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	<title>29/10/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29/10/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.528</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-29-10-2019-n-528/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-29-10-2019-n-528/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.528</a></p>
<p>Pres. Realfonzo/Est. Di Cesare 1. Rinnovo dell&#8217;autorizzazione paesaggistica &#8211; Cessazione dello stato di emergenza &#8211; Parere negativo &#8211;Legittimità .  Pubblicato il 29/10/2019 N. 00528/2019 REG.PROV.COLL. N. 00222/2019 REG.RIC. SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 222 del 2019, proposto da Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-29-10-2019-n-528/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.528</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-29-10-2019-n-528/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.528</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Realfonzo/Est. Di Cesare</span></p>
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<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Rinnovo dell&#8217;autorizzazione paesaggistica &#8211; Cessazione dello stato di emergenza &#8211; Parere negativo &#8211;Legittimità .<br /> </span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/10/2019<br /> <strong>N. 00528/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00222/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 222 del 2019, proposto da<br /> Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Franco Coccoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Abruzzo, Ministero Beni e Attivita&#8217; Culturali, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta&#8217; dell&#8217;Aquila e i Comuni del Cratere, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L&#8217;Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> della nota prot. n. RA100547/19 del 1.4.2019 (provvedimento n. 7043 del 27.3.2019) della Regione Abruzzo &#8211; Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio DPH, comunicata in pari data, con la quale è stato comunicato il provvedimento (parere) negativo reso dal Ministero per i Beni e le Attività  Culturali &#8211; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città  dell&#8217;Aquila e i Comuni del Cratere in ordine alla richiesta di autorizzazione, ai sensi dell&#8217;art. 146 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, per i lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza mediante realizzazione di un nuovo svincolo con la S.S. 260 e la S.S. 80 e rettifica planoaltimetrica in località  Cermone, nei Comuni di Pizzoli e L&#8217;Aquila (doc. 1);<br /> &#8211; della nota prot. n. 1374 del 11.3.2019 del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali &#8211; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città  dell&#8217;Aquila e i Comuni del Cratere, con la quale è stato comunicato il preavviso di parere negativo (doc. 2);<br /> &#8211; di tutti gli atti annessi, presupposti e/o consequenziali, ivi compresa la proposta di provvedimento espressa dalla Regione Abruzzo ai sensi dell&#8217;art. 146, comma 7, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo e di Ministero Beni e Attivita&#8217; Culturali e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta&#8217; dell&#8217;Aquila e i Comuni del Cratere;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2019 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con ricorso ritualmente notificato l&#8217;Anas s.p.a. premette, in punto di fatto, che: in qualità  di soggetto gestore della S.S. 80 &#8220;Del Gran Sasso d&#8217;Italia&#8221;, ha curato la redazione del progetto definitivo dei lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza mediante realizzazione di un nuovo svincolo con la S.S. 260 e la S.S. 80 e rettifica planoaltimetrica in località  Cermone, nei Comuni di Pizzoli e L&#8217;Aquila; si tratta di un&#8217;opera di interesse statale ricompresa nel &quot;Programma urgente di interventi&quot; per la &#8220;risoluzione delle criticità  connesse con la viabilità  della città  di L&#8217;Aquila&quot; a seguito del sisma del 2009, di cui all&#8217;art. 8 dell&#8217;Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805/2009; in data 2 agosto 2012 nel corso della Conferenza di servizi era acquisito il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l&#8217;Abruzzo espresso ai sensi dell&#8217;art. 146 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, sicchè la Regione Abruzzo rilasciava l&#8217;autorizzazione paesaggistica (prot. n. 6663/BN66049 del 28.8.2012); con provvedimento prot. n. 8293 del 22.11.2012 del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna, veniva perfezionata, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 18.4.1994, n. 383 (che regolamenta la disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale) l&#8217;intesa Stato-Regione concernente l&#8217;opera pubblica in questione; in data 29 novembre 2017 l&#8217;Anas indiceva la procedura di gara per l&#8217;appalto dei lavori per un importo complessivo dell&#8217;investimento pubblico di circa 5, 4 milioni di euro; successivamente l&#8217;Anas con note del 25 maggio 2018, del 10 ottobre 2018 e del 21 novembre 2018 dava avvio a procedimento di conferma dell&#8217;autorizzazione paesaggistica giù  rilasciata dalla Regione; con nota prot. n. 1374 del 11.3.2019 la Soprintendenza si esprimeva negativamente in ordine al rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica.<br /> Tanto premesso, l&#8217;Anas chiede l&#8217;annullamento di tale parere negativo della Soprintendenza e ne deduce l&#8217;illegittimità  per due motivi di ricorso: violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 146 del d.lgs. 42/2004, violazione degli articoli 3 e ss. della legge 241 del 1990; eccesso di potere sotto vari profili.<br /> Per resistere al ricorso si sono costituiti sia la Regione Abruzzo sia il Ministero per i beni e le attività  culturali e la Soprintendenza, i quali deducono l&#8217;infondatezza del ricorso nel merito e ne chiedono il rigetto.<br /> Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2019 la causa è stata riservata per la decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1.- Oggetto di impugnativa è il parere negativo espresso dalla Soprintendenza sulla proposta dell&#8217;Anas del 23 gennaio 2019 di rilascio del parere preventivo sul progetto per la realizzazione paesaggistica per lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza mediante realizzazione di un nuovo svincolo tra la SS 260 e la SS 80 in località  Cermone.<br /> 2.- Con il primo motivo di ricorso l&#8217;Anas deduce l&#8217;eccesso di potere per contraddittorietà  e illogicità  dell&#8217;autorizzazione paesaggistica, tenuto conto che il progetto aveva giù  ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza. Se ai sensi dell&#8217;art. 146, comma 4, d.lgs 142/2004, l&#8217;autorizzazione paesaggistica ha la durata di cinque anni, in fase di conferma dell&#8217;autorizzazione scaduta la Soprintendenza esercita un rinnovato esercizio del potere di valutazione della compatibilità  paesaggistica, che dovrà  tenere conto delle modifiche fattuali medio tempore intervenute. Nella specie, secondo parte ricorrente l&#8217;illegittima valutazione deriva dal fatto che la situazione era rimasta immutata, posto che non era intervenuta alcuna modifica fattuale (il progetto era il medesimo e l&#8217;area di realizzazione non era mutata) e giuridica (nuovi strumenti urbanistici e nuova disciplina di tutela paesaggistica) rispetto alla situazione che, nel 2012, aveva dato luogo al parere favorevole della Soprintendenza.<br /> 2.1.- Il motivo è infondato.<br /> Ai sensi dell&#8217;art. 146, comma 4, del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, l&#8217;autorizzazione paesaggistica &#8220;<em>costituisce atto autonomo e presupposto rispetto &#8230;agli altri titoli legittimanti l&#8217;intervento urbanistico-edilizio</em>&#8221; ed &#8220;èÂ <em>efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l&#8217;esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione</em>&#8220;.<br /> In caso di nuova richiesta di autorizzazione paesaggistica, per scadenza di quella precedentemente ottenuta, è avviato un nuovo procedimento, nell&#8217;ambito del quale l&#8217;Amministrazione compie un nuovo esercizio della propria funzione di governo del vincolo paesaggistico, con una rinnovata e attuale valutazione della situazione di fatto e di diritto.<br /> Orbene, contrariamente a quanto presupposto dal ricorrente, la situazione, alla data della nuova istanza del 2019 non è affatto identica a quella che aveva consentito il rilascio, in data 2 agosto 2012, nel corso della Conferenza di servizi, il rilascio del parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l&#8217;Abruzzo e poi il rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica con provvedimento regionale prot. n. 6663/BN66049 del 28.8.2012.<br /> Come ricordato dal ricorrente, l&#8217;opera era ricompresa nel &#8220;programma urgente di interventi&#8221; per la &#8220;risoluzione delle criticità  connesse con la viabilità  della citta di L&#8217;Aquila&#8221; di cui all&#8217;ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3805/2009.<br /> In particolare, l&#8217;art. 8 della citata ordinanza dispone quanto segue: &#8220;<em>al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla risoluzione di criticità  connesse con la viabilità  della città  dell&#8217;Aquila ed in vista della riapertura delle scuole primarie e secondarie, dell&#8217;Università  nonchè del pieno ripristino delle attività  amministrative e produttive, altresì per garantire le necessarie connessioni alla viabilità  esterna delle aree relative alla realizzazione del progetto C.A.S.E</em>&#038;..&#8221; ovvero alla realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione &#8220;ilÂ <em>Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 convoca, entro sette giorni dalla data della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 1 dell&#8217;ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3760 del 30 aprile 2009, un&#8217;apposita conferenza dei servizi, alla quale sono invitate a partecipare le amministrazioni pubbliche competenti e l&#8217;ANAS, per l&#8217;approvazione di un programma urgente di interventi da realizzare sulla base della progettazione preliminare predisposta dal Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi del Consorzio C.A.S.E.&gt;&gt;.</em><br /> Secondo quanto previsto dal comma 2 dell&#8217;art. 8 cit., &#8220;<em>all&#8217;attuazione del predetto programma provvede l&#8217;ANAS, in qualità  di soggetto attuatore avvalendosi delle deroghe previste ai sensi dell&#8217;art. 3 dell&#8217;ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni&#8221;,Â </em>tra le quali, tra l&#8217;altro, era espressamente prevista la deroga alle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.<br /> Dunque, il primo parere favorevole della Soprintendenza, reso nella Conferenza di servizi in data 2 agosto 2012, era stato espresso nel quadro ordinamentale dettato, nello specifico, dall&#8217; ordinanza contingibile ed urgente n. 3805/2009, adottata nello stato di emergenza, decretato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 6 aprile 2009) in seguito al sisma del 6 aprile 2009.<br /> Lo stato di emergenza, originariamente decretato sino alla data 31 dicembre 2010, è stato poi prorogato dapprima sino al 31 dicembre 2011 (DPCM 17 dicembre 2010) ed infine ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2012 (DPCM 4 dicembre 2011).<br /> La chiusura dello stato di emergenza è stata anticipata alla data del 31 agosto 2012 per effetto dell&#8217;i art. 67 bis, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.<br /> Lo stato di emergenza, cessato il 31 agosto 2012, determina, da tale ultima data, l&#8217;inefficacia dell&#8217;ordinanza contingibile ed urgente n. 3805/2009, sulla base della quale doveva essere realizzata l&#8217;opera pubblica di cui si discute.<br /> Ed invero, a norma dell&#8217;art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in caso di calamità  naturali, lo stato di emergenza ed il correlativo potere di adottare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente (purchè nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell&#8217;ordinamento giuridico) deve avere un&#8217;efficacia temporalmente limitata.<br /> Ne consegue che la Soprintendenza, in data 2 agosto 2012 e quindi allorquando era ancora in vigore lo stato di emergenza, non poteva non rendere parere favorevole al progetto, in quanto l&#8217;ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3753/2009 consentiva la deroga anche alle norme del d.lgs 42/2004 e quindi, a maggior ragione alla disciplina recata dal piano regionale paesistico ambito fiume Aterno (articoli 21, 22, 23, 24).<br /> La situazione contingibile ed urgente, cessata il 31 agosto 2012, non era quindi più¹ configurabile al momento dell&#8217;avvio da parte di Anas, nel 2018, del nuovo procedimento per il rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dello svincolo stradale.<br /> Ne consegue che la Soprintendenza, non essendo più¹ efficace l&#8217;ordinanza contingibile ed urgente (O.P.C.M. n. 3805/2009), che giustificava la realizzazione dell&#8217;opera, in deroga anche alle norme a tutela dell&#8217;ambiente e del paesaggio e quindi anche a quelle contenute negli strumenti urbanistici, ha legittimamente negato il proprio parere favorevole, sulla base della incompatibilità  dell&#8217;intervento con le destinazioni d&#8217;uso previste dalle norme tecniche coordinate del piano regionale paesistico.<br /> A fondamento delle conclusioni rassegnate, va, infatti, chiarito, che, in materia di protezione civile, la contingibilità  e la peculiarità  delle situazioni che giustificano i poteri <em>extra ordinem</em>, si concretizzano nel provvedimento dichiarativo dello stato di emergenza. Rispetto allo stato di emergenza, ogni provvedimento costituisce unÂ <em>unicumÂ </em>privo di astrattezza, cioè connesso ad una situazione contingente o irrepetibile. Dunque, una volta cessato lo stato di emergenza, cessa anche l&#8217;efficacia delle ordinanze contingibili ed urgenti e di tutti i provvedimenti adottati per la loro esecuzione, almeno in quanto questi ultimi abbiano assunto, in forza delle ordinanze, un&#8217;efficacia derogatoria nei confronti della legge e delle altre fonti normative.<br /> 3.- Con il secondo motivo di ricorso l&#8217;Anas si duole che la Soprintendenza si sarebbe limitata a rilevare l&#8217;incompatibilità  dell&#8217;intervento, prevista dagli articoli 21, 22, 23, 24 delle norme tecniche di attuazione, con le destinazioni d&#8217;uso previste per le zone nelle quali ricade il medesimo (zona A1 e zona A2). Si tratterebbe di una motivazione apparente, priva delle effettive ragioni di contrasto tra l&#8217;intervento proposto e i valori paesaggistici tutelati. Peraltro, gli usi individuati come compatibili sono quelli che l&#8217;Amministrazione ha preventivamente riconosciuto, per la loro tipologia, come compatibili con i valori tutelati, il che non implica che gli usi diversi da quelli individuati come compatibili siano automaticamente in contrasto con i suddetti valori. La Soprintendenza deve quindi effettuare una valutazione concreta della compatibilità  dell&#8217;intervento e non limitarsi a verificare se gli interventi rientrino o meno tra quelli indicati come compatibili. Secondo la tesi di parte ricorrente, infatti, la circostanza che la zona in questione ricada in parte in zona A1 &#8220;conservazione&#8221; e in parte in zona A2 &#8220;Conservazione parziale&#8221; delle norme tecniche (articoli 21, 22, 23, 24) non è affatto preclusiva della possibilità  di realizzare detti interventi.<br /> 3.1.- Il motivo non merita accoglimento.<br /> Il diniego di parere positivo è adeguatamente motivato, in quanto indica le ragioni di fatto (collocazione dell&#8217;opera in zona A1 &#8220;conservazione&#8221; e in zona A2 &#8220;conservazione parziale&#8221;) e di diritto (articoli da 21 a 24 delle norme tecniche di attuazione) ostative alla realizzazione del progetto.<br /> Nè dalle norme tecniche di attuazione disciplinanti le zone A1 e A2 destinate alla conservazione integrale e parziale si evince, come supposto dalla parte ricorrente, la possibilità  di realizzare lo svincolo stradale, atteso che nella zona A1 vigono &#8220;prescrizioni (e previsione di interventi) finalizzate alla tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario e urbano&#038;&#8221;, senza quindi possibilità  di alterazione e trasformazione del paesaggio (art. 4 del Piano regionale paesistico del Fiume Aterno).<br /> 4.- La complessità  della questione giustifica l&#8217;integrale compensazione delle spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br /> -lo respinge.<br /> -compensa le spese di lite.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.27608</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-29-10-2019-n-27608/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-29-10-2019-n-27608/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.27608</a></p>
<p>Pres. Armano, Rel. Gorgoni.   Â  Â  Â Â 1. Sanità  &#8211; Strutture sanitarie accreditate &#8211; Prestazioni sanitarie &#8211; Extra budget &#8211; Domanda di pagamento &#8211; Infondata.  1. La domanda di pagamento per prestazioni sanitarie erogate extra budget da strutture sanitarie accreditate nei confronti di ASL e Regioni è infondata.  SENTENZA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-29-10-2019-n-27608/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.27608</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-29-10-2019-n-27608/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.27608</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Armano, Rel. Gorgoni.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">  Â  Â  Â Â 1. Sanità  &#8211; Strutture sanitarie accreditate &#8211; Prestazioni sanitarie &#8211; Extra budget &#8211; Domanda di pagamento &#8211; Infondata.<br /> </span></p>
<hr />
<p><em>1. La domanda di pagamento per prestazioni sanitarie erogate extra budget da strutture sanitarie accreditate nei confronti di ASL e Regioni è infondata.</em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>SENTENZA</strong><br /> CASAL BERNOCCHI PRESSO ASL, presso lo studio dell&#8217;avvocato FABIO FERRARA, che la rappresenta e difende; REGIONE LAZIO in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27 presso lo studio dell&#8217;avvocato TIZIANA CIOTOLA che la rappresenta e<br /> difende;</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>controricorrenti </em></strong>&#8211; </ul>
<div style="text-align: justify;">avverso la sentenza n. 3566/2016 della CORTE<br /> D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 04/06/2016;  udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/2019 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI;  lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALBERTO CARDINO, che ha chiesto l&#8217;accoglimento dei motivi 3 e 4 di ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha chiesto l&#8217;accoglimento dei motivi 3 e 4 del ricorso;  udito l&#8217;Avvocato MARIA LUISA BELLINI e GIUSEPPE GRAZIOSI;  udito l&#8217;Avvocato GIUSEPPE ALLOCCA per delega; udito l&#8217;Avvocato GIOVANNI VETTORI per delega orale;<br /> <strong>FATTI DI CAUSA</strong><br /> La Soc. Panoramica S.r.l.-Casa di Cura Villa Pia Polispecialistica conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Azienda USL Roma D, oggi Asl Roma 3, e la Regione Lazio per ottenere la somma di euro 2.324.446,00 quale corrispettivo di prestazioni in eccesso rispetto a quelle programmate, o, in via subordinata, a titolo di risarcimento del danno subito a causa della omessa determinazione da parte della Regione Lazio dei criteri per remunerare prestazioni erogate in eccesso o, in via ulteriormente subordinata, ai sensi dell&#8217;art. 2041 c.c.<br /> Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8709/2011, rigettava le domande dell&#8217;attrice che proponeva gravame dinanzi alla Corte di appello di Roma chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata, perchè essa avrebbe fondato il rigetto della domanda principale solo sul disposto dell&#8217;art. 8Â <em>quaterÂ </em>del d.lgs. n. 502/1992 che esclude ogni obbligo delle Asl di rimborsare prestazioni erogate extra budget, omettendo di valutare che si trattava di prestazioni erogate non per elezione ma per supplenza; perchè non avrebbe esaminato il fondamento della domanda proposta a titolo risarcitorio e perchè, infine, avrebbe rigettato la domanda fondata sull&#8217;art. 2041 c.c., ritenendo assente ogni Â Â Â Â Â <em>utilitasÂ </em>per la ASL.<br /> La Corte di Appello, con sentenza n. 3566/2016, deposita il 4.6.2016, rigettava l&#8217;appello e compensava le spese. La Corte, premesso che il sistema sanitario è caratterizzato dal principio della necessaria programmazione sanitaria, realizzato con l&#8217;adozione di un piano annuale preventivo, negava il fondamento di ogni pretesa di remunerazione di prestazioni sanitarie, anche non elettive, ove la remunerazione avesse comportato il superamento del tetto massimo di spesa, definito per ogni struttura accreditata in ragione di atti di programmazione preventiva e, di conseguenza, escludeva la ricorrenza di una condotta illegittima in capo alla Asl che aveva rifiutato detta remunerazione che potesse giustificare una richiesta risarcitoria. Quanto alla asserita violazione dell&#8217;art. 2041 c.c. il giudice del gravame confermava l&#8217;assenza di <em>utilitasÂ </em>per la Asl, giacchè la appellante era stata resa edotta del limite di spesa e si era impegnata a rispettarlo per mantenere l&#8217;accreditamento. La valutazione circa la ricorrenza di <em>utilitas,Â </em>dovendosi aver riguardo per l&#8217;utilità  di sistema, imponeva di considerare che le prestazioni extra budget erano incompatibili con le esigenze di controllo e di programmazione della spesa sanitaria.<br /> La società  Panoramica propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3566/2016, fondandolo su quattro motivi, corredati di memoria.<br /> Resistono con autonomo controricorso l&#8217;Azienda sanitaria Locale Roma 3 e la Regione Lazio. La prima si è avvalsa della facoltà  di presentare memoria.<br /> Si dà  atto che con ordinanza n. 26062/2018 era stata disposta la trattazione della controversia in Pubblica Udienza.<br /> <strong>RAGIONI DELLA DECISIONE</strong><br /> 1. Con il primo motivo la ricorrente, in relazione all&#8217;art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., lamenta la violazione e/o errata interpretazione dell&#8217;art. 8 quinquies lett. d dlgs. n. 502/1992 e dell&#8217;art. 19 lett.d L.R Lazio n. 4/2003, la violazione delle norme in materia di responsabilità  e inadempimento contrattuale, la violazione e/o errata applicazione dell&#8217;art. 2043 c.c.<br /> In particolare, prospetta che l&#8217;inadempimento da parte della Regione Lazio dell&#8217;obbligo, di cui all&#8217;art. 8 quinquies del dlgs n. 502/1992, di definire i criteri per determinare la remunerazione delle strutture che abbiano erogato prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, e dell&#8217;obbligo, di cui all&#8217;art. 9 lett. d. della I.r. n. 4/2003, di fissare i criteri per stabilire la remunerazione delle prestazioni, anche nei casi in cui le strutture abbiano erogato prestazioni in eccesso rispetto al programma preventivo concordato, sia stato liquidato, pur essendo stato dedotto al fine di fondare la richiesta risarcitoria ex art. 2043 c.c., dal giudice a quo con la sbrigativa conclusione &quot;non può configurarsi alcuna condotta illegittima da parte della P.A. foriera di danno ingiusto per non aver remunerato prestazioni extra budget&quot;.<br /> 2. In subordine, con il secondo motivo deduce l&#8217;omesso esame di fatti decisivi e controversi nonchè vizio motivazionale in relazione alla violazione dell&#8217;art. 115 c.p.c., ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.<br /> Il giudice <em>a quo </em>avrebbe omesso l&#8217;esame di fatti decisivi per il giudizio e controversi che la ricorrente elenca (pp. 17-18), indica quando e dove sono stati versati in atti (p. 19), allega all&#8217;odierno ricorso e di cui deduce la decisività .<br /> 3. Con il terzo motivo, ricondotto all&#8217;art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce la violazione e/o errata applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. e dell&#8217;art. 9 quinquies lett. d del d.lgs. n. 502/1992 e dell&#8217;art. 19 lett. d. della L R Lazio n. 4/2003.<br /> La ricorrente lamenta che il giudice di merito, pur avendo ritenuto ammissibile la domanda <em>exÂ </em>art. 2041 c.c. e pur facendo applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 10798/2015, abbia contraddittoriamente ritenuto non ricorrente<em>l&#8217;utilitas</em>per le prestazioni erogate , extra budget adducendo la incompatibilità  ontologica di una tale utilitas, stante il budget vincolato e determinato all&#8217;atto della programmazione della spesa, in contrasto proprio con la giurisprudenza di legittimità .<br /> 4. Con il quarto motivo, ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la ricorrente deduce l&#8217;omesso esame di un fatto decisivo e controverso nonchè un ulteriore vizio motivazionale in relazione alla violazione dell&#8217;art. 115 c.p.c. In particolare, lamenta che il giudice <em>a quo </em>non abbia valutato la particolare natura dei ricoveri, urgenti ed indifferibili, nonchè la provenienza da disposizioni scritte di trasferimento sottoscritte dai Pronto Soccorsi di ospedali pubblici per loro criticità , deducibili da elementi sottoposti al vaglio del giudice di merito nel ricorso si dà  conto di quando sono stati versati in atti (p. 29) che, se esaminati, avrebbero giustificato quanto meno la indennizzabilità  delle relative spese ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c.<br /> 5. I primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente data la loro connessione, sono infondati.<br /> Pur rispondendo al vero che la condotta antigiuridica fatta valere in giudizio non era quella della mancata retribuzione delle prestazioni extra budget, bensì quella derivante dal mancato ottemperamento agli obblighi di fissare i criteri per determinare la remunerazione delle prestazioni anche nei casi in cui le strutture avessero erogato prestazioni eccedenti rispetto a quelle concordate e che tali obblighi derivavano dall&#8217; art. 8 quinquies lett. d del dlgs. n. 502/92 il quale impegnava le Regioni a definire i criteri di determinazione della remunerazione delle strutture che abbiano erogato prestazioni eccedenti quelle concordate dall&#8217;art. 19 lett. d. della Lr Lazio n. 4/2003 di analogo contenuto prescrittivo nonchè dal contratto, è altrettanto vero e prevalente che la giurisprudenza amministrativa, con orientamento costante (Cons. Stato, sez. III, 08/01/2019; n.184; Con. Stato, sez. III, 27/02/2018, n. 1206; Cons. St. Sez. III, 10/02/2016, n. 567;Cons.Stato, sez. III, 14/12/2012, n. 6432), ha precisato che l&#8217;osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget ipotesi occorsa nella fattispecie concreta per la necessità  di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cons. Stato, sez. III 10/02/2016 n. 566; Con. Stato, sez. III, 10/04/2015, n. 1832).<br /> Alla base di tale conclusione vi sono alcuni stringenti indirizzi normativi l&#8217;art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l&#8217;art. 12, comma 3, del d.lgs 23 dicembre 1992, n. 502 e l&#8217;art. 39 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (su cui. Cons. Stato, Ad. Plen., 12/04/ 2012, n. 3; Cons. Stato, 02/05/ 2006, n. 8; Consiglio Stato, sez. V, 25/01/2002, n. 418; Corte Cost. 26/05/2005, n. 200; Corte Cost. 28/07/1995, n. 416; Corte Cost. 23/07/1992, n. 356) i quali hanno disposto che, in condizioni di scarsità  di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall&#8217;esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema. Si tratta dell&#8217;esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità , posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l&#8217;interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l&#8217;assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l&#8217;assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico. Occorre d&#8217;altro canto considerare che il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia non può restare subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici; che vi è la necessità  di rivedere l&#8217;offerta complessiva delle prestazioni messe a disposizione dai soggetti privati utilizzando al meglio le potenzialità  delle strutture pubbliche al fine di garantire il loro massimo rendimento a fronte degli ingenti investimenti effettuati in termini finanziari e organizzativi.<br /> Dato il carattere recessivo degli atti concordati e convenzionali, solo il mancato superamento del tetto di spesa dà  il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate; nel senso che esso deve essere considerato un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che quando le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate superino i tetti di spesa non vi è alcun obbligo dell&#8217;ASL di acquistare e pagare le prestazioni suddette (Cons. Stato 27/02/2018, n. 1206)).<br /> E&#8217; vero, insomma, che la struttura accreditata vantava un credito alla remunerazione delle prestazioni erogate, benchè extra budget, ma solo in astratto; in concreto, infatti, la remunerazione risultava inesigibile, con conseguente corretta declaratoria di non antigiuridicità  della condotta della Asl, stante la ricorrenza di un obbligo <em>ex lege </em>avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in unÂ Â Â Â Â Â Â Â <em>factum principisÂ </em>non imputabile, cui la ASL e la Regione non avrebbero potuto sottrarsi.<br /> Non rileva, pertanto, la presenza di circostanze particolari, risultanti da alcuni documenti asseritamente non esaminati dal giudice <em>a quo,Â </em>perchè essi non avrebbero potuto portare ad una conclusione diversa, anche là  dove le circostanze dedotte fossero risultate fondate: in presenza di un generale divieto di remunerazione di prestazioni <em>extra budget,Â </em>la Corte capitolina non avrebbe potuto ritenere che talune prestazioni rispondenti alle caratteristiche dedotte dalla ricorrente fossero comunque rernunerabili. Anche in ragione del pertinente rilievo che alla struttura accreditata era data la possibilità  di rifiutare la prestazione, essendovi un obbligo solo per il servizio sanitario nazionale di erogare le prestazioni sanitarie all&#8217;utenza. Invece, la struttura privata accreditata non ha obbligo di rendere le prestazioni agli assistiti oltre il tetto di spesa (Cons. Stato, sez. III, 07/01/2014, n. 2; Cons. Stato, sez. V, 30/04/2003, n. 2253).<br /> 6. Il terzo e il quarto motivo sono infondati.<br /> A prescindere dalla legittimità  della pretesa di ottenere la remunerazione di prestazioni extra budget, ilÂ <em>thema decidendi èÂ </em>la ravvisabilità  di un indebito arricchimento della amministrazione sanitaria, a fronte di prestazioni sanitarie effettivamente rese, con il corrispondente depauperamento della casa di cura (che ha sostenuto i costi) e l&#8217;insussistenza della giusta causa (di tale indebito arricchimento), consistente nella specie nella non negabilità  delle prestazioni rese e nel risparmio di spesa ricavatone.<br /> La Corte territoriale ha escluso il diritto all&#8217;indennizzo ritenendo che dato &quot;il regime di accreditamento (&#8230;) si manifesta nella specie il difetto di Â Â Â Â Â Â <em>utilitas (&#8230;) </em>il sistema è tale nell&#8217;ambito del SSN che deve ritenersi in via presuntiva insussistente <em>l&#8217;utilitasÂ </em>per prestazioni extra budget, in quanto appunto ontologicamente incompatibili con le esigenze di controllo e programmazione della spesa sanitaria. Sicchè l&#8217;arricchimento si connota, per utilizzare l&#8217;espressione adottata dalla Suprema Corte, come arricchimento imposto (Cass. SU 2015/10798)&quot; (pp. 9-10).<br /> La Corte territoriale non ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte, giacchè alla stregua di quanto chiarito proprio dalla decisione invocata dal giudice <em>a quo </em>il diritto all&#8217;indennizzo non necessita della prova di una <em>utilitas</em>da parte della Pubblica Amministrazione (Cass., Sez. Un., 26/05/2015, n. 10798); tale requisito non ha alcun fondamento normativo, i presupposti per l&#8217;azione di ingiustificato arricchimento, a prescindere dalla veste privata o pubblica del soggetto che ha conseguito rarricchimento&quot;, sono sempre e soltanto quelli previsti dal citato art. 2041 c.c.; vale a dire che l&#8217;indennizzo va liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall&#8217;esecutore della prestazione, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il<br /> rapporto fosse stato negoziale. Superando il precedente orientamento che riteneva affidata alla valutazione<br /> discrezionale della sola amministrazione, unica legittimata ad esprimersi sulla rispondenza diretta o indiretta della cosa o della prestazione al pubblico interesse, secondo il nuovo corso giurisprudenziale, una volta provato l&#8217;oggettivo arricchimento da parte del depauperato,Â <em>Vaccipiens,</em>P.A., sfugge alla condanna soltanto se dimostra di non averlo voluto o di non esserne stata consapevole. A questi risultati conduce una &quot;lettura dell&#8217;istituto dell&#8217;arricchimento senza causa più¹ aderente ai principi costituzionali e a quelli specifici della materia che assegnano una dimensione fattuale di evento oggettivo all&#8217;arricchimento di cui all&#8217;art. 2041 c.c., e alla relativa azione una funzione di rimedio generale a situazioni giuridiche altrimenti ingiustamente private di tutela, tutte le volte che tale tutela non pregiudichi in alcun modo le posizioni, l&#8217;affidamento, la buona fede dei terzi (cfr. Cass. Sez. Un., 8 dicembre 2008, n. 24772). In tale prospettiva il diritto fondamentale di azione del depauperato può adeguatamente coniugarsi con l&#8217;esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell&#8217;attività  amministrativa, affidando alla stessa Pubblica Amministrazione l&#8217;onere di eccepire e provare il rifiuto dell&#8217;arricchimento o l&#8217;impossibilità  del rifiuto per la sua inconsapevolezza (c.d. arricchimento imposto)&quot;.<br /> E le esigenze pubblicistiche di tutela delle finanze pubbliche, degradate in qualche modo, ad &quot;espediente giurisprudenziale&quot;, sono ritenute adeguatamente coniugabili con la tutela dell&#8217;affidamento del depauperato, offrendo all&#8217;arricchito la facoltà  di provare di aver rifiutato l&#8217;arricchimento o di non averlo potuto rifiutare, perchè inconsapevole <em>dell&#8217;eventum utilitatis.</em><br /> Applicando tali principi alle prestazioni sanitarie extra budget, questa Corte ha avuto occasione di precisare che l&#8217;arricchimento imposto non è un presupposto sostitutivo del riconoscimento della <em>utilitasÂ </em>da parte dell&#8217;arricchito; al contrario, &quot;l&#8217;imposizione non comporta indennizzo alcuno a chi l&#8217;imposizione ha effettuato, secondo i principi generali contrari alla coazione/costrizione nei rapporti tra i soggetti (&#8230;). Diversamente, lo strumento indennitario dell&#8217;art. 2041 c.c., anzichè ripianare una situazione che ha perduto un corretto equilibrio economico, servirebbe per abusare delle capacità  patrimoniali del soggetto cui l&#8217;indennizzo viene richiesto&quot;.<br /> Al fine di ravvisare l&#8217;imposizione è sufficiente che la P.A. abbia deliberato un tetto di spesa, adempiendo ai suoi obblighi di legge di &quot;sana gestione delle finanze pubbliche&quot; e lo abbia comunicato agli interessati; in ciù² ravvisandosi &quot;inequivocamente il suo diniego di una spesa superiore, ovvero la sua volontà  contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe<br /> rientrato nel limite di spesa&quot; : Cass. 24/04/2019, n. 12129. Sulla scorta di tale indirizzo è stata ritenuta irrilevante, ad esempio,<br /> l&#8217;impossibilità  di dimettere i pazienti lungodegenti, perchè ove si desse rilievo a tale circostanza &quot;si costruirebbe un vero e proprio espediente per aggirare il limite di spesa: fornire prestazioni oltre il limite di spesa renderebbe poi dovuto ugualmente il corrispettivo, soltanto sostituendogli l&#8217;&quot;etichetta&quot; giuridica: da adempimento d&#8217;obbligo nel sussistente rapporto a indennizzo ex art. 2041 c.c. E così la normativa che impone un limite di spesa verrebbe neutralizzata, contro il principio ermeneutico della conservazione, in quanto non esplicherebbe più¹ alcun effetto di controllo delle pubbliche finanze&quot; e &quot;l&#8217;entità  delle spese pubbliche sarebbe rimessa alle scelte di strutture private, anche se accreditate: il che è chiaramente insostenibile&quot;: Cass. 2019/12129, cit.<br /> IlÂ <em>quid plurisÂ </em>dedotto nel caso di specie è che le prestazioni <em>extra budgetà </em>erogate non fossero state il risultato di una scelta della ricorrente, bensì l&#8217;effetto di una specifica richiesta rivoltale da alcuni Pronto soccorso di Ospedali pubblici che avevano chiesto per iscritto il trasferimento di taluni pazienti per carenza di posti letto; in altri casi si era trattato di ricoveri urgenti per parti, aborti, interventi oncologici salva vita (tipologia di prestazioni extra budget sì, ma rientranti nella tipologia di quelle programmate).<br /> Tali circostanze risultano confermate, tant&#8217;è che le argomentazioni difensive della Regione Lazio (p. 23 del controricorso) e dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale Roma 3 (p. 13 del controricorso) attribuiscono rilievo alla circostanza che struttura convenzionata avrebbe dovuto rifiutare i pazienti, oppure avvertire gli stessi che potevano prestare loro le cure dovute, ma non in regime convenzionato. A quel punto l&#8217;utente avrebbe potuto scegliere se rimanere nella struttura privata o servirsi della struttura pubblica.<br /> L&#8217;interrogativo, dunque, è se le prestazioni richieste fossero rifiutabili.<br /> La risposta è affermativa e discende oltre che dal fatto che le strutture private accreditate non hanno l&#8217;obbligo di erogare prestazioni sanitarie, come giù  rilevato, dal fatto che la richiesta, pur scritta di trasferimento dei degenti, non integrava una volontà  di impegnarsi da parte della P.A. a remunerare la prestazione <em>extra budget,Â </em>tenuto conto della necessaria subordinazione degli impegni economici degli enti pubblici al rispetto delle competenze amministrative degli organi deliberanti e degli oneri di forma previsti dalla legge (Cass. 05/07/2018, n.17600).<br /> E quanto alle prestazioni indifferibili ed urgenti, assume rilievo, in senso opposto a quanto invocato dalla ricorrente, quanto precisato di recente da questa Corte a Sezioni unite, vale a dire che il fatto che il soggetto privato accreditato contribuisca alla &quot;realizzazione dell&#8217;interesse pubblico, di rango costituzionale, alla salute dei cittadini e che l&#8217;attività  sanitaria esercitata dalla struttura o dal professionista accreditati si concreti nell&#8217;erogazione di un servizio pubblico&quot; non oltrepassa un dato oggettivo: &quot;il suo esercizio è sottoposto al potere di direzione e di controllo dell&#8217;amministrazione ed è remunerato con risorse pubbliche (&#8230;)&quot;,<br /> In altri termini, se è innegabile che &quot;l&#8217;instaurazione del rapporto concessorio di accreditamento comporta, in buona sostanza, l&#8217;inserimento dell&#8217;accreditato, in modo continuativo e sistematico, nell&#8217;organizzazione della P.A. relativamente al settore dell&#8217;assistenza sanitaria (&#8230;)&quot;, la natura di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi assunti: Cass., Sez. Un., 18/06/2019, n. 16336.<br /> Se ne conclude che nel caso in esame l&#8217;arricchimento arrecato alla P.A. deve ritenersi imposto, nel senso che alla qualificazione &quot;imposto&quot; deve essere dato alle stregua delle coordinate normative ed interpretative dianzi evidenziate. Pertanto, pur dovendosi correggere la motivazione della sentenza gravata nella parte in cui ha dimostrato di aver inteso l&#8217;imposizione dell&#8217;arricchimento pressochè coincidente con l&#8217;inesistenza di un risultato utile per la P.A., i motivi numeri tre e quattro del ricorso non meritano accoglimento.<br /> 7.Il ricorso va rigettato.<br /> 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 9. Si dà  atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico della società ricorrente l&#8217;obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato.<br /> <strong>PQM</strong><br /> La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della Asl Roma 3 e della Regione Lazio, liquidandole, rispettivamente, in euro 12.000,00 ed in euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.<br /> Ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 1Â <em>quaterÂ </em>del d.p.r. 115 del 2002, dà  atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società  ricorrente, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1Â <em>bisÂ </em>dello stesso articolo 13.<br /> Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 12/07/2019.</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.7408</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-29-10-2019-n-7408/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-29-10-2019-n-7408/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.7408</a></p>
