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	<title>29/4/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29/4/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.8210</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-29-4-2004-n-8210/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-29-4-2004-n-8210/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.8210</a></p>
<p>Vito Giustiniani &#8211; Pres.; Alfredo Mensitieri &#8211; Est. Comune di Francavilla Fontana (avv. Roberto Palmisano) contro Giuseppe Vecchio (avv. Gian Franco D&#8217;Onofrio) sulla giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il recupero di un credito dell&#8217;Amministrazione Giurisdizione civile &#8211; giurisdizione ordinaria e amministrativa &#8211; in genere &#8211; recupero</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-29-4-2004-n-8210/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.8210</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-29-4-2004-n-8210/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.8210</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vito Giustiniani &#8211; Pres.; Alfredo Mensitieri &#8211; Est.<br /> Comune di Francavilla Fontana (avv. Roberto Palmisano) contro Giuseppe Vecchio (avv. Gian Franco D&#8217;Onofrio)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il recupero di un credito dell&#8217;Amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione civile &#8211; giurisdizione ordinaria e amministrativa &#8211; in genere &#8211; recupero di un credito dell&#8217;amministrazione verso il privato nascente da un contratto &#8220;iure privatorum&#8221; &#8211; controversia relativa &#8211; Giurisdizione del giudice ordinario &#8211; Fattispecie</span></span></span></p>
<hr />
<p>Spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia avente<br />
ad oggetto il recupero di un credito dell&#8217;Amministrazione (nella<br />
specie, a titolo di conguaglio &#8211; in conseguenza della definitiva<br />
quantificazione dell&#8217;indennita&#8217; di esproprio &#8211; del prezzo di cessione<br />
di un&#8217;area fabbricabile per l&#8217;edilizia economica e popolare ai sensi<br />
dell&#8217;art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865) che il privato<br />
assuma non competerle in quanto non contemplato nel negozio stipulato<br />
iure privatorum con l&#8217;Amministrazione medesima.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il recupero di un credito dell&#8217;Amministrazione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza clicca qui</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-29-4-2004-n-0-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-29-4-2004-n-0-2/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.0</a></p>
<p>Presidente V. Skouris – Cancelliere R. Grass Comunità europea – Corte di Giustizia – Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Deputati al Parlamento europeo – Regime provvisorio in materia di pensione di cessata attività – Modalità di comunicazione del regime provvisorio – Mancanza dell’obbligo di notifica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-29-4-2004-n-0-2/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-29-4-2004-n-0-2/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente V. Skouris – Cancelliere R. Grass</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea – Corte di Giustizia – Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Deputati al Parlamento europeo – Regime provvisorio in materia di pensione di cessata attività – Modalità di comunicazione del regime provvisorio – Mancanza dell’obbligo di notifica individuale nei confronti dei deputati interessati – Parziale annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado – Presunta conoscenza del regime provvisorio – Rigetto dei ricorsi.</span></span></span></p>
<hr />
<p>La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 26 ottobre 2000, cause riunite da T-83/99 a T-85/99, Ripa di Meana ea./Parlamento, è annullata nella parte in cui accoglie, nelle cause T-83/99 e T-84/99, i ricorsi dei sigg. Ripa di Meana e Orlando. I ricorsi dei sigg. Ripa di Meana e Orlando volti all&#8217;annullamento delle decisioni contenute nelle lettere del Collegio dei questori del 4 febbraio 1999, nn.300762 e 300763, con cui sono state respinte le loro rispettive domande dirette ad ottenere l&#8217;applicazione, con effetto retroattivo, del regime provvisorio in materia di pensione di cessata attività di cui all&#8217;allegatoIII della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo, sono respinti. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) La CGCE annulla la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 26 ottobre 2000 (cause riunite da T-83/99 a T-85/99 Ripa di Meana ea./Parlamento), nella parte in cui accoglie (nelle cause T-83/99 e T-84/99) i ricorsi dei sigg. Ripa di Meana e Orlando, dal momento che l’affermazione del Tribunale secondo cui il Parlamento europeo, nel rispetto del principio di certezza del diritto e di buona amministrazione, avrebbe dovuto informare i deputati interessati della modifica apportata al regime pensionistico provvisorio (con decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento 13 settembre 1995), tramite una notifica individuale con avviso di ricevimento, non può considerarsi corretta. La Corte precisa, infatti, che un obbligo di notifica individuale nei confronti dei deputati europei sussista soltanto all’inizio del loro mandato e riguardi una copia della regolamentazione concernente le spese e le indennità che essi ricevono dal Segretario generale del Parlamento; pertanto, la Corte esclude che tale obbligo possa estendersi anche alle modifiche eventualmente apportate alla regolamentazione stessa. E, nel caso di specie, è pacifico che la decisione del 1995 costituisca proprio una modifica del genere. Constatando, inoltre, che la decisione del 1995 sia stata, comunque, portata a conoscenza dei deputati interessati mediante il verbale della riunione dell’Ufficio di presidenza distribuito a tutti i deputati (in forza dell’art. 28, n. 1 del regolamento del Parlamento) e mediante il testo consolidato della regolamentazione riguardante le spese e le indennità, pubblicato nel marzo 1996 e nel settembre 1997, la CGCE respinge i ricorsi dei sigg. Ripa di Meana e Orlando nella parte in cui rilevano che la modifica apportata al regime pensionistico provvisorio sia stata viziata da carenza di pubblicità.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con osservazione della Dott.ssa Giovanna Pistorio, <a href="/ga/id/2004/5/1514/d">&#8220;La Corte di giustizia esclude che la modifica apportata al regime pensionistico provvisorio debba essere notificata individualmente ai deputati europei&#8221;</a></p>
<hr />
<p align="center"><b>SENTENZA DELLA CORTE<br />
Quinta Sezione</b></p>
<p align="center">29 aprile 2004</p>
<p>Nel procedimento C-470/00P,</p>
<p><b>Parlamento europeo</b>, rappresentato inizialmente dai sigg. A.Caiola e G.Ricci, in qualità di agenti, poi da questi ultimi assistiti dall&#8217;avv.F.Capelli, con domicilio eletto in Lussemburgo,</p>
<p>ricorrente,</p>
<p>avente ad oggetto il ricorso diretto all&#8217;annullamento parziale della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 26 ottobre 2000 nelle cause riunite da T-83/99 a T-85/99, Ripa di Meana ea./Parlamento (Racc. pag.II-3493),</p>
<p>procedimento in cui le altre parti sono:</p>
<p><b>Carlo Ripa di Meana</b>, ex deputato al Parlamento europeo, residente in Montecastello di Vibio,</p>
<p><b>Leoluca Orlando</b>, ex deputato al Parlamento europeo, residente in Palermo, e</p>
<p><b>Gastone Parigi</b>, ex deputato al Parlamento europeo, residente in Pordenone, rappresentati dagli avv.ti W.Viscardini e G.Donà, con domicilio eletto in Lussemburgo,</p>
<p>ricorrenti in primo grado,</p>
<p align="center"><b>LA CORTE<br />
Quinta Sezione</b></p>
<p>composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A.Rosas e A.LaPergola, giudici,<br />
avvocato generale: sig.J.Mischo<br />
cancelliere: sig.ra L.Hewlett, amministratore principale</p>
<p>vista la relazione d&#8217;udienza,<br />
sentite le difese orali svolte dalle parti all&#8217;udienza del 10 aprile 2003,<br />
sentite le conclusioni dell&#8217;avvocato generale, presentate all&#8217;udienza del 26 giugno 2003,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><b>Sentenza</b></p>
<p>1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 22 dicembre 2000, il Parlamento europeo ha proposto, ai sensi dell&#8217;art.49 dello StatutoCE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 26 ottobre 2000, cause riunite da T-83/99 a T-85/99, Ripa di Meana ea./Parlamento (Racc. pag.II-3493; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha annullato le decisioni contenute nelle lettere del Collegio dei questori del 4 febbraio 1999, nn.300762 e 300763, con cui sono state respinte le domande, rispettivamente, dei sigg. Ripa di Meana e Orlando dirette ad ottenere l&#8217;applicazione, con effetto retroattivo, del regime provvisorio in materia di pensione di cessata attività di cui all&#8217;allegatoIII della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo (in prosieguo: le «decisioni del 4 febbraio 1999»).</p>
<p><b>Contesto normativo </b></p>
<p>2 In mancanza di un regime pensionistico comunitario uniforme per tutti i deputati al Parlamento europeo, il 24 e il 25 maggio 1982 l&#8217;Ufficio di presidenza di quest&#8217;ultimo ha adottato un regime provvisorio in materia di pensione di cessata attività per i deputati degli Stati membri le cui autorità nazionali non prevedono alcun regime pensionistico per i membri del Parlamento (in prosieguo: il «regime pensionistico provvisorio»). Tale regime, che si applica anche nel caso in cui il livello e/o le modalità della pensione prevista non coincidano esattamente con quelli applicabili ai parlamentari dello Stato per il quale il deputato al Parlamento interessato è stato eletto, è previsto dall&#8217;allegatoIII della regolamentazione del Parlamento riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo (in prosieguo: la «regolamentazione riguardante le spese e le indennità»).</p>
<p>3 Nella versione vigente dal 25 maggio 1982, l&#8217;allegatoIII della regolamentazione riguardante le spese e le indennità (in prosieguo: l&#8217;«allegatoIII») disponeva, in particolare, quanto segue:<br />
«Articolo1<br />
1. Tutti i deputati al Parlamento europeo hanno diritto ad una pensione di cessata attività.<br />
2. In attesa dell&#8217;istituzione di un regime pensionistico comunitario definitivo per tutti i deputati al Parlamento europeo, può essere erogata, su richiesta del deputato interessato, una pensione provvisoria di cessata attività a carico del bilancio della Comunità, Sezione Parlamento.<br />
Articolo2<br />
1. L&#8217;entità e le modalità della pensione provvisoria corrispondono esattamente a quelle della pensione percepita dai membri della Camera Bassa del Parlamento dello Stato in rappresentanza del quale il deputato al Parlamento europeo è stato eletto.<br />
2. Il deputato che beneficia delle disposizioni dell&#8217;articolo 1, paragrafo 2, versa al bilancio della Comunità un contributo calcolato in modo da corrispondere complessivamente a quello pagato da un membro della Camera Bassa dello Stato in cui è stato eletto.<br />
Articolo3<br />
Ai fini del computo dell&#8217;importo della pensione, gli anni di mandato presso il Parlamento di uno Stato membro possono essere cumulati con gli anni di mandato presso il Parlamento europeo. Gli anni in cui l&#8217;interessato ha assolto un duplice mandato vengono calcolati un&#8217;unica volta».</p>
<p>4 Il regime pensionistico provvisorio è stato modificato con decisione dell&#8217;Ufficio di presidenza del Parlamento 13 settembre 1995 (in prosieguo: la «decisione del 1995») diretta, in sostanza, a subordinare sia l&#8217;adesione al detto regime sia la liquidazione della pensione alla presentazione, entro un dato termine, di una domanda in tal senso.</p>
<p>5 La decisione del 1995 non ha modificato gli artt.1 e 2 dell&#8217;allegatoIII, ma ciò non è avvenuto per l&#8217;art.3 di tale allegato, che ora dispone quanto segue:<br />
«1. La richiesta di adesione al presente regime pensionistico provvisorio deve essere presentata entro sei mesi dall&#8217;inizio del mandato dell&#8217;interessato.<br />
Dopo tale termine, la data a partire dalla quale l&#8217;adesione al regime pensionistico ha effetto è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda.<br />
2. La richiesta di liquidazione della pensione deve essere presentata entro sei mesi dalla maturazione di tale diritto.<br />
Dopo tale termine, la data a partire dalla quale ha effetto la prestazione pensionistica è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda».</p>
<p>6 L&#8217;art.4 dell&#8217;allegatoIII, nella sua versione risultante dalla decisione del 1995, riproduce quasi testualmente i termini del vecchio art.3 di tale allegato.</p>
<p>7 Quanto all&#8217;art.5 dell&#8217;allegatoIII, esso dispone nella versione qui rilevante che:<br />
«La presente regolamentazione entra in vigore alla data della sua adozione da parte dell&#8217;Ufficio di presidenza [vale a dire, il 13 settembre 1995].<br />
I deputati il cui mandato è in corso alla data di adozione della regolamentazione dispongono tuttavia di un termine di sei mesi a partire dall&#8217;entrata in vigore delle presenti disposizioni per presentare domanda di adesione al regime in parola».</p>
<p>8 La modifica dell&#8217;allegatoIII, introdotta dalla decisione del 1995, è stata resa nota a tutti i deputati europei con comunicazione del Parlamento 28 settembre 1995, n.25/95 (in prosieguo: la «comunicazione n.25/95»).</p>
<p>9 L&#8217;art.27, nn.1 e 2, della regolamentazione riguardante le spese e le indennità stabilisce inoltre quanto segue:<br />
«1. All&#8217;inizio del loro mandato i deputati ricevono dal Segretario generale una copia della presente regolamentazione e danno atto per iscritto dell&#8217;avvenuta ricezione.<br />
2. Il deputato il quale ritenga che le presenti disposizioni non siano state correttamente applicate può rivolgersi per iscritto al Segretariato generale. Qualora non venga raggiunto un accordo tra il deputato e il Segretario generale, la questione è deferita al Collegio dei questori che prende una decisione previa consultazione del Segretario generale. Il Collegio dei questori può altresì consultare il Presidente e/o l&#8217;Ufficio di Presidenza».</p>
<p><b>Fatti all&#8217;origine della controversia e procedimento dinanzi al Tribunale </b></p>
<p>10 I sigg. Ripa di Meana, Orlando e Parigi, tutti cittadini italiani, sono stati deputati al Parlamento europeo durante la legislatura 1994/1999.</p>
<p>11 Credendo di essere assoggettati d&#8217;ufficio al regime pensionistico provvisorio, come avviene per i membri del Parlamento italiano, essi non hanno presentato alcuna domanda di adesione al detto regime, come previsto all&#8217;allegatoIII, nella sua versione risultante dalla decisione del 1995. Solo nel corso dei primi mesi del 1998 essi avrebbero appreso, per caso, che in realtà non beneficiavano di alcuna pensione di cessata attività, dato che non avevano aderito espressamente al regime pensionistico provvisorio entro il termine di sei mesi previsto, per quanto li riguarda, dall&#8217;art.5, secondo comma, del detto allegato.</p>
<p>12 I tre deputati hanno quindi proceduto in modi diversi per tentare di ottenere la loro adesione al regime pensionistico provvisorio.</p>
<p>13 Il 18 febbraio 1998 il sig.Parigi ha presentato alla Direzione generale del Personale del Parlamento, divisione Affari sociali, la sua domanda di adesione al regime pensionistico provvisorio. Egli chiedeva l&#8217;applicazione retroattiva di tale regime. Il Collegio dei questori gli ha risposto con due lettere in data 2 luglio e 20 ottobre 1998, informandolo che era impossibile aderire retroattivamente a tale regime.</p>
<p>14 I sigg. Ripa di Meana e Orlando, dal canto loro, hanno contattato l&#8217;amministrazione del Parlamento, senza tuttavia presentare domande scritte, al fine di aderire retroattivamente al regime pensionistico provvisorio.</p>
<p>15 Essendosi rivelati infruttuosi tali interventi presso i competenti servizi del Parlamento, i tre deputati si sono allora rivolti agli onn. Imbeni e Podestà, due dei vicepresidenti del Parlamento, anch&#8217;essi cittadini italiani, chiedendo loro di intervenire per risolvere tale problema. Il 19 novembre 1998 questi ultimi hanno inviato al Collegio dei questori una lettera diretta ad ottenere un riesame della situazione dei sigg. Ripa di Meana, Orlando e Parigi (in prosieguo: la «lettera 19 novembre 1998»).</p>
<p>16 Tale richiesta è stata però respinta con lettere del Collegio dei questori inviate il 4 febbraio 1999 a ciascuno dei tre deputati interessati (in prosieguo: le «lettere del 4 febbraio 1999») in base alla considerazione che tutti i deputati del Parlamento erano stati informati del fatto che l&#8217;adesione al regime pensionistico provvisorio avrebbe avuto luogo solo dietro presentazione di una domanda in tal senso entro i termini previsti dalla decisione del 1995.</p>
<p>17 E&#8217; in queste circostanze che, con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 13 aprile 1999, i sigg. Ripa di Meana (causa T-83/99), Orlando (causa T-84/99) e Parigi (causa T-85/99) hanno proposto un ricorso volto all&#8217;annullamento di tali decisioni di rigetto contenute nelle lettere del 4 febbraio 1999.</p>
<p>18 Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 22 maggio 2000, le tre cause sono state riunite, ai fini della trattazione orale e della sentenza, per ragioni di connessione.</p>
<p><b>La sentenza impugnata </b></p>
<p>19 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha parzialmente accolto l&#8217;eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento.</p>
<p>20 Per quanto riguarda il ricorso presentato dal sig.Parigi, il Tribunale ha infatti considerato che la lettera 4 febbraio 1999 inviata a quest&#8217;ultimo dal Collegio dei questori non conteneva alcun nuovo elemento rispetto alle lettere 2 luglio e 20 ottobre 1998 e costituiva, pertanto, una decisione meramente confermativa delle decisioni contenute in tali due lettere. Poiché le due decisioni del 1998 non erano state impugnate nei termini prescritti e la decisione 4 febbraio 1999 non era stata inoltre preceduta da alcun riesame della situazione del sig.Parigi, il Tribunale ha dichiarato, al punto 36 della sentenza impugnata, che il ricorso di quest&#8217;ultimo era irricevibile nel suo complesso.</p>
<p>21 Per contro, quanto ai ricorsi presentati dai sigg. Ripa di Meana e Orlando, il Tribunale ha respinto la tesi del Parlamento secondo cui tali ricorsi erano irricevibili in quanto le lettere del 4 febbraio 1999 si sarebbero limitate a reiterare il contenuto della decisione del 1995, che non era stata tempestivamente impugnata da tali due deputati. Dopo aver affermato, al punto 26 della sentenza impugnata, che «la lettera del 19 novembre 1998 (&#8230;) dev&#8217;essere considerata come una domanda dei ricorrenti fatta per loro conto dai vicepresidenti», il Tribunale, ai punti 27-31 della medesima sentenza, ha dichiarato quanto segue:<br />
«27 Occorre poi ricordare che già nella sentenza 14 dicembre 1962, cause riunite 16/62 e 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes ea./Consiglio (Racc. pag.877), la Corte ha considerato che il termine &#8220;decisione&#8221; figurante all&#8217;art.173, secondo comma, del TrattatoCE (divenuto art.230, quarto comma, CE), deve intendersi nel senso tecnico attribuitogli dall&#8217;art.189 del TrattatoCE (divenuto art.249CE) e che il criterio distintivo tra un atto di natura normativa e una decisione ai sensi di quest&#8217;ultimo articolo va ricercato nella portata generale o no dell&#8217;atto di cui trattasi.<br />
28 Inoltre, come risulta da una giurisprudenza costante, la natura normativa di un atto non viene meno solo perché è possibile determinare con un certo grado di precisione il numero o addirittura l&#8217;identità delle persone nei cui confronti esso si applica (v. ordinanza della Corte 23 novembre 1995, causa C-10/95P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag.I-4149, punto30, e la giurisprudenza ivi citata).<br />
29 Nella fattispecie, si deve constatare che le definizioni adottate nella modifica del 13 settembre 1995 dell&#8217;allegatoIII, redatte in termini generali ed astratti e produttive così di effetti giuridici per deputati europei determinati in maniera generale ed astratta e, di conseguenza, per ciascuno dei deputati, devono essere considerate come aventi portata generale e normativa. Anche se fosse stato provato che i deputati cui si applica l&#8217;art.5, secondo comma, della modifica del 13 settembre 1995 erano identificabili al momento della sua adozione, la natura regolamentare di quest&#8217;ultima non sarebbe per questo messa in discussione, tenuto conto del fatto che ess[a] riguarda solo situazioni di diritto o di fatto oggettive.<br />
30 Anche se la Corte ha riconosciuto che una disposizione di natura normativa può, in talune circostanze, riguardare direttamente e individualmente talune persone fisiche o giuridiche (v. sentenza del Tribunale 27 giugno 2000, cause riunite T-172/98, da T-175/98 a T-177/98, Salamander ea./Parlamento e Consiglio, Racc. pag.II-2487, punto30, e la giurisprudenza ivi citata), la detta giurisprudenza non può essere fatta valere nel caso di specie dato che la disposizione impugnata non ha leso alcun diritto specifico dei ricorrenti ai sensi della stessa giurisprudenza.<br />
31 Ne consegue che gli argomenti del Parlamento relativi all&#8217;irricevibilità dei ricorsi T-83/99 e T-84/99 devono essere respinti».</p>
<p>22 Esaminando nel merito i ricorsi proposti dai sigg. Ripa di Meana e Orlando, il Tribunale ha respinto l&#8217;eccezione di illegittimità sollevata da questi ultimi contro la decisione del 1995, ma ha accolto i loro motivi relativi, rispettivamente, alla non inosservanza del termine di sei mesi previsto all&#8217;allegatoIII, alla violazione del principio di buona amministrazione, nonché alla violazione del principio di certezza del diritto.</p>
<p>23 A tale riguardo il Tribunale ha affermato, in particolare, quanto segue:<br />
«75 Il Tribunale considera che il Parlamento, per rispondere alle esigenze risultanti dal rispetto del principio di certezza del diritto e di buona amministrazione, e visto l&#8217;art.27, n.1, della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento, avrebbe dovuto informare i deputati interessati della modifica dell&#8217;allegatoIII avvalendosi di una notifica individuale con avviso di ricevimento.<br />
76 Solo così il Parlamento si sarebbe comportato in maniera conforme alla giurisprudenza comunitaria ai sensi della quale è necessario che ogni atto dell&#8217;amministrazione che produca effetti giuridici sia chiaro, preciso e portato a conoscenza dell&#8217;interessato in modo tale che questi possegga la certezza del momento a decorrere dal quale l&#8217;atto stesso esiste ed è produttivo di effetti giuridici (sentenza del Tribunale 7 febbraio 1991, cause riunite T-18/89 e T-24/89, Tagaras/Corte di giustizia, Racc. pag.II-53, punto40; v. anche la sentenza della Corte 23 settembre 1986, causa 5/85, AKZO Chemie/Commissione, Racc. pag.2585, punto39).<br />
77 Poiché una siffatta notifica non è avvenuta, un termine per la presentazione di una domanda basata su un atto che prevede diritti a pensione come quelli riguardanti la presente causa può decorrere, secondo la giurisprudenza comunitaria, solo dal momento in cui l&#8217;interessato, avendo avuto conoscenza dell&#8217;esistenza di tale atto, ha acquisito, entro un lasso di tempo ragionevole, una conoscenza esatta dell&#8217;atto stesso (in questo senso, sentenza del Tribunale 15 marzo 1994, causa T-100/92, La Pietra/Commissione, Racc.PI pagg.I-A-83 e II-275, punto30, e la giurisprudenza ivi citata).<br />
78 Anche se i ricorrenti non contestano di aver avuto conoscenza dell&#8217;esistenza della modifica dell&#8217;allegatoIII nel corso dei primi mesi dell&#8217;anno 1998, il Parlamento non ha fornito la prova del fatto che la conoscenza esatta dell&#8217;atto modificativo sia stata acquisita più di sei mesi prima della presentazione della domanda, avvenuta il 19 novembre 1998. Per giunta, dalle circostanze del caso di specie si ricava che tale conoscenza esatta è stata acquisita in un lasso di tempo ragionevole.<br />
79 Pertanto, i ricorrenti hanno presentato la loro domanda di adesione al regime pensionistico provvisorio entro il termine previsto dalla modifica dell&#8217;allegatoIII».</p>
<p>24 Sul fondamento delle considerazioni che precedono, il Tribunale, ai punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata, ha rispettivamente annullato le decisioni del Parlamento europeo 4 febbraio 1999 e condannato il Parlamento a sopportare le proprie spese, nonché quelle dei sigg. Ripa di Meana e Orlando, nelle cause T-83/99 e T-84/99.</p>
<p>25 Ai punti 2 e 4 dello stesso dispositivo, esso ha invece dichiarato irricevibile il ricorso del sig.Parigi e ha condannato quest&#8217;ultimo a sopportare le proprie spese, nonché quelle del Parlamento, nella causa T-85/99.</p>
<p><b>Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti </b></p>
<p>26 Con la sua impugnazione il Parlamento chiede che la Corte voglia:<br />
&#8211; annullare la sentenza impugnata limitatamente alle cause T-83/99 e T-84/99;<br />
&#8211; dichiarare, di conseguenza, irricevibili e non fondati i ricorsi dei sigg. Ripa di Meana e Orlando;<br />
&#8211; condannare questi ultimi al pagamento della totalità delle spese per i procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte.</p>
<p>27 I sigg. Ripa di Meana e Orlando chiedono dal canto loro che la Corte voglia:<br />
&#8211; respingere integralmente l&#8217;impugnazione in quanto manifestamente irricevibile e/o infondata;<br />
&#8211; conseguentemente, confermare i punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata, accogliendo quindi in maniera definitiva e integrale le conclusioni da essi presentate in primo grado;<br />
&#8211; condannare il Parlamento a rimborsare anche le spese del giudizio d&#8217;impugnazione.</p>
<p>28 Qualora la Corte dovesse accogliere, in tutto o in parte, l&#8217;impugnazione, i sigg. Ripa di Meana e Orlando chiedono, in subordine, che la Corte voglia:<br />
&#8211; dichiarare irricevibile la domanda del Parlamento diretta a vederli condannare al pagamento della totalità delle spese per i procedimenti svoltisi dinanzi al Tribunale, in quanto si tratterebbe di nuove conclusioni, presentate per la prima volta in sede d&#8217;impugnazione, in violazione dell&#8217;art.113, n.1, secondo trattino, del regolamento di procedura della Corte;<br />
&#8211; compensare, per motivi di equità, le spese del giudizio d&#8217;impugnazione.</p>
<p>29 Nella comparsa da lui presentata in applicazione dell&#8217;art.115, n.1, del regolamento di procedura, il sig.Parigi ha proposto un&#8217;impugnazione incidentale contro la sentenza impugnata, nella parte in cui, al punto4 del dispositivo di quest&#8217;ultima, il Tribunale lo ha condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle del Parlamento. In tale ricorso, il sig.Parigi chiede che la Corte voglia:<br />
&#8211; annullare la sentenza impugnata limitatamente al punto4 del dispositivo, relativo alla causa T-85/99;<br />
&#8211; dichiarare di conseguenza che, relativamente al procedimento nella causa T-85/99, ciascuna parte sopporterà le proprie spese;<br />
&#8211; condannare il Parlamento a sopportare le spese della presente impugnazione.</p>
<p>30 Qualora la Corte dovesse, in tutto o in parte, respingere il ricorso incidentale, il sig.Parigi chiede a quest&#8217;ultima di compensare, per motivi di equità, le spese del giudizio d&#8217;impugnazione.</p>
<p>31 Il Parlamento chiede alla Corte di dichiarare irricevibile tale ricorso incidentale e di condannare il sig.Parigi a sopportare la totalità delle spese del procedimento d&#8217;impugnazione.</p>
<p><b>Sulla domanda di riapertura della fase orale</b></p>
<p>32 Con atto del 1° agosto 2003, pervenuto alla cancelleria della Corte il 7 agosto successivo, i sigg. Ripa di Meana e Orlando hanno chiesto la riapertura della fase orale nel caso in cui la Corte intendesse seguire le conclusioni dell&#8217;avvocato generale, le quali, a loro avviso, sono fondate tanto su una lettura incompleta della sentenza impugnata quanto sulla sentenza della Corte 6 luglio 1988, causa 236/86, Dillinger Hüttenwerke/Commissione (Racc. pag.3761), che riguardava una fattispecie diversa da quella in esame nella presente causa.</p>
<p>33 A questo riguardo, occorre ricordare che la Corte può, d&#8217;ufficio o su proposta dell&#8217;avvocato generale, o anche su domanda delle parti, ordinare la riapertura della fase orale, ai sensi dell&#8217;art.61 del suo regolamento di procedura, se essa ritiene necessari ulteriori chiarimenti o se la causa dev&#8217;essere decisa sulla base di un argomento che non è stato dibattuto tra le parti (v., in particolare, sentenze 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips, Racc. pag.I-5475, punto 20; 7 novembre 2002, causa C-184/01P, Hirschfeldt/AEA, Racc. pag.I-10173, punto 30, e 13 novembre 2003, causa C-209/01, Schilling e Fleck-Schilling, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto19).</p>
<p>34 Nel caso di specie la Corte ritiene che non sia necessario ordinare la riapertura della fase orale, conclusa il 26 giugno 2003, dato che dispone di tutti gli elementi necessari per pronunciarsi sul ricorso in esame.</p>
<p>35 La domanda di riapertura della fase orale presentata dai sigg. Ripa di Meana e Orlando deve quindi essere respinta.</p>
<p><b>Sull&#8217;impugnazione in via principale </b></p>
<p>36 A sostegno della sua impugnazione, il Parlamento fa valere tre motivi, vertenti, rispettivamente, sull&#8217;errata valutazione della portata delle lettere dei vicepresidenti del Parlamento del 19 novembre 1998, sull&#8217;inattaccabilità delle lettere del Collegio dei questori del 4 febbraio 1999 e su errori di diritto commessi dal Tribunale per quanto riguarda il merito della causa. Relativamente a quest&#8217;ultimo motivo, il Parlamento contesta più in particolare l&#8217;interpretazione dell&#8217;art.27, n.1, della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati accolta dal Tribunale e la pertinenza del rinvio operato da quest&#8217;ultimo alla sua giurisprudenza in tema di conoscenza «esatta» degli atti comunitari.</p>
<p><b>Sul primo motivo</b></p>
<p><b>Argomenti delle parti</b></p>
<p>37 Con il primo motivo il Parlamento contesta l&#8217;affermazione, contenuta al punto 26 della sentenza impugnata, secondo cui «la lettera del 19 novembre 1998 (&#8230;) dev&#8217;essere considerata come una domanda dei ricorrenti fatta per loro conto dai vicepresidenti». Ad avviso di tale istituzione, infatti, detta lettera non può in nessun caso essere equiparata ad una domanda di adesione al regime pensionistico provvisorio in quanto, da una parte, i vicepresidenti interessati non avevano alcun titolo particolare, né sul fondamento di una qualsiasi disposizione regolamentare né su quello di un mandato conferito loro dai sigg. Ripa di Meana e Orlando, per presentare tale domanda per conto di questi ultimi e, d&#8217;altra parte, i due deputati avrebbero essi stessi riconosciuto di non aver mai presentato una domanda d&#8217;adesione al regime pensionistico provvisorio, né secondo le formalità prescritte dalla regolamentazione riguardante le spese e le indennità né in altro modo. Al riguardo, il Parlamento fa valere che i detti deputati si sono rivolti oralmente ai suoi servizi solo per ottenere informazioni sul regime pensionistico provvisorio e che i detti servizi li hanno allora avvertiti sia dell&#8217;obbligo di presentare per iscritto le domande di adesione al detto regime sia dell&#8217;esistenza di formulari specifici disponibili a tal fine.</p>
<p>38 Osservando, in via preliminare, che tale primo motivo dev&#8217;essere dichiarato irricevibile in quanto è diretto a rimettere in discussione dinanzi alla Corte una valutazione di fatto effettuata dal Tribunale, i sigg. Ripa di Meana e Orlando sostengono che quest&#8217;ultimo, qualificando la lettera 19 novembre 1998 come una domanda di adesione dei ricorrenti al regime pensionistico provvisorio, non ha commesso alcun errore, dato che né nell&#8217;allegatoIII né in alcun&#8217;altra disposizione di diritto nazionale o comunitario sono precisate le modalità di presentazione di una siffatta domanda. Pertanto, nulla avrebbe impedito a tali deputati di rivolgersi a due dei vicepresidenti del Parlamento al fine di dar loro mandato di compiere tali passi per loro conto. In mancanza di norme vincolanti circa tale mandato, quest&#8217;ultimo dovrebbe infatti poter essere concesso senza che il mandante sia tenuto a rispettare una qualsiasi forma.</p>
<p>39 I sigg. Ripa di Meana e Orlando aggiungono che, in ogni caso, la lettera 19 novembre 1998 menzionava in modo chiaro e univoco l&#8217;esistenza di una procura da essi conferita, che non è stata contestata dal Parlamento dato che il Collegio dei questori ha ritenuto necessario non solo rispondere a tale lettera, ma anche rivolgersi direttamente ad ognuno dei deputati interessati mediante lettere individuali contenenti un espresso riferimento alla loro domanda di adesione al regime pensionistico provvisorio.</p>
<p><b>Giudizio della Corte </b></p>
<p><b>&#8211; Sulla ricevibilità del primo motivo</b></p>
<p>40 In via preliminare si deve ricordare che, come risulta dagli artt.225CE e 58 dello Statuto della Corte di giustizia, l&#8217;impugnazione è limitata ai soli motivi di diritto. In forza di una costante giurisprudenza, il Tribunale, conseguentemente, è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui un&#8217;inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall&#8217;altro, a valutare questi fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di questi elementi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell&#8217;ambito di un&#8217;impugnazione [v., in particolare, sentenze 1° giugno 1994, causa C-136/92, Commissione/Brazzelli Lualdi ea., Racc. pag.I-1981, punti 47-49; 11 febbraio 1999, causa C-390/95P, Antillean Rice Mills ea./Commissione, Racc. pag.I-769, punto29, e ordinanza 24 luglio 2003, causa C-233/03P(R), Linea GIG/Commissione, Racc. pag.I-7911, punti 34 e 35].</p>
<p>41 Per contro, è pacifico che, una volta che il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte, in virtù dell&#8217;art.225 CE, è competente ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti, nonché sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto. Come la Corte ha più volte dichiarato, siffatta operazione di qualificazione costituisce infatti una questione di diritto che, in quanto tale, può essere sollevata nell&#8217;ambito di un ricorso di annullamento di una sentenza (v., in particolare, sentenze 19 ottobre 1995, causa C-19/93P, Rendo ea./Commissione, Racc. pag.I-3319, punto 26, e 29 giugno 2000, causa C-154/99P, Politi/Fondazione europea per la formazione, Racc. pag.I-5019, punto 11).</p>
<p>42 Ora, contrariamente a quanto sostenuto dai sigg. Ripa di Meana e Orlando, occorre dichiarare che nella fattispecie si verifica esattamente tale caso. Infatti, con il primo motivo, il Parlamento non contesta l&#8217;esistenza stessa della lettera 19 novembre 1998, ma la sua qualificazione, da parte del Tribunale, come domanda di adesione al regime pensionistico provvisorio nonché le conseguenze che ne derivano sotto il profilo giuridico.</p>
<p>43 Di conseguenza tale motivo deve essere dichiarato ricevibile.</p>
<p><b>&#8211; Sul merito </b></p>
<p>44 Non può essere invece accolta la tesi del Parlamento secondo la quale la lettera 19 novembre 1998 assomiglia a un&#8217;iniziativa informale volta a richiedere un riesame della situazione dei sigg. Ripa di Meana e Orlando, ma non può, in alcun caso, essere considerata una domanda d&#8217;adesione al regime pensionistico provvisorio presentata, per conto di questi ultimi, da due dei vicepresidenti del Parlamento.</p>
<p>45 Come osservato dall&#8217;avvocato generale ai paragrafi 37 e 38 delle conclusioni, tale tesi è infatti infirmata dalla circostanza, rilevata dal Tribunale, che uno degli organi del Parlamento, vale a dire il Collegio dei questori, ha appunto considerato la detta lettera alla stregua di una domanda di adesione al regime pensionistico provvisorio, domanda tuttavia respinta con una lettera inviata a ciascuno dei deputati interessati.</p>
<p>46 Pertanto, non è stato dimostrato che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto qualificando la lettera 19 novembre 1998 come una domanda di adesione dei sigg. Ripa di Meana e Orlando al regime pensionistico provvisorio presentata, per loro conto, da due dei vicepresidenti del Parlamento.</p>
<p>47 Ne consegue che il primo motivo fatto valere dal Parlamento a sostegno del suo ricorso contro la sentenza del Tribunale dev&#8217;essere respinto in quanto infondato.</p>
<p><b>Sul secondo motivo </b></p>
<p><b>Argomenti delle parti </b></p>
<p>48 Con il secondo motivo, anch&#8217;esso vertente sulla ricevibilità dei ricorsi presentati dai sigg. Ripa di Meana e Orlando dinanzi al Tribunale, il Parlamento addebita in sostanza a quest&#8217;ultimo di avere annullato le lettere del 4 febbraio 1999 senza essersi preventivamente pronunciato in ordine alla loro esatta qualificazione giuridica. Infatti, secondo il Parlamento, tali lettere costituirebbero tutt&#8217;al più comunicazioni scritte che il detto collegio ha effettuato, a titolo puramente informativo, al fine di confermare una situazione esistente, perfettamente nota ai deputati interessati, ma esse non potrebbero in nessun caso essere qualificate «decisioni» del Parlamento, impugnabili con un ricorso di annullamento.</p>
<p>49 Al riguardo il Parlamento contesta, in primo luogo, l&#8217;affermazione contenuta al punto 30 della sentenza impugnata secondo cui la decisione del 1995 «non ha leso alcun diritto specifico dei ricorrenti ai sensi della (&#8230;) giurisprudenza». A suo parere, infatti, introducendo termini di scadenza per chiedere di beneficiare di una pensione, la decisione del 1995 lede proprio la posizione giuridica soggettiva dei deputati, e i sigg. Ripa di Meana e Orlando erano quindi legittimati a proporre contro tale decisione un ricorso di annullamento. Tale ricorso, tuttavia, avrebbe dovuto essere proposto entro i termini previsti dall&#8217;art.230CE e l&#8217;infruttuoso decorso di tali termini non potrebbe essere in nessun caso sanato da un ricorso successivo contro «lettere di cortesia», che si limiterebbero a confermare una regola nota ai parlamentari.</p>
<p>50 In secondo luogo, il Parlamento sottolinea le contraddizioni presenti nella sentenza impugnata poiché il Tribunale afferma, da un lato, ai punti 29 e 30 della sentenza impugnata, che la decisione del 1995 dev&#8217;essere considerata un atto di portata generale e normativa che non ha leso alcun diritto specifico dei sigg. Ripa di Meana e Orlando e, dall&#8217;altro, al punto 75 della medesima sentenza, che il Parlamento, per rispondere alle esigenze risultanti dal rispetto del principio di certezza del diritto e di buona amministrazione, avrebbe dovuto informare i deputati interessati della modifica dell&#8217;allegatoIII avvalendosi di una notifica individuale con avviso di ricevimento. Secondo il Parlamento, infatti, queste due tesi non possono essere sostenute contemporaneamente in quanto o si considera la decisione del 1995 come un atto di portata generale non lesivo dei diritti dei destinatari &#8211; e in tal caso devono essere ritenute sufficienti le modalità ordinarie con le quali un&#8217;istituzione comunica con i suoi membri &#8211; oppure tale decisione costituisce un atto di portata individuale che doveva essere notificato a tutti i deputati e, in tal caso, i deputati avrebbero dovuto proporre un ricorso di annullamento contro tale atto entro il termine previsto, termine che ha iniziato a decorrere dal giorno in cui questi ultimi sono venuti a conoscenza del detto atto. Dato che tale termine era scaduto, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il ricorso irricevibile.</p>
<p>51 Il Parlamento sostiene, in terzo luogo, che le lettere del 4 febbraio 1999 non possono in nessun caso essere qualificate come «decisioni del Parlamento» in quanto i sigg. Ripa di Meana e Orlando non avevano presentato alcuna domanda di adesione al regime pensionistico provvisorio e, con la loro iniziativa informale e atipica presso i vicepresidenti, si sarebbero in ogni caso posti al di fuori delle norme e delle procedure ordinarie. A tale proposito il Parlamento rinvia, in particolare, all&#8217;art.27, n.2, della regolamentazione riguardante le spese e le indennità, secondo cui un deputato che ritenga che la detta regolamentazione non sia stata correttamente applicata deve rivolgersi per iscritto al Segretario generale del Parlamento, mentre il Collegio dei questori viene adito solo in ultima istanza, in mancanza di accordo fra tale deputato e il Segretario generale.</p>
<p>52<br />
