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	<title>28/8/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/8/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4306</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4306/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4306/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4306</a></p>
<p>Non va sospesa l’esclusione di un consorzio agroalimentare o turistico alberghiero dal bando per contributi promozionali, qualora tale esclusione sia motivata dalla riscontrata violazione della norma di bando che impedisce modifiche di statuto dei concorrenti, se tali modifiche siano successiva alla pubblicazione dei criteri di selezione e siano idonee ad</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4306/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4306</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4306/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4306</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’esclusione di un consorzio agroalimentare o turistico alberghiero dal bando per contributi promozionali, qualora tale esclusione sia motivata dalla riscontrata violazione della norma di bando che impedisce modifiche di statuto dei concorrenti, se tali modifiche siano successiva alla pubblicazione dei criteri di selezione e siano idonee ad incidere sui requisiti di ammissione ai benefici economici. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4306/07<br />
Registro Generale: 3768/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br /> Cons. Raffaele Carboni<br />Cons. Marzio Branca<br />Cons. Adolfo Metro<br /> Cons. Angelica Dell&#8217;Utri Costagliola Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 28 Agosto 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
  <b>CONSORZIO CAPOLEUCA SOCIETA&#8217; CONSORTILE A R.L. </b>rappresentato e difeso da:  Avv.  LUCIANO ANCORAcon domicilio  eletto in RomaVIA MANTEGAZZA N.24  presso<br />
LUIGI GARDIN</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE PUGLIA </b>non costituitosi;<br />
<b>DIRIG. SETTORE IND. ASSESS.TO SVILUPPO ECON. REGIONE PUGLIA </b>non costituitosi;<br />
e nei confronti di<br />
<b>CONSORZIO WEBSTART</b> non costituitosi;<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR  PUGLIA  &#8211;  LECCE: Sezione  I  n. 217/2007, resa tra le parti, concernente CONTRIBUTI A CONSORZI PER   PROGRAMMI  PROMOZIONALI;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Vista l’ordinanza istruttoria n. 3879/07 e la documentazione acquisita in esecuzione della medesima<br />
Udito il relatore Cons. Angelica Dell&#8217;Utri Costagliola   e udito, altresì, per la   parte  appellante l’avvocato F.Baldassarre per delega dell’avv. L. Ancora;</p>
<p>Considerato che non sono ravvisabili ragioni per la riforma dell’ordinanza appellata; </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3768/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 28 Agosto 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4306/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4306</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4405</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4405/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4405/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4405/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4405</a></p>
<p>Va sospeso il diniego di rinnovo di permesso di soggiorno ad un richiedente da lungo tempo in Italia. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 4405/07 Registro Generale: 5714/2007 Sezione Sesta composto dai Signori: Pres. Gaetano Trotta Cons. Paolo Buonvino</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4405/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4405</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4405/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4405</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il diniego di rinnovo di permesso di soggiorno ad un richiedente da lungo tempo in Italia. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4405/07<br />
Registro Generale: 5714/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br />  Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Aldo Scola Est.<br /> Cons. Francesco Caringella<br />  Cons. Bruno Rosario Polito<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 28 Agosto 2007 .</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>LACHHEB HICHAM</b> rappresentato e difeso dall’Avv.  MARIA PIA ROCCHETTI con domicilio  in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO 13   presso SEGRETERIA SEZIONALE CDS</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>QUESTURA DI REGGIO EMILIA</b> rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  EMILIA  ROMAGNA  &#8211;  PARMA   n. 60/2007, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO  SUBORDINATO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Udito il relatore Cons. Aldo Scola  e udito, altresì, per la parte appellante l’avv.to dello Stato Nicoli;</p>
<p>Ritenuto che, allo stato, ad una prima e sommaria delibazione (tipica di questa fase), nell’appello cautelare si ravvisano profili di censura idonei a togliere fondamento all’impugnata ordinanza, tenuto anche conto del pregiudizio grave ed irreparabile per la parte interessata, soggiornate di lungo periodo (da molti anni in Italia), per cui deve accogliersi il presente gravame interinale, con contestuale riforma dell’impugnata ordinanza;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 5714/2007 ) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  accoglie  l&#8217;istanza  cautelare proposta in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 28 Agosto 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4405/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4405</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4305</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4305/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4305/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4305</a></p>
