<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>28/8/2007 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/28-8-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/28-8-2007/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:14:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>28/8/2007 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/28-8-2007/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4451</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4451/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4451/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4451/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4451</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso la decadenza da concessione demaniale marittima (con sgombero), indotta da informativa antimafia interdittiva (art. 10 DPR 252/98) a causa di frequentazioni negative. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 4451/07</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4451/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4451/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4451</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso la decadenza da concessione demaniale marittima (con sgombero), indotta da informativa antimafia interdittiva (art. 10 DPR 252/98) a causa di frequentazioni negative. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4451/07<br />
Registro Generale:6360/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br />Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Aldo Scola<br />Cons. Francesco Caringella<br />  Cons. Bruno Rosario Polito Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 28 Agosto 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>LA VECCHIA SIRENA DI DEL GIUDICE AGNESE E VOLPE CRISTINA SNC</b> rappresentata e difesa dall’Avv.  INNOCENZO MILITERNI con domicilio  eletto in Roma VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI,11  presso STEFANO GAGLIARDI </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE CAMPANIA</b> rappresentata e difesa dall’Avv.  LIDIA BUONDONNO con domicilio  eletto in Roma VIA POLI N. 29 presso AVVOCATURA REGIONALE CAMPANIA<br />
<b>UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI &#8211; PREF. NAPOLI</b> rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della sentenza del TAR  CAMPANIA  &#8211;  NAPOLI: Sezione  I  6644/2007, resa tra le parti, concernente DECADENZA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA ED ORDINE DI SGOMBERO.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: REGIONE CAMPANIA e UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI &#8211; PREF. NAPOLI;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Bruno Rosario Polito  e uditi,  altresì, per le parti l’avv.to Perone, per delega dell’avv.to Militerni, l’avv.to Panariello per delega dell’avv.to Buonodonno e l’avv.to dello Stato Varrone;<br />Ritenuto che – a seguito di un prima delibazione non emergono elementi che rendono recessiva la valutazione discrezionale del Prefetto circa la sussistenza delle condizioni ostative al rilascio del provvedimento concessorio ai sensi degli artt. 4 del dlg. N. 490/1994 e 10 del D.P.R. n. 252/1998;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 6360/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 28 Agosto 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4451/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2007 n.8226</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-28-8-2007-n-8226/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-28-8-2007-n-8226/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-28-8-2007-n-8226/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2007 n.8226</a></p>
<p>Pres. Baccarini, Est. Sapone. R. C. (avv. s.m.) c. Ministero dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Messina (Avv. St.) e G. M. (A. Buffolo) e G. M. (Avv. F. Cintioli) e altri (n.c.). sulla legittimità della procedura comparativa indetta dall&#8217;Università degli Studi di Messina per la copertura di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-28-8-2007-n-8226/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2007 n.8226</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-28-8-2007-n-8226/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2007 n.8226</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini, Est. Sapone.<br /> R. C. (avv. s.m.) c.  Ministero dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Messina (Avv. St.) e G. M. (A. Buffolo) e G. M. (Avv. F. Cintioli) e altri (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della procedura comparativa indetta dall&#8217;Università degli Studi di Messina per la copertura di un posto di professore ordinario di prima fascia, settore disciplinare IUS09 &#8211; Istituzioni di Diritto Pubblico, nel caso in cui i candidati abbiano presentato un numero di pubblicazioni superiori a quelli indicati nel bando a pena di esclusione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Università e Ricerca – Procedura concorsuale &#8211; Procedura comparativa per la selezione di un posto di professore ordinario prima fascia – Presentazione delle pubblicazioni richieste dal bando – Al momento della domanda di partecipazione – Necessità – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Allorché il bando, nel prevedere che nel termine perentorio ivi indicato, sancito a pena di esclusione, debbano essere presentate le pubblicazioni che i singoli candidati intendono far valere ai fini della valutazione comparativa, insieme ad un elenco delle stesse, identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, occorre che, già in sede di presentazione della domanda, siano indicate le suddette pubblicazioni, per cui la mancata osservanza di tale obbligo legittima l’esclusione dei candidati. In termini sostanziali, l’indicazione delle pubblicazioni de quibus costituisce un