Eccependo l&#8217;irricevibilità di questo secondo motivo &#8211; in quanto esso, come il primo, verte su una valutazione di fatto effettuata dal Tribunale &#8211; i sigg. Ripa di Meana e Orlando contestano la tesi del Parlamento secondo la quale le lettere del 4 febbraio 1999 sono mere «comunicazioni di cortesia» di natura confermativa. Rinviando, al riguardo, sia al carattere decisionale univoco dei termini impiegati nelle dette lettere, sia alla giurisprudenza della Corte, in particolare alla sentenza 23 marzo 1993, causa C-314/91, Weber/Parlamento (Racc. pag.I-1093), nella quale la Corte avrebbe dichiarato ricevibile il ricorso presentato da un deputato del Parlamento avverso una lettera del Collegio dei questori che aveva respinto la sua domanda intesa ad ottenere il pagamento di un&#8217;indennità transitoria di fine mandato, anch&#8217;essa prevista in una regolamentazione più generale, i sigg. Ripa di Meana e Orlando sostengono che anche nel caso di specie sono proprio le lettere del 4 febbraio 1999 che incidono concretamente sulla loro situazione patrimoniale, e non la normativa generale del Parlamento in materia di pensioni di cessata attività. Sarebbero quindi queste ultime lettere, e non la decisione del 1995, che dovevano formare oggetto di un ricorso di annullamento.</p>
<p><b>Giudizio della Corte</b></p>
<p>53 In via preliminare, occorre innanzi tutto respingere l&#8217;eccezione di irricevibilità sollevata nei confronti di questo secondo motivo dai sigg. Ripa di Meana e Orlando. Infatti, dato che è pacifico che, con tale motivo, il Parlamento non contesta tanto l&#8217;esistenza stessa delle lettere del 4 febbraio 1999 quanto la loro qualificazione giuridica come «decisioni del Parlamento» accolta dal Tribunale, la Corte è competente, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 41 della presente sentenza, ad esercitare il suo controllo su tale qualificazione.</p>
<p>54 In tale contesto occorre tuttavia focalizzare l&#8217;esame della Corte solo sulla prima parte del secondo motivo, vertente sul carattere asseritamente confermativo delle dette lettere e sull&#8217;errore che il Tribunale avrebbe commesso al punto 30 della sentenza impugnata. La seconda parte di tale motivo, vertente sulla pretesa contraddizione tra, da una parte, i punti 29 e 30 della sentenza impugnata e, dall&#8217;altra, il punto 75 della stessa sentenza, riguarda le modalità di comunicazione della decisione del 1995 e, pertanto, verrà esaminata nell&#8217;ambito dell&#8217;analisi del terzo motivo. Quanto alla terza parte del secondo motivo, fondata sull&#8217;assenza di una domanda di adesione dei sigg. Ripa di Meana e Orlando al regime pensionistico provvisorio, è giocoforza constatare che essa si confonde con il primo motivo e, di conseguenza, dev&#8217;essere respinta per le stesse ragioni.</p>
<p>55 Poiché la prima parte del secondo motivo è basata, in sostanza, sulla tesi secondo la quale le lettere del 4 febbraio 1999 si limitano a confermare il contenuto della decisione del 1995, occorre, in via preliminare, chiedersi quale sia l&#8217;esatta natura giuridica di tale decisione.</p>
<p>56 In proposito, si deve innanzi tutto respingere l&#8217;argomento del Parlamento secondo il quale il Tribunale è incorso in un errore di diritto affermando, al punto 30 della sentenza impugnata, che la decisione del 1995 «non ha leso alcun diritto specifico [dei deputati interessati]». Infatti, come risulta chiaramente dai punti 4-7 della presente sentenza, la detta decisione si è limitata a prevedere, in via generale, a carico dei deputati interessati dall&#8217;allegatoIII l&#8217;obbligo di presentare sia una domanda di adesione al regime pensionistico provvisorio sia una domanda di liquidazione di tale pensione, nel primo caso entro sei mesi dall&#8217;inizio del mandato dell&#8217;interessato e, nel secondo, entro sei mesi dal giorno della maturazione del diritto a pensione. Come giustamente evidenziato dai sigg. Ripa di Meana e Orlando nel loro controricorso, essi non avevano alcun interesse a chiedere l&#8217;annullamento di tale decisione, contenente una disposizione transitoria espressa a favore dei deputati il cui mandato era in corso alla data della sua adozione, ma solo ad ottenere che essa venisse loro applicata a partire dal giorno in cui ne erano venuti a conoscenza.</p>
<p>57 Per contro, le citate lettere del 4 febbraio 1999 hanno tutt&#8217;altra natura. Rispondendo alla domanda presentata da due dei vicepresidenti del Parlamento per conto dei sigg. Ripa di Meana e Orlando, il Collegio dei questori, infatti, non si è semplicemente limitato a confermare l&#8217;esistenza di un termine perentorio per la presentazione delle domande di adesione al regime pensionistico provvisorio. Esso ha respinto la detta domanda ed ha sancito espressamente l&#8217;impossibilità, per i due deputati interessati, di aderire retroattivamente al detto regime in quanto, nel caso di specie, il termine previsto dalla decisione del 1995 non era stato rispettato.</p>
<p>58 Alla luce delle considerazioni che precedono, è giocoforza constatare che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto qualificando le lettere del 4 febbraio 1999 come «decisioni del Parlamento», prive di carattere confermativo. Poiché tali lettere incidono effettivamente sulla concreta situazione patrimoniale dei deputati interessati, esse costituiscono appunto atti produttivi di effetti giuridici che eccedono l&#8217;ambito dell&#8217;organizzazione interna dei lavori dell&#8217;istituzione. Come tali, esse potevano formare oggetto di un ricorso di annullamento entro i termini a tal fine previsti (v. in particolare, in tal senso, citata sentenza Weber/Parlamento, punto11).</p>
<p>59 Ne consegue che anche il secondo motivo fatto valere dal Parlamento a sostegno della sua impugnazione dev&#8217;essere respinto in quanto infondato.</p>
<p><b>Sul terzo motivo</b></p>
<p>60 Con il terzo motivo il Parlamento rimette infine in discussione la conclusione del Tribunale secondo cui i sigg. Ripa di Meana e Orlando hanno presentato la loro domanda di adesione al regime pensionistico provvisorio entro il termine a tal fine previsto nella decisione del 1995. Esso fa valere, a tale proposito, quattro argomenti vertenti, in primo luogo, sull&#8217;errata interpretazione dell&#8217;art.27, n.1, della regolamentazione riguardante le spese e le indennità, in secondo luogo, su una contraddizione nella sentenza impugnata tra, da una parte, la motivazione relativa alla ricevibilità dei ricorsi proposti dai sigg. Ripa di Meana e Orlando e, dall&#8217;altra, quella concernente la fondatezza dei detti ricorsi, in terzo luogo, sulla mancanza di pertinenza del rinvio effettuato dal Tribunale alla sua giurisprudenza relativa alla conoscenza «esatta» degli atti e, in quarto luogo, su un&#8217;ingiustificata inversione dell&#8217;onere della prova relativa all&#8217;acquisizione di tale conoscenza.</p>
<p><b>Sulla prima e sulla seconda parte del terzo motivo</b></p>
<p><b>Argomenti delle parti</b></p>
<p>61 Con le prime due parti del terzo motivo, che, alla luce del loro oggetto, vanno esaminate congiuntamente, il Parlamento contesta in sostanza la valutazione contenuta ai punti 75 e 76 della sentenza impugnata secondo cui, per rispondere alle esigenze risultanti dal rispetto del principio di certezza del diritto nonché di buona amministrazione e alla luce dell&#8217;art.27, n.1, della regolamentazione riguardante le spese e le indennità, il Parlamento avrebbe dovuto informare i deputati interessati della modifica dell&#8217;allegatoIII avvalendosi di una notifica individuale con avviso di ricevimento.</p>
<p>62 Infatti, da una parte, tale modalità di informazione dei deputati non deriverebbe assolutamente dalla detta regolamentazione, dato che l&#8217;art.27, n.1, di quest&#8217;ultima riguarda solo la regolamentazione vigente al momento in cui i deputati iniziano il loro mandato e non le successive modifiche apportate a tale regolamentazione o ai suoi allegati. Il Parlamento fa valere al riguardo che, se è legittimo esigere una notifica individuale &#8211; con avviso di ricevimento &#8211; della regolamentazione vigente al momento dell&#8217;inizio del mandato di deputati neoeletti, modifiche apportate successivamente a tale regolamentazione possono invece essere comunicate in forme più snelle, rientranti nella diffusione interna degli atti parlamentari, in quanto i deputati fanno ormai parte dell&#8217;istituzione e sono quindi in grado di prendere conoscenza più agevolmente delle dette modifiche. Interpretando estensivamente l&#8217;art.27, n.1, della regolamentazione riguardante le spese e le indennità, il Tribunale avrebbe dunque trattato in maniera analoga situazioni diverse, contravvenendo così al «principio di uguaglianza sostanziale».</p>
<p>63 D&#8217;altra parte, pur condividendo la valutazione del Tribunale, figurante al punto76 della sentenza impugnata, secondo la quale la giurisprudenza comunitaria richiede che «ogni atto dell&#8217;amministrazione che produca effetti giuridici sia chiaro, preciso e portato a conoscenza dell&#8217;interessato in modo tale che questi possegga la certezza del momento a decorrere dal quale l&#8217;atto stesso esiste ed è produttivo di effetti giuridici», il Parlamento osserva tuttavia che tale regola vale solo per gli atti individuali o, comunque, per gli atti che incidono sulla situazione di persone ben determinate. Ora, nel caso di specie, dai punti 28-30 della sentenza impugnata emergerebbe che il Tribunale equipara la modifica dell&#8217;allegatoIII ad un atto regolamentare di portata generale, adottato per disciplinare il godimento dei diritti alla pensione di tutti i deputati, attuali e futuri, non coperti da un regime pensionistico nazionale. Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto considerando, ai punti 75-78 della sentenza impugnata, la detta decisione come un atto amministrativo individuale, soggetto a notifica individuale ai deputati, con avviso di ricevimento.</p>
<p>64 A tali due argomenti i sigg. Ripa di Meana e Orlando oppongono, da un lato, l&#8217;assenza di interesse che essi avevano a proporre un ricorso contro la decisione del 1995 se, come sostiene il Parlamento, quest&#8217;ultima costituisce proprio un atto regolamentare di portata generale diretto a disciplinare la situazione di tutti i deputati, attuali e futuri, non coperti da un regime nazionale di pensione di cessata attività. D&#8217;altro lato, essi fanno valere che l&#8217;allegatoIII forma parte integrante della regolamentazione riguardante le spese e le indennità di cui essi hanno ricevuto copia, con avviso di ricevimento, all&#8217;inizio del loro mandato e che pertanto, per ragioni sia di certezza del diritto sia di buona amministrazione, si doveva applicare la procedura prevista all&#8217;art.27, n.1, di tale regolamentazione per ogni modifica della stessa. Al riguardo essi si basano sulla prassi delle istituzioni comunitarie di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell&#8217;Unione europea tutte le modifiche apportate ai regolamenti precedentemente pubblicati e adducono, a sostegno della loro tesi, la situazione di un deputato che abbia ricevuto comunicazione scritta di modifiche operate dal Parlamento al regime pensionistico integrativo sia presso la sede del Parlamento sia al suo domicilio privato. Secondo i sigg. Ripa di Meana e Orlando, nel loro caso avrebbero dovuto essere applicate modalità d&#8217;informazione simili.</p>
<p><b>Giudizio della Corte </b></p>
<p>65 Poiché il Tribunale ha sostanzialmente fondato la necessità di una notifica individuale &#8211; con avviso di ricevimento &#8211; della decisione del 1995 sia sul tenore letterale dell&#8217;art.27, n.1, della regolamentazione riguardante le spese e le indennità sia sulla giurisprudenza della Corte in forza della quale ogni atto dell&#8217;amministrazione che produce effetti giuridici deve essere chiaro, preciso e portato a conoscenza dell&#8217;interessato in modo tale che questi possa conoscere con certezza il momento a decorrere dal quale l&#8217;atto stesso esiste ed è produttivo di effetti giuridici, occorre, in via preliminare, verificare l&#8217;esattezza di tali premesse.</p>
<p>66 A tale riguardo, è innanzi tutto giocoforza dichiarare che, deducendo dal tenore letterale dell&#8217;art.27, n.1, della regolamentazione riguardante le spese e le indennità un obbligo di notifica individuale della decisione del 1995, il Tribunale ha travisato la portata di detto articolo. Infatti, se tale disposizione prevede che all&#8217;inizio del loro mandato i deputati ricevano dal Segretario generale del Parlamento una copia di tale regolamentazione, della cui ricezione danno atto per iscritto, essa non estende per nulla tale obbligo di notifica alle modifiche che, se del caso, potrebbero essere successivamente apportate alla detta regolamentazione, in particolare le modifiche relative agli allegati di questa. Ora, nel caso di specie, è pacifico che la decisione del 1995 costituisce proprio una modifica del genere.</p>
<p>67 Occorre peraltro rilevare che la regola secondo la quale le modifiche apportate alla citata regolamentazione dovrebbero formare oggetto di notifica individuale con avviso di ricevimento non può essere ricavata neppure da una necessità di parallelismo delle forme, che presupporrebbe che la forma prescelta per portare un atto a conoscenza dei suoi destinatari venga prescelta anche per tutte le successive modifiche del detto atto. Nel caso di specie, è sufficiente infatti constatare che la modalità di comunicazione adottata dall&#8217;art.27, n.1, della regolamentazione riguardante le spese e le indennità si spiega, come emerge d&#8217;altronde dal testo stesso di tale disposizione, con la volontà del Parlamento di garantire che, all&#8217;inizio del loro mandato, i nuovi parlamentari vengano effettivamente a conoscenza delle vigenti norme pecuniarie applicabili ai membri del Parlamento. Per contro, una volta che questi ultimi hanno assunto le loro funzioni, le tradizionali modalità di comunicazione interna di tale istituzione possono essere considerate sufficienti per assicurare l&#8217;effettiva informazione dei detti membri per quanto riguarda le modifiche da essa apportate alla detta regolamentazione.</p>
<p>68 Per quanto riguarda poi il rinvio effettuato dal Tribunale, al punto 76 della sentenza impugnata, alla giurisprudenza della Corte secondo la quale ogni atto dell&#8217;amministrazione che produca effetti giuridici deve essere chiaro, preciso e portato a conoscenza dell&#8217;interessato in modo tale che questi possa conoscere con certezza il momento a decorrere dal quale l&#8217;atto stesso esiste ed è produttivo di effetti giuridici, non si può negare che esso implica, in ogni caso, che atti che impongono obblighi a carico di soggetti determinati siano portati a conoscenza di questi ultimi in modo adeguato. Contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al citato punto76, non si può tuttavia inferire né da tale regola &#8211; dettata da fondamentali considerazioni di certezza del diritto &#8211; né dalla giurisprudenza citata dal Tribunale allo stesso punto della detta sentenza che la comunicazione di questi atti debba in ogni caso essere effettuata per mezzo di notifica individuale con avviso di ricevimento, dato che al riguardo le citate sentenze Tagaras/Corte di giustizia e AKZO Chemie/Commissione si limitano, la prima, a richiamare la necessità di individuare con precisione l&#8217;atto che arreca pregiudizio al ricorrente in questione in tale causa e, la seconda, la necessità di pubblicare le decisioni di autorizzazione dei membri della Commissione.</p>
<p>69 Infine, come rilevato dall&#8217;avvocato generale ai paragrafi 78 e 79 delle conclusioni, occorre osservare che il rinvio operato dal Tribunale alla nozione di «atto dell&#8217;amministrazione che produca effetti giuridici», nel caso di specie, non è privo di ambiguità, soprattutto in quanto la citata sentenza Tagaras/Corte di giustizia trova origine in un ricorso diretto all&#8217;annullamento della decisione di nomina di un dipendente in prova, vale a dire una decisione a carattere individuale. Ora, come giustamente segnalato dal Parlamento nel suo ricorso contro la sentenza del Tribunale, dai punti 29 e 30 della sentenza impugnata risulta chiaramente che ciò non si verifica precisamente nel caso di specie, dato che il Tribunale ha equiparato la decisione del 1995 ad un atto avente portata generale e normativa e ha considerato, di conseguenza, che esso non aveva leso alcun diritto specifico dei deputati interessati.</p>
<p>70 Occorre pertanto dichiarare che il Tribunale è incorso in un errore di diritto considerando, al punto75 della sentenza impugnata, la modifica dell&#8217;allegatoIII come un atto amministrativo soggetto a notifica individuale con avviso di ricevimento nei confronti dei deputati interessati.</p>
<p>71 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che occorre annullare la sentenza impugnata senza che sia necessario pronunciarsi sulla terza e sulla quarta parte del terzo motivo.</p>
<p><b>Sui ricorsi dei sigg. Ripa di Meana e Orlando </b></p>
<p>72 In conformità all&#8217;art.61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, questa, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest&#8217;ultimo.</p>
<p>73 Nel caso di specie, la Corte ritiene di essere in possesso di tutti gli elementi necessari per statuire sui ricorsi proposti, rispettivamente, dai sigg. Ripa di Meana e Orlando al fine di ottenere l&#8217;annullamento delle decisioni del 4 febbraio 1999, con le quali è stata respinta la loro domanda diretta ad ottenere l&#8217;applicazione, con effetto retroattivo, del regime pensionistico provvisorio.</p>
<p>74 Infatti, come si evince dai punti 62-68 della sentenza impugnata, per ottenere il detto annullamento questi due deputati si sono basati sostanzialmente sul fatto che essi non avrebbero ricevuto la comunicazione n.25/95 e sull&#8217;argomento secondo cui la modifica dell&#8217;allegatoIII avrebbe dovuto essere portata a loro conoscenza mediante notifica individuale con avviso di ricevimento, conformemente al disposto dell&#8217;art.27, n.1, della regolamentazione riguardante le spese e le indennità.</p>
<p>75 Ora, come emerge dal punto 66 della presente sentenza, da tale disposizione non deriva per nulla siffatto obbligo, in quanto quest&#8217;ultima verte solamente sulla notifica individuale della regolamentazione riguardante le spese e le indennità vigente all&#8217;inizio del mandato dei membri del Parlamento.</p>
<p>76 Per quanto riguarda poi l&#8217;argomento dei sigg. Ripa di Meana e Orlando secondo il quale essi non avrebbero ricevuto la comunicazione n.25/95 e, di conseguenza, non sarebbero stati informati della modifica apportata all&#8217;allegatoIII, occorre constatare che, alla data in cui tale modifica è stata adottata, i sigg. Ripa di Meana e Orlando erano membri del Parlamento. Si poteva pertanto ritenere che essi seguissero con particolare attenzione i lavori dei suoi organi e si tenessero informati sulle decisioni adottate da questi ultimi, soprattutto in un settore, come quello su cui verte la presente sentenza, che incide direttamente sui loro diritti pecuniari.</p>
<p>77 Del resto, sia dal fascicolo presentato alla Corte sia dalle spiegazioni fornite dal Parlamento in sede di udienza emerge che la comunicazione n.25/95, in data 28 settembre 1995, non è l&#8217;unico documento per mezzo del quale i membri di tale istituzione sono stati informati della detta modifica, dato che quest&#8217;ultima è stata altresì portata a conoscenza dei deputati interessati tanto mediante il verbale della riunione dell&#8217;Ufficio di presidenza del 13 settembre 1995, distribuito a tutti i deputati in forza dell&#8217;art.28, n.1, del regolamento del Parlamento, quanto mediante il testo consolidato della regolamentazione riguardante le spese e le indennità, pubblicato nel marzo 1996 e nel settembre 1997. Di conseguenza occorre respingere il motivo fatto valere in primo grado dai sigg. Ripa di Meana e Orlando secondo il quale la modifica dell&#8217;allegatoIII è viziata da carenza di pubblicità.</p>
<p>78 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre dunque respingere i ricorsi proposti da questi due deputati contro le decisioni del 4 febbraio 1999.</p>
<p><b>Sull&#8217;impugnazione incidentale </b></p>
<p>79 Con l&#8217;impugnazione proposta in via incidentale il sig.Parigi chiede alla Corte di annullare il punto 4 del dispositivo della sentenza impugnata nella parte in cui lo ha condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Parlamento nella causa T-85/99.</p>
<p>80 Il Parlamento contesta la qualificazione data dal sig.Parigi alla sua impugnazione e sostiene che si tratta di un&#8217;impugnazione autonoma proposta oltre i termini e, pertanto, irricevibile. In ogni caso, tale impugnazione sarebbe irricevibile in quanto, contrariamente a quanto prescritto dall&#8217;art.51, secondo comma, dello StatutoCE della Corte di giustizia, avrebbe ad oggetto unicamente l&#8217;onere e l&#8217;importo delle spese.</p>
<p>81 Al riguardo, e senza che sia necessario in questa sede esaminare gli altri argomenti addotti dal Parlamento per contestare la ricevibilità del ricorso contro la sentenza del Tribunale proposto dal sig.Parigi, è sufficiente ricordare che, ai sensi sia dell&#8217;art.51, secondo comma, dello StatutoCE della Corte di giustizia, applicabile alla data del deposito dell&#8217;impugnazione del sig.Parigi, sia dell&#8217;art.58, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, attualmente vigente, l&#8217;impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l&#8217;onere e l&#8217;importo delle spese.</p>
<p>82 Dato che queste due disposizioni non stabiliscono alcuna distinzione sulla base della natura o del modo di proposizione dell&#8217;impugnazione e poiché, nel caso di specie, è pacifico che l&#8217;impugnazione proposta dal sig.Parigi ha ad oggetto unicamente l&#8217;onere e l&#8217;importo delle spese, essa dev&#8217;essere dichiarata irricevibile.</p>
<p><b>Sulle spese</b></p>
<p>83 Nella comparsa di risposta i sigg. Ripa di Meana e Orlando invitano la Corte, nel caso in cui essa dovesse accogliere il ricorso contro la sentenza del Tribunale proposto dal Parlamento, a dichiarare in ogni caso irricevibili le conclusioni di quest&#8217;ultimo dirette a veder condannare «i ricorrenti in primo grado al pagamento della totalità delle spese per le procedure davanti al Tribunale (&#8230;)». A loro avviso, siffatte conclusioni costituiscono infatti una nuova domanda, vietata dall&#8217;art.113, n.1, secondo trattino, del regolamento di procedura della Corte poiché, in primo grado, il Parlamento non aveva presentato una specifica domanda di condanna dei ricorrenti, ma aveva semplicemente invitato il Tribunale a «statuire sulle spese secondo giustizia». In applicazione dell&#8217;art.87, n.2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, ai sensi del quale «[l]a parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda», il Parlamento avrebbe quindi dovuto sopportare le proprie spese se fosse risultato vittorioso in primo grado.</p>
<p>84 A fronte di tale argomento il Parlamento fa valere, da una parte, che la sua domanda di condanna dei ricorrenti in primo grado al pagamento della totalità delle spese relative ai procedimenti svoltisi dinanzi al Tribunale non è stata introdotta ex novo in sede d&#8217;impugnazione, ma era già stata formulata, in termini diversi, dinanzi a tale giudice, il quale ha perfettamente compreso la portata della domanda visto che, nella causa T-85/99, esso ha condannato il sig.Parigi a sopportare le proprie spese nonché quelle del Parlamento.</p>
<p>85 Dall&#8217;altra parte, il Parlamento ricorda che il pagamento delle spese non può che essere la conseguenza della decisione resa dal giudice comunitario tanto sulla ricevibilità quanto sul merito del ricorso. Poiché i sigg. Ripa di Meana e Orlando sarebbero soccombenti per quanto riguarda le loro domande dirette all&#8217;annullamento delle decisioni del 4 febbraio 1999, sarebbe logico che essi sopportino le spese sostenute dal Parlamento.</p>
<p>86 Al riguardo, in via preliminare, occorre ricordare che, come giustamente osservato nella controreplica dai sigg. Ripa di Meana e Orlando, una domanda volta a chiedere alla Corte o al Tribunale di statuire sulle spese «secondo giustizia» non equivale ad una domanda di espressa condanna della controparte alle spese (v. in particolare, in questo senso, sentenza 9 giugno 1992, causa C-30/91P, Lestelle/Commissione, Racc. pag.I-3755, punto 38). In forza sia dell&#8217;art.69, n.2, del regolamento di procedura della Corte, reso applicabile al procedimento d&#8217;impugnazione a norma dell&#8217;art.118 del medesimo regolamento, sia dell&#8217;art.87, n.2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente può infatti essere condannata alle spese solo se ne è stata fatta espressa domanda.</p>
<p>87 Tuttavia, come osservato dall&#8217;avvocato generale al paragrafo127 delle conclusioni, occorre rilevare che il fatto che il Parlamento abbia chiesto al Tribunale di decidere sulle spese «secondo giustizia» non può vincolare la Corte, in sede d&#8217;impugnazione, nella sua valutazione sulla ripartizione di tali spese, comprese quelle relative al procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale. Infatti, dall&#8217;art.122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte risulta che quest&#8217;ultima statuisce sulle spese quando l&#8217;impugnazione è respinta o quando l&#8217;impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte.</p>
<p>88 Dato che nella fattispecie si verifica proprio tale caso e che, conformemente all&#8217;art.69, n.2, del regolamento di procedura della Corte, il Parlamento ha chiesto espressamente la condanna dei sigg. Ripa di Meana e Orlando al pagamento delle spese sostenute nei procedimenti dinanzi alla Corte e al Tribunale, occorre accogliere la sua domanda in quanto dalla presente sentenza risulta che l&#8217;impugnazione in via principale dev&#8217;essere accolta e che i ricorsi dei sigg. Ripa di Meana e Orlando, diretti all&#8217;annullamento delle decisioni del 4 febbraio 1999, devono essere respinti.</p>
<p>89 Di conseguenza, occorre condannare i sigg. Ripa di Meana e Orlando a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Parlamento sia in primo grado sia nell&#8217;ambito della presente impugnazione.</p>
<p>90 Poiché il Parlamento ha chiesto altresì la condanna del sig.Parigi alla totalità delle spese del procedimento di impugnazione, questi, rimasto soccombente, va condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Parlamento in ordine all&#8217;impugnazione incidentale.</p>
<p align="center"><b>Per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE (Quinta Sezione)<br />
dichiara e statuisce<br />
1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 26 ottobre 2000, cause riunite da T-83/99 a T-85/99, Ripa di Meana ea./Parlamento, è annullata nella parte in cui accoglie, nelle cause T-83/99 e T-84/99, i ricorsi dei sigg. Ripa di Meana e Orlando.<br />
2) I ricorsi dei sigg. Ripa di Meana e Orlando volti all&#8217;annullamento delle decisioni contenute nelle lettere del Collegio dei questori del 4 febbraio 1999, nn.300762 e 300763, con cui sono state respinte le loro rispettive domande dirette ad ottenere l&#8217;applicazione, con effetto retroattivo, del regime provvisorio in materia di pensione di cessata attività di cui all&#8217;allegatoIII della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo, sono respinti.<br />
3)L&#8217;impugnazione incidentale proposta dal sig.Parigi è irricevibile.<br />
4) I sigg. Ripa di Meana e Orlando sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Parlamento europeo sia in primo grado sia nell&#8217;ambito della presente impugnazione.<br />
5)Il sig.Parigi è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo in ordine all&#8217;impugnazione incidentale.</p>
<p>Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-29-4-2004-n-0-2/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-29-4-2004-n-0-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Presidente V. Skouris – Cancelliere R. Grass Repubblica italiana / Commissione delle comunità europee Comunità europea – Corte di Giustizia – Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Aiuti concessi dagli Stati – Trasporto di merci su strada – Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-29-4-2004-n-0-3/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-29-4-2004-n-0-3/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.0</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Presidente V. Skouris – Cancelliere R. Grass<br />
Repubblica italiana / Commissione delle comunità europee</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea – Corte di Giustizia – Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Aiuti concessi dagli Stati – Trasporto di merci su strada – Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri e distorsione della concorrenza – Principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento – Rigetto del ricorso</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Non occorre provvedere sui capi del ricorso diretti a far annullare gli artt.2 e 5 della decisione della Commissione 30 luglio 1997, 98/182/CE, relativa agli aiuti concessi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in favore degli autotrasportatori di detta Regione, nei limiti in cui tali articoli dichiarano illegittimi gli aiuti concessi dal 1° luglio 1990 alle imprese che esercitano esclusivamente attività di trasporto locale, regionale o nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; *** &#8212;</p>
<p style="text-align: justify;">Con osservazione della dott.ssa Giovanna Pistorio, <a href="/ga/id/2004/5/1515/d">“Gli aiuti concessi dagli Stati, sebbene di entità relativamente esigua, falsano o minacciano di falsare la concorrenza”.</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>SENTENZA DELLA CORTE<br />
Sesta Sezione</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">29 aprile 2004</p>
<p>Nel procedimento C-298/00 P,</p>
<p><b>Repubblica italiana</b>, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,</p>
<p>ricorrente,</p>
<p>avente ad oggetto l&#8217;annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) 15 giugno 2000 nelle cause riunite T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, da<br />
T-600/97 a T-607/97, T-1/98, da T-3/98 a T-6/98 e T-23/98, Alzetta ea./Commissione (Racc. pag. II-2319),</p>
<p>procedimento in cui le altre parti sono:</p>
<p><b>Commissione delle Comunità europee</b>, rappresentata dal sig. V. Di Bucci, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />
convenuta in primo grado che ha presentato un&#8217;impugnazione incidentale,<br />
Impresa Edo Collorigh ea., rappresentati dall&#8217;avv. V. Cinque,</p>
<p><b>Mauro Alzetta</b> e a.,</p>
<p><b>Masotti Srl</b> e a.,</p>
<p><b>Impresa Anna Maria Baldo </b>e a.,</p>
<p><b>SUTES SpA</b> e a.,</p>
<p><b>Ditta Pietro Stagno</b> e a.,</p>
<p><b>Ditta Carlo Fabris</b> &amp; C. Snc,</p>
<p><b>Ditta Franco D&#8217;Odorico</b>,</p>
<p><b>Ditta Fiorindo Birri</b>,</p>
<p><b>Ditta Maria Cecilia Framalicco</b>,</p>
<p><b>Autotrasporti Claudio Di Viola &amp; C. Snc</b>, e</p>
<p><b>Impresa Amedeo Musso</b>,</p>
<p>ricorrenti in primo grado,</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>LA CORTE<br />
Sesta Sezione</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, e dalla sig.ra F. Macken (relatore), giudici,<br />
avvocato generale: sig. S. Alber<br />
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale</p>
<p>vista la relazione d&#8217;udienza,<br />
sentite le difese orali svolte dalle parti all&#8217;udienza del 20 marzo 2003,<br />
sentite le conclusioni dell&#8217;avvocato generale, presentate all&#8217;udienza del 15 maggio 2003,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>Sentenza</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 3 agosto 2000, la Repubblica italiana ha proposto, ai sensi dell&#8217;art.49 dello StatutoCE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 15 giugno 2000 nelle cause riunite T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, da T-600/97 a T-607/97, T-1/98, da T-3/98 a T-6/98 e T-23/98, Alzetta ea./Commissione (Racc. pag.II-2319; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest&#8217;ultimo ha respinto parzialmente il ricorso mirante all&#8217;annullamento parziale della decisione della Commissione 30 luglio 1997, 98/182/CE, relativa agli aiuti concessi dalla regione Friuli-Venezia Giulia in favore degli autotrasportatori di detta regione (GU1998, L66, pag.18; in prosieguo: la «decisione impugnata»).</p>
<p><b>Ambito normativo e circostanze di fatto</b></p>
<p><b>Ambito normativo</b></p>
<p>2 L&#8217;ambito normativo della controversia è stato esposto nella sentenza impugnata nei termini seguenti:<br />
«2 Le disposizioni generali relative agli aiuti concessi dagli Stati contenute negli artt.92 del TrattatoCE (divenuto, in seguito a modifica, art.87CE), 93 e 94 del TrattatoCE (divenuti artt.88CE e 89CE) si applicano nel settore dei trasporti, fatta salva l&#8217;applicazione delle disposizioni particolari dell&#8217;art.77 del TrattatoCE (divenuto art.73CE), che dichiara compatibili con il Trattato gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.</p>
<p>3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 4 giugno 1970, n.1107, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GUL130, pag.1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) del Consiglio 17 marzo 1997, n.543 (GUL84, pag.6), che si basa sull&#8217;art.75 del TrattatoCE (divenuto, in seguito a modifica, art.71CE) e sugli artt.77 e 94 del Trattato, conferma, all&#8217;art.2, che gli artt.92-94 del Trattato si applicano nel settore suddetto e stabilisce inoltre talune norme particolari relative agli aiuti considerati, sempreché questi siano propri dell&#8217;attività di questo settore. Esso precisa così i casi e le condizioni in cui gli Stati membri hanno la facoltà di adottare provvedimenti di coordinamento o di imporre servitù inerenti alla nozione di servizio pubblico comportanti la concessione di aiuti statali ai sensi dell&#8217;art.77 del Trattato.</p>
<p>4 In materia di coordinamento dei trasporti, l&#8217;art.3, n.1, lett.d), del regolamento n.1107/70 autorizza, fino all&#8217;entrata in vigore delle regolamentazioni comunitarie relative all&#8217;accesso al mercato dei trasporti, gli aiuti accordati a titolo eccezionale e temporaneo per eliminare, nel quadro di un piano di risanamento, una sovraccapacità comportante gravi difficoltà strutturali e per contribuire in tal modo a un miglior soddisfacimento delle necessità del mercato dei trasporti.</p>
<p>5 Nell&#8217;ambito dell&#8217;istituzione di una politica comune dei trasporti, il mercato dei trasporti internazionali di merci su strada è stato parzialmente liberalizzato, nella Comunità, mediante l&#8217;instaurazione, nel 1969, di un regime di contingentamento ad opera del regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1968, n.1018, relativo alla costituzione di un contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri (GUL175, pag.13). Nel 1991 e nel 1992, ad esempio, il contingente comunitario comprendeva, rispettivamente, 47094 e 65936 autorizzazioni, ripartite tra i diversi Stati membri secondo un criterio determinato. Alla Repubblica italiana sono state così attribuite 5550 autorizzazioni nel 1991 e 7770 nel 1992. Le autorizzazioni comunitarie consentivano ai loro titolari di effettuare trasporti tra gli Stati membri per un anno. Detto regime è stato mantenuto in vigore fino al 1° gennaio 1993, data della liberalizzazione completa di tale attività ad opera del regolamento (CEE) del Consiglio 26 marzo 1992, n.881, relativo all&#8217;accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (GUL95, pag.1).</p>
<p>6 Per quanto riguarda il mercato dei trasporti di merci all&#8217;interno di uno Stato membro, il regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n.4059, che fissa le condizioni per l&#8217;ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GUL390, pag.3), ha assoggettato, a partire dal 1° luglio 1990, il cabotaggio, vale a dire il trasporto di merci all&#8217;interno di uno Stato membro effettuato da un trasportatore stabilito in un altro Stato membro, a un regime transitorio in forma di contingente comunitario ad apertura graduale. Il contingente iniziale complessivo comprendeva 15000 autorizzazioni di cabotaggio della durata di due mesi, ripartite tra gli Stati membri secondo un criterio determinato. In tale ambito, alla Repubblica italiana sono state attribuite 1767 autorizzazioni. Il regolamento (CEE) del Consiglio 25 ottobre 1993, n.3118, che fissa le condizioni per l&#8217;ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GUL279, pag.1), ha previsto il mantenimento di tale regime transitorio, in forma di contingente comunitario iniziale complessivo di 30000 autorizzazioni (di cui 3520 per la Repubblica italiana), il quale aumentava del 30% all&#8217;anno, fino all&#8217;istituzione definitiva della liberalizzazione completa delle attività di cabotaggio a partire dal 1° luglio 1998».</p>
<p><b>Circostanze di fatto</b></p>
<p>3 Gli elementi riportati in questo punto risultano dagli accertamenti di fatto effettuati dal Tribunale nella sentenza impugnata nei termini seguenti:<br />
«7 La legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 1981, n.28, relativa ad interventi per la promozione e lo sviluppo dei traffici di interesse della Regione Friuli-Venezia Giulia nonché dell&#8217;autotrasporto merci in conto terzi (in prosieguo: la &#8220;legge n.28/1981&#8221;), prevedeva, agli artt.4, 7 e 8, talune misure d&#8217;intervento a favore delle imprese di trasporto in conto terzi stabilite nel territorio regionale.<br />
8 Il regime istituito da detta legge è stato sostituito dalla legge regionale 7 gennaio 1985, n.4, relativa ad interventi per la promozione e lo sviluppo dei traffici di interesse della Regione Friuli-Venezia Giulia nonché dell&#8217;autotrasporto merci in conto terzi (&#8230;) (in prosieguo: la &#8220;legge n.4/1985&#8221;). La legge n.4/1985 ha istituito, agli artt.4-6, un regime di aiuti regionali essenzialmente identico a quello previsto dalla legge n.28/1981.<br />
9 Tali leggi prevedevano tre misure a favore delle imprese di autotrasporto in conto terzi stabilite nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia:<br />
a) contributi annuali, per un periodo non superiore a dieci anni, sino al 60% (per le imprese singole) e al 70% (per le cooperative e i consorzi) del tasso di riferimento fissato con decreto ministeriale, sugli interessi dei mutui contratti per (artt.4 delle leggi nn.28/1981 e 4/1985):<br />
&#8211; la realizzazione di infrastrutture dell&#8217;impresa (costruzione, acquisto, ampliamento, completamento e ammodernamento dei locali necessari all&#8217;attività dell&#8217;impresa, compresi quelli destinati al deposito, allo stoccaggio e alla manipolazione delle merci);<br />
&#8211; l&#8217;acquisto, il potenziamento e il rinnovo delle attrezzature fisse e mobili nonché dei mezzi di trasporto interni e stradali;<br />
b) contributi sulle operazioni di locazione finanziaria per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di prima immatricolazione e relative carrozzerie intercambiabili, idonei all&#8217;attività di autotrasporto delle merci, come pure per impianti, macchinari ed attrezzature per l&#8217;attività, il funzionamento, la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli, nonché per la movimentazione delle merci per un periodo di tre o cinque anni, sino al 25% del prezzo d&#8217;acquisto dei beni (per le imprese singole) e del 30% (per cooperative o consorzi). Tale aiuto, previsto dagli artt.7 della legge n.28/1981 e 5 della legge n.4/1985, è stato ridotto, per tutti i beneficiari, al 20%, poi al 15% del prezzo d&#8217;acquisto con le leggi regionali successive;<br />
c) contributi finanziari annui a favore dei consorzi e delle altre forme associative, sino ad un massimo del 50%, sugli investimenti destinati alla costruzione o all&#8217;acquisto di impianti e attrezzature necessari al raggiungimento delle finalità consortili od associative, o a contribuire alla gestione e allo sviluppo dei servizi comuni di ricovero, manutenzione e riparazione degli autoveicoli e degli impianti ed attrezzature a ciò connessi (art.8 della legge n.28/1981 e art.6 della legge n.4/1985).<br />
10 (&#8230;) l&#8217;importo dei crediti previsti per gli aiuti di cui all&#8217;art.4 della legge n.4/1985, per il periodo compreso tra il 1985 ed il 1995, sarebbe stato pari a ITL13000 milioni (6,7 milioni di euro) e le domande accolte sarebbero state 155. In media, l&#8217;intensità degli aiuti versati sarebbe stata compresa tra il 13 e il 26% dei costi e degli interessi dei mutui. L&#8217;importo previsto per il periodo compreso tra il 1981 ed il 1985 sarebbe ammontato a ITL930 milioni (0,4 milioni di euro) e, durante lo stesso periodo, sarebbero state accolte 14 domande (decisione impugnata, puntoII).<br />
11 (&#8230;) i crediti previsti per gli aiuti di cui all&#8217;art.5 della legge n.4/1985 sarebbero stati pari a ITL23300 milioni (11,8 milioni di euro) nel periodo compreso tra il 1985 ed il 1995 e, nello stesso periodo, sarebbero state accolte 1691 domande, con una media di finanziamento erogato pari al 19%. Nel 1993 sarebbero state accolte 83 domande e l&#8217;intensità dell&#8217;aiuto sarebbe stata del 10%. Dal 1981 al 1985 sarebbero state accolte 305 domande e sarebbero stati versati aiuti per ITL5790 milioni (2,9 milioni di euro) (decisione impugnata, puntoII).<br />
