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	<title>29/12/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29/12/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2006 n.27619</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-29-12-2006-n-27619/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-29-12-2006-n-27619/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2006 n.27619</a></p>
<p>Pres.Carbone – Rel. Altieri – P.M. Iannelli Compagnia San Paolo (avv. Salvini e Cipolla) c. Ministero delle Finanze (ora Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate (avv. Stato) S.U. compongono il contrasto sulla natura delle fondazioni bancarie ai fini dell&#8217;applicabilità delle agevolazioni fiscali ex art. 10-bis &#160;l. 1745/1962</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-29-12-2006-n-27619/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2006 n.27619</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-29-12-2006-n-27619/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2006 n.27619</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Carbone – Rel. Altieri – P.M. Iannelli<br /> Compagnia San Paolo (avv. Salvini e Cipolla) c. Ministero delle Finanze (ora Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate (avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">S.U. compongono il contrasto sulla natura delle fondazioni bancarie ai fini dell&#8217;applicabilità delle agevolazioni fiscali ex art. 10-bis &nbsp;l. 1745/1962 s.m.i. ante d.lgs. 153/1999</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. &#8211; Giustizia Civile – Giudizio di legittimità – Sopravvenienza di sentenza della Corte di Giustizia CE – Jus superveniens &#8211; Cassazione della sentenza di secondo grado d’ufficio – Principio di effettività e supremazia del diritto comunitario – Ammissibilità.</p>
<p>2. – Imposte e tasse &#8211; Agevolazioni ex art. 10 bis  l. 1745/1962 s.m.i. ante d.lgs. 153/1999 – Agevolazioni in senso stretto – Presupposti di applicabilità – Onere della prova – Soggetto richiedente.</p>
<p>3. – Imposte e tasse – Fondazioni bancarie &#8211; Agevolazioni ex art. 10 bis  l. 1745/1962 s.m.i. ante d.lgs. 153/1999 – Attività – Finalità – Collegamento genetico e funzionale con l’impresa bancaria &#8211; Scopo di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica – Esclusività – Non sussiste – Natura – Impresa.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &#8211; Allorché nelle more di un giudizio di legittimità intervenga una sentenza della Corte di Giustizia CE in tema, il giudice di legittimità può procedere all’applicazione dei principi dettati dalla medesima d’ufficio e anche per la prima volta in sede di legittimità in forza del principio di effettività e supremazia del diritto comunitario rispetto a quello italiano.</p>
<p>2. – Le agevolazioni ex art. 10 bis  l. 1745/1962 s.m.i. devono qualificarsi come agevolazioni in senso stretto con il che la prova della sussistenza dei presupposti di applicabilità è onere del soggetto richiedente.</p>
<p>3. – Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni ex art. 10 bis  l. 1745/1962 s.m.i. le fondazioni bancarie nel sistema della l. 218/1990 s.m.i. non avevano uno scopo esclusivo di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica in quanto in virtù del collegamento genetico e funzionale con l’impresa bancaria erano da qualificarsi come imprese.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2006 n.10801</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-29-12-2006-n-10801/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-29-12-2006-n-10801/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2006 n.10801</a></p>
<p>Pres. A. Pagano, est. M. Abbruzzese Antonio Sabatino (Avv.ti Raffaello Capunzo e Guglielmo Conca) c. Ministero della Pubblica Istruzione e Provveditorato agli Studi di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) sul giudizio espresso, in forma sintetica, dalla Commissione esaminatrice nell&#8217;ambito di un concorso pubblico 1. Concorsi pubblici – Valutazione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-29-12-2006-n-10801/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2006 n.10801</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pagano, est. M. Abbruzzese<br /> Antonio Sabatino (Avv.ti Raffaello Capunzo e Guglielmo Conca) c. Ministero della Pubblica Istruzione e Provveditorato agli Studi di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul giudizio espresso, in forma sintetica, dalla Commissione esaminatrice nell&#8217;ambito di un concorso pubblico</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi pubblici – Valutazione delle prove concorsuali – Giudizio di inidoneità &#8211; Esternazione in forma sintetica delle ragioni sottese alle valutazioni della Commissione giudicante – Percezione dell’iter logico seguito – Necessità.<br />
