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	<title>29/12/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29/12/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.424</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-29-12-2004-n-424/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-29-12-2004-n-424/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.424</a></p>
<p>Pres. ONIDA, Red. QUARANTA attività sportiva dilettantistica e utilizzazione di impianti sportivi Regioni – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003 &#8211; Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2004 &#8211; Disciplina dell&#8217;attività sportiva dilettantistica e della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-29-12-2004-n-424/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.424</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-29-12-2004-n-424/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.424</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ONIDA, Red. QUARANTA</span></p>
<hr />
<p>attività sportiva dilettantistica e utilizzazione di impianti sportivi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Regioni – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003 &#8211; Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2004 &#8211; Disciplina dell&#8217;attività sportiva dilettantistica e della utilizzazione di impianti sportivi &#8211; Svolgimento compiti istituzionali enti di promozione sportiva &#8211; Finanziamento e potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale</span></span></span></p>
<hr />
<p>È estinto per rinuncia il giudizio relativo al ricorso promosso dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe, nei confronti dell&#8217;art. 90, commi 18, 20 e 22, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.</p>
<p>È cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 90, commi 18, 20, 21 e 22, della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e all&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione Valle d&#8217;Aosta e, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna.</p>
<p>È illegittimo l&#8217;art. 4, comma 204, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 90, commi 24, 25 e 26 della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento all&#8217;art. 117 della Costituzione e all&#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dalla Regione Valle d&#8217;Aosta e, in riferimento all&#8217;art. 117 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna.</p>
<p>Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 90, commi 17, 24, 25 e 26 della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 118 e 119 della Costituzione e all&#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché, per il solo comma 17, in riferimento anche all&#8217;art. 117 della Costituzione, dalla Regione Valle d&#8217;Aosta, con il ricorso di cui in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:<br />
  Valerio		ONIDA		 Presidente<br />
#NOME?		MEZZANOTTE	   Giudice<br />
#NOME?		CONTRI<br />
#NOME?		NEPPI MODONA<br />
#NOME?		MARINI<br />
#NOME?		BILE<br />
#NOME?	FLICK<br />
#NOME?	AMIRANTE<br />
#NOME?		DE SIERVO<br />
#NOME?		VACCARELLA<br />
#NOME?		MADDALENA<br />
#NOME?		FINOCCHIARO<br />
#NOME?		 QUARANTA<br />
#NOME?		GALLO<br />
ha pronunciato la seguente		      																																																																																											</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 90, commi 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 e 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), promossi con ricorso della Regione Toscana, notificato il 26 febbraio 2003, depositato in cancelleria il 5 marzo successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2003, con ricorso della Regione Valle d&#8217;Aosta, notificato il 28 febbraio 2003, depositato in cancelleria il 7 marzo successivo ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2003, con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 1° marzo 2003,  depositato in cancelleria il 7 marzo successivo, e iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2003 e dell&#8217;art. 4, comma 204, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 24 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 4 marzo successivo, ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2004.</p>
<p>    Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica del 12 ottobre 2004 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;<br />
    uditi gli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Massimo Luciani per la Regione Valle d&#8217;Aosta, Franco Mastragostino e Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e l&#8217;avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri. </p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1.- La Regione Toscana, con ricorso notificato il 26 febbraio 2003 e depositato il successivo 5 marzo, la Regione Valle d&#8217;Aosta, con ricorso notificato il 28 febbraio 2003 e depositato il 7 marzo dello stesso anno, la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 1° marzo 2003 e depositato il successivo giorno 7, hanno impugnato, in via principale, numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), tra cui l&#8217;art. 90, ed in particolare i commi 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 e 26.</p>
<p>    2.- La Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 24 febbraio 2004 e depositato il successivo 4 marzo 2004 ha impugnato, in via principale, diverse disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), tra le quali l&#8217;art. 4, comma 204. </p>
<p>    3.- In particolare la Regione Toscana deduce l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 90, commi 18, 20 e 22, della legge n. 289 del 2002, per violazione dell&#8217;art. 117 della Costituzione.<br />
    La ricorrente premette che il comma 18 di tale articolo prevede che con futuri regolamenti statali, da emanarsi nel rispetto delle disposizioni dell&#8217;ordinamento generale e dell&#8217;ordinamento sportivo, siano individuati vari aspetti concernenti la disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche; premette, altresì, che il comma 20 dello stesso art. 90 istituisce il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche; infine, deduce che il successivo comma 22 stabilisce che l&#8217;avvenuta iscrizione nel suddetto registro costituisce condizione per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura.<br />
    Ad avviso della ricorrente, la quale richiama anche il regime giuridico del previgente art. 117 della Costituzione, le suddette disposizioni sono in contrasto con l&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, che attribuisce alla potestà legislativa concorrente la materia “ordinamento sportivo”. Pertanto, spetta alle Regioni disciplinare l&#8217;organizzazione e le attività delle associazioni sportive dilettantistiche ed è precluso allo Stato, in base all&#8217;art. 117, sesto comma, della Costituzione, intervenire con propri regolamenti.<br />
    3.1.— Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, deducendo che le disposizioni contenute nell&#8217;art. 90, comma 18, della legge n. 289 del 2002 sono riconducibili alla materia “ordinamento civile”, riservata alla competenza legislativa dello Stato, ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. In ordine alle altre disposizioni impugnate la difesa dello Stato osserva che si è in presenza della determinazione di principi fondamentali, in un settore, ordinamento sportivo, oggetto di potestà legislativa concorrente.</p>
<p>    4.- La Regione Valle d&#8217;Aosta dubita della legittimità costituzionale dell&#8217;art. 90, commi 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 e 26 della legge n. 289 del 2002 per violazione degli artt. 3, 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).<br />
    La ricorrente premette che l&#8217;art. 90 detta una articolata serie di disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica. <br />
    Afferma, quindi, come l&#8217;art. 90 verta su questioni legate alla materia “ordinamento sportivo” che rientra nella potestà legislativa concorrente, ai sensi dell&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, e che lo stesso contiene disposizioni di dettaglio e non principi fondamentali.<br />
    La ricorrente deduce, in particolare, che il comma 17 fissa le forme giuridiche che possono assumere le associazioni sportive dilettantistiche e il comma 18 rinvia a successivi regolamenti governativi una serie di aspetti; evidenzia, quindi, in ragione del dettaglio delle disposizioni, la violazione delle competenze legislative regionali, tanto più frustrate in quanto superate da disposizioni regolamentari.<br />
    Specifiche doglianze sono, quindi, formulate in ordine ai commi 20, 21 e 22, rilevandosi che l&#8217;istituzione di un registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, e l&#8217;introduzione di una forma di riconoscimento di tali soggetti, sia pure a fini sportivi, costituiscono prerogativa regionale. <br />
    Sotto altro profilo, verrebbe in evidenza la manifesta irragionevolezza di tale disciplina, che si muove in una prospettiva opposta a quella seguita dal legislatore in riferimento ad altre forme associative (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, società cooperative), vale a dire quella di favorire l&#8217;istituzione di albi e registri a livello locale.<br />
    In ordine ai commi 24, 25 e 26 dell&#8217;art. 90, la Regione Valle d&#8217;Aosta rimanda alle doglianze già formulate nei confronti degli altri commi, precisando come la gestione e l&#8217;uso degli impianti sportivi debbano essere ricompresi nella materia “ordinamento sportivo”, assegnata alla potestà legislativa concorrente.<br />
    4.1.— Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, che, riservandosi un ulteriore esame della questione, ha affermato che &#8220;le disposizioni poste dalla finanziaria, ove attengano effettivamente all&#8217;ordinamento sportivo, si limitano, in piena conformità al dettato costituzionale, a porre principi di carattere generale. Ma, nella sua più ampia parte, l&#8217;art. 90 regola in realtà campi che solo indirettamente sono riferibili all&#8217;ordinamento sportivo, dovendo invece essere ascritti a materie di competenza esclusiva dello Stato giusto il disposto dell&#8217;art. 117, secondo comma, Cost., avendo ad oggetto una necessaria uniformità a livello nazionale: così, in materia tributaria (lettera e), in materia di ordinamento civile (lettera l)&#8221;.  </p>
<p>    5.- La Regione Emilia-Romagna censura l&#8217;art. 90, commi 18, 20, 21, 22, 24, 25 e 26, per violazione degli artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione. <br />
    La Regione ricorrente rileva che l&#8217;art. 90, comma 18, rimette a successivi regolamenti la disciplina di una serie di aspetti, pur trattandosi di materia riservata alla potestà legislativa concorrente, rispetto alla quale, da parte dello Stato, non è ammessa l&#8217;adozione di regolamenti ma solo la fissazione di principi fondamentali della materia, ai sensi dell&#8217;art. 117, comma terzo, della Costituzione.<br />
    Inoltre, l&#8217;art. 90, commi 20 e 21, nel prevedere l&#8217;istituzione di un registro nazionale presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), attribuisce poteri amministrativi e normativi ad un ente parastatale, in contrasto con l&#8217;art. 117, terzo e sesto comma, e con l&#8217;art. 118, secondo comma, della Costituzione.<br />
    La Regione, quindi, afferma che, se anche nelle materie di cui all&#8217;art. 117, terzo comma, spettasse allo Stato allocare presso di sé le predette funzioni amministrative, tenuto conto della loro rilevanza ultraregionale, i commi 20 e 21 sarebbero illegittimi, comunque, per violazione dell&#8217;art. 118, primo comma, della Costituzione.<br />
    Ad avviso della ricorrente, l&#8217;art. 90, comma 22, in quanto disposizione di dettaglio, violerebbe la potestà legislativa delle Regioni.<br />
    Infine, i commi 24 e 25 dello stesso articolo dettano norme che non riguardano l&#8217;ordinamento sportivo, ma l&#8217;uso degli impianti sportivi degli enti territoriali, e l&#8217;affidamento della loro gestione nel caso in cui l&#8217;ente stesso non intenda effettuarla direttamente. Secondo la ricorrente, il comma 24, pur condivisibile in astratto, viola l&#8217;art. 117, quarto comma, della Costituzione, così come il comma 25, che detta criteri per l&#8217;affidamento della gestione degli impianti, lasciando alle Regioni la sola disciplina delle modalità attuative. Entrambi i suddetti commi, quindi, ledono il principio dell&#8217;autonomia degli enti locali. Anche la previsione del comma 26, ricadendo nel campo di applicazione dell&#8217;art. 117, quarto comma, della Costituzione, viola la potestà legislativa regionale e l&#8217;autonomia delle istituzioni scolastiche.<br />
    5.1.— Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, esponendo che la disposizione contenuta nell&#8217;art. 90, comma 18, &#8220;si riconduce più in generale alla materia dell&#8217;ordinamento civile riservata allo Stato; mentre negli altri commi (…), vi è la determinazione di principi fondamentali in settore (ordinamento sportivo) di concorrente competenza legislativa dello Stato, che in alcun modo pregiudicano o limitano la competenza della Regione&#8221;.</p>
<p>    6.- La Regione Emilia-Romagna ha, altresì, impugnato numerose disposizioni della legge n. 350 del 2003, censurando in particolare l&#8217;art. 4, comma 204, il quale prevede che &#8220;per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché per il finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, agli enti di promozione sportiva è destinata la somma di 1 milione di euro per l&#8217;anno 2004&#8221;.<br />
    Afferma la Regione ricorrente che la promozione ed il sostegno dello sport costituiscono materia di competenza regionale sin dal trasferimento delle funzioni statali alle Regioni disposto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all&#8217;art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382). Nel vigente ordinamento costituzionale lo Stato ha potestà concorrente in materia di ordinamento sportivo secondo quanto previsto dall&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, nei consueti limiti dei principi fondamentali; pertanto, secondo la ricorrente, &#8220;è illegittima la norma che dispone un finanziamento diretto, da parte dello Stato, a favore degli enti di promozione sportiva e per il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale (entrambe materie di sicura competenza residuale regionale) in quanto, come codesta Corte ha più volte affermato (cfr. sentenze numeri 49 e 16 del 2004 e 370 del 2003), gli interventi finanziari diretti in materia di competenza non “esclusiva” dello Stato ledono l&#8217;autonomia finanziaria della Regione&#8221;. Nella specie, si tratta, invece, di risorse che devono essere assegnate al sistema regionale o locale secondo i principi dell&#8217;art. 119 della Costituzione; a ciò va aggiunto che, in ogni caso, non sono previsti meccanismi di cooperazione o di previa intesa con le Regioni.</p>
<p>    7.- Successivamente alla proposizione dei suddetti ricorsi, l&#8217;art. 90 della legge n. 289 del 2002 è stato modificato per effetto del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72 (Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell&#8217;ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo), come convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 2004, n. 128. <br />
    In particolare, l&#8217;art. 4 del citato decreto-legge, nel testo risultante dalla legge di conversione, ha modificato la lettera c) del comma 17 dell&#8217;art. 90; ha sostituito il comma 18, aggiungendo anche i commi 18-bis e 18-ter; ha abrogato i commi 20, 21 e 22; non ha, invece, apportato modificazioni ai commi 24, 25 e 26 del medesimo art. 90.</p>
<p>    8.— La Regione Toscana, in prossimità dell&#8217;udienza pubblica, ha depositato memoria con la quale rileva che le modifiche e le abrogazioni intervenute dopo la proposizione del ricorso hanno determinato la cessazione della materia del contendere, anche in ragione della mancata attuazione, nelle more, delle disposizioni in questione.<br />
    8.1.— Analogamente l&#8217;Avvocatura generale dello Stato, nella memoria depositata, conclude per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.</p>
<p>    9.— Anche la Regione Valle d&#8217;Aosta ha depositato memoria, insistendo nelle domande formulate.<br />
    In primo luogo ribadisce che la materia “ordinamento sportivo”, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, è stata inserita nel novero delle materie previste dall&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, rispetto alle quali il legislatore statale deve limitarsi a dettare direttive di principio, spettando alle Regioni la disciplina di dettaglio. <br />
    In tali materie, peraltro, non sono ammessi regolamenti statali. <br />
    La ricorrente ricorda, quindi, come già nel vigore del previgente art. 117 della Costituzione fossero state attribuite alle Regioni competenze in ordine alla promozione di attività sportive e ricreative e alla realizzazione di impianti ed attrezzature sportive, con riserva allo Stato delle sole competenze in materia di sport agonistico (si richiama la sentenza n. 517 del 1987). La ricorrente evidenzia, inoltre, che in forza di quanto stabilito nel relativo statuto speciale, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta), sono già riservati, alla propria competenza legislativa concorrente, ambiti di materie quali le finanze regionali e comunali, a norma dell&#8217;art. 3, lettera f ), l&#8217;istruzione materna, elementare e media, ai sensi dell&#8217;art. 3, lettera g), l&#8217;igiene e la sanità, ex art. 3, lettera l); ambiti tutti connessi, per diversi aspetti, all&#8217;attività e al finanziamento delle associazioni che si occupano della promozione dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività sportiva. <br />
    Ad avviso della ricorrente, quindi, oggi, in presenza dell&#8217;espressa attribuzione alle Regioni della potestà legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo – nonché per effetto dell&#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nella parte in cui impone di riconoscere anche alle Regioni a statuto speciale eventuali forme di autonomia più ampie, rispetto a quelle già attribuite, che derivino dal nuovo assetto delle competenze disegnato dalla riforma costituzionale – deve essere riservata alle Regioni a statuto speciale la disciplina di dettaglio dell&#8217;organizzazione e dell&#8217;attività delle associazioni sportive dilettantistiche, in relazione alle quali non può dirsi che siano coinvolti interessi di indubbio carattere nazionale.<br />
    La Regione Valle d&#8217;Aosta ribadisce, altresì, come l&#8217;art. 90 della legge n. 289 del 2002 contrasti con l&#8217;art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione, anche nella parte in cui attribuisce ad un ente parastatale, quale il CONI, poteri amministrativi e normativi. Deduce, quindi, come l&#8217;affidamento alle Regioni, ai sensi del nuovo art. 117 della Costituzione, della potestà legislativa concorrente nella materia “ordinamento sportivo”, comporti l&#8217;ulteriore conseguenza della lesione, da parte delle disposizioni censurate, anche della potestà amministrativa costituzionalmente riconosciuta alla Regione ricorrente, in particolare, là dove le disposizioni suddette condizionano il sovvenzionamento delle associazioni sportive e la gestione e l&#8217;uso degli impianti.<br />
    Infine, la ricorrente osserva che le norme di legge in esame incidono anche sull&#8217;autonomia degli enti locali e delle istituzioni scolastiche.<br />
    9.1.— L&#8217;Avvocatura generale dello Stato ha depositato anch&#8217;essa memoria con la quale deduce l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza delle censure di illegittimità costituzionale sollevate dalla Regione Valle d&#8217;Aosta. Premette la difesa erariale come sia cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 90, commi 18, 20, 21 e 22, della legge n. 289 del 2002, in ragione di quanto stabilito dal d.l. n. 72 del 2004, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 128 del 2004, non avendo avuto dette disposizioni alcuna attuazione. <br />
    La difesa dello Stato illustra, quindi, in via preliminare, come la ricorrente, a fronte di una generalizzata impugnazione dell&#8217;intero art. 90, si limiti a svolgere circoscritte e vaghe censure solo in ordine a poche disposizioni, così incorrendo in un palese vizio di genericità ed omettendo di motivare e sviluppare le questioni formulate. Manca, inoltre, qualsiasi concreto riferimento alle norme costituzionali delle quali si deduce la violazione, salvo che per l&#8217;art. 117 della Costituzione. Consegue a ciò l&#8217;inammissibilità dell&#8217;intero ricorso, in parte qua, e comunque l&#8217;impossibilità che siano caducate disposizioni ulteriori rispetto a quelle espressamente e motivatamente censurate. <br />
    Ad avviso della difesa dello Stato, comunque, il ricorso è infondato, in quanto la materia regolata dall&#8217;art. 90 della legge n. 289 del 2002, lungi dal rientrare nella competenza regionale, regola aspetti dell&#8217;attività sportiva a fini particolari, il cui perseguimento ricade nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. <br />
    Le disposizioni contenute nei commi 17 e 18 dell&#8217;art. 90 vanno ricondotte alla materia “ordinamento civile”, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; in particolare la previsione, contenuta nel comma 18, relativa all&#8217;adozione di successivi regolamenti statali, si limita a porre principi di carattere generale. Si rileva, quindi, come le disposizioni dei commi 19 e 23 dell&#8217;art. 90, peraltro non oggetto di specifiche impugnazioni, non incidano sulle competenze della Regione.<br />
    In merito ai commi 20, 21 e 22, la difesa dello Stato, ribadendo l&#8217;avvenuta abrogazione degli stessi, senza che ve ne sia stata alcuna attuazione, afferma che le relative disposizioni possono essere ricondotte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Osserva, quindi, come la contraria opinione espressa dalla Regione ricorrente, secondo la quale i registri dovrebbero avere carattere locale, appare connotata da evidente irrazionalità, atteso che, in tal caso, &#8220;“gli enti chiamati ad iscriversi” aventi carattere nazionale dovrebbero rinnovare detta iscrizione presso ciascuna Regione. È invece confermato dalla stessa Carta costituzionale che, nei settori in cui siano costituiti enti tanto a livello locale quanto a livello nazionale (ad es., in materia creditizia), la competenza regionale (concorrente) di cui al terzo comma dell&#8217;art. 117 sia limitata alla regolamentazione dei soli enti “a carattere regionale”&#8221;.<br />
    Infine, in ordine alle censure sollevate dalla Regione Valle d&#8217;Aosta rispetto ai commi 24, 25 e 26 dell&#8217;art. 90 della legge n. 289 del 2002, si osserva che, se pure non è dubitabile che essi regolino effettivamente la materia “ordinamento sportivo”, appare incontestabile che gli stessi pongano delle previsioni di principio, in quanto tali coerenti con il modello di legislazione concorrente di cui all&#8217;art. 117, comma terzo, della Costituzione.</p>
<p>    10.— La Regione Emilia-Romagna ha depositato memoria con la quale, preliminarmente, deduce la cessazione della materia del contendere in ordine all&#8217;art. 90, commi 18, 20, 21 e 22 della legge n. 289 del 2002, in ragione delle disposizioni legislative sopravvenute, e non avendo avuto le norme censurate alcuna attuazione nelle more.<br />
    La ricorrente insiste nelle domande formulate in ordine ai commi 24, 25 e 26 dello stesso art. 90 e contesta quanto affermato dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato nella memoria di costituzione, e cioè che le disposizioni in questione dettino principi fondamentali che, in alcun modo, pregiudicano o limitano la competenza della Regione. In proposito, la ricorrente afferma che le disposizioni in esame, in quanto volte a disciplinare l&#8217;utilizzo e la gestione delle strutture sportive di enti (Comuni, istituti scolastici) che non sono soggetti dell&#8217;ordinamento sportivo, riguardano aspetti rientranti nella competenza legislativa regionale residuale di cui all&#8217;art. 117, quarto comma, della Costituzione.<br />
    10.1.— Ha depositato memoria il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo, in via preliminare, la cessazione della materia del contendere in ordine ai commi 18, 20, 21 e 22. <br />
    Deduce, altresì, come la prospettata questione di legittimità costituzionale andrebbe, comunque, dichiarata infondata. Ed, infatti, la disposizione di cui al comma 18 deve essere ricondotta alla materia “ordinamento civile”, come tale riservata alla potestà legislativa statale, ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, mentre i commi 20, 21 e 22 enunciano principi fondamentali nella materia “ordinamento sportivo”.<br />
    Con specifico riguardo ai commi 24, 25 e 26 dell&#8217;art. 90 della legge n. 289 del 2002, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato osserva, in primo luogo, che non è condivisibile la tesi della Regione ricorrente secondo la quale la materia “ordinamento sportivo” non ricomprende l&#8217;utilizzazione degli impianti e delle strutture destinati alla attività sportiva. Dette strutture, infatti, costituendo il mezzo necessario per lo svolgimento della relativa attività, vanno ricondotte alla materia concorrente “ordinamento sportivo”, con il conseguente potere dello Stato di porre principi fondamentali.<br />
    In secondo luogo, la difesa erariale afferma che la previsione contenuta nel comma 25 dell&#8217;art. 90, dettata &#8220;ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all&#8217;articolo 29&#8221; della medesima legge n. 289 del 2002, si qualifica come affermazione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117 e 119 della Costituzione. L&#8217;autonomia regionale è salvaguardata dall&#8217;espressa previsione della potestà legislativa delle Regioni in ordine alla regolamentazione delle modalità di affidamento preferenziale degli impianti, non direttamente utilizzati dagli enti territoriali, alle società ed associazioni sportive dilettantistiche. Rimane d&#8217;altronde salva la sfera di determinazione degli enti territoriali, ai quali è riservato il porre in essere le convenzioni per stabilire i criteri di uso, nonché la fissazione di criteri generali ed obiettivi per la individuazione dei soggetti affidatari.<br />
    Infine, in ordine al comma 26, la difesa dello Stato rileva come detta previsione non possa essere ricondotta alla potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell&#8217;art. 117, quarto comma, della Costituzione, mentre la stessa costituisce espressione di un principio fondamentale in materia di istruzione – in tale ambito dovendosi ricomprendere anche la disciplina dell&#8217;utilizzazione dei beni e delle strutture destinate all&#8217;esercizio dell&#8217;attività didattica – che ugualmente appartiene alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione.</p>
<p>    11.— Quanto al ricorso n. 33 del 2004, proposto dalla Regione Emilia-Romagna, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria con la quale deduce, preliminarmente, l&#8217;inammissibilità della domanda di &#8220;assegnazione al sistema regionale e locale&#8221; dell&#8217;importo di 1 milione di euro previsto all&#8217;art. 4, comma 204, della legge n. 350 del 2003.<br />
    Rileva, altresì, come il richiamo effettuato nel ricorso ad alcune sentenze della Corte non sia pertinente, in quanto quest&#8217;ultime riguardano fondi destinati alle autonomie territoriali, mentre il comma in esame prevede un&#8217;elargizione destinata &#8220;ad enti, presumibilmente di dimensione nazionale (CONI e federazioni ad esso collegate), non compresi nelle elencazioni contenute negli artt. 114 e 119 della Costituzione. Né è ravvisabile in Costituzione un divieto per lo Stato di elargire denaro, al pari di quanto potrebbe fare qualsiasi soggetto di diritto privato&#8221;; né può assumere rilievo la circostanza che si verta in materia demandata alla potestà legislativa concorrente, non essendo ciò, di per sé, preclusivo di qualsivoglia intervento finanziario statale.<br />
    La difesa dello Stato contesta, infine, la prospettazione della Regione Emilia-Romagna, secondo la quale il comma in esame non prevederebbe &#8220;“meccanismi di cooperazione” e una “intesa con le Regioni”&#8221;. In proposito si osserva che le elargizioni saranno presumibilmente effettuate a favore di enti a dimensione nazionale e che quindi non sarebbe congruo né un parere della Conferenza Stato-Regioni, né la necessità di pervenire ad un&#8217;intesa. Diverso il caso in cui un&#8217;elargizione fosse destinata a realtà sportive locali, in quanto, in tale ipotesi, un momento di cooperazione con la singola Regione direttamente interessata potrebbe risultare doveroso.</p>
<p>    12.— All&#8217;udienza pubblica del 12 ottobre 2004, la Regione Toscana ha rinunciato al ricorso; detta rinuncia è stata accettata dalla controparte.<br />
    Le altre Regioni ricorrenti e l&#8217;Avvocatura generale dello Stato hanno illustrato le proprie argomentazioni difensive, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1.- La Regione Toscana, con ricorso notificato il 26 febbraio 2003 e depositato il successivo 5 marzo, la Regione Valle d&#8217;Aosta, con ricorso notificato il 28 febbraio 2003 e depositato il 7 marzo dello stesso anno, la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 1° marzo 2003 e depositato il successivo giorno 7, hanno impugnato numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), tra le quali l&#8217;art. 90, ed in particolare i commi 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 e 26, deducendo la violazione degli artt.  3, 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).<br />
    La Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 24 febbraio 2004 e depositato il successivo 4 marzo 2004, ha anche sollevato questione di legittimità costituzionale in ordine a numerose disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), tra le quali l&#8217;art. 4, comma 204, deducendo la violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione. </p>
<p>    2.- Le impugnazioni di cui innanzi vengono trattate separatamente rispetto alle altre questioni proposte con i medesimi atti introduttivi e, per omogeneità di materia, devono essere decise, previa riunione in parte qua dei relativi ricorsi, con la medesima sentenza.</p>
<p>    3.- Le questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi in epigrafe, per i profili qui in esame, riguardano, da un lato, alcuni aspetti della disciplina dell&#8217;attività sportiva dilettantistica e della utilizzazione di impianti sportivi, contenuta nell&#8217;art. 90, commi 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 e 26 della legge n. 289 del 2002; dall&#8217;altro lato, concernono la destinazione della somma di 1 milione di euro per l&#8217;anno 2004 agli enti di promozione sportiva, per consentire loro lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché per il finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, prevista dall&#8217;art. 4, comma 204, della legge n. 350 del 2004. </p>
<p>    4.- Successivamente alla proposizione dei ricorsi, l&#8217;art. 90 della legge n. 289 del 2002 è stato modificato dal decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72 (Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell&#8217;ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 2004, n. 128, sicché si pone la questione degli effetti dello ius superveniens in relazione all&#8217;odierno giudizio.<br />
    In particolare, l&#8217;art. 4 del d.l. n. 72 del 2004, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione, ha modificato il comma 17, lettera c), dell&#8217;art. 90; ha sostituito il comma 18, aggiungendo anche i commi 18-bis e 18-ter; ha abrogato i commi 20, 21 e 22; nessuna modificazione è stata apportata ai commi 24, 25 e 26 del medesimo art. 90. </p>
<p>    5.- La Regione Toscana, proprio in considerazione delle intervenute modifiche normative, ha rinunciato al ricorso. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha accettato detta rinuncia.<br />
    Ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 1, secondo periodo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata, produce l&#8217;effetto di estinguere il giudizio. </p>
<p>    6.- In ordine alle restanti impugnazioni occorre verificare se, nella specie, la modifica, ad opera del d.l. n. 72 del 2004, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 128 del 2004, di alcune delle norme sospettate di illegittimità costituzionale, abbia determinato il venir meno dell&#8217;oggetto del contendere in rapporto al contenuto dei ricorsi proposti.<br />
    In proposito, occorre ricordare come questa Corte abbia avuto modo di affermare (cfr., tra le molte, sentenza n. 533 del 2002) che solo ove dalla disposizione legislativa sopravvenuta sia desumibile una norma sostanzialmente coincidente con quella impugnata nel ricorso, la questione – in forza del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via di azione – deve essere trasferita sulla nuova norma.<br />
    La disposizione normativa contenuta nel comma 18 è stata sostituita e sono stati aggiunti i commi 18-bis e 18-ter. Nel nuovo comma 18 è venuto meno ogni riferimento all&#8217;esercizio della potestà regolamentare statale – previsto dall&#8217;art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell&#8217;attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) – individuandosi direttamente, in modo autonomo, e con riferimento a specificazioni non del tutto coincidenti con quelle dell&#8217;originario comma 18, i contenuti dello statuto e dell&#8217;atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. I successivi commi 18-bis e 18-ter, da un lato, hanno ripreso (comma 18-bis) parte del contenuto dell&#8217;originario comma 18, dall&#8217;altro, hanno previsto (comma 18-ter) disposizioni transitorie.<br />
    Considerato che il nucleo fondamentale della disciplina contenuta nell&#8217;originario comma 18 – oggetto di impugnazione da parte di tutte le Regioni ricorrenti – era costituito dalla previsione dell&#8217;emanazione di una normativa regolamentare governativa, per l&#8217;attuazione delle nuove disposizioni; considerato che le Regioni ricorrenti si dolgono in via principale proprio della suddetta previsione, in quanto relativa all&#8217;esercizio della potestà normativa regolamentare statale in violazione dell&#8217;art. 117, sesto comma, della Costituzione (che riserva, invece, nelle materie oggetto di potestà legislativa concorrente, l&#8217;adozione di regolamenti esclusivamente alle Regioni); considerato il complesso delle osservazioni innanzi indicate, nonché la circostanza della insussistenza di una, sia pur parziale, coincidenza tra le precedenti e le nuove disposizioni (tale da giustificare il trasferimento della questione di costituzionalità sulle nuove norme) ed il fatto che, comunque, le norme impugnate non hanno avuto alcuna attuazione; tutto ciò premesso può ritenersi che si sia determinata la cessazione della materia del contendere, in parte qua, dei ricorsi indicati in epigrafe per intervenuto ius superveniens. D&#8217;altronde in tal senso hanno concluso sia la Regione Emilia-Romagna, sia la difesa dello Stato.<br />
    Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 90, comma 18, della legge 289 del 2002, sollevata dalla Regione Valle d&#8217;Aosta e dalla Regione Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe. </p>
<p>    7.- I commi 20, 21 e 22 dell&#8217;art. 90 hanno previsto l&#8217;istituzione presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del &#8220;registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche&#8221; nel quale iscrivere tutte le associazioni e le società sportive dilettantistiche ivi indicate (comma 20), hanno disciplinato le modalità di tenuta del suddetto registro (comma 21) ed hanno previsto che &#8220;per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l&#8217;avvenuta iscrizione nel registro&#8221; stesso (comma 22).<br />
    Le Regioni Valle d&#8217;Aosta ed Emilia-Romagna hanno denunciato l&#8217;illegittimità costituzionale delle indicate disposizioni sotto il profilo della violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, in ragione della lesione dell&#8217;autonomia legislativa regionale. <br />
    Anche su tali questioni di legittimità costituzionale deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.<br />
    I predetti commi 20, 21 e 22 dell&#8217;art. 90, infatti, sono stati abrogati dall&#8217;art. 4 del d.l. n. 72 del 2004, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Né risulta che, medio tempore, le disposizioni contenute nei commi stessi abbiano ricevuto una qualche attuazione che sia di impedimento a tale pronuncia. In siffatta situazione, pertanto, è venuta meno, per ius superveniens, la necessità di una decisione di questa Corte (ordinanze n. 443 del 2002 e n. 347 del 2001).</p>
<p>    8.- Devono essere esaminate, quindi, le questioni di legittimità costituzionale dei commi 24, 25 e 26 dell&#8217;art. 90.<br />
    Le disposizioni contenute nei citati commi concernono l&#8217;utilizzazione di impianti sportivi, sicché la relativa questione di legittimità costituzionale può essere esaminata con riferimento, congiuntamente, a tutti e tre i commi sopra richiamati.<br />
    In particolare, il comma 24 dispone che &#8220;l&#8217;uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive&#8221;.<br />
    Il comma 25, a sua volta, stabilisce che ai fini del conseguimento degli obiettivi riguardanti il patto di stabilità interno per gli enti territoriali &#8220;nei casi in cui l&#8217;ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d&#8217;uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l&#8217;individuazione dei soggetti affidatari&#8221;. Lo stesso comma conclude affermando che &#8220;le Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento&#8221;.<br />
    Infine, il comma 26 dispone che &#8220;le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell&#8217;attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l&#8217;istituto scolastico o in comuni confinanti&#8221;.<br />
    In relazione alle disposizioni contenute nei citati tre commi, la Regione Valle d&#8217;Aosta, nel premettere come &#8220;la gestione e l&#8217;uso degli impianti sportivi debbano essere ricompresi nel generale ambito della materia “ordinamento sportivo”, e quindi riservati all&#8217;espressione della potestà legislativa regionale concorrente&#8221;, lamenta – deducendo la violazione degli artt. 3, 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e dell&#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 – che &#8220;le disposizioni censurate si spingono a dettare una disciplina che non lascia adeguati margini di manovra alle Regioni&#8221;. <br />
    La Regione Emilia-Romagna, a sua volta, dopo aver premesso che il contenuto del comma 24 è di per sé condivisibile, deduce, tuttavia, che manca la competenza statale all&#8217;emanazione della suddetta disposizione. I commi 24 e 25, secondo la ricorrente, violerebbero l&#8217;art. 117, quarto comma, della Costituzione, oltre che l&#8217;autonomia degli enti locali. Quanto al comma 26, la stessa ricorrente, con riferimento alla citata norma costituzionale, deduce, oltre alla violazione della potestà legislativa regionale, anche la lesione dell&#8217;autonomia delle istituzioni scolastiche.<br />
    L&#8217;Avvocatura generale dello Stato rileva che le norme impugnate, in realtà, si limitano a porre principi di carattere generale, disciplinando campi che solo indirettamente sono riferibili all&#8217;ordinamento sportivo, dovendo invece essere ascritte a materie di competenza esclusiva dello Stato, giusto il disposto dell&#8217;art. 117, secondo comma, della Costituzione, in quanto preordinate ad assicurare la necessaria uniformità normativa a livello nazionale. <br />
    Vengono, quindi, esaminate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 90, commi 24, 25 e 26, sollevate per violazione dell&#8217;art. 117 della Costituzione dalla Regione Emilia-Romagna, e dalla Regione Valle d&#8217;Aosta, anche in riferimento all&#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.<br />
    8.1.- Le questioni non sono fondate.<br />
    In via preliminare, occorre precisare che già prima della modifica del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, sancita dalla legge cost. n. 3 del 2001, l&#8217;art. 56 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all&#8217;art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), nello stabilire il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle competenze in materia di turismo ed industria alberghiera, aveva incluso tra queste &#8220;la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici&#8221; (comma 2, lettera b), cfr. sentenza n. 241 del 2003). Con la sentenza n. 517 del 1987 questa Corte ha affermato come dall&#8217;art. 56 del d.P.R. n. 616 del 1977 discenda l&#8217;attribuzione alle Regioni della competenza sugli impianti e sulle attrezzature necessari in relazione all&#8217;organizzazione delle attività sportive di base o non agonistiche.<br />
    Con la revisione costituzionale operata dalla legge cost. n. 3 del 2001, l&#8217;ordinamento sportivo è stato inserito nel novellato art. 117, terzo comma, tra le materie oggetto di competenza legislativa ripartita tra Stato e Regioni.<br />
    8.2. &#8211; Ora, non è dubitabile che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientri nella materia dell&#8217;ordinamento sportivo e che in merito alla stessa operi il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni sancito dall&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione. <br />
    Sono da ritenere infondate, quindi, sia la tesi della ricorrente, secondo cui la materia degli impianti sportivi (anche scolastici) rientrerebbe nella competenza residuale delle Regioni ex art. 117, quarto comma, della Costituzione, sia la tesi della difesa dello Stato, secondo cui si verterebbe in materie di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera e)  e lettera l), della Costituzione.<br />
    Chiarito, dunque, che si verte in materia di ordinamento sportivo, ne consegue che lo Stato deve limitarsi alla determinazione dei principi fondamentali, spettando invece alle Regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l&#8217;esercizio unitario, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con riferimento alla disciplina contenuta nell&#8217;art. 118, primo comma, della Costituzione (sentenza n. 303 del 2003).<br />
    8.3.— Nella specie, non potendosi ravvisare i presupposti per una diversa allocazione delle suddette funzioni, occorre verificare se sia stato rispettato il criterio per cui, vertendosi in materia di legislazione concorrente, la normativa statale si sia limitata alla sola determinazione dei principi fondamentali, ovvero contenga una specifica regolamentazione di dettaglio rientrante, come tale, nella competenza regionale.<br />
    8.4.— Il comma 24 stabilisce che l&#8217;uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali deve essere aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri oggettivi, a tutte le società e associazioni sportive. Trattasi, all&#8217;evidenza, di una disposizione che fissa un principio fondamentale per l&#8217;utilizzazione degli impianti in questione, il godimento dei quali deve essere consentito, appunto in via generale, a tutti i cittadini. Il comma in esame, dunque, vista la sua riconducibilità all&#8217;ambito dei principi fondamentali della materia, si sottrae alle censure di costituzionalità proposte dalle ricorrenti.</p>
<p>    9.— Ad analoghe conclusioni si perviene per quanto concerne l&#8217;impugnazione del successivo comma 25.<br />
    Orbene, anche le disposizioni contenute nel suddetto comma esprimono principi fondamentali, che l&#8217;art. 117, terzo comma, ultimo inciso, della Costituzione demanda alla potestà dello Stato. <br />
    Sono stabilite, infatti, regole generali dirette a garantire che la gestione degli impianti sportivi comunali, quando i Comuni non vi provvedano direttamente, avvenga di preferenza mediante l&#8217;attribuzione a determinati organismi sportivi, in via surrogatoria rispetto ai possibili atti di autonomia degli enti locali, e quindi nel rispetto delle scelte appunto autonomistiche degli enti stessi, ai quali è assicurata, in via principale, la possibilità di gestire direttamente gli impianti in questione.<br />
    Si tratta, pertanto, della fissazione di regole generali che espressamente demandano alle Regioni l&#8217;adozione, con legge, della disciplina di attuazione dei principi fondamentali così fissati.</p>
<p>    10.— Anche l&#8217;analisi delle disposizioni contenute nel comma 26 consente di pervenire ad identiche conclusioni. <br />
    Il comma in questione, relativamente agli impianti sportivi di pertinenza di istituti scolastici, quali palestre, aree di gioco ed altre analoghe attrezzature genericamente individuate come &#8220;impianti sportivi&#8221;, fissa regole secondo le quali, compatibilmente con le esigenze dell&#8217;attività didattica e delle attività sportive della scuola, anche extracurriculari, i suddetti impianti devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nello stesso Comune in cui si trova l&#8217;istituto scolastico, o in Comuni confinanti. La disposizione in esame intende salvaguardare, innanzitutto, l&#8217;utilizzazione di impianti sportivi scolastici, perché siano soddisfatte integralmente le esigenze della scuola, curriculari ed extracurriculari. Solo subordinatamente a tali esigenze, per finalità di interesse collettivo, è prevista la utilizzazione degli impianti mediante il loro affidamento a società sportive e ad associazioni sportive dilettantistiche e, dunque, per il loro tramite, alla collettività insediata nel Comune sede dell&#8217;istituzione scolastica o in Comuni contermini. In tal modo si garantisce una fruibilità generale degli impianti stessi, salvaguardando prioritariamente, da un lato, le esigenze della scuola e, dall&#8217;altro, la funzionalità delle strutture annesse agli istituti scolastici. <br />
    Anche la disposizione de qua può ritenersi, pertanto, appartenere al novero di quelle espressive di principi fondamentali della materia, come tali rientranti nella competenza legislativa dello Stato a norma dell&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione.</p>
<p>    11.- La sola Regione Valle d&#8217;Aosta ha impugnato, tra gli altri, anche il comma 17, senza però formulare specifiche censure nei suoi confronti, se non quella, di carattere generale, relativa all&#8217;incostituzionalità di una normativa di dettaglio, non consentita dalla natura della competenza legislativa concorrente nella materia in esame.<br />
    Detta questione deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile per carenza di qualsiasi autonoma motivazione specifica dell&#8217;impugnazione. </p>
<p>    12.- Va dichiarata inammissibile, altresì, la questione di legittimità costituzionale proposta dalla Regione Valle d&#8217;Aosta nei confronti dell&#8217;art. 90, commi 24, 25 e 26, con riferimento agli artt. 3, 5, 114, 118 e 119 della Costituzione, e all&#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, per assoluta genericità dell&#8217;impugnazione, non assistita da alcuna motivazione che faccia riferimento ai citati parametri.</p>
<p>    13.— La Regione Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale in ordine all&#8217;art. 4, comma 204, della legge n. 350 del 2003.<br />
    La ricorrente denuncia, in particolare, la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, nonché la mancanza di meccanismi di cooperazione con le Regioni.<br />
    La questione è fondata.<br />
    L&#8217;art. 4, comma 204, della legge n. 350 del 2003 dispone che &#8220;per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché per il finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, agli enti di promozione sportiva è destinata la somma di 1 milione di euro per l&#8217;anno 2004&#8221;. <br />
    La ricorrente deduce l&#8217;illegittimità costituzionale della norma impugnata, asserendo che non è consentito un finanziamento diretto, da parte dello Stato, a favore degli enti di promozione sportiva e per il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, settori di sicura competenza regionale. La stessa ricorrente rileva, quindi, come gli interventi finanziari diretti in materia di competenza non esclusiva dello Stato ledano l&#8217;autonomia della Regione, trattandosi di risorse che dovrebbero essere assegnate direttamente al sistema regionale e locale secondo quanto previsto dall&#8217;art.  119 della Costituzione (sentenze numeri 49 e 16 del 2004 e 370 del 2003).<br />
    Orbene, non vi è dubbio che la disposizione attenga alla materia “ordinamento sportivo” di cui all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione.<br />
    Il finanziamento in esame è finalizzato, infatti, in parte alla promozione dei programmi dello sport sociale e in parte a favorire lo svolgimento dei compiti istituzionali degli enti di promozione sportiva, che sono associazioni aventi lo scopo di promuovere e organizzare attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative tra i giovani, nonché di organizzare l&#8217;attività amatoriale (cfr. decreto ministeriale 23 giugno 2004 recante statuto del Comitato olimpico nazionale italiano, adottato dal Consiglio nazionale del CONI il 23 marzo 2004). <br />
    Detti profili, pertanto, per loro stessa natura, nell&#8217;attuale assetto costituzionale della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di sport, non possono non comportare un diretto coinvolgimento delle Regioni, in quanto anche esse titolari di potestà legislativa nella specifica materia. Di tale esigenza non tiene, evidentemente, conto l&#8217;impugnata norma di cui all&#8217;art. 4, comma 204, della legge n. 350 del 2003, la quale, mentre è del tutto indeterminata in ordine al soggetto erogatore del finanziamento in questione e ai criteri di riparto dello stesso, non prevede alcun, pur necessario, coinvolgimento delle Regioni.<br />
    Per tale assorbente considerazione, la norma stessa deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima. </p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
    riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), proposte dalle Regioni Toscana, Valle d&#8217;Aosta ed Emilia-Romagna, nonché della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), proposte dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;<br />
    riuniti i giudizi, relativamente alle questioni proposte nei confronti dell&#8217;art. 90, commi 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, della legge n. 289 del 2002, e dell&#8217;art. 4, comma 204, della legge n. 350 del 2003;<br />
1) dichiara estinto per rinuncia il giudizio relativo al ricorso promosso dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe, nei confronti dell&#8217;art. 90, commi 18, 20 e 22, della legge 27 dicembre 2002 n. 289;<br />
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 90, commi 18, 20, 21 e 22, della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e all&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione Valle d&#8217;Aosta e, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi di cui in epigrafe;<br />
3) dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 204, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;<br />
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 90, commi 24, 25 e 26 della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento all&#8217;art. 117 della Costituzione e all&#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dalla Regione Valle d&#8217;Aosta e, in riferimento all&#8217;art. 117 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi di cui in epigrafe;<br />
5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 90, commi 17, 24, 25 e 26 della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 118 e 119 della Costituzione e all&#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché, per il solo comma 17, in riferimento anche all&#8217;art. 117 della Costituzione, dalla Regione Valle d&#8217;Aosta, con il ricorso di cui in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-29-12-2004-n-424/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.424</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.425</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-29-12-2004-n-425/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-29-12-2004-n-425/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-29-12-2004-n-425/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.425</a></p>
<p>Pres. e Red. ONIDA indebitamento degli enti locali Regioni – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2004 – Indebitamento degli enti locali È illegittimo l&#8217;art. 3, comma 17, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-29-12-2004-n-425/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.425</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-29-12-2004-n-425/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.425</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. e Red. ONIDA</span></p>
<hr />
<p>indebitamento degli enti locali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Regioni – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2004 – Indebitamento degli enti locali</span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo l&#8217;art. 3, comma 17, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004).</p>
<p>È illegittimo l&#8217;art. 3, comma 20, della predetta legge n. 350 del 2003;</p>
<p>Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 18, 19 e 20, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana.</p>
<p>Sono inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 21, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Campania.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 21, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate dalla Regione Siciliana (reg. ric. n. 28 del 2004) in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, agli artt. 14, lettere o e p, e 36 dello statuto speciale per la Regione Siciliana di cui al r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, e all&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; dalla Regione Sardegna (reg. ric. n. 29 del 2004) in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, agli artt. 3, 4, 5, 7, 11 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, all&#8217;art. 3 del d.lgs. 10 aprile 2001, n. 180, e all&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; dalla Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 35 del 2004) in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all&#8217;art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, e agli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; dalla Regione Valle d&#8217;Aosta (reg. ric. n.36 del 2004) in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 119 e 120 della Costituzione, all&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19 della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e all&#8217;art. 20 dello statuto speciale per la Regione Siciliana di cui al r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, dalla Regione Siciliana.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, agli artt. 3, 4, 5, 7 e 11 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, e all&#8217;art. 3 del d.lgs. 10 aprile 2001, n. 180, dalla Regione Sardegna.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo a), e 18, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Trento.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità dell&#8217;art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 116, 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 3, 4 e 48-bis dello statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4, dalla Regione Valle d&#8217;Aosta.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Marche.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo a), e 18, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna (reg. ric. n. 33 del 2004) e Umbria.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Campania.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento dell&#8217;Avv. Francesco Bonanno <a href="/ga/id/2005/1/1869/d">&#8220;Sui limiti all’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali: le nozioni ed il rapporto tra “indebitamento” e “spese di investimento” nella disciplina attuativa dell’art. 119 della Costituzione.&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:<br />
Valerio		ONIDA	       Presidente<br />
#NOME?		MEZZANOTTE	   Giudice<br />
#NOME?		CONTRI<br />
#NOME?		NEPPI MODONA<br />
#NOME?	CAPOTOSTI<br />
#NOME?		BILE<br />
#NOME?	FLICK<br />
#NOME?		AMIRANTE<br />
#NOME?			DE SIERVO<br />
#NOME?		VACCARELLA<br />
#NOME?		MADDALENA<br />
#NOME?		FINOCCHIARO<br />
#NOME?		QUARANTA<br />
#NOME?		GALLO<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2004), promossi con ricorsi della Regione Siciliana, della Regione Sardegna, della Regione Marche, della Regione Toscana, della Regione Emilia-Romagna, della Regione Umbria, della Provincia autonoma di Trento, della Regione Valle d&#8217;Aosta e della Regione Campania, notificati il 24 ed il 26 febbraio 2004, depositati in cancelleria il 3, il 4 ed il 5 marzo successivi ed iscritti ai nn. 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 del registro ricorsi 2004.</p>
<p> Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica del 28 settembre 2004 il Giudice relatore Valerio Onida;<br />
    uditi gli avvocati Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana, Sergio Panunzio per la Regione Sardegna, Stefano Grassi per la Regione Marche, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione Umbria, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento, Giuseppe F. Ferrari per la Regione Valle d&#8217;Aosta, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania e l&#8217;avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1. – Con distinti ricorsi le Regioni Siciliana (reg. ric. n. 28 del 2004), Sardegna (reg. ric. n. 29 del 2004), Valle d&#8217;Aosta (reg. ric. n. 36 del 2004), Campania (reg. ric. n. 37 del 2004), Emilia-Romagna (reg. ric. n. 33 del 2004), Marche (reg. ric. n. 31 del 2004), Toscana (reg. ric. n. 32 del 2004), Umbria (reg. ric. n. 34 del 2004), e la Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 35 del 2004) hanno sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale (quanto alle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, unitamente ad altre disposizioni della medesima legge) dell&#8217;art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2004).<br />
    In particolare, la Regione Siciliana ha impugnato il comma 21 della legge, e, in quanto ne sia disposta l&#8217;applicazione nei confronti delle Regioni a statuto speciale, dei precedenti commi da 16 a 20, lamentando la violazione degli artt. 14, lettere o e p, 20 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), nonché degli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, e dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).<br />
    La Regione Sardegna ha impugnato il medesimo comma 21, in relazione ai commi da 16 a 20, lamentando la violazione degli articoli da 3 a 5, 7 e 11 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e delle relative norme di attuazione, fra cui l&#8217;art. 3 del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all&#8217;impiego), nonché degli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, anche in relazione all&#8217;art. 10 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (recte: legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).<br />
    La Provincia autonoma di Trento ha altresì impugnato il comma 21 predetto, in quanto dispone l&#8217;applicazione agli enti ad autonomia speciale, dei precedenti commi da 16 a 20, nonché dell&#8217;art. 3, commi 17, 18 e 20 della medesima legge, lamentando la violazione degli artt. 3, 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, nonché dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), ed in particolare del suo titolo VI, e delle relative norme di attuazione, fra cui gli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché del principio di leale cooperazione. <br />
    La Regione Valle d&#8217;Aosta ha impugnato i commi da 16 a 21, lamentando la violazione degli artt. 3, 5, 116, 117, 118, 119 e 120 Cost., dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché degli artt. 3, 4 e 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta), e dei principi di sussidiarietà e di leale cooperazione. <br />
    La Regione Marche ha impugnato i commi 16, 17, 18, 19 e 20, lamentando la lesione della propria sfera di competenza legislativa, per violazione degli artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, e 119 della Costituzione.<br />
    La Regione Toscana ha a propria volta impugnato i commi 18, 19 e 20, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione. <br />
    La Regione Umbria ha impugnato i commi 17, 18 e 20, lamentando la violazione degli artt. 3, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dei principi costituzionali di legalità sostanziale, uguaglianza, ragionevolezza e leale collaborazione.<br />
    La Regione Emilia-Romagna ha impugnato i commi 17, 18 e 20, per violazione degli artt. 3, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dei principi costituzionali di legalità sostanziale, uguaglianza, ragionevolezza e leale collaborazione.<br />
    Infine, la Regione Campania ha impugnato i commi da 16 a 21 per violazione degli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione, e del principio di leale cooperazione, nonché del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.</p>
<p>    2. – Il comma 16 della disposizione impugnata stabilisce che, ai sensi dell&#8217;art. 119, sesto comma, della Costituzione le Regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l&#8217;esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all&#8217;indebitamento solo per finanziare spese di investimento.<br />
    Il comma 17 reca, in relazione a ciò, la specificazione di quali operazioni costituiscano indebitamento, agli effetti dell&#8217;art. 119, sesto comma, della Costituzione, e prevede che tali “tipologie” possano essere modificate con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentito l&#8217;Istat, sulla base dei criteri definiti in sede europea.<br />
    Il comma 18 provvede, invece, a definire le operazioni che, per i medesimi fini, costituiscono investimenti.<br />
    Il comma 19 vieta agli enti di cui al comma 16 di ricorrere all&#8217;indebitamento per finanziare i conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende e società finalizzata al ripiano di perdite.<br />
    Il comma 20 stabilisce che le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentito l&#8217;Istat.<br />
    Il comma 21, infine, estende l&#8217;applicabilità dei precedenti commi da 16 a 20 alle Regioni a statuto speciale, alle Province autonome, nonché agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori, ai fini della tutela dell&#8217;unità economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli artt. 119 e 120 della Costituzione.</p>
<p>    3. – Le ricorrenti ad autonomia speciale contestano, anzitutto, il comma 21, in quanto estende loro la disciplina prevista per gli enti ad autonomia ordinaria, e censurano quest&#8217;ultima, nell&#8217;ipotesi subordinata in cui la doglianza principale venga superata.</p>
<p>    4. – In particolare, la Regione Siciliana, pur considerando vincolante anche per le autonomie speciali il principio del divieto di indebitamento per spese correnti posto dal nuovo testo dell&#8217;art. 119, comma 6, della Costituzione, che consente a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni il ricorso “all&#8217;indebitamento solo per finanziare spese di investimento”, ritiene tuttavia illegittima l&#8217;estensione, con legge ordinaria, a Regioni a statuto speciale e Province autonome, delle disposizioni dei commi da 16 a 20 dell&#8217;art. 3 della finanziaria 2004, miranti all&#8217;attuazione del principio costituzionale, in quanto tale attuazione non potrebbe che essere rimessa alle regole dettate autonomamente ed in concreto da parte di ciascuna Regione a statuto speciale. Il comma 21 impugnato violerebbe, in particolare, gli artt. 14, lettere o e p, e 36 dello statuto, perché in contrasto con la competenza legislativa esclusiva regionale in tema di sistema contabile della Regione medesima e degli enti locali e strumentali della stessa, e perché incidente in senso riduttivo sull&#8217;autonomia finanziaria regionale; l&#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, il quale prevede che, sino all&#8217;adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni recate dalla stessa legge costituzionale si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome “per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle attribuite”; e il nuovo art. 117 della Costituzione, perché incide sulla finanza regionale e degli enti locali e strumentali riferibili al relativo territorio, materia attribuita alla sfera di competenza legislativa generale-residuale riconosciuta in via esclusiva alle Regioni.<br />
    Qualora, in ipotesi, questa Corte ritenesse non fondata la questione, prosegue la ricorrente, le disposizioni recate dai commi da 16 a 20 dell&#8217;art. 3 si paleserebbero comunque illegittime. <br />
    Il comma 16 dell&#8217;art. 3, anzitutto, estende indebitamente l&#8217;ambito dei soggetti che, secondo l&#8217;art. 119 Cost., “possono ricorrere all&#8217;indebitamento solo per finanziare spese di investimento”. Mentre, infatti, la norma costituzionale ha esclusivo riguardo ai Comuni, alle Città metropolitane ed alle Regioni, la disposizione censurata comprende, oltre alle Regioni a statuto ordinario, “gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli artt. 2, 29 e 172, comma 1, lettera b, del testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267” (Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali) – e cioè Comuni, Province, Città metropolitane, comunità montane, comunità isolane o di arcipelago, unioni di comuni, consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli a rilevanza economica ed imprenditoriale e di quelli per la gestione dei servizi sociali, aziende speciali e istituzioni – “ad eccezione delle società di capitali costituite per l&#8217;esercizio di servizi pubblici”: in tal modo risulterebbe compressa la competenza legislativa regionale, cui è certamente ascrivibile, in relazione agli enti non contemplati dall&#8217;art. 119 Cost., la eventuale disciplina diretta ad estendere l&#8217;ambito dei destinatari del principio costituzionale.<br />
    Quanto al comma 17, attraverso l&#8217;arbitraria elencazione degli atti consentiti disegnerebbe una nozione di “indebitamento” priva di riscontro nei principi del diritto finanziario. La nozione di indebitamento, infatti, in via generale si collegherebbe a quelle operazioni suscettibili di creazione di risorse aggiuntive a copertura di una maggiore capacità di spesa, mentre nel diritto positivo – e il riferimento è all&#8217;art. 6, comma 7, punto 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme in materia di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), e all&#8217;art. 1, comma 13, lettera b, della legge della Regione Siciliana 8 luglio 1977, n. 47 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione Siciliana) – si collegherebbe al “risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e riscossione di crediti e l&#8217;accensione e rimborso di prestiti (&#8220;indebitamento o accrescimento netto&#8221;)”. Peraltro, l&#8217;elencazione recata dalla norma censurata non apparirebbe esaustiva della nozione, e sarebbe anzi irragionevole rispetto al principio posto dall&#8217;art. 119, comma 6, Cost., da ritenere immediatamente vincolante per gli enti individuati dalla norma costituzionale, a prescindere dallo strumento prescelto per l&#8217;acquisizione della risorsa finanziaria.<br />
    Il comma 18, poi, nell&#8217;elencare le attività che, “ai fini di cui all&#8217;art. 119, sesto comma, Cost., costituiscono investimento”, non comprende tutta una serie di interventi in conto capitale (quali i trasferimenti alle imprese o i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari concernenti la ricerca o comunque relativi a beni immateriali) che nella nozione di investimento rientrerebbero: ciò, oltre che essere frutto di una valutazione arbitraria ed erronea, limiterebbe illegittimamente l&#8217;esercizio delle competenze amministrative spettanti alla Regione ai sensi dell&#8217;art. 20 dello statuto e dell&#8217;art. 118 Cost., in quanto applicabile ex art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. La disposizione in esame, inoltre, disattenderebbe la definizione di investimento fornita dal regolamento del Consiglio dell&#8217;Unione europea n. 2223/96 del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali della Comunità, ed in particolare quanto sancito nell&#8217;allegato A, punto1.19, lettera c), secondo cui vanno modificati alcuni concetti basilari, “ad esempio ampliando il concetto di investimento per tenere conto dell&#8217;ammontare della spesa sulla ricerca e sviluppo o della spesa in materia di istruzione”.<br />
    Quanto al comma 19, sarebbe poi paradossale rimettere all&#8217;istituto finanziatore – soggetto privato che esercita imprenditorialmente attività bancaria o di intermediazione finanziaria – il controllo sull&#8217;operato della Regione, dotata di potestà pubblicistiche finanche in materia creditizia.<br />
