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	<title>29/1/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29/1/2019 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2019 n.71</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-29-1-2019-n-71/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-29-1-2019-n-71/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2019 n.71</a></p>
<p>Pres. De Nictolis; Est. La Guardia In tema di gravi illeciti professionali alla luce delle Linee Guida ANAC. 1. Contratti pubblici &#8211; Gara &#8211; Concorrenti &#8211; Consorzi stabili &#8211; Presupposti. 2. Contratti pubblici &#8211; Gara &#8211; Aggiudicazione &#8211; Offerta tecnica con migliorie &#8220;a costo zero&#8221; &#8211; Separazione con offerta economica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-29-1-2019-n-71/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2019 n.71</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-29-1-2019-n-71/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2019 n.71</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Nictolis; Est. La Guardia</span></p>
<hr />
<p>In tema di gravi illeciti professionali alla luce delle Linee Guida ANAC.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Contratti pubblici &#8211; Gara &#8211; Concorrenti &#8211; Consorzi stabili &#8211; Presupposti.<br /> 2. Contratti pubblici &#8211; Gara &#8211; Aggiudicazione &#8211; Offerta tecnica con migliorie &#8220;a costo zero&#8221; &#8211; Separazione con offerta economica &#8211; Violazione &#8211; Non sussiste.<br /> 3. Contratti pubblici &#8211; Gara &#8211; Partecipazione &#8211; Requisiti &#8211; Gravi illeciti professionali &#8211; Segnalazione &#8211; Oneri &#8211; Interpretazione alla luce delle Linee Guida ANAC.<br /> </span></p>
<hr />
<p>1. Qualora la forma consortile sia caratterizzata dalla stabilità , il soggetto offerente, e potenzialmente affidatario, è un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva, che su di sì© assume l&#8217;onere delle prestazioni contrattuali, senza che rivesta un qualche rilievo proprio la posizione della ditta esecutrice. Al contrario, i comuni consorzi, non caratterizzati da stabilità , non assumono in proprio lo svolgimento del servizio.<br /> 2. Non vi è una violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica, allorchè nella prima si indichi che alcune migliorie proposte siano previste &#8220;a costo zero&#8221;. Tale annotazione non costituisce una anticipazione dei contenuti economici dell&#8217;offerta; infatti, oltre che marginale nel contesto di riferimento, in quanto gli aspetti economici non vengono autonomamente apprezzati, non consente di trarre alcuna congettura riguardo al contenuto dell&#8217;offerta economica, che resta quindi ignota.<br /> 3. Ai sensi della versione originaria delle linee guida ANAC n. 6, determina n. 1293 del 16 novembre 2016, ai concorrenti si riconosce l&#8217;onere di dichiarare solo i gravi illeciti professionali iscritti nel casellario informatico tenuto dalla stessa Autorità . Lo stesso d.lgs. n. 50 del 2016, nella versione originaria, all&#8217;art. 80, comma 5, lett. c), non prevedeva alcun onere dichiarativo del concorrente ma solo l&#8217;onere per la stazione appaltante di provare i gravi illeciti professionali. (Nella specie non sussisteva, dunque, l&#8217;obbligo di dichiarare la risoluzione transattiva di un precedente contratto non annotata nel casellario informatico dell&#8217;ANAC).<br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 29/01/2019<br /> N. 00071/2019REG.PROV.COLL.<br /> N. 00370/2018 REG.RIC.</p>
<p> SENTENZA<br /> sul ricorso numero di registro generale 370 del 2018, proposto da Cogiatech s.r.l., Consorzio Stabile Infratech e Site s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Mandolfo, Francesco Migliarotti, Riccardo Rotigliano, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Riccardo Rotigliano in Palermo, via Filippo Cordova, 95;  <em>contro</em><br /> Siram s.p.a, in persona del legale rappresentante, in proprio e nella qualità  di mandataria del costituendo RTI con Consorzio Integra soc. coop., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Bonaventura Lo Duca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico &quot;Gaetano Martino&quot;, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Antonio Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  <em>per la riforma</em><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 00712/2018, resa tra le parti, concernente procedura aperta per l&#8217;affidamento di lavori per l&#8217;efficientamento del sistema di produzione e di distribuzione dei vettori energetici e dell&#8217;illuminazione pubblica dell&#8217;Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico &quot;G. Martino&quot; di Messina;</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Siram s.p.a e di Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico &quot;Gaetano Martino&quot;;<br /> Visto il ricorso incidentale proposto da Siram s.p.a.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 novembre 2018 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Mandolfo, Nazareno Pergolizzi su delega di Antonio Saitta, Bonaventura Lo Duca;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> I. L&#8217;Azienda in epigrafe ha indetto, nel dicembre 2016, una procedura di gara per l&#8217;affidamento di &quot;<em>Lavori per l&#8217;efficientamento del sistema di produzione e di distribuzione dei vettori energetici e dell&#8217;illuminazione pubblica</em>&quot;, per un importo complessivo pari ad Euro 7.372.209,66 oltre I.V.A., da aggiudicarsi con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa, cui partecipavano, tra vari concorrenti, il raggruppamento temporaneo di imprese Cogiatech s.r.l. e Consorzio Stabile Infratec, risultato aggiudicatario, e la Siram s.p.a, quale capogruppo mandataria di costituendo RTI con il Consorzio Integra soc. coop., seconda classificata.<br /> II. Questa impugnava gli atti di gara, deducendo, in sintesi:<br /> 1) violazione di legge ed in particolare dell&#8217;art. 80 d.lgs. n. 50/2016, nonchè della <em>lex specialis</em>, dell&#8217;art. 10 del disciplinare e dei modelli dichiarativi ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto la Site s.r.l., designata dal Consorzio Infratec quale consorziata deputata all&#8217;esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto, non aveva dichiarato alla Stazione appaltante di essere stata destinataria di un provvedimento di risoluzione contrattuale disposto dall&#8217;ARPA Sicilia, in conseguenza dell&#8217;applicazione di penali connesse a ritardi e/o inadempienze nell&#8217;esecuzione del servizio in misura superiore al 10% del contratto;<br /> 2) violazione dell&#8217;art. 10 del disciplinare ed eccesso di potere, in quanto l&#8217;offerta del RTI aggiudicatario era stata sottoscritta solo dalla Cogiatech s.r.l. e dal Consorzio Stabile Infracom, e non anche dalla Site s.r.l., malgrado apposita prescrizione secondo cui &#8220;<em>In caso di Consorzi, l&#8217;offerta dovrà  essere sottoscritta da tutte le ditte consorziate che materialmente avrebbero espleteranno il servizio</em>&#8220;;<br /> 3) ulteriore violazione dell&#8217;art. 10 del disciplinare e violazione della <em>par condicio</em>, eccesso di potere per mancata esclusione R.T.I. aggiudicatario per aver presentato un&#8217;offerta economica utilizzando un numero di pagine superiore a quello prescritto dall&#8217;art. 10 del disciplinare, a mente del quale &quot;<em>il superamento del numero massimo di pagine per singolo fascicolo verrà  considerato motivo di esclusione (è consentito l&#8217;inserimento di allegati, purchè siano elaborati grafici di natura tecnica richiamati nel singolo fascicolo)</em>&quot;.