2. Concorsi pubblici – Valutazione delle prove concorsuali – Giudizio di inidoneità &#8211; Esternazione in forma numerica delle ragioni sottese alle valutazioni della Commissione giudicante – Sufficienza da valutare caso per caso.</p>
<p>3. Concorsi pubblici – Valutazione delle prove concorsuali – Giudizio di inidoneità – Assenza di correzione lessicale o sintattica – Non dimostra l’assoluta idoneità dell’elaborato in presenza di valutazione numerica e letterale negativa.</p>
<p>4. Concorsi pubblici – Valutazione delle prove concorsuali – Giudizio di inidoneità espresso in forma sintetica – Attività valutativa discrezionale – Sindacato nel merito – Inammissibilità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nella valutazione delle prove concorsuali deve essere assicurata, quanto meno in forma sintetica, l’esternazione delle ragioni sottese alle valutazioni della Commissione, al fine di rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio; ciò se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, enucleando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica(1).</p>
<p>2. La sufficienza e idoneità del punteggio numerico dev’essere apprezzata caso per caso, in relazione alla possibilità concreta che il concorrente abbia di ricostruire per relationem i criteri seguiti dalla commissione esaminatrice, ad esempio, facendo riferimento ai criteri di massima predeterminati dalla stessa o alle glosse apposte sugli elaborati scritti.</p>
<p>3. L’assenza di correzione sia pure lessicale o sintattica non dimostra l’assoluta idoneità della prova sostenuta, laddove la commissione si sia espressa con una corretta valutazione negativa degli elaborati sia da un punto di vista numerico che letterale con la redazione di un apposito giudizio ad personam.<br />
4. In sede di correzione e valutazione delle prove di esame la Commissione giudicatrice esercita un’attività valutativa contrassegnata da specifica discrezionalità tecnica con la conseguenza che il relativo giudizio si appalesa insindacabile nel merito e  censurabile solo in riferimento ad eventuali vizi di macroscopica illogicità(2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., Cons. Stato, sez. VI, 13.1.1999, n. 14; sez. IV, 23.9.1999, n. 1487; 13.5.1998, n. 806; TAR Sardegna, 29.2.2000, n. 188; TAR torino, n. 779/2006, TAR Ca, n. 1280/2002; TAR Calabria di Reggio Calabria, 31.10.2006, n. 1667; TAR Sicilia Catania, sez. IV, 14.9.2006, n. 1446, TAR veneto, 4.8.2006, n. 2307.<br />
(2) Cfr., Cons. Stato, sez. VI, 1.10.2002, n. 5109; TAR Calabria, CZ, sez. II, 9.9.2003, n. 2626, TAR Toscana, Firenze, sez. I, n. 1386/2005.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA    ITALIANA</b><br />
<b>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania</b><br />
<b>Sezione Sesta</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 4699 del 2001 proposto da</p>
<p><B>SABATINO ANTONIO</B>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaello Capunzo e Guglielmo Conca, con i quali è domiciliato  in Napoli, alla via T. Caravita n. 10,<br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
CONTRO</B></p>
<p>
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B><br />
il <B>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</B>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso <i>ex lege</i> dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Napoli alla via A. Diaz n.11,</p>
<p>il <B>PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI NAPOLI</B>, in persona del Provveditore pro tempore agli studi, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura dello Stato in Napoli, alla via Diaz n. 11,</p>
<p>                 <b>per l’annullamento previa sospensione<br />
</b>del giudizio di non ammissione alla prova orale del concorso ordinario a cattedre per le scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore relativo all’ambito disciplinare A019- materie giuridiche ed economiche – indetto con bando approvato con decreto direttoriale del 31.03.1999;<br />
