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	<title>29/3/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29/3/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.1652</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2004-n-1652/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2004-n-1652/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.1652</a></p>
<p>Pres., Quranta; Est., Allegretta AGENZIA DI ASSICURAZIONE &#8220;METTI e FRIGERI&#8221; s.a.s. &#8211; Agenzia Generale di Parma della Soc. LLOYD ADRIATICO S.p.A. (Avv.ti De Petris e Gigli ) c/ Comune di Parma, (Avv. Prof. Rossi). è carente di interesse a ricorrere l&#8217;aggiudicataria provvisoria di una gara che non ha tempestivamente impugnato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2004-n-1652/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.1652</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2004-n-1652/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.1652</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., Quranta; Est., Allegretta <br /> AGENZIA DI ASSICURAZIONE &#8220;METTI e FRIGERI&#8221; s.a.s. &#8211; Agenzia Generale di Parma della Soc. LLOYD ADRIATICO S.p.A. (Avv.ti De Petris e Gigli ) c/ Comune di Parma, (Avv. Prof. Rossi).</span></p>
<hr />
<p>è carente di interesse a ricorrere l&#8217;aggiudicataria provvisoria di una gara che non ha tempestivamente impugnato la clausola della lettera d&#8217;invito in cui è previsto un diritto di prelazione alla stipula del contratto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – gara – lettera d’invito – clausola che prevede diritto di prelazione  &#8211; decadenza da aggiudicazione provvisoria  &#8211; mancata impugnazone della clausola  &#8211; carenza di interesse a ricorrere per acquiescenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’acquiescenza fatta alla clausola di prelazione esclude che possa essere riconosciuto alcun interesse all’annullamento del diniego di aggiudicazione definitiva conseguente alla dichiarazione di illegittimità dell’applicazione della clausola de qua in quanto, da un lato, la concorrente che nno ha tempestivamente impugnato la specifica previsione ha accettato il rischio dell’esercizio della prelazione da parte di chi ne aveva diritto e, dall’altro, l’Amministrazione è comunque tenuta al rispetto della disciplina di gara da essa stessa dettata con la lettera d’invito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">E&#8217; carente di interesse a ricorrere l’aggiudicataria provvisoria di una gara che non ha tempestivamente impugnato la clausola della lettera d’invito in cui è previsto un diritto di prelazione alla stipula del contratto</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b> REPUBBLICA ITALIANA	<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></center></p>
<p>N.1652/04REG.DEC.<br />
N. 9878 REG.RIC<br />
ANNO 1996</p>
<p><center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale <br /> Quinta  Sezione  </b></center><br />
        ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>DECISIONE</b></center></p>
<p>sul ricorso in appello n. 9878 del 1996 proposto dalla<br />
<b>AGENZIA DI ASSICURAZIONE &#8220;METTI e FRIGERI&#8221; s.a.s. &#8211; Agenzia Generale di Parma della Soc. LLOYD ADRIATICO S.p.A.</b>, in persona dei titolari e legali rappresentanti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela De Petris e Giuseppe Gigli e presso lo studio del secondo elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Pisanelli n. 6,</p>
<p><center>contro</center></p>
<p>il <b>Comune di Parma</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Adriano Rossi, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini n. 11,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dell&#8217;<b>Assitalia &#8211; Le Assicurazioni d&#8217;Italia s. p. a. </b> , in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mario Ettore Verino, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Sansovino n. 6,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza n. 336 in data 21 ottobre 1995 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma e quello dell&#8217;Assitalia;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il cons. Corrado Allegretta;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 9 dicembre 2003 gli avv.ti De Petris e Rossi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><center><b>FATTO</b></center></p>
<p>La Metti e Frigeri s.a.s., agente generale in Parma della Soc. Lloyd Adriatico s.p.a., chiede, con l’appello in epigrafe, la riforma della sentenza n. 336 del 21 ottobre 1995, con cui il T.A.R. per l&#8217;Emilia Romagna &#8211; Sezione di Parma, ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione e d’interesse, il ricorso proposto da essa appellante per l&#8217;annullamento del provvedimento di esclusione dall&#8217;aggiudicazione di alcuni contratti di assicurazione per i rischi di furto nei fabbricati del Comune di Parma e di infortuni connessi alla circolazione di mezzi di trasporto dello stesso Comune, comunicata con lettera in data 28 dicembre 1992 n. 516, a seguito dell&#8217;avvenuto esercizio del diritto di prelazione da parte della controinteressata Assitalia &#8211; Le Assicurazioni d&#8217;Italia s.p.a..<br />
Resistono al gravame il Comune di Parma e la s.p.a. Assitalia &#8211; Le Assicurazioni d&#8217;Italia, le quali concludono chiedendone la reiezione perché inammissibile ed infondato; con ogni conseguenziale determinazione anche in ordine a spese e competenze di giudizio.<br />
La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 9 dicembre 2003, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.</p>
<p><center><b>DIRITTO</b></center></p>
<p>L’appello è infondato.<br />
Con il ricorso di primo grado, assumendo come illegittima l’applicazione della clausola di preferenza, l’attuale appellante ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui l’Amministrazione le ha reso noto di considerare decaduta l&#8217;aggiudicazione provvisoriamente pronunciata a suo favore di alcuni contratti di assicurazione, a seguito dell&#8217;avvenuto esercizio della prelazione da parte della controinteressata società assicuratrice, che ne aveva diritto.<br />
Non ha impugnato, invece, neppure contestualmente, la lettera d’invito alla gara nella quale, in apposito capo di “avvertenze”, si rendeva partecipi gli aspiranti concorrenti dell’esistenza di un diritto di prelazione alla stipulazione del contratto in capo alla controinteressata.<br />
Va condiviso, allora, il rilievo con cui il Comune appellato, riproponendo un’eccezione avanzata in primo grado, sostiene l’inammissibilità dell’originario ricorso, per avere la ricorrente omesso la tempestiva impugnazione in parte qua dell’invito alla gara.<br />
L’acquiescenza in tal modo fatta alla clausola di prelazione esclude che possa essere riconosciuto alcun interesse, in capo alla ricorrente, all’annullamento dell’impugnato diniego di aggiudicazione, in quanto, da un lato, la concorrente aveva accettato il rischio dell’esercizio della prelazione da parte di chi ne aveva diritto e, dall’altro, l’Amministrazione era comunque tenuta al rispetto della disciplina di gara da essa stessa dettata con la lettera d’invito.<br />
L’appello va, pertanto, respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze del presente grado di giudizio.</p>
<p><center><b>P.Q.M. </b></center><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe.<br />
Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del  9 dicembre 2003 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Alfonso Quaranta &#8211; Presidente<br />
Corrado Allegretta &#8211; Consigliere rel. est.<br />
Goffredo Zaccardi &#8211; Consigliere<br />
Claudio Marchitiello &#8211; Consigliere<br />
Marzio Branca &#8211; Consigliere</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
F.to Alfonso Quaranta</p>
<p>L’ESTENSORE   <br />                                            F.to Corrado Allegretta<br />
IL SEGRETARIO<br />
F.to Francesco Cutrupi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2004-n-1652/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.1652</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.1654</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2004-n-1654/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2004-n-1654/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.1654</a></p>
<p>Pres., Quaranta; Est., Allegretta AZIENDA UNITA&#8217; SANITARIA LOCALE di TERAMO (già ULSS di Atri) (Avv. Gattucci) c/Giuseppe Perfetti (Avv. Russo). non spettano le differenze stipendiali per l&#8217;esercizio di mansioni superiori quando queste non risultano attribuite con il necessario provvedimento formale dall&#8217;organo competente Pubblico impiego – sanità – esercizio mansioni superiori</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2004-n-1654/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.1654</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2004-n-1654/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.1654</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., Quaranta; Est., Allegretta <br /> AZIENDA UNITA&#8217; SANITARIA LOCALE di TERAMO (già ULSS di Atri) (Avv. Gattucci) c/Giuseppe Perfetti (Avv. Russo).</span></p>
<hr />
<p>non spettano le differenze stipendiali per l&#8217;esercizio di mansioni superiori quando queste non risultano attribuite con il necessario provvedimento formale dall&#8217;organo competente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – sanità – esercizio mansioni superiori – senza provvedimento formale  di inquadramento- diritto alle differenze stipendiali – non sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Anche in campo sanitario, lo svolgimento in via di fatto di mansioni superiori da parte del personale amministrativo è di regola giuridicamente irrilevante sia ai fini economici sia ai fini della progressione di carriera, in quanto l&#8217;attribuzione delle mansioni e del correlativo trattamento economico devono avere il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di inquadramento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non spettano le differenze stipendiali per l’esercizio di mansioni superiori quando queste non risultano attribuite con il necessario provvedimento formale dall’organo competente</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA	<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></center></p>
<p> N.1654/04REG.DEC.<br />
N. 4742  REG.RIC.<br />
ANNO 1997</p>
<p><center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale <br /> Quinta  Sezione  </b></center><br />
      ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>DECISIONE</b></center></p>
<p>sul ricorso in appello n. 4742 del 1997 proposto dall’</p>
<p><b>AZIENDA UNITA&#8217; SANITARIA LOCALE di TERAMO</b> (già ULSS di Atri) in persona del Direttore Generale, nelle funzioni di Commissario liquidatore della ex Ulss di Atri, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Fortunato Nicola Mattucci ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Mazzini n. 8, presso lo studio dell&#8217;avv. Giuseppe Crimi,</p>
<p><center>contro</center></p>
<p><b>Giuseppe Perfetti</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Russo ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Acilia n. 4, presso l’avv. Alessia Alesii (studio dell’avv. Antonio Funari),</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>Regione Abruzzo </b> , non costituita in giudizio,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza n. 36 in data 10 febbraio 1997 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per L’Abruzzo, L’Aquila;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio e di appello incidentale dell’appellato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il cons. Corrado Allegretta;<br />
Udito alla pubblica udienza del 9 dicembre 2003 l’avv. Chierrone per delega dell’avv. Russo;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><center><b>FATTO</b></center></p>
<p>Con ricorso in data 16 maggio 1991, Perfetti Giuseppe impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per L’Abruzzo, L’Aquila, la decisione n. 210 datata 26 febbraio 1991 del Comitato Regionale di Controllo &#8211; L&#8217;Aquila, con la quale era stata annullata la deliberazione n. 1355 datata 6 dicembre 1990 del Comitato di Gestione della Unità Lovale Socio Sanitaria di Atri avente ad oggetto: &#8220;Rag. Perfetti, Assistente Amministrativo di ruolo. Presa d&#8217;atto della relazione in merito alle mansioni svolte&#8221;. Chiedeva, nel contempo, il riconoscimento dei propri diritti patrimoniali e la corresponsione delle differenze retributive per avere svolto le funzioni di collaboratore direttivo dal 2 giugno 1971 al 10 marzo 1989, anzichè quelle di assistente amministrativo.<br />
Il T.A.R. ha accolto le domande con sentenza n. 36 in data 10 febbraio 1997, di cui si chiede la riforma con l’appello in epigrafe.</p>
<p>Il gravame si fonda sui seguenti motivi:<br />
1) &#8211; la sentenza è carente di motivazione in ordine alle eccezioni di mancanza di interesse del ricorrente e di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, sollevate dall’Amministrazioen resistente;<br />
2) &#8211; manca la formale attribuzione delle funzioni superiori e manca del tutto la prova del loro effettivo svolgimento e dell’esistenza del posto vacante;<br />3) &#8211; riguardo all’eccepita prescrizione del credito, manca la prova dell&#8217;esistenza di idonei atti di messa in mora.</p>
<p>Si è costituito in giudizio l’appellato, il quale ha controdedotto al gravame, proponendo, altresì, appello incidentale condizionato. Ha concluso chiedendo che sia respinto l’appello principale, sia accolto l’incidentale e, per l’effetto, sia integralmente accolta la domanda avanzata in primo grado. Con la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.<br />