<p>Va sospeso, in quanto incidente sull’assetto economico delle imprese ricorrente, il provvedimento comunale che istituisce un divieto di transito per veicoli con portata superiore a 26 tonnellate, sospensiva chiesta da un’impresa di costruzioni. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4305/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4305</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4305/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4305</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, in quanto incidente sull’assetto economico delle imprese ricorrente, il provvedimento comunale che istituisce un divieto di transito per veicoli con portata superiore a 26 tonnellate, sospensiva chiesta da un’impresa di costruzioni. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4305/07<br />
Registro Generale: 6750/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br /> Cons. Raffaele Carboni<br />Cons. Marzio Branca<br />Cons. Adolfo Metro<br /> Cons. Giancarlo Giambartolomei Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 28 Agosto 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
  <b>IMPRESA COSTRUZIONI ZANETTI &#8211;  IMPRESA ZMG</b>rappresentato e difeso da:  Avv.  GIANFRANCO FONTANA &#8211;  Avv.  GIORGIO ALLOCCAcon domicilio  eletto in RomaVIA G. NICOTERA, 29  presso<br />
GIORGIO ALLOCCA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI TREMOSINE</b>rappresentato e difeso da:Avv.  ANDREA MANZI -Avv.  FIORENZO BERTUZZI -Avv.  LUIGI MANZIcon domicilio  eletto in RomaVIA FEDERICO CONFALONIERI, 5presso<br />
LUIGI<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR LOMBARDIA &#8211; BRESCIA  n. 577/2007, resa tra le parti, concernente ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
  COMUNE DI TREMOSINE<br />
Udito il relatore Cons. Giancarlo Giambartolomei   e uditi, altresì, per le   parti   gli avvocati G. Allocca e L. Manzi;<br />
Avuto riguardo al profilo del danno in quanto l’ esecuzione delle ordinanze comunali impugnate in primo grado rischiano  di “ incidere in maniera irreparabile  sull’ assetto economico delle imprese Zanetti e ZMG”;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 6750/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  accoglie  l&#8217;istanza  cautelare  in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 28 Agosto 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4305/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4305</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2007 n.3111</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-28-8-2007-n-3111/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-28-8-2007-n-3111/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2007 n.3111</a></p>
<p>Pres.Aldo Ravalli –Est.Carlo Dibello Soc. Ecolevante s.p.a. (avv.ti P. Quinto, B.A. Pasqualone e L. Quinto) c. Provincia di Tarnato (avv. B. Decorato). Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Atto di indirizzo per le politiche ambientali del territorio di riferimento in materia di rifiuti – Approvazione o autorizzazione di impianti di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-28-8-2007-n-3111/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2007 n.3111</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-28-8-2007-n-3111/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2007 n.3111</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>Aldo Ravalli –<i>Est.</i>Carlo Dibello<br /> Soc. Ecolevante s.p.a. (avv.ti P. Quinto, B.A. Pasqualone e L. Quinto) c. Provincia di Tarnato (avv. B. Decorato).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Atto di indirizzo per le politiche ambientali del territorio di riferimento in materia di rifiuti – Approvazione o autorizzazione di impianti di discariche di rifiuti speciali – Consiglio provinciale – Decisione di soprassedere – E’ illegittima.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima, per violazione dell’art 2, l. 7 agosto 1990 n.241, e dell’art 97, cost., la delibera con la quale il Consiglio provinciale, nell’adottare un atto di indirizzo per le politiche ambientali del territorio di riferimento in materia di rifiuti, si determina a soprassedere in merito alla approvazione o autorizzazione di impianti di discariche di rifiuti speciali, pericolosi e non (anche in ampliamento) in attesa della adozione di atti di futura programmazione del settore,  in quanto non conclusiva del procedimento avviato ad istanza del privato che, anzi, subisce, per tal via,  un ingiustificato arresto procedimentale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la <br />
Puglia – Lecce</p>
<p></p>
<p align=justify>
Registro Decisioni: 3111/2007<br />
Registro Ricorsi:      486/2005</p>
<p></b><br />
Composto dai Signori Magistrati :</p>
<p>Aldo Ravalli                                 PRESIDENTE<br />
<b><br />
</b>Enrico D’Arpe                             COMPONENTE </p>
<p>Carlo Dibello                               COMPONENTE  rel</p>
<p>
ha pronunziato la seguente :</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA <br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>su ricorso n. 486/2005   presentato da :<br />
<b><br />
soc. ECOLEVANTE s.p.a.  </b>, in persona del legale rappresentante p.t.,  rappresentata e difesa dagli avv. ti  Pietro Quinto, Bice Annalisa Pasqualone e Luigi Quinto ,  ed elettivamente domiciliata in Lecce alla via Garibaldi , 43 , presso lo studio dell’avv. Pietro Quinto    </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><br />
PROVINCIA DI TARANTO ,  </b>in  persona del Presidente  p. t., rappresentata e difesa dall’Avv. Bruno Decorato  ,  ed elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Principi di Savoia, 67 presso lo studio dell’avv. Carlo Fumarola  ;</p>
<p align=center>per l’annullamento, previa sospensiva </p>
