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	<title>29/1/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29/1/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 29/1/2016 n.116</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-29-1-2016-n-116/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-29-1-2016-n-116/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 29/1/2016 n.116</a></p>
<p>Pres. Quadri &#8211; Est. Plantamura Sulla giurisdizione del G. A. nelle controversie concernenti il diniego al subappalto Giurisdizione e competenza &#8211; Appalto &#8211; Subappalto &#8211; Autorizzazione &#8211; Diniego &#8211; Impugnazione &#8211; Giurisdizione del G.A. – Sussiste. 1. Sussiste la giurisdizione del G.A. in ordine all’impugnazione del diniego di autorizzazione al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-29-1-2016-n-116/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 29/1/2016 n.116</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-29-1-2016-n-116/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 29/1/2016 n.116</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Quadri &#8211; Est. Plantamura</span></p>
<hr />
<p>Sulla giurisdizione del G. A. nelle controversie concernenti il diniego al subappalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Appalto &#8211; Subappalto &#8211; Autorizzazione &#8211; Diniego &#8211; Impugnazione &#8211; Giurisdizione del G.A. – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la giurisdizione del G.A. in ordine all’impugnazione del diniego di autorizzazione al subappalto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: right;">N. 00116/2016 REG.PROV.CAU.</p>
<p style="text-align: right;">N. 00051/2016 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 51 del 2016, proposto da:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hera Luce S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giulia Santamaria e Alessandro Lolli, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Milano, Viale Coni Zugna, 5;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p>Comune di San Donato Milanese, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Bertacco, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via San Damiano, 9;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></p>
<p>Enel Sole S.r.l.;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l&#8217;annullamento</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em></p>
<p>&#8211; del provvedimento del Comune di San Donato Milanese 27 novembre 2015, protocollo comunale n. 0042449 del 4 dicembre 2015 ricevuto da Hera Luce in data 4 dicembre 2015, con il quale si nega l&#8217;autorizzazione al subappalto delle &lt;<prestazioni alla="" e="" gestione="" impianti="" manutenzione="" relative="">&gt;;</prestazioni></p>
<p>&#8211; del provvedimento del Comune di San Donato Milanese 22 dicembre 2015 non protocollato, a firma del responsabile servizio OOPP, Geom Fronzuti e del Dirigente Ing. Giovanni Bolzi, ricevuto da Hera Luce in data 23 dicembre, con cui il Comune ribadisce il diniego al subappalto della manutenzione, sostenendo che Hera Luce avrebbe dichiarato in gara il solo subappalto di lavori, e prefigura l&#8217;impossibilità per Hera Luce di approvvigionarsi presso terzi di energia elettrica per far funzionare l&#8217;impianto di illuminazione pubblica, qualificando il Comune tale approvvigionamento come subappalto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di San Donato Milanese;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Considerato che, mentre si può convenire con la ricorrente quanto alla sussistenza della giurisdizione del giudice adito in ordine all’impugnazione del diniego di autorizzazione al subappalto, opposto all’aggiudicatario, non si ravvisano, poi, elementi sufficienti a sostegno della domanda cautelare;</p>
<p>Ritenuto, infatti, quanto al primo motivo di ricorso, che le richieste di autorizzazione oggetto di diniego hanno ad oggetto attività di manutenzione non riconducibile alle “lavorazioni che rientrano nella categoria SOA OG 10” di cui alla dichiarazione di subappalto presentata dalla ricorrente in sede di domanda di partecipazione alla gara in esame;</p>
<p>Considerato poi, che, quanto ai restanti due motivi di ricorso, non si evince un interesse concreto e attuale all’impugnazione dei rilievi di carattere interlocutorio formulati dall’amministrazione rispetto sia alle modalità di somministrazione dell’energia elettrica che alle restanti attività di cui all’ultimo capoverso del provvedimento datato 27/11/2015.</p>
<p>Ritenuto, stante la particolarità della fattispecie, di dovere allo stato compensare le spese dell’odierna fase cautelare.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) respinge la formulata domanda cautelare.</p>
<p>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 27.10.2016.</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Elena Quadri, Presidente FF</p>
<p>Mauro Gatti, Consigliere</p>
<p>Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellspacing="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>
<p style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p style="text-align: center;">Il 29/01/2016</p>
<p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</p>
<p style="text-align: center;">(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-29-1-2016-n-116/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 29/1/2016 n.116</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.581</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-1-2016-n-581/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-1-2016-n-581/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-1-2016-n-581/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.581</a></p>
<p>Pres. Corciulo Est. Raiola Sull’illegittimità di un’ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti, per inosservanza dei requisiti sostanziali e garanzie procedimentali legislativamente previste. &#160;Ordinanza rimozione e smaltimento rifiuti – comunicazione avvio procedimento – elemento soggettivo – tipicità dell’illecito – nesso causale tra danno e condotta. &#160; L’ ordinanza di rimozione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-1-2016-n-581/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.581</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-1-2016-n-581/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.581</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corciulo Est. Raiola</span></p>
<hr />
<p>Sull’illegittimità di un’ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti, per inosservanza dei requisiti sostanziali e garanzie procedimentali legislativamente previste.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>&nbsp;Ordinanza rimozione e smaltimento rifiuti – comunicazione avvio procedimento – elemento soggettivo – tipicità dell’illecito – nesso causale tra danno e condotta.<b> </b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’ ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti ex 192, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152 del 2006 è soggetta alle garanzie procedimentali prescritte dall’art. 7, L. n. 241 del 1990 e subordinata alla sussistenza dell’elemento oggettivo del dolo o della colpa, e, dall&#8217;altro, l&#8217;accertamento “in contraddittorio” con i soggetti interessati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00581/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 04111/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="logo" height="87" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.jpg" width="76" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 4111 del 2015, proposto da:&nbsp;Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Pignata e Marcantonio Abbate, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via A. Manzoni n.132 presso l’avv. Agostino Iaccarino;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Lauro, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
Genio Civile di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
1.dell’ordinanza n.23 del 11/05/2015, ai sensi dell’art.192 d.lgs. n. 152/2006 con la quale veniva ordinato al Genio Civile di Napoli ed al Consorzio Generale di Bacino ricorrente di provvedere…alla rimozione del materiale abbandonato (canne fumarie in Eternit) nel Regio Lagno (Alveo Troncito) alla località Migliano del Comune di Lauro e allo smaltimento di esso mediante ditte aventi opportune autorizzazioni;<br />
2.di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Giudice relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2015 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
Con ricorso notificato in data 13 luglio 2015 e depositato in data 31 luglio 2015, parte ricorrente impugnava gli atti in epigrafe, esponendo in fatto:<br />
-che il Comune di Lauro, con l’ordinanza impugnata (n.23 del 13/04/2015), aveva ordinato ad esso Consorzio, di provvedere alla rimozione del materiale abbandonato nel Regio Lagno (Alveo Troncito) alla località Migliano, frazione del Comune di Lauro (AV),<br />
-che, tuttavia, detta ordinanza era stata adottata in dispregio della disciplina di settore e, segnatamente, di quanto prescritto dall’art.192 d.lgs. n.152/2006.<br />
Tanto premesso in fatto, la difesa di parte ricorrente articolava le seguenti censure in diritto:<br />
I.Violazione di legge (l. n. 241/1990 – d.lgs. n.152/2006 d.lgs. n.267/2000) – Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi – Eccesso di potere in quanto non sarebbe stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento;<br />
II.Violazione e falsa applicazione dell’art.192 d.lgs. n.152/2006 – Erroneità dei presupposti – Eccesso di potere – Difetto di motivazione in quanto il Comune di Lauro avrebbe erroneamente individuato il soggetto tenuto alla rimozione dei rifiuti abbandonati nell’alveo;<br />
III.Violazione e falsa applicazione dell’art.192 d.lgs. n.152/2006 – Erroneità dei presupposti – Eccesso di potere – Difetto di motivazione in quanto il Comune di Lauro, nell’ordinare la rimozione di rifiuti abbandonati al Consorzio ricorrente avrebbe omesso di considerare, in ogni caso, l’assenza dell’elemento soggettivo;<br />
IV.Violazione e falsa applicazione della l.r. Campania n.4/2003 – Mancanza dei presupposti – Eccesso di potere &#8211; Carenza di legittimazione passiva in quanto la Regione Campania non avrebbe mai provveduto, ai sensi della predetta l.r., alla formale consegna delle opere idrauliche pertinenti il cd. Comprensorio di ampliamento.<br />
Il Comune di Lauro e il Genio Civile di Napoli non provvedevano a costituirsi.<br />
Con ordinanza n. 1577 del 09/09/2015, l’istanza cautelare di sospensiva veniva accolta<br />
All’udienza pubblica del 16/12/2015, la causa passava in decisione.<br />
DIRITTO<br />
Il ricorso è fondato sotto diversi profili e va, pertanto, accolto<br />
In primo luogo, merita condivisione la censura prospettata nel primo motivo di ricorso, incentrata sulla violazione dell’art. 7 l. 241/1990, posto che non si rinvengono nella normativa di settore e nella fattispecie concreta in esame ragioni per sottrarre il procedimento preordinato all&#8217;emanazione dell&#8217;ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell&#8217;art. 192, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152 del 2006, alla disciplina comune sulla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e ss., l. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di un adempimento obbligatorio, la cui mancanza determina l’illegittimità dell’atto non preceduto dallo stesso (TAR Potenza, sez. I, 26/08/2014 n. 561)<br />
Quanto gli altri motivi di ricorso, il Collegio osserva che correttamente la difesa del Consorzio ricorrente si duole del fatto che il Comune di Lauro, nell’emanare l’ordinanza impugnata, non ha tenuto conto dei presupposti legislativamente individuati per l’esercizio del potere repressivo di cui all’art.192 d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente), così come interpretati dal prevalente orientamento dei giudici amministrativi.<br />
Invero, il terzo comma del citato art.192 prescrive che l’autore della condotta di abbandono incontrollato di rifiuti “è tenuto a procedere alla rimozione, all&#8217;avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull&#8217;area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all&#8217;esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.<br />
La disposizione testé riportata viene costantemente intesa dal giudice amministrativo nel senso che essa impone, da un lato, la sussistenza dell’elemento oggettivo del dolo o della colpa, e, dall&#8217;altro, l&#8217;accertamento “in contraddittorio” con i soggetti interessati, ciò in coerenza con il complessivo assetto normativo del Codice dell’ambiente, tutto incentrato su una rigorosa tipicità dell&#8217;illecito ambientale e nel quale non v&#8217;è spazio alcuno per ipotesi di responsabilità oggettiva, di tal che, in base al d. lgs. n. 152/2006, “la P.A. non può imporre ai privati che non abbiano alcuna responsabilità, né diretta, né indiretta sull&#8217;origine del fenomeno contestato, ma che vengano individuati solo quali proprietari o gestori o addirittura in ragione della mera collocazione geografica del bene, l&#8217;obbligo di bonifica di rimozione e smaltimento di rifiuti ed, in generale, della riduzione al pristino stato dei luoghi che è posto unicamente in capo al responsabile dell&#8217;inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l&#8217;onere di ricercare ed individuare. Ai fini della responsabilità in questione è perciò necessario che sussista e sia provata, attraverso l&#8217;esperimento di adeguata istruttoria, l&#8217;esistenza di un nesso di causalità fra l&#8217;azione o l&#8217;omissione ed il superamento — o pericolo concreto ed attuale di superamento — dei limiti di contaminazione, senza che possa venire in rilievo una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell&#8217;immobile, meramente in ragione di tale qualità” (TAR Salerno, II, 04/02/2015 n. 232; TAR Lecce, I, 12/01/2015 n. 108; Id., 09/10/2014 n. 2452; TAR Potenza, sez. I. 26/08/2014, n. 561; Cons. Stato, sez. V, 17/07/2014 n.3786).<br />
Nel caso di specie, nessun riferimento è contenuto nell’atto impugnato circa lo svolgimento di accertamenti volti ad individuare il responsabile o i responsabili della condotta sanzionata e circa l’instaurazione del contraddittorio con i soggetti proprietari o detentori del fondo, né alcuna prova è stata offerta al riguardo dal Comune di Lauro, peraltro non costituitosi in giudizio. Al contrario, il Consorzio ricorrente, unitamente al Genio Civile di Napoli, pure esso evocato in giudizio, ma non costituitosi, viene considerato<em>&nbsp;tout court</em>, senza indagine e interlocuzione alcuna, &#8211; e perciò in maniera del tutto illegittima &#8211; soggetto responsabile “per l’abbandono e deposito incontrollato di rifiuti speciali e non”.<br />
Infine – e il rilievo vale a sancire la fondatezza anche dell’ultimo motivo di gravame, neppure il Consorzio ricorrente può ritenersi attualmente investito dell’obbligo di custodia e manutenzione dell’Alveo Troncito, sito in località Migliano nel Comune di Lauro, non avendo la Regione Campania ancora provveduto alla formale consegna di detta opera idrica ai sensi della l.r. 4/2003 (cfr. sentenza TRAP presso la Corte di Appello di Napoli n.110 del 16 maggio – 15 luglio 2011).<br />
Alla luce dei rilievi esposti, il gravame va, pertanto, disatteso.<br />
Avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti e dei soggetti coinvolti, si stima equo dichiarare non ripetibili le spese di giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima),<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.<br />
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Paolo Corciulo, Presidente FF<br />
Ida Raiola, Consigliere, Estensore<br />
Antonio Andolfi, Primo Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
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<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 29/01/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-1-2016-n-581/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.581</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.97</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-1-2016-n-97/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-1-2016-n-97/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.97</a></p>
<p>Pres. F.F. Picone, Est. Malanetto Sull’istituzione di nuove farmacie alla luce dei paramentri pro-concorrenziali del d.l. n. 1/2012. 1. Farmacie – Nuove sedi – Istituzione – Concorso straordinario – Sedi vacanti – Non sussiste – Ragioni. &#160; 1. Le sedi necessariamente inserite nel bando del concorso straordinario, alla luce della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-1-2016-n-97/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.97</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-1-2016-n-97/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.97</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F.F. Picone, Est. Malanetto</span></p>
<hr />
<p>Sull’istituzione di nuove farmacie alla luce dei paramentri pro-concorrenziali del d.l. n. 1/2012.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Farmacie – Nuove sedi – Istituzione – Concorso straordinario – Sedi vacanti – Non sussiste – Ragioni.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le sedi necessariamente inserite nel bando del concorso straordinario, alla luce della straordinarietà della scelta del legislatore del 2012, nonché della gestione del connesso concorso (i cui termini, tempi e numeri sono stati tutti definiti dal legislatore nazionale) non possano più, sino alla regolare conclusione del concorso stesso, essere considerate vacanti (presupposto pacifico per la loro revisione in soppressione), né essere suscettibili di potenziali indeterminati e casuali interventi in riduzione o modifica (sulla scorta di elementi volatili e talvolta imprevedibili quali i dati demografici) a procedura in corso ad opera delle numerosissime amministrazioni comunali interessate, non competenti né in materia di concorrenza né in materia di garanzia dei servizi minimi essenziali.<br />
Ancora la circostanza che il legislatore abbia previsto una possibile revisione delle piante organiche da parte dei comuni “ad anni pari”, quand’anche non voglia essere restrittivamente intesa come solo possibile in aumento, non potrà che essere letta coordinandola con il complessivo impianto normativo che comprende anche la regolare conclusione del concorso straordinario.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00097/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00581/2015 REG.RIC.</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 581 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: &#8232;Farmacia Domenicone S.n.c. e dott.ssa Anna Cominazzini, rappresentate e difese dagli avv. Riccardo Ludogoroff, Sonia Selletti, Annalisa Cecchi, con domicilio eletto presso l’avv.to Riccardo Ludogoroff in Torino, corso Montevecchio, 50;<br />
<em>contro</em><br />
Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv.to Giovanna Scollo, con domicilio eletto presso l’avv.to Giovanna Scollo in Torino, Via Meucci 1;<br />
<em>nei confronti di</em><br />
Comune di Gattinara, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito; &#8232;Ordine dei Farmacisti della Provincia di Vercelli e Biella, Azienda Sanitaria Locale di Vercelli, Senni Dott.ssa Raffaella;<br />
<em>per l&#8217;annullamento</em><br />
della nota della Regione Piemonte, Direzione Sanità, prot. n. 10351/A1G000, classificazione 1G.120.20, del 22 maggio 2015, avente ad oggetto: &#8220;Comune di Gattinara &#8211; Revisione Pianificazione sedi farmaceutiche del territorio comunale&#8221;;- nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali, connessi o comunque in rapporto di correlazione, anche se il contenuto sia allo stato sconosciuto;<br />
nonchè, con i motivi aggiunti depositati in data 4 giugno 2015, per l&#8217;annullamento previa sospensione, anche con misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a.,- dell&#8217;avviso pubblicato in data 28 maggio 2015 sul sito della Regione Piemonte di &#8220;avvio di interpello vincitori concorso straordinario assegnazione sedi farmaceutiche nei Comuni della Regione Piemonte&#8221;;- nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali, connessi o comunque in rapporto di correlazione, anche se il contenuto sia allo stato sconosciuto;<br />
nonchè, con i motivi aggiunti depositati in data 22 settembre 2015, per l&#8217;annullamento- della nota della Regione Piemonte, Direzione Sanità, prot. n. 14226/A14070, classificazione 1G.120.20 del 16 luglio 2015, avente ad oggetto &#8220;assegnazione della sede farmaceutica a seguito di espletamento del pubblico concorso straordinario per l&#8217;assegnazione delle sedi farmaceutiche nei Comuni della Regione Piemonte, bandito con D.D. 814 del 19/11/2012 e s.m.i.&#8221; resa nota ai ricorrenti, a seguito di apposita istanza di accesso, in data 4 settembre 2015;- nonchè di tutti gli atti presupposti consequenziali, connessi o comunque in rapporto di correlazione, anche se il contenuto sia allo stato sconosciuto, con riserva di proporre motivi aggiunti, compreso, tra questi, ove ed in quanto occorrer possa, dell&#8217;avviso pubblicato in data 22 giugno 2015 sul sito internet della Regione Piemonte avente ad oggetto &#8220;pagamento tassa di concessione regionale e indicazione locali della farmacia&#8221;.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Piemonte;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2016 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
FATTO<br />
Le ricorrenti sono titolari di esercizi farmaceutici nel Comune di Gattinara.<br />
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 16.4.2012 il Comune ha disposto l’istituzione della terza sede farmaceutica in applicazione del criterio dei “resti di popolazione” alla luce dei nuovi parametri previsti dal d.l. n. 1/2012.<br />
La sede così istituita è stata inserita nel concorso straordinario bandito dalla Regione Piemonte con D.D. n. 814/2012, la cui gestione è regolata dal d.l. n. 1/2012 e <em>ex lege </em>demandata alla Regione.<br />
Nelle more dell’espletamento del concorso la popolazione del Comune di Gattinara ha subito una flessione e le farmacie ricorrenti, in data 11.12.2014, hanno avanzato formale istanza al Comune di Gattinara per la soppressione della terza sede farmaceutica.<br />
Il sindaco ha riscontrato positivamente l’istanza tuttavia interpellando la Regione la quale ha rifiutato di stralciare la sede dal concorso straordinario, diffidando il Comune dal provvedere nel senso auspicato dalle ricorrenti. Il Comune non ha quindi soppresso la sede contestata.<br />
Evidenziava la Regione che il concorso straordinario si era infatti nelle more concluso ed erano in corso gli interpelli per l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche, circostanze che impedivano di mutare i posti messi a concorso.<br />
Avverso tale atto le farmacie ricorrenti deducendo le seguenti censure:<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della l. n. 475/1968 come modificato dall’art. 11 d.l. n. 1/2012 e incompetenza della Regione per l’insindacabilità delle scelte dell’ente comunale in materia di revisione della pianificazione delle sedi farmaceutiche. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica. Travisamento, arbitrarietà ed erroneità dei presupposti, disparità di trattamento. L’amministrazione regionale avrebbe indebitamente interferito con il potere comunale di revisione delle piante organiche delle farmacie; inoltre sussiste pacificamente un interesse dei titolari di esercizi farmaceutici in attività a chiedere la revisione della pianta organica. Né la decisione della Regione interferirebbe con il legittimo affidamento dei concorrenti del concorso straordinario, non essendo ancora stato disposto l’interpello per l’assegnazione delle sedi. Da ultimo sarebbe noto almeno un caso in cui la Regione si sarebbe diversamente comportata.<br />
Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 4.6.2015 parte ricorrente ha impugnato l’avviso in data 28.5.2015, con il quale la Regione Piemonte ha avviato l’interpello dei vincitori del concorso straordinario di assegnazione delle sedi farmaceutiche, ivi inclusa quella qui in contestazione, deducendo analoga censura.<br />
Con secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato anche alla controinteressata sopravvenuta, depositato in data 22.9.2015, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la sede del Comune di Gattinara è stata definitivamente assegnata, deducendo analoga censura.<br />
Si costituiva la Regione Piemonte, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso.<br />
All’udienza dell’11.1.2016 la causa veniva discussa e decisa nel merito.<br />
DIRITTO<br />
La vertenza investe una delicata problematica (in relazione alla quale la giurisprudenza è in corso di formazione, con soluzioni non univoche) che sta dando luogo a nutrito contenzioso.<br />
Pare opportuno muovere da un breve inquadramento preliminare.<br />
Con il d.l. n. 1/2012, art. 11, convertito in l. n. 27 del 24 marzo 2012, il legislatore, intervenendo sulla legge n. 475/1968, ha effettuato una scelta di complessivo impianto pro-concorrenziale.<br />
La nuova disciplina infatti ha provveduto a:<br />
1) abbassare il rapporto tra numero di esercizi farmaceutici ed abitanti a 3300, prevedendo contestualmente, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, la conclusione di un concorso straordinario per l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche così venutesi necessariamente a creare (cfr. art. 11 co. 3 d.l. n. 1/2012); intestare alla Regione la gestione del concorso;<br />
2) prevedere la possibilità, da parte della Regione, di istituire nuove sedi farmaceutiche avulse dal criterio della popolazione, da localizzarsi nelle stazioni, negli aeroporti, nelle stazioni di servizio ad elevato traffico, nei centri commerciali.<br />
Al fine di consentire l’indizione del concorso straordinario la stessa legge ha previsto (art. 11 co. 2) che i Comuni, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, effettuassero una ricognizione della propria popolazione in base agli indici ISTAT relativi ai residenti al 31.12.2010 e inoltrassero tali dati alla Regione, previa individuazione delle nuove sedi farmaceutiche venutesi così a creare.<br />
Siffatto impianto normativo consente di affermare che: la scelta, dichiaratamente pro-concorrenziale (la norma si inserisce nel d.l. per “la concorrenza, lo sviluppo e la competitività” e l’art. 11 del d.l. è intitolato “potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica”) è, quanto al concorso straordinario, riconducibile direttamente al legislatore nazionale (neppure alla Regione, che è solamente chiamata a gestire la procedura di concorso straordinario); l’aumento delle sedi è infatti immediata e matematica conseguenza dell’abbassamento <em>ex lege</em> del rapporto popolazione/esercizi; per l’ovvia esigenza pratica di stabilire un <em>dies a quo </em>omogeneo del nuovo corso e renderlo concretamente operativo (con la necessità, appunto di un concorso) lo stesso legislatore ha individuato il dato convenzionale, corrispondente alla popolazione rilevata al 31.12.2010, in base al quale creare nuove sedi e metterle e a concorso.<br />
L’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche da parte dei Comuni non presenta, per queste ipotesi, alcun aspetto di discrezionalità, essendo i medesimi tenuti, entro precisi termini, a provvedervi sulla base di un puntuale e predefinito dato anagrafico scelto dalla legge. La soluzione è talmente obbligata che il legislatore ha anche previsto un meccanismo di sostituzione del Comune da parte della Regione in caso di inerzia del primo (cfr. art. 11 co. 9 d.l. n. 1/2012).<br />
Lo stesso legislatore non assume come dirimente la perfetta coincidenza tra i dati anagrafici coevi al concorso e il numero dei posti messi a bando tanto è vero che sceglie, <em>ex lege, </em>il 31.12.2010 quale momento dal quale evincere i dati di popolazione per individuare le nuove sedi farmaceutiche, data <em>ab origine</em> non coeva al momento di indizione del concorso (previsto dalla legge del 2012, e quindi da svolgersi quantomeno necessariamente nell’anno 2012). La scelta convenzionale si giustifica per evidenti esigenze di omogeneizzazione della procedura su tutto il territorio nazionale.<br />
Il rapporto numero di esercizi farmaceutici e numero di abitanti non è neppure, nell’impianto complessivo della legge, parametro imprescindibile, tanto è vero che è anche prevista l’istituzione di altre farmacie in luoghi ad alto traffico di persone, secondo criteri avulsi dal rapporto popolazione/farmacie (art. 11 co. 1, e quindi nuovo comma 1 bis della l. n. 475 del 1968).<br />
La nuova legge ha presentato certamente alcune difficoltà interpretative, in particolare per quanto concerne il soggetto cui, al di là del concorso straordinario, il legislatore ha oggi ormai demandato la gestione delle piante organiche (ammesso che ancora tali siano qualificabili) delle farmacie.<br />
Infatti lo stesso art. 1 del d.l. n. 1/2012 intesta ai Comuni il compito di identificare “le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un&#8217;equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell&#8217;esigenza di garantire l&#8217;accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate” e prevede che “il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall&#8217;Istituto nazionale di statistica”.<br />
