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	<title>29/11/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29/11/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.7773</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-11-2004-n-7773/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-11-2004-n-7773/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.7773</a></p>
<p>Pres. Frascione – Est. Carlotti Elefante (difeso da se stesso) c/ Comune di Turi (n.c.) inesistenza del diritto di accesso ad una delibera comunale che prevede la sistemazione di strade comunali da parte di chi abbia più volte diffidato il Comune ad asfaltare la via ov&#8217;egli risiede Procedimento amministrativo –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-11-2004-n-7773/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.7773</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-11-2004-n-7773/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.7773</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione – Est. Carlotti<br /> Elefante (difeso da se stesso) c/ Comune di Turi (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>inesistenza del diritto di accesso ad una delibera comunale che prevede la sistemazione di strade comunali da parte di chi abbia più volte diffidato il Comune ad asfaltare la via ov&#8217;egli risiede</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – diritto di accesso – fattispecie – delibera con la quale un Comune stabilisce la sistemazione di alcune strade comunali – situazione qualificata e differenziata all’accesso – da parte di proprietario che abbia reiteratamente diffidato il Comune ad asfaltare la via di residenza – non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Premesso che l’interesse di ogni cittadino acché l’amministrazione comunale provveda alla diligente manutenzione e custodia di tutti i beni pubblici (e, tra essi, le strade), non è tutelabile in via amministrativa né giurisdizionale, fronteggiando esso un mero dovere imposto in capo alla p.a. per il vantaggio della collettività non soggettivizzata, non è configurabile in termini di diritto di accesso l’interesse a visionare la delibera comunale2003 di approvazione del progetto di sistemazione di quattro strade da parte di chi abbia diffidato l’amministrazione ad asfaltare la via ov’egli risiede, non potendosi ravvisare alcun collegamento tra la manutenzione stradale, pretesamente omessa, e la delibera rivolta alla sistemazione di quattro diverse vie comunali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>decisione</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 1408 del 2004 proposto da</p>
<p><b>ELEFANTE BIAGIO</b>, costituitosi personalmente, domiciliato ex lege presso la Segreteria della Sezione;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI TURI</b>,<br />
non costituitosi in giudizio;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza n. 3126 del 23.7.2003/27.8.2003, pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sede di Bari, sez. I;</p>
<p>visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore il cons. Gabriele Carlotti;<br />
dato atto della mancata comparizione dell’appellante alla camera di consiglio del 13.7.2004;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1. È impugnata la sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Puglia ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall’Elefante ai sensi dell’art. 25 l. n. 241/1990.</p>
<p>2. Giova premettere alla successiva esposizione brevi cenni sulla vicenda dedotta in contenzioso.</p>
<p>2.1. Con atto notificato e depositato, rispettivamente il 18 giugno e l’8 luglio 2003, l’appellante proponeva ricorso avanti al T.a.r. della Puglia ex art. 25 legge 241/90 nei confronti del Comune di Turi, chiedendo che gli fosse consentito l’accesso, implicitamente negato dall’amministrazione civica intimata, agli atti comunali consistenti nella «delibera di Giunta n. 53/2003 di approvazione del progetto di sistemazione» di quattro strade, nonché alla relazione ed al capitolato speciale.</p>
<p>2.2. Nel ricorso di primo grado l’Elefante esponeva:<br />
&#8211;	di esser proprietario di un’azienda agricola servita da una strada classificata come comunale;<br />	<br />
&#8211;	di aver più volte diffidato vanamente il Comune di Turi ad asfaltare la suddetta via, le cui polveri, sollevate da un intenso traffico veicolare, risultavano dannose per le coltivazioni;<br />	<br />
&#8211;	di aver appreso della decisione dell’amministrazione comunale di provvedere alla sistemazione, mercé la delibera non ostentata, di altre quattro strade comunali. 																																																																																												</p>
<p>2.3. Aggiungeva il ricorrente, odierno appellante, di aver presentato istanza di accesso «al fine di valutare ogni azione opportuna, ivi compresa quella per danni nella misura di 500 euro connessa alla mancata manutenzione».</p>
<p>2.4. Avverso il silenzio mantenuto dal Comune di Turi sulla domanda in parola, l’Elefante si tutelava avanti al T.a.r. della Puglia, invocando l’applicazione alla fattispecie degli artt. 10 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 nonché 2, 3 e 4 del d.lgs. 24.2.97 n. 39.</p>
<p>2.5. Il Collegio barese dichiarava il ricorso inammissibile, osservando come la posizione dell’Elefante rispetto alla ridetta delibera non si differenziasse affatto da quella di un quivis de populo, considerata altresì la totale assenza di lesività della determinazione amministrativa. <br />
	In dettaglio il T.a.r. contestava la tesi della configurabilità di un’indiscriminata facoltà di accesso agli atti comunali, in assenza di un preciso interesse qualificato legittimante e distinto da quello della collettività indifferenziata, al solo fine di svolgere una funzione di controllo generico sull’operato della p.a.. 																																																																																												</p>
<p>2.6. Alla stregua delle riferite premesse, il Tribunale pugliese negava l’esistenza di alcun concreto interesse dell’Elefante alla conoscenza degli atti suddetti, non potendosi ravvisare alcun collegamento tra la manutenzione stradale, pretesamente omessa, e la delibera rivolta alla sistemazione di quattro diverse vie comunali.</p>
<p>2.7. In ultimo il giudice di prime cure riteneva inconferenti gli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs.24.2.1997 n. 39, pur invocati dal ricorrente, non vertendo la controversia su questioni ambientali.</p>
<p>3. Contro la sentenza specificata in epigrafe è insorto l’Elefante, criticandone la motivazione perché asseritamente fondata su di un completo travisamento del reale interesse dell’appellante all’accesso.</p>
<p>3.1. In particolare, a detta del deducente, la ragione dell’istanza risiedeva nell’esigenza di poter verificare la corretta applicazione da parte dell’amministrazione comunale, in occasione dell’individuazione delle vie da sistemare, degli enunciati criteri di priorità ravvisati a) nel collegamento delle medesime alle strade pubbliche e b) nell’importanza delle aziende da esse servite.</p>
<p>3.2. Sotto altro aspetto l’appellante censura la decisione impugnata per non aver tenuto conto della natura comunale degli atti richiesti e della loro sicura accessibilità ai sensi dell’art. 10 t.u. ord. Ee. Ll..</p>
<p>4. L’appello è infondato e soggiace alla relativa declaratoria di reiezione.</p>
<p>4.1. Occorre subito sgombrare il campo dall’ultima difesa spiegata.</p>
<p>4.2. L’Elefante denuncia l’illegittimità dell’implicita reiezione dell’istanza di accesso per violazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 267/2000. </p>
<p>4.3. Secondo l’opinione del ricorrente tale disposizione, a differenza dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990, consentirebbe una sorta di accesso indiscriminato agli atti dei comuni e delle province da parte dei cittadini residenti nelle rispettive circoscrizioni territoriali, senza alcuna necessità di allegare un interesse giustificativo della domanda, fatte soltanto salve le esigenze di tutela della riservatezza di terzi.</p>
<p>4.4. La tesi non può essere condivisa.</p>
<p>4.5. L’appellante interpreta erroneamente l’art. 10 del d.Lgs. n. 267/2000. Ed invero, il primo comma di tale articolo, sancendo il principio della generale pubblicità degli atti delle amministrazioni locali («tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici», ad eccezione di quelli riservati per legge o dichiarati tali da un atto del sindaco o del presidente della provincia allo scopo di tutelare la riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese), non implica affatto una diversa configurazione del diritto di accesso siccome delineato nell’art. 25 l. proc. Amm. E nemmeno regola secondo modalità differenziate l’esercizio di tale “diritto”. <br />
	La disposizione succitata stabilisce piuttosto che, in linea di massima, gli atti comunali e provinciali non sono riservati ed inaccessibili (fatte salve le esclusioni ivi contemplate), mentre nulla dispone riguardo ai requisiti di accoglimento della domanda che, pertanto, non si discostano da quelli stabiliti nella disciplina generale contenuta negli artt. 22 e seguenti del Capo V della legge 7.8.1990, n. 241.<br />	<br />
	Detto altrimenti, l’art. 10 t.u. ee. Ll. contiene una deroga all’art. 24 l. n. 241/1990 e non anche all’art. 22 della stessa legge.																																																																																												</p>
<p>4.6. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, quindi, anche per tali atti vale la norma da ultimo citata secondo cui il diritto di accesso è riconosciuto unicamente a chi vanti un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.</p>
<p>4.7. Nemmeno convince la tesi, pure adombrata dall’appellante, di un diritto di accesso agli atti dei comuni e delle province libero per i soli residenti, atteso che una siffatta esegesi, comunque non evincibile dal richiamato dettato normativo, non sarebbe in linea con la fondamentale direttiva costituzionale di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.</p>
<p>5. Tanto premesso, va condivisa la motivazione della sentenza impugnata sul punto dell’assenza, in capo all’Elefante, di un concreto interesse ad accedere agli atti oggetto dell’actio ad exhibendum.</p>
<p>5.1. Invero la conoscenza della delibera in questione non si presenta affatto indispensabile per i fini di difesa allegati dall’appellante. Questi, infatti, per ottenere adeguata tutela giurisdizionale avverso l’asserita inadempienza comunale all’obbligo legale di corretta manutenzione delle vie di pubblico transito (scolpito dall’art. 14 d.lgs. 30.4.1992, n. 285), non ha necessità alcuna di far valere, per colorare le proprie pretese, la maggior sollecitudine ipoteticamente mostrata dal Comune di Turi nella cura e nella conservazione di altre parti del sistema viario locale.</p>
<p>5.2. Innanzitutto deve osservarsi che l’interesse di ogni cittadino acché l’amministrazione comunale provveda alla diligente manutenzione e custodia di tutti i beni pubblici (e, tra essi, le strade), non è tutelabile in via amministrativa né giurisdizionale (fatti salvi i casi di azioni popolari, non previste tuttavia per la fattispecie concreta dedotta in contenzioso), fronteggiando esso un mero dovere imposto in capo alla p.a. per il vantaggio della collettività non soggettivizzata: non si è in presenza dunque di  interesse legittimo differenziabile, semmai ci si trova al cospetto di interesse semplice e di fatto, rientrante come tale nell’area del giuridicamente irrilevante.</p>
<p>5.3. Di contro, qualora dall’inosservanza dell’obbligo di diligente manutenzione derivi causalmente un danno per l’amministrato, ben potrà questi adire direttamente l’autorità giudiziaria competente, deducendo il rapporto, esclusivamente bilaterale, instauratosi con l’amministrazione che sia venuta meno, a cagione della condotta colposamente omissiva ad essa ipoteticamente ascrivibile, ad un generico dovere di astensione dal ledere la sfera giuridica di terzi: non vi è quindi alcun bisogno, per qualificare siffatto distinto interesse ad agire (che però trova scaturigine, è bene sottolinearlo, nella lesione del diritto soggettivo all’integrità patrimoniale), dell’interposizione di altre situazioni legittimanti attinenti a diverse ed inconferenti illegittimità procedimentali, ipoteticamente commesse dalla p.a. in occasione dello svolgimento delle funzioni ad essa affidate. </p>
<p>5.4. Ferme restando le precedenti considerazioni, deve comunque aggiungersi che l’argomentazione testé confutata, secondo cui l’accesso alla delibera in questione risulterebbe finalizzato a verificarne l’eventuale vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà (così parrebbero astrattamente qualificabili i profili di illegittimità della delibera ai quali ha accennato l’Elefante nell’appello), si mostra fallace anche per un differente profilo.<br />
	Invero la dimostrazione della reale esistenza di un interesse sindacatorio del genere allegato dall’appellante non risulta comunque suffragata dall’offerta di alcun consistente principio di prova, per essersi l’Elefante del tutto astenuto dal chiarire, in fatto, se:<br />	<br />
&#8211; sussista un preciso collegamento giuridico e territoriale tra le vie oggetto della delibera di sistemazione stradale e la sua azienda (ovverosia se le prime e la seconda siano inserite in un unico comprensorio, sottoposto ad un’unitaria ed inscindibile- la strada finitima alle sue proprietà sia effettivamente destinata a servire importanti aziende agricole (o, in altri termini, se, in assenza di altre imprese aventi tali caratteristiche, possa considerarsi “importante” quella gestita dall’appellante) n<br />
	In mancanza di tali allegazioni deve opinarsi che la pretesa posizione legittimante del deducente non sia assistita dagli indefettibili caratteri di differenziazione e di qualificazione e, quindi, come tale insuscettibile di autonoma tutela.																																																																																												</p>
<p>6. In conclusione l’appello merita integrale reiezione.</p>
<p>7. La mancata costituzione del Comune intimato non consente al Collegio di pronunciarsi sulle spese del giudizio. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 13.7.2004, con l’intervento dei Signori:</p>
<p>Emidio Frascione				&#8211; Presidente<br />	<br />
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani	 	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Cesare Lamberti	 			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Gabriele Carlotti 				#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-11-2004-n-7773/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.7773</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.7772</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-11-2004-n-7772/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-11-2004-n-7772/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.7772</a></p>
<p>Pres. Frascione – Est. Cerreto PROVINCIA di COSENZA (Avv. Gentile) c/ COSTRUZIONI PROCOPIO (Avv. Gualtieri) sussiste la giurisdizione ordinaria nel caso in cui l&#8217;amministrazione accerti la volontà dell&#8217;appaltatore di voler sottrarsi alla stipula del contratto, revochi l&#8217;aggiudicazione ed incameri la cauzione provvisoria Contratti della pubblica amministrazione – aggiudicazione – inerzia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-11-2004-n-7772/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.7772</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-11-2004-n-7772/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.7772</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione – Est. Cerreto<br /> PROVINCIA di COSENZA (Avv. Gentile) c/ COSTRUZIONI PROCOPIO (Avv. Gualtieri)</span></p>
<hr />
<p>sussiste la giurisdizione ordinaria nel caso in cui l&#8217;amministrazione accerti la volontà dell&#8217;appaltatore di voler sottrarsi alla stipula del contratto, revochi l&#8217;aggiudicazione ed incameri la cauzione provvisoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – aggiudicazione – inerzia dell’amministrazione nel procedere alla stipula del contratto – manifestazione dell’aggiudicatario della volontà di sciogliersi dal vincolo – dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione ed incameramento della cauzione provvisoria – giurisdizione A.G.O.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Allorché, disposta l’aggiudicazione definitiva, l’amministrazione si limiti a prendere atto della volontà della società di sottrarsi alla stipulazione del contratto, ponendo in essere un atto paritetico di decadenza dall’aggiudicazione definitiva per inosservanza da parte della Società dell’obbligo di prestarsi alla stipulazione, la relativa controversia coinvolge diritti soggettivi e sfugge, quindi, alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche in considerazione della circostanza che  l’aggiudicatario in via definitiva, a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione per la durata di 60 giorni dall’intervenuta aggiudicazione, può pretendere lo scioglimento da ogni impegno, e tale posizione non può che qualificarsi di diritto soggettivo, in quanto il suo esercizio è rimesso unicamente al proprio potere potestativo, con conseguente soggezione dell’Amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato,  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>Sul ricorso in appello n. 11322/2003, proposto dalla</p>
<p><b>PROVINCIA di COSENZA</b> rappresentata e difesa dall’Avv. Antonella Gentile con domicilio eletto in Roma via Magliano Sabina 24, presso l’avv. Maria Gentile,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>COSTRUZIONI PROCOPIO srl</b> in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall’avv. Alfredo Gualtieri con domicilio eletto in Roma via Ovidio n. 10 presso la dott.ssa Anna Bei (studio Rossati),</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del TAR CALABRIA &#8211; CATANZARO Sez.. I n. 3314/2003, del 21.11.03 resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE GARA PER LA COSTRUZIONE DEL LICEO SCIENTIFICO DI PAOLA;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società Costruzioni Procopio;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Alla pubblica udienza del 13 Luglio 2004, relatore il Consigliere Aniello Cerreto ed udito, altresì, l’avvocato Gualtieri per la società resistente;<br />
Visto il dispositivo di decisione n. 413 del 14.7.2004;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il TAR, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso proposto dalla società Costruzioni Procopio nei confronti della Provincia di Cosenza per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 3213 del 30.9.2003 di revoca dell’aggiudicazione definitiva e conseguente incameramento della cauzione provvisoria.<br />
Avverso tale sentenza ha proposto appello la Provincia, rilevando che era stata l’impresa aggiudicataria a sottrarsi ai propri obblighi, per cui correttamente si era proceduto alla revoca dell’aggiudicazione.<br />
Ha dedotto quanto segue:<br />
&#8211; difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, atteso che rientravano nella giurisdizione amministrativa la fase relativa alla procedura pubblicistica di scelta del contraente ma, una volta avvenuto l’affidamento dei lavori, sia<br />
&#8211; in ogni caso la facoltà dell’impresa di sciogliersi da ogni impegno, ai sensi dell’art. 109, comma 3, D.P.R. n. 554/1999, non poteva avverarsi in modo automatico per il semplice decorso di sessanta giorni dall’aggiudicazione, senza mostrare atteggiament<br />