<p></p>
<p align=justify>
-della deliberazione del Consiglio Provinciale di Taranto n. 10 del 7.2.2005- comunicata con nota dell’11.3.2005, a firma del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto  –avente ad oggetto “ Atto di indirizzo per le politiche amb<br />
-di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Provinciale di Taranto   ;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato alla pubblica udienza del 26 ottobre 2005   quale  relatore il referendario  Carlo Dibello,  uditi gli avvocati Luigi Quinto, anche in  sostituzione di Pietro Quinto  e Bice  Annalisa Pasqualone   per la società ricorrente e l’avv. Bruno De Corato  per  la Provincia di Taranto  ;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio Provinciale di Taranto ha adottato , con delibera 7 febbraio 2005, n.10  , un atto di indirizzo per le politiche ambientali della Provincia  inteso  a  mettere in atto strategie operative in materia di  trattamento e smaltimento dei rifiuti.  <br />
L’atto consiliare in questione include, tra l’altro, la determinazione di “ <i>doversi soprassedere nelle more di quanto sopra- ossia in attesa delle opportune azioni di corretta pianificazione delegate al Presidente e alla Giunta  nello specifico settore- all’ approvazione e/o autorizzazione di impianti di discariche di rifiuti speciali , pericolosi e non, anche per le procedure in essere , fermo restando la possibilità/necessità di potersi procedere ad autorizzazioni qualora se ne ravvisi il fabbisogno”</i>.<br />
La società ricorrente , che è stata autorizzata con delibera della Giunta Provinciale di Taranto del 5.2.1999  ad esercitare, in agro di Grottaglie ,  una discarica di rifiuti speciali non tossici e non nocivi  ( II categoria tipo B)  e che, successivamente, ha operato in virtù della proroga dello stato di  emergenza rifiuti in Puglia,  concessa sino al 16 luglio 2005, ha richiesto alla Provincia di Taranto , il 16.12.2003, autorizzazione alla costruzione e gestione in ampliamento del 3° lotto della  predetta discarica controllata per rifiuti speciali non pericolosi .<br />
La conferenza di servizi prevista dall’art 27 del d. lvo 22/97 per deliberare  l’ approvazione del progetto , indetta in data 13.1.2004,  ha fatto registrare l’acquisizione del parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto di ampliamento in III lotto della discarica da parte dell’Arpa –Dipartimento Provinciale di Taranto .<br />
Anche il Comitato Tecnico di cui alla legge reg. 30/86 ha formulato parere favorevole al piano di adeguamento presentato per tutta la discarica e alla prosecuzione dell’esercizio.<br />
Il Consiglio Comunale di Grottaglie  ha successivamente espresso avviso favorevole alla realizzazione, da parte della società Ecolevante, di un terzo lotto di discarica controllata di II cat. Tipo B .<br />
Dopo l’autorizzazione, in via provvisoria , alla prosecuzione dell’esercizio del I lotto della discarica , si è pervenuti alla determinazione dirigenziale di approvare  in via provvisoria il piano di adeguamento della discarica .   <br />
Tuttavia,  nonostante l’ acquisizione dei predetti pareri favorevoli e l’emanazione, da ultimo,  di un D.P.C.M. del 28 gennaio 2005 di  ulteriore proroga , fino al 31.12.2005, dello stato di emergenza nella Regione Puglia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi , il Consiglio Provinciale di Taranto si  è determinato nei termini sopra ricordati.<br />
La delibera del Consiglio  Provinciale  tarantino è  stata  dunque impugnata in quanto ritenuta affetta da una serie di profili di illegittimità .<br />
Secondo la tesi della difesa della società ricorrente , l’atto consiliare gravato violerebbe l’obbligo , per l’amministrazione procedente, di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, sarebbe stato emanato in difetto di competenza , confonderebbe l’ambito della gestione dei rifiuti urbani con quello dei rifiuti pericolosi, non terrebbe conto della situazione emergenziale  in materia di rifiuti che in Puglia risulta certificata da, ultimo, con DPCM  28.1.2005; infine contrasterebbe con la  libertà di iniziativa economica privata, costituzionalmente tutelata  ai sensi dell’art 41 della Cost.<br />
 Di tenore diametralmente opposto le deduzioni difensive della Provincia di Taranto che si è costituita in giudizio per sentir  pronunciare il rigetto del ricorso.<br />
Dopo la concessione della tutela cautelare richiesta dalla società ricorrente , la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del  26 ottobre 2005  </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso è fondato.<br />
La tesi proposta dalla difesa della società ricorrente è meritevole di accoglimento con particolare riguardo alla censura che attiene alla lamentata violazione dell’obbligo di concludere il procedimento, posto in capo alla Amministrazione pubblica dall’art 2 della legge 7 agosto 1990, n.241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi .<br />
La violazione dell’obbligo di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso  ha una rilevanza specifica non solo sul versante del rimedio apprestato  dall’ordinamento nei casi di inerzia dell’amministrazione, ossia nelle ipotesi di patente contrasto con il precetto di cui all’art 2, comma 1  della legge 241/90 a seguito del mancato esercizio, nei termini di legge o regolamentari,  della potestà provvedimentale.<br />
Invero,  poiché l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso costituisce precipitato tecnico del canone di buon andamento della P.a., di cui all’art 97 cost , l’interpretazione più  conforme a Costituzione del predetto obbligo è quella che non riconosce diritto di cittadinanza  ad una  potestà soprassessoria della P.a capace di tramutarsi  in un rinvio sine die del pronunciamento sulla fattispecie concreta.<br />