La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 9 dicembre 2003, nella quale, sentito il difensore presente, il Collegio si è riservata la decisione.</p>
<p><center><b>DIRITTO</b></center></p>
<p>Con l’impugnata sentenza il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, L’Aquila, ha accolto in parte il ricorso proposto dall’attuale appellato, già dipendente dell’Unità Locale Socio Sanitaria di Atri. Ha annullato, per l’effetto, la decisione del Comitato regionale di controllo di L’Aquila n. 210 del 26 febbraio 1991, recante annullamento della deliberazione n. 1355 datata 6 dicembre 1990 del Comitato di Gestione della U.l.s.s.. Ha, inoltre, riconosciuto il diritto del ricorrente alle differenze stipendiali tra il livello di appartemenza e quello superiore di collaboratore amministrativo per il periodo 1 luglio 1981 &#8211; 10 marzo 1989, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, esclusi i periodi di congedo ordinario e straordinario.<br />
Di siffatta pronuncia l’Amministrazione contesta la correttezza adducendo la mancata pronuncia sulle sollevate eccezioni di difetto d’interesse del ricorrente e d’inammissibilità ed improcedibilità del ricorso e, nel merito, l’inesistenza di una formale attribuzione delle funzioni superiori, del cui effettivo svolgimento su posto vacante l’interessato non ha, comunque, dato idonea prova. Non sarebbe stata, infine, dimostrata l’esistenza di idonei atti interruttivi della prescrizione del credito vantato.<br />
L’appello è fondato.<br />
E’ incontroverso, nel caso in esame, che nel periodo per il quale sono reclamate le differenze stipendiali per esercizio di mansioni superiori, queste non risultano attribuite all’appellato con il necessario provvedimento formale, adottato dall’organo competente. Cosicché, anche quando si fosse raggiunta la piena prova dello svolgimento di tali mansioni &#8211; cosa che l’Amministrazione appellante recisamente contesta &#8211; si tratterebbe di esercizio di mero fatto.<br />
Non v’è ragione, allora, di discostarsi dal costante indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale, anche in campo sanitario, lo svolgimento in via di fatto di mansioni superiori da parte del personale amministrativo è di regola giuridicamente irrilevante sia ai fini economici sia ai fini della progressione di carriera. Ciò in quanto l&#8217;attribuzione delle mansioni e del correlativo trattamento economico devono avere il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di inquadramento.<br />
Di qui l’irrilevanza, altresì, di atti ricognitivi postumi (cfr., tra molte, Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2000 n. 941), quale potrebbe essere qualificata, nel caso di specie, la deliberazione annullata con il provvedimento tutorio impugnato.<br />
La radicale infondatezza della pretesa fatta valere dall’originario ricorrente, che dall’applicazione dei riferiti principi consegue, comporta che l’appello principale debba essere accolto.<br />
Per le stesse ragioni, peraltro, va respinto l’appello incidentale, con il quale l’appellato si duole che erroneamente il giudice di primo grado abbia limitato nel tempo il riconoscimento del diritto agli emolumenti in questione, avendo ritenuto necessario e, in concreto, inesistente il posto in pianta organica corrispondente alle mansioni asseritamente svolte; che non abbia fatto applicazione dellla prescrizione decennale; e che non abbia ammesso i mezzi di prova (prova testimoniale e giuramento suppletorio) richiesti.<br />
L’appello principale va, pertanto, accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado deve essere respinto. Merita di essere respinto l’appello incidentale.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.</p>
<p><center><b>P.Q.M. </b></center><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello principale e respinge quello incidentale; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.<br />
Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del  9 dicembre 2003 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Alfonso Quaranta &#8211; Presidente<br />
Corrado Allegretta &#8211; Consigliere rel. est.<br />
Goffredo Zaccardi &#8211; Consigliere<br />
Claudio Marchitiello &#8211; Consigliere<br />
Marzio Branca &#8211; Consigliere</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
F.to Alfonso Quaranta</p>
<p>L’ESTENSORE   <br />                                            F.to Corrado Allegretta<br />
IL SEGRETARIO<br />
F.to Francesco Cutrupi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2004-n-1654/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.1654</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.1666</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2004-n-1666/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2004-n-1666/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.1666</a></p>
<p>Pres., Quaranta ; Est., Buonvino A.E.M. – Azienda Energetica Milanese (Avv.ti Bessi, Cavali, Perfetti, Petrella, Scanzano e Solci) c/ PISANIELLO COSTRUZIONI s.r.l. (Avv.ti Marino e Manzi) in tema di diritto di accesso è irricevibile l&#8217;appello notificato oltre il termine di 30 gg. di cui all&#8217;art. 25 l. n. 241/90; né</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.,  Quaranta ;  Est., Buonvino<br /> A.E.M. – Azienda Energetica Milanese (Avv.ti Bessi, Cavali, Perfetti, Petrella, Scanzano e Solci) c/ PISANIELLO COSTRUZIONI s.r.l. (Avv.ti Marino e Manzi)</span></p>
<hr />
<p>in tema di diritto di accesso è irricevibile l&#8217;appello notificato oltre il termine di 30 gg. di cui all&#8217;art. 25 l. n. 241/90; né tale disciplina è stata abrogata dalla legge n. 205/2000</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo  – diritto di accesso – art. 25, comma 5, l. 241/90 &#8211; termini processuali – perentorietà – irricevibilità  &#8211; dimidiazione ex art. 4, l. n. 205/00 – non incide sui termini di  proposizione del ricorso avente ad oggetto il diritto di accesso.</span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di diritto di accesso è irricevibile l’appello notificato alla controparte dopo 30 gg. dalla notifica della sentenza di primo grado. Né può ritenersi che la specifica previsione di cui all’art. 25, comma 5, legge n. 241/1990, che detta una speciale disciplina attinente non al “dimidiamento” in genere dei termini processuali ma unicamente dei termini riguardanti la proposizione del ricorso di primo grado e dell’appello (senza incidere sugli altri termini processuali quali, ad esempio, quello per il deposito del ricorso, dell’atto di appello o dell’atto di appello incidentale) sia stata abrogata dall’entrata in vigore della più generale disciplina di cui alla legge n. 205/2000.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In tema di diritto di accesso è irricevibile l’appello notificato oltre il termine di 30 gg. di cui all’art. 25 l. n. 241/90; né tale disciplina è stata abrogata dalla legge n. 205/2000</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA	<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></center></p>
<p>N.1666/04REG.DEC.<br />
N. 7299 REG.RIC.<br />
ANNO 2003</p>
<p><center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,<br />Quinta  Sezione</b></center>         ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>D E C I S I O N E</b></center></p>
<p>sul ricorso in appello n. 7299/2003, proposto dalla<br />
<b>A.E.M. – AZIENDA ENERGETICA MILANESE</b> &#8211; in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Novella  BESSI, Laura  CAVALI, Luca  PERFETTI, Enzo  PETRELLA, Francesco  SCANZANO e Alberto  SOLCI ed elettivamente domiciliata in Roma, via XXIV maggio 43, presso lo studio CHIOMENTI,</p>
<p><center>C O N T R O</center></p>
<p>la <b>PISANIELLO COSTRUZIONI s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta MARINO e Andrea MANZI e presso il secondo elettivamente domiciliata in Roma, via Confalonieri 5,</p>
<p>E NEI CONFRONTI</p>
<p>della <b>C.I.E.T. s.p.a. </b> , in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio MANETTI e Sergio SCICCHITANO e presso il secondo elettivamente domiciliata in Roma, via Faà di Bruno Emilio,4,</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO</p>
<p>della sentenza del TAR della Lombardia, sede di Milano, Sezione III, 19 maggio 2003, n. 1832;<br />
visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’appellata società Pisaniello Costruzioni s.r.l. e della società C.I.E.T. s.p.a.;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
relatore, alla pubblica udienza del 9 gennaio 2004, il Consigliere Paolo BUONVINO; uditi, per le parti, gli avv.ti Francesco SCANZANO, Andrea MANZI e Sergio Scicchitano.<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p><center><b>F A T T O</b></center><br />
1) &#8211; La società Pisaniello Costruzioni s.r.l. ha richiesto, con nota del 14 ottobre 2002, alla A.E.M. s.p.a., l’accesso a taluni atti e documenti.<br />
L’A.E.M. s.p.a. non si pronunciava sulla detta istanza.<br />
Con l’originario ricorso la Pisaniello  Costruzioni s.r.l. ha chiesto il riconoscimento del diritto all’accesso implicitamente denegatole.<br />
Il TAR, con la sentenza qui appellata, ha accolto il ricorso e riconosciuto il diritto dell’interessata all’accesso.</p>
<p>2) &#8211; Appella l’A.E.M. s.p.a., che contesta, sotto ogni profilo, la decisione assunta dai primi giudici.<br />
Si è costituita, eccependo l’irricevibilità dell’appello e chiedendone, comunque, il rigetto, con la conferma della sentenza appellata, la società ricorrente in primo grado.<br />
Si è anche costituita in giudizio la società C.I.E.T. s.p.a., che, nelle proprie difese, insiste per l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza in esame, con il conseguente rigetto dell’originario ricorso.<br />
Con memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi assunti difensivi.</p>
<p><center><b>D I R I T T O </b></center><br />
  1) &#8211; La società Pisaniello Costruzioni s.r.l., subappaltatrice della società C.I.E.T. s.p.a. – subentrata, per cessione di ramo d’azienda, alla società ALCATEL nell’esecuzione di un appalto bandito, con modulo pubblicistico, dall’AEM s.p.a. per la realizzazione di una rete di illuminazione pubblica stradale &#8211; chiedeva, con nota del 14 ottobre 2002, alla stessa AEM s.p.a., l’accesso ai seguenti atti: capitolato speciale d’appalto, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo, libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, stati di avanzamento lavori, certificato di regolare esecuzione dei lavori e/o certificato di collaudo. <br />
L’A.E.M. s.p.a. non si pronunciava sulla detta istanza.<br />
Con l’originario ricorso la Pisaniello  Costruzioni s.r.l. chiedeva il riconoscimento del diritto all’accesso implicitamente denegatole.<br />
Il TAR, con la sentenza qui appellata, ha accolto il ricorso e riconosciuto il diritto dell’interessata all’accesso.<br />
Appella l’A.E.M. s.p.a., che contesta, sotto ogni profilo, la decisione assunta dai primi giudici.</p>
<p>2) – L’appello, come eccepito dalla società appellata, è irricevibile.<br />
Ai sensi dell’art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, “contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini”. <br />
Nel caso in esame la sentenza appellata è stata notificata all’Azienda appellante il 30 maggio 2003.<br />
L’appello è stato notificato all’originaria ricorrente soltanto il 23 luglio 2003 e, quindi, ben oltre la scadenza del termine decandeziale anzidetto; donde l’irricevibilità dell’appello stesso per tardività.<br />
3) &#8211; Né, in contrario, può convenirsi con l’appellante nel ritenere che la norma anzidetta sarebbe stata abrogata con l’entrata in vigore della legge n. 205 del 21 luglio 2000.<br />
Secondo l’appellante, invero, la riforma complessiva del processo amministrativo introdotta dalla legge ora detta avrebbe determinato una riformulazione dei casi nei quali i termini processuali sono dimidiati, avendo previsto ed elencato puntualmente i relativi casi, sostituendo le disposizioni in precedenza sparse nell’ordinamento.<br />
Tale convincimento non può essere condiviso.<br />
Quella di cui all’art. 25, comma 5, della legge n. 241/1990 è, infatti, una disciplina di carattere speciale che non attiene al “dimidiamento” in genere dei termini processuali, ma pone precisi termini riguardanti, specificamente, quello per la proposizione del ricorso di primo grado e quello per la proposizione dell’appello, senza incidere sugli altri termini processuali (quali, ad esempio, quello per il deposito del ricorso, dell’atto di appello o dell’atto di appello incidentale). <br />
In quanto norma di carattere speciale, volta a disciplinare, nell’ambito della peculiare disciplina dell’accesso amministrativo, i soli termini di accelerazione processuale ora detti (oltre quello previsto per l’adozione della decisione in camera di consiglio), la stessa è da ritenersi sopravvissuta all’entrata in vigore della più generale disciplina di cui alla legge n. 205/2000 che, per l’effetto, non ha inciso sui termini stessi.<br />
4) – Per i suesposti motivi l’appello in epigrafe appare infondato e, per l’effetto, deve essere respinto.<br />
Le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti.<br />
<center><b>P.Q.M. </b></center><br />
il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, dichiara irricevibile l’appello in epigrafe.<br />
Spese del grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 9 gennaio 2004 dal Collegio costituito dai Sigg.ri: <br />
ALFONSO    QUARANTA   &#8211;   Presidente<br />
RAFFAELE   C A R B O N I &#8211; Consigliere<br />
CHIARENZA MILLEMAGGI-Consigliere<br />
PAOLO    BUONVINO  &#8211;  Consigliere   est.<br />
FRANCESCO   D’OTTAVI  &#8211;  Consigliere</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
f.to Alfoso Quaranta</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
f.to Paolo Buonvino			      																																																																																										</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
