<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>28/7/2017 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/28-7-2017/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/28-7-2017/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 20:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>28/7/2017 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/28-7-2017/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 28/7/2017 n.4</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-28-7-2017-n-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-28-7-2017-n-4/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-28-7-2017-n-4/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 28/7/2017 n.4</a></p>
<p>Pres. Frattini/ Est. Atzeni Sulla mancanza di legittimazione della parte vittoriosa in primo grado a sollevare in appello (incidentale) il difetto di giurisdizione del G.A. 1.Processo amministrativo – Appello incidentale – Parte vittoriosa in primo grado – Eccezione difetto di giurisdizione – Per la prima volta – In appello –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-28-7-2017-n-4/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 28/7/2017 n.4</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-28-7-2017-n-4/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 28/7/2017 n.4</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frattini/ Est. Atzeni</span></p>
<hr />
<p>Sulla mancanza di legittimazione della parte vittoriosa in primo grado a sollevare in appello (incidentale) il difetto di giurisdizione del G.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Processo amministrativo – Appello incidentale – Parte vittoriosa in primo grado – Eccezione difetto di giurisdizione – Per la prima volta – In appello – Legittimazione – Non sussiste<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.La parte risultata vittoriosa in primo grado esplicitamente nel merito e implicitamente sul capo relativo alla giurisdizione (dalla parte non contestata e anzi espressamente affermata in primo grado), non è legittimata a proporre, per la prima volta, nell’appello incidentale l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione del G.A.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 28/07/2017</p>
<p style="text-align: right;">N. 00004/2017 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: right;">N. 00021/2015 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>&nbsp;</h1>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>sul ricorso in appello numero di registro generale 21 di A.P. del 2015, proposto da:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pas s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino e Giovanni Fabio Licata, domiciliata ex art. 25 cpa presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Sac s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alberto Giaconia, domiciliata ex art. 25 cpa presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;<br />
Commissione di gara per l’assegnazione del lotto 19 della Stazione Aeroportuale Fontanarossa di Catania, Responsabile Unico del procedimento per l’assegnazione del medesimo lotto N.19;<br />
Enac in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p style="text-align: center;">nei confronti di</p>
<p>Turisthotels s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Gitto e Federico Tedeschini, domiciliata ex art. 25 cpa presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;<br />
Promozione e Sviluppo Sicilia s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Francesco Vitale e Guido Corso, con domicilio eletto presso lo studio Guido Corso in Roma, via Bisagno n. 14;</p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p>della sentenza breve del Tribunale Amministrativo della Sicilia, sede di Catania, Sezione III, n. 00396/2015, resa tra le parti, concernente procedura di assegnazione in regime di su-concessione del lotto n.19 nella parte air side dell&#8217;aeroporto Fontanarossa; rimessione all&#8217;Adunanza Plenaria con ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana n.634/2015</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sac s.p.a. e di Enac e di Turisthotels s.r.l. e di Promozione e Sviluppo Sicilia s.r.l.;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 giugno 2017 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Immordino, Giovanni Fabio Licata, Alberto Giaconia, Giuseppe Gitto, Federico Tedeschini, Guido Corso e Antonio Francesco Vitale;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<p style="text-align: justify;">1. Con ricorso al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sede di Catania, rubricato al n. 3081/2014, P.A.S. s.r.l. impugnava il provvedimento di aggiudicazione definitiva relativo alla procedura di assegnazione in regime di sub-concessione del lotto n. 19 sito nella parte air side dell&#8217;aeroporto Fontanarossa di Catania, destinato alla vendita di prodotti dolciari e liquori tipici locali; l’impugnazione era estesa alla determina n. 10/A.D. a firma dell&#8217;amministratore delegato S.A.C. e a tutti gli atti della procedura di gara prima indicata e comunque alla stessa relativi (e conseguenti alla pubblicazione del bando di gara aperta di cui al 19-3-2014) ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo: i verbali, gli atti e le valutazioni della Commissione di Gara e del legale rappresentante della società SAC nonché, ove occorra, al bando e al disciplinare di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente lamentava:</p>
<p style="text-align: justify;">1) l’illegittimità della gara per omessa attivazione del controllo sul possesso dei requisiti ex art. 48 del D.Lgs. 163/2006 (primo motivo);</p>
<p style="text-align: justify;">2) l’illegittima ammissione in gara dell’aggiudicataria Turisthotel s.r.l. (secondo, terzo, quarto e quinto motivo);</p>
