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	<title>29/4/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29/4/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-29-4-2004-n-0-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-29-4-2004-n-0-4/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.0</a></p>
<p>Presidente V. Skouris – Cancelliere R. Grass Repubblica italiana / Commissione delle comunità europee. Comunità europea – Corte di Giustizia – Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Aiuti concessi dagli Stati – Trasporto di merci su strada – Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-29-4-2004-n-0-4/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-29-4-2004-n-0-4/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente V. Skouris – Cancelliere R. Grass<br /> Repubblica italiana / Commissione delle comunità europee.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea – Corte di Giustizia – Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Aiuti concessi dagli Stati – Trasporto di merci su strada – Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri e distorsione della concorrenza – Presupposti per una deroga al divieto di cui all’art. 92, n. 1 del Trattato CE – Principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento – Rigetto del ricorso.</span></span></span></p>
<hr />
<p>V. anche CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE – <a href="/ga/id/2004/5/3917/g">Sentenza 29/04/04, in causa C-298/00 P</a>, con osservazione della dott.ssa Giovanna Pistorio, <a href="/ga/id/2004/5/1515/d">“Gli aiuti concessi dagli Stati, sebbene di entità relativamente esigua, falsano o minacciano di falsare la concorrenza”</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>SENTENZA DELLA CORTE<br />Sesta Sezione</b></p>
<p>29-apr-04</p>
<p>Nel procedimento C-372/97,<br />
<b>Repubblica italiana</b>, rappresentata dal sig. I.M.Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. O. Fiumara, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,ricorrente,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Commissione delle Comunità europee</b>, rappresentata dai sigg. P. Nemitz e P. Stancanelli, in qualità di agenti, assistiti dall&#8217;avv.M.Moretto, con domicilio eletto in Lussemburgo,convenuta,</p>
<p>avente ad oggetto un ricorso diretto all&#8217;annullamento parziale della decisione della Commissione 30 luglio 1997, 98/182/CE, relativa agli aiuti concessi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (Italia) in favore degli autotrasportatori di detta Regione (GU 1998, L 66, pag. 18),</p>
<p align=center><b>LA CORTE<br />Sesta Sezione</b></p>
<p>composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, e dalla sig.ra F. Macken (relatore), giudici,<br />avvocato generale: sig. S. Alber <br />
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale</p>
<p>vista la relazione d&#8217;udienza,<br />sentite le difese orali svolte dalle parti all&#8217;udienza del 20 marzo 2003, nel corso della quale la Repubblica italiana è stata rappresentata dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato, e la Commissione dal sig. V. Di Bucci, in qualità di agente,<br />sentite le conclusioni dell&#8217;avvocato generale, presentate all&#8217;udienza del 15 maggio 2003, <br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p>1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 28 ottobre 1997, la Repubblica italiana ha chiesto, ai sensi dell&#8217;art.173 del TrattatoCE (divenuto, in seguito a modifica, art.230CE), l&#8217;annullamento parziale della decisione della Commissione 30 luglio 1997, 98/182/CE, relativa agli aiuti concessi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (Italia) in favore degli autotrasportatori di detta Regione (GU1998, L66, pag.18; in prosieguo: la «decisione impugnata»).<br />
<b>Contesto normativo</b><br />
2 Le disposizioni generali relative agli aiuti concessi dagli Stati contenute negli artt. 92 del TrattatoCE (divenuto, in seguito a modifica, art.87CE), 93 e 94 del TrattatoCE (divenuti artt. 88CE e 89CE) si applicano nel settore dei trasporti, fatta salva l&#8217;applicazione delle disposizioni particolari dell&#8217;art.77 del TrattatoCE (divenuto art.73CE), che dichiara compatibili con il Trattato gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.<br />
3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 4 giugno 1970, n.1107, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GUL130, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) del Consiglio 17 marzo 1997, n.543 (GUL84, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento n.1107/70»), che si basa sull&#8217;art.75 del TrattatoCE (divenuto, in seguito a modifica, art.71CE) e sugli artt.77 e 94 del Trattato, conferma, all&#8217;art.2, che gli artt. 92-94 del Trattato si applicano nel settore suddetto e stabilisce inoltre talune norme particolari relative agli aiuti considerati, sempreché questi siano propri dell&#8217;attività di questo settore. Esso precisa così i casi e le condizioni in cui gli Stati membri hanno la facoltà di adottare provvedimenti di coordinamento o di imporre servitù inerenti alla nozione di servizio pubblico comportanti la concessione di aiuti statali ai sensi dell&#8217;art.77 del Trattato.<br />
4 In materia di coordinamento dei trasporti, l&#8217;art.3, n.1, lett. d), del regolamento n.1107/70 autorizza, a determinate condizioni, gli aiuti per eliminare, nel quadro di un piano di risanamento, una sovraccapacità comportante gravi difficoltà strutturali e per contribuire in tal modo a un miglior soddisfacimento delle necessità del mercato dei trasporti. Peraltro, la medesima disposizione, alla lett.e), autorizza, sempre in determinate circostanze, gli aiuti destinati a facilitare lo sviluppo del trasporto combinato.<br />
5 Nell&#8217;ambito dell&#8217;istituzione di una politica comune dei trasporti, il mercato dei trasporti internazionali di merci su strada è stato parzialmente liberalizzato nella Comunità mediante l&#8217;instaurazione, nel 1969, di un regime di contingentamento ad opera del regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1968, n.1018, relativo alla costituzione di un contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati tra Stati membri (GUL175, pag. 13). Nell&#8217;ambito di tale contingentamento le autorizzazioni comunitarie consentivano ai loro titolari di effettuare trasporti tra gli Stati membri per un anno. Detto regime è stato mantenuto in vigore fino al 1° gennaio 1993, data della liberalizzazione completa di tale attività ad opera del regolamento (CEE) del Consiglio 26 marzo 1992, n.881, relativo all&#8217;accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (GUL95, pag.1).<br />
6 Per quanto riguarda il mercato dei trasporti di merci all&#8217;interno di uno Stato membro, il regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n.4059, che fissa le condizioni per l&#8217;ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GUL390, pag. 3), ha assoggettato, a partire dal 1° luglio 1990, il cabotaggio, vale a dire il trasporto di merci all&#8217;interno di uno Stato membro effettuato da un trasportatore stabilito in un altro Stato membro, a un regime transitorio in forma di contingente comunitario ad apertura graduale. Il regolamento (CEE) del Consiglio 25 ottobre 1993, n.3118, che fissa le condizioni per l&#8217;ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GUL279, pag1), ha previsto il mantenimento di tale regime transitorio fino all&#8217;istituzione definitiva della liberalizzazione completa delle attività di cabotaggio a partire dal 1° luglio 1998.<br />
<b>Fatti all&#8217;origine della controversia</b><br />
<b>Aiuti controversi</b><br />
7 Il 18 maggio 1981 la Regione Friuli-Venezia Giulia (in prosieguo: la «Regione») ha adottato la legge regionale n.28, relativa ad interventi per la promozione e lo sviluppo dei traffici di interesse della Regione Friuli-Venezia Giulia nonché dell&#8217;autotrasporto merci in conto terzi (in prosieguo: la «legge n.28/1981»). Tale legge prevedeva, agli artt.4, 7 e 8, talune misure d&#8217;intervento a favore delle imprese di trasporto in conto terzi stabilite nel territorio regionale.<br />
8 Il regime istituito dalla legge n.28/1981 è stato sostituito dalla legge regionale 7 gennaio 1985, n.4, relativa ad interventi per la promozione e lo sviluppo dei traffici di interesse della Regione Friuli-Venezia Giulia nonché dell&#8217;autotrasporto merci in conto terzi (in prosieguo: la «legge n.4/1985»). Tale legge ha istituito, agli artt. 4-6, un regime di aiuti regionali essenzialmente identico a quello previsto dalla legge n.28/1981.<br />
9 Tali leggi prevedevano tre misure a favore delle imprese di autotrasporto in conto terzi stabilite nel territorio regionale: <br />
a) contributi annuali, per un periodo non superiore a dieci anni, sino al 60% (per le imprese singole) e al 70% (per le cooperative e i consorzi) del tasso di riferimento fissato con decreto ministeriale, sugli interessi dei mutui contratti per (art. 4 delle leggi nn.28/1981 e 4/1985): <br />
&#8211; la realizzazione di infrastrutture dell&#8217;impresa (costruzione, acquisto, ampliamento, completamento e ammodernamento dei locali necessari all&#8217;attività dell&#8217;impresa, compresi quelli destinati al deposito, allo stoccaggio e alla manipolazione delle merci);<br />
&#8211; l&#8217;acquisto, il potenziamento e il rinnovo delle attrezzature fisse e mobili nonché dei mezzi di trasporto interni e stradali; <br />
b) contributi sulle operazioni di locazione finanziaria per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di prima immatricolazione e relative carrozzerie intercambiabili, idonei all&#8217;attività di autotrasporto delle merci, come pure per impianti, macchinari ed attrezzature per l&#8217;attività, il funzionamento, la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli, nonché per la movimentazione delle merci, per un periodo di tre o cinque anni, sino al 25% del prezzo d&#8217;acquisto dei beni (per le imprese singole) ed al 30% (per cooperative o consorzi). Tale aiuto, previsto dall&#8217;art.7 della legge n.28/1981 e dall&#8217;art.5 della legge n.4/1985, è stato ridotto, per tutti i beneficiari, al 20%, poi al 15% del prezzo d&#8217;acquisto con leggi regionali successive; <br />
c) contributi finanziari annui a favore dei consorzi e delle altre forme associative, sino ad un massimo del 50%, sugli investimenti destinati alla costruzione o all&#8217;acquisto di impianti e attrezzature necessari al raggiungimento delle finalità consortili od associative, o a contribuire alla gestione e allo sviluppo dei servizi comuni di ricovero, manutenzione e riparazione degli autoveicoli e degli impianti ed attrezzature a ciò connessi (art.8 della legge n.28/1981 e art.6 della legge n.4/1985).<br />
10 Secondo talune informazioni trasmesse alla Commissione delle Comunità europee dalle autorità italiane in data 18 novembre 1996, l&#8217;importo dei crediti previsti per gli aiuti di cui all&#8217;art.4 della legge n.4/1985 sarebbe stato, per il periodo compreso tra il 1985 ed il 1995, pari a ITL13000 milioni (EUR6,7 milioni) e le domande accolte sarebbero state 155. In media, l&#8217;intensità degli aiuti versati sarebbe stata compresa tra il 13 e il 26% dei costi e degli interessi dei mutui. L&#8217;importo previsto per il periodo compreso tra il 1981 ed il 1985 sarebbe ammontato a ITL930 milioni (EUR0,4 milioni) e, durante lo stesso periodo, sarebbero state accolte 14 domande (puntoII della motivazione della decisione impugnata).<br />
11 I crediti previsti per gli aiuti di cui all&#8217;art.5 della legge n.4/1985 sarebbero stati pari a ITL23300 milioni (EUR11,8 milioni) nel periodo compreso tra il 1985 ed il 1995 e, nello stesso periodo, sarebbero state accolte 1 691 domande, con una media di finanziamento erogato pari al 19%. Nel 1993 sarebbero state accolte 83 domande e l&#8217;intensità dell&#8217;aiuto sarebbe stata del 10%. Dal 1981 al 1985 sarebbero state accolte 305 domande e sarebbero stati versati aiuti per ITL5790 milioni (EUR2,9 milioni) (puntoII della motivazione della decisione impugnata).<br />
12 Secondo le informazioni inviate alla Commissione dal governo italiano dopo l&#8217;apertura del procedimento amministrativo da parte di quest&#8217;ultima, gli aiuti concessi in applicazione dell&#8217;art.6 della legge n.4/1985 erano destinati ad investimenti nel settore del trasporto combinato, ovvero all&#8217;acquisto di casse mobili e dei relativi impianti per l&#8217;aggancio sui veicoli e semirimorchi ad uso intermodale. Stando alle medesime informazioni, tali aiuti costituivano dal 10 al 15% dell&#8217;importo complessivo degli aiuti erogati (puntiII, sesto capoverso, e VIII, sesto e settimo capoverso, della motivazione della decisione impugnata).<br />
<b>Procedimento amministrativo e decisione impugnata</b><br />
13 Essendo venuta a conoscenza della legge n.4/1985, la Commissione, con lettera 29 settembre 1995, ha invitato le autorità italiane a trasmetterle tutti i testi legislativi, i documenti, le informazioni e i dati necessari per valutare la compatibilità del regime di aiuti istituito da tale legge con il mercato comune.<br />
14 Con lettera 14 febbraio 1997 la Commissione ha reso nota al governo italiano la propria decisione di avviare il procedimento previsto all&#8217;art.93, n.2, del Trattato nei confronti del regime di aiuti a favore delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi istituito dalle leggi nn.28/1981 e 4/1985 (GUC98, pag.16). Essa invitava le autorità italiane e i terzi interessati a presentare le loro osservazioni ed a fornire tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per esaminare la compatibilità degli aiuti di cui trattasi con il mercato comune. In data 3 aprile 1997, la Commissione ha ricevuto le osservazioni del governo italiano, cui era allegata la relazione integrativa della Regione (in prosieguo: la «relazione integrativa»).<br />
15 Il 30 luglio 1997 la Commissione ha concluso il procedimento di cui all&#8217;art.93, n.2, del Trattato, adottando la decisione impugnata.<br />
16 Il punto VI della motivazione della decisione impugnata precisa che gli aiuti di cui trattasi, poiché si prefiggevano lo scopo di migliorare la competitività delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi con sede nella Regione, riducendo i normali costi della loro attività, i quali avrebbero continuato a gravare sulle imprese concorrenti al di fuori di questa Regione, recavano un beneficio a queste ultime e a questo settore specifico, il che poteva comportare una distorsione della concorrenza.<br />
17 Innanzi tutto la Commissione, al puntoVII, capoversi dal secondo al decimo, della motivazione della decisione impugnata, distingue tra il mercato del trasporto di merci su strada a livello nazionale, regionale e locale, da un lato, e quello del trasporto internazionale di merci su strada, dall&#8217;altro. Essa fa presente che il primo di tali mercati non era aperto alla concorrenza comunitaria fino all&#8217;entrata in vigore, in data 1° luglio 1990, del regolamento n.4059/89. Di conseguenza, gli aiuti concessi prima di tale data alle imprese di trasporto operanti esclusivamente a livello nazionale, regionale o locale non potevano incidere sugli scambi intracomunitari e non costituivano quindi aiuti di Stato ai sensi dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato. Invece, gli aiuti concessi dopo tale data sarebbero aiuti di Stato ai sensi della detta disposizione, poiché avrebbero potuto incidere sugli scambi tra Stati membri.<br />
18 Quanto al mercato del trasporto internazionale, la Commissione rileva, al puntoIII, terzo capoverso, della motivazione della decisione impugnata, che esso è stato aperto alla concorrenza intracomunitaria a partire dal 1969, data in cui è entrato in vigore il regolamento n.1018/68. Essa ne deduce, al puntoVII, ultimo capoverso, della detta motivazione, che gli aiuti previsti dalle leggi nn.28/1981 e 4/1985 rafforzavano la posizione finanziaria e quindi le possibilità di azione delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi della Regione nei confronti dei loro concorrenti dal 1969, per le imprese che effettuavano trasporti internazionali, e potevano, in tal modo, incidere sugli scambi tra gli Stati membri. I detti aiuti costituiscono quindi aiuti di Stato ai sensi dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato e il carattere locale o limitato della concorrenza dei vettori regionali non può escludere l&#8217;applicazione di tale articolo.<br />
19 Esaminando poi se gli aiuti così qualificati come aiuti di Stato possano beneficiare di una deroga, la Commissione considera, al puntoVIII, ottavo capoverso, della motivazione della decisione impugnata, che gli aiuti per il finanziamento di materiale destinato al settore del trasporto combinato possono beneficiare dell&#8217;esenzione prevista all&#8217;art.3, n.1, lett.e), del regolamento n.1107/70. Gli altri aiuti di cui trattasi non potrebbero beneficiare della deroga prevista dalla medesima disposizione, alla lett.d), a causa della mancanza di una situazione di sovraccapacità e di un piano di risanamento del settore.<br />
20 Secondo la decisione impugnata, le deroghe previste all&#8217;art.92, n.3, lett.a) e c), del Trattato a favore degli aiuti destinati a promuovere lo sviluppo economico di talune regioni non sarebbero applicabili perché, da un lato, manca un piano di sviluppo regionale che interessi tutti i settori dell&#8217;economia regionale e, dall&#8217;altro, non tutto il territorio della Regione può beneficiare delle deroghe.<br />
21 Le deroghe previste dall&#8217;art.92, n.3, lett. c), del Trattato a favore degli aiuti settoriali non si applicherebbero agli aiuti in questione, in quanto questi non si accompagnano ad alcuna azione di interesse comune, come ad esempio un piano di ristrutturazione del settore. Inoltre, gli aiuti alle operazioni di locazione finanziaria per l&#8217;acquisto di nuovi veicoli costituirebbero aiuti al funzionamento (punto VIII, dodicesimo capoverso, della decisione impugnata).<br />
22 Infine, al puntoVIII, ultimo capoverso, della motivazione della decisione impugnata, si precisa che l&#8217;aiuto concesso in forza delle leggi nn.28/1981 e 4/1985 a favore di imprese di autotrasporto merci della Regione che esercitano tale attività a livello nazionale, regionale o locale a decorrere dal 1° luglio 1990, nonché a quelle che esercitano attività di trasporto internazionale, è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell&#8217;art.92 del Trattato. La Commissione conclude, al puntoIX della detta motivazione, che, poiché il governo italiano ha dato esecuzione al regime di aiuti senza aver adempiuto l&#8217;obbligo di notifica, tale regime dev&#8217;essere considerato illegale e il recupero dei detti aiuti è necessario al fine di ripristinare le eque condizioni di concorrenza preesistenti alla concessione di tali aiuti.<br />
23 Il dispositivo della decisione impugnata è così formulato: <br />
«Articolo 1 <br />
Le sovvenzioni in forza delle leggi n.28/81 e n.4/85 della Regione Friuli-Venezia Giulia (in prosieguo: &#8220;le sovvenzioni&#8221;) concesse fino al 1° luglio 1990 alle imprese che esercitano esclusivamente l&#8217;attività di trasporto locale, regionale o nazionale non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell&#8217;articolo 92, paragrafo 1, del trattato. <br />
Articolo 2 <br />
Le sovvenzioni non contemplate dall&#8217;articolo 1 della presente decisione costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell&#8217;articolo 92, paragrafo l, del trattato e sono illegali in quanto poste in esecuzione in violazione dell&#8217;articolo 93, paragrafo 3. <br />
Articolo 3 <br />
Le sovvenzioni mirate al finanziamento di materiali specificatamente adattati al trasporto combinato e destinati a tale uso esclusivo costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell&#8217;articolo 92, paragrafo 1, del trattato, ma sono compatibili con il mercato comune in forza dell&#8217;articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n.1107/70. <br />
Articolo 4 <br />
Le sovvenzioni concesse a decorrere dal 1° luglio 1990 alle imprese che esercitano attività di trasporto locale, regionale o nazionale e alle imprese di trasporto internazionale sono incompatibili con il mercato comune, poiché non soddisfano ad alcuna condizione di deroga di cui all&#8217;articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato, né alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n.1107/70. <br />
Articolo 5 <br />
L&#8217;Italia sopprime e recupera l&#8217;aiuto di cui all&#8217;articolo 4, che sarà restituito conformemente alle disposizioni di diritto interno, maggiorato degli interessi calcolati applicando i tassi di riferimento utilizzati per la valutazione dei regimi di aiuto a finalità regionale, a decorrere dal giorno in cui l&#8217;aiuto è stato versato e fino alla data di effettiva restituzione. <br />
(&#8230;) <br />
Articolo 7 <br />
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione».<br />
24 In seguito all&#8217;adozione della decisione impugnata, la Regione, che aveva sospeso la concessione degli aiuti di cui trattasi a decorrere dal 1° gennaio 1996, ha abrogato il regime di aiuti previsto dalla legge n.4/1985 ed ha adottato i provvedimenti necessari per il recupero degli aiuti già versati.<br />
<b>Sul procedimento</b><br />
25 Oltre al presente ricorso della Repubblica italiana, anche alcune imprese di trasporto merci su strada che avevano fruito degli aiuti della Regione (in prosieguo: le «imprese beneficiarie») hanno chiesto, con atti depositati nella cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee tra il 2 dicembre 1997 ed il 26 gennaio 1998, registrati con i numeri T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, da T-600/97 a T-607/97, T-1/98, da T-3/98 a T-6/98 e T-23/98, l&#8217;annullamento parziale della decisione impugnata. Con ordinanza 16 giugno 1998 del presidente della Prima Sezione ampliata, tali cause sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento e della sentenza.<br />
26 Con ordinanza 29 settembre 1998 del presidente della Quarta Sezione ampliata, la Repubblica italiana è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni delle imprese beneficiarie.<br />
27 Con ordinanza 24 novembre 1998, la Corte ha sospeso il procedimento nella presente causa sino alla pronuncia della sentenza del Tribunale nelle cause riunite menzionate al punto 25 della presente sentenza.<br />
28 Con sentenza 15 giugno 2000, cause riunite T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, da T-600/97 a T-607/97, T-1/98, da T-3/98 a T-6/98 e T-23/98, Alzetta ea./Commissione (Racc.pag.II-2319), il Tribunale ha annullato l&#8217;art.2 della decisione impugnata, nella parte in cui dichiara illegali gli aiuti versati a partire dal 1° luglio 1990 alle imprese che esercitano esclusivamente attività di trasporto locale, regionale o nazionale, nonché l&#8217;art.5 della stessa decisione nella parte in cui impone alla Repubblica italiana di rimborsare tali aiuti. Per il resto, esso ha respinto il ricorso delle imprese beneficiarie.<br />
29 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 3 agosto 2000, la Repubblica italiana ha proposto ricorso contro tale sentenza del Tribunale, registrato con il numero C-298/00P.<br />
<b>Sull&#8217;oggetto del ricorso </b></p>
<p>30 La Repubblica italiana chiede alla Corte, in via principale, di annullare parzialmente la decisione impugnata e, in subordine, di annullare gli artt.2 e 5 di detta decisione nella parte in cui impone a tale Stato membro di recuperare gli aiuti controversi, maggiorati degli interessi. Essa chiede altresì di condannare la Commissione alle spese.<br />
31 A sostegno del suo ricorso, la Repubblica italiana fa valere quattro motivi di annullamento relativi alla violazione, in primo luogo, dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato, in secondo luogo, degli artt.92, n.3, lett.c), del detto Trattato e 3, n.1, lett.d), del regolamento n.1107/70, in terzo luogo, dell&#8217;art.93 del medesimo Trattato e, in quarto luogo, dei principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento nonché dell&#8217;obbligo di motivazione.<br />
32<br />
La Commissione chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la Repubblica italiana alle spese. Tuttavia, dopo la pronuncia della citata sentenza Alzetta e a./Commissione, la Commissione ha accolto l&#8217;interpretazione del Tribunale relativa agli aiuti versati a partire dal 1° luglio 1990 alle imprese che esercitano esclusivamente attività di trasporto locale, regionale o nazionale e, di conseguenza, essa ha rinunciato al suo motivo di difesa relativo a tali aiuti.<br />
33 Ai sensi dell&#8217;art.92, n.2, del regolamento di procedura della Corte:«La Corte può, in qualsiasi momento, rilevare d&#8217;ufficio l&#8217;irricevibilità per motivi di ordine pubblico o dichiarare, sentite le parti, che il ricorso è divenuto privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire; la decisione è adottata nelle forme previste dall&#8217;articolo 91, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento».<br />
34 A tale proposito, come già rilevato dalla Corte al punto 28 della presente sentenza, la citata sentenza Alzetta ea./Commissione, che è stata pronunciata dopo la proposizione del presente ricorso, ha annullato gli artt.2 e 5 della decisione impugnata nei limiti in cui essi riguardano gli aiuti alle imprese di autotrasporto locale, regionale o nazionale.<br />
35 Peraltro, nel corso del procedimento relativo al ricorso avverso la citata sentenza Alzetta ea./Commissione, la Commissione non ha sollevato alcuna censura riguardante l&#8217;annullamento da parte del Tribunale degli artt.2 e 5 della decisione impugnata nella parte in cui tale annullamento riguarda gli aiuti alle imprese di autotrasporto locale, regionale o nazionale. Nella sentenza odierna in causa C-298/00P, Italia/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte ha respinto tutte le censure sollevate sia dalla Repubblica italiana sia dalla Commissione contro la detta sentenza del Tribunale.<br />
36 Inoltre, l&#8217;autorità assoluta di cui gode una sentenza di annullamento di un giudice comunitario (v., in particolare, sentenze 21 dicembre 1954, causa 1/54, Francia/Alta Autorità, Racc.pag.7, in particolare pag.34; causa 2/54, Italia/Alta Autorità, Racc.pag.75, in particolare pag.106, e 11 febbraio 1955, causa 3/54, Assider/Alta Autorità, Racc.pag.125, in particolare pag.141) inerisce tanto al dispositivo della sentenza quanto alla motivazione che ne costituisce il necessario fondamento (v. sentenza 14 settembre 1999, causa C-310/97P, Commissione/AssiDomän Kraft Products ea., Racc.pag.I-5363, punto 54).<br />
37 Tenuto conto di tali circostanze, risulta necessariamente dalla citata sentenza Alzetta ea./Commissione e dal rigetto del ricorso contro di essa mediante la citata sentenza odierna Italia/Commissione che il presente ricorso è rimasto privo di oggetto per quanto riguarda le conclusioni dirette all&#8217;annullamento degli artt.2 e 5 della decisione impugnata nei limiti in cui essi riguardano gli aiuti alle imprese di autotrasporto locale, regionale o nazionale.<br />
38 Pertanto, spetta alla Corte accertare se la decisione impugnata sia compatibile con i principi del diritto comunitario fatti valere dalla Repubblica italiana unicamente nei limiti in cui essa dichiara illegittimi aiuti concessi ai sensi delle leggi nn.28/1981 e 4/1985 alle imprese che esercitano un&#8217;attività di trasporto internazionale su strada (in prosieguo: gli «aiuti controversi»).<br />
<b>Sul ricorso</b><br />
<b>Sul primo motivo </b></p>
<p><b>Sull&#8217;errore di diritto relativo all&#8217;interpretazione dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato</b><br />
<b>&#8211; Argomenti delle parti</b><br />
39 Con la prima parte del primo motivo la Repubblica italiana fa valere che, per quanto riguarda l&#8217;applicazione dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato agli aiuti controversi, la Commissione si limiterebbe a evocare la semplice possibilità che gli scambi tra gli Stati membri subiscano un pregiudizio da siffatti aiuti e non dimostrerebbe l&#8217;esistenza di una minaccia reale e concreta di distorsione della concorrenza.<br />
<b>&#8211; Giudizio della Corte </b></p>
<p>40 In via preliminare occorre rilevare che l&#8217;art.92, n.1, del Trattato definisce gli aiuti da esso disciplinati nel senso che si tratta di aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri.<br />
41 A tale proposito, le norme di procedura stabilite dal Trattato variano a seconda che gli aiuti costituiscano aiuti esistenti o aiuti nuovi.<br />
42 Per quanto riguarda gli aiuti esistenti, in forza delle disposizioni dell&#8217;art.93, nn.1 e 2, del Trattato e conformemente al principio di certezza del diritto, la Commissione, nell&#8217;ambito del suo controllo permanente di tali aiuti, se, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constata che un aiuto non è compatibile con il mercato comune a norma dell&#8217;art.92 del detto Trattato, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Tali aiuti possono quindi essere regolarmente erogati fintantoché la Commissione non abbia constatato la loro incompatibilità (v. sentenze 30 giugno 1992, causa C-47/91, Italia/Commissione, Racc. pag.I-4145, punti23 e 25, nonché 15 marzo 1994, causa C-387/92, Banco Exterior de España, Racc. pag.I-877, punto20).<br />
