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	<title>29/02/2024 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla necessità del rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una piscina interrata.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 10:45:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-necessita-del-rilascio-del-permesso-di-costruire-per-la-realizzazione-di-una-piscina-interrata/">Sulla necessità del rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una piscina interrata.</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; Piscina interrata &#8211; Realizzazione &#8211; Natura giuridica &#8211; Nuova costruzione &#8211; Necessità del permesso di costruire. La realizzazione di una piscina interrata integra intervento di nuova costruzione e necessita del previo rilascio del permesso di costruire. Infatti, la realizzazione della stessa non può essere attratta alla categoria</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-necessita-del-rilascio-del-permesso-di-costruire-per-la-realizzazione-di-una-piscina-interrata/">Sulla necessità del rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una piscina interrata.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Piscina interrata &#8211; Realizzazione &#8211; Natura giuridica &#8211; Nuova costruzione &#8211; Necessità del permesso di costruire.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La realizzazione di una piscina interrata integra intervento di nuova costruzione e necessita del previo rilascio del permesso di costruire. Infatti, la realizzazione della stessa non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, in quanto non è necessariamente complementare all’uso delle abitazioni e non è solo una attrezzatura per lo svago, ma integra gli estremi della nuova costruzione, in quanto dà luogo ad una struttura edilizia che incide invasivamente sul sito di relativa ubicazione, e postula, pertanto, il previo rilascio dell’idoneo titolo <em>ad aedificandum</em>, costituito dal permesso di costruire.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Passarelli Di Napoli &#8211; Est. Amorizzo</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1976 del 2019, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Stallone, Filippo Gallina e Filippo Ficano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Stallone in Palermo, via Nunzio Morello n.40;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento:</em></p>
<p style="text-align: justify;">– della nota-OMISSIS- dell’Ufficio Sportello Unico Edilizia del Comune di Palermo che esprime parere negativo alla SCIA presentata dai Sig.ri -OMISSIS- per la realizzazione di una piscina interrata e locali tecnici interrati nel terreno sito in via -OMISSIS-, identificato in Catasto al foglio-OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">– di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-<em>bis</em>, cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 gennaio 2024 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso in trattazione, le parti ricorrenti hanno impugnato la nota-OMISSIS- con cui l’Ufficio Sportello Unico Edilizia del Comune di Palermo ha espresso parere negativo alla SCIA presentata dai ricorrenti per la realizzazione di una piscina e locali tecnici interrati nel terreno sito a Palermo in via -OMISSIS-, identificato in Catasto al foglio-OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti hanno chiesto, altresì, l’accertamento e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente ai sensi dell’art. 30 c.p.a. e 2058 c.c., e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti premettono di aver presentato in data -OMISSIS-una SCIA (prot. -OMISSIS-) per la realizzazione di una piscina ad uso privato a servizio delle unità residenziali, delle dimensioni di metri 10 per 5 ed una volumetria complessiva inferiore ai 220 mc, nonché di un corpo tecnico interrato destinato ad ospitarne i motori.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso dei ricorrenti la piscina avrebbe dimensioni compatibili con i limiti di pertinenzialità fissati dal Regolamento edilizio comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciononostante, e benché fosse già decorso il termine di trenta giorni previsto per l’esercizio dei poteri inibitori, il Comune di Palermo ha adottato l’impugnato provvedimento inibitorio degli effetti della S.C.I.A, ritenendo che l’intervento sarebbe “<em>in contrasto con l’art 17 delle N.T.A. del P.R.G. nella considerazione che è ammessa esclusivamente l’edificazione di manufatti residenziali e strutture connesse all’attività produttiva, limitatamente al fabbisogno agricolo” e che la realizzazione di una piscina non sarebbe “attuabile tramite S.C.I.A., ai sensi dell’art 22 del D.P.R. 380/2001”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento per i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 comma 6 bis L. 241/90 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23 comma 6 del D.P.R. n. 380/2001 – Violazione dell’art. 53 D.P.R. 445/200, dell’art. 40 bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale e delle regole tecniche di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013: il provvedimento inibitorio sarebbe tardivo in quanto emesso dopo la scadenza del termine di trenta giorni previsto dal comma 3, dell’art. 19 L. 241/90 e senza l’avvio di un procedimento di secondo grado volto al suo ritiro in autotutela. La mera adozione del provvedimento entro il suddetto termine non è sufficiente ad impedire il consolidamento della S.C.I.A., poiché l’art. 21 bis della L. 241/90, sancisce il principio generale di recettizietà dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato.</p>
