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	<title>29/1/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29/1/2020 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2020 n.742</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-29-1-2020-n-742/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2020 n.742</a></p>
<p>Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente, Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore; PARTI: (Pasquale B., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Loiacono e Daniela Angelini, c. Comune di Casamassima, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Angelo Giuseppe) La dichiarazione di improcedibilità  della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-29-1-2020-n-742/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2020 n.742</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-29-1-2020-n-742/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2020 n.742</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente, Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Pasquale B., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Loiacono e Daniela Angelini, c. Comune di Casamassima, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Angelo Giuseppe)</span></p>
<hr />
<p>La dichiarazione di improcedibilità  della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l&#8217;inutilità  della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l&#8217;utilità  della pronuncia del giudice.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; provvedimento amministrativo impugnato e successivamente confermato &#8211; sopravvenuta carenza di interesse &#8211; va verificata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La dichiarazione di improcedibilità  della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l&#8217;inutilità  della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l&#8217;utilità  della pronuncia del giudice. In particolare, un provvedimento amministrativo di conferma di un atto impugnato in sede giurisdizionale, anche se frutto di un riesame non spontaneo, ma indotto da un&#8217;ordinanza cautelare del giudice amministrativo, se riflette nuove valutazioni dell&#8217;amministrazione e implica il definitivo superamento di quelle poste a base del provvedimento confermato, esclude che il ricorrente conservi interesse alla coltivazione dell&#8217;impugnativa proposta avverso tale ultimo provvedimento, non potendo conseguire alcuna utilità  da un eventuale esito favorevole della stessa, in quanto il rapporto giuridico sottostante è stato sottoposto a una totale rimeditazione che ha fatto venire meno gli effetti dell&#8217;originario provvedimento.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/01/2020<br /> <strong>N. 00742/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04366/2009 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4366 del 2009, proposto dal signor Pasquale B., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Loiacono e Daniela Angelini, domiciliato presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Casamassima, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Angelo Giuseppe Orofino, con domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30; signor Francesco Lotito, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Fedele Bellacosa Marotti, con domicilio eletto presso l&#8217;avv. Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 642/2009, resa tra le parti, concernente l&#8217;impugnativa dei permessi di costruire n. 125/2007 e n. 86/2008 per la ristrutturazione del fabbricato sito nel Comune di Casamassima in Corso Vittorio Emanuele 13<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casamassima e del signor Francesco Lotito;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 novembre 2019 il Cons. Cecilia Altavista e udito per le parti l&#8217;avvocato Alessandro Botto;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue<br /> <br /> FATTO<br /> Il Comune di Casamassima il 24 dicembre 2007 rilasciava al signor Francesco Lotito un permesso di costruire, il n. 125/07, per la ristrutturazione del fabbricato sito in Corso Vittorio Emanuele n.13. Il progetto allegato prevedeva oltre alla realizzazione di una scala e dell&#8217;ascensore; al primo piano la sopraelevazione su un terrazzo esistente con realizzazione di locali abitabili, la demolizione e ricostruzione di un locale fatiscente; alcune modifiche ai piani secondo e terzo.<br /> Avverso tale permesso di costruire proponeva ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, il signor Pasquale B., proprietario dell&#8217;immobile sito al numero 23-25 di Corso Vittorio Emanuele, deducendo che i relativi lavori stavano compromettendo la staticità  del proprio immobile, nonchè la violazione degli artt. 12 e13 del D.P.R. 380/01, per la violazione del regolamento edilizio comunale, ricadendo l&#8217;immobile in questione nella zona A nella quale, ai sensi del regolamento edilizio, non avrebbero potuto essere effettuati interventi di ristrutturazione, ma solo di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro e risanamento conservativo; la violazione dell&#8217;art. 3 del D.P.R. 380 del 2001, in quanto le opere in progetto sarebbero comunque pìù ampie di una semplice ristrutturazione e quindi avrebbero dovuto essere qualificate come nuova costruzione; la violazione art. 90 del D.P.R. 380 del 2001 per la sopraelevazione sul terrazzo, che avrebbe leso, inoltre, il suo diritto di veduta.<br /> Il Tribunale amministrativo accoglieva la domanda cautelare ai fini del riesame, che è stato effettuato dal Comune con il rilascio di un nuovo permesso di costruire, n. 86 del 1 settembre 2008, a seguito della presentazione di un nuovo progetto, il 29 luglio 2008; il permesso di costruire del 1 settembre 2008 è stato comunicato al ricorrente il 17 settembre 2008.<br /> In data 22 settembre 2008, il signor B. chiedeva l&#8217;accesso agli elaborati progettuali allegati al permesso di costruire che gli venivano rilasciati il 16 ottobre 2008.<br /> Il nuovo progetto prevedeva la realizzazione di una scala con annessa ascensore; la sopraelevazione al primo piano su un terrazzo esistente con realizzazione di locali abitabili; la demolizione e ricostruzione di un vano esistente senza aumento di volumetria; modifiche all&#8217;interno del secondo e del terzo piano; rispetto al precedente progetto era espressamente indicata la realizzazione di un &#8220;pozzo luce&#8221;.