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	<title>29/1/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29/1/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2008 n.300</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-29-1-2008-n-300/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-29-1-2008-n-300/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2008 n.300</a></p>
<p>Enrico D&#8217;Arpe &#8211; Presidente f.f., Giulio Castriota Scandergeb &#8211; Estensore.Rubino (avv. N. Massari) c.Comune di Brindisi (avv.ti F. Trane e E. Guarino),Gismondi (avv. L. Durano). sulla giurisdizione del giudice amministrativo in tema di conferimento di incarichi dirigenziali collegato ad un atto amministrativo presupposto Pubblico impiego – Giurisdizione e competenza –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-29-1-2008-n-300/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2008 n.300</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-29-1-2008-n-300/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2008 n.300</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Enrico D&#8217;Arpe &#8211; Presidente f.f., Giulio Castriota Scandergeb &#8211; Estensore.<br />Rubino (avv. N. Massari) c.Comune di Brindisi (avv.ti F. Trane e E. Guarino),Gismondi (avv. L. Durano).</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice amministrativo in tema di conferimento di incarichi dirigenziali collegato ad un atto amministrativo presupposto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Giurisdizione e competenza – Conferimento di incarico dirigenziale – Atto amministrativo presupposto – Impugnazione – Controversia – Giurisdizione del giudice amministrativo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il conferimento di incarichi dirigenziali, quando venga in gioco un atto amministrativo presupposto (nel caso di specie, la ricorrente ha impugnato il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di dirigente e la delibera con la quale è stata disciplinata presso un Comune l’attribuzione degli incarichi dirigenziali fuori dotazione organica ed è stato approvato lo schema di contratto individuale d’incarico dirigenziale).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione del giudice amministrativo in tema di conferimento di incarichi dirigenziali collegato ad un atto amministrativo presupposto</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Reg. dec. nr. 300/08</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Sede di Lecce &#8211; Sezione Seconda</b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati: dr. Enrico D’Arpe				  presidente; dr. Giulio Castriota Scanderbeg        componente est.; dr. Giuseppe Esposito	                   componente 																																																																																								</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>sentenza</b></p>
<p>sul ricorso n. 2050/2005 proposto da<br />
<b>Rubino Maria Rosaria</b>,  rappresentata e difesa in giudizio dall’ avv. Nicola Massari, ed elettivamente domiciliata nello studio di questi in Lecce alla via Zanardelli n. 7 presso lo studio dell’avv. Vantaggiato;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Brindisi</b>, in persona del sindaco legale rappresentante pt, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Francesco Trane e Emanuela Guarino ed elettivamente domiciliato in Lecce presso lo studio dell’avv. Astuto alla via Umberto I n. 28;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>Gismondi Cosima</b>, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Lorenzo Durano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. G. Pellegrino alla via Augusto Imperatore 16;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione<br />
&#8211;	del provvedimento sindacale n. 56473 del 8 settembre 2005 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente dei Servizi sociali alla dott.ssa Cosima Gismondi e della delibera di GC n. 392 del 5 agosto 2005 ivi richiamata, con la quale è stata disciplinata presso il Comune di Brindisi l’attribuzione degli incarichi dirigenziali fuori dotazione organica ed è stato approvato lo schema di contratto individuale d’incarico dirigenziale;																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visto l’atto, depositato in Segreteria in data 27 febbraio 2006, contenente motivi aggiunti avverso l’art. 24 del Regolamento dei Servizi del Comune di Brindisi;<br />
Vista la memoria prodotta dall’amministrazione   intimata nonché dalla controinteressata Gismondi;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Udito alla pubblica udienza del 10 gennaio 2008 il giudice relatore dott. Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per la ricorrente l’avv. Massari, l’avv. Trane per il Comune di Brindisi e l’avv. Durano per la controinteressata Gismondi; <br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La  ricorrente, già affidataria di incarico dirigenziale nel Settore dei Servizi sociali presso il Comune di Brindisi, incarico venuto meno ai sensi dell’art. 110 co. 3 del d.lgs. 267/00 a seguito delle dimissioni del Sindaco, lamenta col ricorso all’esame la illegittimità degli atti gravati, con i quali dapprima la Giunta comunale ( delibera n. 392 del 5 agosto 2005) ha individuato nuove posizioni lavorative – e fra queste, per ciò che in questa sede rileva, quella di responsabile del settore <relazioni sociali> &#8211; da coprire a mezzo di incarichi dirigenziali e di poi il sindaco ha conferito fiduciariamente – con ordinanza n. 56473 del 8.9.2005- il predetto incarico dirigenziale alla controinteressata Gismondi.<br />
Di qui i motivi di impugnativa, articolati avverso gli atti predetti sotto i distinti profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere, per essere stato conferito sostanzialmente l’incarico dirigenziale in parola al di fuori delle ipotesi normative che tanto consentivano e senza congrua motivazione, con la richiesta conseguenziale di annullamento degli atti gravati e di ogni statuizione ulteriore anche in ordine alle spese di lite.<br />
Si sono costituite le parti intimate per resistere al ricorso e per chiederne il rigetto e, prima ancora, per la declaratoria di inammissibilità del mezzo per difetto di giurisdizione di questo giudice adito. <br />
Con motivi aggiunti notificati in data 21 febbraio 2006 la ricorrente ha prodotto ulteriori motivi di gravame facendo valere in particolare la illegittimità dell’art. 24 del Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi per contrarietà rispetto all’art. 113 dello Statuto comunale.<br />
Con ordinanza n. 2203 del 27 aprile 2006 questa Sezione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 63 del d.lgs 165/01, nella parte in cui tale disposizione ha devoluto alla cognizione del giudice ordinario ogni controversia attinente il pubblico impiego privatizzato, ed in particolare anche quelle attinenti il conferimento degli incarichi dirigenziali, financo quando vengono in gioco atti amministrativi presupposti. Con ordinanza n. 108 del 23 marzo 2007 la Corte ha dichiarato la inammissibilità della questione proposta. Rinviato pertanto l’esame del gravame all’udienza pubblica del 2 marzo 2006, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Sulla questione di giurisdizione, la Sezione non mette conto di indugiare, dato che sulla base delle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella citata ordinanza di inammissibilità (cfr ord. n. 108 del 23 marzo 2007), può dirsi sussistente nella fattispecie all’esame la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Ed infatti, come ricordato in fatto, la Corte costituzionale è stata chiamata da questo TAR, nell’ambito del presente giudizio, a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 63 del d.lgs 165/01 (nella parte in cui, pur senza una espressa delega al riguardo, tale disposizione &#8211; rectius, l’art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall&#8217;art. 33 del D.Lgs. n. 546 del 1993, e poi dall&#8217;art. 29 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall&#8217;art. 18 del D.Lgs. n. 387 del 1998, che il citato art. 63 del testo unico n.165/01 pedissequamente riproduce e sul quale pertanto deve ritenersi trasferito l’incidente di costituzionalità- attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione anche sugli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali); nella richiamata decisione di inammissibilità il giudice delle leggi ha ritenuto implicitamente non implausibile, nell’attuale sistema di riparto nella materia relativa agli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali, che il giudice amministrativo continui a conoscere, in base ai tradizionali canoni, dell’atto amministrativo presupposto avente natura organizzatoria e perciò tipicamente amministrativa. Per vero, nella ordinanza di rimessione la Sezione non aveva mancato di sottolineare che “la controversia all’esame involge pacificamente il conferimento di un incarico dirigenziale in un Ente locale, giacchè questo è il contenuto dell’atto gravato in principalità di cui si chiede la rimozione in questa sede giudiziale”. Sicchè, avuto riguardo ai tradizionali elementi distintivi dell’azione giudiziale ( e cioè, oltre alle parti, il petitum e la causa petendi),  questo TAR era persuaso che la controversia all’esame non potesse sfuggire alla giurisdizione dell’AGO, in base all’ampia devoluzione di giurisdizione contenuta nella disposizione più volte richiamata (art. 63 del d.lgs 165/01); la quale affida espressamente al giudice ordinario anche la cognizione sugli atti di conferimento degli incarichi giudiziali, financo quando vengano contestualmente impugnati per illegittimità atti amministrativi presupposti ( che il giudice ordinario non può evidentemente annullare ma disapplicare, garantendo per tal via analoga tutela all’interessato sulla domanda principale). <br />
Senonchè, nell’approccio della Corte tale assetto normativo, coessenziale alla privatizzazione del pubblico impiego ed inerente il riparto, non recherebbe deroga alla giurisdizione generale di legittimità sull’atto amministrativo presupposto, avente portata programmatoria o altrimenti autoritativa, e che nella specie tale atto sarebbe in concreto rappresentato dalla delibera di Giunta comunale n. 392 del 5 agosto 2005, della quale quindi può ben conoscere il giudice amministrativo. <br />
Pur con qualche dubbio sulla linearità di una tale soluzione, in larga parte disapplicativa della chiara scelta legislativa di affidare integralmente al giudice ordinario la materia inerente il conferimento degli incarichi dirigenziali, anche quando venga in gioco- come appunto nella specie- un atto amministrativo presupposto, il Collegio non intende discostarsi dall’orientamento tracciato dal supremo giudice ed interprete delle leggi,  nella consapevolezza che, almeno sulle questioni di giurisdizione, tutti gli operatori giuridici devono collaborare alla creazione di una disciplina d’insieme dai contorni sufficientemente definiti, allo scopo di non rendere troppo gravoso al cittadino l’accesso alla giurisdizione, già nella fase della individuazione del giudice che ne è in concreto munito.<br />
2. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.<br />
Giova al proposito richiamare il quadro normativo di riferimento, al cui interno deve rinvenirsi la regula iuris da applicare nel caso concreto.<br />
L’art. 110 del d.lgs. 267/00, a proposito della possibilità di conferire incarichi dirigenziali negli enti locali, così testualmente dispone “ 1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. 2. Il regolamento sull&#8217;ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell&#8217;area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull&#8217;ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all&#8217;interno dell&#8217;ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell&#8217;area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell&#8217;ente arrotondando il prodotto all&#8217;unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.”<br />
L’art. 113 dello Statuto comunale di Brindisi dispone che i posti di dirigente sono coperti per pubblico concorso secondo le rispettive norme vigenti e che ( secondo comma) il Comune, per i posti dirigenziali di alta specializzazione, può procedere all’assunzione di personale mediante contratto  a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata di diritto privato fermi i requisiti previsti per l’accesso alla qualifica da ricoprire.<br />
 Già dall’analisi delle disposizione dianzi richiamate emerge chiaramente la illegittimità della gravata delibera giuntale n. 392 del 5 agosto 2005, nella parte in cui la stessa ha previsto, contrariamente alle puntuali previsioni statutarie, che posizioni lavorative che non sono di alta specializzazione – quale indubbiamente quella conferita alla controinteressata a mezzo dell’atto gravato &#8211;  possano essere conferite a mezzo di contratto fiduciario intuitu personae; il tenore della richiamata disposizione statutaria – applicabile anche ai posti al di fuori della dotazione organica &#8211; è chiaro, infatti, nell’escludere il ricorso ad una tale modalità di affidamento dell’incarico per i posti dirigenziali non qualificati dalla alta specializzazione delle prestazioni richieste dato che tali posti, ai sensi del primo comma del citato articolo, devono essere coperti a mezzo di procedure concorsuali.<br />
Ove poi si dovesse rinvenire direttamente nella legge la fonte del conferimento fiduciario di incarichi dirigenziali e di alta specializzazione, senza la assoluta necessità – che la legge sembra invece postulare – della intermediazione statutaria, e si leggesse in tal modo la previsione legislativa generale dianzi richiamata in congiunzione con l’art. 24 del Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi ( approvato con deliberazione n. 343/98) in vigore presso il Comune di Brindisi, la soluzione non potrebbe essere diversa dalla già rilevata illegittimità della impugnata delibera. <br />
Vero è, infatti, che la citata disposizione regolamentare prevede che possono essere stipulati, al di fuori della vigente dotazione organica dell’Ente, contratti per la costituzione di rapporti di lavoro dirigenziale a tempo determinato per il conseguimento di specifici obiettivi, lo svolgimento di funzioni di supporto o l’esercizio di attribuzioni di coordinamento di strutture. <br />
Ma, in disparte la stessa legittimità di una tale previsione regolamentare alla luce del ben diverso contenuto precettivo del richiamato art. 113 dello Statuto, è da osservare che la disposizione regolamentare richiamata è stata in ogni caso violata nella specie dalla amministrazione comunale di Brindisi; ed invero il citato art. 24 del Reg. precisa che il provvedimento sindacale deve, nei casi di affidamento fiduciario dell’incarico dirigenziale extradotazione organica, recare puntuale motivazione sia in ordine ai requisiti professionali del candidato sia con riguardo ai profili di attitudine dello stesso all’assunzione dell’incarico. Ora, poichè di una motivazione in tali sensi gli atti gravati non recano traccia ( il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico reca un insufficiente rinvio alla citata delibera giuntale, la quale a sua volta nulla prevede in ordine alle valutazioni da compiere da parte dell’autorità sindacale in sede di conferimento delle nuove posizioni lavorative individuate), resta acclarata la esorbitanza degli atti impugnati da ogni parametro normativo disciplinante la fattispecie.<br />
