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	<title>28/8/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/8/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2006 n.1400</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-28-8-2006-n-1400/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-28-8-2006-n-1400/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2006 n.1400</a></p>
<p>Giuseppe Caruso – Presidente f.f. ed Estensore FIAIP – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali ed altro (avv. G.A. Indaghi e A. Travia) c. Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Reggio Calabria (avv. F. de Simone Saccà), Ministero per le attività produttive (Avv. Stato); FIAIP – Federazione Italiana Agenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-28-8-2006-n-1400/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2006 n.1400</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-28-8-2006-n-1400/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2006 n.1400</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Caruso – Presidente f.f. ed Estensore<br /> FIAIP – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali ed altro (avv. G.A. Indaghi e A. Travia) c. Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Reggio Calabria (avv. F. de Simone Saccà), Ministero per le attività produttive (Avv. Stato); FIAIP – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali ed altro (avv. G.A. Indaghi e A. Travia) c. Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Reggio Calabria (avv. F. de Simone Saccà)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di presunzione della piena conoscenza di un provvedimento impugnato a distanza di due anni dalla sua adozione</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Industria e commercio – Camere di commercio – Provvedimento di soppressione della Commissione per la tenuta del ruolo degli agenti d’affari in mediazione – Obbligo di comunicazione specifica alle associazioni rappresentative degli agenti di commercio – Inesistenza.<br />
2. Processo – Processo amministrativo – Provvedimento impugnato – Piena conoscenza – Presunzione – Fattispecie.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il provvedimento di soppressione della Commissione per la tenuta del ruolo degli agenti d’affari in mediazione (art. 7, l. 3 febbraio 1989 n.39), configura una modifica organizzativa della Camera di commercio, in ordine alla quale non esiste alcun obbligo di comunicazione specifica alle associazioni rappresentative degli agenti di commercio.</p>
<p>2. Nel caso in cui una Camera di commercio abbia adottato un provvedimento di soppressione della Commissione per la tenuta del ruolo degli agenti d’affari in mediazione (art. 7, l. 3 febbraio 1989 n.39), il decorso di oltre due anni dall’adozione di tale provvedimento senza che il Presidente lo abbia impugnato lascia presumere che questi abbia conosciuto il provvedimento non potendosi ammettere che per il suddetto periodo abbia lasciato inoperosa la Commissione; pertanto, in tali circostanze la presunzione di piena conoscenza del provvedimento impugnato risulta ancorata ad elementi univoci e sicuri (decorso del tempo e funzioni presidenziali del ricorrente), tali da rendere certo, e non semplicemente probabile, che l&#8217;interessato abbia avuto piena consapevolezza del contenuto dell’atto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria<br />
Sezione staccata di Reggio Calabria</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai magistrati:<br />
Giuseppe	Caruso	&#8211; 	Presidente f.f., relatore / estensore<br />	<br />
Daniele	Burzichelli	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Caterina	Criscenti	&#8211;	Primo Referendario<br />	<br />
ha pronunciato la  seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>sui ricorsi n. <b>265/2005</b> e n. <b>1001/2005</b>,<b> </b>proposti da:</p>
<p>&#8211;	<b>FIAIP &#8211; Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali</b>, in persona del Presidente pro tempore, sig. Rocco Attinà;</p>
<p>&#8211;	<b>Consiglio provinciale FIAIP di Reggio Calabria</b>, in persona del Presidente sig. Maurizio Canale;</p>