43 Per quanto riguarda i nuovi aiuti, l&#8217;art.93, n.3, del Trattato prevede che alla Commissione siano comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti ad istituire tali aiuti. Quest&#8217;ultima procede allora ad un primo esame degli aiuti progettati. Se, in esito a tale esame, ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune, inizia senza indugio la procedura di esame in contraddittorio di cui al n.2 del detto articolo. In tal caso, lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. I nuovi aiuti sono quindi sottoposti ad un controllo preventivo da parte della Commissione e non possono, in via di principio, essere attuati fino a che quest&#8217;ultima non li abbia dichiarati compatibili con il Trattato.<br />
44 Nell&#8217;ambito della sua valutazione sia degli aiuti esistenti, ai sensi dell&#8217;art.92, nn.1 e 2, del Trattato, sia dei nuovi aiuti che devono esserle notificati prima di essere attuati, ai sensi dell&#8217;art.93, n.3, del Trattato, la Commissione non è infatti tenuta a dimostrare un&#8217;incidenza effettiva di questi aiuti sugli scambi tra gli Stati membri e un&#8217;effettiva distorsione della concorrenza, ma deve solamente esaminare se i detti aiuti siano idonei a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza.<br />
45 Lo stesso dicasi nel caso in cui siano stati concessi aiuti nuovi senza la preventiva notifica alla Commissione. Se, la Commissione dovesse invece dimostrare nella sua decisione le effettive conseguenze di aiuti già concessi, verrebbero favoriti gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell&#8217;obbligo di notifica di cui all&#8217;art.93, n.3, del Trattato a detrimento di quelli che notificano il progetto di aiuti (v. sentenza 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, cosiddetta «Boussac Saint Frères», Racc.pag.I-307, punti 32 e 33).<br />
46 Occorre quindi respingere l&#8217;interpretazione restrittiva dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato proposta dalla Repubblica italiana, secondo la quale la Commissione sarebbe tenuta a dimostrare l&#8217;esistenza di un&#8217;incidenza reale ed effettiva degli aiuti controversi sugli scambi intracomunitari nonché sulla concorrenza e, pertanto, occorre respingere la prima parte del primo motivo.Sull&#8217;incidenza degli aiuti controversi sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza<br />
<b>&#8211; Argomenti delle parti</b><br />
47 Con la seconda parte del primo motivo la Repubblica italiana sostiene, in primo luogo, che l&#8217;importo complessivo assai modesto degli aiuti controversi, che dovrebbero essere logicamente assimilati agli aiuti cosiddetti «de minimis», esenti dall&#8217;obbligo di notifica, dimostrerebbe che essi non possono aver influito sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza.<br />
48 In secondo luogo, la Repubblica italiana sottolinea che la quasi totalità dei beneficiari degli aiuti controversi esercita la propria attività di trasporto limitatamente al territorio della Regione. Orbene, la Commissione non avrebbe dimostrato, in particolare, che talune imprese comunitarie hanno subito un pregiudizio a causa dei detti aiuti. Essa si sarebbe limitata a constatare che, dal 1° luglio 1990, le imprese della Regione sono, in linea di principio, in concorrenza con qualsiasi altro trasportatore italiano o comunitario che effettua operazioni di cabotaggio in Italia, senza però dimostrare che i trasportatori degli altri Stati membri avevano effettivamente accesso al mercato italiano, quando una siffatta dimostrazione presuppone, quantomeno, che il contingente comunitario non si sia esaurito. Ora, tale contingente si sarebbe esaurito e, per questo motivo, qualsiasi concorrenza in materia di trasporti internazionali di merci su strada sarebbe stata esclusa.<br />
49 In terzo luogo, per quanto riguarda la funzione «compensativa» degli aiuti in una situazione di svantaggio concorrenziale obiettivo, la Repubblica italiana sostiene che, per la sua posizione geografica, la Regione doveva difendere la sua modesta quota di mercato internazionale soprattutto nei confronti degli autotrasportatori d&#8217;Austria, Croazia e Slovenia che, per la non appartenenza di tali paesi alla Comunità &#8211; almeno fino al 1994 per quanto riguarda la Repubblica d&#8217;Austria -, godevano di provvidenze statali e posizioni di favore ben poco eliminabili attraverso lo strumento di accordi bilaterali.<br />
50 A questo proposito, la Commissione sostiene che il mercato del trasporto di merci su strada si caratterizza per la presenza di numerose imprese di piccole dimensioni e che un intervento statale, anche di modesta entità, a sostegno di alcune di esse è destinato ad avere ripercussioni significative sulle altre, incidendo, dunque, sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza. Inoltre, riferendosi al punto VII, settimo capoverso, della motivazione della decisione impugnata, essa aggiunge che anche un automezzo acquistato nella prospettiva di essere utilizzato esclusivamente a fini di trasporto locale, nella generalità dei casi, può essere utilizzato per la prestazione di servizi internazionali.<br />
51 La Commissione aggiunge che la detenzione di una quota estremamente ridotta sul mercato nazionale o una ridotta partecipazione agli scambi intracomunitari non sono circostanze sufficienti a dimostrare l&#8217;assenza di un&#8217;incidenza su di essi e di ripercussioni sulla concorrenza a livello comunitario. Ciò che conta sarebbe, per contro, il fatto che le imprese beneficiarie degli aiuti controversi e quelle non beneficiarie di tali aiuti stabilite in altri Stati membri siano in condizione di prestare i medesimi servizi.<br />
<b>&#8211; Giudizio della Corte</b><br />
52 A tale proposito, allorché un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un&#8217;impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall&#8217;aiuto (sentenze 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. pag. 2671, punto 11, e 14 settembre 1994, cause riunite da C-278/92 a C-280/92, Spagna/Commissione, Racc.pag.I-4103, punto 40).<br />
53 Per quanto riguarda il primo argomento del governo italiano, concernente l&#8217;entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell&#8217;impresa beneficiaria, occorre ricordare che siffatte circostanze non escludono a priori l&#8217;eventualità che vengano influenzati gli scambi tra gli Stati membri (v. sentenze 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, cosiddetta «Tubemeuse», Racc.pag.I-959, punto 43; Spagna/Commissione, cit., punto 42, e 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, Racc. pag.I-7747, punto 81).<br />
54 Un aiuto di importanza relativamente esigua è idoneo a ripercuotersi sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri quando il settore in cui operano le imprese che ne beneficiano sia caratterizzato da forte concorrenza (v. sentenze 11 novembre 1987, causa 259/85, Francia/Commissione, Racc. pag. 4393, punto 24; 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione, Racc.pag.I-1433, punto 27, e 26 settembre 2002, causa C-351/98, Spagna/Commissione, Racc.pag.I-8031, punto 63).<br />
55 Nella fattispecie, per quanto riguarda il mercato del trasporto internazionale di merci su strada, che è stato aperto alla concorrenza comunitaria sin dal 1969, la quota delle operazioni effettuate dai trasportatori della Regione rispetto al totale dei trasporti effettuati in Italia era pari al 16% in termini di tonnellate per chilometro nel 1993. Orbene, questi vettori sono in concorrenza con altre imprese italiane che esercitano la medesima attività.<br />
56 Peraltro, la Commissione ha giustamente constatato che gli aiuti controversi riducevano i costi che normalmente incombono alle imprese del settore dell&#8217;autotrasporto di merci nella Regione, il che poteva comportare una distorsione della concorrenza (punto VI, ultimo capoverso, della motivazione della decisione impugnata). Essa ne ha concluso che, «[i]l rafforzamento della posizione di imprese di un determinato settore nel quale esistono scambi intracomunitari rischia di incidere su detti scambi ai sensi dell&#8217;articolo 92, paragrafo 1, del trattato» (punto VII, ultimo capoverso, della motivazione della decisione impugnata).<br />
57 Per giunta, è chiaro che, quando un settore è caratterizzato da un elevato numero di piccole imprese, un aiuto, anche modesto sul piano individuale, potenzialmente a disposizione di tutte le imprese del settore, o di una loro amplissima parte, può avere ripercussioni sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri (v., in tal senso, sentenza 26 settembre 2002, Spagna/Commissione, cit., punto 64). A tal riguardo, le cifre comunicate alla Commissione dal governo italiano confermano che oltre l&#8217;80% dei beneficiari degli aiuti controversi è costituito da piccole imprese.<br />
58 Inoltre, la comunicazione della Commissione 6 marzo 1996, relativa agli aiuti de minimis (GUC68, pag.9), sostituita dalla comunicazione della Commissione 23 luglio 1996, relativa alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (GU C213, p.4), esclude dal suo ambito di applicazione il settore dei trasporti.<br />
59 Alla luce di tali considerazioni, il primo argomento della Repubblica italiana, relativo all&#8217;esiguità degli aiuti controversi, dev&#8217;essere respinto.<br />
60 Per quanto riguarda il secondo argomento della Repubblica italiana, che afferma, innanzi tutto, che la maggior parte delle imprese beneficiarie dei detti aiuti esercita la propria attività esclusivamente a livello locale, occorre ricordare che il presupposto per l&#8217;applicazione dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato, in base al quale l&#8217;aiuto deve essere tale da incidere sugli scambi tra Stati membri, non dipende dalla natura locale o regionale dei servizi di trasporto forniti o dall&#8217;importanza del settore di attività interessato (v. sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, cit., punto 82).<br />
61 Nella fattispecie, la Commissione ha quindi giustamente constatato, al punto VII, nono capoverso, della motivazione della decisione impugnata, che la portata limitata della concorrenza dei vettori regionali nel comparto dell&#8217;autotrasporto internazionale non può escludere l&#8217;applicazione dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato.<br />
62 Inoltre, come già rilevato dalla Corte ai punti 44-46 della presente sentenza, è sufficiente che la Commissione dimostri che gli aiuti controversi sono idonei ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e minacciano di falsare la concorrenza, senza che sia necessario dimostrare che talune imprese comunitarie hanno subito un pregiudizio a causa della concessione dei detti aiuti. L&#8217;argomento della Repubblica italiana relativo a questo punto va quindi respinto.<br />
63 Infine, per quanto riguarda il contingentamento delle autorizzazioni comunitarie, occorre ricordare che, ai sensi delle pertinenti disposizioni del regolamento n.1018/68, tali autorizzazioni, emesse a nome del vettore e utilizzabili per un solo veicolo, erano rilasciate, all&#8217;interno dei contingenti nazionali, per una durata annuale per quel che riguarda il trasporto internazionale di merci su strada, e i titolari di una siffatta autorizzazione erano abilitati, durante tali periodi di validità, a effettuare, con un veicolo, senza limiti, trasporti di merci tra gli Stati membri di loro scelta.<br />
64 Pertanto, i regimi di contingentamento in vigore dal 1969 al 1993 nel comparto del trasporto internazionale di merci su strada hanno consentito che si instaurasse una situazione di effettiva concorrenza nei limiti dei contingenti fissati, che poteva essere lesa dalla concessione degli aiuti controversi.<br />
65 Anche supponendo che il contingente comunitario fosse esaurito, tale circostanza non avrebbe portato alla conclusione che gli aiuti controversi non incidevano sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza. Infatti, tenuto conto della libera scelta che i regimi di contingentamento lasciavano ai titolari delle autorizzazioni comunitarie, per quanto concerne gli Stati membri fra i quali potevano effettuare trasporti internazionali di merci su strada, l&#8217;esaurimento di tali contingenti non fornirebbe, in ogni caso, alcuna indicazione sull&#8217;utilizzo che ne è stato fatto, in particolare per i trasporti internazionali da o per l&#8217;Italia o, più precisamente, da o per la Regione.<br />
66 Posto che l&#8217;attività essenzialmente locale della maggior parte dei beneficiari degli aiuti controversi e l&#8217;esistenza di regimi di contingentamento non erano tali da escludere l&#8217;incidenza degli aiuti sugli scambi tra gli Stati membri, il secondo argomento invocato dalla Repubblica italiana a sostegno della seconda parte del primo motivo dev&#8217;essere respinto.<br />
67 Per quanto riguarda il terzo argomento, relativo all&#8217;asserita funzione compensativa degli aiuti controversi nell&#8217;ambito di una situazione di svantaggio concorrenziale obiettivo, basti ricordare che, secondo una giurisprudenza ben consolidata, la circostanza che uno Stato membro cerchi di ravvicinare, attraverso misure unilaterali, le condizioni di concorrenza di un determinato settore economico a quelle prevalenti in altri Stati membri non può togliere a tali misure il carattere di aiuto (v. sentenze 10 dicembre 1969, cause riunite 6/69 e 11/69, Commissione/Francia, Racc.pag.523, punti 20 e 21, nonché 19 maggio 1999, causa C-6/97, Italia/Commissione, Racc.pag.I-2981, punto 21).<br />
68 Ne consegue che, senza che occorra chiedersi se la Repubblica italiana abbia dimostrato che la posizione degli autotrasportatori austriaci, croati e sloveni mettesse gli autotrasportatori stabiliti nella Regione in una posizione concorrenziale svantaggiosa, è necessario respingere il terzo argomento e, pertanto, la seconda parte del primo motivo non può essere accolta.<br />
<b>Sull&#8217;obbligo di motivazione</b><br />
69 Per quanto riguarda la terza parte del primo motivo, relativa all&#8217;obbligo di motivazione che spetta alla Commissione, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall&#8217;art.190 del TrattatoCE (divenuto art.253CE) deve essere adeguata alla natura dell&#8217;atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l&#8217;iter logico seguito dall&#8217;istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità di motivazione dev&#8217;essere valutata in funzione delle circostanze del caso, e in particolare del contenuto dell&#8217;atto, della natura dei motivi invocati e dell&#8217;interesse che i destinatari dell&#8217;atto o altre persone che questo riguardi direttamente e individualmente possono avere alle relative spiegazioni (sentenza 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc.pag.809, punto 19).<br />
70 A tale proposito, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all&#8217;art.190 del Trattato va tenuto conto non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in particolare, sentenze 19 settembre 2002, causa C-114/00, Spagna/Commissione, Racc.pag.I-7657, punti 62 e 63, nonché 30 settembre 2003, causa C-301/96, Germania/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 87).<br />
71 Tuttavia, quando si trattava più specificamente di una decisione in materia di aiuti di Stato, la Corte ha dichiarato che, benché in taluni casi possa evincersi dalle circostanze stesse in cui l&#8217;aiuto è stato concesso che esso è atto a incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno ad evocare queste circostanze nella motivazione della sua decisione (sentenza Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, cit., punto 24; 24 ottobre 1996, cause riunite C-329/93, C-62/95 e C-63/95, Germania/Commissione, Racc.pag.I-5151, punto 52, e 13 febbraio 2003, causa C-409/00, Spagna/Commissione, Racc.pag.I-1487, punto 74).<br />
72 Nel caso di specie, si evince dalle considerazioni che precedono che la Commissione ha indicato in modo chiaro, nella motivazione della decisione impugnata, le circostanze nelle quali sono stati concessi gli aiuti controversi e ha precisato i motivi per cui essi sono atti a incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Inoltre, essa ha respinto le obiezioni del governo italiano sollevate nel corso del procedimento amministrativo. Tenuto conto di tali circostanze, la terza parte del primo motivo non può essere accolta.<br />
73 Per tutte queste ragioni, il primo motivo invocato dalla Repubblica italiana a sostegno del suo ricorso, relativo alla violazione dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato e all&#8217;insufficienza di motivazione della decisione impugnata, dev&#8217;essere respinto.<br />
<b>Sul secondo motivo</b><br />
74 Con il secondo motivo la Repubblica italiana addebita alla Commissione, da un lato, di avere escluso l&#8217;applicazione al caso di specie delle deroghe previste dagli artt.3, n.1, lett.d), del regolamento n.1107/70 e 92, n.3, lett.c), del Trattato e, dall&#8217;altro, di non aver motivato a questo riguardo la decisione impugnata.Sull&#8217;art.3, n.1, lett.d), del regolamento n.1107/70<br />
<b>&#8211; Argomenti delle parti </b></p>
<p>75 Per quanto riguarda la prima parte del secondo motivo, relativa all&#8217;art.3, n.1, lett.d), del regolamento n.1107/70, la Repubblica italiana sostiene che, malgrado la Commissione abbia constatato che, contrariamente alla detta disposizione, i contributi destinati alla locazione finanziaria sono «difficilmente compatibili» con il mercato comune, perché «in particolare (&#8230;) comportano un aumento della capacità», la Regione aveva chiarito che gli aiuti alla locazione finanziaria per nuovi automezzi erano stati disposti in via temporanea in considerazione di una situazione di difficoltà strutturale data da un eccessivo sfruttamento di mezzi e di personale con il rischio di ripercussioni negative in termini di sicurezza.<br />
76 La Commissione sostiene che l&#8217;esclusione dal beneficio della deroga in questione si fonda sul mancato rispetto di due condizioni d&#8217;applicazione dell&#8217;art.3, n.1, lett.d), del regolamento n.1107/70, ovvero l&#8217;inquadramento degli aiuti in un piano di risanamento del settore e l&#8217;esistenza di una situazione di sovraccapacità da eliminare. A suo parere, le stesse autorità italiane hanno confermato, al paragrafo 2.4, prima parte e primo capoverso, della relazione integrativa, che «(&#8230;) [nella Regione], non esiste una sovraccapacità sistemica nel trasporto merci su gomma», né, conseguentemente, un piano di risanamento del settore ai sensi della detta disposizione. Quanto all&#8217;argomento secondo il quale gli aiuti destinati al rinnovo del parco rotabile della Regione si sarebbero resi necessari per ragioni di tutela dell&#8217;ambiente e di sicurezza, la Commissione rileva che, al punto VIII, quinto capoverso, della motivazione della decisione impugnata, essa ha precisato che «(&#8230;) i contributi destinati alla locazione finanziaria di nuovo materiale rotabile [sono] difficilmente compatibili con il mercato comune, in particolare perché comportano un aumento della capacità in violazione dell&#8217;articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n.1107/70» e che la Repubblica italiana non ha dedotto alcun argomento a sostegno dell&#8217;asserita erroneità di tale valutazione.<br />
<b>&#8211; Giudizio della Corte </b></p>
<p>77 L&#8217;art.3, n.1, lett.d), del regolamento n.1107/70 concerne solamente gli aiuti concessi al fine di eliminare, nell&#8217;ambito di un piano di risanamento, una sovraccapacità comportante gravi difficoltà del sistema. Nella fattispecie, gli elementi del fascicolo non consentono di desumere l&#8217;esistenza di una siffatta sovraccapacità. Risulta, al contrario, dal puntoVIII, secondo capoverso, della motivazione della decisione impugnata che, nella loro risposta all&#8217;apertura del procedimento, le autorità italiane hanno sottolineato che nella Regione, «non esiste[va] una sovraccapacità nel settore, bensì un sottodimensionamento del parco mezzi quantificabile nella misura del 20% circa rispetto alle effettive necessità, che sta a significare un eccessivo sfruttamento di mezzi e personale del settore (&#8230;)».<br />
78 Inoltre, è giocoforza constatare che i regimi di aiuti di cui trattasi non si riferiscono in alcun modo alla necessità di non aumentare la capacità del settore dei trasporti nella Regione e non introducono alcuna condizione finalizzata ad evitare un aumento del genere. Pertanto, la prima parte del secondo motivo non può essere accolta.Sull&#8217;art.92, n.3, lett.c), del Trattato<br />
<b>&#8211; Argomenti delle parti</b><br />
79 Per quanto riguarda la seconda parte del secondo motivo, relativa all&#8217;art.92, n.3, lett.c), del Trattato, la Repubblica italiana sostiene che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, secondo la quale la deroga di cui al detto articolo non può essere applicata al regime in questione in quanto si tratta di misure non accompagnate da alcuna azione d&#8217;interesse comune, gli aiuti controversi si configuravano come mezzi per consentire una vera e propria ristrutturazione diretta al miglioramento qualitativo del servizio. Sarebbe dunque stato possibile considerare i detti aiuti come destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività ai sensi del detto articolo.<br />
80 Per confutare l&#8217;asserita violazione dell&#8217;art.92, n.3, lett.c), del Trattato, la Commissione ricorda che, al paragrafo 2.4, primo capoverso, della relazione integrativa, le autorità italiane non hanno allegato elementi precisi circa un concreto e dettagliato piano di ristrutturazione del settore, bensì generici riferimenti ad un futuro processo di ristrutturazione e di razionalizzazione da attuarsi attraverso nuovi strumenti legislativi in materia di aiuti. Nella decisione impugnata, essa avrebbe considerato che gli aiuti alla locazione finanziaria di nuovi veicoli si configurano alla stregua di aiuti al funzionamento, ovverosia di aiuti diretti ad alleviare un&#8217;impresa dalle spese che essa stessa avrebbe dovuto normalmente sostenere nell&#8217;ambito della sua gestione corrente o delle sue normali attività. Tali aiuti falserebbero, in linea di principio, le condizioni di concorrenza nei settori ove sono concessi senza essere in grado tuttavia, come tali, di conseguire uno qualsiasi degli obiettivi fissati dal detto art.92, n.3, e, pertanto, non rientrerebbero nell&#8217;ambito di applicazione di tale disposizione.<br />
<b>&#8211; Giudizio della Corte</b><br />
81 Uno Stato membro che chiede di poter concedere aiuti in deroga alle norme del Trattato è soggetto ad un obbligo di collaborazione nei confronti della Commissione. In forza di tale obbligo è tenuto, in particolare, a fornire tutti gli elementi atti a consentire a detta istituzione di accertare che ricorrano le condizioni della deroga richiesta (v. sentenza 28 aprile 1993, causa C-364/90, Italia/Commissione, Racc.pag.I-2097, punto 20).<br />
82 Nell&#8217;applicazione dell&#8217;art.92, n.3, del Trattato, le valutazioni di carattere economico devono essere effettuate in un contesto comunitario, il che significa che la Commissione ha l&#8217;obbligo di esaminare l&#8217;impatto di un aiuto sulla concorrenza e sul commercio intracomunitario. Spetta alla Commissione, in sede di tale valutazione, ponderare gli effetti benefici dell&#8217;aiuto con gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata (v. citate sentenze Philip Morris/Commissione, punti 24 e 26, nonché 14 settembre 1994, Spagna/Commissione, punto 51).<br />
83 Ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;art.92, n.3, del Trattato la Commissione gode di un ampio potere discrezionale il cui esercizio comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario (v., in particolare, sentenza 24 febbraio 1987, causa 310/85, Deufil/Commissione, Racc.pag.901, punto 18). Il controllo giurisdizionale applicato all&#8217;esercizio di tale potere discrezionale si limita alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione, nonché al controllo dell&#8217;esattezza materiale dei fatti presi in considerazione e dell&#8217;assenza di errori di diritto, di errori manifesti nella valutazione dei fatti o di sviamento di potere (v. citate sentenze 26 settembre 2002, Spagna/Commissione, punto74, e 13 febbraio 2003, Spagna/Commissione, punto93).<br />
84 Nel caso di specie risulta dal fascicolo che, contrariamente a quanto affermato dalla Repubblica italiana, la Regione, nel corso del procedimento amministrativo, non ha fornito elementi precisi circa un concreto e dettagliato piano di ristrutturazione del settore del trasporto merci su strada. Per contro, risulta dal paragrafo 2.4, primo capoverso, della relazione integrativa che nell&#8217;immediato non era necessario alcun piano di ristrutturazione e la Regione si è limitata a riferirsi ad eventuali misure di razionalizzazione del detto settore, attraverso, in particolare, misure di incoraggiamento alle fusioni e incentivazioni al trasporto combinato, misure che l&#8217;amministrazione regionale avrebbe adottato in un futuro prossimo.<br />
85 Tenuto conto di tali circostanze, la Commissione ha potuto ritenere a giusto titolo, senza oltrepassare i limiti del suo potere discrezionale, che gli elementi in suo possesso non le consentissero di stabilire che gli aiuti controversi si accompagnassero a un&#8217;azione di interesse comune, come un piano di ristrutturazione.<br />
86 Inoltre, poiché il rinnovo del parco rotabile obsoleto rappresenta un costo che tutte le imprese di autotrasporti devono normalmente sostenere per poter continuare a offrire i loro servizi sul mercato a condizioni competitive, la Commissione ha altresì giustamente constatato, al punto VIII, dodicesimo capoverso, della motivazione della decisione impugnata, che gli aiuti alla locazione finanziaria concessi per sovvenzionare un tale rinnovo e che hanno artificialmente rafforzato la posizione delle imprese beneficiarie a scapito delle imprese concorrenti erano aiuti al funzionamento, che non rientrano, in linea di principio, nel campo di applicazione dell&#8217;art.92, n.3, del Trattato. Tenuto conto di tali circostanze, la seconda parte del secondo motivo non può essere accolta.<br />
<b>Sul difetto di motivazione della decisione impugnata</b><br />
87 Per quanto riguarda la terza parte del secondo motivo, relativa a un asserito difetto di motivazione della decisione impugnata, bisogna fare riferimento ai principi ricordati ai punti 69 e 70 della presente sentenza. A tale proposito, si evince dalla motivazione della decisione impugnata che la Commissione vi ha chiaramente indicato le ragioni per le quali gli aiuti controversi non potevano beneficiare delle deroghe previste dagli artt.92, n.3, lett.c), del Trattato e 3, n.1, lett.d), del regolamento n.1107/70 e, pertanto, la terza parte del secondo motivo non può essere accolta.<br />
88 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre respingere il secondo motivo fatto valere dalla Repubblica italiana a sostegno del suo ricorso.<br />
<b>Sul terzo motivo</b><br />
<b>Argomenti delle parti </b></p>
<p>89 Con il terzo motivo, la Repubblica italiana fa valere che, dal momento che il mercato nazionale dei trasporti su strada non era aperto alla concorrenza comunitaria e che la concessione degli aiuti controversi non ha potuto incidere sugli scambi intracomunitari, tali aiuti devono essere qualificati come aiuti esistenti e, di conseguenza, non può essere loro applicato l&#8217;art.93, n.3, del Trattato.<br />
90 La Repubblica italiana afferma che, poiché gli aiuti controversi erano qualificati alla stregua di aiuti esistenti, la Commissione doveva assoggettarli alla procedura di cui all&#8217;art.93, nn.1 e 2, del Trattato, il che comporta che essa può unicamente imporre la soppressione o la modifica di tali aiuti nel termine da essa impartito. Per contro, avendo ritenuto che i detti aiuti fossero aiuti nuovi, soggetti in quanto tali alla procedura di cui all&#8217;art.93, n.3, del Trattato, e avendo conseguentemente considerato che essi erano illegittimi e, contestualmente, incompatibili con il mercato comune, con l&#8217;espressa previsione dell&#8217;obbligo di restituzione allo Stato, la Commissione avrebbe commesso una grave violazione delle forme sostanziali e procedurali che inficia la validità della decisione impugnata, quantomeno per quel che concerne il recupero degli aiuti controversi.<br />
91 La Commissione sostiene, al contrario, che gli aiuti esistenti ricomprendono unicamente, da un lato, gli aiuti in atto anteriormente all&#8217;entrata in vigore del TrattatoCE o all&#8217;adesione successiva di nuovi Stati membri alle Comunità e, dall&#8217;altro, gli aiuti regolarmente autorizzati, in maniera esplicita o implicita, da tale istituzione. Orbene, gli aiuti controversi non rientrerebbero in nessuna di queste due categorie.<br />
92 In primo luogo, secondo la Commissione, ciò che rileva è il fatto che, in un determinato momento, le misure in questione abbiano potuto configurarsi alla stregua di aiuti, essendosi in quel momento trovate riunite tutte le condizioni di applicazione dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato.<br />
