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	<title>29/12/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29/12/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.2595</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-12-2009-n-2595/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-12-2009-n-2595/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.2595</a></p>
<p>Pres. R.M.P. Panunzio; Est. M. Lensi V. A. in proprio e quale rappresentante dell’A.S.D. F. C. S. Antioco, e P. A. M. T. (avv. L. Mastino) c/ Comune di Sant&#8217;Antioco (avv. F. Mura) sulle condizioni di agibilità di una palestra a servizio di un circolo privato Edilizia ed urbanistica &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-12-2009-n-2595/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.2595</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-12-2009-n-2595/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.2595</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R.M.P. Panunzio; Est. M. Lensi<br /> V. A. in proprio e quale rappresentante dell’A.S.D. F. C. S. Antioco, e P. A.<br /> M. T. (avv. L. Mastino) c/ Comune di Sant&#8217;Antioco (avv. F. Mura)</span></p>
<hr />
<p>sulle condizioni di agibilità di una palestra a servizio di un circolo privato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Certificato di agibilità – Condizioni – D.M. 18 marzo 1996 e D.M. 6 giugno 2005 – Ambito di applicazione &#8211; Palestra aperta al pubblico – Fattispecie – Palestra a servizio di un circolo privato aperto ai soli tesserati – Non vi rientra</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini dell&#8217;applicazione della normativa più restrittiva in punto di agibilità di cui al D.M. 18 marzo 1996, così come modificato ed integrato con il D.M. 6 giugno 2005 (i quali prevedono la necessità di una seconda uscita di sicurezza per gli impianti sportivi nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI), una palestra a servizio di un circolo privato aperto ai soli tesserati non può essere qualificata quale &#8220;impianto sportivo&#8221;, non potendo essere ricondotta nella nozione di &#8220;palestra aperta al pubblico”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)<br />	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
SENTENZA</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 592 del 2007, proposto da:<br />
<B>V. A.</B>, in proprio e quale rappresentante dell’<b>A.S.D. Fitness Club S. Antioco, e P. A. M. T.</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Licinio Mastino, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti; </p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Il <b>Comune di Sant&#8217;Antioco</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Mura, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti; </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
del provvedimento protocollo n. 6471 del 26 aprile 2007 del Responsabile del Servizio, con cui è stata revocata la licenza di agibilità n. 4 del 15 febbraio 2006 relativa al piano terra di un fabbricato adibito ad uso commerciale (esercizio di attività di palestra, con accesso al pubblico).</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant&#8217;Antioco;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25/11/2009 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Col ricorso in esame si chiede l&#8217;annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.<br />	<br />
In data 24 luglio 2003 l’Amministrazione comunale ha rilasciato la concessione edilizia n. 100/2003 per la trasformazione di un locale, sito al piano terra di un fabbricato, ad uso palestra.<br />	<br />
In data 15 febbraio 2006 è stato rilasciato il permesso di agibilità.<br />	<br />
Il locale è stato concesso in locazione al Sig. Antonio Vacca che rappresenta l&#8217;associazione sportiva &#8220;A.S.D. Fitness Club S. Antioco&#8221; (associata all’A.I.C.S.), circolo privato, talché la palestra ha iniziato ad operare.<br />	<br />
Dopo varie vicende concernenti il permesso di agibilità in questione, è stato infine adottato dall&#8217;Amministrazione comunale di Sant&#8217;Antioco il provvedimento protocollo n. 6471 del 26 aprile 2007 del Responsabile del Servizio, con cui è stata revocata la citata licenza di agibilità n. 4 del 15 febbraio 2006.<br />	<br />
Col ricorso in esame si chiede l&#8217;annullamento di tale provvedimento di revoca per i seguenti motivi di diritto.<br />	<br />
1) Falsa applicazione dell&#8217;articolo 20 del D.M. 18 marzo 1996; eccesso di potere per contraddittorietà; difetto di motivazione.<br />	<br />
Concludono per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, sostenendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.<br />	<br />
Questo Tribunale, con l’ordinanza n. 323 del 27 luglio 2007, ha accolto l&#8217;istanza cautelare ed ha sospeso il provvedimento di revoca impugnato.<br />	<br />
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 25 novembre 2009, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Col ricorso in esame si chiede l&#8217;annullamento del provvedimento protocollo n. 6471 del 26 aprile 2007 del Responsabile del Servizio, con cui è stata revocata la licenza di agibilità n. 4 del 15 febbraio 2006 relativa al piano terra di un fabbricato adibito ad uso commerciale (esercizio di attività di palestra).<br />	<br />
Il ricorso deve essere accolto, stante la fondatezza delle censure mosse dai ricorrenti in ordine alla inapplicabilità, al caso di specie, della normativa più restrittiva di cui all&#8217;articolo 1 e all’articolo 20, terzo comma, del D.M. 18 marzo 1996, così come modificato ed integrato con il D.M. 6 giugno 2005, che stabiliscono la necessità di una seconda uscita di sicurezza per gli impianti sportivi nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI.<br />	<br />
La Difesa dell’Amministrazione comunale resistente, nella propria memoria di costituzione e difensiva del 26 luglio 2007, sostiene che il &#8220;Responsabile del Servizio ha ritenuto, sulla base di alcune Note dottrinali, che una Palestra aperta al pubblico (come quella oggetto del Permesso di Agibilità revocato) debba essere assimilata ad un impianto sportivo perché ivi si svolgono attività sportive regolate dal CONI (fitness)&#8221;.<br />	<br />
Si osserva tuttavia che quella dei ricorrenti non può ritenersi &#8220;palestra aperta al pubblico&#8221;, trattandosi di circolo privato aperto ai soli tesserati (come già evidenziato da questo Tribunale nell&#8217;ordinanza n. 323 del 27 luglio 2007, con la quale è stata accolta l&#8217;istanza cautelare ed è stato sospeso il provvedimento di revoca impugnato).<br />	<br />
Ritenuto pertanto che la palestra dei ricorrenti non può essere correttamente qualificata quale &#8220;impianto sportivo&#8221;, ai fini dell&#8217;applicazione della normativa più restrittiva di cui al citato D.M. 18 marzo 1996, non potendo essere ricondotta nella nozione di &#8220;palestra aperta al pubblico&#8221;, trattandosi di circolo privato aperto ai soli tesserati; stante la fondatezza delle censure in tal senso avanzate dai ricorrenti, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione comunale resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi € 2000 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25/11/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente<br />	<br />
Francesco Scano, Consigliere<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere, Estensore</p>
<p><b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/12/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-12-2009-n-2595/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.2595</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.2593</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-12-2009-n-2593/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-12-2009-n-2593/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.2593</a></p>
<p>Pres. R.M.P. Panunzio; Est. M. Lensi C. R., C. A. A. e C. A. S. (avv.ti E. Pintus e L. Esposito) c/Comune di Sassari (avv. S. Pagliazzo) sulla configurabilità o meno dell&#8217;acquisizione al patrimonio comunale dell&#8217;immobile oggetto di ordinanza di demolizione emessa in sede penale Edilizia ed urbanistica &#8211; Abusi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-12-2009-n-2593/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.2593</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-12-2009-n-2593/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.2593</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R.M.P. Panunzio; Est. M. Lensi<br />  C. R., C. A. A. e C. A. S. (avv.ti E. Pintus e L. Esposito) c/<br />Comune di Sassari (avv. S. Pagliazzo)</span></p>
<hr />
<p>sulla configurabilità o meno dell&#8217;acquisizione al patrimonio comunale dell&#8217;immobile oggetto di ordinanza di demolizione emessa in sede penale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Abusi edilizi &#8211; Ordinanza di demolizione del giudice penale &#8211; Inottemperanza &#8211;  Acquisizione ipso iure dell’opera abusiva al patrimonio comunale – Non si verifica &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di abusi edilizi, il provvedimento di acquisizione dell&#8217;immobile abusivo al patrimonio comunale può legittimamente conseguire solo a seguito dell’inottemperanza all&#8217;ordinanza di demolizione adottata dall’Amministrazione comunale e non anche a seguito dell’inottemperanza all&#8217;ordine di demolizione impartito dal giudice penale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)<br />	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
SENTENZA</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 379 del 2007, proposto da: </p>
<p>	</p>
<p><b><b><B>C. R., C. A. A.</B></b></b> e <b><b><B>C. A. S.,</B></b></b> rappresentati e difesi dagli avv.ti Enrico Pintus e Luigi Esposito, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti; </p>
<p>	</p>
<p align=center>
<p align=center>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify></p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Il <b><b><b>Comune di Sassari</b></b></b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Simonetta Pagliazzo, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti; </p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	<br />
della nota del 2/3/2007, prot. 15934, con la quale il Dirigente del Settore Sportello Unico e Attività Produttive del Comune di Sassari, dispone l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate dai ricorrenti, a seguito dell’inadempimento dell’ordine di demolizione contenuto nella sentenza della Corte di Appello, sez. Penale, di Sassari del 24/7/2001;</p>
<p>	<br />
dei verbali con i quali si accerta l’avvenuta inottemperanza all’ordine di demolizione;</p>
<p>	<br />
del verbale di immissione in possesso, dello stato di consistenza ivi redatto, e di ogni ulteriore atto della procedura;</p>
<p>	<br />
della nota senza protocollo del 7/7/2006, con la quale si comunica ai ricorrenti il preavviso di rigetto della domanda di condono edilizio;</p>
<p>	<br />
di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente;</p>
<p>	<br />
nonché, ove occorra, per l&#8217;accertamento</p>