<p>&#8211;	sig. Maurizio <b>Canale</b>, in qualità di singolo agente immobiliare, iscritto alla Camera di commercio di Reggio Calabria e già Presidente della Commissione soppressa;<br />	<br />
<b> </b>rappresentati e difesi dall’avv. Guido Alberto Indaghi e dall’avv. Alessandro Travia ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria presso lo studio di quest’ultimo, via P. Pellicano n. 21/H;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
la <b>Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio <b>de Simone Saccà</b> ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria presso lo studio di questi, via Arcovito n. 24;</p>
<p>il <b>Ministero per le attività produttive </b>(limitatamente al ricorso n. 265/2005), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria;<br />
<b></p>
<p align=center>
PER   L’ANNULLAMENTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><u>quanto al ricorso n. 265/2005:<br />
</u>del provvedimento del Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria del 28 gennaio 2005 (prot. n. 2003 dell’1 febbraio 2005), con il quale viene data comunicazione dell’avvenuta soppressione della Commissione per la tenuta del ruolo degli agenti d’affari in mediazione, a seguito della deliberazione della Giunta camerale n. 160 del 29 novembre 2002, di ratifica della precedente determinazione presidenziale n. 33 del 30 ottobre 2002;<br />
<u><br />
quanto al ricorso n. 1001/2005:<br />
</u>&#8211; del provvedimento con cui è stata indetta la sessione d’esame 2005 per l’abilitazione alla professione di agente in mediazione, conosciuto attraverso la comunicazione di convocazione della relativa Commissione giudicatrice per i giorni 24 e 26 ottobre 2005; <br />
&#8211; del silenzio – inadempimento formatosi sull’istanza presentata dalla FIAIP il 25 luglio 2005, con cui si è chiesta la ricostituzione della Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989;</p>
<p>	Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;<br />	<br />
	Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 139 del 4 maggio 2005, di rigetto della domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso n. 265/2005;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
	Relatore il Consigliere Giuseppe Caruso;<br />	<br />
Uditi, nella pubblica udienza del 22 marzo 2006, l’avv. A. Travia per i ricorrenti, l’avv. F. de Simone Saccà per la Camera di commercio di Reggio Calabria e l’avvocato dello Stato M. Borgo per il Ministero delle attività produttive;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con atto notificato il 25 marzo 2005 e depositato l’11 aprile 2005 (ric. n. 265/2005), la FIAIP – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, il suo Consiglio provinciale di Reggio Calabria ed il sig. Canale quale singolo agente immobiliare (ed ex Presidente della Commissione soppressa) impugnano il provvedimento del Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria del 28 gennaio 2005, con il quale viene data comunicazione dell’avvenuta soppressione della Commissione per la tenuta del ruolo degli agenti d’affari in mediazione, a seguito della deliberazione della Giunta camerale n. 160 del 29 novembre 2002, di ratifica della precedente determinazione presidenziale n. 33 del 30 ottobre 2002.<br />
I ricorrenti affermano di aver avuto comunicazione della deliberazione della Giunta camerale n. 160/2002 solo a seguito di loro richiesta e sostengono che detta comunicazione sarebbe stata, invece “doverosa e necessaria poiché la FIAIP è una delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la quale, secondo quanto stabilito dalla L. 39/1989, ha il compito di designare i membri della Commissione soppressa, e a Maurizio Canale, Presidente della suddetta Commissione”.<br />
Ciò premesso, i ricorrenti deducono i seguenti motivi:<br />
<B>A)</B> avverso la determinazione presidenziale n. 33/2002 e la deliberazione giuntale n. 160/2002:<br />
I) <u>Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.</u> La FIAIP ed il sig. Canale avrebbero dovuto essere avvisati dell’avvio del procedimento di soppressione della Commissione per la tenuta del ruolo degli agenti d’affari in mediazione.<br />