elemento della domanda di partecipazione e la carenza dello stesso non può in alcun modo essere sanata da una indicazione successiva, in quanto tale modus operandi concretizza non una regolarizzazione, ma un’integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della &#8220;par condicio&#8221; dei candidati (ex plurimis CS, sez.IV, n.2808/2003). Peraltro, il consentire a un singolo candidato un’indicazione successiva delle pubblicazioni comporterebbe un incontestabile ed illegittimo vantaggio in palese contrasto con il principio della par condicio, in quanto consentirebbe di scegliere tra le sue pubblicazioni quelle che ritiene più favorevoli e valide, non sulla base di un autonomo giudizio ex ante, ma alla luce della conoscenza delle pubblicazioni che gli altri candidati avevano indicato di voler utilizzare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità della procedura comparativa indetta dall’Università degli Studi di Messina per la copertura di un posto di professore ordinario di prima fascia, settore disciplinare IUS09 – Istituzioni di Diritto Pubblico, nel caso in cui i candidati abbiano presentato un numero di pubblicazioni superiori a quelli indicati nel bando a pena di esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
&#8211; SEZIONE III &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.8821 del 2006 proposto dal<br />
prof. avv. <b>Raffaele Capunzo</b> rappresentato e difeso da se medesimo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dottor Giuseppe Placidi in Roma, Via Cosseria n.2;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>1) il <b>Ministero dell’Università e della Ricerca</b>, in persona del Ministro pro-tempore;</p>
<p>2) l’<b>Università degli Studi di Messina</b>, in persona del Rettore pro-tempore;<br />
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, sono domiciliatari;</p>
<p>e nei confronti di:</p>
<p>1) <b>Giuseppe Marazzita</b> rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Buffolo presso il cui studio in Roma, Via Ronciglione n.3, è elettivamente domiciliato;</p>
<p>2) <b>Giovanni Moschella</b> rappresentato e difeso dall’avv. Fulvio Cintoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del prof. avv. Giuseppe Marazzita in Roma, Via Tangorra n.9;</p>
<p>3) <b>Michele Ainis, Domenico Dominici, Vincenzo Atripaldi, Gian Paolo Ladu, Giulio Salerno e Michele Ainis</b>, non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento:<br />
a)	del decreto del Rettore dell’Università di  Messina prot. n.29020 del 28 giugno 2006 con il quale sono stati ammessi alla procedura comparativa indetta dalla citata Università per la copertura di un posto di professore ordinario di prima fascia, settore disciplinare IUS09 – Istituzioni di Diritto Pubblico, i candidati che avevano presentato un numero di pubblicazioni superiori a quelli indicati nel bando a pena di esclusione;<br />	<br />
b)	dei verbali della Commissione esaminatrice n.2 del 21/3/2006 e n.4 del 29/5/2006 e di quello successivo, non conosciuto, con cui la suddetta Commissione ha ammesso alla procedura comparativa i candidati che andavano esclusi;<br />	<br />
c)	del decreto dell’ 8 maggio 2006 con il quale il Rettore dell’Università di Messina ha concesso la proroga di quattro mesi per la conclusione della procedura di valutazione comparativa;<br />	<br />
d)	di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni e dei controinteressati professori Moschella e Marazzita;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 4 luglio 2007 &#8211; relatore il dottor Giuseppe Sapone –  i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>L’odierno ricorrente ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa indetta dall’intimata Università per la copertura di un posto di professore ordinario di prima fascia, settore disciplinare IUS09 – Istituzioni di Diritto Pubblico, in esito alla quale sono risultati vincitori i professori Moschella e Marazzita.<br />
Con il proposto gravame ha impugnato gli atti, in epigrafe indicati, della suddetta procedura, prospettando i seguenti motivi di doglianza:<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell’art.2 del DPR n.117/2000. Eccesso di potere per omessa, insufficiente istruttoria. Disparità di trattamento – Violazione della par condicio dei candidati – Violazione del principio di imparzialità e buon andamento – Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del bando della procedura comparativa;<br />
2) Violazione e falsa applicazione dell’art.2 del DPR n.117/2000. Eccesso di potere per omessa, insufficiente istruttoria. Disparità di trattamento – Violazione della par condicio dei candidati – Violazione del principio di imparzialità e buon andamento – Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del bando della procedura comparativa suindicata;<br />
3) Illegittimità della disposizione regolamentare di cui all’art.2, comma 6, del DPR n.117/00 nella parte in cui prevede che la limitazione alle pubblicazioni non dovendo impedire l’adeguata valutazione dei candidati consente di derogare alla sanzione della esclusione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento.<br />
Successivamente l’attuale istante ha impugnato il Decreto rettorale del 9/11/2006 di approvazione degli atti della commissione esaminatrice nonchè i verbali del suddetto organo collegiale n.6 del 14/9/2006 e 7 del 15/9/2006 prospettando i seguenti motivi aggiunti di doglianza:<br />
4) Violazione e falsa applicazione dell’art.2 del DPR n.117/2000. Eccesso di potere per omessa, insufficiente istruttoria. Disparità di trattamento – Violazione della par condicio dei candidati – Violazione del principio di imparzialità e buon andamento – Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del bando della procedura comparativa;<br />
