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	<title>29/3/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29/3/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2006 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-29-3-2006-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-29-3-2006-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2006 n.0</a></p>
<p>pubblicata la sentenza Scordino c. Italia di Grande Camera Esproprio formale &#8211; Quantum dell’indennizzo – Applicazione legislativa &#8211; C.e.d.u. &#8211; Protocollo n. 1, articolo 1 – Indennizzo per privazione della proprietà &#8211; Retroattività della legge &#8211; Violazione &#8211; Pubblico interesse &#8211; Diritti fondamentali &#8211; Equo bilanciamento &#8211; Interferenze arbitrarie &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-29-3-2006-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2006 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-29-3-2006-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2006 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">pubblicata la sentenza Scordino c. Italia di Grande Camera</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Esproprio formale &#8211; Quantum dell’indennizzo – Applicazione legislativa &#8211;  C.e.d.u. &#8211; Protocollo n. 1, articolo 1 – Indennizzo per privazione della proprietà &#8211; Retroattività della legge &#8211; Violazione &#8211; Pubblico interesse &#8211; Diritti fondamentali &#8211; Equo bilanciamento &#8211; Interferenze arbitrarie &#8211; Pacifico godimento della proprietà – Giurisprudenza di Strasburgo &#8211; Certezza e prevedibilità dell&#8217;esito del procedimento – Articolo 6 § 1 della Convenzione – Equità della procedura – Durata della procedura – Ricorso Pinto – Esaurimento delle vie di ricorso interne</span></span></span></p>
<hr />
<p>Con la presente sentenza, la Grande Camera della CEDU si pronuncia in materia di esproprio formale, nonché di equità ed eccessiva durata della procedura innanzi le giurisdizioni interne. In concreto, si riscontra una violazione degli articoli 1 del Protocollo 1 e 6 § 1 della Convenzione.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p align=center>Nota di Emiliano Simonelli</p>
<p>L’importanza del caso in esame risiede nella sentenza di condanna dello Stato italiano, adottata dalla Grande Camera della Corte.<br />
La prima problematica inerente al presente ricorso concerne una fattispecie di esproprio formale, caratterizzata dall’applicazione retroattiva della legge n° 359 del 1992. Tenuto contro della riduzione sostanziale dell’indennizzo in ragione di tale intervento legislativo, la Corte riscontra tanto una violazione del diritto al rispetto dei beni tutelato dall’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1, quanto una violazione del diritto ad un equo processo, garantito dalla disposizione di cui al primo paragrafo dell’articolo 6 della Convenzione.<br />
Peraltro, nel ricorso in esame la Corte si pronuncia altresì sulla durata eccessiva della procedura innanzi le giurisdizioni nazionali, enunciando i criteri posti alla base dell’ammissibilità dei ricorsi in materia e della liquidazione dei danni patrimoniali e morali su questo punto.<br />
Trattandosi di sentenza di grande Camera, ampio spazio è dedicato ad un excursus giurisprudenziale riguardante le materie ivi trattate.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/8178_8178.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-29-3-2006-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2006 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2006 n.1591</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2006-n-1591/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2006-n-1591/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2006 n.1591</a></p>
<p>Pres. Elefante; Est.Cerreto Coop. Onlus Auxilium S.C.A.R.L.(Avv.Sticchi Damiani) c. Azienda Sanitaria USL n. 3 di Lagonegro.(n. c.) ed altri. sull&#8217;inefficacia successiva del contratto d&#8217; appalto stipulato in pendenza di giudizio, a seguito dell&#8217; annullamento dell&#8217; aggiudicazione di gara Contratti della P.A.- Gara &#8211; Annullamento dell’ aggiudicazione &#8211; Conseguenze -inefficacia successiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2006-n-1591/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2006 n.1591</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2006-n-1591/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2006 n.1591</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante; Est.Cerreto<br /> Coop. Onlus Auxilium S.C.A.R.L.(Avv.Sticchi  Damiani) c. Azienda Sanitaria USL n. 3 di Lagonegro.(n. c.) ed altri.</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;inefficacia successiva del contratto d&#8217; appalto stipulato in pendenza di giudizio, a seguito dell&#8217; annullamento dell&#8217; aggiudicazione di gara</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A.- Gara &#8211; Annullamento dell’ aggiudicazione &#8211; Conseguenze -inefficacia successiva del contratto &#8211; Buona fede del contraente &#8211; non rileva</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’annullamento giurisdizionale dell’ aggiudicazione comporta comunque, anche nel caso in cui il contraente privato sia in buona fede, l’ inefficacia successiva del contratto d’ appalto medio tempore stipulato, in quanto il programma negoziale non ha idoneità funzionale a spiegare ulteriori effetti dopo  la pronuncia di annullamento.(1)</p>
<p>(1)Cfr. Cons. di Stato, VI, sentenza del 30 Maggio 2003; Id,. V sentenza del 28 Maggio</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA			</b>.<br />	<br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</B><br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
sul ricorso in appello</b> n. 3865/2005, proposto dalla<br />
 <b>Coop.ONLUS AUXILIUM S.C.A.R.L.</b> rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani con domicilio eletto in Roma Via Bocca di Leone 78 (ST.BDL) presso l’avv. Ernesto Sticchi Damiani;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; l’<B>AZIENDA SANITARIA USL N. 3 DI LAGONEGRO </B>non costituitasi;<br />
&#8211; la <B>REGIONE BASILICATA</B> non costituitasi;<br />
&#8211; la <B>COOP. SOC. A RL “CSS”</B> rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Castiello e Luigi Petrone con domicilio eletto in Roma via G. Cerbara, 64 presso l’avv. Francesco Castiello;<br />
&#8211; la <B>COOP. SOC. A RL “INTERSERVICE ONLUS”</B> non costituitasi;</p>
<p><b>per la riforma<br />
del dispositivo di sentenza TAR BASILICATA &#8211; POTENZA n. 8/2005 e relativa sentenza n. 286/2005, resa tra le parti,</b> concernente SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE SANITARIA INFERMIERISTICA;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati e moti aggiunti;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della COOP. SOC. A RL “CSS” ;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Alla pubblica udienza del 13 Dicembre 2005, relatore il Consigliere Aniello Cerreto ed uditi, altresì, gli avvocati E. Sticchi Damiani per l’appellante e F. Castiello per l’appellata nella fase delle preliminari, F. Caputo per delega di F. Castiello in fase di discussione;<br />
