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	<title>29/07/2024 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29/07/2024 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;obbligo per la p.a. di motivare, in vigenza di una graduatoria concorsuale, la scelta di coprire i posti vacanti senza attingere dalla medesima.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-per-la-p-a-di-motivare-in-igenza-di-una-graduatoria-concorsuale-la-scelta-di-coprire-i-posti-vacanti-senza-attingere-dalla-medesima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 09:04:27 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-per-la-p-a-di-motivare-in-igenza-di-una-graduatoria-concorsuale-la-scelta-di-coprire-i-posti-vacanti-senza-attingere-dalla-medesima/">Sull&#8217;obbligo per la p.a. di motivare, in vigenza di una graduatoria concorsuale, la scelta di coprire i posti vacanti senza attingere dalla medesima.</a></p>
<p>Concorso &#8211; Graduatoria concorsuale &#8211; Vigenza &#8211; Copertura dei posti vacanti mediante nuovo concorso &#8211; Obbligo di motivazione. Riaffermata la natura discrezionale delle scelte organizzative in materia assunzionale, va richiamato il principio, affermato dal pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in vigenza di una graduatoria concorsuale, ove l’Amministrazione decida di provvedere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-per-la-p-a-di-motivare-in-igenza-di-una-graduatoria-concorsuale-la-scelta-di-coprire-i-posti-vacanti-senza-attingere-dalla-medesima/">Sull&#8217;obbligo per la p.a. di motivare, in vigenza di una graduatoria concorsuale, la scelta di coprire i posti vacanti senza attingere dalla medesima.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-per-la-p-a-di-motivare-in-igenza-di-una-graduatoria-concorsuale-la-scelta-di-coprire-i-posti-vacanti-senza-attingere-dalla-medesima/">Sull&#8217;obbligo per la p.a. di motivare, in vigenza di una graduatoria concorsuale, la scelta di coprire i posti vacanti senza attingere dalla medesima.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Graduatoria concorsuale &#8211; Vigenza &#8211; Copertura dei posti vacanti mediante nuovo concorso &#8211; Obbligo di motivazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Riaffermata la natura discrezionale delle scelte organizzative in materia assunzionale, va richiamato il principio, affermato dal pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in vigenza di una graduatoria concorsuale, ove l’Amministrazione decida di provvedere alla copertura dei posti vacanti senza attingere dalla medesima, deve solo adeguatamente motivare in ordine alle ragioni che l’hanno indotta ad effettuare tale scelta in luogo del ricorso allo scorrimento della graduatoria.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Russo &#8211; Est. Russo</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1346 del 2023 proposto da Antonio D’Amico, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Scarano, con domicilio digitale come da P.E.C. avvscarano@pec.giuffre.it;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Nocera Inferiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da P.E.C. criscuolo.sabato@legalmail.it;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Lanzuise, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>quanto al ricorso introduttivo,</em></p>
<p style="text-align: justify;">per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:</p>
<p style="text-align: justify;">– della delibera n. 173/2023 adottata dalla Giunta municipale del Comune di Nocera Inferiore, avente ad oggetto il “Piano Triennale Assunzioni 2023-2025”;</p>
<p style="text-align: justify;">– della determinazione dirigenziale prot. n. 1790/2023, col relativo avviso pubblico di selezione, adottata dal dirigente del Settore Affari Generali del Comune di Nocera Inferiore con la quale è stata bandita, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la procedura selettiva per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato per la copertura del posto di dirigente tecnico del Settore Territorio e Ambiente;</p>
<p style="text-align: justify;">nonché per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Nocera Inferiore di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui al bando di concorso approvato con determina n. 384 del 19 agosto 2022, per il posto di Dirigente del Settore Territorio e Ambiente;</p>