Ciò è tanto più vero ogni qualvolta il procedimento sia stato avviato ad iniziativa del privato il quale vanta una posizione giuridicamente qualificata a conoscere in termini inequivocabili   la volontà dell’interlocutore pubblico , senza che quest’ultimo  possa  opporgli  incondizionatamente ragioni  valevoli a fini di moratoria  generalizzata di intere categorie procedimentali.<br />
Ciò è 	quanto , invece, si è verificato nella  controversia in argomento , nel cui contesto, pur a fronte di una situazione di conclamato protrarsi dello stato di emergenza  nel settore dei rifiuti nella regione Puglia , certificato addirittura con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2005 su richiesta della Regione e tale da autorizzare finanche una deroga ai principi dell’ordinamento giuridico statale,  il Consiglio Provinciale di Taranto ha invece ritenuto  di  rinviare in blocco l’approvazione di impianti di discariche di rifiuti speciali e non , anche per le procedure in essere, fino alla messa in atto di una corretta pianificazione in materia .<br />	<br />
Si tratta, evidentemente, di un pronunciamento che, pur costituendo esercizio di una legittima potestà di indirizzo politico amministrativo da parte del massimo organo di governo provinciale, si risolve,. ai fini che qui interessano,  in un  inammissibile  stallo procedimentale pregiudizievole alle  ragioni della società ricorrente , ossia in una potestà di non decidere sulla istanza del privato che, per quanto osservato, contrasta con il diritto ad una buona amministrazione .<br />
Né può darsi rilievo alla clausola di salvaguardia utilizzata nel deliberato consiliare al fine di trarre argomento per negare di essere in presenza di un atto meramente soprassessorio poiché   il richiamo alla sussistenza di un fabbisogno acclarato  per giustificare l’eventuale atto di approvazione , di volta in volta, di singole discariche nel territorio  , oltre a costituire un elemento di contraddizione rispetto al bisogno in re ipsa di impianti di raccolta e smaltimento rifiuti che deriva dallo stato di emergenza , non priva la delibera del suo significato assolutamente interlocutorio.<br />
E’ dunque illegittima, per violazione dell’art 2 della legge 241/90 e dell’art 97 cost., la delibera con la quale il Consiglio provinciale , nell’adottare un atto di indirizzo per le politiche ambientali del territorio di riferimento in materia di rifiuti, si determina a soprassedere  in merito alla approvazione o autorizzazione di impianti di discariche di rifiuti speciali, pericolosi e non( anche in ampliamento) in attesa della adozione di atti di futura programmazione del settore,  in quanto non  conclusiva del procedimento avviato ad istanza del privato che, anzi, subisce, per tal via,  un ingiustificato arresto procedimentale.<br />
Le ulteriori ragioni di ricorso possono ritenersi assorbite .                           <br />
Il ricorso va conclusivamente accolto per quanto di ragione .<br />
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese del presente giudizio .   <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia- Lecce, I sezione   definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e , per ,l’effetto, annulla la delibera consiliare impugnata  .<br />
Spese compensate .<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del  26 ottobre 2005  <br />
IL PRESIDENTE –ALDO RAVALLI<br />
L’ESTENSORE –CARLO DIBELLO </p>
<p>     Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 28 Agosto 2007</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-28-8-2007-n-3111/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2007 n.3111</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4463</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4463/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospesa la sentenza che annulla il parere favorevole alla fattibilita’ ambientale di un porto turistico. (G.S.) E’ dubbia l’efficacia erga omnes delle misure cautelari su atti presupposti impugnati da terzi in separato giudizio, qualora non emerga una connessione tra i pericula in mora nei diversi giudizi. (G.S.) Ai fini</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4463/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4463</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che annulla il parere favorevole alla fattibilita’ ambientale di un porto turistico. (G.S.)</p>
<p>E’ dubbia l’efficacia erga omnes delle misure cautelari su atti presupposti impugnati da terzi in separato giudizio, qualora non emerga una connessione tra i pericula in mora nei diversi giudizi. (G.S.)</p>
<p>Ai fini della sospendibilita’ di una sentenza di annullamento di un provvedimento che autorizza l’esecuzione di un’opera pubblica sono rilevanti la caratterizzazione teleologica dei provvedimenti impugnati (nella specie, pareri favorevoli all’esecuzione dell’opera sotto l’aspetto ambientale) e il rischio di perdita di finanziamenti comunitari. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4463/07<br />
Registro Generale: 6927/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br />Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Aldo Scola<br />Cons. Francesco Caringella Est.<br />Cons. Bruno Rosario Polito<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 28 Agosto 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>REGIONE CAMPANIA</b>rappresentato e difeso dall’ Avv.  LIDIA BUONDONNOcon domicilio  eletto in Roma VIA POLI, 29   </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>WWF ITALIA – ONLUS, COMUNE DI PIANO DI SORRENTO -SOPRINTENDENZA REG.BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI –CAMPANIA, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, CAPITANERIA DI PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA, AGENZIA DEL DEMANIO, AGENZIA DELLE DOGANE, MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO</b>non costituitisi;<br />