Visto il dispositivo di decisione n. 682 /2005<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto;</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Con dispositivo di sentenza n. 8/2005 e relativa sentenza n. 286/2005, il TAR Basilicata ha accolto il ricorso proposto dall’ATI CSS Interservice, classificatasi al secondo posto, avverso gli atti di gara indetta dalla ASL n. 3 di Lagonegro per l’affidamento triennale, eventualmente rinnovabile, del servizio di assistenza domiciliare sanitaria-infermieristica, aggiudicata alla società cooperativa Onlus Auxilium.<br />
In particolare, il TAR ha respinto il ricorso incidentale ed ha accolto il ricorso principale.<br />
2. Avverso il dispositivo di sentenza e relativa sentenza ha proposto appello l’aggiudicataria originaria, che ha dedotto quanto segue:<br />
&#8211; contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, la ricorrente originaria doveva essere esclusa dlla gara, per aver proposto un’offerta economica sostanzialmente in aumento rispetto all’importo posto a base di gara e/o per non aver osservato il contratto colle<br />
&#8211; la ricorrente originaria aveva radicato avverso gli stessi provvedeimenti due distinti ricorsi (n. 513/2004 e n. 587/2004), per cui il secondo ricorso (deciso con la sentenza appellata) doveva essere dichiarato improcedibile, né poteva condividersi l’as<br />
&#8211; contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, nella specie era insussitente il difetto di motivazione riscontrato in quanto secondo l’orientamento prevalente della giurispudenza doveva ritenrsi sufficientemente motivato un giudizo espresso in forma numerica<br />
&#8211; in ogni caso, nella specie la sufficienza della motivazione discendeva dalla specificità dei criteri valutativi individuti dalla disciplina di gara;<br />
&#8211; neppure poteva condividersi il TAR nella parte in cui, per effetto del’annullamento degli atti di gara, aveva ritenuto definitivamente privo di effetti giuridici il contratto stipulato il 16.11.2004, da considerarsi caducato in via automatica, dal momen<br />
Costituitasi in giudizio l’ATI CSS-Interservice ha chiesto il rigetto dell’appello.<br />
Con ordinaza n. 3051/2005, questa Sezione ha accolto l’istanza cautalare proposta dall’appellante in considerazione del fatto che allo stato svolgeva il servizio di assitenza domiciliare. <br />
Con memoria conclusiva, l’ATI appellata ha insistito per il rigetto dell’appello.<br />
3. Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 13.12.2005.<br />
4. L’appello è infondato.<br />
4.1. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la ricorrente originaria non doveva essere esclusa dalla gara.<br />
La disciplina di gara prevedeva l’esclusione delle offerte condizionate e/o in aumento (d’importo complessivo annuo superiore a Euro 500.000,00+Iva) nonché delle offerte i cui prezzi (tariffe) orarie risultassero inferiori al costo orario indicato per gli operatori di VI° livello (1578 ore annue) indicato nella tabella D) del CCNL per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale- educativo pubblicato, pari a Euro 19,13 (ex lire 37.049).<br />
Orbene, considerato che le clausole di esclusione dalla gara vanno interpretate in senso restrittivo, nella specie l’offerta presentata dalla ricorrente originaria, non era in aumento e non conteneva l’indicazione di tariffe orarie inferiori a quelle riportate sono di stretta un’offerta in aumento, né conteneva l’indicazione di tariffe orarie inferiori a quelle riportate nella predetta lettera di invito.<br />
Invero, l’offerta dei concorrenti alla gara in questione doveva essere formulata in conformità dello schema allegato alla lettera di invito, con indicazione della tariffa oraria espressa in euro (in cifre e lettere) per l’infermiere professionale e per il terapista della riabilitazione, l’offerta presentata dalla ricorrente non si configurava come riabilitazione e l’ATI CSS-Interservice aveva indicato un prezzo complessivo di euro 490.000,00 (inferiore a quello a base d’asta).<br />
Per cui, sostanzialmente l’appellante viene a sostenere che l’offerta presentata dall’A.T.I. CSS &#8211; Interservice sarebbe incongrua e non remunerativa, perché il costo delle figure professionali da adibire allo svolgimento del servizio, contemplate nell’offerta tecnica sarebbe notevolmente superiore all’offerta formulata <br />
Ma ciò, secondo il TAR, non avrebbe potuto comportare all’esclusione dalla gara della ricorrente originaria ma alla verifica in contraddittorio degli elementi costitutivi dell’offerta e la Stazione appaltante avrebbe dovuto escluderla solo dopo aver reputato incongrua o non remunerativa la relativa offerta. Né tale specifico assunto del TAR è stato contestato in appello.<br />
4.2. Neppure può accogliersi la doglianza dell’appellante secondo cui, avendo la ricorrente originaria proposto due distinti ricorsi (n. 513/2004 e n. 587/2004) avverso i medesimi atti di gara, il secondo ricorso (deciso con la sentenza appellata) doveva essere dichiarato improcedibile.<br />
Il TAR ha correttamente rilevato che nella specie non sussisteva identità di petitum nei due ricorsi, dal momento che la deliberazione in data 2.10.2004 di aggiudicazione definitiva dell’appalto era stata espressamente impugnata solo con il secondo ricorso. Né può desumersi in modo certo la conoscenza di quest’ultima deliberazione per il solo fatto che anche il primo ricorso era stato notificato all’aggiudicataria, dal momento che ciò può conseguire anche dalla conoscenza dell’aggiudicazione provvisoria.<br />
4.3. Nel merito è da condividere l’assunto del TAR secondo cui la sufficienza della valutazione espressa con voto numerico dalla commissione di gara presuppone una predeterminazione di criteri di valutazione precisi e puntuali, solo in presenza dei quali è consentito prescindere da una motivazione giustificatrice del punteggio numerico, in aderenza all’indirizzo ormai prevalente (V. le decisioni di questo Consiglio, Sez. IV, 22 maggio 2000 n. 2924; sez. V, 6 ottobre 2003 n. 5899 e 29 novembre 2005 n. 6759; sez. VI, 10 gennaio 2003 n. 67 e 22 marzo 2004, n. 1458).<br />
Invece, nella specie sussistevano solo criteri generici di valutazione delle offerte, per cui la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto giustificare l’attribuzione dei punteggi numerici con adeguata motivazione.<br />
Invero, la disciplina di gara stabiliva di riservare all’elemento “qualità” complessivi punti 60, ripartiti nei seguenti sottoparametri: a) “progetto gestionale del servizio”…punti 30/60; b) elenco delle “figure professionali”…punti 06/60; c) “certificazione di qualità”, con particolare riferimento a quelle relative all’erogazione di servizi sanitari ed assistenziali, …punti 06/60; d) “piano formativo”…punti 06/60; e) ”risorse aggiuntive”…punti 06/60; f) “elenco dei servizi identici”…punti 06/60.<br />