<p>	<br />
dell&#8217;illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Sassari sulla domanda di condono edilizio presentata dai ricorrenti con nota prot. 80999 del 9 dicembre 2004 e per la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere in merito nei termini di legge;</p>
<p>	<br />
e infine per l&#8217;accertamento e la condanna del Comune di Sassari alla cancellazione della trascrizione pregiudizievole nei registri immobiliari della Conservatoria di Sassari, nel frattempo eventualmente eseguita, salva comunque la domanda di risarcimento del danno ingiusto subito e subendo dai ricorrenti, nella misura che si accerterà in corso di causa, anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi come per legge.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Sassari;</p>
<p>	<br />
Viste le memorie difensive;</p>
<p>	<br />
Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28/10/2009 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></b></b>Col ricorso in esame si avanzano le richieste indicate in epigrafe, rappresentando quanto segue.</p>
<p>	<br />
I ricorrenti sono proprietari, pro indiviso, di un immobile posto in agro di Sassari.</p>
<p>	<br />
Con sentenza della Corte d&#8217;Appello di Sassari del 24 luglio 2001, due degli odierni ricorrenti sono stati condannati per violazione dell&#8217;articolo 20, lettera c) della legge n. 47/1985, in merito all&#8217;immobile di cui trattasi, mentre il terzo è stato assolto.</p>
<p>	<br />
Successivamente due dei ricorrenti hanno chiesto al Comune di Sassari la sanatoria dell&#8217;immobile oggetto di abuso, con destinazione a locale per la lavorazione di piante officinali, a seguito della quale è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria n. C/02/810.</p>
<p>	<br />
Nel dicembre 2004 i ricorrenti hanno presentato domanda di condono edilizio al fine di ottenere la sanatoria dell&#8217;immobile in questione per cambio di destinazione d’uso del fabbricato da laboratorio a residenza.</p>
<p>	<br />
In seno a tale procedura di condono, con nota del 7 luglio 2006, ai sensi dell&#8217;articolo 10 bis della legge n. 241/1990, il Comune di Sassari ha comunicato i motivi ostativi alla domanda di sanatoria, anticipando la successiva adozione del provvedimento finale di diniego.</p>
<p>	<br />
Infine, con l’atto del 2/3/2007, impugnato col ricorso in esame, il Comune di Sassari ha disposto l&#8217;acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene oggetto di abuso.</p>
<p>	<br />
Col ricorso in esame si avanzano le richieste indicate in epigrafe, per i seguenti motivi di diritto.</p>
<p>	<br />
1) Violazione dell&#8217;articolo 2 della legge n. 241/1990, dell&#8217;articolo 36 del D.P.R. n. 380/2001 e dell&#8217;articolo 35 della legge n. 47/1985; eccesso di potere per carenza ed errore nei presupposti.</p>
<p>	<br />
2) Violazione dell&#8217;articolo 7 della legge n. 47/1985, dell&#8217;articolo 6 della legge regionale n. 23/1985 e dell&#8217;articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per carenza ed errore nei presupposti.</p>
<p>	<br />
3) Violazione dell&#8217;articolo 7 della legge n. 47/1985, dell&#8217;articolo 6 della legge regionale n. 23/1985 e dell&#8217;articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001; violazione del principio costituzionale di legalità e del principio di tipicità dell&#8217;agire amministrativo; eccesso di potere per incompetenza; violazione dell&#8217;articolo 665 del codice di procedura penale; eccesso di potere per carenza ed errore nei presupposti.</p>
<p>	<br />
4) Violazione dell&#8217;articolo 7 della legge n. 47/1985, dell&#8217;articolo 6 della legge regionale n. 23/1985 e dell&#8217;articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per carenza ed errore nei presupposti; violazione dell&#8217;articolo 42 della Costituzione.</p>
<p>	<br />
5) Violazione dell&#8217;articolo 7 della legge n. 47/1985, dell&#8217;articolo 6 della legge regionale n. 23/1985 e dell&#8217;articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per contraddittorietà e carenza istruttoria.</p>
<p>	<br />
6) Violazione dell&#8217;articolo 31 della legge n. 47/1985, dell&#8217;articolo 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per carenza istruttoria.</p>
<p>	<br />
Concludono per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p>	<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, sostenendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.</p>
<p>	<br />
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.</p>
<p>	<br />
Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2009, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione. </p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></b></b>Col ricorso in esame si chiede l&#8217;annullamento della nota del 2/3/2007, prot. 15934, con la quale il Dirigente del Settore Sportello Unico e Attività Produttive del Comune di Sassari, dispone l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate dai ricorrenti, a seguito dell’inadempimento dell’ordine di demolizione contenuto nella sentenza della Corte di Appello, sez. Penale, di Sassari del 24/7/2001; dei verbali con i quali si accerta l’avvenuta inottemperanza all’ordine di demolizione; del verbale di immissione in possesso, dello stato di consistenza ivi redatto, e di ogni ulteriore atto della procedura; della nota senza protocollo del 7/7/2006, con la quale si comunica ai ricorrenti il preavviso di rigetto della domanda di condono edilizio; di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente.</p>
<p>	<br />
I ricorrenti chiedono altresì &#8211; ove occorra &#8211; l&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Sassari sulla domanda di condono edilizio presentata dai ricorrenti medesimi con nota prot. 80999 del 9 dicembre 2004 e la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere in merito nei termini di legge.</p>
<p>	<br />
I ricorrenti chiedono l&#8217;accertamento e la condanna del Comune di Sassari alla cancellazione della trascrizione pregiudizievole nei registri immobiliari della Conservatoria di Sassari, nel frattempo eventualmente eseguita.</p>
<p>	<br />
Si chiede infine la condanna del Comune resistente al risarcimento del danno ingiusto subito e subendo dai ricorrenti, nella misura che si accerterà in corso di causa, anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi come per legge.</p>
<p>	<br />
Il ricorso in esame &#8211; nella parte in cui si chiede l&#8217;annullamento del provvedimento prot. 15934 del 2/3/2007, con il quale il Dirigente del Settore Sportello Unico e Attività Produttive del Comune di Sassari, dispone l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate dai ricorrenti, a seguito dell’inadempimento dell’ordine di demolizione contenuto nella sentenza della Corte di Appello, sez. Penale, di Sassari del 24/7/2001 &#8211; deve essere accolto, stante la fondatezza delle censure mosse dai ricorrenti, secondo cui il provvedimento di acquisizione dell&#8217;immobile abusivo al patrimonio comunale può legittimamente conseguire solo a seguito dell’inottemperanza all&#8217;ordinanza di demolizione adottata dall’Amministrazione comunale all&#8217;interno del procedimento di sua specifica competenza, volto a verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio (o meno) della concessione edilizia in sanatoria e non anche a seguito dell’inottemperanza all&#8217;ordine di demolizione impartito dal Giudice Penale, trattandosi di procedimenti distinti e concorrenti.</p>
<p>	<br />
Come già evidenziato in sede cautelare, con l&#8217;ordinanza n. 206 del 17 maggio 2007, devono trovare applicazione, anche nel caso di specie, i principi secondo cui il Giudice Penale che impartisce l&#8217;ordine di demolizione delle opere abusive (che per giurisprudenza costante è sanzione di natura amministrativa) non può affidarne l&#8217;esecuzione al dirigente, il quale non può pertanto essere indicato come il soggetto incaricato dell&#8217;esecuzione dell&#8217;ordine di demolizione emanato in sede giurisdizionale, sia perché, ai fini dell&#8217;esecuzione delle sentenze del Giudice Penale, sussiste la competenza istituzionale del Pubblico Ministero, stabilita in via generale dall&#8217;articolo 655 del codice di procedura penale, sia perché il dirigente è titolare, in materia urbanistica, di una propria competenza amministrativa concorrente, in forza della quale può procedere direttamente ad ordinare la demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi (cfr. Cassazione Penale, Sezione III, n. 9139 del 07/07/2000).</p>
<p>	<br />
Per le suesposte considerazioni, stante la fondatezza delle censure in tal senso avanzate dai ricorrenti ed assorbito ogni ulteriore motivo, il ricorso, in tale parte, deve essere accolto, con conseguente annullamento dell&#8217;impugnato provvedimento prot. 15934 del 2 marzo 2007.</p>
<p>	<br />
Dall&#8217;annullamento di tale provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive in questione consegue l&#8217;obbligo del Comune di Sassari di provvedere alla cancellazione della trascrizione pregiudizievole nei registri immobiliari della Conservatoria di Sassari, nel frattempo eventualmente eseguita.</p>
<p>	<br />
Inammissibile risulta il ricorso in esame nella parte in cui si chiede l&#8217;annullamento della nota senza protocollo del 7/7/2006, con la quale si comunica ai ricorrenti il preavviso di rigetto della domanda di condono edilizio, trattandosi di mero atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile.</p>
<p>	<br />
Inammissibile risulta altresì il ricorso nella parte in cui si chiede &#8211; ove occorra &#8211; l&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Sassari sulla domanda di condono edilizio presentata dai ricorrenti medesimi con nota prot. 80999 del 9 dicembre 2004 e la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere in merito nei termini di legge, non essendo consentito il cumulo nel medesimo ricorso di domande impugnatorie con la domanda di accertamento dell&#8217;illegittimità del silenzio della pubblica amministrazione, trattandosi di azioni soggette a riti processuali differenti e distinti (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 06 settembre 2006, n. 5150; T.A.R. Veneto, Venezia, sez. II, 20 settembre 2005, n. 3543; Consiglio Stato, sez. IV, 23 aprile 2004, n. 2385).</p>
<p>	<br />
Nel caso di specie, il ricorso in esame non è stato dichiarato inammissibile nella sua globalità e ha seguito il rito ordinario, essendo stata ritenuta ammissibile la domanda di annullamento del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive, considerato che la domanda di accertamento dell&#8217;illegittimità del silenzio è stata avanzata in via eventuale (i ricorrenti chiedono &#8211; ove occorra &#8211; l&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità del silenzio).</p>
<p>	<br />
Inammissibile per genericità risulta infine la domanda di risarcimento del danno, così come formulata nel ricorso.</p>
<p>	<br />
Stante la parziale reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></b></b>definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, in parte lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla l&#8217;impugnato provvedimento prot. 15934 del 2 marzo 2007 e, nella restante parte, lo dichiara inammissibile.</p>