12 Secondo le informazioni inviate alla Commissione [delle Comunità europee] dalle autorità italiane dopo l&#8217;apertura del procedimento amministrativo, gli aiuti concessi in applicazione dell&#8217;art.6 della legge n.4/1985 erano destinati ad investimenti nel settore dell&#8217;intermodalità (puntoII, sesto capoverso, della decisione impugnata). Dalla decisione impugnata risulta (puntoVIII, sesto capoverso) che tali aiuti costituivano dal 10 al 15% dell&#8217;importo complessivo degli aiuti erogati.<br />
(&#8230;)<br />
16 Con lettera del 14 febbraio 1997 la Commissione ha reso nota al governo italiano la propria decisione di avviare il procedimento previsto all&#8217;art.93, n.2, del Trattato nei confronti del regime di aiuti a favore delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi istituito dalle leggi nn.4/1985 e 28/1981 (GU1997, C98, pag.16). Essa invitava le autorità italiane e i terzi interessati a presentare le loro osservazioni ed a fornire tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per esaminare la compatibilità degli aiuti di cui trattasi con il mercato comune. La Commissione ha ricevuto le osservazioni del governo italiano il 3 aprile 1997 (&#8230;).<br />
17 Il 30 luglio 1997 la Commissione ha concluso il procedimento adottando la decisione impugnata. (&#8230;)».</p>
<p>4 Il punto VI della motivazione della decisione impugnata precisa che il regime di aiuti in causa, poiché si prefiggeva lo scopo di migliorare la competitività delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi con sede nella regione Friuli-Venezia Giulia (in prosieguo: la «regione»), riducendo i normali costi della loro attività, i quali avrebbero continuato a gravare sulle imprese concorrenti al di fuori di questa regione, recava un beneficio a queste ultime e a questo settore, il che poteva comportare una distorsione della concorrenza.</p>
<p>5 Innanzi tutto la Commissione, al puntoVII, capoversi dal secondo al decimo, della decisione impugnata, distingue tra il mercato del trasporto di merci su strada a livello nazionale, regionale e locale, da un lato, e quello del trasporto internazionale di merci su strada, dall&#8217;altro. Essa fa presente che il primo di tali mercati non era aperto alla concorrenza comunitaria fino all&#8217;entrata in vigore, in data 1° luglio 1990, del regolamento n.4059/89. Di conseguenza, gli aiuti concessi prima di tale data alle imprese di trasporto operanti esclusivamente a livello nazionale, regionale o locale non potevano incidere sugli scambi intracomunitari e non costituivano quindi aiuti di Stato ai sensi dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato. Invece, gli aiuti concessi dopo tale data sarebbero aiuti di Stato ai sensi della detta disposizione, poiché avrebbero potuto incidere sugli scambi tra Stati membri.</p>
<p>6 Quanto al mercato del trasporto internazionale di merci su strada, la Commissione rileva, al puntoIII, terzo capoverso, della motivazione della decisione impugnata, che esso è stato aperto alla concorrenza intracomunitaria a partire dal 1969, data in cui è entrato in vigore il regolamento n.1018/68. Essa ne deduce, al puntoVII, ultimo capoverso, della detta motivazione, che gli aiuti previsti dalle leggi nn.28/1981 e 4/1985 rafforzavano la posizione finanziaria e quindi le possibilità di azione delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi della regione nei confronti dei loro concorrenti dal 1969, per le imprese che effettuavano trasporti internazionali, e potevano, in tal modo, incidere sugli scambi tra gli Stati membri. I detti aiuti costituiscono quindi aiuti di Stato ai sensi dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato e il carattere locale o limitato della concorrenza dei vettori regionali non può escludere l&#8217;applicazione di tale articolo.</p>
<p>7 Esaminando poi, al puntoVIII, ottavo capoverso, della motivazione della decisione impugnata, se gli aiuti così qualificati come aiuti di Stato possano beneficiare di una deroga, la Commissione considera che gli aiuti concessi in applicazione dell&#8217;art.6 della legge n.4/1985 per il finanziamento di materiale destinato al settore del trasporto combinato possono beneficiare dell&#8217;esenzione prevista all&#8217;art.3, n.1, lett.e), del regolamento n.1107/70. Nessuna delle altre deroghe previste da questo regolamento o dal Trattato potrebbe essere applicata agli altri aiuti concessi dalla regione.</p>
<p>8 Infine, al puntoVIII, ultimo capoverso, della motivazione della decisione impugnata, si precisa che l&#8217;aiuto concesso in forza delle leggi nn.28/1981 e 4/1985 a favore di imprese di autotrasporto merci della regione che esercitano tale attività a livello nazionale, regionale o locale a decorrere dal 1° luglio 1990, nonché a quelle che esercitano attività di trasporto internazionale, è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell&#8217;art.92 del Trattato. La Commissione conclude, al puntoIX della detta motivazione, che, poiché il governo italiano ha dato esecuzione al regime di aiuti senza aver adempiuto l&#8217;obbligo di notifica, tale regime dev&#8217;essere considerato illegale e il recupero dei detti aiuti è necessario al fine di ripristinare le eque condizioni di concorrenza preesistenti alla concessione di tali aiuti.</p>
<p>9 Il dispositivo della decisione impugnata è così formulato:<br />
«Articolo 1<br />
Le sovvenzioni in forza delle leggi n.28/81 e n.4/85 della Regione Friuli-Venezia Giulia (in prosieguo: le &#8220;sovvenzioni&#8221;) concesse fino al 1° luglio 1990 alle imprese che esercitano esclusivamente l&#8217;attività di trasporto locale, regionale o nazionale non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell&#8217;articolo92, paragrafo1, del Trattato.<br />
Articolo 2<br />
Le sovvenzioni non contemplate dall&#8217;articolo1 della presente decisione costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell&#8217;articolo92, paragrafo1, del Trattato e sono illegali in quanto poste in esecuzione in violazione dell&#8217;articolo93, paragrafo3.<br />
Articolo 3<br />
Le sovvenzioni mirate al finanziamento di materiali specificatamente adattati al trasporto combinato e destinati a tale uso esclusivo costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell&#8217;articolo92, paragrafo1, del Trattato, ma sono compatibili con il mercato comune in forza dell&#8217;articolo3, paragrafo1, letterae), del regolamento (CEE) n.1107/70.<br />
Articolo 4<br />
Le sovvenzioni concesse a decorrere dal 1° luglio 1990 alle imprese che esercitano attività di trasporto locale, regionale o nazionale e alle imprese di trasporto internazionale sono incompatibili con il mercato comune, poiché non soddisfano ad alcuna condizione di deroga di cui all&#8217;articolo92, paragrafi2 e 3 del Trattato, né alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n.1107/70.<br />
Articolo 5<br />
L&#8217;Italia sopprime e recupera l&#8217;aiuto di cui all&#8217;articolo4, che sarà restituito conformemente alle disposizioni di diritto interno, maggiorato degli interessi calcolati applicando i tassi di riferimento utilizzati per la valutazione dei regimi di aiuto a finalità regionale, a decorrere dal giorno in cui l&#8217;aiuto è stato versato e fino alla data di effettiva restituzione.<br />
(&#8230;)<br />
Articolo 7<br />
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione».</p>
<p>10 In seguito all&#8217;adozione della decisione impugnata, la regione, che aveva sospeso la concessione degli aiuti di cui trattasi a decorrere dal 1° gennaio 1996, ha abrogato il regime di aiuti previsto dalla legge n.4/1985 ed ha adottato i provvedimenti necessari per il recupero degli aiuti già versati.</p>
<p><b>Il procedimento, le conclusioni e i motivi dinanzi al Tribunale nonché la sentenza impugnata</b></p>
<p>11 In tale contesto, con atti introduttivi registrati nella cancelleria del Tribunale il 2 dicembre 1997, causa T-298/97; l&#8217;11 dicembre 1997, cause riunite T-312/97 e T-313/97; il 16 dicembre 1997, causa T-315/97; il 19 dicembre 1997, cause riunite da T-600/97 a T-607/97; il 2 gennaio 1998, causa T-1/98; il 5 gennaio 1998, cause riunite da T-3/98 a T-6/98, e il 26 gennaio 1998, causa T-23/98, talune delle imprese beneficiarie degli aiuti di cui trattasi hanno proposto un ricorso al fine di ottenere l&#8217;annullamento parziale della decisione impugnata.</p>
<p>12 Con ordinanza 29 settembre 1998 del presidente della Quarta Sezione ampliata, la Repubblica italiana è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle imprese ricorrenti in primo grado (in prosieguo: le «ricorrenti»).</p>
<p>13 La Repubblica italiana ha inoltre, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 28 ottobre 1997, proposto un ricorso, registrato con il numero di ruoloC-372/97, diretto ad ottenere, in via principale, l&#8217;annullamento parziale della decisione impugnata e, in subordine, l&#8217;annullamento della stessa decisione nella parte in cui, al suo art.5, impone al detto Stato membro il recupero delle sovvenzioni concesse a decorrere dal 1° luglio 1990. Questo procedimento è stato sospeso, con ordinanza 24 novembre 1998 della Corte, fino alla pronuncia della sentenza impugnata.</p>
<p>14 Con il loro ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti richiedevano, in via principale, l&#8217;annullamento parziale della decisione impugnata e, in subordine, l&#8217;annullamento della decisione stessa nella parte in cui, al suo art.5, impone alla Repubblica italiana di recuperare le sovvenzioni concesse a decorrere dal 1° luglio 1990, con i relativi interessi. A sostegno delle loro conclusioni, esse deducevano in sostanza quattro motivi di annullamento.</p>
<p>15 Il primo motivo di annullamento dedotto si riferiva ad una violazione dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato. Le ricorrenti sostenevano che la Commissione aveva commesso un errore di diritto essendosi limitata a far presente la semplice possibilità che gli scambi tra gli Stati membri fossero pregiudicati e non dimostrando l&#8217;esistenza di una minaccia reale e concreta di distorsione della concorrenza. Nella fattispecie, i detti aiuti, poiché erano di importo modesto, erano diretti a beneficiari operativi soprattutto a livello regionale e svolgevano una funzione compensativa, non avrebbero potuto pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri né alterare la concorrenza. Inoltre, le ricorrenti addebitavano alla decisione impugnata un difetto di motivazione.</p>
<p>16 Il Tribunale ha respinto questo primo motivo con la motivazione esposta ai punti76-106 della sentenza impugnata. Risulta in particolare da questa che, da un lato, la Commissione non era tenuta a dimostrare l&#8217;esistenza di un&#8217;incidenza reale degli aiuti di cui trattasi sugli scambi tra gli Stati membri e sulla concorrenza e che, dall&#8217;altro, né l&#8217;importo asseritamente minimo di questi aiuti né la dimensione relativamente modesta delle imprese beneficiarie e nemmeno il fatto che queste esercitavano la loro attività a livello locale consentivano di concludere per l&#8217;assenza di incidenza dei detti aiuti sul mercato e sugli scambi intracomunitari. Inoltre, la censura relativa all&#8217;insufficienza di motivazione della decisione impugnata è stata anch&#8217;essa respinta dal Tribunale in quanto, in tale decisione, la Commissione aveva precisato in modo succinto ma chiaro i motivi per cui i detti aiuti erano idonei a incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare la concorrenza.</p>
<p>17 Il secondo motivo d&#8217;annullamento dedotto dalle ricorrenti si riferiva, da un lato, ad una violazione da parte della Commissione degli artt.92, n.3, lett. a) e c), del Trattato e 3, n.1, lett.d), del regolamento n.1107/70, per quanto riguarda l&#8217;interpretazione delle norme derogatorie previste da questi articoli e, dall&#8217;altro, a un difetto di motivazione della decisione impugnata a tal riguardo.</p>
<p>18 Il Tribunale ha respinto questo secondo motivo affermando, ai punti124-135 della sentenza impugnata, che la decisione impugnata non poteva essere considerata viziata da errore di diritto su tale punto né, del resto, da difetto di motivazione.</p>
<p>19 Il terzo motivo di annullamento dedotto dalle ricorrenti consisteva nel sostenere che gli aiuti di cui trattasi, essendo stati istituiti da leggi antecedenti alla liberalizzazione del settore dei trasporti, non dovevano essere qualificati come aiuti nuovi, ma dovevano essere considerati come aiuti esistenti.</p>
<p>20 Il Tribunale ha accolto questo motivo, unicamente in quanto si riferisce agli aiuti concessi alle imprese che effettuano esclusivamente trasporto locale, regionale o nazionale, e l&#8217;ha respinto per quanto riguarda quelle che operano nel settore dell&#8217;autotrasporto internazionale di merci. I motivi sui quali il Tribunale ha basato il suo ragionamento sono i seguenti:<br />
«142 Secondo una giurisprudenza consolidata, devono essere considerati aiuti esistenti gli aiuti istituiti prima dell&#8217;entrata in vigore del Trattato o dell&#8217;adesione dello Stato membro interessato alle Comunità europee e quelli che sono stati regolarmente attuati alle condizioni previste dall&#8217;art.93, n.3, del Trattato (sentenze della Corte [15 marzo 1994, causa C-387/92,] Banco Exterior de España [Racc. pag. I-877], punto19, e 17 giugno 1999, causa C-295/97, Piaggio, Racc. pag.I-3735, punto48).<br />
143 Allo stesso modo, un regime di aiuti istituito in un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza deve essere considerato, al momento della liberalizzazione di tale mercato, come un regime di aiuti esistenti, nei limiti in cui esso non rientrava, al momento della sua istituzione, nel campo di applicazione dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato, applicabile soltanto nei settori aperti alla concorrenza, alla luce delle condizioni fissate da tale disposizione, relative all&#8217;incidenza sugli scambi tra gli Stati membri ed alle ripercussioni sulla concorrenza.<br />
(&#8230;)<br />
145 Nel caso di specie, poiché il settore dell&#8217;autotrasporto internazionale di merci è stato aperto alla concorrenza con il regolamento n.1018/68 a partire dal 1969, i regimi di aiuti controversi, istituiti nel 1981 e nel 1985, al momento della loro istituzione rientravano nell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato e dovevano, pertanto, essere considerati regimi di aiuti nuovi soggetti, come tali, all&#8217;obbligo di notifica previsto dall&#8217;art.93, n.3, del Trattato.<br />
146 Viceversa, nei limiti in cui il mercato del cabotaggio è stato liberalizzato soltanto con il regolamento n.4059/89 a partire dal 1° luglio 1990, i regimi di aiuti controversi non rientravano, al momento della loro istituzione nel 1981 e nel 1985, per quanto riguarda gli aiuti concessi nel settore del trasporto locale, regionale o nazionale, nel campo di applicazione dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato.<br />
147 Ne consegue che gli aiuti versati a imprese che effettuano esclusivamente un siffatto tipo di trasporto devono essere qualificati come aiuti esistenti e possono formare oggetto, se del caso, solo di una decisione di incompatibilità avente efficacia ex nunc.<br />
148 Infatti, in forza delle disposizioni dell&#8217;art.93, nn.1 e 2, del Trattato e conformemente al principio della certezza del diritto, nell&#8217;ambito del suo controllo permanente degli aiuti esistenti, la Commissione ha esclusivamente il potere di imporre la soppressione o la modifica di tali aiuti nel termine da essa stabilito. Questi ultimi possono pertanto essere regolarmente eseguiti fintantoché la Commissione non ne abbia constatato l&#8217;incompatibilità con il mercato comune (sentenze della Corte 30 giugno 1992, causa C-47/91, Italia/Commissione, Racc.pag.I-4145, punti23 e 25, e Banco Exterior de España, citata, punto20).<br />
(&#8230;)<br />
150 La decisione impugnata deve quindi essere annullata nella parte in cui, all&#8217;art.2, dichiara illegali gli aiuti versati a partire dal 1° luglio 1990 alle imprese che effettuano esclusivamente trasporto locale, regionale o nazionale e impone, all&#8217;art.5, il loro recupero».</p>
<p>21 Il quarto motivo di annullamento dedotto dalle ricorrenti si riferiva al fatto che l&#8217;art.4 della decisione impugnata, al quale rinvia l&#8217;art.5 della stessa, prevedendo il recupero degli aiuti incompatibili con il Trattato, constata inequivocabilmente l&#8217;incompatibilità con il mercato comune degli aiuti versati a decorrere dal 1° luglio 1990, data che si applica non solo agli aiuti versati alle imprese che effettuano esclusivamente attività di trasporto locale, regionale o nazionale, ma anche a quelli versati alle imprese che effettuano attività di trasporto internazionale di merci su strada. Si addebita così alla Commissione di aver violato sia i principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento, sia l&#8217;obbligo di motivazione per quanto riguarda il recupero degli aiuti.</p>
<p>22 Il Tribunale ha respinto anche questo motivo con la motivazione esposta ai punti162-177 della sentenza impugnata, che è fondata sulla considerazione secondo cui l&#8217;art.4 della decisione impugnata dev&#8217;essere interpretato nel senso che riguarda gli aiuti concessi alle imprese che effettuano trasporto locale, regionale o nazionale a decorrere dal 1° luglio 1990 nonché quelli concessi alle imprese che effettuano attività di trasporto internazionale di merci su strada dopo l&#8217;introduzione dei regimi di aiuti di cui trattasi.</p>
<p>23 Il Tribunale ha poi dichiarato che, poiché gli aiuti di cui trattasi non erano stati notificati alla Commissione, le ricorrenti non avevano addotto alcun elemento concreto che consentisse di presumere che l&#8217;obbligo di rimborsare gli aiuti individuali concessi ad imprese che effettuano attività di trasporto internazionale di merci su strada presenti, tenuto conto dell&#8217;incidenza di questi aiuti sulla concorrenza, un carattere manifestamente sproporzionato rispetto agli obiettivi del Trattato, né avevano fatto valere alcuna circostanza eccezionale tale da fondare un legittimo affidamento sulla regolarità degli aiuti versati alle dette imprese. Inoltre esso ha concluso che la decisione impugnata è sufficientemente motivata a tal riguardo.</p>
<p>24 Il dispositivo della sentenza impugnata è così formulato:<br />
«1) L&#8217;art.2 della decisione della Commissione 30 luglio 1997, 98/182/CE, relativa agli aiuti concessi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (Italia) in favore degli autotrasportatori di detta Regione, è annullato nella parte in cui dichiara illegali gli aiuti concessi a decorrere dal 1° luglio 1990 alle imprese che esercitano esclusivamente l&#8217;attività di trasporto locale, regionale o nazionale.<br />
2) L&#8217;art.5 della decisione 98/182 è annullato nella parte in cui obbliga la Repubblica italiana a recuperare tali aiuti.<br />
3) Per il resto, il ricorso è respinto.<br />
4) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese».</p>
<p><b>Ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado </b></p>
<p>25 Con il suo ricorso la Repubblica italiana conclude che la Corte voglia:<br />
&#8211; in via principale, annullare parzialmente la sentenza impugnata;<br />
&#8211; in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui impone l&#8217;obbligo di recuperare le sovvenzioni concesse con i relativi interessi;<br />
&#8211; condannare la Commissione alle spese.</p>
<p>26 La Commissione conclude che la Corte voglia:<br />
&#8211; respingere l&#8217;impugnazione;<br />
&#8211; annullare la sentenza impugnata o, in subordine, annullarla nella parte in cui ha annullato parzialmente la decisione impugnata;<br />
&#8211; condannare la Repubblica italiana e l&#8217;impresa Edo Collorigh ea. (in prosieguo: la «Collorigh ea.»), che erano tra i ricorrenti in primo grado, alle spese.</p>
<p>27 Nella comparsa di risposta presentata in seguito alla notifica dell&#8217;atto di impugnazione, Collorigh ea. concludono, in sostanza, che la Corte voglia:<br />
&#8211; annullare la sentenza impugnata nella parte in cui:<br />
&#8211; ritiene incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi alle imprese che esercitano attività di trasporto internazionale e sono beneficiarie delle provvidenze concesse ai sensi delle leggi regionali nn.28/1981 e 4/1985;<br />
&#8211; qualifica come «aiuti nuovi» i contributi erogati alle imprese che esercitavano attività di trasporto internazionale nel periodo compreso tra il 1981 e il 1995;<br />
&#8211; impone alle competenti autorità della Repubblica italiana di procedere al recupero degli aiuti dei quali si asserisce l&#8217;illegittimità;<br />
&#8211; in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui impone l&#8217;obbligo di recuperare le sovvenzioni concesse con i relativi interessi;<br />
&#8211; in ulteriore subordine, annullare la decisione impugnata limitando l&#8217;obbligo di restituzione alla somma minore tenendo conto del beneficio effettivamente conseguito dalle imprese interessate e degli oneri fiscali gravanti su di esse.</p>
<p><b>Sull&#8217;impugnazione incidentale </b></p>
<p><b>Argomenti delle parti</b></p>
<p>28 Con l&#8217;impugnazione incidentale, che occorre esaminare in primo luogo, la Commissione fa valere che il Tribunale ha violato sia il suo obbligo di verificare d&#8217;ufficio la ricevibilità dei ricorsi presentati in primo grado sia l&#8217;art.173, quarto comma, del TrattatoCE (divenuto, in seguito a modifica, art.230, quarto comma, CE), disposizione che stabilisce il criterio dell&#8217;interesse individuale. Secondo la Commissione, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare i detti ricorsi irricevibili per carenza di un tale interesse individuale, in quanto le ricorrenti non potevano far valere loro qualità particolari o una situazione di fatto che le contraddistinguesse rispetto a qualunque altro beneficiario, attuale o potenziale, degli aiuti in questione.</p>
<p>29 Ritenendo che la decisione impugnata costituisca un atto di portata generale, la Commissione afferma che essa non riguarda individualmente le ricorrenti, che sono imprese che non hanno fatto valere e non potevano far valere il minimo elemento specifico tale da individuarle rispetto alle altre imprese interessate e che non hanno partecipato alla procedura formale di esame degli aiuti di cui trattasi. Più precisamente, questa decisione non avrebbe leso diritti specifici di queste ricorrenti, diversi da quelli delle altre imprese beneficiarie dei detti aiuti.</p>
<p>30 Secondo la Commissione, questa analisi è confermata dalla giurisprudenza (v., in particolare, sentenze 10 luglio 1986, causa 282/85, DEFI/Commissione, Racc. pag.2469, e 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy ea./Commissione, Racc. pag.219) e non è contraddetta dalla sentenza 19 ottobre 2000, cause riunite C-15/98 e C-105/99, Italia e Sardegna Lines/Commissione (Racc. pag.I-8855). In particolare, l&#8217;impresa interessata nella causa che ha dato luogo a quest&#8217;ultima sentenza si sarebbe trovata in una situazione diversa, dato che essa non sarebbe stata solo interessata dalla decisione della Commissione in quanto impresa potenzialmente beneficiaria del regime di aiuti, «ma anche nella sua qualità di beneficiaria effettiva di un aiuto individuale concesso a titolo di questo regime e per il quale la Commissione ha ordinato il recupero».</p>
<p>31 La Commissione sottolinea in particolare che, in primo luogo, l&#8217;ordine di recupero degli aiuti già erogati è solo uno degli aspetti della decisione impugnata, che continua a riguardare tutti i beneficiari, compresi quelli solo potenziali. Essa sostiene poi che l&#8217;effettiva esistenza di un obbligo imposto a ciascuna impresa di restituire gli aiuti riscossi potrà essere determinata solo a seguito di complessi accertamenti. Infine, se tutte le imprese beneficiarie di aiuti concessi nell&#8217;ambito di regimi dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato comune e il cui recupero è stato ordinato con una decisione della Commissione potessero presentare ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale, in assenza di ricorso da parte delle dette imprese, qualsiasi rinvio pregiudiziale relativo al recupero di tali aiuti sarebbe dichiarato irricevibile (v. sentenza 9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Racc. pag.I-833, punti25 e 26). Essa ritiene che l&#8217;effetto perverso di una tale situazione sarebbe di obbligare le imprese beneficiarie ad impugnare la decisione dinanzi al Tribunale nel breve termine previsto per il ricorso di annullamento, ancor prima di sapere se, in base al diritto nazionale, saranno effettivamente chiamate a restituire gli aiuti ricevuti e un tale effetto rischia di affievolire la tutela giurisdizionale delle dette imprese.</p>
<p>32 La Commissione ritiene che questo motivo di irricevibilità sia un motivo di ordine pubblico. Pertanto, poiché il Tribunale avrebbe dovuto verificare d&#8217;ufficio se la decisione impugnata riguardi individualmente le ricorrenti, la Corte deve sanzionare una tale violazione di quest&#8217;obbligo. In subordine, la Commissione chiede alla Corte di esaminare essa stessa la questione della ricevibilità dei ricorsi presentati in primo grado. Statuendo ai sensi dell&#8217;art.61, primo comma, del suo Statuto, la Corte di giustizia potrebbe dichiarare i ricorsi irricevibili.</p>
<p><b>Giudizio della Corte</b></p>
<p>33 In via preliminare, occorre constatare che la Commissione ha rinunciato alle sue conclusioni in subordine miranti all&#8217;annullamento della sentenza impugnata in quanto essa annulla parzialmente la decisione impugnata.</p>
<p>34 Occorre ricordare che l&#8217;art.173 del Trattato, in forza del quale la Corte esercita un controllo di legittimità sugli atti comunitari, prevede che qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del detto Trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.</p>
<p>35 Qualora una persona fisica o giuridica non sia individualmente interessata da una decisione ai sensi della detta disposizione, cosa che costituisce una condizione essenziale della legittimitazione ad agire nell&#8217;ambito di un ricorso mirante al controllo giurisdizionale di un atto comunitario, un tale ricorso è irricevibile e questa irricevibilità costituisce, di conseguenza, un motivo di ordine pubblico che può, e anzi deve, essere sollevato d&#8217;ufficio dal giudice comunitario (v., relativamente alla carenza di interesse di una parte a proporre ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado o a proseguire il procedimento, sentenza 19 ottobre 1995, causa C-19/93P, Rendo ea./Commissione, Racc. pag.I-3319, punto13).</p>
<p>36 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari (v., in particolare, sentenze 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag.195, in particolare pag.220; 2 aprile 1998, causa C-321/95P, Greenpeace/Commissione, Racc. pag.I-1651, punti7 e 28, nonché Italia e Sardegna Lines/Commissione, cit., punto32).</p>
<p>37 La Corte ha pertanto dichiarato che un&#8217;impresa non può, in via di principio, impugnare una decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale se è interessata da questa decisione solo a causa della sua appartenenza al settore di cui trattasi e della sua qualità di beneficiaria potenziale di tale regime. Infatti, una tale decisione si presenta, nei confronti dell&#8217;impresa ricorrente, come un provvedimento di portata generale che si applica a situazioni determinate obiettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto (sentenze Van der Kooy ea./Commissione, cit., punto15; 7 dicembre 1993, causa C-6/92, Federmineraria ea./Commissione, Racc. pag.I-6357, punto14, nonché Italia e Sardegna Lines/Commissione, cit., punto33).</p>
<p>38 Occorre tuttavia ricordare la posizione adottata dalla Corte nella sentenza Italia e Sardegna Lines/Commissione, sopra menzionata, relativamente alla decisione della Commissione 21 ottobre 1997, 98/95/CE, relativa a taluni aiuti concessi dalla regione Sardegna alle imprese di navigazione in Sardegna (GU1998, L20, pag.30), che obbligava la Repubblica italiana a recuperare presso ciascun beneficiario dei prestiti e delle locazioni finanziarie in questione l&#8217;elemento di aiuto che essi contenevano. Infatti, ai punti34 e 35 della detta sentenza, la Corte ha dichiarato che l&#8217;impresa Sardegna Lines, poiché era interessata dalla decisione 98/95 non solo in quanto impresa del settore della navigazione in Sardegna, potenzialmente beneficiaria del regime di aiuti degli armatori sardi, ma anche nella sua qualità di beneficiaria effettiva di un aiuto individuale concesso a titolo di questo regime e per il quale la Commissione aveva ordinato il recupero, era individualmente interessata dalla detta decisione e il suo ricorso contro quest&#8217;ultima era ricevibile.</p>
<p>39 Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, tale è precisamente il caso della presente fattispecie, poiché le ricorrenti si trovano in una posizione diversa da quella di richiedenti per i quali una decisione della Commissione riveste il carattere di misura di portata generale. Infatti, queste ricorrenti sono interessate dalla decisione impugnata non solo in quanto imprese del settore dell&#8217;autotrasporto merci nella regione, potenzialmente beneficiarie del regime di aiuti di cui trattasi, ma anche nella loro qualità di beneficiarie effettive degli aiuti individuali concessi a titolo di questo regime e per i quali la Commissione ha ordinato il recupero. Come risulta dai punti10 e 11 della sentenza impugnata, il numero delle domande accolte e l&#8217;importo dei finanziamenti previsti per gli aiuti di cui trattasi durante i periodi compresi tra il 1981 e il 1985 nonché tra il 1985 e il 1995 sono stati precisati al puntoII della motivazione della decisione impugnata e la Commissione non poteva quindi ignorare l&#8217;esistenza dei detti beneficiari effettivi.</p>
<p>40 Dato che da quanto precede risulta che, nel caso di specie, i ricorsi delle ricorrenti erano ricevibili, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto non sollevando d&#8217;ufficio un motivo di irricevibilità per il fatto che queste ultime non sarebbero state individualmente interessate dalla decisione impugnata.</p>
<p>41 Ne deriva che l&#8217;impugnazione incidentale della Commissione dev&#8217;essere respinta in quanto infondata.</p>
<p><b>Sul merito </b></p>
<p>42 A sostegno del suo ricorso, la Repubblica italiana deduce due motivi. Con il primo motivo, essa fa valere in sostanza che il Tribunale ha violato l&#8217;art.92, n.1, del Trattato. Con la prima parte di questo motivo, essa ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nell&#8217;interpretare questa disposizione. Con la seconda e la terza parte del detto motivo, essa sostiene che in seguito ad un errore di valutazione il Tribunale ha dichiarato che gli aiuti concessi alle imprese che effettuano attività di trasporto internazionale di merci su strada (in prosieguo: gli «aiuti controversi») hanno inciso sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza e devono di conseguenza essere considerati regimi di aiuti nuovi, assoggettati, a tale titolo, all&#8217;obbligo di notifica previsto dall&#8217;art.93, n.3, del Trattato. Con la quarta parte dello stesso motivo, si sostiene che la sentenza impugnata è viziata da insufficienza di motivazione relativamente all&#8217;incidenza degli aiuti controversi sui detti scambi. Con il suo secondo motivo, che riguarda la domanda di rimborso dei detti aiuti, la Repubblica italiana fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di valutazione nonché una violazione dei principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento.</p>
<p><b>Sul primo motivo </b></p>
<p>Sulla prima parte del primo motivo, relativa all&#8217;errore di diritto commesso dal Tribunale nell&#8217;interpretare l&#8217;art.92, n.1, del Trattato<br />
&#8211; Argomenti delle parti</p>
<p>43 La Repubblica italiana nonché Collorigh ea. sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che l&#8217;art.92, n.1, del Trattato non dev&#8217;essere interpretato restrittivamente come richiedente un&#8217;incidenza reale e concreta degli aiuti in questione, sugli scambi intracomunitari. A loro parere, il Tribunale avrebbe dovuto interpretare questa disposizione nel senso che richiede che la Commissione dimostri e precisi concretamente se talune imprese avessero subito un danno e, eventualmente, quante di esse fossero interessate.</p>
<p>44 Per contro, la Commissione sostiene che, come il Tribunale, non era tenuta a verificare se le misure di aiuto avessero in concreto arrecato danno ad altre imprese comunitarie. Questo esame non sarebbe richiesto né dalla lettera dell&#8217;art.92 del Trattato, che fa riferimento semplicemente alla minaccia di distorsione della concorrenza, né dalla struttura di questa disposizione. Inoltre, un tale esame sarebbe quasi impossibile da effettuarsi, in particolare in mercati frammentati che sono caratterizzati dalla presenza di numerosissimi operatori.</p>
<p><b>&#8211; Giudizio della Corte</b></p>
<p>45 Occorre rilevare a tal riguardo che l&#8217;art.92, n.1, del Trattato definisce gli aiuti da esso disciplinati nel senso che si tratta di aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri.</p>
<p>46 Le norme di procedura stabilite dal Trattato variano a seconda che gli aiuti costituiscano aiuti esistenti o aiuti nuovi.</p>
<p>47 Per quanto riguarda gli aiuti esistenti, in forza delle disposizioni dell&#8217;art.93, nn.1 e 2, del Trattato e conformemente al principio di certezza del diritto, la Commissione, se, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constata che un aiuto non è compatibile con il mercato comune a norma dell&#8217;art.92 del detto Trattato, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Tali aiuti possono quindi essere regolarmente erogati fintantoché la Commissione non abbia constatato la loro incompatibilità (v. cit. sentenze Italia/Commissione, punti23 e 25, nonché Banco Exterior de España, punto20).</p>
<p>48 Per quanto riguarda i nuovi aiuti, l&#8217;art.93, n.3, del Trattato prevede che alla Commissione siano comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti ad istituire tali aiuti. Quest&#8217;ultima procede allora ad un primo esame degli aiuti progettati. Se, in esito a tale esame, ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune, inizia senza indugio la procedura di esame in contraddittorio di cui al n.2 del detto articolo. In tal caso, lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto ad una decisione finale. I nuovi aiuti sono quindi sottoposti ad un controllo preventivo da parte della Commissione e non possono, in via di principio, essere attuati fino a che quest&#8217;ultima non li abbia dichiarati compatibili con il Trattato.</p>
<p>49 Come ha in particolare constatato il Tribunale ai punti77-79 della sentenza impugnata, nell&#8217;ambito della sua valutazione dei nuovi aiuti che devono essere notificati ai sensi dell&#8217;art.93, n.3, del Trattato prima di essere attuati, la Commissione è tenuta a dimostrare non un&#8217;incidenza effettiva di questi aiuti sugli scambi tra gli Stati membri e sulla concorrenza, ma se i detti aiuti siano idonei a incidere su tali scambi. Se la Commissione dovesse dimostrare nella sua decisione le effettive conseguenze degli aiuti già concessi, verrebbero favoriti gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell&#8217;obbligo di notifica di cui all&#8217;art.93, n.3, del Trattato, a detrimento di quelli che notificano il progetto di aiuti (sentenza 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, detta «Boussac Saint Frères», Racc. pag.I-307, punti32 e 33).</p>
<p>50 Pertanto, il Tribunale ha giustamente dichiarato, al punto95 della sentenza impugnata, che non era necessario accertare che talune imprese comunitarie avevano subito un danno a seguito della concessione degli aiuti controversi. Questa prima parte del primo motivo, relativa ad un errore di diritto commesso dal Tribunale nell&#8217;interpretare l&#8217;art.92, n.1, del Trattato, deve quindi essere respinta in quanto infondata.<br />
Sulla seconda parte del primo motivo, relativa all&#8217;incidenza degli aiuti controversi sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza</p>
<p><b>&#8211; Argomenti delle parti </b></p>
<p>51 La Repubblica italiana e Collorigh ea. fanno valere che il Tribunale avrebbe dovuto concludere, tenuto conto in particolare di taluni elementi pertinenti del fascicolo, che gli aiuti controversi non incidevano sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza. In primo luogo, a causa del fatto che, da un lato, questi aiuti rappresentavano un importo globale molto modesto e che, dall&#8217;altro, gli autotrasportatori della regione costituivano una parte del tutto marginale del settore del trasporto intracomunitario, l&#8217;impatto dei detti aiuti poteva solamente essere del tutto insignificante. In secondo luogo, il settore del trasporto internazionale di merci su strada, caratterizzato dai contingenti e dagli accordi bilaterali, non poteva ancora essere considerato completamente liberalizzato. Del resto, il Tribunale avrebbe dovuto dimostrare che il contingente comunitario in vigore sul mercato del trasporto internazionale su strada non era stato esaurito, mentre tale era nella fattispecie. In terzo luogo, secondo Collorigh ea., il Tribunale avrebbe dovuto escludere che il regime degli aiuti controversi fosse stato idoneo a rafforzare la posizione finanziaria delle imprese beneficiarie, in quanto questi aiuti avevano come obiettivo di compensare la concorrenza esercitata dagli operatori di Austria, Croazia e Slovenia.</p>
<p>52 La Commissione replica, da un lato, che l&#8217;applicazione di un regime di aiuti, tale da favorire non una sola impresa, ma tutto un settore, in particolare allorché la struttura del mercato è caratterizzata dalla presenza di un gran numero di imprese di piccole dimensioni, incide necessariamente sugli scambi. Come rileva giustamente il Tribunale al punto86 della sentenza impugnata, in un tale contesto, gli effetti di un aiuto anche relativamente modesto sulla concorrenza e sugli scambi possono essere non trascurabili ed un simile aiuto non può essere ritenuto di scarsa importanza.</p>
<p>53 D&#8217;altra parte, nel settore del trasporto internazionale di merci su strada, sarebbe esistita in Italia, anche anteriormente al 1969, una certa concorrenza in forza degli accordi bilaterali conclusi dalla Repubblica italiana. Nel 1981 e nel 1985, quando i regimi di aiuti controversi sono stati istituiti, i contingenti comunitari avrebbero consentito a tutti i vettori in possesso delle prescritte autorizzazioni l&#8217;effettuazione di trasporti su qualsiasi relazione tra due Stati membri, istituendo o rafforzando un rapporto di concorrenza tra imprese stabilite in Stati membri diversi, come il Tribunale avrebbe rilevato al punto145 della sentenza impugnata. Del resto, in questo stesso punto, il Tribunale avrebbe correttamente indicato i motivi che l&#8217;hanno indotto a ritenere che i benefici concessi alle imprese di autotrasporto internazionale di merci costituiscono aiuti di Stato ai sensi del Trattato.</p>
<p><b>&#8211; Giudizio della Corte </b></p>
<p>54 In primo luogo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l&#8217;entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell&#8217;impresa beneficiaria non escludono a priori l&#8217;eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri (v. sentenze 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, detta «Tubemeuse», Racc. pag.I-959, punto43; 14 settembre 1994, cause riunite da C-278/92 a C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag.I-4103, punto42, e 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, Racc. pag.I-7747, punto81). Un aiuto di importanza relativamente esigua è idoneo a ripercuotersi sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri quando il settore in cui operano le imprese che ne beneficiano sia caratterizzato da forte concorrenza (v. sentenze 11 novembre 1987, causa 259/85, Francia/Commissione, Racc. pag.4393, punto24, e 26 settembre 2002, causa C-351/98, Spagna/Commissione, Racc. pag.I-8031, punto63).</p>
<p>55 Il Tribunale, dopo aver constatato che questa giurisprudenza trovava applicazione nella fattispecie, da un lato, ha dichiarato giustamente, ai punti84 e 86 della sentenza impugnata, che le modeste dimensioni delle imprese beneficiarie e l&#8217;importo relativamente esiguo degli aiuti erogati non consentivano di escludere qualsiasi incidenza sulla concorrenza e sugli scambi, allorché la struttura del mercato è caratterizzata, come nel settore del trasporto di merci su strada, dalla presenza di un gran numero di imprese di piccole dimensioni. D&#8217;altra parte, come ha rilevato il Tribunale al punto94 della sentenza impugnata, benché i trasportatori della regione rappresentassero solo una quota marginale di tale settore, un tale carattere limitato della concorrenza non può escludere l&#8217;applicazione dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato. Esso ne ha dedotto, nello stesso punto, che gli aiuti controversi rafforzavano la posizione finanziaria e quindi le possibilità di azione degli autotrasportatori di merci in conto terzi della regione nei confronti dei loro concorrenti e potevano pertanto incidere sugli scambi tra gli Stati membri.</p>