La conclusione è che il ricorso deve trovare accoglimento, con annullamento conseguenziale degli atti impugnati (anche a prescindere dai suoi vizi autonomi, l’atto terminale di conferimento dell’incarico, in quanto strettamente connesso con la delibera presupposta, non può sfuggire all’effetto caducatorio prodotto dall’annullamento della prima).<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Lecce, sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti gravati.<br />
Condanna il Comune di Brindisi e la controinteressata Gismondi,  ciascuna parte in ragione della metà, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre IVA e Cap come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2008.</p>
<p>Pubblicata il 29 gennaio 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-29-1-2008-n-300/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2008 n.300</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2008 n.645</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-29-1-2008-n-645/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-29-1-2008-n-645/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2008 n.645</a></p>
<p>Pres. Riggio Est. Ferrari Lasertec s.p.a. (Avv. G. Iazeolla) c/ Ministero dello sviluppo economico (Avv. Stato) e Regione Molise (n.c.) sulla giurisdizione del giudice ordinario in tema di revoca dei contributi ex L.n.448/92. Giuridizione e competenza – Finanziamenti pubblici – Revoca -Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Ragioni. Il giudice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-29-1-2008-n-645/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2008 n.645</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-29-1-2008-n-645/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2008 n.645</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio         Est. Ferrari<br /> Lasertec s.p.a. (Avv. G. Iazeolla) c/<br /> Ministero dello sviluppo economico (Avv. Stato) e Regione Molise (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice ordinario in tema di revoca dei contributi ex L.n.448/92.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giuridizione e competenza – Finanziamenti pubblici – Revoca -Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il giudice ordinario è competente a conoscere le controversie instaurate per contrastare l&#8217;Amministrazione che abbia revocato i contributi definiti-vamente concessi ex l.  n. 488/92 per fatto imputabile al beneficiario. Infatti, il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell&#8217;Autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo rispetto al potere della P.A. di annullare i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità, quanto di diritto soggettivo  relativamente alla con-creta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.      Reg. Sent.<br />
Anno 2008<br />
N. 4586 Reg. Ric.<br />
Anno 2007</p>
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio <br />
&#8211;	Sezione Terza Ter – </p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>
&#8211;<br />
composto dai Magistrati:<br />
Italo Riggio			Presidente<br />	<br />
Giulia Ferrari			Consigliere – relatore<br />	<br />
Stefano Fantini                     Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
<i></b></i><br />
sul ricorso n. 4586/07, proposto dal <br />
<b>Fallimento della Lasertec s.p.a.</b>, in persona del legale rap-presentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanbattista Iazeolla e con questi elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Tribunale adito,</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero dello sviluppo economico</b>, in persona del Mi-nistro <i>pro tempore,</i> rappresentato e difeso dall’Avvocatura ge-nerale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato, nonché<br />
la <b>Regione Molise</b>, in persona del Presidente <i>pro tempe-re</i>, non costituita in giudizio,</p>
<p><b>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,<br />
</b>del decreto del Direttore generale del Ministero dello sviluppo economico n. 14/B5/MSE del 13 marzo 2007, con il quale  sono state revocate le agevolazioni finanziarie a favore della Lasertac s.p.a., nonché della nota della Regione Molise n. 17334 dell’11 agosto 2006, con la quale era stato chiesto al suddetto Ministero di revocare le predette agevolazioni.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo eco-nomico; </p>
<p>Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 17 gennaio 2008 il Consigliere Giulia  Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale; <br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con ricorso notificato in data 18 maggio 2007 e depositato il successivo 25 maggio, il Fallimento della Lasertec s.p.a. impugna il decreto del Direttore generale del Ministero dello sviluppo economico n. 14/B5/MSE del 13 marzo 2007, con il quale  sono state revocate le agevolazioni finanziarie già erogate alla suddetta società nonché la nota della Regione Molise n. 17334 dell’11 agosto 2006, con la quale era stato chiesto al Ministero dello sviluppo economico di revocare le predette agevolazioni.<br />
Espone, in fatto, che con il Contratto d’Area del Molise Interno, sotto-scritto il 22 giugno 1999, detta società era stata ammessa ad agevo-lazione per l’investimento relativo alla costruzione di uno stabilimento industriale in località Pozzilli e le era stato concesso un contributo in conto capitale di € 3.247.894,10. Il 25 luglio 2000 le è stato erogato, a titolo di anticipazione, il 50% del contributo assentito. Con istanza del 19 giugno 2006 il  Curatore del fallimento ha chiesto il saldo del contributo. Con  nota n. 17334 dell’11 agosto 2006 la Regione Moli-se, in qualità di responsabile unico del Contratto d’Area del Molise In-terno, ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico la revoca del-le agevolazioni per intervenuto fallimento della beneficiaria. Con l’impugnato decreto n. 14/B5/MSE del 13 marzo 2007 il Direttore ge-nerale del Ministero dello sviluppo economico ha disposto la richiesta revoca ai sensi dell’art. 12, lett. b), comma 3, D.M. 312 luglio 2000 n. 320.<br />
2. Avverso i predetti provvedimenti il ricorrente, dopo aver ribadito la competenza di questo giudice a conoscere la controversia <i>de qua</i>,  è insorto deducendo:<br />
a) <i>Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. – Violazione e fal-sa applicazione L. n. 241 del 1990 – Eccesso di potere: ingiustizia manifesta – Illegittimità manifesta – Carenza di potere – Carenza as-soluta di istruttoria.</i> La comunicazione di avvio del procedimento del 5 settembre 2006 non ha assicurato l’effettiva partecipazione del Fallimento al procedimento, non essendogli stato assegnato un ter-mine per presentare note o memorie. Aggiungasi che illegittimamen-te il provvedimento finale è strato adottato il 14 marzo 2007, e quindi ben oltre il termine di trenta giorni previsto nella predetta comunica-zione.<br />
b) <i>Violazione e falsa applicazione art. 12, comma 3, lett. b), D.M. n. 320 del 2000 &#8211; Difetto di motivazione: violazione e falsa applica-zione art. 3 L. n. 241 del 1990 &#8211; Eccesso di potere per ingiustizia ma-nifesta .Carenza di presupposti di fatto e di diritto. </i>L’unica – e, per giunta,  scarna – motivazione posta a supporto del provvedimen-to impugnato  è illegittima atteso che l’art. 12, terzo comma, lett. b), D.M. n. 320 del 2000 non prevede, quale causa di revoca del finan-ziamento, il fallimento del beneficiario ma il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, obiettivi che nella specie non sono stati compromessi dal fallimento della Lasertec s.p.a.<br />
3. Si è costituita in giudizio l&#8217;Amministrazione, che ha sostenuto l&#8217;in-fondatezza, nel merito, del ricorso.<br />
4. La Regione Molise non si è costituita in giudizio.<br />
5. Nella camera di consiglio del 21 giugno 2007, nell’accordo delle parti, l’esame dell’istanza  di sospensione proposta dal ricorrente è stato abbinato al merito.<br />
6. All’udienza del 17 gennaio 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudi-ce adito.<br />
Il Collegio ritiene, infatti, di dover aderire al recente arresto del giudi-ce della giurisdizione (Cass. civ., SS.UU., 10 luglio 2006 n. 15618), fatto proprio anche dal giudice amministrativo di secondo grado (Cons.Stato, VI Sez., 22 marzo 2007 n. 1375; 5 novembre 2007 n. 5700; 5 dicembre 2007 n. 6195) che, nell’ipotesi di revoca di contri-buti erogati <i>ex </i>D.L. 22 ottobre 1992 n. 415, convertito dalla L. 19 dicembre 1992 n. 488, per fatto imputabile al beneficiario, ricono-sce in ogni caso la giurisdizione del giudice ordinario, a prescindere dall’accertamento se detti finanziamenti erano stati concessi in via provvisoria o definitiva.<br />
Tale ultimo orientamento conferma il principio secondo cui il destina-tario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell&#8217;Autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell&#8217;Amministrazione di agire in autotutela, annul-lando i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità, quale ad es. la mancanza di un requisito necessario per ottenere il finanziamento, ovvero revocandoli per contrasto originario con l&#8217;inte-resse pubblico) quanto di diritto soggettivo (relativamente alla con-creta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuote-re), con la conseguenza che il giudice ordinario è competente a co-noscere le controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti o per contrastare l&#8217;Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanzia-mento o la sovvenzione definitivamente concessi, adducendo l’inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo (Cass. Civ., SS.UU.,  8 gennaio 2007 n. 117;  12 febbraio 1999 n. 57; 7 luglio 1988 n. 4480; 28 maggio 1986 n. 3600; Cons.Stato, VI Sez., 22 novembre 2004 n. 7659; IV Sez., 15 novembre 2004 n. 7384; 1 aprile 2004 n. 1822; VI Sez., 3 novembre 2003 n. 6826; 20 giugno 2003 n. 7659; 9 maggio 2002 n. 2539). <br />
Peraltro, nella succitata decisione n. 15618 del 2006 il giudice della giurisdizione ha ritenuto non condivisibile l’ulteriore distinguo giuri-sprudenziale (tra le tante decisioni intervenute sul punto, T.A.R. La-zio, Sez. III <i>ter</i>, 11 gennaio 2006 n. 224) tra il caso  in cui il contributo revocato sia stato erogato in via provvisoria – ipotesi que-sta in cui si riconosceva in capo al beneficiario un interesse legittimo alla sua conservazione e, quindi, la giurisdizione del giudice ammini-strativo a risolvere la relativa controversia – e quello in cui il contribu-to sia  stato corrisposto in via definitiva, nel qual caso il beneficiario era ritenuto titolare di un vero e proprio diritto soggettivo tutelabile in-nanzi al giudice ordinario.<br />
Secondo la succitata decisione n. 15618 del 2006, infatti, anche la mera erogazione provvisoria del contributo <i>ex </i>art. 6, comma 7, D.M. 20 ottobre 1995 n. 527 (che regola la concessione e l’erogazione delle agevolazioni a favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, previste dalla L. n. 488 del 1992, di con-versione del D.L. n. 415 del 1992), effettuata all’esito della graduato-ria fra le imprese richiedenti, crea un credito dell’impresa all’agevolazione, che viene adempiuto, senza margini di discreziona-lità, dall’Amministrazione erogante, sussistendo già, per effetto di una siffatta concessione, un diritto dell’impresa al finanziamento, sul quale ha cognizione il solo giudice ordinario, ancorché possa aversi revoca del finanziamento stesso, entro i limiti fissati dal regolamento, o riduzione in rapporto a spese non ammissibili.<br />
Come è stato chiarito, il  Collegio ritiene di dover aderire a questo ar-resto, in ragione della funzione monofilattica svolta dal giudice della giurisdizione.<br />
Non rileva che nel caso in esame il contributo fosse stato concesso in esecuzione del Contratto d’Area del Molise Interno atteso che, ai sensi dell’art. 2 del predetto Contratto, le iniziative sono in parte fi-nanziate <i>ex </i> L. n. 488 del 1992. Aggiungasi che  ai sensi del punto 2.4, lett. a), del comunicato del Ministero del tesoro “per le spese ammissibili e per le relative iniziative imprenditoriali sono ap-plicati i criteri previsti per le iniziative imprenditoriali disciplinati dalla L. n. 488 del 1992”. In ogni caso il recente intervento chiarificatore del giudice della giurisdizione investe problematiche  di ordine gene-rale, afferente ai criteri di riparto della giurisdizione stessa, le quali prescindono dalle norme  che, nel merito,  disciplinano le singole fat-tispecie.<br />
Trova dunque applicazione, anche nella controversia all’esame del Collegio, pur se avente ad oggetto la revoca di un contributo erogato in via provvisoria, il principio affermato dalla Cass. n. 15618 del 2006 (e fatto proprio dal giudice amministrativo di secondo grado) in mate-ria di riparto di giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto la revoca di contributi erogati nelle aree depresse del Paese <i>ex</i> L. n. 488 del 1992.<br />
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l&#8217;integrale compensa-zione fra le parti costituite in giudizio.</p>
<p><b></p>
<p align=center>P.Q.M.<br />
Il Tribunale  Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, come in epi-grafe, dalla Fallimento della Lasertec s.p.a., lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.<br />
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità ammini-strativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2008.<br />
Italo Riggio 			Presidente<br />	<br />
Giulia Ferrari			Componente &#8211; Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-29-1-2008-n-645/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2008 n.645</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/1/2008 n.447</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-1-2008-n-447/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-1-2008-n-447/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/1/2008 n.447</a></p>
<p>Non va sospesa la circolare ministeriale in tema di procedura concorsuale per la nomina a dirigenti scolastici atteso che, non pare si possa – nel dedalo normativo che caratterizza la vicenda e nella obiettiva equivocità dell’art. 605, comma 1 della legge finanziaria del 2007 – condividere chiaramente la regola che</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-1-2008-n-447/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/1/2008 n.447</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la circolare ministeriale in tema di procedura concorsuale per la nomina a dirigenti scolastici atteso che,  non pare si possa – nel dedalo normativo che caratterizza la vicenda e nella obiettiva equivocità dell’art. 605, comma 1 della legge finanziaria del 2007 – condividere chiaramente la regola che implicherebbe il riconoscimento non solo di una sanatoria delle posizioni acquisite in forza di una decisione cautelare, ma anche la portata retroattiva della stessa, in danno di soggetti terzi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. III BIS &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11536/g">Ordinanza sospensiva del 29 agosto 2007 n. 3987</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 447/08<br />