&#8211; il TAR non poteva considerare privo di valenza il telegramma del 17.7.2003, avente ad oggetto in modo esplicito l’appalto dei lavori del Liceo di Paola, solo perché l’invito parlava di comunicazioni riguardanti l’oggetto;<br />
&#8211; ai fini della stipula, l’Impresa non aveva trasmesso i prescritti documenti di rito;<br />
&#8211; l’impresa con il suo atteggiamento aveva manifestato la volontà di sottrarsi agli obblighi derivanti dall’aggiudicazione, per cui correttamante vi era stato l’incameramento della cauzione;<br />
&#8211; in via subordinata, comunque il TAR aveva erroneamente condannato la Provincia al rimborso delle spese contrattuali, non essendoci stato nella specie alcun contratto.<br />
Costituitasi in giudizio, la società Procopio ha fatto presente che si era aggiudicato in via definitiva l’appalto con determinazione n. 1643 del 20.5.2003, ma poi l’Amministrazione si asteneva dall’assumere ogni iniziativa per la stipulazione del contratto, nonostante l’autorizzazione di cui alla stessa determinazione n. 1643/03; che in data 23.5.2003 riceveva notifica di formale diffida da parte della ditta C.C.Imm. che asseriva di essere legittima affidataria dei medesimi lavori, con giudizio pendente presso il Tribunale di Cosenza; che l’inerzia dell’Amministrazione veniva interrotta da un telegramma del 15.7.2003 (pervenuto il 17 successivo) con cui il rappresentante della Società ed il Direttore dei lavori venivano convocati per il 18.7.2003 per “comunicazioni” e da una nota del 18.7.2004 (pervenuta il 24 successivo) con l’invito a presentare entro trenta giorni i documenti necessari per la stipula del contratto, riservandosi l’Amministrazione di comunicare telefonicamente la data ed il luogo della stipulazione; che in risposta a tale nota, la Società con atto del 1°.8.2003 (notificato il 4 successivo) manifestava la propria volontà di sciogliersi da ogni precedente impegno, essendo ormai trascorso il termine di 60 giorni, decorrenti dall’aggiudicazione del 20.5.2003, entro cui procedere alla stipulazione ai sensi dell’art. 109 D.P.R. 21.12.1999 n.554, con l’invito a restituire l’originale della polizza fidejussoria; che trascorso altro mese, l’Amministrazione con raccomandata del 3.9.2003, sul presupposto che l’impresa si fosse sottratta alla stipula del contratto, le rinnovava l’invito a procedere entro 5 giorni agli adempimenti necessari alla stipulazione, pena la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione; che l’Impresa replicava a quest’ultima nota con atto del 9.9.2003, ma ciò nonostante le veniva comunicata in data 29.10.2003 per conoscenza la richiesta dell’Amministrazione rivolta alla società assicuratrice per il versamento della cauzione provvisoria, il cui incameramento era stato disposto dalla determinazione dirigenziale n. 3213 del 30.9.2003; che di conseguenza adiva il TAR Calabria, che con la sentenza appellata accoglieva il ricorso e condannava l’Amministrazione al rimborso delle spese contrattuali.<br />
Ha concluso richiamando la motivazione della sentenza del TAR ed ha in particolare rilevato l’infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione, atteso che nella specie non era stato sottoscritto alcun contratto e perciò la posizione della Ditta aggiudicataria non poteva che essere di interesse legittimo con giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia.<br />
Con ordinanza n. 326/2004, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dall’appellante.<br />
Con memoria conclusiva, l’Amministrazione ha insistito sul difetto di giurisdizione ed in subordine ha chiesto l’accoglimento dell’appello:</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Con sentenza TAR Calabria-Catanzaro n. 3314 del 21.11.2003 è stato accolto il ricorso proposto dalla società Costruzioni Procopio nei confronti della Provincia di Cosenza per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 3213 del 30.9.2003 di revoca dell’aggiudicazione definitiva, mediante asta pubblica, dell’appalto per la costruzione del liceo scientifico di Paola, e conseguente incameramento della cauzione provvisoria.<br />
Avverso detta sentenza ha proposto appello l’Amministrazione provinciale.</p>
<p>2. L’appello è fondato.<br />
Va condivisa l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dall’appellante.</p>
<p>2.1. Occorre precisare che la revoca dell’aggiudicazione definitiva (e conseguente incameramento della cauzione provvisoria) è avvenuta in data 30.9.2003 in quanto la Società sarebbe venuta meno, ad avviso dell’Amministrazione, al suo dovere di addivenire alla stipulazione del contratto, mentre a sua volta la Società sostiene che si sarebbe sciolta da ogni impegno per effetto dell’atto notificato all’Amministrazione in data 4.8.2003, con il quale manifestava tale volontà, per essere trascorso il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione (20.5.2003), entro cui occorreva procedere alla stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 109 D.P.R. 21.12.1999 n. 554.</p>
<p>2.2. Così ricostruita la vicenda, la controversia sfugge alla giurisdizione amministrativa per essere di competenza del giudice ordinario in quanto nella specie le situazioni soggettive coinvolte (sia dell’aggiudicataria definitiva che dell’Amministrazione provinciale) sono di diritto soggettivo ed è insussistente in materia  una giurisdizione esclusiva di questo giudice.</p>
<p>2.2.1. Invero, da una parte l’Amministrazione, al fine di revocare l’aggiudicazione, non ha inteso esercitare il potere di autotutela (a fronte del quale il privato non potrebbe che vantare una posizione di interesse legittimo) ma si è limitata a prendere atto della volontà della società di sottrarsi alla stipulazione del contratto (a prescindere dalla sussistenza o meno di tale presupposto) e di conseguenza ha in effetti posto in essere un atto paritetico di decadenza dall’aggiudicazione definitiva per asserita inosservanza da parte della Società dell’obbligo di prestarsi alla stipulazione.<br />
Dall’altra parte, la Società ha esercitato, ritenendo che l’Amministrazione fosse rimasta inerte per 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 109 D.P.R. n. 554/1999, il diritto (potestativo) di scioglimento da ogni impegno notificando  apposito atto in tal senso (a prescindere della sussistenza o meno del relativo presupposto), a fronte del quale l’Amministrazione non potrebbe che trovarsi in una posizione di soggezione.<br />
Né appare del tutto condivisibile la tesi della parte resistente secondo cui l’aggiudicatario in via definitiva di una gara ad evidenza pubblica non sarebbe titolare di una posizione di diritto soggettivo nei confronti dell’Amministrazione prima della stipulazione del relativo contratto, atteso che tale assunto, anche se piuttosto comune (cfr. le decisioni di questo Cosnsiglio, sez. V n. 258 del 16.3.1999 e Sez. IV n.41 del 9.1.1996 ), è alquanto descrittivo della situazione ed è senz’altro corretto finchè sussiste solo un’aggiudicazione provvisoria o si voglia evidenziare che prima della stipulazione del contratto l’aggiudicatario della gara non potrebbe vantare nei confronti dell’Amministrazione l’esecuzione del contratto (cfr., in tal senso, Cass. S.U. 26.6.2003 n. 10160). Ciò però non significa che l’aggiudicatario in via definitiva, a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione per la durata di 60 giorni dall’intervenuta aggiudicazione, non possa pretendere lo scioglimento da ogni impegno e tale posizione non può che qualificarsi di diritto soggettivo, in quanto il suo esercizio è rimesso unicamente al proprio potere potestativo, con conseguente soggezione dell’Amministrazione (cfr. Cass. S. U. n. 1962 del 16-5-1977, sia pure con riferimento all’analoga disposizione di cui all’art. 4, comma 4°, del Capitolato generale d’appalto per le opre di competenza del ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16.7.1962 n. 1063).</p>
<p>2.2.2. Per quanto concerne la mancanza a favore del giudice amministrativo di una giurisdizione esclusiva in materia è sufficiente richiamare le disposizioni di cui all’art 6, comma 1,  L. 21.7.2000 n. 205 ed all’art. 33, comma 2 lett. d. D. L.vo 31.3.1998 n. 80, come sostituito dall’art. 7 L. n. 205/2000.<br />
Dette disposizioni, con formulazione sostanzialmente identica riferiscono la giurisdizione esclusiva per “tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria, ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale” oppure in materia di pubblici servizi “aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti all’applicazione della norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale”.<br />
Con la conseguenza che la relativa giurisdizione esclusiva si limita alla fase di evidenza pubblica di scelta del contraente che si conclude con l’aggiudicazione definitiva (ed eventuale approvazione), senza riguardare anche la fase successiva (riguardante per es. il deposito della cauzione definitiva e della polizza assicurativa per danni di esecuzione o di documentazione supplementare da parte dell’aggiudicatario, la verifica del possesso dei requisiti da parte dell’Amministrazione, tra cui anche l’assenza delle cause ostative previste dalla normativa antimafia ai sensi dell’art. 4 D. L.vo 8.8.1994 n. 490 e successive modificazioni, l’eventuale recesso dell’aggiudicatario per il mancato rispetto del termine prescritto per la stipulazione, l’eventuale esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione) la quale termina con la stipulazione del contratto (ed eventuale approvazione). Per le controversie relative a quest’ultima fase occorre di volta in volta accertare la consistenza della relativa posizione coinvolta, essendo il criterio di riparto ancorato alla tradizionale distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi.<br />
In conclusione, nella fattispecie non vi sono motivi per ritenere che la giurisdizione spetti al giudice amministrativo, anche in considerazione di quanto recentemente precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 204 del 6.7.2004) che ha escluso che sia sufficiente, nel vigente assetto costituzionale, il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia per poterla devolvere in via esclusiva al giudice amministrativo, dovendo essere particolari le materie da attribuire a tale giudice, nel senso che, in assenza della specifica previsione legislativa, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione come autorità, la giurisdizione generale di legittimità.</p>
<p>3. Per quanto considerato, l’appello deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR che va annullata senza rinvio, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso originario per difetto di giurisdizione.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio in relazione alla complessità della questione trattata.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sez. V), accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR, dichiara inammissibile il ricorso originario.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13.7.2004 con l’intervento dei signori:</p>
<p>Presidente &#8211;	Emidio Frascione<br />	<br />
Consigliere &#8211;	Rosalia Maria Pietronilla Bellavia<br />	<br />
Consigliere &#8211;	Chiarenza Millemaggi Cogliani<br />	<br />
Consigliere &#8211;	Cesare Lamberti<br />	<br />
Consigliere &#8211;	Aniello Cerreto, estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.2160</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-11-2004-n-2160/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-11-2004-n-2160/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.2160</a></p>
<p>Salvatore Mezzacapo – Presidente (f.f.), Umberto Maiello – Estensore Temala s.a.s. di De Vennera e C. (avv. A. Gualtieri e D. Verbaro) c. Regione Calabria (avv. M. Calogero), Comune di Crotone (n.c.) compete alla Giunta Regionale diffidare un Comune a valutare le osservazioni proposte nel corso del procedimento di adozione</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-11-2004-n-2160/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.2160</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Salvatore Mezzacapo – Presidente (f.f.), Umberto Maiello – Estensore<br /> Temala s.a.s. di De Vennera e C. (avv. A. Gualtieri e D. Verbaro) c. Regione Calabria (avv. M. Calogero), Comune di Crotone (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>compete alla Giunta Regionale diffidare un Comune a valutare le osservazioni proposte nel corso del procedimento di adozione del PRG</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Adozione di un p.r.g. – Osservazioni – Valutazione – Inerzia del Comune – Diffida della Regione – Competenza – E’ della Giunta Regionale.</p>
<p>2. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni della Regione – Determinazioni dirigenziali – Pubblicazione – Valore.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia urbanistica, compete alla Giunta Regionale diffidare un Comune a valutare le osservazioni proposte nel corso del procedimento di adozione del p.r.g..</p>
<p>2. In mancanza di un’espressa e specifica deroga, la pubblicazione delle determinazioni dirigenziali costituisce una formalità estrinseca e susseguente sia al perfezionamento dell’atto sia alla fase integrativa di efficacia; pertanto, i vizi ovvero l’omissione di tale adempimento non possono incidere né sulla validità, né sull’efficacia della relativa determinazione dirigenziale, esaurendo i loro effetti sulla conoscibilità dell’atto, rilevante, al più, in assenza di forme equipollenti di divulgazione, sulla decorrenza del termine per impugnare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />
Catanzaro &#8211; Sezione Prima</b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati:<br />
Dott. Salvatore Mezzacapo,			Presidente,<br />
Dott. Nicola Durante,				Primo Ref.,<br />
Dott. Umberto Maiello,				Ref., estensore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 374/2003, proposto da</p>
<p><b>Temala s.a.s di De Vennera e C.</b>, in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi Difensori in Catanzaro  alla via N. Bellavista n°9;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>REGIONE CALABRIA</b>, in persona del Presidente pro – tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale in Catanzaro al Viale De Filippis n°280;</p>
<p>il <b>Comune di Crotone</b>, in persona del Sindaco pro – tempore, n.c.;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; del decreto regionale di approvazione del nuovo P.R.G. del Comune di Crotone n°18086 del 17.12.2002, nella parte relativa alla destinazione urbanistica conferita all’area di proprietà del ricorrente;<br />
&#8211; della delibera del consiglio comunale di adozione del PRG n°4 del 14.3.2001;<br />
&#8211; del decreto regionale di nomina dei commissari ad acta n°10657 del 29.8.2002, del precedente atto di diffida regionale n°726 del 6.8.2002 e della nota di comunicazione al Comune n°4988 del 9.8.2002; della deliberazione dei commissari ad acta n°2 del 27.<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, compreso il documento di indirizzi per la redazione del nuovo PRG approvato con deliberazione del C.C. n°37 del 3.7.1998, nonché la deliberazione di G.R. n°779 del 26.8.2002 di nomina dei comm</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 22.10.2004 il dott. Umberto Maiello;<br />
Uditi altresì gli avvocati come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società ricorrente è proprietaria di un’area sita nel Comune di Crotone individuata in catasto al fol. di mappa n°52 ed alle p.lle nn° 1,6, 9, 2930, 2931, al mappale n°45 ed alle p.lle 43, 95, 96, 460, 584 per un’estensione complessiva di ettari 42.82.70.<br />
Nell’ambito del nuovo PRG l’area de qua – già classificata zona agricola – è stata annoverata fra le aree agricole produttive e, segnatamente, classificata zona agricola di versante (E4) secondo le prescrizioni dettate dall’art. 60.<br />
Nel corso del procedimento la società ha prodotto proprie osservazioni, inizialmente accolte dalla commissione consiliare in sede di primo esame, ma definitivamente respinte con deliberazione n°2 del 27.9.2002 dai commissari ad acta, nominati dalla Regione Calabria con decreto del DDG n°10657 del 29.8.2002 proprio in vista della delibazione delle osservazioni.<br />
Tanto in quanto “l’intervento – per come proposto dalla società ricorrente – si configurerebbe di espansione in discontinuità con l’area urbana attuale e, in quanto tale, in contrasto con il documento di indirizzi per la redazione del nuovo PRG approvato con delibera del consiglio comunale n°37 del 3.7.1998.<br />
Il rigetto è stato confermato dalla CUR e, dunque, il PRG è stato approvato, quanto all’area di proprietà della ricorrente, disattendo le osservazioni dalla medesima proposte.<br />
Avverso i suddetti provvedimenti, con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:<br />
1)	la motivazione di diniego sarebbe in contrasto con la realtà dei luoghi, in quanto l’area di proprietà della società ricorrente sarebbe confinante con comparti già integralmente edificati ovvero destinati ad espansione edilizia; tanto anche in ragione dell’accoglimento delle osservazioni presentate dai proprietari di fondi limitrofi;<br />	<br />
2)	la vocazione naturale dell’area non rifletterebbe la destinazione urbanistica di cui all’art. 60 delle NTA riferita alle “aree agricole caratterizzate dalla presenza di uliveti e dalla loro localizzazione in collina”<br />	<br />
3)	risulterebbe violato il criterio di indirizzo pur contenuto nella delibera consiliare n°37 del 3.7.1998, circa la possibilità di intese preventive con i privati, atteso che la società ricorrente, in data 2.2.2001, ha formulato una specifica proposta che non sarebbe stata valutata;<br />	<br />
4)	la deliberazione reiettiva dei commissari ad acta del 27.9.2002 sarebbe illegittima perché intervenuta prima della pubblicazione del decreto di nomina ( 30.9.2002).<br />	<br />
5)	la G.M. sarebbe incompetente ad adottare l’atto di diffida ex art. 3 della legge regionale n°15/1981 per il principio sulla separazione tra atti di indirizzo politico ed atti di gestione;<br />	<br />
6)	Peraltro, l’illegittimità dell’atto di diffida discenderebbe, altresì, dal fatto che lo stesso è stato rivolto al Comune e non al consiglio comunale e che è stato assegnato un termine eccessivamente esiguo ( 15 giorni);<br />	<br />
7)	Risulterebbe, altresì, violato l’art. 7 n°2 della legge 1150/1942 per l’omessa suddivisione del territorio in zone e del D.M. 2.4.1968 per il mancato rispetto delle prescrizioni relative;<br />	<br />
8)	L’incidenza del P.A.I., successivamente approvato, avrebbe reso inutilizzabile il PRG del Comune di Crotone;<br />	<br />
Resiste in giudizio la Regione Calabria.<br />
Con decisione interlocutoria n°81/2004 sono stati disposti incombenti istruttori.<br />
All’udienza del 22 ottobre 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguiti indicati.<br />
Preliminarmente, vanno, anzitutto, disattese, in ragione del rilievo pregiudiziale che esplicano ed anche per completezza espositiva, le questioni sollevate in relazione al procedimento di approvazione del PRG di Crotone che – giova anticiparlo &#8211; appare immune rispetto alle corrispondenti censure articolate con il ricorso in epigrafe.<br />
Segnatamente, con il motivo di gravame rubricato al punto 5 la società ricorrente lamenta l’incompetenza della Giunta Regionale che, in omaggio al principio della separazione tra politica e gestione, non avrebbe potuto sostituirsi al dirigente nel diffidare il Comune di Crotone a valutare le osservazioni proposte nel corso del procedimento di adozione del PRG.<br />
