<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>29/03/2023 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/29-03-2023/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/29-03-2023/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Mar 2023 11:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>29/03/2023 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/29-03-2023/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sul criterio del prezzo di più basso per la selezione delle offerte.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-criterio-del-prezzo-di-piu-basso-per-la-selezione-delle-offerte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 11:02:51 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=87468</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-criterio-del-prezzo-di-piu-basso-per-la-selezione-delle-offerte/">Sul criterio del prezzo di più basso per la selezione delle offerte.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Criteri di selezione delle offerta &#8211; Criterio del prezzo di più basso &#8211; Ammissibilità &#8211; Condizioni. Nelle gare pubbliche, la scelta del minor prezzo è ammissibile nelle procedure che sono, per loro natura, strettamente vincolate a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-criterio-del-prezzo-di-piu-basso-per-la-selezione-delle-offerte/">Sul criterio del prezzo di più basso per la selezione delle offerte.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-criterio-del-prezzo-di-piu-basso-per-la-selezione-delle-offerte/">Sul criterio del prezzo di più basso per la selezione delle offerte.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Criteri di selezione delle offerta &#8211; Criterio del prezzo di più basso &#8211; Ammissibilità &#8211; Condizioni.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nelle gare pubbliche, la scelta del minor prezzo è ammissibile nelle procedure che sono, per loro natura, strettamente vincolate a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per le quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate. In tali casi può prescindersi da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell’esecuzione, in quanto questa viene fissata inderogabilmente a priori dal committente nell’allegato tecnico. Per i contratti con caratteristiche standardizzate non vi è alcuna ragione né utilità di far luogo ad un’autonoma valutazione e valorizzazione degli elementi non meramente economici delle offerte, perché queste, proprio perché strettamente assoggettati allo standard, devono assolutamente coincidere tra le varie imprese.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Tallaro &#8211; Est. Bucca</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 350 del 2023, proposto da<br />
ICOA S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Gaetano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Florenza Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Magaldi Techno s.a.s. di Magaldi Ester &amp; C., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuliano Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">– della determinazione n. 179 del 10.2.2023 dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”, avente ad oggetto “<em>Aggiudicazione procedura aperta per la manutenzione degli impianti dei gas medicali presenti presso le strutture sanitarie Presidi Pugliese e De Lellis. RDO n. 3278783/2022 – CIG 9428221E16</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” e di Magaldi Techno s.a.s. di Magaldi Ester &amp; C.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con deliberazione n. 752 del 31 ottobre 2022, l’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” ha approvato una procedura a evidenza pubblica per l’aggiudicazione, secondo il criterio del minor prezzo, di un appalto avente ad oggetto il “<em>servizio di manutenzione programmata, preventiva e correttiva su guasto full risk dei 2 presidi ospedalieri dell’Azienda Pugliese Ciaccio di Catanzaro</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">All’esito dell’esame della documentazione amministrativa e delle offerte economiche presentate dalle ditte interessate, con determinazione n. 179 del 10 febbraio 2023, l’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” ha aggiudicato l’appalto alla Magaldi Techno s.a.s. di Magaldi Ester &amp; C.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, la ICOA s.r.l., terza classificata nella graduatoria finale, censurandolo sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la società lamenta che l’aggiudicazione sia avvenuta, senza adeguata motivazione, sulla base del criterio del minor prezzo, anziché quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (come avrebbe, invece, richiesto la natura ad alta intensità di manodopera del servizio oggetto dell’appalto).</p>
<p style="text-align: justify;">Resistono al ricorso l’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” e la Magaldi Techno s.a.s. di Magaldi Ester &amp; C., eccependone preliminarmente l’inammissibilità e deducendo la sua infondatezza nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Formulato avviso di eventuale definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., alla camera di consiglio del 22 marzo 2023, la causa è stata posta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è infondato, ragion per cui il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare formulata dall’Amministrazione resistente e dalla società controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 95, comma 4, lett. b), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 prevede che, per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, possa essere utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, l’appalto ha ad oggetto il servizio di “<em>manutenzione programmata e correttiva su guasto full risk</em>” dei due Presidi Ospedalieri dell’Azienda “Pugliese Ciaccio”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il capitolato speciale della gara precisa che sono compresi nell’appalto tutti i servizi, i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per l’effettuazione delle manutenzioni e/o adeguamenti degli impianti, al fine di ridurre al minimo il rischio clinico legato al loro utilizzo e tutelare la sicurezza del personale utilizzatore e dei pazienti dell’azienda (art. 1).</p>