<p style="text-align: justify;">quanto ai motivi aggiunti, notificati e depositati il 9.4.2024, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:</p>
<p style="text-align: justify;">– della delibera n. 100 del 5.4.2024 adottata dalla Giunta municipale del Comune di Nocera Inferiore recante l’approvazione del P.I.A.O. 2024/26;</p>
<p style="text-align: justify;">– del P.I.A.O., allegato alla citata delibera di Giunta, e dei relativi Piani che nello stesso confluiscono, nella parte in cui ledono gli interessi del ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">– per quanto di interesse, della delibera di Consiglio comunale n. 2 del 15 marzo 2024, di approvazione del bilancio pluriennale 2024/2026, della delibera di Giunta municipale n. 99 del 5 aprile 2024, di approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2024/2026 nonché di ogni altro atto anteriore, successivo, connesso e conseguenziale, ivi compresa la delibera di Consiglio comunale n. 33 del 28 dicembre 2023;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il decreto monocratico n. 344 dell’11 settembre 2023;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l’ordinanza cautelare n. 382 dell’11 ottobre 2023;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti i motivi aggiunti;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l’ordinanza cautelare n. 154 dell’8 maggio 2024;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti di causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza pubblica del giorno 16 luglio 2024 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il ricorrente ha esposto di aver partecipato alla procedura di reclutamento indetta con la determinazione n. 66/2021 del Settore Affari Generali del Comune di Nocera Inferiore, per la copertura a tempo pieno e indeterminato della posizione di dirigente tecnico del Settore Territorio e Ambiente, collocandosi al secondo posto nella graduatoria finale approvata con atto n. 384 del 19 agosto 2022. Ha soggiunto che, dopo alcuni mesi di regolare servizio presso l’Ente comunale, il primo classificato, arch. Giovanni Lanzuise, ha rassegnato le proprie dimissioni, in quanto vincitore di altro concorso bandito dalla Regione Campania.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Successivamente, il Comune, con la determinazione del Settore AA.GG. n. 1790 del 6 settembre 2023, attuativa della delibera di Giunta n. 173/2023, anziché procedere allo scorrimento della graduatoria vigente e, comunque, senza motivare sulla mancata utilizzazione della stessa, ha avviato una procedura di selezione ai sensi dell’art. 110 d.lgs. n. 267/2000 per il conferimento di incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato per la copertura della stessa figura di Dirigente Tecnico, Settore Territorio e Ambiente, per la durata di anni 3, eventualmente prorogabili (comunque non oltre la scadenza del mandato del Sindaco).</p>
<p style="text-align: justify;">3. Quest’ultima scelta amministrativa è stata censurata dall’instante col ricorso introduttivo, affidato a due motivi di diritto così rubricati:</p>
<p style="text-align: justify;">I – “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 COST., 2, 3 E 7 L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I., 6 E 6-TER d.Lgs. n. 165/2001, ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITÀ, PERPLESSITÀ E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO”;</p>
<p style="text-align: justify;">II) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 COST., 2, 3 E 7 L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I., 110 D.LGS. 267/2000, 6 E 6 TER D.LGS. N. 165/2001, 16 BANDO DI GARA DI CUI ALLA DET. N. 384 DEL 19.8.2022 ED ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITÀ, PERPLESSITÀ E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO”.</p>
<p style="text-align: justify;">A detta dell’esponente, la delineata scelta della modalità assunzionale non avrebbe in alcun modo preso in considerazione la vigenza della graduatoria ove egli risulta utilmente collocato e avrebbe altresì generato una irragionevole manovra organizzativa a danno dell’interesse pubblico e privato, atteso che, per reperire le risorse necessarie all’esperimento della procedura ex art. 110 T.U.E.L., l’Ente avrebbe sospeso un parallelo iter già fissato per il profilo dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, assegnandovi, nelle more, personale ad interim. Si profilerebbe, pertanto, il vizio di eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche dell’irragionevolezza, del