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	<title>28/9/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/9/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.744</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-744/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-744/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.744</a></p>
<p>Va sospeso il patentino per vendita tabacchi rilasciato dall’Azienda monopoli di Stato al controinteressato, se non risulta dato avviso ex art. 7 ss. L. 241/90 al ricorrente, titolare della rivendita più vicina. Infatti, il titolare della rivendita di “appoggio” del patentino deve considerarsi come co-interessato e non già come contro-</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-744/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.744</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il patentino per vendita tabacchi rilasciato dall’Azienda monopoli di Stato al controinteressato, se non risulta dato avviso ex art. 7 ss. L. 241/90 al ricorrente, titolare della rivendita più vicina. Infatti, il titolare della rivendita di “appoggio” del patentino deve considerarsi come co-interessato e non già come contro- interessato (risultando in tal senso ovvio che il disposto di cui alla circolare 4/63406 del 25/9/2011 debba intendersi come riferito a rivendita ordinaria o speciale e non già all’ipotesi di rilascio di patentino); Considerato altresì che non risultano adeguatamente considerati e valutati i presupposti richiesti per il rilascio del patentino, sia in relazione al livello di saturazione della rete di vendita in rapporto alla popolazione residente, sia con riferimento all’interesse pubblico all’ampliamento della rete di distribuzione tenendo conto degli esercizi esistenti e della eventuale presenza di distributori automatici; Inoltre, non appare fondata l’eccezione di tardività del ricorso in relazione alla portata dubitativa e al chiaro tenore dell’istanza di accesso che ha preceduto il ricorso, atto comunque riferibile solo al procuratore della parte ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00744/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01188/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1188 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Antonio Catalano</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Gerardo Pedota e Rocco De Franchi, con domicilio eletto in Bari, presso lo studio dell’avv. Rocco De Franchi, alla via Devitofrancesco n. 21;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AAMS &#8211; Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato</b> e il <b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Planet Cafè dei Fratelli dell&#8217;Atti Antonio e Nicola S.n.c.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luigi D&#8217;Ambrosio, con domicilio eletto presso Luigi D&#8217;Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23;<br />
Francesco Abbruzzese; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del patentino rilasciato dall’A.A.M.S. – Ufficio Regionale per la Puglia- Bari, n. 800010/bt, rilasciato in data 05.04.2012, trasmesso ai controinteressati in data 17.04.2012, mai pubblicato e conosciuto dal ricorrente solo in esito all’accesso agli att<br />
&#8211; del provvedimento di accoglimento del 29.02.2012, atto n. 541, del Direttore dell’AAMS (conosciuto dal ricorrente solo in esito all’accesso agli atti del 14.06.2012);<br />	<br />
&#8211; del verbale di constatazione del 02.02.2012 dell’AAMS settore istituzioni e della relazione del servizio, per sopralluogo effettuato in pari data (atti conosciuti dal ricorrente solo in esito all’accesso agli atti del 14.06.2012);<br />	<br />
&#8211; ove occorra, delle note del 17 aprile 2012 (tutte con protocollo n. 24263) di trasmissione del citato provvedimento ai controinteressati, conosciute dal ricorrente solo in esito all’accesso agli atti del 14.06.2012;<br />	<br />
&#8211; e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;<br />	<br />
&#8211; nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall’odierno ricorrente con riserva di esatta quantificazione in corso di causa, ove occorra anche a mezzo di apposita c.t.u.;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AAMS &#8211; Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e di Planet Cafè dei Fratelli dell&#8217;Atti Antonio e Nicola S.n.c.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Gerardo Pedota, avv. Rocco De Franchi e avv. Luigi D&#8217;Ambrosio;	</p>
<p>Considerato che non appare fondata l’eccezione di tardività del ricorso in relazione alla portata dubitativa e al chiaro tenore dell’istanza di accesso, atto comunque riferibile solo al procuratore della parte ricorrente;<br />	<br />
Considerato – quanto al merito &#8211; che, dalla documentazione in atti e nei limiti della sommaria cognitio propria della presente fase cautelare, ricorrono nella specie i presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora, atteso che non risulta dato avviso ex art. 7 ss. L. 241/90 al ricorrente, che deve identificarsi come titolare della rivendita più vicina, dal momento che il sig. Abbruzzese, titolare della rivendita n. 2, essendo il titolare della rivendita di “appoggio” del patentino di cui si discute, deve considerarsi come co-interessato e non già come contro- interessato (risultando in tal senso ovvio che il disposto di cui alla circolare 4/63406 del 25/9/2011 debba intendersi come riferito a rivendita ordinaria o speciale e non già all’ipotesi di rilascio di patentino);<br />	<br />
Considerato altresì che non risultano adeguatamente considerati e valutati i presupposti richiesti per il rilascio del patentino, sia in relazione al livello di saturazione della rete di vendita in rapporto alla popolazione residente, sia con riferimento all’interesse pubblico all’ampliamento della rete di distribuzione tenendo conto degli esercizi esistenti e della eventuale presenza di distributori automatici;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari &#8211; Sezione Seconda &#8211; accoglie l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’efficacia dell’ impugnato provvedimento;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 30 maggio 2013.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio relative alla presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Sabato Guadagno, Presidente<br />	<br />
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Desirèe Zonno, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2012 n.16581</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-28-9-2012-n-16581/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-28-9-2012-n-16581/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2012 n.16581</a></p>
<p>KRIZIA SPA (Avv.ti L. Azzalena e G. Falini) c/ I.G. sulla determinazione e liquidazione degli oneri professionali in caso di successioni delle tabelle tariffarie Onorari professionali – Determinazione e liquidazione – Successione tabelle professionali – Individuazione tariffa applicabile – Completamento attività professionale In caso di successione di tariffe professionali e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-28-9-2012-n-16581/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2012 n.16581</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-28-9-2012-n-16581/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2012 n.16581</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">KRIZIA SPA (Avv.ti L. Azzalena e G. Falini) c/ I.G.</span></p>
<hr />
<p>sulla determinazione e liquidazione degli oneri professionali in caso di successioni delle tabelle tariffarie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Onorari professionali – Determinazione e liquidazione – Successione tabelle professionali – Individuazione tariffa applicabile – Completamento attività professionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di successione di tariffe professionali e qualora il compenso debba essere liquidato con criterio unitario, la tariffa applicabile è quella che vige alla data della conclusione dell’attività professionale, anche se l&#8217;esplicazione dell&#8217;attività ha avuto inizio quando era vigente altra tariffa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
FATTO</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il geometra I.G. otteneva, nei confronti di Emme Promozione s.r.l. (poi incorporata da Krizia S.p.A.) decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni professionali.<br />	<br />
Emme Promozione con citazione dell&#8217;11/10/1994 proponeva opposizione contestando che il professionista avesse svolto tutte le attività indicate e affermando che le attività effettivamente svolte erano già state retribuite con il pagamento di lire 68.000.000, a saldo.<br />	<br />
Con sentenza del 12/3/2003 il Tribunale di Tempio Pausania accoglieva parzialmente l&#8217;opposizione accertando in lire 62.449.440 il credito residuo del professionista.<br />	<br />
Krizia S.p.A., incorporante Emme Promozione s.r.l. proponeva appello deducendo, tra l&#8217;altro e per quanto qui interessa, che la parcella era stata emessa con riferimento alla tariffa professionale approvata il 6/12/1993, in epoca successiva al progetto esecutivo redatto nel 1987.<br />	<br />
I.G. si costituiva e chiedeva il rigetto dell&#8217;appello.<br />	<br />
La Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 22/3/2005 in parziale riforma della sentenza appellata condannava Krizia S.p.A. a pagare a I.G. la minor somma di lire 23.732.263 risultante dall&#8217;importo riconosciuto come dovuto al professionista, pari lire 91.732.263 (senza le voci &#8220;assistenza al collaudo&#8221; e &#8220;liquidazione&#8221; per mancata prova dell&#8217;espletamento di tali attività), detratte lire 68.000.000 che risultavano già corrisposte. La Corte territoriale rilevava:<br />	<br />
&#8211; che, la documentazione legittimamente prodotta in appello (trattando di processo instaurato prima dell&#8217;entrata in vigore della riforma del 1990)provava che il geometra aveva ininterrottamente svolto la sua attività fino al 3/9/1993 (in particolare valor<br />
&#8211; che la parcella poteva essere redatta sulla base delle tariffe vigenti al momento del completamento dell&#8217;attività professionale che aveva avuto la sua conclusione nel 1993;<br />	<br />
&#8211; che nella liquidazione della parcella, pertanto, non poteva applicarsi il <i>D.M. 6 dicembre 1993, n. 596</i>, ma doveva applicarsi la <i>L. n. 144 del 1949</i>, e successivi adeguamenti;<br />	<br />
&#8211; che, d&#8217;altra parte, la percentuale sull&#8217;importo delle opere non era variata rispetto alla tabella allegata alla Legge professionale;<br />	<br />
&#8211; che la sentenza di primo grado aveva riconosciuto come già corrisposto l&#8217;importo di lire 68.000.000. Krizia S.p.A. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi.<br />	<br />
I.G. è rimasto intimato.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Motivi della decisione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con il primo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato inserimento, tra le somme già corrisposte in pagamento al geometra, dell&#8217;importo di lire 8.100.000 per ritenuta di acconto asseritamente documentato in atti (allegati 11-a e 13 dell&#8217;atto di appello); deduce inoltre la violazione degli <i>artt. 112 e 115 c.p.c.</i>, per l&#8217;omessa decisione su due capi di appello, nei quali si chiedeva darsi atto del pagamento di lire 8.100.000 per ritenuta di acconto.<br />	<br />
1.1 Il motivo è manifestamente infondato in quanto la cliente del professionista ha pagato all&#8217;erario somme a titolo di ritenuta di acconto quale sostituto di imposta del professionista e per tali somme il sostituto aveva omesso di esercitare la rivalsa (obbligatoria) al momento del pagamento del compenso. Il <i>D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 64, comma 1</i>, definisce il sostituto d&#8217;imposta come colui che &#8220;in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri&#8230; ed anche a titolo di acconto&#8221;.<br />	<br />
L&#8217;obbligo del sostituto è infatti previsto per agevolare la riscossione e l&#8217;accertamento degli obblighi del percettore del reddito, pur rimanendo obbligato anche il sostituito, mentre il rapporto privatistico tra sostituto e sostituito è configurato in termini di rivalsa.<br />	<br />
Ciò comporta che il sostituto ha corrisposto la ritenuta all&#8217;Erario in adempimento di una obbligazione propria e tale adempimento non costituisce &#8220;pagamento&#8221; del debito nei confronti del professionista, ma determina, se del caso, il semplice diritto alla rivalsa.<br />	<br />
Ne discende che l&#8217;omessa motivazione è irrilevante in quanto non concerne un fatto decisivo per il giudizio (v. <i>art. 360 c.p.c.</i>, n. 5) e non sussiste omessa pronuncia in quanto la somma successivamente pagata, corrispondente all&#8217;importo dovuto per la ritenuta dapprima non effettuata, non era stata richiesta con domanda di restituzione, ma illegittimamente portata a deconto del credito del professionista quale (insussistente) pagamento.<br />	<br />
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione, la violazione e falsa applicazione della tabella H del D: 16/9/1982, della tabella H3 del <I>D.M. 407/88</I>; della tabella H4 del <I>D.M. 596/1993</I> e la &#8220;mancata valutazione delle differenze di percentuale riportate in dette tabelle&#8221;.<br />	<br />
La ricorrente assume che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che la percentuale sull&#8217;importo delle opere non sia variata rispetto alla tabella allegata alla legge professionale, mentre le tabelle H dei tariffari dei Geometri per gli anni 1982, 1988 e 1993 erano variati.<br />	<br />
3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione, la violazione <i>dell&#8217;art. 112 c.p.c.</i>, l&#8217;erronea applicazione retroattiva del tariffario 596/1993 e la violazione <i>dell&#8217;art. 11 disp. gen.</i>, e assume che sarebbe stato applicato proprio il tariffario di cui al <i>D.M. n. 596 del 1993</i>, che si affermava non doversi applicare e che la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi in merito a quale tariffario dovesse essere applicato.<br />	<br />
4. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente in quanto si risolvono nell&#8217;unitaria censura dell&#8217;entità della liquidazione calcolata sulla base della parcella tarata dall&#8217;ordine e che corrisponderebbe ai criteri stabiliti dal <i>D.M. n. 596 del 1993</i>, ma non a quelli stabiliti dal <i>D.M. 16 settembre 1982</i>, o dal <i>D.M. n. 407 del 1988</i>, che, per le voci riconosciute come dovute (progetto di massima, preventivo sommario, progetto esecutivo, direzione lavori), porterebbero a liquidazioni inferiori.<br />	<br />
Il secondo motivo è in parte inammissibile in quanto non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata nella quale, invece, si afferma che la liquidazione deve essere effettuata sulla base delle tariffe vigenti al momento del completamento dell&#8217;attività professionale (pag. 3 della sentenza), che si era svolta fino al 3/9/1993 (pag. 2 della sentenza) e che non potevano essere applicati gli adeguamenti disposti dal <i>D.M. 6 dicembre 1993, n. 596</i>, in quanto intervenuto successivamente al completamento dell&#8217;attività.<br />	<br />
Appare pertanto evidente che la Corte territoriale, rilevando che le attività erano state completate il 3/9/1993 ha ritenuto applicabile il <i>D.M. n. 407 del 1988</i>, e, quindi, è in discussione solo la corretta applicazione del suddetto D.M., mentre resta del tutto immotivata l&#8217;affermazione secondo la quale la Corte di Appello avrebbe applicato il D.M. del 1993.<br />	<br />
In ordine alla violazione dei criteri stabiliti dal <i>D.M. n. 407 del 1988</i>, nel secondo motivo non sono state svolte specifiche censure; le censure sono svolte nel terzo motivo che, tuttavia, è inammissibile nella parte in cui deduce l&#8217;omessa pronuncia sulla tariffa applicabile e l&#8217;erronea applicazione retroattiva della tariffa di cui al <i>D.M. n. 596 del 1993</i>, essendo invece certo, come detto, che la Corte distrettuale ha inteso applicare quello del 1988 e, quindi, non la tariffa del 1993 retroattivamente.<br />	<br />
Resta, quindi da esaminare il profilo dell&#8217;errata applicazione del <i>D.M. n. 407 del 1988</i>, in quanto la ricorrente deduce che la sua corretta applicazione avrebbe comportato la liquidazione di un onorario di lire 42.339.873, oltre maggiorazioni, mentre la Corte di Appello ha riconosciuto dovuto un onorario di lire 58.702.249 (previa deduzione delle voci assistenza al collaudo per lire 1.956.741 e liquidazione per lire 4.565.730, ritenute non dovute).<br />	<br />
Sotto questo profilo, la censura è inammissibile per genericità in quanto la società ricorrente si limita ad esporre e sviluppare un proprio calcolo dell&#8217;importo dovuto in base alla tariffa del 1988 senza tuttavia riportare i diversi importi che sono stati liquidati nella notula approvata dal Collegio dei geometri che è stata utilizzata dal giudice di appello per la determinazione del dovuto, dopo avere apportato alcune correzioni in riduzione; manca pertanto il parametro di riferimento per stabilire la violazione dei limiti tariffari massimi.<br />	<br />
5. Con il quarto motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione, la mancata valutazione delle prove prodotte in merito alla datazione della prestazione e la mancata applicazione del <i>D.M. 16 settembre 1982</i>; nel motivo si reitera la censura per la quale le prestazioni erano state svolte in data anteriore alla vigenza della tariffa del 1993 e si assume che alcune di esse (progetto di massima, progetto esecutivo, computo metrico, necessariamente antecedenti alla concessione edilizia del 1987) addirittura prima del 1988 con conseguente applicabilità della tariffa del 1982.<br />	<br />
6. Il motivo è infondato in quanto la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali l&#8217;attività, pur iniziata nella vigenza della tariffa del 1982, doveva essere retribuita secondo la tariffa del 1988; infatti, la Corte di Appello, con valutazione di merito non sindacabile in questa sede in quanto, come detto, assistita da congrua motivazione, ha rilevato che dalla prodotta documentazione risultava una ininterrotta attività del professionista svolta fino al 3/9/1993, come documentato da una lettera della società indirizzata al professionista (v. pag. 2 della sentenza) e dal computo metrico estimativo relativo alla sistemazione degli esterni, che rifletteva un&#8217;attività svolta fino al 1993; la contestazione della ricorrente per la quale l&#8217;incarico per la sistemazione delle aree esterne non sarebbe stata ricompresa nell&#8217;incarico è meramente oppositiva e fa leva su un dato solo formale consistente nell&#8217;intestazione della parcella.<br />	<br />