i verbali delle sedute della Commissione di concorso ignoti numero e data, con i quali sono state valutate le prove scritte del ricorrente; <br />
di ogni altro atto preordinato, conseguente e connesso comunque lesivo degli interessi del dott. Sabatino.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla udienza del 20 novembre 2006, il Cons. Maria Abbruzzese;<br />
Uditi i difensori come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il ricorrente, con il ricorso sopra epigrafato, impugna il provvedimento, meglio specificato in epigrafe, con il quale la commissione del concorso non ha ammesso il predetto ricorrente alla prova orale del concorso ordinario volto ad ottenere l’abilitazione per l’insegnamento delle materie giuridiche/economiche nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore; infatti, all’esito della correzione delle prove scritte, il ricorrente veniva escluso dalla partecipazione alle ulteriori prove concorsuali. Il ricorrente, una volta acquisiti i propri elaborati ha verificato che la prova di diritto era stata valutata con voto 10/20 e giudicata un lavoro “incongruo ed incompleto, in cui mancano del tutto i limiti generali dell’autonomia contrattuale. L’esposizione è povera di contenuti validi, slegata e frammentaria. Incerti il linguaggio tecnico e la struttura logico – sintattica”; e quella di economia anch’essa con voto 10/20 era il frutto di lavoro “del tutto incongruo ed incompleto, perché non sviluppa i contenuti previsti dalla traccia. Mancano osservazioni di carattere critico. L’esposizione è spesso confusa e disomogenea, improprio il linguaggio tecnico, carente la struttura logico-sintattica”. <br />
Il ricorso deduce:<br />
1)	<u><B>VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 90- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ATTIVITA’ DELLE COMMISIONI DI ESAME –VIOLAZIONI DEI CRITERI VALUTATIVI FISSATI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE  E CON VERBALE N. 1 DELL’8 MAGGIO 2000- DIFETTO DI MOTIVAZIONE.<br />	<br />
</B></u>Il ricorrente desume, dalla presa visione del proprio elaborato, essere stato effettuato un giudizio negativo eccessivamente sintetico, in cui i criteri di valutazione delle prove scritte relative al predetto concorso, sebbene soddisfino il parametro della completezza,   a causa della loro genericità, nulla dispongono in ordine all’apporto metodologico-didattico. A ciò la Commissione  avrebbe dovuto relazionarsi al fine di valutare l’idoneità del ricorrente all’utile prosieguo delle prove concorsuali. In questo modo, secondo il ricorrente, la stessa ha violato i principi di trasparenza e in particolare l’art. 3 della legge 241 del 1990 che sancisce l’obbligo dell’amministrazione a motivare ogni suo provvedimento.<br />
2)	<u><B>VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI REGOLANTI L’AZIONE AMMINISTRATIVA- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ATTIVITA’ DELLE COMMISSIONI DI ESAME-</B></u> <u><B>VIOLAZIONE DEI CRITERI VALUTATIVI FISSATI DALLA COMMISIONE ESAMINATRICE CON VERBALE N.1 DELL’8 MAGGIO 2000- DIFETTO DI MOTIVAZIONE &#8211; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA &#8211; CONTRADDITTORIETA’.<br />	<br />
</B></u>Secondo il ricorrente, l’elaborato scritto non presenta nessuna forma di correzione neanche grammaticale o sintattica; pertanto tale assenza di correzioni  dimostra la sicura idoneità della prova.<br />
3)	<u><B>VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. –VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI REGOLANTI L’AZIONE AMMINISTRATIVA- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ATTIVITA’ DELLE COMMISSIONI DI ESAME- VIOLAZIONE DEI CRITERI VALUTATIVI FISSATI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE CON VERBALE N. 1 DELL’8 MAGGIO 2000-DIFETTO DI MOTIVAZIONE-ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA- CONTRADDITTORIETA’.</B></u><br />	<br />
Viene constatato dal ricorrente che il giudizio espresso in calce all’elaborato, ed il relativo voto attribuito, sono apparsi privi delle necessarie sottoscrizioni da parte di tutti i membri della sottocommissione.<br />