<p>	<br />
Spese compensate.</p>
<p>	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28/10/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>	<br />
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente</p>
<p>	<br />
Francesco Scano, Consigliere</p>
<p>	<br />
Marco Lensi, Consigliere, Estensore</p>
<p><b><b><b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>	<br />
Il 29/12/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-12-2009-n-2593/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.2593</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.2602</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-12-2009-n-2602/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-12-2009-n-2602/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.2602</a></p>
<p>Pres. R.M.P. Panunzio; Est. M. Lensi Amministrazione del Fallimento della Cooperativa C.E.B. (Cooperativa Edile B.). Piredda) c/ il Comune di Macomer (avv.ti G. Fais e M. L. Loi); il gente del Settore Tecnico del Comune di Macomer, non costituito in giudizio i confronti di G. S., M. G. e S.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-12-2009-n-2602/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.2602</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-12-2009-n-2602/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.2602</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R.M.P. Panunzio; Est. M. Lensi<br /> Amministrazione del Fallimento della Cooperativa C.E.B. (Cooperativa Edile B.)<br />. Piredda) c/ il Comune di Macomer (avv.ti G. Fais e M. L. Loi); il <br />gente del Settore Tecnico del Comune di Macomer, non costituito in giudizio <br />i confronti di G. S., M. G. e S. A. (avv.ti G. Massidda e P. Massidda); M. <br />avv. G. Massidda) e G. M. e altri (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla decadenza dalla concessione del diritto di superficie costituito a favore di cooperative di edilizia residenziale pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Convenzione – Concessione del diritto di superficie – Decadenza – Presa d’atto comunale – Natura meramente dichiarativa – Ragioni &#8211; Fattispecie	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Convenzione – Concessione del diritto di superficie – Decadenza – Obbligatorietà della relativa declaratoria &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;atto con il quale l’Amministrazione comunale prende atto dell&#8217;intervenuta decadenza di una cooperativa edilizia dalla concessione del diritto di superficie, per gravi inadempimenti degli obblighi imposti dalla convenzione, non ha natura costitutiva ma meramente dichiarativa di un effetto (decadenza) direttamente discendente dalla legge e dalla convenzione e che viene emanato per il solo fatto del verificarsi dell&#8217;evento che determina la decadenza medesima (nella specie, dalla premessa circa la natura dichiarativa della presa d’atto dell’intervenuta decadenza, non impugnata tempestivamente dalla cooperativa destinataria, il Collegio ha desunto la natura meramente confermativa ed applicativa di un successivo atto emanato a distanza di molti anni dallo stesso Comune ed impugnato dalla curatela della cooperativa ricorrente)	</p>
<p>2. La Pubblica amministrazione è tenuta a pronunciare la decadenza dal diritto di superficie attribuito ad una cooperativa edilizia, allorché si realizzi una delle ipotesi previamente previste quali cause di decadenza, le quali non risultano finalizzate a soddisfare un interesse dell&#8217;Amministrazione, bensì dei soggetti destinatari dell&#8217;intervento di edilizia residenziale pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)<br />	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
SENTENZA<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 536 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><b>Amministrazione del Fallimento della Cooperativa C.E.B.</b> (<i>Cooperativa Edile B.)</i>, in persona del Curatore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Andrea Piredda, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Il <b>Comune di Macomer</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Fais e Maria Luisa Loi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna, in Cagliari, via Sassari n.17;<br />
il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Macomer, non costituito in giudizio; <br />	<br />
nei confronti di<br />	<br />
<B>G. S., M. G.</B> e<b> S. A.</b>, controinteressati, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gavino Massidda e Paola Massidda, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti; <br />	<br />
<B>M. M.</B>, controinteressato, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gavino Massidda, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti; <br />	<br />
<b>G. M. e altri</b> contro interessati (omissis), non costituiti in giudizio; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
della determinazione n. 166 del 21/4/2008 del Direttore del Settore Tecnico del Comune di Macomer, pervenuta alla ricorrente con nota n. 7993 del 22/4/2008, con la quale l’Amministrazione comunale ha dichiarato la decadenza della concessione del diritto di superficie alla Cooperativa C.E.B. (fallita) e la conseguente estinzione del diritto di proprietà superficiaria con acquisizione in capo allo stesso Comune di Macomer anche della proprietà dei manufatti costruiti dalla C.E.B., disponendo la trascrizione in suo favore;<br />	<br />
di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente;<br />	<br />
e in sede di giurisdizione esclusiva:<br />	<br />
previo accertamento dell&#8217;intervenuta prescrizione, ovvero della rinuncia al diritto di avvalersi delle clausole decadenziali, per la declaratoria dell&#8217;invalidità, inefficacia ed inopponibilità alla ricorrente della determinazione n. 166 del 21/4/2008;<br />	<br />
previo accertamento dell&#8217;insussistenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza, per la declaratoria di invalidità ed inefficacia della stessa;<br />	<br />
per la cancellazione della trascrizione della determinazione n. 166/2008;<br />	<br />
per la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Macomer;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dei controinteressati Gaias Salvatore, Maioli Giovanni, Salis Antonio e Masala Marcello;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 09/12/2009 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Col ricorso in esame si chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.<br />	<br />
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 220 del 13 dicembre 1982, modificata con la deliberazione n. 84 del 13 luglio 1983, il Comune di Macomer ha concesso a favore della Cooperativa Edile di Bonorva il diritto di superficie per la costruzione di n. 20 alloggi da cedere in proprietà.<br />	<br />
Con la convenzione n. 1358 del 30 luglio 1983 è stata perfezionata la concessione del diritto di superficie in favore della predetta Cooperativa, a condizione che le unità realizzate dalla Cooperativa venissero assegnate a soggetti prescelti dallo stesso Comune ed individuati successivamente nelle cooperative edificatrici &#8220;Gamma&#8221; e &#8220;Virgo Fidelis&#8221;.<br />	<br />
La C.E.B., una volta individuati i soggetti beneficiari dell&#8217;assegnazione, stipulò con entrambe le cooperative sopra citate un compromesso di vendita in data 27 aprile 1983.<br />	<br />
Con la sentenza del Tribunale di Sassari n. 9 del 12-16 giugno 1987 la C.E.B. veniva dichiarata fallita e la Curatela ha optato per lo scioglimento del contratto stipulato con le predette cooperative edificatrici.<br />	<br />
Con lettera protocollo n. 1343 del 28 gennaio 1992 il Comune comunicava alla Curatela del fallimento che la cooperativa era in precedenza incorsa nella decadenza dal diritto di superficie a seguito di inadempimenti.<br />	<br />
Con atto in data 1 giugno 1993 il Comune si insinuava nel passivo fallimentare per il credito derivante dal mancato pagamento della seconda rata di canone prevista dalla convenzione. Altrettanto facevano le cooperative &#8220;Gamma&#8221; e &#8220;Virgo Fidelis&#8221; per la ripetizione degli acconti versati in forza dei preliminari di vendita con la cooperativa fallita.<br />	<br />
Dopo varie vicende, con determinazione del Direttore del Settore Tecnico del Comune di Macomer n. 166 del 21 aprile 2008, il Comune ha dichiarato la decadenza della concessione del diritto di superficie alla Cooperativa C.E.B. (fallita) e la conseguente estinzione del diritto di proprietà superficiaria con acquisizione in capo allo stesso Comune di Macomer anche della proprietà dei manufatti costruiti dalla C.E.B., disponendo la trascrizione in suo favore.<br />	<br />
L’Amministrazione del Fallimento della Cooperativa C.E.B. ha quindi proposto il ricorso in esame per l&#8217;annullamento della determinazione n. 166 del 21 aprile 2008, per i seguenti motivi di diritto.<br />	<br />
1) Violazione dell&#8217;articolo 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.<br />	<br />
2) Illogicità manifesta ed irragionevolezza; contraddittorietà; difetto e inidoneità dei presupposti; ingiustizia grave; sviamento di potere; carenza di motivazione.<br />	<br />
Conclude per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione comunale intimata e i controinteressati indicati in epigrafe, sostenendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.<br />	<br />
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2009, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Col ricorso in esame si chiede l&#8217;annullamento della determinazione n. 166 del 21/4/2008 del Direttore del Settore Tecnico del Comune di Macomer con la quale l’Amministrazione comunale ha dichiarato la decadenza della concessione del diritto di superficie alla Cooperativa C.E.B. (fallita) e la conseguente estinzione del diritto di proprietà superficiaria con acquisizione in capo allo stesso Comune di Macomer anche della proprietà dei manufatti costruiti dalla C.E.B., disponendo la trascrizione in suo favore.<br />	<br />
Parte ricorrente chiede altresì che il Tribunale, in sede di giurisdizione esclusiva, previo accertamento dell&#8217;intervenuta prescrizione, ovvero della rinuncia del Comune al diritto di avvalersi delle clausole decadenziali, dichiari l&#8217;invalidità, inefficacia ed inopponibilità al ricorrente della determinazione n. 166 del 21/4/2008; previo accertamento dell&#8217;insussistenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza, dichiari l’invalidità ed inefficacia della stessa e, infine, ordini la cancellazione della trascrizione della determinazione n. 166/2008.<br />	<br />
Parte ricorrente chiede infine la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni.<br />	<br />
Il ricorso è infondato.<br />	<br />