La motivazione della Corte territoriale è inoltre corretta perchè in caso di successione di tariffe professionali, per stabilire in base a quale di essa deve essere liquidato il compenso occorre tenere conto della natura dell&#8217;attività professionale e, se per la complessa portata dell&#8217;opera il compenso deve essere liquidato con criterio unitario la tariffa applicabile è quella che vige alla data della liquidazione anche se l&#8217;esplicazione dell&#8217;attività ha avuto inizio quando era vigente altra tariffa (cfr. Cass. n. 3233/1955;<br />	<br />
Cass. n. 50/1957).<br />	<br />
7. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della circolare del Ministro dei LLPP n. 13951, la violazione <i>dell&#8217;art. 11 preleggi</i>, del principio tempus regit actum e l&#8217;omessa motivazione; si sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere applicabile per tutta l&#8217;attività il tariffario del 1993 o del 1988 in quanto, in caso di successione delle tariffe nel corso di una prestazione professionale, devono essere applicate, per le singole attività, le tariffe vigenti al momento dell&#8217;espletamento di ogni singola attività.<br />	<br />
8. Il motivo è infondato per le già evidenziate ragioni (v. supra punto 6) tenuto conto della natura unitaria dell&#8217;incarico (che non termina con l&#8217;esecuzione della singola prestazione) e della circostanza che la liquidazione deve essere effettuata al momento della conclusione dell&#8217;attività e, quindi, con riferimento alla normativa vigente a tale momento.<br />	<br />
9. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, ma senza condanna della ricorrente al pagamento delle spese in quanto l&#8217;intimato non si è costituito.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La Corte rigetta il ricorso.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2012 n.5138</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-9-2012-n-5138/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-9-2012-n-5138/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2012 n.5138</a></p>
<p>Pres. Maruotti, est. Contessa Consiglio di Stato Sezione VI N. 05138/2012REG.PROV.COLL. N. 05736/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5736 del 2009, proposto dall’Autorità per la Vigilanza sui</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti, est. Contessa</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Consiglio di Stato</p>
<p>Sezione VI</p>
<p>N. 05138/2012REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 05736/2009 REG.RIC.</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato</p>
<p>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5736 del 2009, proposto dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p>contro</p>
<p>Hewlett Packard Italiana S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Satta e Anna Romano, con domicilio eletto presso lo studio Satta &amp; Associati in Roma, Foro Traiano, n. 1/A;&nbsp;<br />	<br />
Regione Marche;</p>
<p>per la riforma</p>
<p>della sentenza del T.A.R. del Lazio – Roma, 20 aprile 2009, n. 3976;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della società Hewlett Packard Italiana S.r.l.;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 aprile 2012 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Russo e gli avvocati Romano e Satta;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO</p>
<p>L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (d’ora innanzi: ‘l’AVCP’ o: ‘l’Autorità appellante’) riferisce che, con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. del Lazio e recante il n. 9105/2008, la soc. Hewlett Packard Italiana s.r.l. (d’ora in poi: ‘la soc. HP’ o: ‘la società appellata’) chiedeva l’annullamento degli atti con cui l’Autorità, in asserita applicazione delle previsioni di cui all’art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, aveva applicato nei suoi confronti la misura della sanzione pecuniaria pari ad euro duemila, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per la durata di un mese.</p>
<p>Le misure in questione erano state adottate dall’Autorità su segnalazione della Regione Marche, la quale, nell’ambito di una gara di appalto per servizi di gestione di alcune anagrafi (cui aveva partecipato l’odierna appellata), aveva chiesto alla società in questione di comprovare, ai sensi dell’art. 48 del ‘codice dei contratti’, il particolare requisito di idoneità tecnico-economica consistente nell’aver svolto “nell’arco degli ultimi tre anni (…) servizi identici nel settore oggetto della gara per un importo non inferiore a 80.000,00 euro”.</p>
<p>Ebbene, nonostante la società appellata fosse certamente in possesso del requisito in questione (la circostanza è ormai pacifica in atti), essa aveva provveduto a fornire piena prova di tale possesso solo dopo che l’amministrazione aggiudicatrice aveva disposto la sua esclusione dalla gara e l’incameramento della cauzione.</p>
<p>Risulta, ancora, agli atti che, dopo aver adottato tali misure, la Regione Marche (alla quale, medio tempore, la società appellata aveva comunque fatto pervenire la piena prova in ordine al possesso dei richiamati requisiti) procedeva comunque ad inviare la documentazione all’Autorità appellante, per l’adozione delle conseguenti misure.</p>
<p>Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. del Lazio accoglieva il ricorso ed annullava provvedimenti assunti dall’Autorità.</p>
<p>La sentenza in questione è stata impugnata in sede di appello dall’Autorità, la quale ne ha contestato l’erroneità sotto diversi profili.</p>
<p>In primo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l’art. 48 del ‘codice dei contratti’ impedisca all’AVCP di adottare le sanzioni pecuniarie e preclusive nel caso in cui l’impresa partecipante, assoggettata a verifica a campione, abbia – sì – dimostrato il possesso dei requisiti richiesti, ma vi abbia provveduto solo dopo lo spirare del termine di dieci giorni fissato dal medesimo art. 48.</p>
<p>Sotto tale aspetto, il TAR avrebbe erroneamente ritenuto di poter fare applicazione nel caso di specie dell’orientamento giurisprudenziale (favorevole alla ricorrente in primo grado) formatosi nella vigenza dell’art. 10, co. 1-quater della l. 11 febbraio 1994, n. 109, senza avvedersi delle profonde differenze che sussisterebbero fra la disposizione del 1994 e quella del 2006.</p>
<p>Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la diversità di ratio fra la vecchia e la nuova disposizione emergerebbe anche dal diverso regìme sanzionatorio recato da ciascuna di esse (in pratica, il meno rigido regìme sanzionatorio fissato dalla disposizione del 2006 confermerebbe l’interpretazione secondo cui l’adozione dei richiamati provvedimenti da parte dell’Autorità potrebbe essere disposta anche come conseguenza del mero ritardo nel fornire le informazioni richieste).</p>
<p>L’Autorità appellante sottolinea, poi, che la tesi qui esposta non contrasta con il principio comunitario del favor participationis, né con la previsione di cui all’articolo 45 della direttiva 2004/18/CE, in quanto – per un verso – le cause di esclusione dalle gare contemplate dall’art. 45, cit. non hanno carattere di tassatività ed in quanto – per altro verso – la ratio sottesa alla richiamata interpretazione restrittiva sarebbe – appunto &#8211; riconducibile al principio comunitario del favor participationis.</p>
<p>Si è costituita in giudizio la soc. HP, la quale ha concluso nel senso della reiezione del gravame.</p>
<p>Alla pubblica udienza del 3 aprile 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p>1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (d’ora innanzi: ‘l’AVCP’ o: ‘l’Autorità appellante’) avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio con cui è stato accolto il ricorso proposto da una società attiva nel settore dell’informatica avverso gli atti con cui l’Autorità l’aveva sanzionata ai sensi dell’articolo 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per avere reso solo in ritardo le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti tecnici che era stata chiamata a comprovare in sede di c.d. ‘verifica a campione’ nell’ambito di una procedura di gara di appalto.</p>
<p>2. L’appello della Autorità è infondato.</p>
<p>2.1. Con il primo degli argomenti richiamati in premessa, l’Autorità appellante afferma che anche il previgente sistema normativo (e, segnatamente, gli articoli 8, comma 7 e 10, comma 1-quater della l. 109 del 1994) dovesse essere correttamente inteso nel senso di applicare la sanzione della sospensione anche ai casi di mancata prova tempestiva della veridicità della dichiarazione allegata alla domanda di partecipazione alla gara.</p>
<p>2.1.1. L’argomento in questione non può essere accolto in quanto esso mira, a ben vedere, a revocare in dubbio la validità dell’orientamento giurisprudenziale di questo Giudice di appello secondo cui l’articolo 10-quater della l. 109 del 1994 deve essere interpretato nel senso che la tardiva prova circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa giustifica l’esclusione dalla gara e l’incameramento della cauzione, ma non anche le ulteriori misure conseguenti alla segnalazione all’Autorità (i.e.: la sanzione pecuniaria e il divieto di partecipazione alle gare per un tempo fissato dalla legge).</p>