Per cui l’attribuzione dei relativi punteggi ai concorrenti era alquanto generica, limitandosi a prevedere, per ciascun sottoparametro, il punteggio massimo assegnabile.<br />
La commissione giudicatrice a sua volta si è limitata ad assegnare a ciascun concorrente, e per ciascun sottoparametro, un punteggio numerico nel limite di quello massimo predeterminato nel capitolato.<br />
Orbene, in mancanza di qualsiasi indicazione in ordine agli aspetti valutati positivamente e/o negativamente da parte della Commissione giudicatrice con particolare riferimento ai trenta punti da assegnare per il progetto gestionale del servizio, il solo punteggio numerico da essa attribuito non rende percettibili quali siano le concrete ragioni che hanno condotto ad assegnare i singoli punteggi, con conseguente violazione dell’obbligo di motivazione e dei principi di trasparenza ed imparzialità, ai quali l’intera attività amministrativa deve conformarsi.<br />
4.4. Residua da esaminare il problema delle conseguenze dell’annullamento dell’aggiudicazione sul contratto stipulato in data 16.11.2004 tra la ASL e l’aggiudicataria originaria (ora appellante).<br />
Il TAR ha ritenuto che, per effetto dell’annullamento degli atti di gara, doveva considerarsi definitivamente privo di effetti giuridici il relativo contratto in quanto caducato in via automatica (con efficacia retroattiva)<br />
L’appellante sostiene che l’annullamento della procedura ad evidenza pubblica non poteva comportare l’automatica caducazione del contratto laddove il contraente privato fosse in buona fede (come era nel suo caso), in conformità a quanto ritenuto con decisione Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2992 del 30.5.2003.<br />
Al rigurdo occorre considerare che il precedente invocato dall’appellante è stato superato da questa Sezione con la decisione n. 3465 del 28.5.2004, ritenendosi tra l’altro che occorre tener conto delle prestazioni già eseguite nei contratti di durata (come nella specie), per cui l’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione importa comunque, anche nel caso in cui il contraente privato dovesse essere in buona fede, l’inefficacia successiva del contratto d’appalto medio tempore stipulato, da intendere come inidoneità funzionale del programma negoziale a spiegare ulteriori effetti successivamente alla pronuncia di annullamento. Il Collegio non ignora l’incertezza della soluzione, che involge le relazioni fra il comportamento dell’amministrazione nella fase vincolata all’evidenza pubblica e nella fase governata dall’autonomia privata. Da tale  incertezza e dal vario operare delle soluzioni sostenibili era scaturita l’ordinanza della Quarta Sezione n. 3355 del 21 maggio 2004 che aveva deferito la questione all’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, ove all’udienza dell’8 novembre 2004 è stato dato atto della rinuncia all’appello. Ma, allo stato, la Sezione ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dal proprio precedente che individua nell’annullamento della procedura amministrativa di gara ad opera del giudice una causa di inefficacia successiva del contratto d’appalto stipulato in pendenza di giudizio, come del resto confermato dalla Sezione con la recente decisione n. 6759 del 29.11.2005.<br />
Pertanto, quest’ultima doglianza dell’appellante deve essere disattesa nei limiti indicati.<br />
5. Per quanto considerato l’appello deve essere respinto<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello indicato in epigrafe.<br />
</b>Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13.12. 2005 con l’intervento dei Signori:<br />
Agostino Elefante		Presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni		Consigliere<br />	<br />
Cesare Lamberti		Consigliere<br />	<br />
Aniello Cerreto		Consigliere est.   <br />	<br />
Gabriele Carlotti		Consigliere</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
f.to Agostino Elefante</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
f.to Aniello Cerreto			 																																																																																										</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 29 marzo 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2006-n-1591/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2006 n.1591</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2006 n.1589</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2006-n-1589/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2006-n-1589/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2006-n-1589/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2006 n.1589</a></p>
<p>Pres. Elefante, Est. Cerreto SOC. ELYO ITALIA S.R.L. (Avv. G. R. Cesareo) c/ CAVC CONSORZIO AREA VASTA CENTRO S.C. A R.L. (Avv. D. Iaria) e altri. sull&#8217;inconfigurabilità di un interesse ad impugnare il provvedimento di ammissione alla gara di altro concorrente da parte del soggetto che ne sia stato legittimamente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2006-n-1589/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2006 n.1589</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante, Est. Cerreto<br /> SOC. ELYO ITALIA S.R.L. (Avv. G. R. Cesareo) c/  CAVC CONSORZIO AREA VASTA CENTRO S.C. A R.L. (Avv. D. Iaria) e altri.</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;inconfigurabilità di un interesse ad impugnare il provvedimento di ammissione alla gara di altro concorrente da parte del soggetto che ne sia stato legittimamente escluso</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa- Gare d’appalto- Interesse a ricorrere- Interesse di concorrente legittimamente escluso all’annullamento dell’ammissione di altro concorrente- Non sussiste- Ragioni-  Interesse strumentale a rinnovare la gara- Inconfigurabilità-  Ragioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il soggetto legittimamente escluso da una procedura concorsuale non ha alcun interesse a dolersi della mancata esclusione di altri concorrenti o ad impugnare l’aggiudicazione ad altri, non potendo ricavare alcun concreto vantaggio dall’annullamento della mancata esclusione dell’altro concorrente o dell’aggiudicazione ad esso conferita. Né può profilarsi un interesse strumentale ad una rinnovazione integrale della gara, in quanto l’escluso non ha un’aspettativa diversa e maggiormente qualificata rispetto a quella riconoscibile a qualsiasi altro soggetto che non abbia preso parte alla gara e si riprometta di parteciparvi a seguito dell’eventuale rinnovazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA			</b>.<br />	<br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</B><br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta<b><br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello n. 6719/2005, proposto dalla <br />