Il Comune di Macomer, con atto del Sindaco in data 28 gennaio 1992, ha comunicato al Curatore del fallimento C.E.B. che &#8220;Essendo venuti a conoscenza che codesto Istituto Fallimentare rivendica la titolarità della disponibilità delle unità immobiliari costruite in questo Comune per le destinatarie Cooperative Edilizie Gamma e Virgo Fidelis si ritiene di doversi rappresentare che la Cooperativa “C.E.B.” di Bonorva, costruttrice in parte di tali immobili, è incorsa nella decadenza dalla convenzione della concessione del diritto di superficie inerente a tali immobili per gravi inadempimenti di cui agli obblighi imposti dalla convenzione stessa e ciò in data anteriore alla dichiarazione di fallimento…. omissis….&#8221;.<br />	<br />
Ciò stante, deve ritenersi che già nel 1992, col citato atto a firma del Sindaco, l’Amministrazione comunale di Macomer abbia comunicato alla Curatela del fallimento C.E.B. l&#8217;intervenuta decadenza &#8211; in data anteriore alla dichiarazione di fallimento &#8211; della Cooperativa C.E.B. dalla concessione del diritto di superficie in questione, per gravi inadempimenti degli obblighi imposti dalle convenzioni (convenzione repertorio n. 1358 del 30 luglio 1983, come rettificata con convenzione repertorio n. 1359 del 4 agosto 1983 e convenzione repertorio n. 1360 il 14 settembre 1983).<br />	<br />
Deve pertanto ritenersi che sarebbe stato onere della Curatela del fallimento C.E.B. di impugnare &#8211; a suo tempo &#8211; la predetta determinazione dell’Amministrazione comunale quale atto dichiarativo dell&#8217;intervenuta decadenza &#8211; in data anteriore alla dichiarazione di fallimento &#8211; della Cooperativa C.E.B. dalla concessione del diritto di superficie in questione, per gravi inadempimenti degli obblighi imposti dalle convenzioni.<br />	<br />
Si osserva infatti che i rilievi mossi dall’odierna ricorrente nel gravame in esame avverso tale atto del 1992 (genericità e indeterminatezza dei &#8220;gravi inadempimenti&#8221;, omessa previa specifica contestazione di addebiti), non possono costituire motivo di radicale nullità e inesistenza dell&#8217;atto, quale manifestazione di volontà dell’Amministrazione comunale di avvalersi di tale decadenza, bensì avrebbero dovuto costituire esclusivamente motivi di diritto da porre a fondamento di una tempestiva impugnazione di tale atto, impugnazione che invece non è stata posta in essere, a suo tempo, dalla Curatela del fallimento.<br />	<br />
Le predette considerazioni risultano altresì avvalorate, tenuto conto della natura meramente dichiarativa dell&#8217;atto col quale l’Amministrazione comunale prende atto dell&#8217;intervenuta decadenza della Cooperativa dalla concessione del diritto di superficie, per gravi inadempimenti degli obblighi imposti dalla convenzione, trattandosi di atto che non ha natura costitutiva ma meramente dichiarativa di un effetto (decadenza) direttamente discendente dalla legge e dalla convenzione e che viene emanato per il solo fatto del verificarsi dell&#8217;evento che determina la decadenza medesima.<br />	<br />
Ritenuto pertanto che la decadenza operi di diritto e che l&#8217;atto dell’Amministrazione abbia carattere meramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto legale verificatosi &#8220;ex se&#8221; e che discende direttamente dalla legge e dalla convenzione (in forza dell&#8217;articolo 35, comma 8, lett. F, della legge n. 865/71, che stabilisce espressamente che la convenzione deve prevedere “le sanzioni a carico del concessionario per l&#8217;inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale osservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie”), non può che ritenersi l&#8217;idoneità a tali fini dell&#8217;atto del Sindaco del 28 gennaio 1992, ritualmente portato a conoscenza della Curatela del fallimento.<br />	<br />
Ciò premesso, deve conseguentemente riconoscersi &#8211; avuto riguardo alla determinazione oggi impugnata n. 166 del 21/4/2008 &#8211; la sua natura meramente confermativa e applicativa di pregresse determinazioni dell’Amministrazione comunale medesima.<br />	<br />
Pur dovendosi riconoscere, come lamentato dalla ricorrente, che all&#8217;interno della complessiva vicenda in esame, l’Amministrazione comunale ha operato con rilevanti ritardi e, in varie circostanze, ha tenuto comportamenti non univoci e a volte anche ambigui (dei quali si terrà conto in sede di decisione in ordine alle spese del giudizio), non può &#8211; d&#8217;altro lato &#8211; non tenersi contro dei principi giurisprudenziali in materia, secondo cui la Pubblica amministrazione è tenuta a pronunciare la decadenza dal diritto di superficie attribuito ad una Cooperativa edilizia, allorché si realizzi una delle ipotesi previamente previste quali cause di decadenza, le quali non risultano finalizzate a soddisfare un interesse dell&#8217;Amministrazione, bensì dei soggetti destinatari dell&#8217; intervento di edilizia residenziale pubblica (cfr. TAR Liguria, Genova, I sez., n. 249 del 19 giugno 1993).<br />	<br />
Considerato altresì che, nel caso di specie, per come sopra evidenziato, risulta essere stato adottato tempestivamente dall’Amministrazione comunale un atto dichiarativo e ricognitivo dell&#8217;intervenuta decadenza della Cooperativa C.E.B. dalla concessione del diritto di superficie in questione, per gravi inadempimenti degli obblighi imposti dalle convenzioni; ritenuta altresì, avuto riguardo alla determinazione oggi impugnata n. 166 del 21/4/2008, la sua natura confermativa ed attuativa di tale pregressa determinazione del Comune; devono essere conseguentemente disattese, perché infondate, le censure mosse dalla ricorrente col gravame in esame.<br />	<br />
In particolare, risulta infondata la censura di violazione dell&#8217;articolo 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, in considerazione dell&#8217;esistenza della più volte richiamata nota del Sindaco del 28 gennaio 1992, nonché della conseguente natura della determinazione oggi impugnata confermativa ed attuativa di tale pregressa determinazione del Comune.<br />	<br />
Per tutte le considerazioni sopra svolte, risultano altresì infondate le ulteriori censure di illogicità manifesta, irragionevolezza, contraddittorietà, difetto e inidoneità dei presupposti, ingiustizia grave, sviamento di potere e carenza di motivazione, mosse dalla ricorrente.<br />	<br />
In particolare, sempre in considerazione della menzionata nota del Sindaco del 28 gennaio 1992, non può ritenersi intervenuta, nel caso di specie, alcuna prescrizione o rinuncia del Comune al diritto di avvalersi delle clausole decadenziali previste in convenzione, considerato che con il predetto atto il Comune ha invece tempestivamente e ritualmente manifestato la propria volontà di avvalersi di tali clausole decadenziali, adottando – appunto &#8211; il predetto atto dichiarativo e ricognitivo dell&#8217;intervenuta decadenza.<br />	<br />
Né può ritenersi che i successivi comportamenti dell’Amministrazione comunale (pur se talvolta non univoci e ambigui, per come già sopra rilevato) possano comunque comportare &#8211; come invece sostenuto dalla ricorrente &#8211; la rinuncia ad avvalersi dell&#8217;intervenuta decadenza, sia perché &#8211; come già evidenziato &#8211; la decadenza opera di diritto e l&#8217;atto dell’Amministrazione ha carattere meramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto legale verificatosi &#8220;ex se&#8221; e che discende direttamente dalla legge e dalla convenzione (in forza dell&#8217;articolo 35, comma 8, lett. F, della legge n. 865/71), sia perché la Pubblica amministrazione è obbligata a pronunciare la decadenza dal diritto di superficie attribuito ad una Cooperativa edilizia, allorché si realizzi una delle ipotesi previamente previste quali cause di decadenza, in quanto quest&#8217;ultime non sono finalizzate a soddisfare un interesse dell&#8217;Amministrazione, bensì dei soggetti destinatari dell&#8217; intervento di edilizia residenziale pubblica, sia perché, comunque, nel caso di specie, manca qualsiasi atto espresso e univoco di rinuncia e una eventuale volontà in tal senso non può essere semplicemente ricavata indirettamente da comportamenti dell’Amministrazione comunale medesima.<br />	<br />
Non può essere altresì condiviso l&#8217;assunto della ricorrente secondo cui, nel caso di specie, non sussisterebbero i presupposti per la declaratoria di decadenza.<br />	<br />
Ribadito quanto già sopra evidenziato, secondo cui sarebbe stato onere della Curatela del fallimento di proporre, a suo tempo, tempestiva impugnazione avverso la richiamata nota del Sindaco del 28 gennaio 1992 dichiarativa e ricognitiva dell&#8217;intervenuta decadenza &#8211; in data anteriore alla dichiarazione di fallimento &#8211; della Cooperativa C.E.B. dalla concessione del diritto di superficie in questione, per gravi inadempimenti degli obblighi imposti dalle convenzioni, qualora ritenuta l’insussistenza di qualsiasi grave inadempimento imputabile alla predetta cooperativa; si osserva comunque che, alla luce degli atti difensivi e di tutta la documentazione prodotta in giudizio, deve ritenersi sufficientemente provata la sussistenza di gravi inadempimenti degli obblighi imposti dalle convenzioni imputabili alla Cooperativa C.E.B., così come correttamente e puntualmente evidenziati al punto 9 della determinazione n. 166 del 21 aprile 2008, tenuto conto, in particolare, del rilievo secondo cui la Cooperativa C.E.B. non ha pagato i residui corrispettivi nei termini e modalità stabiliti dagli articoli 5 delle concessioni amministrative, i quali prevedono espressamente che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata il concessionario decade dal diritto di superficie, considerato che la Cooperativa &#8220;non ha mai pagato nessuna delle cinque rate annuali…&#8221;.<br />	<br />
Rilevato che tale circostanza è sostanzialmente ammessa dalla stessa ricorrente, allorché, nel ricorso in esame, dà atto del &#8220;mancato pagamento di alcune rate del corrispettivo della cessione&#8221;, la stessa risulta senz&#8217;altro idonea a determinare la decadenza della Cooperativa C.E.B. dalla concessione del diritto di superficie in questione, ai sensi dell&#8217;articolo 5 della convenzione n. 1358 del 30 luglio 1983 e successive convenzioni, per cui deve ritenersi legittima, anche sotto il profilo sostanziale in esame, la determinazione dell’Amministrazione comunale di dichiarare l&#8217;intervenuta decadenza della Cooperativa C.E.B., alla luce, altresì, dei già richiamati principi giurisprudenziali in materia, secondo cui la Pubblica amministrazione è tenuta a pronunciare la decadenza dal diritto di superficie attribuito ad una Cooperativa edilizia, allorché si realizzi una delle ipotesi previamente previste quali cause di decadenza, le quali non risultano finalizzate a soddisfare un interesse dell&#8217;Amministrazione, bensì dei soggetti destinatari dell&#8217; intervento di edilizia residenziale pubblica (cfr. TAR Liguria, Genova, I sez., n. 249 del 19 giugno 1993).<br />	<br />
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, devono essere conseguentemente disattese le ulteriori richieste, avanzate col ricorso in esame, affinché il Tribunale, in sede di giurisdizione esclusiva, previo accertamento dell&#8217;intervenuta prescrizione, ovvero della rinuncia del Comune al diritto di avvalersi delle clausole decadenziali, dichiari l&#8217;invalidità, inefficacia ed inopponibilità al ricorrente della determinazione n. 166 del 21/4/2008; previo accertamento dell&#8217;insussistenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza, dichiari l’invalidità ed inefficacia della stessa e, infine, ordini la cancellazione della trascrizione della determinazione n. 166/2008.<br />	<br />