<p>Al riguardo, il Collegio ritiene che non emergano nel caso in esame ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in via di principio, deve riconoscersi carattere perentorio al termine di dieci giorni, previsto, in sede di verifiche a campione, dall&#8217;art. 10, comma 1-quater, l. 11 febbraio 1994 n. 109 (nel testo introdotto dall&#8217;art. 13 l. 18 novembre 1998 n. 415; in seguito: articolo 48, comma 1 del ‘codice dei contratti’), al fine di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente previsti dal bando. (in tal senso –ex plurimis -: Cons. Stato, IV, sent. 42 del 2005).</p>
<p>Il medesimo orientamento giurisprudenziale ha chiarito che, se entro il termine utile la documentazione non è fornita, l&#8217;impresa inadempiente incorre in conseguenze necessitate, e cioè nell’esclusione dalla gara, nell’incameramento della cauzione provvisoria e nella segnalazione all&#8217;Autorità per i conseguenti provvedimenti.</p>
<p>Nel caso in cui, successivamente (e quindi tardivamente), la documentazione sia invece comunque presentata, occorre verificare se questa comprovi o meno le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.</p>
<p>Infatti, se la prova è positivamente fornita le vicende di gara (esclusione ed incameramento) restano sfavorevolmente definite, ma la concorrente ritardataria non sarà assoggettata a sanzione, non avendo fornito alcuna falsa dichiarazione.</p>
<p>Se invece la concorrente fornisce tardivamente una documentazione insufficiente, l&#8217;ordinamento reagisce anche sotto il profilo sanzionatorio, risultando tale ipotesi del tutto sovrapponibile a quella della mancata produzione dei documenti richiesti.</p>
<p>Ne consegue da un lato che la violazione del termine comporta comunque il (legittimo) incameramento della cauzione; dall&#8217;altro che la presa in considerazione da parte della stazione appaltante della documentazione tardivamente prodotta non sana in alcun modo l&#8217;inadempimento posto in essere dalla partecipante.</p>
<p>L&#8217;esame della documentazione tardiva risulta infatti esclusivamente finalizzato ad orientare il successivo segmento procedimentale, avente ad oggetto l&#8217;irrogazione da parte dell&#8217;Autorità dell&#8217;ulteriore sanzione, in caso di carenza sostanziale dei documenti (in tal senso: Cons. Stato, IV, 20 luglio 2007, n. 4098).</p>
<p>2.1.2. Ebbene, non risulta che nel caso di specie l’Autorità abbia addotto argomenti effettivi onde revocare in dubbio la correttezza del richiamato orientamento giurisprudenziale, del quale si è limitata ad affermare la non condivisibilità, senza – tuttavia – articolare sul punto effettivi argomenti a contrario.</p>
<p>2.2. Con il secondo argomento l’Autorità afferma che, anche a voler prendere atto del richiamato orientamento giurisprudenziale (lo si ripete: formatosi nella vigenza delle previsioni di cui all’articolo 8, comma 7 e di cui all’articolo 10, comma 1-bis della l. 109 del 1994), lo scenario sarebbe significativamente mutato a seguito dell’entrata in vigore del ‘codice dei contratti’ (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il cui articolo 48 avrebbe nettamente mutato i termini della questione.</p>
<p>Secondo l’appellante, infatti, il comma 1 dell’articolo 48 (nella formulazione vigente al tempo della proposizione dell’appello), nel differenziarsi in modo significativo dalla formulazione di cui alla l. 109 del 1994, paleserebbe una voluntas legis evidentemente volta a far derivare per intero il complesso delle conseguenze pregiudizievoli di cui al medesimo comma quale effetto della mancata, tempestiva presentazione della prova del possesso dei requisiti richiesti.</p>
<p>Più specificamente, l’articolo 48 del codice dei contratti evidenzierebbe una soluzione di continuità testuale e sistematica rispetto alla previgente formulazione di cui all’articolo 10 della ‘legge Merloni’, superando il previgente sistema nel cui ambito occorreva distinguere fra:</p>
<p>omessa comprova (la quale giustificava: a) sia la sanzione escludente e l’escussione della cauzione; b) sia le ulteriori sanzioni interdittive conseguenti alla comunicazione del fatto all’Autorità) e</p>
<p>mero ritardo nel fornire la prova (il quale avrebbe giustificato le sanzioni sub a), ma non anche quelle sub b)).</p>
<p>Nella tesi dell’appellante, una conferma della tesi in questione sarebbe rinvenibile:</p>
<p>&#8211; in primo luogo, dal testo stesso del comma 1 dell’articolo 48, le cui evidenti differenze testuali rispetto alle previsioni di cui alla l. 109 del 1994 paleserebbero l’erroneità del giudizio del T.A.R., il quale ha parlato al riguardo di un testo “sosta<br />
<br />	<br />
&#8211; in secondo luogo, dalla scelta del Legislatore del 2006 di abbassare il minimo edittale della sanzione interdittiva che può essere irrogata dall’Autorità in caso di mancata comprova dei requisiti dai tre mesi del previgente regime a un solo mese. Nella<br />
<br />	<br />
2.2.1. L’argomento in questione non può essere condiviso.</p>
<p>2.2.2. In primo luogo, si osserva che dall’esame comparativo delle due previsioni che qui rilevano (a) l’articolo 10, comma 1-quater, secondo periodo della l. 109 del 1994 e b) l’articolo 48, comma 1, secondo periodo del d.lgs. 163 del 2006) non emerge affatto quella rilevante soluzione di continuità anche testuale affermata dall’Autorità appellante, la quale paleserebbe la voluntas legis di superare lo status quo ante normativo nella cui vigenza si era formato l’orientamento giurisprudenziale richiamato sub 2.1.1.</p>
<p>Al contrario – e in modo difforme da quanto affermato con l’atto di appello – la sentenza in epigrafe è meritevole di conferma laddove ha affermato che la seconda delle disposizioni da ultimo richiamate presentasse un carattere “sostanzialmente reiterativo” della previgente disposizione del 1994.</p>
<p>A conferma di quanto appena affermato, è sufficiente riportare de extenso il testo delle due disposizioni in questione:</p>
<p>a) l’articolo 10, comma 1-quater, secondo periodo della l. 109 del 1994 stabiliva che “[quando la prova del possesso dei requisiti] non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, i soggetti aggiudicatori procedono al’esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 7 [sanzioni pecuniarie], nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’articolo 8, comma 7 [misure interdittive]”;</p>
<p>b) dal canto suo, l’articolo 48, comma 1, secondo periodo del d.lgs. 163 del 2006 stabilisce che “[quando la prova del possesso dei requisiti non sia fornita] ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell&#8217;offerta, le stazioni appaltanti procedono all&#8217;esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all&#8217;Autorità per i provvedimenti di cui all&#8217;art. 6 comma 11 [sanzioni pecuniarie]. L’Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento”.</p>
<p>Al riguardo si osserva che nessuna delle (peraltro, lievi) differenze esistenti fra i due testi giustifica l’opzione interpretativa proposta dall’Autorità appellante, ovvero è idonea a revocare in dubbio l’evidente carattere di continuità sistematica fra le due disposizioni, sì da giustificare in toto l’affermazione del T.A.R. secondo cui la seconda di esse presenta un carattere sostanzialmente reiterativo di quanto già affermato (ai fini che qui rilevano) dalla disposizione del 1994.</p>
<p>2.2.3. Neppure può essere condivisa la tesi dell’Autorità, secondo cui la voluntas del Legislatore del 2006 di far derivare la sanzione interdittiva anche dal mero ritardo nel fornire la comprova del possesso dei requisiti si desumerebbe in via indiretta dall’attenuazione della risposta sanzionatoria (nella tesi dell’Autorità, la diminuzione del minimo edittale della sospensione da tre a un mese disposta nel 2006 si giustificherebbe, appunto, quale conseguenza della scelta di ampliare il campo della sanzionabilità, annettendo – quindi – una risposta meno afflittiva a ipotesi – quali quelle all’origine dei fatti di causa – caratterizzate da una gravità obiettivamente inferiore).</p>
<p>L’argomento in questione non può essere condiviso, in quanto:</p>
<p>&#8211; in primo luogo, esso muove dall’impostazione di colmare attraverso il ricorso all’argomento dell’interpretazione sistematica le lacune del ricorso a un argomento letterale che – per le ragioni dinanzi esposte – non consente di suffragare la tesi dell’ap<br />
<br />	<br />
&#8211; in secondo luogo, se la litera legis dell’articolo 48, cit. non ammette alcuna interpretazione tale per cui il Legislatore del 2006 avrebbe ampliato l’area della sanzionabilità in quanto tale, ne resta destituito di fondamento l’ulteriore argomento seco<br />
<br />	<br />
2.3. In base a quanto sin qui esposto, deve essere confermato l’orientamento giurisprudenziale (formatosi nella vigenza dell’articolo 10 della l. 109 del 1994) secondo cui la mancata, tempestiva comprova in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tencico-organizzativa non giustifica comunque l’irrogazione della più grave sanzione interdittiva quante volte la comprova sia stata soltanto ritardata, ma non radicalmente omessa.</p>