Inoltre alcuni dei provvedimenti impugnati erano ignoti al ricorrente (al momento del deposito del ricorso), per questo egli ha formulato  in un secondo momento dei motivi aggiunti depositati poi, il 30/10/06, con i quali ha ribadito l’inesistenza della motivazione, appellandosi a due ordinanze della Corte Costituzionale (la n. 419 del 14/11/05, e la n. 28 del 27/01/06) e al decreto leg.vo del 24/04/06 n.166. Quest’ultimo, nel disciplinare le modalità di correzione delle prove scritte del concorso notarile, prescrive che il giudizio di non idoneità venga motivato, mentre nel giudizio di idoneità il punteggio vale come motivazione. Da queste argomentazioni il ricorrente deduce ancora una volta: 1) la genericità della presunta motivazione posta a base del giudizio ovvero, in alternativa, 2) la totale inesistenza della motivazione.<br />
Si costituiva l’Amministrazione istando per il rifiuto del ricorso. <br />
All’esito della pubblica udienza del 20 novembre 2006, il collegio riservava la decisione in camera di consiglio</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il ricorso è infondato.<br />
 In ordine al primo motivo, sono anzitutto infondate le questioni poste dal ricorrente, in quanto il giudizio negativo, espresso dalla Commissione sugli elaborati del dott. Sabatino, non è da considerarsi affatto sintetico né carente nella motivazione. La Commissione giudicante si è invero espressa in maniera dettagliata e puntuale, non limitandosi ad esprimere il giudizio in forma breve, ed inoltre è ben chiaro quale è stato il percorso logico deduttivo che l’ha portata a ritenere non idonea la prova del  ricorrente sulla base di criteri precostituiti.  D’altronde, secondo costante giurisprudenza,  nella valutazione delle prove concorsuali deve essere assicurata, <u>quanto meno in</u> <u>forma sintetica</u>, l’esternazione delle ragioni sottese alle valutazioni della Commissione, al fine di rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio; ciò, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, enucleando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica. Seguendo tale orientamento, quindi, la valutazione in questione, espressa dalla commissione, risulta perfettamente attinente e conforme alla legge (Cons. di Stato: sez. VI 13/01/99 n. 14, sez. IV 23/09/99 n. 1487, 13/05/98 n. 806; Tar Sardegna 29/02/00 n. 188, Tar To 2006 n.779, Tar Ca 2002 n. 1280, Tar Calabria di Reggio Calabria 31/10/06 n.1667, Tar Sicilia Catania sez. IV 14/09/06 n. 1446, Tar Veneto 04/08/06 n. 2307). Inoltre, in ordine alle due ordinanze della Corte Costituzionali a cui il ricorrente si riferisce nei motivi aggiunti, è opportuno evidenziare che,  con l’ordinanza 27 gennaio 2006 n. 28, la Corte ha ricordato che la giurisprudenza amministrativa fornisce un panorama articolato di possibili soluzioni interpretative, non limitandosi alla sola tesi che esclude l’obbligo di motivazione nelle operazioni di giudizio conseguenti a valutazioni tecniche, ma estendendosi sino a quella che invece ritiene applicabile il medesimo obbligo anche ai giudizi valutativi ed a quella secondo cui la sufficienza e idoneità del punteggio numerico dev’essere apprezzata caso per caso, in relazione alla possibilità concreta che il concorrente abbia di ricostruire <i>per relationem</i> i criteri seguiti dalla commissione esaminatrice, ad esempio facendo riferimento ai criteri di massima predeterminati dalla stessa o alle glosse apposte sugli elaborati scritti. Nel caso di specie, come sopra detto, il giudizio è pienamente comprensibile proprio sulla base dell’esternazione verbale congruente con i criteri precostituiti. <br />
In ordine al secondo motivo, la lamentata assenza di qualsivoglia correzione sia pure lessicale o sintattica non dimostra affatto l’assoluta idoneità della prova sostenuta dal ricorrente, in quanto la commissione, come anzidetto, si è espressa con una corretta valutazione negativa degli elaborati sia da un punto di vista numerico che letterale con la redazione di un apposito giudizio ad personam, per nulla riconducibile a formule ciclostilate (come risulta anche dal verbale n. 75, sottoscritto dalla Commissione). Invero, per come formulato, il giudizio di non ammissione risulta conforme agli indicatori precostituiti  dalla stessa Commissione esaminatrice, ed è appena il caso, di osservare che come costantemente ribadito in giurisprudenza, in sede di correzione e valutazione delle prove d&#8217;esame la Commissione giudicatrice esercita un&#8217;attività valutativa contrassegnata da specifica discrezionalità tecnica con la conseguenza che il relativo giudizio si appalesa insindacabile nel merito e censurabile solo in riferimento ad eventuali vizi di macroscopica illogicità, nella specie, per il vero, non rilevabili (Cons. Stato Sez. VI; I ottobre 2002 n. 5109; TAR Calabria CZ &#8211; Sez. II  9/9/03 n. 2626, TAR Toscana, Firenze sez. I, giugno 2005 n.1386).<br />