II) <u>Violazione degli articoli 1 e 7 della legge n. 39/1989 e del D.M. n. 452/1990.</u> Le disposizioni in epigrafe sarebbero violate dalla disposta soppressione della Commissione in parola, che avrebbe natura tecnico discrezionale e sarebbe dunque indispensabile (v. C.S., VI, 28 giugno 2004, n. 4603). <br />
III) <u>Violazione dell’art. 1, comma 4 e 5, del D.M. n. 300/1990 e dell’art. 16 del D.M. n. 452/1990. Manifesta contraddittorietà.</u> Ai sensi delle disposizioni in epigrafe, sia la Commissione giudicatrice per l’esame per l’iscrizione al ruolo degli agenti immobiliari, sia quella per l’espletamento dei relativi corsi preparatori annoverano tra i loro componenti due agenti scelti tra i membri della Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989. Ciò dimostrerebbe la necessarietà di quest’ultima, che è stata invece soppressa dalla Camera di commercio di Reggio Calabria, oltre tutto ritenendo, contraddittoriamente, di mantenere la Commissione d’esame per l’iscrizione al ruolo degli agenti in mediazione.<br />
IV) <u>Violazione del combinato disposto dell’art. 4 e dell’art. 7 della legge n. 39/1989.</u> La soppressione della menzionata Commissione ex art. 7 vanificherebbe le funzioni della Commissione centrale, relative, tra l’altro, all’esame dei ricorsi per gli agenti d’affari in mediazione e alla definizione delle materie e delle modalità d’esame, rendendone illogica l’esistenza.<br />
V) <u>Violazione della circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2000 e della circolare del Ministero dell’industria, commercio ed artigianato n. 3488/c/2000.</u> L’art. 41 della legge n. 449/1997, così come l’art. 18 della legge n. 448/2001, perseguirebbe il fine di contenere la spesa pubblica, attraverso la soppressione degli organismi inutili. Tra questi non rientrerebbe la Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989, come si evince dalle circolari in epigrafe, dalle indicazione vincolanti delle quali la Camera di commercio di Reggio Calabria si sarebbe arbitrariamente discostata.<br />
VI) <u>Eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento.</u> La Commissione in parola sarebbe organo necessario anche in ragione delle valutazioni disciplinari che le competono e della necessità di uniformare la vigilanza ed il controllo sull’attività di mediazione a livello nazionale.<u><br />
</u>VII) <u>Violazione dell’art. 16, comma 2, della legge n. 580/1993 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Difetto di motivazione.</u> Il Presidente della Camera di commercio non avrebbe avuto il potere di sostituirsi alla Giunta, senza almeno motivare in ordine alla ricorrenza di ragioni d’urgenza.<br />
<B>B)</B> avverso il provvedimento del Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria del 28 gennaio 2005 (prot. n. 2003 dell’1 febbraio 2005):<br />
VIII) <u>Eccesso di potere per difetto d’istruttoria.</u> La comunicazione della avvenuta soppressione della Commissione, in riscontro alla richiesta di chiarimenti avanzata dai ricorrenti, sarebbe  atto autonomo, frutto di rinnovata istruttoria, conseguente alla segnalata decisione del Consiglio di Stato n. 4603/2004.  Tale istruttoria sarebbe stata incompleta, per non aver considerato la predetta decisione del Consiglio di Stato.<br />
IX) <u>Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Difetto di motivazione.</u> La determinazione presidenziale  di “conferma” della soppressione non sarebbe adeguatamente motivata, alla luce della giurisprudenza e delle direttive ministeriali di segno contrario.<br />
	I ricorrenti concludono per l’accoglimento del gravame.<br />	<br />
	Si è costituita in giudizio la Camera di commercio di Reggio Calabria ed ha eccepito l’inammissibilità, sotto più profili, e la tardività del ricorso, sostenendone, nel merito, l’infondatezza e chiedendone la reiezione.<br />	<br />
Per il Ministero delle attività produttive si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato ed ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero.<br />