<p>Se ciò è vero, non risulta rilevante ai fini del decidere l’esame degli ulteriori argomenti offerti dall’Autorità, la quale sottolinea la gravità del ritardo con cui la società appellata aveva fornito la comprova dei requisiti in questione (in definitiva, solo a seguito della formale esclusione, tale società si era infine risolta a comprovare in modo certo il possesso di tali requisiti).</p>
<p>A tacer d’altro, tale comportamento risulta adeguatamente sanzionato con l’esclusione dalla gara e l’incameramento della cauzione che essa avrebbe potuto evitare semplicemente fornendo in modo tempestivo gli atti e i documenti in suo possesso.</p>
<p>2.4. Ed ancora, se sono corrette le acquisizioni sin qui tracciate (e, in particolare, il dato della non percorribilità sistematica dell’opzione interpretativa proposta dall’Autorità appellante), neppure risulta rilevante ai fini del decidere l’esame dell’ulteriore motivo, con cui si è sostenuta la compatibilità di tale opzione con l’articolo 45 della direttiva 2004/18/CE e con il principio della par condicio fra i concorrenti.</p>
<p>A tacer d’altro, anche se si condividesse in via di principio la tesi di tale compatibilità, ciò non determinerebbe comunque la incompatibilità de iure communitario del diverso orientamento prescelto dal Legislatore e dinanzi richiamato.</p>
<p>Si tratterebbe, a ben vedere, della mera scelta fra due possibili tecniche di recepimento ambedue astrattamente compatibili con l’ordinamento comunitario, senza che l’opzione da parte del Legislatore per l’una o l’altra di esse palesi ex se l’illegittimità della soluzione non prescelta.</p>
<p>3. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso in appello in epigrafe deve essere respinto.</p>
<p>Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 5736 del 2009, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p>Condanna l’Autorità appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000 (duemila), oltre gli accessori di legge.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Luigi Maruotti, Presidente</p>
<p>Rosanna De Nictolis, Consigliere</p>
<p>Maurizio Meschino, Consigliere</p>
<p>Claudio Contessa, Consigliere, Estensore</p>
<p>Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>Il 28/09/2012</p>
<p>IL SEGRETARIO</p>
<p>(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-9-2012-n-5138/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2012 n.5138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.3912</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-3912/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-3912/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.3912</a></p>
<p>Va accolta la domanda cautelare, ai soli fini della sollecita fissazione nel merito, nei confronti della risoluzione contratto di appalto trasporto rifiuti per informativa antimafia, Vista la motivazione della sentenza del Tribunale Penale di Napoli, che ha condannato uno dei soci della appellante società per attività organizzata per il traffico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-3912/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.3912</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-3912/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.3912</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda cautelare, ai soli fini della sollecita fissazione nel merito, nei confronti della risoluzione contratto di appalto trasporto rifiuti per informativa antimafia, Vista la motivazione della sentenza del Tribunale Penale di Napoli, che ha condannato uno dei soci della appellante società per attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, ai sensi dell’art. 260 del DPR n. 152/2006,pena sospesa; Considerato che i vari aspetti della controversia possano trovare adeguato esame in sede di merito in relazione alle rilevanti conseguenze della risoluzione dei contratti effettuata dall’azienda igiene pubblica ASIA Napoli nei confronti dell’appellante. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03912/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06463/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6463 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Ecocart Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Fulvio Ricca, con domicilio eletto presso Gianluca Graziani in Roma, via Alcide De Gasperi 35;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Asia Napoli S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Napolitano, Alfonso Erra, con domicilio eletto presso Roberta Niccoli in Roma, via E.Glori N.30/40; <b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli</b>, <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE I n. 01081/2012, resa tra le parti, concernente risoluzione contratto di appalto &#8211; informativa antimafia	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asia Napoli S.p.A. e di U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli e di Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2012 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Ricca, Erra ed avvocato dello Stato Tito Varrone;	</p>
<p>Vista la motivazione della sentenza del Tribunale Penale di Napoli n2419/2011 del 5 aprile 2012 che ha condannato uno dei soci della appellante società per attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, ai sensi dell’art. 260 del DPR n. 152/2006,pena sospesa;<br />	<br />
Considerato che i vari aspetti della controversia possano trovare adeguato esame in sede di merito in relazione alle rilevanti conseguenze della risoluzione dei contratti effettuata da ASIA nei confronti dell’appellante;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, opportuno che il TAR provveda sollecitamente alla fissazione della trattazione della causa nel merito;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 6463/2012) ai soli fini della sollecita fissazione della causa nel merito.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Spese della presente fase cautelare compensate tra le parti.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Alessandro Palanza, Consigliere<br />	<br />
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.3909</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-3909/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-3909/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-3909/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.3909</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di esclusione dalla procedura ristretta accelerata campionata e non in ambito ue/wto per la fornitura di vestiario, armamento ed equipaggiamento speciale per il personale della polizia di stato se, anche se la lex specialis prescriveva (pt. II.1.3) per le ditte ausiliarie la produzione della documentazione richiesta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-3909/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.3909</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-3909/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.3909</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di esclusione dalla procedura ristretta accelerata campionata e non in ambito ue/wto per la fornitura di vestiario, armamento ed equipaggiamento speciale per il personale della polizia di stato se, anche se la lex specialis prescriveva (pt. II.1.3) per le ditte ausiliarie la produzione della documentazione richiesta dal successivo pt. III.2.1 lett. c) a pena di esclusione (come osservato in primo grado), la ricorrente ha osservato le prescrizioni della lex specialis sulle ditte ausiliarie mediante la presentazione di apposita dichiarazione redatta dall’ente certificatore , che ha verificato i requisiti di qualifica delle ausiliarie e ne ha attestato la conformità al sistema di qualità garantito dalla ditta concorrente; Ritenuto, inoltre, che l’appellante riceverebbe un danno grave ed irreparabile dalla esclusione della gara in controversia, atteso che è azienda specializzata nella produzione di caschi protettivi da ordine pubblico, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado e, pertanto, dispone l’ammissione con riserva dell’offerta dell’appellante alla prosecuzione della gara. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03909/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06551/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6551 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Sicor S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Lucio Mario Epifanio, Alessandra Amodio, Alessandro Ficco, con domicilio eletto presso Alessandro Ficco in Roma, via Pasquale II, 349;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I TER n. 02840/2012, resa tra le parti, concernente esclusione dalla procedura ristretta accelerata campionata e non in ambito ue/wto per la fornitura di vestiario, armamento ed equipaggiamento speciale per il personale della polizia di stato	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2012 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Epifanio, Amodio e l’avvocato dello Stato Spina;	</p>
<p>Considerato che, ad una prima sommaria delibazione, l’appellante ha osservato le prescrizioni della lex specialis sulle ditte ausiliarie mediante la presentazione di apposita dichiarazione redatta dall’ente certificatore, che ha verificato i requisiti di qualifica delle ausiliarie e ne ha attestato la conformità al sistema di qualità garantito dalla ditta concorrente;<br />	<br />