<p style="text-align: justify;">3) l’illegittima ammissione in gara della seconda classificata PAS s.r.l. (sesto, settimo, ottavo e nono motivo).</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente chiedeva quindi l’annullamento degli atti impugnati e la declaratoria dell&#8217;inefficacia del contratto di sub-concessione eventualmente stipulato tra la società S.A.C. s.p.a. e l&#8217;aggiudicataria.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza, resa in forma semplificata, in epigrafe, n. 396 in data 10 febbraio 2015, il Tribunale Amministrativo della Sicilia, sede di Catania, respingeva il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Avverso la predetta sentenza P.A.S. s.r.l. proponeva ricorso in appello di fronte al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituita in giudizio S.A.C. Società Aeroporto di Catania s.p.a., chiedendo il rigetto dell’appello.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituita in giudizio anche Promozione e Sviluppo Sicilia s.r.l. formulando analoghe conclusioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è infine costituita in giudizio Turisthotels s.r.l. chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale con il quale contesta la giurisdizione del giudice amministrativo chiedendo venga affermata la giurisdizione dell’Autorità Giurisdizionale Ordinaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Le parti hanno scambiato memorie e repliche.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 634 in data 22 ottobre 2015 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha rimesso la causa a questa Adunanza Plenaria avendo registrato contrasto di giurisprudenza circa la legittimazione della parte, in primo grado vittoriosa nel merito e implicitamente vittoriosa – non avendola contestata – anche sull’individuazione del giudice competente a decidere la controversie, a sollevare per la prima volta in appello contestazione circa la giurisdizione dell’ordine adito.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa è stata rubricata al n. 9623 del registro generale e al n. 21/2015 dell’Adunanza Plenaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche di fronte a questa Adunanza Plenaria le parti hanno scambiato memorie e repliche.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 21 giugno 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">4. La controversia sottoposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana all’esame di questa Adunanza Plenaria riguarda, come già esposto nella narrativa che precede, la legittimazione della parte vittoriosa in primo grado e che in prime cure non abbia contestato la giurisdizione del giudice amministrativo,</p>
<p style="text-align: justify;">Più specificamente, la controversia ora sottoposta all’Adunanza Plenaria nasce dal ricorso proposto da P.A.S. s.p.a. avverso l’aggiudicazione in favore di Turisthotel s.r.l. della gestione in regime di sub concessione di un punto vendita, specificamente destinato alla vendita di prodotti tipici siciliani, all’interno dell’Aeroporto di Catania, gestito da S.A.C. s.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella relativa gara l’offerta di P.A.S. s.p.a. era risultata terza per cui la ricorrente ha contestato anche la posizione della seconda classificata, Promozione e Sviluppo Sicilia s.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso del primo grado del giudizio nessuna delle parti in causa ha contestato la giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio di prime cure si è concluso con il rigetto dell’impugnazione, e la ricorrente in primo grado ha proposto appello di fronte al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.</p>
<p style="text-align: justify;">L’aggiudicataria ha proposto appello incidentale contestando, per la prima volta, la giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha rimesso la causa di fronte a questa Adunanza Plenaria, sottoponendo il dubbio circa la legittimazione della parte vittoriosa in primo grado, esplicitamente nel merito e implicitamente sul capo relativo alla giurisdizione (dalla parte non contestata e anzi espressamente affermata in primo grado), a proporre appello in punto di giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">3.a. Osserva il Collegio che nelle more della trattazione dell’affare da parte di questa Adunanza Plenaria è intervenuto un fatto che impone di dubitare ulteriormente della legittimazione dell’aggiudicataria originaria a proporre appello incidentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, con sentenza n. 205 in data 2 maggio 2017 lo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in accoglimento dell’appello proposto da Promozione e Sviluppo Sicilia s.r.l., seconda classificata nella gara di cui si tratta, e in riforma della sentenza di primo grado ha annullato l’aggiudicazione in favore di Turisthotel s.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest’ultima, quindi, allo stato non è titolare di alcuna situazione di vantaggio che la legittimi a contestare le iniziative giurisdizionali degli altri due soggetti che si contendono la gestione del punto vendita di cui si tratta.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza di trattazione il difensore dell’aggiudicataria ha dichiarato che la suddetta sentenza d’appello verrà fatta oggetto di ricorso per Cassazione; sostiene quindi che l’aggiudicataria non ha definitivamente perso la posizione di vantaggio conseguita in esito al procedimento di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva questa Adunanza Plenaria che l’aggiudicataria non sia in questo momento legittimata a proporre censure avverso la sentenza di primo grado, non avendo una posizione sostanziale da difendere, fermo restando che questa può esserle restituita a seconda delle decisioni della Cassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Spetta, peraltro, al Consiglio di Giustizia Amministrativa regolare l’andamento del processo decidendo le misure più opportune per assicurare alle parti la tutela più compiuta.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa deve quindi essere restituita al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.</p>