<p style="text-align: justify;">Trattasi di prestazioni di servizi senz’altro standardizzate, non essendo nemmeno astrattamente ammissibili possibili miglioramenti, personalizzazioni o aggiunte che possano portare a diversificazioni tali da meritare una valutazione tecnica specifica del contenuto e delle caratteristiche degli interventi.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che:</p>
<p style="text-align: justify;">– proprio con riferimento al servizio di riparazione, manutenzione e revisione, “<em>tali prestazioni “hanno natura standardizzata e ripetitiva, essendo connotate dalla routinarietà degli interventi (non aventi contenuto tecnologico né alcun carattere innovativo o latu sensu creativo)</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">– inoltre, “<em>nelle gare pubbliche, la scelta del minor prezzo è ammissibile nelle procedure che sono, per loro natura, strettamente vincolate a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per le quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate. In tali casi può prescindersi da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell’esecuzione, in quanto questa viene fissata inderogabilmente a priori dal committente nell’allegato tecnico. Per i contratti con caratteristiche standardizzate non vi è alcuna ragione né utilità di far luogo ad un’autonoma valutazione e valorizzazione degli elementi non meramente economici delle offerte, perché queste, proprio perché strettamente assoggettati allo standard, devono assolutamente coincidere tra le varie imprese” (T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 31/01/2019, n. 126)</em>” (T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. II, 6 aprile 2021, n. 367).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, all’art. 1 del capitolato speciale dell’appalto viene precisato che le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per l’effettuazione delle manutenzioni e/o adeguamenti degli impianti di cui sopra dovranno avvenire “<em>secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative stabilite dal presente Capitolato speciale d’appalto, del quale l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché dalle indicazioni del fabbricante dei dispositivi medici e dalle norme di riferimento</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, nel disciplinare di gara, l’incidenza della manodopera sul totale dei costi del servizio è indicata nel 40,00% dell’importo complessivo del contratto (ossia € 77.000,00 su un importo annuale di € 175.000,00).</p>
<p style="text-align: justify;">L’incidenza è, quindi, inferiore al 50%, previsto dall’art. 50 del D. lgs. n. 50/2016 come limite quantitativo per qualificare un appalto come ad alta intensità di manodopera.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto chiarito, ritiene il Collegio che sia legittima – e adeguatamente motivata dalla lettura congiunta degli atti della procedura – la scelta dell’Amministrazione di aggiudicazione della gara secondo il criterio del prezzo più basso.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, trattasi di un appalto avente ad oggetto interventi di manutenzione di mezzi, in cui gli elementi della manodopera e dell’aspetto tecnologico si pongono quali voci inferiori, essendo l’elemento prevalente e determinante rappresentato da prestazioni di carattere standardizzato in cui rileva semplicemente il costo dei pezzi di ricambio, aventi caratteristiche fisse e standard, con prezzi conosciuti e fissati da tariffari di mercato (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) Sez. I, 6 marzo 2018, n. 2528).</p>
<p style="text-align: justify;">Anche le Linee Guida di Anac consentono, d’altra parte, il ricorso al criterio del prezzo più basso per l’affidamento di servizi caratterizzati da elevata ripetitività, destinati a soddisfare esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltanti, nel cui ambito, possono essere ricompresi anche quelli oggetto del presente giudizio, come desumibile dal capitolato speciale, che descrive le prestazioni che ne formano oggetto (cfr. T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 6 dicembre 2021, n. 2718).</p>
<p style="text-align: justify;">Per le ragioni esposte, il ricorso non merita accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Parimenti infondata la domanda di risarcimento, peraltro, formulata in maniera generica.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” e della società Magaldi Techno s.a.s. di Magaldi Ester &amp; C., che liquida nella misura complessiva di € 6.000,00 per ciascuna, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Tallaro, Presidente FF</p>
<p style="text-align: justify;">Alberto Ugo, Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Manuela Bucca, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-criterio-del-prezzo-di-piu-basso-per-la-selezione-delle-offerte/">Sul criterio del prezzo di più basso per la selezione delle offerte.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