<br /> Avverso il nuovo titolo edilizio sono stati proposti motivi aggiunti, inviati alla notifica il 19 novembre 2008, riproponendo in parte le medesime censure del ricorso introduttivo, anche relative alla collocazione dell&#8217;immobile in zona A, ma, altresì¬, con riferimento alla destinazione dello stesso immobile in zona B 4, emersa dalle difese delle controparti in giudizio, deducendo che sarebbe stata ammissibile solo la ristrutturazione parziale, da cui comunque esorbiterebbero le opere realizzate, in quanto dagli elaborati progettuali risultavano modifiche di sagoma, volumetria e di altezza; ha riproposto la censura di violazione dell&#8217;art. 90 del D.P.R. 380 del 2001; ha proposto una nuova censura con riferimento alla violazione dell&#8217;art. 65 del D.P.R. n. 380 del 2001 per la mancata denuncia al genio civile per opere in cemento armato; nonchè ha insistito nella censura relativa alla violazione del suo diritto di veduta.<br /> La sentenza di primo grado ha dichiarato improcedibile l&#8217;impugnativa del permesso di costruire del 24 dicembre 2007 e ha dichiarato i motivi aggiunti irricevibili per tardività  e inammissibili per carenza di mandato, in quanto il mandato originario non prevedeva espressamente anche i motivi aggiunti.<br /> La sentenza è stata impugnata con il presente atto di appello contestando, con il primo motivo di appello, la declaratoria di improcedibilità  del ricorso introduttivo, sostenendo che il permesso di costruire del 1 settembre 2008 sarebbe meramente confermativo del precedente; con riferimento alla inammissibilità  dei motivi aggiunti si è dedotto, con il secondo motivo di appello, che nel mandato rientrava comunque il potere di presentare motivi aggiunti; quanto alla tardività  è stato rilevato di avere consultato gli elaborati progettuali a seguito della domanda di accesso solo il 16 ottobre 2008 e che dalla comunicazione del 17 settembre 2008 non fosse possibile comprendere il contenuto del nuovo titolo edilizio.<br /> Nel merito è stato chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti in primo grado, riportati nell&#8217;atto di appello, ma senza alcuna espressa riproposizione dei motivi non esaminati dal giudice di primo grado, essendo stati solo trascritti nell&#8217;atto di appello il ricorso e i motivi aggiunti del primo grado.<br /> Si sono costituiti il Comune di Casamassima e il signor Lotito che hanno contestato la fondatezza dell&#8217;appello.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 26 novembre 2019 l&#8217;appello è stato trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> Con riferimento al primo motivo di appello non può che essere confermata la sentenza impugnata, che ha ritenuto improcedibile il ricorso introduttivo proposto avverso il permesso di costruire rilasciato il 24 dicembre 2007.<br /> Tale titolo edilizio, infatti, è stato comunque sostituito dal titolo edilizio rilasciato il 1 settembre 2008, che è stato, inoltre, rilasciato a seguito di una nuova valutazione da parte dell&#8217;Amministrazione, effettuata a seguito dell&#8217;accoglimento cautelare ai fini del riesame disposto dal Tribunale amministrativo.<br /> Per la costante giurisprudenza di questo Consiglio, in via generale, la dichiarazione di improcedibilità  della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l&#8217;inutilità  della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l&#8217;utilità  della pronuncia del giudice (Cons. Stato, III, 13 settembre 2019, n. 6164; VI, 27 giugno 2019, n. 4430; 20 giugno 2019, n. 4204; 19 giugno 2019, n. 4153).<br /> In particolare, il provvedimento amministrativo di conferma di un atto impugnato in sede giurisdizionale, anche se frutto di un riesame non spontaneo, ma indotto da un&#8217;ordinanza cautelare del giudice amministrativo, riflette nuove valutazioni dell&#8217;amministrazione e implica il definitivo superamento di quelle poste a base del provvedimento confermato, sicchè il ricorrente non conserva pìù interesse alla coltivazione dell&#8217;impugnativa proposta avverso tale ultimo provvedimento, non potendo conseguire alcuna utilità  da un eventuale esito favorevole della stessa, ciò perchè il rapporto giuridico sottostante è stato sottoposto a una totale rimeditazione che ha fatto venire meno gli effetti dell&#8217;originario provvedimento (Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 2019, n. 7156; id, 5 dicembre 2014, n. 6014, Sez. IV, 22 dicembre 2014 n. 6265; Sez. III, 9 luglio 2014, n. 3491; id. 2 settembre 2013, n. 4358).<br /> Applicando tali consolidati orientamenti giurisprudenziali è evidente che, nel caso di specie, l&#8217;interesse alla impugnazione si sia trasferito al secondo permesso di costruire, in quanto prescindendo dall&#8217;esame degli elaborato grafici allegati al primo e al secondo titolo edilizio, l&#8217;amministrazione comunale ha comunque riaperto il procedimento a seguito dell&#8217;ordinanza cautelare del Tribunale e a seguito della presentazione di un nuovo progetto il 29 luglio 2008, mentre la realizzazione dell&#8217;opera risulta ormai assentita solo dal secondo permesso di costruire.<br /> La sentenza deve essere dunque integralmente confermata con riferimento alla improcedibilità  del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.<br /> Con riferimento al secondo motivo di appello, relativo alla declaratoria di inammissibilità  deli motivi aggiunti per la mancata espressa previsione nella procura del ricorso di primo grado della possibilità  di presentare motivi aggiunti, ritiene il Collegio che la questione debba essere valutata alla luce della disposizione dell&#8217;art. 24 del codice del processo amministrativo, per cui &#8220;<em>la procura rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto&#8221;.</em><br /> Tale disposizione, entrata in vigore successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado, è considerata espressione di un principio generale e finalizzata proprio a risolvere i dubbi interpretativi sulla proponibilità  dei motivi aggiunti anche in assenza di procura alle liti distinta rispetto a quella contenuta nel ricorso introduttivo (Cons. Stato Sez. V, 12 novembre 2013, n. 5375). Pertanto, ritiene il Collegio di poterne fare comunque applicazione nel caso di specie (cfr. per l&#8217;applicazione a giudizi anteriori alla entrata in vigore del c.p.a. Cons. Stato Sez. IV, 11 novembre 2011, n. 5985).