5) Violazione e falsa applicazione dell’art.2 del DPR n.117/2000. Eccesso di potere per omessa, insufficiente istruttoria. Disparità di trattamento – Violazione della par condicio dei candidati – Violazione del principio di imparzialità e buon andamento – Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del bando della procedura comparativa suindicata;<br />
6) Eccesso di potere per omessa, insufficiente istruttoria. Disparità di trattamento – Violazione della par condicio dei candidati – Difetto di motivazione- Manifesta contraddittorietà del giudizio finale;<br />
7) Illegittimità della disposizione regolamentare di cui all’art.2, comma 6, del DPR n.117/00 nella parte in cui prevede che la limitazione alle pubblicazioni non dovendo impedire l’adeguata valutazione dei candidati consente di derogare alla sanzione della esclusione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento;<br />
8) Illegittimità derivata – Eccesso di potere per illogicità – Contraddittorietà. Disparità di trattamento.<br />
Si sono costituiti sia l’Università di Messina che il Ministero dell’università e della Ricerca Scientifica contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.<br />
Si sono costituiti, altresì, due degli intimati controinteressati, proff. Moschella e Marazzita, risultati vincitori nella procedura valutativa de qua, i quali hanno confutato con dovizia di argomentazioni la fondatezza delle dedotte doglianze.<br />
Alla pubblica udienza del 4 luglio 2007 il ricorso è stato assunto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il proposto gravame l’odierno istante ha impugnato gli atti, in epigrafe indicati, relativi alla procedura di valutazione comparativa, cui aveva partecipato, indetta dall’intimata Università di Messina per la copertura di un posto di professore ordinario di prima fascia, settore disciplinare IUS09 – Istituzioni di Diritto Pubblico, in esito alla quale sono risultati vincitori i professori Moschella e Marazzita.<br />
Con le doglianze dedotte in via principale, riprodotte anche con i successivi motivi aggiunti con cui è stato impugnato il decreto rettorale di approvazione dei lavori della Commissione esaminatrice, l’odierno istante ha contestato la mancata esclusione dalla procedura de qua di due candidati (proff. Marazzita e Curreri) i quali, in palese contrasto con quanto stabilito dal bando, avevano presentato un numero di pubblicazioni superiori a quello consentito (n.8), e solo successivamente, prima dell’inizio delle operazioni concorsuali da parte della Commissione esaminatrice, avevano indicato al suddetto organo le otto pubblicazioni tra quelle presentate che dovevano essere oggetto di valutazione.<br />
In merito deve essere evidenziato che:<br />
I) l’art.1 del bando stabiliva un numero massimo di pubblicazioni scientifiche (n.8) che dovevano essere presentate dal singolo candidato;<br />
II) i singoli candidati erano tenuti a presentare le pubblicazioni che intendevano far valere ai fini della valutazione comparativa con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda entro il termine perentorio indicato dall’art.5 del bando;<br />
III) il terzo comma dell’art.6 del citato bando prescriveva testualmente che l’’inosservanza del limite delle pubblicazioni indicate dall’art.1 comportava l’esclusione dal concorso ai sensi del comma 6 dell’art.2, del DPR n.117/2000.<br />
In tale contesto il Collegio sottolinea, alla luce del combinato disposto di cui ai citati artt.1 e 6. comma 3, che per l’aspetto della controversia in esame è necessario individuare il significato che deve essere attribuito al termine presentazione; in sostanza deve essere specificato se con il suddetto termine le menzionate disposizioni intendevano far riferimento a quello della presentazione della domanda oppure, genericamente, ad un momento successivo ma precedente all’inizio delle operazioni valutative parte della Commissione.<br />
Al riguardo per un’interpretazione rigorosa depone il disposto del citato art.5 del bando, il quale nel prevedere che nel termine perentorio ivi indicato, sancito a pena di esclusione, dovevano essere presentate le pubblicazioni che i singoli candidati intendevano far valere ai fini della valutazione comparativa &#8211; che per il disposto dell’art.1 del bando non potevano essere superiori ad otto &#8211; insieme ad un elenco delle stesse, identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, postula che già in sede di presentazione della domanda dovevano essere indicate le suddette pubblicazioni, per cui la mancata osservanza di tale obbligo doveva legittimare l’esclusione dei candidati alla luce del combinato disposto degli artt.1 e 6. comma 3.<br />
In altre parole, stante il disposto dell’art.5, la previsione del numero massimo di 8 pubblicazioni da presentare a scelta del candidato andava rapportata temporalmente alla presentazione della domanda di partecipazione, per cui, conseguentemente,. l’inosservanza di tale obbligo doveva dar luogo alla esclusione dei candidati che non si fossero adeguati.<br />
In termini sostanziali, poi, deve essere rilevato che costituendo l’indicazione delle pubblicazioni de quibus un elemento della domanda di partecipazione, la carenza dello stesso non poteva in alcun modo essere sanata da una indicazione successiva, in quanto tale modus operandi concretizzava non una regolarizzazione ma un’integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della &#8220;par condicio&#8221; dei candidati (ex plurimis CS, sez.IV, n.2808/2003).<br />
Non può, infine, non essere rilevato che il consentire a un singolo candidato un’indicazione successiva delle pubblicazioni gli avrebbe comportato un incontestabile ed illegittimo vantaggio in palese contrasto con il principio della par condicio, in quanto gli avrebbe permesso di scegliere tra le sue pubblicazioni quelle che riteneva più favorevoli e valide, non sulla base di un autonomo giudizio ex ante, ma alla luce della conoscenza delle pubblicazioni che gli altri candidati avevano indicato di voler utilizzare.<br />