<B>SOC. ELYO ITALIA S.R.L</B>. in proprio ed in qualità di capogruppo ATI costituenda rappresentata e difesa dall’avv. Gerardo Romano Cesareo con domicilio eletto in Roma alla via Sabotino n. 2/A presso l’avv. Valentina Lipari;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
la <B>CAVC CONSORZIO AREA VASTA CENTRO S.C. A R.L.</B> ,rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Iaria con domicilio eletto in Roma presso il dott. Gianmarco Grez al lungotevere Flaminio n. 46. pal. IV, sc. B,</p>
<p><b>e nei confronti delle<br />
</b>soc. <B>SIRAM S.P.A. E A.T.I.</B> rappresentate e difese dagli avv.ti Andrea DEL RE, Lucio Nicolais con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del secondo alla piazza Mazzini n. 27;</p>
<p><b>e nei confronti della<br />
</b>&#8211; <B>MANUTENCOOP SOC. COOP. A R.L</B>. non costituitasi in giudizio;<br />
<b><br />
per la riforma<br />
</b>della sentenza <b>TAR Toscana, Sez. II, n. 1764 del 21.4.2005</b> resa tra le parti, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla soc. Elyo.</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio e dell’aggiudicataria originaria;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Alla pubblica udienza del 20.1.2006, relatore il Consigliere Aniello Cerreto ed uditi, altresì, gli avvocati Vulpetti per delega di Cesareo, Iaria e Nicolais;<br />
Visto il dispositivo di decisione n. 51 /2006<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto;</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1. Con la sentenza in epigrafe, il TAR Toscana ha respinto il ricorso proposto dalla società Elyo avverso gli atti del &#8220;pubblico incanto per l&#8217;affidamento della fornitura combustibili e del servizio di gestione energetica e tecnologica degli impianti di climatizzazione asserviti ad alcuni edifici delle Aziende UU.SS.LL. di Pistoia e Firenze&#8221;.<br />
Sono stati impugnati in primo grado:<br />
&#8211; il verbale di gara n. 1 del 7 agosto 2003, con il quale è stata dichiarata l’ammissione alla gara dell’ATI Siram Spa e di Manutencoop soc. coop. a r.l.;<br />
&#8211; il verbale della IV seduta della Commissione tecnica del 26 agosto 2003, avente per oggetto la valutazione dell’offerta tecnica dell’ATI Elyo, del verbale della VII seduta del 18 settembre 2003, con il quale è stata, tra l’altro, deliberata l’esclusione<br />
&#8211; il verbale di gara n. 2 del 29 agosto 2003 con il quale la Commissione di gara ha preso atto della non valutabilità dell’offerta tecnica della costituenda ATI Elyo e della sua conseguente esclusione dalla gara e con il quale è stata altresì dichiarata l<br />
&#8211; la determinazione dell’Amministratore unico del Consorzio dell’Area Vasta Centro del 9 ottobre 2003, con la quale sono stati approvati gli atti di gara ed è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto all’ATI Siram;<br />
Il TAR ha concluso per la legittimità dell’esclusione della ricorrente e per l’inammissibilità delle censure dedotte avverso l’ammissione alla gara dell’ATI Siram Spa e di Manutencoop soc. coop. a r.l..<br />
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello la ricorrente originaria, che ha dedotto quanto segue:<br />
&#8211; contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, la ricorrente originaria era stata esclusa dalla Commissione tecnica, che invece aveva solo il potere di valutare le offerte techiche, con conseguente illegittimità per incompetenza del provvedimento di esclusio<br />
&#8211; la Commisione tecnica aveva ritenuto che l’offerta dell’ATI Elyo non rispondesse all’esigenza di manutenzione full risk esressa dal capitoltalo spciale, gicchè esludeva dal canone tutti gli interventi di manutenzione straordinaria e quegli interventi di<br />
Detta conclusione si fondava su presupposti erronei in quanto non si trattava di un’attività manutentiva full risk, tanto è vero che il capitolato, che peraltro non usava neppure il termine full risk, distingueva accuratamente tra interventi manutentivi contrattuali ed extra contrattuali; inoltre l’offerta dell’istante era corripondente a quanto richiesto dal capitolato, essendosi precisato che “si intendono parte del suddetto servizio tutte le attività che compaiono esplicitamente all’interno delle richieste contenute nel capitolato speciale e le prestazioni aggiuntive offerte dall’appaltatore”. Nell’offerta, poi, i piani manutentivi erano indicati e spiegati e quindi dettagliati nell’offerta tecnica in relazione agli impiasnti censiti durante i sopralluoghi.<br />
Per cui, l’assunto secondo cui l’offerta dell’istante era parziale in quanto non compredente tutta la manutenzione da includere nel canone ed in quanto priva di piani manutentivi era privo di fondamento.<br />
Relativamente poi alla manutenzione ordinaria legittimamente erano stati esclusi da essi quelle parti dovute ad atti di vandalismo e comunque dovute a cause non riconducibili ad una non corretta manutenzione, trattandosi di aspetti che sfuggono a qualsiasi programmazione e che giammai potrebbero rientarre nella manutenzione ordinaria o di quella programmata.<br />
&#8211; in ogni caso, qualora l’offerta dell’istante non fosse risultata chiara o completa, occorreva innanzitutto motivare le ragioni di non valutabilità in riferimento agli elementi da prendere in considerazione ai sensi del’art. 39 ed in riferimento agli ele<br />
&#8211; peraltro, pur in presenza di dette carenze, l’offerta dell’istante doveva essere ammessa alla valutazione, acquisendo eventualmente i necessari chiarimenti;<br />
&#8211; sia l&#8217;ATI Siram che Manutencoop dovevano essere escluse dalla gara, in quanto non avevano specificamente sottoscritto le clausole onerose di cui all’art. 40 del capitolato speciale;<br />
&#8211; le mandanti dell’ATI SIRAM avevano prodotto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi della L. n. 15/1968 e del D.P.R. n. 445/2000 in luogo delle dichiarazioni con sottoscrizione autenticata o di apposite certificazioni rilasciate dalle amministrazioni c<br />
&#8211; invalidità delle cauzione provvisoria presentata dalla Siram, in quanto intestata esclusivamente ad essa mandataria e priva di qualsiasi riferimento alle partecipanti all’ATI;<br />
&#8211; violazione dell’art. 34 del capitolato speciale e del principio di concorrenza tra imprese, in quanto all’ATI Siram partecipavano i primi due operatori del settore, con conseguente illegittima ammissione alla gara.<br />
Ha poi precisato che, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, il rigetto delle censure avverso l’esclusione dell’istante non poteva comportare l’inammissibilità delle doglianze avverso l’ammissione delle altre due ditte, avendo interesse a conseguire la rinnovazione integrale della procedura.<br />
2. Si sono costituiti in giudizio, l’aggiudicataria originaria e la Stazione appaltante, che hanno richiesto il rigetto dell’appello.<br />
Con ordinanza n. 4835/2005, questa sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dall’appellante.<br />
Hanno presentato memoria conclusiva sia l’appellante che l’aggiudicataria originaria.<br />