<p>Franco Frattini Presidente, Massimiliano Noccelli Consigliere, Estensore, PARTI: (C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Luigi Rosario Perone c. Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Marco Ciaral Va dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro un</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-29-10-2019-n-7408/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.7408</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini Presidente, Massimiliano Noccelli Consigliere, Estensore, PARTI:  (C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Luigi Rosario Perone c. Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Marco Ciaral</span></p>
<hr />
<p>Va dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro un bando di gara, difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente ove la stessa non abbia preso parte alla gara e non ha presentato alcuna offerta, in assenza di clausole effettivamente ed immediatamente escludenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Appalti pubblici &#8211; bando &#8211; impugnazione &#8211; mancata partecipazione alla gara &#8211; inammissibilità  del ricorso.</p>
</p>
<p>2. &#8211; Processo amministrativo &#8211; giudicato &#8211; effetti preclusivi su identica impugnazione &#8211; sussistono.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p><i>1. Va dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro un bando di gara, difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente ove la stessa non abbia preso parte alla gara e non ha presentato alcuna offerta, in assenza di clausole effettivamente ed immediatamente escludenti.</i></p>
</p>
<p><i>2.Va definito con la declaratoria di inammissibilità  il ricorso avverso un bando di gara ove la precedente impugnazione contro lo stesso bando sia stata giù  dichiarata inammissibile in un giudicato ormai formatosi tra le stesse parti.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/10/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 07408/2019REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 04594/2019 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4594 del 2019, proposto da C. s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Luigi Rosario Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in persona del Direttore Generale <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Marco Ciaralli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Filippo Corridoni, n. 25;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>nei confronti</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Food Service s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato John Riccardo Paladini e dall&#8217;Avvocato Valeria Pecorone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;Avvocato John Riccardo Paladini in Roma, piazza della Balduina, n. 44;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>per la riforma</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">per la riforma della sentenza n. 5947 del 13 maggio 2019 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III, resa tra le parti, concernente l&#8217;affidamento in concessione del servizio di gestione del bar presso l&#8217;ospedale G.B. Grassi di Roma.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale Roma 3 e di Food Service s.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2019 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l&#8217;odierno appellante, C. s.r.l., l&#8217;Avvocato Luigi Rosario Perone, per l&#8217;appellata Azienda Sanitaria Locale Roma 3 l&#8217;Avvocato Gianluca Calderara su delega dell&#8217;Avvocato Marco Ciaralli e per la controinteressata Food Service s.r.l. l&#8217;Avvocato Valeria Pecorone;</p>
<p style="text-align: justify;">ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. L&#8217;odierna appellante, nel ricorso di primo grado, ha premesso quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di essere una società  che si occupa di gestione, sia in proprio che per conto terzi, di attività  di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande da più¹ di dodici anni;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con la delibera n. 1808 del 30 dicembre 2002, l&#8217;Azienda Sanitaria Locale Roma 3 (giù  A.s.l. Roma/D e di qui in avanti, per brevità , l&#8217;Azienda) ha preso atto dell&#8217;insediamento, avvenuto il 17 dicembre 2002, di un &#8220;<i>Organismo Sociale Aziendale</i>&#8220;, al quale veniva affidata la gestione di un bar presso la struttura ospedaliera G.B. Grassi di Roma &#8211; Ostia e l&#8217;eventuale installazione di distributori automatici di alimenti e bevande interni all&#8217;Azienda;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il predetto &#8220;<i>Organismo Sociale Aziendale</i>&#8221; ha concesso alla ricorrente in locazione i locali adibiti alle predette attività ;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; scaduto il contratto di locazione nel marzo 2018 (e la connessa convenzione), l&#8217;Azienda ha indetto una procedura di gara per l&#8217;affidamento in concessione del servizio di gestione del bar presso l&#8217;Ospedale G.B. Grassi di Roma &#8211; Ostia Lido.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Tanto premesso, l&#8217;odierna appellante, che non ha partecipato alla gara, ha denunciato avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, l&#8217;asserita presenza nel bando di clausole di natura escludente e ha chiesto l&#8217;annullamento degli atti gravati per la dedotta violazione del combinato disposto dell&#8217;art. 23, comma 16, ultimo periodo, e dell&#8217;art. 50 del d.lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con l&#8217;art. 23, comma 16, ultimo periodo del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Costituitasi in giudizio la società  aggiudicataria, Food Service s.r.l., essa ha eccepito, in via preliminare, l&#8217;inammissibilità  del ricorso, evidenziando che la ricorrente, pur non avendo partecipato alla gara, ha giù  impugnato il bando di gara con ricorso R.G. n. 12677/2018, che è stato definito dal medesimo Tribunale con la sentenza n. 808 del 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. Si è costituita in giudizio anche l&#8217;Azienda, eccependo anch&#8217;essa l&#8217;inammissibilità  del ricorso e contestando nel merito la fondatezza delle dedotte doglianze.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, con la sentenza n. 5947 del 13 maggio 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Avverso tale sentenza ha proposto appello C. s.r.l. e, nel dedurne l&#8217;erroneità , ne ha chiesto, previa sospensione anche <i>inaudita altera parte</i>, la riforma, con il conseguente annullamento degli atti gravati in prime cure.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Con il decreto n. 2770 del 31 maggio 2019 il Presidente della III Sezione ha respinto l&#8217;istanza cautelare di tutela monocratica.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Si sono costituiti nel presente grado del giudizio l&#8217;appellata Azienda e la controinteressata Food Service s.r.l. per dedurre l&#8217;inammissibilità  e, comunque, l&#8217;infondatezza anche nel merito dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. Nella camera di consiglio del 23 giugno 2019, fissata per l&#8217;esame della domanda cautelare proposta dall&#8217;appellante ai sensi dell&#8217;art. 98 c.p.a., il Collegio, in seguito alla rinuncia della domanda cautelare da parte di C. s.r.l. e sull&#8217;accordo delle parti, ha rinviato la causa all&#8217;udienza pubblica per il sollecito esame del merito.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4. Infine, nella pubblica udienza del 10 ottobre 2019, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. L&#8217;appello di C. s.r.l. è inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, con la precedente sentenza n. 808 del 22 gennaio 2019, non impugnata e costituente, quindi, <i>res iudicata</i> tra le parti, ha giù  dichiarato inammissibile eguale ricorso proposto dall&#8217;odierna appellante contro il bando di gara, stante il suo difetto di legittimazione attiva per non avere essa preso parte alla gara e non avere presentato alcuna offerta, in assenza di clausole effettivamente ed immediatamente escludenti.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Con la sentenza sopra richiamata n. 808 del 22 gennaio 2019, infatti, lo stesso Tribunale ha ritenuto che la ricorrente fosse priva di legittimazione ad agire avverso il bando di gara, non avendo formulato domanda di partecipazione alla gara, a fronte di clausole ritenute non &#8220;immediatamente escludenti&#8221;, e nella sentenza qui impugnata, coerentemente al giudicato formatosi sul punto, esso ha escluso che si possa pervenire a conclusioni diverse rispetto alla formulazione delle medesime censure formulate avverso il bando di gara, nuovamente impugnato, e gli atti successivi della procedura di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Tale statuizione, inerente peraltro al formarsi di un giudicato avente quantomeno valore preclusivo, sul piano processuale, alla riproposizione di identica impugnativa, non è stata nemmeno oggetto di specifica impugnazione da parte dell&#8217;appellante, che ha inteso riproporre le sue argomentazioni a favore della propria legittimazione attiva senza nemmeno considerare la sentenza n. 808 del 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3. E tuttavia la sentenza n. 808 del 22 gennaio 2019 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, per identità  di <i>personae</i>, <i>petitum</i> e <i>causa petendi</i> (al di là  dell&#8217;impugnativa dei successivi atti di gara), ha senza dubbio un&#8217;efficacia processuale esterna e vincola le parti anche nel presente giudizio, nel quale C. s.r.l., impugnando anche l&#8217;aggiudicazione in favore di Food Service s.r.l., ha inteso riproporre le medesime censure giù  dichiarate inammissibili nel presente giudizio per difetto di legittimazione attiva in assenza di clausole immediatamente escludenti.</p>
<p style="text-align: justify;">4.4. Al giudicato processuale vincolante formatosi sul punto questo Collegio non può che prestare necessario ossequio, con la conseguente inammissibilità  dell&#8217;appello qui proposto, le cui censure non possono trovare ingresso nel presente giudizio e, in particolare, nel grado di appello.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Ne segue l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;appello e la piena conferma della sentenza impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza di C. s.r.l. nei confronti dell&#8217;Azienda e di Food Service s.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1. Rimane definitivamente a carico dell&#8217;appellante il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, proposto da C. s.r.l., lo dichiara inammissibile e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna C. s.r.l. a rifondere in favore dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale Roma 3 e di Food Service s.r.l. le spese del presente grado del giudizio, che liquida nell&#8217;importo di € 6.000,00 per ciascuna di dette parti, oltre gli accessori come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Pone definitivamente a carico di C. s.r.l. il contributo unificato richiesto per la proposizione dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-29-10-2019-n-7408/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.7408</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.226</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-29-10-2019-n-226/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-29-10-2019-n-226/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.226</a></p>
<p>Giorgio Lattanzi, Presidente, Nicolà² Zanon, Redattore; (Ordinanza del 4 settembre 2018 del Giudice onorario di pace di Nocera Inferiore ed ordinanza del 24 gennaio 2019 del Tribunale ordinario di Pesaro, rispettivamente iscritte ai numeri 9 e 75 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-29-10-2019-n-226/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.226</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-29-10-2019-n-226/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.226</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giorgio Lattanzi, Presidente, Nicolà² Zanon, Redattore; (Ordinanza del 4 settembre 2018 del Giudice onorario di pace di Nocera Inferiore ed ordinanza del 24 gennaio 2019 del Tribunale ordinario di Pesaro, rispettivamente iscritte ai numeri 9 e 75 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 e n. 21, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019).</span></p>
<hr />
<p>Un difetto di omogeneità , in violazione dell&#8217;art. 77, secondo comma, Cost., si determina solo quando le disposizioni aggiunte in sede di conversione siano totalmente «estranee» o addirittura «intruse», cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Potestà  legislativa &#8211; decreto legge &#8211; legge di conversione &#8211; natura e limiti.</p>
<p> 2. &#8211; Art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 &#8211; violazione dell&#8217;art. 77, secondo comma, Cost. &#8211; non sussiste.</p></div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La legge di conversione rappresenta una legge funzionalizzata e specializzata, che non può aprirsi a oggetti eterogenei rispetto a quelli originariamente contenuti nell&#8217;atto con forza di legge. Essa ammette soltanto disposizioni coerenti con quelle originarie, essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>Un difetto di omogeneità , in violazione dell&#8217;art. 77, secondo comma, Cost., si determina solo quando le disposizioni aggiunte in sede di conversione siano totalmente «estranee» o addirittura «intruse», cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>Inoltre, solo la palese «estraneità  delle norme impugnate rispetto all&#8217;oggetto e alle finalità  del decreto-legge» oppure la «evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell&#8217;originario decreto-legge» possono inficiare di per sì© la legittimità  costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>La coerenza, infine, delle disposizioni aggiunte in sede di conversione con la disciplina originaria può essere valutata sia dal punto di vista oggettivo o materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico.</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2. Non vi sono elementi sufficienti per sostenere la palese estraneità , o addirittura il carattere intruso, dell&#8217;art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 e nemmeno per ritenere che in essa manchi qualsiasi nesso di interrelazione con il contenuto dell&#8217;originario decreto-legge: va, pertanto, dichiarata non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità  del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività  nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l&#8217;art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di autotrasportatore.</em></div>
<p> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p> nei giudizi di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità  del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività  nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l&#8217;art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di autotrasportatore), promossi dal Giudice onorario di pace di Nocera Inferiore, con ordinanza del 4 settembre 2018, e dal Tribunale ordinario di Pesaro, con ordinanza del 24 gennaio 2019, rispettivamente iscritte ai numeri 9 e 75 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 e n. 21, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visti gli atti di costituzione della D. spa e della Comby Service srl in liquidazione e concordato preventivo, nonchè gli atti d&#8217;intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica e nella camera di consiglio del 25 settembre 2019 il Giudice relatore Nicolà² Zanon;<br /> uditi gli avvocati Felice Laudadio e Nicola Scopsi per la D. spa, Maurizio Terenzi per la Comby Service srl in liquidazione e concordato preventivo e l&#8217;avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p> <em>Ritenuto in fatto</em></p>
<p> 1.- Il Giudice onorario di pace di Nocera Inferiore e il Tribunale ordinario di Pesaro, con ordinanze di analogo tenore (rispettivamente r. o. n. 9 e n. 75 del 2019), hanno sollevato, in riferimento all&#8217;art. 77, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità  del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività  nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l&#8217;art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di autotrasportatore).<br /> 2.- Il Giudice onorario di pace di Nocera Inferiore espone che il giudizio a quo ha ad oggetto l&#8217;opposizione promossa dalla società  I. Italia srl contro il decreto ingiuntivo emesso su istanza della ditta individuale G. V. Autotrasporti per ottenere il pagamento del corrispettivo di prestazioni di autotrasporto di merci per conto terzi.<br /> La pretesa di pagamento soddisfatta dal decreto ingiuntivo è avanzata, in forza dell&#8217;art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005, anche contro la società  I. Italia srl, ritenuta debitrice in solido con la società  S.D. Logistica srls, in quanto quest&#8217;ultima, ricevuto un incarico di trasporto dalla società  opponente, ne avrebbe a sua volta affidato l&#8217;esecuzione alla ditta opposta.<br /> 2.1.- In punto di rilevanza, il giudice a quo richiama il citato art. 7-ter, introdotto dalla disposizione censurata, secondo cui «[i]l vettore di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l&#8217;azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E&#8217; esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore».<br /> Ritiene, perciù², che tale disposizione debba necessariamente applicarsi al giudizio a quo, in quanto la ditta creditrice avrebbe esercitato proprio l&#8217;azione diretta ivi prevista, «nei confronti del committente e del vettore in solido».<br /> Aggiunge che la creditrice è in possesso del requisito richiesto ai sensi dell&#8217;art. 2 comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 286 del 2005, svolgendo l&#8217;attività  di trasporto in modo professionale e non strumentale ad altre attività  e che, inoltre, è documentata la sua iscrizione nel registro delle imprese quale impresa individuale che esercita, appunto nel modo suddetto, l&#8217;attività  di autotrasporto di merci su strada, per conto di terzi, verso il pagamento di un corrispettivo.<br /> Espone, ancora, che le prestazioni da cui trae origine il credito azionato in monitorio sono state tutte eseguite nell&#8217;anno 2015 e che nelle schede di trasporto, allegate alle fatture poste a base della richiesta di decreto ingiuntivo, emesse dalla società  I. Italia srl, risulta indicato tanto il vettore S.D. Logistica srls quanto il subvettore G. V. Autotrasporti.<br /> La declaratoria d&#8217;incostituzionalità  della disposizione censurata, dunque, «farebbe venire meno la legittimazione del sub-vettore nei confronti del committente, in mancanza di un contratto tra loro».<br /> 2.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente ritiene che la Corte costituzionale, con le sentenze n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012, nonchè con l&#8217;ordinanza n. 34 del 2013, abbia chiarito che la legge di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge, in quanto l&#8217;art. 77, secondo comma, Cost. presuppone «un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario». La legge di conversione, infatti, segue un iter parlamentare semplificato e caratterizzato dal rispetto di tempi particolarmente rapidi, che si giustificano alla luce della sua natura di legge funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge, emanato provvisoriamente dal Governo e valido per un lasso temporale breve e circoscritto. Proprio dalla sua connotazione di «legge a competenza tipica», la giurisprudenza costituzionale avrebbe ricavato limiti alla emendabilità  del decreto-legge, nel senso che la legge di conversione non potrebbe aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, sicchè l&#8217;inclusione di emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano attinenti alla materia oggetto del decreto-legge, o alle finalità  di quest&#8217;ultimo, determinerebbe un vizio della legge di conversione in parte qua.<br /> Il rimettente aggiunge che la giurisprudenza costituzionale non esclude, in linea generale, che le Camere possano apportare emendamenti al testo del decreto-legge, ma censura «l&#8217;uso improprio di tale potere», che si verificherebbe ogniqualvolta si introduca una disciplina del tutto estranea, e ciù² anche nel caso di provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo. Proprio in relazione a quest&#8217;ultima tipologia di atti, espone ancora il giudice a quo, la giurisprudenza costituzionale esigerebbe che ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione sia strettamente collegata ad uno dei contenuti giù  disciplinati dal decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso.<br /> In definitiva, per il giudice a quo, dalla giurisprudenza costituzionale si trarrebbe la conclusione che le norme aggiunte in sede di conversione, ove siano «del tutto eterogenee al contenuto o alle ragioni di necessità  e urgenza proprie del decreto», devono ritenersi illegittime «perchè esorbitano dal potere di conversione attribuito dalla Costituzione al Parlamento».<br /> Ciù² posto, il rimettente osserva che il d.l. n. 103 del 2010, titolato «Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità  del servizio pubblico di trasporto marittimo», era stato emesso sulla base di presupposti di necessità  ed urgenza, così esplicitati nel preambolo: a) «considerata la necessità  di completare la procedura di dismissione dell&#8217;intero capitale sociale di Tirrenia di Navigazione S.p.A. e, nel contempo, di assicurare l&#8217;esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni di pubblico servizio di trasporto marittimo fino al 30 settembre 2010, data della loro scadenza stabilita dalla legge»; b) «ritenuta la straordinaria necessità  ed urgenza di assicurare la regolarità  del servizio pubblico di trasporto marittimo e, nel contempo, la continuità  territoriale con le isole, con particolare riguardo al periodo di picco del traffico estivo».<br /> Alla luce di tali finalità , dunque, la disposizione di cui all&#8217;art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005, aggiunta in sede di conversione del d.l. n. 103 del 2010 con la legge n. 127 del 2010, nell&#8217;introdurre «l&#8217;azione diretta del vettore che ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore nei confronti di tutt[i] coloro che hanno ordinato il trasporto, con riferimento all&#8217;attività  di autotrasporto di merci per conto di terzi», sarebbe «completamente scollegata» dai contenuti giù  disciplinati dal decreto-legge, riguardanti esclusivamente la necessità  di assicurare la regolarità  del servizio pubblico di trasporto marittimo. Verrebbe, dunque, a mancare del tutto il nesso di interrelazione funzionale tra la disposizione censurata e quelle originarie del decreto-legge, con conseguente violazione dell&#8217;art. 77, secondo comma, Cost., «essendo stata immessa nell&#8217;ordinamento una disciplina estranea ai contenuti ed alle finalità  del decreto-legge».<br /> 3.- Il Tribunale ordinario di Pesaro espone che il giudizio a quo nasce dall&#8217;opposizione proposta dalla società  D. spa avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della società  Comby Service srl per il pagamento di somme a titolo di corrispettivo per prestazioni di autotrasporto di merci. Il rimettente evidenzia che le prestazioni oggetto del titolo monitorio sono state eseguite dalla società  creditrice, tra il 31 maggio 2013 e il 2 gennaio 2014, in favore della società  Logipi spa, in qualità  di vettore a sua volta incaricato dalla società  committente D. spa. La società  Comby Service srl, dunque, ha agito, oltre che nei confronti della società  Logipi spa, anche contro la committente D. spa, quale obbligata in solido in forza dell&#8217;art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005.<br /> 3.1.- In punto di rilevanza della questione, il rimettente evidenzia che il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della società  D. spa, e da quest&#8217;ultima opposto, risulta «poggiare unicamente sulla ritenuta applicabilità  dell&#8217;art. 7-ter» del d.lgs. n. 286 del 2005, che attribuisce al vettore un&#8217;azione diretta nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, «in tal modo rendendoli obbligati in solido», essendo incontestata, tra le parti del giudizio a quo, «l&#8217;assenza di ogni rapporto contrattuale diretto tra l&#8217;ingiungente Comby Service srl e l&#8217;intimata D. spa».<br /> Aggiunge il rimettente che la disposizione censurata è applicabile alla fattispecie concreta sottoposta al suo vaglio, dal momento che «la parte ingiungente/creditrice» è impresa esercente attività  di autotrasporto di cose per conto terzi, iscritta all&#8217;apposito albo, in tal modo risultando soddisfatto il requisito di cui all&#8217;art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 286 del 2005. Infine, riferisce sempre il rimettente, dalle fatture versate agli atti del giudizio a quo risulta che la società  Comby Service srl ha svolto attività  di trasporto di merci su strada su incarico diretto del vettore Logipi spa e per conto della società  D. spa «pur non avendo con questa ultima un formale contratto».<br /> In definitiva, «[i]n assenza della norma citata», nessuna pretesa avrebbe potuto essere avanzata verso D. spa.<br /> 3.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza della questione sollevata, secondo il Tribunale ordinario di Pesaro, per la giurisprudenza costituzionale (sono citate le sentenze n. 94 del 2016 e n. 22 del 2012), l&#8217;art. 77, secondo comma, Cost. presuppone un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge e legge di conversione, quest&#8217;ultima caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario, e «articolato secondo un iter parlamentare semplificato e caratterizzato dal rispetto di tempi particolarmente rapidi», trattandosi di legge «funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge, emanato provvisoriamente dal Governo in presenza dei requisiti di necessità  ed urgenza e perciù² valido per un lasso temporale breve e circoscritto». Tale peculiare «conformazione» imporrebbe, quindi, «limiti di emendabilità  del decreto», onde evitare che l&#8217;iter semplificato di approvazione possa essere «sfruttato» per scopi affatto estranei a quelli posti a base dell&#8217;atto con forza di legge. L&#8217;inclusione di emendamenti non attinenti alla materia oggetto del decreto-legge o alle finalità  di quest&#8217;ultimo, dunque, determinerebbe un vizio della legge di conversione. Il suddetto «principio di omogeneità », continua ancora il rimettente, non escluderebbe l&#8217;inserzione di emendamenti, purchè coerenti rispetto ad almeno uno dei contenuti giù  disciplinati dal decreto-legge «ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso». In caso contrario, l&#8217;eterogeneità  delle disposizioni aggiunte in sede di conversione determinerebbe un vizio procedurale e la violazione del parametro costituzionale evocato.<br /> L&#8217;art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005, aggiunto in sede di conversione del d.l. n. 103 del 2010, nell&#8217;introdurre in favore del vettore un&#8217;azione diretta nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, presenterebbe, appunto, un contenuto eterogeneo rispetto a quello iniziale del decreto-legge, originariamente composto da due soli articoli e recante, come indicato dal titolo, «Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità  del servizio pubblico di trasporto marittimo». Il rimettente riproduce il tenore testuale dell&#8217;originario preambolo, nei termini giù  in precedenza illustrati, ed evidenzia che le lettere a), b), c), d) dell&#8217;art. 1 «(di fatto l&#8217;unico regolante la materia suddetta posto che l&#8217;art. 2 concerneva solo l&#8217;entrata in vigore della disciplina)» recavano una serie di disposizioni &#8211; relative all&#8217;assetto societario dei soggetti coinvolti dalla procedura di dismissione del capitale della società  Tirrenia di Navigazione spa, alla loro responsabilità , ai loro rapporti patrimoniali &#8211; da osservare «[n]elle more del completamento della procedura di dismissione» e in considerazione «del preminente interesse pubblico connesso alla necessità  di assicurare la continuità  del servizio pubblico di cabotaggio marittimo».<br /> L&#8217;inserimento, in sede di conversione, del citato art. 7-ter ad opera della disposizione censurata appare, a giudizio del Tribunale ordinario di Pesaro, «completamente distonico rispetto tanto all&#8217;oggetto originario (posto che l&#8217;emendamento riguarda l&#8217;autotrasporto su strada di merci per conto terzi e non pubblici servizi di trasporto marittimo) quanto alla finalità  del decreto (posto che questo era solo rivolto ad assicurare &#8211; durante le fasi di dismissione della società  Tirrenia di Navigazione spa &#8211; l&#8217;esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni di pubblico servizio di trasporto marittimo e con esso la continuità  del servizio pubblico di cabotaggio marittimo e non certo a favorire, mediante ampliamento dei soggetti passivi, il pagamento delle prestazioni eseguite dal subvettore nel rapporto privatistico di trasporto di merci su strada)».<br /> Non a caso, osserva conclusivamente il rimettente, «lo stesso Parlamento ha dovuto modificare, in sede di conversione, il titolo iniziale del decreto-legge», ampliandolo con l&#8217;aggiunta delle parole «ed il sostegno della produttività  nel settore dei trasporti», ciù² che non sarebbe stato necessario ove le modifiche apportate fossero state coerenti con l&#8217;oggetto originario.<br /> 3.3.- Nel giudizio iscritto al r. o. n. 75 del 2019 si è costituita la società  D. spa, parte del giudizio principale, aderendo alle argomentazioni esibite nell&#8217;ordinanza di rimessione a sostegno della dichiarazione di illegittimità  costituzionale della disposizione censurata, aggiungendo che l&#8217;assenza di omogeneità  tra decreto-legge originario ed emendamenti aggiunti in sede di conversione sarebbe stata evidenziata anche nel corso della discussione parlamentare.<br /> Secondo tale parte, inoltre, sarebbe sindacabile anche la carenza dei requisiti «della straordinarietà  del caso di necessità  e d&#8217;urgenza», richiamando, a questo proposito, la pertinente giurisprudenza costituzionale.<br /> 3.4.- Nel medesimo giudizio si è costituita anche la società  Comby Service srl, altra parte del giudizio principale, sostenendo la non fondatezza &#8211; e prima ancora l&#8217;inammissibilità  &#8211; della questione di legittimità  costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Pesaro.<br /> 4.- E&#8217; intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la non fondatezza della questione.<br /> Ha rilevato che la disposizione introdotta in sede di conversione attribuisce al trasportatore, che abbia svolto un servizio di trasporto merci su incarico di un altro vettore, la possibilità  di agire per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto.<br /> Evidenzia ancora l&#8217;Avvocatura generale dello Stato che il d.l. n. 103 del 2010 è stato adottato al fine di fronteggiare la grave crisi finanziaria in cui versava la società  Tirrenia di Navigazione spa e per garantire, al contempo, l&#8217;interesse pubblico connesso alla necessità  di assicurare la continuità  del servizio pubblico di cabotaggio marittimo, tanto che si prevedeva la nomina, con decreto ministeriale, di un amministratore unico e la concessione di finanziamenti alla medesima società  per sostenere le spese correnti.<br /> In sede di conversione, con emendamento governativo, si è avuta l&#8217;aggiunta di norme a sostegno della produttività  nel settore dei trasporti, tra cui anche quella oggetto di censura, giustificate &#8211; a giudizio dell&#8217;interveniente &#8211; dalla grave crisi in cui versava anche il settore dell&#8217;autotrasporto: in tale contesto, l&#8217;azione diretta introdotta con la disposizione censurata avrebbe costituito una «risposta immediata ed urgente alla situazione di fallimenti a catena delle imprese di autotrasporto che, nella maggior parte dei casi, erano generati da mancati pagamenti dei corrispettivi ai vettori finali del trasporto».<br /> A parere dell&#8217;Avvocatura dello Stato (che pure richiama, sul punto, la sentenza n. 22 del 2012 e le successive pronunce n. 186 del 2015, n. 251 e n. 32 del 2014, n. 34 del 2013), la violazione dell&#8217;art. 77, secondo comma, Cost. non si sostanzierebbe semplicemente nell&#8217;introduzione di modifiche all&#8217;impianto normativo originario del provvedimento &#8211; rimanendo questa una legittima facoltà  delle Camere in sede di conversione del decreto-legge &#8211; quanto, piuttosto, nell&#8217;alterazione dell&#8217;originario scopo del provvedimento d&#8217;urgenza, in mancanza, evidente o manifesta, di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell&#8217;originario decreto-legge. Nel caso di specie, non ricorrerebbero le condizioni per un accoglimento della questione sollevata dal rimettente, non potendosi definire la disposizione censurata &#8220;totalmente estranea&#8221; o addirittura &#8220;intrusa&#8221;.<br /> Del resto, osserva ancora l&#8217;interveniente, i regolamenti parlamentari attribuirebbero all&#8217;aula, specialmente al Senato della Repubblica, «un vero e proprio controllo di legittimità  nei confronti del disegno di legge di conversione», anche in ordine al requisito della sostanziale omogeneità  delle norme contenute in quest&#8217;ultima. Nel caso di specie, dagli atti parlamentari concernenti il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 103 del 2010 (Atto Senato n. 2262), emergerebbe che l&#8217;emendamento n. 1.10.100, con il quale il Governo ha introdotto anche la disposizione censurata, venne dichiarato ammissibile dal Presidente del Senato della Repubblica e che il titolo originario del decreto-legge venne modificato durante l&#8217;iter di conversione, con l&#8217;aggiunta delle parole «ed il sostegno della produttività  nel settore dei trasporti», proprio «per ribadire la generalità  delle misure introdotte a sostegno di tutti i settori del trasporto di merci».<br /> A parere dell&#8217;Avvocatura dello Stato, dunque, la legge di conversione si porrebbe «in termini di coerenza contenutistica e teleologica con il decreto-legge n. 103 del 2010», non potendosi ravvisare alcuna estraneità  della disciplina introdotta dalla prima nel corso della conversione del secondo, idonea ad interrompere il legame essenziale tra i due atti.<br /> 5.- Nel giudizio iscritto al r. o. n. 75 del 2019 la società  D. spa ha depositato memoria illustrativa in data 28 agosto 2019.<br /> La prima parte della memoria riporta ampi stralci tratti dalle motivazioni delle pronunce della Corte costituzionale in tema di sindacato sui presupposti di necessità  e urgenza dei decreti-legge e di inidoneità  della legge di conversione a sanare eventuali vizi.<br /> La restante parte della memoria riproduce, invece, la giurisprudenza costituzionale in materia di necessaria omogeneità  tra disposizioni originarie del decreto-legge e disposizioni aggiunte in sede di conversione.<br /> Nell&#8217;apparato di note vengono riportati larghi estratti della discussione parlamentare che accompagnò l&#8217;introduzione della disposizione censurata ad opera della legge di conversione del d.l. n. 103 del 2010.<br /> Vengono, quindi, sviluppati gli argomenti giù  esibiti nell&#8217;atto di costituzione e che riprendono, essenzialmente, i contenuti delle ordinanze di rimessione.<br /> Viene, poi, sottolineata la distinzione tra la disciplina del trasporto terrestre o marittimo (pubblico o privato), da un lato, e la disciplina del pagamento del corrispettivo, dall&#8217;altro: mentre la prima riguarderebbe «aspetti generali dell&#8217;attività  intesa in senso oggettivo», la seconda concernerebbe «la regolamentazione della vicenda contrattuale», con norme di natura processuale e non sostanziale (come quelle contenute nell&#8217;originario decreto-legge).<br /> Sulla base di queste argomentazioni, detta parte insiste per la declaratoria d&#8217;incostituzionalità  della disposizione censurata.</p>