<p>56 Dato che la Repubblica italiana non ha fatto valere alcun elemento tale da dimostrare che il Tribunale avrebbe violato, nella fattispecie, i principi sanciti dalla Corte nella giurisprudenza menzionata al punto54 della presente sentenza, tale argomento relativo all&#8217;incidenza degli aiuti controversi sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza dev&#8217;essere respinto in quanto infondato.</p>
<p>57 In secondo luogo, l&#8217;argomento della Repubblica italiana e di Collorigh ea. secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto concludere che il settore del trasporto internazionale di merci su strada, caratterizzato dall&#8217;esistenza di contingenti e di accordi bilaterali, non poteva ancora essere considerato completamente liberalizzato alla data della decisione impugnata e che, di conseguenza, non si poteva ritenere che gli aiuti controversi avessero incidenza sulla concorrenza dev&#8217;essere respinto in quanto infondato.</p>
<p>58 Infatti, al punto92 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, ai sensi delle pertinenti disposizioni del regolamento n.1018/68, le autorizzazioni comunitarie, rilasciate a nome del trasportatore e utilizzabili per un solo veicolo, erano concesse, all&#8217;interno dei contingenti nazionali, per una durata di un anno per quanto riguarda il trasporto internazionale di merci su strada e, durante tali periodi di validità, i titolari di un&#8217;autorizzazione di trasporto internazionale erano abilitati ad effettuare con un veicolo, senza limitazioni, trasporti di merci tra gli Stati membri di loro scelta.</p>
<p>59 Il Tribunale ha quindi giustamente concluso che i regimi di contingentamento in vigore dal 1969 al 1993 nel mercato dell&#8217;autotrasporto internazionale di merci hanno consentito l&#8217;instaurazione di una situazione di concorrenza effettiva nel limite dei contingenti fissati, situazione che poteva essere alterata a seguito della concessione degli aiuti controversi.</p>
<p>60 A tal riguardo, il Tribunale ha anche dichiarato giustamente, al punto96 della sentenza impugnata, che, anche supponendo che il contingente comunitario sia stato esaurito, tale circostanza non consentirebbe di concludere nel senso della mancanza di incidenza degli aiuti controversi sugli scambi comunitari e sulla concorrenza. Infatti, tenuto conto della libera scelta riservata dai regimi di contingentamento ai titolari delle autorizzazioni comunitarie, per quanto riguarda gli Stati membri tra i quali essi possono effettuare trasporti internazionali di merci su strada, l&#8217;esaurimento di tali contingenti non fornirebbe comunque alcuna indicazione circa l&#8217;uso che ne è stato fatto, in particolare relativamente a tali trasporti aventi come punto di partenza o di arrivo l&#8217;Italia o, più precisamente, la regione.</p>
<p>61 In terzo luogo, secondo una giurisprudenza ben consolidata, la circostanza che uno Stato membro cerchi di ravvicinare, attraverso misure unilaterali, le condizioni di concorrenza di un determinato settore economico a quelle prevalenti in altri Stati membri non può togliere a tali misure il carattere di aiuto (sentenze 10 dicembre 1969, cause riunite 6/69 e 11/69, Commissione/Francia, Racc. pag.523, punti20 e 21, nonché 19 maggio 1999, causa C-6/97, Italia/Commissione, Racc. pag.I-2981, punto21).</p>
<p>62 Ne deriva che il Tribunale ha giustamente ritenuto, al punto101 della sentenza impugnata, che gli aiuti controversi non potevano essere giustificati né dall&#8217;esistenza di tassi di sconto più elevati in Italia né dalla concorrenza esercitata dagli operatori stabiliti in Austria, Croazia o Slovenia. L&#8217;argomento di Collorigh ea. secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto escludere che il regime dei detti aiuti avesse rafforzato la posizione finanziaria delle imprese beneficiarie, poiché questi aiuti erano tali da compensare la detta concorrenza, dev&#8217;essere respinto in quanto infondato.</p>
<p>63 Pertanto, la seconda parte del primo motivo, relativa all&#8217;incidenza degli aiuti controversi sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza, dev&#8217;essere respinta nel suo insieme in quanto infondata.<br />
Sulla terza parte del primo motivo, relativa all&#8217;erronea valutazione degli aiuti controversi come nuovi aiuti</p>
<p><b>&#8211; Argomenti delle parti</b></p>
<p>64 La Repubblica italiana e Collorigh ea. contestano la valutazione del Tribunale, al punto145 della sentenza impugnata, secondo la quale gli aiuti controversi, al momento della loro istituzione, rientravano nell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato e dovevano, pertanto, essere considerati regimi di aiuti nuovi soggetti, come tali, all&#8217;obbligo di notifica previsto dall&#8217;art.93, n.3, del Trattato. A loro parere, il Tribunale avrebbe dovuto constatare che tali aiuti, istituiti nel 1981 e nel 1985 in un mercato non totalmente liberalizzato, dovevano essere qualificati come aiuti esistenti e potevano eventualmente costituire oggetto solo di una decisione di incompatibilità avente efficacia ex nunc.</p>
<p>65 Per contro, la Commissione, benché non contesti la valutazione degli aiuti esistenti effettuata dal Tribunale ai punti142 e 143 della sentenza impugnata, sottolinea che si tratta di una concezione molto ampia della nozione di aiuti esistenti. In ogni caso, gli aiuti controversi, poiché erano stati istituiti nel 1981 e nel 1985 in un settore aperto alla concorrenza, rientravano nell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato e dovevano essere considerati come nuovi aiuti.</p>
<p><b>&#8211; Giudizio della Corte</b></p>
<p>66 Nella fattispecie, come il Tribunale ha già rilevato giustamente al punto5 della sentenza impugnata, il settore del trasporto internazionale di merci su strada era già stato parzialmente aperto alla concorrenza comunitaria a decorrere dal 1969 dal regolamento n.1018/68 ed è stato completamente liberalizzato dal 1° gennaio 1993.</p>
<p>67 Esso ne ha dedotto, al punto94 della sentenza impugnata, che gli aiuti controversi rafforzavano la posizione finanziaria e quindi le possibilità di azione degli autotrasportatori di merci in conto terzi della regione nei confronti dei loro concorrenti e potevano pertanto incidere sugli scambi tra gli Stati membri.</p>
<p>68 Istituiti nel 1981 e nel 1985, i detti aiuti rientravano quindi, quando sono stati introdotti, nel campo di applicazione dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato. Ne deriva che il Tribunale, constatando al punto145 della sentenza impugnata che, per tale motivo, i detti aiuti dovevano essere considerati regimi di aiuti nuovi soggetti, come tali, all&#8217;obbligo di notifica previsto dall&#8217;art.93, n.3, del Trattato, non ha commesso alcun errore di diritto.</p>
<p>69 Pertanto, la terza parte del primo motivo, relativa ad un&#8217;erronea valutazione degli aiuti controversi come aiuti nuovi, dev&#8217;essere respinta.<br />
Sulla quarta parte del primo motivo, relativa al difetto di motivazione della sentenza impugnata</p>
<p>70 Per quanto riguarda la quarta parte del primo motivo, relativa al difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione all&#8217;incidenza degli aiuti controversi sugli scambi intracomunitari, occorre ricordare che il Tribunale ha esposto in maniera approfondita, ai punti76-106 della sentenza impugnata, i motivi per cui la Commissione aveva ritenuto che tali aiuti fossero idonei ad incidere sugli scambi tra Stati membri ed a falsare la concorrenza.</p>
<p>71 Pertanto, la quarta parte del primo motivo, relativa al difetto di motivazione della sentenza impugnata, dev&#8217;essere respinta in quanto infondata.</p>
<p>72 In considerazione di quanto precede, nessuna delle quattro parti del primo motivo può essere accolta e pertanto questo dev&#8217;essere respinto nel suo insieme in quanto infondato.</p>
<p><b>Sul secondo motivo</b></p>
<p>73 Con il secondo motivo, che è composto di tre parti, la Repubblica italiana addebita al Tribunale, da un lato, di aver commesso un errore di diritto in quanto ha dichiarato che la decisione impugnata, nella parte in cui impone il recupero degli aiuti controversi con i relativi interessi, è compatibile con i principi di proporzionalità nonché di tutela del legittimo affidamento e, dall&#8217;altro, di avere ignorato la portata dell&#8217;obbligo di recupero dei detti aiuti.</p>
<p><b>Sulla prima parte del secondo motivo, relativa alla violazione del principio di proporzionalità </b></p>
<p><b>&#8211; Argomenti delle parti </b></p>
<p>74 Con la prima parte del secondo motivo Collorigh ea. sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto constatare che la Commissione ha omesso di fornire elementi idonei a dimostrare che il recupero degli aiuti controversi era ragionevole o necessario. La Repubblica italiana, dal canto suo, sottolinea che, benché questi aiuti abbiano avuto un&#8217;incidenza irrilevante sulla situazione delle imprese beneficiarie, il loro rimborso presenterebbe, per esse, un onere rilevante tale da comportare un disastro economico per un gran numero di esse.</p>
<p><b>&#8211; Giudizio della Corte</b></p>
<p>75 Secondo una giurisprudenza costante, richiamata giustamente dal Tribunale al punto169 della sentenza impugnata, la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell&#8217;accertamento della sua illegittimità. Pertanto, il recupero di un aiuto statale illegittimamente concesso, onde ripristinare lo status quo ante, non può, in linea di principio, ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato (v. sentenze Tubemeuse, cit., punto66, e 14 gennaio 1997, causa C-169/95, Spagna/Commissione, Racc. pag.I-135, punto47).</p>
<p>76 Per effetto della restituzione dell&#8217;aiuto, il beneficiario è privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell&#8217;aiuto è ripristinata (v. sentenza 4 aprile 1995, causa C-350/93, Commissione/Italia, Racc. pag.I-699, punto22). Da questa funzione del rimborso risulta anche che, in generale, salvo circostanze eccezionali, la Commissione non abusa del suo potere discrezionale, ammesso dalla giurisprudenza della Corte, quando chiede allo Stato membro di recuperare le somme concesse a titolo di aiuto illegittimo perché non fa che ripristinare la situazione precedente (v. sentenze 17 giugno 1999, causa C-75/97, Belgio/Commissione, Racc. pag.I-3671, punto66, e 7 marzo 2002, causa C-310/99, Italia/Commissione, Racc. pag.I-2289, punto99).</p>
<p>77 Per quanto riguarda l&#8217;argomento di Collorigh ea. secondo cui il rimborso degli aiuti controversi rappresenterebbe, per le imprese beneficiarie, un onere molto rilevante tale da comportare la scomparsa dal mercato di un gran numero di esse e da provocare così una grave crisi sia in materia di occupazione sia sul piano sociale, di modo che questo recupero sarebbe praticamente impossibile, è sufficiente rilevare che le circostanze fatte valere da Collorigh ea. non sono affatto idonee a dimostrare l&#8217;impossibilità di recupero degli aiuti controversi. Si tratta semplicemente di eventuali difficoltà interne.</p>
<p>78 Ora, conformemente alla giurisprudenza della Corte, il timore di difficoltà interne non può giustificare il fatto che uno Stato membro non osservi gli obblighi incombentigli ai sensi del diritto comunitario (v., in particolare, sentenze 27 giugno 2000, causa C-404/97, Commissione/Portogallo, Racc. pag.I-4897, punto52; 7 marzo 2002, Italia/Commissione, cit., punto105, e 26 giugno 2003, causa C-404/00, Commissione/Spagna, Racc. pag.I-6695, punto55).</p>
<p>79 In tale contesto, il Tribunale ha giustamente concluso, al punto170 della sentenza impugnata, che non era stato dedotto alcun elemento concreto che consentisse di presumere che l&#8217;obbligo di rimborsare gli aiuti controversi presentasse un carattere manifestamente sproporzionato rispetto agli obiettivi del Trattato.</p>
<p>80 Pertanto, la prima parte del secondo motivo, basata dalla Repubblica italiana sulla violazione da parte del Tribunale del principio di proporzionalità, dev&#8217;essere respinta.<br />
Sulla seconda parte del secondo motivo, relativa alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento</p>
<p><b>&#8211; Argomenti delle parti </b></p>
<p>81 La Repubblica italiana, benché non contesti la giurisprudenza della Corte che, in generale, non consente allo Stato membro che ha concesso aiuti incompatibili con il mercato comune di far valere il legittimo affidamento dei beneficiari per sottrarsi all&#8217;obbligo di recuperarli, fa valere, con la seconda parte del suo secondo motivo, che questo principio potrebbe essere riformulato, in particolare in casi in cui, come nella fattispecie, la misura è stata applicata durante un periodo molto lungo senza sollevare alcuna contestazione e addirittura è stata legittima e compatibile con il Trattato durante gran parte di questo periodo.</p>
<p>82 La Repubblica italiana sostiene, da un lato, che la limitazione nel tempo, nel dispositivo della decisione impugnata, dell&#8217;obbligo di recupero degli aiuti controversi poteva essere giustificata nella fattispecie, poiché si trattava di aiuti istituiti ed erogati più di quattordici anni prima dell&#8217;apertura della procedura da parte della Commissione, e cioè nel novembre 1995, e, dall&#8217;altro, che la sentenza impugnata costituisce una reformatio in pejus della detta decisione, violando così i principi di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto. Proprio per impedire un intervento su situazioni giuridiche ed economiche consolidate nel tempo, l&#8217;art.15 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n.659, recante modalità di applicazione dell&#8217;art.93 del Trattato (GUL83, pag.1), avrebbe correttamente previsto la prescrizione del potere di intervento della Commissione in materia di recupero di aiuti illegittimi decorsi dieci anni dalla data della loro concessione. Pur trattandosi di una disposizione non applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, se ne potrebbero trarre utili elementi di giudizio al fine di circoscrivere ragionevolmente l&#8217;ampiezza cronologica del recupero degli aiuti controversi.</p>
<p>83 Collorigh ea. condividono questa tesi, sottolineando al tempo stesso l&#8217;erroneità dell&#8217;affermazione del Tribunale al punto173 della sentenza impugnata, secondo cui non vi era alcuna possibilità per le imprese beneficiarie dei detti aiuti di far valere circostanze eccezionali, che avrebbero legittimamente potuto giustificare il loro affidamento sulla regolarità di questi aiuti, e di opporsi, di conseguenza, al rimborso di questi ultimi. A loro parere, il Tribunale ha preso in conto numerosi elementi che possono essere certamente qualificati come circostanze eccezionali.</p>
<p>84 La Commissione replica che, ai punti172 e 173 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente rifiutato di constatare l&#8217;esistenza di circostanze eccezionali tali da giustificare un legittimo affidamento sulla regolarità degli aiuti controversi.</p>
<p>85 Ora, la Repubblica italiana non avanzerebbe alcun argomento convincente per contraddire questa conclusione. In primo luogo, in assenza di un termine di prescrizione, l&#8217;affermazione secondo cui, allorché la Commissione ha avviato la procedura d&#8217;indagine formale, le misure sarebbero state applicate da dieci o quattordici anni sarebbe ininfluente e il riferimento all&#8217;art.15 del regolamento n.659/1999 risulterebbe inoperante. Inoltre, sarebbe falso sostenere che la misura di cui trattasi sia stata «a lungo legittima e compatibile con il Trattato». La detta misura, al contrario, non sarebbe mai stata legittima, poiché non è stata notificata. Inoltre, quando la Commissione ha avuto occasione di esaminarla, l&#8217;ha considerata incompatibile con il mercato comune e la sua decisione è stata confermata dalla sentenza impugnata, che sul punto non è stata contestata. Infine, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica italiana, tale incompatibilità non sarebbe improvvisamente sopravvenuta, ma caratterizzerebbe gli aiuti controversi dalla data in cui sono stati istituiti.</p>
<p><b>&#8211; Giudizio della Corte</b></p>
<p>86 Occorre rilevare che la possibilità, per il beneficiario di un aiuto illegittimamente concesso, di invocare circostanze eccezionali sulle quali abbia potuto fondare il proprio affidamento circa la regolarità dell&#8217;aiuto e di opporsi, quindi, alla sua ripetizione non può certamente escludersi. In un caso siffatto spetta al giudice nazionale, eventualmente adito, valutare le circostanze del caso di specie, dopo aver proposto alla Corte, se necessario, questioni pregiudiziali di interpretazione (v. sentenze 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc. pag.I-3437, punto16, e 7 marzo 2002, Italia/Commissione, cit., punto103).</p>
<p>87 Nella fattispecie, il Tribunale ha innanzi tutto constatato, al punto172 della sentenza impugnata, che gli aiuti controversi erano stati concessi senza essere stati previamente notificati alla Commissione, contrariamente all&#8217;obbligo imposto agli Stati membri dall&#8217;art.93, n.3, del Trattato.</p>
<p>88 Inoltre, nello stesso punto della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente concluso che il fatto che le imprese beneficiarie siano piccole imprese non significa che esse possano avere avuto un legittimo affidamento sulla regolarità dei detti aiuti.</p>
<p>89 Infine, laddove la Repubblica italiana fa valere che, poiché le imprese beneficiarie avevano fatto affidamento nella regolarità degli aiuti istituiti ed erogati da diversi anni, il Tribunale avrebbe dovuto concluderne che questo lungo periodo aveva comportato un legittimo affidamento di questi beneficiari relativamente al recupero degli aiuti controversi che, come la Corte ha già dichiarato, giustificava una limitazione nel tempo del potere detenuto dalla Commissione per adempiere la sua funzione, è sufficiente rispondere che un tale termine di prescrizione dev&#8217;essere preordinato, spettando al legislatore comunitario fissarne la durata e le modalità di applicazione (v., in questo senso, sentenza 14 luglio 1972, causa 52/69, Geigy/Commissione, Racc. pag.787, punto21). Ora, alla data della decisione impugnata, quest&#8217;ultimo non era ancora intervenuto per fissare un termine di prescrizione nel settore del controllo degli aiuti concessi a titolo del Trattato, in quanto il regolamento n.659/1999, entrato in vigore solo il 16 aprile 1999, non si applica ai fatti del caso di specie.</p>
<p>90 Tuttavia, la fondamentale esigenza di certezza del diritto osta a che la Commissione possa ritardare indefinitamente l&#8217;esercizio dei suoi poteri (v. sentenze Geigy/Commissione, cit., punti20 e 21, nonché 24 settembre 2002, cause riunite C-74/00P e C-75/00P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, Racc. pag.I-7869, punto140). A tal riguardo, un ritardo della Commissione nel decidere che un aiuto è illegittimo e che dev&#8217;essere eliminato e recuperato da uno Stato membro può, in talune circostanze, giustificare per i beneficiari del detto aiuto un legittimo affidamento tale da impedire alla Commissione di intimare allo Stato membro di ordinare la restituzione di questo aiuto (v. sentenza 24 novembre 1987, causa 223/85, RSV/Commissione, Racc. pag.4617, punto17). Tuttavia, le circostanze della causa che ha dato luogo a questa sentenza erano eccezionali e non presentano alcuna analogia con quelle della presente fattispecie. Infatti, la misura in questione nella detta sentenza riguardava un settore che, da parecchi anni, fruiva di aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione ed era destinata a far fronte alle maggiori spese per un&#8217;operazione che aveva già fruito di una sovvenzione autorizzata (sentenza 28 gennaio 2003, causa C-334/99, Germania/Commissione, Racc. pag.I-1139, punto44).</p>
<p>91 Ad ogni modo, in caso di aiuti di Stato non notificati, un tale ritardo può essere addebitato alla Commissione solo a decorrere dal momento in cui essa ha avuto conoscenza dell&#8217;esistenza degli aiuti incompatibili con il mercato comune.</p>
<p>92 Nella fattispecie, è pacifico che la Commissione ha avuto conoscenza degli aiuti controversi solo nel settembre 1995. Tenuto conto del fatto che, da un lato, tali aiuti non avevano costituito oggetto di un&#8217;autorizzazione della Commissione e, dall&#8217;altro, la complessa situazione nell&#8217;ambito della quale questi aiuti erano stati concessi non era nota a quest&#8217;ultima, era quindi necessario, prima di pervenire ad una decisione, effettuare un&#8217;indagine. In tale contesto, il periodo trascorso tra il settembre 1995 e la data di adozione della decisione impugnata, ossia il 30 luglio 1997, è ragionevole. Non si può quindi addebitare al Tribunale di aver misconosciuto il principio di tutela del legittimo affidamento a tal riguardo.<br />
93<br />
Di conseguenza, la seconda parte del secondo motivo dev&#8217;essere respinta.<br />
Sulla terza parte del secondo motivo, relativa all&#8217;estensione dell&#8217;obbligo di recupero degli aiuti controversi</p>
<p><b>&#8211; Argomenti delle parti </b></p>
<p>94 Con la terza parte del suo secondo motivo la Repubblica italiana sostiene che l&#8217;art.4 della decisione impugnata, al quale rinvia l&#8217;art. 5 della stessa, che prevede il recupero degli aiuti incompatibili con il Trattato, non opera alcuna distinzione tra gli aiuti alle imprese che esercitano attività di trasporto locale, regionale o nazionale e quelle che esercitano attività di trasporto internazionale di merci su strada e che tale art.4 constata inequivocabilmente l&#8217;incompatibilità di tutti gli aiuti erogati dal 1° luglio 1990 dalla regione. Pertanto, il principio secondo il quale, nel caso in cui il dispositivo di una decisione è equivoco, è possibile far riferimento alla motivazione della decisione non è pertinente nella fattispecie.</p>
<p>95 La Commissione replica che non si può determinare agevolmente se la data del 1° luglio 1990, menzionata all&#8217;art.4 della decisione impugnata, si riferisca solo alle sovvenzioni concesse alle imprese di trasporto locale, regionale o nazionale o se riguardi anche quelle concesse alle imprese di trasporto internazionale di merci su strada. Tuttavia, come il Tribunale avrebbe correttamente ricordato ai punti163 e 164 della sentenza impugnata, la motivazione della decisione impugnata dissiperebbe ogni dubbio al riguardo e preciserebbe che il limite temporale del 1° luglio 1990 si applica solo agli aiuti concessi alla prima categoria di imprese e non riguarda le imprese della seconda categoria. Del resto, l&#8217;analisi effettuata dal Tribunale al punto165 della detta sentenza, che è basata sulla presa in considerazione dell&#8217;insieme del dispositivo della decisione impugnata, confuterebbe questa tesi della Repubblica italiana.</p>
<p><b>&#8211; Giudizio della Corte </b></p>
<p>96 Contrariamente a quanto sostiene la Repubblica italiana, il Tribunale, al punto164 della sentenza impugnata, ha constatato giustamente che l&#8217;art.4 della decisione impugnata è formulato in maniera equivoca per quanto riguarda l&#8217;esigenza del recupero, che potrebbe riguardare sia tutti gli aiuti controversi concessi a decorrere dalla loro introduzione, sia unicamente gli aiuti concessi dal 1° luglio 1990.</p>
<p>97 In ogni caso, occorre ricordare che il Tribunale, al punto163 della sentenza impugnata, è partito dal principio generale secondo cui il dispositivo di un atto è indissociabile dalla sua motivazione e va pertanto interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione (v., in particolare, sentenze 15 maggio 1997, causa C-355/95, TWD/Commissione, Racc. pag.I-2549, punto21, e Commissione/Portogallo, cit., punto41).</p>
<p>98 A tal riguardo, ai punti164 e 166 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, da un lato, concluso che, alla luce della motivazione della decisione impugnata, ed in particolare del suo puntoVIII, ultimo capoverso, l&#8217;art.4 di questa decisione dev&#8217;essere interpretato nel senso che gli aiuti concessi in forza delle leggi nn.28/1981 e 4/1985, a decorrere dal 1° luglio 1990, alle imprese che effettuano attività di trasporto locale, regionale o nazionale, nonché quelli concessi alle imprese che effettuano attività di trasporto internazionale di merci su strada a decorrere dall&#8217;istituzione degli aiuti controversi, sono incompatibili con il mercato comune.</p>
<p>99 D&#8217;altra parte, al punto165 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che questa interpretazione risulta dalla lettura del dispositivo della decisione impugnata considerato nel suo insieme, ed in una tale analisi non si riscontra alcun errore di valutazione del Tribunale.</p>
<p>100 Ne deriva che la terza parte del secondo motivo, relativa all&#8217;estensione dell&#8217;obbligo di recupero degli aiuti controversi, dev&#8217;essere respinta.</p>
<p>101 Sulla base delle considerazioni che precedono, il secondo motivo di ricorso dev&#8217;essere respinto nel suo insieme.</p>
<p>102 Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla Repubblica italiana a sostegno del suo ricorso può essere accolto, questo dev&#8217;essere respinto.</p>
<p><b>Sulle spese </b></p>
<p>103 Ai sensi dell&#8217;art.69, n.2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione in forza dell&#8217;art.118 dello stesso regolamento, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell&#8217;art.69, n.3, primo comma, del detto regolamento, la Corte può decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Poiché la Repubblica italiana e Collorigh ea. sono rimasti soccombenti nell&#8217;ambito del ricorso principale e la Commissione è rimasta soccombente nell&#8217;ambito dell&#8217;impugnazione incidentale, occorre decidere che ciascuno di essi sopporti le proprie spese.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>Per questi motivi,</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">LA CORTE (Sesta Sezione)<br />
dichiara e statuisce:<br />
1) Il ricorso e l&#8217;impugnazione incidentale sono respinti.<br />
2) La Repubblica italiana, l&#8217;Impresa Edo Collorigh ea. nonché la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.<br />
Skouris Cunha Rodrigues Puissochet</p>
<p>Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 aprile 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-29-4-2004-n-0-3/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-29-4-2004-n-0-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-29-4-2004-n-0-4/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-29-4-2004-n-0-4/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.0</a></p>
<p>Presidente V. Skouris – Cancelliere R. Grass Repubblica italiana / Commissione delle comunità europee. Comunità europea – Corte di Giustizia – Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Aiuti concessi dagli Stati – Trasporto di merci su strada – Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-29-4-2004-n-0-4/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-29-4-2004-n-0-4/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente V. Skouris – Cancelliere R. Grass<br /> Repubblica italiana / Commissione delle comunità europee.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea – Corte di Giustizia – Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Aiuti concessi dagli Stati – Trasporto di merci su strada – Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri e distorsione della concorrenza – Presupposti per una deroga al divieto di cui all’art. 92, n. 1 del Trattato CE – Principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento – Rigetto del ricorso.</span></span></span></p>
<hr />
<p>V. anche CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE – <a href="/ga/id/2004/5/3917/g">Sentenza 29/04/04, in causa C-298/00 P</a>, con osservazione della dott.ssa Giovanna Pistorio, <a href="/ga/id/2004/5/1515/d">“Gli aiuti concessi dagli Stati, sebbene di entità relativamente esigua, falsano o minacciano di falsare la concorrenza”</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>SENTENZA DELLA CORTE<br />Sesta Sezione</b></p>
<p>29-apr-04</p>
<p>Nel procedimento C-372/97,<br />
<b>Repubblica italiana</b>, rappresentata dal sig. I.M.Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. O. Fiumara, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,ricorrente,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Commissione delle Comunità europee</b>, rappresentata dai sigg. P. Nemitz e P. Stancanelli, in qualità di agenti, assistiti dall&#8217;avv.M.Moretto, con domicilio eletto in Lussemburgo,convenuta,</p>
<p>avente ad oggetto un ricorso diretto all&#8217;annullamento parziale della decisione della Commissione 30 luglio 1997, 98/182/CE, relativa agli aiuti concessi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (Italia) in favore degli autotrasportatori di detta Regione (GU 1998, L 66, pag. 18),</p>
<p align=center><b>LA CORTE<br />Sesta Sezione</b></p>
<p>composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, e dalla sig.ra F. Macken (relatore), giudici,<br />avvocato generale: sig. S. Alber <br />
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale</p>
<p>vista la relazione d&#8217;udienza,<br />sentite le difese orali svolte dalle parti all&#8217;udienza del 20 marzo 2003, nel corso della quale la Repubblica italiana è stata rappresentata dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato, e la Commissione dal sig. V. Di Bucci, in qualità di agente,<br />sentite le conclusioni dell&#8217;avvocato generale, presentate all&#8217;udienza del 15 maggio 2003, <br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p>1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 28 ottobre 1997, la Repubblica italiana ha chiesto, ai sensi dell&#8217;art.173 del TrattatoCE (divenuto, in seguito a modifica, art.230CE), l&#8217;annullamento parziale della decisione della Commissione 30 luglio 1997, 98/182/CE, relativa agli aiuti concessi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (Italia) in favore degli autotrasportatori di detta Regione (GU1998, L66, pag.18; in prosieguo: la «decisione impugnata»).<br />
<b>Contesto normativo</b><br />
2 Le disposizioni generali relative agli aiuti concessi dagli Stati contenute negli artt. 92 del TrattatoCE (divenuto, in seguito a modifica, art.87CE), 93 e 94 del TrattatoCE (divenuti artt. 88CE e 89CE) si applicano nel settore dei trasporti, fatta salva l&#8217;applicazione delle disposizioni particolari dell&#8217;art.77 del TrattatoCE (divenuto art.73CE), che dichiara compatibili con il Trattato gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.<br />
3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 4 giugno 1970, n.1107, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GUL130, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) del Consiglio 17 marzo 1997, n.543 (GUL84, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento n.1107/70»), che si basa sull&#8217;art.75 del TrattatoCE (divenuto, in seguito a modifica, art.71CE) e sugli artt.77 e 94 del Trattato, conferma, all&#8217;art.2, che gli artt. 92-94 del Trattato si applicano nel settore suddetto e stabilisce inoltre talune norme particolari relative agli aiuti considerati, sempreché questi siano propri dell&#8217;attività di questo settore. Esso precisa così i casi e le condizioni in cui gli Stati membri hanno la facoltà di adottare provvedimenti di coordinamento o di imporre servitù inerenti alla nozione di servizio pubblico comportanti la concessione di aiuti statali ai sensi dell&#8217;art.77 del Trattato.<br />
4 In materia di coordinamento dei trasporti, l&#8217;art.3, n.1, lett. d), del regolamento n.1107/70 autorizza, a determinate condizioni, gli aiuti per eliminare, nel quadro di un piano di risanamento, una sovraccapacità comportante gravi difficoltà strutturali e per contribuire in tal modo a un miglior soddisfacimento delle necessità del mercato dei trasporti. Peraltro, la medesima disposizione, alla lett.e), autorizza, sempre in determinate circostanze, gli aiuti destinati a facilitare lo sviluppo del trasporto combinato.<br />
5 Nell&#8217;ambito dell&#8217;istituzione di una politica comune dei trasporti, il mercato dei trasporti internazionali di merci su strada è stato parzialmente liberalizzato nella Comunità mediante l&#8217;instaurazione, nel 1969, di un regime di contingentamento ad opera del regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1968, n.1018, relativo alla costituzione di un contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati tra Stati membri (GUL175, pag. 13). Nell&#8217;ambito di tale contingentamento le autorizzazioni comunitarie consentivano ai loro titolari di effettuare trasporti tra gli Stati membri per un anno. Detto regime è stato mantenuto in vigore fino al 1° gennaio 1993, data della liberalizzazione completa di tale attività ad opera del regolamento (CEE) del Consiglio 26 marzo 1992, n.881, relativo all&#8217;accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (GUL95, pag.1).<br />
6 Per quanto riguarda il mercato dei trasporti di merci all&#8217;interno di uno Stato membro, il regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n.4059, che fissa le condizioni per l&#8217;ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GUL390, pag. 3), ha assoggettato, a partire dal 1° luglio 1990, il cabotaggio, vale a dire il trasporto di merci all&#8217;interno di uno Stato membro effettuato da un trasportatore stabilito in un altro Stato membro, a un regime transitorio in forma di contingente comunitario ad apertura graduale. Il regolamento (CEE) del Consiglio 25 ottobre 1993, n.3118, che fissa le condizioni per l&#8217;ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GUL279, pag1), ha previsto il mantenimento di tale regime transitorio fino all&#8217;istituzione definitiva della liberalizzazione completa delle attività di cabotaggio a partire dal 1° luglio 1998.<br />
<b>Fatti all&#8217;origine della controversia</b><br />
<b>Aiuti controversi</b><br />
7 Il 18 maggio 1981 la Regione Friuli-Venezia Giulia (in prosieguo: la «Regione») ha adottato la legge regionale n.28, relativa ad interventi per la promozione e lo sviluppo dei traffici di interesse della Regione Friuli-Venezia Giulia nonché dell&#8217;autotrasporto merci in conto terzi (in prosieguo: la «legge n.28/1981»). Tale legge prevedeva, agli artt.4, 7 e 8, talune misure d&#8217;intervento a favore delle imprese di trasporto in conto terzi stabilite nel territorio regionale.<br />
8 Il regime istituito dalla legge n.28/1981 è stato sostituito dalla legge regionale 7 gennaio 1985, n.4, relativa ad interventi per la promozione e lo sviluppo dei traffici di interesse della Regione Friuli-Venezia Giulia nonché dell&#8217;autotrasporto merci in conto terzi (in prosieguo: la «legge n.4/1985»). Tale legge ha istituito, agli artt. 4-6, un regime di aiuti regionali essenzialmente identico a quello previsto dalla legge n.28/1981.<br />
9 Tali leggi prevedevano tre misure a favore delle imprese di autotrasporto in conto terzi stabilite nel territorio regionale: <br />
a) contributi annuali, per un periodo non superiore a dieci anni, sino al 60% (per le imprese singole) e al 70% (per le cooperative e i consorzi) del tasso di riferimento fissato con decreto ministeriale, sugli interessi dei mutui contratti per (art. 4 delle leggi nn.28/1981 e 4/1985): <br />
&#8211; la realizzazione di infrastrutture dell&#8217;impresa (costruzione, acquisto, ampliamento, completamento e ammodernamento dei locali necessari all&#8217;attività dell&#8217;impresa, compresi quelli destinati al deposito, allo stoccaggio e alla manipolazione delle merci);<br />
&#8211; l&#8217;acquisto, il potenziamento e il rinnovo delle attrezzature fisse e mobili nonché dei mezzi di trasporto interni e stradali; <br />
b) contributi sulle operazioni di locazione finanziaria per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di prima immatricolazione e relative carrozzerie intercambiabili, idonei all&#8217;attività di autotrasporto delle merci, come pure per impianti, macchinari ed attrezzature per l&#8217;attività, il funzionamento, la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli, nonché per la movimentazione delle merci, per un periodo di tre o cinque anni, sino al 25% del prezzo d&#8217;acquisto dei beni (per le imprese singole) ed al 30% (per cooperative o consorzi). Tale aiuto, previsto dall&#8217;art.7 della legge n.28/1981 e dall&#8217;art.5 della legge n.4/1985, è stato ridotto, per tutti i beneficiari, al 20%, poi al 15% del prezzo d&#8217;acquisto con leggi regionali successive; <br />
c) contributi finanziari annui a favore dei consorzi e delle altre forme associative, sino ad un massimo del 50%, sugli investimenti destinati alla costruzione o all&#8217;acquisto di impianti e attrezzature necessari al raggiungimento delle finalità consortili od associative, o a contribuire alla gestione e allo sviluppo dei servizi comuni di ricovero, manutenzione e riparazione degli autoveicoli e degli impianti ed attrezzature a ciò connessi (art.8 della legge n.28/1981 e art.6 della legge n.4/1985).<br />
10 Secondo talune informazioni trasmesse alla Commissione delle Comunità europee dalle autorità italiane in data 18 novembre 1996, l&#8217;importo dei crediti previsti per gli aiuti di cui all&#8217;art.4 della legge n.4/1985 sarebbe stato, per il periodo compreso tra il 1985 ed il 1995, pari a ITL13000 milioni (EUR6,7 milioni) e le domande accolte sarebbero state 155. In media, l&#8217;intensità degli aiuti versati sarebbe stata compresa tra il 13 e il 26% dei costi e degli interessi dei mutui. L&#8217;importo previsto per il periodo compreso tra il 1981 ed il 1985 sarebbe ammontato a ITL930 milioni (EUR0,4 milioni) e, durante lo stesso periodo, sarebbero state accolte 14 domande (puntoII della motivazione della decisione impugnata).<br />
11 I crediti previsti per gli aiuti di cui all&#8217;art.5 della legge n.4/1985 sarebbero stati pari a ITL23300 milioni (EUR11,8 milioni) nel periodo compreso tra il 1985 ed il 1995 e, nello stesso periodo, sarebbero state accolte 1 691 domande, con una media di finanziamento erogato pari al 19%. Nel 1993 sarebbero state accolte 83 domande e l&#8217;intensità dell&#8217;aiuto sarebbe stata del 10%. Dal 1981 al 1985 sarebbero state accolte 305 domande e sarebbero stati versati aiuti per ITL5790 milioni (EUR2,9 milioni) (puntoII della motivazione della decisione impugnata).<br />
12 Secondo le informazioni inviate alla Commissione dal governo italiano dopo l&#8217;apertura del procedimento amministrativo da parte di quest&#8217;ultima, gli aiuti concessi in applicazione dell&#8217;art.6 della legge n.4/1985 erano destinati ad investimenti nel settore del trasporto combinato, ovvero all&#8217;acquisto di casse mobili e dei relativi impianti per l&#8217;aggancio sui veicoli e semirimorchi ad uso intermodale. Stando alle medesime informazioni, tali aiuti costituivano dal 10 al 15% dell&#8217;importo complessivo degli aiuti erogati (puntiII, sesto capoverso, e VIII, sesto e settimo capoverso, della motivazione della decisione impugnata).<br />
<b>Procedimento amministrativo e decisione impugnata</b><br />
13 Essendo venuta a conoscenza della legge n.4/1985, la Commissione, con lettera 29 settembre 1995, ha invitato le autorità italiane a trasmetterle tutti i testi legislativi, i documenti, le informazioni e i dati necessari per valutare la compatibilità del regime di aiuti istituito da tale legge con il mercato comune.<br />
14 Con lettera 14 febbraio 1997 la Commissione ha reso nota al governo italiano la propria decisione di avviare il procedimento previsto all&#8217;art.93, n.2, del Trattato nei confronti del regime di aiuti a favore delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi istituito dalle leggi nn.28/1981 e 4/1985 (GUC98, pag.16). Essa invitava le autorità italiane e i terzi interessati a presentare le loro osservazioni ed a fornire tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per esaminare la compatibilità degli aiuti di cui trattasi con il mercato comune. In data 3 aprile 1997, la Commissione ha ricevuto le osservazioni del governo italiano, cui era allegata la relazione integrativa della Regione (in prosieguo: la «relazione integrativa»).<br />
15 Il 30 luglio 1997 la Commissione ha concluso il procedimento di cui all&#8217;art.93, n.2, del Trattato, adottando la decisione impugnata.<br />
16 Il punto VI della motivazione della decisione impugnata precisa che gli aiuti di cui trattasi, poiché si prefiggevano lo scopo di migliorare la competitività delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi con sede nella Regione, riducendo i normali costi della loro attività, i quali avrebbero continuato a gravare sulle imprese concorrenti al di fuori di questa Regione, recavano un beneficio a queste ultime e a questo settore specifico, il che poteva comportare una distorsione della concorrenza.<br />