La giurisprudenza maggioritaria, per ragioni di coerenza sistematica, si è allo stato attestata nel ritenere che la competenza generalizzata in tema di distribuzione e numero delle sedi farmaceutiche (non solo quindi limitata alla localizzazione delle farmacie istituite in seguito allo straordinario incremento numerico indotto dalla legge del 2012) compete in linea di massima al Comune.<br />
A questo orientamento si è sostanzialmente già conformato questo Tar (Cons. St. sez. III n. 1858/2013; Cds sez. III 4667/2013; Tar Piemonte, sez. II n. 1461/2014; in senso analogo anche Tar Milano, sez. III, n. 1109/2015).<br />
La soluzione non è scevra di criticità, se si considera che, allo stato attuale, i Comuni sono anche potenziali gestori di farmacie (rispetto alle quali assumono quindi una posizione di sostanziale imprenditore pubblico in potenziale conflitto di interessi con i restanti farmacisti concorrenti); sullo specifico punto la Corte Costituzionale, già interpellata, ha ritenuto di dichiarare la questione inammissibile perché non rilevante nello specifico giudizio <em>a quo </em>(Corte Costituzionale ord. n. 24/2015).<br />
Vi è da aggiungere che l’argomento favorevole ad una generalizzata competenza comunale in materia (la prossimità al territorio che meglio consentirebbe la localizzazione attenta del servizio), se può essere valido (salve le rilevate criticità in punto potenziale conflitto di interessi) quanto alla concreta collocazione delle singole farmacie, presta il fianco a critiche con riferimento all’individuazione del numero assoluto di farmacie.<br />
Tale ultimo aspetto appare certamente più vicino a problematiche di concorrenza (come tali in effetti trattate dal legislatore del 2012) unitamente ad esigenze di garanzia di livelli minimi di prestazioni sanitarie; a ciò si aggiunga che, fisiologicamente, l’ente locale è non solo il più vicino alla esigenze della collettività ma anche il più esposto a pressioni micro-corporative, là dove si tratti di aprire una maggiore concorrenza rispetto a soggetti imprenditoriali già presenti nel territorio.<br />
Da ultimo non può non osservarsi che l’intero impianto normativo che garantisce un rapporto rigido tra abitanti e numero di farmacie viene giustificato (per non confliggere frontalmente con mere esigenze di apertura del mercato) con ragioni di tutela della salute e di servizio sanitario e sua capillare distribuzione, ragioni la cui principale gestione non spetta al livello comunale.<br />
In tale contesto si colloca la citata norma di cui al d.l. n. 1/2012 che prevede che i Comuni provvedano ad una revisione del numero delle farmacie entro il 31 dicembre di ogni anno pari.<br />
Parte ricorrente rileva che il Comune di Gattinara ha provveduto, sin dal 2012 (doverosamente), alla istituzione di una nuova sede farmaceutica da mettere a concorso straordinario, ai sensi del d.l. n. 1/2012, ed in base ai dati di popolazione al 31.12.2010.<br />
Il concorso straordinario, pacificamente, si è protratto oltre il termine prefigurato dal legislatore (evidentemente in forma ordinatoria) e non si è concluso nei 12 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 1/2012 (scaduti a marzo 2013).<br />
Altrettanto pacificamente questo ritardo nella gestione della procedura non è imputabile alla Regione ma ai ritardi nella gestione della parte di organizzazione del concorso di competenza nazionale (occorreva la creazione di una piattaforma nazionale, predisposta dal Ministero della salute).<br />
La graduatoria finale del concorso straordinario (nel cui bando è stata inserita la nuova sede istituita nel Comune di Gattinara nel 2012 ) è stata approvata con D.D. n. 1039 del 2.12.2014 della Regione Piemonte ed è stata pubblicata sul B.U.R.P. n. 49 del 4.12.2014.<br />
L’atto introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 1.6.2015 (quindi circa sei mesi dopo l’approvazione della graduatoria finale) e fa seguito ad una istanza di soppressione della nuova sede farmaceutica formulata dai ricorrenti all’amministrazione comunale l’11.12.2014, quindi sempre successivamente alla chiusura del concorso.<br />
L’istanza delle parti muove dall’assunto della sussistenza di un “obbligo” del Comune di procedere a revisione in riduzione del numero delle farmacie, ai sensi del nuovo art. 2 co. 2 della l. n. 475 del 1968, sulla base dei nuovi (e più bassi) dati anagrafici rilevati presso detto Comune in data 31.12.2014 (anno pari).<br />
Ritiene il collegio che l’interpretazione proposta dai ricorrenti porti a risultati in conflitto con la <em>ratio </em>stessa dell’impianto normativo del d.l. n. 1/2012, ed eccedenti il reale senso della competenza comunale in materia; come tale questa interpretazione non si ritiene condivisibile.<br />
Sul punto sussiste, per altro, giurisprudenza di primo grado che ha ritenuto addirittura che il nuovo comma 2 dell’art. 2 della l. n. 475/1968 abiliti il Comune solo ad eventuali interventi in aumento del numero delle farmacie e non in diminuzione (tale interpretazione potrebbe essere la più coerente con la complessiva <em>ratio legis</em> sopra descritta).<br />
Anche a non voler seguire siffatta radicale soluzione, ritiene il collegio di non poter pervenire a diversi esiti per quanto riguarda la specifica problematica delle sedi messe a concorso straordinario.<br />
E’ innanzitutto non pertinente l’assunto dei ricorrenti secondo cui l’istituzione delle nuove sedi oggetto di concorso straordinario sarebbe stata frutto di una scelta discrezionale dell’amministrazione comunale, suscettibile (come ogni scelta discrezionale) di revisione per il mutato contesto; come ampiamente dimostrato l’istituzione delle nuove sedi è stata voluta dal legislatore nazionale, coerentemente con la propria competenza in materia tanto di concorrenza che di gestione dei servizi sanitari, ed è stata imposta (pena l’intervento sostitutivo) alle amministrazioni locali. Come quindi il Comune non ha esercitato alcuna discrezionalità nell’individuare, sulla scorta del dato anagrafico del 31.12.2010, la nuova sede farmaceutica, così non pare godere, in questo particolare contesto di attuazione del d.l. n.1/2012, di discrezionalità in una soppressione che finirebbe per minare la compiuta attuazione della scelta già compiuta dal legislatore nazionale.<br />
Né si condivide l’individuazione di un “obbligo” dell’amministrazione comunale di procedere a revisione ad anni pari ove la popolazione sia diminuita.<br />
Il rigoroso rispetto del rapporto popolazione numero di esercizi farmaceutici non è infatti un presupposto necessario nel d.l. 1/2012; la normativa individua un dato anagrafico convenzionale (per ovvie, condivisibili, ragioni pratiche di ordinata e uniforme gestione di una procedura concorsuale, il cui regolare decorso resterebbe necessariamente minato ove i presupposti potessero casualmente e indiscriminatamente mutare nel corso del suo svolgimento) <em>ab origine </em>disallineato da una rigorosa corrispondenza tra i dati anagrafici e il numero delle nuove farmacie oggetto di concorso; la stessa legge prevede poi specifiche ed ulteriori ipotesi di istituzione di farmacie avulse dai dati di popolazione.<br />
Per altro il fenomeno della farmacie soprannumerarie è noto ed esistente, in quanto fisiologica e possibile conseguenza della fluidità dei flussi demografici, e tanto del tutto a prescindere dall’espletamento del concorso straordinario; né l’impianto della legge può essere irrazionalmente letto nel senso di “imporre” una immediata soppressione di sedi farmaceutiche (in ipotesi operative) in istantaneo adeguamento al mutare della popolazione. La stessa giurisprudenza invocata da parte ricorrente in tema di interesse dei farmacisti a sollecitare la revisione, anche in riduzione, delle piante organiche in ipotesi di farmacie soprannumerarie assume come necessarie due condizioni: presupposto della revisione in riduzione è che la sede di cui si chiede la soppressione sia vacante e che l’amministrazione ritenga sussistere un interesse pubblico (e non privato concorrenziale degli altri farmacisti) a detta soppressione (cfr. Cds., sez. V n. 2717/2006).<br />
Volendo coordinare i principi così precedentemente affermatisi con la nuova competenza comunale in materia di revisione delle piante organiche e con le esigenze di regolare espletamento del concorso straordinario si ritiene che:<br />
&#8211; l’interesse pubblico all’istituzione di nuove sedi farmaceutiche sulla scorta del “convenzionale” dato demografico del 31.12.2010 ed alla loro assegnazione con il concorso straordinario contestualmente indetto è stato definitivamente valutato (nell’ambi<br />
&#8211; come il comune non aveva discrezionalità nella istituzione delle specifiche nuove sedi neppure, per queste specifiche sedi e nei limiti in cui l’intervento comunale finirebbe per porsi in contraddizione con i criteri dettati per il concorso, può avere d<br />
Non è corretto sostenere che l’intervento comunale non lederebbe le prerogative dei partecipanti al concorso; posto, infatti, che, come evidenziato, la graduatoria del concorso è stata approvata prima della richiesta di soppressione (la graduatoria è stata approvata il 2.12.2014 e pubblicata sul B.U.R.P. il 4.12.2014 e la prima istanza di soppressione è datata 11.12.2014) non pare sussistere dubbio che tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria (evidentemente pari al numero dei posti originariamente messi a bando) siano interessati al mantenimento del numero assoluto dei posti da assegnare; né rileva la circostanza che ancora non fosse stato espletato l’interpello per lo specifico abbinamento dei candidati ai posti (espletato nel corso del presente giudizio ed oggetto dei ricorsi per motivi aggiunti).<br />
A prescindere infatti da quale singolo candidato abbia poi chiesto la sede in contestazione è evidente che tutti avevano interesse a che tutti i posti oggetto di concorso fossero definitivamente assegnati.<br />
Né può parte ricorrente, come sostenuto in discussione, farsi portatrice delle ragioni dei controinteressati; la tesi di parte ricorrente è che neppure i vincitori di concorso avrebbero interesse ad una sede che, non rispettando meccanicamente il rapporto abitanti/farmacie, non sarebbe commercialmente appetibile. Siffatta valutazione di concreta convenienza della scelta imprenditoriale spetta evidentemente all’imprenditore interessato (il quale ha diritto a vedersi offrire la sede e facoltà di non accettarla, ove non la ritenga appetibile) e non certo ai suoi concorrenti, per contro interessati ad impedirgli l’accesso al mercato.<br />
Alla luce della straordinarietà della scelta del legislatore del 2012, nonché della gestione del connesso concorso (i cui termini, tempi e numeri sono stati tutti definiti dal legislatore nazionale) pare al collegio che le sedi necessariamente inserite nel bando del concorso straordinario non possano più, sino alla regolare conclusione del concorso stesso, essere considerate vacanti (presupposto pacifico per la loro revisione in soppressione), né essere suscettibili di potenziali indeterminati e casuali interventi in riduzione o modifica (sulla scorta di elementi volatili e talvolta imprevedibili quali i dati demografici) a procedura in corso ad opera delle numerosissime amministrazioni comunali interessate, non competenti né in materia di concorrenza né in materia di garanzia dei servizi minimi essenziali.<br />
Ancora la circostanza che il legislatore abbia previsto una possibile revisione delle piante organiche da parte dei comuni “ad anni pari”, quand’anche non voglia essere restrittivamente intesa come solo possibile in aumento, non potrà che essere letta coordinandola con il complessivo impianto normativo che comprende anche la regolare conclusione del concorso straordinario.<br />
La legge prevedeva la conclusione del concorso straordinario al più tardi entro la metà del 2013; l’eventuale revisione, ove cadente nel 2014, sarebbe dunque intervenuta il primo anno successivo alla conclusione del concorso e non avrebbe interferito con quest’ultimo; anche ammettendo una revisione in riduzione, essa non avrebbe potuto che prendere atto, al 31.12.2014, della qualità di sede occupata o vacante dei vari esercizi, così come cristallizzatasi dopo la conclusione del concorso (per la ribadita precisazione che la possibilità di soppressione presuppone che la sede sia vacante, si veda ancora recentemente Cds, sez. III, n. 1630/2015).<br />
Né pare giovare a parte ricorrente la recente decisione Cds n. 2959/2015; è infatti pur vero che la decisione, in <em>obiter, </em>ha affermato una possibile prima data di revisione delle piante organiche da parte dei comuni si collocherebbe al dicembre 2014, ma è altresì vero che, nel caso specifico, il giudice d’appello non era affatto chiamato a valutare le possibili interferenze del potere di revisione con un anomalo decorso del concorso straordinario.<br />
Nel caso oggetto della citata decisione, infatti, i farmacisti ricorrenti avevano invocato addirittura una pretesa revisione al 31.12.2012 (in quanto anno pari), destinata inevitabilmente a scontrarsi con la stessa struttura del concorso straordinario, come configurato dal legislatore del 2012, anche in assenza essenza di anomalie di decorso; il concorso è infatti stato <em>ab origine</em> previsto da bandirsi alla luce dei dati demografici del 31.12.2010 e fisiologicamente da concludersi entro metà 2013; l’impianto legislativo non può non dare per ovvio presupposto la coerenza tra i posti originariamente e obbligatoriamente messi a bando e quelli definitivamente oggetto di assegnazione all’esito del concorso; la tesi per cui a questi dati, individuati <em>ex lege</em>, dovessero sovrapporsi eventuali revisioni del dicembre 2012 comporterebbe un esito in contrasto con l’impianto normativo.<br />
Il giudice d’appello ha coerentemente scartato siffatta possibile distorta interpretazione.<br />
Prendendosi tuttavia ora ulteriormente atto del peculiare decorso del concorso (questione non affrontata in alcun modo nella citata sentenza d’appello e non prevedile da parte del legislatore del 2012) non può che preferirsi una interpretazione che individui il “primo anno pari” idoneo ad eventuali revisioni, nel “primo anno pari” comunque successivo al completamento del concorso; tale soluzione garantisce il rispetto degli obiettivi del legislatore del 2012 e salvaguarda un ordinato svolgimento della procedura straordinaria, riconducendo i vari istituti a complessiva razionalità.<br />
Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.<br />
Stante la novità della questione, con giurisprudenza contrastante e orientamenti in via di consolidamento, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,<br />
respinge il ricorso ed i motivi aggiunti;<br />
compensa le spese di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
&nbsp;<br />
Savio Picone, Presidente FF<br />
Roberta Ravasio, Consigliere<br />
Paola Malanetto, Primo Referendario, Estensore<br />
&nbsp;<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 29/01/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-1-2016-n-97/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.97</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.600</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-1-2016-n-600/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-1-2016-n-600/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-1-2016-n-600/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.600</a></p>
<p>Pres. FF. Corciulo, est. Raiola Sull’annullamento del provvedimento di conferma dell’interdittiva antimafia. 1. Ordine pubblico – Aggiornamento dell’interdittiva antimafia – Produzione di nuove circostanze di fatto da parte dell’istante – Onere motivazionale dell’Autorità Prefettizia – Specificazione dell’eventuale irrilevanza delle circostanze dedotte dall’istante. 2. Ordine pubblico – Aggiornamento dell’informativa antimafia –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-1-2016-n-600/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.600</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-1-2016-n-600/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.600</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. FF. Corciulo, est. Raiola</span></p>
<hr />
<p>Sull’annullamento del provvedimento di conferma dell’interdittiva antimafia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>1. Ordine pubblico – Aggiornamento dell’interdittiva antimafia – Produzione di nuove circostanze di fatto da parte dell’istante – Onere motivazionale dell’Autorità Prefettizia – Specificazione dell’eventuale irrilevanza delle circostanze dedotte dall’istante.</p>
<p>2. Ordine pubblico – Aggiornamento dell’informativa antimafia – Reato del traffico illecito di rifiuti – Non assume rilevanza in assenza della connotazione mafiosa o di altri elementi indizianti.</p>
<p>3. Ordine pubblico – Aggiornamento dell’informativa antimafia – Provvedimento di conferma – Motivazione – Sussistenza di contatti tra il socio e soggetti imputati per il traffico di rifiuti – Omessa contestazione a carico di questi ultimi del reato di cui all’art. 416bis – Conseguenza – Illegittimità del provvedimento di conferma dell’interdittiva.</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &nbsp;L’Autorità Prefettizia investita dell’istanza di riesame di un precedente provvedimento di interdittiva antimafia, ha l’onere motivazionale di esprimersi specificamente sull’attendibilità ed inerenza delle nuove circostanze di fatto rappresentate dall’istante e può confermare la precedente informativa solo dopo che in sede di istruttoria sia stata accertata l’infondatezza in punto di fatto dei nuovi elementi a discarico e la loro irrilevanza rispetto al precedente quadro sfavorevole. (1)&nbsp;</p>
<p>2. In materia di informativa antimafia la commissione del reato di traffico illecito di rifiuti se non è connotata dal metodo mafioso e se non è accompagnata da ulteriori elementi di natura oggettiva indizianti dell’infiltrazione mafiosa, non può ritenersi di per sé sufficiente a reggere sotto il profilo motivazionale una misura fortemente invasiva e condizionante della vita dell’impresa e del valore costituzionalmente tutelato della libera iniziativa economica, come una informativa antimafia che attesti l’esistenza delle situazioni rilevanti ai fini dell’art. 84, co. 4, e 91, co .6, D.lgs. 159/2011. (2)</p>
<p>3. Deve ritenersi illegittimo il provvedimento prefettizio di conferma dell’informativa antimafia motivato in ragione dei contatti tra il socio dell’impresa e alcuni soggetti imputati per il reato di traffico illecito di rifiuti, laddove a nessuno di questi sia contestato il rapporto associativo di tipo mafioso o la specifica aggravante di cui all’art. 7 D.L. 13/5/1991 n. 152, convertito nella Legge 12 Luglio 1991 n. 203.</p>
<p>(1) cfr. T.A.R. Campania, Sez. I, 5/6/2015 n. 3056.</p>
<p>(2) cfr. T.A.R. Campania, Sez. I, 10/7/2015 n. 3661; Cons. Stato, Sez. III, 15/1/2013 n. 204; T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 15/7/2014 n. 7571.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00600/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 03259/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3259 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Società -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Lorenzo Lentini, con il quale elettivamente domicilia in Napoli al viale Gramsci n. 16 presso lo studio dell’avv. G.Abbamonte;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">U.T.G. &#8211; Prefettura di Caserta e Ministero dell&#8217;Interno, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz n. 11;&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<div style="text-align: center;">1. del provvedimento di cui alla nota prot. n. 31408, del 3 giugno 2015, con la quale la Prefettura di Caserta ha confermato l’informativa antimafia interdittiva (prot. n. 16659) emessa in danno della società ricorrente in data 3.04.2014;<br />
2. della nota prefettizia del 30.03.2015;<br />
3. della nota della Questura di Caserta Cat. Q2/2/ANT/BN del 14.05.2015;<br />
4. della nota del comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta prot. n. 0169744/12-5 “P” del 21.05.2015;<br />
5. della nota del Nucleo Polizia Tributaria della guardia di Finanza di Caserta prot. n. 0242119/15 del 15.05.2015;<br />
6 della relazione redatta dai rappresentanti delle forze dell’ordine nella riunione del 21.05.2015;<br />
7 della segnalazione del CED del Dipartimento della P.S. del Ministero dell’interno;<br />
8. di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e dell’U.T.G. – Prefettura di Caserta;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visto l&#8217;art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;<br />
Giudice relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2015 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<div style="text-align: center;">Con ricorso notificato in data 16.06.2015 e depositato in data 20.06.2015, parte ricorrente esponeva in fatto:<br />
-di essere un’azienda di trasporti specializzata nel settore del trasporto dei rifiuti;<br />
-che nel mese di aprile 2014 era stata colpita da un’interdittiva antimafia, la quale benché sospesa in sede cautelare dal T.A.R. Campania Sez. Napoli (decreto presidenziale n.829/2014 ed ordinanza 967/2014) era stata confermata dalla sentenza di merito n<br />
-che le vicende penali a base dell’interdittiva, riguardanti il socio dell’impresa Sig. -OMISSIS- e i rapporti dell’impresa stessa con soggetti riconducibili alla criminalità organizzata di stampo camorristico, in particolare la famiglia -OMISSIS-, avevan<br />
-che, pertanto, essa ricorrente aveva adito il Consiglio di Stato, che, con ordinanza n.1014 del 6.03.2015, aveva respinto l’istanza di misure cautelari e indicava di chiedere un aggiornamento alla prefettura competente al fine di ottenere un’interdittiva<br />
&#8211; che la Prefettura di Caserta, investita di formale istanza in data 24.03.2015, inizialmente era rimasta inerte, costringendo parte ricorrente ad adire al T.A.R. Campania Sez. Napoli per un ricorso avverso il silenzio (R.G. 2306/2015), ma a pochi giorni<br />
&#8211; che la nuova interdittiva si fondava sui seguenti elementi: a)lo stralcio della posizione processuale del Sig.re -OMISSIS- avrebbe carattere neutro e irrilevante ai fini del giudizio de quo, b) dalla richiesta di rinvio a giudizio degli altri coimputati<br />
Sulla base di queste premesse, parte ricorrente articolava le seguenti censure in diritto:<br />
I. Violazione di legge – Art.91 com. V in relazione all’art. 84 D.Lgs 159/2011 – Elusione dell’obbligo di aggiornamento – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione e del presupposto – illogicità manifesta – omessa valutazione del quadro indiziario – Arbitrarietà – Sviamento in quanto l’UTG non avrebbe tenuto conto dell’ordinanza del Consiglio di stato sopracitata e del fatto che lo stralcio della posizione processuale del ricorrente non sarebbe un elemento di carattere neutro, violando in tal modo l’obbligo di aggiornamento<br />
II. Violazione di legge – art. 91 com. V in relazione all’art. 84 com. IV lett. a) del D. Lgs 91 com. VI D.lgs 159/2011 – Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – Eccesso di potere – Arbitrarietà – Difetto dei presupposti di istruttoria – Motivazione apparente – Incoerenza – Pretestuosità – Sviamento in quanto l’interdittiva si concretizzerebbe in un provvedimento meramente ricognitivo di vicende processuali, difettando di quell’elemento essenziale rappresentato dalla prova dell’incidenza di vicende prese in considerazione sull’attività d’impresa, il quale sarebbe stato colmato dalla prefettura con il riferimento a rapporti commerciali, familiari e alle frequentazioni del Sig.re -OMISSIS-;<br />
Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e l’UTG di Caserta, che resistevano al ricorso, evidenziando il carattere neutrale dello stralcio della posizione processuale del Sig. -OMISSIS- e la sua non incidenza sul complessivo quadro indiziario esistente.<br />
Con ordinanza n. 1382 del 15 luglio 2015, l’istanza di sospensiva veniva accolta.<br />
All’udienza pubblica del 2 dicembre 2015, la causa passava in decisione.</div>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<div style="text-align: center;">Il ricorso è fondato e va accolto.<br />
Come già rilevato in sede di cognizione sommaria cautelare, l’autorità prefettizia, nel determinarsi, in sede di aggiornamento, per la conferma dell’interdittiva antimafia in danno della società ricorrente, ha omesso di considerare le ragioni sottese al dato processuale dello stralcio della posizione di -OMISSIS- (che non risulta, allo stato, rinviato a giudizio a differenza degli altri coindagati) nel procedimento penale, instaurato ad iniziativa della DDA di Firenze, come un elemento rispetto al quale era necessario motivare specificamente la ritenuta permanenza del pericolo di condizionamento mafioso.<br />
Dalla documentazione acquisita in giudizio ad iniziativa di parte o a seguito di istruttoria ex officio (ord. n. 1533/2015), emerge, infatti, da un lato, l’esistenza di rapporti non buoni con altri soggetti riconducibili alla criminalità organizzata e, in specie, con esponenti della famiglia -OMISSIS- (cfr. estratto delle intercettazioni telefoniche svolte in data 28/09/2011, di cui vi è copia nella produzione di parte ricorrente del 20/06/2015), e, dall’altro l’assenza sia negli illeciti penali per i quali il predetto -OMISSIS- risulta indagato (cfr. comunicazione di iscrizione di reato del 13/07/2015) sia nelle frequentazioni di quest’ultimo riscontrate dalle forze di polizia ( e riportate nelle parte motivazionale del provvedimento impugnato) della necessaria connotazione mafiosa: i soggetti in compagnia dei quali il -OMISSIS- risulta essere stato controllato in alcune occasioni risultano, sì, indagati per reati connessi al traffico illecito dei rifiuti, ma per nessuno di essi è riportata la contestazione del reato associativo di tipo mafioso (art.416bis c.p.) o della specifica aggravante di cui all’art. art.7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203.<br />
Questa Sezione ha già avuto modo di puntualizzare il carico motivazionale – che per i rilievi appena formulati non risulta, perciò, soddisfatto nel caso di specie &#8211; cui deve far fronte l’autorità prefettizia investita di un’istanza di riesame di un precedente provvedimento di interdittiva antimafia, sancendo che, in caso di presentazione di un&#8217;istanza di aggiornamento della posizione antimafia di un&#8217;impresa, a cui sostegno sono allegate nuove circostanze di fatto, costituisce espresso onere motivazionale dell&#8217;Amministrazione quello di esprimersi specificamente sull&#8217;attendibilità ed inerenza di tali elementi sopravvenuti; in altri termini, un esito in senso confermativo è possibile, ma solo dopo che in sede istruttoria sia stata accertata l&#8217;infondatezza in punto di fatto dei nuovi elementi a discarico ed eventualmente l&#8217;irrilevanza rispetto al precedente quadro indiziario sfavorevole (TAR Napoli, sez. I, 5 giugno 2015, n. 3056).<br />
Inoltre, proprio con riguardo ai reati connessi al traffico illecito di rifiuti e alla necessità che la commissione accertata o presunta di questa sia connotata dal metodo mafioso, questa Sezione ha precisato che “sebbene il traffico di rifiuti appartenga al novero dei reati considerati maggiormente indizianti del fenomeno dell&#8217;infiltrazione mafiosa nella vita economica dell&#8217;impresa, questo dato non appare di per sé &#8211; in quanto non accompagnato da ulteriori elementi di natura oggettiva indicativi di quell&#8217;infiltrazione &#8211; sufficiente a reggere, sotto il profilo dell&#8217;assetto motivazionale, una misura fortemente incisiva e condizionante della vita di impresa e del valore costituzionalmente tutelato della libera iniziativa economica come un&#8217;informativa antimafia che attesti l&#8217;esistenza delle situazioni rilevanti ai fini dell&#8217;art. 84 comma 4, e dell&#8217;art. 91 comma 6, d.lg. n. 159 del 2011 (Codice antimafia).” (TAR Napoli, sez. I, 10/07/2015, n.3661; cfr. in termini CDS n.204/2013, TAR Lazio n.7571/2014)<br />
Conclusivamente, il gravame va accolto quanto all’impugnato dell’atto impugnato sub 1) dell’epigrafe, dovendo, invece, essere disatteso per l’impugnativa spiegata avverso gli ulteriori atti, privi di autonoma attitudine lesiva.<br />
Sussistono giusti motivi di equità avuto riguardi alla delicatezza delle materia e alla natura degli interessi coinvolti nella controversia, per compensare tra le parti le spese di giudizio.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede: &#8212;&#8212;-<br />
a)accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento di cui alla nota prot. n. 31408, del 3 giugno 2015, con la quale la Prefettura di Caserta ha confermato l’informativa antimafia interdittiva (prot. n. 16659) emessa in danno della società ricorrente in data 03/04/2014;<br />
b) rigetta nel resto;<br />
c) compensa tra le parti le spese di giudizio<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all&#8217;oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche e delle persone giuridiche citate in sentenza. Manda alla Segreteria di procedere all&#8217;annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Paolo Corciulo, Presidente FF<br />
Ida Raiola, Consigliere, Estensore<br />