<p> <em>Considerato in diritto</em></p>
<p> 1.- Il Giudice onorario di pace di Nocera Inferiore e il Tribunale ordinario di Pesaro sollevano, in riferimento all&#8217;art. 77, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità  del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività  nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l&#8217;art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di autotrasportatore).<br /> Il primo periodo della disposizione da ultimo citata prevede che «[i]l vettore [&#038;], il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l&#8217;azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale».<br /> Entrambi i giudizi a quibus nascono &#8211; proprio in conseguenza dell&#8217;esercizio dell&#8217;azione diretta prevista dall&#8217;art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005 &#8211; dall&#8217;opposizione proposta dai committenti di un trasporto di merce su strada contro il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto, anche nei loro confronti, dai subvettori incaricati dai vettori principali e da questi ultimi non ricompensati per le prestazioni eseguite.<br /> Secondo i giudici rimettenti, l&#8217;art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005, aggiunto in sede di conversione del d.l. n. 103 del 2010, nell&#8217;introdurre in favore del subvettore un&#8217;azione diretta nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto di merci su strada, presenterebbe un contenuto del tutto eterogeneo rispetto a quello iniziale del decreto-legge, originariamente recante, come indicato dal titolo, disposizioni urgenti per assicurare &#8211; nel periodo di maggior traffico estivo &#8211; la regolarità  del servizio pubblico di trasporto marittimo, e incidenti sull&#8217;assetto societario dei soggetti coinvolti dalla procedura di dismissione del capitale della società  Tirrenia di Navigazione spa, sulla loro responsabilità  e sui loro rapporti patrimoniali.<br /> La disposizione censurata è stata aggiunta, come ricordato, in sede di conversione dell&#8217;originario decreto-legge, soprattutto allo scopo di rimediare alla crisi in cui versava il settore delle imprese di trasporto di più¹ modeste dimensioni. Ad avviso dei rimettenti, tuttavia, nel prevedere una disciplina dell&#8217;azione diretta nell&#8217;ambito dell&#8217;autotrasporto di cose per conto di terzi, essa sarebbe completamente disomogenea rispetto ad oggetto e scopi originari del provvedimento d&#8217;urgenza.<br /> Di qui, la prospettata violazione dell&#8217;art. 77, secondo comma, Cost., in base alla giurisprudenza di questa Corte, ampiamente richiamata dai giudici a quibus.<br /> 2.- In considerazione dell&#8217;identità  della disposizione censurata e del parametro evocato, i giudizi vanno riuniti, per essere definiti con un&#8217;unica decisione.<br /> 3.- In via preliminare va evidenziato che la società  D. spa, nella memoria di costituzione, ha prospettato anche la carenza dei requisiti della straordinarietà  ed urgenza di provvedere con decreto-legge, richiamando giurisprudenza di questa Corte in ordine all&#8217;inidoneità  della legge di conversione a sanare il vizio di difetto originario di tali presupposti.<br /> Trattasi, perà², di censure che il Tribunale ordinario di Pesaro non ha inteso proporre nell&#8217;atto di promovimento. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non possono essere presi in considerazione ulteriori profili di illegittimità  costituzionale dedotti dalle parti oltre i limiti dell&#8217;ordinanza di rimessione; e ciù² sia che siano stati eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il thema decidendum, una volta che le parti si siano costituite nel giudizio incidentale di costituzionalità  (ex multis, da ultimo, sentenze n. 206, n. 141, n. 96 e n. 78 del 2019).<br /> Di tali censure questa Corte non deve perciù² occuparsi.<br /> 4.- Così precisata, la questione non è fondata.<br /> 4.1.- Va ribadito che la legge di conversione rappresenta una legge funzionalizzata e specializzata, che non può aprirsi a oggetti eterogenei rispetto a quelli originariamente contenuti nell&#8217;atto con forza di legge (da ultimo sentenza n. 181 del 2019). Essa ammette soltanto disposizioni coerenti con quelle originarie, essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare (sentenze n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012).<br /> La giurisprudenza di questa Corte ha peraltro precisato che un difetto di omogeneità , in violazione dell&#8217;art. 77, secondo comma, Cost., si determina solo quando le disposizioni aggiunte in sede di conversione siano totalmente «estranee» o addirittura «intruse», cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione (sentenza n. 251 del 2014). Si è, inoltre, affermato che solo la palese «estraneità  delle norme impugnate rispetto all&#8217;oggetto e alle finalità  del decreto-legge» (sentenza n. 22 del 2012) oppure la «evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell&#8217;originario decreto-legge» (sentenza n. 154 del 2015) possono inficiare di per sì© la legittimità  costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione (sentenza n. 181 del 2019).<br /> Ancora, si è chiarito che la coerenza delle disposizioni aggiunte in sede di conversione con la disciplina originaria può essere valutata sia dal punto di vista oggettivo o materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico (sentenza n. 32 del 2014).<br /> 4.2.- In base a questi criteri di valutazione, non vi sono elementi sufficienti per sostenere la palese estraneità , o addirittura il carattere intruso, della disposizione censurata, e nemmeno per ritenere che in essa manchi qualsiasi nesso di interrelazione con il contenuto dell&#8217;originario decreto-legge.<br /> Relativa alla stessa «materia», il trasporto, sul quale incide l&#8217;atto con forza di legge da convertire, tale disposizione, come giù  ricordato, prevede un intervento a favore delle imprese di autotrasporto (in particolare dei vettori finali, nell&#8217;ambito del trasporto di merci su strada), e perciù² condivide con il decreto-legge originario la &#8220;comune natura&#8221; (sentenza n. 251 del 2014) di misura finalizzata alla risoluzione di una situazione di crisi.<br /> Sia dal punto di vista oggettivo o materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico, deve essere perciù² esclusa l&#8217;evidente o manifesta mancanza di ogni e qualunque nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell&#8217;originario decreto-legge.</p>
<p> Per Questi Motivi</p>
<p> LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p> riuniti i giudizi,<br /> dichiara non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità  del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività  nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l&#8217;art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di autotrasportatore), sollevata, in riferimento all&#8217;art. 77, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice onorario di pace di Nocera Inferiore e dal Tribunale ordinario di Pesaro con le ordinanze indicate in epigrafe.</p>
<p> Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2019.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-29-10-2019-n-226/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.226</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.7411</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-10-2019-n-7411/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-10-2019-n-7411/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.7411</a></p>
<p>Pres. Saltelli, Est. Perotti Sull&#8217;applicabilità  del c.d. divieto di pantouflage alle autorità  portuali 1. Pubblico impiego &#8211; Pantouflage &#8211; Art. 53, c. 16 ter d.lgs. n. 165/2001 -Autorità  portuali &#8211; Applicabilità  &#8211; Ragioni. 2. Pubblico impiego &#8211; Pantouflage &#8211; Art. 53, c. 16 ter d.lgs. n. 165/2001 -Autorità  portuali &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-10-2019-n-7411/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.7411</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-10-2019-n-7411/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.7411</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Saltelli, Est. Perotti</span></p>
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<p>Sull&#8217;applicabilità  del c.d. divieto di pantouflage alle autorità  portuali</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1. Pubblico impiego &#8211; Pantouflage &#8211; Art. 53, c. 16 ter d.lgs. n. 165/2001 -Autorità  portuali &#8211; Applicabilità  &#8211; Ragioni.<br /> 2. Pubblico impiego &#8211; Pantouflage &#8211; Art. 53, c. 16 ter d.lgs. n. 165/2001 -Autorità  portuali &#8211; Presidente &#8211; Applicabilità  &#8211; Ragioni.<br /> 3. Pubblico impiego &#8211; Pantouflage &#8211; Art. 53, c. 16 ter d.lgs. n. 165/2001 &#8211; Potere sanzionatorio &#8211; ANAC &#8211; Competenza &#8211; Ragioni.<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>1. Il divieto di cui all&#8217;art. 53, comma 16-ter d.lgs. n. 165 del 200si applica alleAutorità  portuali poichè queste sono ricomprese nell&#8217;ampia nozione di &#8220;amministrazione&#8221; di cui all&#8217;art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, trattandosi di enti pubblici non economici.<br /> 2. Il cd. divieto di &#8220;pantouflage&#8221; si applica ai Presidenti delle Autorità  portuali. In effetti tale divieto trova generale applicazione, in ragione della sua specifica ratio, anche nei confronti di soggetti titolari di poteri gestionali e/o amministrativi di sicuro minor rilievo rispetto a quelli dei Presidenti delle Autorità  portuali (in primis, i responsabili unici del procedimento); ciù² senza contare che proprio il sistema di governance delle Autorità  portuali si caratterizza per l&#8217;attribuzione di rilevanti poteri gestionali nelle mani del Presidente, come risulta dalla previsione di cui all&#8217;art. 8 della l. n. 84 del 1994.<br /> 3<strong>.Â </strong>L&#8217;art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 disciplina una fattispecie di &#8220;incompatibilità  successiva&#8221;, espressamente richiamata nel testo del d.lgs. n. 39 del 2013. Sebbene tale disposizione non individui espressamente l&#8217;autorità  competente a garantire l&#8217;esecuzione delle conseguenze sanzionatorie previste della norma stessa, una volta accertata l&#8217;effettiva violazione (e pur dovendo auspicarsi in via generale che le norme limitative della capacità  lavorativa siano formulate nel rispetto del principio della tassatività  della fattispecie, anche con riferimento all&#8217;autorità  preposta al controllo o anche solo alla vigilanza), non può fondatamente dubitarsi che tale potere spetti all&#8217;ANAC.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<p>Pubblicato il 29/10/2019<br /> <strong>N. 07411/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00038/2019 REG.RIC.</strong> </p>
<div style="text-align: justify;">
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 38 del 2019, proposto da<br /> Autorità  Nazionale Anticorruzione &#8211; ANAC, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa <em>ex lege</em>Â dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente domiciliata;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> MSC Cruises s.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lirosi, Marco Martinelli e Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultima in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 349;<br /> Merlo Luigi, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Cocchi, Gerolamo Taccogna e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Autorità  di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, nonchè MSC Crociere s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, non costituite in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 11494/2018, resa tra le parti.</p>
<p> Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di MSC Cruise s.a.. e di Merlo Luigi;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 luglio 2019 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Antonio Lirosi, Maria Alessandra Sandulli, Luigi Cocchi e Gabriele Pafundi, nonchè l&#8217;avvocato dello Stato Giancarlo Caselli;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1.Con delibera n. 207 del 21 febbraio 2018 il Consiglio dell&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione, all&#8217;esito di attività  istruttoria susseguente a specifica segnalazione, accertava in capo al dott. Luigi Merlo, giù  Presidente dell&#8217;Autorità  Portuale di Genova (APG) nel periodo novembre 2012 &#8211; novembre 2015, la violazione dell&#8217;art. 53, comma 16-<em>ter</em>, d.lgs. n. 165 del 2001, per effetto dell&#8217;assunzione, avvenuta il 3 gennaio 2017, dell&#8217;incarico di Direttore dei rapporti istituzionali per l&#8217;Italia presso la MSC Cruises s.a., con sede in Ginevra.<br /> 2. Con distinti ricorsi al Tribunale amministrativo del Lazio sia MSC Cruises s.a. che il dr. Merlo chiedevano l&#8217;annullamento di tale delibera.<br /> 2.1. MSC Cruises s.a. (n.r.g. 4443 del 2018) deduceva:<br /> 1) <em>In via principale. Sull&#8217;assoluta carenza di potere dell&#8217;ANAC. Violazione degli artt. 53, c. 16-ter, D.Lgs. 165/01, 1, cc. 2 e 3, l. 190/12, 16 e 21 D.Lgs. 39/13, 3, 76 (per eccesso di delega), 97 e 41 Cost.; 16 e 41 Carta di Nizza; 1 e 3 l. 241/90, 85 D.Lgs. 50/16, del Â§3.1.9 del PNA, del principio di legalità  e tipicità  dei poteri. Eccesso di potere per contraddittorietà  estrinseca e difetto di istruttoria. Nullità  ex art. 21 septies l. 241/90 per difetto assoluto di attribuzione,Â </em>sostenendo l&#8217;inconferenza delle disposizioni richiamate dall&#8217;ANAC a sostegno del potere esercitato (art. 1, comma 3, l. n. 190 del 2012 e l&#8217;art. 16 d.lgs. n. 39 del 2013);<br /> 2) <em>Sulla consumazione del potere di contestazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, c. 3 e 4 e 12, c. 2, del Regolamento Vigilanza dei principi generali in materia di certezza del diritto e sicurezza delle situazioni giuridiche (coerentemente tradotti dall&#8217;art 414 cpp), del legittimo affidamento. Violazione degli artt. 1, 3 e 7 ss. l 241/90 smi; 97 Cost; 41 Carta di Nizza, sub specie di violazione e falsa applicazione degli obblighi motivazionali e partecipativi</em>, rilevando che al momento dell&#8217;adozione della delibera impugnata il potere esercitato dell&#8217;ANAC si era ormai consumato per effetto della previsione di cui all&#8217;art. 7, comma 3, del Regolamento di Vigilanza, a mente del quale doveva ritenersi archiviata la segnalazione che aveva originato il procedimento in assenza di nuovo impulso procedimentale da parte del Consiglio dell&#8217;Autorità , da comunicare comunque al soggetto interessato, pena l&#8217;illegittimità  del Regolamento stesso;<br /> 3) <em>Sulla violazione del diritto al contraddittorio e delle garanzie partecipative. Violazione degli artt. 1, 3 e 7 ss. l 241/90 smi; 10, 11, 97 e 117, c. 1 Cost; 6 CEDU; 41 Carta di Nizza. Illegittimità  degli artt. 16 e 17 Regolamento. Eccesso di potere,Â </em>osservando che, stante il carattere sanzionatorio e afflittivo della delibera impugnata, l&#8217;ANAC avrebbe dovuto comunicare la disposta sospensione del procedimento per ragioni ispettive e indicare le acquisizioni documentali intervenute e tutte le evidenze istruttorie, al fine di consentire un corretto e pieno contraddittorio procedimentale con le parti;<br /> 4) <em>Sull&#8217;inapplicabilità  alle Autorità  Portuali dell&#8217;art. 53, c. 16-ter. Violazione e falsa applicazione degli art. 1, co. 2, e 53, co 16-ter, D.Lgs. 165/01; 21 D.Lgs. 39/13; 1 e 3 l. 241/90; 6, 8, 10, l. 84/1994, 76, per eccesso di delega, 41 e 97 Cost.; 16 e 41 Carta di Nizza. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà </em>, evidenziando che il divieto di cui all&#8217;art. 53, comma 16Â <em>ter</em>, del D. Lgs, 165 del 2001 non era applicabile alle Autorità  portuali almeno sino alla loro trasformazione in Autorità  di Sistema Portuale (ASP), la norma essendo inserita nella specifica disciplina dell&#8217;impiego pubblico, laddove le dette Autorità  erano sempre state distinte dai soggetti di cui all&#8217;art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001;<br /> 5) <em>In via subordinata al motivo che precede e per quanto occorrer possa. Sull&#8217;incostituzionalità  dell&#8217;estensione del divieto ai Presidenti delle Autorità  di Sistema Portuale e, in ogni caso, sulla sua inidoneità  a giustificarne l&#8217;applicazione ai Presidenti delle Autorità  Portuali. Manifesta illogicità  e irragionevolezza. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art 10 d lgs 169/2016, e degli artt 3, 23, 41, 76 (per eccesso di delega), 97 e 10, 11 e 117, co 1, Cost, in relazione all&#8217;art 7 CEDU; 16 Carta di Nizza,Â </em>sottolineando che l&#8217;estensione del divieto, disposta al più¹ dal d.lgs. n. 169 del 2016 esclusivamente nei confronti del Presidente e del Segretario Generale delle neo-istituite Autorità  di Sistema Portuale, si poneva in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità  dell&#8217;azione amministrativa, oltre che con il principio generale di eguaglianza e imparzialità , dato che il Presidente delle ASP, pur avendo poteri più¹ ampi di quelli giù  spettanti ai Presidenti delle vecchie Autorità  Portuali, non esercitava poteri autoritativi e gestionali tali da giustificarne un trattamento così macroscopicamente più¹ severo di quello previsto per i dipendenti e i titolari di incarichi e/o cariche presso le stesse, compresi i membri del Comitato di Gestione;<br /> 6) <em>Sul difetto/mancato accertamento dei singoli elementi costitutivi della fattispecie. Violazione dei principi generali in tema di legalità  e tipicità  dei poteri amministrativi, giusto procedimento e garanzia della libertà  d&#8217;impresa (artt. 3, 41 e 97 Cost; 16 e 41 Carta di Nizza). Violazione e falsa applicazione degli artt. 12, prel; 53, c. 16-ter, D.Lgs. 165/01; 21 D.Lgs. 39/13; 1 e 3 l 241/90 smi; 2359 e 2497 ss. cod. civ.; dei criteri di personalità  e imputazione soggettiva delle sanzioni. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti fattuali</em>, lamentando che la delibera impugnata era l&#8217;effetto di un&#8217;interpretazione estensiva ovvero creativa del citato art. 53, comma 16-<em>ter</em>, fino a ricomprendevi un&#8217;ipotesi diversa da quella prevista e che, al contrario di quanto infondatamente ritenuto dall&#8217;Autorità , il dr. Merlo, quale Presidente dell&#8217;Autorità  Portuale, non aveva mai avuto e tanto meno esercitato poteri &#8220;autoritativi&#8221; e &#8220;negoziali&#8221; rilevanti ai fini del divieto in esame, giacchè in ogni caso non aveva mai agito in modo autonomo, ma solo congiuntamente al Comitato Portuale e comunque senza un margine decisionale esclusivo e riservato;<br /> 7) <em>In subordine. Sull&#8217;omessa considerazione dell&#8217;effetto interdittivo automatico e sul relativo contrasto con l&#8217;ordinamento costituzionale e eurounitario. Manifesta violazione dei principi generali di ragionevolezza, proporzionalità  e buon andamento dell&#8217;azione amministrativa e dei principi e regole in materia di sanzioni amministrative, oltre che del principio di effettività  della tutela. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 11, 23, 24, 25, 41, 76 (per eccesso di delega), 97, 111, 113 e 117, c. 1, Cost. (in relazione all&#8217;art 6 e 7 CEDU); 5 TUE; 16, 47 e 49 Carta di Nizza; 1 e 3 l 241/90 smi e 3, 10, 11 e 12 l 689/1981 e 53, c. 16- ter, d lgs 165/2001. Difetto di motivazione. Eccesso di potere. Contraddittorietà  ed erronea valutazione dei presupposti e degli effetti della Delibera,Â </em>evidenziando che la misura interdittiva del divieto triennale a contrarre connotava la delibera impugnata di contenuti e conseguenze afflittivi in modo automatico, senza alcun accertamento dell&#8217;elemento soggettivo.<br /> Con successivi motivi aggiunti MSC Cruises s.a. deduceva ancora:<br /> 8) <em>In subordine. Incompetenza. Nullità  per difetto assoluto di attribuzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 11, 23, 24, 25, 41, 76, 97, 111, 113 e 117, c. 1, Cost. (in relazione all&#8217;art 6 e 7 CEDU); 5 TUE; 16, 47 e 49 Carta di Nizza; 1 e 3 l 241/90 smi e 3, 10, 11 e 12, 17 l 689/1981 e 53, c. 16-ter, d lgs 165/01</em>, osservando, in ragione della natura &#8220;sostanzialmente penale&#8221; della sanzione conseguente all&#8217;accertamento della violazione del divieto in questione, che l&#8217;ordinamento limita, di regola, l&#8217;esercizio della potestà  punitiva dello Stato a fatti commessi nel territorio italiano e lo estende a fatti commessi all&#8217;estero solo in ipotesi tassativamente stabilite dalla legge e che la fattispecie in esame esulava dal diritto nazionale, così che l&#8217;ANAC non avrebbe potuto esercitare alcun potere.<br /> 2.2. Il dott. Merlo con la sua impugnativa (nrg. 6312/2018) proponeva nei confronti della delibera dell&#8217;ANAC le stesse censure sollevate da MSC Cruises s.a.<br /> 3. In entrambi i giudizi si costituiva l&#8217;ANAC, deducendo l&#8217;infondatezza del ricorso.<br /> 4. Con la sentenza segnata in epigrafe l&#8217;adito tribunale, riuniti i ricorsi, li accoglieva, annullando il provvedimento impugnato.<br /> 5. Avverso tale decisione ha interposto appello l&#8217;ANAC, chiedendone la riforma alla stregua di un unico articolato motivo, rubricato &#8220;<em>Violazione e falsa applicazione degli artt.53, c.16-ter D.Lgs. n.165/2001, della Legge n.190/2012 (in particolare, art.1), del D.Lgs. n.39/2013 (in particolare, artt.16 e 21). Erronea interpretazione del quadro normativo di riferimento e della sentenza del Consiglio di Stato n.126/2018. Vizio di motivazione&#8221;</em>.<br /> 6. Sia MSC Cruises s.a. che il dott. Merlo hanno resistito al gravame, deducendone l&#8217;infondatezza e chiedendone il rigetto, oltre a riproporre le censurate sollevate in primo grado, non esaminate per assorbimento.<br /> Nell&#8217;imminenza dell&#8217;udienza di trattazione le parti con apposite memorie hanno ribadito e precisato le proprie rispettive tesi difensive e all&#8217;udienza pubblica del 18 luglio 2019, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 7. Devono essere preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità  dell&#8217;appello sollevate da MSC Cruises s.a.,<br /> 7.1. Quest&#8217;ultima ha sostenuto innanzitutto che la delibera ANAC n. 1102 del 2018 (recante ilÂ <em>Regolamento per l&#8217;esercizio della funzione consultiva</em>) distinguerebbe la fattispecie di &#8220;<em>pantouflage</em>&#8220;, materia nella quale l&#8217;Autorità  avrebbe solo funzioni consultive, da quella concernente gli incarichi pubblici, nelle quali l&#8217;Autorità  disporrebbe anche di poteri di accertamento ed ispezione. In tal modo il predetto regolamento, quanto al &#8220;<em>pantouflage</em>&#8221; si riapproprierebbe dello spazio indebitamente occupato dal pregresso &#8220;<em>Regolamento sull&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di vigilanza in materia di inconferibilità  e incompatibilità  di incarichi nonchè sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari</em>&#8221; (approvato con delibera n. 328 del 29 marzo 2017, cd. &#8220;<em>Regolamento Vigilanza</em>&#8220;), il quale in più¹ punti richiamava l&#8217;art. 53, comma 16-<em>ter</em>, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così consentendo all&#8217;ANAC di avviare procedimenti suscettibili di concludersi con un &#8220;<em>atto di accertamento di illegittimo conferimento di un incarico successivo alla cessazione del rapporto di lavoro</em>&#8221; ai sensi di tale ultima disposizione (in specie, premesse ed artt. 10, 11 e 12, nonchè 15, 18 e 19) e riconducendo inammissibilmente l&#8217;ipotesi del &#8220;<em>pantouflage</em>&#8221; nello schema di una causa di incompatibilità  di un incarico pubblico ai sensi dell&#8217;art. 16 del d.lgs. n. 39 del 2013.<br /> Al contrario l&#8217;Autorità  sarebbe priva nella materia <em>de qua </em>di poteri di accertamento, potendo svolgere mere funzioni consultive.<br /> L&#8217;eccezione non merita favorevole considerazione.<br /> Occorre rilevare che l&#8217;attribuzione all&#8217;Autorità  di funzioni consultive non è stata accompagnata dalla formale (e nemmeno tacita) eliminazione di quelle accertative giù  previste, nè queste ultime risultano &#8211; sotto un profilo logico e/o giuridico &#8211; incompatibili con le prime.<br /> In realtà  sotto un profilo strettamente sistematico l&#8217;attribuzione di funzioni consultive anche nei confronti di soggetti privati rappresenta un coerente o quanto meno non irragionevole ampliamento delle attribuzioni dell&#8217;ANAC rispetto all&#8217;ordinario potere accertativo proprio per assicurare la più¹ proficua applicazione della specifica disciplina, la cui <em>ratio </em>è la prevenzione dei fenomeni corruttivi.<br /> Del resto il citato Regolamento n. 328 del 29 marzo 2017 è tuttora valido ed efficace, nè ha subito modifiche volte a limitare in qualche modo le attribuzioni dell&#8217;ANAC nel senso preconizzato da MSC Cruises s.a.; tanto meno sussistono elementi, gravi, precisi e concordanti da cui ricavare un&#8217;eventuale incompatibilità  tra le due regolamentazioni.<br /> 7.2. Non risulta fondata neppure l&#8217;eccezione di inammissibilità  del gravame per l&#8217;asserita violazione dell&#8217;onere di specificità  dei motivi di appello.<br /> Questi al contrario risultano adeguatamente esplicitati in ordine ai capi della sentenza impugnati ed hanno consentito l&#8217;adeguato esercizio di difesa e l&#8217;altrettanto precisa individuazione delÂ <em>thema decidendum,Â </em>così realizzandosi la finalità  insita nel principio di specificità  dei motivi di gravame<em>.</em><br /> 8. Passando all&#8217;esame del merito si osserva quanto segue.<br /> 8.1. Con l&#8217;unico motivo di gravame l&#8217;ANAC rivendica e ribadisce la titolarità  dello specifico potere di controllo e di accertamento sulle ipotesi di inconferibilità  ed incompatibilità  disciplinate dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e in generale sulla corretta applicazione della suddetta disciplina ai sensi dell&#8217;art. 16, comma primo del medesimo decreto, che individua proprio nell&#8217;ANAC l&#8217;Autorità  competente a vigilare &#8220;<em>sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l&#8217;esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi</em>&#8220;.<br /> Osserva l&#8217;appellante che l&#8217;art. 53, comma 16-<em>ter</em>, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, disciplina una fattispecie qualificabile nei termini di &#8220;incompatibilità  successiva&#8221;, espressamente richiamata nel testo del d.lgs. n. 39 del 2013, prevedendo che &#8220;<em>I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività  lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell&#8217;attività  della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti</em>&#8220;.<br /> Ancorchè tale disposizione &#8211; ferme restando le competenze di vigilanza ed accertamento dell&#8217;ANAC sulla corretta applicazione del testo normativo del d.lgs. n. 39 del 2013 &#8211; non individui espressamente l&#8217;autorità  competente a garantire l&#8217;esecuzione delle conseguenze sanzionatorie previste della norma stessa, non potrebbe dubitarsi che essa sia proprio l&#8217;ANAC, in ragione del richiamo dell&#8217;art. 21 del d. lgs. n. 39 del 2013 da parte del citato art. 53, comma 16-<em>ter.</em><br /> 8.2. La tesi è fondata.<br /> 8.2.1. Il più¹ volte citato comma 16-<em>ter</em>Â dell&#8217;art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001 è stato introdotto dall&#8217;art. 1, comma 42, lett. l), della l. 6 novembre 2012, n. 190; il successivo d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ha ampliato l&#8217;ambito di applicazione del predetto divieto, per un verso, dal punto di vista dell&#8217;amministrazione datrice di lavoro, stabilendo che esso si applica non solo ai dipendenti delle amministrazioni di cui all&#8217;art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, ma anche ai dipendenti di &#8220;<em>enti pubblici</em>&#8221; genericamente intesi e di &#8220;<em>enti di diritto privato in controllo pubblico</em>&#8221; (così che riguarda anche i dipendenti delle società  di controllo pubblico, come definite dalÂ <em>Testo unico in materia di società  a partecipazione pubblica,Â </em>d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175); per altro verso con riferimento all&#8217;ambito del rapporto di pubblico impiego, stabilendo che &#8220;<em>sono considerati dipendenti</em>&#8221; anche i soggetti titolari di &#8220;<em>incarichi amministrativi di vertice</em>&#8221; ed i titolari di incarichi dirigenziali interni o esterni, a prescindere dal carattere subordinato o autonomo del rapporto di lavoro.<br /> Così ricostruito sistematicamente il quadro normativo esso è coerente e ragionevole con le finalità  del cd. &#8220;<em>pantouflage</em>&#8220;, finalizzato a prevenire il rischio che coloro che, alle dipendenze di un&#8217;amministrazione, ove esercitino &#8220;<em>poteri autoritativi o negoziali</em>&#8221; possano avvantaggiarsi della propria posizione per precostituirsi un vantaggio futuro per ottenere un incarico professionale dal soggetto privato destinatario dell&#8217;attività  della medesima amministrazione datrice di lavoro.<br /> Più¹ in particolare l&#8217;istituto mira ad evitare che determinate posizioni lavorative, subordinate o autonome, possano essere anche solo astrattamente fonti di possibili fenomeni corruttivi (o, più¹ in generale, di traffici di influenze e conflitti di interessi, anche ad effetti differiti), limitando per un tempo ragionevole, secondo la scelta insindacabile del legislatore, l&#8217;autonomia negoziale del lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro: si tratta di una finalità  non illogica, nè irragionevole, posta a tutela dell&#8217;interesse pubblico generale, che strutturalmente distingue il divieto in questione rispetto al patto di non concorrenza di cui all&#8217;art. 2125 Cod. civ.<br /> A presidio di tale finalità  è posta per un verso la previsione della nullità  dei contratti stipulati tra l&#8217;ex-dipendente ed il soggetto privato beneficiario dell&#8217;attività  erogata dall&#8217;amministrazione, d&#8217;altro il divieto previsto per i &#8220;&#038;<em>Â soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti</em>&#8220;.<br /> 8.2.2. Così ricostruiti il contenuto e la <em>ratio</em>Â del divieto in esame, non vi è ragione di escuderne l&#8217;applicazione alle <a>Autorità  portuali che vanno ricomprese nell&#8217;ampia nozione di &#8220;amministrazione&#8221; di cui all&#8217;art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, trattandosi di enti pubblici non economici </a>(come testualmente chiarito dall&#8217;art. 1, comma 993, della l. 27 dicembre 2006, n. 296).<br /> Sul punto va richiamato l&#8217;orientamento giurisprudenziale (<em>ex multis</em>, Cons. Stato, IV, 21 dicembre 2015, n. 5801; IV, 14 marzo 2014, n. 1014; VI, 9 ottobre 2012, n. 5248), secondo cui la natura di ente pubblico economico può essere predicata solo laddove l&#8217;attività  venga svolta per fini di lucro e in regime di concorrenza con soggetti privati.<br /> Le Autorità  portuali non perseguono fini di lucro e non operano sul mercato in regime di concorrenza: al contrario, ai sensi della l. 28 gennaio 1984, n. 94 (nel testo applicabile <em>ratione temporis</em>), ma svolgono funzioni di affidamento e controllo delle attività  finalizzate alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, laddove i compiti loro demandati dalla legge (indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali) vanno ricondotti al novero delle funzioni di regolazione e controllo sull&#8217;attività  di erogazione di servizi, anzichè a quello delle attività  volte alla produzione e allo scambio di beni e servizi (Cons. Stato, VI, 9 ottobre 2012, n. 5248, cit.).<br /> E&#8217; stato affermato (Cass. Civ., SS.UU. n. 17930 del 2013) che la definizione di cui alla l. n. 296 del 2006 &#8220;<em>non costituisce un mero (anche se determinante) passaggio definitorio, ma rientra nell&#8217;ambito di una più¹ ampia perimetrazione dei compiti e delle funzioni delle autorità  portuali</em>&#8220;, come desumibili anche da altre disposizioni contenute nella stessa legge (commi 982, 983, 985, 987, 989, 990 e 992), dalle quali emerge un disegno normativo che &#8220;<em>attenua l&#8217;immagine di autonomi soggetti operanti in condizioni di mercato, a tutto vantaggio della riconduzione delle autorità  nell&#8217;ambito della Pubblica Amministrazione e segnatamente nell&#8217;ambito di azione del Ministero dei Trasporti, al cui potere di indirizzo e programmazione esse vengono sottoposte</em>&#8220;: pertanto in ragione della loro natura giuridica le Autorità  Portuali vanno ricondotte al novero delle pubbliche amministrazioni di cui all&#8217;art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.<br /> 8.3. Poichè le argomentazioni fin qui svolte conducono all&#8217;accoglimento dell&#8217;appello, devono essere esaminati gli altri motivi di censura sollevati in primo grado dagli originari ricorrenti, non esaminati in quanto assorbiti, ma espressamente riproposti ai sensi dell&#8217;art. 101, comma 2, c.p.a.<br /> Essi sono tuttavia infondati.<br /> 8.3.1. Quanto alla tesi secondo cui i principi di cui al d. lgs. n. 165 del 2001 (in particolare la disposizione dell&#8217;art. 53) non sarebbero applicabili alle Autorità  portuali &#8211; quantomeno sino alla loro trasformazione in ASP &#8211; si osserva quanto segue.<br /> Le parti appellate rilevano invero che, diversamente da quanto ritenuto dalla contestata delibera dell&#8217;ANAC, secondo cui le Autorità  portuali rientrerebbero nel novero dei soggetti contemplati dall&#8217;art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (a differenza di quanto accadrebbe nel caso in cui fossero qualificate quali enti pubblici economici), il legislatore avrebbe escluso dette Autorità  dal regime valevole, in linea generale, per le pubbliche amministrazioni, alla luce di una serie di considerazioni così sintetizzabili: a) innanzitutto, sin dalla loro istituzione con la l. n. 84 del 1994, le Autorità  portuali sarebbero state tenute ben distinte dai soggetti di cui al citato art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001; b) l&#8217;art. 6, comma 2, della l. n. 84 del 1994 avrebbe espressamente escluso le Autorità  portuali dall&#8217;ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla l. n. 70 del 1975 ed al d.lgs. n. 29 del 1993 (poi sostituito dal d.lgs. n. 165 del 2001); c) anche il d.p.c.m. 22 gennaio 2013 (&#8220;<em>Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell&#8217;articolo 2 delÂ decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135</em>&#8220;) avrebbe ribadito che la l. n. 84 del 1994 dettava &#8220;<em>una disciplina speciale per le autorità  portuali prevedendo all&#8217;art. 6, c. 2, che a tali enti pubblici non economici non si applicano [&#038;] le disposizioni di cui al D.Lgs. 165/01, e successive modificazioni</em>&#8221; e che <em>&#8220;[&#038;] il rapporto di lavoro del relativo personale delle autorità  portuali è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile [&#038;]</em>&#8220;; d) l&#8217;art. 10, comma 6, della l. n. 84 del 1994, così come risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2016 (di <em>Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità  portuali</em>), avrebbe precisato la natura privatistica dei rapporti di lavoro delle nuove ASP e la loro disciplina sulla base del titolo V del codice civile e del CCNL vigente; e) il novellato art. 6, comma 5, della stessa l. n. 84 del 1994, escluderebbe poi &#8220;esplicitamente&#8221; la soggezione delle ASP all&#8217;ambito di applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, limitandosi a disporre un rinvio ai soli &#8220;principi&#8221; previsti nel Titolo I (Titolo del quale non fa parte l&#8217;art. 53) e nell&#8217;art. 35.