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	<title>29/10/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29/10/2009 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2009 n.272</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-10-2009-n-272/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-10-2009-n-272/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2009 n.272</a></p>
<p>Presidente Amirante, Redattore Napolitano sull&#8217;illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria istitutiva del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri e recante norme per la tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico Ambiente e territorio &#8211; parchi e riserve naturali &#8211; Art. 2, comma 1, lettere a), b) e c, della legge</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-10-2009-n-272/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2009 n.272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-10-2009-n-272/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2009 n.272</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Amirante, Redattore Napolitano</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria istitutiva del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri e recante norme per la tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio &#8211; parchi e riserve naturali &#8211; Art. 2, comma 1, lettere a), b) e c, della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34 (Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri)- tutela ambientale e paesaggistica &#8211; aree naturali protette &#8211; Q. l c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, terzo comma, della Costituzione – Illegittimità costituzionale;	</p>
<p>2.	Ambiente e territorio &#8211; parchi e riserve naturali &#8211; Art. 8, comma 1, lettera c), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34 (Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri)- tutela ambientale e paesaggistica &#8211; aree naturali protette &#8211; Q. l c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione degli artt. 9, 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione e degli artt. 135, 143 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell&#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) – Illegittimità costituzionale;</p>
<p>3.	Ambiente e territorio &#8211; parchi e riserve naturali &#8211; Art. 8, comma 2, lettera b), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34 (Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri) &#8211; tutela ambientale e paesaggistica &#8211; aree naturali protette &#8211; Q. l c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, degli artt. 22, comma 6, 32, commi 3 e 4, della legge n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette) e dell&#8217;art. 21 della legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) – Illegittimità costituzionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	È costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34 (Istituzione del Parco regionale delle Alpi Liguri), sia nel testo originario che nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall&#8217;art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 3 aprile 2008, n. 6 (Modifiche alla legge regionale  23 ottobre 2007, n. 34. Istituzione del Parco regionale delle Alpi Liguri); </p>
<p>2.	È costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 8, comma 1, lettera c), della  predetta legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34;</p>
<p>3.	È costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 8, comma 2, lettera b), della  predetta legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: </p>
<p>Presidente: Francesco AMIRANTE; <br />	<br />
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso<br />	<br />
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Maria  Rita<br />  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,<br /> Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; </p>
<p>ha pronunciato la seguente 	</p>
<p align=center>
<p><b>SENTENZA</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, lettere <i>a</i>), <i>b</i>) e <i>c</i>), e dell&#8217;art. 8, commi 1, lettera <i>c</i>), e 2, lettera <i>b</i>), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34 (Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 31 dicembre 2007 &#8211; 7 gennaio 2008, depositato in cancelleria il 10 gennaio 2008 ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 2008.<br />	<br />
<i>    Visto </i>l&#8217;atto di costituzione della Regione Liguria;<br />	<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 22 settembre 2009 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;<br />	<br />
<i>    uditi</i> l&#8217;avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Barbara Baroli per la Regione Liguria.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>    1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, con ricorso notificato il 31 dicembre 2007 e depositato il 10 gennaio 2008, questione di legittimità costituzionale, in via principale, dell&#8217;art. 2, comma 1, lettere <i>a</i>), <i>b</i>) e <i>c</i>),  nonché dell&#8217;art. 8, commi 1, lettera <i>c</i>), e 2, lettera <i>b</i>), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34 (Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri), denunciandone il contrasto con gli artt. 9, 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), e 118, terzo comma, della Costituzione e  con gli artt. 3, 4, 5, 135, 143 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell&#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), con l&#8217;art. 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e con gli artt. 22, comma 6, e 32, commi 3 e 4, della legge del 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché con l&#8217;art. 18, comma 3, della legge della Regione Liguria 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette).<br />	<br />
    Il ricorrente premette che la Regione Liguria ha emanato, nell&#8217;esercizio della propria competenza legislativa, la legge regionale n. 34 del 2007 dando così attuazione alla legge n. 394 del 1991 e alla legge regionale n. 12 del 1995.<br />	<br />
    Nonostante gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge regionale n. 34 del 2007 espressamente garantiscano il “rispetto” delle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004, in realtà – ad avviso del ricorrente – le disposizioni censurate non sarebbero «in linea con questo provvedimento statale da considerare come norma interposta in relazione all&#8217;art. 117, secondo comma, lett. <i>s</i>), e [al]l&#8217;art.118 Cost.». 	<br />
    Passando ad esaminare dettagliatamente le singole censure,  secondo il ricorrente, l&#8217;art. 2, comma 1, lettere <i>a</i>), <i>b</i>) e <i>c</i>) – norma volta a «“tutelare” oltre che a valorizzare il patrimonio naturale, il  patrimonio  etnoantropologico  ed  il paesaggio» – contrasterebbe sia con  l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), Cost., che attribuisce la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dei beni culturali allo Stato –  potestà esercitata da questo ultimo con gli artt. 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 42 del 2004 –,  sia con l&#8217;art. 118, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato l&#8217;individuazione di forme di intesa e di coordinamento nella materia di tutela dei beni culturali.<br />	<br />
    Inoltre, l&#8217;art. 8, comma 2, lettera <i>b</i>), – disposizione che prevede l&#8217;individuazione  dei  «casi  di  interventi da assoggettare o meno al nulla osta di cui all&#8217;art. 21 della legge regionale n. 12 del 1995 e le ipotesi in cui lo stesso nulla osta possa essere acquisito a seguito della presentazione da parte di un tecnico abilitato di apposita autocertificazione attestante il rispetto di parametri quantitativi e qualitativi previsti nel Piano del  Parco medesimo» –  violerebbe, sempre a detta del ricorrente,  gli artt. 135, 143 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 e, conseguentemente, la competenza esclusiva statale (<i>ex </i>art. 117, secondo comma, lettera<i> s</i>, Cost.), in quanto tali  norme sono volte a garantire standard minimi ed uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale.<br />	<br />
    La norma denunciata, prosegue il ricorrente – consentendo il rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica sulla base dell&#8217;autocertificazione prodotta dall&#8217;interessato – risulterebbe altresì in contrasto con l&#8217;art. 9 Cost., che «riconosce  in  capo  alla Repubblica la tutela del paesaggio e stabilisce come regola l&#8217;intangibilità del bene tutelato rispetto al quale l&#8217;assenso agli interventi di modifica si configura come deroga». <br />	<br />
    Infine, l&#8217;art. 8, comma 1, lettera <i>c</i>), della legge regionale impugnata – prevedendo che nelle aree qualificate come “paesaggio protetto” non siano operanti i limiti ed i divieti all&#8217;attività venatoria, di cui alle leggi quadro statali (legge  n. 394 del 1991 e legge n. 157 del 1992), travalicando  la  competenza legislativa regionale, violerebbe l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), Cost. e gli artt. 22, comma 6, e 32, commi 3 e 4, della legge n. 394 del 1991, nonchè l&#8217;art. 21 della legge n. 157 del 1992, in quanto verrebbe ad incidere sulla materia della protezione della fauna selvatica, riservata alla competenza esclusiva dello Stato.<br />	<br />
    2. – Si è costituita nel giudizio la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale <i>pro-tempore, </i>che ha dedotto l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza delle censure.<br />	<br />
    La resistente, dopo aver preliminarmente sintetizzato oggetto, fini e scopo della legge regionale censurata, ed in particolare il contenuto delle norme impugnate, evidenzia come un «equivoco di fondo» infici l&#8217;intero ricorso e, precisamente, l&#8217;equivoco consisterebbe «nel ritenere perfettamente sovrapponibile la disciplina ed il grado di tutela dei territori qualificati “parco” a quella dei territori qualificati “paesaggio protetto”». In realtà, l&#8217;art. 1 della citata legge regionale ha previsto due tipi di protezione territoriale diversi: uno, per la categoria definibile “Parco naturale”, l&#8217;altro, per quella classificabile come “paesaggio protetto”,  ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 1-<i>bis</i>, della legge regionale n. 12 del 1995, come modificata dalla legge regionale 19 marzo 2002, n. 13.<br />	<br />
    Sottolinea, al riguardo, che la normativa attinente ai territori qualificabili come “parco”, nonchè la relativa disciplina, è contenuta nei commi 2 e 3 dell&#8217;art. 1 della legge regionale n. 34 del 2007, mentre quella relativa ai territori aventi natura di “paesaggio protetto”, con relativo diverso grado di tutela, è dettata dal comma 4 dello stesso articolo.<br />	<br />
    Il ricorrente – secondo la difesa regionale – si sarebbe soffermato solo sulla prima parte della sopra citata disposizione, ignorando la frase finale in cui si differenzia l&#8217;ambito di applicazione delle due normative facendosi esplicito riferimento alle «caratteristiche e le specificità individuate nell&#8217;articolo 8». In questo modo sarebbe incorso nel lamentato errore interpretativo.<br />	<br />
    Del resto, per la difesa regionale, non si può non giungere alla conclusione che la Regione Liguria – nell&#8217;ambito della sfera di autonomia riconosciutale dal terzo comma  dell&#8217; art. 117 Cost. in materia  di «governo del territorio» –  è venuta unicamente ad individuare «al di fuori delle categorie già previste dal legislatore nazionale, una ulteriore categoria di territori oggetto di protezione, insuscettibile di essere ricondotta nell&#8217;ambito di quelle identificate dall&#8217;articolo 2 della legge n. 394/1991».  <br />	<br />
    Tutto ciò premesso, per quanto riguarda l&#8217;art. 2, comma 1, lettere <i>a</i>), <i>b</i>) e <i>c</i>), la difesa regionale osserva che la Regione Liguria si è impegnata a sostituire il censurato termine «tutelare» (che indicherebbe una funzione «inibita» alla Regione, alla quale può solo competere la possibilità di «valorizzare» il proprio patrimonio naturale e paesaggistico) con quello di «conservare».<br />	<br />
