con efficacia ex nunc, sia perchè il provvedimento è sindacabile e l’esercizio della discrezionalità è circondato da particolari cautele di cui va verificato il rispetto in sede giurisdizionale; è inoltre assicurato il risarcimento del danno in ogni caso e, soprattutto, in assenza di provvedimento, la restituzione dell’area non può essere impedita, se non per scelta autonoma del privato che rinunci alla restituzione.																																																																																												</p>
<p>3.	La domanda di restituzione dell’area, previa riduzione in pristino, svolta in sede di ottemperanza ad un giudicato, comporta il soddisfacimento della pretesa restitutoria, senza che questa possa essere preclusa da considerazioni fondate sull’eccessiva onerosità (art. 2058 c.c.) o sul pregiudizio derivante all’economia nazionale dalla distruzione della cosa (art. 2933 c.c.).																																																																																												</p>
<p>4.	Oltre che la rinuncia, anche implicita, della parte, solo l’impossibilità oggettiva può precludere, in sede di esecuzione, la restituzione dell’area previa riduzione in pristino. Ciononostante, l’avvenuta realizzazione dell’opera pubblica non costituisce causa di impossibilità oggettiva, in quanto mero fatto, occorrendo all’uopo un (legittimo) provvedimento formale di acquisizione dell’area ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del testo unico sulle espropriazioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br /> Adunanza Plenaria</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso n. 3299/2003 (n. 3/2003 Adunanza Plenaria) proposto dalla</p>
<p>signora <b>Laura Santi</b> rappresentata e difesa dagli avv.ti U. Segarelli e P. Piermarini, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avv. Segarelli, in Roma via G. B. Morgagni n. 2;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>ANAS</b>, il <b>Ministero delle Infrastrutture e Trasporti</b> e il <b>Prefetto di Terni</b>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>per l’esecuzione del giudicato<br />
intervento sulla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 24 gennaio 2000 n. 2;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza in data 8 novembre 2004 il consigliere Filippo Patroni Griffi e udito l’avv. Segarelli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La signora Laura Santi, con atto notificato all’ANAS, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e al Prefetto di Terni, ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato intervenuto sulla decisione di questa Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 24 gennaio 2000 n. 3.</p>
<p>Con la detta decisione sono stati annullati la dichiarazione di pubblica utilità e tutti i conseguenti provvedimenti inerenti alla procedura di espropriazione di aree di proprietà della ricorrente, al fine della realizzazione del raccordo stradale Civitavecchia-Rieti.</p>
<p>La ricorrente chiede la restituzione dell’area, previa riduzione in pristino, assumendo, tra l’altro, che, a seguito di una conferenza di servizi tenutasi in data 8 novembre 2000, il tracciato viario progettato è stato variato, sicché i terreni di proprietà della ricorrente non sarebbero più interessati dall’opera pubblica.</p>
<p>Le Amministrazioni intimate, costituitesi, nel chiedere la reiezione del ricorso, hanno controdedotto che l’opera pubblica in questione è stata ormai realizzata.</p>
<p>La causa è stata rimessa all’Adunanza plenaria dalla Sezione Quarta, con ordinanza n. 4042 del 2003.</p>
<p>Con ordinanza n. 4 del 2004, questa Adunanza plenaria ha disposto istruttoria.</p>
<p>Alla camera di consiglio in data 8 novembre 2004, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. La ricorrente propone ricorso per l’esecuzione del giudicato intervenuto sulla decisione 24 gennaio 2000 n. 3 di questa Adunanza plenaria. Con tale decisione sono stati annullati la dichiarazione di pubblica utilità e tutti i conseguenti provvedimenti inerenti alla procedura di espropriazione di aree di proprietà della ricorrente, procedura finalizzata alla  realizzazione del raccordo stradale Civitavecchia-Rieti.</p>
<p>La ricorrente chiede la restituzione dell’area, previa riduzione in pristino; si riserva “ogni ulteriore subordinata domanda risarcitoria”.</p>