<br /> Sennonchè tali suggestive prospettazioni non resistono alle finalità  e alla <em>ratio </em>del divieto di &#8220;<em>pantouflage</em>&#8220;, come sopra delineate.<br /> D&#8217;altra parte l&#8217;art. 6 della l. n. 84 del 1994 (come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2016) ha confermato la natura giuridica pubblica delle Autorità  di Sistema, oggi qualificate come &#8220;<em>ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale</em>&#8220;, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria.<br /> Di conseguenza la precisazione di cui all&#8217;art. 6, comma 5, della l. n. 84 del 1994, come introdotta dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 (<em>Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità  portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell&#8217;articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124</em>), secondo cui &#8220;<em>Si applicano i principi di cui al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</em>&#8220;, non ha portata innovativa &#8211; come tale irretroattiva &#8211; bensì ha carattere meramente interpretativo, l&#8217;applicabilità  di detti principi essendo comunque una conseguenza logica della natura di ente pubblico delle Autorità  portuali.<br /> Nessuna rilevanza può avere sul punto la considerazione opposta da MSC Cruises a.s. secondo cui la sottoposizione alla disciplina vincolistica di cui si tratta avrebbe al più¹ potuto operare solamente per le neo-istituite Autorità  di Sistema Portuale, giusta la previsione del d.lgs. n. 169 del 2016 (peraltro, esclusivamente nei confronti del Presidente e del Segretario generale).<br /> Nè, a rigore, il riconoscimento della natura giuridica di ente pubblico non economico delle ASP assurge ad elemento esclusivo e decisivo ai fini della questione, essendo ricompresi nell&#8217;ambito di applicazione del d.lgs. n. 39 del 2013 sia gli enti pubblici economici che quelli non economici; al riguardo è stato stabilito (Cons. Stato, V, 11 gennaio 2018, n. 126) che le disposizioni del decreto si applicano al &#8220;<em>conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità  amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico</em>&#8220;, laddove l&#8217;art. 1, comma 2, lett. a) precisa quali sono le &#8220;pubbliche amministrazioni&#8221; e richiama l&#8217;art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.<br /> Invece, l&#8217;art. 1, comma 2, lett. b), dando la definizione degli enti pubblici del comma 1, chiarisce che per questi ultimi si intendono &#8220;<em>gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l&#8217;incarico ovvero i cui amministratori sono da questi nominati</em>&#8220;.<br /> La scelta legislativa di distinguere tra &#8220;pubbliche amministrazioni&#8221; (lett. a) ed &#8220;enti pubblici&#8221; (lett. b) definisce in modo ampio l&#8217;ambito di applicazione della disciplina su inconferibilità  ed incompatibilità  degli incarichi, includendovi così tutti gli enti pubblici, tra cui gli enti pubblici economici, pur se non contemplati dall&#8217;art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che segna il perimetro delle &#8220;pubbliche amministrazioni&#8221;.<br /> D&#8217;altra parte, la nozione di &#8220;ente pubblico&#8221; di cui alla lett. b) è la più¹ ampia e la norma primaria non prevede alcuna distinzione tra enti pubblici economici e non.<br /> Non è neppure rilevante la circostanza che il rapporto di lavoro del personale delle Autorità  portuali sia disciplinato da contratti di diritto privato, non distinguendosi in ciù² dalla generalità  dei rapporti di pubblico impiego.<br /> 8.3.2. Le considerazioni svolte consentono di superare anche la subordinata censura (riproposta dall&#8217;appellato dott. Merlo) di illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 21 d.lgs. n. 39 del 2013 per difetto (o eccesso) di delega, sul presupposto che il criterio posto a base dal legislatore delegante non fosse quello di estendere soggettivamente i divieti di cui all&#8217;art. 53, comma 6-<em>ter</em>, anche nei confronti di soggetti ulteriori rispetto a quelli a cui la norma originaria trovava applicazione e, comunque, di soggetti diversi rispetto all&#8217;ambito soggettivo dell&#8217;attività  di vigilanza.<br /> Neppure risultano pertinenti le considerazioni svolte sempre dall&#8217;appellato dott. Merlo in ordine al fatto che, se anche le Autorità  portuali costituivano &#8211; ai sensi della l. n. 84 del 1994 &#8211; degli enti pubblici non economici, doveva altresì riconoscersi che ad esse, proprio in forza dell&#8217;ordinamento speciale contenuto nella l. n. 84 del 1994, non si sarebbe potuto applicare la disciplina di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, &#8220;<em>per la esclusione espressamente contenuta negli artt. 6 e 10 del medesimo D. Lgs.</em>&#8220;, con la conseguenza che &#8220;<em>all&#8217;origine, la norma introdotta come novella all&#8217;art.53 (comma 6 ter) non trovava (e non poteva trovare) applicazione ai dipendenti dell&#8217; A. P., che da tale plesso normativo non erano regolati per esclusione espressa</em>&#8220;.<br /> Invero le Autorità  portuali non sono ricomprese nella casistica delle discipline speciali di cui ai commi 5 e 6-<em>bis</em>Â dell&#8217;art. 6, laddove il richiamato art. 10 non risulta pertinente &#8211; in ragione dello specifico oggetto &#8211; alle questioni attualmente dedotte in giudizio.<br /> 8.3.3. Con la seconda delle censure riproposte da MSC Cruises s.a. (cui corrisponde il primo dei motivi dedotti dal dott. Merlo) è stata eccepita la consumazione del potere di contestazione da parte dell&#8217;ANAC per decorrenza dei termini di cui all&#8217;art. 7, comma 3 delÂ <em>Regolamento Vigilanza</em>Â (secondo cui &#8220;<em>La segnalazione si intende archiviata se l&#8217;Autorità  non procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini di cui all&#8217;articolo 12, c. 2</em>&#8220;, in base al quale &#8220;<em>Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento a seguito di segnalazione, decorrente dalla data di ricevimento della stessa, è, di norma, di 60 giorni</em>&#8220;).<br /> Hanno rilevato le parti appellate che la comunicazione di avvio del procedimento era stata inviata il 26 settembre 2016, successivamente cioè allo spirare del termine (di sessanta giorni) decorrente dalla segnalazione, risalente al 24 gennaio 2016, mentre non sarebbe decisivo l&#8217;utilizzo dell&#8217;inciso &#8220;<em>di norma</em>&#8221; di cui all&#8217;art. 12, comma 2 del predetto <em>Regolamento</em>, dovendo quest&#8217;espressione essere letta alla luce del combinato disposto tra i commi 1 e 2 dell&#8217;art. 12 ed il successivo art. 7, per cui il responsabile del procedimento indica &#8220;<em>il termine di conclusione del procedimento istruttorio</em>&#8221; che, di norma (ossia, in mancanza di diversa precisazione), è di sessanta giorni. Tale ultimo termine indicherebbe la durata massima del procedimento istruttorio in quanto, avvenuto il decorso dei termini &#8220;<em>di cui all&#8217;articolo 12, comma 2</em>&#8221; (e non giù  di quelli, eventualmente più¹ brevi, indicati dall&#8217;Autorità  ai sensi del comma 1), la segnalazione si intenderebbe archiviata.<br /> D&#8217;altra parte l&#8217;attività  posta in essere dall&#8217;ANAC non poteva considerarsi equivalente ad una riapertura dei termini per ragioni istruttorie, quest&#8217;ultima presupponendo pur sempre l&#8217;assolvimento di un preciso onere motivazionale che, nel caso di specie, non era stato assolto; laddove il significativo lasso di tempo trascorso era senz&#8217;altro idoneo ad ingenerare un legittimo affidamento sulla disposta archiviazione.<br /> Si tratta di deduzioni suggestive, ma anch&#8217;esse infondate.<br /> L&#8217;art. 12, comma 2, del &#8220;<em>Regolamento sull&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di vigilanza in materia di inconferibilità  e incompatibilità  di incarichi nonchè sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari</em>&#8221; dispone che &#8220;<em>Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento a seguito di segnalazione, decorrente dalla data di ricevimento della stessa, è, di norma, di 60 giorni</em>&#8220;; il precedente art. 7, comma 3, chiarisce che &#8220;<em>La segnalazione si intende archiviata se l&#8217;Autorità  non procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini di cui all&#8217;articolo 12, comma 2, del presente Regolamento</em>&#8220;.<br /> L&#8217;inequivoco tenore letterale della prima disposizione depone nel senso che il termine per la comunicazione di avvio del procedimento non può ritenersi perentorio, come evidenziato dalla locuzione &#8220;<em>di norma</em>&#8220;; per contro significativamente è proprio l&#8217;art. 7, comma 4 delÂ <em>Regolamento</em>Â (nel far seguito al terzo comma, che MSC Cruises s.a. richiama invece a sostegno della propria tesi circa la perentorietà  del termine) a chiarire che l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di vigilanza può avvenire &#8220;<em>anche con riferimento a segnalazioni giù  oggetto di archiviazione di cui ai commi precedenti, in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto, ovvero di diversa e ulteriore valutazione del Consiglio dell&#8217;Autorità </em>&#8220;.<br /> Nel caso di specie, a fronte di un termine chiaramente dilatorio non poteva ritenersi consumato il potere di contestazione, nè lo stesso poteva dar luogo (in ragione della sua stessa natura) ad un legittimo affidamento sulla (presunta) disposta archiviazione.<br /> 8.3.4. E&#8217; stato anche riproposto il motivo di censura con cui era stata contestata la violazione del diritto al contraddittorio e delle garanzie partecipative in quanto: a) una volta disposta la sospensione del procedimento, l&#8217;ANAC avrebbe dovuto esternare le ragioni che l&#8217;avrebbero giustificata (ovvero gli accertamenti da parte della Guardia di finanza in ordine al gruppo MSC) e ciù² anche al fine di consentire la partecipazione della società  durante l&#8217;effettuazione di tali attività  acquisitive; b) a seguito dell&#8217;istruttoria e, in particolare, a seguito di ricezione degli accertamenti &#8211; da parte della polizia giudiziaria &#8211; in ordine alla ricostruzione del gruppo MSC e &#8211; da parte all&#8217;ASP &#8211; in ordine ai provvedimenti adottati dall&#8217;Autorità  portuale di Genova sotto la presidenza del dott. Merlo nei confronti di società  italiane delle quali si era asserita l&#8217;appartenenza al Gruppo o, comunque, la soggezione alla direzione e coordinamento della società , ANAC non avrebbe garantito nè a quest&#8217;ultima, nè al dott. Merlo la conoscenza di tali risultanze; c) neppure nel corso dell&#8217;audizione l&#8217;Autorità  avrebbe fatto accenno a queste ultime (che, peraltro, giù  le erano note).<br /> La censura non merita favorevole considerazione, avendo l&#8217;ANAC documentato il rispetto di tutte le garanzie partecipative previste dal summenzionato <em>Regolamento</em>, ossia: 1) comunicazione di avvio del procedimento di vigilanza, con nota prot. 111034 del 26 settembre 2017 (doc. 3 ANAC); 2) comunicazione di sospensione dei termini del procedimento di vigilanza, con nota prot. n. 139100 del 22 dicembre 2017 (doc. 13 ANAC); 3) convocazione in audizione con nota prot. 13423 del 12 febbraio 2018 (doc. 14 ANAC); 4) nota di trasmissione della delibera agli interessati con prot. 25596 del 21 marzo 2018 (doc. 2 ANAC).<br /> Risulta in definitiva che le parti appellate fossero stati tempestivamente e pienamente informate dell&#8217;avvio del procedimento in esame, del suo oggetto e delle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, tant&#8217;è che le stesse hanno da subito potuto regolarmente agire in giudizio a tutela dei rispettivi interessi ritenuti violati dall&#8217;amministrazione.<br /> 8.3.5 Neppure è fondata la censura di irragionevolezza (di cui, in particolare, al quinto motivo della memoria MSC del 15 gennaio 2019) <a>per l&#8217;estensione ai Presidenti delle Autorità  portuali di un divieto quale quello di cui all&#8217;art. 53, comma 16-<em>ter</em>Â d.lgs. n. 165 del 2001, per non disporre essi di rilevanti poteri autoritativi o negoziali.</a><br /> E&#8217; sufficiente al riguardo ribadire che <a>il cd. divieto di &#8220;<em>pantouflage</em>&#8221; trova generale applicazione, in ragione della sua specifica <em>ratio</em>, anche nei confronti di soggetti titolari di poteri gestionali e/o amministrativi di sicuro minor rilievo rispetto a quelli dei Presidenti delle Autorità  portuali (<em>in primis</em>, i responsabili unici del procedimento); ciù² senza contare che proprio il sistema di <em>governance</em>Â delle Autorità  portuali si caratterizza per l&#8217;attribuzione di rilevanti poteri gestionali nelle mani del Presidente, come risulta dalla previsione di cui all&#8217;art. 8 della l. n. 84 del 1994.</a><br /> 8.4. Premesso quanto sopra in ordine all&#8217;assoggettabilità  degli appellati ai vincoli di legge in materia di &#8220;<em>pantouflage</em>&#8220;, resta da stabilire se l&#8217;ANAC abbia o meno il potere di irrogare le sanzioni previste dalla legge, una volta che le prescrizioni di quest&#8217;ultima siano state violate.<br /> Rinviando a quanto giù  rilevato in precedenza, si osserva che, come evidenziato dall&#8217;amministrazione appellante,Â <a>l&#8217;art. 53, comma 16-<em>ter</em>Â del d.lgs. n. 165 del 2001 disciplina una fattispecie di &#8220;incompatibilità  successiva&#8221;, espressamente richiamata nel testo del d.lgs. n. 39 del 2013.</a><br /> Sebbene tale disposizione non individui espressamente l&#8217;autorità  competente a garantire l&#8217;esecuzione delle conseguenze sanzionatorie previste della norma stessa, una volta accertata l&#8217;effettiva violazione (e pur dovendo auspicarsi in via generale che le norme limitative della capacità  lavorativa siano formulate nel rispetto del principio della tassatività  della fattispecie, anche con riferimento all&#8217;autorità  preposta al controllo o anche solo alla vigilanza), non può fondatamente dubitarsi che tale potere spetti all&#8217;ANAC.<br /> L&#8217;art. 13 del d.lgs. n. 39 del 2013 attribuisce infatti all&#8217;Autorità  nazionale anticorruzione il generale compito di vigilare &#8220;<em>sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l&#8217;esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi</em>&#8220;; a sua volta, l&#8217;art. 21 del medesimo decreto richiama esplicitamente la disciplina di cui all&#8217;art. 53, comma 16-<em>ter</em>Â del d.lgs. n. 165 del 2001 al fine specifico di estenderne in tale contesto il campo di applicazione.<br /> Sulla scorta di tale substrato normativo ricorrono i presupposti logici e di metodo giù  enucleati nella sentenza di questo Cons. Stato, VI, 30 gennaio 2007, n. 341, a mente del quale, in assenza di disposizioni univoche, l&#8217;enucleazione della competenza deve affondare le sue radici sulla valorizzazione della <em>ratio</em>Â della potestà  sanzionatoria.<br /> Come osservato dal Cons. Stato, I, con il parere n. 4008 del 2005, reso nell&#8217;adunanza del 30 novembre 2005 all&#8217;A.G.COM., &#8220;<em>le sanzioni amministrative sono infatti poste a specifica tutela delle funzioni proprie di un&#8217;Amministrazione e degli interessi che la sua attività  coinvolge; donde il corollario alla stregua del quale le sanzioni medesime devono essere comminate, in applicazione del principio generale che trova espressione nell&#8217;art. 17 della legge n. 24 novembre 1981, n. 689, dal soggetto pubblico «nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione»</em>&#8220;.<br /> Come giù  detto, la <em>ratio</em>Â del divieto di &#8220;<em>pantouflage</em>&#8221; risiede nella duplice esigenza, per un verso, di evitare che l&#8217;esercizio della carica rivestita dai pubblici dipendenti con posizioni di servizio particolarmente qualificate ed apicali (nella specie, coloro che esercitino &#8220;<em>poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni</em>&#8220;) sia inquinato anche solo dal sospetto di future personali utilità ; sotto altro profilo, dalla necessità  di scongiurare il rischio che la peculiare esperienza e le relazioni maturate dai detti funzionari durante lo svolgimento dell&#8217;incarico possano essere utilizzate, dopo la cessazione dello stesso, da imprese operanti nei rispettivi settori al fine di trarne utili e vantaggi incompatibili con la trasparenza e la parità  della competizione nel mercato.<br /> In termini più¹ generali, il divieto in questione mira a scongiurare il prodursi degli evidenti affetti antigiuridici che potrebbero derivare da una tale potenziale situazione di conflitto di interessi,Â <em>in primis</em>Â quelli di natura corruttiva: non a caso, del resto, l&#8217;introduzione del divieto è avvenuta con la legge n. 190 del 2012, espressamente finalizzata ad attuare l&#8217;art. 6 della Convenzione della Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall&#8217;Assemblea generale dell&#8217;Onu il 31ottobre 2003.<br /> La sanzione di cui si discute è posta a tutela della delicata funzione assolta dall&#8217;ANAC, la quale svolge, &#8220;<em>con modalità  tali da assicurare azione coordinata, attività  di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell&#8217;illegalità  nella pubblica amministrazione</em>&#8221; (art. 1, comma primo, l. n. 190 del 2012).<br /> Ne consegue la configurabilità  di un chiaro &#8220;<em>nesso finalistico fra la norma assistita dalla sanzione amministrativa e le funzioni attribuite all&#8217;Autorità </em>&#8221; e, in definitiva, la necessità  logico-sistematica dell&#8217;ascrizione in capo all&#8217;Autorità  del compito di assicurare, in sede di accertamento della nullità  dei contratti sottoscritti dalle parti e di adozione delle misure conseguenti, la tutela dei valori trasparenza ed integrità  delle amministrazioni pubbliche che sono ilÂ <em>proprium</em>Â della sua missione istituzionale.<br /> Ne deriva altresì che, pur non disconoscendosi il principio generale alla stregua del quale le norme di legge attributive di competenze sono affidate, di massima, a criteri di elencazione analitica piuttosto che a clausole generali fondanti un potere implicito, si deve convenire che nella specie, per le peculiari ragioni logico-sistematiche ora esposte, l&#8217;art. 13 del d.lgs. n. 39 del 2013 sancisce una specifica, ancorchè non testuale, attribuzione di competenza in favore dell&#8217;ANAC anche in ordine all&#8217;accertamento della nullità  dei contratti di cui si tratta (in quanto naturale e coerente predicato dell&#8217;attribuzione della competenza ad accertare le violazioni del sistema).<br /> In questo contesto l&#8217;ANAC pone in essere una attività  di vigilanza che consiste in un potere particolare, assegnato alle autorità  amministrative indipendenti per verificare nell&#8217;interesse generale il rispetto delle regole in rapporto al loro settore (regole talora da esse stesse poste) da parte degli operatori pubblici e privati ivi operanti.<br /> Non è quindi neppur decisivo il rilievo (a rigore, non dimostrato) secondo cui l&#8217;incarico di cui dovrebbe predicarsi la nullità , in conseguenza della violazione del divieto di cui all&#8217;art. 16-<em>ter</em>Â d.lgs. n. 165 del 2001, non sarebbe regolato &#8211; in tesi &#8211; dalla legge italiana, in quanto intercorso tra una società  con sede in Svizzera ed il dott. Merlo e dunque regolato dalla <em>lex loci</em>.<br /> 9. Alla stregua delle osservazioni svolte l&#8217;appello va accolto e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, devono essere respinti i ricorsi proposti in primo grado.<br /> Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto respinge, in riforma dell&#8217;impugnata sentenza, i ricorsi introduttivi in primo grado proposti da MSC Cruises s.a., unitamente ai motivi aggiunti, e dal dott. Merlo Luigi.<br /> Condanna MSC Cruises s.a. ed il dott. Merlo Luigi al pagamento &#8211; in solido fra loro ed in favore dell&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione &#8211; delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che complessivamente liquida in euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre Iva, Cpa ed altri accessori di legge, se dovuti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> </div>
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		<title>T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.140</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-29-10-2019-n-140/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-29-10-2019-n-140/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.140</a></p>
<p>Pres. Vigotti, Est. Polidori Sull&#8217;applicabilità  del metodo c.d. on/off per la valutazione delle offerte. 1. Contratti della p.a. &#8211; Gara &#8211; Offerta economicamente più¹ vantaggiosa &#8211; Metodo on/off&#8211; Applicabilità &#8211; Limiti.  1. In tema di aggiudicazione mediante offerta economicamente più¹ vantaggiosa, è illegittima la combinazione del metodo di attribuzione dei punteggi &#8220;on/off&#8221;</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vigotti, Est. Polidori</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;applicabilità  del metodo c.d. on/off per la valutazione delle offerte.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Contratti della p.a. &#8211; Gara &#8211; Offerta economicamente più¹ vantaggiosa &#8211; Metodo <em>on/off</em>&#8211; Applicabilità &#8211; Limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. In tema di aggiudicazione mediante offerta economicamente più¹ vantaggiosa, è illegittima la combinazione del metodo di attribuzione dei punteggi &#8220;on/off&#8221; con la mancata previsione dell&#8217;obbligo di allegare documentazione tecnica a corredo dell&#8217;offerta e con la mancata nomina di una commissione incaricata di verificare quanto dichiarato dai concorrenti poichè, di fatto, vanifica la valutazione dell&#8217;elemento qualitativo. Nella specie tutti i concorrenti hanno dichiarato il possesso delle caratteristiche richieste per i dispositivi offerti in gara ottenendo il massimo punteggio tecnico previsto, con l&#8217;effetto di trasformare il criterio di aggiudicazione in quello del prezzo più¹ basso (perchè l&#8217;unico elemento determinante per l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto è risultato il prezzo offerto da ciascun corrente) e di rinviare alla fase della stipula e/o dell&#8217;esecuzione del contratto la verifica di quanto dichiarato dal concorrente aggiudicatario in merito alle caratteristiche del dispositivo offerto in gara, così unificando due momenti (quello relativo alla gara vera e propria e quello del controllo del prodotto offerto dal concorrente aggiudicatario) che la legislazione in materia di contratti pubblici vuole e tiene autonomi e distinti.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/10/2019<br /> <strong>N. 00140/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00144/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 144 del 2019 proposto dalla società  EMZ Tecnologie Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Zoppellari, Gabriele Grande e Mario Maccaferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Grazioli n. 27, presso lo studio dell&#8217;avvocato Mario Maccaferri;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> &#8211; la Provincia autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolà² Pedrazzoli, Sabrina Azzolini e Giuliana Fozzer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15 presso l&#8217;avvocato Sabrina Azzolini;<br /> &#8211; l&#8217;Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti della Provincia autonoma di Trento, non costituita in giudizio;<br /> &#8211; la Comunità  della Val Di Sole, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> &#8211; KGN S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Gianluca Ghirigatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> &#8211; Id&amp;A S.r.l., non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> in via principale:<br /> &#8211; del verbale della seconda seduta pubblica delle operazioni di gara, tenutasi in data 27 agosto 2019, recante il provvedimento di aggiudicazione della <em>&#8220;gara europea a procedura aperta per l&#8217;appalto della fornitura e posa in opera di dispositivi di gestione conferimenti su strutture semi-interrate e contenitori stradali esistenti, compresi service di gestione dati e manutenzione dei dispositivi elettronici, sul territorio della Comunità  della Valle di Sole (TN)&#8221;</em>Â a favore della società  KGN S.r.l.;<br /> &#8211; di tutti gli ulteriori verbali di gara e segnatamente del verbale della prima seduta pubblica delle operazioni di gara, tenutasi in data 24 luglio 2019, nel corso della quale il Presidente del seggio di gara ha erroneamente attribuito il massimo punteggio alle offerte formulate dalle società  controinteressate con riguardo ai criteri di valutazione descritti all&#8217;art. 18.1 del disciplinare di gara;<br /> &#8211; di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o connesso, ivi espressamente compresa la <em>lex specialis</em>Â e i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante prima della scadenza del termine per la formulazione dell&#8217;offerta;<br /> in via subordinata:<br /> &#8211; del suddetto verbale della seconda seduta pubblica delle operazioni di gara, tenutasi in data 27 agosto 2019, recante il provvedimento di aggiudicazione a favore della società  KGN S.r.l.;<br /> &#8211; dell&#8217;art. 16 del disciplinare di gara, rubricato <em>&#8220;Offerta tecnica &#8211; Documentazione da caricare a sistema come allegato Tecnico&#8221;</em>, nella parte in cui si è limitato a prevedere che detto <em>&#8220;allegato&#8221;</em>Â debba ricomprendere esclusivamente ilÂ <em>&#8220;modulo di offerta tecnica&#8221;Â </em>redatto secondo il fac-simile allegato D, senza richiedere ai concorrenti la produzione anche di ulteriore documentazione tecnica e/o campionatura riferita ai prodotti offerti, impedendo di fatto agli organi di gara l&#8217;accertamento dell&#8217;effettivo possesso da parte dei dispositivi offerti dei requisiti tecnici di minima e premiali richiesti;<br /> &#8211; dell&#8217;art. 18.1 del disciplinare di gara, rubricato <em>&#8220;criteri di valutazione dell&#8217;offerta tecnica&#8221;</em>, nella parte in cui ha articolato l&#8217;elemento qualitativo in criteri di valutazione incentrati sul metodo <em>&#8220;on/off&#8221;</em>;<br /> &#8211; dell&#8217;art. 18.2 del disciplinare di gara, rubricato <em>&#8220;Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell&#8217;offerta tecnica&#8221;</em>, nella parte in cui ha stabilito l&#8217;attribuzione del punteggio tecnico <em>&#8220;automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell&#8217;offerta, dell&#8217;elemento richiesto&#8221;</em>Â dichiarata dal concorrente nell&#8217;ambito delÂ <em>&#8220;modulo di offerta tecnica&#8221;</em>, senza prevedere l&#8217;esame di ulteriore documentazione tecnica e/o l&#8217;esecuzione di prove pratiche su campionatura riferita ai dispositivi offerti, impedendo l&#8217;accertamento dell&#8217;effettivo possesso da parte dei dispositivi offerti dei requisiti tecnici di minima e premiali richiesti;<br /> &#8211; dell&#8217;art. 4, punto 6, dell&#8217;atto organizzativo dell&#8217;Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti della Provincia autonoma di Trento, nella parte in cui ha stabilito che <em>&#8220;per le procedura di gara che prevedano, quale criterio di aggiudicazione, l&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa con elementi di valutazione esclusivamente quantitativi e/o tabellari, l&#8217;attribuzione dei relativi punteggi, attraverso l&#8217;applicazione delle formule matematiche indicate negli atti di gara, è demandata al Seggio di gara&#8221;</em>;<br /> &#8211; dell&#8217;art. 20 del disciplinare di gara, nella parte in cui, ottemperando a quanto prescritto dal predetto atto organizzativo, non ha previsto la nomina di una Commissione Tecnica per l&#8217;attribuzione del punteggio alle offerte tecniche formulate in gara dai concorrenti;<br /> &#8211; dell&#8217;art. 21, nella parte in cui è stata attribuito al Presidente del Seggio di gara il compito di assegnare i punteggi per ogni singolo elemento e sub elemento di valutazione qualitativo inerente le offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti;<br /> &#8211; del provvedimento di nomina del Seggio di gara;<br /> &#8211; di tutti i verbali delle sedute pubbliche relative alle operazioni concorsuali e segnatamente del primo e secondo verbale delle operazioni concorsuali tenutesi, rispettivamente, in data 24 luglio 2019 e 27 agosto 2019;<br /> &#8211; di ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposti, conseguenti o connessi, anche non cogniti, ivi ricompresa per quanto occorrer possa la determinazione del responsabile del Servizio edilizia abitativa, tutela dell&#8217;ambiente e del territorio della Comunità  della Valle di Sole n. 62 in data 17 aprile 2019, di indizione della procedura di gara, poi rettificata con le determinazioni n. 75 in data 8 maggio 2019 e n. 95 in data 14 giugno 2019, ed i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante, prima della scadenza del termine per la formulazione dell&#8217;offerta;<br /> nonchè per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno patito dalla società  ricorrente.<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento, della Comunità  della Valle di Sole e della società  Kgn S.r.l. e di;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2019 il dott. Carlo Polidori e uditi l&#8217;avvocato Gabriele Grande per la società  ricorrente, l&#8217;avvocato Sabrina Azzolini per la Provincia autonoma di Trento, l&#8217;avvocato dello Stato Davide Volpe per la Comunità  della Valle di Sole e l&#8217;avvocato Gianluca Ghirigatto per la controinteressata KGN S.r.l.;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO<br /> 1. La Provincia autonoma di Trento (di seguito PAT), per il tramite dell&#8217;Agenzia provinciale per gli appalti e contratti &#8211; Servizio appalti (di seguito APAC), con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell&#8217;Unione Europea, n. del 24 maggio 2019 ha indetto una <em>&#8220;gara europea a procedura aperta per l&#8217;appalto della fornitura e posa in opera di dispositivi di gestione conferimenti su strutture semi-interrate e contenitori stradali esistenti, compresi service di gestione dati e manutenzione dei dispositivi elettronici, sul territorio della Comunità  della Valle di Sole (TN)&#8221;</em>. Il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa, con l&#8217;attribuzione di punti 70/100 per l&#8217;aspetto tecnico e 30/100 per quello economico, come risulta dall&#8217;art. 18 del disciplinare di gara. La valutazione dell&#8217;aspetto tecnico è stata articolata in cinque criteri, strutturati in base al c.d. metodo <em>&#8220;on/off&#8221;</em>Â e specificati in un&#8217;apposita tabella riportata nel corpo dell&#8217;art. 18.1 del disciplinare di gara. In particolare al successivo art. 18.2 è stato precisato che <em>&#8220;a ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare indentificato dalla colonna &#8220;T&#8221; della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell&#8217;offerta, dell&#8217;elemento richiesto&#8221;</em>, in ragione di quanto dichiarato in gara dal concorrente; difatti l&#8217;art. 16 del disciplinare di gara ha richiesto la produzione in gara di unÂ <em>&#8220;Allegato Tecnico&#8221;</em>, contenente ilÂ <em>&#8220;modulo di offerta tecnica, redatto preferibilmente secondo il fac-simile allegato D al presente disciplinare e disponibile nella piattaforma di gara SAP-SRM e sul sito internet, &#8230; nel quale il concorrente dovrà  indicare le migliorie che intende offrire rispetto alle specifiche e caratteristiche minime contenute nei documenti di gara (in particolare nel Capitolato speciale d&#8217;appalto &#8211; parte amministrativa e parte tecnica)&#8221;</em>. Inoltre, per quanto rileva in questa sede, il disciplinare di gara dispone, all&#8217;art. 20, che non è prevista la nomina di una Commissione di esperti nel settore oggetto di gara in quanto <em>&#8220;le offerte tecniche sono valutate sulla base di criteri esclusivamente quantitativi e tabellari&#8221;</em>, in conformità  a quanto previsto dell&#8217;art. 4, punto 6, dell&#8217;atto organizzativo dell&#8217;APAC della PAT, secondo il quale <em>&#8220;per le procedura di gara che prevedano, quale criterio di aggiudicazione, l&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa con elementi di valutazione esclusivamente quantitativi e/o tabellari, l&#8217;attribuzione dei relativi punteggi, attraverso l&#8217;applicazione delle formule matematiche indicate negli atti di gara, è demandata al Seggio di gara&#8221;</em>.<br /> 2. Alla gara hanno preso parte tre operatori economici: la ricorrente EMZ Tecnologie Ambientali S.r.l. (di seguito società  EMZ), che ha offerto in gara il dispositivo, denominato UEMUSE 07, la controinteressata KGN S.r.l., che ha offerto in gara il dispositivo denominato Kupolina, e la controinteressata ID&amp;A S.r.l., che ha offerto in gara il dispositivo denominato Horus &#8211; ID &#8211; WSD. In data 24 luglio 2019, nel corso della prima seduta pubblica, il Presidente del seggio di gara, valutata la documentazione amministrativa, ha ammesso tutti i concorrenti ed ha proceduto all&#8217;apertura delle offerte tecniche; quindi,Â <em>«constata la regolarità  della presentazione del &#8220;modulo offerta tecnica&#8221; di ciascun concorrente»</em>, ha attribuito <em>«i punteggi attraverso l&#8217;applicazione dei criteri tabellari, nella puntuale osservanza delle prescrizioni indicate al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara»</em>Â (come risulta dal relativo verbale di gara). Tutte le offerte tecniche formulate dai concorrenti hanno ottenuto il massimo punteggio previsto dal disciplinare per ciascun criterio di valutazione. Al termine delle operazioni di valutazione dell&#8217;aspetto qualitativo il Presidente del seggio ha aperto le offerte economiche e stilato la graduatoria finale, che vede classificata al primo posto la controinteressata KGN S.r.l., con un punteggio complessivo pari a 100,00 (di cui 70 punti per l&#8217;offerta tecnica e 30 punti per l&#8217;offerta economica), al secondo posto la controinteressata ID&amp;A S.r.l., con un punteggio complessivo pari a 99,379 (di cui 70 punti per l&#8217;offerta tecnica e 29,379 punti per l&#8217;offerta economica) e al terzo posto la ricorrente, con un punteggio complessivo pari a 96,195 (di cui 70 punti per l&#8217;offerta tecnica e 26,195 punti per l&#8217;offerta economica).<br /> 3. La società  EMZ con il presente ricorso preliminarmente riferisce che, a seguito di apposite istanze di accesso agli atti, ha rilevato taluni vizi di legittimità  nell&#8217;attività  valutativa svolta dal Presidente del seggio, il quale ha attribuito il massimo punteggio alle offerte tecniche delle controinteressate, sia con riferimento al criterio di valutazione n. 3 (<em>&#8220;fabbisogno energetico&#8221;Â </em>&#8211; max 20 punti), sia con riferimento al criterio di valutazione n. 4 (<em>&#8220;caratteristiche costruttive gusci&#8221;Â </em>&#8211; max 11 punti), sia con riferimento al criterio di valutazione n. 1 (<em>&#8220;numero di operazioni necessarie per il conferimento del rifiuto da parte dell&#8217;utente finale&#8221;</em>Â &#8211; max 20 punti). Tali vizi, secondo la ricorrente, hanno alterato l&#8217;esito della gara, perchè in assenza dei vizi stessi essa sarebbe risultata aggiudicataria, stante l&#8217;esigua distanza tra la propria offerta economica e quelle delle due controinteressate.<br /> 4. Dei provvedimenti impugnati la ricorrente chiede, quindi, l&#8217;annullamento deducendo le seguenti censure.<br /> I) <em>Violazione dell&#8217;art. 18.1 del disciplinare di gara; violazione dell&#8217;art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016; violazione degli articoli 16 e 17 della legge provinciale n. 2/2016; violazione dei principi generali in materia di gare pubbliche, come enunciati dall&#8217;art. 30, del d.lgs. n. 50 del 2016, e in particolare dei principi di economicità , di efficacia, di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione e di trasparenza; violazione dell&#8217;art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento; eccesso di potere per falso presupposto di fatto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità  ed irragionevolezza, ingiustizia manifesta e sviamento di potere.</em><br /> La ricorrente chiede l&#8217;annullamento dei provvedimenti impugnati in via principale e, per l&#8217;effetto, di poter conseguire l&#8217;aggiudicazione, ribadendo che dall&#8217;esame della documentazione acquisita è emersa l&#8217;illegittimità  dell&#8217;operato del Presidente del seggio nell&#8217;attribuzione dei punteggi relativi alle offerte tecniche delle controinteressate.