Riguardo alla censura dedotta con i motivi aggiunti e sopra rubricata al n.7) con cui è stato prospettato l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione sul presupposto che dai giudizi formulati dalla Commissione esaminatrice relativamente ai due vincitori (proff. Moschella e Marazzita) non è individuabile una chiara posizione di superiorità di questi ultimi rispetto agli altri candidati, il Collegio rileva che:<br />
a) il ricorrente non è stato ritenuto idoneo in quanto considerato privo della continuità scientifica, a volte carente di collocazione editoriale di rilievo, incentrata su temi di diritto pubblico dell’economia con toni a volte meramente ricostruttivi ovvero poco originale;<br />
b) per il professor Moschella la commissione esaminatrice l’ha unanimemente considerato idoneo evidenziando l’originalità, il rigore metodologico, la completezza di analisi della sua produzione scientifica nonché la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni;<br />
c) relativamente al professor Marazzita, la cui idoneità non ha avuto il consenso unanime della citata commissione, ben sono riscontrabili le ragioni che hanno giustificato il giudizio positivo, considerato che tre componenti della Commissione (proff. Salerno, Ainis e Dominici) hanno motivamente evidenziato la rilevanza della sua produzione scientifica.<br />
Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, la doglianza in trattazione deve essere rigettata.<br />
Ciò considerato, il proposto gravame deve essere accolto, per quanto concerne l’impugnazione degli atti della procedura valutativa in questione nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione  dei due candidati che avevano tardivamente indicato le pubblicazioni che intendevano utilizzare nell’ambito della stessa.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.8821 del 2006, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e , per gli effetti, annulla i gravati provvedimenti nei limiti di cui in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 luglio 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza, con l’intervento dei signori giudici: Dr. Stefano BACCARINI                  &#8211; Presidente<br />
Dr. Domenico LUNDINI                 &#8211; Consigliere<br />
Dr. Giuseppe  SAPONE                    &#8211; Consigliere, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-28-8-2007-n-8226/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2007 n.8226</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4361</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4361/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4361/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4361/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4361</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di demolizione della recinzione di un’area di proprieta’ comunale, che risulti irragionevole e contraddittorio perche’ in precedenza l’amministrazione aveva ipotizzato l’ammissibilita’ delle opere edilizie se fosse stata presentata un’impegnativa da parte del privato ad attuare un diverso assetto dei luoghi. In tale contesto e’ irrilevante l’urgenza,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4361/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4361</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4361/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4361</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di demolizione della recinzione di un’area di proprieta’ comunale, che risulti irragionevole e contraddittorio perche’ in precedenza l’amministrazione aveva ipotizzato l’ammissibilita’ delle opere edilizie se fosse stata presentata un’impegnativa da parte del privato ad attuare un diverso assetto dei luoghi. In tale contesto e’ irrilevante l’urgenza, asserita dal Comune, di dover attuare opere viabilistiche, se tali opere non sono direttamente riconnesse alla rimozione della recinzione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 4361/2007<br />
Registro Generale: 6589/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Luigi Cossu<br /> Cons. Antonino Anastasi<br />  Cons. Vito Poli<br /> Cons. Salvatore Cacace Est.<br /> Cons. Eugenio Mele<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 28 Agosto 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>BUCCELLA MARIA FAUSTINA</b><br />
rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  ANDREA MANZI e AURELIO BRIENZAcon domicilio  eletto in Roma  VIA F. CONFALONIERI N.5  presso ANDREA MANZI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI MILANO</b>rappresentato e difeso dagli Avv.ti  ANTONELLA FRASCHINI, MARIA RITA SURANO e  RAFFAELE IZZO  con domicilio  eletto in Roma  LUNGOTEVERE MARZIO N.3<br />
presso RAFFAELE IZZO</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LOMBARDIA  &#8211; MILANO : Sezione II  n. 1137/2007, resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE RECINZIONE   AREADIPROPRIETA&#8217;COMUNALE;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI MILANO<br />
Udito il relatore Cons. Salvatore Cacace   e udito , altresì, per la   parte l’avv. Manzi e l’avv. Izzo;<br />   Considerato:<br />
&#8211; che il provvedimento oggetto del giudizio, che l’Amministrazione stessa afferma di aver adottato in esecuzione del provvedimento di diffida in data 13 dicembre 2002, pare porsi in contraddizione con l’atto presupposto, laddove questo prevede un “giudizi<br />
&#8211; che, in assenza del giudizio di ammissibilità prospettato a suo tempo dal Comune stesso, la sanzione demolitoria irrogata appare irragionevole e contraddittoria;<br />
&#8211; che, infine, l’urgenza, dedotta dal Comune di Milano, di “portare a compimento un’opera viabilistica strategica”, non pare direttamente riconnettersi al predetto provvedimento, quanto piuttosto all’attuazione dell’accordo intervenuto tra le parti in dat</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 6589/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  accoglie  l&#8217;istanza  cautelare  in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la  Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 28 Agosto 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Salvatore Cacace</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
