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	<title>29/1/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29/1/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.49</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-1-2007-n-49/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-1-2007-n-49/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.49</a></p>
<p>Lucia Tosti – Presidente, Rosa Panunzio – Estensore COMUNE DI OLBIA (avv. E. Traina) c. REGIONE AUTNOMA DELLA SARDEGNA ed ASSESSORATO REGIONALE AL TURISMO E COMMERCIO (avv.ti G. Campus e L. Picco) sul danno da perdita di chance e sui criteri di quantificazione del danno per la perdita della possibilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-1-2007-n-49/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.49</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-1-2007-n-49/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.49</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Lucia Tosti – Presidente, Rosa Panunzio – Estensore<br /> COMUNE DI OLBIA (avv. E. Traina) c. REGIONE AUTNOMA DELLA SARDEGNA ed ASSESSORATO REGIONALE AL TURISMO E COMMERCIO (avv.ti G. Campus e L. Picco)</span></p>
<hr />
<p>sul danno da perdita di chance e sui criteri di quantificazione del danno per la perdita della possibilità di usufruire di finanziamenti statali ex art. 5, co. 5, D. Lgs. n. 135/01 destinati ad Enti locali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno – Perdita di chance – Quantificazione – Criteri – Fattispecie.</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno – Perdita di chance – Nozione – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il danno derivante dal comportamento illegittimo della Regione, che ha privato il Comune della possibilità di usufruire di finanziamenti statali (di cui all’art. 5, comma 5, L. n. 135/01) già impegnati, è risarcibile a titolo di perdita di chance e deve essere liquidato, con valutazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., nella misura del 30 % delle somme (pari al 20 % del contributo statale destinato a coprire il 90 % delle iniziative) trasferite alla Regione in via di anticipazione sui suddetti finanziamenti (nella specie il Collegio è giunto a tale quantificazione, sottolineando che le iniziative finanziabili erano di pertinenza anche di altri Comuni della zona, che non era stata stabilita una precisa suddivisione dei finanziamenti tra gli enti locali destinatari e che l’attività progettuale necessaria per l’acquisizione dei finanziamenti si trovava ancora ad uno stadio iniziale).</p>
<p>2. Secondo le più recenti acquisizioni giurisprudenziali, la chance è un bene patrimoniale a se stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d’autonoma valutazione, e deve essere distinta, sul piano ontologico, dagli obiettivi rispetto ai quali risulta teleologicamente orientata e di cui possa costituire la condizione od il presupposto in potentia; essa è, quindi, risarcibile quale probabilità, definitivamente perduta, a causa di una condotta illecita altrui, senza dover fare alcun riferimento al risultato auspicato e non più realizzabile ed alla consistenza del suo assetto potenziale. Non è pertanto risarcibile la mera possibilità di ottenere un risultato favorevole, che sia statisticamente non significativa (nella specie il Collegio ha accertato in capo al Comune ricorrente la perdita definitiva di un’opportunità (la quota di anticipazione del finanziamento) di cui si sarebbe avvalso con ragionevole certezza e, quindi, la perdita definitiva di un bene, giuridicamente ed economicamente rilevante, già esistente nel suo patrimonio, al momento del verificarsi dell’evento interruivo per colpa di terzi (i.e. la Regione).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><br />
<P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA	</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso <b>n. 897/2005</b> proposto dal</p>
<p><B>COMUNE DI OLBIA</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Emanuela Traina, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Cugia n. 14, presso lo studio Armandi;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>la <b>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA e l’ASSESSORATO REGIONALE AL TURISMO E COMMERCIO</b>, rappresentati e difesi dagli avvocati Graziano Campus e Laura Picco dell’avvocatura regionale, con elezione di domicilio in Cagliari, viale Trento n. 69, presso l’Ufficio legale dell’Ente;</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della deliberazione della Giunta Regionale n. 34/11 del 19/7/2005, con la quale sono state approvate le direttive e le linee guida per il riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali ed il finanziamento dei programmi di attività e sono state revocate le deliberazioni n. 21/18 del 16 luglio 2003, n. 19/22 del 29 aprile 2004 e n. 27/23 del 8 giugno 2005;  </p>
<p align=center>
nonché per la conseguente condanna </p>
<p></p>
<p align=justify>
dell’Amministrazione regionale al risarcimento del danno.<br />
<BR><br />
VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 29 novembre 2006  il consigliere Rosa Panunzio;<br />
UDITI gli avvocati delle parti, come da separato verbale ;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>	Con sentenza parziale n. 662/2006 il Tribunale ha accolto la domanda di annullamento del provvedimento impugnato con il ricorso in esame, nella parte in cui ha revocato le delibere della Giunta regionale n. 21/18 del 16 luglio 2003, n. 19/22 del 29 aprile 2004 e n. 27/23 del 8 giugno 2005, ha, inoltre, dopo aver riconosciuto la fondatezza della domanda di risarcimento del danno, sospeso il giudizio, ordinando al Direttore Generale del comune di Olbia di provvedere al deposito della documentazione necessaria per stabilire il “<i>quantum</i>” del risarcimento spettante.<br />	<br />
In data 7 giugno 2006 il comune ha ottemperato all&#8217;ordine contenuto nella sentenza.<br />
	Alla pubblica udienza del 29 novembre 2006, presenti i difensori delle parti, la causa è stata assunta in decisione dal Tribunale.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>	Per chiarire l’esatta portata della domanda risarcitoria ed i limiti entro i quali la stessa deve essere accolta è opportuno richiamare alcuni passaggi della sentenza n. 662/2006.<br />	<br />
	Sul punto, ha affermato il Collegio: “<i>È indubbio che, in conseguenza all’emanazione dell’atto impugnato il Comune abbia subito dei danni, in quanto è stato privato, a seguito del comportamento, ritenuto in questa sede illegittimo, dell’amministrazione regionale, della possibilità di usufruire dei finanziamenti ex art. 5, comma 5 della legge 135/2001, già impegnati ed ancora da erogare da parte del Ministero delle Attività Produttive, quantificati complessivamente nella misura € 1.300.000,00 per il progetto “Perle dell’Alto Tirreno” e di € 700.000,00 per il progetto “Point to Point”.<br />	<br />
	Devono ritenersi, inoltre, sussistenti gli ulteriori elementi costitutivi della responsabilità in capo alla Regione Sardegna, in quanto risultano evidenti sia il nesso causale tra l’emanazione del provvedimento illegittimo e il danno subito dal Comune ricorrente, sia la colpa dell’amministrazione resistente.<br />	<br />
	Tale ultimo elemento può essere ravvisato: a) nell’avere la Regione avviato trattative con altri enti locali relativamente ai progetti per i quali aveva già assunto un impegno nei confronti del Comune di Olbia, stipulando due protocolli d’intesa, approvati dalla Giunta regionale; b) nell’avere omesso di riscontrare, con opportuni accertamenti, le richieste sollecitatorie di finanziamento provenienti dal Comune, limitandosi a negare apoditticamente di essere in possesso di una documentazione recante la sottoscrizione di soggetti suoi rappresentanti ed incaricati.<br />	<br />
	La pretesa di liquidazione del danno individuata “nel mancato sviluppo turistico conseguente al fatto che il circuito “Perle dell’Alto Tirreno” (che si sarebbe dovuto svolgere prevalentemente nei comuni di Olbia e Arzachena), sarebbe stato ormai definitivamente deviato verso altre destinazioni non è fondata, trattandosi di affermazione apodittica e del tutto priva di prova.<br />	<br />
Il danno non può però essere liquidato, come richiesto, nell&#8217;importo corrispondente ai finanziamenti impegnati.<br />
Deve, infatti, osservarsi che il diritto all&#8217;erogazione dei fondi non discendeva dalla sola stipula dell&#8217;intesa, poiché gli Enti locali individuati avrebbero dovuto successivamente presentare al gruppo di coordinamento interregionale, presso la regione capofila “appositi progetti coerenti”, il gruppo, verificatane la coerenza con quelli comunicati al M.AA.PP. avrebbe dovuto procedere a ripartire le risorse tra i  comuni aderenti al progetto, &#8220;in maniera proporzionale all&#8217;importo del cofinanziamento proposto da ciascuno&#8221;, avrebbe dovuto approvare la documentazione progettuale e consegnarla all’assessorato del Turismo, unitamente ai protocolli (cfr. del. G.R. 19/22 del 29/4/2004).”<br />
</i>In punto di fatto, le somme relative al complessivo finanziamento dei due progetti, per i quali Olbia rivestiva la qualifica di “comune capofila” ammontavano a € 1.300.000,00 per il progetto “Perle dell’Alto Tirreno” e ad € 700.000,00 per il progetto “Point to Point”.<br />
Il danno si è concretizzato, ad avviso del Collegio, nella definitiva perdita della possibilità di usufruire dei finanziamenti ex art. 5, comma 5, della legge 135/2001. Atteso, tuttavia che, nel caso di specie, tale danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, deve in base all’art. 1226 del c.c. essere liquidato con valutazione equitativa.<br />
Né può essere condivisa la tesi dell’amministrazione che nega l’esistenza di un qualunque danno “<i>mancando la sussistenza di una fondata e ragionevole previsione del sicuro finanziamento dei progetti, per lo stadio incompleto dell&#8217;iter, non essendo possibile stabilire neppure la verosimile approvazione finale dei progetti e pervenire ad un giudizio supportato da un alto grado di ragionevole credibilità sul positivo esito delle iniziative”.<br />
</i> In realtà, per ottenere il finanziamento per i due progetti in questione, era stato regolarmente avviato l’iter procedurale, secondo le indicazioni e le modalità indicate dal Ministro delle Attività produttive con il decreto n. 3961 del 18 novembre 2003, al quale era seguita l’adesione della Regione (ai diversi progetti interregionali) con del. Giunta Reg. n. 44/39 del 28.11.2003.<br />
 Successivamente, il Ministero aveva provveduto a trasferire alla Regione la quota del 20% del contributo statale, quale quota di anticipazione sul totale del finanziamento.<br />
In questa fase, le due iniziative che ci riguardano, avevano le caratteristiche ed i requisiti necessari per potere, completando l’iter progettuale, ottenere i finanziamenti, trattandosi di progetti di sviluppo interregionali, con la partecipazione  di Enti locali (come previsto dall’art. 3 del decreto ministeriale sopra citato), sicuramente finanziabili dallo Stato (per il 90%) e dalla Regione (per il 10%).<br />
Non vi è dubbio, quindi, che l’illegittima interruzione del procedimento abbia definitivamente impedito la possibilità di accesso, del comune di Olbia, ai suddetti finanziamenti, quando tutto dava ad intendere che vi sarebbe stato un positivo esito delle iniziative.<br />
Tale effetto va, comunque, messo in relazione al fatto che la conseguente, necessaria attività progettuale degli Enti locali non si era affatto conclusa, ma era ancora allo stadio iniziale, come emerge dalla documentazione depositata in giudizio. <br />
Questi elementi devono essere tenuti presenti nella quantificazione del danno che, atteso quanto già accertato nella sent. n. 662/2006 (sopra testualmente riportato) non può essere liquidato, come richiesto, nell&#8217;importo corrispondente ai finanziamenti impegnati, ma deve ancorarsi, come criterio base, e fatte salve le ulteriori precisazioni, alle sole somme statali trasferite: precisamente quelle per le quali il Ministero delle Attività Produttive, con nota prot. n. 965 del 13/4/2004, aveva autorizzato il pagamento in favore della Regione Sardegna, quale anticipazione per la realizzazione dei progetti, nella misura del 20% dell’intero importo (a carico dello Stato). Tali somme avrebbero dovuto essere, a loro volta, trasferite al comune di Olbia, dopo la presentazione, da parte degli enti locali coinvolti, al gruppo di coordinamento interregionale di appositi progetti “<i>coerenti”</i> (ndr. trattasi di coerenza dei progetti dei Comuni con il progetto comunicato al Ministero Affari produttivi dalla Regione). <br />
Sul trasferimento di  tali somme è indubbio che il Comune di Olbia avesse fatto affidamento, basti, a questo proposito, leggere la nota prot. n. 43780 del 16/7/2004, dove l’amministrazione comunale chiede all’Assessorato Regionale del Turismo il trasferimento dei fondi allo stesso già erogati, a titolo di anticipazione (pari al 20% dell’importo totale del progetto), dal Ministero delle Attività Produttive, per l’attuazione del progetto “Point to Point”.<br />
	Ed ancora, stante la mancata risposta da parte regionale, la reiterazione della richiesta (con nota prot. n. 57272 del 24/9/2004), facendo presente che il Comune aveva già anticipato le spese necessarie per l’avvio del progetto; da ultimo, non avendo il Comune avuto alcun cenno di riscontro, la diffida del 9/5/2005, dove, il proprio legale chiede alla Regione di definire entro 30 giorni i procedimenti relativi al finanziamento dei progetti in questione.<br />	<br />
Il punto di partenza, quindi, per identificare le somme che il Comune avrebbe potuto ricevere nel momento in cui il procedimento si è interrotto, ad avviso del Collegio, è l’anticipazione statale, per l&#8217;esattezza € 360.000,00 dei quali € 234.000,00 (20% di 1.170.000,00) per il progetto “Perle dell’Alto Tirreno” ed € 126.000,00 (20% di 630.000,00) per il progetto “Point to Point”.<br />
Ma deve anche considerarsi, sempre al fine di quantificare la pretesa, che tali somme non sarebbero state tutte nella disponibilità del comune ricorrente, ma si sarebbero dovute ripartire<b> </b> fra gli altri comuni, partecipanti al progetto: il fatto che Olbia fosse il comune responsabile dei progetti e che dovesse, poi, provvedere all’erogazione di parte delle somme agli altri Enti locali, significa che le stesse avevano diversi destinatari. Accertato che i progetti erano ancora in fase iniziale e non avendo, sulla suddivisione delle somme, alcun dato certo, perché ancora non erano stati individuati i criteri di riparto o di assegnazione delle stesse, appare al Collegio equo ipotizzare che :<br />
a) per il progetto “Perle dell’Alto Tirreno”, la somma dovesse essere ripartita fra due comuni (Olbia e Arzachena);la perdita si dimezza quindi ad € 117.000,00 <br />
b) per il progetto “Point to Point” fra tre soggetti (Olbia, Cagliari e Alghero) e la somma non assegnata ad Olbia diventerebbe di € 42.000,00.<br />
Tale divisione è giustificata dal fatto che non esistendo, per l’appunto, alcun  criterio sulla eventuale percentuale di distribuzione del beneficio fra i soggetti partecipanti ai progetti, appare equo presumere una suddivisione in parti uguali. <br />
Non è stato però dimostrato che tali somme spettassero già al comune, in quanto i progetti, ad avviso del Collegio, non erano, allo stato, ancora finanziabili neppure con anticipazioni (in realtà non è stato del tutto chiarito il criterio in base al quale la Regione avrebbe, poi, provveduto al trasferimento dei contributi ai comuni).    <br />
A questo proposito, non è stato dimostrato, in giudizio, che vi fosse un qualche coinvolgimento progettuale degli altri comuni, mentre tale partecipazione appare rilevante, così come stabilito nella delibera di Giunta n. 19/22 del 29.4.2004, dove si evidenzia che il senso dei progetti di cui si tratta è quello di finanziare iniziative di sviluppo turistico <i>intercomunali,</i> oltre che <i>interregionali.<br />
</i>E’ stato provato che solo il gruppo di coordinamento interregionale aveva fatto alcune riunioni per definire la progettazione esecutiva e gli aspetti procedurali dei progetti, che, tuttavia, non potevano ritenersi in quella fase “esecutivi” senza l’apporto e la collaborazione dei comuni, che avevano sottoscritto i protocolli d’intesa, come esattamente rammenta la difesa dell’amministrazione intimata.<br />
Ne consegue che gli importi così calcolati non possono che rappresentare la base del calcolo della  “<i>perdita di chance”</i>. <br />
È difatti, indubbio, che il comune ricorrente abbia subito la perdita definitiva, di un’opportunità (la quota di anticipazione) di cui si sarebbe avvalso con ragionevole certezza, abbia, quindi, perso un bene, giuridicamente ed economicamente rilevante, già esistente nel suo patrimonio, al momento del verificarsi dell’evento interruttivo per colpa di terzi.<br />
In merito alle complesse problematiche inerenti il risarcimento del danno per perdita di chance, la VI sez. del CdS, con sent. n. 5323 del 14.9.2006, alla quale si rinvia per gli opportuni approfondimenti, ha ripercorso l’evoluzione giuridica dell’istituto nell’ambito del giudizio amministrativo, ponendo alcuni fondamentali criteri, che il Collegio condivide, per l’accertamento di questa peculiare responsabilità.<br />
In particolare, la Sezione ha affermato: “<i>La chance….si pone quale bene patrimoniale a se stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d’autonoma valutazione, e deve essere distinta, sul piano ontologico, dagli obiettivi rispetto ai quali risulti teleologicamente orientata e di cui possa costituire la condizione o il presupposto in potentia.<br />
Ne consegue che la lesione della “entità patrimoniale chance” formerà oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento di un risarcimento del danno, in termini di probabilità, definitivamente perduta, a causa di una condotta illecita altrui, senza dovere fare alcun riferimento al risultato auspicato e non più realizzabile ed alla consistenza del suo assetto potenziale..<br />
</i>Rileva, ancora, la VI Sez. che<i> “affinché un’occasione possa acquisire rilevanza giuridica, ossia ricevere tutela da parte dell’ordinamento, è necessario che sussista “una consistente possibilità di successo, onde evitare che diventino ristorabili anche mere possibilità statisticamente non significative” (Consiglio di Stato sez. VI, 7 febbraio 2002, n. 686) .<br />
           In altri termini la chance, ove si configuri quale mera possibilità di ottenere un risultato favorevole non è idonea ad assumere rilevanza per il mondo del diritto e dà vita ad un interesse di fatto, insuscettibile di ricevere tutela per la propria esigua consistenza….”<br />