f.to Francesco Cutrupi</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 29 marzo 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.1644</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-3-2004-n-1644/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pietro MOREA – Presidente, Francesco BELLOMO – Relatore WIND TELECOMUNICAZIONI s.p.a. (Avv. Giuseppe Sartorio, Annalisa Agostinacchio) contro Comune di Bari (Avv. Augusto Farnelli). in tema di disciplina di impianti di telefonia cellulare, l&#8217;esercizio del potere comunale deve essere concertato con gli altri poteri esistenti, secondo la normativa comunitaria e nazionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-3-2004-n-1644/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.1644</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-3-2004-n-1644/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.1644</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pietro MOREA – Presidente, Francesco BELLOMO – Relatore <br /> WIND TELECOMUNICAZIONI s.p.a. (Avv. Giuseppe Sartorio, Annalisa Agostinacchio) contro Comune di Bari (Avv. Augusto Farnelli).</span></p>
<hr />
<p>in tema di disciplina di impianti di telefonia cellulare, l&#8217;esercizio del potere comunale deve essere concertato con gli altri poteri esistenti, secondo la normativa comunitaria e nazionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Poste e telecomunicazioni – Telefonia mobile – Potere comunale – Esercizio – Deve essere concertato con gli altri poteri in materia</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di disciplina degli impianti di telefonia cellulare, il relativo potere comunale, incidendo su una pluralità di contenuti (urbanistico, localizzativo, di salute pubblica ed ambientale) deve concertarsi con il potere regionale e con quello dell’autorità sanitaria secondo le disposizioni comunitarie e nazionali, in un coordinamento di finalità che preclude in radice l’esercizio dissociato dei poteri; pertanto, sino a quando non si completa la fattispecie con la concertazione degli altri soggetti, il potere comunale esercitato nella sua traduzione di atto regolamentare mantiene una valenza endoprocedimentale, non autonoma e priva di lesività.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In tema di disciplina di impianti di telefonia cellulare, l’esercizio del potere comunale deve essere concertato con gli altri poteri esistenti, secondo la normativa comunitaria e nazionale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p>N. 1644/2004 Reg. Gen. Sent. <br />
N. 1177/01 Reg. Gen. Ric.</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Sede di Bari<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>Nelle persone di PIETRO MOREA &#8211; PRESIDENTE; ANTONIO PASCA &#8211; COMPONENTE; FRANCESCO BELLOMO &#8211; COMPONENTE, Rel.</p>
<p>All&#8217;esito della pubblica udienza del 12 febbraio 2004</p>
<p>Ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>Sul ricorso n. 1177/01 proposto da<br />
<b>WIND TELECOMUNICAZIONI SPA</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti. Giuseppe Sartorio ed Annalisa Agostinacchio</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Bari</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Augusto Farnelli</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO<br />
•	della deliberazione del C.C. di Bari n. 78 del 18.03.01 di approvazione del &#8220;Regolamento Comunale per il rilascio delle autorizzazioni relative all&#8217;installazione ed all&#8217;esercizio di impianti riceventi e trasmittenti&#8221; e di ogni atto connesso																																																																																												</p>
<p>PER LA CONDANNA<br />
•	del Comune di Bari al risarcimento dei danni provocati dall&#8217;adozione del regolamento 																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso ed allegati<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari ed allegati<br />
Visti i documenti prodotti<br />
Visti tutti gli altri atti di causa<br />
Viste le memorie delle parti<br />
Uditi all&#8217;udienza di discussione il giudice relatore Francesco Bellomo e i difensori delle parti presenti<br />
Ritenuto quanto segue</p>
<p align=center><b>fatto e diritto</b></p>
<p>1. Con ricorso notificato il 01.06.01 al Comune di Bari in persona del Sindaco pro-tempore, depositato il 12.06.01, la Wind Telecomunicazioni Spa domandava l&#8217;annullamento della deliberazione del C.C. di Bari n. 78 del 18.03.01 di approvazione del &#8220;Regolamento Comunale per il rilascio delle autorizzazioni relative all&#8217;installazione ed all&#8217;esercizio di impianti riceventi e trasmittenti&#8221; e di ogni atto connesso, nonchè la condanna del Comune di Bari al risarcimento dei danni provocati dall&#8217;adozione del regolamento.A fondamento del ricorso, premessa un&#8217;illustrazione della propria posizione nel settore della telefonia mobile e delle caratteristiche tecniche della rete infrastrutturale, deduceva:<br />
1.	violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 35 L. 1150/42, dell&#8217;art. 7 L. 865/71, degli artt. 15 e 16 L.R.Puglia n. 56/80. Lamenta la mancata adozione del procedimento previsto per l&#8217;approvazione di strumenti urbanistici, cui il regolamento andava nella sostanza equiparato																																																																																												</p>
<p>2.	violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 32 L. 1150/42, degli artt. 1 e4 L. 10/7, dell&#8217;art. 4 L. 493/93, degli artt. 1 e 3 L. 241/90 &#8211; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Lamenta la scelta regolamentare di sottoporre il settore al regime concessorio e non a quello autorizzatorio.																																																																																												</p>
<p>3.	violazione dell&#8217;art. 1, comma 6 lett. a) n. 15 L. 249/97, del D.M. 381/98 &#8211; della L. 24.02.01 n°36, dell&#8217;art. 21 L.R. 17/00 &#8211; incompetenza del Comune &#8211; eccesso di potere per sviamento. Lamenta l&#8217;assenza di potestà del Comune in materia di regolamentazione di tutela della salute dalle emissioni elettromagnetiche, cui sarebbe diretto il regolamento impugnato																																																																																												</p>
<p>4.	violazione della L. 249/97, del D.M. 381/98, della L. 36/01 &#8211; incompetenza assoluta &#8211; eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, difetto di istruttoria. Lamenta il difetto di potestà funzionale in capo al comune sotto profili più specifici, quali la fissazione dei limiti di cautela in difformità dalla normativa statale, rilevando altresì la mancanza di qualsiasi aggancio scientifico e della necessaria istruttoria sul punto																																																																																												</p>
<p>5.	violazione degli artt. 3, 21, 41, 97 Cost., della L. 249/97, del D.P.R. 318/97 &#8211; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, illogicità &#8211; violazione dei principi in tema di gestione del servizio pubblico di telefonia mobile. Lamenta la mancata considerazione delle esigenze tecniche di accesso alla infrastrutture di rete, propedeutiche all&#8217;esercizio del servizio<br />
6.	violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2bis L. 189/97. Lamenta l&#8217;illegittimità degli art. 7 ed 8 del Regolamento, nella parte in cui richiedono una VIA non prevista dalla normativa che disciplina l&#8217;istituto																																																																																												</p>
<p>7.	violazione dell&#8217;art. 41 Cost.. Lamenta l&#8217;illegittimità dell&#8217;art. 7, comma 2 lett. a) poichè impone oneri assicurativi che limitano oltre il consentito l&#8217;attività di impresa																																																																																												</p>
<p>8.	violazione e falsa applicazione degli artt. 7 ed 8 L. 241/90 &#8211; eccesso di potere per carenza di istruttoria. Lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento per l&#8217;adozione del regolamento.																																																																																												</p>
<p>Proponeva separata istanza cautelare.<br />
Resisteva in giudizio il Comune di Bari che con memoria depositata in prossimità dell&#8217;udienza camerale poneva a fondamento del proprio potere regolamentare l&#8217;art. 8 L. 36/01.<br />
La domanda cautelare veniva cancellata dal ruolo.<br />
Con memoria deposita in prossimità dell&#8217;udienza di discussione la difesa Comunale ribadiva che il regolamento trova il suo puntello normativo nell&#8217;art. 8 L. 36/01, che coinvolge il Comune in scelte al guado tra gestione del territorio e tutela della salute.<br />
La difesa ricorrente, da parte sua, produceva copiosa giurisprudenza a dimostrare il contrario, richiamandosi in particolare a diverse pronunce del Consiglio di Stato di riforma di sentenze emesse dal TAR di Lecce e coevo annullamento di regolamenti comunali in controversie analoghe alla presente.<br />
Con memoria depositata il 31.01.04 la difesa ricorrente insisteva per l&#8217;accoglimento del ricorso, ripercorrendo le argomentazioni già svolte e rilevando altresì l&#8217;incompatibilità di molte delle disposizioni impugnate con la L.R.P. 8 marzo 2002 n°5.<br />
La causa passava in decisione alla pubblica udienza del 12 febbraio 2004.<br />
2. Oggetto dell’impugnativa è l’atto di disciplina degli impianti di telefonia cellulare nel territorio di Bari. Preliminarmente occorre verificare quale sia la funzione esercitata con il medesimo ed i suoi effetti.<br />
Il manifesto programmatico del regolamento si evidenzia nell&#8217;art. 1 (obiettivi) che dispone:<br />
Il presente regolamento disciplina il rilascio delle autorizzazioni per l&#8217;installazione di nuovi impianti ricetrasmittenti ovvero per il mantenimento degli impianti già esistenti, al fine di salvaguardare la salubrità, l&#8217;igiene e la sicurezza degli ambienti residenziali, degli ambienti di cura della salute,d egli spazi dedicati all&#8217;infanzia ed alla scuola e degli ambienti di lavoro e degli ambienti per pratiche e manifestazioni sportive. Il presente regolamento detta gli indirizzi per la pianificazione territoriale, per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, l&#8217;ubicazione, l&#8217;installazione, l&#8217;attivazione, la modifica, il risanamento, la revisione, la vigilanza degli impianti ricetrasmittenti e definisce le misure di cautela da seguire nel rispetto della vigente normativa stabilita con Decreto del Ministero dell&#8217;Ambiente d&#8217;intesa con i ministeri della Sanità e delle Comunicazione del 10/09/1998 n°381.<br />
Non può negarsi la finalità di tutelare la salute della comunità locale dai rischi derivanti dall&#8217;esposizione elettromagnetica causata dagli impianti di telefonia mobile. Intento, peraltro, esplicitato ancor meglio nella relazione istruttoria fatta nella seduta di approvazione del regolamento dall&#8217;Assessore alla Qualità dell&#8217;Ambiente e Mobilità Urbana. Ma, accanto a questa finalità, neppure può negarsi che il fenomeno dell&#8217;inquinamento elettromagnetico e dell&#8217;impatto sulla comunità locale, si incrocia con l&#8217;abito del potere urbanistico ed edilizio.<br />
La lettura delle norme regolamentari lo dimostra. Anche quelle che prendono direttamente in considerazione i rischi derivanti dall&#8217;elettromagnetismo, quali gli artt. 3 (limiti di esposizione e di rispetto ambientale), 4 (protezione sanitaria della popolazione), 5 (misure di adeguamento e protezione sanitaria dei lavoratori), 6 (procedura autorizzativa all&#8217;installazione e all&#8217;attivazione dell&#8217;impianto), 7 (autorizzazione comunale all&#8217;installazione dell&#8217;impianto e documentazione tecnica relativa), 8 (modalità di installazione degli impianti per la telefonia cellulare), 12 (sanzioni).<br />
Il Comune ritiene di rinvenire il fondamento della potestà esercitata nell&#8217;art. 8, comma 6 L. 36/01.<br />
Occorre, allora, stabilire quale sia il riparto di funzioni in materia.<br />
La mera fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli stabiliti dallo Stato non rientra nell&#8217;ambito delle competenze attribuite ai Comuni dal citato art. 8. Nè alla stregua di tale disposizione è consentito che il Comune, attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura urbanistico-edilizia, adotti misure che nella sostanza costituiscano una deroga ai predetti limiti di esposizione, quali il divieto generalizzato delle installazioni radio-base in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale, ovvero introduca misure che pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, etc.) non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell&#8217;elettromagnetismo. In definitiva l&#8217;attribuzione ai Comuni di un potere regolamentare volto a &#8220;minimizzare l&#8217;esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici&#8221; (così l&#8217;invocato art.8, comma 6 ) deve essere esercitato nel rispetto del quadro normativo di riferimento.<br />Può aggiungersi che proprio la lettura completa del citato art. 8 vale a circoscrivere ulteriormente l&#8217;ambito della potestà comunale in materia, compressa oltre che dalle attribuzioni statali da quelle regionali (art. 8, comma 1), potendosi concludere che non spetta al Comune definire le modalità di installazione degli impianti nè le procedure di autorizzazione dei medesimi e l&#8217;individuazione dei limiti a protezione della salute della popolazione da campi magnetici, essendo al riguardo configurabile solo una competenza regionale integrativa. D&#8217;altronde, le stesse residue competenze comunali nella materia sono condizionate (art. 8, comma 4) alla definizione con legge regionale, nella specie (L. R. Puglia n.5/02) sopravvenuta al regolamento, da cui può trarsi conferma delle osservazioni svolte sul riparto di funzioni.<br />