<p style="text-align: justify;">3.b. Non può essere sottaciuto, peraltro, che la questione relativa alla legittimazione della parte vittoriosa in primo grado a sollevare per la prima volta in appello questione di giurisdizione è stata risolta dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza 20 ottobre 2016, n. 21260, resa con il contributo di una relazione dell’Ufficio Studi, Massimario e Formazione della Giustizia Amministrativa inviata all’Ufficio del massimario della Cassazione su richiesta del Primo presidente della Suprema Corte al Presidente del Consiglio di Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">Con quella sentenza la Corte regolatrice ha condiviso le conclusioni cui è pervenuto questo Consiglio di Stato a partire dalla sentenza della Quinta Sezione 7 giugno 2012, n. 656; non ha invece condiviso i presupposti di quella tesi, basati sul concetto di abuso del processo, affermando invece la questione di giurisdizione costituisce un capo della pronuncia in ordine al quale si individua una parte vittoriosa e una parte soccombente.</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, vale il principio generale secondo il quale l’appello può essere proposto solo dalla parte soccombente in quanto la soccombenza “del potere di impugnativa rappresenta l’antecedente necessario” (così la richiamata sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 20 ottobre 2016, n. 21260).</p>
<p style="text-align: justify;">Questa Adunanza Plenaria quindi riconferma le conclusioni cui erano pervenute le sezioni semplici, pur con le puntualizzazioni della Corte di cassazione, affermando, ai sensi dell’art. 99, quinto comma, del codice del processo amministrativo il seguente principio di diritto: “<i>la parte risultata vittoriosa di fronte al tribunale amministrativo sul capo di domanda relativo alla giurisdizione non è legittimata a contestare in appello la giurisdizione del giudice amministrativo</i>”.</p>
<p style="text-align: justify;">3.c. Osserva infine il Collegio che il Consiglio di Giustizia Amministrativa non sottopone all’esame dell’Adunanza Plenaria la questione relativa all’ordine logico delle questioni da trattare.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Giustizia, infatti, afferma al riguardo che “<i>a giudizio del Collegio il mezzo col quale l’appellante incidentale deduce appunto che la controversia all’esame è devoluta alla giurisdizione del giudice civile con conseguente difetto di giurisdizione amministrativa deve essere esaminato in via pregiudiziale.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Non può quindi seguirsi l’appellante principale P.A.S. quando sostiene che la questione incidentale di giurisdizione è improcedibile sino a che non sia vagliata la fondatezza dell’appello principale.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Al riguardo effettivamente un indirizzo giurisprudenziale, puntualmente richiamato dalla Difesa di P.A.S., sostiene in sintesi che se la parte vittoriosa nel merito avanti al TAR solleva con l’appello incidentale una questione di giurisdizione il Consiglio di Stato potrà esaminarla solo quando per effetto dello sviluppo della sua decisione sull’appello principale tale parte già vittoriosa nel merito diventi soccombente. (cfr. VI Sez. n. 1596 del 2015).</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Nonostante l’autorevolezza di tale precedente, evidentemente ispirato alla valorizzazione di condivisibili criteri di ragionevole durata del processo ed effettività della tutela, questo Collegio non ritiene di potersi conformare a tale impostazione.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Come infatti evidenziato dalla Adunanza Plenaria (ad es. sentenza n. 4 del 2011) la necessità di definire la controversia muovendo dall&#8217;esame delle questioni preliminari, costituisce, oltre che una regola di giudizio da sempre pacificamente ritenuta applicabile, anche una espressa previsione positiva, ora stabilita dal codice del processo amministrativo.</i></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<p style="text-align: justify;"><i>L’art. 76 comma 4 del codice infatti rinvia espressamente all’art. 276 comma secondo cod. proc. civ. secondo cui &#8220;il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d&#8217;ufficio e, quindi, il merito della causa&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Se dunque per norma tutte le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito (cfr. art. 187 cod. proc. civ.) vanno esaminate prima di affrontare il merito della controversia, ciò a maggior ragione vale per le eccezioni relative al difetto di giurisdizione le quali hanno precedenza su tutte le altre questioni anche processuali (cfr. Ap. n. 10 del 2011).</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Infatti, come è stato precisamente osservato, la questione relativa alla giurisdizione del giudice adito va necessariamente definita con assoluta priorità rispetto ad ogni altra questione, in rito e nel merito, atteso che il potere del giudice adito di definire la controversia sottoposta al suo esame postula che su di essa egli sia munito della potestas iudicandi, imprescindibile presupposto processuale della sua determinazione. (ad es. V sez. n. 5786 del 2013).</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>In tale prospettiva vagliare l’appello incidentale sul difetto di giurisdizione solo dopo aver giudicato fondato nel merito l’appello principale rischia di risultare, in definitiva, alquanto contraddittorio poiché se il difetto di giurisdizione sussiste veramente tutto l’esame del merito (ricorso principale) sarà stato svolto da un giudice non titolato a farlo, in quanto privo di potestas iudicandi.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>D’altra parte, per completezza, deve ricordarsi che le sentenze rese dal Consiglio di Stato sono suscettibili di essere impugnate per difetto di giurisdizione e che quindi la parte ivi vittoriosa nel merito è potenzialmente esposta all’alea di siffatta impugnazione.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Di talché non sembra immediatamente trasponibile nel processo amministrativo l’impostazione consolidata nella giurisprudenza della Suprema Corte (a far tempo da SS.UU. n. 5456 del 2009) secondo cui in sintesi nel giudizio civile di legittimità la parte vittoriosa nel merito non ha interesse a chiedere appunto che la Cassazione dichiari il difetto di giurisdizione di quel plesso giurisdizionale ordinario che le ha definitivamente dato ragione</i>.”</p>