Registro Generale: 10130/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola<br />Cons. Francesco Bellomo Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 29 Gennaio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ACCURSIO CATERINA</b> e <b>GARAMELLA SARA ESTER</b><br />
rappresentate e difese dall’Avv. ALESSANDRO GARILLIcon domicilio  eletto in Roma LARGO ANTONELLI, 4 presso ANDREA COSTANZO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE</b><br />
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
<b>DIPARTIMENTO ISTRUZIONE &#8211; DIREZIONE GEN.LE PERSONALE SCUOLA</b>, non costituitosi;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>PASSALACQUA MICHELE, CORI ANNA MARIA, SBRANA ROBERTA<br />
CASSARO MARIA GIOVANNA, MOLINARI CESARE, MARCIANO ANNUNZIATA ROSSO GIOVANNI, SENNI STEFANIA</b>, non costituitisi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III BIS n.3987/2007, resa tra le parti, concernente CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE<br />
Udito il relatore Cons. Francesco Bellomo<br />
e udito, altresì, per la parte l’Avv. GARILLI;</p>
<p>Ritenuto che l’appello non sia suscettibile di accoglimento ad una valutazione sommaria propria della presente fase cautelare, atteso che, pur dovendosi ritenere erronea la motivazione del TAR, non pare si possa – nel dedalo normativo che caratterizza la vicenda e nella obiettiva equivocità dell’art. 605, comma 1 della legge finanziari del 2007 – condividere chiaramente la regola affermata dagli appellanti, la quale implicherebbe il riconoscimento non solo di una sanatoria delle posizioni acquisite in forza di una decisione cautelare, ma. di più, la portata retroattiva della stessa, in danno di soggetti terzi.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso n.10130/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 29 Gennaio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/1/2008 n.446</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-1-2008-n-446/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-1-2008-n-446/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-1-2008-n-446/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/1/2008 n.446</a></p>
<p>Non va sospeso il diniego di permesso di soggiorno che si fondi su un’ipotesi di revoca ex lege del decreto di espulsione (figura, peraltro, di dubbia ammissibilità sul piano teorico, essendo la revoca un tipico potere dell’amministrazione). (G.S.) vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. II QUATER &#8211; Ordinanza sospensiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-1-2008-n-446/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/1/2008 n.446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-1-2008-n-446/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/1/2008 n.446</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il diniego di permesso di soggiorno che si fondi su un’ipotesi di revoca ex lege del decreto di espulsione (figura, peraltro, di dubbia ammissibilità sul piano teorico, essendo la revoca un tipico potere dell’amministrazione). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. II QUATER &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11538/g">Ordinanza sospensiva del 28 marzo 2006 n. 1861</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 446/08<br />
Registro Generale: 10038/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola<br />Cons. Francesco Bellomo Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 29 Gennaio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>QOSIA BLERIM</b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. LUIGI CIOTTIcon domicilio eletto in Roma VIALE DELLE MILIZIE N. 124</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b><br />
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p><b>QUESTURA DI ROMA</b><br />
non costituitasi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione II Quater n.1861/2006, resa tra le parti, concernente RIGETTO RICHIESTA PERMESSO DI SOGGIORNO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />Udito il relatore Cons. Francesco Bellomo<br />
Nessuno è presente per le parti;</p>
<p>Ritenuto che l’appello non sia suscettibile di accoglimento, atteso che nella fattispecie controversa non sussiste un’ipotesi una revoca ex lege del decreto di espulsione (figura, peraltro, di dubbia ammissibilità sul piano teorico, essendo la revoca un tipico potere dell’amministrazione).</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Rigetta la domanda cautelare (Ricorso n.10038/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 29 Gennaio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-1-2008-n-446/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/1/2008 n.446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/1/2008 n.439</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-1-2008-n-439/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-1-2008-n-439/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/1/2008 n.439</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso avverso la destituzione di un agente di P.S. in prova, cui si addebitava la sottrazione di una bibita (sentenza che pone in luce la necessaria rilevanza dei principi di proporzionalità e gradualità), tenendo altresì presente che dopo una domanda cautelare accolta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-1-2008-n-439/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/1/2008 n.439</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-1-2008-n-439/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/1/2008 n.439</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza  che accoglie il ricorso avverso la destituzione di un agente di P.S. in prova, cui si addebitava la sottrazione di una bibita (sentenza che pone in luce la necessaria rilevanza dei principi di proporzionalità e gradualità), tenendo altresì presente che dopo una domanda cautelare accolta vi è stata la prosecuzione del servizio. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 439/08<br />
Registro Generale:9931/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola Est.<br /> Cons. Francesco Bellomo<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 29 Gennaio 2008<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO </b><br />
rappresentato e difeso da:   AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in RomaVIA DEI PORTOGHESI 12 </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>NOBILI D&#8217;AVACH ALESSIA</b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della sentenza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione I TER  8049/2007, resa tra le parti, concernente DESTITUZIONE DAL SERVIZIO.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.</p>
<p>Udito il relatore Cons. Aldo Scola.<br />
Nessuno è presente per le parti.<br />
Ritenuto che, allo stato, ad una prima e sommaria delibazione (tipica di questa fase), nell’istanza cautelare non si ravvisano profili di censura idonei a far agevolmente prevedere una riforma dell’impugnata sentenza, il che ne impone il rigetto in questa sede, tenuto anche conto dell’esigenza di una congrua proporzionalità tra il comportamento riscontrato e la sanzione inflitta;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 9931/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 29 Gennaio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-1-2008-n-439/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/1/2008 n.439</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/1/2008 n.438</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-1-2008-n-438/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-1-2008-n-438/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-1-2008-n-438/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/1/2008 n.438</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso in tema di detenzione di armi (fucili da caccia) ad un cacciatore che in un incidente aveva ferito un collega verso il quale vi era vecchia ruggine. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-1-2008-n-438/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/1/2008 n.438</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-1-2008-n-438/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/1/2008 n.438</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso in tema di detenzione di armi (fucili da caccia) ad un cacciatore che in un incidente aveva ferito un collega verso il quale vi era vecchia ruggine. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 438/08<br />
Registro Generale: 9885/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola Est.<br /> Cons. Francesco Bellomo<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 29 Gennaio 2008<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>  POLI EGIDIO </b><br />
rappresentato e difeso da:  Avv.  FRANCESCO SAVIOcon domicilio  eletto in RomaVIALE ANGELICO 38 pressoVINCENZO SINOPOLI </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PREFETTURA DI VICENZA, MINISTERO DELL&#8217;INTERNO, QUESTURA DI VICENZA </b><br />
non costituitisi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della sentenza del TAR  VENETO  &#8211; VENEZIA: SEZIONE III  1474/2007, resa tra le parti, concernente DIVIETO DI DETENZIONE A QUALSIASI TITOLO ARMI, MUNIZIONI E MATERIALE ESPLOSIVO.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Udito il relatore Cons. Aldo Scola  e udito,  altresì, per le parti l’Avv.to Francario per delega dell’Avv.to Savio.</p>
<p>Ritenuto che, allo stato, ad una prima e sommaria delibazione (tipica di questa fase), nella domanda cautelare non si ravvisano profili di censura idonea a far agevolmente prevedere un esito della vertenza favorevole per l’interessato, il che ne impone il rigetto in questa sede, con salvezza dell’impugnata sentenza, tenuto anche conto dell’assenza di un pregiudizio grave ed irreparabile nella fattispecie.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 9885/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 29 Gennaio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-1-2008-n-438/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/1/2008 n.438</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2008 n.701</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-29-1-2008-n-701/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-29-1-2008-n-701/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-29-1-2008-n-701/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2008 n.701</a></p>
<p>Pres. Tosti Est. Capuzzi Soc. IEUR a r.l. (Avv. ti A. Pallottino e A. Palmierini) c/ Comune di Roma (Avv. Com.) sui casi di esclusione del sindacato del G.A. sulle scelte urbanistiche del Comune e sulla necessità di motivare le scelte urbanistiche che incidono su aspettative &#160;qualificate &#160;del privato 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-29-1-2008-n-701/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2008 n.701</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-29-1-2008-n-701/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2008 n.701</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti    Est. Capuzzi<br />          Soc. IEUR a r.l. (Avv. ti A. Pallottino e A. Palmierini) c/ Comune di Roma (Avv. Com.)</span></p>
<hr />
<p>sui casi di esclusione del sindacato del G.A. sulle scelte urbanistiche del Comune e sulla necessità di motivare le scelte urbanistiche che incidono su aspettative &nbsp;qualificate &nbsp;del privato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Urbanistica ed edilizia – Previsioni urbanistiche – Sindacato del G.A. – Esclusione – Condizioni &#8211; Ragione.</p>
<p>2. Urbanistica ed edilizia – Previsioni urbanistiche – Motivazione – Necessità –Sussiste – Condizioni.</p>
<p>3. Urbanistica ed edilizia – P.R.G. &#8211; Compensazione urbanistica – Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Non rientrano nel sindacato di legittimità del giudice amministrativo le scelte urbanistiche dell&#8217; Amministrazione comunale che non siano inficiate da errori di fatto, ovvero da arbitrarietà, illogicità o manifesta irragionevolezza  in relazione alle esigenze che si intendono concretamente soddisfare. Infatti, tali scelte costituiscono apprezzamenti di merito connotati da un&#8217; amplissima discrezionalità.																																																																																												</p>
<p>2.	La necessità di una puntuale motivazione delle nuove scelte urbanistiche di un’Amministrazione comunale  sussiste solo quando le nuove scelte incidono su aspettative qualificate del privato come quelle derivanti dalla stipulazione di una convenzione di lottizzazione; al contrario nel caso di una generica reformatio in pejus di precedenti previsioni urbanistiche non sussiste la necessità di una motivazione specifica delle nuove destinazioni. 																																																																																												</p>
<p>3. In materia urbanistica, l’istituto della compensazione, che consiste nel trasferimento a distanza dei diritti edificatori in altre aree edificabili di proprietà del Comune o private secondo il principio della equivalenza dei valori immobiliari, trova un limite intrinseco nel dimensionamento del piano regolatore poiché tale istituto va applicato tenendo conto delle esigenze urbanistiche della popolazione  e della compatibilità con il sistema ambientale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui casi di esclusione del sindacato del G.A. sulle scelte urbanistiche del Comune e sulla necessità di motivare le scelte urbanistiche che incidono su aspettative  qualificate  del privato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
	&#8211;	SEZIONE II &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.12967 del 2003 proposto da<br />
<b>soc. IEUR</b>, <b>Impresa edilizia urbanizzata a r.l.</b>,  rappresentata e difesa dall’Avvocato Alessandro Pallottino e dall’Avvocato Anna Palmerini, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Roma via Oslavia n.12;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Comune di Roma</b> in persona del Sindaco  pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Comunale (Avv.to Sebastiano Capotorto)  e domiciliato negli uffici della stessa in Roma, via del Tempio di Giove 21;</p>
<p><b>Consorzio Tor Pagnotta Due</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocato  Leonardo Lavitola, elettivamente domiciliato nello studio del medesimo in Roma via Costabella n.23;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
Della delibera del CC di Roma n.33 del 19-20.3.2003 con la quale è stato adottato il nuovo piano regolatore generale del Comune di Roma e di tutti gli elaborati grafici, tecnici e descrittivi ad essa delibera allegati;<br />
della delibera CC di Roma n.37 del 25.3.2003 con la quale  è stato adottato il piano di lottizzazione presentato dal Consorzio Tor Pagnotta Due per la edificazione del sub comparto 2 del comparto Tor Pagnotta,</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione del Comune di Roma e della controinteressata; <br />