</i>            Conclude, infine, la Sezione affermando<i>: “Tale lesione deve consistere nella perdita, definitiva, di un’occasione favorevole di cui il soggetto danneggiato si sarebbe avvalso con ragionevole certezza, ossia nella elisione di un bene, giuridicamente ed economicamente rilevante, già esistente nel patrimonio del soggetto al momento del verificarsi dell’evento dannoso, il cui valore, però, è dato dalle sue utilità future, ovvero dalla sua idoneità strumentale a far sorgere in capo al dominus dello stesso una data e specifica situazione di vantaggio. In particolare la condotta illecita deve concretarsi “nell’interruzione di una successione di eventi potenzialmente idonei a consentire il conseguimento di un vantaggio, generando una situazione che ha carattere di assoluta immodificabilità, consolidata in tutti gli elementi che concorrono a determinarla, in modo tale che risulta impossibile verificare compiutamente se la probabilità di realizzazione del risultato si sarebbe, poi, tradotta o meno nel conseguimento dello stesso” ( Consiglio di Stato sez. VI, 15 aprile 2003, n. 1945).”<br />
</i>            Alla stregua della giurisprudenza sopra riportata, si ritiene pertanto che sussista un danno da perdita di chance e che, nel caso di specie, tale danno debba essere liquidato, in via equitativa, nella misura del 30% delle somme anticipate dal Ministero per la realizzazione dei progetti di cui si tratta, come sopra calcolate.<br />
           Pertanto, per il progetto indicato sopra sub a) il risarcimento ammonta ad € 35.100,00 (30% di € 117.000,00), mentre per il progetto sub b) ammonta ad € 12.600,00 (30% di € 42.000,00). <br />
               Conclusivamente la misura del danno subito dal comune di Olbia per l’illecita attività della Regione sarda si ritiene ammonti alla somma complessiva di € 47.700,00.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>	Definitivamente pronunciando, accoglie la domanda di risarcimento del danno di cui al ricorso indicato in epigrafe.<br />	<br />
            Condanna l’Amministrazione Regionale intimata al risarcimento dei danni in favore del comune di Olbia, che si liquidano in  complessivi € 47.700,00 (quarantasettemilasettecento/00) per le causali specificate in parte motiva.<br />
Condanna l’Amministrazione regionale al pagamento delle spese di giudizio che liquida forfettariamente in € 3.000,00 (tremila/00) più IVA e CPA.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità aministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 29 Novembre 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Lucia Tosti, 		Presidente;<br />	<br />
Rosa Panunzio, 	Consigliere – estensore;<br />	<br />
Francesco Scano, 	Consigliere;</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 29/01/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-1-2007-n-49/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.49</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.54</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-1-2007-n-54/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-1-2007-n-54/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-1-2007-n-54/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.54</a></p>
<p>Lucia Tosti – Presidente, Marco Lensi – Estensore P.P. (avv.ti A. Cannas e G. Murru) c. Prefetto di Nuoro e Ministero dell’Interno (Avv. St.) Regione Autonoma della Sardegna (Avv.ti Alessandra Camba e Sandra Trincas) Comune di Triei (n.c.) e nei confronti di M. F. T., F. S. e B.S. (n.c.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-1-2007-n-54/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.54</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Lucia Tosti – Presidente, Marco Lensi – Estensore<br /> P.P. (avv.ti A. Cannas e G. Murru) c. Prefetto di Nuoro e Ministero dell’Interno (Avv. St.) Regione Autonoma della Sardegna (Avv.ti Alessandra Camba e Sandra Trincas) Comune di Triei (n.c.) e nei confronti di M. F. T., F. S. e B.S. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>in materia di giurisdizione dei Commissari per gli usi civici avente ad oggetto le controversie di accertamento e liquidazionei</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Giurisdizione del Commissario degli usi civici – Declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di attivare e concludere il procedimento per l’elezione del Comitato per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali – Non vi rientra.</p>
<p>2. Demanio e patrimonio indisponibile – Beni demaniali &#8211; Costituzuione del Comitato per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali – Presupposti.<br />
3. Demanio e patrimonio indisponibile – Beni demaniali – Tutela dei diritti dei frazionisti su beni civici – Modalità ed ambito di esplicazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art. 29 della L. 16.6.1927 n. 1766, la giurisdizione dei Commissari per gli usi civici ha ad oggetto le controversie in materia di accertamento e liquidazione degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune, le controversie in materia di scioglimento delle promiscuità e rivendica e ripartizione delle terre, le controversie circa l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti suddetti, nonché infine la cognizione di tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate; a tale ambito di cognizione deve ritenersi estraneo il ricorso volto a far dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di provedere all’attivazione e conclusione del procedimento finalizzato all’elezione del Comitato per l&#8217;amministrazione separata dei beni civici frazionali.</p>
<p>2. La disciplina relativa alla costituzione, ai sensi dell’art. 26, L. n. 1766/1927 e della L. 17.4.1957, n. 278, del Comitato per l&#8217;amministrazione separata dei beni civici frazionali, presuppone logicamente la sussistenza di beni appartenenti in via esclusiva alle medesime frazioni.</p>
<p>3. Al fine di tutelare i frazionisti nella controversia di scioglimento della promiscuità degli usi civici ovvero dinanzi ad un possibile conflitto d&#8217;interessi con il Comune nella cui circoscrizione ricadono i beni collettivi, soccorre la specifica previsione normativa di cui all&#8217;articolo 75 del R.D. 26.2.1928 n. 332, secondo cui il Commissario per gli usi civici, chiamato a decidere le questioni sostanziali al medesimo sottoposte, può richiedere all’amministrazione regionale la costituzione di una rappresentanza della frazione mediante la nomina di una commissione di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso <b>n. 815/2006</b>, proposto, ai sensi dell&#8217;articolo 21 bis della legge n. 1034 del 6 dicembre 1971, dal <br />
<b>Signor Paolo PUSOLE</b>, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Cannas e Giovanni Murru, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <B>PREFETTO DI NUORO E IL MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</B>, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati;  <br />
la <B>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</B>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandra Camba e Sandra Trincas dell&#8217;Ufficio Legale dell&#8217;Ente ed elettivamente domiciliata presso il medesimo ufficio in Cagliari, viale Trento n. 69; <br />
il <B>COMUNE DI TRIEI</B>, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;</p>
<p align=center>e nei confronti dei Signori</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>MARIA FRANCA TANGIANU, FRANCESCA SAGHEDDU E BRUNO SECCI</B>, controinteressati, non costituiti in giudizio;</p>
<p align=center>per la declaratoria</p>
<p></p>
<p align=justify>
dell&#8217;illegittimità del silenzio osservato dall&#8217;amministrazione in ordine all&#8217;istanza pervenuta alla medesima il 12 ottobre 2005, con la quale il ricorrente ha chiesto che si procedesse all&#8217;attivazione e alla conclusione del procedimento volto all&#8217;elezione del Comitato per l&#8217;amministrazione separata dei beni civici frazionali;</p>
<p align=center>nonché per l&#8217;accertamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della fondatezza dell&#8217;istanza presentata dal medesimo ricorrente.<br />
VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la camera di consiglio del 29 novembre 2006 il Consigliere Marco Lensi;<br />
UDITI altresì gli Avvocati delle parti, come da separato verbale;<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>F A T T O</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Col ricorso in esame si avanzano le richieste indicate in epigrafe, rappresentando quanto segue.<br />
Il ricorrente, in qualità di appartenente alla Comunità di Ardali, è titolare del diritto di uso civico gravante sui terreni in località Istolu, oggi ricadenti nella circoscrizione amministrativa di Triei, catastalmente distinti al foglio 54, mappale 1 parte, di Ha 209 circa.<br />
Attualmente la frazione di Ardali fa parte del Comune di Triei.<br />
Afferma il ricorrente che l&#8217;appartenenza dei beni in questione alla frazione di Ardali è stata contestata dal Comune di Triei e gli immobili sono stati oggetto di svariate occupazioni abusive da parte di diversi cittadini della comunità capoluogo di Triei.<br />
In ragione di tali circostanze è sorto un complesso e articolato contenzioso, instaurato presso il Commissario regionale per gli usi civici della Sardegna, nonché innanzi ad altri organi giurisdizionali.<br />
In particolare, il Commissario, con sentenza in data 16 novembre 1988, ha dichiarato che la titolarità dei diritti di uso civico sui terreni in questione &#8220;appartiene in promiscuità agli abitanti di Triei ed ai Frazionisti di Ardali&#8221; e ha disposto &#8220;procedersi, con separato giudizio, allo scioglimento delle promiscuità&#8221;.<br />
Evidenzia il ricorrente che i Frazionisti di Ardali, sino a qualche anno fa, avevano, quale proprio organo rappresentativo per la gestione dei beni civici, il Comitato previsto dall&#8217;articolo 64 del regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928, che veniva eletto secondo le disposizioni della legge n. 278 del 17 aprile 1957.<br />
Afferma il ricorrente che tuttavia, negli ultimi anni, malgrado l&#8217;esistenza del Comitato risultasse indispensabile anche al fine della promozione di un’eventuale azione per lo scioglimento della promiscuità, non si è dato luogo alla convocazione dei comizi, per cui il Comitato in questione è decaduto e non è stato più rinnovato.<br />
Il ricorrente ha, pertanto presentato l&#8217;istanza pervenuta all&#8217;amministrazione in data 12 ottobre 2005, affinché gli organi competenti provvedessero ad attivare ed a concludere il procedimento volto all&#8217;elezione di detto Comitato.<br />
Non avendo ottenuto risposta, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame, avanzando le richieste indicate in epigrafe, lamentando l’illegittimità del silenzio serbato dalla pubblica amministrazione e chiedendo altresì l&#8217;accertamento e la declaratoria della fondatezza della sua istanza.<br />
Conclude per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, sostenendo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.<br />
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.<br />
Alla camera di consiglio del 29 novembre 2006, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>D I R I T T O</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Col ricorso in esame si chiede la declaratoria dell&#8217;illegittimità del silenzio osservato dall&#8217;amministrazione in ordine all&#8217;istanza pervenuta alla medesima il 12 ottobre 2005, con la quale il ricorrente ha chiesto che si procedesse all&#8217;attivazione e alla conclusione del procedimento volto all&#8217;elezione del Comitato per l&#8217;amministrazione separata dei beni civici frazionali; nonché l&#8217;accertamento della fondatezza dell&#8217;istanza presentata dal medesimo ricorrente.<br />
Deve essere preliminarmente disattesa l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle amministrazioni resistenti.<br />
Ai sensi dell&#8217;articolo 29 della legge n. 1766/1927 i Commissari per gli usi civici procedono all&#8217;accertamento, alla valutazione, ed alla liquidazione dei diritti di cui all&#8217;art. 1 della legge citata, allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendica e ripartizione delle terre e decidono tutte le controversie circa l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l&#8217;appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate.<br />
La giurisdizione dei Commissari per gli usi civici risulta pertanto individuata e circoscritta dalla disposizione normativa sopra richiamata, che ne individua l&#8217;oggetto nella cognizione delle controversie in materia di accertamento e liquidazione degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune, di quelle in materia di scioglimento delle promiscuità e rivendica e ripartizione delle terre nonché di tutte le controversie circa l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti suddetti, nonché infine nella cognizione di &#8220;tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate&#8221;.<br />
Risultano pertanto devolute alla cognizione dei Commissari per gli usi civici sia le controversie aventi per oggetto questioni direttamente concernenti gli usi civici, sia &#8220;tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate&#8221;.<br />
A giudizio del Collegio la questione oggi in esame, concernente la sussistenza o meno dell&#8217;obbligo delle amministrazioni resistenti di procedere &#8220;all&#8217;attivazione e alla conclusione del procedimento volto all&#8217;elezione del Comitato per l&#8217;amministrazione separata dei beni civici frazionali&#8221;, non può essere ricondotta né all&#8217;interno delle controversie concernenti gli usi civici in senso proprio e diretto (non rientrando in alcuna delle fattispecie specificate dalla disposizione sopra richiamata), né all&#8217;interno della nozione di &#8220;tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate&#8221;, non trattandosi di questione sorta a seguito dello svolgimento delle operazioni affidate al Commissario per gli usi civici, bensì di una questione concettualmente autonoma e &#8211; nel caso &#8211; preliminare all’eventuale instaurazione di contenzioso in materia di usi civici di fronte al predetto Commissario.<br />
Ritenuta pertanto, anche nel caso di specie, la giurisdizione di carattere generale di questo Tribunale amministrativo in materia di &#8220;silenzio&#8221; della pubblica amministrazione, ritiene il Collegio di potere prescindere dall’esame dell&#8217;ulteriore eccezione di inammissibilità del gravame (eccezione secondo cui si tratterebbe, nel caso di specie, di mera riproposizione di istanza già in precedenza espressamente disattesa dall&#8217;amministrazione medesima), stante comunque l&#8217;infondatezza nel merito dell&#8217;istanza avanzata in data 12 ottobre 2005 dal ricorrente alle amministrazioni resistenti al fine della costituzione &#8211; secondo le modalità di cui alla legge n. 278/1957 &#8211; del Comitato per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali, di cui all&#8217;articolo 64 del regio decreto n. 332/1928.<br />
Ritiene quindi il Collegio di dover esaminare direttamente il merito dell&#8217;istanza del ricorrente.<br />
Deve, in primo luogo, rilevarsi che il Comitato per l&#8217;amministrazione separata dei beni delle frazioni, previsto dall&#8217;articolo 64 del regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928 &#8211; in applicazione dell&#8217;articolo 26, comma II, della legge n. 1766 del 16 giugno 1927 &#8211; e la cui costituzione è disciplinata dalla legge n. 278 del 17 aprile 1957, è espressamente previsto e disciplinato dalle norme menzionate al fine dell&#8217;amministrazione separata dei beni di &#8220;appartenenza&#8221; delle frazioni.<br />
Appare pertanto evidente che, per espressa previsione normativa, la costituzione &#8211; secondo le modalità di cui alla legge n. 278/57 &#8211; del predetto Comitato, previsto in via ordinaria dalle norme sopra richiamate per l&#8217;amministrazione separata dei beni di appartenenza delle frazioni, presupponga logicamente la sussistenza dei beni appartenenti in via esclusiva alle frazioni medesime, come correttamente eccepito dall&#8217;amministrazione resistente sia oggi nelle proprie memorie difensive, sia nel rigettare l’istanza a suo tempo presentata dal ricorrente, di contenuto analogo a quella oggetto del ricorso in esame.<br />
Deve infatti ritenersi che le esigenze prospettate dal ricorrente medesimo di difesa degli interessi dei frazionisti, nel caso di un possibile conflitto di interessi con l&#8217;ente esponenziale territoriale (il Comune) e nel caso di possibili abusi da parte degli altri cittadini del Comune non appartenenti alla frazione, trovino già nella legge n. 1766/27 e nel relativo regolamento adeguata e specifica tutela mediante l&#8217;istituto processuale di cui all&#8217;articolo 75 del regio decreto n. 32/28, secondo cui &#8220;Quando il Commissario ravviserà che nei procedimenti promossi dalle parti, o da promuoversi d&#8217;ufficio, esista opposizione d&#8217;interessi tra il Comune e una frazione o tra più frazioni dello stesso Comune per le quali non sia stata già costituita la speciale rappresentanza prevista dall&#8217;art. 64 del presente regolamento, ne darà notizia alla Giunta provinciale amministrativa, la quale costituirà la rappresentanza delle frazioni nominando commissioni di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti&#8221;.<br />
Conclusivamente, deve ritenersi che il Comitato, previsto &#8220;in via ordinaria&#8221; &#8211; ai sensi dell&#8217;articolo 26 comma II della legge n. 1766/27 e dell&#8217;articolo 64 del R.D. n. 332/28 &#8211; per l&#8217;amministrazione separata dei beni della frazione, Comitato da costituirsi secondo le modalità stabilite dalla legge n. 278/57, presupponga l’esistenza di beni e terreni di appartenenza delle frazioni medesime, per la cui amministrazione separata viene espressamente prevista per legge la relativa costituzione.<br />
Per il soddisfacimento delle esigenze e degli interessi prospettati, nel caso di specie, dal ricorrente e cioè per tutelare gli interessi dei frazionisti di Ardali all&#8217;interno di una eventuale azione per lo scioglimento della promiscuità con i cittadini di Triei degli usi civici sui terreni in questione, nonché per tutelare i medesimi frazionisti a fronte di un possibile conflitto d&#8217;interessi col medesimo Comune di Triei, soccorre invece la specifica previsione normativa di cui all&#8217;articolo 75 del regio decreto n. 332/1928, in forza della quale il Commissario per gli usi civici, chiamato a decidere le questioni sostanziali al medesimo sottoposte, valuterà l&#8217;opportunità di richiedere all’amministrazione regionale la costituzione di una rappresentanza della frazione mediante la nomina di una commissione di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti, ai sensi della norma richiamata.<br />