<b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI</b>rappresentato e difeso dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOcon domicilio  eletto in Roma VIA PORTOGHESI, 12</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della sentenza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI: Sezione I  6586/2007, resa tra le parti, concernente ESONERO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE PROGETTO PROTEZIONE LITORALE.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Francesco Caringella e uditi, altresì, per le parti l’avv. Panariello per delega dell’avv. Buondonno e l’avv. dello Stato Nicoli;<br />
Ritenuto che l’istanza cautelare è suscettibile di positiva valutazione quanto al fumus, avuto particolare riguardo al profilo dell’efficacia soggettivamente limitata dalle misure cautelari stante la relativa connessione al periculum in mora dedotto dal ricorrente;<br />
Reputato inoltre, anche sotto il profilo del periculum, che assumono rilievo, ai fini della concessione dell’invocata tutela interinale, la portata e la caratterizzazione teleologica degli interventi in parola in uno con il paventato rischio del venir meno dei finanziamenti comunitari;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 6927/2007) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 28 Agosto 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4463/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4463</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4304</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4304/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4304/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4304</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che annulla un appalto quinquennale di gestione calore per istituti scolastici, aggiudicato a un concorrente con polizza fideiussoria carente della autentica della firma del fideiussore e dell’autorizzazione della compagnia a emettere fideiussioni. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4304/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4304</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4304/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4304</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che annulla un appalto quinquennale di gestione calore per istituti scolastici, aggiudicato a un concorrente con polizza fideiussoria carente della autentica della firma del fideiussore e dell’autorizzazione della compagnia a emettere fideiussioni. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4304/07<br />
Registro Generale: 6654/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br />  Cons. Raffaele Carboni<br />Cons. Marzio Branca Est.<br /> Cons. Adolfo Metro<br /> Cons. Giancarlo Giambartolomei<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 28 Agosto 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>  C.P.L. CONCORDIA SCARL IN P. E Q.  CAPOG. A.T.I.  A.T.I. &#8211; C.N.S. </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  CARLO SARRO &#8211;   Avv.  PIETRO BARONE &#8211;   Avv.  UGO DE ANGELIScon domicilio  eletto in RomaPIAZZA DI SPAGNA, 35 presso<br />
CARLO SARRO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ELYO ITALIA S.R.L.</b>rappresentato e difeso da: Avv.  VALENTINO VULPETTIcon domicilio  eletto in RomaVIA SABOTINO 2/Apresso<br />
VALENTINO VULPETTI<br />
e nei confronti di<br />
<b>PROVINCIA DI CASERTA</b>non costituitosi;</p>
<p>per la riforma,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR  CAMPANIA  &#8211;  NAPOLI: Sezione  I  6596/2007, resa tra le parti, concernente APPALTO PER GESTIONE,   MANUTENZIONE  E  FORNITURA COMBUSTIBILE IMPIANTI TERMICI.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
  ELYO ITALIA S.R.L.<br />
Udito il relatore Cons. Marzio Branca  e uditi,  altresì, per le    parti   gli avvocati P. Barone, U. De Angelis, C. Sarro e V. Vulpetti;</p>
<p>Ritenuto che non è possibile prevedere un esito favorevole dell’appello alla stregua della motivazione della sentenza appellata che  -ad un primo esame- merita condivisione sia con riguardo alla necessità di autenticazione della firma in questione, sia con riferimento alla autorizzazione del procuratore Unipol.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 6654/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 28 Agosto 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4304/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4304</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2007 n.8198</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-28-8-2007-n-8198/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-28-8-2007-n-8198/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-28-8-2007-n-8198/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2007 n.8198</a></p>
<p>Pres. BACCARINI; Rel. SAPONE sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione del concorrente che abbia presentato la cauzione senza comprendere l&#8217;importo relativo agli oneri di progettazione esecutiva in caso di lettera d&#8217;invito equivoca Contratti della p.a. – Appalti – Presentazione della cauzione in misura ridotta – Mancato calcolo degli oneri di progettazione – Lettera d’invito</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BACCARINI; Rel. SAPONE</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione del concorrente che abbia presentato la cauzione senza comprendere l&#8217;importo relativo agli oneri di progettazione esecutiva in caso di lettera d&#8217;invito equivoca</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Appalti – Presentazione della cauzione in misura ridotta – Mancato calcolo degli oneri di progettazione – Lettera d’invito equivoca – Esclusione – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In presenza di una lettera di invito equivoca, la quale in termini generici stabilisca la presentazione di una cauzione provvisoria parametrata all’importo complessivo dell’appalto e preveda l’esclusione soltanto nel caso che la suddetta cauzione sia inferiore al 2% dei lavori a base d’asta, escludendo, quindi, gli oneri di progettazione e quelli connessi ai piani di sicurezza, è illegittima l’esclusione del concorrente che abbia presentato una cauzione non comprensiva anche dell’importo relativo agli oneri di progettazione esecutiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<i><b></p>