Dal rigetto delle predette domande della ricorrente, consegue infine l&#8217;infondatezza della domanda di risarcimento del danno.<br />	<br />
Per le suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere integralmente respinto perché infondato.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio, in ragione della particolarità della vicenda e tenuto conto, in particolare, dei ritardi dell’Amministrazione comunale nell’attuazione delle proprie determinazioni, nonché dell&#8217;ambiguità di alcuni comportamenti tenuti dalla stessa all&#8217;interno della complessiva vicenda in esame.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>respinge il ricorso indicato in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 09/12/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente<br />	<br />
Francesco Scano, Consigliere<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/12/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-12-2009-n-2602/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.2602</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.832</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-12-2009-n-832/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-12-2009-n-832/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-12-2009-n-832/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.832</a></p>
<p>P. G. Lignani – Presidente; C. L. Cardoni – Estensore Co.E.S. B. S.p.A. (avv. M. Marcucci) c/ Comune di Gualdo Tadino (avv.ti L. Matteucci e M. Minciaroni); Dir. Gestione del Territorio Comune Gualdo Tadino e nei confronti di V. A. – altro ricorso riunito (Omissis) sulla ammissibilità o meno di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-12-2009-n-832/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.832</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-12-2009-n-832/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.832</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. G. Lignani – Presidente; C. L. Cardoni – Estensore<br /> Co.E.S. B. S.p.A. (avv. M. Marcucci) c/ Comune di Gualdo Tadino (avv.ti L. <br />Matteucci e M. Minciaroni); Dir. Gestione del Territorio Comune Gualdo <br />Tadino e nei confronti di V. A. – altro ricorso riunito (Omissis)</span></p>
<hr />
<p>sulla ammissibilità o meno di opere non agricole in zone con destinazione agricola</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica &#8211; Destinazione agricola dell’area – Opere non agricole – Verifica di compatibilità in concreto – Necessità &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La realizzazione di opere non agricole (nella specie, un invaso idrico a servizio di un impianto artigianale) in zone con destinazione agricola non può ritenersi di per sé vietata, a meno che la P.A. ne accerti in concreto l’incompatibilità con la ratio sottesa alla particolare destinazione urbanistica, la quale consiste nell’esigenza di sottrarre l’area all’edificazione residenziale, commerciale, produttiva e di preservarne la destinazione a verde; ne consegue che la P.A., qualora intenda negare il permesso di costruire opere non agricole in zone agricole, deve esternare con una motivazione particolarmente approfondita la sussistenza della suddetta incompatibilità, segnatamente laddove si tratti di inibire ad un&#8217;impresa produttiva lo sviluppo della propria attività.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
I.</b><br />	<br />
Sul ricorso numero di registro generale 318 del 2007, proposto da: 	</p>
<p><b>C. S.p.A.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. M. Marcucci, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Bartolo N. 10; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di <b>Gualdo Tadino</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. L. Matteucci, con domicilio eletto presso l’avv. M. Minciaroni in Perugia, piazza Italia, 11; Dir. Gestione del Territorio Comune Gualdo Tadino; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>V. A.; <br />	<br />
<i></b></i><br />	<br />
<B>II.</B><br />	<br />
Sul ricorso numero di registro generale 421 del 2008, proposto da: <br />	<br />
<b>C. S.p.A.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. M. Marcucci, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Bartolo N. 10; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di <b>Gualdo Tadino</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. L. Matteucci, con domicilio eletto presso l’avv. M. Minciaroni in Perugia, piazza Italia, 11; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p></i>1) quanto al ricorso n. 318 del 2007:<br />	<br />
dell’ordinanza di demolizione 31 maggio 2006, n. 46.</p>
<p>2) quanto al ricorso n. 421 del 2008:<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria avente ad oggetto l’ampliamento di una vasca di sedimentazione per la lavorazione di inerti, emesso dal Comune di Gualdo Tadino in data12.06.08 e comunicato alla ricorrente in data 16.0<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi ancorché non conosciuti e consequenziali.</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Gualdo Tadino;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25/03/2009 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1- Con il ricorso n. 318/2007 viene impugnata l&#8217;ordinanza di riduzione in pristino di invasi idrici artificiali a servizio di un’attività produttiva, i quali, in seguito ad un sopralluogo effettuato dal Comune in relazione all&#8217;esposto di un cittadino, sarebbero risultati difformi dall&#8217;inerente autorizzazione a suo tempo rilasciata.<br />	<br />
Con il ricorso n. 421/2008 si avversa invece il diniego dell&#8217;istanza di sanatoria presentata dalla parte ricorrente dopo l&#8217;ordinanza di demolizione.<br />	<br />
2- Nei ricorsi si formulano articolate censure di eccesso di potere e violazione di legge che possono così riassumersi:<br />	<br />
(a) &#8211; ricorso 318/2007:<br />	<br />
&#8211; violazione dei diritti partecipativi previsti dalla L. n. 241/1990;<br />	<br />
&#8211; difetto di motivazione e di istruttoria per la genericità dell&#8217;indicazione dell&#8217;abuso e delle inerenti misure ripristinatorie;<br />	<br />
&#8211; violazione dell&#8217;art. 3 L.R. n. 21/2004, perché il procedimento sarebbe stato concluso dopo lo spirare del termine di 45 giorni;<br />	<br />
&#8211; violazione dell&#8217;art. 6 L.R. n. 21/2004 per l&#8217;omessa precisa indicazione dell&#8217;area di sedime delle opere abusive da acquisire al patrimonio comunale;<br />	<br />
&#8211; violazione dell&#8217;art. 5 Trattato comunitario, per violazione del principio di proporzionalità dell&#8217;azione amministrativa<br />	<br />
(b) &#8211; ricorso 421 / 2008:<br />	<br />
&#8211; violazione dell&#8217;art. 10 bis L. n. 241/1990 per la mancata emanazione del preavviso di rigetto;<br />	<br />
&#8211; difetto di motivazione per mancata comparazione degli interessi in considerazione della risalente esistenza dello stato di fatto oggi contestato;<br />	<br />
&#8211; erroneità della motivazione giacché la natura particolare delle opere, semplici invasi d&#8217;acqua, non contrasta ex se con la destinazione agricola della zona.<br />	<br />
2- L&#8217;Amministrazione si è costituita controdeducendo con memorie argomentate. Essa ha.anche eccepito la carenza di interesse al ricorso n. 318/ 2007, giacché notificato dopo la presentazione dell&#8217;istanza di sanatoria.<br />	<br />
3- Il Collegio, in primo luogo, riunisce i ricorsi in epigrafe per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.<br />	<br />
In secondo luogo, rigetta l‘eccezione di inammissibilità del primo ricorso.<br />	<br />
Difatti la presentazione dell&#8217;istanza di sanatoria non fa venir meno la necessità d’impugnare l&#8217;ordinanza di demolizione, giacché questa conserva la sua efficacia fino all&#8217;eventuale accoglimento della sanatoria.<br />	<br />
Ne discende che, attesa l’aleatorietà dell&#8217;esito dell&#8217;istanza stessa, sussiste il pieno interesse a tutelarsi contro l&#8217;ordinanza di demolizione i cui effetti lesivi si consoliderebbe irrimediabilmente, in assenza di gravame, ove la suddetta istanza fosse rigettata.<br />	<br />
E’ vero che in giurisprudenza si trova affermato anche il principio contrario, ma si tratta di orientamento non consolidato dal quale questo Collegio dissente.<br />	<br />
4-Ciò premesso, il Collegio ritiene infondato – in prima approssimazione &#8211; il primo ricorso (n.. 318/2007).<br />	<br />
Ed invero, la parte ricorrente non nega che, in buona sostanza, che vi sia stata una modifica dello stato dei luoghi e in particolare che lo stato di fatto del complesso degli invasi sia sensibilmente difforme rispetto al progetto a suo tempo approvato. D’altra parte, il fatto stesso che sia stato chiesto il permesso di costruire “in sanatoria” comprova che tale difformità sussiste. La parte ricorrente sostiene, semmai, che il modificato stato dei luoghi non è stato frutto dell’opera dell’uomo, bensì di naturali “tracimazioni”.<br />	<br />
Peraltro, è evidente che, dato e non concesso che le trasformazioni siano state spontanee e non provocate dall’opera dell’uomo, ciò non escluderebbe la responsabilità della parte ricorrente per non aver curato la manutenzione dei manufatti; e comunque non escluderebbe il dovere di attivarsi per riportarli ad una configurazione conforme al progetto approvato.<br />	<br />
5- Il Collegio ritiene tuttavia di potersi esonerare da ulteriori approfondimenti, in quanto appare fondato, invece, il secondo ricorso ( n.421/2008 ), con il quale s’impugna il diniego del permesso in sanatoria. Ed è chiaro che l’accoglimento di questo secondo ricorso rende sostanzialmente superfluo discutere ulteriormente del primo.<br />	<br />
Pertanto, il primo ricorso dovrà essere dichiarato improcedibile per sopavvenuto difetto d’interesse.<br />	<br />
6- Quanto, dunque, al secondo ricorso, sono fondate le censure sull&#8217;erroneità della motivazione.<br />	<br />
Per vero, l&#8217;avversato diniego si sorregge sull&#8217;assunto dell&#8217;incompatibilità dell&#8217;ampliamento degli invasi con la destinazione agricola delle inerenti aree, giacché, a dire del Comune, detto ampliamento costituirebbe un&#8217;estensione dell&#8217;attività artigianale produttiva servita dagli invasi stessi.<br />	<br />
Ora, è vero che, in linea di massima, l&#8217;edificazione di impianti produttivi non è compatibile con la destinazione agricola dei terreni.<br />	<br />
7- Detta incompatibilità, però, dev’essere valutata con riferimento alle singole fattispecie.<br />	<br />
Difatti, nei terreni con destinazione agricola possono essere realizzate molteplici opere non agricole.<br />	<br />