È appena il caso di osservare che i fatti sopravvenuti ai quali il ricorrente si riferisce ad ulteriore sostegno delle proprie richieste, ovvero le nuove iniziative giudiziarie intraprese da cittadini di Ardali a fronte di asseriti abusi compiuti dai cittadini di Triei nel godimento e nel possesso dei terreni in questione gravati da usi civici, non sono comunque idonei a modificare i termini sostanziali della questione, nonché la relativa configurazione normativa così come sopra delineata, anche se hanno determinato un mutamento della originaria situazione di fatto, nonché un possibile conflitto di interessi tra i frazionisti e il Comune di Triei. Al contrario dimostrano che la soluzione della questione va ricercata, semmai,  nella nomina di rappresentanti di una commissione composta di frazionisti . <br />
Per le suesposte considerazioni, risulta infondata nel merito la richiesta avanzata in data 12 ottobre 2005 dal ricorrente alle amministrazioni resistenti al fine della costituzione &#8211; secondo le modalità di cui alla legge n. 278/1957 &#8211; del Comitato per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali, di cui all&#8217;articolo 64 del regio decreto n. 332/1928, per cui il ricorso in esame deve essere conseguentemente rigettato.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio attesa la peculiarità del caso di specie.<b><br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 29 novembre 2006 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Lucia Tosti, Presidente;<br />
Rosa Panunzio, Consigliere;<br />
Marco Lensi, Consigliere estensore.<br />
Depositata in segreteria oggi: 29/01/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-1-2007-n-54/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.54</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.101</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-29-1-2007-n-101/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-29-1-2007-n-101/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-29-1-2007-n-101/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.101</a></p>
<p>V. Borea – Presidente, V. Farina – Estensore C.G. (avv.ti A. Bianchini e S. Moze) c. COMUNE DI PORDENONE (avv. E. Annechini e F. Bressan) e nei confronti di A.R. (n.c.) sulla dimidiazione del termine per il deposito del ricorso per motivi aggiunti in relazione a procedure di evidenza pubblica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-29-1-2007-n-101/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.101</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-29-1-2007-n-101/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.101</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">V. Borea – Presidente, V. Farina – Estensore<br /> C.G. (avv.ti A. Bianchini e S. Moze) c. COMUNE DI PORDENONE (avv. E. Annechini e F. Bressan) e nei confronti di A.R. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla dimidiazione del termine per il deposito del ricorso per motivi aggiunti in relazione a procedure di evidenza pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo- Dimidiazione dei termini- Art. 23 bis l. 1034/71 – E’ applicabile al deposito del ricorso per motivi aggiunti &#8211; Conseguenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile il ricorso per motivi aggiunti depositato oltre il termine dimezzato di quindici giorni stabilito dall’art. 23-bis della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, inserito dall’art. 4 della L. 21 luglio 2000, n. 205.  (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. in motivazione, CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 8 aprile 2002, n. 1906; CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA &#8211; Sentenza, 12 giugno 2001, n. 287; CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 28 agosto 2001, n. 4562 (A. Fac.).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai Signori:<br />
Vincenzo Borea – Presidente<br />
Enzo Di Sciascio – Consigliere <br />
Vincenzo Farina – Consigliere relatore<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso <b>n. 487/03</b> proposto da <B>C. G.</B>, in proprio e in qualità di capogruppo mandatario dell’associazione temporanea di professionisti costituita per atto notaio Chiaruttini di Venezia del 15.9.2000, rep. n. 21758, rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Bianchini e Sergio Moze, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Trieste, via F. Severo n. 16 ;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il  <B>COMUNE DI PORDENONE</B>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Egidio Annechini e Fulvia Bressan, da ritenersi domiciliato ex lege presso la Segreteria del Tribunale amministrativo regionale del Friuli &#8211; Venezia Giulia ;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del Sig. Arrigo Rudi, controinteressato, non costituito in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento:</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>della deliberazione della Giunta comunale di Pordenone n. 24 del 23.6.2003, con la quale sono state annullate le precedenti deliberazioni giuntali n. 625 del 14.11.2000 e n. 21 del 19.1.2001, aventi ad oggetto l’approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo dei lavori di realizzazione della Biblioteca Multimediale presso l’edificio di proprietà comunale denominato “ex Tribunale”;<br />	<br />
&#8211;	di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti;<br />	<br />
Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Visti i motivi aggiunti proposti dal ricorrente;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 13.12.2006 la relazione del consigliere Vincenzo Farina ed uditi i difensori delle parti costituite;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO    E      DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il ricorrente ha chiesto l&#8217;annullamento:<br />
&#8211;	 della deliberazione della Giunta comunale di Pordenone n. 24 (recte: 204) del 23.6.2003, con la quale sono state annullate le precedenti deliberazioni giuntali n. 625 del 14.11.2000 e n. 21 del 19.1.2001, aventi ad oggetto l’approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo dei lavori di realizzazione della Biblioteca Multimediale presso l’edificio di proprietà comunale denominato “ex Tribunale”;<br />	<br />
&#8211;	di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.<br />	<br />
Il Comune di Pordenone aveva emanato un bando, datato 17.3.2000, per l&#8217;affidamento della progettazione preliminare di tutti i lavori per la realizzazione di una biblioteca multimediale in un edificio storico di proprietà della stessa amministrazione e per l&#8217;affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva del primo dei due lotti sui quali si sarebbero articolati i lavori.<br />
La commissione di gara aveva attribuito al raggruppamento di professionisti dell&#8217;attuale ricorrente arch. Cristinelli un punteggio di 95 punti, mentre aveva attribuito al raggruppamento dell&#8217;arch. Rudi Arrigo – attuale controinteressato &#8211;  un punteggio di 92 punti.<br />
Il Sindaco di Pordenone, con decreto n. 342 del 17.7.2000, aveva, quindi, affidato l’incarico all&#8217;arch. Cristinelli; veniva, poi, stipulato  in data 5.12.2000 il relativo contratto tra l’associazione professionale di professionisti rappresentata dal Cristinelli ed il Comune di Pordenone.<br />
Quest’ultimo, con le deliberazioni della Giunta comunale nn. 625 del 2000 e 21 del 2001, aveva approvato il progetto preliminare dell’intera opera ed il progetto definitivo del primo lotto dei lavori.<br />
L&#8217;arch. Rudi Arrigo presentava ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso l’affidamento dell’incarico al Cristinelli; con decreto del 21 novembre 2002 il ricorso, sulla base del parere del Consiglio di Stato, seconda sezione, 8 maggio 2000, veniva accolto e l’impugnato decreto n. 342 del 17.7.2000 veniva annullato per difetto di verbalizzazione e motivazione da parte della Commissione giudicatrice.<br />
Seguiva la gravata deliberazione della Giunta comunale di Pordenone n. 24 (recte: 204) del 23.6.2003, con la quale sono state annullate le precedenti deliberazioni giuntali n. 625 del 14.11.2000 e n. 21 del 19.1.2001, aventi ad oggetto l’approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo dei lavori di realizzazione della Biblioteca Multimediale presso l’edificio di proprietà comunale denominato “ex Tribunale”.<br />
A sostegno del gravame è stato dedotto un unico mezzo, variamente articolato, con il quale è stata denunciata la illegittimità dell’atto impugnato sotto svariati profili di violazione di legge e di eccesso di potere.<br />
Il ricorrente presentava tre motivi aggiunti.<br />
Con il primo motivo, notificato il 18.12.2003, è stato chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 450 del 17.10.2003, con la quale il Comune aveva revocato il bando di gara del 17.3.2000.<br />
Con il secondo motivo aggiunto, notificato il 24.10.2005, è stata chiesta la caducazione delle deliberazioni della Giunta comunale di Pordenone n. 203 del 24.5.2004 e n. 124 del 2.5.2005, relative, rispettivamente, all’approvazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della Biblioteca Multimediale presso l’edificio di proprietà comunale denominato “ex Tribunale”;<br />
Il terzo motivo aggiunto, depositato il 21.10.2005, ma non notificato e non munito di procura a margine, è identico, nel contenuto, al secondo. <br />
Si è costituto in giudizio l’intimato Comune, chiedendo il rigetto del gravame.<br />
Quest’ultimo è stato introitato dal Collegio ed è passato in decisione nella pubblica udienza del  13.12.2006.<br />
Ragioni di ordine logico inducono il Collegio a prendere le mosse dal <u>primo motivo aggiunto</u>, datato 16.12.2003 e notificato il 18.12.2003, volto all’annullamento della determinazione dirigenziale n. 450 del 17.10.2003, con la quale il Comune ha revocato il bando di gara del 17.3.2000.<br />
Il motivo aggiunto si appalesa <u>inammissibile</u> in quanto è stato depositato il 12.1.2004, ben oltre il termine (dimezzato) di quindici giorni stabilito dall’art. 23-bis  della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, inserito dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (legge ad oggetto:” Disposizioni in materia di giustizia amministrativa“).<br />
L’art. 23-bis così recita: “1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:[…..]<br />
c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti;[…]<br />
2. I termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.[…..]<br />
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell&#8217;udienza, mediante deposito in segreteria.[…..]”.<br />
La controversia in esame va sussunta nel paradigma del punto c).<br />
Ora, la giurisprudenza – dalla quale il Collegio non intende discostarsi &#8211; ha chiarito che l’espressione: ”I termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso”, va letta nel senso che il termine per il deposito del ricorso o dei motivi aggiunti (a differenza di quello per la notifica) è soggetto al dimezzamento: trattasi , infatti, di un indiscusso termine “processuale” (Cfr., in termini, Cons.St., VI, 8 aprile 2002, n. 1906; Csi, 12 giugno 2001, n. 287; Cons.St., IV, 28 agosto 2001, n. 4562).<br />
Questa conclusione è confortata da quell’univoco indirizzo giurisprudenziale che si era formato (dopo qualche oscillazione iniziale) sulla interpretazione da darsi, sullo stesso punto (cioè sul termine di deposito del ricorso), alla  speciale disciplina introdotta dall&#8217;art. 19 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla L. 23 maggio 1997, n. 135 (abrogato dal citato art. 23-bis, comma 2): disciplina analoga, in parte qua, a quella dell’art. 23-bis.<br />
L’art. 19  stabiliva, al comma 1 che « Nei giudizi davanti ai Tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato aventi ad oggetto provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione ed attività tecnico amministrative ad essa connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ».<br />
Ed aggiungeva, al comma 3, che « Tutti i termini processuali sono ridotti della metà&#8230; ».<br />
La cennata giurisprudenza aveva stabilito che era  inammissibile il ricorso proposto contro l&#8217;atto di aggiudicazione di un contratto d&#8217;appalto per la realizzazione di un&#8217;opera pubblica il cui deposito fosse avvenuto dopo la scadenza del termine di quindici giorni fissato dall&#8217;art. 19 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito dalla L. 23 maggio 1997, n. 135 (Cfr. Cons. St., V Sez. 13 aprile 1999, n. 182; IV, 31 maggio 1999, n. 935): questo perché l’espressione: « Tutti i termini processuali sono ridotti della metà&#8230; », andava letta nel senso che sia il termine per il deposito del ricorso che quello per la notifica erano  soggetti al dimezzamento,  trattandosi di  indiscussi termini “processuali”. <br />
Sotto forma di obiter dictum, può soggiungersi che il motivo aggiunto in esame si appalesa, altresì, inammissibile per non essersi gravato il ricorrente contro una delle ragioni giustificatrici dell’atto, ossia quella incentrata sull’ulteriore finanziamento ottenuto dal Comune di Pordenone, che ha consentito la redazione di un progetto unitario e il conseguente appalto dell’intera opera: con ciò superando l’originaria previsione della suddivisione dei lavori e quindi del progetto definitivo in due lotti.<br />
Può farsi, al riguardo, applicazione del principio giurisprudenziale per cui, nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità dell&#8217;atto la fondatezza anche di una sola di esse (Cfr, ex pluribus, T.A.R. Valle d’Aosta, 14 settembre 1988, n. 60).<br />
Il motivo aggiunto è, comunque, infondato anche nel merito, perché, contrariamente a quanto opina l’istante, l’atto impugnato reca un apparato giustificativo particolarmente ampio e rigoroso, tale da offrire una puntuale dimostrazione delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad assumere la contestata determinazione.<br />
La accertata inammissibilità della contestazione giudiziale testè esaminata e la conseguente inoppugnabilità della determinazione dirigenziale n. 450 del 17.10.2003, con la quale il Comune ha revocato il bando di gara del 17.3.2000, fa sì che venga meno l’interesse del ricorrente a chiedere – in via principale &#8211;  l’annullamento della deliberazione della Giunta comunale di Pordenone n. 24 del 23.6.2003, con la quale sono state annullate le precedenti deliberazioni giuntali n. 625 del 14.11.2000 e n. 21 del 19.1.2001, aventi ad oggetto l’approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo dei lavori di realizzazione della Biblioteca Multimediale presso l’edificio di proprietà comunale denominato “ex Tribunale”: ed invero, nessun vantaggio deriverebbe al deducente dalla caducazione di questa deliberazione, attesa la radicale modificazione sostanziale della situazione giuridica determinata dalla revoca del bando.<br />
Di qui la <u>improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso principale</u>.<br />
Alla medesima conclusione &#8211; la <u>improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse</u> &#8211; si perviene per quanto riguarda il <u>secondo motivo aggiunto</u>, notificato il 24.10.2005, con cui è stata chiesta la caducazione delle deliberazioni della Giunta comunale di Pordenone n. 203 del 24.5.2004 e n. 124 del 2.5.2005, relative, rispettivamente, all’approvazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della Biblioteca Multimediale presso l’edificio di proprietà comunale denominato “ex Tribunale”; occorre sottolineare che nei riguardi delle suddette deliberazioni il ricorrente  è sprovvisto non solo di un interesse ma anche di una legittimazione processuale, essendo un soggetto del tutto estraneo rispetto ai nuovi provvedimenti comunali.<br />
Il <u>terzo motivo aggiunto</u> si appalesa, invece, <u>inammissibile</u>: esso, infatti, è stato depositato il 21.10.2005, ma non risulta notificato; non è, poi, munito di procura a margine; da ultimo, è identico, nel contenuto, al secondo, eppertanto, sotto questo profilo, viola il principio ne bis in idem. <br />
 In conclusione – assorbite le altre eccezioni del resistente Comune circa la legittimazione attiva del ricorrente e la irricevibilità del gravame &#8211; il primo ed il terzo motivo aggiunto vanno dichiarati inammissibili, il ricorso ed il secondo motivo aggiunto vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.<br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
P.Q.M.</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</b><br />
il Tribunale amministrativo regionale del Friuli &#8211; Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso e sui motivi aggiunti in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, li<br />
<b>dichiara in parte inammissibili e in parte improcedibili</b> per sopravvenuto difetto di interesse, come meglio specificato in motivazione.<br />
Il contributo unificato rimane a carico della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis,  del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 13.12.2006. </p>
<p><b>Depositata nella segreteria del Tribunale il 29 gennaio 2007 </b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-29-1-2007-n-101/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.101</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.102</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-29-1-2007-n-102/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-29-1-2007-n-102/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.102</a></p>
<p>V. Borea – Presidente, V. Farina – Estensore K. N. M. (avv.ti P. Parolin e S. Drago) c il MINISTERO DELL’INTERNO (Avv. Dist. St.) sulla giurisdizione del G.A. a conoscere della legittimità dell&#8217;atto [autoritativo] di respingimento alla frontiera dello straniero, sull&#8217;impossibilità di regolarizzazione del cittadino extra comunitario destinatario di un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-29-1-2007-n-102/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-29-1-2007-n-102/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.102</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">V. Borea – Presidente, V. Farina – Estensore<br /> K. N. M. (avv.ti P. Parolin e S. Drago) c il MINISTERO DELL’INTERNO (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.A. a conoscere della legittimità dell&#8217;atto [autoritativo] di respingimento alla frontiera dello straniero, sull&#8217;impossibilità di regolarizzazione del cittadino extra comunitario destinatario di un provvedimento di espulsione effettivamente eseguito nonché sull&#8217;irrilevanza, ad ogni effetto di regolarizzazione, della mera ricevuta della domanda di permesso di soggiorno</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Straniero – Respingimento alla frontiera – E’ atto autoritativo – Giurisdizione G.A. – Sussiste.<br />