93 In secondo luogo, la progressiva apertura, mediante l&#8217;istituzione di un regime di contingentamento, di un mercato precedentemente chiuso alla concorrenza comunitaria dimostrerebbe, per sua stessa natura, l&#8217;esistenza a livello comunitario di un pregiudizio, quantomeno potenziale, agli scambi, tale circostanza essendo di per sé già sufficiente a ritenere rispettata la specifica condizione prevista dall&#8217;art.92, n.1, del Trattato. Il fatto che il contingente sia applicato e possa essere utilizzato, finanche ad esaurimento, come asserisce la Repubblica italiana, sarebbe, per contro, la prova che una concorrenza effettiva vi è stata. La Commissione aggiunge che le autorizzazioni comunitarie previste raggiungevano già le 5268 unità nel 1985 e nel 1992 erano 65936, di cui 7770 sono state attribuite al detto Stato membro.<br />
<b>Giudizio della Corte</b><br />
94 Nella fattispecie, come la Corte ha già rilevato al punto5 della presente sentenza, il settore del trasporto internazionale di merci su strada era stato parzialmente aperto alla concorrenza comunitaria a decorrere dal 1969 mediante il regolamento n.1018/68 ed è stato completamente liberalizzato dal 1° gennaio 1993.<br />
95 Come la Corte ha del pari già constatato ai punti 52-68 della presente sentenza, gli aiuti controversi rafforzavano la posizione finanziaria e, quindi, le possibilità di azione degli autotrasportatori di merci in conto terzi della Regione nei confronti dei loro concorrenti e potevano pertanto incidere sugli scambi tra gli Stati membri.<br />
96 Istituiti nel 1981 e nel 1985, i detti aiuti rientravano quindi, quando sono stati introdotti, nell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato.<br />
97 Ne consegue che dovevano essere ritenuti regimi di aiuti nuovi assoggettati, come tali, all&#8217;obbligo di notifica di cui all&#8217;art.93, n.3, del Trattato.<br />
98 Pertanto, il terzo motivo, relativo all&#8217;errata qualificazione degli aiuti controversi come aiuti nuovi, dev&#8217;essere respinto.<br />
<b>Sul quarto motivo</b><br />
<b>Sulla violazione del principio di proporzionalità</b><br />
<b>&#8211; Argomenti delle parti</b><br />
99 Con la prima parte del quarto motivo, la Repubblica italiana sostiene che, poiché gli aiuti controversi hanno avuto un&#8217;incidenza irrisoria sulla situazione delle imprese beneficiarie e poiché, quindi, la Comunità non ha interesse a ristabilire la situazione anteriore, la decisione impugnata, nella parte in cui impone l&#8217;obbligo di recupero di tali aiuti, viola il principio di proporzionalità. Inoltre, il rimborso degli aiuti rappresenterebbe per le dette imprese un onere gravosissimo, tale da causare la probabile fuoriuscita dal mercato di molte di esse con conseguenti gravi crisi occupazionali e sociali, cosicché tale recupero risulterebbe realisticamente impossibile. La decisione impugnata, inoltre, non sarebbe motivata al riguardo.<br />
100 Per contro, la Commissione osserva, in primo luogo, che il recupero di un aiuto statale illegittimamente concesso, onde ripristinare lo status quo ante, non può, in linea di principio, ritenersi provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti. Essa fa valere al riguardo che la probabile fuoriuscita dal mercato di imprese beneficiarie di aiuti illegali in conseguenza dell&#8217;esecuzione dell&#8217;obbligo di rimborso non costituisce motivo tale da giustificare il mancato recupero dell&#8217;aiuto da parte dello Stato (v. sentenza 15 gennaio 1986, causa 52/84, Commissione/Belgio, Racc. pag.89, punto 14).<br />
101 In secondo luogo, quanto al timore di una grave crisi sociale, se è vero che difficoltà insormontabili possono impedire a uno Stato membro di rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto comunitario, secondo una costante giurisprudenza, il mero timore di tali difficoltà non può esonerare uno Stato membro dalla corretta applicazione di tale diritto (v. sentenza 29 gennaio 1998, causa C-280/95, Commissione/Italia, Racc.pag.I-259, punto 16).<br />
102 In terzo luogo, la Commissione sostiene di non esser tenuta ad esporre specifici motivi per giustificare l&#8217;esercizio del potere di ordinare la ripetizione dell&#8217;aiuto illegittimo. Tuttavia essa rileva che, nella decisione impugnata, essa ha precisato di aver ritenuto necessario ordinare il recupero degli aiuti controversi al fine di ripristinare le eque condizioni di concorrenza preesistenti alla concessione dei detti aiuti.<br />
<b>&#8211; Giudizio della Corte</b><br />
103 Occorre ricordare in primo luogo che la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell&#8217;accertamento della sua illegittimità. Pertanto, il recupero di un aiuto statale illegittimamente concesso, onde ripristinare lo status quo ante, non può, in linea di principio, ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato (v. sentenze Tubemeuse, cit., punto 66, e 14 gennaio 1997, causa C-169/95, Spagna/Commissione, Racc.pag.I-135, punto 47).<br />
104 Per effetto della restituzione dell&#8217;aiuto, il beneficiario è privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell&#8217;aiuto è ripristinata (v. sentenza 4 aprile 1995, causa C-350/93, Commissione/Italia, Racc.pag.I-699, punto 22). Da questa funzione del rimborso risulta anche che, in generale e salvo circostanze eccezionali, la Commissione non abusa del suo potere discrezionale, ammesso dalla giurisprudenza della Corte, quando chiede allo Stato membro di recuperare le somme concesse a titolo di aiuto illegittimo perché non fa che ripristinare la situazione precedente (v. sentenze 17 giugno 1999, causa C-75/97, Belgio/Commissione, Racc.pag.I-3671, punto 66, e 7 marzo 2002, causa C-310/99, Italia/Commissione, Racc.pag.I-2289, punto 99).<br />
105 Nel caso di specie, poiché la Repubblica italiana si limita ad eccepire che il recupero degli aiuti controversi rappresenterebbe, per le imprese beneficiarie, un onere gravosissimo, tale da causare la fuoriuscita dal mercato di molte di esse con conseguenti gravi crisi occupazionali e sociali, basta rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il timore di difficoltà interne non può giustificare l&#8217;inadempimento da parte di uno Stato membro degli obblighi che gli incombono ai sensi del diritto comunitario (v., in particolare, sentenze 27 giugno 2000, causa C-404/97, Commissione/Portogallo, Racc.pag.I-4897, punto 52; 7 marzo 2002, Italia/Commissione, cit., punto 105, e 26 giugno 2003, causa C-404/00, Commissione/Spagna, Racc.pag.I-6695, punto 55).<br />
106 Pertanto, non vi sono elementi da cui risulti che la Repubblica italiana fosse di fronte a circostanze eccezionali tali da giustificare l&#8217;impossibilità di rimborso e, di conseguenza, la prima parte del quarto motivo non può essere accolta.<br />
<b>Sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento</b><br />
<b>&#8211; Argomenti delle parti</b><br />
107 Con la seconda parte del quarto motivo la Repubblica italiana sostiene che, poiché le imprese beneficiarie avrebbero riposto affidamento nella legittimità di aiuti istituiti ed erogati da tanti anni, la decisione impugnata viola il principio della tutela del legittimo affidamento nella parte in cui essa dispone il recupero delle sovvenzioni concesse dal 1° luglio 1990.<br />
108 La Commissione replica che, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica italiana, quando le sovvenzioni costituiscono aiuti ai sensi dell&#8217;art.92, n.1, del Trattato e sono illegittime, poiché sono state istituite in violazione dell&#8217;art.93, n.3, del Trattato, l&#8217;asserita violazione del principio di tutela del legittimo affidamento nei confronti delle imprese beneficiarie non è pertinente, in quanto non sussisteva alcuna obiettiva ragione per ritenere che, nel 1981 e nel 1985, la detta istituzione non avesse alcunché da eccepire contro gli aiuti istituiti mediante le leggi nn.28/1981 e4/1985.<br />
109 Inoltre, la Commissione fa valere che le autorità italiane, ove avessero nutrito il minimo dubbio sulla natura delle misure in questione, avrebbero potuto procedere senz&#8217;altro alla notifica dei progetti. In realtà, risulta dalle circostanze di fatto e di diritto che hanno condotto all&#8217;adozione della decisione impugnata che, nel 1981 e nel 1985, non sussisteva alcuna obiettiva ragione per ritenere che la Commissione non avesse alcunché da eccepire contro le dette misure. La circostanza che quest&#8217;ultima, dopo essere stata informata dell&#8217;esistenza delle leggi nn.28/1981 e 4/1985 ed aver avviato la procedura di cui all&#8217;art.93, n.2, del Trattato, sia giunta alla conclusione che le provvidenze concesse sino al 1° luglio 1990 alle imprese di autotrasporto esercenti a livello esclusivamente locale, regionale o nazionale non costituivano aiuti di Stato non può aver fatto insorgere, né in capo alle imprese beneficiarie né in capo alla Regione, alcun affidamento quanto alla legittimità degli aiuti erogati successivamente al 1° luglio 1990.<br />
<b>&#8211; Giudizio della Corte</b><br />
110 Per quanto riguarda il principio di tutela del legittimo affidamento, si deve ricordare che, con comunicazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU1983, C318, pag.3), la Commissione ha informato i potenziali beneficiari di aiuti statali della precarietà degli aiuti che siano stati loro illegittimamente concessi, nel senso che essi potrebbero essere tenuti a restituirli (v. sentenze 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc.pag.I-3437, punto 15, e 7 marzo 2002, Italia/Commissione, cit., punto102).<br />
111 La possibilità, per il beneficiario di un aiuto illegittimamente concesso, di invocare circostanze eccezionali sulle quali abbia potuto fondare il proprio affidamento circa la regolarità dell&#8217;aiuto e di opporsi, quindi, alla sua ripetizione non può certamente escludersi. In un caso siffatto spetta al giudice nazionale, eventualmente adito, valutare le circostanze del caso di specie, dopo aver proposto alla Corte, se necessario, questioni pregiudiziali di interpretazione (v. citate sentenze Commissione/Germania, punto 16, e 7 marzo 2002, Italia/Commissione, punto 103).<br />
112 Per contro, uno Stato membro le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all&#8217;art.93 del Trattato non può invocare il legittimo affidamento dei beneficiari per sottrarsi all&#8217;obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini dell&#8217;esecuzione di una decisione della Commissione con cui quest&#8217;ultima gli ordini di recuperare l&#8217;aiuto. Ammettere tale possibilità significherebbe, infatti, privare di effetto utile le norme di cui agli artt. 92 e 93 del Trattato, in quanto le autorità nazionali potrebbero far valere in tal modo il proprio illegittimo comportamento, al fine di vanificare l&#8217;efficacia delle decisioni emanate dalla Commissione in virtù di tali disposizioni del Trattato (v. citate sentenze Commissione/Germania, punto 17, e 7 marzo 2002, Italia/Commissione, punto 104).<br />
113 Nel caso di specie, è pacifico che, anzitutto, contrariamente agli obblighi imposti agli Stati membri dall&#8217;art.93, n.3, del Trattato, gli aiuti controversi sono stati concessi senza essere stati previamente notificati.<br />
114 Inoltre, come la Corte ha già constatato al punto 54 della presente sentenza, una sovvenzione, anche se relativamente esigua sul piano individuale, ma potenzialmente aperta all&#8217;insieme o a una larga parte delle imprese del settore, può avere ripercussioni sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri. Salvo che si riconosca l&#8217;esistenza di circostanze eccezionali tali da ostare al rimborso di un aiuto del genere, il fatto che i beneficiari siano piccole imprese che effettuano operazioni di scarsa importanza non è rilevante.<br />
115 Infine, la Repubblica italiana ritiene che, poiché le imprese beneficiarie avevano riposto affidamento nella regolarità degli aiuti istituiti ed erogati da tanti anni, questo lungo periodo aveva fatto insorgere nelle dette beneficiarie un legittimo affidamento sulla regolarità di tali aiuti.<br />
116 A tale proposito, va ricordato che la fondamentale esigenza di certezza del diritto osta a che la Commissione possa ritardare indefinitamente l&#8217;esercizio dei suoi poteri (v. sentenze 14 luglio 1972, causa 52/69, Geigy/Commissione, Racc.pag.787, punti 20 e 21, nonché 24 settembre 2002, cause riunite C-74/00P e C-75/00P, Falck e Acciaierie di Bolzano, Racc.pag.I-7869, punto 140).<br />
117 È vero che un ritardo della Commissione nel decidere che un aiuto è illegittimo e che dev&#8217;essere eliminato e recuperato da uno Stato membro può, in talune circostanze, giustificare nei beneficiari del detto aiuto un legittimo affidamento tale da impedire alla Commissione di intimare allo Stato membro di ordinare la restituzione di questo aiuto (v. sentenza 24 novembre 1987, causa 223/85, RSV/Commissione, Racc. pag.4617, punto 17). Tuttavia, le circostanze della causa che ha dato origine a questa sentenza erano eccezionali e non presentano alcuna analogia con quelle della presente fattispecie. Infatti, la misura in questione nella detta sentenza riguardava un settore che, da parecchi anni, fruiva di aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione ed era destinata a far fronte alle maggiori spese per un&#8217;operazione che aveva già fruito di una sovvenzione autorizzata (sentenza 28 gennaio 2003, causa C-334/99, Germania/Commissione, Racc.pag.I-1139, punto 44).<br />
118 Ad ogni modo, come ricordato dall&#8217;avvocato generale al paragrafo77 delle sue conclusioni, in caso di aiuti di Stato non notificati, un tale ritardo può essere addebitato alla Commissione solo a decorrere dal momento in cui essa ha avuto conoscenza dell&#8217;esistenza degli aiuti incompatibili con il mercato comune.<br />
119 Nella fattispecie, è pacifico che la Commissione ha avuto conoscenza degli aiuti controversi solo nel settembre 1995. Tenuto conto del fatto che, da un lato, tali aiuti non avevano costituito oggetto di un&#8217;autorizzazione della Commissione e, dall&#8217;altro, la situazione complessa nell&#8217;ambito della quale questi aiuti erano stati concessi non era nota a quest&#8217;ultima, era quindi necessario, prima di pervenire ad una decisione, effettuare un&#8217;indagine. In tale contesto, il periodo trascorso tra il settembre 1995 e la data di adozione della decisione impugnata, ossia il 30 luglio 1997, è ragionevole. Inoltre, la Repubblica italiana non ha fatto valere alcun elemento atto a dimostrare che la Commissione avrebbe ritardato il detto procedimento.<br />
120 Pertanto, non si può considerare che la decisione impugnata arrechi pregiudizio al legittimo affidamento delle imprese beneficiarie degli aiuti controversi né nella parte in cui dispone il rimborso dei detti aiuti né nella parte in cui dispone il pagamento degli interessi e, quindi, la seconda parte del quarto motivo non può essere accolta.Sulla portata dell&#8217;obbligo di recupero degli aiuti controversi<br />
<b>&#8211; Argomenti delle parti </b></p>
<p>121 Con la terza parte del quarto motivo, la Repubblica italiana sostiene, per quanto riguarda la data a decorrere dalla quale la decisione impugnata impone l&#8217;obbligo di recuperare gli aiuti concessi nel settore del trasporto internazionale, che l&#8217;art.4 della decisione impugnata, al quale rinvia l&#8217;art.5 della medesima, che prevede il recupero degli aiuti incompatibili con il Trattato, constata inequivocabilmente l&#8217;incompatibilità degli aiuti erogati dal 1° luglio 1990 e quindi non dev&#8217;essere interpretato alla luce della motivazione della detta decisione.<br />
122 La Commissione sostiene, invece, che il dispositivo di un atto è indissociabile dalla sua motivazione e va pertanto interpretato tenuto conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione. Nella specie, la motivazione chiarirebbe che la data del 1° luglio 1990 riguarda unicamente gli aiuti concessi alle imprese che effettuano attività di trasporto locale, regionale o nazionale, ad esclusione delle imprese attive nel settore dei trasporti internazionali.<br />
123 D&#8217;altronde, secondo la Commissione, non sarebbe indispensabile neppure riferirsi alla motivazione per interpretare correttamente l&#8217;art.4 della decisione impugnata, ma sarebbe sufficiente situare tale articolo nel contesto del dispositivo globale di cui fa parte e leggerlo alla luce degli articoli che lo precedono.<br />
<b>&#8211; Giudizio della Corte</b><br />
124 Nel caso di specie, l&#8217;art.4 della decisione impugnata era formulato in maniera equivoca per quanto riguarda l&#8217;esigenza di recupero degli aiuti controversi, che potrebbe riguardare o tutti gli aiuti concessi alle imprese che effettuano trasporti internazionali fin dalla loro introduzione, o unicamente quelli concessi dal 1° luglio 1990.<br />
125 A tale proposito, bisogna ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, il dispositivo di un atto è indissociabile dalla sua motivazione e va pertanto interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione (sentenza 15 maggio 1997, causa C-355/95 P, TWD/Commissione, Racc. pag. I-2549, punto 21, e Commissione/Portogallo, cit., punto 41).<br />
126 Risulta dalla motivazione della decisione impugnata che, da un lato, al punto VII, secondo capoverso, della medesima, la Commissione ha effettuato una distinzione tra le imprese che esercitano esclusivamente l&#8217;attività di trasporto a livello nazionale, regionale o locale e quelle operanti nel trasporto internazionale e che, dall&#8217;altro, al medesimo puntoVII, dal quarto al sesto capoverso, essa ha identificato la data del 1° luglio 1990 come quella rilevante per quel che riguarda solamente le sovvenzioni concesse alle prime imprese. Inoltre, al decimo capoverso del detto puntoVII, la Commissione ha considerato che gli aiuti controversi rafforzavano la posizione finanziaria delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi della Regione nei confronti dei loro concorrenti, dal 1° luglio 1990 per le imprese di trasporto locale, regionale o nazionale e dal 1969 per quelle che effettuano trasporti internazionali e potevano, perciò, incidere sugli scambi tra gli Stati membri.<br />
127 Ne consegue che, come si evince anche dal punto VIII, ultimo capoverso, della motivazione della decisione impugnata, l&#8217;art.4 della medesima va interpretato nel senso che gli aiuti concessi in forza delle leggi nn.28/1981 e 4/1985, a decorrere dal 1° luglio 1990, alle imprese di trasporto locale, regionale o nazionale nonché quelli concessi alle imprese che esercitano l&#8217;attività di trasporto internazionale sono incompatibili con il mercato comune.<br />
128 Tale interpretazione risulta anche dalla lettura del dispositivo della decisione impugnata il quale, considerato nel suo insieme, non presenta ambiguità. Infatti, l&#8217;art.2 del detto dispositivo, in combinato disposto con l&#8217;art.1 del medesimo, dichiara illegittimi, in quanto non erano stati notificati alla Commissione come imposto dall&#8217;art.93, n.3, del Trattato, gli aiuti concessi, ai sensi dei regimi di sovvenzioni istituiti con le leggi nn.28/1981 e 4/1985, a favore di imprese di trasporto internazionale e, a decorrere dal 1° luglio 1990, a favore di imprese di trasporto locale, regionale o nazionale. L&#8217;art.3 del detto dispositivo constata la compatibilità con il mercato comune degli aiuti al trasporto combinato, perché possono beneficiare di una deroga in forza dell&#8217;art.3, n.1, lett.e), del regolamento n.1107/70. L&#8217;art.4 del medesimo dispositivo individua, tra gli aiuti illegittimi di cui all&#8217;art.2 dello stesso, quelli che sono incompatibili con il mercato comune perché non soddisfano i requisiti per beneficiare di una deroga. Nel contesto del dispositivo, trattasi dunque degli aiuti illegittimi che non sono stati dichiarati compatibili con il mercato comune dall&#8217;art.3 di tale dispositivo, cioè, per quanto riguarda il settore dei trasporti internazionali, degli aiuti concessi dopo la loro istituzione con le leggi nn.28/1981 e 4/1985. Di conseguenza, la terza parte del quarto motivo non può essere accolta.<br />
<b>Sull&#8217;obbligo di motivazione</b><br />
129 Per quanto riguarda la quarta parte del quarto motivo, relativo all&#8217;asserito difetto di motivazione della decisione impugnata, basti ricordare che, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, in materia di aiuti di Stato, quando, contrariamente alle disposizioni dell&#8217;art.93, n.3, del Trattato, la sovvenzione programmata sia già stata corrisposta, la Commissione, che ha il potere di ingiungere alle autorità nazionali di ordinarne la restituzione, non è tenuta ad esporre specifici motivi per giustificare il suo esercizio (v. citate sentenze 14 settembre 1994, Spagna/Commissione, punto78, e 17 giugno 1999, Belgio/Commissione, punto82). Tuttavia è pacifico che, ai punti VI-VIII della motivazione della decisione impugnata, la Commissione ha precisato le ragioni per le quali ha deciso di esigere la restituzione degli aiuti controversi. Occorre quindi dichiarare che la detta decisione non è viziata al riguardo da alcun difetto di motivazione e, pertanto, la quarta parte del quarto motivo non può essere accolta.<br />
130 Di conseguenza anche il quarto motivo dev&#8217;essere respinto.<br />
<b>Sulle spese </b></p>
<p>131 Ai sensi dell&#8217;art.69, n.6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, la Corte decide sulle spese in via equitativa. Ai sensi dell&#8217;art.69, n.2, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.<br />
132 Nel caso di specie, la Repubblica italiana aveva depositato il proprio ricorso e la propria replica nella presente causa chiedendo alla Corte di annullare, in particolare, gli artt.2 e 5 della decisione impugnata, concernenti gli aiuti alle imprese di autotrasporto locale, regionale o nazionale prima che tale parte del ricorso resti priva di soggetto. Nei limiti in cui il ricorso ha ancora un oggetto, la Repubblica italiana è rimasta soccombente. Alla luce di tali considerazioni, occorre condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese.</p>
<p align=center><b>Per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE (Sesta Sezione)<br />
dichiara e statuisce <br />
1) Non occorre provvedere sui capi del ricorso diretti a far annullare gli artt.2 e 5 della decisione della Commissione 30 luglio 1997, 98/182/CE, relativa agli aiuti concessi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in favore degli autotrasportatori di detta Regione, nei limiti in cui tali articoli dichiarano illegittimi gli aiuti concessi dal 1° luglio 1990 alle imprese che esercitano esclusivamente attività di trasporto locale, regionale o nazionale.2) Per il resto, il ricorso è respinto. <br />
3) La Repubblica italiana e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.8211</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-29-4-2004-n-8211/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Vincenzo Carbone &#8211; Presidente Filastò + altri (avv. Giancarlo Fabrizio) contro Regione Calabria (Avvocatura generale dello Stato) la rappresentanza e difesa in giudizio delle Regioni a statuto ordinario avvocatura dello stato &#8211; rappresentanza e difesa in giudizio dello stato e delle regioni &#8211; Rappresentanza in giudizio delle Regioni a statuto</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vincenzo Carbone &#8211; Presidente<br /> Filastò + altri (avv. Giancarlo Fabrizio) contro Regione Calabria (Avvocatura generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>la rappresentanza e difesa in giudizio delle Regioni a statuto ordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">avvocatura dello stato &#8211; rappresentanza e difesa in giudizio dello stato e delle regioni &#8211; Rappresentanza in giudizio delle Regioni a statuto  ordinario  &#8211; Regime  &#8220;facoltativo&#8221; ex art. 107 del d.P.R. n. 616  del 1977  e regime &#8220;sistematico&#8221; ex art. 10 della legge n. 103 del 1979  &#8211;<br />
Specifico  mandato della Regione all&#8217;Avvocatura dello Stato &#8211; Necessita&#8217;  &#8211;  Esclusione  &#8211; Onere dell&#8217;Avvocatura di produrre l&#8217;autorizzazione  del legale rappresentante ad agire o resistere in giudizio &#8211; Insussistenza &#8211; Regione Calabria &#8211; Istituzione, con legge regionale n. 24 del 1984, del servizio legale regionale &#8211; Preclusione per la Regione di avvalersi del patrocinio facoltativo dell&#8217;Avvocatura dello Stato &#8211; Esclusione &#8211; Fondamento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Mentre  l&#8217;art.  107  del d.P.R. n. 616 del 1977 si limita ad<br />
includere le Regioni  a  statuto ordinario tra gli enti dei quali<br />
l&#8217;Avvocatura dello Stato puo&#8217;  assumere  la  rappresentanza e la<br />
difesa (secondo il regime di cui agli artt.  43,  45  e 47 del T.U. n<br />
1611 del 1933), l&#8217;art. 10 della legge n. 103 del  1979  prevede un<br />
particolare procedimento attraverso il quale le menzionate  Regioni<br />
possono ottenere l&#8217;applicazione dell&#8217;intero regime processuale<br />
speciale  di  assistenza legale e di patrocinio valevole &#8220;ex lege&#8221;<br />
per le amministrazioni  dello Stato. Sia nel primo caso (regime<br />
cosiddetto &#8220;facoltativo&#8221;),  sia nel secondo caso (regime cosiddetto<br />
sistematico) non e&#8217; necessario,  per i singoli giudizi, uno<br />
specifico mandato all&#8217;Avvocatura stessa; essendo,  invece,<br />
necessario uno specifico provvedimento (talvolta soggetto al  visto<br />
degli organi di vigilanza), nel caso in cui la Regione voglia<br />
escludere  tale rappresentanza, per affidarla a privatiprofessionisti. Da cio&#8217; consegue  che  l&#8217;Avvocatura dello Stato, ove<br />
agisca in giudizio per una Regione, non  avendo necessita&#8217; di<br />
apposito mandato, non e&#8217; neanche onerata della produzione  del<br />
provvedimento del competente organo regionale di autorizzazione del<br />
legale rappresentante ad agire o resistere in giudizio. Ne&#8217; tale<br />
principio puo&#8217; ritenersi derogato dalla legge della Regione Calabria<br />
17 agosto 1984, n. 24, che ha istituito il servizio legale presso la<br />
presidenza della Giunta regionale, in quanto tale legge<br />
non contiene norme incompatbili con il riconoscimento, anche alla<br />
Regione Calabria, della facolta&#8217; di avvalersi del patrociniodell&#8217;Avvocatura dello Stato, secondo le regole in generale<br />
applicabili al patrocinio facoltativo delle regioni a statuto<br />
ordinario da parte di questa particolare branca della pubblica<br />
amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La rappresentanza e difesa in giudizio delle Regioni a statuto ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza clicca qui</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1411</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1411/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Dott. Giuseppe Petruzzelli Pres. Dott. Stefano Toschei Est. Consorzio Logistica 2000 (Avv. Riccardo Di Falco) contro il Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (Avv. Gaetano Viciconte) e nei confronti del Consorzio Evolve (Avv.ti Giuseppe e Antonio Stancanelli) in una gara di appalto altera il principio della par condicio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1411/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1411</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1411/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1411</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Giuseppe Petruzzelli Pres. Dott. Stefano Toschei Est.<br /> Consorzio Logistica 2000 (Avv. Riccardo Di Falco) contro il Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (Avv. Gaetano Viciconte) e nei confronti del Consorzio Evolve (Avv.ti Giuseppe e Antonio Stancanelli)</span></p>
<hr />
<p>in una gara di appalto altera il principio della par condicio delle partecipanti la presentazione di una offerta in cui il costo di una voce sia pari a &#8220;zero&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Appalto concorso – Presentazione di offerta con costo pari a “zero” – Particolari modalità di calcolo delle offerte &#8211; Impossibilità di attribuire punteggi alle altre partecipanti – Violazione della par condicio – Esclusione della ditta dalla gara &#8211; Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nell’ambito di una gara relativa ad un appalto per l’affidamento di un servizio di accettazione-portineria, la presentazione di una voce dell’offerta complessiva con costo pari a “zero” non solo stravolge la struttura sinallagmatica del futuro contratto inserendo prestazioni gratuite in un contratto oneroso ma soprattutto altera la par condicio tra le partecipanti.<br />
Difatti, nel caso di specie, le particolari modalità di calcolo delle offerte indicate nel capitolato di gara, di per sé né illogiche né irrazionali, applicate ad una offerta il cui costo era pari a “zero”, portavano inevitabilmente ad un automatico azzeramento di tutte le altre offerte senza possibilità di attribuire alle altre concorrenti punteggi intermedi e determinando così una alterazione dell’effettiva e leale competizione tra le imprese. Ne consegue che è legittima l’esclusione della ditta dalla gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in una gara di appalto altera il principio della par condicio delle partecipanti la presentazione di una offerta in cui il costo di una voce sia pari a “zero”</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>REG. RIC. N. 1857 ANNO 2002<br />
REG.  SENT. N.	1411 ANNO 2004																																																																																												</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>      composto dai Signori: Giuseppe PETRUZZELLI &#8211; Presidente; Vincenzo FIORENTINO &#8211; Componente; Stefano TOSCHEI &#8211; Estensore; ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso n. R.g 1857 del 2002 proposto da</p>