Viste le memorie presentate dalla ricorrente e dal Comune di Roma;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore  alla camera di consiglio del 21 nov. 2007, il dottor Roberto Capuzzi, uditi l’Avvocato Pallottino, l’Avvocato Cavalli, delegata dall’Avvocato Lavitola, e l’Avvocato Capotorto per il Comune di Roma;<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Espone  la società ricorrente di essere proprietaria di vari terreni situati nel Comune di Roma in località Tor Pagnotta costituenti due distinti compendi, il primo di una superficie di ha 15,70, il secondo di una superficie complessiva di ha 5,3363.<br />
Il primo dei due compendi, il più vasto, è destinato dal vigente PRG a zona E1 espansione edilizia soggetta  a piani attuativi unitari, il secondo invece è destinato a zona H agricola, sottozona H2.<br />
A seguito della adozione del nuovo PRG la destinazione dei due compendi ha subito rilevanti modifiche<br />
Il compendio ricadente in zona E1 è stato in parte inserito nell’ambito di trasformazione integrato n.41 Tor Pagnotta Ovest, con conseguente riduzione della superficie utile lorda disposta per l’ambito di trasformazione integrato, concentrata tutta su una superficie comprensoriale di circa 50 ha,  e le restanti aree sono state invece destinate per circa 86.000 mq ad area agricola con valenza ambientale e per altri 31.000 mq. a verde privato con valenza storico morfologico ambientale.<br />
Il compendio avente attuale destinazione H2 ha ricevuto invece destinazione a verde pubblico e servizi pubblici di livello  locale.<br />
Gli atti impugnati secondo la ricorrente sarebbero illegittimi per motivi vari riconducibili a violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.<br />
Si è costituito il Comune di Roma depositando ampia memoria difensiva e chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
Si è costituito il Consorzio Tor Pagnotta Due con atto di mera forma.<br />
All’udienza di trattazione la ricorrente ha depositato una ulteriore memoria difensiva.<br />
La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza del 21 nov. 2007.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.	Il ricorso non merita accoglimento.																																																																																												</p>
<p>2. La ricorrente ha impugnato la delibera del Consiglio Comunale n.33 del 2003 di adozione del nuovo PRG del Comune di Roma nonchè la delibera del Consiglio Comunale di Roma n.37 del 2003 di adozione del piano di lottizzazione presentato dal Consorzio Tor Pagnotta Due per la edificazione del sub comparto 2 del Comparto Tor Pagnotta.<br />
La ricorrente espone di essere proprietaria di vari terreni situati nel Comune di Roma radicalmente trasformati dal PRG.<br />
 I terreni già destinati a zona E/1, espansione, sono stati inseriti in parte, nell’ambito di trasformazione integrato n.41 Tor Pagnotta Ovest con rilevante riduzione della superficie utile ed, in parte, trasformati in area agricola con valenza ambientale e in verde privato con valenza morfologico ambientale. <br />
I terreni destinati a zona H2 agricola, sono stati destinati a verde pubblico e servizi pubblici di livello locale.</p>
<p>3. Con il primo motivo espone la ricorrente che il PRG di cui alla delibera n.33 del 2003  è il prodotto di una lunga ed elaborata fase istruttoria che ha visto coinvolti vari Dipartimenti, Municipi, la Giunta ed infine il Consiglio Comunale.<br />
Tuttavia da tutti i vari passaggi è derivata una forte indeterminatezza nel procedimento di approvazione dello strumento   pianificatorio in   quanto il  Consiglio Comunale   non ha votato un oggetto  puntuale e certo, ma un deliberato desumibile da una interpolazione ed affastellamento di una infinità di emendamenti anch’essi   incerti ed indefiniti con grave vizio del principio del giusto procedimento e di tipicità degli atti amministrativi.<br />
La censura appare generica.<br />
La sua formulazione  avrebbe richiesto, in concreto,   una analitica evidenziazione   di quali parti o  di quali emendamenti o tavole presenterebbero  la affermata indeterminatezza ed incertezza, necessità questa con la quale la ricorrente non si confronta se non in maniera vaga. <br />
Appare peraltro ragionevole che uno strumento fondamentale e complesso quale il piano regolatore  coinvolga al massimo livello tutte le istituzioni, le organizzazioni rappresentative di interessi,  le associazioni politiche, ambientali, le imprese, i semplici cittadini e dia luogo ad un processo per  successivi emendamenti ed accomodamenti, con modificazioni in itinere del suo contenuto, con necessità di adeguamento delle cartografie rispetto alla formulazione originaria quale inizialmente proposta dalla Giunta Comunale.<br />
Cio’ non incide tuttavia sulla legittimità dell’atto finale.<br />
 4. Con il secondo motivo la ricorrente censura la fondamentale premessa che il piano regolatore vigente è ormai superato.<br />
Di contro, rileva la ricorrente, vi sarebbero varianti generali in corso di approvazione da parte regionale  tra le quali la Variante delle Certezze, altri strumenti urbanistici anche di attuazione sarebbero stati appena approvati, per altri è in corso di completamento l’iter approvativo.<br />
Non si evidenzierebbe dunque, a detta della ricorrente, l’interesse pubblico alla adozione di un nuovo strumento urbanistico laddove quelli vigenti non sono ormai ancora pienamente attuati.<br />
Anche tale censura appare generica in quanto non è certo il numero degli strumenti urbanistici a rilevare e le modifiche ad essi apportate, siano esse generali o parziali,  quanto la intrinseca continuità   e coerenza che caratterizza le varie fasi dell’attività dell’amministrazione comunale nel generale processo pianificatorio del territorio.</p>
<p>5. La ricorrente, nel secondo e nel terzo motivo si lamenta che il PRG abbia limitato sensibilmente la volumetria edificabile del sub comprensorio ovest di Tor Pagnotta, originariamente destinato a zona E1 dal vigente PRG, riclassificato ora con destinazioni plurime, con un forte ridimensionamento della sua trasformabilità edilizia, pur in presenza di aspettative ormai consolidate, e cio’ senza motivazione alcuna e senza prevedere la compensazione edificatoria riconosciuta ad altri terreni edificabili.<br />
Si censura, altresì, disparità di trattamento e sviamento rispetto al limitrofo comprensorio di Tor Pagnotta est cui l’Amministrazione ha confermato, con apposito piano di lottizzazione, le preesistenti possibilità edificatorie con cio’ violando i principi di equità ed uniformità pur perseguiti  dal  PRG  (NTA art.13 comma 2).</p>
<p>6. Tali doglianze non reggono ad un  approfondito esame.<br />
In primo luogo non è condivisibile l’assunto della ricorrente che il comprensorio di Tor Pagnotta si presenti allo stato,  come un unico grande comparto edificatorio che lo stesso Comune ha sempre trattato unitariamente spalmando le volumetrie assentibili sull’intero comprensorio  (pag.12 del ricorso).<br />
Come evidenziato dalla difesa comunale, pur a fronte di una iniziale unitarietà del comprensorio, questa è venuta a cessare dal 1986, data di approvazione del 2° p.e.e.p. e dunque a partire dalla pianificazione destinata ad edilizia residenziale pubblica (piano di zona C 6, Tor Pagnotta) e  dalla variante al medesimo p.d.z. adottata dal Comune nel 1994 ed approvata dalla  Regione con deliberazione n.5408 del 9.7.1996.<br />
Inoltre, nelle planimetrie depositate e nella relazione descrittiva del  Comune di Roma dell’8 giugno 2007, si evidenziano le differenzazioni anche morfologiche dei vari comprensori. <br />
Quello della ricorrente interessa l’area di fondo valle del fosso di Vallerano (PTP n.15/3), acqua pubblica vincolata, con ritrovamenti archeologici che, sul suo limite orientale, corre a confine con la via Laurentina che rappresenta una frattura alla unitarietà del comprensorio.<br />
D’altro canto:<br />
&#8211; il  comprensorio ammesso a lottizzazione  Tor Pagnotta est (in ordine al quale la ricorrente censura disparità di trattamento) è contiguo al piano di zona di cui sopra e, rispetto al medesimo, dallo stesso lato di via Laurentina;<br />
-la zona si presenta congestionata dal traffico veicolare e con forti difficoltà di trasporto pubblico (cfr. relazione di cui sopra);<br />
-è previsto, in corrispondenza di un’area di proprietà comunale, attualmente usata dall’ATAC, in posizione baricentrica tra il pdz di 167 e l’insediamento ammesso a lottizzazione, un nodo di scambio sul quale attestare il prolungamento della linea B Stazi<br />
-l’intero  comprensorio di Tor Pagnotta, visto unitariamente e  per finalità di pianificazione generale,  ha subito una forte riduzione complessiva delle potenzialità edificatorie da circa quattro milioni e mezzo di mc. ad un milione e mezzo di mc..<br />
-permane per le aree della ricorrente la possibilità edificatoria per 483.002 mc. su una superficie lorda di mq. 150.983 (pag. 11 del ricorso).<br />
E’ il caso di ricordare che le scelte urbanistiche dell&#8217; Amministrazione comunale costituiscono apprezzamenti di merito e sono  connotate da un&#8217; amplissima discrezionalità, sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da errori di fatto, ovvero da arbitrarietà, illogicità o manifesta irragionevolezza  in relazione alle esigenze che si intendono concretamente soddisfare (Cfr. Cons. Stato, IV Sez., 26 maggio 2003 n. 2827).<br />
Nel caso in esame,  in cui emerge una diversificazione della vocazione urbanistica delle varie aree, le scelte urbanistiche dell’Amministrazione appaiono esenti  da vizi logici,  nè appare censurabile  l’esercizio dello ius variandi da parte del Comune.<br />
Quanto poi alla necessità di una puntuale motivazione delle nuove scelte urbanistiche, questa sussiste,  secondo la giurisprudenza, solo quando le nuove scelte incidono su aspettative qualificate del privato (quali quelle derivanti dalla stipulazione di una convenzione di lottizzazione, da una sentenza dichiarativa dell&#8217; obbligo di disporre la convenzione urbanistica, da un giudicato di annullamento di diniego di concessione edilizia, o dalla decadenza di un vincolo preordinato all&#8217; esproprio), mentre va considerato affidamento generico quello relativo alla reformatio in pejus di precedenti previsioni urbanistiche che non consentono una più proficua utilizzazione dell&#8217; area, con la conseguenza che in tali casi non sussiste la necessità di una motivazione specifica delle nuove destinazioni urbanistiche rispetto a quella che può agevolmente evincersi dai criteri di ordine tecnico urbanistico seguiti per la redazione dello strumento stesso (Cfr. Cons. Stato, IV Sez., 26 maggio 2003 n. 2827 cit).<br />
In conclusione anche tali motivi devono essere respinti.</p>
<p>7. La ricorrente lamenta la mancata applicazione, all’area di sua proprietà, dell’istituto della compensazione introdotta dalla variante generale, Piano delle Certezze, adottata dal Consiglio Comunale con delibera n.92 del 1997 e contesta la relativa disciplina.<br />
Anche tale doglianza non merita accoglimento.<br />
La compensazione urbanistica consiste nel trasferimento a distanza dei diritti edificatori in altre aree edificabili di proprietà del Comune o private, secondo il principio della equivalenza dei valori immobiliari.<br />
La giurisprudenza del TAR si è già occupata della compensazione rilevando che l’introduzione di tale istituto in alcune zone e non in altre, per casi determinati ed espressamente nominati e per finalità di interesse ambientale,  non comporta disparità di trattamento ma rientra latu sensu nel potere conformativo dell’Amministrazione dal momento che questa può modificare in ogni tempo le destinazioni urbanistiche avendo come unico canone quello di una verifica dello stato dei luoghi.<br />
D’altra parte l’istituto della compensazione, ispirato all’intento di ottenere una tendenziale indifferenza delle diverse previsioni di piano e di realizzare economie per la spesa di esproprio, attiene propriamente alle aree sottoposte a vincolo oblatorio o di assoluta inedificabilità, il che non si verifica nel caso in trattazione (cfr. TAR Lazio, Sez. I, 2005 n.6632 e 1999 n.1652).<br />
Il nuovo PRG, dando attuazione al programma previsto dal Piano delle Certezze, ha individuato gli ambiti di c.d. “atterraggio”, cioè le aree di trasferimento delle volumetrie soppresse dal Piano delle Certezze e soggette a compensazione individuandoli in “ambiti di compensazione” ( art.14, comma 2) .<br />
Secondo l’allegato A alle NTA del nuovo PRG le compensazioni hanno riguardato :<br />
-comprensori edificabili in ambiti vincolati in tutto o in parte e non disciplinati dai p.p.r.;<br />
 -comprensori con destinazioni incompatibili con le classificazioni dei p.t.p. ma collocati all’interno di ambiti non vincolati; <br />
-comprensori in ambiti vincolati e non con destinazioni compatibili in tutto o in parte con le classificazioni dei p.t.p. con tutela limitata.<br />
Come si vede, alla base della scelta della compensazione, di regola vi è una nuova destinazione urbanistica che il Comune ha ritenuto necessaria per esigenze ambientali in coerenza con le finalità generali della legislazione regionale e statale in materia.<br />
Peraltro, come sottolineato dalla difesa comunale,  l’estensione dell’istituto della compensazione trova un limite intrinseco nel dimensionamento del piano, che rappresenta una scelta primaria di indirizzo e di programma di natura strettamente urbanistica, che tiene conto della proiezione delle esigenze urbanistiche della popolazione  e della compatibilità con il sistema ambientale e delle sue esigenze di conservazione.<br />
Ed invero, se i piani regolatori generali dovessero applicare indiscriminatamente il meccanismo della compensazione, cio’ significherebbe per il Comune non poter procedere ad un ragionato dimensionamento delle quantità edificatorie complessive  atteso che la compensazione produce generalmente un aumento dei carichi insediativi trasferendo volumetrie da zone pregiate (per le potenzialità edificatorie)  a zone meno pregiate.<br />
Da qui la limitatezza degli “ambiti di compensazione” che sono necessariamente ristretti e non incrementabili tanto più che il nuovo PRG ha ridimensionato le complessive potenzialità edificatorie di PRG del 1962 per circa sessanta milioni di metri cubi.<br />
       In conclusione il motivo deve essere respinto.</p>
<p>8. Con il quinto motivo la ricorrente censura il fatto che una parte di terreni di sua proprietà per una superficie pari a circa metri quadrati 54.000, attualmente destinati a zona H Agro Romano, sottozona H2,  sono stati inseriti dalla delibera impugnata nella Città da ristrutturare, tessuto prevalentemente per attività  destinati ai sensi dell’art.77, comma 1 della NTA di n.p.r.g. a  verde pubblico e servizi locali :“spazi, attrezzature e servizi ..e sono preordinati all’acquisizione mediante compensazione o esproprio da parte del Comune”.<br />