    Infine, il potere di modificare le tipologie dell&#8217;indebitamento e dell&#8217;investimento dei precedenti commi 17 e 18, ascritto al Ministro dell&#8217;economia dal comma 20 sarebbe non tanto di coordinamento, quanto normativo, perché incidendo sulle nozioni di indebitamento e di investimento come individuate dalle disposizioni di quei commi, determinerebbe in concreto l&#8217;ampiezza degli ambiti operativi rimessi all&#8217;autonomia regionale, sia nel campo dell&#8217;acquisizione di risorse che in materia di spesa. Né un siffatto potere sembrerebbe rispettare i limiti posti dalla sentenza n. 376 del 2003 di questa Corte ai poteri amministrativi diretti a garantire la realizzazione della finalità di coordinamento finanziario, i quali devono essere configurati in modo consono alle sfere di autonomia costituzionalmente garantite, senza che l&#8217;azione di coordinamento si trasformi in attività di direzione o in indebito condizionamento degli enti, essendo infatti escluso “che si attribuisca al Ministero il potere di incidere sulle scelte autonome degli enti quanto alla provvista o all&#8217;impiego” delle risorse, o, peggio, di adottare determinazioni discrezionali che possano concretarsi in trattamenti di favore o di disfavore nei confronti di singoli enti. </p>
<p>    5. – A propria volta, la Regione Sardegna ricorda che il divieto costituzionale di ricorrere all&#8217;indebitamento, se non per finanziare spese di investimento, non è estraneo all&#8217;ordinamento contabile e di bilancio delle Regioni, trovando, per quelle a statuto ordinario, un precedente nell&#8217;art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l&#8217;attuazione delle Regioni a statuto ordinario), e, per quelle a statuto speciale, precedenti nell&#8217;art. 11 dello statuto sardo, nell&#8217;art. 74 dello statuto del Trentino Alto-Adige e nell&#8217;art. 52 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia. Ma la potestà di dettare norme applicative della disposizione statutaria in materia, per quel che riguarda la Regione ricorrente, è sempre stata riconosciuta ad essa Regione (sent. n. 107 del 1970 di questa Corte), la quale l&#8217;ha esercitata con l&#8217;art. 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (modificato a seguito dell&#8217;entrata in vigore della legge cost. n. 1 del 2001), che elenca in modo dettagliato i criteri da rispettare affinché la Regione possa ricorrere all&#8217;autofinanziamento, stabilendo le tipologie di investimento da finanziare col provento dei mutui e dei prestiti contratti, ivi compresa “la concessione ad imprese di incentivi previsti dalla legislazione regionale”, prevedendo i contenuti indefettibili della legge di autorizzazione del mutuo o del prestito, e fissando l&#8217;ammontare massimo delle rate di ammortamento di tali forme di indebitamento. Nel rispetto di tali criteri la Regione, anno per anno, ha contratto obbligazioni per finanziare spese d&#8217;investimento rivolte al perseguimento di varie finalità: progetti per l&#8217;occupazione, investimenti in attività produttive, imprenditoria femminile e giovanile etc.<br />
    Nel disporre l&#8217;applicabilità alle Regioni a statuto speciale delle disposizioni sui limiti del ricorso all&#8217;indebitamento dettate dai commi 17, 18 e 19 dell&#8217;art. 3 della legge finanziaria del 2004, il successivo comma 21 violerebbe, in primo luogo, gli artt. 5, 7 e 11 dello statuto e le relative norme di attuazione, fra cui l&#8217;art. 3 del d.lgs. n. 180 del 2001, nonché gli artt. 116, 117, terzo, quarto e sesto comma, Cost., anche in relazione all&#8217;art. 10 della legge cost. n. 1 del 2001.<br />
    L&#8217;art. 3 impugnato, infatti, dopo aver predeterminato rigidamente al comma 17 le tipologie di indebitamento, al comma 18 fissa tassativamente le spese che possono considerarsi “di investimento” ai sensi dell&#8217;art. 119 Cost., individuandone le fattispecie in modo particolarmente analitico e dettagliato, ed al comma 19 esclude “il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende e società finalizzata al ripiano di perdite”. Ciò determinerebbe, ad avviso della ricorrente, una gravissima compressione dell&#8217;autonomia della Regione, in quanto una siffatta disciplina fornirebbe un&#8217;interpretazione oltremodo restrittiva delle spese di investimento, escludendo fattispecie sino ad oggi previste dalla disciplina legislativa regionale sarda vigente. Inoltre, con riguardo ai mutui autorizzati in base alla legge regionale ma non contratti prima della fine dell&#8217;esercizio, la normativa impugnata, oltre ad impedire il ricorso allo strumento dell&#8217;autofinanziamento per il futuro, precluderebbe la possibilità del rifinanziamento. <br />
    Risulterebbe così lesa la competenza regionale esclusiva – cui non sono più opponibili i limiti dei “principi generali dell&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica” e delle “norme fondamentali di riforma economica della Repubblica” – in materia di “ordinamento degli uffici”, riconosciuta dall&#8217;art. 3, primo comma, lettera a, dello statuto, nella quale è compresa (sentenza n. 107 del 1970) la disciplina del bilancio e della contabilità regionale, come pure delle modalità di copertura delle spese previste in bilancio. Ma la compressione della competenza regionale in materia di contabilità si risolve anche in una limitazione delle modalità di esercizio delle attività legislative ed amministrative della Regione in tutte le materie ad essa attribuite dagli artticoli da 3 a 6 dello statuto, e quindi delle relative competenze.<br />
    La limitazione delle ipotesi nelle quali la Regione può ricorrere all&#8217;autofinanziamento, poi, ne comprimerebbe l&#8217;autonomia finanziaria al di là dei limiti direttamente derivanti dagli artt. 7 dello statuto e 119 della Costituzione su cui essa autonomia si fonda, e ne limiterebbe la potestà programmatoria relativa all&#8217;insieme degli interventi nelle materie di competenza regionale, che all&#8217;autonomia finanziaria dà corpo, atteso il “rapporto funzionale” che lega questa a quella, ed il “valore strumentale” della programmazione, possibile solo laddove le Regioni dispongano effettivamente di risorse, rispetto all&#8217;autonomia regionale complessiva (sentenze n. 293 del 1995 e n. 381 del 1996). A titolo di esempio, la ricorrente richiama le funzioni in materia di politica attiva del lavoro previste dall&#8217;art. 3 delle norme di attuazione recate dal d.lgs. 10 aprile 2001, n. 180, che potrebbero risultare illegittimamente limitate dalle disposizioni impugnate.<br />
    I fini “di tutela dell&#8217;unità della Repubblica” “nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli artt. 119 e 120 Cost.”, che il comma 21 impugnato pone a fondamento della normativa, sarebbero del tutto inconsistenti. Nell&#8217;art. 120, secondo comma, Cost., infatti, l&#8217;unità economica ha la funzione di dare fondamento agli interventi sostitutivi, attribuiti al Governo e non al Parlamento, nei casi di gravi inadempienze commesse da Regioni ed enti locali, mentre la normativa impugnata non ha ad oggetto le inadempienze delle Regioni ed il potere sostitutivo, ma stabilisce essa stessa il contenuto di un limite all&#8217;attività delle Regioni. Ma anche a voler ammettere che la disciplina in esame sia collegata all&#8217;esercizio del potere sostitutivo, osserva la ricorrente, nell&#8217;estendere quanto stabilito dai commi da 16 a 20, il successivo comma 21 omette ogni richiamo alla procedura da seguire perché l&#8217;intervento possa essere esercitato, come previsto dalla norma costituzionale, “nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale cooperazione” (sentenza n. 43 del 2004). In ogni caso, poi, non prevedendo lo statuto sardo poteri sostitutivi dello Stato, in forza del limite fissato dall&#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, l&#8217;art. 120, secondo comma, Cost., nel nuovo testo, non sarebbe applicabile alla Regione Sardegna.<br />
    Quanto invece al “coordinamento della finanza pubblica” di cui al secondo comma dell&#8217;art. 119 Cost., esso avrebbe come oggetto soltanto le entrate di Regioni ed enti locali che abbiano natura coattiva, e non riguarderebbe in nessun modo la materia dell&#8217;autofinanziamento di quegli enti e le relative attività. In ogni caso, in forza del limite fissato dall&#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, anche l&#8217;art. 119, secondo comma, Cost., nel nuovo testo, non sarebbe applicabile alla Regione Sardegna, dove il coordinamento della finanza pubblica si fonda sul principio stabilito dall&#8217;art. 7 dello statuto.<br />
    Censure analoghe a quelle mosse nei confronti dell&#8217;estensione della normativa che individua in modo riduttivo le spese di investimento (commi 18 e 19) vanno formulate, prosegue la ricorrente, nei confronti dell&#8217;estensione dell&#8217;elencazione analitica e tassativa delle fattispecie di indebitamento ammissibili contenuta nel comma 17 dell&#8217;art. 3.<br />
    L&#8217;estensione, compiuta dalla disposizione finale del comma 21 dell&#8217;art. 3, dell&#8217;applicabilità della disciplina dei commi da 16 a 20 anche “agli enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori”, oltre a violare i parametri già indicati, sarebbe, in particolare, invasiva della competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione, e di ordinamento degli enti locali, attribuita dall&#8217;art. 3, comma 1, lettere a e b, dello statuto.<br />
    L&#8217;art. 3, comma 21, in relazione al comma 20, ed all&#8217;ultimo periodo del comma 17, violerebbe, poi, in particolare, il riparto delle competenze normative dello Stato e delle Regioni stabilito dall&#8217;art. 117, sesto comma, Cost. nell&#8217;attribuire al Ministro dell&#8217;economia il potere di modificare con decreto le tipologie dell&#8217;indebitamento e dell&#8217;investimento dei precedenti commi 17 e 18. Si tratterebbe di un potere sostanzialmente regolamentare, atteso il carattere innovativo che la legge attribuisce al decreto, precluso allo Stato nelle materie di competenza regionale già prima della riforma del titolo V della Costituzione, e ora, appunto, dal sesto comma dell&#8217;art. 117 (sentenza n. 302 del 2003).</p>
<p>    6. – La Provincia autonoma di Trento premette, invece, che la legge n. 350 del 2003 contiene, bensì, all&#8217;art. 4, comma 249, una clausola generale di salvaguardia per le autonomie speciali, secondo la quale le disposizioni della legge “sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”. Tuttavia, alcune disposizioni in materia finanziaria, quelle impugnate, si pongono in contrasto con la disciplina della materia finanziaria dettata dal titolo VI dello statuto e, per quel che attiene alla finanza locale, ivi comprese le modalità di ricorso all&#8217;indebitamento, con l&#8217;art. 80 dello statuto, che disciplina la competenza legislativa provinciale, e con l&#8217;art. 17 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, recante le norme di attuazione in materia di finanza regionale e provinciale: ambiti, entrambi, nei quali la Provincia ha legiferato, con la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e segnatamente con l&#8217;art. 31, per quanto riguarda la Provincia stessa, e con la legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, per quel che riguarda la finanza locale.<br />
    Il comma 21 dell&#8217;art. 3 della finanziaria 2004, disponendo l&#8217;estensione dell&#8217;applicabilità alle autonomie speciali dei precedenti commi da 16 a 21, farebbe venir meno l&#8217;operatività della clausola di salvaguardia di cui si è detto, e si sostituirebbe illegittimamente alla disciplina legislativa provinciale nella materia, restringendo l&#8217;autonomia finanziaria e la potestà legislativa provinciale. <br />
    In primo luogo, infatti, in base all&#8217;art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001 non si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome gli artt. 119 e 120 Cost., nel nuovo testo, richiamati dal comma 21 impugnato a fondamento dei precedenti commi da 16 a 20 dell&#8217;art. 3 della finanziaria 2004, in quanto essi, evidentemente, non recano norme più favorevoli di quanto non disponga il sistema statutario. La pretesa di diretta applicazione alla Provincia delle regole stabilite dai detti commi da 16 a 20 dell&#8217;art. 3 violerebbe platealmente l&#8217;art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, che prevede il ben noto meccanismo in virtù del quale la sopravveniente legislazione statale nelle materie provinciali determina non la diretta applicazione delle norme statali, ma il dovere di adeguamento (nei limiti in cui statutariamente vi sia), della legislazione provinciale. In particolare, per quel che attiene al potere sostitutivo dello Stato, esso è già previsto in due ipotesi, per la Regione e le due Province autonome (dagli artt. 5, comma 1, e 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526), mentre nessuna norma statutaria prevede o consente che la legge statale stabilisca per quale ambito la Provincia possa ricorrere all&#8217;indebitamento, o stabilisca che cosa costituisce indebitamento o investimento.<br />
    In secondo luogo, i commi 17, 18 e 20 dell&#8217;art. 3, ad avviso della ricorrente, sarebbero costituzionalmente illegittimi per motivi specifici.<br />
    La normativa da essi dettata, infatti, restringe le possibilità di azione delle Regioni, e secondo il comma 21 anche di essa Provincia, rispetto alla regola costituzionale del divieto di indebitamento se non per investimenti, regola che è per le Regioni ordinarie direttamente operativa, e non demanda alcun compito attuativo alla legge statale, la quale, in ogni caso, dovrebbe attenersi al concetto economico di investimenti, senza restringerlo arbitrariamente ed irragionevolmente, estendendo il divieto costituzionale ad ambiti che esso non era destinato a coprire: sarebbe, ad esempio, preclusa dal comma 18, lettere g e h, la possibilità di ricorrere all&#8217;indebitamento per effettuare trasferimenti in conto capitale a favore di privati anziché in favore di soggetti pubblici. L&#8217;irragionevolezza della norma ed il suo carattere discriminatorio, anche alla stregua dell&#8217;art. 3 Cost., emergerebbero anche all&#8217;interno della stessa legge n. 350 del 2003, il cui art. 4, intitolato “Finanziamenti agli investimenti”, contempla invece, sin dal comma 1, contributi a privati. Le disposizioni del comma 18 dell&#8217;art. 3, inoltre, non corrisponderebbero alla disciplina dei “trasferimenti in conto capitale” del regolamento del Consiglio dell&#8217;Unione europea n. 2223/96 del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali della Comunità, che fra tali trasferimenti comprende i “contributi agli investimenti”, menzionando quelli alle imprese private ed a soggetti privati diversi dalle imprese, in violazione, quindi dell&#8217;art. 117, primo comma, Cost. La stessa irragionevole differenziazione della possibilità di indebitamento delle Regioni da quella dello Stato, per il quale continua a valere la disciplina comunitaria, si tradurrebbe in lesione dell&#8217;autonomia finanziaria regionale.<br />
    Illegittime sarebbero altresì le norme che prevedono che gli elenchi di cui agli artt. 17 e 18 possano essere modificati con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentito l&#8217;ISTAT, “sulla base dei criteri definiti in sede europea”, laddove il decreto del Ministro previsto dal comma 20 per modificare le tipologie di indebitamento e di investimento non richiama più “i criteri definiti in sede europea”, il che potrebbe essere inteso nel senso che nel secondo caso sia previsto un regolamento ministeriale “in deroga”, discrezionalmente adottabile dal ministro.<br />
    Entrambe le norme, comunque, sarebbero illegittime già nei confronti delle Regioni ordinarie, perché nella materia del “coordinamento della finanza pubblica”, di competenza concorrente di Stato e Regioni, l&#8217;attuazione delle fonti comunitarie non self-executing è regolata dall&#8217;art. 9 della legge n. 86 del 1989, sicché, in attesa della legge regionale di recepimento, lo Stato potrebbe attuare la direttiva, ma perlomeno con un regolamento governativo, e non con un regolamento del Ministro, atteso che la competenza dell&#8217;organo collegiale prevista dalla legge n. 86 del 1989 deve ritenersi costituzionalmente necessaria in relazione al rango costituzionale dell&#8217;autonomia regionale. Ancor più chiaramente illegittimo sarebbe il comma 20, che non fa riferimento ai criteri europei, in quanto prevede un potere sostanzialmente regolamentare in materia di competenza concorrente, in violazione dell&#8217;art. 117, sesto comma, Cost.<br />
    Qualora si ritenesse che il decreto previsto dalle due norme non abbia natura regolamentare, ma sia espressione di una funzione amministrativa attribuita al Ministro in virtù del principio di sussidiarietà, non verrebbe meno l&#8217;illegittimità, mancando qualsiasi coinvolgimento delle Regioni in contrasto con il principio di leale cooperazione (sentenza n. 303 del 2003). Per la Provincia autonoma, si tratterebbe anche dell&#8217;attribuzione di funzioni amministrative statali direttamente vietate dall&#8217;art. 4 del d.P.R. n. 266 del 1992. Nel riferirsi alle tipologie di cui al comma 18, il comma 20, infine, sarebbe illegittimo perché conferirebbe al Ministro un “nudo” potere discrezionale, in violazione del principio di legalità sostanziale e, in quanto incidente sull&#8217;autonomia regionale e provinciale, con lesione della stessa. </p>
<p>    7. – La Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta osserva, a propria volta, che l&#8217;art. 3 dello statuto riconosce ad essa la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica in una serie di materie, fra cui “finanze regionali e comunali”, mentre l&#8217;art. 4 attribuisce ad essa la competenza amministrativa in tutte le materie in cui ha competenza legislativa. La possibilità di assumere mutui ed emettere obbligazioni è stata riconosciuta alla Regione dalla legge 26 novembre 1981, n. 690, e dalle norme di attuazione in materia di finanze regionali e comunali dettate con d.lgs. 28 dicembre 1989, n. 431, che, in particolare, all&#8217;art. 6 ha stabilito spettare alla Regione emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti degli enti locali della Valle e delle loro aziende. La Regione ha esercitato tali attribuzioni con la legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40, che, tra l&#8217;altro, demanda la disciplina dell&#8217;ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ad un regolamento. Quest&#8217;ultimo, adottato il 3 febbraio 1997, con il n. 1, all&#8217;art. 44 dispone che gli enti locali possano far ricorso all&#8217;indebitamento solo al fine di realizzare investimenti, con l&#8217;unica deroga dei finanziamenti fuori bilancio.<br />
    Le disposizioni censurate, articolate e di dettaglio, si pongono quindi in netto contrasto con la disciplina così richiamata, comportando la sostanziale abrogazione della normativa valdostana, che pure è recata da una fonte che dà attuazione ad uno statuto speciale, così violando l&#8217;art. 3 dello statuto.<br />
    Sarebbero altresì violati l&#8217;art. 48-bis dello statuto, per non essere stato rispettato il procedimento da esso previsto per la modifica delle norme di attuazione, comprese quelle in materia finanziaria dettate dal d.lgs. n. 431 del 1989, come stabilito dall&#8217;art. 1 del d.lgs. 22 aprile 1994, n. 320 (viene ricordata la sentenza n. 221 del 2003), l&#8217;art. 116, comma 1, Cost., che riconosce ad essa Regione particolari condizioni di autonomia, l&#8217;art. 117, comma 1, Cost., e gli artt. 118 Cost. e 4 dello statuto, che riconoscono alla Regione la titolarità di funzioni amministrative proprie, incidendo le disposizioni impugnate sull&#8217;autonomia organizzativa di essa ricorrente e di tutti gli enti locali valdostani. Né, in avverso, si potrebbe invocare la potestà dello Stato di stabilire i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all&#8217;art. 117, terzo comma, Cost. (in proposito, sentenze n. 17 e 36 del 2004), perché ciò implica la fissazione di obiettivi e paradigmi generali dell&#8217;azione, e non l&#8217;adozione di una normativa analitica e dettagliata.<br />
    La Regione denuncia in secondo luogo la violazione dell&#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, non potendosi invocare, come fanno le disposizioni impugnate, gli artt. 119 e 120 Cost., investiti dalla riforma del titolo V, per ridurre l&#8217;ambito di autonomia già riconosciuto alla Regione, atteso che neppure l&#8217;art. 119, ultimo comma, Cost., in forza della clausola dello stesso art.10 della legge cost. n. 3 del 2001, sarebbe applicabile alle autonomie speciali. <br />
    L&#8217;impatto della normativa impugnata sugli equilibri del bilancio regionale, prosegue la ricorrente, sarebbe dirompente, considerata la disposta limitazione a precise tipologie delle spese finanziabili mediante indebitamento, con esclusione, ad esempio, dei trasferimenti in conto capitale a favore dei privati e i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari.<br />
    Inconferente sarebbe poi il richiamo, contenuto nel comma 21, all&#8217;art. 120 Cost. in tema di potere sostitutivo, non solo per la non applicabilità alle Regioni a statuto speciale di cui si è detto, ma per l&#8217;oggettiva insussistenza dei presupposti. <br />
    L&#8217;approvazione delle disposizioni censurate senza previa consultazione degli enti interessati, infine, violerebbe i principi di sussidiarietà e leale cooperazione ribaditi dallo stesso art. 120 Cost. </p>
<p>    8. – La disciplina legislativa recata dai commi da 16 a 20 è altresì censurata dalle Regioni a statuto ordinario.<br />
    La Regione Marche, anzitutto, dubita che al principio dell&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 119 Cost. si possa dare attuazione ed integrazione con norme della legge finanziaria, anziché con norme di coordinamento, e comunque senza l&#8217;intervento o una possibilità di definizione da parte del legislatore regionale. Le norme impugnate, infatti, nel disciplinare l&#8217;indebitamento delle Regioni e degli enti locali con previsioni di dettaglio non riconducibili ai principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all&#8217;art. 119 Cost., violerebbero l&#8217;autonomia finanziaria garantita agli enti sub-statali proprio dall&#8217;art. 119 Cost.. Tali principi di coordinamento devono essere inseriti dal legislatore statale in una disciplina che contestualmente determini i “principi generali”, come previsto dalla legge finanziaria per il 2003, la legge n. 289 del 2002, con l&#8217;istituzione, all&#8217;art. 3, dell&#8217;Alta commissione, scelta confermata dalla finanziaria in esame all&#8217;art. 2, che ne ha fissato il termine per la conclusione dei lavori. <br />
    Quella dettata dalle norme impugnate è invece normativa di dettaglio, che elenca puntualmente investimenti e indebitamenti ammessi, che condizionano in termini stringenti, e perciò inammissibili, la capacità di esercizio autonomo delle competenze legislative ed amministrative delle Regioni – rendendo, ad esempio, illegittimi i trasferimenti in conto capitale a favore di privati, escludendo così, tra l&#8217;altro, i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari –, laddove il sistema costituzionale attribuisce alle Regioni potestà normativa nel quadro dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale.<br />
    Il comma 17 dell&#8217;art. 3, poi, attribuendo al Ministro potestà regolamentare in materia non riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, violerebbe l&#8217;art. 117, sesto comma, Cost., in quanto “deve escludersi la possibilità per lo Stato di intervenire in tale materia con atti normativi di rango sublegislativo” (sentenza n. 329 del 2003). Né la competenza ministeriale in parola è assistita da garanzie procedurali che consentano la partecipazione delle Regioni alla definizione delle variazioni delle tipologie degli investimenti e degli indebitamenti, con ulteriore lesione delle competenze regionali. </p>
<p>    9. – La Regione Toscana denuncia il mancato rispetto delle modalità di attuazione stabilite dall&#8217;art. 119 Cost. a garanzia di una corretta ed equilibrata realizzazione del sistema finanziario regionale e locale, fine per il quale è stata istituita l&#8217;Alta commissione di studio che ultimerà i propri lavori entro il 30 settembre 2004.<br />
    Le disposizioni, ad avviso della Regione, violano l&#8217;art. 117 Cost. in quanto elencano in modo puntuale ed esaustivo le spese di investimento, fornendone una disciplina dettagliata e autoapplicativa, mentre la materia del coordinamento della finanza pubblica è soggetta alla potestà legislativa concorrente e perciò lo Stato dovrebbe limitarsi a fissare solo i principi fondamentali.<br />
    Il comma 20, poi, nel prevedere che le modifiche alle tipologie indicate nei commi 17 e 18 saranno in futuro disposte con decreto del Ministro dell&#8217;economia, violerebbe l&#8217;art. 117, sesto comma, Cost., consentendo ad un decreto ministeriale di disciplinare aspetti interferenti con una materia soggetta a potestà legislativa concorrente.</p>
<p>    10. – Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna, con ricorsi di identico tenore, rilevano che la normativa dettata dai commi 17, 18 e 20 dell&#8217;art. 3 restringerebbe le possibilità di azione delle Regioni rispetto alla regola costituzionale del divieto di indebitamento se non per investimenti, regola che è per le Regioni ordinarie direttamente operativa, e non demanda alcun compito attuativo alla legge statale, la quale, in ogni caso, dovrebbe attenersi al concetto economico di investimenti, senza restringerlo arbitrariamente ed irragionevolmente, estendendo il divieto costituzionale ad ambiti che esso non era destinato a coprire: sarebbe, ad esempio, preclusa dal comma 18, lettere g e h, la possibilità di ricorrere all&#8217;indebitamento per effettuare trasferimenti in conto capitale a favore di privati anziché in favore di soggetti pubblici. L&#8217;irragionevolezza della norma ed il suo carattere discriminatorio, anche alla stregua dell&#8217;art. 3 Cost., emergerebbero anche all&#8217;interno della stessa legge n. 350 del 2003, il cui art. 4, intitolato Finanziamenti agli investimenti, contempla invece, sin dal comma 1, contributi a privati.<br />
    Le disposizioni del comma 18 dell&#8217;art. 3, inoltre, non corrisponderebbero alla disciplina dei ”trasferimenti in conto capitale” del regolamento del Consiglio dell&#8217;Unione europea n. 2223/96 del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali della Comunità, che fra tali trasferimenti comprende i “contributi agli investimenti”, menzionando quelli alle imprese private ed a soggetti privati diversi dalle imprese, in violazione, quindi dell&#8217;art. 117, primo comma, Cost. La stessa irragionevole differenziazione della possibilità di indebitamento delle Regioni da quelle dello Stato, per il quale continua a valere la disciplina comunitaria, si tradurrebbe in lesione dell&#8217;autonomia finanziaria regionale.<br />
    Illegittime sarebbero altresì le norme che prevedono che gli elenchi di cui agli artt. 17 e 18 possano essere modificati con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentito l&#8217;ISTAT, “sulla base dei criteri definiti in sede europea”, laddove il decreto del Ministro previsto dal comma 20 per modificare le tipologie di indebitamento e di investimento non richiama più “i criteri definiti in sede europea”, il che potrebbe essere inteso nel senso che nel secondo caso sia previsto un regolamento ministeriale “in deroga”, discrezionalmente adottabile dal ministro.<br />
    Entrambe le norme, comunque, sarebbero illegittime, perché nella materia del “coordinamento della finanza pubblica”, di competenza concorrente di Stato e Regioni, l&#8217;attuazione delle fonti comunitarie non self-executing è regolata dall&#8217;art. 9 della legge n. 86 del 1989, sicché, in attesa della legge regionale di recepimento, lo Stato potrebbe attuare la direttiva, ma perlomeno con un regolamento governativo, e non con un regolamento del Ministro, atteso che la competenza dell&#8217;organo collegiale prevista dalla legge n. 86 del 1989 deve ritenersi costituzionalmente necessaria in relazione al rango costituzionale dell&#8217;autonomia regionale. Ancor più chiaramente illegittimo sarebbe il comma 20, che non fa riferimento ai criteri europei, in quanto prevede un potere sostanzialmente regolamentare in materia di competenza concorrente, in violazione dell&#8217;art. 117, sesto comma, Cost.<br />
    Qualora si ritenesse che il decreto previsto dalle due norme non abbia natura regolamentare, ma sia espressione di una funzione amministrativa attribuita al Ministro in virtù del principio di sussidiarietà, non verrebbe meno l&#8217;illegittimità, mancando qualsiasi coinvolgimento delle Regioni in contrasto con il principio di leale cooperazione (sentenza n. 303 del 2003). Nel riferirsi alle tipologie di cui al comma 18, il comma 20, infine, sarebbe illegittimo perché conferirebbe al Ministro un “nudo” potere discrezionale, in violazione del principio di legalità sostanziale e, in quanto incidente sull&#8217;autonomia regionale, con lesione della stessa.</p>
<p>    11. – Infine, la Regione Campania lamenta che le disposizioni impugnate, muovendosi al di fuori dell&#8217;impostazione data alle autonomie, e segnatamente al sistema finanziario regionale, dalla riforma del titolo V, attribuendo una portata limitativa, e per di più mutevole – in quanto affidata alla discrezionalità del Ministro dell&#8217;economia –, all&#8217;art. 119, sesto comma, Cost., non abbiano dato ad esso attuazione, ma con esso si siano, anzi, poste in contrasto. Infatti, nella fase di passaggio al nuovo modello finanziario, in attesa di una disciplina statale, sarebbe irragionevole e illegittimo sottrarre alle Regioni i mezzi di gestione della spesa che attualmente consentono la governabilità del sistema finanziario e di spesa regionale (sentenze n. 13 e 37 del 2004, nonché, circa il parallelismo fra responsabilità di disciplina della materia e responsabilità finanziaria, sentenza n. 17 del 2004).<br />
    La disciplina impugnata violerebbe l&#8217;art. 117 Cost. in quanto, seppur rientrante nella materia “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”, non presenterebbe le caratteristiche di principi fondamentali alla cui fissazione si deve limitare la legge statale nelle ipotesi di competenza concorrente. <br />
    Anche qualora si volesse qualificare la disciplina impugnata come attuazione parziale dell&#8217;art. 119 Cost., sarebbero illegittime le modalità seguite, non solo per la irragionevole selezione di alcuni contenuti di specifiche qualificazioni presenti nella previsione costituzionale – perché non è dato di cogliere il criterio adottato, e per la mutevolezza ed integrabilità, con decreto del Ministro, di tali contenuti –, ma per l&#8217;esclusione di qualsiasi intesa fra lo Stato e la Regione tanto nella fase normativa di predisposizione della stessa disciplina, che nelle fasi successive, di modifica, con decreto ministeriale, delle tipologie di cui ai commi 17 e 18, in violazione del principio di leale cooperazione.<br />
    Infine, la previsione di modifica di cui ai commi 17 e 20, con decreto ministeriale, delle ipotesi legislativamente fissate violerebbe gli artt. 119 e 117, sesto comma, Cost., che consente allo Stato di esercitare la potestà regolamentare solo in materie di competenza esclusiva. Nel caso di specie, l&#8217;intervento normativo è di rango inferiore al regolamento governativo, essendo attribuito al Ministro, ma potrà incidere sulle disposizioni legislative, modificandole in noncuranza di qualsiasi limite di principio da parte della legge, in assenza di qualsiasi garanzia procedimentale che coinvolga le Regioni. </p>
<p>    12. – Si è costituito in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la reiezione dei ricorsi.<br />
    In ordine alle censure dirette dagli enti ad autonomia speciale avverso il comma 21, l&#8217;Avvocatura osserva in via generale che l&#8217;art. 119, ultimo comma, Cost. non contrasta con gli statuti speciali, e perciò opera sull&#8217;intero territorio nazionale, e che i commi da 16 a 21 dell&#8217;art. 3 della finanziaria censurati costituiscono normativa di attuazione del precetto costituzionale, prodotta nell&#8217;ambito della competenza esclusiva dello Stato, e non nell&#8217;ambito della competenza legislativa concorrente di cui all&#8217;art. 117, comma terzo, Cost.<br />
    All&#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, poi, non potrebbe attribuirsi, oltre al palese significato “estensivo” delle più ampie forme di autonomia, un significato “ostativo” di non applicazione dei nuovi precetti costituzionali nei territori ad autonomia speciale sino all&#8217;adeguamento degli statuti, erigendo confini all&#8217;interno del territorio nazionale all&#8217;operare di fondamentali parametri costituzionali.<br />
    Nello specifico, con riguardo alle doglianze della Provincia autonoma di Trento, lo Stato osserva che il “postulato” dell&#8217;asserita attribuzione anteriore di forme di autonomia più ampia, dal quale muove la Provincia, sarebbe indimostrato, in quanto l&#8217;art. 74 dello statuto porrebbe ad essa limiti assai più severi di quelli ora stabiliti dall&#8217;art. 119, ultimo comma, Cost., come il divieto di prestiti non “interni” ed il “tetto” quantitativo. Inoltre, nella materia della finanza locale l&#8217;art. 80 dello statuto attribuirebbe alla Provincia solo una competenza legislativa concorrente.<br />
    Il fatto, poi, che nessuna norma statutaria preveda che la legge statale possa regolare, per la Provincia, il ricorso all&#8217;indebitamento, o stabilisca che cosa costituisca indebitamento o investimento, varrebbe come riconoscimento dell&#8217;inesistenza di limiti statutari alla produzione legislativa dello Stato in argomento.<br />
    Quanto al richiamo al meccanismo dell&#8217;art. 2 del d.lgs. n. 256 del 1992, la Provincia non avrebbe indicato le proprie disposizioni abbisognevoli di “adeguamento”: la norma, d&#8217;altra parte, si riferisce solo alle leggi statali costituenti “limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello statuto”, e sarebbe quindi inapplicabile alle disposizioni censurate, che si connettono ed integrano l&#8217;art. 119, ultimo comma, Cost., il quale, non incontrando ostacoli nello statuto, è operante anche all&#8217;interno della Regione Trentino-Alto Adige. In ordine agli enti locali, la legge provinciale n. 36 del 1993 non definirebbe gli “investimenti”, e porrebbe limiti essenzialmente quantitativi. <br />
    La Provincia, conclude quindi l&#8217;Avvocatura, potrebbe entro giugno 2004 provvedere autonomamente allo “adeguamento” della propria legislazione, purché con fedele recepimento delle regole poste dai commi impugnati dell&#8217;art. 3 della legge n. 350 del 2003.<br />