<p>Le amministrazioni intimate, nel chiedere la reiezione del ricorso, hanno controdedotto che l’opera pubblica è stata oramai realizzata.</p>
<p>Nonostante la disposta istruttoria, non è del tutto chiarito se -come assume la ricorrente- il tracciato viario originariamente progettato sia stato variato a seguito di una conferenza di servizi intervenuta tra le amministrazioni interessate. Certo, invece, a fronte di specifico quesito posto nella decisione interlocutoria, è che non è stato adottato alcun provvedimento ai sensi dell’articolo 43 del testo unico sulle espropriazioni (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327): la difesa erariale, nell’unica memoria presentata prima della decisione interlocutoria, si è limitata a dedurre l’intervenuta realizzazione dell’opera pubblica; l’ANAS, nella relazione depositata, si è posta dubitativamente la questione dell’applicabilità della disposizione in questione al caso in esame ratione temporis, proponendosi, in caso affermativo, di provvedere alle “relative incombenze”.</p>
<p>Il ricorso per l’esecuzione del giudicato merita accoglimento.</p>
<p>2. La ricorrente chiede la restituzione dell’area  quale effetto dell’annullamento degli atti inerenti alla procedura di espropriazione per pubblica utilità (dichiarazione di pubblica utilità e occupazione di urgenza), disposto con la decisione di questa Adunanza plenaria di cui si chiede l’esecuzione. </p>
<p>Trattasi di effetto tipico della sentenza di annullamento, riconducibile a quello comunemente qualificato da autorevole, e condivisa, dottrina e dalla risalente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (IV, 24 giugno 1960 n. 688 e 23 giugno 1950 n. 311), mai smentita dalla Corte regolatrice, come effetto ripristinatorio del giudicato, azionabile, in via esecutiva, al pari dell’effetto conformativo con il rimedio dell’ottemperanza (Ad.plen. 22 dicembre 1982 n. 19 e 1° giugno 1983 n. 14).</p>
<p>L’azione volta alla restituzione del bene costituisce strutturalmente attuazione del decisum e quindi trova la sua naturale allocazione in sede di giudizio di ottemperanza, in quanto consente e determina quell’adeguamento dello stato di fatto allo stato di diritto che rappresenta la finalità tipica di tale giudizio (v. già Ad.plen. 2 giugno 1983 n. 15) e realizza quell’esigenza di completamento della tutela giurisdizionale amministrativa affermata dalla Corte regolatrice sin dalla nota sentenza a Sezioni unite 8 luglio 1953 n. 2157, ribadita più di recente dalla Corte costituzionale (sentt. n. 495 del 1995 e n. 204 del 2004).</p>
<p>All’adeguamento dello stato di fatto allo stato di diritto, come definito in sentenza, può pervenirsi, a seconda della concreta situazione, mediante restituzione di beni, accompagnata o meno dalla riduzione in pristino, o mediante analoghe forme di esecuzione in forma specifica secondo modalità individuate dal giudice dell’ottemperanza nell’esercizio della giurisdizione di merito. E’ per questo che l’azione di esecuzione può avere contenuti vari, in dipendenza della natura dell’interesse sostanziale leso e degli effetti propri della sentenza, dandosi luogo a quel “piano mobile di rimedi” &#8211; di cui parla autorevole dottrina &#8211; in forza del quale la realizzazione della tutela può costituire la risultante, sul piano processuale, di iniziative di diverso contenuto.</p>
<p>3. Ciò premesso, con riferimento al caso in esame occorre stabilire se &#8211; come oppone l’Amministrazione &#8211; l’intervenuta realizzazione dell’opera pubblica, si ponga come causa ostativa all’esecuzione del giudicato.</p>
<p>L’Adunanza plenaria ritiene di doversi pronunciare in senso negativo.</p>
<p>3.1 Va, innanzi tutto, ricordato, che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già avuto occasione di affermare che la realizzazione dell’opera pubblica non fa venir meno l’obbligo per l’Amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente espropriato (IV, n. 450 del 2002 e n. 5820 del 2003). </p>
<p>Si è detto, infatti, che, ove possibile in fatto e richiesta dalla parte, la tutela in forma specifica prevale sulla tutela risarcitoria (v. decisioni da ultimo citate, cui adde IV, n. 2280 del 2002 e n. 950 del 2004, che estendono il principio anche ai rapporti tra reintegrazione in forma specifica e risarcimento per equivalente).</p>