2. Straniero – Istanza di regolarizzazione – Destinatario di provvedimenti di espulsione – Impossibilità &#8211; Sussiste.</p>
<p>3. Straniero – Domanda di rinnovo del permesso di soggiorno – Possesso della ricevuta della domanda &#8211; Soggiorno in Italia – Legittimità – Non rileva.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il provvedimento di respingimento dello straniero alla frontiera, per mancanza dei requisiti per l’ingresso nel territorio dello Stato, ad opera della forza di polizia, addetta al controllo dei valichi, di cui, all’art. 10. comma 1, del T.U. approvato con D. Lgs. 25 giugno 1998 n. 286, costituisce atto amministrativo autoritativo, in quanto comprime, a mezzo della sua esecutorietà, l’eventuale diritto del destinatario all’ingresso in Italia, ai sensi dell’art. 4 del medesimo T.U., degradandolo a interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo sulle relative controversie, essendo l’atto in questione distinto dall’espulsione amministrativa, riservata al giudice ordinario.<br />
2. Non è possibile la regolarizzazione della presenza dello straniero in Italia in relazione agli artt. 1 comma 8 e 2, comma 2 del D.L. 9 settembre 2002 n. 195, laddove lo straniero sia stato attinto da due provvedimenti di espulsione, l’ultimo dei quali effettivamente eseguito mediante accompagnamento coattivo alla frontiera; in tale contesto, infatti, deve ritenersi integrata non solo la condizione ostativa di cui all’art. 1, comma 8, lett. a) D. L. 9 settembre 2002, n. 195, conv. con modif. nella L. n. 9 ottobre 2002 n. 222, consistente nell’”essere destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica”, ma anche quella di cui all’art. 13, comma 13 del T.U. n. 286/98.<br />
3. Il possesso della ricevuta della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non è sufficiente, da sola, a far superare le categoriche preclusioni a soggiornare nel territorio nazionale stabilite dagli art. 10 T.U. approvato con D. Lgs. 25 giugno 1998 n. 286; tale documento, e la semplice aspettativa di ottenere il rinnovo, non sono in alcun modo idonei a paralizzare un atto dovuto (come il respingimento dello straniero alla frontiera), fondato su chiare, inequivocabili ed ineludibili disposizioni di legge.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai Signori:<br />
Vincenzo Borea – Presidente<br />
Enzo Di Sciascio – Consigliere <br />
Vincenzo Farina – Consigliere relatore<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso <b>n. 641/2004</b> proposto da</p>
<p><B>K. N. M.</B>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Parolin e Stefano Drago, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Trieste, Via Giulia n. 5;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <B>MINISTERO DELL’INTERNO</B>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria;<br />
<b></p>
<p align=center>
per</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>l’annullamento –  previa sospensione dell’esecuzione – del provvedimento dd. 31/08/2004 di respingimento alla frontiera, adottato dalla Polizia di Frontiera di Gorizia;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente, accolta dal Tribunale con ordinanza n. 197 del 16.12.2004; <br />
Vista la contestuale istanza di adozione di misure cautelari provvisorie;<br />
Visto il decreto presidenziale n. 180 del 22.11.2004 di accoglimento dell’istanza di misure cautelari provvisorie;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 13.12.2006 la relazione del consigliere Vincenzo Farina ed uditi i difensori delle parti costituite;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO    E      DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il ricorso in epigrafe viene chiesto l&#8217;annullamento del provvedimento dd. 31.8.2004 della Polizia di Frontiera di Gorizia di respingimento alla frontiera del Kotzev.<br />
A sostegno del gravame sono stati dedotti tre mezzi.<br />
Lamenta il ricorrente, cittadino bulgaro, che la polizia di frontiera, nell’adottare la gravata determinazione, disposta nel momento del suo rientro in Italia (ove svolgeva regolare attività lavorativa) dalle vacanze estive trascorse in patria, non abbia valutato le circostanze relative al suo inserimento sociale, per cui si sarebbe  dovuto considerare superati i due precedenti provvedimenti di espulsione. Il ricorrente fa presente, al riguardo, di aver presentato domanda di regolarizzazione ex legge 30 luglio 2002, n. 189 e decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1 della legge 9 ottobre 2002, n. 222, nonché di aver ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di “lavoro subordinato-attesa occupazione” valido fino al 16.10.2003, del quale aveva chiesto il rinnovo.<br />
Sotto un secondo profilo, l’apparato motivazionale dell’impugnato provvedimento sarebbe, poi, insufficiente.<br />
Si è costituito in giudizio l’intimato Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
Quest’ultimo è stato introitato dal Collegio ed è passato in decisione nella pubblica udienza del 13.12.2006.<br />
In rito, va disattesa l’eccezione erariale di difetto di giurisdizione, sull’assunto che trattasi di un provvedimento analogo a quello di espulsione, soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario.<br />
Il Collegio non ritiene di discostarsi dalla propria precedente giurisprudenza, fondata sull’assunto che: “il provvedimento di respingimento dello straniero alla frontiera, per mancanza dei requisiti per l’ingresso nel territorio dello Stato, ad opera della forza di polizia, addetta al controllo dei valichi, di cui, all’art. 10. 1° comma, del D. Lgs. 25.6.1998 n. 286, costituisce atto amministrativo autoritativo, in quanto comprime, a mezzo della sua esecutorietà, l’eventuale diritto del destinatario all’ingresso in Italia, a’sensi dell’art. 4 del medesimo testo unico, degradandolo a interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo sulle relative controversie, essendo l’atto in questione distinto dall’espulsione amministrativa, riservata al giudice ordinario” (Cfr. T.A.R. Friuli &#8211; Venezia Giulia, 23 agosto 2002, n. 610).<br />
Nel merito, il ricorso si appalesa infondato.<br />
Ragioni di economia processuale inducono il Collegio ad esaminare congiuntamente tutti i mezzi.<br />
Il provvedimento impugnato è stato disposto in forza dell’art. 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che così recita:”<br />
10.  Respingimento.<br />
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8) <br />
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l&#8217;ingresso nel territorio dello Stato. <br />
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri: <br />
a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendoli ai controlli di frontiera, sono fermati all&#8217;ingresso o subito dopo; <br />
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso. <br />
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all&#8217;articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l&#8217;ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l&#8217;ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato. <br />
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell&#8217;articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l&#8217;asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l&#8217;adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari”. <br />
Ciò posto, va, innanzitutto, detto che sotto il profilo motivazionale l’impugnato provvedimento si sottrae alle doglianze attoree, posto che reca un puntuale referto giustificativo, incentrato sulla ricorrenza delle “altre condizioni previste dall’art. 4 comma 6 del D. Lvo nr. 286/98”, nonché sulla seguente testuale formula: “CITTADINO BULGARO GIA’ ESPULSO NEL 31/5/02 DA PESARO E INAMMISSIBILITA’ ITALIANA DEL 5/8/99”.<br />
Pur nella sua obiettiva non perspicuità, la suddetta motivazione è sufficientemente indicativa delle ragioni sottese al provvedimento di respingimento alla frontiera.<br />
In realtà – e con ciò si viene ad esaminare gli altri profili di ricorso &#8211;  il ricorrente è stato espulso da territorio nazionale il 6.7.1999 ed il 31.5.2002: la seconda espulsione, disposta dalla Questura di Pesaro e Urbino (la prima era stata disposta dalla Questura di Varese),  è stata eseguita con il suo accompagnamento alla frontiera mediante impiego di personale della suddetta Questura.<br />
Se così è, non è invocabile dall’istante l’art. 1, comma 8 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (“Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari”), convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1 della legge 9 ottobre 2002, n. 222, secondo il quale: <br />
“8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari: <br />
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l&#8217;inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell&#8217;ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l&#8217;interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all&#8217;articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni […..]”.<br />
Il ricorrente sostiene che nei suoi confronti sarebbe applicabile la disposizione sopra richiamata, nonché l’art. 2, comma 2 del medesimo decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, che così statuisce:<br />
“2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione già adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno”. <br />
Osserva il Collegio che il ricorrente risulta “destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica” e si trova, altresì, nelle condizioni di cui all&#8217;articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, secondo il quale: ”13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell&#8217;interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera”. <br />
Di qui la evidente legittimità del gravato provvedimento.<br />
Inutile dire della inconferenza della tesi attorea fondata sul possesso della ricevuta della domanda volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, che basterebbe, da sola, a far superare le categoriche preclusioni a soggiornare nel territorio nazionale stabilite nei casi di cui si è sopra detto: non si vede, infatti, come la suddetta ricevuta e la semplice aspettativa di ottenere il rinnovo siano suscettibile di paralizzare un atto dovuto, fondato su chiare, inequivocabili ed ineludibili disposizioni di legge.<br />
In conclusione, alla stregua delle suesposte osservazioni, il ricorso va respinto.<br />
Le spese del giudizio possono venire compensate, sussistendone le giuste ragioni.<br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
P.Q.M.</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</b><br />
il Tribunale amministrativo regionale del Friuli – Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo <b>rigetta</b>.<br />
Spese compensate.<br />
Il contributo unificato rimane a carico della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis,  del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 13.12.2006. </p>
<p><b>Depositata nella segreteria del Tribunale il 29 gennaio 2007 <br />
</b></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-29-1-2007-n-102/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.104</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-29-1-2007-n-104/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-29-1-2007-n-104/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-29-1-2007-n-104/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.104</a></p>
<p>V. Borea – Presidente, V. Farina – Estensore I. K. (avv.ti C. Bozzoli e M. Carretti) c il MINISTERO DELL’INTERNO &#8211; QUESTURA DELLA PROVINCIA DI TRIESTE (Avv. Dist. St.) sulla competenza a rimuovere in autotutela il provvedimento di regolarizzazione del rapporto di lavoro del cittadino extracomunitario e sull&#8217;impossibilità di assegnare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-29-1-2007-n-104/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-29-1-2007-n-104/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.104</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">V. Borea – Presidente, V. Farina – Estensore<br /> I. K. (avv.ti C. Bozzoli e M. Carretti) c il MINISTERO DELL’INTERNO &#8211; QUESTURA DELLA PROVINCIA DI TRIESTE (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza a rimuovere in autotutela il provvedimento di regolarizzazione del rapporto di lavoro del cittadino extracomunitario e sull&#8217;impossibilità di assegnare valore di revoca del provvedimento di regolarizzazione alla revoca questorile del permesso di soggiorno</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Straniero – Istanza di regolarizzazione – Competenza – E’ della Prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) – Intervento della Questura – Portata – Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il procedimento di regolarizzazione è attribuito alla competenza della Prefettura &#8211; Ufficio territoriale del Governo dall’art. 1 del D.L. 9 settembre 2002, n. 195, convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1 della L. 9 ottobre 2002, n. 222; la normativa, infatti, prefigura un particolare procedimento, demandato alla competenza specifica della Prefettura &#8211; Ufficio territoriale del Governo -, nel quale si inserisce, nella fase endoprocedimentale (afferente l’accertamento di eventuali motivi ostativi all&#8217;eventuale rilascio del permesso di soggiorno) ed in quella finale (afferente il rilascio del permesso di soggiorno) l’intervento della Questura; spetta, quindi, esclusivamente alla Prefettura agire in autotutela annullando tutti gli atti procedimentali di propria competenza, laddove la Questura ha una competenza limitata all’accertamento di eventuali motivi ostativi all&#8217;eventuale rilascio del permesso di soggiorno ed all’adozione di quest’ultimo provvedimento; ne discende che in alcun modo si può attribuire valore di revoca del provvedimento di regolarizzazione al provvedimento questorile di revoca del permesso di soggiorno. (1).<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Il Collegio ha sottolineato che alla Prefettura compete, in particolare, la verifica circa l&#8217;ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione di emersione, assumendo – se del caso &#8211;  i provvedimenti relativi.<br />
Nella fattispecie, rileva il T.A.R., l’inammissibilità della domanda di regolarizzazione doveva essere dichiarata dalla Prefettura, non potendo la Questura, mediante la revoca del permesso di soggiorno, sostituirsi surrettiziamente all’Organo cui è istituzionalmente attribuita la competenza in materia.<br />
In altre parole, l’epilogo finale della revoca del permesso di soggiorno – di competenza della Questura, nel contesto del procedimento cd. emersione (o regolarizzazione), può assumere valenza di mero atto consequenziale dei provvedimenti assunti in autotutela dalla Prefettura sul provvedimento di regolarizzazione. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai Signori:<br />
Vincenzo Borea – Presidente<br />
Enzo Di Sciascio – Consigliere <br />
Vincenzo Farina – Consigliere relatore<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso <b>n. 30/2005</b> proposto da</p>
<p><B>I. K.</B>, rappresentato e difeso dall’avv. Caterina Bozzoli, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Massimo Carretti in Trieste, Via San Francesco n. 4/1;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <B>MINISTERO DELL’INTERNO &#8211; QUESTURA DELLA PROVINCIA DI TRIESTE</B>, in persona del Ministro <i>pro tempore,</i>  rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria;<br />
<b></p>
<p align=center>
per</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>l’annullamento – previa sospensione dell’esecuzione – del decreto di revoca del permesso di soggiorno, adottato dal Questore di Trieste in data 16 agosto 2004, nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto e consequenziale;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente, accolta da questo Tribunale con ordinanza n. 14 del 10.2.2005;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Amministrazione  intimata;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 13.12.2006 la relazione del consigliere Vincenzo Farina ed uditi i difensori delle parti costituite;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO  E  DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Oggetto dell’attuale controversia è il decreto di revoca del permesso di soggiorno, adottato dal Questore di Trieste in data 16 agosto 2004, recante la revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato al ricorrente il 31.5.2003 e valido sino al 31.5.2004 (l’Ismetovik aveva ottenuto anche la regolarizzazione ai sensi del decreto legge n. 195 del 2002).<br />
Va premesso che il 10.05.2003 perveniva alla Questura di Trieste, per il parere di competenza a mente dell’art. 33,  4 comma della legge 30 luglio 2002, n. 198, la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare presentata da DANO Adem a favore del connazionale Ismetovik  Kemal, attuale ricorrente.<br />
La Questura formulava parere favorevole alla dichiarazione di emersione, con contestuale rilascio del permesso di soggiorno.<br />
Tuttavia, successivamente, in seguito ad una segnalazione della Questura di Ravenna, veniva accertato che l’Ismetovik in data 08.04.1993 era stato espulso dal territorio nazionale da quella Prefettura perché irregolarmente entrato in territorio italiano con le generalità di BILALI  Kemal.<br />
In data 20.07.1993, con le generalità di BILALI Cemal, era stato rilasciato al ricorrente un permesso di soggiorno per motivi umanitari: questo soggiorno non era stato prorogato e l&#8217;istanza di rinnovo era stata rigettata.<br />
L’Ismetovik  si tratteneva nel territorio nazionale malgrado fosse destinatario, come si è visto, di un provvedimento di espulsione.<br />
L’1.09.1999 veniva rigettata l&#8217;istanza di rilascio del permesso di soggiorno ex D.P.C.M. 16.10.1998 presentata dall’ Ismetovik; l&#8217;atto veniva notificato il 03.12.1999 ed in pari data si dava corso all&#8217;espulsione del medesimo  mediante accompagnamento coatto alla frontiera di Roma Fiumicino.<br />