<br /> Con l&#8217;ulteriore motivo si contesta, altresì¬, la declaratoria di irricevibilità  dei motivi aggiunti per tardività , deducendo di avere esercitato il diritto di accesso solo il 16 ottobre 2008 e che solo a tale data ci sarebbe stata la &#8220;piena conoscenza&#8221; dei vizi anche del secondo titolo edilizio.<br /> Come è noto, in base alla consolidata giurisprudenza, la &#8220;piena conoscenza&#8221;, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di un titolo edilizio rilasciato a terzi viene individuata nel momento in cui i lavori hanno avuto inizio nel caso si contesti in radice l&#8217;edificabilità  dell&#8217;area, mentre per le altre censure con la conoscenza cartolare del titolo e dei suoi allegati progettuali o, in alternativa, dal completamento dei lavori, che disveli in modo certo e univoco le caratteristiche essenziali dell&#8217;opera, l&#8217;eventuale non conformità  della stessa rispetto alla disciplina urbanistica, l&#8217;incidenza effettiva sulla posizione giuridica del terzo (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 29 luglio 2011, n. 15; Sez. VI, 16 settembre 2011, n. 5170; Sez. V n. 3777 del 27 giugno 2012; Sez. IV, 10 giugno 2014, n. 2959).<br /> La giurisprudenza, inoltre, ha cercato un punto di equilibrio tra i menzionati principi e quello della certezza degli atti amministrativi affermando, ad esempio, che il ricorrente non possa attendere il completamento dell&#8217;opera omettendo di esercitare il diritto di accesso.<br /> Nel sistema delle tutele, il diritto di accesso e le modalità  del suo esercizio, in mancanza di una completa ed esaustiva conoscenza del provvedimento, costituiscono fattori che, così¬ come il completamento dei lavori ed il tipo dei vizi deducibili in relazione a tale completamento, concorrono ad individuare, con riferimento al caso concreto, il punto di equilibrio tra i principi di effettività  e satisfattività  da una parte, e quelli di certezza delle situazioni giuridiche e legittimo affidamento dall&#8217;altra. Infatti, il principio di trasparenza, sostanzia e rende effettiva la tutela del terzo attraverso il diritto alla piena conoscenza della documentazione amministrativa, ma tale diritto rimane uno strumento che il terzo ha l&#8217;onere di attivare non appena abbia contezza od anche il ragionevole sospetto che l&#8217;attività  materiale pregiudizievole, che si compie sotto i suoi occhi, sia sorretta da un titolo amministrativo abilitante, non conosciuto o non conosciuto sufficientemente (Cons. Stato, Sez. IV, 21 gennaio 2013, n. 322). Infatti, se da un lato deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall&#8217;altro lato deve parimenti essere salvaguardato l&#8217;interesse del titolare del permesso di costruire a che l&#8217;esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente o colposamente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche in contrasto con gli evidenziati principi ordinamentali mentre chi intende contestare adeguatamente un titolo edilizio ha l&#8217;onere di esercitare sollecitamente l&#8217;accesso documentale (Cons. Stato, Sez. II, 26 giugno 2019, n. 4390).<br /> Tali consolidati orientamenti, nel caso di specie, devono essere letti alla luce della circostanza che l&#8217;impugnazione proposta con i motivi aggiunti riguarda un titolo emesso a seguito di una ordinanza di riesame; pertanto, di per sè l&#8217;avvenuto rilascio del titolo, in mancanza della conoscenza dei relativi elaborati, non dava contezza alla parte della effettiva lesione della propria situazione giuridica; poteva, dunque, solo comportare l&#8217;onere di accedere agli atti al fine di verificare l&#8217;effettivo progetto allegato. In effetti, dalla comunicazione ricevuta il 17 settembre 2008 e dal permesso di costruire del 1 settembre 2008, che facevano riferimento all&#8217;adeguamento alla ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo, non si potevano rilevare i vizi denunciati, di cui la parte ha avuto effettiva conoscenza solo al momento della visione degli elaborati, il 16 ottobre 2008.<br /> Se quindi, secondo la giurisprudenza, il terzo non può essere considerato libero di decidere, se e quando accedere agli atti, in funzione della tutela delle esigenze di certezza dell&#8217;ordinamento, dovendo attivarsi anche per conoscere gli elaborati progettuali al pìù presto, nel caso di specie, si deve ritenere la tempestività  dei motivi aggiunti, considerato che la domanda di accesso è stata presentata il 22 settembre 2008, pochissimi giorni dopo la conoscenza del rilascio del permesso di costruire, acquisita il 17 settembre 2008, che l&#8217;accesso è avvenuto il 16 ottobre 2008, mentre il ricorso è stato inviato alla notifica il 19 novembre 2008.<br /> Peraltro, i motivi aggiunti proposti in primo grado (non espressamente riproposti con l&#8217;atto di appello ma solo con la trascrizione degli atti di primo grado), prescindendo dalla valutazione della genericità  degli stessi, sono comunque infondati.<br /> Con la prima censura dei motivi aggiunti era stato riproposto il motivo del ricorso di primo grado relativo alla violazione degli art. 12 e 13 del D.P.R. 380 del 2001, in quanto il titolo edilizio sarebbe stato rilasciato in contrasto con le norme urbanistiche comunali, non essendo ammessa la ristrutturazione edilizia in zona A.<br /> Tale censura, in parte modificata nei motivi aggiunti, è comunque infondata, in quanto risulta dagli atti depositati nel giudizio di primo grado, in particolare dal certificato di destinazione urbanistica, che l&#8217;immobile in questione era situato in zona B per cui erano consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione edilizia.<br /> Peraltro, nei motivi aggiunti, è stato, altresì¬, dedotto che l&#8217;immobile rientrerebbe nella zona B 4, in area &#8220;con edificazione di qualità  ambientale&#8221; per cui non sarebbe ammesso il tipo di ristrutturazione progettato nel caso di specie, essendo ammessa solo una ristrutturazione &#8220;parziale&#8221;.<br /> Tale censura, non ulteriormente specificata in fatto ed in diritto, appare generica, non essendo neppure indicata la relativa NTA nè gli specifici limiti alla ristrutturazione previsti per tale ambito.<br /> In ogni caso, tale censura come riproposta nei motivi aggiunti è infondata in relazione alla nozione di ristrutturazione edilizia prevista nel T.U. dell&#8217;edilizia.