<br /> Si sono costituiti, sollevando eccezioni pregiudiziali, l&#8217;Azienda intimata e le imprese Cogiatech, Infracom e Sirte, che hanno proposto ricorso incidentale. In questo si contesta la mancata esclusione della ricorrente principale rilevando, in sintesi, che:<br /> 1) la stessa aveva omesso di dichiarare le inadempienze contrattuali rilevate nella delibera della Corte dei Conti 25.5.2017, violando il precetto dell&#8217;art. 80 d.lgs. n. 50/2016;<br /> 2) la medesima aveva presentato cauzione provvisoria ed impegno a rilasciare quella definitiva, senza la sottoscrizione del mandante Consorzio Integra, in violazione dell&#8217;art. 93 d.lgs. n. 50/2016 e dell&#8217;art. 7 del disciplinare di gara;<br /> 3) le cooperative Kratos e Coge Impianti, designate dal Consorzio Integra quali esecutrici dei lavori non avevano sottoscritto l&#8217;offerta, in violazione dell&#8217;art. 10 del disciplinare;<br /> 4) l&#8217;ATI Siram aveva superato il numero massimo di pagine consentite dall&#8217;art. 10 del disciplinare di gara.<br /> La Siram s.p.a. ha proposto motivi aggiunti, deducendo:<br /> a) che il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per aver inserito, all&#8217;interno del plico contenente l&#8217;offerta tecnica, alcuni elementi che riguardavano la parte economica dell&#8217;offerta stessa, specificando che alcune proposte migliorative erano &#8220;<em>a costo zero</em>&#8220;;<br /> b) violazione della <em>lex specialisÂ </em>e dell&#8217;art. 10 del disciplinare ed eccesso di potere sotto vari profili quanto all&#8217;attribuzione, da parte della Commissione, dei punteggi all&#8217;offerta tecnica della concorrente aggiudicataria (pari, in totale, a quelli della seconda classificata, sopravanzata, con uno scarto di soli 0,47 punti, grazie all&#8217;offerta economica).<br /> III. Con la sentenza qui appellata, dopo aver escluso l&#8217;eccepita tardività  sia del ricorso principale che di quello incidentale, per non essere intervenuta la pubblicazione di cui all&#8217;art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, che dei motivi aggiunti, poichè la Siram s.p.a aveva avuto accesso all&#8217;intera documentazione solo il 28.7.2017, il Tar ha prioritariamente esaminato e respinto il ricorso incidentale ed ha accolto uno dei motivi del ricorso principale, respinto gli altri ed il primo motivo aggiunto, ritenendo, infine, inammissibile il secondo motivo aggiunto.<br /> E&#8217; stato accolto il motivo concernente la mancata dichiarazione, da parte della Site s.r.l., di precedente esperienza di cessazione anticipata di contratti pubblici, ossia della risoluzione di contratto con l&#8217;ARPA Sicilia, poi sfociata in transazione. Il Tar ha ritenuto che grava su ogni concorrente l&#8217;obbligo di dichiarare, all&#8217;atto della partecipazione alla gara, tutti i precedenti astrattamente ascrivibili alla fattispecie dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, ne sia derivata o meno l&#8217;iscrizione nel casellario ANAC. Tanto con richiamo all&#8217;orientamento, formatosi in relazione all&#8217;art. 38, comma 1, lett. f) del previgente codice degli appalti e che il Tar ha ritenuto costituire coordinate ermeneutiche valide anche nella vigenza della nuova normativa, secondo cui la mancata menzione delle risoluzioni contrattuali subite costituisce autonoma regione di esclusione dalla procedure, sussistendo l&#8217;obbligo della onnicomprensività  della dichiarazione, che esclude ogni possibile filtro del concorrente, mentre spetta alla stazione appaltante il momento valutativo.<br /> IV. Le imprese giù  aggiudicatarie hanno proposto appello, con cui contestano i vari passaggi della sentenza. In sintesi, denunciano l&#8217;erroneità :<br /> 1) della reiezione dell&#8217;eccezione di irricevibilità  del ricorso proposto, il 29.7.2017, dalla Siram s.p.a., in quanto l&#8217;introduzione della novella di cui al comma 2 bis dell&#8217;art. 120 c.p.a. non esclude la rilevanza, secondo principio generale, della comunque acquisita conoscenza dell&#8217;atto lesivo, nella specie intervenuta il 10 aprile 2017, quando, presente un procuratore della Siram, la Commissione ha deliberato l&#8217;ammissione del RTI Cogiatech;<br /> 2) del rigetto del primo motivo del ricorso incidentale, in quanto: a) le penali applicate alla Siram s.p.a. corrispondevano al 20% dell&#8217;importo contrattuale e, come tali, erano superiori alla &#8220;soglia di allarme&#8221; e quindi suscettibili di determinare l&#8217;onere dell&#8217;impresa di dichiararle in sede di partecipazione alla gara; b) il Tar, affermando la modesta entità  delle penali, ha violato i limiti della giurisdizione, per invasione della sfera valutativa riservata all&#8217;amministrazione;<br /> 3) dell&#8217;accoglimento del primo motivo del ricorso principale, in acritica adesione alle conclusioni della sentenza del Tar Basilicata ivi segnalata, senza considerare altri contrari orientamenti in tema di risoluzioni non annotate nel casellario ANAC, in adesione a orientamento pertinente alla previgente disciplina, laddove la gara era soggetta alla disciplina di cui al d.lgs. n. 50/2016 integrato dalle linee guida ANAC n. 6 di cui alla determina n. 1293 del 16.11.2016; inoltre, nella specie, era intervenuta con l&#8217;ARPA Sicilia transazione dichiaratamente novativa, con estinzione del rapporto precedente e, così, anche dell&#8217;obbligo dichiarativo;<br /> 4) del rigetto del terzo motivo del ricorso incidentale, atteso che il Consorzio Integra non è un consorzio stabile e non ha un&#8217;organizzazione tale da consentirgli di effettuare in proprio lo svolgimento del servizio, con la conseguente essenzialità  della sottoscrizione delle cooperative Kratos e Coge Impianti, designate quali esecutrici dei lavori, secondo quanto richiesto dall&#8217;art. 10 del disciplinare.<br /> Si sono costituiti l&#8217;Azienda Ospedaliera e la Siram s.p.a, che ha proposto appello incidentale.<br /> In questo, l&#8217;appellata denuncia che la sentenza è erronea laddove:<br /> 1) ritiene che l&#8217;appartenenza a consorzio stabile elida l&#8217;obbligo di sottoscrizione dell&#8217;offerta da parte delle ditte consorziate deputate all&#8217;espletamento del servizio, testualmente previsto dall&#8217;art. 10 del disciplinare, respingendo il secondo motivo di ricorso;<br /> 2) ne disattende il terzo motivo, senza adeguatamente apprezzare la circostanza che il superamento del limite di pagine posto dall&#8217;art. 10 del disciplinare consisteva nell&#8217;aggiunta, agli otto fascicoli (contenuti nei limiti prescritti) riferiti a ciascuno dei parametri tecnici di valutazione previsti per l&#8217;attribuzione dei punteggi, di un ulteriore fascicolo di 5 pagine, la cui presentazione non era ammessa, non trattandosi di meri, consentiti, elaborati grafici, e che costituiva un elemento aggiuntivo e innovativo rispetto all&#8217;offerta tecnica;<br /> 3) respinge il primo motivo aggiunto, quando, in concreto, sussisteva la lamentata commistione tra elementi tecnici ed economici nell&#8217;offerta tecnica presentata dall&#8217;ATI Cogiatech, e ciù² con una valutazione di marginalità  e quindi inidoneità  a influenzare la Commissione dell&#8217;indicazione &#8220;<em>a costo zero</em>&#8221; che non può prevalere sul puntuale disposto dell&#8217;art. 10 del disciplinare, secondo cui <em>&#8220;a pena di esclusione dalla gara, la documentazione di cui alla seconda e terza busta deve essere priva di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico</em>&#8220;;<br /> 4) ritiene inammissibili, perchè attinenti al merito, le censure, di cui al secondo motivo aggiunto, in ordine all&#8217;attribuzione dei