    Quanto, poi, alle censure mosse all&#8217;art. 8, comma 2, lettera <i>b</i>), le stesse sarebbero infondate, in quanto l&#8217;individuazione  degli interventi soggetti al “nulla osta” da parte del Piano del parco non comprimerebbe «le esigenze di tutela paesaggistica», non essendo tale “nulla-osta” sostitutivo dell&#8217;autorizzazione prevista dagli artt. 146 e 159 del d.lgs. n. 42 del 2004.<br />	<br />
    Il “nulla-osta”, secondo la resistente, corrisponderebbe, infatti, «all&#8217;istituto previsto dall&#8217;art. 13 della legge 394/1991, la cui disciplina, in Liguria, è stata recepita ed attuata dall&#8217;art. 21 della legge regionale 12/1995». Esso, quindi, costituirebbe solo un mezzo di verifica, preventivo al rilascio di qualsiasi titolo abilitativo, sia paesistico che edilizio, con cui l&#8217;Ente Parco verificherebbe «la conformità degli interventi o delle  attività da eseguire nel parco con la normativa in vigore nel relativo territorio» (secondo quanto disposto, appunto, dal dettato normativo della legge quadro n. 394 del 1991), lasciando impregiudicata la prevalenza dell&#8217;autorizzazione paesaggistica.<br />	<br />
    Infine, altrettanto infondate sarebbero le censure relative al comma 1, lettera <i>c</i>), sempre dell&#8217;art. 8, là dove si prevede che nelle aree qualificate come “paesaggio protetto” non si applicherebbero «i limiti all&#8217;attività venatoria di cui agli articoli 22, comma 6, e 32, commi 3 e 4, della legge 394/1991».<br />	<br />
    Secondo la resistente, tali censure poggerebbero sulla già rilevata «forzata equiparazione» tra “paesaggio protetto” e “parco”; ma (come già precedentemente sottolineato) i territori così rispettivamente classificati avrebbero natura giuridica diversa e, pertanto, anche gradi di tutela diversi. Il concetto di “parco” sarebbe riconducibile alla materia «tutela dell&#8217;ambiente, dell&#8217;ecosistema e dei beni culturali», mentre quello di “paesaggio protetto”  rientrerebbe nelle materie «governo del territorio» e «valorizzazione dei beni culturali e ambientali», materie di legislazione concorrente. Così che, partendo da tale premessa, per le aree definite “paesaggio protetto” non apparirebbe illegittimo prevedere, con norma regionale, la non applicabilità del divieto venatorio, stabilito dall&#8217;art. 22 della legge n. 394 del 1991.<br />	<br />
    3. – In prossimità dell&#8217;udienza pubblica, la Regione Liguria ha depositato memoria in cui chiede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in riferimento alle censure sollevate nel primo e nel secondo motivo del ricorso; in subordine, richiamando le argomentazioni difensive di cui all&#8217;atto di costituzione, chiede che il ricorso venga interamente respinto perché infondato, in riferimento,  oltre che al terzo motivo di censura, anche ai primi due.<br />	<br />
    In particolare, la difesa regionale fa presente che – allo scopo di superare le censure relative ai primi due motivi del ricorso – la Regione Liguria ha provveduto ad emanare la nuova legge regionale 3 aprile 2008, n. 6 (Modifiche alla legge regionale  23 ottobre 2007, n. 34. Istituzione del Parco regionale delle Alpi Liguri). <br />	<br />
    Con detta legge si è modificato l&#8217;art. 2, comma 1, lettere <i>a</i>),<i> b</i>) e <i>c</i>), della legge regionale n. 34 del 2007 – ove viene attribuita al Parco naturale regionale la finalità di tutelare oltre che di valorizzare il patrimonio naturale, etnoantropologico ed il paesaggio – sostituendo la parola «tutelare» con la parola «conservare».<br />	<br />
    Riguardo, quindi, alla censura relativa al comma 2, lettera <i>b</i>), dell&#8217;art. 8 della legge regionale n. 34 del 2007, la difesa regionale ricorda che si è provveduto, sempre con la nuova legge regionale n. 6 del 2008,  ad inserire, nel comma 1 dello stesso articolo, la lettera <i>c-bis</i>), in cui si fa espresso richiamo all&#8217;osservanza delle vigenti disposizioni in tema di beni paesaggistici di cui al d.lgs. n. 42 del 2004.<br />	<br />
    Secondo la difesa regionale, le modifiche legislative apportate dovrebbero far dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente alle suddette censure. <br />	<br />
    Laddove tale conclusione non dovesse essere condivisa, la resistente ribadisce l&#8217;infondatezza delle censure stesse, rilevando, altresì, che la previsione di forme di «protezione del territorio aggiuntive» rispetto alla legislazione nazionale non appare preclusa alle Regioni dalla Costituzione secondo la lettura che ne dà la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 378 del 2007, n. 183 del 2006, n. 232 del 2005 e n. 407 del 2002).<br />	<br />
    Quanto, infine, alla terza ed ultima censura, relativa all&#8217;art. 8, comma 1, lettera <i>c</i>), della legge regionale n. 34 del 2007, la difesa regionale insiste nella dichiarazione di infondatezza della stessa,  richiamandosi alle argomentazioni di cui all&#8217;atto di costituzione.  <i> <br />	<br />
</i><br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>    1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale dell&#8217;art. 2, comma 1, lettere <i>a</i>), <i>b</i>) e <i>c</i>), nonché dell&#8217;art. 8, commi 1, lettera <i>c</i>), e 2, lettera <i>b</i>), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34 (Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri), in riferimento agli artt. 9, 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), e 118, terzo comma, della Costituzione, e agli artt. 3, 4, 5, 135, 143 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell&#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), all&#8217;art. 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), agli artt. 22, comma 6, e 32, commi 3 e 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché all&#8217;art. 18, comma 3, della legge della Regione Liguria 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette).<br />	<br />
    2. – Il ricorrente censura il suddetto art. 2, comma 1, lettere <i>a</i>), <i>b</i>) e <i>c</i>), nella parte in cui «attribuisce al Parco naturale regionale lo scopo di “tutelare”, oltre che di valorizzare, il patrimonio naturale, il patrimonio etnoantropologico ed il paesaggio», in quanto viene a violare l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), Cost., che riserva la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dei beni culturali allo Stato (esercitata da questo ultimo con gli artt. 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 42 del 2004); nonché l&#8217;art. 118, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato l&#8217;individuazione di forme di intesa e di coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.<br />	<br />
    2.1. – La questione è fondata.<br />	<br />
    È da<b> </b>premettere che le disposizioni censurate vengono a dettare una disciplina relativa alle aree naturali protette, materia che questa Corte ha ritenuto compresa nell&#8217;ambito dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema (si vedano le sentenze n. 12 del 2009, n. 387 del 2008 e n. 422 del 2002), rientrante, quindi, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), Cost. <br />	<br />
    È altresì da sottolineare, con espresso riferimento alla giurisprudenza formatasi dopo l&#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 42 del 2004, che questa Corte ha più volte ribadito che il paesaggio deve essere considerato un “valore primario” ed “assoluto” (sentenze nn. 183 e 182 del 2006), precisando, inoltre, che con il termine paesaggio si deve intendere «la<i> </i>morfologia del territorio, [riguardando esso] cioè l&#8217;ambiente nel suo aspetto visivo» ed ancora che «l&#8217;art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della “tutela del paesaggio” senza alcun&#8217;altra specificazione. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale» (sentenza n. 367 del 2007).<br />	<br />
    Si è, infine, affermato che: la «tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali» (per tutte, sempre, sentenza n. 367 del 2007), pur se si è riconosciuto che resta salva la facoltà delle Regioni «di adottare norme di tutela ambientale più elevate nell&#8217;esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell&#8217;ambiente» (sentenza n. 12 del 2009).<br />	<br />
    Da quanto sopra affermato, deriva l&#8217;illegittimità costituzionale delle censurate disposizioni, dato che la legge regionale è venuta a disciplinare un ambito, quello della tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico, riservato in via esclusiva allo Stato.<br />	<br />
    La Regione ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto il comma 2 dell&#8217;art. 1 della sopravvenuta legge regionale 3 aprile 2008, n. 6 (Modifiche alla legge regionale  23 ottobre 2007, n. 34. Istituzione del Parco regionale delle Alpi Liguri), ha sostituito, nell&#8217;impugnato art. 2, comma 1, lettere <i>a</i>), <i>b</i>) e <i>c</i>), – su cui si appuntano le censure del ricorrente – il verbo «tutelare» con quello di «conservare», lasciando per il resto invariato il testo originario. Ma, in tal modo, il legislatore regionale si è limitato ad apportare alla disposizione censurata una variante puramente terminologica, del tutto equivalente sotto l&#8217;aspetto contenutistico.<br />	<br />
    Peraltro – anche se si volesse ritenere che tra la funzione di tutela e quella di conservazione del paesaggio esista una differenza sostanziale e non formale – questa Corte ha ritenuto che anche «“la conservazione ambientale e paesaggistica” spetti, in base all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), Cost., alla cura esclusiva dello Stato» (sentenze n. 226 del 2009 e n. 367 del 2007).<br />	<br />
    2.2. –	Con riferimento alla suddetta modifica legislativa, è da tenere presente come la giurisprudenza costituzionale abbia stabilito che «il principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via di azione non tollera che, attraverso l&#8217;uso distorto della potestà legislativa, uno dei contendenti possa introdurre una proposizione normativa di contenuto identico a quella impugnata e nel contempo sottrarla al già instaurato giudizio di legittimità costituzionale. Si impone pertanto in simili casi il trasferimento della questione alla norma che, sebbene portata da un atto legislativo diverso da quello oggetto di impugnazione, sopravvive nel suo immutato contenuto precettivo»  (sentenze n. 168 del 2008 e n. 533 del 2002).  <i> </i><br />
    Poiché, nella specie, ricorrono tali condizioni – avendo, come si è detto, la Regione apportato al testo originario impugnato una variante puramente lessicale, ma non contenutistica –  le censure proposte in riferimento all&#8217;art. 2, comma 1, lettere <i>a</i>), <i>b</i>) e <i>c</i>), della legge regionale n. 34 del 2007, debbono ritenersi anche trasferite al nuovo testo, con la conseguente pronuncia di illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 2,  della legge della Regione Liguria n. 6 del 2008.<br />	<br />
    3. – Con riferimento a quanto previsto all&#8217;art. 8, il ricorrente ritiene che la lettera <i>b</i>) del comma 2 – laddove prevede che spetti al Piano del parco l&#8217;individuazione degli «interventi da assoggettare o meno al nulla osta di cui all&#8217;art. 21 della legge regionale n. 12 del 1995», nonché le ipotesi in cui lo stesso nulla osta possa essere acquisito mediante autocertificazione di un tecnico a ciò abilitato – sia in contrasto: a) con l&#8217;art. 9 Cost., che attribuisce alla Repubblica la tutela del paesaggio, stabilendo, altresì, «come regola l&#8217;intangibilità del bene tutelato rispetto al quale l&#8217;assenso agli interventi di modifica si configura come deroga»; b) con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), Cost. nonché con gli artt. 135 e 143 del d.lgs. n. 42 del 2004 – adottati nell&#8217;ambito della potestà legislativa dello Stato in materia – che stabiliscono «contenuti e finalità dei piani paesistici». Al riguardo, l&#8217;Avvocatura osserva che, per espressa previsione del comma 3 dell&#8217;art. 18 della precedente legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette), «il piano paesistico, i piani territoriali ed urbanistici ed ogni altro strumento di pianificazione territoriale» sono sostituiti dal piano del parco per l&#8217;ambito territoriale da essi considerato; c) con l&#8217;art. 146 del medesimo d.lgs. n. 42 del 2004, che stabilisce la preminenza dell&#8217;autorizzazione paesaggistica rispetto agli atti di assenso relativi alle trasformazioni di tipo urbanistico-edilizio del territorio.<br />	<br />