<p>3.2 Alla base di questa linea giurisprudenziale, che si pone come superamento della interpretazione che riconnetteva alla costruzione dell’opera pubblica effetti preclusivi o limitativi della tutela in forma specifica del privato, è una spinta evolutiva che innesta le sue radici nel diritto comune europeo, enucleabile dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo chiamata a garantire tali diritti, nel contesto della progressiva integrazione tra ordinamento interno, comunitario e della Convenzione (Ad. gen. 1° marzo 2001 n. 2).</p>
<p>3.2.1 La giurisprudenza più risalente di questo Consiglio di Stato (ex multis: IV, 17 gennaio 1978 n. 14 e 19 dicembre 1975 n. 1327) conosceva l’istituto dell’espropriazione in sanatoria, rivolta ad assicurare ad opere pubbliche realizzate in virtù di occupazione d’urgenza scaduta o di occupazione abusiva la possibilità di sanatoria, in forza di un decreto di espropriazione emesso ex post, dotato di efficacia retroattiva. </p>
<p>Tale giurisprudenza, idonea per un verso a “regolarizzare” la situazione proprietaria del bene in capo all’amministrazione, palesava peraltro, proprio a causa dei suoi effetti retroattivi, limiti sul versante della tutela del privato, soprattutto sotto il profilo dei rapporti tra risarcimento del danno e indennità di espropriazione.</p>
<p>La Corte di cassazione fu, pertanto, indotta a elaborare un istituto volto a contemperare i problemi legati alla perdita della proprietà con il riconoscimento di un’adeguata riparazione sul piano economico del proprietario.</p>
<p>Così, con una “inversione” della fattispecie civilistica dell’accessione, intesa come modo di acquisto della proprietà, fu elaborata la figura pretoria dell’occupazione appropriativa (o accessione invertita) (Cass. 26 febbraio 1983 n. 1464), che lega tra loro acquisto della proprietà da parte dell’amministrazione e realizzazione dell’opera pubblica; mentre gli ulteriori successivi sviluppi giurisprudenziali hanno consentito di distinguere da tale ipotesi e assoggettare a diversa disciplina quelle che sono state definite occupazioni usurpative (Cass. 18 febbraio 2000 n. 1814; Cass. 28 marzo 2001 n. 4451), caratterizzate dalla radicale mancanza di un titolo pubblicistico legittimante.</p>
<p>L’elaborazione giurisprudenziale in esame, sostanzialmente condivisa anche dalla prevalente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, oltre a manifestare non pochi punti di incertezza in diritto (si pensi solo alla tematica del rapporto tra risarcimento e indennizzo e ai problemi inerenti alla prescrizione), presentava e presenta aspetti problematici anche con riferimento alla individuazione del momento in cui l’opera pubblica possa ritenersi realizzata (e conseguentemente ed irreversibilmente acquisito il suolo alla proprietà pubblica). </p>
<p>E’ proprio da casi italiani &#8211; concernenti due diverse fattispecie, in cui l’apprensione materiale del terreno, legittima ab initio, era divenuta illegittima, nell’un caso per scadenza dei termini nell’altro per annullamento giurisdizionale della dichiarazione di pubblica utilità &#8211; che trae origine la nota vicenda che ha condotto la Corte europea dei diritti dell’uomo a ritenere il nostro quadro normativo non aderente alla Convenzione europea e, in particolare, al Protocollo addizionale n.1 (sentt. 30 maggio 2000, rich.n.24638/94, Carbonara e Ventura, e 30 maggio 2000, rich. n. 31524/96, Società Belvedere Alberghiera, resa in relazione alla decisione di questa Adunanza plenaria 7 febbraio 1996 n.1).</p>
<p>I punti di contrasto individuati dalla Corte sono così schematizzabili:</p>
<p>a) un comportamento illecito o illegittimo &#8211; la distinzione non sembra rilevare per la Corte &#8211; non può fondare l’acquisto di un diritto: l’accessione invertita contrasta perciò con il principio di legalità, inteso come preminenza del diritto;</p>
<p>b) spetta all’ordinamento interno l’individuazione dei mezzi di tutela in relazione a fattispecie nelle quali l’acquisizione del bene sia divenuta sine titulo: tali mezzi debbono essere però efficaci e collegarsi in un quadro normativo chiaro, preciso e prevedibile (situazione che non riscontra nella attuale disciplina).</p>