17 Innanzi tutto la Commissione, al puntoVII, capoversi dal secondo al decimo, della motivazione della decisione impugnata, distingue tra il mercato del trasporto di merci su strada a livello nazionale, regionale e locale, da un lato, e quello del trasporto internazionale di merci su strada, dall&#8217;altro. Essa fa presente che il primo di tali mercati non era aperto alla concorrenza comunitaria fino all&#8217;entrata in vigore, in data 1° luglio 1990, del regolamento n.4059/89. Di conseguenza, gli aiuti concessi prima di tale data alle imprese di trasporto operanti esclusivamente a livello nazionale, regionale o locale non potevano incidere sugli scambi intracomunitari e non costituivano quindi aiuti di Stato ai sensi dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato. Invece, gli aiuti concessi dopo tale data sarebbero aiuti di Stato ai sensi della detta disposizione, poiché avrebbero potuto incidere sugli scambi tra Stati membri.<br />
18 Quanto al mercato del trasporto internazionale, la Commissione rileva, al puntoIII, terzo capoverso, della motivazione della decisione impugnata, che esso è stato aperto alla concorrenza intracomunitaria a partire dal 1969, data in cui è entrato in vigore il regolamento n.1018/68. Essa ne deduce, al puntoVII, ultimo capoverso, della detta motivazione, che gli aiuti previsti dalle leggi nn.28/1981 e 4/1985 rafforzavano la posizione finanziaria e quindi le possibilità di azione delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi della Regione nei confronti dei loro concorrenti dal 1969, per le imprese che effettuavano trasporti internazionali, e potevano, in tal modo, incidere sugli scambi tra gli Stati membri. I detti aiuti costituiscono quindi aiuti di Stato ai sensi dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato e il carattere locale o limitato della concorrenza dei vettori regionali non può escludere l&#8217;applicazione di tale articolo.<br />
19 Esaminando poi se gli aiuti così qualificati come aiuti di Stato possano beneficiare di una deroga, la Commissione considera, al puntoVIII, ottavo capoverso, della motivazione della decisione impugnata, che gli aiuti per il finanziamento di materiale destinato al settore del trasporto combinato possono beneficiare dell&#8217;esenzione prevista all&#8217;art.3, n.1, lett.e), del regolamento n.1107/70. Gli altri aiuti di cui trattasi non potrebbero beneficiare della deroga prevista dalla medesima disposizione, alla lett.d), a causa della mancanza di una situazione di sovraccapacità e di un piano di risanamento del settore.<br />
20 Secondo la decisione impugnata, le deroghe previste all&#8217;art.92, n.3, lett.a) e c), del Trattato a favore degli aiuti destinati a promuovere lo sviluppo economico di talune regioni non sarebbero applicabili perché, da un lato, manca un piano di sviluppo regionale che interessi tutti i settori dell&#8217;economia regionale e, dall&#8217;altro, non tutto il territorio della Regione può beneficiare delle deroghe.<br />
21 Le deroghe previste dall&#8217;art.92, n.3, lett. c), del Trattato a favore degli aiuti settoriali non si applicherebbero agli aiuti in questione, in quanto questi non si accompagnano ad alcuna azione di interesse comune, come ad esempio un piano di ristrutturazione del settore. Inoltre, gli aiuti alle operazioni di locazione finanziaria per l&#8217;acquisto di nuovi veicoli costituirebbero aiuti al funzionamento (punto VIII, dodicesimo capoverso, della decisione impugnata).<br />
22 Infine, al puntoVIII, ultimo capoverso, della motivazione della decisione impugnata, si precisa che l&#8217;aiuto concesso in forza delle leggi nn.28/1981 e 4/1985 a favore di imprese di autotrasporto merci della Regione che esercitano tale attività a livello nazionale, regionale o locale a decorrere dal 1° luglio 1990, nonché a quelle che esercitano attività di trasporto internazionale, è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell&#8217;art.92 del Trattato. La Commissione conclude, al puntoIX della detta motivazione, che, poiché il governo italiano ha dato esecuzione al regime di aiuti senza aver adempiuto l&#8217;obbligo di notifica, tale regime dev&#8217;essere considerato illegale e il recupero dei detti aiuti è necessario al fine di ripristinare le eque condizioni di concorrenza preesistenti alla concessione di tali aiuti.<br />
23 Il dispositivo della decisione impugnata è così formulato: <br />
«Articolo 1 <br />
Le sovvenzioni in forza delle leggi n.28/81 e n.4/85 della Regione Friuli-Venezia Giulia (in prosieguo: &#8220;le sovvenzioni&#8221;) concesse fino al 1° luglio 1990 alle imprese che esercitano esclusivamente l&#8217;attività di trasporto locale, regionale o nazionale non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell&#8217;articolo 92, paragrafo 1, del trattato. <br />
Articolo 2 <br />
Le sovvenzioni non contemplate dall&#8217;articolo 1 della presente decisione costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell&#8217;articolo 92, paragrafo l, del trattato e sono illegali in quanto poste in esecuzione in violazione dell&#8217;articolo 93, paragrafo 3. <br />
Articolo 3 <br />
Le sovvenzioni mirate al finanziamento di materiali specificatamente adattati al trasporto combinato e destinati a tale uso esclusivo costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell&#8217;articolo 92, paragrafo 1, del trattato, ma sono compatibili con il mercato comune in forza dell&#8217;articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n.1107/70. <br />
Articolo 4 <br />
Le sovvenzioni concesse a decorrere dal 1° luglio 1990 alle imprese che esercitano attività di trasporto locale, regionale o nazionale e alle imprese di trasporto internazionale sono incompatibili con il mercato comune, poiché non soddisfano ad alcuna condizione di deroga di cui all&#8217;articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato, né alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n.1107/70. <br />
Articolo 5 <br />
L&#8217;Italia sopprime e recupera l&#8217;aiuto di cui all&#8217;articolo 4, che sarà restituito conformemente alle disposizioni di diritto interno, maggiorato degli interessi calcolati applicando i tassi di riferimento utilizzati per la valutazione dei regimi di aiuto a finalità regionale, a decorrere dal giorno in cui l&#8217;aiuto è stato versato e fino alla data di effettiva restituzione. <br />
(&#8230;) <br />
Articolo 7 <br />
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione».<br />
24 In seguito all&#8217;adozione della decisione impugnata, la Regione, che aveva sospeso la concessione degli aiuti di cui trattasi a decorrere dal 1° gennaio 1996, ha abrogato il regime di aiuti previsto dalla legge n.4/1985 ed ha adottato i provvedimenti necessari per il recupero degli aiuti già versati.<br />
<b>Sul procedimento</b><br />
25 Oltre al presente ricorso della Repubblica italiana, anche alcune imprese di trasporto merci su strada che avevano fruito degli aiuti della Regione (in prosieguo: le «imprese beneficiarie») hanno chiesto, con atti depositati nella cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee tra il 2 dicembre 1997 ed il 26 gennaio 1998, registrati con i numeri T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, da T-600/97 a T-607/97, T-1/98, da T-3/98 a T-6/98 e T-23/98, l&#8217;annullamento parziale della decisione impugnata. Con ordinanza 16 giugno 1998 del presidente della Prima Sezione ampliata, tali cause sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento e della sentenza.<br />
26 Con ordinanza 29 settembre 1998 del presidente della Quarta Sezione ampliata, la Repubblica italiana è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni delle imprese beneficiarie.<br />
27 Con ordinanza 24 novembre 1998, la Corte ha sospeso il procedimento nella presente causa sino alla pronuncia della sentenza del Tribunale nelle cause riunite menzionate al punto 25 della presente sentenza.<br />
28 Con sentenza 15 giugno 2000, cause riunite T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, da T-600/97 a T-607/97, T-1/98, da T-3/98 a T-6/98 e T-23/98, Alzetta ea./Commissione (Racc.pag.II-2319), il Tribunale ha annullato l&#8217;art.2 della decisione impugnata, nella parte in cui dichiara illegali gli aiuti versati a partire dal 1° luglio 1990 alle imprese che esercitano esclusivamente attività di trasporto locale, regionale o nazionale, nonché l&#8217;art.5 della stessa decisione nella parte in cui impone alla Repubblica italiana di rimborsare tali aiuti. Per il resto, esso ha respinto il ricorso delle imprese beneficiarie.<br />
29 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 3 agosto 2000, la Repubblica italiana ha proposto ricorso contro tale sentenza del Tribunale, registrato con il numero C-298/00P.<br />
<b>Sull&#8217;oggetto del ricorso </b></p>
<p>30 La Repubblica italiana chiede alla Corte, in via principale, di annullare parzialmente la decisione impugnata e, in subordine, di annullare gli artt.2 e 5 di detta decisione nella parte in cui impone a tale Stato membro di recuperare gli aiuti controversi, maggiorati degli interessi. Essa chiede altresì di condannare la Commissione alle spese.<br />
31 A sostegno del suo ricorso, la Repubblica italiana fa valere quattro motivi di annullamento relativi alla violazione, in primo luogo, dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato, in secondo luogo, degli artt.92, n.3, lett.c), del detto Trattato e 3, n.1, lett.d), del regolamento n.1107/70, in terzo luogo, dell&#8217;art.93 del medesimo Trattato e, in quarto luogo, dei principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento nonché dell&#8217;obbligo di motivazione.<br />
32<br />
La Commissione chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la Repubblica italiana alle spese. Tuttavia, dopo la pronuncia della citata sentenza Alzetta e a./Commissione, la Commissione ha accolto l&#8217;interpretazione del Tribunale relativa agli aiuti versati a partire dal 1° luglio 1990 alle imprese che esercitano esclusivamente attività di trasporto locale, regionale o nazionale e, di conseguenza, essa ha rinunciato al suo motivo di difesa relativo a tali aiuti.<br />
33 Ai sensi dell&#8217;art.92, n.2, del regolamento di procedura della Corte:«La Corte può, in qualsiasi momento, rilevare d&#8217;ufficio l&#8217;irricevibilità per motivi di ordine pubblico o dichiarare, sentite le parti, che il ricorso è divenuto privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire; la decisione è adottata nelle forme previste dall&#8217;articolo 91, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento».<br />
34 A tale proposito, come già rilevato dalla Corte al punto 28 della presente sentenza, la citata sentenza Alzetta ea./Commissione, che è stata pronunciata dopo la proposizione del presente ricorso, ha annullato gli artt.2 e 5 della decisione impugnata nei limiti in cui essi riguardano gli aiuti alle imprese di autotrasporto locale, regionale o nazionale.<br />
35 Peraltro, nel corso del procedimento relativo al ricorso avverso la citata sentenza Alzetta ea./Commissione, la Commissione non ha sollevato alcuna censura riguardante l&#8217;annullamento da parte del Tribunale degli artt.2 e 5 della decisione impugnata nella parte in cui tale annullamento riguarda gli aiuti alle imprese di autotrasporto locale, regionale o nazionale. Nella sentenza odierna in causa C-298/00P, Italia/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte ha respinto tutte le censure sollevate sia dalla Repubblica italiana sia dalla Commissione contro la detta sentenza del Tribunale.<br />
36 Inoltre, l&#8217;autorità assoluta di cui gode una sentenza di annullamento di un giudice comunitario (v., in particolare, sentenze 21 dicembre 1954, causa 1/54, Francia/Alta Autorità, Racc.pag.7, in particolare pag.34; causa 2/54, Italia/Alta Autorità, Racc.pag.75, in particolare pag.106, e 11 febbraio 1955, causa 3/54, Assider/Alta Autorità, Racc.pag.125, in particolare pag.141) inerisce tanto al dispositivo della sentenza quanto alla motivazione che ne costituisce il necessario fondamento (v. sentenza 14 settembre 1999, causa C-310/97P, Commissione/AssiDomän Kraft Products ea., Racc.pag.I-5363, punto 54).<br />
37 Tenuto conto di tali circostanze, risulta necessariamente dalla citata sentenza Alzetta ea./Commissione e dal rigetto del ricorso contro di essa mediante la citata sentenza odierna Italia/Commissione che il presente ricorso è rimasto privo di oggetto per quanto riguarda le conclusioni dirette all&#8217;annullamento degli artt.2 e 5 della decisione impugnata nei limiti in cui essi riguardano gli aiuti alle imprese di autotrasporto locale, regionale o nazionale.<br />
38 Pertanto, spetta alla Corte accertare se la decisione impugnata sia compatibile con i principi del diritto comunitario fatti valere dalla Repubblica italiana unicamente nei limiti in cui essa dichiara illegittimi aiuti concessi ai sensi delle leggi nn.28/1981 e 4/1985 alle imprese che esercitano un&#8217;attività di trasporto internazionale su strada (in prosieguo: gli «aiuti controversi»).<br />
<b>Sul ricorso</b><br />
<b>Sul primo motivo </b></p>
<p><b>Sull&#8217;errore di diritto relativo all&#8217;interpretazione dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato</b><br />
<b>&#8211; Argomenti delle parti</b><br />
39 Con la prima parte del primo motivo la Repubblica italiana fa valere che, per quanto riguarda l&#8217;applicazione dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato agli aiuti controversi, la Commissione si limiterebbe a evocare la semplice possibilità che gli scambi tra gli Stati membri subiscano un pregiudizio da siffatti aiuti e non dimostrerebbe l&#8217;esistenza di una minaccia reale e concreta di distorsione della concorrenza.<br />
<b>&#8211; Giudizio della Corte </b></p>
<p>40 In via preliminare occorre rilevare che l&#8217;art.92, n.1, del Trattato definisce gli aiuti da esso disciplinati nel senso che si tratta di aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri.<br />
41 A tale proposito, le norme di procedura stabilite dal Trattato variano a seconda che gli aiuti costituiscano aiuti esistenti o aiuti nuovi.<br />
42 Per quanto riguarda gli aiuti esistenti, in forza delle disposizioni dell&#8217;art.93, nn.1 e 2, del Trattato e conformemente al principio di certezza del diritto, la Commissione, nell&#8217;ambito del suo controllo permanente di tali aiuti, se, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constata che un aiuto non è compatibile con il mercato comune a norma dell&#8217;art.92 del detto Trattato, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Tali aiuti possono quindi essere regolarmente erogati fintantoché la Commissione non abbia constatato la loro incompatibilità (v. sentenze 30 giugno 1992, causa C-47/91, Italia/Commissione, Racc. pag.I-4145, punti23 e 25, nonché 15 marzo 1994, causa C-387/92, Banco Exterior de España, Racc. pag.I-877, punto20).<br />
43 Per quanto riguarda i nuovi aiuti, l&#8217;art.93, n.3, del Trattato prevede che alla Commissione siano comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti ad istituire tali aiuti. Quest&#8217;ultima procede allora ad un primo esame degli aiuti progettati. Se, in esito a tale esame, ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune, inizia senza indugio la procedura di esame in contraddittorio di cui al n.2 del detto articolo. In tal caso, lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. I nuovi aiuti sono quindi sottoposti ad un controllo preventivo da parte della Commissione e non possono, in via di principio, essere attuati fino a che quest&#8217;ultima non li abbia dichiarati compatibili con il Trattato.<br />
44 Nell&#8217;ambito della sua valutazione sia degli aiuti esistenti, ai sensi dell&#8217;art.92, nn.1 e 2, del Trattato, sia dei nuovi aiuti che devono esserle notificati prima di essere attuati, ai sensi dell&#8217;art.93, n.3, del Trattato, la Commissione non è infatti tenuta a dimostrare un&#8217;incidenza effettiva di questi aiuti sugli scambi tra gli Stati membri e un&#8217;effettiva distorsione della concorrenza, ma deve solamente esaminare se i detti aiuti siano idonei a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza.<br />
45 Lo stesso dicasi nel caso in cui siano stati concessi aiuti nuovi senza la preventiva notifica alla Commissione. Se, la Commissione dovesse invece dimostrare nella sua decisione le effettive conseguenze di aiuti già concessi, verrebbero favoriti gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell&#8217;obbligo di notifica di cui all&#8217;art.93, n.3, del Trattato a detrimento di quelli che notificano il progetto di aiuti (v. sentenza 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, cosiddetta «Boussac Saint Frères», Racc.pag.I-307, punti 32 e 33).<br />
46 Occorre quindi respingere l&#8217;interpretazione restrittiva dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato proposta dalla Repubblica italiana, secondo la quale la Commissione sarebbe tenuta a dimostrare l&#8217;esistenza di un&#8217;incidenza reale ed effettiva degli aiuti controversi sugli scambi intracomunitari nonché sulla concorrenza e, pertanto, occorre respingere la prima parte del primo motivo.Sull&#8217;incidenza degli aiuti controversi sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza<br />
<b>&#8211; Argomenti delle parti</b><br />
47 Con la seconda parte del primo motivo la Repubblica italiana sostiene, in primo luogo, che l&#8217;importo complessivo assai modesto degli aiuti controversi, che dovrebbero essere logicamente assimilati agli aiuti cosiddetti «de minimis», esenti dall&#8217;obbligo di notifica, dimostrerebbe che essi non possono aver influito sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza.<br />
48 In secondo luogo, la Repubblica italiana sottolinea che la quasi totalità dei beneficiari degli aiuti controversi esercita la propria attività di trasporto limitatamente al territorio della Regione. Orbene, la Commissione non avrebbe dimostrato, in particolare, che talune imprese comunitarie hanno subito un pregiudizio a causa dei detti aiuti. Essa si sarebbe limitata a constatare che, dal 1° luglio 1990, le imprese della Regione sono, in linea di principio, in concorrenza con qualsiasi altro trasportatore italiano o comunitario che effettua operazioni di cabotaggio in Italia, senza però dimostrare che i trasportatori degli altri Stati membri avevano effettivamente accesso al mercato italiano, quando una siffatta dimostrazione presuppone, quantomeno, che il contingente comunitario non si sia esaurito. Ora, tale contingente si sarebbe esaurito e, per questo motivo, qualsiasi concorrenza in materia di trasporti internazionali di merci su strada sarebbe stata esclusa.<br />
49 In terzo luogo, per quanto riguarda la funzione «compensativa» degli aiuti in una situazione di svantaggio concorrenziale obiettivo, la Repubblica italiana sostiene che, per la sua posizione geografica, la Regione doveva difendere la sua modesta quota di mercato internazionale soprattutto nei confronti degli autotrasportatori d&#8217;Austria, Croazia e Slovenia che, per la non appartenenza di tali paesi alla Comunità &#8211; almeno fino al 1994 per quanto riguarda la Repubblica d&#8217;Austria -, godevano di provvidenze statali e posizioni di favore ben poco eliminabili attraverso lo strumento di accordi bilaterali.<br />
50 A questo proposito, la Commissione sostiene che il mercato del trasporto di merci su strada si caratterizza per la presenza di numerose imprese di piccole dimensioni e che un intervento statale, anche di modesta entità, a sostegno di alcune di esse è destinato ad avere ripercussioni significative sulle altre, incidendo, dunque, sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza. Inoltre, riferendosi al punto VII, settimo capoverso, della motivazione della decisione impugnata, essa aggiunge che anche un automezzo acquistato nella prospettiva di essere utilizzato esclusivamente a fini di trasporto locale, nella generalità dei casi, può essere utilizzato per la prestazione di servizi internazionali.<br />
51 La Commissione aggiunge che la detenzione di una quota estremamente ridotta sul mercato nazionale o una ridotta partecipazione agli scambi intracomunitari non sono circostanze sufficienti a dimostrare l&#8217;assenza di un&#8217;incidenza su di essi e di ripercussioni sulla concorrenza a livello comunitario. Ciò che conta sarebbe, per contro, il fatto che le imprese beneficiarie degli aiuti controversi e quelle non beneficiarie di tali aiuti stabilite in altri Stati membri siano in condizione di prestare i medesimi servizi.<br />
<b>&#8211; Giudizio della Corte</b><br />
52 A tale proposito, allorché un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un&#8217;impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall&#8217;aiuto (sentenze 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. pag. 2671, punto 11, e 14 settembre 1994, cause riunite da C-278/92 a C-280/92, Spagna/Commissione, Racc.pag.I-4103, punto 40).<br />
53 Per quanto riguarda il primo argomento del governo italiano, concernente l&#8217;entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell&#8217;impresa beneficiaria, occorre ricordare che siffatte circostanze non escludono a priori l&#8217;eventualità che vengano influenzati gli scambi tra gli Stati membri (v. sentenze 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, cosiddetta «Tubemeuse», Racc.pag.I-959, punto 43; Spagna/Commissione, cit., punto 42, e 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, Racc. pag.I-7747, punto 81).<br />
54 Un aiuto di importanza relativamente esigua è idoneo a ripercuotersi sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri quando il settore in cui operano le imprese che ne beneficiano sia caratterizzato da forte concorrenza (v. sentenze 11 novembre 1987, causa 259/85, Francia/Commissione, Racc. pag. 4393, punto 24; 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione, Racc.pag.I-1433, punto 27, e 26 settembre 2002, causa C-351/98, Spagna/Commissione, Racc.pag.I-8031, punto 63).<br />
55 Nella fattispecie, per quanto riguarda il mercato del trasporto internazionale di merci su strada, che è stato aperto alla concorrenza comunitaria sin dal 1969, la quota delle operazioni effettuate dai trasportatori della Regione rispetto al totale dei trasporti effettuati in Italia era pari al 16% in termini di tonnellate per chilometro nel 1993. Orbene, questi vettori sono in concorrenza con altre imprese italiane che esercitano la medesima attività.<br />
56 Peraltro, la Commissione ha giustamente constatato che gli aiuti controversi riducevano i costi che normalmente incombono alle imprese del settore dell&#8217;autotrasporto di merci nella Regione, il che poteva comportare una distorsione della concorrenza (punto VI, ultimo capoverso, della motivazione della decisione impugnata). Essa ne ha concluso che, «[i]l rafforzamento della posizione di imprese di un determinato settore nel quale esistono scambi intracomunitari rischia di incidere su detti scambi ai sensi dell&#8217;articolo 92, paragrafo 1, del trattato» (punto VII, ultimo capoverso, della motivazione della decisione impugnata).<br />
57 Per giunta, è chiaro che, quando un settore è caratterizzato da un elevato numero di piccole imprese, un aiuto, anche modesto sul piano individuale, potenzialmente a disposizione di tutte le imprese del settore, o di una loro amplissima parte, può avere ripercussioni sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri (v., in tal senso, sentenza 26 settembre 2002, Spagna/Commissione, cit., punto 64). A tal riguardo, le cifre comunicate alla Commissione dal governo italiano confermano che oltre l&#8217;80% dei beneficiari degli aiuti controversi è costituito da piccole imprese.<br />
58 Inoltre, la comunicazione della Commissione 6 marzo 1996, relativa agli aiuti de minimis (GUC68, pag.9), sostituita dalla comunicazione della Commissione 23 luglio 1996, relativa alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (GU C213, p.4), esclude dal suo ambito di applicazione il settore dei trasporti.<br />
59 Alla luce di tali considerazioni, il primo argomento della Repubblica italiana, relativo all&#8217;esiguità degli aiuti controversi, dev&#8217;essere respinto.<br />
60 Per quanto riguarda il secondo argomento della Repubblica italiana, che afferma, innanzi tutto, che la maggior parte delle imprese beneficiarie dei detti aiuti esercita la propria attività esclusivamente a livello locale, occorre ricordare che il presupposto per l&#8217;applicazione dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato, in base al quale l&#8217;aiuto deve essere tale da incidere sugli scambi tra Stati membri, non dipende dalla natura locale o regionale dei servizi di trasporto forniti o dall&#8217;importanza del settore di attività interessato (v. sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, cit., punto 82).<br />
61 Nella fattispecie, la Commissione ha quindi giustamente constatato, al punto VII, nono capoverso, della motivazione della decisione impugnata, che la portata limitata della concorrenza dei vettori regionali nel comparto dell&#8217;autotrasporto internazionale non può escludere l&#8217;applicazione dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato.<br />
62 Inoltre, come già rilevato dalla Corte ai punti 44-46 della presente sentenza, è sufficiente che la Commissione dimostri che gli aiuti controversi sono idonei ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e minacciano di falsare la concorrenza, senza che sia necessario dimostrare che talune imprese comunitarie hanno subito un pregiudizio a causa della concessione dei detti aiuti. L&#8217;argomento della Repubblica italiana relativo a questo punto va quindi respinto.<br />
63 Infine, per quanto riguarda il contingentamento delle autorizzazioni comunitarie, occorre ricordare che, ai sensi delle pertinenti disposizioni del regolamento n.1018/68, tali autorizzazioni, emesse a nome del vettore e utilizzabili per un solo veicolo, erano rilasciate, all&#8217;interno dei contingenti nazionali, per una durata annuale per quel che riguarda il trasporto internazionale di merci su strada, e i titolari di una siffatta autorizzazione erano abilitati, durante tali periodi di validità, a effettuare, con un veicolo, senza limiti, trasporti di merci tra gli Stati membri di loro scelta.<br />
64 Pertanto, i regimi di contingentamento in vigore dal 1969 al 1993 nel comparto del trasporto internazionale di merci su strada hanno consentito che si instaurasse una situazione di effettiva concorrenza nei limiti dei contingenti fissati, che poteva essere lesa dalla concessione degli aiuti controversi.<br />
65 Anche supponendo che il contingente comunitario fosse esaurito, tale circostanza non avrebbe portato alla conclusione che gli aiuti controversi non incidevano sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza. Infatti, tenuto conto della libera scelta che i regimi di contingentamento lasciavano ai titolari delle autorizzazioni comunitarie, per quanto concerne gli Stati membri fra i quali potevano effettuare trasporti internazionali di merci su strada, l&#8217;esaurimento di tali contingenti non fornirebbe, in ogni caso, alcuna indicazione sull&#8217;utilizzo che ne è stato fatto, in particolare per i trasporti internazionali da o per l&#8217;Italia o, più precisamente, da o per la Regione.<br />
66 Posto che l&#8217;attività essenzialmente locale della maggior parte dei beneficiari degli aiuti controversi e l&#8217;esistenza di regimi di contingentamento non erano tali da escludere l&#8217;incidenza degli aiuti sugli scambi tra gli Stati membri, il secondo argomento invocato dalla Repubblica italiana a sostegno della seconda parte del primo motivo dev&#8217;essere respinto.<br />
67 Per quanto riguarda il terzo argomento, relativo all&#8217;asserita funzione compensativa degli aiuti controversi nell&#8217;ambito di una situazione di svantaggio concorrenziale obiettivo, basti ricordare che, secondo una giurisprudenza ben consolidata, la circostanza che uno Stato membro cerchi di ravvicinare, attraverso misure unilaterali, le condizioni di concorrenza di un determinato settore economico a quelle prevalenti in altri Stati membri non può togliere a tali misure il carattere di aiuto (v. sentenze 10 dicembre 1969, cause riunite 6/69 e 11/69, Commissione/Francia, Racc.pag.523, punti 20 e 21, nonché 19 maggio 1999, causa C-6/97, Italia/Commissione, Racc.pag.I-2981, punto 21).<br />
68 Ne consegue che, senza che occorra chiedersi se la Repubblica italiana abbia dimostrato che la posizione degli autotrasportatori austriaci, croati e sloveni mettesse gli autotrasportatori stabiliti nella Regione in una posizione concorrenziale svantaggiosa, è necessario respingere il terzo argomento e, pertanto, la seconda parte del primo motivo non può essere accolta.<br />
<b>Sull&#8217;obbligo di motivazione</b><br />
69 Per quanto riguarda la terza parte del primo motivo, relativa all&#8217;obbligo di motivazione che spetta alla Commissione, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall&#8217;art.190 del TrattatoCE (divenuto art.253CE) deve essere adeguata alla natura dell&#8217;atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l&#8217;iter logico seguito dall&#8217;istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità di motivazione dev&#8217;essere valutata in funzione delle circostanze del caso, e in particolare del contenuto dell&#8217;atto, della natura dei motivi invocati e dell&#8217;interesse che i destinatari dell&#8217;atto o altre persone che questo riguardi direttamente e individualmente possono avere alle relative spiegazioni (sentenza 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc.pag.809, punto 19).<br />
70 A tale proposito, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all&#8217;art.190 del Trattato va tenuto conto non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in particolare, sentenze 19 settembre 2002, causa C-114/00, Spagna/Commissione, Racc.pag.I-7657, punti 62 e 63, nonché 30 settembre 2003, causa C-301/96, Germania/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 87).<br />
71 Tuttavia, quando si trattava più specificamente di una decisione in materia di aiuti di Stato, la Corte ha dichiarato che, benché in taluni casi possa evincersi dalle circostanze stesse in cui l&#8217;aiuto è stato concesso che esso è atto a incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno ad evocare queste circostanze nella motivazione della sua decisione (sentenza Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, cit., punto 24; 24 ottobre 1996, cause riunite C-329/93, C-62/95 e C-63/95, Germania/Commissione, Racc.pag.I-5151, punto 52, e 13 febbraio 2003, causa C-409/00, Spagna/Commissione, Racc.pag.I-1487, punto 74).<br />
72 Nel caso di specie, si evince dalle considerazioni che precedono che la Commissione ha indicato in modo chiaro, nella motivazione della decisione impugnata, le circostanze nelle quali sono stati concessi gli aiuti controversi e ha precisato i motivi per cui essi sono atti a incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Inoltre, essa ha respinto le obiezioni del governo italiano sollevate nel corso del procedimento amministrativo. Tenuto conto di tali circostanze, la terza parte del primo motivo non può essere accolta.<br />
73 Per tutte queste ragioni, il primo motivo invocato dalla Repubblica italiana a sostegno del suo ricorso, relativo alla violazione dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato e all&#8217;insufficienza di motivazione della decisione impugnata, dev&#8217;essere respinto.<br />
<b>Sul secondo motivo</b><br />
74 Con il secondo motivo la Repubblica italiana addebita alla Commissione, da un lato, di avere escluso l&#8217;applicazione al caso di specie delle deroghe previste dagli artt.3, n.1, lett.d), del regolamento n.1107/70 e 92, n.3, lett.c), del Trattato e, dall&#8217;altro, di non aver motivato a questo riguardo la decisione impugnata.Sull&#8217;art.3, n.1, lett.d), del regolamento n.1107/70<br />
<b>&#8211; Argomenti delle parti </b></p>
<p>75 Per quanto riguarda la prima parte del secondo motivo, relativa all&#8217;art.3, n.1, lett.d), del regolamento n.1107/70, la Repubblica italiana sostiene che, malgrado la Commissione abbia constatato che, contrariamente alla detta disposizione, i contributi destinati alla locazione finanziaria sono «difficilmente compatibili» con il mercato comune, perché «in particolare (&#8230;) comportano un aumento della capacità», la Regione aveva chiarito che gli aiuti alla locazione finanziaria per nuovi automezzi erano stati disposti in via temporanea in considerazione di una situazione di difficoltà strutturale data da un eccessivo sfruttamento di mezzi e di personale con il rischio di ripercussioni negative in termini di sicurezza.<br />
76 La Commissione sostiene che l&#8217;esclusione dal beneficio della deroga in questione si fonda sul mancato rispetto di due condizioni d&#8217;applicazione dell&#8217;art.3, n.1, lett.d), del regolamento n.1107/70, ovvero l&#8217;inquadramento degli aiuti in un piano di risanamento del settore e l&#8217;esistenza di una situazione di sovraccapacità da eliminare. A suo parere, le stesse autorità italiane hanno confermato, al paragrafo 2.4, prima parte e primo capoverso, della relazione integrativa, che «(&#8230;) [nella Regione], non esiste una sovraccapacità sistemica nel trasporto merci su gomma», né, conseguentemente, un piano di risanamento del settore ai sensi della detta disposizione. Quanto all&#8217;argomento secondo il quale gli aiuti destinati al rinnovo del parco rotabile della Regione si sarebbero resi necessari per ragioni di tutela dell&#8217;ambiente e di sicurezza, la Commissione rileva che, al punto VIII, quinto capoverso, della motivazione della decisione impugnata, essa ha precisato che «(&#8230;) i contributi destinati alla locazione finanziaria di nuovo materiale rotabile [sono] difficilmente compatibili con il mercato comune, in particolare perché comportano un aumento della capacità in violazione dell&#8217;articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n.1107/70» e che la Repubblica italiana non ha dedotto alcun argomento a sostegno dell&#8217;asserita erroneità di tale valutazione.<br />
<b>&#8211; Giudizio della Corte </b></p>
<p>77 L&#8217;art.3, n.1, lett.d), del regolamento n.1107/70 concerne solamente gli aiuti concessi al fine di eliminare, nell&#8217;ambito di un piano di risanamento, una sovraccapacità comportante gravi difficoltà del sistema. Nella fattispecie, gli elementi del fascicolo non consentono di desumere l&#8217;esistenza di una siffatta sovraccapacità. Risulta, al contrario, dal puntoVIII, secondo capoverso, della motivazione della decisione impugnata che, nella loro risposta all&#8217;apertura del procedimento, le autorità italiane hanno sottolineato che nella Regione, «non esiste[va] una sovraccapacità nel settore, bensì un sottodimensionamento del parco mezzi quantificabile nella misura del 20% circa rispetto alle effettive necessità, che sta a significare un eccessivo sfruttamento di mezzi e personale del settore (&#8230;)».<br />
78 Inoltre, è giocoforza constatare che i regimi di aiuti di cui trattasi non si riferiscono in alcun modo alla necessità di non aumentare la capacità del settore dei trasporti nella Regione e non introducono alcuna condizione finalizzata ad evitare un aumento del genere. Pertanto, la prima parte del secondo motivo non può essere accolta.Sull&#8217;art.92, n.3, lett.c), del Trattato<br />
<b>&#8211; Argomenti delle parti</b><br />
79 Per quanto riguarda la seconda parte del secondo motivo, relativa all&#8217;art.92, n.3, lett.c), del Trattato, la Repubblica italiana sostiene che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, secondo la quale la deroga di cui al detto articolo non può essere applicata al regime in questione in quanto si tratta di misure non accompagnate da alcuna azione d&#8217;interesse comune, gli aiuti controversi si configuravano come mezzi per consentire una vera e propria ristrutturazione diretta al miglioramento qualitativo del servizio. Sarebbe dunque stato possibile considerare i detti aiuti come destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività ai sensi del detto articolo.<br />
80 Per confutare l&#8217;asserita violazione dell&#8217;art.92, n.3, lett.c), del Trattato, la Commissione ricorda che, al paragrafo 2.4, primo capoverso, della relazione integrativa, le autorità italiane non hanno allegato elementi precisi circa un concreto e dettagliato piano di ristrutturazione del settore, bensì generici riferimenti ad un futuro processo di ristrutturazione e di razionalizzazione da attuarsi attraverso nuovi strumenti legislativi in materia di aiuti. Nella decisione impugnata, essa avrebbe considerato che gli aiuti alla locazione finanziaria di nuovi veicoli si configurano alla stregua di aiuti al funzionamento, ovverosia di aiuti diretti ad alleviare un&#8217;impresa dalle spese che essa stessa avrebbe dovuto normalmente sostenere nell&#8217;ambito della sua gestione corrente o delle sue normali attività. Tali aiuti falserebbero, in linea di principio, le condizioni di concorrenza nei settori ove sono concessi senza essere in grado tuttavia, come tali, di conseguire uno qualsiasi degli obiettivi fissati dal detto art.92, n.3, e, pertanto, non rientrerebbero nell&#8217;ambito di applicazione di tale disposizione.<br />
<b>&#8211; Giudizio della Corte</b><br />
81 Uno Stato membro che chiede di poter concedere aiuti in deroga alle norme del Trattato è soggetto ad un obbligo di collaborazione nei confronti della Commissione. In forza di tale obbligo è tenuto, in particolare, a fornire tutti gli elementi atti a consentire a detta istituzione di accertare che ricorrano le condizioni della deroga richiesta (v. sentenza 28 aprile 1993, causa C-364/90, Italia/Commissione, Racc.pag.I-2097, punto 20).<br />
82 Nell&#8217;applicazione dell&#8217;art.92, n.3, del Trattato, le valutazioni di carattere economico devono essere effettuate in un contesto comunitario, il che significa che la Commissione ha l&#8217;obbligo di esaminare l&#8217;impatto di un aiuto sulla concorrenza e sul commercio intracomunitario. Spetta alla Commissione, in sede di tale valutazione, ponderare gli effetti benefici dell&#8217;aiuto con gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata (v. citate sentenze Philip Morris/Commissione, punti 24 e 26, nonché 14 settembre 1994, Spagna/Commissione, punto 51).<br />
83 Ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;art.92, n.3, del Trattato la Commissione gode di un ampio potere discrezionale il cui esercizio comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario (v., in particolare, sentenza 24 febbraio 1987, causa 310/85, Deufil/Commissione, Racc.pag.901, punto 18). Il controllo giurisdizionale applicato all&#8217;esercizio di tale potere discrezionale si limita alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione, nonché al controllo dell&#8217;esattezza materiale dei fatti presi in considerazione e dell&#8217;assenza di errori di diritto, di errori manifesti nella valutazione dei fatti o di sviamento di potere (v. citate sentenze 26 settembre 2002, Spagna/Commissione, punto74, e 13 febbraio 2003, Spagna/Commissione, punto93).<br />
84 Nel caso di specie risulta dal fascicolo che, contrariamente a quanto affermato dalla Repubblica italiana, la Regione, nel corso del procedimento amministrativo, non ha fornito elementi precisi circa un concreto e dettagliato piano di ristrutturazione del settore del trasporto merci su strada. Per contro, risulta dal paragrafo 2.4, primo capoverso, della relazione integrativa che nell&#8217;immediato non era necessario alcun piano di ristrutturazione e la Regione si è limitata a riferirsi ad eventuali misure di razionalizzazione del detto settore, attraverso, in particolare, misure di incoraggiamento alle fusioni e incentivazioni al trasporto combinato, misure che l&#8217;amministrazione regionale avrebbe adottato in un futuro prossimo.<br />
85 Tenuto conto di tali circostanze, la Commissione ha potuto ritenere a giusto titolo, senza oltrepassare i limiti del suo potere discrezionale, che gli elementi in suo possesso non le consentissero di stabilire che gli aiuti controversi si accompagnassero a un&#8217;azione di interesse comune, come un piano di ristrutturazione.<br />
86 Inoltre, poiché il rinnovo del parco rotabile obsoleto rappresenta un costo che tutte le imprese di autotrasporti devono normalmente sostenere per poter continuare a offrire i loro servizi sul mercato a condizioni competitive, la Commissione ha altresì giustamente constatato, al punto VIII, dodicesimo capoverso, della motivazione della decisione impugnata, che gli aiuti alla locazione finanziaria concessi per sovvenzionare un tale rinnovo e che hanno artificialmente rafforzato la posizione delle imprese beneficiarie a scapito delle imprese concorrenti erano aiuti al funzionamento, che non rientrano, in linea di principio, nel campo di applicazione dell&#8217;art.92, n.3, del Trattato. Tenuto conto di tali circostanze, la seconda parte del secondo motivo non può essere accolta.<br />
<b>Sul difetto di motivazione della decisione impugnata</b><br />