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 20.1.2006.<br />
3. L’appello è infondato.<br />
3.1. Priva di pregio è la prima doglianza con la quale si deduce l’illegittimità dell’esclusione per incompetenza della Commissione tecnica, che avrebbe dovuto limitarsi a valutare le offerte tecniche, spettando invece l’esclusione alla commissione di gara, la quale peraltro avrebbe omesso di pronunziarsi in merito, limitandosi a prendere atto di quanto disposto dalla commissione tecnica.<br />
In effetti l’esclusione dell’attuale appellante è stata confermata dalla commissione di gara che, recependo quanto accertato dalla Commissione tecnica sulla base di una non valutabilità oggettiva, dovuta a carenza di elementi necessari per procedere alla valutazione.<br />
Neppure può condividersi l’assunto dell’appellante secondo cui l’esclusione della propria offerta sarebbe avvenuta per una ragione non prevista nel capitolato come causa di esclusione.<br />
Si osserva al riguardo che l’art. 40 del Capitolato, nel regolare le clausole di esclusione, prevede in primo luogo che la violazione delle “disposizioni di cui agli articoli precedenti” comporta l’automatica esclusione dalla gara; tra le norme oggetto del rinvio è compreso perciò anche l’art. 35 il quale impone, in sede di offerta tecnica, la descrizione dei piani di manutenzione, i quali sono precisati dall’art. 6 punti f e g del Capitolato stesso. Per cui l’offerta tecnica è regolata da precise cause di esclusione.<br />
3.2. Nè vale sostenere da parte dell’appellante che la propria offerta era conforme alle prescrizioni di capitolato, comprendendo tutti i servizi richiesti.<br />
La Commissione ha indicato le seguenti ragioni di contrasto col capitolato:<br />
&#8211; aver dichiarato che gli interventi di manutenzione straordinaria saranno eseguiti e successivamente contabilizzati sulla base di preventivi di spesa di volta in volta proposti;<br />
&#8211; aver dichiarato non comprese nel servizio di manutenzione ordinaria le sostituzioni di parti avariate, vetuste od obsolete, o per atti di vandalismo o comunque dovute a cause non riconducibili ad una non corretta manutenzione <br />
Su tali questioni il Collegio deve confermare quanto ritenuto dal TAR.<br />
Sul primo punto (manutenzione straordinaria), la dichiarazione resa dalla Ditta appare in contrasto con la prescrizione dell’art. 35 del capitolato, regolante l’offerta tecnica) che impone di indicare un piano di manutenzione da effettuare su ogni singolo impianto; per contro l’offrire preventivi di spesa di volta in volta da predisporsi contrasta col concetto stesso di piano che si caratterizza proprio per prevenire l’esigenza manutentiva (proprio per ridurre l’evenienza sfavorevole di dovervi fare fronte di volta in volta) e a tale scopo il preventivo assolve chiaramente la prescrizione di capitolato di cui la commissione ha rilevato contrasto. Peraltro la natura programmatica dell’onere in parola era confermata dalla nota di chiarimenti (n. 800 del 17.7.03) sottoscritta ed inviata dal responsabile del procedimento ai concorrenti.<br />
Sul secondo profilo (manutenzione ordinaria), la Ditta ha in effetti dichiarato non comprese nel servizio di manutenzione ordinaria le sostituzioni di parti avariate, vetuste od obsolete, o per atti di vandalismo o comunque dovute a cause non riconducibili ad una non corretta manutenzione; ed anche tale dichiarazione, a composizione dell’offerta tecnica, non risulta però compatibile con le prescrizioni dell’art. 21 del capitolato che, disciplinando gli oneri manutentivi in generale (secondo capoverso) li definisce come “ogni e qualsiasi elemento di spesa direttamente indirettamente collegato all’attività manutentiva”, comprendendo quindi anche alcune spese che invece l’offerta della ricorrente dichiarava non comprese.<br />
L’aver limitato l’offerta nei termini sopra emersi non appare infine compatibile con l’ultimo capoverso dell’art. 36, ove si dispone l’inammissibilità di offerte “parziali”, quali sono certamente quelle che contengano limiti o riduzioni rispetto alla caratteristiche richieste dalla normativa di gara.<br />
Sotto entrambi gli aspetti sopra indicati, pertanto, l’offerta tecnica della ricorrente non risultava conforme alle disposizioni di capitolato e, in forza delle disposizioni sopra menzionate, è stata correttamente esclusa.<br />
Parimenti infondate sono le censure di illogicità, errore e travisamento nelle valutazioni da parte della Commissione tecnica in ordine all’offerta tecnica. In primo luogo si argomenta che quest’ultima avrebbe erroneamente ritenuto che l’offerta intendesse escludere dal prezzo gli oneri di manutenzione straordinaria. La ragione dell’esclusione non è stata però individuata in una tale dichiarazione ma nella differente circostanza, dichiarata nell’offerta, di voler escludere quelle specifiche modalità e cause di interventi manutentori sopra indicate.<br />
Né vale a confortare la censura svolta il rilievo per il quale le limitazioni dell’offerta contestate dalla Commissione sarebbero da intendersi riferite agli oneri extracontrattuali (e rientranti quindi nella disciplina dell’art. 21 parag. 19 del capitolato), da eseguirsi con la procedura della mera richiesta; tal tesi non considera invero che il capoverso 19 del capitolato disciplina gli interventi manutentori ”nuovi” (rispetto ai quali la normativa di gara non richiedeva alcuna offerta da valutare) riferendosi quindi ad evenienze non programmate, e comportanti impegni manutentori differenti da quelli di natura programmatica da assumersi invece ai sensi dell’art. 4 (lett. f e g) del capitolato, facenti parte dell’offerta tecnica (art. 35) ed oggetto pertanto di necessaria e specifica valutazione.<br />
Argomenta la società istante l’illegittimità dell’esclusione, per la parte che motiva con l’aver dichiarato esclusi i guasti dovuti a vetustà od obsolescenza, atteso che queste cause sono espressamente escluse (art. 1, primo cpv., capitolato) dagli oneri di manutenzione ordinaria. Ma l’art. 1 del capitolato esclude dalla manutenzione ordinaria gli oneri ordinari in questione, ma non anche le sostituzioni necessarie per cause non riconducibili ad una non corretta manutenzione e che, in contrasto con l’art. 21 del capitolato (sugli oneri in generale), l’offerta della ricorrente ha invece dichiarato di escludere; in tale parte resta dunque confermato che la dichiarazione della ricorrente è in netto contrasto non solo con il carattere generale dell’onere manutentorio chiaramente emergente dal terzo paragrafo dell’art. 21 del capitolato (oneri manutentivi dell’appaltatore), ma più specificamente con la già citata inammissibilità di offerte parziali (art. 36) come sopra intesa.<br />