<p>La Corte ha quindi ritenuto che non costituisce impedimento alla restituzione dell’area illegittimamente espropriata il fatto della realizzazione dell’opera pubblica; e ciò indipendentemente dalle modalità &#8211; occupazione appropriativa od usurpativa &#8211; di acquisizione del terreno, dovendo anzi ritenersi che, in tale ottica, la stessa distinzione tra occupazione appropriativa e usurpativa non assume più rilevanza.</p>
<p>Va, infine, considerato che non può interpretarsi come adesione ad una diversa linea interpretativa della Corte la recente sentenza 30 ottobre 2003, concernente la liquidazione del danno alla Società Belvedere Alberghiera, resa sulla stessa vicenda in relazione alla quale la precedente decisione del 2000 aveva riconosciuto il diritto alla restituzione dell’immobile. La Corte, infatti, preso atto della mancata restituzione dell’immobile con riduzione in pristino, statuita dalla precedente decisione, senza recedere dalla stessa ed anzi riconfermandone il dictum, ha inteso reagire alla mancata restituzione riconoscendo un autonomo titolo di responsabilità di carattere non strettamente risarcitorio, perché comprensiva anche del danno morale sopportato dalla società.</p>
<p>3.2.2 Nell’ambito del nostro ordinamento le idee affermate dalla Corte dei Diritti dell’Uomo hanno trovato attuazione nella disciplina alla quale si è dato vita con il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico sulle espropriazioni).</p>
<p>L’articolo 43 del testo unico, nel disciplinare la “utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”, stabilisce che “l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di espropriazione o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni”.</p>
<p>Il che significa riconoscimento all’autorità amministrativa del potere di acquisire al patrimonio pubblico anche un bene occupato senza titolo idoneo, purchè ciò avvenga sulla base di un formale atto amministrativo fondato sulla “valutazione degli interessi in conflitto” e con il riconoscimento al privato del ristoro del danno.</p>
<p>La norma postula quindi, accomunando nel regime ogni forma di occupazione senza titolo, la possibilità dell’acquisto della proprietà da parte dell’amministrazione, con un formale provvedimento amministrativo, “valutati gli interessi in conflitto”.</p>
<p>Una valutazione – quella degli interessi in conflitto – da condurre con particolare rigore. L’atto di acquisizione, che assorbe dichiarazione di pubblica utilità e decreto di esproprio, deve, infatti, non solo valutare la pubblica utilità dell’opera, secondo i parametri consueti, ma deve altresì tener conto che il potere acquisitivo in parola &#8211; avente, in qualche misura, valore “sanante” dell’illegittimità della procedura espropriativa, anche se, come si è detto, solo ex nunc &#8211; ha natura “eccezionale” e non può risolversi in una mera alternativa alla procedura ordinaria. Il nuovo provvedimento deve perciò trovare la sua giustificazione nella particolare rilevanza dell’interesse pubblico posto a raffronto con l’interesse del privato. E ciò a maggior ragione a seguito della parziale reintroduzione, ad opera del decreto legislativo n. 302 del 2002, dell’istituto dell’occupazione d’urgenza.</p>
<p>La motivazione dell’atto di acquisizione dovrà essere, quindi, particolarmente esaustiva della valutazione degli interessi in conflitto, e conseguentemente più stringente dovrà essere il sindacato giurisdizionale.</p>
<p>E gli stessi requisiti per l’ammissibilità del provvedimento di acquisizione dovranno essere valutati rigorosamente, dovendosi escludere, per esempio, come rilevato anche in dottrina, che il provvedimento possa far leva sulla semplice utilizzabilità dell’immobile ovvero sulla sua astratta idoneità a essere utilizzato per il soddisfacimento di un interesse generale, facendo per contro riferimento la norma all’utilizzazione in atto per un interesse pubblico specifico e concreto.</p>
<p>Ciò che maggiormente rileva, peraltro, è che la norma individua nel provvedimento amministrativo di acquisizione &#8211; e non già in un mero fatto &#8211; l’unico titolo idoneo a costituire il diritto di proprietà in capo all’amministrazione, prevedendo in ogni caso per il privato il diritto al ristoro integrale, cioè al risarcimento del danno “senza pregiudizio per l’eventuale azione già proposta”.</p>