A &#8220;chiudere&#8221; il panorama di riferimento c&#8217;è anche la giurisprudenza costituzionale, che ha avuto modo di pronunciarsi in senso sfavorevole alle competenze degli enti substatali pur in una cornice costituzionale di apertura verso il federalismo. In particolare con la recente sentenza n° 331/03 si è precisato innanzitutto che la materia ricade nella &#8220;tutela della salute&#8221;, quindi nell&#8217; &#8220;ordinamento della comunicazione, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell&#8217;energia&#8221; e più in generale nel &#8220;governo del territorio&#8221; ed esiste l&#8217;obbligo per le Regioni (titolari di potestà concorrente) di rispettare i principi dettati con la legge quadro n° 36/01 che riserva allo Stato la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità del primo tipo (valori di campo ai fini della progressiva minimizzazione dell&#8217;esposizione), lasciando alle Regioni quelli del secondo tipo (criteri localizzativi, standards urbanistici, prescrizioni ed incentivazioni). Si è poi affermato che il principio cautelativo (che fonderebbe la derogabilità in melius degli standards statali) è da ripensare alla luce della ratio della legge quadro diretta ad equilibrare la tutela della salute con l&#8217;esigenza di realizzare gli impianti e le reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali nel settore delle telecomunicazioni e dell&#8217;energia. Da siffatto disegno escono ridimensionate ma non neutralizzate le funzioni dei comuni. Sulla base di tali oramai consolidate coordinate ermeneutiche si evince chiaramente come i poteri amministrativi siano concorrenti, il Comune ne partecipi, ma non oltre la misura.<br />
Ciò riverbera sull&#8217;interesse ad agire per il suo annullamento, che deve dirsi ab initio assente alla luce delle cristalline argomentazioni esibite dalla Sezione in precedenti riferiti a casi recenti della medesima specie, irrobustite e non scalfite dalle ultime novità sopra compendiate.<br />
Argomentazioni che di seguito si vanno a riprendere.<br />
Punto di partenza dell’indagine per l’inquadramento dei servizi di telecomunicazione nel sistema giuridico sono l’individuazione e l’analisi delle fonti normative che presiedono al regime giuridico di disciplina degli impianti di telefonia cellulare.<br />
Esse sono di derivazione Comunitaria (direttive n. 388/CEE del 1990 e n. 2/CEE del 1996) e statuale (L. 1.7.97 n. 189; L. 3.7.97 n. 249; D.P.R. 19.9.97 n. 318; D.M. 381/98).<br />
In particolare la direttiva Comunitaria n. 2/96 di modifica della precedente n. 388/90 ha imposto ai sensi dell’art. 1 agli Stati Membri condizioni relative all’installazione ed alla gestione di reti di telecomunicazioni o alla fornitura di servizi di telecomunicazioni per motivi d’interesse pubblico; tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete e, se del caso, il mantenimento della sua integrità, la protezione dei dati e per quel che riguarda in particolare la fattispecie in esame, la tutela dell’ambiente e gli obiettivi di pianificazione urbana e rurale.<br />
La predetta direttiva è stata recepita nell’ordinamento nazionale con legge 1.7.1997 n. 189.<br />
A meno di tre mesi dalla L. 189/97 è intervenuto il D.P.R. 19.9.97 n. 318 quale disciplina regolamentare per l’attuazione di direttive Comunitarie nel settore delle telecomunicazioni.<br />
Attraverso questo ulteriore meccanismo normativo statuale, la disciplina Comunitaria delle reti di telecomunicazioni ha trovato piena e rafforzata efficacia nell’ordinamento nazionale.<br />
In particolare il D.P.R. 318/97 richiamato, riproduce all’art. 1 il contenuto dell’art. 1 della direttiva Comunitaria n. 2/96/CEE, già recepita nell’ordinamento nazionale con L. 187/97; detta poi all’art. 2 I comma lett. f) i principi generali, stabilendo che “l’installazione, l’esercizio e la fornitura di reti di telecomunicazioni si fondano sul rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica, dell’ambiente e degli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale, di concerto con le Autorità competenti.<br />
Impone, in particolare, il legislatore nazionale, in esecuzione della norma Comunitaria, un procedimento complesso nel quale sono coinvolti più soggetti pubblici (Comune, Regione, A.S.L.) portatori di distinti interessi, la cui azione deve coordinarsi e concertarsi in un rapporto intersoggettivo a garanzia ed a tutela degli interessi plurimi che vi sono alla base.<br />
Orbene, il potere regolamentare esercitato, fatto oggetto di contestazione, s’inserisce in quella serie procedimentale di cui s’è detto e ne costituisce un prima porzione di attività, la quale deve arricchirsi e potenziarsi dell’azione combinata della Regione e dell’A.S.L. territorialmente competente, secondo le procedure di legge.<br />
Si connota, pertanto, il potere Comunale di disciplina come il primo atto dell’Autorità procedente di avvio di una fattispecie a formazione progressiva con indicazione di contenuti compositi (che toccano profili plurimi di salute pubblica, di pianificazione territoriale e di ambiente) che devono confrontarsi e combinarsi con quelli degli altri soggetti pubblici, titolari di distinti interessi. <br />
E i contenuti rappresentati nell’atto di disciplina comunale appartengono legittimamente all’Ente locale solo se ed in quanto rappresentano ed esprimono interessi di una Comunità, che, quale ente esponenziale, ha il diritto-dovere di tutelare nel modo migliore possibile e attraverso un’azione, a tutto campo, ponderata e completa (cfr. Cons. St., Sez. VI, 29.1.2002, 489).<br />
E’ in questa chiave di lettura che si deve apprezzare il potere esercitato: esso, nella sua pluralità di contenuti (urbanistico, localizzativo, di salute pubblica ed ambientale) deve concertarsi con il potere regionale e con quello dell’Autorità sanitaria secondo le disposizioni di legge Comunitarie e Nazionali, in un coordinamento di finalità che preclude in radice l’esercizio dissociato dei poteri; e sino a quando non si completa la fattispecie con la concertazione degli altri soggetti, il potere comunale esercitato nella sua traduzione di atto regolamentare mantiene una valenza endoprocedimentale, non autonoma e priva di lesività.<br />
Ciò è confermato da due ordini di considerazioni.<br />
In primo luogo la legge n. 36 del 2001 (legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) che introduce nuovi principi di disciplina degli impianti di telefonia cellulare, non può trovare attuazione nell’ordinamento generale se non previa emanazione di norme integrative di attuazione come espressamente previsto agli artt. 4, 5, 7, 8 e 9 della stessa legge. La previsione di un regime transitorio contemplato nell’art. 16 della legge richiamata impone all’interprete, sino a quando la normativa regolamentare dello Stato, quella legislativa delle Regioni e quella regolamentare delle Province e dei Comuni non saranno emanate, l’impiego delle disposizioni legislative vigenti, senza operazioni ermeneutiche di chirurgia volte a cogliere quelle parti della nuova norma ritenute d’immediata applicabilità; operazioni che, se condotte ed attuate, in disparte la difficoltà d’individuare nella legge quadro quali norme siano d’immediata e diretta applicazione, comportano pesanti rischi interpretativi con l’enucleazione di regole non uniformi in danno di quella omogeneità d’indirizzo che costituisce la ratio di buona amministrazione della giustizia e della certezza del diritto.<br />
In secondo luogo la primitiva regola giurisprudenziale che estendeva la compatibilità urbanistica della localizzazione degli impianti a qualsiasi tipo di zonizzazione deve dirsi venuta meno per effetto dell&#8217; art. 5 D.P.R. 20.10.98 n. 447, recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione degli impianti produttivi, come modificato dal successivo D.P.R. 7.12.2000 n. 440.<br />Il predetto art. 5 così recita: “Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l’istanza. Tuttavia, allorchè il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento d’impianti produttivi &#8230; il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi …….per le conseguenti decisioni”. Questa norma, che trova applicazione anche per i servizi di telecomunicazione (id est. impianti di telefonia cellulare) i quali, per effetto dell’art. 1 bis del D.P.R. 7.12.2000 n. 440 di modifica al D.P.R. 447/98, rientrano espressamente tra gli impianti produttivi, elimina il criterio della compatibilità urbanistica per le infrastrutture di cui è causa; essa norma preclude in radice, in assenza di un criterio di localizzazione, l’estensione in ogni area comunale degli impianti in parola. E la ratio è tutta nella particolarità del regime ex art. 3 e 4 del D.P.R. 447/98 (sportello unico) che mette capo ad un coordinamento d’interessi di salute pubblica, ambientali e territoriali, gestibili attraverso lo strumento della conferenza di servizio, dovendo le decisioni, per la valenza degli interessi plurimi che vi sono alla base, essere prese di concerto tra i soggetti pubblici competenti, senza debordare in iniziative procedimentali diverse da quelle previste dalla norma.<br />
Più in particolare la conferenza dei servizi (che costituisce specificazione della figura organizzatoria del “concerto”), prevista come s’è detto negli artt. 3 e 4 del D.P.R. 447/98, ha trovato il suo punto di forza nell’art. 4 comma 3 della L. 31.7.1997 n. 249, cronologicamente antecedente, recante norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisioni (id. est., tra l’altro, impianti di telefonia mobile). Essa pertanto, per regola legislativa, rappresenta lo strumento procedimentale ordinario di gestione dei servizi di telecomunicazioni (installazione ed esercizio) e la sede unitaria, per l’acquisizione, su un dato provvedimento, dell’avviso di tutte le amministrazioni preposte alla cura degli interessi coinvolti dal provvedimento stesso, finalizzata al raggiungimento di un risultato efficiente e tempestivo.<br />
Fuori da queste linee procedimentali imposte dalla normativa statale, l’agere pubblico si pone su di un piano d’illegalità, alimenta pesanti ritardi nella realizzazione degli impianti di cui è causa (costituenti opere di pubblica utilità e di preminente interesse generale ex art. 2 D.P.R. 318/97) e si espone a rischi risarcitori incidenti sulla finanza pubblica.<br />
Dunque, in assenza di una disciplina vigente sulla localizzazione degli impianti, il regolamento comunale, tanto più se esorbitante dal novero dei poteri attribuiti nella materia de quo, non si presenta idoneo a disciplinare ex se la fattispecie giuridica soggettiva, così arrestandosi la sua capacità lesiva ad una sfera potenziale ed inattuale. Nessun utile risultato può derivare al ricorrente dal suo annullamento.<br />
Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse ad agire. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto come in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa</p>
<p>Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2004, con l&#8217;intervento dei magistrati: Pietro Morea (pres.) &#8211; Antonio Pasca &#8211; Francesco Bellomo (est.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-3-2004-n-1644/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.1644</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.790</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-3-2004-n-790/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-3-2004-n-790/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.790</a></p>
<p>Aldo FINATI – Presidente, Nicola DURANTE – Relatore Eroglu HASAN (Avv. Pasquale F. Talarico) contro Ministero dell’Interno (Avv. distr. Stato). Persona fisica e diritti della personalità – Stranieri – Status di rifugiato – Riconoscimento – Diniego – Controversia – Giurisdizione del giudice ordinario Dopo l’entrata in vigore dell’art.46, l. 6</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-3-2004-n-790/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.790</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-3-2004-n-790/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.790</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo FINATI – Presidente, Nicola DURANTE – Relatore<br /> Eroglu HASAN (Avv. Pasquale F. Talarico) contro Ministero dell’Interno (Avv. distr. Stato).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Persona fisica e diritti della personalità – Stranieri – Status di rifugiato – Riconoscimento – Diniego – Controversia – Giurisdizione del giudice ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p>Dopo l’entrata in vigore dell’art.46, l. 6 marzo 1998 n.40, rientra nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria la controversia avente ad oggetto il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato, adottato dalla competente commissione centrale costituita presso il Ministero dell’interno</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento del Dott. Biagio Delfino <a href="/ga/id/2004/4/1464/d">&#8220;Diniego di riconoscimento dello status di rifugiato e problemi di giurisdizione: il contrasto giurisprudenziale si acuisce&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La controversia riguardante il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato appartiene alla autorità giudiziaria ordinaria</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA   ITALIANA <br />
IN   NOME   DEL   POPOLO   ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL   TRIBUNALE   AMMINISTRATIVO   REGIONALE PER  LA  CALABRIA SEDE  DI  CATANZARO<br />
Sezione  Prima</b></p>
<p>composto dai magistrati dr. Aldo Finati, presidente; dr. Nicola Durante, estensore; dr. Umberto Maiello, componente; ha pronunziato</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 851/98 r.g., proposto da<br />