    La questione è fondata.<br />	<br />
    A fronte delle censure del ricorrente, la Regione eccepisce che «la norma impugnata non riguarda in alcun modo l&#8217;autorizzazione paesistica, ma il diverso atto (nulla osta) previsto all&#8217;art. 13 della legge quadro in materia di aree protette (legge n. 394/1991)».<br />	<br />
    L&#8217;argomentazione difensiva non viene a rispondere a ciò che costituisce il nucleo centrale del rilievo del Presidente del Consiglio, vale a dire l&#8217;attenuazione o, addirittura, la scomparsa della tutela paesistica che tale disposizione determina, anche in considerazione del citato comma 3 dell&#8217;art. 18 della precedente legge regionale n. 12 del 1995, che attribuisce al piano del parco altresì il compito della tutela paesaggistica. È evidente che, là dove il piano del parco stabilisse che per un determinato territorio non occorresse il nulla osta (o lo subordinasse ad una semplice autocertificazione), per questi interventi urbanistici non vi sarebbe una doppia fase di verifica dell&#8217;ammissibilità degli interventi di trasformazione all&#8217;interno del parco medesimo (o comunque verrebbe meno la fase di competenza dei soggetti preposti alla tutela del vincolo). Si tratta di una questione che, anche recentemente, è stata esaminata da questa Corte. Nella sentenza n. 437 del 2008, si è dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 1 della legge della Regione Basilicata 26 novembre 2007, n. 21 (Integrazioni alla legge regionale del 22 ottobre 2007, n. 17), che prevedeva la «semplice “verifica di conformità” alle prescrizioni dei Piani paesistici». Nella sentenza si è sottolineato che la disposizione censurata introduceva «una procedura autorizzatoria semplificata» consentita, alla stregua di quanto prevede l&#8217;art. 143, comma 5, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), del d.lgs. n. 42 del 2004, soltanto a seguito di un piano elaborato d&#8217;intesa tra Regione e Ministeri competenti, «degradando, in tal modo,  la tutela paesaggistica – che è prevalente – in una tutela meramente urbanistica».<br />	<br />
    Parimenti, nella sentenza n. 180 del 2008, si è affermata l&#8217;illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa della Regione Piemonte che sostituiva, nell&#8217;ambito di un Parco, il piano d&#8217;area al piano paesaggistico, sul rilievo secondo cui, in tal modo, veniva alterato «l&#8217;ordine di prevalenza che la normativa statale, alla quale è riservata tale competenza, detta tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica».<br />	<br />
    Si è precisato, altresì, che la disposizione censurata veniva a violare «il principio della “gerarchia” degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali, espresso dall&#8217;art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004», oltre che l&#8217;«art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), Cost. in materia di “conservazione ambientale e paesaggistica”». <br />	<br />
    È, quindi, inibito alle Regioni introdurre disposizioni che alterino questo ordine di priorità, o, comunque, determinino un minor rigore di protezione ambientale poiché, come sottolinea la sentenza n. 105 del 2008, «la tutela […] apprestata dallo Stato, nell&#8217;esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell&#8217;ambiente, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle materie di loro competenza (sentenza n. 378 del 2007)».<br />	<br />
    Né maggior pregio ha l&#8217;ulteriore argomentazione difensiva della Regione.<br />	<br />
    La resistente afferma, infatti, come un «equivoco di fondo» venga ad inficiare l&#8217;intero ricorso e, precisamente, l&#8217;equivoco consisterebbe «nel ritenere perfettamente sovrapponibile la disciplina ed il grado di tutela dei territori qualificati “parco” a quella dei territori qualificati “paesaggio protetto”». Sostiene, quindi, che l&#8217;art. 1 della citata legge regionale ha previsto due tipi di protezione territoriale diversi: uno, per la categoria ascrivibile al “Parco naturale”, l&#8217;altro, per quella definita “paesaggio protetto”, di cui all&#8217;art. 3, comma 1-<i>bis</i>, della legge regionale n. 12 del 1995, come modificata dalla legge regionale 19 marzo 2002, n. 13. La Regione prosegue sottolineando che «la necessità di uno strumento di controllo endoprocedimentale, prodromico rispetto al rilascio dell&#8217;autorizzazione paesistica, costituente una “doppia fase” di verifica dell&#8217;ammissibilità degli interventi trasformativi all&#8217;interno del parco, è stata prevista in modo generalizzato dalla citata legge quadro n. 394 del 1991 (e conformemente dalla legge regionale n. 12 del 1995) sotto forma di nulla osta solo per quei territori formalmente classificati come “parco naturale” (v. art. 3 legge regionale n. 12/1995). Nessuna norma statale di principio impone di applicare anche alla diversa fattispecie del “paesaggio protetto” le identiche forme di tutela applicate nelle aree classificate “parco naturale regionale”».<br />	<br />
    È necessario precisare che il Presidente del Consiglio non ha impugnato le disposizioni che si riferiscono all&#8217;istituzione del modello organizzativo territoriale definito “paesaggio protetto” (peraltro contenute in una precedente legge regionale) o che, comunque, attengono al suo funzionamento. Si è limitato a censurare specifiche disposizioni che, in un caso, attenuano il vincolo paesaggistico, e, nell&#8217;altro, escludono, nell&#8217;ambito della zona protetta, limiti all&#8217;attività venatoria.<br />	<br />
    Nei suoi interventi a difesa della legittimità costituzionale delle due disposizioni impugnate, la Regione ha formulato, tra l&#8217;altro, la riportata argomentazione affermando, quindi, che queste disposizioni – anche se attribuite alla competenza del “Piano del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri” – non si riferiscono al parco, ma ad una zona tutelata avente però un minor grado di protezione che viene definita “paesaggio protetto”. Questa Corte non è chiamata, quindi, a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni legislative regionali che istituiscono il “paesaggio protetto” o ne disciplinano il funzionamento, ma deve esclusivamente valutare la esattezza delle suddette argomentazioni.<br />	<br />
    Nell&#8217;ambito dei limiti così definiti, deve affermarsi l&#8217;erroneità della tesi difensiva della Regione.<br />	<br />
    La legge quadro sulle aree protette (n. 394 del 1991), nel determinare, all&#8217;art. 2, la classificazione delle suddette aree non indica il “paesaggio protetto”. Al comma 5 prevede che il Comitato per le aree naturali protette – i cui compiti e le cui funzioni sono state trasferiti alla Conferenza Stato-Regioni dal d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) – «può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali». Il comma 4 dell&#8217;art. 5 prevede, alla lettera <i>a</i>), che l&#8217;organismo innanzi indicato (in precedenza il Comitato per le aree protette, attualmente la Conferenza Stato-Regioni) «integra la definizione delle aree protette», sentito uno specifico organo tecnico particolarmente qualificato. Correlata a queste integrazioni, potrebbe essere la previsione di “piani” delle zone tutelate diversi da quelli attualmente previsti. In mancanza, non può ritenersi che il piano del parco possa prevedere zone con indici e criteri di protezione diversi da quelli fissati nella legge quadro per i parchi regionali. <br />	<br />
    Né può essere accolta la richiesta della Regione di dichiarare cessata la materia del contendere a causa delle modifiche apportate a questa disposizione dalla richiamata legge regionale n. 6 del 2008, sia perché non è stata fornita alcuna prova in ordine alla mancata applicazione della disposizione impugnata nel periodo di sua vigenza (né la Regione nei suoi interventi afferma che ricorre tale circostanza), sia perché la nuova disposizione – non abrogando espressamente quella impugnata, ma introducendo nel comma 1 dell&#8217;art. 8 della legge regionale n. 34 del 2007 la lettera <i>c</i>&#8211;<i>bis</i>), che richiama all&#8217;«osservanza delle vigenti disposizioni in materia di beni paesaggistici» – dà adito al dubbio se la generica “osservanza” di cui alla nuova normativa valga solo per quanto non disciplinato dalla legge regionale con espressa disposizione.<br />	<br />
    4. – Il Presidente del Consiglio impugna altresì, come già riferito, l&#8217;art. 8, comma 1, lettera <i>c</i>), della legge regionale citata – il quale prevede che nelle aree qualificate come “paesaggio protetto” non siano operanti i limiti e i divieti all&#8217;attività venatoria, di cui alle leggi quadro statali – in quanto violerebbe l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), Cost. e gli artt. 22, comma 6, 32, commi 3 e 4, legge n. 394 del 1991 e l&#8217;art. 21 legge n. 157 del 1992, incidendo sulla materia della protezione della fauna selvatica, di competenza esclusiva dello Stato.<br />	<br />
    La questione è fondata.<br />	<br />
    La Regione eccepisce che tali censure troverebbero il loro fondamento nella «forzata equiparazione» tra “paesaggio protetto” e “parco”, ma, data l&#8217;invocata differenziazione tra le due forme di tutela delle aree, non sarebbe illegittimo prevedere, con norma regionale, i casi in cui non sarebbe applicabile il divieto venatorio. Poiché, per i motivi innanzi detti, tale argomentazione è errata, ne deriva che l&#8217;esplicito divieto di applicare «i limiti all&#8217;attività venatoria di cui agli articoli 22, comma 6, e 32, commi 3 e 4, della legge 394/1991», previsto dalla lettera <i>b</i>) del comma 1 della legge regionale della Liguria n. 34 del 2007, è costituzionalmente illegittimo. Vale, al riguardo, quanto, anche recentemente (sentenza n. 165 del 2009), è stato affermato e cioè «che questa Corte ha più volte sottolineato che “la disciplina statale che delimita il periodo venatorio [&#8230;] è stata ascritta al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando in quel nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ritenuto vincolante anche per le Regioni speciali e le Province autonome” e che “le disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili” hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale (sentenza n. 227 del 2003 che richiama la sentenza n. 323 del 1998)».<br />	<br />
    Tra l&#8217;altro, poiché i commi 3 e 4 dell&#8217;art. 32 della legge n. 394 del 1991, di cui le disposizioni della legge regionale prevedono la non applicazione, si riferiscono alle aree contigue a quelle protette, la Regione viene a contraddire le sue argomentazioni difensive, volte a sostenere che il sistema di tutela ambientale, che essa ha stabilito inferiore rispetto a quello previsto per i parchi, è adeguato per alcune aree territoriali ad essi adiacenti.	</p>
<p align=center>	<br />
<b>per questi motivi<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	
</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
    1) <i>dichiara </i>l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, lettere <i>a</i>), <i>b</i>) e <i>c</i>), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34 (Istituzione del Parco regionale delle Alpi Liguri), sia nel testo originario che nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall&#8217;art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 3 aprile 2008, n. 6 (Modifiche alla legge regionale  23 ottobre 2007, n. 34. Istituzione del Parco regionale delle Alpi Liguri); <br />	<br />
    2) <i>dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 1, lettera <i>c</i>), della  predetta legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34;<br />	<br />
    3) <i>dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 2, lettera <i>b</i>), della  predetta legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34. </p>