 In ordine al terzo motivo, risultano infondate le doglianze del ricorrente in quanto, dagli atti di causa in possesso di questo giudicante (vedi verbale n. 75 del 04/01/01), risultano presenti tutti i membri della commissione, dal segretario al Presidente coordinatore, i quali diligentemente hanno sottoscritto lo stesso.<br />
Il ricorso va pertanto respinto.<b><br />
</b>Le spese possono compensarsi in ragione della risalenza del ricorso. <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania &#8211; Sezione VI,</b> definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo  respinge.<br />
Compensa le spese del presente giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20 novembre 2006, con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Alessandro   PAGANO                  &#8211;      Presidente<br />
Maria            ABBRUZZESE          &#8211;     Componente est.<br />
Ida                RAIOLA                     &#8211;      Componente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-29-12-2006-n-10801/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2006 n.10801</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2006 n.8089</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-12-2006-n-8089/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. ed est. Saltelli Cisternino e altri (Avv. S. Bernardi) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato) sulla interpretazione dell&#8217;art. 41, co. 4 L. 449/1997 in relazione alla qualifica di impiegato della carriera direttiva Impiego pubblico &#8211; Dirigenza &#8211; Trattamento economico &#8211; Impiegati della carriera direttiva -Personale immesso tramite concorso La</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> ed <i>est.</i> Saltelli<br /> Cisternino e altri (Avv. S. Bernardi) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla interpretazione dell&#8217;art. 41, co. 4 L. 449/1997 in relazione alla qualifica di impiegato della carriera direttiva</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Impiego pubblico &#8211; Dirigenza &#8211; Trattamento economico &#8211; Impiegati della carriera direttiva -Personale immesso tramite concorso</span></span></span></p>
<hr />
<p>La disposizione dell’articolo 41, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo cui le parole «impiegati della carriera direttiva» contenute nell’articolo 4 bis, lett. a), del D. L. 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27 ottobre 1987, n. 436, “si interpretano come riferite esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e delle qualifiche funzionali dalla VII alla IX alle quali ha avuto accesso a seguito di concorso”, non determina una irragionevole ed inammissibile discriminazione tra dipendenti appartenenti alla stessa qualifica funzionale. Infatti la funzione della norma è di evitare di discriminare i dipendenti che hanno avuto accesso alla settima qualifica mediante concorso, unici e naturali destinatari della norma, rispetto a quelli, provenienti dalla ex carriera di concetto e successivamente inquadrati nella qualifica funzionale, ai quali l’interpretazione giurisprudenziale precedente aveva esteso l’applicazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello iscritto al NRG. 3186 dell’anno 2000, proposto da <B>CISTERNINO GAETANO, PASTORE FRANCESCO, PIETRAFESA ROCCHINA, VALENTINI GAETANO, BEVILACQUA MICHELE, DELLO RUSSO GIUSEPPE, DE CARLO VINCENZO, FERRANTE GIUSEPPE, NOCERA LUIGI, D’AGNELLI NICOLA MARIA ANTONIO, TOZIANI ANTONIO, FIORELLA LUIGI, DIBARI GIUSEPPE, CIROTA GABRIELE, FRONTERRE’ CONCETTA, VESE MARIA TERESA, TUBITO GIUSEPPE, IONA ANTONINO, PICCIRILLO ANTONIO, GALLONE MARIA GRAZIA, DE PAOLA SILVANA DOMENICA, PARENTELA ANNA MARIA, CIOLINO LUCIA, LAZZARO PASQUALINA, POGGI FRANCA, IACOMINI ANNA, GASPARDINI VITTORIA, CERIMONIALE GIUSEPPINA, FALCIONI FRANCA, DITTA ANNA MARIA, NATALI MARIA CRISTINA, TRUPIA MARGHERITA, TANTARO MADDALENA, ARCANGELI FRANCO, MERLINI MARIA CRISTINA, STORACE ERASMO, GRASSO GIULIANA, ZILIO NADIA, MURONI MARISA MARCELLA, MARRAS MARGHERITA, BOLDRINI CIRO, DE SANTIS DONATELLA, SANETTI ALESSANDRA, SCALABRELLI MAURIZIO, DI BRINO FAUSTO, FELICI ROBERTO, IGNESTI ARMIDA, SBREGA ANTONELLA, CIRULLI SANDRA, D’AURIA IDA, BARBATO FRANCESCO, BONUCCI MARINA, LA MARCA LAURA, PERAZZI EVA, STEFANINI LUISA, FRAIEGARI