punteggi all&#8217;offerta tecnica dell&#8217;ATI Cogiatech, che, invece, denunciavano comprovati errori di fatto ed illogicità  manifesta dell&#8217;operato della Commissione, consistenti: a) nella valutazione per due volte, della installazione di un nuovo banco torri, in relazione al parametro 1 e in relazione al parametro 4; b) nell&#8217;ingiustificata, alla luce delle soluzioni tecniche presentate e delle carenze descrittive, attribuzione di 4,5 punti per il parametro 4; c) nella mancata considerazione, per il medesimo parametro, di importanti e ben esplicitate caratteristiche dell&#8217;inverter proposto dall&#8217;ATI Siram e degli attinenti aggiuntivi risparmi ed equipaggiamenti; d) nella mancata valutazione, quanto al parametro 6, degli aspetti migliorativi, coerenti con quanto richiesto allo specifico parametro, dell&#8217;offerta Siram e, per converso, delle carenze descrittive dell&#8217;offerta Cogiatech; e) mancata valutazione, quanto al parametro 7, che le soluzioni tecniche proposte dall&#8217;ATI Cogiatech non garantiscono la continuità  dei servizi, in particolare comportando un&#8217;interruzione della fornitura di acqua calda e non specifica un vincolo in ordine ai tempi di esecuzione;<br /> 5) omessa pronuncia, in quanto il Tar, pur avendo accolto il ricorso, non si è espresso sulle ulteriori istanze per la declaratoria di nullità , invalidità  e inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per il conseguimento dell&#8217;aggiudicazione e subentro nel contratto eventualmente stipulato o, in subordine, per la condanna al risarcimento del danno per equivalente monetario.<br /> Le parti hanno dimesso memorie e repliche, insistendo nelle rispettive tesi e difese.<br /> V. Il Collegio, prendendo le mosse dall&#8217;esame dell&#8217;appello incidentale, reputa quanto segue.<br /> V.I. Non è condivisibile il primo motivo, atteso che, nelle forme consortili caratterizzate dalla stabilità , il soggetto offerente, e potenziale affidatario, è un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva, che su di sì© assume l&#8217;onere delle prestazioni contrattuali, senza che rivesta un qualche rilievo proprio la posizione della ditta esecutrice. La previsione dell&#8217;art. 10 del disciplinare di gara invocata dalla Siram va, dunque, intesa come riferita ai comuni consorzi, che non assumono in proprio lo svolgimento del servizio.<br /> Il secondo motivo, riferito all&#8217;addotto superamento, nella formulazione dell&#8217;offerta dell&#8217;ATI Cogiatech, del limite dimensionale imposto dall&#8217;art. 10 del disciplinare, da un lato sconfina nel merito, laddove assume il carattere integrativo e non illustrativo di quello che la Commissione ha definito come <em>&#8220;l&#8217;indice riepilogativo delle migliorie offerte</em>&#8220;, dall&#8217;altro, nel lamentare la produzione di un fascicolo ulteriore agli otto elaborati previsti in relazione ad altrettanti parametri tecnici di valutazione, finisce con l&#8217;estendere la portata della previsione del disciplinare, riferita invece al &#8220;<em>numero di pagine per singolo fascicolo</em>&#8220;.<br /> Infondato è anche il terzo motivo, circa una presunta commistione di elementi tecnici ed economici, considerato che, nella fattispecie l&#8217;annotazione &#8220;<em>a costo zero</em>&#8221; riferita ad alcune migliorie proposte, oltre ad essere nel contesto marginale, non consente di trarre alcuna congettura riguardo al contenuto dell&#8217;offerta economica, che resta ignota, ma equivale a dire che esse non vengono autonomamente apprezzate, restando comprese nell&#8217;offerta economica contenuta nella distinta apposita busta.<br /> Non vi è, dunque, una reale anticipazione di contenuti economici dell&#8217;offerta.<br /> Si concorda, quanto al quarto motivo, ripropositivo del secondo motivo aggiunto di primo grado, con l&#8217;avviso del Tar che si tratta di censure inammissibili, in quanto sconfinanti nel merito del giudizio tecnico espresso dall&#8217;organo a ciù² deputato. Non sono addotte specifiche difformità  tra le soluzioni progettuali indicate dal raggruppamento aggiudicatario ed il capitolato tecnico, nè evidenziati aspetti da cui emergano palesi illogicità , disquisendosi, in definitiva, del valore delle offerte.<br /> V.II. Venendo all&#8217;appello principale, si considera, in primo luogo, la tesi, esposta con il terzo motivo, su cui particolarmente insiste l&#8217;appellante (sostenuta, sul punto, dall&#8217;Azienda), dell&#8217;infondatezza dell&#8217;unico motivo di primo grado accolto dal Tar e dell&#8217;erroneità  dell&#8217;argomentazione di tale accoglimento.<br /> La seconda classificata aveva denunciato la violazione dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 in quanto la Site s.r.l. avrebbe omesso di informare la stazione appaltante in ordine ad un precedente rapporto contrattuale con ARPA Sicilia risolto anticipatamente ed il Tar ha ritenuto fondata la censura con richiamo all&#8217;orientamento giurisprudenziale formatosi nella vigenza dell&#8217;art. 38, comma 1, lett. f) del previgente codice, in tale solco affermando che anche in relazione alla gara in questione gravava su ogni concorrente l&#8217;obbligo di dichiarare, all&#8217;atto della partecipazione, tutti i precedenti dell&#8217;impresa astrattamente ascrivibili alla fattispecie di cui all&#8217;art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, ne fosse o meno derivata l&#8217;iscrizione al casellario ANAC.<br /> L&#8217;appellante sostiene, in definitiva, che non sussisteva, in riferimento all&#8217;art. 80, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 50/2016 e secondo le linee guida ANAC n. 6, di cui alla determina n. 1293 del 16.11.2016, vigenti al momento della partecipazione alla gara, un suo onere di dichiarare l&#8217;avvenuta risoluzione, peraltro seguita da componimento di reciproche contestazioni mediante transazione, del contratto con ARPA Sicilia, non iscritta al casellario ANAC.<br /> L&#8217;argomento merita condivisione, considerato che la versione originaria delle linee guida ANAC, nel cui vigore la gara si è svolta, stabiliva che i concorrenti avevano l&#8217;onere di dichiarare solo i gravi illeciti professionali iscritti nel casellario informatico tenuto dalla stessa ANAC e che il codice appalti non prevedeva alcun onere dichiarativo del concorrente ma solo l&#8217;onere della stazione appaltante di provare i gravi illeciti professionali. Pertanto, la Site non aveva l&#8217;onere di dichiarare la risoluzione transattiva del contratto con l&#8217;ARPA non annotata nel casellario informatico dell&#8217;ANAC, cui le stazioni appaltanti sono tenute a fare riferimento al fine di verificare la sussistenza di possibili cause di esclusione a norma dell&#8217;art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016; (in tal senso, cfr. Cons. Stato, sez. III, 12.7.2018, n. 4266; id., sez. V, 5.7.2017, n. 3304 e 4.7.2017, n. 3258; v. anche id., sez. V, 3.9. 2018, n. 5136 &#8211; che approfondisce differenze e convergenze delle due versioni delle linee guida n. 6 rispettivamente deliberate dal Consiglio dell&#8217;Autorità  il 16.11.2016, n. 1293 e aggiornate, dopo l&#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 56/2017, con delibera n. 1008 dell&#8217;11.10.2017).<br /> In conclusione, l&#8217;appello principale va accolto, sotto il considerato profilo, restando assorbite le ulteriori doglianze, e l&#8217;appello incidentale respinto, con conseguente riforma della sentenza impugnata nel senso del totale rigetto del ricorso di primo grado proposto dalla Siram s.p.a..<br /> La complessità  delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l&#8217;appello principale e respinge l&#8217;appello incidentale e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.<br /> Spese del doppio grado compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Rosanna De Nictolis, Presidente<br /> Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore<br /> Carlo Modica de Mohac, Consigliere<br /> Giuseppe Verde, Consigliere<br /> Maria Immordino, Consigliere<br /> </p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 29/1/2019 n.2343</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-29-1-2019-n-2343/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-29-1-2019-n-2343/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 29/1/2019 n.2343</a></p>