La ricorrente censura disparità di trattamento e sviamento delle previsioni di piano rispetto a quei terreni contigui del vicino sub comparto Tor Pagnotta Est per i quali è stata riconosciuta una maggiore  possibilità edificatoria in modo tale da far sorgere il sospetto che l’area della ricorrente sia stata sacrificata in quanto destinata a colmare le cubature attribuite al vicino comparto.</p>
<p>9. Tali censure appaiono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse atteso che, come rilevato dalla difesa del Comune, dopo il completamento del sub procedimento preordinato alle osservazioni degli interessati,  intervenuto con le controdeduzioni deliberate dall’Amministrazione con atto consiliare del 21-22 marzo 2006 n.64, è stato introdotto l’art.55 bis alle NTA del nuovo PRG, applicabile all’area della ricorrente, che ha modificato il quadro normativo preso in considerazione nel ricorso introduttivo, sostanzialmente omogeneizzando l’edificabilità all’interno dell’Ambito per programmi integrati tra tessuti  e verde e servizi pubblici annullando differenze in termini di diritti edificatori pur mantenendo la destinazione urbanistica.<br />
Si richiamano al riguardo le considerazioni svolte dal Comune a pag.20 della memoria che ha messo in evidenza come:<br />
-La destinazione a Verde e servizi locali  impressa alla ricorrente consente come contropartita alla cessione delle aree al Comune, un indice di 0,06 mq da concentrare sul 20% delle aree stesse, indice più alto di quello attribuito dal previgente PRG  all<br />
-La destinazione auspicata dalla ricorrente a tessuto per attività  non è possibile  in quanto in base all’art.48, comma 1 i tessuti sono previsti per lotti edificati mentre l’area della ricorrente è libera.<br />
-Nelle aree a tessuto, provenienti da zona H di piano regolatore (art.49, comma 10) il nuovo PRG  attribuisce un indice a favore dei proprietari pari a quello delle aree a Verde e servizi di proprietà della ricorrente.<br />
L’indice dei tessuti è  raddoppiabile, ma solo previo programma preliminare e contributo straordinario a carico del proprietario (art.49, comma 11).<br />
Anche ad entrare nel merito del motivo, si rileva che non ricorre alcuna disparità di trattamento o censure di analogo tenore,  atteso che manca il carattere di omogeneità  o sostanziale identità di elementi tra le diverse aree pur contigue, per le quali è stata impressa una diversa regolamentazione, identità ed omogeneità  che solo puo’ giustificare  il vizio  di disparità (Cons. Stato, IV Sez., 25 febbraio 1988 n. 100).</p>
<p>10. In conclusione il ricorso non merita accoglimento.<br />
Spese ed onorari del giudizio possono tuttavia essere compensati.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, RESPINGE il ricorso in epigrafe indicato . <br />
Compensa spese ed onorari.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nella camera di consiglio del 21 nov. 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-29-1-2008-n-701/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2008 n.701</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2008 n.259</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-1-2008-n-259/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-1-2008-n-259/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-1-2008-n-259/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2008 n.259</a></p>
<p>Pres. Maruotti Est. Anastasi F. C.(Avv.ti M. Sanino e G. Tanzarella)c/ Minister della giustizia ( Avv. Gen. Stato). sulla tutela giurisdizionale del magistrato nei confronti degli atti del CSM Magistrati- Trasferimenti &#8211; Incompatibilità ambientale o funzionale- Tutela giurisdizionale- Sussiste. Le deliberazioni con cui il CSM dispone il trasferimento di magistrati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-1-2008-n-259/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2008 n.259</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-1-2008-n-259/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2008 n.259</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti Est. Anastasi<br /> F. C.(Avv.ti M. Sanino e G. Tanzarella)c/ Minister della giustizia ( Avv. Gen. Stato).</span></p>
<hr />
<p>sulla tutela giurisdizionale del magistrato nei confronti degli atti del CSM</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Magistrati- Trasferimenti &#8211; Incompatibilità ambientale o funzionale- Tutela giurisdizionale- Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le deliberazioni con cui il CSM dispone il trasferimento di magistrati per incompatibilità c.d ambientale o funzionale, ancorché espressione di attività amministrativa ampiamente discrezionale, non si sottraggono in alcun modo  al sindacato giurisdizionale. La Corte costituzionale infatti, ha rilevato che la pienezza della tutela giurisdizionale è assicurata nella fase di giudizio che può seguire al procedimento amministrativo di trasferimento, a seguito dell’impugnazione del magistrato.<br />
Tale tutela è indefettibile e rientra nell’ambito dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale (insuscettibili di soppressione con eventuali riforme costituzionali).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Quarta)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello proposto dal <br />
dr. <b>Francesco Castellano</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Tanzarella e Mario Sanino e presso lo studio di ques’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, al viale Parioli n. 180;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, e il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>,  rappresentati e difesi  dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domiciliano <i>ex lege</i> in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, I  Sez., 26 gennaio 2007, n. 436, e per l’accoglimento del ricorso di primo grado; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione delle Amministrazioni intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 20 novembre 2007 il Consigliere  A. Anastasi;  uditi l’avvocato prof. Sanino per l’appellante e l’avvocato dello Stato T. Varrone per le Amministrazioni appellate;    <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO </b>e<b> DIRITTO 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera adottata all’unanimità nella seduta del  14 giugno 2006, ha trasferito d’ufficio ai sensi dell’art. 2 della Legge sulle Guarentigie l’odierno appellante, presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano, per ragioni di incompatibilità ambientale e funzionale.<br />
Alla base del provvedimento, il CSM ha posto i peculiari  rapporti da lui intrattenuti con l’ing. Con., presidente di un noto gruppo bancario e assicurativo (Uni.) e all’epoca impegnato in operazioni finanziarie di grande rilievo, venute per vari profili all’esame del giudice penale.<br />
In concreto, l’organo di autogoverno ha addebitato all’appellante da un lato di essersi ingerito irritualmente nell’ambito di procedimenti per reati finanziari per i quali l’ing. Con. era indagato dalla Procura della Repubblica di Milano; dall’altro di aver immediatamente informato lo stesso ing. Con. della proposizione &#8211; casualmente appresa durante un colloquio con un aggiunto &#8211; di un esposto presentato alla Procura di Roma contro il gruppo Uni. da un contrapposto gruppo bancario estero.<br />
La medesima delibera è stata impugnata avanti al T.A.R. Lazio dall’interessato, il quale ne ha chiesto l’annullamento deducendo quattro censure, essenzialmente riferibili al difetto di istruttoria e di motivazione.<br />
In sintesi, col ricorso di primo grado egli ha dedotto in primo luogo che il C.S.M. non si sarebbe dato cura di accertare se ed in che modo i fatti addebitati abbiano avuto – sia all’esterno sia nei rapporti con i colleghi della Procura – un riflesso negativo al punto tale da rendere necessario il suo trasferimento d’ufficio.<br />
Inoltre, il Consiglio Superiore non avrebbe chiarito quali riflessi effettivamente negativi, specie in termini di incompatibilità funzionale, potessero discendere dall’aver egli notiziato l’ing. Con.  dell’esistenza di un esposto, al solo fine di continuare ad intrattenere con lui il pregresso rapporto amicale.<br />
2. Il TAR per il Lazio, con la sentenza gravata, ha integralmente respinto il ricorso.<br />
Col gravame in esame, l’appellante ha chiesto che, previa sospensione della sentenza del TAR e in sua riforma, il ricorso di primo grado sia accolto ed ha formulato un articolatissimo motivo di impugnazione.<br />
Si sono costituite le Amministrazioni appellate, che hanno concluso per il rigetto del gravame.<br />
Con il decreto presidenziale n. 503 del 2007, confermato in sede collegiale dall’ordinanza n. 1139 del 2007, la domanda cautelare ex art. 33 legge T.A.R. è stata respinta.<br />
Le parti hanno presentato memorie, con cui hanno illustrato le questioni controverse ed hanno insistito nelle già formulate conclusioni.<br />
All’udienza del 20 novembre 2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione. <br />
3. L’appello non è fondato e va come tale respinto, con integrale conferma della gravata sentenza.<br />
Oggetto della presente controversia è la delibera con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha trasferito d’ufficio ai sensi dell’art. 2 del R.D.L. n. 511 del 1946 l’appellante, presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano, per ragioni di incompatibilità ambientale e funzionale.<br />
Sotto un primo profilo riferibile all’incompatibilità funzionale, l’appellante ha dedotto il difetto di istruttoria che vizierebbe tale deliberazione, poiché non sarebbe stato acquisito nel procedimento alcun elemento probatorio dal quale si sarebbe potuto desumere che egli, valendosi del peso connesso alla carica ricoperta, avesse esercitato pressioni sul sostituto incaricato delle indagini per <i>insider</i>, nei confronti dell’ing. Con. o sul Procuratore della Repubblica di Milano.<br />
Per quanto concerne l’incompatibilità ambientale, l’appellante – premesso che già in sede di indagini preliminari è stato prosciolto da ogni accusa inerente ai fatti della ‘vicenda Uni.’ – deduce che il suo prestigio professionale è in realtà rimasto immutato, sia nei confronti del foro milanese che nei rapporti con i colleghi componenti il Tribunale di sorveglianza.<br />
Analogo difetto di istruttoria e di motivazione vizierebbe la delibera impugnata in primo grado, nella parte in cui essa si è riferita all’incontro – avvenuto nel luglio del 2005 &#8211; nel corso del quale l’appellante notiziò l’ing. Con. dell’avvenuta presentazione di un esposto alla Procura di Roma per la ‘vicenda Uni.’.<br />
A questo riguardo, ad avviso dell’appellante, il Consiglio Superiore si sarebbe limitato a stigmatizzare le finalità e gli asseriti contenuti del colloquio in via meramente ipotetica e senza il supporto di alcun elemento di prova, trascurando di considerare il fatto che l’incontro era stato occasionato, oltre che da motivi riconducibili a vicende strettamente personali del magistrato, proprio dalla volontà di questi di verificare immediatamente se la presentazione dell’esposto potesse incidere negativamente sul rapporto amicale intrattenuto con l’ing. Con.<br />
4. Ritiene la Sezione che tali censure, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, siano infondate e vadano respinte.<br />
Il secondo comma dell’art. 2 della Legge sulle Guarentigie della Magistratura dispone che i magistrati, anche senza il loro consenso, possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, previo parere vincolante del Consiglio Superiore della Magistratura, quando, per qualsiasi causa indipendente da loro colpa, non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza ed imparzialità.<br />
Per la pacifica giurisprudenza, le deliberazioni con cui il CSM dispone il trasferimento di magistrati per incompatibilità c.d ambientale o funzionale, ancorché espressione di attività amministrativa ampiamente discrezionale, non si sottraggono in alcun modo  al sindacato giurisdizionale.<br />
In tal senso, la Corte costituzionale ha rilevato che la pienezza della tutela giurisdizionale è assicurata nella fase di giudizio che può seguire al procedimento amministrativo di trasferimento, a seguito dell’impugnazione del magistrato.<br />
Anche per gli appartenenti alla magistratura, gli articoli 24, 103 e 113 della Costituzione prevedono la piena tutela giurisdizionale, coessenziale allo Stato di diritto, nei confronti delle possibili violazioni di legge da parte del Consiglio Superiore della Magistratura (cfr. Corte Cost. 14 maggio 1968, n. 44, § 4), poiché “davanti al giudice amministrativo può venire in considerazione non solo la violazione di legge, ma anche l&#8217;eccesso di potere, il quale, denunciato in alcuna delle sue figure sintomatiche, consente al giudice un penetrante sindacato sul provvedimento di trasferimento di ufficio per incompatibilità ambientale” (cfr. Corte cost. n. 457 del 2002).<br />
Tale tutela è indefettibile e rientra nell’ambito dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale (insuscettibili di soppressione con eventuali riforme costituzionali).<br />
In ragione dei principi generali riguardanti l’esercizio della discrezionalità amministrativa (nonché della peculiare posizione costituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura), in sede di giurisdizione di legittimità non può però il giudice amministrativo sostituire la propria valutazione a quella effettuata dal medesimo Consiglio Superiore in ordine alla sussistenza dei presupposti, indicati dalla legge per disporre il trasferimento per incompatibilità ambientale.<br />
Salvi i casi in cui le sue valutazioni risultino manifestamente illogiche o irrazionali, ovvero basate su inadeguati accertamenti istruttori, rientra nell’ambito dei poteri istituzionali del CSM – insindacabili dal giudice amministrativo – la determinazione in concreto delle  situazioni che siano tali da evidenziare tale incompatibilità.<br />
Il giudice amministrativo, pertanto, non può sindacare la valutazione di merito dell’organo di autogoverno della magistratura sulla idoneità dei fatti &#8211; posti a base del provvedimento di trasferimento &#8211; a determinare una situazione pregiudizievole per il prestigio dell’ordine giudiziario nella sede giudiziaria considerata.<br />
Va al riguardo richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Sezione, per la quale il CSM:<br />
&#8211; può attribuire rilievo a fatti precisamente individuati nella loro concretezza e valenza causale, desumibili da elementi certi ed obiettivi (anche non imputabili alla responsabilità del magistrato): in questo senso, di certo non possono essere assunti a<br />
&#8211; non deve provare che i fatti addebitati al magistrato abbiano in concreto determinato una effettiva lesione al prestigio dell’ordine giudiziario, ma deve piuttosto verificare se tali fatti siano stati idonei a mettere in pericolo tale prestigio.<br />
In altri termini, il Consiglio Superiore deve valutare se da questi fatti, secondo una valutazione probabilistica e di pieno merito,  si possa essere ragionevolmente riverberata nell’ambiente esterno una percezione sfavorevole circa l’indipendenza e l’obiettività del magistrato nell’esercizio della funzione giudiziaria. <br />