Eroglu Hasan, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale F. Talarico, nel cui studio in Catanzaro, alla via Cantafio n. 2, elettivamente domicilia;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il Ministero dell’interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del diniego di riconoscimento dello status di rifugiato, adottato dalla commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato con provvedimento del 26.2.1998.</p>
<p>Visto il ricorso, il controricorso, gli atti ed i documenti di causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 17.3.2004, il dr. Nicola Durante;<br />
Uditi i difensori delle parti, come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in</p>
<p align=center><b>FATTO  E  DIRITTO</b></p>
<p>Deve preliminarmente osservarsi che l’odierno giudizio, nel quale s’impugna il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato, adottato dalla competente commissione centrale costituita presso il Ministero dell’interno, risulta instaurato con ricorso notificato dopo l’entrata in vigore dell’art. 46 L. 6.3.1998 n. 40, che ha espressamente abrogato l’art. 5 D.L. 416/1989, conv. con modificazioni in L. 39/1990, il quale attribuiva al giudice amministrativo la competenza per l’impugnazione del provvedimento di diniego dello status di rifugiato.<br />
L’abrogazione, per altro, è stata confermata nell’art. 47 del testo unico sugli stranieri, di cui al D.Lgs. 286/1998.<br />
Pertanto, da quel momento in avanti, la qualifica di rifugiato politico, ai sensi della convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951, così come quella di avente diritto all’asilo di cui all’art. 10, comma 3, Cost. (dalla quale si distingue perché richiede, quale fattore determinante, un fondato timore di essere perseguitato) assurge a figura giuridica riconducibile alla categoria degli status e dei diritti soggettivi, con la conseguenza che tutti ai provvedimenti assunti in materia dai competenti organi va attribuita natura meramente dichiarativa e non costitutiva.<br />
Dunque, le relative controversie (così come quelle sul riconoscimento del diritto di asilo) rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria (cfr. Cass. civ., sez. un., 17 dicembre 1999 n. 907).<br />
E poiché, ai sensi dell’art. 5 c.p.c., la giurisdizione si radica al momento della domanda, ne consegue che il presente ricorso va dichiarato inammissibile.<br />
Sussistono ugualmente giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.  Q.  M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione venga eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17 marzo 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-3-2004-n-790/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.790</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.603</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-29-3-2004-n-603/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-29-3-2004-n-603/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.603</a></p>
<p>Calogero Adamo, Presidente; Giovanni Tulumello, Referendario, estensore DI CHIARA Gaetano (avvocati Pasquale Mogavero e Anna Grado) CONTRO la Provincia regionale di Palermo (non costituito in giudizio) sulle conseguenze della produzione nel giudizio amministrativo di dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rivelatesi non veritiere Processo amministrativo – Produzione in giudizio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-29-3-2004-n-603/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.603</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-29-3-2004-n-603/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.603</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Calogero Adamo, Presidente; Giovanni Tulumello, Referendario, estensore<br /> DI CHIARA Gaetano (avvocati Pasquale Mogavero e Anna Grado) CONTRO la Provincia regionale di Palermo (non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>sulle conseguenze della produzione nel giudizio amministrativo di dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rivelatesi non veritiere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Produzione in giudizio di dichiarazioni sostitutive non veritiere  da parte del ricorrente – Trasmissione della sentenza alla competente Procura della Repubblica – Art. 331 c.p.p. – Si applica.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora in sede di ricorso al TAR vengano prodotte dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative a vizi degli atti impugnati non riscontrati con successiva verificazione disposta dal Collegio, si manifesta una difformità fra il dichiarato e l’accertato che impone la trasmissione di copia della sentenza che tale difformità rilevi alla competente Procura della Repubblica ai sensi dell’art.331 c.p.p. (fattispecie in tema di ricorso elettorale finalizzato all’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti, alla correzione dei relativi verbali ed alla proclamazione del ricorrente in luogo del candidato eletto).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulle conseguenze della produzione nel giudizio amministrativo di dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rivelatesi non veritiere.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />
Sezione II</b></p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso elettorale n. 3845/2003 proposto da</p>
<p><b>DI CHIARA Gaetano</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Mogavero e Anna Grado, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Palermo, via Sferracavallo n.146/a</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>la <b>Provincia regionale di Palermo</b>, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio</p>
<p>E NEI CONFRONTI</p>
<p>del <b>sig. LICCIARDI Salvatore</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Cucchiara e Girolamo Rubino, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo il Palermo, via Oberdan n.5</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
dell’atto di proclamazione degli eletti dell’Ufficio Elettorale Provinciale del 12 giugno 2003, relativo alla elezione dei consiglieri provinciali della Provincia di Palermo svoltasi il 25 e 26 maggio 2003, in ordine al collegio 6 di Bagheria, lista Alleanza Nazionale, nella parte in cui risulta essere stato proclamato eletto il sig. Salvatore Licciardi (con n.2021 voti di preferenza) e non risulta essere stato eletto il sig. Gaetano Di Chiara (con n.1970 voti di preferenza);<br />
&#8211;	dei verbali delle operazioni elettorali di alcune sezioni del collegio sopra indicato;<br />	<br />
&#8211;	dei risultati e degli scrutini;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;<br />	<br />
&#8211;	del risultato elettorale;																																																																																												</p>
<p>PER LA CORREZIONE<br />
delle parti che rilevano di tutti i consequenziali atti e verbali</p>
<p>E PER LA PROCLAMAZIONE<br />
del sig. Gaetano Di Chiara, in luogo del candidato eletto sig. Salvatore Licciardi</p>
<p>Visto il ricorso depositato nella Segreteria di questa Sezione in data 12 luglio 2003;<br />
Visto il decreto presidenziale in data 14 luglio 2003, n.120, con il quale è stata fissata l’udienza del 10 ottobre 2003 con la contestuale nomina del relatore;<br />
Visto l’esemplare del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale sopra citato, munito degli estremi di avvenuta notifica alle controparti, depositato in Segreteria il 28 luglio 2003;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del controinteressato Licciardi Salvatore, ed il ricorso incidentale dallo stesso proposto;<br />
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria 231/2003, e la relazione di verificazione inviata in adempimento di tale incombente istruttorio;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 18 marzo 2004, i difensori delle parti costituite come da verbale;<br />
Visto l’atto di rinuncia al ricorso del procuratore della parte ricorrente, notificato alla controparte e depositato in atti;<br />
Considerato che il mandato conferito nel ricorso introduttivo al suddetto procuratore include la possibilità di rinunciare al giudizio;<br />
Vista la nota depositata dal difensore della parte controinteressata;<br />
Considerato che la rinuncia al ricorso è intervenuta all’esito dell’attività di verificazione, dalla quale è peraltro emerso che molte delle censure articolate nel ricorso non hanno trovato adeguato supporto istruttorio, sicchè vanno poste a carico della parte ricorrente sia le spese del giudizio che le spese della verificazione, liquidate come in dispositivo;<br />
Rilevato che, a corredo del ricorso introduttivo erano state prodotte numerose dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, relative a presunti vizi in buona parte non riscontrati dalla verificazione, sicchè in relazione alla riscontrata difformità fra il dichiarato e l’accertato va disposta la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo, ai sensi dell’art.331 cod. proc. pen., per le valutazioni di competenza</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Seconda, dà atto dell’intervenuta rinuncia al ricorso in epigrafe.<br />
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del controinteressato, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (diconsi euro duemila/00), nonchè al pagamento delle spese della verificazione, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (diconsi euro mille/00).<br />
Dispone trasmettersi copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa. Essa viene depositata nella Segreteria che provvederà alle comunicazioni di rito.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2004, con l’intervento dei sigg. Magistrati:<br />
&#8211;	Calogero Adamo, Presidente<br />	<br />
&#8211;	Giovanni Tulumello, Referendario, estensore<br />	<br />
&#8211;	Francesco Guarracino, Referendario																																																																																												</p>
<p>Pubblicata nei modi di legge all’udienza del 18.03.2004<br />
Il Segretario</p>
<p>Depositata in Segreteria<br />
Oggi 29 marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-29-3-2004-n-603/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.603</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.878</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-29-3-2004-n-878/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-29-3-2004-n-878/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.878</a></p>
<p>Dott. Giovanni Vacirca Pres. Andrea Migliozzi Est. Russo (Avv.ti Mariani e Abbagnale ) contro Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato) sulle possibili conseguenze circa l&#8217;abilità al servizio di alcuni farmaci antimalarici Militare e militarizzato – Personale e strutture militari – Assunzione di medicinali antimalarici – Effetti indesiderati – Disturbi del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-29-3-2004-n-878/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.878</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-29-3-2004-n-878/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.878</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Giovanni Vacirca Pres. Andrea Migliozzi Est. Russo (Avv.ti Mariani e Abbagnale ) contro Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulle possibili conseguenze circa l&#8217;abilità al servizio di alcuni farmaci antimalarici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato – Personale e strutture militari – Assunzione di medicinali antimalarici – Effetti indesiderati – Disturbi del sistema nervoso &#8211; Conseguenze – Inabilità al servizio – Sanzioni disciplinari &#8211; Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>La condotta anomala di un militare, quando sia abbastanza plausibile una diretta connessione tra i disturbi psicofisici fatti registrare dal soggetto (ricorrente) e l’assunzione per ragioni di servizio di un medicinale antimalarico (nella specie trattavasi di Lariam o meflochinina cloridrato), è sotto tali profili insuscettibile di valutazione, con la conseguenza che i giudizi negativi riguardanti l’attitudine militare dello stesso sono illegittimi per essere stati adottati sull’erroneo presupposto che questi fosse abile al servizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulle possibili conseguenze circa l’abilità al servizio di alcuni farmaci antimalarici</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
I^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 2176/2002 proposto da<br />
<b>Russo Alessandro</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Mariani e Massimo Abbagnale, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo, in Firenze, Via Squarcialupi n. 2</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>il <b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro della Difesa pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge, nella sua sede, in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4,</p>
<p>per l’annullamento<br />
delle note di qualifica di cui al Rapporto Informativo n. 3 (Mod. L) datato 15/11/2001 per il periodo dall’8/7/2001 al 1° ottobre 2001 nonché delle note di qualifica di cui al Rapporto Informativo (Mod. C) datato 22/8/2001 per il periodo di imbarco su nave San Giusto dall’8/7/2001 al 22/8/2001.</p>
<p>e per la condanna<br />
al risarcimento dei danni alla persona subiti in conseguenza del comportamento del personale sanitario militare.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 25 novembre 2003, il Consigliere dott. Andrea Migliozzi;<br />
Uditi, altresì, per il ricorrente l’avv. G. Scarafiocca delegato dall’avv.Mariani e l’avvocato dello Stato Lumetti per l’Amministrazione resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>F A T T O</p>
<p></b></p>
<p>Il ricorrente, Sottotenente di Vascello della Marina Militare, in relazione alla Campagna Addestrativa 2001 si imbarcava sulla nave San Giusto, salpata l’8 luglio 2001, con destinazione Estremo Oriente.<br />
Durante la navigazione il ricorrente cominciò ad avere dei problemi di salute e tali condizioni si aggravarono via via fino ad essere sbarcato il giorno 22 agosto a Shangai per il successivo rientro in Italia.<br />