<p>Pres. Travaglino, Rel. Dell&#8217;Utri. 1. Sanità  &#8211; Unità  Sanitarie Locali &#8211; Soppressione &#8211; Legittimazione processuale e sostanziale per rapporti creditori e debitori &#8211; gestioni liquidatorie &#8211; esclusione &#8211; Regioni &#8211; Sussistenza. 1. La legittimazione sostanziale e processuale per i rapporti creditori e debitori delle soppresse USL spetta alle Regioni. ORDINANZA</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-29-1-2019-n-2343/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 29/1/2019 n.2343</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Travaglino, Rel. Dell&#8217;Utri.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1. Sanità  &#8211; Unità  Sanitarie Locali &#8211; Soppressione &#8211; Legittimazione processuale e sostanziale per rapporti creditori e debitori &#8211; gestioni liquidatorie &#8211; esclusione &#8211; Regioni &#8211; Sussistenza.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY">1. La legittimazione sostanziale e processuale per i rapporti creditori e debitori delle soppresse USL spetta alle Regioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">ORDINANZA</div>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso 1804-2015 proposto da:</p>
<p style="text-align: justify;">REGIONE PUGLIA , in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell&#8217;avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato MAURIZIO MARCANTONIO giusta procura a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p style="text-align: justify;">contro MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l&#8217;AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; controricorrente &#8211;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè contro</p>
<p style="text-align: justify;">NEGRO CLAUDIO, USL LE l IN GESTIONE LIQUIDATORIA ;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; intimati &#8211;</p>
<p style="text-align: justify;">Nonchè da: NEGRO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24 C/0 STUDIO MARCO GARDIN, presso lo studio dell&#8217;avvocato GAETANO CENTONZE, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ricorrente incidentale &#8211;</p>
<p style="text-align: justify;">contro MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l&#8217;AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge;</p>
<p style="text-align: justify;">REGIONE PUGLIA , in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell&#8217;avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato MAURIZIO MARCANTONIO giusta procura a margine del ricorso principale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; controricorrenti all&#8217;incidentale &#8211;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè contro 2 USL LE l IN GESTIONE LIQUIDATORIA ;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; intimata &#8211;</p>
<p style="text-align: justify;">avverso la sentenza n. 642/2014 della CORTE D&#8217;APPELLO di LECCE, depositata il 25/09/2014;</p>
<p style="text-align: justify;">udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL&#8217;UTRI;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che, con sentenza resa in data 25/9/2014, la Corte d&#8217;appello di Lecce, in accoglimento dell&#8217;appello proposto da Claudio Negro, e in riforma della sentenza della decisione di primo grado, ha condannato il Ministero della Salute, la Regione Puglia e la Usl Le/1 in gestione liquidatoria, al risarcimento, in favore del Negro, dei danni dallo stesso sofferti a seguito del decesso del proprio padre, Oronzo Negro, avvenuto, in data 17/1/1998, a seguito di trasfusioni di sangue infetto praticate presso l&#8217;Ospedale &quot;Vito Fazzi&quot; di Lecce nel dicembre del 1988; che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, rilevato il mancato decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni rivendicato dall&#8217;originario attore, ha rilevato l&#8217;effettiva responsabilità  delle amministrazioni convenute nella provocazione del decesso di Oronzo Negro per i fatti dedotti in giudizio, successivamente provvedendo alla liquidazione dei danni in favore di Claudio Negro; che, avverso la sentenza d&#8217;appello, la Regione Puglia propone ricorso per cassazione sulla base di nove motivi d&#8217;impugnazione; che Claudio Negro resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di due motivi d&#8217;impugnazione; che il Ministero della Salute resiste con controricorso ad entrambe le impugnazioni; che la Regione Puglia ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale del Negro; che la Regione Puglia e Claudio Negro hanno depositato memoria; che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede; considerato che, con il primo motivo, la Regione Puglia censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 126, 127 e 130 c.p.c., dell&#8217;art. 46 disp. att. c.p.c., nonchè dell&#8217;art. 101 c.p.c. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. (con riguardo all&#8217;art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa della ricorrente principale a seguito della manomissione del verbale di udienza del 12 luglio 2012 (relativa al giudizio di appello) nella parte in cui aveva disposto il rinvio della causa, per la precisazione delle conclusioni, alla data del 13 gennaio 2015, successivamente modificata in modo arbitrario in quella del 12 gennaio 2013, con la conseguente mancata possibilità , per il difensore della ricorrente principale, di partecipare al successivo svolgimento del processo; che il motivo è inammissibile; che, al riguardo, osserva il Collegio come, attraverso la censura in esame, l&#8217;amministrazione ricorrente si sia limitata a censurare la nullità  della sentenza impugnata sul presupposto della relativa emissione sulla base di documenti contestati come falsi; che, sul punto, è appena il caso di richiamare l&#8217;insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, nel giudizio di cassazione, la querela di falso è proponibile limitatamente ad atti del relativo procedimento, come il ricorso o il controricorso, ovvero a documenti producibili ai sensi dell&#8217;art. 372 c.p.c., mentre non può riguardare atti e documenti che il giudice di merito abbia posto a fondamento della sentenza impugnata, in quanto la loro eventuale falsità , se definitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valere come motivo di revocazione (v. Sez. 1, Sentenza n. 24856 del 22/11/2006, Rv. 593233 &#8211; 01); che, pertanto, detta querela può riguardare anche la nullità  della sentenza impugnata, con riferimento ai soli vizi della sentenza stessa per mancanza dei suoi requisiti essenziali, di sostanza o di forma, e non anche ove essa sia originata, in via mediata e riflessa, da vizi del procedimento, ovvero dalla eventuale falsità  dei documenti posti a base della decisione del giudice di merito (v. Sez. 1, Sentenza n. 24856 del 22/11/2006, Rv. 593233 &#8211; 01, cit.); che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell&#8217;art. 111 c.p.c., anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., nonchè degli artt. 101, 