Antonio Andolfi, Primo Referendario</div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 29/01/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione del controllo sugli Enti &#8211; Determinazione &#8211; 29/1/2016 n.1</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-del-controllo-sugli-enti-determinazione-29-1-2016-n-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-del-controllo-sugli-enti-determinazione-29-1-2016-n-1/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-del-controllo-sugli-enti-determinazione-29-1-2016-n-1/">Corte dei Conti &#8211; Sezione del controllo sugli Enti &#8211; Determinazione &#8211; 29/1/2016 n.1</a></p>
<p>PRES. SQUITIERI Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Eni S.p.A &#8211; Es. 2014 La gestione di ENI nel 2014 risente degli effetti di uno scenario caratterizzato dal&#160;trend&#160;negativo dei prezzi degli idrocarburi;&#160;trend&#160;che si è confermato, rafforzandosi, nel 2015 ed è tuttora in corso. Nel sistema di governance,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-del-controllo-sugli-enti-determinazione-29-1-2016-n-1/">Corte dei Conti &#8211; Sezione del controllo sugli Enti &#8211; Determinazione &#8211; 29/1/2016 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-del-controllo-sugli-enti-determinazione-29-1-2016-n-1/">Corte dei Conti &#8211; Sezione del controllo sugli Enti &#8211; Determinazione &#8211; 29/1/2016 n.1</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">PRES. SQUITIERI</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Eni S.p.A &#8211; Es. 2014</span></span></span></span></span></p>
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<div style="text-align: justify;">La gestione di ENI nel 2014 risente degli effetti di uno scenario caratterizzato dal&nbsp;<em>trend</em>&nbsp;negativo dei prezzi degli idrocarburi;<em>&nbsp;trend</em>&nbsp;che si è confermato, rafforzandosi, nel 2015 ed è tuttora in corso.<br />
Nel sistema di g<em>overnance</em>, &#8211; articolato secondo il modello tradizionale, con la responsabilità della gestione al Consiglio di Amministrazione, le funzioni di vigilanza al Collegio Sindacale e quelle di revisione legale dei conti alla Società di revisione &#8211; tra gli elementi di novità per il 2014 va notata l’attribuzione alla Presidente di un ruolo di maggior rilievo nei controlli interni, con la intestazione alla medesima della titolarità della proposta di nomina del Direttore della funzione&nbsp;<em>Internal Audit&nbsp;</em>e la gestione del relativo rapporto per conto del Consiglio.<br />
Per quanto riguarda i principali profili gestori per l’esercizio 2014, portati all’esame dell’assemblea degli azionisti del 13 maggio 2015, l’utile netto di Eni spa risulta di 4.455 milioni di euro, in aumento, rispetto al 2013, di € 41milioni (+ 0,9 per cento); il patrimonio netto è stato di 40.529 milioni di euro (in lieve decremento rispetto al 2013, esercizio nel quale era stato pari a 40.743 milioni di euro).<br />
L’utile netto di Gruppo di competenza degli azionisti Eni è stato di 1,29 miliardi di euro, con una contrazione di 3,86 miliardi rispetto al 2013, pari al 75 per cento, mentre l’utile operativo è stato di 7,91 miliardi con un calo del 10,9 per cento.<br />
Le variazioni sono dovute principalmente alla flessione delle quotazioni degli idrocarburi che ha ridotto i ricavi del settore&nbsp;<em>Exploration &amp; Production</em>. Il minore risultato dell’<em>upstream</em>&nbsp;è stato in parte compensato dalla migliorata&nbsp;<em>performance</em>&nbsp;dei settori&nbsp;<em>mid-downstream</em>. Complessivamente la gestione industriale (esclusi gli oneri straordinari) ha registrato una flessione dell’utile operativo pari a 1,1 miliardi di euro dovuta per 2,6 miliardi allo scenario negativo del prezzo degli idrocarburi, parzialmente compensata per 1,5 miliardi da recuperi di efficienza, ottimizzazioni e rinegoziazioni dei contratti nei&nbsp;<em>business mid-downstream</em>.<br />
L’utile netto&nbsp;<em>adjusted&nbsp;</em>di Gruppo di competenza degli azionisti Eni è stato di 3,70 miliardi, con una riduzione di 723 milioni rispetto al 2013, pari al 16,3 per cento, dovuta principalmente alla contrazione del risultato dell’<em>upstream</em>.<br />
Il patrimonio del Gruppo si è sostanziato in 62.209 milioni di euro con un aumento di 1.160 milioni rispetto al 2013.<br />
Il flusso di cassa netto da attività operativa è stato il più elevato degli ultimi sei anni, con un valore di 15,1 miliardi di euro che ha beneficiato della riduzione del capitale circolante nei settori E&amp;P e G&amp;P, in particolare per il recupero degli anticipi finanziari corrisposti per effetto della clausola&nbsp;<em>take-or-pay&nbsp;</em>dei contratti gas&nbsp;<em>long term</em>, e in Saipem.<br />
Il dividendo è stato di 1,12 euro per azione (€ 1,10 nel 2013) di cui € 0,56 distribuiti come acconto nel settembre 2014.<br />
Il costo del lavoro Eni è in diminuzione, essendo passato da 1,19 miliardi a 1,07 miliardi per il 2014, con un numero medio dei dipendenti pari a 12.701 unità (12.176 nel 2013).</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.82</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-29-1-2016-n-82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-29-1-2016-n-82/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.82</a></p>
<p>M. Nicolosi, Pres. A. Falferi Est. Sui limiti alla sindacabilità del giudizio di anomalia, sul divieto di caccia all’errore e lla verifica dell’attendibilità complessiva dell’offerta innanzi al giudice amministrativo, sul riepilogo dei subcriteri di valutazione da parte della commissione e sui limiti al principio di concentrazione e di continuità delle</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi, Pres. A. Falferi Est.</span></p>
<hr />
<p>Sui limiti alla sindacabilità del giudizio di anomalia, sul divieto di caccia all’errore e  lla verifica dell’attendibilità complessiva dell’offerta innanzi al giudice amministrativo, sul riepilogo dei subcriteri di valutazione da parte della commissione e sui  limiti al principio di concentrazione e di continuità delle operazioni di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Giudizio di anomalia – Verifica in sede giurisdizionale – Limiti<br />
&nbsp;<br />
2. Contratti della pubblica amministrazione – Giudizio di anomalia – Natura complessiva – Divieto di caccia all’errore – Sussistenza<br />
&nbsp;<br />
3. Contratti della pubblica amministrazione – Giudizio di anomalia &#8211; Contraddittorio effettivo tra stazione appaltante ed offerente – Necessità &#8211; Limiti ed eccezioni<br />
&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dall’Amministrazione sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell’istruttoria, ma non può effettuare autonomamente la verifica della congruità dell’offerta presentata e delle sue singole voci, sostituendo così la sua valutazione al giudizio, non erroneo né illogico, formulato dall’organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto (1)<br />
&nbsp;<br />
2. La verifica delle offerte anomale non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica (la c.d. “caccia all’errore”), ma mira, invece, ad accertare se l’offerta nel suo complesso sia attendibile ed affidabile e, dunque, se sia o meno in grado di offrire serio affidamento circa la corretta esecuzione della prestazione richiesta (2)<br />
&nbsp;<br />
3. Il corretto svolgimento del procedimento di verifica dell’anomalia presuppone un contraddittorio effettivo tra stazione appaltante ed offerente, di cui costituiscono necessari corollari l’assenza di preclusioni alla presentazione di giustificazioni ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, la immodificabilità dell’offerta ed al contempo la sicura modificabilità delle giustificazioni, nonché l’ammissibilità di giustificazioni sopravvenute e di compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile (3)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
(1) Consiglio di Stato, sez. V, 16 gennaio 2015, n. 89; id., sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6154; id., sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5530.<br />
&nbsp;<br />
(2) Consiglio di Stato, sez. III, 29 aprile 2015, n. 2186; id., sez. V, 23 marzo 2015, n. 1565<br />
&nbsp;<br />
(3) Consiglio di Stato, sez. V, 22 maggio 2015, n. 2581; id., 5 settembre 2014, n. 4516</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
N. 00082/2016 REG.PROV.COLL.<br />
N. 00497/2015 REG.RIC.</p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
(Sezione Prima)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 497 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Viberto Azienda Generale Costruzioni Srl, in proprio e quale capogruppo della costituenda ATI con Cordioli e C S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Michele Misino, Laura Poggi e Aurelio Bianchini D’Alberigo, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Venezia, S. Croce, 269;<br />
contro<br />
A.G.S.M. Verona Spa, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luigi Biondaro, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;<br />
nei confronti di<br />
Arcas Spa, in proprio e quale mandataria del RTI con Falcone Costruzioni in Acciaio srl, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Marengo, Emanuela Rizzi, con domicilio eletto presso quest’ultima in Venezia, Dorsoduro, 2420; Falcone Costruzioni in Acciaio Srl, En.In. Esco S.r.l.;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; del provvedimento del 27.02.2015 con cui AGSM Verona S.p.a. ha definitivamente aggiudicato all&#8217;ATI Arcas S.p.a. e Falcone Costruzioni in Acciaio S.r.l. l&#8217;appalto per le opere civili di completamento nell&#8217;ambito della realizzazione del nuovo impianto idr<br />
&#8211; del verbale finale di valutazione dell&#8217;offerta del 16.02.2015 con cui l&#8217;offerta di Arcas S.p.a. è stata considerata non anomala;<br />
a seguito di motivi aggiunti, per l&#8217;annullamento:<br />
&#8211; del provvedimento di data 06.05.2015, con il quale, a seguito di riesame, AGSM S.p.A. ha confermato l&#8217;aggiudicazione definitiva della gara al R.T.I. Arcas S.p.a. e Falcone Costruzioni in Acciaio S.r.l.;<br />
&#8211; il riesame dell’anomalia dell’offerta dell’ATI Arcas S.p.a. e Falcone Costruzioni in Acciaio S.r.l.<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, inerente e/o conseguente del medesimo procedimento.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agsm Verona Spa e di Arcas Spa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2015 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
AGSM –Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.A. (di seguito solo AGSM), con bando di data 5.8.2014, indiceva, per conto della società En.In.Esco srl (con socio unico AGSM), titolare di Autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di “un impianto idroelettrico allo sbocco del canale demaniale SAVA”, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 220 D.Lgs. n. 163/2006, per le “Opere civili di centrale e di adeguamento traversa, fornitura e posa in opera di paratoie di regolazione e organi di movimentazione, per la realizzazione del nuovo impianto idroelettrico di Belfiore (VR)”, per un importo a base d’asta di euro 7.460.000,00, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così strutturato: 80 punti offerta economica, 20 punti offerta tecnica, con esclusivo riferimento alla riduzione dei tempi di esecuzione lavori.<br />
Alla procedura negoziata partecipavano 15 operatori economici e all’esito delle operazioni di gara era dichiarata migliore offerente l’ATI costituita tra Arcas S.p.A. e Falcone Costruzioni in Acciaio srl (di seguito solo Arcas), che aveva offerto un ribasso sulla base d’asta del 37,95%.<br />
Sussistendone i presupposti, la Stazione Appaltante, con nota del 17.12.2014, avviava il procedimento di valutazione della congruità dell’offerta, richiedendo gli elementi giustificativi, che erano trasmessi da Arcas con nota del 5.1.2015. AGSM richiedeva ulteriori precisazioni con successiva nota di data 9.1.2015, che era riscontrata con comunicazione del 14.1.2015. Al fine di chiarire ulteriori dubbi della Stazione Appaltante, si procedeva, altresì, ad una audizione di Arcas, tenutasi in data 28.1.2015. Con successive note del 29 e 30.1.2015, Arcas forniva ulteriori argomentazioni giustificative, in relazione alle quali AGSM chiedeva documentazione a supporto, trasmessa dalla aggiudicataria con nota dell’11.2.2015.<br />
Infine, riassunte nel verbale del 16.2.2015 le valutazioni effettuate, AGSM, con provvedimento del 27.2.2015, riteneva non anomala l’offerta presentata dal RTI Arcas ed aggiudicava al medesimo l’appalto in questione per l’importo di euro 4.527.436,22.<br />
In considerazione dell’urgenza di dare avvio alla esecuzione dei lavori (evidenziata nella lettera di invito e nel Capitolato Speciale d’Appalto), in data 5.3.2015 si procedeva alla consegna lavori, nel cui verbale era riportata la data di conclusione degli stessi, fissata al 24.9.2015.<br />
Avverso l’aggiudicazione e gli altri atti indicati in epigrafe proponeva ricorso Viberto Azienda Generali Costruzioni srl (di seguito solo Viberto), in proprio e quale mandataria del RTI con Cordioli e C S.p.A., la quale, premesso di essersi collocata al secondo posto in graduatoria, denunciava, con un primo ordine di motivi ed in linea generale, l’insufficienza e incongruenza della motivazione del provvedimento di valutazione di congruità dell’offerta; con un secondo ordine di motivi, censurava, più nello specifico, gli aspetti su cui si erano incentrate le valutazioni della Stazione appaltante: da un lato, evidenziando la contraddittorietà tra quanto rilevato in sede di primo esame e quanto precisato nella valutazione finale, si denunciava l’erroneità nella quantificazione della sottostima dei prezzi delle voci inizialmente (e potenzialmente) ritenute anomale, con conseguente impossibilità non solo di percepire utile, ma anche di coprire i costi relativi alle spese generali; erano, inoltre, singolarmente confutate le voci di cui alle considerazioni finali espresse nel verbale del 16.2.2015, oltre che la qualità stessa di alcuni prodotti offerti; dall’altro, si contestavano le stime relative alle risorse umane da impiegarsi per il compimento della commessa, ritenute del tutto insufficienti ed incongrue, ridotte del 50%-70% rispetto alla reali necessità, anche in relazione ai tempi di esecuzione, ridotti rispetto a quelli previsti in bando; anche in tal caso, era evidente la contraddittorietà delle valutazioni finali rispetto alle originarie richieste di giustificazioni della Stazione Appaltante, né era rinvenibile idonea giustificazione in relazione a tali voci.<br />
La ricorrente formulava, altresì, istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.<br />
Resisteva in giudizio AGSM, la quale, previa contestazione degli argomenti avversari, chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.<br />
Si costituiva in giudizio anche Arcas che eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione alla società En.In.Esco srl per conto della quale era stata bandita la gara e, nel merito, concludeva per il rigetto del ricorso in quanto infondato, previa contestazione delle censure di parte ricorrente.<br />
Con ordinanza n. 154, assunta alla Camera di Consiglio del 23 aprile 2015, era accolta, ai fini del riesame del giudizio di anomalia, la richiesta di misura interinale.<br />
Con provvedimento di data 6.5.2015, a seguito del disposto “riesame” conclusosi con valutazione di non anomalia dell’offerta del RTI Arcas, la Stazione Appaltante confermava l’aggiudicazione definitiva della gara al suddetto RTI.<br />
Con atto per motivi aggiunti di data 6.6.2015, Viberto impugnava il nuovo provvedimento di aggiudicazione della gara, oltre al riesame dell’anomalia dell’offerta compiuto dalla Stazione Appaltante.<br />
La ricorrente, precisato che il provvedimento impugnato era da intendersi a tutti gli effetti come nuovo provvedimento, assunto in sostituzione di quello precedentemente impugnato con il ricorso introduttivo, dopo ampia premessa in punto di fatto, formulava un unico motivo di diritto: “<em>Violazione di legge e segnatamente degli articoli 86, 87 e 88 D.Lgs. 163/2006 e art. 3 L. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria; insufficienza, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione – travisamento dei presupposti di fatto</em>”.<br />
In sintesi, la ricorrente, richiamando i palesi errori di fatto, le irrazionalità e le evidenti contraddizioni logiche che avrebbero condotto all’adozione del giudizio di congruità, evidenziava che l’offerta Arcas relativa alle 30 voci, costituenti da sole l’85% del costo dell’opera, risulterebbe coincidere con il costo puro, senza considerare le spese generali e l’utile; tali conclusioni emergerebbero dall’esame delle 10 voci che AGSM aveva ritenuto potenzialmente anomale, in relazione al ribasso praticato Arcas, che non sarebbe giustificabile in base alla documentazione ed alle argomentazioni presentate dall’aggiudicataria; inoltre, alcune voci sarebbero state ritenute giustificate non sulla base di elementi forniti da Arcas, ma in forza di elementi giustificativi inseriti illegittimamente <em>ex novo</em> dalla Stazione Appaltante.<br />
Con successiva istanza di data 12.6.2015, la ricorrente chiedeva la sospensione cautelare del provvedimento di conferma dell’aggiudicazione.<br />
Con successivo ed ulteriore atto per motivi aggiunti di data 16.7.2015, la ricorrente ribadiva e specificava aspetti contraddittori nella valutazione compiuta dalla Stazione Appaltante, evidenziando incongruità in alcune voci di prezzi, ritenute rilevanti in sede di valutazione dell’anomalia (in particolare, in riferimento al prezzo per posa e fornitura del ferro).<br />
Alla Camera di Consiglio del 22 luglio 2015, la ricorrente chiedeva la riunione al merito dell’istanza di sospensione cautelare, in considerazione dello stato di avanzamento dei lavori.<br />
In vista dell’udienza di discussione, le parti hanno scambiato memorie difensive e di replica, con le quali hanno ulteriormente precisato le rispettive posizioni. In particolare, AGSM ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; Arcas ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce del fatto che l’appalto ha trovato pressoché totale esecuzione; la ricorrente, pur riconoscendo l’impossibilità di ottenere l’aggiudicazione della commessa, ha affermato la permanenza dell’interesse alla pronuncia, intendendo proporre azione volta al risarcimento dei danni subiti.<br />
Alla Pubblica Udienza del 2 dicembre 2015, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
Preliminarmente va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa di AGSM.<br />
La Stazione Appaltante, richiamando la decisione della Commissione europea del 14.7.2010 (2010/403/UE) ed il D.M. 5.8.2010, sostiene che En.In.Esco srl &#8211; titolare dell’opera e parte del contratto di cui alla gara in discussione – è impresa che opera nei settori speciali ex art. 208 D.Lgs. 163/2006, in un ambito aperto alla concorrenza, con conseguente sottrazione del procedimento di selezione del contraente alla giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 219 D.Lgs. 163/2006, essendo quest’ultimo inapplicabile.<br />
L’eccezione non è condivisibile.<br />
Invero, con D.M. 4 marzo 2013 è stato precisato che la “<em>decisione 2012/539/UE modifica, all&#8217;art. 2, la precedente decisione 2010/403/CE, adottata su istanza della Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. e riprodotta in apposito decreto del Ministro per le politiche europee in data 5 agosto 2010, disponendo che l&#8217;esclusione ivi accordata, per la macrozona nord dell&#8217;Italia, si applica limitatamente agli appalti destinati alla produzione ed alla vendita all&#8217;ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali, mentre agli appalti destinati alla produzione ed alla vendita all&#8217;ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tale esclusione non si applica, a decorrere dal 15 aprile 2013</em>” e sono state indicate le attività escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 163/2006; in tale ambito, è stato prevista l’esclusione per gli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica nella macrozona Nord, specificando che l’esenzione “<em>si applica limitatamente agli appalti destinati alla produzione e alla vendita all&#8217;ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali nonché di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, nella misura in cui essa non beneficia di remunerazione a titolo di nessuno dei sistemi di incentivazione previsti dalla legislazione vigente e non gode di priorità di dispacciamento</em>”.<br />
Come ricordato dalla ricorrente, nel caso in esame, titolare dell’opera e parte del contratto è la società En.In.Esco srl, società che “<em>godrà degli incentivi previsti dal decreto ministeriale 6 luglio 2012</em>” (doc. 15A AGSM).<br />
Pertanto, l’eccepito difetto di giurisdizione non è sussistente.<br />
Sempre in via preliminare, va rilevata l’intervenuta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo, atteso che, a seguito dell’ordinanza n. 154/2015 di questo Tribunale, la Stazione Appaltante ha assunto un nuovo provvedimento di aggiudicazione, sulla base di una rinnovata istruttoria, con la conseguenza che l’interesse della ricorrente all’annullamento dell’originario provvedimento di aggiudicazione, impugnato con il ricorso introduttivo, si è trasferito sul nuovo provvedimento impugnato con i motivi aggiunti.<br />
Tanto premesso e passando al merito, si osserva che il ricorso per motivi aggiunti è infondato e va, dunque, respinto.<br />
Si deve ricordare, in linea generale, che per giurisprudenza consolidata nelle procedure per l’aggiudicazione di appalti pubblici, la valutazione delle giustificazioni presentate dal soggetto tenuto a dimostrare che la propria offerta non è da considerarsi anomala, è vicenda che rientra nell’ampio potere tecnico-discrezionale della Stazione Appaltante, per cui soltanto in caso di macroscopiche illogicità, vale a dire di errori di valutazione evidenti e gravi, oppure di valutazioni abnormi o affette da errori di fatto, è ammissibile l’intervento del giudice della legittimità. In sostanza, nel caso di ricorso proposto avverso il giudizio di anomalia dell’offerta presentata in una pubblica gara, il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dall’Amministrazione sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell’istruttoria, ma non può effettuare autonomamente la verifica della congruità dell’offerta presentata e delle sue singole voci, sostituendo così la sua valutazione al giudizio, non erroneo né illogico, formulato dall’organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto (<em>ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 16 gennaio 2015, n. 89; id., sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6154; id., sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5530</em>). Sotto altro profilo, va, altresì, ricordato che la verifica delle offerte anomale non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica (la c.d. “caccia all’errore”), ma mira, invece, ad accertare se l’offerta nel suo complesso sia attendibile ed affidabile e, dunque, se sia o meno in grado di offrire serio affidamento circa la corretta esecuzione della prestazione richiesta (<em>Consiglio di Stato, sez. III, 29 aprile 2015, n. 2186; id., sez. V, 23 marzo 2015, n. 1565</em>). Ancora, giova precisare –anche in ragione delle censure più volte dedotte dalla ricorrente sotto questo specifico profilo &#8211; che il corretto svolgimento del procedimento di verifica dell’anomalia presuppone un contraddittorio effettivo tra stazione appaltante ed offerente, di cui costituiscono necessari corollari l’assenza di preclusioni alla presentazione di giustificazioni ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, la immodificabilità dell’offerta ed al contempo la sicura modificabilità delle giustificazioni, nonché l’ammissibilità di giustificazioni sopravvenute e di compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile (<em>Consiglio di Stato, sez. V, 22 maggio 2015, n. 2581; id., 5 settembre 2014, n. 4516</em>). Infine, è opportuno ulteriormente precisare che anche l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica della Stazione Appaltante, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidente errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell’Amministrazione (<em>Consiglio di Stato n. 4516/2014 cit.; id., 6 giugno 2012, n. 3340</em>).<br />
Ebbene, alla luce degli esposti principi, si osserva che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, le valutazioni operate dalla Stazione Appaltante nell’atto di riesame del giudizio, conseguente alla pronuncia n. 154/2015 di questo Tribunale, non risultano inficiate da profili di irragionevolezza e/o illogicità evidente, ovvero connotate da macroscopici errori di fatto. Al contrario, il detto provvedimento – che risulta particolarmente articolato ed approfondito – esprime proprio quelle valutazioni che hanno consentito di ritenere l’offerta di Arcas nel complesso attendibile ed affidabile.<br />
Il detto provvedimento –denominato “Allegato A riesame del giudizio di anomalia” -, in base al quale AGSM ha disposto la conferma dell’aggiudicazione definitiva in capo al RTI Arcas (provvedimento prot. n. 1376 del 6.5.2015), chiarisce nelle premesse che lo scopo perseguito è quello “di pervenire a certa e chiara valutazione della sussistenza o meno della anomalia e di poter di conseguenza procedere a nuovo provvedimento di aggiudicazione”. Nel provvedimento di “riesame”, che è articolato in due distinte parti, nella prima delle quali sono riportati i passaggi principali del primo esame di anomalia dell’offerta e nella seconda sono esposte le conclusioni del riesame vero e proprio, è chiarito che sono stati utilizzati solamente i dati disponibili alla data del primo esame.<br />
Il riesame vero e proprio è articolato in 5 distinti fasi: 1. individuazione delle potenziali anomalie; 2. analisi delle giustificazioni prodotte da Arcas il 7.1.2015; 3. analisi delle giustificazioni prodotte da Arcas il 15.1.2015; 4. analisi dei prezzi principali di sospetta anomalia; 5. analisi dei prezzi sovrastimati e conseguenti potenziali risparmi.<br />
I criteri utilizzati per individuare le potenziali anomalie, indicati nella fase 1, fondati su differenti riferimenti –stima dei costi del progettista e valori di offerta di un gruppo di concorrenti, in relazione alle voci risultate inferiori del 10% ed anche a 10Keu rispetto al minore dei riferimenti e determinanti l’85% del valore del costo stimato dal progettista- non appaiono irragionevoli o illogici. Tali criteri hanno permesso di individuare, in modo dettagliato ed oggettivo, dieci voci potenzialmente anomale, con indicazione dei valori di potenziale sottostima. Come emerge dalla fase 2, in forza dei giustificativi prodotti da Arcas in data 7.1.2015, per tre delle dieci voci individuate è stato possibile superare il sospetto di anomalia, sulla base di una motivazione che non si presenta viziata da evidenti errori di fatto, ovvero inficiata da ragionamenti gravemente illogici (forte ribasso dell’acciaio e del prezzo dell’energia elettrica nell’ultimo anno, unitamente alla specifica esperienza della mandante Falcone; offerta della ditta Anco srl in relazione alle impermeabilizzazioni; offerta della ditta Noldem in relazione alle demolizioni). Con le ulteriori precisazioni prodotte in data 15.1.2015 (fase 3), la struttura tecnica di AGSM che ha condotto il riesame ha potuto ritenere superati anche i dubbi su alcune voci secondarie sospettate di anomalia (due voci relative alla fornitura e posa in opera di impermeabilizzazioni bentonitica ed una relativa a sigillatura connettori), conclusioni fondate su argomentazioni che paiono condivisibili e, comunque, non irragionevoli; per quanto riguarda, in particolare, la “sigillatura connettori”, valutata economicamente pari a zero, AGSM precisa di aver svolto indagini tecniche che hanno permesso di individuare le ragioni –esplicitate nel provvedimento – che hanno consentito di indicare un prezzo pari a zero. Va, altresì, evidenziato che AGSM precisa che “Al di la delle singole giustificazioni è emerso complessivamente, sia dai documenti, che poi dall’audizione del 28/01/2015 che la ditta Arcas, grazie al suo fatturato e alla sua esperienza pluridecennale nel settore, ha la credibilità tecnica e finanziaria per riuscire ad ottenere da fornitori leader prezzi significativamente scontati anche su materiali di fornitura molto particolare e particolarmente costosi”, esplicitando, dunque, argomenti che non solo non sono efficacemente contestati dalla ricorrente, ma che anzi costituiscono elementi di valutazione presi espressamente in considerazione dallo stesso art. 87 D.Lgs. n. 163/2006, in relazione all’oggetto delle giustificazioni che l’offerente può allegare in sede di verifica dell’anomalia. Nella fase 4, AGSM esamina i principali prezzi sospetti di anomalia (centralina, carroponte, conferimento in discarica e posa giunto dilatazione): la Stazione Appaltante conferma di ritenere sottostimati il prezzo relativo alle centraline, al carroponte e al giunto di dilatazione, per le ragioni ivi indicate, mentre ritiene, in relazione alla voce “conferimento a discarica”, del tutto plausibile la giustificazione prodotta da Arcas, essendo il materiale di scavo ampiamente riutilizzabile sulla base delle stesse previsioni del CSA (art 41, ove è previsto che l’appaltatore “ha la facoltà di indirizzare diversamente la gestione dei materiali da scavo, nel rispetto della normativa vigente”), fornendo plausibile giustificazione, inoltre, anche in riferimento alle motivazioni poste a base del prezzo e della descrizione riportata dal progettista. A fronte della sottostima delle voci di cui al punto precedente, nella fase 5 AGSM esamina i prezzi sovrastimati e i conseguenti potenziali risparmi, rilevando che una importante sovrastima è rinvenibile in relazione alla fornitura e posa del ferro, il cui connesso risparmio è tale da compensare la sottostima relativa alla fornitura e posa di centraline, carroponte e giunti.<br />