87 Per quanto riguarda la terza parte del secondo motivo, relativa a un asserito difetto di motivazione della decisione impugnata, bisogna fare riferimento ai principi ricordati ai punti 69 e 70 della presente sentenza. A tale proposito, si evince dalla motivazione della decisione impugnata che la Commissione vi ha chiaramente indicato le ragioni per le quali gli aiuti controversi non potevano beneficiare delle deroghe previste dagli artt.92, n.3, lett.c), del Trattato e 3, n.1, lett.d), del regolamento n.1107/70 e, pertanto, la terza parte del secondo motivo non può essere accolta.<br />
88 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre respingere il secondo motivo fatto valere dalla Repubblica italiana a sostegno del suo ricorso.<br />
<b>Sul terzo motivo</b><br />
<b>Argomenti delle parti </b></p>
<p>89 Con il terzo motivo, la Repubblica italiana fa valere che, dal momento che il mercato nazionale dei trasporti su strada non era aperto alla concorrenza comunitaria e che la concessione degli aiuti controversi non ha potuto incidere sugli scambi intracomunitari, tali aiuti devono essere qualificati come aiuti esistenti e, di conseguenza, non può essere loro applicato l&#8217;art.93, n.3, del Trattato.<br />
90 La Repubblica italiana afferma che, poiché gli aiuti controversi erano qualificati alla stregua di aiuti esistenti, la Commissione doveva assoggettarli alla procedura di cui all&#8217;art.93, nn.1 e 2, del Trattato, il che comporta che essa può unicamente imporre la soppressione o la modifica di tali aiuti nel termine da essa impartito. Per contro, avendo ritenuto che i detti aiuti fossero aiuti nuovi, soggetti in quanto tali alla procedura di cui all&#8217;art.93, n.3, del Trattato, e avendo conseguentemente considerato che essi erano illegittimi e, contestualmente, incompatibili con il mercato comune, con l&#8217;espressa previsione dell&#8217;obbligo di restituzione allo Stato, la Commissione avrebbe commesso una grave violazione delle forme sostanziali e procedurali che inficia la validità della decisione impugnata, quantomeno per quel che concerne il recupero degli aiuti controversi.<br />
91 La Commissione sostiene, al contrario, che gli aiuti esistenti ricomprendono unicamente, da un lato, gli aiuti in atto anteriormente all&#8217;entrata in vigore del TrattatoCE o all&#8217;adesione successiva di nuovi Stati membri alle Comunità e, dall&#8217;altro, gli aiuti regolarmente autorizzati, in maniera esplicita o implicita, da tale istituzione. Orbene, gli aiuti controversi non rientrerebbero in nessuna di queste due categorie.<br />
92 In primo luogo, secondo la Commissione, ciò che rileva è il fatto che, in un determinato momento, le misure in questione abbiano potuto configurarsi alla stregua di aiuti, essendosi in quel momento trovate riunite tutte le condizioni di applicazione dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato.<br />
93 In secondo luogo, la progressiva apertura, mediante l&#8217;istituzione di un regime di contingentamento, di un mercato precedentemente chiuso alla concorrenza comunitaria dimostrerebbe, per sua stessa natura, l&#8217;esistenza a livello comunitario di un pregiudizio, quantomeno potenziale, agli scambi, tale circostanza essendo di per sé già sufficiente a ritenere rispettata la specifica condizione prevista dall&#8217;art.92, n.1, del Trattato. Il fatto che il contingente sia applicato e possa essere utilizzato, finanche ad esaurimento, come asserisce la Repubblica italiana, sarebbe, per contro, la prova che una concorrenza effettiva vi è stata. La Commissione aggiunge che le autorizzazioni comunitarie previste raggiungevano già le 5268 unità nel 1985 e nel 1992 erano 65936, di cui 7770 sono state attribuite al detto Stato membro.<br />
<b>Giudizio della Corte</b><br />
94 Nella fattispecie, come la Corte ha già rilevato al punto5 della presente sentenza, il settore del trasporto internazionale di merci su strada era stato parzialmente aperto alla concorrenza comunitaria a decorrere dal 1969 mediante il regolamento n.1018/68 ed è stato completamente liberalizzato dal 1° gennaio 1993.<br />
95 Come la Corte ha del pari già constatato ai punti 52-68 della presente sentenza, gli aiuti controversi rafforzavano la posizione finanziaria e, quindi, le possibilità di azione degli autotrasportatori di merci in conto terzi della Regione nei confronti dei loro concorrenti e potevano pertanto incidere sugli scambi tra gli Stati membri.<br />
96 Istituiti nel 1981 e nel 1985, i detti aiuti rientravano quindi, quando sono stati introdotti, nell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato.<br />
97 Ne consegue che dovevano essere ritenuti regimi di aiuti nuovi assoggettati, come tali, all&#8217;obbligo di notifica di cui all&#8217;art.93, n.3, del Trattato.<br />
98 Pertanto, il terzo motivo, relativo all&#8217;errata qualificazione degli aiuti controversi come aiuti nuovi, dev&#8217;essere respinto.<br />
<b>Sul quarto motivo</b><br />
<b>Sulla violazione del principio di proporzionalità</b><br />
<b>&#8211; Argomenti delle parti</b><br />
99 Con la prima parte del quarto motivo, la Repubblica italiana sostiene che, poiché gli aiuti controversi hanno avuto un&#8217;incidenza irrisoria sulla situazione delle imprese beneficiarie e poiché, quindi, la Comunità non ha interesse a ristabilire la situazione anteriore, la decisione impugnata, nella parte in cui impone l&#8217;obbligo di recupero di tali aiuti, viola il principio di proporzionalità. Inoltre, il rimborso degli aiuti rappresenterebbe per le dette imprese un onere gravosissimo, tale da causare la probabile fuoriuscita dal mercato di molte di esse con conseguenti gravi crisi occupazionali e sociali, cosicché tale recupero risulterebbe realisticamente impossibile. La decisione impugnata, inoltre, non sarebbe motivata al riguardo.<br />
100 Per contro, la Commissione osserva, in primo luogo, che il recupero di un aiuto statale illegittimamente concesso, onde ripristinare lo status quo ante, non può, in linea di principio, ritenersi provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti. Essa fa valere al riguardo che la probabile fuoriuscita dal mercato di imprese beneficiarie di aiuti illegali in conseguenza dell&#8217;esecuzione dell&#8217;obbligo di rimborso non costituisce motivo tale da giustificare il mancato recupero dell&#8217;aiuto da parte dello Stato (v. sentenza 15 gennaio 1986, causa 52/84, Commissione/Belgio, Racc. pag.89, punto 14).<br />
101 In secondo luogo, quanto al timore di una grave crisi sociale, se è vero che difficoltà insormontabili possono impedire a uno Stato membro di rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto comunitario, secondo una costante giurisprudenza, il mero timore di tali difficoltà non può esonerare uno Stato membro dalla corretta applicazione di tale diritto (v. sentenza 29 gennaio 1998, causa C-280/95, Commissione/Italia, Racc.pag.I-259, punto 16).<br />
102 In terzo luogo, la Commissione sostiene di non esser tenuta ad esporre specifici motivi per giustificare l&#8217;esercizio del potere di ordinare la ripetizione dell&#8217;aiuto illegittimo. Tuttavia essa rileva che, nella decisione impugnata, essa ha precisato di aver ritenuto necessario ordinare il recupero degli aiuti controversi al fine di ripristinare le eque condizioni di concorrenza preesistenti alla concessione dei detti aiuti.<br />
<b>&#8211; Giudizio della Corte</b><br />
103 Occorre ricordare in primo luogo che la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell&#8217;accertamento della sua illegittimità. Pertanto, il recupero di un aiuto statale illegittimamente concesso, onde ripristinare lo status quo ante, non può, in linea di principio, ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato (v. sentenze Tubemeuse, cit., punto 66, e 14 gennaio 1997, causa C-169/95, Spagna/Commissione, Racc.pag.I-135, punto 47).<br />
104 Per effetto della restituzione dell&#8217;aiuto, il beneficiario è privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell&#8217;aiuto è ripristinata (v. sentenza 4 aprile 1995, causa C-350/93, Commissione/Italia, Racc.pag.I-699, punto 22). Da questa funzione del rimborso risulta anche che, in generale e salvo circostanze eccezionali, la Commissione non abusa del suo potere discrezionale, ammesso dalla giurisprudenza della Corte, quando chiede allo Stato membro di recuperare le somme concesse a titolo di aiuto illegittimo perché non fa che ripristinare la situazione precedente (v. sentenze 17 giugno 1999, causa C-75/97, Belgio/Commissione, Racc.pag.I-3671, punto 66, e 7 marzo 2002, causa C-310/99, Italia/Commissione, Racc.pag.I-2289, punto 99).<br />
105 Nel caso di specie, poiché la Repubblica italiana si limita ad eccepire che il recupero degli aiuti controversi rappresenterebbe, per le imprese beneficiarie, un onere gravosissimo, tale da causare la fuoriuscita dal mercato di molte di esse con conseguenti gravi crisi occupazionali e sociali, basta rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il timore di difficoltà interne non può giustificare l&#8217;inadempimento da parte di uno Stato membro degli obblighi che gli incombono ai sensi del diritto comunitario (v., in particolare, sentenze 27 giugno 2000, causa C-404/97, Commissione/Portogallo, Racc.pag.I-4897, punto 52; 7 marzo 2002, Italia/Commissione, cit., punto 105, e 26 giugno 2003, causa C-404/00, Commissione/Spagna, Racc.pag.I-6695, punto 55).<br />
106 Pertanto, non vi sono elementi da cui risulti che la Repubblica italiana fosse di fronte a circostanze eccezionali tali da giustificare l&#8217;impossibilità di rimborso e, di conseguenza, la prima parte del quarto motivo non può essere accolta.<br />
<b>Sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento</b><br />
<b>&#8211; Argomenti delle parti</b><br />
107 Con la seconda parte del quarto motivo la Repubblica italiana sostiene che, poiché le imprese beneficiarie avrebbero riposto affidamento nella legittimità di aiuti istituiti ed erogati da tanti anni, la decisione impugnata viola il principio della tutela del legittimo affidamento nella parte in cui essa dispone il recupero delle sovvenzioni concesse dal 1° luglio 1990.<br />
108 La Commissione replica che, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica italiana, quando le sovvenzioni costituiscono aiuti ai sensi dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato e sono illegittime, poiché sono state istituite in violazione dell&#8217;art.93, n.3, del Trattato, l&#8217;asserita violazione del principio di tutela del legittimo affidamento nei confronti delle imprese beneficiarie non è pertinente, in quanto non sussisteva alcuna obiettiva ragione per ritenere che, nel 1981 e nel 1985, la detta istituzione non avesse alcunché da eccepire contro gli aiuti istituiti mediante le leggi nn.28/1981 e4/1985.<br />
109 Inoltre, la Commissione fa valere che le autorità italiane, ove avessero nutrito il minimo dubbio sulla natura delle misure in questione, avrebbero potuto procedere senz&#8217;altro alla notifica dei progetti. In realtà, risulta dalle circostanze di fatto e di diritto che hanno condotto all&#8217;adozione della decisione impugnata che, nel 1981 e nel 1985, non sussisteva alcuna obiettiva ragione per ritenere che la Commissione non avesse alcunché da eccepire contro le dette misure. La circostanza che quest&#8217;ultima, dopo essere stata informata dell&#8217;esistenza delle leggi nn.28/1981 e 4/1985 ed aver avviato la procedura di cui all&#8217;art.93, n.2, del Trattato, sia giunta alla conclusione che le provvidenze concesse sino al 1° luglio 1990 alle imprese di autotrasporto esercenti a livello esclusivamente locale, regionale o nazionale non costituivano aiuti di Stato non può aver fatto insorgere, né in capo alle imprese beneficiarie né in capo alla Regione, alcun affidamento quanto alla legittimità degli aiuti erogati successivamente al 1° luglio 1990.<br />
<b>&#8211; Giudizio della Corte</b><br />
110 Per quanto riguarda il principio di tutela del legittimo affidamento, si deve ricordare che, con comunicazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU1983, C318, pag.3), la Commissione ha informato i potenziali beneficiari di aiuti statali della precarietà degli aiuti che siano stati loro illegittimamente concessi, nel senso che essi potrebbero essere tenuti a restituirli (v. sentenze 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc.pag.I-3437, punto 15, e 7 marzo 2002, Italia/Commissione, cit., punto102).<br />
111 La possibilità, per il beneficiario di un aiuto illegittimamente concesso, di invocare circostanze eccezionali sulle quali abbia potuto fondare il proprio affidamento circa la regolarità dell&#8217;aiuto e di opporsi, quindi, alla sua ripetizione non può certamente escludersi. In un caso siffatto spetta al giudice nazionale, eventualmente adito, valutare le circostanze del caso di specie, dopo aver proposto alla Corte, se necessario, questioni pregiudiziali di interpretazione (v. citate sentenze Commissione/Germania, punto 16, e 7 marzo 2002, Italia/Commissione, punto 103).<br />
112 Per contro, uno Stato membro le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all&#8217;art.93 del Trattato non può invocare il legittimo affidamento dei beneficiari per sottrarsi all&#8217;obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini dell&#8217;esecuzione di una decisione della Commissione con cui quest&#8217;ultima gli ordini di recuperare l&#8217;aiuto. Ammettere tale possibilità significherebbe, infatti, privare di effetto utile le norme di cui agli artt. 92 e 93 del Trattato, in quanto le autorità nazionali potrebbero far valere in tal modo il proprio illegittimo comportamento, al fine di vanificare l&#8217;efficacia delle decisioni emanate dalla Commissione in virtù di tali disposizioni del Trattato (v. citate sentenze Commissione/Germania, punto 17, e 7 marzo 2002, Italia/Commissione, punto 104).<br />
113 Nel caso di specie, è pacifico che, anzitutto, contrariamente agli obblighi imposti agli Stati membri dall&#8217;art.93, n.3, del Trattato, gli aiuti controversi sono stati concessi senza essere stati previamente notificati.<br />
114 Inoltre, come la Corte ha già constatato al punto 54 della presente sentenza, una sovvenzione, anche se relativamente esigua sul piano individuale, ma potenzialmente aperta all&#8217;insieme o a una larga parte delle imprese del settore, può avere ripercussioni sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri. Salvo che si riconosca l&#8217;esistenza di circostanze eccezionali tali da ostare al rimborso di un aiuto del genere, il fatto che i beneficiari siano piccole imprese che effettuano operazioni di scarsa importanza non è rilevante.<br />
115 Infine, la Repubblica italiana ritiene che, poiché le imprese beneficiarie avevano riposto affidamento nella regolarità degli aiuti istituiti ed erogati da tanti anni, questo lungo periodo aveva fatto insorgere nelle dette beneficiarie un legittimo affidamento sulla regolarità di tali aiuti.<br />
116 A tale proposito, va ricordato che la fondamentale esigenza di certezza del diritto osta a che la Commissione possa ritardare indefinitamente l&#8217;esercizio dei suoi poteri (v. sentenze 14 luglio 1972, causa 52/69, Geigy/Commissione, Racc.pag.787, punti 20 e 21, nonché 24 settembre 2002, cause riunite C-74/00P e C-75/00P, Falck e Acciaierie di Bolzano, Racc.pag.I-7869, punto 140).<br />
117 È vero che un ritardo della Commissione nel decidere che un aiuto è illegittimo e che dev&#8217;essere eliminato e recuperato da uno Stato membro può, in talune circostanze, giustificare nei beneficiari del detto aiuto un legittimo affidamento tale da impedire alla Commissione di intimare allo Stato membro di ordinare la restituzione di questo aiuto (v. sentenza 24 novembre 1987, causa 223/85, RSV/Commissione, Racc. pag.4617, punto 17). Tuttavia, le circostanze della causa che ha dato origine a questa sentenza erano eccezionali e non presentano alcuna analogia con quelle della presente fattispecie. Infatti, la misura in questione nella detta sentenza riguardava un settore che, da parecchi anni, fruiva di aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione ed era destinata a far fronte alle maggiori spese per un&#8217;operazione che aveva già fruito di una sovvenzione autorizzata (sentenza 28 gennaio 2003, causa C-334/99, Germania/Commissione, Racc.pag.I-1139, punto 44).<br />
118 Ad ogni modo, come ricordato dall&#8217;avvocato generale al paragrafo77 delle sue conclusioni, in caso di aiuti di Stato non notificati, un tale ritardo può essere addebitato alla Commissione solo a decorrere dal momento in cui essa ha avuto conoscenza dell&#8217;esistenza degli aiuti incompatibili con il mercato comune.<br />
119 Nella fattispecie, è pacifico che la Commissione ha avuto conoscenza degli aiuti controversi solo nel settembre 1995. Tenuto conto del fatto che, da un lato, tali aiuti non avevano costituito oggetto di un&#8217;autorizzazione della Commissione e, dall&#8217;altro, la situazione complessa nell&#8217;ambito della quale questi aiuti erano stati concessi non era nota a quest&#8217;ultima, era quindi necessario, prima di pervenire ad una decisione, effettuare un&#8217;indagine. In tale contesto, il periodo trascorso tra il settembre 1995 e la data di adozione della decisione impugnata, ossia il 30 luglio 1997, è ragionevole. Inoltre, la Repubblica italiana non ha fatto valere alcun elemento atto a dimostrare che la Commissione avrebbe ritardato il detto procedimento.<br />
120 Pertanto, non si può considerare che la decisione impugnata arrechi pregiudizio al legittimo affidamento delle imprese beneficiarie degli aiuti controversi né nella parte in cui dispone il rimborso dei detti aiuti né nella parte in cui dispone il pagamento degli interessi e, quindi, la seconda parte del quarto motivo non può essere accolta.Sulla portata dell&#8217;obbligo di recupero degli aiuti controversi<br />
<b>&#8211; Argomenti delle parti </b></p>
<p>121 Con la terza parte del quarto motivo, la Repubblica italiana sostiene, per quanto riguarda la data a decorrere dalla quale la decisione impugnata impone l&#8217;obbligo di recuperare gli aiuti concessi nel settore del trasporto internazionale, che l&#8217;art.4 della decisione impugnata, al quale rinvia l&#8217;art.5 della medesima, che prevede il recupero degli aiuti incompatibili con il Trattato, constata inequivocabilmente l&#8217;incompatibilità degli aiuti erogati dal 1° luglio 1990 e quindi non dev&#8217;essere interpretato alla luce della motivazione della detta decisione.<br />
122 La Commissione sostiene, invece, che il dispositivo di un atto è indissociabile dalla sua motivazione e va pertanto interpretato tenuto conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione. Nella specie, la motivazione chiarirebbe che la data del 1° luglio 1990 riguarda unicamente gli aiuti concessi alle imprese che effettuano attività di trasporto locale, regionale o nazionale, ad esclusione delle imprese attive nel settore dei trasporti internazionali.<br />
123 D&#8217;altronde, secondo la Commissione, non sarebbe indispensabile neppure riferirsi alla motivazione per interpretare correttamente l&#8217;art.4 della decisione impugnata, ma sarebbe sufficiente situare tale articolo nel contesto del dispositivo globale di cui fa parte e leggerlo alla luce degli articoli che lo precedono.<br />
<b>&#8211; Giudizio della Corte</b><br />
124 Nel caso di specie, l&#8217;art.4 della decisione impugnata era formulato in maniera equivoca per quanto riguarda l&#8217;esigenza di recupero degli aiuti controversi, che potrebbe riguardare o tutti gli aiuti concessi alle imprese che effettuano trasporti internazionali fin dalla loro introduzione, o unicamente quelli concessi dal 1° luglio 1990.<br />
125 A tale proposito, bisogna ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, il dispositivo di un atto è indissociabile dalla sua motivazione e va pertanto interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione (sentenza 15 maggio 1997, causa C-355/95 P, TWD/Commissione, Racc. pag. I-2549, punto 21, e Commissione/Portogallo, cit., punto 41).<br />
126 Risulta dalla motivazione della decisione impugnata che, da un lato, al punto VII, secondo capoverso, della medesima, la Commissione ha effettuato una distinzione tra le imprese che esercitano esclusivamente l&#8217;attività di trasporto a livello nazionale, regionale o locale e quelle operanti nel trasporto internazionale e che, dall&#8217;altro, al medesimo puntoVII, dal quarto al sesto capoverso, essa ha identificato la data del 1° luglio 1990 come quella rilevante per quel che riguarda solamente le sovvenzioni concesse alle prime imprese. Inoltre, al decimo capoverso del detto puntoVII, la Commissione ha considerato che gli aiuti controversi rafforzavano la posizione finanziaria delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi della Regione nei confronti dei loro concorrenti, dal 1° luglio 1990 per le imprese di trasporto locale, regionale o nazionale e dal 1969 per quelle che effettuano trasporti internazionali e potevano, perciò, incidere sugli scambi tra gli Stati membri.<br />
127 Ne consegue che, come si evince anche dal punto VIII, ultimo capoverso, della motivazione della decisione impugnata, l&#8217;art.4 della medesima va interpretato nel senso che gli aiuti concessi in forza delle leggi nn.28/1981 e 4/1985, a decorrere dal 1° luglio 1990, alle imprese di trasporto locale, regionale o nazionale nonché quelli concessi alle imprese che esercitano l&#8217;attività di trasporto internazionale sono incompatibili con il mercato comune.<br />
128 Tale interpretazione risulta anche dalla lettura del dispositivo della decisione impugnata il quale, considerato nel suo insieme, non presenta ambiguità. Infatti, l&#8217;art.2 del detto dispositivo, in combinato disposto con l&#8217;art.1 del medesimo, dichiara illegittimi, in quanto non erano stati notificati alla Commissione come imposto dall&#8217;art.93, n.3, del Trattato, gli aiuti concessi, ai sensi dei regimi di sovvenzioni istituiti con le leggi nn.28/1981 e 4/1985, a favore di imprese di trasporto internazionale e, a decorrere dal 1° luglio 1990, a favore di imprese di trasporto locale, regionale o nazionale. L&#8217;art.3 del detto dispositivo constata la compatibilità con il mercato comune degli aiuti al trasporto combinato, perché possono beneficiare di una deroga in forza dell&#8217;art.3, n.1, lett.e), del regolamento n.1107/70. L&#8217;art.4 del medesimo dispositivo individua, tra gli aiuti illegittimi di cui all&#8217;art.2 dello stesso, quelli che sono incompatibili con il mercato comune perché non soddisfano i requisiti per beneficiare di una deroga. Nel contesto del dispositivo, trattasi dunque degli aiuti illegittimi che non sono stati dichiarati compatibili con il mercato comune dall&#8217;art.3 di tale dispositivo, cioè, per quanto riguarda il settore dei trasporti internazionali, degli aiuti concessi dopo la loro istituzione con le leggi nn.28/1981 e 4/1985. Di conseguenza, la terza parte del quarto motivo non può essere accolta.<br />
<b>Sull&#8217;obbligo di motivazione</b><br />
129 Per quanto riguarda la quarta parte del quarto motivo, relativo all&#8217;asserito difetto di motivazione della decisione impugnata, basti ricordare che, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, in materia di aiuti di Stato, quando, contrariamente alle disposizioni dell&#8217;art.93, n.3, del Trattato, la sovvenzione programmata sia già stata corrisposta, la Commissione, che ha il potere di ingiungere alle autorità nazionali di ordinarne la restituzione, non è tenuta ad esporre specifici motivi per giustificare il suo esercizio (v. citate sentenze 14 settembre 1994, Spagna/Commissione, punto78, e 17 giugno 1999, Belgio/Commissione, punto82). Tuttavia è pacifico che, ai punti VI-VIII della motivazione della decisione impugnata, la Commissione ha precisato le ragioni per le quali ha deciso di esigere la restituzione degli aiuti controversi. Occorre quindi dichiarare che la detta decisione non è viziata al riguardo da alcun difetto di motivazione e, pertanto, la quarta parte del quarto motivo non può essere accolta.<br />
130 Di conseguenza anche il quarto motivo dev&#8217;essere respinto.<br />
<b>Sulle spese </b></p>
<p>131 Ai sensi dell&#8217;art.69, n.6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, la Corte decide sulle spese in via equitativa. Ai sensi dell&#8217;art.69, n.2, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.<br />
132 Nel caso di specie, la Repubblica italiana aveva depositato il proprio ricorso e la propria replica nella presente causa chiedendo alla Corte di annullare, in particolare, gli artt.2 e 5 della decisione impugnata, concernenti gli aiuti alle imprese di autotrasporto locale, regionale o nazionale prima che tale parte del ricorso resti priva di soggetto. Nei limiti in cui il ricorso ha ancora un oggetto, la Repubblica italiana è rimasta soccombente. Alla luce di tali considerazioni, occorre condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese.</p>
<p align=center><b>Per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE (Sesta Sezione)<br />
dichiara e statuisce <br />
1) Non occorre provvedere sui capi del ricorso diretti a far annullare gli artt.2 e 5 della decisione della Commissione 30 luglio 1997, 98/182/CE, relativa agli aiuti concessi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in favore degli autotrasportatori di detta Regione, nei limiti in cui tali articoli dichiarano illegittimi gli aiuti concessi dal 1° luglio 1990 alle imprese che esercitano esclusivamente attività di trasporto locale, regionale o nazionale.2) Per il resto, il ricorso è respinto. <br />
3) La Repubblica italiana e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.8211</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Vincenzo Carbone &#8211; Presidente Filastò + altri (avv. Giancarlo Fabrizio) contro Regione Calabria (Avvocatura generale dello Stato) la rappresentanza e difesa in giudizio delle Regioni a statuto ordinario avvocatura dello stato &#8211; rappresentanza e difesa in giudizio dello stato e delle regioni &#8211; Rappresentanza in giudizio delle Regioni a statuto</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-29-4-2004-n-8211/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.8211</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vincenzo Carbone &#8211; Presidente<br /> Filastò + altri (avv. Giancarlo Fabrizio) contro Regione Calabria (Avvocatura generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>la rappresentanza e difesa in giudizio delle Regioni a statuto ordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">avvocatura dello stato &#8211; rappresentanza e difesa in giudizio dello stato e delle regioni &#8211; Rappresentanza in giudizio delle Regioni a statuto  ordinario  &#8211; Regime  &#8220;facoltativo&#8221; ex art. 107 del d.P.R. n. 616  del 1977  e regime &#8220;sistematico&#8221; ex art. 10 della legge n. 103 del 1979  &#8211;<br />
Specifico  mandato della Regione all&#8217;Avvocatura dello Stato &#8211; Necessita&#8217;  &#8211;  Esclusione  &#8211; Onere dell&#8217;Avvocatura di produrre l&#8217;autorizzazione  del legale rappresentante ad agire o resistere in giudizio &#8211; Insussistenza &#8211; Regione Calabria &#8211; Istituzione, con legge regionale n. 24 del 1984, del servizio legale regionale &#8211; Preclusione per la Regione di avvalersi del patrocinio facoltativo dell&#8217;Avvocatura dello Stato &#8211; Esclusione &#8211; Fondamento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Mentre  l&#8217;art.  107  del d.P.R. n. 616 del 1977 si limita ad<br />
includere le Regioni  a  statuto ordinario tra gli enti dei quali<br />
l&#8217;Avvocatura dello Stato puo&#8217;  assumere  la  rappresentanza e la<br />
difesa (secondo il regime di cui agli artt.  43,  45  e 47 del T.U. n<br />
1611 del 1933), l&#8217;art. 10 della legge n. 103 del  1979  prevede un<br />
particolare procedimento attraverso il quale le menzionate  Regioni<br />
possono ottenere l&#8217;applicazione dell&#8217;intero regime processuale<br />
speciale  di  assistenza legale e di patrocinio valevole &#8220;ex lege&#8221;<br />
per le amministrazioni  dello Stato. Sia nel primo caso (regime<br />
cosiddetto &#8220;facoltativo&#8221;),  sia nel secondo caso (regime cosiddetto<br />
sistematico) non e&#8217; necessario,  per i singoli giudizi, uno<br />
specifico mandato all&#8217;Avvocatura stessa; essendo,  invece,<br />
necessario uno specifico provvedimento (talvolta soggetto al  visto<br />
degli organi di vigilanza), nel caso in cui la Regione voglia<br />
escludere  tale rappresentanza, per affidarla a privatiprofessionisti. Da cio&#8217; consegue  che  l&#8217;Avvocatura dello Stato, ove<br />
agisca in giudizio per una Regione, non  avendo necessita&#8217; di<br />
apposito mandato, non e&#8217; neanche onerata della produzione  del<br />
provvedimento del competente organo regionale di autorizzazione del<br />
legale rappresentante ad agire o resistere in giudizio. Ne&#8217; tale<br />
principio puo&#8217; ritenersi derogato dalla legge della Regione Calabria<br />
17 agosto 1984, n. 24, che ha istituito il servizio legale presso la<br />
presidenza della Giunta regionale, in quanto tale legge<br />
non contiene norme incompatbili con il riconoscimento, anche alla<br />
Regione Calabria, della facolta&#8217; di avvalersi del patrociniodell&#8217;Avvocatura dello Stato, secondo le regole in generale<br />
applicabili al patrocinio facoltativo delle regioni a statuto<br />
ordinario da parte di questa particolare branca della pubblica<br />
amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La rappresentanza e difesa in giudizio delle Regioni a statuto ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza clicca qui</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1411</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1411/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1411/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1411/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1411</a></p>
<p>Dott. Giuseppe Petruzzelli Pres. Dott. Stefano Toschei Est. Consorzio Logistica 2000 (Avv. Riccardo Di Falco) contro il Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (Avv. Gaetano Viciconte) e nei confronti del Consorzio Evolve (Avv.ti Giuseppe e Antonio Stancanelli) in una gara di appalto altera il principio della par condicio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1411/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1411</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1411/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1411</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Giuseppe Petruzzelli Pres. Dott. Stefano Toschei Est.<br /> Consorzio Logistica 2000 (Avv. Riccardo Di Falco) contro il Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (Avv. Gaetano Viciconte) e nei confronti del Consorzio Evolve (Avv.ti Giuseppe e Antonio Stancanelli)</span></p>
<hr />
<p>in una gara di appalto altera il principio della par condicio delle partecipanti la presentazione di una offerta in cui il costo di una voce sia pari a &#8220;zero&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Appalto concorso – Presentazione di offerta con costo pari a “zero” – Particolari modalità di calcolo delle offerte &#8211; Impossibilità di attribuire punteggi alle altre partecipanti – Violazione della par condicio – Esclusione della ditta dalla gara &#8211; Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nell’ambito di una gara relativa ad un appalto per l’affidamento di un servizio di accettazione-portineria, la presentazione di una voce dell’offerta complessiva con costo pari a “zero” non solo stravolge la struttura sinallagmatica del futuro contratto inserendo prestazioni gratuite in un contratto oneroso ma soprattutto altera la par condicio tra le partecipanti.<br />
Difatti, nel caso di specie, le particolari modalità di calcolo delle offerte indicate nel capitolato di gara, di per sé né illogiche né irrazionali, applicate ad una offerta il cui costo era pari a “zero”, portavano inevitabilmente ad un automatico azzeramento di tutte le altre offerte senza possibilità di attribuire alle altre concorrenti punteggi intermedi e determinando così una alterazione dell’effettiva e leale competizione tra le imprese. Ne consegue che è legittima l’esclusione della ditta dalla gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in una gara di appalto altera il principio della par condicio delle partecipanti la presentazione di una offerta in cui il costo di una voce sia pari a “zero”</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>REG. RIC. N. 1857 ANNO 2002<br />
REG.  SENT. N.	1411 ANNO 2004																																																																																												</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>      composto dai Signori: Giuseppe PETRUZZELLI &#8211; Presidente; Vincenzo FIORENTINO &#8211; Componente; Stefano TOSCHEI &#8211; Estensore; ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso n. R.g 1857 del 2002 proposto da</p>
<p>“<b>CONSORZIO LOGISTICA 2000”, </b>in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Di Falco, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, Via dei Della Robbia n. 67;</p>
<p align=center>contro </p>
<p>il <b>“CENTRO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA (CSPO)”, </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Viciconte, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, Viale Matteotti n. 60;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del “<b>CONSORZIO EVOLVE</b>”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe e Antonio Stancanelli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze, Via Masaccio n. 172;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia<br />
&#8211;	del decreto del Commissario straordinario n. 259 del 20 giugno 2002, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione al Consorzio di Servizi Evolve dell’appalto concorso per l’affidamento per cinque anni del servizio-portineria del C.S.P.O., oltre a servizi accessori, lavori di ristrutturazione e fornitura di arredi per il presidio di Viale Amendola, per una spesa complessiva quinquennale di € 1.003.935,83 nonché è stata disposta l’esclusione della ricorrente;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito al ricorrente, in particolare, per quanto occorrer possa, dei verbali della commissione di gara del 22 maggio 2002, del 3 giugno 2002 e del 13 giugno 2002;																																																																																												</p>
<p>nonché per la condanna<br />
dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno subito dalla ricorrente in conseguenza della mancata aggiudicazione dell’appalto e del suo eventuale – totale o parziale – mancato svolgimento</p>
<p>e la determinazione<br />
ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998, dei criteri in base ai quali e dei termini entro cui l’Amministrazione dovrà proporre il pagamento delle somme raltive.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e i documenti prodotti;<br />
Vista la costituzione in giudizio dell’impresa controinteressata nonché i documenti ad esso allegati;<br />
Vista l’ordinanza n. 1095 del 26 settembre 2002, con la quale questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare avanzata dalla parte ricorrente;<br />
Vista la decisione istruttoria n. 3009del 21 luglio 2003 ed i documenti depositati, in adempimento della stessa, in data 2 settembre 2003;<br />
Esaminate le ulteriori memorie depositate ed i documenti versati in atti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004 il dott. Stefano Toschei;<br />
 presente per la parte ricorrente l’avv. Riccardo Di Falco, per l’Amministrazione resistente l’avv. Gaetano Viciconte e per la Società controinteressata l’avv. Giuseppe Stancanelli, anche in sostituzione dell’avv. Antonio Stancanelli;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1. &#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe il Consorzio Logistica 2000 ha impugnato gli atti relativi alla selezione mediante appalto-concorso, svolta a cura del Centro per lo studio e la prevenzione oncologica (d’ora in poi C.S.P.O.), per l’affidamento del servizio accettazione-portineria, oltre a servizi accessori, lavori di ristrutturazione e forniture di arredi, il tutto da effettuarsi per il presidio di Viale Amendola, in Firenze, per una spesa complessiva presunta di € 1.136.205,18 oltre I.V.A..<br />
Riferisce la ricorrente che, con il decreto del Commissario straordinario n. 53 del 15 febbraio 2002 di indizione della procedura, erano stati altresì approvati il capitolato speciale, il bando contenente i requisiti di partecipazione e di ammissione, il fac-simile della lettera di invito e si era dato corso alla nomina cella commissione tecnica di valutazione delle offerte.<br />
Aggiunge che alla selezione venivano ammesse quattro partecipanti e che il criterio di aggiudicazione, individuato nell’art. 13 del capitolato speciale, era costituito dall’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base di due profili: la qualità/funzionalità per 50 punti ed il prezzo per i restanti 50 punti.<br />
Soggiunge ancora che lo stesso art. 13 del capitolato speciale aveva previsto un calcolo ulteriore. Infatti, il punteggio (pari 50 punti) disponibile per il prezzo sarebbe stato ulteriormente diviso nel modo seguente:<br />
a)	25 punti, per il costo del servizio accettazione-portineria;<br />	<br />
b)	13 punti, per il costo dei lavori edili ed impiantistici;<br />	<br />
c)	7 punti, per il costo dei servizi accessori;<br />	<br />
d)	5 punti “per il costo aggiuntivo per l’incremento del servizio accettazione-portineria per ogni 1000 esami in più dei 50.000/anno programmati” (così, testualmente, l’art. 13 del capitolato speciale).																																																																																												</p>
<p>2. &#8211; Racconta il consorzio ricorrente che, alla seduta pubblica del 10 maggio 2002, la commissione rendeva noti i punteggi assegnati alle concorrenti in relazione al primo dei due parametri, quello riferito alla qualità/funzionalità (per 50 punti): il Consorzio Evolve, oggi controinteressato, acquisiva 32,5 punti, mentre il consorzio ricorrente registrava 34,7 punti.<br />
Quanto all’ulteriore e decisivo – stante la breve distanza che intercorreva tra i due punteggi – criterio del prezzo, dagli atti risulta (cfr. verbale della seduta del 10 maggio 2002) che l’odierna ricorrente, tenuto conto della ulteriore suddivisione del punteggio indicata nell’art. 13 del capitolato e sopra riportata, ha specificato, “per il costo aggiuntivo per l’incremento del servizio accettazione-portineria per ogni 1000 esami in più dei 50.000/anno programmati”, un prezzo pari a “€ 0,00”.<br />
Tale scelta operata dal Consorzio Logistica 2000 nella formulazione di una parte del prezzo offerto ha dato luogo ad un approfondimento da parte della commissione di gara, sollecitato anche dai relativi rilievi manifestati nell’immediato dal rappresentante del consorzio Evolve, circa la validità dell’offerta così come predisposta riteneva opportuno ricorrere ad un parere di un legale.</p>
<p>3. – Va, a questo punto, chiarita la portata della predisposizione dell’offerta prezzo che contenga un elemento pari a “zero” con riguardo alle prescrizioni dettate dal capitolato speciale.<br />
Il già citato art. 13, dopo aver elencato le ulteriori suddivisioni della complessa offerta per il prezzo, specifica ancora che “Il punteggio relativo al prezzo per ciascun parametro sopra indicato verrà attribuito con criterio inversamente proporzionale secondo le formule di seguito indicate:<br />
&#61485;	punteggio massimo all’offerta con il prezzo più basso<br />	<br />
&#61485;	punteggio massimo per prezzo più basso a ciascuna altra offerta.<br />	<br />
	prezzo offerto<br />	<br />
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata nell’offerta migliore da un punto di vista tecnico ed economico, determinata dalla Commissione Tecnica sulla base della somma dei punteggi ottenuti come sopra indicato e tenuto conto della documentazione tecnica fornita” (così l’ultima parte dell’art. 13 del capitolato speciale).<br />
Un siffatta configurazione del metodo di calcolo del prezzo, nel momento in cui si introduce nell’offerta l’elemento “zero” con riguardo ad una delle voci previste, porta, obiettivamente alle seguenti conseguenze, peraltro già segnalate dalla commissione di gara (vedi verbale seduta del 10 maggio 2002):<br />
a)	alla concorrente che indica l’elemento “zero” nell’offerta viene attribuito il massimo punteggio conseguibile, pari a punti 5, per avere proposto, evidentemente, il prezzo più basso possibile;<br />	<br />
b)	per tutti gli altri concorrenti, ai fini della individuazione del punteggio da attribuirsi con riferimento alla voce “costo aggiuntivo per l’incremento del servizio accettazione/portineria per ogni 1000 esami in più dei 50.000/anno programmati”, l’inserimento del valore “0” nella formula indicata nell’art. 13 del disciplinare – punteggio massimo conseguibile (pari a punti 5) “per” prezzo più basso (pari a 0, nel caso di specie) “diviso” il prezzo effettivamente offerto da ciascuna concorrente – provoca l’automatica non attribuzione di alcun punteggio, quale che sia l’offerta proposta, in quanto il risultato del calcolo, secondo la formula sopra riproposta ed indicata nell’art. 13 del disciplinare, corrisponderà sempre a “zero”.<br />	<br />