<br /> Infatti, ai sensi dell&#8217;art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nel testo vigente al momento di adozione del permesso di costruire il 1 settembre 2008, gli interventi di ristrutturazione edilizia sono &#8220;<em>gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell&#8217;edificio, l&#8217;eliminazione, la modifica e l&#8217;inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell&#8217;ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l&#8217;adeguamento alla normativa antisismica</em>&#8220;. In base all&#8217;art. 10 comma 1 lettera c) del D.P.R. 380 del 2001, è richiesto il permesso di costruire per &#8220;<em>gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità  immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d&#8217;uso</em>&#8221; ( testo vigente al 1 settembre 2008, data di rilascio del permesso di costruire impugnato).<br /> Sulla base di tale differente disciplina la giurisprudenza ha individuato due ipotesi di ristrutturazione edilizia: la ristrutturazione edilizia cd. &#8220;conservativa&#8221;, che può comportare anche l&#8217;inserimento di nuovi volumi o modifica della sagoma; la ristrutturazione edilizia cd. &#8220;ricostruttiva&#8221;, attuata mediante demolizione, anche parziale, e ricostruzione, che deve rispettare il volume e la sagoma dell&#8217;edificio preesistente, con la conseguenza che, in difetto, viene a configurarsi una nuova costruzione. Tra la norma, che definisce la ristrutturazione edilizia, e quella relativa agli interventi soggetti a concessione edilizia, non vi è contraddizione, poichè il legislatore nazionale &#8211; a fronte delle due tipologie di ristrutturazione edilizia &#8211; non ha affatto escluso che quest&#8217;ultima possa comportare anche modifiche di volume o di sagoma, ma ha escluso che possano aversi queste ultime modifiche nel caso di ristrutturazione caratterizzata da demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, in cui è richiesta la ricostruzione di un fabbricato identico per sagoma e volume (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 20 aprile 2017, n. 1847; id. 2 febbraio 2017, n. 443).<br /> Ne deriva che la ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione non deve necessariamente rispettare l&#8217;originaria sagoma e volume del fabbricato, potendo essere inseriti nuovi volumi o modifiche della sagoma che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.<br /> Nel caso di specie, essendo ammessa nella zona ove è posto l&#8217;immobile la ristrutturazione edilizia ed ammettendo questa nuovi volumi e modifiche della sagoma, le censure relative alla violazione dell&#8217;art. 3 del D.P.R. 380 del 2001, proposte sostenendo che le opere in progetto esulassero dalla nozione di ristrutturazione edilizia, in quanto sono stati variati l&#8217;altezza e il volume dell&#8217;edificio, sono dunque infondate.<br /> Altresì¬, infondata, è la censura relativa alla violazione dell&#8217;art. 90 del D.P.R. 380 del 2001, in quanto non sarebbe stata presentata la certificazione del competente ufficio regionale prevista da tale disposizione in caso di sopraelevazione.<br /> Ai sensi dell&#8217;art. 90 del T.U. dell&#8217;edilizia &#8220;<em>è consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:</em><br /> <em>a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purchè nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;</em><br /> <em>b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purchè il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico.</em><br /> <em>2. L&#8217;autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l&#8217;idoneità  della struttura esistente a sopportare il nuovo carico&#8221;.</em><br /> La disposizione dell&#8217;art. 90 riguarda le modalità  generali di costruzione in zone sismiche.<br /> La funzione della certificazione è considerata quella di attestare, prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio da parte del Comune, l&#8217;idoneità  della struttura &#8220;a sopportare&#8221; il nuovo carico.<br /> Poichè tale verifica potrebbe avere anche carattere negativo e prevedere che nessun ulteriore piano sia in concreto realizzabile, la recente giurisprudenza di questo Consiglio si è espressa nel senso che tale verifica debba essere effettuata anche per le strutture in muratura, in relazione alle quali la sopraelevazione è potenzialmente ammessa, per ragioni di precauzione, nei soli limiti di un piano. In altri termini, la certificazione che individua il numero massimo di piani realizzabili serve <em>in primis</em> per verificare se vi siano piani realizzabili, e quindi se l&#8217;unico piano astrattamente consentito per le strutture in muratura sia in concreto assentibile in base alle effettive condizioni statiche dell&#8217;edificio da sopraelevare (Cons. Stato Sez. IV, 21 ottobre 2019, n. 7151).<br /> Peraltro, nel caso di specie, dal progetto non risulta una &#8220;sopraelevazione&#8221; di un piano dell&#8217;edificio rilevante ai sensi dell&#8217;art. 90; infatti, non è previsto &#8220;l&#8217;innalzamento&#8221; di un piano dell&#8217;edificio in muratura, ma la chiusura di un terrazzo, posto in un piano giÃ  esistente (il primo piano) di un edificio giÃ  di complessivi tre piani oltre il piano terra.<br /> Da tale situazione dei luoghi, deriva che non si possa ravvisare la sopraelevazione considerata dalla disposizione invocata, che si riferisce non ad un generico aumento di volumetria o alla sopraelevazione anche parziale di un piano (con la copertura, come nel caso di specie, di parti scoperte dell&#8217;edificio), ma, specificamente, per gli edifici in muratura, &#8220;alla sopraelevazione di un piano&#8221;, per gli edifici in cemento armato normale e precompresso alla sopraelevazione anche di pìù piani.<br /> Sostiene ancora la parte appellante la violazione dell&#8217;art. 65 del T.U. dell&#8217;edilizia in quanto non sarebbe stata presentata la denuncia prevista per le opere in conglomerato cementizio.<br /> Nella memoria difensiva la difesa del controinteressato odierno appellato ha dedotto di avere presentato il 12 ottobre 2010 (prot. n. 89826) la denuncia all&#8217;assessorato alle opere pubbliche della Regione Puglia, ai sensi dell&#8217;art. 93 del T.U. edilizia, per i lavori in zona sismiche; nonchè che il 19 ottobre 2010 la Regione aveva comunicato al Comune l&#8217;avvenuto deposito degli atti per la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.<br /> Sul punto non vi è stata alcuna contestazione in fatto.<br /> Peraltro, con riferimento alla dedotta violazione dell&#8217;art. 65, si tratta di adempimento che deve essere effettuato dal costruttore prima dell&#8217;avvio dei lavori e non influisce sulla legittimità  del titolo edilizio.