<br /> In particolare, quanto al criterio di valutazione n. 3, concernente ilÂ <em>&#8220;fabbisogno energetico&#8221;</em>, la ricorrente &#8211; premesso che la stazione appaltante,Â <em>&#8220;al fine di garantire l&#8217;effettiva autonomia ed il funzionamento continuo della calotta, nonchè di migliorarne il sistema di alimentazione ed il relativo bilancio energetico&#8221;</em>, ha inteso premiare, con l&#8217;attribuzione del punteggio massimo relativo al criterio in questione (20 punti), l&#8217;offerta di un dispositivo dotato <em>&#8220;di un secondo sistema di ricarica (alimentato da fonti rinnovabili e quindi non a batteria)&#8221;</em>Â &#8211; sostiene che l&#8217;attribuzione del punteggio massimo postula la presenza, nel dispositivo offerto, di due distinti ed autonomi sistemi di ricarica, oltre quello di alimentazione (che in tutti i dispositivi offerti è sempre caratterizzato dall&#8217;alimentazione elettrica derivante da batterie). Ciononostante il Presidente del seggio &#8211; indotto in errore dalle risposte fornite dalle controinteressate &#8211; ha attribuito alle loro offerte il punteggio massimo, malgrado i dispostivi offerti siano privi di un secondo sistema di ricarica alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili. Infatti il prodotto denominato Kupolina, offerto dalla KGN è privo di un secondo sistema di ricarica alimentato da fonti rinnovabili, come può evincersi dalla relazione tecnica prodotta in gara dalla stessa KGN, perchè si compone di un sistema energetico di alimentazione basato su batterie e da un solo sistema di ricarica (ancorchè incentrato sull&#8217;impiego di pannelli fotovoltaici). Invece il prodotto denominato UEMUSE 07, offerto dalla ricorrente dispone di due distinti sistemi di ricarica alimentati da fonti rinnovabili (oltre a quello di alimentazione principale), come risulta dalla relazione tecnica prodotta in gara, ove si legge che la ricorrente <em>«ha sviluppato una soluzione innovativa che prevede l&#8217;impiego di due forme di autoproduzione di energia. La prima è costituita da un generatore che trasforma in energia elettrica l&#8217;energia cinetica prodotta dal movimento dei gusci durante le fasi di apertura e chiusura del dispositivo durante l&#8217;effettuazione del conferimento. La seconda invece è costituita da due celle fotovoltaiche che sono posizionate sul guscio del dispositivo e che producono energia sfruttando l&#8217;effetto fotoelettrico. L&#8217;energia prodotta da queste due fonti di energia rinnovabile e pulita viene immagazzinata in un particolare sistema di accumulo e resa quindi disponibile per il funzionamento del dispositivo»</em>. Occorre, quindi, decurtare il punteggio tecnico della KGN di 20 punti, erroneamente attribuiti per il criterio di valutazione n. 3. Analoghe considerazioni valgono per il prodotto denominato Horus-ID-WSD, offerto in gara dalla controinteressata ID&amp;A in quanto, come risulta dal certificato di conformità  CE e come emerso nell&#8217;ambito di una distinta procedura di gara indetta nell&#8217;anno 2019 dalla società  Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l. (gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle province dell&#8217;ATO Toscana Sud), tale prodotto non è dotato di alcun sistema di ricarica, ma soltanto del sistema di alimentazione a batterie. Pertanto occorre decurtare anche il punteggio tecnico di ID&amp;A di 20 punti.<br /> Quanto al criterio di valutazione n. 4, concernente le <em>&#8220;caratteristiche costruttive del guscio&#8221;</em>, la ricorrente &#8211; premesso che il disciplinare di gara prevede che <em>&#8220;L&#8217;offerta sarà  valutata rispetto al miglior grado di ingegnerizzazione della soluzione proposta, quale l&#8217;assenza di saldature presenti nei gusci&#8221;</em>, con l&#8217;attribuzione del punteggio massimo previsto (11 punti) soltanto in assenza di saldature &#8211; contesta l&#8217;operato del Presidente del seggio perchè si è limitato a recepire acriticamente quanto dichiarato dalle controinteressate senza disporre un esame dei campioni dei prodotti offerti. Ciù² avrebbe consentito di verificare che i dispositivi offerti dalle controinteressate presentano saldature all&#8217;interno del guscio, a differenza di quello offerto dalla ricorrente. Pertanto occorre decurtare il punteggio tecnico di entrambe le controinteressate di ulteriori 11 punti, erroneamente attribuiti per il criterio di valutazione n. 3.<br /> Infine, quanto al criterio di valutazione n. 1, concernente ilÂ <em>&#8220;numero di operazioni&#8221;</em>, la ricorrente &#8211; premesso che il disciplinare di gara prevede che <em>&#8220;l&#8217;offerta sarà  valutata sotto il profilo della semplicità  di utilizzo del sistema da parte dell&#8217;utente, espresso nel minor numero di operazioni da effettuare per il corretto conferimento del rifiuto mediante il dispositivo calotta. Ognuna delle seguenti azioni sarà  valutata come una singola operazione: avvicinamento o inserimento del tag nel modulo elettronico; apertura della calotta; conferimento del sacco nella calotta; chiusura della calotta; recupero del tag&#8221;</em>, con l&#8217;attribuzione del punteggio massimo (20 punti) soltanto nel caso in cui il numero delle operazioni sia <em>&#8220;uguale o minore a 4 operazioni&#8221;Â </em>&#8211; contesta l&#8217;attribuzione del punteggio massimo alla controinteressata ID&amp;A osservando che, come emerge dall&#8217;esame della giù  richiamata relazione tecnica presentata nella gara indetta dalla società  Servizi Ecologici Integrati Toscana, il numero delle operazioni necessarie per il conferimento del rifiuto, in caso di utilizzo del dispositivo Horus-ID-WSD, è pari almeno a 5. Pertanto l&#8217;offerta tecnica di ID&amp;A avrebbe meritato solo 10 punti, in luogo dei 20 attribuiti dal Presidente del seggio.<br /> In definitiva, secondo la ricorrente, la documentazione prodotta dalle controinteressate (ed in particolar modo quella presentata dalla KGN) è stata esaminata con superficialità  e non sono stati richiesti campioni dei prodotti offerti per accertare l&#8217;effettiva sussistenza delle caratteristiche dichiarate. Nè può ritenersi che le suesposte censure eccedano i limiti del sindacato sulla discrezionalità  tecnica dell&#8217;Amministrazione, essendo volte a far emergere la superficialità  e l&#8217;irragionevolezza dell&#8217;operato del Presidente del seggio. Nè tantomeno può ritenersi che il Presidente del seggio fosse tenuto soltanto ad attribuire i punteggi tecnici attenendosi a quanto dichiarato dai concorrenti nei questionari di cui alÂ <em>&#8220;modulo di offerta tecnica&#8221;</em>; infatti la valutazione tecnica non può esaurirsi in un esame meramente documentale perchè, aderendo a questa impostazione, ogni operatore economico potrebbe attestare la conformità  del prodotto offerto alle caratteristiche richieste dalla <em>lex specialis</em>, anche se tale conformità  non sussiste.<br /> Ne discende &#8211; secondo la ricorrente &#8211; che, per effetto del ricalcolo dei punteggi relativi alle offerte tecniche, essa risulterebbe aggiudicataria, collocandosi al primo posto della nuova graduatoria finale con un punteggio complessivo pari a 96,195 (di cui 70 punti per l&#8217;offerta tecnica e 26,195 punti per l&#8217;offerta economica), mentre la controinteressata KGN sarebbe relegata al secondo posto, con un punteggio complessivo pari a 69,00 (di cui 39 punti per l&#8217;offerta tecnica e 30,00 punti per l&#8217;offerta economica), e la controinteressata ID&amp;A al terzo posto, con un punteggio complessivo pari a 58,379 (di cui 29 punti per l&#8217;offerta tecnica e 29,375 punti per l&#8217;offerta economica).<br /> II) <em>Violazione dell&#8217;art. 95, d.lgs. n. 50 del 2016; violazione degli articoli 16 e 17 della legge provinciale n. 2/2016; violazione dei principi generali in materia di gare pubbliche, come enunciati dall&#8217;art. 30, del d.lgs. n. 50 del 2016, e in particolare dei principi di economicità , di efficacia, di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione e di trasparenza; violazione dell&#8217;art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento; eccesso di potere per falso presupposto di fatto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità  ed irragionevolezza, ingiustizia manifesta e sviamento di potere.</em><br /> Per il caso in cui non fosse accolto il primo motivo, la ricorrente chiede l&#8217;annullamento degli atti impugnati in via subordinata, con conseguente accertamento dell&#8217;obbligo della stazione appaltante di procedere all&#8217;integrale rinnovazione della gara, lamentando l&#8217;illegittimità  del combinato disposto degli articoli 16, 18.1 e 18.2 del disciplinare di gara, nella parte in cui la valutazione dell&#8217;offerta tecnica viene articolata su cinque criteri incentrati esclusivamente sul c.d. principio <em>&#8220;on/off&#8221;</em>, senza che venga richiesta ai concorrenti la presentazione di documentazione a corredo dell&#8217;offerta tecnica e/o di campioni relativi ai prodotti offerti. Secondo la ricorrente, in caso di gara da aggiudicare con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa, i diversi criteri e sottocriteri previsti per l&#8217;attribuzione dei punteggi devono essere strutturati in modo tale da garantire il miglior rapporto qualità /prezzo e stimolare un effettivo confronto concorrenziale sulla qualità  delle prestazioni offerte. Invece la previsione di criteri di valutazione incentrati esclusivamente sul principio <em>&#8220;on/off&#8221;</em>, abbinata alla mancata previsione dell&#8217;obbligo di allegare documentazione tecnica a corredo dell&#8217;offerta, determina &#8211; come è avvenuto nel caso in esame &#8211; uno snaturamento del criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa, perchè comporta un appiattimento dei punteggi tecnici e un&#8217;incidenza quasi totalitaria dell&#8217;elemento prezzo ai fini dell&#8217;aggiudicazione. In altri termini è illogico affidare al Presidente del seggio il compito di valutare le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti dai concorrenti basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni dei concorrenti stessi, risultanti dalÂ <em>&#8220;modulo di offerta tecnica&#8221;</em>Â &#8211; composto da un questionario al quale ciascun concorrente può rispondere senza alcun controllo, sì da poter ottenere l&#8217;attribuzione del massimo punteggio previsto per ciascun criterio di valutazione &#8211; e prescindendo dall&#8217;esame di documentazione tecnica, dalla visione dei campioni dei prodotti offerti e dall&#8217;esecuzione di prove. Sono, quindi, illegittime le previsioni degli articoli 16, 18.1 e 18.2 del disciplinare di gara, che hanno consentito a tutti i concorrenti di ottenere il punteggio massimo previsto per l&#8217;elemento qualitativo (70 punti), limitandosi a dichiarare che i dispositivi offerti presentano le caratteristiche richieste dalla <em>lex specialis</em>.<br /> III) <em>Violazione degli articoli 77 e 78 del d.lgs. n. 50 del 2016; violazione degli articoli 20 bis e 21 della legge provinciale n. 2/2016; violazione dei principi generali in materia di gare pubbliche, come enunciati dall&#8217;art. 30, del d.lgs. n. 50 del 2016, e in particolare dei principi di economicità , di efficacia, di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione e di trasparenza; violazione dell&#8217;art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento; eccesso di potere per falso presupposto di fatto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità  ed irragionevolezza, ingiustizia manifesta e sviamento di potere.</em><br /> In via ulteriormente subordinata, per il caso in cui fossero ritenuti infondati il primo ed il secondo motivo, la ricorrente eccepisce l&#8217;illegittimità  dell&#8217;art. 4, punto 6, dell&#8217;Atto organizzativo dell&#8217;APAC della PAT, secondo il quale <em>«per le procedura di gara che prevedano, quale criterio di aggiudicazione, l&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa con elementi di valutazione esclusivamente quantitativi e/o tabellari, l&#8217;attribuzione dei relativi punteggi, attraverso l&#8217;applicazione delle formule matematiche indicate negli atti di gara, è demandata al Seggio di gara»</em>. Non esiste, secondo la ricorrente, alcuna norma a livello nazionale o a livello provinciale che consenta alle stazioni appaltanti di derogare alla nomina dell&#8217;apposita commissione composta da esperti nel settore oggetto di gara allorquando sia prescelto il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa, neppure laddove i criteri di valutazione delle offerte tecniche siano tutti di tipo quantitativo o tabellari. Del resto le Linee guida ANAC n. 5, recanti <em>&#8220;Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell&#8217;Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici&#8221;</em>, ribadiscono che l&#8217;obbligo di nominare l&#8217;apposita Commissione giudicatrice sussiste anche quando è prevista <em>«l&#8217;attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off»</em>.<br /> 5. La Comunità  della Val Di Sole si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 16 ottobre 2019, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, perchè la gara è stata integralmente gestita dall&#8217;APAC ai sensi dell&#8217;art. 39-bis della legge provinciale n. 3/2006, e chiedendo, in via subordinata, il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente.<br /> 6. La controinteressata KGN S.r.l. si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 21 ottobre 2019, chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente. In particolare la controinteressata ha eccepito che il dispositivo denominato Kupolina dispone di due sistemi energetici autonomi, costituiti da batterie e da due pannelli fotovoltaici ad alto rendimento; che nessuna norma preclude alle stazioni appaltanti la possibilità  di eseguire la valutazione delle offerte tecniche attraverso criteri numerici e tabellari, basati sulla preventiva determinazione delle caratteristiche del prodotto; che correttamente la stazione appaltante ha ritenuto superflua la nomina della commissione di gara in quanto l&#8217;esercizio della discrezionalità  tecnico-valutativa si è esaurito nella fase di predeterminazione degli elementi migliorativi del prodotto richiesto.<br /> 7. La Provincia di Trento si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e con memoria depositata in data 22 ottobre 2019 ha chiesto il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente. In particolare la provincia ha replicato che <em>«il Seggio di Gara non era investito di alcun potere di apprezzamento discrezionale della qualità  dell&#8217;offerta tecnica, posto che la discrezionalità  della valutazione dell&#8217;offerta tecnica risultava esercitata ed esaurita dallo stesso disciplinare di gara, nè era investito di un accertamento di veridicità  della dichiarazione negoziale di offerta delle caratteristiche tecniche migliorative (quanto dichiarato in sede di offerta tecnica vincola il concorrente in sede precontrattuale a pena dell&#8217;escussione della garanzia provvisoria e &#8211; in caso di aggiudicazione &#8211; si traduce in obbligo contrattuale), posto che non era richiesto al Seggio di Gara di effettuare alcun tipo di controllo in merito a quanto offerto dai concorrenti attraverso l&#8217;apposito modulo messo a disposizione da parte dell&#8217;amministrazione, in quanto la disciplina di gara non richiedeva ai concorrenti di produrre ulteriore documentazione tecnica, a comprova di quanto dichiarato nel modulo da caricare a sistema».Â </em>Inoltre, secondo la Provincia,Â <em>«è ragionevole che l&#8217;ente aggiudicatore non abbia richiesto la produzione di documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche premianti che i concorrenti si sono impegnati a rispettare nell&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto presentando una dichiarazione negoziale di offerta contrattuale, il cui mancato rispetto li esporrebbe all&#8217;escussione della garanzia provvisoria ovvero definitiva, al pagamento di penali, alla risoluzione del contratto, al risarcimento per i danni cagionati e alla segnalazione dell&#8217;inadempimento ad ANAC».Â </em>Infine la Provincia ha eccepito che la mancata nomina della Commissione giudicatrice si giustifica in ragione della speciale disciplina posta dall&#8217;art. 20-bis della legge provinciale n. 2/2016 (secondo il quale <em>&#8220;Il regolamento di attuazione di questa legge disciplina le funzioni della commissione tecnica e del presidente di gara e i requisiti dei componenti di questi organi. Spetta in ogni caso alla commissione tecnica, ove presente, la valutazione dell&#8217;offerta tecnica e al presidente di gara l&#8217;assegnazione del punteggio all&#8217;offerta economica. &#038;&#8221;</em>) e del fatto che la stazione appaltante ha scelto di aggiudicare l&#8217;appalto con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa sulla base di criteri di natura tabellare.<br /> 8. Alla camera di consiglio del 24 ottobre 2019 le parti sono state avvisate della possibilità  di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata. Quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. La domanda principale &#8211; volta a tutelare il c.d. interesse pretensivo principale, ossia l&#8217;interesse all&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto, e supportata dal primo motivo di ricorso, diretto a dimostrare che una corretta valutazione delle caratteristiche dei prodotti offerti in gara dai concorrenti avrebbe consentito alla ricorrente di collocarsi al primo posto della graduatoria &#8211; non può essere accolta alla luce delle seguenti considerazioni.<br /> La valutazione delle offerte tecniche e l&#8217;attribuzione dei punteggi rientrano nell&#8217;ampia discrezionalità  tecnica riconosciuta all&#8217;amministrazione e, quindi, sono inammissibili le censure che impingono il merito di valutazioni per loro natura opinabili, in quanto sollecitano il giudice amministrativo a sostituirsi all&#8217;amministrazione al di fuori dei tassativi casi sanciti dall&#8217;art. 134 cod. proc. amm. (principio consolidato: da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V, 6 maggio 2019, n. 2893). Diverso è perà² il caso in cui la valutazione tecnica delle offerte presentate sia affidata all&#8217;individuazione della presenza o meno degli elementi specificati nei criteri di valutazione (secondo il metodo di attribuzione dei punteggi c.d.Â <em>&#8220;on/off&#8221;</em>); in tal caso, se si manifesta l&#8217;incongruità  dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice, il concorrente interessato ben può invocare il sindacato del Giudice amministrativo: l&#8217;inesatta percezione, da parte della commissione giudicatrice, dell&#8217;offerta tecnica si risolve infatti in un eccesso di potere per manifesto difetto di istruttoria ed errore sui presupposti, il cui accertamento rientra nella competenza del Giudice amministrativo.<br /> Sulla scorta di tale giurisprudenza la ricorrente chiede a questo Tribunale di accertare l&#8217;incongruità  dei punteggi tecnici attribuiti alla prima e alla seconda classificata, adducendo che il Presidente del seggio di gara avrebbe erroneamente attribuito tali punteggi perchè i prodotti offerti in gara dalle controinteressate non presentano parte delle caratteristiche dichiarate negli appositi questionari compilati dalle stesse controinteressate.<br /> Tuttavia si deve rammentare che, secondo una consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 giugno 2015, n. 2988), dalla quale non v&#8217;è motivo per discostarsi in questa sede, nelle gare per l&#8217;aggiudicazione di contratti pubblici l&#8217;amministrazione è tenuta ad applicare le regole fissate dal bando di gara, che costituisce la c.d.Â <em>lex specialis</em>Â e che, quindi, non può essere disapplicato, neppure nel caso in cui talune delle regole ivi contenute risultino non conformi allo <em>ius superveniens</em>, fatta salva solo la possibilità  di agire in autotutela.<br /> Passando al caso in esame, dal combinato disposto degli articoli 16, 18.1, 18.2 e 20 del disciplinare di gara emerge che la valutazione delle offerte tecniche &#8211; mediante il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa &#8211; stata strutturata: da un lato, prevedendo l&#8217;applicazione del metodo c.d.Â <em>&#8220;on/off&#8221;</em>Â (ossia del metodo in forza del quale, in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, mentre in assenza dell&#8217;elemento è attribuito un punteggio pari a zero) ai fini dell&#8217;attribuzione dei punteggi, da parte del Presidente del seggio di gara, in base a quanto dichiarato dai concorrenti negli appositi questionari; dall&#8217;altro, non richiedendo ai concorrenti nè la presentazione di documentazione tecnica, a comprova di quanto dagli stessi dichiarato, nè tantomeno l&#8217;esibizione di campioni relativi ai prodotti offerti, e senza prevedere alcun tipo di verifica e di valutazione da parte di un&#8217;apposita commissione giudicatrice (organo che non è stato neppure nominato, in applicazione dall&#8217;Atto organizzativo dell&#8217;APAC della PAT in epigrafe indicato, ove si prevede che <em>&#8220;per le procedura di gara che prevedano, quale criterio di aggiudicazione, l&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa con elementi di valutazione esclusivamente quantitativi e/o tabellari, l&#8217;attribuzione dei relativi punteggi, attraverso l&#8217;applicazione delle formule matematiche indicate negli atti di gara, è demandata al Seggio di gara&#8221;</em>).<br /> In particolare l&#8217;art. 16 del disciplinare di gara, relativo all&#8217;offerta tecnica e alla documentazione da caricare a sistema come <em>&#8220;allegato tecnico&#8221;</em>Â &#8211; oltre a sancire che l&#8217;offerta tecnica <em>&#8220;deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dal progetto, pena l&#8217;esclusione dalla procedura di gara&#8221;</em>-prevede come documentazione da produrre soltanto ilÂ <em>&#8220;modulo di offerta tecnica, redatto secondo il fac-simile allegato D al presente disciplinare&#8221;</em>, nel quale <em>&#8220;il concorrente dovrà  indicare le migliorie che intende offrire rispetto alle specifiche e caratteristiche minime contenute nei documenti di gara&#8221;</em>, senza richiedere ai concorrenti di produrre ulteriore documentazione tecnica e/o campioni dei prodotti offerti in gara. L&#8217;art. 18.1 del disciplinare, rubricato <em>&#8220;criteri di valutazione dell&#8217;offerta tecnica&#8221;</em>, contiene una tabella che prevede cinque distinti criteri di valutazione (<em>&#8220;numero operazioni&#8221;, &#8220;peso della calotta&#8221;, &#8220;fabbisogno energetico&#8221;, &#8220;caratteristiche costruttive gusci&#8221;Â </em>e <em>&#8220;certificazioni&#8221;</em>), strutturando la valutazione degli aspetti qualitativi sul metodo <em>&#8220;on/off&#8221;</em>. L&#8217;art. 18.2 del disciplinare, rubricato <em>&#8220;Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell&#8217;offerta tecnica&#8221;</em>, prevede l&#8217;attribuzione del punteggio tecnico <em>&#8220;automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell&#8217;offerta, dell&#8217;elemento richiesto&#8221;</em>, evidentemente dichiarata dal concorrente nell&#8217;ambito del predetto <em>&#8220;modulo di offerta tecnica&#8221;</em>. L&#8217;art. 20 del disciplinare di gara dispone che,Â <em>&#8220;Poichè le offerte tecniche sono valutate sulla base di criteri esclusivamente quantitativi e tabellari (cfr. par. 18 del disciplinare), la commissione tecnica non è prevista&#8221;</em>.<br /> Tanto premesso, non appare censurabile l&#8217;operato del Presidente del seggio, che &#8211; attenendosi fedelmente a quanto previsto dal disciplinare di gara &#8211; ha attribuito a ciascuna offerta tecnica i punteggi previsti dalla suddetta tabella attenendosi a quanto dichiarato dai concorrenti (nei questionari di cui alÂ <em>&#8220;modulo di offerta tecnica&#8221;</em>) circa il possesso delle caratteristiche indicate nella tabella stessa, senza svolgere alcun ulteriore accertamento volto a verificare quanto dichiarato da ciascun concorrente. Come ben evidenziato dalla Provincia nelle sue difese,Â <em>«le disposizioni del disciplinare di gara non solo non prevedevano, ma neppure consentivano, alcuna forma di previa valutazione in merito al contenuto tecnico di quanto offerto dai concorrenti, sia con riguardo al rispetto delle caratteristiche minime previste dalla documentazione di gara &#038;, che alla miglioria offerta»</em>. Il primo motivo del ricorso, e con esso la pretesa aggiudicazione dell&#8217;appalto, sono in conclusione infondati.<br /> 2. Ben diverse considerazioni valgono per i restanti motivi di ricorso, con i quali viene dedotto che nel caso in esame la previsione di criteri di valutazione incentrati esclusivamente sul metodo <em>&#8220;on/off&#8221;</em>, abbinata alla mancata previsione dell&#8217;obbligo, per i concorrenti, di allegare documentazione tecnica a corredo dell&#8217;offerta e alla mancata nomina, da parte della stazione appaltante, di un&#8217;apposita commissione giudicatrice incaricata di verificare quanto dichiarato dai concorrenti, ha prodotto uno snaturamento del previsto criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa, determinando una vera e propria &#8220;sterilizzazione&#8221; dei punteggi tecnici ed una decisiva incidenza dell&#8217;elemento prezzo ai fini dell&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto.<br /> Al riguardo giova preliminarmente precisare che in questa sede non è in discussione la possibilità  di aggiudicare l&#8217;appalto con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa utilizzando criteri di valutazione incentrati sul metodo <em>&#8220;on/off&#8221;</em>. Del resto l&#8217;ANAC nelle Linee Guida n. 2, in materia di <em>&#8220;Offerta economicamente più¹ vantaggiosa&#8221;</em>Â (approvate con la delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornate con la delibera n. 424 del 2 maggio 2018), ha chiarito che <em>«Per le forniture e per taluni servizi, ovvero quando non è necessario esprimere una valutazione di natura soggettiva, è possibile attribuire il punteggio anche sulla base tabellare o del punteggio assoluto. In questo caso, sarà  la presenza o assenza di una data qualità  e l&#8217;entità  della presenza, che concorreranno a determinare il punteggio assegnato a ciascun concorrente per un determinato parametro. Anche in questo caso si attribuisce il punteggio 0 al concorrente che non presenta il requisito richiesto e un punteggio crescente (predeterminato) al concorrente che presente il requisito richiesto con intensità  maggiore»</em>.<br /> Tuttavia nelle predette linee guida è stato specificato altresì che i criteri di valutazione devono <em>«consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell&#8217;offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l&#8217;applicazione del criterio del miglior rapporto qualità /prezzo»</em>. Ciù² &#8211; a ben vedere &#8211; quanto è accaduto nel caso in esame per effetto della combinazione del previsto metodo di attribuzione dei punteggi <em>&#8220;on/off&#8221;Â </em>con la mancata previsione dell&#8217;obbligo di allegare documentazione tecnica a corredo dell&#8217;offerta e con la mancata nomina di una commissione incaricata di verificare quanto dichiarato dai concorrenti. L&#8217;impostazione della <em>lex specialis</em>Â ha, di fatto, vanificato la valutazione dell&#8217;elemento qualitativo, perchè tutti i concorrenti hanno dichiarato il possesso delle caratteristiche richieste per i dispositivi offerti in gara, così ottenendo il massimo punteggio tecnico previsto (70 punti), con l&#8217;effetto di trasformare il criterio di aggiudicazione prescelto dalla <em>lex specialis</em>Â in quello del prezzo più¹ basso (perchè l&#8217;unico elemento determinante per l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto in contestazione è risultato il prezzo offerto da ciascun corrente) e di rinviare alla fase della stipula e/o dell&#8217;esecuzione del contratto la verifica di quanto dichiarato dal concorrente aggiudicatario in merito alle caratteristiche del dispositivo offerto in gara, così unificando due momenti (quello relativo alla gara vera e propria e quello del controllo del prodotto offerto dal concorrente aggiudicatario) che la legislazione in materia di contratti pubblici vuole e tiene autonomi e distinti.<br /> Coglie, quindi, nel segno la ricorrente quando afferma che la <em>lex specialis</em>Â è viziata da eccesso di potere per illogicità  ed irragionevolezza, perchè la stazione appaltante non ha chiesto ai concorrenti di produrre documentazione tecnica a supporto di quanto dagli stessi dichiarato nei questionari di cui alÂ <em>&#8220;modulo di offerta tecnica&#8221;</em>Â ed ha previsto che tutti i punteggi tecnici fossero attribuiti dal Presidente del seggio attenendosi alle caratteristiche tecniche dei prodotti dichiarate dai concorrenti in tali questionari, senza considerare che occorre tenere ben distinte le caratteristiche tecniche che si prestano ad essere oggetto di una mera dichiarazione di possesso da parte dei concorrenti, ai fini dell&#8217;attribuzione dei punteggi secondo il metodo <em>&#8220;on/off&#8221;</em>Â (si pensi, ad esempio, al possesso di una certificazione ISO) e le caratteristiche tecniche rilevanti solo in quanto adeguate (si pensi, con riferimento alla fattispecie in esame, alle caratteristiche relative alÂ <em>&#8220;fabbisogno energetico&#8221;</em>, oggetto del criterio di valutazione n. 3), per le quali è imprescindibile una valutazione di natura soggettiva da parte di un&#8217;apposita commissione giudicatrice (come dimostra la controversia insorta, nella fattispecie in esame, in merito al punteggio tecnico attribuito all&#8217;offerta della controinteressata per il sistema di ricarica del dispositivo denominato Kupolina).<br /> 3. Stante quanto precede, la domanda di annullamento proposta in via subordinata dalla ricorrente deve essere accolta e, per l&#8217;effetto, devono essere annullati tutti gli atti della procedura selettiva, a partire dagli articoli 16, 18.1, 18.2 e 20 del disciplinare di gara.<br /> 4. La reiezione del primo motivo di ricorso comporta la reiezione della domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, che sconta la mancata dimostrazione della fondatezza della spettanza dell&#8217;aggiudicazione e, con essa, dell&#8217;ingiustizia del danno.<br /> 5. Tenuto conto della novità  della questione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino &#8211; Alto Adige/sì¼dtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 144/2019 lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla gli atti della procedura di gara ivi indicati.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-29-10-2019-n-140/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.140</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.1784</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-29-10-2019-n-1784/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Nicola Durante, Presidente, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Stallone, Filippo Gallina, Filippo Ficano c. Università  degli Studi &#8220;Magna Graecia&#8221; di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia) Una volta esaurita la fase pubblicistica concorsuale finalizzata all&#8217;ammissione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Nicola Durante, Presidente, Estensore; PARTI:  (Omissis, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Stallone, Filippo Gallina, Filippo Ficano c. Università  degli Studi &#8220;Magna Graecia&#8221; di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia)</span></p>
<hr />
<p>Una volta esaurita la fase pubblicistica concorsuale finalizzata all&#8217;ammissione alla Scuola di Specializzazione, ogni altra questione attinente al rapporto,  deve ritenersi appartenere alla cognizione del giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Â 1.- Processo Amministrativo &#8211; giurisdizione &#8211; Scuole di Specializzazione in medicina -contratto sottoscritto dal medico specializzando &#8211; controversie della fase attuativa &#8211; istanza di trasferimento &#8211; giurisdizione &#8211; spetta all&#8217;AGO.<br /> 1.- Processo amministrativo -silenzio assenso &#8211; accertamento dell&#8217;avvenuta formazione &#8211; art. 20 L. 241/1990 &#8211; diritto soggettivo &#8211; inammissibilità  &#8211; va affermata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Una volta esaurita la fase pubblicistica concorsuale finalizzata all&#8217;ammissione alla Scuola di Specializzazione, ogni altra questione attinente al rapporto, ivi compresa quella relativa alla novazione soggettiva del contratto per trasferimento ad altra Università , deve ritenersi appartenere alla cognizione del giudice ordinario.</em><br /> <em>2. E&#8217; manifestamente infondata la domanda di accertamento dell&#8217;avvenuta formazione del silenzio assenso sulle istanze di trasferimento ad altra Scuola di Specializzazione, presentata dal medico specializzando, in ordine alla quale sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A., ai sensi dell&#8217;art. 133, comma 1, n. 6 lett. a-bis), C.P.A., non potendosi applicare l&#8217;art. 20 della legge n. 241/1990 ai procedimenti coinvolgenti posizioni giuridiche di diritto soggettivo.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/10/2019<br /> <strong>N. 01784/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01452/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1452 del 2019, proposto da <em>Omissis</em>, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Stallone, Filippo Gallina, Filippo Ficano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Stallone in Palermo, via Nunzio Morello, 40;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Universita&#8217; degli Studi &#8220;Magna Graecia&#8221; di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> della nota 20 settembre 2019 assunta al n. 18520 prot. 23 settembre 2019 con la quale si comunica che &#8220;l&#8217;Ateneo non può accogliere le istanze di trasferimento, riservandosi di procedere l&#8217;istruttoria e l&#8217;evasione delle richieste di trasferimento all&#8217;esito della pronuncia del Giudice Amministrativo&#8221;.<br /> nonchè per l&#8217;accertamento<br /> dell&#8217;avvenuta formazione del silenzio assenso sulle predette istanze.<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Università  degli Studi &#8220;Magna Graecia&#8221; di Catanzaro;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br /> Ritenuto che, in ordine alla domanda di annullamento, va preliminarmente esaminata l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall&#8217;Università  di Catanzaro;<br /> Considerato che l&#8217;art. 37 D.lgs. 368/1999 prevede che, tra l&#8217;Università  che organizza la Scuola di Specializzazione ed il medico specializzando, venga sottoscritto un contratto &#8220;<em>finalizzato esclusivamente all&#8217;acquisizione delle capacità  professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività  didattiche formali e lo svolgimento di attività  assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall&#8217;ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità  alle indicazioni dell&#8217;Unione europea</em>&#8220;;<br /> Ritenuto che, in punto di giurisdizione, il comma 7 dell&#8217;articolo in questione devolve all&#8217;autorità  giudiziaria ordinaria le eventuali controversie che debbano sorgere sull&#8217;attuazione del contratto, così ricomprendendo con questa espressione generica ogni tipo di contenzioso;<br /> Richiamate e condivise le numerose pronunce del G.A., secondo cui, una volta esaurita la fase pubblicistica concorsuale finalizzata all&#8217;ammissione alla Scuola, ogni altra questione attinente al rapporto, ivi compresa quella relativa alla novazione soggettiva del contratto per trasferimento ad altra Università , deve ritenersi appartenere alla cognizione del giudice ordinario (cfr. TAR Emilia-Romagna, Sez. I, n. 707/2019; TAR, Sicilia, Catania, Sez. I, n. 519/2018; TAR Sardegna, Sez. I, n. 74/2017, TAR Toscana, Sez. I, 800/2015);<br /> Ritenuto, pertanto, che la domanda di annullamento è manifestamente inammissibile, stante la giurisdizione del giudice ordinario, presso cui il ricorso dovrà  essere riassunto, fatti salvi gli effetti della domanda, ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 2, c.p.a.;<br /> Ritenuta, per contro, manifestamente infondata la domanda di accertamento dell&#8217;avvenuta formazione del silenzio assenso sulle istanze di trasferimento, in ordine alla quale sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A., ai sensi dell&#8217;art. 133, comma 1, n. 6 lett. a-<em>bis</em>), c.p.a., non potendosi applicare l&#8217;art. 20 della legge n. 241/1990 ai procedimenti coinvolgenti posizioni giuridiche di diritto soggettivo;<br /> Ritenuto che il ricorso può essere deciso con sentenza in forma semplificata;<br /> Ritenuto che le spese del giudizio possono essere compensate, in ragione del particolarità  della vicenda trattata.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile la domanda di annullamento, per difetto di giurisdizione; rigetta la domanda di accertamento dell&#8217;avvenuta formazione del silenzio assenso.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-29-10-2019-n-1784/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.1784</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.12455</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-10-2019-n-12455/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-10-2019-n-12455/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-10-2019-n-12455/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.12455</a></p>