In sede di conclusioni, AGSM, riassunto il percorso tecnico/logico seguito nell’effettuazione del riesame, precisa di poter affermare con ragionevole certezza che l’utile dichiarato dall’impresa in sede di giustificativo, pari a 131 Keu “risulti sostanzialmente confermato in quanto le voci di Offerta Prezzi sottostimate risultano compensate anche solo dalla voce di fornitura e posa ferro, sovrastimata della medesima quantità; e ciò anche senza considerarle sovrastime, e perciò i risparmi, conseguibili su altre voci e fra queste in primis, come già segnalato da Arcas, sulla fornitura di calcestruzzo e del prefabbricato”.<br />
In definitiva, la valutazione compiuta dalla Stazione Appaltante, come già evidenziato, risulta immune da evidenti profili di irragionevolezza e/o illogicità, sia in relazione al metodo utilizzato che in ordine alle motivazione poste a base delle analisi dei singoli prezzi esaminati, né sono ravvisabili macroscopici errori di fatto, tali da inficiare le conclusioni assunte da AGSM. Pertanto, la valutazione dell’anomalia dell’offerta presentata da Arcas, espressione di discrezionalità tecnica della Stazione Appaltante, si sottrae alle censure formulate dalla ricorrente Viberto.<br />
In definitiva e per tutte le ragioni esposte, il ricorso per motivi aggiunti è infondato e va, dunque, respinto.<br />
In considerazione del fatto che, a fronte del ricorso introduttivo, la Stazione Appaltante, sulla base dell’ordinanza di riesame di questo Tribunale, ha effettuato una nuova ed autonoma valutazione, sulla base di una diversa e più approfondita istruttoria, si ritiene che sussistano quelle gravi ragioni che consentono di interamente compensare tra tutte le parti le spese del giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio e rigetta i motivi aggiunti.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />
Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore<br />
Enrico Mattei, Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 29/01/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-29-1-2016-n-82/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.82</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.10</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-29-1-2016-n-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-29-1-2016-n-10/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.10</a></p>
<p>Presidente Criscuolo, Redattore Carosi In tema di bilancio e finanziamento delle Regioni e degli Enti locali Bilancio &#8211;Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 1, c. 1, legge della Regione Piemonte 05/02/2014, n. 1, in combinato disposto con l&#8217;Allegato A della stessa legge-Mancata previsione dello stanziamento della sommanecessaria per il perseguimento delle funzioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-29-1-2016-n-10/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.10</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-29-1-2016-n-10/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.10</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Criscuolo, Redattore Carosi</span></p>
<hr />
<p>In tema di bilancio e finanziamento delle Regioni e degli Enti locali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div abp="1551" style="text-align: justify;"><strong abp="1552">Bilancio &#8211;</strong><strong abp="1553">Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 1, c. 1, legge della Regione Piemonte 05/02/2014, n. 1, in combinato disposto con l&#8217;Allegato A della stessa legge</strong><strong abp="1554">-Mancata previsione dello stanziamento della sommanecessaria per il perseguimento delle funzioni conferite -Q.l.c. promossadal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte &#8211; Asserita violazione degli artt. 3, 97, 117 e 119 Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale </strong><br abp="1555" /><br />
&nbsp;<br abp="1556" /><br />
<strong abp="1557">Bilancio &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Artt. 2, c. 1 e 2, e 3 legge della Regione Piemonte 05/02/2014, n. 2, in combinato disposto con l&#8217;Allegato A della stessa legge- Mancata previsione della variazione in aumento rispetto alla cifra già stanziata in favore degli enti locali,necessaria per il perseguimento delle funzioni conferite &#8211; Q.l.c. promossa dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte &#8211; Lamentata violazione degli artt. 3, 97, 117 e 119 Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale</strong><br abp="1558" /><br />
&nbsp;<br abp="1559" /><br />
<strong abp="1560">Bilancio &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art.1 legge della Regione Piemonte 1° dicembre 2014, n. 19, in combinato disposto con l&#8217;Allegato A della stessa legge -Assestamento al bilancio di previsione &#8211; Previsione dell’assegnazione di ulteriori risorse, anziché della somma necessaria per il perseguimento delle funzioni conferite-Q.l.c. promossa dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte &#8211; Asserita violazione degli artt. 3, 97, 117 e 119 Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div abp="1562" style="text-align: justify;"><em abp="1563">È costituzionalmente illegittimoart. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l’anno 2014), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consente di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge della Regione Piemonte 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano; </em><br abp="1564" /><br />
&nbsp;<br abp="1565" /><br />
<em abp="1566">Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, commi 1 e 2, e 3 della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 2 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano;</em><br abp="1567" /><br />
&nbsp;<br abp="1568" /><br />
<em abp="1569">È costituzionalmente illegittimo l’art. 1 della legge della Regione Piemonte 1° dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consente di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div abp="1571" style="text-align: center;">SENTENZA N. 10<br abp="1572" /><br />
ANNO 2016<br abp="1573" /><br />
<br abp="1574" /><br />
<br abp="1575" /><br />
<br abp="1576" /><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br abp="1577" /><br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br abp="1578" /><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1579" style="text-align: justify;"><a name="_GoBack"></a>composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,<br abp="1581" /><br />
<br abp="1582" /><br />
ha pronunciato la seguente<br abp="1583" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1585" style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1586" style="text-align: justify;">nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l’anno 2014), in combinato disposto con l’Allegato A della stessa legge; degli artt. 2, commi 1 e 2, e 3 della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 2 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), in combinato disposto con l’Allegato A della stessa legge; dell’art. 1 della legge della Regione Piemonte 1° agosto 2014, n. 6 (Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016) e dell’art. 1 della legge della Regione Piemonte 1° dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie), in combinato disposto con l’Allegato A della stessa legge, promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con un’ordinanza del 20 novembre 2014 e due ordinanze del 16 aprile 2015, rispettivamente iscritte ai nn. 6, 141 e 142 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6 e 28, prima serie speciale, dell’anno 2015.<br abp="1587" /><br />
Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;<br abp="1588" /><br />
udito nell’udienza pubblica del 12 gennaio 2016 il Giudice relatore Aldo Carosi.<br abp="1589" /><br />
<br abp="1590" /><br />
<a name="fatto"></a><em abp="1592">Ritenuto in fatto </em><br abp="1593" /><br />
1.– Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con tre ordinanze pronunciate in tre ricorsi promossi rispettivamente dalla Provincia di Novara, dalla Provincia di Asti e nuovamente dalla Provincia di Novara, ed iscritti rispettivamente ai nn. 6, 141 e 142 del reg. ord. del 2015, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l’anno 2014), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge, laddove è stanziata la somma di euro 10.790.508,00 per l’anno 2014, degli artt. 2, commi 1 e 2, nella parte relativa alla unità previsionale di base (UPB) DB05011, capitolo 149827 (“Fondo per l’esercizio delle funzioni conferite – L.R. 34/98”) e 3, in combinato disposto con l’Allegato A della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 2 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), nella parte relativa all’UPB DB05011, capitolo 149827, dell’art. 1 della legge della Regione Piemonte 1° agosto 2014, n. 6 (Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), nella parte in cui non apporta alcuna variazione in aumento alla cifra già stanziata di soli euro 10.790.508,00 in favore degli enti locali, nonchè dell’art. 1, in combinato disposto con l’Allegato A della legge della Regione Piemonte 1° dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie), laddove, con riferimento, all’UPB DB05011, assegna ulteriori risorse per euro 14.040.000,00 in favore degli enti locali, per violazione degli artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.<br abp="1594" /><br />
Espone il giudice rimettente nelle ordinanze pronunciate nei suddetti giudizi, che la Provincia di Novara ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, la deliberazione della Giunta della Regione del Piemonte n. 2-157 del 28 luglio 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 2014, (avente ad oggetto “Leggi regionali 17/99 e 44/00 s.m.i. Art. 10 l.r. 34/98 e s.m.i. Ripartizione dei fondi agli Enti Locali piemontesi per l’esercizio delle funzioni conferite dalla Regione – anno 2014”), e la determinazione del dirigente del Servizio rapporti con le autonomie locali n. 165 del 29 luglio 2014 (avente ad oggetto “Leggi regionali 17/99, 44/00 e s.m.i. Impegno di spesa di Euro 9.390.428,71 da destinare alle Province piemontesi per l’esercizio delle funzioni conferite sul cap. 149827 del bilancio di previsione 2014”).<br abp="1595" /><br />
La Provincia di Novara ha chiesto anche la conseguente condanna della Regione Piemonte all’esatto adempimento dell’obbligo di garantire la capienza dello stanziamento delle risorse per le funzioni delegate alla Provincia di Novara per l’anno 2014, l’accertamento del diritto della Provincia di Novara, in virtù dell’accordo raggiunto con la Regione Piemonte, di ottenere trasferimenti finanziari adeguati alle funzioni ad essa delegate dalla Regione Piemonte per gli anni 2011, 2012 e 2013 e la conseguente condanna della Regione Piemonte al pagamento in favore della Provincia di Novara degli importi dovuti per tali ragioni.<br abp="1596" /><br />
La medesima ricorrente, in un successivo giudizio promosso davanti al TAR del Piemonte, ha altresì impugnato la determinazione dirigenziale n. 7 del 12 dicembre 2014 (avente ad oggetto “Leggi regionali 17/99, 44/00 e s.m.i. Impegno di spesa di euro 9.839.941,88 da destinare alle Province piemontesi per l’esercizio delle funzioni conferite sul cap. 149827 del bilancio di previsione 2014”) e la nota della Regione Piemonte prot. n. 849/A13010 del 23 gennaio 2015 con la quale l’amministrazione regionale ha evidenziato che il nuovo stanziamento in favore della Provincia di Novara (elevatosi per effetto della legge di assestamento del bilancio dalla precedente somma di euro 881.525,86 ad euro 923.723,89) deve considerarsi disposto in ottemperanza alla decisione cautelare del TAR, di cui all’ordinanza n. 431 del 2014, resa nel parallelo giudizio tra le medesime parti (RG n. 1101/2014). La Provincia di Novara ha chiesto anche la conseguente condanna della Regione Piemonte all’esatto adempimento dell’obbligazione di garantire la capienza dello stanziamento delle risorse per le funzioni delegate alla Provincia di Novara per l’anno 2014, e quindi al pagamento in favore della Provincia di Novara degli importi dovuti per tali ragioni.<br abp="1597" /><br />
La Provincia di Asti ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, la deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 2-157 del 28 luglio 2014, pubblicata sul B.U.R. n. 33 del 14 agosto 2014 (avente ad oggetto “Leggi regionali 17/99 e 44/00 s.m.i. Art. 10 l.r. 34/98 c s.m.i. Ripartizione dei fondi agli Enti Locali piemontesi per l’esercizio delle funzioni conferite dalla Regione – anno 2014”) nella parte in cui viene determinata in euro 741.486,32 la somma da destinare alla Provincia di Asti per l’esercizio delle funzioni conferite, nonché la successiva determinazione del dirigente del Servizio rapporti con le autonomie locali n. 165 del 29 luglio 2014 (avente ad oggetto “Leggi regionali 17/99, 44/00 e s.m.i. Impegno di spesa di Euro 9.390.428,71 da destinare alle Province piemontesi per l’esercizio delle funzioni conferite sul cap. 149827 del bilancio di previsione 2014”) con la quale le suddette somme sono state impegnate e ne è stata autorizzata la liquidazione, nonché, con motivi aggiunti depositati in data 3 marzo 2015, la deliberazione della Giunta regionale n. 1-665 del 27 novembre 2014 (avente ad oggetto “Variazione delle risorse finanziarie sull’assestamento al bilancio di previsione 2014”), pubblicata sul B.U.R. in data 18 dicembre 2014 e la determinazione dirigenziale n. 7 del 12 dicembre 2014 (avente ad oggetto “Leggi regionali 17/99, 44/00 e s.m.i. Impegno di spesa di Euro 9.839.941,88 da destinare alle Province piemontesi per l’esercizio delle funzioni conferite sul cap. 149827 del bilancio di previsione dell’anno 2014”), pubblicata sul B.U. R in data 22 gennaio 2015.<br abp="1598" /><br />
Riferisce il giudice a quo che le Province ricorrenti lamentano nei rispettivi ricorsi che le somme stanziate in bilancio dalla Regione Piemonte nell’anno 2014 per l’esercizio di varie funzioni amministrative loro conferite con leggi regionali in attuazione del sistema di decentramento amministrativo previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), non sono sufficienti neppure a coprire gli oneri relativi alle retribuzioni del personale a suo tempo trasferito dalla Regione alle Province ricorrenti per l’espletamento di tali funzioni. Riferisce il TAR Piemonte che ha ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nella legge finanziaria regionale per il 2014, nella legge di approvazione del bilancio di previsione 2014 e nelle disposizioni di assestamento e, con separate ordinanze, ha disposto la sospensione cautelare degli atti impugnati sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi ai giudizi a quibus da parte della Corte costituzionale. Secondo il TAR Piemonte dagli atti prodotti risulterebbe che in attuazione delle leggi regionali n. 1 del 2014 e n. 2 del 2014, la Giunta della Regione Piemonte, con delibera n. 2-157 del 28 luglio 2014, ha individuato nell’importo complessivo di euro 10.790.508,00 le risorse finanziarie da destinare per l’esercizio delle funzioni conferite agli enti locali; in particolare, alle Province è stata assegnata la somma complessiva di euro 9.390.428,71.<br abp="1599" /><br />
Di conseguenza, con determinazione dirigenziale n. 165 del 29 luglio 2014, è stata autorizzata la liquidazione di quest’ultima somma a favore delle Province piemontesi sul capitolo n. 149827/2014. In base alla ripartizione proporzionale tra le varie Province, alla Provincia di Novara è stata così assegnata la somma di euro 881.525,86, ed alla Provincia di Asti la somma di euro 741.486,32.<br abp="1600" /><br />
In seguito, per effetto della legge regionale di assestamento del bilancio, n. 19 del 2014, il capitolo n. 149827 è stato incrementato complessivamente dell’importo di euro 14.040.000,00 e la quota riservata alle Province è stata conseguentemente aumentata di euro 9.839.941,88 (somma individuata nell’allegato n. 1 alla d.G.R. n. 1-665 del 27 novembre 2014), conseguentemente per la Provincia di Novara la somma assegnata si è elevata ad euro 1.805.249,75 e per la Provincia di Asti ad euro 1.518.467,06.<br abp="1601" /><br />
Espone il rimettente che tuttavia tali importi sarebbero manifestamente insufficienti a garantire la copertura di tutte le spese necessarie a far fronte all’esercizio delle funzioni conferite alle due Province ricorrenti, in quanto, come documentato nei giudizi, per il pagamento dei soli stipendi del personale la Provincia di Novara sosterrebbe una spesa superiore ad euro 2.500.000 annui, mentre la Provincia di Asti, per il pagamento dei soli stipendi al personale impiegato nelle varie funzioni conferite e delegate dalla Regione Piemonte necessiterebbe di una somma superiore ad euro 3.600.000 annui, con la conseguenza che le due amministrazioni provinciali – oltre a non poter materialmente esercitare le funzioni loro conferite – non sarebbero neanche in grado di mantenere le obbligazioni contratte con i terzi.<br abp="1602" /><br />
Il TAR per il Piemonte sostiene che le questioni di legittimità costituzionale sarebbero rilevanti per le decisioni da assumere in quanto le delibere impugnate, nell’attribuire lo stanziamento oggetto di contestazione alle Province ricorrenti, non avrebbero potuto riconoscere agli enti locali piemontesi maggiori risorse rispetto a quelle indicate negli allegati della legge finanziaria e delle leggi di approvazione e di assestamento del bilancio 2014, con riferimento alle somme da queste indicate nella summenzionata unità previsionale di base (UPB) DB05011 e, segnatamente, nel capitolo n. 149827.<br abp="1603" /><br />
Infatti, prosegue il rimettente, le delibere in questione nelle loro premesse riferiscono di dare attuazione alle predette disposizioni legislative. Secondo il giudice a quo sarebbe quindi evidente che le doglianze avanzate dalle Province ricorrenti non potrebbero che coinvolgere, in via necessaria e pregiudiziale, proprio la legge finanziaria e la legge di bilancio alle quali esse premettono di voler dare attuazione.<br abp="1604" /><br />
Secondo il giudice a quo vengono quindi in rilievo per la decisione dei ricorsi l’art. 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 1 del 2014, che ha previsto il rifinanziamento delle vigenti leggi regionali di spesa, tra le quali è indicata anche la legge della Regione Piemonte 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge, laddove viene stanziata la somma di euro 10.790.508,00 per l’anno 2014; l’art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. Piemonte n. 2 del 2014, mediante i quali è stato approvato il totale generale delle spese ed è stata autorizzata l’assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2014, l’art. 3 della medesima legge regionale, che ha approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 2014, entrambi in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge, nella parte relativa all’UPB DB05011, laddove assegna al capitolo 149827 (“Fondo per l’esercizio delle funzioni conferite – L.R. 34/98”) la somma, in termini di competenza, di euro 10.790.508,00; l’art. 1 della legge reg. Piemonte n. 6 del 2014, nella parte in cui non apporta alcuna variazione in aumento, nei sensi già indicati, con riferimento alla cifra già stanziata di euro 10.790.508,00 in favore degli enti locali; nonché l’art. 1 della legge reg. Piemonte n. 19 del 2014, che ha introdotto gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014, in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge, nella parte relativa all’UPB DB05011, ed al predetto capitolo 149827, assegnando ulteriori risorse agli enti locali per euro 14.040.000,00 e portando quindi lo stanziamento complessivo assestato ad euro 24.830.508,00.<br abp="1605" /><br />
Al riguardo, il rimettente espone che, in effetti, a norma dell’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a decorrere dall’anno 2013, ciascuna Regione a statuto ordinario deve assicurare la soppressione di tutti i trasferimenti regionali, aventi carattere di generalità e permanenza, di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all’indebitamento, in conto capitale diretti al finanziamento delle spese delle Province, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione). Peraltro, rammenta il TAR per il Piemonte che tale previsione normativa, nel concorrere ad attuare il disegno di federalismo fiscale ai sensi dell’art. 119 Cost., ha altresì stabilito che, per assicurare alle Province un importo corrispondente ai trasferimenti regionali così soppressi, ciascuna Regione deve comunque determinare, con proprio atto amministrativo (previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d’intesa con le Province del proprio territorio), una compartecipazione delle Province alla tassa automobilistica regionale e che tale compartecipazione può essere successivamente incrementata sulla base di disposizioni legislative regionali sopravvenute riguardanti le funzioni delle Province o in misura corrispondente alla riduzione di altri trasferimenti regionali; è altresì previsto che in caso di incapienza della tassa automobilistica rispetto all’ammontare delle risorse regionali soppresse, le Regioni debbano assicurare una compartecipazione ad altro tributo regionale, nei limiti della compensazione dei trasferimenti soppressi alle rispettive Province (comma 2 dell’art. 19 citato) ed è stato altresì previsto che, in caso di mancata fissazione della compartecipazione alla tassa automobilistica entro la data del 30 novembre 2012, lo Stato sarebbe intervenuto in via sostitutiva ai sensi dell’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).<br abp="1606" /><br />
Con riguardo alla situazione esistente in Piemonte, riferisce il TAR che la difesa della Regione non ha documentato se essa abbia fissato, entro il 30 novembre 2012, la misura della suddetta compartecipazione; né se si sia verificato un successivo intervento statale sostitutivo; né, ancora, se sia stato istituito il “Fondo sperimentale regionale di riequilibrio” che, ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del menzionato d.lgs. n. 68 del 2011, potrebbe consentire di realizzare, in forma progressiva e territorialmente equilibrata, l’attuazione del nuovo sistema; neppure risulta, si prosegue, che qualche determinazione sia stata ancora adottata; con la conseguenza che l’eventuale venir meno dei trasferimenti regionali, ai sensi del comma 1 dell’art. 19 del d.lgs. n. 68 del 2011, non potrebbe attualmente trovare la sua compensazione in alcuna voce. Pertanto, osserva il giudice a quo che l’attuale inoperatività, per la Regione Piemonte, della complessiva previsione di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 68 del 2011, rimasta inattuata nella pars construens (ossia, laddove assicura il recupero delle risorse soppresse), avrebbe dovuto impedire l’applicazione anche della pars destruens (ossia, laddove dispone la soppressione dei trasferimenti regionali alle Province); tale sarebbe difatti, secondo il giudice a quo, la necessaria interpretazione costituzionalmente orientata di tale previsione, nel senso cioè che la sua operatività debba intendersi sospesa fino a quando non saranno concretamente stabilite le modalità di recupero delle risorse soppresse. Per quanto sopra esposto, secondo il rimettente le leggi regionali che hanno approvato la finanziaria 2014 ed il bilancio di previsione per l’anno 2014, nonchè la legge di assestamento di bilancio 2014, hanno confermato – nonostante un leggero aumento recato dalla legge di assestamento – la consistente riduzione degli stanziamenti a favore delle Province per le funzioni loro delegate – riduzione che, evidenzia il rimettente, rispetto allo stanziamento per l’anno 2010, allora pari ad euro 60.000.000,00, assume proporzioni davvero inusitate, tenuto conto che la somma destinata alle Province per il 2014, anche dopo la legge di assestamento, era pari a meno di 20 milioni di euro – in tal modo esse di fatto impediscono alle Province la concreta possibilità di esercitare quelle funzioni, in violazione degli artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119 Cost.<br abp="1607" /><br />
Secondo il giudice a quo una siffatta riduzione violerebbe l’autonomia finanziaria delle Province, di cui agli artt. 117 e 119 Cost., con negative ricadute anche sul buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost). Osserva difatti il TAR piemontese che fino a quando le Province continueranno ad essere individuate, nella Costituzione, come enti costituenti la Repubblica e dotati di autonomia, anche finanziaria (art. 114, primo e secondo comma, e 119, primo comma, Cost.), la sottrazione delle risorse loro spettanti in base alle leggi regionali impugnate si tradurrebbe in una menomazione della loro autonomia finanziaria (è richiamata la sentenza n. 241 del 2012) perché costringerebbe tali enti a dare copertura ai costi delle funzioni trasferite con risorse proprie – che, peraltro, le Province ricorrenti sostengono di non possedere – ed altresì in un ostacolo all’assolvimento dei compiti istituzionali che, anche in base al sistema di decentramento amministrativo avviato con la legge n. 59 del 1997, tali enti territoriali sono chiamati a svolgere (è richiamata la sentenza n. 63 del 2013). Pertanto, secondo il rimettente, il ruolo delle autonomie locali, quale attualmente disegnato dalle richiamate norme costituzionali, non potrebbe considerarsi compatibile con una drastica riduzione dei servizi che gli enti locali sono chiamati a fornire ai cittadini, se giustificata esclusivamente da considerazioni di carattere finanziario fondate sull’equilibrio di bilancio.<br abp="1608" /><br />
Rammenta il TAR che il soddisfacimento delle ordinarie attività amministrative non dipenderebbe solo dalle risorse disponibili, ma anche dalle scelte sulla loro allocazione ed utilizzazione, dovendosi evitare che queste possano comportare la compromissione delle istanze costituzionali già richiamate. Pertanto, anche le leggi regionali in questione avrebbero dovuto allocare od utilizzare diversamente le risorse a disposizione della Regione, pur di garantire alle Province la salvaguardia della loro autonomia finanziaria e – correlativamente – di mantenere il buon andamento nell’amministrazione pubblica, ovviamente nel necessario rispetto del principio di previa copertura della spesa in sede legislativa (art. 81, quarto comma, Cost.).<br abp="1609" /><br />
Secondo il rimettente sarebbe altresì violato l’art. 3 Cost., sia sotto il profilo dell’irragionevolezza, in quanto la drastica riduzione degli stanziamenti disposta dalla Regione non terrebbe conto dell’esigenza (logica, ancor prima che giuridica) che le funzioni assegnate siano conferite unitamente alle risorse disponibili per il loro svolgimento, in considerazione del livello dei costi delle funzioni medesime; sia sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza sostanziale in quanto il mancato esercizio delle funzioni delegate alle Province – afferenti a settori nevralgici della vita economica e sociale della comunità territoriale (sono citati l’industria, le miniere, l’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, la gestione dei rifiuti, l’energia, la tutela delle acque, la difesa del suolo, la protezione civile, il turismo, i trasporti, l’istruzione, i servizi sociali, i beni culturali), lungi dal rimuovere gli ostacoli descritti dall’art. 3, secondo comma, Cost., al contrario li causerebbe e, allo stesso tempo, si tradurrebbe in inaccettabili discriminazioni di fatto tra i cittadini e nella sostanziale negazione dei loro diritti di libertà.<br abp="1610" /><br />
Il giudice a quo lamenta infine la violazione dell’art. 118 Cost. e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza: siffatti principi postulerebbero, secondo il rimettente, che determinate funzioni siano conferite anche alle Province le quali, così, ne diventano titolari ai sensi dell’art. 118, secondo comma, Cost. In tale quadro costituzionale, il mantenimento delle funzioni già conferite con legge statale, accompagnato però dal taglio delle risorse destinate a quelle funzioni, equivarrebbe ad una sostanziale espropriazione delle funzioni di cui le Province sono divenute titolari, in violazione del dettato costituzionale e del principio di sussidiarietà verticale (in applicazione del quale, invece, quelle funzioni erano state attribuite alle Province) ed anche del principio di adeguatezza, in quanto lo stanziamento disposto sarebbe del tutto inidoneo a consentire alle Province di far fronte ai costi che lo svolgimento di tali funzioni implicherebbe.<br abp="1611" /><br />