travisamento, della contraddittorietà e dello sviamento nonché il vizio di difetto di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Si è costituito in resistenza il Comune di Nocera Inferiore, chiedendo, in primo luogo, di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adìto T.A.R. a favore del G.O. – discorrendosi nel caso di specie di un preteso diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria concorsuale approvata il 19 agosto 2022 – e per difetto di legittimazione ed interesse ad agire in capo all’odierno ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, il Comune resistente ha difeso la legittimità del proprio operato, afferente a scelte ampiamente discrezionali, concludendo per il rigetto delle domande attoree siccome infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">5. In esito alla camera di consiglio del 10 ottobre 2023, è stata accolta la richiesta incidentale di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati col ricorso introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Successivamente, con delibera di Giunta n. 100 del 5 aprile 2024, il Comune ha approvato il Piano Integrato delle Attività ed Organizzazione 2024/2026 (P.I.A.O.) ove, tra le varie previsioni, ha deciso di riattivare la selezione a tempo determinato per la posizione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici e, contestualmente, di procrastinare la copertura del posto di dirigente del Settore Territorio e Ambiente all’anno 2025, per asserite ragioni di contenimento della spesa.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Anche quest’ultima delibera della Giunta comunale, unitamente agli altri atti indicati in epigrafe, è stata gravata con due doglianze contenute nei motivi aggiunti, notificati e depositati il 9 aprile 2024, così formulati in rubrica:</p>
<p style="text-align: justify;">I) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 COST., 2, 3 E 7 L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I., 6 E 6-TER d.Lgs. n. 165/2001, ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITÀ, PERPLESSITÀ E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO”;</p>
<p style="text-align: justify;">II) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 COST., 2, 3 E 7 L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I., 6 E 6-TER d.Lgs. n. 165/2001, ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITÀ, PERPLESSITÀ E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’instante ha lamentato che anche l’ulteriore azione dall’Amministrazione comunale sarebbe affetta dai medesimi vizi già denunciati e, in particolare, dal difetto di motivazione circa il mancato scorrimento della graduatoria approvata nel 2022; inoltre, al di là delle formali dichiarazioni, avrebbe avuto in realtà il fine sviato di impedire l’utilizzo dell’anzidetta graduatoria, così da giungere al termine ultimo di efficacia della stessa (agosto 2024) senza procedere all’assunzione del deducente in qualità di primo idoneo non vincitore.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Alla camera di consiglio del 7 maggio 2024 è stata accolta anche la domanda cautelare proposta coi motivi aggiunti mercé la sospensione dell’efficacia delle nuove determinazioni comunali.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Le parti hanno successivamente depositato articolate memorie difensive con le quali hanno insistito nelle rispettive richieste.</p>
<p style="text-align: justify;">10. All’udienza pubblica del 16 luglio 2024, sentite le parti presenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">11. Preliminarmente, si rivela priva di pregio l’eccezione formulata dalla difesa comunale sull’asserito difetto di giurisdizione di questo Tribunale, venendo chiaramente in rilievo la spendita di un potere pubblico discrezionale circa la scelta della modalità assunzionale e non il mero accertamento di un preteso diritto allo scorrimento della graduatoria, approvata con atto n. 384 del 19 agosto 2022, in cui il ricorrente è classificato al secondo posto. Come sostenuto dalla pacifica giurisprudenza, pienamente condivisa dal Collegio, la regola di riparto “rinviene una deroga, allorquando la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento con cui l’amministrazione opti per la copertura del posto vacante mediante il ricorso a procedure concorsuali ovvero con modalità diverse dal mero scorrimento, cosicché l’articolata contestazione investe l’esercizio del potere dell’Amministrazione di merito, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo e la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4 (Cassazione civile, sez. un., 15/02/2022, n. 4870)” (T.A.R. Campania – Napoli, sez. V, 24 maggio 2023, n. 3164).</p>