194 e 195 c.p.c. e dell&#8217;art. 90, co. 2 e 3, delle disp. att. c.p.c. (in relazione all&#8217;art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di rilevare la nullità  in cui era incorso il consulente tecnico d&#8217;ufficio nel ricevere scritti defensionali della controparte al di fuori del contraddittorio e in violazione del corrispondente principio processuale; che il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza; che, sul punto, varrà  richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale la parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità  della sentenza per un vizio dell&#8217;attività  del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l&#8217;onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l&#8217;impugnazione non tutela l&#8217;astratta regolarità  dell&#8217;attività  giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicchè l&#8217;annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più¹ favorevole a quella cassata (v. Sez. 1 &#8211; , Sentenza n. 19759 del 09/08/2017, Rv. 645194 &#8211; 01); che, con il terzo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c. (in relazione all&#8217;art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale riconosciuto la responsabilità  contrattuale della Regione Puglia nonostante la controparte non avesse mai dedotto tale titolo di responsabilità  a carico della stessa nel corso del giudizio; che la censura è inammissibile per violazione dell&#8217;art. 366 n. 6 c.p.c.; che, al riguardo, è appena il caso di rilevare come, in caso di denuncia, ai sensi dell&#8217;art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., del vizio di pretesa violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c. da parte del giudice di merito, per avere pronunciato su di una domanda non proposta, il giudice di legittimità  è investito del potere di esaminare direttamente il ricorso introduttivo del giudizio, purchè ritualmente indicato ed allegato nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., al fine di verificare contenuto e limiti della domanda azionata (v. Sez. L, Sentenza n. 8008 del 04/04/2014, Rv. 630095 &#8211; 01); che, peraltro, varrà  sotto altro profilo richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale l&#8217;interpretazione operata dal giudice di appello, riguardo al contenuto e all&#8217;ampiezza della domanda giudiziale, è assoggettabile al controllo di legittimità  limitatamente alla valutazione della logicità  e congruità  della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l&#8217;identificazione della volontà  della parte in relazione alle finalità  dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà  si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall&#8217;interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà  dell&#8217;autore è irrilevante e l&#8217;unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall&#8217;atto giudiziale (Sez. L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719 &#8211; 01; Sez. L, Sentenza n. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752 &#8211; 01); che, al riguardo, il giudice del merito, nell&#8217;indagine diretta all&#8217;individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015, Rv. 637476 &#8211; 01), che, nella specie, l&#8217;odierna ricorrente, lungi dallo specificare i modi o le forme dell&#8217;eventuale scostamento del giudice a quo dai canoni ermeneutici legali che ne orientano il percorso interpretativo (anche) della domanda giudiziale, risulta essersi limitata ad argomentare unicamente il proprio dissenso dall&#8217;interpretazione fornita dal giudice d&#8217;appello, così risolvendo le censure proposte ad una questione di fatto non proponibile in sede di legittimità ; che, con il quarto motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c. (in relazione all&#8217;art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi in ordine alla dedotta eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia ritualmente proposta in primo grado e riproposta in sede d&#8217;appello, con specifico riguardo all&#8217;argomentazione concernente l&#8217;esclusività  della legittimazione passiva in capo al Ministero della Salute; che, con il quinto motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c. (in relazione all&#8217;art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi in ordine alla dedotta eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia, con particolare riguardo al tema relativo alla disciplina dei pregressi rapporti obbligatori delle soppresse Usl; che entrambi i motivi sono inammissibili; che, al riguardo, osserva il Collegio come debba ritenersi inammissibile l&#8217;invocazione della violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c. in relazione a una decisione processuale da ritenere implicita in quella esplicitamente assunta nel merito, dovendo, viceversa, procedersi alla contestazione della decisione assunta in modo esplicito sul presupposto implicito; che, sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità , ai sensi del quale deve ritenersi inconfigurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un&#8217;eccezione di nullità  (ritualmente sollevata o sollevabile d&#8217;ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente (v. Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014, Rv. 630315 &#8211; 01); che, peraltro, il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità  della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità  (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall&#8217;art. 112 cod. proc. civ., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (v. Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014, Rv. 630315 &#8211; 01, cit.); che, con il sesto motivo (indicato in ricorso come motivo 5.1), la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione dell&#8217;art. 6 della legge n. 724/94, dell&#8217;art. 2 della legge n. 549/95; dell&#8217;art. 1 del d.l. n. 630/96 (come convertito dalla legge n. 21/97), nonchè delle leggi della Regione Puglia n. 36/94, art. 5; n. 16/97, art. 20, anche in relazione agli artt. 97, 117, 118 e 119 Cost. (in relazione all&#8217;art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto, sia pure implicitamente, la legittimazione passiva della Regione Puglia in relazione ai debiti contratti dalle disciolte Usi, dovendo ritenersi permanente detta legittimazione passiva unicamente in capo alla gestione liquidatoria delle medesime Usl; che, con il settimo motivo (indicato in ricorso come motivo 6), la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1218 e 1228 c.c. (in relazione all&#8217;art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto la responsabilità  contrattuale in capo alla Regione Puglia omettendo di rilevare come, all&#8217;epoca del fatto dannoso, non sussistesse alcun rapporto organico di gestione, di amministrazione o di indirizzo tra la Regione Puglia e l&#8217;Ospedale &quot;Vito Fazzi&quot; di Lecce ove operava il personale ch&#8217;ebbe a effettuare le trasfusioni dannose denunciate dall&#8217;originario attore; che entrambi i motivi &#8211; congiuntamente esaminabili in ragione dell&#8217;intima connessione delle questioni dedotte &#8211; sono infondati; che, sul punto, in contrasto con le prospettazioni dell&#8217;odierna ricorrente principale, deve trovare applicazione il principio statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (che il Collegio condivide e fa propria, ritenendo di doverne assicurare continuità ) ai sensi del quale la legittimazione sostanziale e processuale concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti alla soppressione delle USL spetta, in via concorrente con le gestioni liquidatorie, alle