Con successivo atto, notificato il 28 ottobre 2005 e depositato il 29 ottobre 2005 (ric. n. 1001/2005),  la FIAIP – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, il suo Consiglio provinciale di Reggio Calabria ed il sig. Canale quale singolo agente immobiliare (ed ex Presidente della Commissione soppressa) impugnano, poi, il provvedimento – avente eventuale valore di rigetto implicito della richiesta di ricostituzione della Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989 &#8211; con cui è stata indetta la sessione d’esame per l’abilitazione alla professione di agente in mediazione, conosciuto attraverso la comunicazione di convocazione della relativa Commissione giudicatrice per i giorni 24 e 26 ottobre 2005. Impugnano, infine, nell’ipotesi che l’indizione della sessione d’esame non abbia valore di diniego implicito &#8211; il silenzio – inadempimento formatosi sull’istanza presentata dalla FIAIP il 25 luglio 2005, con cui si è chiesta la ricostituzione della Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989.<br />
I ricorrenti fanno presente che la FIAIP, con nota del 25 luglio 2005, ha chiesto alla Camera di commercio di Reggio Calabria – segnalando che la giurisprudenza ha ritenuto illegittima la sua soppressione &#8211; di ricostituire la Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989, senza ricevere risposta. I ricorrenti sono, anzi, venuti a conoscenza della convocazione della Commissione per l’esame di idoneità per l’iscrizione al ruolo degli agenti d’affari in mediazione.<br />
Essi deducono i seguenti motivi, alcuni dei quali identici a quelli proposti con il precedente ricorso n. 265/2005:<br />
<B>A)</B> sul provvedimento di indizione degli esami:<br />
X) <u>Violazione dell’art. 1 del D.M. n. 300/1990 e dell’art. 7 della legge n. 39/1989.</u> La costituzione della Commissione giudicatrice per l’esame di idoneità all’iscrizione nel ruolo degli agenti immobiliari presupporrebbe, di necessità, l’esistenza della Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989. <br />
XI) <u>Eccesso di potere per disparità di trattamento.</u> La necessità di assicurare l’uniforme svolgimento delle attività di mediazione imporrebbe il rispetto di regole comuni nello svolgimento degli esami.<br />
XII) <u>Violazione degli articoli 1 e 7 della legge n. 39/1989 e del D.M. n. 452/1990.</u> Le disposizioni in epigrafe sarebbero violate dalla disposta soppressione della Commissione in parola, che avrebbe natura tecnico discrezionale e sarebbe dunque indispensabile (v. C.S., VI, 28 giugno 2004, n. 4603). <br />
XIII) <u>Violazione dell’art. 1, comma 4 e 5, del D.M. n. 300/1990 e dell’art. 16 del D.M. n. 452/1990.</u> Ai sensi delle disposizioni in epigrafe, sia la Commissione giudicatrice per l’esame per l’iscrizione al ruolo degli agenti immobiliari, sia quella per l’espletamento dei relativi corsi preparatori annoverano tra i loro componenti due agenti scelti tra i membri della Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989. Ciò dimostrerebbe la necessarietà di quest’ultima, che è stata invece soppressa dalla Camera di commercio di Reggio Calabria, oltre tutto ritenendo, contraddittoriamente, di mantenere la Commissione d’esame per l’iscrizione al ruolo degli agenti in mediazione.<br />
XIV) <u>Violazione del combinato disposto dell’art. 4 e dell’art. 7 della legge n. 39/1989.</u> La soppressione della menzionata Commissione ex art. 7 vanificherebbe le funzioni della Commissione centrale, relative, tra l’altro, all’esame dei ricorsi per gli agenti d’affari in mediazione e alla definizione delle materie e delle modalità d’esame, rendendone illogica l’esistenza.<br />
XV) <u>Violazione della circolare del Dipartimento Funzione pubblica n. 1/2000 e della circolare del Ministero dell’industria, commercio e artigianato n. 3488/c/2000.</u> L’art. 41 della legge n. 449/1997, così come l’art. 18 della legge n. 448/2001, perseguirebbe il fine di contenere la spesa pubblica, attraverso la soppressione degli organismi inutili. Tra questi non rientrerebbe la Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989, come si evince dalle circolari in epigrafe, dalle indicazioni vincolanti delle quali la Camera di commercio di Reggio Calabria si sarebbe arbitrariamente discostata.<br />