Al riguardo, il Collegio è ben consapevole dell’esistenza di un proprio superato orientamento, per il quale occorrerebbe la prova della effettiva compromissione del prestigio dell’ordine giudiziario, inteso come valore da difendere nell’interesse della collettività (cfr. Sez. IV, n. 100 del 1997), ma ritiene che postulare l’esigenza di tale prova appare in irrimediabile contrasto con la configurazione legale dell’istituto del trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale, che<b> </b>costituisce lo strumento utilizzabile anche quando il bene giuridico protetto, vale a dire il corretto funzionamento dell’ufficio e il suo prestigio, sia soltanto messo in pericolo, non essendo necessario che esso sia stato effettivamente leso (cfr. Sez. IV Sez., n. 712 del 2005).<br />
Diversamente ragionando, sfumerebbero le chiare distinzioni che intercorrono in linea di principio – e salva la possibile sovrapposizione delle due fattispecie: cfr. ad es. art. 21, comma quinto, del R.D.L. n. 511 del 1946 &#8211;  tra il procedimento disciplinare e quello per incompatibilità.<br />
Dalle considerazioni sin qui svolte, consegue perciò sul piano operativo che il sindacato esercitabile in sede giurisdizionale al cospetto di controversie quale quella all’esame resta doverosamente ancorato, oltre che al riscontro della sussistenza di presupposti non travisati, al vaglio sulla congruità della motivazione, nonché sull’accertamento del nesso logico di conseguenzialità tra presupposti e conclusioni.<br />
In nessun modo, invece, il suddetto vaglio può riguardare il merito della valutazione e cioè il giudizio in ordine all’attitudine lesiva (rispetto ai valori generali e specifici normativamente tutelati) dei fatti addebitati, trattandosi di un momento di sintesi valutativa che l’ordinamento riserva alle responsabili valutazioni dell’organo di autogoverno della magistratura.<br />
Applicando questi principi al caso in esame, vanno considerate di per sé irrilevanti le articolate deduzioni con cui l’appellante ha illustrato il prestigio intatto del quale, pur dopo le vicende a lui contestate, egli ha continuato a godere presso il foro ambrosiano ed i colleghi del Tribunale.<br />
Come si è in precedenza rilevato, infatti, il nodo decisivo della controversia non consiste in questa sede nel giudicare in base alle prove disponibili se il suo comportamento tenuto nella ‘vicenda Uni.’ ne abbia o meno irrimediabilmente discreditato l’immagine professionale, ma nella verifica se il giudizio del CSM in ordine alla attitudine lesiva (nel senso sopra chiarito) di questo comportamento sia affetto da evidenti vizi di illogicità o irragionevolezza e se lo stesso si rapporti in modo corretto alle risultanze dell’istruttoria procedimentale.<br />
Al riguardo, nel caso in esame il CSM ha effettuato una valutazione complessiva dell’insieme delle condotte e dei fatti addebitati al magistrato, sicché scarso rilievo concludente può attribuirsi alle argomentazioni difensive con cui l’appellante ha inteso diluire la portata strutturale e unitaria dell’addebito, affrontandone  atomisticamente singoli segmenti, la cui pregnanza è stata ragionevolmente valutata dal CSM in relazione al quadro di insieme che essi concorrono a formare.<br />
In altri termini, la tenuta logica del giudizio formulato in sede amministrativa non può che rapportarsi nella specie ad un quadro d’insieme il quale – pur originando necessariamente da elementi precisi e circostanziati – necessita di una valutazione complessiva e contestualizzata, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai singoli episodi di per sè considerati,  piuttosto la loro concorrente attitudine a delineare effettivamente una situazione di compromissione dei valori fondamentali tutelati dalla normativa di riferimento.<br />
In tale ottica, il giudizio conclusivo formulato dal Consiglio Superiore non risulta affetto da alcuno dei profili vizianti o disfunzionali dedotti dall’appellante.<br />
E’ infatti evidente che il comportamento complessivamente tenuto dall’interessato, in relazione al primo profilo di addebito, ben si presta ad essere negativamente apprezzato come divergente dai canoni di prudenza e riserbo ben esigibili da ogni magistrato e specialmente dal titolare di un importante Ufficio al quale oltre tutto, per la peculiare esperienza professionale da lui maturata, il rapporto amicale con l’ing. Con. non avrebbe dovuto in alcun modo offuscare o far perdere di vista la delicatezza di una vicenda giudiziaria che vedeva coinvolti soggetti economici di primaria importanza, nel quadro di una competizione economico finanziaria di sensibile rilievo sostanziale e mediatico.<br />
Quanto al secondo addebito, le deduzioni difensive svolte dall’appellante non valgono ad infirmare la solidità delle conclusioni negative formulate  dall’organo di autogoverno, in rapporto ad una condotta biasimevole, in quanto volta a privilegiare le esigenze personali o di commensalità rispetto ai doveri professionali.<br />
5. Per le considerazioni che precedono, l’appello va respinto. <br />
Ricorrono peraltro motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di questo grado del giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello n. 896 del 2007.<br />
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 20 novembre 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Luigi MARUOTTI			Presidente ff. <br />	<br />
Antonino ANASTASI  			Consigliere estensore<br />	<br />
Vito POLI					Consigliere <br />	<br />
Bruno MOLLICA			Consigliere<br />	<br />
Carlo SALTELLI			Consigliere<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
<i></b></i>Depositata in Segreteria<br />
Il 29/01/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-1-2008-n-259/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2008 n.259</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2008 n.248</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-1-2008-n-248/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-1-2008-n-248/</guid>

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<p>Pres. Vacirca Est. Salvatore Residenza Le Piscine di Montesignano S.p.A. e Florida S.p.A. ( Avv.ti G. Gerbi e L. Villani) c/ Comune di Genova ( Avv.ti E. Odone, G. Pafundi e M.P. Pessagno). sulla natura discrezionale dell&#8217;atto di approvazione del piano di lottizzazione 1. Edilizia ed Urbanistica – Approvazione piano</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-1-2008-n-248/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2008 n.248</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vacirca           Est. Salvatore<br /> Residenza Le Piscine di Montesignano S.p.A. e Florida S.p.A. <br /> ( Avv.ti G. Gerbi e L. Villani) c/ Comune di Genova <br /> ( Avv.ti E. Odone, G. Pafundi e M.P. Pessagno).</span></p>
<hr />
<p>sulla natura discrezionale dell&#8217;atto di approvazione del piano di lottizzazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed Urbanistica – Approvazione piano di lottizzazione – Attività discrezionale – Aspettativa di approvazione – Carenza.</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Giurisdizione g.a. – Inerzia o ritardo della P.A. – Danno da ritardo.<br />
3. Risarcimento danno da ritardo – Disposizioni sopravvenute omessa impugnazione &#8211; Provvedimento negativo adottato in ritardo – Domanda danni &#8211;  Inammissibile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non può sussistere una concreta aspettativa all’approvazione di un piano di lottizzazione, seppur conforme al P.R.G. o al programma di fabbricazione, in quanto non è un atto dovuto, bensì un atto che comporta, in capo all’Autorità, l’onere di una valutazione complessiva sull’opportunità di dare attuazione, in un dato momento storico, alle previsioni contenute nello strumento urbanistico generale.</p>
<p>2. Spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo il giudizio sia sul mancato, ovvero non tempestivo, esercizio di un potere autoritativo della P.A. (nella specie adozione di un provvedimento), sia sull’evento dannoso riferibile alla condotta del soggetto pubblico.</p>
<p>3. E’ inammissibile la domanda di risarcimento del danno da ritardo proposta contro una P.A., se il provvedimento adottato in ritardo ha carattere negativo e, se le statuizioni in esso contenute si siano cristallizzate per l’omessa impugnazione di disposizioni  sopravvenute e collegate all’oggetto della domanda.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/11752_CDS_11751.pdf">cliccaqui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2008 n.263</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-1-2008-n-263/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-1-2008-n-263/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-1-2008-n-263/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2008 n.263</a></p>
<p>Pres. Maruotti, est. Saltelli GEO ECO PROGETTI (Avv. G. Viciconte) c. COMUNE DI BIBBIENA (Avv. S. Pasquini), PROGEO GEOLOGI ASSOCIATI (n.c.) sulla inapplicabilità della disciplina sugli appalti ai conferimenti di incarichi fiduciari professionali 1. Contratti della P.A. – Incarichi professionali – Appalti di servizi – Differenze – Conseguenze – Disciplina</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-1-2008-n-263/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2008 n.263</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-1-2008-n-263/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2008 n.263</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti, est. Saltelli<br /> GEO ECO PROGETTI (Avv. G. Viciconte) c. COMUNE DI BIBBIENA (Avv. S. Pasquini),  PROGEO GEOLOGI ASSOCIATI (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla inapplicabilità della disciplina sugli appalti ai conferimenti di incarichi fiduciari professionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Incarichi professionali – Appalti di servizi – Differenze – Conseguenze – Disciplina appalti – Inapplicabilità.																																																																																												</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – Incarichi professionali – Procedura di selezione del contraente – Facoltà della P.A. – Conseguenze.																																																																																												</p>
<p>3.	Contratti della P.A. – Incarichi professionali – Scelta del professionista – Competenza del dirigente comunale – Conseguenze – Scelta del contraente ad opera della giunta comunale –Difetto di competenza &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’attività di consulenza professionale, in quanto locatio operis connotata dalla scelta eminentemente fiduciaria del professionista (1), non è soggetta alla disciplina sugli appalti pubblici. Di conseguenza il conferimento di un incarico professionale di consulenza per gli aspetti geologici nell’ambito della redazione di un piano strutturale urbanistico e di un regolamento edilizio non può ricondursi né all’ambito della disciplina degli appalti di lavori pubblici, né a quella degli appalti di servizi (non rinvenendosi i caratteri propri dell’appalto di servizio ex art. 1655 C.C. e art. 3 D. Lgs. 157/1995, giacché l’appalto si distingue dal contratto d’opera in quanto l’appaltatore deve essere una media o grande impresa (2)).</p>
<p>2. Anche se il conferimento di incarichi fiduciari professionali non è espressamente disciplinato, l’amministrazione, in base ai principi di trasparenza e di buon andamento, può comunque stabilire le regole per l’individuazione in concreto del soggetto più idoneo ed adeguato cui conferire il predetto incarico fiduciario, regole alle quali essa stessa è poi ineluttabilmente vincolata, proprio in ossequio ai principi fondamentali di legalità, imparzialità e buon andamento fissati dall’articolo 97 della Costituzione. In tal caso, le prescrizioni contenute nel bando di gara e nella lettera d&#8217;invito costituiscono la lex specialis della gara e vincolano non solo i concorrenti, ma la stessa amministrazione che non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione, né può disapplicarle (3) neppure nel caso in cui talune delle regole stesse risultino inopportune, salva la possibilità di far luogo, nell&#8217;esercizio del potere di autotutela, all&#8217;annullamento del bando (4).</p>
<p>3. La scelta di un contraente nell’ambito di una procedura di gara (ovvero la scelta di professionisti forniti di titoli adeguati per la redazione di strumenti di pianificazione del territorio) costituisce una tipica attività di gestione, finalizzata al raggiungimento degli scopi fissati dall’organo politico, sicché rientra nell’ambito delle competenze dei dirigenti (5). Di conseguenza l’individuazione del contraente ad opera della  giunta municipale risulta viziata per difetto di competenza con conseguente illegittimità della delibera di affidamento dell’incarico.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>-1	Cfr. Cass. SS.UU. 19 ottobre 1998, n. 10370; C.d.S., sez. IV, 27 novembre 2000, n. 6315; 28 agosto 2001, n. 4573; sez. VI, 4 settembre 2002, n. 4433.<br />	<br />
-2	Cfr. C.d.S., sez. IV, 28 agosto 2001, n. 4573.<br />	<br />
-3	Cfr. ex pluribus, C.d.S., sez. IV, 21 maggio 2004, n. 3297; sez. V, 10 gennaio 2005, n. 32; 13 novembre 2002, n. 6300.<br />	<br />
-4	Cfr. C.d.S., sez. V, 30 dicembre 2004, n. 8292; sez. VI, 1 ottobre 2003, n. 5712; 14 gennaio 2002, n. 166.<br />	<br />
-5	Cfr. C.d.S., sez. V, 9 settembre 2005, n.4654; 21 novembre 2003, n. 7632.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA     ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello iscritto al NRG. 8667 dell’anno 2002, proposto dalla</p>
<p>soc.<b> GEO ECO PROGETTI, </b>in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato G. Viciconte, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, al Corso dei Lombardi, n. 4 (presso lo studio dell’avv. Alessandro Turco);<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
il<b> COMUNE DI BIBBIENA, </b>in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. S. Pasquini, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, al Lungotevere Flaminio n. 46, palazzo IV, sc. B (presso lo studio del dott. Gian Marco Grez);<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
PROGEO GEOLOGI ASSOCIATI, </b>in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. II, n. 1020 del 20 maggio 2002, e per l’accoglimento del ricorso di primo grado;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bibbiena;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 20 novembre 2007 il Consigliere Carlo Saltelli;<br />
Udito l’avv. A. Mantero su delega dell’avv. S. Pasquini;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con avviso in data 20 luglio 2000 (pubblicato il successivo 25 luglio) il Comune di Bibbiena indiceva una selezione pubblica per l’affidamento ad un dottore in geologia (ovvero anche a gruppi di lavoro temporaneamente costituiti), tramite stipula di convenzione, dell’incarico professionale di consulenza per gli aspetti geologici, ai fini della redazione del nuovo piano regolatore generale (costituito dal piano strutturale e dal regolamento urbanistico).<br />