2.– È intervenuta in tutti i giudizi la Regione Piemonte, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili od infondate. La Regione Piemonte sottolinea innanzi tutto che le cifre che si indicano come insufficienti comprenderebbero solo parte delle funzioni delegate, mentre altre materie (quali quelle dei trasporti e dei servizi sociali), sarebbero finanziate con specifiche leggi regionali (leggi della Regione Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1, recante «Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422» e 8 gennaio 2004, n. 1, recante «Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento»).<br abp="1612" /><br />
Inoltre, con riferimento al fatto che i suddetti finanziamenti non basterebbero nemmeno a coprire le spese del personale, la Regione eccepisce che non sarebbe stato dimostrato che essi vengano utilizzati solo per l’esercizio delle funzioni conferite e delegate.<br abp="1613" /><br />
Evidenzia inoltre l’interveniente che la Regione Piemonte e le Province, nei tavoli della “Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali”, non avrebbero mai concordato di fissare i finanziamenti a seguito di resoconti dettagliati sui costi forniti dalle Province, optando diversamente per una forfetizzazione dei contributi. La Regione Piemonte, dopo aver descritto nel dettaglio i settori oggetto del d.lgs. n. 112 del 1998, che sarebbero stati a loro volta delegati alle Province con la legge della Regione Piemonte 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), osserva che occorrerebbe tenere conto delle attività coperte con fondi europei e che alcune delle attività delegate (per esempio in materia contributiva) verrebbero esercitate solamente in quanto vi sia la disponibilità finanziaria, mentre altre attività (ad esempio trasporti) sarebbero finanziate con altri fondi non compresi nella delibera impugnata. Prosegue la Regione Piemonte che l’art. 7 del d.lgs. n. 112 del 1998 menziona i fondi regionali “effettivamente” trasferiti dallo Stato, sicché la Regione non avrebbe potuto incrementare i fondi provinciali con fondi propri, in quanto già soggetti ad una drastica riduzione per effetto dei minori trasferimenti statali; non essendosi mai proceduto ad un esame dettagliato degli effettivi costi delle funzioni trasferite, che tengano conto anche degli elementi sopra elencati si sarebbe optato per la forfetizzazione del versamento regionale alle Province, come tale non necessariamente vincolato alla spesa storica degli anni precedenti. Tale versamento sarebbe stato peraltro concordato in sede di “Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali”, a cui avrebbero partecipato anche le Province ricorrenti. La Regione richiama altresì il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province) che individua l’anno 2013 quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica, ed in particolare l’art. 3, che enumera le funzioni fondamentali della Provincia ai fini della determinazione dei fabbisogni standard: secondo la Regione Piemonte sarebbe evidente che gran parte delle funzioni delegate dalla Regione siano attualmente ricomprese nell’esercizio delle funzioni fondamentali delle Province, così come ridefinite, sicché resterebbe «[d]ifficile […] stabilire un finanziamento ultroneo per attività analoghe svolte dal medesimo personale».<br abp="1614" /><br />
<br abp="1615" /><br />
<a name="diritto"></a><em abp="1617">Considerato in diritto </em><br abp="1618" /><br />
1.– Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con le ordinanze indicate in epigrafe, pronunciate in giudizi promossi rispettivamente dalla Provincia di Novara, dalla Provincia di Asti e nuovamente dalla Provincia di Novara, ed iscritti rispettivamente ai nn. 6, 141 e 142 del registro ordinanze dell’anno 2015, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l’anno 2014), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge, laddove è stanziata la somma di euro 10.790.508,00 per l’anno 2014, degli artt. 2, commi 1 e 2, nella parte relativa alla Unità previsionale di base (UPB) DB05011, capitolo 149827 (“Fondo per l’esercizio delle funzioni conferite – L.R. 34/98”) e 3, in combinato disposto con l’Allegato A della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 2 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), nella parte relativa all’UPB DB05011, capitolo 149827, dell’art. 1 della legge della Regione Piemonte 1° agosto 2014, n. 6 (Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), nella parte in cui non apporta alcuna variazione in aumento alla cifra già stanziata di soli euro 10.790.508,00 in favore degli enti locali, nonchè dell’art. 1, in combinato disposto con l’Allegato A della legge della Regione Piemonte 1° dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie), laddove, con riferimento, all’UPB DB05011, assegna ulteriori risorse per euro 14.040.000,00 in favore degli enti locali, per violazione degli artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.<br abp="1619" /><br />
Espone il giudice rimettente che le due Province hanno impugnato la deliberazione della Giunta della Regione Piemonte e la determinazione del dirigente del Servizio rapporti con le autonomie locali con le quali sono stati ripartiti ed impegnati i fondi contenuti nella richiamata posta di bilancio regionale.<br abp="1620" /><br />
Le medesime ricorrenti hanno altresì impugnato con ulteriore ricorso – la Provincia di Asti con motivi aggiunti – la deliberazione della Giunta regionale e la determinazione dirigenziale con le quali sono state incrementate ed impegnate le somme precedentemente ripartite sulla base della legge regionale di assestamento dell’esercizio 2014. È stata altresì impugnata la nota della Regione Piemonte prot. n. 849/A13010 del 23 gennaio 2015 con la quale l’amministrazione regionale ha evidenziato che il nuovo stanziamento in favore della Provincia di Novara deve considerarsi disposto in ottemperanza alla decisione cautelare del TAR, di cui all’ordinanza n. 431 del 2014, resa nel parallelo giudizio tra le medesime parti (RG n. 1101/2014).<br abp="1621" /><br />
Riferisce il giudice a quo che le Province ricorrenti lamentano nei rispettivi ricorsi che le somme stanziate in bilancio dalla Regione Piemonte nell’anno 2014 per l’esercizio di varie funzioni amministrative ad esse conferite con leggi regionali in attuazione del sistema di decentramento amministrativo previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) non sono sufficienti neppure a coprire gli oneri relativi alle retribuzioni del personale a suo tempo trasferito dalla Regione alle Province ricorrenti per l’espletamento di tali funzioni.<br abp="1622" /><br />
Secondo il TAR piemontese, dagli atti prodotti risulterebbe che, in attuazione delle leggi della Regione Piemonte n. 1 del 2014 e n. 2 del 2014, la Giunta ha individuato nell’importo complessivo di euro 10.790.508,00 le risorse finanziarie da destinare per l’esercizio delle funzioni conferite agli enti locali; in particolare, alle Province è stata assegnata la somma complessiva di euro 9.390.428,71. Di conseguenza, con determinazione dirigenziale n. 165 del 29 luglio 2014, è stata autorizzata la liquidazione di quest’ultima somma a favore delle Province piemontesi sul capitolo n. 149827/2014. In base alla ripartizione proporzionale tra le varie Province, alla Provincia di Novara è stata così assegnata la somma di euro 881.525,86 ed alla Provincia di Asti la somma di euro 741.486,32.<br abp="1623" /><br />
In seguito, per effetto della legge regionale di assestamento del bilancio n. 19 del 2014, il capitolo n. 149827 è stato incrementato complessivamente dell’importo di euro 14.040.000,00 e la quota riservata alle Province è stata aumentata di euro 9.839.941,88 (somma individuata nell’allegato n. 1 alla d.G.R. n. 1-665, del 27 novembre 2014). Per la Provincia di Novara la somma assegnata si è elevata dunque ad euro 1.805.249,75 e per la Provincia di Asti ad euro 1.518.467,06. Tali importi – anche nella misura temporaneamente incrementata dalla legge di assestamento in esecuzione della ordinanza cautelare – sarebbero manifestamente insufficienti a garantire la copertura di tutte le spese necessarie a far fronte all’esercizio delle funzioni conferite alle due ricorrenti, in quanto, come documentato nei giudizi, per il pagamento dei soli stipendi del personale la Provincia di Novara sosterrebbe una spesa superiore ad euro 2.500.000 annui, mentre la Provincia di Asti, per il pagamento dei soli stipendi al personale impiegato nelle varie funzioni conferite e delegate dalla Regione Piemonte, necessiterebbe di una somma superiore ad euro 3.600.000 annui, con la conseguenza che le amministrazioni provinciali – oltre a non poter materialmente esercitare le funzioni loro conferite – non sarebbero neanche in grado di adempiere le obbligazioni contratte con i terzi.<br abp="1624" /><br />
Le questioni sollevate sarebbero rilevanti per le decisioni da assumere in quanto le delibere impugnate, nell’attribuire lo stanziamento oggetto di contestazione alle Province ricorrenti, non avrebbero potuto riconoscere agli enti locali piemontesi maggiori risorse rispetto a quelle indicate negli allegati della legge finanziaria e delle leggi di approvazione e di assestamento del bilancio 2014. Pertanto le doglianze avanzate dalle Province non potrebbero che coinvolgere, in via necessaria e pregiudiziale, proprio la legge finanziaria, la legge di bilancio e le successive modifiche, le quali fissano il limite finanziario al potere dispositivo della Giunta e del dirigente preposto al settore.<br abp="1625" /><br />
Nelle ordinanze di rimessione viene ricordato che, a norma dell’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a decorrere dall’anno 2013, ciascuna Regione a statuto ordinario avrebbe dovuto assicurare la soppressione di tutti i trasferimenti regionali di parte corrente aventi carattere di continuità sostituendoli con una compartecipazione delle Province alla tassa automobilistica regionale e, in caso di insufficienza della tassa automobilistica rispetto all’ammontare delle risorse regionali soppresse, con una compartecipazione ad altro tributo regionale, nei limiti della compensazione dei trasferimenti soppressi (comma 2 dell’art. 19 citato). Tali prescrizioni normative non risulterebbero attuate dalla Regione Piemonte per cui le riduzioni dei trasferimenti regionali sono rimaste prive di compensazione.<br abp="1626" /><br />
In base alla lettura dei bilanci approvati con legge regionale il valore assoluto dei trasferimenti sulla apposita UPB DB05011, capitolo 149827, mette in luce la seguente evoluzione negativa: esercizio 2010 – stanziamento euro 60.000.000,00; esercizio 2011 – stanziamento euro 59.000.000,00; esercizio 2012 – stanziamento euro 40.000.000,00; esercizio 2013 – stanziamento euro 20.000.000,00 (euro 21.065.336,47 a seguito di assestamento); esercizio 2014 – stanziamento euro 10.790.508,00 (incrementato con legge di assestamento di euro 9.839.941,88, da destinare concretamente alle Province).<br abp="1627" /><br />
Secondo il giudice a quo una siffatta contrazione violerebbe l’autonomia finanziaria delle Province, di cui agli artt. 117 e 119 Cost., con negative ricadute anche sul buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.) poiché le risorse assegnate servirebbero solo a sostenere parzialmente gli oneri del personale senza una correlata utilità in termini di servizi resi.<br abp="1628" /><br />
Viene altresì lamentata la violazione dell’art. 3 Cost., sia sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto la riduzione degli stanziamenti disposta dalla Regione sarebbe assolutamente priva di proporzionalità, non tenendo in alcun conto che le funzioni sono state a suo tempo conferite contestualmente alle risorse umane e finanziarie necessarie per il loro svolgimento; sia sotto il profilo del principio di eguaglianza sostanziale, in quanto il mancato o cattivo esercizio delle funzioni delegate alle Province, «afferenti a settori nevralgici della vita economica e sociale della comunità territoriale: si pensi, solo per citarne alcuni, all’industria, alle miniere, all’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, alla gestione dei rifiuti, all’energia, alla tutela delle acque, alla difesa del suolo, alla protezione civile, al turismo, ai trasporti, all’istruzione, ai servizi sociali, ai beni culturali […] si tradurrebbe in inaccettabili discriminazioni di fatto tra i cittadini e nella sostanziale negazione dei loro diritti di libertà».<br abp="1629" /><br />
Il giudice a quo lamenta infine la violazione dell’art. 118 Cost. e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza: siffatti principi postulerebbero, secondo il rimettente, che determinate funzioni debbano essere conferite anche alle Province le quali, così, ne diverrebbero titolari ai sensi dell’art. 118, secondo comma, Cost. In tale quadro costituzionale, il mantenimento delle funzioni già conferite con legge statale, accompagnato però dal taglio delle risorse destinate a quelle funzioni, equivarrebbe ad una sostanziale espropriazione delle funzioni di cui le Province sono divenute titolari, in violazione del dettato costituzionale e dei principi di sussidiarietà verticale e di adeguatezza.<br abp="1630" /><br />
2.– I tre giudizi, aventi ad oggetto le medesime disposizioni regionali, vanno riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia.<br abp="1631" /><br />
Preliminarmente occorre esaminare il problema dell’ammissibilità delle questioni rivolte contro disposizioni di legge che, in sede di bilancio preventivo e di modifiche in corso d’anno, determinano le risorse da assegnare per il raggiungimento degli obiettivi di competenza dell’ente territoriale. Si tratta invero, nel caso delle scelte di bilancio, di decisioni di natura politico-economica che, proprio in ragione di questo carattere, sono costituzionalmente affidate alla determinazione dei governi e delle assemblee parlamentari (nel caso in questione della Regione Piemonte).<br abp="1632" /><br />
Con riguardo alla fattispecie in esame è necessario tuttavia considerare l’ormai consolidato orientamento di questa Corte secondo cui nella materia finanziaria non esiste «un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi. Al contrario, ritenere che [il sindacato sulla materia] sia riconosciuto in Costituzione non può avere altro significato che affermare che esso rientra nella tavola complessiva dei valori costituzionali, [cosicché] non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio […] o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 260 del 1990; in senso sostanzialmente conforme sentenze n. 188 del 2015 e 70 del 2012).<br abp="1633" /><br />
In particolare, proprio con la citata sentenza n. 260 del 1990 è stata superata anche la risalente concezione dottrinaria, di cui è traccia anche nella sentenza n. 7 del 1959 di questa Corte, secondo cui quella di bilancio sarebbe una legge meramente formale priva di prescrizioni normative. Da ciò conseguirebbe la inidoneità a modificare leggi finanziarie preesistenti e quindi ad essere sindacata in sede costituzionale.<br abp="1634" /><br />
In realtà, l’evoluzione legislativa in materia finanziaria ha presentato sovente fattispecie (ad esempio quella decisa con sentenza n. 188 del 2015) in cui anche attraverso i semplici dati numerici contenuti nelle leggi di bilancio e nei relativi allegati possono essere prodotti effetti novativi dell’ordinamento. Questi ultimi costituiscono scelte allocative di risorse, suscettibili di sindacato in quanto rientranti «nella tavola complessiva dei valori costituzionali, la cui commisurazione reciproca e la cui ragionevole valutazione sono lasciate al prudente apprezzamento di questa Corte» (sentenza n. 260 del 1990).<br abp="1635" /><br />
3.– Sempre con riguardo ai profili di ammissibilità, dalla lettura delle ordinanze di rimessione si evince inequivocabilmente la rilevanza delle questioni sollevate, atteso che il giudice rimettente ritiene pregiudiziale all’esame del merito del giudizio a quibus risolvere il dubbio circa la legittimità di norme che – per effetto della cosiddetta “funzione autorizzatoria” della spesa, la quale astringe la gestione delle risorse disponibili entro i limiti determinati dalle singole poste del bilancio di previsione (in merito ai caratteri di tale funzione, ex plurimis, sentenza n. 188 del 2015) – non consentirebbero di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali). Viene precisato al riguardo che il provvedimento di riparto dei trasferimenti tra le Province ha utilizzato per intero lo stanziamento del bilancio 2014, sicché, nella vigenza delle disposizioni impugnate, risulterebbe impossibile accogliere le pretese delle ricorrenti. Il sindacato costituzionale sulle norme, della cui legittimità si dubita, risulta quindi propedeutico all’esame nel merito delle rivendicazioni finanziarie delle Province. Infatti, le impugnate delibere di Giunta regionale e le determinazioni dirigenziali conseguenti non avrebbero potuto attribuire agli enti locali piemontesi maggiori risorse rispetto a quelle indicate nella legge finanziaria n. 1 del 2014 e negli allegati delle leggi di approvazione e di assestamento dell’esercizio 2014. Per questo motivo, le doglianze delle Province ricorrenti vengono a coinvolgere, in via necessaria e pregiudiziale, proprio le citate disposizioni di legge.<br abp="1636" /><br />
Dalle ordinanze di rimessione si ricava anche che non vi è questione sui criteri di distribuzione dello stanziamento di bilancio tra le Province piemontesi e che, quindi, la lesione dedotta da entrambe le ricorrenti riguarda non i parametri di riparto, bensì l’ammontare dei relativi trasferimenti, la cui limitazione dipende dal monte finanziario complessivo di cui si lamenta la drastica riduzione nell’esercizio 2014.<br abp="1637" /><br />
In altre parole, non essendo contestata l’invarianza dei criteri di riparto, l’oggetto del giudizio rimane circoscritto all’evoluzione in senso fortemente riduttivo degli stanziamenti complessivi e non investe le reciproche proporzioni tra risorse assegnate alle singole Province piemontesi. Le doglianze del giudice rimettente riguardano detta riduzione che – anche prendendo a riferimento lo stanziamento finale che la Regione precisa comunque essere adempimento della misura cautelare del TAR e non scelta definitiva e irreversibile di politica finanziaria – risulta pari a circa due terzi delle risorse annualmente assegnate a far data dal conferimento delle funzioni ex lege n. 59 del 1997.<br abp="1638" /><br />
È utile anche ricordare che per analoga fattispecie è stato già precisato che il sindacato costituzionale «non può essere esteso alle ragioni che hanno condotto la Regione Piemonte a non dare applicazione al meccanismo sostitutivo dei trasferimenti come delineato dall’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011 (soppressione, a decorrere dall’anno 2013, dei trasferimenti di parte corrente con contestuale assegnazione alle Province di un importo fiscale sostitutivo dei trasferimenti regionali così eliminati). La mancata attuazione della norma statale, che prevedeva una sostanziale invarianza finale del nuovo regime delle entrate provinciali, risulta, ai fini del presente giudizio, un mero presupposto di fatto» (sentenza n. 188 del 2015).<br abp="1639" /><br />
4.– Alla luce delle esposte premesse, le questioni di legittimità sollevate in riferimento agli artt. 3, 97, 117 e 119 Cost. devono essere ritenute ammissibili ad eccezione di quelle rivolte alla legge della Regione Piemonte n. 6 del 2014 di variazione al bilancio di previsione 2014. Con riguardo a quest’ultima il giudice rimettente non precisa i motivi per cui essa osterebbe alla determinazione del giusto contributo per l’esercizio delle funzioni provinciali conferite. Nel contesto del ricorso egli sembra affermare implicitamente che il pregiudizio provocato dalla legge di variazione del bilancio consisterebbe nel non aver provveduto al congruo incremento della partita di spesa contestata.<br abp="1640" /><br />
Una simile impostazione del rapporto di causalità tra la legge di variazione ed il preteso insufficiente stanziamento non è condivisibile: le leggi di variazione di bilancio hanno quale finalità l’adeguamento delle previsioni iniziali alle nuove realtà economico-finanziarie venutesi a creare in corso di esercizio, in modo da garantire una flessibilità nell’attuazione delle politiche pubbliche sottese all’esercizio di bilancio ed una maggiore rapidità nell’adeguamento alle problematiche emergenti.<br abp="1641" /><br />
Il limite alla loro adozione sta appunto nella garanzia dell’equilibrio di bilancio, che deve essere ripristinato laddove le sopravvenienze lo abbiano turbato, oppure deve essere conservato, nel caso in cui lo scopo normativo sia semplicemente quello di aggiornare il quadro degli obiettivi di natura politico-finanziaria.<br abp="1642" /><br />
Se è vero che questa Corte ha più volte configurato il principio dell’equilibrio finanziario come doveroso adempimento in fieri del legislatore per porre rimedio alle risultanze negative del complesso dei fatti finanziariamente rilevanti sui risultati della gestione del bilancio, è di tutta evidenza come per la fattispecie in esame non esistessero, alla data di emanazione della legge, fatti normativamente vincolanti all’incremento dei trasferimenti.<br abp="1643" /><br />
5.– Ciò premesso, le questioni di legittimità sollevate nei confronti della legge finanziaria regionale, di quella di bilancio e di quella di assestamento con riguardo agli artt. 3, 97, 117 e 119 Cost. possono essere così sintetizzate: a) violazione degli artt. 117 e 119 Cost. per lesione dell’autonomia finanziaria, ridondante sul principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., in quanto lesiva del principio di programmazione e di proporzionalità tra risorse assegnate e funzioni esercitate; b) violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. per l’entità della riduzione in assenza di misure riorganizzative o riallocative di funzioni; c) violazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost. per il pregiudizio alla fruizione dei diritti sociali causato dal mancato finanziamento dei servizi.<br abp="1644" /><br />
6.– Tutte le censure così riassunte sono fondate.<br abp="1645" /><br />
È acclarato dalla lettura dei bilanci della Regione e già accertato nei giudizi a quibus che – malgrado la Regione Piemonte eccepisca, in modo generico e non documentato, che le poste contabili oggetto di impugnazione non siano esaustive delle risorse assegnate per funzioni conferite alle Province ricorrenti – l’entità degli stanziamenti contenuti nella specifica posta del bilancio della Regione, a fronte di una originaria continuità dalla data di conferimento delle funzioni all’esercizio 2011, viene notevolmente ridotta negli ultimi tre esercizi.<br abp="1646" /><br />
Come si evince dalla progressione storica degli stanziamenti precedentemente illustrata, rispetto all’importo “consolidato” di 60 milioni relativo all’esercizio 2010 (e rimasto sostanzialmente invariato nel 2011), si sono avute riduzioni del 33,33% nell’esercizio 2012, del 64,89% nell’esercizio 2013, dell’82% nell’esercizio 2014 (percentuale poi rideterminata al 65,62% a seguito del censurato assestamento di bilancio).<br abp="1647" /><br />
Il citato quadro finanziario, in quanto non accompagnato da adeguate misure di riorganizzazione o di riallocazione delle funzioni, risulta decisivo per ritenere fondati i richiamati profili di censura.<br abp="1648" /><br />
6.1. – Quanto alle questioni sollevate in riferimento agli artt. 117, 119 e 97 Cost., l’entità della riduzione delle risorse necessarie per le funzioni conferite alle Province piemontesi si riverbera sull’autonomia di queste ultime, entrando in contrasto con detti parametri costituzionali, nella misura in cui non consente di finanziare adeguatamente le funzioni stesse. La lesione dell’autonomia finanziaria si riflette inevitabilmente sul buon andamento dell’azione amministrativa in quanto la diminuzione delle risorse in così elevata percentuale, «in assenza di correlate misure che ne possano giustificare il dimensionamento attraverso il recupero di efficienza o una riallocazione di parte delle funzioni a suo tempo conferite» (sentenza n. 188 del 2015), costituisce una menomazione della autonomia stessa, che comporta contestualmente un grave pregiudizio all’assolvimento delle funzioni attribuite in attuazione della legge n. 59 del 1997, e delle altre disposizioni statali e regionali in tema di decentramento amministrativo.<br abp="1649" /><br />
Per analoga fattispecie è stato ricordato che «ogni stanziamento di risorse deve essere accompagnato da scopi appropriati e proporzionati alla sua misura [e che] [i]l principio di buon andamento implica, da un lato, che le risorse stanziate siano idonee ad assicurare la copertura della spesa, a cominciare da quella relativa al personale dell’amministrazione, e, dall’altro, che dette risorse siano spese proficuamente in relazione agli obiettivi correttamente delineati già in sede di approvazione del bilancio di previsione» (sentenza n. 188 del 2015). Il principio del buon andamento – ancor più alla luce della modifica intervenuta con l’introduzione del nuovo primo comma dell’art. 97 Cost. ad opera della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) – è strettamente correlato alla coerenza della legge finanziaria regionale e di quella di bilancio con la programmazione delle attività e dei servizi che si intendono finanziare a legislazione vigente.<br abp="1650" /><br />
In assenza di adeguate fonti di finanziamento a cui attingere per soddisfare i bisogni della collettività di riferimento in un quadro organico e complessivo, è arduo rispondere alla primaria e fondamentale esigenza di preordinare, organizzare e qualificare la gestione dei servizi a rilevanza sociale da rendere alle popolazioni interessate. In detto contesto, la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa fondamentale canone e presupposto del buon andamento dell’amministrazione, cui lo stesso legislatore si deve attenere puntualmente. Nel caso di specie le stesse leggi della Regione Piemonte n. 34 del 1998 e 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l&#8217;attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), attuative della legge n. 59 del 1997 e del decreto legislativo n. 112 del 1998, attribuendo una serie di funzioni alle Province piemontesi, comportano l’obbligo di assicurare un adeguato finanziamento. È stato in proposito più volte ribadito da questa Corte che «l’esistenza di oneri nascenti dal contenuto della legge determina la necessità dell’indicazione dei mezzi finanziari per farvi fronte. Verrebbe altrimenti “disatteso un obbligo costituzionale di indicazione al quale il legislatore, anche regionale (ex plurimis, sentenza n. 68 del 2011), non può sottrarsi, ogni qual volta esso preveda attività che non possano realizzarsi se non per mezzo di una spesa” (sentenza n. 51 del 2013)» (sentenza n. 4 del 2014).<br abp="1651" /><br />
Una dotazione finanziaria così radicalmente ridotta, non accompagnata da proposte di riorganizzazione dei servizi o da eventuale riallocazione delle funzioni a suo tempo trasferite, comporta una lesione dei principi in considerazione. Dunque, l’eccessiva riduzione delle risorse e l’incertezza sulla loro definitiva entità (la stessa Regione, malgrado l’adozione dell’insufficiente incremento di risorse in sede di assestamento del bilancio, precisa la provvisorietà di tale statuizione) non consentono una proficua utilizzazione delle stesse in quanto «[s]olo in presenza di un ragionevole progetto di impiego è possibile realizzare una corretta ripartizione delle risorse […] e garantire il buon andamento dei servizi con esse finanziati» (sentenza n. 188 del 2015).<br abp="1652" /><br />
6.2. – Anche le questioni sollevate in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. sono fondate.<br abp="1653" /><br />
La riduzione sproporzionata delle risorse, non corredata da adeguate misure compensative, è infatti in grado di determinare un grave vulnus all’espletamento da parte delle Province delle funzioni espressamente conferite dalla legge regionale, determinando una situazione di “inadempimento” rispetto ai parametri legislativi fissati dalla legge n. 59 del 1997 e dalla stessa legge regionale di attuazione, la cui vigenza permane nella sua originaria configurazione. Sotto tale profilo, le norme impugnate «non supera[no] il test di proporzionalità, il quale “richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio […] sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti [e se] stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi” (sentenza n. 1 del 2014)» (sentenza n. 272 del 2015). Dette norme operano, nel quadro ordinamentale dei servizi esercitati sul territorio regionale, in direzione opposta all’obiettivo di assicurare lo svolgimento delle funzioni conferite alle Province.<br abp="1654" /><br />
Dunque la forte riduzione delle risorse destinate a funzioni esercitate con carattere di continuità ed in settori di notevole rilevanza sociale risulta manifestamente irragionevole proprio per l’assenza di proporzionate misure che ne possano in qualche modo giustificare il dimensionamento (su analoga questione, sentenza n. 188 del 2015).<br abp="1655" /><br />
6.3.– L’art. 3 Cost. è stato ulteriormente violato sotto il principio dell’eguaglianza sostanziale a causa dell’evidente pregiudizio al godimento dei diritti conseguente al mancato finanziamento dei relativi servizi.<br abp="1656" /><br />
Tale profilo di garanzia presenta un carattere fondante nella tavola dei valori costituzionali e non può essere sospeso nel corso del lungo periodo di transizione che accompagna la riforma delle autonomie territoriali.<br abp="1657" /><br />