Ricoverato all’Ospedale Militare di La Spezia venne giudicato temporaneamente non idoneo con un referto di 60 giorni; quindi a seguito di altra visita medica in data 24 ottobre veniva dichiarato incondizionatamente idoneo al servizio Marina Militare.</p>
<p>L’interessato, quindi, con riferimento a rapporti informativi e alle note di qualifiche redatte in relazione al suddetto periodo di imbarco ed aventi un contenuto sostanzialmente negativo in ordine al comportamento tenuto dallo stesso ricorrente e, in definitiva, alle sue attitudini militari, ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:</p>
<p>1) Violazione di legge e specificatamente dell’art. 4 del D.M. 4/4/2000 n. 114: sulla scorta dei sintomi registrati durante l’imbarco (disturbi d’ansia, insonnia) il ricorrente doveva essere considerato inabile al servizio e non avrebbe potuto essere valutato;</p>
<p>2) Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti. Contraddittorietà tra gli atti del procedimento ed il provvedimento finale: le note impugnate stigmatizzano le condizioni psicofisiche del ricorrente ma la precarietà delle stesse è riconducibile all’assunzione di un farmaco, il Lariam, somministrato durante la navigazione, che dà, appunto tali disturbi e il sottotenente Russo è stato valutato presupponendo che il medesimo fosse abile al servizio, ciò che in realtà non era.</p>
<p>Il ricorrente, infine, ha formulato una richiesta di risarcimento danni in relazione al comportamento tenuto dal personale sanitario militare durante l’imbarco, che avrebbe sottovalutato i problemi psico-fisici lamentati dall’interessato.<br />
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso l’intimato Ministero della Difesa.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Oggetto della proposta impugnativa sono i rapporti informativi e le note di qualifica redatte dalle preposte Autorità militari nei confronti del ricorrente relativamente al servizio svolto in occasione della Campagna di Istruzione Navale, mentre era a bordo della nave San Giusto. I giudizi resi, in particolare, concordano nell’evidenziare “i forti limiti nella personalità, nel carattere e nelle attitudini di un elemento sottoposto alle normali condizioni di bordo” e sottolineano come il rendimento del predetto ufficiale sia stato “fortemente condizionato dallo stato di salute spesso cagionevole”.<br />
Parte ricorrente contesta la legittimità di tali giudizi sul rilievo che in realtà le valutazioni sono fondate sull’erroneo presupposto che il citato militare fosse abile, lì dove, invece le precarie condizioni psico-fisiche e il conseguente cattivo adattamento alle condizioni di vita di bordo erano ascrivibili all’assunzione di un farmaco antimalarico, il Lariam, somministrato durante la navigazione.<br />
L’assunto appare condivisibile.<br />
Dunque, durante il periodo di imbarco, avente lo scopo di valutare l’attitudine alla vita di mare degli Ufficiali di Marina, il ricorrente aveva dei comportamenti anomali denotando dei disturbi psico-fisici, sino ad evidenziare un vero e proprio disadattamento alle normali condizioni di vita di bordo, tanto da indurne lo sbarco, ai fini degli ulteriori accertamenti sanitari.<br />
Come si evince dalla lettura dei vari documenti illustrativi della vicenda che riportano segnalazioni e testimonianze sul punto, l’anomalia della condotta del predetto Ufficiale si è rivelato attraverso di disturbi di tipo neuro-psicofisici, quali stato ansioso, sudorazione subitanea e copiosa, atteggiamenti nervosi.<br />
Altrettanto pacifica in causa è la circostanza per cui durante la navigazione venne somministrato, ai fini della normale profilassi antimalarica, il medicinale denominato Lariam (o meflochinina cloridrato), farmaco assunto anche dal ricorrente.<br />
Ebbene, osserva il Collegio come sia abbastanza plausibile una diretta connessione tra i disturbi psico-fisici fatti registrare dal ricorrente e l’assunzione di detto medicinale, non potendosi, in particolare, escludere che i sintomi clinici denotati nell’interessato, come lo stato d’ansia, l’insonnia e le altre sintomatologie pure riferite dal Russo, siano stati influenzati dagli effetti “collaterali” prodotti da detto farmaco.<br />
In primo luogo, quanto agli aspetti scientifico-farmacologici, il medicinale in questione ha tra gli “effetti indesiderati” alcuni disturbi del sistema nervoso, quali l’ansia, agitazione, depressione, stato confusionale, esattamente quegli stessi disturbi fatti registrare, così come testimoniato e riferito nei vari rapporti di servizio, dal ricorrente.<br />
La possibile influenza degli effetti del “Lariam” assunto sulle sintomatologie cliniche denotate nel ricorrente poste a loro volta, a fondamento dell’evidenziato disadattamento alla vita di bordo, risulta nella specie affermata ad opera di un’attestazione sanitaria che assume sul punto valore decisivo.<br />
Invero, con la relazione del 24 ottobre 2001, il Capo Reparto di Neuropsichiatria dell’Ospedale Principale della Marina Militare Italiana di La Spezia attesta tra l’altro che, a seguito di sottoposizione a visita di idoneità al servizio, “il sig. Russo al momento della comparsa della sintomatologia ansiosa aveva iniziato la profilassi antimalarica a base di meflochinina cloridrato (Lariam) del quale è ampiamente descritta in letteratura la possibilità durante il ciclo di profilassi dell’insorgenza di quadri psicopatologici che vanno dall’ansia, alla depressione, all’irrequietezza e alla confusione sino a quadri francamente psicotici”.<br />
Orbene, a fronte dei rilievi clinici testé riportati, formulati da un Organo della Sanità Militare in sede di attività medico-legale in ordine all’ipotesi di connessione tra l’assunzione del farmaco di che trattasi e la condotta anomala tenuta dal ricorrente e sfociata in un vero e proprio disadattamento, appare ragionevole ritenere che in realtà per il periodo di imbarco contrassegnato dagli episodi testé illustrati, il militare qui ricorrente in realtà non poteva essere valutato in quanto sussistevano per lui condizioni di (temporanea) inabilità.<br />
In altri termini il sottotenente Russo versava in condizioni psico-fisiche tali da rendere la sua condotta insuscettibile di valutazione, con la conseguenza che i giudizi resi con i rapporti informativi e le note di qualifica qui impugnate in quanto adottate sull’erroneo presupposto che nel periodo di imbarco il ricorrente fosse stato abile al servizio, sono da ritenersi viziati dai profili di illegittimità fondatamente dedotti col proposto gravame.<br />
Nei sensi di cui sopra dunque il ricorso qui all’esame deve ritenersi fondato, con conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />
Priva di giuridico fondamento e più specificatamente inammissibile si appalesa invece la pretesa di condanna al risarcimento danno della P.A. avanzata dal ricorrente. Invero, al fine dell’accoglimento della domanda risarcitoria come più volte ribadito in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14/6/2001 n. 3169; TAR Veneto, I Sez., 5/6/2002 n. 2492), si impone l’accertamento della colpa (ovvero del dolo) da parte della Pubblica Amministrazione e ciò in quanto il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante che consegue all’annullamento dell’atto in sede giurisdizionale, ma richiede la positiva verifica di tutti i requisiti previsti al riguardo dalla legge.<br />
Ebbene nella specie non appare sussistere l’elemento soggettivo o psicologico che connota le responsabilità ex art. 2043 codice civile, dovendosi invero rilevare come gli atti qui impugnati sono stati adottati senza colpevole volontà, sulla base di una interpretazione apparentemente corretta dei fatti avvenuti.<br />
La pretesa risarcitoria poi appare inammissibile anche per altra ragione, al di là del motivo di per sé assorbente, sopra esposto.<br />
Invero, altra condizione per la configurazione di responsabilità è la necessaria prova dell’esistenza di un danno specificoriportato della parte che avanza la pretesa stessa, ma nella specie, i dedotti danni alla persona sono solo genericamente affermati.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 2176/2002, lo Accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto Annulla gli atti in epigrafe indicati.<br />
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 25 novembre 2003, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Maurizio NICOLOSI	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. Andrea MIGLIOZZI	&#8211; Consigliere, est.<br />	<br />
F.to Giovanni Vacirca<br />
F.to Andrea Migliozzi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-29-3-2004-n-878/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.878</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.882</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-29-3-2004-n-882/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-29-3-2004-n-882/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.882</a></p>
<p>Dott. Giovanni Vacirca Pres. Eleonora Di Santo Est. Santucci ed altri (Avv. Giovannelli) contro Comune di San Giuliano Terme (Avv. Bimbi) sulla qualifica di controinteressati dei Consiglieri comunali in situazione di incompatibilità e sulla motivazione delle scelte effettuate in sede di adozione del Regolamento Urbanistico 1. Giustizia amministrativa – Strumento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-29-3-2004-n-882/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.882</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-29-3-2004-n-882/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.882</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Giovanni Vacirca Pres. Eleonora Di Santo Est.<br /> Santucci ed altri (Avv. Giovannelli) contro Comune di San Giuliano Terme (Avv. Bimbi)</span></p>
<hr />
<p>sulla qualifica di controinteressati dei Consiglieri comunali in situazione di incompatibilità e sulla motivazione delle scelte effettuate in sede di adozione del Regolamento Urbanistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Strumento urbanistico comunale – Inosservanza dell’obbligo di astensione ex art. 78 D.Lgs. 267/00 – Ricorso – Notifica ai consiglieri in situazione di incompatibilità – Necessità – Qualifica di controinteressati – Mancata notifica del ricorso – Inammissibilità</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Strumento urbanistico comunale – Adozione – Scelte urbanistiche – Obbligo di motivazione – Rinvio ai criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione del piano &#8211; Sufficienza</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. I componenti del Consiglio comunale che, in sede di adozione di un Regolamento Urbanistico, si trovino in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 78 del D.Lgs. 267/00, rivestono, in un eventuale giudizio proposto per l’annullamento della delibera consiliare approvata, la qualità di controinteressati, pur non essendo portatori di interessi propri e personali alla conservazione dell’atto, in quanto hanno diritto di far valere le proprie ragioni a tutela della loro onorabilità. Pertanto la mancata notifica del ricorso agli stessi comporta l’inammissibilità delle relative censure.</p>
<p>2. Le scelte urbanistiche effettuate dall’Amministrzione in sede di adozione del Regolamento Urbanistico non soggiacciono ad un particolare onere motivazionale in quanto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, è sufficiente che la motivazione sia desumibile dai criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione del piano.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Cfr. in argomento Cons. Stato, Ad. Plen., 22 dicembre 1999, n. 24; Cons. Stato, sez. IV, 6 febbraio 2002, n. 664; Cons. Stato, sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4077; Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2000, n. 245 citate in motivazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla qualifica di controinteressati dei Consiglieri comunali in situazione di incompatibilità e sulla motivazione delle scelte effettuate in sede di adozione del Regolamento Urbanistico</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>n° 882/04 REG. DEC.<br />
n°541/2000 REG. RIC.</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente	      																																																																																												</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.541/2000 proposto da</p>
<p><b>SANTUCCI Silvano, CENTURIONE SCOTTO Carlo, CEI Elda, MASI Marco e LETTA Giorgio</b> rappresentati e difesi dall’Avv. Alberto Giovannelli ed elettivamente domiciliati in Firenze, presso la Segreteria dell’intestato Tribunale;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di S. Giuliano Terme</b>,  costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Bimbi ed elettivamente domiciliato in Firenze, presso la Segreteria dell’intestato Tribunale;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO <br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio Comunale di San Giuliano Terme n.115 del 22 dicembre 1999 (prot. n.31769) recante “Regolamento Urbanistico – Adozione”;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;</p>
<p>con intervento ad opponendum di</p>
<p><b>DEL CHICCA Alberta </b> rappresentata e difesa dall’Avv. Aldo Santilli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Giampiero Giovannini in Firenze, Via Santa Reparata n.40;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di intervento;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuliano Terme;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il Consigliere Eleonora Di Santo;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 10 dicembre 2003 di difensori delle parti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso in esame i ricorrenti, in qualità di proprietari e/o affittuari di terreni e/o unità abitative poste nel territorio del Comune di San Giuliano Terme, hanno impugnato le previsioni del Regolamento Urbanistico del suindicato Comune, adottato con la deliberazione indicata in epigrafe, con cui è stata inserita, tra l’altro, una variante al tracciato della tangenziale di Pisa Est – Ovest che di fatto – secondo quanto dagli stessi prospettato &#8211; seziona radicalmente i terreni e le proprietà dei medesimi ricorrenti e lambisce l’abitazione di uno di essi, il Prof. Letta.<br />