<p>“<b>CONSORZIO LOGISTICA 2000”, </b>in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Di Falco, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, Via dei Della Robbia n. 67;</p>
<p align=center>contro </p>
<p>il <b>“CENTRO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA (CSPO)”, </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Viciconte, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, Viale Matteotti n. 60;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del “<b>CONSORZIO EVOLVE</b>”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe e Antonio Stancanelli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze, Via Masaccio n. 172;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia<br />
&#8211;	del decreto del Commissario straordinario n. 259 del 20 giugno 2002, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione al Consorzio di Servizi Evolve dell’appalto concorso per l’affidamento per cinque anni del servizio-portineria del C.S.P.O., oltre a servizi accessori, lavori di ristrutturazione e fornitura di arredi per il presidio di Viale Amendola, per una spesa complessiva quinquennale di € 1.003.935,83 nonché è stata disposta l’esclusione della ricorrente;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito al ricorrente, in particolare, per quanto occorrer possa, dei verbali della commissione di gara del 22 maggio 2002, del 3 giugno 2002 e del 13 giugno 2002;																																																																																												</p>
<p>nonché per la condanna<br />
dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno subito dalla ricorrente in conseguenza della mancata aggiudicazione dell’appalto e del suo eventuale – totale o parziale – mancato svolgimento</p>
<p>e la determinazione<br />
ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998, dei criteri in base ai quali e dei termini entro cui l’Amministrazione dovrà proporre il pagamento delle somme raltive.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e i documenti prodotti;<br />
Vista la costituzione in giudizio dell’impresa controinteressata nonché i documenti ad esso allegati;<br />
Vista l’ordinanza n. 1095 del 26 settembre 2002, con la quale questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare avanzata dalla parte ricorrente;<br />
Vista la decisione istruttoria n. 3009del 21 luglio 2003 ed i documenti depositati, in adempimento della stessa, in data 2 settembre 2003;<br />
Esaminate le ulteriori memorie depositate ed i documenti versati in atti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004 il dott. Stefano Toschei;<br />
 presente per la parte ricorrente l’avv. Riccardo Di Falco, per l’Amministrazione resistente l’avv. Gaetano Viciconte e per la Società controinteressata l’avv. Giuseppe Stancanelli, anche in sostituzione dell’avv. Antonio Stancanelli;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1. &#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe il Consorzio Logistica 2000 ha impugnato gli atti relativi alla selezione mediante appalto-concorso, svolta a cura del Centro per lo studio e la prevenzione oncologica (d’ora in poi C.S.P.O.), per l’affidamento del servizio accettazione-portineria, oltre a servizi accessori, lavori di ristrutturazione e forniture di arredi, il tutto da effettuarsi per il presidio di Viale Amendola, in Firenze, per una spesa complessiva presunta di € 1.136.205,18 oltre I.V.A..<br />
Riferisce la ricorrente che, con il decreto del Commissario straordinario n. 53 del 15 febbraio 2002 di indizione della procedura, erano stati altresì approvati il capitolato speciale, il bando contenente i requisiti di partecipazione e di ammissione, il fac-simile della lettera di invito e si era dato corso alla nomina cella commissione tecnica di valutazione delle offerte.<br />
Aggiunge che alla selezione venivano ammesse quattro partecipanti e che il criterio di aggiudicazione, individuato nell’art. 13 del capitolato speciale, era costituito dall’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base di due profili: la qualità/funzionalità per 50 punti ed il prezzo per i restanti 50 punti.<br />
Soggiunge ancora che lo stesso art. 13 del capitolato speciale aveva previsto un calcolo ulteriore. Infatti, il punteggio (pari 50 punti) disponibile per il prezzo sarebbe stato ulteriormente diviso nel modo seguente:<br />
a)	25 punti, per il costo del servizio accettazione-portineria;<br />	<br />
b)	13 punti, per il costo dei lavori edili ed impiantistici;<br />	<br />
c)	7 punti, per il costo dei servizi accessori;<br />	<br />
d)	5 punti “per il costo aggiuntivo per l’incremento del servizio accettazione-portineria per ogni 1000 esami in più dei 50.000/anno programmati” (così, testualmente, l’art. 13 del capitolato speciale).																																																																																												</p>
<p>2. &#8211; Racconta il consorzio ricorrente che, alla seduta pubblica del 10 maggio 2002, la commissione rendeva noti i punteggi assegnati alle concorrenti in relazione al primo dei due parametri, quello riferito alla qualità/funzionalità (per 50 punti): il Consorzio Evolve, oggi controinteressato, acquisiva 32,5 punti, mentre il consorzio ricorrente registrava 34,7 punti.<br />
Quanto all’ulteriore e decisivo – stante la breve distanza che intercorreva tra i due punteggi – criterio del prezzo, dagli atti risulta (cfr. verbale della seduta del 10 maggio 2002) che l’odierna ricorrente, tenuto conto della ulteriore suddivisione del punteggio indicata nell’art. 13 del capitolato e sopra riportata, ha specificato, “per il costo aggiuntivo per l’incremento del servizio accettazione-portineria per ogni 1000 esami in più dei 50.000/anno programmati”, un prezzo pari a “€ 0,00”.<br />
Tale scelta operata dal Consorzio Logistica 2000 nella formulazione di una parte del prezzo offerto ha dato luogo ad un approfondimento da parte della commissione di gara, sollecitato anche dai relativi rilievi manifestati nell’immediato dal rappresentante del consorzio Evolve, circa la validità dell’offerta così come predisposta riteneva opportuno ricorrere ad un parere di un legale.</p>
<p>3. – Va, a questo punto, chiarita la portata della predisposizione dell’offerta prezzo che contenga un elemento pari a “zero” con riguardo alle prescrizioni dettate dal capitolato speciale.<br />
Il già citato art. 13, dopo aver elencato le ulteriori suddivisioni della complessa offerta per il prezzo, specifica ancora che “Il punteggio relativo al prezzo per ciascun parametro sopra indicato verrà attribuito con criterio inversamente proporzionale secondo le formule di seguito indicate:<br />
&#61485;	punteggio massimo all’offerta con il prezzo più basso<br />	<br />
&#61485;	punteggio massimo per prezzo più basso a ciascuna altra offerta.<br />	<br />
	prezzo offerto<br />	<br />
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata nell’offerta migliore da un punto di vista tecnico ed economico, determinata dalla Commissione Tecnica sulla base della somma dei punteggi ottenuti come sopra indicato e tenuto conto della documentazione tecnica fornita” (così l’ultima parte dell’art. 13 del capitolato speciale).<br />
Un siffatta configurazione del metodo di calcolo del prezzo, nel momento in cui si introduce nell’offerta l’elemento “zero” con riguardo ad una delle voci previste, porta, obiettivamente alle seguenti conseguenze, peraltro già segnalate dalla commissione di gara (vedi verbale seduta del 10 maggio 2002):<br />
a)	alla concorrente che indica l’elemento “zero” nell’offerta viene attribuito il massimo punteggio conseguibile, pari a punti 5, per avere proposto, evidentemente, il prezzo più basso possibile;<br />	<br />
b)	per tutti gli altri concorrenti, ai fini della individuazione del punteggio da attribuirsi con riferimento alla voce “costo aggiuntivo per l’incremento del servizio accettazione/portineria per ogni 1000 esami in più dei 50.000/anno programmati”, l’inserimento del valore “0” nella formula indicata nell’art. 13 del disciplinare – punteggio massimo conseguibile (pari a punti 5) “per” prezzo più basso (pari a 0, nel caso di specie) “diviso” il prezzo effettivamente offerto da ciascuna concorrente – provoca l’automatica non attribuzione di alcun punteggio, quale che sia l’offerta proposta, in quanto il risultato del calcolo, secondo la formula sopra riproposta ed indicata nell’art. 13 del disciplinare, corrisponderà sempre a “zero”.<br />	<br />
Va da sé che tale osservazione si impone dal momento che lo scarto di punti tra il consorzio ricorrente ed il consorzio oggi controinteressato, al momento della valutazione del punteggio relativo alla voce “costo aggiuntivo per l’incremento del servizio accettazione/portineria per ogni 1000 esami in più dei 50.000/anno programmati”, era minimo – come ricorda la stessa parte ricorrente a pagina quattro dell’atto introduttivo del presente giudizio – di talché il punteggio attribuito al “costo aggiuntivo” sopra descritto sarebbe stato decisivo per l’aggiudicazione dell’appalto.</p>
<p>4. – Descritte le vicende che hanno dato luogo all’adozione del provvedimento impugnato, il consorzio ricorrente ne contesta la legittimità con un complesso ed articolato motivo di doglianza – rubricato come “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25 del decreto legislativo 15 marzo 1995 n. 157; Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis di gara e segnatamente dell’art. 11 del capitolato speciale per l’appalto-concorso; Eccesso di potere per errore, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità manifesta e sviamento” – in virtù della circostanza che la determinazione dirigenziale impugnata ha escluso l’offerta del consorzio ricorrente sul (qui) contestato presupposto che essa potesse considerarsi anomala. Infatti, l’interpretazione dell’art. 11 del capitolato speciale non può portare ad altra conclusione se non a quella di considerare che la voce in questione &#8211; “costo aggiuntivo per l’incremento del servizio accettazione/portineria per ogni 1000 esami in più dei 50.000/anno programmati” – proprio perché riferita ad un “costo aggiuntivo”, fa sì che la presentazione della relativa offerta fosse “meramente eventuale” (ved. pag. 8 dell’atto introduttivo del presente giudizio), giacché la qualificazione in termini aggiuntivi del costo in questione contiene in sé la facoltà per la parte concorrente, anche, di non presentare alcuna offerta con riferimento a tale voce ovvero, ancora, di presentare una offerta con costo pari a “zero”. In altri termini il suddetto “costo aggiuntivo” non rappresentava un elemento necessario ed imprescindibile dell’offerta – la cui mancata indicazione, con riferimento a tale voce, non era neppure espressamente sanzionata “a pena di esclusione” dalla gara nel capitolato speciale &#8211; e, pertanto, nel caso di specie non si versava in alcuna anomalia con riferimento all’offerta del consorzio Logistica 2000. D’altronde “l’incremento del servizio accettazione/portineria per ogni 1000 esami in più dei 50.000/anno programmati” non introduce un servizio autonomo, ma determina una diversa manifestazione del servizio principale da appaltarsi, dal momento che l’incremento di 1.000 esami annui, si configura come una irrisoria variazione dei costi sopportati dall’impresa per la prestazione del servizio. Conclusivamente deve ritenersi che l’elemento dell’offerta qui in esame assume una valenza del tutto marginale rispetto alla complessiva prestazione prospettata dal Consorzio ricorrente, anche perché non appare economicamente significativo concentrare le valutazioni relative all’offerta su un aspetto isolato del contratto, prescindendo da una visione complessiva dell’operazione.</p>
<p>5. – Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione resistente ed il Consorzio controinteressato, i quali hanno contestato analiticamente le avverse prospettazioni al fine di far emergere l’infondatezza delle censure dedotte e la correttezza del comportamento assunto nella specie dall’Amministrazione procedente.</p>
<p>6. – Sulla scorta dell’esame della documentazione sottoposta dalle parti al Collegio preme osservare preliminarmente che:<br />
&#61485;	l’art. 11 del capitolato speciale per l’appalto-concorso specifica esattamente quale fosse il criterio che la commissione aggiudicatrice avrebbe dovuto tenere presente per l’attribuzione di 50 punti &#8211; dei 100 disponibili per l’intera offerta presentata dai concorrenti &#8211; con riferimento all’elemento prezzo;<br />	<br />
&#61485;	nella seconda parte di tale articolo sono, inoltre, precisate le modalità per la formazione dei 50 punti relativi all’elemento prezzo, prevedendosi che 5 punti sarebbero andati a quella parte del profilo-prezzo dell’offerta dedicata alla proposta “per il costo aggiuntivo per l’incremento del servizio accettazione-portineria per ogni 1000 esami in più dei 50.000/anno programmati”;<br />	<br />
&#61485;	ciò induce a ritenere che per l’Amministrazione procedente non fosse ininfluente la proposta che le concorrenti avrebbero avanzato per tale aspetto del servizio, dal momento che per esso era stata precisata ad hoc una attribuzione di punteggio aggiuntivo, utile ai fini della formazione di quello complessivo da riferire alle offerte da presentarsi per l’aggiudicazione dell’appalto;<br />	<br />
&#61485;	peraltro all’art. 3 del capitolato l’Amministrazione procedente, nello specificare le modalità di svolgimento del servizio di accettazione e portineria, dopo aver indicato l’orario e le presenze minime di personale “per una utenza media stimabile approssimativamente in circa 35.000 esami diagnostici per anno (ecografie, visite e mammografie) presso il presidio di Viale Amendola e n. 15.000 esami diagnostici per anno (ecografie, visite e mammografie) presso la sede di Viale Volta” (vedi art. 3 del capitolato, in atti), chiarisce espressamente che “L’appaltatore dovrà, comunque, garantire un aumento del personale necessario a fare fronte ad un aumento dell’attività o a particolari esigenze di servizio di carattere eccezionale”, precisando, infine, nell’art. 11 quale fosse il parametro al quale le ditte avrebbero dovuto fare riferimento nel confezionare l’offerta, con riguardo a tale incremento dell’attività.<br />	<br />
Tutto ciò esclude che il profilo dell’offerta qui in esame possa ritenersi ininfluente nell’ambito dell’offerta complessiva da proporsi a cura dei concorrenti, oltre alla circostanza che il servizio aggiuntivo richiesto non fosse irrilevante, per l’Ente procedente, rispetto al contenuto dell’intero servizio da appaltarsi.<br />
7. – A questo punto deve valutarsi l’effettiva portata della proposizione, da parte del consorzio ricorrente, dell’offerta pari a “zero” nel complessivo assetto della selezione svolta dal CSPO.<br />
Con riferimento alle conseguenze che la proposizione dell’offerta pari a “zero” provoca nell’assetto delle operazioni di selezione per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, la Sezione ritiene di poter concordare con quell’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l&#8217;ammissione, da parte della Stazione appaltante, di offerte di prestazioni gratuite in un contratto oneroso non solo stravolge la struttura sinallagmatica, vulnerando l&#8217;interesse dell&#8217;Amministrazione ad un&#8217;affidabile contrattazione e ad una ragionevole certezza sull&#8217;adempimento, ma soprattutto altera la concorrenza e, quindi, l&#8217;effettiva e leale competizione tra le imprese, che costituisce principio cardine dei pubblici incanti (così Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 1996 n. 937 nonché T.A.R. Campania, Napoli, 23 novembre 1999 n. 3038).<br />
Infatti, nessun pregio può assumere nella specie la circostanza, rilevata dalla parte ricorrente, che non vi era alcuna indicazione, nel capitolato, di un minimo ovvero di un massimo dell’offerta da proporsi per il profilo relativo al servizio aggiuntivo, in quanto proprio la produzione di un&#8217;offerta contenente la richiesta di un corrispettivo irrisorio ha reso superflua qualsiasi valutazione dell’anomalia dell’offerta &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 25 del D.L. vo 15 marzo 1995 n. 157 e dell&#8217;art. 37 della direttiva C.E.E. n. 92/50 &#8211;  con riferimento agli elementi predefiniti dal legislatore (economia del metodo di prestazione del servizio; soluzioni tecniche adottate; condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l&#8217;offerente per prestare il servizio; originalità del servizio stesso) e rimessi al chiarimento dovuto dalla concorrente con la redazione delle giustificazioni.<br />
Nel caso di specie, infatti, in presenza di una vera e propria assenza dell’offerta deve escludersi in radice che vi sia alcuna offerta da valutare e, quindi, alcun possibile giudizio di congruità da emettersi (in tal senso cfr. T.A.R. Campania, Napoli, n. 3038 del 1999, cit.).</p>
<p>8. – D’altronde, in virtù delle modalità di calcolo indicate nell’art. 13 del capitolato, la presentazione di una offerta pari a “zero” con riguardo al costo aggiuntivo per l’incremento del servizio accettazione/portineria per ogni 1000 esami in più dei 50.000 annui programmati – parametro fissato dall’Amministrazione procedente che, non risultando né illogico né irrazionale, merita di essere ritenuto legittimamente indicato nel capitolato – mina grandemente la par condicio delle altre concorrenti in quanto, secondo le osservazioni più sopra descritte (vedi sub punto 3), provoca l’attribuzione del punteggio massimo (5 punti) alla concorrente che ha offerto il prezzo”zero”, con automatico azzeramento di tutte le altre offerte e l’attribuzione alle altre concorrenti non di punteggi intermedi, ma dell’unico punteggio pari a “0” che risulta inevitabilmente dal calcolo secondo la formula indicata nell’art. 13 del capitolato.</p>
<p>9. – In ragione di tutte le suesposte osservazioni può conclusivamente affermarsi la infondatezza del complesso motivo di censura dedotto dalla parte ricorrente, di talché il ricorso va respinto.La condanna al pagamento delle spese processuali si determina in ragione della soccombenza, di talché il consorzio ricorrente deve essere condannato alla refusione delle spese di lite nei confronti dell’Amministrazione sanitaria resistente e del consorzio controinteressato, in solido tra di loro, in ragione di complessivi € 3.000,00 (euro tremila).</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Condanna il “Consorzio Logistica 2000”, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese di lite in favore del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO) e del Consorzio di Servizi Evolve, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, in solido tra loro, che liquida in complessivi € 3.000,00 (euro tremila).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2004.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 APRILE 2004<br />
Firenze, lì 29 aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1411/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1411</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.8206</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-29-4-2004-n-8206/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Giovanni Losavio &#8211; Presidente Consorzio per la riabilitazione idrica della città di Alessandria D&#8217;Egitto &#8211; C.R.I.A. (avv.ti Marcello lorenzani, Massimo Andreis e Marcello Minoli) contro Ministero degli affari esteri (Avvocatura generale dello Stato) al contratto di appalto per la realizzazione di un opera da eseguirsi all&#8217;estero &#8211; nella politica di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-29-4-2004-n-8206/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.8206</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giovanni Losavio &#8211; Presidente<br /> Consorzio per la riabilitazione idrica della città di Alessandria D&#8217;Egitto &#8211; C.R.I.A. (avv.ti Marcello lorenzani, Massimo Andreis e Marcello Minoli) contro Ministero degli affari esteri (Avvocatura generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>al contratto di appalto per la realizzazione di un opera da eseguirsi all&#8217;estero &#8211; nella politica di cooperazione coi paesi in via di sviluppo &#8211; non è applicabile il capitolato generale d&#8217;appalto per le opere pubbliche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Arbitrato &#8211; lodo (sentenza arbitrale) &#8211; impugnazione &#8211; per<br />
       nullita&#8217; &#8211; casi di nullita&#8217; &#8211;<br />
       Clausola compromissoria &#8211; Nullita&#8217; ex art. 829, primo comma, n. 1,<br />
       c.p.c. &#8211; Nozione &#8211; Portata &#8211; Poteri del giudice dell&#8217;impugnazione.</p>
<p> 2.  Pubblica amministrazione &#8211; contratti &#8211; in genere &#8211;<br />
       Ministero degli affari esteri &#8211; Cooperazione con i Paesi in via di<br />
       sviluppo (legge n. 49 del 1987) &#8211; Contratto di appalto d&#8217;opera da<br />
       eseguirsi all&#8217;estero nel quadro di tale politica di cooperazione &#8211;<br />
       Qualificazione come appalto di opera pubblica &#8211; Esclusione &#8211;<br />
       Conseguenze &#8211; Capitolato generale delle opere pubbliche &#8211;<br />
       Applicabilita&#8217; &#8211; Esclusione &#8211; Limiti &#8211; Fattispecie.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di impugnazione per nullita&#8217; del lodo arbitrale, le nullita&#8217;<br />
del patto compromissorio, menzionate nell&#8217;art. 829, primo comma, n.<br />
1, cod. proc. civ., non sono solo quelle che derivano da vizi di<br />
forma estrinseca, ma comprendono anche quelle che traggono origine<br />
dai limiti di compromettibilita&#8217; della controversia e da ogni altra<br />
ipotesi di nullita&#8217;, annullabilita&#8217; o inefficacia che determini l&#8217;insussistenza &#8211; originaria o sopravvenuta &#8211; della volonta&#8217;<br />
contrattuale delle parti, la quale costituisce il fondamento della<br />
potesta&#8217; decisoria degli arbitri, dovendosi la nozione di nullita&#8217; di<br />
cui alla norma citata riferire a tutti i casi di radicale inidoneita&#8217;<br />
del negozio compromissorio a produrre i suoi effetti. In tali<br />
ipotesi,<br />
il giudice dell&#8217;impugnazione, ravvisata la carenza di detta potesta&#8217;<br />
decisoria, si limita a dichiarare la nullita&#8217; del lodo e si astiene<br />
dal passare alla fase rescissoria del giudizio, senza alcun<br />
pregiudizio per le parti, che restano libere di riproporre le loro<br />
domande nella sede che ritengano piu&#8217; opportuna.</p>
<p>2. Il contratto di appalto per la realizzazione di un&#8217;opera da eseguirsi<br />
all&#8217;estero a beneficio di un Paese straniero, stipulato dal Ministero<br />
degli affari esteri nel quadro della politica di cooperazione con iPaesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49,<br />
non puo&#8217; essere qualificato come contratto di appalto di opera<br />
pubblica, poiche&#8217; in esso non sussiste la strumentalita&#8217; del bene per<br />
la realizzazione dei compiti istituzionali della pubblica<br />
amministrazione ed assume, invece, rilievo il perseguimento di<br />
finalita&#8217; piu&#8217; latamente politiche, non rientrando la cooperazione<br />
allo sviluppo tra i fini istituzionali dello Stato amministrazione.<br />
Ne consegue che al contratto in esame non e&#8217; applicabile &#8220;ex lege&#8221; il<br />
capitolato generale d&#8217;appalto per le opere pubbliche &#8211; il quale, del<br />
resto, si riferisce esclusivamente alle opere strumentali rispetto<br />
alla realizzazione dei compiti propri del Ministero dei lavori<br />
pubblici, che sono estranei alla politica di cooperazione allo<br />
sviluppo, di competenza del Ministero degli affari esteri -, la cui<br />
disciplina vale solo nei limiti in cui le parti contraenti vi abbiano<br />
fatto espresso richiamo nell&#8217;esercizio della loro autonomia negoziale<br />
(nella fattispecie, relativa a contratto di appalto per la<br />
realizzazione, nel quadro della cooperazione allo sviluppo,<br />
dell&#8217;acquedotto di Alessandria d&#8217;Egitto, la Suprema Corte ha cassato<br />
la sentenza della corte d&#8217;appello, la quale, sul presupposto<br />
dell&#8217;applicabilita&#8217; a detto contratto della disciplina speciale<br />
dettata dal capitolato generale delle opere pubbliche, e, in<br />
particolare, dell&#8217;art. 16 della legge n. 741 del 1981 &#8211; nel testorisultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 152<br />
del 1996 -, aveva ritenuto efficace la deroga unilaterale alla<br />
competenza arbitrale, con conseguente dichiarazione di nullita&#8217; del<br />
lodo per incompetenza del collegio arbitrale, nonostante che detta<br />
norma non fosse stata oggetto di richiamo da parte dei contraenti<br />
nella clausola compromissoria).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Al contratto di appalto per la realizzazione di un opera da eseguirsi all&#8217;estero &#8211; nella politica di cooperazione coi paesi in via di sviluppo &#8211; non è applicabile il capitolato generale  d&#8217;appalto per le opere pubbliche.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza clicca qui</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1403</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1403/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1403/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1403</a></p>
<p>GIUSEPPE PETRUZZELLI &#8211; Presidente; VINCENZO FIORENTINO &#8211; Consigliere, rel. est. STIATTI ENZO, (avv. Leucalitti Paolo) contro l’AZIENDA U.S.L. N. 10 DI FIRENZE (avv. Antonio Andreani) è rimesso all&#8217;apprezzamento discrezionale della P.A. l&#8217;utilizzo delle graduatorie per la copertura dei posti vacanti successivamente all&#8217;assunzione dei vincitori Pubblico impiego – graduatorie concorsuali –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1403/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1403</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1403/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1403</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">GIUSEPPE PETRUZZELLI &#8211; Presidente; VINCENZO FIORENTINO &#8211; Consigliere, rel. est.<br />
STIATTI ENZO, (avv. Leucalitti Paolo) contro l’AZIENDA U.S.L. N. 10 DI FIRENZE (avv. Antonio Andreani)</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">è rimesso all&#8217;apprezzamento discrezionale della P.A. l&#8217;utilizzo delle graduatorie per la copertura dei posti vacanti successivamente all&#8217;assunzione dei vincitori</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – graduatorie concorsuali – posti resisi vacanti successivamente all’assunzione dei vincitori – diritto degli idonei allo scorrimento della graduatoria – non sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L’utilizzabilità delle graduatorie per la copertura dei posti che nelle unità sanitarie locali si rendono vacanti nei due anni dalla loro approvazione non costituisce un obbligo, mantenendo al riguardo l’Amministrazione la più ampia discrezionalità in ordine all’opportunità di procedere o meno al loro scorrimento.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p style="text-align: justify;">Con commento del Dott. Marcello Faviere <a href="/ga/id/2004/5/1522/d">&#8220;Gli “idonei” non hanno diritto allo scorrimento della graduatoria&#8221;</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">E&#8217; rimesso all&#8217;apprezzamento discrezionale della P.A. l’utilizzo delle graduatorie per la copertura dei posti vacanti successivamente all’assunzione dei vincitori</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
II^ SEZIONE</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">sul ricorso n. 354/1996 proposto da</p>
<p><b>STIATTI ENZO</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Leucalitti Paolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Baccio da Montelupo n. 59/B;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">-l’ <b>AZIENDA U.S.L. N. 10 DI FIRENZE</b>, in persona del Direttore Generale p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Andreani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Pier Capponi n. 17;</p>
<p>PER L‘ANNULLAMENTO<br />
della determinazione di cui alla nota n. 18039, in data 10 ottobre 1995, dell’Azienda Sanitaria intimata nonchè per la declaratoria del diritto all’avanzamento automatico di esso ricorrente nel posto resosi vacante nella graduatoria del concorso a 3 posti di operatore tecnico coordinatore di cucina, approvata con deliberazione n. 130 del 18 febbraio 1994;</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda sanitaria intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004 &#8211; relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino &#8211; gli avv.ti Salvatore Iacono in sostituzione di P. Leucalitti e Francesco D’Addario e A. Andreani;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>FATTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Stiatti Enzo, dipendente dell’Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze, con la posizione funzionale di operatore tecnico di cucina, 4° livello, quale idoneo, essendosi collocato al 5° posto nella graduatoria di merito nel concorso a 3 posti di “operatore tecnico coordinatore di cucina”, approvato con delibera n. 130, del 18 febbraio 1994, dell’allora amministratore straordinario della ex U.S.L. 10/A di Firenze, chiedeva, in seguito alla intervenuta cessazione dal servizio di uno degli idonei ammessi, con istanza del 1 settembre 1996, di essere nominato in ruolo in tale posizione professionale mediante lo scorrimento della graduatoria.<br />