Sul punto, vale osservare che il comma 2° dell’art. 3 della legge regionale n°15/1981, espressamente prevede, nel caso di inerzia dei Comuni, che …la Regione si sostituirà ai comuni, previa diffida nominando commissari ad acta. Il decreto di nomina di tali commissari viene emanato dal Presidente della Giunta regionale previa delibera della Giunta stessa.<br />
E’ noto che la disciplina dell’assetto funzionale dell’azione amministrativa è oramai strutturata, a far data dall’entrata in vigore del d. lvo n°29/1993, sulla base di un sistema dicotomico contraddistinto dalla netta separazione dell&#8217;attività amministrativa di indirizzo e di controllo &#8211; riservata agli organi di direzione politica &#8211; da quella cd. di gestione, attribuita ai dirigenti che ne sono responsabili in via esclusiva.<br />
A tale criterio, reso vincolante nei confronti delle Regioni per l’espressa inclusione tra i principi fondamentali, si è uniformata la Regione Calabria con la legge regionale n°7 del 13.5.1996, il cui art. 21 ha demandato al Presidente della Giunta di determinare con proprio decreto i tempi ed i modi del passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, individuando categorie di funzioni ed atti.<br />
Le determinazioni applicative sono state assunte con d.p.g.r. 24.6.1999 n°354, il quale ha individuato le categorie di atti che restano attribuiti alla competenza della Giunta: tra essi, all’art. 2 lett.o), sono espressamente contemplati gli atti di controllo sugli organi e gli atti relativi all&#8217;esercizio dei poteri sostitutivi.<br />
Orbene, appare di evidenza intuitiva come l’atto di diffida spedito dalla Giunta Regionale all’indirizzo del Comune di Crotone sia pacificamente sussumibile nella tipologia degli atti di controllo sostitutivo e, dunque, come tale, demandato alla competenza della Giunta e non già del dirigente del relativo settore.<br />
Inoltre, il suddetto criterio è coerente con l’orientamento della Consulta, secondo cui i poteri sostitutivi in ambito regionale sono in ogni caso da ascrivere, per lo spostamento eccezionale di competenze che determinano e per l&#8217;incidenza diretta su enti politicamente rappresentativi, ad organi di governo della Regione e non già ad apparati amministrativi (sentenze Corte Cost. n. 460 del 1989, n. 352 del 1992, n. 313 del 2003), dal momento che le scelte relative ai criteri ed ai modi degli interventi sostitutivi a salvaguardia di interessi di livello superiore a quelli delle autonomie locali presentano un grado di politicità tale che la loro valutazione complessiva ragionevolmente non può che spettare agli organi regionali di vertice, cui istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale, delle quali assumono la responsabilità.<br />
Né è in contraddizione con il descritto costrutto giuridico il regime formale del decreto nomina dei commissari ad acta adottato dal dirigente, atteso che l’atto dirigenziale è solo la veste giuridica di esternazione di un provvedimento assunto in sede politica, com’è fatto palese, nella specie, dall’adozione di un’apposita delibera giuntale ( delibera n°779 del 6.8.2002).<br />
Parimenti, destituita di fondamento è l’ulteriore censura con cui la parte ricorrente deduce l’illegittimità della scelta di inoltrare l’atto di diffida al Comune di Crotone piuttosto che all’organo consiliare.<br />
Di contro, a giudizio del Collegio, vanno pienamente convalidate le suindicate modalità di partecipazione dell’atto di diffida: non può, invero, essere obliterata l’identità soggettiva dell’Ente Comune, operante in una veste giuridica unitaria sul piano dei rapporti esterni, rispetto alla quale le articolazioni organizzatorie che ne compongono la struttura non assumono autonoma e diversificata rilevanza.<br />
D’altronde, alla medesima logica giuridica si ispira la stessa legge regionale n°15/1981, il cui art. 2 espressamente prevede che, nel caso di mancata cura degli adempimenti connessi all’adozione degli strumenti urbanistici, la Regione si sostituirà ai comuni, previa diffida, confermando la valenza intersoggettiva della relazione di controllo e l’inconferenza della competenza del consiglio comunale in ordine all’attività di pianificazione del territorio.<br />
Né hanno pregio le ulteriori argomentazioni attoree incentrate sulla pretesa esiguità del termine assegnato.<br />
In disparte ogni considerazione sulla mancata previsione nella richiamata normativa di settore di un termine dilatorio minimo, deve osservarsi la sufficienza dello spatium deliberandi assegnato al Comune di Crotone per provvedere, tenuto conto della piena conoscenza, da parte dell’organo consiliare, del contesto di programmazione urbanistica cui si correlavano le osservazioni presentate, del tempo che l’organo consiliare ha avuto a disposizione per l’esame e la loro delibazione ( le osservazioni della ricorrente risultavano pendenti fin dal 3.8.2001 ), del fatto che l’intervento sostitutivo della Regione Calabria – giusta quanto si evince dal preambolo del decreto di nomina dei commissari – è stato provocato dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale di Crotone a cagione del “clima di confusione” nel quale si trascinava il consiglio ovvero della “inutilità della lunga fase procedurale per arrivare a decisioni conclusive”.<br />
Peraltro, a riprova della concreta esigibilità degli adempimenti imposti con l’atto di diffida, gli stessi commissari nominati dalla Regione, ancorchè operanti in assenza delle condizioni privilegiate sopra descritte, hanno assolto ai propri compiti in uno spazio temporale altrettanto ridotto.<br />
Con la doglianza di cui al punto 4) della premessa in fatto, la società ricorrente si duole del fatto che la deliberazione dei commissari ad acta del 27.9.2002 sarebbe intervenuta prima della pubblicazione del decreto di nomina.<br />
Tanto refluirebbe in negativo sulla legittimità della medesima, in quanto assunta prima che divenisse efficace l’atto di investitura. <br />
Viceversa, ad avviso del Collegio, nel caso di specie, la pubblicazione non è condizione di efficacia dell’atto, assolvendo ad una funzione strettamente informativa.  <br />
Tanto in ragione del fatto che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non può dirsi, in mancanza di un’espressa opzione legislativa, quale quella ad es: dell’art. 134 del d. lgs. 267/2000, che esista un principio generale in virtù del quale l’efficacia degli atti di diritto pubblico, non inquadrabili nella categoria degli atti normativi o generali, dipenda dalla loro pubblicazione, atteso che tale strumento di pubblicità, per gli atti aventi come destinatario un soggetto singolo, è equivalente alla comunicazione che, com’è noto, non è necessaria né ai fini del perfezionamento dell’atto né ai fini della sua efficacia essendo equipollente alla piena conoscenza dell’atto aliunde acquisita.<br />
Pertanto, in mancanza di un’espressa e specifica deroga, deve concludersi nel senso che la pubblicazione delle determinazioni dirigenziali costituisce una formalità estrinseca e susseguente sia al perfezionamento dell’atto sia alla fase integrativa di efficacia; ne discende che i vizi ovvero l’omissione di tale adempimento non possono incidere né sulla validità, né sull’efficacia della relativa determinazione dirigenziale, esaurendo i loro effetti sulla conoscibilità dell’atto, rilevante, al più, in assenza di forme equipollenti di divulgazione, sulla decorrenza del termine per impugnare.<br />
Viceversa, appaiono fondate le doglianze con cui si contesta la destinazione urbanistica impressa alle aree di proprietà della parte ricorrente.<br />
Nella prospettiva attorea, viene in rilievo l’erroneità dei presupposti di fatto che fanno da sfondo alla suddetta zonizzazione.<br />
Com’è noto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in sede di pianificazione urbanistica, la P.A. gode di ampio potere discrezionale, da esercitare nel rispetto dei limiti e vincoli derivanti dalle superiori fonti normative e dei criteri di logicità e razionalità delle scelte da effettuare. <br />
Come tali, le scelte pianificatorie dell’Ente non sono sindacabili, a meno che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità (così da ultimo Cons. St., IV, 7 agosto 2003, n. 4568, 11 febbraio 2004, n. 548, e 24 febbraio 2004, n. 738). <br />
Segnatamente, per i riflessi invalidanti che potrebbe ingenerare nel caso in esame, mette conto evidenziare come criterio giurisprudenziale di orientamento la sindacabilità di quelle opzioni urbanistiche che risultino incoerenti con l’impostazione di fondo dell’intervento pianificatorio ovvero manifestamente incompatibili con le caratteristiche oggettive del territorio (così da ultimo Cons. St., IV, 6 ottobre 2003, n. 5869).<br />
La natura discrezionale e la valenza programmatoria dell&#8217;atto, indubbiamente, si riverberano poi sul contenuto e sulla estensione dell&#8217;obbligo di motivazione.<br />
In occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale le scelte discrezionali non necessitano di apposita motivazione, oltre alla indicazione delle ragioni evincibili dai criteri generali seguiti nella impostazione del piano, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiono meritevoli di specifiche considerazioni (Cons. St., IV, 6 febbraio 2002, n. 664, e da ultimo IV, 6 maggio 2003, n. 2386, 6 ottobre 2003, n. 5869, 25 novembre 2003, n. 7771, 10 dicembre 2003, n. 8146, e 24 febbraio 2004, n. 738).<br />
Nè ugualmente una particolare motivazione è richiesta in sede di esame delle osservazioni dei privati, che non si configurano come rimedi giuridici a tutela degli interessati, mediante una analitica e specifica confutazione delle argomentazioni proposte con le osservazioni stesse, essendo sufficiente che venga messo in rilievo il contrasto con gli interessi e le considerazioni poste a base del piano regolatore (Cons. St., IV, 22 maggio 2000, n. 2914). <br />
Tanto premesso e perimetrato nei suddetti termini l’ambito entro il quale può essere sindacata la scelta pianificatoria ora all’esame, va ribadito che, nella specie, l’area di proprietà della Temala risulta annoverata fra le aree agricole produttive e classificata precisamente come zona agricola di versante (E4) secondo le prescrizioni di cui all’art. 60 delle N.T.A, che fa riferimento alle aree agricole caratterizzate dalla presenza di uliveti e dalla loro localizzazione in collina.<br />
Nel corso dell’iter procedimentale di approvazione del nuovo strumento urbanistico, la parte ricorrente ha prodotto articolate controdeduzioni, che risultano, però, disattese sulla base della seguente motivazione: non accoglibile in quanto l’intervento si configurerebbe di espansione in discontinuità con l’area urbana attuale e, in quanto tale, in  contrasto con i contenuti del documento di indirizzi per la redazione del nuovo piano regolatore generale approvato con delibera del consiglio comunale n°37 del 3.7.1998.<br />
Dunque, il regime urbanistico assegnato all’area di proprietà attorea sembrerebbe impingere il suo fondamento legittimante nella particolare posizione della stessa sul territorio rispetto all’area urbana, in quanto cioè inserita in un diverso tessuto urbanistico che non consentirebbe di immaginare – se non compromettendo il criterio generale della continuità dell’espansione &#8211; uno sviluppo edilizio coerente e razionale.<br />
Di contro, la ricorrente ha dedotto e documentato circostanze particolarmente rilevanti ai fini del decidere, vale a dire l’erroneità della rappresentazione posta a fondamento della suindicata argomentazione reiettiva.<br />
Segnatamente, ha evidenziato che, anche in ragione dell’accoglimento delle osservazioni presentate dai proprietari dei lotti confinanti, l’area di propria pertinenza, piuttosto che porsi in soluzione di continuità con l’aggregato urbano, risulterebbe cinta, a mò di enclave, da zone già edificate ovvero inserite nell’ambito di comparti edificatori di espansione.<br />
Ha, inoltre, rappresentato che l’area in questione, per le sue caratteristiche orografiche, non sarebbe sussumibile nelle fattispecie tipologiche di cui all’art. 60 delle N.T.A., in quanto non caratterizzata dalla presenza di uliveti e localizzata su un pianoro.<br />
Le richiamate allegazioni attoree sembrano trovare conferma nelle risultanze dell’attività di verificazione che questo Collegio ha promosso con decisione interlocutoria n°81 del 19.7.2004.<br />
Invero, dalla relazione prodotta dal Comune di Crotone si evince un assetto urbanistico dell’intera zona del tutto differente da quello evocato in sede di approvazione del P.R.G.: segnatamente, non ha trovato conferma la dedotta discontinuità dell’area di proprietà attorea con le zone a sviluppo urbano, atteso che la prima risulta confinante con aree in tutto o in parte edificabili, vale a dire con “aree destinate ad attrezzature religiose”, con il “tessuto urbanistico consolidato”, con “nuove aree di espansione”, con “zone residenziali di espansione turistica”.<br />
Peraltro, il precitato atto istruttorio consente di cogliere anche la ragione del denunciato travisamento dei fatti, verosimilmente dipendente da un’erronea ricognizione cartografica dell’area di proprietà della Temala: tra le perimetrazioni riportate dal progettista nella fase di controdeduzione alle osservazioni attoree, erroneamente, non sarebbe stata riportata la particella catastale n°1 ed una piccola parte della particella 6 dle fol. 52 e la p.lla 293 del fol. 45.<br />
Del pari, le risultanze istruttorie sembrano sconfessare anche la classificazione dell’area in argomento come agricola ( con presenza di uliveti) di versante, evidenziando una natura prevalentemente pianeggiante e sostanzialmente priva di vegetazione arborea.<br />
Per effetto delle suindicate acquisizioni processuali, idonee ad accreditare la ricostruzione di fatto posta a fondamento delle doglianze attoree, deve concludersi che, così come lamentato con il gravame, la destinazione impressa all’area di proprietà Temala sia espressione di valutazioni del tutto disancorate dall’effettivo stato dei luoghi e, dunque, inficiata da evidente illogicità ed incoerenza rispetto agli obiettivi ed i criteri privilegiati nelle scelte di piano.<br />
D’altronde, verso siffatta soluzione spinge anche l’omessa produzione della relazione di accompagno al piano regolatore generale oltre che della delibera consiliare n°37 del 3.7.1998, pur espressamente richieste con ordinanza istruttoria n°81 del 19.7.2004.<br />
Dai suddetti atti si sarebbero dovute evincere,  in base ai criteri generali seguiti nella impostazione del piano, le ( eventuali ulteriori) ragioni poste a presidio della avversata destinazione agricola assegnata all’area di proprietà della parte ricorrente.<br />
Viceversa, l’evidenziata inadempienza, cui va riconnessa rilevanza sul piano probatorio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 116 c.p.c., induce a ritenere che siffatte ragioni si esauriscano nelle sole valutazioni compendiate nel giudizio reiettivo delle osservazioni al P.R.G., di cui è già stata dimostrata l’inconferenza.<br />
Del pari, l’evidenziata indisponibilità della delibera consiliare n°37 del 3.7.1998, avente ad oggetto i criteri di indirizzo cui si sarebbe dovuto ispirare il nuovo P.R.G., ha impedito di verificare i presupposti di operatività dei principi informatori della cd. “urbanistica contrattata” secondo cui – giusta specifica allegazione attorea non smentita dall’Amministrazione resistente – risulterebbe ammessa la possibilità di soluzioni negoziate nelle scelte di piano.<br />
In siffatto contesto, trattandosi di regola cui la stessa Amministrazione si è autovincolata, la proposta urbanistica di accordo formulata dalla ricorrente meritava una specifica delibazione, di cui, viceversa, non vi è taccia, sicchè, anche sotto tale profilo, appaiono fondate le doglianze attoree circa l’allegato difetto di istruttoria e di insufficiente motivazione.<br />
Alla stregua delle suesposte considerazioni, ritiene, dunque, il Collegio che le avversate previsioni urbanistiche, da un lato, non risultino espressione di un’adeguata valutazione dei profili di fatto sopra esposti e, dall’altro, non evidenzino – nemmeno in via generica con riferimento cioè ai criteri fondamentali di impostazione del piano- le ragioni che sorreggono le scelte effettuate.<br />
Viceversa, non sembra irragionevole pretendere una più articolata valutazione che si spinga fino ad individuare, sul presupposto di una corretta ricognizione dello stato dei luoghi, un assetto urbanistico ottimale per la vasta zona in questione.<br />
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto nei termini suindicati – con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame – e, per l’effetto, s’impone l’annullamento degli atti gravati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. <br />
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimento dell’Amministrazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-11-2004-n-2160/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.2160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.2163</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-11-2004-n-2163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-11-2004-n-2163/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.2163</a></p>
<p>Salvatore Mezzacapo – Presidente (f.f.), Nicola Durante – Estensore Gentili (avv. Morcavallo) c. Comune di San Fili, Edil Commercio s.a.s. sulla competenza del dirigente ad adottare i decreti di esproprio Autonomia e decentramento – Organi e funzioni della Regione – Decreto di esproprio – Adozione – Competenza – E’ del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-11-2004-n-2163/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.2163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-11-2004-n-2163/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.2163</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Salvatore Mezzacapo – Presidente (f.f.), Nicola Durante – Estensore<br /> Gentili (avv. Morcavallo) c. Comune di San Fili, Edil Commercio s.a.s.</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza del dirigente ad adottare i decreti di esproprio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autonomia e decentramento – Organi e funzioni della Regione – Decreto di esproprio – Adozione – Competenza – E’ del dirigente</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel nuovo ordinamento recepito dalla Regione Calabria, la competenza per l’adozione del decreto di esproprio -atto tipicamente riconducibile alla funzione di gestione amministrativa– non è più ascrivibile al Presidente della Giunta, ma al dirigente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA<br />CATANZARO  &#8211; 1 SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
SALVATORE MEZZACAPO, Presidente,  NICOLA DURANTE, Primo Ref., relatore<br />
UMBERTO MAIELLO Ref.ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 25 Novembre 2004<br />
Visto il ricorso 1285/2004  proposto da:</p>
<p><b>GENTILI GIULIANA</b>rappresentato e difeso da:<br />
MORCAVALLO ALESSANDRAcon domicilio eletto in COSENZACORSO D&#8217;ITALIA,23presso<br />
MORCAVALLO ALESSANDRA  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SAN FILI</b><br />
e nei confronti di<br />
<b>EDIL COMMERCIO S.A.S. DI MAZZA RAFFAELE</b><br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del Decreto n. 46 del 13.07.04, emanato dal Sindaco del Comune di San Fili, con il quale è stata disposta, in favore del Comune medesimo, l’espropriazione definitiva degli immobili di proprietà della ricorrente, nonché della Delibera di C.C. n. 24/87 del  Decreto n. 11/88 e della Delibera di G.M. n. 167/2003;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio<br />