Luigi Cossu</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giacomo Manzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4361/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4361</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4450</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4450/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4450/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4450/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4450</a></p>
<p>Non va sospeso, per prevalente interesse della sicurezza, il provvedimento prefettizio che individua le strade nelle quali e’ possibile installare dispositivi di controllo e rilevamento a distanza di violazioni al codice stradale (artt. 142 e 148 D.Lgs. 285/92). (G.S.) Non va sospeso il provvedimento che consente il controllo e rilevamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4450/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4450</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4450/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4450</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso, per prevalente interesse della sicurezza, il provvedimento prefettizio che individua le strade nelle quali e’ possibile installare dispositivi di controllo e rilevamento a distanza di violazioni al codice stradale (artt. 142 e 148 D.Lgs. 285/92). (G.S.)</p>
<p>Non va sospeso il provvedimento che consente il controllo e rilevamento a distanza di violazioni al codice stradale, potendosi agire innanzi il giudice di pace per contestazioni sull’installazione con possibilita’ di ottenere  disapplicazione dei provvedimenti relativi alla localizzazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4450/07<br />
Registro Generale: 6344/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br />  Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Aldo Scola<br />Cons. Francesco Caringella<br />  Cons. Bruno Rosario Polito Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 28 Agosto 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO e  PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI LATINA</b> rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>DI MASSA ALESSANDRO</b> non costituitosi;<br /><b>COMUNE DI FORMIA</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA: Sezione I TER  n. 2722/2007, resa tra le parti, concernente INDIVIDUAZIONE TRATTI DI STRADA SU CUI INSTALLARE DISPOSITIVI  CONTROLLO  TRAFFICO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Udito il relatore Cons. Bruno Rosario Polito   e udito, altresì, per la   parte appellante l’avv.to dello Stato Nicoli;<br />
Ritenuto:<br />
&#8211; che, nelle more della definizione nel merito dell’impugnativa, nella comparazione degli interessi coinvolti dalla presente controversia si configura prevalente quello perseguito dall’Amministrazione, inerente alla sicurezza del traffico ed alla prevenzi<br />
&#8211; che le ragioni del ricorrente in ordine all’osservanza dei criteri di legge per la corretta installazione dei dispositivi di rilevazione automatica di infrazioni al codice della strada trovano piena tutela avanti al giudice di pace, che può conoscere in</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 6344/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  respinge  l&#8217;istanza  cautelare  proposta  in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 28 Agosto 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4450/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4450</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4366</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4366/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4366/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4366/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4366</a></p>
<p>Va sospesa la procedura di esproprio funzionale alla realizzazione di una variante stradale, se risultino violati gli istituti di partecipazione e, da un lato, l’opera sospesa abbia un valore contrattuale di 300.000 €, mentre dall’altro il privato ha il rischio di vedere per sempre trasformato il proprio terreno. (G.S.) REPUBBLICA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4366/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4366</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4366/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4366</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la procedura di esproprio funzionale alla realizzazione di una variante stradale, se risultino violati gli istituti di partecipazione e, da un lato, l’opera sospesa abbia un valore contrattuale di 300.000 €, mentre dall’altro il privato ha il rischio di vedere per sempre trasformato il proprio terreno. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 4366/2007<br />
Registro Generale: 6772/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Luigi Cossu<br /> Cons. Antonino Anastasi<br />  Cons. Vito Poli<br /> Cons. Salvatore Cacace Est.<br /> Cons. Eugenio Mele<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 28 Agosto 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>VENETO STRADE SPA</b><br />
rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  ALFREDO BIAGINI e ANGELO CLARIZIA<br />
con domicilio  eletto in Roma  VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2  presso ANGELO CLARIZIA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>FAVARO VITTORIO</b><br />
rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  MASSIMO MALVESTIO e SALVATORE DI MATTIA<br />