<p style="text-align: justify;">La questione meriterebbe di essere approfondita ai sensi dell’art. 99 del codice del processo amministrativo al fine di verificare se effettivamente i principi affermati dalla Corte di Cassazione nelle sentenze che hanno costruito l’orientamento (da ultimo confermato da C. di S., IV, 28 gennaio 2016, n. 323) richiamato, criticamente, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa siano incompatibili con la struttura del processo amministrativo come ritenuto dal giudice rimettente.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, deve essere rilevato che la causa oggi in discussione è stata già sottoposta, o verrà fra breve sottoposta, alla Corte regolatrice della giurisdizione, per cui non appare opportuno l’intervento, in questa fase, del Consiglio di Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">4. L&#8217;Adunanza Plenaria restituisce gli atti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ai sensi dell&#8217;art. 99, co. 1, ultimo periodo, e 4, c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), non definitivamente pronunciando sull&#8217;appello principale e incidentale in epigrafe, restituisce la causa al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana per la decisione del merito.</p>
<p>Spese al definitivo.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Franco Frattini, Presidente</p>
<p>Luigi Maruotti, Presidente</p>
<p>Claudio Zucchelli, Presidente</p>
<p>Marco Lipari, Presidente</p>
<p>Antonino Anastasi, Presidente</p>
<p>Carlo Saltelli, Presidente</p>
<p>Roberto Giovagnoli, Consigliere</p>
<p>Francesco Bellomo, Consigliere</p>
<p>Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore</p>
<p>Claudio Contessa, Consigliere</p>
<p>Fabio Taormina, Consigliere</p>
<p>Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere</p>
<p>Bernhard Lageder, Consigliere</p>
<p>Silvestro Maria Russo, Consigliere</p>
<p>Oberdan Forlenza, Consigliere</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Manfredo Atzeni</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>Franco Frattini</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-28-7-2017-n-4/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 28/7/2017 n.4</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2017 n.875</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-28-7-2017-n-875/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-28-7-2017-n-875/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-28-7-2017-n-875/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2017 n.875</a></p>
<p>Pres. Est. G. Serlenga Sull’annullamento della delibera della Giunta regionale del 5 giugno 2015, n. 1365. 1. Giurisdizione – Giurisdizione esclusiva – Art. 133 c.p.a. lett. c – Accordo contrattuale – Art. 8 quinquies d.lgs. n. 502 del 92 – Contratto – Prestazioni sanitarie – Art. 8 bis d.lgs. n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-28-7-2017-n-875/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2017 n.875</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-28-7-2017-n-875/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2017 n.875</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. G. Serlenga</span></p>
<hr />
<p>Sull’annullamento della delibera della Giunta regionale del 5 giugno 2015, n. 1365.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Giurisdizione – Giurisdizione esclusiva – Art. 133 c.p.a. lett. c – Accordo contrattuale – Art. 8 <em>quinquies</em> d.lgs. n. 502 del 92 – Contratto – Prestazioni sanitarie – Art. 8 <em>bis </em>d.lgs. n. 502 del 92&nbsp;</p>
<p>2. Prestazioni sanitarie – Accreditamento – Schema tipo di accordo – Accordo contrattuale – Clausola di salvaguardia – Art. 24 Cost. – Diritto di difesa&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Le controversie riguardanti la clausola di salvaguardia e i termini di pagamento dei corrispettivi inseriti negli accordi contrattuali che disciplinano le attività ambulatorie accreditate, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo <em>ex</em> art. 133, comma 1, lett. c. Gli accordi contrattuali per lo svolgimento di attività sanitarie accreditate involgono, infatti, anche profili organizzativi rendendo necessaria la verifica dell’azione autoritativa della P.A., dunque, non possono rientrare tra le controversie concernenti unicamente “indennità, canoni o altri corrispettivi” demandate alla giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p>2.&nbsp;La clausola di salvaguardia inserita negli accordi contrattuali che disciplinano le attività ambulatorie accreditate, con cui si rinuncia all’azione/impugnazione di provvedimenti determinati, non è violativa del diritto costituzionale di difesa in quanto è limitata a definire un conflitto già in essere o comunque relativo a concrete e definite questioni. Inoltre, chi intende operare nell’ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa è costretta per assicurare la tutela di beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00875/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01311/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1311 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Anthea Hospital s.r.l., Città di Lecce Hospital s.r.l., D&#8217;Amore Hospital s.r.l. e Medicol s.r.l.,<br />
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avvocati Andrea Massimo Astolfi e Luca Alberto Clarizio e presso il loro studio domiciliate in Bari, alla via Nicola De Nicolo n. 7;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Grimaldi e Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Bari, al lungomare Nazario Sauro, 31/33;&nbsp;<br />
Azienda Sanitaria Locale Bari, Azienda Sanitaria Locale Taranto non costituite in giudizio;&nbsp;<br />
Azienda Sanitaria Locale Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Pizzoli, n. 8;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>1) della DGR del 5.6.2015, n. 1365;<br />
2) delle precisazioni formulate dal &lt;<tavolo tecnico="">&gt; per la verifica degli adempimenti regionali svolti unitamente al Comitato permanente per la verifica dei LEA nella seduta del 4.4.2014, richiamate dalla DGR n. 1365/2015;<br />