Udito il relatore Primo Ref. NICOLA DURANTE</p>
<p>Rilevato che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi dell’art. 219 L. 1034/71 (come novellato dall’art. 31 L. 205/00) che, in sede di decisione sulla domanda cautelare ed ove ne ricorrano i presupposti, faculta il collegio ad adottare decisione in forma semplificata a norma dell’art. 26 L. 1034/71, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e ciò anche se l’amministrazione intimata e gli eventuali controinteressati non siano costituiti in giudizio e sia ancora pendente il relativo termine processuale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7.2.2003 n. 650);<br />
Sentiti sul punto i difensori, come da verbale d’udienza;<br />
Ravvisata la manifesta fondatezza del gravame, nella parte in cui denuncia l’incompetenza del Sindaco di San Fili ad adottare il decreto di espropriazione impugnato, nell’asserita qualità di delegato del Presidente della Giunta regionale.<br />
Va al riguardo osservato che l’art. 18 L.R. 30 maggio 1983 n. 18 ha attribuito al Presidente della Giunta regionale della Calabria le funzioni in materia di lavori pubblici non delegate con la medesima legge, “fino a quando la legge regionale per l’organizzazione amministrativa della Regione non avrà diversamente disposto e salvo quanto previsto dalla normativa regionale vigente”.<br />
A sua volta, il successivo art. 19 ha delegato ai Sindaci l’esercizio delle funzioni amministrative del Presidente della Giunta regionale in materia di espropriazione per pubblica utilità, relativamente alle opere ed ai lavori la cui esecuzione è di spettanza dei Comuni.<br />
Ma, per come detto, ai sensi del cennato art. 18, l’attribuzione delle funzioni al Presidente della Giunta regionale sconta un periodo di vigenza temporale ben preciso: “fino a quando la legge regionale per l’organizzazione amministrativa della Regione non avrà diversamente disposto e salvo quanto previsto dalla normativa regionale vigente”.<br />
Orbene, con L.R. 13 maggio 1996 n. 7, la Regione Calabria ha inteso rimodulare la propria organizzazione amministrativa, adeguandola ai principi espressi, a livello nazionale, dal D.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, tra i quali la separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quella di gestione (cfr. art. 12).<br />
La funzione di indirizzo e controllo è stata così assegnata agli organi di governo ed agli organi che sono direttamente od indirettamente espressione di rappresentanza politica (art. 16), mentre quella di gestione è stata assegnata ai dirigenti, che sono responsabili sia dell’attività nel suo complesso e dei suoi risultati, sia dell’organizzazione e dell’utilizzazione delle risorse umane e finanziarie, sia dei singoli procedimenti o di fasi di procedimenti, se attributari di soli compiti istruttori (art. 17).<br />
Dunque, nel nuovo ordinamento recepito dalla Regione Calabria, la competenza per l’adozione del decreto di esproprio &#8211; atto tipicamente riconducibile alla funzione di gestione amministrativa – non è più ascrivibile al Presidente della Giunta, ma al dirigente.<br />
Ed ugualmente è accaduto per gli enti comunali e provinciali, laddove le competenze inerenti alla gestione amministrativa sono state traslate dalla potestà dell’organo politico (Consiglio-Giunta-Sindaco) a quella dei dirigenti, a norma dapprima dell’art. 45, comma 1, D.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e, da ultimo, dell’art. 107 T.U. n. 267 del 2000.<br />
Così infatti &#8211; in espressione di un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico &#8211; il menzionato art. 45 recita: “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi… si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”.<br />
Di conseguenza, con l’entrata in vigore della L. R. n. 7 del 1996, l’art. 18 L.R. n. 18 del 1983 ha cessato di avere efficacia, nella parte in cui assegna la competenza in capo al Presidente della Giunta regionale con riferimento ad atti di gestione.<br />
Mentre, con l’entrata in vigore dell’art. 45, comma 1, D.lgs. n. 80 del 1998 (ribadito, per gli enti locali, dall’art. 107 T.U.E.L.) è stato parzialmente abrogato l’art. 19 della L.R. n. 18 del 1983, nella parte in cui prevede la competenza del Sindaco in ordine all’adozione di un atto di gestione amministrativa. L’abrogazione è avvenuta in forma diretta, in forza dell’art. 10 L. 10 febbraio 1953 n. 62, a mente del quale “le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali… abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse”.<br />
Ciò che invece è rimasto fermo, nell’impalco dell’art. 19, è la delega al Comune della funzione regionale.<br />
Da quanto sopra esposto, discende che le norme contenute nella L.R. Calabria n. 18 del 1983 non valgono più a fondare una competenza su atti gestionali in capo all’organo politico – regionale o comunale, che sia – e pertanto, una volta che le relative funzioni risultino delegate al Comune, i poteri che ne derivano devono da questo essere esercitati in base alle regole ordinarie, ossia attraverso atti assunti dal dirigente del relativo settore.<br />
L’accoglimento della censura d’incompetenza ha carattere assorbente rispetto ad ogni altra.<br />
Va, infine, dichiarata tardiva la domanda di annullamento diretta nei confronti di atti, diversi e precedenti rispetto al decreto di esproprio del 2004, certamente noti da tempo alla parte, riguardo ai quali sono senz’altro scaduti i termini perentori di proposizione del gravame.<br />
Le spese di giudizio possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria &#8211; sede di Catanzaro, Sezione Prima, definitivamente pronunciando in forma semplificata sul ricorso in epigrafe (n. 1285/04 r.g.), lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il decreto del Sindaco di San Fili n. 46 del 13 luglio 2004. Lo dichiara irricevibile, quanto all’impugnativa dei restanti atti.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 novembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-11-2004-n-2163/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.2163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.7758</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-11-2004-n-7758/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-11-2004-n-7758/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.7758</a></p>
<p>Pres. Iannotta, Est. Millemaggi Cogliani S.r.l. Costram (Avv. E. D’Esposito) c. Comune di Anacapri (Avv. L.de Luca di Melpignano) ed altri illegittimità dell&#8217;esclusione della aggiudicataria provvisoria per carenza di documentazione se la stazione appaltante omette di richiedere chiarimenti Contratti della P.A. – Aggiudicazione provvisoria – Annullamento – Ex art. 10,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-11-2004-n-7758/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.7758</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-11-2004-n-7758/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.7758</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta, Est. Millemaggi Cogliani<br /> S.r.l. Costram (Avv. E. D’Esposito) c. Comune di Anacapri (Avv. L.de Luca di Melpignano) ed altri</span></p>
<hr />
<p>illegittimità dell&#8217;esclusione della aggiudicataria provvisoria per carenza di documentazione se la stazione appaltante omette di richiedere chiarimenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Aggiudicazione provvisoria – Annullamento – Ex art. 10, comma 1 quater, L. n. 109 del 1994 – Omessa richiesta di chiarimenti – Illegittimità – Fattispecie.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Le norme che dispongono nel senso che le amministrazioni invitano, se necessario, le ditte partecipanti a gare per l’aggiudicazione di contratti con la p.a. a fornire chiarimenti e ad integrare la carente documentazione presentata, non ha inteso assegnare alle stesse una mera facoltà o un potere eventuale, ma ha piuttosto inteso codificare un ordinario modo di procedere, volto a far valere, entro certi limiti, e nel rispetto della par condicio dei concorrenti, la sostanza sulla forma, orientando l’azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica; pertanto è illegittima l’esclusione della aggiudicataria provvisoria, se in sede di verificazione della documentazione, rinvenendosi difformità fra quanto documentato e quanto dichiarato, in forza di una riconoscibile omissione di documentazione (nella specie resa evidente dalla omessa produzione degli elementi relativi ad una cessione di azienda tempestivamente documentata) la stazione appaltante abbia omesso di richiedere chiarimenti alla aggiudicataria provvisoria (e per essa al rappresentante presente alle operazioni di verifica).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">illegittimità dell’esclusione della aggiudicataria provvisoria per carenza di documentazione se la stazione appaltante omette di richiedere chiarimenti.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  </b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br /> &#8211; Quinta  Sezione       </b></p>
<p>N.7758/04REG.DEC.<br />
N. 11303  REG.RIC.<br />
ANNO  1999</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>  DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 11303/1999  del  30/12/1999, proposto<br />
da <b>S.r.l. COSTRAM</b> capogruppo mandataria  del RTI costituito con la S.r.l. NAPOLI CONTROL e la S.a.s. OM COSTRUZIONI DEL DOTT. OLIVIERO MACRI&#8217; &#038; C., rappresentata e difesa dall’Avv. Eugenio D&#8217;Esposito, con domicilio eletto in Roma, Via Degli Avignonesi n. 5,   presso l’Avv. Andrea Abbamonte,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il  <b>Comune di Anacapri</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Lucio de Luca di Melpignano, con domicilio  eletto in Roma, Viale Angelico 38, presso l’Avv. Luigi Napolitano,<br />
e nei confronti di<br />
  &#8211; <b>società IMPRESA COSTRUZIONI ING. ALFONSO MONTELLA &#038; FIGLIO S.p.a.</b>. e <b>società ING. FRANCO AIELLO &#038; C. S.r.l.</b>, non costituiti;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, n. 2903/1999 del 10 novembre 1999, resa tra le parti, concernente appalto lavori sistemazione igienico-sanitaria sistema fognario;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Anacapri; <br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 4 maggio 2004, relatore il Consigliere . Chiarenza Millemaggi Cogliani  ed uditi, altresì, gli avvocati A. Abbamonte in sostituzione dell’Avvocato E. D’Esposito per la parte appellante e l’Avvocato Marone in sostituzione dell’Avvocato de Luca di Melpignano per il Comune resistente;<br />
Pubblicato il dispositivo n. 193/2004;<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	1. Il raggruppamento temporaneo in epigrafe (capogruppo la S.r.l. Costram) partecipo’, conseguendo l’aggiudicazione provvisoria, alla licitazione privata indetta dal Comune di Anacapri per l’appalto dei lavori di sistemazione igienicio-sanitaria mediante ampliamento del sistema fognario e la realizzazione di nuove opere, con il criterio dell’esclusione automatica delle offerte anomale, a norma dell’art. 21, comma 1 bis, L. n. 109 del 1994.<br />	<br />
	La società Costram invitata a presentare la prescritta documentazione, unitamente alla seconda classificata (l’appellata Impresa di Costruzioni Ing. Alfonso Montella e figlio S.p.a.), omise di integrare quella relativa al possesso dei requisiti economico finanziari della associata Napoli Control con i bilanci della Soc. CO.GE.DA. S.r.l. di cui la prima era acquirente per atto in data 12 maggio 1997, allegato alla prescritta dichiarazione relativa al volume di affari ed al costo del personale nell’ultimo quinquennio nonché al regolare assolvimento degli oneri fiscali e contributivi, e quant’altro richiesto dal bando.<br />	<br />
	Nella seduta dell’8 settembre 1999 la Commissione, constatato che la documentazione presentata dalla associata Napoli Control non confermava “la dichiarazione resa in sede di gara in ordine al volume di affari ed al costo del personale dipendente nell’ultimo quinquennio”, escluse dalla gara l’aggiudicataria provvisoria e procedette alla determinazione della nuova soglia di anomalia, ed alla nuova aggiudicazione provvisoria in capo alla impresa contrassegnata con il n. 7 (l’appellata. Ing. Franco Aiello &#038; C. S.r.l.).<br />	<br />
	Immediatamente dopo le operazioni in questione, ma nel corso della medesima seduta dell’8 settembre 1999, e prima della sua chiusura,  alle ore 14, 30 si presentò il Sig. Davide D’Aniello rappresentante della Napoli Control, precisando che ad integrazione della documentazione già trasmessa erano stati presentati, seduta stante, i bilanci della Soc. CO.GE.DA., ma che non erano stati accettati dalla Commissione giudicatrice; la dichiarazione era opportunamente verbalizzata e la Commissione, a sua volta fece verbalizzare la decisione di non accettare  la documentazione integrativa, confermò le decisioni precedentemente assunte (fra cui l’aggiudicazione provvisoria alla concorrente n. 7 e la richiesta di documentazione alle partecipanti classificatasi successivamente al primo ed al secondo posto sulla base della nuova soglia di anomalia).<br />	<br />
La seduta fu chiusa alle ore 15,30, con la sola precisazione che, alle ore 13,25 non era pervenuto il fax della capogruppo (di cui il suddetto rappresentante aveva dato comunicazione verbalizzata), con la quale era stato chiesto di soprassedere alla disposta esclusione e alle ulteriori operazioni, in attesa, quanto meno, di un parere legale sulla questione.</p>
<p>	2. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania &#8211; cui si è rivolta l’attuale appellante con ricorso (r. r. n. 7922/99) notificato in data 24 settembre alla Commissione ed ai controinteressati,  impugnando, con il provvedimento di esclusione e l’aggiudicazione provvisoria ad altra concorrente, anche, per quanto di ragione, la lettera di invito e lo stesso bando di gara, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali &#8211; ha respinto l’impugnazione, con sentenza n. 2903 del 10 novembre 1999 della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, resa in forma immediata e semplificata, nella camera di consiglio del 20 ottobre 1999, sulla base delle considerazioni di seguito riassunte:<br />	<br />
&#8211; legittimamente la commissione ha negato la possibilità di integrare la documentazione (e non ha accettato la documentazione spontaneamente recapitata) dopo l’intervenuta esclusione dell’aggiudicataria provvisoria e l’individuazione, al suo posto, di alt<br />
&#8211; la Commissione non soltanto non aveva l’obbligo, ma neppure aveva il potere di accertare l’affidabilità dell’aggiudicataria provvisoria indipendentemente dalla documentazione prodotta;<br />
 &#8211; la fissazione del termine entro cui depositare la documentazione era stato assegnato dalla stessa commissione e non dal responsabile del procedimento che si era limitato a comunicare l’invito ad effettuare il deposito.<br />
3. Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto appello il raggruppamento interessato tramite la capogruppo, denunciando i vizi del procedimento logico giuridico attraverso cui il giudice di primo grado è pervenuto alle sue conclusioni.<br />
In sintesi, la sentenza sarebbe viziata da:<br />
&#8211; travisamento dei fatti in ordine al momento in cui è stata rivolta alla commissione la richiesta integrativa ed incongrua valutazione del momento conclusivo della procedura;<br />
&#8211; omessa ed erronea valutazione dell’obbligo della Commissione di richiedere (e quindi di consentire) i necessari chiarimenti, prima di procedere alla esclusione della aggiudicataria provvisoria;<br />
&#8211; erronee conclusioni in ordine alla perentorietà del termine imposto per la presentazione della documentazione da parte dell’aggiudicatario provvisoria ed alla possibilità per la Commissione di assegnare un termine ulteriore per l’integrazione della docu<br />
L’appellante, che ripropone i motivi del ricorso di primo grado unitamente alle censure avverso la sentenza appellata, conclude dunque per la riforma della sentenza medesima nel senso dell’accoglimento del ricorso originario e la consequenziale caducazione degli atti impugnati  con le ulteriori conseguenze di legge.<br />
4. Costituitasi in giudizio l’Amministrazione per resistere all’impugnazione, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza di discussione del 4 maggio 2004 e trattenuta in decisione. ù</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	1. In parte modificando l’esame delle censure, deve darsi atto che il termine per la presentazione della documentazione venne fissato dalla stessa commissione a conclusione della seduta del 28 luglio 1999, in cui l’appalto venne provvisoriamente aggiudicato alla attuale appellante.<br />	<br />
	L’invito a presentare la documentazione, da parte del responsabile del procedimento (nel caso, anche segretario verbalizzante della seduta del 28 luglio) non è, dunque, che un atto meramente esecutivo della determinazione dalla Commissione, effettuato nei termini prescritti dalla norma (la nota è protocollata in partenza in data 29 luglio 1999 e cioè appena un giorno dopo la seduta in cui le operazioni si sono concluse, con l’aggiudicazione provvisoria al raggruppamento appellante, come correttamente eccepito dal Comune resistente).<br />	<br />
Peraltro, dalla circostanza che sia stato assegnato un termine di quaranta giorni (e non quello inferiori di dieci giorni fissato dallo stesso legislatore per il caso di accertamento a campione) non può trarsi alcuna conclusione in ordine alla natura (perentoria o meno) del termine assegnato.<br />
E’ pacifico, in giurisprudenza (coerentemente, del resto, alla formula normativa), che il termine fissato nella prima parte dell’art. 10, comma 1 quater, L. 11 febbraio 1994 n. 109, è applicabile solo per gli offerenti che nella percentuale del 10% del loro complesso sono chiamati a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa richiesti dal bando, prima che si proceda all&#8217; apertura delle buste delle offerte presentate, e non anche per la presentazione dei documenti da parte dell&#8217; aggiudicatario, spettando in tale ultima ipotesi all&#8217; Amministrazione indicare il termine per l&#8217; adempimento. in quanto, il limite in questione concerne l’accertamento a campione e non anche quello che deve essere compiuto in seguito alla intervenuta aggiudicazione provvisoria (Sez. V, n. 3358 del 16 giugno 2003; Sez. VI, n. 4133 del 10 luglio 2003). 	2. Ciò premesso appare anche opportuno precisare, prima di entrare nel merito della questione, che è fuori discussione che l’associata Napoli Control abbia tempestivamente depositato, con la dichiarazione relativa al volume di affare ed al costo del lavoro nell’ultimo quinquennio (e quant’altro stabilito dalla lettera di invito), l’atto in data 16 giugno 1997, avente ad oggetto la cessione della Soc. CO.GE.DA..<br />	<br />
Lo stesso Comune resistente ha del resto depositato in giudizio la dichiarazione di cui si è detto, nella quale, oltre alla notizia dell’acquisto in parola, si fa menzione dell’allegazione, alla dichiarazione, dell’atto 12 giugno 1997 rep. 22230 Notaio Giustino Rossi.<br />
Non vi è inoltre contestazione sulla circostanza che, dal citato atto 16 giugno 1997, già in possesso dell’Amministrazione al tempo dell’avvio delle operazioni di gara, si ricavi l’acquisizione, da parte della cessionaria, dei lavori eseguiti e completati nel triennio 1994/1996 dalla cedente.<br />