L’Azienda con determinazione n. 18039 del 10 ottobre 1995, respingeva la richiesta, sul rilievo che la cessazione dal servizio, con decorrenza dal 1° luglio 1995, dell’operatore tecnico coordinatore Chelucci Alfeo, pur facendo registrare la vacanza del posto, non determinava da sola le condizioni necessarie per la copertura del relativo “turn-over”, atteso che la L. 23 dicembre 1994 n. 724, nel disporre la validità fino al 31 dicembre 1997 delle graduatorie concorsuali approvate dal 1°1992, poneva, in misura del 30% il limite entro il quale era possibili ricoprire i posti dei ruoli sanitario-Tecnico e professionale resisi vacanti, per cessazione nel corso del 1995.<br />
Con ricorso notificato l’8 gennaio 1996 e depositato il 24 dello stesso mese l’interessato adiva questo Tribunale deducendo l’illegittimità del diniego dell’azienda per i seguenti motivi:<br />
-Violazione dell’art. 9 della L. 20 maggio 1985 n. 207;<br />
L’Azienda negando lo scorrimento della graduatoria avrebbe disatteso che ai sensi del suindicato articolo le graduatorie dei concorsi delle Unità sanitarie locali rimangono valide per un biennio dalla data di approvazione da parte del Comitato di Gestione e che le stesse vengono utilizzate per i posti resisi vacanti.<br />
-Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti dei fatti.<br />
A nulla rileverebbe che la legge 724 del 23 dicembre 1994, nel disporre la validità fino al 31 dicembre 1997, delle graduatorie concorsuali del 1° gennaio 1992, pone, in misura del 30% il limite entro il quale è possibile ricoprire i posti dei ruoli sanitario-tecnico e professionale resisi vacanti nel corso del 1995.<br />
Con atto depositato il 22 aprile 1996 si costituiva in giudizio l’Azienda sanitaria, la quale, con memoria del 29 dicembre 2003, eccepiva, in via preliminare, sia la tardività che la inammissibilità della pretesa di cui, comunque, ne sosteneva l’infondatezza.<br />
La causa veniva trattenuta per la decisione alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>DIRITTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari dedotte dalla difesa dell’Azienda sanitaria intimata attesa l’infondatezza nel merito della pretesa azionata.<br />
Privo di pregio è, infatti, il primo mezzo di gravame con il quale si sostiene che ai sensi dell’art. 9 della L. 20 maggio 1985 n. 207, l’Azienda sanitaria sarebbe stata tenuta a coprire il posto resosi vacante attingendo dalla graduatoria in cui era inserito il ricorrente.<br />
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la prevista, dal suindicato art. 9, comma 15, della L. 20 maggio 1985 n. 207, utilizzabilità delle graduatorie per la copertura dei posti che nelle unità sanitarie locali si rendono vacanti nei due anni dalla loro approvazione non costituisce un obbligo mantenendo al riguardo l’Amministrazione un’ampia discrezionalità in ordine all’opportunità di procedere o no al loro scorrimento (cfr. Cons. St. V sez. 28 maggio 2001 n. 2885 e 18 novembre 1999 n. 1958).<br />
Nè tale principio è mutato con l’entrata in vigore della L. 724/1994, richiamata dal ricorrente nel secondo motivo di impugnativa.<br />
L’art. 22, comma 8, della suddetta L. 23 dicembre 1994 n. 724, prevede che per il triennio dal 1995 al 1997 le Pubbliche Amministrazioni (comprese le Aziende USL) possano assumere personale di ruolo e a tempo indeterminato esclusivamente in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo medesimo, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie approvate dall’organo competente a decorrere dal 1° gennaio 1992, la cui validità viene contestualmente prorogata al 31 dicembre 1997; pertanto tale norma attribuisce alle Amministrazioni una mera facoltà di utilizzazione delle dette graduatorie, subordinando altresì l’assunzione alla definizione delle piante organiche previa verifica dei carichi di lavoro (cfr. TAR Lazio sez. III bis 9 novembre 2000 n. 9076 e sez. I bis 6 aprile 1999 n. 788).<br />
Sulla base di tali rilievi, concludendo, il ricorso va respinto.<br />
Sussistono ragioni per compensare tra le parti le spese ed onorari di causa.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione IIa, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.<br />
Spese ed onorari di causa compensati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 13 gennaio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. GIUSEPPE PETRUZZELLI &#8211; Presidente<br />
Dott. MAURIZIO NICOLOSI &#8211; Consigliere<br />
Dott. VINCENZO FIORENTINO &#8211; Consigliere, rel. est.<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 APRILE 2004<br />
Firenze, lì 29 aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1403/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1403</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1413</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1413/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1413/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1413</a></p>
<p>Dott. Giuseppe Petruzzelli Pres. Dott. Vincenzo Fiorentino Est. Società Imperial S.p.A ed altri (Avv.ti Antonio Andreani e Francesco D’Addario) contro il Comune di Calenzano (Avv. Paolo Stolzi) Regione Toscana (Avv.ti Silvia Fantappiè e Fabio Ciari) sui limiti all&#8217;applicazione delle deroghe al divieto di apertura domenicale, di cui al c.d. &#8220;Decreto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1413/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1413</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1413/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1413</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Dott. Giuseppe Petruzzelli Pres. Dott. Vincenzo Fiorentino Est.<br />
Società Imperial S.p.A ed altri (Avv.ti Antonio Andreani e Francesco D’Addario) contro il Comune di Calenzano (Avv. Paolo Stolzi) Regione Toscana (Avv.ti Silvia Fantappiè e Fabio Ciari)</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">sui limiti all&#8217;applicazione delle deroghe al divieto di apertura domenicale, di cui al c.d. &#8220;Decreto Bersani&#8221;, anche alla luce della normativa regionale</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Attività commerciale – Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio – Art. 11 e 12 del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 114 – Generale facoltà di apertura domenicale – Non configurabilità</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">2. Attività commerciale – Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio – Art. 13 del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 114 – Deroghe alla disciplina generale – Anche per attività di vendita a merceologia multipla e differenziata in cui sia preponderante una sola delle tipologie indicate nel comma 1 dell’art. 13</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. Gli artt. 11 e 12 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114 non riconoscono una generale facoltà di apertura domenicale degli esercizi di vendita al dettaglio: l’art. 11 stabilisce la chiusura domenicale e festiva facendo salva però la possibilità per il Comune di derogare a tale obbligo nei limiti e con le modalità previste dal comma 5 dell’articolo stesso; l’art. 12 prevede alcune eccezioni alle regole generali di cui all’art. 11, limitando però la loro applicabilità ai soli Comuni “ad economia prevalentemente turistica”, nonché alle “città d’arte” o a loro particolari ambiti che sono individuati in base a criteri la cui determinazione è demandata alla normativa regionale, con la conseguenza che la mancata inclusione nel relativo elenco regionale rende inapplicabili le deroghe di cui al citato articolo</p>
<p style="text-align: justify;">2. L’art. 13 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114 (cd. “Decreto Bersani”) esclude dalla disciplina generale, riguardante gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio, anche quei casi di attività di vendita a merceologia multipla e differenziata in cui sia comunque preponderante anche una sola delle tipologie indicate nel comma 1</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sui limiti all’applicazione delle deroghe al divieto di apertura domenicale, di cui al c.d. “Decreto Bersani”, anche alla luce della normativa regionale</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">N. 1413 REG. SENT. ANNO 2004<br />
N. 1309 REG. RIC. ANNO 2002<br />
N. 2029 REG. RIC. ANNO 2002</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
II^ SEZIONE</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">sui ricorsi riuniti nn. 1309/2002 e 2029/2002 proposti il primo dalla</p>
<p><b>SOCIETA’ IMPERIAL S.P.A., </b>ed il secondo dalla <b>SOCIETA’ BELUGA S.R.L., NENCINI SPORT S.R.L., FRANCESCHINI EUROMERCATO S.R.L., SCARPE &amp; SCARPE S.P.A. e dalla DITTA MEACCI GIORGIO</b>, rappresentate e difese dagli avv.ti Antonio Andreani e Francesco D’Addario ed elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo di tali difensori in Firenze, via Fra’ D. Buonvicini n. 21;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">-il <b>COMUNE DI CALENZANO</b>, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Stolzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via dei Della Robbia n. 67;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>-della <b>REGIONE TOSCANA</b>, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Silvia Fantappiè (ric. n. 2029/2002) e dagli avv.ti Silvia Fantappiè e Fabio Ciari (1309/2002) ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Regionale a Firenze, in via Cavour n. 18;</p>
<p>PER L‘ANNULLAMENTO<br />
del provvedimento n. 11774, in data 8.5.2002, del Sindaco del comune intimato, dell’ordinanza sindacale n. 201, del 12.12.2001, n. 210, del 12.12.2001, n. 137, del 28.11.2000, del Regolamento regionale n. 4 del 26.7.1999, del decreto Dir. Dip. Sviluppo Economico Servizio Commercio e Cooperazione della Regione Toscana n. 1279, del 19.3.2002 e del Piano di indirizzo e regolazione degli orari approvato con delibera C.C. del comune di Calenzano, in data 30.6.2000 n. 98;</p>
<p>Visti i ricorsi e le relative documentazioni;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune e della regione;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 19 novembre 2003 &#8211; relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino &#8211; gli avv.ti F. D’Addario, P. Stolzi e S. Fantappiè;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>FATTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">La società Imperial S.p.a. operante nel settore della produzione ed il commercio al dettaglio ed all’ingrosso di elettrodomestici, mobili, articoli casalinghi, materiale elettrico ecc &#8230;, attività che svolge, tra l’altro, dal 4 giugno 1998, nei locali posti alla via V. Emanuele n. 41, del comune di Calenzano, in seguito all’acquisita conoscenza dell’ordinanza del sindaco di tale comune n. 210/2001, del 12 dicembre 2001, con la quale era stato disposto, a far data dal secondo semestre 2002, il cambiamento degli orari di una parte degli esercizi di vendita posti nel territorio comunale, ed in particolare della riduzione prevista nella stessa ordinanza, dei giorni di apertura domenicale con possibilità di una unica apertura al mese, laddove da oltre 30 anni, per tradizione commerciale dello stesso comune era stata mantenuta l’apertura festiva e domenicale anche durante la stagione estiva, chiedeva, con rispettive istanze del 24 aprile 2002 e del 2 maggio 2002, l’eliminazione del suddetto provvedimento di chiusura domenicale.<br />
Il comune, in esito a tale richiesta con nota n. 1174, dell’8 maggio 2002, faceva presente: che l’ordinanza era stata emessa in applicazione della disciplina statale (D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114) e di quella regionale attuativa (L. Reg. 17 maggio 1999 n. 28) in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio su aree private in sede pubblica; che la delibera del consiglio regionale n. 368, del 18 dicembre 1990, che aveva riconosciuto il comune quale località interessata da flusso turistico festivo per il periodo dell’intero anno, per l’intero territorio, nell’ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale ed in forza del quale riconoscimento era stata introdotta nel regolamento comunale degli orari di apertura e chiusura dei negozi, l’orario turistico che prevedeva la facoltà di apertura domenicale e festiva aveva cessato di aver efficacia al momento dell’approvazione dell’elenco regionale dei comuni a prevalente economia turistica e città d’arte sulla base dei criteri e parametri del regolamento regionale, del 26 luglio 1999, n. 4, (di attuazione della L. Reg. 17 maggio 1999 n. 28) modificato con regolamento regionale 3 maggio 2000 n. 5; che il comune, non rientrando più nei parametri previsti da tali regolamenti regionali, era stato comunque inserito nel predetto elenco, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del Reg. Reg. 26 luglio 1999 n. 4, e successive modificazioni, sulla base di un accordo sottoscritto il 20 dicembre 1999, fra i comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Prato, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa ed in data 11 gennaio 2000 con le associazioni delle imprese del commercio e del turismo le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore e le organizzazioni dei consumatori; che tale accordo aveva consentito a tutti i comuni sottoscrittori di beneficiare di maggiori aperture domenicali e festive rispetto a quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 114/1998, ma soprattutto al comune di Calenzano di beneficiare di un periodo transitorio di tre anni per giungere, con una graduale riduzione delle aperture domenicali e festive, a una omogeneizzazione con gli altri comuni dell’accordo.<br />
Con atto notificato il 6 giugno 2002 e depositato il 17 dello stesso mese (ricorso n. 1309/2002) la società impugnava: A) la nota n. 1174, dell’8 maggio 2002; B) l’ordinanza sindacale n. 210, del 12 dicembre 2001; C) il regolamento del Consiglio Regionale n. 4 del 26 luglio 1999 come modificato con Regolamento Regionale n. 5 del 3 maggio 2002; D) il decreto del Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico Servizio Commercio e Cooperazione della Regione Toscana n. 1279 del 19 marzo 2002; E) il piano di Indirizzo e Regolazione degli orari approvato con delibera consiliare del comune di Calenzano n. 98, del 30 giugno 2000.<br />
A fondamento dell’impugnativa la società deduceva il seguente complesso motivo:<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 14 Cost.; violazione del D.Lgs. n. 114/1998 (in particolare degli artt. 11 e 12); violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000); violazione dell’art. 3 della L. 241/1990; violazione dei principi regolanti l’apertura festiva e domenicale degli esercizi commerciali; eccesso di potere per disparità di trattamento; contraddittorietà; illogicità manifesta; difetto assoluto di motivazione; travisamento dei fatti; difetto dei presupposti; difetto di istruttoria; sviamento di potere.<br />
Affermava in particolare parte ricorrente che:<br />
&#8211; gli atti impugnati si porrebbero in contrasto con il disposto degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, che avrebbe instaurato, nell’ottica di una generalizzata liberalizzazione del commercio, un sistema ove la facoltà di apertura domenicale sarebbe la regola e non l’oggetto di espressa deroga e che non avrebbe posto alcuna esigenza di modifica della disciplina previgente;<br />
&#8211; l’ordinanza sindacale contenente la disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali non sarebbe sorretta da una congrua motivazione delle ragioni e delle scelte operate e dei criteri seguiti per contemperare i diversi interessi contrapposti.<br />
&#8211; il comune avrebbe ignorato la trentennale tradizione di apertura domenicale e festiva degli esercizi posti nel suo territorio, nonchè la disciplina previgente; in particolare il disposto della delibera del Consiglio regionale n. 368, del 18 dicembre 1990 e la delibera di giunta comunale n. 231, del 27 giugno 1991;<br />
&#8211; l’esclusione del comma dall’elenco dei comuni ad “economia prevalentemente turistica” si appaleserebbe illogica ed adottata sulla base di istruttoria inadeguata;<br />
&#8211; gli atti impugnati, avrebbero, infine, determinato una ingiusta discriminazione, consentendo agli esercizi posti nelle aree comunali di La Chiusa, Carraia, Legri e Le Croci di non ottemperare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva.<br />
Chiedeva, infine, la società ricorrente il risarcimento del danno derivatole dall’adozione degli atti impugnati.<br />
Si costituiva in giudizio, con atto depositato il 21 giugno 2002, la Regione Toscana resistendo.<br />
Si costituiva in giudizio con atto depositato il 26 giugno 2002 il comune di Calenzano che, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità del ricorso sull’assunto che gli atti impugnati avrebbero consentito di beneficiare, anche se per un periodo transitorio di tre anni, di un maggior numero di aperture domenicali e festive rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.<br />
Eccepiva, inoltre, la difesa comunale l’inammissibilità della domanda diretta ad ottenere l’annullamento dell’atto n. 11774, in data 8 maggio 2002, del sindaco del comune di Calenzano, sul rilievo dell’assenza in tale atto del carattere provvedimentale.<br />
Eccepiva ,infine, la difesa comunale la tardività del ricorso sul rilievo della relativa notifica oltre i termini decadenziali di rito decorrenti nella specie, secondo la prospettazione di tale difesa, quanto meno dal 12 febbraio 2001, data questa di emanazione dell’ordinanza sindacale n. 210.<br />
Nel merito veniva contestata la fondatezza della pretesa.<br />
Nella Camera di Consiglio del 27 giugno 2002, come da ordinanza n. 762/2002, veniva respinta la domanda cautelare proposta.<br />
La difesa regionale depositava il 28 giugno 2002 una propria memoria.<br />
Con atto, notificato l’11 settembre 2002 al comune di Calenzano ed alla Regione e depositato il 18 dello stesso mese, la società Imperial S.p.a. impugnava, mediante motivi aggiunti, la comunicazione n. 19836, in data 25 luglio 2002, del Responsabile dell’Ufficio Sviluppo Economico ed ambiente del comune, relativa alla reiezione della istanza presentata da essa società il 18 luglio 2002 e con la quale veniva chiesto l’imposizione della chiusura domenicale alla struttura commerciale “Mercatone Uno” almeno in riferimento ai generi non rientranti nella categoria oggetto della delega (i mobili), generi che essa società avrebbe venduto in concorrenza con tale struttura.<br />
A fondamento di tale impugnativa venivano dedotti i seguenti motivi:<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost.; violazione del D.Lgs. n. 114/1998 (in particolare degli artt. 1, 2 e 13); violazione della L. n. 287/1990 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990; violazione dei principi regolanti l’apertura festiva e domenicale degli esercizi commerciali; eccesso di potere per disparità di trattamento; contraddittorietà; illogicità manifesta; difetto assoluto ed inesistenza della motivazione; travisamento dei fatti; difetto dei presupposti; difetto di istruttoria e sviamento di potere.<br />
Sosteneva la società ricorrente che l’atto impugnato sarebbe stato emesso disattendendo che, a norma dell’art. 13 del suddetto D.Lgs. 31 marzio 1998 n. 114, alla struttura “Mercatone Uno”, in quanto commerciando – sebbene in misura non prevalente – anche generi diversi dai mobili, sarebbe dovuta essere inibita almeno la vendita di quest’ultimi.<br />
&#8211; violazione degli artt. 3, 85 (ora 81) del Trattato CEE; violazione della L. n. 287/1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 41 Cost.; violazione del D.Lgs. n. 114/1998; violazione dell’art. 3 della L. 241/1990; disparità di trattamento; contraddittorietà; illogicità manifesta; difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti; difetto di istruttoria e sviamento.<br />
L’atto impugnato sarebbe stato emesso disattendendo che si poneva in contrasto con il diritto di libera concorrenze della società ricorrente e con il principio della libertà di scelta nell’acquisto dei consumatori.<br />
Chiedeva, infine, parte ricorrente il risarcimento del danno derivantele dall’atto in questione.<br />
Con memoria, del 23 ottobre 2002, la difesa regionale eccepiva in via preliminare l’inammissibilità della suddetta impugnativa mediante motivi aggiunti sia perchè la struttura commerciale il “Mercatone Uno” non era parte nel ricorso principale e sia perchè, comunque, i motivi aggiunti sarebbero dovuti essere notificati a tale struttura quale parte controinteressata.<br />
Nel merito veniva contestata la fondatezza.<br />
Con memoria del 24 ottobre 2002 la difesa comunale deduceva, in via preliminare, le stesse eccezioni formulate dalla Regione, nonchè l’ulteriore profilo di inammissibilità sull’assunto che l’atto impugnato non avrebbe natura provvedimentale.<br />
Nel merito la difesa comunale contestava la fondatezza della pretesa.<br />
Nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2002, come da ordinanza n. 1184/2002, veniva respinta la domanda cautelare proposta.<br />
Con atto notificato il 13 gennaio 2003 e depositato il 24 dello stesso mese la società Imperial impugnava, mediante motivi aggiunti, l’ordinanza n. 182/2002, del 15 novembre 2002, con la quale il sindaco del comune di Calenzano disciplinava gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa per l’anno 2003.<br />
L’impugnativa riguardava anche il decreto del Dirigente del Servizio Commercio e Cooperazione della Regione Toscana n. 3906, del 31 luglio 2002, con il quale il comune di Calenzano era stato inserito nell’elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica per il periodo di vigenza dell’ordinanza.<br />
Con l’attuale ricorso la società Imperial chiedeva altresì l’accertamento della natura di centro commerciale ex art. 4 lett. g) del D.Lgs. n. 114 del 1998, del complesso dei punti di vendita al dettaglio esistente nell’area in cui era collocato il negozio dalla stessa gestito e quindi del diritto a mantenere l’apertura domenicale e festiva.<br />
Chiedeva, infine, la società il risarcimento del danno derivantele da tali atti.<br />
A fondamento dell’impugnativa la società, dopo aver affermato che l’illegittimità degli atti impugnati con il ricorso principale e con il primo ricorso per motivi aggiunti si rifletterebbe, inficiandola in via diretta sull’ordinanza n. 182/02, del 15 novembre 2002, deduceva il seguente motivo:<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 114/1998; violazione dell’art. 41 Cost.; violazione dei principi regolanti l’orario dei centri commerciali; eccesso di potere per illogicità manifesta; difetto dei presupposti; travisamento dei fatti; inesistente motivazione; contraddittorietà; inesistente istruttoria, sviamento di potere.<br />
Il provvedimento impugnato violerebbe i principi regolanti la determinazione degli orari all’interno dei centri commerciali dovendo essere ricondotto a tale categoria il complesso dei punti vendita al dettaglio esistente nell’area in cui è ubicato il negozio della società ricorrente.<br />
Si appaleserebbe peraltro contraddittoria l’azione del comune laddove consentirebbe l’esercizio della ditta Mercatone Uno vietando contemporaneamente all’esercizio della ricorrente l’apertura domenicale.<br />
Con memoria depositata il 18 febbraio 2003 il comune contestava la fondatezza di tali nuovi motivi.<br />
L’infondatezza di detti motivi veniva sostenuta anche dalla Regione con memoria del 25 febbraio 2003.<br />
Con ordinanza n. 257, del 13 marzo 2003, veniva respinta la ulteriore domanda cautelare.<br />
Con atto notificato il 30 settembre 2002 e depositato il 14 ottobre successivo (ricorso n. 2029/2002) anche la società Beluga S.r.l., Nencini Sport S.r.l., Franceschini Euromercato S.r.l., Scarpe &amp; Scarpe S.p.a. e la ditta Meacci Giorgio impugnavano: A) l’ordinanza del sindaco del comune di Calenzano n. 210, del 12 dicembre 2001; B) il regolamento del Consiglio Regionale n. 5 del 3 maggio 2002; C) il Decreto del Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico Servizio Commercio e Cooperazione della Regione Toscana n. 1279 del 19 marzo 2002; D) il piano di Indirizzo e Regolazione degli orari approvato con delibera Consiliare del comune di calenzano n. 98 del 30 giugno 2000.<br />
Le ricorrenti dopo aver sottolineato che l’ordinanza sindacale n. 210 del 12 dicembre 2001, imponendo la chiusura domenicale agli esercizi, tra cui quelli delle ricorrenti, posti sia nell’area considerata da 20/25 anni il primo centro commerciale di Firenze, sotto il nome di “Euromercato Franceschini” che nell’area limitrofa prospettante sulle strade che delimitano la prima area, avrebbe disatteso che il complesso di tali punti vendita sarebbe riconducibile di fatto alla tipologia del centro commerciale di cui alla lett. g) dell’art. 4 del D.Lgs. 114/1998, mentre consentendo alla ditta Mercatone Uno l’apertura domenicale in virtù della ritenuta prevalenza della vendita di mobili avrebbe erroneamente ed illegittimamente applicato il disposto di cui all’art. 13 dello stesso decreto, deducevano avverso gli atti impugnati sostanzialmente gli stessi motivi formulati dalla società Imperial con il ricorso n. 1309/2002.<br />
Si costituivano, con rispettivi atti del 24 ottobre 2002, sia il comune che la Regione.<br />
Con atto notificato il 13 gennaio 2003 la società Nencini Sport impugnava mediante motivi aggiunti l’ordinanza n. 182/2002, del 15 novembre 2002 con la quale il sindaco del comune di Calenzano disciplinava gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa per l’anno 2003.<br />
L’impugnativa riguardava anche il decreto del Dirigente del Servizio Commercio e Cooperazione della Regione Toscana n. 3906, del 31 luglio 2002, con il quale il comune di Calenzano era stato inserito nell’elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica per il periodo di vigenza dell’ordinanza.<br />
Con tale ricorso la società Nencini Sport chiedeva altresì l’accertamento della appartenenza del negozio di propria proprietà ubicato alla via Salvanti nn. 47-79 alla struttura come tale definibile ex art. 4 lett. g) D.Lgs. n. 114/98, esistente in Calenzano (ricomprendente le strutture di vendita dell’ex “Euromercato Franceschini” e le strutture limitrofe) e l’accertamento del diritto a mantenere l’apertura domenicale festiva del suddetto negozio in accordo con l’orario di apertura consentito all’esercizio di vendita del Mercatone Uno, posto nello stesso centro commerciale. Veniva chiesto infine il risarcimento del danno.<br />
A fondamento di tale ricorso venivano sostanzialmente dedotti i motivi di cui all’impugnativa per motivi aggiunti notificata dalla società Imperial il 14 gennaio 2003 e depositata il 24 dello stesso mese nell’ambito del ricorso n. 1309/2002.<br />
Con memoria del 4 luglio 2003 la difesa comunale riproponeva le eccezioni preliminari già dedotte nel giudizio attivato dalla società Imperial, mentre nel merito contestava la fondatezza della pretesa.<br />
Anche la difesa regionale, con memoria del 7 luglio 2003, proponeva eccezioni sostanzialmente identiche a quelle dedotte nel giudizio attivato dalla società Imperial.<br />
Le cause passavano in decisone sulle memorie delle parti alla pubblica udienza del 19 novembre 2003.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>DIRITTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Le cause, in quanto oggettivamente connesse ed affidate sostanzialmente agli stessi motivi, possono essere riunite, per ragioni di economia processuale, ai fini di un esame congiunto.<br />
Occorre innanzitutto esaminare le eccezioni di tardività dedotte dalla difesa comunale, sia con riferimento al ricorso n. 1309/2002, proposto dalla società Imperial S.p.a. che al ricorso n. 2029/2002 proposto dalle società Beluga S.r.l., Nencini Sport S.r.l., Franceschini Euromercato S.r.l., Scarpe &amp; Scarpe S.p.a. e dalla ditta Meacci Giorgio, sull’assunto che i ricorsi sarebbero stati notificati oltre i termini decadenziali di rito decorrenti dal 5 giugno 2000, data questa di ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio del comune del piano di indirizzo e di regolazione degli orari, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Calenzano n. 23, del 28 febbraio 2000, o comunque, dal 23 agosto 2000, data questa di pubblicazione dell’avviso di approvazione del piano sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.<br />
L’eccezione va disattesa con riferimento ad entrambi i ricorsi.<br />
E’, infatti, pacifico in giurisprudenza che il termine per l’impugnazione di atti amministrativi generali che incidono sulla sfera giuridica dei singoli destinatari decorre dalla data in cui gli stessi ne abbiano avuto sicura e piena conoscenza, a nulla rilevando che tali provvedimenti siano stati assoggettati a forme di pubblicità (cfr. Cons. St. V Sez. 6 febbraio 2001 n. 475; TAR Sicilia, Palermo I Sez. 10 aprile 2002 n. 906).<br />
Nel caso di specie la difesa comunale non ha fornito la prova di quando le ricorrenti abbiano acquisito la piena conoscenza dei provvedimenti impugnati (prova della piena conoscenza che deve essere fornita da chi la eccepisce, in base ad elementi univoci o anche in base a considerazioni presuntive, purchè queste siano gravi, precise e concordanti).<br />