Regioni, in quanto un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della normativa regionale esclude l&#8217;ammissibilità  di una attribuzione esclusiva della legittimazione processuale in capo alle gestioni liquidatorie; tale ultima legittimazione, infatti, risponde soltanto a criteri amministrativocontabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività  giù  gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori (v. Sez. U, Sentenza n. 10135 del 20/06/2012, Rv. 623034 &#8211; 01); che, con l&#8217;ottavo motivo (indicato in ricorso ancora come motivo 6), la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 346, 353 e 354 c.p.c., nonchè dell&#8217;art. 112 c.p.c. (in relazione all&#8217;art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso ogni pronuncia in ordine all&#8217;eccezione di inammissibilità  dell&#8217;appello dedotta dalla Usl Lecce/1, avendo il Negro limitato la propria impugnazione alla sola contestazione della statuizione del Tribunale di Lecce riguardante l&#8217;eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dai convenuti; che il motivo è inammissibile; che, al riguardo, osserva il Collegio, ricorrente principale abbia integralmente trascurato di provvedere, in ottemperanza al disposto dell&#8217;art. 366 n. 6 c.p.c., alla rituale allegazione e produzione degli atti processuali (l&#8217;atto d&#8217;appello e la memoria della Usi Le/1) sui quali la censura risulta fondata, si dà  impedire a questo giudice ogni possibilità  di verificare l&#8217;effettiva concludenza della doglianza proposta; che, con il nono motivo (indicato in ricorso come motivo 7), la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso, nonchè per omessa motivazione ex art. 132 n. 4 c.p.c. (in relazione agli artt. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale limitato la motivazione della decisione assunta al mero recepimento della consulenza tecnica d&#8217;ufficio, omettendo ogni esame sui controlli effettuati dai sanitari dell&#8217;ospedale convenuto volti a evitare il contagio da trasfusione, come puntualmente rilevato nella consulenza tecnica di parte; che il motivo è infondato; che, sul punto, osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all&#8217;impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell&#8217;art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formulazione dell&#8217;art. 54, co. 1, lett. b), del d.I n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione &quot;per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti&quot;; che, secondo l&#8217;interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità , tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità  ai soli casi d&#8217;inesistenza della motivazione in sì© (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l&#8217;aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall&#8217;altro chiama la corte di cassazione a verificare l&#8217;eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l&#8217;omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là  dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830); che, pertanto, dovendo ritenersi definitivamente confermato il principio, giù  del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità  al riesame del merito della causa, l&#8217;odierna doglianza della ricorrente principale deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non giù  l&#8217;omissione rilevante ai fini dell&#8217;art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità  del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all&#8217;intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità  argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d&#8217;indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede ai sensi dell&#8217;art. 132 n. 4 c.p.c.; che, con i due motivi del ricorso incidentale, Claudio Negro censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2056, 2059 e 2043 c.c., dell&#8217;art. 32 Cost., oltre che per omesso esame della documentazione medica e della consulenza tecnica d&#8217;ufficio, nonchè per insufficienza e contraddittorietà  della motivazione (in relazione all&#8217;art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di rilevare (conseguentemente trascurando di dettare un&#8217;adeguata motivazione sul punto) la sussistenza del diritto di Oronzo Negro al risarcimento del danno biologico e morale in relazione al danno alla salute sofferto dal momento della contrazione della patologia derivante dalle trasfusioni di sangue infetto a quello della morte, con la conseguente trasmissione iure haereditario dei conseguenti importi risarcitori in favore dell&#8217;odierno ricorrente incidentale; che entrambi i motivi sono inammissibili; che, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente che, in sede di legittimità , denunci il difetto di motivazione su un&#8217;istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l&#8217;onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità  il controllo della decisività  dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell&#8217;autosufficienza del ricorso per cassazione (nella sua consacrazione normativa di cui all&#8217;art. 366, n. 6, c.p.c.), la Suprema Corte dev&#8217;essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell&#8217;atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Sez. 6 &#8211; L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010, Rv. 614538 e successive conformi); che, sul punto, è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l&#8217;espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., hanno ribadito come, nel denunciare eventuali omissioni rilevabili dalla motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività , fermo restando che l&#8217;omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sì©, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831); che, nella violazione dei principi sin qui rassegnati deve ritenersi incorso il ricorrente incidentale con i motivi d&#8217;impugnazione in esame, atteso che lo stesso, nel dolersi che la corte territoriale avrebbe omesso di rilevare (conseguentemente trascurando di dettare un&#8217;adeguata motivazione sul punto) la sussistenza del diritto di Oronzo Negro al risarcimento del danno biologico e morale in relazione al danno alla salute sofferto dal momento della contrazione della patologia derivante dalle trasfusioni di sangue infetto a quello della morte, si è tuttavia astenuto dal fornire alcuna completa e adeguata indicazione circa i documenti (e il relativo contenuto) in forza dei quali la corte territoriale sarebbe incorsa nei vizi denunciati, con ciù² precludendo a questa Corte la possibilità  di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza dei motivi d&#8217;impugnazione proposti, non potendo ammettersi una liquidazione del preteso danno alla salute fondata su un asserito pregiudizio in re ipsa; che, pertanto, sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata la sussistenza dei relativi presupposti, dev&#8217;essere disposto il rigetto del ricorso principale proposto dalla Regione Puglia e dichiarata l&#8217;inammissibilità  del ricorso incidentale del Negro, con la conseguente condanna degli stessi al pagamento, ciascuna, delle spese del presente giudizio di legittimità  in favore del Ministero della Salute, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; che la reciprocità  della soccombenza giustifica l&#8217;integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità  tra la Regione Puglia e Claudio Negro; che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dell&#8217;art. 1-bis, dello stesso articolo 13</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Rigetta il ricorso principale proposto dalla Regione Puglia e dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da Claudio Negro.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna ciascun ricorrente al rimborso, in favore del Ministero della Salute, delle spese del giudizio di legittimità , liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Dichiara integralmente compensate, tra la Regione Puglia e Claudio Negro, le spese del presente giudizio di legittimità . Ai sensi dell&#8217;art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà  atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dell&#8217;art. 1-bis, dello stesso articolo 13.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 13/11/2018.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2019 n.47</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-29-1-2019-n-47/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-29-1-2019-n-47/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2019 n.47</a></p>