3) della nota del dirigente del Servizio programmazione assistenza ospedaliera e specialistica dell’Area politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità della Regione Puglia ad oggetto &lt;<dgr 1365="" 5.6.2015="" del="" n.="">&gt; del 25.6.2015, prot. n. A00151/17897;<br />
4) della nota del dirigente del Servizio programmazione assistenza ospedaliera e specialistica dell’Area politiche per la programmazione della salute delle persone e delle pari opportunità della Regione Puglia ad oggetto &lt;<fondi 2015="" aa.ss.ll.="" anno="" committenti="" contratti-="" da="" di="" e="" erogatori="" gli="" l="" le="" per="" privati="" relativi="" remunerazione="" stipularsi="" tra="" unici="">&gt; del 28.1.2015, prot. n. A00/15/931;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell’Azienda Sanitaria Locale Lecce;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2017 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Luca Alberto Clarizio, per la ricorrente, avv. Sabina Ornella Di Lecce, per la Regione, e avv. Alessandra Ciocia, su delega dell&#8217;avv. Vito Aurelio Pappalepore, per l&#8217;Azienda resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p>1.Con la delibera di Giunta n.1365 del 5 giugno 2015, oggetto del presente gravame, la Regione Puglia ha introdotto modifiche allo schema tipo dell’accordo contrattuale approvato -ex art. 8&nbsp;<em>quinquies</em>&nbsp;del d.lgs. n. 502/92 e ss.mm.- con precedente delibera n. 1798/2014, rivolto alle strutture istituzionalmente accreditate per l’attività ambulatoriale.<br />
Le società ricorrenti, tutte titolari di strutture accreditate, operanti nel territorio di Bari, Taranto e Lecce nel campo dell’erogazione di prestazioni di ricovero, ne censurano alcune disposizioni.<br />
Si è costituita l’A.S.L. Lecce eccependo il difetto di giurisdizione, la tardività del gravame per quanto concerne l&#8217;impugnazione dei provvedimenti regionali e l’inammissibilità del gravame stesso per omessa notifica ai controinteressati, contestando in ogni caso nel merito la fondatezza delle dedotte doglianze.<br />
Si è pure costituita l&#8217;intimata Regione Puglia, a sua volta eccependo l’inammissibilità del gravame poiché non notificato ai Ministeri competenti, della Salute e dell’Economia e delle Finanze; concludendo in ogni caso per il rigetto dello stesso.<br />
Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2017 il ricorso è stato riservato per la decisione e la riserva è stata sciolta alla Camera di consiglio del 20 aprile successivo.<br />
2. Prima di affrontare il merito della controversia, deve sgombrarsi il campo dalle eccezioni pregiudiziali sollevate dalle difese delle Amministrazioni resistenti.<br />
2.1. In primo luogo deve essere affrontata la pregiudiziale questione della giurisdizione sollevata dalla difesa dell’Asl Lecce, sul presupposto che la controversia involga profili squisitamente privatistici, relativi alla clausola di salvaguardia e ai termini di pagamento dei corrispettivi, come tali appartenenti alla giurisdizione del giudice ordinario.<br />
L’eccezione non può trovare accoglimento in ragione della previsione contenuta nell’art. 133, comma 1, lett. c del Codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010 n.104).<br />
L&#8217;accreditamento istituzionale, contemplato dall&#8217;art. 8&nbsp;<em>bis</em>, l. n. 502 del 1992, è invero costitutivo di un rapporto contrattuale conformato da finalità pubblicistiche, mediante il quale l&#8217;offerta di prestazioni sanitarie da parte della struttura privata viene inserita nell&#8217;ambito della programmazione sanitaria pubblica, previa fissazione di tariffe remunerative e delimitazione del tetto massimo di spesa; per quel che qui rileva, attribuisce al soggetto accreditato la qualifica di gestore di pubblico servizio (cfr. da ultimo sulla natura dell’accreditamento T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 14.9.2016, n. 4282) e comporta che gli accordi stipulati ai sensi del successivo art. 8&nbsp;<em>quinquies</em>&nbsp;siano inquadrabili nello schema della concessione di pubblico servizio.<br />
Di qui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. c) citato, dalla quale restano escluse soltanto le controversie concernenti &#8220;indennità, canoni o altri corrispettivi&#8221;.<br />
Tali controversie, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario, sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del servizio: contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio &#8220;obbligo-pretesa&#8221;, senza che assuma rilievo un potere d&#8217;intervento riservato alla P.A. per la tutela d&#8217;interessi generali, come di recente chiarito dalla Cassazione a sezioni unite (cfr. sentenza n. 22233/2016).<br />
Più precisamente, la suprema Corte ha chiarito che “..<em>appartiene alla giurisdizione del G.O. la controversia che abbia ad oggetto soltanto l&#8217;effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza implicare la verifica dell&#8217;azione autoritativa della P.A., posto che, nell&#8217;attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti accreditati viene effettuato nell&#8217;ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato”.</em><br />
La presente controversia attiene invece a profili organizzativi del servizio sanitario, connotati da evidenti aspetti autoritativi, a fronte dei quali la posizione dei soggetti incisi è di interesse legittimo.<br />
Si tratta di rapporti convenzionali –come detto- non inquadrabili in ambito civilistico: sia la quantità di prestazioni oggetto dell&#8217;accordo che il loro prezzo – e cioè la prestazione e la controprestazione, che dovrebbero costituire il nucleo centrale del sinallagma contrattuale- vengono stabiliti a monte, in via autoritativa, dall&#8217;Amministrazione che, sulla base di uno schema sostanzialmente concessorio, individua i soggetti cui consentire di svolgere prestazioni sanitarie per conto del S.S.N..<br />