<p>	<br />
    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2009.<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>F.to:<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Francesco AMIRANTE, Presidente<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2009.<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Il Direttore della Cancelleria<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>F.to: DI PAOLA</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2009 n.275</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-10-2009-n-275/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-10-2009-n-275/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-10-2009-n-275/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2009 n.275</a></p>
<p>Presidente Amirante, Redattore Mazzella sull&#8217;illegittimità dell&#8217;onere &#8211; posto a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età &#8211; di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro Lavoro &#8211; disciplina del rapporto di lavoro &#8211; Art. 30 del d.lgs. 11</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-10-2009-n-275/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2009 n.275</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-10-2009-n-275/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2009 n.275</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Amirante, Redattore Mazzella</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità dell&#8217;onere &#8211; posto a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età &#8211; di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro &#8211; disciplina del rapporto di lavoro &#8211; Art. 30 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) &#8211; lavoratrici &#8211; prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età &#8211; onere di comunicazione &#8211; licenziamento &#8211; Q. l c. sollevata dal Tribunale di Milano – Asserita violazione degli artt. 3, 4, 35 e 37 della Costituzione – Illegittimità costituzionale parziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 30 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età, l&#8217;onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia, e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l&#8217;applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: 	</p>
<p>Presidente: Francesco AMIRANTE; <br />	<br />
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso<br />	<br />
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino<br />	<br />
CASSESE,  Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, <br />	<br />
Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 	</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p></b></b></p>
<p><b><b><P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 30 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), promosso dal Tribunale di Milano nel procedimento vertente tra Caterina Giovinazzo e la Manutencoop Facility Management S.p.A., con ordinanza del 1° dicembre 2008, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella <i><i>Gazzetta Ufficiale</i></i> della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2009.</p>
<p><i><i>	Visto</i></i> l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p><i><i>	udito</i></i> nella camera di consiglio del 7 ottobre 2009 il Giudice relatore Luigi Mazzella.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></b></b></p>
<p><b><b></p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i></b></i>    	1. &#8211; Con ordinanza emessa il 1° dicembre 2008, il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 37 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 30 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età – a differenza di quanto previsto per il lavoratore di sesso maschile – l&#8217;onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia, pena la recedibilità <i><i>ad nutum</i></i> di quest&#8217;ultimo dal rapporto di lavoro.</p>
<p>    Riferisce il rimettente che, con ricorso <i><i>ex</i></i> art. 414 c.p.c., la signora Caterina Giovinazzo aveva convenuto in giudizio l&#8217;impresa Manutencoop Facility Management S.p.A., per impugnare il licenziamento a lei intimato in data 9 maggio 2007. La ricorrente aveva esposto di essere stata licenziata in data 9 maggio del 2007 per avere raggiunto l&#8217;età pensionabile, senza anticipatamente manifestare la propria intenzione di volere proseguire nel rapporto di lavoro. La difesa di parte ricorrente, insistendo per l&#8217;accertamento della illegittimità del recesso,<i><i> </i></i>aveva sollevato eccezione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 4, 27 e 35 della Carta costituzionale, della disposizione di cui all&#8217;art. 30 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198, che, a suo dire, aveva reintrodotto lo stesso onere di comunicazione già dichiarato incostituzionale con ripetuti pronunciamenti della Corte costituzionale (sentenze n. 138 del 1986, n. 498 del 1988 e n. 256 del 2002). </p>
<p>    Il rimettente ricorda che la Corte costituzionale aveva dichiarato dapprima l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 11 della legge n. 604 del 1966 e di altre disposizioni connesse (sentenza n. 137 del 1986), «nella parte in cui prevedono il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per questo motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno d&#8217;età, anziché al compimento del sessantesimo anno come per l&#8217;uomo», giudicando ormai venute meno quelle ragioni e condizioni che in precedenza potevano giustificare una differenza di trattamento della donna rispetto all&#8217;uomo, e, di riflesso, illegittima qualsiasi disposizione che differenziasse l&#8217;applicazione dei diritti di tutela del posto di lavoro alla condizione di essere lavoratore uomo, ovvero lavoratrice donna. </p>
<p>    In seguito, anche l&#8217;onere, introdotto dall&#8217;art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), di comunicare anticipatamente al datore di lavoro la propria intenzione di proseguire a lavorare fino agli stessi limiti di età fissati per gli uomini, era stato parimenti dichiarato incostituzionale. </p>
<p>    Detti principi, prosegue il rimettente, venivano poi ulteriormente ribaditi dalla pronunzia n. 256 del 2002, laddove si afferma, in sintesi, che «i precetti costituzionali di cui agli artt. 3 e 37, primo comma, non consentono di regolare l&#8217;età lavorativa della donna in modo difforme da quello previsto per gli uomini, non soltanto per quanto concerne il limite massimo di età, ma anche riguardo alle condizioni per raggiungerlo».</p>
<p>    Sennonché, riferisce il Tribunale di Milano, il legislatore, tramite l&#8217;art. 30 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell&#8217;articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), nel ribadire il pieno diritto delle donne lavoratrici di continuare a lavorare fino agli stessi limiti di età fissati per gli uomini, di fatto ha reintrodotto le disposizioni in materia di preventiva dichiarazione di opzione al datore di lavoro, nel senso di subordinare il diritto della donna lavoratrice alla stabilità del rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno di età, ad una esplicita e preventiva manifestazione di volontà. </p>
<p>    Tanto premesso, il Tribunale rimettente dubita che la pure constatata esistenza di una normativa di carattere previdenziale più favorevole per le donne, possa essere tale da giustificare una tutela differenziata in materia di licenziamenti.</p>
<p>    Infatti, le argomentazioni che avevano già in passato indotto la Corte costituzionale a dichiarare illegittima e priva di una logica giustificatrice l&#8217;introduzione di un obbligo per le lavoratrici donne, quale condizione per rendere applicabile la normativa vincolistica sui licenziamenti, non solo appaiono al rimettente di rinnovata attualità, ma addirittura rafforzate proprio alla luce delle penetranti modifiche che si sono venute a determinare nel mercato del lavoro e nella struttura della società italiana (ed europea), che sempre più valuta come radicalmente inattuale qualsiasi differenziazione di norme e/o di trattamenti in funzione del sesso.  </p>
<p>    Nella fattispecie, quindi, siccome la richiesta opzione discrimina la donna rispetto all&#8217;uomo per quanto riguarda l&#8217;età massima di durata del rapporto di lavoro e, quindi, la diminuita tutela della lavoratrice in tema di licenziamento, sussisterebbe la violazione dell&#8217;art. 3 Cost., non avendo la detta opzione alcuna ragionevole giustificazione, e dell&#8217;art. 37 Cost., risultando leso il principio della parità uomo-donna in materia di lavoro.  </p>
<p>    2. &#8211; E&#8217; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato ed ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.</p>
<p>    Secondo la difesa erariale, la circostanza che la facoltà della donna di restare in servizio sino all&#8217;età massima prevista per gli uomini sia subordinata, dall&#8217;art. 30 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, all&#8217;onere di una preventiva comunicazione al datore di lavoro non sarebbe discriminatoria rispetto all&#8217;uomo né sotto il profilo della violazione dell&#8217;art. 3 Cost. né sotto il profilo della violazione dell&#8217;art. 37 Cost., essendo mutato il quadro normativo di riferimento rispetto alla sentenza n. 498 del 1988. </p>
<p>    Essendo, infatti, facoltà della lavoratrice avvalersi o meno della possibilità di prolungare il rapporto di lavoro fino al limite massimo di 65 anni, subordinare la continuazione del rapporto ad una tempestiva comunicazione al datore di lavoro, afferma l&#8217;Avvocatura, si giustifica perfettamente con le esigenze organizzative di questo e la necessità per lo stesso di conoscere per tempo le determinazioni del proprio dipendente in proposito. </p>
<p>    Parimenti infondato, per il Presidente del Consiglio, sarebbe anche l&#8217;ulteriore parametro costituzionale invocato a sostegno della denunciata incostituzionalità della norma e basato su una presunta discriminazione delle donne lavoratrici in assenza di un analogo obbligo per i lavoratori. Infatti, la previsione dell&#8217;obbligo della comunicazione per le sole donne si giustificherebbe sempre con l&#8217;originaria diversa disciplina in materia di età pensionabile. </p>
<p>    Secondo il Presidente del Consiglio, poiché è riconosciuta solo alle lavoratrici donne la possibilità prolungare la propria età lavorativa fino a quella prevista per gli uomini, in un&#8217;ottica di parificazione totale tra i due sessi, ma nella salvaguardia di vecchi principi e diritti, e non prevedendosi un&#8217;analoga possibilità di prolungamento del rapporto di lavoro per gli uomini, come tali tenuti ad andare in pensione al raggiungimento dei 65 anni, l&#8217;obbligo della comunicazione non potrebbe che essere imposto alla sole donne, non essendo concepibile un obbligo di comunicazione per una facoltà non riconosciuta.<i><i></p>
<p></i></i></p>
<p><i><b></p>
<p align=center><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></b></b></p>
<p><b><b></p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i></b></i>    1. &#8211; Il Tribunale di Milano dubita, con riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 37 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 30 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età – a differenza di quanto previsto per il lavoratore di sesso maschile – l&#8217;onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia, pena la recedibilità <i><i>ad nutum</i></i> da parte di quest&#8217;ultimo dal rapporto di lavoro.</p>
<p>    2. &#8211; Nella legislazione precedente, il principio di cui all&#8217;art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), che sanciva la radicale inapplicabilità della tutela contro i licenziamenti illegittimi alle lavoratrici che fossero rimaste in servizio oltre il raggiungimento della loro età pensionabile (allora prevista in 55 anni), era stato temperato successivamente dall&#8217;art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), in base al quale, alla maturazione di detta età pensionabile, le lavoratrici ben potevano restare in servizio fino al raggiungimento dell&#8217;età lavorativa massima prevista per gli uomini (all&#8217;epoca 60 anni), a condizione che comunicassero tale loro opzione al datore di lavoro tre mesi prima del raggiungimento dell&#8217;età pensionabile.<b><b></p>