ANNA RITA, MARCOCCI IMMA LUCIA, DE GUIDI ALDO, CABRIOLU ANGELA, MARZULLO ANGELO, SISTI LUIGI, SISTI MARIA, PIERAGOSTINI FRANCA, LEOTTA ANNA MARIA, CALDAROLA CATERINA, AVENALI DUILIO, DE GIROLAMO MARIA, ALFARONE GIUSEPPINA, CIANI ORIETTA, FUMENTI MARIA CHIARA, AURELI DARIO, VACIRCA GIUSEPPE, GAMBERA MARIA CONCETTA, RESCA ENRICO, FRACCHIOLLA MARIA, STRAZIOSO RAFFAELE, FARRIS ANTONINA, DI MURO LUIGI, CAVASSI LAURA, CAVALIERI ANNA MARIA, CAPRIO MARIA, SILVESTRI ANTONIETTA, GROSSO MARIO BENITO, NERI ANNA MARIA, CRISTINI ANNA, GUALANDI ERASMO, GOGLIA ANNA ANTONIETTA E ROSSI NICOLA, </B>tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Santina Bernardi, con la quale sono elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Verbano, n. 8;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, </B>in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia <i>ope legis</i> in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b></i>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I, n. 506 del 16 dicembre 1998;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero di grazia e giustizia;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 12 dicembre 2006 il Consigliere <i>Carlo Saltelli;<br />
</i>Uditi l’avvocato Bernardi e l’avv. dello Stato Marrone;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Con la sentenza n. 506 del 16 dicembre 1998 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, pronunciando su quattro separati ricorsi, il primo, NRG. 12190/96 proposto dai signori Gaetano Costernino, Francesco Pastore, Serafina Di Natale, Gilda Cassiano, Rocchina Pietrafesa, Gaetano Valentini, Luigi Gioieni, Rosaria Di Pinto, Michele Bevilacqua, Giuseppe Dello Russo, Vincenzo De Carlo, Giuseppe Ferrante, Luigi Nocera, Maria Armenise, Domenico Mele, Tommaso Minervini, Lucia Milano, Maria Martolò, Angela Curci, Francesca Marzano, Agata Di Palo, Antonia Gianvecchio, Ennio Negro, Antonio Caporale, Pompea Cuppone, Giulia Taurino, Carla Taurino, Gabriella Anna De Giorgi, Lucia Piccinno, Addolorata Durante, Giuseppa Tarantino, Maria Stella Lorubio, Grazia Africa, Bruno Carluccio, Francesco Caracuta, Anna Congedo, Anna Maria Russo, Marino Massimiliano Carlino, Nicola Maria Antonio D’Agnelli, Antonio Toziani, Luigi Fiorella, Giuseppe Dibari, Eleonora Gerardina Arena, Anna Maria Terlizzi, Maria Pia Maggio, Anna Quarato, Giovina Criasia, Maria Leonarda D’Aloia, Rosalba De Vivo, Gabriele Cirota, Concetta Fronterrè, Maria Teresa Vese, Cesaria Giannelli, Aniello Bruno, Teresa Moscelli, Angela Anecchino, Filomena Agostinelli e Maria Rosaria Pollara; il secondo, NRG. 15518/96 proposto dal signor Giuseppe Tubito; il terzo, NRG. 15519/96, proposto dai signori Antonino Iona, Antonio Piccirillo, Maria Grazia Gallone, Silvana Domenica De Paola, Anna Maria Parentela, Lucia Ciolino, Pasqualina Lazzaro, Franca Poggi, Anna Iacomini, Vittoria Gaspardini, Giuseppeina Cerimoniale, Franca Falcioni, Anna Maria Ditta, Maria Cristina Natali, Margherita Trupia, Maddalena Tantaro, Franco Arcangeli, Maria Cristina Merlini, Erasmo Storace, Giuliana Grasso, Nadia Zilio, Marisa Marcella Muroni, Margherita Marras, Ciro Boldrini, Donatella De Santis, Alessandra Sanetti, Maurizio Scalabrelli, Fausto Di Brino, Roberto Felici, Armida Ignesti, Antonella Sbrega, Sandra Citrulli, Ida D’Auria, Francesco Barbato, Marina Bonucci, Laura La Marca, Eva Perazzi, Luisa Stefanini, Anna Rita Fraiegari, Irma Lucia Marcocci, Aldo De Guidi, Angela Cabriolu, Angelo Marzullo, Luigi Sisti, Maria Sisti, Franca Pieragostini, Anna Maria Leotta, Caterina Caldarola, Duilio Avenali, Maria De Girolamo, Giuseppina Alfarone, Orietta Ciani e Maria Chiara Fumenti; il quarto, NRG. 1/97, proposto dai signori Dario Aureli, Giuseppe Vacirca, Maria Concetta Gambera, Enrico Resca, Maria Fracchiolla, Raffaele Strazioso, Antonina Farris, Luigi Di Muro, Laura Cavassi, Anna Maria Cavalieri, Maria Caprio, Antonietta Silvestri, Mario Benito Grosso, Anna Maria Neri, Anna Cristini, Erasmo Gualandi, Anna Antonietta Goglia e Nicola Rossi; tutti per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti all’attribuzione del trattamento economico spettante al primo dirigente ai sensi dell’articolo 4 bis, lett. a), del D.L. 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27 ottobre 1987, n. 436, dopo averli riuniti, li respingeva.<br />