E’ poi anche agevole rilevare che la Napoli Control si è avvalsa, fra l’altro, dei suddetti lavori, ai fini della revisione dell’iscrizione all’A.N.C. e che, incontestato il requisito della capacità tecnica (conseguito mediante l’integrazione derivante dalla cessione di azienda),   neppure costituisce oggetto di contestazione che dall’esame dei bilanci della società CO.GE.DA è possibile pervenire, con la documentazione tempestivamente depositata, ad un risultato idoneo a confermare il requisito economico finanziario dichiarato.<br />
	Su  tali elementi sono puntuali, nei due gradi del giudizio, le difese della ricorrente, senza che la sentenza appellata o il Comune resistente offrano argomenti di smentita dei dati di fatto.																																																																																												</p>
<p>	3. Chiarito tale aspetto, deve darsi atto che sussiste un filone giurisprudenziale (anche di questa Sezione), che assegna natura perentoria al termine entro il quale l&#8217;Impresa partecipante ad una gara d&#8217;appalto di opere pubbliche deve fornire, a richiesta della stazione appaltante, la prova del possesso dei requisiti dichiarati, ai sensi dell&#8217;art. 10, comma 1 quater, l. 11 febbraio 1994, n. 109, sia nell&#8217;ipotesi dei controlli a campione (per tutte, Sez. V, 21 ottobre 2003, n. 6528 e 24 aprile 2002, n. 2207; Sez. IV, 4 marzo 2003, n. 1189; Sez. VI, 18 maggio 2001, n. 278; C.G.A.R.S., 28 gennaio 2002, n. 44), sia nel caso dell’onere incombente all&#8217;aggiudicatario ed al secondo classificato, in base alla seconda parte del comma citato (specificamente, in termini, Sez. V, n. 2081 del 17 aprile 2003 e Sez. VI, 10 luglio 2003, n. 4133),  con la sola differenza che, mentre nel primo caso il termine è fissato dalla stessa legge, nel secondo caso si ritiene, in linea di principio, che il termine sia rimesso alla fissazione della stessa stazione appaltante, come si è già avuto modo di precisare.																																																																																												</p>
<p>	4. Il rigore del citato orientamento giurisprudenziale non trova però, altrettanto riscontro, nella prassi operativa, nella quale, al contrario, si riscontrano comportamenti disomogenei.<br />	<br />
Il più delle volte, infatti, le Amministrazioni non procedono ad accertamento (negativo) e successiva esclusione dell’aggiudicatario provvisorio in unico tratto, ed appaiono anzi propense ad accordare proroghe o possibilità di integrazione di certo non compatibili con la pretesa natura perentoria del termine.<br />
La stessa casistica sulla quale è andata formandosi l’affermazione giurisprudenziale di perentorietà, ne offre esemplificazione.<br />
Così, per tutti, nel caso deciso con il citato precedente della Sezione (decisione n. 2081 del 17 aprile 2003, n. 2081), l’amministrazione aveva, invero, già accordato all’aggiudicatario provvisorio, che ne aveva fatto richiesta, un termine ulteriore, oltre quello in precedenza fissato, per integrare una prova, ritenuta inidonea, con l’altra prescritta dal bando ai fini della prova dei lavori eseguiti nel quinquennio.</p>
<p>5. In apparente conflitto con la tesi della perentorietà del termine si pone poi il principio – anch’esso ricorrentemente affermato dalla giurisprudenza &#8211; secondo cui le norme che dispongono nel senso che le amministrazioni invitano, se necessario, le ditte partecipanti a gare per l’aggiudicazione di contratti con la p.a. a fornire chiarimenti e ad integrare la carente documentazione presentata, avrebbero inteso  non già assegnare alle stesse una mera facoltà o un potere eventuale, ma, piuttosto, codificare un ordinario modo di procedere, volto a far prevalere, entro certi limiti, e nel rispetto della par condicio dei concorrenti, la sostanza sulla forma, orientando l’azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economico-finanziaria (in questo senso, per tutte, Sez. VI, dec. n. 7275 del 14 novembre 2003, e ord. cautelare della stessa Sez. VI, n. 5466 &#8211; 17 dicembre 2002).<br />
Sul punto, significativo è l’atto di regolazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 30 marzo 2000, che espressamente ha escluso che l’art. 10, comma 1-quater, della legge 109/94 comporti “tout-court” la perentorietà del termine indicato dall’Amministrazione per la presentazione dei documenti da parte dell’aggiudicatario provvisorio, salva rimanendo la facoltà di conferire (espressamente) tale natura al termine in questione, rimessa alla  discrezionalità dell’Amministrazione appaltante (e non certo della Commissione giudicatrice).<br />
L’orientamento giurisprudenziale da ultimo citato e la presa di posizione dell’Autorità indipendente, hanno dato occasione alla Sezione di esprimere un differente orientamento con la decisione n. 3358 del 16 giugno 2003, nella quale è affermato che “il termine fissato all’Amministrazione appaltante è sollecitatorio, tende a conseguire una rapida conclusione del procedimento di gara ma è liberamente determinabile da parte della stessa Amministrazione nella sua entità e nelle conseguenze derivanti dal suo mancato rispetto. E’, quindi, consentito all’Amministrazione non solo di fissare un termine perentorio ovvero indicare semplicemente un termine dilatorio per gli adempimenti in parola ma, sulla base della valutazione degli interessi pubblici considerati prevalenti, anche di consentire integrazioni della documentazione o correzioni della stessa per agevolare la prova della sussistenza dei requisiti richiesti da parte del soggetto risultato vincitore nel confronto concorrenziale e quindi più idoneo alla esecuzione dei lavori”.<br />
La tesi appare convincente e coerente con le finalità della norma, di cui non deve trarre in inganno la collocazione all’interno del medesimo comma 1 quater, essendo evidente che, pur essendo l’una e l’altra ipotesi indirizzate ad assicurare la coincidenza fra il requisito dichiarato e quello documentabile, differenti sono, nell’uno e nell’altro caso, le esigenze che si accompagnano allo scopo primario (e ciò emerge anche dalla fissazione di un termine breve nella ipotesi di accertamento a campione fatto – per così dire – a bocce ferme e quando non si conosce ancora quale potrebbe essere il concorrente più idoneo, e la mancanza di fissazione del termine, nell’altro caso).<br />
Per il che, appare anche differente, nell’un caso e nell’altro, il presupposto stesso del giudizio di ripropevolezza che è alla base della sanzione (solo apparentemente) identica, nelle due differenti ipotesi.<br />
Le misure reattive previste dalla norma, come è noto, non si esauriscono nella mera previsione della esclusione dalla gara della aggiudicataria provvisoria, ma consistono anche nell’escussione della relativa cauzione provvisoria e nella segnalazione del fatto all&#8217;Autorità per i provvedimenti di cui all&#8217;articolo 4, comma 7, nonché per l&#8217;applicazione delle misure sanzionatorie di cui all&#8217;articolo 8, comma 7).<br />
Esse, dunque, per la loro gravità, involgono un giudizio che, ragionevolmente, non può arrestarsi al mero dato formale, ma esige un quid pluris. che, nel caso di accertamento a campione, è sufficientemente coperto dalla esigenza di celerità delle operazioni di gara e dall’altra di porre, indifferentemente, tutti i concorrenti sullo stesso piano, di fronte alla eventualità di essere sorteggiati e dunque alla necessità di premunirsi rispetto a tale eventualità, mentre, allorché la gara è già pervenuta al punto della aggiudicazione provvisoria (e quindi alla scelta del concorrente più idoneo e di colui che immediatamente lo segue in graduatoria) il di più consiste prima di tutto nella esigenza di tutelare in maniera efficace l’affidamento della stazione appaltante sulla veridicità del possesso dei requisiti, e dunque della fedeltà della dichiarazione a quanto l’aggiudicatario è in grado di documentare  e dalla ulteriore esigenza di dare, nel caso negativo, pronto seguito alle operazioni (da qui la richiesta di documentazione anche al secondo classificato).<br />
Quest’ultima esigenza peraltro, non può essere considerata prevalente ed essere messa sullo stesso piano della esigenza di celerità che è alla base della fissazione legislativa del termine perentorio, in caso di sorteggio, in quanto è di tutta evidenza che lo stesso legislatore ha inteso fare salvi, nella diversa ipotesi prevista nella seconda parte della norma, la discrezionalità dell’amministrazione nella individuazione dei tempi tecnici di svolgimento ulteriore della procedura.<br />
Sembra a questo punto maggiormente coerente ritenere che la scelta rimessa alla Amministrazione risieda anche nella possibilità di stabilire, a priori, se il termine debba essere o meno perentorio (in tal caso, chiaramente, enunciandolo nel bando di gara e nella lettera di invito).<br />
Le riflessioni che precedono devono indurre a preferire l’orientamento espresso dalla Sezione nella decisione n. 3358 del 16 giugno 2003, da ultimo citata, i cui principi involgono anche il convincimento che, quando il tenore della dichiarazione e gli elementi documentali di cui la Commissione giudicatrice è già in possesso siano tali da fare presumere la mera incompletezza della documentazione, vi sia non soltanto la facoltà, ma l’obbligo dell’Amministrazione di offrire al concorrente, già prescelto in quanto considerato il più idoneo fra i partecipanti, di rimediare all’errore nella trasmissione, chiedendo i dovuti chiarimenti.<br />
6. Nel caso in esame non si verte propriamente nella inosservanza del termine stabilito dalla stazione appaltante per il deposito della documentazione.<br />
Invero, l’attuale appellante ha depositato nei termini (e con riferimento a tutti gli associati) la documentazione di cui ai quattro punti della nota 29 luglio 1999 a firma del responsabile del procedimento.<br />
Si è tuttavia verificato che parte della documentazione relativa ad uno degli associati non fosse completa, in quanto mancante dei bilanci relativi alla società ceduta, di cui l’associata aveva acquistato l’azienda.<br />
L’elemento mancante – necessario ai fini della integrazione del requisito economico-finanziario – era tuttavia pienamente riconoscibile, già per effetto del deposito dell’atto di trasferimento e cessione.<br />
Nella descritta situazione &#8211; escluso che la perentoriarietà del termine risulti da alcuna esplicita enunciazione del bando di gara, ed escluso anche che la suddetta perentorietà possa derivare dal mero richiamo della norma di cui è stata fatta applicazione – deve ritenersi illegittimo il comportamento della commissione giudicatrice, che &#8211; a fronte di una documentazione formalmente rispondente a quella richiesta con la nota del responsabile del procedimento e tuttavia, in maniera riconoscibile, mancante degli elementi integrativi derivanti dalla cessione, già dichiarata e documentata &#8211; ha omesso di chiedere alla aggiudicataria provvisoria i necessari chiarimenti sulla divergenza fra quanto documentato e quanto dichiarato.<br />
Non appare rispondente, infatti, alla volontà del legislatore e compatibile con le finalità del concorso che la Commissione, senza giustificato motivo, ometta di chiedere chiarimenti al concorrente prescelto sulle riscontrate divergenze e gli precluda, così facendo, la possibilità di rimediare (prima di escluderlo dal concorso e passare quindi alla fase successiva) all’errore nella trasmissione, in se riconoscibile, con ciò anche incidendo sui criteri di scelta (in forza della necessaria determinazione della nuova soglia di anomalia).<br />
7. Obietta, il Comune resistente che, in ogni caso, l’associata non avrebbe potuto avvalersi della accresciuta capacità economico finanziaria conseguente alla cessione, per il duplice profilo che, nel rendere la dichiarazione, aveva formalmente attribuito a se stessa il volume di affari e il costo del lavoro, senza fare riferimento alla cedente e perché, in ogni caso, il requisito andava verificato con riferimento solo alla impresa cessionaria.<br />
La prima obiezione è del tutto irrilevante, in quanto, una volta consolidatisi gli effetti della cessione, è chiaro che volume di affari e costo del lavoro nel quinquennio sono propri della cessionaria ancorché acquisiti per effetto della cessione.<br />
Per il secondo profilo é davvero singolare ritenere che, anteriormente al 31 dicembre 1999,  i negozi giuridici aventi ad oggetto l&#8217;azienda (stipulati anteriormente alla presentazione dell’offerta), idonei alla revisione della iscrizione all’ANC, non avessero, come effetto automatico il passaggio dei requisiti (qualificazione e capacità economico-finanziaria) al nuovo utilizzatore dell&#8217;azienda medesima, una volta che avessero comportato la definitiva successione dell&#8217;impresa ad altra impresa nell&#8217;esercizio della stessa attività economica, come nelle ipotesi di fusione o di altra operazione comportante il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo.<br />
Ed invero la tesi del Comune è sostenibile soltanto con riferimento al nuovo regime in cui è venuto meno il sistema di qualificazione mediante iscrizione all’ANC, ma non in epoca anteriore.<br />
In vigenza del sistema di qualificazione mediante inscrizione all’ANC (e, dunque del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989 n. 172) così come era ammesso il recupero totale o parziale dell&#8217; iscrizione all&#8217; Albo nazionale dei costruttori, in favore dell&#8217; impresa avente causa, anche deve ritenersi che il requisito economico finanziario della cessionaria dovesse considerarsi automaticamente integrato per effetto della cessione aziendale.<br />	In ogni caso, ove anche il Comune avesse ritenuto irrilevante l’avvenuta cessione, per i fini che interessano, avrebbe avuto l’obbligo di specificarlo all’atto dell’esclusione, non potendo ignorare una evenienza della quale aveva già certificazione e che doveva costituire la base testuale (come principio di prova di una capacità economico-finanziaria esistente ancorché non sufficientemente documentata) per la richiesta di chiarimenti.<br />	<br />
	Ciò dirime il problema relativo alla circostanza che l’istanza di regolarizzazione (formulata dal rappresentante della associata nella stessa seduta in cui si è verificata l’esclusione e poi perfezionata dalla capogruppo con la produzione dei bilanci della cedente, nella successiva seduta) è pervenuta successivamente alla esclusione del raggruppamento ed alla indicazione della nuova aggiudicataria provvisoria.<br />	<br />
	Ed invero l’illegittimità del comportamento si era già concretato col procedere immediatamente alla esclusione, senza dare alcuna possibilità alla concorrente di fornire chiarimenti sulla difformità fra il dichiarato ed il documentato, ed ha preceduto il diniego di riceversi dalla associata i suddetti verbali.																																																																																												</p>
<p>	9. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere accolto il ricorso proposto in primo grado dalla attuale appellante (n. 7922/1999 r.r. T.A.R. Campania) e devono essere annullati, per quanto di ragione, gli atti impugnati in primo grado.<br />	<br />
	Le spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo, devono essere poste a carico del Comune resistente ed in favore dell’appellante. Interamente compensate, quanto agli appellati non costituiti.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso proposto in primo grado dalla attuale appellante (n. 7922/1999 r.r. T.A.R. Campania) ed annulla, per quanto di ragione gli atti impugnati in primo grado;<br />	<br />
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano complessivamente, in favore della attuale parte appellante, per entrambi i gradi del giudizio, in complessive € 3.000,00; interamente compensate per le altre parti.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 4 maggio 2004  con l’intervento dei Sigg.ri:<br />
Raffaele Iannotta                                     Presidente<br />
Corraso Allegretta                                  Consigliere<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani   Est.    Consigliere<br />
Marzio Branca                                        Consigliere<br />
Aniello Cerreto                                       Consigliere</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
F.to   Raffaele Iannotta</p>
<p>L’ESTENSORE <br />                                  F.to Chiarenza Millemaggi Cogliani</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 29 novembre 2004</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.6077</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-29-11-2004-n-6077/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-29-11-2004-n-6077/</guid>

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<p>G. Di nunzio, Pres. &#8211; F. Musilli, Est. A. Biondi (rappresentato e difeso da se medesimo) contro la Regione Toscana (Avv.ti L. Bora e F. Ciari) le pronunce giurisdizionali non rientrano tra gli atti accessibili ex art. 1, c. 2&#176;, e art. 45 e segg. L. Reg. Toscana n. 9/1995</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-29-11-2004-n-6077/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.6077</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Di nunzio, Pres. &#8211; F. Musilli, Est.<br /> A. Biondi (rappresentato e difeso da se medesimo) contro la Regione Toscana (Avv.ti L. Bora e F. Ciari)</span></p>
<hr />
<p>le pronunce giurisdizionali non rientrano tra gli atti accessibili ex art. 1, c. 2&deg;, e art. 45 e segg. L. Reg. Toscana n. 9/1995</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Accesso agli atti amministrativi – Pronunce giurisdizionali &#8211; Art. 1, c. 2°, e art. 45 e segg. L. Reg. Toscana n. 9/1995 – Non rientrano tra gli atti accessibili &#8211; Perizie di CTU e altri documenti già acquisiti in fascicoli processuali – Non sono accessibili se la loro visione è nelle disponibilità dell’interessato &#8211; Ulteriori documenti del genere predetto – Seconda diffida &#8211; Necessità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Le pronunce giurisdizionali non rientrano tra gli atti accessibili ex art. 1, c. 2°, e art. 45 e segg. L. Reg. Toscana n. 9/1995. Né sono autonomamente accessibili perizie di CTU e altri documenti già acquisiti in fascicoli processuali in quanto la loro visione è nella disponibilità del ricorrente.Riguardo gli ulteriori documenti del genere predetto, oltre al fatto che non è stata data alcuna prova della loro effettiva esistenza, si soggiunge che neppure sussiste la presentazione di una seconda diffida &#8211; necessaria ai sensi della normativa sull&#8217;accesso &#8211; contenente la richiesta di nuovi atti rispetto a quelli chiesti con la prima domanda di accesso</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; III SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1840/2004 &#8211; proposto da</p>
<p><b>Ing. BIONDI Antonio</b>, nato a Lari il 24.6.1952, residente in Marciana di Cascina (PI) alla via Paolo Savi n. 206, rappresentato e difeso da se medesimo;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; la <b>REGIONE TOSCANA</b>, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Bora e Fabio Ciari con domicilio presso l’Avvocatura Regionale in Firenze, via Cavour n. 18;</p>
<p>PER  L‘ACCESSO<BR><br />
“agli innumerevoli sopralluoghi, CTU, perizie, sentenze, civili e penali che attestavano la mancanza delle violazioni alla normativa sostanziale” nell’edificio di via Aldrovandi n. 16 in Ospedaletto; nonché<BR></p>
<p>PER   L‘ANNULLAMENTO<BR><br />