<p>Antonino Savo Amodio, Presidente ;Ivo Correale, Consigliere, Estensore Sulla modifica delle policydi prezzo delle compagnie aeree c.d. low cost 1. Concorrenza e mercato &#8211; pratiche commerciali scorrette &#8211; Compagnie aeree &#8220;low cost&#8221; &#8211; Policy di prezzo &#8211; Modifica &#8211; Ammissibilità  &#8211; Ragione.Â  1. In tema di pratiche commerciali scorrette, non si</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-10-2019-n-12455/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.12455</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-10-2019-n-12455/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.12455</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonino Savo Amodio, Presidente ;Ivo Correale, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Sulla modifica delle policydi prezzo delle compagnie aeree c.d. low cost</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Concorrenza e mercato &#8211; pratiche commerciali scorrette &#8211; Compagnie aeree &#8220;low cost&#8221; &#8211; Policy di prezzo &#8211; Modifica &#8211; Ammissibilità  &#8211; Ragione.Â </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. In tema di pratiche commerciali scorrette, non si rinviene alcuna norma che obblighi le compagnie aeree a mantenere indefinitamente nel tempo una determinata &#8220;policy&#8221; di prezzo &#8211; con conseguente legittima aspettativa dei consumatori a tale mantenimento &#8211; proprio alla luce del principio di libertà  tariffaria e di libera concorrenza, in un settore caratterizzato da un&#8217;offerta molto differenziata e incisiva in cui il &#8220;fattore prezzo&#8221; ha assunto un valore spesso determinante per la scelta del consumatore, soprattutto nel settore denominato &#8220;low cost&#8221;, ove il consumatore medio sa che, a fronte di prezzi offerti altamente competitivi e convenienti (anche di poche decine di euro per un volo), può aspettarsi la contrazione di servizi prima offerti come comprensivi del costo del &#8220;biglietto base&#8221;.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Â Â Pubblicato il 29/10/2019<br /> <strong>N. 12455/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 13081/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 13081 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Wizz Air Hungary Airlines Ltd., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Pierallini, Lorenzo Sperati, Simone Gambuto e Marco Marchegiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, viale Liegi, 28;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia &#8220;ex lege&#8221; in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Altroconsumo &#8211; Associazione Indipendente di Consumatori, non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare,</em></strong><br /> 1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:<br /> &#8211; del provvedimento di adozione di misure cautelari, assunto dalla AGCM, ai sensi dell&#8217;art. 27, comma 3, decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, nonchè ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 1, del Regolamento della medesima Autorità  approvato con delibera del 1 aprile 2015, nell&#8217;adunanza del 31 ottobre 2018 e notificato in pari data a mezzo posta elettronica certificata;<br /> &#8211; della presupposta comunicazione di avvio del procedimento PS11272 del 17 ottobre 2018, prot. n. 0070628, volto a verificare l&#8217;esistenza di una pratica commerciale scorretta, contenente anche l&#8217;avvio di un sub-procedimento cautelare per l&#8217;eventuale sospensione provvisoria della pratica commerciale;<br /> &#8211; della comunicazione di avvio del procedimento di inottemperanza n. IP309, notificato in data 7 novembre 2018;<br /> &#8211; nonchè di ogni altro atto a quelli sopra indicati comunque presupposto, connesso e coordinato, anteriore e conseguente;<br /> 2) per quanto riguarda i primi motivi aggiunti:<br /> &#8211; della comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, datata 28 dicembre 2018, prot. n. 0084858, emessa in epoca successiva alla notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio;<br /> &#8211; nonchè di ogni altro atto a quello sopra indicato comunque presupposto, connesso e coordinato, anteriore, successivo e conseguente.<br /> 3) per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:<br /> &#8211; della delibera adottata dall&#8217;AGCM nell&#8217;adunanza del 20 febbraio 2019, prot. n. 0019993, notificata in data 21 febbraio 2019, con la quale l&#8217;Autorità , a seguito della giù  impugnata comunicazione di avvio del procedimento PS11272 del 17 ottobre 2018, prot. n. 0070628, e del provvedimento di adozione di misure cautelari (gravati con il ricorso principale datato 14 novembre 2018), nonchè a seguito della perimenti giù  impugnata comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, datata 28 dicembre 2018, prot. n. 0084858 (gravata con il primo ricorso per motivi aggiunti datato 16 gennaio 2019, ha stabilito che la pratica commerciale contestata costituisce una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e d), e 22 del Codice del Consumo, vietandone la diffusione e la continuazione, irrogando altresì la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1.000.000.00 (un milione/00);<br /> &#8211; nonchè di ogni altro atto a quelli sopra indicati comunque presupposto, connesso e coordinato, anteriore e conseguente.</p>
<p> Visti il ricorso, i due motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visto il decreto cautelare monocratico presidenziale n. 6596/2018 del 14.11.2018;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato, con la relativa documentazione;<br /> Viste le ordinanze cautelari di questa Sezione n. 7428/2018 del 5.12.2018 e n. 1888/2019 del 27.3.2019;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 2 ottobre 2019 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Acquisite informazioni in relazione alla nuova &#8220;policy&#8221; sui bagagli &#8220;a mano&#8221; adottata dalla compagnia aerea Wizz Air Hungary Airlines Ltd (&#8220;Wizzair&#8221;) &#8211; secondo la quale, per le prenotazioni effettuate a partire del 10 ottobre 2018, e per voli da effettuarsi dopo il 1 novembre 2018, era non era più¹ prevista l&#8217;inclusione nella tariffa &#8220;basic&#8221; anche di un &#8220;bagaglio a mano grande&#8221; (trolley) fino alle dimensioni di 55x40x23, che poteva invece trasportarsi solo con il pagamento di un supplemento, secondo tre diverse modalità  &#8211; l&#8217;Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato (&#8220;AGCM&#8221; o &#8220;Autorità &#8220;) avviava un procedimento istruttorio al fine di verificare l&#8217;esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e d), e 22 del d.lgs. n. 206/2005 (&#8220;Codice del Consumo&#8221; o &#8220;Codice&#8221;). Era altresì comunicato a Wizzair l&#8217;avvio anche del sub-procedimento cautelare ai fini della valutazione della possibile sospensione della pratica in questione, ai sensi dell&#8217;art. 27, comma 3, del Codice.<br /> All&#8217;esito di quest&#8217;ultimo, svoltosi con la partecipazione procedimentale dell&#8217;impresa, l&#8217;AGCM adottava nell&#8217;adunanza del 31 ottobre 2018 il provvedimento n. 27399, con il quale disponeva di sospendere provvisoriamente ogni attività  diretta a richiedere un supplemento di prezzo &#8211; rispetto alla tariffa &#8220;basic&#8221; &#8211; per il trasporto del &#8220;bagaglio a mano grande&#8221; (trolley), mettendo gratuitamente a disposizione dei consumatori, a bordo o in stiva, uno spazio equivalente a quello predisposto per il trasporto dei bagagli a mano nell&#8217;aeromobile.<br /> In sintesi, l&#8217;Autorità  riteneva sussistenti i presupposti di &#8220;fumus boni iuris&#8221; per dar luogo a tale provvedimento cautelare, in quanto poteva ritenersi che la compagnia aerea forniva ai consumatori una falsa rappresentazione del reale costo del biglietto aereo, attraverso lo scorporo &#8220;ex ante&#8221; dalla tariffa &#8220;basic&#8221; di un onere non eventuale e prevedibile dal prezzo finale del servizio di trasporto aereo offerto, relativo al bagaglio &#8220;a mano&#8221;, così celando un aumento non trasparente di prezzo, con l&#8217;effetto di falsare il comportamento del consumatore medio che non era in grado di poter comprendere l&#8217;effettivo costo applicato, nè di comparare le tariffe proposte dagli altri vettori; ciù² perchè la percentuale dei passeggeri che viaggia solo con un bagaglio a mano &#8220;piccolo&#8221; &#8211; ovvero non portando a bordo o non imbarcando in stiva un bagaglio a mano &#8220;grande&#8221; &#8211; secondo l&#8217;AGCM era estremamente ridotta e le dimensioni della borsa &#8220;piccola&#8221; ammessa a bordo non apparivano ragionevoli per consentire di trasportare gli effetti personali del viaggiatore.<br /> L&#8217;Autorità  individuava anche il profilo del &#8220;periculum in mora&#8221;, dato che le condotte sopra descritte erano ritenute caratterizzate da un &#8220;evidente attualità &#8221; (la &#8220;policy&#8221; si sarebbe applicata dal 1 novembre 2018) e da un elevato grado di offensività , in quanto costringevano la totalità  dei consumatori che ne volevano usufruire a corrispondere subito un supplemento rispetto alla tariffa &#8220;basic&#8221; del vettore. Era quindi individuato un pregiudizio irreparabile al corretto funzionamento del mercato concorrenziale, a causa del suo potenziale consolidamento.<br /> Con rituale ricorso a questo Tribunale, Wizzair &#8211; dopo aver precisato che con la nuova &#8220;policy bagagli&#8221; ciascun passeggero poteva trasportare a bordo gratuitamente sia un bagaglio a mano (ricompreso nella tariffa base), anche nella forma del trolley c.d. &#8220;wheelie bag&#8221;, sia una borsa o altro effetto personale (ad esempio &#8220;porta computer&#8221;), contrariamente a quanto previsto nella &#8220;policy&#8221; di altra compagnia aerea pure oggetto di indagine &#8211; chiedeva l&#8217;annullamento, previa sospensione, di tale provvedimento, lamentando in sintesi quanto segue,.<br /> &#8220;<em>PRIMO MOTIVO DI RICORSO: MANIFESTA VIOLAZIONE DI LEGGE E DEL PRINCIPIO DI SUPREMAZIA DEL DIRITTO DELL&#8217;UNIONE. MANCATA E COMUNQUE ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ART. 22, 23 E 24 DEL REGOLAMENTO UE N. 1008/2008 DA PARTE DI UNA AUTORITA&#8217; NON COMPETENTE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL&#8217;ART. 3 A) E 4 REGOLAMENTO 2006/2004, DEL REGOLAMENTO 2017/2934 CONSIDERANDO 10 E DELL&#8217;ART. 3, COMMA 4, DELLA DIRETTIVA N. 2005/29/CE (ART. 19 E 27 DEL D. LGS 206/2005)</em>&#8220;.<br /> Il capo IV del Regolamento UE n. 1008/2008, rubricato &#8220;Disposizioni in materia di tariffe&#8221;, aveva regolato in modo completo ed uniforme la materia, sancendo la libertà  tariffaria delle compagnie aeree, i doveri informativi e di trasparenza, le sanzioni in caso di inosservanza, per cui in argomento non poteva intervenire l&#8217;Autorità  &#8220;antitrust&#8221;, ma solo l&#8217;Autorità  preposta all&#8217;applicazione del Regolamento suddetto, quale l&#8217;l&#8217;Autorità  dell&#8217;Aviazione civile ungherese (in quanto la ricorrente era società  di diritto ungherese) o semmai l&#8217;ENAC, quale Autorità  a sua volta competente per l&#8217;Italia.<br /> In ogni caso, la Direttiva 2005/29/CE e la legislazione nazionale derivata (di cui al Codice del Consumo) non potevano comunque trovare applicazione se in contrasto con una fonte gerarchicamente sovraordinata, come il Regolamento 1008/2008, nè il legislatore nazionale poteva legiferare in senso derogatorio a tale Regolamento e al riparto di competenze in esso previsto, per cui, ove l&#8217;art. 27, comma 1 bis, del Codice fosse stato da interpretarsi come attributivo di una competenza dell&#8217;AGCM ad intervenire in materia di cui al Regolamento cit., doveva disporsi la sua disapplicazione in questa sede, ai sensi dell&#8217;art. 4.3 del Trattato UE.<br /> &#8220;SECONDO MOTIVO DI RICORSO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 206/2005 E N. 146/2007 E DEL REGOLAMENTO UE N. 1008/2008. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIEtà€ E CONTRASTO DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE CON IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DALL&#8217;AUTORItà€ DELL&#8217;AVIAZIONE CIVILE UNGHERESE, MANCATA COOPERAZIONE CON LE COMPETENTI AUTORItà€ EUROPEE IN VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 6 E 9 DEL REGOLAMENTO 2006/2004&#8221;.<br /> La ricorrente contestava l&#8217;implicazione ultraterritoriale del provvedimento impugnato, che era riferito all&#8217;intera rete di Wizzair e non alla sola Italia, pur operando la ricorrente anche nei Paesi UE ed extra UE, e che era stato adottato senza alcun coordinamento (obbligatoriamente preventivo) quantomeno con la corrispondente Autorità  &#8220;antitrust&#8221; ungherese, in aperta violazione degli art. 6 e 9 del Regolamento CE 2006/2004.<br /> L&#8217;AGCM, comunque, avrebbe dovuto chiedere l&#8217;assistenza di tutte le altre Autorità  poste a tutela dei diritti dei consumatori europei coinvolti e scambiare con le stesse tutte le informazioni necessarie al fine di individuare una soluzione coerente nei confronti di una pratica potenzialmente lesiva di consumatori di nazionalità  differenti.<br /> Ciù² senza considerare che l&#8217;Autorità  dell&#8217;Aviazione Civile Ungherese si era giù  diffusamente occupata, prima dell&#8217;adozione da parte dell&#8217;AGCM del provvedimento impugnato, della tematica delle condizioni di trasporto dei bagagli &#8220;a mano&#8221; praticate da Wizzair, concordando con quest&#8217;ultima proprio la &#8220;policy&#8221; ora contestata, basata sul fatto che comunque non tutti i passeggeri, soprattutto quelli saliti tra gli ultimi a bordo, riuscivano a caricare i bagagli &#8220;a mano grandi&#8221; in cabina a causa dell&#8217;esaurimento di tutti gli alloggi nelle c.d. &#8220;cappelliere&#8221;, con conseguente obbligo di (re)imbarco in stiva e ritardi nelle partenze.<br /> Infine, l&#8217;ordine di imbarco gratuito di cui al dispositivo del provvedimento impugnato, in cabina o nella stiva, dava luogo a una patente violazione delle norme sancite dal decreto legislativo ungherese n. 25/1999 e sulla base delle quali l&#8217;Autorità  dell&#8217;Aviazione Civile Ungherese aveva prima richiesto, indi approvato, tale nuova &#8220;policy&#8221; bagagli di Wizzair.<br /> &#8220;TERZO MOTIVO DI RICORSO: VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 20, 21 E 22 DEL CODICE DEL CONSUMO E DEGLI ART. 5 E SEGUENTI DELLA DIRETTIVA, ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE, SVIAMENTO. VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 22 E 23 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 1008/2008&#8221;.<br /> L&#8217;AGCM non contestava in realtà  una ingannevolezza del messaggio sulla nuova &#8220;policy&#8221; dei bagagli, nè una sua aggressività , ma solo la sostanzialità  della stessa.<br /> Non era riscontrabile, infatti, ai sensi degli artt. 20-22 del Codice, alcuna carenza di diligenza professionale, in rapporto al Regolamento CE 1008/2008 e tenuto conto del comportamento di altre compagnie del mercato &#8220;low cost&#8221;, ove il bagaglio non essenziale è un elemento opzionale e tariffabile in modo libero, rappresenta una delle differenze principali tra le compagnie a basso costo ed i vettori tradizionali ed è da sempre un elemento di comparazione e di scelta da parte del consumatore, tanto da avere un trattamento variegato da compagnia a compagnia, come anche osservato dalla Commissione UE secondo cui il bagaglio, al di là  di quello essenziale e degli effetti personali, è intrinsecamente un elemento eventuale del contratto di trasporto e ogni compagnia è libera di vendere servizi e spazi opzionali, che il consumatore a sua volta è libero di scegliere.<br /> Assente era pure la capacità  di falsare il comportamento economico del consumatore, sempre ai sensi degli artt. 20 e ss. del Codice, in quanto: a) il consumatore era ben informato della nuova politica sui bagagli della compagnia, tanto è vero che non vi era stata alcuna segnalazione in atti; b) la varietà  tariffaria di Wizzair era tarata per diverse esperienze di viaggio e adatta ad ogni esigenza, con le diverse priorità  e servizi di base; c) vi era la possibilità  di comparazione con le altre compagnie.<br /> La ricorrente, poi, si soffermava sulla corretta interpretazione della sentenza della Corte di Giustizia del 18 settembre 2014, nel caso C-487/12 (Vueling Airlines), richiamata dall&#8217;AGCM, rilevando l&#8217;erronea impostazione su cui si era mossa tale Autorità .<br /> &#8220;QUARTO MOTIVO DI RICORSO: SULL&#8217;INSUSSISTENZA DEL REQUISITO DELL&#8217;URGENZA PRESCRITTO DALLA LEGGE PER L&#8217;ESERCIZIO DEL POTERE CAUTELARE DELL&#8217;AUTORItà€. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL&#8217;ART. 27 D. LGS. 206/05 E DELL&#8217;ART. 8, COMMA 1, DEL. AGCM 25411/2015, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLA CONCORRENZA, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, MOTIVAZIONE ERRATA, TRAVISAMENTO IN FATTO E IN DIRITTO, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICItà€, SVIAMENTO, CONTRADDITTORIEtà€ CON ALTRO PROVVEDIMENTO DELL&#8217;AUTORItà€&#8221;.<br /> Per la ricorrente vi era l&#8217;insussistenza del requisito della &#8220;particolare urgenza&#8221; prescritto dall&#8217;art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dal Regolamento AGCM sulle procedure istruttorie (art. 8, comma 1) per l&#8217;esercizio del potere di sospensione della pratica commerciale, in quanto l&#8217;Autorità  si era mossa in data 17 ottobre 2018 per una nuova politica di vendita che partiva dal 10 ottobre 2018 &#8211; molto ben pubblicizzata e senza alcuna segnalazione in atti &#8211; non aveva considerato che la compagnia era soggetto solido economicamente e facilmente solvibile e che i singoli passeggeri potevano agire, in forma singola o collettiva, nei confronti della compagnia presso il loro foro di elezione (ex art. 33 Codice del Consumo) per l&#8217;eventuale rimborso e/o risarcimento del danno.<br /> Si costituiva in giudizio l&#8217;Autorità , affidando a una memoria per la camera di consiglio le tesi orientate a rilevare l&#8217;infondatezza del ricorso.<br /> Anche parte ricorrente depositava una memoria a sostegno della domanda cautelare.<br /> Con la prima ordinanza in epigrafe, questa Sezione accoglieva la domanda, fissando per la trattazione di merito la data del 27 febbraio 2019.<br /> Con successivi, rituali, motivi aggiunti, la ricorrente chiedeva anche l&#8217;annullamento, previe misure cautelari, del provvedimento assunto dall&#8217;Autorità  e recante la comunicazione delle risultanze istruttorie (&#8220;CRI&#8221;) relative al procedimento sanzionatorio pendente, con termini stringenti per la conclusione del medesimo, anteriori a quello di discussione del merito sopra richiamato.<br /> In particolare, Wizzair riportava i motivi del ricorso introduttivo, ritenendo comunque l&#8217;atto impugnato illegittimo in via derivata dal precedente, aggiungendo anche la seguente doglianza.<br /> &#8220;ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE&#8221;.<br /> Alcune evidenze istruttorie utilizzate dell&#8217;AGCM erano irrilevanti o fondate su elementi di fatto errati e la richiesta di collaborazione con l&#8217;Autorità  ungherese non stata effettuata nei dovuti tempi.<br /> Non si rilevava poi alcuna motivazione a giustificazione della rilevante accelerazione istruttoria che aveva compresso irrimediabilmente il diritto di difesa della ricorrente.<br /> A tali motivi aggiunti seguivano memorie della stessa ricorrente e dell&#8217;AGCM, che evidenziava l&#8217;inammissibilità  di tali motivi aggiunti, orientate verso un mero atto endoprocedimentale, nonchè la loro infondatezza.<br /> Rinviata su istanza di parte la prima camera di consiglio, all&#8217;esito della seconda del 27 febbraio 2019 era disposto nuovo rinvio per consentire a parte ricorrente di proporre ulteriori motivi aggiunti.<br /> Ciù² perchè, nelle more, l&#8217;AGCM aveva proseguito il procedimento &#8220;principale&#8221;, volto a rilevare l&#8217;eventuale violazione delle norme del Codice sopra richiamate, che si concludeva con provvedimento adottato nell&#8217;adunanza del 20 febbraio 2019, con cui era deliberato che la pratica commerciale in questione, come descritta e sostanzialmente corrispondente a quella rappresentata giù  nel provvedimento cautelare ex art. 27, comma 3, cit., costituiva una pratica scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lett. b) e d), e 22 del Codice e ne vietava l&#8217;ulteriore diffusione, irrogando anche la sanzione pecuniaria di euro 1.000.000.<br /> In particolare, l&#8217;Autorità  descriveva la pratica commerciale in tal senso: &#8220;<em>Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella presentazione ingannevole ai consumatori della tariffa denominata &#8220;basic&#8221; per i servizi di trasporto aereo offerti sul sito internet della compagnia in lingua italiana https://www.wizzair.com/it-it, atteso che, a seguito della modifica della &#8220;policy&#8221; bagagli &#8211; entrata in vigore il 1° novembre 2018 &#8211; non risulta più¹ inclusiva del bagaglio a mano grande (c.d. &#8220;trolley bag&#8221;, bagaglio &#8220;a mano&#8221; fino a 55x40x20 cm), elemento essenziale e prevedibile del prezzo finale del servizio di trasporto.</em><br /> <em>Ciù² perchè per le prenotazioni effettuate a partire dal 10 ottobre 2018, per voli da effettuarsi dal 1 novembre 2018 in poi, il professionista aveva scorporato dalla tariffa &#8220;basic&#8221; la possibilità  di trasportare il suddetto &#8220;trolley bag&#8221;, richiedendo ai consumatori il pagamento di un supplemento per il suo trasporto, di importo variabile fra 5 e 25 euro a seconda della modalità  e del momento in cui si acquistava il supplemento (al momento della prenotazione &#8220;online&#8221; o tramite &#8220;call center&#8221; o in aeroporto).</em>&#8220;<br /> La motivazione addotta ricalcava nella sostanza quanto giù  anticipato nel provvedimento cautelare e può sintetizzarsi come segue: a) ai sensi degli artt. 22, comma 1, e 23, comma 1, del Regolamento CE 1008/2008 che impongono modalità  di efficace confronto del prezzo dei biglietti aerei, questo deve essere chiaramente ed integralmente indicato, sin dal primo contatto con il consumatore, in modo da rendere immediatamente e chiaramente percepibile l&#8217;esborso finale; b) l&#8217;omesso inserimento nel prezzo complessivo della tariffa &#8220;basic&#8221; di un servizio inevitabile, così come disposto dall&#8217;articolo 23 del citato Regolamento, rilevava ai fini della valutazione in questa sede operata ai sensi del Codice del Consumo, poichè per tale via il professionista, non includendo &#8220;ab origine&#8221; nel prezzo del biglietto proposto alcuni elementi di costo necessari, forniva un&#8217;incompleta rappresentazione delle condizioni economiche applicate, confondendo il consumatore rispetto all&#8217;esborso finale complessivo da sostenere per il volo prescelto, in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo; c) che il &#8220;bagaglio a mano grande&#8221; fosse da considerarsi elemento indispensabile del servizio di trasporto aereo si evinceva dalla sentenza della Corte di Giustizia 18 settembre 2014 nella causa C 487/12 (c.d.&#8221;Vueling Airlines&#8221;) e dall&#8217;orientamento della stessa Commissione UE; d) la circostanza che il &#8220;bagaglio a mano grande&#8221; fosse da considerarsi elemento indispensabile del servizio di trasporto aereo emergeva, poi, anche dagli elementi fattuali emersi in corso di istruttoria, da cui risultava che la quasi totalità  dei passeggeri aveva viaggiato con i bagaglio a mano &#8220;grande&#8221;; e) le rilevazioni comparative effettuate d&#8217;ufficio indicavano, inoltre, chiaramente come la quasi totalità  delle compagnie aeree consentono il trasporto di un bagaglio a mano &#8220;grande&#8221;, individuando e definendo le dimensioni consentite in ragione anche degli aeromobili componenti la loro flotta; f) la significativa riduzione dello spazio disponibile in cabina per il bagaglio di ciascun passeggero (- 52,6%) non appariva ragionevole nè giustificata da esigenze di sicurezza, nè comunque rispondente alla diligenza attesa da uno dei principali vettori del mercato europeo, dato che per bagaglio &#8220;a mano&#8221; era definito ciù² che corrispondeva, anche nella sua precedente &#8220;policy&#8221; e nella comprensione di tutti gli altri vettori aerei, alla borsa o borsetta porta documenti, definita ora quale &#8220;piccolo bagaglio di 40x30x18 cm; g) tutto lo spazio delle &#8220;cappelliere&#8221; era stato escluso dalla sua funzione naturale per essere utilizzato invece alla destinazione di un servizio a pagamento senza concedere alcuna alternativa ai consumatori se non quella, appunto, di sostenere il supplemento di prezzo; h) la regolamentazione vigente in materia consentiva di portare a bordo per ragioni di sicurezza sia una piccola borsa che un bagaglio a mano le cui dimensioni non dovevano superare i 115 cm e non erano rilevanti le ragioni addotte del professionista, che aveva giustificato tale nuova &#8220;policy&#8221; con lo scopo di evitare ritardi nell&#8217;imbarco; i)dato che il reale costo di acquisto del servizio di trasporto non corrispondeva più¹, per la pressochè totalità  dei passeggeri, alla tariffa &#8220;basic&#8221; ma alla somma di questa con il supplemento relativo al bagaglio &#8220;a mano&#8221;, non era in rilievo l&#8217;adeguata informativa sulla modifica in esame, ma l&#8217;assenza di trasparenza nella presentazione della tariffa in questione, al momento dell&#8217;aggancio del consumatore, secondo una tipica forma di ingannevolezza sul prezzo di acquisto (c.d. &#8220;drip pricing&#8221;) che è stata anche normativamente tipizzata con riferimento, ad esempio, alla richiesta di un supplemento per il pagamento con carte di credito (art. 62 del Codice del Consumo); l) tale condotta non consentiva ai consumatori &#8211; e ai &#8220;siti di comparazione&#8221; &#8211; di confrontare l&#8217;effettivo prezzo del biglietto, costringendo il primo a operazioni &#8220;logico-matematiche&#8221; a tal fine; m) l&#8217;intervento dell&#8217;Autorità  ungherese riguardava un aspetto diverso, legato alla custodia del bagaglio a carico del viaggiatore, secondo la legislazione di quel Paese, fermo restando per il professionista l&#8217;obbligo di rispettare in Italia le norme del Codice del Consumo.<br /> Con un rituale, secondo, atto di motivi aggiunti, la ricorrente chiedeva l&#8217;annullamento, previa sospensione, anche di tale ultimo provvedimento. In esso la ricorrente lamentava, in sintesi, quanto segue.<br /> &#8220;1. MOTIVO AGGIUNTO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N. 1008/2008. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE, INCOMPETENZA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE.&#8221;<br /> Wizzair precisava in punto di fatto che &#8211; contrariamente a quanto descritto nel provvedimento impugnato &#8211; nel vigore della precedente &#8220;policy&#8221;, in realtà , il passeggero poteva portare con sì© a bordo, a condizione di disponibilità  di spazio nelle cappelliere, solo un bagaglio dalle dimensioni di 55x40x23 cm e non anche un secondo bagaglio dalle dimensioni di 40x30x18 cm. Il secondo bagaglio dalle dimensioni di 40x30x18 era consentito &#8220;solo per alcuni servizi&#8221; (quali la &#8220;Wizz Priority&#8221;) e sempre a fronte di disponibilità  di spazio in cabina.<br /> Nel vigore della nuova &#8220;policy&#8221;, il passeggero invece potrà  sempre portare con sì© a bordo un bagaglio dalle dimensioni di 40x30x20 cm (con tolleranza di ulteriori 5 cm per le ruote), senza che tale facoltà  sia subordinata alla disponibilità  di spazio nelle cappelliere.<br /> Ne derivava che ciù² che differenziava la nuova &#8220;policy&#8221; dalla precedente era solo e soltanto la dimensione del bagaglio a mano da trasportare in cabina, pari a 40x30x20, contro i 55x40x23 previsti dalla precedente ma invariato restava, invece, il peso massimo del bagaglio a mano. Il pagamento di una quota di prezzo per un secondo bagaglio &#8220;a mano&#8221; di dimensioni superiori si poneva quindi come aggiuntivo e non alternativo, dato che ora era consentito a tutti i passeggeri, anche in casi di voli con &#8220;load factor&#8221; significativo, gratuitamente, di portarsi il bagaglio a bordo, a prescindere della posizione nella &#8220;fila&#8221; al &#8220;gate&#8221;, come invece accadeva in precedenza, ove gli ultimi passeggeri a imbarcarsi spesso non trovavano modo di portare il bagaglio a bordo per esaurimento degli spazi disponibili da parte dei primi a salire.<br /> Non corrispondeva, pertanto, alla realtà  l&#8217;assunto per il quale lo spazio dedicato ad ogni singolo passeggero con la nuova tariffa &#8220;basic&#8221; si fosse ridotto significativamente, perchè detto spazio in applicazione della precedente &#8220;policy&#8221; non era utilizzabile da tutti i passeggeri ma solo dal ristretto numero (i primi novanta passeggeri) che si mettevano anzitempo in coda al &#8220;gate&#8221; in attesa dell&#8217;imbarco.<br /> Wizzair contestava anche l&#8217;affermazione dell&#8217;Autorità , secondo cui &#8220;&#038;il dato relativo alla percentuale di passeggeri che viaggiano privi di bagaglio a mano [&#038;] risulta inferiore al 5%&#8230;e tale dato conferma che rientra nelle abitudini di consumo della quasi totalità  dei passeggeri viaggiare con un bagaglio a mano grande al seguito&#8221;. Ciù² perchè, a una attenta analisi dei dati, si poteva solamente dedurre che una percentuale superiore al 90% dei passeggeri aveva viaggiato nel periodo gennaio 2017 &#8211; ottobre 2018 con un bagaglio a mano, il che tuttavia non comporta che lo stesso fosse stato anche &#8220;grande&#8221;, fermo restando che nel periodo temporale preso a riferimento vi era stata comunque una percentuale del 5% dei passeggeri cha aveva viaggiato senza bagaglio a mano alcuno.<br /> Sotto altro profilo la ricorrente contestava anche la sussistenza di un diritto &#8220;assoluto&#8221; all&#8217;imbarco, senza costi aggiuntivi, del c.d. &#8220;trolley grande&#8221;, considerato elemento &#8220;inevitabile&#8221; dall&#8217;AGCM.<br /> Anche in riferimento al principio di libertà  tariffaria di cui al Regolamento CE 1008/2008, la ricorrente osservava che la dimensione del bagaglio a mano trasportabile in cabina (in termini di peso e dimensioni) non è regolamentata nè a livello europeo (art. 23 Reg. cit.), nè a livello locale e, dunque, rimane soggetta alla libera determinazione del singolo vettore, naturalmente nel rispetto delle previsioni internazionali, eurounitarie e nazionali in materia di trasparenza tariffaria, pubblicità  ed informativa sul servizio, e nei limiti dalla &#8220;ragionevolezza&#8221;.<br /> Ogni vettore, pertanto, è certamente legittimato ad intervenire sulla propria &#8220;policy bagagli&#8221; al fine di garantire che ogni passeggero porti gratuitamente con sì© in cabina un bagaglio a mano &#8220;essenziale&#8221;, di dimensioni e peso non solo compatibili con il concetto di dignità  umana, ma altresì compatibili con la capacità  (in termini di peso e dimensioni) dell&#8217;aeromobile stesso, e per tale ragione il pagamento di un determinato corrispettivo per quei passeggeri che intendano portare con sì© a bordo anche un secondo bagaglio a mano più¹ grande, è sempre subordinato alla compatibilità  con i limiti di spazio a bordo, secondo le prescrizioni in materia di sicurezza.<br /> Wizzair, quindi, osservando che l&#8217;AGCM era partita da una premessa condivisibile, secondo la quale era descritto correttamente il modello c.d. &#8220;low cost&#8221;, mettendo in luce che in applicazione dello stesso i vettori aerei escludono dal prezzo del biglietto tutta una serie di servizi che tradizionalmente venivano offerti dalle compagnie aeree (ad esempio, check-in in aeroporto, scelta del posto, pranzo a bordo), arrivando a una conclusione perà² illogica, laddove era affermato che i consumatori avevano fatto una abitudine a portare gratuitamente a bordo un bagaglio di dimensioni di 55x40x23, talmente tanto che un loro ridimensionamento sarebbe stato scorretto (ai sensi degli artt. 20-22 del Codice).<br /> Ciù² perchè se il ragionamento dell&#8217;Autorità  fosse corretto, il modello &#8220;low cost&#8221; non avrebbe potuto in alcun modo svilupparsi, perchè alcuna modifica alle asserite &#8220;abitudini dei consumatori&#8221; avrebbe potuto essere nemmeno ipotizzata, rischiando detta modifica di essere considerata dall&#8217;AGCM sempre una pratica commerciale scorretta vietata dal Codice del Consumo, così da impedire &#8211; ad esempio &#8211; l&#8217;introduzione dei pasti a bordo &#8220;a pagamento&#8221; perchè le abitudini della maggior parte dei passeggeri erano nel senso di pretenderlo incluso nella tariffa base prima dell&#8217;avvento delle compagnie &#8220;low cost&#8221;.<br /> Risultava, poi, anche un &#8220;deficit&#8221; di istruttoria, perchè l&#8217;Autorità  avrebbe ben potuto raccogliere ulteriori dati e prove, i quali avrebbero certamente e pacificamente dimostrato che le modifiche introdotte da Wizzair alla propria &#8220;policy&#8221; erano state giù  pienamente assimilate dai consumatori/viaggiatori che avevano scelto tale operatore per i propri spostamenti all&#8217;interno del mercato unico europeo, secondo tabelle che erano riprodotte.<br /> &#8220;2. SECONDO MOTIVO AGGIUNTO: RADICALE ILLEGITTIMItà€ DELLA PARTE SANZIONATORIA DELLA DELIBERA PER MANIFESTA VIOLAZIONE DI LEGGE, DEL PRINCIPIO DEL GIUDICATO E DEL PRINCIPIO DI NE BIS IN IDEM. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIEtà€ MANIFESTA ALL&#8217;ORDINANZA CAUTELARE DEL TAR LAZIO N. 7428/2018. IRRAGIONEVOLEZZA RISPETTO ALLA ENTItà€ DELLA SANZIONE PECUNIARIA&#8221;.<br /> La ricorrente contestava l&#8217;entità  della sanzione, ritenuta sproporzionata e illogicamente irrogata in costanza dell&#8217;ordinanza cautelare di questo TAR che aveva sospeso il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.<br /> Wizzair completava l&#8217;esposizione, riportando integralmente il contenuto del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti.<br /> Da ultimo, la ricorrente proponeva una:<br /> &#8220;RICHIESTA SUBORDINATA DI RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE EX ART. 267 TFUE&#8221;.<br /> La delibera impugnata era in palese contrasto con il principio di specialità  enunciato nell&#8217;art. 3, comma 4, della direttiva 2005/29/CE, e relativa norma di trasposizione nazionale, dato che la Repubblica Italiana ha indicato come unica autorità  incaricata dell&#8217;applicazione degli art. 22, 23, e 24 del Regolamento 1008/2008 l&#8217;Ente Nazionale per l&#8217;Aviazione Civile (ENAC), ai sensi della riforma del Codice della Navigazione, sancita dal Decreto Legislativo n. 96/2005, per cui l&#8217;AGCM era incompetente a decidere la fattispecie, intesa dalla stessa Autorità  &#8220;antitrust&#8221; relativa più¹ a una violazione dell&#8217;art. 23 del Regolamento 1008/2008, in relazione alla libertà  tariffaria del vettore, ex art. 22 del medesimo Regolamento, che a una ingannevolezza del messaggio informativo sulla nuova &#8220;policy&#8221;, sotto forma di aggressività  e difetto di diligenza tale da sviare il comportamento del consumatore medio.<br /> A tale scopo, la ricorrente proponeva due specifici quesiti, uno subordinato all&#8217;altro, al fine di prospettare alla Corte di Giustizia, UE, ai sensi dell&#8217;art. 267 del TFUE, le questioni di compatibilità  eurounitaria ivi evidenziate.<br /> In prossimità  della nuova camera di consiglio, l&#8217;AGCM depositava una memoria a confutazione anche di tali motivi aggiunti.<br /> Con la seconda ordinanza in epigrafe, la domanda cautelare era accolta.<br /> In prossimità  della trattazione di merito, le parti costituite depositavano ulteriori memorie (anche &#8220;di replica&#8221;) e la causa era trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 2 ottobre 2019.<br /> DIRITTO<br /> Il Collegio, per economia espositiva, ritiene di iniziare l&#8217;esame del gravame dai secondi motivi aggiunti, orientati avverso il provvedimento finale sanzionatorio, dato che il provvedimento cautelare oggetto del ricorso introduttivo ne conteneva &#8220;in embrione&#8221;, sotto il profilo del &#8220;fumus&#8221;, i contenuti motivazionali, così che la decisione sul provvedimento finale non potrà  che coinvolgere anche il contenuto di quelli precedenti pure oggetto del presente gravame, dato che con i primi motivi aggiunti risulta impugnato il successivo provvedimento di comunicazione delle risultanze istruttorie.<br /> Ebbene, nel ambito di tale precisazione, poi, il Collegio ritiene di iniziare l&#8217;esame di tali secondi motivi aggiunti dal relativo terzo motivo, sia pure proposto in via subordinata al fine di sollecitare le rimessione delle questioni ivi prospettate anche al vaglio della Corte UE, ai sensi dell&#8217;art. 267 TFUE, con il quale è lamentato dalla ricorrente che il provvedimento sanzionatorio impugnato incideva indebitamente sulla potestà  tariffaria del vettore sancita dall&#8217;art. 22, comma 1, del Regolamento 1008/2008, travalicando quindi i confini attributivi dei poteri dell&#8217;AGCM.<br /> Ciù² perchè, qualora fondato, tale profilo di incompetenza eventualmente individuabile, travolgerebbe l&#8217;intero procedimento con annullamento di tutti i provvedimenti impugnati in questa sede.<br /> Ebbene, sul punto, il Collegio non condivide perà² le prospettazioni di Wizzair.