L’avviso ha previsto che gli interessati dovessero allegare all’istanza di partecipazione un curriculum professionale con l’indicazione delle precedenti specifiche esperienze nel settore, nonché un sintetico programma di lavoro accompagnato dalla relativa offerta economica: costituivano titoli di preferenza le precedenti esperienze di lavoro per la redazione di analoghi strumenti urbanistici, la capacità di fornire gli elaborati in formato digitale e la conoscenza di sistemi g.i.s., la costruzione di gruppi interdisciplinari con la presenza di figure professionali complementari (agronomo, forestale, esperto in ingegneria idraulica ed ingegneria naturalistica); la selezione sarebbe stata effettuata da una commissione (che avrebbe potuto attivare eventuali colloqui con i candidati per approfondire e valutare le esperienze maturate e la conoscenza richiesta), riservandosi l’amministrazione di valutare insindacabilmente l’opportunità del conferimento dell’incarico in base all’esame dei <i>curricula</i> presentati.<br />
Come risulta dal verbale n. 1 del 1° marzo 2001, la commissione incaricata di valutare le offerte, prima di procedere al loro esame, pur rilevando che l’importo dell’incarico da affidare era inferiore alla soglia comunitaria e che, pertanto, la Giunta municipale aveva la massima libertà nella scelta del soggetti cui attribuire l’incarico stesso, osservava che la propria funzione consisteva nell’esprimere un giudizio tecnico sulle istanze presentate e che, mancando nel bando ogni elemento utile al riguardo, considerava l’affidamento oggetto della selezione equiparabile ad un appalto di servizi, con la conseguente applicazione del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, e del D.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117 (con l’attribuzione di 60 punti per la qualità della prestazione offerta, curriculum ed anzianità professionale, precedenti esperienze di lavoro per la redazione di analoghi strumenti urbanistici e conoscenza del territorio, livello di informatizzazione, programma di lavoro e organizzazione interdisciplinare, e di 40 punti per l’offerta economica, valutata secondo quanto previsto nell’allegato A del D.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117).<br />
Con il verbale n. 3 del 31 marzo 2001, la Commissione concludeva i lavori e ordinava le offerte presentate secondo i punteggi attribuiti in base ai criteri, precisando che “..nell’elenco ordinato di cui sopra (la) Giunta Municipale ha la massima libertà di scelta del professionista cui affidare l’incarico”.<br />
La Giunta Municipale, con la delibera n. 180 dell’11 maggio 2001, conferiva l’incarico <i>de quo</i> alla Progeo Geologi Associati, assumendo che quest’ultima “…oltre ad aver conseguito un giudizio di valore ottimale in relazione ai requisiti richiesti per la redazione delle indagini di supporto agli strumenti urbanistici in oggetto, ha presentato sulla base delle notevoli conoscenze territoriali e delle precedenti collaborazioni con relative istituzioni cartografiche, una offerta economica estremamente vantaggiosa”; in data 2 luglio 2001 veniva anche stipulata la relativa convenzione tra il Comune di Bibbiena e la Progeo Geologi Associati.<br />
La ditta Geo Eco Progetti, che &#8211; secondo quanto risultava dai lavori della commissione incaricata di valutare le istanze di partecipazione alla selezione – aveva ottenuto il punteggio più alto (60 punti, laddove la Progeo Geologi Associati aveva conseguito 57 punti), con il ricorso notificato il 4 ottobre 2001, chiedeva al TAR della Toscana l’annullamento della predetta delibera (e dell’avviso pubblico del 20 luglio 2000, nella parte in cui riservava all’amministrazione la facoltà di valutare insindacabilmente l’opportunità del conferimento dell’incarico in base all’esame dei curricula presentati, ed il regolamento comunale dei contratti, che attribuiva alla Giunta l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico in questione).<br />
Con quattro motivi (rubricati rispettivamente: “violazione della <i>lex specialis</i> di gara – eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà”; “violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 17 l. n. 109/94 – difetto assoluto di motivazione – eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità della motivazione – sviamento di potere”; “in via subordinata: illegittimità della clausola del bando di gara nella parte in cui prevede che l’amministrazione si riserva la facoltà di valutare insindacabilmente l’opportunità del conferimento in base all’esame dei curricula presentata” e “violazione degli art. 107 e 192 della legge 18 agosto 2000, n. 267, comma 3, lett. b)”), la ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto emesso in violazione delle regole della procedura, rilevando, per un verso, che la clausola di riserva inserita nell’avviso pubblico poteva essere interpretata solo nel senso di non attribuire l’incarico, ma non già in quello – del tutto irragionevole ed inammissibile – di scegliere arbitrariamente il soggetto cui affidare l’incarico e, per altro verso, che in ogni caso non erano state neppure esplicitate le ragioni per le quali l’amministrazione si era discostata dalle conclusioni della commissione; che la competenza, non solo a presiedere la gara, ma anche ad individuare il soggetto cui affidare l’incarico, spettava esclusivamente al dirigente e non già alla giunta municipale.<br />
Il TAR, con l’ordinanza n. 1203 del 25 ottobre 2001, accogliendo l’istanza cautelare, ingiungeva al Comune di procedere ad una “nuova valutazione suffragata da un’adeguata motivazione, che tenga conto della comparazione con tutte le ditte che hanno partecipato alla selezione in questione”.<br />
In sede di esecuzione di tale ordinanza, la Giunta Municipale con la delibera n. 411 del 16 novembre 2001, comparate le offerte presentate dalla ricorrente e dalla controinteressata, confermava il dispositivo del precedente atto deliberativo (n. 180 dell’11 maggio 2001), dando atto che il nuovo provvedimento si configurava come integrativo della motivazione della precedente impugnata delibera; quindi, con l’atto n. 1078 del 26 novembre 2001, il responsabile del servizio confermava l’affidamento dell’incarico alla ditta Progeo Geologi Associati.<br />
La Geo Eco Progetti impugnava anche tale delibera con i motivi aggiunti notificati il 22 giugno 2002 ed ha chiesto, altresì, l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di conferirle l’incarico a titolo di risarcimento in forma specifica ovvero di risarcirle il danno per equivalente; l’impugnativa era incentrata su quattro ordini di censure (“violazione applicazione dell’art. 97 Cost. – violazione e falsa applicazione della <i>lex specialis</i> della gara – violazione del principio di imparzialità – violazione dell’art. 3 L. 241/90 – eccesso di potere per sviamento – illogicità – contraddittorietà, carenza di motivazione”; “violazione applicazione dell’art.97 della Costituzione, sotto ulteriore profilo – violazione del principio di imparzialità, dell’art. 3 L. 241/90 e dell’art. 17 L. 109/94 sotto ulteriore profilo – violazione della <i>lex specialis</i> della gara sotto ulteriore profilo – eccesso di potere per sviamento, sotto ulteriore profilo; carenza di motivazione; carenza di presupposti; difetto di istruttoria; travisamento; illogicità manifesta”; “violazione e falsa applicazione di legge, in relazione agli artt. 107 e 192 della legge 18.8.2000, n. 267, comma 3, lett.b), incompetenza”; “In ordine, in via subordinata, all’aggiudicazione dell’incarico – in conseguenza dell’annullamento dei provvedimenti impugnati – alla ricorrente (risarcimento in forma specifica) – In ordine, in via subordinata, al risarcimento del danno per equivalente – In ordine alle spese di giudizio”), con cui venivano estese anche ai nuovi provvedimenti le censure formulate con il ricorso principale, rilevandosi in particolare che la nuova valutazione delle offerte – per altro parziale rispetto a quanto stabilito dall’ordinanza cautelare – era avvenuta in base a criteri diversi da quelli fissati dall’avviso di gara, senza alcuna motivazione sulla asserita (ma indimostrata, proprio sulla scorta dei <i>curricula</i> prodotti) prevalenza dell’offerta della controinteressata, ingiustificatamente considerata “di gran lunga la migliore”; inoltre, censurati i nuovi provvedimenti anche per incompetenza, la ricorrente chiedeva, quale risarcimento in forma specifica, di essere dichiarata vincitrice della selezione, con attribuzione dell’incarico ai sensi dell’articolo 35 del d. le. N. 80 del 1998, come modificato dalla legge n. 205 del 2000, e in via subordinata chiedeva la condanna dell’amministrazione al risarcimento per equivalente del danno fissato nella misura del 10% della propria offerta economica per un ammontare di €. 3.916,35 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese di giudizio.<br />
Con la sentenza n. 1020 del 20 maggio 2002, il TAR respingeva il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure formulate con il ricorso principale e con i motivi aggiunti.<br />
Ad avviso del TAR, trattandosi dell’affidamento di un servizio di importo nettamente inferiore alla soglia comunitaria, non trovava applicazione il decreto legislativo n. 157 del 1995 sugli appalti di servizi e l’amministrazione aveva correttamente espletato una procedura di gara informale che le lasciava piena libertà di scelta del contraente, tanto più che essa non si era autovincolata a determinate valutazioni o a determinati punteggi: sotto tale profilo, la clausola dell’avviso pubblico con cui l’amministrazione si era riservata la valutazione insindacabile di conferire l’incarico era pienamente legittima, mentre la commissione incaricata di valutare le offerte aveva una funzione meramente istruttoria.<br />
Non sussisteva, poi, il difetto di competenza della Giunta Municipale, atteso che, trattandosi di un incarico fiduciario, si era in presenza di un atto di indirizzo; ciò senza contare che successivamente era stato il responsabile del servizio urbanistica (determina n. 1078 del 26 novembre 2001) a confermare l’aggiudicazione alla Progeo Geologi Associati; né si rinveniva il dedotto vizio di motivazione della ricordata determina del responsabile del servizio urbanistica, essendo stata richiamata <i>per relationem</i> la delibera di Giunta comunale n. 411 del 16 novembre 2001.<br />
Con riguardo ai motivi aggiunti, il TAR riteneva errato il richiamo alla legge n. 109 del 1994 che, riguardando i lavori pubblici, non poteva trovare applicazione nel caso di specie, in cui si trattava di un appalto di servizi al di sotto della soglia comunitaria e pertanto disciplinato dalla normativa generale dei contratti, pienamente rispettata in concreto; d’altra parte, a seguito dell’ordinanza cautelare, l’amministrazione aveva proceduto ad una ulteriore e approfondita valutazione delle offerte in competizione, non potendo dubitarsi, con riferimento al canone fondamentale dell’economicità dell’azione amministrativa, della legittimità della valutazione delle offerte fondate sul criterio della convenienza economica.<br />
Con il gravame in esame, la Geo Eco Progetti ha appellato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma in base a quattro articolati motivi di censura, rubricati rispettivamente “violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di imparzialità, violazione dell’art. 3 L. 241/90. Eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà, carenza di motivazione” (primo motivo); “Violazione dell’art. 97 della Costituzione, sotto ulteriore profilo. Violazione del principio di imparzialità, dell’art. 3 L. 241/90 e dell’art. 17 L. 109/94 sotto ulteriore profilo. Violazione della lex specialis della gara, sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere per sviamento, sotto ulteriore profilo; carenza di motivazione; carenza di presupposti; difetto di istruttoria; travisamento; illogicità manifesta” (secondo motivo); “violazione e falsa applicazione di legge, in relazione agli artt. 107 e 192 della legge 18.8.2000, n. 267, comma 3, lett. b)” (terzo motivo); “sulla domanda di condanna al risarcimento del danno ed alle spese di giudizio” (quarto motivo).<br />
Secondo le tesi dell’appellante, i primi giudici avrebbero erroneamente respinto il ricorso ed i motivi aggiunti proposti in primo grado, atteso che  l’amministrazione comunale aveva autolimitato la propria facoltà di scelta del contraente, così che non solo non si era in presenza di una gara informale, come erroneamente ritenuto dai primi giudici, per quanto proprio la scelta del contraente doveva avvenire sulla scorta degli stessi criteri fissati dall’amministrazione nell’avviso di gara e della conseguente graduatoria approntata dalla commissione incaricata di valutare le offerte, non potendosi prendere in considerazione altri elementi di giudizio o di valutazione: pertanto, non poteva dubitarsi che l’incarico oggetto della gara non avrebbe potuto che essere conferito ad essa appellante, tanto più che anche la successiva valutazione comparativa effettuata dall’amministrazione comunale a seguito della pronuncia cautelare dei primi giudici era assolutamente errata ed immotivata.<br />
Sotto altro profilo, poi, l’appellante ha altresì reiterato la censura relativa al vizio di incompetenza che inficierebbe gli atti impugnati (indizione della gara per il conferimento dell’incarico professionale, presidenza del seggio di gara, adozione della successiva determinazione di approvazione degli atti della commissione), in quanto adottati dalla giunta municipale invece che dal dirigente responsabile del settore, non potendo condividersi la predicata natura di atto di indirizzo politico dell’incarico fiduciario relativo alla redazione del piano regolatore generale; né tale vizio poteva considerarsi emendato dalla successiva attività amministrativa, in quanto con la determinazione in data 22 novembre 2001 il responsabile del servizio urbanistico si era limitato a prendere atto della delibera della Giunta Comunale n. 411 del 16 novembre 2001 di mera conferma del proprio precedente deliberato (n. 180 dell’11 maggio 2001).<br />
L’appellante ha riproposto anche la domanda di risarcimento del danno per equivalente, quantificandolo nella misura minima del 10% della offerta economica proposta per un importo complessivo pari a €. 3916, 35, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.<br />
Ha resistito al gravame il Comune di Bibbiena che ne ha chiesto il rigetto, deducendone la inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>I. L’appello è fondato e deve essere accolto.<br />
I.1. Meritano innanzitutto favorevole considerazione i primi due motivi di appello (che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente), con i quali è stata lamentata l’erroneità della sentenza per aver ritenuto legittimo l’affidamento dell’incarico alla Progeo Geologi Associati, laddove esso era invece inficiato da violazioni dell’articolo 97 della Costituzione, dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990, dell’articolo 17 della legge n. 109 del 1994, nonché da eccesso di potere nelle sintomatiche figure dello sviamento, del difetto di istruttoria, del difetto di motivazione, nonché della illogicità e della contraddittorietà.<br />
Al riguardo la Sezione osserva quanto segue. <br />