Secondo il predetto tribunale, in favore dei predetti ricorrenti, tutti provenienti dalla ex carriera di concetto e successivamente inquadrati nella settima qualifica funzionale per effetto dell’articolo 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, non poteva trovare applicazione l’invocato articolo 4 bis, lett. a), del D.L. 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27 ottobre 1987, n. 436, stante la sopravvenuta disposizione di cui ai comma 4 e 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; d’altra parte la questione di legittimità costituzionale di tale ultima disposizione, pure prospettata dai ricorrenti, non poteva considerarsi manifestamente fondata, non avendo dignità di carattere costituzionale il principio di irretroattività della legge e non essendo essa irragionevole, irrazionale ovvero fonte di disparità di trattamento, ciò in ragione della sua particolare natura e funzione (limitazione e razionalizzazione della spesa pubblica).<br />
Avverso tale statuizione hanno proposto appello i signori Gaetano Costernino e gli altri 88 litisconsorti segnati in epigrafe, chiedendone la riforma alla stregua di due articolate considerazioni.<br />
Con la prima, gli interessati hanno sostenuto che, diversamente da quanto frettolosamente e superficialmente ritenuto dai primi giudici, la disciplina con effetto retroattivo posta dall’articolo 41, quarto comma, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concretava la violazione dei precetti stabiliti dagli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, in quanto la distinzione all’interno della stessa settima qualifica fra dipendenti a seconda che vi hanno avuto accesso o meno mediante concorso costituiva una grave ed ingiustificata discriminazione, confliggente con lo stesso sistema delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, ricollegando peraltro inammissibilmente ad uguali funzioni una diversa retribuzione; né tale irragionevolezza potrebbe considerarsi irrilevante o ininfluente in ragione della natura della legge in cui la contestata disposizione è collocata.<br />
Con la seconda considerazione, poi, gli appellanti, hanno lamentato che la norma contestata violava anche gli articoli 101. 102, 104, 108 e 113 della Costituzione, in quanto interferiva sulla stessa attività giurisdizionale, imponendo al giudice un vincolo ad assumere ben determinate decisioni in modo da sterilizzare il precedente consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi sull’interpretazione dell’articolo 4 bis, lett. a), del D.L. 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27 ottobre 1987, n. 436, favorevole ad essi appellanti.<br />
Ha resistito al gravame il Ministero di grazia e giustizia.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>I. L’appello è infondato e deve essere respinto, non meritando la sentenza impugnata le censure che le sono state appuntante.<br />
I.1. Invero, la Corte Costituzionale ha già avuto modo di occuparsi della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con particolare riguardo al comma 5, terzo periodo, svolgendo delle considerazioni che, ad avviso della Sezione, sono assolutamente pertinenti al caso di specie e che possono essere quindi qui richiamate.<br />
In particolare, il giudice delle leggi (sentenza n. 374 del 27 luglio 2000, n. 374) ha avuto preliminarmente precisato che la disposizione in esame deve essere “…esaminata nel contesto di una vicenda normativa che rientra nell’ambito del consolidato indirizzo legislativo di abrogazione degli automatismi stipendiali e di riconduzione della progressione economica del personale contrattualizzato al principio della contrattazione, come risulta chiaramente, nella specie, dalla disposta cessazione dell’efficacia dell’art. 4 bis del D.L. n. 356 del 1987 e di altre disposizioni che estendevano al personale dipendente dell’Amministrazione penitenziaria il trattamento economico previsto per il personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato (art. 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395; art. 3, comma 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85).<br />