Si sostiene che la Commissione avrebbe dovuto chiedere chiarimenti sulle incompletezze registrate; in contrario il Collegio osserva che trattatasi di una mera facoltà che comunque non era necessario esercitare poiché le dichiarazioni inerenti all’offerta tecnica erano sufficientemente chiare per essere valutate alla stregua della normativa di gara; pertanto consentire a termini scaduti una loro rettifica avrebbe rappresentato nella specie un’alterazione di elementi fondamentali assoggettati al principio della par condicio tra concorrenti alla stregua della normativa di gara.<br />
3.3. Per quanto concerne le censure specificamente mosse avverso la partecipazione ed aggiudicazione dell’Associazione di imprese controinteressata e della società Manutencoop e che il TAR ha dichiarato inammissibili, il Collegio ritiene di poter confermare la statuizione del TAR, con alcune precisazioni.<br />
Occorre tener presente che questo Consiglio ha in più occasioni avuto modo di chiarire come il soggetto che sia stato legittimamente escluso da una procedura concorsuale non abbia alcun interesse a dolersi della mancata esclusione di altri concorrenti o ad impugnare l&#8217;aggiudicazione ad altri, in quanto dall&#8217;annullamento della mancata esclusione dell&#8217;altro concorrente o dell&#8217;aggiudicazione ad esso conferita lo stesso non potrebbe ricavare alcun concreto vantaggio; l&#8217;esclusione legittima conclude, infatti, per l&#8217;aspirante, il procedimento di gara, e la sua posizione, rispetto al bene della vita su cui verte la procedura, non assume altra configurazione che quella di interesse di mero fatto, del tutto priva di rilevanza e tutela giuridica (sez. IV n. 104 del 16.2.1987, sez. VI n. 5442 del 10.10.2002, Sez. V n. 5558 del 12.8.2004).<br />
Tale orientamento è condiviso anche dai TAR, ritenendosi insussistente anche l&#8217;interesse strumentale ad un&#8217;eventuale rinnovazione della procedura di gara, in quanto, a seguito dell&#8217;esclusione legittima, la Ditta non ha un&#8217;aspettativa diversa e maggiormente qualificata rispetto a quella che si può riconoscere a qualsiasi altro soggetto che non abbia preso parte alla gara e si riprometta, ad esempio, di parteciparvi a seguito dell&#8217;eventuale rinnovazione (V. Tar Lombardia Milano, sez. III, n. 2354 del 3.6.2004 e TAR Lazio, sez. 1, n. 320 del 17.1.2005).<br />
Peraltro, nella specie le ditte partecipanti erano tre e la gara poteva essere aggiudicata anche nel caso di una sola offerta valida (art. 39 del capitolato), per cui un eventuale interesse strumentale alla rinnovazione integrale della gara in tanto poteva in concreto profilarsi in quanto anche le altre due partecipanti alla gara, oltre la ricorrente originaria, dovessero essere escluse in base alle censure dedotte. Ma neppure tale ipotesi si verifica nel caso in esame <br />
Sono infondate le doglianze rivolte avverso l’ammissione sia della Siram (aggiudicataria della gara) che di  Manutencoop (2° classificata) per mancata sottoscrizione delle clausole onerose di cui all’art. 40 del capitolato speciale, in quanto la relativa disciplina di gara da una parte imponeva la sottoscrizione di ciascuna pagina del capitolato, compresa la pagina relativa alle clausole onerose, (art. 31) e dall’altra richiedeva la specifica sottoscrizione delle clausole onerose (artt. 40), per cui essendo equivoca la relativa disciplina la Stazione appaltante avrebbe potuto far integrare le relative sottoscrizioni ma non escludere le due Ditte che non avessero provveduto alla specifica approvazione di tali clausole.<br />
Parimenti non possono condividersi le censure secondo cui le mandanti dell’ATI SIRAM, avendo prodotto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi della L. n. 15/1968 e del D.P.R. n. 445/2000 in luogo delle dichiarazioni con sottoscrizione autenticata o di apposite certificazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti, senza la dichiarazione di consapevolezza della responsabilità per le ipotesi di falsità o di mendacio, richiesta dall’art. 48 D.P.R. n. 445/2000, dovevano essere escluse della gara.<br />
E’ pur vero che l’invocato art. 48 D.P.R. n. 445/2000 prevede tale dichiarazione di consapevolezza, ma sancisce anche che “Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall&#8217;articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l&#8217;informativa di cui all&#8217;articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.<br />
In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze”.<br />
Per cui tale dichiarazione di consapevolezza doveva essere prevista nel relativo modulo da predisporre da parte della Stazione appaltante, il che non risulta evidenziato dall’appellante. Né la disciplina di gara (art. 31 del capitolato) stabiliva tale specifica dichiarazione. Di conseguenza la relativa carenza nel caso in esame non può comunque essere addebitata alle ditte partecipanti, a parte il problema della rilevanza da attribuire a tale mancanza nell’ipotesi in cui la disciplina di gara sancisca tale dichiarazione (V. la decisione di questa Sezione n. 2711 del 6.3.2001).<br />
Residuano le doglianze di invalidità delle cauzione provvisoria presentata dalla Siram, per essere intestata esclusivamente ad essa mandataria e priva di qualsiasi riferimento alle partecipanti alla costituenda ATI (sulla relativa problematica si è recentemente pronunciata l’A.P. di questo Consiglio n. 8 del 2005) e di violazione dell’art. 34 del capitolato speciale e del principio di concorrenza tra imprese, in quanto all’ATI Siram partecipavano i primi due operatori del settore, con conseguente illegittima ammissione alla gara.<br />
Tale doglianze sono senz’altro inammissibili in quanto in caso di accoglimento verrebbe ad essere avvantaggiato non il soggetto ricorrente (attuale appellante, legittimamente escluso) ma il 2° classificato in graduatoria.<br />
4. Per quanto considerato l’appello deve essere respinto<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge  l’appello indicato in epigrafe.<br />
</b>Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20.1.2006, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Agostino Elefante				Presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni				Consigliere<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani	Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino				Consigliere<br />	<br />
Aniello Cerreto				Consigliere estensore</p>
<p><P ALIGN=CENTER>L&#8217;ESTENSORE				IL PRESIDENTE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
f.to Aniello Cerreto				f.to Agostino Elefante</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2006 n.2161</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-29-3-2006-n-2161/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-29-3-2006-n-2161/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-29-3-2006-n-2161/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2006 n.2161</a></p>