Questa Corte non ignora il processo riorganizzativo generale delle Province che potrebbe condurre alla soppressione di queste ultime per effetto della riforma costituzionale attualmente in itinere. Tuttavia l’esercizio delle funzioni a suo tempo conferite – così come obiettivamente configurato dalla legislazione vigente – deve essere correttamente attuato, indipendentemente dal soggetto che ne è temporalmente titolare e comporta, soprattutto in un momento di transizione caratterizzato da plurime criticità, che il suo svolgimento non sia negativamente influenzato dalla complessità di tale processo di passaggio tra diversi modelli di gestione.<br abp="1658" /><br />
Per questo motivo lo stesso legislatore statale si è preoccupato di assicurare un coerente quadro di relazioni finanziarie alternative tra Regione e Province, come quello contenuto nell’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011 e rimasto inattuato nel Piemonte, al fine di non pregiudicare l’assetto economico-finanziario diretto al concreto esercizio delle funzioni nel periodo in cui le stesse rimangono attribuite alle Province.<br abp="1659" /><br />
Pertanto, il principio di continuità dei servizi di rilevanza sociale non viene salvaguardato, risultando inutile a tal fine lo stesso insufficiente finanziamento previsto dalle disposizioni impugnate. A fronte della prescrizione normativa di astratti livelli di prestazione dei servizi nelle leggi regionali di settore, si verifica – per effetto delle disposizioni sproporzionatamente riduttive delle risorse – una rilevante compressione dei servizi resi alla collettività.<br abp="1660" /><br />
7.– Dunque le norme impugnate, nella parte in cui, in modo irragionevole e sproporzionato, riducono – senza alcun piano di riorganizzazione o di riallocazione – le dotazioni finanziarie per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge della Regione Piemonte n. 34 del 1998, pregiudicandone in tal modo lo svolgimento, risultano in contrasto con gli artt. 3, 97, 117 e 119 Cost. e debbono, pertanto, essere dichiarate costituzionalmente illegittime.<br abp="1661" /><br />
Restano assorbite le ulteriori censure formulate dal giudice rimettente.<br abp="1662" /><br />
<br abp="1663" /><br />
<br abp="1664" /><br />
<a name="dispositivo"></a><br abp="1666" /><br />
per questi motivi<br abp="1667" /><br />
&nbsp;<br abp="1668" /><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br abp="1669" /><br />
riuniti i giudizi,<br abp="1670" /><br />
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l’anno 2014), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consente di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge della Regione Piemonte 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano;<br abp="1671" /><br />
2) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, e 3 della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 2 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano;<br abp="1672" /><br />
3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Piemonte 1° dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consente di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano;<br abp="1673" /><br />
4) dichiara l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Piemonte 1° agosto 2014, n. 6 (Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), promosse dalle Province di Novara e di Asti con i ricorsi indicati in epigrafe.<br abp="1674" /><br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2016.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1675" style="text-align: center;">F.to:<br abp="1676" /><br />
&nbsp;<br abp="1677" /><br />
Alessandro CRISCUOLO, Presidente<br abp="1678" /><br />
&nbsp;<br abp="1679" /><br />
Aldo CAROSI, Redattore<br abp="1680" /><br />
&nbsp;<br abp="1681" /><br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br abp="1682" /><br />
&nbsp;<br abp="1683" /><br />
Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2016.<br abp="1684" /><br />
&nbsp;<br abp="1685" /><br />
Il Cancelliere<br abp="1686" /><br />
F.to: Roberto MILANA</div>
<p>&nbsp;<br abp="1687" /><br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-29-1-2016-n-10/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.10</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.11</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-29-1-2016-n-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Presidente Criscuolo, Redattore De Pretis In tema di misure ed interventi per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti Edilizia e urbanistica &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 6 della legge della Regione Campania 28/11/2000, n. 15 -Previsione secondo la quale il recupero abitativo dei sottotetti possa essere realizzato anche in deroga</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Criscuolo, Redattore De Pretis</span></p>
<hr />
<p>In tema di misure ed interventi per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div abp="1556" style="text-align: justify;"><strong abp="1557">Edilizia e urbanistica &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 6 della legge della Regione Campania 28/11/2000, n. 15 -Previsione secondo la quale il recupero abitativo dei sottotetti possa essere realizzato anche in deroga alle prescrizioni dei piani urbanistico-territoriali e paesaggistici, dei provvedimenti regionali in materia di parchi, nonché degli strumenti urbanistici comunali vigenti e dei regolamenti edilizi vigenti- Q.l.c. promossa dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania- Asserita violazione dell’art. 117, c. 2,lett. s),Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div abp="1559" style="text-align: justify;"><em abp="1560">È costituzionalmente illegittimo l’art. 6 della legge della Regione Campania 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti), nella parte in cui prevede che il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 17 ottobre 2000 possa essere realizzato in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici e alle prescrizioni a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div abp="1562" style="text-align: center;">SENTENZA N. 11<br abp="1563" /><br />
ANNO 2016<br abp="1564" /><br />
<br abp="1565" /><br />
<br abp="1566" /><br />
<br abp="1567" /><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br abp="1568" /><br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br abp="1569" /><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<p>&nbsp;</p>
<div abp="1570" style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,<br abp="1571" /><br />
<br abp="1572" /><br />
ha pronunciato la seguente<br abp="1573" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div abp="1575" style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<p>&nbsp;</p>
<div abp="1576" style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Campania 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania nel procedimento vertente tra F.C. e il Ministero per i beni e le attività culturali ed altri, con ordinanza del 9 gennaio 2015, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2015.<br abp="1577" /><br />
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2016 il Giudice relatore Daria de Pretis.<br abp="1578" /><br />
<br abp="1579" /><br />
<a name="fatto"></a><em abp="1581">Ritenuto in fatto </em><br abp="1582" /><br />
1.– Con ordinanza del 9 gennaio 2015, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Campania 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti), in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione.<br abp="1583" /><br />
Il giudice a quo riferisce che nel giudizio principale è impugnato il provvedimento del 19 ottobre 2012 con cui la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Napoli e provincia ha espresso parere negativo sull’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata dalla ricorrente – ai sensi dell’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) – per un progetto di recupero abitativo di un sottotetto comportante la demolizione di volte interne al fabbricato. Nello stesso giudizio è stato poi impugnato anche il consequenziale provvedimento di diniego adottato dall’amministrazione comunale di Massa Lubrense competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.<br abp="1584" /><br />
Il parere negativo della Soprintendenza è motivato con la considerazione che l’intervento richiesto (ricadente in zona A del piano regolatore generale) non sarebbe conforme al Piano urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana, approvato con legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35 (di seguito: «PUT»), il quale all’art. 26 recita: «[è] consentito l’uso dei solai in cemento armato, ferro o misti, in sostituzione di preesistenti solai in legno e mai in sostituzione di archi e volte in muratura».<br abp="1585" /><br />
Il TAR rimettente – dopo aver passato in rassegna alcuni motivi di ricorso, a suo giudizio destituiti di fondamento – afferma di ritenere «astrattamente fondata» la prima censura, con la quale viene lamentato che illegittimamente la Soprintendenza avrebbe omesso di considerare che, in base a quanto espressamente previsto dall’art. 6 della legge della Regione Campania n. 15 del 2000, ai fini del recupero dei sottotetti le prescrizioni del PUT possono essere derogate.<br abp="1586" /><br />
L’art. 6 citato prevede che: «Ferme restando le condizioni di cui al precedente articolo 4, il recupero abitativo dei sottotetti, esistenti alla data del 17 ottobre 2000, può essere realizzato anche in deroga alle prescrizioni delle leggi regionali 20 marzo 1982 n. 14, 20 marzo 1982 n. 17 e 27 giugno 1987 n. 35, dei piani territoriali urbanistici e paesistici, dei provvedimenti regionali in materia di parchi, con esclusione della zona A di cui all’articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 33, nonché degli strumenti urbanistici comunali vigenti o in itinere e dei Regolamenti Edilizi vigenti».<br abp="1587" /><br />
Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale di questa previsione derogatoria, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, comma secondo, lettera s), Cost.<br abp="1588" /><br />
In punto di rilevanza, espone che la questione di costituzionalità sarebbe dirimente ai fini della decisione della controversia. Il parere negativo del Soprintendente è motivato, infatti, unicamente con riferimento all’art. 26 del PUT (approvato con la legge regionale n. 35 del 1987), che vieta la demolizione delle volte, e la ricorrente lamenta che il Soprintendente non avrebbe tenuto conto dell’art. 6 della legge regionale n. 15 del 2000, che prevede che gli interventi diretti al recupero abitativo dei sottotetti possano essere realizzati anche in deroga al PUT.<br abp="1589" /><br />
Il TAR precisa che l’art. 6 non sarebbe suscettibile di una lettura costituzionalmente orientata, in quanto, in applicazione dei canoni dell’interpretazione letterale e logico-sistematica, risulterebbe evidente che la norma prevede una deroga generalizzata a tutte le previsioni di piano nel caso in cui si tratti di recuperare un sottotetto, con l’unica esclusione degli interventi ricadenti nelle zone A dei parchi e delle riserve, mentre l’intervento oggetto del giudizio a quo ricade in zona A del piano regolatore generale.<br abp="1590" /><br />
Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente premette innanzitutto che, sul « piano formale», la legge della Regione Campania n. 35 del 1987, di approvazione del PUT, in quanto priva di una forza passiva “rafforzata”, sarebbe senza dubbio suscettibile di deroga da parte della successiva legge regionale n. 15 del 2000, e che, sul «piano sostanziale», il PUT, in quanto «Piano Territoriale di coordinamento con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali» (così l’art. 3, comma 1, della legge della Regione Campania n. 35 del 1987), sarebbe assimilabile – ai sensi dell’art. 135, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio – a un piano paesaggistico lato sensu inteso.<br abp="1591" /><br />
Anche per esso dovrebbe quindi valere il principio della prevalenza del piano paesaggistico sugli altri strumenti di regolazione del territorio, enunciato dall’art. 145, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio sul fondamento che la funzione conservativa degli ambiti reputati meritevoli dal piano stesso non può essere subordinata a scelte di tipo urbanistico, anche di tipo premiale, per loro natura orientate allo sviluppo edilizio e infrastrutturale del territorio. La violazione di questa regola, che funge da norma interposta rispetto agli artt. 9 e 117, comma secondo, lettera s), Cost., si risolverebbe nella violazione da parte della norma regionale sospettata di incostituzionalità degli indicati parametri costituzionali.<br abp="1592" /><br />
Secondo il rimettente l’art. 6 della legge regionale campana n. 15 del 2000 violerebbe, altresì, la clausola generale di ragionevolezza dell’art. 3 Cost., in considerazione del carattere sovraordinato, nella gerarchia dei valori costituzionali, della tutela del paesaggio rispetto al diritto di proprietà privata (art. 42 Cost.) e al diritto di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.).<br abp="1593" /><br />
2.– Nessuno si è costituito, né è intervenuto nel giudizio innanzi alla Corte.<br abp="1594" /><br />
<br abp="1595" /><br />
<a name="diritto"></a><em abp="1597">Considerato in diritto </em><br abp="1598" /><br />
1.– Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania dubita della legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Campania 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti), nella parte in cui prevede che il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 17 ottobre 2000 possa essere realizzato anche in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici e alle prescrizioni a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, e segnatamente, per quanto riguarda in particolare il caso oggetto del giudizio a quo, alle prescrizioni della legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35, che ha approvato il «Piano urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana» (in seguito: «PUT»).<br abp="1599" /><br />
La norma censurata contrasterebbe con gli artt. 9 e 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, in riferimento all’art. 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il quale prescrive la prevalenza dei piani paesaggistici sugli altri strumenti di regolazione del territorio.<br abp="1600" /><br />
Ad avviso del rimettente risulterebbe violata, altresì, la clausola generale di ragionevolezza dell’art. 3 Cost., considerato il carattere gerarchicamente sovraordinato del valore costituzionale della tutela del paesaggio rispetto ai diritti di proprietà privata (art. 42 Cost.) e di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.).<br abp="1601" /><br />
2.– La questione è rilevante, considerato che la norma costituzionalmente dubbia trova applicazione nel processo principale e che la pronuncia di questa Corte è certamente destinata a influenzare la decisione dell’unico motivo di ricorso ritenuto «astrattamente fondato» dal giudice remittente. Il parere negativo del Soprintendente alla realizzazione dell’intervento di recupero del sottotetto, oggetto di impugnazione, è motivato infatti con esclusivo riferimento alla previsione ostativa dell’art. 26 della legge regionale n. 35 del 1987, ma quest’ultima può essere derogata sulla base di quanto previsto dall’art. 6 della legge regionale n. 15 del 2000, della cui legittimità costituzionale si dubita.<br abp="1602" /><br />
Il giudice a quo ha poi correttamente escluso la possibilità di una lettura conforme a Costituzione della disposizione censurata. Il suo inequivocabile tenore letterale costituisce invero un impedimento non superabile alla possibilità di escludere in via ermeneutica l’intervento edilizio per cui è causa dall’ambito applicativo della previsione derogatoria sospettata di incostituzionalità.<br abp="1603" /><br />
3.– Nel merito la questione è fondata in relazione alla censurata violazione dell’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost.<br abp="1604" /><br />
3.1.– La legge della Regione Campania n. 15 del 2000 promuove il recupero abitativo di sottotetti – ossia del volume sovrastante l’ultimo piano dell’edificio, o di sue parti, compreso nella sagoma di copertura – al fine dichiarato di limitare lo sfruttamento edilizio del territorio attraverso una razionale utilizzazione dei volumi esistenti. La realizzazione di questo tipo di interventi, classificati dalla stessa legge (art. 5) come «ristrutturazione edilizia ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 31, della legge 5 agosto 1978 n. 457», è ammessa qualora concorrano una serie di condizioni (destinazione dell’edificio in tutto o in parte a residenza; realizzazione legittima dell’edificio in cui è ubicato il sottotetto, oppure la già avvenuta sanatoria se realizzato abusivamente; altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda, non inferiore a metri 2,20), che devono sussistere alla data della richiesta di recupero abitativo.<br abp="1605" /><br />
Allo scopo di agevolarne la realizzazione, la norma censurata consente il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 17 ottobre 2000 «anche in deroga alle prescrizioni delle leggi regionali 20 marzo 1982 n. 14, 20 marzo 1982 n. 17 e 27 giugno 1987 n. 35, dei piani territoriali urbanistici e paesistici, dei provvedimenti regionali in materia di parchi, con esclusione della zona A di cui all’articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 33, nonché degli strumenti urbanistici comunali vigenti o in itinere e dei Regolamenti Edilizi vigenti». Si prevede dunque la derogabilità, a questi fini, delle prescrizioni dei piani paesaggistici e di quelle a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, ivi comprese in particolare le prescrizioni del «Piano urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana», approvato con la legge regionale n. 35 del 1987, espressamente menzionata nella previsione derogatoria. In applicazione di una prescrizione ostativa contenuta in quest’ultimo piano era stato reso il parere negativo della Soprintendenza oggetto di impugnazione nel giudizio a quo.<br abp="1606" /><br />
3.2.– La giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che, in base all’art. 117, comma secondo,&nbsp;lettera s), Cost., la tutela del paesaggio costituisce un ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva statale (sentenze n. 210 del 2014 e n. 235 del 2011) e che la tutela paesaggistica apprestata dallo Stato costituisce un limite inderogabile alla disciplina che le regioni e le province autonome possono dettare nelle materie di loro competenza (sentenze n. 101 del 2010, n. 437 e n. 180 del 2008, n. 378 e n. 367 del 2007).<br abp="1607" /><br />
3.3.– L’art. 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio è dedicato al «Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione». Esso, precisando, al comma 3, che «Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette», esprime un principio di “prevalenza dei piani paesaggistici” sugli altri strumenti urbanistici (sentenza n. 180 del 2008). Tale principio è stato successivamente rafforzato con l’inserimento nella prima parte dello stesso comma 3 – ad opera dell’art. 2, comma 1, lettera r), numero 4), del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio) – dell’inciso «non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico», riferito alle previsioni dei piani paesaggistici disciplinati agli artt. 143 e 156 del codice.<br abp="1608" /><br />
Il codice dei beni culturali e del paesaggio definisce dunque, con efficacia vincolante anche per le regioni, i rapporti tra le prescrizioni del piano paesaggistico e le prescrizioni di carattere urbanistico ed edilizio – sia contenute in un atto di pianificazione, sia espresse in atti autorizzativi puntuali, come il permesso di costruire – secondo un modello di prevalenza delle prime, non alterabile ad opera della legislazione regionale.<br abp="1609" /><br />
È importante sottolineare che l’eventuale scelta della regione (compiuta nella specie dalla Campania) di perseguire gli obiettivi di tutela paesaggistica attraverso lo strumento dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici non modifica i termini del rapporto fra tutela paesaggistica e disciplina urbanistica, come descritti, e, più precisamente, non giustifica alcuna deroga al principio secondo il quale, nella disciplina delle trasformazioni del territorio, la tutela del paesaggio assurge a valore prevalente. Il progressivo avvicinamento tra i due strumenti del piano paesaggistico “puro” e del piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici – giunto alla sostanziale equiparazione dei due tipi operata dal codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 135, comma 1) – fa sì che oggi lo strumento di pianificazione paesaggistica regionale, qualunque delle due forme esso assuma, presenti contenuti e procedure di adozione sostanzialmente uguali.<br abp="1610" /><br />
3.4.– Su queste basi, la previsione contenuta nella disposizione regionale sospettata di incostituzionalità, di derogabilità delle prescrizioni dei piani paesaggistici e in particolare di quelle contenute nel PUT della Campania (strumento senz’altro ricadente nella categoria normativa dei “piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici”) per la realizzazione di interventi di recupero dei sottotetti, si pone in evidente contrasto con l’art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, norma interposta in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost. (sentenza n. 180 del 2008).<br abp="1611" /><br />
Assegnando all’ordine inferiore della disciplina urbanistica la definizione del regime concreto degli interventi di recupero abitativo dei sottotetti, anche in deroga alle prescrizioni paesaggistiche, la norma regionale censurata degrada la tutela paesaggistica da valore unitario prevalente a mera «esigenza urbanistica» (sentenze n. 197 del 2014 e n. 437 del 2008), parcellizzata tra i vari comuni competenti al rilascio dei singoli titoli edilizi. Con la conseguenza che ne risulta compromessa quell’«impronta unitaria della pianificazione paesaggistica», assunta dalla normativa statale a «valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme […] sull’intero territorio nazionale», idonea a superare «la pluralità degli interventi delle amministrazioni locali» (sentenza n. 182 del 2006).<br abp="1612" /><br />
4.– L’art. 6 della legge della Regione Campania n. 15 del 2000 è pertanto costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 17 ottobre 2000 possa essere realizzato in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici e alle prescrizioni a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, ivi comprese in particolare quelle della legge della Regione Campania n. 35 del 1987 di approvazione del «Piano urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana».<br abp="1613" /><br />
5.– Rimangono assorbite le altre questioni sollevate con riferimento agli artt. 3 e 9 Cost.<br abp="1614" /><br />
<br abp="1615" /><br />
<a name="dispositivo"></a>per questi motivi</div>
<p>&nbsp;</p>
<div abp="1617" style="text-align: center;">&nbsp;<br abp="1618" /><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br abp="1619" /><br />
&nbsp;<br abp="1620" /><br />
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Campania 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti), nella parte in cui prevede che il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 17 ottobre 2000 possa essere realizzato in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici e alle prescrizioni a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici.<br abp="1621" /><br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2016.<br abp="1622" /><br />
&nbsp;<br abp="1623" /><br />
F.to:<br abp="1624" /><br />
Alessandro CRISCUOLO, Presidente<br abp="1625" /><br />
&nbsp;<br abp="1626" /><br />
Daria de PRETIS, Redattore<br abp="1627" /><br />
&nbsp;<br abp="1628" /><br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br abp="1629" /><br />
&nbsp;<br abp="1630" /><br />
Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2016.<br abp="1631" /><br />
Il Cancelliere<br abp="1632" /><br />
F.to: Roberto MILANA<br abp="1633" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1635" /><br />
&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.1</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-29-1-2016-n-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-29-1-2016-n-1/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-29-1-2016-n-1/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.1</a></p>
<p>Pres. Virgilio &#8211; Est. Poli Sui presupposti per il riconoscimento in favore del personale militare, prima del 1 gennaio 2013, dell&#8217;indennità di trasferimento ex art. 1 L. 86/2001 Militare e militarizzato &#8211; Personale militare &#8211; Indennità di trasferimento ex art. 1 L. 86/2001 &#8211; Disciplina ante L. 228/2012 &#8211; &#160;Riconoscimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-29-1-2016-n-1/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-29-1-2016-n-1/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.1</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio &#8211; Est. Poli</span></p>
<hr />
<p>Sui presupposti per il riconoscimento in favore del personale militare, prima del 1 gennaio 2013,  dell&#8217;indennità di trasferimento ex art. 1 L. 86/2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato &#8211; Personale militare &#8211; Indennità di trasferimento ex art. 1 L. 86/2001 &#8211; Disciplina ante L. 228/2012 &#8211; &nbsp;Riconoscimento &#8211; Presupposti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Prima dell’entrata in vigore (al 1° gennaio 2013) dell’art. 1, co. 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228 &#8211; che ha introdotto il comma 1-bis nell’art. 1, l. 29 marzo 2001, n. 86 &#8211; spetta al personale militare l’indennità di trasferimento prevista dal comma 1 del medesimo articolo, a seguito del mutamento della sede di servizio dovuto a soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni), anche in presenza di clausole di gradimento (o istanze di scelta) della nuova sede, purché ricorrano gli ulteriori presupposti individuati dalla norma, ovvero una distanza fra la nuova e l’originaria sede di servizio superiore ai 10 chilometri e l’ubicazione in comuni differenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: right;">N. 00001/2016REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: right;">N. 00008/2015 REG.RIC.A.P.</p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8 di A.P. del 2015, proposto dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Comando generale della Guardia di finanza – in persona del Ministro<i>&nbsp;pro tempore,&nbsp;</i>rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>contro</strong></p>
<p>i signori Luciano Giamberardino, Demetrio Dosa, Giacomo Ficchì, Giulio Ciociola, Gabriele Rizzi, Nunzio Marmorea, Andrea Rizza, Marco Colombo, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Aldo Travi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Ravidà in Roma, via Attilio Bertoloni n. 44/46;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>per la riforma</strong></p>
<p>della sentenza del T.a.r. per la Lombardia – Milano &#8211; Sezione I, n. 569 del 28 febbraio 2014.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio dei signori Luciano Giamberardino, Demetrio Dosa, Giacomo Ficchì, Giulio Ciociola, Gabriele Rizzi, Nunzio Marmorea, Andrea Rizza, Marco Colombo;</p>
<p>Viste le memorie difensive depositate dall’Amministrazione e dagli intimati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 novembre 2015 il consigliere Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Aldo Travi (in sede di chiamata preliminare) e Maurizio Greco (per l’Avvocatura generale dello Stato);</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></p>
<p>
1. L’ OGGETTO DEL PRESENTE GIUDIZIO.</p>
<p>1.1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di corresponsione dell’indennità di trasferimento, prevista dall’art. 1, legge n. 86 del 29 marzo 2001, proposta da alcuni militari appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.</p>
<p>1.2. Più in dettaglio, giova evidenziare in fatto che:</p>
<p>a) nell’ambito di una più vasta manovra di revisione dell’organizzazione territoriale del Corpo della Guardia di finanza, il Comandante generale del Corpo ha soppresso la Tenenza ubicata nel Comune di Sesto Calende (in provincia di Varese) con decorrenza 1° agosto 2011 (cfr. determinazione 15 giugno 2011);</p>
<p>b) con nota del Comando regionale Lombardia in data 22 giugno 2011, i militari in servizio presso la Tenenza di Sesto Calende sono stati invitati a proporre domanda di trasferimento presso altri reparti ubicati all’interno della circoscrizione territoriale ricompresa nel Comando interregionale dell’Italia Nord-occidentale con la previsione dell’assegnazione alla sede prescelta anche in soprannumero;</p>
<p>c) i signori Luciano Giamberardino, Demetrio Dosa, Giacomo Ficchì, Giulio Ciociola, Gabriele Rizzi, Nunzio Marmorea e Andrea Rizza, hanno indicato quale nuova sede di servizio la Compagnia di Gallarate, mentre il signor Marco Colombo ha indicato il Gruppo della G.d.f. di Malpensa (cfr. le corrispondenti otto istanze di trasferimento a domanda, tutte datate 13 luglio 2011, ed espressamente motivate, conformemente alla modulistica di riferimento, in relazione alla soppressione della Tenenza di Sesto Calende);</p>