A fondamento del gravame, con i primi tre motivi di ricorso, vengono avanzate contro l’impugnata deliberazione di adozione del Regolamento Urbanistico varie censure, articolate sotto più profili, con le quali si lamenta, nella sostanza, la violazione del dovere di astensione sancito dall’art.19 della legge 3 agosto 1999 n.265 (oggi trasfuso nell’art.78 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267) da parte del consigliere comunale Alessandro Betti Degl’Innocenti avendo lo stesso consigliere partecipato al voto della deliberazione.<br />
In particolare, i ricorrenti censurano la partecipazione alla votazione del consigliere Alessandro Betti Degl’Innocenti con riferimento ad un’area che risultava inserita nel Piano Strutturale  all’interno dell’UTOE n.18 quale “area a verde pubblico”,  catastalmente identificata al foglio 37 particella 379 e di proprietà del Sig. Rodolfo Betti Degl’Innocenti, padre del consigliere comunale Alessandro Betti Degl’Innocenti, che in forza delle nuove previsioni inserite nel Regolamento Urbanistico avrebbe assunto una valenza edificatoria.<br />
Le censure, come eccepito dall’Amministrazione resistente, sono inammissibili per omessa notifica del ricorso al consigliere Alessandro Betti Degl’Innocenti, cui deve essere riconosciuta la qualifica di controinteressato.<br />
Infatti, anche se i consiglieri comunali che si assume abbiano violato l’obbligo di astensione non possono certamente essere considerati portatori di interessi propri e personali alla conservazione dell’atto, non può tuttavia essere dubbio che agli stessi debba essere riconosciuto il diritto, a tutela della propria onorabilità, di far valere in giudizio le proprie ragioni.<br />
Ne consegue l’inammissibilità dell’intervento ad opponendum della Sig.ra Del Chicca Alberta, il cui interesse a contraddire è connesso solo ai motivi di doglianza attinenti alla pretesa invalidità dell’atto di partecipazione del consigliere per il quale si sostiene sussista un obbligo di astensione. Ciò in quanto la Sig.ra Del Chicca è proprietaria di un’area – cui l’impugnato Regolamento Urbanistico ha attribuito natura edificatoria &#8211; limitrofa a quella contraddistinta nel N.C.T. dal foglio 37, mappale 379, e che è stata “stralciata” unitamente a quest’ultima in sede di approvazione del Regolamento Urbanistico a causa del provvedimento del Garante dell’Informazione che ha sospeso, a seguito della proposizione del ricorso in esame, la validità del Regolamento urbanistico adottato relativamente alle aree di cui è proprietario il padre del consigliere Betti Degl’Innocenti.<br />
Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti deducono l’illegittimità, per difetto di motivazione, della decisione di modificare il tracciato della tangenziale di Pisa Est – Ovest, non essendo stato tenuto in minimo conto il complessivo contesto in cui detta variante si sarebbe venuta ad inserire.<br />
La censura è infondata.<br />
Non può non rilevarsi, infatti – a prescindere da qualsivoglia considerazione in ordine all’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse sollevata dall’Amministrazione resistente, per essere stato il tracciato viario della variante Est – Ovest previsto dal Regolamento adottato modificato, anche a seguito del parziale accoglimento di alcune osservazioni presentate dagli stessi ricorrenti, dal Regolamento Urbanistico definitivamente approvato &#8211;  che il suindicato motivo di doglianza impinge nel merito delle scelte dell’Amministrazione in ordine ai suoi poteri-doveri di disciplinare l’assetto e l’uso del territorio comunale da esercitarsi nell’ambito della propria  discrezionalità politico-amministrativa, insindacabile da parte del Giudice Amministrativo tranne che per errori di fatto o abnormi illogicità, non dedotti nel caso di specie.<br />
Né la contestata scelta urbanistica soggiace ad un particolare onere motivazionale, in quanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale le scelte urbanistiche non devono essere di massima sorrette da altra motivazione oltre quella che è dato evincere dall’esame dei criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione del piano (Cons. St., Ad. Plen., 22 dicembre 1999 n.24; sez. IV, 6 febbraio 2002 n.664; 2 luglio 2001 n.4077; 19 gennaio 2000 n.245).<br />
Il ricorso va, pertanto, respinto.<br />
Sussistono, tuttavia, equi motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana &#8211; Sezione I, respinge il ricorso n.541/2000 indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, in data 10 dicembre 2003 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana in Camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Giovanni Vacirca					Presidente<br />	<br />
Maurizio Nicolosi					Consigliere<br />	<br />
Eleonora Di Santo					Consigliere rel. est.																																																																																								</p>
<p>F.to Giovanni Vacirca                             F.to Eleonora Di Santo<br />
F.to Mario Uffreduzzi &#8211; Direttore della Segreteria</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 MARZO 2004<br />
Firenze, lì 29 MARZO 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-29-3-2004-n-882/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.882</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.2922</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-29-3-2004-n-2922/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-29-3-2004-n-2922/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.2922</a></p>
<p>Pres. La Medica, Est. Sapone Consorzio Tor San Lorenzo Lido (Avv. Morabito, Martoriello e Santonocito) c. Comune di Ardea (Avv. Alessandrini) in tema di ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal Comune ai sensi dell&#8217;art.38 della L.142/90 per la tutela di strade non iscritte tra le strade vicinali e né soggetta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-29-3-2004-n-2922/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.2922</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-29-3-2004-n-2922/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.2922</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica, Est. Sapone<br /> Consorzio Tor San Lorenzo Lido (Avv. Morabito, Martoriello e Santonocito) c. Comune di Ardea (Avv. Alessandrini)</span></p>
<hr />
<p>in tema di ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal Comune ai sensi dell&#8217;art.38 della L.142/90 per la tutela di strade non iscritte tra le strade vicinali e né soggetta ad uso pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Discrezionalità amministrativa – Potere degli Enti locali di emettere provvedimenti contingibili ed urgenti ex art. 38 della L.142/90 – Ordinanza di rimozione di due sbarre poste su strada privata non iscritta nell’elenco delle strade vicinali – Illegittimità – Tutela dell’uso pubblico delle strade ex L. 2248/1865 all.F e D.Lgt. 1446/18 – Fattispecie</p>
<p>2. Processo – Legittimazione ed interesse processuale – Nozione di controinteressato in senso tecnico ex art.21 L. 1034/71 – Fattispecie</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. A tutela dell’uso pubblico delle strade, sia demaniali che vicinali, sono dettate speciali norme riguardanti i poteri di autotutela attribuiti al Sindaco ai sensi degli artt.378 della L. 20 marzo 1865 nr.2248 all.F e 15 D.L. Lgt. 1 settembre 1918 nr.1446, per l’esercizio dei quali costituiscono presupposti la preesistenza dell’uso pubblico di fatto della strada (anche se questa sia di proprietà privata) e la sopravvenienza dell’alterazione del preesistente stato di fatto che abbia frapposto impedimento all’uso pubblico. Pertanto in costanza del suddetto regime normativo il Sindaco non può adottare un ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art.38 della L.142/90.</p>
<p>2. Secondo la consolidata giurisprudenza la nozione di controinteressato in senso tecnico, a mente dell&#8217; art. 21 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, esige la simultanea presenza di due elementi essenziali: quello formale, scaturente dalla esplicita contemplazione del soggetto nel provvedimento impugnato, ovvero della sua immediata individuabilità, e quello sostanziale, discendente dal riconoscimento di un interesse al mantenimento della situazione esistente, che è proprio di coloro che, coinvolti da un provvedimento amministrativo, abbiano acquisito una posizione giuridica qualificata alla sua conservazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In tema di ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal Comune ai sensi dell’art.38 della L.142/90 per la tutela di strade non iscritte tra le strade vicinali e né soggetta ad uso pubblico</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />	<br />
SEZIONE II</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.9677 del 1995 proposto dal<br />
<b>Consorzio Tor San Lorenzo Lido</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Morabito,  Massimo Martoriello e Marco Valerio Santonocito ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via degli Scipioni n. 52;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>comune di Ardea</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaello Alessandrini presso il cui studio in Roma, Via Filippo Nicolai n.51, è elettivamente domiciliato;<br />
per l’annullamento:<br />
dell’ordinanza sindacale n.124 del 4/5/1995 con la quale – visto l’art.38 della L. n.142/1990 – è stata ordinato al consorzio ricorrente di procedere alla immediata rimozione di due sbarre poste sulla via Ettore, presso i due ingressi di Via della Pineta e di Via Litoranea nonché al ripristino del libero passaggio sulla Via Ettore.</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;<br />
Visto l’intervento ad opponendum di Mercogliano Giovanna rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Angelo Siniscalchi e Giuliano Siniscalchi presso il cui studio in Roma, Via Casale Strozzi n.253, è elettivamente domiciliata; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito il relatore il dottor Giuseppe Sapone;<br />
Nessuno presente per le parti alla pubblica udienza del 17 marzo 2004;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il proposto gravame è stata impugnata l’ordinanza, in epigrafe indicata, con cui il comune di Ardea ha ordinato al  consorzio ricorrente di procedere:<br />
a)	alla immediata rimozione di due sbarre poste sulla via Ettore presso i due ingressi di Via della Pineta e di Via Litoranea;<br /> <br />
b)	al ripristino del libero passaggio sulla suddetta arteria.																																																																																												</p>
<p>La contestata determinazione è stata adottata sul presupposto che la citata Via Ettore era una strada vicinale ed è sempre stata destinata al libero passaggio.</p>
<p>Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:<br />
1)	Violazione e falsa Applicazione dell’art.38 della L. n.142/1990. Eccesso di potere sottovari profili anche per sviamento e falsità dei presupposti;<br />	<br />
2)	Violazione dell’art.3 della L. n.241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione sotto vari profili, anche per falsità dei presupposti e sviamento.																																																																																												</p>
<p>Si è costituito il comune di Ardea contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.<br />
E’ intervenuta ad opponendum la signora Mercogliano Giovanna, in qualità di titolare del ristorante-pizzeria “Il Tempio” ubicato in Via Ettore n.14,  la quale:<br />
1)	ha giustificato il proprio intervento facendo presente i rilevanti danni che subirebbe nell’esercizio della propria attività dalla chiusura al pubblico transito di Via Ettore;<br />	<br />
2)	ha prospettato l’inammissibilità del proposto gravame per mancata notifica alla stessa;<br />	<br />
3)	ha contestato la fondatezza delle dedotte doglianze sostenendo che la citata arteria è  sempre stata soggetta al libero transito. <br />	<br />
Alla pubblica udienza del 17 marzo 2004 il ricorso è stato assunto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il proposto gravame è stata impugnata l’ordinanza, in epigrafe indicata, con cui il comune di Ardea ha ordinato al  consorzio ricorrente di procedere:<br />
a)	alla immediata rimozione di due sbarre poste sulla via Ettore presso i due ingressi di Via della Pineta e di Via Litoranea; <br />	<br />
b)	al ripristino del libero passaggio sulla suddetta arteria.<br />	<br />
La contestata determinazione è stata adottata sul presupposto che la citata Via Ettore era una strada vicinale ed è sempre stata destinata al libero passaggio.<br />
In primis il Collegio è chiamato ad esaminare l’eccezione con cui l’interveniente ad opponendum ha prospettato l’inammissibilità del proposto gravame per mancata notifica ad un non meglio precisato controinteressato.<br />
La sollevata eccezione è ictu oculi priva del minimo fondamento giuridico.<br />
Al riguardo il Collegio, premesso che per consolidata giurisprudenza la nozione di controinteressato in senso tecnico, a mente dell&#8217; art. 21 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, esige la simultanea presenza di due elementi parimenti essenziali: quello formale, scaturente dalla esplicita contemplazione del soggetto nel provvedimento impugnato, ovvero della sua immediata individuabilità, e quello sostanziale, discendente dal riconoscimento di un interesse al mantenimento della situazione esistente, che è proprio di coloro che, coinvolti da un provvedimento amministrativo, abbiano acquisito una posizione giuridica qualificata alla sua conservazione ( ex plurimis CS, sez.VI, n.2991 del 30/5/2003), osserva che sotto il profilo formale nella gravata determinazione non è indicato alcun altro soggetto oltre il consorzio ricorrente destinatario della stessa, e, pertanto, conseguentemente, nessun controinteressato è individuabile nella presente controversia.<br />