<br /> Valga evidenziare che sul profilo riguardante il margine di competenza dell&#8217;AGCM rispetto a quello di altre Autorità  di settore, anche in relazione al &#8220;principio di specialità &#8221; contenuto nel Codice, è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia UE (sentenza del 13 settembre 2018 in C-54/17 e C-55/17, a cui possono aggiungersi le ordinanze 14 maggio 2019, in C-406/17, C- 408/17 e C-417/17), la quale ha affermato la prevalenza della disciplina di settore solo se sia individuabile un &#8220;contrasto&#8221; insanabile con quella di cui alla normativa generale (in Italia del Codice del Consumo), nel senso che la nozione di &#8220;contrasto&#8221; denota un rapporto, tra le disposizioni cui si riferisce, che va oltre la mera difformità  o la semplice differenza, mostrando una divergenza che non può essere superata mediante una formula inclusiva che permetta la coesistenza di entrambe le realtà , senza che sia necessario snaturarle.<br /> Dunque, secondo la Corte, il contrasto sussiste solo quando disposizioni di stretta derivazione UE, disciplinanti aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, impongono ai professionisti, senza alcun margine di manovra, obblighi &#8220;incompatibili&#8221; con quelli stabiliti dalla direttiva 2005/29/CE, dando vita a una divergenza insanabile che non ammette la coesistenza di entrambi i plessi normativi. In presenza di pratiche commerciali scorrette in senso generale, la sanzionabilità  non è del Regolatore ma dell&#8217;autorità  competente ai sensi della direttiva 2005/29 cit. e, quindi in Italia, del Codice del Consumo.<br /> Ha giù  osservato questa Sezione che le riportate conclusioni della Corte di Giustizia depongono quindi per l&#8217;affermazione di una specialità  normativa &#8220;per fattispecie&#8221; e non &#8220;per settore&#8221;, configurando i rapporti tra i due corpi normativi in termini di complementarietà  più¹ che di specialità  (TAR Lazio, Sez. I, 19.9.19, n. 11097 e 16.4.19, n. 4922).<br /> Nel caso in esame, dal contesto della motivazione &#8211; come emersa più¹ chiaramente con il provvedimento finale &#8211; non emerge che l&#8217;AGCM abbia voluto imporre un determinato prezzo, incidendo sulla libertà  tariffaria prevista dal Regolamento CE 1008/2008, o abbia ritenuto di imporre uno specifico comportamento nella distribuzione dei bagagli tra stiva e cabina &#8211; come invece sembrava emergere dal provvedimento cautelare oggetto del ricorso introduttivo &#8211; ma che abbia ritenuto che il messaggio veicolato al consumatore al momento del &#8220;primo contatto&#8221; fosse &#8220;ingannevole&#8221; in quanto tale, perchè quello indicato come &#8220;prezzo base&#8221;, non comprendendo un bagaglio &#8220;a mano grande&#8221; non includeva un elemento indispensabile, essenziale e prevedibile, per chi usufruisce di un viaggio aereo.<br /> Nel caso di specie, essendo stata posta in accertamento la sussistenza di pratiche commerciali scorrette, ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, la competenza doveva ritenersi senz&#8217;altro radicata in capo all&#8217;AGCM, dato che la stessa, come nel caso di specie, riguardava informazioni ritenute non trasparenti e ingannevoli in relazione alla sottoscrizione di contratti relativi al servizio di trasporto aereo di persone e all&#8217;obbligo del rispetto del principio di diligenza professionale.<br /> Pertanto, possono condividersi le conclusioni sul punto della difesa dell&#8217;Autorità , secondo cui le norme di cui al richiamato Regolamento UE del 2008 non possono prevalere sulle disposizioni del Codice del Consumo, in quanto non recano una disciplina specifica e di dettaglio delle pratiche commerciali scorrette ed in quanto non sussiste alcun contrasto tra le due discipline, ponendosi esse in rapporto di complementarietà  e non di specialità .<br /> Chiarita l&#8217;irrilevanza di quanto prospettato nel terzo motivo dei secondi motivi aggiunti e passando ad esaminare il primo di questi, relativo al &#8220;nucleo&#8221; della contestazione, il Collegio ne rileva la fondatezza.<br /> L&#8217;AGCM, nella sue valutazioni conclusive &#8220;di merito&#8221;, di cui al punto &#8220;V.b&#8221; del provvedimento impugnato (&#8220;p.i.&#8221;), premette che la precedente pratica della ricorrente aveva &#8220;abituato&#8221; i (suoi, evidentemente) consumatori alle misure preesistenti dei bagagli da portare in cabina (55x40x23) fino a farli propendere per l&#8217;acquisto di oggetti dalle dimensioni in questione (punto 67 del p.i.).<br /> Sul punto, il Collegio osserva che tale precisazione &#8211; anche se di per sì© non decisiva nel contesto motivazionale dell&#8217;atto &#8211; non può essere considerata valida premessa per le successive conseguenze, dato che non si rinviene alcuna norma che obblighi le compagnie aeree a mantenere indefinitamente nel tempo una determinata &#8220;policy&#8221; di prezzo &#8211; con conseguente legittima aspettativa dei consumatori a tale mantenimento &#8211; proprio alla luce del principio di libertà  tariffaria, che la stessa AGCM nelle sue difese non disconosce, e di libera concorrenza che, in un settore negli ultimi anni caratterizzato da un&#8217;offerta molto differenziata e incisiva in cui il &#8220;fattore prezzo&#8221;, ha assunto un valore spesso determinante per la scelta del consumatore, soprattutto nel settore denominato &#8220;low cost&#8221;, ove il consumatore medio sa che, a fronte di prezzi offerti altamente competitivi e convenienti (anche di poche decine di euro per un volo), può aspettarsi la contrazione di servizi prima offerti come comprensivi del costo del &#8220;biglietto base&#8221;, ma ritiene prioritario il costo ben minore.<br /> Che il &#8220;consumatore Wizzair&#8221; si sia abituato a un determinato &#8220;standard&#8221; dimensionale dei bagagli da portare in cabina, pertanto, è circostanza che non impediva alla compagnia di intervenire in argomento; nè può condividersi la conclusione per la quale è stato ritenuto rilevante che il medesimo consumatore abbia acquistato &#8220;trolley&#8221; delle dimensioni precedenti, sia perchè tale conclusione non è asseverata da elementi oggettivi, sia perchè non è impedito al medesimo consumatore di usare comunque tale &#8220;trolley&#8221; per il volo su altre compagnie (con prezzi diversi e/o, magari, maggiori) sia perchè il medesimo bagaglio può essere utilizzato per altro tipo di viaggio ove non rilevano limiti dimensionali (treno, autovettura, pulmann), senza alcun nocumento per il consumatore, attesa la &#8220;fungibilità &#8221; dell&#8217;oggetto in questione.<br /> Proseguendo nell&#8217;esame della motivazione dell&#8217;AGCM, si rileva che la base normativa a cui ha fatto riferimento l&#8217;Autorità  è data dall&#8217;art. 22, par. 1, e dall&#8217;art. 23, par. 1, del Regolamento CE 1008/2008 (punto 59 del p.i.).<br /> Ebbene, tali norme prevedono quanto segue.<br /> Art. 22, par 1: &#8220;<em>I vettori aerei comunitari e, per reciprocità , i vettori aerei dei paesi terzi fissano liberamente le tariffe aeree passeggeri e merci per i servizi aerei intracomunitari, fatto salvo quanto disposto all&#8217;articolo 16, paragrafo 1</em>&#8221; (tale art. 16, par. 1 riguarda l&#8217;imposizione di oneri di servizio pubblico da parte di ciascuno stato membro e non è inerente alla presente fattispecie);<br /> Art. 23, par. 1: &#8220;<em>Le tariffe aeree passeggeri e merci disponibili al pubblico comprendono le condizioni ad esse applicabili in qualsiasi forma offerte o pubblicate, anche su Internet, per i servizi aerei da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato. Il prezzo finale da pagare è sempre indicato e include tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, nonchè tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione. Oltre all&#8217;indicazione del prezzo finale, sono specificati almeno i seguenti elementi:</em><br /> <em>a) tariffa aerea passeggeri o merci;</em><br /> <em>b) tasse;</em><br /> <em>c) diritti aeroportuali; e</em><br /> <em>d) altri diritti, tasse o supplementi connessi ad esempio alla sicurezza o ai carburanti,</em><br /> <em>dove le voci di cui alle lettere b), c) e d) sono state addizionate alle tariffe aeree passeggeri e merci. I supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all&#8217;inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell&#8217;esplicito consenso dell&#8217;interessato («opt-in»)</em>.&#8221;<br /> L&#8217;AGCM sottolineava che tale norma trova sostegno nel 16Â° &#8220;considerando&#8221; dello stesso Regolamento, secondo il quale &#8220;<em>I clienti dovrebbero poter confrontare efficacemente i prezzi per i servizi aerei delle diverse linee aeree. E&#8217; opportuno, pertanto, che il prezzo finale che il cliente dovrà  pagare per i servizi aerei in partenza dalla Comunità  sia sempre indicato, comprensivo di tutte le tasse, i diritti ed i supplementi. Si incoraggiano inoltre i vettori aerei comunitari a indicare il prezzo finale dei loro servizi aerei da paesi terzi verso la Comunità .</em>&#8220;; ciù² perchè il legislatore comunitario &#8211; aggiungeva l&#8217;Autorità  &#8211; vuole che al cliente sia permesso di confrontare efficacemente i prezzi, sin dal &#8220;primo contatto&#8221; commerciale, tra le varie compagnie aeree, per cui l&#8217;omesso inserimento nel prezzo complessivo di un &#8220;servizio inevitabile&#8221; (così lo definisce l&#8217;Autorità  al punto 74 del p.i.) come disposto dall&#8217;art. 23 cit. confonderebbe il consumatore, alterando anche l&#8217;immediata comparazione con i prezzi offerti dagli altri vettori e imponendo al consumatore stesso operazioni &#8220;logico-matematiche&#8221; al fine di comparare tariffe che includono o non includono il &#8220;bagaglio a mano&#8221;, operazione che incide anche sui c.d. &#8220;siti comparatori&#8221; falsando la tariffe messe a confronto da questi (in tal senso, punto 98 del p.i.).<br /> Che il bagaglio a mano &#8220;grande&#8221; sia un elemento indispensabile del servizio di trasporto aereo (passeggeri) lo si evincerebbe &#8211; sempre per l&#8217;AGCM &#8211; dalla su richiamata &#8220;sentenza Vueling&#8221; della Corte di Giustizia UE, in particolare dal punto 40 di tale sentenza, che si riporta:<br /> &#8220;&#038;<em>Invece, per quanto riguarda i bagagli non registrati, vale a dire i bagagli a mano, per fornire una risposta completa al giudice del rinvio si deve rilevare che in linea di principio tali bagagli devono essere considerati un elemento indispensabile del trasporto di passeggeri e che il trasporto di questi non può, conseguentemente, essere sottoposto ad un supplemento di prezzo, a condizione che tali bagagli a mano posseggano taluni requisiti ragionevoli, in termini di peso e dimensioni, e soddisfino le prescrizioni applicabili in materia di sicurezza</em>.&#8221;<br /> A ciù² doveva aggiungersi quanto precisato dalla Commissione UE, negli &#8220;Orientamenti per l&#8217;attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali&#8221; (c.d. Linee Guida) del 25 maggio 2016, secondo cui tra le &#8220;spese facoltative possono essere ricomprese quelle relative alla scelta del posto o al bagaglio in stiva rispetto a quello a mano&#8221;.<br /> Ebbene, il Collegio non ritiene di concordare con la ricostruzione dell&#8217;AGCM, in sostanziale aderenza a quanto esposto dalla ricorrente.<br /> Valga osservare che la stessa Autorità  non ha individuato la ritenuta scorrettezza della pratica commerciale in riferimento alla modalità  con la quale viene presentato il costo del biglietto in quanto tale, dovendosi quindi ritenere che ciù² che pure era prospettato al momento dell&#8217;avvio del procedimento possa ritenersi superato, nel senso della chiarezza espositiva &#8220;formale&#8221; di cui al messaggio proposto al consumatore nel sito internet della compagnia aerea in questione, consumatore ben in grado di comprendere subito il prezzo del biglietto nell&#8217;ipotesi volesse imbarcare un bagaglio &#8220;grande&#8221;.<br /> Quel che è contestato è dunque un profilo &#8220;sostanziale&#8221;, legato al concetto di indispensabilità  del bagaglio a mano nel senso ritenuto dall&#8217;AGCM e quindi di rappresentazione &#8211; sotto il profilo della &#8220;trasparenza&#8221; &#8211; dell&#8217;effettivo costo del biglietto al consumatore, laddove l&#8217;Autorità  ha censurato l&#8217;attività  di scorporo dalla tariffa &#8220;standard&#8221; della possibilità  di trasportare un &#8220;trolley bag&#8221; di dimensioni più¹ grandi di quelle ora consentite.<br /> Ebbene, il Collegio rileva che non risulta da alcun elemento che Wizzair impedisca al consumatore di portare in cabina un bagaglio &#8220;a mano&#8221;, ponendo soli limiti alle sue dimensioni, ma senza limiti di peso.<br /> In tal senso appare pienamente rispettato il &#8220;dictum&#8221; della &#8220;sentenza Vueling&#8221;, laddove è solo detto che i(l) bagagli(o) a mano sono (è) un elemento indispensabile del trasporto di passeggeri. In nessuna parte della sentenza è perà² indicato quali debbano essere le dimensioni (minime o massime) e il numero di tali bagaglii. La stessa Corte UE precisa che non possono dunque essere imposti supplementi di prezzo in relazioni a questi &#8220;&#038;a condizione che tali bagagli a mano posseggano taluni requisiti ragionevoli, in termini di peso e dimensioni&#8221;.<br /> La Corte, pertanto, in assenza di una normativa generale tariffaria in tal senso che determini specifiche misure minime, rimette alle singole compagnie &#8211; e naturalmente agli organi nazionali preposti alle diverse forme di controllo &#8211; di valutare la &#8220;ragionevolezza&#8221; delle dimensioni considerate.<br /> Proprio un concetto generico quale è quello di &#8220;ragionevolezza&#8221; impone, ad avviso del Collegio, che l&#8217;interprete sia chiamato a valutarne essenzialmente, e più¹ facilmente, la sua connotazione, ai fini che qui rilevano, in termini di negatività  e, quindi, di (palese) irragionevolezza.<br /> Nel caso di specie non si rinviene perà² nel provvedimento impugnato una motivazione congruente e idonea a ritenere che le dimensioni proposte dalla ricorrente siano &#8220;irragionevoli&#8221;.<br /> Sotto un primo profilo, è palese che al viaggiatore non è impedito il trasporto dei propri effetti personali, secondo la distinzione richiamata dalla stessa Autorità  e prevista dal d.m. n.1/36 del 28 gennaio 1987 e nella relativa Circolare APT-09, relativa a ciù² che deve intendersi per &#8220;bagaglio a mano&#8221;, secondo la quale: &#8220;<em>Per bagaglio a mano si intendono quegli articoli che il passeggero può portare con sì© in cabina per sistemarli nei comparti portaoggetti soprastanti o sotto al sedile anteriore. In applicazione del D.M. 001/36 è consentito il trasporto in cabina di un solo bagaglio, corredato di etichetta nominativa, a condizione che la somma delle dimensioni (base, altezza, profondità ) non superi complessivamente i 115 cm. e comunque rientrante nei limiti delle misure di ingresso degli apparati di controllo ai raggi X.</em><br /> <em>Ai fini della presente circolare, oltre al bagaglio di cui al comma precedente, ogni passeggero può portare in cabina:</em><br /> <em>&#8211; una borsetta o borsa portadocumenti o personal computer portatile;</em><br /> <em>&#8211; un apparecchio fotografico, videocamera o lettore di CD;</em><br /> <em>&#8211; un soprabito o impermeabile;</em><br /> <em>&#8211; un ombrello o bastone da passeggio;</em><br /> <em>&#8211; un paio di stampelle o altro mezzo per deambulare;</em><br /> <em>&#8211; culla portatile e cibo per neonati, necessario per il viaggio;</em><br /> <em>&#8211; articoli da lettura per il viaggio;</em><br /> <em>&#8211; articoli acquistati ai &quot;Duty Free&quot; e negli esercizi commerciali all&#8217;interno dell&#8217;aeroporto (in quantità  e peso limitati).</em>&#8220;<br /> Ebbene, risulta che Wizzair consenta di portare oltre al &#8220;trolley&#8221; piccolo anche una piccola borsa con gli effetti personali o un portadocumenti o assimilabile, nè che sia impedito il trasporto a bordo di un soprabito o impermeabile, un ombrello o bastone da passeggio, un paio di stampelle o altro mezzo per deambulare, una culla portatile e cibo per neonati, necessario per il viaggio, articoli da lettura per il viaggio articoli acquistati ai &#8220;Duty Free&#8221;.<br /> Ciù² senza omettere che, dalle dimensioni indicate nella nuova &#8220;policy&#8221;, non è dimostrato dall&#8217;AGCM che non possano introdursi nel bagaglio &#8220;a mano&#8221; gratuito gli effetti personali oltre alla &#8220;borsetta&#8221; o &#8220;portadocumenti&#8221; di cui alla Circolare, ottemperando così alla disposizione che comunque fa riferimento al trasporto in cabina &#8220;di un solo bagaglio&#8221;.<br /> Pertanto, non è specificato per quale ragione le (nuove) dimensioni di 40x25x23 non consentano &#8211; anche alla luce delle innovazioni tecnologiche che hanno immesso sul mercato oggetti &#8220;flessibili&#8221; idonei a essere riposti in piccoli spazi &#8211; di portare effetti personali e non sufficienti per un viaggio relativi a brevi tratte per spostamenti, anche di andata/ritorno, in giornata o in due giorni, come spesso effettuano i consumatori che viaggiano &#8220;low cost&#8221;.<br /> Sotto tale profilo manca, nel provvedimento impugnato, una comparazione (di una certa ampiezza anche se non integrale) tra Ryanair e le altre compagnie, anche &#8220;low cost&#8221;, del costo del biglietto per singola tratta e servizi offerti.<br /> Che in precedenza Wizzair abbia consentito di portare a bordo bagagli &#8220;a mano&#8221; di dimensioni superiori non appare dirimente alla luce della libertà  tariffaria riconosciuta e della circostanza che altre compagnie possono &#8211; sempre nell&#8217;ottica di tale &#8220;libertà &#8221; &#8211; consentire bagagli di taglia superiore; infatti ben possono, tali compagnie, e di conseguenza il consumatore al fine di effettuare una libera scelta consapevole in tal senso, preferire, in un&#8217;ottica di piena concorrenzialità , offrire un servizio &#8220;ampliato&#8221; a fronte di un prezzo leggermente superiore, che il cliente è disposto a pagare proprio per tale ragione.<br /> Inoltre, la ricorrente ha comunque rappresentato che circa il 5% dei passeggeri, anche sotto la precedente &#8220;policy&#8221;, non trasportava alcun bagaglio a mano, da considerarsi quindi elemento non &#8220;indispensabile&#8221; in quanto tale.<br /> In secondo luogo, in merito, ugualmente, ad avviso del Collegio, non dirimente è l&#8217;osservazione dell&#8217;Autorità  secondo cui la quasi totalità  dei passeggeri (95%) viaggia con il bagaglio a mano &#8220;grande&#8221;, con dati peraltro confutati dalla ricorrente, proprio perchè non può essere questo, secondo la precedente &#8220;policy&#8221; della ricorrente, un elemento di indispensabilità  del viaggio (soprattutto sulle tratte brevi con a/r in giornata) ma una mera scelta del consumatore alla luce dell&#8217;offerta di prezzo tra le varie compagnie, secondo una prassi riconosciuta nella stessa &#8220;sentenza Vueling&#8221;, secondo la quale (par. 38) &#8220;&#038;<em>la prassi commerciale delle compagnie aeree è tradizionalmente consistita nel consentire ai passeggeri di registrare i bagagli senza costi aggiuntivi. Orbene, dal momento che i modelli commerciali delle compagnie aeree hanno conosciuto un&#8217;evoluzione notevole con l&#8217;utilizzo sempre più¹ generalizzato del trasporto aereo, va rilevato che, attualmente, talune compagnie seguono un modello commerciale consistente nell&#8217;offrire servizi aerei a prezzi assai ridotti. In tale situazione, il costo legato al trasporto dei bagagli, in quanto componente del prezzo di tali servizi, ha assunto relativamente più¹ importanza rispetto al passato e, quindi, i vettori aerei interessati possono voler richiedere a tale titolo il pagamento di un supplemento di prezzo. Inoltre, non può escludersi che taluni passeggeri aerei preferiscano viaggiare senza bagaglio registrato, purchè ciù² comporti una riduzione del prezzo del loro titolo di trasporto</em>.&#8221;<br /> Una volta chiarita la non irragionevolezza delle dimensioni imposte per il bagaglio &#8220;a mano&#8221;, anche se &#8220;unico&#8221;, non si vede come la conclusione individuata dalla Corte UE per i bagagli &#8220;registrati&#8221; non possa conformarsi anche alla scelta del consumatore che preferisce rinunciare a un (evidentemente sovrabbondante) bagaglio a mano &#8220;grande&#8221; in presenza di una riduzione di prezzo.<br /> Non si individua quale normativa impedisca al consumatore la libera scelta tra pagare un biglietto &#8220;standard&#8221; di costo leggermente maggiore, per consentirsi la &#8220;comodità &#8221; di uscire dall&#8217;aeroporto subito dopo lo sbarco al &#8220;terminal&#8221; e non attendere le inevitabili e più¹ complesse operazioni di scarico dei bagagli dalla stiva, e quella di pagare un biglietto di costo minore, adeguandosi ad attendere qualche in minuto in più¹ nei pressi del &#8220;nastro trasportatore&#8221; per attendere il secondo bagaglio &#8220;grande&#8221;.<br /> Sul punto si ribadisce che non è contenuta nel provvedimento impugnato una dettagliata comparazione tra i prezzi di tutte le altre compagnie aeree e quelli di Wizzair per ciascuna, singola, tratta al fine di rilevare differenze idonee a influenzare o obbligare il consumatore a una determinata scelta, soprattutto in assenza di contestazioni sulle modalità  &#8220;formali&#8221; di indicazione sul sito della ricorrente in ordine al costo per l&#8217;imbarco di un ulteriore &#8220;trolley grande&#8221;, fermo restando che non vi è la totalità  delle compagnie diverse da Wizzair a praticare l&#8217;ammissione in cabina di tale bagaglio, dato che alla medesima udienza del 2 ottobre 2019 è in decisione una fattispecie analoga riguardante altra compagnia aerea concorrente e risulta indicato negli atti difensivi della ricorrente un dettagliato elenco di altre che praticano la medesima &#8220;policy&#8221;.<br /> Così pure, che Wizzair abbia ridotto del 52,6% lo spazio per il bagaglio &#8220;a mano&#8221; rispetto al periodo anteriore al 1 novembre 2018 (punto 29 del p.i.) non è significativo e appare conseguenziale alla predetta nuova &#8220;policy&#8221;, ben potendo ad esempio astrattamente &#8211; al contrario e senza che sia individuabile un &#8220;vulnus&#8221; alla concorrenza &#8211; un&#8217;altra compagnia preferire incrementare lo spazio a bordo per l&#8217;imbarco di bagagli a discapito della capienza di posti a sedere, secondo una propria scelta commerciale volta a favorire la &#8220;comodità &#8221; del passeggero, nell&#8217;ambito della sua libertà  tariffaria e nel rispetto dei limiti di sicurezza.<br /> Si ricorda, infatti, come riportato dalla ricorrente e non contestato nel provvedimento impugnato, che le offerte dei vari vettori aerei, soprattutto nel settore &#8220;low cost&#8221;, in realtà  differiscono spesso per il numero di bagagli e il relativo peso ammessi, anche in stiva, o per l&#8217;offerta di servizi &#8220;opzionali&#8221; specifici, quali, ad esempio, la scelta del posto e/o del pasto a bordo.<br /> Alla luce di quanto osservato, pertanto, non si riscontra la carenza di diligenza professionale contestata dall&#8217;AGCM, in quanto l&#8217;offerta Wizzair appare chiara nell&#8217;indicare fin dal &#8220;primo contatto&#8221; con il consumatore le dimensioni del bagaglio &#8220;a mano&#8221; consentito, oltre a una &#8220;borsetta&#8221; e/o un &#8220;portadocumenti&#8221;, in assenza di un obbligo di consentire dimensioni minime, purchè non irragionevoli (ma, come visto, non è questo il caso).<br /> Sotto questo profilo, il Collegio non trova che osti a tale conclusione neanche la normativa richiamata dall&#8217;AGCM, di cui agli artt. 22 e 23 del Regolamento CE 1008/2008, che fanno riferimento &#8211; come sopra riportato in particolare per quanto riguarda l&#8217;art. 23 &#8211; all&#8217;obbligo di includere nel prezzo finale anche quelli che sono non a caso definiti &#8220;supplementi&#8221; inevitabili e prevedibili.<br /> Nel caso di specie, il supplemento che è chiamato a corrispondere il &#8220;cliente Wizzair&#8221; se vuole imbarcare anche un &#8220;trolley grande&#8221; &#8211; peraltro chiaramente indicato nelle operazioni di emissione del titolo di viaggio e con opzione &#8220;opt in&#8221; &#8211; &#8220;evitabile&#8221;, perchè non tutti i viaggiatori ne hanno necessità , e &#8220;prevedibile&#8221;, alla luce della diffusione della conformazione dell&#8217;offerta della ricorrente a partire dal 1 novembre 2018, non contestata come detto nella sua &#8220;forma&#8221;.<br /> Il Regolamento CE, quindi, non qualifica alcun bagaglio come &#8220;indispensabile&#8221; nelle sue misure nè fa riferimento a un &#8220;servizio inevitabile&#8221; (come invece descritto al punto 74 del p.i.) ma solo alla necessità  di indicare &#8220;supplementi&#8221; inevitabili e prevedibili.<br /> Nè, infine, può dedursi che il concetto di &#8220;indispensabilità &#8221; sia desumibile dal comportamento pregresso dei passeggeri, che ovviamente, in presenza di una libera scelta tariffaria del vettore aereo che lo consentiva, tendevano, per la ragione sopra esposta, a portare con sì© il maggior numero di bagagli, salve &#8211; ovviamente &#8211; esigenze di sicurezza da valutare di volta in volta.<br /> A tale proposito, comunque, valga osservare che, anche sotto la vigenza della precedente &#8220;policy&#8221;, risulta come una percentuale di passeggeri che pur avevano acquistato la tariffa &#8220;base&#8221;, si vedesse trasferito in stiva il proprio bagaglio a mano, al momento dell&#8217;imbarco sul volo al &#8220;gate&#8221;, perchè si era riscontrato l&#8217;esaurimento degli appositi spazi a bordo dell&#8217;aeromobile.<br /> Da ultimo, non convincente appare anche l&#8217;ulteriore tesi dell&#8217;Autorità  (punto 69-70 del p.i.) sulla irragionevolezza della scelta di ridurre del 52,6% lo spazio a bordo per i bagagli &#8220;a mano&#8221;, destinando le c.d. &#8220;cappelliere&#8221; a riporre quelli per cui è stato corrisposto il suddetto supplemento, dato che tali spazi comunque possono essere utilizzati per riporre borse e bagagli &#8220;piccoli&#8221;, in possibile assenza di un numero elevato di &#8220;grandi&#8221;, e comunque la loro funzione, a ben vedere, non è certo quella di sostituire la stiva ma solo di quella di riporre oggetti comunque di piccole dimensioni, come si rileva, d&#8217;altro canto, anche nella Circolare sopra riportata.<br /> Nè, infine, si rileva che il consumatore sia stato costretto a complesse operazioni &#8220;logico-matematiche&#8221; per individuare il corretto prezzo finale del suo biglietto, risultando pienamente illustrate tutte le (semplici) modalità  di calcolo del medesimo in relazione all&#8217;imbarco anche di un secondo bagaglio &#8220;grande&#8221; al momento stesso della prenotazione, successivamente o al momento dell&#8217;imbarco.<br /> Così pure non è spiegato dall&#8217;AGCM per quale ragione sia ritenuto che i complessi algoritmi che usano i c.d. &#8220;siti di comparazione&#8221; non siano idonei a rappresentare facilmente la circostanza, visto che &#8211; come detto &#8211; ormai tutte le compagnie differenziano la propria offerta finale, anche in relazione a servizi aggiuntivi che l&#8217;utente può richiedere.<br /> Alla luce di quanto indicato &#8211; che le argomentazioni delle parti costituite diverse dalla ricorrente non scalfiscono nella loro sostanzialità , insistendo l&#8217;AGCM solo sull&#8217;impostazione del provvedimento impugnato, i secondi motivi aggiunti possono essere accolti, con assorbimento di quanto lamentato in via subordinata sulla conformità  al diritto eurounitario, sulla omessa valutazione delle conclusioni dell&#8217;Autorità  ungherese e sull&#8217;entità  della sanzione.<br /> Di conseguenza, in disparte ogni approfondimento sulla procedibilità  del ricorso introduttivo limitato al provvedimento cautelare non definitivo, deve comunque rilevarsi l&#8217;illegittimità  anche di questo per carenza di &#8220;fumus&#8221;, alla luce di quanto esposto.<br /> Improcedibili &#8211; e comunque inammissibili per impugnazione di mero atto endoprocedimentale &#8211; sono invece i primi motivi aggiunti, legati alla comunicazione della CRI, da considerarsi mero atto degli uffici dell&#8217;AGCM, che deve essere completo nella descrizione delle risultanze istruttorie per consentire l&#8217;esercizio del diritto di difesa, ma che non intacca &#8211; ai fine della lesione della posizione soggettiva dell&#8217;impresa &#8211; l&#8217;autonoma valutazione che spetta all&#8217;Autorità , e non agli uffici, in sede di provvedimento finale (Cons. Stato, Sez. VI, 29.9.09, n. 5864).<br /> Per la novità  della fattispecie, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra tutte le parti costituite, tranne quanto dovuto a titolo di contributo unificato, da porsi a carico dell&#8217;AGCM ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 6bis.1, d.p.r. n. 115/2002.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e i due motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, accoglie il ricorso e i secondi motivi aggiunti e, per l&#8217;effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse i primi motivi aggiunti.<br /> Spese compensate, tranne quanto dovuto a titolo di contributo unificato, da porsi a carico dell&#8217;AGCM ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 6bis.1, d.p.r. n. 115/2002.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br />  Â  Â </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-10-2019-n-12455/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.12455</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.140</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-29-10-2019-n-140/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-29-10-2019-n-140/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.140</a></p>
<p>Collegio Pres. Vigotti, Est. Polidori; Parti EMZ Tecnologie Ambientali S.r.l. (Avv.ti M. Zoppellari, G Grande, M Maccaferri); contro Provincia Autonoma di Trento, (Avv.ti N Pedrazzoli, S. Azzolini, G Fozzer); nei confronti KGN S.r.l. (Avv. G. Ghirigatto) Limiti di applicazione del metodo on/off nell’offerta economicamente più vantaggiosa. 1. Appalti – Criterio dell’offerta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-29-10-2019-n-140/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.140</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-29-10-2019-n-140/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.140</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Collegio Pres. Vigotti, Est. Polidori; Parti EMZ Tecnologie Ambientali S.r.l. (Avv.ti M. Zoppellari, G Grande, M Maccaferri); contro Provincia Autonoma di Trento, (Avv.ti N Pedrazzoli, S. Azzolini, G Fozzer); nei confronti KGN S.r.l. (Avv. G. Ghirigatto)</span></p>
<hr />
<p>Limiti di applicazione del metodo on/off nell’offerta economicamente più vantaggiosa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Appalti – Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa –Valutazione delle offerte tecniche – Metodo di attribuzione dei punteggi <em>on/off</em>–Discrezionalità tecnica amministrazione – Sindacato del giudice amministrativo</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"> 2. Appalti – Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa –Valutazione delle offerte tecniche – Metodo di attribuzione dei punteggi <em>on/off</em>– Errata impostazione della <em>lex specialis </em>di gara – Eccesso di potere – Assenza di un confronto concorrenziale effettivo </span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">3. Appalti – <em>Lex specialis </em>di gara – Regole vincolanti – Impossibilità di disapplicazione da parte dell’Amministrazione</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div>
<p><em>1.     A differenza di quanto generalmente accade con riferimento alla valutazione delle offerte tecniche – che, come noto, rientra nell’ampia discrezionalità tecnica dell’amministrazione –, quando tale valutazione sia affidata all’individuazione della automatica presenza o meno degli elementi specificati nei criteri di valutazione (secondo il metodo di attribuzione dei punteggi “on/off”), è possibile invocare il sindacato del Giudice amministrativo nel caso in cui si contesti l’erroneità dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice. Ciò in quanto l’inesatta percezione da parte della commissione giudicatrice dell’offerta tecnica è configurabile quale eccesso di potere per manifesto difetto di istruttoria ed errore nei presupposti, il cui accertamento rientra nella competenza del giudice amministrativo.</em></p>
</div>
<div><em>2. In una gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la metodologia di valutazione dell’offerta tecnica con il metodo “on/off”, pur essendo possibile in linea generale, risulta essere irragionevole e contraddittoria allorché tale tecnica comporti, nel risultato, un appiattimento di tutte le offerte presentate in gara non consentendo una reale valutazione della qualità tecnica dell’offerta. In tal caso la gara verrebbe, nel risultato pratico, trasformata in un sistema al massimo ribasso. Di conseguenza, per consentire una reale verifica della qualità del prodotto offerto, non è possibile ammettere tale tipologia quando sia necessario esprimere un giudizio di tipo soggettivo.</em></div>
<div></div>
<div><em>3. Nelle gare per l’aggiudicazione dei contratti pubblici l’Amministrazione è tenuta ad applicare le regole fissate nel bando di gara, che costituisce la c.d. lex specialise che, quindi, non può essere disapplicato, neppure nel caso in cui talune regole ivi contenute non risultino conformi allo ius superveniens, fatta salva la possibilità di agire in autotutela.</em></div>
</div>
<hr />
<p>Pubblicato il 29/10/2019<br />
<strong>N. 00140/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00144/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>SENTENZA</strong><br />
ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 144 del 2019 proposto dalla società EMZ Tecnologie Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Zoppellari, Gabriele Grande e Mario Maccaferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Grazioli n. 27, presso lo studio dell’avvocato Mario Maccaferri;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
&#8211; la Provincia autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Sabrina Azzolini e Giuliana Fozzer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15 presso l’avvocato Sabrina Azzolini;<br />
&#8211; l’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti della Provincia autonoma di Trento, non costituita in giudizio;<br />
&#8211; la Comunità della Val Di Sole, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento;<br />
<strong><em>nei confronti</em></strong><br />
&#8211; KGN S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Ghirigatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
&#8211; Id&amp;A S.r.l., non costituita in giudizio;<br />
<strong><em>per l’annullamento</em></strong><br />
in via principale:<br />
&#8211; del verbale della seconda seduta pubblica delle operazioni di gara, tenutasi in data 27 agosto 2019, recante il provvedimento di aggiudicazione della <em>“gara europea a procedura aperta per l’appalto della fornitura e posa in opera di dispositivi di gestione conferimenti su strutture semi-interrate e contenitori stradali esistenti, compresi service di gestione dati e manutenzione dei dispositivi elettronici, sul territorio della Comunità della Valle di Sole (TN)”</em> a favore della società KGN S.r.l.;<br />
&#8211; di tutti gli ulteriori verbali di gara e segnatamente del verbale della prima seduta pubblica delle operazioni di gara, tenutasi in data 24 luglio 2019, nel corso della quale il Presidente del seggio di gara ha erroneamente attribuito il massimo punteggio alle offerte formulate dalle società controinteressate con riguardo ai criteri di valutazione descritti all’art. 18.1 del disciplinare di gara;<br />
&#8211; di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o connesso, ivi espressamente compresa la <em>lex specialis</em> e i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante prima della scadenza del termine per la formulazione dell’offerta;<br />
in via subordinata:<br />
&#8211; del suddetto verbale della seconda seduta pubblica delle operazioni di gara, tenutasi in data 27 agosto 2019, recante il provvedimento di aggiudicazione a favore della società KGN S.r.l.;<br />
&#8211; dell’art. 16 del disciplinare di gara, rubricato <em>“Offerta tecnica – Documentazione da caricare a sistema come allegato Tecnico”</em>, nella parte in cui si è limitato a prevedere che detto <em>“allegato”</em> debba ricomprendere esclusivamente il <em>“modulo di offerta tecnica” </em>redatto secondo il fac-simile allegato D, senza richiedere ai concorrenti la produzione anche di ulteriore documentazione tecnica e/o campionatura riferita ai prodotti offerti, impedendo di fatto agli organi di gara l’accertamento dell’effettivo possesso da parte dei dispositivi offerti dei requisiti tecnici di minima e premiali richiesti;<br />
&#8211; dell’art. 18.1 del disciplinare di gara, rubricato <em>“criteri di valutazione dell’offerta tecnica”</em>, nella parte in cui ha articolato l’elemento qualitativo in criteri di valutazione incentrati sul metodo <em>“on/off”</em>;<br />
&#8211; dell’art. 18.2 del disciplinare di gara, rubricato <em>“Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica”</em>, nella parte in cui ha stabilito l’attribuzione del punteggio tecnico <em>“automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto”</em> dichiarata dal concorrente nell’ambito del <em>“modulo di offerta tecnica”</em>, senza prevedere l’esame di ulteriore documentazione tecnica e/o l’esecuzione di prove pratiche su campionatura riferita ai dispositivi offerti, impedendo l’accertamento dell’effettivo possesso da parte dei dispositivi offerti dei requisiti tecnici di minima e premiali richiesti;<br />