Stabilito, pertanto, che la posizione dell&#8217; Ismetovik rientrava tra le previsioni di cui all&#8217;art. 8, lett. a) del decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, e che tali condizioni risultavano ostative alla regolarizzazione, per avere l’interessato fatto nuovamente ingresso in Italia prima del periodo di divieto e senza la prescritta autorizzazione del Ministero dell&#8217;Interno ex art 13, comma 13 del D.Lgs. n. 286/98, il Questore di Trieste, con il gravato decreto, disponeva la revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato a ISMETOVIK Kemal.<br />
A sostegno del gravame l’istante ha dedotto cinque mezzi.<br />
Si è costituito in giudizio l’intimato Ministero, chiedendo il rigetto del gravame.<br />
Quest’ultimo è stato introitato dal Collegio ed è passato in decisione nella  pubblica udienza del 13.12.2006.<br />
Coglie nel segno il terzo mezzo, con il quale il ricorrente assume che, essendo il procedimento di regolarizzazione attribuito alla competenza della Prefettura &#8211; Ufficio territoriale del Governo dall’art. 1 del decreto legge 9 settembre 2002, n. 195 (recante:“Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari”), convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1 della legge 9 ottobre 2002, n. 222, spettava a questo Organo agire in autotutela annullando tutti gli atti procedimentali di propria competenza: la Questura ha, in realtà, una competenza limitata all’ accertamento di eventuali motivi ostativi all&#8217;eventuale rilascio del permesso di soggiorno ed all’adozione di quest’ultimo provvedimento.<br />
Conviene prendere le mosse dalla disposizione in parola.<br />
Essa recita:” 1.  Legalizzazione di lavoro irregolare.<br />
1. Chiunque, nell&#8217;esercizio di un&#8217;attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare, entro la data dell&#8217;11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura &#8211; Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell&#8217;ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. <br />
2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità: <br />
a) i dati identificativi dell&#8217;imprenditore o della società e del suo legale rappresentante; <br />
b) l&#8217;indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione; <br />
c) l&#8217;indicazione della tipologia e delle modalità di impiego; <br />
d) l&#8217;indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. <br />
3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione sono allegati: <br />
a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno nelle forme di cui all&#8217;articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: «testo unico», di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall&#8217;articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189; <br />
b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore. <br />
4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura &#8211; Ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l&#8217;ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro per l&#8217;impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all&#8217;eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno. <br />
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura &#8211; Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta l&#8217;improcedibilità e l&#8217;archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell&#8217;esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonché della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato, salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 5, commi 5 e 9, e dall&#8217;articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. <br />
6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all&#8217;occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l&#8217;articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Le predette cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri. <br />
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità per l&#8217;imputazione del contributo forfettario di cui al comma 3, lettera b), sia per fare fronte all&#8217;organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato, al fine di garantire l&#8217;equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1. <br />
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari: <br />
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l&#8217;inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell&#8217;ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l&#8217;interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all&#8217;articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all&#8217;articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera; <br />
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; <br />
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l&#8217;interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dall&#8217;articolo 411 del codice di procedura penale, ovvero risultino destinatari dell&#8217;applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione. <br />
9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato. <br />
9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, l&#8217;obbligo relativo alla comunicazione dell&#8217;alloggio di cui all&#8217;articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, può essere adempiuto fino alla data dell&#8217;11 novembre 2002. La medesima disposizione si applica anche relativamente alla procedura di emersione di cui all&#8217;articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189”. <br />
Questo il testo dell’art. 1 del decreto legge 9 settembre 2002, n. 195  (recante:“Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari”), convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1 della legge 9 ottobre 2002, n. 222.<br />
Come si vede agevolmente, la norma prefigura un particolare procedimento, demandato alla competenza specifica della Prefettura &#8211; Ufficio territoriale del Governo, nel quale si inserisce, nella fase endoprocedimentale (afferente l’accertamento di eventuali motivi ostativi all&#8217;eventuale rilascio del permesso di soggiorno) ed in quella finale (afferente il rilascio del permesso di soggiorno) l’intervento della Questura.<br />
E’ d’uopo sottolineare che la Prefettura verifica l&#8217;ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione di emersione, assumendo – se del caso &#8211;  i provvedimenti relativi.<br />
Nella fattispecie, la inammissibilità della domanda di regolarizzazione doveva essere dichiarata dalla Prefettura, non potendo la Questura di Trieste sostituirsi surrettiziamente all’Organo cui è istituzionalmente attribuita la competenza in materia: perché di questo si è in sostanza trattato, posto che la revoca del permesso di soggiorno si sarebbe dovuta atteggiare ad atto consequenziale dei provvedimenti assunti in autotutela dalla Prefettura.<br />
In conclusione – assorbiti gli altri profili &#8211;  il ricorso va accolto e l’ impugnato provvedimento va caducato.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
P.Q.M.</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</b><br />
il Tribunale amministrativo regionale del Friuli &#8211; Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo<br />
<b>accoglie</b>, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, meglio specificato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Condanna l’Amministrazione soccombente alla rifusione del contributo unificato alla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis,  del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il  13.12.2006. </p>
<p><b>Depositata nella segreteria del Tribunale il 29 gennaio 2007 </b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-29-1-2007-n-104/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.616</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-29-1-2007-n-616/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-29-1-2007-n-616/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-29-1-2007-n-616/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.616</a></p>
<p>Pres. Perrelli, Est. Quiligotti Società Ecolux Consorzio di imprese (Avv. M. Cardi) c/ Fiumicino Servizi s.p.a. (Avv. A.M. Pitzolu), Società Cometa s.rl. (Avv. D. Goggiamani) sull&#8217;illegittima applicazione, ai fini della verifica di anomalia, del procedimento di cui agli artt. 86 e 87 D.Lgs. 163/2006, ove il bando di gara richiami</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-29-1-2007-n-616/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.616</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Perrelli,      Est.  Quiligotti<br /> Società Ecolux Consorzio di imprese  (Avv. M. Cardi) c/ Fiumicino Servizi s.p.a. (Avv. A.M. Pitzolu), Società Cometa s.rl.  (Avv. D. Goggiamani)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittima applicazione, ai fini della verifica di anomalia, del procedimento di cui agli artt. 86 e 87 D.Lgs. 163/2006, ove il bando di gara richiami testualmente il solo D.Lgs. 157/95 &ldquo;e successive modificazioni&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. &#8211; Appalti pubblici di servizi &#8211; Bando di gara – Procedimento di verifica di anomalia dell’offerta &#8211; Clausola di rinvio all’art. 25 D. Lgs. 157/95 e “successive modificazioni” &#8211; Applicazione del D. lgs. 163/2006 &#8211; Illegittimità – Ragioni – Annullamento del bando – Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di appalti pubblici di servizi, qualora il bando di gara prescriva -come nella specie- ai fini della verifica di anomalia dell’offerta, l’applicazione del procedimento di cui all’art. 25 D. Lgs. 157/95 “e successive modificazioni”, tale formula non può ritenersi comprensiva delle disposizioni di cui agli artt. 86 e 87, D. Lgs. 163/2006, entrato in vigore prima della pubblicazione di tale bando. Tale richiamo, difatti, non può intendersi in senso dinamico, ossia nel senso di ritenere automaticamente recepita in sede di bando qualunque modificazione successiva in materia. Pertanto, nella specie, la stazione appaltante, ravvisata l’illegittimità del bando nella parte in cui richiamava una disposizione non più in vigore in quanto abrogata, ha illegittimamente applicato la disciplina di cui al D. Lgs. 163/2006, mentre, viceversa, avrebbe dovuto annullare in autotutela il bando e indire una nuova gara, conforme alla vigente normativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sez. II ter</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunziato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>151/2007</b> proposto dalla</p>
<p>società <b>ECOLUX Consorzio di imprese</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Marcello Cardi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, sito in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 51;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
&#8211; la <b>Fiumicino Servizi s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Anna Maria Pitzolu ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, in Roma, alla Via Lucio Coilio n. 19;</p>
<p><b></p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; della <b>società Cometa s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Dimitri Goggiamani ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Roma, Via Trionfale n. 7032;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento previa sospensiva</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del provvedimento della Fiumicino Servizi s.p.a. di cui al prot. n. 1208 dell’1.12.2006, con il quale l’offerta presentata dalla impresa ricorrente per l’affidamento dei servizi di pulizia e disinfezione degli edifici pubblici del Comune di Fiumicino è stata ritenuta non congrua;<br />
del verbale della Commissione di gara del 29.11.2006 nella parte in cui l’offerta presentata dalla ricorrente per l’affidamento dei servizi di pulizia e disinfezione degli edifici pubblici del Comune di Fiumicino è stata ritenuta non congrua;<br />
del provvedimento di aggiudicazione della gara a favore dell’impresa controinteressata Cometa s.r.l. di cui al verbale del C.d.A. del 14.12.2006;<br />
nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione intimata nonché dell’impresa controinteressata;<br />
Visto il decreto presidenziale n. 81/2007 del 10.1.2007;<br />
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Designato relatore alla camera di consiglio del 22.1.2007 il Consigliere Maria Cristina Quiligotti, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio;<br />
Ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 9 della L. n. 205/2000 ai fini della decisione in forma semplificata;<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con ricorso notificato il 18.12.2006 e depositato il 9.1.2007, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento della Fiumicino Servizi s.p.a. di cui al prot. n. 1208 dell’1.12.2006, con il quale l’offerta presentata dalla ricorrente per l’affidamento dei servizi di pulizia e disinfezione degli edifici pubblici del Comune di Fiumicino è stata ritenuta non congrua, il verbale della Commissione di gara del 29.11.2006 nella medesima parte ed il provvedimento di aggiudicazione della gara a favore dell’impresa controinteressata Cometa s.r.l. di cui al verbale del C.d.A. del 14.12.2006, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:<br />
1- Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 157/1995 e del D Lgs. n. 163/2006 ed eccesso di potere per violazione del bando di gara.<br />
2- Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e violazione del D.M. 16.3.2005.<br />
3- Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione.<br />
Con decreto presidenziale n. 81/2007 del 10.1.2007 è stata accolta inaudita altera parte la istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati nelle more e fino alla camera di consiglio del 22.1.2007 fissata per la trattazione collegiale della detta istanza. <br />
Si è costituita in giudizio la Fiumicino Servizi s.p.a. in data 15.1.2007 depositando memoria con la quale ha dedotto, nel merito, l’infondatezza del ricorso in esame, chiedendone il rigetto.<br />
Si è, altresì, costituita in giudizio anche la società controinteressata Cometa s.r.l. in data 19.1.2007, depositando memoria con la quale ha dedotto, nel merito, l’infondatezza del ricorso in esame, chiedendone il rigetto.<br />
Alla camera di consiglio del 22.1.2007, il ricorso è stato preso in decisione alla presenza dei procuratori delle parti come d averbale di causa agli atti del giudizioi quali hanno insistito nelle rispettive difese.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il ricorso è fondato sotto l’assorbente primo motivo di censura con il quale è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 157/1995 e del D Lgs. n. 163/2006 nonché l’eccesso di potere per violazione del bando di gara.<br />
Ed infatti il bando di gara della Fiumicino Servizi s.p.a., pubblicato in data 1.7.2006, nonché il disciplinare di gara allegato sono stati redatti, per quanto concerne l’aspetto che rileva in questa sede, in applicazione del D. Lgs. n. 157/1995.<br />
In particolare il disciplinare di gara richiama testualmente, per quanto attiene al procedimento di verifica delle anomalie delle offerte, la norma di cui all’art. 25 del D. lgs. n. 157/1995. <br />
Ed infatti l’art. 2 del detto disciplinare, rubricato “ Procedura di aggiudicazione”, prevede testualmente che la Commissione, dopo l’apertura delle buste conteneti la offerta economica, proceda “ alla verifica di congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 25 del d. lgs. 157/95 e successive modificazioni, tenedo conto, al fine di determinare la congruità delle offerte, anche di quanto previsto dalla legge 7.11.2000 n. 347 …”.<br />
La Fiumicino Servizi sp.a., invece, anziché dare applicazione alla indicata norma di cui all’art. 25 del D. lgs. n. 157/1995, cui si era vincolata in sede di bando di gara e di disciplinare, ha proceduto ai sensi degli artt. 86 ed 87 del D. lgs. n. 163/2006, seguendo il nuovo procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte ivi previsto per gli appalti pubblici di servizi.<br />
La scelta della Commissione di gara è stata dettata, come dedotto in sede di costituzione in giudizio dalla sua difesa e ribadito in sede di trattazione orale del ricorso, dalla circostanza che il D. Lgs. n. 163/2006 è entrato in vigore in data 1.7.2006, ossia in data antecedente alla pubblicazione del bando di gara di cui trattasi in data 10.8.2006, quando, pertanto, la norma di cui all’art.25 del D. lgs. n. 157/1995, testualmente richiamata in sede di bando di gara, doveva ritenersi non più in vigore in quanto abrogata dall&#8217;articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1 luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall&#8217;articolo 257 del medesimo decreto.<br />
La Commissione ha ritenuto di potere procedere in tale direzione, nonostante il testuale disposto del bando di gara, attraverso la interpretazione del bando di gara e del disciplinare nella parte in cui dispone il detto rinvio specificando “ e successive modificazioni”, al fine di salvaguardarne la legittimità e la validità ai sensi dell’art. 1362 c.c&#8230;<br />
Ha, pertanto, inteso che nelle “ successive modificazioni” dovessero essere ricomprese anche le disposizioni di cui al citato D. Lgs. n. 163/2006.<br />
La detta prospettazione, tuttavia, non merita condivisione.<br />
Ed infatti il rinvio alla normativa sopravvenuta nella materia modificativa del disposto di legge, insito nella formula delle “ e successive modificazioni” non può essere inteso in senso dinamico, ossia nel senso di ritenere automaticamente recepita in sede di bando di gara qualunque modificazione successiva nella materia stessa.<br />
In particolare non può fondatamente ritenersi che la detta stereotipata formula di rinvio consentisse di ritenere l’applicabilità delle norme del D. lgs. n. 163/2006 con il quale la normativa in materia di appalti pubblici di servizi, per quanto attiene in modo specifico proprio i presupposti ed il procedimento di verifica della anomalia delle offerte, è stata interamente riveduta.<br />
In tal senso depone proprio ulteriormente il dato testuale del disciplinare di gara nella parte che interessa, laddove, successivamente al richiamo all’art. 25 del D Lgs. n. 157/1995, rinvia specificatamente al disposto di cui alla L. n. 327/2000, che è intervenuta nella materia concernente la anomalia delle offerte economiche apportandovi alcune modificazioni ed innovazioni ( concernenti in particolare il criterio di verifica della detta anomalia con la specifica indicazione dei relativi parametri), pur senza incidere in modo diretto sul testo del richiamato art. 25.<br />