XVI) <u>Violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990.</u> L’eventuale valenza di reiezione implicita della richiesta di ricostituzione della Commissione camerale, posseduta dal provvedimento di indizione degli esami, violerebbe la norma in epigrafe, che impone l’adozione di provvedimenti espressi. <br />
XVII) <u>Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.</u> Il diniego implicito sarebbe, eventualmente, illegittimo anche per difetto di motivazione.<br />
XVIII) <u>Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990.</u> Il diniego implicito avrebbe, comunque, dovuto essere preceduto dal preavviso di rigetto prescritto dalla disposizione in epigrafe. <br />
<B>B)</B> sul silenzio mantenuto dalla Camera di commercio, in ordine alla richiesta FIAIP del 25 luglio 2005:<br />
XIX) <u>Violazione dell’art. 2, comma 3, della legge n. 241/1990.</u> Il mancato riscontro dell’istanza presentata dalla FIAIP il 25 luglio 2005 sarebbe illegittimo per mancato rispetto del termine di legge per la conclusione del relativo procedimento. <br />
XX) <u>Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.</u> Detto inadempimento sarebbe inoltre, ovviamente, del tutto privo di motivazione.<br />
	I ricorrenti concludono per l’accoglimento del gravame.<br />	<br />
	Anche nel secondo ricorso si è costituita in giudizio la Camera di commercio di Reggio Calabria ed ha sostenuto, innanzi tutto, che il gravame avrebbe dovuto essere notificato a tutti i partecipanti alla sessione d’esame. L’impugnazione del silenzio inadempimento sarebbe, poi, inammissibile perché duplicherebbe quella già pendente in ordine al provvedimento di soppressione della Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989. In ogni caso, il ricorso sarebbe infondato e la Camera ne chiede, pertanto, il rigetto.<br />	<br />
	Con successive memorie, le parti hanno ribadito ed ampliato, in entrambi i ricorsi, le rispettive argomentazioni, insistendo nelle rassegnate conclusioni. <u> <br />	<br />
</u>I ricorsi sono stati assunti in decisione nella pubblica udienza del 22 marzo 2006.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>	<b>1. </b>In via preliminare, il collegio ritiene che, attesa la evidente connessione soggettiva ed oggettiva i ricorsi in esame vadano riuniti.</p>
<p><b>2. </b>Con il ricorso n. 265/2005, la FIAIP – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, il suo Consiglio provinciale di Reggio Calabria ed il sig. Canale quale singolo agente immobiliare (ed ex Presidente della Commissione soppressa) impugnano il provvedimento del Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria del 28 gennaio 2005, con il quale viene data comunicazione dell’avvenuta soppressione della Commissione per la tenuta del ruolo degli agenti d’affari in mediazione, a seguito della deliberazione della Giunta camerale n. 160 del 29 novembre 2002, di ratifica della precedente determinazione presidenziale n. 33 del 30 ottobre 2002.<br />
I ricorrenti deducono di aver avuto comunicazione della deliberazione della Giunta camerale n. 160/2002 solo a seguito di loro richiesta e sostengono che detta comunicazione sarebbe stata, invece “doverosa e necessaria poiché la FIAIP è una delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la quale, secondo quanto stabilito dalla L. 39/1989, ha il compito di designare i membri della Commissione soppressa, e a Maurizio Canale, Presidente della suddetta Commissione”.<br />
<b>2. a)</b> Va innanzi tutto disposta, come dallo stesso richiesto, l’estromissione dal giudizio del Ministero delle attività produttive, che non ha adottato alcuno dei provvedimenti impugnati ed è dunque privo di legittimazione passiva (cfr. C.S., 24 settembre 2003, n. 5438).<br />
<b>2. b)</b> Il ricorso è in parte tardivo ed in parte inammissibile.<br />
In proposito, occorre rilevare che il provvedimento di soppressione della Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989 configura una modifica organizzativa della Camera di commercio di Reggio Calabria, in ordine alla quale non esiste alcun obbligo di comunicazione specifica alle associazioni rappresentative degli agenti di commercio.<br />