<p></b></b>    Le ora riportate disposizioni avevano formato oggetto di due successivi interventi da parte di questa Corte. Con la sentenza n. 137 del 1986, sul presupposto che l&#8217;avvento di nuove tecnologie e metodi di produzione e di riforme intervenute nel campo del diritto del lavoro aveva reso il lavoro femminile meno usurante e più sicuro, era stato dichiarato illegittimo, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 Cost., l&#8217;art. 11 della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui prevedeva il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età anziché al compimento del sessantesimo anno come per l&#8217;uomo. In altri termini, si riconosceva, alla medesima lavoratrice, la scelta se essere collocata a riposo alla stessa età degli uomini, conservando la piena tutela contro il licenziamento ingiustificato, o se andare in pensione anticipatamente.</p>
<p>    Restava tuttavia in vigore la previsione, contenuta nell&#8217;art. 4 della legge n. 903 del 1977, dell&#8217;onere, per la donna che scegliesse di restare in servizio oltre l&#8217;età pensionistica, di comunicare al datore di lavoro tale opzione tre mesi prima della data di scadenza, pena la perdita da parte della stessa della tutela contro i licenziamenti ingiustificati. Ebbene, anche tale previsione, in tutto corrispondente a quella oggetto dell&#8217;odierna questione, veniva dichiarata illegittima, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, con la sentenza n. 498 del 1998, “nella parte in cui subordina il diritto delle lavoratrici, in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, all&#8217;esercizio di un&#8217;opzione in tal senso, da comunicare al datore di lavoro non oltre la data di maturazione dei predetti requisiti”. Nella citata pronuncia, la Corte affermava che anche la previsione di un simile onere discrimina «la donna rispetto all&#8217;uomo per quanto riguarda l&#8217;età massima di durata del rapporto di lavoro stabilita da leggi, regolamenti e contratti, e, quindi, la protrazione del rapporto […], non avendo la detta opzione alcuna ragionevole giustificazione, e […] risultando leso il principio della parità uomo-donna in materia di lavoro», e ribadiva che «l&#8217;età lavorativa deve essere eguale per la donna e per l&#8217;uomo, mentre rimane fermo il diritto della donna a conseguire la pensione di vecchiaia al cinquantacinquesimo anno di età, onde poter soddisfare esigenze peculiari della donna medesima, il che non contrasta con il fondamentale principio di parità, il quale non esclude speciali profili, dettati dalla stessa posizione della lavoratrice, che meritano una particolare regolamentazione». </p>
<p>    3. &#8211; La questione sottoposta ora all&#8217;esame della Corte è fondata in relazione ai medesimi parametri degli artt. 3 e 37 della Costituzione.</p>
<p>    Nessuna delle disposizioni di legge intervenute in materia nell&#8217;arco temporale intercorso tra le disposizioni dichiarate illegittime da questa Corte e l&#8217;odierna questione di costituzionalità ha in alcun modo alterato i termini del problema.</p>
<p>    Nel periodo indicato, ben vero, si è realizzato, a più scaglioni, un complessivo spostamento in avanti dell&#8217;età pensionistica di uomini e donne. L&#8217;art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell&#8217;art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), emesso in attuazione di tale legge, ha infatti disposto, secondo quanto indicato in una tabella allegata al decreto stesso poi sostituita dall&#8217;art. 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per il periodo compreso tra il primo gennaio 1994 e il 31 dicembre 1999, una elevazione graduale dei limiti di età rispettivamente previsti per gli uomini e per le donne (compresa, per i primi, tra i sessantuno e i sessantaquattro anni e per le donne tra i cinquantasei e i cinquantanove anni) fino a pervenire, con la disciplina “a regime”, decorrente dal 1° gennaio 2000, alla introduzione del limite di sessantacinque anni di età per gli uomini e sessanta anni per le donne. </p>
<p>    Tali interventi normativi, tuttavia, non hanno inciso sulla persistente validità delle precedenti statuizioni di questa Corte, in quanto non hanno determinato alcuna alterazione della portata e dell&#8217;incidenza della disposizione oggi censurata, identica a quella già dichiarata incostituzionale. </p>
<p>    Infatti, come questa Corte ha già chiarito nella sentenza n. 256 del 2002, «le innovazioni introdotte […] non hanno violato il principio costituzionale della parità tra uomo e donna riguardo all&#8217;età lavorativa, più volte affermato da questa Corte in quanto sancito dagli artt. 3 e 37 della Costituzione. Infatti, mentre le diverse disposizioni che hanno in vario modo ampliato la possibilità di fare ricorso al pensionamento c.d. posticipato, originariamente introdotto dall&#8217;art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54, non contengono alcuna diversità di disciplina tra i lavoratori dei due sessi, le altre disposizioni hanno esclusivamente innalzato i limiti della età pensionabile perpetuando in riferimento a tale età, sia pure con uno spostamento in avanti, la differenza già esistente tra uomini e donne, la quale continua a costituire un giustificato beneficio per queste ultime, ma non hanno in alcun modo reintrodotto per le donne la correlazione tra età pensionabile ed età lavorativa.». </p>
<p>    4. &#8211; La disposizione censurata con l&#8217;odierno incidente di costituzionalità, ha dunque introdotto, in un contesto normativo non alterato, per quanto rileva in questa sede, dalle pur numerose novità legislative apportate, una norma dal medesimo contenuto precettivo dell&#8217;art. 4 della legge n. 903 del 1977, la cui illegittimità costituzionale è stata dichiarata da questa Corte con la citata sentenza n. 498 del 1998. Tale disposizione, nel subordinare il riconoscimento della tutela contro il licenziamento ingiustificato al rispetto di un onere di comunicazione perfettamente coincidente con quello già dichiarato illegittimo da questa Corte, realizza la medesima discriminazione tra lavoro maschile e lavoro femminile già stigmatizzata in tale occasione. </p>
<p>    Anche nella disposizione oggi censurata, l&#8217;onere di comunicazione posto a carico della lavoratrice, infatti, condizionando il diritto di quest&#8217;ultima di lavorare fino al compimento della stessa età prevista per il lavoratore ad un adempimento – e, dunque, a un possibile rischio – che, nei fatti, non è previsto per l&#8217;uomo, compromette ed indebolisce la piena ed effettiva realizzazione del principio di parità tra l&#8217;uomo e la donna, in violazione dell&#8217;art. 3 Cost., non avendo la detta opzione alcuna ragionevole giustificazione, e dell&#8217;art. 37 Cost., risultando nuovamente leso il principio della parità uomo-donna in materia di lavoro.</p>
<p>    Né la reintroduzione di un istituto, quale l&#8217;onere di comunicazione, già dichiarato illegittimo da questa Corte può essere ritenuta giustificata in ragione di una maggiore considerazione delle esigenze organizzative del datore di lavoro, dato che, proprio per effetto dell&#8217;invocata declaratoria di illegittimità costituzionale, quest&#8217;ultimo, nell&#8217;organizzare il proprio personale dovrà considerare come normale la permanenza in servizio della donna oltre l&#8217;età pensionabile e come meramente eventuale la scelta del pensionamento anticipato, nella prospettiva, già indicata da questa Corte, della tendenziale uniformazione del lavoro femminile a quello maschile.</p>
<p>    5. &#8211; Va dunque dichiarata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 30 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età, l&#8217;onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia, e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l&#8217;applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali.<b><b></p>
<p></b></b>    6. &#8211; Le questioni relative agli artt. 4 e 35 della Costituzione restano assorbite.</p>
<p><b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p>la corte costituzionale</p>
<p>	</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></b><i><i>    dichiara</i></i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 30 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età, l&#8217;onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia, e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l&#8217;applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2009.<u><i><b><u><i><b></p>
<p></b></i></u></b></i></u>F.to:<u><i><b><u><i><b></p>
<p></b></i></u></b></i></u>Francesco AMIRANTE, Presidente<u><i><b><u><i><b></p>
<p></b></i></u></b></i></u>Luigi MAZZELLA, Redattore<u><i><b><u><i><b></p>
<p></b></i></u></b></i></u>Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere<u><i><b><u><i><b></p>
<p></b></i></u></b></i></u>Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2009.<u><i><b><u><i><b></p>
<p></b></i></u></b></i></u>Il Direttore della Cancelleria<u><i><b><u><i><b></p>
<p></b></i></u></b></i></u>F.to: DI PAOLA</p>
<p></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2009 n.274</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-10-2009-n-274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-10-2009-n-274/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-10-2009-n-274/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2009 n.274</a></p>
<p>Presidente Amirante, Redattore Frigo sull&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 443, comma 1, c.p.p. nella parte in cui esclude la proposizione dell&#8217;appello contro le sentenze di assoluzione, emesse in esito al giudizio abbreviato, per difetto di imputabilità dovuto a vizio totale di mente È costituzionalmente illegittimo l’art. 443, comma 1, del codice di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-10-2009-n-274/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2009 n.274</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Amirante, Redattore Frigo</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 443, comma 1, c.p.p. nella parte in cui esclude la proposizione dell&#8217;appello contro le sentenze di assoluzione, emesse in esito al giudizio abbreviato, per difetto di imputabilità dovuto a vizio totale di mente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">È costituzionalmente illegittimo l’art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall&#8217;art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui esclude che l&#8217;imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Processo &#8211; processo penale &#8211; Art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall&#8217;art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) &#8211; giudizio abbreviato &#8211; limiti all’appello &#8211; difetto d’imputabilità &#8211; Q. l c. sollevata dalla Corte d&#8217;appello di Napoli – Asserita violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione – Illegittimità costituzionale parziale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori:</p>
<p>	<br />
Presidente: Francesco AMIRANTE; </p>
<p>Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso<br />	<br />
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita<br />	<br />
SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,<br />	<br />
Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; </p>
<p>	</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall&#8217;art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promosso dalla Corte d&#8217;appello di Napoli nel procedimento penale a carico di G.M. con ordinanza dell&#8217;11 marzo 2008, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2008.<br />	<br />
<i>    Udito</i> nella camera di consiglio del 23 settembre 2009 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.<i><br />	<br />