del rifiuto dell’Ufficio Regionale per la tutela del Territorio di Pisa Ing. Daniele Buti, notificato al ricorrente in data 28.8.2004, alla domanda di accesso 30.7.2004; </p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla camera di consiglio del 11 novembre 2004 &#8211; relatore il Consigliere Filippo MUSILLI -, l&#8217;ing. A. Biondi e l&#8217;avv. F. Ciari;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E  DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso per l’accesso ai documenti di cui in epigrafe è inammissibile.<br />
L’atto dirigenziale impugnato, di data 26.8.2004, non ha né letteralmente né logicamente natura di atto di rifiuto.<br />
Al contrario, l’Amministrazione ha ammesso il ricorrente all’accesso presso i locali dell’Ufficio regionale. Tant’è che in concreto, in data 7.9.2004, egli, come dallo stesso dichiarato, si è recato negli uffici predetti. <br />
Il fatto che il ricorrente non ha rintracciato i dati da lui ricercati non costituisce prova – né principio di prova – della loro effettiva esistenza.<br />
Il suddetto ricorrente nemmeno fornisce alcun elemento idoneo a specificare di quali particolari atti si dovesse trattare, limitandosi ad affermare genericamente &#8211; ricavando la loro presunta esistenza da asserzioni riportate in una memoria difensiva della Regione, relativa ad un ricorso rubricato sub n. 1537/04 &#8211; che trattasi di “ sopralluoghi”, CTU, perizie, sentenze civili e penali, che attestavano la mancanza delle violazioni alla normativa sostanziale antisismica” nell’edificio de quo.<br />
Peraltro, le pronunce giurisdizionali non rientrano tra gli atti accessibili ex art. 1, c. 2°, e art. 45 e segg. L. Reg. Toscana n. 9/1995. Né sono autonomamente accessibili perizie di CTU e altri documenti già acquisiti in fascicoli processuali, la cui visione è nella disponibilità del ricorrente.<br />
In nessuna parte poi si specifica perché dovrebbero esistere – ed essere disponibili attualmente presso la P.A. adita – ulteriori documenti del genere predetto rispetto a quelli già in possesso del ricorrente.<br />
Si soggiunge che neppure sussiste la presentazione, successivamente all’emanazione dell’atto impugnato, ed all’accesso in data 7.9.2004, di un’ulteriore diffida – necessaria ai sensi della normativa sull&#8217;accesso – contenente la richiesta di nuovi atti rispetto a quelli chiesti con la domanda di accesso precedentemente presentata: non può infatti considerarsi tale la nota recante la stessa data del 7.9.2004, che si limita a preannunciare un nuovo procedimento di accesso, peraltro non successivamente attivato.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Regione Toscana, delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 11 novembre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Giuseppe DI NUNZIO                                &#8211; Presidente f.f.<br />
Dott.ssa Giacinta DEL GUZZO                           &#8211; Consigliere<br />
Dott. Filippo MUSILLI                                         &#8211; Consigliere, est.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.6065</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-29-11-2004-n-6065/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-29-11-2004-n-6065/</guid>

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<p>E. Lazzeri, Pres. &#8211; F. Musilli, Est. P. Tarantelli (Avv.ti G. Lavitola e G. Bonanni) contro il Comune di Orbetello (non costituito) è illegittima l&#8217;imposizione di vincoli sostanzialmente espropriativi, a vario titolo giustificati, che interessino l&#8217;intera proprietà del privato distribuita all&#8217;interno di zone diverse Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-29-11-2004-n-6065/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.6065</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri, Pres. &#8211; F. Musilli, Est.<br /> P. Tarantelli (Avv.ti G. Lavitola e G. Bonanni) contro il Comune di Orbetello (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>è illegittima l&#8217;imposizione di vincoli sostanzialmente espropriativi, a vario titolo giustificati, che interessino l&#8217;intera proprietà del privato distribuita all&#8217;interno di zone diverse</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Imposizione di vincoli sostanzialmente espropriativi che interessano l’intera proprietà distribuita all’interno di zone diverse &#8211; Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>La circostanza che l’intera proprietà del ricorrente, distribuita all&#8217;interno di zone diverse, sia stata oggetto di vincoli sostanzialmente espropriativi, a vario titolo giustificati integra nella sostanza il vizio di eccesso di potere per illogicità manifesta*. Difatti se non è ravvisabile – in capo al proprietario di terreni non vincolati – alcuna pretesa di non reformatio in pejus rispetto alle previsioni pianificatorie vigenti, altrettanto non può dirsi circa la sua aspettativa a non subire &#8220;un ingiustificato sacrificio dell&#8217;intera proprietà&#8221;</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>* nello stesso senso v. anche T.A.R. Toscana, sez. III, 29 novembre 2004, n. 6067</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; III^  SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorsi n. 1568/1996, n. 2847/1996, n. 3249/1996 proposti da</p>
<p><b>TARANTELLI PELINO</b> rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Lavitola e Giuseppe Bonanni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Firenze, via Duca D&#8217;Aosta n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ORBETELLO</b> in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>PER   L‘ANNULLAMENTO<BR></p>
<p>quanto al ricorso n. 1568/1996:<br />
&#8211; della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Orbetello n. 158 del 21.11.1995 con cui è stata adottata una variante generale al piano regolatore generale del medesimo Comune;<br />
&#8211; di ogni atto connesso al precedente;</p>
<p>quanto al ricorso n. 2847/1996:<br />
&#8211; del provvedimento del Sindaco del Comune di Orbetello prot. n. 13284 del 2.5.1996 con cui è stata rigettata la domanda del ricorrente per ottenere una concessione edilizia relativa ad un terreno sito in loc. Ansedonia;<br />
&#8211; di ogni atto connesso al precedente, ivi incluso, per quanto possa occorrere, il parere della Commissione edilizia del 29.3.1996 (il cui contenuto non è conosciuto dal ricorrente);</p>
<p>quanto al ricorso n. 3249/1996:<br />
&#8211; del provvedimento del Sindaco del Comune di Orbetello prot. 15165 del 17.5.1996 con cui è stata rigettata la domanda del ricorrente per ottenere una concessione edilizia relativa al completamento di un fabbricato sito in loc. Ansedonia;<br />
&#8211; in via subordinata, delle norme tecniche riguardanti le zone G2 del p.r.g. di Orbetello approvate con delibera C.C. di Orbetello n. 319 del 1.12.1981.</p>
<p>Visti i ricorsi e le relative documentazioni;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza del 27 maggio 2004 &#8211; relatore il Consigliere dott. Filippo Musilli -, l&#8217;avv. G. Bonanni;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente espone di essere proprietario di aree site nel Comune di Orbetello, località Ansedonia, che in base al p.r.g. vigente hanno destinazione urbanistica parte a zona G2 verde privato, parte a zona A1 di conservazione, parte a zona F1 servizi pubblici e parte, infine, a zona B2 di completamento.<br />
Soggiunge che in considerazione della inadeguatezza di dette destinazioni, l&#8217;Amministrazione comunale le ha modificate con l&#8217;impugnata variante, attribuendo alle medesime aree quelle a zona A1 di rilevante valore storico, tipologico ed ambientale; quella a zona A3 di salvaguardia; quella a zona B1.1 residenziale satura; quella a zona F6 parchi archeologici e, infine, quella a zona G4 verde pubblico attrezzato.<br />
Ritenendo che in tal modo il Comune ha assunto una variante del tutto illogica, incongrua e, quindi, illegittima, il sig. Tarantelli la impugna, con il ricorso n. 1568/96, deducendo i seguenti motivi:<br />
1) Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto d&#8217;istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione del d.m. 1444/68.<br />
Si spiegano le ragioni che viziano la destinazione a zona G4, verde pubblico attrezzato.<br />
2) Ulteriore eccesso di potere per difetto dei presupposti e per travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione della L. 1089/39. Incompetenza.<br />
Il motivo attiene alla destinazione F6 (&#8220;parchi archeologici&#8221;) ricomprendente anche aree non vincolate ai sensi della L. 1089 del 1939 e sulla quale – si precisa – non sono mai stati rinvenuti reperti.<br />
L&#8217;estensione – di fatto – del perimetro vincolato avrebbe investito la sfera delle attribuzioni statali e regionali (motivo sub 2.1).<br />
3) Ulteriore eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste e per difetto di presupposti. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 42 Cost. e dei principi generali in materia di misure di salvaguardia e di quelli in materia di pianificazione del territorio.<br />
La destinazione urbanistica a zona A3 di c.d. salvaguardia, così come disciplinata nella variante impugnata, rappresenterebbe un vincolo di inedificabilità assoluta non previsto da alcuna norma di legge.<br />
Si svolgono altre considerazioni con l&#8217;avvertenza (sub 3.1) che le stesse possono valere anche con riferimento alla destinazione a zona B1.1 residenziale satura, con vincolo di inedificabilità di lotti liberi.<br />
4) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.<br />
Premesso che l&#8217;intera proprietà del ricorrente, distribuita all&#8217;interno di Ansedonia in zone diverse, ha subito vincoli di inedificabilità a vario titolo giustificati, si evidenzia l&#8217;illegittimità di tale comportamento.<br />
5) Eccesso di potere per irrazionalità delle scelte. Violazione della L. 1150/42 e del pubblico interesse ad una corretta pianificazione. Si censura la variante in questione sotto il profilo della omessa previsione di zone a servizi privati e commerciali.<br />
6) Eccesso di potere per illogicità manifesta. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 31 L. 457 e/o del d.l. n. 154/96.<br />
Si censura l&#8217;art. 51 delle n.t.a., relativo alla zona B (in cui ricadono immobili di proprietà del ricorrente) che non consente l&#8217;intervento di restauro e risanamento conservativo.<br />
Il ricorso n. 2847/96 riguarda l&#8217;area, di proprietà del ricorrente, destinata dal vigente p.r.g. comunale a zona B2 di completamento (già menzionata) e, in base alla variante generale adottata con delibera consiliare n. 158 del 21.11.1995, a zona B1.1. residenziale satura.<br />
Egli espone che il suo progetto prevedeva la realizzazione di un villino con indice di fabbricabilità pari a 0,1 mc/mq su di un lotto di superficie pari a 1.000 mq circa; e che il diniego è stato motivato col preteso contrasto con le vigenti disposizioni di p.r.g. in merito alla volumetria edificabile, nonché col contrasto con la suddetta variante adottata (già riferita nel precedente ricorso n. 1568/96).<br />
Il ricorso n. 3249/96, infine, riguarda l&#8217;area (sita anch&#8217;essa in Orbetello, località Ansedonia) destinata a zona G2 (verde privato vincolato) e, in base alla variante generale adottata con delibera consiliare n. 158 del 21.11.1995, a zona G4 (verde pubblico attrezzato). Viene precisato che il progetto edilizio prevedeva il completamento di un fabbricato parzialmente edificato in base a licenza poi decaduta; e che il provvedimento di diniego è motivato col preteso contrasto con le vigenti disposizioni di p.r.g. (senza alcuna particolare indicazione) nonché col contrasto con la più volte citata variante, già impugnata con il sopra rubricato ricorso pendente avanti a questo T.A.R. n. 1568/96.<br />
Con i ricorsi n. 2847/96 e n. 3249/96 da ultimo riferiti vengono dedotti, sotto vari profili, motivi di violazione di legge e di eccesso di potere.<br />
Il Comune di Orbetello non si è costituito.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I tre ricorsi in esame sono soggettivamente ed oggettivamente connessi e vanno quindi riuniti per essere decisi con un&#8217;unica pronunzia.<br />
Dalla suesposta sintesi della controversia si evince chiaramente che la questione fondamentale – e preclusiva dell&#8217;attività edificatoria per la quale il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato – della presente controversia consiste nella legittimità o meno della variante generale adottata con la delibera del Consiglio Comunale di Orbetello n. 158 del 21.11.1995.<br />
Con i motivi 1, 2, 3, 5 e 6 del ricorso n. 1568/96, proposto avverso la suddetta delibera n. 158 del 1995, si censurano i presupposti della zonizzazione prescelta dal Comune. Trattasi di censure spiegate con puntuale riferimento a circostanze, fatti e luoghi in considerazione dei quali non possono escludersi – in dette censure – elementi di fondatezza: elementi che però – allo stato – non possono essere confermati, in mancanza dei documenti essenziali per la ricostruzione dell&#8217;iter logico-giuridico seguito dall&#8217;Amministrazione – come detto non costituitasi in giudizio – per pervenire alle scelte pianificatorie risultanti dal provvedimento impugnato.<br />
Da ciò non consegue, tuttavia, la necessità di acquisire ulteriori atti, documenti e relazioni da parte del Comune intimato, atteso che la causa può essere decisa indipendentemente da ogni incombente istruttorio.<br />
Ciò in quanto si appalesa fondato il quarto motivo con il quale si lamenta che l&#8217;intera proprietà del ricorrente, pur distribuita all&#8217;interno di Ansedonia in zone diverse, abbia subito vincoli di inedificabilità assoluta (trattasi di una censura che, al di là del tenore letterale della sua rubricazione, integra nella sostanza il vizio di eccesso di potere per illogicità manifesta, come del resto lo stesso ricorrente non ha mancato di precisare laddove ha specificato che la censura &#8220;investe la logicità ed i presupposti&#8221; delle scelte urbanistiche del Comune).<br />
In proposito, appare opportuna una breve premessa di carattere generale sul fondamentale – e delicato – rapporto tra pianificazione urbanistica e tutela del cittadino, ovverosia la considerazione di una somma di interessi collettivi – rivolti al più razionale assetto del territorio – e la situazione del singolo, a volte fortemente recessiva rispetto alle tendenze sempre più estese e totalizzanti della pianificazione del territorio stesso, non infrequentemente – si sta qui proseguendo il discorso di carattere generale – ammantate di discrezionalità tecnica (a tacere del non sufficientemente valorizzato strumento partecipativo, e collaborativo, delle osservazioni).<br />
Ciò premesso, va osservato che i vincoli comportanti l&#8217;inedificabilità assoluta privano il diritto di proprietà del suo sostanziale valore economico e quindi consistono – in concreto – in un rilevante svuotamento del contenuto del diritto stesso, incidendo sul godimento del bene.<br />
E se non è ravvisabile – in capo al proprietario di terreni non vincolati – alcuna pretesa di non reformatio in pejus rispetto alle previsioni pianificatorie vigenti, altrettanto non può dirsi circa la sua aspettativa a non subire &#8220;un ingiustificato sacrificio dell&#8217;intera proprietà&#8221; (vd. il quarto motivo che si sta esaminando, con l&#8217;ulteriore osservazione – anch&#8217;essa esplicitata in detto motivo – che &#8220;soprattutto nei piccoli centri, l&#8217;amministrazione può ben evitare, anche in base alle risultanze catastali&#8221; detto sacrificio &#8220;adottando a tal fine soluzioni più eque ed in base alle quali il &#8220;contributo&#8221; alle ragioni di pubblico interesse connesse alla pianificazione sia maggiormente distribuito fra i proprietari di aree&#8221;).<br />
Orbene, proprio questo è il caso della presente controversia in cui, nonostante che la proprietà del ricorrente fosse distribuita all&#8217;interno di zone diverse, essa è stata tuttavia oggetto di vincoli sostanzialmente espropriativi, a vario titolo giustificati.<br />
Da quanto fin qui esposto risulta fondato il quarto motivo di gravame, nonché il connesso assunto (dedotto con un profilo del terzo motivo) che una siffatta &#8220;destinazione concreta di sviluppo e/o utilizzazione del territorio&#8221; avrebbe dovuto essere &#8220;valutata alla luce delle esigenze della collettività&#8221;.<br />
Per le ragioni che precedono, il ricorso n. 1568/96 va accolto, restando assorbite le ulteriori censure e, per l&#8217;effetto, va annullata in parte qua l&#8217;impugnata delibera del Consiglio Comunale del Comune di Orbetello n. 158 del 21.11.1995.<br />
Ne consegue, per illegittimità derivata, l&#8217;accoglimento anche dei ricorsi n. 2847/96 e n. 3249/96, e quindi l&#8217;annullamento dei due dinieghi di concessione edilizia pure indicati nelle rispettive epigrafi.<br />
Le spese di giudizio possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, li riunisce;<br />
accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso n. 1568/96; conseguentemente annulla in parte qua la variante generale al piano regolatore generale indicata in epigrafe;<br />
accoglie i ricorsi nn. 2847/96 e 3249/96; conseguentemente annulla i due dinieghi di concessione edilizia indicati in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 27 maggio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Eugenio LAZZERI                                  &#8211; Presidente<br />
Dott. Saverio ROMANO                                  &#8211; Consigliere<br />
Dott. Filippo MUSILLI                                     &#8211; Consigliere est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-29-11-2004-n-6065/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.6065</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.4154</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-29-11-2004-n-4154/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. L. Trivellato, Est. L. Stevanato Cuccato Daria (avv.ti A.D’Agostino e C. Santi) c/ ATER (avv.ti F. Mesirca e R. Barbato sul riparto di giurisdizione in tema di tutela avverso l&#8217;intimazione al rilascio dell&#8217;immobile residenziale pubblico Giurisdizione e competenza – Edilizia residenziale pubblica – Diritto soggettivo a mantenere il godimento</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-29-11-2004-n-4154/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.4154</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Trivellato, Est. L. Stevanato<br /> Cuccato Daria (avv.ti A.D’Agostino e C. Santi) c/ ATER (avv.ti F. Mesirca e R. Barbato</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di giurisdizione in tema di tutela avverso l&#8217;intimazione al rilascio dell&#8217;immobile residenziale pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Edilizia residenziale pubblica – Diritto soggettivo a mantenere il godimento dell&#8217;alloggio opponendosi ad un atto conservativo del patrimonio – Giudice ordinario &#8211; Pregresso provvedimento di assegnazione – Giudice amministrativo.</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di edilizia residenziale pubblica, l&#8217;azione proposta contro l&#8217;intimazione al rilascio dell&#8217;immobile per occupazione senza titolo spetta alla cognizione del giudice ordinario, in applicazione delle regole generali sul riparto della giurisdizione, qualora l&#8217;occupante faccia valere un proprio diritto soggettivo a mantenere il godimento dell&#8217;alloggio opponendosi ad un atto conservativo del patrimonio dell’A.T.E.R., mentre è devoluta al giudice amministrativo se l&#8217;occupante medesimo invochi un pregresso provvedimento di assegnazione, poiché in quest’ultima ipotesi la domanda si ricollega ad una posizione di interesse legittimo, derivante dal rapporto pubblicistico sottostante. Ne consegue che, se l’occupazione non deriva da alcun provvedimento di assegnazione, la posizione della ricorrente non afferisce ad alcun rapporto pubblicistico e va dichiarato, pertanto, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br /> seconda sezione</b></p>