Con il primo motivo di doglianza è stata prospettata l’illegittimità della gravata ordinanza, assunta ai sensi dell’art.38 della L. n.142/1990, in quanto non sussistevano i presupposti legittimanti l’adozione della stessa.</p>
<p>In merito deve essere sottolineato che:<br />
1) il potere di emanare provvedimenti contingibili e urgenti, ai sensi dell&#8217; art. 38 L. 8 giugno 1990 n.142, è riconosciuto ove sussistano diversi e concorrenti presupposti individuati: a) nella necessità di intervenire in talune materie espressamente previste (sanità e igiene, edilizia, polizia locale); b) nell&#8217; attualità o nell&#8217; imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; c) nel previo accertamento, da parte di organi competenti, della situazione di pericolo o di danno che si intende fronteggiare; d) nella mancanza di strumenti alternativi, previsti dall&#8217; ordinamento, stante il carattere extra ordinem del potere sindacale di ordinanza (ex plurimis Tar Toscana, n.323 del 23/2/2000);<br />
2) a tutela dell&#8217; uso pubblico delle strade, sia demaniali che vicinali, sono dettate speciali norme riguardanti i poteri di autotutela attribuiti al Sindaco dagli artt. 378 L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F e 15 D.L. Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446, per l&#8217;esercizio dei quali costituiscono presupposti la preesistenza dell&#8217; uso pubblico di fatto della strada (anche se questa sia di proprietà privata) e la sopravvenienza dell&#8217; alterazione del preesistente stato di fatto che abbia frapposto impedimento all&#8217; uso pubblico (Tar Lazio, sez.II, n.961 del 2/11/1983; Tar Sicilia, Catania, n.2147 del 29/9/1994).</p>
<p>In tale contesto, pertanto, avuto presente che la fattispecie in esame rientrava nell’ambito applicativo dei citati artt.378 della L. n.2248/1865, all.F, e 15 del D.Lgt. n.1446/1918, ne consegue che non sussistevano i presupposti previsti dal richiamato art.38 della L. n.142/1990 per adottare la contestata ordinanza contingibile ed urgente, e, pertanto, la dedotta censura è suscettibile di favorevole esame.   <br />
Pure fondato è il secondo motivo di doglianza  con cui è stato fatto presente che poiché la citata via Ettore, la quale era una strada privata, non risultava iscritta tra le strade vicinali né, tantomeno, era soggetta ad uso pubblico, l’intimata amministrazione non poteva adottare la gravata determinazione.<br />
In primis il Collegio intende richiamare i consolidati principi di matrice giurisprudenziale relativi alla materia oggetto della presente controversia.</p>
<p>Al riguardo deve essere sottolineato che:<br />
a) la mancata iscrizione di una strada nell’elenco delle strade vicinali non è sufficiente di per sé a dimostrare l’assenza di uso pubblico (CS, sez.V, n.151 del 9/5/1983; Tar Lazio, sez.II; n.367 del 24/3/1982), stante la natura meramente dichiarativa dell’iscrizione nell’elenco delle strade pubbliche;<br />
b) in mancanza di espressa classificazione di una strada privata nell’elenco delle strade vicinali l’esercizio del potere di tutela del sindaco è condizionato al preventivo rigoroso accertamento dell’uso pubblico della strada il quale deve essere condotto non già sulla base delle risultanze catastali, bensì mediante un approfondito esame della condizione effettiva in cui si trova (CS, sez.V, n.522 del 7/4/1995; Tar Lombardia, BS, n.769 del 7/9/1999; Tar Sardegna, n.1246 del 21/12/2000).</p>
<p>Nella fattispecie in esame è palese che è mancato proprio il necessario rigoroso accertamento dell’uso pubblico del bene, atteso che la contestata ordinanza si limita ad affermare genericamente che la citata via Ettore è stata sempre di libero passaggio, non menzionando in alcun modo quali rigorosi accertamenti sono stati effettuati in ordine alla sussistenza del suddetto presupposto.<br />
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto. <br /> Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9677 del 1995, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione. <br />
Spese compensateOrdina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici:<br />
Dr.    Domenico   LA MEDICA &#8211; Presidente<br />
Dr.    Roberto      CAPUZZI  &#8211; Consigliere<br />
Dr.    Giuseppe    SAPONE &#8211; Consigliere, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-29-3-2004-n-2922/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.2922</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.220</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-29-3-2004-n-220/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-29-3-2004-n-220/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.220</a></p>
<p>Pres. A. Fedullo – Est. G. Grasso Antonia Cervino c. Comune di Palomonte per la procedura di approvazione di una variante in corso d&#8217;opera della realizzazione di una strada è necessaria la comunicazione d&#8217;avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/90 Espropriazione per pubblica utilità – procedimento – variante in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-29-3-2004-n-220/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.220</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-29-3-2004-n-220/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.220</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Fedullo – Est. G. Grasso<br />
Antonia Cervino c. Comune di Palomonte</span></p>
<hr />
<p>per la procedura di approvazione di una variante in corso d&#8217;opera della realizzazione di una strada è necessaria la comunicazione d&#8217;avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/90</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per pubblica utilità – procedimento – variante in corso d’opera – comunicazione d’avvio ex art. 7 l. 241/90</span></span></span></p>
<hr />
<p>La procedura di approvazione di una variante in corso d’opera di una strada – anche se nella specie comportava una modifica in minus dell’estensione delle aree interessate a espropriazione – costituisce una distinta ed autonoma fase procedimentale per la quale è necessaria la comunicazione di avvio ex art. 7 l. 241/90</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Per la procedura di approvazione di una variante in corso d’opera della realizzazione di una strada è necessaria la comunicazione d’avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/90</span></span></span></p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align="center"><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione di Salerno<br />
Sezione Prima</b></p>
<p align="center">composto dai Magistrati: DR. ALESSANDRO FEDULLO &#8211; Presidente DR. FILIPPO PORTOGHESE &#8211; Consigliere DR. GIOVANNI GRASSO &#8211; Primo Referendario rel. ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">sul ricorso n. 1312/2003, proposto da</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Antonia Cervino</b>, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata a margine dell’atto introduttivo, dagli avv.ti Antonio Rizzo e Giuseppe Palmieri, con i quali è elettivamente domiciliata in Salerno alla via F. P. Volpe, n. 8</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">CONTRO</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">il <b>Comune di Palomonte</b>, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione, dagli avv.ti Francesco Lanocita, Gaetano Paolino e Maria Annunziata, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Roma, n. 61</p>
<p style="text-align: justify;">PER L’ANNULLAMENTO<br />
a) del decreto di occupazione d’urgenza prot. n. 1898 del 18 marzo 2003, a firma del responsabile dell’area tecnica del Comune di Palomonte;; b) in parte qua, della delibera di G. M. n. 29 del 3 marzo 2003; c) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, relativo alla procedura ablatoria in contestazione.</p>
<p style="text-align: justify;">E PER IL RISARCIMENTO<br />
del danno ingiusto anche in forma specifica ex artt. 33 e 34 d. lgs. n. 80/98.</p>
<p style="text-align: justify;">VISTO il ricorso con gli atti e documenti allegati;<br />
VISTI gli atti di costituzione in giudizio;<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI tutti gli atti della causa;<br />
RELATORE alla pubblica udienza del 23 ottobre 2003 il dott. Giovanni GRASSO e uditi altresì, per le parti, gli avvocati difensori presenti come da processo verbale di udienza;<br />
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>FATTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">1.- Con ricorso notificato in data 30 aprile 2003 e depositato l’8 maggio successivo, Antonia Cervino, proprietaria di un suolo sito in agro di Palomonte alla località Perrazze, riportato in catato al foglio 3, part. 552, impugnava il decreto meglio distinto in epigrafe con il quale il Comune di Palomonte aveva disposto l’occupazione d’urgenza di mq. 230 ricompresi nel ridetto suolo, ai fini della realizzazione dei lavori di realizzazione della strada comunale Viale S. Nicola – Perrazze – Filette – Vallone Traiano di cui al progetto definitivo approvato con delibera di G. M. n. 254/1998, come modificato con perizia di variante in corso d’opera, approvata con successiva delibera n. 29 del 3 marzo 2003.<br />
A sostegno del gravame, lamentava: a) violazione degli artt. 7 ss. della l. n. 241/90, in relazione alla mancata attivazione del contraddittorio procedimentale, con conseguente difetto di istruttoria e illegittimità derivata della contestata occupazione; b) violazione dell’art. 13 della l. n. 2359/1865, avuto riguardo alla mancata indicazione, nell’atto dichiarativo della pubblica utilità dei suoli, dei termini iniziali e finali della procedura ablatoria e dei lavori; c) violazione dell’art. 1 della l. n. 1/78, in relazione alla mancato rispetto dell’iter procedimentale previsto per l’occupazione e l’ablazione di aree non ricomprese, in base al vigente strumento urbanistico, tra quelle destinate alla realizzazione dei servizi pubblici, anche in relazione al difetto di competenza della giunta comunale ai fini della approvazione del progetto di variante urbanistica; d) violazione dell’art. 25 della l. n. 109/94, quanto alla asserita insussistenza dei presupposti per l’approvazione della contestata variante in corso d’opera.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Radicatosi il contraddittorio, alla pubblica udienza del 23 ottobre 2003, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>DIRITTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">1.- Il ricorso si appalesa fondato, con assorbente riguardo alla mancata attivazione, in favore della ricorrente, del doveroso contraddittorio procedimentale, ai sensi degli artt.7 ss. della l. n. 241/90.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Sul punto, in verità, l’Amministrazione resistente ha ad infringendum osservato che l’occupazione in contestazione rappresentasse solamente il frutto di una mera variante in corso d’opera, come tale inserita nel contesto di una procedura ablatoria già regolarmente attivata, in ordine alla quale parte ricorrente aveva per giunta fatto piena acquiescenza: di tal che – in buona sostanza – non solo il ricorso, prima ancora che infondato, avrebbe dovuto in realtà ritenersi inammissibile per sostanziale carenza di interesse (stante la prevista riduzione dell’area di proprietà della ricorrente finalizzata alla espropriazione), ma in ogni caso priva di fondamento era da ritenersi la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio della nuova fase procedimentale (alla quale, in tesi, la ricorrente – già resa edotta del procedimento in corso – “avrebbe ben potuto partecipare”).</p>
<p style="text-align: justify;">3.- La fondatezza del gravame, per contro, discende proprio dalla erroneità delle prospettazioni difensive dell’Amministrazione comunale: posto, invero, che la contestata approvazione della variante in corso d’opera ebbe a comportare (non importa dire se in senso anche quantitativo o solo qualitativo) una modifica del tracciato viario, della conseguente estensione (anche in minus) delle aree interessate all’espropriazione e dei lavori pubblici da realizzare, il rinnovato apporto partecipativo dei soggetti interessati era da ritenersi per ciò solo (in correlazione ad ogni possibile profilo innovativo dell’attività amministrativa) ineludibile.<br />
Né può fondatamente sostenersi che la pendenza del procedimento ablatorio sia sufficiente a rendere edotti i soggetti interessati in ordine ad ogni possibile procedura di variante in corso d’opera: la cui evidenziata attitudine ad incidere innovativamente sulle pregresse scelte operate dall’Amministrazione ne implica l’automatica prospettazione in termini di distinta ed autonoma fase procedimentale, per la quale (a fini non meno contraddittori che partecipativi) si rende necessaria la comunicazione di avvio imposta dagli artt. 7 ss. della l. n. 241/90.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Le considerazioni che precedono – avuto riguardo alla loro attitudine assorbente – paiono sufficienti ai fini dell’accoglimento del ricorso.<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione di Salerno, sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Antonia Cervino, come in epigrafe individuato, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite, che quantifica in complessivi € 1.500, comprensivi di ogni accessorio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2003, con l’intervento dei Magistrati<br />
Dr. Alessandro FEDULLO Presidente<br />
Dr. Giovanni GRASSO Primo Referendario Est.</p>
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