<br /> Lamenta, infine, l&#8217;appellante nei motivi aggiunti proposti in primo grado la violazione del suo diritto di veduta in quanto nel progetto allegato anche al secondo permesso di costruire non risulterebbe una finestra della sua proprietà .<br /> Ritiene il Collegio la irrilevanza rispetto al presente giudizio di tale censura proposta nei motivi aggiunti solo con riferimento alla mancata rappresentazione nel progetto della finestra e non a specifici profili di illegittimità  del titolo edilizio, anche considerato che il progetto presentato il 29 luglio 2008 risulta modificato per quanto riguarda la realizzazione del &#8220;pozzo luce&#8221; e su tale circostanza non vi è alcuna specifica deduzione nei motivi aggiunti.<br /> In ogni caso, dalle fotografie depositate agli atti del giudizio di primo grado risulta che la detta finestra fosse collocata giÃ  al di sotto del muro antistante e quindi con affaccio in un cavedio chiuso, con esclusione quindi del dedotto diritto di veduta (salve le eventuali azioni proponibili davanti al giudice ordinario).<br /> L&#8217;infondatezza dei motivi aggiunti proposti in primo grado comporta comunque la loro reiezione, con infondatezza dell&#8217;appello proposto.<br /> In considerazione della particolarità  delle questioni sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2020 n.413</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-29-1-2020-n-413/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Paolo Corciulo, Pres. , G. Lo Sapio est. PARTI: G.P.N. S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Vitale e Sofia Comentale, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia dei suoi difensori; contro &#8211; MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI &#8211; PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-29-1-2020-n-413/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2020 n.413</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Paolo Corciulo, Pres. , G. Lo Sapio est. PARTI: G.P.N. S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Vitale e Sofia Comentale, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia dei suoi difensori; contro &#8211; MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI &#8211; PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è domiciliato per legge in Napoli alla Via Diaz n. 11; &#8211; COMUNE DI QUARTO, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Erik Furno, con domicilio eletto in Napoli alla Via Cesario Console n. 3 e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore.</span></p>
<hr />
<p>Nel processo amministrativo sono inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata alle controparti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Processo amministrativo- censure dedotte in memoria non notificata alle controparti- ammissibilità  &#8211; va esclusa. </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nel processo amministrativo sono inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata alle controparti sia nell&#8217;ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel corpo del ricorso sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già  ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità  di ampliare il thema decidendum. </em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>Pubblicato il 29/01/2020</strong></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>N. 00413/2020 REG.PROV.COLL.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>N. 03096/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3096 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
G.P.N. S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Vitale e Sofia Comentale, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia dei suoi difensori;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI &#8211; PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è domiciliato per legge in Napoli alla Via Diaz n. 11;<br />
&#8211; COMUNE DI QUARTO, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Erik Furno, con domicilio eletto in Napoli alla Via Cesario Console n. 3 e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">a) del verbale della commissione giudicatrice del 7 giugno 2019, con il quale è stata disposta l&#8217;esclusione della società  ricorrente dalla procedura aperta per l&#8217;affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Quarto, nonchè della relativa nota di comunicazione del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata (d&#8217;ora in seguito per brevità  &#8220;Provveditorato&#8221;) prot. n. 14137 del 10 giugno 2019;</p>
<p style="text-align: justify;">b) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della società  ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso per motivi aggiunti:</p>
<p style="text-align: justify;">c) del decreto del Provveditorato prot. n. 312 del 20 giugno 2019, recante la declaratoria di infruttuosità  della suddetta procedura di gara;</p>
<p style="text-align: justify;">d) della determina dirigenziale del Comune di Quarto n. 709/2019 del 12 luglio 2019, recante la presa d&#8217;atto del suddetto decreto;</p>
<p style="text-align: justify;">e) dell&#8217;atto di indizione della nuova procedura di gara, qualora nelle more emanato;</p>
<p style="text-align: justify;">f) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale.</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie difensive;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l&#8217;ordinanza n. 1611 dell&#8217;8 ottobre 2019, con la quale è stata respinta l&#8217;istanza cautelare;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a. sulla redazione della sentenza in forma semplificata nel rito appalti;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2020 il dott. Carlo Dell&#8217;Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">Premesso che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la società  ricorrente espone di aver partecipato, quale unica concorrente interessata, alla procedura aperta espletata dal Provveditorato in qualità  di stazione unica appaltante, finalizzata all&#8217;affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Quarto e di esserne stata esclusa, con verbale della commissione giudicatrice del 7 giugno 2019, a causa della rilevata difformità  dell&#8217;offerta tecnica dalle prescrizioni del capitolato speciale d&#8217;appalto;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in particolare, l&#8217;offerta della ricorrente è stata giudicata difforme dalle caratteristiche