<p>Pres. CORSARO; Rel. FANTINI Radio Birikina S.r.l. (Avv.ti G. Barneschi e G. Boschetti) c. Rai Way S.p.a. (Avv. G. de Vergottini) sull&#8217;illegittimità dell&#8217;istanza di accesso ai documenti utilizzati in un procedimento amministrativo presentata ad una delle parti e non all&#8217;Amministrazione competente a formare l&#8217;atto conclusivo Procedimento amministrativo – Accesso agli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-29-3-2006-n-2161/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2006 n.2161</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-29-3-2006-n-2161/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2006 n.2161</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CORSARO; Rel. FANTINI<br /> Radio Birikina S.r.l. (Avv.ti G. Barneschi e G. Boschetti) c. Rai Way S.p.a. (Avv. G. de Vergottini)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;illegittimità dell&#8217;istanza di accesso ai documenti utilizzati in un procedimento amministrativo presentata ad una delle parti e non all&#8217;Amministrazione competente a formare l&#8217;atto conclusivo</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Accesso agli atti – Destinatario dell’istanza – Amministrazione procedente – Necessità &#8211; Parte del procedimento – Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’istanza di accesso finalizzata all’esame dei documenti formati o comunque utilizzati in un procedimento amministrativo (nella specie, per la risoluzione di problematiche interferenziali esistenti tra radio private e la concessionaria pubblica) deve essere diretta all’Amministrazione procedente (melius, all’Autorità competente a formare l’atto conclusivo, ed a conservarlo stabilmente), e non già ad una parte del procedimento stesso (nella specie la R.A.I. Way).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i><b></p>
<p align=center>
</b></i><br />
<B>REPUBBLICA    ITALIANA</B><br />
<b>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sezione Terza Ter
</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i></b>Composto dai Magistrati:<br />
Francesco         CORSARO                 &#8211;          Presidente<br />
Stefania            SANTOLERI               &#8211;         Componente<br />
Stefano             FANTINI                      &#8211;        Componente relatore<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. 119 del 2006 Reg. Gen. proposto da</p>
<p><b>Radio Birikina S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore,  rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca Barneschi e Giuliano Boschetti, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Panama n. 77;</p>
<p><B><P ALIGN=CENTER>CONTRO<BR><br />
</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
Rai Way S.p.a.</B>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe de Vergottini, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Bertoloni n. 44;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>del silenzio diniego opposto all’istanza di accesso documentale in data 12/10/05, relativa all’impianto RAI MF3 ubicato in località Monte Mirabello &#8211; Cazzano di Tramigna (VR), operante sulla frequenza 98,100 MHz.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Rai Way S.p.a.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, nella camera di consiglio del 9.3.2006, il Primo Ref. Stefano Fantini;<br />
Udito l’Avv. Boschetti per la ricorrente e l’Avv. Giovanni De Vergottini, in sostituzione dell’Avv. Giuseppe De Vergottini, per la società  resistente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con atto notificato in data 13/12/05 e depositato il successivo 5/1/06 la ricorrente, proprietaria dell’emittente privata denominata “Radio Birikina”, titolare di concessione per l’esercizio della radiodiffusione sonora in ambito locale, a carattere commerciale, ed esercente, tra l’altro, l’impianto in località Roncà &#8211; Monte Calvarina (VR) operante sulla frequenza 98,350 MHz, espone che da alcuni anni la R.A.I. (ed in particolare Rai Way) lamenta che il proprio impianto, ubicato a Monte Mirabello &#8211; Cazzano di Tramigna, è interferito dal suindicato impianto, tanto che quest’ultimo è stato oggetto di un provvedimento ablatorio (ordine di disattivazione) in data 13/10/04, avverso il quale è stato esperito ricorso giurisdizionale, pendente dinanzi al T.A.R. Veneto.<br />
Aggiunge che con circolare del Ministero delle Comunicazioni del 24/6/05, contenente “Linee guida per la soluzione di problematiche interferenziali nel settore della radiodiffusione sonora”, si è disposto che gli Ispettorati procedano ad un approfondito esame delle situazioni interferenziali.<br />
Da ciò l’interesse della società ricorrente a prendere visione di degli atti e documenti relativi alla frequenza 98,100 MHz, modulante i programmi di RAI MF3 dalla località Monte Mirabello, manifestato con l’istanza di ostensione documentale notificata in data 12/10/05, ed indirizzata sia a R.A.I. S.p.a., che a Rai Way S.p.a.<br />
Specifica che detta istanza è stata riscontrata dalla R.A.I. S.p.a. con nota del 17/10/05, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, nel presupposto che il ramo d’azienda afferente gli impianti e le relative attività è stato ceduto a Rai Way; quest’ultima non ha invece provveduto, sì che deve ritenersi ormai maturato il silenzio &#8211; diniego.<br />
Deduce a fondamento del ricorso i seguenti motivi di diritto :<br />
1) Violazione degli artt. 1, 22, 24 e 25 della legge n. 241/90, e degli artt. 2, 3, 4 e 7 del D.P.R. n. 352/92; violazione dell’art. 24 della Costituzione.<br />
La società ricorrente ha un interesse concreto ed attuale all’accesso documentale richiesto all’intimato gestore di servizio pubblico, a tutela del proprio impianto radiofonico sito in località Monte Calvarina, operante sulla frequenza 98,350 MHz, suppostamene interferente con i programmi di RAI MF3.<br />
2) Violazione dell’art. 25, II comma, della legge n. 241/90; eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità.<br />
La richiesta di accesso formalizzata è stata congruamente motivata; il silenzio sulla stessa  formatosi è viziato, tra l’altro, per carenza di motivazione.<br />
Si è costituita in giudizio Rai Way S.p.a. eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione alla controinteressata R.A.I. S.p.a., concessionaria della frequenza oggetto dell’ostensione documentale, e comunque la sua infondatezza nel merito.<br />
Nella camera di consiglio del 9/3/2006 la causa è stata trattenuta in decisione.   <br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il ricorso è infondato, e deve pertanto essere disatteso.<br />
Ciò consente di superare la preliminare eccezione di inammissibilità per mancata notificazione alla R.A.I., concessionaria della frequenza oggetto della richiesta di ostensione documentale, da ritenersi soggetto titolare della riservatezza degli atti, e, in quanto tale, contraddittore necessario.<br />