&#8211; dell’art. 4, punto 6, dell’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti della Provincia autonoma di Trento, nella parte in cui ha stabilito che <em>“per le procedura di gara che prevedano, quale criterio di aggiudicazione, l’offerta economicamente più vantaggiosa con elementi di valutazione esclusivamente quantitativi e/o tabellari, l’attribuzione dei relativi punteggi, attraverso l’applicazione delle formule matematiche indicate negli atti di gara, è demandata al Seggio di gara”</em>;<br />
&#8211; dell’art. 20 del disciplinare di gara, nella parte in cui, ottemperando a quanto prescritto dal predetto atto organizzativo, non ha previsto la nomina di una Commissione Tecnica per l’attribuzione del punteggio alle offerte tecniche formulate in gara dai concorrenti;<br />
&#8211; dell’art. 21, nella parte in cui è stata attribuito al Presidente del Seggio di gara il compito di assegnare i punteggi per ogni singolo elemento e sub elemento di valutazione qualitativo inerente le offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti;<br />
&#8211; del provvedimento di nomina del Seggio di gara;<br />
&#8211; di tutti i verbali delle sedute pubbliche relative alle operazioni concorsuali e segnatamente del primo e secondo verbale delle operazioni concorsuali tenutesi, rispettivamente, in data 24 luglio 2019 e 27 agosto 2019;<br />
&#8211; di ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposti, conseguenti o connessi, anche non cogniti, ivi ricompresa per quanto occorrer possa la determinazione del responsabile del Servizio edilizia abitativa, tutela dell’ambiente e del territorio della Comunità della Valle di Sole n. 62 in data 17 aprile 2019, di indizione della procedura di gara, poi rettificata con le determinazioni n. 75 in data 8 maggio 2019 e n. 95 in data 14 giugno 2019, ed i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante, prima della scadenza del termine per la formulazione dell’offerta;<br />
nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento, della Comunità della Valle di Sole e della società Kgn S.r.l. e di;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2019 il dott. Carlo Polidori e uditi l’avvocato Gabriele Grande per la società ricorrente, l’avvocato Sabrina Azzolini per la Provincia autonoma di Trento, l’avvocato dello Stato Davide Volpe per la Comunità della Valle di Sole e l’avvocato Gianluca Ghirigatto per la controinteressata KGN S.r.l.;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
1. La Provincia autonoma di Trento (di seguito PAT), per il tramite dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti &#8211; Servizio appalti (di seguito APAC), con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, n. del 24 maggio 2019 ha indetto una <em>“gara europea a procedura aperta per l’appalto della fornitura e posa in opera di dispositivi di gestione conferimenti su strutture semi-interrate e contenitori stradali esistenti, compresi service di gestione dati e manutenzione dei dispositivi elettronici, sul territorio della Comunità della Valle di Sole (TN)”</em>. Il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione di punti 70/100 per l’aspetto tecnico e 30/100 per quello economico, come risulta dall’art. 18 del disciplinare di gara. La valutazione dell’aspetto tecnico è stata articolata in cinque criteri, strutturati in base al c.d. metodo <em>“on/off”</em> e specificati in un’apposita tabella riportata nel corpo dell’art. 18.1 del disciplinare di gara. In particolare al successivo art. 18.2 è stato precisato che <em>“a ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare indentificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto”</em>, in ragione di quanto dichiarato in gara dal concorrente; difatti l’art. 16 del disciplinare di gara ha richiesto la produzione in gara di un <em>“Allegato Tecnico”</em>, contenente il <em>“modulo di offerta tecnica, redatto preferibilmente secondo il fac-simile allegato D al presente disciplinare e disponibile nella piattaforma di gara SAP-SRM e sul sito internet, &#8230; nel quale il concorrente dovrà indicare le migliorie che intende offrire rispetto alle specifiche e caratteristiche minime contenute nei documenti di gara (in particolare nel Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa e parte tecnica)”</em>. Inoltre, per quanto rileva in questa sede, il disciplinare di gara dispone, all’art. 20, che non è prevista la nomina di una Commissione di esperti nel settore oggetto di gara in quanto <em>“le offerte tecniche sono valutate sulla base di criteri esclusivamente quantitativi e tabellari”</em>, in conformità a quanto previsto dell’art. 4, punto 6, dell’atto organizzativo dell’APAC della PAT, secondo il quale <em>“per le procedura di gara che prevedano, quale criterio di aggiudicazione, l’offerta economicamente più vantaggiosa con elementi di valutazione esclusivamente quantitativi e/o tabellari, l’attribuzione dei relativi punteggi, attraverso l’applicazione delle formule matematiche indicate negli atti di gara, è demandata al Seggio di gara”</em>.<br />
2. Alla gara hanno preso parte tre operatori economici: la ricorrente EMZ Tecnologie Ambientali S.r.l. (di seguito società EMZ), che ha offerto in gara il dispositivo, denominato UEMUSE 07, la controinteressata KGN S.r.l., che ha offerto in gara il dispositivo denominato Kupolina, e la controinteressata ID&amp;A S.r.l., che ha offerto in gara il dispositivo denominato Horus &#8211; ID &#8211; WSD. In data 24 luglio 2019, nel corso della prima seduta pubblica, il Presidente del seggio di gara, valutata la documentazione amministrativa, ha ammesso tutti i concorrenti ed ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche; quindi, <em>«constata la regolarità della presentazione del “modulo offerta tecnica” di ciascun concorrente»</em>, ha attribuito <em>«i punteggi attraverso l’applicazione dei criteri tabellari, nella puntuale osservanza delle prescrizioni indicate al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara»</em> (come risulta dal relativo verbale di gara). Tutte le offerte tecniche formulate dai concorrenti hanno ottenuto il massimo punteggio previsto dal disciplinare per ciascun criterio di valutazione. Al termine delle operazioni di valutazione dell’aspetto qualitativo il Presidente del seggio ha aperto le offerte economiche e stilato la graduatoria finale, che vede classificata al primo posto la controinteressata KGN S.r.l., con un punteggio complessivo pari a 100,00 (di cui 70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica), al secondo posto la controinteressata ID&amp;A S.r.l., con un punteggio complessivo pari a 99,379 (di cui 70 punti per l’offerta tecnica e 29,379 punti per l’offerta economica) e al terzo posto la ricorrente, con un punteggio complessivo pari a 96,195 (di cui 70 punti per l’offerta tecnica e 26,195 punti per l’offerta economica).<br />
3. La società EMZ con il presente ricorso preliminarmente riferisce che, a seguito di apposite istanze di accesso agli atti, ha rilevato taluni vizi di legittimità nell’attività valutativa svolta dal Presidente del seggio, il quale ha attribuito il massimo punteggio alle offerte tecniche delle controinteressate, sia con riferimento al criterio di valutazione n. 3 (<em>“fabbisogno energetico” </em>&#8211; max 20 punti), sia con riferimento al criterio di valutazione n. 4 (<em>“caratteristiche costruttive gusci” </em>&#8211; max 11 punti), sia con riferimento al criterio di valutazione n. 1 (<em>“numero di operazioni necessarie per il conferimento del rifiuto da parte dell’utente finale”</em> &#8211; max 20 punti). Tali vizi, secondo la ricorrente, hanno alterato l’esito della gara, perché in assenza dei vizi stessi essa sarebbe risultata aggiudicataria, stante l’esigua distanza tra la propria offerta economica e quelle delle due controinteressate.<br />
4. Dei provvedimenti impugnati la ricorrente chiede, quindi, l’annullamento deducendo le seguenti censure.<br />
I) <em>Violazione dell’art. 18.1 del disciplinare di gara; violazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016; violazione degli articoli 16 e 17 della legge provinciale n. 2/2016; violazione dei principi generali in materia di gare pubbliche, come enunciati dall’art. 30, del d.lgs. n. 50 del 2016, e in particolare dei principi di economicità, di efficacia, di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione e di trasparenza; violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento; eccesso di potere per falso presupposto di fatto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità ed irragionevolezza, ingiustizia manifesta e sviamento di potere.</em><br />
La ricorrente chiede l’annullamento dei provvedimenti impugnati in via principale e, per l’effetto, di poter conseguire l’aggiudicazione, ribadendo che dall’esame della documentazione acquisita è emersa l’illegittimità dell’operato del Presidente del seggio nell’attribuzione dei punteggi relativi alle offerte tecniche delle controinteressate.<br />
In particolare, quanto al criterio di valutazione n. 3, concernente il <em>“fabbisogno energetico”</em>, la ricorrente &#8211; premesso che la stazione appaltante, <em>“al fine di garantire l’effettiva autonomia ed il funzionamento continuo della calotta, nonché di migliorarne il sistema di alimentazione ed il relativo bilancio energetico”</em>, ha inteso premiare, con l’attribuzione del punteggio massimo relativo al criterio in questione (20 punti), l’offerta di un dispositivo dotato <em>“di un secondo sistema di ricarica (alimentato da fonti rinnovabili e quindi non a batteria)”</em> &#8211; sostiene che l’attribuzione del punteggio massimo postula la presenza, nel dispositivo offerto, di due distinti ed autonomi sistemi di ricarica, oltre quello di alimentazione (che in tutti i dispositivi offerti è sempre caratterizzato dall’alimentazione elettrica derivante da batterie). Ciononostante il Presidente del seggio &#8211; indotto in errore dalle risposte fornite dalle controinteressate &#8211; ha attribuito alle loro offerte il punteggio massimo, malgrado i dispostivi offerti siano privi di un secondo sistema di ricarica alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili. Infatti il prodotto denominato Kupolina, offerto dalla KGN è privo di un secondo sistema di ricarica alimentato da fonti rinnovabili, come può evincersi dalla relazione tecnica prodotta in gara dalla stessa KGN, perché si compone di un sistema energetico di alimentazione basato su batterie e da un solo sistema di ricarica (ancorché incentrato sull’impiego di pannelli fotovoltaici). Invece il prodotto denominato UEMUSE 07, offerto dalla ricorrente dispone di due distinti sistemi di ricarica alimentati da fonti rinnovabili (oltre a quello di alimentazione principale), come risulta dalla relazione tecnica prodotta in gara, ove si legge che la ricorrente <em>«ha sviluppato una soluzione innovativa che prevede l’impiego di due forme di autoproduzione di energia. La prima è costituita da un generatore che trasforma in energia elettrica l’energia cinetica prodotta dal movimento dei gusci durante le fasi di apertura e chiusura del dispositivo durante l’effettuazione del conferimento. La seconda invece è costituita da due celle fotovoltaiche che sono posizionate sul guscio del dispositivo e che producono energia sfruttando l’effetto fotoelettrico. L’energia prodotta da queste due fonti di energia rinnovabile e pulita viene immagazzinata in un particolare sistema di accumulo e resa quindi disponibile per il funzionamento del dispositivo»</em>. Occorre, quindi, decurtare il punteggio tecnico della KGN di 20 punti, erroneamente attribuiti per il criterio di valutazione n. 3. Analoghe considerazioni valgono per il prodotto denominato Horus-ID-WSD, offerto in gara dalla controinteressata ID&amp;A in quanto, come risulta dal certificato di conformità CE e come emerso nell’ambito di una distinta procedura di gara indetta nell’anno 2019 dalla società Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l. (gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle province dell’ATO Toscana Sud), tale prodotto non è dotato di alcun sistema di ricarica, ma soltanto del sistema di alimentazione a batterie. Pertanto occorre decurtare anche il punteggio tecnico di ID&amp;A di 20 punti.<br />
Quanto al criterio di valutazione n. 4, concernente le <em>“caratteristiche costruttive del guscio”</em>, la ricorrente &#8211; premesso che il disciplinare di gara prevede che <em>“L’offerta sarà valutata rispetto al miglior grado di ingegnerizzazione della soluzione proposta, quale l’assenza di saldature presenti nei gusci”</em>, con l’attribuzione del punteggio massimo previsto (11 punti) soltanto in assenza di saldature &#8211; contesta l’operato del Presidente del seggio perché si è limitato a recepire acriticamente quanto dichiarato dalle controinteressate senza disporre un esame dei campioni dei prodotti offerti. Ciò avrebbe consentito di verificare che i dispositivi offerti dalle controinteressate presentano saldature all’interno del guscio, a differenza di quello offerto dalla ricorrente. Pertanto occorre decurtare il punteggio tecnico di entrambe le controinteressate di ulteriori 11 punti, erroneamente attribuiti per il criterio di valutazione n. 3.<br />
Infine, quanto al criterio di valutazione n. 1, concernente il <em>“numero di operazioni”</em>, la ricorrente &#8211; premesso che il disciplinare di gara prevede che <em>“l’offerta sarà valutata sotto il profilo della semplicità di utilizzo del sistema da parte dell’utente, espresso nel minor numero di operazioni da effettuare per il corretto conferimento del rifiuto mediante il dispositivo calotta. Ognuna delle seguenti azioni sarà valutata come una singola operazione: avvicinamento o inserimento del tag nel modulo elettronico; apertura della calotta; conferimento del sacco nella calotta; chiusura della calotta; recupero del tag”</em>, con l’attribuzione del punteggio massimo (20 punti) soltanto nel caso in cui il numero delle operazioni sia <em>“uguale o minore a 4 operazioni” </em>&#8211; contesta l’attribuzione del punteggio massimo alla controinteressata ID&amp;A osservando che, come emerge dall’esame della già richiamata relazione tecnica presentata nella gara indetta dalla società Servizi Ecologici Integrati Toscana, il numero delle operazioni necessarie per il conferimento del rifiuto, in caso di utilizzo del dispositivo Horus-ID-WSD, è pari almeno a 5. Pertanto l’offerta tecnica di ID&amp;A avrebbe meritato solo 10 punti, in luogo dei 20 attribuiti dal Presidente del seggio.<br />
In definitiva, secondo la ricorrente, la documentazione prodotta dalle controinteressate (ed in particolar modo quella presentata dalla KGN) è stata esaminata con superficialità e non sono stati richiesti campioni dei prodotti offerti per accertare l’effettiva sussistenza delle caratteristiche dichiarate. Né può ritenersi che le suesposte censure eccedano i limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, essendo volte a far emergere la superficialità e l’irragionevolezza dell’operato del Presidente del seggio. Né tantomeno può ritenersi che il Presidente del seggio fosse tenuto soltanto ad attribuire i punteggi tecnici attenendosi a quanto dichiarato dai concorrenti nei questionari di cui al <em>“modulo di offerta tecnica”</em>; infatti la valutazione tecnica non può esaurirsi in un esame meramente documentale perché, aderendo a questa impostazione, ogni operatore economico potrebbe attestare la conformità del prodotto offerto alle caratteristiche richieste dalla <em>lex specialis</em>, anche se tale conformità non sussiste.<br />
Ne discende &#8211; secondo la ricorrente &#8211; che, per effetto del ricalcolo dei punteggi relativi alle offerte tecniche, essa risulterebbe aggiudicataria, collocandosi al primo posto della nuova graduatoria finale con un punteggio complessivo pari a 96,195 (di cui 70 punti per l’offerta tecnica e 26,195 punti per l’offerta economica), mentre la controinteressata KGN sarebbe relegata al secondo posto, con un punteggio complessivo pari a 69,00 (di cui 39 punti per l’offerta tecnica e 30,00 punti per l’offerta economica), e la controinteressata ID&amp;A al terzo posto, con un punteggio complessivo pari a 58,379 (di cui 29 punti per l’offerta tecnica e 29,375 punti per l’offerta economica).<br />
II) <em>Violazione dell’art. 95, d.lgs. n. 50 del 2016; violazione degli articoli 16 e 17 della legge provinciale n. 2/2016; violazione dei principi generali in materia di gare pubbliche, come enunciati dall’art. 30, del d.lgs. n. 50 del 2016, e in particolare dei principi di economicità, di efficacia, di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione e di trasparenza; violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento; eccesso di potere per falso presupposto di fatto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità ed irragionevolezza, ingiustizia manifesta e sviamento di potere.</em><br />
Per il caso in cui non fosse accolto il primo motivo, la ricorrente chiede l’annullamento degli atti impugnati in via subordinata, con conseguente accertamento dell’obbligo della stazione appaltante di procedere all’integrale rinnovazione della gara, lamentando l’illegittimità del combinato disposto degli articoli 16, 18.1 e 18.2 del disciplinare di gara, nella parte in cui la valutazione dell’offerta tecnica viene articolata su cinque criteri incentrati esclusivamente sul c.d. principio <em>“on/off”</em>, senza che venga richiesta ai concorrenti la presentazione di documentazione a corredo dell’offerta tecnica e/o di campioni relativi ai prodotti offerti. Secondo la ricorrente, in caso di gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i diversi criteri e sottocriteri previsti per l’attribuzione dei punteggi devono essere strutturati in modo tale da garantire il miglior rapporto qualità/prezzo e stimolare un effettivo confronto concorrenziale sulla qualità delle prestazioni offerte. Invece la previsione di criteri di valutazione incentrati esclusivamente sul principio <em>“on/off”</em>, abbinata alla mancata previsione dell’obbligo di allegare documentazione tecnica a corredo dell’offerta, determina &#8211; come è avvenuto nel caso in esame &#8211; uno snaturamento del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, perché comporta un appiattimento dei punteggi tecnici e un’incidenza quasi totalitaria dell’elemento prezzo ai fini dell’aggiudicazione. In altri termini è illogico affidare al Presidente del seggio il compito di valutare le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti dai concorrenti basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni dei concorrenti stessi, risultanti dal <em>“modulo di offerta tecnica”</em> &#8211; composto da un questionario al quale ciascun concorrente può rispondere senza alcun controllo, sì da poter ottenere l’attribuzione del massimo punteggio previsto per ciascun criterio di valutazione &#8211; e prescindendo dall’esame di documentazione tecnica, dalla visione dei campioni dei prodotti offerti e dall’esecuzione di prove. Sono, quindi, illegittime le previsioni degli articoli 16, 18.1 e 18.2 del disciplinare di gara, che hanno consentito a tutti i concorrenti di ottenere il punteggio massimo previsto per l’elemento qualitativo (70 punti), limitandosi a dichiarare che i dispositivi offerti presentano le caratteristiche richieste dalla <em>lex specialis</em>.<br />
III) <em>Violazione degli articoli 77 e 78 del d.lgs. n. 50 del 2016; violazione degli articoli 20 bis e 21 della legge provinciale n. 2/2016; violazione dei principi generali in materia di gare pubbliche, come enunciati dall’art. 30, del d.lgs. n. 50 del 2016, e in particolare dei principi di economicità, di efficacia, di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione e di trasparenza; violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento; eccesso di potere per falso presupposto di fatto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità ed irragionevolezza, ingiustizia manifesta e sviamento di potere.</em><br />
In via ulteriormente subordinata, per il caso in cui fossero ritenuti infondati il primo ed il secondo motivo, la ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’art. 4, punto 6, dell’Atto organizzativo dell’APAC della PAT, secondo il quale <em>«per le procedura di gara che prevedano, quale criterio di aggiudicazione, l’offerta economicamente più vantaggiosa con elementi di valutazione esclusivamente quantitativi e/o tabellari, l’attribuzione dei relativi punteggi, attraverso l’applicazione delle formule matematiche indicate negli atti di gara, è demandata al Seggio di gara»</em>. Non esiste, secondo la ricorrente, alcuna norma a livello nazionale o a livello provinciale che consenta alle stazioni appaltanti di derogare alla nomina dell’apposita commissione composta da esperti nel settore oggetto di gara allorquando sia prescelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, neppure laddove i criteri di valutazione delle offerte tecniche siano tutti di tipo quantitativo o tabellari. Del resto le Linee guida ANAC n. 5, recanti <em>“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”</em>, ribadiscono che l’obbligo di nominare l’apposita Commissione giudicatrice sussiste anche quando è prevista <em>«l’attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off»</em>.<br />
5. La Comunità della Val Di Sole si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 16 ottobre 2019, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, perché la gara è stata integralmente gestita dall’APAC ai sensi dell’art. 39-bis della legge provinciale n. 3/2006, e chiedendo, in via subordinata, il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente.<br />
6. La controinteressata KGN S.r.l. si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 21 ottobre 2019, chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente. In particolare la controinteressata ha eccepito che il dispositivo denominato Kupolina dispone di due sistemi energetici autonomi, costituiti da batterie e da due pannelli fotovoltaici ad alto rendimento; che nessuna norma preclude alle stazioni appaltanti la possibilità di eseguire la valutazione delle offerte tecniche attraverso criteri numerici e tabellari, basati sulla preventiva determinazione delle caratteristiche del prodotto; che correttamente la stazione appaltante ha ritenuto superflua la nomina della commissione di gara in quanto l’esercizio della discrezionalità tecnico-valutativa si è esaurito nella fase di predeterminazione degli elementi migliorativi del prodotto richiesto.<br />
7. La Provincia di Trento si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e con memoria depositata in data 22 ottobre 2019 ha chiesto il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente. In particolare la provincia ha replicato che <em>«il Seggio di Gara non era investito di alcun potere di apprezzamento discrezionale della qualità dell’offerta tecnica, posto che la discrezionalità della valutazione dell’offerta tecnica risultava esercitata ed esaurita dallo stesso disciplinare di gara, né era investito di un accertamento di veridicità della dichiarazione negoziale di offerta delle caratteristiche tecniche migliorative (quanto dichiarato in sede di offerta tecnica vincola il concorrente in sede precontrattuale a pena dell’escussione della garanzia provvisoria e &#8211; in caso di aggiudicazione &#8211; si traduce in obbligo contrattuale), posto che non era richiesto al Seggio di Gara di effettuare alcun tipo di controllo in merito a quanto offerto dai concorrenti attraverso l’apposito modulo messo a disposizione da parte dell’amministrazione, in quanto la disciplina di gara non richiedeva ai concorrenti di produrre ulteriore documentazione tecnica, a comprova di quanto dichiarato nel modulo da caricare a sistema». </em>Inoltre, secondo la Provincia, <em>«è ragionevole che l’ente aggiudicatore non abbia richiesto la produzione di documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche premianti che i concorrenti si sono impegnati a rispettare nell’esecuzione dell’appalto presentando una dichiarazione negoziale di offerta contrattuale, il cui mancato rispetto li esporrebbe all’escussione della garanzia provvisoria ovvero definitiva, al pagamento di penali, alla risoluzione del contratto, al risarcimento per i danni cagionati e alla segnalazione dell’inadempimento ad ANAC». </em>Infine la Provincia ha eccepito che la mancata nomina della Commissione giudicatrice si giustifica in ragione della speciale disciplina posta dall’art. 20-bis della legge provinciale n. 2/2016 (secondo il quale <em>“Il regolamento di attuazione di questa legge disciplina le funzioni della commissione tecnica e del presidente di gara e i requisiti dei componenti di questi organi. Spetta in ogni caso alla commissione tecnica, ove presente, la valutazione dell’offerta tecnica e al presidente di gara l’assegnazione del punteggio all’offerta economica. …”</em>) e del fatto che la stazione appaltante ha scelto di aggiudicare l’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri di natura tabellare.<br />
8. Alla camera di consiglio del 24 ottobre 2019 le parti sono state avvisate della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata. Quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. La domanda principale &#8211; volta a tutelare il c.d. interesse pretensivo principale, ossia l’interesse all’aggiudicazione dell’appalto, e supportata dal primo motivo di ricorso, diretto a dimostrare che una corretta valutazione delle caratteristiche dei prodotti offerti in gara dai concorrenti avrebbe consentito alla ricorrente di collocarsi al primo posto della graduatoria &#8211; non può essere accolta alla luce delle seguenti considerazioni.<br />
La valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei punteggi rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta all’amministrazione e, quindi, sono inammissibili le censure che impingono il merito di valutazioni per loro natura opinabili, in quanto sollecitano il giudice amministrativo a sostituirsi all’amministrazione al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 cod. proc. amm. (principio consolidato: da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V, 6 maggio 2019, n. 2893). Diverso è però il caso in cui la valutazione tecnica delle offerte presentate sia affidata all’individuazione della presenza o meno degli elementi specificati nei criteri di valutazione (secondo il metodo di attribuzione dei punteggi c.d. <em>“on/off”</em>); in tal caso, se si manifesta l’incongruità dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice, il concorrente interessato ben può invocare il sindacato del Giudice amministrativo: l’inesatta percezione, da parte della commissione giudicatrice, dell’offerta tecnica si risolve infatti in un eccesso di potere per manifesto difetto di istruttoria ed errore sui presupposti, il cui accertamento rientra nella competenza del Giudice amministrativo.<br />
Sulla scorta di tale giurisprudenza la ricorrente chiede a questo Tribunale di accertare l’incongruità dei punteggi tecnici attribuiti alla prima e alla seconda classificata, adducendo che il Presidente del seggio di gara avrebbe erroneamente attribuito tali punteggi perché i prodotti offerti in gara dalle controinteressate non presentano parte delle caratteristiche dichiarate negli appositi questionari compilati dalle stesse controinteressate.<br />
Tuttavia si deve rammentare che, secondo una consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 giugno 2015, n. 2988), dalla quale non v’è motivo per discostarsi in questa sede, nelle gare per l’aggiudicazione di contratti pubblici l’amministrazione è tenuta ad applicare le regole fissate dal bando di gara, che costituisce la c.d. <em>lex specialis</em> e che, quindi, non può essere disapplicato, neppure nel caso in cui talune delle regole ivi contenute risultino non conformi allo <em>ius superveniens</em>, fatta salva solo la possibilità di agire in autotutela.<br />
Passando al caso in esame, dal combinato disposto degli articoli 16, 18.1, 18.2 e 20 del disciplinare di gara emerge che la valutazione delle offerte tecniche &#8211; mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa &#8211; è stata strutturata: da un lato, prevedendo l’applicazione del metodo c.d. <em>“on/off”</em> (ossia del metodo in forza del quale, in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, mentre in assenza dell’elemento è attribuito un punteggio pari a zero) ai fini dell’attribuzione dei punteggi, da parte del Presidente del seggio di gara, in base a quanto dichiarato dai concorrenti negli appositi questionari; dall’altro, non richiedendo ai concorrenti né la presentazione di documentazione tecnica, a comprova di quanto dagli stessi dichiarato, né tantomeno l’esibizione di campioni relativi ai prodotti offerti, e senza prevedere alcun tipo di verifica e di valutazione da parte di un’apposita commissione giudicatrice (organo che non è stato neppure nominato, in applicazione dall’Atto organizzativo dell’APAC della PAT in epigrafe indicato, ove si prevede che <em>“per le procedura di gara che prevedano, quale criterio di aggiudicazione, l’offerta economicamente più vantaggiosa con elementi di valutazione esclusivamente quantitativi e/o tabellari, l’attribuzione dei relativi punteggi, attraverso l’applicazione delle formule matematiche indicate negli atti di gara, è demandata al Seggio di gara”</em>).<br />
In particolare l’art. 16 del disciplinare di gara, relativo all’offerta tecnica e alla documentazione da caricare a sistema come <em>“allegato tecnico”</em> &#8211; oltre a sancire che l’offerta tecnica <em>“deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dal progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara”</em>&#8211; prevede come documentazione da produrre soltanto il <em>“modulo di offerta tecnica, redatto secondo il fac-simile allegato D al presente disciplinare”</em>, nel quale <em>“il concorrente dovrà indicare le migliorie che intende offrire rispetto alle specifiche e caratteristiche minime contenute nei documenti di gara”</em>, senza richiedere ai concorrenti di produrre ulteriore documentazione tecnica e/o campioni dei prodotti offerti in gara. L’art. 18.1 del disciplinare, rubricato <em>“criteri di valutazione dell’offerta tecnica”</em>, contiene una tabella che prevede cinque distinti criteri di valutazione (<em>“numero operazioni”, “peso della calotta”, “fabbisogno energetico”, “caratteristiche costruttive gusci” </em>e <em>“certificazioni”</em>), strutturando la valutazione degli aspetti qualitativi sul metodo <em>“on/off”</em>. L’art. 18.2 del disciplinare, rubricato <em>“Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica”</em>, prevede l’attribuzione del punteggio tecnico <em>“automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto”</em>, evidentemente dichiarata dal concorrente nell’ambito del predetto <em>“modulo di offerta tecnica”</em>. L’art. 20 del disciplinare di gara dispone che, <em>“Poiché le offerte tecniche sono valutate sulla base di criteri esclusivamente quantitativi e tabellari (cfr. par. 18 del disciplinare), la commissione tecnica non è prevista”</em>.<br />
Tanto premesso, non appare censurabile l’operato del Presidente del seggio, che &#8211; attenendosi fedelmente a quanto previsto dal disciplinare di gara &#8211; ha attribuito a ciascuna offerta tecnica i punteggi previsti dalla suddetta tabella attenendosi a quanto dichiarato dai concorrenti (nei questionari di cui al <em>“modulo di offerta tecnica”</em>) circa il possesso delle caratteristiche indicate nella tabella stessa, senza svolgere alcun ulteriore accertamento volto a verificare quanto dichiarato da ciascun concorrente. Come ben evidenziato dalla Provincia nelle sue difese, <em>«le disposizioni del disciplinare di gara non solo non prevedevano, ma neppure consentivano, alcuna forma di previa valutazione in merito al contenuto tecnico di quanto offerto dai concorrenti, sia con riguardo al rispetto delle caratteristiche minime previste dalla documentazione di gara …, che alla miglioria offerta»</em>. Il primo motivo del ricorso, e con esso la pretesa aggiudicazione dell’appalto, sono in conclusione infondati.<br />
2. Ben diverse considerazioni valgono per i restanti motivi di ricorso, con i quali viene dedotto che nel caso in esame la previsione di criteri di valutazione incentrati esclusivamente sul metodo <em>“on/off”</em>, abbinata alla mancata previsione dell’obbligo, per i concorrenti, di allegare documentazione tecnica a corredo dell’offerta e alla mancata nomina, da parte della stazione appaltante, di un’apposita commissione giudicatrice incaricata di verificare quanto dichiarato dai concorrenti, ha prodotto uno snaturamento del previsto criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinando una vera e propria “sterilizzazione” dei punteggi tecnici ed una decisiva incidenza dell’elemento prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto.<br />
Al riguardo giova preliminarmente precisare che in questa sede non è in discussione la possibilità di aggiudicare l’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa utilizzando criteri di valutazione incentrati sul metodo <em>“on/off”</em>. Del resto l’ANAC nelle Linee Guida n. 2, in materia di <em>“Offerta economicamente più vantaggiosa”</em> (approvate con la delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornate con la delibera n. 424 del 2 maggio 2018), ha chiarito che <em>«Per le forniture e per taluni servizi, ovvero quando non è necessario esprimere una valutazione di natura soggettiva, è possibile attribuire il punteggio anche sulla base tabellare o del punteggio assoluto. In questo caso, sarà la presenza o assenza di una data qualità e l’entità della presenza, che concorreranno a determinare il punteggio assegnato a ciascun concorrente per un determinato parametro. Anche in questo caso si attribuisce il punteggio 0 al concorrente che non presenta il requisito richiesto e un punteggio crescente (predeterminato) al concorrente che presente il requisito richiesto con intensità maggiore»</em>.<br />
Tuttavia nelle predette linee guida è stato specificato altresì che i criteri di valutazione devono <em>«consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l’applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo»</em>. Ciò &#8211; a ben vedere &#8211; è quanto è accaduto nel caso in esame per effetto della combinazione del previsto metodo di attribuzione dei punteggi <em>“on/off” </em>con la mancata previsione dell’obbligo di allegare documentazione tecnica a corredo dell’offerta e con la mancata nomina di una commissione incaricata di verificare quanto dichiarato dai concorrenti. L’impostazione della <em>lex specialis</em> ha, di fatto, vanificato la valutazione dell’elemento qualitativo, perché tutti i concorrenti hanno dichiarato il possesso delle caratteristiche richieste per i dispositivi offerti in gara, così ottenendo il massimo punteggio tecnico previsto (70 punti), con l’effetto di trasformare il criterio di aggiudicazione prescelto dalla <em>lex specialis</em> in quello del prezzo più basso (perché l’unico elemento determinante per l’aggiudicazione dell’appalto in contestazione è risultato il prezzo offerto da ciascun corrente) e di rinviare alla fase della stipula e/o dell’esecuzione del contratto la verifica di quanto dichiarato dal concorrente aggiudicatario in merito alle caratteristiche del dispositivo offerto in gara, così unificando due momenti (quello relativo alla gara vera e propria e quello del controllo del prodotto offerto dal concorrente aggiudicatario) che la legislazione in materia di contratti pubblici vuole e tiene autonomi e distinti.<br />
Coglie, quindi, nel segno la ricorrente quando afferma che la <em>lex specialis</em> è viziata da eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza, perché la stazione appaltante non ha chiesto ai concorrenti di produrre documentazione tecnica a supporto di quanto dagli stessi dichiarato nei questionari di cui al <em>“modulo di offerta tecnica”</em> ed ha previsto che tutti i punteggi tecnici fossero attribuiti dal Presidente del seggio attenendosi alle caratteristiche tecniche dei prodotti dichiarate dai concorrenti in tali questionari, senza considerare che occorre tenere ben distinte le caratteristiche tecniche che si prestano ad essere oggetto di una mera dichiarazione di possesso da parte dei concorrenti, ai fini dell’attribuzione dei punteggi secondo il metodo <em>“on/off”</em> (si pensi, ad esempio, al possesso di una certificazione ISO) e le caratteristiche tecniche rilevanti solo in quanto adeguate (si pensi, con riferimento alla fattispecie in esame, alle caratteristiche relative al <em>“fabbisogno energetico”</em>, oggetto del criterio di valutazione n. 3), per le quali è imprescindibile una valutazione di natura soggettiva da parte di un’apposita commissione giudicatrice (come dimostra la controversia insorta, nella fattispecie in esame, in merito al punteggio tecnico attribuito all’offerta della controinteressata per il sistema di ricarica del dispositivo denominato Kupolina).<br />
3. Stante quanto precede, la domanda di annullamento proposta in via subordinata dalla ricorrente deve essere accolta e, per l’effetto, devono essere annullati tutti gli atti della procedura selettiva, a partire dagli articoli 16, 18.1, 18.2 e 20 del disciplinare di gara.<br />
4. La reiezione del primo motivo di ricorso comporta la reiezione della domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, che sconta la mancata dimostrazione della fondatezza della spettanza dell’aggiudicazione e, con essa, dell’ingiustizia del danno.<br />
5. Tenuto conto della novità della questione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino &#8211; Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 144/2019 lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti della procedura di gara ivi indicati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
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