tecniche del servizio da affidare, come descritte a pagina 63 del capitolato (capoverso 10), in quanto avrebbe previsto un numero di automezzi mini-compattatori inferiore a quello richiesto (14 offerti a fronte dei 20 da capitolato, dato pacifico tra le parti);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la ricorrente impugna, anche mediante la proposizione di motivi aggiunti, il suddetto provvedimento di esclusione e gli altri atti di gara meglio in epigrafe individuati, deducendo l&#8217;illegittimità  della valutazione di difformità  compiuta in relazione alla sua offerta tecnica;</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non occorre indugiare sulle eccezioni di rito opposte dalla difesa comunale, giacchè il gravame, come integrato dai motivi aggiunti, si profila infondato nel merito;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; parte ricorrente contesta la sua esclusione dalla procedura e la consequenziale declaratoria di infruttuosità  della gara, muovendo essenzialmente le seguenti due doglianze: a) la commissione giudicatrice non ha tenuto conto che, ai sensi del capoverso 15 di pagina 63 del capitolato, il servizio di igiene urbana poteva essere rimodulato giÃ  in sede di offerta tecnica con riguardo alla diversa composizione del parco automezzi, al fine del conseguimento di una serie di obiettivi di efficientamento puntualmente indicati nello stesso capoverso. Del resto, sarebbe irragionevole una lettura del capoverso in parola &#8220;nel senso che in relazione al momento dell&#8217;offerta recava un obbligo di formale ed inderogabile conformità  alle specifiche tecniche di cui al precedente capoverso 10) e poi, in sede di esecuzione, legittimasse la possibilità  di variare la prestazione del servizio&#8221;; b) l&#8217;offerta tecnica della ricorrente è stata estromessa in violazione del principio di equivalenza delle specifiche tecniche sancito dall&#8217;art. 68 d.lgs. n. 50/2016: invero, tale principio &#8220;permea l&#8217;intera disciplina dell&#8217;evidenza pubblica e la possibilità  di ammettere, a seguito di valutazione della stazione appaltante, prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste risponde al principio del favor partecipationis e costituisce altresì¬ espressione del legittimo esercizio della discrezionalità  tecnica da parte dell&#8217;Amministrazione&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; le prefate censure non meritano condivisione per le ragioni di seguito esplicitate: aa) come correttamente eccepito dalle difese delle amministrazioni resistenti, l&#8217;invocata disposizione di capitolato (pagina 63, capoverso 15) è inequivoca nel confinare la possibilità  di una diversa organizzazione del servizio, attraverso la ridefinizione della composizione del parco automezzi, alla fase di svolgimento del rapporto contrattuale, successiva, quindi, all&#8217;aggiudicazione. Ne è chiaro indice l&#8217;utilizzo dei termini &#8220;appaltatore&#8221; e &#8220;committente&#8221;, che si riferiscono evidentemente alle contrapposte posizioni dell&#8217;operatore economico e dell&#8217;amministrazione quali parti del contratto di appalto. Costituisce indice ulteriore la prescrizione aggiuntiva che il programma di riorganizzazione del servizio avrebbe dovuto in ogni caso essere approvato dal committente, il che induce a ritenere, trattandosi di apporto consensuale della committenza sulle modalità  di espletamento del servizio, che tale ius variandi si attagli alla fase contrattuale piuttosto che a quelle di presentazione e di valutazione delle offerte tecniche, queste ultime apprezzabili secondo gli ordinari canoni della discrezionalità  tecnica, che escludono in radice il ricorso a meccanismi di libero gradimento da parte delle stazioni appaltanti. Corrobora tale esegesi anche l&#8217;art. 16 del disciplinare, il quale prescrive che l&#8217;offerta tecnica è tenuta a rispettare le caratteristiche minime contenute nel progetto di gara, pena l&#8217;esclusione dalla procedura, senza minimamente accennare allo ius variandi contemplato dal capitolato. Infine, contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, l&#8217;assunto che lo ius variandi in parola possa essere esperito solo in fase di svolgimento del rapporto contrattuale e non prima, non è frutto di un&#8217;interpretazione irragionevole della disposizione capitolare, ma piuttosto rappresenta il risultato del chiaro significato letterale di quest&#8217;ultima e dell&#8217;evidente ratio che vi è sottesa, consistente nel consentire l&#8217;ingresso di soluzioni migliorative del servizio solo dopo aver sperimentato l&#8217;affidabilità  dell&#8217;appaltatore nel dare attuazione al progetto ordinario di gara; bb) a fronte della pacifica discrasia esistente tra offerta tecnica della ricorrente ed il prescritto numero minimo di automezzi mini-compattatori, è appena il caso di osservare che l&#8217;offerta presentata in sede di gara deve essere conforme sin dal principio alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato per i beni o i servizi da fornire, atteso che difformità , anche parziali, si risolvono in un &#8220;aliud pro alio&#8221;, che giustifica l&#8217;esclusione dalla selezione; pertanto, ai fini dell&#8217;esclusione, non è necessaria un&#8217;espressa previsione in tal senso, essendo sufficiente il riscontro della difformità  dell&#8217;offerta proposta rispetto alle specifiche tecniche richieste dalla lex specialis, le quali, in quanto tali, assumono valore di elementi essenziali dell&#8217;offerta ai fini del soddisfacimento delle particolari esigenze dell&#8217;amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 26 gennaio 2018 n. 565; Consiglio di Stato, Sez. V, 5 maggio 2016 n. 1818; TAR Campania Napoli, Sez. V, 4 luglio 2019 n. 3703). Tuttavia, per scongiurare tale epilogo è la ditta che intende avvalersi della clausola di equivalenza ex art. 68 del d.lgs. n. 50/2016 ad avere l&#8217;onere di dimostrare giÃ  nella propria offerta l&#8217;equivalenza tra i servizi o tra i prodotti, non potendo pretendere che tale accertamento sia compiuto d&#8217;ufficio dalla commissione giudicatrice o, addirittura, che sia demandato alla sede giudiziaria una volta impugnata l&#8217;esclusione dalla gara (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 3 agosto 2018 n. 4809; TAR Toscana, Sez. III, 15 gennaio 2019 n. 92). Ebbene, di tale dimostrazione di equivalenza tra servizio proposto e servizio richiesto &#8211; da rendere nel caso di specie, ai sensi