<p>costituito da: Luigi Trivellato, Presidente; Lorenzo Stevanato,	Consigliere- relatore; Alessandra Farina, Consigliere																																																																																												</p>
<p>ha pronunziato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1181/99 proposto da<br />
<b>Cuccato Daria</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aurora D’Agostino e Chiara Santi con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, S. Marco 6139;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>l’ATER &#8211; Azienda territoriale per l’Edilizia Residenziale della provincia di Padova</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Mesirca e Roberto Barbato, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia-Mestre, C.so del popolo 49;</p>
<p>e nei confronti<br />
del Comune di Padova, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento 4.2.1999 n. prot. 1328, con il quale il Presidente dell’A.T.E.R. di Padova ha intimato il rilascio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, occupato dalla ricorrente senza titolo.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />
	vista la memoria di costituzione in giudizio dell’A.T.E.R. di Padova;<br />	<br />
	vista la propria ordinanza 2.6.1999 n. 649/99 con cui è stata temporaneamente accolta (fino al 15.10.1999) l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente;<br />	<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
	Nessun comparso alla pubblica udienza del 4.11.2004 (relatore il Consigliere Lorenzo Stevanato).<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La ricorrente espone di aver dovuto occupare un alloggio di e.r.p. in quanto la propria abitazione presentava gravi problemi di insalubrità.<br />
Avverso l’impugnato provvedimento in epigrafe che le intima il rilascio di tale alloggio deduce violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria.<br />
	L&#8217;A.T.E.R. di Padova, costituita in giudizio, ha controdedotto concludendo per la reiezione del gravame.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>E’ impugnato il provvedimento 4.2.1999 n. prot. 1328, con il quale il Presidente dell’A.T.E.R. di Padova ha intimato il rilascio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, occupato dalla ricorrente senza titolo.<br />
Il Collegio rileva pregiudizialmente che è carente la giurisdizione del giudice amministrativo. <br />
Invero, in tema di edilizia residenziale pubblica, l&#8217;azione proposta contro l&#8217;intimazione al rilascio dell&#8217;immobile per occupazione senza titolo spetta alla cognizione del giudice ordinario, in applicazione delle regole generali sul riparto della giurisdizione, qualora l&#8217;occupante faccia valere (come nella fattispecie) un proprio diritto soggettivo a mantenere il godimento dell&#8217;alloggio opponendosi ad un atto conservativo del patrimonio dell’A.T.E.R., mentre è devoluta al giudice amministrativo se l&#8217;occupante medesimo invochi un pregresso provvedimento di assegnazione, poiché in quest’ultima ipotesi (ma non è questo il caso) la domanda si ricollega a una posizione di interesse legittimo, derivante dal rapporto pubblicistico sottostante (cfr.: Cassazione civile, sez. un., 7 novembre 2000, n. 1155;  id., 16 luglio 2001, n. 9647).<br />
Ora, poiché nella fattispecie è pacifico che l’occupazione non deriva da alcun provvedimento di assegnazione, la posizione della ricorrente non afferisce ad alcun rapporto pubblicistico e va dichiarato, pertanto, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Le spese del giudizio possono essere compensate, concorrendo giusti motivi.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, dichiara il ricorso in epigrafe improponibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la giurisdizione al giudice ordinario.<br />
	Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
	Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 4 novembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-29-11-2004-n-4154/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.4154</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.4164</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-29-11-2004-n-4164/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-29-11-2004-n-4164/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.4164</a></p>
<p>Pres. Umberto Zuballi, Cons. rel. Angelo Gabbricci è possibile l&#8217;accesso agli atti pertinenti la gestione dei beni immobili della p.a., qualora essa interferisca con i fini collettivi 1. Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Istanza motivata – Il ricorso avverso il rifiuto deve fondarsi sugli stessi motivi indicati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-29-11-2004-n-4164/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.4164</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-29-11-2004-n-4164/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.4164</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Umberto Zuballi, Cons. rel. Angelo Gabbricci</span></p>
<hr />
<p>è possibile l&#8217;accesso agli atti pertinenti la gestione dei beni immobili della p.a., qualora essa interferisca con i fini collettivi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Istanza motivata – Il ricorso avverso il rifiuto deve fondarsi sugli stessi motivi indicati nell’istanza di accesso.																																																																																									</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Nozione di attività amministrativa –  Attività di diritto privato –  Diritto di accesso – Rientra.</p>
<p>3. Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Gestione dei beni immobili – Interferenza con finalità collettive – Atti suscettibili di accesso.</p>
<p>4. Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Riservatezza dei terzi – Visione degli atti amministrativi – E’ ammessa.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’istanza di accesso ai documenti amministrativi deve essere motivata in modo da permettere all’Amministrazione di pervenire ad una risposta consapevole, così da evitare, ove possibile, il passaggio alla fase contenziosa. L’eventuale successivo ricorso avverso il rifiuto della p.a. deve fondarsi sugli stessi motivi indicati nell’istanza di accesso. Ciò, peraltro, non esclude che determinati profili, solo accennati nell’istanza, possano poi essere meglio valorizzati nella domanda giudiziale, senza che la stessa sia per ciò inammissibile e sempre che si riferisca alle stesse situazioni giuridicamente rilevanti per la cui tutela era stato richiesto l’accesso.</p>
<p>2. Non può essere posto in dubbio l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale tutte le forme d’attività svolte dalle pubbliche Amministrazioni, e quindi anche gli atti disciplinati dal diritto privato, sono suscettibili di accesso ex art. 22 L. n. 241/90. Il diritto all’accesso non trova, quindi, un limite obiettivo nel regime degli atti, ma nella loro funzione, e potrà essere esercitato su tutti quei documenti che costituiscono comunque espressione di “attività amministrativa”. In tale locuzione sono ricondotte tutte le manifestazioni di volontà e le attività materiali collegate al fine pubblico ed agli interessi della collettività, poiché “la legge non ha introdotto alcuna deroga alla generale operatività dei principi della trasparenza e dell’imparzialità e non ha garantito alcuna ‘zona franca’ nei confronti dell’attività disciplinata dal diritto privato” (C.d.S., VI, 14 novembre 2003, n. 7301).</p>
<p>3. La gestione dei beni immobili di proprietà comunale non può essere senz’altro ridotta a mera attività imprenditoriale, solo perché questi non hanno qualità di beni pubblici, dovendosi piuttosto stabilire se, per le caratteristiche intrinseche ovvero per la destinazione impressa, essi interferiscano con interessi e fini collettivi, nel qual caso gli atti pertinenti, anche di diritto comune, rientreranno senz’altro nell’ambito dell’attività amministrativa.</p>
<p>4. Il diritto di accesso va escluso in relazione alla esigenza di salvaguardare, tra l’altro, “la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese”. Anche in tal caso, tuttavia, va garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi che, in conformità alla prevalente giurisprudenza, va intesa nel suo senso letterale e riferita al solo esame degli atti. Tale riservatezza, peraltro, non sussiste solo perché un determinato documento sia stato formato, in tutto od in parte, da un soggetto terzo, ma perché esso reca o può ragionevolmente contenere dati qualificati, anche in termini generali, sensibili dalla legge.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è possibile l’accesso agli atti pertinenti la gestione dei beni immobili della p.a., qualora  essa interferisca con i fini collettivi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 4164/04<br />
Ric. n. 2852/04</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
terza Sezione </b></p>
<p>con l’intervento dei signori magistrati: Umberto Zuballi		Presidente;<br />
Angelo Gabbricci		Consigliere – relatore;<br />
Riccardo Savoia		Consigliere																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2852/04, proposto, ex art. 25 l. 7 agosto 1990, n. 241, da<br />
<b>Gianfranco Marconcini</b>, rappresentato e difeso dagli avv. ti Gobbi, Bissoli ed A. Bianchini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Santa Croce 464,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Azienda gestione edifici comunali &#8211; A.G.E.C.</b>, di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Brugnoli, Tagliaferro e Battesini, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>CE.GA. S.r.l.</b>, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,</p>
<p>affinché sia ordinato all’A.G.E.C. di Verona di consentire al ricorrente l’accesso, mediante la visione e l’estrazione di copia, dei documenti relativi all’affitto dei locali in via Macello 5/A di Verona, in corso tra la società CE.GA. S.r.l. e l’A.G.E.C. Verona, <br />
previo annullamento del provvedimento 12 agosto 2004, n. 12374, con cui l’A.G.E.C. di Verona ha negato l’accesso ai documenti predetti, richiesto con istanza presentata il 13 luglio 2004.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.G.E.C. di Verona;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
uditi nella udienza camerale del 10 novembre 2004 &#8211; relatore il consigliere avv. Angelo Gabbricci &#8211; l’avv. Bianchini per il ricorrente e l’avv.Tagliaferro per l’Azienda resistente;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>A. Secondo quanto esposto in ricorso, Gianfranco Marroncini risiede a Verona, nelle vicinanze di un immobile di proprietà comunale, già destinato a macello, ed ora amministrato dell’Azienda speciale per la gestione degli edifici comunali &#8211; A.G.E.C, la quale ne ha affittato due locali, l’uno destinato a bar, all’insegna “Mai Tai”, e l’altro a ristorante-pizzeria, dei quali dal 2003 è conduttrice CE.GA. S.r.l., che si è aggiudicata la gara bandita dall’Azienda.</p>
<p>B. In seguito all’apertura dei due esercizi pubblici la zona circostante avrebbe subito un cospicuo degrado; in particolare, dal “Mai Tai” giungerebbero immissioni sonore moleste al Marconcini ed alla sua famiglia: né le rimostranze avrebbero finora prodotto effetti durevoli.</p>
<p>C. L’intenzione di utilizzare un impianto musicale nel bar “Mai – Tai” sarebbe stata espressa da CE.GA S.r.l. nel progetto gestionale, depositato durante la gara, e poi approvato da A.G.E.C., senza peraltro prevedere l’installazione di strutture insonorizzanti.<br />
Ancor oggi, la stessa CE.GA. non disporrebbe delle autorizzazioni necessarie a diffondere musica nel bar: nella sua lettera 23 marzo 2004, indirizzata all’A.G.E.C., quest’ultima è stata invitata a collaborare per l’attuazione del ricordato progetto gestionale, secondo il quale il bar “avrebbe dovuto fruire del permesso di poter suonare musica non dal vivo”; nella stessa lettera CE.GA. sollecita ancora A.G.E.C. ad esprimersi in merito ad una precedente richiesta per cambio di destinazione d’uso.</p>
<p>D. Nel giugno 2004 il Marconcini presentò ad A.G.E.C. una prima domanda d’accesso, avente ad oggetto:<br />
1) il contratto di affitto dei locali occupati dal bar “Mai – Tai”;<br />
2) il progetto gestionale depositato dalla CE.GA. S.r.l. in sede di gara, nonché  tutti gli altri atti di gara, incluso il bando;<br />
3) la corrispondenza tra la CE.GA S.r.l. e l’A.G.E.C. Verona, relativa alla gestione dei locali in locazione alla CE.GA. S.r.l., e, in particolare, alla corrispondenza relativa alla restrizione dell’orario di chiusura, nonché alla raccomandata inviata dalla CE.GA. S.r.l. all’A.G.E.C. Verona, e riguardante un possibile cambio di destinazione d’uso dei locali in affitto.<br />
La richiesta fu respinta, con la motivazione che il Marconcini non aveva indicato un interesse tutelabile; egli ne formava allora un’altra, in cui confermava l’elenco dei documenti richiesti, e circostanziava il suo titolo all’accesso: ma, con la nota 12 agosto 2004, n. 12374, l’A.G.E.C. ha rigettato anche la seconda istanza, escludendo l’esistenza di collegamenti tra le immissioni sonore da una parte, gli atti di gara, il contratto di locazione e l’intercorsa corrispondenza tra conduttore e locatore dall’altra.</p>
<p>E. Ne è seguito il ricorso in esame, tempestivamente proposto dal Marconcini, il quale domanda che l’Azienda sia condannata a rilasciare copia della stessa documentazione a suo tempo richiesta, ovvero, in subordine, a consentirne la mera visione.<br />
Si è costituita A.G.E.C., la quale ha concluso per la reiezione, ma non la controinteressata CE.GA., pur ritualmente evocata.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.1. A.G.E.C. rileva anzitutto come, nell’istanza presentata nel luglio 2004, il Marconcini avesse indicato il proprio interesse all’accesso nella tutela giurisdizionale dei propri diritti dei confronti della conduttrice CE.GA.; nel successivo ricorso giurisdizionale, viceversa, l’interesse esposto sarebbe quello, asseritamente nuovo e diverso, di verificare se le modalità per l’utilizzo dei locali siano riferibili soltanto alla conduttrice, ovvero siano state concordate – ovvero addirittura richieste – dalla locatrice A.G.E.C..<br />
La diversa utilità individuata nel ricorso, rispetto all’istanza stragiudiziale, ne determinerebbe l’inammissibilità: il contenuto di quest’ultima fisserebbe il titolo del diritto fatto valere, e l’interessato non potrebbe poi validamente impugnare il rifiuto dell’Amministrazione deducendo nuove giustificazioni.</p>
<p>1.2. Orbene, non è dubbio che la presentazione di una domanda di accesso, seguita dal diniego espresso o dal silenzio dell’Amministrazione per il termine prescritto, costituiscano presupposti di ammissibilità del ricorso giurisdizionale ex art. 25 l. 7 agosto 1990, n. 241.<br />
Tale istanza stragiudiziale deve essere motivata (art. 25, II comma, l. 241/90), e ciò all’evidente fine di permettere all’Amministrazione di pervenire ad una risposta consapevole, così da evitare, ove possibile, il passaggio alla fase contenziosa: per cui è condivisibile l’affermazione che il ricorso non possa fondare la domanda per l’esibizione di determinati documenti su titoli diversi da quelli indicati nella fase precedente.<br />
Ciò, peraltro, non esclude che determinati profili, solo accennati nell’istanza, possano poi essere meglio valorizzati nella domanda giudiziale, senza che la stessa sia per ciò inammissibile, e sempre che si riferisca alle stesse situazioni giuridicamente rilevanti, per la cui tutela nell’istanza si era richiesto l’accesso.</p>
<p>1.3. Orbene, nell’istanza 13 luglio 2004, il Marconcini premette intanto di risiedere in Verona, via Macello 1, presso il bar “Mai &#8211; Tai”, “gestito dalla Società CE.GA. in locali di proprietà del Comune di Verona ed in virtù del contratto di locazione stipulato con l’A.G.E.C. di Verona”, nonché di dover sopportare “la musica illecitamente diffusa a volume altissimo dal locale”, con grave pregiudizio “della salute, della personalità e della proprietà privata”, per la cui tutela è intenzionato ad agire in giudizio; così, il suo interesse all’accesso “si specifica nell’esigenza di conoscere gli atti con cui CE.GA. si sia proposta di condurre i locali di proprietà di codesto Ente esercitando attività musicale e gli atti con cui l’A.G.E.C. abbia concesso a CE.GA. l’utilizzo dei locali di Via Macello n. 5 per l’esercizio di attività musicale”, e, altresì, “se codesto Ente abbia concesso a CE.GA. di condurre i locali di Via Macello n. 5 per un utilizzo compatibile con la struttura e ubicazione degli stessi”.</p>
<p>1.4. Ora, soprattutto in relazione all’ultima frase riportata, non sembra dubbio che il Marconcini ipotizzi una possibile corresponsabilità di A.G.E.C., se questa, pur consapevole che i locali non sarebbero stati destinati ad un uso compatibile, egualmente avesse dato seguito al procedimento: la documentazione richiesta avrebbe così lo scopo di verificare l’attendibilità di tale supposizione.<br />
Si può allora concludere, raffrontando il contenuto dell’istanza con quello della domanda giudiziale, così come compendiato dalla stessa Amministrazione, che il ricorso non si fondi su di un titolo nuovo: per cui l’eccezione proposta va respinta.</p>
<p>2. Egualmente infondata è la rilevata inammissibilità della domanda perché gli atti, di cui si chiede l’accesso, sarebbero stati indicati troppo genericamente.<br />
A tal fine, sembra sufficiente al Collegio rinviare all’elencazione, riprodotta al punto D della precedente narrativa, e che circoscrive adeguatamente la documentazione d’interesse, la quale, per la massima parte, si deve ragionevolmente presumere esistente, come il contratto di locazione, gli atti di gara e la corrispondenza.</p>
<p>3.1. Secondo il ricorrente, il diniego dell’Azienda, oltre a violare le disposizioni in materia di accesso (art. 22 l. 241/1990 ed art. 2 d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352), sarebbe altresì illegittimo per travisamento dei presupposti di fatto, per contraddittorietà con atti precedenti, e per sviamento.<br />
Non vi sarebbe intanto alcun dubbio che A.G.E.C. rientri nella nozione di “pubblica amministrazione”, nei cui confronti si può esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 22 della l. 241/90; né che il progetto gestionale, presentato in corso di gara dalla CE.GA., e accettato dall’A.G.E.C., e il successivo contratto di locazione abbiano rilevanza pubblicistica.<br />
L’Azienda, rileva il Marconcini, è preposta, secondo il proprio statuto, alla gerenza degli immobili di proprietà del Comune, compresa la loro locazione a terzi: anche l’affitto dei locali in questione rientrerebbe pienamente, secondo i ricorrenti, “nel fine pubblico per la cura del quale l’A.G.E.C. è stata costituita, ovvero la migliore, nel senso di più proficua ed efficiente, gestione degli edifici del Comune”.</p>
<p>3.2. Quanto poi all’interesse qualificato del ricorrente all’accesso, egli ribadisce, in particolare, come le modalità, con cui l’edificio locato da A.G.E.C. viene utilizzato, lederebbero il suo diritto “alla salute, riposo ed alla tranquillità psichica e fisica”, nonché il suo diritto di proprietà. <br />