Vanno disattese anche le eccezioni con le quali la difesa comunale sostiene, con riferimento ad entrambe le impugnative, la carenza di interesse delle rispettive parti ricorrenti, sull’assunto che gli atti impugnati, lungi dal danneggiarle avrebbero loro consentito, comunque, almeno fino al termine di validità dell’accordo sottoscritto, dai comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Prato, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del regolamento 17 maggio 1999 n. 28 (regolamento di attuazione della L. Reg. 17 maggio 1999 n. 28, legge contenente “norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114) di beneficiare di un maggior numero di aperture domenicali e festive rispetto a quelle previste dalla normativa vigente e di ritardare, in quanto imprese localizzate nel comune di Calenzano, di tre anni l’applicazione del regime ordinario di cui all’accordo, pervenendo in maniera graduale ad una diminuzione delle aperture domenicali e festive.<br />
E’, infatti, da premettere che il comune di Calenzano, in applicazione della previgente normativa, essendo stato individuato, con delibera del Consiglio Regionale n. 368, del 18 dicembre 1990, quale “località interessata da flussi turistici mensili” aveva fruito dell’orario turistico, con illimitata facoltà di apertura domenicale e festiva.<br />
Il comune, tuttavia, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e della normativa regionale attuativa (L. Reg. 7 maggio 1998 n. 28 e regolamento 26 luglio 1994 n. 4, come modificato dal regolamento 3 maggio 2000 n. 5, sopra citati) non risultava in possesso degli interi requisiti previsti dall’art. 12 del regolamento 26 luglio 1999 n. 4 per essere inserito nell’elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica.<br />
Risultava, difatti, possedere i parametri riferiti all’area della domanda (parametri da 1 a 5 dell’allegato D al regolamento) ed a quella dell’incrocio domanda-offerta (parametri 8 e 9 dell’allegato) ma non i parametri positivi relativi all’area dell’offerta (parametri 6 e 7).<br />
Il comune, in particolare, non possedeva il parametro “Strutture ricettive su popolazione residente” costituito dalla “media annua esercizi 1998/popolazione residente (media annua posti letto 1998/popolazione residente al 3 dicembre 1997) x 100”; laddove, ai sensi del comma 2 dell’art. 12 del regolamento in questione “condizione per la presentazione della richiesta di inserimento nell’elenco regionale di cui al comma 1° (elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica) &#8230;” era costituita dalla “sussistenza di almeno tre dei parametri elencati nell’allegato D, di cui almeno uno relativo all’area dell’offerta ed uno relativo all’area della domanda &#8230;”.<br />
Trattasi di criteri di valutazione individuati dalla regione nell’esercizio della propria discrezionalità regolamentare; criteri, peraltro, non oggetto di censure.<br />
Quale conseguenza dell’assenza di tutti i parametri previsti, nei confronti del comune avrebbe dovuto trovare immediata applicazione l’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, in base al quale comune per gli esercizi di vendita al dettaglio è prevista “la chiusura domenicale e festiva e nei casi stabiliti dai comuni e sentite le organizzazioni di cui al comma 1°, la mezza chiusura infrasettimanale”.<br />
Il comune, pur non risultando nei parametri previsti, veniva, comunque, sulla base del richiamato accordo e per la durata dello stesso, inserito nell’elenco regionale dei comuni a prevalente economia turistica.<br />
Come sopra delineato, tale accordo è stato sottoscritto ai sensi dell’art. 12, comma 5°, del regolamento; detto comma prevede che la “Regione favorisce accordi tra le associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore e le organizzazioni dei consumatori, sottoscritti in più comuni contigui o vicini, anche non in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 ma interessati comunque a flussi turistici diretti ai comuni in possesso di tali requisiti. Negli accordi i comuni disciplinano congiuntamente, in relazione alle esigenze di sviluppo turistico, le deroghe di cui all’art. 12, comma 1, del decreto nei rispettivi territori”.<br />
Quindi è esatto che gli atti impugnati, che trovano il proprio presupposto in tale accordo, hanno consentito alle ricorrenti di beneficiare, al pari di altre imprese site nei comuni di cui all’accordo e, comunque, fino al termine di validità dell’accordo stesso, di un maggiore numero di aperture domenicali e festive, rispetto a quelle previste dalla disciplina generale di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, ma è altrettanto esatto che le ricorrenti si dolgono sia delle ordinanze del comune di Calenzano che hanno disciplinato gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa per i periodi previsti dall’accordo sia, e soprattutto, delle presupposte determinazioni della Regione dirette a collocare il territorio comunale fuori dal campo dei comuni a diretta vocazione turistica, sostenendo, in particolare, che dall’accoglimento delle censure in merito formulate deriverebbe non già l’applicazione del regime di chiusura, ma l’apertura domenicale continuativa degli esercizi commerciali sull’assunto che del combinato disposto di cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, si rileverebbe, quale regola generale, la facoltà degli esercizi di apertura domenicale.<br />
Può quindi procedersi all’esame delle doglianze formulate con gli atti introduttivi di giudizio.<br />
In entrambi i ricorsi, con il primo mezzo di gravame, come già delineato, si sostiene che gli atti impugnati contrasterebbero con il disposto di cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, dal quale si rileverebbe, quale regola generale, la facoltà degli esercizi di apertura domenicale.<br />
La doglianza è infondata.<br />
Il comma 1° dell’art. 11 pone la regola generale secondo cui “gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti”.<br />
La scelta degli orari, pur rimessa alla “libera determinazione degli esercenti”, deve, tuttavia, esercitarsi “nel rispetto delle disposizioni del presente articolo”, “e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall’art. 36, comma 3°, della L. 8 giugno 1990 n. 142” (dispone tale comma, per quanto qui interessa, che il “sindaco è competente, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali”. La scelta degli orari da parte dei titolari di esercizi di vendita al dettaglio, deve, quindi, innanzitutto, avvenire “nel rispetto delle disposizioni del presente articolo”).<br />
E l’articolo fissa alcuni punti fermi in tema di orari.<br />
Il comma 4°, infatti, prevede per gli esercizi di vendita al dettaglio, la chiusura domenicale e festiva, e, nei casi stabiliti dai comuni e sentite le organizzazioni di cui al comma 1°, la mezza chiusura infrasettimanale.<br />
Il comma 2°, precisa che tutti gli esercizi possono restare aperti “tutti i giorni della settimana dalle 7 alle ore 22”, e che, entro tali limiti, l’esercente ha la facoltà di scegliere liberamente il proprio orario, non superando comunque le 13 ore giornaliere, cioè l’intero orario possibile.<br />
L’ultimo comma dell’art. 11, rimette ancora al comma le determinazioni (con le modalità sopraindicate) l’individuazione delle zone del territorio comunale e dei giorni in cui è possibile derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva, prescrivendo che tali giorni “comprendono comunque quelle del mese di dicembre, nonchè ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell’anno”.<br />
I provvedimenti impugnati risultano, quindi, emanati in corretta applicazione di tale articolo, nonchè delle disposizioni regionali attuative del decreto.<br />
Nè le ricorrenti possono invocare a sostegno della loro tesi l’art. 12 di tale decreto.<br />
Mentre l’art. 11 detta la disciplina generale degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio, il successivo art. 12, contiene alcune eccezioni alle regole generali ivi previste, in ragione della specificità di determinati comuni, definiti “ad economia prevalentemente turistica”, nonchè delle “città d’arte”, o di loro particolari ambiti.<br />
Il comma 3° attribuisce alle Regioni (entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114) la competenza a provvedere alla individuazione di detti comuni e città d’arte, zone del territorio dei medesimi ed i periodi di maggior afflusso turistico.<br />
La legge non fornisce alcun criterio per determinare quali siano “i comuni ad economia prevalentemente turistica”, rimettendone quindi la predisposizione alla Regione e, come già delineato, la Regione Toscana, sulla base dei criteri di valutazione dalla stessa individuanti con il regolamento 26 luglio 1994 n. 4, come modificato dal regolamento, 3 maggio 2000 n. 5, ha escluso il comune di Calenzano dall’elenco dei suddetti comuni. E, come già sottolineato, i suindicati criteri di valutazione non sono stati oggetto di censure.<br />
Con riferimento ai motivi aggiunti proposti in entrambi i ricorsi e diretti a censurare una disparità di trattamento rispetto all’esercizio “Mercatone Uno” sull’assunto che a questo verrebbe consentita l’apertura domenicale nonostante la relativa attività di vendita interesserebbe oltre ai mobili, elettrodomestici, telefonia, casalinghi, abbigliamento, prodotti dell’igiene della casa ed una infinità di altri articoli, va innanzitutto rilevata l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità di tali motivi dedotte dalla difesa comunale sul rilievo della loro mancata notifica al suddetto esercizio.<br />
Nel processo amministrativo la qualità di controinteressato cui il ricorso deve essere notificato va individuata con riferimento alla titolarità di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la proposizione del ricorso (c.d. elemento sostanziale) ed alla circostanza che il provvedimento impugnato riguardi nominativamente un soggetto determinato, esplicitamente menzionato o comunque agevolmente individuabile (c.d. elemento formale), il quale abbia un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento.<br />
Nel caso di specie non è assolutamente individuabile una siffatta posizione dell’esercizio “Mercatone Uno” atteso il contenuto generale dei provvedimenti con cui il comune ha disciplinato gli orari di apertura e chiusura domenicale nel proprio territorio. Ed è peraltro da rilevare che mentre la posizione del ricorrente presuppone una lesione già avvenuta, la posizione del controinteressato deve essere valutata in via ipotetica, in relazione all’eventuale annullamento dell’atto a cui tende il ricorso avversario.<br />
Si deve trattare però, come già delineato, di una posizione qualificata, che si ricolleghi per effetto diretto ed immediato al provvedimento impugnato (l’art. 21 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 impone la notifica ai controinteressati “ai quali l’atto direttamente si riferisce”; per cui nel caso, come quello di specie, nel quale il provvedimento viene censurato per eccesso di potere per disparità di trattamento, non sussiste alcun obbligo di notifica ai soggetti nei cui confronti il ricorrente lamenti la disparità di trattamento ﴾cfr. Cons. St. IV Sez. 21 aprile 1970 n. 308﴿).<br />
Peraltro, come affermato dalla difesa comunale con la memoria dell’8 novembre 2003 e comprovato dalla documentazione da tale difesa prodotta il 13 febbraio 2003 (relazioni del Comando di polizia Municipale del 23 ottobre e del 6 novembre 2002) l’attività svolta dall’esercizio “Mercatone Uno”, riguardava prevalentemente la vendita di mobili, cui è destinato il 60/65% della superficie commerciale.<br />
Conseguentemente l’attività di tale esercizio rientra nella disciplina di cui al comma 1° dell’art. 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.<br />
L’articolo contiene ulteriori eccezioni al sistema generale di cui all’art. 11.<br />
Il comma 1° stabilisce che l’intero titolo non si applica ad alcune particolari tipologie di attività, che, per la propria specificità, non possono esservi soggette, senza disagi per l’utenza e difficoltà per gli imprenditori.<br />
Tali attività costituiscono un insieme del tutto eterogeneo che va dagli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie marittime ed aeroportuali; dalle rivendite di giornali a quelle di piante e articoli da giardinaggio; dai mobili alle opere d’arte e oggetto di antiquariato.<br />
Dato che si tratta di disciplina eccezionale, che fuoriesce da quella prevista per la generalità della attività di vendita, l’elenco di cui al comma in questione va inteso come tassativo.<br />
Al fine di evitare abusi, il comma 1° prescrive che tali attività di vendita sono escluse dalla disciplina generale purchè siano svolte “in maniera esclusiva e prevalente”.<br />
E’ ovvio che l’inciso deve intendersi come “in maniera esclusiva o prevalente”, dato che altrimenti il legislatore si sarebbe limitato al temine “esclusiva”, comprendendo tale espressione in sè, quella di “prevalente”.<br />
La norma, quindi, esclude dalla disciplina generale anche quei casi di attività di vendita a merceologia multipla e differenziata in cui sia comunque preponderante una delle tipologie indicate nel comma 1°.<br />
Va, infine, disatteso il motivo con cui le ricorrenti sostengono che le ordinanze sindacali impugnate violerebbero i principi regolanti la determinazione degli orari all’interno dei centri commerciali come definiti dall’art. 4 lett. g) del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, ed alla quale tipologia sarebbe di fatto riconducibile l’insieme dell’esercizio gestito dalla ditta “Mercatone Uno” e di quelli gestiti dalle ricorrenti; ciò, in quanto gli esercizi in questione condividerebbero i parcheggi esterni, la viabilità di accesso all’area e quella interna al complesso.<br />
La lett. g) dell’art. 4 del suddetto Decreto definisce “centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizi gestiti unitariamente &#8230;”.<br />
Quindi, ai fini della individuazione del concetto di “centro commerciale” è necessario, sia che in “una media o grande struttura di vendita” &#8230; “più esercizi commerciali” siano “inseriti in una struttura a destinazione specifica” e che tali esercizi “usufruiscano di infrastrutture comuni” (parcheggi, scale, ascensori etc &#8230;) e di “spazi di servizio gestiti unitariamente” (spazi pubblicitari, ingressi &#8230;). Ebbene, nel caso di specie, anche a voler ritenere la sussistenza del requisito costituito dalle “infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente”, non è assolutamente individuabile il requisito “della struttura a destinazione specifica” essendo gli esercizi delle ricorrenti, per loro stessa ammissione ubicati in aree limitrofe.<br />
I ricorsi, concludendo vanno respinti.<br />
Sussistono, tuttavia, ragioni, per compensare tra le parti le spese ed onorari di causa.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione IIa, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa loro riunione li respinge;<br />
spese ed onorari di causa compensati;<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 19 novembre 2003, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. GIUSEPPE PETRUZZELLI &#8211; Presidente<br />
Dott. VINCENZO FIORENTINO &#8211; Consigliere, rel. est.<br />
Dott. LYDIA A.O. SPIEZIA &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 APRILE 2004<br />
Firenze, lì 29 aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1413/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1413</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1412</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1412/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1412/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1412/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1412</a></p>
<p>Dott. Giuseppe Petruzzelli Pres. Dott. Vincenzo Fiorentino Est. Cooperativa “Insieme” di Lucca (Avv. Roberto Coli) contro la Regione Toscana (non costituita), l’Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa (non costituita) e nei confronti della Cooperativa C.P.S.S. (Avv.ti Carmelo d’Antone e Giancarlo Altavilla) sull&#8217;anomalia dell&#8217;offerta che prevede un costo orario del personale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1412/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1412</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1412/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1412</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Dott. Giuseppe Petruzzelli Pres. Dott. Vincenzo Fiorentino Est.<br />
Cooperativa “Insieme” di Lucca (Avv. Roberto Coli) contro la Regione Toscana (non costituita), l’Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa (non costituita) e nei confronti della Cooperativa C.P.S.S. (Avv.ti Carmelo d’Antone e Giancarlo Altavilla)</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">sull&#8217;anomalia dell&#8217;offerta che prevede un costo orario del personale inferiore alla soglia di legge nelle gare d&#8217;appalto</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Licitazione privata – Introduzione da parte della Commissione di elementi di specificazione ed integrazione dei criteri di valutazione delle offerte già indicati nel bando di gara o nella lettera di invito – Legittimità – A condizione che avvenga prima dell’apertura delle buste</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;">2. Contratti della P.A. –Licitazione privata – Esclusione per anomalia dell’offerta – Costo orario del personale educativo inferiore di oltre il 10% rispetto alle tabelle retributive del C.C.N.L. di settore – Legittimità – Lavoro svolto gratuitamente dai soci – Art. 2, commi 1 e 3, L. 381/91 – Non è computabile</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. Nelle procedure di gara la Commissione è legittimata ad introdurre elementi di specificazione ed integrazione dei criteri di valutazione delle offerte già indicati nel bando di gara o nella lettera di invito, purchè ciò si verifichi prima che la Commissione stessa proceda alla apertura delle buste recanti le offerte dei partecipanti</p>
<p style="text-align: justify;">2. Deve essere considerata anomala, per espressa indicazione della lex specialis, l’offerta di una cooperativa nella parte in cui prevede un costo orario del personale educativo inferiore di oltre il 10% rispetto alle tabelle retributive del C.C.N.L. del personale socio o dipendente delle cooperative sociali di cui alla l. 381/91. Difatti a nulla può valere il fatto che il servizio oggetto della gara sarebbe stato effettuato utilizzando lavoratori volontari non retribuiti in quanto l’art. 2, commi 1 e 3, della l. 381/91 prevede espressamente da un lato che le prestazioni svolte gratuitamente dai soci volontari possano essere utilizzate solo in misura complementare e non sostitutiva rispetto all’impiego degli operatori professionali e dall’altro che “le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di esercizio”</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; *** &#8212;</p>
<p style="text-align: justify;">1. Cfr., tra le molte, in questo senso Cons. Stato, sez. V, 20 gennaio 2004, n. 155; T.A.R. Veneto, sez. I, 1 settembre 2003, n. 4605; T.A.R. Toscana, sez. II, 21 luglio 2003, n. 3002.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Cfr. sull’offerta contenente l’indicazione di un costo orario del lavoro inferiore al C.C.N.L. nelle gare d’appalto, tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 18 giugno 2002, n. 3336; Cons. Stato, sez. V, ord. 28 agosto 2001, n. 4936; T.A.R. Sardegna, 27 maggio 2003, n. 659; T.A.R. Basilicata, 8 novembre 2000, n. 677; Cons. Stato, sez. I, 9 luglio 2003, n. 2213; T.A.R. Piemonte, sez. II, 10 febbraio 2003, n. 184; T.A.R. Toscana, sez. II, 21 luglio 2003, n. 3010; T.A.R. Lombardia – Milano, sez. III, 29 gennaio 2002, n. 374.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sull’anomalia dell’offerta che prevede un costo orario del personale inferiore alla soglia di legge nelle gare d’appalto</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">N. 1412 REG. SENT. NNO 2004<br />
N. 4010 REG. RIC. ANNO 1996</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
II^ SEZIONE</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">sul ricorso n. 4010/1996 proposto dalla</p>
<p><b>COOPERATIVA “INSIEME” di LUCCA</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Coli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Alessandro Bellini in Firenze, via dei Servi n. 38;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">-la <b>REGIONE TOSCANA</b>, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituitosi in giudizio;</p>
<p>&#8211;<b>l’AZIENDA U.S.L. N. 5 DI PISA</b>, in persona del Direttore Generale p.t., non costituitasi in giudizio;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>-della <b>COOPERATIVA C.P.S.S., COOPERATIVA PISANA DI SOLIDARIETA’ SOCIALE</b>, costituitosi in giudizio, rappresentata e difesa dgli avv.ti Carmelo D’Antone e Giancarlo Altavilla ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria di questo TAR in Firenze, via Ricasoli n. 40;</p>
<p>PER L‘ANNULLAMENTO<br />
della deliberazione del Direttore Generale n. 1396, del 2 luglio 1996, avente ad oggetto “affidamento di vari servizi socio assistenziali a favore di utenti assistititi dal dipartimento di assistenza sociale per la necessità dell’Azienda U.S.L. n. 5 – Zona Pisana”;</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Cooperativa controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 10 febbraio 2004 &#8211; relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino &#8211; gli avv.ti R. Coli e Claudia H. Perugini in sostituzione di C. D’Antone;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>FATTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Con deliberazione n. 415, del 27 febbraio 1996, il Direttore Generale dell’Azienda sanitaria Locale n. 5 di Pisa, indiceva una gara a mezzo di trattativa privata, secondo i criteri previsti dall’art. 10 della L. 28 gennaio 1994 n. 13, per l’affidamento di vari servizi socio assistenziali ed educativi di pertinenza della stessa Azienda.<br />
Come espressamente indicato nella lettera di invito n. 6365, del 30 marzo 1996, l’aggiudicazione dei servizi, per anni uno, sarebbe stata disposta in favore delle ditte che avessero presentato l’offerta più vantaggiosa in base ai parametri congiunti della qualità-progetto e del prezzo, la cui valutazione sarebbe stata effettuata da apposita commissione da nominarsi con pertinente atto dell’Azienda.<br />
La Commissione di gara, come da verbale del 6 maggio 1996, stabiliva i criteri di attribuzione dei punteggi relativi ai singoli elementi costitutivi delle offerte espresse dalle cooperative invitate, prevedendo, in particolare che, in fase di valutazione delle offerte sarebbero state prese in considerazione solo quelle che non fossero risultate anomale per quanto concerne il costo orario degli operatori indicati dalle cooperative partecipanti per la cui determinazione si sarebbe fatto riferimento alle quotazioni trasmesse dal Ministero del lavoro – Ufficio Provinciale del Lavoro secondo quanto previsto dalle tabelle retributive del C.C.N.L. per il personale socio o dipendente delle cooperative sociali di cui alla L. 381/19981. Veniva al riguardo disposto che sarebbe stata ritenuta offerta anomala quella che si fosse discostata da tali tariffe in misura del 10% in più o in meno.<br />
Come da verbale del 17 maggio 1996, relativamente alla gara per l’affidamento del Servizio Socio Riabilitativo ed Assistenziale di disabili medio-gravi dei Centri Diurni, partecipavano delle ditte invitate, la coop. Insieme di Pisa, la coop. C.P.S.S. di Pisa e la coop. Insieme di Lucca.<br />
In sede di valutazione delle offerte fatte pervenire da tali ditte la Commissione riteneva l’offerta proposta da quest’ultima cooperativa anomala e pertanto non valutabile, in quanto il costo orario presentato per il personale educativo, si discostava di oltre il 10% in meno rispetto alle quotazioni trasmesse dal Ministero del Lavoro, Ufficio Provinciale del Lavoro, mentre riteneva quale migliore offerta (con punti 95,4) quella presentata dalla Coop. C.P.S.S. di Pisa.<br />
Con deliberazione n. 1396, del 2 luglio 1996, il Direttore Generale dell’Azienda approvava gli atti di gara, affidando in particolare, per quanto qui interessa il servizio Socio Riabilitativo ed assistenziale di disabili medio-gravi dei Centri Diurni a questa cooperativa.<br />
Con nota n. 18572, del 26 agosto 1996, l’Azienda sanitaria comunicava alla coop. Insieme di Lucca l’intervenuta aggiudicazione di tale servizio.<br />
Con atto notificato l’8 novembre 1996 e depositato il 14 dello stesso mese la coop. Insieme di Lucca impugnava sia la deliberazione di approvazione degli atti di gara che la suindicata nota n. 18572, del 26 agosto 1996.<br />
In particolare la società cooperativa ricorrente, con riferimento a tale nota, ne deduceva l’illegittimità per violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto priva dell’indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere.</p>
<p>Con riferimento alla determinazione della sua esclusione dalla gara la società cooperativa ricorrente ne deduceva l’illegittimità per i seguenti motivi:<br />
-Violazione dell’art. 3 comma 1° della L. 7 agosto 1990 n. 241, eccesso di potere per difetto di motivazione.<br />
Dal relativo verbale della Commissione esaminatrice non si rileverebbero le ragioni della disposta esclusione; la deliberazione di approvazione degli atti di gara, del resto, si limiterebbe, sul punto, a meramente richiamare il contenuto del suddetto verbale.<br />
-Violazione delle disposizioni della lettera di invito e del capitolato di gara.<br />
La previsione assunta dalla commissione esaminatrice nella seduta del 6 maggio 1996, in ordine alla esclusione dalla gara delle offerte anomale relativamente al costo orario dei lavoratori indicati dalle cooperative sarebbe illegittima in quanto non prevista dalla lettera di invito e dal capitolato.<br />
-Violazione del principio di economicità sancito dal 1° comma dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241.</p>
<p>Il costo orario degli operatori indicati dalla cooperativa ricorrente rispetterebbe il contratto collettivo di categoria in quanto troverebbe la sua giustificazione nel fatto che essa cooperativa tra i propri soci annovera anche lavoratori volontari che hanno un costo inferiore.<br />
Si costituiva in giudizio la cooperativa controinteressata contestando la fondatezza della pretesa.<br />
Non si costituivano in giudizio l’Azienda Sanitaria e la Regione Toscana.<br />
Nella camera di Consiglio del 12 dicembre 1996, come da ordinanza n. 489, veniva respinta la domanda cautelare proposta.<br />
La causa veniva trattenuta per la decisione alla pubblica udienza del 10 febbraio 2004.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>DIRITTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Va disatteso il primo motivo di gravame con cui la società cooperativa ricorrente sostiene l’illegittimità della nota dell’Azienda sanitaria intimata n. 18572, del 26 agosto 1996, per violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto priva dell’indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere.<br />
Indipendentemente dal fatto che con tale nota l’Azienda sanitaria si è limitata a comunicare alla cooperativa ricorrente l’intervenuta aggiudicazione del servizio Socio Riabilitativo ed Assistenziale di disabili medio-gravi dei Centri Diurni ad altra cooperativa, e che, quindi, nella stessa è assente un carattere provvedimentale, è da considerare che comunque la mancata indicazione nell’atto amministrativo dell’Autorità alla quale ricorrere e del termine per la proposizione del ricorso non vizia l’atto, ma comporta solo l’eventuale rimessione in termini dell’interessato per l’errore scusabile (cfr. TAR Sicilia, Catania Sez. II 24 ottobre 2002 n. 1772 e TAR Campania, Salerno Sez. I 14 ottobre 2002 n. 1617).<br />
Vanno disattesi anche i motivi dedotti avverso il provvedimento con cui la cooperativa ricorrente è stata esclusa dalla gara.<br />
Contrariamente a quanto sostenuto con il primo di tali motivi il provvedimento di esclusione è motivato, risultando dal relativo verbale in data 17 maggio 1996, della Commissione esaminatrice la ragione dell’esclusione consistente nella “rilevata anomalia” e, quindi, nella “non valutabilità dell’offerta” proposta “in quanto il costo orario presentato per il personale educativo si discostava di oltre il 10% in meno rispetto alla quotazioni trasmesse dal Ministero del Lavoro, Ufficio Prov.le del Lavoro, secondo quanto previsto dalle tabelle retributive del C.C.N.L. per il personale socio a dipendente delle cooperative di cui alla L. 381/91, valide alla data odierna”.<br />
Così operando la Commissione ha dato applicazione al criterio dalla stessa fissato nella precedente seduta del 6 maggio 1996, in base al quale aveva stabilito “che, in fase di valutazione delle offerte, saranno prese in considerazione solo quelle che non risultino anomale per quanto concerne il costo orario degli operatori indicati dalle cooperative partecipanti. Si deve fare riferimento, per questo alle quotazioni trasmesse a questo Ufficio, dal Ministero del Lavoro – Ufficio Provinciale del Lavoro, secondo quanto previsto dalle tabelle retributive del C.C.N.L. per il personale socio o dipendente delle Cooperative Sociali di cui alla L. 381/91, valide alla data odierna. Si ritiene offerta anomala quella che si discosta da tali tariffe in misura del 10% in più o in meno”.<br />