dell&#8217;art. 68, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, nella rigorosa forma della conformità  &#8220;a una norma che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione&#8221;, qualora tali specifiche contemplino le prestazioni o i requisiti funzionali prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici &#8211; non si rinviene alcuna traccia nell&#8217;offerta tecnica della ricorrente. Invero, l&#8217;offerta tecnica in questione si è limitata a descrivere le modalità  di espletamento del servizio di raccolta rifiuti con un numero di automezzi inferiore rispetto a quello previsto dal capitolato, senza addurre alcun parametro normativo di equivalenza, tratto da quelli sopra menzionati, che giustificasse tale non corrispondenza con le prescrizioni della lex specialis. In definitiva, non profilandosi assolutamente predicabile l&#8217;applicazione del principio di equivalenza delle specifiche tecniche, l&#8217;offerta tecnica della ricorrente non poteva non essere estromessa dalla selezione;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato, altresì¬, che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non sono meritevoli di esame le ulteriori censure contenute nella memoria conclusiva di parte ricorrente, depositata il 28 dicembre 2019, con cui si stigmatizzano essenzialmente l&#8217;abnormità  e l&#8217;irragionevolezza della clausola prescrivente la dotazione minimale del parco automezzi di cui a pagina 63 del capitolato, che impedirebbe il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; invero, nel processo amministrativo sono inammissibili le censure, come quelle di specie, dedotte in memoria non notificata alle controparti sia nell&#8217;ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel corpo del ricorso sia quando, pur richiamandosi ad un motivo giÃ  ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità  di ampliare il thema decidendum (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 marzo 2013 n. 1715);</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, in conclusione, che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere respinto siccome infondato;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; le spese processuali devono essere addebitate alla soccombente parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la società  ricorrente a rifondere le spese processuali, che si liquidano in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), da ripartirsi in parti uguali tra ciascuna delle due amministrazioni resistenti (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Comune di Quarto), oltre IVA e CPA come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-29-1-2020-n-413/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2020 n.413</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2020 n.198</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-29-1-2020-n-198/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-29-1-2020-n-198/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-29-1-2020-n-198/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2020 n.198</a></p>
<p>Rosalia Maria Rita Messina, Presidente, Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Valeria Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Milano, via Fatebenefratelli n. 15; contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosalia Maria Rita Messina, Presidente, Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario, Estensore PARTI:  -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Valeria Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Milano, via Fatebenefratelli n. 15; contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima, in Milano, via Freguglia n. 1;</span></p>
<hr />
<p>La violazione dei doveri di lealtà  e correttezza che incombono sui militari è ancora pìù grave se commessa dall&#8217;appartenente a un Corpo, quale l&#8217;Arma dei Carabinieri, istituzionalmente preposto al contrasto e alla repressione del traffico di stupefacenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Militare- Arma dei Carabinieri- uso , anche solo occasionale, di stupefacenti- sanzione della destituzione- è proporzionale.</p>
<p> 2. Militare- Arma dei carabinieri- violazione dei doveri di lealtà  e correttezza- pregiudizio al prestigio dell&#8217;Arma- è rilevante.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.E&#8217; logica, razionale e proporzionale la sanzione della destituzione applicata all&#8217;appartenente all&#8217;Arma dei Carabinieri che abbia fatto uso, anche solo occasionale, di stupefacenti, poichè tale condotta &#8211; ponendosi in conflitto con le primarie finalità  del Corpo di appartenenza e con i doveri istituzionali che incombono su ogni carabiniere &#8211; costituisce una grave violazione degli obblighi assunti con il giuramento.</p>
<p> 2.La violazione dei doveri di lealtà  e correttezza che incombono sui militari è ancora pìù grave se commessa dall&#8217;appartenente a un Corpo, quale l&#8217;Arma dei Carabinieri, istituzionalmente preposto al contrasto e alla repressione del traffico di stupefacenti. Infatti assume rilievo il pregiudizio al prestigio dell&#8217;Arma e al rapporto fiduciario che deve intercorrere tra il militare e l&#8217;Amministrazione di appartenenza, arrecato dalla contiguità  con ambienti della malavita che il consumo di stupefacenti inevitabilmente comporta.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/01/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00198/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00047/2020 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex articolo 60 Cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 47 del 2020, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Valeria Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Milano, via Fatebenefratelli n. 15; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima, in Milano, via Freguglia n. 1; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento, previa sospensione:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del decreto del Ministero della Difesa &#8211; Direzione Generale per il Personale Militare, con cui è stata disposta la &#8220;perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari&#8221;, ai sensi degli articoli 861, comma prima, lettera d) e 867, comma sesto, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per l&#8217;effetto il predetto militare cessa dal servizio permanente e viene iscritto d&#8217;ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell&#8217;Esercito