La visione dei documenti in possesso dell’A.G.E.C. sarebbe così “necessaria e strumentale alla tutela da parte dell’istante dei propri diritti”: né sarebbero in senso opposto rilevanti le forme di tutela utilizzabili, ovvero previsioni sul possibile esito delle azioni intraprese.<br />
Nella fattispecie in esame, poi, la conoscenza dei documenti richiesti sarebbe fondamentale per una corretta comprensione delle responsabilità soggettive nella causazione dei danni e del disagio provocato dall’attività esercitata nei locali affittati: qualora emergesse che l’Azienda aveva consentito – o addirittura richiesto &#8211; alla CE.GA. “un utilizzo improprio dei locali di Via Macello (ad esempio, pur di ottenere un canone di locazione più cospicuo)”, l’A.G.E.C., secondo il ricorrente, sarebbe quanto meno corresponsabile della lesione dei diritti suoi e della sua famiglia.</p>
<p>3.3. L’Amministrazione fonda il diniego anche su esigenze di riservatezza, trattandosi di documenti riguardanti un soggetto terzo, ovvero CE.GA. S.r.l.: peraltro, sempre secondo il ricorrente, nuovamente violerebbe così la disciplina in materia (artt. 24 e 25 della l. 241/90 e art. 8 d.P.R. 352/92), e la sua affermazione sarebbe inoltre affetta da travisamento, violazione del principio di proporzionalità e sviamento.<br />
Secondo il ricorrente, sebbene l’art. 24, lett. d), l. 241/90, preveda la possibilità di escludere il diritto di accesso per salvaguardare la riservatezza di terzi, l’art. 8 del d.P.R. 352/92 precisa che “i documenti non possono essere sottratti all’accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati dall’art. 24 della l. 7 agosto 1990, n. 241”, e, in ogni caso, solo qualora non sia “sufficiente far ricorso al potere di differimento”: il diritto alla riservatezza recede dunque senz’altro, di fronte a quello di accesso, se esercitato per la cura e difesa giudiziale o stragiudiziale di un interesse giuridico del richiedente.<br />
Ove poi le esigenze di riservatezza non fossero completamente superabili, osserva il Marconcini come le stesse previsioni testé citate dispongano che va in ogni modo garantita ai richiedenti la visione degli atti, relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria al richiedente per curare o difendere i propri interessi giuridici: negando immotivatamente anche la mera visione, A.G.E.C. si sarebbe comunque condotta illegittimamente.</p>
<p>4.1. L’Azienda resistente nella sua memoria di costituzione ha opposto al ricorrente alcune puntuali eccezioni, e così, anzitutto, che va differenziata la sua attività di cura degli immobili comunali, a seconda che appartengano all’edilizia residenziale pubblica, soggetti al relativo regime, ovvero si tratti di fabbricati diversi: e solo per i primi si potrebbe riconoscere che l’Azienda persegua una finalità pubblica di tutela degli interessi collettivi.<br />
Ciò posto, sebbene anche l’attività di diritto privato dell’Amministrazione possa formare materia di accesso, questo, secondo A.G.E.C., è ammissibile soltanto se ha per oggetto documenti ed attività, qualificabili come amministrativi almeno in senso oggettivo e funzionale: tale finalità mancherebbe nella gestione di immobili destinati ad uso non abitativo, come nel caso, in cui A.G.E.C. realizzerebbe invece un’attività di natura imprenditoriale; e da ciò un ulteriore profilo d’infondatezza della domanda.</p>
<p>4.2. Invero, ad avviso del Collegio, non può anzitutto essere posto in dubbio l’indirizzo giurisprudenziale (a partire da C.d.S., a.p., 22 aprile 1999, n. 4) secondo il quale tutte le forme d’attività svolte dalle pubbliche Amministrazioni, e quindi anche gli atti disciplinati dal diritto privato, sono suscettibili di accesso ex art. 22 L. n. 241/90, che ne riconosce il diritto, “al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale” (I comma), a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.<br />
Il diritto all’accesso non trova, cioè, un limite obiettivo nel regime degli atti, ma nella loro funzione, e potrà essere esercitato su tutti quei documenti che costituiscono comunque espressione di “attività amministrativa”, locuzione cui vanno ricondotte tutte le manifestazioni di volontà e le attività materiali collegate al fine pubblico ed agli interessi della collettività (cfr. C.d.S., VI, 13 maggio 2003, n. 2549), poiché “la legge non ha introdotto alcuna deroga alla generale operatività dei principi della trasparenza e dell’imparzialità e non ha garantito alcuna ‘zona franca’ nei confronti dell’attività disciplinata dal diritto privato” (C.d.S., VI, 14 novembre 2003, n. 7301).</p>
<p>4.3. Ciò posto, la gestione dei beni immobili di proprietà comunale non può essere senz’altro ridotta a mera attività imprenditoriale, solo perché questi non hanno – oppure non hanno più, come qui appare – qualità di beni pubblici, dovendosi piuttosto stabilire se, per le caratteristiche intrinseche ovvero per la destinazione impressa, essi interferiscano con interessi e fini collettivi, nel qual caso gli atti pertinenti – anche di diritto comune &#8211; rientreranno senz’altro, ai fini qui d’interesse, nell’ambito dell’attività amministrativa: e, per affermare che ciò si verifica nella fattispecie, al Collegio pare utile ripercorrere il procedimento seguito dall’A.G.E.C. per la locazione dei locali in questione.<br />
Come l’Azienda espone nelle sue difese, per individuare il contraente privato, nel marzo 2003 fu esperita una gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: oltre al prezzo, ai fini dell’aggiudicazione, oggetto di valutazione fu un progetto di gestione, costituito da una relazione descrittiva e particolareggiata delle attività da svolgere e delle effettive modalità attraverso le quali il concorrente intendeva realizzare tale progetto, tenendo peraltro conto che una parte del complesso avrebbe dovuto essere destinata ad attività di ristorazione; il concorrente, inoltre, doveva preliminarmente esporre le caratteristiche della impresa partecipante, le garanzie economico-finanziarie ulteriori rispetto quelle minime richieste dal bando di gara, le esperienze professionali precedenti o in corso.<br />
Ora, un siffatto modello procedimentale (assai affine, anche quanto ai requisiti richiesti, a quello seguito per l’aggiudicazione di un servizio pubblico) per l’individuazione del conduttore non avrebbe alcun senso, se lo scopo dell’Azienda fosse stato meramente lucrativo, ché questo avrebbe potuto essere realizzato con una normale ricerca di mercato, con la quale individuare il locatore disposto a pagare il canone più alto, senza troppo preoccuparsi delle sue qualità personali, oppure di imporgli particolari vincoli di destinazione dell’immobile.<br />
La procedura seguita acquista invece significato sul presupposto che l’Azienda – e probabilmente lo stesso Comune &#8211; riconosca all’immobile, ed al suo utilizzo, una rilevanza collettiva ed una finalità pubblica (non è dunque pertinente il riferimento alla fattispecie di cui alla sentenza 29 luglio 2004, n. 3491, di questo Tribunale, in cui erano richiesti atti relativi ad un’attività imprenditoriale di A.G.E.C. ): sicché gli atti, attraverso i quali il rapporto locativo si è perfezionato e si è svolto, costituiscono senz’altro espressione di attività amministrativa, e possono dunque formare oggetto di accesso, quale ne sia il regime giuridico.</p>
<p>5.1. Ancora, l’Azienda ribadisce che la documentazione richiesta non sarebbe pertinente con le finalità che erano state dichiarate nell’istanza. Mancherebbe cioè qualsiasi relazione tra le presunte immissioni e gli atti richiesti e, dunque, un interesse personale, concreto ed effettivo alla loro conoscenza; ovvero, in altri termini, un collegamento tra le asserite infrazioni alle regole di buon vicinato con quelle del contratto di locazione, il quale “rimane res inter alios acta”, oppure con il procedimento di scelta del contraente, “del quale il ricorrente non è stato in alcun modo parte”.</p>
<p>5.2. Invero, già si è considerato quale intento abbia mosso il Marconcini, dapprima con la sua istanza e, successivamente, con il ricorso in esame: quello, cioè, di accertare se la causa della situazione per lui pregiudizievole sia o meno riconducibile anche alle intese intercorse tra A.G.E.C. e CE.GA., con la conseguente estensione alla prima della responsabilità risarcitoria, sia pure per un titolo distinto ed autonomo.<br />
A tal fine appaiono, per il loro oggetto, certamente pertinenti gli atti richiesti, e, così, anzitutto, il contratto di locazione, nonché l’eventuale corrispondenza tra la CE.GA S.r.l. e l’A.G.E.C. Verona, formata dopo la stipulazione, e relativa alla gestione dei locali affittati.</p>
<p>5.3. Quanto poi agli atti della procedura concorsuale &#8211; escluso il bando, per cui il diniego non è comunque giustificato, trattandosi di atto già divulgato, e che né l’Azienda, né la CE.GA. ha, per ciò stesso alcun interesse a tenere riservato – il Collegio deve anzitutto rimarcare l’inconferenza delle pronunce richiamate.<br />
È vero che, di massima, i partecipanti ad una procedura di gara sono gli unici legittimati ad accedere alla relativa documentazione, ma ciò perché solitamente essi soltanto hanno a conoscerla quell’interesse, concreto ed attuale, il quale discende dall’esito per essi sfavorevole della procedura: non si può però affermare a priori che non vi possano essere altri soggetti comunque forniti d’un interesse ad esaminare tali atti, ovvero anche soltanto una parte degli stessi.<br />
Nella fattispecie, si può riconoscere al Marconcini, applicando lo stesso criterio già utilizzato per gli atti del rapporto locativo, un siffatto interesse: dunque, non riferito a tutti gli atti della gara, ma soltanto a quelli dai quali si possa astrattamente desumere una responsabilità dell’Azienda, nel senso che questa, nella scelta, avrebbe preferito quelle offerte che avessero proposto un utilizzo dei locali tale da condurre, di fatto, ad un accresciuto inquinamento acustico della zona.<br />
In concreto, tali sono l’offerta della CE.GA., completa del suo progetto gestionale; i verbali di gara, nella parte in cui ammettono e valutano tale offerta e, comunque, a questa si riferiscono; la graduatoria finale, completa della sua eventuale approvazione: tutti i gli atti riferiti a terzi concorrenti – segnatamente le loro offerte e le relative valutazioni – vanno invece esclusi dall’accesso, mancando elementi che individuino un interesse attuale sul punto.</p>
<p>6.1. Vi è ora da stabilire con quali modalità l’accesso debba essere in concreto effettuato.<br />
Come già si è detto, il diritto di accesso va escluso in relazione alla esigenza di salvaguardare, tra l’altro, “la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese”. <br />
Anche in tal caso, tuttavia, va garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, che, in conformità alla prevalente giurisprudenza (C.d.S., IV, 15 settembre 2003, n. 5148; 30 luglio 2002, n. 4078 e 29 gennaio 1998, n. 115; VI, 22 ottobre 2002, n. 5814 e 5 giugno 2001, n. 3024), va intesa nel suo senso letterale, e riferita al solo esame degli atti.</p>
<p>6.2. Tale riservatezza, peraltro, non sussiste senz’altro solo perché un determinato documento sia stato formato, in tutto od in parte, da un soggetto terzo, ma perché esso reca – o può ragionevolmente contenere &#8211; dati sensibili, per tali qualificati, anche in termini generali, dalla legge: e né la resistente, né la controinteressata, che non si è neppure costituita in giudizio, hanno fornito elementi che permettano, se non di individuarli, almeno di presumerne l’esistenza nella documentazione richiesta<br />
Spetta dunque al Collegio indurre se i documenti richiesti presentino o meno profili di riservatezza, mentre non sembra dubbio che gli stessi documenti, in difetto di elementi diversi, si devono considerare necessari affinché il Marconcini possa desumere l’eventuale corresponsabilità dell’Azienda, non potendosi ipotizzare da quali altre fonti potrebbe desumerla.<br />
Così, non percependo specifici profili di riservatezza, va disposto il pieno accesso al contratto di locazione – che, secondo le precedenti considerazioni è qui nella sostanza, succedaneo di un provvedimento concessorio – nonché alla corrispondenza, pertinente la stessa locazione, inviata da A.G.E.C. a CE.GA.; per quella inviata da quest’ultima alla prima, secondo i principi che tutelano il segreto epistolare, se ne può consentire soltanto la semplice visione; ancora, va consentito il pieno accesso agli atti di gara per i quali la domanda è stata sopra accolta, sub 5.3., nonché all’offerta CE.GA..</p>
<p>7.1. Da ultimo, l’Azienda pone una questione di costituzionalità, per contrasto tra l’art. 22 della l. 241/90 e gli artt. 3 e 24 Cost..<br />
Osserva invero come “il mero accidente, rappresentato dalla natura pubblica del locatore del presunto danneggiante consentirebbe a chi si ritenga leso dalla sua condotta di poter disporre di una migliore posizione difensiva rispetto ad altro cittadino che si dolga delle medesime asserite immissioni”, ma abbia un locatore privato: in altre parole, se il vicino di casa del ricorrente “non fosse conduttore di un’azienda pubblica ma di un privato, egli avrebbe già dovuto decidere se intraprendere un giudizio civile o rinunziarvi definitivamente”.</p>
<p>7.2. Ora, la questione, per come prospettata, è manifestamente infondata: la previsione di forme integrative di tutela non pregiudica, di per sé, i soggetti che non ne dispongano, e trova comunque adeguato fondamento nella finalità – costituzionalmente rilevante – di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa.<br />
A parte ciò, peraltro, la questione è qui irrilevante: la documentazione richiesta infatti, non è destinata ad accertare la responsabilità del conduttore – che discenderebbe direttamente dal fatto di operare in danno del Marconcini, a prescindere dalle intese contrattuali &#8211; quanto quella eventuale della proprietà, e cioè appunto dell’Azienda resistente.<br />
8. In conclusione, il ricorso è fondato.<br />
Va pertanto ordinato all’l’Azienda gestione edifici comunali &#8211; A.G.E.C., di Verona l’esibizione, mediante esame ed estrazione di copia, della seguente documentazione richiesta:<br />
a) il contratto di affitto dei locali occupati dal bar “Mai – Tai”;<br />
b) l’offerta presentata in sede di gara da CE.GA. S.r.l., completa del progetto gestionale, il bando depositato, nonché gli atti di gara, esclusivamente per la parte riferita alla valutazione dell’offerta CE.GA, secondo quanto sopra meglio precisato sub 5.3;<br />
c) la corrispondenza tra la CE.GA S.r.l. e l’AGEC Verona, relativa alla gestione dei locali in locazione alla CE.GA. S.r.l., e, in particolare, alla corrispondenza relativa alla restrizione dell’orario di chiusura, nonché alla raccomandata inviata dalla CE.GA. S.r.l. all’AGEC Verona, e riguardante un possibile cambio di destinazione d’uso dei locali in affitto: delle comunicazioni provenienti da CE.GA. S.r.l. non potrà peraltro essere estratta copia.</p>
<p>9. Le spese, compensate per un terzo, seguono per il residuo la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, ordina l’esibizione dei documenti richiesti, nei limiti precisati in motivazione.<br />
Compensa per un terzo le spese di giudizio tra le parti e condanna l’Azienda gestione edifici comunali &#8211; A.G.E.C alla rifusione del restante in favore del ricorrente, liquidandole in €. 3.000,00, di cui €. 300,00 per spese e la parte residua per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. ; spese compensate tra il ricorrente e CE.GA. S.r.l..<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 10 novembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-29-11-2004-n-4164/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.4164</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.22486</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-29-11-2004-n-22486/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-29-11-2004-n-22486/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.22486</a></p>
<p>Pres. LOSAVIO, Est.GENOVESE Olbia Day Hospital S.r.L. (Avv. S. Coronas) c/ Azienda Sanitaria Locale n. 2 Olbia Processo in generale &#8211; Notificazioni e comunicazioni &#8211; Impugnazione del lodo arbitrale per nullità &#8211; Notifica presso il difensore del procedimento arbitrale &#8211; Mancata notificazione alla parte &#8211; Vizio della notificazione &#8211; Sussiste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-29-11-2004-n-22486/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.22486</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-29-11-2004-n-22486/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.22486</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. LOSAVIO, Est.GENOVESE<br /> Olbia Day Hospital S.r.L. (Avv. S. Coronas) c/ Azienda Sanitaria Locale n. 2 Olbia</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo in generale &#8211; Notificazioni e comunicazioni &#8211; Impugnazione del lodo arbitrale per nullità &#8211; Notifica presso il difensore del procedimento arbitrale &#8211; Mancata notificazione alla parte &#8211; Vizio della notificazione &#8211; Sussiste &#8211; Disciplina &#8211; Conseguenze</span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;irrituale effettuazione della notificazione dell&#8217;impugnazione per<br />
nullita&#8217; del lodo arbitrale presso il difensore che l&#8217;abbia difesa<br />
nel procedimento arbitrale,  anziche&#8217; alla parte personalmente, non<br />
implica, inesistenza, ma nullita&#8217; della notificazione medesima e,<br />
dunque, un vizio emendabile con effetto ex tunc con la costituzione del convenuto, ovvero, in<br />
difetto di tale costituzione, con la rinnovazione della notificazione<br />
 medesima, cui la parte istante provveda spontaneamente od in<br />
esecuzione di ordine impartito dal giudice ai sensi dell&#8217;art. 291<br />
cod. proc. civ.. Piu&#8217; in particolare, la costituzione del convenuto,<br />
produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva ed esclude<br />
ogni decadenza, anche quella per l&#8217;eventuale sopraggiungere della<br />
scadenza del termine d&#8217;impugnazione. Infatti, la costituzione del<br />
convenuto rientra nel &#8220;genus&#8221; della &#8220;sanatoria&#8221; del vizio dell&#8217;atto,<br />
il quale ricomprende al suo interno non solo l&#8217;ipotesi della rinuncia<br />
espressa o tacita a far valere il vizio (cui si riferisce la rubrica<br />
dell&#8217;art. 157 cod. proc. civ.) ma anche altre  figure, tra le quali<br />
rientra anche la cosiddetta &#8220;convalidazione&#8221; dell&#8217;atto per il<br />
conseguimento dello scopo (art. 156, ult. comma, cod. proc. civ.)<br />
(Nell&#8217;enunciare tale principio, la Corte ha escluso  che, riguardo ad<br />
una impugnativa di nullita&#8217; del lodo arbitrale, fosse rilevante<br />
accertare se la costituzione in giudizio della parte destinataria<br />
della notificazione fosse avvenuta quando gia&#8217; era trascorso il<br />
termine di novanta giorni per proporre l&#8217;impugnazione)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla sanabilità del vizio dovuto ad irrituale effettuazione della notificazione dell&#8217;impugnazione per nullita&#8217; di un lodo arbitrale presso il difensore anziche&#8217; presso la parte</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/5824_5824.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-29-11-2004-n-22486/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.22486</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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