Si rammentano, ad esempio, le discariche( Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2002 n. 1557; TAR Sardegna Sez. II 3 marzo 2006 n. 278); gli impianti di produzione energetica (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 7 maggio 2003 n. 5185; TAR Umbria 15 luglio 2007 n. 518); i distributori di carburante ( Cons. Stato, Sez. V 23 gennaio 2007 n. 192); le antenne radiotelevisive (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 19 luglio 2006 n. 6056); le cave e gli inerenti impianti (TAR Veneto 18 giugno 2003 n. 3345; Tar Umbria 17 ottobre 2002 n.706), gli impianti minerari (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II 2 maggio 2002 n. 886), gli impianti di telefonia mobile ( Cons. Stato Sez. VI, 26 agosto 2003 n. 4847; TAR Sicilia Palermo, Sez. II 16 ottobre 2007 n. 2218), i depositi di esplosivi (Cons. Stato. Sez. V, 28 settembre 1993 n. 968; le piscine (TAR Toscana, Sez. II, 31 gennaio 2000 n. 22; Liguria, Sez. I, 13 settembre 1999 n. 370) e così via.<br />	<br />
8- Ne discende che l&#8217;Amministrazione, trattandosi nella fattispecie dell&#8217;ampliamento di semplici invasi già da tempo esistenti, non dell&#8217;edificazione o dell&#8217;ampliamento di immobili a destinazione produttiva (capannoni, opifici ecc.), avrebbe dovuto dare più ampio conto della ritenuta incompatibilità.<br />	<br />
Invero, la ratio della classificazione agricola, sul piano urbanistico, è quella di sottrarre l’area all’edificazione residenziale, commerciale, produttiva e di preservarne la destinazione a verde (TAR Veneto, Sez. II , 16 novembre 1998 n. 2069).<br />	<br />
Ne consegue, argomentando a contrario, che resta salva la possibilità di realizzare, in armonia con la strumentazione urbanistica, manufatti non incompatibili con tale ratio.<br />	<br />
9- Da ciò deriva che non appare di immediata evidenza, alla luce della comune esperienza e dell’ordinario buon senso, l’incompatibilità ontologica di un invaso idrico, ancorché funzionale ad impianti produttivi, con la ripetuta destinazione agricola, vista la similitudine, quanto all’impatto sul territorio, con gli invasi similari, a servizio dell’agricoltura.<br />	<br />
Da qui discende ulteriormente l’obbligo di una motivazione particolarmente approfondita, assente nell’atto impugnato, ove si voglia sostenere una simile incompatibilità, <br />	<br />
Il tutto a maggior ragione, ove si consideri che l&#8217;onere di motivazione dei provvedimenti con i quali si inibisce ad un&#8217;impresa produttiva lo sviluppo della propria attività deve essere particolarmente motivato tenendo conto dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa dettati dall&#8217;art. 97 della Costituzione (Tar Umbria 8 marzo 2001 n. 142).<br />	<br />
10- Oltre a tutto ciò, il difetto di motivazione e d’istruttoria si evincono, come esattamente mette in evidenza la parte ricorrente, anche dalla parte della motivazione dell’avversato diniego nella quale si riferisce la storia amministrativa degli invasi.<br />	<br />
Difatti, testualmente si afferma che essi ricadrebbero su aree &#8220;presumibilmente di altrui proprietà &#8220;, indeterminatezza, questa, che costituisce ulteriore prova della sommarietà dell&#8217;azione amministrativa.<br />	<br />
11- In conclusione, il Tribunale dichiara improcedibile il primo ricorso ed accoglie il secondo, con assorbimento dell&#8217;esame delle restanti censure, attesa l’antecedenza logica di quelle ritenute fondate.<br />	<br />
Debbono invece essere rigettate le domande risarcitorie, avanzate in entrambi i gravami, giacché assolutamente generiche.<br />	<br />
Dall&#8217;accoglimento dei ricorsi di cui trattasi discende l&#8217;obbligo, per l&#8217;Amministrazione, di provvedere nuovamente sull&#8217;istanza di sanatoria con un provvedimento preceduto da un&#8217;accurata istruttoria ed ampiamente motivato, in considerazione della rilevanza degli interessi in gioco, fra i quali anche quello pubblico allo sviluppo economico del territorio.<br />	<br />
Le spese del giudizio possono essere compensate in considerazione del fatto che lo stato degli invasi è comunque difforme dalla loro originaria consistenza.<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Tribunale riunisce i ricorsi; dichiara improcedibile il primo ed accoglie il secondo, come meglio specificato in motivazione.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nelle camere di consiglio del 25 marzo 2009 e del 2 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Annibale Ferrari, Consigliere<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/12/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-12-2009-n-832/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.832</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.827</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-12-2009-n-827/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-12-2009-n-827/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-12-2009-n-827/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.827</a></p>
<p>P. G. Lignani – Presidente ed estensore S. In.Ca.Ba.Se. S.r.l. (avv.ti A. Cancrini, A. Mariani Marini) c/ Comune di Orvieto (avv. F. Figorilli) sulla posizione soggettiva del proprietario del terreno in ordine allo sfruttamento di un giacimento minerario o di una cava Cave e Miniere – Apertura di cava –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-12-2009-n-827/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.827</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-12-2009-n-827/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.827</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. G. Lignani – Presidente ed estensore<br /> S. In.Ca.Ba.Se. S.r.l. (avv.ti A. Cancrini, A. Mariani Marini) c/<br /> Comune di Orvieto (avv. F. Figorilli)</span></p>
<hr />
<p>sulla posizione soggettiva del proprietario del terreno in ordine allo sfruttamento di un giacimento minerario o di una cava</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Cave e Miniere – Apertura di cava – Diritto del proprietario – Esclusione – Poteri della P.A. &#8211; Portata</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Lo sfruttamento di un giacimento minerario o di una cava non è oggetto di un diritto soggettivo del proprietario del suolo ma è soggetto alle valutazioni ampiamente discrezionali della P.A., la quale può legittimamente negare la qualificazione estrattiva ad una determinata area anche laddove sia stata dimostrata in modo inoppugnabile l’insussistenza di ogni prospettiva di rischio ambientale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 245 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><b>S. In.Ca.Ba.Se. S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Arturo Cancrini, Alrico Mariani Marini, con domicilio eletto presso l’avv. Alarico Mariani Marini in Perugia, via Mario Angeloni, 80/B; </p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Orvieto</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabrizio Figorilli, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Bontempi N. 1; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p></i>&#8211; della delibera del Consiglio Comunale di Orvieto n. 16 del 27.02.2008, avente ad oggetto: “PRG. S (Piano Regolatore Generale-parte strutturale approvato con delibera di CC. n. 136 del 17.32.2004 — Variante ai sensi dell’art. 18 L.R. n. 11/2005, adottata con delibera di C.C. n. 95 del 4.07.2007 — Controdeduzioni alle osservazioni — Approvazione”, affissa all’Albo Pretorio del Comune di Orvieto a far data dal 3.03.2008;<br />	<br />
&#8211; dell’art. 27 delle Norme Tecniche di Attuazione, rubricato “Attività Estrattiva”, cosi come modificato a seguito dell’approvazione della variante con delibera del C..C. di Orvieto n. 16 del 27.02.2008, nonché di tutte le disposizioni ad esso connesse, c<br />
&#8211; della Tav. 22/4 &#8211; Vulnerabilità Geomineraria, costituente parte integrante al PRG-S, così come modificata a seguito dell&#8217;approvazione della variante con delibera del C.C. di Orvieto n. 16 del 27.02.2008;<br />	<br />
&#8211; per quanto di ragione, di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Orvieto;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 03/12/2008 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La società ricorrente è interessata ad un progetto di cava riguardante un terreno in località Benano del Comune di Orvieto.<br />	<br />
Secondo il piano regolatore generale-strutturale (p.r.g.-s.) approvato con delibera n. 136 del 17 dicembre 2004 nell’area in questione risultava prevista l’attività estrattiva.<br />	<br />
Nel corso della successiva formazione del piano regolatore generale-operativo (p.r.g.-o.) un comitato di cittadini della località Benano ha presentato osservazioni in senso contrario all’apertura della cava, con generiche motivazioni di carattere ambientale.<br />	<br />
Ciò ha indotto l’amministrazione comunale a riconsiderare “in parte qua” la previsione del p.r.g.-s.; ed è stato avviato un procedimento di variante che si è concluso con la delibera consiliare n. 16 del 27 febbraio 2008. Per effetto della variante nell’area in questione non è più consentita l’attività estrattiva.<br />	<br />
2. La società interessata – che nell’iter di formazione della variante aveva presentato le sue osservazioni e le aveva viste respingere &#8211; impugna la variante stessa e gli atti connessi, deducendo vari motivi di legittimità.<br />	<br />
Resiste il Comune di Orvieto.<br />	<br />
3. Conviene premettere che, benché si discuta di una previsione dello strumento urbanistico primario (piano regolatore generale strutturale), ai fini dell’onere di motivazione – e del sindacato sulla medesima – il provvedimento impugnato va considerato un provvedimento individuale. <br />	<br />
Si tratta infatti di una variante di contenuto specifico (rilevante mutamento di destinazione di una singola area) avente effetti diretti sugli interessi di un soggetto ben determinato. Su questo punto la giurisprudenza è consolidata.<br />	<br />
4. Nel merito, la variante impugnata è motivata con riferimento al rischio di infiltrazioni inquinanti a danno delle sorgenti di Sugano. Tale rischio è stato desunto dalle conclusioni di un’apposita indagine idrogeologica (professori Capelli e Mazza) acquisita dal Comune.<br />	<br />
La parte ricorrente contesta dette conclusioni, presentando a sua volta una consulenza tecnica di parte (prof. Pelizza) nella quale si sostiene, al contrario, l’irrilevanza della coltivazione della cava ai fini di cui si discute.<br />	<br />
5. In buona sostanza, l’intera controversia si basa sul contrasto (almeno apparente) fra le due relazioni tecniche che pertanto vanno messe a confronto nell’ambito del presente giudizio, che è e rimane un giudizio di legittimità.<br />	<br />
Conviene individuare, innanzi tutto, i punti sui quali fra le due relazioni vi è accordo, vuoi esplicito vuoi tacito (intendendosi per accordo tacito la situazione nella quale un’affermazione esplicita di una delle due parti non viene altrettanto esplicitamente smentita dalla controparte e anzi appare tacitamente condivisa, considerato il contesto).<br />	<br />
Il primo punto che appare sostanzialmente incontroverso è l’importanza «strategica» delle falde acquifere dell’altopiano dell’Alfina e delle sorgenti di Sugano, donde la necessità di conservarle integre e di preservarle da ogni rischio di inquinamento.<br />	<br />