Ritenuto, inoltre, che l’appellante riceverebbe un danno grave ed irreparabile dalla esclusione della gara in controversia, atteso che è azienda specializzata nella produzione di caschi protettivi da ordine pubblico;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 6551/2012) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado e, pertanto, dispone l’ammissione con riserva dell’offerta dell’appellante alla prosecuzione della gara.<br />	<br />
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Spese della presente fase cautelare compensate tra le parti .	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Alessandro Palanza, Consigliere<br />	<br />
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-3909/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.3909</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.440</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-440/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-440/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-440/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.440</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento di diniego del rilascio del provvedimento finale di modifica dell’impianto di vendita carburanti da servito a modalità self service 24 ore su 24, se la parte ricorrente non evidenzia una situazione di particolare danno derivante dall’esecuzione del provvedimento; considerato che il ricorso pone solo in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-440/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.440</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-440/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.440</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di diniego del rilascio del provvedimento finale di modifica dell’impianto di vendita carburanti da servito a modalità self service 24 ore su 24, se la parte ricorrente non evidenzia una situazione di particolare danno derivante dall’esecuzione del provvedimento; considerato che il ricorso pone solo in maniera indiretta una questione di diretto contrasto della norma regionale con quella comunitaria di riferimento; &#8211; che il provvedimento censurato appare conforme al disposto dell’art. 87, comma 8, della L.R. 02/02/2010 n. 6, il quale prevede che gli impianti totalmente automatizzati con pagamento anticipato, c.d. “ghost”, totalmente privi di personale addetto, “possono essere realizzati esclusivamente nei comuni appartenenti alle comunità montane e nei piccoli comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11”; &#8211; che, ad un primo, sommario, esame della complessa disciplina che regola il settore, a tale disposizione appare sottendere una ratio di tutela dei consumatori (a garanzia dell’accessibilità del servizio pubblico rappresentato dalla vendita di carburante per autotrazione) e di sicurezza degli impianti che sembra prevalente e compatibile con la tutela della concorrenza imposta dalla normativa comunitaria; Ritenuto, pertanto, che non siano ravvisabili i presupposti cui la legge subordina la concessione della richiesta misura cautelare; Ritenuto altresì che ragioni di economia processuale rendano opportuno disporre, sin d’ora, l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Lombardia, in quanto la risoluzione della controversia si pone, per quanto sopra rappresentato, in termini di costituzionalità della norma regionale di riferimento e di compatibilità della stessa con l’ordinamento comunitario e i principi di tutela della concorrenza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00440/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01049/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1049 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Morzenti Antonio S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Adalberto Neri, con domicilio eletto in Brescia, presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Costa Volpino</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Silvia Naboni, con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento Prot. n. 11341 del 10/8/2012, di diniego del “rilascio del provvedimento finale di modifica dell’impianto di vendita carburanti sito in Via Piò, da servito a modalità self service 24 ore su 24”.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Costa Volpino;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2012 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che parte ricorrente non evidenzia una situazione di particolare danno derivante dall’esecuzione del provvedimento;<br />	<br />
&#8211; che il ricorso pone solo in maniera indiretta una questione di diretto contrasto della norma regionale con quella comunitaria di riferimento;<br />	<br />
&#8211; che il provvedimento censurato appare conforme al disposto dell’art. 87, comma 8, della L.R. 02/02/2010 n. 6, il quale prevede che gli impianti totalmente automatizzati con pagamento anticipato, c.d. “ghost”, totalmente privi di personale addetto, “poss<br />
&#8211; che, ad un primo, sommario, esame della complessa disciplina che regola il settore, a tale disposizione appare sottendere una ratio di tutela dei consumatori (a garanzia dell’accessibilità del servizio pubblico rappresentato dalla vendita di carburante<br />
Ritenuto, pertanto, che non siano ravvisabili i presupposti cui la legge subordina la concessione della richiesta misura cautelare;<br />	<br />
Ritenuto altresì che ragioni di economia processuale rendano opportuno disporre, sin d’ora, l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Lombardia, in quanto la risoluzione della controversia si pone, per quanto sopra rappresentato, in termini di costituzionalità della norma regionale di riferimento e di compatibilità della stessa con l’ordinamento comunitario e i principi di tutela della concorrenza;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia respinge l’istanza cautelare.<br />	<br />
Ordina l’integrazione del contraddittorio, a cura della parte ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, nei confronti della Regione Lombardia.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Petruzzelli, Presidente<br />	<br />
Mario Mosconi, Consigliere<br />	<br />
Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-440/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.440</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.435</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-435/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va disposta l’acquisizione delle buste con le offerte, con temporanea sospensione dell’aggiudicazione dell’appalto comunale per quattro anni (importo 8.937.987 Euro), avente ad oggetto la “preparazione, nel centro di produzione pasti di pasti giornalieri il trasporto e la distribuzione nelle scuole statali dell’infanzia, in ragione della lamentata violazione del principio che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-435/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.435</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va disposta l’acquisizione delle buste con le offerte, con temporanea sospensione dell’aggiudicazione dell’appalto comunale per quattro anni (importo 8.937.987 Euro), avente ad oggetto la “preparazione, nel centro di produzione pasti di pasti giornalieri il trasporto e la distribuzione nelle scuole statali dell’infanzia, in ragione della lamentata violazione del principio che garantisce la pubblicità della fase di apertura delle buste contenenti sia la documentazione amministrativa, sia le offerte tecniche; nel caso specifico sia la stazione appaltante che la controinteressata sostengono che l’apertura delle buste sarebbe avvenuta in seduta pubblica, producendo, a tal fine, dichiarazioni sottoscritte rispettivamente dai componenti la commissione di gara e dal delegato presente alle operazioni; al fine di chiarire tale profilo, atteso il silenzio sul punto dei verbali di gara, possa essere dirimente acquisire l’originale delle buste contenenti le offerte tecniche, a cura della stazione appaltante che provvederà al deposito delle stesse nel termine di giorni sette dal ricevimento dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza; nelle more si ritiene che risponda all’interesse pubblico che la ricorrente, già gestore uscente del servizio in questione, continui nella prestazione dello stesso, mentre alla stazione appaltante rimane preclusa la stipulazione del contratto sino alla pronuncia definitiva sull’istanza cautelare. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00435/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01033/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1033 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Copra Elior Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rodolfo Ventura e Augusto Mosconi, con domicilio eletto presso Augusto Mosconi in Brescia, c.so Palestro, 38;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Desenzano del Garda</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso Domenico Bezzi in Brescia, via Diaz, 13/C; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Euroristorazione Srl</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Calgaro e Pierfranco Leonzi, con domicilio eletto presso Pierfranco Leonzi in Brescia, c.so Palestro, 38; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della nota prot. n. 28589/07/01 del 9 agosto 2012, di comunicazione della definitiva aggiudicazione alla Euroristorazione srl dell’appalto avente ad oggetto la “preparazione, nel centro di produzione pasti della ditta appaltatrice, di pasti giornalieri<br />