Per quanto riguarda la FIAIP, il ricorso contro la deliberazione della Giunta camerale n. 160/2002 avrebbe, pertanto, dovuto essere notificato entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione all’albo della Camera (dal 20 al 27 novembre 2002), mentre la sua notificazione è tardivamente avvenuta solo il 28 ottobre 2005.<br />
Nei confronti del sig. Canale, invece, la comunicazione personale sarebbe stata necessaria, attesa la sua posizione di Presidente della Commissione soppressa, mentre essa non risulta effettuata.<br />
Ritiene, tuttavia, il collegio che il provvedimento di soppressione della Commissione – atteso il decorso di oltre due anni – debba presumersi conosciuto dal Presidente di questa, non potendosi ammettere che dal 2002 al 2004 Egli abbia lasciato inoperosa la Commissione senza essere edotto della intervenuta abolizione, ciò che avrebbe, oltre tutto, comportato la clamorosa violazione dei suoi doveri di conduzione dell’organo collegiale.<br />
In tali circostanze, invero, la presunzione di piena conoscenza del provvedimento impugnato risulta ancorata ad elementi univoci e sicuri (decorso del tempo e funzioni presidenziali del ricorrente), tali da rendere certo, e non semplicemente probabile, che l&#8217;interessato abbia avuto piena consapevolezza del contenuto dell&#8217;atto (cfr. C.S., V, 23 ottobre 2000, n. 5668).<br />
Anche con riferimento al sig. Canale, l’impugnazione della deliberazione giuntale n. 160/2002 deve, conseguentemente, considerarsi tardiva.<br />
Né può condividersi l’assunto dei ricorrenti, che individuano nella nota presidenziale prot. n. 2003 dell’1 febbraio 2005, di riscontro alla loro richiesta di chiarimenti, un atto autonomamente lesivo ed impugnabile.<br />
In realtà con tale nota il Presidente si limita a trasmettere copia della deliberazione assunta dalla Giunta nel 2002 ed a spiegarne le motivazioni, senza che essa assuma valenza provvedimentale, né risulti frutto di alcuna nuova istruttoria. D’altronde, gli stessi ricorrenti sostengono, giustamente, che la competenza a deliberare in ordine all’assetto organizzativo della Camera appartiene alla Giunta e non al Presidente, sicché un contenuto “dispositivo” della nota in questione sarebbe stato illegittimo. La sua impugnazione, in coerenza, deve ritenersi inammissibile.<br />
<b>2. c) </b>Le considerazioni sopra svolte comportano che il ricorso n. 265/2001 deve dichiararsi irricevibile, nella parte in cui contesta la deliberazione della Giunta camerale n. 160/2002, ed inammissibile nella parte relativa alla nota presidenziale n. 2003/2005.<br />
<b><br />
3. </b>Con il ricorso n. 1001/2005, la FIAIP – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, il suo Consiglio provinciale di Reggio Calabria ed il sig. Canale quale singolo agente immobiliare (ed ex Presidente della Commissione soppressa) impugnano, poi, il provvedimento – avente eventuale valore di rigetto implicito della richiesta di ricostituzione della Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989 &#8211; con cui è stata indetta la sessione d’esame per l’abilitazione alla professione di agente in mediazione, conosciuto attraverso la comunicazione di convocazione della relativa Commissione giudicatrice per i giorni 24 e 26 ottobre 2005. Impugnano, infine, nell’ipotesi che l’indizione della sessione d’esame non abbia valore di diniego implicito &#8211; il silenzio – inadempimento formatosi sull’istanza presentata dalla FIAIP il 25 luglio 2005, con cui si è chiesta la ricostituzione della Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989.<br />
<b>3. a) </b>Il collegio ritiene che il provvedimento di indizione della sessione di esami 2005 (peraltro non prodotto in giudizio), per l’iscrizione al ruolo degli agenti d’affari in mediazione, non possa configurare un implicito riscontro alla richiesta di ricostituzione della Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989, avanzata dalla FIAIP. Si tratta, infatti, di questione del tutto distinta e l’eventuale collegamento nasce solo per la nomina dei componenti la Commissione giudicatrice, della quale devono per legge far parte due membri della Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989.<br />