Giova precisare per completezza, anche in considerazione di quanto dedotto dalla ricorrente con la memoria dell’8/3/06, come un conto è l’allegazione, in sede amministrativa, della “carenza di legittimazione passiva” da parte della R.A.I. (in ragione della cessione del ramo di azienda denominato “Divisione Trasmissione e Diffusione”) in risposta alla istanza ostensiva, un conto è l’integrità del contraddittorio in sede processuale, la quale non può prescindere dalla considerazione che è proprio R.A.I. S.p.a. il soggetto concessionario della frequenza 98,100 MHz modulante i programmi dalla postazione ubicata in località Monte Mirabello, in relazione alla quale è stata proposta la domanda di accesso, mentre Rai Way è solamente proprietaria degli impianti, dei siti e delle apparecchiature tecniche utilizzate per la diffusione del segnale.<br />
Nel merito, la questione centrale ai fini del decidere è costituita dall’esatta identificazione del soggetto destinatario dell’istanza di accesso.<br />
Ad avviso di parte ricorrente, tale deve ritenersi l’intimata Rai Way; al contrario, quest’ultima lo individua nell’Ispettorato Territoriale del Veneto, dominus del procedimento, avviato nel 2003, per la risoluzione delle problematiche interferenziali esistenti tra la ricorrente, la concessionaria pubblica, ed altre emittenti private.<br />
Ritiene il Collegio che appare condivisibile l’assunto defensionale della resistente, secondo cui è il predetto Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni l’organo competente all’eventuale esibizione della documentazione richiesta, in quanto presso il medesimo pende il procedimento amministrativo per il contenzioso interferenziale insorto.<br />
Si intende bene come l’istanza di accesso, dalla quale origina il presente giudizio, è finalizzata all’esame dei documenti formati o comunque utilizzati nel procedimento suddetto, sì che gli stessi dovevano essere richiesti all’Amministrazione procedente (melius, all’Autorità competente a formare l’atto conclusivo, ed a detenerlo stabilmente), e non già ad una parte del procedimento stesso, quale è Rai Way (arg. ex artt. 8 e 10 della legge 7/8/1990, n. 241, nonché ex art. 2 del D.P.R. 27/6/1992, n. 352).<br />
Né può rilevare il fatto, obiettato da parte ricorrente, secondo cui l’Ispettorato territoriale del Veneto non potrebbe esaudire interamente la richiesta di dati tecnici, trattandosi di una circostanza solamente presunta in via di deduzione da un’analoga domanda; v’è peraltro da osservare che la (eventuale) mancata disponibilità di taluni documenti da parte del Ministero delle Telecomunicazioni non potrebbe che essere una condizione provvisoria, imponendosi comunque allo stesso l’onere di acquisizione di quanto non detenuto, e necessario ai fini dell’istruttoria procedimentale.<br />
La reiezione del ricorso giustifica comunque, sussistendone giusti motivi, la compensazione tra le parti delle spese di giudizio. <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione III Ter,</b> definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.3.2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-29-3-2006-n-2161/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2006 n.2161</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2006 n.142</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-3-2006-n-142/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-3-2006-n-142/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-3-2006-n-142/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2006 n.142</a></p>
<p>P.G. Lignani Pres. Est. M. Biasetti (Avv.Ti M. Primiteri ed M. Tabano) contro il Comune di Todi ed il Responsabile del Servizio Urbanistica (Avv. F. Buchicchio) e nei confronti di T.I.M. Italia s.p.a. (Avv. G. Morbidelli), Vodafone Omnitel N.V. (Avv. M. Brizzolati) e Società Reale Mutua di Assicurazioni (Avv.ti E.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-3-2006-n-142/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2006 n.142</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-3-2006-n-142/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2006 n.142</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P.G. Lignani Pres. Est.<br /> M. Biasetti (Avv.Ti M. Primiteri ed M. Tabano) contro il Comune di Todi ed il Responsabile del Servizio Urbanistica (Avv. F. Buchicchio) e nei confronti di T.I.M. Italia s.p.a. (Avv. G. Morbidelli), Vodafone Omnitel N.V. (Avv. M. Brizzolati) e Società Reale Mutua di Assicurazioni (Avv.ti E. Calzolai e L. Antonielli d’Oulx)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la L.R. Umbria n. 9/2002 attribuisce ai Comuni il potere di disporre la delocalizzazione esclusivamente degli impianti collocati all&#8217;interno delle &#8220;aree sensibili&#8221;; sul difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla domanda di manleva di un Comune nei confronti della propria Assicurazione</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Impianti per la telefonia mobile &#8211; Art. 4 della L.R. Umbria n. 9/2002 – Attribuisce ai Comuni il potere di disporre la delocalizzazione esclusivamente degli impianti collocati all’interno delle “aree sensibili” – Impianti legittimamente posti al di fuori di tali aree &#8211; l’Autorità Comunale può solo autorizzarne il trasferimento ma non imporlo</p>
<p>2. Processo – Processo amministrativo – Risarcimento del danno &#8211; Domanda di manleva proposta da un Comune nei confronti della propria compagnia di assicurazione &#8211; Attiene esclusivamente al rapporto contrattuale fra questi due soggetti &#8211; Giurisdizione del Giudice Amministrativo – Non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 4 della L.R. Umbria n. 9/2002 attribuisce ai Comuni il potere di disporre la delocalizzazione di impianti radio base per la telefonia cellulare esclusivamente se sono collocati all’interno delle “aree sensibili” individuate con apposito provvedimento. Ne consegue che per gli impianti legittimamente posti al di fuori di tali aree l’Autorità Comunale può solo autorizzarne il trasferimento, qualora le società concessionarie ne facciano richiesta, ma non imporlo contro la loro volontà</p>
<p>2. La domanda di manleva proposta da un Comune nei confronti della propria compagnia di assicurazione attiene esclusivamente al rapporto contrattuale (di diritto privato) fra questi due soggetti e pertanto esula dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo (fattispecie in cui il Comune aveva citato in giudizio la propria assicurazione onde vedersi rilevato indenne dai danni lamentati da un privato a causa della pretesa illegittima collocazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare nelle vicinanze della propria abitazione)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la L.R. Umbria n. 9/2002 attribuisce ai Comuni il potere di disporre la delocalizzazione esclusivamente degli impianti collocati all’interno delle “aree sensibili”; sul difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla domanda di manleva di un Comune nei confronti della propria Assicurazione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/8209_TAR_8209.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-3-2006-n-142/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2006 n.142</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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