<p>Ne consegue &#8211; ad avviso di questa Adunanza plenaria &#8211; che, in caso di illegittimità della procedura espropriativa e di realizzazione dell’opera pubblica, l’unico rimedio riconosciuto dall’ordinamento per evitare la restituzione dell’area è l’emanazione di un (legittimo) provvedimento di acquisizione ex articolo 43, in assenza del quale l’amministrazione non può addurre l’intervenuta realizzazione dell’opera pubblica quale causa di impossibilità oggettiva e quindi come impedimento alla restituzione: la realizzazione dell’opera pubblica è un fatto, e tale resta; la perdita della proprietà da parte del privato e l’acquisto in capo all’amministrazione possono conseguire unicamente all’emanazione di un provvedimento formale, nel rispetto del principio di legalità e di preminenza del diritto.</p>
<p>In tal senso, e con le precisazioni esposte, deve convenirsi che l’istituto dell’acquisizione c.d. sanante di cui all’articolo 43, co. 1 e 2, rispetta i parametri imposti dalla Corte europea e dai principi costituzionali, perché:</p>
<p>a) l’acquisto del bene avviene in virtù di un provvedimento previsto dalla legge e, soprattutto, con efficacia ex nunc, sicché sono rispettate le esigenze di chiarezza dell’ordinamento e di preminenza del diritto;</p>
<p>b) il provvedimento è sindacabile e l’esercizio della discrezionalità è circondato da particolari cautele di cui va verificato il rispetto in sede giurisdizionale;</p>
<p>c) è in ogni caso assicurato il risarcimento del danno;</p>
<p>d) in assenza di provvedimento, la restituzione dell’area non può essere impedita, se non per scelta autonoma del privato che rinunci alla restituzione.</p>
<p>4. Facendo applicazione degli esposti principi alla presente controversia, possono trarsi le seguenti conclusioni:</p>
<p>a) la ricorrente, agendo per l’esecuzione del giudicato, chiede la restituzione dell’area, previa riduzione in pristino;</p>
<p>b) tale domanda, che si ricollega all’effetto ripristinatorio della sentenza e al conseguente obbligo per l’amministrazione di adeguare lo stato di fatto allo stato di diritto come accertato nel giudicato, è correttamente proposta nella sede dell’ottemperanza (senza che occorra indagare in questa sede sulla possibilità, o meno, da parte del privato interessato di avviare, in alternativa alla presente ottemperanza, una concorrente azione restitutoria dinanzi ad altro giudice: Cass. SS.UU. 9 giugno 2004 n. 10978);</p>
<p>c) trattandosi di pretesa restitutoria, fondata sul venir meno del titolo legale dell’apprensione del bene, l’accoglimento della domanda non può essere precluso da considerazioni fondate sull’eccessiva onerosità (art. 2058 cod.civ.) o sul pregiudizio derivante all’economia nazionale dalla distruzione della cosa (art. 2933 cod.civ.);</p>
<p>d) oltre che la rinuncia, anche implicita, della parte, solo l’impossibilità oggettiva può precludere, in sede di esecuzione, la restituzione dell’area previa riduzione in pristino;</p>
<p>e) l’avvenuta realizzazione dell’opera pubblica non costituisce causa di impossibilità oggettiva, in quanto mero fatto, occorrendo all’uopo un (legittimo) provvedimento formale di acquisizione dell’area ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del testo unico sulle espropriazioni.</p>
<p>Nel caso in esame è pacifico &#8211; perché risulta confermato dall’istruttoria espletata &#8211; che tale provvedimento non è stato adottato.</p>
<p>5. Su di un ultimo punto va richiamata l’attenzione. </p>
<p>L’ANAS, nella sua relazione tecnica, ha rilevato che, nella specie, non avrebbe dovuto farsi riferimento alla nuova disciplina di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001 di cui si è fatta applicazione in quanto l’art. 57 del D.P.R. n. 327 cit. (rectius: l’art. 5 della legge 1 agosto 2002 n. 166 che ha modificato il tenore dell’originaria disposizione) esclude la operatività della nuova disciplina nei confronti delle procedure nelle quali risulti intervenuta &#8211; come nella specie &#8211; prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001 la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza (nel caso in esame l’intero procedimento fino all’esproprio si è svolto prima della entrata in vigore della nuova legge).</p>
<p>L’assunto non può essere condiviso.</p>