2.2. Non è parimenti suscettibile di favorevole apprezzamento l&#8217;eccezione con cui la ASL Lecce ha prospettato la tardività del proposto gravame -notificato il 19 ottobre 2015- relativamente all&#8217;impugnazione della delibera di Giunta Regionale pubblicata il 20.7.2015, stante l&#8217;estrema genericità della sua formulazione. Non è stato, invero, rigorosamente dimostrato che le ricorrenti abbiano avuto conoscenza della suddetta deliberazione in data anteriore ai 60 giorni antecedenti la data di notifica del gravame.<br />
2.3. Quanto al dedotto profilo di inammissibilità, deve rimarcarsi che nella presente controversia non esistono -in senso tecnico e formale- controinteressati, posto che nei provvedimenti impugnati non viene individuato alcuno specifico soggetto che dovrebbe rivestire tale qualifica (art. 41 co. 2° c.p.a.); né –considerata la natura delle determinazioni gravate- è dato rinvenire controinteressati in senso sostanziale.<br />
Le ricorrenti non avevano pertanto, ai fini dell&#8217;ammissibilità dell’azione, alcun onere di notificazione a soggetti diversi dalle amministrazioni intimate.<br />
2.4. Infondata anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai Ministeri competenti sollevata dalla difesa regionale.<br />
A tal riguardo sono fondate le argomentazioni esposte dalla difesa delle ricorrenti.<br />
L&#8217;art. 12 dell&#8217;Intesa Stato Regioni del 23.3.2005 ha istituito il tavolo di verifica degli adempimenti di cui all&#8217;art. 1, comma 184, lettera c), l. n.311/2004. Il tavolo è composto dai rappresentanti del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze nonché delle altre istituzioni indicate nel richiamato art. 12 e procede esclusivamente alla verifica degli adempimenti che le Regioni sono tenute a rispettare per accedere ai finanziamenti nazionali previsti dall&#8217;art. 1, comma 184, lettera c) l. n. 311/2004.<br />
Gli esiti dell&#8217;attività di verifica sono comunicati al Tavolo politico, il quale esprime il proprio parere. Il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, preso atto del parere espresso dal Tavolo politico, provvede all&#8217;erogazione o meno dei finanziamenti in favore delle Regioni.<br />
I Ministeri non hanno, quindi, alcuna competenza in merito ai contenuti dello schema-tipo degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del d.lgs n. 502/92 in quanto il rapporto è tra lo Stato e le Regioni.<br />
2.5. Va rigettata, infine, l’eccezione dell’Asl resistente di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.<br />
La sopravvenuta delibera di Giunta Regionale n. 981/2016, recante modifiche allo schema-tipo dell’accordo contrattuale di cui si tratta, poiché mantiene immodificati vari articoli oggetto del presente gravame (in particolare l’art. 8, comma 6), non può dirsi totalmente innovativa della DGR n. 1365/2015; quest’ultima, quindi, mantiene i suoi effetti con la conseguenza che non può escludersi in capo alle ricorrenti l’interesse a vederla rimossa (cfr. in proposito C.d.S., Sez. IV, 1.8.2016, n. 3458).<br />
3. Il ricorso è, comunque, infondato nel merito.<br />
3.1. In ossequio ad esigenze di priorità logica, si procede allo scrutino del terzo e quarto motivo di ricorso nella parte in cui viene dedotta la nullità del provvedimento impugnato per violazione e/o elusione del giudicato in riferimento all’art. 8, comma 6 dello schema-tipo in questione.<br />
Le doglianze sono infondate.<br />
Nel caso di specie non sussiste alcuna violazione del giudicato cautelare.<br />
E’ pur vero che il TAR di Bari, sezione seconda, con ordinanza n. 44/2015 resa tra le stesse parti nel giudizio n. 1643/2014 R.G. sospendeva l’efficacia della D.G. della Regione Puglia n. 1798/2014 limitatamente alla clausola di salvaguardia.<br />
La Regione Puglia, con delibera di Giunta n. 1365/2015, nell’apportare modifiche allo schema tipo degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/92, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, riproduceva la predetta clausola di salvaguardia ma ne sospendeva l’efficacia a mezzo dell’introduzione di una postilla del seguente tenore:<em>“ la clausola di salvaguardia richiamata nell’art. 8 di ogni singolo contratto, non produce alcun effetto in attesa degli esiti della decisione di merito.”.&nbsp;</em>Così provvedendo l’amministrazione regionale si è adeguata al&nbsp;<em>dictum</em>&nbsp;dell’ordinanza cautelare sopra indicata.<br />
E, in effetti, i contratti stipulati dalle ricorrenti per l’anno 2015 con le ASL di appartenenza, peraltro non impugnati (Citta di Lecce Hospital S.r.l. il 16 settembre 2015; Anthea Hospital s.r.l., D’Amore Hospital GVM e Medicol s.r.l. il 1° ottobre 2015), riportano la sopra descritta postilla; pertanto, la clausola di salvaguardia non ha avuto efficacia per la durata di detti atti nel pieno rispetto del giudicato cautelare.<br />
La decisione cautelare ha –com’è ovvio- portata limitata e transitoria nel tempo e risulta inidonea a dare un assetto definitivo ai rapporti in contesa, essendo finalizzata ad impedire che nel corso del giudizio vi sia una modificazione delle situazioni sostanziali coinvolte, insuscettibile di ripristino con la decisione di merito. Il disposto cautelare non è, dunque, idoneo a comprimere il potere dell&#8217;amministrazione di provvedere sino al passaggio in giudicato della decisione, precludendo alla stessa di pronunciarsi nuovamente sulla stessa questione, dovendosi invece ritenere inibiti solo atti che, in concreto ed in qualsiasi forma, siano preordinati a sostituirsi o a dare esecuzione all&#8217;originario provvedimento, pur privato di autoritarietà dalla detta decisione cautelare (cfr. T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro, Sez. II, 3.10.2007, n. 1452).<br />
Non si rinviene, dunque, nella fattispecie la lamentata violazione.<br />
3.2. Venendo, poi, ai motivi rubricati sub 1-2-5-6-7 del ricorso, possono essere esaminati congiuntamente in quanto tutti diretti a contestare la cd. clausola di salvaguardia di cui all’art. 8, comma 6, dello schema tipo di accordo allegato alla delibera di Giunta Regionale impugnata, sotto diversi profili.<br />
Le censure sono infondate.<br />