    Quanto, poi, al ricorso della Valle d&#8217;Aosta, l&#8217;Avvocatura contesta che la normativa impugnata sia in contrasto con l&#8217;art. 11 della legge n. 860 del 1981 e con le norme di attuazione richiamate – le quali peraltro, siccome nella specie anteriori all&#8217;introduzione dell&#8217;art. 48-bis nello statuto, non sarebbero soggette al particolare procedimento per la modifica da esso regolato –, nonché con la legge regionale, che nulla disporrebbe sullo specifico tema; né l&#8217;art. 44 del regolamento del 1999 fornirebbe una nozione o una casistica di investimenti, sicché non potrebbe sostenersi che le disposizioni della finanziaria abbiano inciso su materia “già compiutamente disciplinata”. <br />
    Neppure sarebbe violato l&#8217;art. 48-bis dello statuto, articolo che deve ricevere un&#8217;interpretazione “stretta”, perché le disposizioni impugnate non recano norme di attuazione dello statuto.<br />
    Venendo poi a contestare la fondatezza delle censure mosse ai commi da 16 a 20, l&#8217;Avvocatura osserva che la doglianza che investe il comma 17, secondo cui la nozione di indebitamento fornita dalla legge impugnata non coinciderebbe con quella di saldo netto da finanziare (alias fabbisogno) o con quella di indebitamento netto (art. 6, settimo comma, della legge n. 47 del 1977), sarebbe inconsistente, in quanto per la normativa in esame rileverebbe il solo indebitamento per finanziare spese di investimento, e non qualsiasi altro indebitamento.<br />
    La censura mossa al comma 18, che non qualifica come investimenti anche i trasferimenti “a fondo perduto” a favore di generici operatori privati, è del pari infondata, perché la distinzione operata dal legislatore è conforme al parametro costituzionale attuato, in quanto il danaro proveniente dalle casse pubbliche che concorra a formare assets privati può talvolta risultare utilmente speso ma non costituisce investimento del soggetto pubblico erogatore. La doglianza, dunque, mirerebbe ad una pronuncia additiva, che introduca ulteriori tipologie di trasferimenti in conto capitale, e sarebbe pertanto inammissibile. Essa sarebbe anche infondata, in quanto dalla contiguità, nell&#8217;art. 119, ultimo comma, del secondo periodo, attuato con la normativa impugnata, con il primo periodo, ove si parla di “patrimonio” delle Regioni e degli enti locali, si intenderebbe che “investimento” è la destinazione di risorse finanziarie all&#8217;accrescimento del patrimonio del soggetto che “investe”, e non di altro soggetto, per di più privato.<br />
    Quanto alla segnalazione del regolamento del Consiglio dell&#8217;Unione europea n. 2223/96 del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali della Comunità, essa è non pertinente, perché l&#8217;atto si limiterebbe a stabilire una metodologia contabile statistica comune, senza porre alcuna norma che imponga agli Stati membri dell&#8217;Unione di considerare investimenti anche i contributi pubblici a fondo perduto all&#8217;imprenditoria privata.<br />
    In ordine al comma 19, la prevista istruttoria dell&#8217;istituto finanziatore costituirebbe un principio di persino ovvia ragionevolezza, ove si rispettasse il precetto del “buon andamento”.<br />
    Il limite all&#8217;indebitamento delle Regioni, degli enti locali e di altri soggetti pubblici, poi, sarebbe argomento non riconducibile alla competenza primaria in materia di “ordinamento degli uffici”, in quanto le risorse finanziarie per il funzionamento degli uffici sono, per definizione, spese correnti, mentre gli investimenti sono risorse finanziarie destinate all&#8217;accrescimento del patrimonio del soggetto che investe, sicché si è nell&#8217;ambito della competenza esclusiva statale a produrre norme generali, e non solo locali, per l&#8217;attuazione dell&#8217;art. 119, ultimo comma, Cost., concorrendo i livelli di indebitamento dei soggetti pubblici, ancorché dotati di autonomia costituzionalmente garantita – e cioè del settore pubblico allargato – a determinare la stabilità economico finanziaria del “sistema Italia” nella sua ineludibile unitarietà.<br />
    Non pertinente sarebbe l&#8217;attribuzione ai commi 17, 18 e 19 della natura di normativa di dettaglio, in quanto l&#8217;attuazione dell&#8217;art. 119, ultimo comma, Cost., non sarebbe incasellabile in una logica da competenza concorrente, mentre scarso pregio avrebbe il ricorso all&#8217;immagine di una potestà programmatoria della Regione, non potendosi per questa configurare una materia a sé stante, né potendo costituire la programmazione dello sviluppo economico un passe partout utile ad aprire qualsiasi accesso ai flussi finanziari.<br />
    In ordine agli enti infraregionali, l&#8217;Avvocatura osserva che la disciplina generale degli indebitamenti attiene al governo dell&#8217;economia nazionale, e non all&#8217;ordinamento dei singoli enti locali e delle singole aziende sanitarie.<br />
    Quanto poi alla violazione della procedura per l&#8217;introduzione delle norme di coordinamento, ed all&#8217;istituzione dell&#8217;Alta commissione, osserva l&#8217;Avvocatura che il Parlamento, all&#8217;esito dei lavori di quest&#8217;ultima, potrebbe integrare o modificare il comma 18.<br />
    Le Regioni non potrebbero, inoltre, invocare quale parametro l&#8217;art. 3 della Costituzione.<br />
    Infine, in relazione alle censure mosse al potere ministeriale di variare con decreto le tipologie di indebitamento e investimento (commi 17 e 20) l&#8217;Avvocatura rileva che l&#8217;argomento relativo all&#8217;assenza di criteri idonei a guidare l&#8217;esercizio del potere del Ministro sarebbe inconsistente, essendo i criteri agevolmente desumibili dall&#8217;intero contesto dei commi da 16 a 21.</p>
<p>    13. – In prossimità dell&#8217;udienza pubblica tutte le ricorrenti hanno depositato memorie illustrative, insistendo per l&#8217;accoglimento delle conclusioni già formulate.<br />
    In particolare, la Regione Siciliana ha anzitutto precisato di aver affermato la vincolatività, nei confronti di essa Regione, del principio di indebitamento per le spese correnti sancito dall&#8217;art. 119, sesto comma, Cost. sull&#8217;implicito presupposto della sussistenza, ben prima della riforma costituzionale del 2001, di un principio sostanzialmente analogo – codificato da svariate fonti, come l&#8217;art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le Regioni a statuto ordinario, o l&#8217;art. 52 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, e, per la Regione Siciliana, dall&#8217;art. 18, primo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 –, discendente dall&#8217;ossequio a criteri di buon andamento e di sana amministrazione immanenti nell&#8217;ordinamento, e correlato al limite all&#8217;autofinanziamento noto a livello comunitario. La posizione del principio in sede di riforma costituzionale non sarebbe, quindi, che una esplicitazione di un vincolo contabile già cogente, la cui concreta attuazione non potrebbe che essere rimessa, in ossequio all&#8217;autonomia finanziaria attribuita alla Regione Siciliana, alla responsabilità, ed alla legislazione, della stessa. Sarebbe pertanto corretta l&#8217;individuazione dei parametri negli artt. 14, lettere o e p, e 16 dello statuto, che attribuiscono alla Regione la potestà di dettare norme concernenti l&#8217;ordinamento contabile proprio nonché degli enti locali e di tutte le realtà istituzionali ricomprese nel settore pubblico regionale, ed attinenti all&#8217;autonomia finanziaria, mentre l&#8217;art. 20 dello statuto sarebbe stato invocato per l&#8217;illegittima compressione della potestà amministrativa regionale, quantomeno sotto il profilo dell&#8217;ampiezza e dell&#8217;operatività del relativo espletamento.<br />
    Ritenere, poi, la normativa censurata compresa nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato costituirebbe assunto indimostrato, alla luce dell&#8217;inversione della tecnica di riparto delle potestà legislative e dell&#8217;enumerazione tassativa delle competenze dello Stato risultanti dal novellato art. 117 Cost., che consentono deroghe all&#8217;ordinario assetto delle competenze solo sulla base di quel meccanismo dinamico, individuato nella sent. n. 303 del 2003, in presenza di un preciso “iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale”, non riscontrabile nella specie. Né, considerato il loro livello di assoluto dettaglio, le disposizioni censurate possono ritenersi espressione della competenza concorrente spettante allo Stato ex art. 117, terzo comma, Cost., in materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”.<br />
    Dopo aver contestato che quella invocata con il ricorso sia una pronuncia additiva, come affermato dalla difesa erariale, essendo, invece, richiesta una sentenza che accerti l&#8217;invasione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Regione, la ricorrente conclude, in replica alla battuta polemica dell&#8217;Avvocatura sulla sorte degli istituti di credito siciliani, precisando che ogni funzione di vigilanza in materia creditizia è preclusa alla Regione, essendo di esclusiva pertinenza della Banca d&#8217;Italia.<br />
    La Regione Sardegna in primo luogo ribadisce l&#8217;inapplicabilità delle disposizioni censurate ad essa Regione perché dotata, in forza delle disposizioni dello statuto, di forme di autonomia più ampie di quelle previste dall&#8217;art. 119 Cost., soffermandosi sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e richiamando, in proposito, anche la sentenza n. 103 del 2003.<br />
    Qualora le disposizioni censurate fossero invece ritenute ad essa applicabili, sarebbero tuttavia incostituzionali perché lesive delle competenze legislative regionali, per la natura strumentale della competenza in materia di bilancio e contabilità, cui va ricondotta la disciplina dell&#8217;indebitamento, in quanto la Regione verrebbe limitata nella potestà programmatoria degli interventi pubblici nella varie materie.<br />
    La ricorrente contesta poi che la disciplina impugnata possa essere considerata esercizio di una competenza esclusiva statale per l&#8217;attuazione dell&#8217;art. 119, ultimo comma, Cost., in quanto il principio, posto dalla norma costituzionale, del limite all&#8217;indebitamento non richiede norme di dettaglio e/o di attuazione che puntualizzino o restringano il concetto economico di investimento, come insegnerebbe la storia dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 10 della legge n. 281 del 1970 – di cui l&#8217;art. 119, sesto comma, rappresenterebbe il “precipitato” costituzionale –, che in trent&#8217;anni non ha conosciuto attuazione, essendo stata interpretata la nozione di “spese di investimento” esclusivamente alla luce del suo significato economico, il che rende manifesto il carattere di dettaglio delle disposizioni censurate.<br />
    La Provincia autonoma di Trento ricorda invece come rientri nella propria competenza legislativa la contabilità propria e, segnatamente, la disciplina della modalità di ricorso all&#8217;indebitamento degli enti locali (art. 17, comma 3, della legge n. 268 del 1992, ricostruisce brevemente la storia normativa dell&#8217;indebitamento delle Regioni sino all&#8217;illegittimo restringimento della nozione di investimento operata dalle disposizioni censurate, ed osserva come la tesi della difesa erariale secondo la quale l&#8217;esclusione dei finanziamenti di investimenti privati sarebbe conforme al parametro costituzionale avrebbe trovato smentita in quanto disposto, per gli anni 2003 e 2004, per gli enti ad autonomia speciale dal sopravvenuto art. 3, comma 1, del d.l. 12 luglio 2004, n. 168, introduttivo del comma 21-bis nella normativa impugnata.<br />
    La Regione Valle d&#8217;Aosta richiama a proprio favore, in particolare, in tema di disciplina dell&#8217;indebitamento degli enti locali, la sentenza n. 376 del 2003 di questa Corte.<br />
    La Regione Marche si sofferma in particolare su natura e portata del coordinamento della finanza pubblica, compreso tra le materie di legislazione concorrente dall&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., osservando, con numerosi richiami alla dottrina, come nel sistema dell&#8217;art. 119 Cost. il coordinamento statale intervenga su una potestà legislativa regionale già preesistente, e debba essere limitato alla determinazione dei principi fondamentali, laddove la normativa impugnata fornisce un elenco puntuale degli investimenti e degli indebitamenti ammessi (viene in proposito richiamata l&#8217;audizione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome presso la Commissione bilancio del 18 marzo 2004).<br />
    La Regione Toscana aggiunge che la normativa impugnata si porrebbe altresì in contrasto con il regolamento comunitario n. 2223/96.<br />
    Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna osservano che la prima disciplina delle possibilità di investimento delle Regioni ordinarie risale all&#8217;art. 10 della l. 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l&#8217;attuazione delle Regioni a statuto ordinario), e, anche a seguito delle successive modifiche legislative (art. 22 della legge n. 335 del 1976, recante “Princìpi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni”, e art. 23 del d.lgs. n. 76 del 2000, recante “Princìpi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni”, in attuazione dell&#8217;articolo 1, comma 4, della l. 25 giugno 1999, n. 208), si limitava ad escludere l&#8217;indebitamento per finanziare la spesa corrente.<br />
    Secondo le ricorrenti, la ratio dell&#8217;art. 119 della Costituzione è di “costituzionalizzare il divieto di indebitamento, da parte delle Regioni, per finanziare la spesa corrente già risultante dalle leggi statali ordinarie”, sicché, posto che tale divieto non si sarebbe esteso al finanziamento degli investimenti privati, sarebbe illegittimo introdurlo mediante la norma impugnata: essi infatti “producono utilità per il futuro nel territorio” e pertanto “devono rientrare nel concetto costituzionale di investimento”.<br />
    In tal senso militerebbe la stessa formulazione letterale dell&#8217;art. 119 Cost. (“finanziare spese di investimento”), nonché la deroga al divieto concernente il ricorso all&#8217;indebitamento per finanziare contributi agli investimenti di privati, introdotta dal d.l. 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito nella l. 30 luglio 2004, n. 191.<br />
    Inoltre, le ricorrenti ribadiscono che la nozione di “contributo agli investimenti” vigente in Italia non può che essere conforme alla definizione adottata a livello comunitario, tramite il regolamento n. 2223/96.<br />
    Infine, la Regione Campania insiste sul proprio interesse alla decisione, pur dopo l&#8217;emanazione del d.l. n. 168 del 2004, che dichiara di avere impugnato in separato ricorso (di cui chiede la riunione con il presente).<br />
    Nel merito, la ricorrente insiste sui profili di censura già svolti, osservando che i “contenuti dell&#8217;autonomia” regionale in punto di ricorso all&#8217;indebitamento sono direttamente posti dall&#8217;art. 119 Cost. e si ricollegano inscindibilmente alla piena attuazione della norma costituzionale, sicché “sarebbe davvero paradossale assumere ed imporre soltanto la vigenza attuale dei limiti, in assenza del &#8216;sistema&#8217; cui gli stessi si riferiscono”, in altre parole fino a quando non si realizzi “la completa ed effettiva attuazione dell&#8217;autonomia finanziaria” regionale.</p>
<p>    14. – Ha altresì depositato memorie illustrative, nei ricorsi promossi dalle Regioni Siciliana, Campania, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, l&#8217;Avvocatura dello Stato, insistendo per l&#8217;accoglimento delle conclusioni già formulate.<br />
    Lo Stato sottolinea come l&#8217;art. 119, sesto comma, Cost. si applichi indifferenziatamente a tutte le Regioni, dovendo qualsiasi deroga essere esplicita e consacrata in una norma costituzionale, atteso che la finanza pubblica è configurata unitariamente dalla Costituzione e che i mercati finanziari non sarebbero disposti a considerare il “rischio-regione” come separato dal “rischio-Paese” ed a credere nella insensibilità dello Stato ad eventuali insolvenze di singole autonomie, ordinarie o speciali che siano. A ben vedere, dunque, il censurato comma 21 recherebbe una norma superflua, volta solo a prevenire equivoci attraverso un&#8217;interpretazione autentica “di chiarimento”. Quanto, infine, al confine della “espansione” dell&#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, richiamando la sentenza n. 274 del 2003 l&#8217;Avvocatura osserva come esso riguardi l&#8217;art. 117, comma quarto, e non i principi e le regole posti dall&#8217;art. 119 Cost.<br />
    Inoltre, l&#8217;introduzione dei commi 21-bis e 21-ter nel testo della norma impugnata viene incontro a richieste avanzate dalle autonomie, sicché “non può escludersi che sia venuto meno l&#8217;interesse” all&#8217;esame delle censure dirette avverso il comma 18.<br />
    Lo Stato, in ogni caso, si sarebbe limitato a porre principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica: peraltro, “una competenza di coordinamento deve necessariamente essere esercitata mediante atti statali &#8216;autosufficienti&#8217; e non può richiedere, per la completezza della sua effettività, atti legislativi posti in essere dalle regioni &#8216;coordinate&#8217;”.<br />
    Viene altresì contestato che il diritto comunitario recepisca una nozione di investimento comprensiva dei finanziamenti ai privati, posto che i “contributi agli investimenti” previsti dal regolamento n. 2223/96 (punto D.92) costituirebbero “trasferimenti in conto capitale” distinti dagli “investimenti fissi” (punto P.51).<br />
    L&#8217;investimento richiederebbe, per essere tale, “un accrescimento del proprio patrimonio”, che non consegue invece ai trasferimenti in conto capitale ai privati, cosicché sarebbe “irrazionale” e in contrasto con la lettera dell&#8217;art. 119 della Costituzione recepirne a livello legislativo una nozione così allargata.<br />
    Infine, quanto al potere ministeriale di incidere sulle tipologie di indebitamento e di investimento previste dalla legge, l&#8217;Avvocatura osserva che, in ordine alle prime (comma 17), il decreto ministeriale avrebbe carattere meramente integrativo e che, in ordine alle seconde (comma 18), il decreto “può soltanto precisare ed interpretare le “tipologie” elencate (…) senza ambizione di apportare modifiche sostanziali”.<br />
    L&#8217;Avvocatura ritiene poi ammissibile che all&#8217;attuazione dell&#8217;art. 119 Cost. si proceda mediante “interventi parziali”, di cui la norma impugnata sarebbe un esempio.<br />
    Essa si limiterebbe a porre, nella materia del coordinamento della finanza pubblica, “principi cui le singole leggi regionali di spesa nei vari settori d&#8217;intervento devono attenersi”.<br />
    Inoltre, “una competenza di coordinamento deve necessariamente essere esercitata mediante atti statali &#8216;autosufficienti&#8217; e non può richiedere, per la completezza della sua effettività, atti legislativi posti in essere dalle Regioni &#8216;coordinate&#8217;”.</p>
<p>    15. – All&#8217;udienza del 28 settembre 2004 le parti hanno discusso i ricorsi, insistendo sulle conclusioni già rassegnate.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1.– L&#8217;art. 119, sesto comma, della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, stabilisce, nel suo secondo periodo, che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni “possono ricorrere all&#8217;indebitamento solo per finanziare spese di investimento”; e aggiunge, nel terzo periodo, che “è esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti”.<br />
    L&#8217;art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), al comma 16 stabilisce che “Ai sensi dell&#8217;articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l&#8217;esercizio di servizi pubblici [vale a dire, oltre a Comuni, Province e Città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane o di arcipelago, le unioni di Comuni, i consorzi cui partecipano gli enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, e, ove previsto dallo statuto, i consorzi per la gestione dei servizi sociali, nonché le aziende speciali e le istituzioni] possono ricorrere all&#8217;indebitamento solo per finanziare spese di investimento”(primo periodo); e che “Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l&#8217;indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all&#8217;articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 [vale a dire degli enti e organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione], solo per finanziare spese di investimento” (secondo periodo).<br />
    Il successivo comma 17 stabilisce che “Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento, agli effetti dell&#8217;articolo 119, sesto comma, della Costituzione” una serie di operazioni dettagliatamente elencate nel primo e nel secondo periodo del comma. Il terzo periodo aggiunge che “Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio”. Ai sensi del successivo quarto periodo, “Modifiche alle predette tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentito l&#8217;ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea”.<br />
    Il comma 18, a sua volta, elenca, nelle lettere da a a i, le operazioni che “ai fini di cui all&#8217;articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti”.<br />
    Il comma 19 aggiunge che “gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all&#8217;indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla capitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l&#8217;istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall&#8217;ente l&#8217;esplicazione specifica sull&#8217;investimento da finanziare e l&#8217;indicazione che il bilancio dell&#8217;azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l&#8217;operazione, relativo all&#8217;esercizio finanziario precedente l&#8217;operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio”.<br />
    Il comma 20 stabilisce che “Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentito l&#8217;ISTAT”.<br />
    Infine, il comma 21 recita: “Ai fini della tutela dell&#8217;unità economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le disposizioni di cui ai commi da 16 a 20 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori”.<br />
    Tali disposizioni sono impugnate, con distinti ricorsi, dalle Regioni Sicilia (tutti i predetti commi), Sardegna (il comma 21, in relazione ai commi da 16 a 20), Valle d&#8217;Aosta (tutti i commi), dalla Provincia autonoma di Trento (i commi 17, 18, 20 e 21), e dalle Regioni Campania (tutti i commi), Emilia-Romagna (i commi 17, 18 e 20), Marche (i commi da 16 a 20), Toscana (i commi 18, 19 e 20) e Umbria (i commi 17, 18 e 20).</p>
<p>    2.– Le censure mosse dalle ricorrenti possono suddividersi in tre gruppi. In primo luogo, il comma 21 è impugnato dalle Regioni a statuto speciale e dalla Provincia autonoma di Trento (nonché dalla Regione Campania, che non sviluppa però su di esso autonome censure, né è riguardata dalle disposizioni di detto comma, onde la relativa censura risulta inammissibile), le quali lamentano che sia disposta nei loro confronti e nei confronti degli enti in esse siti l&#8217;applicazione delle disposizioni dei precedenti commi, sostenendo in sostanza che ad esse l&#8217;articolo 119, sesto comma, della Costituzione non potrebbe applicarsi se non nelle parti in cui comporti forme di autonomia più ampie rispetto a quelle loro già attribuite, ai sensi dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, il che non si potrebbe dire o si potrebbe dire solo per qualche aspetto, al quale dovrebbe limitarsi detta applicabilità; e che in ogni caso (secondo la Regione Siciliana) la individuazione delle nozioni di indebitamento e di investimento, ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 119, sesto comma, spetterebbe alla Regione.<br />
    Il secondo gruppo di censure riguarda i commi da 16 a 20. Esse accomunano le ricorrenti Regioni ordinarie e le ricorrenti Regioni speciali, le quali, in subordine rispetto alla questione che investe il comma 21, o in correlazione con questa, lamentano anch&#8217;esse, sostanzialmente, l&#8217;estensione dell&#8217;applicazione delle norme a enti diversi da quelli espressamente indicati nell&#8217;art. 119, sesto comma, e le restrizioni, che si affermano illegittime e lesive dell&#8217;autonomia finanziaria regionale e provinciale, che i commi in esame apportano alle nozioni di indebitamento e in ispecie di investimento.<br />
    In particolare, sarebbe illegittimo il comma 18 là dove esclude dal novero delle spese di investimento, per le quali è ammesso il ricorso all&#8217;indebitamento, i contributi erogati a favore di soggetti privati e molti co-finanziamenti regionali di programmi comunitari.<br />
    Infine, i commi 17 e 20 sono censurati, sia dalle Regioni ordinarie che da quelle speciali (ad eccezione della Valle d&#8217;Aosta), in quanto attribuiscono al Ministro dell&#8217;economia e delle finanze il potere, sostanzialmente regolamentare, di modificare con proprio decreto le tipologie di operazioni costituenti indebitamento e investimento.</p>
<p>    3.– La presente decisione riguarda solo le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti dell&#8217;art. 3, commi da 16 a 21, della legge n. 350 del 2003, restando riservata a separate pronunzie la decisione delle altre questioni sollevate in alcuni dei ricorsi.<br />
    Con riguardo alle disposizioni indicate, i relativi giudizi devono essere riuniti, per la coincidenza dell&#8217;oggetto, ed essere decisi con unica pronunzia.</p>
<p>    4.– Le questioni sollevate con il ricorso della Regione Toscana devono essere dichiarate inammissibili, in quanto la delibera della Giunta regionale n. 66 in data 9 febbraio 2004, che ha deciso l&#8217;impugnazione di disposizioni della legge n. 350 del 2003, non reca, nella motivazione, alcun riferimento all&#8217;art. 3, commi da 16 a 20 (ancorché indichi a titolo di “esempio” alcune altre disposizioni ritenute lesive), mentre la generica autorizzazione a sollevare questione di legittimità costituzionale della legge n. 350 – avente contenuti molteplici e assai vari – non può, per la sua genericità, dare ingresso all&#8217;impugnazione di disposizioni non individuate (cfr. sentenza n. 43 del 2004).<br />
    Parimenti inammissibile, come si è accennato, è l&#8217;impugnazione del comma 21 proposta, senza motivazione alcuna, dalla Regione Campania in relazione ad un comma, che riguarda le sole Regioni ad autonomia speciale.</p>
<p>    5.– Le questioni, sollevate dalle Regioni a statuto speciale e dalla Provincia autonoma di Trento, nei confronti del comma 21, sono infondate.<br />
    L&#8217;articolo 119, sesto comma, della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, non introduce nuove restrizioni all&#8217;autonomia regionale, ma enuncia espressamente un vincolo – quello a ricorrere all&#8217;indebitamento solo per spese di investimento – che già nel previgente regime costituzionale e statutario il legislatore statale ben poteva imporre anche alle Regioni a statuto speciale, in attuazione del principio unitario (art. 5 della Costituzione) e dei poteri di coordinamento della finanza pubblica, nonché del potere di dettare norme di riforma economico-sociale vincolanti anche nei confronti della potestà legislativa primaria delle Regioni ad autonomia differenziata. E se quest&#8217;ultimo vincolo può non trovare più applicazione, in forza della clausola di salvaguardia dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, negli ambiti nei quali le Regioni ordinarie abbiano acquisito potestà più ampie, ciò non può dirsi in ambiti, come quello dei principi di coordinamento finanziario (cfr. art. 117, terzo comma), in cui l&#8217;autonomia delle Regioni ordinarie incontra tuttora gli stessi o più rigorosi limiti (cfr. sentenza n. 536 del 2002).<br />
    La finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della “finanza pubblica allargata” nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell&#8217;esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998), come quelli relativi al cosiddetto patto di stabilità interno (cfr. sentenza n. 36 del 2004).<br />
    Il nuovo sesto comma dell&#8217;art. 119 della Costituzione trova dunque applicazione nei confronti di tutte le autonomie, ordinarie e speciali, senza che sia necessario all&#8217;uopo ricorrere a meccanismi concertati di attuazione statutaria: e di conseguenza non è illegittima l&#8217;estensione che la legge statale ha disposto, nei confronti di tutte le Regioni, della normativa attuativa.<br />
    Né si potrebbero rinvenire ragioni giustificatrici di una così radicale differenziazione fra i due tipi di autonomia regionale, in relazione ad un aspetto – quello della soggezione a vincoli generali di equilibrio finanziario e dei bilanci – che non può non accomunare tutti gli enti operanti nell&#8217;ambito del sistema della finanza pubblica allargata.</p>
<p>    6.– Anche le censure del secondo gruppo, mosse nei confronti dei commi da 16 a 20 nei ricorsi sia delle Regioni ordinarie, sia di quelle speciali, sono infondate.<br />
    Il quesito che si pone è il seguente: se e in che misura la legge dello Stato possa porre regole specifiche che concretizzano e attuano il vincolo di cui all&#8217;art. 119, sesto comma, della Costituzione, in particolare definendo ciò che si intende, a questi fini, per “indebitamento” e per “spese di investimento”.<br />
    Non si tratta di nozioni il cui contenuto possa determinarsi a priori, in modo assolutamente univoco, sulla base della sola disposizione costituzionale, di cui questa Corte sia in grado di offrire una interpretazione esaustiva e vincolante per tutti, una volta per sempre. Si tratta di nozioni che si fondano su principi della scienza economica, ma che non possono non dare spazio a regole di concretizzazione connotate da una qualche discrezionalità politica.<br />
    Ciò risulta del resto evidente, se si tiene conto che proprio le definizioni che il legislatore statale ha offerto nelle disposizioni qui impugnate (art. 3, commi 17, 18 e 19, della legge n. 350 del 2003) derivano da scelte di politica economica e finanziaria effettuate in stretta correlazione con i vincoli di carattere sovranazionale cui anche l&#8217;Italia è assoggettata in forza dei Trattati europei, e dei criteri politico-economici e tecnici adottati dagli organi dell&#8217;Unione europea nel controllare l&#8217;osservanza di tali vincoli.<br />
    La nozione di spese di investimento adottata appare anzi estensiva rispetto ad un significato strettamente contabile, che faccia riferimento solo ad erogazioni di denaro pubblico cui faccia riscontro l&#8217;acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio dell&#8217;ente che effettua la spesa: comprende infatti ad esempio i trasferimenti in conto capitale destinati alla realizzazione degli investimenti di altri enti pubblici (comma 18, lettera g), o gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio (comma 18, lettera i).<br />
    Parimenti, la nozione di “indebitamento” è ispirata ai criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici; si tratta, in definitiva, di tutte le entrate che non possono essere portate a scomputo del disavanzo calcolato ai fini del rispetto dei parametri comunitari.<br />
    Ciò posto, è chiaro come non si possa ammettere che ogni ente, e così ogni Regione, faccia in proprio le scelte di concretizzazione delle nozioni di indebitamento e di investimento ai fini predetti. Trattandosi di far valere un vincolo di carattere generale, che deve valere in modo uniforme per tutti gli enti, solo lo Stato può legittimamente provvedere a tali scelte.</p>
<p>    7.– Sono pertanto infondate le censure sollevate in relazione ai commi 17 e 18 dell&#8217;art. 3 in esame sul presupposto che spetti alla Regione, e non allo Stato, il potere di definire le nozioni di indebitamento e di investimento ai fini dell&#8217;attuazione del vincolo espresso nell&#8217;art. 119, sesto comma, della Costituzione. Resta naturalmente fermo che qualora, in concreto, lo Stato effettuasse scelte irragionevoli, le Regioni ben potrebbero contestarle nelle sedi appropriate.<br />
    Questo non si verifica però nella specie. Le scelte espresse nei commi 17 e 18 dell&#8217;impugnato art. 3 non possono dirsi irragionevoli. Non può dirsi tale, in particolare, la scelta di escludere dalla nozione di spese di investimento le erogazioni a favore di privati, sia pure effettuate per favorirne gli investimenti.<br />
    Queste infatti, ancorché possano indubbiamente concorrere a promuovere (con effetti che occorrerebbe peraltro definire e misurare caso per caso) lo sviluppo del sistema economico nazionale, non concorrono ad accrescere il patrimonio pubblico nel suo complesso: criterio negativo, questo, che non irragionevolmente appare aver guidato il legislatore statale in dette scelte. Lo stesso è a dirsi per le forme di co-finanziamento regionale di programmi comunitari, che di per sé possono attenere a tipologie di spese assai diverse fra di loro, non necessariamente definibili come investimenti secondo il criterio predetto.</p>
<p>    8.– Sono invece fondate le censure del terzo gruppo, che investono i commi 17, ultimo periodo, e 20, là dove attribuiscono al Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentito l&#8217;ISTAT, il potere di disporre con proprio decreto modifiche alle tipologie di “indebitamento” e di “investimenti” stabilite in detti commi ai fini di cui all&#8217;art. 119, sesto comma, della Costituzione.<br />
    Tali disposizioni (di cui l&#8217;una, quella del comma 20, in parte ripete la previsione del comma 17 quanto alle tipologie di indebitamento, ed estende lo stesso meccanismo alle tipologie degli investimenti) conferiscono al Ministro una potestà il cui esercizio può comportare una ulteriore restrizione della facoltà per gli enti autonomi di ricorrere all&#8217;indebitamento per finanziare le proprie spese, e si traducono sostanzialmente in una delegificazione delle statuizioni contenute nei predetti commi, che definiscono le nozioni di indebitamento e di investimento ai fini dell&#8217;applicazione alle Regioni e agli enti locali del vincolo di cui all&#8217;art. 119, sesto comma, della Costituzione.<br />
    Ma una siffatta previsione presupporrebbe il rispetto del principio di legalità sostanziale, in forza del quale l&#8217;esercizio di un potere politico-amministrativo incidente sull&#8217;autonomia regionale (nonché sull&#8217;autonomia locale) può essere ammesso solo sulla base di previsioni legislative che predeterminino in via generale il contenuto delle statuizioni dell&#8217;esecutivo, delimitandone la discrezionalità (cfr. sentenze n. 150 del 1982, n. 384 del 1992, n. 301 del 2003).<br />
    Né può valere a soddisfare tale requisito la generica previsione del comma 17, ultimo periodo (non ripetuta, peraltro, dal comma 20, e quindi non applicabile alle modifiche delle tipologie di investimento di cui al comma 18), secondo cui il Ministro dovrebbe disporre le eventuali modifiche alle tipologie di indebitamento “sulla base dei criteri definiti in sede europea”. Infatti, ove non si tratti di norme europee suscettibili di diretta applicazione (nel qual caso, peraltro, non occorrerebbe la mediazione di norme nazionali), tale previsione non basta ad integrare una sufficiente determinazione legislativa dei presupposti e del contenuto degli atti ministeriali. </p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>    LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