 Procedendo in tal modo nella redazione del disciplinare di gara, l’amministrazione ha mostrato senza alcun dubbio che il mero richiamo alle “ successive modificicazioni” non è da considerarsi sufficiente al fine di ritenere la diretta operatività di un disposto di legge innovativo nella materia in mancanza di uno specifico richiamo testuale; ed infatti lì dove ha voluto, l’amministrazione ha provveduto ad un richiamo esplicito.<br />
La Fiumicino Servizi s.p.a., pertanto, non avrebbe potuto procedere ad una operazione interpretativa nel senso in precedenza indicato e come propugnato dalla sua difesa in giudizio, in quanto non si tratta di mera interpretazione del bando al fine di salvaguardarne la validità bensì di vera e propria integrazione dello stesso, in modo difforme al suo dato testuale esplicito. <br />
Né in senso contrario, come vorrebbero le difese dell’amministrazione e della controinteressata,  secondo le argomentazioni svolte anche in sede di trattazione orale del ricorso alla camera di consiglio, depone il testuale richiamo di cui al punto III.2.1.3. del bando di gara e del punto A.8 del disciplinare di gara, nella parte in cui prevedono espressamente la possibilità di avvalersi dei requisiti di capacità di imprese terze da parte dei partecipanti alle gare con un richiamo testuale all’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006.<br />
Ed infatti, come testualmente riconosciuto in memoria dalla stessa difesa della Fiumicino servizi s.p.a., nelle more dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 163/2006, pubblicato nella G.U. del 2.5.2006 n. 100, le stazioni appaltanto erano tenute a dare applicazione alle norme ritenute self executing, tra le quali la detta difesa vi riconduce espressamente proprio il richiamato art. 49 in materia di avvilimento dei requisiti.<br />
Ne consegue che la circostanza che il bando ed il disciplinare di gara di cui tarttasi contengano uno specifico riferimento al detto art 49 del cd. Codice degli appalti De Lise non assume alcuna rilevanza ai fini che interessano in questa sede.<br />
Anzi potrebbe dimostrare come, al momento della redazione di questi ultimi la amministrazione non fosse pienamente consapevole dell’avvenuta entrata in vigore del detto Codice e come il richiamo ad una delle sue disposizioni sia stato fatto sulla base di un presupposto diverso rispetto a quello della sua ritenuta immediata operatività alla data di pubblicazione del bando.<br />
Né, infine, rileva che l’entrata in vigore, alla data dell’1.7.2006, anteriore alla pubblicazione del bando di gara di cui trattasi, del nuovo Codice degli appalti cd. De Lise, di cui al citato D. Lgs. n. 163/2006, dovesse ritenersi circostanza conosciuta o comunque conoscibile da parte dei concorrenti secondo l’ordinario criterio di diligenza, come ulteriormente dedotto nella memoria di difesa della amministrazione. Ed infatti l’unica circostanza che si ritiene effettivamente rilevante, ai fini che interessano, è il dato testuale del bando di gara che costituisce la lex specialis della gara come autodeterminata da parte della stazione appaltante ed alla quale la stessa pertanto deve ritenersi assolutamente vincolata nello svolgimento della gara cui si riferisce.<br />
Sebbene, pertanto, per giurisprudenza consolidatasi nella materia, è ammissibile la interpretazione da parte della Commissione di gara delle disposizioni equivoche o contraddittorie contenute nel bando di gara al fine di garantire la più ampia partecipazione alla gara alle imprese interessate,  tuttavia, non si ritiene ammissibile che il bando ed il disciplinare allegato siano, in sostanza, interpretati in modo integrativo, ossia in un senso che, evidentemente, opera in direzione contraria rispetto a quella indicata dal dato testuale, soprattutto quanto non possa ritenersi la ambiguità della disposizione relativa che, appunto, appare, invece, assolutamente chiara ed univoca nel suo dato testuale.  <br />
In conclusione la Fiumicino Servizi s.p.a. avrebbe dovuto, una volta ravvisata la illegittimità del bando di gara e dell’allegato disciplinare, nella parte in cui testualmente richiamano una disposizione di legge da ritenersi non più in vigore in quanto abrogata, procedere preventivamente al loro annullamento in autotutela nella parte de qua e bandire, successivamente, una nuova gara nel rispetto della normativa vigente in materia di presupposti e procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte di gara. <br />
Il ricorso è pertanto fondato sotto l’assorbente primo motivo di censura.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione della novità della questione in trattazione.<br />
Si dichiara irripetibile il contributo unificato.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda ter, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Dichiara irripetibile il contributo unificato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 22.1.2007, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:</p>
<p>Michele Perrelli, Presidente<br />
Antonio Vinciguerra, Consigliere <br />
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-29-1-2007-n-616/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.616</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.336</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-1-2007-n-336/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-1-2007-n-336/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-1-2007-n-336/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.336</a></p>
<p>Pres. Giovannini, est. Cafini Malandrin (Avv. N. Minasi) c. Prefettura di Reggio Calabria (Avv. Stato) sull&#8217;impossibilità di fondare il diniego di autorizzazione ad attività di vigilanza privata sulla generica incompatibilità con le esigenze di mercato e sicurezza Autorizzazione e concessione – Istituti di vigilanza – Diniego di autorizzazione – Motivazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-1-2007-n-336/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.336</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-1-2007-n-336/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.336</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini, est. Cafini<br /> Malandrin (Avv. N. Minasi) c. Prefettura di Reggio Calabria (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;impossibilità di fondare il diniego di autorizzazione ad attività di vigilanza privata sulla generica incompatibilità con le esigenze di mercato e sicurezza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Istituti di vigilanza – Diniego di autorizzazione – Motivazione – Generica incompatibilità del rilascio di ulteriori licenze con esigenze di mercato e sicurezza – Illegittimità  &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il diniego di autorizzazione ad un istituto privato di vigilanza non può legittimamente fondarsi su un’ affermazione generica circa l’incompatibilità del rilascio di ulteriori licenze con le esigenze di mercato e di sicurezza, dovendo piuttosto condursi detta motivazione in termini di giudizio specifico e concreto che dia conto della possibile incidenza negativa di una nuova autorizzazione o della sua estensione sotto il profilo del turbamento che potrebbe derivare alla sicurezza da un’amplificazione della  concorrenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>h pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 5533 del 2001, proposto da <br />
<b>Malandrin Alberto</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Minasi ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv. Pino Mariano, via Lancellotti n. 18;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
la <b>Prefettura di Reggio Calabria,</b> in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliata  in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n.1959/2000 in data 23 novembre 2000, resa tra le parti;</p>
<p>visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;<br />
vista la memoria dell’appellante;<br />
visti gli atti tutti del giudizio;<br />
	alla pubblica udienza del 7 novembre 2006 &#8211; relatore il Consigliere Domenico Cafini – uditi l’avv. Mariano (per delega dell’avv. Minasi) e l’avv. dello Stato Saulino;<br />	<br />
	considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1. </b>Con la sentenza appellata il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso proposto dal sig. Alberto Malandrin avverso il provvedimento con il quale il Prefetto di Reggio Calabria,  con decreto in data 5.7.1996, non ha accolto &#8211; limitatamente alla estensione dell’autorizzazione a svolgere servizio di vigilanza e trasporto valori nei comuni di Rizziconi, Goia Tauro, Roccella Ionica, Feroleto della Chiesa; Giffoni, Maropati, Candidoni, Serrata,  S. Ferdinando, Molochio &#8211; l’istanza di autorizzazione all’esercizio di attività di vigilanza privata, prodotta dall’interessato ai sensi dell’art. 134 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, sulla scorta di una motivazione basata, essenzialmente, sull’incompatibilità del “rilascio” in relazione al “numero  e importanza degli istituti esistenti, delle condizioni dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica nei territori interessati” e sul “rapporto quantitativo tra il numero delle forze di polizia e quello delle guardie giurate”, non variabile in detti territori “ulteriormente per il rischio che si determinino squilibri nell’assetto dei servizi e situazione di anomala concorrenza”.<br />
Con l’odierno gravame in appello, il ricorrente originario, deducendo censure di eccesso di potere sotto vari profili, ha contestato le argomentazioni poste a sostegno della sentenza impugnata.<br />
Il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio, ha replicato, con apposita memoria, a quanto prospettato nel ricorso, concludendo per il suo rigetto.<br />
All’udienza del 7 novembre 2006 la causa, infine, è stata  trattenuta per la decisione, su concorde richiesta delle parti.<br />
<b>2. </b>L’appello è fondato<b>.</b><br />
In ordine alla questione sottoposta all’esame del Collegio, l&#8217;orientamento  della giurisprudenza del Consiglio di Stato è ormai costante nel ritenere che i provvedimenti di diniego dell&#8217;autorizzazione di polizia all&#8217;esercizio dell&#8217;attività di vigilanza privata, ai sensi dell&#8217;art. 134 T.U. 18.6.1931 n. 773, non possono essere motivati soltanto in base al numero degli istituti, delle guardie e dei sistemi di vigilanza esistenti, ma devono dare ragione di come e perchè l&#8217;interesse pubblico sarebbe danneggiato dal rilascio di una nuova autorizzazione, a giustificazione del restringimento della sfera di libertà costituzionalmente garantita e della limitazione delle dinamiche concorrenziali legislativamente tutelate e promosse; dal che la conseguenza che il diniego di autorizzazione o di ampliamento della propria attività per un istituto privato di vigilanza  non può legittimamente fondarsi su un mero giudizio generico di non necessità, poiché la motivazione, che deve essere adeguatamente resa dall’Autorità di Polizia, va condotta in termini di giudizio concreto di eccessività e di negatività di una nuova autorizzazione sotto il profilo del turbamento che potrebbe derivare all&#8217;ordine pubblico da un eccesso di concorrenza (in tal senso cfr: Sez. IV, 26.11.2001, n. 5938; 28.10.1999, n. 1643; e, più recentemente, Sez. VI, 4.10.2005, n 5282; 15.11.2005, n.6351; 14.3.2006 n.1309).<br />
In altri termini, sulla base dei principi costantemente affermati da questo Consiglio, l’Amministrazione non deve limitarsi a constatare il numero degli istituti di vigilanza esistenti e dei loro dipendenti, ma deve valutare se l’interesse pubblico sia in concreto danneggiato dal rilascio di una nuova autorizzazione, perché la concorrenza può alimentare le migliori condizioni di fruibilità del servizio e una più idonea e razionale organizzazione e gestione delle risorse, con incremento dei posti di lavoro e aumento della sicurezza dei cittadini (cfr. Sez. IV, ord. 30.3.2004, n. 1472; Sez. IV, 18.11. 2003, n. 5076).<br />
In siffatto quadro, è stato precisato, peraltro, dalla richiamata giurisprudenza che nella materia  di cui trattasi, nella quale l&#8217;Autorità procedente deve tenere presente anche specifiche esigenze di ordine pubblico ed economico, l&#8217;esercizio del potere di restringere il numero e l’ambito di attività delle agenzie autorizzate, previsto dal secondo comma dell&#8217;art. 136 T.U. 18.6.1931 n. 773, non può sfuggire all&#8217;onere di una precisa motivazione, essendo di certo insufficiente l&#8217;enunciazione di generiche considerazioni, come quelle riportate nel decreto impugnato in prime cure, riferite  al “rischio che si determinino squilibri nell’assetto dei servizi e situazione di anomala concorrenza” ovvero al “numero e importanza degli istituti esistenti” e alle “condizioni dell’ordine pubblico ed della sicurezza pubblica nei territori interessati”.<br />
In definitiva, il diniego di autorizzazione ad un istituto privato di vigilanza non può legittimamente fondarsi su un’ affermazione generica circa l’incompatibilità del rilascio di ulteriori licenze con le esigenze di mercato e di sicurezza, dovendo piuttosto condursi detta motivazione in termini di giudizio specifico e concreto che dia conto della possibile incidenza negativa di una nuova autorizzazione o della sua estensione sotto il profilo del turbamento che potrebbe derivare alla sicurezza da un’amplificazione della  concorrenza.<br />
Detta motivazione, inoltre, deve avere riguardo, pure, al mutato quadro normativo in materia di tutela e promozione della concorrenza ai sensi della legge n. 287 del 1990. Infatti, pur tenendo conto della specialità del settore in relazione alle esigenze legate alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, è necessario valutare pur sempre, con riguardo alla situazione concreta, le ragioni in base alle quali l’incremento della presenza sul mercato di soggetti operatori soggettivamente qualificati possa comportare, piuttosto che un miglioramento del servizio a disposizione dell’utenza, effetti distorsivi per la concorrenza.<br />
Non appare utile, infine, a sostenere la legittimità del decreto gravato davanti al TAR, l’esito degli accertamenti istruttori svolti nella specie dall’Autorità di Polizia in relazione al “rapporto quantitativo tra il numero delle forze di polizia e quello delle guardie giurate” sul territorio in questione e circa la situazione complessiva riferita agli istituti preesistenti e alle ragioni di sicurezza  e ordine pubblico, in quanto anche tali elementi vengono prospettati in modo generico e non adeguatamente motivato.<br />
Essi difettano, infatti, della spiegazione della necessità di mantenere un perfetto parallelismo tra forza pubblica e vigilanza privata e, soprattutto, dell’enucleazione di considerazioni che supportano l’assunto degli effetti negativi derivanti per la sicurezza dal potenziamento competitivo dell’offerta. <br />
L&#8217;appello va, pertanto accolto e, per, l&#8217;effetto, in riforma della sentenza appellata, in accoglimento del ricorso di primo grado, va annullato il provvedimento con esso impugnato, salve restando le ulteriori determinazioni dell&#8217;Amministrazione.<br />
Le spese del doppio grado, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. VI), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento con esso gravato, salvi restando gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita in via amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 7 novembre 2006, presso la sede del Consiglio di Stato, con l’intervento dei signori:<br />
Giorgio Giovannini		            Presidente<br />	<br />
Sabino Luce				Consigliere<br />	<br />
Carmine Volpe			Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Romeo                    	Consigliere<br />	<br />
Domenico Cafini                               Consigliere est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 29/01/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-1-2007-n-336/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.336</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.741</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-29-1-2007-n-741/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-29-1-2007-n-741/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.741</a></p>
<p>Pres. Pugliese, est. PernaSezione Immobiliare ingg. Carriero e Baldi s.r.l. (Avv. Como) c. Comune di Napoli (Avvocatura Municipale) e Ministero BB.AA.CC. (n.c.). in tema di silenzio rigetto di domanda di concessione in sanatoria ex art. 32 L. n. 47/85 Edilizia ed urbanistica – Domanda di rilascio di concessione in sanatoria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-29-1-2007-n-741/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.741</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-29-1-2007-n-741/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.741</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese, est. Perna<br />Sezione Immobiliare ingg. Carriero e Baldi s.r.l. (Avv. Como) c. Comune di Napoli (Avvocatura Municipale) e Ministero BB.AA.CC. (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>in tema di silenzio rigetto di domanda di concessione in sanatoria ex art. 32 L. n. 47/85</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Domanda di rilascio di concessione in sanatoria ex art. 32 L.n.47/85 – Silenzio rigetto dell’Amministrazione – Opere consistenti ne mutamento di destinazione d’uso di un immobile priva di impatto ambientale – Illegittimità – Va dichiarata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima, e va qualificata come silenzio rigetto, la condotta dell’Amministrazione che ometta di pronunciarsi su una richiesta di rilascio di concessione in sanatoria ex art. 32 della L.n.47/1985 avente ad oggetto il mutamento di destinazione d’uso di un immobile realizzato a mezzo della creazione di un solaio per dividere un piano terra da un primo piano, non visibile dall’esterno, poiché tali opere vanno qualificate come di mera trasformazione, escluse dal vincolo monumentale, e non presentano alcun impatto di natura paesaggistica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di silenzio rigetto di domanda di concessione in sanatoria ex art. 32 L.n.47/85</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In Nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
 Sezione quarta</b></p>
<p> con l’intervento dei signori Magistrati: EDUARDO PUGLIESE         		  Presidente; ROSA PERNA 				  Ref., relatore;                                  INES IMMACOLATA PISANO               Ref. 																																																																																							</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 5123/2005 proposto da<br />