<p style="text-align: justify;">12. Va agevolmente disattesa anche l’eccezione di carenza di legittimazione ed interesse ad agire in capo all’odierno ricorrente, atteso che questi, primo idoneo non vincitore nella già citata graduatoria, è portatore di una posizione giuridica differenziata e qualificata che indubbiamente lo abilita ad impugnare gli atti lesivi del bene finale della vita cui aspira.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Coerentemente con quanto appena osservato in punto di giurisdizione, non può trovare favorevole ingresso in giudizio la domanda di accertamento dell’obbligo del Comune di Nocera Inferiore di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui al bando di concorso approvato con determina n. 384 del 19 agosto 2022, proposta contestualmente a quella principale di tipo impugnatorio. Invero, in subiecta materia non sussiste l’obbligo per l’Ente locale di utilizzare le graduatorie di cui dispone, ben potendo determinarsi nell’ottica di soddisfare diversamente le esigenze pubblicistiche, contemperandole con l’interesse privato.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Tanto premesso, venendo al merito della domanda impugnatoria, come integrata dai motivi aggiunti, la stessa è fondata, palesandosi la sussistenza del vizio di difetto di motivazione, già censurato dalla Sezione, ad una prima sommaria delibazione, in occasione delle due pronunce cautelari, sopra richiamate, le quali vanno integralmente confermate anche in questa sede.</p>
<p style="text-align: justify;">14.1. Riaffermata la natura discrezionale delle scelte organizzative in materia assunzionale, va richiamato il principio, affermato dal pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in vigenza di una graduatoria concorsuale, ove l’Amministrazione decida di provvedere alla copertura dei posti vacanti senza attingere dalla medesima, “deve solo adeguatamente motivare in ordine alle ragioni che l’hanno indotta ad effettuare tale scelta in luogo del ricorso allo scorrimento della graduatoria” (Consiglio di Stato, sez. IV, 29 aprile 2024, n. 3870).</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito, nitide risultano le lapidarie statuizioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011: “La decisione di “scorrimento”, quindi, poiché rappresenta un possibile e fisiologico sviluppo della stessa procedura concorsuale, attuativo dei principi costituzionali, non può essere collocata su un piano diverso e contrapposto rispetto alla determinazione di indizione di un nuovo concorso. Entrambi gli atti si pongono in rapporto di diretta derivazione dai principi dell’articolo 97 della Costituzione e, quindi, devono essere sottoposti alla medesima disciplina, anche in relazione all’ampiezza dell’obbligo di motivazione. In termini generali, poi, l’ampia portata dell’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi è ormai saldamente acquisita nel nostro ordinamento, già in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge n. 241/1990. Detto dovere motivazionale è particolarmente rilevante nei casi in cui l’amministrazione ha dinanzi a sé una pluralità di opzioni, le quali possono determinare costi economici ed amministrativi diversificati e quando deve comunque considerare le posizioni giuridiche di determinati soggetti, titolari di aspettative protette dall’ordinamento”. Continua l’Adunanza statuendo che: “Non può condividersi l’argomento secondo cui le decisioni organizzative dell’amministrazione, comprese quelle con cui si indice un nuovo concorso, afferendo al “merito”, non richiederebbero alcuna particolare motivazione. Detta tesi, infatti, trascura di considerare non solo il valore di principio dell’articolo 3 della legge n. 241/1990, ma anche la circostanza secondo cui le opzioni compiute dal soggetto pubblico in questo ambito hanno importanti ricadute in termini di efficacia ed efficienza e incidono, comunque, sulle aspettative e sugli interessi dei soggetti idonei (…) Il dovere di motivazione dell’atto di indizione del concorso, pertanto, rileva in una duplice direzione: – evidenzia l’interesse pubblico dell’amministrazione sotteso alla scelta compiuta; – indica l’attenta considerazione degli interessi giuridici facenti capo ai soggetti collocati in graduatorie ancora efficaci (…). Ne deriva, quindi, che sul piano dell’ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico”.</p>