con domicilio  eletto in Roma  VIA CONFALONIERI 5 presso SALVATORE DI MATTIA</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>COMUNE DI NOALE</b>  non costituitosi;<br /><b>PROVINCIA DI VENEZIA</b>  non costituitosi;<br /><b>REGIONE VENETO</b>  non costituitosi;<br /><b>VENETO INFRASTRUTTURE SRL</b>   non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  VENETO  &#8211;  VENEZIA :Sezione I  n. 388/2007 , resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE PROGETTO  DI   VARIANTE STRADALE-ESPROPRIAZIONE;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
    FAVARO VITTORIO<br />
Udito il relatore Cons. Salvatore Cacace e uditi altresì per le parti l’Avv. Clarizia e l’Avv. Di Mattia;<br />
Ritenuto, nella comparazione dei contrapposti interessi, che il “congelamento” dell’opera derivante dall’impugnata Ordinanza ( per un periodo tutto sommato modesto in relazione alla data fissata per l’udienza di merito), dedotto dalla ricorrente in relazione ad “un valore economico contrattuale pari a circa Euro 300.000,00” (e dunque minimo rispetto all’importo globale dei lavori inerenti all’opera pubblica in questione), receda rispetto al rischio, gravante sull’appellato, di “vedere per sempre trasformato il proprio terreno”;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 6772/2007).<br />
Spese della presente fase a carico dell’appellante nella misura di Euro 1.500,00.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 28 Agosto 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Salvatore Cacace</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
Luigi Cossu</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />Giacomo Manzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4366/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4366</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4399</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4399/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4399/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4399/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4399</a></p>
<p>Non va sospeso il diniego di conferma dall’incarico di Direttore della Direzione Generale della tutela del consumatore, per carenza di fumus boni juris: &#8211; sia in punto di giurisdizione, spettando la medesima al giudice ordinario (v., tra l’altro, art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001); &#8211; sia in punto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4399/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4399</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4399/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4399</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il diniego di conferma dall’incarico di Direttore della Direzione Generale della tutela del consumatore, per carenza di fumus boni juris: &#8211; sia in punto di giurisdizione, spettando la medesima al giudice ordinario (v., tra l’altro, art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001); &#8211; sia in punto di ammissibilità, dovendosi ritenere l’atto impugnato come mera comunicazione; &#8211; sia, nel merito, in quanto l’incarico di Direttore Generale risulta conferito al ricorrente con D.P.C.M. anche ai sensi dell’art.19, sesto comma del citato D.Lgs. 165/2001, rispetto al quale non è contestata l’applicabilità della previsione di cui all’art. 19, comma 8, dello stesso D.Lgs. 165/2001. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4399/07<br />
Registro Generale: 5713/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br />  Cons. Paolo Buonvino Est.<br />Cons. Aldo Scola<br />Cons. Francesco Caringella<br />  Cons. Bruno Rosario Polito<br /> <br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 28 Agosto 2007 .</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
  <b>CAROCCI CRISTIANO</b>rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  ALDO FONTANELLI e FEDERICO TEDESCHINIcon domicilio  eletto in Roma LARGO MESSICO,7  presso FEDERICO TEDESCHINI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI </b><br />
rappresentato e difeso dall’ AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
e nei confronti di<br />
<b>AMBROSIO GIUSEPPE</b> &#8211;<b>AMBROSIO GIUSEPPE Q.DIR.AD INTERIM DIR.GEN.TUT.CONSUM.</b>non costituitisi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO &#8211; ROMA: Sezione II Quater  n. 708/2007, resa tra le parti, concernente REVOCA INCARICO DI DIR. GEN. TUTELA DEL CONSUMATORE;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI<br />
Udito il relatore Cons. Paolo Buonvino e uditi, altresì, per le parti l’avv. Pugliano per delega dell’avv. Tedeschini e l’avv. dello Stato Nicoli;<br />
Ritenuto che, come rilevato nell’ordinanza impugnata, la presente controversia si sottrae al vaglio del giudice amministrativo,</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 5713/2007 ).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 28 Agosto 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4399/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4399</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4449</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4449/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4449/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4449/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4449</a></p>
<p>Non va sospesa la delibera di rinnovo dei Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia se e’ garantita la presenza, in almeno un ACT, di un rappresentante per ogni associazione venatoria. In particolare, la rappresentanza cosi’ come attuata non introduce un pregiudizio al corretto svolgimento dei compiti dell’ambito territoriale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4449/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4449</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4449/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4449</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la delibera di rinnovo dei Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia se e’ garantita la presenza, in almeno un ACT, di un rappresentante per ogni associazione venatoria. In particolare, la rappresentanza cosi’ come attuata non introduce un pregiudizio al corretto svolgimento dei compiti dell’ambito territoriale di caccia. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4449/07<br />