    riservata a separate pronunzie la decisione delle altre questioni sollevate con i ricorsi in epigrafe;<br />
    riuniti i giudizi limitatamente alle questioni relative all&#8217;art. 3, commi da 16 a 21, della legge impugnata,<br />
    a) dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 17, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004);<br />
    b) dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 20, della predetta legge n. 350 del 2003;<br />
    c) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 18, 19 e 20, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana (reg. ric. n. 32 del 2004) con il ricorso in epigrafe;<br />
    d) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 21, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Campania (reg. ric. n.37 del 2004) con il ricorso in epigrafe;<br />
    e) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 21, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate dalla Regione Siciliana (reg. ric. n. 28 del 2004) in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, agli artt. 14, lettere o e p, e 36 dello statuto speciale per la Regione Siciliana di cui al r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, e all&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; dalla Regione Sardegna (reg. ric. n. 29 del 2004) in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, agli artt. 3, 4, 5, 7, 11 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, all&#8217;art. 3 del d.lgs. 10 aprile 2001, n. 180, e all&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; dalla Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 35 del 2004) in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all&#8217;art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, e agli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; dalla Regione Valle d&#8217;Aosta (reg. ric. n.36 del 2004) in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 119 e 120 della Costituzione, all&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, con i ricorsi in epigrafe;<br />
    f) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19 della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e all&#8217;art. 20 dello statuto speciale per la Regione Siciliana di cui al r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, dalla Regione Siciliana con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 28 del 2004);<br />
    g) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, agli artt. 3, 4, 5, 7 e 11 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, e all&#8217;art. 3 del d.lgs. 10 aprile 2001, n. 180, dalla Regione Sardegna con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 29 del 2004);<br />
    h) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo a), e 18, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 35 del 2004);<br />
    i) dichiara non fondate le questioni di legittimità dell&#8217;art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 116, 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 3, 4 e 48-bis dello statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4, dalla Regione Valle d&#8217;Aosta con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 36 del 2004);<br />
    l) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Marche (reg. ric. n. 31 del 2004) con il ricorso in epigrafe;<br />
    m) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo a), e 18, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna (reg. ric. n. 33 del 2004) e Umbria (reg. ric. n. 34 del 2004) con i ricorsi in epigrafe;<br />
    n) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Campania (reg. ric. n.37 del 2004) con il ricorso in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.</p>
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		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.430</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-29-12-2004-n-430/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-29-12-2004-n-430/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-29-12-2004-n-430/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.430</a></p>
<p>Pres. ONIDA, Red. MADDALENA perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti &#8211; Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 7, comma 2, della legge 17 aprile 1985, n.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-29-12-2004-n-430/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.430</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ONIDA, Red. MADDALENA</span></p>
<hr />
<p>perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti &#8211; Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 7, comma 2, della legge 17 aprile 1985, n. 141 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento all&#8217;art. 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Puglia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:<br />
 Valerio		ONIDA	        Presidente<br />
#NOME?		MEZZANOTTE	   Giudice<br />
#NOME?		NEPPI MODONA<br />
#NOME?	CAPOTOSTI<br />
#NOME?		MARINI<br />
#NOME?		BILE<br />
#NOME?	FLICK<br />
#NOME?		AMIRANTE<br />
#NOME?			DE SIERVO<br />
#NOME?		VACCARELLA<br />
#NOME?		MADDALENA<br />
#NOME?		FINOCCHIARO<br />
#NOME?		QUARANTA<br />
#NOME?		GALLO<br />
ha pronunciato la seguente		      																																																																																											</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 7, comma 2, della legge 17 aprile 1985, n. 141 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti), promossi con ordinanze dell&#8217;8 gennaio 2004 e del 29 dicembre 2003 dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, sui ricorsi proposti da Masi Caterina ed altri contro il Provveditorato agli studi di Bari ed altri e da Palamà Ercole ed altri contro il Provveditorato agli studi di Lecce ed altri, rispettivamente iscritte ai numeri 263 e 405 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 15 e n. 20, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2004.</p>
<p> Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
    udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2004 il Giudice relatore Paolo Maddalena.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1. &#8211; Con due ordinanze di identico contenuto, iscritte ai numeri 263 e 405 del registro ordinanze 2004, la Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Puglia ha sollevato, in riferimento all&#8217;articolo 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 7, comma 2, della legge 17 aprile 1985, n. 141 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti), “nella parte in cui stabilisce che i benefici previsti dal presente articolo sono attribuiti ai dipendenti della scuola collocati a riposo nel periodo tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979 in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987, anziché interamente dal 1° febbraio 1981”.</p>
<p>    2.1 &#8211; In punto di fatto il remittente precisa di dovere decidere vari ricorsi proposti da dipendenti in quiescenza del settore scuola, cessati dal servizio nel periodo 1° giugno 1977 – 31 marzo 1979, i quali hanno richiesto la riliquidazione del trattamento di quiescenza con valutazione dell&#8217;intera anzianità a decorrere dal 1° febbraio 1981.<br />
    2.2. &#8211; In punto di rilevanza il giudice a quo rileva che l&#8217;impugnato articolo 7, comma 2, della legge n. 141 del 1985 attribuisce ai suddetti dipendenti la valutazione dell&#8217;anzianità in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987, mentre l&#8217;art. 8 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l&#8217;università), convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 391, riconosce alla medesima categoria di dipendenti, ma cessati dal servizio dopo il 1° aprile 1979, la valutazione dell&#8217;intera anzianità a decorrere dal 1° febbraio 1981.<br />
    Il remittente richiama la sentenza n. 504 del 1988 di questa Corte, la quale ha dichiarato la incostituzionalità dell&#8217;art. 8 del citato decreto-legge n. 255 del 1981, “nella parte in cui non prevede l&#8217;estensione ai dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel periodo tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979 dei benefici concessi ai dipendenti cessati dal servizio dopo quest&#8217;ultima data”, e sostiene che dalla caducazione dell&#8217;impugnato art. 7, comma 2, della legge n. 141 del 1985 deriverebbe l&#8217;accoglimento delle domande avanti a sé proposte, le quali andrebbero, altrimenti, respinte.<br />
    2.3. &#8211; In ordine alla non manifesta infondatezza il remittente ricorda, anzitutto, l&#8217;art. 152 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), con il quale il legislatore si è assunto l&#8217;impegno di “correggere” le disparità di trattamento derivanti dall&#8217;applicazione del criterio del c.d. maturato economico (criterio prescelto per il reinquadramento del personale nelle nuove qualifiche funzionali), prevedendo espressamente il recupero della maggiore anzianità di servizio nei livelli retributivi precedentemente maturati, a cominciare dal triennio contrattuale 1979-1981, con priorità per il personale che avesse già maturato il diritto al trattamento di quiescenza.<br />
    Il giudice a quo richiama, ancora, la citata sentenza n. 504 del 1988 di questa Corte, che ha ritenuto “irragionevole la decisione del legislatore di estendere retroattivamente il beneficio del riconoscimento integrale dell&#8217;anzianità di servizio limitatamente al solo personale cessato dal servizio dal 1° aprile 1979, negando tale estensione a coloro i quali, nonostante il loro collocamento a riposo risalisse ad un&#8217;epoca anteriore al 1° aprile 1979, avevano tuttavia ottenuto l&#8217;inquadramento nelle qualifiche retributive funzionali perché al 1° giugno 1977” (data di entrata in vigore, per il personale della scuola, delle qualifiche funzionali, introdotte dalla legge n. 312 del 1980) “erano ancora in servizio”.<br />
    Per il remittente l&#8217;art. 7, comma 2, della legge n. 141 del 1985, nel prevedere, per il personale della scuola collocato in quiescenza tra il 1° giugno 1977 ed il 31 marzo 1979, la valutazione della anzianità in ragione della metà a decorrere dall&#8217;anno 1986 ed interamente dall&#8217;anno 1987, avrebbe solo limitato, ma non eliminato la grave e discriminatoria sperequazione rilevata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 504 del 1988, e, alla luce di questa sentenza e per le medesime ragioni, dovrebbe essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.</p>
<p>    3. &#8211; E&#8217; intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l&#8217;infondatezza delle questioni.<br />
    L&#8217;Avvocatura sostiene che “dalla irragionevolezza”, riscontrata dalla sentenza n. 504 del 1988 di questa Corte, “della originaria scelta di estendere il beneficio integrale della anzianità di servizio al solo personale cessato dal servizio dal 1° aprile 1979 e non a quello cessato in precedenza, non scaturisce, in via automatica, quella dal giudice a quo ipotizzata, ed asseritamente incentrata sulla diversificazione della misura e della decorrenza economica della riliquidazione in questione”. “Una volta eliminato il preponderante fattore di discriminazione, mediante la estensione del beneficio ai soggetti dapprima esclusi, si riafferma”, secondo la difesa erariale, “quanto a profili secondari di diversificazione che il legislatore può mantenere nell&#8217;esercizio della sua discrezionalità, il consolidato orientamento della Corte secondo cui non contrasta di per sé con il principio di uguaglianza un diverso trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo costituisce un elemento diversificatore”.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1. &#8211; Con due ordinanze di identico contenuto, la Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Puglia ha sollevato, in riferimento all&#8217;articolo 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 7, comma 2, della legge 17 aprile 1985, n. 141 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti), “nella parte in cui stabilisce che i benefici previsti dal presente articolo sono attribuiti ai dipendenti della scuola collocati a riposo nel periodo tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979 in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987, anziché interamente dal 1° febbraio 1981”.</p>
<p>    2. &#8211; I due giudizi, di identico oggetto, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.</p>
<p>    3. &#8211; La disposizione impugnata si inquadra nel processo legislativo che, a partire dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), ha previsto per i pubblici dipendenti la sostituzione dell&#8217;ordinamento gerarchico con quello delle qualifiche funzionali.<br />
    Il passaggio dall&#8217;uno all&#8217;altro assetto è stato effettuato in base al criterio del c.d. maturato economico, il quale tiene conto unicamente del trattamento economico complessivo goduto al momento dell&#8217;inquadramento nelle qualifiche funzionali (art. 51 della legge n. 312 del 1980), prescindendosi dall&#8217;anzianità effettiva. Questo comporta un chiaro vantaggio per il personale all&#8217;inizio della carriera, il quale beneficia immediatamente dei miglioramenti retributivi ed ha la prospettiva di beneficiarne a lungo per tutto lo svolgimento della prevista progressione economica, ma al tempo stesso provoca un appiattimento della posizione del personale con maggiore anzianità nell&#8217;ambito della medesima qualifica, il quale se vede conservato il proprio trattamento economico, può beneficiare del nuovo e più favorevole sistema retributivo per un periodo di tempo molto minore.<br />
    Il legislatore si è fatto carico di questo problema e con l&#8217;art. 152 della stessa legge n. 312 del 1980 ha manifestato l&#8217;intento di disciplinare la valutazione dell&#8217;eventuale maggiore anzianità, rispetto a quella conferita nei livelli retributivi con l&#8217;inquadramento effettuato, a cominciare dal triennio 1979-1981, con priorità nei confronti di coloro che avessero maturato il diritto al trattamento di quiescenza.<br />
    In attuazione dell&#8217;art. 152 della legge n. 312 del 1980 è stato emanato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l&#8217;università), convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 391, il quale, con norma retroattiva, ha previsto (art. 8, commi 1 e 2) che per il personale collocato a riposo dopo il 1° aprile 1979 la pensione viene riliquidata tenendo conto della anzianità pregressa, con decorrenza dal 1° febbraio 1981.<br />
    L&#8217;impugnato art. 7 della legge n. 141 del 1985 ha poi ulteriormente esteso il beneficio previsto dal citato art. 8, prevedendo anche per il personale cessato dal servizio tra il 1° giugno 1977 ed il 31 marzo 1979 la riliquidazione della pensione con valutazione della anzianità, ma in questo caso in ragione del 50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1986 e interamente dal 1° gennaio 1987.</p>
<p>    4.1. &#8211; La Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Puglia ritiene che la disposizione censurata contrasterebbe con il canone di cui all&#8217;art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto sarebbe “gravemente discriminatorio” e “irragionevole” differenziare a fini pensionistici la posizione dei dipendenti della scuola cessati dal servizio nel periodo compreso tra il 1° giugno 1977 ed il 31 marzo 1979, cui l&#8217;impugnato art. 7, comma 2, della legge n. 141 del 1985 riconosce la valutazione dell&#8217;anzianità in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987, rispetto a quella dei medesimi dipendenti, cessati dopo il 1° aprile 1979, cui l&#8217;art. 8 del decreto-legge n. 255 del 1981 riconosce la riliquidazione del trattamento di quiescenza con valutazione dell&#8217;intera anzianità a decorrere dal 1° febbraio 1981.<br />
    Il giudice a quo ricorda in proposito la sentenza di questa Corte n. 504 del 1988, la quale ha ritenuto irragionevole la scelta del legislatore del 1981 di limitare l&#8217;estensione del beneficio del riconoscimento integrale dell&#8217;anzianità di servizio al solo personale cessato dal servizio dal 1° aprile 1979, negando tale estensione al personale cessato dal servizio dal 1° giugno 1977, e cioè dalla data di entrata in vigore, per il personale della scuola, delle qualifiche funzionali, ritenendo che la citata sentenza implichi una equiparazione del trattamento pensionistico del personale in questione anche sul piano della decorrenza del beneficio stesso.<br />
    4.2. &#8211; La questione non è fondata.<br />
    4.3. &#8211; Questa Corte, più volte chiamata a valutare gli esiti del passaggio dall&#8217;ordinamento gerarchico delle carriere a quello delle qualifiche funzionali, ed in particolare il criterio prescelto dal legislatore del 1980 del c.d. maturato economico e i successivi interventi volti a temperarne gli effetti meno favorevoli per il personale con notevole anzianità rispetto a quello all&#8217;inizio della carriera, ha riconosciuto ampia discrezionalità al legislatore in materia ed ha chiarito che la previsione di una diversa valutazione delle anzianità pregresse attraverso un discrimine temporale non viola il principio di uguaglianza (cfr. sentenze numeri 296 del 1984, 618 del 1987, 624 del 1988, 219 del 1998, 126 del 2000, 376 del 2001 e ordinanza n. 121 del 2003).<br />
    D&#8217;altro canto questa giurisprudenza è coerente con il consolidato indirizzo della Corte che ha sempre negato l&#8217;obbligatorietà per il legislatore di estendere i benefici conseguiti dal personale in servizio a quello in quiescenza (cfr. sentenza n. 30 del 2004 e ordinanze n. 162 del 2003 e n. 531 del 2002).<br />
    Alla luce della costante giurisprudenza appena ricordata, non appare, dunque, irragionevole la scelta del legislatore del 1985 di differenziare, nell&#8217;ambito della stessa categoria di soggetti, la decorrenza e l&#8217;entità del beneficio in ragione della data del loro collocamento a riposo. <br />
    4.4. &#8211; Né d&#8217;altra parte vale invocare la sentenza n. 504 del 1988, giacché in quella occasione la Corte si era limitata ad affermare il principio dell&#8217;applicazione del beneficio a tutti coloro che erano cessati dal servizio dopo il 1° giugno 1977, senza censurare la diversa decorrenza del beneficio prevista dall&#8217;art. 7 della legge n. 141 del 1985. </p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>    LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
    riuniti i giudizi,<br />
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 7, comma 2, della legge 17 aprile 1985, n. 141 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento all&#8217;art. 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con le ordinanze indicate in epigrafe.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-29-12-2004-n-430/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.430</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3825</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3825/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3825/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3825/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3825</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. Correale I.M.S. (avv.ti Aragona e Trioni) c. A.G. Srl (avv.ti Trevissone e Fragapane) servizio pubblico di trasporto: il c.d. sciopero della borsa è inadempimento contrattuale e non esercizio legittimo del diritto di sciopero Servizio pubblico – Servizio di trasporto – Esercizio del diritto di sciopero &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3825/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3825</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3825/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3825</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Correale<br /> I.M.S. (avv.ti Aragona e Trioni) c. A.G. Srl (avv.ti Trevissone e Fragapane)</span></p>
<hr />
<p>servizio pubblico di trasporto: il c.d. sciopero della borsa è inadempimento contrattuale e non esercizio legittimo del diritto di sciopero</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizio pubblico – Servizio di trasporto – Esercizio del diritto di sciopero &#8211; Mansione di conducente e di servizio di biglietteria &#8211; Astensione dal servizio vendita dei biglietti pur permanendo l’attività di conducente – Non ricorre – Inadempimento contrattuale – Provvedimento disciplinare – Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non integra il diritto di sciopero ma inadempimento contrattuale il c.d. sciopero della borsa nel servizio di trasporto pubblico, con conseguente legittimità del provvedimento disciplinare irrogato in conseguenza dell’attuazione dello stesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i>&#8230; OMISSIS &#8230;</i></p>
<p>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Esponeva il ricorrente di prestare servizio, in qualità di conducente di linea, alle dipendenze della Autolinee Giachino s,r,l., società, questa, esercente servizio pubblico di trasporto in regime di concessione.<br />
Il rapporto di lavoro traeva disciplina legale generale dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 mentre la fonte contrattuale particolare era insita nell&#8217;accordo collettivo nazionale di lavoro del 23 luglio 1976 cui seguivano numerosi accordi nazionali integrativi e parzialmente modificativi.<br />
Nello specifico, a livello aziendale, l&#8217;ultimo accordo integrativo era stipulato in data primo luglio 1988 e in esso in particolare, era stato previsto un compenso di lire 1.300 giornaliere a favore del conducente che svolgesse il servizio di biglietteria. Tale accordo risultava poi disdetto nel in data 23 settembre 1991 dal S.I.L.T.   Sindacato Indipendente Lavoratori Trasporto   cui aderiva il ricorrente, anche perché l&#8217;azienda datrice di lavoro aveva ridotto l&#8217;indennità  agente unico&#8221; a £. 750 giornaliere, considerando assorbita la differenza di £. 550 dal &#8220;terzo elemento retributivo&#8221; introdotto dal primo accordo nazionale del 1988.<br />
Successivamente le due parti non avevano più trovato formale intesa riguardo allo svolgimento del servizio di biglietteria da parte dei conducenti e alla relativa corresponsione di indennità in misura ritenuta sufficiente dai lavoratori, così che, in data 14 maggio 1998, il S.I.L.T. indiceva l&#8217;astensione collettiva dalla sola attività di vendita dei biglietti, iniziativa confermata anche in seguito a formali diffide a riprendere il servizio da parte dell&#8217;Autolinee Giachino s.r.l. del 14 maggio 1998 ed ancora, rispettivamente, del 23 maggio 1998 e del 27 maggio 1998, cui facevano riscontro due note di conferma dell&#8217;astensione collettiva dal servizio da parte del S.I.L.T.<br />
Nel periodo di astensione programmata (dal 2 al 16 giugno 1998) il ricorrente, unitamente ad altri n.8 conducenti aderiva all&#8217;iniziativa sindacale astenendosi unicamente dall&#8217;emettere biglietti, pur svolgendo l&#8217;attività di conducente.<br />
Di conseguenza in data 26 giugno 1998, era adottato a suo carico l&#8217;impugnato  provvedimento disciplinare  dal seguente tenore:<br />
“Facciamo seguito alle nostre lettere del 2/6/98, del 3/6/98, del 4/6/98, del 5/6/98, del 6/6/98, del 8/6/98. Del 9/6/98,del 10/6/98, del 11/6/98, del 12/6/98, del 13/6/98. del l5/6/98, del 16/6/98 e del 17/6,98 con le quali Le abbiamo contestato giorno per giorno, la circostanza che Ella non ha effettuato. nel periodo dal 1/6/98 al 16/6/98 U servizio di agente unico riscuoti/ore per significarLe quanto segue. Le giustificazioni da Ella addotte non sono pertinenti in quanto il Suo comportamento non rientrando in una fattispecie di sciopero legittimo ha realizzato un inadempimento contrattuale. Ella si è pertanto reso colpevole, nel periodo dal 1/6/98 al 16/6/98, e malgrado le numerose note di contestazione nel frattempo ricevute, di un volontario e reiterato inadempimento dei doveri di ufficio. Il Suo comportamento ha quindi integrato la fattispecie prevista dall &#8216;art.42. punto 10. del regolamento allegato A) ai RD. 8 gennaio 1931 n.148. Le comminiamo pertanto il provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione nella misura di giorni 3 da scontare i giorni 23 24 2 luglio 19981<br />
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 21 luglio 1998. il signor Scanavino, chiedeva l&#8217;annullamento di tale provvedimento disciplinare. deducendo:<br />
1) Esercizio del diritto di sciopero<br />
II comportamento tenuto dal ricorrente non avrebbe costituito inadempimento contrattuale esercizio legittimo del diritto di sciopero previsto dall&#8217;art.40 della Carta Costituzionale in quanto, per consolidata interpretazione giurisprudenziale. a tale diritto costituzionalmente garantito sarebbe riconducibile anche un&#8217;astensione solo parziale dallavoro con riguardo all&#8217;unità di tempo, il cd. “sciopero breve”, laddove, come nel caso di specie, il lavoratore si astenga dallo svolgimento di una delle sue mansioni per effettuare soltanto le restanti attività ad essa inerenti.<br />
Il ricorrente osservava, altresì, che il danno per l&#8217;azienda era comunque contenuto e che il c.d. &#8220;sciopero della borsa&#8221; era ammissibile perché, nel caso di specie, la mansione di vendita dei biglietti era ontologicamente e storicamente distinta da quella di guida, come avveniva in passato ove operavano due diversi agenti, di cui uno, il c.d. &#8220;bigliettaio&#8221;, ricopriva una figura professionale ancora presente, sia pure ad esaurimento. nella tabella delle qualifiche allegata ai CCNL 28 luglio 1989.<br />
Se era legittima l&#8217;astensione dal lavoro dei &#8220;bigliettai&#8221; doveva esserlo anche quella degli autisti in relazione unicamente a tale specifica mansione.<br />
Il legittimo esercizio di un diritto, quindi, prevaleva sull&#8217;indagine sull&#8217;esistenza o meno di un dovere d&#8217;ufficio dell&#8217;autista avente ad oggetto l&#8217;attività rifiutata dal ricorrente.<br />
2) Non riconducibilità della vendita dei biglietti ai &#8220;doveri d&#8217;ufficio*&#8217; dei conducente di linea&#8221;.<br />
Nessuna norma, a detta del ricorrente, imponeva al conducente di linea di svolgere anche le mansioni aggiuntive della vendita dei biglietti.<br />
Tale mansione, infatti, non rientrerebbe tra i doveri d&#8217;ufficio dei conducenti di autolinea, poiché l&#8217;art.48 del CCNL del 23 luglio 1976, pur prevedendo l&#8217;istituzione dell&#8217;agente unico e la progressiva soppressione della figura dei &#8220;bigliettaio&#8221;, nulla statuiva in merito alle misure sostitutive ed, in ogni caso, non addossava ai conducente tale adempimento.<br />
poi al contratto aziendale del luglio 1988, ove si prevedeva un compenso di lire 1.300 giornaliere a favore del conducente che svolgesse il servizio di biglietteria, esso non sarebbe applicabile nel caso di specie, in quanto disdetto dalla organizzazione sindacale di appartenenza del ricorrente, per cui doveva attendersi la conclusione di un nuovo accordo per potere ritenere operante tale disposizione contrattuale, tenuto conto della comunicazione preventiva dell&#8217;astensione ad opera dei lavoratori interessati.<br />
Si costituiva in giudizio. con atto del 22 settembre 1998. la Autolinee Giachino s.r.l., avvalendosi del patrocinio degli avv.ti	Mauro Trevisson  e Carlo Merani, eccependo l’inammissibilità del ricorso  e chiedendo comunque la reiezione dello stesso.<br />	<br />
Con atto di costituzione di nuovo difensore del 12 ottobre 2004 si costituivano per l&#8217;azienda resistente gli avv.ti Mauro Trevisson e Domenico Fragapane. richiamando ogni precedente difesa.<br />
Con memoria del 20 ottobre 2004 la società resistente illustrava le sue difese.<br />
In	primo	luogo, 	essa rilevava la genericità delle argomentazioni addotte dal ricorrente, che non avrebbero consentito l&#8217;individuazione della &#8220;causa pretendi&#8221; oggetto del gravame.<br />	<br />
In secondo luogo, richiamando giurisprudenza della Corte di Cassazione che aveva definito il contenzioso sul punto, la società resistente ribadiva la legittimità della operata riduzione dell&#8217;indennità &#8220;agente unico&#8221;. Inoltre, ribadiva che la mansione &#8220;conducente di linea agente unico riscuotitore&#8221; costituiva un &#8220;unicum&#8221; indivisibile, secondo quanto previsto dalle norme legali e contrattuali richiamate ed elencate.<br />
Infine, per quel che riguardava la legittimità dello sciopero parziale, c.d. &#8220;della borsa&#8221;, la società resistente richiamava copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione che ne sanciva la non conformità a legge. anche ai sensi dell&#8217;art. 1175 cc.. secondo quanto ritenuto pure dall&#8217;ARAN in una recentissima pronuncia del 19 gennaio 2004.<br />
Né poteva avere alcun valore l&#8217;accettazione delle mansioni residue da parte dell&#8217;azienda che non avrebbe in alcun modo potuto obbligare i lavoratori ad astenersi anche dalle mansioni di conducente.<br />
L&#8217;azienda aveva subito comunque un danno ingiusto dalla perdita del controvalore dei biglietti non emessi nei giorni dell&#8217;astensione, che aveva arrecato. quindi, anche danno alla produttività e in violazione anche dei principi di cui alla l.n. 146/90.<br />
Anche il ricorrente depositava in atti una memoria in cui illustrava ulteriormente le proprie tesi difensive.<br />
Alla odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Preliminarmente deve essere esaminata l&#8217;eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso proposta dalla società resistente, secondo cui il tenore del ricorso, per la sua genericità, non consentirebbe di comprendere su quali presupposti di fatto e di diritto siano fondate le pretese del ricorrente, in modo da non chiarire quale sia la &#8220;causa pretendi&#8221; alla base del ricorso.<br />
L&#8217;eccezione è priva di pregio.<br />
11 Collegio ritiene che la tesi del ricorrente, infatti, risulta chiaramente esposta e si fonda sulla richiesta di annullamento della sanzione disciplinare, contenuta nell&#8217;epigrafe e nelle conclusioni del ricorso (&#8220;petitum&#8221;&#8216;), fondata sulla possibilità di invocare il diritto di sciopero quale causa di giustificazione della sua astensione dall&#8217;attività di biglietteria o. in alternativa, sulla non riconducibilità di tale attività alle mansioni contrattualmente previste (&#8220;causa pretendi&#8221;).<br />
Basti, al riguardo, far riferimento alle espressioni che introducono i due motivi contenuti nel ricorso q&#8217;l. Esercizio del diritto di sciopero: 2.Von riconducibilità della vendita dei biglietti ai doveri d&#8217;ufficio del conducente di linea), che da sole sintetizzano efficacemente la domanda introdotta dal signor Scanavino, quantomeno sotto il profilo del &#8220;petitum&#8221; e della &#8220;causa pretendi&#8221;.<br />
Nel merito, con il primo motivo, il ricorrente lamenta appunto la violazione dell&#8217;art. 40, comma 3°, della Costituzione, che ha riconosciuto nell&#8217;ordinamento il diritto di sciopero, al quale sarebbe riconducibile, secondo la tesi dei ricorrente, anche l&#8217;astensione parziale dal lavoro, o cd. &#8220;sciopero breve<br />
A tale proposito il ricorrente osserva che l&#8217;unico limite sarebbe costituito dal divieto per i lavoratori di porre in essere iniziative che comportino la distruzione o la duratura inutilizzabilità degli impianti. con effetti negativi sulla possibilità del datore di lavoro di contenere il normale livello occupazionale.<br />
Il Collegio non condivide tale tesi.<br />
Come precisato dalla Corte di Cassazione (vedasi, tra le altre, Cassazione Civile. Sezione Lavoro, 28 marzo 1986 n.2214). la nozione di sciopero ha natura empirica, mai cristallizzata in una specifica previsione di legge, e deve essere quindi desunta dal contesto sociale e, soprattutto, dall&#8217;uso generale del termine, al fine di trarne il significato inteso dal Costituente.<br />
Ciò premesso, il termine &#8216;sciopero&#8221; identifica tradizionalmente l&#8217;astensione dallo svolgimento della prestazione lavorativa, come complessivamente intesa, e a tale fattispecie, nella quale si realizza un equilibrio dei reciproci sacrifici (perdita integrale dello stipendio da un lato e perdita piena della prestazione dall&#8217;altro), non può essere equiparata l&#8217;astensione da una parte soltanto della prestazione lavorativa, che può avere l&#8217;effetto distorto, come nel caso di specie, di rendere concretamente inattuabile l&#8217;intero servizio (non potrebbe infatti concepirsi il funzionamento di un autobus senz&#8217;adeguato servizio di biglietteria) a fronte di una perdita minima della retribuzione in capo al lavoratore (nel caso di specie si tratta della sola indennità oraria di biglietteria, ammontante a lire 750).<br />
Ad opinione del Collegio, un simile scenario esula dalla legittima dialettica sindacale, spostandosi sul piano del puro inadempimento contrattuale, al quale il datore di lavoro può contrapporre gli strumenti disciplinari (vedasi, in tal senso, ex multis. la già citata Cassazione, Sezione Lavoro, 28 marzo 1986 n.2214) previsti pur sempre in sede contrattuale collettiva.<br />
Il ricorrente osserva che, nel caso di specie, sarebbe invece possibile scindere la mansione legata alla vendita dei biglietti da quella legata alla conduzione dell&#8217;autobus, senza alcun oggettivo danno per lo svolgimento del servizio, ed anzi sarebbe proprio la concentrazione di tali mansioni in capo allo stesso lavoratore ad influire negativamente sull&#8217;espletamento dello stesso in quanto &#8220;chi emette i biglietti non può contemporaneamente guidare”. <br />
Anche tale argomentazione appare al Collegio priva di pregio.<br />
La scindibilità o meno delle due mansioni, infatti, non può essere valutata in astratto ma deve essere riferita alla concreta organizzazione che l&#8217;azienda si era data al momento dell&#8217;astensione (parziale) del ricorrente dal servizio.<br />
Nel caso di specie l&#8217;Autolinee Giachino s.r.l. aveva dato attuazione alla qualifica del cd. &#8220;agente unico&#8221;, addetto sia alla conduzione del mezzo che al servizio di biglietteria, secondo quanto concordato in sede collettiva, per cui non disponeva in concreto e nell&#8217;immediato, anche calcolando il breve preavviso ricevuto, di sistemi che consentissero, in caso di astensione dei conducenti dal servizio di biglietteria. di assicurare comunque lo svolgimento del servizio di emissione biglietti, anche in riferimento alla fase del controllo del possesso del titolo di viaggio da parte dei passeggeri.<br />
Ne consegue che l&#8217;azienda aveva soltanto dato attuazione a quanto la regolamentazione collettiva di settore aveva già introdotto da tempo, senza che per questo le concrete mansioni andassero a discapito del corretto esercizio della guida dell&#8217;autobus.<br />