&#8211; della nota prot. n. 28577/07/01 del 9 agosto 2012, recante le risultanze definitive della procedura di gara e gli estremi del relativo provvedimento di affidamento dell’appalto;<br />	<br />
&#8211; della determinazione n. 234 dell’8 agosto 2012 di definitiva approvazione dell’aggiudicazione della gara;<br />	<br />
&#8211; dei verbali delle operazioni di gara, con particolare riferimento al verbale n. 1 del 6 luglio 2012 ed al verbale n. 2 dell’11 luglio 2012;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, antecedenti, conseguenti e comunque connessi, cogniti e non alla ricorrente;<br />	<br />
e per la declaratoria<br />	<br />
di inefficacia dell’eventuale contratto di appalto ove medio tempore stipulato;<br />
nonché per la condanna<br />	<br />
della resistente Amministrazione comunale al risarcimento del danno ingiustamente subito dalla ricorrente.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Desenzano del Garda e di Euroristorazione Srl;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2012 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che, con il ricorso in esame, si censura la legittimità dei provvedimenti di aggiudicazione di una procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di ristorazione comunale e refezione scolastica per quattro anni decorrenti dall’1 settembre 201<br />
&#8211; che sia la stazione appaltante, che la controinteressata, sostengono che l’apertura delle buste sarebbe avvenuta in seduta pubblica, producendo, a tal fine, dichiarazioni sottoscritte rispettivamente dai componenti la commissione di gara e dal delegato<br />
Ritenuto che, al fine di chiarire tale profilo, atteso il silenzio sul punto dei verbali di gara, possa essere dirimente acquisire l’originale delle buste contenenti le offerte tecniche, a cura della stazione appaltante che provvederà al deposito delle stesse nel termine di giorni sette dal ricevimento dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza;<br />	<br />
Nelle more si ritiene che risponda all’interesse pubblico che la ricorrente, già gestore uscente del servizio in questione, continui nella prestazione dello stesso, mentre alla stazione appaltante rimane preclusa la stipulazione del contratto sino alla pronuncia definitiva sull’istanza cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia ordina alla stazione appaltante di provvedere all’adempimento di cui in motivazione entro il termine di giorni sette dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza.<br />	<br />
Fissa, per il prosieguo dell’esame dell’istanza cautelare, la camera di consiglio del 24 ottobre 2012.<br />	<br />
Dispone, nella more, la sospensione nei termini in motivazione indicati.<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Petruzzelli, Presidente<br />	<br />
Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Carmine Russo, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.3520</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-3520/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-3520/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-3520/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.3520</a></p>
<p>Non vanno sospesi i provvedimenti di informativa atipica del Prefetto di Cosenza emessa ai sensi dell’art.10 DPR 252/1998 e di annotazione nel casellario informatico dell’ Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici, ai sensi dell’art.8 comma 2 lett.d) DPR n.207/2010; ritenuto che l&#8217;informativa prefettizia atipica non richiede un grado di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-3520/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.3520</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-3520/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.3520</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non vanno sospesi i provvedimenti di informativa atipica del Prefetto di Cosenza emessa ai sensi dell’art.10 DPR 252/1998 e di annotazione nel casellario informatico dell’ Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici, ai sensi dell’art.8 comma 2 lett.d) DPR n.207/2010; ritenuto che l&#8217;informativa prefettizia atipica non richiede un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello occorrente per la dimostrazione dell&#8217;appartenenza di un soggetto ad associazioni della criminalità organizzata, essendo sufficiente l&#8217;indicazione di circostanze obiettive che si traducano in indizi i quali, nel loro complesso, consentano la formulazione di un giudizio probabilistico, ma del pari obiettivo, circa la possibilità che l&#8217;attività dell&#8217;impresa possa anche indirettamente agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata (Consiglio di Stato sez. III, 23 luglio 2012, n. 4208); Considerato che, nel caso in esame, la valutazione indiziaria effettuata dal Prefetto – che costituisce presupposto dell’annotazione nel Casellario Informatico &#8211; non appare sotto tale profilo palesemente illogica, in considerazione della circostanza che gli incontri dell’amministratore unico della Società, segnalati con riferimento a controlli casuali effettuati negli anni 2005,2007,2008 e 2010, evidenziano una frequentazione continuativa e radicata del predetto, già dalla giovane età, con soggetti tutti appartenenti alla medesima famiglia mafiosa che opera nel territorio di San Gregorio d’Ippona, dove opera la Società ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03520/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 07034/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7034 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc Emme 430 Srl</b>, in persona del L.R. p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Demetrio Verbaro e Alfredo Gualtieri, con domicilio eletto presso Giuseppe Cosco in Roma, via Anapo, 29 (c/o St di Gravio);	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture</b> e <b>Prefettura di Vibo Valentia</b>, in persona del L.R. p.t., rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento di annotazione nel casellario informatico ai sensi dell’art.8 comma 2 lett.d) DPR n.207/2010;<br />	<br />
dell’informativa atipica del Prefetto di Cosenza emessa ai sensi dell’art.10 DPR 252/1998	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture e di Prefettura di Vibo Valentia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2012 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che l&#8217;informativa prefettizia atipica non richiede un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello occorrente per la dimostrazione dell&#8217;appartenenza di un soggetto ad associazioni della criminalità organizzata, essendo sufficiente l&#8217;indicazione di circostanze obiettive che si traducano in indizi i quali, nel loro complesso, consentano la formulazione di un giudizio probabilistico, ma del pari obiettivo, circa la possibilità che l&#8217;attività dell&#8217;impresa possa anche indirettamente agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata (Consiglio di Stato sez. III, 23 luglio 2012, n. 4208);<br />	<br />
Considerato che, nel caso in esame, la valutazione indiziaria effettuata dal Prefetto – che costituisce presupposto dell’annotazione nel Casellario Informatico &#8211; non appare sotto tale profilo palesemente illogica, in considerazione della circostanza che gli incontri dell’amministratore unico della Società, segnalati con riferimento a controlli casuali effettuati negli anni 2005,2007,2008 e 2010, evidenziano una frequentazione continuativa e radicata del predetto, già dalla giovane età, con soggetti tutti appartenenti alla medesima famiglia mafiosa che opera nel territorio di San Gregorio d’Ippona, dove opera la Società ricorrente;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)<br />
Respinge l’istanza; .<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Paolo Restaino, Consigliere<br />	<br />
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-3520/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.3520</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.750</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-750/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-750/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-750/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.750</a></p>