<p align=center>-SEZIONE III –</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>																																																																																													</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>4302 </b>del <b>2007</b> proposto dalla<br />
<b>spa TECNOVESE</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro Maria Amoruso presso il cui studio in Roma, Via Paolo Barison n.42/A, è elettivamente domiciliata; </p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
l’<b>ANAS spa</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliataria; </p>
<p><b>per l’annullamento:<br />
</b>1) della deliberazione adottata dalla commissione di gara nella seduta del 21 marzo 2007 con la quale la società ricorrente è stata esclusa dalla gara per la realizzazione del collegamento veloce Puglia &#8211; Basilicata denominata “Ba -36/05 –S.S. 106/DIR – Lavori di ammodernamento del collegamento della S.S. 106 “Diramazione” e del casello autostradale di Taranto con la S.S. 106 “Jonica”;<br />
2) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza dell’11 luglio 2007 &#8211; relatore il dottor Giuseppe Sapone –  gli avvocati delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il proposto gravame la società ricorrente ha impugnato la determinazione, in epigrafe indicata, con cui è stata esclusa dalla gara per l’affidamento dei lavori, pure in epigrafe descritti, in quanto la cauzione provvisoria prestata risultava inferiore all’importo previsto dalla lettera di invito.<br />
Avverso la contestata determinazione sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:<br />
1)	<b>Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art.30, comma 1, della L. n.109/1994. Violazione della legge di gara. Violazione e falsa applicazione del punto II.1.4 e del punto II.2.1 del bando di gara. Violazione e falsa applicazione del punto A.1 e del punto III.2.e) della lettera di invito;<br />	<br />
2)	Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art.30, comma 1, della L. n.109/1994.Violazione dei principi che regolano le pubbliche gare ed in articolare dei principi di buona fede, correttezza, trasparenza, collaborazione reciproca tra concorrenti e stazione appaltante. Violazione dell’art.97 della Costituzione sotto lo specifico profilo della proporzionalità. Violazione del principio del favor partecipationis. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta;<br />	<br />
3)	Violazione e falsa applicazione dell’art.7 della L. n.241/1990 e s.m.i.<br />	<br />
</b>Si è costituita l’intimata stazione appaltante contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.<br />
Alla pubblica udienza dell’11 luglio 2007 il ricorso è stato assunto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il proposto gravame la società ricorrente ha impugnato la determinazione, in epigrafe indicata, con cui è stata esclusa dalla gara per l’affidamento dei lavori, pure in epigrafe descritti, in quanto la cauzione provvisoria prestata risultava inferiore all’importo previsto dalla lettera di invito.<br />
In punto di fatto deve essere evidenziato che:<br />
<b>a)</b> nella lettera di invito era prevista la prestazione di una cauzione provvisoria ai sensi dell’art.30, c.1, della L. n.109/1994 da rapportare all’importo dei lavori (punto A.9);<br />
<b>b)</b> l’importo complessivo dell’appalto in questione comprendeva l’importo dei lavori a base d’asta, nonché gli oneri concernenti i piani di sicurezza e quelli relativi alla progettazione esecutiva, entrambi non soggetti a ribasso;<br />
<b>c)</b> la stessa lettera di invito prevedeva (punto III.2.e), a pena di esclusione la produzione di una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta;<br />
<b>d)</b> la società ricorrente, la quale aveva presentato una polizza fidejussoria con riferimento solamente all’importo dei lavori e agli oneri inerente i piani di sicurezza, era stata esclusa perchè la suddetta cauzione non comprendeva anche l’importo per gli oneri di progettazione.<br />
In tale contesto, quindi, risulta fondato il secondo motivo di doglianza, prospettante la violazione dei principi di correttezza e di trasparenza dell’azione amministrativa, atteso che, stante la palese equivocità della lettera di invito, la quale, se in termini generici aveva stabilito la presentazione di una cauzione provvisoria parametrata all’importo complessivo dell’appalto, tuttavia, aveva previsto l’esclusione (punto III.2.e) soltanto nel caso che suddetta cauzione fosse stata inferiore al 2% dei lavori a base d’asta, escludendo, quindi, gli oneri di progettazione e quelli connessi ai piani di sicurezza, nessuna negligenza può essere individuabile nel comportamento dell’odierna istante che aveva presentato una cauzione non comprensiva anche dell’importo relativo gli oneri di progettazione esecutiva. <br />
Ciò considerato, la doglianza in questione è suscettibile di favorevole esame e, pertanto, il proposto gravame deve essere accolto con assorbimento delle altre doglianze dedotte.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p><b>                                </p>
<p align=center> P.Q.M.</p>
<p></b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.<b>4302</b> del <b>2007</b>, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per gli effetti, annulla la contestata determinazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 luglio 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza, con l’intervento dei signori giudici: Dr. Stefano BACCARINI                  &#8211; Presidente<br />
Dr. Domenico LUNDINI                 &#8211; Consigliere<br />