<p style="text-align: justify;">14.2. Ebbene, alla luce delle illustrate direttrici ermeneutiche, nel caso di specie, con l’ordinanza n. 382 dell’11 ottobre 2023, nell’accogliere l’istanza cautelare, questa Sezione ha osservato che “la scelta amministrativa di indire una nuova procedura concorsuale e, dunque, di ricorrere all’istituto di cui all’art. 110, comma 1, TUEL., in luogo dello scorrimento della graduatoria vigente, non si rivela suffragata da idonea motivazione, apparendo evidente che non vi fosse alcuna necessità (né tantomeno è stata compiutamente giustificata) di sostituire la previsione del posto di Dirigente Settore Lavori Pubblici con quella di Dirigente Settore Territorio e Ambiente, da assumere con nuova procedura”; invero “nel provvedimento impugnato, alcun passaggio motivazionale è stato riservato: a) alla indicazione dei presupposti in base ai quali non sarebbe stata applicabile la graduatoria esistente, b) alla preesistenza di una graduatoria concorsuale per il posto di dirigente area Ambiente e Territorio a tempo pieno ed indeterminato, c) all’interesse pubblico prevalente per procedere alla modifica della pianta organica, alla indizione di una nuova procedura concorsuale, all’esborso di altre spese”.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’ordinanza n. 154 dell’8 maggio 2024, la Sezione ha poi reputato che “anche le delibere del Comune di Nocera Inferiore gravate coi motivi aggiunti siano affette da deficit della motivazione, circa la scelta di non procedere allo scorrimento della graduatoria nella quale è inserito il ricorrente, vizio già censurato dalla Sezione con l’ordinanza n. 382 dell’11.10.2023”.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, non è stato ragionevolmente spiegato dall’Amministrazione il motivo per il quale, dopo le dimissioni dell’arch. Lanzuise, originario vincitore del concorso, si è proceduto dapprima con l’emissione di un avviso pubblico ex art. 110 T.U.E.L. poi con la riorganizzazione della pianta organica, nonostante la vigenza della graduatoria e la previsione contenuta nell’art. 12 del relativo bando di concorso (adottato con determinazione Affari Generali n. 66/2021) secondo cui “la graduatoria conserva efficacia per il periodo previsto da norme di legge o regolamentari e, nello stesso arco temporale, potrà essere utilizzata sia per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato che per assunzioni a tempo determinato”. Peraltro lo stesso Comune aveva considerato che “per l’indispensabilità rispetto ai programmi dell’Ente l’Amministrazione ritiene necessario ed indifferibile conferire con immediatezza l’incarico di Dirigente Tecnico – Settore Territorio e Ambiente” (cfr. pag. 2 determinazione Affari Generali n. 1790/2023). Invero, la delibera di Giunta n. 173 del 19 luglio 2023 ha collocato le dimissioni dell’arch. Lanzuise nel novero delle “situazioni nuove e non prevedibili” legittimanti la modifica “in corso d’anno” del piano triennale assunzioni 2023/2025 e, conseguentemente, l’indizione della nuova procedura ex art. 110 T.U.E.L., ma ha omesso completamente, nelle dodici pagine in cui si sviluppa, la motivazione sul non utilizzo della graduatoria approvata con la determinazione Affari Generali n. 384/2022.</p>
<p style="text-align: justify;">14.3. Fermo il rilevato difetto di motivazione sotto il profilo appena delineato – che da solo consentirebbe l’annullamento dei provvedimenti in discussione – il Collegio osserva che le ulteriori ragioni prospettate dall’Amministrazione non risultano idonee a giustificare altrimenti la scelta organizzativa operata, la quale si palesa complessivamente illogica, contraddittoria e, persino, sintomatica di sviamento del potere.</p>