L’ultima versione della clausola di in questione così dispone:<em>“con la sottoscrizione del presente accordo/contratto la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, di determinazione dei tetti di spesa e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe, di ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente accordo/contratto la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i suddetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati, conosciuti o conoscibili”.</em><br />
Le censure dirette a demolire tali previsioni non possono trovare accoglimento sulla scorta dell’orientamento delineatosi in giurisprudenza e già condiviso da questa Sezione (cfr. le recenti pronunzie nn. 631 e 632 del 2017; in termini Tar Lazio, Roma, Sez. III quater, n. 2091/2016, sul solco di precedenti del Consiglio di Stato); orientamento che sostanzialmente riconduce la clausola in questione ad un regolamento contrattuale, facendone discendere la natura transattiva rimessa all’autonomia negoziale delle parti (pubblica e privata) non affatto “costrette” ad accettarla, sussistendo l’alternativa, per le strutture private, di rimanere nel mercato libero.<br />
Siffatti principi sono stati da ultimo ribaditi anche dal giudice di appello con ordinanza del 27 gennaio 2017 n. 337 che così recita: ”<em>Considerato quanto affermato da questa Sezione (cfr. ord. n. 906 del 2015, relativa alle analoghe clausole di salvaguardia predisposte da altra Regione, sottoposta a diversa disciplina di rientro dal disavanzo sanitario), nel senso che: &#8211; non si ravvisa una evidente violazione del diritto costituzionale ad agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi legittimi, dal momento che: a) la clausola contestata è limitata a definire un conflitto già in essere o potenziale relativo a concrete e definite questioni; b) chi intende operare nell’ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa sanità pubblica è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute; c) in alternativa, agli operatori resta la scelta di agire come privati nel mercato privato;- in tali circostanze, dominate dalla esistenza di un grave disavanzo e dalla necessità di corrispondere comunque a superiori diritti costituzionali facenti capo alla generalità della popolazione, la clausola di salvaguardia, in quanto sia limitata ai rapporti già in essere o che vengano contestualmente stipulati e ai loro aspetti quantitativi, possa equivalere ad una formula transattiva necessaria in presenza di fattori e vincoli di ordine costituzionale e finanziario che sovrastano la volontà delle parti</em>” (cfr. in termini anche le coeve ordinanze nn. 335 e 336 del 2017)<br />
Si rammenta a proposito delle prioritarie esigenze di contenimento della spesa pubblica che la Regione Puglia è stata assoggettata al Piano Operativo per il 2013-2015 approvato con D.G.R. n. 1403 del 4 luglio 2014, in prosecuzione del Piano di rientro 2010-2012, recante precise indicazioni sul contenuto dei contratti da stipularsi; ciò al fine di evitare violazioni dei vincoli finanziari prescritti dallo Stato (come ampiamente rilevato dalla difesa delle resistenti).<br />
3.3.Oggetto dell’ottavo e nono motivo di ricorso è, poi, l’art. 8, comma 4, dello schema tipo dell’accordo contrattuale il quale dispone:&nbsp;<em>“nel caso in cui l’Erogatore abbia già sottoscritto specifico contratto di prestazione per l’anno corrente, fermo il tetto invalicabile di remunerazione per questi già fissato dall’Azienda ASL per quanto ivi non regolamentato o difformemente regolamentato rispetto ai contenuti del presente atto, quest&#8217;ultimo si intende integrativo del precedente. In caso di mancata sottoscrizione da parte dell’Erogatore dell&#8217;atto aggiuntivo, si applicano con effetto immediato le disposizioni previste dall&#8217;art. 27 co. 4 e 5 della 1.n. 8/2004 e s.m.i. “.</em><br />
Le censure formulate da parte ricorrente sono inammissibili per difetto di interesse.<br />
E’ appena il caso di rimarcare che, nel processo amministrativo, l&#8217;interesse a ricorrere può dirsi sussistente solo qualora gli atti impugnati siano in grado di arrecare un&nbsp;<em>vulnus&nbsp;</em>al ricorrente non essendo, viceversa, consentito ricorrere in giudizio per il mero ripristino della legalità violata (cfr. da ultimo C.d.S., sez. IV, 17.3.2017, n. 1192), in assenza di una lesione concreta ed attuale nella sfera giuridica dell’interessato (cfr. T.A.R. Campania &#8211; Napoli, Sez. I, 13.12.2016, n. 5693).<br />
Nella fattispecie, le ricorrenti non hanno dimostrato di aver subito o che potrebbero -quanto meno in via presuntiva- subire una concreta lesione da detta disposizione, in quanto non hanno prodotto in atti un eventuale contratto già stipulato per l’anno 2015 con le Aziende sanitarie di appartenenza che sia differente nei contenuti dal contratto-tipo; e, peraltro, risulta che abbiano sottoscritto il contratto per l’erogazione di prestazioni sanitarie in favore delle Aziende di appartenenza per l’anno 2015 in data successiva alla pubblicazione della delibera di Giunta Regionale che riproduce detto articolo, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 103 del 20.7.2015.<br />
In ogni caso: a) l’interpretazione proposta dalle ricorrenti è tutt’altro che pacifica, richiedendo la verifica della prassi applicativa da parte delle Aziende sanitarie stipulanti; b) si è in presenza di contratti per adesione, rispetto ai quali l’inserzione di clausole è volta al perseguimento dell’interesse generale a consentire l’adeguamento ad eventuali sopravvenienze normative, in particolare in tema di budget da assegnare alle strutture sanitarie accreditate e di rispetto degli equilibri economico-finanziari delle Regioni (si vedano in proposito i principi espressi dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1252/2011).<br />
Pertanto, in disparte l’inammissibilità, le censure in esame non convincono.<br />
3.4. Ancora, con il motivo di ricorso rubricato sub 10, si contestano i termini di liquidazione dei tetti di remunerazione assegnati a ciascuna disciplina sotto forma di acconti (45 gg) e di conguagli (120 gg) per violazione del d.lgs n. 231/2002; decreto che prevede, per i pagamenti, il termine massimo di trenta giorni.<br />