Dr. Giuseppe  SAPONE                    &#8211; Consigliere, estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4460</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4460/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4460/</guid>

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<p>Va sospeso il diniego di installazione di una cabina elettrica a servizio di insediamenti esistenti in zona vincolata, affinche’ l’amministrazione proceda ad un riesame della vicenda. (G.S.) Non va sospesa la comunicazione di avvio di procedimento di vincolo indiretto (art. 46 D.Lgs. 42/2004), poiche’ solo con il provvedimento finale puo’</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il diniego di installazione di una cabina elettrica a servizio di insediamenti esistenti in zona vincolata, affinche’ l’amministrazione proceda ad un riesame della vicenda. (G.S.)</p>
<p>Non va sospesa la comunicazione di avvio di procedimento di vincolo indiretto (art. 46 D.Lgs. 42/2004), poiche’ solo con il provvedimento finale puo’ verificarsi la proporzionalita’ tra area vincolata indirettamente ed il  bene tutelato direttamente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4460/07<br />
Registro Generale:6291/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br />  Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Aldo Scola<br />Cons. Francesco Caringella<br />  Cons. Gabriella De Michele Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 28 Agosto 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>INIZIATIVE TOSCANE S.R.L.</b>rappresentato e difeso dall’Avv.  GIUSEPPE MORBIDELLI<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA G. CARDUCCI 4<br />
presso GIUSEPPE MORBIDELLI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTRO P.T. PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI</b>rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p><b>SOPR. PT BENI ARCHIT. E PAESAGGIO PROVINCE SIENA E GROSSETO</b> non costituitosi;</p>
<p><b>COMUNE DI PIENZA</b> non costituitosi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  TOSCANA  &#8211;  FIRENZE  :Sezione  III   n. 416/2007, resa tra le parti, concernente AVVIO PROCEDIMENTO VERIFICA INTERESSE CULTURALE  PIANO DI LOTTIZZAZIONE;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di  reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTRO P.T. PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI</p>
<p>Udito il relatore Cons. Gabriella De Michele e uditi, altresì, per la parte appellante l’avv. Traina per delega dell’avv. Morbidelli.</p>
<p>Ritenuto che l’istanza cautelare proposta possa trovare accoglimento – ai fini del riesame – solo in rapporto al diniego di istallazione della cabina elettrica, da porre al servizio degli insediamenti edilizi esistenti;<br />
ritenuto viceversa che non sussistono i pressuposti per la sospensione della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 46 del D.l.gs 22.1.2004, n. 42, essendo ogni valutazione di legittimità al riguardo condizionata dal finale rapporto di proporzionalità fra l’area interessata dalla procedura di vincolo indiretto e l’effettiva consistenza del bene direttamente vincolato;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie in parte l&#8217;appello (Ricorso numero: 6291/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  accoglie  l&#8217;istanza  cautelare  in primo grado, limitatamente al diniego in data 9.3.2007, ai fini del riesame.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 28 Agosto 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4460/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4460</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4303</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4303/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4303/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4303/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4303</a></p>
<p>Qualora l’aggiudicazione di una fornitura triennale di apparecchiature e pellicole radiografiche appaia illegittima, ma: a) manchi un vantaggio immediato alla controinteressata ricorrente; b) vi sia danno per il soggetto pubblico e gli utenti a causa della rimozione delle apparecchiature fornite, trova applicazione l’art. 23 bis co. 3 L. 1034/1971. In</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4303/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4303</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Qualora l’aggiudicazione di una fornitura triennale di apparecchiature e pellicole radiografiche appaia illegittima, ma: a) manchi un vantaggio immediato alla controinteressata ricorrente; b) vi sia danno per il soggetto pubblico e gli utenti a causa della rimozione delle apparecchiature fornite, trova applicazione l’art. 23 bis co. 3 L. 1034/1971. In conseguenza, senza sospendere il provvedimento impugnato, il giudice fissa la discussione in udienza di merito dopo 30 giorni dal deposito dell’ordinanza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4303/07<br />
Registro Generale: 6239/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br /> Cons. Raffaele Carboni<br />Cons. Marzio Branca<br />Cons. Adolfo Metro<br /> Cons. Angelica Dell&#8217;Utri Costagliola Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 28 Agosto 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>  CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L.</b>rappresentato e difeso da:<br />
  Avv.  VINCENZO AVOLIO  &#8211;   Avv.  VITTORIA LUCIANOcon domicilio  in RomaPIAZZA CAPO DI FERRO 13  presso<br />
SEGRETERIA SEZIONALE CDS</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>FUJIFILM MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.</b>rappresentato e difeso da:Avv.  FRANCESCO ARGENZIO &#8211; Avv.  FULVIA CAMPARI con domicilio  eletto in RomaVIA P. L. DA PALESTRINA, 19presso<br />
FRANCESCO ARGENZIO<br />
e nei confronti di<br />