Il secondo punto condiviso è che l’escavazione prevista dai progetti della società ricorrente non interferirà direttamente nel sistema acquifero, sicché l’andamento e la portata delle falde non ne risentiranno in alcun modo. Ed invero, la relazione Capelli-Mazza si concentra su un rischio diverso, che è quello dell’infiltrazione, attraverso gli strati geologici, di eventuali sostanze inquinanti. <br />	<br />
Il terzo punto che si può ritenere condiviso (o comunque non positivamente smentito dalla parte ricorrente) è che l’andamento sotterraneo delle falde acquifere è tale che, supposta l’infiltrazione di elementi inquinanti nell’area interessata dalle future cave (Benano) ne risulteranno inquinate, dopo un tempo più o meno lungo, anche le sorgenti di Sugano.<br />	<br />
La ricorrente, semmai, sostiene che il tempo stimabile di flusso è presumibilmente superiore ad un anno (365 giorni) e che pertanto di tale rischio non di dovrebbe tenere conto, perché secondo le direttive regionali (delibera di G.R. n. 1968/2003) in materia di protezione delle sorgenti il perimetro massimo delle zone di rispetto corrisponde alla linea isocrona dei 365 gg..<br />	<br />
6. Il Collegio osserva che quest’ultima tesi della ricorrente non può essere accettata, in punto di diritto. <br />	<br />
La direttiva regionale è vincolante nel senso che, una volta definita la linea isocrona dei 365 gg., le autorità competenti sono tenute a considerare zona di rispetto tutta l’area in essa contenuta; ma ciò non esclude che le stesse autorità possano adottare misure di protezione (nel caso: escludere attività estrattive) anche al di fuori della zona di rispetto strettamente intesa, qualora ve ne siano fondate ragioni. <br />	<br />
Ed invero, pare ovvio che il criterio delle linee isocrone sia puramente convenzionale, in quanto un fattore inquinante può risultare nocivo anche se il tempo di afflusso sia superiore a quello convenzionalmente assunto ai fini della definizione della zona di rispetto propriamente detta. <br />	<br />
Si può dare per notorio che molte sostanze inquinanti non diminuiscano significativamente la loro nocività, in relazione al tempo trascorso dalla loro immissione nella falda acquifera, ovvero in relazione alla distanza percorsa. Il tempo e la distanza possono entrare in gioco in quanto con il loro crescere aumenta anche la difficoltà di stabilire un preciso nesso causale fra l’immissione di un fattore inquinante in un determinato punto geografico e l’inquinamento di una sorgente in un altro punto geografico. Ma nel caso in esame la relazione Capelli-Mazza ricostruisce minuziosamente i percorsi delle acque sotterranee (cfr. in particolare le figure 23 e 24) sicché la correlazione fra l’area estrattiva e le sorgenti di Sugano appare dimostrata.<br />	<br />
7. Un altro punto che si può ritenere condiviso da entrambe le relazioni (in quanto affermato esplicitamente dalla relazione Pelizza, e non contraddetto da quella Capelli-Mazza) è che l’attività estrattiva non è “di per sé” un fattore significativamente inquinante.<br />	<br />
Su ciò insiste specialmente la parte ricorrente, la quale imputa al Comune (o per esso ai suoi consulenti) di basarsi proprio sul presupposto (erroneo) che la coltivazione delle cave produca inquinamento. <br />	<br />
Ma in realtà, come si è già detto, la relazione Capelli-Mazza non si basa su tale supposto errore. Essa non si riferisce all’inquinamento prodotto dall’attività di cava. Si riferisce, invece, alla modificazione permanente dello stato dei luoghi, consistente nella eliminazione di alcuni strati geologici – in particolare, quello di basalto, dello spessore di 40 m, oggetto dell’escavazione &#8211; e la maggiore permeabilità di quelli sottostanti, che aumenterà significativamente la «vulnerabilità» delle falde. In particolare, mentre allo stato attuale la vulnerabilità di quei corpi idrici è stimata come “media” (cfr. il P.U.T. regionale e il P.T.C.P. della Provincia di Terni), a programma estrattivo completato essa risulterà “alta ed elevata” (relazione Capelli-Mazza, pag. 45). Ed è intuitivo che un simile aggravamento di vulnerabilità è un effetto permanente ed irreversibile dell’attività estrattiva, ancorché quest’ultima si esaurisca nell’arco di pochi anni.<br />	<br />
In altre parole, quello evidenziato dalla relazione Capelli-Mazza non è il rischio d’inquinamento “durante” , ma quello “dopo” la coltivazione della cava. E da questo punto di vista, è irrilevante il fatto che l’attività estrattiva sia di per sé poco o nulla inquinante.<br />	<br />
8. La relazione Pelizza tende a minimizzare il rischio futuro d’inquinamento, affermando che anche dopo la rimozione dello strato di basalto di 40 m di profondità le falde acquifere rimarranno protette da strati geologici sufficienti per spessore e impermeabilità.<br />	<br />
Si porrebbe dunque il problema, essenzialmente tecnico-scientifico, di stabilire se siano tecnicamente più fondate le prospettazioni della relazione Capelli-Mazza o quelle della relazione Pelizza. <br />	<br />
Tuttavia, risolvere tale problema non è compito di questo Collegio, come giudice di legittimità.<br />	<br />
Ai fini del giudizio di legittimità, ci si deve invece chiedere se il Comune abbia agito legittimamente o meno nel momento in cui, basandosi sulle informazioni di cui disponeva, ha ritenuto preferibile eliminare la previsione della cava nel sito in questione. E per rispondere a questa domanda è sufficiente osservare che nel dubbio (dato e non concesso che di dubbio si tratti, e non di certezza in ordine alle prospettive di rischio evidenziate dai consulenti del Comune) la scelta di una linea prudenziale è sicuramente legittima.<br />	<br />
Al riguardo, va ricordato che lo sfruttamento di un giacimento minerario o di una cava non è oggetto di un diritto soggettivo del proprietario del suolo e non è accostabile, da questo punto di vista, allo sfruttamento agricolo del terreno. A differenza del secondo, infatti, l’attività estrattiva produce trasformazioni rilevanti ed irreversibili, con effetti pregiudizievoli per l’ambiente non interamente stimabili in precedenza. Attribuire ad una determinata area la qualificazione estrattiva è frutto dunque di valutazioni ampiamente discrezionali e l’autorità competente può negare legittimamente tale qualificazione quand’anche sia dimostrato in modo inoppugnabile – e non è questo il caso – che sia esclusa ogni prospettiva di rischio ambientale. In altre parole, l’escavabilità non è la regola e il suo diniego non è l’eccezione che sia giustificata solo in quanto siano positivamente dimostrati rilevanti effetti pregiudizievoli per l’ambiente.<br />	<br />
Nel caso in esame, pur se non si voglia negare a priori credibilità a quanto sostenuto dal consulente della parte privata, resta il fatto che non appare “ictu oculi” infondata la tesi che la rimozione dello strato di basalto profondo 40 metri modificherà significativamente la protezione delle falde acquifere sottostanti. In questa situazione, come già detto, la scelta di una linea prudenziale appare legittima. Il che non esclude che in futuro la disponibilità di studi più approfonditi e pienamente tranquillizzanti possa indurre l’amministrazione ad accettare una soluzione diversa.<br />	<br />
9. In conclusione, il ricorso va respinto; ma le spese possono essere compensate.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso. Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 03/12/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore<br />	<br />
Annibale Ferrari, Consigliere<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/12/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-12-2009-n-827/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.827</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.6268</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-29-12-2009-n-6268/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-29-12-2009-n-6268/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-29-12-2009-n-6268/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.6268</a></p>
<p>Pres. Leo, Est. Zucchini Cascina Tre pini S.s. (Avv. E. Magrì) c/ Regione Lombardia (Avv. P. Pujatti) ed altri spetta alle regioni l&#8217;iniziativa per la modifica ed eventuale scorporo di alcune zone da un sito di interesse comunitario (SIC). Ambiente e territorio – Siti di interesse comunitario (SIC) – Coordinamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-29-12-2009-n-6268/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.6268</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-29-12-2009-n-6268/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.6268</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Leo, Est. Zucchini<br /> Cascina Tre pini S.s. (Avv. E. Magrì) c/ Regione Lombardia (Avv. P. Pujatti)<br /> ed altri</span></p>
<hr />
<p>spetta alle regioni l&#8217;iniziativa per la modifica ed eventuale scorporo di alcune zone da un sito di interesse comunitario (SIC).</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Siti di interesse comunitario (SIC) – Coordinamento e di informazione – Ministero dell’Ambiente – Competenza &#8211; Sussiste – Modifica e scorporo dal perimetro SIC –Iniziativa – Regione – Competenza &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Con riguardo all’attività di individuazione delle zone da inserire nell’elenco europeo dei siti di interesse economico (c.d. SIC) – di cui alla direttiva 92/43/CEE (c.d. direttiva habitat) &#8211; il Ministero per l’Ambiente conserva unicamente un potere di coordinamento e di informazione mentre l’iniziativa per la modifica ed eventuale scorporo delle zone dal perimetro SIC spetta solo alle Regioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2903 del 2006, proposto da:<br />
<b>Cascina Tre Pini S.s.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Ennio Magri&#8217;, con domicilio eletto presso Ennio Magri&#8217; in Milano 4087af, via Camperio n. 9; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Assessorato Ambiente e Territorio della Regione Lombardia-Direzione Generale Qualità dell’Ambiente</b>, <b>Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino</b>, <b>Comune di Somma Lombardo</b>, tutti non costituiti in giudizio;<br />
<b>Regione Lombardia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Piera Pujatti, con domicilio eletto presso Piera Pujatti in Milano, via F. Filzi 22;<br />