</i><br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>    Con ordinanza del 22 febbraio 2008, depositata il successivo 11 marzo, la Corte d&#8217;appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall&#8217;art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui esclude che», nel giudizio abbreviato, «l&#8217;imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione pronunziate ai sensi dell&#8217;art. 88 del codice penale (proscioglimento per vizio totale di mente)».<br />	<br />
	La Corte rimettente riferisce di essere investita dell&#8217;appello proposto dai difensori dell&#8217;imputato contro la sentenza emessa il 28 giugno 2007 dal Giudice dell&#8217;udienza preliminare del Tribunale di Napoli, a seguito di giudizio abbreviato. Detta sentenza aveva assolto l&#8217;imputato dal reato di tentato omicidio in danno della convivente, in quanto non imputabile per vizio totale di mente, applicando al medesimo, ai sensi dell&#8217;art. 222 cod. pen., la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per la durata minima di cinque anni.<br />
	Con l&#8217;atto di appello, i difensori avevano chiesto che il fatto venisse qualificato come lesione personale, non avendo la persona offesa corso pericolo di vita; che fosse riconosciuta la desistenza, ai sensi dell&#8217;art. 56, terzo comma, cod. pen.; che venisse infine applicata una misura di sicurezza meno afflittiva, così come consentito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2003.<br />
	All&#8217;udienza camerale, di fronte alla richiesta del Procuratore generale della Repubblica di dichiarare inammissibile l&#8217;appello alla luce della nuova formulazione dell&#8217;art. 443, comma 1, cod. proc. pen., i difensori avevano eccepito l&#8217;illegittimità costituzionale di tale norma, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.<br />
	Quanto alla rilevanza della questione, il giudice <i>a quo</i> osserva che la disposizione censurata esclude, in via generale, l&#8217;appello dell&#8217;imputato contro le sentenze di proscioglimento: con la conseguenza che la decisione sull&#8217;ammissibilità del gravame viene a dipendere dalla soluzione della questione stessa. La sentenza che dichiara il difetto di imputabilità ai sensi dell&#8217;art. 88 cod. pen., pur presentando aspetti peculiari, è qualificata, difatti, dall&#8217;art. 530 cod. proc. pen. come sentenza di assoluzione: dato letterale, questo, che non consentirebbe alcuna interpretazione del novellato art. 443 cod. proc. pen. atta a superare la preclusione censurata.<br />
	Né soccorrerebbe, nella specie, l&#8217;art. 680, comma 2, cod. proc. pen., che prevede la competenza del tribunale di sorveglianza sulle impugnazioni contro le sentenze di condanna o di proscioglimento concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza. Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, detta disposizione si applica – conformemente al tenore letterale di detta norma e dell&#8217;art. 579, commi 1 e 2, cod. proc. pen. – solo quando l&#8217;impugnazione investa in via esclusiva il capo della sentenza concernente le misure di sicurezza: mentre, nel giudizio <i>a quo</i>, il gravame della difesa è volto a contestare anche la qualificazione giuridica del fatto.<br />
	Riguardo, poi, alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente osserva come la sentenza di assoluzione emessa ai sensi dell&#8217;art. 88 cod. pen. abbia connotazioni particolari, che valgono a differenziarla dalla generalità delle altre pronunce assolutorie. Essa presuppone, difatti, che il giudice abbia accertato la sussistenza del «fatto-reato», la sua riferibilità all&#8217;imputato «in termini materiali e di colpevolezza» e l&#8217;assenza di cause di giustificazione: sicché, in presenza di tutti i presupposti per una condanna, l&#8217;assoluzione viene pronunciata solo perché l&#8217;imputato era affetto da vizio totale di mente al momento del fatto. Al tempo stesso, poi, la sentenza in parola «comporta l&#8217;applicazione di una sanzione particolarmente invasiva e limitativa della libertà personale, quale il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia per una durata massima non fissata dalla legge, ma soggetta al riesame ai sensi dell&#8217;art. 208 cod. pen.».<br />
	Risulterebbe, pertanto, di tutta evidenza come l&#8217;imputato sia portatore di un rilevante interesse a vedere rivalutate, anche nel merito, la sussistenza dei presupposti della pronuncia, la ricorrenza degli estremi per l&#8217;applicazione della misura di sicurezza e l&#8217;adeguatezza della misura applicata rispetto alle accertate condizioni di salute.<br />
	La preclusione dell&#8217;appello, introdotta dall&#8217;art. 2 della legge n. 46 del 2006, si risolverebbe, di conseguenza, in una menomazione del diritto di difesa, tutelato dall&#8217;art. 24, secondo comma, Cost. La soppressione del potere di appello non potrebbe ritenersi compensata, infatti, dall&#8217;ampliamento dei motivi di ricorso per cassazione, operato dalla stessa legge n. 46 del 2006: giacché – come rilevato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 26 e n. 320 del 2007 – quale che sia l&#8217;effettiva portata dei nuovi e più ampi casi di ricorso, il rimedio non attinge comunque alla pienezza del riesame di merito consentito dall&#8217;appello.<br />
	Né, d&#8217;altro canto, la preclusione censurata potrebbe trovare giustificazione nella scelta del giudizio abbreviato, operata dallo stesso imputato. Come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 363 del 1991, difatti, il potere di impugnazione dell&#8217;imputato, in quanto esplicazione di valori fondamentali, quali il diritto di difesa e l&#8217;interesse a far valere la propria innocenza, non potrebbe essere sacrificato in vista delle finalità di speditezza ed economia processuale, proprie del suddetto rito semplificato.<br />
	La disposizione violerebbe, altresì, <i>in parte qua</i>, l&#8217;art. 111, secondo comma, Cost. A seguito delle declaratorie di incostituzionalità degli artt. 1 e 2 della legge n. 46 del 2006, di cui alle citate sentenze n. 26 e n. 320 del 2007, il pubblico ministero può attualmente appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate tanto nel giudizio ordinario che a seguito di giudizio abbreviato: donde una asimmetria di poteri inconciliabile con il principio costituzionale di parità delle parti processuali.<br />
	Risulterebbe leso, da ultimo, anche l&#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza. In contrasto con tale canone, difatti, il vigente testo dell&#8217;art. 443 cod. proc. pen. impedisce all&#8217;imputato di appellare le sentenze di assoluzione per vizio totale di mente, che determinano l&#8217;applicazione di una misura di sicurezza limitativa della libertà personale e di durata non prefissata nel massimo; mentre gli consente di proporre appello contro le sentenze di condanna alla sola pena della multa, obiettivamente meno afflittiva.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>	1. – La Corte d&#8217;appello di Napoli dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dell&#8217;art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall&#8217;art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consente all&#8217;imputato di proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità derivante da vizio totale di mente, emesse a seguito di giudizio abbreviato.<br />
	Ad avviso della Corte rimettente, la norma censurata violerebbe il diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), privando l&#8217;imputato della possibilità di far valere doglianze di merito contro una sentenza che – come quella considerata – per un verso, presuppone l&#8217;accertamento del «fatto-reato» e della sua riferibilità all&#8217;imputato; e, per altro verso, comporta l&#8217;applicazione di misure di sicurezza particolarmente afflittive, di durata massima non prefissata. La preclusione denunciata non potrebbe essere giustificata dalla scelta del giudizio abbreviato, operata dallo stesso imputato, giacché il diritto di difesa di quest&#8217;ultimo – di cui il potere di appello è espressione – non sarebbe suscettibile di venir sacrificato, per il suo valore preminente, in vista delle finalità deflattive proprie del rito semplificato.<br />
	Risulterebbe leso, inoltre, il principio di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), stante l&#8217;asimmetria dei poteri dell&#8217;imputato rispetto a quelli del pubblico ministero, il quale, a seguito delle declaratorie di incostituzionalità di cui alle sentenze n. 26 e n. 320 del 2007, è attualmente abilitato ad appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse tanto nel giudizio ordinario che all&#8217;esito del giudizio abbreviato.<br />
	Sarebbe violato, infine, il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), posto che l&#8217;art. 443 cod. proc. pen., nel testo attualmente in vigore, consente all&#8217;imputato di proporre appello contro le sentenze di condanna anche alla sola multa: pena obiettivamente meno afflittiva rispetto alla misura di sicurezza applicabile con la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente.<br />
	2. – In via preliminare, va rilevato come i presupposti interpretativi su cui la Corte rimettente basa tanto il giudizio di rilevanza della questione che le censure di costituzionalità appaiano senz&#8217;altro condivisibili.<br />
	Il vigente testo dell&#8217;art. 443, comma 1, cod. proc. pen. è la risultante della modifica operata dall&#8217;art. 2 della legge n. 46 del 2006 (che ha soppresso l&#8217;inciso limitativo finale, già presente nella norma censurata, «quando l&#8217;appello tende ad ottenere una diversa formula») e della successiva sentenza n. 320 del 2007 di questa Corte (che ha rimosso la limitazione ivi prevista al potere di impugnazione nei confronti del pubblico ministero). Esso stabilisce la radicale inappellabilità, da parte dell&#8217;imputato, delle sentenze di proscioglimento emesse in esito al giudizio abbreviato: <i>genus </i>che abbraccia, alla luce della sistematica del codice di rito (si veda l&#8217;art. 530 cod. proc. pen., incluso nella sezione dedicata, appunto, alla «sentenza di proscioglimento»), anche le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità dovuto a vizio totale di mente (art. 88 cod. pen.).<br />
	Pienamente plausibile appare, altresì, l&#8217;ulteriore assunto della Corte rimettente, secondo cui non soccorre – almeno nel caso di specie – l&#8217;art. 680, comma 2, cod. proc. pen., ove si prevede la competenza del tribunale di sorveglianza sulle impugnazioni contro le sentenze di condanna o di proscioglimento concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza. Ammessa pure l&#8217;estensibilità al giudizio abbreviato della clausola di salvezza degli artt. 579 e 680 cod. proc. pen., presente nell&#8217;art. 593, comma 1, cod. proc. pen. con riferimento all&#8217;appello nel giudizio ordinario, è dirimente il rilievo che – secondo il corrente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (che riflette, peraltro, la chiara lettera dei citati artt. 579 e 680) – la competenza del tribunale di sorveglianza (e, dunque, anche la residua appellabilità avanti ad esso delle sentenze che qui interessano) resterebbe comunque circoscritta alle impugnazioni che attengono, in via esclusiva, al capo relativo alle misure di sicurezza. Nella specie, per contro, l&#8217;appello proposto dalla difesa dell&#8217;imputato ha un contenuto più ampio, investendo anche la qualificazione giuridica del fatto e il mancato riconoscimento della desistenza, ai sensi dell&#8217;art. 56, terzo comma, cod. pen.<br />
	3. – Nel merito la questione è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.<br />
    3.1. – Il tema oggetto di scrutinio va affrontato alla luce dei principi ispiratori del rito alternativo in cui la limitazione censurata si innesta: principi che impediscono una automatica estensione all&#8217;ipotesi considerata degli argomenti in base ai quali questa Corte, con sentenza n. 85 del 2008, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 593, comma 1, cod. proc. pen., come sostituito dall&#8217;art. 1 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui esclude che l&#8217;imputato possa appellare le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio ordinario (fatta eccezione per talune limitate ipotesi).<br />	<br />