Non assume rilevanza, contrariamente a quanto sostenuto con il secondo motivo, la circostanza che il suddetto criterio non sia stato previsto nel capitolato di gara e nella lettera di invito costituendo principio pacifico che nelle procedure di gara la Commissione è legittimata ad introdurre elementi di specificazione ed integrazione dei criteri di valutazione delle offerte già indicati nel bando di gara o nella lettera di invito, purchè ciò si verifichi prima che la Commissione stessa proceda alla apertura delle buste recanti le offerte dei partecipanti (cfr. Cons. St. VI Sez. 20 dicembre 1999 n. 2117 e TAR Veneto sez. I 14 novembre 2001 n. 3812).<br />
Privo di pregio è, infine, il terzo motivo con il quale la cooperativa ricorrente sostiene che il costo orario degli operatori dalla stessa indicato nell’offerta rispetterebbe il contratto collettivo di categoria in quanto troverebbe la sua giustificazione nel fatto che essa cooperativa avrebbe fra i propri soci anche lavoratori volontari che hanno un costo inferiore.<br />
Al di là del fatto che la cooperativa ricorrente non ha indicato nel formulare la propria offerta che il servizio oggetto della gara sarebbe stato effettuato utilizzando anche lavoratori volontari e che, comunque, l’abbattimento del costo in ragione di tale circostanza violerebbe il principio della “par condicio” tra i concorrenti, è da rilevare che la L. 8 novembre 1991 n. 381, in materia di cooperative sociali, prevede espressamente, ai commi 1° e 3° dell’art. 2, che i soci volontari svolgano la propria attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese) e che le loro prestazioni possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto all’impiego degli operatori professionali; dispone, infine, la norma che “le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di esercizio”.<br />
Concludendo il ricorso va respinto.<br />
Le spese ed onorari di causa vengono liquidati come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione IIa, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della società controinteressata della somma di €. 2000 (duemila), oltre IVA e CAP, a titolo di spese ed onorari di causa, mentre non si fa luogo a pronuncia delle spese rispetto alla Regione ed alla stazione appaltante stante la loro mancata costituzione in giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 10 febbraio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. GIUSEPPE PETRUZZELLI &#8211; Presidente<br />
Dott. VINCENZO FIORENTINO &#8211; Consigliere, rel. est.<br />
Dott. STEFANO TOSCHEI &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 APRILE 2004<br />
Firenze, lì 29 aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-4-2004-n-1412/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.1412</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.8213</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-29-4-2004-n-8213/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-29-4-2004-n-8213/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.8213</a></p>
<p>Angelo Grieco &#8211; Presidente PIZI Laura (avv. Marcella Bouchè Hoyek) contro I.N.P.S. (avv.ti Valeria Mercanti e Elizabetta Lanzetta) sulla giurisdizione amministrativa e il ricorso al patrocinio dell&#8217;Avvocatura dello Stato per le regioni a statuto ordinario nelle controversie in materia di pubblico impiego 1. Giurisdizione civile &#8211; giurisdizione ordinaria e amministrativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-29-4-2004-n-8213/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.8213</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-29-4-2004-n-8213/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.8213</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Angelo Grieco &#8211; Presidente<br /> PIZI Laura (avv. Marcella Bouchè Hoyek) contro I.N.P.S. (avv.ti Valeria Mercanti e Elizabetta Lanzetta)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione amministrativa e il ricorso al patrocinio dell&#8217;Avvocatura dello Stato per le regioni a statuto ordinario nelle controversie in materia di pubblico impiego</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.   Giurisdizione civile &#8211; giurisdizione ordinaria e<br />
       amministrativa &#8211; impiego pubblico &#8211; in genere &#8211;<br />
       D.Lgs. n. 80 del 1998 &#8211; Devoluzione al giudice ordinario &#8211; Discrimine<br />
       temporale &#8211; Determinazione &#8211; Criteri &#8211; Fattispecie avente ad oggetto<br />
       l&#8217;inquadramento di lavoratore addetto a mansioni superiori .</p>
<p>     2.   Avvocatura dello stato &#8211; rappresentanza e difesa in giudizio<br />
       dello stato e delle regioni &#8211;<br />
       Rappresentanza in giudizio delle Regioni a statuto ordinario &#8211;<br />
       Costituzione, con legge regionale, di un servizio legale interno &#8211;<br />
       Effetti &#8211; Rinuncia della Regione ad avvalersi del patrocinio<br />
       facoltativo dell&#8217;Avvocatura dello Stato &#8220;ex&#8221; art. 107 d.P.R. n. 616<br />
       del 1977 &#8211; Configurabilita&#8217; &#8211; Esclusione &#8211; Specifico mandato della<br />
       Regione all&#8217;Avvocatura dello Stato &#8211; Onere dell&#8217;Avvocatura di<br />
       produrre l&#8217;autorizzazione del legale rappresentante ad agire o<br />
       resistere in giudizio &#8211; Necessita&#8217; &#8211; Esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;art.  45,  diciassettesimo  comma,  del  D.Lgs. n. 80 del 1998, nel<br />
trasferire  al  giudice  ordinario  le  controversie  in  materia  dipubblico  impiego  privatizzato,  pone  il  discrimine  temporale tra<br />
giurisdizione  ordinaria  e  amministrativa con riferimento non ad un<br />
atto  giuridico  o  al  momento  di  instaurazione della controversia<br />
bensi&#8217;  al dato storico costituito dall&#8217;avverarsi dei fatti materiali<br />
e  delle  circostanze  poste  alla  base  della  pretesa  avanzata.<br />
(nel caso di specie  la  Suprema  Corte ha dichiarato sussistente la<br />
giurisdizione del  giudice amministrativo, in quanto oggetto della controversia era<br />
una<br />
domanda  di inquadramento  del lavoratore per effettivo esercizio dimansioni superiori, nella quale la complessa fattispecie costitutiva,<br />
comprendente un atto autoritativo di assegnazione alle mansioni<br />
superiori e un trimestre di svolgimento di fatto delle stesse,<br />
risaliva ad epoca anteriore alla data del 30 giugno 1998,<br />
di  cui  al D.Lgs. n.80/98)</p>
<p>2. Nelle Regioni a statuto ordinario, la costituzione con legge<br />
regionale di un servizio legale interno, cui venga istituzionalmente<br />
demandato il patrocinio e l&#8217;assistenza in giudizio della Regione<br />
(nella specie: art 3 della legge della Regione Calabria 17 aprile<br />
1984, n. 24), non comporta, nel silenzio della<br />
legge, la rinunzia della Regione stessa ad avvalersi del patrocinio<br />
facoltativo dell&#8217;Avvocatura dello Stato ne&#8217; configura una abrogazione<br />
tacita dell&#8217;art. 107 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Anche nel<br />
caso in cui la Regione scelga di avvalersi, per la difesa in<br />
giudizio, (non del proprio servizio legale ma) dell&#8217;Avvocatura dello<br />
Stato, deve trovare integrale applicazione la normativa statale sul<br />
suddetto<br />
patrocinio facoltativo: si applicano, quindi, l&#8217;art. 1, secondo<br />
comma, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, richiamato dal<br />
successivo art. 45, in base al quale non e&#8217; richiesto, per lo &#8220;ius<br />
postulandi&#8221; dell&#8217;Avvocato dello Stato, il rilascio del mandato,<br />
nonche&#8217; l&#8217;art. 12 della legge 3 aprile 1979, n. 103, a tenore del<br />
quale l&#8217;Avvocato dello Stato non e&#8217; onerato della produzione del<br />
provvedimento del competente organo regionale di autorizzazione del<br />
legale rappresentante ad agire o resistere in giudizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla giurisdizione amministrativa e il ricorso al patrocinio dell&#8217;Avvocatura dello Stato per le regioni a statuto ordinario nelle controversie in materia di pubblico impiego</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza clicca qui</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 29/4/2004 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-ordinanza-29-4-2004-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-ordinanza-29-4-2004-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 29/4/2004 n.0</a></p>
<p>Presidente J.N. Cunha Rodrigues; Cancelliere R. Grass Domanda pregiudiziale proposta ex art. 234 Trattato CE dal Tar per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia nella causa dinanzi adesso pendente tra DAC s.p.a e Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia. Comunità europea – ricorsi in materia di appalti pubblici &#8211; direttiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-ordinanza-29-4-2004-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 29/4/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-ordinanza-29-4-2004-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 29/4/2004 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente J.N. Cunha Rodrigues; Cancelliere R. Grass<br /> Domanda pregiudiziale proposta ex art. 234 Trattato CE dal Tar per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia nella causa dinanzi adesso pendente tra DAC s.p.a e Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea – ricorsi in materia di appalti pubblici &#8211; direttiva del Consiglio 665/89 – interpretazione – tutela cautelare – obbligo degli Stati membri di assicurarla indipendentemente dalla previa proposizione di un ricorso di merito – sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 2, n. 1, lett.a), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989 n. 89/665/CE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992 n.92/50/CE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, deve essere interpretata nel senso che gli Stati membri sono tenuti a conferire ai loro organi competenti a conoscere dei ricorsi la facoltà di adottare, indipendentemente dalla previa proposizione di un ricorso di merito, qualsiasi provvedimento provvisorio, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione pubblica dell’appalto in esame.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento dell&#8217;Avv. Stefano Tarullo <a href="/ga/id/2004/6/1556/d">&#8220;La Corte di Giustizia e la tutela cautelare ante causam nel processo amministrativo: un nodo da sciogliere&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La corte di Giustizia sottolinea l’indefettibilità della tutela cautelare ante causam nel processo amministrativo in materia di appalti pubblici comunitari</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo completo della ordinanza <a href="/static/pdf/g/4380_CE_4380.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-ordinanza-29-4-2004-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 29/4/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-29-4-2004-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-29-4-2004-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-29-4-2004-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.0</a></p>
<p>Presidente V. Skouris &#8211; Cancelliere R. Grass Commissione / Repubblica portoghese Corte di Giustizia delle Comunità Europee &#8211; Inadempimento di uno Stato &#8211; Direttiva 85/337/CEE &#8211; Valutazione dell&#8217;impatto ambientale di determinati progetti &#8211; Costruzione di villaggi di vacanza e di complessi alberghieri &#8211; Omessa sottoposizione a una tale valutazione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-29-4-2004-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-29-4-2004-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.0</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Presidente V. Skouris &#8211; Cancelliere R. Grass<br />
Commissione / Repubblica portoghese</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Corte di Giustizia delle Comunità Europee &#8211; Inadempimento di uno Stato &#8211; Direttiva 85/337/CEE &#8211; Valutazione dell&#8217;impatto ambientale di determinati progetti &#8211; Costruzione di villaggi di vacanza e di complessi alberghieri &#8211; Omessa sottoposizione a una tale valutazione di un progetto per la costruzione di un complesso alberghiero – Rigetto del ricorso</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Con osservazione della Dott. Veronica Pamio <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-di-giustizia-afferma-che-in-relazione-a-un-progetto-situato-sul-territorio-di-un-parco-naturale-non-puo-ne-deve-presumersi-un-notevole-impatto-ambientale/">&#8220;La Corte di Giustizia afferma che in relazione a un progetto situato sul territorio di un parco naturale non può né deve presumersi un notevole impatto ambientale &#8220;</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La Corte di Giustizia afferma che in relazione a un progetto situato sul territorio di un parco naturale non può né deve presumersi un notevole impatto ambientale</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: center;" align="center"><b>SENTENZA DELLA CORTE<br />
Quinta Sezione</b></p>
<p style="text-align: center;" align="center">29 aprile 2004</p>
<p>Nella causa C-117/02,</p>
<p><b>Commissione delle Comunità europee</b>, rappresentata dal sig.A.Caeiros, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,</p>
<p style="text-align: center;" align="right">ricorrente,</p>
<p style="text-align: center;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: center;" align="center"><b>Repubblica portoghese</b>, rappresentata dal sig.L.Fernandes e dalle sig.re M.Telles Romão e M.João Lois, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,</p>
<p style="text-align: center;" align="right">convenuta,</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">avente ad oggetto un ricorso diretto a far constatare che, avendo reso possibile l&#8217;autorizzazione di un progetto di complesso turistico, comprendente insediamenti residenziali, alberghi e campi da golf, nella zona di Ponta do Abano, senza che fosse stato valutato l&#8217;impatto ambientale di tale progetto, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell&#8217;art.2, n.1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell&#8217;impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GUL175, pag.40),</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>LA CORTE<br />
Quinta Sezione</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">composta dal sig.A.Rosas (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg.A.LaPergola e S.von Bahr, giudici,<br />
avvocato generale: sig.A.Tizzano<br />
cancelliere: sig.R.Grass</p>
<p>vista la relazione del giudice relatore,<br />
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l&#8217;avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>Sentenza</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 27 marzo 2002 la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell&#8217;art.226CE, un ricorso diretto a far constatare che, avendo reso possibile l&#8217;autorizzazione di un progetto di complesso turistico, comprendente insediamenti residenziali, alberghi e campi da golf, nella zona di Ponta do Abano, senza che fosse stato valutato l&#8217;impatto ambientale di tale progetto, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell&#8217;art.2, n.1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell&#8217;impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GUL175, pag.40).</p>
<p>Contesto normativo<br />
La normativa comunitaria<br />
La direttiva 85/337/CEE</p>
<p>2 A norma del suo art.1, n.1, la direttiva 85/337 si applica alla valutazione dell&#8217;impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale importante.</p>
<p>3 Ai sensi del n.2 del medesimo articolo, si intende per progetto:<br />
«- la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,<br />
&#8211; altri interventi sull&#8217;ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo».</p>
<p>4 L&#8217;art.2, n.1, della direttiva 85/337 prevede quanto segue:<br />
«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell&#8217;autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto.<br />
Detti progetti sono definiti nell&#8217;articolo 4».</p>
<p>5 L&#8217;art.4 della direttiva 85/337 così dispone:<br />
«1. Fatto salvo l&#8217;articolo2, paragrafo3, i progetti appartenenti alle classi elencate nell&#8217;allegatoI formano oggetto di valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10.<br />
2. I progetti appartenenti alle classi elencate nell&#8217;allegatoII formano oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano. A tal fine, gli Stati membri possono, tra l&#8217;altro, specificare alcuni tipi di progetti da sottoporre ad una valutazione d&#8217;impatto o fissare criteri e/o soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle classi elencate nell&#8217;allegatoII debbano formare oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10».</p>
<p>6 L&#8217;allegatoII della direttiva 85/337, relativo ai progetti di cui all&#8217;art.4, n.2, di quest&#8217;ultima, elenca al suo punto 11, intitolato «Altri progetti», lett.a):<br />
«Villaggi di vacanza, complessi alberghieri».</p>
<p>7 In sostanza, l&#8217;art.5 della direttiva 85/337 precisa le informazioni minime che il committente deve fornire. L&#8217;art.6 prescrive agli Stati membri di prendere le misure necessarie affinché le autorità e i cittadini interessati siano informati e abbiano la possibilità di esprimere il proprio parere prima dell&#8217;avvio del progetto. L&#8217;art.8 impone alle autorità competenti di tener conto delle informazioni raccolte in conformità degli artt.5 e 6. L&#8217;art.9 fa loro obbligo di informare i cittadini del tenore della decisione presa e delle condizioni che eventualmente l&#8217;accompagnano.</p>
<p>8 La direttiva 85/337 stabilisce al suo art.12 che gli Stati membri adottino le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro un termine di tre anni a decorrere dalla sua notifica. La notifica agli Stati membri è stata eseguita il 3 luglio 1985.</p>
<p>9 La direttiva 85/337 è stata modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GUL73, pag.5), il cui art.3, n.1, dispone la trasposizione entro e non oltre il 14 marzo 1999.<br />
La direttiva 92/43/CEE</p>
<p>10 L&#8217;art.3, n.1, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GUL206, pag.7), prevede la costituzione di una rete ecologica europea di zone speciali di conservazione, denominata «Natura2000», formata da siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell&#8217;allegatoI della detta direttiva e habitat delle specie di cui all&#8217;allegatoII. In applicazione dell&#8217;art.4, n.1, secondo comma, della direttiva 92/43, ogni Stato membro trasmette alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della detta direttiva un elenco dei siti che designa, ai suoi sensi, come zone speciali di conservazione.</p>
<p>11 Ai termini dell&#8217;art.6, n.3, prima frase, della direttiva 92/43:<br />
«Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell&#8217;incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo».</p>
<p>12 In conformità del suo art.23, n.1, gli Stati membri dovevano dare attuazione alla detta direttiva entro due anni a decorrere dalla sua notifica.<br />
La normativa nazionale</p>
<p>13 La direttiva 85/337 è stata trasposta nell&#8217;ordinamento portoghese con il decreto-legge 6 giugno 1990, n.186 (Diário da República, ISerie, n.130, del 6 giugno 1990, pag.2462).</p>
<p>14 Il parco naturale di Sintra-Cascais, in cui si trova la zona di Ponta do Abano, è stato costituito con il decreto regolamentare 11 marzo 1994, n.8 (Diário da República, ISerie-B, n.59, dell&#8217;11 marzo 1994, pag.1226).</p>
<p>15 Il piano regolatore del parco naturale di Sintra-Cascais è stato stabilito con il decreto regolamentare n.9/94, adottato anch&#8217;esso l&#8217;11 marzo 1994 (Diário da República, ISerie-B, n.59, dell&#8217;11 marzo 1994, pag.1228).</p>
<p>16 Il 18 aprile 1996, dietro parere favorevole del Comitato di direzione del parco naturale di Sintra-Cascais, la Direzione Generale del Turismo ha approvato l&#8217;ubicazione di un progetto di edilizia residenziale nella zona di Ponta do Abano.</p>
<p>17 Con risoluzione del Consiglio dei ministri 28 agosto 1997, n.142, le zone di Cabo Raso e di Ponta do Abano sono state incluse nel sito di Sintra-Cascais, in applicazione del decreto-legge 27 agosto 1997, n.226, che traspone nell&#8217;ordinamento portoghese la direttiva 92/43.</p>
<p>18 Come risulta dal parere motivato, il 9 marzo 1998 il comune di Cascais ha pubblicato la decisione di autorizzazione ad eseguire il progetto.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>Procedimento precontenzioso </b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">19 Con lettera 4 gennaio 2000 la Commissione attirava l&#8217;attenzione delle autorità portoghesi su una denuncia di cui era stata investita in merito a progetti di edilizia residenziale all&#8217;interno del sito d&#8217;importanza comunitaria di Sintra-Cascais, più precisamente nelle zone di Cabo Raso e di Ponta do Abano. Essa ricordava che di determinati progetti suscettibili di pregiudicare in maniera significativa un sito d&#8217;importanza comunitaria doveva essere valutato l&#8217;impatto conformemente alla direttiva 92/43. La Commissione chiedeva alle autorità portoghesi di farle pervenire le loro osservazioni entro un termine di due mesi.</p>
<p>20 Non avendo ricevuto risposta a tale lettera, il 4 aprile 2000 la Commissione indirizzava alle autorità portoghesi una lettera di diffida ai sensi dell&#8217;art.226CE con la quale considerava che, avendo reso possibile l&#8217;autorizzazione, nel 1998, di due progetti turistici comprendenti insediamenti residenziali, alberghi e campi da golf in una zona che figurava nell&#8217;elenco nazionale dei siti e che avrebbe dovuto essere proposta come sito d&#8217;importanza comunitaria per integrare la rete «Natura2000», senza che fosse stato valutato adeguatamente il loro impatto ambientale, la Repubblica portoghese era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell&#8217;art.6, nn.2, 3 e 4, della direttiva 92/43 e, in subordine, dell&#8217;art.2, n.1, della direttiva 85/337.</p>
<p>21 Essa faceva presente, in particolare, che la valutazione dell&#8217;impatto ambientale, se non ai sensi della direttiva 92/43, avrebbe dovuto essere effettuata già in conformità della direttiva 85/337. Benché i progetti in questione siano menzionati nell&#8217;allegatoII della direttiva 85/337, le autorità portoghesi avrebbero ecceduto il potere discrezionale che l&#8217;art.4, n.2, della stessa riconoscerebbe loro, ma che, come avrebbe confermato la Corte, l&#8217;art.2, n.1, sempre di tale direttiva circoscriverebbe (v., in tal senso, sentenza 21 settembre 1999, causa C-392/96, Commissione/Irlanda, Racc. pag.I-5901, punto 64). Secondo la Commissione, i progetti dovevano avere senza alcun dubbio un importante impatto ambientale dal momento che le zone interessate includevano tipi di habitat di cui all&#8217;allegatoI e specie di cui all&#8217;allegatoII della direttiva 92/43.</p>
<p>22 Il governo portoghese veniva invitato a presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento della diffida.</p>
<p>23 Con lettera 30 marzo 2000, ricevuta il successivo 7 aprile, le autorità portoghesi comunicavano la loro risposta alla lettera della Commissione 4 gennaio 2000.</p>
<p>24 Con tale lettera esse indicavano le disposizioni di legge e amministrative pertinenti. Precisavano che non era stato autorizzato nessun progetto nella zona di Cabo Raso. Quanto al progetto di Ponta do Abano, esse sottolineavano che la sua ubicazione era stata decisa ben prima dell&#8217;approvazione dell&#8217;elenco nazionale dei siti ai sensi della direttiva 92/43.</p>
<p>25 Le autorità portoghesi riconoscevano che al momento dell&#8217;autorizzazione del progetto il decreto-legge n.186/90, che trasponeva la direttiva 85/337 nell&#8217;ordinamento nazionale, era in vigore. A loro avviso, tuttavia, i villaggi turistici previsti per la zona di Ponta do Abano non soddisfacevano, considerate le loro dimensioni, le condizioni di legge perché si dovesse instaurare un procedimento di valutazione dell&#8217;impatto ambientale.</p>
<p>26 Esse peraltro informavano la Commissione di aver poco prima deciso di rivedere e di sospendere con effetto immediato il piano regolatore del parco naturale di Sintra-Cascais nelle zone prescelte per il turismo e per il tempo libero, e di adottare misure preventive che vietassero con effetto immediato la costruzione di nuovi complessi in tali zone, compresa la zona di Cabo Raso.</p>
<p>27 Con lettera 14 giugno 2000 le autorità portoghesi rispondevano alla lettera di diffida 4 aprile 2000 osservando che la Commissione l&#8217;aveva emessa senza conoscere la lettera 30 marzo 2000, e ciò avrebbe giustificato che, analizzate le risposte fornite, la Commissione archiviasse la pratica o cominciasse ex novo un procedimento precontenzioso ai sensi dell&#8217;art.226CE.</p>
<p>28 Esse ricordavano gli elementi informativi contenuti nella loro precedente lettera sottolineando di non comprendere i diversi riferimenti alla direttiva 92/43 atteso che l&#8217;ubicazione del progetto edilizio era stata approvata nel 1996 &#8211; e non nel 1998 come erroneamente affermerebbe la Commissione &#8211; in base al piano regolatore del parco naturale di Sintra-Cascais, vale a dire prima dell&#8217;approvazione dell&#8217;elenco nazionale dei siti ai sensi della direttiva 92/43.</p>
<p>29 Esse sostenevano che, siccome all&#8217;epoca dell&#8217;adozione della decisione sull&#8217;ubicazione del complesso turistico di Ponta do Abano il regime giuridico della rete «Natura2000» non era applicabile, il detto progetto doveva essere sottoposto a una valutazione dell&#8217;impatto ambientale solo se lo avesse disposto il decreto-legge n.186/90, che trasponeva la direttiva 85/337. Orbene, tale non sarebbe stato il caso, come sarebbe emerso dalle spiegazioni offerte nella lettera 30 marzo 2000.</p>
<p>30 Non essendo soddisfatta delle risposte del governo portoghese, il 25 luglio 2000 la Commissione emetteva un parere motivato con cui lamentava, in via principale, un inadempimento alla direttiva 92/43 e, in subordine, un inadempimento alla direttiva 85/337, ed impartiva alla Repubblica portoghese un termine di due mesi per adottare le misure necessarie a conformarvisi.</p>
<p>31 Quanto al potere discrezionale di cui all&#8217;art.4, n.2, della direttiva 85/337, la Commissione ribadiva che, nella fattispecie, ne era stato fatto abuso. I progetti avrebbero, infatti, necessariamente avuto un forte impatto ambientale dato che le zone interessate comprendevano tipi di habitat di cui all&#8217;allegatoI e specie di cui all&#8217;allegatoII della direttiva 92/43.</p>
<p>32 La Commissione contestava l&#8217;argomento delle autorità portoghesi secondo il quale all&#8217;epoca della decisione di ubicazione del progetto la direttiva 92/43 non era applicabile. In proposito essa rilevava che, ai sensi della legislazione portoghese, l&#8217;autorizzazione di progetti di urbanizzazione rientra nella sfera di competenze dell&#8217;autorità municipale. Nella fattispecie, il comune di Cascais avrebbe pubblicato la decisione di autorizzazione ad eseguire il progetto il 9 marzo 1998, ossia dopo l&#8217;inclusione, nel 1997, del sito di Sintra-Cascais nell&#8217;elenco nazionale dei siti stilato in applicazione della direttiva 92/43.</p>
<p>33 La Commissione concludeva, così, ancora una volta, che, avendo reso possibile l&#8217;autorizzazione di un progetto di complesso turistico, comprendente insediamenti residenziali, alberghi e campi da golf, nella zona di Ponta do Abano, vale a dire in una zona che figurava nell&#8217;elenco nazionale dei siti e che avrebbe dovuto essere proposta come sito d&#8217;importanza comunitaria per integrare la rete «Natura2000», senza che fosse stato valutato adeguatamente il suo impatto ambientale, la Repubblica portoghese era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell&#8217;art.6, nn.2, 3 e 4, della direttiva 92/43 e, in subordine, dell&#8217;art.2, n.1, della direttiva 85/337.</p>
<p>34 Con lettera 29 settembre 2000 il governo portoghese chiedeva una proroga di due mesi del termine impartito dalla Commissione per rispondere al parere motivato.</p>
<p>35 Con lettera 20 novembre 2000 rispondeva al parere motivato. Prendeva nota del fatto che il detto parere non faceva più menzione del complesso turistico di Cabo Raso.</p>
<p>36 Quanto al progetto nella zona di Ponta do Abano, ribadiva innanzi tutto che al momento dell&#8217;autorizzazione del progetto la direttiva 92/43 non era applicabile. Precisava al riguardo che i progetti turistici sono soggetti ad una normativa speciale che attribuisce la competenza ad approvare l&#8217;ubicazione dei siti all&#8217;amministrazione centrale, in eventu alla Direzione Generale del Turismo. La competenza dell&#8217;autorità municipale sarebbe limitata all&#8217;autorizzazione dei lavori d&#8217;infrastruttura e, in seguito, dei lavori di costruzione, sempre nei limiti dell&#8217;ubicazione approvata dall&#8217;amministrazione centrale.</p>
<p>37 La Commissione interpreterebbe in maniera errata la legislazione portoghese in materia. La decisione da prendere in considerazione per valutare la necessità di uno studio delle incidenze sarebbe quella con cui si autorizzava l&#8217;ubicazione del progetto, intervenuta nel 1996, ossia prima dell&#8217;iscrizione del sito di Sintra-Cascais nell&#8217;elenco nazionale dei siti d&#8217;importanza comunitaria redatto in applicazione della direttiva 92/43.</p>