Anche siffatta doglianza non appare tuttavia condivisibile balla luce delle considerazioni già svolte da questa Sezione nella precedente sentenza n. 632/2017, al cui iter argomentativo si rinvia.<br />
3.5. Con il motivo sub 11 del ricorso si contesta invece la formulazione dell’art. 2, comma 8, dello schema tipo nella misura in cui non consentirebbe all’erogatore, raggiunto il limite invalicabile del budget annuale distinto per disciplina e tipologia, l’utilizzo dei posti letto accreditati rimasti inutilizzati per prestazioni libero professionali, con oneri a carico di pazienti paganti privatamente.<br />
La doglianza, per come è formulata, è perplessa e sganciata dal dato testuale alla stregua del quale “<em>Qualora il tetto di spesa mensile sia già stato integralmente utilizzato dalla struttura accreditata il posto letto accreditato potrà essere utilizzato (solo da quel momento) per i residui giorni del mese anche per i pazienti solventi a titolo privato”</em>&nbsp;(cfr. punto 8, ult. cpv.).<br />
E’ evidente, alla luce dell’art.1 comma 9 dello schema-tipo in esame, di cui si dirà al punto successivo, che il riferimento al budget mensile e non già annuale (profilo più specificamente contestato dalle ricorrenti con il motivo in esame) trova la sua ragion d’essere nell’economia complessiva delle clausole; infatti, è previsto che il budget annuale venga speso sostanzialmente in dodicesimi, salvo le oscillazioni limitate e le conseguenti compensazioni consentite dal regolamento contrattuale (cfr. appunto art. 1, comma 9).<br />
Non si comprende, pertanto, la censura di asserita logicità della clausola in esame né la ragione ultima per cui venga ritenuta “<em>immotivatamente restrittiva della libertà imprenditoriale delle strutture</em>” (cfr. ricorso, pag. 20, ult. cpv.).<br />
In ogni caso, sulla funzione precauzionale da assegnarsi alla clausola contrattuale che intenda vietare l’utilizzazione di un posto convenzionato in regime di libera professione si vedano i precedenti di questa Sezione (cfr. sentenze nn. 1441 e 1442 del 2013).<br />
3.6. Oggetto del motivo rubricato sub 12 è, infine, il disposto dell’art. 1, comma 9, dell’accordo-tipo con cui, a detta delle ricorrenti, si imporrebbe all’erogatore la rigida suddivisione del tetto di spesa assegnato in dodicesimi (uno per ciascun mese dell’anno), ricevendone la relativa remunerazione, senza possibilità di deroga alcuna.<br />
Si riporta di seguito la clausola controversa: “<em>L’erogatore si impegna a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell’anno e conseguentemente l’equità dell’accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d’attesa, e l’utilizzazione del tetto annuale suddiviso per dodicesimi</em>”.<br />
La doglianza riferita a siffatta previsione non è, però, condivisibile alla stregua delle considerazioni già svolte da questa Sezione nella sentenza n. 1441/2013, al cui iter motivazionale si rinvia.<br />
Ed invero, il riferimento alla clausola contrattuale di cui all’art. 1, comma 9, va integrato con le previsioni contenute negli artt. 2, punto 1, e 6, lett. n).<br />
La lettura complessiva dello schema contrattuale rende certamente edotti del fatto che l’erogatore sia tenuto alla continuità delle prestazioni in tutti i mesi dell’anno onde garantire, attraverso un’adeguata ed uniforme suddivisione del tetto complessivo, la continuità delle prestazioni assistenziali per conto del SSN, prevenendo la non infrequente prassi che la struttura accreditata, raggiunto il limite annuale, sospenda la propria attività negli ultimi mesi dell’anno, lasciando i pazienti privi delle necessarie prestazioni sanitarie; tuttavia, non è affatto scontato l’assunto su cui poggia la tesi difensiva di parte ricorrente, che sia stato stabilito un rigido tetto di prestazioni mensili erogabili.<br />
La richiamata sentenza ha inteso ipotizzare una distinzione tra gli obblighi gravanti in capo agli enti erogatori e gli obblighi gravanti sulla committente ASL; per cui solo l’Azienda sanitaria sarebbe rigidamente tenuta ad una remunerazione mensile, suddividendo il tetto di spesa erogabile in dodicesimi ma un obbligo analogo non sarebbe rinvenibile in capo agli erogatori.<br />
In effetti, lo schema di contratto oggetto del presente gravame espressamente mette in conto la possibilità di oscillazioni mensili ragionevoli, non superiori al 10%, con l’obbligo per l’erogatore di recuperare la maggiore erogazione, rispetto al valore economico del dodicesimo, nel bimestre successivo; e in tale direzione vanno le modifiche apportate all’art. 1 co.9 &#8211; allegato A) in esame, dalla più volte citata delibera di Giunta Regionale n. 981/2016. Ed invero, la clausola&nbsp;<em>de qua</em>&nbsp;nel testo più recente così recita:&nbsp;<em>“ L’erogatore s’impegna a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell’anno e conseguentemente l’equità dell’accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d’attesa, e la utilizzazione del tetto annuale di spesa suddiviso per dodicesimi, con oscillazioni mensili ragionevoli, con l’obbligo per l’erogatore di recuperare la maggiore o minore erogazione, rispetto al valore economico del dodicesimo, nell’ambito del quadrimestre, che convenzionalmente s’intende : Gennaio – Aprile, Maggio – Agosto, Settembre -Dicembre”.</em><br />
Per tutto quanto precede, il motivo di ricorso sub 12 non può trovare accoglimento.<br />
4. Stante tuttavia il carattere di novità delle questioni trattate, trova giustificazione la compensazione integrale delle spese di giudizio.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 7 febbraio 2017 e 20 aprile 2017, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giacinta Serlenga, Presidente FF, Estensore<br />
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario<br />
Flavia Risso, Referendario<br />
<strong>IL PRESIDENTE, ESTENSORE<br />
Giacinta Serlenga</strong></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</fondi></dgr></tavolo></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-28-7-2017-n-875/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2017 n.875</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