I.1.1. Diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza gravata, il conferimento di un incarico professionale di consulenza per gli aspetti geologici nell’ambito della redazione di un piano strutturale (urbanistico) e di un regolamento edilizio non rientra né nell’ambito della disciplina degli appalti di lavori pubblici (trattandosi invero di un’attività professionale – qualificata <i>locatio operis – </i>riferibile ad<i> </i>una scelta eminentemente fiduciaria del professionista, Cass. SS.UU. 19 ottobre 1998, n. 10370; C.d.S., sez. IV, 27 novembre 2000, n. 6315; 28 agosto 2001, n. 4573; sez. VI, 4 settembre 2002, n. 4433), né in quella degli appalti di servizi (non rinvenendosi i caratteri propri dell’appalto di servizio ex art. 1655 C.C. e art. 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, giacché l’appalto si distingue dal contratto d’opera in quanto l’appaltatore deve essere una media o grande impresa, C.d.S., sez. IV, 28 agosto 2001, n. 4573).<br />
D’altra parte, anche se non è espressamente disciplinato il conferimento di tali incarichi fiduciari, in base ai principi di trasparenza e di buon andamento l’amministrazione può stabilire le regole per l’individuazione in concreto del soggetto più idoneo ed adeguato (per professionalità, esperienze, conoscenze tecniche) cui conferire il predetto incarico fiduciario, regole alle quali essa stessa è poi ineluttabilmente vincolata, proprio in ossequio ai principi fondamentali di legalità, imparzialità e buon andamento fissati dall’articolo 97 della Costituzione.<br />
In tal caso, le prescrizioni contenute nel bando di gara e nella lettera d&#8217;invito costituiscono la <i>lex specialis</i> della gara e vincolano non solo i concorrenti, ma la stessa amministrazione che non conserva, perciò, alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione (ex pluribus, C.d.S., sez. IV, 21 maggio 2004, n. 3297; sez. V, 10 gennaio 2005, n. 32; 13 novembre 2002, n. 6300), né può disapplicarle (neppure nel caso in cui talune delle regole stesse risultino inopportune, salva la possibilità di far luogo, nell&#8217;esercizio del potere di autotutela, all&#8217;annullamento del bando, C.d.S., sez. V, 30 dicembre 2004, n. 8292; sez. VI, 1 ottobre 2003, n. 5712; 14 gennaio 2002, n. 166).<br />
Le preminenti esigenze di certezza, connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti, nonché la salvaguardia del valore della loro <i>par condicio</i>, impongono, poi, di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara, per cui deve essere preclusa qualsiasi esegesi delle stesse non giustificata da un&#8217;obiettiva incertezza del loro significato ovvero palesante significati non desumibili dalla loro originaria formulazione (C.d.S., sez. V, 15 aprile 2004, n. 2162); a tale principio si oppone quello della sanabilità delle (sole) irregolarità formali, di derivazione comunitaria e rilevante anche nell&#8217;ordinamento interno, che consente di attenuare il rilievo delle prescrizioni formali della procedura concorsuale, sempreché esse non incidano sull&#8217;assetto sostanziale degli interessi coinvolti nella procedura e non alterino le regole riguardanti la <i>par condicio</i> dei concorrenti (C.d.S., sez. V, febbraio 2004, n. 364) e purché sussistano dubbi sulla esatta portata delle prescrizioni di gara (C.d.S., sez. V, 25 gennaio 2003, n. 357) ovvero le stesse possano dar luogo a più interpretazioni sugli adempimenti richiesti alle imprese (C.d.S., sez, V, 2 marzo 1999, n. 223).<br />
I.1.2. Nella specie, emerge dalla precedente esposizione in fatto che, per l’affidamento dell’incarico di consulenza per gli aspetti geologici per la redazione del piano strutturale e del regolamento edilizio, l’amministrazione comunale di Bibbiena aveva procedimentalizzato la fase di scelta del contraente, prevedendo i requisiti delle offerte, fissando i criteri di preferenza e stabilendo che la valutazione delle offerte sarebbe stata effettuata da una commissione (che, come risulta dal verbale n. 1 del 1° marzo 2001, ha poi integrato i criteri per procedere effettivamente alla valutazione delle offerte).<br />
La scelta del soggetto cui affidare l’incarico di consulenza doveva pertanto avvenire in base a tali criteri, dovendo l’amministrazione necessariamente conformarsi alle conclusioni dell’attività istruttoria svolta dalla commissione incaricata di valutare le offerte, salva la possibilità di motivare adeguatamente le ragioni per le quali avesse ritenuto di non poterne condividere le risultanze.<br />
Sennonché, malgrado la commissione avesse considerato migliore l’offerta della Geo Eco Progetti (in base ai parametri stabiliti, incontestati nel corso del procedimento), la Giunta Municipale con la delibera n. 180 dell’11 maggio 200, pur affermando espressamente di fare proprie le risultanze della predetta commissione “…in relazione ai giudizi di valore attribuiti ai vari titoli preferenziali per l’attribuzione dell’incarico”, decideva di affidare l’incarico in questione alla Progeo Geologi Associati, assumendo che quest’ultima “…oltre ad aver conseguito un giudizio di valore ottimale in relazione ai requisiti richiesti per la redazione delle indagini di supporto agli strumenti urbanistici in oggetto ha presentato sulla base delle notevoli conoscenze territoriali e delle precedenti collaborazioni con relative restituzioni cartografiche, una offerta economica estremamente vantaggiosa per l’amministrazione comunale”.<br />
Risultano così sussistenti tutti i profili di eccesso di potere  dedotti dall’appellante, perché – in assenza di adeguata motivazione – la giunta ha preferito l’offerta della Progeo Geologi Associati, laddove, come risulta dal verbale della commissione n. 3  del 31 marzo 2001, risultava l’offerta complessivamente migliore dell’appellante: al riguardo, è sufficiente rilevare che l’avviso pubblico non aveva previsto come elemento decisivo ai fini del conferimento dell’incarico la convenienza economica dell’offerta, come incongruamente ritenuto dall’amministrazione.<br />
Per escludere la sussistenza dei medesimi profili di eccesso di potere, non rileva il fatto che la commissione abbia integrato i criteri di valutazione contenuti nell’avviso: al riguardo, emerge pacificamente dalla lettura della sua motivazione che la delibera della giunta municipale ha fatto proprio l’operato della stessa commissione, condividendo quindi anche la scelta di stabilire i criteri di valutazione delle offerte in virtù dei quali è stata poi approntata la valutazione finale delle offerte.<br />
I.1.3. In base a tali considerazioni, non può condividersi l’assunto dei primi giudici secondo cui l’affidamento dell’incarico alla Progeo Geologi Associati si sarebbe legittimamente basato sulla clausola dell’avviso pubblico che riservava all’amministrazione la facoltà di valutare insindacabilmente l’opportunità del conferimento in base all’esame dei <i>curricula </i>presentati.<br />
Invero, poiché l’attività della pubblica amministrazione deve ispirarsi ai principi fondamentali di legalità, imparzialità e buon andamento, fissati nell’articolo 97 della Costituzione, la medesima clausola va interpretata nel senso che l’amministrazione avrebbe potuto decidere di non conferire l’incarico (pur in presenza di offerte adeguate e convenienti), ma non poteva invece legittimamente affidarlo ad un soggetto diverso da chi aveva presentato l’offerta considerata migliore dalla commissione e, in ogni caso, senza una adeguata motivazione che specificasse le ragioni per le quali non potevano essere accolte le conclusioni formulate dalla commissione.<br />
I.1.4. Risulta viziata da eccesso di potere anche la successiva delibera della Giunta Municipale n. 411 del 16 novembre 2001, con la quale l’amministrazione, in asserita esecuzione dell’ordinanza cautelare del TAR n. 1023 del 25 ottobre 2001, confermava il proprio precedente avviso di conferire l’incarico alla Progeo Geologi Associati.<br />
Invero, la Sezione rileva che del tutto illogicamente l’amministrazione ha sostenuto di non essere vincolata ai criteri di valutazione in precedenza fissati dalla commissione, laddove nella precedente deliberazione (n. 180 dell’11 maggio 2001) aveva invece espressamente affermato di fare propria l’attività istruttoria svolta dalla medesima commissione (non potendo dubitarsi che l’attività istruttoria comprende non solo la valutazione finale delle offerte, ma anche i criteri in base ai quali tale valutazione è avvenuta).<br />
Del resto, anche nella ulteriore valutazione comparativa delle offerte dell’appellante e della aggiudicataria l’amministrazione ha attribuito decisivo rilievo alla convenienza economica dell’offerta della Proteo Geologi Associati, benché – come già rilevato in precedenza – nell’avviso pubblico in data 20 luglio 2000 non vi fosse alcun cenno all’elemento economico, quale decisivo parametro di valutazione delle offerte pervenute (e senza considerare che la stessa commissione aveva valutato le offerte tendendo anche conto dei loro aspetti economici).<br />
Inoltre l’ulteriore provvedimento, che ha comparato solo le offerte dell’appellante e della aggiudicataria, ha tenuto conto di elementi (quali, per esempio, le dimensioni dell’ente) anch’essi non previsti nell’avviso, né preventivamente fissati dall’amministrazione ai fini della nuova valutazione.<br />
I.2. Ugualmente fondato è il motivo di appello con il quale l’appellante ha lamentato che i provvedimenti impugnati, in particolare le delibere di Giunta Municipale con cui era stato originariamente affidato e poi confermato l’incarico in questione alla Progeo Geologi Associati, erano affetti dal vizio di incompetenza.<br />
Diversamente da quanto statuito dai primi giudici, il collegio ritiene che – mentre l’attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del comune, può consistere anche  nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l’attività di gestione &#8211; la scelta di un contraente nell’ambito di una procedura di gara (ovvero la scelta di professionisti forniti di titoli adeguati per la redazione di strumenti di pianificazione del territorio) costituisce una tipica attività di gestione, finalizzata al raggiungimento degli scopi fissati dall’organo politico, sicché rientra nell’ambito delle competenze dei dirigenti (C.d.S., sez. V, 9 settembre 2005, n.4654; 21 novembre 2003, n. 7632).<br />
Sotto tale profilo, risulta effettivamente sussistente il dedotto vizio di incompetenza della delibera della Giunta Municipale n. 180 dell’11 maggio 2001 e di quella successiva n. 411 del 16 novembre 2001, spettando al dirigente del Servizio urbanistico di prendere atto delle conclusioni istruttorie della commissione incaricata di valutare le offerte e di individuare l’offerta più idonea ed adeguata per il conferimento dell’incarico di consulenza geologica.<br />
I.3. La delineata illegittimità dei provvedimenti di conferimento dell’incarico di consulenza alla Progeo Geologi Associati comporta che la Sezione deve esaminare la domanda risarcitoria avanzata, sin dal primo grado, dall’appellante.<br />
Al riguardo la Sezione rileva che, una volta intervenuto l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione, per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno deve risultare effettivamente sussistente l’elemento soggettivo quanto meno della colpa (riferibile all’apparato dell’amministrazione), in base ai principi generali applicabili anche quando si tratti della responsabilità amministrativa per la lesione dell’interesse legittimo.<br />
Nel caso di specie, non potendo essere esaminato in questa sede il rilievo del comportamento della aggiudicataria (in assenza di una specifica domanda dell’appellante o dell’amministrazione), non è revocabile in dubbio che l’illegittimità dei provvedimenti impugnati è stata causata dalla evidente violazione delle regole di imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa (e delle prescrizioni dell’originario avviso di gara), sicché sussiste l’elemento psicologico della colpa. <br />
La domanda risarcitoria risulta dunque fondata, atteso che, come risulta dal verbale n. 3 del 31 marzo 2001, l’offerta presentata dalla Geo Eco Progetti era stata considerata dalla commissione la migliore dal punto di vista complessivo (tecnico ed economico, secondo i criteri condivisi dalla stessa giunta).<br />
Quanto alla concreta determinazione del danno risarcibile, la Sezione ritiene di dover accogliere la richiesta dell’appellante, fissando la misura del lucro cessante, in mancanza di qualsiasi contestazione da parte dell’amministrazione appellata ed in ragione della peculiarità dell’affidamento e dell’importo indicato nell’originario avviso, del 10% dell’offerta economica pari a lire 75.831.182 e quindi in lire 7.583.118, pari ad euro 3.916,35.<br />
Trattandosi di una somma di valore, tale importo deve essere rivalutato all’attualità e sulla somma così rivalutata spettano gli interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.<br />
II. In conclusione, per le considerazioni svolte, l’appello va accolto e, in riforma dell’impugnata sentenza, vanno annullati gli atti impugnati col ricorso e con i motivi aggiunti proposti in primo grado dalla Geo Eco Progetti, con condanna del Comune di Bibbiena anche al risarcimento del danno, nella misura sopra fissata.<br />
La condanna al pagamento delle spese e degli onorari dei due gradi del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione in dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
	</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’appello n. 8667 del 2002 e, in riforma della sentenza del TAR della Toscana, sez. II, n. 1020 del 20 maggio 2002, accoglie il ricorso di primo grado e così provvede:<br />	<br />
&#8211;	annulla le delibere della Giunta Municipale di Bibbiena n. 180 dell’11 maggio 2001 e n. 411 del 16 novembre 2001, nonché gli ulteriori provvedimenti con cui l’amministrazione comunale di Bibbiena ha affidato alla Proteo Geologi Associati l’incarico di consulenza per gli spetti geologici di cui all’avviso pubblico del 20 luglio 2000;<br />	<br />
&#8211;	condanna il Comune di Bibbiena al pagamento in favore della Geo Eco Progetti della somma di euro 3.916,35, da rivalutarsi all’attualità, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione, a titolo di risarcimento del danno;<br />	<br />
&#8211;	condanna il Comune di Bibbiena al pagamento in favore della Geo Eco Progetti delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio, che si liquidano complessivamente in €. 4.500,00 (di cui €. 1.000,00 per il giudizio di primo grado e €. 3.500,00 per il presente grado di appello).<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 20 novembre 2007, dalla Quarta Sezione   del Consiglio di Stato,    riunita in camera  di <br />
consiglio, con l’intervento dei seguenti magistrati:</p>
<p>LUIGI                MARUOTTI    &#8211;  Presidente f.f.<br />
ANTONINO        ANASTASI     &#8211;  Consigliere<br />
VITO                 POLI              &#8211;  Consigliere<br />
BRUNO             MOLLICA       &#8211;  Consigliere<br />
CARLO             SALTELLI       &#8211;  Consigliere, est.</p>
<p align=center>
<i><b>Depositata in Segreteria<br />
</i>Il 29/01/2008</b><br />
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-1-2008-n-263/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2008 n.263</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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