Con il secondo motivo il ricorrente deduce che il servizio di biglietteria non rientrerebbe comunque tra i doveri d&#8217;ufficio dei conducenti di autolinea.<br />
Ciò perché lart.48 del CCNL del 23 luglio l976, pur prevedendo l&#8217;istituzione dell&#8217;agente unico e la progressiva soppressione della figura professionale del bigliettaio&#8221;,  infatti, nulla statuirebbe in merito alle misure sostitutive ed. in ogni caso, non addosserebbe al conducente tale adempimento. Quanto poi ai contratto aziendale stipulato nel luglio 1988, ove si prevedeva un compenso di lire 1.300 giornaliere a favore del conducente che svolgesse il servizio di biglietteria, esso non sarebbe applicabile al ricorrente in quanto disdetto dalla sua organizzazione sindacale di appartenenza in data 23 settembre 1991.<br />
Anche tale motivo appare infondato.<br />
All&#8217;esito di un incontro tra le organizzazioni di categoria in data 26 marzo 1986, fu raggiunta l&#8217;intesa di porre in esaurimento, tra le altre, le qualifiche di&#8221; bigliettaio e bigliettaio scelto&#8221; e quella di verificatore titoli di viaggio&#8221;<br />
Con la stipulazione dell&#8217;Accordo Nazionale di settore, in data 24 aprile 1987, recante &#8216;Norme relative alla classificazione del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto &#8220;, era stato previsto, all&#8217;art.ll, che &#8220;A decorrere dalla data di applicazione della nuova classificazione l&#8217;Azienda non potrà procedere ad assunzioni nelle qualifiche poste ad esaurimento&#8217;.<br />
Il successivo Accordo Nazionale di settore, stipulato in data 13 maggio 1987, individuava, all&#8217;Allegato B), la data dell&#8217;i gennaio 1989 per l&#8217;entrata in vigore della nuova classificazione contenuta nell&#8217;Allegato A la quale indicava, a sua volta, il nuovo profilo professionale dell'&#8221;agente di movimento: lavoratore che svolge le mansioni di conducente di linea nonché, quando ve ne sia la possibilità, a rotazione, le mansioni delle qualifiche poste ad esaurimento di cui al verbale 26.3.1986&#8243;.<br />
In tal modo è stata definitivamente recepita dalla contrattazione collettiva la nuova qualifica delI&#8221;agente unico&#8221;, già delineata dall&#8217;art.48 del C.C.N.L. in data 23 luglio 1976 e dall&#8217;art.3 del C.C.N.L. del 12 luglio 1985. che unificava le mansioni di conduzione dell&#8217;autobus e del servizio di biglietteria, qualifica che presso la società resistente ha avuto appunto piena attuazione con la stipulazione dell&#8217;accordo aziendale in data I luglio 1998.<br />
Ne consegue che ben poteva l&#8217;azienda resistente chiedere che il conducente effettuasse il servizio di emissione biglietti.<br />
Né alcun valore può avere, nel caso di specie, la disdetta unilaterale di tale profilo dell&#8217;accordo operata dalla organizzazione sindacale di appartenenza del ricorrente che non poteva modificare lo svolgimento delle concrete mansioni concordate prima di un nuovo accordo tra le parti.<br />
Nelle more della conclusione di un nuovo accordo, quindi, dovevano operare le regole concordate con quello precedente e la disdetta unilaterale poteva avere soltanto un valore acceleratorio per la formazione di un tavolo di trattativa relativo ai problemi emersi in sede di concreta applicazione.<br />
Per quanto sopra esposto, quindi, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte   Sezione II, rigetta il ricorso in epigrafe.<br />
 Spese compensate.<br />
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3825/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3825</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3853</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3853/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3853/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3853</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. Plaisant C.P. (avv.ti Saracco e Mastroviti) c. Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi di Orbassano (n.c.) è illegittimo il rinvio degli atti all&#8217;Amministrazione da parte della Commissione di pubblico concorso che constata la sussistenza di differenti valutazioni dei commissari; e l&#8217;approvazione della prima 1. Pubblico impiego –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3853/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3853</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3853/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3853</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Plaisant<br /> C.P. (avv.ti Saracco e Mastroviti) c. Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi di Orbassano (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>è illegittimo il rinvio degli atti all&#8217;Amministrazione da parte della Commissione di pubblico concorso che constata la sussistenza di differenti valutazioni dei commissari; e l&#8217;approvazione della prima</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Concorso – Commissione – Sussistenza di differenti valutazioni fra i commissari – Presa d’atto – Restituzione degli atti all’Amministrazione – Illegittimità.<br />
2. Pubblico impiego – Concorso – Atti rimessi da Commissione che ha espresso differenti valutazioni dei commissari – Approvazione da parte dell’Amministrazione – Illegittimità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art. 10 3° co. Dpr 483/97 è illegittimo il comportamento della Commissione di concorso pubblico che, preso atto della sussistenza di differenti valutazioni in ordine al candidato, non procede al calcolo della media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario ma rimette gli atti all’Amministrazione.</p>
<p>2. Ai sensi dell’art. 10 3° co. Dpr 483/97 è illegittimo il comportamento dell’Amministrazione che approva gli atti rimessi dalla Commissione di concorso pubblico la quale, preso atto della sussistenza di differenti valutazioni in ordine al candidato, non abbia proceduto al calcolo della media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario, invece di rinviare gli stessi alla Commissione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i>&#8230; OMISSIS &#8230;</i></p>
<p align=center><b>ESPOSIZIONE IN FATTO</b></p>
<p>La ricorrente ha partecipato al pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. I posti di dirigente psicologo, indetto con determinazione del Direttore Generale dell&#8217;Azienda Ospedaliera San Luigi di Orbassano n. 303 in data 4 ottobre 2002; nella seduta del 19 settembre 2003, terminata la prova scritta, la commissione esaminatrice ha proceduto a valutare i titoli dei candidati e gli esiti della prova scritta, consistente nell&#8217;esame e trattazione di n. 3 casi clinici relativi alla materia oggetto del concorso. ed ha ammesso alla prova pratica n. 15 concorrenti, tra i quali la ricorrente, che in data 6 novembre 2003 ha sostenuto anche la successiva prova orale in esito alla quale la commissione esaminatrice, relativamente alla dottoressa Patanò Cristina, ha concluso nei termini che seguono: Dopo ampia ed approfondita discussione la Commissione prende atto della impossibilità di raggiungere un giudizio unanime sulla prova orale delle due candidate. La Commissione, pertanto, prende alto della conseguente impossibilità di formare una volontà univoco rispetto alla graduatoria finale e rimette gli atti alla 1mministrazione per il seguito di competenza &#8220;: con deliberazione n. 403 in data 16 dicembre 2003. ii Direttore Generale ff dell&#8217;Azienda Ospedaliera San Luigi di Orbassano, preso atto dell&#8217;anzidetto verbale della commissione esaminatrice e &#8220;Considerato che in sede di approvazione degli atti di un pubblico concorso, all&#8217;amministrazione compete solo il controllo di legittimità degli atti della procedura e non può sostituirsi alla Commissione giudicatrice nella determinazione del voto da attribuire e formulare la graduatoria di merito &#8220;, ha deliberato di &#8220;prendere atto quindi della mancata conclusione della procedura di cui trattasi”.<br />
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 4 febbraio 2OO4, la dottoressa Patanè ha chiesto l&#8217;annullamento dell&#8217;anzidetto provvedimento, deducendo le seguenti censure:<br />
1. Violazione di legge sotto il profilo della mancata applicazione con riferimento all&#8217;art. 10, comma 3° decreto Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n 483<br />
Violazione di legge sotto il profilo della mancata applicazione eon riferimento all&#8217;art. 97 della Costituzione<br />
Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità manifesta incongruità irragionevolezza perplessità, sviamento<br />
L&#8217;anzidetta disposizione di legge, nel prevedere la votazione individuale da parte dei componenti la commissione esaminatrice, le imporrebbe di addivenire ad una valutazione finale anche in caso di giudizio non unanime dei vari commissari ed implicitamente vieterebbe alla stessa commissione di rimettere gli atti all&#8217;amministrazione, come avvenuto nel caso di specie: conseguentemente sarebbe illegittima anche la decisione del Direttore Generale dell&#8217;Azienda Ospedaliera San Luigi di Orbassano, con cui sono stati approvati gli atti emanati dalla commissione esaminatrice.<br />
Nella Camera di consiglio del 3 marzo 2004 l&#8217;istanza cautelare è stata rigettata.<br />
Alla odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>Il ricorso è fondato.<br />
L’art. 10, comma 3° del d.p.r. 483/1997, relativo alle modalità di espletamento dei pubblici concorsi, statuisce che “i punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi; in caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire è quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario”.<br />
La norma contempla quindi espressamente l’ipotesi, peraltro fisiologica, che i diversi componenti la commissione d’esame esprimano giudizi differenti, statuendo che in questi casi debba comunque giungersi ad una valutazione globale del candidato mediante media aritmetica tra I singoli giudizi; del resto, se così non fosse, si rischierebbe una inaccettabile paralisi dell’attività concorsuale, il cui rischio potrebbe costituire un implicito limite alla libertà di giudizio che deve connotare l&#8217;attività dei singoli commissari.<br />
Conseguentemente deve ritenersi illegittima sia la decisione assunta dalla commissione esaminatrice durante la seduta del 6 novembre 2003   ove, preso atto dei contrasto di opinioni, ha omesso di procedere alla valutazione Orale delle candidate mediante il criterio della media aritmetica ed ha invece restituito  gli atti al Direttore Generale dell’Azienda resistente – nonchè la deliberazione n. 403 assunta da quest’ultimo in data 16 dicembre 2003, in quanto il Direttore Generale, preso atto dalla violazione di legge in cui era incorsa la commissione esaminatrice, invece che approvare il suo operato, avrebbe dovuto restituire gli atti. invitandola a porre in essere gli adempimenti imposti dalla legge, trattandosi di valutazione rientrante nel controllo di legittimità che spetta agli organi di amministrazione attiva in sede di approvazione degli atti concorsuali.</p>
<p>Per quanto sopra esposto il ricorso è fondato e deve essere accolto.</p>
<p>Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3892</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3892/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Calvo – Est. Correale C.A. (avv.Stallone) c. A.S.L. n° 20 di Alessandria e Tortona (avv.ti Castelletti e Casaschi) alt alla politica commerciale d&#8217;impresa esercitata con il diritto di accesso: essere operatori del mercato e avere l&#8217;interesse a verificare il rispetto delle norme vigenti non basta per l&#8217;accesso alle convenzioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3892/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3892</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3892/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3892</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Correale<br /> C.A. (avv.Stallone) c. A.S.L. n° 20 di Alessandria e Tortona (avv.ti Castelletti e Casaschi)</span></p>
<hr />
<p>alt alla politica commerciale d&#8217;impresa esercitata con il diritto di accesso: essere operatori del mercato e avere l&#8217;interesse a verificare il rispetto delle norme vigenti non basta per l&#8217;accesso alle convenzioni in essere di affidamento di appalti pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atti amministrativi – Accesso – Legittimazione &#8211; Convenzioni di affidamento di appalti pubblici – Qualità di operatore del settore inerente gli appalti pubblici affidati – Insufficienza – Diniego – Legittimità.</p>
<p>2. Atti amministrativi – Accesso – Interesse &#8211; Convenzioni di affidamento di appalti pubblici – Interesse a verificare il rispetto delle norme vigenti – Insufficienza – Diniego – Legittimità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non legittima l’accesso agli atti amministrativi consistenti in convenzioni in essere di affidamento di appalti pubblici la qualità di operatore del medesimo settore cui afferiscono le convenzioni cui si richiede l’accesso.</p>
<p>2. Non integra interesse utile a legittimare l’accesso agli atti amministrativi consistenti in convenzioni in essere di affidamento di appalti pubblici l’interesse a verificare il rispetto della normativa vigente al momento dell’affidamento delle medesime.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i>&#8230; OMISSIS &#8230;</i></p>
<p>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. </p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Espone la società ricorrente di svolgere da anni, nel settore dei servizi di trasporto e soccorso a mezzo ambulanza, servizi di trasferimento infermi da e verso ospedali,di cura, abitazioni. luoghi di lavoro e soggiorno su tutto il territorio nazionale, nonché servizi di trasporto disabili e persone non autosufficienti, fornitura di servizi alla persona relativamente alla gestione del trasporto e all&#8217;assistenza medica, gestione e fornitura di materiale tecnico e di servizi alle persone fisiche ed agli enti operanti nell&#8217;ambito sanitario e sociale.<br />
Avendo interesse ad operare anche nel territorio della Regione Piemonte, la Croce Amica s.r.l. chiedeva all&#8217;A.S.L. n. 20 di Alessandria e Tortona, con nota del 10.3.2004, di &#8220;..,ricevere copia delle convenzioni attualmente in corso per il servizio trasporto infermi stipulate fra la Vs. Azienda ASL e la Croce Rossa Italiana di Alessandria nonché la Croce Verde di Alessandria.<br />
	Con nota del 18.3.2004, l&#8217;Azienda sanitaria rispondeva chiedendo alla società ricorrente di precisare l&#8217;interesse che si pone alla base di tale richiesta&#8221;, aggiungendo che “qualora l&#8217;interesse qualificato della scrivente Croce Amica&#8221; S.r.l. fosse quello di offrire il proprio servizio all &#8216;A.S.L. n. 20, una volta che le convenzioni in vigore vengano a scadere, questo non verrà considerato un interesse sufficiente a giustificare l&#8217;accesso agli alti amministrativi richiesti&#8221;.<br />	<br />
Con nota in data I 9.12004, la società ricorrente precisava che il suo interesse &#8220;.. scaturisce dall&#8217;essere la ns, società da sempre operativa nel servizio trasporto infermi con ambulanza, attualmente aggiudicataria di vari appalti in più Province d&#8217;Italia. Come soggetto interessato del settore, inoltre, il nostro interesse ad acquisire la documentazione in questione scaturisce anche dal ns. diritto a verificare il rispetto delle norme vigenti in materia,&#8221;.<br />
L&#8217;Azienda sanitaria replicava, a sua volta, con l&#8217;impugnata nota del 14.4.2004, avente il seguente contenuto: &#8220;”La Croce Amica&#8221; non ha indicato nella lettera di integrazione un interesse qualificato, che legittimi la società ad accedere agli atti relativi alle convenzioni stipulate dall&#8217;ASL 20 per il Servizio di trasporti: l&#8217;interesse che scaturisce dall&#8217;essere la ns. società da sempre operativa di vari appalti in più Province d&#8217;Italia&#8221; e “l&#8217;interesse che scaturisce dal ns. diritto a verificare il rispetto delle norme vigenti in materia” sono meri interessi non sicuramente posizioni giuridiche rilevanti ai sensi della L. 241/90. Ancora, nella valutazione della richiesta. l&#8217;Amministrazione deve considerare anche, in un bilanciamento di interessi contrastanti, i diritti delle società con cui attualmente ha stipulato convenzioni. Infatti la posizione di queste ultime è sicuramente da tutelare in base alla normativa sulla riservatezza. dal momento che le convenzioni e la documentazione presentata a corredo della offerta contengono delle informazioni relative all&#8217;organizzazione interna delle società interessate, che non possono essere rese note a terzi in assenza di una valida ragione. Pertanto, in base alle motivazioni sovraesposte. si ritiene che l&#8217;istanza della Croce Amica sri, così come integrata dall&#8217;ultima nota, non possa essere evasa&#8221;.<br />
Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 3 giugno 2004, la Croce Amica s.r.l. chiedeva il riconoscimento del diritto di accesso ai richiesti documenti, in epigrafe indicati ai sensi dell&#8217;art. 25 1. n. 241/90 e l&#8217;annullamento delle note dell&#8217;Azienda sanitaria del 18.3.2004 e del 14.4.2004, dianzi richiamate. deducendo i seguenti motivi:<br />
Violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell&#8217;art. 22 della legge 241/90 Violazione dell&#8217;art. 97 della Costituzione Eccesso di potere per travisamento dei fatti erroneità dei presupposti ed illogicità manifesta Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 24 de4lla legge 7 agosto 1990 n 241 Violazione dell&#8217;art. 7 del d.p.r. 27.6.1992 n 352<br />
Richiamando la giurisprudenza amministrativa in argomento di legittimazione all&#8217;impugnazione degli atti di gare pubbliche, la ricorrente riteneva che, a maggior ragione, doveva essere riconosciuto l&#8217;interesse, chiaramente strumentale, di un&#8217; impresa operante nel settore, che ambisce all&#8217;affidamento di servizi secondo il principio della pubblica gara.<br />
L’interesse della ricorrente, quindi, si sostanziava in quello strumentale coincidente con l&#8217;interesse a censurare il metodo selettivo utilizzato dall&#8217;amministrazione e con l&#8217;aspirazione alla celebrazione di una nuova procedura di scelta del contraente.<br />
Inoltre, non sussistevano   secondo la ricorrente   le ragioni di riservatezza nei confronti degli attuali affidatari del servizio, ai sensi dell&#8217;art. 7 d.p.r. n. 352/1992, ben potendo i partecipanti a procedure selettive ottenere copia degli atti relativi da parte della stazione appaltante.<br />
Si costituiva in giudizio l&#8217;Azienda Sanitaria Locale n. 20 di Alessandria e Tortona, rilevando genericamente l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza del ricorso.<br />
Con memoria del 23.92004. l&#8217;Azienda sanitaria specificava le sue ragioni, deducendo la tardività del ricorso, proposto oltre il termine di trenta giorni dalla ricezione del diniego, avvenuta il 16.4.2004.<br />
Il ricorso appariva alla resistente anche inammissibile per mancata notifica ai contro interessati, individuati nelle ditte attualmente affidatarie del servizio cui aspirava la ricorrente.<br />
Nel merito, l&#8217;Azienda sanitaria ribadiva che l&#8217;interesse prospettato dalla ricorrente era un interesse di mero fatto, non qualificato giuridicamente ai sensi dell&#8217;art. 24 e ss. L. n. 241/90, anche perché la medesima non risultava comunque autorizzata a svolgere, nei territorio della Regione Piemonte, il servizio di trasporto infermi con autoambulanze, secondo la documentazione depositata in atti.<br />
All&#8217;odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è infondato, per cui il Collegio ritiene di prescindere dalle eccezioni preliminari sollevate dall&#8217;Azienda sanitaria resistente.<br />
In primo luogo, si evidenzia che la società ricorrente, a sostegno della sua legittimazione, richiama la giurisprudenza relativa alla legittimazione all&#8217;impugnazione dei provvedimenti con cui la p,a. affida un servizio pubblico mediante pubblica gara, ritenendo che   a maggior ragione   tale situazione legittimerebbe anche al presente ricorso, visto che l&#8217;interessata ambisce ad ottenere in affidamento i servizi oggetto della sua attività.<br />
Sul punto, però, non si può fare a meno di ricordare che l&#8217;interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi costituisce un bene della vita autonomo e distinto rispetto alla situazione legittimante all&#8217;impugnazione ovvero ad altra iniziativa giudiziale, tale interesse godendo di un autonomo sistema di protezione giurisdizionale (Cons. St., Ap., 24.6.99, n. 16 e TAR Lazio, scz,Il ter, 8.3.04. n. 2206).<br />
E&#8217; evidente, quindi, che appaiono irrilevanti i richiami alla giurisprudenza come operati dalla società ricorrente, perché relativi ad una diversa situazione giuridica.<br />
1 presupposti per l&#8217;azione prevista dagli articoli 22 e seguenti alla 1. n. 241/90 sono infatti peculiari e richiedono che sussista una situazione giuridicamente legittimante, la quale, anche se non deve necessariamente assumere la consistenza di diritto soggettivo o interesse legittimo, deve però essere giuridicamente tutelata, non potendosi identificare con il generico e indistinto interesse di fatto al buon andamento dell&#8217;attività amministrativa in virtù, anche, di futuri rapporti giuridici con la medesima amministrazione cui il privato si rivolge ai fini dell&#8217;accesso in questione (Cons. St., sez.VI, 2.3.2000, n. 1122 e TAR Calabria, Rc, 6.2.04, n. 87). Tale diritto, poi. non deve essere collegato a mera curiosità e non deve avere carattere emulativo od evanescente ma deve essere concreto e meritevole di tutela, secondo parametri ben precisi da indicare nella domanda e. se necessario, anche da dimostrare alla medesima p.a. (v di questa Sezione, 14.2.04. n. 251).<br />
Il diritto di accesso in questione, inoltre, deve avere le caratteristiche della concretezza e attualità, in tal senso intendendosi l&#8217;espressione del legislatore che richiede un intersse &#8220;giuridicamente rilevante&#8221;. L&#8217;interesse che sorregge il diritto di accesso in questione, perciò, è esclusivamente quello collegato alle esigenze specifiche del richiedente, vale a dire agli atti che direttamente lo riguardano o siano, in ogni caso, pertinenti con le particolari ragioni esposte a sostegno dell’istanza (Cons. St. sez. V, 8.9.03, n° 5034).<br />
Ciò premesso al riguardo, è opportuno ricordare anche  che pèer avere un interesse qualificato ed una legittimazione ad accedere alla documentazione amministrativa  è necessario trovarsi in una situazione differenziata ed avere la titolarità di posizione giuridicamente rilevante, che significa non titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo (ossia posizioni giuridiche soggetive piene e fondate) ma di una posizione giuridica allo stato anche meramente potenziale,  come è in astratto quella del soggetto che ha partecipato ad una pubblica gara, pur non ottenendo l’aggiudicazione.<br />
Per ritenere legittimante la posizione giuridica, quindi, non è sufficiente che la richiedente affermi di voler partecipare, in futuro, alle gare per l&#8217;affidamento del servizio pubblico di interesse.<br />
Nel caso di specie, quindi, è del tutto assente la concretezza e l&#8217;attualità della posizione giuridica prospettata dalla società ricorrente.<br />
Non è sufficiente. a sostenere il contrario, il richiamo da essa operato	 in merito alla circostanza di essere impresa operante nel settore del servizio di trasporto infermi perché questa è una situazione di mero fatto, generica e comune ad un indeterminato numero di altre imprese consimili operanti sul teritorio nazionale. <br />	<br />
Nè tantomeno, può avere rilevanz la motivazione di fondare la richiesta della società ricorrente di accesso sull’interesse a verificare che l’affidamento del servizio d parte dell’ASL di Alessandria e Tortona sia avvenuto nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, perchè ciò integra un ulteriore interesse di mero fatto ad una generica verifica di rispetto della legalità, alla stregua di una azione popolare sull’efficienza di un pubblico servizio che la giurisprudenza amministrativa, secondo un orientamento assolutamente pacifico da cui il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi, non ritiene idoneo a legittimare l’azione di cui agli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/90 (per tutte, v. Cons. St., sez. V, 7.9.04, n. 5873).<br />
A ciò si aggiunga, secondo l’allegazione documentale dip arte resistente, che la medesima ricorrente è stata diffidata, in data 21.4.2004 dalla Regione Piemonte, a svolgere attività di trasporto infermi sul territorio regionale senza la prescritta autorizzazione.</p>
<p>Per quanto illustrato, dunque, il ricorso deve essere rigettato, poichè risulta legittimo il diniego all’accesso opposto dall’ASL n. 20 di Alessandria e Tortona nel caso di specie.<br />
Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di lite.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3892/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3892</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3862</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3862/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Calvo – Est. Plaisant P.I. Srl e P. Ag (avv.ti Piacentini e Montuori) c. Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (avv.ti Giardini e Mazza) e B.-R. L. Srl (avv.ti Broglio, Vaglio e Garuzzo) verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta: l&#8217;Amministrazione non è tenuta a chiedere che il concorrente integri le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3862/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3862</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3862/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3862</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Plaisant<br /> P.I. Srl e P. Ag (avv.ti Piacentini e Montuori) c. Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (avv.ti Giardini e Mazza) e B.-R. L. Srl (avv.ti Broglio, Vaglio e Garuzzo)</span></p>
<hr />
<p>verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta: l&#8217;Amministrazione non è tenuta a chiedere che il concorrente integri le proprie dichiarazioni giustificative con documenti in mancanza di indizi circa la falsità o inesattezza delle dichiarazioni stesse</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ricorso – Notificazione – Ente appaltante per conto proprio e di terzi – Mandato di conferimento di rappresentanza sostanziale e processuale – Notificazione agli enti appaltanti terzi – Non sussiste.<br />
2. Contratti della P.A. – Appalto di fornitura – Anomalia dell’offerta – Verifica – Modalità – Dichiarazioni giustificative del concorrente – Ordine di integrazione delle dichiarazioni con documenti – Mancanza di indizi circa la falsità o inesattezza delle dichiarazioni – Aggravio del procedimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso in cui più Amministrazioni abbiano conferito ad una delle stesse mandato sostanziale processuale all’esperimento di gara pubblica, il ricorso contro gli atti relativi non deve essere notificato a tutti gli enti mandanti ma al solo mandatario.</p>
<p>2. Nell’esperimento della  verifica dell’anomalia nessuna norma impone che le dichiarazioni del concorrente sottoposto alla verifica siano integrate da documenti; anzi l’eventuale ordine di integrazione, in mancanza di indizi circa la falsità o inesattezza delle dichiarazioni, fonda un aggravio del procedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i>&#8230; OMISSIS &#8230;</i></p>
<p align=center><b>ESPOSIZIONE IN FATTO</b></p>
<p>Con bando n. 2003/136. spedito all&#8217;ufficio pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea in data 20 giugno 2003. l&#8217;Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte. Liguria e Valle d&#8217;Aosta &#8220;1. Altara&#8221;, con sede a Torino, via Bologna, n. 148, ha indetto una gara pubblica inerente la fornitura in service di o. 18 sistemi completi atti all&#8217;effettuazione di test rapidi per la diagnosi BSE, destinati agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali del Piemonte, Liguria e Valle d&#8217;Aosta; della Puglia e della Basilicata; della Sardegna; delle Venezie; dell&#8217;Umbria e delle Marche; delle Regioni Lazio e Toscana; del Mezzogiorno; fornitura costituita da due lotti: a) lotto 1 per quantitativi annui per laboratorio superiori a 20.000 test; b) lotto 2 per quantitativi annui per laboratorio inferiori a 20.000 test come dalle indicate tabelle, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell&#8217;articolo 19, comma I, lettera b, del decreto legislativo 24 luglio 1992, numero 358, secondo i seguenti parametri e punteggi: valore tecnico punteggio massimo 60; prezzo punteggio massimo 40: tali parametri erano, così, specificati, all&#8217;art. 13 del capitolato speciale: &#8220;A) Flessibilità d&#8217;uso del sistema anche in relazione all&#8217;inserimento di controlli di qualità e alla possibilità di risoluzione di eventuali problemi 15 punti; B) Caratteristiche di prestazione del sistema 14 punti; C) Robustezza del sistema 13 punti; D) Aspetti con ripercussione diretta sulla prestazione del sistema 12 punti; E) Qualità e gradimento del sistema da parte dei laboratori dell LIE sei punti&#8221;.<br />
Nella seduta pubblica di gara del 26 novembre 2003, relativa all&#8217;apertura delle offerte economiche, il dottor Massimo Vicario, in qualità di Dirigente dell&#8217;Unità Operativa Approvvigionamenti e Gestione Materiali dell&#8217;Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d&#8217;Aosta, ha proceduto alla valutazione delle dette offerte nonché alla determinazione del punteggio complessivo ottenuto da ciascuna ditta concorrente, ed ha provvisoriamente aggiudicato l&#8217;appalto alla società controinteressata, che aveva ottenuto il punteggio complessivo più alto per entrambi i lotti in virtù del maggior ribasso offerto, nonostante il Raggruppamento ricorrente, risultato secondo, avesse ottenuto un punteggio tecnico più alto.<br />
Con nota Al l93D/6257 del 10dicembre 2003, il dottor Massimo Vicario, in qualità di responsabile del procedimento, ha invitato la società resistente a fornire le precisazioni e le giustificazioni in merito alle offerte da essa presentate, ai sensi dell&#8217;articolo 19, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, in base alle seguenti osservazioni: &#8220;Nel lotto 1. considerato che il prezzo presunto a base d&#8217;asta era pari a e 2.964. 000. oltre IVA, la soglia di anomalia, calcolata ai sensi dell&#8217;articolo 19, comma 4, della norma sopra citata, risulta pari al 28, 72524%, mentre l&#8217;offerta da voi presentata espone un ribasso pari al 37,52417%. Nel lotto 2, considerato che il prezzo presunto a base d&#8217;asta era pari a 6 1.694.000,00 oltre IVA, la soglia di anomalia, calcolata ai sensi dell&#8217;articolo 19, comma 4, della norma sopra citata, risulta pari alle 33,76466%, mentre l&#8217;offerta da voi presentata espone un ribasso pari al 46.41 728%&#8221;.<br />
Con nota prot. n. ME/O1 del 16 dicembre 2003, la società resistente ha fornito le seguenti giustificazioni: &#8220;Reagenti Anti BSE Bio Rad produce nei propri stabilimenti in Francia 25 milioni di test/anno informato Elisa. I test Elisa Bio Rad sono validati ed impiegati a livello nazionale ed internazionale per il depistaggio dell&#8217;HIV effettuato dai Laboratori Ospedalieri, dalle Banche del Sangue e dai Laboratori Accreditati per ejjèttuare Test Virologici su campioni umani nel inondo. Vello stesso formato ELISA e negli stessi stabilimenti vengono prodotti i test anti BSE di BIO Rad. Questa particolare condizione secnicoproduttiva consente un&#8217;eccezionale economia nel processo ditàbhricazione. Bio Rad produce 7 milioni/anno di test anti BSE, il 60% di quelli eseguiti nel inondo, e questo la pone in condizioni estremamente favorevoli rispetto ai produttori concorrenti consentendo un&#8217;economia di scala anche nel merito dello specifico test anti BSE e non solo dello specifico formato ELISA. Quindi 375. 000 test, il totale dei test offerti nei due lotti della gara, rappresentano il 5% circa della produzione annuale di questo specifico test, che pesa per meno del 2% considerando il totale dei test ELISA prodotti ogni anno da Bio Rad. La speciale siringa di campionamento ed il procedimento di Purificazione del campione sono coperti da Brevetto, e coniugano Originalità di Prodotto a Soluzioni Tecniche particolari. II test Bio rad utilizza per il passaggio di purificazione del campione, prima del trasferimento in micropiastra Elisa, un particolare tubo di triturazione contenente sfere in ceramica: soluzione particolarmente semplice e prodotta a livello industriale con un economico processo completamente automatizzato. Strumentazione Bio rad Bio rad produce in proprio, o comunque fà produrre in esclusiva, la parte più consistente degli strumenti proposti in noleggio per la semiautomazione del test anti BSE. In particolare il lettore di micropiastre Elisa mod 680, il lavatore di micropiastre Elisa modello 1575 e I &#8216;incubatore di micropiastre IFS per entrambi i lotti. Il preparatore NSF, 1 &#8216;omogeneizzatore Precess 48. I Aspiratore DW4O limitatamente al lotto i. Bio Rad produce un grande numero di diversi strumenti utilizzati in tutto il mondo nei più svariati settori quali la Diagnostica Umana, i Controlli Alimentari e delle Acque. ed in/inc quello della Ricerca (Analisi di Immagine, tecniche in PUR, etc.). La strumentazione dedicata al test anti BSE si avvale della capacità produttiva e de/la capacità di movimentazione e di assistenza capillare comunque già esistente in Bio Rad nel mondo. Software offerto: Bio Rad utilizza un proprio software di gestione dei risultati del test ELISA preesistente all&#8217;implementazione del programma BSE, e realizza l&#8217;ottimale tracciabilità del procedimento operativo dalla presa in carico del campione all&#8217;interpretazione del risultato (come descritto nell&#8217;offerta tecnica) senza l&#8217;ausilio di specifici software, con conseguente ottimizzazione dei costi. Concludendo, la somma delle economie produttive evidenziate non influenza le prestazioni del test ma le migliora grazie alla maggior standardizzazione dei processi produttivi”.<br />