<p>38 Quanto all&#8217;inadempimento della direttiva 85/337, le autorità portoghesi facevano valere che l&#8217;addebito della Commissione verteva su un unico argomento e cioè che i limiti del potere discrezionale riconosciuto agli Stati membri dall&#8217;art.4, n.2, della direttiva 85/337 sarebbero stati oltrepassati in quanto era indubbio che i progetti avrebbero avuto un forte impatto ambientale; le zone interessate includevano, infatti, tipi di habitat di cui all&#8217;allegatoI e specie di cui all&#8217;allegatoII della direttiva 92/43.</p>
<p>39 Le autorità portoghesi censuravano tale interpretazione sotto un duplice profilo. Innanzi tutto sostenevano che il controllo dell&#8217;uso, da parte degli Stati membri, del potere discrezionale loro conferito dall&#8217;art.4, n.2, della direttiva 85/337 poteva essere esercitato in ordine unicamente alla trasposizione della direttiva. Non si sarebbe potuto quindi mettere in causa la decisione presa a proposito di Ponta do Abano nel 1996, nel rispetto di una trasposizione al riguardo incontestata, perché ne sarebbe conseguita una totale incertezza del diritto per la pubblica amministrazione e per i cittadini, esposti all&#8217;incertezza di un contesto normativo permanentemente minacciato da un ulteriore controllo caso per caso da parte degli organi comunitari.</p>
<p>40 Le autorità portoghesi osservavano poi che, giustificando la constatazione di un inadempimento della direttiva 85/337 con il fatto che il progetto di Ponta do Abano avrebbe minacciato valori protetti dalla direttiva 92/43, si sarebbe arrivati ad applicare quest&#8217;ultima retroattivamente. A loro avviso, non si sarebbero potuti invocare la direttiva 92/43 e l&#8217;elenco nazionale dei siti successivamente redatto per definire le regole procedurali in vigore al momento della decisione relativa a Ponta do Abano.</p>
<p>41 Infine, le autorità portoghesi ricordavano che, ad ogni buon conto, i complessi turistici erano menzionati unicamente nell&#8217;allegatoII della direttiva 85/337 e che pertanto l&#8217;omessa valutazione del loro impatto non poteva integrare una violazione del diritto comunitario.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>Sulla ricevibilità</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>Argomenti delle parti</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">42 Nel controricorso la Repubblica portoghese fa valere che il ricorso è irricevibile in quanto la Commissione ha modificato il thema decidendi rispetto alla fase precontenziosa. Infatti, mentre nel parere motivato si censurava un inadempimento, in via principale, alla direttiva 92/43 e, in subordine, alla direttiva 85/337, il ricorso verte unicamente sull&#8217;inadempimento alla direttiva 85/337. Il thema sarebbe modificato, e non solamente ristretto, perché diverso sarebbe l&#8217;asse del dibattito.</p>
<p>43 La Repubblica portoghese sostiene che la Commissione avrebbe potuto precisare già nel parere motivato l&#8217;inadempimento oggetto dell&#8217;addebito, visto che le autorità portoghesi avevano prodotto gli argomenti a sostegno della revoca della censura attinente all&#8217;inadempimento della direttiva 92/43 prima dell&#8217;emissione del detto parere, segnatamente nelle lettere 30 marzo e 14 giugno 2000.</p>
<p>44 Essa ricorda peraltro che la Commissione ha sempre invocato l&#8217;inadempimento della direttiva 85/337 in subordine e solo perché il progetto avrebbe un importante impatto ambientale giacché la zona comprenderebbe tipi di habitat e specie di cui agli allegati I e II della direttiva 92/43. Alla luce di ciò la Repubblica portoghese avrebbe incentrato la sua argomentazione sull&#8217;analisi della censura dedotta in via principale. Di conseguenza, modificando la censura nel ricorso, la Commissione avrebbe spostato l&#8217;asse del dibattito sulla questione dell&#8217;inadempimento alla direttiva 85/337 e le autorità portoghesi non avrebbero avuto la possibilità di sviluppare la propria difesa contro tale addebito.</p>
<p>45 Secondo la Repubblica portoghese, la Commissione deduce nel ricorso argomenti nuovi, non formulati nella fase precontenziosa, allo scopo di far dichiarare l&#8217;inadempimento della direttiva 85/337. La Commissione sosterrebbe, in particolare, che le autorità portoghesi hanno considerato le soglie limite fissate dalla legislazione nazionale come soglie assolute, senza prima vagliare la possibilità di un impatto ambientale importante per natura, dimensioni e ubicazione del progetto.</p>
<p>46 Su quest&#8217;ultimo punto la Repubblica portoghese fa valere che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione le risposte fornite dalle autorità portoghesi oppure emettere un parere motivato complementare conforme alla giurisprudenza della Corte, dandole così la possibilità di difendersi dall&#8217;accusa di non aver eseguito la direttiva 85/337.</p>
<p>47 Considera, inoltre, che la Commissione ha leso i suoi diritti alla difesa in quanto nel corso del procedimento precontenzioso non ha mai contestato in maniera chiara e diretta l&#8217;applicazione nella fattispecie della legislazione nazionale. In particolare, la Commissione non avrebbe mai spiegato perché la verifica da parte delle autorità portoghesi di un eventuale significativo impatto ambientale in conseguenza dell&#8217;applicazione della legislazione nazionale non sarebbe stata corretta.</p>
<p>48 La Commissione contesta, nella replica, l&#8217;eccezione d&#8217;irricevibilità sollevata dal governo portoghese.</p>
<p>49 Sostiene di aver tenuto conto delle risposte del governo portoghese alla lettera 4 gennaio 2000 e alla diffida del successivo 4 aprile. A suo avviso, non sarebbe che in ragione delle precisazioni apportate solamente nella risposta al parere motivato che le sarebbe stato possibile non considerare più l&#8217;inadempimento alla direttiva 92/43, in quanto [solo] in tale risposta le autorità portoghesi avevano spiegato in maniera più particolareggiata la portata limitata della decisione di autorizzazione dei lavori presa nel 1998 rispetto alla decisione di autorizzazione di ubicazione del progetto del 1996.</p>
<p>50 Il fatto che l&#8217;inadempimento alla direttiva 85/337 sia stato fatto valere, nella fase precontenziosa, soltanto in subordine rispetto all&#8217;inadempimento alla direttiva 92/43 non impedirebbe alla Commissione di mantenere nel ricorso unicamente la detta censura. Il thema decidendi sarebbe ristretto e non modificato.</p>
<p>51 Al riguardo la Commissione nega di aver sostenuto, nella fase precontenziosa, solamente un argomento, vertente sulla direttiva 92/43. A suo avviso, sia la lettera di diffida che il parere motivato contenevano un&#8217;esposizione chiara degli argomenti che giustificavano la valutazione dell&#8217;impatto del progetto alla luce delle pertinenti disposizioni della direttiva 85/337, indipendentemente dalle considerazioni sulla direttiva 92/43. Le affermazioni formulate dalla autorità portoghesi nell&#8217;ambito del procedimento precontenzioso mostrerebbero che queste ultime avevano ben compreso l&#8217;argomentazione della Commissione sul punto.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>Giudizio della Corte</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">52 Si deve constatare che il procedimento precontenzioso non si è svolto in condizioni idonee a permettere una visione chiara e rapida degli addebiti della Commissione e della linea di difesa della Repubblica portoghese. Infatti, da un lato, le censure erano, nella lettera della Commissione 4 gennaio 2000, formulate in maniera poco precisa, e, dall&#8217;altro, la risposta tardiva delle autorità portoghesi alla detta lettera non ha permesso alla Commissione di tener conto, nella diffida del 4 aprile 2000, di alcune risposte a tali censure.</p>
<p>53 Non pare, tuttavia, che ciò possa mettere in discussione la ricevibilità del ricorso. Si deve ricordare, infatti, che il procedimento precontenzioso ha lo scopo di dare allo Stato interessato l&#8217;occasione, da un lato, di conformarsi agli obblighi derivantigli dall&#8217;ordinamento comunitario e, dall&#8217;altro, di difendersi efficacemente contro gli addebiti formulati dalla Commissione (sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto 51).</p>
<p>54 Nella fattispecie, la Commissione ha avuto l&#8217;occasione di illustrare le censure mosse alla Repubblica portoghese e quest&#8217;ultima l&#8217;occasione di presentare le osservazioni che reputava pertinenti. In tal senso il procedimento precontenzioso ha raggiunto il suo obiettivo.</p>
<p>55 La conclusione d&#8217;irricevibilità avanzata dalla Repubblica portoghese poiché la direttiva 85/337 era considerata solo in subordine nel procedimento precontenzioso, laddove [nel ricorso] la censura fondata sul suo inadempimento è l&#8217;unica dedotta nonché l&#8217;argomento centrale dei dibattiti, non può essere accolta. Basta constatare che tale censura era effettivamente tra quelle mosse nella diffida e nel parere motivato e che era ivi esposta in maniera sintetica, ma sufficiente. La sua sussidiarietà non impediva in nessun modo che la Repubblica portoghese presentasse le proprie osservazioni su di essa.</p>
<p>56 Quanto alla mancata allegazione di chiarimenti da parte della Commissione circa la violazione della direttiva 85/337 ad opera delle autorità portoghesi nell&#8217;approvazione di un progetto di complesso turistico nella zona di Ponta do Abano, essa va esaminata insieme al merito del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>Sul merito </b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>Argomenti delle parti</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">57 Nell&#8217;atto introduttivo la Commissione contesta la tesi della Repubblica portoghese, espressa nel procedimento precontenzioso, secondo la quale il controllo dell&#8217;uso del potere discrezionale lasciato agli Stati membri può essere esercitato in ordine unicamente alla correttezza della trasposizione di una direttiva. Essa ricorda la giurisprudenza della Corte sul tema (sentenze 24 ottobre 1996, causa C-72/95, Kraaijveld ea., Racc. pag.I-5403, punti 49 e 50; 16 settembre 1999, causa C-435/97, WWF ea., Racc. pag.I-5613, punto 44, e Commissione/Irlanda, cit., punto 64). Conclude che la Repubblica portoghese non può utilmente invocare una trasposizione corretta delle disposizioni degli artt.2, n.1, e 4, n.2, della direttiva 85/337 per sottrarre alla valutazione obbligatoria prevista al detto art.2, n.1, un progetto specifico che, come il progetto relativo alle imprese realizzate nella zona di Ponta do Abano, può, ancorché rientri nell&#8217;allegatoII di tale direttiva, avere un impatto ambientale notevole in ragione della sua natura, delle sue dimensioni o della sua ubicazione.</p>
<p>58 La Commissione nega che la valutazione dell&#8217;impatto ambientale di un progetto possa provocare una «incertezza del diritto per la pubblica amministrazione e per i cittadini, esposti all&#8217;incertezza di un contesto normativo permanentemente minacciato da un ulteriore controllo caso per caso da parte degli organi comunitari». Essa ricorda innanzi tutto che il ricorso per inadempimento permette di determinare con precisione la portata degli obblighi degli Stati membri in caso di interpretazioni divergenti.</p>
<p>59 Sottolinea poi che, dinanzi a un progetto che rientra nell&#8217;allegatoII della direttiva 85/337 ma che non soddisfa i criteri o non raggiunge le soglie limite fissate dalla legislazione nazionale, le autorità nazionali devono, tenuto conto della natura, delle dimensioni o dell&#8217;ubicazione dello stesso, esaminare concretamente l&#8217;eventualità di un importante impatto ambientale che giustifichi una valutazione delle incidenze in conformità alla direttiva 85/337.</p>
<p>60 La Commissione ricorda infine che, fintantoché non è presa la decisione amministrativa di autorizzazione dei progetti presentati, i committenti non hanno diritti quesiti (conclusioni dell&#8217;avvocato generale Mischo per la sentenza 21 gennaio 1999, causa C-150/97, Commissione/Portogallo, Racc. pag.I-259, punto 22).</p>
<p>61 Alla luce della giurisprudenza succitata, la Commissione ritiene che non sia sufficiente affermare, come hanno fatto le autorità portoghesi, che il progetto di cui trattasi non soddisfi, considerate le sue dimensioni, le condizioni di legge per una valutazione dell&#8217;impatto ambientale. Osserva che, al contrario, i decreti regolamentari nn.8/94 e 9/94 descrivono il parco naturale di Sintra-Cascais, in cui si trova la zona di Ponta do Abano, come un territorio:<br />
&#8211; dove esistono valori naturali d&#8217;innegabile interesse che rappresentano un patrimonio nazionale se non universale;<br />
&#8211; che costituisce una zona altamente sensibile.</p>
<p>62 Essa conclude che, tutto ciò considerato, anche se il progetto non raggiungeva le dimensioni stabilite dalla legislazione nazionale, le autorità portoghesi avrebbero dovuto procedere a una valutazione del suo impatto prima di decidere di autorizzarne l&#8217;ubicazione.</p>
<p>63 Nel controricorso la Repubblica portoghese osserva che la decisione di approvazione dell&#8217;ubicazione del progetto non ha violato i termini della direttiva 85/337.</p>
<p>64 Le autorità portoghesi avrebbero infatti proceduto a un&#8217;analisi dell&#8217;eventuale importante impatto sull&#8217;ambiente in conformità all&#8217;art.2, n.1, della direttiva 85/337. Tale analisi sarebbe stata condotta a due livelli, esaminando:<br />
&#8211; la natura e l&#8217;ubicazione del progetto alla luce della legislazione con cui è trasposta la direttiva 85/337, nonché<br />
&#8211; la natura, le dimensioni e l&#8217;ubicazione del progetto alla luce della verifica della sua compatibilità con il piano regolatore del parco naturale di Sintra-Cascais, cioè con il decreto regolamentare n.9/94.</p>
<p>65 La Repubblica portoghese precisa che la legislazione nazionale che traspone la direttiva 85/337 ha definito due criteri di assoggettamento dei progetti di complessi turistici al procedimento di valutazione dell&#8217;impatto ambientale, e cioè che questi non siano previsti dai provvedimenti di assetto del territorio e presentino determinate caratteristiche (dimensioni o densità di popolazione). Dato che il progetto si trova in una zona «prescelta per il turismo» dal piano regolatore del parco naturale di Sintra-Cascais, le autorità portoghesi sarebbero state in possesso degli elementi per concludere che, benché localizzato in una zona di forte rilevanza ambientale, il progetto non poteva avere un impatto notevole sull&#8217;ambiente in ragione della sua natura e della sua ubicazione.</p>
<p>66 La Repubblica portoghese fa presente che il piano regolatore del parco naturale di Sintra-Cascais è stato preceduto da un piano di macroripartizione del territorio in zone, in vigore dal 1981 al 1994, e che ambedue i piani sono stati preceduti da numerosi studi del patrimonio naturale e da dibattiti pubblici molto ampi che hanno coinvolto non solo la società civile ed organizzazioni non governative, ma anche vari istituti universitari ed organismi pubblici.</p>
<p>67 Il piano regolatore del parco naturale di Sintra-Cascais comprenderebbe zone prioritarie per la protezione della natura, zone rurali, zone urbane e zone per il turismo e per il tempo libero. La Repubblica portoghese rileva che i valori naturali importanti, compresi quelli successivamente individuati dalle autorità portoghesi in relazione a specie e a habitat di cui agli allegati della direttiva 92/43, sono stati debitamente salvaguardati dalla classificazione delle zone comprendenti tali specie e habitat in zone prioritarie per la protezione della natura, definite nel piano regolatore. Tale piano sarebbe un appropriato strumento di gestione dei valori tenuti presenti con la creazione del parco naturale di Sintra-Cascais. L&#8217;approvazione del progetto da parte delle autorità portoghesi andrebbe valutata appunto alla luce dei detti valori.</p>
<p>68 La zona prescelta per il turismo e per il tempo libero, in cui vanno costruiti i villaggi di vacanza, sarebbe stata debitamente caratterizzata dal punto di vista del patrimonio naturale. Si tratterebbe di una zona ricoperta in prevalenza da comunità vegetali secondarie, degradate e strutturalmente semplificate, costituite da macchie mediterranee risultanti dalla rigenerazione naturale di altre comunità più evolute che erano state più volte distrutte da incendi, nonché da piccole aree residue di eucalipti, di pini marittimi, di pini italici e di pini alpestri.</p>
<p>69 Le autorità portoghesi avrebbero così verificato la compatibilità del progetto con le specificazioni imposte dal piano regolatore, in particolare dall&#8217;osservanza dei criteri di qualità ambientali, paesaggistici e architettonici, nonché con i parametri fissati per le sue dimensioni e per la sua densità di popolazione, in conformità all&#8217;art.21 del decreto regolamentare n.9/94 con cui è approvato il piano regolatore. Il progetto sarebbe stato autorizzato, nei termini prescritti dagli artt.20 e 4 del decreto regolamentare n.9/94, solo dopo il parere favorevole del Comitato di direzione del parco naturale, che ha accertato la sua corrispondenza ai criteri di qualità ambientali, paesaggistici ed architettonici.</p>
<p>70 La Repubblica portoghese contesta, dunque, la tesi della Commissione secondo cui il progetto avrebbe necessariamente un forte impatto ambientale per il semplice fatto di essere ubicato nel parco naturale di Sintra-Cascais. Sottolinea che la sensibilità della zona di ubicazione, al pari della natura e delle dimensioni del progetto, sono state tenute nel debito conto. Di conseguenza, le autorità portoghesi non sarebbero venute meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 85/337, poiché avrebbero proceduto a un esame concreto dell&#8217;impatto ambientale del progetto in conformità all&#8217;art.2, n.1, della detta direttiva.</p>
<p>71 Nella replica la Commissione considera che le precisazioni fornite dal governo portoghese nel controricorso confermano che le autorità non hanno concretamente proceduto ad una valutazione, bensì si sono limitate a verificare che il progetto soddisfacesse le condizioni poste dalla legislazione nazionale. Per i motivi esposti nel ricorso, che richiamano la giurisprudenza della Corte, l&#8217;inadempimento sarebbe dimostrato.</p>
<p>72 Le precisazioni apportate dal governo portoghese rafforzerebbero la posizione della Commissione. Così, il fatto che un progetto sia ubicato in una zona definita dalla legislazione nazionale «prescelta per il turismo» non garantirebbe di per sé che non ci sarà un importante impatto sull&#8217;ambiente in un caso concreto. Peraltro, le informazioni fornite mostrerebbero che il progetto di cui trattasi si situa in una zona altamente sensibile o, quanto meno, in cui la flora appare già degradata e ciò rafforzerebbe la convinzione della Commissione che fosse necessario condurre uno studio delle incidenze.</p>
<p>73 Infine, la Commissione ritiene che l&#8217;argomento per cui il piano regolatore del parco naturale di Sintra-Cascais sarebbe uno strumento appropriato di gestione dei valori di conservazione tenuti presenti con la creazione del detto parco sia inconciliabile con l&#8217;informazione fornita dalle autorità portoghesi nella lettera 30 marzo 2000 secondo la quale sarebbe stato deciso di rivedere e di sospendere con effetto immediato tale piano regolatore e di vietare i progetti di nuove costruzioni nelle zone prescelte per il turismo e per il tempo libero.</p>
<p>74 Nella controreplica la Repubblica portoghese osserva che la Commissione sembra confondere la zona di Ponta do Abano, in cui sono stati approvati i progetti, e il parco naturale di Sintra-Cascais. Quest&#8217;ultimo sarebbe da sempre molto popolato e conterrebbe zone urbane, rurali e per il tempo libero in svariate aree di notevole valore ambientale.</p>
<p>75 Il riconoscimento da parte delle autorità portoghesi dei valori ambientali presenti nel parco naturale di Sintra-Cascais non sarebbe oggetto del presente procedimento. Tale argomento sarebbe tuttavia l&#8217;unico invocato dalla Commissione a sostegno del suo ricorso.</p>
<p>76 Alla luce degli argomenti presentati nella replica la Repubblica portoghese sostiene che la Commissione non interpreta correttamente la direttiva 85/337. Essa confonderebbe, infatti, il procedimento di valutazione previsto agli artt.5-10 di tale direttiva con l&#8217;accertamento di un eventuale importante impatto ambientale, operazione di tipo «simple screening», prodromica ad un eventuale procedimento formale di valutazione. Nella fattispecie, tale verifica preventiva sarebbe stata realizzata esaminando la natura, le dimensioni e l&#8217;ubicazione del progetto in sede di accertamento della sua compatibilità con il piano regolatore, compatibilità confermata dal parere favorevole del Comitato di direzione del parco naturale di Sintra-Cascais, indispensabile per approvare la sua ubicazione secondo il regime previsto dal decreto regolamentare n.9/94. Sarebbe quindi inesatto affermare che «il fatto che un progetto sia ubicato in una zona definita dalla legislazione nazionale come (&#8230;) prescelta per il turismo (&#8230;) non garantisce affatto, di per sé, che non ci sarà un importante impatto sull&#8217;ambiente in un caso concreto».</p>
<p>77 Il carattere di ciascuna parcella di territorio del parco naturale di Sintra-Cascais sarebbe stato precisato a seguito di molteplici studi che avrebbero permesso di tracciare i confini definiti nel piano regolatore e di elaborare il regolamento che stabilisce norme, tipologie e indici di occupazione autorizzati per le zone a vocazione urbana, come le zone prescelte per il turismo e per il tempo libero, dove il progetto di cui trattasi è stato autorizzato.</p>
<p>78 La Repubblica portoghese contesta che la scelta dell&#8217;ubicazione del progetto in una zona in cui la vegetazione è degradata e semplificata rafforzi la tesi della necessità di uno studio delle incidenze. Si potrebbe sostenere che gli scopi di protezione difesi dalle disposizioni comunitarie e nazionali intendono semmai ripristinare le condizioni naturali scomparse prima della classificazione delle zone di conservazione o prima dell&#8217;occupazione delle stesse da parte dell&#8217;uomo. Peraltro la Commissione non avrebbe titolo per discutere i criteri di gestione dei valori ambientali di una zona di protezione di livello nazionale, definiti ben prima della scadenza del termine per la trasposizione della direttiva 92/43 da parte degli Stati membri.</p>
<p>79 In ordine alla sospensione del piano regolatore del parco naturale di Sintra-Cascais, il governo portoghese afferma di aver voluto procedere alla sua revisione sulla base dell&#8217;esame dei vari fattori ad esso sottesi, segnatamente del fatto che la trasposizione nell&#8217;ordinamento interno della direttiva 92/43 imponeva obblighi maggiori al Portogallo quanto al contributo da fornire alla creazione della rete «Natura2000». La verifica dell&#8217;osservanza degli obblighi derivanti dall&#8217;ordinamento comunitario dovrebbe essere condotta, tuttavia, alla luce dei valori di conservazione tutelati dalla legislazione vigente alla data della creazione del parco naturale e non alla luce dei valori della direttiva 92/43.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>Giudizio della Corte</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">80 Secondo una giurisprudenza costante, nell&#8217;ambito di un ricorso per inadempimento ai sensi dell&#8217;art.226CE spetta alla Commissione dimostrare nei fatti l&#8217;asserito inadempimento. E&#8217; essa a dover fornire alla Corte tutti gli elementi necessari alla verifica dell&#8217;inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione (v., in particolare, sentenze 25 maggio 1982, causa 96/81, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag.1791, punto 6; 26 giugno 2003, causa C-404/00, Commissione/Spagna, Racc. pag.I-6695, punto 26, e 6 novembre 2003, causa C-434/01, Commissione/Regno Unito, Racc. pag.I-0000, punto 21).</p>
<p>81 Nella fattispecie, la Commissione si basa sulla direttiva 85/337, come interpretata dalla Corte, per imputare alla Repubblica portoghese l&#8217;omessa realizzazione di uno studio delle incidenze prima di autorizzare un progetto che, pur non oltrepassando le soglie limite fissate dallo Stato membro in applicazione dell&#8217;art.4, n.2, della direttiva, potrebbe nondimeno avere un impatto importante sull&#8217;ambiente in ragione della sua natura, delle sue dimensioni e della sua ubicazione nella zona di Ponta do Abano nel parco naturale di Sintra-Cascais.</p>
<p>82 Per provare un inadempimento all&#8217;art.2, n.1, della direttiva 85/337 la Commissione deve dimostrare che uno Stato membro non ha adottato le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio di un&#8217;autorizzazione, sia valutata l&#8217;incidenza dei progetti per i quali si prevede un forte impatto ambientale, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione. Tale prova può utilmente consistere nella dimostrazione che uno Stato membro non ha adottato le misure necessarie per verificare se un progetto che non ha oltrepassato le soglie limite di cui all&#8217;art.4, n.2, della direttiva 85/337 possa nondimeno avere un notevole impatto sull&#8217;ambiente, specie in ragione della sua natura, delle sue dimensioni o della sua ubicazione. La Commissione potrebbe anche dimostrare che un progetto in grado di avere un impatto rilevante sull&#8217;ambiente non è stato oggetto di uno studio delle incidenze nonostante ciò fosse necessario.</p>
<p>83 Nella fattispecie la Repubblica portoghese ha affermato che, in presenza del piano regolatore del parco naturale di Sintra-Cascais e dei procedimenti di autorizzazione che questo impone, sussistevano tutte le misure necessarie affinché, prima del rilascio di un&#8217;autorizzazione di un progetto nel parco, le autorità controllassero se il progetto poteva avere un impatto importante sull&#8217;ambiente, segnatamente per la sua natura, le sue dimensioni o la sua ubicazione, e se, dunque, se ne dovevano studiare le incidenze.</p>
<p>84 La Commissione non ha tuttavia contestato tale affermazione. Essa non ha neppure dimostrato che, nella fattispecie, le autorità portoghesi avrebbero abusato del potere discrezionale loro attribuito non prescrivendo uno studio delle incidenze prima di autorizzare il detto progetto, sebbene esso potesse avere un notevole impatto sull&#8217;ambiente.</p>
<p>85 Non basta, invero, dimostrare che un progetto dev&#8217;essere realizzato nel territorio di un parco naturale per presumere che esso avrà un forte impatto ambientale. La Commissione deve apportare almeno un minimo di prove dell&#8217;impatto che il progetto rischia di avere sull&#8217;ambiente.</p>
<p>86 Nella fattispecie la Commissione non ha risposto agli argomenti della Repubblica portoghese secondo i quali:<br />
&#8211; il parco naturale di Sintra-Cascais comprenderebbe non solo zone di alto valore ambientale, ma anche zone urbane, rurali e per il tempo libero;<br />
&#8211;<br />
le zone prescelte per il turismo e per il tempo libero, in cui i progetti dovevano essere realizzati, sono state scelte proprio in funzione dello stato degradato della vegetazione.</p>
<p>87 Non è sufficiente, infatti, in proposito, affermare in generale che l&#8217;ubicazione di un progetto in una zona definita dalla legislazione nazionale «prescelta per il turismo» non garantisce di per sé che non ci sarà un forte impatto ambientale in un caso concreto. Parimenti, la Commissione non può limitarsi ad osservare che le informazioni fornite mostrano che il progetto di cui trattasi si situa in una zona altamente sensibile o dove, quanto meno, la flora appare già degradata, senza provare in concreto che le autorità portoghesi abbiano commesso un errore manifesto di valutazione nell&#8217;autorizzare l&#8217;ubicazione del progetto in una zona prevista proprio per un progetto siffatto.</p>
<p>88 E&#8217; giocoforza constatare che il fascicolo presentato dalla Commissione si basa sulla presunzione che un progetto situato nel territorio di un parco naturale può avere un notevole impatto ambientale. Una tale presunzione non basta a dimostrare un inadempimento all&#8217;art.2, n.1, della direttiva 85/337. In ogni caso, la Commissione non ha confutato adeguatamente le pertinenti spiegazioni offerte dalla Repubblica portoghese.</p>
<p>89 Di conseguenza, l&#8217;inadempimento non è dimostrato e il ricorso va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>Sulle spese </b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">90 Ai sensi dell&#8217;art.69, n.2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica portoghese ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, va condannata alle spese.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>Per questi motivi</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">LA CORTE (Quinta Sezione)dichiara e statuisce:<br />
1) Il ricorso è respinto.<br />
2) La Commissione delle Comunità europee sopporterà le spese.<br />
Rosas La Pergola von Bahr</p>
<p>Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 29 aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-29-4-2004-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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