<p>Pres. Settesoldi, Est. Stevanato 1. Inquinamento acustico &#8211; Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 9, comma 1, legge n. 447/1995 &#8211; garanzie partecipative &#8211; non sussistono. 2. Inquinamento acustico &#8211; Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 9, comma 1, legge n. 447/1995 &#8211; presupposti applicativi &#8211; situazione di pericolo per</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Settesoldi, Est. Stevanato</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Inquinamento acustico &#8211; Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 9, comma 1, legge n. 447/1995 &#8211; garanzie partecipative &#8211; non sussistono.</p>
</p>
<p>2. Inquinamento acustico &#8211; Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 9, comma 1, legge n. 447/1995 &#8211; presupposti applicativi &#8211; situazione di pericolo per i singoli e non per l&#8217;intera collettività  &#8211; ammissibile.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;ordinanza contingibile ed urgente, emanata ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 1, legge n. 447/1995 è in re ipsa connotata dell&#8217;urgenza qualificata che, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 7 legge n. 241/1990, consente all&#8217;Amministrazione di derogare agli adempimenti partecipativi del procedimento.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>2. L&#8217;accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico appare sufficiente a concretare l&#8217;eccezionale ed urgente necessità  di intervenire a tutela della salute pubblica, con lo strumento previsto (soltanto) dall&#8217;art. 9, comma 1, della legge n. 447/1995.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/01/2019</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00047/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00156/2016 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 156 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Commerciale Tirelli Snc di Melchior Edi &amp; C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Carlo Ferrero, con domicilio eletto presso lo studio Orio De Marchi Avv. in Trieste, via Fabio Severo 20;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Comune di Tavagnacco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Ino Pupulin, domiciliato presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita&#8217; D&#8217;Italia 7;<br /> Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) &#8211; Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Daniela Cantarutti, con domicilio eletto presso l&#8217;Ufficio Legale di Arpa Fvg in Trieste, via Lamarmora 13;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b><i>nei confronti</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Stefano Burello, Lorella Toso non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b><i>per l&#8217;annullamento</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;Ordinanza n. 28/16 di data 29.02.2016, emanata ai sensi dell&#8217;art. 9 della L. 447/1995 recante in oggetto: inquinamento acustico &#8211; Pubblico Esercizio &quot;Road House Blu&#8217;s&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">della Relazione Tecnica dell&#8217;Agenzia Regionale per la Protezione dell&#8217;Ambiente del Friuli Venezia Giulia, dipartimento provinciale di U-Servizio Sistemi Ambientali, prot. n. 0043930-P del 28.12.2015, assunta a prot. del Comune al n. 38845 di data 30.12.2015;</p>
<p style="text-align: justify;">di ogni altro atto presupposto e consequenziale;</p>
<p style="text-align: justify;">e, quanto ai motivi aggiunti, per la condanna del Comune di Tavagnacco e dell&#8217;ARPA, in solido tra di loro, a pagare a titolo di risarcimento del danno ingiusto, in favore della ricorrente, la somma di complessivi €. 35.005,32 oltre ad interessi dal giorno del dovuto al saldo, ovvero la diversa somma che verrà  ritenuta di Giustizia.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tavagnacco e dell&#8217;Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) &#8211; Friuli Venezia Giulia;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2019 il dott. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con il provvedimento impugnato, all&#8217;esito della verifica tecnica svolta dall&#8217;Arpa regionale sulle immissioni di rumore nell&#8217;appartamento sovrastante il pubblico esercizio della ricorrente, abitato dalla famiglia dei controinteressati, è stata ordinata l&#8217;esecuzione di interventi di abbattimento di tali immissioni, entro le soglie di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la perizia fonometrica svolta dall&#8217;Arpa ha rilevato livelli di rumore compresi tra 32,7 e 34,3 dB. Tuttavia l&#8217;incremento differenziale di rumore a finestre chiuse, nel periodo notturno, è stato misurato in 14,7 dB, ben al di sopra di 3 dB che è la soglia massima accettabile di rumore differenziale di notte, all&#8217;interno degli ambienti abitativi, ex art. 4 d.P.C.M. 14.11.1997, configurandosi così una condizione di elevato inquinamento acustico.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della L. 241/90, per omesso avviso di avvio del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">La censura non è fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, l&#8217;indagine fonometrica è stata realizzata, coerentemente con lo scopo della medesima, senza avvisare la ditta in modo che non ne venissero influenzate, come sarebbe stato inevitabile, le normali attività  del pubblico esercizio produttive di rumori (come musica, movimentazioni di suppellettili, rumori delle attrezzature del bar, voci e/o schiamazzi degli avventori, etc.).</p>
<p style="text-align: justify;">La successiva ordinanza contingibile ed urgente, emanata dal Sindaco, è in re ipsa connotata dell&#8217;urgenza qualificata che, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 7 L. 241/90, consente all&#8217;Amministrazione di derogare agli adempimenti partecipativi del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Col secondo motivo, si sostiene che non si sarebbe dovuto applicare il criterio differenziale, e ciù² in base ad una particolare interpretazione della circolare del Ministero dell&#8217;Ambiente 6.9.2004, secondo cui tale criterio va applicato &#8220;se non è verificata anche una sola delle condizioni&#8221; di cui alle lettere a) e b) del predetto decreto, e cioè &quot;se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno; se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e 25 dB(A) nel periodo notturno&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie, a finestre aperte, il rumore nel periodo notturno è risultato inferiore a 40 dB.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta perà² di un&#8217;interpretazione della circolare non condivisibile, perchè difforme dal dettato normativo ed in sì© illogica. La circolare intende, infatti, precisare che il criterio differenziale non si applica se &#8220;non è verificata&#8221; anche solo una delle condizioni di non superamento delle quattro soglie. Infatti, al di sotto di queste soglie il livello di rumore è da considerarsi trascurabile, secondo l&#8217;art. 4, comma 2, del d.P.C.M. 14.11.1997.</p>