<p>d) con determinazioni del Comando regionale Lombardia, tutte datate 21 luglio 2011, i su menzionati militari sono stati trasferiti a domanda nelle sedi prescelte.</p>
<p>2. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.</p>
<p>2.1. Ricusata dall’Amministrazione la richiesta stragiudiziale di corresponsione dell’indennità di trasferimento ex art. 1, l. n. 86 del 2001, gli istanti hanno proposto ricorso davanti al T.a.r. per la Lombardia – allibrato al nrg. 2646 del 2012 &#8211; per l’accertamento del relativo diritto e la condanna al pagamento della sorte capitale maggiorata dagli interessi legali dalla data del trasferimento e sino all’effettivo soddisfo.</p>
<p>2.2 Radicatosi il contraddittorio, l’impugnata sentenza &#8211; T.a.r. per la Lombardia – Milano &#8211; Sezione I, n. 569 del 28 febbraio 2014 -:</p>
<p>a) ha ritenuto che il movimento di personale in questione, poiché disposto nell’interesse dell’Amministrazione, fosse da sussumersi nel&nbsp;<i>genus&nbsp;</i>del trasferimento d’ufficio e sotto tale angolazione perdesse rilevanza la presentazione di una domanda di assegnazione alla sede prescelta da parte di ciascuno dei militari ricorrenti perché comunque costretti ad abbandonare l’originaria sede di servizio;</p>
<p>b) ha considerato non retroattiva, e quindi ininfluente, la norma sopravvenuta nel corso del giudizio &#8211; sancita dall’art. 1, co. 163, legge n. 228 del 24 dicembre 2012 che ha introdotto nel corpo dell’art. 1, l. n. 86 del 2001, il comma<i>&nbsp;1-bis</i>&nbsp;&#8211; in forza della quale è vietato corrispondere l’indennità in questione ai militari trasferiti ad altra sede di servizio a seguito della soppressione del reparto di appartenenza;</p>
<p>c) ha condannato l’Amministrazione al pagamento della sorte capitale maggiorata degli interessi legali;</p>
<p>d) ha respinto la richiesta di rivalutazione monetaria delle somme dovute (tale capo non è stato impugnato);</p>
<p>e) ha compensato fra le parti le spese di lite.</p>
<p>3. IL GIUDIZIO DI APPELLO DAVANTI ALLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO.</p>
<p>3.1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Comando generale della Guardia di finanza – ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza articolando due connessi motivi di gravame:</p>
<p>a) con il primo (pagine 3 – 7 del ricorso), è stata lamentata la violazione e falsa applicazione della legge n. 86 del 2001 nonché l’erronea valutazione degli atti di causa; in particolare, richiamata la disciplina dei trasferimenti (d’autorità e a domanda) e la novella introdotta dall&#8217;art. 1, co. 163 della l. n. 228 del 2012, ed evidenziato il suo carattere innovativo e non interpretativo, si nega che il criterio ermeneutico dell’<i>argumentum a contrario&nbsp;</i>possa comportare il riconoscimento legale del diritto all’indennità, in caso di trasferimenti conseguenti a soppressione di reparti o articolazioni, per il periodo precedente e secondo la disciplina ante vigente al 1° gennaio 2013;</p>
<p>b) con il secondo motivo (pagine 7 – 12), è stata messa in luce la rilevanza della dichiarazione di gradimento nell&#8217;ipotesi di trasferimento conseguente alla soppressione del reparto; secondo l’Amministrazione militare, la presentazione di istanza, contenente comunque una opzione preferenziale di gradimento per una sede, esclude in radice, secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali, la configurabilità di un trasferimento d’autorità.</p>
<p>3.2. Si sono costituiti in giudizio gli intimati confutando, con dovizia di argomenti ma nel rispetto del dovere di sinteticità, la fondatezza dell’appello di cui hanno chiesto il rigetto.</p>
<p>3.3. Con ordinanza n. 5407 del 26 novembre 2014 è stata accolta la richiesta di sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza&nbsp;<i>&lt;<considerato che="" l="">&gt;.</considerato></i></p>
<p>4. L’ORDINANZA DI RIMESSIONE DELLA CAUSA ALL’ADUNANZA PLENARIA.</p>
<p>4.1. Con ordinanza n. 3269 del 1 luglio 2015, la IV Sezione del Consiglio di Stato:</p>
<p>a) ha ricostruito analiticamente, in chiave storica e sistematica, l’istituto dell’indennità di trasferimento di cui al più volte menzionato art. 1, l. n. 86 del 2001;</p>
<p>b) ha dato atto del contrasto registratosi nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (anche in sede consultiva) e del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, circa la possibilità di considerare sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’indennità, in presenza di clausole di gradimento accessive al provvedimento di trasferimento (situazione cui ha assimilato quella in cui sia stata presentata una vera e propria domanda di trasferimento);</p>
<p>c) ha manifestato univocamente la preferenza per la tesi – che ha fatto risalire alla decisione della Quarta Sezione n. 5201 del 23 ottobre 2008 – secondo cui&nbsp;<i>&lt;&lt;…..la dichiarazione di gradimento e cioè la dichiarazione di accettazione del trasferimento a domanda impedisce la configurabilità di un trasferimento d’ufficio, in quanto non si è in presenza di una mera dichiarazione di disponibilità al trasferimento; né ha alcun autonomo rilievo la circostanza che con il predetto trasferimento l’Amministrazione ha perseguito un interesse proprio: attivando le procedure di reperimento del personale con la richiesta di espressa disponibilità al trasferimento a domanda, essa ha inteso far coincidere, nel pieno rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità che devono guidare l’azione amministrativa, l’interesse privato con quello pubblico, senza che quest’ultimo in concreto possa considerarsi prevalente…. Collegandosi alle incisive argomentazioni della decisione n. 5201 del 23 ottobre 2008, risulta, ad avviso di questo Collegio, assai difficile negare la sostanziale consensualizzazione del movimento, e che questo quindi non giunga, per dir così &#8220;a sorpresa&#8221;, sebbene in un quadro in cui all&#8217;interessato è stato offerto di poter valutare la soluzione preferibile nell&#8217;ambito delle sedi viciniori disponibili, e di poter calibrare la sua indicazione in funzione delle sue esigenze di vita, familiare e relazionale.</i></p>
<p><i>Non ritiene, invece, il Collegio che possa annettersi alcun rilievo esegetico alla disciplina novativa di cui al comma 1 bis, poiché l&#8217;argomento a contrario, in senso proprio e stretto, e quello che equivale al criterio esegetico &#8220;ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit&#8221;, laddove non pare che una norma sopravvenuta che disciplina in modo precipuo una fattispecie, e in quella disciplina esaurisce la sua portata e i suoi effetti, possa avere valore interpretativo retroattivo della fattispecie medesima.</i></p>
<p><i>In altri termini, la circostanza che i trasferimenti per soppressione di reparto siano ora collocati fuori dall&#8217;ambito applicativo entro il quale opera il riconoscimento del beneficio, non può condurre a sostenere, che invece, per il passato, vi ricadessero, o quantomeno a riconoscere valore risolutivo della questione esegetica, trascurando peraltro la circostanza che la nuova disciplina prescinde affatto da qualsiasi consensualizzazione del movimento.&gt;&gt;;</i></p>
<p>d) ha sottoposto all’Adunanza planaria la seguente questione ovvero<i>&nbsp;&lt;<se debba="" l="" riconoscersi="">&gt;.</se></i></p>
<p>4.2. All’udienza pubblica del 18 novembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>5. NATURA GIURIDICA E PRESUPPOSTI APPLICATIVI DELL’INDENNITA’ EX ART. 1, L. N. 86 DEL 2001.</p>
<p>5.1. E’ da premettersi che la questione che deve essere affrontata dall’Adunanza plenaria riguarda sotto il profilo soggettivo il personale militare e sotto quello cronologico situazioni ad esaurimento perché, dal 1° gennaio 2013, la soppressione (o la diversa dislocazione) dei reparti (e delle relative articolazioni), cui consegua il trasferimento d’autorità del personale interessato alla movimentazione, ai sensi del menzionato comma 1-<i>bis,</i>&nbsp;in nessun caso può consentire il pagamento di qualsivoglia emolumento (previsto a titolo di rimborso spese o indennità), collegato a tale mutamento di sede di servizio.</p>
<p>5.2. Si riporta per comodità di lettura il più volte menzionato art. 1, l. n. 86 del 2001, rubricato&nbsp;<i>Indennità di trasferimento,&nbsp;</i>nel testo vigente &#8211; evidenziando che il comma 1<i>-bis</i>&nbsp;è stato introdotto dall’art. 1, co. 163, della l. n. 228 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 ai sensi del comma 561 del medesimo articolo -: &lt;&lt;<i>1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell&#8217;ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e, fatto salvo quanto previsto dall&#8217; articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d&#8217;autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.</i></p>
<p><i>1- bis. L&#8217;indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d&#8217;autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.</i></p>
<p><i>2. L&#8217;indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio.</i></p>
<p><i>3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l&#8217;alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l&#8217;articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.&gt;&gt;.</i></p>
<p>5.3. La tesi propugnata dall’Amministrazione e fatta propria dall’ordinanza di rimessione &#8211; secondo cui anche prima dell’entrata in vigore della novella al più volte menzionato art. 1, l. n. 86 cit., la mobilità del personale militare dovuta alla soppressione (ovvero alla diversa dislocazione) del reparto di appartenenza se conseguente a domande di trasferimento o clausole di gradimento accessive al provvedimento di trasferimento non integra il presupposto del trasferimento d’autorità richiesto dalla legge – è suffragata da una parte della giurisprudenza della Quarta, della Prima e della Seconda Sezione del Consiglio di Stato (cfr. da ultimo Sez. IV, n. 3835 del 28 giugno 2012; Sez. I, n. 1290 del 14 marzo 2013; Sez. II, n. 4407 del 25 ottobre 2013), e si basa, in sintesi, oltre che sugli argomenti utilizzati dall’ordinanza di rimessione (<i>retro&nbsp;</i>§ 4.1.), sulle ulteriori&nbsp;<i>rationes decidendi</i>, di seguito sintetizzate:</p>
<p>a) la clausola di gradimento si risolve in una formale manifestazione di acquiescenza al provvedimento di trasferimento con tutte le relative conseguenze di carattere economico;</p>
<p>b) la presentazione dell’istanza di trasferimento nella sede prescelta, a seguito della soppressione del reparto di appartenenza, interrompe il nesso di causalità fra la scelta organizzativa dell’Amministrazione e il successivo movimento del militare interessato;</p>
<p>c) la soppressione del reparto sostituito con un altro non dà luogo ad un vero e proprio trasferimento d’autorità (che presuppone la permanenza della sede&nbsp;<i>a quo</i>), ma ad un fenomeno di c.d. riorganizzazione necessitata.</p>
<p>5.4. Tale tesi non può trovare accoglimento alla stregua delle seguenti considerazioni.</p>
<p>5.4.1. Storicamente, l’esigenza di sovvenire ai disagi personali e familiari legati ai trasferimenti di sede di speciali categorie di personale statale (fisiologicamente destinato a frequenti avvicendamenti) e, in particolare, del personale militare – in relazione al quale il trasferimento d’autorità, assumendo la veste di un vero e proprio ordine militare (ex art. 976 d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, codice dell’ordinamento militare, che ha positivizzato il diritto vivente), finisce per accentuarne l’onerosità quantomeno sotto il profilo giuridico &#8211; ha costituito il presupposto di numerose interventi normativi&nbsp;<i>ad hoc</i>, l’ultimo dei quali, per rilevanza sistematica, è rappresentato dalla l. n. 86 del 2001 cit., che,&nbsp;<i>in parte qua</i>, ha sostituito la disciplina recata dall’art. 1, l. n. 100 del 10 marzo 1987.</p>
<p>Circa la natura giuridica, l’oggetto, i presupposti e gli effetti innovativi dettati dalla l. n. 86 cit., si rinvia ai principi enucleati dall’Adunanza plenaria n. 23 del 14 dicembre 2011, senza tralasciare di osservare, specie in relazione a quanto si dirà nel successivo § 5.4.4., che tale sentenza ha evidenziato come il&nbsp;<i>trend</i>&nbsp;normativo, in modo innovativo, è nel senso di restringere&nbsp;<i>&lt;&lt;…il raggio operativo del beneficio dell’indennità di trasferimento&gt;&gt;.</i></p>
<p>Sintetizzando le condivisibili conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di questo Consiglio in ordine all’indennità di cui alla l. n. 86 cit. (che pure si pone, per molti aspetti, in continuità con quella di cui alla l. n. 100 del 1987 ), si osserva quanto segue:</p>
<p>a) gli elementi costitutivi del diritto di credito alla corresponsione della indennità di trasferimento sono: I) un provvedimento di trasferimento d’ufficio; II) una distanza fra la vecchia e la nuova sede di oltre 10 chilometri; III) l’ubicazione della nuova sede in un comune diverso;</p>
<p>b) è qualificabile come d’ufficio il trasferimento diretto a soddisfare in via primaria l’interesse pubblico, da ritenersi prioritario nei casi di assegnazione di funzioni superiori o spiccatamente diverse o di maggiore responsabilità rispetto a quelle precedentemente ricoperte senza che rilevino le eventuali dichiarazioni di assenso o di disponibilità dell’interessato; la considerazione del requisito della permanenza del disagio arrecato dal nuovo incarico a causa del mutamento, in senso proprio, della sede di servizio, induce ad escludere, in linea generale, che in caso di comando o distacco possa essere attribuita l’indennità con la conseguenza che la destinazione alla prima sede di servizio al termine della stessa fase addestrativa non costituisce trasferimento d’autorità (come risulta oggi esplicitato dall’art. 976, co.1, cod. ord. mil.);</p>
<p>c) in linea generale, e salve le specifiche deroghe normative, l’indennità di trasferimento mutua lo stesso regime giuridico dell’indennità di missione; da qui gli ulteriori conseguenti corollari: I) la decorrenza retroattiva delle promozioni, eventualmente conseguite dal personale destinatario dell’indennità, non comporta l’attribuzione&nbsp;<i>ex novo</i>&nbsp;del compenso ovvero il ricalcolo per i periodi già decorsi alla data del decreto di promozione (ex art. 4, l. n. 836 del 1973); II) non spetta il beneficio in ogni caso di assegnazione solo temporanea ad altra sede di servizio (ad esempio in caso di assegnazione ad una diversa sede per facilitare l’esercizio del mandato elettorale), ovvero, atteso il carattere novativo del rapporto, nel caso di superamento di concorso pubblico con il conferimento di posti di ruolo non rientranti nella quota riservata al personale militare già in servizio;</p>
<p>d) anche nella vigenza della l. n. 100 del 1987, il trasferimento del militare ad altra sede, disposto a seguito della soppressione dell’ente o della struttura alla quale il suddetto dipendente era originariamente assegnato, si qualificava necessariamente come trasferimento d’ufficio in quanto palesemente preordinato alla soluzione di un problema insorto a seguito di una scelta organizzativa della stessa Amministrazione e, quindi, alla tutela di un pubblico interesse, risultando ininfluente la circostanza che gli interessati fossero stati invitati a presentare istanza di trasferimento e che agli stessi fosse stata contestualmente offerta la possibilità d’indicare, per altro entro ben definiti ambiti territoriali, le nuove sedi di gradimento (Cons. Stato, Sez. IV, 12 luglio 2007, n. 3964; successivamente, nello stesso senso, Cons. gist. amm., 18 giugno 2014, n. 333).</p>
<p>5.4.2. Seguendo un approccio sostanziale all’interpretazione della disciplina di riferimento, assume un valore decisivo la circostanza che il mutamento di sede origina da una scelta esclusiva dell’Amministrazione militare che, per la miglior cura dell’interesse pubblico, decide di sopprimere un reparto (o una sua articolazione) obbligando inderogabilmente i militari di stanza a trasferirsi presso la nuova sede, ubicata in un altro luogo, onde prestare il proprio servizio.</p>
<p>Viene integrato, dunque, il primo indefettibile presupposto divisato dalla legge quale elemento costitutivo del diritto di credito alla corresponsione della relativa indennità di trasferimento e, al contempo, si disvela la natura e la portata della clausola di gradimento che ad esso eventualmente accede (ovvero dell’istanza di trasferimento sollecitata in conseguenza della soppressione del reparto di appartenenza del richiedente).</p>
<p>Tale clausola, infatti, incide solo sugli effetti ubicazionali ovvero&nbsp;<i>lato sensu&nbsp;</i>geografici dell’ordine di trasferimento; essa comporta acquiescenza in senso proprio a tali effetti perché implica rinuncia al proprio diritto di agire in giudizio, nel rispetto di tutti i rigorosi presupposti richiesti dalla consolidata e condivisa giurisprudenza di questo Consiglio onde evitare l’elusione dei valori costituzionali tutelati dagli artt. 24, co.1, e 113, co. 1, Cost. (sin da Ad. plen., 20 novembre 1972, n. 12; successivamente e da ultimo, cfr. Cons. giust. amm., 28 gennaio 2015, n. 75; Cons. Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 74); in sintesi: condotta (espressa o tacita) univoca sulla irrefutabile volontà di accettare gli effetti e l’operatività del provvedimento; volizione libera, successiva o contestuale all’emanazione del provvedimento astrattamente lesivo; irrilevanza della contingente tolleranza manifestata anche attraverso il compimento di attività necessarie per fronteggiare gli effetti del provvedimento lesivo in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio.</p>
<p>L’acquiescenza rende dunque irretrattabile l’individuazione della sede prescelta rendendo inammissibili, per carenza di interesse ad agire, le eventuali iniziative contenziose intraprese dal militare che subisce il trasferimento, ma non incide sul diritto di credito (a percepire l’indennità) che scaturisce direttamente dalla legge al ricorrere di determinati presupposti; certamente anche il diritto di credito in questione può essere oggetto di rinuncia (<i>rectius</i>&nbsp;rimessione del debito nel linguaggio dell’art. 1236 c.c.), ma al verificarsi di tutte le condizioni previste dalla richiamata disposizione che sono diverse e non sovrapponibili rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie dell’acquiescenza, non fosse altro che per la diversa indole della situazione soggettiva coinvolta (diritto soggettivo in relazione alla spettanza dell’indennità, interesse legittimo in relazione all’esercizio del potere organizzatorio e gerarchico da parte dell’Autorità militare).</p>
<p>5.4.3. Anche il precedente valorizzato nell’ordinanza di rimessione (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5201 del 2008, capostipite di una lunga serie di analoghe sentenze), non ha mai affermato che le clausole di gradimento accessive ad ordini di trasferimento consensualizzino l’ordine militare nell’ipotesi di soppressione delle&nbsp;<i>sedi a quo</i>; tale precedente, invero, conformemente all’indirizzo esegetico assolutamente prevalente formatosi sotto l’egida della abrogata l. n. 100 del 1987, ha correttamente ritenuto che non si dovesse consentire l’erogazione della pertinente indennità a seguito di un trasferimento d’autorità (cui accedeva una clausola di gradimento della nuova sede), disposto in relazione ad un normale movimento di personale militare della G. di f. (nella specie il militare ricorrente era stato trasferito dal Comando regionale di Catanzaro al Comando di Compagnia di Catanzaro, sezione di Sellia Marina ubicata nell’omonimo comune); tanto nel decisivo presupposto che, in questo caso, non fosse rinvenibile un reale interesse pubblico (prevalente rispetto a quello del militare) al mutamento di sede, perché&nbsp;<i>&lt;&lt;…sarebbe stato possibile per l’interessato, negare il gradimento e rinunciare al trasferimento presso il Comando Compagnia di Catanzaro, sez. operativa di Sellia Marina&gt;&gt;.</i></p>
<p>Detto altrimenti, il Consiglio di Stato ha inteso evitare un ingiustificato esborso erariale in presenza di un trasferimento che, formalmente emanato come ordine militare, nella sostanza dissimulava un trasferimento a domanda; evenienza questa che non può mai verificarsi nel caso di soppressione del reparto (o diversa dislocazione delle sue articolazioni), perché il militare è, per forza di cose, obbligato ad abbandonare la precedente sede di servizio che non esiste più.</p>
<p>5.4.4. La norma introdotta dal più volte menzionato comma 1<i>-bis</i>&nbsp;non ha natura di interpretazione autentica (già in questo senso cfr. l’indirizzo inaugurato da Cons. Stato, Sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4159; successivamente, Sez. VI, 12 novembre 2014, n. 5553; Sez. IV, 27 aprile 2015, n. 2088).</p>
<p>Una siffatta conclusione si impone perché non si rinvengono tutti gli indici rivelatori di tale peculiare categoria di norme, elaborati dalla consolidata giurisprudenza costituzionale, europea ed amministrativa (cfr., da ultimo e fra le tante, Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. II, 7 giugno 2011, Agrati; Corte cost., 11 giugno 2010, n. 209; 6 dicembre 2004, n. 376; Cons. St., Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9; 24 maggio 2011, n. 9).</p>
<p>In particolare, pur verificatosi il presupposto dell’incertezza applicativa della norma antecedente quella asseritamente di interpretazione autentica &#8211; ancorché si registri la presenza di un indirizzo largamente maggioritario in favore della tesi sostenuta dagli odierni appellati &#8211; difetta non solo il (pur non vincolante per l’interprete) requisito formale dato dalla auto qualificazione della norma come di interpretazione autentica, ma soprattutto, non si riscontra l’effetto tipico insito in tutte le norme di interpretazione autentica, ovvero l’incidere su rapporti pendenti.</p>
<p>Sul punto è dirimente quanto stabilito dai commi 163 e 561 del più volte menzionato art. 1, l. n. 228 cit., secondo cui la nuova più restrittiva disciplina trova applicazione a partire dal 1 gennaio 2013 e dunque si rende applicabile ai soli movimenti di personale successivi a tale data, in base ad un’esegesi improntata al principio generalissimo, codificato dall’art. 11 disp. prel. c.c., secondo cui&nbsp;<i>&lt;<la che="" dispone="" l="" legge="" non="" per="">&gt;</la></i>; il ché significa, in applicazione del corollario applicativo&nbsp;<i>tempus regit actum,&nbsp;</i>che deve escludersi in radice ogni possibilità di applicazione della innovativa disposizione ai provvedimenti che (come quelli oggetto del presente giudizio) dispongono il trasferimento del militare con decorrenza antecedente all’entrata in vigore del più volte menzionato comma 1<i>-bis.</i></p>
<p>Rafforza tale conclusione anche il dato sistematico enucleabile dal raffronto del comma&nbsp;<i>1-bis,&nbsp;</i>con l’art. 3, co., 74, l. 24 dicembre 2003, n. 350 – secondo cui&nbsp;<i>&lt;&lt;74. L&#8217;articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell&#8217;Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell&#8217;applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede.&gt;&gt;</i>&#8211; perché emerge con immediatezza che quando la legge ha voluto dettare una norma di interpretazione autentica, in materia di indennità di trasferimento con finalità di contenimento della spesa e risoluzione dei contrasti giurisprudenziali, ha utilizzato le consuete clausole normative tradizionalmente impiegate al perseguimento di tali obbiettivi.</p>
<p>Una volta assodata la portata non retroattiva della nuova disciplina, è consequenziale ritenere, analizzando in chiave storica l’evoluzione della legge sul punto controverso, che assume rilievo il criterio esegetico fondato sul c.d.&nbsp;<i>argumentum a contrario</i>: la nuova norma presuppone logicamente che la pregressa disciplina abbia attribuito, in caso di soppressione del reparto di appartenenza e nel concorso di tutti gli altri presupposti di legge, l’indennità di trasferimento anche al militare che avesse espresso il gradimento circa la nuova sede di servizio in quanto privo di alternativa alla movimentazione (non esistendo più la pregressa sede di servizio) ed astretto al dovere di obbedienza.</p>
<p>6. LA FORMULAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO E LA DECISIONE DELLA CAUSA.</p>
<p>6.1. Alla stregua delle su esposte argomentazioni, l’Adunanza plenaria formula il seguente principio di diritto:&nbsp;<i>&lt;<prima dell="">&gt;.</prima></i></p>
<p>6.2. Ai sensi dell’art. 99, co. 1. e 4, c.p.a., l’Adunanza plenaria decide l’intera controversia alla stregua del principio di diritto formulato e, conseguentemente, respinge l’appello proposto dall’Amministrazione non essendo stata contestata (e non essendo contestabile sulla scorta della documentazione versata in atti), nel particolare caso di specie, la sussistenza degli altri presupposti individuati dall’art. 1, l. n. 86 del 2001 per il sorgere del diritto di credito all’indennità ivi prevista.</p>
<p>6.3. Nei mutamenti e contrasti giurisprudenziali registratisi sulla questione sottoposta all’Adunanza plenaria, il Collegio ravvisa le eccezionali ragioni che, a mente del combinato disposto degli artt. 26, co.1, c.p.a. e 92, co. 2, c.p.c., consentono di compensare integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma l’impugnata sentenza.</p>
<p>Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Riccardo Virgilio, Presidente</p>
<p>Pier Giorgio Lignani, Presidente</p>
<p>Stefano Baccarini, Presidente</p>
<p>Alessandro Pajno, Presidente</p>
<p>Paolo Numerico, Presidente</p>
<p>Vito Poli, Consigliere, Estensore</p>
<p>Francesco Caringella, Consigliere</p>
<p>Carlo Deodato, Consigliere</p>
<p>Nicola Russo, Consigliere</p>
<p>Bruno Rosario Polito, Consigliere</p>
<p>Sandro Aureli, Consigliere</p>
<p>Roberto Giovagnoli, Consigliere</p>
<p>Claudio Contessa, Consigliere<br />
&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" style="text-align: center;">IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p style="text-align: center;">Il 29/01/2016</p>
<p style="text-align: center;">(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p style="text-align: center;">Il Dirigente della Sezione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-29-1-2016-n-1/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.367</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-1-2016-n-367/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-1-2016-n-367/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.367</a></p>
<p>Pres. Patroni Griffi, est. De Michele Sulla necessità di escludere il concorrente il caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendale negli appalti di lavori 1. Contratti della P.A. &#8211; Gare &#8211; Appalto di lavori &#8211; Offerta &#8211; Oneri di sicurezza aziendale &#8211; Omessa indicazione &#8211; Esclusione &#8211; Necessità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-1-2016-n-367/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.367</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-1-2016-n-367/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.367</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Patroni Griffi, est. De Michele</span></p>
<hr />
<p>Sulla necessità di escludere il concorrente il caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendale negli appalti di lavori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. &#8211; Gare &#8211; Appalto di lavori &#8211; Offerta &#8211; Oneri di sicurezza aziendale &#8211; Omessa indicazione &#8211; Esclusione &#8211; Necessità</p>
<p>2. Contratti della P.A. &#8211; Gare &#8211; Appalto di lavori &#8211; Qualificazione &#8211; Subappaltatore qualificato &#8211; Omessa indicazione &#8211; Causa d&#8217;esclusione &#8211; Inconfigurabilità&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Nelle procedure di affidamento dei lavori, i partecipanti alla gara debbono indicare nell’offerta economica i costi per la sicurezza, pena l’esclusione dell’offerta anche se non prevista dal bando di gara, in base all&#8217;art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006.&nbsp;Il carattere invalidante – nonché l’inammissibilità al riguardo del cosiddetto soccorso istruttorio, di cui all’art. 46, comma 1, del citato d.lgs n. 163 del 2006 – appaiono d’altra parte riconducibili alla peculiare natura dei costi per la sicurezza: quelli da interferenza (fissi e non soggetti a ribasso), relativi alla tutela della salute e alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro e soprattutto quelli interni, o aziendali, propri di ciascuna impresa e riferiti allo specifico appalto in discussione, questi ultimi influenzati dall’organizzazione produttiva e dal tipo di offerta predisposta da ciascuna impresa. Il carattere, almeno in parte, soggettivo e discrezionale della determinazione dei costi di cui trattasi rende la relativa indicazione, ragionevolmente, elemento essenziale dell’offerta, non integrabile ex post senza sostanziale lesione della par condicio dei concorrenti (in quanto, in caso contrario, l’impresa interessata sarebbe chiamata ad operare, in via successiva, non una mera integrazione documentale su requisiti, già posseduti al momento dell’offerta, ma veri e propri aggiustamenti negli equilibri interni dell’offerta stessa, al fine di bilanciare il giudizio di anomalia, peraltro solo ove in concreto avviato).&nbsp;</p>