Con &#8220;Relazione sul subprocedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell &#8216;offerta ex art 19 D.L.G.S. 24 luglio 1992 n. 358&#8221;, redatta dal don. Massimo Vicario in data 16 febbraio 2004, in ordine alle giustificazioni presentate dalla ditta Bio Rad Laboratories, è stata sottoposta la seguente valutazione: &#8220;L&#8217;elevato volume di produzione di test in formato Elisa (25 milioni/anno) e, nell&#8217;ambito dello stesso formato, di test anti BSE (7 milioni/anno, di cui la quantità offerta in gara costituisce in circa il 2%), con una rilevante quota di mercato (60% dei testi anti liSE eseguiti nel mondo), specificamente indicato nella nota di BIO RAD, induce a ritenere plausibile una economia nel processo di fàbhricazione indotta ad economie di scala, derivanti da presumibile specializzazione degli inputs, efficienza/efficacia de gli acquisti,maggiore efficienza/saturazione dei macchinari/impianti e da economie di assorbimento dei costi fìssL Alcune soluzioni tecniche adottate da BIORAD (p. es. siringa di campionamento e purificazione del campione, coperte da brevetto) paiono risultare idonee, per semplicità ed originalità di prodotto, a consentire ulteriori economie. La Biorad risulta il maggior produttore e rivenditore nel mondo dei test anti hse: inoltre produce in proprio o jà produrre in esclusiva buona parte delle apparecchiature occorrenti di cui garantisce la manutenzione attraverso una ramificata rete di assistenza. Si tratta di elementi che, plausibilmente, possono sensibilmente incidere nel prezzo di mercato del prodotto offerto. Il software di gestione offerto deriva, senza ulteriori investimenti specifici, dai test ELISA preesistenti ai sistemi anti BSE, il che può concorrere a diminuire i costi a ciò connessi. L&#8217;esame globale delle giustificazioni fornite induce dunque presumere che le modalità con cui in concreto viene svolta la fornitura, le dimensioni dell&#8217;azienda, la standardizzazione dei processi con l&#8217;utilizzo del know how sviluppato sui test ELISA, la capacità di operare acquisti convenienti ovvero di realizzare particolari economie (anche di scala in ragione della quantità della produzione, la circostanza di produrre e rnanutenere direttamente attraverso le proprie strutture alcune apparecchiature, senza passaggi intermedi, possono consentire di affinare processi produttivi è, conseguentemente, di formulare un&#8217;offerta meno onerosa per l&#8217;Amministrazione. Dall&#8217;esame dell&#8217;offerta nel suo complesso. questa pare risultare attendibile e trovare rispondenza sia nella realtà del mercato, sia in quella aziendale, ne è dato rinvenire alcun elemento, diverso dall&#8217;entità del ribasso sul prezzo a base d&#8217;asta (il quale ultimo era stato determinato sulla base dei prezzi Prionics, all&#8217;epoca fornitore esclusivo dei Kits), che possa costituire indizio sintomatico dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta. Anche sotto il profilo della ragionevolezza delle precisazioni addotte, non sembra si possano Jbrmulare rilevi di sorta, tali da inficiare la fondatezza delle giustificazioni proposte da BIO RAD”.<br />
Con deliberazione n. 18 dei 26 febbraio 2004, il Consiglio di Amministrazione dell&#8217;Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d&#8217;Aosta. &#8220;Vista la &#8220;relazione sul subprocedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta ex art. 19 D, Lgs 24 luglio 1992 n. 358&#8243;, redatta dal Responsabile del procedimento&#8230; e ritenute le spiegazioni ricevute dalle ditte sufficienti e tali da escludere anomalie delle offerte presentate&#8221;, ha definitivamente aggiudicato l&#8217;intera fornitura alla società controinteressata.<br />
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 31 marzo 2004 all&#8217;Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d&#8217;Aosta ed in data I aprile 2004 alla Bio Rad Laboratories S.r.l., la Prionics Italia S.r.l.. in proprio e quale capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese costituendo con Prionics AG., ha chiesto l&#8217;annullamento, previa sospensione. degli atti in epigrafe indicati. deducendo le seguenti censure:<br />
1 Incompetenza dell&#8217;organo deputato a svolgere la verifica di anomalia dell&#8217;offerta di BLO RAD<br />
Alternativamente eccesso di potere per violazione del principio di buona amministrazione<br />
Illegittimamente. la valutazione dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta, presentata da Bio Rad, sarebbe stata affidata al dottor Massimo Vicario. Segretario Generale dell&#8217;Istituto, che sarebbe soggetto sprovvisto delle conoscenze tecniche sufficienti a garantire un&#8217;efficace analisi dei &#8220;reciproci rapporti intercorrenti tra gli aspetti tecnici dell&#8217;offerta ed i relativi costi&#8217; alfine di verificare che &#8221; quel prodotto tecnico otjèrto a quei certo prezzo è tale da garantire la remuneratività compì essiva dell&#8217;offerta .<br />
2 Violazione di legge in relazione all&#8217;articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 24 luglio 1992, numero 358. Eccesso di potere per violazione dei principi del procedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta<br />
In virtù dell&#8217;anzidetta norma, e dell&#8217;interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza, la verifica dell&#8217;anomalia dovrebbe svolgersi mediante un effettivo contraddittorio tra la stazione appaltante e l&#8217;impresa concorrente in ordine ad elementi specificamente individuati dalla commissione tecnica, al fine di accertare la capacità dell&#8217;impresa di realizzare in modo economico la prestazione promessa; nel caso di specie, invece, la richiesta dì chiarimenti indirizzata redatta dal responsabile del procedimento sarebbe assolutamente generica ed avrebbe rimesso alla stessa Bio Rad Laboratories S.r.l. la scelta degli elementi da giustificare, tanto che la stessa società controinteressata avrebbe potuto limitarsi a considerazioni di ordine generale circa la sua posizione di leader nel mercato, omettendo di giustificare il prezzo riguardo ad elementi essenziali come i servizi di manutenzione, l&#8217;assistenza tecnica, la sostituzione delle parti di ricambio, l&#8217;addestramento e l&#8217;aggiornamento del personale.<br />
3 Violazione dell&#8217;articolo 19, comma 5 del decreto Iegislativo 24 luglio 1992 numero 358. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione travisamento dei fatti e carenza di presupposti<br />
L&#8217;anzidetta norma indica, quali parametri del giudizio di anomalia, l&#8217;economia del processo di fabbricazione, le soluzioni tecniche adottate, le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per fornire il prodotto, l&#8217;originalità del prodotto stesso e ciascuna delle relative giustificazioni deve essere provata documentalmente; nel caso di specie, invece, nessun documento sarebbe stato prodotto dalla società controinteressata a conferma delle sue affermazioni né il responsabile del procedimento le avrebbe richiesto alcuna integrazione documentale o esperito un&#8217;indagine di mercato; ed infatti non corrisponderebbero al vero le seguenti affermazioni di Bio Rad Laboratories S.r.l.: che la stessa produca 7 milioni di test anti BSE all&#8217;anno nei medesimi stabilimenti in cui produrrebbe, sempre in formato ELISA, anche 25 milioni dì test all&#8217;anno per il depistaggio dell&#8217;HIV e dell&#8217;HCV, conseguendo in tal modo un rilevante contenimento dei costi di produzione, che il test offerto da BioRad Laboratories S.r.l. sia utilizzato in più di 300 laboratori in tutto il mondo e che i test offerti in sede di gara costituiscano il 5% della produzione annuale della stessa società controinteressata. che i sistemi offerti in gara costituiscano il 5% del totale dei sistemi di Bio Rad Laboratories S.r.l. nel mondo, che il test offerto dalla medesima sia quello con la migliore sensibilità analitica: mentre non risulterebbe provato che la speciale siringa di campionamento consenta una riduzione della spesa, che Bio Rad Laboratories S.r.l. produca in proprio o faccia produrre comunque in esclusiva gran parte della strumentazione e che ciò determini risparmi di spesa ed, infine, che Bio Rad Laboratories S.r.l. utilizzi un proprio software e che ciò determini economie di costi.<br />
Si è costituito in giudizio l&#8217;Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d&#8217;Aosta, in persona del suo Presidente e legale rappresentante in carica. eccependo l&#8217;infondatezza e l&#8217;inammissibilità del ricorso per difetto di notifica all&#8217;Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, all&#8217;Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, all&#8217;Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, all&#8217;Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell&#8217;Umbria e delle Marche, all&#8217;Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana ed all&#8217;Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.<br />
Si è altresì costituita in giudizio la Bio Rad Laboratories S.r.l., in persona del suo legale rappresentante in carica, chiedendo la reiezione del ricorso.<br />
Nella Camera di consiglio del 14 aprile 2004 l&#8217;istanza cautelare è stata rigettata e, con ordinanza n. 2829 in data 15 giugno 2004, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha rigettato il relativo appello proposto dal Raggruppamento ricorrente.<br />
Alla odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>Preliminarmente, il Collegio rileva l&#8217;infondatezza dell&#8217;eccezione d&#8217;inammissibilità proposta dall&#8217;Istituto Zooprofilattico resistente. Ed. invero, come lo stesso Istituto riferisce nel proprio allo di costituzione in giudizio. gli Istituti Zooprofilatici, all&#8217;uopo indicati mediante apposite convenzioni   hanno dato mandato a quello resistente di effettuare la gara e gli hanno conferito, con procura speciale. la relativa rappresentanza sostanziale e processuale, in forza della quale quest&#8217;ultimo li rappresenta e ne cura l&#8217;assistenza e difesa avanti a qualsiasi autorità giudiziaria relativamente ad ogni controversia inerente lo svolgimento e l&#8217;esecuzione della gara d&#8217;appalto: vi è dunque un unico istituto Zooprofilattico resistente, né rileva che gli atti dallo stesso emanati producano effetti nella sfera giuridica degli Istituti mandanti in quanto è questo il tipico normale effetto dei rapporti di mandato con rappresentanza; né, infine, gli anzidetti Istituti possono essere ritenuti controinteressati all&#8217;annullamento degli atti impugnati giacche tale veste presuppone la titolarità di un interesse qualificato alla conservazione degli anzidetti atti, che nel caso di specie non è dato rilevare.<br />
L&#8217;eccezione in esame deve quindi essere respinta.<br />
1. Nel merito, con il primo motivo il Raggruppamento ricorrente deduce il vizio d&#8217;incompetenza del dottor Massimo Vicario, Segretario Generale dell&#8217;Istituto, che ha svolto la verifica di anomalia dell&#8217;offerta, il quale sarebbe sprovvisto delle conoscenze tecniche necessarie per compiere un&#8217;effettiva valutazione dei complessi aspetti tecnici che connotano l&#8217;anzidetta operazione di verifica; ciò troverebbe conferma nella &#8220;forma dubitativa&#8221; con cui l&#8217;anzidetto funzionario avrebbe redatto la &#8220;Relazione sul subprocedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta&#8221;, che sarebbe sintomatica delle difficoltà incontrate nell&#8217;espletamento dell&#8217;incarico.<br />
La censura è infondata.<br />
Rileva il Collegio che il dottor Massimo Vicario, come risulta sia dall&#8217;anzidetta &#8220;Relazione sul subprocedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta&#8221; che dai verbali dell&#8217;i 1.9.2003 e del 26 novembre 2003. ha partecipato alla procedura di gara in veste di &#8220;Dirigente dell&#8217;Unità Operativa Approvvigionamenti e Gestione Materiali&#8221;, dell&#8217;istituto Zooprofilattico resistente, incarico che di per sé attesta il possesso di una rilevante esperienza in materia di appalti di fornitura: tale circostanza, unitamente all&#8217;assenza di una specifica disposizione di legge che imponga di affidare la verifica dell&#8217;anomalia a funzionari in possesso di una precisa<br />
ualifica o esperienza curricolare, risulta quindi sufficiente ad escludere la sussistenza del vizio dedotto.<br />
2. Con il secondo motivo il Raggruppamento ricorrente deduce la violazione dell&#8217;articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 358/1992 e l&#8217;eccesso di potere per violazione dei principi che regolano il procedimento di verifica dell&#8217;anomalia in quanto la richiesta di chiarimenti indirizzata dal Responsabile del procedimento alla società controinteressata sarebbe troppo generica ed avrebbe di fatto permesso alla Bio Rad Laboratories S.r.l. di limitarsi ad argomentazioni parimenti generiche, senza alcuna giustificazione del prezzo riguardo ad elementi essenziali quali i servizi di manutenzione, l&#8217;assistenza tecnica, la sostituzione delle parti di ricambio, l&#8217;addestramento d&#8217;aggiornamento del personale.<br />
Il motivo è infondato.<br />
Ai sensi dell&#8217;anzidetto art. 19, comma 2. del decreto legislativo 358/1992 &#8216;Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l&#8217;amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell&#8217;offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute &#8216;: la norma, nel fare riferimento agli elementi dell&#8217;offerta &#8216;ritenuti pertinenti&#8221;, attribuisce quindi alla stazione appaltante piena discrezionalità nell&#8217;elaborazione della richiesta di chiarimenti.<br />
Tale scelta è perfettamente in linea oltre che con la normativa comunitaria, incline a favorire la massima partecipazione alle gare in chiave di tutela della concorrenza   con l&#8217;esigenza di tutelare l&#8217;interesse pubblico, rimettendo alle singole amministrazioni il compito di verificare in piena autonomia l&#8217;anomalia dell&#8217;offerta ed, in tal modo, di scongiurare il rischio che, attraverso un&#8217;applicazione formalistica del procedimento di verifica, si finisca per escludere proprio le offerte che, contenendo un maggior ribasso, potrebbero risultare più convenienti per l&#8217;amministrazione; l&#8217;assunto trova conferma nell&#8217;interpretazione giurisprudenziale, che senza escludere a priori la sindacabilità del procedimento di verifica, ritiene tuttavia che lo stesso costituisca &#8220;una tipica valutazione tecnico discrezionale riservata all amministrazione e sindacabile dal giudice solo nel caso di palesi errori di fatto o di evidenti contraddizioni logiche” (Consiglio di Stato, Sezione Quinta. 22 giugno 1998 n. 463).<br />
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che l&#8217;operato dell&#8217;Istituto Zooprofilanico non evidenzi difetti macroscopici in quanto il responsabile del procedimento si è limitato ad illustrare le ragioni dell&#8217;apparente anomalia (&#8220;Nel lotto 1, considerato che il prezzo presunto a base d&#8217;asta era pari a 6 2.964. 000. oltre IVA, la soglia di anomalia, calcolata ai sensi dell&#8217;articolo 19, comma quattro, della norma sopra citata, risulta pari al 28. &#8220;2524%. mentre l &#8216;ojferta da voi presentata espone un ribasso pari al 37,52417%. Nel lotto 2, considerato che il prezzo presunto a base d&#8217;asta era pari a 6 1.694.000, oltre IVA, la soglia di anomalia, calcolata ai sensi dell &#8216;articolo 19, comma quattro, della norma sopra citata, risulta pari alle 33,6466% mentre l&#8217;offerta da voi presentata esporrò ribasso pari a 46,41  7&#8217;8%&#8221;), attribuendo così rilevanza a qualunque elemento idoneo a giustificare l&#8217;entità del prezzo offerto.<br />
3. Con il terzo motivo, il Raggruppamento ricorrente deduce la violazione dell&#8217;articolo 19. comma 5. del decreto legislativo 358/1992 e l&#8217;eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti e carenza di presupposti, in quanto la società controinteressata non avrebbe fornito alcuna giustificazione in merito ad alcuni parametri espressamente indicati dall&#8217;anzidetta norma quali, tra l&#8217;altro, l&#8217;economia del processo di fabbricazione, le soluzioni tecniche adottate, le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone per fornire il prodotto e l&#8217;originalità del prodotto stesso; ed inoltre la società controinteressata avrebbe fornito dichiarazioni erronee, o comunque sfornite di prova, in merito al volume delle proprie vendite, all&#8217;incidenza della fornitura oggetto d&#8217;appalto rispetto alla produzione totale, alla migliore sensibilità analitica dei propri test, al rapporto tra la produzione dei test anti BSE e quella, svolta nei medesimi stabilimenti e sempre in formato FUSA, dei test per il depistaggio dell&#8217;HIV e dell&#8217;HCV, alla speciale siringa di campionamento ed, infine, alla produzione in proprio della strumentazione e del software di gestione: in particolare, la dichiarata produzione di 7 milioni l&#8217;anno di test anti BSE e di 25 milioni l&#8217;anno di test per il depistaggio dell&#8217;HIV e dell&#8217;HCV sarebbe stata smentita dalla stessa Commissione Tecnica la quale. nella seduta del 13 novembre 2003. con riferimento al parametro E “qualità e gradimento del sistema da parte dei laboratori GE” aveva attribuito per il lotto 1 alla BlO RAD, in relazione al numero complessivo di test eseguiti nel biennio 2001/2002 all&#8217;interno della UE. un punteggio pari a O, rilevando che &#8220;il numero dichiarato dalla BlO RAD è riferito ad una versione precedente del sistema (Plateliw e non a quello attualmente offerto &#8216;: ed. infine, la circostanza che il sistema oggetto di offerta. l&#8217;anzidetto FUSA, sarebbe stato convalidato dall&#8217;Unione Europeo solo nel giugno 2003, smentirebbe l&#8217;affermazione di BlO RAD Laboratories S.r.l, di aver già utilizzato tale sistema &#8220;in più di 300 laboratori in tutto il mondo, nei quali sono allocati 400 sistemi completi&#8221;.<br />
Il motivo è infondato.<br />
Con riferimento alla prima parte della censura, ove il ricorrente deduce la mancata applicazione dei criteri di valutazione espressamente indicati dall&#8217;art. 19, comma 3 (e non comma 5. erroneamente richiamato dal Raggruppamento ricorrente), del decreto legislativo 358/1992, secondo cui L&#8217;amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle giustificazioni riguardanti l&#8217;economia del processo di fabbricazione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente Jàvorevoli di cui dispone il concorrente per fornire il prodotto o l&#8217;originalità del prodotto stesso&#8221;, ritiene il Collegio che detta disposizione sia stata, nel caso di specie, pienamente rispettata in quanto le giustificazioni fornite dalla società controinteressata si concentrano proprio sugli indicati elementi, attraverso l&#8217;esposizione dei fattori, inerenti la produzione e le intrinseche caratteristiche del prodotto. che hanno consentito a BJO RAD Laboratories Srl. di contenere le proprie richieste economiche.<br />
Quanto poi all&#8217;assenta erroneità o apoditticità di alcuni dati contenuti nelle giustificazioni prodotte dalla società controinteressata, ritiene il Collegio che, in mancanza di indizi circa la falsità o inesattezza dei dati medesimi, non fosse necessaria la produzione di documenti specificamente comprovanti le singole operazioni economiche componenti, nel loro complesso, i dati aggregati forniti dalla società controinteressata: un simile modus procedendi, infatti, oltre a non essere imposto da alcuna disposizione di legge, si porrebbe in evidente contrasto con l&#8217;art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241, che vieta all&#8217;amministrazione procedente di &#8216;aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell&#8217;istruttoria&#8221;,  né può ritenersi che una simile produzione fosse resa necessaria dalla valutazione negativa espressa dalla Commissione Tecnica in merito alla pregressa produzione della società controinteressata in quanto, come efficacemente illustrato da quest&#8217;ultima nella memoria del 13 aprile 2004, la Comunità Europea ha riconosciuto la sostanziale continuità tra il sistema PLATELIA e quello ELISA: ed infatti il C&#8217;ommisariat a l&#8217;Energie Atomic CEA, in data 19 giugno 2003, ha considerato mero &#8220;mutamento di denominazione&#8221; il passaggio dal sistema  &#8216;PLATELIA&#8221; a quello &#8220;ELISA&#8221; e la Commissione Europea   con regolamento n. 1053/2003 in pari data   ha modificato l&#8217;Allegato X, capitolo C. punto 4 del Regolamento CEE n. 999/2001, dando atto dell&#8217;anzidetta modificazione del nome commerciale apportata ai sistema e precisando che “le scorte esistenti con il nome di BlO RAD Platelia possono tuttavia essere utilizzate entro i nove mesi successivi all&#8217;entrata in vigore del presente regolamento”.</p>
<p>Per quanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3862/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3862</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3910</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3910/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3910</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. Correale S.G. (avv. Curti) c. Comunedi Cerano (n.c.) e S.S. Srl (avv.ti Melone e Garro) appalto di servizi: interpretazione della nozione di triennio ai fini dei requisiti di ammissione ex D.Lgs. n&#176; 157/95 s.m.i., contenuto della dichiarazione di subappalto 1. Contratti della P.A. – Gara –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3910/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3910</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3910/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3910</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Correale<br /> S.G. (avv. Curti) c. Comunedi Cerano (n.c.) e S.S. Srl (avv.ti Melone e Garro)</span></p>
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<p>appalto di servizi: interpretazione della nozione di triennio ai fini dei requisiti di ammissione ex D.Lgs. n&deg; 157/95 s.m.i., contenuto della dichiarazione di subappalto</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara –  Partecipazione alle operazioni di gara di un soggetto riferibile al ricorrente – Potere rappresentativo in capo al partecipante – Assenza &#8211; Prova della conoscenza dei provvedimenti assunti da parte del ricorrente – Non ricorre</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara –  Seduta pubblica &#8211; Partecipazione alle operazioni di gara di un soggetto riferibile al ricorrente –  Prova del potere rappresentativo in capo al partecipante – Dichiarazione a verbale del partecipante di presenziare nell’interesse del ricorrente – Assenza di dichiarazioni del partecipante in asserita rappresentanza del concorrente &#8211; Insufficienza.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Pubblico incanto &#8211; Atto di ammissione alla gara – Graduatoria conseguente – Anomalia dell’offerta – Richiesta di giustificazione – Impugnazione dell’atto di ammissione in pendenza – Necessità – Non sussiste.</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Requisiti di ammissione – Espletamento dei servizi nel trienno precedente &#8211; Artt. 13 e 14 D. Lgs. n° 157/95 s.m.i. – Ratio – Verifica affidabilità e serietà delle imprese partecipanti – Riferimento dei servizi a ciascun anno del triennio considerato – Necessità.</p>
<p>5. Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Subappalto – Dichiarazione di subappaltare parte di un servizio – Insufficienza.</span></span></span></p>
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<p>1. La partecipazione di un “rappresentante” del concorrente alla riunione nella quale sono adottate determinazioni per lo stesso negative comporta ex se piena conoscenza degli atti lesivi ai fini della decorrenza dei termini per l’impugnazione, soltanto qualora risulti che il “rappresentante” sia munito di mandato ad hoc o che ricopra una carica sociale che consenta di ritenere che la conoscenza da parte dello stesso”rappresentante” possa essere riferito al concorrente.</p>
<p>2. Non è sufficiente ad integrare la prova di potere rappresentativo in capo al “rappresentante” del concorrente alle operazioni di gara, ai fini della conoscenza dei provvedimenti assunti in capo al ricorrente, l’indicazione a verbale della generica presenza di persone asseritamente dichiaratesi presenti nell’interesse di particolari concorrenti, quando la seduta sia pubblica e nessuno dei partecipanti abbia svolto delle dichiarazioni a verbale in asserita rappresentanza dei concorrenti.</p>
<p>3. L’atto di ammissione di un concorrente alla gara non è direttamente lesivo ai fini della decorrenza dei termini per l’impugnazione quando l’Amministrazione aggiudichi provvisoriamente in pendenza della valutazione dell’anomalia dell’offerta.</p>
<p>4. La richiesta di espletamento di servizi analoghi nel triennio precedente ai fini dell’ammissione all’appalto di servizi è stata inserita dal legislatore per verificare l’affidabilità e la serietà dei concorrenti ed appare più consono allo scopo che tale affidabilità debba essere valutata nel tempo, per almeno ciascun anno del periodo di riferimento, così da dimostrare la costanza con cui i concorrenti hanno acquisito commesse (nella fattispecie è stata ritenuta illegittima l’ammissione di un concorrente che aveva reso dichiarazioni inerenti  a servizi espletati solo per due dei tre anni del periodo di riferimento).</p>
<p>5. Ai fini della legittimità della dichiarazione di subappalto nell’appalto di servizi non è sufficiente la sola dichiarazione di appaltare “parte” un servizio senza indicare in che consista la parte del servizio stessa.</p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. </p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con determinazione n° 21 del 9.2.04 ii Comune di Cerano indiceva una asta pubblica per l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto del servizio di rimozione rifiuti presenti nell&#8217;area industriale sin nel territorio comunale e denominata &#8220;ex Dupol&#8221; nonché per il loro smaltimento, in attuazione del programma provinciale di interventi ambientali di cui alla D.G.R. n. 54-4768, metodo di aggiudicazione prescelto era quello del prezzo più basso, ai sensi dell&#8217;art 23 d.lgs. n. 157/95, con importo a base d&#8217;asta stimato di curo 85.665.18.<br />
In data 1.4.04 si riuniva la Commissione Giudicatrice per procedere all&#8217;esame delle offerte pervenute nel termine fissato del 29.3.04.<br />
Su n. 14 offerte pervenute, in tale data, la Commissione provvedeva all&#8217;esclusione di n. 6 offerte per motivi vari, secondo le previsioni del Bando di gara.<br />
Sempre nella medesima seduta, la Commissione provvedevaanche all&#8217;apertura delle buste contenenti le offerte delle ditte ritenute ammissibili in conformità con i criteri ed i requisiti stabiliti.<br />
Individuata la soglia di anomalia, la Commissione provvedeva poi a formare la graduatoria che vedeva al primo posto la Spurgo Service s.r.l., con un ribasso offerto del 33,34%, al secondo posto la Aboneco s.r.l., con un ribasso del 30,07%, e al terzo posta la Impresa Salerno, con un ribasso del 2 1,02%.<br />
La Commissione, altresì, preso atto che le offerte delle prime due ditte superavano la soglia di anomalia fissata al 26,52%, decideva di sottoporle a verifica, &#8221; Richiamando quindi l&#8217;arr. 25 dIgs. n, 157/95 e s,m,i., e l&#8217;ari 15 del Bando, i quali dispongono che qualora talune offerte presentino un carattere anormalmente basso, l&#8217;Amministrazione aggiudicatrice. prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell&#8217;offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute: stabilisce di sottoporre a verifica le suddette offerte SPURGO SERVICE provvisoriamente aggiudicataria e ABONECO.<br />
Con lettere dell&#8217;8.4.04 erano richieste le giustificazioni in merito a quattro punti specifici riguardanti a) Economicità del procedimento di prestazione del servizio&#8221;; b) Economicità delle soluzioni tecniche adottate e) Condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l&#8217;offerente: d) Originalità del servizio proposto&#8221;<br />
In date 22.4.04 e 27.4.04 pervenivano le relative giustificazioni da parte delle ditte interessate. In data 7.5.04 era chiesta alla Spurgo Service s.r.l. la compilazione della tabella relativa alla composizione del prezzo e in data 14.5.04 era acquisito il parere del Consulente incaricato, dr. Audizio Francesco.<br />
In data 18.5.04 si teneva la seduta segreta di verifica delle anomalie ed entrambe le offerte, alla luce delle giustificazioni proposte, erano ritenute accettabili.<br />
In data 1.6.04, la Commissione, quindi, in seduta pubblica, prendeva atto che l&#8217;offerta più conveniente era quella della Spurgo Service s.r.l., che proponeva un ribasso pari al 33,34?/, e provvedeva all&#8217;aggiudicazione provvisoria a tale ditta, rimettendo gli atti all&#8217;Amministrazione per l&#8217;assunzione dei conseguenti provvedimenti.<br />
In seguito a formale domanda di accesso. l&#8217;Impresa Salerno. terza classificata, otteneva copia degli atti della procedura e proponeva	ricorso 	a questo Tribunale, chiedendo l&#8217;annullamento, previa  sospensione, dell’aggiudicazione provvisoria e degli atti correlati e deducendo:<br />	<br />
1.	In ordine all’illegittima ammissione alla gara dell’aggiudicataria Spurgo Service Srl.<br />	<br />
1.1. Violazione di legge: artt. 13 e 14 d.lgs. 17.3.1995, n. 157 &#8211; Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 11, lett. B, comma 19 lett. a) e 21 della lex speeialis di gara &#8211; Violazione dei principi di par condicio e di imparzialità dei concorrenti Eccesso di potere per carenza di istruttoria travisamento dei presupposti di fatto e di diritto<br />
La ricorrente lamentava irregolarità ed illegittimità in capo all&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria tali che dovevano portare alla sua originaria esclusione, prima ancora della verifica di anomalia.<br />
In particolare, l&#8217;art. 11, lett. B, comma 19, lett a), del Bando prevedeva   ai sensi di quanto consentito dagli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 157/95   che, tra i documenti di gara per l&#8217;ammissione, le ditte dovessero presentare autocertificazione plurima rilasciata nelle forme previste dall&#8217;art. 38 comma 3 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 245. sottoscritta ai sensi dell&#8217;art. 9, contenente &#8230; Elenco dei principali servizi analoghi a quelli cui si riferisce il presente appalto. effettuati negli ultimi tre anni (2001.2002 2003) con indicazione del rispettivo importo e data&#8230; La ricorrente osservava in proposito che dall&#8217;esame della documentazione presentata dall&#8217;aggiudicataria risultava che questa aveva dichiarato soltanto lo svolgimento di servizi analoghi per gli anni 2002 e 2003. senza nulla dichiarare in relazione all&#8217;anno 2001, pure contemplato esplicitamente nel Bando di gara. Ne conseguiva che l&#8217;offerta della Spurgo Service s.r.l. doveva essere immediatamente esclusa, come d&#8217;altronde già avvenuto per altre concorrenti, in quanto carente di uno specifico documento richiesto ai fini dell&#8217;ammissione.<br />
Ciò a tutela della attività di verifica, da parte dell&#8217;Amministrazione, delle necessarie capacità tecniche e finanziarie delle ditte concorrenti.<br />
2 In ordine all&#8217;operato della Commissione giudicatrice in sede di valutazione dell&#8217;offerta &#8220;anomala dell&#8217;aggiudicataria Spurgo Service s.r.l.<br />
2.1 Violazione di legge art 25 d.lgs 17.3.1995 n 157; violazione e falsa applicazione lex specialis art 15 Bando di gara Violazione art. 3 l 7,8.1990 n 241 Eccesso di potere per difetto di motivazione carenza di istruttoria travisamento irragionevolezza ed illogicità manifeste sviamento della causa Richiamando la motivazione contenuta nel verbale del 18.5.04. in cui erano state valutate positivamente le giustificazione offerte dalla Spurgo Service s.r.l., la ricorrente lamentava l&#8217;estrema sinteticità. oltre che illogicità e contraddittorietà. delle argomentazioni di cui al detto verbale, perché non era dato comprendere sulla scorta di quale percorso logico giuridico la Commissione aveva ritenuto la congruità del prezzo offerto: né, all&#8217;uopo, poteva essere richiamata la relazione del Consulente incaricato, che comunque non aveva partecipato alla seduta del 18.5.04, perché ugualmente generica e apodittica.<br />
L&#8217;obbligo di idonea motivazione si imponeva anche nel presente caso di specie, di giudizio finale positivo, secondo le conclusioni della giurisprudenza richiamata.<br />
3 Incompetenza Violazione dei principi relativi la terzietà dell&#8217;Ente aggiudicatore rispetto l&#8217;organo che provvede alla valutazione delle offerte Eccesso di potere per carenza di potere travisamento dei presupposti di fatto e di diritto<br />
La Commissione Giudicatrice non poteva aggiudicare l&#8217;appalto in questione perché l&#8217;organo che procede alla valutazione delle offerte deve sempre essere distinto da quello che provvede all&#8217;aggiudicazione.<br />
4 In ordine all&#8217;illegittima ammissione alla gara di Aboneco s.r.1<br />
4.1 Violazione di legge art 18 1 19.3.1990 n 55 ed art 14 comma 1 lett. g d.lgs 17.3.1995 n 157 Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt 11 lett b comma 22 e 21 della lex specialis di gara Violazione dei principi di par condicio e di imparzialità dei concorrenti Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto difetto di istruttoria illogicità ed irrazionalità manifeste.<br />
Sosteneva la ricorrente che la Aboneco s.r.l. doveva essere esclusa perché la relativa offerta conteneva una dichiarazione di subappalto senza, tuttavia, specificare, con esattezza, quale parte e quota del servizio la ditta intendesse subappaltare a terzi. come invece prescritto dall&#8217;art. 18 del Bando e dall&#8217;art. 13 del Capitolato speciale.<br />
5 In ordine all&#8217;operato della Commissione giudicatrice in sede di valutazione dell&#8217;offerta &#8220;anomala di Aboneco s.r.l.<br />
5.1 Violazione di legge art 25 d.lgs 17.3.1995 n 157; Violazione e falsa applicazione lex specialis art 15 Bando di gara Violazione art 3 1 7.8.1990 n 241 Eccesso di potere per difetto di motivazione carenza di istruttoria travisamento irragionevolezza contraddittorietà ed illogicità manifeste sviamento dalla causa<br />
Anche per quel che riguardava la motivazione della Commissione che aveva considerato congrue le giustificazioni addotte, la ricorrente ne rilevava la contraddittorietà e la apoditticità. La dovuta motivazione era richiesta sempre, anche nel campo delle discrezionalità tecnica, sia in obbligo ai principi generali sia in rispetto del principio della &#8216;par condicio&#8221; proprio delle procedure concorsuali.<br />
Si costituiva in giudizio la Spurgo Service s.r.l., chiedendo la reiezione del ricorso ed illustrando le sue ragioni in una memoria depositata per la camera di consiglio del 6.10.04.<br />
In essa l&#8217;aggiudicataria eccepiva. preliminarmente. lirricevibilità e tardività del ricorso perché notificato in data 30.7.04. oltre i sessanta giorni dal 1.4.04. data della seduta della Commissione giudicatrice che aveva disposto l&#8217;ammissione della Spurgo Service s.r.l. e della Aboneco s.r.l., secondo quanto dedotto nei motivi primo e terzo proposti dalla ricorrente.<br />
A tale seduta, infatti, risultava presente un delegatodell&#8217;Impresa Salerno per cui si doveva considerare perfettamente noto all&#8217;interessata il contenuto del verbale di ammissione delle offerte, tanto che lo stesso rappresentante non aveva avuto nulla da osservare in tale occasione.<br />