<b>SEZIONE IMMOBILIARE INGG. CARRIERO E BALDI S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Como Sergio e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, VialeGramsci n. 16</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI NAPOLI</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Municipale con domicilio eletto in Napoli presso l’Avvocatura &#8211; P.ZZA Municipio P.zzo S. GIACOMO</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO E PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO DI NAPOLI E PROVINCIA</b>, non costituito</p>
<p>per l’annullamento<br />
del silenzio rifiuto serbato dall’amministrazione intimata tenuta ad esprimere il parere ai sensi dell’art. 32 della legge n. 28.2.1985 n. 47 sulla richiesta di parere avanzata dalla società ricorrente al Comune di Napoli ai sensi dell’art. 40 della l. 47/85 in relazione alla concessione in sanatoria presentata in data 2.10.1986 prot. 308501; di ogni altro atto preordinati connesso e conseguenziale;</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI tutti gli atti di causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza dell’8 novembre 2006, relatore il Referendario Rosa Perna, i procuratori presenti delle parti costituite;<br />
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La soc. GE.CO Mergellina spa, dante causa della Sezione Immobiliare Ingg. Carriero e Baldi srl, in data 2.10.1986 presentava al Comune di Napoli istanza di concessione in sanatoria (prot. 308502) in relazione ad un cambio di destinazione d’uso da deposito a garage con frazionamento del primo e creazione di singoli box in una grossa cavità tufacea denominata “Grotte Barbaia” sita al piano terreno di edificio condominiale in Napoli, via Mergellina 23; successivamente, in data 15.11.2004 la società ricorrente, che nel frattempo aveva acquistato una parte cospicua degli immobili interessati dalla suddetta istanza di sanatoria, presentava per gli stessi locali richiesta di parere circa il vincolo paesaggistico gravante sulla zona ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/85, non essendosi ancora l’amministrazione comunale pronunciata sulla istanza di concessione in sanatoria ancorché fossero decorsi venti anni.<br />
Non trovando la suddetta richiesta alcun riscontro, decorsi 180 giorni dalla sua proposizione la Sezione Immobiliare con il ricorso in epigrafe impugnava, chiedendone l’annullamento, il silenzio rifiuto serbato dall’amministrazione intimata sulla richiesta di parere, deducendone l’illegittimità per il seguente articolato motivo unico:<br />
&#8211;	violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 32 della legge n. 47/85, degli artt. 6 e 7 della legge n. 241/90; violazione del giusto procedimento, carenza assoluta di motivazione e di istruttoria, presupposti erronei, travisamento dei fatti, manifesta ingiusta.<br />	<br />
Si costituiva il Comune di Napoli per resistere al ricorso, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del gravame proposto avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di parere sul vincolo paesaggistico ex art. 32 della legge n. 47/85, in quanto nessun obbligo giuridico di provvedere sulla domanda in questione graverebbe in capo all’amministrazione.<br />
Il Ministero intimato non si costituiva in giudizio.<br />
Con ordinanza collegiale n. 96 del 21 dicembre 2005 la Sezione disponeva consulenza tecnica d’ufficio, all’uopo nominando il Soprintendente ai BB.AA. di Napoli, “per l’effettuazione di una verificazione, in contraddittorio delle parti, dello stato dei luoghi nonché della natura ed entità dei lavori eseguiti dalla ricorrente ed oggetto della presente controversia, con deposito di documentazione fotografica”.<br />
In esecuzione della suddetta ordinanza, in data 18 maggio 2006 veniva effettuato un sopralluogo in contraddittorio con le parti negli immobili oggetto del ricorso, nel corso del quale i medesimi immobili venivano ispezionati, si redigeva apposito verbale e si  effettuavano riprese fotografiche a cura del consulente, con successivo deposito agli atti di causa, in data 16 ottobre 2006, di relazione tecnica in esecuzione dell’incombente istruttorio.<br />
Per contestare le conclusioni della c.t.u. la difesa comunale depositava memoria in data 27 ottobre 2006.<br />
Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2006 la causa era trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il Collegio deve previamente esaminare l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa comunale, in quanto il gravame si dirigerebbe avverso il silenzio-rifiuto serbato dall’amministrazione intimata sulla richiesta di parere ex art. 32 della legge n. 47/85, laddove nella specie non ricorrerebbe in capo alla p.a. un obbligo giuridico di provvedere sulla richiesta in questione.<br />
Osserva in proposito il Collegio che una lettura dell’atto introduttivo del presente giudizio improntata a una concezione sostanzialistica e volta alla conservazione dell’attività processuale di parte, porta a ritenere che il gravame in epigrafe possa considerarsi proposto non già avverso il silenzio inadempimento serbato sulla richiesta di parere in questione, bensì avverso il silenzio rifiuto (rectius: silenzio rigetto) sulla domanda di concessione in sanatoria previsto dall’art. 32 della legge n. 47/85 che è l’unica forma di silenzio tipizzato considerato dalla norma in proposito. L’odierna deducente lamenta infatti la circostanza che “l’amministrazione comunale non si è pronunciata esplicitamente né a quanto risulta ha fatto richiesta alla locale Soprintendenza per conoscere le sue considerazioni in merito, per cui vi è stata una totale omissione di comportamento elusiva delle norme in rubrica che equivale all’atto negativo che viene impugnato..”<br />
Così inteso l’atto introduttivo e delimitato l’oggetto dell’odierno giudizio, deve disattendersi l’eccezione di inammissibilità sollevata in via pregiudiziale dalla difesa comunale.  <br />
Venendo ora all’esame del merito, con l’unico articolato motivo la ricorrente deduce che, riguardando la domanda di sanatoria de qua esclusivamente il mutamento di destinazione con opere all’interno di una cavità interamente sottoposta ad un banco tufaceo sul quale si sviluppa il fabbricato condominiale in questione, “da un punto di vista del vincolo paesaggistico non potevano esservi motivi ostativi al rilascio del parere favorevole in considerazione del fatto che essendo l’opera esistente ed essendo stata realizzata esclusivamente a mezzo della creazione di un solaio per dividere un piano terra da un primo piano in una cavità preesistente che non è stata in nessun altra parte modificata e che si trova all’interno di un banco tufaceo sottostante a un fabbricato su di esso fondato, non vi è alcun impatto ambientale né alcun elemento rilevante ai fini della valutazione paesaggistica sicché il diniego è errato e ingiusto … visto che dall’esterno non sono neanche visibili i due accessi alla cavità né tanto meno le opere realizzate nel suo interno”; la deducente conclude pertanto nel senso che il parere dal punto di vista ambientale non poteva che essere positivo e dunque ricorrevano tutti i presupposti perché vi fosse accoglimento della domanda di condono edilizio.<br />
Le esposte doglianze si appalesano suscettibili di adesione da parte del Collegio trovando pieno riscontro nella relazione tecnica del c.t.u. depositata in atti: nella stessa si precisa infatti che le cavità in cui sono state eseguite abusivamente le opere di trasformazione, che peraltro sono escluse dal vincolo monumentale, “ non sono visibili all’esterno e pertanto le modifiche allo stato originario dei luoghi non presentano impatto di natura paesaggistica”; e ancora, si conclude nel senso che “sulla base dei riscontri effettuati vi sono elementi oggettivi per poter affermare che non vi sarebbero motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in sanatoria sotto l’aspetto storico-artistico e paesaggistico”.<br />
Illegittimamente dunque l’amministrazione intimata ometteva di provvedere sulla richiesta di parere, in difetto di motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in sanatoria sotto il profilo in questione, determinando l’effetto del silenzio tipizzato (provvedimento tacito di rigetto) che l’art. 32 comma 3 riconnette all’inutile decorso del termine di centottanta giorni dalla domanda.<br />
Le censure attoree in rassegna meritano dunque adesione e il ricorso deve dunque essere accolto, con il conseguente annullamento del silenzio rifiuto impugnato.<br />
Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese del presente giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania &#8211; Sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5123/2005 proposto da SEZIONE IMMOBILIARE INGG. CARRIERO E BALDI S.R.L, lo ACCOGLIE e, per l’effetto, ANNULLA il silenzio rifiuto serbato dall’amministrazione intimata sulla istanza di parere avanzata ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/85 in relazione alla domanda di concessione in sanatoria prot. 308501 del 2.10.1986.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio dell’8 novembre 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-29-1-2007-n-741/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.741</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.742</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-29-1-2007-n-742/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-29-1-2007-n-742/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.742</a></p>
<p>Pres. Pugliese, est. Polidori Alinei e Incarnato (Avv. Nicola Mainelli) c. Comune di Napoli (Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano) e Viscovo (n.c.). in tema di legittimazione a ricorrere in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-29-1-2007-n-742/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.742</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-29-1-2007-n-742/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.742</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese, est. Polidori<br /> Alinei e Incarnato (Avv. Nicola Mainelli) c. Comune di Napoli (Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano) e Viscovo (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>in tema di legittimazione a ricorrere in caso di inerzia dell&#8217;Amministrazione sull&#8217;istanza finalizzata alla repressione di un abuso edilizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento Amministrativo – Procedimento avviato su istanza di parte – Emanazione, da parte della P.A., di atto meramente interlocutorio – Possibilità di ricorrere ai sensi dell’art. 21 bis della L.n.241/1990 – Sussiste.</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Interesse del proprietario confinante alla definizione della pratica di condono edilizio avviata dal vicino – Sussiste – Conseguenze – Legittimazione del vicino a ricorrere, ai sensi dell’art. 21 bis della L.n.241/1990 avverso la condotta inerziale dell’Amministrazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Se da un lato costituisce principio consolidato quello per cui l’adozione di qualsivoglia atto da parte dell’Amministrazione, in risposta alla diffida dell’interessato, fa venir meno il presupposto per l’azione di condanna ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 241/1990, indipendentemente dal soddisfacimento dell’interesse sostanziale sottostante (1), d’altro canto l’operatività tale principio  presuppone che l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere provvedimentale, abbia effettivamente disposto in ordine alla situazione giuridica del soggetto che si avvale del  rimedio approntato dall’art. 21 bis della legge n. 1034/1971, facendo cessare il proprio comportamento inadempiente, sicché l’adozione un  atto meramente interlocutorio non fa certo venir meno l’interesse a ricorrere avverso il silenzio inadempimento (2).<br />
2. Il proprietario confinante, nella cui sfera giuridica incida dannosamente il mancato esercizio del potere di repressione degli abusi edilizi previsto dall’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, è titolare di un interesse legittimo all’esercizio di detti poteri repressivi e, quindi, è legittimato a ricorrere ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 1034/1971 avverso il silenzio inadempimento serbato dal Comune sulla domanda di condono presentata dal responsabile dell’abuso edilizio atteso che l’esercizio di tali poteri repressivi potrebbe essere inibito proprio dalla  pendenza di una domanda di condono perché, in base all’art. 44 della legge n. 47/1985 (che trova applicazione anche nel caso di domande di condono presentate ai sensi della legge n. 326/2003, attraverso il richiamo contenuto nell’art. 32, comma 25, del D.L.  n. 269/2003) &#8211; fatti salvi i casi di domande palesemente infondate (3) &#8211;  fino alla definizione di tale domanda opera la sospensione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla repressione degli abusi edilizi (4).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>-1	Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2685;<br />	<br />
-2	Cfr. T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 1 aprile 2005, n. 1797; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 16 novembre 2004, n. 3280;<br />	<br />
-3	Cfr. Consiglio Stato, Sez. V, 3 agosto 2004, n. 5412;<br />	<br />
-4	Cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2005, n. 760.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di legittimazione a ricorrere in caso di inerzia dell&#8217;Amministrazione sull&#8217;istanza finalizzata alla repressione di un abuso edilizio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania <br />
Sede Napoli &#8211;  Sezione quarta</b></p>
<p> con l’intervento dei signori Magistrati: Eduardo Pugliese		Presidente;  Rosa Perna			Referendario; Carlo Polidori			Referendario – estensore																																																																																					</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 5928/2006  proposto da<br />
ALINEI Violetta e INCARNATO Mario, rappresentati e difesi dall’avvocato Nicola Mainelli con il quale  sono elettivamente domiciliati in Napoli, via Posillipo n. 220/a, presso lo studio dell’avvocato Carlo De Luca;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Napoli</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano, con i quali è elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura comunale in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, e</p>
<p>NEI CONFRONTI</p>
<p>della signora <b>Maria Viscovo</b>, controinteressata, non costituita in giudizio;</p>
<p>PER L’ACCERTAMENTO<br />
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione comunale sulla diffida presentata dai  ricorrenti in data 9 maggio 2006, avente ad oggetto l’abuso edilizio realizzato dalla signora Maria Viscovo sull’area confinante con quella di proprietà dei ricorrenti;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 6 dicembre 2006 i difensori delle parti presenti, come da separato verbale;	<br />	<br />
Relatore il Referendario Carlo Polidori;<br />
Ritenuto in fatto e considerato diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1.	Con atto di diffida in data 24 aprile 2006, pervenuto al Servizio Antiabusivismo del Comune di Napoli in data 9 maggio 2006,  i ricorrenti &#8211; in qualità di comproprietari di un fabbricato destinato a civile abitazione con annessa area scoperta esterna, sito in Napoli alla via R. Pascale n. 28 &#8211; hanno denunciato al Comune di Napoli un intervento edilizio abusivo (costituito dalla realizzazione di un manufatto costituito da una ossatura in profili metallici intelaiati di altezza media di mt 3,20, con copertura mediante pannelli metallici e tamponatura mediante struttura metallica portante pannelli in plastica trasparente, in sostituzione di una meno recente e più precaria tettoia), posto in essere dalla signora Maria Viscovo su un terreno confinante con quello di loro proprietà. Con successive istanze in data 28 aprile 2006 e 12 maggio 2006 i ricorrenti hanno chiesto di accedere agli atti del procedimento.<br />	<br />
	Tali richieste sono state riscontrate dal Comune di Napoli prima con nota in data 15 maggio 2006, con la quale è stato comunicato che gli atti del procedimento sono coperti da segreto istruttorio, e poi con la nota n. 1755 del 23 giugno 2006,  con la quale è stata comunicata l’esistenza di una “pratica di C.A. n. 543/06 che è in corso di istruttoria tecnica”.																																																																																												</p>
<p>2. 	I ricorrenti, non reputando soddisfacenti tali chiarimenti, con ricorso ritualmente notificato in data 22 settembre 2006 e depositato in data 4 ottobre 2006, hanno chiesto di accertare l’illegittimità del silenzio serbato Comune di Napoli sulla diffida presentata in data 9 maggio 2006, con conseguente condanna dell’Amministrazione a porre in essere i necessari interventi repressivi del suddetto abuso edilizio, documentato nella perizia giurata a firma dell’Ing. Raffaele Fiorillo allegata al ricorso, e con contestuale nomina, per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, di un Commissario ad acta incaricato di provvedere sulla predetta istanza.<br />	<br />
L’Amministrazione si è costituita in giudizio in data 12 ottobre 2006 per resistere al ricorso ed ha depositato in data 24 ottobre 2006 atti e documenti, ivi compreso il verbale della polizia municipale del 3 maggio 2006, ove viene evidenziata, tra l’altro, l’esistenza “in aderenza e a confine con proprietà aliena (Incarnato/Alinei) di una struttura metallica a falda spiovente in ragione di mq 60 circa con altezza al colmo di mt 6 circa ed alla gronda di mt 3,00 circa; la copertura è costituita da lamiere coibentate e su di un lato è stata parzialmente chiusa per il 70% da pannelli di policarbonato trasparente apposti verticalmente sul muretto di confine. Inoltre in adiacenza a tale struttura insiste altra tettoia in ragione di mq 40 circa, sempre sorretta da struttura metallica con copertura in lamiere grecate le cui altezze risultano essere di mt  4 circa al colmo e mt  3 circa alla gronda”.</p>
<p>3.	 Con memoria  depositata in data 5 dicembre 2006 l’Amministrazione resistente ha innanzi tutto eccepito l’inammissibilità del presente gravame,  evidenziando che con la nota n. 1755 del 23 giugno 2006 sono stati forniti ai ricorrenti i chiarimenti richiesti, ed ha altresì eccepito, in via subordinata, l’improcedibilità del ricorso per effetto della nota n. 2514 del 16 ottobre 2006 (depositata in data 24 ottobre 2006), con la quale il dirigente del Servizio Antiabusivismo ha rappresentato che nell’ambito del procedimento amministrativo avviato a seguito della diffida presentata dai ricorrenti è emersa la presentazione, da parte della signora Viscovo, di una domanda di condono ai sensi della legge n. 326/2003 (pratica n. 6542/2004), sicché il predetto procedimento è stato sospeso, ex lege, in attesa della definizione della pratica di sanatoria.<br />	<br />