Registro Generale:6227/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br />  Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Aldo Scola<br />Cons. Francesco Caringella<br />  Cons. Bruno Rosario Polito Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 28 Agosto 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA</b> rappresentata e difesa dagli Avv.  MARCO ROSSI e  RICCARDO VASELLI con domicilio  eletto in Roma VIA DEI GRACCHI N.128  presso MARCO ROSSI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PROVINCIA DI GROSSETO, ARCICACCI, FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA, AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA GR8, FODERI ALIDO, FANCIULLI ALESSANDRO, NENCI GIULIANO</b> tutti non costituitisi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  TOSCANA &#8211; FIRENZE: Sezione III  n. 409/2007, resa tra le parti, concernente RINNOVO DELLE NOMINE DEI   RAPPRESENTANTI  DELLE  ASSOCIAZIONI  VENATORIE;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Udito il relatore Cons. Bruno Rosario Polito e udito, altresì, per la   parte appellante l’avv.to Rossi;<br />
Ritenuto:<br />
&#8211; che, diversamente da quanto argomentato dall’appellante, l’affermata inidoneità dei criteri osservati dalla Regione quanto alla selezione dei rappresentanti delle associazioni venatorie all’interno dei Comitati di gestione non appare introdurre pregiudi<br />
&#8211; che è stata, in ogni caso, assicurata la rappresentanza in ambito provinciale dell’Associazione istante, e ciò esclude gli estremi di gravità e di irreparabilità del danno allegato che possano giustificare l’emissione del richiesto provvedimento cautela</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 6227/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 28 Agosto 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4449/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4449</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4299</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4299/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4299/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4299/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4299</a></p>
<p>Non va sospesa l’aggiudicazione di realizzazione impianti fotovoltaici su una scuola materna ed elementare, se vi e’ stata stipula del contratto e consegna lavori. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 4299/07 Registro Generale:5239/2007 Sezione Quinta composto dai Signori: Pres.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4299/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4299</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4299/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4299</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’aggiudicazione di realizzazione impianti fotovoltaici su una scuola materna ed elementare, se vi e’ stata stipula del contratto e consegna lavori. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4299/07<br />
Registro Generale:5239/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br /> Cons. Raffaele Carboni<br />Cons. Marzio Branca<br />Cons. Adolfo Metro<br /> Cons. Angelica Dell&#8217;Utri Costagliola Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 28 Agosto 2007 .</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>  DERVIT S.P.A.</b>rappresentato e difeso da:  Avv.  MARCELLO G. FEOLAcon domicilio  eletto in Roma VIA CERBARA 64 pressoFRANCESCO CASTIELLO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI VENAROTTA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  MASSIMO ORTENZI con domicilio  eletto in RomaVIA DEL VIGNOLA 5pressoLIVIA RANUZZI<br />
<b>WAREX S.R.L.</b>rappresentato e difeso da:Avv.  MICHELE DE CILLA &#8211; Avv.  SALVATORE NAPOLITANOcon domicilio  eletto in RomaVIA ZARA 16pressoSALVATORE NAPOLITANO<br />
e nei confronti di<br />
<b>COFATHEC SERVIZI S.P.A. </b><br />
non costituitosi;<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR  MARCHE  Sezione  Prima   n. 282/2007, resa tra le parti, concernente AFFIDAM.LAVORI DI REALIZZAZIONE   IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARI;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di  reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI VENAROTTA<br />  WAREX S.R.L.<br />
Udito il relatore Cons. Angelica Dell&#8217;Utri Costagliola   e uditi, altresì, per le   parti   gli avv.ti M.G. Feola, M. Ortensi e G. Di Paolo per delega, quest’ultimo, di S. Napolitano;</p>
<p>Considerato che non si ravvisano ragioni per la chiesta riforma dell’ordinanza appellata, avuto riguardo agli interessi coinvolti e tenuto anche conto che i lavori in questione, i quali riguardano scuole e, peraltro, sono stati oggetto di consegna anticipata fino dall’11 aprile 2007 allo stato risultano in esecuzione.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 5239/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 28 Agosto 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4299/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4299</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4398</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4398/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4398/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4398/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4398</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento sfavorevole emesso in attuazione di una sospensiva propulsiva che dispone il riesame di un provvedimento di diniego di assunzione diretta nel corpo dei Vigili del fuoco. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 4398/07 Registro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4398/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4398</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4398/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4398</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento sfavorevole emesso in attuazione di una sospensiva propulsiva che dispone il riesame di un provvedimento di diniego di assunzione diretta nel corpo dei Vigili del fuoco. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4398/07<br />