Italiano, senza alcun grado, ai sensi degli articoli 923, comma primo, lettera l) e 861, comma quarto, del citato Decreto legislativo n. 66/2010&#8243;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nonchè di tutti gli atti e i provvedimenti (verbali e relazioni) ivi citati, ivi comprese le risultanze della Commissione di disciplina che nella seduta dell&#8217;11 luglio 2019 ha ritenuto il ricorrente &#8220;non meritevole di conservare il grado&#8221;; </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti e i documenti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2020 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;articolo 60 Cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il signor -OMISSIS-, Brigadiere Capo Qualifica Speciale dell&#8217;Arma dei Carabinieri, ha impugnato l&#8217;atto in epigrafe indicato, con il quale è stata disposta nei suoi confronti la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, con conseguente cessazione dal servizio permanente e iscrizione d&#8217;ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell&#8217;Esercito italiano senza alcun grado. </p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento disciplinare è stato adottato dall&#8217;Amministrazione perchè il sottufficiale, all&#8217;esito di esame tossicologico, è risultato positivo all&#8217;uso di sostanza stupefacente di tipo &#8220;cocaina&#8221;. </p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente, assumendo che si sia trattato di un episodio assolutamente isolato come comproverebbe la documentazione prodotta in giudizio, ha chiesto l&#8217;annullamento, previa sospensione cautelare dell&#8217;efficacia, del provvedimento impugnato perchè viziato da &#8220;Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1355 del D.lgs. 66/2010. Violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità  e del suo corollario del gradualismo sanzionatorio. Carenza di istruttoria; difetto di motivazione; travisamento di fatto. Illogicità  ed ingiustizia manifesta&#8221;. </p>
<p style="text-align: justify;">Lamenta il deducente un difetto di proporzionalità  fra la sanzione irrogata e il fatto commesso, e la mancata considerazione del proprio stato di servizio (caratterizzato da valutazione eccellente sin dal 2014 e da plurimi encomi e riconoscimenti), delle vicissitudini personali che hanno caratterizzato il momento in cui si colloca il fatto e della circostanza che l&#8217;assunzione dello stupefacente è avvenuto non mentre in era servizio ma quando egli era in congedo per malattia. </p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa a mezzo dell&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, dapprima con atto di mera forma e successivamente con memoria difensiva, insistendo sulla gravità  della condotta tenuta dal signor Longo, che giustificherebbe la sanzione irrogata, e concludendo per la reiezione del ricorso avversario. </p>
<p style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio del 22 gennaio 2022, fissata per la decisione della domanda cautelare, il Collegio, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al combinato disposto degli articoli 60 e 74 Cod. proc. amm., come da avviso orale dato agli avvocati delle parti, ha introitato la causa per la decisione in forma semplificata. </p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è manifestamente infondato. </p>
<p style="text-align: justify;">Va premesso che l&#8217;Amministrazione nell&#8217;apprezzamento del fatto costituente illecito disciplinare e nella valutazione della sua gravità  in relazione alla sanzione da applicare gode di ampia discrezionalità , sindacabile dal Giudice amministrativo solamente per eccesso di potere nelle sue varie figure sintomatiche, quali la manifesta illogicità , la manifesta irragionevolezza, l&#8217;evidente sproporzione e il travisamento del dato fattuale (cfr., T.A.R. Lazio &#8211; Roma, Sez. I^ quater, sentenza n. 11461/2019). </p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, nessuna delle suvviste ipotesi ricorre nel caso di specie; in particolare non ricorre la lamentata sproporzione della sanzione irrogata rispetto al fatto commesso, e ciò anche a voler tenere in considerazione la episodicità  dell&#8217;assunzione di stupefacente, il contesto in cui è maturato il fatto medesimo e la brillante carriera sino a quel momento del ricorrente. </p>
<p style="text-align: justify;">Invero, come da giurisprudenza costante, non è nè illogica, nè irrazionale, nè soprattutto sproporzionata la sanzione della destituzione applicata all&#8217;appartenente all&#8217;Arma dei Carabinieri che abbia fatto uso, anche solo occasionale, di stupefacenti, poichè «tale condotta &#8211; ponendosi in conflitto con le primarie finalità  del Corpo di appartenenza e con i doveri istituzionali che incombono su ogni carabiniere &#8211; costituisce una grave violazione degli obblighi assunti con il giuramento» (così¬, T.A.R. Campania &#8211; Napoli, Sez. VI, sentenza n. 6457/2018). </p>
<p style="text-align: justify;">Detta violazione dei doveri di lealtà  e correttezza che incombono sui militari è poi ancora pìù grave se commessa dall&#8217;appartenente a un Corpo, quale per l&#8217;appunto l&#8217;Arma dei Carabinieri, istituzionalmente preposto al contrasto e alla repressione del traffico di stupefacenti (cfr., C.d.S., ha Sez. IV, sentenze n. 1086/2017 e n. 3736/2016). Ulteriormente, assume rilievo il pregiudizio al prestigio dell&#8217;Arma e al rapporto fiduciario che deve intercorrere tra il militare e l&#8217;Amministrazione di appartenenza, arrecato dalla contiguità  con ambienti della malavita che il consumo di stupefacenti inevitabilmente comporta (cfr., C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 6540/2012). </p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, il ricorso è infondato e per questo viene respinto. </p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di giudizio vengono, nondimeno compensate tra le parti, in ragione delle peculiarità  della vicenda portata all&#8217;esame di questo Collegio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. </p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate. </p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 196/2003, e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  del ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificarlo.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
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