	Il giudizio abbreviato si fonda, difatti, come è noto, sulla «libera e consapevole accettazione», da parte dell&#8217;imputato – quale contropartita per un trattamento premiale sul piano sanzionatorio (riduzione di un terzo della pena eventualmente inflitta) – di «limitazioni di diritti e facoltà […], altrimenti riconosciuti nel rito ordinario» (sentenza n. 288 del 1997). Tra i “sacrifici” richiesti all&#8217;imputato figura – a fianco del consenso ad essere giudicato sulla base degli atti raccolti nelle indagini preliminari, con conseguente rinuncia al contraddittorio nella formazione della prova in sede dibattimentale – anche l&#8217;accettazione preventiva di limitazioni alla facoltà di appello. Ciò è nella logica di un rito alternativo che, per un verso, persegue obiettivi di semplificazione e accelerazione dei processi; e, per altro verso, si fonda – ormai in via esclusiva – sulla volontà dello stesso imputato.<br />
	Tuttavia, le limitazioni all&#8217;appello dell&#8217;imputato, per poter essere considerate costituzionalmente compatibili, debbono risultare comunque basate su criteri razionali, nel confronto con i casi di perdurante appellabilità, e debbono trovare, altresì, «un fondamento ragionevolmente commisurato … al rilievo costituzionale dell&#8217;interesse inciso» (sentenza n. 363 del 1991). Come più volte rilevato da questa Corte, difatti, pur in assenza di un riconoscimento costituzionale della garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito, il potere di appello dell&#8217;imputato si presenta correlato al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), che gli conferisce una più accentuata «forza di resistenza» di fronte a «sollecitazioni di segno inverso», legate alla realizzazione di obiettivi di speditezza processuale (sentenza n. 26 del 2007; si vedano, altresì, le sentenze n. 298 del 2008 e n. 98 del 1994).<br />
	In questa prospettiva, la Corte dichiarò costituzionalmente illegittima, per contrasto con l&#8217;art. 3 Cost., l&#8217;originaria preclusione dell&#8217;appello dell&#8217;imputato contro le sentenze di condanna a pena che comunque non dovesse essere eseguita, sancita dall&#8217;art. 443, comma 2, cod. proc. pen. (sentenza n. 363 del 1991). Il criterio che discriminava, quanto alla facoltà di appello, i soggetti condannati a seguito di giudizio abbreviato – ossia la concreta eseguibilità o meno della pena inflitta – faceva perno, difatti, su «un elemento estrinseco alla natura del reato commesso e ai caratteri della pena irrogata»: trascurando così – irrazionalmente – «ogni riferimento agli aspetti che più sono destinati a caratterizzare la responsabilità dell&#8217;imputato e le conseguenze dell&#8217;azione criminosa, quali il titolo del reato, il tipo di sanzione, la misura della pena edittale».<br />
	La Corte ritenne, per contro, che i tre requisiti ora indicati risultassero «pienamente rispettati» dalla preclusione relativa alle sentenze con le quali fossero applicate sanzioni sostitutive, originariamente contemplata dall&#8217;art. 443, comma 1, lettera <i>b</i>), cod. proc. pen. La minore gravità dei titoli di reato per i quali operano le sanzioni sostitutive, la minore afflittività di esse e i livelli necessariamente più bassi delle pene edittali di riferimento escludevano, difatti, «vizi di irragionevolezza», consentendo di concludere che la previsione rientrava «negli spazi di discrezionalità legittimamente utilizzabili dal legislatore per realizzare l&#8217;obiettivo della rapida definizione del giudizio abbreviato» (sentenza n. 288 del 1997).<br />
	3.2. – Circa il caso che qui interessa, questa Corte ha già avuto modo di rilevare, nella citata sentenza n. 85 del 2008, come «la categoria delle sentenze di proscioglimento» – che la norma censurata assoggetta ad un regime unitario, quanto alla sottrazione all&#8217;appello dell&#8217;imputato – non costituisca un <i>genus</i> unitario, ma abbracci «ipotesi marcatamente eterogenee, quanto all&#8217;attitudine lesiva degli interessi morali e giuridici del prosciolto».<br />
	Per questo verso, del tutto particolare si presenta, in effetti, la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente. Lungi dall&#8217;assumere una valenza pienamente liberatoria, detta pronuncia postula l&#8217;accertamento della sussistenza del fatto di reato, della sua riferibilità all&#8217;imputato – in termini tanto materiali che psicologici – e dell&#8217;assenza di cause di giustificazione: non distinguendosi, dunque, sotto tale profilo, da una sentenza di condanna.<br />
	Non soltanto per questa ragione, ma anche e soprattutto per il motivo che impone di adottare la formula assolutoria – ossia l&#8217;incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, dovuta a totale infermità mentale – la sentenza in questione è idonea a causare all&#8217;imputato un pregiudizio di ordine morale particolarmente intenso, persino superiore a quello che può derivare da una sentenza di condanna (sentenza n. 85 del 2008).<br />
	Dalla pronuncia in questione possono conseguire, altresì, rilevantissimi pregiudizi di ordine giuridico, segnatamente allorché, a seguito dell&#8217;accertata pericolosità sociale dell&#8217;imputato, venga applicata – o possa essere applicata con provvedimento successivo (art. 205, secondo comma, cod. pen.) – una misura di sicurezza, consistente, in specie, nel ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222 cod. pen.) ovvero – per effetto della sentenza n. 253 del 2003 di questa Corte – nella diversa misura, prevista dalla legge, che il giudice individui come idonea ad assicurare adeguate cure all&#8217;infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale. S&#8217;intende come queste misure, limitative della libertà personale e di durata non predeterminata nel massimo, in quanto soggette al meccanismo del riesame della pericolosità, possano risultare, in concreto, di gran lunga più afflittive della pena irrogata con una sentenza di condanna. <br />
    Non è superfluo aggiungere, peraltro, che nei casi in cui non sia applicabile al prosciolto per vizio totale di mente una misura di sicurezza, in ragione della natura del reato o dei livelli della pena edittale, l&#8217;art. 222, primo comma, cod. pen. prevede comunque che «la sentenza di proscioglimento» sia «comunicata all&#8217;autorità di pubblica sicurezza», in vista della sottoposizione del soggetto ad opportuni controlli.<br />	<br />
	3.3. – Sul versante opposto – quello, cioè, dei casi in cui l&#8217;impugnazione è ammessa – si deve di contro registrare come, per effetto di novelle legislative successive al ricordato intervento di questa Corte (sentenza n. 363 del 1991), l&#8217;art. 443 cod. proc. pen. non contempli più alcun limite all&#8217;appello dell&#8217;imputato contro le sentenze di condanna: onde può formare oggetto di un suo gravame nel merito anche la sentenza di condanna alla sola pena della multa o che applichi una sanzione sostitutiva.<br />
	Emerge da ciò una evidente violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. Appare, in effetti, irrazionale e lesivo del diritto di difesa che l&#8217;imputato possa dolersi nel merito della condanna per un reato bagatellare alla sola pena della multa (anche condizionalmente sospesa), e non sia abilitato, invece, ad appellare l&#8217;assoluzione per vizio totale di mente, anche se relativa ad un reato di particolare gravità (nel caso di specie, tentato omicidio) ed a cui si riconnetta l&#8217;applicazione di una misura di sicurezza limitativa della libertà personale (nella specie, ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario per un periodo minimo di cinque anni).<br />
	Con particolare riguardo all&#8217;ipotesi che interessa, il criterio sulla cui base risultano attualmente discriminati i casi in cui l&#8217;appello dell&#8217;imputato è consentito e quelli in cui è inibito – vale a dire la circostanza che si tratti di sentenza di condanna o di proscioglimento – non tiene conto, in effetti, <i>mutatis mutandis</i>, dei requisiti giustificativi del sacrificio dell&#8217;appello nel giudizio abbreviato enucleati dalle citate sentenze n. 288 del 1997 e n. 363 del 1991.<br />
	L&#8217;assoluzione per totale infermità di mente – assimilabile, come detto, ad una condanna, quanto alla attribuzione del fatto all&#8217;imputato – può avere, infatti, ad oggetto qualunque tipo di reato, ivi compresi quelli di maggiore allarme sociale; può comportare l&#8217;applicazione di misure che, anche se non punitive, risultano marcatamente afflittive (oltre che, in ogni caso, un pregiudizio di ordine morale di particolare intensità); prescinde, infine, dall&#8217;entità della pena edittale prevista per il reato oggetto di giudizio. L&#8217;interesse dell&#8217;imputato a contestare, anche nei profili di merito, i presupposti della pronuncia emessa nei suoi confronti subisce, dunque, una limitazione intrinsecamente irrazionale, in rapporto all&#8217;assetto complessivo delle preclusioni dell&#8217;appello nel giudizio abbreviato, e priva di adeguata giustificazione nelle caratteristiche e nelle finalità proprie di tale rito.<br />
	3.4. – La residua censura della Corte rimettente, riferita all&#8217;art. 111, secondo comma, Cost., resta assorbita.<br />
	4. – L&#8217;art. 443, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall&#8217;art. 2 della legge n. 46 del 2006, va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui esclude che l&#8217;imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente (art. 88 cod. pen.).<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>	<i>dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall&#8217;art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui esclude che l&#8217;imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2009.<br />
<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>F.to:<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Francesco AMIRANTE, Presidente<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Giuseppe FRIGO, Redattore<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2009.<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Il Direttore della Cancelleria<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>F.to: DI PAOLA</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2009 n.2357</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-29-10-2009-n-2357/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-29-10-2009-n-2357/</guid>

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<p>Antonio Cavallari – Presidente, Patrizia Moro – Estensore Associazione Sportiva Dilettantistica Adriatica Nuoto (avv.ti B. Accettura e C. Leo) c. Comune di San Cesario di Lecce (avv. E. Sticchi Damiani), I.Co.S. s.r.l. (avv.ti V. Farina e P. Elia) sulla sufficienza o meno della allegazione di un&#8217;unica copia del documento del</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-29-10-2009-n-2357/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2009 n.2357</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Patrizia Moro – Estensore<br /> Associazione Sportiva Dilettantistica Adriatica Nuoto (avv.ti B. Accettura e C. Leo) c.  Comune di San Cesario di Lecce (avv. E. Sticchi Damiani),  I.Co.S. s.r.l. (avv.ti V. Farina e P. Elia)</span></p>
<hr />
<p>sulla sufficienza o meno della allegazione di un&#8217;unica copia del documento del sottoscrittore che partecipa ad una gara ad evidenza pubblica, a seconda che la pluralità delle dichiarazioni sia in una o più buste</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Autocertificazioni ex art.38 comma 3, t.u. n.445 del 2000 – Documento del sottoscrittore – Allegazione di copia fotostatica – Obbligo inderogabile – Finalità.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Pluralità di dichiarazioni in un’unica busta – Documento del sottoscrittore – Unica copia – Sufficienza – Pluralità di dichiarazioni in più buste – Insufficienza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Con riferimento alla partecipazione ad una gara per l’affidamento di un appalto pubblico, le autocertificazioni di cui all&#8217;art. 38 comma 3, t.u. 28 dicembre 2000 n. 445, necessitano, per la loro giuridica esistenza ed efficacia, della sottoscrizione del legale rappresentante dell&#8217;impresa dichiarante, resa in presenza di un agente addetto, ovvero dell&#8217;allegazione di copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento del sottoscrittore, e tale obbligo è inderogabile in ragione della sua introduzione quale forma di semplificazione, con la conseguenza che l&#8217;allegazione della copia fotostatica del documento di identità non rappresenta un vuoto formalismo ma costituisce fondamentale elemento della fattispecie normativa diretta: 1) a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l&#8217;imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica; 2) a garantire, attraverso l’assunzione di responsabilità penale, la veridicità della dichiarazione.	</p>