<b>AZIENDA OSPEDALIERA “ISTITUTI OSPEDALIERI DI VERONA”</b>rappresentato e difeso da:Avv.  ANDREA MANZI &#8211; Avv.  RICCARDO RUFFO con domicilio  eletto in RomaVIA F. CONFALONIERI N.5pressoANDREA MANZI<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR  VENETO  &#8211;  VENEZIA: Sezione  I   n. 455/2007, resa tra le parti, concernente FORNITURA TRIENNALE DI   APPARECCHIATURE PER L&#8217;ACQUISIZIONE E STAMPARADIOGRAFIE;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di  accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AZIENDA OSPEDALIERA “ISTITUTI OSPEDALIERI DI VERONA”<br />  FUJIFILM MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.<br />
Udito il relatore Cons. Angelica Dell&#8217;Utri Costagliola e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti V. Luciano, F. Argenzio ed A. Manzi;</p>
<p>Considerato che, ad una prima delibazione propria della fase cautelare, appaiono condivisibili le argomentazioni svolte dal primo giudice sulla sussistenza di fumus boni iuris;<br />Rilevato, tuttavia, che lo stesso primo giudice non ha tenuto conto, da un lato, dell’assenza di vantaggio immediato per l’istante(pur oggettivamente danneggiata in modo grave ed irreparabile quale seconda graduata) e, dall’altro lato, del danno derivante all’Azienda ed agli utenti dalla rimozione delle nuove apparecchiature e reinstallazione delle precedenti, in relazione al quale avrebbe dovuto essere ravvisata l’applicabilità dell’art. 23 bis, co. 3, della l. n. 1034 del 1971 e ss.mm.ii., laddove dispone che il TAR “se ritiene (…) che il ricorso evidenzi l’illegittimità dell’atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza”.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l’appello cautelare nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, respinge l’istanza cautelare proposta in I grado;  manda al TAR Veneto per la fissazione dell’udienza di discussione i sensi e nei termini di cui all’art. 23 bis L. n. 1034/71.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 28 Agosto 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4303/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4303</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4404</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospesa la sentenza che annulla il provvedimento AIMA che applica il prelievo supplementare nelle consegne di latte (periodo 95-96) per difetto di motivazione e di parere regionale. La sospensiva e’ motivata sulla prevalenza dell’interesse fatto valere dall’appellante Agenzia per le erogazioni nell’agricoltura. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che annulla il provvedimento AIMA che applica il prelievo supplementare nelle consegne di latte (periodo 95-96) per difetto di motivazione e di parere regionale. La sospensiva e’ motivata sulla prevalenza dell’interesse fatto valere dall’appellante Agenzia per le erogazioni nell’agricoltura. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4404/07<br />
Registro Generale:5975/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br />Cons. Paolo Buonvino Est.<br />Cons. Aldo Scola<br />Cons. Francesco Caringella<br />  Cons. Bruno Rosario Polito<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 28 Agosto 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>AGEA-AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA</b> rappresentato e difeso dall’  AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AZ.AGRICOLA BALLARI SEBASTIANO E ANTONIO S.D.F., AZ. AGRICOLA MAERO CARLO, AZ. AGRICOLA MINA PIER MARIO E ALDO, AZ. AGRICOLA MINA GIUSEPPE E FIGLIO FABRIZIO, AZ. AGRICOLA DIALE LIVIO E DOMENICO, AZ. AGRICOLA BOLLATI CARLO, AZ. AGRICOLA GERBAUDO GIAN MARIO, AZ. AGRICOLA BERGESE GIUSEPPE, CARLO E FRANCESCO, AZ. AGRICOLA DEGIOANNI LORENZO, AZ. AGRICOLA ABELLO LORENZO, AZ. AGRICOLA FERRERI F.LLI ARMANDO E ALDO, AZ. AGRICOLA MONTERSINO GIACOMO E FRANCESCO, AZ. AGRICOLA INGARAMO COSTANZO E FIGLIO GIULIO, AZ. AGRICOLA PERETTI ENRICO E FIGLI ISIDORO E GIUSEPPE, AZ. AGRICOLA CRAVERO GIOVANNI, AZ. AGRICOLAALLADIO GIACOMO E FIGLI GIOVANNI, PIERO E LUIGI, AZ. AGRICOLA MARTINA BATTISTA E VITTORIO, AZ. A.PANERO GIAMPIERO, ANTONIO, GIACOMO, MICHELE E DOTTO C., AZ. AGRICOLA PASCHETTA STEFANO, DANIELE, MICHELE, AZ. AGRICOLA TALLONE VALERIO, AZ. AGRICOLA DOTTA GIOVANNI, AZ. AGRICOLA RENALDO ANGELO E GIUSEPPE, AZ. AGRICOLA PANERO FRANCESCO E BRIGNONE ELEONORA, AZ. AGRICOLA CASTALDO PIETRO E FIGLI, AZ. AGRICOLA BARBERIS PIERGIORGIO, AZ. AGRICOLA “LIRANO” DI TARICCO F.LLI, AZ. AGRICOLA VOGLIONE FRANCESCO, AZ. AGRICOLA BURDISSO ANTONIO E GUIDO F.LLI, AZ. AGRICOLA CAVALLO ANTONIO E FIGLIO ALBERTO, AZ. AGRICOLA CAGNASSI LUIGI E BATTISTA, AZ. AGRICOLA BARBERO F.LLI PIETRO, AZ. AGRICOLA ALLOCCO GIOVANNI, BARTOLOMEO, PIETRO E GIACOMO, AZ. AGRICOLA CAGNASSI GIOVANNI, AZ. AGRICOLA VAGLIENGO SEBASTIANO E FIGLIO PIERGIORGIO , AZ. AGRICOLA MACCHIORLATTI VIGNAT ANTONIO E FIGLIO DOMENICO, AZ. AGRICOLA SANINO ALBINO DOMENICO, AZ. AGRICOLA GIACCARDI MODESTO, AZ. AGRICOLA COMINO F.LLI GIUSEPPE E PIETRO, AZ. AGRICOLA BONO F.LLI, AZ. AGRICOLA FERRERO FRANCESCO E FIGLIO MAURO,</b><b>AZ. AGRICOLA FERRERI GIUSEPPE, PAOLO E CLAUDIO </b><br />
non costituitisi;<br />
e nei confronti di<br />
<b>AZ. AGRICOLA ARIAUDO GUIDO </b><br />
non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR PIEMONTE &#8211; TORINO: Sezione II  1956/2006, resa tra le parti, concernente QUOTE LATTE.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.</p>
<p>Udito il relatore Cons. Paolo Buonvino  e udito, altresì, per la parte appellante l’avv. dello Stato Nicoli;<br />
Ritenuto che l’appello risulta affidato, almeno a un primo sommario esame, a censure di sufficiente consistenza;<br />
che, nella comparazione degli interessi in gioco, appare prevalente quello fatto valere dall’appellante,</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 5975/2007) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 28 Agosto 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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