Ha, poi, aggiunto che “…l’art. 4 bis, originariamente diretto – come si ricava dai lavori preparatori – ad offrire, attraverso la previsione di un nuovo livello stipendiale, una gratificazione economica alla categoria dei direttori degli istituti di pena, priva di sviluppo di carriera, è stato interpretato nel senso che l’espressione <impiegati delle carriera direttiva > si riferisse non soltanto al personale dell’Amministrazione penitenziaria che, nell’ordinamento del pubblico impiego anteriore alla legge 11 luglio 1980, n. 312, apparteneva alla categoria direttiva, ma anche al personale proveniente dalla categoria di concetto che, a seguito della introduzione del sistema delle qualifiche funzionali operata dalla stessa legge n. 312 del 1980, era transitato, ai sensi dell’art. 4 di quest’ultima, nella VII qualifica funzionale e in quelle superiori”.<br />
I.2. Ciò posto, la Sezione osserva che la contestata disposizione dell’articolo 41, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo cui le parole <impiegati della carriera direttiva> contenute nell’articolo 4 bis, lett. a), del D.L. 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27 ottobre 1987, n. 436, “si interpretano come riferite esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e delle qualifiche funzionali dalla VII alla IX alle quali ha avuto accesso a seguito di concorso”, lungi dal costituire una irragionevole ed inammissibile discriminazione tra dipendenti appartenenti alla stessa qualifica funzionale, mira proprio ad evitare una simile discriminazione in danno di quei dipendenti che, come si ricava dai lavori preparatori della legge richiamati dal giudice delle leggi, erano stati considerati gli unici e naturali destinatari della norma, la cui interpretazione (evidentemente collegata ad una non felice formulazione tecnica) ne aveva poi consentita l’estensione a fattispecie non volute dal legislatore.<br />
Vale la pena di sottolineare che lo stesso giudice delle leggi sul punto ha rilevato che l’effetto retroattivo di una norma (quale quello di cui si discute, effetto direttamente collegato all’affermata sua natura interpretativa), non costituisce di per sé alcun <i>vulnus </i>costituzionale, purché non violi il disposto dell’articolo 25 della Costituzione in materia penale e non si ponga in contrasto con il principio della ragionevolezza o con altri valori ed interessi costituzionali, specificamente protetti, tra cui non rientrano i diritti di natura economica connessi al rapporto di pubblico impiego.<br />
Inoltre, sempre secondo la ricordata sentenza della Corte Costituzionale, deve escludersi che integri “una violazione delle attribuzioni al potere giudiziario una disposizione che appaia finalizzata ad imporre all’interprete un determinato significato normativo, in quanto la stessa, operando sul piano delle fonti, non tocca la potestà di giudicare, ma precisa solo la regola astratta ed il modello di decisione cui l’esercizio della potestà di giudicare deve attenersi (sent. N. 321 del 1998, n. 432 del 1997, n. 386 del 1996)”; in realtà la norma di interpretazione autentica della cui legittimità costituzionale dubitano gli appellanti non è finalizzata ad introdurre una “correzione” ab externo dell’indirizzo giurisprudenziale che si era formato sulla norma interpretata, quanto piuttosto indica l’esatto significato della norma (proprio al fine che un suo stravolgimento possa condurre a risultati aberranti e discrimanti).<br />
II. L’appello è pertanto da respingere, avendo correttamente i primi giudici ritenuto non manifestamente fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 41, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella parte in cui contiene l’interpretazione autentica dell’articolo 4 bis, lett. a), del D.L. 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27 ottobre 1987, n. 436, con riferimento agli articoli 3, 36, 97, 101. 102, 104, 108 e 113 della Costituzione.<br />
La peculiarità e la novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.  <br />
<b></p>
<p align=center>P. Q. M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV,  definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal signor Gaetano Cisternino e dagli altri litisconsorzi segnati in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sez. I), n. 506 del 1° marzo 1999, lo respinge.<br />
Dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il <i>12 dicembre 2006</i>, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Carlo         SALTELLI    &#8211; Presidente f.f., estensore <br />
Carlo         DEODATO   &#8211; Consigliere<br />
Salvatore   CACACE      &#8211; Consigliere<br />
Sergio        DE FELICE  &#8211; Consigliere<br />
Eugenio     MELE           &#8211; Consigliere</p>
<p>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
29-dic-06</p>
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