<p>La disposizione avanti ricordata (che prende il posto di altra norma ispirata a tutt’altra logica: v. art. 57 nella sua originaria versione) si propone di evitare che procedimenti  avviati in applicazione della disciplina pregressa trovino ulteriore sviluppo e conclusione alla stregua di sopravvenuti assetti (riconoscendosi ultrattività, per tali fasi procedurali, alla precedente disciplina).</p>
<p>La norma transitoria ora ricordata risulta, però, manifestamente inapplicabile al caso in esame.</p>
<p>Nella presente fattispecie si tratta, infatti, non già di stabilire qual è la normativa che disciplina una procedura espropriativa in itinere (la vicenda presa in considerazione dall’art. 57 legge n. 127 del 2001 nel nuovo testo di cui all’art. 5 della legge n. 166 del 2002) ma solo di decidere &#8211; dopo l’annullamento passato in giudicato dalla precedente procedura (tutta svoltasi sotto l’impero della precedente disciplina) &#8211; quale sorte vada riservata ad una res “modificata”, come nella specie, dalla Amministrazione restata senza titolo nelle mani di quest’ultima dopo l’annullamento degli atti della procedura espropriativa.</p>
<p>Non trattandosi di vicenda riconducibile sotto la norma transitoria avanti ricordata è evidente che non può non trovare applicazione nella specie la disposizione dell’art. 43 che consente, in caso di apprensione e modifica di res sine titulo o con titolo annullato, la possibilità di neutralizzare la domanda di restituzione della parte interessata solo con l’adozione di un atto formale preordinato all’acquisizione del bene (con corresponsione di quanto spettante a titolo risarcitorio) o la speciale domanda giudiziale formulata nel processo di cui è parola nello stesso art. 43.</p>
<p>6. Alla stregua delle svolte argomentazioni il ricorso per l’esecuzione del giudicato deve essere accolto. </p>
<p>Va, pertanto, ordinato alle amministrazioni intimate, per quanto di competenza, di procedere alla restituzione dell’area, previa riduzione in pristino, nel termine di tre mesi dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della presente decisione. In caso di inadempimento nel termine predetto, e fatta salva ogni possibilità transattiva rimessa all’autonomia delle parti, è nominato, sin d’ora, commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sostegno alle attività di repressione degli abusi edilizi del Ministero delle infrastrutture e del territorio, il quale provvederà, personalmente o a mezzo di funzionario da lui delegato, all’esecuzione della presente decisione nell’ulteriore termine di tre mesi.</p>
<p>Le spese del giudizio di esecuzione, liquidate in dispositivo, seguono, come di regola, la soccombenza e vanno poste a carico dell’ANAS.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, accoglie il ricorso e ordina l’esecuzione del giudicato nei termini e con le modalità indicati in motivazione.</p>
<p>Condanna l’ANAS al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di ottemperanza, che liquida in Euro 10.000,00 (diecimila), comprensive di onorari.</p>
<p>Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 8 novembre 2004, dall’Adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, riunita in camera di consiglio con l’intervento dei Signori:</p>
<p></p>
<p>Alberto de Roberto			&#8211; Presidente del Consiglio di Stato<br />	<br />
Mario Egidio Schinaia		&#8211; Presidente della Sesta Sezione<br />	<br />
Paolo Salvatore			&#8211; Presidente della Quarta Sezione<br />	<br />
Raffaele Iannotta			&#8211; Presidente della Quinta Sezione<br />	<br />
Sabino Luce				&#8211; Consigliere<br />	<br />
Raffaele Carboni			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Filippo Patroni Griffi			&#8211; Consigliere Est.<br />	<br />
Rosalia M. Pietronilla Bellavia	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Farina			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Luigi Maruotti			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Carmine Volpe			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Marinella Rulli Dedi			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli	#NOME?	</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-29-4-2005-n-2/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2005 n.2</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