<b>Presidenza Consiglio dei Ministri</b> e <b>Ministero dell&#8217;Ambiente</b> e della <b>Tutela del Territorio e del Mare</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della nota prot. 22844 del 26.7.2006 della Direzione Generale Qualità dell’Ambiente della Regione Lombardia, della nota DPN/5d/2006/11802 del 2.5.2006 della Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell’Ambiente, dell’art. 3 comma 4 bis del dPR 8.9.1997 n. 357 e per la conseguente declaratoria della illegittimità della mancata iniziativa procedimentale da parte della Regione Lombardia, ovvero della illegittimità dell’arresto procedimentale con rifiuto esplicito di provvedere da parte del Ministero dell’Ambiente con conseguente declaratoria dell’obbligo delle Amministrazioni resistenti di provvedere sulle medesime istanze; con richiesta in ogni caso di condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno da ingiusta lesione di interesse legittimo e con proposizione di questione pregiudiziale comunitaria ai sensi dell’art. 234 del Trattato dell’Unione Europea.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2009 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori Fabrizio Magrì, in sostituzione di Ennio Magrì, per la società ricorrente &#8211; Piera Pujatti per la Regione &#8211; Alessandro Goggioli, in preliminari, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’Ambiente;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società esponente è proprietaria di un’area, denominata “Brughiera del Dosso”, inserita all’interno di un sito di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CE (c.d. SIC) e posta a ridosso dell’aeroporto di Malpensa.<br />	<br />
Lamentando il grave danno ambientale che sarebbe derivato al proprio fondo dalla vicinanza con lo scalo (inquinamento atmosferico ed acustico), la società presentava al Ministero dell’Ambiente un’istanza, ai sensi dell’art. 3 comma 4-bis del DPR n. 357/1997, per chiedere lo scorporo della propria area dal sito di interesse comunitario.<br />	<br />
Con nota del 2.5.2006, il Ministero riscontrava la suddetta istanza, invitando l’esponente a rivolgere ogni sua domanda sulla questione alla Regione Lombardia.<br />	<br />
Quest’ultima, adita con la medesima istanza volta allo scorporo dell’area citata dal SIC, respingeva sostanzialmente l’istanza con nota del 26.7.2006, affermando che la stessa sarebbe stata presa in considerazione soltanto su iniziativa del Ministero dell’Ambiente.<br />	<br />
Contro le due citate note del Ministero e della Regione, era proposto il presente ricorso, con domanda di risarcimento del danno, per i motivi che possono così essere sintetizzati:<br />	<br />
1) violazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 2, dell’art. 6 e dell’art. 10-bis della legge 241/1990 e degli articoli 9 e 11 della direttiva 92/43/CEE;<br />	<br />
2) violazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 2, dell’art. 6, dell’art. 3 e dell’art. 10-bis della legge 241/1990 e degli articoli 9 e 11 della direttiva 92/43/CEE;<br />	<br />
3) violazione degli articoli 9, 97 e 41 della Costituzione e degli articoli 9 e 11 della direttiva 92/43/CEE;<br />	<br />
4) richiesta al TAR di sollevare pregiudiziale comunitaria ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE.<br />	<br />
Si costituivano in giudizio la Regione Lombardia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’Ambiente, eccependo l’inammissibilità ed in ogni caso l’infondatezza nel merito del gravame.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 15.12.2009, la causa era trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con i primi due mezzi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro sostanziale identità, la ricorrente lamenta la presunta inerzia del Ministero dell’Ambiente e della Regione Lombardia, a fronte dell’istanza rivolta ad entrambe le Amministrazioni e finalizzata ad ottenere la riparametrazione del sito di interesse comunitario (SIC), di cui è causa, allo scopo di scorporare dal medesimo l’area di proprietà dell’esponente, colpita dai fenomeni di inquinamento cagionati dal vicino scalo di Malpensa.<br />	<br />
Sul punto, occorre preliminarmente ricordare la normativa applicabile al caso di specie ed in particolare l’art. 3, comma 4-bis, del d.P.R. n. 357/1997, attuativo della direttiva 92/43/CEE (c.d. direttiva habitat), riguardante la procedura di individuazione delle zone da inserire nell’elenco europeo dei siti di interesse comunitario (c.d. SIC).<br />	<br />
Il citato comma 4-bis, attribuisce alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il potere di valutazione periodica dell’idoneità dei siti all’attuazione degli obiettivi di tutela ambientale propri della direttiva, in seguito alla quale possono proporre un aggiornamento dei siti e della loro delimitazione al Ministero dell’Ambiente, che ne cura la trasmissione alla Commissione europea. <br />	<br />
Di conseguenza, alle Regioni è attribuito un potere di valutazione e di proposta nei confronti dell’Amministrazione statale, in ordine alla eventuale riparametrazione dei SIC.<br />	<br />
Ciò premesso, le censure mosse nei confronti della nota del Ministero dell’Ambiente del 2.5.2006 sono infondate, visto che – correttamente – la Direzione per la protezione della natura ha evidenziato alla società ricorrente che il Ministero ha semmai un potere di coordinamento e di informazione con riguardo ai siti di importanza comunitaria ma che l’iniziativa per la loro modifica e per l’eventuale scorporo di zone dal perimetro del SIC spetta alle Regioni.<br />	<br />
I primi due motivi di ricorso, laddove sono diretti contro la nota ministeriale del 2.5.2006, devono reputarsi pertanto infondati, con conseguente rigetto, in parte qua, del gravame.<br />	<br />
Con riguardo, invece, alla nota regionale del 26.7.2006, appare necessario svolgere le seguenti osservazioni.<br />	<br />
La nota regionale deve interpretarsi come una conferma dell’intendimento regionale di continuare a comprendere l’area denominata “Brughiera del Dosso”, nell’ambito del SIC esistente, nonostante i fenomeni di inquinamento di cui la stessa è stata oggetto.<br />	<br />
Del resto, dall’esame della documentazione versata in atti, risulta che la Regione ha in ogni caso effettuato, in questi ultimi anni, un’attività di monitoraggio della zona, senza voler escludere in nessun modo dal perimetro del SIC, l’area di proprietà della ricorrente.<br />	<br />
Come risulta, infatti, dalla relazione depositata dall’Avvocatura dello Stato in data 24.11.2009, nella proposta della Giunta Regionale Lombarda al Ministero dell’Ambiente volta all’istituzione di nuovi siti o alla modifica di quelli esistenti (delibera di Giunta 8/1876 dell’8.2.2006), non vi è alcun cenno al declassamento ed alla riparametrazione della “Brughiera del Dosso”, né di tale area è fatta menzione nelle successive delibere regionali (n. 8/2300 del 5.4.2006 e n. 8/2486 dell’11.5.2006), di integrazione di quella dell’8.2.2006.<br />	<br />
La relazione del 19.2.2007, inviata dalla Regione al Ministero a proposito della presente controversia (doc. 4 dell’Avvocatura dello Stato), a firma del Direttore Generale della Direzione Qualità dell’Ambiente, conferma come l’attività di monitoraggio svolta dalla Regione e relativa anche all’area di cui alla presente, sia giunta alla conclusione della necessità di ricomprendere sempre nel SIC anche l’area suddetta.<br />	<br />
Del resto, a fronte degli oggettivi fenomeni di inquinamento del fondo della ricorrente, il mantenimento dello stesso nell’ambito del SIC appare finalizzato alla realizzazione di progetti di recupero e rimozione delle negative conseguenze dell’inquinamento.<br />	<br />
Anche il Consorzio Parco della Valle del Ticino, nella sua nota del 31.5.2005 (doc. 5 dell’Avvocatura dello Stato), esclude la necessità dello scorporo dal SIC del fondo della ricorrente, tenuto conto che l’inquinamento riscontrato non ha prodotto effetti così devastanti sull’habitat, tali da determinare una riparametrazione del SIC (v.si il citato doc. 5, Allegato 1).<br />	<br />
Da ultimo, si rileva come la stessa scheda del sito, la cui copia è stata versata in atti dalla difesa regionale (doc. 3 di quest’ultima), rivela l’intendimento della Regione di non scorporare l’area della ricorrente dal SIC, nonostante gli elementi di criticità emersi e derivanti dalla vicinanza dello scalo di Malpensa (v.si doc. 3b della Regione, punto 4.3, “VULNERABILITA’”, ove si ammette che la presenza dell’aeroporto costituisce motivo di rischio e disturbo).<br />	<br />
Ciò premesso, la nota regionale del 26.7.2006 non può essere ritenuta manifestazione dell’inerzia dell’Amministrazione sull’istanza dell’esponente, ma conferma del perdurante inserimento dell’area della ricorrente nel SIC, pur facendosi salva (così deve essere inteso l’ultimo periodo della nota), una eventuale altra iniziativa per la riparametrazione.<br />	<br />
In conclusione, i primi due mezzi di gravame devono respingersi anche con riguardo all’impugnazione della citata nota regionale del 2006.<br />	<br />
Con il terzo motivo, le censure svolte nei primi due sono riproposte nei confronti della norma regolamentare di cui al citato comma 4-bis dell’art. 3 del DPR 357/1997.<br />	<br />
Il mezzo è però palesemente infondato, avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte in relazione ai primi due motivi: tenuto conto che le Amministrazioni intimate risultano avere dato corretta applicazione alla norma regolamentare citata, non si ravvisa alcun motivo di illegittimità della stessa.<br />	<br />
Infine, in relazione al quarto motivo, non pare neppure necessario sollevare questione di pregiudizialità comunitaria ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE, non ponendosi, nel caso di specie, alcun problema interpretativo dell’art. 9 della direttiva 92/43/CEE, come prospettato dalla ricorrente.<br />	<br />
Le domande di annullamento degli atti impugnati, svolte nel ricorso, devono quindi reputarsi complessivamente infondate.<br />	<br />
2. Quanto alle domande di accertamento della illegittimità delle mancate iniziative procedimentali delle Amministrazione intimate e di declaratoria dell’obbligo delle stesse di provvedere, si tratte di domande evidentemente inammissibili per difetto di interesse: infatti sia il Ministero dell’Ambiente sia la Regione Lombardia non possono dirsi inadempimenti sull’istanza della ricorrente, in base alle considerazioni sopra svolte al punto 1 della presente narrativa in diritto, per cui nessun interesse sussiste in capo alla ricorrente in relazioni a tali domande contenute nel ricorso.<br />	<br />
3. La domanda di risarcimento dei danni deve essere respinta, attesa sia la declaratoria di inammissibilità e di infondatezza delle altre domande proposte con il presente gravame, ma tenendo anche conto che dei lamentati danni non è stata offerta in giudizio alcuna concreta prova, in violazione dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 del codice civile, norma pacificamente applicabile anche al processo amministrativo (cfr., fra le più recenti, TAR Lazio, sez. II ter, 6.5.2009, n. 4743 ed anche Consiglio di Stato, sez. IV, 3.5.2005, n. 2136).<br />	<br />
4. La complessità e la novità delle questioni trattate inducono il Collegio a compensare interamente fra le parti le spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte inammissibile e lo rigetta per la restante parte, come in motivazione.<br />	<br />
Respinge la domanda di risarcimento del danno.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Adriano Leo, Presidente<br />	<br />
Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Concetta Plantamura, Referendario<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/12/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-29-12-2009-n-6268/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.6268</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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