<p style="text-align: justify;">Se viceversa è verificato il superamento anche di una sola delle quattro soglie, rispettivamente a finestre aperte o chiuse, ricorre allora coerentemente l&#8217;applicazione del criterio differenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie il rumore ambientale, a finestre chiuse, è risultato superiore a 25 dB in periodo notturno e, conseguentemente, si doveva applicare il criterio differenziale, che è risultato straordinariamente elevato (14,7 dB, come detto, laddove la soglia è di 3 dB).</p>
<p style="text-align: justify;">Con un diverso profilo del secondo motivo e con il sesto motivo si sostiene che, essendo stati misurati valori assoluti di rumore molto bassi (tra 32 e 34 dB) e quindi, asseritamente ex se non disturbanti, sarebbe assurda l&#8217;applicazione del criterio differenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, perà², il Collegio osserva che, ancorchè il grado di intensità  acustica, in assoluto, sia di non molto superiore al livello massimo di tollerabilità  previsto dalla normativa di riferimento (nel caso: rumore di fondo superiore a 25 dB a finestre chiuse, in periodo notturno), l&#8217;amministrazione tuttavia non dispone del potere discrezionale di soprassedere all&#8217;adozione delle necessarie misure repressive, in dipendenza del minore o maggiore grado di intensità  dell&#8217;inquinamento acustico rispetto alla soglia massima tollerabile, essendo vincolata al rigido dettato normativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, nella fattispecie non è vero che l&#8217;inquinamento acustico prodotto sia minimo, poichè 14,7 dB di misura differenziale rappresentano un elevatissimo fattore di disturbo.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche tale censura va dunque disattesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il terzo mezzo di gravame si sostiene che, essendo entrato in vigore il piano comunale di classificazione acustica, non si sarebbe dovuto applicare il criterio differenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nemmeno tale censura coglie nel segno.</p>
<p style="text-align: justify;">Mentre, infatti, per i valori limite assoluti l&#8217;art. 8, comma 1, d.P.C.M. 14 novembre 1997 prevede che, in attesa della classificazione del territorio da parte dei comuni in zone, trovino applicazione i limiti del previgente d.P.C.M. 1 marzo 1991 (&quot;In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall&#8217;art. 6, comma 1, lett. a), della legge 26 ottobre 1995 n. 447, si applicano i limiti di cui all&#8217;art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991&quot;) per i valori limite differenziali non vi è alcun riferimento alla zonizzazione acustica comunale, ragion per cui l&#8217;art. 4 dello stesso d.P.C.M. del 1997, che li contempla, continua ad applicarsi anche a seguito dell&#8217;approvazione della zonizzazione stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, il rinvio operato al solo primo comma dell&#8217;art. 6 depone per una scelta normativa che non ha voluto far cessare l&#8217;applicabilità  del criterio &quot;differenziale&quot; all&#8217;introduzione della disciplina a regime, e cioè all&#8217;adozione del piano comunale di zonizzazione acustica (cfr. la pronuncia di questo Tribunale, 08/04/2011, n.183, e, tra le altre, TAR Puglia, Bari, Sez. I, 14 maggio 2010 n. 1896).</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente opinando, si attribuirebbe al d.P.C.M. del 1997, che ha natura regolamentare, una portata derogatoria delle previsioni contenute nella legge quadro n. 447/1995 (cfr.: Cassazione civile sez. II, 22/12/2011, n.28386).</p>
<p style="text-align: justify;">Anche tale censura va dunque disattesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il quarto motivo è stato censurato l&#8217;impiego dello strumento giuridico dell&#8217;ordinanza contingibile ed urgente, nel rilievo che non si tratterebbe, nella fattispecie, di una situazione eccezionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, perà², osserva che l&#8217;accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico appare sufficiente a concretare l&#8217;eccezionale ed urgente necessità  di intervenire a tutela della salute pubblica, con lo strumento previsto (soltanto) dall&#8217;art. 9, comma 1, della citata legge quadro n. 447 del 1995 (vd. Cons. St., sez. V, 10.2.2010, n. 670). Va, poi, prestata adesione a quell&#8217;orientamento interpretativo secondo cui la tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo involga l&#8217;intera collettività , ben potendo richiedersi tutela, con detto strumento, anche ove sia in discussione la salute pubblica di una singola famiglia, o anche di una sola persona (cfr.: T.A.R. , Napoli , sez. III , 13/05/2016 , n. 2457).</p>
<p style="text-align: justify;">Il quarto motivo si rivela, quindi, anch&#8217;esso infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il quinto motivo sono state censurate le modalità  temporali di rilevamento delle soglie di immissione di rumore, che precisamente è stato effettuato dalle 22,10 di sabato alle successive 1,30 di domenica, con il locale aperto e, poi, dalle 3 alle 5 di mattina del martedi successivo, per la misurazione del rumore residuo, con il locale chiuso, mentre si sarebbe dovuto operare nello stesso tempo e nelle stesse condizioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, perà², va osservato che altre modalità  non sarebbero state possibili, o comunque avrebbero falsato la genuinità  dei rilievi fonometrici.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, si sarebbe dovuto, in alternativa, per ottenere identità  temporale, far chiudere il locale per misurare il rumore di fondo nell&#8217;appartamento e, poi, farlo riaprire. E&#8217; evidente perà² che in questo modo si sarebbe influenzata la produzione del rumore da parte del pubblico esercizio, per le stesse ragioni esposte con riferimento al primo motivo di ricorso, in punto di partecipazione al procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Invece le modalità  adottate appaiono corrette e, del resto, non è plausibile che in diverse condizioni di tempo (notturno) l&#8217;elevatissimo valore differenziale misurato sarebbe potuto rientrare nella soglia di 3 dB.</p>
<p style="text-align: justify;">Con i restanti motivi di ricorso viene prospettata, sotto diversi profili, la presenza di vizi funzionali (illogicità , irragionevolezza, sviamento di potere) e di merito, che si configurano perà² inammissibili, attesa la citata natura del provvedimento impugnato, rigidamente vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, nella specie inveratisi.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le ragioni che precedono il ricorso introduttivo va perciù² respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Conseguentemente vanno respinti i motivi aggiunti, con cui è stata avanzata l&#8217;accessoria azione di risarcimento del danno ingiusto che sarebbe stato recato alla ricorrente dall'(asseritamente) illegittima ordinanza sindacale.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese del giudizio, che liquida &#8211; per ciascuna &#8211; in euro 2000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
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