<p>2. Con riferimento alla partecipazione ad una gara per l’affidamento di un appalto pubblico, una pluralità di dichiarazioni, vergate in uno stesso foglio o più fogli ma inserite in una unica busta, possono essere corredate da una unica copia del documento perché l’unicità della busta consente di riferire la copia del documento ad ogni dichiarazione, sicchè per ognuna di esse sussistono i due elementi cui è riconnessa l’assunzione di responsabilità penale e, quindi, la garanzia della provenienza e della veridicità della dichiarazione stessa; mentre, se le dichiarazioni sono inserite in più buste, viene meno il legame fisico che consente di riferire a tutte la copia del documento di identità inserito in una delle buste, cioè di ritenere che anche per quelle inserite in una busta senza il corredo dell’anzidetta copia vi sia la concorrenza dei due elementi che determinano l’assunzione di responsabilità penale e quindi la garanzia non solo della provenienza ma anche della veridicità della dichiarazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Terza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
sul ricorso numero 1382 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>Associazione Sportiva Dilettantistica Adriatica Nuoto</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Barbara Accettura, Clemente Leo, con domicilio eletto presso Clemente Leo in Lecce, via Oberdan,11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di San Cesario di Lecce<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>I.Co.S. Srl<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Farina, Pietro Elia, con domicilio eletto presso Pietro Elia in Lecce, via Benevento,5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento della Commissione per l&#8217;aggiudicazione della gestione della piscina coperta comunale di San Cesario di Lecce, reso nella seduta riservata del 29.6.2009, comunicato con provvedimento prot. n. 6154 del 7.7.2009;<br />	<br />
della nota prot. n. 6154 del 7.7.2009;<br />	<br />
dei verbali di gara ed in particolare, nei limiti dell&#8217;interesse dei verbali n. 1 del 26.6.2009, n. 2 del 29.6.2009, nella parte in cui la Commissione ha proceduto alla esclusione della costituenda associazione temporanea tra A.S.D. Adriatica Nuoto e A.S.D. Fiorentina Nuoto, del verbale n. 3 del 3.7.2009, nella parte in cui si è dato atto dell&#8217;intervenuta esclusione dei ricorrenti e si è formata la graduatoria di gara;<br />	<br />
di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, nonchè, ove esistenti, delle deliberazioni di approvazione della graduatoria e di aggiudicazione provvisoria della gestione in concessione della piscina coperta comunale e delle sue pertinenze;<br />	<br />
nonchè per il risarcimento dei danni subiti e subendi dall&#8217;associazione temporanea ricorrente e dai suoi singoli membri per la mancata aggiudicazione della concessione in oggetto;.</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di San Cesario di Lecce;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di I.Co.S. Srl;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2009 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti Accettura anche in dichiarata sostituzione dell’avv. Leo , Sticchi Damiani, Elia anche in dichiarata sostituzione dell’avv. Farina;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;</p>
<p><b>Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.<br />	<br />
</b><br />	<br />
Con il ricorso all’esame la ricorrente impugna i provvedimenti con i quali la Commissione per l’aggiudicazione della gestione della piscina coperta comunale di San Cesario di Lecce ha provveduto alla esclusione della stessa dalla gara (in quanto ”la dichiarazione sostitutiva contenuta nella busta B manca delle fotocopie allegate dei documenti di identità dei sottoscrittori, rendendo la dichiarazione non conforme alle prescrizioni del DPR 445/2000, art. 46 e 47 e del bando di gara lett.B-,offerta tecnica” ) ed ha successivamente adottato gli atti consequenziali e formato la graduatoria .<br />	<br />
A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:<br />	<br />
1)Violazione e falsa applicazione del bando di gara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 47 DPR 28.12.2000 n.445. Eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erronea presupposizione.Manifesta illogicità.<br />	<br />
2)Violazione dell’art.97 Cost..Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa e del principio di ragionevolezza.Violazione e falsa applicazione degli artt. 38,47 e 77 bis DPR 445/2000 sotto altro profilo.Eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erronea presupposizione.<br />	<br />
Secondo la ricorrente il bando di gara avrebbe richiesto espressamente l’allegazione della fotocopia del documento di identità solo con riferimento alle dichiarazioni di cui alla busta A contenente i documenti di gara e non con riferimento alla busta B contenente l’offerta tecnica ed, in ogni caso, criteri di logica e ragionevolezza farebbero ritenere sufficiente l’allegazione della copia del documento di identità nella busta contenente la documentazione amministrativa.<br />	<br />
Va, in primo luogo, rilevato che il bando di gara, con riferimento al secondo plico contrassegnato con la lettera b) , richiedeva l’inserimento dei seguenti documenti:<br />	<br />
“offerta tecnica :<br />	<br />
dichiarazione sostitutiva, in carta semplice, resa e sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/000, dal titolare dell’impresa o del suo legale rappresentante, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 della stessa legge dalla quale risulti il possesso di ogni requisito ed elemento richiesto per la valutazione dei fattori di qualità previsti nel successivo punto “criteri e modalità di aggiudicazione”.<br />	<br />
L’art.47 del citato DPR 445 /2000, prescrive che le dichiarazioni sostitutive di notorietà debbano essere effettuate con l’osservanza delle modalità prescritte nell’art.38 il quale richiede l’allegazione della copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.<br />	<br />
Inoltre, l’art. 76 riconnette alla mendacità o falsità delle dichiarazioni l’applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia dato che l&#8217;esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso( 2° comma) e che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell&#8217;articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale .<br />	<br />
Risulta pertanto evidente che la lex specialis, nel richiedere l’allegazione della dichiarazione sostitutiva secondo le prescrizioni dei citati artt. 46 e 47 , i quali a loro volta richiamano le modalità di cui all’art.38, avesse inteso richiedere la produzione della fotocopia del documento di identità, con la conseguente legittimità della esclusione della ricorrente in fedele applicazione delle norme di gara.<br />	<br />
Non risulta condivisibile neppure l’ulteriore assunto della ricorrente a dire della quale sarebbe da considerarsi sufficiente la produzione della copia del documento di identità nella busta A) contenente la documentazione amministrativa dato che la garanzia della provenienza della dichiarazione dal soggetto che nella stessa figura come autore va riferita alla documentazione di carattere generale e non all’offerta tecnica od a quella economica e che,comunque,è sufficiente l’allegazione della copia di un documento di identità a fronte di una pluralità di dichiarazioni.<br />	<br />
In primo luogo si deve precisare che nella specie la dichiarazione richiesta riguardava il possesso di specifici requisiti,sicchè era assoggettata al regime richiamato dal bando di gara.<br />	<br />
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, poi, le autocertificazioni di cui all&#8217;art. 38 comma 3, t.u. 28 dicembre 2000 n. 445 necessitano, per la loro giuridica esistenza ed efficacia, della sottoscrizione del legale rappresentante dell&#8217;impresa dichiarante, resa in presenza di un agente addetto, ovvero dell&#8217;allegazione di copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento del sottoscrittore, e tale obbligo è inderogabile in ragione della sua introduzione quale forma di semplificazione, con la conseguenza che l&#8217;allegazione della copia fotostatica del documento di identità non rappresenta un vuoto formalismo ma costituisce fondamentale elemento della fattispecie normativa diretta: 1) a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l&#8217;imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica( Consiglio Stato , sez. V, 12 giugno 2009 , n. 3690); 2) a garantire,attraverso l’assunzione di responsabilità penale,la veridicità della dichiarazione .<br />	<br />
Pertanto, solo la sottoscrizione autografa della dichiarazione accompagnata dalla copia del documento di identità (quale modalità di autenticazione della sottoscrizione ai sensi dell&#8217;art. 21, co. 1, DPR 445/00) rende incontestabile, sino a querela di falso, la paternità dell&#8217;atto, garantendo quella certezza di cui si ha bisogno a fronte di dichiarazioni la cui veridicità è presidiata da sanzioni penali (art. 76 D.P.R.445/00).<br />	<br />
In altri termini,alla semplificazione dell’iter amministrativo concretata dalla sostituzione di una o più certificazioni con le relative dichiarazioni accompagnate dalla copia del documento di identità corrisponde,al fine di garantire la correttezza della procedura,l’assunzione di responsabilità penale da parte del dichiarante.<br />	<br />
La dichiarazione e la produzione della citata copia concretano l’assunzione di responsabilità penale e perciò giustificano la semplificazione dell’iter.<br />	<br />
Una pluralità di dichiarazioni,vergate in uno stesso foglio o più fogli ma inserite in una unica busta,possono essere corredate da una unica copia del documento perché l’unicità della busta consente di riferire la copia del documento ad ogni dichiarazione ,sicchè per ognuna di esse sussistono i due elementi cui è riconnessa l’assunzione di responsabilità penale e,quindi,la garanzia della provenienza e della veridicità della dichiarazione stessa.<br />	<br />
Se,invece,le dichiarazioni sono inserite in più buste,viene meno il legame fisico che consente di riferire a tutte la copia del documento di identità inserito in una delle buste,cioè di ritenere che anche per quelle inserite in una busta senza il corredo dell’anzidetta copia vi sia la concorrenza dei due elementi che determinano l’assunzione di responsabilità penale e quindi la garanzia non solo della provenienza ma anche della veridicità della dichiarazione.<br />	<br />
A ciò aggiungasi che ,nella specie, il bando di gara richiedeva espressamente che la dichiarazione sostitutiva , resa e sottoscritta ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/00, fosse effettuata nella consapevolezza “delle sanzioni penali di cui all’art.76 della stessa legge”: sanzioni penali che possono applicarsi solo ove la dichiarazione integri esattamente la fattispecie legale e, quindi contenga gli elementi essenziali dalla stessa richiesti( fra cui la copia del documento di identità). <br />	<br />
Tali considerazioni giustificano l’impugnato provvedimento di esclusione e, quindi, la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Respinge il ricorso di cui in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Ettore Manca, Primo Referendario<br />	<br />
Patrizia Moro, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/10/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-29-10-2009-n-2357/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2009 n.2357</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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