<p>Va sospesa la deliberazione della giunta comunale del comune di San Giovanni Rotondo ad oggetto: “nuova disciplina della ztl per autobus turistici”, con la quale il comune approva la nuova disciplina della ztl autobus turistici disponendo che i parcheggi a gestione privata non potranno comunque in nessun caso essere considerati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-750/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-750/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.750</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la deliberazione della giunta comunale del comune di San Giovanni Rotondo ad oggetto: “nuova disciplina della ztl per autobus turistici”, con la quale il comune approva la nuova disciplina della ztl autobus turistici disponendo che i parcheggi a gestione privata non potranno comunque in nessun caso essere considerati di scambio per cui gli autobus dovranno essere ricoverati privi di passeggeri. ritenuto che la disposizione impone, in sostanza, che dai parcheggi privati non sia attivabile un servizio navetta per i passeggeri, destinato a trasferirli nel centro cittadino, in quanto essi devono necessariamente lasciare gli autobus turistici nel frontistante parcheggio comunale esclusivamente dal quale è attivato il servizio navetta; ritenuto che non emergono ragioni di pubblico interesse che giustifichino la concentrazione del servizio di trasporto per la città nel solo “check &#8211; point” comunale con esclusione dei parcheggi privati;ritenuto che, in assenza di ragioni di pubblico interresse, l’atto impugnato, in parte qua, si pone in contrasto con i principi comunitari di concorrenza e con il principio di libera iniziativa economica ex art. 41 cost.; ritenuto che per una compiuta istruzione della controversia, funzionale alla decisione del merito, è necessario richiedere al Comune intimato di depositare una dettagliata relazione che esplichi le ragioni che hanno indotto la Giunta ad adottare la disposizione impugnata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00750/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01240/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Servizi San Francesco di Squarcella Francesco Pio &#038; C. S.a.s.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Verde, con domicilio eletto presso Gianluca Nocco in Bari, via Piccinni n. 128;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di San Giovanni Rotondo</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della deliberazione della giunta comunale del comune di San Giovanni Rotondo n. 145 del 21.06.2012, divenuta esecutiva il 01.07.2012 ai sensi dell’art. 134 d.lgs. 267/2000 e successivamente pubblicata all’albo pretorio, avente ad oggetto: “nuova discipl<br />
&#8211; nonché di ogni altro provvedimento ad esso connesso, prodromico, coevo e consequenziale, ancorchè non conosciuto.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Verde;	</p>
<p>Rilevato che il Comune intimato ha disposto, con la delibera impugnata, &#8211; tra l’altro- per i parcheggi a gestione privata , che essi “non potranno comunque in nessun caso essere considerati di scambio per cui gli autobus dovranno essere ricoverati privi di passeggeri”;<br />	<br />
ritenuto che la disposizione impone, in sostanza, che dai parcheggi privati non sia attivabile un servizio navetta per i passeggeri, destinato a trasferirli nel centro cittadino, in quanto essi devono necessariamente lasciare gli autobus turistici nel frontistante parcheggio comunale esclusivamente dal quale è attivato il servizio navetta;<br />	<br />
ritenuto che non emergono ragioni di pubblico interesse che giustifichino la concentrazione del servizio di trasporto per la città nel solo “check &#8211; point” comunale con esclusione dei parcheggi privati;<br />	<br />
ritenuto che, in assenza di ragioni di pubblico interresse, l’atto impugnato, in parte qua, si pone in contrasto con i principi comunitari di concorrenza e con il principio di libera iniziativa economica ex art. 41 cost.;<br />	<br />
ritenuta, pertanto, fondata l’istanza cautelare;<br />	<br />
ritenuto che per una compiuta istruzione della controversia, funzionale alla decisione del merito, è necessario richiedere al Comune intimato di depositare una dettagliata relazione che esplichi le ragioni che hanno indotto la Giunta ad adottare la disposizione impugnata;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare e per l&#8217;effetto sospende la delibera impugnata nella parte in cui dispone per i parcheggi a gestione privata , che essi “non potranno comunque in nessun caso essere considerati di scambio per cui gli autobus dovranno essere ricoverati privi di passeggeri”.<br />	<br />
Ordina al Comune di S. Giovanni Rotondo di espletare l’adempimento istruttorio indicato in motivazione, depositando la richiesta relazione entro 90 giorni antecedenti l’udienza pubblica di discussione del merito che fissa per il 30.5.2013<br />	<br />
Nulla per le spese della fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Sabato Guadagno, Presidente<br />	<br />
Antonio Pasca, Consigliere<br />	<br />
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-750/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.742</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-742/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-742/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.742</a></p>
<p>Vanno sospesi, in attesa di attivita’ istruttoria, l’ordinanza contingibile ed urgente emessa da un sindaco ed il verbale di accertamento violazione per inosservanza sulla disciplina del commercio, redatto da un comando polizia municipale; nella regolamentazione locale le superfici destinate a deposito non potevano considerarsi superfici di vendita e nel processo</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi, in attesa di attivita’ istruttoria, l’ordinanza contingibile ed urgente emessa da un sindaco ed il verbale di accertamento violazione per inosservanza sulla disciplina del commercio, redatto da un comando polizia municipale; nella regolamentazione locale le superfici destinate a deposito non potevano considerarsi superfici di vendita e nel processo verbale di accertamento non risultavano indicate con sufficiente chiarezza e specificazione né la concreta destinazione dell’area di che trattasi, né la sussistenza di uno stato di fatto idoneo a costituire presupposto valutabile ai fini dell’esercizio del potere contingibile e urgente da parte del Sindaco: di qui l’opportunita’ di una cautela accordata in attesa di una relazione integrativa sullo stato dei luoghi, sia con riferimento alla specifica destinazione dell’area scoperta di cui trattasi, sia con riferimento alla sussistenza di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità e di intralcio alla viabilità pubblica. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00742/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01175/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1175 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Società Edilizia Moderna di Capobianco G. e L. S.n.c.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Natale Clemente e Marco Ciliberti, con domicilio eletto in Bari, presso lo studio del primo difensore, alla via Dante n. 193;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Lucera</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Prospero Petroni n. 15; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 34 prot. n. 20833, notificata al sig. Capobianco Gianluca il 17.05.2012;<br />	<br />
&#8211; del verbale di accertamento violazione per inosservanza sulla disciplina del commercio n. 9 del 22.03.2012, redatto dal comando polizia municipale;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorchè non conosciuto in quanto lesivo.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Lucera;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Antonella Iacobelli, su delega dell&#8217;avv. Natale Clemente e avv. Ignazio Lagrotta;	</p>
<p>Considerato che, alla stregua della vigente normativa (art. 4 lett.c L.R. 11/2003), le superfici destinate a deposito non possono considerarsi superfici di vendita e che nel p.v. di accertamento n. 9 del 23/2/2012 non risultano indicate con sufficiente chiarezza e specificazione né la concreta destinazione dell’area di che trattasi, né la sussistenza di uno stato di fatto idoneo a costituire presupposto valutabile ai fini dell’esercizio del potere con tingibile e urgente da parte del Sindaco;<br />	<br />
Ritenuto che occorre pertanto disporre incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione resistente, e segnatamente:<br />	<br />
relazione integrativa sullo stato dei luoghi, sia con riferimento alla specifica destinazione dell’area scoperta di cui trattasi, sia con riferimento alla sussistenza di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità e di intralcio alla viabilità pubblica;<br />	<br />
Considerato altresì che ricorre nella specie – in via meramente interinale e provvisoria e nelle more della decisione sull’istanza cautelare &#8211; il periculum in mora;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari Sezione Seconda, sospesa e riservata ogni altra decisione sul rito, nel merito e sulle spese, ordina al Comune di Lucera, in persona del Sindaco p.t. di depositare la suindicata documentazione presso la segreteria di Questo Tribunale entro il termine di giorni 45 (quarantacinque) dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.<br />	<br />
Accoglie l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente in via meramente interinale e nelle more degli adempimenti istruttori e della successiva decisione sull’istanza cautelare e, comunque, fino alla data del 6 dicembre 2012.<br />	<br />
Rinvia in prosieguo alla Camera di Consiglio del 6 dicembre 2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Sabato Guadagno, Presidente<br />	<br />
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Desirèe Zonno, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-742/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.742</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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