<p style="text-align: justify;">Per assicurare la fattibilità economica della scelta assunzionale, è stato traslato l’impegno finanziario già stanziato nel 2023 per la figura dirigenziale del Settore Lavori Pubblici (108.123,00 €) sulla figura dirigenziale del Settore Territorio e Ambiente da assumere a tempo determinato (cfr. tabelle indicate a pag. 10 della delibera G.M. n. 54/223 e a pag. 11 della delibera G.M. n. 173/2023). In sintesi, invece di garantire in tempi brevi e certi la copertura delle figure apicali de quibus, il Comune ha preferito operare con le evidenziate modalità lasciando medio tempore vacanti entrambe le posizioni e continuando ad usufruire degli incarichi ad interim di altri dirigenti: “con decreto n. 1 del 11.01.2023, nelle more dell’espletamento e della definizione della procedura selettiva per l’assunzione di una figura dirigenziale a tempo pieno ed indeterminato per il Settore LL.PP. – Patrimonio – Servizi Informativi ed al fine di garantire la continuità del Settore, nonché per evitare il blocco dell’azione amministrativa accordandola al principio di continuità della medesima azione ex art. 97 Cost., è stato conferito incarico dirigenziale ad interim a far data dal 10.01.2023 al Dirigente del Settore AA.GG.II., Dott.ssa…, limitatamente al servizio manutenzioni e cura della città, servizio cimitero, servizio sistemi informativi; ed al Dirigente del Settore EE.FF., Dott.ssa …, limitatamente al servizio patrimonio-gestione immobili – ERP” (pag. 6 delibera G.M. n. 173/2023).</p>
<p style="text-align: justify;">Dal perimetro dei divisati atti, emerge chiara la contraddittorietà dell’azione pubblicistica, che richiama l’indifferibilità e l’urgenza di ricoprire la figura dirigenziale del Settore Territorio e Ambiente e, contestualmente, attiva ex novo una selezione a tempo determinato, nonostante l’esistenza di un’utile graduatoria immediatamente disponibile, bloccando altresì la similare proceduta incardinata presso il Settore Lavori Pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, con la programmazione contenuta nel P.I.A.O. 2024/2026 (cfr. pagina 179), il Comune ha, da un lato, rivitalizzato la procedura di concorso a tempo determinato per la dirigenza del Settore Lavori Pubblici, ritenuto “strategico all’interno della mission dell’Ente”, e, dall’altro, sospeso l’iter d’assegnazione del dirigente al Settore Territorio e Ambiente, per il solo anno 2024, “in considerazione delle prioritarie esigenze dell’Ente surrichiamate e delle risorse finanziarie disponibili, di programmare per il 2025 la copertura del posto di Dirigente del Settore Territorio e Ambiente (continuando nell’attualità ad avvalersi della copertura del posto con l’incarico ad interim ai Dirigenti dipendenti a tempo indeterminato dell’ente)”. Ciò in elusione della prima pronuncia cautelare di questo T.A.R., non avendo la P.A. ponderato, neppure in tal sede, l’interesse degli idonei collocati nella graduatoria in argomento e stabilendo, paradossalmente, di assegnare la figura dirigenziale al detto Settore nel 2025, allorquando la suindicata graduatoria avrà ormai perso efficacia, scadendo ad agosto 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">Né vale richiamare le esigenze del settore PNNR, inerenti la digitalizzazione, che certamente non investe, in via esclusiva, il Settore Lavori Pubblici, ma tutti i settori dell’Ente (insediamenti produttivi, recupero dei tributi, controllo della viabilità, sicurezza del territorio, servizi alla cittadinanza, etc.).</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, irragionevolmente, il posto di Dirigente del Settore Ambiente e Territorio a tempo pieno ed indeterminato è stato cancellato (con la delibera di G.M. n. 173/2023) solo per un anno, fino al termine del 2024, per poi essere nuovamente previsto a partire dal 2025 ossia quando l’interesse del ricorrente a conseguire il bene della vita cui aspira sarebbe irrimediabilmente frustrato.</p>
<p style="text-align: justify;">15. In conclusione, alla stregua di tutte le considerazioni fin qui svolte, i provvedimenti impugnati risultano viziati da difetto di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità e vanno pertanto annullati nei limiti dell’interesse del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">16. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sede staccata di Salerno – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, come integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua i provvedimenti gravati.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Comune di Nocera Inferiore a rimborsare alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in € 2.000,00 (duemila), oltre accessori, come per legge, ed oltre alla refusione del contributo unificato.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16 luglio 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Pierluigi Russo, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Pierluigi Buonomo, Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Michele Di Martino, Referendario</p>
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