Registro Generale:5632/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br />  Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Aldo Scola<br />Cons. Francesco Caringella<br />  Cons. Gabriella De Michele Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 28 Agosto 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>AMATI ANTONIETTA</b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CRISTINA SAVORELLI e ROMANO SABATOcon domicilio  eletto in Roma VIA DELLA BALDUINA, 63presso CRISTINA SAVORELLI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MIN.INTERNO-DIP.VIGILI DEL FUOCO SOCC.PUBB. E DIFESA CIVILE</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  CAMPANIA &#8211; SALERNO SEZ. I  n. 198/2007, resa tra le parti, concernente DINIEGO DI ASSUNZIONE DIRETTA   (ESECUZIONE ORDINANZA TAR);<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MIN.INTERNO-DIP.VIGILI DEL FUOCO SOCC.PUBB. E DIFESA CIVILE<br />
Udito il relatore Cons. Gabriella De Michele e uditi, altresì, per la parte appellante l’avv.to SAVORELLI e l’avv.to AVELLANO per delega dell’avv.to SABATO.</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di esecuzione dell’ordinanza cautelare del TAR Campania, Sezione di Salerno, n. 850/2006, disponendo detta ordinanza un riesame, in effetti compiuto dall’Amministrazione attraverso un nuovo provvedimento negativo, il cui prospettato carattere elusivo non appare immediatamente apprezzabile, in rapporto al dettato normativo rilevante nel caso di specie (art. 88, comma 6, D.Lgs. 13.10.2005, n, 217).</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 5632/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 28 Agosto 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4398/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4398</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4448</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4448/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4448/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4448/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4448</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che annulla l’esito di una gara per la gestione triennale di un impianto di depurazione, annullamento disposto per anomalia dell’offerta aggiudicataria circa il trattamento economico del personale (anomalia ritenuta dubbia in sede cautelare). In sede cautelare prevale infatti l’interesse pubblico alla prosecuzione del servizio. (G.S.) REPUBBLICA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4448/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4448</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4448/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4448</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che annulla l’esito di una gara per la gestione triennale di un impianto di depurazione, annullamento disposto per anomalia dell’offerta aggiudicataria circa il trattamento economico del personale (anomalia ritenuta dubbia in sede cautelare). In sede cautelare prevale infatti l’interesse pubblico alla prosecuzione del servizio. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4448/07<br />
Registro Generale:6484/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br />Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Aldo Scola<br />Cons. Francesco Caringella Est.<br />Cons. Bruno Rosario Polito<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 28 Agosto 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>COMUNITA&#8217; MONTANA VALCERESIO</b> rappresentata e difesa dall’Avv.  VINCENZO AVOLIO con domicilio  eletto in Roma L.GO BACONE 9   presso ANTONIETTA AVOLIO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>GECO SRL</b> rappresentata e difesa dagli Avv.  FRANCO FIORENZA, NICOLA ADRAGNA e  SILVIA SANTI con domicilio  eletto in Roma VIA LUCULLO N. 3 pressoSTUDIO LEGALE ZUNARELLI E ASSOCIATI<br />
e nei confronti di<br />
<b>CASER SPA IN PR. E NQ MANDATARIA ATI</b> non costituitasi;<br /><b>ATI LABORATORIO DI ANALISI AMBIENTE SRL</b> non costituitasi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR  LOMBARDIA  &#8211;  MILANO: Sezione  I   5265/2007, resa tra le parti, concernente APPALTO SERVIZIO DI   GESTIONE  IMPIANTO  DI  DEPURAZIONE  &#8211;  RIS.DANNI  &#8211; .<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: GECO SRL</p>
<p>Udito il relatore Cons. Francesco Caringella  e uditi,  altresì, per le    parti  l’avv.to Luciano per delega dell’avv.to Avolio, e l’avv.to Fiorenza;<br />
Ritenuto, quanto al fumus, che risulta apprezzabile il profilo di censura teso a valorizzare la connessione tra attività costruttiva e quella manutentiva-gestionale ai fini dell’applicazione dell’art. 2070 c.c., avuto riferimento all’attività svolta dall’impresa nel suo complesso;<br />
Reputato poi, in ordine al periculum, che assume rilievo l’interesse pubblico alla prosecuzione del servizio attualmente in corso di svolgimento;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 6484/2007) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 28 Agosto 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-8-2007-n-4448/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/8/2007 n.4448</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