Di conseguenza l&#8217;atto relativo doveva essere impugnato nel termine di decadenza, anche perché immediatamente lesivo.<br />
Nel merito, la Spurgo Service s.r.l. osservava che, in relazione al primo motivo, il riferimento contenuto nel Bando ai servizi espletati nel triennio precedente intendeva significare che i servizi analoghi dovevano essere stati svolti nell&#8217;arco del triennio precedente e non per ogni anno del triennio stesso, anche ai fini di ammettere alla procedura concorsuale il più ampio numero di partecipanti. Comunque, la medesima aggiudicataria non avrebbe avuto difficoltà a documentare lo svolgimento di servizi analoghi anche per il 2001.<br />
Sul secondo motivo, la contro interessata osservava la completezza della motivazione addotta dalla Commissione Giudicatrice. tanto più fondata anche su una consulenza esterna da parte del Direttore dei Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani di Novara.<br />
Sul terzo motivo, la Spurgo Service s.r.l. rilevava che la competenza tecnica&#8217; della Commissione Giudicatrice era indiscutibile e ben poteva [Amministrazione avvalersene in base alle norme generali applicabili al caso di specie.<br />
Con ordinanza n, 1095 del 6.10.2004 era accolta la domanda cautelare proposta dalla ricorrente.<br />
La ricorrente depositava successivamente una memoria integrativa ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi difensive.<br />
All&#8217; udienza pubblica del 3.11.2004 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il Collegio, preliminarmente, deve esaminare l&#8217;eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso per essere stato notificato oltre il termine di decadenza.<br />
Sostiene, infatti, la controinteressata che la sua ammissione. unitamente a quella di Aboneco s.r.l.. era stata disposta nella seduta della Commissione Giudicatrice del 1.4.04, cui aveva partecipato un delegato dell&#8217;impresa Salerno&#8221;.<br />
Avendo avuto modo di conoscere l&#8217;ammissione della Spurgo Service srI. sin da tale data. quindi, l&#8217;impresa Salerno aveva l&#8217;onere di impugnarla, in quanto immediatamente lesiva, nei termini di decadenza che andavano a scadere, quindi, il 31.5.04. La notifica del 30.7.04 si palesava tardiva e il ricorso doveva conseguentemente essere dichiarato irricevibile.<br />
In merito, il Collegio non ritiene di concordare con la tesi della contro interessata.<br />
Sul punto si richiama infatti la conclusione della giurisprudenza, da cui non si rinvengono ragioni per discostarsi nel caso di specie, secondo cui la presenza di un rappresentante della ditta partecipante alla gara, alla riunione nella quale vengono adottate determinazioni per la stessa negative, comporta &#8220;ex se&#8221; piena conoscenza degli atti lesivi ai finì della decorrenza del termine per l&#8217;impugnazione, qualora risulti che il rappresentante stesso sia munito di mandato &#8220;ad hoc&#8221; o che ricopra una carica sociale che consenta di ritenere che la conoscenza da parte dello stesso possa esser riferito alla concorrente (Cons. Stato, Sez. V. 27.9.04. n. 6319,; v. anche 21.6.02. n. 3404 e 8.5.02. n. 2473).<br />
Nel caso di specie nel verbale del 1.4.04 risulta soltanto indicato genericamente che “Alle operazioni di gara sono presenti, in rappresentanza delle Imprese indicate &#8230; sig. Silvia Impresa Salerno&#8221;. Null&#8217;altro viene specificato in ordine ai poteri di rappresentanza che tale sig. Silvio aveva in relazione all&#8217;Impresa Salerno.<br />
Se ne deve desumere, quindi, che tale indicazione del verbale non precisi altro che la generica presenza di persone asseritamente dichiaratesi presenti nell&#8217;interesse di particolari concorrenti, essendo la seduta pubblica, senza che questo però faccia ritenere formalizzato alcun potere rappresentativo da parte degli stessi presenti.<br />
Ciò è tanto vero, secondo la ricostruzione operata pure dalla contro interessata. che nessuno dei presenti ha svolto osservazioni o precisazioni a verbale, in  asserita rappresentanza delle ditte, in seguito alle determinazioni adottate,<br />
Né la controinteressata fornisce in giudizio alcuna documentazione in ordine ai poteri rappresentativi che tale sig. Silvio aveva in favore della Impresa Salerno alla seduta del 1.4.04 siano essi desumibili da un mandato &#8220;ad hoc&#8221; o dalla circostanza di ricoprire particolari cariche sociali rappresentative.<br />
In secondo luogo, il Collegio non concorda con la tesi della controinteressata neanche laddove sostiene che atto direttamente lesivo era già considerabile quello derivante dall&#8217;ammissione delle concorrenti, tra cui Spurgo Service s.r.1. e Aboneco s.r.l., del 1.4.04.<br />
La graduatoria conseguente, infatti, non era definitiva ad attendeva, per ammissione della medesima Commissione aggiudicatrice. l&#8217;eventuale buon esito delle giustificazioni addotte dalle prime due classificate che avevano oltrepassato. con la loro offerta, la soglia di anomalia.<br />
Alla data del 1.4.04. infatti, non poteva sapere l&#8217;impresa Salerno se effettivamente l&#8217;aggiudicazione sarebbe proceduta nel senso della graduatoria provvisoria, perché ben potevano le giustificazioni che le prime due ditte erano chiamate a presentare non essere considerate congrue e pertanto ben poteva essere aggiudicato il servizio alla stessa Impresa Salerno, prima classificata tra le offerenti entro la soglia di anomalia.<br />
Solo con la successiva valutazione delle giustificazioni e con la conseguente aggiudicazione provvisoria a Spurgo Service sri,, quindi, si era formato l&#8217;atto concretamente lesivo per l&#8217;Impresa Salerno, come tale impugnabile nel termine di decadenza.<br />
Ne consegue, quindi, che tale termine iniziava a decorrere  quantomeno dalla data dell&#8217;aggiudicazione provvisoria del 1.6.04.<br />
Alla luce di quanto precisato. quindi, il ricorso risulta tempestivo.<br />
Nel merito esso risulta anche fondato in relazione ai motivi di ricorso proposti avverso [ammissione alla procedura concorsuale delle ditte Spurgo Service srI. e Aboneco s.r.l.<br />
Appare quindi fondato il primo motivo di ricorso laddove contesta che l&#8217;ammissione della Spurgo Service s,r.l. sia avvenuta in violazione delle disposizioni del Bando.<br />
Tale lex specialis&#8217;, infatti, prevedeva, all&#8217;art. 11. tra I &#8220;Documenti per l&#8217;ammissione alla gara &#8220;, alla lettera B), una “autocertificazione plurima rilasciata nelle forme previste dall art. 38 comma 3 del D.PR. 2 sottoscritta ai sensi dell &#8216;art. 9 dicembre 2000. n.445, contenente le seguenti dichiarazioni &#8230; 1 ) di aver gestito per almeno tre anni negli ultimi cinque. un contratto di servizio di rimozione dei rifiuti e smaltimento. previa separazione delle frazioni recuperabili, senza l&#8217;instaurazione di alcun contenzioso&#8230;&#8221;.<br />
Ebbene, la documentazione depositata in allegato alla richiesta autodichiarazione dalla Spurgo Service s.r.l., sul punto, era relativa, in effetti, a servizi espletati solo nel 2002 e nel 2003 ma non nel 2001, come d&#8217;altronde confermato dalla stessa e entro interessata.<br />
Quest&#8217;ultima, però, ritiene che la clausola del Bando andasse interpretata nel senso che essa richiedeva l&#8217;espletamento dei servizi analoghi &#8220;nell&#8217;arco del triennio precedente&#8221; e non in ogni anno dello stesso triennio.<br />
Il Collegio, invece, ritiene che l&#8217;interpretazione letterale operata dalla ricorrente sia la più consona allo spirito del Bando, per cui appariva necessario che i servizi analoghi dovevano riferirsi a ciascun anno del triennio considerato.<br />
Ciò ha anche una logica prevalente perché tale disposizione, ai sensi degli artt. 13 e 14 d.lgs n. 157/95, è stata inserita dal legislatore per verificare l&#8217;affidabilità e la serietà delle imprese partecipanti ed appare più consono allo scopo che tale affidabilità debba essere valutata nel tempo, per almeno ciascun anno del periodo di riferimento. così da evidenziare la costanza con cui le ditte del settore acquisivano commesse.<br />
Non appare al Collegio altrettanto logico a seguire la tesi della controinteressata che fosse sufficiente l&#8217;indicazione dello svolgimento di servizi analoghi nell&#8217;arco del triennio, in qualunque dei tre anni e anche in uno solo, evidentemente, proprio perché la costanza di svolgimento dei servizi in questione ben poteva apparire criterio più indicativo in ordine alla affidabilità delle ditte interessate, nell&#8217;ottica privilegiata dal d.lgs. n. 157/95 e dal Bando.<br />
Al Collegio appare senz&#8217;altro più affidabile una ditta che abbia dimostrato nel tempo, per ciascun anno dal 2001 al 2003, di aver svolto servizi analoghi rispetto ad altra che, magari, dimostri di aver svolto servizi analoghi solo in uno dei tre anni.<br />
Premesso ciò appare irrilevante la affermazione della contro interessata di non avere difficoltà a documentare servizi analoghi anche per il 2001 perché, indipendentemente dalla tempestività del deposito della relativa documentazione per l&#8217;udienza del 3 novembre 2004. era in sede di gara che l&#8217;interessata doveva provvedere, non potendo in alcun modo integrare nella presente sede la documentazione richiesta dal Bando.<br />
In definitiva, il deposito della documentazione da parte della Spurgo Service s.r.1. nella procedura concorsuale era carente in ordine alla dimostrazione del requisito di cui all&#8217;art. li. lett.b, punto 17, richiesto dal Bando integrale di gara ai fini dell&#8217;ammissione, per cui la ditta doveva essere esclusa ai sensi dell&#8217;art. 21, comma 40, del medesimo Bando, secondo cui: “Non è ammessa l&#8217;offerta che risulti mancante anche solo di uno dei requisiti o dei documenti richiesti per l&#8217;ammissione&#8221;.<br />
La fondatezza del primo motivo di ricorso comporterebbequindi l&#8217;assorbimento del secondo e terzo motivo di ricorso, perché inerenti ad una fase successiva all&#8217;ammissione.<br />
Per mera completezza, comunque, il Collegio ne rileva comunque l&#8217;infondatezza.<br />
Con il secondo motivo, infatti, la ricorrente lamentava la carenza di motivazione della Commissione Giudicatrice che aveva considerato congrue le giustificazioni presentata dalla Spurgo Service s.r.l.<br />
Sul punto, però, il Collegio ritiene che la Commissione si sia avvalsa della discrezionalità che le è ampiamente riconosciuta in argomento e che è censurabile, nella presente sede, solo per contraddittorietà, illogicità e erroneità di fatto. Nel caso di specie la motivazione addotta dalla Commissione nella seduta del 18.5.04 appare sufficiente, anche con il richiamo alle conclusioni dei Consulente esterno, in relazione agli specifici quattro punti di chiarimento richiesti con la nota dell&#8217;8.5.04, richiamata nel medesimo verbale, in ordine alla economicità del procedimento di prestazione del servizio e delle soluzioni tecniche adottate, alle condizioni particolarmente favorevoli di cui godeva l&#8217;offerente e all&#8217;originalità del servizio proposto.<br />
L'&#8221;iter&#8221; logico seguito dalla Commissione risulta di agevole comprensione e non appare viziato da contraddittorietà come ritenuto, senza ulteriori specificazioni. dalla ricorrente.<br />
Anche il terzo motivo appare infondato. Con esso l&#8217;Impresa Salerno lamentava che la Commissione Giudicatrice non potesse addivenire alla aggiudicazione, perché composta da soggetti che non erano chiaramente identificabili come terzi rispetto all &#8216;Amministrazione. Sul punto il Collegio osserva che la Commissione aveva proceduto soltanto all&#8217;aggiudicazione provvisoria, demandando il seguito del procedimento all&#8217;Amministrazione, come chiaramente indicato nel verbale del 1.6.04.<br />
La scelta di avvalersi di una Commissione tecnica rientrava nei poteri discrezionali dell&#8217;Amministrazione in materia di aggiudicazione di contratti di servizi ai sensi del d.lgs. n. 157/95 ma il potere di aggiudicazione rimaneva alla medesima Amministrazione, che infatti, avrebbe provveduto in seguito, secondo Giudicatrice.<br />
Poiché la ditta Salerno risultava terza classificata nella procedura concorsuale in esame, ne consegue che devono essere esaminati anche i motivi di ricorsi presentati avverso l&#8217;ammissione della seconda classificata. Aboneco s.r.l.<br />
Ebbene, anche in questo caso il Collegio ritiene fondato il quarto motivo di ricorso.<br />
In esso la ricorrente rilevava che la Aboneco s.r.l., pur dichiarando di avvalersi di subappalto, non aveva specificato quale parte e quota del servizio intendesse subappaltare con esattezza, ai sensi degli ant, 18, comma 3°, l.n. 55/90 e 21, quando indicato dalla stessa	Commissionelett. B), comma 22°, del Bando e dell&#8217;art. 13 del Capitolato speciale.<br />	<br />
In effetti, dall&#8217;esame della documentazione depositata in atti, risulta che la Aboneco s.rJ., al punto 20 della sua domanda, dichiarava soltanto di &#8220;subappaltare parte del servizio di trasporto rientrante nelle previsioni del comma 3 dell&#8217;Art. 18 della L.19/03/1985, n55 e s.m.i., nonchè dell’art. 13 del Capitolato speciale d&#8217;Appalto&#8230;&#8221;,<br />
In primo luogo osserva il Collegio che, in effetti, l&#8217;art. 14, comma 1°, lett.g), d.lgs. n. 157/95 prevede che deve essere indicata la quota di appalto che il concorrente intende subappaltare nelle procedure concorsuali come quella in esame. In secondo luogo. Fart. li, lett. B), comma 22. del Bando prevede che l&#8217;impresa debba dichiarare eventualmente quale parte dell&#8217;appalto intende subappaltare o concedere in cottimo, nei modi previsti dal comma 3 dell art. 18 della L. 19 marzo 1995, n.55 e s.m.i., nonché dell &#8216;art. 13 del Capitolato Speciale d&#8217;Appalto&#8221;.<br />
Il suddetto art. 13 del Capitolato speciale prevede altresì che “Le imprese concorrenti dovranno indicare nella domanda di ammissione alla gara quali parti del servizio intendono subappaltare a terzi”.<br />
Ebbene, nel caso di specie, risulta in atti soltanto la dichiarazione di volersi avvalere del subappalto e l&#8217;indicazione dei soggetti terzi cui conferire detto subappalto ma manca qualsivoglia dichiarazione in merito alle parti del servizio oggetto del subappalto,<br />
Sotto questo profilo, quindi, la censura della ricorrente risulta fondata e la Aboneco s.r.l. doveva pure essere esclusa ai sensi dell&#8217;art 21 del Bando per aver dato luogo ad una offerta mancante di un requisito richiesto per l&#8217;ammissione, ai sensi dell&#8217;art. 11 del Bando medesimo.<br />
Analogamente a quanto detto in precedenza, per mera completezza, il Collegio rileva comunque [infondatezza del quinto motivo di ricorso.<br />
La motivazione che sorregge la decisione della Commissione Giudicatrice appare priva dei vizi di illogicità. contraddittorietà e contrarietà a dati di fatti, unici censurabili nella presente sede, perché appare coerente, e valutabile solo nell&#8217;ambito della discrezionalità riconosciuta all&#8217;organo decisionale, la conclusione per la quale si sia dato luogo a compensazione tra la voce di prezzo relativa ai rifiuti inerti e quelle relative ai rifiuti ingombranti ed ai rifiuti urbani e pneumatici, dando luogo, in tal guisa, ad un prezzo ritenuto complessivamente congruo.</p>
<p>Per quanto esposto. quindi, il ricorso deve essere accolto in relazione ai motivi primo e quarto e deve essere annullata l&#8217;aggiudicazione provvisoria disposta nei confronti della Spurgo Service s.r.l.<br />
Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3910/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3910</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3913</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3913/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3913/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3913</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. Plaisant E. Sas (avv.ti Fabozzi e Batacchi) c. Azienda Ospedaliera CTO/C.R.F. Maria Adelaide (avv. Ti Picco e Scaparone) quando l&#8217;Amministrazione risolve il contratto di oopp, non ricorre silenzio inadempimento rispetto alla diffida al collaudo dell&#8217;Appaltatore Contratti della P.A. – Appalto di lavori – Esecuzione del contratto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3913/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3913</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3913/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3913</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Plaisant<br /> E. Sas (avv.ti Fabozzi e Batacchi) c. Azienda Ospedaliera CTO/C.R.F. Maria Adelaide (avv. Ti Picco e Scaparone)</span></p>
<hr />
<p>quando l&#8217;Amministrazione risolve il contratto di oopp, non ricorre silenzio inadempimento rispetto alla diffida al collaudo dell&#8217;Appaltatore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Appalto di lavori – Esecuzione del contratto &#8211; Diffida dell’Appaltatore a procedere al collaudo &#8211; Presupposto dell’ultimazione dei lavori – Intervenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’Appaltatore – Silenzio dell’Amministrazione a fronte della diffida – Inadempimento dell’Amministrazione &#8211; Non ricorre</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non ricorre il silenzio inadempimento dell’Amministrazione rispetto alla diffda dell’Appaltatore di procedere al collaudo, quando sia stata disposta la risoluzione del contratto di oopp per inadempimento dell’Appaltatore, mancando il presupposto dell’ultimazione delle opere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Espone la società ricorrente che, con deliberazione n. 60&#8217;C 02/ST in data 12 marzo 2002. l&#8217;Azienda Ospedaliera C.T.O./C.RI. Maria Adelaide di Torino aveva aggiudicato ad essa società, l&#8217;appalto per l&#8217;esecuzione di tutte le opere edili, iinpiantistiche e per la somministrazione di tutte le provviste occorrenti per la ristrutturazione del Servizio di Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero CITO. O. dl Torino&#8221;, che il relativo contratto d&#8217;appalto   stipulato in data 3 ottobre 2002. a consegna dei lavori già avvenuta in via d&#8217;urgenza, il 12 marzo 2002 fissava in 180 giorni consecutive il tempo di esecuzione delle opere. da ultimarsi in data 7 settembre 2001, che la durata dei lavori è stata ripetutamente prorogata ai sensi dell&#8217;art. 26 del decreto ministeriale 19 aprile 2000 n. 145. che le differenze progettuali hanno determinato cospicue differenze in aumento sulla quantità delle materie da fornire ed hanno reso necessaria l&#8217;esecuzione di numerose opere ulteriori, non previste dai capitolati di appalto, che, in data 27 maggio 2003, ha ultimato l&#8217;esecuzione dell&#8217;opera ed ha contestualmente comunicato all&#8217;amministrazione l&#8217;avvenuta conclusione dei lavori.<br />
Con deliberazione n. 2l6/DG/03/ST in data 7 luglio 2003. Il Direttore Generale dell&#8217;Azienda resistente, vista /a relazione, redatta dalla Direzione Lavori, ai sensi dell&#8217;articolo 119. comma 1, del D.P.R. 554 99 (rc/azione pervenuta all&#8217;Azienda in data 15.01.2003), inerente i andamento delle opere di cui in oggetto appaltate dall&#8217;Azienda Sanitaria ospedaliera C.T.O./C.R.F./M. Adelaide all &#8216;ATI ELTE S.A.S. (Capogruppo)  TECNOGEST IMPIANTI S.R.L. (mandante). con sede in Bergamo. via Ghislanzoni n. 41&#8243;. ha disposto &#8220;ai sensi delll&#8217;ari. 119 del DPR 554/99, per le motivazioni di cui in premessa la risoluzione per grave inadempimento dei contratto in essere&#8221;.<br />
Con atto. notificato il 9 giugno 2004. ai sensi dell&#8217;art. 25. comma 1. del decreto Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. I. la società ricorrente ha diffidato l&#8217;Azienda resistente, il collaudatore. i] responsabile del procedimento ed il direttore dci lavori a procedere all&#8217;esecuzione del collaudo dell&#8217;opera ed all&#8217;effettuazione di tutti i relativi incombenti, ivi compresa la valutazione delle domande di maggiori compensi iscritte nella contabilità e. tuttavia, l&#8217;Azienda resistente non ha mai formalmente risposto all&#8217;anzidetta diffida.<br />
Con ricorso a questo Tribunale notificato in data 12 agosto 2004. la ELTE S.a.s.. in proprio e quale mandataria del Raggruppamento temporaneo d&#8217;imprese formato con TECNOGEST S.r.l., ha chiesto che venisse accertata l&#8217;illegittimità del silenzio serbato dall&#8217;Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F. M.Adelaide e la sua conseguente condanna all&#8217;emanazione dei provvedimenti richiesti   vale a dire [esecuzione del collaudo delle opere realizzate, il rilascio della dichiarazione di esecuzione finale dei lavori, nonché la verifica ed il riconoscimento delle riserve iscritte dal Raggruppamento ricorrente nel registro di contabilità dei lavori e lo svincolo della cauzione a norma degli artt. 187 e seguenti del d.p.r. 554/1999   deducendo le seguenti censure:<br />
Violazione di legge (articoli 31 e seguenti della legge 11 febbraio 1994 n 109 articoli 149, 187 e seguenti del decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n 554 articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241)<br />
1. Titolarità del potere sollecitato e sussistenza dell&#8217;obhliuo di provvedere<br />
Omettendo di collaudare ed approvare le opere eseguite. l&#8217;Azienda Ospedaliera avrebbe violato l&#8217;art. 2 della legge 241/1990. che le attribuirebbe uno specifico obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. così come l&#8217;anzidetto obbligo sarebbe sancito, con specifico riferimento al collaudo. anche dagli artt. 187 e seguenti del d.p.r. 554 1999; del resto, per effetto dell&#8217;approvazione dell&#8217;opera sorgerebbe “un vincolo a carico dell’amministrazione di considerare inoppugnabile la determinazione espressa nell ‘atto di collaudo e di liquidare conseguentemente il corrispettivo dovuto all&#8217;appaltatore&#8221; ed è proprio nell&#8217;ambito dei collaudo che l&#8217;Azienda resistente avrebbe dovuto esaminare anche le richieste di maggiori compensi contenute nelle riserve iscritte dal Raggruppamento ricorrente, anch&#8217;esse oggetto di specifico obbligo di pronuncia ai sensi degli articoli 31 bis della legge 109/994 e 149 e seguenti del d.p.r. 554/1999,<br />
2. Titolarità in capo ad File di una posizione giuridica qualificata,<br />
L&#8217;interesse del Raggruppamento ricorrente ad ottenere un espresso pronunciamento da parte dell&#8217;Azienda resistente emergerebbe sotto il duplice profilo dell&#8217;esonero da ogni eventuale responsabilità connessa all&#8217;esecuzione delle opere, che la stessa Azienda sta già di fatto utilizzando, nonché del riconoscimento delle domande iscritte nel conto finale dei lavori, che passerebbe necessariamente attraverso una valutazione discrezionale della detta Azienda. <br />
Attivazione del procedimento di diffida ex art 25 d.p,r. 3/1957<br />
L&#8217;inerzia protrattasi per oltre 30 giorni successivi alla notifica della diffida ai sensi dell&#8217;anzidetta disposizione avrebbe comportato la formazione del silenzio inadempimento previsto dall&#8217;ari. 21 bis della legge 1034/1971, per cui l&#8217;Azienda Ospedaliera dovrebbe essere ormai considerata formalmente inadempiente al proprio obbligo di pronunciarsi espressamente in merito alle richieste di controparte.<br />
Si è costituita in giudizio l&#8217;Azienda Ospedaliera C.T.O.. C.R.F.. Maria Adelaide eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto il duplice profilo:<br />
1. del difetto di giurisdizione di questo Tribunale, in quanto il rito speciale in materia di silenzio della Pubblica Amministrazione  <br />
1. del difetto di giurisdizione di questo Tribunale, in quant il rito speciale in material di silenzio della Pubblica Amministrazione &#8211; previsto dall&#8217;art. 21 bis della legge 1034/1971, introdotto dall&#8217;art. 2 della legge 205/2000   presupporrebbe la sussistenza di un procedimento amministrativo nel quale si esplica un potere autoritativo dell&#8217;Amministrazione laddove nel caso di specie la controversia, avendo ad oggetto l&#8217;esecuzione di un contratto d&#8217;appalto. riguarderebbe invece diritti soggettivi, esulerebbe quindi dall&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;art. 21 bis della legge 1034/191 ed apparterrebbe alla cognizione del giudice ordinario.<br />
2. dell&#8217;inconfigurabilità del silenzio inadempimento in quant oil termine per l&#8217;effettuazione del collaudo decorrerebbe dall&#8217;ultimazione dei lavori che, a sua volta. presupporrebbe l&#8217;intera esecuzione delle opere appaltate: nel caso di specie, viceversa, i lavori non sarebbero stati eseguiti interamente e proprio per tale ragione l&#8217;Azienda resistente avrebbe deciso di risolvere il contratto. per cui il termine di effettuazione del collaudo non avrebbe neppure iniziato a decorrere.<br />
Con memoria depositata per la Camera di consiglio del 17 novembre 2004, il Raggruppamento ricorrente ha insistito in tutte le domande avanzate con il ricorso introduttivo. <br />
Nell&#8217;odierna Camera di consiglio il ricorso ò stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La causa ha ad oggetto il silenzio inadempimento che, secondo il Raggruppamento ricorrente, si sarebbe formato a seguito dell&#8217;inerzia tenuta dall&#8217;Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F.iMaria Adelaide di Torino; occorre pertanto verificare, in via preliminare ed ai fini dell&#8217;ammissibilità del gravame, se effettivamente tale situazione di inerzia sussista e. soprattutto, se la stessa sia giuridicamente qualificabile come silenzio inadempimento.<br />
Al riguardo, ritiene il Collegio che sull&#8217;Azienda resistente non gravasse l’obbligo di provvedere nel senso richiesto da parte del Raggruppamento ricorrente.<br />
L&#8217;art. 28 della legge 11 febbraio 1994 demanda al regolamento la definizione delle &#8220;norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo entro sei mesi dall &#8216;ultiinazione dei lavori e l&#8217;articolo 192 del decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 534. emanato appunto per dare attuazione all&#8217;anzidetta previsione dl legge. statuisce che “il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori”.<br />
La decorrenza del termine di effettuazione del collaudo, quindi. presuppone che i lavori siano stati ultimati ma nel caso di specie tale situazione non è ravvisabile: se vero. da un lato, che in data 9 giugno 2003 il Raggruppamento aveva comunicato all&#8217;Azienda ospedaliera l&#8217;avvenuta conclusione delle opere, è altrettanto vero.dall&#8217;altro, che la stessa Azienda non ha condiviso tale conclusione ed infatti nello stato di consistenza redatto in data 14 luglio 2003 ha elencato numerose opere che risultavano ancora non realizzate e. soprattutto, con deliberazione n. 2l6/DG/03/ST in data 7 luglio 2003. ha deciso di risolvere il contratto per grave inadempimento dell&#8217;appaltatore.<br />
Ritiene il Collegio che la risoluzione del contratto, eventualità che rientra nella sfera di valutazione discrezionale della stazione appaltante, non possa che costituire un&#8217;opzione alternativa rispetto alla scelta ordinaria di prendere atto delle opere realizzate e procedere al loro collaudo. dando così impulso alla successiva fase finalizzata esclusivamente alla definizione dei rapporti economici tra le parti: mediante la scelta risolutoria, infatti, il rapporto contrattuale si interrompe e non assume più alcun rilievo, ai fini della scansione procedimentale, la mancata realizzazione del collaudo.<br />
In tale contesto non può ritenersi applicabile l&#8217;art. 192 del d.p.r. 554/1999, richiamato dai Raggruppamento ricorrente, in quanto detta disposizione, nel far decorrere il termine per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto dalla conclusione dei lavori, presuppone che detta situazione sia sostanzialmente riconosciuta dalla stazione appaltante e, soprattutto. che il rapporto contrattuale sia ancora in essere. laddove nel caso di specie è stato invece spezzato dalla citata deliberazione eon cui è stato risolto il contratto, che peraltro non  risulta essere stata impugnata dal Raggruppamento ricorrente, in questa sede.</p>
<p>Ne deriva l&#8217;insussistenza di un comportamento qualificabile alla stregua di silenzio inadempimento e la conseguente inammissibilità del ricorso. <br />
Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3913/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3913</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3860</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3860/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3860/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3860</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. Leggio B.J. (avv.Console) c. Ministero dell’Interno (avv. Stato) in materia di rinnovo del permesso di soggiorno l&#8217;art. 32 del D. Lgs. 286/98 si applica a tutti i minori stranieri divenuti maggiorenni, anche nel caso di affidamento del minore in via di mero fatto Stranieri – Permesso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3860/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3860</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3860/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3860</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Leggio<br /> B.J. (avv.Console) c. Ministero dell’Interno (avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>in materia di rinnovo del permesso di soggiorno l&#8217;art. 32 del D. Lgs. 286/98 si applica a tutti i minori stranieri divenuti maggiorenni, anche nel caso di affidamento del minore in via di mero fatto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stranieri – Permesso di soggiorno – Rinnovo – Art. 32 D.Lgs. 286/98 – Affidamento del minore in via di mero fatto – Diniego – Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di rinnovo del permesso di soggiorno l’art. 32 del D. Lgs. 286/98 è applicabile a tutti i minori stranieri divenuti maggiorenni, anche nel caso di affidamento del minore in via di mero fatto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i>&#8230; OMISSIS &#8230;</i></p>
<p>Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 9, comma 1. della L. 21 luglio 2000. n. 205;<br />
Ritenuto di potere definire direttamente il giudizio nella presente sede, con sentenza succintamente motivata ai sensi della norma sopra citata, e sentite sul punto le parti costituite, come risulta dal verbale dell&#8217;odierna camera di consiglio.</p>
<p>Il ricorrente impugna il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, richiesto ai sensi dell&#8217;ari. 32 del D.Lgs. n. 286/1998.<br />
Le ragioni del diniego dell&#8217;Amministrazione si fondano: a) sulla circostanza che il ricorrente &#8220;fino al compimento della maggiore età, non conviveva con i genitori e non era affidato ai sensi dell &#8216;art. 4 della L. 184/R3 e pertanio è stato munito di no permesso di soggiorno per, minore età&#8217; ai sensi dell art. 19 c. 2 lett. A del D.lvo 28698 &#8220;: h) sul fatto che il ricorrente &#8216;il quale ha dichiarato di essere entrato in territorio dello Stato in data 01.08.1999. all&#8217;ano del raggiungimento della maggiore età aveva maturato un periodo di soggiorno regolare di solo un anno avendo richiesto formalmente l’autorizzzione al soggiorno il 17.05.2002 ed analoga durata risulta avere il suo percorso formativo”.<br />
Constatato che avverso tale diniego il ricorrente ha sollevato censure di:<br />
I) violazione di legge in relazione agli artt. 19, 28, 29. 31 e 33 D.lgs. a. 286;98, 28 DPR 394/99, all&#8217;art. 9. comma 6. L. 184/83 ed al DPCM 535 9. Carenza di istruttoria e di motivazione:<br />
21 violazione di legge in relazione agli artt. 32, commi 1 bis, ter. quater. e 33. co. 2 bis, del decreto legislativo 286 del 1998 ed al DPCM 535t99. nonché in relazione agli am. I e 2 L. 241/90. Carenza di istruttoria e di motivazione;<br />
3) Erronea applicazione dell&#8217;art. 32, commi I bis e ter D.lgs. n. 286/98.<br />
Eccesso di potere per travisamento dei fatti;<br />
4) violazione di legge in relazione agli am. 5 e 19 D.lgs. n. 286/98 ed agli am. 13 e 28 DPR 394/99. Illogicità e carenza di motivazione;<br />
5) violazione di legge e disparità di trattamento in relazione agli am. 5. 19. 31 e 32 D.lgs. n. 286/98. Violazione dell&#8217;art. 3 Cost..<br />
Ritenuta la fondatezza del ricorso sulla base della giurisprudenza di questa Sezione (cfr. sez. II, 30novembre 2001. n. 2259 id., 24 marzo 2003. n. 454: id.. 11 ottobre 2004, n. 2206). secondo la quale l&#8217;articolo 32 del decreto legislativo n. 286 citato è applicabile a tutti i minori stranieri divenuti maggiorenni, atteso che &#8220;tale soluzione &#8230; consente al minore, una voi/ti raggiunta la maggiore età, di richiedere un permesso di soggiorno anche per accesso al lavoro, riconoscendogli in tal modo una più ampia possibilità di inserimento nel contesto socio economico italiano &#8221; (cfr. n. 454/2003 citata), e pertanto la norma citata trova applicazione anche nel caso di affidamento del minore in via di mero fatto.<br />
Constatato che il minore straniero in argomento ha idoneamente documentato l&#8217;iscrizione e la frequenza ai corsi scolastici e di formazione professionale tin dall&#8217;anno scolastico 2000:2001. e svolge attualmente attività lavorativa come operaio edile nresso la ditta EUROBUILDING di Quaranticllo Giovanni, con sede in Torino, strada Murroni n. 7/a.</p>
<p>Ritenuto, pertanto, che pur prescindendo dalla situazione di affidamento in via di fatto del minore allo zio Bahri Chegdali. le sopraindicate circostanze<br />
legittimano la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per minore età in un titolo di soggiorno tra quelli indicati dall&#8217;art. 32. e, segnatamente in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.<br />
Ritenuto, per le considerazionisuesposte, che il ricorso debba essere accolto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di doglianza, e conseguente annullamento dell&#8217;ano impugnato.<br />
Ravvisati giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.</p>
<p><i>&#8230; OMISSIS &#8230;</i></p>
<p>via di fatto del minore allo zio Bahri Chegdali, le sopraindicate circostanze<br />
legittimano la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per minore<br />
età in un titolo di soggiorno tra quelli indicati dall&#8217;art. 32, e, segnatamente,<br />
in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.<br />
Ritenuto, per le considerazioni	suesposte, che il ricorso debba essere<br />
accolto, con assorbimento di	ogni ulteriore profilo di doglianza, e conseguente annullamento dell&#8217;atto impugnato.<br />	<br />
Ravvisati giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Seconda Sezione pronunciandosi ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n.<br />
205, accoglie il ricorso e annulla		l&#8217;atto impugnato.<br />	<br />
Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
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