	Alle considerazioni formulate dal dirigente del Servizio Antiabusivismo con la suddetta nota n. 2514 del 16 ottobre 2006 i ricorrenti hanno replicato con memoria depositata in data  5 dicembre 2006, evidenziando che le opere cui si riferisce la pratica di condono n. 6542/2004 sono totalmente diverse dall’intervento edilizio abusivo denunciato con la diffida presentata in data 9 maggio 2006 ed hanno prodotto, a supporto di tale affermazione, copia di una domanda di condono presentata dalla signora Viscovo ed una nuova perizia giurata a firma dell’Ing. Raffaele Fiorillo.																																																																																												</p>
<p>4.	Alla camera di consiglio del 6 dicembre 2006 la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. 	In via preliminare occorre procedere all’esame delle eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità del presente gravame sollevate dal Comune di Napoli.<br />	<br />
Innanzi tutto il Comune di Napoli eccepisce di aver  riscontrato con la nota n. 1755 del 23 giugno 2006 la diffida presentata dai ricorrenti e, quindi, l’impossibilità di configurare il silenzio inadempimento su tale diffida. <br />
	Non ignora il Collegio l’orientamento secondo il quale l’adozione di qualsivoglia atto da parte dell’amministrazione, in risposta alla diffida dell’interessato, fa venir meno il presupposto per l’azione di condanna ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 241/1990, indipendentemente dal soddisfacimento dell’interesse sostanziale sottostante (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2685). Tuttavia la giurisprudenza ha in più occasioni precisato che tale orientamento presuppone che l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere provvedimentale, abbia effettivamente disposto in ordine alla situazione giuridica del soggetto che si avvale del  rimedio approntato dall’art. 21 bis della legge n. 1034/1971, facendo cessare il proprio comportamento inadempiente, sicché l’adozione un  atto meramente interlocutorio non fa certo venir meno l’interesse a ricorrere avverso il silenzio inadempimento (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 1 aprile 2005, n. 1797; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 16 novembre 2004, n. 3280). <br />	<br />
	Orbene, nel caso in esame il carattere meramente interlocutorio della  nota n. 1755 del 23 giugno 2006 emerge chiaramente sia dal tenore letterale della stessa &#8211; con la quale l’Amministrazione, nella sostanza, si è limitata a comunicare che a seguito della diffida presentata dai ricorrenti era stato avviato un apposito procedimento, specificando soltanto che tale procedimento si trovava in fase di istruttoria tecnica &#8211; sia dal fatto che, a breve distanza di tempo, con la successiva nota n. 2514 del 16 ottobre 2006 è stata comunicata la sospensione ex lege del procedimento stesso,  per effetto della presentazione di una domanda di condono da parte della signora Viscovo.<br />	<br />
	Ne consegue che l’eccezione di inammissibilità del ricorso risulta palesemente infondata. 																																																																																												</p>
<p>2.	Quanto all’eccezione di improcedibilità del ricorso, per effetto delle circostanze rappresentate dal dirigente del Servizio Antiabusivismo con la predetta nota n. 2514 del 16 ottobre 2006, il Collegio evidenzia innanzi tutto che da una semplice lettura della perizia giurata a firma dell’Ing. Raffaele Fiorillo e della domanda di condono depositata dai ricorrenti in data 5 dicembre 2006 effettivamente si rileva che le opere cui si riferisce tale domanda di condono sono totalmente diverse dall’intervento edilizio abusivo denunciato dai ricorrenti con la diffida presentata in data 9 maggio  2006. <br />	<br />
	Infatti  nella relazione  tecnica a firma del Geom. Giuseppe De Micco allegata alla predetta domanda di condono si fa riferimento ad un  piccolo manufatto avente una superficie di circa 25 mq, adibito a cucina, bagno e deposito di attrezzi per giardino, con altezza interna di 2,40 mt. Invece la diffida presentata dai ricorrenti in data 24 aprile 2006 &#8211; che trova puntuale riscontro nel verbale della polizia municipale del 3 maggio 2006 &#8211; riguarda un manufatto costituito da una ossatura in profili metallici intelaiati di altezza media di mt 3,20, con copertura mediante pannelli metallici e tamponatura mediante struttura metallica portante pannelli in plastica trasparente, realizzato in sostituzione di una meno recente e più precaria tettoia.<br />	<br />
	Inoltre il manufatto indicato nei grafici allegati alla domanda di condono è ubicato lungo il confine ovest della proprietà della signora Viscovo, in adiacenza con la proprietà di terzi, mentre il manufatto abusivo oggetto della suddetta diffida è posizionato lungo il confine ovest, in adiacenza con la proprietà dei ricorrenti, come si può evincere anche verbale della polizia municipale del 3 maggio 2006.<br />	<br />
Ne consegue che neppure l’eccezione di improcedibilità del ricorso può essere accolta,  perché essa appare fondata su un presupposto di fatto palesemente erroneo.</p>
<p>3.	Fermo restando quanto precede, il Collegio osserva che, seppure esistesse un’apposita domanda di condono ai sensi della legge n. 326/2003, relativa alle opere abusive oggetto della diffida presentata dai ricorrenti, tale circostanza di per sé non potrebbe comunque ritenersi ostativa alla definizione del procedimento di repressione dell’abuso edilizio avviato dal Comune di Napoli a seguito della presentazione di tale diffida.<br />	<br />
Infatti l’art. 7 della legge regionale campana n. 10/2004, relativo alle domande di condono presentate ai sensi della legge n. 326/2003,  dispone che tali domande devono essere definite con un provvedimento espresso entro il termine di ventiquattro mesi dalla presentazione delle stesse, termine che risulta oramai scaduto, perché secondo l’art. 32, comma 32, del D.L. 269/2003 la domanda di condono doveva essere presentata, a pena di decadenza, tra l’11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004. <br />
Inoltre, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Campania, Sez. IV, 9 febbraio 2006, n. 1880; Cons. Stato, Sez. VI, 20 luglio 2006, n. 4609), anche il proprietario confinante può avere un interesse alla celere definizione della domanda di condono presentata dal responsabile dell’abuso edilizio, nel caso in cui la mera pendenza di tale domanda impedisca la rimozione del pregiudizio subito dallo stesso confinante per effetto della realizzazione dell’opera abusiva. <br />
Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza il proprietario confinante, nella cui sfera giuridica incida dannosamente il mancato esercizio del potere di repressione degli abusi edilizi previsto dall’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, è titolare di un interesse legittimo all’esercizio di detti poteri e può quindi ricorrere avverso l’inerzia dell’Amministrazione preposta alla repressione di tali abusi. Tuttavia l’esercizio di tali poteri repressivi potrebbe essere inibito proprio dalla  pendenza di una domanda di condono perché, in base all’art. 44 della legge n. 47/1985 (che trova applicazione anche nel caso di domande di condono presentate ai sensi della legge n. 326/2003, attraverso il richiamo contenuto nell’art. 32, comma 25, del D.L.  n. 269/2003) &#8211;  fatti salvi i casi di domande palesemente infondate (Consiglio Stato, Sez. V, 3 agosto 2004, n. 5412) &#8211;  fino alla definizione di tale domanda opera la sospensione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla repressione degli abusi edilizi (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2005, n. 760). Pertanto la legittimazione del proprietario confinante a ricorrere ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 1034/1971 avverso il silenzio inadempimento serbato dal Comune sulla domanda di condono presentata dal responsabile dell’abuso edilizio deriva proprio dal fatto che tale silenzio preclude all’Amministrazione comunale di agire per la repressione dell’abuso edilizio.<br />
Ne consegue che &#8211; potendosi ritenere implicita nella diffida presentata dai ricorrenti  in data 9 maggio 2006 anche una richiesta di rimozione di ogni elemento ostativo alla repressione dell’abuso edilizio denunciato &#8211; la mera pendenza di una richiesta di condono relativa a tale abuso non potrebbe, di per sé,  incidere sull’obbligo del Comune Napoli di esercitare &#8211; previa definizione della domanda di condono &#8211; i poteri allo stesso attribuiti dall’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 proprio perché il termine per la definizione delle domande di condono presentate ai sensi della legge n. 326/2003 risulta oramai scaduto.</p>
<p>4.	Stante quanto precede, risulta evidente la fondatezza della pretesa azionata dai ricorrenti. Infatti l’esistenza dell’abuso edilizio posto in essere dalla signora Viscovo e denunciato dai ricorrenti risulta chiaramente dal verbale della polizia municipale del 3 maggio 2006, ove viene espressamente indicato che trattasi di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo.<br />	<br />
	Il presente gravame deve quindi essere accolto e, per l’effetto, si deve ordinare al  Responsabile del Servizio Antiabusivismo del Comune di Napoli di adottare un provvedimento espresso sulla diffida presentata dai ricorrenti in data 9 maggio  2006, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza.<br />	<br />
Inoltre, per il caso in cui l’Amministrazione intimata dovesse rimanere inadempiente oltre il predetto termine, il Collegio nomina sin da ora un Commissario ad acta, nella persona del Dirigente coordinatore dell’Area Pianificazione Territorio ed Urbanistica della Provincia di Napoli, che provvederà sulla predetta istanza su richiesta di parte ricorrente,  e liquida in favore del Commissario ad acta, a titolo di acconto per l’attività da svolgere, la somma di euro 500,00, con onere a carico del Comune di Napoli, rinviando la determinazione definitiva alla presentazione di apposita relazione sull’attività svolta.<br />
5.	Le spese di giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5928/2006, lo accoglie in parte e, per l’effetto, ordina al Responsabile del Servizio Antiabusivismo del Comune di Napoli di adottare un provvedimento espresso sulla diffida  presentata dai ricorrenti in data 9 maggio  2006.<br />
Nomina sin da ora, per il caso in cui l’Amministrazione intimata dovesse rimanere inadempiente oltre il predetto termine, Commissario ad acta il dirigente coordinatore dell’Area Pianificazione Territorio ed Urbanistica della Provincia di Napoli che provvederà sulla predetta istanza su richiesta di parte ricorrente. <br />
Liquida in favore del Commissario ad acta, a titolo di acconto per l’attività da svolgere, euro 500,00 (euro cinqucento/00), con onere a carico del Comune di Napoli, rinviando la determinazione definitiva alla presentazione di apposita relazione sull’attività svolta. <br />
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del  6 dicembre  2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-29-1-2007-n-742/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.742</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.748</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-29-1-2007-n-748/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-29-1-2007-n-748/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-29-1-2007-n-748/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.748</a></p>
<p>Pres. Guerriero, est. Passerelli Di Napoli. Telecom Italia Mobile S.p.A. (Avv. G. Zucchi) c. Comune di Apice (n.c.). in tema di presentazione DIA finalizzata alla realizzazione di un impianto di telefonia mobile 1. Edilizia ed Urbanistica – Provvedimento con cui il Comune dichiara di non poter assentire la denuncia di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-29-1-2007-n-748/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.748</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-29-1-2007-n-748/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.748</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guerriero, est. Passerelli Di Napoli.<br /> Telecom Italia Mobile S.p.A. (Avv. G. Zucchi) c. Comune di Apice (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>in tema di presentazione DIA finalizzata alla realizzazione di un impianto di telefonia mobile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed Urbanistica – Provvedimento con cui il Comune dichiara di non poter assentire la denuncia di inizio attività presentata per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile – Non preceduto dalla notifica del provvedimento di preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L.n. 241/1990 – Illegittimità – Va dichiarata.</p>
<p>2. Edilizia ed Urbanistica – Provvedimento con cui il Comune dichiara di non poter assentire la denuncia di inizio attività – Motivata con riferimento con riferimento alla mancata adozione del regolamento comunale in materia di istallazione di impianti di telefonia mobile – Illegittimità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione dichiara di non poter assentire la DIA presentata per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile che non sia preceduto dalla comunicazione di preavviso di rigetto dell’istanza dal momento che l’osservanza della disposizione di cui all’art. 10 bis si impone anche nei procedimenti di cui all’art. 87 D.L.vo n. 259/03.</p>
<p>2. Va annullato il provvedimento con cui l’Amministrazione dichiara di non poter assentire la DIA presentata per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile motivato con riferimento alla mancata adozione del regolamento comunale in materia di istallazione di impianti di telefonia mobile, per il quale non sia fissato il termine finale per l’adozione,  poiché, in questo modo, si sospenderebbe sine die la possibilità di rilascio della DIA stessa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Sentenze:    748  /2007<br />
Registro Generale:	8165/2006 																																																																																												</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA <br />
NAPOLI &#8211; SETTIMA   SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
FRANCESCO GUERRIERO                           Presidente;<br />
ARCANGELO MONACILIUNI                      Cons.;<br />
GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI    Ref. , relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Ex art. 26, comma 5, legge 1034/1971, e succ. mod. e int. nella Camera di Consiglio  del <b> 17 Gennaio 2007<br />
Visto il ricorso 8165/2006  proposto da:</p>
<p><b>TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.</b><br />
rappresentato e difeso da:ZUCCHI GIOVANNI<br />
con domicilio eletto in NAPOLI,  via Parmenide n. 23 c/o avv. Ida Di Vicino</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI APICE </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, br>del provvedimento n. 7312 prot. del 05.10.06 con cui il Dirigente dell’U.T.C. ha dichiarato di non poter assentire la DIA presentata dalla ricorrente per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
Udito il relatore Ref. GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI  <br />
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;</p>
<p><B>PREMESSO</B> che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 26 comma 5 della legge 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni, il contraddittorio risulta correttamente instaurato, i procuratori delle parti, sentiti in camera di consiglio, hanno acconsentito alla immediata decisione nel merito della causa, che appare matura per la decisione;<br />
<B>RILEVATO </B>che la parte ricorrente di aver presentato una DIA in data 12.09.06 per l&#8217;istallazione di un impianto di telefonia mobile su un suolo sito in via S. Donato n. 14; che tuttavia il Comune emetteva l&#8217;atto impugnato; <br />
che pertanto la ricorrente impugnava tali provvedimenti, ritenendoli illegittimi per i seguenti motivi: 1) eccesso di potere, atteso che il diniego è fondato sulla presunta necessità di approvazione del Regolamento comunale in materia di istallazione di impianti di telefonia mobile; in realtà tale previa approvazione non è affatto necessaria, esistendo un’esaustiva disciplina (dettata dal Codice delle comunicazioni); sicché i Comuni possono e debbono assentire gli impianti anche indipendentemente dall’approvazione del Regolamento; 2) violazione dell&#8217;art. 10 bis l. n. 241/90, attesa l&#8217;omessa comunicazione, prima dell&#8217;adozione del provvedimento di diniego, dei motivi che ostano all&#8217;accoglimento della domanda; 3) la sospensione non può essere ordinata sine die; sul punto occorre osservare che nel provvedimento impugnato è indicato un termine (30.11.06) per l’elaborazione del Regolamento, ma non per la sua approvazione; sicché, se si ritenesse la previa approvazione del Regolamento indispensabile per il rilascio della DIA, l’effetto sarebbe una paralisi sine die della procedura, che al contrario il legislatore vuole semplificata ed accelerata;<br />
<B>CONSIDERATO </B>che il ricorso è palesemente fondato, atteso che, come da costante giurisprudenza, l’osservanza della disposizione di cui all’art. 10 bis si impone anche nei procedimenti di cui all’art. 87 D.L.vo n. 259/03 e che l’Amministrazione, prima dell&#8217;adozione del provvedimento negativo, non ha comunicato all&#8217;istante i motivi che ostano all&#8217;accoglimento della domanda;<br />
che, inoltre, è illegittima la sospensione sine die, sicché, come ripetutamente affermato da questo Tribunale, il Comune non può bloccare le istallazioni in attesa dell’adozione di un regolamento; che, nel caso di specie, il termine (30.11.06) è stato indicato per l’elaborazione del regolamento, ma non per la sua approvazione;<br />
<B>CHE</B> gli altri motivi possono ritenersi assorbiti; <br />
<B>RITENUTO, </B>pertanto, che il ricorso vada accolto;<br />
<B>CHE</B> le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Settima Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:<br />
1.	Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;<br />	<br />
2.	Condanna il Comune di Apice a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.500 (millecinquecento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17.01.2007.</p>
<p>Francesco Guerriero	            Presidente<br />	<br />
Guglielmo Passarelli di Napoli	Estensore</p>
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