<p>2.&nbsp;In base al combinato disposto degli articoli 92, comma 7 e 109, comma 2 del medesimo d.P.R. n. 207, nonchè 37, comma 11 del d.lgs. n. 163 del 2006, non occorre indicare in gara il nominativo di subappaltatore qualificato, richiedendosi soltanto&nbsp;che l’impresa non in possesso della qualificazione per le opere scorporabili ne affidi l’esecuzione in subappalto a ditte in possesso di detta qualificazione, mentre l’art. 118 del medesimo d.lgs. n. 163 prevede soltanto, in tema di esecuzione del contratto, che l’aggiudicatario – dopo avere dichiarato nell’offerta che i lavori sarebbero stati oggetto di subappalto – depositi, poi, il relativo contratto almeno venti giorni prima dell’inizio delle lavorazioni. Non è stato quindi ravvisato alcun obbligo di specificare le ditte subappaltatrici già in fase di offerta.</p>
<p>Cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria,&nbsp;<a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/22097">Sentenza 20 marzo 2015, n. 3</a><br />
Cons. Stato, Adunanza Plenaria,&nbsp;<a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/22444">Sentenza 2 novembre 2015, n. 9</a><br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00367/2016REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 08717/2015 REG.RIC.</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato</p>
<p>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8717 del 2015, proposto dalla società Amoroso Costruzioni Srl Unipersonale, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mario Rosario Spasiano, con domicilio eletto presso l’avv. Aristide Police in Roma, piazza Adriana,20;&nbsp;<br />
contro<br />
Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali e del Turismo &#8211; Dir.Reg.Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
Impresa Costruzioni e Restauri Vincenzo Modugno S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Russo e Barbara Del Duca, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Napolitano in Roma, Via Sicilia. 50;&nbsp;<br />
per la riforma della sentenza del T.A.R. BASILICATA – POTENZA, SEZIONE I, n. 00543/2015, resa tra le parti, concernente aggiudicazione dell’appalto per opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale del Castello di Melfi;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali e del Turismo &#8211; Dir.Reg.Beni Cult.E Paesagg.della Basilicata, nonché dell’Impresa Costruzioni e Restauri Vincenzo Modugno S.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2015 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati Spasiano e Del Duca, nonché l’avvocato dello Stato Fedeli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>FATTO<br />
Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, sez. I, n. 543/15 del 20 agosto 2015 – con riferimento all’aggiudicazione definitiva di un appalto, per opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale del castello di Melfi – è stato accolto il ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria (Impresa Costruzioni e Restauro Vincenzo Modugno s.r.l.) e dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso principale, proposto dalla società ricorrente (Amoroso Costruzioni s.r.l.), seconda classificata nella procedura di gara.<br />
Nella citata sentenza si rilevava in via prioritaria la fondatezza del ricorso incidentale, con riferimento alla omessa indicazione – nell’offerta della società ricorrente – dei costi di sicurezza specifici, a norma dell’art. 87 n. 4 e 86 n. 3 bis del d.lgs. n. 163 del 2006. Anche in difetto di una comminatoria espressa nella disciplina di gara, infatti, la mancata indicazione di cui trattasi renderebbe l’offerta incompleta sotto un profilo sostanziale, implicante esclusione dalla gara, in quanto si impedirebbe alla stazione appaltante un adeguato controllo sull’affidabilità dell’offerta stessa e sulla congruità dell’importo. Inapplicabile al caso di specie, inoltre, sarebbe stato l’istituto del soccorso istruttorio, non potendosi integrare successivamente un’offerta, originariamente carente sotto un profilo essenziale. La ricorrente Amoroso s.r.l., pertanto, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse – dopo tale declaratoria – alla coltivazione dell’impugnativa.<br />
Avverso la predetta sentenza la società Amoroso s.r.l. ha proposto l’atto di appello in esame (n.8717/15, notificato in data 8 ottobre 2015), in base alle argomentazioni difensive di seguito sintetizzate:<br />
1)&nbsp;&nbsp; &nbsp;violazione o falsa applicazione degli articoli 86, n. 3 bis e 87 n. 4 del d.lgs. n. 163 del 2006; errata interpretazione di pronuncia giurisdizionale (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 3 del 2015); violazione dei principi di affidamento, buon andamento e concorrenza; violazione del principio di buona fede ex art. 1366 cod. civ., in quanto l’offerta, ritenuta incompleta, era viceversa comprensiva dei costi della sicurezza, pur in assenza di separata indicazione (peraltro, non richiesta dal bando). In tale situazione, il mancato scorporo dei costi della sicurezza non potrebbe comportare esclusione dalla gara, pur essendo ipotizzabile la relativa incidenza sull’anomalia del prezzo, come desumibile dal combinato disposto degli articoli 86, comma 3 bis del d.lgs n. 163 del 2006 e 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008. La diversa interpretazione, fornita dall’Adunanza Plenaria n. 3 del 2015, porrebbe regole non applicabili alle situazioni pregresse, per le quali dovrebbe ritenersi sempre percorribile la via del soccorso istruttorio. Venivano quindi riproposte le censure, prospettate col ricorso principale in primo grado.<br />
2)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Violazione o falsa applicazione degli articoli 37 e 118 del Codice dei contratti pubblici. Eccesso di potere, difetto di istruttoria, in quanto le imprese partecipanti dovevano essere in possesso di attestazioni, rilasciate da Organismi di attestazione (SOA), che documentassero la qualificazione nelle categorie richieste e classifica adeguata per il lavori da svolgere (OG2 – classifica III, per un importo pari a €. 572.651,75; OS30 – classifica II, per un importo pari a €. 451.340,46; OS6 – classifica II, per un importo pari a €. 323.068,42); nel caso di specie, l’aggiudicataria avrebbe posseduto la qualificazione prevista solo per la categoria prevalente OG2, con affermata intenzione di subappalto per le categorie, per le quali la stessa non possedeva la necessaria qualificazione, ma senza alcuna indicazione del soggetto sub-appaltatore: circostanza sufficiente per determinare l’esclusione; il subappalto, inoltre, sarebbe stato illegittimo, perché concernenti lavori in percentuale superiore al 30% dell’importo complessivo (cfr. parere dell’A.V.L.P. n. 174 del 23 ottobre 2013);<br />
3)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Violazione o falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lettera l) del d.lgs. n. 163 del 2006; violazione o falsa applicazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006; eccesso di potere; violazione del giusto procedimento, avendo l’aggiudicataria dichiarato di non essere tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in quanto ditta con meno di quindici lavoratori dipendenti, mentre dalla visura camerale emergerebbero 44 addetti;<br />
4)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Violazione dell’art. 10 del disciplinare di gara; violazione o falsa applicazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006; difetto di istruttoria; violazione del giusto procedimento, non essendo stata resa la dichiarazione – riferita all’assenza di misure di prevenzione, o altre cause ostative ex artt. 6 e 67 del d.lgs. n. 159/2011, nonché all’assenza di pronunce di condanna – per uno dei due soci di maggioranza;<br />
5)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Violazione dell’art. 5 del disciplinare di gara; eccesso di potere; difetto di istruttoria; violazione del giusto procedimento, in quanto l’obbligatoria polizza assicurativa, relativa alla responsabilità civile e professionale del progettista, ai sensi dell’art. 111 del Codice e dell’art. 269 del regolamento, sarebbe stata sostituita dal mero impegno di un agente assicurativo (non, come prescritto, da Istituto bancario o società assicuratrice) di emettere detta polizza, in caso di aggiudicazione dei lavori;<br />
6)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Violazione dell’art. 13, sub 7, del disciplinare di gara; eccesso di potere, difetto di istruttoria; violazione del giusto procedimento, non essendo state esplicitate nei termini prescritti le “condizioni di vantaggio competitivo”, tali da consentire economie sugli elementi costitutivi dell’offerta, in quanto risultava esplicitato dall’aggiudicataria, nel caso di specie, solo il valore percentuale e non il valore assoluto dei fattori, relativi al costo del lavoro, all’importo delle spese generali e dell’utile di impresa.<br />
La società Modugno s.r.l., costituitasi in giudizio, ribadiva – in base alle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 3 e 9 del 2015 – la non sanabilità, tramite soccorso istruttorio, dell’omessa indicazione nell’offerta dei costi della sicurezza.. Ugualmente infondate, inoltre, sarebbero state le censure prospettate avverso la regolarità dell’offerta della medesima società Modugno, sia per il possesso delle necessarie qualifiche (per l’assorbimento, nella qualificazione OG11, della qualificazione in alcune categorie specialistiche, fra cui OS28 e OS30), con conseguente carattere non necessario del preannunciato subappalto e della relativa specificazione nominativa (peraltro, ritenuta comunque non obbligatoria in sede di presentazione dell’offerta). Quanto alle norme sul lavoro dei soggetti disabili, non vi sarebbe stato alcun vincolo al riguardo per l’aggiudicataria, in quanto solo 12 dipendenti della stessa sarebbero stati computabili ai fini di cui trattasi, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.<br />
Quanto all’impegno di stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile, sarebbe stato del tutto valido quello proveniente da un soggetto, iscritto nell’elenco speciale degli intermediari finanziari al n. E000010514; tale impegno non era comunque richiesto a pena di esclusione dalla gara, in conformità all’art. 269 del d.P.R. n. 207 del 2010, che prevede tale dichiarazione alla data di sottoscrizione del contratto, a pena di ingiustificato aggravio del procedimento, con eventuale soccorso istruttorio in considerazione della tassatività delle cause di esclusione, ex art. 46, comma 1 bis del d.lgs. n. 163 del 2006.<br />
Quanto alla dichiarazione ex art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del medesimo d.lgs., non vi sarebbe stato alcun obbligo per i soggetti non titolari, come nel caso di specie, di quote di maggioranza. L’entità delle singole voci dell’offerta (costo del lavoro, spese generali ed utile di impresa), inoltre, sarebbe stata correttamente espressa, tramite specificazione del valore assoluto della prima di tali voci (per l’importo di €. 294.190,77) e indicazione percentuale degli altri parametri (rispettivamente, 15% e 10%), senza residuali margini di incertezza. Venivano infine riprodotti gli ulteriori motivi di ricorso incidentale, assorbiti in primo grado (violazione o falsa applicazione dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006, nonché del punto 12.2 del disciplinare di gara sul programma dettagliato dei lavori e per omessa specificazione delle offerte migliorative ed additive).<br />
Le argomentazioni sopra sintetizzate erano oggetto di ulteriori contestazioni dell’appellante e su tale base, nell’udienza in data odierna, la causa è passata in decisione.<br />
DIRITTO</p>
<div style="text-align: justify;">La vicenda sottoposta all’esame del Collegio – in materia di appalto di lavori da parte di una pubblica amministrazione – presuppone, in primo luogo, la valutazione di un ricorso incidentale escludente, proposto in primo grado di giudizio, nei termini fatti propri dalla nota sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 7 aprile 2011, secondo cui il giudice non potrebbe valutare le ragioni difensive della parte ricorrente, senza avere prima esaminato e respinto le censure prospettate in via incidentale, per contestare la legittimità dell’ammissione della ricorrente stessa ad una procedura di gara. In base alla pronuncia sopra indicata, infatti, l’interesse a ricorrere – quale fondamento dell’azione ex art 100 cod. proc. civ., applicabile anche al processo amministrativo – non potrebbe sussistere in capo ad un soggetto privo dei requisiti per essere ammesso alla procedura selettiva contestata, nemmeno sotto il profilo residuale dell’interesse strumentale alla rimessa in discussione del rapporto controverso, data la natura ipotetica ed eventuale della rinnovazione della procedura contestata, secondo parametri ricadenti nella disponibilità dell’Amministrazione. Il carattere assolutamente prioritario del ricorso incidentale escludente, in effetti, è stato in parte censurato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella pronuncia in data 4 luglio 2013, relativa alla causa C-100/12 (Fastweb), con riferimento alla contestazione della legittimità dell’offerta da parte dell’unico concorrente dell’aggiudicatario, per ragioni identiche a quelle, prospettate per invalidare l’offerta di quest’ultimo. In tale situazione l’omessa disamina delle censure del ricorrente principale, la cui offerta risultasse da escludere in accoglimento di ricorso incidentale, è stata dichiarata incompatibile con l’art. 1, par. 3, della direttiva n. 89/665/CEE del 21 dicembre 1989 (come modificata dalla direttiva n. 2007/66/CE in data 11 dicembre 2007), che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori. Quanto sopra, dovendosi ritenere che, nella situazione descritta, ciascuno dei due concorrenti potrebbe far valere un analogo interesse legittimo all’esclusione dell’offerta dell’altro, con conseguente impossibilità, per l’Amministrazione, di procedere alla scelta della migliore offerta, risultando ugualmente illegittime tutte quelle presentate.<br />
Deve quindi temperarsi il principio del carattere assolutamente prioritario (e decisivo, ove accolto) del ricorso incidentale “escludente” nei confronti del ricorrente principale, ma solo in presenza di concorrenti, per ciascuno dei quali sussista, in base alla citata norma comunitaria, un interesse protetto – di natura residuale – all’azzeramento della procedura per assenza di offerte valide, con conseguente presumibile rinnovazione della procedura stessa. Detto carattere escludente può invece ravvisarsi quando – come nella situazione in esame – i concorrenti siano più numerosi e per alcuni di essi non sussistano contestazioni, in modo tale da non consentire il soddisfacimento dell’interesse residuale anzidetto, anche in caso di riconosciuta sussistenza di un vizio preclusivo per l’aggiudicazione, intervenuta a favore del ricorrente principale. E’ stato quindi affermato che l’esame “incrociato” delle censure, prospettate sia nel ricorso principale che in quello incidentale, deve essere ammesso, solo quando siano rimasti in gara due soli concorrenti e le rispettive offerte siano affette da vizio, inerente alla medesima fase procedimentale (cfr. in tal senso Cons. St., sez. V, 21 luglio 2015, n. 3615, 30 aprile 2015, n. 2190, 1 settembre 2015, n. 4089).<br />
Quanto all’ordine di trattazione dei motivi di gravame, è stata anche sottolineata l’esigenza di seguire un “criterio di carattere cronologico-seguenziale”, ovvero riferito “al momento in cui il vizio in essi dedotto si è verificato, all’interno della procedura di gara in contestazione” (Cons. Stato, V, 24 ottobre 2013, n. 5155); come ulteriormente chiarito nella successiva sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 25 febbraio 2014, n. 9, si ritiene quindi che il giudice debba decidere disponendo le questioni prospettate in ordine logico, anteponendo le questioni di rito a quelle di merito, con priorità dei ricorsi incidentali solo ove a carattere escludente, in rapporto alla medesima fase procedimentale, ma anche con possibilità di esame prioritario del ricorso principale, per ragioni di economia processuale, ove quest’ultimo sia manifestamente infondato, inammissibile, irricevibile o improcedibile (cfr. in tal senso anche Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4 del 2011 cit.); l’esame dei ricorsi incidentali resta pertanto pregiudiziale, qualora la relativa definizione sia ostativa o preclusiva in rapporto alle ragioni dedotte col ricorso principale (cfr. anche, in tal senso, Cons. Stato, IV, 18 marzo 2013, n. 1574 e 4 settembre 2013, n. 4449; Cons. giust. amm. Reg. Sic., sez. giurisd., 26 ottobre 2012, n. 1025; Cons. Stato, IV, 4 settembre 2013, n. 4449 e 18 marzo 2013, n. 1574).<br />
Nella situazione in esame, dal verbale di aggiudicazione provvisoria del 23 gennaio 2015 risulta collocata in graduatoria anche una terza società (Edil Co s.r.l.), di modo che può riconoscersi il carattere escludente del ricorso incidentale, proposto dalla società prima classificata (Vincenzo Modugno s.r.l.), nel giudizio avviato dall’impresa collocata al secondo posto in graduatoria (Amoroso Costruzioni s.r.l.); quanto sopra, benchè detto ricorso incidentale prospettasse nei confronti dell’aggiudicataria una ragione escludente, riferita ad una fase procedimentale (possesso dei requisiti di partecipazione) antecedente a quella di esame delle offerte, nell’ambito della quale l’attuale appellante avrebbe dovuto essere escluso dalla gara.<br />
Anche a livello comunitario infatti, come in precedenza ricordato, è stata esclusa la possibilità di sacrificare la posizione di uno soltanto dei due concorrenti in gara, in presenza di censure “incrociate” attinenti alla medesima fase procedurale, senza però rinnegare l’impianto della citata pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2011, circa la prioritaria necessità che il processo amministrativo sia sorretto, fino alla data della pronuncia, da un interesse diretto ed attuale, consistente nella possibilità di perseguire il bene della vita, anche per equivalente (ovvero tramite aggiudicazione o risarcimento del danno), ovvero di soddisfare quanto meno l’interesse residuale a nuove chances di aggiudicazione, in caso di rinnovazione della procedura di gara. E’ corretto, pertanto, che la sussistenza di interesse attuale del ricorrente continui a trovare prioritaria disamina e che – una volta accolto il ricorso incidentale, da cui discende la non perseguibilità di un interesse anche residuale, in presenza di più concorrenti – il ricorso principale non sia più esaminato, a meno che non se ne ravvisino l’irricevibilità, l’inammissibilità o anche, ad avviso del Collegio, la manifesta infondatezza, per una pronuncia che sia frutto di più completa trattazione (da ritenersi comunque opportuna e rilevante, tenuto conto, in particolare, della persistente potestà di autotutela dell’Amministrazione).<br />
Non sembra quindi inutile considerare che, nel caso di specie, l’impugnativa appare infondata, non solo per quanto riguarda la contestazione della ravvisata ragione escludente del medesimo appellante, a seguito del ricorso incidentale proposto in primo grado, ma anche con riferimento al possesso dei requisiti di partecipazione della società aggiudicataria, appunto per manifesta infondatezza delle censure al riguardo proposte.<br />
Il Collegio ritiene di dover seguire, in ogni caso, l’ordine di trattazione dei motivi, come prospettato nell’atto di appello, essendo già stato oggetto di pronuncia l’invalidità dell’offerta della seconda classificata nella procedura di gara di cui trattasi, con le già enunciate conseguenze in tema di legittimazione attiva all’impugnazione dell’esito della gara.<br />
Tale invalidità è stata ricondotta all’omessa specificazione, nell’offerta economica, dei costi relativi alla sicurezza: questione, quella appena indicata, a lungo dibattuta, ma che può ritenersi definita dopo due successive pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 3 del 20 marzo 2015 e 9 del 2 novembre 2015). Nella prima delle citate pronunce si esamina, in particolare, il non univoco indirizzo giurisprudenziale, in materia di obbligatorietà della specificazione di cui trattasi sia per gli appalti di forniture e di servizi, sia per gli appalti di lavori, pur mancando per questi ultimi una disposizione espressa; tale disposizione, tuttavia, è stata ritenuta deducibile da un’interpretazione sistematica, nonché costituzionalmente orientata, delle norme regolatrici della materia (art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81 del 2008, articoli 86, comma 3 bis e 87, comma 4 del d.lgs. n. 163 del 2006). Se, infatti, l’esigenza di specificare nell’offerta i costi della sicurezza è generalizzata, quando si tratti di valutare l’eventuale anomalia dell’offerta, non sarebbe logico che la prescrizione non fosse ritenuta invalidante dell’offerta stessa – ove disattesa – solo per i lavori, in cui i rischi per la sicurezza sono normalmente più elevati. Detto carattere invalidante – nonché l’inammissibilità al riguardo del cosiddetto soccorso istruttorio, di cui all’art. 46, comma 1, del citato d.lgs n. 163 del 2006 – appaiono d’altra parte riconducibili alla peculiare natura dei costi per la sicurezza: quelli da interferenza (fissi e non soggetti a ribasso), relativi alla tutela della salute e alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro e soprattutto quelli interni, o aziendali, propri di ciascuna impresa e riferiti allo specifico appalto in discussione, questi ultimi influenzati dall’organizzazione produttiva e dal tipo di offerta predisposta da ciascuna impresa. Il carattere, almeno in parte, soggettivo e discrezionale della determinazione dei costi di cui trattasi rende la relativa indicazione, ragionevolmente, elemento essenziale dell’offerta, non integrabile ex post senza sostanziale lesione della par condicio dei concorrenti (in quanto, in caso contrario, l’impresa interessata sarebbe chiamata ad operare, in via successiva, non una mera integrazione documentale su requisiti, già posseduti al momento dell’offerta, ma veri e propri aggiustamenti negli equilibri interni dell’offerta stessa, al fine di bilanciare il giudizio di anomalia, peraltro solo ove in concreto avviato). E’ stato quindi affermato che, nelle procedure di affidamento dei lavori, i partecipanti alla gara debbono indicare nell’offerta economica i costi per la sicurezza, pena l’esclusione dell’offerta anche se non prevista dal bando di gara, in base al medesimo art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006.<br />
Per le ragioni esposte, il Collegio condivide tale principio di diritto, anche per quanto riguarda la natura meramente ricognitiva e dichiarativa del relativo riconoscimento: natura ribadita nella successiva pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/15 del 2 novembre 2015; è dunque irrilevante che la procedura di gara di cui si discute si sia svolta in gran parte prima della citata pronuncia della medesima Adunanza Plenaria n. 3 del 2015.<br />
Il primo motivo di gravame, contenuto nell’atto di appello, è dunque da respingere, con conseguente conferma della sentenza appellata sotto tale profilo, il cui carattere assorbente è già stato sottolineato nell’ambito della presente decisione.<br />
Quanto sopra non esclude che il medesimo Collegio possa rilevare, in ogni caso, anche la manifesta infondatezza degli altri motivi di gravame, riproposti in appello e già oggetto di ricorso principale in primo grado.<br />
Per quanto riguarda, in primo luogo, la prospettata assenza, in capo all’aggiudicataria Costruzioni Modugno s.r.l.., di tutte le qualificazioni previste (OG2, classifica III, OS30, classifica II e OS6 , classifica II), con preannunciata intenzione di subappaltare le opere, per le quali la qualificazione non sarebbe stata posseduta, senza specificazione del soggetto subappaltatore, l’appellata controdeduce validamente di essere qualificata a partecipare alla gara – ex art. 92 del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, recante regolamento di esecuzione ed attuazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – già in base alla qualificazione posseduta per la categoria prevalente (OG2, restauro), per l’intero importo dei lavori, senza alcuna necessità di indicare in sede di offerta i soggetti subappaltatori per le categorie specialistiche (OS30, impianti interni e OS6, finiture in materiali lignei, plastici e vetrosi); non è smentito, peraltro che la stessa impresa Modugno sia in possesso delle seguenti qualifiche: OG1, classifica V, OG2, classifica VII e OG11, classifica IV, quest’ultima attestante anche il possesso dei requisiti per eseguire opere specialistiche, fra cui quelle ascritte alla categoria OS30, a norma dell’art. 79, comma 16, del citato d.P.R. n. 207 del 2010. La categoria scorporabile OS6, inoltre, non risulta a qualificazione obbligatoria. Pertanto, non infondatamente l’appellata rappresenta come l’eccepito superamento della percentuale del 30% del valore totale dell’appalto, per le opere da subappaltare comporterebbe – nella ricorrente situazione di subappalto a caratere non necessario, in quanto non destinato a supplire a carenze dei requisiti di partecipazione – concentrazione nella fase esecutiva delle prestazioni eccedenti (per le quali l’aggiudicatario fosse comunque qualificato) e non esclusione dalla gara dell’aggiudicatario stesso (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2014, n. 1224). Quanto alla omessa specificazione, in sede di offerta, delle ditte subappaltatrici, il Collegio non ha ragione di discostarsi da quanto statuito nella già ricordata pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2015, secondo cui non emerge dal quadro normativo di riferimento una specifica prescrizione in tal senso, richiedendosi soltanto – in base al combinato disposto degli articoli 92, comma 7 e 109, comma 2 del medesimo d.P.R. n. 207, nonchè 37, comma 11 del d.lgs. n. 163 del 2006 – che l’impresa non in possesso della qualificazione per le opere scorporabili ne affidi l’esecuzione in subappalto a ditte in possesso di detta qualificazione, mentre l’art. 118 del medesimo d.lgs. n. 163 prevede soltanto, in tema di esecuzione del contratto, che l’aggiudicatario – dopo avere dichiarato nell’offerta che i lavori sarebbero stati oggetto di subappalto – depositi, poi, il relativo contratto almeno venti giorni prima dell’inizio delle lavorazioni. Non è stato quindi ravvisato alcun obbligo di specificare le ditte subappaltatrici già in fase di offerta.<br />
Non appaiono ravvisabili, inoltre, le cause di esclusione ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, che nel terzo e nel quarto motivo di gravame vengono riferite, rispettivamente, ad inosservanza delle norme sul diritto al lavoro dei disabili e all’assenza di misure di prevenzione o pronunce di condanna per uno dei due soci di maggioranza. Sotto il primo profilo, infatti, appare ragionevole che l’impresa aggiudicataria abbia fatto riferimento nell’offerta ai lavoratori impegnati nel settore oggetto dell’appalto, ovvero nel settore edile, per i quali esiste esonero dall’obbligo di cui trattasi, a norma dell’art. 5, comma 2della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), ferma restando la possibilità per la stazione appaltante di richiedere chiarimenti, a norma dell’art. 46, comma 1 del d.lgs. n. 163 del 2006. Quanto alle dichiarazioni, relative all’assenza di misure di prevenzione e di condanna, appaiono in effetti sufficienti quelle del direttore tecnico e dell’amministratore unico, non avendo il terzo socio una quota di maggioranza, tale da poter influenzare la conduzione aziendale (cfr. in tal senso Cons. Stato, Ad. Plen., 6 novembre 2013, n. 24).<br />
La quinta e la sesta censura (riferite ad insufficienza del mero impegno di un agente assicurativo di emettere l’obbligatoria polizza di assicurazione e la violazione del disciplinare di gara, per mancata esplicitazione delle condizioni di vantaggio competitivo) non configurano ragioni escludenti, riguardando questioni per le quali sarebbe comunque stato ammesso il soccorso istruttorio, fermo restando che la polizza assicurativa è stata poi regolarmente prodotta, mentre le richiamate condizioni erano comunque contenute nell’offerta, in termini percentuali.<br />
Per le ragioni esposte il Collegio ritiene che l’appello sia complessivamente infondato, mentre le ulteriori questioni incidentali, riproposte dalla parte appellata, possono essere assorbite.<br />
Quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio ritiene di poterne disporre la compensazione, tenuto conto della complessità delle questioni sottoposte a giudizio e della novità di alcuni indirizzi giurisprudenziali, alla data di svolgimento della procedura concorsuale contestata.</div>
<p>P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.<br />
Compensa le spese giudiziali.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Filippo Patroni Griffi,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Presidente<br />
Claudio Contessa,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
Gabriella De Michele,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere, Estensore<br />
Bernhard Lageder,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
Maddalena Filippi,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 29/01/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-1-2016-n-367/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.367</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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