<p style="text-align: justify;">La data di adozione dell’atto impugnato, inoltre, sarebbe incerta, in quanto carente di protocollo informatico.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla compatibilità della piscina interrata con la destinazione agricola del terreno, si afferma che l’opera avrebbe natura pertinenziale non essendo, dunque, idonea ad influire sull’assetto agricolo del territorio.</p>
<p style="text-align: justify;">III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-<em>bis</em> L. n. 241/1990 – Lesione del diritto alla partecipazione al procedimento. L’Amministrazione non avrebbe preventivamente comunicato ai ricorrenti il preavviso di rigetto, impedendo agli odierni ricorrenti la partecipazione al procedimento mediante presentazione di memorie e documenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune di Palermo, benché ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2024, svoltasi in modalità telematica, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il ricorso non è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">2. In via preliminare occorre osservare che il provvedimento inibitorio impugnato presenta una duplice motivazione: il contrasto dell’opera con la destinazione urbanistica dell’area e la insufficienza della S.C.I.A. quale titolo abilitativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per costante orientamento giurisprudenziale, in caso di provvedimento plurimotivato è sufficiente a sorreggerne la legittimità anche una sola delle ragioni espresse, “<em>con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento, sicché il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze.” </em>(<em>ex multis,</em> Consiglio di Stato sez. III, 16/06/2023, n.5964)</p>
<p style="text-align: justify;">3. Il secondo dei due rilievi ostativi all’efficacia della S.C.I.A. (la necessità di un permesso di costruire) è da ritenersi immune alle censure articolate da parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il più recente indirizzo di questo T.A.R., la realizzazione di una piscina interrata integra intervento di nuova costruzione e necessita del previo rilascio del permesso di costruire (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 2 maggio 2023, n. 1486/23, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 2 maggio 2022, n. 1471).</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti “<em>La realizzazione della stessa non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, in quanto non è necessariamente complementare all’uso delle abitazioni e non è solo una attrezzatura per lo svago, ma integra gli estremi della nuova costruzione, in quanto dà luogo ad una struttura edilizia che incide invasivamente sul sito di relativa ubicazione, e postula, pertanto, il previo rilascio dell’idoneo titolo ad aedificandum, costituito dal permesso di costruire (T.A.R. Salerno, sez. II, 10/11/2020, n.1631)”</em> (T.A.R. Napoli, sez. VI, 07/01/2022, n.105). T.A.R. Piemonte, sez. II, 2 agosto 2022, n. 703; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 3 giugno 2022, n.1508).</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto basta a superare i rilievi formulati con il primo motivo, atteso che gli effetti connessi al decorso del termine di cui all’art. 19, comma 3, L. 241/90 presuppongono che l’intervento edilizio sia assoggettato al regime della S.C.I.A., non potendo invece prodursi in presenza di interventi non sussumibili all’interno del suddetto paradigma legale.</p>
<p style="text-align: justify;">Trattandosi di opera non assoggettabile al regime della S.C.I.A., non rileva indagare sulla tempestività del provvedimento inibitorio impugnato rispetto al termine di cui all’art. 19, comma 3, L. 241/90, dovendo ad esso riconoscersi natura di atto dichiarativo dell’inefficacia della S.C.I.A. in quanto titolo non idoneo a legittimare l’opera.</p>
<p style="text-align: justify;">4. L’insufficienza del titolo edilizio presentato dai ricorrenti basta a sostenere la legittimità del provvedimento, trattandosi di circostanza assorbente, rispetto alla quale neppure rileva la mancata comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto espressione di attività amministrativa interamente vincolata.</p>
<p style="text-align: justify;">5. L’insussistenza dei vizi dedotti con la domanda di annullamento determina la necessaria reiezione della domanda risarcitoria, per l’assorbente ragione dell’inconfigurabilità, a fronte di un provvedimento esente dai vizi dedotti, del presupposto dell’”antigiuridicità” del danno lamentato.</p>
<p style="text-align: justify;">6. In conclusione, il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Nulla è a disporsi quanto alle spese di lite, stante la contumacia del Comune.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla dispone per le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Marco Rinaldi, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore</p>
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