Va da sé che tale osservazione si impone dal momento che lo scarto di punti tra il consorzio ricorrente ed il consorzio oggi controinteressato, al momento della valutazione del punteggio relativo alla voce “costo aggiuntivo per l’incremento del servizio accettazione/portineria per ogni 1000 esami in più dei 50.000/anno programmati”, era minimo – come ricorda la stessa parte ricorrente a pagina quattro dell’atto introduttivo del presente giudizio – di talché il punteggio attribuito al “costo aggiuntivo” sopra descritto sarebbe stato decisivo per l’aggiudicazione dell’appalto.</p>
<p>4. – Descritte le vicende che hanno dato luogo all’adozione del provvedimento impugnato, il consorzio ricorrente ne contesta la legittimità con un complesso ed articolato motivo di doglianza – rubricato come “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25 del decreto legislativo 15 marzo 1995 n. 157; Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis di gara e segnatamente dell’art. 11 del capitolato speciale per l’appalto-concorso; Eccesso di potere per errore, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità manifesta e sviamento” – in virtù della circostanza che la determinazione dirigenziale impugnata ha escluso l’offerta del consorzio ricorrente sul (qui) contestato presupposto che essa potesse considerarsi anomala. Infatti, l’interpretazione dell’art. 11 del capitolato speciale non può portare ad altra conclusione se non a quella di considerare che la voce in questione &#8211; “costo aggiuntivo per l’incremento del servizio accettazione/portineria per ogni 1000 esami in più dei 50.000/anno programmati” – proprio perché riferita ad un “costo aggiuntivo”, fa sì che la presentazione della relativa offerta fosse “meramente eventuale” (ved. pag. 8 dell’atto introduttivo del presente giudizio), giacché la qualificazione in termini aggiuntivi del costo in questione contiene in sé la facoltà per la parte concorrente, anche, di non presentare alcuna offerta con riferimento a tale voce ovvero, ancora, di presentare una offerta con costo pari a “zero”. In altri termini il suddetto “costo aggiuntivo” non rappresentava un elemento necessario ed imprescindibile dell’offerta – la cui mancata indicazione, con riferimento a tale voce, non era neppure espressamente sanzionata “a pena di esclusione” dalla gara nel capitolato speciale &#8211; e, pertanto, nel caso di specie non si versava in alcuna anomalia con riferimento all’offerta del consorzio Logistica 2000. D’altronde “l’incremento del servizio accettazione/portineria per ogni 1000 esami in più dei 50.000/anno programmati” non introduce un servizio autonomo, ma determina una diversa manifestazione del servizio principale da appaltarsi, dal momento che l’incremento di 1.000 esami annui, si configura come una irrisoria variazione dei costi sopportati dall’impresa per la prestazione del servizio. Conclusivamente deve ritenersi che l’elemento dell’offerta qui in esame assume una valenza del tutto marginale rispetto alla complessiva prestazione prospettata dal Consorzio ricorrente, anche perché non appare economicamente significativo concentrare le valutazioni relative all’offerta su un aspetto isolato del contratto, prescindendo da una visione complessiva dell’operazione.</p>
<p>5. – Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione resistente ed il Consorzio controinteressato, i quali hanno contestato analiticamente le avverse prospettazioni al fine di far emergere l’infondatezza delle censure dedotte e la correttezza del comportamento assunto nella specie dall’Amministrazione procedente.</p>
<p>6. – Sulla scorta dell’esame della documentazione sottoposta dalle parti al Collegio preme osservare preliminarmente che:<br />
&#61485;	l’art. 11 del capitolato speciale per l’appalto-concorso specifica esattamente quale fosse il criterio che la commissione aggiudicatrice avrebbe dovuto tenere presente per l’attribuzione di 50 punti &#8211; dei 100 disponibili per l’intera offerta presentata dai concorrenti &#8211; con riferimento all’elemento prezzo;<br />	<br />
&#61485;	nella seconda parte di tale articolo sono, inoltre, precisate le modalità per la formazione dei 50 punti relativi all’elemento prezzo, prevedendosi che 5 punti sarebbero andati a quella parte del profilo-prezzo dell’offerta dedicata alla proposta “per il costo aggiuntivo per l’incremento del servizio accettazione-portineria per ogni 1000 esami in più dei 50.000/anno programmati”;<br />	<br />
&#61485;	ciò induce a ritenere che per l’Amministrazione procedente non fosse ininfluente la proposta che le concorrenti avrebbero avanzato per tale aspetto del servizio, dal momento che per esso era stata precisata ad hoc una attribuzione di punteggio aggiuntivo, utile ai fini della formazione di quello complessivo da riferire alle offerte da presentarsi per l’aggiudicazione dell’appalto;<br />	<br />
&#61485;	peraltro all’art. 3 del capitolato l’Amministrazione procedente, nello specificare le modalità di svolgimento del servizio di accettazione e portineria, dopo aver indicato l’orario e le presenze minime di personale “per una utenza media stimabile approssimativamente in circa 35.000 esami diagnostici per anno (ecografie, visite e mammografie) presso il presidio di Viale Amendola e n. 15.000 esami diagnostici per anno (ecografie, visite e mammografie) presso la sede di Viale Volta” (vedi art. 3 del capitolato, in atti), chiarisce espressamente che “L’appaltatore dovrà, comunque, garantire un aumento del personale necessario a fare fronte ad un aumento dell’attività o a particolari esigenze di servizio di carattere eccezionale”, precisando, infine, nell’art. 11 quale fosse il parametro al quale le ditte avrebbero dovuto fare riferimento nel confezionare l’offerta, con riguardo a tale incremento dell’attività.<br />	<br />
Tutto ciò esclude che il profilo dell’offerta qui in esame possa ritenersi ininfluente nell’ambito dell’offerta complessiva da proporsi a cura dei concorrenti, oltre alla circostanza che il servizio aggiuntivo richiesto non fosse irrilevante, per l’Ente procedente, rispetto al contenuto dell’intero servizio da appaltarsi.<br />
7. – A questo punto deve valutarsi l’effettiva portata della proposizione, da parte del consorzio ricorrente, dell’offerta pari a “zero” nel complessivo assetto della selezione svolta dal CSPO.<br />
Con riferimento alle conseguenze che la proposizione dell’offerta pari a “zero” provoca nell’assetto delle operazioni di selezione per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, la Sezione ritiene di poter concordare con quell’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l&#8217;ammissione, da parte della Stazione appaltante, di offerte di prestazioni gratuite in un contratto oneroso non solo stravolge la struttura sinallagmatica, vulnerando l&#8217;interesse dell&#8217;Amministrazione ad un&#8217;affidabile contrattazione e ad una ragionevole certezza sull&#8217;adempimento, ma soprattutto altera la concorrenza e, quindi, l&#8217;effettiva e leale competizione tra le imprese, che costituisce principio cardine dei pubblici incanti (così Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 1996 n. 937 nonché T.A.R. Campania, Napoli, 23 novembre 1999 n. 3038).<br />
Infatti, nessun pregio può assumere nella specie la circostanza, rilevata dalla parte ricorrente, che non vi era alcuna indicazione, nel capitolato, di un minimo ovvero di un massimo dell’offerta da proporsi per il profilo relativo al servizio aggiuntivo, in quanto proprio la produzione di un&#8217;offerta contenente la richiesta di un corrispettivo irrisorio ha reso superflua qualsiasi valutazione dell’anomalia dell’offerta &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 25 del D.L. vo 15 marzo 1995 n. 157 e dell&#8217;art. 37 della direttiva C.E.E. n. 92/50 &#8211;  con riferimento agli elementi predefiniti dal legislatore (economia del metodo di prestazione del servizio; soluzioni tecniche adottate; condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l&#8217;offerente per prestare il servizio; originalità del servizio stesso) e rimessi al chiarimento dovuto dalla concorrente con la redazione delle giustificazioni.<br />
Nel caso di specie, infatti, in presenza di una vera e propria assenza dell’offerta deve escludersi in radice che vi sia alcuna offerta da valutare e, quindi, alcun possibile giudizio di congruità da emettersi (in tal senso cfr. T.A.R. Campania, Napoli, n. 3038 del 1999, cit.).</p>
<p>8. – D’altronde, in virtù delle modalità di calcolo indicate nell’art. 13 del capitolato, la presentazione di una offerta pari a “zero” con riguardo al costo aggiuntivo per l’incremento del servizio accettazione/portineria per ogni 1000 esami in più dei 50.000 annui programmati – parametro fissato dall’Amministrazione procedente che, non risultando né illogico né irrazionale, merita di essere ritenuto legittimamente indicato nel capitolato – mina grandemente la par condicio delle altre concorrenti in quanto, secondo le osservazioni più sopra descritte (vedi sub punto 3), provoca l’attribuzione del punteggio massimo (5 punti) alla concorrente che ha offerto il prezzo”zero”, con automatico azzeramento di tutte le altre offerte e l’attribuzione alle altre concorrenti non di punteggi intermedi, ma dell’unico punteggio pari a “0” che risulta inevitabilmente dal calcolo secondo la formula indicata nell’art. 13 del capitolato.</p>
<p>9. – In ragione di tutte le suesposte osservazioni può conclusivamente affermarsi la infondatezza del complesso motivo di censura dedotto dalla parte ricorrente, di talché il ricorso va respinto.La condanna al pagamento delle spese processuali si determina in ragione della soccombenza, di talché il consorzio ricorrente deve essere condannato alla refusione delle spese di lite nei confronti dell’Amministrazione sanitaria resistente e del consorzio controinteressato, in solido tra di loro, in ragione di complessivi € 3.000,00 (euro tremila).</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Condanna il “Consorzio Logistica 2000”, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese di lite in favore del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO) e del Consorzio di Servizi Evolve, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, in solido tra loro, che liquida in complessivi € 3.000,00 (euro tremila).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2004.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 APRILE 2004<br />
Firenze, lì 29 aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1411/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1411</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.8206</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-29-4-2004-n-8206/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-29-4-2004-n-8206/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-29-4-2004-n-8206/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.8206</a></p>
<p>Giovanni Losavio &#8211; Presidente Consorzio per la riabilitazione idrica della città di Alessandria D&#8217;Egitto &#8211; C.R.I.A. (avv.ti Marcello lorenzani, Massimo Andreis e Marcello Minoli) contro Ministero degli affari esteri (Avvocatura generale dello Stato) al contratto di appalto per la realizzazione di un opera da eseguirsi all&#8217;estero &#8211; nella politica di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giovanni Losavio &#8211; Presidente<br /> Consorzio per la riabilitazione idrica della città di Alessandria D&#8217;Egitto &#8211; C.R.I.A. (avv.ti Marcello lorenzani, Massimo Andreis e Marcello Minoli) contro Ministero degli affari esteri (Avvocatura generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>al contratto di appalto per la realizzazione di un opera da eseguirsi all&#8217;estero &#8211; nella politica di cooperazione coi paesi in via di sviluppo &#8211; non è applicabile il capitolato generale d&#8217;appalto per le opere pubbliche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Arbitrato &#8211; lodo (sentenza arbitrale) &#8211; impugnazione &#8211; per<br />
       nullita&#8217; &#8211; casi di nullita&#8217; &#8211;<br />
       Clausola compromissoria &#8211; Nullita&#8217; ex art. 829, primo comma, n. 1,<br />
       c.p.c. &#8211; Nozione &#8211; Portata &#8211; Poteri del giudice dell&#8217;impugnazione.</p>
<p> 2.  Pubblica amministrazione &#8211; contratti &#8211; in genere &#8211;<br />
       Ministero degli affari esteri &#8211; Cooperazione con i Paesi in via di<br />
       sviluppo (legge n. 49 del 1987) &#8211; Contratto di appalto d&#8217;opera da<br />
       eseguirsi all&#8217;estero nel quadro di tale politica di cooperazione &#8211;<br />
       Qualificazione come appalto di opera pubblica &#8211; Esclusione &#8211;<br />
       Conseguenze &#8211; Capitolato generale delle opere pubbliche &#8211;<br />
       Applicabilita&#8217; &#8211; Esclusione &#8211; Limiti &#8211; Fattispecie.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di impugnazione per nullita&#8217; del lodo arbitrale, le nullita&#8217;<br />
del patto compromissorio, menzionate nell&#8217;art. 829, primo comma, n.<br />
1, cod. proc. civ., non sono solo quelle che derivano da vizi di<br />
forma estrinseca, ma comprendono anche quelle che traggono origine<br />
dai limiti di compromettibilita&#8217; della controversia e da ogni altra<br />
ipotesi di nullita&#8217;, annullabilita&#8217; o inefficacia che determini l&#8217;insussistenza &#8211; originaria o sopravvenuta &#8211; della volonta&#8217;<br />
contrattuale delle parti, la quale costituisce il fondamento della<br />
potesta&#8217; decisoria degli arbitri, dovendosi la nozione di nullita&#8217; di<br />
cui alla norma citata riferire a tutti i casi di radicale inidoneita&#8217;<br />
del negozio compromissorio a produrre i suoi effetti. In tali<br />
ipotesi,<br />
il giudice dell&#8217;impugnazione, ravvisata la carenza di detta potesta&#8217;<br />
decisoria, si limita a dichiarare la nullita&#8217; del lodo e si astiene<br />
dal passare alla fase rescissoria del giudizio, senza alcun<br />
pregiudizio per le parti, che restano libere di riproporre le loro<br />
domande nella sede che ritengano piu&#8217; opportuna.</p>
<p>2. Il contratto di appalto per la realizzazione di un&#8217;opera da eseguirsi<br />
all&#8217;estero a beneficio di un Paese straniero, stipulato dal Ministero<br />
degli affari esteri nel quadro della politica di cooperazione con iPaesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49,<br />
non puo&#8217; essere qualificato come contratto di appalto di opera<br />
pubblica, poiche&#8217; in esso non sussiste la strumentalita&#8217; del bene per<br />
la realizzazione dei compiti istituzionali della pubblica<br />
amministrazione ed assume, invece, rilievo il perseguimento di<br />
finalita&#8217; piu&#8217; latamente politiche, non rientrando la cooperazione<br />
allo sviluppo tra i fini istituzionali dello Stato amministrazione.<br />
Ne consegue che al contratto in esame non e&#8217; applicabile &#8220;ex lege&#8221; il<br />
capitolato generale d&#8217;appalto per le opere pubbliche &#8211; il quale, del<br />
resto, si riferisce esclusivamente alle opere strumentali rispetto<br />
alla realizzazione dei compiti propri del Ministero dei lavori<br />
pubblici, che sono estranei alla politica di cooperazione allo<br />
sviluppo, di competenza del Ministero degli affari esteri -, la cui<br />
disciplina vale solo nei limiti in cui le parti contraenti vi abbiano<br />
fatto espresso richiamo nell&#8217;esercizio della loro autonomia negoziale<br />
(nella fattispecie, relativa a contratto di appalto per la<br />
realizzazione, nel quadro della cooperazione allo sviluppo,<br />
dell&#8217;acquedotto di Alessandria d&#8217;Egitto, la Suprema Corte ha cassato<br />
la sentenza della corte d&#8217;appello, la quale, sul presupposto<br />
dell&#8217;applicabilita&#8217; a detto contratto della disciplina speciale<br />
dettata dal capitolato generale delle opere pubbliche, e, in<br />
particolare, dell&#8217;art. 16 della legge n. 741 del 1981 &#8211; nel testorisultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 152<br />
del 1996 -, aveva ritenuto efficace la deroga unilaterale alla<br />
competenza arbitrale, con conseguente dichiarazione di nullita&#8217; del<br />
lodo per incompetenza del collegio arbitrale, nonostante che detta<br />
norma non fosse stata oggetto di richiamo da parte dei contraenti<br />
nella clausola compromissoria).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Al contratto di appalto per la realizzazione di un opera da eseguirsi all&#8217;estero &#8211; nella politica di cooperazione coi paesi in via di sviluppo &#8211; non è applicabile il capitolato generale  d&#8217;appalto per le opere pubbliche.</span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1403</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1403/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1403/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1403/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1403</a></p>
<p>GIUSEPPE PETRUZZELLI &#8211; Presidente; VINCENZO FIORENTINO &#8211; Consigliere, rel. est. STIATTI ENZO, (avv. Leucalitti Paolo) contro l’AZIENDA U.S.L. N. 10 DI FIRENZE (avv. Antonio Andreani) è rimesso all&#8217;apprezzamento discrezionale della P.A. l&#8217;utilizzo delle graduatorie per la copertura dei posti vacanti successivamente all&#8217;assunzione dei vincitori Pubblico impiego – graduatorie concorsuali –</p>
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<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">GIUSEPPE PETRUZZELLI &#8211; Presidente; VINCENZO FIORENTINO &#8211; Consigliere, rel. est.<br />
STIATTI ENZO, (avv. Leucalitti Paolo) contro l’AZIENDA U.S.L. N. 10 DI FIRENZE (avv. Antonio Andreani)</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">è rimesso all&#8217;apprezzamento discrezionale della P.A. l&#8217;utilizzo delle graduatorie per la copertura dei posti vacanti successivamente all&#8217;assunzione dei vincitori</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – graduatorie concorsuali – posti resisi vacanti successivamente all’assunzione dei vincitori – diritto degli idonei allo scorrimento della graduatoria – non sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L’utilizzabilità delle graduatorie per la copertura dei posti che nelle unità sanitarie locali si rendono vacanti nei due anni dalla loro approvazione non costituisce un obbligo, mantenendo al riguardo l’Amministrazione la più ampia discrezionalità in ordine all’opportunità di procedere o meno al loro scorrimento.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p style="text-align: justify;">Con commento del Dott. Marcello Faviere <a href="/ga/id/2004/5/1522/d">&#8220;Gli “idonei” non hanno diritto allo scorrimento della graduatoria&#8221;</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">E&#8217; rimesso all&#8217;apprezzamento discrezionale della P.A. l’utilizzo delle graduatorie per la copertura dei posti vacanti successivamente all’assunzione dei vincitori</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
II^ SEZIONE</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">sul ricorso n. 354/1996 proposto da</p>
<p><b>STIATTI ENZO</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Leucalitti Paolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Baccio da Montelupo n. 59/B;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">-l’ <b>AZIENDA U.S.L. N. 10 DI FIRENZE</b>, in persona del Direttore Generale p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Andreani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Pier Capponi n. 17;</p>
<p>PER L‘ANNULLAMENTO<br />
della determinazione di cui alla nota n. 18039, in data 10 ottobre 1995, dell’Azienda Sanitaria intimata nonchè per la declaratoria del diritto all’avanzamento automatico di esso ricorrente nel posto resosi vacante nella graduatoria del concorso a 3 posti di operatore tecnico coordinatore di cucina, approvata con deliberazione n. 130 del 18 febbraio 1994;</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda sanitaria intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004 &#8211; relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino &#8211; gli avv.ti Salvatore Iacono in sostituzione di P. Leucalitti e Francesco D’Addario e A. Andreani;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>FATTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Stiatti Enzo, dipendente dell’Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze, con la posizione funzionale di operatore tecnico di cucina, 4° livello, quale idoneo, essendosi collocato al 5° posto nella graduatoria di merito nel concorso a 3 posti di “operatore tecnico coordinatore di cucina”, approvato con delibera n. 130, del 18 febbraio 1994, dell’allora amministratore straordinario della ex U.S.L. 10/A di Firenze, chiedeva, in seguito alla intervenuta cessazione dal servizio di uno degli idonei ammessi, con istanza del 1 settembre 1996, di essere nominato in ruolo in tale posizione professionale mediante lo scorrimento della graduatoria.<br />
L’Azienda con determinazione n. 18039 del 10 ottobre 1995, respingeva la richiesta, sul rilievo che la cessazione dal servizio, con decorrenza dal 1° luglio 1995, dell’operatore tecnico coordinatore Chelucci Alfeo, pur facendo registrare la vacanza del posto, non determinava da sola le condizioni necessarie per la copertura del relativo “turn-over”, atteso che la L. 23 dicembre 1994 n. 724, nel disporre la validità fino al 31 dicembre 1997 delle graduatorie concorsuali approvate dal 1°1992, poneva, in misura del 30% il limite entro il quale era possibili ricoprire i posti dei ruoli sanitario-Tecnico e professionale resisi vacanti, per cessazione nel corso del 1995.<br />
Con ricorso notificato l’8 gennaio 1996 e depositato il 24 dello stesso mese l’interessato adiva questo Tribunale deducendo l’illegittimità del diniego dell’azienda per i seguenti motivi:<br />
-Violazione dell’art. 9 della L. 20 maggio 1985 n. 207;<br />
L’Azienda negando lo scorrimento della graduatoria avrebbe disatteso che ai sensi del suindicato articolo le graduatorie dei concorsi delle Unità sanitarie locali rimangono valide per un biennio dalla data di approvazione da parte del Comitato di Gestione e che le stesse vengono utilizzate per i posti resisi vacanti.<br />
-Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti dei fatti.<br />
A nulla rileverebbe che la legge 724 del 23 dicembre 1994, nel disporre la validità fino al 31 dicembre 1997, delle graduatorie concorsuali del 1° gennaio 1992, pone, in misura del 30% il limite entro il quale è possibile ricoprire i posti dei ruoli sanitario-tecnico e professionale resisi vacanti nel corso del 1995.<br />
Con atto depositato il 22 aprile 1996 si costituiva in giudizio l’Azienda sanitaria, la quale, con memoria del 29 dicembre 2003, eccepiva, in via preliminare, sia la tardività che la inammissibilità della pretesa di cui, comunque, ne sosteneva l’infondatezza.<br />
La causa veniva trattenuta per la decisione alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>DIRITTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari dedotte dalla difesa dell’Azienda sanitaria intimata attesa l’infondatezza nel merito della pretesa azionata.<br />
Privo di pregio è, infatti, il primo mezzo di gravame con il quale si sostiene che ai sensi dell’art. 9 della L. 20 maggio 1985 n. 207, l’Azienda sanitaria sarebbe stata tenuta a coprire il posto resosi vacante attingendo dalla graduatoria in cui era inserito il ricorrente.<br />
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la prevista, dal suindicato art. 9, comma 15, della L. 20 maggio 1985 n. 207, utilizzabilità delle graduatorie per la copertura dei posti che nelle unità sanitarie locali si rendono vacanti nei due anni dalla loro approvazione non costituisce un obbligo mantenendo al riguardo l’Amministrazione un’ampia discrezionalità in ordine all’opportunità di procedere o no al loro scorrimento (cfr. Cons. St. V sez. 28 maggio 2001 n. 2885 e 18 novembre 1999 n. 1958).<br />
Nè tale principio è mutato con l’entrata in vigore della L. 724/1994, richiamata dal ricorrente nel secondo motivo di impugnativa.<br />
L’art. 22, comma 8, della suddetta L. 23 dicembre 1994 n. 724, prevede che per il triennio dal 1995 al 1997 le Pubbliche Amministrazioni (comprese le Aziende USL) possano assumere personale di ruolo e a tempo indeterminato esclusivamente in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo medesimo, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie approvate dall’organo competente a decorrere dal 1° gennaio 1992, la cui validità viene contestualmente prorogata al 31 dicembre 1997; pertanto tale norma attribuisce alle Amministrazioni una mera facoltà di utilizzazione delle dette graduatorie, subordinando altresì l’assunzione alla definizione delle piante organiche previa verifica dei carichi di lavoro (cfr. TAR Lazio sez. III bis 9 novembre 2000 n. 9076 e sez. I bis 6 aprile 1999 n. 788).<br />
Sulla base di tali rilievi, concludendo, il ricorso va respinto.<br />
Sussistono ragioni per compensare tra le parti le spese ed onorari di causa.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione IIa, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.<br />
Spese ed onorari di causa compensati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 13 gennaio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. GIUSEPPE PETRUZZELLI &#8211; Presidente<br />
Dott. MAURIZIO NICOLOSI &#8211; Consigliere<br />
Dott. VINCENZO FIORENTINO &#8211; Consigliere, rel. est.<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 APRILE 2004<br />
Firenze, lì 29 aprile 2004</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1413</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1413/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1413/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1413</a></p>
<p>Dott. Giuseppe Petruzzelli Pres. Dott. Vincenzo Fiorentino Est. Società Imperial S.p.A ed altri (Avv.ti Antonio Andreani e Francesco D’Addario) contro il Comune di Calenzano (Avv. Paolo Stolzi) Regione Toscana (Avv.ti Silvia Fantappiè e Fabio Ciari) sui limiti all&#8217;applicazione delle deroghe al divieto di apertura domenicale, di cui al c.d. &#8220;Decreto</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1413/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1413</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Dott. Giuseppe Petruzzelli Pres. Dott. Vincenzo Fiorentino Est.<br />
Società Imperial S.p.A ed altri (Avv.ti Antonio Andreani e Francesco D’Addario) contro il Comune di Calenzano (Avv. Paolo Stolzi) Regione Toscana (Avv.ti Silvia Fantappiè e Fabio Ciari)</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">sui limiti all&#8217;applicazione delle deroghe al divieto di apertura domenicale, di cui al c.d. &#8220;Decreto Bersani&#8221;, anche alla luce della normativa regionale</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Attività commerciale – Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio – Art. 11 e 12 del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 114 – Generale facoltà di apertura domenicale – Non configurabilità</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">2. Attività commerciale – Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio – Art. 13 del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 114 – Deroghe alla disciplina generale – Anche per attività di vendita a merceologia multipla e differenziata in cui sia preponderante una sola delle tipologie indicate nel comma 1 dell’art. 13</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. Gli artt. 11 e 12 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114 non riconoscono una generale facoltà di apertura domenicale degli esercizi di vendita al dettaglio: l’art. 11 stabilisce la chiusura domenicale e festiva facendo salva però la possibilità per il Comune di derogare a tale obbligo nei limiti e con le modalità previste dal comma 5 dell’articolo stesso; l’art. 12 prevede alcune eccezioni alle regole generali di cui all’art. 11, limitando però la loro applicabilità ai soli Comuni “ad economia prevalentemente turistica”, nonché alle “città d’arte” o a loro particolari ambiti che sono individuati in base a criteri la cui determinazione è demandata alla normativa regionale, con la conseguenza che la mancata inclusione nel relativo elenco regionale rende inapplicabili le deroghe di cui al citato articolo</p>
<p style="text-align: justify;">2. L’art. 13 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114 (cd. “Decreto Bersani”) esclude dalla disciplina generale, riguardante gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio, anche quei casi di attività di vendita a merceologia multipla e differenziata in cui sia comunque preponderante anche una sola delle tipologie indicate nel comma 1</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sui limiti all’applicazione delle deroghe al divieto di apertura domenicale, di cui al c.d. “Decreto Bersani”, anche alla luce della normativa regionale</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">N. 1413 REG. SENT. ANNO 2004<br />
N. 1309 REG. RIC. ANNO 2002<br />
N. 2029 REG. RIC. ANNO 2002</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
II^ SEZIONE</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">sui ricorsi riuniti nn. 1309/2002 e 2029/2002 proposti il primo dalla</p>
<p><b>SOCIETA’ IMPERIAL S.P.A., </b>ed il secondo dalla <b>SOCIETA’ BELUGA S.R.L., NENCINI SPORT S.R.L., FRANCESCHINI EUROMERCATO S.R.L., SCARPE &amp; SCARPE S.P.A. e dalla DITTA MEACCI GIORGIO</b>, rappresentate e difese dagli avv.ti Antonio Andreani e Francesco D’Addario ed elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo di tali difensori in Firenze, via Fra’ D. Buonvicini n. 21;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">-il <b>COMUNE DI CALENZANO</b>, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Stolzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via dei Della Robbia n. 67;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>-della <b>REGIONE TOSCANA</b>, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Silvia Fantappiè (ric. n. 2029/2002) e dagli avv.ti Silvia Fantappiè e Fabio Ciari (1309/2002) ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Regionale a Firenze, in via Cavour n. 18;</p>
<p>PER L‘ANNULLAMENTO<br />
del provvedimento n. 11774, in data 8.5.2002, del Sindaco del comune intimato, dell’ordinanza sindacale n. 201, del 12.12.2001, n. 210, del 12.12.2001, n. 137, del 28.11.2000, del Regolamento regionale n. 4 del 26.7.1999, del decreto Dir. Dip. Sviluppo Economico Servizio Commercio e Cooperazione della Regione Toscana n. 1279, del 19.3.2002 e del Piano di indirizzo e regolazione degli orari approvato con delibera C.C. del comune di Calenzano, in data 30.6.2000 n. 98;</p>
<p>Visti i ricorsi e le relative documentazioni;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune e della regione;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 19 novembre 2003 &#8211; relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino &#8211; gli avv.ti F. D’Addario, P. Stolzi e S. Fantappiè;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>FATTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">La società Imperial S.p.a. operante nel settore della produzione ed il commercio al dettaglio ed all’ingrosso di elettrodomestici, mobili, articoli casalinghi, materiale elettrico ecc &#8230;, attività che svolge, tra l’altro, dal 4 giugno 1998, nei locali posti alla via V. Emanuele n. 41, del comune di Calenzano, in seguito all’acquisita conoscenza dell’ordinanza del sindaco di tale comune n. 210/2001, del 12 dicembre 2001, con la quale era stato disposto, a far data dal secondo semestre 2002, il cambiamento degli orari di una parte degli esercizi di vendita posti nel territorio comunale, ed in particolare della riduzione prevista nella stessa ordinanza, dei giorni di apertura domenicale con possibilità di una unica apertura al mese, laddove da oltre 30 anni, per tradizione commerciale dello stesso comune era stata mantenuta l’apertura festiva e domenicale anche durante la stagione estiva, chiedeva, con rispettive istanze del 24 aprile 2002 e del 2 maggio 2002, l’eliminazione del suddetto provvedimento di chiusura domenicale.<br />
Il comune, in esito a tale richiesta con nota n. 1174, dell’8 maggio 2002, faceva presente: che l’ordinanza era stata emessa in applicazione della disciplina statale (D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114) e di quella regionale attuativa (L. Reg. 17 maggio 1999 n. 28) in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio su aree private in sede pubblica; che la delibera del consiglio regionale n. 368, del 18 dicembre 1990, che aveva riconosciuto il comune quale località interessata da flusso turistico festivo per il periodo dell’intero anno, per l’intero territorio, nell’ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale ed in forza del quale riconoscimento era stata introdotta nel regolamento comunale degli orari di apertura e chiusura dei negozi, l’orario turistico che prevedeva la facoltà di apertura domenicale e festiva aveva cessato di aver efficacia al momento dell’approvazione dell’elenco regionale dei comuni a prevalente economia turistica e città d’arte sulla base dei criteri e parametri del regolamento regionale, del 26 luglio 1999, n. 4, (di attuazione della L. Reg. 17 maggio 1999 n. 28) modificato con regolamento regionale 3 maggio 2000 n. 5; che il comune, non rientrando più nei parametri previsti da tali regolamenti regionali, era stato comunque inserito nel predetto elenco, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del Reg. Reg. 26 luglio 1999 n. 4, e successive modificazioni, sulla base di un accordo sottoscritto il 20 dicembre 1999, fra i comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Prato, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa ed in data 11 gennaio 2000 con le associazioni delle imprese del commercio e del turismo le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore e le organizzazioni dei consumatori; che tale accordo aveva consentito a tutti i comuni sottoscrittori di beneficiare di maggiori aperture domenicali e festive rispetto a quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 114/1998, ma soprattutto al comune di Calenzano di beneficiare di un periodo transitorio di tre anni per giungere, con una graduale riduzione delle aperture domenicali e festive, a una omogeneizzazione con gli altri comuni dell’accordo.<br />
Con atto notificato il 6 giugno 2002 e depositato il 17 dello stesso mese (ricorso n. 1309/2002) la società impugnava: A) la nota n. 1174, dell’8 maggio 2002; B) l’ordinanza sindacale n. 210, del 12 dicembre 2001; C) il regolamento del Consiglio Regionale n. 4 del 26 luglio 1999 come modificato con Regolamento Regionale n. 5 del 3 maggio 2002; D) il decreto del Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico Servizio Commercio e Cooperazione della Regione Toscana n. 1279 del 19 marzo 2002; E) il piano di Indirizzo e Regolazione degli orari approvato con delibera consiliare del comune di Calenzano n. 98, del 30 giugno 2000.<br />
A fondamento dell’impugnativa la società deduceva il seguente complesso motivo:<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 14 Cost.; violazione del D.Lgs. n. 114/1998 (in particolare degli artt. 11 e 12); violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000); violazione dell’art. 3 della L. 241/1990; violazione dei principi regolanti l’apertura festiva e domenicale degli esercizi commerciali; eccesso di potere per disparità di trattamento; contraddittorietà; illogicità manifesta; difetto assoluto di motivazione; travisamento dei fatti; difetto dei presupposti; difetto di istruttoria; sviamento di potere.<br />
Affermava in particolare parte ricorrente che:<br />
&#8211; gli atti impugnati si porrebbero in contrasto con il disposto degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, che avrebbe instaurato, nell’ottica di una generalizzata liberalizzazione del commercio, un sistema ove la facoltà di apertura domenicale sarebbe la regola e non l’oggetto di espressa deroga e che non avrebbe posto alcuna esigenza di modifica della disciplina previgente;<br />
&#8211; l’ordinanza sindacale contenente la disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali non sarebbe sorretta da una congrua motivazione delle ragioni e delle scelte operate e dei criteri seguiti per contemperare i diversi interessi contrapposti.<br />
&#8211; il comune avrebbe ignorato la trentennale tradizione di apertura domenicale e festiva degli esercizi posti nel suo territorio, nonchè la disciplina previgente; in particolare il disposto della delibera del Consiglio regionale n. 368, del 18 dicembre 1990 e la delibera di giunta comunale n. 231, del 27 giugno 1991;<br />
&#8211; l’esclusione del comma dall’elenco dei comuni ad “economia prevalentemente turistica” si appaleserebbe illogica ed adottata sulla base di istruttoria inadeguata;<br />
&#8211; gli atti impugnati, avrebbero, infine, determinato una ingiusta discriminazione, consentendo agli esercizi posti nelle aree comunali di La Chiusa, Carraia, Legri e Le Croci di non ottemperare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva.<br />
Chiedeva, infine, la società ricorrente il risarcimento del danno derivatole dall’adozione degli atti impugnati.<br />
Si costituiva in giudizio, con atto depositato il 21 giugno 2002, la Regione Toscana resistendo.<br />
Si costituiva in giudizio con atto depositato il 26 giugno 2002 il comune di Calenzano che, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità del ricorso sull’assunto che gli atti impugnati avrebbero consentito di beneficiare, anche se per un periodo transitorio di tre anni, di un maggior numero di aperture domenicali e festive rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.<br />
Eccepiva, inoltre, la difesa comunale l’inammissibilità della domanda diretta ad ottenere l’annullamento dell’atto n. 11774, in data 8 maggio 2002, del sindaco del comune di Calenzano, sul rilievo dell’assenza in tale atto del carattere provvedimentale.<br />
Eccepiva ,infine, la difesa comunale la tardività del ricorso sul rilievo della relativa notifica oltre i termini decadenziali di rito decorrenti nella specie, secondo la prospettazione di tale difesa, quanto meno dal 12 febbraio 2001, data questa di emanazione dell’ordinanza sindacale n. 210.<br />
Nel merito veniva contestata la fondatezza della pretesa.<br />
Nella Camera di Consiglio del 27 giugno 2002, come da ordinanza n. 762/2002, veniva respinta la domanda cautelare proposta.<br />
La difesa regionale depositava il 28 giugno 2002 una propria memoria.<br />
Con atto, notificato l’11 settembre 2002 al comune di Calenzano ed alla Regione e depositato il 18 dello stesso mese, la società Imperial S.p.a. impugnava, mediante motivi aggiunti, la comunicazione n. 19836, in data 25 luglio 2002, del Responsabile dell’Ufficio Sviluppo Economico ed ambiente del comune, relativa alla reiezione della istanza presentata da essa società il 18 luglio 2002 e con la quale veniva chiesto l’imposizione della chiusura domenicale alla struttura commerciale “Mercatone Uno” almeno in riferimento ai generi non rientranti nella categoria oggetto della delega (i mobili), generi che essa società avrebbe venduto in concorrenza con tale struttura.<br />
A fondamento di tale impugnativa venivano dedotti i seguenti motivi:<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost.; violazione del D.Lgs. n. 114/1998 (in particolare degli artt. 1, 2 e 13); violazione della L. n. 287/1990 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990; violazione dei principi regolanti l’apertura festiva e domenicale degli esercizi commerciali; eccesso di potere per disparità di trattamento; contraddittorietà; illogicità manifesta; difetto assoluto ed inesistenza della motivazione; travisamento dei fatti; difetto dei presupposti; difetto di istruttoria e sviamento di potere.<br />
Sosteneva la società ricorrente che l’atto impugnato sarebbe stato emesso disattendendo che, a norma dell’art. 13 del suddetto D.Lgs. 31 marzio 1998 n. 114, alla struttura “Mercatone Uno”, in quanto commerciando – sebbene in misura non prevalente – anche generi diversi dai mobili, sarebbe dovuta essere inibita almeno la vendita di quest’ultimi.<br />
&#8211; violazione degli artt. 3, 85 (ora 81) del Trattato CEE; violazione della L. n. 287/1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 41 Cost.; violazione del D.Lgs. n. 114/1998; violazione dell’art. 3 della L. 241/1990; disparità di trattamento; contraddittorietà; illogicità manifesta; difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti; difetto di istruttoria e sviamento.<br />
L’atto impugnato sarebbe stato emesso disattendendo che si poneva in contrasto con il diritto di libera concorrenze della società ricorrente e con il principio della libertà di scelta nell’acquisto dei consumatori.<br />
Chiedeva, infine, parte ricorrente il risarcimento del danno derivantele dall’atto in questione.<br />