Attesa la tardività e l’inammissibilità del ricorso n. 265/2005, il ricorso n. 1001/2005 si appalesa, a sua volta, inammissibile, nella parte in cui contesta l’indizione della sessione d’esami predetta, riproponendo censure attinenti alla legittimità della soppressione della Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989.<br />
<b>3. b) </b>Il ricorso n. 1001/2005 è invece fondato nella parte in cui contesta il silenzio mantenuto dalla Camera di commercio sull’articolata istanza del 25 luglio 2005, con la quale la FIAIP, richiamando la giurisprudenza e le direttive ministeriali – ha chiesto la ricostituzione della Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989, come già avvenuto in altre Camere.<br />
Non può, al riguardo, accogliersi l’eccezione avanzata dalla difesa della Camera di commercio, secondo cui l’impugnativa del silenzio duplicherebbe la causa già pendente sul provvedimento di soppressione.<br />
L’istanza della FIAIP, infatti, prescinde completamente dalla controversia in corso – tanto che avrebbe potuto essere avanzata anche in sua assenza &#8211; sollecitando, a seguito di sopravvenuti autorevoli pronunciamenti giurisprudenziali, una nuova considerazione del problema da parte della Camera.<br />
A tale istanza, anche alla luce dei “fatti” sopravvenuti alla decisione di sopprimere la Commissione, la Camera ha, ad avviso del collegio, obbligo di fornire riscontro, al quale si è illegittimamente sottratta.<br />
Il ricorso va dunque, per tale aspetto, accolto, con conseguente declaratoria dell’obbligo della Camera di commercio di fornire risposta alla richiesta avanzata dalla FIAIP con nota del 25 luglio 2005, entro trenta giorni dalla comunicazione d’ufficio o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.<br />
<b><br />
4. </b>In definitiva, sui ricorsi in esame, il collegio ritiene di dover statuire come segue:<br />
&#8211; dichiarare il ricorso n. 265/2001 irricevibile, nella parte in cui contesta la deliberazione della Giunta camerale n. 160/2002, ed inammissibile, nella parte relativa alla nota presidenziale n. 2003/2005;<br />
&#8211; dichiarare inammissibile il ricorso n. 1001/2005, nella parte in cui contesta il provvedimento di indizione della sessione d’esame 2005, per l’abilitazione alla professione di agente in mediazione;<br />
&#8211; accogliere il ricorso n. 1001/2005, nella parte in cui contesta il silenzio mantenuto dalla Camera di commercio sull’istanza del 25 luglio 2005, con la quale la FIAIP ha chiesto la ricostituzione della Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989, con c<br />
<br />
<b>5. </b>Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di causa.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria &#8211; Sezione Staccata di Reggio Calabria – statuisce in ordine ai ricorsi in epigrafe, previa loro riunione ed estromissione dal giudizio del Ministero delle attività produttive, quanto segue:<br />
&#8211; dichiara il ricorso n. 265/2001 irricevibile, nella parte in cui contesta la deliberazione della Giunta camerale n. 160/2002, ed inammissibile, nella parte relativa alla nota presidenziale n. 2003/2005;<br />
&#8211; dichiara inammissibile il ricorso n. 1001/2005, nella parte in cui contesta il provvedimento di indizione della sessione d’esame 2005, per l’abilitazione alla professione di agente in mediazione;<br />
&#8211; accoglie il ricorso n. 1001/2005, nella parte in cui contesta il silenzio mantenuto dalla Camera di commercio sull’istanza del 25 luglio 2005, con la quale la FIAIP ha chiesto la ricostituzione della Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989 e per l’<br />
&#8211; compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa. </p>
<p>  	Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 22 marzo / 7 giugno 2006.                      </p>
<p>DEPOSITATA PRESSO LA                         SEGRETERIA   DEL  T.A.R.<br />
                                   		OGGI 28 agosto 2006<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-28-8-2006-n-1400/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2006 n.1400</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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