Con memoria, del 23 ottobre 2002, la difesa regionale eccepiva in via preliminare l’inammissibilità della suddetta impugnativa mediante motivi aggiunti sia perchè la struttura commerciale il “Mercatone Uno” non era parte nel ricorso principale e sia perchè, comunque, i motivi aggiunti sarebbero dovuti essere notificati a tale struttura quale parte controinteressata.<br />
Nel merito veniva contestata la fondatezza.<br />
Con memoria del 24 ottobre 2002 la difesa comunale deduceva, in via preliminare, le stesse eccezioni formulate dalla Regione, nonchè l’ulteriore profilo di inammissibilità sull’assunto che l’atto impugnato non avrebbe natura provvedimentale.<br />
Nel merito la difesa comunale contestava la fondatezza della pretesa.<br />
Nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2002, come da ordinanza n. 1184/2002, veniva respinta la domanda cautelare proposta.<br />
Con atto notificato il 13 gennaio 2003 e depositato il 24 dello stesso mese la società Imperial impugnava, mediante motivi aggiunti, l’ordinanza n. 182/2002, del 15 novembre 2002, con la quale il sindaco del comune di Calenzano disciplinava gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa per l’anno 2003.<br />
L’impugnativa riguardava anche il decreto del Dirigente del Servizio Commercio e Cooperazione della Regione Toscana n. 3906, del 31 luglio 2002, con il quale il comune di Calenzano era stato inserito nell’elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica per il periodo di vigenza dell’ordinanza.<br />
Con l’attuale ricorso la società Imperial chiedeva altresì l’accertamento della natura di centro commerciale ex art. 4 lett. g) del D.Lgs. n. 114 del 1998, del complesso dei punti di vendita al dettaglio esistente nell’area in cui era collocato il negozio dalla stessa gestito e quindi del diritto a mantenere l’apertura domenicale e festiva.<br />
Chiedeva, infine, la società il risarcimento del danno derivantele da tali atti.<br />
A fondamento dell’impugnativa la società, dopo aver affermato che l’illegittimità degli atti impugnati con il ricorso principale e con il primo ricorso per motivi aggiunti si rifletterebbe, inficiandola in via diretta sull’ordinanza n. 182/02, del 15 novembre 2002, deduceva il seguente motivo:<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 114/1998; violazione dell’art. 41 Cost.; violazione dei principi regolanti l’orario dei centri commerciali; eccesso di potere per illogicità manifesta; difetto dei presupposti; travisamento dei fatti; inesistente motivazione; contraddittorietà; inesistente istruttoria, sviamento di potere.<br />
Il provvedimento impugnato violerebbe i principi regolanti la determinazione degli orari all’interno dei centri commerciali dovendo essere ricondotto a tale categoria il complesso dei punti vendita al dettaglio esistente nell’area in cui è ubicato il negozio della società ricorrente.<br />
Si appaleserebbe peraltro contraddittoria l’azione del comune laddove consentirebbe l’esercizio della ditta Mercatone Uno vietando contemporaneamente all’esercizio della ricorrente l’apertura domenicale.<br />
Con memoria depositata il 18 febbraio 2003 il comune contestava la fondatezza di tali nuovi motivi.<br />
L’infondatezza di detti motivi veniva sostenuta anche dalla Regione con memoria del 25 febbraio 2003.<br />
Con ordinanza n. 257, del 13 marzo 2003, veniva respinta la ulteriore domanda cautelare.<br />
Con atto notificato il 30 settembre 2002 e depositato il 14 ottobre successivo (ricorso n. 2029/2002) anche la società Beluga S.r.l., Nencini Sport S.r.l., Franceschini Euromercato S.r.l., Scarpe &amp; Scarpe S.p.a. e la ditta Meacci Giorgio impugnavano: A) l’ordinanza del sindaco del comune di Calenzano n. 210, del 12 dicembre 2001; B) il regolamento del Consiglio Regionale n. 5 del 3 maggio 2002; C) il Decreto del Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico Servizio Commercio e Cooperazione della Regione Toscana n. 1279 del 19 marzo 2002; D) il piano di Indirizzo e Regolazione degli orari approvato con delibera Consiliare del comune di calenzano n. 98 del 30 giugno 2000.<br />
Le ricorrenti dopo aver sottolineato che l’ordinanza sindacale n. 210 del 12 dicembre 2001, imponendo la chiusura domenicale agli esercizi, tra cui quelli delle ricorrenti, posti sia nell’area considerata da 20/25 anni il primo centro commerciale di Firenze, sotto il nome di “Euromercato Franceschini” che nell’area limitrofa prospettante sulle strade che delimitano la prima area, avrebbe disatteso che il complesso di tali punti vendita sarebbe riconducibile di fatto alla tipologia del centro commerciale di cui alla lett. g) dell’art. 4 del D.Lgs. 114/1998, mentre consentendo alla ditta Mercatone Uno l’apertura domenicale in virtù della ritenuta prevalenza della vendita di mobili avrebbe erroneamente ed illegittimamente applicato il disposto di cui all’art. 13 dello stesso decreto, deducevano avverso gli atti impugnati sostanzialmente gli stessi motivi formulati dalla società Imperial con il ricorso n. 1309/2002.<br />
Si costituivano, con rispettivi atti del 24 ottobre 2002, sia il comune che la Regione.<br />
Con atto notificato il 13 gennaio 2003 la società Nencini Sport impugnava mediante motivi aggiunti l’ordinanza n. 182/2002, del 15 novembre 2002 con la quale il sindaco del comune di Calenzano disciplinava gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa per l’anno 2003.<br />
L’impugnativa riguardava anche il decreto del Dirigente del Servizio Commercio e Cooperazione della Regione Toscana n. 3906, del 31 luglio 2002, con il quale il comune di Calenzano era stato inserito nell’elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica per il periodo di vigenza dell’ordinanza.<br />
Con tale ricorso la società Nencini Sport chiedeva altresì l’accertamento della appartenenza del negozio di propria proprietà ubicato alla via Salvanti nn. 47-79 alla struttura come tale definibile ex art. 4 lett. g) D.Lgs. n. 114/98, esistente in Calenzano (ricomprendente le strutture di vendita dell’ex “Euromercato Franceschini” e le strutture limitrofe) e l’accertamento del diritto a mantenere l’apertura domenicale festiva del suddetto negozio in accordo con l’orario di apertura consentito all’esercizio di vendita del Mercatone Uno, posto nello stesso centro commerciale. Veniva chiesto infine il risarcimento del danno.<br />
A fondamento di tale ricorso venivano sostanzialmente dedotti i motivi di cui all’impugnativa per motivi aggiunti notificata dalla società Imperial il 14 gennaio 2003 e depositata il 24 dello stesso mese nell’ambito del ricorso n. 1309/2002.<br />
Con memoria del 4 luglio 2003 la difesa comunale riproponeva le eccezioni preliminari già dedotte nel giudizio attivato dalla società Imperial, mentre nel merito contestava la fondatezza della pretesa.<br />
Anche la difesa regionale, con memoria del 7 luglio 2003, proponeva eccezioni sostanzialmente identiche a quelle dedotte nel giudizio attivato dalla società Imperial.<br />
Le cause passavano in decisone sulle memorie delle parti alla pubblica udienza del 19 novembre 2003.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>DIRITTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Le cause, in quanto oggettivamente connesse ed affidate sostanzialmente agli stessi motivi, possono essere riunite, per ragioni di economia processuale, ai fini di un esame congiunto.<br />
Occorre innanzitutto esaminare le eccezioni di tardività dedotte dalla difesa comunale, sia con riferimento al ricorso n. 1309/2002, proposto dalla società Imperial S.p.a. che al ricorso n. 2029/2002 proposto dalle società Beluga S.r.l., Nencini Sport S.r.l., Franceschini Euromercato S.r.l., Scarpe &amp; Scarpe S.p.a. e dalla ditta Meacci Giorgio, sull’assunto che i ricorsi sarebbero stati notificati oltre i termini decadenziali di rito decorrenti dal 5 giugno 2000, data questa di ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio del comune del piano di indirizzo e di regolazione degli orari, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Calenzano n. 23, del 28 febbraio 2000, o comunque, dal 23 agosto 2000, data questa di pubblicazione dell’avviso di approvazione del piano sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.<br />
L’eccezione va disattesa con riferimento ad entrambi i ricorsi.<br />
E’, infatti, pacifico in giurisprudenza che il termine per l’impugnazione di atti amministrativi generali che incidono sulla sfera giuridica dei singoli destinatari decorre dalla data in cui gli stessi ne abbiano avuto sicura e piena conoscenza, a nulla rilevando che tali provvedimenti siano stati assoggettati a forme di pubblicità (cfr. Cons. St. V Sez. 6 febbraio 2001 n. 475; TAR Sicilia, Palermo I Sez. 10 aprile 2002 n. 906).<br />
Nel caso di specie la difesa comunale non ha fornito la prova di quando le ricorrenti abbiano acquisito la piena conoscenza dei provvedimenti impugnati (prova della piena conoscenza che deve essere fornita da chi la eccepisce, in base ad elementi univoci o anche in base a considerazioni presuntive, purchè queste siano gravi, precise e concordanti).<br />
Vanno disattese anche le eccezioni con le quali la difesa comunale sostiene, con riferimento ad entrambe le impugnative, la carenza di interesse delle rispettive parti ricorrenti, sull’assunto che gli atti impugnati, lungi dal danneggiarle avrebbero loro consentito, comunque, almeno fino al termine di validità dell’accordo sottoscritto, dai comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Prato, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del regolamento 17 maggio 1999 n. 28 (regolamento di attuazione della L. Reg. 17 maggio 1999 n. 28, legge contenente “norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114) di beneficiare di un maggior numero di aperture domenicali e festive rispetto a quelle previste dalla normativa vigente e di ritardare, in quanto imprese localizzate nel comune di Calenzano, di tre anni l’applicazione del regime ordinario di cui all’accordo, pervenendo in maniera graduale ad una diminuzione delle aperture domenicali e festive.<br />
E’, infatti, da premettere che il comune di Calenzano, in applicazione della previgente normativa, essendo stato individuato, con delibera del Consiglio Regionale n. 368, del 18 dicembre 1990, quale “località interessata da flussi turistici mensili” aveva fruito dell’orario turistico, con illimitata facoltà di apertura domenicale e festiva.<br />
Il comune, tuttavia, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e della normativa regionale attuativa (L. Reg. 7 maggio 1998 n. 28 e regolamento 26 luglio 1994 n. 4, come modificato dal regolamento 3 maggio 2000 n. 5, sopra citati) non risultava in possesso degli interi requisiti previsti dall’art. 12 del regolamento 26 luglio 1999 n. 4 per essere inserito nell’elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica.<br />
Risultava, difatti, possedere i parametri riferiti all’area della domanda (parametri da 1 a 5 dell’allegato D al regolamento) ed a quella dell’incrocio domanda-offerta (parametri 8 e 9 dell’allegato) ma non i parametri positivi relativi all’area dell’offerta (parametri 6 e 7).<br />
Il comune, in particolare, non possedeva il parametro “Strutture ricettive su popolazione residente” costituito dalla “media annua esercizi 1998/popolazione residente (media annua posti letto 1998/popolazione residente al 3 dicembre 1997) x 100”; laddove, ai sensi del comma 2 dell’art. 12 del regolamento in questione “condizione per la presentazione della richiesta di inserimento nell’elenco regionale di cui al comma 1° (elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica) &#8230;” era costituita dalla “sussistenza di almeno tre dei parametri elencati nell’allegato D, di cui almeno uno relativo all’area dell’offerta ed uno relativo all’area della domanda &#8230;”.<br />
Trattasi di criteri di valutazione individuati dalla regione nell’esercizio della propria discrezionalità regolamentare; criteri, peraltro, non oggetto di censure.<br />
Quale conseguenza dell’assenza di tutti i parametri previsti, nei confronti del comune avrebbe dovuto trovare immediata applicazione l’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, in base al quale comune per gli esercizi di vendita al dettaglio è prevista “la chiusura domenicale e festiva e nei casi stabiliti dai comuni e sentite le organizzazioni di cui al comma 1°, la mezza chiusura infrasettimanale”.<br />
Il comune, pur non risultando nei parametri previsti, veniva, comunque, sulla base del richiamato accordo e per la durata dello stesso, inserito nell’elenco regionale dei comuni a prevalente economia turistica.<br />
Come sopra delineato, tale accordo è stato sottoscritto ai sensi dell’art. 12, comma 5°, del regolamento; detto comma prevede che la “Regione favorisce accordi tra le associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore e le organizzazioni dei consumatori, sottoscritti in più comuni contigui o vicini, anche non in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 ma interessati comunque a flussi turistici diretti ai comuni in possesso di tali requisiti. Negli accordi i comuni disciplinano congiuntamente, in relazione alle esigenze di sviluppo turistico, le deroghe di cui all’art. 12, comma 1, del decreto nei rispettivi territori”.<br />
Quindi è esatto che gli atti impugnati, che trovano il proprio presupposto in tale accordo, hanno consentito alle ricorrenti di beneficiare, al pari di altre imprese site nei comuni di cui all’accordo e, comunque, fino al termine di validità dell’accordo stesso, di un maggiore numero di aperture domenicali e festive, rispetto a quelle previste dalla disciplina generale di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, ma è altrettanto esatto che le ricorrenti si dolgono sia delle ordinanze del comune di Calenzano che hanno disciplinato gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa per i periodi previsti dall’accordo sia, e soprattutto, delle presupposte determinazioni della Regione dirette a collocare il territorio comunale fuori dal campo dei comuni a diretta vocazione turistica, sostenendo, in particolare, che dall’accoglimento delle censure in merito formulate deriverebbe non già l’applicazione del regime di chiusura, ma l’apertura domenicale continuativa degli esercizi commerciali sull’assunto che del combinato disposto di cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, si rileverebbe, quale regola generale, la facoltà degli esercizi di apertura domenicale.<br />
Può quindi procedersi all’esame delle doglianze formulate con gli atti introduttivi di giudizio.<br />
In entrambi i ricorsi, con il primo mezzo di gravame, come già delineato, si sostiene che gli atti impugnati contrasterebbero con il disposto di cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, dal quale si rileverebbe, quale regola generale, la facoltà degli esercizi di apertura domenicale.<br />
La doglianza è infondata.<br />
Il comma 1° dell’art. 11 pone la regola generale secondo cui “gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti”.<br />
La scelta degli orari, pur rimessa alla “libera determinazione degli esercenti”, deve, tuttavia, esercitarsi “nel rispetto delle disposizioni del presente articolo”, “e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall’art. 36, comma 3°, della L. 8 giugno 1990 n. 142” (dispone tale comma, per quanto qui interessa, che il “sindaco è competente, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali”. La scelta degli orari da parte dei titolari di esercizi di vendita al dettaglio, deve, quindi, innanzitutto, avvenire “nel rispetto delle disposizioni del presente articolo”).<br />
E l’articolo fissa alcuni punti fermi in tema di orari.<br />
Il comma 4°, infatti, prevede per gli esercizi di vendita al dettaglio, la chiusura domenicale e festiva, e, nei casi stabiliti dai comuni e sentite le organizzazioni di cui al comma 1°, la mezza chiusura infrasettimanale.<br />
Il comma 2°, precisa che tutti gli esercizi possono restare aperti “tutti i giorni della settimana dalle 7 alle ore 22”, e che, entro tali limiti, l’esercente ha la facoltà di scegliere liberamente il proprio orario, non superando comunque le 13 ore giornaliere, cioè l’intero orario possibile.<br />
L’ultimo comma dell’art. 11, rimette ancora al comma le determinazioni (con le modalità sopraindicate) l’individuazione delle zone del territorio comunale e dei giorni in cui è possibile derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva, prescrivendo che tali giorni “comprendono comunque quelle del mese di dicembre, nonchè ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell’anno”.<br />
I provvedimenti impugnati risultano, quindi, emanati in corretta applicazione di tale articolo, nonchè delle disposizioni regionali attuative del decreto.<br />
Nè le ricorrenti possono invocare a sostegno della loro tesi l’art. 12 di tale decreto.<br />
Mentre l’art. 11 detta la disciplina generale degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio, il successivo art. 12, contiene alcune eccezioni alle regole generali ivi previste, in ragione della specificità di determinati comuni, definiti “ad economia prevalentemente turistica”, nonchè delle “città d’arte”, o di loro particolari ambiti.<br />
Il comma 3° attribuisce alle Regioni (entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114) la competenza a provvedere alla individuazione di detti comuni e città d’arte, zone del territorio dei medesimi ed i periodi di maggior afflusso turistico.<br />
La legge non fornisce alcun criterio per determinare quali siano “i comuni ad economia prevalentemente turistica”, rimettendone quindi la predisposizione alla Regione e, come già delineato, la Regione Toscana, sulla base dei criteri di valutazione dalla stessa individuanti con il regolamento 26 luglio 1994 n. 4, come modificato dal regolamento, 3 maggio 2000 n. 5, ha escluso il comune di Calenzano dall’elenco dei suddetti comuni. E, come già sottolineato, i suindicati criteri di valutazione non sono stati oggetto di censure.<br />
Con riferimento ai motivi aggiunti proposti in entrambi i ricorsi e diretti a censurare una disparità di trattamento rispetto all’esercizio “Mercatone Uno” sull’assunto che a questo verrebbe consentita l’apertura domenicale nonostante la relativa attività di vendita interesserebbe oltre ai mobili, elettrodomestici, telefonia, casalinghi, abbigliamento, prodotti dell’igiene della casa ed una infinità di altri articoli, va innanzitutto rilevata l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità di tali motivi dedotte dalla difesa comunale sul rilievo della loro mancata notifica al suddetto esercizio.<br />
Nel processo amministrativo la qualità di controinteressato cui il ricorso deve essere notificato va individuata con riferimento alla titolarità di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la proposizione del ricorso (c.d. elemento sostanziale) ed alla circostanza che il provvedimento impugnato riguardi nominativamente un soggetto determinato, esplicitamente menzionato o comunque agevolmente individuabile (c.d. elemento formale), il quale abbia un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento.<br />
Nel caso di specie non è assolutamente individuabile una siffatta posizione dell’esercizio “Mercatone Uno” atteso il contenuto generale dei provvedimenti con cui il comune ha disciplinato gli orari di apertura e chiusura domenicale nel proprio territorio. Ed è peraltro da rilevare che mentre la posizione del ricorrente presuppone una lesione già avvenuta, la posizione del controinteressato deve essere valutata in via ipotetica, in relazione all’eventuale annullamento dell’atto a cui tende il ricorso avversario.<br />
Si deve trattare però, come già delineato, di una posizione qualificata, che si ricolleghi per effetto diretto ed immediato al provvedimento impugnato (l’art. 21 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 impone la notifica ai controinteressati “ai quali l’atto direttamente si riferisce”; per cui nel caso, come quello di specie, nel quale il provvedimento viene censurato per eccesso di potere per disparità di trattamento, non sussiste alcun obbligo di notifica ai soggetti nei cui confronti il ricorrente lamenti la disparità di trattamento ﴾cfr. Cons. St. IV Sez. 21 aprile 1970 n. 308﴿).<br />
Peraltro, come affermato dalla difesa comunale con la memoria dell’8 novembre 2003 e comprovato dalla documentazione da tale difesa prodotta il 13 febbraio 2003 (relazioni del Comando di polizia Municipale del 23 ottobre e del 6 novembre 2002) l’attività svolta dall’esercizio “Mercatone Uno”, riguardava prevalentemente la vendita di mobili, cui è destinato il 60/65% della superficie commerciale.<br />
Conseguentemente l’attività di tale esercizio rientra nella disciplina di cui al comma 1° dell’art. 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.<br />
L’articolo contiene ulteriori eccezioni al sistema generale di cui all’art. 11.<br />
Il comma 1° stabilisce che l’intero titolo non si applica ad alcune particolari tipologie di attività, che, per la propria specificità, non possono esservi soggette, senza disagi per l’utenza e difficoltà per gli imprenditori.<br />
Tali attività costituiscono un insieme del tutto eterogeneo che va dagli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie marittime ed aeroportuali; dalle rivendite di giornali a quelle di piante e articoli da giardinaggio; dai mobili alle opere d’arte e oggetto di antiquariato.<br />
Dato che si tratta di disciplina eccezionale, che fuoriesce da quella prevista per la generalità della attività di vendita, l’elenco di cui al comma in questione va inteso come tassativo.<br />
Al fine di evitare abusi, il comma 1° prescrive che tali attività di vendita sono escluse dalla disciplina generale purchè siano svolte “in maniera esclusiva e prevalente”.<br />
E’ ovvio che l’inciso deve intendersi come “in maniera esclusiva o prevalente”, dato che altrimenti il legislatore si sarebbe limitato al temine “esclusiva”, comprendendo tale espressione in sè, quella di “prevalente”.<br />
La norma, quindi, esclude dalla disciplina generale anche quei casi di attività di vendita a merceologia multipla e differenziata in cui sia comunque preponderante una delle tipologie indicate nel comma 1°.<br />
Va, infine, disatteso il motivo con cui le ricorrenti sostengono che le ordinanze sindacali impugnate violerebbero i principi regolanti la determinazione degli orari all’interno dei centri commerciali come definiti dall’art. 4 lett. g) del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, ed alla quale tipologia sarebbe di fatto riconducibile l’insieme dell’esercizio gestito dalla ditta “Mercatone Uno” e di quelli gestiti dalle ricorrenti; ciò, in quanto gli esercizi in questione condividerebbero i parcheggi esterni, la viabilità di accesso all’area e quella interna al complesso.<br />
La lett. g) dell’art. 4 del suddetto Decreto definisce “centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizi gestiti unitariamente &#8230;”.<br />
Quindi, ai fini della individuazione del concetto di “centro commerciale” è necessario, sia che in “una media o grande struttura di vendita” &#8230; “più esercizi commerciali” siano “inseriti in una struttura a destinazione specifica” e che tali esercizi “usufruiscano di infrastrutture comuni” (parcheggi, scale, ascensori etc &#8230;) e di “spazi di servizio gestiti unitariamente” (spazi pubblicitari, ingressi &#8230;). Ebbene, nel caso di specie, anche a voler ritenere la sussistenza del requisito costituito dalle “infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente”, non è assolutamente individuabile il requisito “della struttura a destinazione specifica” essendo gli esercizi delle ricorrenti, per loro stessa ammissione ubicati in aree limitrofe.<br />
I ricorsi, concludendo vanno respinti.<br />
Sussistono, tuttavia, ragioni, per compensare tra le parti le spese ed onorari di causa.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione IIa, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa loro riunione li respinge;<br />
spese ed onorari di causa compensati;<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 19 novembre 2003, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. GIUSEPPE PETRUZZELLI &#8211; Presidente<br />
Dott. VINCENZO FIORENTINO &#8211; Consigliere, rel. est.<br />
Dott. LYDIA A.O. SPIEZIA &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 APRILE 2004<br />
Firenze, lì 29 aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1413/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1413</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1412</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1412/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1412/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1412</a></p>
<p>Dott. Giuseppe Petruzzelli Pres. Dott. Vincenzo Fiorentino Est. Cooperativa “Insieme” di Lucca (Avv. Roberto Coli) contro la Regione Toscana (non costituita), l’Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa (non costituita) e nei confronti della Cooperativa C.P.S.S. (Avv.ti Carmelo d’Antone e Giancarlo Altavilla) sull&#8217;anomalia dell&#8217;offerta che prevede un costo orario del personale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1412/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1412</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1412/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1412</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Dott. Giuseppe Petruzzelli Pres. Dott. Vincenzo Fiorentino Est.<br />
Cooperativa “Insieme” di Lucca (Avv. Roberto Coli) contro la Regione Toscana (non costituita), l’Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa (non costituita) e nei confronti della Cooperativa C.P.S.S. (Avv.ti Carmelo d’Antone e Giancarlo Altavilla)</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">sull&#8217;anomalia dell&#8217;offerta che prevede un costo orario del personale inferiore alla soglia di legge nelle gare d&#8217;appalto</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Licitazione privata – Introduzione da parte della Commissione di elementi di specificazione ed integrazione dei criteri di valutazione delle offerte già indicati nel bando di gara o nella lettera di invito – Legittimità – A condizione che avvenga prima dell’apertura delle buste</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;">2. Contratti della P.A. –Licitazione privata – Esclusione per anomalia dell’offerta – Costo orario del personale educativo inferiore di oltre il 10% rispetto alle tabelle retributive del C.C.N.L. di settore – Legittimità – Lavoro svolto gratuitamente dai soci – Art. 2, commi 1 e 3, L. 381/91 – Non è computabile</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. Nelle procedure di gara la Commissione è legittimata ad introdurre elementi di specificazione ed integrazione dei criteri di valutazione delle offerte già indicati nel bando di gara o nella lettera di invito, purchè ciò si verifichi prima che la Commissione stessa proceda alla apertura delle buste recanti le offerte dei partecipanti</p>
<p style="text-align: justify;">2. Deve essere considerata anomala, per espressa indicazione della lex specialis, l’offerta di una cooperativa nella parte in cui prevede un costo orario del personale educativo inferiore di oltre il 10% rispetto alle tabelle retributive del C.C.N.L. del personale socio o dipendente delle cooperative sociali di cui alla l. 381/91. Difatti a nulla può valere il fatto che il servizio oggetto della gara sarebbe stato effettuato utilizzando lavoratori volontari non retribuiti in quanto l’art. 2, commi 1 e 3, della l. 381/91 prevede espressamente da un lato che le prestazioni svolte gratuitamente dai soci volontari possano essere utilizzate solo in misura complementare e non sostitutiva rispetto all’impiego degli operatori professionali e dall’altro che “le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di esercizio”</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; *** &#8212;</p>
<p style="text-align: justify;">1. Cfr., tra le molte, in questo senso Cons. Stato, sez. V, 20 gennaio 2004, n. 155; T.A.R. Veneto, sez. I, 1 settembre 2003, n. 4605; T.A.R. Toscana, sez. II, 21 luglio 2003, n. 3002.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Cfr. sull’offerta contenente l’indicazione di un costo orario del lavoro inferiore al C.C.N.L. nelle gare d’appalto, tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 18 giugno 2002, n. 3336; Cons. Stato, sez. V, ord. 28 agosto 2001, n. 4936; T.A.R. Sardegna, 27 maggio 2003, n. 659; T.A.R. Basilicata, 8 novembre 2000, n. 677; Cons. Stato, sez. I, 9 luglio 2003, n. 2213; T.A.R. Piemonte, sez. II, 10 febbraio 2003, n. 184; T.A.R. Toscana, sez. II, 21 luglio 2003, n. 3010; T.A.R. Lombardia – Milano, sez. III, 29 gennaio 2002, n. 374.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sull’anomalia dell’offerta che prevede un costo orario del personale inferiore alla soglia di legge nelle gare d’appalto</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">N. 1412 REG. SENT. NNO 2004<br />
N. 4010 REG. RIC. ANNO 1996</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
II^ SEZIONE</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">sul ricorso n. 4010/1996 proposto dalla</p>
<p><b>COOPERATIVA “INSIEME” di LUCCA</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Coli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Alessandro Bellini in Firenze, via dei Servi n. 38;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">-la <b>REGIONE TOSCANA</b>, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituitosi in giudizio;</p>
<p>&#8211;<b>l’AZIENDA U.S.L. N. 5 DI PISA</b>, in persona del Direttore Generale p.t., non costituitasi in giudizio;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>-della <b>COOPERATIVA C.P.S.S., COOPERATIVA PISANA DI SOLIDARIETA’ SOCIALE</b>, costituitosi in giudizio, rappresentata e difesa dgli avv.ti Carmelo D’Antone e Giancarlo Altavilla ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria di questo TAR in Firenze, via Ricasoli n. 40;</p>
<p>PER L‘ANNULLAMENTO<br />
della deliberazione del Direttore Generale n. 1396, del 2 luglio 1996, avente ad oggetto “affidamento di vari servizi socio assistenziali a favore di utenti assistititi dal dipartimento di assistenza sociale per la necessità dell’Azienda U.S.L. n. 5 – Zona Pisana”;</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Cooperativa controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 10 febbraio 2004 &#8211; relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino &#8211; gli avv.ti R. Coli e Claudia H. Perugini in sostituzione di C. D’Antone;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>FATTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Con deliberazione n. 415, del 27 febbraio 1996, il Direttore Generale dell’Azienda sanitaria Locale n. 5 di Pisa, indiceva una gara a mezzo di trattativa privata, secondo i criteri previsti dall’art. 10 della L. 28 gennaio 1994 n. 13, per l’affidamento di vari servizi socio assistenziali ed educativi di pertinenza della stessa Azienda.<br />
Come espressamente indicato nella lettera di invito n. 6365, del 30 marzo 1996, l’aggiudicazione dei servizi, per anni uno, sarebbe stata disposta in favore delle ditte che avessero presentato l’offerta più vantaggiosa in base ai parametri congiunti della qualità-progetto e del prezzo, la cui valutazione sarebbe stata effettuata da apposita commissione da nominarsi con pertinente atto dell’Azienda.<br />
La Commissione di gara, come da verbale del 6 maggio 1996, stabiliva i criteri di attribuzione dei punteggi relativi ai singoli elementi costitutivi delle offerte espresse dalle cooperative invitate, prevedendo, in particolare che, in fase di valutazione delle offerte sarebbero state prese in considerazione solo quelle che non fossero risultate anomale per quanto concerne il costo orario degli operatori indicati dalle cooperative partecipanti per la cui determinazione si sarebbe fatto riferimento alle quotazioni trasmesse dal Ministero del lavoro – Ufficio Provinciale del Lavoro secondo quanto previsto dalle tabelle retributive del C.C.N.L. per il personale socio o dipendente delle cooperative sociali di cui alla L. 381/19981. Veniva al riguardo disposto che sarebbe stata ritenuta offerta anomala quella che si fosse discostata da tali tariffe in misura del 10% in più o in meno.<br />
Come da verbale del 17 maggio 1996, relativamente alla gara per l’affidamento del Servizio Socio Riabilitativo ed Assistenziale di disabili medio-gravi dei Centri Diurni, partecipavano delle ditte invitate, la coop. Insieme di Pisa, la coop. C.P.S.S. di Pisa e la coop. Insieme di Lucca.<br />
In sede di valutazione delle offerte fatte pervenire da tali ditte la Commissione riteneva l’offerta proposta da quest’ultima cooperativa anomala e pertanto non valutabile, in quanto il costo orario presentato per il personale educativo, si discostava di oltre il 10% in meno rispetto alle quotazioni trasmesse dal Ministero del Lavoro, Ufficio Provinciale del Lavoro, mentre riteneva quale migliore offerta (con punti 95,4) quella presentata dalla Coop. C.P.S.S. di Pisa.<br />
Con deliberazione n. 1396, del 2 luglio 1996, il Direttore Generale dell’Azienda approvava gli atti di gara, affidando in particolare, per quanto qui interessa il servizio Socio Riabilitativo ed assistenziale di disabili medio-gravi dei Centri Diurni a questa cooperativa.<br />
Con nota n. 18572, del 26 agosto 1996, l’Azienda sanitaria comunicava alla coop. Insieme di Lucca l’intervenuta aggiudicazione di tale servizio.<br />
Con atto notificato l’8 novembre 1996 e depositato il 14 dello stesso mese la coop. Insieme di Lucca impugnava sia la deliberazione di approvazione degli atti di gara che la suindicata nota n. 18572, del 26 agosto 1996.<br />
In particolare la società cooperativa ricorrente, con riferimento a tale nota, ne deduceva l’illegittimità per violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto priva dell’indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere.</p>
<p>Con riferimento alla determinazione della sua esclusione dalla gara la società cooperativa ricorrente ne deduceva l’illegittimità per i seguenti motivi:<br />
-Violazione dell’art. 3 comma 1° della L. 7 agosto 1990 n. 241, eccesso di potere per difetto di motivazione.<br />
Dal relativo verbale della Commissione esaminatrice non si rileverebbero le ragioni della disposta esclusione; la deliberazione di approvazione degli atti di gara, del resto, si limiterebbe, sul punto, a meramente richiamare il contenuto del suddetto verbale.<br />
-Violazione delle disposizioni della lettera di invito e del capitolato di gara.<br />
La previsione assunta dalla commissione esaminatrice nella seduta del 6 maggio 1996, in ordine alla esclusione dalla gara delle offerte anomale relativamente al costo orario dei lavoratori indicati dalle cooperative sarebbe illegittima in quanto non prevista dalla lettera di invito e dal capitolato.<br />
-Violazione del principio di economicità sancito dal 1° comma dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241.</p>
<p>Il costo orario degli operatori indicati dalla cooperativa ricorrente rispetterebbe il contratto collettivo di categoria in quanto troverebbe la sua giustificazione nel fatto che essa cooperativa tra i propri soci annovera anche lavoratori volontari che hanno un costo inferiore.<br />
Si costituiva in giudizio la cooperativa controinteressata contestando la fondatezza della pretesa.<br />
Non si costituivano in giudizio l’Azienda Sanitaria e la Regione Toscana.<br />
Nella camera di Consiglio del 12 dicembre 1996, come da ordinanza n. 489, veniva respinta la domanda cautelare proposta.<br />
La causa veniva trattenuta per la decisione alla pubblica udienza del 10 febbraio 2004.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>DIRITTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Va disatteso il primo motivo di gravame con cui la società cooperativa ricorrente sostiene l’illegittimità della nota dell’Azienda sanitaria intimata n. 18572, del 26 agosto 1996, per violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto priva dell’indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere.<br />
Indipendentemente dal fatto che con tale nota l’Azienda sanitaria si è limitata a comunicare alla cooperativa ricorrente l’intervenuta aggiudicazione del servizio Socio Riabilitativo ed Assistenziale di disabili medio-gravi dei Centri Diurni ad altra cooperativa, e che, quindi, nella stessa è assente un carattere provvedimentale, è da considerare che comunque la mancata indicazione nell’atto amministrativo dell’Autorità alla quale ricorrere e del termine per la proposizione del ricorso non vizia l’atto, ma comporta solo l’eventuale rimessione in termini dell’interessato per l’errore scusabile (cfr. TAR Sicilia, Catania Sez. II 24 ottobre 2002 n. 1772 e TAR Campania, Salerno Sez. I 14 ottobre 2002 n. 1617).<br />
Vanno disattesi anche i motivi dedotti avverso il provvedimento con cui la cooperativa ricorrente è stata esclusa dalla gara.<br />
Contrariamente a quanto sostenuto con il primo di tali motivi il provvedimento di esclusione è motivato, risultando dal relativo verbale in data 17 maggio 1996, della Commissione esaminatrice la ragione dell’esclusione consistente nella “rilevata anomalia” e, quindi, nella “non valutabilità dell’offerta” proposta “in quanto il costo orario presentato per il personale educativo si discostava di oltre il 10% in meno rispetto alla quotazioni trasmesse dal Ministero del Lavoro, Ufficio Prov.le del Lavoro, secondo quanto previsto dalle tabelle retributive del C.C.N.L. per il personale socio a dipendente delle cooperative di cui alla L. 381/91, valide alla data odierna”.<br />
Così operando la Commissione ha dato applicazione al criterio dalla stessa fissato nella precedente seduta del 6 maggio 1996, in base al quale aveva stabilito “che, in fase di valutazione delle offerte, saranno prese in considerazione solo quelle che non risultino anomale per quanto concerne il costo orario degli operatori indicati dalle cooperative partecipanti. Si deve fare riferimento, per questo alle quotazioni trasmesse a questo Ufficio, dal Ministero del Lavoro – Ufficio Provinciale del Lavoro, secondo quanto previsto dalle tabelle retributive del C.C.N.L. per il personale socio o dipendente delle Cooperative Sociali di cui alla L. 381/91, valide alla data odierna. Si ritiene offerta anomala quella che si discosta da tali tariffe in misura del 10% in più o in meno”.<br />
Non assume rilevanza, contrariamente a quanto sostenuto con il secondo motivo, la circostanza che il suddetto criterio non sia stato previsto nel capitolato di gara e nella lettera di invito costituendo principio pacifico che nelle procedure di gara la Commissione è legittimata ad introdurre elementi di specificazione ed integrazione dei criteri di valutazione delle offerte già indicati nel bando di gara o nella lettera di invito, purchè ciò si verifichi prima che la Commissione stessa proceda alla apertura delle buste recanti le offerte dei partecipanti (cfr. Cons. St. VI Sez. 20 dicembre 1999 n. 2117 e TAR Veneto sez. I 14 novembre 2001 n. 3812).<br />
Privo di pregio è, infine, il terzo motivo con il quale la cooperativa ricorrente sostiene che il costo orario degli operatori dalla stessa indicato nell’offerta rispetterebbe il contratto collettivo di categoria in quanto troverebbe la sua giustificazione nel fatto che essa cooperativa avrebbe fra i propri soci anche lavoratori volontari che hanno un costo inferiore.<br />
Al di là del fatto che la cooperativa ricorrente non ha indicato nel formulare la propria offerta che il servizio oggetto della gara sarebbe stato effettuato utilizzando anche lavoratori volontari e che, comunque, l’abbattimento del costo in ragione di tale circostanza violerebbe il principio della “par condicio” tra i concorrenti, è da rilevare che la L. 8 novembre 1991 n. 381, in materia di cooperative sociali, prevede espressamente, ai commi 1° e 3° dell’art. 2, che i soci volontari svolgano la propria attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese) e che le loro prestazioni possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto all’impiego degli operatori professionali; dispone, infine, la norma che “le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di esercizio”.<br />
Concludendo il ricorso va respinto.<br />
Le spese ed onorari di causa vengono liquidati come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione IIa, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della società controinteressata della somma di €. 2000 (duemila), oltre IVA e CAP, a titolo di spese ed onorari di causa, mentre non si fa luogo a pronuncia delle spese rispetto alla Regione ed alla stazione appaltante stante la loro mancata costituzione in giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 10 febbraio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. GIUSEPPE PETRUZZELLI &#8211; Presidente<br />
Dott. VINCENZO FIORENTINO &#8211; Consigliere, rel. est.<br />
Dott. STEFANO TOSCHEI &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 APRILE 2004<br />
Firenze, lì 29 aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1412/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1412</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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